XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||||
Titolo: | Disposizioni in favore dei minorati uditivi - A.C. 2004 e A.C. 4902 | ||||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 733 | ||||||
Data: | 11/03/05 | ||||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; progetti di legge; normativa nazionale; atti di sindacato ispettivo; progetti di legge in discussione al Senato. | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Disposizioni in favore A.C. 2004 e A.C. 4902
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n. 733
|
11 marzo 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AS0365
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Analisi degli A.A.C.C 2004 e 4902
Quadro di riferimento normativo delle indennità spettanti ai soggetti portatori di handicap
§ A.C. 2004, (on. Battaglia ed altri), Nuove norme in favore dei minorati uditivi
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3 e 117)
§ L. 28 marzo 1968, n. 406. Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili
§ L. 26 maggio 1970, n. 381. Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti
§ L. 6 ottobre 1986, n. 656. Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (art. 1)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
§ L. 21 novembre 1988, n. 508. Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (art. 4)
§ L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
§ D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
§ L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13)
§ L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 24)
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 1)
§ L. 6 luglio 2002, n. 137. Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici (art. 6)
§ L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 40, co. 4 e 80, co. 17)
§ D.M. 25 marzo 2004. Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse
§ Ordine del giorno 9/699/127, on. Ida D’Ippolito (seduta del 15 novembre 2001)
Progetti di legge in discussione al Senato
Numero del progetto di legge |
2004 |
Titolo |
Nuove norme in favore dei minorati uditivi |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Assistenza; fisco; istruzione; pubblica amministrazione; sanità; telecomunicazioni |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
9 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
21 novembre 2001 |
§ annuncio |
22 novembre 2001 |
§ assegnazione |
7 febbraio 2002 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) V (Bilancio) VI (Finanze) VII (Cultura) IX (Trasporti) XI (Lavoro) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
4902 |
Titolo |
Modifica all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in materia di assistenza economica ai sordomuti |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Assistenza |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
20 aprile 2004 |
§ annuncio |
21 aprile 2004 |
§ assegnazione |
7 luglio 2004 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) V (Bilancio) |
L’A.C. 4902 è volta ad incrementare di 142 euro circa l’importo mensile dell’indennità di comunicazione per i sordomuti, al fine di diminuire la differenza oggi esistente con l’indennità di accompagnamento corrisposta ai ciechi civili assoluti.
Anche l’art. 6 dell’A.C. 2004 interviene sull’importo dell’indennità di comunicazione per i sordomuti, disponendo però la piena equiparazione di quest’ultima con l’indennità corrisposta agli invalidi civili totali.
Lo stesso A.C. 2004 prevede numerose altre misure a favore dei minorati uditivi e, in particolare:
- l’emanazione di normative regionali volte a potenziare gli interventi diagnostici precoci, abilitativi, riabilitativi e di integrazione scolastica per tutti i bambini nati o divenuti sordi, in modo che essi imparino a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei, acquistino autonomia nella comunicazione e raggiungano una piena integrazione sociale (art. 1);
- l’istituzione in ogni regione un registro nel quale siano iscritti gli interpreti della lingua dei segni e della lingua orale/labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica, necessaria a favorire la comunicazione. Le regioni potranno organizzare corsi di formazione per coloro che si vorranno iscrivere a tali registri (art. 2);
- l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, di istituire, presso i loro centralini telefonici, un numero verde raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile, mediante voce, fax, SMS (art. 3);
- la detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute per i servizi di interpretariato da parte dei minorati uditivi (art. 4);
- l’obbligo per le emittenti televisive pubbliche e private di garantire l’uso di sottotitoli o della lingua italiana dei segni (art. 5);
- l’installazione di sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, portuali e marittime (art. 7);
- la previsione di un fondo di 5 milioni di euro annui, il cui riparto sarà effettuato con Decreto del presidente del consiglio dei ministri (art. 8, comma 1). Le risorse complessivamente stanziate sono pari a 25 milioni di euro l’anno (art. 8, comma 2).
(Per un’analisi più dettagliata delle due proposte di legge cfr. infra l’apposita scheda di lettura).
Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, non sono disponibili relazioni governative [1].
L’aumento dell’importo dell’indennità di comunicazione per i sordomuti necessita di un intervento legislativo di modifica della normativa vigente e dello stanziamento di nuove risorse finanziarie.
Anche le disposizioni di natura fiscale e gran parte delle misure volte ad innalzare il livello delle prestazioni garantite dallo Stato appaiono giustificare il ricorso allo strumento della legge.
Le proposte di legge in materia rivestono una pluralità di profili.
In particolare, le misure di adeguamento dell’indennità di comunicazione per i sordomuti vanno ricondotte nell’ambito dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
Anche altre misure volte a migliorare il livello delle prestazioni sanitarie e di istruzione, contenute nell’art. 1 dell’A.C. 2004, potrebbero farsi rientrare nella medesima materia ovvero nel campo della “tutela della salute” e “dell’istruzione”, che rientrano nell’ambito della potestà concorrente tra Stato e Regioni. La proposta di legge stabilisce comunque alcuni principi in materia, attribuendo alle singole regioni il compito di definire le norme di attuazione.
L’art. 3 e l’art. 4 disciplinano benefici di natura fiscale, rientranti nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione).
La relazione di accompagnamento all’A.C. 4902 sottolinea la necessità di superare l’attuale differenziazione tra le indennità corrisposte ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti, che non trova giustificazione nella gravità della menomazione di entrambe le categorie di disabili.
A livello comunitario è prestata particolare attenzione a tutti gli interventi volti a permettere la piena integrazione dei soggetti disabili.
Anche il nuovo Trattato per la Costituzione europea riafferma più volte il principio di non discriminazione e la necessità che le istituzioni della Comunità tengano nel massimo conto le esigenze dei portatori di handicap.
L’art. 1 dell’A.C. 2004 prevede l’emanazione di normative regionali per migliorare gli interventi diagnostici precoci, abilitativi, riabilitativi e di integrazione scolastica per tutti i bambini nati o divenuti sordi.
L’art. 2, comma 3, dell’A.C. 2004 prevede la definizione dei criteri e delle modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali dei mediatori della comunicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, della università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato Regioni; il decreto indica inoltre i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.
L’art. 3, commi 5 e 6 dell’A.C. 2004 prevede l’emanazione di decreti del Ministero dell’Economia per la regolazione dei crediti d’imposta conseguenti alla predisposizione di un numero verde da parte di soggetti incaricati di pubblico servizio e di gestori di servizi di pubblica utilità.
L’art. 8 dell’A.C. 2004 affida ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri il riparto del nuovo fondo di 5 milioni annui previsto dalla proposta di legge in esame. Sullo schema di riparto esprime un parere la Conferenza Stato Regioni.
La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato ha approvato un progetto di legge (che ora dovrà essere esaminato dall’Assemblea) in materia di minorati uditivi (A.S. 888-A). Alcune delle misure ivi contenute – ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 – risultano anche contenute negli artt. 2 e 3 dell’A.C. 2004. Per il complesso degli interventi l’A.S. 888-A stanzia nuove risorse economiche, pari a circa 3 milioni di euro. (Il testo dell’A.S. 888-A è riportato in allegato al presente dossier).
Le proposte di legge in esame sono entrambe volte ad incrementare l’importo dell’indennità di comunicazione.
L’A.C. 2004, all’art. 6, non specifica la data di decorrenza dell’equiparazione di tale indennità con l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili, che pertanto dovrebbe decorrere dall’entrata in vigore della legge.
