XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Manovra di finanza pubblica e disegno di legge di bilancio 2005-2007 - A.C. 5310 e A.C. 5311 - Commissione Affari sociali
Serie: Progetti di legge    Numero: 652    Progressivo: 12
Data: 06/10/04
Abstract:    Parte generale; disegno di legge finanziaria 2005: schede di lettura degli articoli di interesse della Commissione Affari sociali; stralci del ddl A.C. 5310 (finanziaria 2005); disegno di legge di bilancio: esame degli stati di previsione.
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.5310/14   AC n.5311/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Manovra di finanza pubblica e disegno di legge di bilancio 2005-2007

A.C. 5310 e A.C. 5311

Commissione Affari sociali

n. 652/12

 


xiv legislatura

6 ottobre 2004

 

Camera dei deputati


Il presente Dossier analizza il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di bilancio sia per gli aspetti di carattere generale che per i profili socio - sanitari di specifica competenza della XII Commissione.

Le schede di lettura analitiche di tutte le disposizioni del disegno di legge finanziaria sono contenute nel dossier n. 652.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

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File: AS0305

 


I N D I C E

PARTE GENERALE

Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2005                                                    3

La manovra di finanza pubblica per il 2005                                                    5

§      Le dimensioni della manovra                                                                           5

§      Gli strumenti della manovra                                                                             6

§      Il disegno di legge finanziaria                                                                           6

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente                                10

§      Il quadro generale riassuntivo                                                                        10

§      Le variazioni rispetto alle previsioni 2004                                                      11

Gli effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato determinati dal disegno di legge finanziaria (A.C. 5310)                                                                                      14

La rideterminazione degli stanziamenti del bilancio dello Stato entro il limite di incremento del 2% (art. 3 del ddl finanziaria)                                                                          16

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato                                              19

La disciplina contabile: la legge finanziaria                                                 25

Tavole allegate. L’evoluzione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato      28

disegno di legge finanziaria 2005 (A.C. 5310)

Schede di lettura

§      Articolo 21 (Asili nido aziendali)                                                                     39

§      Articolo 22 (Interventi nel settore sanitario)                                                   41

§      Articolo 23 (Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e rassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime)                                                                                                    61

§      Le tabelle del disegno di legge finanziaria per il 2005                                   63

§      TABELLA  A                                                                                                   65

§      TABELLA  B                                                                                                   67

§      TABELLA C                                                                                                   68

§      TABELLA  D                                                                                                  72

§      TABELLA  F                                                                                                   73

Documentazione allegata

Disegno di legge A.C. 5310 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”                                                             77

§      Relazione illustrativa (stralci)                                                                        79

§      Relazione tecnica (stralci)                                                                             83

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (A.C. 5311)

Esame degli stati di previsione

§      Premessa                                                                                                      97

§      1. Stato di previsione del Ministero della Salute. Tabella n. 15                     97

§      2. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: spese per la sanità. Tabella n. 2102

§      3. Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tabella n. 4104

§      4. Stato di previsione dei beni culturali. Tabella n. 7                                   106

 

 


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PARTE GENERALE

 


Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2005

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2005-2008, presentato nel luglio scorso, sono state confermate dalla Nota di aggiornamento presentata il 30 settembre.

Per il 2005, è prevista una crescita reale del PIL del 2,1%, (a fronte di una crescita tendenziale indicata nel DPEF all’1,9%).

Il tasso di crescita nel 2005 dovrebbe, pertanto, risultare sensibilmente superiore a quello stimato nel DPEF per il 2004 (1,2%).

 

Il PIL nominale dovrebbe registrare nel 2005 un incremento del 4,4% e, in valori assoluti, dovrebbe attestarsi a 1.413.847 milioni di euro.

 

Anche per gli anni successivi al 2005 la Nota di aggiornamento mantiene invariate le previsioni di crescita del PIL contenute nel quadro macroeconomico programmatico del DPEF 2005-2008. In particolare, si prevede una crescita del PIL reale del 2,2% nel 2006 e del 2,3% nel 2007 e nel 2008.

 

Per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 ha confermato, per il 2005, l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato dal DPEF al 2,7% del PIL.

 

Rispetto al DPEF, la Nota di aggiornamento rivede la previsione della spesa per interessi per il 2005.

Il DPEF 2005-2008, infatti, indicava una spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche pari a 5,3% del PIL (a fronte di una spesa per interessi tendenziale del 5,2%). Nella Nota di aggiornamento, la spesa per interessi nel 2005 è invece quantificata nel 5,1% del PIL.

 

Rimanendo invariato l’obiettivo di indebitamento netto, la revisione della previsione concernente la spesa per interessi comporta una riduzione, rispetto al DPEF, dell’obiettivo di avanzo primario per il 2005 di pari entità, vale a dire di 0,2 punti percentuali di PIL.

Pertanto, l’obiettivo di avanzo primario per il 2005, che nel DPEF era fissato al 2,6%, sulla base del quadro programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento viene ridotto al 2,4%.

 

L’obiettivo di indebitamento netto fissato per il 2005 risulta migliore di 0,2 punti percentuali di PIL rispetto alla stima del deficit per il 2004, che, come confermato nella Sezione I della Relazione Previsionale e Programmatica, dovrebbe risultare pari al 2,9% del PIL.


 

Saldi di finanza pubblica per il 2005

(Valori in % del PIL)

 

 

DPEF 2005-2008 tendenziale

DPEF 2005-2008 programmatico

Nota di aggiornamento

 

Indebitamento netto

-4,4

-2,7

-2,7

 

Avanzo primario

0,8

2,6

2,4

 

Spesa per interessi

5,2

5,3

5,1

 

Indebitamento netto strutturale

-

-2,2

-2,2

Fabbisogno

5,9

4,2

n.d.

 

Debito pubblico/PIL

n.d.

104,1

104,1

 

PIL

1.409,8

1.409,8

1.413,9

 

 

Per quanto concerne gli anni successivi al 2005, la Nota di aggiornamento fissa un obiettivo di indebitamento netto pari per il 2006 al 2,0% del PIL, per il 2007 dell’1,4% del PIL e per il 2008 dello 0,9% del PIL.


La manovra di finanza pubblica per il 2005

Le dimensioni della manovra

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del DPEF, la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

A tal fine, occorre considerare gli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli strumenti di attuazione della manovra di finanza pubblica in rapporto, piuttosto che al bilancio dello Stato, al conto economico delle amministrazioni pubbliche.

 

L’obiettivo di indebitamento netto del 2,7% del PIL, indicato nel DPEF e confermato nella Nota di aggiornamento, viene fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2005 un disavanzo del 4,4% del PIL.

La manovra di finanza pubblica per il 2005 comporta, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 1,7 punti percentuali di PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro.

 

Assumendo, infatti, la stima del PIL nominale per il 2005 contenuta nella Nota di aggiornamento, pari a 1.413,9 miliardi di euro, l’indebitamento netto tendenziale per il 2005 risulterebbe pari a 62,2 miliardi e l’indebitamento netto programmatico risulterebbe pari a 38,2 miliardi di euro.

 

Con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, gli interventi inseriti nell’articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare nel complesso, sulla base delle stime della relazione tecnica, un miglioramento dell’indebitamento netto di 15.432 milioni di euro, risultante:

§         da un aumento delle entrate per 5.743 milioni di euro (maggiori entrate per 7.204 milioni di euro e minori entrate per 1.461 milioni di euro);

§         da una riduzione delle spese per 9.689 milioni di euro (minori spese per 10.612 milioni di euro e maggiori spese per 923 milioni di euro).

 

Come indicato sia nella Sezione I della RPP che nella relazione tecnica del disegno di legge finanziaria, oltre gli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria è prevista, per il 2005, la realizzazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare che dovrebbe garantire un flusso di entrate una tantum pari a 7 miliardi di euro.

 

L’effetto correttivo complessivo delle misure contenute nella finanziaria e delle dismissioni immobiliari ammonta, pertanto, a 22,4 miliardi di euro.

 

Tra l’importo complessivo della manovra, necessario per correggere gli andamenti tendenziali in modo da conseguire nel 2005 un indebitamento netto del 2,7% del PIL, e gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria e del previsto programma di dismissioni immobiliari sussiste pertanto una differenza di 1,6 miliardi di euro.

L’ulteriori miglioramento dei conti presumibilmente dovrebbe ricondursi ad un andamento della spesa per interessi migliore rispetto a quello considerato nel tendenziale.

Gli strumenti della manovra

La manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2007 viene effettuata attraverso i seguenti strumenti normativi:

§      il disegno di legge finanziaria: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” (A.C. 5310);

§      il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007” (A.C. 5311).

 

Secondo quanto indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008, il Governo dovrebbe, inoltre, adottare “un apposito provvedimento che affianca la legge finanziaria”, nel quale saranno contenute “le misure per la competitività, lo sviluppo e per il potere d’acquisto”.

La Nota aggiunge che tale provvedimento che affianca la legge finanziaria “riporterà, tra l’altro, i dettagli della riforma fiscale”.

La risoluzione relativa alla Nota di aggiornamento, approvata dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2004, ha impegnato il Governo “a considerare come collegato il provvedimento destinato a contenere le misure di sostegno dello sviluppo, della competitività e del potere d'acquisto, da approvarsi, auspicabilmente, entro il termine di approvazione della legge finanziaria”.

Il disegno di legge finanziaria

Secondo le stime contenute nella relazione tecnica del disegno di legge finanziaria (A.C. 5310), gli interventi disposti dall’articolato dovrebbero determinare:

§      maggiori entrate per 7.204 milioni di euro (al netto dei proventi delle dismissioni immobiliari);

§      minori entrate per 1.461 milioni di euro;

§      minori spese per 10.612 milioni di euro;

§      maggiori spese per 923 milioni di euro.

Entrate

Per quanto concerne le entrate, le misure da cui, nel 2005, dovrebbero derivare gli effetti più significativi in termini di maggiore gettito sono le seguenti:

§      adeguamento degli studi di settore e ampliamento della platea dei soggetti interessati (art. 34, commi 13-20), che, considerando anche il conseguente aumento del gettito IRAP, dovrebbe determinare maggiori entrate per 3.808 milioni di euro;

§      disposizioni in materia di imposte sugli immobili e di imposte sulle locazioni (art. 32), da cui dovrebbe derivare un maggior gettito per 600 milioni di euro;

§      revisione della disciplina in materia di tassazione delle cooperative (art. 36, commi 1-8), che dovrebbe comportare maggiori entrate per 465 milioni di euro;

§      aumento dell’accisa sulle sigarette (art. 36, comma 17), da cui dovrebbe provenire un maggior gettito per 500 milioni di euro.

 

Tra le misure contenute nella finanziaria che determinano minori entrate, gli effetti finanziari più rilevanti sono attribuibili:

§      alla proroga dell’aliquota IRAP ridotta per il settore agricolo (art. 36, comma 34), che dovrebbe determinare minori entrate per 386 milioni di euro;

§      alla proroga del regime speciale IVA a favore dell’agricoltura (art. 36, comma 20), che dovrebbe determinare minori entrate per 242 milioni di euro.

Spese

Riguardo alle spese, per effetto del complesso degli interventi contenuti nell’articolato del disegno di legge finanziaria, dovrebbe determinarsi:

§      una riduzione della spesa corrente per 7.703 milioni di euro, di cui 6.183 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa corrente primaria e 1.520 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa per interessi;

§      una riduzione della spesa di conto capitale per 1.986 milioni di euro.

 

Con riferimento alla spesa corrente primaria (vale a dire alla spesa corrente al netto degli interessi), le misure dell’articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare, per un verso, minori spese per 6.987 milioni di euro e, per l’altro, maggiori spese per 804 milioni di euro.

 

La riduzione della spesa corrente primaria dovrebbe essere assicurata in particolare dalle seguenti misure:

§      la rideterminazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sulla base del limite di incremento del 2% rispetto alle previsioni dell’esercizio 2004, come risultanti a seguito delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 168/2004 (art. 3); per effetto di tale rideterminazione dovrebbe determinarsi, con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, una riduzione delle spese per 1.200 milioni di euro;

§      la nuova disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali (art. 6), ridefinita in relazione alla regola generale, imposta a tutte le amministrazioni pubbliche, di contenere l’incremento delle spese entro il limite del 2% rispetto agli stanziamenti dell’anno precedente; le nuove regole in materia di patto di stabilità interno dovrebbero comportare, nel 2005, in termini di conto economico delle amministrazioni pubbliche, minori spese per 1.270 milioni di euro;

§      le misure nel settore sanitario (art. 22), in base alle quali il livello complessivo della spesa del servizio sanitario nazionale per il 2005 viene determinato in 88.250 milioni di euro; rispetto all’entità della spesa sanitaria per il 2005 quantificata nel quadro tendenziale di finanza pubblica contenuto nel DPEF 2005-2008 in 92.434 milioni di euro, si determinerebbero risparmi per un importo complessivo di circa 4.250 milioni di euro.

