XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Accesso ai laureati in odontoiatria ai concorsi per dirigente del Servizio sanitario nazionale - A.C. 5413 e A.C. 5543 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 746 | ||||
Data: | 03/05/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Accesso ai laureati in odontoiatria ai concorsi per dirigente del Servizio sanitario nazionale A.C. 5413 e A.C. 5543
|
n. 746 Seconda edizione |
3 maggio 2005 |
Camera dei deputati
Il presente dossier è stato redatto in collaborazione con il Dipartimento Cultura.
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AS0367
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari e formulazione del testo
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 18)
§ D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (art. 28)
§ D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (art. 5)
Giurisprudenza
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
§ Sentenza n. 1024 del 2001
§ Sentenza n. 1025 del 2001
§ Sentenza n. 5474 del 2002
Consiglio di Stato
§ Decisione n. 3598 del 2004
Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
5413 |
Titolo |
Disposizioni per assicurare ai laureati in odontoiatria l’accesso ai concorsi per dirigente del Servizio sanitario nazionale |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sanità; pubblico impiego |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
10 novembre 2004 |
§ annuncio |
11 novembre 2004 |
§ assegnazione |
23 novembre 2004 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) V (Bilancio) VII (Cultura) XI (Lavoro) |
Numero del progetto di legge |
5543 |
Titolo |
Disposizioni in materia di accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sanità; pubblico impiego |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
19 gennaio 2005 |
§ annuncio |
20 gennaio 2005 |
§ assegnazione |
31 gennaio 2005 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) VII (Cultura) |
Le proposte di legge in esame sono volte a consentire ai laureati in odontoiatria la partecipazione ai concorsi per dirigente del servizio sanitario nazionale. In particolare:
· L’A.C. 5413 prevede:
- l’equiparazione “a tutti gli effetti” della laurea in odontoiatria e protesi dentaria con il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria (art. 1);
- il diritto per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria di accedere ai concorsi per dirigente medico odontoiatra del SSN (art. 2).
· L’A.C. 5543:
- stabilisce i seguenti nuovi requisiti per l’accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra (comma 1):
o laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero laurea in medicina e chirurgia con specializzazione nella disciplina;
o iscrizione al rispettivo albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, con data non inferiore a sei mesi dalla data del bando.
- abroga l’art. 28 del regolamento (comma 2).
Per tali provvedimenti, di iniziativa parlamentare, non sono disponibili relazioni governative.
La disciplina dei concorsi per titoli ed esami alla dirigenza medica è dettata dai D.P.R. n. 483 e n. 484 del 1997[1], cui espressamente rinvia l’art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992[2].
In particolare, l’art. 28 del DPR n. 483 del 1997 prevede i seguenti requisiti specifici per l’ammissione al concorso per il primo livello dirigenziale odontoiatra:
a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ovvero laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra;
b) specializzazione nella disciplina;
c) iscrizione al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Il requisito della specializzazione è previsto anche dall’art. 5 del DPR n. 484 del 1997, concernente l’accesso al II livello dirigenziale.
In sede di applicazione dei due decreti è emerso un significativo contenzioso amministrativo.
Si ricorda a tale riguardo che nel 2002 il Tar del Lazio ha annullato un provvedimento dell’Azienda ospedaliera S. Paolo di Milano che escludeva una laureata in odontoiatria e protesi dentaria da un concorso per dirigente di I livello di odontostomatologia. Nella sentenza il Tar evidenziava che, in seguito all’introduzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla legge n. 409 del 1985[3], tali laureati sono abilitati all’esercizio della professione, previa iscrizione all’Albo professionale. Secondo il Tar, il requisito della “specializzazione”, di cui alla lett. b) dell’art. 28 del DPR n. 483/1997, non può che essere riferito ai soli laureati in medicina e chirurgia, che debbono in tal caso essere in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.
Il Tar del Lazio ha così confermato il proprio orientamento espresso con due precedenti sentenze del 2001, con le quali era stata dichiarato l’annullamento dell’art. 28 del DPR n. 483/1997 (limitatamente alla lett. b) nonché dell’art. 5 del DPR n. 484/1997 [4].
Si segnala peraltro che tutte le sentenze del Tar del Lazio sopra citate sono state oggetto di impugnazione presso il Consiglio di Stato da parte del ministero della salute.
Il Consiglio di Stato si è espresso nel 2004 in merito alla sentenza di annullamento dell’art. 5 del DPR n. 484/1997. Il Consiglio di Stato ha riformato tale sentenza, affermando che – in base a quanto disposto dal D.lgs n. 502/1992 (normativa comunque posteriore alla legge n. 409/1985) - risulta indispensabile il possesso del requisito della specializzazione anche per i laureati in odontoiatria, in quanto esso appare volto, tra l’altro, a garantire i requisiti di managerialità e efficienza di coloro che vogliono accedere alle funzioni dirigenziali del SSN [5].