Andrebbero inoltre approfonditi gli effetti dell’art. 1 dell’A.C. 4902, che potrebbe interpretarsi nel senso di limitare l’aumento di 142 euro mensili ai soli anni 2005, 2006 e 2007.
Va inoltre sottolineato che il medesimo art. 1, comma 1, dell’A.C. 4902 novella la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 508/1988, prevedendo però un aumento di 142 euro dell’indennità anziché stabilire, come appare più corretto, il nuovo importo mensile dell’indennità medesima (comprensivo anche dell’aumento di 41 euro disposto dall’art. 80, comma 17, della legge n. 289 del 2002 [2]). Tale nuovo importo sarebbe comunque soggetto agli adeguamenti automatici annuali di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 508/1988, sopra citata.
L’art. 1 dell’ A.C. 2004 stabilisce:
¨ l’emanazione , entro sei mesi, di apposite norme regionali per garantire interventi diagnostici precoci, abilitativi, riabilitativi e di integrazione scolastica per tutti i bambini nati o divenuti sordi, in modo che essi imparino a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti, acquistino autonomia nella comunicazione e raggiungano una piena integrazione sociale come previsto dalla normativa vigente [3] (comma 1);
¨ le regioni, nell'emanazione di tali norme, provvedono in particolare a garantire:
a) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche, causa di handicap [4] (comma 2, lettera a);
b) la sottoposizione di tutti i nuovi nati ad immediati accertamenti audiologici (comma 2, lettera b);
c) un'informazione immediata ai genitori di bambini sordi sulle modalità dell'abilitazione e dell'educazione linguistica orale precoce e sui centri specializzati accreditati nel territorio (comma 2, lettera c);
d) il funzionamento di strutture accreditate per l'erogazione dei trattamenti logopedici per l'abilitazione e l'educazione linguistica orale fin dai primi mesi di vita dei bambini, secondo standard quantitativi e qualitativi stabiliti con decreto del Ministro della salute [5] (comma 2, lettera d);
e) l’erogazione dell'assistenza protesica in stretto collegamento con gli interventi logopedici in coerenza con il progetto riabilitativo e la necessità del singolo utente (comma 2, lettera e);
f) la possibilità per il bambino sordo di apprendere anche la lingua italiana dei segni (comma 2, lettera f);
g) l’accesso al servizio di traduzione in lingua italiana dei segni ovvero ogni altra soluzione tecnica atta a favorire la comunicazione dei sordi in ambito scolastico, universitario, e nei principali servizi pubblici (comma 2, lettera g).
L’art. 2 dell’ A.C. 2004 prevede:
¨ l’istituzione del registro dei mediatori della comunicazione presso ogni regione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni e della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati. Con decreto interministeriale sono definiti i criteri di costituzione dei registri ed i requisiti minimi necessari per l'iscrizione (commi 1 e 3);
¨ la promozione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi precoci e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale per la definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro (comma 4);
¨ corsi di formazione professionale regionali per mediatori della comunicazione (comma 2).
L’art. 3 dell’ A.C. 2004 prevede:
¨ l’obbligo per le pubbliche amministrazioni [6], nonché per i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un numero verde, raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile, mediante voce, fax, SMS, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (commi 1 e 2 );
¨ per la medesima finalità, ai soggetti incaricati di pubblico servizio ed ai gestori di servizi di pubblica utilità, che non rientrino tra le pubbliche amministrazioni di cui sopra, la concessione di un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 200 mila euro (comma 3); tale credito d'imposta sarà regolato con decreti ministeriali (comma 4, 5 e 6); in ogni caso tale credito non è cumulabile con il rimborso forfettario parziale [7] delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili (con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento) o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile (comma 7).
L’art. 4 dell’ A.C. 2004 disciplina la detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute per i servizi di interpretariato da parte dei minorati uditivi.
Tale detrazione è attribuita ai soggetti sordomuti, ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito loro il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio [8], o divenuti tali per cause diverse da quelle previste.
L’art. 5 dell’ A.C. 2004 stabilisce l’obbligo delle emittenti televisive pubbliche e private di garantire l’uso di sottotitoli o della lingua italiana dei segni.
L’art. 6 dell’ A.C. 2004 prevede l’equiparazione tra l’indennità di comunicazione corrisposta ai sordomuti e l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili.
L’A.C. 4902 (art. 1) persegue un’analoga finalità, limitandosi però ad incrementare di 142 euro circa al mese l’importo dell’indennità di comunicazione per i sordomuti.
Si ricorda che, in base al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2004 [9] l’importo dell’indennità mensile per gli invalidi civili, i minorati della vista e dell’udito è così stabilito:
o indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti: 649,15 euro;
o indennità di accompagnamento per gli invalidi civili parziali: 436,77 euro;
o indennità di comunicazione per i sordomuti: 220,18 euro;
o indennità per i ciechi ventesimisti: 157,69 euro.
(Per ulteriori elementi al riguardo cfr. infra la scheda di lettura sul quadro di riferimento normativo).
L’art. 7 dell’ A.C. 2004 prevede l’installazione, da parte del Ministero delle infrastrutture, di sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, portuali e marittime. Tali interventi debbono essere realizzati nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.
L’art. 8 dell’ A.C. 2004 istituisce un fondo di 5 milioni di euro annui per le finalità indicate dalla proposta di legge.
Il riparto delle risorse è effettuato con DPCM, su proposta delle amministrazioni competenti e sentita la Conferenza Stato Regioni.
Premessa
La partecipazione piena e paritaria delle persone disabili alla vita della società rappresenta uno dei fondamentali obiettivi perseguiti dalla comunità internazionale. Tale impegno, volto a garantire a tutti gli individui uguali diritti senza alcuna discriminazione, è profondamente radicato nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e in altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.
Anche il nuovo Trattato per la Costituzione europea, che sarà presto discusso e ratificato dalle Camere, riafferma più volte il principio di non discriminazione e la necessità che le istituzioni della Comunità tengano nel massimo conto le esigenze dei portatori di handicap.
L’articolo II-86 del nuovo Trattato stabilisce una tutela specifica per le persone disabili ed impegna l’Unione all’adozione di misure che ne garantiscano l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita sociale e culturale.
Come specificato nella Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, l’articolo in esame si ispira all’articolo 15 della Carta sociale europea del 1996 e al punto 26 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [10].
Si ricorda che a livello comunitario il 2003 è stato proclamato Anno europeo dei disabili: scopo dell'iniziativa è quellodi aumentare la presa di coscienza, di stimolare la partecipazione, e di migliorare le politiche volte alla piena integrazione dei soggetti disabili.
Nel nostro Paese si è sviluppata da tempo una forte consapevolezza dell’importanza di questa tematica e sono stati messi in atto numerosi interventi per favorire il soggetto con handicap. Tali misure riguardano in particolare:
- l’assistenza sanitaria;
- l’assistenza sociale ai soggetti portatori di handicap e alle loro famiglie;
- il sostegno ai fini della educazione scolastica;
- l’inserimento nel campo lavorativo;
- il trattamento previdenziale;
- la partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative;
- agevolazioni fiscali e misure di sostegno economico.
(Per un quadro completo della disciplina vigente in materia di soggetti portatori di handicap cfr. il Dossier dei Servizi Studi e Biblioteca della Camera del 14 novembre 2003).
Il sistema attuale delle indennità
L’ordinamento vigente prevede, assieme ai trattamenti previdenziali, che presuppongono l’esistenza di un rapporto lavorativo, anche una serie di prestazioni di natura assistenziale.