 

La riduzione della spesa per interessi determinata da misure contenute nel disegno di legge finanziaria è pressoché integralmente riconducibile a quanto disposto dall’articolo 11, comma 4, ai sensi del quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze “procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza”. In relazione a tale disposizione, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe determinarsi nel 2005 una riduzione della spesa per interessi di 1.500 milioni di euro.

 

Nell’ambito dell’articolato della legge finanziaria, incrementi della spesa corrente primaria di dimensioni significative sono riconducibili essenzialmente alle disposizioni (art. 37, comma 1 e allegato 1) che prevedono il finanziamento delle leggi di spesa per le quali, in fase di attuazione, si sono registrati oneri superiori a quelli quantificati ai fini della copertura. I maggiori oneri correnti primari derivanti dal finanziamento delle eccedenze di spesa ammontano, con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, a 508 milioni di euro.

 

Per quanto concerne le spese di conto capitale, le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare, da un lato, minori spese per 2.105 milioni di euro, dall’altro, maggiori spese per 119 milioni di euro.

 

Con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, la diminuzione delle spese di conto capitale è dovuta, principalmente, alla limitazione ai pagamenti disposta dall’articolo 4. Ai sensi dell’articolo citato, per il 2005 è fissato nell’importo complessivo di 7.900 milioni di euro il limite imposto ai pagamenti da effettuare a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, sul fondo incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive e sugli stanziamenti relativi alla legge obiettivo.

Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, da tali limitazioni dovrebbero derivare nel 2005, in termini di indebitamento netto, minori spese per 2.060 milioni di euro.


Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2005 a legislazione vigente (A.C. 5311) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2005
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

373.227
348.073

362.530
339.729

(2)      Spese finali

433.523

452.771

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

60.295

90.241

 

Il saldo netto da finanziare del bilancio a legislazione vigente per il 2005, corrispondente alla differenza tra le entrate finale e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 60.295 milioni di euro.

Il risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente (differenza tra la somma delle entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti) assume un valore negativo di 17.354 milioni di euro.

L’avanzo primario (che è dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, esclusa la spesa per interessi) risulta di 12.407 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 90.241 milioni di euro.

Il risparmio pubblico in termini di cassa assume un valore negativo di 40.391 milioni di euro; il saldo primario risulta negativo per 17.535 milioni di euro.

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311) prevede:

 

BLV 2005
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

397.576
372.422

386.879
364.078

(2)      Spese finali

461.446

480.695

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

63.870

93.816

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 24.349 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 27.820 milioni di euro.

 

Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il complesso delle spese) risulta, al loro delle regolazioni debitorie e contabili, pari a 243.479 milioni di euro.

Le variazioni rispetto alle previsioni 2004

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2004, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento (A.C. 5095), le previsioni assestate come modificate per effetto della manovra operata con il decreto-legge n. 168 del 2004 e, infine, le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311).

 

I dati sono al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2004

Assestato
2004

assestato 2004 + D.L. n. 168/04

B.L.V.
2005

Entrate finali

367.895

371.060

372.665

373.227

Tributarie

336.271

339.299

340.903

348.073

Extratributarie

24.170

24.303

24.303

23.212

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

7.455

7.458

7.458

1.942

 

 

 

 

 

Spese finali

421.768

433.284

429.609

433.523

Spese correnti

378.847

387.189

385.254

388.638

- Spese correnti al netto interessi

303.949

312.284

310.351

315.936

- Interessi

74.898

74.905

74.903

72.702

Spese conto capitale

42.921

46.094

44.354

44.844

Rimborso prestiti

201.659

215.521

215.521

179.612

Spese Complessive

623.427

684.805

645.130

613.134

Risparmio pubblico

-18.407

-23.587

-20.048

-17.354

Saldo netto da finanziare

-53.873

-62.223

-56.943

-60.295

Avanzo primario

+21.025

+12.681

+17.962

+12.407

Ricorso al mercato (*)

-262.928

-291.025

-272.463

-243.479

(*)     Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenziano, rispetto alla legge di assestamento per il 2004 come modificata per effetto della manovra operata con il decreto-legge n. 168 del 2004, un peggioramento del saldo netto da finanziare di 3.352 milioni di euro, derivante:

§      da un incremento delle entrate finali di 563 milioni di euro;

§      da un incremento delle spese finali di 3.915 milioni di euro.

 

A differenza del saldo netto da finanziare, il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2005 registra, rispetto alle previsioni assestate per il 2004, comprensive degli effetti del decreto-legge n. 168/2004, un miglioramento di 2.694 milioni di euro.

Il miglioramento del saldo corrente risulta da un incremento delle entrate correnti (+6.079 milioni di euro) superiore al contestuale incremento delle spese correnti (+3.385 milioni di euro).

Nonostante il miglioramento del saldo corrente, nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 si determina tuttavia, rispetto alle previsioni aggiornate per il 2004, un incremento del saldo netto da finanziare dovuto al peggioramento del saldo delle voci di conto capitale (per un importo complessivo di 6.047 milioni di euro).

 

L’avanzo primario (su cui si riflette la riduzione della spesa per interessi di 2.202 milioni di euro) si riduce di 5.555 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda più precisamente le entrate finali, l’incremento di 562 milioni di euro rispetto alle previsioni aggiornate per il 2004, è determinato da un notevole aumento delle entrate tributarie, pari a 7.170 milioni di euro, e da una riduzione sia delle entrate extratributarie (-1.091 milioni), che delle entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti (-5.516 milioni).

 

Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 168/2004 avevano comportato, con riferimento al bilancio assestato per il 2004, un aumento delle entrate tributarie di 1.604 milioni di euro.

 

Riguardo alle spese iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, quelle di parte corrente registrano, rispetto al 2004, un incremento di 3.384 milioni di euro e quelle in conto capitale un incremento di 531 milioni di euro.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2004 corretto dalla manovra determinata dal D.L. n. 168/2004, una riduzione della spesa per interessi, pari a 2.202 milioni di euro. L’incremento delle spese correnti primarie ammonta pertanto a circa 5.585 milioni di euro.

La manovra operata con il decreto-legge n. 168/2004 ha determinato, con riferimento all’assestato 2004, una riduzione delle spese finali di circa 3.675 milioni di euro, di cui 1.935 milioni di riduzione della spesa corrente e 1.740 milioni di spesa in conto capitale.

 


Gli effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato determinati dal disegno di legge finanziaria (A.C. 5310)

Secondo le stime fornite dal Governo, il complesso delle disposizioni introdotte dal disegno di legge finanziaria (articolato e tabelle), determinano sia un aumento delle entrate per 12.430 milioni di euro che un aumento delle spese per 1.145 milioni di euro.

 

L’incremento delle entrate è riconducibile principalmente all’aumento delle entrate tributarie (+5.082 milioni di euro) e all’aumento delle entrate per alienazione di beni patrimoniali (+7.000 milioni di euro).

 

Per quanto concerne le spese, le disposizioni contenute nella finanziaria determinano un aumento delle spese correnti primarie di 6.740 milioni di euro, una riduzione della spesa per interessi di 1.500 milioni di euro e una riduzione della spesa in conto capitale di 4.095 milioni di euro.

 

Per effetto delle variazioni recate alle previsioni di entrata e di spesa in conseguenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, i saldi del bilancio dello Stato per il 2004, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, risultano rideterminati nei seguenti valori:

§      il saldo netto da finanziare risulta pari a 49.011 milioni di euro (con un miglioramento, rispetto al bilancio a legislazione vigente, di 11.285 milioni);

§      il risparmio pubblico assume un valore negativo per 17.164 milioni di euro (con un leggero miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 190 milioni);

§      un ricorso al mercato pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a 234.008 milioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 9.472 milioni).

 

I valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, come dovrebbero determinarsi nel bilancio di previsione per il 2005 integrato con gli effetti del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto inferiori ai limiti massimi stabiliti dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria medesimo rispettivamente in 50.000 milioni di euro e in 298.000 milioni di euro.

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare, il limite massimo di 50.000 milioni di euro fissato dal disegno di legge finanziaria coincide con il valore indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 (quadro riassuntivo del bilancio programmatico dello Stato per gli anni 2005-2007).

 

Nella tavola seguente sono illustrati gli effetti sul bilancio dello Stato per il 2005 del disegno di legge finanziaria.


Allegato 8

 

 

 

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2005 - Competenza

(milioni di euro)

 

 

Assestato 2004

D.L. n. 168/04

Ass. 2004 +D.L. 168

BLV 2005

Legge finanziaria

Bilancio integrato 2005

 

 

 

 

 

Articolato

Tab. A-B

Tab. C

Tab. D

Tab. E

Tab. F

Totale

 

ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributarie

339.299

1.604

340.903

348.073

5.082

 

 

 

 

 

5.082

353.155

Extratributarie

24.304

0

24.304

23.212

348

 

 

 

 

 

348

23.560

Alien. e amm.to ecc.

7.458

0

7.458

1.942

7.000

 

 

 

 

 

7.000

8.942

ENTRATE FINALI

371.061

1.604

372.665

373.227

12.430

 

 

 

 

 

12.430

385.657

SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese correnti
(netto interessi)

312.283

-1.934

310.349

315.937

5.920

318

502

 

 

 

6.740

322.677

Interessi

74.905

0

74.905

72.702

-1.500

 

 

 

 

 

-1.500

71.202

Spese c/Capitale

46.094

-1.741

44.353

44.887

-401

650

10

1.406

-98

-5.662

-4.095

40.789

SPESE FINALI

433.282

-3.675

429.607

433.526

4.020

968

511

1.406

-98

-5.662

1.145

434.668

Rimborso prestiti

215.520

0

215.521

179.612

 

 

 

 

 

 

 

179.612

Risparmio pubblico

-23.585

3.538

-20.047

-17.354

1.010

-318

-502

-1.406

98

0

190

-17.164

Saldo netto da finanz.

-62.221

5.279

-56.942

-60.299

8.410

-968

-511

-1.406

98

5.662

11.285

-49.011

Ricorso al mercato

291.023

-5.279

275.463

243.480

-7.070

968

984

1.406

-98

-5.662

-9.472

234.008

 


La rideterminazione degli stanziamenti del bilancio dello Stato entro il limite di incremento del 2%
(art. 3 del ddl finanziaria)

 

L’articolo 3 del disegno di legge finanziaria fissa un limite di incremento del 2% agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005.

Il limite viene calcolato assumendo come base le previsioni iniziali dell’esercizio 2004, come rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 168/2004.

 

Secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 3, la regola non si applica agli stanziamenti relativi a:

§      organi costituzionali;

§      spesa per interessi sui titoli di Stato;

§      prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi;

§      trasferimenti all’Unione europea.

Sono altresì escluse dall’applicazione del limite all’incremento gli stanziamenti relativi a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui.

Anche la spesa per il personale non è soggetta al vincolo previsto dall’articolo 3, in quanto, come si stabilisce nel medesimo articolo, gli stanziamenti per il personale sono determinati in corrispondenza degli andamenti tendenziali risultanti dai contratti già stipulati.

 

In positivo, l’articolo 3 prevede che il limite all’incremento interessi gli stanziamenti del bilancio dello Stato “aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni”.

 

Secondo quanto illustrato nella relazione tecnica, tale criterio comporta che la limitazione si applichi a determinate categorie di spesa.

In particolare, per quanto concerne le spese correnti, la limitazione riguarda le seguenti categorie:

§      categoria 2: consumi intermedi;

§      categoria 5: trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private;

§      categoria 6: trasferimenti correnti a imprese.

 

Per quanto concerne le spese in conto capitale, sono soggette a limitazione le seguenti categorie:

§      categoria 21: investimenti fissi lordi e acquisti di terreni;

§      categoria 23: contributi agli investimenti alle imprese;

§      categoria 24: contributi agli investimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private.

Peraltro, come illustrato nella relazione tecnica, gli stanziamenti relativi a trasferimenti correnti e a contributi agli investimenti, come risultanti dal bilancio a legislazione vigente per il 2005 e dagli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, ammontano complessivamente ad un importo che risulta inferiore rispetto a quello che si determinerebbe applicando la regola prevista dall’articolo 3 (vale a dire assumendo le previsioni iniziali del 2004, come modificate dal decreto-legge n. 168/2004 e aumentandole del 2%).

Per tali categorie di spesa, pertanto, le disposizioni dell’articolo 3 non comportano variazioni degli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente.