(Le sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato sono pubblicate nel presente dossier).
I progetti di legge in esame possono essere ricondotti all’interno della materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici” che l’art. 117, comma 2, lett. g) attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
La legge n. 409 del 1985 ha dettato una nuova disciplina in materia di professione sanitaria di odontoiatra, adeguando il nostro ordinamento agli indirizzi emersi in sede comunitaria, volti a garantire l’omogeneità dei diplomi e degli altri titoli di dentista ed agevolare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nei Paesi della Comunità.
I provvedimenti in esame appaiono coerenti con tale quadro di riferimento normativo. (per l’approfondimento del quadro giuridico di riferimento cfr. la scheda di lettura al riguardo, realizzato in collaborazione con l'Ufficio rapporti con l'Unione Europea).
I provvedimenti non modificano l’art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che, come già evidenziato, rinvia ai D.P.R. n. 483 e n. 484 del 1997 per la disciplina dei concorsi pubblici per titolo ed esami alla dirigenza medica. L’A.C. 5543, in particolare, interviene con legge direttamente sul del citato D.P.R. n. 483 del 1997, abrogandone l’art. 28.
Per una più corretta identificazione della platea dei destinatari della disposizione in commento, in luogo delle formulazioni utilizzate nei due provvedimenti (“laurea in odontoiatria” e “laurea in odontoiatria e protesi dentaria”) sembrerebbe più appropriata la seguente: “laurea in odontoiatria e protesi dentaria di cui al DPR 28 febbraio 1980, n. 135, ovvero laurea appartenente alla classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria (52/S) di cui al DM 28 novembre 2000” [6] (vedi infra la scheda di lettura).
Con riferimento all’A.C. 5413, appare opportuno approfondire il significato dell’equiparazione “a tutti gli effetti” della laurea in odontoiatria e protesi dentaria con il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, di cui all’art. 1, aldilà di quanto già previsto dall’art. 2 con riferimento all’accesso ai concorsi per dirigente del SSN.
Con riferimento all’A.C. 5543, appare inoltre opportuno approfondire se i nuovi requisiti debbano applicarsi esclusivamente ai concorsi di accesso al primo livello dirigenziale ovvero anche a quelli per il secondo livello dirigenziale.
Il D.P.R. 28 gennaio 1980, n. 135, recante Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia aveva istituito presso le facoltà di medicina e chirurgia il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria di durata quinquennale, suddiviso in un biennio e un triennio.
L'istituzione del corso di laurea in odontoiatria derivava dalla direttiva 76/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi e degli altri titoli di dentista. Al momento dell'approvazione di tale direttiva, l'Italia si era riservata di notificare il titolo nazionale che dava diritto al riconoscimento dell'avvenuta formazione nella professione di dentista anche nel resto della Comunità.
L'art. 19 della sopracitata direttiva disponeva che, dal momento in cui l'Italia avesse preso le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, gli Stati membri avrebbero riconosciuto, ai fini dell'esercizio delle attività di odontoiatra, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che avessero iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della direttiva (avvenuta il 28 luglio 1978[7]); tali persone avrebbero dovuto essere altresì in possesso di un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, volto a certificare che esse si fossero effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali persone erano autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime condizioni dei titolari del diploma del corso di laurea in odontoiatria, in quel momento non ancora istituito. Erano dispensate dall'accennata pratica triennale le persone che avessero già compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione prevista dalla direttiva 78/687/CEE fosse attestata dalle autorità competenti. Fu la pressoché contemporanea direttiva 78/687/CEE, appena citata e contenente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, che esplicitò, nelle premesse, l'obbligo per l'Italia di "creare una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista ad un titolo diverso da quello di medico", precisando al tempo stesso che "la creazione di una nuova professione richiede ... non soltanto l'instaurazione di una formazione specifica..., ma anche l'instaurazione delle strutture della nuova professione quali, ad esempio, l'ordine professionale".
Con l'art. 13 della direttiva comunitaria 89/594/CEE è stato successivamentespecificato che per l'Italia il titolo interno necessario per l'esercizio dell'attività di dentista è il diploma di laurea in odontoiatria.
Sulla base dell’evoluzione della normativa comunitaria, con la legge 24 luglio 1985, n. 409, è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra e sono state dettate disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.
