XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, in materia di sanità penitenziaria - A.C. 4127
Serie: Progetti di legge    Numero: 701
Data: 01/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; scheda di lettura e testo a fronte; atti di sindacato ispettivo; normativa nazionale.
Descrittori:
CARCERI   PERSONALE SANITARIO
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.4127/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970,
n. 740, in materia di sanità penitenziaria

A.C. 4127

 

n. 701

 


xiv legislatura

1° febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0345

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  6

Scheda di lettura

Testo a fronte e analisi delle singole disposizioni9

Progetto di legge

§      A.C. 4127 (on. Pepe ed altri), Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria  53

Atti di sindacato ispettivo

§      Interrogazione a risposta scritta n. 4-09829, on. Pisapia  69

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      L. 9 ottobre 1970, n. 740. Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.79

§      D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230. Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419  103

§      D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433. Disposizioni correttive del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2, della L. 30 novembre 1998, n. 419.109

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

4127

Titolo

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l’ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità; ordinamento penitenziario; lavoro

Iter al Senato

No

Numero di articoli

18

Date

 

§       presentazione alla Camera

1° luglio 2003

§       annuncio

2 luglio 2003

§       assegnazione

31 luglio 2003

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

IV (Difesa)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame modifica alcune disposizioni della legge n. 740 del 1970, concernente lo status giuridico ed economico del personale sanitario – non rientrante nell’organico dell’Amministrazione penitenziaria - addetto agli istituti di prevenzione.

In particolare:

-          sono previste per i medici penitenziari diverse misure riguardanti l’istituzione di nuove qualifiche (art. 1), gli organici e la copertura dei posti vacanti  (artt. 3, 4 e 18),  la disciplina dei concorsi (artt.  5 e 6), dell’orario di lavoro, della reperibilità e delle assenze (artt. 7, 8, 9 e 10), le misure economiche (artt. 12 e 16) e i limiti massimi d’età (art. 11);

-          è prevista per tutto il personale sanitario una nuova normativa sulla formazione professionale (articolo 17).

Vengono modificate, inoltre,  le norme relative ai servizi di guardia medica, specialistici e di guardia infermieristica (articoli 13, 14, 15).

 

(Per un’analisi più dettagliata delle singole disposizioni cfr. la scheda di lettura).

Relazioni allegate

Sul provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non sono disponibili relazioni del Governo.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Come già evidenziato, la proposta di legge modifica alcune norme della legge n. 740 del 1970, che disciplina l’ordinamento delle categorie di personale sanitario, addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni in esame, pur interessando in generale la materia “tutela della salute”,  riguardano soprattutto la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario che presta servizio presso gli istituti penitenziari, anche se non rientra negli organici dell’Amministrazione penitenziaria. Conseguentemente esse possono rientrare nella materia “ordinamento civile”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. f) della Costituzione.

Le nuove norme hanno evidentemente un effetto anche sull’organizzazione del servizio sanitario all’interno della realtà carceraria e, in quanto tali, potrebbero  ricondursi anche alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione.

Si ricorda che, con la legge n. 419 del 1999 era stato avviato il passaggio di competenze alle regioni nel campo della sanità penitenziaria. Tale processo di “riordino” del settore (così si esprime il D.Lgs n. 433 del 2000 [1]) è tuttora in corso, in attesa di una valutazione approfondita della sperimentazione realizzata in alcune regioni [2].

Un approfondimento merita la norma di cui all’art. 17 della proposta di legge, concernente i corsi di aggiornamento e specializzazione in medicina penitenziaria, che potrebbero riguardare le materie dell’”istruzione” e della “formazione professionale” (vedi anche infra).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi e amministrativi

Il provvedimento prevede:

-             la possibilità di modificare con decreto del Ministro della giustizia il numero dei medici penitenziari (fissato dalla stessa legge) e la loro ripartizione (art. 3);

-             il compenso mensile dei medici incaricati è rideterminato ogni triennio dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia (art.12);

-             il compenso orario del personale che effettua il servizio di guardia medica e infermieristica è determinato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia (artt. 13 e 15).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le Commissioni II e XII della Camera hanno effettuato numerose audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sanità penitenziaria.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento in esame, pur essendo finalizzato ad un ampliamento dei servizi nel campo della sanità penitenziaria e alla definizione di un nuovo trattamento economico del personale sanitario addetto, non presenta una quantificazione degli effetti finanziari né prevede una norma di copertura.

Formulazione del testo

Appare opportuno un approfondimento sui “corsi di aggiornamento e specializzazione” previsti dall’art. 17 della proposta di legge, anche ai fini di un eventuale coinvolgimento del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica nella articolazione dei corsi (cfr. più approfonditamente la scheda di lettura sull’art. 17).

Si evidenzia altresì che gli artt. 3 e 12 della proposta di legge in esame, che sostituiscono rispettivamente gli artt. 3 e 38 della legge n. 740/1970, non prevedono l’abrogazione esplicita delle tabelle A, B e C, da essi richiamati.

Sarebbe utile, infine, una formulazione più chiara della disposizione prevista dall’art. 2, comma 4, della presente proposta di legge, sul diritto riconosciuto al personale sanitario penitenziario all'”equiparazione dei punteggi previsti negli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per concorsi nel Servizio sanitario nazionale”.

 

 

 


Scheda di lettura

Testo a fronte e analisi delle singole disposizioni

 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740
 

 

 

Articolo 1

Qualifica

Articolo 1

Qualifica

 

 

I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

1. I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o i servizi dell'Amministrazione stessa sono qualificati medici incaricati.

 

2. Negli istituti con capienza massima tollerabile fino a duecento detenuti provvisti di servizio integrativo di assistenza sanitaria e di servizio specialistico, il medico incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso dei prescritti titoli professionali, è qualificato coordinatore sanitario.

 

3. Negli istituti sede di ospedale penitenziario e negli istituti con capienza massima tollerabile superiore a duecento detenuti, il medico incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso di più titoli professionali è qualificato dirigente sanitario".

 

 

La normativa vigente prevede che il medico chirurgo, non appartenente al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, possa assumere la sola qualifica di medico incaricato, le cui attribuzioni sono dettate dai regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena [3].

L’articolo 1 della proposta di legge in esame istituisce due ulteriori nuove qualifiche:

¨       coordinatore sanitario:si tratta del medico incaricato, dotato della maggiore anzianità di servizio ed in possesso dei prescritti titoli professionali, che opera negli istituti con capienza massima tollerabile fino a duecento detenuti, provvisti di servizio integrativo di assistenza sanitaria e di servizio specialistico(comma 2);

¨       dirigente sanitario:  è il medico incaricato, dotato della maggiore anzianità di servizio ed in possesso dei prescritti titoli professionali, che opera negli istituti sede di ospedale penitenziario e negli istituti con capienza massima tollerabile superiore a duecento detenuti (comma 3).

 

Alle nuove qualifiche corrispondono specifiche indennità (cfr. infra, art. 12).

 

La relazione illustrativa del provvedimento evidenzia la finalità di valorizzare il momento del coordinamento operativo tra il personale sanitario.


 

Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 2

Rapporto di incarico

Articolo 2

Rapporto di incarico

 

 

Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

1. Identico

Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

2. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale

3. Ai medici, agli infermieri e ai tecnici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili, altresì, le incompatibilità e le limitazioni normative ed economiche previste dai contratti e dalle convenzioni che il personale intrattiene con il Servizio sanitario nazionale e con le università.

 

4. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha diritto all'equiparazione dei punteggi previsti negli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per concorsi nel Servizio sanitario nazionale e in caso di chiusura o di soppressione dell'istituto penitenziario ha diritto al trasferimento in istituti limitrofi.

 

5. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha diritto alla tutela legale da parte dell'Amministrazione penitenziaria".

 

 

La normativa vigente stabilisce che non siano applicabili le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale  ai medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari [4]

 

L’articolo 2 della proposta di legge in esame estende a tutto il personale sanitario la deroga rispetto alla normativa vigente con riguardo al Servizio sanitario nazionale ed anche alle università (comma 3).

Allo stesso personale sanitario si riconoscono, altresì:

¨    l’equiparazione dei punteggi previsti negli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per concorsi nel Servizio sanitario nazionale (comma 4);

¨    il diritto al trasferimento in istituti limitrofi, in caso di chiusura o di soppressione dell’istituto penitenziario (comma 4);

¨    la tutela legale da parte dell’Amministrazione penitenziaria (comma 5).


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 3

Numero dei medici incaricati

Articolo 3

Numero dei medici incaricati

 

 

Il numero dei medici incaricati è quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.

1. Il numero dei medici incaricati è fissato in cinquecento unità.

 

2. Il numero dei medici incaricati è determinato in base alla capienza massima tollerabile degli istituti penitenziari in ragione di un medico incaricato ogni cento detenuti e multipli di tale cifra e in base ai carichi di lavoro, in particolare relativi ai servizi previsti nei centri diagnostici e terapeutici e negli ospedali psichiatrici giudiziari.

La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena è effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per i servizi di guardia.

