XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica - A.C. 5069
Serie: Progetti di legge    Numero: 687
Data: 20/12/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; progetto di legge; iter al Senato; normativa nazionale; documentazione; pubblicistica.
Descrittori:
MALATTIE SOCIALI   SALE ALIMENTARE
SANITA' PUBBLICA     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.5069/14   AS n.1288/14
AS n.1690/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

A.C. 5069

 

n. 687

 


xiv legislatura

20 dicembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento attività produttive.

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AS0207

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

Schede di lettura (Precedenti provvedimenti in materia e analisi delle singole disposizioni dell’A.C. 5069)

Quadro di riferimento normativo  9

§      Articolo 1 (Campo di applicazione)11

§      Articolo 2 (Definizioni)13

§      Articolo 3 (Sale destinato al consumo diretto)15

§      Articolo 4 (Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari)17

§      Articolo 5 (Etichettatura)19

§      Articolo 6 (Pubblicità)25

§      Articolo 7 (Abrogazioni)27

Progetti di legge

§      A.C. 5069, (Governo), Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica  31

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. 1288, (sen. Crinò ed altri), Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica  39

§      A.S. 1690, (Governo), Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica  47

Esame in sede deliberante presso le Commissioni 10ª e 12ª riunite

Seduta del 12 febbraio 2003  55

Seduta del 26 febbraio 2003  58

Seduta del 26 marzo 2003  62

Seduta del 14 maggio 2003  65

Esame in sede referente presso le Commissioni 10ª e 12ª riunite

Seduta del 14 maggio 2003  69

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni (10ª e 12ª riunite)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 26 febbraio 2003  73

§      Pareri resi alle Commissioni (10ª e 12ª riunite)

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 25 febbraio 2003  74

§      Pareri resi alle Commissioni (10ª e 12ª riunite)

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 25 febbraio 2003  75

§      Pareri resi all’Assemblea

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 2 luglio 2003  76

§      Pareri resi alle Commissioni (10ª e 12ª riunite)

-       6ª Commissione (Finanze e tesoro)

Seduta del 19 febbraio 2003  77

Discussione in Assemblea

Seduta del 26 giugno 2003 (antimeridiana)81

Seduta del 26 giugno 2003 (pomeridiana)85

Seduta del 20 aprile 2004  87

Seduta del 16 giugno 2004  95

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117)113

§      L. 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art. 7)115

§      Ministro della Sanità. D.M. 15 febbraio 1972. Autorizzazione alla produzione e vendita di sale da cucina iodurato da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato  116

§      D.L. 18 dicembre 1972, n. 787, conv. con mod., L. 16 febbraio 1973, n. 328. Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla L. 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie (art. 4)118

§      Ministro della Sanità. D.M. 7 gennaio 1977. Disciplina della produzione e del commercio del sale da cucina iodurato  120

§      D.L. 18 giugno 1986, n. 282, conv. con mod., L. 7 agosto 1986, n. 462. Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari121

§      Ministro della sanità. D.M. 1 agosto 1990, n. 255. Regolamento recante disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e lodato  135

§      Ministero della sanità. Circolare 4 ottobre 1991, n. 19. Profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica  138

§      D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari141

§      D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77. Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari165

§      Ministro della sanità. D.M. 10 agosto 1995, n. 562. Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato.171

§      Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali. D.M. 31 gennaio 1997, n. 106. Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare.175

Documentazione

§      Conferenza Stato Regioni (seduta del 20 giugno 2002)181

§      Camera dei Deputati – Comitato per la legislazione (seduta del 25 novembre 2004)183

Pubblicistica

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 5069

Titolo

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

17 giugno 2004

§       annuncio

22 giugno 2004

§       assegnazione

22 giugno 2004

Commissione competente

X (Attività produttive)

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XIII (Agricoltura)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L'A.C. 5069, approvato dal Senato, disciplina le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio, nonché la partecipazione del Ministero della salute a campagne pubblicitarie per favorire la "iodioprofilassi".

 

La relazione illustrativa ricorda che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera la carenza iodica (di cui il gozzo endemico è la manifestazione più frequente) uno dei principali problemi riguardanti la salute pubblica, indicando nella sostituzione del normale sale da cucina con il sale arricchito di iodio la soluzione più efficace per i Paesi economicamente avanzati.

 

(Per un’analisi in dettaglio delle singole disposizioni vedi infra l’apposita scheda di lettura e la documentazione riportata nel presente dossier).

Relazioni allegate

Al disegno di legge del Governo (A.S. 1690) è allegata la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN). Il disegno di legge del Governo non è munito di relazione tecnica in quanto, come specificato nella relazione di accompagnamento, il provvedimento non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Al riguardo appare opportuno un approfondimento sulla necessità del ricorso alla legge ordinaria per tutte le disposizioni del progetto di legge in esame, tenuto anche conto che in passato la materia è stata disciplinata con decreti ministeriali, in base a quanto disposto dall’art. 7 della legge n. 283 del 1962 (vedi anche la premessa alla scheda di lettura sulle singole disposizioni del disegno di legge in esame).

In particolare, si segnala che l’art. 2 contiene un semplice richiamo alle definizioni di sale alimentare e sale arricchito con iodio di cui alle disposizioni ministeriali vigenti; mentre l’art. 4 consente l’impiego del sale arricchito con iodio nella conservazione e nella produzione alimentare.

All’art. 7 è disposta l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. del  10 agosto 1995, n. 562 (regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato), che stabiliscono i limiti massimi per le confezioni di sale iodurato e iodato. Si segnala, in proposito, che il Comitato per la legislazione della Camera ha espresso di norma avviso contrario, nei propri pareri, sul ricorso a disposizioni di rango primario per la modifica o soppressione di fonti di rango secondario (cfr. da ultimo, il parere espresso il 25 novembre 2004 sull’A.C. 5434 in materia di Croce rossa italiana).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme in esamepossono essere ricondotte all’interno di materie sottoposte alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione. Rientrano in tale ambito, infatti, sia la materia dell'alimentazione sia quella della tutela della salute [1].

 

Si ricorda che lo schema di disegno del governo in materia è stato oggetto di esame da parte della Conferenza Stato regioni ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, a norma del quale la Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. In data 20 giugno 2002 la Conferenza ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, recepite nel disegno di legge del Governo (A.S. 1690).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Al riguardo si segnala che l’art. 5 prevede la definizione di un apposito logo per le confezioni di vendita di sale arricchito di iodio e per quelle dei prodotti contenenti sale iodato quale ingrediente, facendo comunque salva la normativa comunitaria in materia di etichettatura (cfr. più in dettaglio la scheda di lettura sull’art. 5).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il provvedimento in esameprevede l’emanazione di un decreto del Ministero della salute per l'individuazione:

-          di  una locandina, da apporre negli espositori dei punti vendita, al fine di informare i consumatori sui benefici della iodoprofilassi (art. 3, comma 3) .

-          di un logo specifico per le confezioni di vendita di sale arricchito di iodio e per quelle dei prodotti contenenti, tra gli ingredienti, il sale iodato (art. 5, comma 1).

Impatto sui destinatari delle norme

Si segnala l’opportunità, in assenza della relazione del governo sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di valutare gli effetti del presente provvedimento sul settore produttivo e commerciale (vedi anche la scheda di lettura sull’art. 3). Si ricorda che, nel corso dell’esame al Senato, è stato previsto un termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento per l’applicazione dei nuovi obblighi a carico degli esercizi commerciali e di ristorazione di cui all’art. 3.


Schede di lettura
(Precedenti provvedimenti in materia e analisi delle singole disposizioni dell’A.C. 5069)


Quadro di riferimento normativo

 

Come ricordato anche dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa del Governo, la materia in esame è stata disciplinata in tempi diversi, attraverso l’emanazione di alcuni decreti ministeriali.

La base giuridica di tali provvedimenti è costituita dall’art. 7 della  legge n. 283/1962 sulla disciplina della profilassi igienica nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e bevande [2]. Tale norma prevede che il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

 

Si segnala in particolare:

¨       il D.M. del 15 febbraio 1972 [3],che autorizza l’Amministrazione dei monopoli di Stato a produrre sale da cucina addizionato con ioduro di potassio e a commercializzarlo esclusivamente nelle aree di endemia gozzigena (art. 2);

¨       il D.M. del 7 gennaio 1977  [4], che ha liberalizzato [5] la produzione del sale iodurato ed abolito il vincolo di commercializzazione alle sole zone di riconosciuta endemia gozzigena (artt. 1 e 2);

¨       il D.M. del 1º agosto 1990, n. 255 [6], in base al quale il tenore di iodio nel sale alimentare destinato al consumo diretto, qualora arricchito con tale oligoelemento, è elevato a 30 mg/kg al fine di garantire una idonea assunzione di iodio (RDA = razione giornaliera raccomandata pari a 150 mcg);

¨       il D.M. del 10 agosto 1995, n. 562 [7] sulla produzione ed il commercio del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato, che ribadisce i tenori di arricchimento già previsti dalle norme previgenti e inserisce la clausola del mutuo riconoscimento per i prodotti di provenienza comunitaria (art. 6);

¨       il D.M. del 31 gennaio 1997, n. 106, infine, che disciplina la produzione, la commercializzazione e l’importazione del sale alimentare, fissandone i requisiti igienico-sanitari.


Articolo 1
(Campo di applicazione)

 

 


1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofìlassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.


 

 

L’articolo in esame indica le finalità del provvedimento, volto a disporre misure per ostacolare l'endemia gozzigena [8], definendo le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio (articoli da 1 a 5) nonché nuove campagne informative ai fini della iodioprofilassi (articolo 6).

 

La relazione illustrativa, nel sottolineare l'importanza della iodioprofilassi,ricorda l'adozione da parte di alcuni Paesi dell'uso di sale arricchito con iodio, esteso anche all’industria agroalimentare, conserviera e alla zootecnia.

Si ricorda, altresì, che il consumo di sale arricchito con iodio -  attualmente su base volontaria e privo di incentivi -  risulta essere ancora poco diffuso, se confrontato al consumo globale di sale alimentare.

 

 


Articolo 2
(Definizioni)

 

 


1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106.

2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

 


 

 

L’articolo in esame richiama le disposizioni ministeriali vigenti in merito alla definizione di due tipologie di sale.

Il sale alimentare comune è il prodotto ottenuto dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali [9].

Il sale arricchito con iodio può essere del tipo addizionato di ioduro di potassio, di iodato di potassio e di ioduro di potassio e di iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto, consentendo una divergenza fino a 40 e a 20 punti percentuali rispettivamente al di sopra e al di sotto di tale valore [10] .

 

 

 

 


Articolo 3
(Sale destinato al consumo diretto)

 

 


1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest’ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

2. Nell’ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare è apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui princìpi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo in esame fissa norme in materia di commercializzazione del sale.

Nei punti vendita di sale alimentare si assicura la disponibilità del sale comune e di quello arricchito con iodio; tuttavia, il primo tipo di sale è fornito solo su specifica richiesta dei consumatori (comma 1).

La ristorazione collettiva, inoltre, nelle sue varie tipologie, utilizza e mette a disposizione dei consumatori il sale arricchito con iodio (comma 2).

Con decreto del Ministero della salute, si individua una specifica locandina, da apporre negli espositori dei punti vendita, al fine di informare i consumatori sui benefici della iodoprofilassi (comma 3).

L'applicazione di tali disposizioni decorre sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (comma 4).

 

Si segnala l’opportunità, in assenza della relazione del governo sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di valutare gli effetti del presente provvedimento sul settore produttivo e commerciale. Va comunque sottolineato che i commi 1, 2 e 3 dispongono adempimenti a favore dei consumatori, senza tuttavia stabilire alcuna sanzione nei casi di inottemperanza.

Più in particolare, potrebbe essere problematica l’applicazione dell’obbligo di cui al comma 1 presso la grande e media distribuzione commerciale, nella quale il consumatore stesso si approvvigiona di norma senza l’aiuto di personale.

 

 


Articolo 4
(Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari)

 

 


1. È consentito l’impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.


 

 

L’articolo in esame prevede disposizioni riguardanti l'assunzione indiretta del sale arricchito con iodio.

Si consente in via generale che il sale arricchito con iodio può essere usato quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

L'attuale disciplina limita la possibilità d’impiego ai soli fini del consumo diretto [11].

La relazione illustrativa ricorda che tale estensione è stata già operata da alcuni Paesi, quali la Finlandia.

 

 


Articolo 5
(Etichettatura)

 

 


1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

 


 

 

L’articolo in esame detta norme specifiche per l'etichettatura del prodotto in esame.

Con decreto del Ministro della salute, di cui al precedente articolo 3, si individua un logo specifico per le confezioni di vendita di sale arricchito di iodio e per quelle dei prodotti contenenti sale iodato quale ingrediente.