Tale legge, oggetto di un rilevante contenzioso a livello comunitario, è stata nel tempo più volte modificata attraverso disposizioni di recepimento di direttive comunitarie.
Ai sensi della legge suddetta, l'esercizio di tale professione è oggi consentito a coloro che sono in possesso dello specifico diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione professionale, conseguita previo esame di Stato. In via transitoria, al fine di consentire l’esercizio della professione anche a coloro che già la esercitavano in passato, sulla base della laurea in medicina e chirurgia e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, l’art. 19 della legge [8] permette l’esercizio della professione di odontoiatra:
a) a coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina prima del 28 gennaio 1980 e che hanno già esercitato a titolo principale tale attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato [9];
b) ai medici che abbiano iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 29 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, superato una prova attitudinale e abbiano già esercitato a titolo principale tale attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato [10].
Le attività diagnostiche e terapeutiche delle malattie ed anomalie della bocca, dei denti, delle mascelle e dei relativi tessuti e le attività di prevenzione e riabilitazione odontoiatriche formano oggetto della professione odontoiatra (articolo 2).
Ai sensi dell’articolo 3 gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria hanno carattere specificatamente professionale.
L'art. 4 istituisce presso ogni Ordine dei medici-chirurghi un separato Albo professionale per la iscrizione dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria, abilitati all'esercizio professionale; a tale albo possono accedere i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, purché in possesso di diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.
La recente riforma degli ordinamenti didattici universitari
Con riguardo all’attuale formazione degli odontoiatri occorre fare riferimento alle lauree specialistiche istituite dal DM 28 novembre 2000 nell’ambito della riforma dei percorsi universitari avviata dall’art. 17, co. 95, della L. 127/1997(cosiddetta Bassanini 2)[11].
L’articolo citato ha posto le basi per una revisione degli ordinamenti didattici universitari e della stessa tipologia dei corsi, riconoscendo ai singoli atenei l’autonomia nella definizione dei percorsi formativi in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.Tra gli scopi della riforma vi era quello di avvicinare il sistema italiano di istruzione superiore al modello europeo delineato dalle dichiarazioni della Sorbona e di Bologna[12]. Tali accordi intendevano costruire, entro il primo decennio del 2000, uno spazio europeo dell'istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio, al fine di realizzare la mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti e di favorire il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.
In attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 127/1997 è stato adottato il regolamento approvato con D.M. 509/1999[13], recante norme sull’autonomia didattica degli atenei, recentemente sostituito dalD.M. 270/2004. Il provvedimento, per quanto qui interessa, ha delineato i seguenti percorsi:
- la laurea, triennale, finalizzata ad assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
- la laurea specialistica (ora denominata magistrale, ai sensi del richiamato DM 270/2004)finalizzata ad una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici; il titolo è conseguibile dopo la laurea attraverso l’acquisizione di 120 crediti formativi[14], e comunque previo accertamento del possesso di specifici requisiti curricolari determinati autonomamente dagli atenei;
- la specializzazione, nei soli casi in cui la prevedano specifiche disposizioni legislative o in applicazione di direttive dell'Unione europea, ed in particolare nelle aree degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti, della preparazione alle professioni legali[15];
Il D.M. 509/1999 dettava i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, rinviando la disciplina ulteriore a successivi decreti ministeriali, sulla base dei quali i regolamenti emanati dai singoli atenei avrebbero poi determinato gli ordinamenti didattici e l’organizzazione generale dell’attività. Sono stati pertanto emanati il D.M. 4 agosto 2000, che ha definito in 42 le classi delle lauree universitarie (di primo livello) di durata triennale, e il D.M. 28 novembre 2000 che ha determinato in 104 le classi dei corsi di laurea specialistica[16]; in seguito due decreti ministeriali del 2 aprile 2001 (il primo dei quali risultante dal concerto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con il ministro della sanità), hannoinfine indicato icorsi di laurea e di laurea specialistica per le professioni sanitarie[17].
Va rilevato in proposito che i percorsi di laurea attinenti i settori farmaceutico, medico, veterinario e odontoiatrico rientrano nelle classi delle lauree specialistiche (classi 14, 46, 47, 52 del DM 28 novembre 2000) in relazione all’applicazione di direttive comunitarie; i percorsi hanno una durata di cinque anni (ad eccezione di medicina, la cui durata è indicata in sei anni) e sono comprensivi di tirocinio.
Documenti all’esame delle istituzioni europee (a cura dell’'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)
Il 7 marzo 2002 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva(COM(2002)119) che mira a consolidare in un unico testo e a semplificare le direttive settoriali[18] concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico; le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali[19]; la direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
Il programma di lavoro della Commissione e il programma operativo del Consiglio per il 2005 ritengono prioritaria l’approvazione di tale proposta di direttiva.