3. Il numero dei medici e la relativa ripartizione dei posti presso i singoli istituti o servizi penitenziari possono essere modificati con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

4. E' istituito l'incarico di medico del provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria in considerazione dei titoli e dei servizi con il riconoscimento del plus-orario.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

5. Nel caso di dimissioni del medico incaricato per raggiunti limiti di età, o volontarie o per esoneri, i medici già con rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria possono chiedere di essere ammessi all'incarico in base alle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10.

 

6. Eventuali trasferimenti possono avvenire solo a richiesta dell'interessato".

 

 

 

La normativa vigente stabilisce che il numero dei medici incaricati sia di 350 unità [5] e che un decreto del Ministro della giustizia ripartisca i posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena, salvo quanto previsto per i servizi di guardia [6].

 

L’articolo 3 della proposta di legge in esame eleva a 500 unità il numero dei medici incaricati (comma 1) e stabilisce nuovi criteri per la ripartizione ottimale dei medici medesimi (numero dei detenuti,  capienza massima tollerabile degli istituti penitenziari, carichi di lavoro [7]) (comma 2);

Si prevedono, altresì, le seguenti disposizioni:

¨       il numero dei medici e la relativa ripartizione dei posti presso i singoli istituti o servizi penitenziari possono essere modificati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3) [8];

¨       è istituito l'incarico di medico del provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria [9] in considerazione dei titoli e dei servizi con il riconoscimento dell’orario straordinario   (plus-orario) (comma 4);

¨       nel caso di dimissioni del medico incaricato per raggiunti limiti di età, volontarie o per esoneri, i medici già con rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria possono chiedere di essere ammessi all'incarico in base alle valutazioni effettuate [10] (comma 5);

¨       gli eventuali trasferimenti possono avvenire solo a richiesta dell'interessato (comma 6).

 

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 4

Sistemi di ammissione

Articolo 4

Sistemi di ammissione

 

 

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio.

1. L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio".

I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio.

 

 

 

La normativa vigente prevede che l'ammissione all'incarico abbia luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio.

I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti dal Ministero della giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio.

 

L’articolo 4 della proposta di legge in esame non contempla più quest’ultima facoltà attribuita al Ministero della giustizia.

Si segnala peraltro che, in via transitoria, l’articolo 18 della proposta di legge in esame (vedi infra) prevede al riguardo:

¨       il Ministero della giustizia assegna direttamente i posti disponibili di medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria non coperti mediante concorso, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1);

¨       i medici che alla data di entrata in vigore della presente legge operano come incaricati presso l’Amministrazione penitenziaria, sono qualificati su loro richiesta come medici incaricati definitivi nell'istituto in cui lavorano (comma 2).


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 9

Commissione giudicatrice

Articolo 5

Commissione giudicatrice

 

 

La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

1. La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del provveditore regionale in riferimento al proprio distretto.

È presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed è composta:

2. La commissione giudicatrice è presieduta dal provveditore regionale ed è composta:

1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;

a) da un medico chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici competente per territorio;

2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanità;

 

3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

b) dal dirigente responsabile dell'unità operativa sanitaria penitenziaria del provveditorato regionale di competenza che svolge funzioni di segretario;

4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanità, designato dal Ministro per la sanità;

 

5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.

c) da un medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria addetto al provveditorato regionale.


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

3. Per ognuno dei componenti la commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominato un sostituto di pari grado".

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.

 

 

 

La normativa vigente prevede che la commissione giudicatrice del concorso sia nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio e che la stessa sia presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita da cinque membri, oltre al presidente, in rappresentanza di due medici-chirurghi, docenti universitari o primari ospedalieri (uno designato dal competente ordine dei medici, l’altro dal Ministro della salute), di due impiegati, uno del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, l’altro del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanità, designato dal Ministro della salute,  di un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le funzioni di segretario sono assegnate ad un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.

 

L’articolo 5 della proposta di legge in esame rinnova la composizione della Commissione giudicatrice del concorso e assegna nuove funzioni al provveditore generale. 

In particolare, il provveditorato regionale, organo di decentramento del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, assume le funzioni svolte dal procuratore generale della corte d’appello competente per territorio [11], nominando con proprio decreto i componenti la Commissione stessa (comma 1), e assumendone la carica di presidente in sostituzione del magistrato ordinario designato dallo procuratore generale (comma 2).            

La commissione giudicatrice risulta altresì essere composta di tre membri (comma 2), oltre al presidente, ed è nominato un sostituto di pari grado per ognuno dei componenti (comma 3):

            a) un medico chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici competente per territorio;

            b) il dirigente responsabile dell'unità operativa sanitaria penitenziaria del provveditorato regionale di competenza che svolge funzioni di segretario;

            c) un medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria addetto al provveditorato regionale.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 10

Valutazione dei titoli

Articolo 6

Valutazione dei titoli

 

 

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro diversi coefficienti:

identico

il primo in base ai titoli accademici e professionali;

identico

il secondo in base alla attività comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

identico

il terzo in base al servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni;

identico

il quarto in base alle pubblicazioni scientifiche.

identico

Per il primo coefficiente sono disponibili sette punti. La commissione, ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali, tiene conto: del voto riportato nel conseguimento del diploma di laurea, dei corsi di perfezionamento seguiti da esami, delle specializzazioni, delle libere docenze in discipline aventi tutte attinenza o comunque riferimento all'attività sanitaria che l'aspirante è tenuto a svolgere presso l'istituto cui si riferisce il concorso.

identico

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

Per il secondo coefficiente sono disponibili dieci punti e per il terzo otto punti. La commissione, ai fini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto della durata, della continuità e della qualità del servizio prestato.

Per il secondo coefficiente sono disponibili venti punti e per il terzo otto punti. La commissione, ai fini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto della durata, della continuità e della qualità del servizio prestato.

Per il quarto coefficiente sono disponibili cinque punti. La commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, tiene particolare conto di quelle aventi attinenza alla attività professionale del medico penitenziario.

identico

 

 

La normativa vigente detta i criteri per la valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso.

Per quanto concerne l’attività prestata, in qualità di medico chirurgo, nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono disponibili dieci punti: la commissione, ai fini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto della durata, della continuità e della qualità del servizio prestato.

 

L’articolo 6  della proposta di legge in esame, con riferimento all’attività prestata in qualità di medico chirurgo, eleva la disponibilità dei  punti da 10 a 20.


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 14

Doveri

Articolo 7

Doveri

 

 

Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per diciotto ore settimanali, e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.

 

1. Il medico incaricato è tenuto a svolgere il servizio assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera nei centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria per ventiquattro ore settimanali e per diciotto ore, con eventuale plus orario, negli altri istituti. Qualora superi per esigenze motivate dal servizio il monte orario settimanale stabilito può usufruire del recupero delle ore effettuate in esubero. E' tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali. Il medico incaricato svolge prestazioni medico-legali nei confronti del personale della polizia penitenziaria.

.

2. Il medico incaricato ha la responsabilità dell'armadio farmaceutico.


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti, per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio. Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.

3. Il medico incaricato è tenuto altresì alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e pena nonché del regolamento interno dell'istituto cui è addetto e deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto medesimo".

Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.

 

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52.

 

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.

 

Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico.

 

 

 

La normativa vigente disciplina i doveri del medico incaricato, che prevedono in particolare la presenza in istituto per diciotto ore settimanali e l’osservanza delle disposizioni, sanitarie e deontologiche professionali, regolamentari e tecniche,  degli istituti in cui è svolta l’attività sanitaria.

Fermo restando quanto disposto dalle norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi [12], il medico incaricato non può, inoltre, adempiere, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di guardia medica e quelli specialistici [13], salvo le emergenze autorizzate dall’Amministrazione penitenziaria [14].

 

L’articolo 7  della proposta di legge in esame aumenta la presenza oraria del medico incaricato. In particolare:

-               nei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria l’orario è di 24 ore settimanali;

-                negli altri istituti l’orario è di 18 ore, con eventuale plus orario (comma 1).

La norma in esame non prevede più il divieto di svolgimento dei servizi di guardia medica e quelli specialistici


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 17

Riposo settimanale e festivo

Articolo 8

Riposo settimanale e festivo

 

 

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; può essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica.

1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana e negli altri giorni riconosciuti festivi, conservando il normale trattamento economico".

Durante le assenze di cui al precedente comma, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

 

Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato è tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso.

 

 

 

La normativa vigente  prevede un riposo settimanale per il medico incaricato e la possibilità, autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi, diversi dalla domenica, con la conservazione del normale trattamento economico.

In tali giorni il medico incaricato assicura la sua reperibilità o,  in caso di pronto soccorso,  la sua sostituzione.

 

L’articolo 8 della proposta di legge in esame consente al medico incaricato di non prestare la propria opera anche negli altri giorni riconosciuti festivi, senza alcuna autorizzazione da parte del direttore dell'istituto o servizio.

Non è più previsto l’istituto della reperibilità.