Alle persone che si trovino nell’impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, è prevista l’erogazione di un’indennità di accompagnamento ovvero - in alternativa per i titolari di rendita INAIL con grado di inabilità al 100% - un assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa. E’ prevista un’indennità di comunicazione per i sordomuti e un’indennità speciale per i c.d. ventesimisti (cioè con residuo visivo non superiore ad un ventesimo).
Per i soli dipendenti del settore pubblico è prevista l’erogazione di un equo indennizzo (D.P.R. 10/1/1957, n. 3), ovvero di un’indennità una tantum erogata dall'ente previdenziale per coloro che subiscono, per causa di servizio, una menomazione non comportante la totale inabilità.
L’importo delle indennità è attualmente stabilito dal Decreto del ministero dell’economia del 25 marzo 2004 [11].
Per quanto riguarda specificamente l'indennità di comunicazione in favore dei non udenti, si ricorda che essa è stata istituita dalla legge n. 508/1988, che detta norme in materia di assistenza economica riguardanti diverse categorie di persone, tra cui i non udenti.
In tal caso si tratta di persone affette da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito loro il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché tale sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
A partire dall'anno 1989 [12], è stato poi stabilito l'adeguamento automatico dell’importo dell’indennità [13].
Per il 2004, tale somma è stata, quindi, pari a 220,18 euro per 12 mensilità, sia per l’aumento di 41 euro, decorso dal 1º gennaio 2003, previsto dalla legge finanziaria per il 2003 [14] sia per l’adeguamento automatico di cui sopra.
L’indennità corrisposta, non è reversibile, mentre è cumulabile con la pensione non reversibile e, in caso di pluriminorazione, con l'indennità di accompagnamento spettante al titolo di invalido civile totale non deambulante o di cieco civile assoluto.
I criteri di concessione dell’indennità sono diversi a seconda che il richiedente sia maggiorenne, minorenne ma di età superiore ai 12 anni, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992). L’indennità può essere riconosciuta a chi sia cittadino italiano residente in Italia, ovvero allo straniero titolare di carta di soggiorno.
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e spetta anche nel caso di ricovero in istituto.
Le ipotesi di riforma
Si ricorda che il riordino degli emolumenti di natura assistenziale previsti dalla legislazione vigente è da tempo oggetto di una delega al governo, non ancora peraltro esercitata.
La legge n. 137 del 2002, così come modificata dall’art. 2, comma 6, della legge n. 186 del 2004, prevede infatti all’art. 6 l’emanazione di uno o più decreti legislativi entro 36 mesi dall’entrata in vigore della medesima legge.
Il testo della disposizione non esplicita i principi e criteri direttivi, limitandosi a rinviare alle “procedure e ai principi e criteri direttivi” di cui all’art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Quest’ultima disposizione prevedeva già una delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, attraverso l’emanazione di un (singolo) decreto legislativo “nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. La delega non è stata peraltro esercitata entro il termine di sei mesi disposto dalla norma.
In base al comma 1 dell’art. 24 della legge 328/2000 (lettere a-h), il decreto legislativo deve conformarsi ai seguenti principi e criteri:
lettera a riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi – senza riduzione dei trattamenti né oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall’andamento tendenziale di essi – prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
a) 1.Reddito minimo per la disabilità totale: a questo trattamento devono afferire le pensioni integranti la mancata produzione di reddito derivante da minorazione. Il reddito minimo deve essere cumulabile, in caso di grave disabilità, con l’indennità per l’autonomia di disabili gravi o pluriminorati (per la quale cfr. infra);
a) 2.Reddito minimo per la disabilità parziale: a questo trattamento devono afferire le indennità e gli assegni concessi al fine di favorire:
- percorsi formativi;
- accesso ai contratti di formazione e lavoro;
- accesso a borse di lavoro (da revocare nel momento dell’inserimento definitivo).
a) 3.Indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione e per consentire assistenza e sorveglianza continue: a questo trattamento devono afferire gli emolumenti concessi a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia (disabilità grave, totale non autosufficienza, non deambulazione), al fine di favorirne l’integrazione sociale.
L’indennità deve essere prevista in due forme alternative:
a) 3.1 per i disabili gravi o pluriminorati: indennità per l’autonomia, concessa al solo titolo della minorazione [15];
a) 3.2 per gli ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti: indennità di cura e di assistenza [16].
lettera b Cumulo del reddito minimo per disabilità parziale con il reddito minimo di inserimento
lettera c Requisiti (psico-fisici e reddituali) per la concessione delle due forme anzidette di reddito minimo, individuando[17] “criteri unificati di valutazione della situazione economica” di coloro che richiedono determinate “prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”.
lettere d, e, f Definizione regime transitorio, con estensione della nuova disciplina alle domande pendenti e alle indennità già percepite e in atto, salvando i diritti acquisiti di coloro che già fruiscono di assegni o indennità.
lettera g Emolumenti anche a soggetti (disabili o anziani) ospitati in strutture residenziali (“in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati”) e prevedere che siano in parte utilizzati come compartecipazione alla spesa per l’assistenza fornita e in parte restino a diretta disposizione del beneficiario (per una quota pari alla metà del reddito minimo di inserimento);
lettera h Revisione e snellimento procedure per l’accertamento dell’invalidità civile e per la concessione delle prestazioni spettanti, unificando le competenze, “anche prevedendo l’istituzione di uno sportello unico”.
Revisione criteri e requisiti che danno titolo alle prestazioni descritte, tenendo conto:
- dell’articolo 4 della legge 104/1992 [18], che individua i soggetti preposti agli accertamenti (le aziende sanitarie locali mediante le apposite commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali);
- del decreto legislativo 157/1997 [19], che provvede a potenziare le attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità;
- della “Classificazione internazionale di disturbi, disabilità e handicap” [20] adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Nuove modalità di verifica dei requisiti nei richiedenti.
N. 2004
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati BATTAGLIA, GIACCO ¾ |
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Nuove norme in favore dei minorati uditivi |
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Presentata il 21 novembre 2001
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Onorevoli Colleghi! - Per poter parlare della soluzione dei problemi connessi con la minorazione uditiva infantile, congenita o acquisita prima che il bambino abbia imparato a parlare, appaiono opportune alcune precisazioni preliminari di carattere generale.
