XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Informatori scientifici del farmaco - A.C. 3204-B
Serie: Progetti di legge    Numero: 268    Progressivo: 2
Data: 27/06/05
Descrittori:
AGENTI DI COMMERCIO   ALBI ELENCHI E REGISTRI
LIBERI PROFESSIONISTI   MEDICINALI
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.3204-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Informatori scientifici del farmaco

A.C. 3204-B

 

n. 268/2

 

 


xiv legislatura

27 giugno 2005

 

Camera dei deputati


In materia di informatori scientifici del farmaco, il Servizio Studi ha realizzato i seguenti dossier.

Nel dossier  n. 268 è analizzato il testo approvato in prima lettura dal Senato (A.C. 3204), a confronto con le altre proposte di legge abbinate ed il quadro normativo vigente. Nel dossier sono altresì contenuti i riferimenti normativi e l’iter presso il Senato in prima lettura, nonché un documento in materia trasmesso nel 2001 dall’Autorità garante per la concorrenza.

Nel dossier n. 268/1 è riportato l’iter parlamentare delle proposte di legge discusse nella XIII legislatura. Il testo trasmesso dal Senato, successivamente approvato in sede referente dalla XII Commissione della Camera, non era stato discusso dall’Assemblea.

Nel presente dossier n. 268/2 sono presenti una scheda di lettura dell’A.C. 3204 – B., incentrata sulle ulteriori modifiche apportate dal Senato, nonché l’iter del provvedimento presso la Camera dei Deputati e presso il Senato in terza lettura; inoltre è riportato un nuovo documento trasmesso dall’Autorità garante per la concorrenza.

 

Per quanto riguarda il tema in argomento, si ricorda che nel dossier n. 769, sono analizzate le proposte di modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente la disciplina dell’informazione scientifica e della pubblicità sui farmaci ad uso umano, cui fa rinvio anche il provvedimento in esame.

 

Dipartimento Affari sociali

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AS0128b

 


INDICE

Scheda di lettura

§      Dati identificativi3

§      1. Iter del provvedimento  4

§      2. I contenuti più rilevanti del provvedimento  4

§      3. Le modifiche introdotte dal Senato  5

§      4. Le proposte di legge sull’informazione scientifica dei farmaci7

Progetto di legge

§      A.C. 3204-B, (sen. Cozzolino ed altri), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  11

Iter alla Camera

Progetti di legge

§      A.C. 3204, (sen. Cozzolino ed altri), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  29

§      A.C. 342, (on. Bolognesi ed altri), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  39

§      A.C. 1419, (on. Lusetti ed altri), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  53

§      A.C. 1479, (on. Maura Cossutta), Regolamentazione dell’attività di informazione farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  65

§      A.C. 1482, (on. Lucchese ed altri), Nuova regolamentazione dell’attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  77

§      A.C. 1572, (on. Milanese), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  89

§      A.C. 1651, (on. Angela Napoli ed altri), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  103

§      A.C. 1870, (on. Castellani ed altri), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  115

§      A.C. 3280, (on. Catanoso ed altri), Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti per l’esercizio dell’attività di informatore scientifico del farmaco  127

§      A.C. 3301, (on. Zanella), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  131

Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

Seduta del 23 ottobre 2002  147

Seduta del 30 ottobre 2002  151

Seduta del 5 novembre 2002  155

Seduta del 20 novembre 2002  156

Seduta del 27 novembre 2002  158

Seduta del 23 gennaio 2003  160

Seduta del 13 marzo 2003  161

Seduta del 9 aprile 2003  163

Seduta del 7 maggio 2003  164

Seduta del 28 maggio 2003  165

Seduta del 11 giugno 2003  166

Seduta dell’8 luglio 2003  174

Seduta del 28 luglio 2003  178

Seduta del 1° ottobre 2003  181

Seduta del 21 ottobre 2003  182

Seduta del 7 aprile 2004  183

Seduta del 20 aprile 2004  184

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla XII Commissione (Affari sociali)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 settembre 2003  191

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 10 settembre 2003  194

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 7 ottobre 2003  195

Seduta del 20 gennaio 2004  197

Seduta del 6 aprile 2004  198

-       VII Commissione (Cultura)

Seduta del 23 settembre 2003  200

Seduta del 24 settembre 2003  201

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 17 settembre 2003  202

-       XI Commissione (Lavoro)