Sono fatte salve, altresì, le norme in materia di etichettatura previste dalla normativa europea e recepite nel nostro ordinamento.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 109 del 1992 [12], come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 68, recante “attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore” e, da ultimo, dal D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181, recante “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”, fissa norme riguardanti  l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. L'etichettatura e la pubblicità non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e non devono essere tali da attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire o curare malattie umane ed inoltre devono essere necessariamente indicati sull'etichetta dei prodotti preconfezionati una serie di informazioni per la tutela del consumatore [13].

In particolare, si esclude l'obbligatorietà dell'indicazione del termine minimo di conservazione per varie bevande ed alimenti, tra i quali il sale da cucina [14].

Il decreto legislativo n. 77 del 1993 [15] disciplina l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, alle collettività nonché quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. Per etichetta nutrizionale si intende una dichiarazione, riportata sull'etichetta, relativa al valore energetico di vari nutrienti [16].

In via generale, si qualifica come facoltativa l'etichettatura nutrizionale; tuttavia, la stessa è resa obbligatoria, quando un'informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive [17].

 

Per quanto concerne la disciplina comunitaria, di cui i provvedimenti citati costituiscono l’attuazione, va rilevato come in base ad essa ogni cittadino europeo ha diritto a un'alimentazione sana, di qualità e variata. Pertanto, ogni tipo di informazione sulla composizione, sul processo di fabbricazione e sull'impiego dei prodotti alimentari deve risultare chiara e precisa. Al fine di garantire un elevato livello di sanità pubblica, l'UE e gli Stati membri hanno fatto della sicurezza alimentare una delle grandi priorità del programma politico europeo, posto che la sicurezza alimentare si afferma come un obiettivo trasversale da integrare nell'attuazione delle politiche comunitarie. In tale ambito si intersecano dunque diverse  competenze essenziali dell'UE, quali: la Politica agricola comune (PAC), la realizzazione del mercato interno, la protezione dei consumatori, la sanità pubblica, nonché le azioni svolte a favore dell' ambiente.

Segnatamente, si ricorda come la citata direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, riguardi l'etichettatura nutrizionale delle derrate alimentari destinate al consumatore finale e alle imprese di ristorazione collettiva (ristoranti, ospedali, mense, ecc.). La direttiva, che  non si applica alle acque minerali naturali, alle altre acque destinate al consumo umano, né agli integratori di regime/complementi alimentari, reca la definizione dei termini "etichettatura nutrizionale", "informazione nutrizionale" (qualsiasi descrizione e qualsiasi messaggio pubblicitario che affermino, suggeriscano o richiamino che un elemento possiede particolari caratteristiche nutrizionali), "nutrienti" (proteine, glicidi, lipidi, fibre alimentari, vitamine, sali minerali), ecc.

L'etichettatura nutrizionale è obbligatoria solo quando un'informazione nutrizionale figura sull'etichetta o in una pubblicità.

Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti sopra elencati, nonché alle sostanze che appartengono ad una delle categorie di tali nutrienti ovvero la compongono.

Quando vi è un'etichettatura nutrizionale le informazioni date appartengono, a seconda delle modalità, ai seguenti gruppi: al gruppo 1 che indica:

- valore energetico;

- la quantità di proteine, di glicidi e di lipidi;

 

al gruppo 2 che indica:

- il valore energetico;

- la quantità di proteine, di glicidi, di zuccheri, di lipidi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.

Fino al 1° ottobre 1995 la libera indicazione, nell'etichetta nutrizionale, di uno o più dei seguenti nutrienti: zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio, non comportava l'obbligo di indicare l'insieme di questi nutrienti.

La dichiarazione del valore energetico e del tenore in nutrienti deve essere presentata sotto forma numerica con unità di misura specifiche; tutte le informazioni devono essere raggruppate in un solo luogo ben visibile, scritte in caratteri leggibili e indelebili e in un linguaggio facilmente comprensibile per l'acquirente. In base alla direttiva gli Stati membri si astengono dall'introdurre specificazioni più dettagliate di quelle già contenute nella presente direttiva per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale.

Inoltre, qualsiasi provvedimento che possa avere ripercussioni sulla sanità pubblica deve essere adottato previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana.

In ordine alla citata direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché della loro pubblicità, si ricorda come essa  stabilisca le norme comuni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, al fine di informare e proteggere i consumatori, nonché di impedire che normative nazionali diverse ostacolino la libera circolazione dei prodotti alimentari. In particolare, la direttiva codifica e abroga la precedente direttiva 79/112/CEE del Consiglio sull'etichettatura, sulla presentazione e sulla pubblicità dei prodotti alimentari e le sue modifiche successive. Essa si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili.

La direttiva non riguarda i prodotti destinati ad essere esportati al di fuori della Comunità. Nel merito, la disciplina comunitaria dispone che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da  indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari, attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana. Sono poi previste indicazioni obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti alimentari, la quale deve riportare le seguenti menzioni: a) la denominazione di vendita ( si tratta della denominazione prevista per il prodotto dalle disposizioni comunitarie che a questo si applicano ovvero, in assenza, secondo le disposizioni legislative o gli usi dello Stato membro di commercializzazione) la quale deve comportare un'indicazione sullo stato fisico e sul procedimento di trattamento del prodotto alimentare (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato, ...) nei casi in cui una tale omissione potrebbe creare confusione. L'indicazione di un eventuale trattamento ionizzante è per contro sempre obbligatoria; b) l'elenco degli ingredienti, preceduti da un'indicazione "ingredienti"; questi devono essere elencati in ordine decrescente di importanza ponderata (ad eccezione degli ortaggi misti) e designati con il loro nome specifico, con la riserva di alcune deroghe previste da:

·         l'allegato I (Categorie di ingredienti la cui indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico - p.es. "olio", "burro di cacao", "formaggio", "verdure", ecc.)

·         l'allegato II (Categorie di ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria, seguito dal nome specifico o dal numero CE - p.es. colorante, acidificante, emulsionante, umettante, ecc.)

·         l'allegato III (Designazione degli aromi) della direttiva.

In alcune condizioni, l'indicazione degli ingredienti non viene richiesta per: la frutta e per la verdura fresca; le acque gassate;  gli aceti di fermentazione; i formaggi, per il burro, per il latte e per la crema fermentata; i prodotti che contengono un solo ingrediente, quando la denominazione di vendita è identica al nome dell'ingrediente o permette di determinare la natura dell'ingrediente senza confusione. Gli additivi utilizzati come ausiliari tecnologici e quelli contenuti in un ingrediente di una derrata alimentare, ma che non manifestano una funzione tecnologica per il prodotto finito, non figurano sull'etichetta della derrata alimentare[18].

Inoltre, l'indicazione degli ingredienti di un ingrediente composto che non costituisce più del 25% del prodotto alimentare non è obbligatoria. Questa importante regola è peraltro oggetto di una recente modifica ad opera della proposta di direttiva[19] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2001, che modifica la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari, la quale si pone l’obiettivo di fornire ai consumatori un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti, tramite un'etichettatura esauriente, in particolare per quanto riguarda i consumatori che soffrono di allergie o di intolleranze alimentari.  In particolare tale direttiva sopprime la predetta regola del 25% (in base alla quale per gli ingredienti composti presenti per meno del 25% nel prodotto finito, l'indicazione degli ingredienti contenuti non è obbligatoria) e stabilisce un elenco degli allergeni che dovranno figurare obbligatoriamente sulle etichette dei prodotti alimentari, ivi comprese le bevande alcoliche, nonché di eliminare la possibilità di utilizzazione del nome di categoria per alcuni ingredienti la cui lista viene stabilita in un nuovo allegato. Per redigere questo elenco, la Commissione consulterà l' Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari . Tale direttiva offre inoltre una maggiore flessibilità grazie:

·         alla possibilità di non rispettare strettamente l'ordine decrescente d'importanza ponderale nell'indicazione degli ingredienti presenti per gli ingredienti utilizzati in quantità ridotta (meno del 5% del prodotto finito);

·         alla possibilità di non ripetere un ingrediente utilizzato più volte nella preparazione di un prodotto, come ingrediente semplice e come componente di un ingrediente composto.

Da ultimo, si ricorda come siano attualmente in corso i lavori preparatori inerenti una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, la qualeraccomanda un'uniformazione della legislazione europea sull'etichettatura contenente indicazioni nutrizionali, comprese quelle relative alla salute, al fine di garantire un'informazione corretta nell'etichettatura dei prodotti alimentari, evitando informazioni ingannevoli o poco comprensibili per il consumatore.

 


Articolo 6
(Pubblicità)

 

 


1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute può concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.


 

 

L’articolo in esame prevede che il Ministero della salute possa concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari di tipo informativo del tipo di sale arricchito di iodio [20], per promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.

 

Si ricorda che la Conferenza Stato-Regioni del 20 giugno 2002[21] ha sancito l’accordo in materia di campagne informative di sensibilizzazione per la iodioprofilassi, convenendo:

• sulla necessità di promuovere campagne informative di sensibilizzazione degli operatori sanitari e della popolazione sui vantaggi derivanti dalla iodioprofilassi;

• sulla necessità di identificare congiuntamente dei sistemi di evidenziazione del sale arricchito con iodio sia negli esercizi commerciali che nei luoghi di ristorazione pubblica e collettiva;

• che siano effettuate campagne di monitoraggio per la valutazione dell’attuazione e dell’efficacia della iodioprofilassi.

 

Come sottolineato dalle due relazioni (illustrativa e sull’analisi tecnico normativa) che accompagnano il provvedimento in esame, negli anni ’90 sono stati avviati diversi interventi di sensibilizzazione dell’attenzione dei consumatori, degli operatori sanitari e dei mezzi di comunicazione, attraverso iniziative di educazione alimentare, sul tema della iodioprofilassi e la prevenzione delle malattie derivanti.  

A seguito della legge 7 agosto 1986, n. 462 [22], è stata promossa dal Ministero della sanità, gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, una campagna straordinaria di educazione alimentare, che ha visto il coinvolgimento anche delle associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale e che ha, inoltre, prodotto un opuscolo sulla «Prevenzione del gozzo e delle altre malattie da carenza di iodio». Nel 1991 è stata emanata la circolare n. 19 del 4 ottobre 1991 [23] del Ministro della sanità, che ha sollecitato diverse azioni, da compiersi congiuntamente della pubblica amministrazione centrale, delle  regioni, e  province autonome e dei comuni per promuovere la profilassi iodica, “tendenti, da  una  parte,  ad informare  i  cittadini  per aumentarne la richiesta e, dall'altra, a sensibilizzare i fornitori per aumentare l'offerta”.

 

Nel 1997, per soddisfare gli impegni assunti in occasione della Conferenza internazionale sulla nutrizione FAO-OMS (Roma 1992) relativa alla eradicazione del gozzo endemico entro l’anno 2000, che in Italia vede coinvolto circa il 10% della popolazione, il Ministero della sanità ha promosso la Campagna di educazione alimentare «Sale nell’alimentazione per la profilassi della carenza iodica e la prevenzione dell’ipertensione».

    La necessità di effettuare una Campagna informativa è derivata dalla constatazione che la domanda ed il consumo di sale arricchito con iodio non raggiungevano livelli di mercato significativi in quanto i consumatori non erano consapevoli dei disturbi legati alla carenza alimentare di iodio e della possibilità di prevenirli con l’uso di-sale arricchito.

 

 

 


Articolo 7
(Abrogazioni)

 

 


1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.


 

 

L’articolo in esame dispone la soppressione dei limiti massimi stabiliti per le confezioni di sale iodurato e iodato, stabiliti con decreto ministeriale [24].

 

Come già segnalato, il Comitato per la legislazione della Camera ha espresso di norma avviso contrario, nei propri pareri, sul ricorso a disposizioni di rango primario per la modifica o soppressione di fonti di rango secondario.

 

 

 


Progetti di legge

 


 

N. 5069

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 giugno 2004 (v. stampato Senato n. 1690)

presentato dal ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

¾

 

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico
e di altre patologie da carenza iodica

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 giugno 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


 


 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Campo di applicazione).

 

      1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofilassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

Art. 2.

(Definizioni).

 

      1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106.

      2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

 

Art. 3.

(Sale destinato al consumo diretto).

 

      1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

      2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, è  messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

      3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare è apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui princìpi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4.

(Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari).

 

      1. È consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

Art. 5.

(Etichettatura).

 

      1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

 

Art. 6.

(Pubblicità).

 

      1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute può concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.

 

Art. 7.

(Abrogazioni).

 

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetti di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1288

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CRINÒ, BEVILACQUA, CARRARA, CIRAMI, COLLINO, COZZOLINO, D’AMBROSIO, DANZI, DE PAOLI, DE PETRIS, FABBRI, FILIPPELLI, FIRRARELLO, GAGLIONE, GRECO, IERVOLINO, LONGHI, MEDURI, MELELEO, PASCARELLA, RUVOLO, SALZANO, SAMBIN, SERVELLO, TREMATERRA, VERALDI, MARANO, MORRA, MURINEDDU, VICINI, GABURRO, GUBERT e SCALERA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

¾¾¾¾¾¾¾¾

 



Onorevoli Senatori. – Fra gli obiettivi da perseguire per ridurre l’incidenza delle malattie associate ad errate abitudini alimentari, secondo gli impegni assunti dall’Italia anche in campo internazionale, si inserisce l’eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica.