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 18

Assenze retribuite

Articolo 9

Assenze retribuite

 

 

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni continuativi l'anno, da determinarsi in relazione alle esigenze del servizio sanitario dell'istituto; per particolari esigenze, può essergli concesso di frazionare in più periodi la predetta assenza.

1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni lavorativi, anche non continuativi l'anno, più la festività del Santo patrono della città in cui ha sede l'istituto.

Egli, in caso di infermità, può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di mesi 2. L'assenza è autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio, su motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio; la sussistenza dell'infermità che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal detto procuratore generale.

2. In caso di infermità il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di sei mesi. In caso di matrimonio egli può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata di quindici giorni.

Durante le assenze di cui ai precedenti commi, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

3. Tra le assenze retribuite ai sensi del presente articolo rientrano anche quelle dovute a partecipazione a congressi attinenti le problematiche della sanità penitenziaria e la partecipazione a corsi di educazione continua permanente, obbligatori per il personale sanitario".

 

 

La normativa vigente disciplina l’istituto delle assenze retribuite.

In particolare, il medico incaricato ha diritto:

¨       a non prestare la propria opera per 30 giorni continuativi l'anno [15] (comma 1);

¨       a frazionare in più periodi la predetta assenza (comma 1);

¨       a non prestare la propria opera per la durata massima di mesi 2 [16] (comma 2).

 

L’articolo 9 della proposta di legge in esame:

¨       specifica il carattere lavorativo delle 30 giornate di assenze retribuite e la facoltà di usufruirne anche in modo non continuativo (comma 1);

¨       prevede un’ulteriore assenza retribuita rappresentata dalla festività del Santo patrono della città in cui ha sede l'istituto (comma 1);

¨       riconosce altre assenze retribuite, dovute a partecipazione a congressi attinenti le problematiche della sanità penitenziaria e la partecipazione a corsi di educazione continua permanente, obbligatori per il personale sanitario (comma 3);

¨       comprende nelle assenze retribuite un periodo massimo di durata di 15 giorni, in caso di matrimonio [17] (comma 2);

¨       amplia la facoltà autorizzata di non prestare la propria opera, prevista in caso di infermità, per una durata massima di 6 mesi (comma 2).

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 19

Assenze non retribuite

Articolo 10

Assenze non retribuite

 

 

Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata appresso indicati:

1. Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata di seguito indicati:

a) per infermità che comporti un'assenza di durata superiore a quella prevista dal precedente articolo 18: durata massima mesi 10;

a) per infermità che comporta un'assenza di durata superiore a quella prevista dall'artico1o 18: durata massima mesi 12;

b) per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;

b) per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;

c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12;

c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12.

d) per matrimonio: giorni 15.

 

Le assenze di cui alle lettere a) e c) del precedente comma sono autorizzate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio; nella ipotesi di cui alla lettera a) la sussistenza dell'infermità che impedisca il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione centrale.

2. I periodi di assenza di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonché nella indennità di soppressione di posto, di cui a all'articolo 40".

L'assenza prevista alla lettera d) è autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio.

 

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

I periodi di assenza di cui alle lettere a) e c) del precedente primo comma non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonché della indennità di soppressione di posto, di cui al successivo articolo 40.

 

La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non può superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio.

 

 

 

La normativa vigente disciplina l’istituto delle assenze non retribuite.

Di seguito, sono distinti i vari casi e la durata:

¨       infermità che comporti un'assenza di durata superiore ai 2 mesi previsti[18]: si conta un periodo massimo di 10 mesi;

¨       richiamo alle armi: si computa il periodo previsto;

¨       motivi privati o di studio: è stabilita la durata massima di 12 mesi [19];

¨       matrimonio: è riconosciuto un periodo di 15  giorni[20];

In particolare, le assenze per infermità e per motivi privati o di studio sono autorizzate con decreto del Ministro della giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio [21].

I periodi previsti per tali casi non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonché della indennità di soppressione di posto [22].

 

L’articolo 10 della proposta di legge in esame amplia a 12 mesi il periodo massimo riguardante le assenze dovute ad infermità (comma 1, lettera a) e non definisce la durata complessiva delle assenze per motivi privati e le autorizzazioni necessarie.


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 36

Cessazione dall'incarico per limiti di età.

Articolo 11

Cessazione dall'incarico per limiti di età.

 

 

Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie 65 anni di età.

1. Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie sessantacinque anni di età.

 

2. Il medico incaricato può chiedere di prorogare a settanta anni il termine di cui al comma 1".

 

 

La normativa vigente prescrive che il medico incaricato cessi dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie 65 anni di età.

 

L’articolo 11 della proposta di legge in esame consente di proseguire l’attività lavorativa fino al compimento dei 70 anni di età (comma 2), fermo restando, comunque, il termine di 65 anni di età per il raggiungimento della pensione (comma 1).

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 38

Compenso mensile

Articolo 12

Compenso mensile

 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

1. Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo onnicomprensivo di 2.000 euro.

2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000.

2. Ai medici incaricati i quali esercitano l'incarico negli istituti o servizi penitenziari situati a Favignana, a Gorgona e Porto Azzurro spetta un'indennità di sede disagiata pari a 200 euro.

3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.

3. Ai coordinatori sanitari spetta un'indennità di dirigenza pari a 150 euro.

4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000.

4. Ai dirigenti sanitari spetta un'indennità di dirigenza pari a 250 euro.


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, può essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.

5. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è corrisposto per tredici mensilità.

6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,5 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge.

7. Il compenso mensile lordo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve essere rideterminato entro il mese di gennaio di ogni triennio con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, in relazione al costo della vita secondo le variazioni degli indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT sopravvenuto nell'ultimo triennio e ad eventuali accresciuti compiti e funzioni".

 

 

La normativa vigente regola il compenso mensile dei medici penitenziari, seguendo un criterio regolato dagli incarichi assegnati e dai luoghi in cui gli stessi sono disimpegnati.

L’articolo 12 della proposta di legge in esame aumenta il compenso mensile dei medici penitenziari.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2004 [23], l’assegno mensile lordo onnicomprensivo corrisposto al medico incaricato è pari a 2.000 euro (comma 1).

Sono altresì elevate le indennità relative agli incarichi (coordinatore sanitario e dirigente sanitario) e a specifiche sedi presso le quali presta servizio (commi 2-4).

Sono dettate le modalità di adeguamento periodico della retribuzione (commi 6 e 7).

 

Si segnala che l’attuale sistema delle indennità, di cui agli artt. 39 e 39 bis della legge n. 740 del 1970, è abrogato dall’art. 16 della presente proposta di legge (vedi infra)

.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 51

Servizio di guardia medica

Articolo 13

Servizio di guardia medica

 

 

Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella E allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

1. Per le esigenze di servizio e per garantire alla popolazione detenuta standard assistenziali adeguati è istituito il servizio di guardia medica che, oltre a garantire le eventuali urgenze ed emergenze, integra il servizio dei medici incaricati, assumendone le funzioni in assenza del medesimo.

I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonché delle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario.

2. Il rapporto di lavoro degli operatori del servizio di guardia medica è di tipo libero-professionale.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'articolo 52.

3. Per ciascun turno di guardia medica espletato al medico spetta un compenso orario da determinare entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. A tale compenso va aggiunto l'importo obbligatorio previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici pari al 12,50 per cento, di cui il 4,50 per cento a carico del medico e il rimanente 8 per cento a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

 

4. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per cento per ogni biennio di anzianità di servizio e deve tenere conto di un'indennità per il servizio festivo e notturno.

 

5. Ai medici di guardia che operano negli istituti o nei servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora di servizio effettivo prestato.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

6. L'orario mensile non può essere inferiore a 60 e superiore a 192 ore per ogni medico di guardia e può essere acquisito anche svolgendo servizio in più istituti.

La tabella E, in relazione alle mutate esigenze del servizio, può essere modificata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

7. Presso ogni istituto penitenziario è predisposta una graduatoria per titoli e per servizi al fine del conferimento di incarichi resisi disponibili".

 

 

La normativa vigente prevede un servizio obbligatorio di guardia medica limitatamente ad alcuni istituti di prevenzione (Bari, Milano, Napoli, Palermo Perugina, Roma e Trento).

A tal fine è determinato l’organico assegnato, l’organizzazione del servizio e le sue modalità di svolgimento, le incompatibilità ed i compensi spettanti al personale addetto.

 

Sulle caratteristiche attuali del servizio di guardia medica nei diversi istituti penitenziari cfr. la risposta scritta del Governo all’interrogazione Pisapia n. 4-09829, pubblicata nell’allegato B della seduta dell’Assemblea della Camera del 20 gennaio 2005 (riportata nel presente dossier).

 

L’articolo 13 della proposta di legge in esame estende il servizio di guardia medica a tutti gli istituti penitenziari (comma 1).

Stabilisceinoltreil carattere libero professionale della sua attività (comma 2).

Il trattamento retributivo del medico è incrementato, anche attraverso il riconoscimento del trattamento previdenziale (comma 3), escluso dalla normativa vigente, e la previsione di una specifica indennità (comma 5).