Un evento, morboso o accidentale, che non è stato possibile evitare con l'opportuna prevenzione e i cui effetti non è stato possibile rimuovere con gli adeguati interventi terapeutici e riabilitativi, determina una minorazione permanente (fisica, psichica o sensoriale che sia) che a sua volta può dare luogo ad una disabilità. Solo quando questa disabilità è confrontata con le necessità personali o sociali, essa può tradursi in quello svantaggio che il linguaggio dei nostri giorni definisce handicap. E', pertanto, evidente come non tutte le minorazioni comportino necessariamente un handicap. In presenza, ad esempio, di una sordità precoce lieve o media, la diagnosi precoce, l'altrettanto precoce protesizzazione, accompagnata da un periodo di terapia logopedica per la correzione di eventuali dislalie, consentiranno al bambino audioleso di acquisire perfettamente la capacità d'ascolto e il linguaggio verbale, facendogli dimenticare o quasi di avere una minorazione sensoriale permanente. Proprio come l'applicazione di lenti correttive adeguate fa dimenticare, nella maggioranza dei casi, al bambino di essere miope. E' necessario, tuttavia, ricordare che residui uditivi anche importanti, se non stimolati precocemente, tendono a ridursi fino a scomparire. E' così che tanti bambini ipoacusici, ancora non moltissimi anni fa, avviati alla scuola speciale o, peggio, ricoverati in istituto, diventavano sordomuti. Diverso è il caso quando ci si trova di fronte ad una sordità precoce grave o profonda. La diversità, tuttavia, attiene al grado di recupero dello svantaggio, al livello di autonomia raggiungibile, insomma alle possibilità di successo nel superamento dell'handicap, non certo al modo o ai mezzi per affrontare la difficoltà. Inoltre, i continui progressi scientifici nella tecnologia protesica consentono miglioramenti costanti nel recupero dei bambini anche più gravemente sordi. Secondo le statistiche europee, ogni 1000 nati, da 1 a 1,5 presentano una lesione auditiva (lieve, media, grave o profonda) congenita o acquisita in età precoce. Di questi audiolesi, dal 30 al 32 per cento presentano turbe associate. Sembra ragionevole attendersi che questi abbiano maggiori difficoltà di comunicazione dei sordi puri. Oltre il 70 per cento di questi audiolesi nascono da genitori udenti. Sembra ragionevole attendersi che questi ultimi desiderino che i loro figli imparino a parlare il prima e il meglio possibile.
In Italia nascono o diventano in età precoce sordi profondi 150 bambini all'anno, sparsi su tutto il territorio nazionale. La sordità precoce grave o profonda ha un'enorme influenza non solo sullo sviluppo del linguaggio del bambino, ma in generale sulle sue capacità e sulle sue prestazioni cognitive e di apprendimento e sulla sua stessa personalità. Ciò giustifica tutti gli sforzi atti ad assicurare, prima la prevenzione, poi la precocità della diagnosi, dell'adeguata protesizzazione e dell'intervento logopedico abilitativo.
L'esperienza universalmente consolidata, infatti, dimostra che:
a) l'inizio dell'intervento logopedico abilitativo nella fascia di età da 0 a 3 anni permette di conseguire un certo livello di risultati (quali che essi siano, in relazione alla gravità della condizione iniziale);
b) l'inizio di tale intervento tra i 3 e i 6 anni di età consentirà di raggiungere un livello che, a parità di condizioni, potrebbe essere non trascurabilmente inferiore al primo;
c) sarebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di ottenere i risultati di tali interventi precoci se l'intervento stesso dovesse iniziare dopo i 6 anni di età; vale a dire che l'intervento logopedico sarebbe irreparabilmente tardivo.
Da tutto quanto sopra esposto conseguono due considerazioni:
a) il numero relativamente esiguo e la diffusione sull'intero territorio nazionale dei bambini affetti da sordità profonda che ogni anno possono presentarsi ai servizi riabilitativi, da un lato rende più che agevole dedicare, da parte del Servizio sanitario nazionale, l'impegno finanziario necessario al massimo recupero delle loro potenzialità, dall'altro lato rende obbligatoria un'offerta capillare sull'intero territorio nazionale di servizi riabilitativi adeguati anche per il trattamento di questi bambini (non essendo più neanche ipotizzabile un ritorno alla loro segregazione in scuole speciali o peggio alla loro istituzionalizzazione);
b) la correttezza della diagnosi, la precocità e l'adeguatezza della protesizzazione, la precocità e l'efficienza dell'intervento logopedico, a partire dai primissimi mesi di vita, sono determinanti per il grado di successo dell'integrazione sociale.
Cionondimeno nell'ambito delle diverse strategie riabilitative può assumere importanza per un completo sviluppo cognitivo anche l'apprendimento della lingua italiana dei segni, associata alla riabilitazione orale. Occorre perciò garantire alle famiglie la possibilità di ricevere tutte le informazioni e le consulenze necessarie alla scelta tra diversi percorsi riabilitativi ed educativi. A tale fine le regioni dovranno prevedere nell'ambito dei servizi riabilitativi anche l'apprendimento della lingua italiana dei segni e la possibilità di usufruire, su richiesta, del servizio di traduzione in ambito scolastico ed universitario e nei principali servizi pubblici. Come saranno da potenziare tutti quegli interventi, già previsti dalla legge n. 104 del 1992, tesi a facilitare la comunicazione attraverso didascalie, sistemi telefonici DTS e quant'altro possa agevolare la comunicazione delle persone sorde a migliorare i livelli di integrazione sociale.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite norme per garantire interventi diagnostici precoci, abilitativi, riabilitativi e di integrazione scolastica per tutti i bambini nati o divenuti sordi, in modo che essi imparino a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti, acquistino autonomia nella comunicazione e raggiungano una piena integrazione sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 2. Le regioni, nell'emanazione delle norme di cui al comma 1, provvedono in particolare:
a) ove non lo abbiano ancora effettuato, a predisporre i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche, causa di handicap, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) ad assicurare che tutti i nuovi nati siano sottoposti ad immediati accertamenti audiologici;
c) a fornire ai genitori di bambini sordi un'informazione immediata sugli impedimenti causati dalla sordità all'apprendimento spontaneo del linguaggio orale e sulla necessità e sulle modalità dell'abilitazione e dell'educazione linguistica orale precoce indicando i centri specializzati accreditati nel territorio dell'azienda sanitaria locale più vicina ai soggetti interessati;
d) a garantire il funzionamento di strutture accreditate per l'erogazione dei trattamenti logopedici adatte per l'abilitazione e l'educazione linguistica orale fin dai primi mesi di vita dei bambini, secondo stardard quantitativi e qualitativi stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e) a stabilire che sia erogata l'assistenza protesica in stretto collegamento con gli interventi logopedici in coerenza con il progetto riabilitativo e la necessità del singolo utente;
f) a fornire la possibilità per il bambino sordo, su richiesta della famiglia, di apprendere anche la lingua italiana dei segni;
g) a garantire, ove richiesto, il servizio di traduzione in lingua italiana dei segni ovvero ogni altra soluzione tecnica atta a favorire la comunicazione dei sordi in ambito scolastico, universitario, e nei principali servizi pubblici.
Art. 2.
1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi precoci, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati. 2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, della università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione. 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi precoci e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.
Art. 3.
1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili e dello Stato e norme di esecuzione, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità. 2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrino tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 200 mila euro. 4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio. 7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 4.
1. Ai soggetti minorati dell'udito di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dal medesimo comma, è concesso di portare in detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per i servizi di interpretariato.
Art. 5.
1. Le stazioni televisive pubbliche e private nelle programmazioni devono garantire l'uso di sottotitoli o della lingua italiana dei segni. 2. I contratti di servizio definiscono le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
Art. 6.
1. L'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti della legge 26 maggio 1970, n. 381, è equiparata all'indennità di accompagnamento corrisposta agli invalidi civili.
Art. 7.
1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e sono predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.
Art. 8.
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 25 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
N. 4902
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati VOLONTÈ, CIRO ALFANO, DORINA BIANCHI, DEGENNARO, FILIPPO DRAGO, GIUSEPPE DRAGO, GIUSEPPE GIANNI, LUCCHESE, MANINETTI, MAZZONI, MEREU, PERETTI, ROMANO ¾ |
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Modifica all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.
508, |
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Presentata il 20 aprili 2004
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Onorevoli Colleghi! - Da anni l'Ente nazionale sordomuti, ente morale di rappresentanza e tutela degli oltre 40.000 sordomuti presenti sul territorio nazionale, chiede che vengano ridiscussi i criteri che hanno dato luogo ad una grave anomalia: quella per la quale allo stesso diritto costituzionalmente garantito all'autonomia del disabile, corrispondono prestazioni dello Stato talmente diverse che - a titolo di esempio - l'indennità riservata ai ciechi civili è circa il triplo di quella riservata ai sordi, quest'ultima ferma ad 220,18 euro.