 

Per quanto riguarda i consumi intermedi, il limite del 2% all’incremento degli stanziamenti comporta, rispetto alle previsioni per il 2005 risultanti dal bilancio a legislazione vigente e dal disegno di legge finanziaria, una riduzione per un importo complessivo di 1.130 milioni di euro.

Come mostrato nella relazione tecnica, infatti, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005 e gli effetti delle disposizioni del disegno di legge finanziaria determinano stanziamenti per consumi intermedi per 12.000 milioni di euro, mentre l’incremento del 2% delle previsioni iniziali 2004, come successivamente ridotte dal decreto-legge n. 168/2004, determina un importo complessivo di 10.870 milioni di euro.

 

Anche per quanto concerne gli investimenti fissi lordi, le previsioni dell’articolo 3 comportano una riduzione degli stanziamenti per il 2005 di 800 milioni di euro.

L’aumento del 2% degli stanziamenti 2004 si traduce, infatti, in un importo complessivo di 5.373 milioni di euro, inferiore di 800 milioni di euro rispetto agli stanziamenti previsti per il 2005 (bilancio a legislazione vigente e disegno di legge finanziaria).

 

Le riduzioni concernenti i consumi intermedi e la spesa per investimenti saranno effettuate in sede di nota di variazioni. Pertanto, le relative previsioni contenute nel bilancio a legislazione vigente saranno rideterminate in modo da consentire risparmi di spesa per importi corrispondenti a quelli sopra indicati.

 

La relazione tecnica, peraltro, quantifica i risparmi di spesa rispetto all’importo complessivo degli stanziamenti delle due categorie interessate. L’articolo in esame non definisce le modalità con cui le riduzioni degli stanziamenti saranno distribuite tra le singole voci di bilancio.

In proposito, la relazione illustrativa indica che, per quanto concerne le spese non determinate per legge, la riduzione verrà effettuata “in maniera lineare per ciascuna Amministrazione”, salva la possibilità di diverse dislocazioni su segnalazione delle Amministrazioni medesime. Sembra pertanto, sulla base di questa indicazione, che la riduzione sugli stanziamenti discrezionali sia operata secondo valori percentuali identici con riferimento ai singoli stati di previsione, ma possa essere applicata in misura diversificata alle singole voci di bilancio, su richiesta dell’Amministrazione stessa.

Per quanto concerne le spese determinate per legge la riduzione verrà effettuata con riferimento alle relative autorizzazioni di spesa, anche attraverso rimodulazione nella Tabella F del disegno di legge finanziaria.

 

Il comma 2 dell’articolo 3, impone il limite di incremento del 2% rispetto al 2004 anche alle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata e all’utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e del fondo di riserva per le spese impreviste.

Riguardo alle riassegnazioni alla spesa e all’utilizzo dei fondi di riserva si prevede, peraltro, la possibilità, “in casi di particolare necessità e urgenza” di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto deve essere comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

Il comma 3, prevede, infine, che anche le dotazioni delle voci inserite nella Tabella C siano rideterminate in coerenza con il limite del 2%.

Gli importi contenuti nella Tabella C del disegno di legge finanziaria già scontano tale rideterminazione. La previsione del comma 3 non implica, pertanto, ulteriori variazioni degli importi suddetti.


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

 

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

 

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

 

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, anche di rilevanza costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato), autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


Tavole allegate. L’evoluzione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V     Andamento delle entrate finali per categorie economiche e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola VI    Andamento delle principali imposte e loro incidenza percentuale sulle entrate tributarie

 

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.


Tavola i - Andamento delle entrate finali per categorie economiche e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(Competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

CATEGORIE

RENDICONTO 2003

2004

2005

Previsioni definitive

Accertamenti

%

ddl assestato

%

BLV

%

I -     Imposte sul patrimonio e sul reddito

185.411

189.000

47,1

184.407

46,7

189.042

47,5

II -    Tasse e imposte sugli affari

124.548

133.832

33,3

132.104

33,5

133.331

33,5

III -   Imposte sulla produzione, consumi e dogane

28.239

28.598

7,1

27.438

7,0

30.044

7,6

IV -   Monopoli

8.308

8.056

2,0

9.112

2,3

8.957

2,3

V -   Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

9.201

7.922

2,0

9.901

2,5

11.048

2,8

Totale Entrate Tributarie

355.707

367.408

91,5

362.962

92,0

372.422

93,7

VI -   Proventi speciali

667

630

0,2

618

0,2

618

0,2

VII -  Proventi dei servizi pubblici minori

4.717

7.861

2,0

6.572

1,7

6.594

1,7

VIII – Proventi dei beni dello Stato

419

304

0,1

442

0,1

438

0,1

IX -   Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

2.526

2.564

0,6

2.426

0,6

2.426

0,6

X -    Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro

2.306

5.420

1,3

2.334

0,6

3.919

1,0

XI -   Recuperi, rimborsi e contributi

12.619

15.659

3,9

9.914

2,5

7.370

1,9

XII -  Partite che si compensano nella spesa

2.004

1.712

0,4

1.997

0,5

1.847

0,5

Totale Entrate Extratributarie

25.258

34.150

8,5

24.303

6,2

23.212

5,8

XIII -  Vendita di beni ed affrancazione di canoni

6.641

17.022

4,2

6.562

1,7

1.008

0,3

XIV - Ammortamento di beni patrimoniali

782

163

0,0

795

0,2

833

0,2

XV -  Rimborso di anticipazioni e crediti vari del Tesoro

1.098

764

0,2

101

0,0

101

0,0

Totale Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

8.521

17.949

0,0

7.458

1,9

1.942

0,5

Totale Entrate Finali

389.486

401.558

100,0

394.723

100,0

397.576

100,0


 

Tavola II - Andamento delle principali imposte e loro incidenza percentuale sulle entrate tributarie

(Competenza – milioni di euro - dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

RENDICONTO 2003

2004

2005

 

Previsioni definitive

Accertamenti

%

Ddl assestato

%

BLV

%

Entrate tributarie

355.707

367.408

100,0

362.962

100,0

372.422

100,0

di cui:

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

127.951

132.081

35,9

133.596

37,1

147.060

39,5

IRPEG

30.361

30.364

8,3

28.289

7,9

27.144

7,3

ILOR

269

500

0,1

143

0,0

531

0,1

Imposte sostitutive

14.988

15.919

4,3

14.803

4,1

12.066

3,2

Ritenute a titolo di imposta definitiva

748

819

0,2

842

0,2

829

0,2

IVA, di cui:

102.019

05.392

28,7

104.889

29,1

110.816

29,8

-    scambi interni ed intracomunitari

91.259

94.242

25,7

93.224

25,9

97.887

26,3

-    importazione

10.760

11.150

3,0

11.665

3,2

12.929

3,5

Altri introiti diretti

1.056

1.427

0,4

1.099

0,3

948

0,3

Condoni e sanatorie, di cui

11.803

11.281

3,1

8.493

2,4

514

0,1

-   Condoni e sanatorie su tributi diretti

10.038

7.892

2,1

5.635

1,6

464

0,1

-   Condoni e sanatorie su tributi indiretti

1.765

3.389

0,9

2.858

0,8

50

0,0

Lotto, lotterie e giuochi

9.200

7.922

2,2

9.900

2,8

11.048

3,0

Accisa e imposta erariale di consumo su:

 

 

 

 

 

 

 

-       Oli minerali

22.134

21.916

6,0

21.239

5,9

23.303

6,3

-       Altri prodotti

6.005

6.514

1,8

6.030

1,7

6.655

1,8

Imposte sui generi di monopolio

8.306

8.052

2,2

9.101

2,5

8.954

2,4

Imposte sugli affari

1.101

1.265

0,3

1.188

0,3

1.370

0,4

Altri tributi indiretti

19.766

23.956

6,5

23.350

6,5

21.184

5,7


 

Tavola III – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

STATO DI PREVISIONE

RENDICONTO 2003

2004

2005

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

272.621

258.655

57,3

276.774

58,9

270.062

58,5

Attività produttive

4.999

4.943

1,1

4.045

0,9

4.695

1,0

Lavoro e politiche sociali

65.693

65.566

14,5

66.228

14,1

67.071

14,5

Giustizia

6.576

6.600

1,5

7.829

1,7

7.111

1,5

Affari esteri

2.447

2.315

0,5

2.259

0,5

2.219

0,5

Istruzione, università e ricerca

50.910

51.873

11,5

51.399

10,9

50.797

11,0

Interno

25.714

25.387

5,6

25.730

5,5

24.937

5,4

Ambiente e territorio

1.721

1.687

0,4

1.416

0,3

1.155

0,3

Infrastrutture e trasporti

8.083

7.334

1,6

8.396

1,8

7.273

1,6

Comunicazioni

270

259

0,1

377

0,1

359

0,1

Difesa

21.373

21.221

4,7

20.851

4,4

20.793

4,5

Politiche agricole

1.714

1.677

0,4

1.525

0,3

1.481

0,3

Beni e attività culturali

2.570

2.738

0,6

2.242

0,5

2.211

0,5

Salute

1.402

1.374

0,3

1.156

0,2

1.281

0,3

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100

 

 


 

 

Tavola IV – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

FUNZIONI-OBIETTIVO

BILANCIO 2004

2004

2005

 

Legge Bilancio

%

ddl assestato

%

BLV

%

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

422.821

64,6

442.766

64,6

405.699

63,3

2 –  Difesa

18.907

2,9

20.448

3,0

19.903

3,1

3 - Ordine pubblico e sicurezza

21.315

3,3

21.618

3,2

21.281

3,3

4 - Affari economici

52.460

8,0

54.157

7,9

52.489

8,2

5 - Protezione dell'ambiente

1.386

0,2

1.438

0,2

1.335

0,2

6 - Abitazioni e assetto territoriale

2.553

0,4

2.693

0,4

2.288

0,4

7 - Sanità

11.525

1,8

11.750

1,7

10.508

1,6

8 - Attività ricreative, culturali e di culto

8.718

1,3

14.282

2,1

11.362

1,8

9 –  Istruzione

47.843

7,3

48.947

7,1

48.420

7,6

10-  Protezione sociale

66.957

10,2

67.650

9,9

67.747

10,6

Spese complessive

654.485

100

685.749

100

641.032

100

 


Tavola V – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

CATEGORIE

RENDICONTO 2003

2004

2005

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

76.746

77.387

17,1

79.257

16,9

80.865

17,5

Consumi intermedi

14.154

13.693

3,0

13.344

2,8

11.925

2,6

Imposte pagate sulla produzione

4.209

4.278

0,9

4.313

0,9

4.373

0,9

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

159.951

159.534

35,3

165.696

35,2

166.768

36,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

3.341

3.512

0,8

3.929

0,8

3.903

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.489

5.205

1,2

5.511

1,2

5.129

1,1

Trasferimenti all'estero

1.700

1.589

0,4

1.624

0,3

1.585

0,3

Risorse proprie cee

13.850

12.822

2,8

14.750

3,1

15.700

3,4

Interessi passivi e redditi da capitale

76.139

71.305

15,8

74.904

15,9

72.702

15,8

Poste correttive e compensative

42.984

41.520

9,2

50.837

10,8

44.049

9,5

Ammortamenti

782

163

0,0

795

0,2

833

0,2

Altre uscite correnti

5.147

586

0,1

9.053

1,9

8.626

1,9

Totale spese correnti

404.491

391.594

86,7

424.013

90,2

416.458

90,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.847

5.747

1,3

5.946

1,3

6.349

1,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

19.523

19.275

4,3

18.297

3,9

15.424

3,3

Contributi agli investimenti ad imprese

13.566

13.441

3,0

8.691

1,8

9.066

2,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

258

258

0,1

50

0,0

35

0,0

Contributi agli investimenti a estero

235

222

0,0

187

0,0

192

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

15.056

13.977

3,1

8.048

1,7

9.870

2,1

Acquisizioni di attività finanziarie

7.117

7.116

1,6

4.995

1,1

4.052

0,9

Totale spese conto capitale

61.602

60.036

13,3

46.214

9,8

44.988

9,7

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100


Tavola VI – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

U.P.B. (III LIVELLO)

RENDICONTO 2003

2004

2005

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Funzionamento

81.419

81.649

18,1

80.666

17,2

80.225

17,4

Interventi

225.597

222.502

49,3

240.933

51,2

234.784

50,9

Oneri comuni

19.199

13.893

3,1

25.718

5,5

27.074

5,9

Trattamenti di quiescenza

1.460

1.573

0,3

1.110

0,2

1.046

0,2

Oneri del debito pubblico

76.816

71.977

15,9

75.586

16,1

73.329

15,9

Totale spese correnti

404.491

391.594

86,7

424.013

90,2

416.458

90,3

Investimenti

58.137

57.628

12,8

42.050

8,9

41.274

8,9

Altre spese in conto capitale

429

429

0,1

254

0,1

255

0,1

Oneri comuni

3.037

1.979

0,4

3.910

0,8

3.459

0,7

Totale conto capitale

61.603

60.036

13,3

46.214

9,8

44.988

9,7

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100


disegno di legge finanziaria 2005
(A.C. 5310)

 


Schede di lettura

 


Articolo 21
(Asili nido aziendali)

 

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

 

La norma in esame incrementa di 10 milioni di euro, per l’anno 2005, il fondo di rotazione per gli asili nido aziendali.