Seduta del 16 settembre 2003  204

Seduta del 17 settembre 2003  207

Seduta del 24 settembre 2003  208

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 16 settembre 2003  211

Seduta del 23 settembre 2003  214

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 23 novembre 2004  217

Seduta del 22 febbraio 2005  218

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 15 febbraio 2005  219

Relazione della XII Commissione Affari sociali

§      A.C. 3204-A, Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  223

Discussione in Assemblea

Seduta del 22 novembre 2004  249

Seduta del 23 febbraio 2005  269

Attività conoscitiva

§      Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Audizione sulle proposte di legge C. 3204 approvata dal Senato, C.342, C.1419, C. 1479, C. 1482, C. 1572, C. 1651, C. 1870, C. 3280 e C. 3301, recanti norme sugli informatori scientifici del farmaco (seduta del 4 febbraio 2003  345

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 404-B, (sen. Cozzolino ed altri), Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco  355

Esame in sede deliberante presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

Seduta del 9 marzo 2005  369

Seduta del 3 maggio 2005  373

Seduta del 4 maggio 2005  374

Seduta del 15 giugno 2005  377

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 12ª Commissione (Igiene e sanità)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 15 marzo 2005  387

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 6 aprile 2005  389

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 16 marzo 2005  391

Seduta del 16 marzo 2005  392

Seduta del 17 marzo 2005  394

Seduta del 18 maggio 2005  397

Seduta del 19 maggio 2005 (antimeridiana)399

Seduta del 19 maggio 2005 (pomeridiana)400

Nota del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 maggio 2005  402

Seduta del 25 maggio 2005 (antimeridiana)406

Seduta del 25 maggio 2005 (pomeridiana)407

Documentazione

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

§      Regolamentazione delle attività di informazione scientifica e farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco (segnalazione de19 aprile 2005)413

 


SIWEB

Scheda di lettura

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

3204-B

Titolo

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità; professioni e mestieri

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

26

Date

 

§       Trasmissione alla Camera

22 giugno 2005

§       annuncio

23 giugno 2005

§       assegnazione

23 giugno 2005

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

XI (Lavoro)

 

 

 


1. Iter del provvedimento

Il provvedimento in esame ha iniziato il proprio iter presso il Senato, con l’approvazione il 25 settembre 2002 dell’A.S. 404[1], da parte della XII Commissione (Igiene e Sanità), in sede deliberante[2].

Successivamente tale provvedimento (A.C. 3204) è stato discusso, unitamente ad altre proposte di legge in materia, dalla XII Commissione della Camera dei deputati, ed approvato con modificazioni dall’Assemblea il 23 febbraio 2005.

La XII Commissione del Senato, in sede deliberante, ha apportato il 15 giugno 2005 ulteriori modificazioni al testo della Camera.

 

Si segnala che, durante la terza lettura al Senato, l’Autorità per la concorrenza ha inviato alle Camere un nuovo documento sulla Regolamentazione delle attività di informazione scientifica e farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco (segnalazione del 19 aprile 2005) (riportato all’interno del presente dossier). 

2. I contenuti più rilevanti del provvedimento

Il provvedimento in esame:

 

-          modifica per taluni aspetti la normativa vigente sugli informatori scientifici (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541) [3]. In particolare:

o          per quanto concerne i requisiti per l’esercizio della professione, non sono più indicati per legge i titoli universitari necessari allo svolgimento della professione, ma tale definizione è rinviata a un decreto del Ministro dell’università, di concerto con il Ministro della salute, in conformità alla riforma dell’ordinamento universitario (art. 2);

o          viene dettato l’obbligo del segreto professionale cui sono tenuti gli informatori sulle notizie fornite loro dalle aziende ed è confermata la disposizione secondo la quale il rapporto di lavoro dell’informatore è disciplinato con le contrattazioni collettive tra le categorie interessate (art. 3).

 

-          istituisce l'Albo degli informatori scientifici del farmaco (art. 15).A tale riguardo:

o          sono dettate le norme sui collegi e le loro articolazioni interne, precisando le rispettive competenze (artt. 4-14);

o          sono definiti i requisiti richiesti per l’iscrizione, i casi di cancellazione e riammissione, le modalità di gestione e i casi di procedimento disciplinare neo confronti degli iscritti qualora incorrano in determinate fattispecie (artt. 16-23).

 

-      disciplina la copertura finanziaria: è escluso qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto le spese di attuazione della legge sono coperte conle quote versate dagli iscritti (art. 24);

 

-      rinvia a successivi provvedimenti per l’attuazione della legge: i provvedimenti per l’ulteriore disciplina della materia saranno emanati dalle regioni a statuto ordinario e speciale (artt. 25 e 26).