L'anomalia è ancora più evidente se si tiene conto che l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi assoluti viene concessa fin dal 1968 (legge 28 marzo 1968, n. 406), mentre l'indennità di comunicazione è stata riconosciuta per la prima volta ai sordomuti solo vent'anni più tardi (legge 21 novembre 1988, n. 508).
Tale diversità di trattamento da parte dello Stato, non è tuttavia confortata né da ragioni medico-scientifiche, né tantomeno da ragioni sociali.
L'organizzazione mondiale della sanità (OMS), ad esempio, riconosce come egualmente gravissime la cecità e la sordità profonda. E non senza un'adeguata motivazione.
L'OMS, infatti, in un suo manuale per una classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali, individua opportunamente tre momenti separati, ma coordinati, che intervengono in un processo invalidante:
1) la menomazione (o minorazione);
2) la disabilità;
3) l'handicap (o svantaggio).
La menomazione è un danno organico, una patologia che comporta una non esistenza, o cattivo funzionamento, di un arto o di una parte del corpo, una qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.
La disabilità è la perdita di funzioni, di una capacità operativa, conseguente alla menomazione, ovvero qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere una attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.
L'handicap, infine è la difficoltà che il menomato, o il disabile, subisce nel confronto esistenziale con gli altri, il disagio sociale che deriva da una perdita di funzioni o di capacità, la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita od impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e a fattori socio-culturali.
Appare del tutto evidente che tali condizioni sussistono in eguale misura per entrambe le categorie di disabili citate che infatti, come detto, vengono trattate dall'OMS alla stessa stregua.
In Italia, invece, questa omogeneità è stata compresa solo in parte dal legislatore nel 1988, quando ha riconosciuto ai sordi un'indennità che prima non veniva loro concessa e per le medesime sottostanti ragioni che vent'anni prima avevano determinato il riconoscimento di una indennità per i ciechi. Infatti l'indennità di accompagnamento è un sostegno economico erogato dallo Stato a favore di cittadini ciechi assoluti perché non in grado di camminare senza aiuto permanente di un accompagnatore, mentre l'indennità di comunicazione trae la sua ratio dall'assistenza di cui la persona sorda necessità per poter comunicare con le persone udenti.
Purtroppo la sordità ha una caratteristica perversa, quella di essere una disabilità «invisibile». Ciò ha comportato nel passato, e comporta tutt'oggi, una «distrazione» sociale e politica nei confronti di questa minorazione. Tutti ci accorgiamo di un ragazzo in sedia a rotelle che non riesce a salire dei gradini o di un cieco che ha difficoltà ad attraversare la strada e proviamo immediatamente un «sentimento» nei confronti di questi soggetti svantaggiati, che muove in noi la coscienza di adottare misure legislative che possano migliorare la qualità delle loro vite. Legiferiamo dunque e giustamente sull'abbattimento delle barriere architettoniche e riconosciamo un'indennità di accompagnamento, nel determinarne la cui misura teniamo conto del costo mensile che può avere un accompagnatore.
Incontriamo sul nostro percorso di vita una persona sorda, invece, e se non «entriamo in contatto diretto» con essa non ce ne accorgiamo neanche. E non ce ne potremmo nemmeno accorgere perché per entrare in contatto diretto con una persona sorda bisogna abbattere le invisibili barriere della comunicazione.
Riflettiamo, dunque, sul perché esiste questa differenza di importo tra le due indennità, su quale base abbiamo determinato l'importo dell'indennità di comunicazione per i sordi e soprattutto su quale base abbiamo il dovere legislativo di determinare il suddetto importo per il futuro. Non dimentichiamo che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», nel prevedere all'articolo 24 la delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, afferma al comma 1, lettera a), che «La riclassificazione [degli importi] tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono (...), per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica (...)».
Inoltre, sempre l'articolo 24, al comma 1, lettera e), nel disegnare i princìpi e criteri direttivi che il Governo deve seguire per il riordino dei suddetti emolumenti, stabilisce la «equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo». Tale disposizione è rimasta, ad oggi, lettera morta.
A ben vedere, dunque, se nel determinare l'importo delle indennità si tenesse effettivamente conto, come recita correttamente la legge n. 328 del 2000, della funzione dell'emolumento, non ci si potrebbe sottrarre dal formulare una evidente riflessione: chiunque può accompagnare un cieco o un invalido civile, un parente, un amico, un volontario, un militare di leva, un giovane o anche un anziano. Per assistere una persona sorda, invece, occorre essere un operatore della comunicazione, un interprete, un tutor, che però devono essere in possesso di una particolare preparazione professionale che si ottiene solo dopo alcuni anni di formazione specifica. Va da sé che reperire sul mercato tale figura è più raro e sicuramente più oneroso che reperire un accompagnatore, il quale, molto spesso, non comporta alcun costo. Basti pensare a questo proposito all'ultimo bando riservato all'Unione italiana ciechi per l'assegnazione di 35.000 accompagnatori attraverso il servizio civile volontario.
Paradossalmente, dunque, tenendo conto della funzione delle due indennità, dovremmo giungere alla conclusione che l'indennità di comunicazione riservata ai sordi dovrebbe essere di importo maggiore rispetto a quella di accompagnamento!
Non ci spingiamo fino a questo punto, ma riteniamo indispensabile almeno che, a fronte di un medesimo presupposto di fatto e di diritto, venga riconosciuto un trattamento analogo. Nella situazione attuale l'articolo 3 della nostra Costituzione vale in maniera difforme per alcuni cittadini, rispetto ad altri.
Confrontiamo ora nella tabella seguente le diverse indennità:
Tipo di provvidenza |
Importo |
Limite di reddito |
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|
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
Pensione ciechi civili assoluti |
242,13 |
248,19 |
13.103,20 |
13.417,68 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) |
223,90 |
229,50 |
13.103,20 |
13.417,68 |
Pensione ciechi civili parziali |
223,90 |
229,50 |
13.103,20 |
13.417,68 |
Pensione invalidi civili totali |
223,90 |
229,50 |
13.103,20 |
13.417,68 |
Pensione sordomuti |
223,90 |
229,50 |
13,103,20 |
13.417,68 |
Assegno mensile invalidi civili parziali |
223,90 |
229,50 |
3.846,05 |
3.942,25 |
Indennità mensile frequenza minori |
223,90 |
229,50 |
3.846,05 |
3.942,25 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti |
633,68 |
649,15 |
Nessuno |
Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali |
431,19 |
436,77 |
Nessuno |
Nessuno |
Indennità comunicazione sordomuti |
217,66 |
220,18 |
Nessuno |
Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti |
113,91 |
157,69 |
Nessuno |
Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
402,12 |
412,18 |
Nessuno |
Nessuno |
Fra di esse vi è senza ragione un dislivello mensile di 428,97 euro. Quello che oggi chiediamo è che vi sia un incremento delle indennità di comunicazione tale da garantire il riconoscimento della pari dignità tra i disabili cosiddetti «sensoriali».
Il riconoscimento del diritto di un sordo di non sentirsi «meno» di un cieco, di non sentirsi un disabile di «serie B», è un compito a cui non possiamo sottrarci.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, valutato in 68.635.200 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(…)
Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.48, identico agli emendamenti 26.0.49 e 26.0.50.