    Lo iodio è un microelemento indispensabile per la salute, poiché grazie a questa sostanza la tiroide può produrre gli ormoni che regolano alcune importanti funzioni dell’organismo: il metabolismo, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, la crescita dell’apparato scheletrico, la maturazione sessuale. Se l’apporto di iodio è inferiore al necessario, la produzione di tali ormoni tende a diminuire, compromettendo il buon funzionamento della ghiandola tiroidea e generando varie patologie. La più comune manifestazione clinica causata dalla carenza iodica è un ingrandimento della tiroide (gozzo). Il gozzo si manifesta nella maggior parte dei casi come modesto ingrossamento del collo, che può raggiungere anche dimensioni tali da provocare disturbi della deglutizione e della respirazione. Malattie più gravi si osservano quando la carenza iodica è molto marcata (ipotiroidismo); quando essa si manifesta nella vita fetale o neonatale può determinare ritardo mentale, sordomutismo, bassa statura ed alterazione del sistema neuromuscolare e scheletrico. Questi stati morbosi possono essere agevolmente prevenuti, ma sono molto difficili da curare dopo la loro insorgenza e la guarigione completa è spesso impossibile.

    Lo iodio che, peraltro, non è prodotto dal nostro organismo, viene assunto, in genere, attraverso gli alimenti. Il fabbisogno giornaliero di ogni organismo è di 150 microgrammi. Tuttavia, poiché è difficile introdurre con la dieta la quantità iodica necessaria per l’organismo, il metodo migliore per aumentare l’apporto di iodio consiste, senza dubbio, nel sostituire il comune sale da cucina con il sale arricchito di iodio. Si tratta di una soluzione semplice ma efficace, innanzitutto perché il sale è consumato da tutti, l’assunzione è giornaliera, il suo uso non è limitato da fattori economici in quanto a basso costo, il processo di aggiunta di iodio al sale è poco costoso. Inoltre, il sale addizionato con iodio (cioè iodurato o iodato) non altera assolutamente il sapore degli alimenti, va impiegato esattamente nelle stesse quantità del sale normale e, anche utilizzato in modo prolungato, non presenta alcuna controindicazione, poiché l’organismo è capace di mantenere costante la quantità di iodio, eliminando la quota in eccesso attraverso la diuresi.

    L’efficacia di questo sistema di profilassi è stata chiaramente dimostrata negli USA, in Scandinavia, in Germania ed in Venezuela, dove non esistono più il gozzo e la iodocarenza, grazie a capillari campagne informative e puntuali interventi normativi sulla produzione e il commercio di sale arricchito di iodio. L’Italia non è ancora riuscita a lanciare una adeguata campagna di iodoprofilassi, sebbene la carenza di iodio costituisca una imprescindibile emergenza sanitaria anche nel nostro paese, dove il numero delle persone colpite da gozzo è elevatissimo (circa sei milioni) e la malattia costa allo Stato almeno 150 milioni di euro all’anno, fra diagnosi e terapie. Inoltre, il rischio riguarda ormai tutta la popolazione italiana: infatti, i rilevamenti epidemiologici più recenti dimostrano come la carenza iodica ed i disturbi ad essa collegati non siano limitati più alle sole regioni montane del Nord Italia (storicamente interessate da tale fenomeno), ma si estendano ormai anche a quelle centrali e meridionali, alle zone di pianura e addirittura alla costa.

    Pur essendo scientificamente dimostrato da oltre 70-80 anni l’utilità preventiva del sale iodato, oggi l’Italia è negli ultimi posti d’Europa per l’impiego di sale da cucina integrato di iodio, con un consumo tuttora inferiore al 3 per cento di tutto il sale alimentare. Tale grave ritardo è da imputarsi a diversi fattori: innanzitutto, solo da pochi anni (2-3) il sale iodato è diffusamente reperibile; a tal proposito vale la pena ricordare che il Monopolio di Stato italiano, fin quando era obbligatoriamente l’unico produttore in Italia di sale da cucina, non ha mai prodotto sale iodurato «fino», ma solo il tipo «grosso», meno utilizzato. Inoltre, il sale iodato costa (solo in Italia) da tre a sei volte in più (nei diversi punti vendita) rispetto al sale comune non iodato, mentre in tutte le nazioni industrializzate il suo costo è identico al sale comune e viene integrato e supportato, a tal fine, da appositi finanziamenti statali. Infine, solo di recente, il Ministero della salute ha iniziato a promuovere, relativamente a tali problematiche, campagne informative per la popolazione e di aggiornamento per i medici. Del tutto inadeguata e insufficiente risulta, peraltro, la legislazione attualmente vigente nel nostro paese: è infatti prevista la produzione e la vendita di sale iodato su tutto il territorio nazionale, ma l’impiego di questo prodotto rimane su base volontaria, rimesso cioè all’iniziativa dei singoli. Non essendo possibile attuare in Italia una iodoprofilassi obbligatoria, in quanto ciò urterebbe con il principio della libertà di scelta costituzionalmente protetto, una valida alternativa può essere quella di varare una disciplina semi-obbligatoria, simile a quella già da tempo adottata dall’Austria. In questo paese è sancito l’obbligo per tutti i rivenditori di tenere nel proprio esercizio almeno un tipo di sale addizionato con iodio, riservando la vendita di sale comune (non integrato di iodio) soltanto a chi ne faccia esplicita richiesta.

    A tal fine è presentato il seguente disegno di legge.

 



 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Ambito applicativo)

 

    1. Al fine di prevenire effetti pregiudizievoli alla salute umana causati da carenza iodica, la presente legge disciplina la produzione e l’immissione in commercio del sale alimentare addizionato con iodio, destinato al consumo diretto ovvero impiegato nella preparazione e conservazione di prodotti alimentari.

    2. La determinazione del sale alimentare comune è effettuata in conformità al regolamento di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106.

    3. La determinazione del sale addizionato con iodio va effettuata secondo le disposizioni contenute nel regolamento cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

 

Art. 2.

(Produzione del sale integrato di iodio)

 

    1. È autorizzata la produzione e l’immissione in commercio del sale alimentare addizionato con ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato con iodato di potassio e del sale alimentare addizionato con ioduro di potassio e con iodato di potassio, garantendo un tenore di iodio ionico di 30 milligrammi per chilogrammo di prodotto, con una tolleranza del 40 per cento in meno o del 30 per cento in difetto.

 

Art. 3.

(Confezionamento)

 

    1. Il sale iodurato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 500 grammi.

    2. Il sale iodato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 1.000 grammi.

    3. Il materiale di confezionamento è conforme al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

(Etichettatura)

 

    1. Ai fini dell’etichettatura prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le confezioni dei diversi tipi di sale integrato di iodio di cui alla presente legge devono riportare le seguenti indicazioni:

        a) la specifica denominazione legale, rispettivamente individuata in «sale iodurato» per il sale addizionato di ioduro di potassio, «sale iodato» per quello addizionato di iodato di potassio, e «sale iodurato e iodato» per quello addizionato di ioduro e iodato di potassio;

        b) la menzione, nell’ambito della elencazione degli ingredienti, della percentuale di ioduro e di iodato di potassio aggiunti, nonché della quantità di iodio apportata da cento grammi di prodotto;

        c) un’apposita denominazione che precisi la destinazione del prodotto quale integratore in regimi alimentari carenti di iodio;

        d) l’avvertenza, quale modalità di conservazione, di mantenere il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce;

        e) la precisa indicazione delle date di produzione e scadenza del prodotto, con un intervallo non superiore a sei mesi fra le due date.

 

Art. 5.

(Commercializzazione)

 

    1. Nei punti vendita al dettaglio nei quali si commercializza il sale alimentare comune non integrato di iodio deve essere assicurata anche la disponibilità dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge.

    2. La contravvenzione all’obbligo di cui al comma 1, accertata dall’autorità sanitaria competente per territorio, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37.

 

Art. 6.

(Pubblicità)

 

    1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute concede il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma attuata, dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull’impiego di sale addizionato di iodio.

 

Art. 7.

(Sistema informativo)

 

    1. I servizi di igiene degli alimenti e nutrizione delle aziende sanitarie locali provvedono alla raccolta ed alla trasmissione alle regioni ed alle province autonome dei dati relativi all’andamento di consumi, da parte della popolazione italiana, dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

    2. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri sulla cui base le regioni e le province autonome organizzano le attività di cui al comma 1.

    3. Il Servizio informativo sanitario (SIS), istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, provvede alla raccolta dei dati di cui al comma 1 e di altri studi o indagini pertinenti, svolti in questo settore da organismi nazionali o internazionali.

    4. Il Ministero della salute provvede all’elaborazione ed alla diffusione dei dati di cui al comma 3.

 

Art. 8.

(Regolamento di esecuzione)

 

    1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di esecuzione della presente legge.

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1690

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della salute
(SIRCHIA)

di concerto col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 2002

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico
e di altre patologie da carenza iodica

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 



Onorevoli Senatori. – La carenza iodica, di cui il gozzo endemico è la manifestazione più frequente, è uno dei principali problemi mondiali di salute pubblica, come sottolineato anche dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1994.

    In Italia non meno di 5 milioni di abitanti sono affetti da gozzo endemico; una revisione delle indagini epidemiologiche condotta negli ultimi anni ha evidenziato come gran parte del territorio nazionale, sia pure con ampia variabilità da zona a zona, sia caratterizzato da un insufficiente apporto nutrizionale di iodio.

    In particolare, a differenza di quanto ritenuto in passato, il deficit nutrizionale di iodio è stato riscontrato soprattutto nelle regioni dell’Italia centro meridionale. Le popolazioni più colpite sono le extraurbane, specie se residenti in aree montane o pedemontane, ma anche nelle aree costiere e nei centri urbani l’apporto alimentare di iodio è spesso inferiore al fabbisogno.

    È stato ampiamente documentato che la correzione della carenza alimentare di iodio è in grado di prevenire il gozzo endemico e gli altri disordini da carenza iodica. Come suggerito dall’OMS, nei paesi ad elevato tenore economico, il metodo di iodoprofilassi più semplice ed efficace consiste nella sostituzione del normale sale da cucina con quello arricchito con iodio.

    È importante, inoltre, che tale iodoprofilassi abbia carattere di continuità e sia sostenuta da una adeguata campagna di informazione alimentare. In alcuni paesi, quali la Finlandia, l’uso di sale arricchito con iodio è stato esteso anche all’industria agroalimentare, conserviera e alla zootecnia.

    Nel 1997, per soddisfare gli impegni assunti in occasione della Conferenza internazionale sulla nutrizione FAO-OMS (Roma 1992) relativa alla eradicazione del gozzo endemico entro l’anno 2000, il Ministero della sanità ha promosso la Campagna di educazione alimentare «Sale nell’alimentazione per la profilassi della carenza iodica e la prevenzione dell’ipertensione».

    La necessità di effettuare una Campagna informativa è derivata dalla constatazione che la domanda ed il consumo di sale arricchito con iodio non raggiungevano livelli di mercato significativi in quanto i consumatori non erano consapevoli dei disturbi legati alla carenza alimentare di iodio e della possibilità di prevenirli con l’uso di-sale arricchito.

    Pur ritenendo importante mantenere viva, attraverso iniziative di educazione alimentare, l’attenzione di consumatori, degli operatori sanitari e dei mezzi di comunicazione sulla iodioprofilassi e sulla sua efficacia per la prevenzione dell’endemia gozzigena, il disegno di legge che si propone introduce disposizioni per contrastare, in modo più incisivo, tale grave problema di sanità pubblica.

    Dai dati a disposizione, il consumo di sale arricchito con iodio, attualmente su base volontaria e privo di incentivi, risulta essere infatti tuttora basso rispetto al consumo globale di sale alimentare.

    Il disegno di legge consta di sei articoli.

    L’articolo 1 individua il campo di applicazione del provvedimento nelle modalità di utilizzo del sale arricchito con iodio per il consumo diretto o per essere utilizzato quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

    L’articolo 2 richiama, ai fini dell’applicazione della presente legge, le defìnizioni di «sale alimentare » e di «sale arricchito con iodio», contenute rispettivamente, nei regolamenti di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106, e al decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562.

    L’articolo 3 stabilisce che nei punti vendita di sale alimentare debba essere assicurata la disponibilità del sale comune e di quello arricchito con iodio e la fornitura del primo soltanto su specifica richiesta dei consumatori. Prevede, inoltre, l’individuazione da parte del Ministero della salute, di una specifica locandina da apporre negli espositori dei punti vendita, finalizzata ad informare i consumatori sui benefici della iodoprofilassi. La ristorazione collettiva inoltre, nelle sue varie tipologie, deve utilizzare e mettere a disposizione dei consumatori il sale arricchito con iodio.