Sono infine specificate il numero di ore minime e massime che compongono l’orario mensile del medico di guardia (comma 6).

 

Come già segnalato, l’attuale sistema delle indennità, di cui agli artt. 39 e 39 bis della legge n. 740 del 1970, è abrogato dall’art. 16 della presente proposta di legge (vedi infra)


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 52

Servizi specialistici

Articolo 14

Servizi specialistici

 

 

 

1. Ogni istituto penitenziario deve poter disporre di un adeguato servizio specialistico. Il rapporto degli operatori del servizio specialistico è di tipo libero-professionale.

Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.

2. Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti i quali devono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico a mezzo di adeguate risorse tecnologiche.

Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243.

3. Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e odontoiatri.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.

4. In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare il medico incaricato a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.

I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi è stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.

5. Le prestazioni di tipo psichiatrico, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale e terapeutica territoriale integrata, sono erogate dal dipartimento di salute mentale della azienda sanitaria locale competente per territorio".

 

 

La normativa vigente regola le modalità di erogazione dei servizi specialistici ed i compensi delle prestazioni.

 

L’articolo 14 della proposta di legge in esame specifica il carattere libero professionale della attività specialistica (comma 1).

Inoltre, prescrive la devoluzione delle prestazioni psichiatriche alla azienda sanitaria locale competente per territorio (comma 5).


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 53

Servizio di guardia infermieristica.

Articolo 15

Servizio di guardia infermieristica.

 

 

Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella E allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

1. Per le esigenze del servizio di infermieristica il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può assegnare agli istituti un congruo numero di ore di servizio da assicurare con infermieri libero-professionisti o mediante convenzioni con aziende ospedaliere. Il rapporto è di tipo libero-professionale.

L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non può essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.

2. L'infermiere presta la opera secondo i turni prestabiliti mensilmente dal responsabile del servizio e nel rispetto del codice deontologico.

Egli è tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonché le relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico è tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.

3. Per ciascun turno espletato all'infermiere spetta un compenso orario da determinare entro il mese di gennaio di ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerate anche le indennità festiva e notturna, e tenute presenti le indicazioni della Federazione dei collegi degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per cento per ogni biennio di anzianità di servizio.

 

4. Agli infermieri che operano negli istituti o nei servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora di servizio effettivo prestato".

 

 

La normativa vigente regola l’istituzione del servizio di guardia infermieristica in determinati istituti di prevenzione, l’organico assegnato, l’organizzazione del servizio e le sue modalità di svolgimento, le incompatibilità ed i compensi spettanti al personale addetto.

 

L’articolo 15 della proposta di legge in esame afferma, in particolare, il carattere libero professionale della attività svolta dall’infermiere e la possibilità che il servizio sia assicurato anche attraverso convenzioni (comma 1).

Sono altresì dettate nuove norme sul trattamento retributivo di tali figure professionali (commi 3 e 4) [24].

 

 


 


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Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

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Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 39

Indennità

Articolo 16

 

 

 

Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:

1. Gli articoli 39 e 39-bis della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono abrogati.

1) la indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni;

 

2) l'assegno personale di sede, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni;

 

4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilità, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni;

 

5) l'indennità di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

 

Ai medici incaricati compete il trattamento dl missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

Articolo 39-bis.

Indennità di servizio penitenziario.

 

 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennità previste dall'articolo 39, spetta una indennità di servizio penitenziario nella misura mensile lorda di L. 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennità spetta nelle misura mensile lorda di L. 200.000.

 

2. L'indennità di cui al comma 1 è aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed è pensionabile limitatamente al 50 per cento.

 

3. La quota pensionabile è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

 

 

 

L’articolo in esame abroga gli articoli 39 e 39 bis, rispettivamente, volti a disciplinare le indennità spettanti ai medici incaricati e le indennità di servizio penitenziario riguardanti il personale sanitario penitenziario.


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina penitenziaria.

 

2. Il Ministero della giustizia ha la facoltà di iscrivere i medici incaricati e i medici di guardia a scuole di specializzazione in base alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.

 

3. L'attività di medicina preventiva è resa operativa dal dipartimento dell'azienda sanitaria locale di competenza, che, a sua volta per motivi logistici, può avvalersi dell'opera del responsabile dell'area sanitaria, tramite apposita convenzione libero-professionale.

 

 

L’articolo in esame prevede “corsi di aggiornamento e specializzazione” in medicina penitenziaria a cura del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia (comma 1).

Il Ministero della giustizia ha la facoltà di iscrivere i medici incaricati e medici di guardia a scuole di specializzazione (comma 2).

Sono infine definite le modalità di svolgimento per l’attività di medicina preventiva (comma 3).

 

Al riguardo appare opportuno un approfondimento sulla dizione “corsi di aggiornamento e specializzazione”. Con riferimento a questi ultimi si ricorda che la disciplina generale delle scuole di specializzazione post-laurea é recata dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162[25].

Una significativa innovazione è stata poi introdotta dal regolamento approvato con D.M. 509/1999,[26] poi modificatodal D.M  22 ottobre 2004, n. 270[27]; infatti nell’ambito della ridefinizione dei corsi universitari e dei relativi titoli, si precisa (art. 7) che il corso di specializzazione è finalizzato all’acquisizione di conoscenze e abilità funzionali all'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea, in particolare nelle aree degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti, della preparazione alle professioni legali.

Il D.M 509/1999 è stato adottato in attuazione dell’art.17, co. 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [28] che aveva, tra l’altro, demandato ad uno o più D.M. del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica la definizione di nuove tipologie dei titoli di studio e il loro accorpamento per aree omogenee, nonché l’indicazione della durata e dell’eventuale serialità dei corsi e degli obiettivi formativi qualificanti.

Il regolamento citato ha definito i punti cardine della riforma degli ordinamenti didattici universitari, determinando, in conformità con gli standard condivisi dai Paesi dell’Unione europea, la nuova articolazione dei corsi e dei titoli di studio, individuati nella laurea (di durata triennale), nella laurea specialistica (da conseguirsi in ulteriori due anni), nel diploma di specializzazione, nel diploma di dottorato di ricerca e nei master. Il provvedimento ha inoltre definito i crediti formativi universitari, i requisiti per l’ammissione ai corsi, la durata di questi ultimi ed i requisiti per il conseguimento dei titoli di studio.

 


 


Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A.C. 4127

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

1. I posti disponibili di medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria non coperti mediante concorso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti direttamente dal Ministero della giustizia.

 

2. Su richiesta dell'interessato, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge operano con la qualifica di medico incaricato provvisorio nell'Amministrazione penitenziaria sono qualificati come medici incaricati definitivi nell'istituto dove operano.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 2004.

 

 

L’articolo in esame stabilisce:

¨       il Ministero della giustizia assegna direttamente i posti disponibili di medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria non coperti mediante concorso, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1).

¨       i medici, che hanno incarico provvisorio nell’'Amministrazione penitenziaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono qualificati su loro richiesta come medici incaricati definitivi nell'istituto in cui operano (comma 2).

 

Le norme citate definite dall’articolo 18 sono in relazione a quanto disposto con l’articolo 4 della presente proposta di legge (vedi supra).

 

L’articolo esaminato prevede, inoltre, che le norme sui compensi mensili regolamentate nella proposta di legge all’esame con l’articolo 12 siano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004 (comma 3).

 

 

 

 

 

 

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 4127

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

MARIO PEPE, BERTOLINI, BONDI, FRATTA PASINI, LAINATI, PARODI, PERLINI, SANTORI, SANTULLI, STERPA, VERDINI, ALFREDO VITO

¾

 

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria

 

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Presentata il 1° luglio 2003

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 Onorevoli Colleghi! - Sempre più spesso nelle carceri si verificano decessi e suicidi le cui cause devono essere rinvenute anche nella cosiddetta "malasanità" penitenziaria.

        Nonostante l'elevato livello di preparazione e di abnegazione dei medici penitenziari, il sistema sanitario carcerario non è più in grado di garantire azioni di prevenzione e di cura appropriate e tempestive per le malattie che, con sempre maggiore frequenza, si diffondono tra la popolazione carceraria. Questa drammatica situazione è determinata principalmente dal sovraffollamento, dalle pessime condizioni igienico-sanitarie degli istituti di pena, dalla carenza di risorse economiche e strutturali e dalla inadeguatezza dell'apparato normativo che disciplina la materia della medicina penitenziaria.

        I dati relativi alla salute in carcere diventano ogni giorno sempre più tragici: su una popolazione carceraria di 58.000 detenuti che convivono in condizioni di promiscuità in ambienti spesso malsani, vi sono circa: 20.000 tossicodipendenti, 6.500 sieropositivi, 600 affetti da AIDS conclamato e 9.000 disturbati mentali. A ciò si aggiungano gli alcool dipendenti, i malati di tubercolosi, di epatiti e di altre malattie infettive e parassitarie di facile contagio. A fronte di questi dati si registrano 350 medici penitenziari incaricati, 1.400 medici del servizio di guardia, 1.200 medici specialisti, 1.200 infermieri, 12 ospedali penitenziari e 5 ospedali psichiatrici giudiziari.