Il principio su cui si fonda la disciplina della direttiva 1999/42/CE è quello che gli Stati membri non possono sottoporre a restrizioni, per motivi inerenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi sotto il titolo professionale d’origine quando il beneficiario sia legalmente stabilito in un altro Stato membro.
La proposta di direttiva dispone che, se in uno Stato membro l'accesso o l'esercizio di una delle attività elencate nell’allegato alla proposta, è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l’esercizio dell’attività considerata in un qualunque altro Stato membro.
La proposta conferma i tre regimi di riconoscimento esistenti:
a) un regime generale di riconoscimento reciproco: se in uno Stato membro ospitante l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.
b) il riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per una serie di attività industriali, artigiane e commerciali elencate nell’allegato IV della proposta.
c) il riconoscimento automatico dei titoli di formazione, sulla base di un coordinamento delle condizioni minime di formazione, per medici, infermieri, responsabili delle cure generali, odontoiatri, veterinari, levatrici, farmacisti e architetti.
Per i dentisti, in particolare, la proposta prevede una formazione di durata minima di 5 anni di studi teorici e pratici a tempo pieno con un programma minimo stabilito presso un’università o un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente.
La professione di dentista è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. La proposta stabilisce inoltre che ogni Stato membro riconosce, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di dentista, i titoli di formazione medica rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina entro il 28 gennaio 1980, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti italiane. L’attestato deve certificare che tali persone hanno effettivamente esercitato l’attività per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio e che sono autorizzate a esercitare l’attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione prescritto. E’ inoltre previsto analogo riconoscimento per i titoli rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato che certifichi le due condizioni sopra previste e il superamento della specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare il possesso di conoscenze e competenze comparabili a quelle dei possessori del titolo di formazione. |
L’11 febbraio 2004 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, approvando una serie di emendamenti che mirano in particolare a snellire il trattamento delle domande di riconoscimento delle qualifiche, al fine di consentire una maggiore rapidità e flessibilità del sistema. Il 20 aprile 2004 la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM(2004)317) che precisa dettagliatamente la tipologia e la durata dell’esperienza necessaria all’esercizio delle attività considerate.Nella proposta modificata si prevede che gli Stati membri possano autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata di tale formazione non potrà essere inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.
Il Consiglio del 21 dicembre 2004 ha definito una posizione comune; il Parlamento europeo esaminerà la proposta in seconda lettura nell’ambito della sessione del 10-12 maggio 2005, secondo la procedura di codecisione. Il Consiglio dovrebbe poi esaminare l’atto, in vista di una sua adozione, nella riunione del 6 giugno 2005.
Il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, ai fini del rilancio della strategia di Lisbona, ha indicato la priorità di prevenire all'adozione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali entro il 2005 e di predisporre un quadro europeo delle qualifiche nel corso del 2006.
N. 5413
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati CAMINITI, BURANI PROCACCINI, CARLUCCI, DI VIRGILIO, FRIGERIO, GAZZARA, MASSIDDA, MINOLI ROTA, PALUMBO, TABORELLI, VIALE, ZAMA ¾ |
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Disposizioni per
assicurare ai laureati in odontoiatria l'accesso |
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Presentata il 10 novembre 2004
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Onorevoli Colleghi! - Attualmente la legislazione vigente (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484), richiede, per poter accedere ai posti di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale (nelle aziende ospedaliere o nelle aziende sanitarie locali), tra gli altri titoli, anche il diploma di specializzazione nelle materie oggetto della disciplina medica per cui si concorre. Tale specializzazione è richiesta anche per i laureati in odontoiatria per ricoprire i citati posti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. È necessario osservare che, mentre per gli altri settori medici è prevista una specializzazione ad hoc, per gli odontoiatri la specializzazione in odontoiatria è stata abolita e sostituita con la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, che è di per sè specialistica. Per questo attualmente gli odontoiatri non possono concorrere a coprire posti vacanti in questa disciplina in quanto il diploma di specializzazione non esiste più essendo inglobato nella loro laurea.
La presente proposta di legge vuole intervenire in questa materia consentendo a coloro che hanno la laurea in odontoiatria e protesi dentaria di poter partecipare ai concorsi di dirigente odontoiatra del Servizio sanitario nazionale eliminando tale incongruenza che rappresenta una vera e propria ingiustizia ai danni degli odontoiatri.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. La laurea in odontoiatria e protesi dentaria è a tutti gli effetti di legge equiparata al diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.
Art. 2.
1. Coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria possono accedere, in analogia a quanto previsto per coloro che sono in possesso della laurea in medicina e chirurgia e anche in possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai concorsi per dirigente medico odontoiatria del Servizio sanitario nazionale.
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N. 5543
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato LUCCHESE ¾ |
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Disposizioni in materia di accesso
al primo livello |
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Presentata il 19 gennaio 2005
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Onorevoli Colleghi! - Con la sostituzione della specializzazione in odontoiatria con la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di per sé specialistica, si è determinata una incongruenza nella formulazione dei requisiti vigenti, disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, per l'accesso ai concorsi per il personale dirigenziale odontoiatra del Servizio sanitario nazionale. Infatti, l'articolo 28 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, dispone che tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi per il primo livello dirigenziale odontoiatra vi sia anche il diploma di specializzazione nella materia oggetto della disciplina medica per cui si concorre. È pertanto evidente che tale incoerenza finisce per determinare delle sperequazioni e ingiustizie nei confronti dei laureati in odontoiatria che si vedono privati del diritto di accesso ai predetti concorsi pur in presenza di un titolo accademico, istituito con legge n. 409 del 1985, quindi precedentemente all'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, che ne abilita direttamente l'esercizio della professione previo superamento dell'esame di Stato.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. Per l'accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra del Servizio sanitario nazionale i requisiti specifici di ammissione al relativo concorso sono i seguenti: a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia specializzati nella disciplina; b) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, al rispettivo albo dell'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da un certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 2. L'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è abrogato.
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[1] Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
[2] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge n. 421 del 1992.
[3] Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini membri delle Comunità europee.
[4] Cfr. le sentenze n. 1024 e n. 1025 del 12 febbraio 2001 della stessa sezione 1 bis del Tar del Lazio.
[5] Sentenza del Consiglio di Stato n. 3598 del 7.6.2004, sez. IV.
[6] Il DPR n. 135/1980 (Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) ha previsto l’istituzione di corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso le facoltà di medicina e chirurgia ed ha aggiunto la relativa tabella recante ordinamento didattico (tabella XVIII-bis) al Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652 “Disposizioni sull’ordinamento didattico universitario”. Il DM 28.11.2000 concerne la Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie.
[7] Il termine ultimo fissato era quindi quello del 28 gennaio 1980.
[8] Così come modificato dal D. Lgs n. 277/2003.
[9] Il requisito dei tre anni di esercizio della professione non è necessario per coloro che abbiano già svolto studi di almeno tre anni nel campo odontoiatrico.
[10] Il superamento della prova attitudinale non è richiesto a coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di specializzazione, ai sensi del decreto del Ministero della sanità del 18.9.2000: odontoiatria e protesi dentaria; chirurgia odontostomatologica; odontostomatologia; ortognatodonzia.
[11] Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
[12] Si tratta della dichiarazione congiunta su “L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi d'istruzione superiore in Europa”, sottoscritta dai ministri per l'università di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia a Parigi il 25 maggio 1998 (c.d. Dichiarazione della Sorbona), e della dichiarazione congiunta su “Lo spazio europeo dell'istruzione superiore”, sottoscritta da 29 ministri europei dell'Istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna del 19 giugno 1999 (c.d. Dichiarazione di Bologna).
[13] Decreto del Ministro dell’università e ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.
[14] Il concetto di credito formativo universitario (CFU) è stato definito dal DM 509/1999 (art. 7) anche al fine di consentire una maggior mobilità internazionale degli studenti. Il CFU misura l’impegno complessivo richiesto allo studente, comprensivo dello studio individuale ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea occorrono 180 crediti; per la laurea specialistica (ora “magistrale”), come segnalato sopra, ne occorrono 120.
[15] Sono previsti inoltre il dottorato di ricerca ed il master universitario (percorso annuale di I e II livello), interamente affidato all'autonomia degli atenei e caratterizzato da un’offerta di formazione aggiuntiva e di aggiornamento professionale.
[16] I due decreti hanno inoltre definito per ciascuna classe di laurea gli obiettivi formativi qualificanti e gli ambiti disciplinari entro i quali vanno individuate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative.
[17] Per la determinazione delle classi delle lauree triennali il DM 2 aprile 2001 fa riferimento tra l’altro alla Legge 10 agosto 2000 n. 251(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) ed al relativo DM applicativo (DM 29 marzo 2001). Le classi indicate sono quattro, così articolate: professioni sanitarie ed infermieristiche; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie della prevenzione. Le classi delle lauree specialistiche sono altrettante: scienze infermieristiche ed ostetriche;scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
[18] 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE
[19] 89/48/CEE e 92/51/CEE.