XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - A.C. 4865 e A.C. 5020
Serie: Progetti di legge    Numero: 672
Data: 09/11/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; progetti di legge; normativa nazionale; sentenze Corte costituzionale.
Descrittori:
RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA   TRASFUSIONI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE     
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.4865/14   AC n.5020/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

A.C. 4865 e A.C. 5020

 

n. 672

 


xiv legislatura

9 novembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0321

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  3

§      Contenuto  3

§      Relazioni allegate  3

Elementi per l’istruttoria legislativa  4

§      Necessità dell’intervento con legge  4

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  4

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

Analisi delle proposte di legge 4865 e 5020  11

Quadro di riferimento normativo sulla legislazione in materia  14

Progetti di legge

§      A.C. 4865, (on. Volontè ed altri), Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emderivati21

§      A.C. 5020, (on. Castellani ed altri), Disposizioni in materia di equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente e irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati27

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117)35

§      Codice Civile (art. 2043)37

§      L. 27 maggio 1959, n. 324. Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza  38

§      L. 4 febbraio 1966, n. 51. Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica  47

§      L. 29 aprile 1976, n. 177. Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza (Tabella B)49

§      D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (Tabelle A ed E)51

§      L. 2 maggio 1984, n. 111. Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (art. 8)63

§      L. 25 febbraio 1992, n. 210. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati64

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 112-127)70

§      L. 14 ottobre 1999, n. 362. Disposizioni urgenti in materia sanitaria (art. 3)81

§      D.P.C.M. 26 maggio 2000. Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112  83

§      D.P.C.M. 8 gennaio 2002. Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria.89

§      D.L. 23 aprile 2003, n. 89, conv. con mod., L. 20 giugno 2003, n. 141. Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti (art. 3)92

§      Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. D.M. 3 novembre 2003. Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti.94

Corte Costituzionale

§      Sentenza 14 giugno 1990, n. 307  99

§      Sentenza 15 aprile 1996, n. 118  102

§      Sentenza 9 ottobre 2000, n. 423  108

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

4865

Titolo

Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

30 marzo 2004

§       annuncio

31 marzo 2004

§       assegnazione

24 maggio 2004

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

 

 


Numero del progetto di legge

5020

Titolo

Disposizioni in materia di equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente e irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

20 maggio 2004

§       annuncio

24 maggio 2004

§       assegnazione

12 luglio 2004

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge in esame dispongono nuovi benefici, rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

 

In particolare entrambe le proposte prevedono la corresponsione di un ulteriore indennizzo comprendente tutte le voci del danno ricevuto a seguito di vaccinazione obbligatoria: esistenziale, patrimoniale, morale e biologico. 

A tal fine è istituita una Commissione paritetica  nazionaleper la valutazione dei danni e delle richieste di risarcimento nonchè per la definizione di criteri uniformi ai fini delle successive transazioni.

 

La sola proposta di legge 4865 dispone altresì l’adeguamento dell'assegno una tantum corrisposto in caso di morte  e l'erogazione di un assegno una tantum, a compensazione del periodo pregresso.

 

(Per un’analisi più dettagliata delle due proposte di legge cfr. la scheda di lettura).

Relazioni allegate

Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, non risultano disponibili al momento relazioni tecniche governative.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’A.C. 4865 interviene con modifiche ed integrazioni alle norme dettate in materia dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 [1], mentre l’A.C. 5020 non incide direttamente sul testo di tale legge, anche se amplia i benefici da essa previsti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I provvedimenti in esame ampliano nel contenuto e rafforzano un diritto – quello all’indennizzo per il danno conseguito a vaccinazioni e trasfusioni – strettamente connesso al diritto alla salute.

L’intervento legislativo dello Stato sembra pertanto fondato sull’art. 117, comma 2, lettera m) della Cost. (norma in base alla quale lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva nella determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali” da garantire su tutto il territorio nazionale). Va comunque segnalato che i profili attinenti la disciplina del risarcimento del danno potrebbero essere ricondotti anche alla materia "ordinamento civile", che l'articolo 117, comma 2, lett. l) della Cost. demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Sembra opportuno un approfondimento sulle modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia, in quanto entrambe le proposte in esame attribuiscono rilevanti funzioni istruttorie ad una Commissione paritetica a livello nazionale, nominata dal Ministro della salute, e nella quale non sono tra l’altro previsti rappresentanti delle regioni. L’A.C. 4865 prevede inoltre che le transazioni siano stipulate dinanzi ad una notaio “designato dal Ministro della sanità”.