 

La relazione tecnica sottolinea che il rifinanziamento del Fondo non ha impatto sull’indebitamento in quanto si tratta di partite finanziarie.

 

Si ricorda che la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) all’articolo 91 istituisce, a decorrere dall'anno 2003, il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro al fine di realizzare, nei luoghi di lavoro, servizi di asili nido e micro-nidi (comma 1).

 Il comma 2 specifica quali siano le indicazioni necessarie ai fini della formulazione della domanda di ammissione al finanziamento – da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -, che sono le seguenti:

-      stima dei tempi di realizzazione;

-      entità del finanziamento richiesto;

-      stima del costo di esecuzione dell'opera.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con quello dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è affidata la definizione i criteri per la concessione dei finanziamenti.

Si stabilisce, inoltre,  che, nella concessione dei finanziamenti si dovrà tener conto dei seguenti parametri:

a)    il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate deve essere non inferiore allo 0,50% annuo;

b)    i finanziamenti saranno rimborsati al 50% con un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, con rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo all'effettiva erogazione delle risorse;

c)    i finanziamenti dovranno seguire un'equa distribuzione territoriale.

Il comma 5 concerne le modalità di copertura dei finanziamenti a favore dei datori di lavoro che realizzino, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi (di cui all’art. 70 della legge finanziaria per il 2002, vedi infra), lasciando invariata la restante disciplina.

In particolare si prevede per il 2003, una dotazione massima per la costituzione del Fondo di rotazione di 10 milioni di euro, nell'ambito delle risorse destinate alle famiglie all’interno del Fondo nazionale per le politiche sociali.


Articolo 22
(Interventi nel settore sanitario)

 


1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per l'anno 2005, 90.014 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.813 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù».

2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute al Direttore dell'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica.

3. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di un specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

       a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

       b) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

       c) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

       d) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

       e) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di<j> ricovero e cura a carattere scientifico<j> sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

4. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi 30 giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

5. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

6. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 3. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

7. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso.

8. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

       a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

       b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

       c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dall'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 3 e 7;

       d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

       e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.


 

1. Quadro generale della manovra

Il livello massimo della spesa, nel prossimo triennio, per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale è stabilito in 88.250 milioni di euro per il 2005;  90.014 milioni di euro per il 2006; 91.813 milioni di euro per il 2007. All’interno di tali importi è ricompreso anche il finanziamento integrativo del “Bambin Gesù” di Roma in misura pari  a 50 milioni annui (comma 1).

 

Il comma 2 ribadisce i livelli massimi della spesa farmaceutica territoriale e complessiva ed i poteri attribuiti all’Agenzia italiana del farmaco ai sensi della legislazione vigente per il raggiungimento di tali obiettivi.

 

L’integrale trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme indicate al comma 1 è peraltro subordinato ad alcuni adempimenti da parte di ciascuna regione volti a garantire il rispetto degli obiettivi economico finanziari. In particolare:

-          la stipula di una specifica Intesa tra Stato e Regioni sugli strumenti per assicurare il contenimento della spesa  e l’adempimento di tutti gli obblighi da essa prevista (commi 3 e 5);

-          in caso di mancato rispetto degli equilibri economico finanziari, l’adozione di ulteriori misure (comma 4), anche attraverso la stipula di Accordi di ciascuna Regione con i Ministeri della salute e dell’economia (comma 6);

-          il rispetto dei limiti massimi della spesa farmaceutica da parte delle singole Regioni (comma 7).

 

In caso di mancata osservanza degli adempimenti e delle misure sopra descritte, alle Regioni sarà corrisposta una somma inferiore a quelle indicate dal comma 1, pari all’importo previsto per il 2004 dall’Accordo Stato regioni dell’8 agosto 2001, incrementato del 2% annuo (commi 1, 5 e 6). Il superamento dei livelli massimi di spesa per la spesa farmaceutica costituisce in ogni caso un fattore di riduzione dei trasferimenti complessivi (comma 7).

 

Il comma 8 disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti da parte della Tesoreria, in relazione ai livelli di spesa (e ai vincoli) posti dai commi precedenti.

2. I trasferimenti complessivi dello Stato alle Regioni per il triennio 2005 -2007 per la spesa sanitaria (comma 1)

Il comma 1 stabilisce l’entità dei trasferimenti statali alle Regioni per il settore sanitario per il triennio 2005 - 2007 (importi in milioni di euro):

-          2005: 88.250

-          2006: 90.014

-          2007: 91.813

Tali importi comprendono anche il finanziamento integrativo del “Bambin Gesù” di Roma in misura pari  a 50 milioni annui.

Si ricorda che alla spesa sanitaria si applicano meccanismi di crescita vincolata diversi da quelli applicati, in via generale, a regioni e province autonome ai sensi dell’art. 6 del ddl finanziaria.

 

La relazione tecnica precisa altresì che la Conferenza Stato Regioni, al termine di una lunga istruttoria, ha approvato la quantificazione degli effetti finanziari, sul versante sanitario, dei provvedimenti legislativi di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari, per un importo per il 2004 di 579 milioni di euro. Tale somma è inglobata, a partire dal 2005, nei livelli di spesa complessivi sopra indicati [2].

 

Si ricorda che l’entità dei trasferimenti per il quadriennio 2001 – 2004 era stata concordata in sede di Conferenza Stato – Regioni con l’Accordo dell’8 agosto 2001.

L’Accordo citatoaveva stabilito nuovi e più elevati limiti relativi alla spesa sanitaria, rifinanziandola in misura consistente a partire dall’anno 2001, e definendo altresì le modalità di finanziamento per il ripiano dei disavanzi pregressi formatisi al 31 dicembre 2001. Gli importi risultavano pari a 138.000 miliardi di lire (+5,2%) per l'anno 2001 e, nel triennio 2002-2004, rispettivamente, a 146.376 miliardi di lire (+6,0%), 152.122 miliardi di lire (+3,9%) e 157.371 miliardi di lire (+3,4%, comprensivi delle risorse aggiuntive), partendo dall'originario fabbisogno 2001 finanziato sulla base del precedente Accordo per 131.143 miliardi di lire (art. 85, legge n. 388/2000).

 

Per il triennio 2005 – 2007 l’Accordo dell’8 agosto 2001 non precisava l’entità dei trasferimenti, limitandosi ad indicare nel 6% il rapporto tra fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e PIL, come rapporto “compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica e con il patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea” [3].

Va comunque ricordato le Regioni, considerato l’insorgere di nuovi fattori di costo e di spesa, hanno contestato l’adeguatezza degli stanziamenti derivanti dall’Accordo dell’8 agosto 2001 e dall’applicazione del decreto legislativo n. 56/2000. Tali divergenze hanno impedito il conseguimento in sede di Conferenza Stato Regioni di un nuovo Accordo sull’entità dei finanziamenti per il triennio in esame.

Un documento presentato da Regioni e province autonome in data 4 agosto 2004 quantifica in circa 91.000 milioni di euro il fabbisogno sanitario finanziario necessario per assicurare i LEA, cui aggiungere oneri per contratti e convenzioni.

 

Si ricorda che il DPEF 2005 – 2008 presenta il seguente quadro delle previsioni a legislazione vigente per la spesa sanitaria (conto delle amministrazioni pubbliche; importi in milioni di euro) [4]:

-          2004: 89.650

-          2005: 92.434

-          2006: 95.644

-          2007: 99.676

-          2008: 103.856

 

L’allegato 7 al disegno di legge finanziaria indica in 4.250 milioni di euro la minore spesa conseguente alla manovra in esame, in termini di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della p.a., per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 (cfr. pag. 190 dell’A.C. 5310).

Si segnala che, nel corso dell’esposizione economico finanziaria ed esposizione del bilancio di previsione, il Ministro dell’Economia ha specificato che il livello di spesa indicato per il 2005 è stato calcolato applicando l’incremento del 2% “non rispetto al fondo sanitario dell'anno scorso, che era troppo basso e tutti lo sapevamo, ma rispetto alla spesa effettivamente realizzata nell'anno”.[5]

 

Va rilevato che il livello dei trasferimenti statali previsto dalla legge finanziaria in esame per il 2005 (88.250 mln di euro) evidenzierebbe una crescita del 8,57% rispetto all’importo originariamente stanziato per il 2004 dall’Accordo dell’8 agosto 2001 (81.287 mln di euro). Se si considerano anche i successivi finanziamenti integrativi per il 2004, pari a complessivi 854 milioni di euro), la crescita rispetto ai trasferimenti statali del 2004 sarebbe invece pari al 7,44%.

Per i finanziamenti integrativi per il 2004 si fa riferimento:

-          a quanto disposto dall’art. 3, comma 52, della legge finanziaria per il 2004  che, in deroga all’Accordo sopra citato, ha elevato di 550 mln di euro per il 2004, di cui 275 mln di euro per arretrati [6], il parziale concorso dello Stato al finanziamento della spesa derivante dal rinnovo dei contratti del personale del comparto sanitario per il biennio 2002-2003 (primo biennio);

-          al finanziamento di 579 milioni di euro, a partire dal 2004, conseguente ai provvedimenti legislativi di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari, indicato dalla relazione tecnica governativa.

Per gli anni 2006 e 2007 i trasferimenti sono pari allo stanziamento per l’anno precedente, incrementato del 2% annuo.

 

Si rileva altresì che il rapporto spesa sanitaria pubblica/PIL, in base ai nuovi livelli della spesa indicati dal comma 1, è pari al 6,25% per il 2005; 6,1% per il 2006; 5,96% per il 2007 [7].

 

Ai fini di una valutazione approfondita dell’entità dei nuovi livelli complessivi stabiliti dal comma 1, sarebbe opportuno disporre di maggiori elementi sulle previsioni in ordine alla crescita delle diverse categorie di spesa, con particolare riferimento a quelle per il personale e per la farmaceutica (cfr. anche infra).

3. I meccanismi sanzionatori nei confronti delle regioni e province “inadempienti” (commi 3 – 6)

I commi da 3 a 6 ripropongono e rafforzano, anche per il triennio 2005 – 2007, i meccanismi di incentivazione/sanzione, già previsti dalla legislazione vigente a partire dal 2001, nei confronti delle regioni che non conseguiranno gli obiettivi di contenimento della spesa. Il comma 7 riguarda uno specifico meccanismo sanzionatorio per gli sfondamenti ai tetti per la spesa farmaceutica (vedi paragrafo seguente).

Tali meccanismi trovano origine nell’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, recepito nell’ordinamento dal decreto-legge 347/2001 [8], come precisato dalla legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) e dall’art. 4 del decreto-legge n. 63 del 2002 [9].

 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel prossimo triennio comporterà una riduzione dei trasferimenti dello Stato. La base di riferimento per le Regioni “inadempienti” sarà l’importo dei trasferimenti indicato dall’Accordo dell’8 agosto del 2001 per il 2004, incrementato del 2% annuo.

Si segnala l’opportunità di precisare se la norma debba fare espresso riferimento anche ai successivi finanziamenti integrativi per il 2004, sopra ricordati.

 

In particolare, i commi 3 e 5 subordinanol’accesso al finanziamento integrale alla stipula di un’Intesa tra Stato e Regioni,  ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 131/2003 [10] contenente specifici impegni per il contenimento della dinamica dei costi, concernenti:

a)      gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione;

b)      il potenziamento degli adempimenti relativi al monitoraggio della spesa;

c)      la prosecuzione del programma di razionalizzazione della rete ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche attraverso una rimodulazione delle tariffe che favorisca il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e la programmazione di interventi di prevenzione;

d)      il vincolo di crescita della spesa del 2% annuo delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale, indicati nel bilancio di previsione dell’anno precedente.

La norma non indica un termine per l’adozione dell’Intesa.

 

Si segnala che nel corso dell’esposizione economico finanziaria ed esposizione del bilancio di previsione, il Ministro dell’Economia ha sottolineato che “naturalmente la disciplina dell'intera materia è subordinata ad un'intesa tra il Governo e le regioni - io stesso e il sottosegretario Vegas abbiamo già cominciato a ragionarci - volta a definire i concreti comportamenti che gli enti dovranno avere, cioè le norme di comportamento” [11].