3. Le modifiche introdotte dal Senato

3.1 Soggetti destinatari dell’attività degli informatori scientifici del farmaco

Il provvedimento approvato in prima lettura dal Senato stabiliva che l'attività di informazione, deve essere rivolta “ai sanitari”: “Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento” (articolo 2, comma 1).

 

In seconda lettura alla Camera, tale dicitura è stata sostituita da quella di “personale sanitario medico”. In tal modo, secondo i presentatori dell’emendamento, si sarebbe meglio definita la categoria sanitaria interessata dall’attività d’informazione degli informatori scientifici del farmaco [4].

 

Durante la terza lettura al Senato, è intervenuta una nuova modifica ed il termine “operatori sanitari”ha sostituito quello di “personale sanitario medico”. Tale intervento è stato giustificato con la necessità di ampliare il novero dei soggetti ai quali si rivolge l’informatore scientifico del farmaco [5].  

 

 

Si ricorda infine che la normativa vigente (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541) afferma che l’informazione del farmaco è esclusivamente rivolta ai soggetti “autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo” (articolo 7, comma 1 - Pubblicità presso gli operatori sanitari). Disposizioni specifiche concernono la pubblicità rivolta ai farmacisti (articolo 10, comma 1 - Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti).

3.2 Il rapporto di lavoro

Le caratteristiche del rapporto di lavoro degli informatori scientifici sono state oggetto di particolare approfondimento durante tutto l’iter parlamentare del provvedimento in esame.

 

Si segnala a tale riguardo che l’art. 3, comma 3, del testo inizialmente approvato dalla XII Commissione del Senato in sede referente [6]individuava il rapporto di lavoro degli informatori come “autonomo o subordinato, purché in via esclusiva”.

Nel corso del successivo esame in sede deliberante presso la medesima Commissione del Senato, è stato soppresso l’inciso “purché in via esclusiva[7].

 

Il carattere “univoco” del rapporto di lavoro degli informatori scientifici è stato introdotto durante l’esame alla Camera, in base ad un emendamento approvato dalla  XII Commissione Affari sociali, in sede referente [8]. Il testo prevedeva che l'attività degli informatori scientifici del farmaco fosse svolta sulla base di un rapporto di lavoro “univoco, autonomo o subordinato”.

Va ricordato a tale riguardo che la XI Commissione permanente della Camera (Lavoro pubblico e privato),  nell’espressione del parere, ha evidenziato che “ … l'univocità sembra pertanto dover essere riferita all'esclusività del rapporto con l'azienda produttrice di farmaci, non consentendosi la contemporanea collaborazione con più imprese” [9].

Nella premessa della Relazione della XII Commissione Affari sociali, presentata  l'11 ottobre 2004, è ribadito il carattere univoco e non plurimandatario del rapporto di lavoro, definito dal relatore come “… autonomo o subordinato, ma comunque univoco… cioè alle dipendenze di un solo datore di lavoro …” [10].

Durante l’esame del provvedimento in Assemblea,  sono stati presentati alcuni emendamenti volti a sopprimere il carattere univoco del rapporto di lavoro [11]. Gli interventi a favore degli emendamenti hanno sottolineato l’anomalia di tale previsione rispetto alle fattispecie disciplinate nel diritto del lavoro, sottolineando in particolare il possibile effetto di distorsione della concorrenza nel mercato delle industrie farmaceutiche. Al contrario, altri parlamentari hanno evidenziato la finalità di garantire una maggiore correttezza e chiarezza nei rapporti tra le imprese e gli informatori scientifici. Tali emendamenti sono stati respinti dall’Assemblea.

 

Il Senato è nuovamente intervenuto sul punto. Il nuovo testo dell’art. 3, comma 3, dell’A.C. 3204-B, così come modificato dalla XII Commissione Igiene e Sanità [12], ha stabilito infatti che tale rapporto di lavoro è di “carattere autonomo o subordinato”, sopprimendo, quindi, il carattere univoco del rapporto stesso.

 

Si ricorda infine che la normativa vigente (articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 - Requisiti e attività degli informatori scientifici [13]) afferma che l'attività degli informatori scientifici si svolge sulla base di un “rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno”. 