    L’articolo 4 estende la possibilità di utilizzare il sale arricchito con iodio anche come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

    L’articolo 5 richiama le norme di etichettatura a prevedere l’apposizione di un logo specifico definito dal Ministero della salute, da individuarsi con successivo decreto unitamente alla locandina di cui all’articolo 3, nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio e nelle confezioni dei prodotti alimentari che lo utilizzano come ingrediente.

    L’articolo 6 abroga le limitazioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562, relative alle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio.

    Non si predispone la relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in quanto il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


 

 

 


Analisi tecnico-normativa

 

        In Italia risale ad oltre venti anni fa l’emanazione del primo decreto ministeriale (decreto del Ministro della sanità 15 febbraio 1972 –pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 20 aprile 1972) con il quale è stata autorizzata l’Amministrazione dei monopoli di Stato a produrre sale da cucina addizionato con ioduro di potassio e a commercializzarlo esclusivamente nelle aree di endemia gozzigena.

        Tale limitazione ha ostacolato l’efficacia del provvedimento su scala nazionale ed ha reso necessaria l’emanazione di un secondo provvedimento (decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 1977- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 28 gennaio 1977) per liberalizzare la produzione del sale iodurato ed abolirne il vincolo di commercializzazione alle sole zone di riconosciuta endemia gozzigena.

        Con il successivo regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 1º agosto 1990, n. 255, il tenore di iodio nel sale alimentare destinato al consumo diretto, qualora arricchito con tale oligoelemento, è stato elevato a 30 mg/kg al fine di garantire una idonea assunzione di iodio (RDA = razione giornaliera raccomandata pari a 150 mcg).

        Con la circolare del Ministro della sanità n. 19 del 4 ottobre 1991: «Profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica», le regioni sono state invitate a conferire priorità alla iodoprofìlassi e a sensibilizzare i consumatori.

        Nell’ambito della Campagna straordinaria di educazione alimentare, nata a seguito della legge 7 agosto 1986, n. 462, di conversione del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, è stato prodotto un opuscolo sulla «Prevenzione del gozzo e delle altre malattie da carenza di iodio».

        Inoltre, è stato adottato il decreto ministeriale del 10 agosto 1995, n. 562 (Regolamento concernente la produzione ed il commercio del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato), con cui si ribadiscono i tenori di arricchimento già previsti dalle norme previgenti e viene inserita la clausola del mutuo riconoscimento per i prodotti di provenienza comunitaria.

        Infine, il regolamento di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106, ha disciplinato la produzione, la commercializzazione e l’importazione del sale alimentare, fissandone i requisiti igienico-sanitari.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Campo di applicazione)

 

    1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofìlassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

Art. 2.

(Definizioni)

 

    1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106.

    2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

 

Art. 3.

(Sale destinato al consumo diretto)

 

    1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest’ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

    2. Nell’ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

    3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare è apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui princìpi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

 

Art. 4.

(Sale impiegato come ingrediente

nella preparazione e nella conservazione

dei prodotti alimentari)

 

    1. È consentito l’impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

Art. 5.

(Etichettatura)

 

    1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

 

Art. 6.

(Abrogazioni)

 

    1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.

 

 


Esame in sede deliberante presso le Commissioni
10
ª e 12ª riunite

 


COMMISSIONI 10a e 12a RIUNITE

10a (Industria, commercio e turismo)

12a (Igiene e sanità)

 

MercolEDI' 12 febbraio 2003

9a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 16,05.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(1288) CRINO'. - Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Discussione congiunta e rinvio)

 

Il relatore per la 10ª Commissione PONTONE, illustrando, anche a nome del relatore per la 12ª Commissione Sanzarello, i disegni di legge in titolo, fa presente come la carenza di iodio - della quale il gozzo endemico è la manifestazione più frequente - rappresenti, come sottolineato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno dei principali problemi mondiali di salute pubblica. Secondo le indagini epidemiologiche condotte negli ultimi anni, in Italia non meno di 5 milioni di persone sono affette da gozzo endemico e da altre patologie derivanti da carenza di iodio. Per prevenire l'ulteriore diffusione di tali malattie, la cui insorgenza è favorita dall'insufficiente assunzione di iodio a livello alimentare, la soluzione più efficace sembra essere rappresentata dalla sostituzione del normale sale da cucina con quello arricchito di iodio.

I disegni di legge in esame, pertanto, disciplinano le modalità di utilizzo e di vendita del sale arricchito con iodio, destinato sia al consumo diretto che all'impiego come ingrediente nella preparazione e nella conservazione degli alimenti.

Per le definizioni, entrambi i disegni di legge rinviano ai decreti del Ministro della sanità che già definiscono la materia. Andrebbe eventualmente approfondito il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1288, che sembra in realtà discostarsi - nella indicazione dei margini di tolleranza nella composizione del sale arricchito - da quanto disciplinato da uno dei decreti sopra citati.

Per quanto riguarda la commercializzazione, entrambi i disegni di legge impongono che nella vendita al dettaglio siano disponibili sia il sale arricchito di iodio che quello alimentare comune. Il disegno di legge di iniziativa governativa prevede che quest'ultimo sia fornito solo su richiesta del consumatore; l'Atto Senato n. 1288 punisce con una sanzione amministrativa l'indisponibilità negli esercizi commerciali del sale arricchito. Entrambi i disegni di legge introducono forme di pubblicità finalizzate ad informare la popolazione sui benefici della iodioprofilassi.

Essi autorizzano inoltre l'impiego del sale arricchito con iodio - che nella normativa vigente è consentito ai soli fini del consumo diretto - anche nella preparazione e nella conservazione degli alimenti.

Il disegno di legge n. 1288, agli articoli 3 e 4, disciplina il confezionamento del sale arricchito e la relativa etichettatura. In particolare vengono confermati i limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente per le confezioni di sale arricchito, che invece risultano soppressi dall'articolo 6 del disegno di legge n. 1690. Per quanto riguarda poi l'etichettatura, quest'ultimo disegno di legge affida al Ministero della salute l'individuazione di un logotipo da apporre sia alle confezioni di sale arricchito sia a quelle dei prodotti che lo utilizzino come ingrediente.

Il disegno di legge n. 1288, infine, prevede - benché senza che siano presenti norme di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria - la realizzazione di un sistema di rilevazione e di diffusione di dati sul consumo di sale arricchito, nonché la raccolta di altri studi o indagini in materia. Esso affida inoltre ad un regolamento la predisposizione delle norme di esecuzione della legge.

Propone di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1690, di iniziativa del Governo.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore COVIELLO, dopo aver dichiarato di condividere la disciplina in questione per quel che concerne i profili sanitari in essa contenuti, chiede chiarimenti in ordine ai profili di tipo industriale attinenti alla stessa.

In relazione alla disposizione normativa di cui all'articolo 3, comma 3 del disegno di legge n. 1690, prospetta l'opportunità che gli oneri necessari per l'effettuazione della forma di pubblicità in essa contemplata vengano posti a carico delle aziende, evidenziando altresì che qualora si optasse per una soluzione diversa, atta a porre tali oneri a carico dello Stato, sarebbe necessaria l'individuazione di una adeguata copertura finanziaria.

 

Il sottosegretario CURSI interviene per evidenziare come il contenuto del disegno di legge n. 1690 risulti largamente condiviso.

Dopo aver sottolineato l'importanza dei profili sanitari sottesi alla normativa in esame, dichiara di non avere obiezioni in ordine alla eventuale richiesta di approfondire le implicazioni di carattere industriale, anche se precisa che non sono pervenuti al Ministero rilievi critici da parte delle associazioni di categoria.

 

Interviene il senatore TOMASSINI il quale, dopo aver prospettato l'opportunità di procedere ad una celere approvazione del testo normativo in esame, evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, è finalizzata ad assicurare nell'ambito dei punti vendita la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune, precisando comunque che su tali prodotti esiste già una specifica disciplina.

Per quel che concerne la disposizione normativa di cui all'articolo 3, comma 3, rileva che l'obbligo di esibizione di una apposita "locandina" negli esercizi commerciali non costituisce una vera e propria forma pubblicitaria, non essendo previsto alcun obbligo di promuovere la diffusione di tali informazioni.

 

Interviene il senatore TATO', sollevando qualche perplessità in ordine alla disposizione all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 1690, per quel che concerne in particolare i profili attinenti alla necessità di una specifica richiesta del consumatore per la fornitura di sale alimentare comune.

 

Il senatore MASCIONI sottolinea gli importanti profili sanitari sottesi alla normativa in questione, evidenziando altresì che il gozzo endemico è una malattia sociale piuttosto diffusa in diversi territori italiani.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di orientare le politiche sanitarie (per la malattia in questione) nella direzione della prevenzione, auspica che l'iter parlamentare venga completato in tempi ragionevoli e che il Governo provveda a diffondere a livello nazionale un'apposita informativa, in ordine alla disciplina normativa de qua.

 

Il presidente PONTONE, considerato che non ci sono altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale, proponendo di scegliere come testo base il disegno di legge n. 1690, d'iniziativa governativa.

 

Le Commissioni riunite convengono.

 

Il presidente PONTONE propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al sopracitato disegno di legge per le ore 12 di giovedì 13 febbraio.

 

Le Commissioni riunite convengono.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

 


COMMISSIONI 10a e 12a RIUNITE

10a (Industria, commercio e turismo)

12a (Igiene e sanità)

 

MercolEDI' 26 febbraio 2003

10a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(1288) CRINO' ed altri. - Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Si riprende la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 12 febbraio 2003.

 

Il presidente PONTONE ricorda che nella precedente seduta le Commissioni Riunite hanno deciso di assumere quale testo base il disegno di legge n. 1690.

 

Il senatore CRINO' dà per illustrato l'emendamento 5.0.1.

 

Formulano avviso favorevole il relatore PONTONE e il Rappresentante del Governo.

 

Il senatore COVIELLO ricorda che nella precedente seduta era stato richiesto di compiere un approfondimento sulle conseguenze per l'industria di settore dell'approvazione dei disegni di legge in titolo. Ritiene che l'emendamento 5.0.1, su cui si è espresso favorevolmente il Rappresentante del Governo, sia già una risposta positiva rispetto alla prosecuzione dell'iter. Sarebbe opportuno, peraltro, sopprimere, nell'emendamento, il riferimento al carattere non oneroso del patrocinio concesso dal Ministero della salute.

 

Il sottosegretario CURSI non è contrario a tale ultimo suggerimento e chiede chiarimenti sulla parte dell'emendamento in cui si estende la concessione del patrocinio ai messaggi pubblicitari "in qualsiasi forma attuata".

 

Il relatore SANZARELLO ritiene che sia necessario evitare di aprire varchi pericolosi alla pubblicità sanitaria. Occorrerebbe, pertanto, che la concessione del patrocinio del Ministero avvenisse dopo una adeguata istruttoria.

 

Il presidente TOMASSINI è dell'avviso che sia opportuno mantenere il carattere non oneroso del patrocinio del Ministero, anche perché il prodotto in questione è già in commercio. Condivide le perplessità manifestate sull'inciso "in qualsiasi forma attuata", che, a suo avviso, sarebbe preferibile sopprimere.

 

Il senatore TRENESE osserva come l'assunzione di sale iodato in quantità eccessive può non essere innocua. Occorre, pertanto, tener conto di tale limite nella diffusione del prodotto.

 

Il senatore CARELLA concorda con tale perplessità: vi sono zone in cui vi è un eccesso di iodio nelle quali non sarebbe opportuno diffondere il sale arricchito. E' indispensabile, quindi, realizzare una corretta informazione, evitando ogni commistione tra pur legittimi interessi commerciali e la tutela della salute.

 

La senatrice BAIO DOSSI è dell'avviso che si dovrebbe privilegiare la diffusione del sale iodato nelle zone nelle quali vi è una maggiore necessità di iodioprofilassi, tenendo presente sia l'aspetto preventivo che quello curativo dell'intervento.

 

Il senatore TATO' si esprime in senso critico sul comma 1 dell'articolo 3: a suo giudizio sarebbe preferibile invertire la disposizione che vi è contenuta, stabilendo che è il sale arricchito con iodio ad essere fornito a richiesta del consumatore e non il sale alimentare comune. Il sale iodato dovrebbe essere venduto soprattutto nelle farmacie.

 

Il senatore COVIELLO ritiene che alla luce delle considerazioni svolte in alcuni interventi che lo hanno preceduto sarebbe opportuno svolgere un ulteriore approfondimento della materia per comprendere se la diffusione del sale iodato debba essere limitata ad alcune aree territoriali.

 

Il senatore SALZANO ricorda che il presupposto su cui si basa la presentazione dei disegni di legge in esame è indicato con chiarezza nella relazione al disegno di legge n. 1690 presentato dal Governo. Nella relazione si precisa, infatti, che in Italia non meno di 5 milioni di abitanti sono affetti da gozzo endemico e che una revisione delle indagini epidemiologiche ha evidenziato come gran parte del territorio nazionale, anche se con differenziazioni da zona a zona, sia caratterizzato da un insufficiente apporto nutrizionale di iodio. Per quanto riguarda la presunta nocività dello iodio, si deve considerare che ogni sostanza, anche la più innocua, se assunta in dosi eccessive può divenire dannosa. Sulla base di tali considerazioni ritiene che si debba procedere all'approvazione del disegno di legge n. 1690.