 

Con riguardo alla lett. d), potrebbe essere opportuno un chiarimento sugli effetti nel 2005 di tale disposizione, basata sul solo parametro della spesa del bilancio di previsione dell’anno precedente, tenuto conto della significativa crescita rispetto al 2004 dei trasferimenti statali complessivi alle regioni, dei meccanismi di riparto  dei trasferimenti medesimi tra le regioni e della diversa situazione economico finanziaria delle medesime regioni.

 

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente ed il monitoraggio costante della spesa si ricorda in particolare quanto disposto dall’Accordo dell’8 agosto 2001 e dalla legge finanziaria per il 2003.


I punti 2, 15 e 19 dell’Accordo dell’8 agosto 2001 riguardano, in particolare:

·         l’anticipazione della verifica degli andamenti della spesa, ai sensi dell'art. 83 della legge n. 388/2000;

·         l’adesione alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi, restando inteso che la spesa eccedente non potrà essere finanziata a carico dello Stato;

·         il rispetto degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa;

·         l’adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno;

·         l'impegno a mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, attivando anche un “tavolo tecnico” presso la Conferenza Stato-Regioni per la verifica del rispetto di tali livelli e dei fattori determinanti l’evoluzione della spesa;

·         l’impegno a mantenere la stabilità della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa stessa - che potranno riguardare l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero l'applicazione di un'addizionale regionale all'IRPEF o altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, nella misura necessaria a coprire l'incremento di spesa;

·         la quantificazione dei maggiori oneri a loro carico, con l’indicazione dei mezzi di copertura.

Con l’articolo 52, comma 4 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) sono stati introdotti ulteriori  adempimenti ai quali le Regioni sono tenute, per accedere ai finanziamenti nella loro integrità:

·         attivare sul rispettivo territorio il monitoraggio informatico delle prescrizioni mediche (farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere) [12]. La verifica dell'attivazione avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (Il successivo comma 9 prevede – anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio informatico – l’avvio sperimentale della carta nazionale dei servizi, cfr. infra);

·         contenere l'erogazione di prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse. La verifica dell'adempimento in esame avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

·         adottare iniziative affinché gli accertamenti diagnostici negli ospedali pubblici siano svolti continuativamente, per sette giorni la settimana, al fine di ridurre le liste di attesa; ciò in ogni caso nel rispetto delle linee guida per la riduzione delle liste di attesa concordate tra lo Stato e le Regioni il 14 febbraio 2002. A questo scopo, le Regioni potranno ricorrere alla flessibilità organizzativa, alla turnazione nel lavoro straordinario e alla pronta disponibilità, nonché recuperare il personale attualmente impiegato in compiti non prioritari. Le iniziative non devono in ogni caso comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le Regioni riferiscono annualmente al Parlamento sull’attuazione degli adempimenti descritti.

·         prevedere la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere autonome che non conducano le medesime all’equilibrio economico.

·         l’obbligo per le regioni di garantire l’equilibrio economico finanziario delle proprie strutture sanitarie attraverso la realizzazione di sistemi di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle Amministrazione pubbliche e disponendo l’adozione di misure per  la riconduzione in equilibrio della gestione nei casi squilibrio , nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale.

 

Ai sensi del comma 4 le regioni hanno l’obbligo di adottare, ove si verifichi una situazione di squilibrio gestionale evidenziato dalla verifica trimestrale, i provvedimenti necessari.

Nei confronti delle Regioni in cui dai dati dell’ultimo monitoraggio si manifesti un disavanzo di gestione causato dalla mancata adozione dei provvedimenti o dall’insufficienza degli stessi si dispone la diffida a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri [13].

In conseguenza del mancato rispetto del suddetto termine entro i successivi trenta giorni, si prevede che il Presidente della regione, in qualità di commissario ad acta approvi il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

 

Ai sensi del comma 6 la Regione che si trovi nelle condizioni indicate dai commi 4 e 5 procede ad una verifica delle cause ed elabora un programma di riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

Si dispone inoltre la definizione di un accordo tra la Regione interessata ed i Ministri della salute e dell’economia per l’individuazione degli interventi necessari al raggiungimento dell’equilibrio economico, anche tenendo conto dei livelli essenziali di assistenza e degli impegni di cui all’intesa prevista dal comma 3.

Alla sottoscrizione dell’accordo è condizionata la riassegnazione alla Regione interessata del maggior finanziamento.

 

Si segnala che analoghi meccanismi di monitoraggio e di intervento tempestivo per contrastare l’emergere di disavanzi nel corso dell’anno finanziario sono stati adottati in passato con provvedimenti legislativi, in recepimento di Accordi stipulati in sede di Conferenza Stato Regioni.

Con l’art. 83 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) è stata data attuazione all’Accordo del 3 agosto 2000. In particolare, i commi 4 - 7 dettano dettano le modalità per la copertura da parte delle Regioni, a partire dal 2001, dei disavanzi che risultassero dai conti consuntivi (da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo). L'accertamento di tali disavanzi, l'individuazione della base imponibile dei singoli tributi regionali e l'ammontare delle variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi regionali medesimi è effettuato dai Ministri della Sanità, del Tesoro, delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'aumento dei tributi deve essere effettuato dalle Regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di inerzia delle Regioni, il Governo, previa diffida alle medesime, adotta le forme di intervento sostitutivo. I disavanzi possono essere coperti dalle regioni anche attingendo a risorse proprie e comunque senza ricorrere a mutui.

L’art. 4 del D.L. n. 347 del 2001 concerne i meccanismi di intervento per il ripiano degli eventuali disavanzi sanitari delle Regioni, commisurati alle risorse nazionali della spesa sanitaria definite dall'Accordo dell'8 agosto 2001 (espressamente richiamato nella norma in esame). La norma attribuisce alle Regioni la competenza per i provvedimenti di ripiano, senza prevedere quel potere sostitutivo di cui alla legge n. 388 del 2000 sopra ricordata. Le tipologie di provvedimenti adottabili sono così definite:

a)       misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la definizione di relativi ambiti di responsabilità;

b)      variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF o altri interventi tributari possibili nell'ambito della normativa vigente;

c)       altre misure idonee al contenimento della spesa sanitaria, relative anche ai meccanismi di distribuzione dei farmaci.


4. Le misure di contenimento della spesa farmaceutica (commi 2 e 7)

 

4.1. I livelli massimi della spesa farmaceutica e i poteri dell’Agenzia italiana del Farmaco

Il comma 2 conferma i livelli massimi della spesa farmaceutica già previsti dalla legislazione vigente e cioè:

-          l'onere derivante dall'assistenza farmaceutica territoriale (esclusa, quindi, quella ospedaliera) non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13% del totale della spesa sanitaria corrente a carico del SSN[14];

-          l'onere derivante dall'assistenza farmaceutica complessiva, a livello sia generale che di singola regione (che comprende anche quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero) non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 16% del totale della spesa sanitaria corrente a carico del SSN [15].

 

La norma in esame ribadisce altresì l’obbligo per l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di garantire “per la quota a proprio carico” il rispetto dei livelli di spesa farmaceutica sopra indicati. Si specifica inoltre che le direttive del Ministro della salute al Direttore dell’Agenzia includano “il conseguimento dell’obiettivo del rispetto del predetto livello di spesa”.

 

La relazione tecnica precisa che, nell’ambito dei 4.250 mln di euro risparmi attesi per il 2005, 2000 mln sono attesi dagli interventi dell’AIFA e delle Regioni nel comparto farmaceutico

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sulla dizione di  “quota a carico” dell’AIFA – utilizzata dal comma 2 - ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati (e quindi dell’entità degli interventi ad essa attribuibili), anche in relazione all’andamento tendenziale della spesa farmaceutica nel corso del 2004, che ha determinato l’adozione di provvedimenti di legge per contrastare il significativo sfondamento dei tetti di spesa (sul punto vedi anche infra).

 

Si ricorda che l’AIFA è stata istituita con il decreto legge n. 269 del 2003, art. 48 [16], “al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo”. L’Agenzia è sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute ed alla vigilanza dei Ministeri della salute e dell’economia. Il programma annuale dell’attività e degli interventi è trasmesso alla Conferenza Stato Regioni, che esprime su di esso un parere. Relazioni periodiche sono altresì trasmesse alle competenti commissioni parlamentari [17].

 

In base alla legislazione vigente l’Agenzia esercita una serie di importanti compiti finalizzati al contenimento della spesa farmaceutica.

Spetta all’Agenzia promuovere la definizione delle linee guida per la terapia farmacologica, nelle diverse fasi dell’assistenza (distrettuale, residenziale, ricovero ospedaliero).

Per il monitoraggio della spesal’Agenzia si avvale dell’OSMED (Osservatorio sull’impiego dei medicinali) [18], e della collaborazione con le Regioni e Province autonome. A tal fine si analizza sia la spesa a carico del SSN che quella privata.

La revisione del prontuarioè sempre curata dall’Agenzia del farmaco con cadenza annuale, ovvero semestrale nel caso di sfondamento dei tetti di spesa programmati. La revisione avviene sulla base dei criteri costo-efficacia e deve assicurare il rispetto dei livelli di spesa.

In caso di nuovi farmaci, occorre distinguere:

-          per i prodotti medicinali che comportano un vantaggio terapeutico aggiuntivo, si prevede l'attribuzione di un premio di prezzo - il quale è altresì riconosciuto per i farmaci orfani [19] - facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa vigente;

-          per i prodotti che non comportano tale vantaggio terapeutico aggiuntivo, l’inserimento nel prontuario è subordinato alla condizione che il prezzo del nuovo medicinale sia inferiore o uguale al più basso tra quello dei farmaci della relativa categoria terapeutica omogenea[20].

L’Agenzia provvede, entro il 30 giugno 2004, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie e contro le patologie croniche (con farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale), stabilendo altresì i criteri relativi al prezzo [21]. Una specifica penalità - concernente quest’ultimo - è prevista per il caso di mancato adeguamento alle confezioni ottimali così ridefinite.

 

In caso di superamento dei livelli di spesa programmati, l’Agenzia provvede “anche temporaneamente” ad una ripartizione della spesa eccedente secondo i seguenti criteri:

-       per il 60%: ridefinendo le quote di spettanza del produttore (sul prezzo dei farmaci ammessi al rimborso);

-     per il 40%: è ripianata dalle singole regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica. Questo adempimento si aggiunge agli altri obblighi a carico delle regioni per poter usufruire dell'adeguamento della quota di concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria [22].

 

Va ricordato che il decreto legge n. 156 del 2004, come modificato in sede di conversione [23], è intervenuto per contrastare la crescita tendenziale della spesa farmaceutica nel corso del 2004 superiore ai tetti prefissati. Con tale provvedimento, tra l’altro, è stata stabilita in via presuntiva la quota del disavanzo da porre a carico delle imprese, mentre la definizione dei criteri, modalità e quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione è stata rinviata ad un futuro accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

4.2. Lo sfondamento dei tetti di spesa farmaceutica

Il comma 7 disciplina il mancato rispetto dei livelli di spesa farmaceutica, disponendo che una quota dei trasferimenti complessivi sia condizionato al raggiungimento degli obiettivi prefissi. Tale quota è fissata in misura pari a 1.000 milioni di euro per il 2005; 1.200 milioni di euro per il 2006; 1.400 milioni di euro per il 2007.

La norma prevede che sia rispettato dalle Regioni l’“obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’art. 48” del decreto legge n. 269 del 2003 (sopra analizzato). In particolare, gli importi sopra indicati sono vincolati:

-          per il 50%, al rispetto dell’obiettivo da parte della singola regione;

-          per il restante 50%, al rispetto dell’obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso.

 

Al riguardo, come già segnalato con riferimento al comma 2, appare opportuno un chiarimento della dizione “obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’art. 48” del decreto legge n. 269 del 2003. Come già ricordato, tale disposizione, nel caso in cui le misure adottate dall’AIFA non siano sufficienti a conseguire il rispetto dei limiti massimi previsti, pone a carico delle Regioni la copertura del 40% della spesa eccedente, mentre il 60% sarebbe a carico delle imprese farmaceutiche. Sembra necessario un approfondimento di tale aspetto, anche alla luce della relazione tecnica che distingue tra misure a carico dell’AIFA (60%) e delle Regioni (40%).

Appare inoltre opportuno un chiarimento sul meccanismo di ripiano tra tutte le regioni (anche delle regioni c.d. “virtuose”) del disavanzo complessivo, anche in relazione alla forte differenziazione oggi esistente tra regione e regione nel rispetto o meno dei vicoli posti alla spesa farmaceutica medesima. 

5. Anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente (comma 8)

Il comma 8 modifica, per gli anni 2005, 2006 e 2007, la disciplina delle anticipazioni che la Tesoreria statale eroga alle regioni a statuto ordinario ed alle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento della spesa sanitaria corrente.