        Nel 1999, con il decreto legislativo n. 230, si è proceduto al riordino della medicina penitenziaria con l'obiettivo di garantire ai detenuti un livello di tutela della salute pari a quello dei cittadini liberi, disponendo il passaggio delle competenze in materia di sanità penitenziaria dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e quindi alle regioni e alle aziende sanitarie locali (ASL). In particolare sono state oggetto di trasferimento le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai tossicodipendenti detenuti. Per le restanti attività sarebbe dovuta partire una fase sperimentazione con la quale trasmettere al Servizio sanitario nazionale tutte le altre competenze sanitarie fino ad allora attribuite al Ministero della giustizia. La sperimentazione, che sarebbe dovuta terminare il 30 giugno 2002, non è stata mai avviata. Furono individuate prima la Toscana, il Lazio e la Puglia e successivamente l'Emilia-Romagna, la Campania e il Molise, come le regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie. Il citato decreto legislativo n. 230 del 1999 prevedeva che nel corso della fase sperimentale il rapporto di lavoro del personale coinvolto venisse posto alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. Al termine della fase sperimentale si sarebbe dovuto provvedere al riordino definitivo del settore della medicina penitenziaria e quindi anche della normativa che regola il rapporto di lavoro dei medici penitenziari. Per quanto la fase sperimentale non sia neanche iniziata è oramai necessario procedere quanto prima al riordino della medicina penitenziaria. L'attuale situazione di stallo normativo crea precarietà e incertezza sul presente e sul futuro del sistema sanitario penitenziario con ricadute estremamente gravi sulla salute dei detenuti e sulle condizioni di lavoro dei medici penitenziari.

        Prendendo atto che le recenti modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione hanno definitivamente sanzionato la scelta riformatrice a favore delle regioni in materia di sanità, appare in tutta evidenza quanto sia indispensabile una revisione della legge n. 740 del 1970 sul personale sanitario addetto agli istituti di pena al fine di renderla più funzionale e più aderente ai nuovi compiti del medico penitenziario. Questi oramai risultano amplificati a dismisura in un contesto ambientale sempre più difficile, complesso, denso di responsabilità professionali e rischi di ogni tipo. Non si può più non tenere conto che negli ultimi anni, da un lato, è notevolmente cresciuta nelle carceri la domanda di salute sia in termini di salute che di servizi e, dall'altro, si è evoluta la concezione della salute. Tutto ciò impone al medico penitenziario una rinnovata attenzione ai complessi problemi di prevenzione delle malattie in carcere e di recupero dello stato di benessere psicofisico del paziente-detenuto.

        La medicina penitenziaria oramai ha come scopo non solamente la tradizionale lotta contro la malattia ma anche la promozione della salute del detenuto, per cui assistiamo ad un notevole accrescimento degli ambiti di intervento e delle responsabilità pratiche del medico penitenziario, le cui motivazioni ideali aumentano contemporaneamente.

        L'apparato normativo che disciplina lo status giuridico ed economico dei medici penitenziari dovrebbe tenere conto sia della estrema responsabilità connessa alla delicatezza dei compiti attribuiti sia dell'elevato livello di rischi fisici e biologici ai quali essi sono sottoposti quotidianamente.

        Purtroppo, presso le istituzioni la professione di medico penitenziario non gode di quella considerazione che, invece, meriterebbe, per quanto si registri una diffusa condivisione della esigenza che la salute nel carcere diventi un bene primario da tutelare e da garantire.

        Il medico penitenziario deve rimanere un libero professionista, poiché si deve salvaguardare compiutamente quell'autonomia professionale che costituisce sempre di più l'unico ed effettivo argine di credibilità verso i detenuti. Non si deve sottovalutare che egli, nel rispetto dell'ordinamento penitenziario, è il medico curante del detenuto. In questa ottica, è prerogativa indispensabile che possa conservare l'indipendenza della sua capacità decisionale e d'azione, così da ottimizzare l'efficacia terapeutica insita nel rapporto fiduciario medico-paziente, rapporto che risulta particolarmente delicato in ambito carcerario. Naturalmente l'autonomia della medicina penitenziaria, ribadita anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve sapersi integrare, con un incisivo rapporto di osmosi, con gli enti ospedalieri, le ASL, il territorio.

        In una prospettiva di riforma della medicina penitenziaria, il servizio sanitario penitenziario dovrebbe trasformarsi in un servizio alla comunità carceraria capace di rispondere non solo alla singola necessità assistenziale, ma anche di saper programmare e adeguare la propria risposta alle emergenze sanitarie che periodicamente compaiono nelle carceri. In questa ottica, al Ministero della salute deve competere l'indirizzo-guida di programmazione e controllo dei servizi sanitari penitenziari, assicurando comunque l'autonomia. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, invece, sarebbe necessario istituire un ufficio sanitario centrale, che sappia ed abbia gli strumenti per programmare, gestire e controllare i servizi sanitari penitenziari. Occorrerebbe, in sostanza, un nucleo centrale che costituisca il motore di tutta l'organizzazione secondo criteri di funzionalità, efficienza e trasparenza. All'ufficio sanitario centrale si dovrebbero affiancare, presso ogni provveditorato regionale, dei nuclei periferici con capacità di gestione operativa, controllo dei servizi e promozione degli standard organizzativi.

        La presente proposta di legge è diretta a porre le basi per un riordino complessivo della medicina penitenziaria attraverso una rivisitazione della legge del 1970 sui medici penitenziari. Solo attraverso una normativa che esalti il ruolo di responsabilità del medico penitenziario e allo stesso tempo fornisca a questi tutti gli strumenti necessari per svolgere in maniera adeguata le delicate funzioni attribuitegli sarà possibile porre rimedio alla attuale crisi della medicina penitenziaria. Questa può essere risolta solo se si predispongono tutti gli strumenti normativi volti ad assicurare al medico penitenziario un elevato livello di professionalità, che consenta a questo di organizzare ed attuare non solo l'attività assistenziale, ma anche di prevedere la gestione delle risorse in rapporto alle effettive necessità dell'istituto penitenziario.

        La proposta di legge all'articolo 1 istituisce le figure di coordinatore sanitario e di dirigente sanitario accanto a quella di medico incaricato al fine di valorizzare il momento del coordinamento operativo tra il personale sanitario.

        L'articolo 2 prevede che a tutto il personale sanitario (medici, infermieri e tecnici) che svolge, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili le incompatibilità e le limitazioni normative ed economiche previste dai contratti e dalle convenzioni che il personale intrattiene con il Servizio sanitario nazionale e con l'università. Inoltre, tutto il personale sanitario ha diritto all'equiparazione dei punteggi previsti negli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per concorsi nel Servizio sanitario nazionale in caso di chiusura o di soppressione dell'istituto ha diritto al trasferimento in istituti limitrofi.

        L'articolo 3 fissa a 500 il numero dei medici incaricati e stabilisce un criterio oggettivo per individuare il numero dei medici incaricati da destinare ad ogni istituto penitenziario. Questo viene determinato in base alla capienza massima tollerabile degli istituti penitenziari in ragione di 1 medico incaricato ogni 100 detenuti e multipli di esso e in base ai carichi di lavoro.

        Ai sensi dell'articolo 4, l'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli. Con disposizione transitoria si prevede che a tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono l'incarico di medico incaricato provvisorio possono chiedere di assumere la qualifica definitivamente nell'istituto dove operano (articolo 18).

        L'articolo 5 ridisegna la composizione della commissione giudicatrice del concorso, mentre l'articolo 6 eleva il coefficiente di valutazione dei titoli relativi all'attività prestata nell'interesse dell'amministrazione penitenziaria.

        E' inoltre innalzata la soglia minima di presenza oraria settimanale del medico incaricato, il quale è tenuto a svolgere il servizio assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera nei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria per 24 ore settimanali e per 18 ore, con eventuale plus orario, negli altri istituti.

        Al fine di assicurare un adeguato livello di preparazione si prevede, inoltre, che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, organizzi corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina penitenziaria. Al Ministero della giustizia è stata poi affidata la facoltà di iscrivere i medici incaricati e medici di guardia a scuole di specializzazione secondo le esigenze. Per quanto riguarda l'attività di medicina preventiva, questa è resa operativa dal dipartimento della ASL di competenza, che a sua volta per motivi logistici può avvalersi dell'opera del responsabile dell'area sanitaria, tramite apposita convenzione libero-professionale.

        Con la modifica dell'articolo 36 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, si stabilisce (articolo 11 della proposta di legge) che il medico incaricato può chiedere di cessare dall'incarico compiuti i settanta anni di età. In caso contrario l'età pensionabile rimane fissata a 65 anni.

        Come si è già più volte sottolineato, l'accresciuta responsabilità dei medici penitenziari deve essere accompagnata da adeguati riconoscimenti professionali ed economici. Pertanto, l'articolo 12 modifica il compenso mensile a decorrere dal 1^ gennaio 2004, stabilendo che al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo onnicomprensivo (stipendio + indennità di servizio penitenziario, di medico del Corpo di polizia penitenziaria) di 2.000 euro. Ai medici incaricati i quali svolgono l'incarico negli istituti o nei servizi penitenziari situati nelle isole (Favignana, Gorgona e Porto Azzurro) spetta un'indennità di sede disagiata pari a 200 euro.