Si ricorda al riguardo che il D.Lgs n. 112 del 1998 ha trasferito alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie, compreso il caso di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria. Il provvedimento citato ha conservato allo Stato le sole funzioni concernenti i ricorsi per la corresponsione degli indennizzi. Con i D.P.C.M. 26 maggio 2000 e 8 gennaio 2002 sono state individuate le risorse umane, finanziarie ed amministrative necessarie per l’esercizio di tali attività.

 

(Per un’analisi più dettagliata della normativa vigente sul trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni e sulle risorse destinate per tale finalità cfr. infra, l’apposita scheda di lettura).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

In diverse pronunce, la Corte costituzionale si è soffermata sulla necessità di prevedere un indennizzo, a carico dello Stato, a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria; tale indennizzo ha natura equitativa, in quanto prescinde dalla colpa: il diritto all’indennità infatti “sorge per il solo fatto del danno irreversibile derivante da epatite post trasfusionale”.

La Corte sottolinea che tale indennizzo si pone  pertanto al di fuori dell'ipotesi derivante da fatto illecito, per la quale risulta applicabile la disciplina generale in tema di responsabilità civile di cui  all'articolo 2043 c.c..

Conseguentemente la Corte, intervenendo in merito al problema della quantificazione del beneficio riconosciuto dalla  legge  210/1992 ai soggetti  danneggiati, invita a non sovrapporre i diversi criteri alla base della determinazione del quantum delle due fattispecie, ritenendo legittimo il criterio adottato della legge n. 210, basato sul trattamento pensionistico dei militari [2]. La Corte non ha comunque escluso che il legislatore possa riconsiderare, nell’ambito delle scelte discrezionali ad esso spettanti, le modalità di misurazione dello stesso beneficio includendo, ad es. il cd. danno biologico. 

(Il testo delle sentenze della Corte [3] è riportato nel presente dossier).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Appare opportuno un approfondimento sui soggetti cui debba riconoscersi l’ulteriore indennizzo previsto dalle due proposte di legge.

L’A.C. 4865 apparericonoscere tale indennizzo solo ai soggetti danneggiati previsti al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 210/92 e cioè a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica (art. 1, comma 1). L’A.C. 5020, invece,prevede tale misura anche per i soggetti di cui al comma 2 della medesima legge citata, e cioè ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

In base ad entrambe le proposte di legge sarebbero esclusi dal nuovo beneficio i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge n. 210/92, e cioè:

-          coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali;

-          le persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata i danni previsti;

-          le persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;

-          i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che è attualmente all’esame della XII Commissione del Senato, in sede deliberante, l’A.S. 2970, già approvato dalla Camera (A.C. 1145) concernente “Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, che, da un lato, modifica l’iter procedurale per la l’attribuzione del risarcimento stesso e, dall’altro, estende l’ambito dei soggetti aventi diritto al risarcimento.

Anche con riguardo a tali soggetti aventi diritto al risarcimento ex lege n. 210 del 1992 potrebbe essere utile un coordinamento con le proposte di legge in esame.

Sull’A.S. 2970 la V Commissione del Senato, in data 29 settembre 2004, ha richiesto una relazione tecnica governativa sugli effetti finanziari.

Formulazione del testo

Appare opportuno un approfondimento sui criteri di valutazione del nuovo indennizzo e sul ruolo della Commissione paritetica, tenuto conto che l’A.C. 5020 sembra già quantificare l’entità di tale indennizzo nella misura di € 3.000 mensili (vedi più in dettaglio la scheda di lettura di analisi delle proposte di legge).

 

Si segnala che solo l’A.C. 4865 indica una quantificazione dell’onere, stimato in 35 milioni di euro annui (art. 7). Occorre comunque verificare la correttezza della copertura, individuata nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il bilancio 2004-2006, attraverso l’utilizzo dell’accantonamento  relativo al Ministero della salute.