D'IPPOLITO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'IPPOLITO (FI). Signor Presidente, intervengo per sottolineare che l'emendamento 26.0.50 suggerisce, in forza di princìpi analogici di equità sociale, l'equiparazione dell'indennità di comunicazione a favore dei sordi, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, a quella di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, allo stato di importo equivalente a più del doppio.
Il Governo ha già dimostrato sensibilità nei confronti delle problematiche dei sordi accogliendo, nella nuova formulazione dell'articolo 2, l'emendamento del relatore diretto a riconoscere la detraibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti. Io auspico pertanto un'ulteriore attenzione da parte del Governo sulla questione sollevata dall'emendamento. Avendo però registrato il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sullo stesso, propongo la trasformazione dell'emendamento in discussione in un ordine del giorno di cui do lettura, per poi acquisire i pareri di rito: "Il Senato, considerato che, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, i ciechi civili assoluti godono di un'indennità di accompagnamento; considerato che, ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, modificata dalla legge 11 novembre 1990, n. 298, anche i sordi godono di un'indennità di accompagnamento ma di importo inferiore rispetto a quella prevista per i ciechi civili assoluti impegna il Governo ad emanare disposizioni per rivalutare adeguatamente l'indennità di accompagnamento dei sordi".
PRESIDENTE. Invito la senatrice D'Ippolito a far pervenire il testo dell'ordine del giorno alla Presidenza.
PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, la collega D'Ippolito ha affrontato un problema veramente avvertito da una categoria che è in grande difficoltà. Chiedo che al testo dell'ordine del giorno siano aggiunte la mia firma e quelle dei colleghi Bonatesta e Moncada. Auspico che il Governo, l'anno prossimo, quando non avremo più a che fare con una finanziaria di guerra e per la stabilità, ma con una finanziaria per lo sviluppo e di carattere sociale, possa trasformare questo impegno in un provvedimento legislativo che vada incontro alla categoria dei sordi.
CONSOLO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONSOLO (AN). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
I colleghi che intendessero sottoscrivere l'ordine del giorno possono far pervenire la propria richiesta alla Presidenza.
PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, essendo il primo firmatario dell'emendamento 26.0.48, desidererei conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno presentato dalla collega D'Ippolito, per giungere ad una determinazione, considerato che in sede di Commissione il relatore e il Governo avevano affermato la disponibilità a valutare la questione in sede di esame della finanziaria presso la Camera dei deputati.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Mi associo alla richiesta del senatore Pizzinato.
PRESIDENTE. Il senatore Pizzinato ha perfettamente ragione e lo ringrazio per l'ausilio dato alla Presidenza.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G26.200.
TAROLLI, relatore. Signor Presidente, stavo interloquendo con il rappresentante del Governo a proposito dell'avverbio "adeguatamente".
PRESIDENTE. Il significato dell'avverbio nella lingua italiana è noto, senatore Tarolli.
TAROLLI, relatore. Esprimo parere favorevole.
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accoglie l'ordine del giorno con una precisazione. La finalità degli emendamenti assorbiti dall'ordine del giorno era quella di equiparare il trattamento di indennità dei sordi a quello dei ciechi. In tale equiparazione si dovrebbe essere estremamente cauti. Mi rendo conto che il discorso non è piacevole, ma esiste una graduazione di invalidità. Equiparare tutti i trattamenti verso l'alto significa non trattare tutti come meriterebbero.
Secondo il diritto romano, di cui il presidente Salvi è un grande cultore, il giusto è dare a ciascuno il suo, e non a ciascuno l’eguale. E’ quindi ovvio che è nell’ambito di questo grande principio che bisognerà comportarsi anche per quanto riguarda questo tipo di indennità.
PRESIDENTE. Si tratta di un tema molto dibattuto, ma il sottosegretario Vegas lo ha esposto con grande capacità di sintesi.
Chiedo ai presentatori degli emendamenti 26.0.48 e 26.0.49 se intendono aderire all'ordine del giorno G26.200, di cui è stata testé data lettura, oppure se insistono per la votazione dei propri emendamenti.
PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, preso atto dell’accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo e considerato che è necessario equiparare i trattamenti dei non vedenti e dei non udenti, ritiro l’emendamento 26.0.48 e chiedo di apporre le nostre firme all’ordine del giorno.
BRIGNONE (LNP). Signor Presidente, anch’io ritiro l’emendamento e chiedo di apporre la nostra firma sull’ordine del giorno.
TATO' (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TATO' (AN). Signor Presidente, desidero anch’io aggiungere la mia firma all’ordine del giorno, con una precisazione, e cioè che i soggetti di cui si tratta siano affetti da una sordità congenita e non acquisita.
TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Margherita, desidero manifestare l’adesione a questo ordine del giorno, così come abbiamo fatto su nostra iniziativa per una adeguata disciplina a favore dei non vedenti.
BATTAGLIA Antonio (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo chiedo di apporre la nostra firma all’ordine del giorno in esame.
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, anche noi chiediamo di sottoscrivere l’ordine del giorno in esame.
PRESIDENTE. Prego i colleghi di far pervenire eventuali ulteriori adesioni alla Presidenza. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G26.200 non sarà posto in votazione.
(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma all'ordine del giorno G26.200 dai senatori Gaburro, Scotti, Scarabosio, Valditara, Palombo e Bergamo)
(…)
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699)
ORDINE DEL GIORNO
G26.200 (già emm. 26.0.50, 26.0.48 e 26.0.49)
D’Ippolito Vitale, Nocco, Brignone, Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti, Pizzinato, Pasquini, Sodano Tommaso, Marino, Fasolino, Morra, D'Ambrosio, Girfatti, Izzo,Bonatesta, Zanoletti
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, i ciechi civili assoluti godono di un'indennità di accompagnamento;
considerato che, ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, modificata dalla legge 11 novembre 1990, n. 298, anche i sordi godono di un'indennità di accompagnamento ma di importo inferiore rispetto a quella prevista per i ciechi civili assoluti,
impegna il Governo a emanare disposizioni per rivalutare adeguatamente l'indennità di accompagnamento dei sordi.
________________
(*) Accolto dal Governo
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1984/208,
on. Augusto Battaglia (seduta del 19 dicembre 2001)
La Camera,
impegna il Governo
ad attuare in tempi rapidi il riordino di pensioni, assegni ed indennità in favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti. A prevedere nell'ambito del riordino l'equiparazione dell'indennità di comunicazione per i sordi a quella delle altre categorie.
9/1984/208. Battaglia, Bindi, Cossutta Maura, Giacco.
Fasi iter:
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 19/12/2001
PARERE GOVERNO IL 19/12/2001
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/12/2001
CONCLUSO IL 19/12/2001
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/4489/67,
on. Luca Volontè (seduta del 17 dicembre 2003)
La Camera,
premesso che:
l'autonomia del disabile è protetta e garantita dallo Stato con eguali prestazioni;
l'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto come egualmente gravissime la cecità e la sordità profonda;
risulterebbe una sensibile difformità di prestazioni corrisposte dallo Stato tra le diverse menomazioni fisiche, in particolare, tra gli emolumenti corrisposti ai ciechi e ai sordi esisterebbe una differenza del 75 per cento circa;
impegna il Governo
a adottare, in tempi rapidi, un'iniziativa normativa che disponga una equiparazione della indennità di comunicazione dei sordi con quella di accompagnamento dei ciechi civili al fine di garantire il presupposto giuridico dell'autonomia dei disabili affetti da tale grave menomazione.