        Sono inoltre modificate le discipline relative al servizio di guardia medica, ai servizi specialistici e al servizio di guardia infermieristica.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

        1. L'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 1. - (Qualifica). - 1. I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o i servizi dell'Amministrazione stessa sono qualificati medici incaricati.

            2. Negli istituti con capienza massima tollerabile fino a duecento detenuti provvisti di servizio integrativo di assistenza sanitaria e di servizio specialistico, il medico incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso dei prescritti titoli professionali, è qualificato coordinatore sanitario.

            3. Negli istituti sede di ospedale penitenziario e negli istituti con capienza massima tollerabile superiore a duecento detenuti, il medico incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso di più titoli professionali è qualificato dirigente sanitario".

 

Art. 2.

 

        1. L'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 2. - (Rapporto di incarico). - 1. Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

            2. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

            3. Ai medici, agli infermieri e ai tecnici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili, altresì, le incompatibilità e le limitazioni normative ed economiche previste dai contratti e dalle convenzioni che il personale intrattiene con il Servizio sanitario nazionale e con le università.

            4. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha diritto all'equiparazione dei punteggi previsti negli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per concorsi nel Servizio sanitario nazionale e in caso di chiusura o di soppressione dell'istituto penitenziario ha diritto al trasferimento in istituti limitrofi.

            5. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha diritto alla tutela legale da parte dell'Amministrazione penitenziaria".

 

Art. 3.

 

        1. L'articolo 3 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 3. - (Numero dei medici incaricati). - 1. Il numero dei medici incaricati è fissato in cinquecento unità.

            2. Il numero dei medici incaricati è determinato in base alla capienza massima tollerabile degli istituti penitenziari in ragione di un medico incaricato ogni cento detenuti e multipli di tale cifra e in base ai carichi di lavoro, in particolare relativi ai servizi previsti nei centri diagnostici e terapeutici e negli ospedali psichiatrici giudiziari.

            3. Il numero dei medici e la relativa ripartizione dei posti presso i singoli istituti o servizi penitenziari possono essere modificati con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

            4. E' istituito l'incarico di medico del provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria in considerazione dei titoli e dei servizi con il riconoscimento del plus-orario.

            5. Nel caso di dimissioni del medico incaricato per raggiunti limiti di età, o volontarie o per esoneri, i medici già con rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria possono chiedere di essere ammessi all'incarico in base alle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10.

            6. Eventuali trasferimenti possono avvenire solo a richiesta dell'interessato".

 

Art. 4.

 

        1. L'articolo 4 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 4. - (Sistemi di ammissione). - 1. L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio".

 

Art. 5.

 

        1. L'articolo 9 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 9. - (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del provveditore regionale in riferimento al proprio distretto.

            2. La commissione giudicatrice è presieduta dal provveditore regionale ed è composta:

 

            a) da un medico chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici competente per territorio;

 

            b) dal dirigente responsabile dell'unità operativa sanitaria penitenziaria del provveditorato regionale di competenza che svolge funzioni di segretario;

 

            c) da un medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria addetto al provveditorato regionale.

 

            3. Per ognuno dei componenti la commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominato un sostituto di pari grado".

 

Art. 6.

 

        1. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, le parole: "dieci punti" sono sostituite dalle seguenti: "venti punti".

 

Art. 7.

 

        1. L'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 14. - (Doveri). - 1. Il medico incaricato è tenuto a svolgere il servizio assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera nei centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria per ventiquattro ore settimanali e per diciotto ore, con eventuale plus orario, negli altri istituti. Qualora superi per esigenze motivate dal servizio il monte orario settimanale stabilito può usufruire del recupero delle ore effettuate in esubero. E' tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali. Il medico incaricato svolge prestazioni medico-legali nei confronti del personale della polizia penitenziaria.

            2. Il medico incaricato ha la responsabilità dell'armadio farmaceutico.

            3. Il medico incaricato è tenuto altresì alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e pena nonché del regolamento interno dell'istituto cui è addetto e deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto medesimo".

 

Art. 8.

 

        1. L'articolo 17 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 17. - (Riposo settimanale e festivo). - 1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana e negli altri giorni riconosciuti festivi, conservando il normale trattamento economico".

 

Art. 9.

 

        1. L'articolo 18 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 18. - (Assenze retribuite). - 1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni lavorativi, anche non continuativi l'anno, più la festività del Santo patrono della città in cui ha sede l'istituto.

            2. In caso di infermità il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di sei mesi. In caso di matrimonio egli può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata di quindici giorni.

            3. Tra le assenze retribuite ai sensi del presente articolo rientrano anche quelle dovute a partecipazione a congressi attinenti le problematiche della sanità penitenziaria e la partecipazione a corsi di educazione continua permanente, obbligatori per il personale sanitario".

 

Art. 10.

 

        1. L'articolo 19 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 19. - (Assenze non retribuite). - 1. Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata di seguito indicati:

 

            a) per infermità che comporta un'assenza di durata superiore a quella prevista dall'artico1o 18: durata massima mesi 12;

 

            b) per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;

 

            c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12.

 

            2. I periodi di assenza di cui alle lettere a)e c) del comma 1 non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonché nella indennità di soppressione di posto, di cui a all'articolo 40".

 

Art. 11.

 

        1. L'articolo 36 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 36. - (Cessazione dall'incarico per limiti di età). - 1. Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie sessantacinque anni di età.

            2. Il medico incaricato può chiedere di prorogare a settanta anni il termine di cui al comma 1".

 

Art. 12.

 

        1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 38. - (Compenso mensile). - 1. Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo onnicomprensivo di 2.000 euro.

            2. Ai medici incaricati i quali esercitano l'incarico negli istituti o servizi penitenziari situati a Favignana, a Gorgona e Porto Azzurro spetta un'indennità di sede disagiata pari a 200 euro.

            3. Ai coordinatori sanitari spetta un'indennità di dirigenza pari a 150 euro.

            4. Ai dirigenti sanitari spetta un'indennità di dirigenza pari a 250 euro.

            5. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è corrisposto per tredici mensilità.

            6. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,5 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

            7. Il compenso mensile lordo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve essere rideterminato entro il mese di gennaio di ogni triennio con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, in relazione al costo della vita secondo le variazioni degli indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT sopravvenuto nell'ultimo triennio e ad eventuali accresciuti compiti e funzioni".

 

Art. 13.

 

        1. L'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 51. - (Servizio di guardia medica). - 1. Per le esigenze di servizio e per garantire alla popolazione detenuta standard assistenziali adeguati è istituito il servizio di guardia medica che, oltre a garantire le eventuali urgenze ed emergenze, integra il servizio dei medici incaricati, assumendone le funzioni in assenza del medesimo.

            2. Il rapporto di lavoro degli operatori del servizio di guardia medica è di tipo libero-professionale.

            3. Per ciascun turno di guardia medica espletato al medico spetta un compenso orario da determinare entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. A tale compenso va aggiunto l'importo obbligatorio previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici pari al 12,50 per cento, di cui il 4,50 per cento a carico del medico e il rimanente 8per cento a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

            4. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per cento per ogni biennio di anzianità di servizio e deve tenere conto di un'indennità per il servizio festivo e notturno.

            5. Ai medici di guardia che operano negli istituti o nei servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora di servizio effettivo prestato.

            6. L'orario mensile non può essere inferiore a 60 e superiore a 192 ore per ogni medico di guardia e può essere acquisito anche svolgendo servizio in più istituti.

            7. Presso ogni istituto penitenziario è predisposta una graduatoria per titoli e per servizi al fine del conferimento di incarichi resisi disponibili".

 

Art. 14.

 

        1. L'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 52. - (Servizi specialistici). - 1. Ogni istituto penitenziario deve poter disporre di un adeguato servizio specialistico. Il rapporto degli operatori del servizio specialistico è di tipo libero-professionale.

            2. Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti i quali devono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico a mezzo di adeguate risorse tecnologiche.

            3. Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e odontoiatri.

            4. In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare il medico incaricato a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.

            5. Le prestazioni di tipo psichiatrico, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale e terapeutica territoriale integrata, sono erogate dal dipartimento di salute mentale della azienda sanitaria locale competente per territorio".

 

Art. 15.

 

        1. L'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 53. - (Servizio di guardia infermieristica). - 1. Per le esigenze del servizio di infermieristica il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può assegnare agli istituti un congruo numero di ore di servizio da assicurare con infermieri libero-professionisti o mediante convenzioni con aziende ospedaliere. Il rapporto è di tipo libero-professionale.

            2. L'infermiere presta la opera secondo i turni prestabiliti mensilmente dal responsabile del servizio e nel rispetto del codice deontologico.