 

Il presidente TOMASSINI dichiara di concordare pienamente con quanto affermato dal senatore Salzano.

 

Il senatore FASOLINO è dell'avviso che, anche alla luce di quanto precisato nelle relazioni ai disegni di legge in esame, sia corretta l'impostazione dell'articolo 3 comma 1.

 

Il presidente PONTONE, al fine di consentire eventuali correzioni al testo del disegno di legge n. 1690 e dell'emendamento 5.0.1, differisce il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 27 febbraio.

 

Convengono le Commissioni riunite e il seguito della discussione viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,40.

 

 


 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1690

 

Art. 5

 

5.0.1

CRINO'

 

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art.5-bis

(Pubblicità)

 

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute concede il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma attuata, del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio."

 

 

 

 


COMMISSIONI 10a e 12a RIUNITE

10a (Industria, commercio e turismo)

12a (Igiene e sanità)

 

MercolEDI' 26 marzo 2003

11a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell’Elce.

 

La seduta inizia alle ore 15,55.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(1288) CRINO' ed altri - Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 26 febbraio 2003.

 

Il senatore CRINO’ illustra l’emendamento 5.0.1 (TESTO 2) al disegno di legge n. 1690. Esso tiene conto di talune obiezioni formulate nel corso della precedente seduta sul testo originario.

 

Aggiungono la loro firma su tale emendamento i senatori COVIELLO e DANIELI Paolo.

 

Il senatore ULIVI illustra l’emendamento 3.1 precisando che esso è finalizzato a favorire l’utilizzazione di sale iodato su richiesta dei soggetti interessati. Ciò, in considerazione delle esigenze circoscritte e non generali di utilizzazione di tale alimento.

 

Il senatore DI GIROLAMO esprime la propria contrarietà sull’emendamento 3.1 e sottolinea che il gozzo endemico deve essere considerato una malattia di carattere sociale, se è vero che riguarda alcuni milioni di cittadini. E’ quindi necessario intervenire in modo generale per vanificare il deficit naturale di iodio. Nei paesi in cui è stato attuato tale tipo di intervento sono stati ottenuti risultati positivi, fino alla scomparsa della malattia. E’ stato constatato, infatti, che l’intervento ha ottenuto effetti importanti sia nel caso di carenza di iodio che quando si sono riscontrate situazioni di eccesso. Ritiene quindi che il disegno di legge n. 1690 vada approvato nel testo presentato, senza introdurre modifiche che finirebbero per vanificarne la portata. Si tratta di un testo sostanzialmente in linea con le indicazioni degli organismi scientifici che si sono occupati della materia.

 

Il senatore CARELLA ritiene che il provvedimento sia inutile. In effetti il decreto del Ministro della Sanità che risale al 1991 già disciplina la messa in commercio del sale iodato e la circolare n. 19 precisa che l’unica esigenza che si avverte è quella di condurre una efficace campagna di informazione nei confronti dei cittadini.

In base a tali considerazioni e tenendo conto delle competenze regionali in tale materia, dichiara la propria contrarietà al disegno di legge proposto dal Governo, mentre si esprime a favore sull’emendamento 3.1.

 

Il senatore COVIELLO osserva che l’approvazione dell’emendamento 3.1 ridurrebbe notevolmente l’impatto delle norme proposte.

 

Il presidente PONTONE, relatore per la 10ª Commissione sui provvedimenti in titolo , invita i presentatori a ritirare l’emendamento 3.1.

 

Il senatore ULIVI accoglie tale richiesta e ritira l’emendamento 3.1.

 

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1690

 

 

Art.5

 

5.0.1 (TESTO 2)

CRINO’

 

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

“Art.5-bis

(Pubblicità)

 

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute può concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all’articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull’impiego di sale addizionato di iodio.”

 

 

Art. 3

 

3.1

ULIVI, TATO’

 

Sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale alimentare comune e di sale arricchito con iodio; quest’ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.”.

 

 


COMMISSIONI 10a e 12a RIUNITE

10a (Industria, commercio e turismo)

12a (Igiene e sanità)

 

MercolEDI' 14 maggio 2003

12a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell’Elce.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(1288) CRINO'. - Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

 

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

 

Il presidente PONTONE, richiamato brevemente l'oggetto dei disegni di legge in esame, dichiara aperta la discussione.

 

Il senatore CARELLA consegna al Presidente una richiesta, sottoscritta dal prescritto numero di senatori, volta a rimettere all'Assemblea la discussione e la votazione finale dei disegni di legge in esame.

 

Il presidente PONTONE esprime il proprio rammarico per tale richiesta, non comprendendo le ragioni dell’iniziativa. Ricorda, infatti, che i disegni di legge sono stati presentati in tempi non recenti e che le Commissioni riunite hanno proceduto alla loro discussione, assumendo il disegno di legge n. 1690 quale testo base ed approfondendo le problematiche ad esso inerenti. Auspica un ripensamento da parte dei proponenti la richiesta di remissione in Assemblea.

 

Il presidente TOMASSINI ritiene che i disegni di legge in esame vertano su questioni rilevanti, sottolineando gli effetti negativi, in termini di celerità dell'approvazione, che deriverebbero dalla rimessione del provvedimento in Assemblea.

 

Il senatore CARELLA precisa di non aver intenzione di rallentare i lavori parlamentari, anche se sottolinea la necessità di esaminare più approfonditamente taluni aspetti che, a suo avviso, non sono stati chiariti a sufficienza. Rileva inoltre come, pur non mettendosi in discussione la regolarità delle procedure osservate, il suo Gruppo non ha avuto modo di pronunciarsi sull’assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante. Osserva, inoltre, che l'esame dell'Assemblea consentirà gli approfondimenti e gli eventuali miglioramenti che la rilevanza dell'argomento in esame richiede.

 

Il presidente PONTONE prende atto della richiesta di rimessione e comunica che l’esame del disegno di legge prosegue in sede referente.

 

 


Esame in sede referente presso le Commissioni
10
ª e 12ª riunite

 


COMMISSIONI 10a e 12a RIUNITE

10a (Industria, commercio, turismo)

12a (Igiene e sanità)

 

MercolEDI' 14 maggio 2003

12a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1288) CRINO'. - Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Esame congiunto)

 

Il presidente PONTONE ricorda che nel corso della discussione in sede deliberante le Commissioni riunite avevano assunto quale testo base il disegno di legge n. 1690 e che su di esso si era svolta la discussione ed erano stati presentati taluni emendamenti. Precisa, altresì, che, al momento, solo l’emendamento 5.0.1 Testo 2 risulta ancora all’attenzione delle Commissioni.

Propone, quindi, di procedere all’esame in sede referente considerando acquisito quanto già definito nel corso della discussione in sede deliberante.

 

Convengono le Commissioni riunite.

 

Il senatore CARELLA propone di svolgere taluni approfondimenti attraverso lo svolgimento di eventuali audizioni.

 

Il presidente PONTONE sottopone alle Commissioni riunite tale proposta, prendendo atto che la maggioranza dei senatori presenti non ritiene di accoglierla.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa all’esame dell’emendamento 5.0.1 Testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 26 marzo.

 

Il senatore CRINO’ ritira il suddetto emendamento.

 

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1690 in Assemblea, proponendo l’assorbimento del disegno di legge n. 1288 e autorizzando i relatori a svolgere la relazione orale.

 

La seduta termina alle ore 15,20.

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledi' 26 febbraio 2003

113a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

(omissis)

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(1288) CRINO' ed altri. - Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Esame congiunto. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 1690 e non ostativo con osservazioni sul disegno di legge n. 1288. Parere non ostativo su emendamento).

 

Il relatore PIROVANO illustra i provvedimenti in titolo e, dopo aver rilevato le problematiche connesse alla carenza iodica, propone di esprimere, sul testo del disegno di legge n. 1690, un parere non ostativo, non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi. In relazione al disegno di legge n. 1288, osserva invece che appare necessario verificare la compatibilità del regolamento previsto dall'articolo 8 con l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, che esclude l'esercizio della potestà regolamentare statale nelle materie diverse da quelle che rientrano nella sfera di competenza esclusiva dello Stato.

Soffermandosi inoltre sull'emendamento 5.0.1, relativo al disegno di legge n. 1690, propone infine di esprimere un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione conviene con le proposte del relatore.

 

La seduta termina alle ore 14,40.

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

martedi' 25 febbraio 2003

58a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alle Commissioni 10a e 12a riunite:

 

(1288) CRINO' ed altri. - Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica: parere di nulla osta.

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica: parere di nulla osta

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

martedi' 25 febbraio 2003

164a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 14,55.

(omissis)

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Parere alle Commissioni 10a e 12a riunite. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore NOCCO rileva che si tratta del disegno di legge recante disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie di carenza iodica. Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

 

Su proposta del RELATORE, previo avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(omissis)

La seduta termina alle ore 16,10.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

mERCOLEdi' 2 LUGLIO 2003

215a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 9,20.

(omissis)

 (1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore NOCCO illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

 

Il sottosegretario VEGAS, associandosi alle osservazioni del relatore, esprime avviso favorevole sugli emendamenti richiamati.

 

La Sottocommissione, su proposta del RELATORE, esprime parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


FINANZE E TESORO (6a)

Sottocommissione per i pareri

mERCOLEdi' 19 febbraio 2003

20a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

(omissis)

alle Commissioni 10a e 12a riunite:

 

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica: parere di nulla osta.

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

424a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 26 GIUGNO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

 

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

(omissis)

Discussione dei disegni di legge:

 

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(1288) CRINO’ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

 

(Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1288.

 

I relatori, senatori Pontone e Sanzarello, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

 

Ha pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pontone.

 

PONTONE, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, le disposizioni dell'Atto Senato n. 1690 - d’iniziativa governativa - riguardano, come specifica l'articolo 1, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio, ai fini sia del consumo diretto sia degli altri casi, anche imprenditoriali, di impiego come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

La nuova normativa è intesa esplicitamente a favorire la iodioprofilassi. La relazione illustrativa ricorda come l'Organizzazione mondiale della sanità consideri il problema della carenza iodica (di cui il gozzo endemico è la manifestazione più frequente) come uno dei principali riguardanti la salute pubblica e che la stessa ha indicato nella sostituzione del normale sale da cucina con quello arricchito con iodio la soluzione più efficace per i Paesi economicamente avanzati.

 

Le disposizioni proposte derivano altresì dalla constatazione (come sempre osserva la relazione illustrativa) dell'insufficienza delle sole iniziative di carattere informativo, concernenti gli effetti positivi di tale soluzione.

 

Riguardo alle definizioni di sale alimentare comune e di quello arricchito con iodio, l'articolo 2 rinvia rispettivamente al decreto ministeriale n. 106 del 31 gennaio 1997, e al decreto ministeriale n. 562 del 10 agosto 1995.

 

Si ricorda che, in base a quest'ultimo decreto ministeriale, il sale da cucina iodurato (cioè addizionato da ioduro di potassio), il sale iodato (addizionato da iodato di potassio) e il sale iodurato e iodato devono garantire per tenore di iodio ionico di 30 mg per chilogrammo di prodotto; è consentita una divergenza fino a 40 o a 20 punti percentuali rispettivamente al di sopra e al di sotto di tale valore.

 

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 562 del 1995, le norme poste dal medesimo decreto non pregiudicano l'importazione nel territorio nazionale del sale arricchito con iodio legalmente prodotto od oggetto di commercio in un altro Paese membro dell'Unione Europea nonché di quello originario degli Stati contraenti l'Accordo sullo spazio europeo.

 

L'articolo 3 dell'Atto Senato n. 1690 detta norme in materia di commercializzazione del sale arricchito di iodio.

 

Il comma 1 prevede che nella vendita al dettaglio siano disponibili entrambi i sali, quello arricchito di iodio e quello alimentare comune, che tuttavia viene fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

 

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede l'obbligo per gli esercenti la ristorazione di mettere a disposizione anche il sale arricchito di iodio.

 

Il successivo comma 3 prevede l'apposizione nei punti vendita di una locandina di informazione sulla iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

 

L'articolo 4 consente, in via generale, che il sale arricchito con iodio sia impegnato quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari. L'attuale disciplina limita la possibilità di impiego ai soli fini del consumo operata da alcuni Paesi.

 

L'articolo 5 dell'Atto Senato n. 1690 affida al decreto del Ministro della salute, di cui al precedente articolo 3, comma 3, anche l'individuazione di un logotipo, da apporre alle confezioni di vendita di sale arricchito di iodio e a quelle di prodotti che utilizzano il sale iodato come ingrediente.

 

L’articolo in esame fa salve, peraltro, le norme in materia di etichettatura contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e nel decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.