La modifica adegua le anticipazioni di cassa al totale della spesa prevista in ciascun esercizio per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. La disciplina vigente [24] non consentirebbe di commisurare le anticipazioni ai maggiori stanziamenti stabiliti comma 1 dell’articolo in esame e ridurrebbe, per questo, la liquidità a disposizione delle regioni.

Il beneficio delle maggiori anticipazioni è però connesso ad un criterio ‘premiale’ o ‘incentivante’ (comma 7 e comma 8, lettera c) inteso a favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa sanitaria corrente. Le ulteriori spettanze (quanto cioè non versato a titolo di anticipazione) sono versate a ciascuna regione soltanto se essa avrà rispettato i limiti di spesa ed i vincoli amministrativi stabiliti a questo fine dai commi 3-7 dell’articolo in esame.

 

In particolare, la lettera a) reca la nuova disciplina delle anticipazioni di tesoreria, in deroga a quanto stabilisce l’articolo 1 del D.M. 21 febbraio 2001 (in attuazione dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 [25]).

La misura delle anticipazioni viene determinata – per ciascuno degli esercizi 2005, 2006 e 2007 - nel 95% per cento della somma spettante a ciascuna regione a titolo di «quota indistinta del fabbisogno sanitario»; quest’ultima deriva dal livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale stabilito per ciascuno dei tre anni al comma 1 dell’articolo in esame [26]. Questa somma, al fine di determinare l’ammontare delle anticipazioni da corrispondere, viene diminuita – secondo quanto stabilito dal comma 7 dell’articolo in esame - di 1.000, 1.200 e 1.400 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Queste ultime non sono computate perciò ai fini della determinazione delle anticipazioni spettanti e, insieme alla restante quota del 5%, saranno versate alle regioni secondo le modalità della disciplina ‘premiale’ o ‘incentivante’ stabilita dal medesimo comma 7 e dal comma 8, lettera c), dell’articolo in esame (vedi infra).

Infine, poiché al finanziamento della «quota indistinta del fabbisogno sanitario» concorrono anche le entrate proprie di ciascuna regione, le anticipazioni sono ulteriormente determinate al netto di queste ultime.

Si tratta, per tutte le regioni, delle entrate derivante dalla ‘compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria’ (i cosiddetti ‘ticket’, incassati direttamente dalle ASL) e, per le regioni Sicilia e Sardegna, della parte del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali (entrate proprie incassate direttamente) che esse devono destinare al finanziamento della spesa sanitaria corrente.

Il complesso delle anticipazioni spettanti a ciascuna regione è corrisposto in quote trimestrali anticipate, accreditate dalla Tesoreria centrale sulle contabilità speciali [27] in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato.

 

La medesima disciplina delle anticipazioni stabilita dalla lettera a) per le regioni a statuto ordinario è estesa dalla lettera b) alle regioni Sicilia e Sardegna. Queste infatti, a differenza delle altre regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, concorrono – se pure in misura ridotta - alla ripartizione del fondo perequativo e, per questo, alle relative anticipazioni di tesoreria [28]. Per esse, come si è detto, le somme alle quali è commisurata l’anticipazione del 95% sono ridotte anche in ragione della quota da finanziare con risorse del proprio bilancio.

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze (e per esso la Tesoreria centrale) procede alla determinazione e all’accreditamento delle anticipazioni sulla base delle spettanze determinate dal CIPE il quale, previa proposta del Ministero della salute, ripartisce annualmente tra i vari impieghi e tra le singole regioni le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (quelle di cui al comma 1 dell’articolo in esame). In base alla determinazione del CIPE il Ministero dell’economia e delle finanze formula la proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono assegnate a ciascuna regione le somme effettivamente dovute in ragione del gettito atteso per ciascuna dalle entrate tributarie e dai ticket (così l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56).

 

Poiché la deliberazione del CIPE e la proposta del Ministero dell’Economia e delle finanze intervengono in corso d’esercizio, la lettera d) del comma in esame stabilisce che sino alla formazione di tali atti le anticipazioni corrisposte siano pari al 95% delle somme spettanti a ciascuna regione in base al riparto stabilito dal CIPE per l’anno 2004, rivalutate del 2 per cento, su base annua, a decorrere dall’anno 2005[29].

Le medesime anticipazioni in ‘misura ridotta’ sono inoltre corrisposte – anche quando siano intervenuti i due atti di ripartizione previsti dal decreto legislativo n. 56/2000 – alle regioni che non abbiano provveduto alla stipulazione della Intesa con lo Stato prevista dal comma 3 dell’articolo in esame (vedi avanti). La stipulazione di quell’intesa condiziona l’accesso al finanziamento integrativo stabilito dal comma 1 dell’articolo in esame.

 

La lettera e) autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare recuperi e versamenti compensativi in sede di conguaglio finale delle somme dovute. Le trattenute di ‘recupero delle somme indebitamente corrisposte potranno essere effettuate su ogni altra somma dovuta (dalla Tesoreria) alla regione a qualsiasi titolo.

 

La lettera c) disciplina infine la corresponsione dell’ulteriore 5% delle spettanze dovute a ciascuna regione. Quella somma è corrisposta soltanto a seguito della verifica degli adempimenti previsti (e prescritti) dai commi 3 e ss. dell’articolo in esame (vedi avanti). Si tratta della parte della disciplina connessa alla verifica degli adempimenti stabiliti per il contenimento della spesa e si tratta, in definitiva, del sistema premiale che, subordinando l’ammontare delle anticipazioni e il completamento delle spettanze al rispetto di quei limiti e di quei vincoli, incentiva a contenere le spesa entro i limiti fissati. Per altro, come detto a proposito di quanto stabilito dal comma 5, le regioni che non rispettano quei limiti sono escluse dal finanziamento integrativo e hanno diritto soltanto al finanziamento spettante per l’anno 2004, incrementato del 2 per cento per ciascuno dei tre anni.

 

***

 

Ricostruzione normativa: il finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni

L’ammontare complessivo della spesa necessaria al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei progetti sanitari di carattere nazionale sono stabiliti dal piano sanitario nazionale. Sulla base di queste statuizioni la legge (anche la legge finanziaria) stabilisce l’ammontare massimo della spesa sanitaria corrente pubblica per ciascun anno considerato.

La quota (di spesa) spettante a ciascuna regione e provincia autonoma è stabilita sulla base della popolazione residente e di alcuni criteri correttivi che considerano le diverse condizioni di morbilità, la dotazione di strutture sanitarie e la spesa storica di ciascun ente.

Il concorso del bilancio dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente è stabilito di conseguenza e fino ad integrare la quota di spesa non coperta dal gettito (presunto) dei tributi specifici e delle altre entrate assegnate a questo scopo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Al finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario concorrono pertanto:

-          il gettito dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

-          il gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF;

-          i proventi dei ticket sanitari riscossi nella regione;

-          la quota parte del Fondo sanitario nazionale, alimentato dalla compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, secondo la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e sino a concorrenza della spesa pro-capite spettante a ciascuna regione in base a parametri di ripartizione stabiliti secondo i livelli essenziali di assistenza e secondo taluni criteri che tengono conto delle caratteristiche sanitarie della popolazione di ciascuna regione.

Le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e finanziano quella parte di spesa sanitaria corrente con risorse del proprio bilancio. La regione Sicilia finanzia con risorse del proprio bilancio il 42,5 per cento della quota che dovrebbe essere integrata dal Fondo sanitario nazionale e la regione Sardegna nella misura del 29 per cento.


Segue: la disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria delle regioni

Delle diverse fonti di finanziamento della spesa sanitaria corrente, soltanto i ticket sono riscossi direttamente dalle regioni. Le somme riscosse (dall’Erario) a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di addizionale regionale all’IRPEF sono riversate alle regioni mensilmente o periodicamente sui conti correnti infruttiferi e sulle contabilità speciali di giroconto istituiti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (v. D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 40 e D. M. 24 marzo 1998 e D.M. 3 luglio 2000 del Ministro del Tesoro e della programmazione economica).

Poiché questo andamento dei flussi di entrata non è in grado di sostenere la continuità dei flussi di spesa, l’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 18 febbraio 200, n. 56, ha introdotto un sistema di anticipazioni di tesoreria inteso a garantire alle regioni una disponibilità finanziaria costante e commisurata al livello delle spese preventivate (“in misura sufficiente a finanziare la spesa sanitaria corrente”). Le tesorerie provinciali operano contestualmente le relative compensazioni sulle risorse proprie delle regioni.

Alla disciplina delle anticipazioni ha provveduto il D.M. 21 febbraio 2001 (Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale).

Le anticipazioni sono concesse, in quote trimestrali anticipate, sino ad un dodicesimo mensile delle somme spettanti a titolo di quota IRAP di addizionale regionale all’IRPEF e di quota parte dell’IVA determinata ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000.

I dodicesimi sono commisurati all’ammontare spettante a ciascuna regione e provincia autonoma (IRAP, Addizionale IRPEF e quota parte del Fondo sanitario nazionale) quale risulta dalla Deliberazione del CIPE che ripartisce tra le diverse destinazioni e tra le regioni il finanziamento annuale della spesa sanitaria corrente. La deliberazione è assunta sulla base delle previsioni di gettito determinate dal Ministero dell’Economia per ciascuno dei due tributi e dell’ammontare della compartecipazione al gettito dell’IVA che, secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000, finanzia il Fondo perequativo. Le regolazioni compensative derivanti dalla misura effettiva del gettito delle imposte conseguito in ciascuna regione sono effettuate nell’esercizio successivo.

I rapporti di tesoreria centrale con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono disciplinate da disposizioni specifiche (in taluni casi con norme di attuazione) che stabiliscono anche le modalità per l’accreditamento delle somme provenienti dal Bilancio dello stato (compartecipazioni erariali) Le anticipazioni alle regioni Sicilia e Sardegna, per la quota parte che esse ricevono dal Fondo sanitario nazionale, seguono la disciplina dettata per le regioni a statuto ordinario.

 


Articolo 23
(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e rassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime)

 

 


1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

2. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, come pure per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

3. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.


 

 

Il comma 1 è volto ad inasprire le sanzioni per le infrazioni al divieto di fumo previste dalla disciplina vigente.

In particolare, si dispone l’incremento del 10 per cento delle sanzioni disposte ai sensi dell’”articolo 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”.

 

A tale riguardo si segnala che la legge citata e la relativa normativa di attuazione  hanno disciplinato organicamente il divieto di  fumare in tutti i locali chiusi – siano locali pubblici o locali privati aperti ad utenti o al pubblico – salvo che negli spazi riservati ai fumatori. Le sanzioni sono peraltro indicate dall’articolo 7 della legge 584/1975 (come sostituito dalla legge finanziaria per il 2002, che ha aggravato le sanzioni in oggetto).

 

Le sanzioni previste dalla legislazione vigente sono le seguenti:

§         violazione del divieto: la sanzione è compresa tra 25 e 250 euro;

§         violazione del divieto in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni di età: la sanzione è raddoppiata;

§         violazione del divieto da parte di coloro cui spetta il compito di assicurare il rispetto del divieto medesimo: la sanzione è compresa tra 200  e 2.000  . In questo caso, inoltre, la pena è aumentata della metà se gli impianti di condizionamento non funzionano perfettamente ovvero non siano condotti in maniera idonea.

 

Ai sensi del comma 2,i maggiori proventi derivanti dalle sanzioni inflitte da organi dello Stato confluiscono in appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo e per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso connesse.

 

Ai sensi del comma 3,si conferma l’autonoma disponibilità delle regioni [30] in ordine  ai proventi derivanti dalle infrazioni inflitte dagli organi regionali.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 


Le tabelle del disegno di legge finanziaria per il 2005

 

 

 

Premessa

 

 

Sono qui di seguito analizzati i principali interventi nelle materie di competenza della XII Commissione, riportati nelle tabelle del disegno di legge finanziaria.

 


TABELLA  A

(Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)

 

La tabella A del disegno di legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti non incidono sugli stati di previsione dei singoli ministeri poiché il fondo è iscritto in un’apposita u.p.b. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le finalizzazioni di interesse per la XII Commissione sono desunte dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria (pag. 99 e seguenti dell’A.C. 5310).