            3. Per ciascun turno espletato all'infermiere spetta un compenso orario da determinare entro il mese di gennaio di ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerate anche le indennità festiva e notturna, e tenute presenti le indicazioni della Federazione dei collegi degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per cento per ogni biennio di anzianità di servizio.

            4. Agli infermieri che operano negli istituti o nei servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora di servizio effettivo prestato".

 

Art. 16.

 

        1. Gli articoli 39 e 39-bis della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono abrogati.

 

Art. 17.

 

        1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina penitenziaria.

        2. Il Ministero della giustizia ha la facoltà di iscrivere i medici incaricati e i medici di guardia a scuole di specializzazione in base alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.

        3. L'attività di medicina preventiva è resa operativa dal dipartimento dell'azienda sanitaria locale di competenza, che, a sua volta per motivi logistici, può avvalersi dell'opera del responsabile dell'area sanitaria, tramite apposita convenzione libero-professionale.

 

Art. 18.

 

        1. I posti disponibili di medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria non coperti mediante concorso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti direttamente dal Ministero della giustizia.

        2. Su richiesta dell'interessato, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge operano con la qualifica di medico incaricato provvisorio nell'Amministrazione penitenziaria sono qualificati come medici incaricati definitivi nell'istituto dove operano.

        3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 2004.

 


Atti di sindacato ispettivo

 


 

 

 

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

_____________

 

 


PISAPIA. - Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975, prevede l'organizzazione di un servizio di assistenza sanitaria all'interno delle carceri adeguato alle esigenze dei detenuti ed internati ristretti, e che per tale motivo è stato creato un apposito servizio integrativo di assistenza sanitaria e guardia medica nell'ambito di ogni istituto;

l'articolo 51 della legge n. 740 del 1970, prevede l'assegnazione di un numero congruo di medici che assicurino nelle 24 ore un servizio continuativo di guardia medica;

l'articolo 53 della citata legge prevede la creazione di un servizio di guardia infermieristica, avvalendosi dell'opera di infermieri professionali per l'intero arco delle 24 ore;

tali servizi dovrebbero essere garantiti per l'intero arco delle 24 ore a tutela e prevenzione di ogni evenienza clinica o traumatica;

giorno 16 ottobre 2003, presso la III Casa Circondariale di Rebibbia a Roma, il servizio medico d'urgenza ha subito un'interruzione di circa tre ore, lasciando i detenuti senza la prevista assistenza medica e con il solo infermiere che - notoriamente - non può sostituire il medico nelle sue funzioni;

l'episodio citato appare, secondo l'interrogante, ancor più grave se si considera il fatto che in quell'istituto risiedono soltanto tossicodipendenti per un programma intensivo di disintossicazione e riabilitazione dall'uso di sostanze stupefacenti, persone quindi particolarmente soggette ad una situazione di stress da impegno psicologico e, conseguentemente, esposte in particolar modo ad eventi critici;

ad opinione dell'interrogante, un servizio di guardia medica non può essere arbitrariamente sospeso per non identificate esigenze, tali da consentire un'interruzione con grave rischio per la salute dei detenuti -:

tali comportamenti, laddove sia dimostrata una reale corrispondenza ai fatti citati, possano essere di grave pregiudizio per la tutela dell'integrità fisica dei detenuti;

la presenza dell'infermiere professionale non può considerarsi sostitutiva del medico anche se solo per poche ore e, comunque, una reperibilità telefonica non può essere considerata equivalente o sufficiente in tali casi, e con quali limiti -:

se non ritenga che questi episodi, e numerosi altri segnalati anche dalle cronache, non siano imputabili al rilevante ritardo con cui il Governo non ha ancora adempiuto a quanto previsto nel decreto legislativo n. 230 del 1999, che prevedeva il trasferimento del personale sanitario del Ministero della Giustizia alle Regioni, anche in virtù delle mutate competenze in tema di sanità pubblica previste dalla modifica del Titolo V della Costituzione - e recentemente riaffermate in sede di prima lettura al Senato - e del disegno di legge costituzionale n. 2544 del 17 ottobre 2003;

quali provvedimenti intenda adottare per ovviare a quanto sopra esposto;

se vi siano stati eventuali ordini o autorizzazioni impartite da parte del suo Ministero, tali da permettere o prevedere l'interruzione di un servizio medico d'urgenza negli istituti penitenziari;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di accertare il reale svolgimento dei gravi fatti esposti in premessa, e se quanto riportato sia prassi usuale anche in altri istituti di pena;

se in tutti gli istituti di pena è garantito il servizio di guardia medica sulle 24 ore, così come previsto dalle leggi citate in premessa;

quali provvedimenti intende adottare al fine accertare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

(4-09829)

 

Risposta. - La legge n. 740 del 1970 relativa all'«Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione Penitenziaria» risulta di fondamentale importanza rispetto all'assetto previgente, costituito dal regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931 (che prevedeva all'interno di ogni carcere la sola presenza del medico) ponendo le basi normative per organizzare all'interno degli istituti penitenziari un servizio sanitario, che assicuri continuità assistenziale ai detenuti. Tale legge, infatti, non solo ha istituito la figura del medico incaricato, ma ha anche previsto un servizio di guardia medica ed infermieristica nonché un servizio di consulenza specialistica per diverse branche, attraverso l'opera di personale convenzionato con contratti libero professionali.

L'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 e l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 impongono all'Amministrazione penitenziaria di predisporre, in ogni istituto di pena, l'organizzazione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della popolazione detenuta».

In applicazione a tali norme e tenuto conto delle risorse disponibili, in ogni istituto penitenziario è stato organizzato un servizio sanitario in grado di garantire una adeguata assistenza ai detenuti, attraverso l'opera di medici incaricati, medici di guardia, medici specialistici e infermieri il cui status giuridico continua ad essere disciplinato dalla citata legge n. 740 del 1970.

Laddove siano necessarie cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli istituti potrà essere disposto l'invio dei detenuti in strutture sanitarie esterne.

Dal 1999 ad oggi si sono rese necessarie alcune modifiche strutturali del sistema sanitario penitenziario. Le risorse disponibili, anche in coerenza ai principi di efficienza ed economicità, sono state utilizzate nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto.

In particolare, nell'anno 1999 l'amministrazione penitenziaria, perseguendo l'obiettivo della razionale distribuzione delle risorse, con circolare del 15 gennaio, ha provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti, precisamente:

strutture sanitarie di primo livello - costituite dagli istituti aventi una capienza medio-bassa (fino a 225 detenuti) dove, pur essendo previsto un servizio medico non continuativo, viene comunque assicurata una adeguata assistenza sanitaria, in quanto, cumulando la presenza del medico incaricato con il Servizio integrativo assistenza sanitaria (SIAS), si è in grado di coprire quasi l'intero arco della giornata. Il servizio specialistico offre le prestazioni più richieste;

strutture sanitarie di secondo livello - con un numero di detenuti superiore alle 225 unità, dove è previsto un servizio sanitario continuativo per tutto il giorno. Tali strutture hanno a disposizione molte specializzazioni mediche e hanno in dotazione strumenti diagnostici di base, in modo da limitare il ricorso a visite specialistiche esterne e a ricoveri a fine diagnostico;

strutture sanitarie di terzo livello - costituite dai centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.

La citata circolare stabilendo che gli Istituti Penitenziari appartenenti al primo livello assistenziale dispongono di un servizio di guardia medica e di un servizio infermieristico inferiore alle ventiquattro ore, non contraddice quanto disposto dagli articoli 51 e 53 della legge n. 740 del 1970, così come risulta modificata dalla legge n. 26 del 15 gennaio 1991.

Infatti, la legge n. 740 del 1970 prevede che la guardia medica e il servizio infermieristico devono assicurare nelle ventiquattro ore un servizio continuativo (articolo 51) solo in determinati istituti penitenziari e, precisamente, in quello di Bari, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Trento.

Sempre nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse disponibili e ancor prima della circolare istitutiva dei tre livelli assistenziali, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con circolare del 1o agosto 1998, aveva disposto che la presenza dei medici incaricati e dei medici del servizio SIAS deve essere assicurata - nell'arco delle ventiquattro ore e nei limiti delle «unità» in servizio - per il maggior numero di ore possibile.

Si precisa, inoltre, che il medico di guardia negli istituti penitenziari non si limita ad intervenire sulle urgenze, ma può svolgere - in assenza del medico incaricato - tutte le altre funzioni del medico penitenziario indicate dalla legge n. 740 del 1970 (visita medica di primo ingresso, partecipazione al consiglio di disciplina, rilascio nulla osta per le traduzioni dei detenuti ed altro).

Attualmente il monte orario assegnato al servizio SIAS nella Terza Casa di Roma Rebibbia è di otto ore giornaliere sia per i giorni festivi che per i giorni feriali e cinque medici, con turnazioni, assicurano il servizio dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Il medico incaricato è presente dalle ore 13,00 alle ore 16,00 nelle fasce orarie in cui non è attivo il servizio SIAS, in ottemperanza alla disposizione ministeriale del 1998 sopra citata.