 

L’articolo 6 dispone la soppressione dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562, ove si prevede che il sale iodurato e quello iodato vengano posti in vendita al dettaglio di confezioni di peso netto non superiore rispettivamente a 500 grammi e 1.000 grammi.

 

L’effetto dell’abrogazione è pertanto la soppressione dei limiti massimi stabiliti per le confezioni di sale iodurato e iodato.

 

In Commissione il disegno di legge, presentato dal Governo, è stato approvato senza modifiche, con l’assorbimento del disegno di legge n. 1288 del senatore Crinò, di contenuto analogo. Ne auspico la tempestiva approvazione anche da parte dell’Assemblea.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sanzarello.

 

SANZARELLO, relatore. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere alla relazione svolta dal senatore Pontone.

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

 

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)

La seduta è tolta (ore 12,35).

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

425a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 26 GIUGNO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA

 

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

 

Presidenza del presidente PERA

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,05).

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

 

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(1288) CRINO’ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

 

(Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1288.

 

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

 

È iscritto a parlare il senatore Carella. Non essendo presente in Aula, si intende vi abbia rinunziato.

 

È iscritto a parlare il senatore Liguori. Ne ha facoltà.

 

LIGUORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tatò. Non essendo presente in Aula, si intende vi abbia rinunziato.

 

È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.

 

DI GIROLAMO (DS-U). Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)

La seduta è tolta (ore 17,36).


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

584a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 20 APRILE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI
e del vice presidente FISICHELLA

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

 

Presidenza del presidente PERA

 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

 

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(1288) CRINO’ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1288.

 

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 26 giugno 2003 è stata dichiarata aperta la discussione generale.

 

È iscritto a parlare il senatore Carella. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunziato.

 

È iscritto a parlare il senatore Danzi. Ne ha facoltà.

 

DANZI (UDC). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, siamo qui a discutere del disegno di legge n. 1288 che ci fa riflettere su un dato, cioè su quante patologie ancora oggi siano condizionate da errate abitudini alimentari.

 

Una delle patologie più importanti sotto questo punto di vista, è sicuramente il gozzo endemico; non solo il gozzo, cioè, ma anche l’ipotiroidismo, forma ben più grave di malattia della ghiandola tiroide, che ha la necessità assoluta di essere rifornita di iodio per produrre ormoni assolutamente indispensabili per tutta una serie di funzioni importanti e vitali per l’organismo.

 

Si pensi, a questo proposito, che lo iodio viene assunto solo con gli alimenti e non prodotto dall’organismo e che la dieta normale non consente un apporto di iodio sufficiente. Il rimedio più elementare, tra l’altro estremamente poco costoso, è quello di arricchire il sale alimentare con lo iodio, rendendolo quindi uno iodurato o uno iodato, procedimento non economicamente gravoso, che non altera il sapore degli alimenti e soprattutto che si rivolge ad un alimento di uso comune e quotidiano, ma anche ad un alimento non assolutamente costoso.

 

Vorrei invitare tutti a una riflessione. In Italia abbiamo 6 milioni di persone colpite da questa patologia, che comporta costi assolutamente elevati (si calcola intorno ai 150 milioni di euro all’anno) innanzitutto per le tecniche diagnostiche, che si servono di radioisotopi (le scintigrafie), per le visite specialistiche, ma anche per il trattamento successivo e per la possibile, probabile, non auspicabile evoluzione della malattia, che consiste all’inizio in un ingrandimento della ghiandola tiroide, che tende a sopperire alla mancanza di iodio lavorando di più, pur in assenza dell’elemento fondamentale, ma che successivamente può sfociare in situazioni che richiedono interventi chirurgici o in altri tipi di patologie ben più gravi.

 

Riteniamo che l’Italia debba assolutamente porre rimedio a questa situazione; tra l’altro, il rimedio suggerito è estremamente semplice. Basti considerare, a questo proposito, che tali patologie sono state assolutamente sconfitte con campagne pubblicitarie e con l’uso di prodotti alimentari integrati negli Stati Uniti, in Scandinavia, in Germania e in Venezuela, dove praticamente non esistono più.

 

Non essendo possibile imporre una iodioprofilassi obbligatoria, perché ciò contrasterebbe con il principio della libertà di scelta costituzionalmente protetto, il disegno di legge offre, a mio avviso, l’alternativa molto valida - come accade in Austria - di varare una disciplina semiobbligatoria: in pratica, si obbligano i rivenditori ad avere, oltre al sale comune, quello arricchito con lo iodio e a destinare quest’ultimo alla vendita al consumatore, a meno che lo stesso consumatore non chieda di acquistare sale comune; quindi, di vendere in prima battuta il sale arricchito.

 

Capite bene quanto sia importante colmare questo ritardo, capite bene quanto ciò costi poco, capite bene quanto questo ci allinei a Paesi che da anni hanno proceduto in tal senso con ottimi risultati per la salute dei cittadini; capite bene quindi come sia importante approvare il provvedimento, nella speranza che la salute dei cittadini migliori e i costi per lo Stato diminuiscano. (Applausi del senatore Salzano).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salini. Ne ha facoltà.

 

SALINI (FI). Signor Presidente, onorevoli senatori, l’Organizzazione mondiale della sanità in un rapporto del 1994 nel prendere in esame la sanità pubblica nel suo complesso si soffermò in modo particolare sul gozzo endemico evidenziandone sia la dimensione numerica (come è stato ricordato dal collega Danzi), sia la dislocazione territoriale e soprattutto la radicazione di questa affezione che, pur di semplice entità, come è stato detto, può determinare gravi conseguenze, ma soprattutto può avere risvolti economici, in un momento oltretutto particolare.

 

Credo sia opportuno un brevissimo cenno sulla ghiandola tiroidea che è interessata da questo fenomeno per significare la sua autonomia, la sua fisiologia e la sua patologia. Dagli estratti della ghiandola tiroidea sono stati separati una sostanza attiva, la tiroxina, e altri ormoni di cui, seppur di poco interesse dal punto di vista funzionale, sono state determinate la costituzione, la sintesi e la funzione.

 

La ghiandola tiroidea non svolge, cioè, soltanto funzioni per se stessa ma interessa, per esempio, la regolarizzazione del metabolismo basale, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, la crescita dell’apparato scheletrico e la maturazione sessuale.

 

Il componente più importante di questo ormone è lo iodio; nella tiroide esso è presente nella misura di un terzo, forse anche della metà di tutto lo iodio contenuto nell’organismo. Ad esempio, un uomo di settant’anni ne contiene 50 milligrammi, 25 nella tiroide e i restanti distribuiti nel sistema muscolare e in tutto l’organismo. Quindi, la quantità di iodio presente nella tiroide supera, in percentuale, quella contenuta in tutti gli altri organi del nostro corpo.

 

La iodemìa, cioè la quantità di iodio presente nel sangue, varia tra i 5 e i 10 milligrammi per centimetro cubo. Pertanto, lo iodio è un elemento indispensabile per la salute dell’uomo ed esso viene introdotto, come è stato ricordato anche di recente, con l’alimentazione.

 

L’organismo ha bisogno di 150 microgrammi al giorno di iodio, che vengono introdotti non in forma pura, ma attraverso un sale iodurato, che è un sale addizionato di ioduro di potassio. Quando la quantità di iodio diminuisce nell’organismo, ne risente la ghiandola tiroidea e si forma un gozzo, che può avere piccole dimensioni e quindi determinare soltanto una patologia estetica o, invece, assumere dimensioni più rilevanti creando una compressione a carico dell’esofago e della tiroide e determinando disfunzioni che sono di tipo respiratorio e digestivo. Il gozzo quindi è un’affezione di tipo benigno.

 

Come abbiamo detto, si è pensato per tanti anni che le Regioni del Nord fossero più interessate dal problema di quelle del Centro-Sud, che in alcune zone montane e pedemontane vi fosse una maggiore carenza di iodio a causa di un’alimentazione troppo povera di tale elemento. Successivamente, si è visto invece che, all’infuori delle Regioni costiere, tutte le Regioni sono interessate dal problema, anzi, pare addirittura che le Regioni del Centro-Sud lo siano maggiormente.

 

È stato documentato - e da ciò deriva la risoluzione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità - che la correzione della carenza alimentare di iodio è in grado di prevenire il gozzo endemico e le altre patologie che si verificano, e ciò per le funzioni che la tiroxina, come abbiamo detto, svolge per quanto riguarda lo sviluppo della persona, il suo sviluppo scheletrico, il sistema nervoso centrale e la maturazione sessuale.

 

Pertanto, non da adesso, ma da moltissimi anni, è stato introdotto il metodo della iodioprofilassi più semplice, che consiste nella sostituzione del normale sale da cucina con quello arricchito con iodio. È importante che tale iodioprofilassi abbia carattere di continuità nel tempo, dal momento che si tratta di una carenza che va colmata, naturalmente, per un tempo assai lungo.

 

Come è stato detto anche dal senatore Danzi, in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, la Finlandia ed altri, l’uso continuativo di questo iodio ha fatto regredire lesioni di poco conto e ha fatto scomparire praticamente le malattie che hanno un interesse gozzigeno.

 

Quindi, vi è la necessità di effettuare come è stato detto una campagna informativa sulla iodioprofilassi che va rivolta alla comunità nazionale attraverso una formazione e una informazione da parte degli addetti ai lavori nei confronti della collettività.

 

L'interesse al consumo di sale arricchito con iodio quando non raggiunge valori significativi va pertanto controllato e corretto, mantenendo viva attraverso iniziative di educazione alimentare l'attenzione dei consumatori, degli operatori sanitari e dei mezzi di comunicazione sulla iodioprofilassi e sulla sua efficacia per la prevenzione.

 

Dai dati a disposizione si evince che il consumo di sale arricchito con iodio su basi volontarie attualmente è privo di incentivi e infatti risulta essere basso rispetto al consumo globale di sale alimentare.

 

Il disegno di legge in esame consta di sei articoli. L'articolo 1 individua il campo di applicazione del provvedimento per quanto concerne le modalità di utilizzo del sale arricchito con iodio per il consumo diretto, per essere utilizzato quale sale alimentare o come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

L'articolo 2 richiama ai fini dell'applicazione della presente legge la definizione di sale alimentare e di sale arricchito con iodio, contenuta nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro della sanità n. 106 del 1997 e n. 562 del 1995.

 

L'articolo 3 stabilisce che nei punti vendita di sale alimentare deve essere assicurata la contemporanea disponibilità di sale comune e di sale arricchito con iodio; la fornitura del primo è subordinata a specifica richiesta dei consumatori. L'articolo prevede, inoltre, l'individuazione da parte del Ministero della salute di una specifica locandina da apporre negli espositori dei punti vendita finalizzata ad informare i consumatori sui benefici della iodioprofilassi. La ristorazione collettiva, inoltre, nelle sue varie tipologie deve utilizzare e mettere a disposizione dei consumatori il sale arricchito con iodio.

 

L'articolo 4 estende la possibilità di utilizzare il sale arricchito con iodio anche, come prima richiamavo, come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

L'articolo 5 richiama le norme di etichettatura con la previsione di un logo specifico definito dal Ministero della salute.

 

L'articolo 6 invece abroga le limitazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, relative alle confezioni di vendita di sale arricchito con iodio.

Saluto ad una delegazione del Comitato per la legislazione costituzionale del Consiglio federale della Federazione Russa

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è in tribuna una delegazione del Comitato per la legislazione costituzionale del Consiglio federale della Federazione Russa. (Generali applausi).

 

A questa delegazione tutto il Senato rivolge il benvenuto e il proprio saluto. Desidero precisare peraltro che questa mattina non sono previste votazioni in Aula e questa è la ragione per la quale sono presenti pochi colleghi, soltanto coloro iscritti a parlare sui singoli provvedimenti, ma l'Aula del Senato in genere è più affollata di quanto stamane non risulti.

 

So che avete incontrato i colleghi della 1a Commissione permanente, Affari costituzionali. Siamo lieti di questa collaborazione e speriamo che essa possa proseguire in maniera proficua.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1288

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salzano. Ne ha facoltà.

 

SALZANO (UDC). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Cursi, la Conferenza internazionale della nutrizione FAO, che si è tenuta a Roma nel 1992, aveva individuato già tra gli obiettivi da raggiungere entro l'anno 2000 l'eradicazione dei disturbi da carenza di iodio che in Italia colpiscono circa il 10 per cento della popolazione. Vi è, in realtà, una scarsa conoscenza della gravità dei disturbi conseguenti a tale carenza e della possibilità della loro eradicazione attraverso l'uso di sale arricchito con iodio.

 

La campagna di informazione promossa dal Ministero della salute circa la possibilità di prevenire il gozzo endemico con l’uso di sale iodato è stata, sì, utilissima, ma, credo, insufficiente. Vi è bisogno quindi di una legge; occorre l’approvazione di questo provvedimento che, come hanno già detto gli altri colleghi, prevede che nei punti vendita di sale alimentare debba essere assicurata la disponibilità, oltre che del sale comune, anche di quello arricchito con iodio.