 

Si sottolinea infine che entrambe le proposte prevedono l’erogazione dell'importo ai congiunti, per un periodo di quindici anni, “in caso di premorienza” (A.A.C.C. 4865, art. 1,e 5020, art.1, commi 1 -4).  Trattandosi di un beneficio di natura vitalizia, appare più corretto riformulare il testo facendo riferimento all’ipotesi della morte del soggetto beneficiario [4]  .

 

 


Schede di lettura

 


 

Analisi delle proposte di legge 4865 e 5020

Le proposte di legge in esame dispongono nuovi benefici, rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.  

 

In particolare, entrambe le proposte prevedono:

 

1.    Un ulteriore equo indennizzo comprendente tutte le voci del danno ricevuto a seguito di vaccinazione obbligatoria: esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.  Il beneficio è corrisposto all’interessato a titolo vitalizio; in caso di minore o di soggetto incapace di intendere o di volere, ai congiunti conviventi che lo assistono in forma continuativa.

E’ prevista l’erogazione dell'importo ai congiunti, per un periodo di quindici anni, “in caso di premorienza”  (A.A.C.C. 4865, art. 1,e 5020, art.1, commi 1 -4).

Trattandosi di un beneficio di natura vitalizia, appare più corretto riformulare il testo facendo riferimento all’ipotesi della morte del soggetto beneficiario [5].

 

L’A.C. 4865 sembra limitare l’ulteriore equo indennizzo solo ai soggetti previsti al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 210/92 e cioè a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica (art. 1, comma 1); l’A.C. 5020, invece,prevede tale misura anche per i soggetti di cui al comma 2 della medesima legge citata, e cioè ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

 

In base ad entrambe le proposte di legge sarebbero esclusi dal nuovo beneficio i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge n. 210/92, e cioè:

-          coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali;

-          le persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata i danni previsti;

-          le persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;

-          i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

 

L’A.C. 5020 prevede che l’ulteriore equo indennizzo sia quantificato nella misura di € 3.000 mensili e che tale importo sia cumulabile e soggetto a rivalutazione annuale sulla base del tasso di inflazione programmato (art. 1, comma 3). La proposta sembra pertanto riconoscere in modo prestabilito il quantum, nella misura dei suddetti € 3.000, sebbene demandi alla commissione paritetica stessa la valutazione dei danni e dei relativi risarcimenti (vedi art. 2, comma 3).

Al contrario, l’A.C. 4865 non indica alcuna quantificazione ma sembra sembra demandare la determinazione del quantum alla Commissione paritetica, sia pure sulla base della categoria individuata dalla Commissione medico ospedaliera (vedi art. 1).  La stessa proposta inoltre prevede che, nel caso il soggetto danneggiato sia un minore o un incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano  assistenza continuativa,  tale importo sia erogato nella misura di sei volte la somma percepita dagli aventi diritto a titolo vitalizio (art. 1).

 

 

2.    L’istituzione di una Commissione paritetica  per la valutazione dei danni e delle richieste di risarcimento e per la definizione di criteri uniformi ai fini delle successive transazioni [6]; la Commissione è  nominata con decreto del Ministro della salute [7]ed ècomposta da membri designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni e dal Ministro della salute. Le due proposte prevedono una diversa composizione della Commissione [8]; alla Commissione sono trasmesse le domande di diversa natura inoltrate dai soggetti danneggiati (A.A.C.C. 4865 e 5020, artt. 2 e 3).

 

 

3.    La risoluzione delle controversiein atto in via transattiva[9] (A.A.C.C. 4865, art. 2, comma 3, e 5020, art. 3, comma 1).

 

 

La sola proposta di legge 4865 stabilisce inoltre:

·         l’adeguamento dell’ammontare dell'assegno una tantum (da 150 milioni di lire a 150.000 euro) corrisposto in caso di morte causata da vaccinazione o patologie di cui alla legge n. 210 del 1992 (art. 4);

·         l'erogazione di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre annualità ed un massimo di dieci annualità del nuovo ulteriore equo indennizzo, a compensazione del periodo pregresso (art. 5);

·         l’inserimento di nuovi casi di lesione e infermità, previsti dalla tabella E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra [10] ,  sui quali dovrà fondarsi il giudizio della commissione medico – ospedaliera, al fine di classificare il grado di menomazione dei soggetti dannegiati (art. 6). La norma vigente indica che l’espressione del giudizio da parte della suddetta commissione avvenga in base ai casi elencati solo dalla tabella A  [11] .