Come indicato nell'atto di sindacato ispettivo, relativamente all'interruzione del servizio di assistenza medica verificatosi in data 16 luglio 2003, si rappresenta che da informazioni acquisite dalla Direzione dell'istituto, effettivamente dalle ore 9,40 alle ore 12,00 il medico di guardia si era allontanato dall'istituto per recarsi presso il Nuovo Complesso di Roma Rebibbia, al fine di partecipare ad una riunione, indetta dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la ASL RM/B per la fornitura di farmaci da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tale medico era, comunque, munito di apparecchio cerca persona e prima di allontanarsi dall'istituto aveva comunicato il posto (sala riunioni della Casa Circondariale Nuovo Complesso di Roma Rebibbia) ove poteva, data la vicinanza degli istituti, facilmente essere contattato nelle ipotesi di necessità. Si rappresenta, inoltre, che da disposizione impartita dal Provveditore della Regione Lazio - emanata in considerazione della breve distanza che separa i due istituti citati - la Direzione della Terza Casa può rivolgersi, in caso di necessità sanitaria, al servizio SIAS dell'attigua Casa di Reclusione.

Per quel che riguarda la mancata attuazione del decreto legislativo n. 230 del 1999, così come indicato dall'interrogante, si rende necessario un breve esame della normativa.

La riforma della sanità penitenziaria prende le mosse dalla legge 419 del 1998 di razionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale che all'articolo 5 prevede interventi, anche in tema di servizio sanitario penitenziario.

Il decreto legislativo n. 230 del 1999, adottato in attuazione della predetta legge, nell'articolo 8, comma 4, prevedeva, al termine di una fase c.d. sperimentale, il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. Con successivo decreto legislativo n. 433 del 2000, apportante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 230 del 1999, la previsione del «trasferimento delle funzioni» è stata sostituita con quella del «riordino del settore al termine della fase sperimentale».

Il Ministero della salute ha precisato che, in attuazione della normativa citata, con Decreto interministeriale del 20 aprile 2000 sono state individuate quali sedi di detta sperimentazione le Regioni Toscana, Lazio e Puglia, cui si aggiungevano in seguito Emilia Romagna, Campania e Molise.

Con successivo decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2001 è stato costituito il Comitato per il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione medesima, ai fini dell'acquisizione di dati obiettivi utili all'adozione delle definitive misure di riordino della medicina penitenziaria.

Il Comitato di cui trattasi è stato coordinato dai Sottosegretari di Stato alla Salute e alla Giustizia, mentre alla competente Direzione generale del Ministero della salute è stato affidato il compito di assicurare le funzioni di segreteria.

Il Comitato ha monitorato l'attuazione della sperimentazione nelle sei Regioni che hanno aderito alla medesima e, al termine dei lavori, sono state consegnate alla Segreteria del Comitato sei relazioni finali elaborate, rispettivamente, dai rappresentanti dei Ministeri della Salute e della Giustizia nonché delle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, nell'ambito delle quali viene fatto il punto sullo stato attuale della riforma e sull'andamento della sperimentazione.

Con nota del 18 luglio 2002 la competente Direzione generale del Ministero della salute ha trasmesso copia delle relazioni finali ai citati Sottosegretari di Stato, ai fini del previsto inoltro ai rispettivi Ministri, per il successivo invio alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, secondo quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale 18 maggio 2001.

Ai fini di corrispondere a quanto disposto dall'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230, così come modificato dal successivo decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 433, è stata quindi costituita, con decreto 16 maggio 2002 Interministeriale Giustizia-Salute, una specifica Commissione mista di studio, operante presso il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

Tale Commissione ha lavorato per predisporre, anche sulla base della documentazione prodotta dal suddetto Comitato di valutazione e monitoraggio, il passaggio alla fase di riordino definitivo e ha studiato l'adozione delle soluzioni più adeguate e rispondenti alle effettive esigenze di rinnovamento del servizio sanitario penitenziario, così come sperimentalmente valutate nelle diverse sedi regionali. La Commissione ha, in particolare, operato nell'ottica di un'ottimale armonizzazione della qualità dell'assistenza sanitaria in carcere con le necessità poste dalle esigenze della detenzione.

Essa ha concluso una prima fase di lavori con l'approvazione di un documento che è stato sottoposto all'esame di questa Amministrazione e del Ministero della salute.

In data 10 novembre 2003 si è svolta presso la sede della Segreteria permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni una riunione di coordinamento per l'esame delle problematiche relative al riordino della medicina penitenziaria, cui hanno partecipato rappresentanti delle competenti Direzioni generali del Ministero della salute.

Con successivo decreto interministeriale Giustizia-Salute del 20 gennaio 2004 alla Commissione di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001 sono stati affidati nuovi compiti relativi allo studio di possibili modelli innovativi per gli interventi nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi, affetti da patologie psichiatriche.

Si fa presente, inoltre, che in attuazione dell'articolo 6 comma 1 del citato decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230, con decreto interministeriale 10 aprile 2002 è stato avviato il previsto trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale della sanità penitenziaria in materia di tossicodipendenza. In tale decreto viene individuato il personale operante nell'ambito dei settori della prevenzione e assistenza ai tossicodipendenti degli istituti penitenziari, appartenente ai profili di medico, psicologo e infermiere, per il trasferimento dei relativi rapporti convenzionali al Servizio sanitario nazionale.

Col medesimo decreto viene, altresì, disposta l'assegnazione al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie connesse al personale di cui trattasi, già iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, da attuarsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze.

In ordine al tema della tossicodipendenza risulta necessario chiarire che la Terza Casa di Roma Rebibbia è un Istituto a Custodia Attenuata destinato a detenuti tossicodipendenti che hanno accettato di sottoporsi ad un programma di recupero, e non quelli che devono sottoporsi ad un programma intensivo di disintossicazione.

Infatti, negli Istituti a custodia attenuata, ove l'esigenza del trattamento prevale su quella della sicurezza, sono assegnati detenuti tossicodipendenti che hanno già espiato un periodo di detenzione nel circuito di media sicurezza di altri istituti penitenziari e che rispondono a determinati requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo, quali: la posizione giuridica di definitivo o comunque condannato in 1o grado, con pena residua non superiore a quattro anni; il basso indice di pericolosità sociale; l'esclusione dei soggetti ristretti in reparto precauzionale o che abbiano, in atto o assunta in passato, una forma di collaborazione; la residenza nella regione nonché le buone condizioni di salute o comunque uno stato psicofisico che non comprometta la frequenza delle attività.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.


 

 

 

 




[1]    Il precedente D.lgs. n. 230/1999 prevedeva invece il trasferimento al SSN delle competenze del settore.

[2]    Cfr. al riguardo la risposta del Governo ad un atto di sindacato ispettivo, pubblicata nel presente dossier.

[3]    Articolo 1 della legge n. 740/1970.

[4]    Tale disposizione è contenuta nell’art. 6 del D.L. n. 187/1993, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 296/1993.

 

[5]    Come previsto nella tabella A , allegata alla legge.

[6]    Vedi l’articolo 51 della legge n. 740/1970.

[7]    In particolare relativi ai servizi previsti nei centri diagnostici e terapeutici e negli ospedali psichiatrici giudiziari.

[8]    La normativa vigente attribuisce tale competenza al solo Ministro della giustizia.

[9]    In sede regionale, al provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria sono attribuite, tra le altre, le funzioni di pianificazione, attuazione di programmi di intervento, stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa, in materia di sanità, con il servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 444/1992.

[10]   La valutazione è effettuata ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 740/1970.

[11]   In linea di massima il territorio amministrato dei due organi è coincidente.

[12]   Vedi l’articolo 2, comma 2, della legge n. 740/1970.

[13]   Vedi gli articoli 51 e 52 della legge n. 740/1970.

[14]   Il comma 3 dell'articolo 52 stabilisce che in caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni .

[15]   Tale facoltà è da determinarsi in relazione alle esigenze del servizio sanitario dell'istituto e, inoltre, per particolari esigenze.

[16]   Tale assenza è autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio, su motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio; la sussistenza dell'infermità che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal detto procuratore generale.

[17]   La normativa della legge n. 740/1970 prevede che tale periodo sia conteggiato tra le assenze non retribuite, vedi articolo 19, comma 1, lettera d).

[18]   Cfr.  articolo 18, comma 2 della legge n. 740/1970.

[19]   La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non può superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio.

[20]   Tale assenza è autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio.

[21]   Nella ipotesi prevista dal caso relativo all’infermità, la sussistenza della stessa che impedisca il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione centrale.

[22]   Vedi l’articolo 40 della legge n. 740/1970.

[23]   Vedi l’articolo 18, comma 3, della presente proposta di legge.

[24]  Le attuali indennità, di cui agli artt. 39 e 39 bis della legge n. 740 del 1970, sono abrogate dall’art. 16.

[25]   Tra i provvedimenti attuativi relativi alle singole professioni si ricorda, nel campo sanitario, il d.lgs n. 368/1999, concernente la formazione specialistica dei medici.

[26]   D.M. 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

[27]   D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[28]   “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, c.d. legge “Bassanini-due”).