 

(migliaia di euro)

Importo totale degli stanziamenti in Tabella A

1.396.522

1.324.129

1.335.501

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

2005

2006

2007

Accantonamento complessivo per il Ministero

24.247

13.337

13.747

Finalizzazioni di interesse per la XII Commissione indicate nella relazione al disegno di legge del Governo:

-          disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e del feto

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2005

2006

2007

Accantonamento complessivo per il Ministero

777.300

785.500

785.500

 Finalizzazioni di interesse per la XII Commissione previste nella relazione al disegno di legge del Governo:

-          contributi in favore dei minorati della vista

 

 

 

 

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

2005

2006

2007

Accantonamento complessivo del Ministero

92.332

92.723

92.723

Finalizzazioni di interesse per la XII Commissione previste nella relazione al disegno di legge del Governo:

-          nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati

-          borse di studio per i medici specializzandi

-          disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuali

-          modifiche all’art. 3 della legge n. 210/1992 riguardanti la soppressione dei termini per l’ottenimento dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

-          interventi vari

 

 

 

 


 

TABELLA  B

(Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)

 

  La tabella B del disegno di legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale in conto capitale, con funzioni e caratteristiche identiche a quelle del fondo di parte corrente.

Le finalizzazioni di interesse per la XII Commissione sono desunte dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria (pag. 103 e seguenti dell’A.C. 5310).

 

(migliaia di euro)

 

Importo totale degli stanziamenti in Tabella B

1.132.925

919.621

504.448

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

2005

2006

2007

Importo totale  dell'accantonamento

935.866

805.466

441.448

Finalizzazioni di interesse per la XII Commissione previste nella relazione al disegno di legge del Governo:

-          Contributo straordinario all'Unione italiana ciechi per la realizzazione di un  centro polifunzionale di alta specializzazione

 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

2005

2006

2007

Importo totale dell'accantonamento

50.000

-

-

Finalizzazioni di interesse per la XII Commissione previste nella relazione al disegno di legge del Governo:

-          Interventi vari

 

 

 

 


TABELLA C

 

       La tabella C concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è operata direttamente dalla legge finanziaria.

(Tra parentesi e in corsivo sono indicate le variazioni nel 2005 rispetto al bilancio a legislazione vigente, sulla base di quanto indicato negli allegati 1 e  2 al disegno di legge finanziaria, p. 109 e ss. dell'A.C. 5310).

 

(migliaia di euro)

Amministrazione di riferimento

Finalizzazione

2005

2006

2007

Ministero dell'economia

Decreto legislativo .n. 446/1997: IRAP

 Art. 39, comma 3, Integrazione FSN, minori entrate IRAP, etc.

(4.1.2.1.  – FSN – cap. 2701)

473.100

(+473.100)

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali

( 3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali  - cap. 1711)

 

1.276.640

(+24.307)

 

 

1.276.640

 

1.276.640

 

Ministero della giustizia

 

D.P.R. 309/1990

Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti

(4.1.2.1 – mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto dei detenuti  - cap. 1768)

 

5.678

(=)

 

5.678

 

5.678

Ministero dell’interno

 

D.P.R. 309/1990:

Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(5.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 2668)

(5.1.1.4 – potenziamento – cap. 28)

 

3.378

(=)

 

3.378

 

3.378

 

 


 

Ministero della salute

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1068/1947

Contributo all’Organizzazione mondiale sanità (OMS)

(4.1.2.10 – organizzazione mondiale della sanità – cap 4320

20.024

(+393)

20.024

 

20.024

 

D.P.R. 613/1980

Contributo alla Croce rossa italiana

(3.1.2.20 - Croce rossa italiana – cap.3453)

35.156

(+689)

35.156

35.156

D.Lgs. 502/1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria.

Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 – ricerca scientifica -  cap. 3392)

210.945

(+4.136)

210.945

210.945

D.Lgs. 267/1993, Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità

(3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità – cap.3443)

95.532

95.532

95.532

D.Lgs. 268/1993, Riordinamento dell’ISPESL

 (3.1.2.17 – ISPESL – cap. 3447

75.000

(+6.698)

75.000

75.000

Legge 549/1995

Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi

 (3.1.2.11  - contributi ad enti ed organismi – cap. 3412

  6.263

(-137)

6.263

6.263

Legge 434/1998, Finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo

(4.1.2.9 - prevenzione del randagismo – cap. 4340)

4.635

(=)

4.635

4.635

 

Legge 129/2001, Agenzia servizi sanitari regionali.

Art. 2, comma 4

( 3.1.2.21 – Agenzia servizi sanitari regionali  - cap. 3457

5.711

(-118)

5.711

5.711

 

D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003) Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici.

Art. 48, comma 9 Agenzia italiana del farmaco AIFA

(3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco – capp. 3458, 3459)

(3.2.3.35  - Agenzia italiana del farmaco – cap. 7230)

50.988

 

(=)

50.988

50.988

 

Totale stanziamenti MINISTERO DELLA SALUTE

504.254

(+11.661)

504.254

504.254

 

 


TABELLA  D

 

La tabella D concerne il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale. I rifinanziamenti operati con la tabella D vanno a incrementare le dotazioni della successiva tabella F.

(in migliaia di euro)

 

Amministrazione di riferimento

2005

2006

2007

Ministero dell'economia

Legge 448/1998, art. 50. Edilizia sanitaria

( 4.2.3.3- Edilizia sanitaria - cap. 7464)

1.000.000

 


 

TABELLA  F

 

La Tabella F riguarda gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, anche in relazione al rifinanziamento di cui alla precedente tab. Dealla rimodulazione delle spese riportata all’allegato 6 al disegno di legge finanziaria, pag. 163 ss. ). (Tra parentesi e in corsivo sono indicate le variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente).

 

 

(migliaia di euro)

 

2005

2006

2007

2008 e seguenti

Settori di intervento nn. 17 e 25

 

 

 

 

Legge 448/1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 50, comma 1, lett. c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464)

661.119

(-100.000)

640.000

(- 2.700.000)

 

700.000

(- 300.000)

 

3.100.000

 

Legge 448/1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 71, co. 1: interventi sanitari nei grandi centri urbani

(2.2.3.3.  - riqualificazione assistenza sanitaria  - cap. 7111)

100.000

(=)

160.000

(=)

 

 

 

_

 


Documentazione allegata

 


Disegno di legge A.C. 5310 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”


 

Relazione illustrativa (stralci)




 

Relazione tecnica (stralci)

 


 

 


DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
(A.C. 5311)

 


Esame degli stati di previsione

 


Premessa

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali dati, per i settori di interesse della XII Commissione, del bilancio a legislazione vigente 2005 e pluriennale 2005-2007, relativi agli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell’economia, del lavoro e politiche sociali e della cultura. Le tabelle presentate dal Governo non tengono pertanto conto degli effetti sui singoli capitoli di spesa della riduzione del 2% prevista dagli artt. 2 e 3 del ddl finanziaria per alcune categorie di spesa (sul punto vedi diffusamente l’apposito capitolo contenuto nella Parte generale di descrizione della manovra complessiva). 

1. Stato di previsione del Ministero della Salute. Tabella n. 15

Lo stato di previsione del Ministero della salute è strutturato in 4 centri di responsabilità (Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro; Qualità; Innovazione; Prevenzione e comunicazione), con risorse distinte, cui afferiscono le relative unità previsionali di base (U.P.B.).

 

Le previsioni di spesa in termini di competenza per il comparto della sanità nell'esercizio finanziario 2005 ammontano complessivamente a circa 1.281,22 milioni di euro di cui 1.169,67 milioni per spese correnti e 111,55 milioni per spese in conto capitale.

 

 

2005

2006

2007

Assestamento 2004

Differenza tra

¨       assestamento 2004

¨       previsioni 2005

Parte corrente

1169,67

956,97

899,53

1.145,65

24

Conto capitale

111,55

168,15

8,25

9,90

101,66

Totale

1.281,22

1.125,12

907,78

1.155,55

125,66

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 

La consistenza dei RESIDUI PASSIVI presunti al 1° gennaio 2005 è valutata complessivamente in 826,36 milioni di euro, di cui 228,25 per le U.P.B. di parte corrente e in 598 milioni di euro per quelle di conto capitale.

 

Per quanto riguarda il bilancio in termini di COMPETENZA, nella tabella seguente sono evidenziati i centri di responsabilità, cui afferiscono i seguenti stanziamenti.

 

Centri di responsabilità

2005

 

Parte corrente

Conto capitale

Totale

1. Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro

9,5

0,1

9,6

2. Qualità

310,9

101,8

412,7

3. Innovazione

567,3

6,5

573,8

4. Prevenzione e comunicazione

281,9

3,2

285,1

(Valori arrotondati per milioni di euro)

 

In termini di CASSA possono essere evidenziati i seguenti dati:

 

 

2005

Spese correnti

1.295,0

Spese in conto capitale

   537,6

Totale

1.832,6

(Valori arrotondati per milioni di euro)

 

 


 

Nella classificazione delle spese il riepilogo riporta i seguenti dati:

 

Spese correnti

Funzionamento

  144.483.748

Interventi

1.008.347.362

Oneri comuni

     16.837.588

(Valori arrotondati in euro)

 

 

Spese in conto capitale

Investimenti

111.552.014

(Valori arrotondati in euro)

 

 

Nell’ambito della spesa finale dello Stato per il 2005, che ammonta a 461.446 milioni di euro, il complesso degli stanziamenti della tabella 15 (1.281 milioni di euro) costituisce circa lo 0,3 per cento, al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie (cfr. la  tavola III della Parte generale del presente dossier, pag. 31).

L’incidenza della funzione obiettivo sanità rispetto al bilancio dello Stato (sempre al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie) è pari all’1,6 per cento della spesa complessiva (cfr. la  tavola IV della Parte generale del presente dossier, pag. 32).

 

 


FUNZIONI-OBIETTIVO E RELATIVI STANZIAMENTI

 

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti relativi al Ministero della salute classificati secondo le funzioni-obiettivo. Le singole voci sono ottenute attraverso l'aggregazione dei fondi – attribuiti ai diversi centri di responsabilità – previsti per le diverse attività classificate come funzionali agli obiettivi indicati.

 

FUNZIONI OBIETTIVO

STANZIAMENTO DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE OBIETTIVO (2005)

Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

-

Difesa

0,004

Affari economici

0,017

Protezione dell’ambiente

                          4,6

Sanità

                   1.239,1

Protezione sociale

                         37,4

(Valori arrotondati per milioni di euro)

 

 

SPESA DI MAGGIORE RILEVANZA PER U.P.B. E RELATIVI CAPITOLI

 

Nelle tabelle seguenti si segnalano, per la rilevanza degli stanziamenti, le principali U.P.B. del Ministero della salute (e i principali capitoli al loro interno) afferenti ai seguenti centri di responsabilità.

Centro di responsabilità n. 2 (Qualità)

 

U.P.B.

Competenza

Principali capitoli afferenti

Competenza

2.1.1.0

Funzionamento

51,1

2200

Sistema informativo sanitario

28,8

2.1.2.12

Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati

 

capitolo unico

 

225,7

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

Centro di responsabilità n. 3 (Innovazione)

U.P.B.

Competenza

Principali capitoli afferenti

Competenza

 

 

3.1.2.10

 

 

Ricerca scientifica

 

 

251,4

 

 

3392

Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata [31]

 

 

206,8

 

3.1.2.16

 

Istituto superiore di sanità

 

106,6

 

3443

 

Fondo occorrente per il funzionamento dell'ISS [32]

 

95,5

 

3.1.2.17

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

 

 

68,3

 

 

3447

Fondo occorrente per il funzionamento dell'ISPESL [33]

 

 

68,3

 

3.1.2.20

 

Croce rossa italiana

 

34,4

 

3453

Somme per la CRI[34]

 

34,4

3.1.2.22

Agenzia italiana del farmaco

50,8

3458

Fondo per oneri gestione AIFA

50,8

(Valori arrotondati in milioni di euro)

Centro di responsabilità n. 4 (Prevenzione e comunicazione)

U.P.B.

Competenza

Principali capitoli afferenti

Competenza

 

4.1.2.1

Assistenza sanitaria italiani all'estero

 

83

 

4370

capitolo unico

Rimborso per spese di assistenza sanitari all'estero

 

83

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


2. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: spese per la sanità. Tabella n. 2

Le spese finalizzate ad interventi nella sanità afferiscono:

¨       al centro di responsabilità n. 4 (Ragioneria generale dello Stato), nel quale si trovano, tra gli altri, gli stanziamenti relativi al Fondo sanitario nazionale in parte corrente (4.1.2.1) e  all’edilizia sanitaria (4.2.3.3);

¨       al centro di responsabilità n. 5 (Politiche di sviluppo e di coesione) sono allocate le risorse del Fondo sanitario nazionale in conto capitale (5.2.3.1., cap. 7630).

Si segnalano, per la rilevanza degli stanziamenti, le principali U.P.B. e, al loro interno, i principali capitoli, afferenti ai centri di responsabilità suddetti.


SPESA DI MAGGIORE RILEVANZA PER U.P.B. E RELATIVI CAPITOLI

-          4 (Ragioneria generale dello Stato)

U.P.B.