 

 

 


Quadro di riferimento normativo sulla legislazione in materia

 

Analisi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni.

Corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

 

Aventi diritto

Hanno diritto all’indennizzo i soggetti menomati:

§         permanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie, nonché a causa di vaccinazioni non obbligatorie ma necessarie (per motivi di lavoro o di ufficio o per l'ingresso in uno Stato estero) ovvero opportune (soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere);

§         per contagio di infezioni da HIV a causa di somministrazione di sangue o derivati (siano pazienti che hanno ricevuto trasfusioni ovvero operatori sanitari che, in servizio, hanno operato a contatto con il sangue o i derivati);

§         irreversibilmente, per epatiti post-trasfusionali;

L’articolo 1, comma 3, limita il diritto ai soggetti colpiti da epatiti in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto. Con la sentenza 26 novembre 2002, n. 478 [12], la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la disposizione citata, e precisamente nella parte in cui non include tra gli aventi diritto all’indennizzo per danno da epatite anche gli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano contratto l’infezione per contatto con sangue o derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Per effetto della sentenza, anche gli operatori sanitari che abbiano contratto epatiti in servizio sono ammessi all’indennizzo.

§         terzi contagiati da persone vaccinate;

§         da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria (nel periodo di vigenza della legge n. 695/1959) [13];

§         da vaccinazioni anti-epatite B a partire dal 1983 [14].

 

Natura dell’indennizzo.

L’indennizzo, corrisposto dal Ministro della salute, consiste in un assegno:

§         reversibile per un periodo di 15 anni;

§         stabilito nella misura corrispondente a quella prevista nella tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni;

§         cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito a qualsiasi titolo;

§         rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato;

§         integrato con una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 così come prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. La somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata al costo della vita.

Coloro cui sia è stato concesso l'indennizzo possono avanzare domanda per chiedere la corresponsione di un assegno una tantum nella misura pari al 30% dell'indennizzo medesimo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi del danno e la corresponsione reale dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Qualora a causa delle patologie contratte derivi la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile quindicennale o un assegno una tantum di lire 150 milioni di lire (circa 77 mila, 468 euro) [15]. Tali benefici spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

Nel caso di morte di un minorenne, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

Ai fini dell’ottenimento del beneficio, detti soggetti devono presentare le relative domande all’azienda unità sanitaria locale competente.

 

 

Il trasferimento alle Regioni delle competenze nella materia di cui alla legge n. 210/1992

Il  D.Lgs. n. 112/1998 – nel conferire alle regioni e agli enti locali alcuni tra i compiti amministrativi e le funzioni precedentemente attribuiti allo Stato – ha trasferito alle regioni (articolo 114) le funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, salvo alcune, conservate allo Stato. Tra le funzioni trasferite sono quelle in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie, compreso il caso di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria. Il provvedimento citato ha tuttavia conservato allo Stato le funzioni concernenti i ricorsi per la corresponsione degli indennizzi (art. 123) [16].

 

Il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ha individuato a tal fine le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, a partire dal 1° gennaio 2001; le risorse finanziarie, in particolare, sono state definite in circa 168 mld di lire.

 

Il D.P.C.M. 8 gennaio 2002 ha incrementato le risorse finanziarie destinate alle Regioni, in conseguenza del significativo aumento del numero delle richieste di indennizzo. Il D.P.C.M. stima un onere “presunto” [17] di lire 510 mld circa. La somma è destinata:

§         alla corresponsione degli arretrati dovuti agli aventi diritto agli indennizzi sino al 21 febbraio 2001;

§         all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di salute umana e sanità veterinaria .

 

L’effettivo trasferimento delle risorse, così stimate, agli enti titolari delle funzioni di cui alla legge 210/92 è subordinato alla presentazione al Ministero dell’Economia, da parte degli enti medesimi, di un’apposita rendicontazione da predisporre entro il 30 giugno 2002, secondo criteri da definirsi in sede di Conferenza unificata.