 

Lo iodio è, infatti, un componente essenziale degli ormoni tiroidei e la sua carenza compromette la funzione della tiroide, una ghiandola situata alla base del collo che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema nervoso centrale, nell'accrescimento corporeo, nella maturazione sessuale e nella regolazione dei principali processi metabolici dell'organismo. Lo iodio è indispensabile, quindi, alla salute e, se il suo apporto è inferiore al necessario, per la produzione di ormoni tiroidei la tiroide - per così dire - lavora più intensamente, così da ingrossarsi fino a produrre il gozzo. Per evitare questi problemi è indispensabile inserire nella propria dieta giornaliera il quantitativo raccomandato di iodio, pari a 150 microgrammi al giorno.

 

Un corretto comportamento alimentare, quindi, prevede il consumo di poco sale, con la preferenza di quello iodato, sia a tavola sia in cucina. I rilevamenti epidemiologici più recenti dimostrano che le zone di endemia riguardano tutte le Regioni italiane, isole comprese, il cui deficit nutrizionale di iodio - a differenza di quanto si riteneva - può essere documentato non solo nelle aree storicamente interessate a tale carenza ma anche in Regioni dell'Italia centrale e meridionale.

 

La soluzione - come ha detto il senatore Danzi - è semplice, efficace ed anche a basso costo: sale fortificato con 30 milligrammi di iodio per ogni chilo. Bisogna soltanto renderlo reperibile ovunque: nelle drogherie, nei supermercati, nelle tabaccherie, nei ristoranti. In Austria, dove una legge ne impone la distribuzione, il 90 per cento del sale è fortificato con lo iodio. In Italia non superiamo il 5 per cento mentre per raggiungere un livello di sicurezza dovremmo viaggiare su una percentuale pari all'80 per cento circa. L'anno 2000 è trascorso da tempo, senza che quell'impegno sia stato mantenuto.

 

Come dicevo, si rende indispensabile l'approvazione del disegno di legge n. 1690 che riguarda la prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica per risolvere definitivamente un problema di sanità pubblica che, fra l’altro costa allo Stato circa 300 miliardi all'anno delle vecchie lire. Ecco perché l'UDC è favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tredese. Ne ha facoltà.

 

TREDESE (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, esprimo il nostro orientamento favorevole al disegno di legge in esame che, come ha ben detto il mio collega, riguarda un campo particolarmente importante. Credo sia una delle prime leggi che facciamo per una patologia importante, soprattutto per un'azione di prevenzione che noi chiediamo fortemente. (Applausi del senatore Salzano).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

 

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

PONTONE, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica e preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al provvedimento in esame.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ringrazio la Presidenza perché finalmente, dopo qualche mese, discutiamo di questo provvedimento che interessa milioni di persone e che mi auguro segua un percorso più veloce rispetto a quello fino ad oggi seguito.

 

Non voglio assolutamente fare un richiamo, ma solo una sollecitazione: mi auguro che l’iter di questo disegno di legge venga rapidamente concluso dall’Assemblea, in quanto sono stati presentati pochi emendamenti e c’è un sostanziale accordo all’interno dell’Aula.

 

Si può pertanto procedere sollecitamente da parte del Senato all’approvazione di un disegno di legge che, come avete sentito, interessa tante persone. È per me motivo di soddisfazione vedere che tutti i Gruppi parlamentari si sono espressi favorevolmente all’approvazione di questo disegno di legge.

 

Pertanto, signor Presidente, la ringrazio e la prego di farsi carico anche di questa mia sollecitazione.

 

PRESIDENTE. Lo farò senz’altro, onorevole sottosegretario Cursi.

 

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)

La seduta è tolta (ore 13,02).

 

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

617a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 16 GIUGNO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

 

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(1288) CRINO’ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1690

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1288.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 aprile scorso si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do pertanto lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta".

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1690.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

PONTONE, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.200, 3.101, 4.100 e 5.100 sono stati ritirati.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.201, 4.200 e 5.0.1.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 2.100, metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.101 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dal relatore Sanzarello.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal relatore Sanzarello.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Crinò.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione finale.

 

CARRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiedo l’autorizzazione a consegnare il testo scritto affinché sia allegato agli atti della seduta odierna.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

 

CRINO' (Misto-NPSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRINO' (Misto-NPSI). Signor Presidente, anch'io rinuncio ad intervenire e chiedo l’autorizzazione a consegnare il testo scritto agli Uffici affinché sia allegato agli atti.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

 

TATO' (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATO' (AN). Signor Presidente, il disegno di legge n. 1690 è un provvedimento di larga portata poiché interessa buona parte della popolazione italiana, se si pensa che il gozzo endemico è frequentemente riscontrabile non solo tra le popolazioni dell’arco alpino, della dorsale appenninica e delle zone subalpine e subappenniniche, ma - a differenza di quanto si è pensato fino a qualche lustro fa - è presente anche nelle aree non montane e pure in zone marine. Si calcola, infatti, che il numero delle persone affette da questa patologia è compreso tra i cinque ed i sei milioni.

Per brevità di tempo, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole a questo disegno di legge, chiedo l’autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento, riguardante questa patologia e soprattutto i suoi effetti.

 

PRESIDENTE. Autorizzo in tal senso il senatore Tatò, che so aver seguìto la vicenda con attenzione.

 

DI GIROLAMO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (DS-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sul disegno di legge in esame e consegno agli atti la mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

 

SALZANO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALZANO (UDC). Signor Presidente, anche il Gruppo UDC annuncia, come aveva già fatto in precedenza, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1690 nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1288.

(omissis)

La seduta è tolta (ore 19,35).

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690)

 

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 1.

Approvato

(Campo di applicazione)

 

1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofìlassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

 

1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106.

2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

 

EMENDAMENTO

 

2.100

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per sale alimentare naturale integrale si intende il sale ottenuto per evaporazione spontanea dell’acqua di mare, non sottoposto ad alcun processo di trasformazione, senza aggiunta di additivi e/o antiagglomeranti e con contenuto di iodio naturale non inferiore al 15 per cento di quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562».

 

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 3.

 

Approvato con un emendamento

 

(Sale destinato al consumo diretto)

 

1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest’ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

2. Nell’ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare è apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui princìpi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

 

EMENDAMENTI

 

3.100

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

 

Al comma 1, dopo le parole: «arricchito con iodio» aggiungere le seguenti: «o di sale alimentare naturale integrale».

 

3.200

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

 

Al comma 1, sopprimere la parola: «solo».

 

3.101

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o il sale alimentare naturale integrale».

 

3.201

IL RELATORE SANZARELLO

Approvato

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 4.

 

Approvato con un emendamento

 

(Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari)

 

1. È consentito l’impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

 

EMENDAMENTI

 

4.200

IL RELATORE SANZARELLO

Approvato

 

Al comma 1, dopo le parole: «è consentito» aggiungere la seguente: «anche».

 

4.100

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

 

Al comma 1, dopo le parole: «arricchito con iodio» inserire le seguenti: «e del sale alimentare naturale integrale».

Conseguentemente sostituire le parole: «quale ingrediente» con le altre: «quali ingredienti».

 

 

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 5.

Approvato

(Etichettatura)

 

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

 

EMENDAMENTO

 

5.100

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

 

Al comma 1, dopo le parole: «arricchito con iodio», inserire le seguenti: «e del sale alimentare naturale integrale».

Conseguentemente, sostituire la parola: «destinato» con l’altra: «destinati», le parole: «tale tipo» con le altre: «tali tipi», la parola: «ingrediente» con l’altra: «ingredienti».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

 

5.0.1

CRINÒ

Approvato

 

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Pubblicità)

 

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute può concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all’articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull’impiego di sale addizionato di iodio».

 

 

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 6.

 

Approvato

(Abrogazioni)

 

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.


 

Allegato B

 

 

Dichiarazione di voto finale del senatore Carrara

sui disegni di legge nn. 1690 e 1288

 

Esprimo il voto favorevole sul disegno di legge riguardante l'utilizzo del sale iodato ai fini della prevenzione dei disturbi dovuti a carenza iodica. Tale disegno di legge viene presentato dal ministro della salute Sirchia, già in presenza di analoga iniziativa del collega senatore Crinò, che va ringraziato ed apprezzato, come, peraltro, già fatto dal relatore e va a considerare una priorità - la prevenzione della malattia del gozzo endemico - che riguarda, solo in Italia, circa cinque milioni di persone.

In questo nuovo millennio sono ancora presenti, in vaste aree del nostro Paese, gravi alterazioni conseguenti alla mancanza dello iodio, la cui supplementazione potrebbe far scomparire in pochi anni tutte le condizioni morbose ascrivibili a tale carenza.

Per i Paesi, anche economicamente floridi ed industrializzati, in cui il gozzo è presente, esso rappresenta un grave problema di salute pubblica e, in Italia, si è calcolato che la spesa sanitaria per far fronte a tale situazione è di circa 150 milioni di euro l'anno.

Ma essa è una malattia prevenibile, in quanto con il semplice apporto di sale iodato nell'alimentazione, si ottengono importantissimi risultati per la prevenzione della malattia.

E a tal fine, per essere più efficace la iodoprofilassi, oltre alle campagne di sensibilizzazione volte al consumo di sale iodato, il metodo più efficace è quello di estendere a tutta la popolazione la vendita ed il consumo di tale tipo di sale.

La legge che ci accingiamo ad approvare rende più facile la meta da raggiungere. Grazie.

Sen. Carrara

 

 

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Crinò sui disegni di legge nn. 1690 e 1288

 

Esprimo il mio pieno apprezzamento per la conclusione, in Aula, dell'iter dei disegni di legge in materia di utilizzo e vendita del sale iodato.

L'esigenza di attuare una prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica richiede, in effetti, un intervento legislativo che renda "normale" l'utilizzazione del sale arricchito con iodio in sostituzione del sale alimentare comune.

Significative deliberazioni di consessi internazionali e la legislazione di altri Stati hanno indicato in modo inequivocabile come l'utilizzazione del sale iodato costituisca, senza alcuna controindicazione, uno strumento efficace per combattere le malattie derivanti da carenza iodica.

Non va sottaciuto, inoltre, il risparmio che si potrà ottenere sulla spesa sanitaria, che risulta essere notevole, visto il gran numero di persone che in Italia risultano affette da tale patologia.

In base a tali considerazioni, ho presentato il disegno di legge n. 1288, i cui capisaldi si basano sull'obbligatorietà per i punti vendita di disporre anche del sale iodato e sulla sua utilizzazione prevalente anche nella ristorazione pubblica e nella preparazione e conservazione dei prodotti alimentari.

Il testo da me presentato non differisce in modo sostanziale dal disegno di legge n. 1690, successivamente presentato dal ministro della salute Sirchia, che ha anch'esso l'obiettivo di attuare la iodioprofìlassi.

Prendo atto della scelta compiuta di assumere il testo del Governo quale testo base. Ritengo sia stata cosa utile aver inserito al suo interno l'emendamento 5.0.1, da me presentato, perché ciò consentirà di promuovere una maggiore conoscenza sui problemi che derivano dalla carenza iodica. Dichiaro quindi il mio voto favorevole, auspicando una rapida approvazione anche da parte della Camera dei deputati.

Sen. Crinò

 

 

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Tatò sui disegni di legge nn. 1690 e 1288

 

Il disegno di legge n. 1690, recante disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico ed altre patologie da carenza iodica, giunge in Aula con gli auspici più favorevoli di un'approvazione unanime non solo da parte della maggioranza, ma sicuramente anche dell'opposizione.

È un provvedimento di larga portata poiché interessa buona parte della popolazione italiana se si pensa che il gozzo endemico è frequentemente riscontrabile tra le popolazioni dell'arco alpino e della dorsale appenninica, nonché delle zone subalpine e subappenniniche. Ma a differenza di quanto si è pensato fino a qualche lustro fa, questa patologia è presente anche nelle zone non montane ed anche in zone marine. Si calcola infatti che i pazienti che ne siano affetti vanno da un numero di cinque a sei milioni. È un provvedimento indispensabile in considerazione anche del fatto che molte Nazioni economicamente e culturalmente evolute hanno già attuato provvedimenti idonei a eradicare tale patologia.

Stiamo parlando del gozzo endemico dovuto a carenza di iodio negli alimenti, ma anche ad assunzione di sostanze gozzigene, come pietanze a base di cavoli, verze e rape, o farmaci come il fenilbutazone, le sulfolinuree, l'acido paraminosalicilico, l'amiodarone.

Clinicamente si presenta, come è noto, con ingrossamento della tiroide più o meno marcato dovuto alla produzione di struma che deforma la parte anteriore del collo, oppure può essere non evidente, se ha sviluppo nel mediastino. Esso può determinare, per compressione, disturbi della respirazione, della deglutizione, sofferenza delle giugulari ma anche tanti altri disturbi meno appariscenti, come voce rauca, faticabilità e sonnolenza tipica della facies mixedematosa.