4. Le proposte di legge sull’informazione scientifica dei farmaci

E’ opportuno segnalare che la XII Commissione della Camera ha avviato l’esame delle proposte di legge in materia di informazione sui farmaci (A.C. 5420, 3522, 5224), che presentano alcuni profili connessi al provvedimento in esame.

 

Per quanto riguarda specificamente la natura del rapporto di lavoro degli informatori scientifici del farmaco, le proposte di legge affermano il carattere subordinato ed a tempo pieno dello rapporto stesso; soltanto l’A.C. 3522 prevede, altresì, la possibilità del ricorso alla tipologia di lavoro interinale.

Negli A.A.C.C. 3522 e 5224 è, inoltre, stabilito il carattere esclusivo del rapporto di lavoro in questione.

Per quanto riguarda specificamente i soggetti destinatari dell’attività degli informatori scientifici del farmaco, si rammenta che le proposte di legge A. A. C.C. 3522 e 5224 mantengono l’attuale dizione “”operatori sanitari” [14], mentre l’A.C. 5420 stabilisce che tale attività sia rivolta esclusivamente a medici e farmacisti [15].

 

(Per un esame dettagliato delle proposte di legge e le altre connessioni con il testo sugli informatori scientifici cfr. il dossier del Servizio Studi n. 769).


Progetto di legge

 


 

N. 3204-B

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 settembre 2002 (v. stampato Camera n. 3204)

MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 23 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 404-B)

NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 giugno 2005

 

d’iniziativa dei senatori

COZZOLINO, SERVELLO

¾

 

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 giugno 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

TESTO
approvato dalla Camera dei deputati

TESTO
modificato dalla XII Commissione
permanente del Senato della Repubblica

Art. 1.

(Applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541).

Art. 1.

(Applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541).

      1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

      Identico.

Art. 2.

(Informatore scientifico del farmaco).

Art. 2.

(Informatore scientifico del farmaco).

      1. Informatore scientifico del farmaco è la figura professionale che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

      1. Informatore scientifico del farmaco è la figura professionale che porta a conoscenza degli operatori sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

      2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

      2. Identico.

 

Art. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

Art. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

      1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari. Il rispetto del segreto professionale non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del farmaco, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

      1. Identico.

      2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo.

      2. Identico.

      3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981.

      3. Il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981.

Art. 4.

(Collegi regionali
degli informatori scientifici).

Art. 4.

(Collegi regionali
degli informatori scientifici).

      1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

      Identico.

      2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

 

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali).

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali).

      1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

      Identico.

      2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

(Cariche del consiglio).

Art. 6.

(Cariche del consiglio).

      1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

      Identico.

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

      1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

      Identico.

          a) compilare e tenere l'albo del collegio;

 

          b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

 

          c) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

 

          d) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

 

          e) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

 

          f) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

 

          g) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;

 

          h) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

 

      2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente uno o più corsi di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

 

      3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

(Attribuzioni del presidente).

Art. 8.

(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

      Identico.

      2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

(Collegio dei revisori).

Art. 9.

(Collegio dei revisori).

      1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

      Identico.

Art. 10.

(Consiglio nazionale).

Art. 10.

(Consiglio nazionale).

      1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio che eserciti l'attività da almeno cinque anni.

      Identico.

      2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

(Cariche del consiglio nazionale).

Art. 11.

(Cariche del consiglio nazionale).

      1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

      Identico.

      2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

      1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

      Identico.

          a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

 

          b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

 

          c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

 

          d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;

 

          e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

 

          f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

(Durata delle cariche).

Art. 13.

(Durata delle cariche).

      1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

      Identico.

Art. 14.

(Elettorato passivo).

Art. 14.

(Elettorato passivo).

      1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, secondo periodo.

      Identico.


 

Art. 15.

(Albo degli informatori scientifici).

Art. 15.

(Albo degli informatori scientifici).

      1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

      Identico.

      2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

 

Art. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

Art. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

      1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

      Identico.

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un trattato di reciprocità con l'Italia o di uno Stato membro dell'Unione europea;

 

          b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;

 

          c) godimento dei diritti civili;

 

          d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;

 

          e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

 

      2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non è richiesto per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato l'esame di Stato per l'iscrizione ai relativi ordini professionali.

 

Art. 17.

(Cancellazione dall'albo).

Art. 17.

(Cancellazione dall'albo).

      1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

      Identico.

          a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

 

          b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;

 

          c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

 

Art. 18.

(Riammissione all'albo).

Art. 18.

(Riammissione all'albo).

      1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

      Identico.