9/4489/67. Volontè.
Fasi iter:
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 17/12/2003
PARERE GOVERNO IL 17/12/2003
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/12/2003
CONCLUSO IL 17/12/2003
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 814 e 888-A
RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) (Relatore ZANOLETTI) Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2003 |
SUL DISEGNO DI LEGGE Nuove norme in favore dei minorati uditivi (n. 814) |
d’iniziativa del senatore ZANOLETTI |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2001 |
E SUL DISEGNO DI LEGGE Nuove norme in favore dei minorati uditivi (n. 888) |
d’iniziativa del senatore GRECO |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2001 |
del quale la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 814
———–
Onorevoli Senatori. – Verso la fine della passata legislatura, il 1º marzo 2001, il Senato approvò a grande maggioranza il disegno di legge che oggi si ripropone, con alcune modifiche, confidando in un positivo accoglimento di esso da parte di tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione. Giova infatti ricordare che, nel corso della XIII legislatura, il disegno di legge, già fatto proprio dai Gruppi politici all’epoca di minoranza e iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Senato, fu approvato all’unanimità in un testo solo leggermente modificato rispetto a quello licenziato dalla Commissione lavoro, previdenza sociale.
Nel corso dell’attuale legislatura, malgrado la dichiarazione d’urgenza deliberata ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del Regolamento dall’Assemblea, nella seduta del 6 dicembre 2001, l’iter del provvedimento ha subito non pochi rallentamenti, legati a diversi fattori.
In primo luogo, è rimasta inevasa la richiesta di trasmissione della relazione tecnica, rivolta al Governo dalla 5ª Commissione permanente, nella seduta del 5 febbraio 2002, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento del Senato.
La Commissione ha poi voluto doverosamente approfondire i rilievi critici espressi dall’Ente nazionale sordomuti in merito soprattutto alla formulazione dell’articolo 1. Su questo punto, riprendendo un lavoro di confronto già avviato nella trascorsa legislatura, si sono svolti anche specifici momenti di approfondimento presso l’Ufficio di Presidenza. Da ultimo, il 22 ottobre 2002, si sono svolte due audizioni separate delle delegazioni dell’Ente nazionale sordomuti e della FIADDA (Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi), guidate dai rispettivi presidenti, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione circa l’invito, rivolto dalla Presidenza dell’Ente nazionale sordomuti, a sostituire all’articolo 1 la definizione «sordo preverbale» con l’altra «sordo prelinguale». Il confronto non ha fatto emergere elementi tali da indurre il relatore e gli altri componenti della Commissione a prospettare una revisione dell’attuale formulazione dell’articolo 1, che pertanto perviene immodificata all’esame dell’Assemblea.
Passando ad un esame più dettagliato dell’articolato, l’articolo 1, provvede a sostituire in tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, con l’espressione «sordo preverbale», precisando altresì che a tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva».
Si tratta di un intervento legislativo di cui si è cominciato a discutere sin dalla XI legislatura, che propone una innovazione terminologica le cui motivazioni attengono in primo luogo a ragioni di ordine scientifico, dato che è ormai universalmente riconosciuto che non esiste alcuna categoria patologica configurabile come «sordomutismo». Questo termine, in effetti, sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, quando invece, come è noto, il mutismo nel sordo, non può, nella normalità dei casi, collegarsi a nessuna alterazione o menomazione organica dell’apparato vocale, né originaria né derivata, restando potenzialmente intatte nel bambino anche sordo profondo le potenzialità meramente fisiologiche, così come quelle neurofunzionali, del suo apparato vocale, ancorché la parola non possa da lui essere acquisita per via normale. L’incapacità di acquisire il linguaggio per via normale, come è noto, discende semplicemente dall’impossibilità sensoriale di percepire i suoni e quindi di riprodurli. Tanto è vero che con le tecniche specialistiche oggi esistenti anche i sordi profondi, se tempestivamente e correttamente educati tramite una adeguata riabilitazione, possono acquisire il linguaggio verbale. Tecnicamente parlando dal punto di vista medico-fisiologico, chi è affetto da questa invalidità può pertanto essere più propriamente qualificato «sordo e/o sordo preverbale».
La qualificazione di «preverbale» viene preferita a quella di «prelinguale» da altri proposta, in quanto quest’ultima, richiamandosi al concetto di linguaggio, investe un momento culturale più vasto rispetto a quello della parola, intesa come semplice funzione organica, cioè come modalità «parlata» del linguaggio. In effetti, anche chi è affetto da sordità congenita o infantile può arrivare, quanto meno attraverso l’apprendimento della scrittura, a dominare tutte le significanze etnico-culturali di una lingua parlata, ma non potrà mai, per via normale, arrivare alla verbalizzazione di quella lingua. L’elemento discriminante, pertanto, non è tanto quello linguistico quanto quello verbale. Anche sul piano della tecnica legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del termine «sordomuto» con quello di «sordo o sordo preverbale» non sembra dar luogo ad alcun inconveniente interpretativo, né sembra incidere sull’euritmia complessiva del sistema giuridico. Con l’introduzione dell’articolo 1 risulterà pertanto chiaro che, nel nostro ordinamento ciò che qualifica l’handicap in considerazione non è la semplice sordità, ma la sordità congiunta al fatto che da questa conseguano difficoltà all’apprendimento del linguaggio.
L’articolo 2, al comma 1, prevede l’istituzione, presso le regioni, del registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale/labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l’iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati. La formula del registro, più attenta alla dimensione della pubblicità-notizia, è sembrata preferibile rispetto a quella dell’albo professionale, mentre la scelta di affidare tale registro alle regioni è stata adottata anche in recepimento di una specifica indicazione fornita dalle associazioni interpellate. Rispetto al testo varato nella scorsa legislatura, si propone la soppressione del comma 2, con il quale veniva data facoltà alle regioni di istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione, non più compatibile con il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, entrato in vigore con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Anche il comma 3 è stato modificato, per aggiornare le denominazioni dei Ministri ivi richiamati rispetto al nuovo assetto dell’Esecutivo disegnato con le norme introdotte dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni (a tal fine, per questa e per altre parti del provvedimento sono stati accolti specifici emendamenti). La disposizione demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i ministri della salute, e della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la definizione dei criteri e delle modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali, nonché i requisiti minimi necessari per l’iscrizione. Allo stesso Ministro del lavoro, il comma 4 conferisce poi il compito di promuovere le intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l’Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro.
Di particolare rilievo è la disposizione dell’articolo 3, comma 1, che obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 156, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un numero verde raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Un comma aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, demanda al Ministro delle comunicazioni il compito di dettare le norme tecniche di attuazione. Ai sensi del successivo comma 2, per le pubbliche amministrazioni l’obbligo decorre dall’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della legge, e gli interventi relativi sono effettuati nei limiti delle ordinarie disponibilità e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Per i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, il comma 3 dell’articolo 3 prevede, in connessione con gli oneri derivanti dall’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, la concessione di un credito d’imposta pari a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 206.853 euro (è stato così aggiornato, con uno specifico emendamento, l’importo originariamente fissato in lire 400 milioni). I successivi commi 4, 5 e 6 definiscono rispettivamente le modalità con cui tale credito può essere fatto valere, le procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, nonché le specifiche cause di decadenza dal diritto al credito e le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta medesimi, mentre il comma 7 sancisce la non cumulabilità del beneficio fiscale in argomento, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede «il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile».