Persistendo la causa gozzigena, la capacità compensatoria della tiroide viene meno, dando origine a complicanze da ipotiroidismo.

In questa evenienza altri apparati o organi non ne sono esclusi, come la cute, che, per deposizione di materiale mucopolisaccaridico nel sottocutaneo, appare pallida, fredda, e gli annessi, come capelli secchi e fragili, unghie fragili. A carico dell'apparato cardiocircolatorio, bradicardia, allungamento del tempo di circolo, diminuzione del flusso ematico nei tessuti, diminuzione della gettata cardiaca, sindrome anginosa. A carico dell'apparato digerente, stipsi, gastrite atrofica, sindrome da malassorbimento; a carico del sistema emopoietico, anemia normocromica e normocitica, talora anche anemia perniciosa.

A carico dell'apparato genitale, ritardato sviluppo puberale, nell'infanzia e nell'adolescenza, mentre, nell'adulto, diminuzione o perdita della libido; nell'uomo, oligospermia, nella donna mancata ovulazione e menometrorragie, fino a giungere all'amenorrea.

A carico del sistema nervoso centrale, rallentamento delle funzioni intellettive, deficit della memoria, sonnolenza, fino a vera e propria letargia; ed ancora, a carico dell'udito, diminuzione di esso fino a giungere alla sordità. A carico dello scheletro, varie alterazioni dell'ossificazione epifisaria fino a giungere ad un vero e proprio nanismo ipotiroideo. Dall'excursus dei danni provocati da deficit di iodio, si comprende l'importanza di una profilassi generalizzata a tutta la popolazione, seppure non obbligatoria, che va dall'eliminazione delle cause primarie, e quindi la necessità di assumere alimenti ricchi di iodio, come sono ad esempio pesci, crostacei e mitili così abbondanti nei nostri mari, nelle nostre coste sabbiose e sulle scogliere, all'addizione di sale iodato negli alimenti sia sotto forma di ioduro di potassio che di iodato di potassio o di ioduro più iodato di potassio che possano garantire un tenore di iodio ionico di 30 milligrammi per chilogrammo di prodotto. Il sale arricchito potrà quindi essere distribuito sia sotto forma di sale grosso che di sale fino. Ne consegue uno sforzo che dovrà vedere impegnati sia le istituzioni pubbliche (Regioni, Province, Comuni e aree montane), sia i gestori di esercizi di generi alimentari (tabaccai, bar, ristoranti, mense collettive, comunità), sia i medici di base, che insistentemente devono paventare le conseguenze di una deficienza di iodio, come i medici specialisti endocrinologi, anche organizzando convegni e conferenze stampa e diffondendo fascicoli illustrativi in considerazioni della scarsa conoscenza da parte dei cittadini dei danni da carenza di iodio e dei benefici che se ne possano ottenere arricchendo sia il sale da cucina che quello utilizzato nel settore alimentare-conserviere.

Il Ministro della salute si farà carico di informare la popolazione sui princìpi e sugli effetti della iodioprofilassi come previsto dal comma 3 dell'articolo 3.

L'apparente contrarietà contenuta nell'articolo 3 al comma 1, che testualmente recita: "i punti vendita di sale destinati al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore", viene meno se si considera che il disegno di legge in oggetto ha un punto cardine: la prevenzione, che dovrà inevitabilmente essere estesa a tutta la popolazione, nella maggior parte non consapevole degli effetti da carenza di iodio, mentre solo chi è consapevole di assumere dosi sufficienti di iodio con alimenti potrà fare specifica richiesta di sale non iodato.

Concludo quindi affermando che il disegno di legge è ormai un obbligo per salvaguardare la salute dei cittadini. Sarà approvato senza remora alcuna da tutta l'Assemblea e in particolare da Alleanza Nazionale, che esprime voto favorevole.

Sen. Tatò

 

 

 

Dichiarazione di voto finale del senatore del senatore Di Girolamo sui disegni di legge nn. 1690 e 1288

 

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, il disegno di legge oggi alla nostra attenzione è un classico esempio di come si possa attuare la prevenzione primaria raggiungendo risultati importanti con una spesa modesta.

La carenza di iodio nell'alimentazione rappresenta un grave problema per la salute umana, essendo la causa più importante di danno cerebrale prevenibile. Le popolazioni che vivono in aree con deficit di iodio hanno mediamente un quoziente di intelligenza (Q.I.) più basso di 13 punti rispetto a popolazioni analoghe che non soffrono di quel deficit ed ancora oggi circa un miliardo e mezzo di persone sono a rischio di malattia da carenza di iodio, più di 700 milioni sono affette da gozzo (manifestazione più classica di ridotto funzionamento della tiroide) e circa 43 milioni presentano un diverso grado di danno cerebrale. Per questo, a partire dal 1990, al Vertice mondiale sull'infanzia le organizzazioni internazionali si sono poste l'obiettivo di eliminare le malattie da carenza iodica dalla faccia della Terra entro l'anno 2000.

Nel 1993 UNICEF e Organizzazione mondiale della sanità raccomandano il metodo dell'uso assoluto del sale iodato come principale e più efficace strategia per raggiungere il risultato desiderato. Per uso assoluto di sale iodato si intende il consumo esclusivo di sale iodato sia nell'alimentazione umana che in quella animale. A tale scopo, l'OMS preparò un manuale, oggi alla seconda edizione, nel quale venivano esposte le linee guida per i programmi di prevenzione delle malattie da carenza iodica. Da allora ad oggi molti passi avanti sono stati compiuti: molte Nazioni hanno adottato leggi che dispongono l'uso di sale iodato, programmi di educazione della popolazione e di qualità della produzione e programmi di sorveglianza e monitoraggio con risultati molto confortanti. Ma ci sono ancora ritardi e per questo l'UNICEF e l'OMS, nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, hanno riaffermato l'obiettivo di eliminare i disturbi da carenza di iodio spostandone il termine all'anno 2005.

Con qualche sorpresa è risultato che i progressi minori sono dell'Europa e dell'area dei Paesi ex Commonwealth. Anzi, in alcuni Paesi, in mancanza di una legislazione adeguata, si sta assistendo ad un ritorno delle malattie da carenza iodica. Infatti, queste malattie non possono mai considerarsi eradicate una volta per tutte, ma necessitano di un'azione di contrasto costante ed indefinita nel tempo. Questo perché l'apporto alimentare normale di iodio spesso non è sufficiente a causa dell'uso sempre maggiore di alimenti sottoposti a processi di raffinazione e preparazione industriale, dell'uso intensivo dei terreni, della sempre maggiore durezza delle acque di falda, dell'uso di farmaci che ne contrastano l'assorbimento e l'utilizzo.

L'Italia è fra i Paesi più interessati al fenomeno. Indagini epidemiologiche ci dicono che nel nostro Paese circa cinque milioni di persone soffrono di gozzo, che un nato ogni 2.800 è affetto da ipotiroidismo congenito e che nei giovani la prevalenza di gozzo è superiore al 20 per cento, arrivando in alcune zone a punte comprese tra il 50 e il 70 per cento. Sono numeri che si situano notevolmente al di sopra di quella quota del 5 per cento che viene considerata come soglia per qualificare una malattia come endemica. Le zone di endemia sono non solo quelle classiche delle vallate prealpine, ma anche le aree della dorsale appenninica e quelle poste in prossimità del mare. Le malattie da carenza iodica rappresentano quindi in Italia un problema sociale importante, ma anche un problema economico, dato che lo Stato spende, fra accertamenti diagnostici e terapia, più di 160 milioni di euro l'anno.

All'inizio del terzo millennio, dunque, sono ancora presenti in vaste aree del Paese gravi alterazioni conseguenti alla mancanza di un nutriente, lo iodio, la cui supplementazione sarebbe in condizione di far scomparire in pochi anni tutte le condizioni morbose dipendenti dalla sua carenza alimentare. Che si possa raggiungere questo risultato lo dimostra l'esperienza di Paesi come l'Austria, che ha adottato norme simili a quelle che abbiamo in discussione noi, o la Svizzera ed i Paesi scandinavi, che hanno esteso la profilassi iodica all'industria zootecnica ed a quella alimentare, Paesi che hanno eradicato totalmente le malattie da carenza di iodio. In Commissione alcuni colleghi hanno avanzato perplessità in merito a due questioni: la modalità semi-obbligatoria della vendita di sale iodato e la possibile insorgenza di malattie da iperattività tiroidea. Vorrei contribuire a fugare queste perplessità. Riguardo alla prima, gli studi fatti in altri Paesi ci dicono che i risultati attesi si raggiungono quando il 90 per cento della popolazione consuma sale iodato e quindi è necessario privilegiarne il più possibile il consumo.

Per la seconda, ricordo che la iodazione prevista è circa cento volte al di sotto della quantità ritenuta pericolosa, che i casi di ipertiroidismo indotto da iodoprofilassi sono transitori ed irrilevanti numericamente, rispetto ai benefici, e che, come dimostra appunto l'esperienza condotta in altri Paesi, si determina il cosiddetto "effetto paradosso", ovvero: l'aggiunta di iodio, determinando una migliore funzionalità della ghiandola tiroide, la sottrae ad una stimolazione rilevante da parte dell'ipofisi, dando quindi luogo ad una diminuzione non solo delle forme da ridotta attività, come era lecito attendersi, ma anche in quelle da eccessiva attività.

Signor Sottosegretario, colleghi senatori, avremmo potuto presentare emendamenti per migliorare il testo di legge laddove esso è carente (ad esempio, il settore del monitoraggio e dei controlli di qualità), ma questo avrebbe comportato la necessità di reperire risorse finanziarie, con il rischio di non portare a termine il percorso di questo disegno di legge. Per questo ci accingiamo a votarlo nel testo originario, con la consapevolezza di fare un atto che va nella direzione di garantire più elevati livelli di salute ai nostri concittadini.

Sen. Di Girolamo

 

 




[1]    Solo alcune disposizioni, come quelle sulla etichettatura di cui all’art. 5, potrebbero rientrare nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, se e in quanto ritenute attinenti alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e).

[2]    di modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934), sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

[3]    autorizzazione alla produzione e vendita di sale da cucina iodurato da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

[4]    Disciplina della produzione e del commercio del sale da cucina iodurato, abrogato dall'art. 6 del D.M. 1 agosto 1990, n. 255 e poi nuovamente dall’art . 7 del  D.M. 10 agosto 1995, n. 562.

[5]    L’articolo 4 del D.L. n. 787/1972, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1973, n. 10, ha abolito il monopolio di vendita dei sali e pertanto la vendita del sale iodurato non è più riservata all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

[6]    Recante la disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e lodato.

[7]    L’articolo 7 abroga il decreto ministeriale del 1° agosto 1990, n. 255. 

[8]    Termine usato per definire la carenza iodica.

[9]     Vedi articolo 2, comma 1, del D.M. 31 gennaio 1997, n.106, regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare.

[10]Vedi articolo 1, comma 1, del D.M. 10 agosto 1995, n. 562, Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato.

[11]   Vedi art. 1 del D.M. n. 562 del 1995.

[12]   Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE.

[13]   Tali informazioni riguardano la denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti, la quantità netta, il termine minimo di conservazione, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea, la sede dello stabilimento, il lotto di appartenenza del prodotto, le modalità di conservazione, le istruzioni per l'uso, il luogo di origine e la quantità di alcuni ingredienti.

[14]   Art. 10, comma 6.

[15]   Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990.

[16]   Quali le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre alimentari, il sodio, le vitamine e i sali minerali elencati, presenti in quantità significativa.

[17]   L'articolo 3 dello decreto legislativo in questione precisa che non costituisce informazione nutrizionale l'indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando la stessa sia richiesta da norme vigenti.

[18] Tra le altre indicazioni obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti alimentari si ricordano, inoltre:  la quantità degli ingredienti o delle categorie di ingredienti espressa in percentuale, salvo alcune eccezioni ; la quantità netta, espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti; la data di durata minima/massima. Si ricorda altresì che la direttiva in oggetto dispone, quale  clausola di salvaguardia, che la commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva può essere vietata soltanto da disposizioni nazionali specifiche giustificate da ragioni particolari come, la protezione della salute pubblica, la repressione delle frodi ovvero la protezione della proprietà industriale e commerciale.

[19]    Il 22 settembre 2003, la proposta di direttiva è stata approvata dal Consiglio in seconda lettura.

[20]   Vedi l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge.

[21]   Cfr. repertorio atti n. 1463 del 20 giugno 2002.

[22]   Di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 282/1986, di cui l’art. 14, comma 1, prevedeva un apposito finanziamento per l’attività di promozione riguardante i temi dell’educazione alimentare e di informazione dei consumatori.  

[23]   Comunicato relativo alla profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica (GU n. 297 del 19-12-1991). 

[24]   Si tratta dell'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. del  10 agosto 1995, n. 562, in cui il sale iodurato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 500 grammi, mentre il sale iodato in confezioni di peso netto non superiore a 1.000 grammi.