Competenza

Principali capitoli afferenti

Competenza

4.1.2.1

Fondo sanitario nazionale

 

 

 

6.186

(parte corrente)

 

 

2700

Fondo sanitario nazionale

 

6.147

 

2701

 

Finanziam.

per minori entrate IRAP *

 

-

4.1.2.7

Ripiano deficit spesa sanitaria

 

 

900

2746

Somme da erogare alle regioni per l’ammortamento dei mutui

 

 

900

4.1.5.11

Interventi diversi

 

113

2834

Entrate IVA per esternalizzazione servizi **

 

25

4.1.7.2

Interessi mutui Cassa depositi e prestiti

 

 

709

3108

Rimborso Cassa depositi e prestiti rate mutui deficit sanitari

 

 

195

4.2.3.3

Edilizia sanitaria

 

 

761,2

7464

 

capitolo unico ***

Somme per edilizia sanitaria pubblica

 

 

761,2

4.2.3.30

Monitoraggio spesa sanitaria

 

50

7585

Monitoraggio spesa sanit. ****

 

50

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

*  Cfr. tabella C del ddl finanziaria per il 2005.

** Cfr D.L. 269/2003, art. 49.

***  Capitolo esposto in tab. F legge finanziaria 2005.

**** Cfr. D.L. 269/2003, art. 50, commi 6 e 12.


3. Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tabella n. 4

Le spese finalizzate ad interventi relativi all'assistenza afferiscono sostanzialmente al centro di responsabilità n. 3 (politiche sociali e previdenziali) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che a detto centro sono attribuite somme per l'adozione di iniziative relative all'età minorile e giovanile, all'associazionismo, alla cooperazione, alla solidarietà sociale, al volontariato, alla famiglia, agli anziani, ai disabili e per l'adozione di misure contro l'emarginazione e di strumenti di prevenzione della tossicodipendenza. Fa inoltre capo a questo centro di responsabilità il capitolo relativo ai trasferimenti da erogarsi a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti  e  la U.P.B. relativa al Fondo per le politiche sociali, in cui confluiscano gli stanziamenti relativi al finanziamento delle principali leggi in materia assistenziale.

Nella tabella della pagina seguente si segnalano, per la rilevanza degli stanziamenti, le principali U.P.B. afferenti al centro di responsabilità suddetto e, al loro interno, i principali capitoli.


SPESA DI MAGGIORE RILEVANZA PER U.P.B. E RELATIVI CAPITOLI

– 3 (Politiche sociali e previdenziali)

 

U.P.B

Compe-tenza

principali capitoli afferenti

Competenza

3.1.2.1

Invalidi civili, ciechi, sordomuti

15,5

1751

Fondo per il riordino dell’indennità di accompagnamento

15,5

3.1.2.8

ONLUS

2,6

1855

Spese di funzionamento dell'ente di controllo degli enti non commerciali e delle onlus

2,6

3.1.2.28

Trasferimenti all'INPS per oneri pensionistici

45.009

2310

Somma da corrispondere all’INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili

11.363

3.1.2.30

Trattamenti di famiglia

2.101

2508

Assegno per secondogenito *

-

3.1.2.33

Trasferimenti all’Inps

864

2800

Talassemia major e drepanocitosi

2,6

3.1.5.1

Fondo per le politiche sociali

1.252,3

1711

 

capitolo unico

Fondo da ripartire per le politiche sociali **

1.252,3

 (Valori arrotondati in milioni di euro)

 

* Capitolo   soppresso  e stanziamento eliminato in applicazione della cessazione dell’onere recato da D.L. 269/2003, art. 21.

** Capitolo esposto in tabella C della legge finanziaria. Taleentitàè in relazione agli stanziamenti determinati nella tabella C della legge finanziaria 2004 tenuto conto della cessazione dell’onere recato dal D.L. 269/2003 (-232 milioni di euro), della legge n. 350/2003 (-172,7 milioni di euro) comprensiva dell’importo di 14 milioni di euro trasferito al ministero dell’economia e delle finanze cap. 2115 u.p.b. 3.1.5.2.

 


 

4. Stato di previsione dei beni culturali. Tabella n. 7

– 3 (Beni librari e istituti culturali)

 

U.P.B

Compe-tenza

capitoli afferenti

Competenza

3.1.2.1

Enti e attività culturali

16,3

2055

Contributo all’Unione italiana ciechi per il funzionamento del libro parlato

2,4

 (Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]    Cfr. pagina 262 dello stampato.

[3]    Cfr. punto 3 dell’Accordo.

[4]    Cfr. tavola II. 11 a pagina 35 dello stampato Doc. LVII 4.

[5]    Cfr resoconto dell’Assemblea della Camera del 4 ottobre 2004, pag. 15.

[6]    Lo stesso provvedimento dispone pertanto un finanziamento integrativo di 275 mln di euro per il 2005.

[7]    Per i dati sul PIL cfr. la Nota di aggiornamento al DPEF (doc. LVII 4-bis, pag. 4).

[8]     Convertito con modificazioni dalla legge n. 405/2001.

[9]    Convertito nella legge n. 112/2002.

[10]    Ai sensi della procedura citata  il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

[11]   Cfr. il Resoconto dell’Assemblea della Camera del 4 ottobre 2004, pag. 15.

[12]    Il monitoraggio informatico è previsto dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405). Si ricorda che quest'ultimo incarica altresì le Regioni di adottare sanzioni per coloro che omettano gli adempimenti ovvero effettuino prescrizioni oltre il livello appropriato.

[13]   Tale procedura è adottata ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003 in base al quale nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

[14]   art. 5, comma 1, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405). Tale limite è fatto salvo dal decreto-legge n. 156 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2002/2004).  

[15]   Il nuovo tetto ha decorrenza dall'anno 2004 ed è stato introdotto dal decreto-legge n. 156 del 2004 già citato.

[16]   Convertito nella legge n. 326 del 2003.

[17]   Sulla natura e sul ruolo dell’AIFA cfr. l’analisi più approfondita contenuta nel dossier decreti legge n. 148/2004.

[18]   Tale organismo opera presso il Ministero della salute, occupandosi in particolare di raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, modalità di impiego e di spesa dei medicinali erogati o impiegati dal SSN e dell’elaborazione annuale di un rapporto al Ministro della salute sull’andamento della spesa farmaceutica relativo ai medicinali (cfr. l'art. 3, comma 9, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 112).

[19]    I medicinali orfani sono definiti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, come i farmaci il cui sponsor sia in grado di dimostrare:

-          che essi siano destinati alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione comportante una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che si rientri in una delle seguenti fattispecie;

-          l'affezione colpisca non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea nel momento di presentazione della domanda;

-          la commercializzazione del medicinale in questione all'interno dell'Unione europea appaia, in mancanza di incentivi, poco probabile, per assenza di redditività dell'investimento (per questa seconda fattispecie, la nozione di affezione sembra più ampia - "un'affezione che comporta una minaccia per la vita, un'affezione seriamente debilitante, o un'affezione grave e cronica" -);

-          che non esistano metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia delle suddette affezioni autorizzati nell'Unione europea oppure che, anche qualora tali metodi esistano, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite.

[20]    Secondo la nozione seguita dalla Commissione unica del farmaco, la categoria terapeutica omogenea raggruppa "i medicinali (princìpi attivi e relative preparazioni farmaceutiche) che, in rapporto all’indicazione terapeutica principale, hanno in comune il meccanismo di azione e sono caratterizzati da un'efficacia clinica ed un profilo di effetti indesiderati pressoché sovrapponibile, pur potendo i singoli farmaci diversificarsi per indicazioni terapeutiche aggiuntive. In una categoria terapeutica sono inclusi medicinali che, per forma farmaceutica, dose unitaria e numero di unità posologiche, consentono di effettuare un intervento terapeutico di intensità e durata sostanzialmente simile”.

[21]    Riguardo all'attuale disciplina in materia, cfr. l'art. 9 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405).

[22]   Cfr. l’art. 4 del DL n. 63 del 2002.

[23]   Cfr. legge n. 202 del 2004.

[24]   L’adeguamento delle anticipazioni agli incrementi di stanziamento è già stato introdotto per l’esercizio 2004 dall’articolo 3, commi 30-34 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Per l’esercizio 2005 tornerebbe efficace la commisurazione stabilita dall’articolo 1 del D.M. 21 febbraio 2001 (v. di seguito il punto specifico nella scheda).

[25]   La ‘deroga’ opera di fatto sulla disciplina attuativa recata dal Decreto ministeriale 21 febbraio 2001 (v. in calce alla scheda). La disposizione del comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 56/2000 richiamata dal testo in esame si limita ad introdurre il sistema delle anticipazioni di tesoreria ed a rimetterne la disciplina al (allora) Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La disposizione legislativa non stabilisce alcuna misura né modalità di erogazione ma stabilisce, come criterio telelogico, che le anticipazioni siano erogate  «in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell’IRAP e dell’Addizionale regionale all’IRPEF, l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente». Principi non derogati dalla disposizione in esame.

      Le regioni ‘incassano’ i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di IRAP e di Addizionale regionale all’IRPEF secondo modalità e tempi stabiliti con il DM 24/3/1998, “Modalità di riversamento delle somme riscosse per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l’addizionale regionale all’IRPEF, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”. A seconda della natura dei contribuenti i versamenti affluiscono in speciali conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, o sono versati sulle contabilità speciali di giro fondi istituite presso le sezioni provinciali di Tesoreria per essere poi versati sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale. Da questi sono prelevati – secondo l’ordinaria disciplina di tesoreria – in favore del <conto sanità> e del <conto contributi sanitari>. Tuttavia, l’afflusso delle somme non è in grado di garantire la continuità dei pagamenti che è invece assicurata dalla disciplina delle anticipazioni. Queste, a loro volta, si ‘compensano’ con le somme affluite a titolo di versamenti IRAP e IRPEF.

[26]   Si ricorda che il complesso delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale finanzia sia la spesa stabilita come necessaria ad assicurare i L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), spesa che coincide sostanzilmente con la «quota indistinta del fabbisogno sanitario», sia programmi particolari di intervento, nazionali e regionali, stabiliti da leggi specifiche. La disciplina delle anticipazioni di tesoreria non si applica a questa seconda parte del finanziamento. La somma spettante a ciascuna regione a titolo di ‘quota indistinta’ viene determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della salute, in base ad alcuni parametri che ‘correggono’ la quota capitarla (popolazione di ciascuna regione) in ragione della spesa storica, della dimensione territoriale e di indici di morbilità di ciascuna regione.

[27]   Istituite e disciplinate ai sensi dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

[28]   Si ricorda che anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano finanziano la spesa sanitaria corrente per le prestazioni che assicurano i L.E.A. tramite i proventi dell’IRAP, dell’Addizionale regionale all’IRPEF, della compartecipazione all’Accisa sulle benzine e dei ticket’. Una differenza invece è stabilita tra le regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia giulia e le province autonome di Trento e Bolzano da un lato e le regioni Sicilia e sardegna dall’altro. Le prime non partecipano alla determinazione e ripartizione della quota di finanziamento commisurata alla compartecipazione al gettito dell’IVA e finanziano interamente la parte restante del fabbisogno con somme provenienti dal proprio bilancio. Incassano per altro secondo una disciplina specifica le somme derivanti dal gettito dell’IRAP, dell’addizionale all’Irpef e dalla compartecipazione alle accise. Ad esse, pertanto, non ha modo di applicarsi questa disciplina delle anticipazioni di tesoreria. Le regioni Sicilia e Sardegna finanziano invece solo in parte con risorse del proprio bilancio la spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito dei tributi specifici (rispettivamente 42,5% e 29%). La quota restante (57,5% e 71%, rispettivamente) è finanziata dal Fondo perequativo di cui al decreto legislativo n. 56/2000. Per questa parte si applica la disciplina delle anticipazioni di tesoreria.

[29]   Alla data del 5 ottobre 2004 la deliberazione del CIPE non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La proposta di deliberazione è stata inviata nel dicembre 2003 dal Ministero della salute alla Conferenza Stato-regioni per il prescritto parere. L’intesa è stata raggiunta nella seduta del 12 febbraio 2004.

[30]   Ai sensi degli articoli 17, comma 3, e 29, comma 3, della legge 24.11.1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, spettano alle regioni i proventi derivanti dalle  materie di loro  competenza e dalle funzioni amministrative ad esse delegate.

[31]   Il capitolo è esposto in Tabella C della legge finanziaria.

[32]   Il capitolo è esposto in Tabella C della legge finanziaria.

[33]   Il capitolo è esposto in Tabella C della legge finanziaria.

[34]   Il capitolo è esposto in Tabella C della legge finanziaria.