L’eventuale conguaglio delle risorse da assegnare agli enti titolari è effettuato dal Ministro dell’Economia sulla base dei risultati delle predette rendicontazioni. Un apposito D.P.C.M. deve definire l’entità delle risorse da assegnare a ciascuna regione.

Il provvedimento precisa inoltre che restano a carico dello Stato:

§         gli oneri derivanti dal contenzioso relativo a qualsiasi ricorso giurisdizionale riguardante le istanze di indennizzi trasmessi fino al 21 febbraio 2001 al Ministero della salute;

§         gli oneri relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001 al cui pagamento provvedono i dipartimenti provinciali del Tesoro;

§         i benefici previsti dalla legge 210/92, per gli indennizzi riconosciuti sino  al 21 febbraio 2001, ad esclusione dei soggetti interessati all’indennizzo in caso di decesso dell’avente diritto (art. 2, co. 3 della legge 210/92).

Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno trasferite alle stesse nel rispetto dei rispettivi statuti.

 

L’articolo 3 del decreto legge n. 89/2003, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 20 giugno 2003, n. 141

Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti

 

La norma prevede uno stanziamento di complessivi 495 mln di euro circa, nel triennio 2003-2005, per la definizione delle transazioni con i soggetti danneggiati da emoderivati infetti, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, relative alle azioni di risarcimento tuttora pendenti.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono precisati i criteri con cui saranno definite le transazioni, anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002.

 

 

Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2003

Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti

 

Il decreto in oggetto ha fissato, quindi, i criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

 

 


Progetti di legge

 


 

N. 4865

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

VOLONTÈ, VIOLANTE, PERETTI, SCIACCA, CAMPA, MANINETTI, RAFFALDINI, MEREU, BATTAGLIA, MAZZONI, PISTONE, GIACCO, BOLOGNESI, D'ALIA, GIUSEPPE GIANNI, LUCCHESE, MIGLIORI, ZANOTTI, LABATE, GALEAZZI, PETRELLA

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Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

 

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Presentata il 30 marzo 2004

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Onorevoli Colleghi! - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come da ultimo modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni.

      L'indennizzo dei danni da vaccino è del tutto logico in base al principio secondo cui chi si sottopone ad una vaccinazione protegge se stesso ma contribuisce anche a proteggere gli altri, dal momento che dopo l'immunizzazione non può più essere sorgente di infezione.

      Nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni. La misura dell'indennizzo non è infatti adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione.

      Inoltre, la normativa vigente attribuisce una pensione mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati ma non prevede alcun risarcimento alle famiglie che li assistono. La legge n. 210 del 1992 prevede infatti che l'indennizzo spetti ai genitori solo nel caso di decesso del figlio direttamente danneggiato.

      La Corte costituzionale in diverse sentenze ha ribadito che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui e che tale misura, oltre a dovere risultare «equa» rispetto al danno subìto (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), deve tenere conto di tutte le componenti del danno stesso (sentenza n. 307 del 1990). L'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita infatti a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle Forze armate, per le ipotesi di infermità o di malattie derivanti da causa di servizio. La Corte costituzionale con sentenza n. 423 del 2000 ha quindi invitato il legislatore a considerare l'opportunità di rivedere la disciplina in relazione alle esigenze proprie della delicata materia.

      In Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al Ministero della salute una ingente quantità di richieste risarcitorie, il cui valore supera i 300 milioni di euro.

      Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, emanato anche in attuazione del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, ha stabilito di definire in via transattiva le vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati da trasfusioni di sangue o di emoderivati infetti (trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno, in aggiunta a quanto già percepito a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, un risarcimento medio di circa 400.000 euro (600.000 euro in caso di morte). Tale decreto, tuttavia, esclude i danneggiati da vaccino, cioè coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio e che sono stati colpiti da un danno alla salute molto più grave e molto più precoce di quello normalmente subìto dagli emotrasfusi. I soggetti danneggiati da vaccino hanno invece diritto ad un indennizzo vitalizio di 7.500 euro l'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze cui vanno incontro.

      La presente proposta di legge all'articolo 1 reca una modifica all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, al fine di prevedere, in aggiunta all'indennizzo, un ulteriore equo indennizzo comprendente tutte le voci del danno ricevuto a seguito di vaccinazione obbligatoria: esistenziale, patrimoniale, morale e biologico. In determinate situazioni accade infatti che il danno morale eguagli o addirittura superi il danno biologico; inoltre, chi subisce un gravissimo danno alla salute e ha una invalidità permanente e irreversibile deve rassegnarsi a condurre una esistenza in tutto limitata, deve rinunciare al lavoro, alla realizzazione professionale e ad avere una famiglia propria, ma deve continuare a combattere quotidianamente contro i pregiudizi della società.

      Con la presente proposta di legge si propone pertanto di determinare un riconoscimento in sede legislativa dei diritti umani ed economici delle persone che hanno visto sacrificare o comunque compromettere la loro vita in nome dell'interesse collettivo.

      L'articolo 2 istituisce una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e delle richieste di risarcimento, composta dai rappresentanti delle associazioni dei danneggiati da vaccini, da medici legali e da esperti nel campo delle vaccinazioni.

      Con l'articolo 3 si prevede che le controversie in atto promosse dai soggetti danneggiati, in qualsiasi stato e grado del giudizio, siano risolte in via transattiva. I criteri per la definizione delle transazioni e per la quantificazione dei risarcimenti sono individuati dalla Commissione paritetica.

      Con l'articolo 4 si provvede ad adeguare l'ammontare dell'assegno una tantum corrisposto in caso di morte (da 150 milioni di lire a 150.000 euro).

      L'articolo 5 prevede l'erogazione di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre annualità ed un massimo di dieci annualità del nuovo ulteriore equo indennizzo, a compensazione del periodo pregresso.

      L'articolo 6 prevede una modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1992, relativo al giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità.

      Infine, all'articolo 7 viene stabilito in 35 milioni di euro annui l'impegno di spesa derivante dall'attuazione della legge, e viene individuata la copertura economica necessaria.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico-ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni».

 

Art. 2.

 

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, di seguito denominata «Commissione paritetica».

      2. La Commissione paritetica è composta da otto membri di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro nominati dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

      3. La Commissione paritetica elegge nel suo interno il presidente a maggioranza dei propri componenti.

 

Art. 3.

 

      1. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza degli interessati.

      2. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla Commissione paritetica.

      3. La Commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti.

 

Art. 4.

 

      1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «una tantum di lire 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una tantum di 150.000 euro».

Art. 5.

      1. Ai soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato comma 1-bis, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo.

 

Art. 6.

 

      1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

      «4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed E annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni».

 

Art. 7.

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

N. 5020

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CASTELLANI, MIGLIORI, GIANNI MANCUSO, GIULIO CONTI, PORCU

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Disposizioni in materia di equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente e irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

 

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Presentata il 20 maggio 2004

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» il Parlamento ha compiuto allora una scelta di civiltà.

      Infatti ammettendo una responsabilità pubblica con conseguente provvedimento normativo di sostegno nei confronti di cittadini fisicamente e/o psichicamente menomati, o resi perennemente infermi a causa di vaccinazioni rese obbligatorie dall'autorità sanitaria, si è inteso colmare almeno moralmente una ingiustizia.

      È bene ricordare in proposito la sentenza della Corte costituzionale 14-22 giugno 1990, n. 307, da cui di fatto è originata la citata legge n. 210 del 1992.

      Con tale sentenza la Corte, infatti, dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica) nella parte in cui non prevedeva a carico dello Stato un'equa indennità per il caso di danno derivante da vaccinazione obbligatoria, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2043 del codice civile.

      La legge n. 210 del 1992, infatti, in ottemperanza a questa sentenza della Corte ha previsto, tra l'altro, l'erogazione agli aventi diritto di un assegno reversibile per quindici anni o l'erogazione di un assegno una tantum.

      È evidente come la somma prevista dal legislatore dodici anni fa avesse una sua logica legata al contesto economico di allora; è altrettanto evidente però che questa misura di indennizzo risulta oggi estremamente esigua e non sufficiente a rispondere al danno causato inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.

      Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge intendiamo dare risposte concrete a questi sfortunati soggetti e alle loro famiglie.


 

 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto un ulteriore equo indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico valutato dalla commissione paritetica di cui all'articolo 2 della presente legge in relazione alla classificazione già assegnata ai medesimi soggetti dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 210 del 1992.

      2. L'ulteriore equo indennizzo previsto dal comma 1 è corrisposto all'interessato a titolo vitalizio, o, se l'interessato è un minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che gli prestano assistenza continuativa.

      3. L'ulteriore equo indennizzo è quantificato nella misura di 3.000 euro mensili. Tale indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

      4. In caso di premorienza del soggetto danneggiato da vaccinazioni l'ulteriore equo indennizzo di cui al presente articolo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni.

 

Art. 2.

 

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni.

      2. La commissione paritetica, i cui membri sono nominati dal Ministro della salute, è composta da:

          a) due rappresentanti designati dalle

vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) due pediatri esperti nel settore delle vaccinazioni;

          c) due neurologi;

          d) due fisiatri;

          e) due medici legali;

          f) due rappresentanti del Ministero della salute.

      3. La commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni.

 

Art. 3.

 

      1. Le istanze amministrative di richiesta di ulteriore equo indennizzo ai sensi della presente legge e qualsiasi atto di diffida e di risarcimento del danno inoltrati dagli interessati sono trasmessi alla commissione paritetica dei cui all'articolo 2.

 

 




[1]    Riguardante la disciplina dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

[2]    Tale criterio è collegato al trattamento pensionistico dei militari, come richiamato dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992.

[3]    Cfr. le sentenze n. 307 del 1990, n. 118 del 1996 e 423 del 2000.

[4]    Per premorienza si intende la morte del soggetto assicurato prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica.

[5]    Per premorienza si intende la morte del soggetto assicurato prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica.

[6]    L’A.C. 4865 precisa che la Commissione curi la quantificazione dei risarcimenti.

[7]    Le proposte prevedono che la nomina della Commissione avvenga dopo due mesi, oppure dopo quattro mesi  (A.A.C.C. 4865 e 5020, art. 2, co. 1) dall’entrata in vigore della legge.

[8]    In base all’A.C. 4865 (art. 2, co. 2) la Commissione è composta da 8 membri, di cui 4 designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, e 4 nominati dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni; il presidente della stessa è eletto a maggioranza al suo interno (art. 2, co. 3).

      L’A.C. 5020 (art. 2, co. 2) prevede, invece, una commissione di 12 membri, composta da 2 rappresentanti delle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, 2 pediatri esperti nel settore delle vaccinazioni, 2 neurologi, 2 fisiatri, 2 medici legali, 2 rappresentanti del Ministero della salute.            

[9]    L’A.C. 4865 prevede che la stipula delle transazioni avvenga dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute, nel luogo di residenza degli interessati (art. 3, comma 1).

[10]   Approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

[11]  La tabella A descrive le lesioni e le infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.

[12]   Il testo della sentenza è riportato nel presente dossier.

[13]   Categoria ammessa all’indennizzo dalla legge 362/1999, articolo 3, comma 3, dopo che la Corte costituzionale (con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27) aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo,1 comma 1, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo di coloro che abbiano subìto il danno in seguito a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 695/1959 (recante provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica).

[14]   Categoria ammessa all’indennizzo dalla sentenza della Corte costituzionale 9-16 ottobre 2000, n. 423, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo di coloro che abbiano subìto il danno in seguito a vaccinazione antiepatite B a partire dal 1983.

[15]    La legge (come integrata e modificata da ultimo dalla legge 362/1999) individua come aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni e i fratelli maggiorenni.

[16]   Il ricorso al Ministro della salute avverso il giudizio della commissione ospedaliera preposta all’accertamento del diritto all’indennizzo è previsto dalla legge n. 210/1992, art. 5 (cfr. più in dettaglio infra).

[17]   Durante il dibattito parlamentare sullo schema di questo decreto (presso il Senato e la Commissione Bilancio della Camera) è stato precisato dal Governo che l’importo di 510 mld è frutto di una stima realizzata sulla base dei dati forniti dalle Regioni. Conseguentemente l’art. 2 definisce “presunto” l’importo, e non “determinato”, proprio per evidenziare il carattere di stima di tale quantificazione, che deve essere soggetta a successiva verifica. In ogni caso l’importo di 510 mld deve considerarsi sostitutivo dell’importo di 168 mld precedentemente stabilito e non aggiuntivo dello stesso.