Con l’articolo 4 viene concesso ai soggetti disabili ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti disabili dell’udito per altre cause, titolari di apparecchi DTS, il riconoscimento di duecentoquaranta minuti gratuiti di utenza telefonica, demandandosi al Ministro delle comunicazioni la determinazione delle modalità tecniche per la concessione di tale agevolazione.
A norma dell’articolo 5, poi, le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone disabili, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti, mentre con l’articolo 6 si dispone che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provveda ad installare sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, portuali e marittime, predisponendo verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.
L’articolo 7, infine, istituisce un fondo pari a 3.098.740 euro annui, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per l’economia e delle finanze, ripartito ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al relativo onere si fa fronte, dal 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
La Commissione propone infine di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 888, la cui originaria impostazione non si discosta in modo significativo da quella del disegno di legge che viene sottoposto all’esame dell’Assemblea, con l’auspicio di una sollecita approvazione.
Zanoletti, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Pastore)
11 febbraio 2003
La Commissione, esaminati i disegni di legge n. 814 e n. 888, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo osservando tuttavia che l’articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 814 e l’articolo 4, comma 2, del disegno di legge n. 888, recano disposizioni incongrue, attribuendo alle regioni la facoltà, che è loro già riconosciuta dalla Costituzione, di istituire corsi di formazione professionale.
Esaminati inoltre gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 814, esprime un parere favorevole sull’emendamento 2.1, soppressivo del citato articolo 2, comma 2, e un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.
DISEGNO DI LEGGE N. 814 |
DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa del senatore Zanoletti |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l’espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva». |
Identico |
Art. 2. |
Art. 2. |
1. Al fine di facilitare l’integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l’assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l’iscrizione al registrsono posti a carico degli interessati. |
1. Identico. |
2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1. |
Soppresso |
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l’iscrizione. |
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l’iscrizione. |
4. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l’Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1. |
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l’Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1. |
Art. 3. |
Art. 3. |
1. A decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all’abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, messaggi SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità. |
1. A decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all’abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, messaggi SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità relativamente alle attività previste dalla legislazione vigente. |
|
2. Le modalità tecniche di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle comunicazioni. |
2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. |
3. Identico. |
3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrino tra le pubbliche amministrazioni di cui al predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma, un credito d’imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a lire 400 milioni. |
4. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrino tra le pubbliche amministrazioni di cui al predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma, un credito d’imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 206.583 euro. |
4. Il credito d’imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d’imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d’imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. |
5. Il credito d’imposta di cui al comma 4, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d’imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d’imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. |
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d’imposta. |
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d’imposta. |
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio. |
7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 4, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio. |
7. Il credito d’imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. |
8. Il credito d’imposta di cui al comma 4 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. |
Art. 4. |
Art. 4. |
1. Ai soggetti minorati dell’udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970 è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica. Le modalità del riconoscimento saranno determinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro competente. |
1. Ai soggetti minorati dell’udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970, titolari di apparecchi DTS, è concesso il riconoscimento di duecentoquaranta minuti gratuiti di utenza telefonica bimestrale, di cui centoventi limitati al traffico urbano. Le modalità del riconoscimento saranno determinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni. |
Art. 5. |
Art. 5. |
1. Le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone minorate dell’udito, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti. |
Identico |
Art. 6. |
Art. 6. |
1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale. |
1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale. |
Art. 7. |
Art. 7. |
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a lire 6.000 milioni annue da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge. |
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a 3.098.740 euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge. |
2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. |
2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 3.098.740 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
Art. 8. |
Art. 8. |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
DISEGNO DI LEGGE
N. 888 D’iniziativa del senatore Greco Art. 1.
1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l’espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva». Art. 2.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’indennità di comunicazione erogata ai sordi preverbali ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all’indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico. 2. L’indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari. Art. 3.
1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall’articolo 1, comma 2, e dall’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.
Art. 4.
1. Al fine di facilitare l’integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l’assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l’iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati. 2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l’iscrizione. 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l’Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1. Art. 5.
1. Ai fini di cui alla presente legge le regioni, nell’ambito delle competenze loro attribuite ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono tenute a dare priorità all’attuazione degli interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce di cui all’articolo 6 della medesima legge n. 104 del 1992, in particolare per quanto concerne gli interventi diretti ai soggetti di cui alla presente legge. Art. 6.
1. Le attività lavorative dei sordi preverbali assunti ai sensi delle leggi 13 marzo 1958, n. 308, e 2 aprile 1968, n. 482, sono considerate particolarmente usuranti. 2. Il beneficio previdenziale riconosciuto ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a quattro mesi di contribuzione figurativa. Art. 7.
1. A decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all’abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità. 2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrino tra le pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma, un credito d’imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 206.583 euro. 4. Il credito d’imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d’imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d’imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d’imposta. 6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio. 7. Il credito d’imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. Art. 8.
1. Ai soggetti minorati dell’udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970 è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica. Le modalità del riconoscimento sono determinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro competente.
Art. 9.
1. Le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone minorate dell’udito, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti. Art. 10.
1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale. Art. 11.
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a 5.164.569 euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge. 2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 5.164.569 euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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[1] Si segnala che sui progetti di legge in materia discussi dal Senato (A.S. 888-A) non è pervenuta la relazione tecnica chiesta nel corso dell’iter parlamentare (cfr. al riguardo la seduta della XI Commissione del Senato del 12.2.2003.
[2] Quest’ultima norma potrebbe pertanto essere abrogata.
[3] Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, in particolare cfr. gli artt. 5 e 8 della legge citata, rispettivamente, sui principi generali per i diritti della persona handicappata e l’inserimento e l’integrazione sociale.
[4] Ai sensi dell'articolo 6, sulla prevenzione e diagnosi precoce, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
[5] Da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente.
[6] Cfr. l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. lgs n. 300/1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo.
[7] Di cui all'articolo 13, sulle agevolazioni per le assunzioni, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante le norme per il diritto al lavoro dei disabili.
[8] Di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
[9] Non risulta ancora pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo decreto ministeriale per il 2005 di adeguamento degli importi delle pensioni e indennità.
[10] Cfr. pag. 863 dell’AC 5388.
[11] Ai sensi della legge n. 289 del 2002 (art. 40, comma 4), l’indennità di accompagnamento e l’indennità speciale sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dal medesimo articolo 40.
[12] Art. 4, comma 3.
[13] Vedi le modalità previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 656/1986, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, mediante attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sull'importo della indennità, dell'indice di variazione previsto dalla legge n. 160/1975, art. 9.
[14] Art. 80, comma 17, legge n. 289/02.
[15] Come si è detto, questa indennità deve essere cumulabile, in caso di grave disabilità, con il reddito minimo per la disabilità totale.
[16] Questa indennità deve essere cumulabile con il reddito minimo di inserimento (intesa come misura generale di contrasto alla povertà) istituito in via sperimentale dal D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237. L’articolo 23 della legge 328/2000 dispone che con un successivo provvedimento legislativo, tenuto conto della sperimentazione, l'istituto del reddito minimo di inserimento venga esteso, e che a esso siano ricondotti anche gli altri interventi di sostegno del reddito.
[17] Secondo quanto previsto da una disposizione espressamente richiamata nell’art. 24, comma 1, lett. c) della legge 328/2000, vale a dire dall’articolo 1, comma 1 del d.lgs. 109/1998, Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. La disposizione del d.lgs. citato si riferisce alle “prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate”.
[18] L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
[19] D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità.
[20] International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH).