XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - A.C. 5083
Serie: Progetti di legge    Numero: 749
Data: 03/05/05
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   ORGANI DEL CORPO UMANO
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.5083/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

A.C. 5083

 

n. 749

 


xiv legislatura

9 maggio 2005

 

Camera dei deputati


Si segnala che il Servizio biblioteca ha realizzato una scheda di diritto comparato sulla donazione del cadavere per scopi di ricerca scientifica (cfr. Note informative sintetiche n. 9 del 6 maggio 2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0331

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Formulazione del testo  5

Schede di lettura

§      Analisi del progetto di legge  9

§      Sintesi della legge n. 91/1999 sul trapianto d’organi11

Progetto di legge

§      A.C. 5083, (on. Battaglia ed altri), Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica  15

Normativa di riferimento

§      Codice civile (art. 5)23

§      L. 29 dicembre 1993, n. 578. Norme per l'accertamento e la certificazione di morte  24

§      Ministro della Sanità. D.M. 22 agosto 1994, n. 582. Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte  26

§      L. 1° aprile 1999, n. 91. Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti31


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria
legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 5083

Titolo

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità; Ricerca scientifica e tecnologica; Diritto civile

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

23 giugno 2004

§       annuncio

29 giugno 2004

§       assegnazione

12 ottobre 2004

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VII (Istruzione)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame si affianca alla disciplina sul trapianto d’organi (di cui alla legge n. 91 del 1999), dettando nuove disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem, a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nel testo sono definite le finalità, i principi che informano il provvedimento ed i soggetti interessati (art. 1), le iniziative informative per i cittadini ed i medici (art. 2), le modalità del consenso per la donazione del corpo post mortem (art. 3), le modalità di individuazione delle strutture che opereranno come centri di riferimento per la conservazione e la utilizzazione delle salme (art. 4), i criteri di riconsegna della salma (art. 5), la gratuità della donazione del corpo (art. 6). E’ infine previsto un regolamento di attuazione della legge (art. 7) e la copertura finanziaria (art. 8).

(Per maggiori approfondimenti cfr. infra la scheda di lettura delle singole disposizioni, cui fa seguito una scheda di lettura della legge n. 91 del 1999).

Relazioni allegate

Con riferimento alla proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, non sono disponibili relazioni del governo.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Come già evidenziato, la proposta di legge disciplina uno specifico aspetto della donazione del corpo, integrando sia le disposizioni del codice civile che quelle della legge in materia di trapianti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge non precisa la base giuridica.

Essa interessa diversi profili (ricerca; salute), ma potrebbe essere ricondotta innanzitutto alla materia “ordinamento civile”, che l’art. 117, comma 2, lett. l) attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. Ciò legittimerebbe anche la previsione ad un regolamento di attuazione di cui all’art. 7.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

E’ prevista l’adozione di un regolamento di attuazione, da emanarsi con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato regioni (art. 7).

Formulazione del testo

La norma di copertura, di cui all’art. 8, prevede uno stanziamento per un solo esercizio finanziario, anche se alcuni oneri rivestono carattere permanente. Non è operata alcuna ripartizione delle risorse stanziate tra le diverse fattispecie onerose (campagne informative, funzionamento dei centri di riferimento, oneri per il trasporto delle salme). La copertura finanziaria deve essere comunque aggiornata in quanto fa riferimento all’esercizio 2004.

 

 


Schede di lettura

 


Analisi del progetto di legge

L’art. 1 circoscrive l’oggetto del provvedimento in esame e stabilisce i principi riguardanti la donazione del corpo post mortem. In particolare:

¨       la donazione del corpo, ai fini di studio e ricerca scientifica, interessa i soggetti dei quali è stata accertata la morte [1] e che hanno espresso in vita il loro consenso, secondo le modalità definite dal successivo articolo 3 (comma 1);

¨       la donazione del corpo post mortem deve comunque garantire il rispetto del corpo umano (comma 2).

 

L’art. 2 prevede iniziative di informazione del Ministro della salute [2] dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle presenti disposizioni (comma 1).

Le regioni e le aziende sanitarie locali hanno il compito di diffondere tali informazioni tra i medici (comma 2) e tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato (comma 3).

 

L’art. 3 concerne le modalità del consenso per la donazione del corpo post mortem. In particolare:

¨       è necessario un testamento olografo, in duplice copia, ai fini della consegna al centro di riferimento competente per territorio [3] (comma 1);

¨       il centro di riferimento comunica il contenuto del testamento all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo, il cui nominativo viene iscritto in un apposito elenco speciale (comma 2).

 

L’art. 4 i centri di riferimento per la conservazione e la utilizzazione delle salme  sono individuati, tra le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato – regioni. 

 

L’art. 5 prevede:

¨       i centri di riferimento sono tenuti alla restituzione della salma alla famiglia in condizioni dignitose, entro un anno dalla data della consegna (comma 1);

¨       le spese per il trasporto della salma, dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, e quelle relative alla sua tumulazione sono a carico della istituzione in cui ha sede il centro di riferimento (comma 2).

 

L’art. 6 stabilisce:

¨       la donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro (comma 1);

¨       le eventuali donazioni pecuniarie effettuate da privati (o derivanti da progetti di ricerca) sono destinate alla gestione dei centri di riferimento (comma 2).

 

L’art. 7 stabilisce l’adozione di un regolamento di attuazione con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza Stato - regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

L’art. 8 autorizza la spesa complessiva di 10 milioni di euro, per l'anno 2004, per l'attuazione del provvedimento.

 


Sintesi della legge n. 91/1999 sul trapianto d’organi

La legge 1° aprile 1999, n. 91, disciplinando in maniera organica la materia dei trapianti d’organo, è volta, da un lato, a facilitare l'aumento del numero di donatori e, dall'altro, di migliorare il coordinamento tra tutte le strutture impegnate nell'attività di prelievo e trapianto.

L’aspetto più innovativo della legge è quello relativo al c.d. "silenzio assenso informato" in base al quale tutti i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte; la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. A questi fini le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti un'apposita richiesta e a sollecitarli periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità.

Le modalità (cioè, attraverso quali strumenti e con quali procedure), le forme (cioè attraverso quale tipo di atto si esprime la volontà e la si documenta) e i termini (cioè, quando procedere a tale dichiarazione per coloro che siano già maggiorenni) di tale obbligo sono determinati con un apposito decreto del Ministro della sanità

 

Il Decreto Ministeriale 8 Aprile 2000, nelle more dell’attuazione del silenzio-assenso, ha previsto l’invio a tutti i cittadini della busta contenente il tesserino per la manifestazione di volontà. La novità importante di questo decreto è che qualsiasi nota scritta che contenga: cognome e nome, dati anagrafici, manifestazione di volontà, data e firma, viene considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà.

 

La legge ha disposto altresì specifiche campagne informative di sensibilizzazione in collaborazione con gli enti locali, le scuole e le associazioni di volontariato, le aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le strutture sanitarie, La legge prevede che i dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori affluiscono al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi, collegati tra loro con una rete telematica in grado di consentire la disponibilità in tempo reale degli organi per il trapianto su tutto il territorio nazionale.

È previsto un periodo transitorio di due anni per adeguare l'organizzazione al nuovo sistema e per realizzare la rete telematica che mette in collegamento tutte le strutturein grado di fornire informazioni relative alle caratteristiche degli organi e dei tessuti prelevati al fine di garantirne l'assegnazione in base all'urgenza ed alle compatibilità tissutali.

La legge disciplina inoltre l’importazione dall’estero degli organi e le sanzioni contro il commercio di organi.

 

 

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 5083

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati BATTAGLIA, BOGI, BOLOGNESI, GIACCO, PETRELLA, TURCO, ZANOTTI

¾

 

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem
a fini di studio e di ricerca scientifica

 

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Presentata il 23 giugno 2004

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Colleghi Deputati! - L'anatomia è una disciplina indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia, della microchirurgia, della chirurgia non invasiva, della radiologia e della radiologia interventista.

      Per quanto sia elevato il livello di preparazione garantito dalle cattedre di anatomia, questa però non viene più insegnata con l'aiuto indispensabile della dissezione, unico metodo idoneo ad acquisire una conoscenza reale, particolareggiata e tridimensionale degli organi del corpo umano.

      L'unico modo per fare pratica di dissezione per gli studenti di medicina italiani - almeno per quanti possono permetterselo - è recarsi in Francia, in Spagna, in Belgio e in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici su preparati anatomici: attualmente, in particolare, il 50 per cento dei partecipanti ai corsi francesi è italiano. In Francia, infatti, è in vigore dal 1960 una normativa che concerne la donazione del corpo, grazie alla quale fino ad oggi sono stati donati alle università francesi 50 mila corpi.

      In Italia tutto ciò non è previsto. Allo studente di medicina manca una effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche, approfondimento che sarebbe poi messo al servizio della collettività. Così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dalla presente proposta di legge, in particolare per quel che riguarda lo studio di tutte quelle malattie su cui è più impegnata, e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.

      Quello che con la proposta di legge in sostanza si propone è l'estensione di quel diritto a fare «dono di sé» che è già stato sancito dalla legge sulla donazione degli organi e dei tessuti a fini di trapianto.

      L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge.

      All'articolo 2 viene promossa l'informazione attraverso iniziative dirette a fare conoscere ai cittadini, ma anche ai medici di medicina generale e a quelli delle strutture sanitarie pubbliche e private, la possibilità di donare il proprio corpo per fini scientifici.

      L'articolo 3 stabilisce le modalità di manifestazione del consenso. Si prevede un testamento olografo in duplice copia, una delle quali viene consegnata ai centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme di cui all'articolo 4. L'articolo 3 stabilisce inoltre le modalità con le quali il centro di riferimento è tenuto a comunicare la volontà di donazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore, che a sua volta lo inserirà in un apposito elenco speciale.

      L'articolo 4 stabilisce che siano utilizzate in funzione di centri di riferimento le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità.

      Con l'articolo 5 sono individuati le modalità e i criteri di riconsegna della salma, che deve essere restituita alla famiglia in condizioni dignitose ed entro un anno dalla presa in consegna. Lo stesso articolo sancisce che le spese di trasporto della salma e quelle per la tumulazione sono a carico della azienda sanitaria locale in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna.

      All'articolo 6 si chiarisce che la donazione del corpo non può avere fini di lucro.

      Infine, agli articoli 7 e 8 sono indicati rispettivamente il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge e la copertura finanziaria.

 

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Oggetto).

 

      1. La presente legge disciplina la donazione del corpo ai fini di studio e ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite dall'articolo 3 della presente legge.

      2. La donazione del corpo post mortem è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

 

Art. 2.

(Promozione dell'informazione).

 

      1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

      2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

          a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

          b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

 

Art. 3.

(Manifestazione del consenso).

 

      1. La donazione del corpo post mortem avviene mediante testamento olografo in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4.

      2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo il contenuto del testamento di cui al comma 1. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del donatore del corpo in un apposito elenco speciale.

 

Art. 4.

(Centri di riferimento).

 

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e la utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

 

Art. 5.

(Riconsegna della salma).

 

      1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.

      2. Le spese per il trasporto della salma effettuate dal momento del decesso sino alla riconsegna della salma ai sensi del comma 1, nonché le spese relative alla tumulazione della stessa salma sono a carico della istituzione in cui ha sede il citato centro di riferimento.

 

 

 

Art. 6.

(Donazione del corpo post mortem).

 

      1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro.

      2. Eventuali donazioni pecuniarie effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

 

Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

 

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge.

 

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

 

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2004.

      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 




[1]    Ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, sulle norme per l'accertamento e la certificazione di morte. In attuazione di tale legge sono state definite in dettaglio le procedure da seguire con il decreto del Ministro della sanità n. 582 del 1994 Regolamento concernente le modalità di accertamento e la certificazione della morte.

[2]    Non è prevista l’intesa con il Ministero dell’istruzione, a differenza del successivo art. 4.

[3]    A differenza della legge n. 91/1999 sui trapianti, la proposta di legge in esame non prevede la possibilità di donazione del corpo post mortem.