      2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 


 

Art. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione).

Art. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione).

      1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

      Identico.

      2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.

 

Art. 20.

(Procedimento disciplinare).

Art. 20.

(Procedimento disciplinare).

      1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla deontologia ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

      Identico.

 

Art. 21.

(Sanzioni disciplinari).

Art. 21.

(Sanzioni disciplinari).

      1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale di cui all'articolo 5, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

      Identico.

          a) l'avvertimento;

 

          b) la censura;

 

          c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

 

          d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 22.

(Ricorso giurisdizionale).

Art. 22.

(Ricorso giurisdizionale).

      1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

      Identico.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo.

      Identico.

      2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal consiglio del collegio regionale.

 


 


Art. 24.

(Copertura finanziaria).

Art. 24.

(Copertura finanziaria).

      1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

      Identico.

Art. 25.

(Disciplina regionale).

Art. 25.

(Disciplina regionale).

      1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.

      Identico.

      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche con provvedimento amministrativo, provvedono a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 26.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

Art. 26.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

      Identico.

 

 


Iter alla Camera

 


Progetti di legge

 


 

N. 3204

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITA') DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 settembre 2002 (v. stampato Senato n. 404)

 

d’iniziativa dei senatori

COZZOLINO, SERVELLO

¾

 

Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 1^
ottobre 2002

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proposta di legge

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Art. 1.

(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541).

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

(Informatore scientifico del farmaco).

        1. Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

        2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

 

Art. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

        1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo.

        3. Il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68.

 

Art. 4.

(Collegi regionali degli informatori scientifici).

        1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

        2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

 

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali).

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

        2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

(Cariche del consiglio).

        1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

 

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

        1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

                a) compilare e tenere l'albo del collegio;

                b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

                c) vigilare ai fini della tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede;

                d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

                e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

                f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

                h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;

                i) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

        2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

(Attribuzioni del presidente).

        1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

        2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

(Collegio dei revisori).

        1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

Art. 10.

(Consiglio nazionale).

        1. E' istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio.

        2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

(Cariche del consiglio nazionale).

        1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

        1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

                a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

                b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

                c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

                d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;

                e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

                f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

(Durata delle cariche).

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

(Elettorato passivo).

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

 

Art. 15.

(Albo degli informatori scientifici).

        1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

        2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

 

Art. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

        1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

                a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

                b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;

                c) godimento dei diritti civili;

                d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;

                e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

 

Art. 17.

(Cancellazione dall'albo).

        1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

                a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

                b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;

                c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

 

Art. 18.

(Riammissione all'albo).

        1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione).

        1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

        2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.

 

Art. 20.

(Procedimento disciplinare).

        1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 21.

(Sanzioni disciplinari).

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale di cui all'articolo 5, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.

 

 

 

Art. 22.

(Ricorso giurisdizionale).

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo.

 

Art. 24.

(Copertura finanziaria).

        1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 25.

(Disciplina delle assemblee degli iscritti e delle elezioni dei consigli dei collegi regionali).

        1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.

 

 


 

N. 342

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, PETRELLA, CORDONI, MAGNOLFI,
DI SERIO D'ANTONA, SUSINI

¾

 

Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 30 maggio 2001

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Onorevoli Colleghi! - Da molti anni è emerso il problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita. E' evidente, infatti, che quello di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alla caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini. Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l'attività e, in particolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario, non hanno un albo professionale. Ciò comporta che essi sono privi di qualsiasi garanzia di stabilità del loro rapporto di lavoro, e permette alle industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine economico e commerciale su quelle tecnico-scientifiche.

        La mancanza di un'idonea regolamentazione determina una serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per gli operatori sanitari ed i cittadini. In primo luogo, mancano adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche. Inoltre, si determina una tendenza alla trasformazione della loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e di supporto agli operatori sanitari, a vera e propria attività di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale. Infine, si apre in tal modo il campo alla possibilità di deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte e medici, sia anche nella serietà dell'informazione, che spesso si vede costretta a derogare dalla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole, dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque le vendite. A tali problemi si propone di rispondere il provvedimento in esame, elaborato dal Senato della Repubblica nel corso degli ultimi anni ed esaminato in questo ramo del Parlamento, in sede referente, dalla Commissione Affari sociali nell'ultimo scorcio della passata legislatura.

        L'articolo 1 della presente proposta di legge richiama l'applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e successive modificazioni che, in recepimento della direttiva 92/28/CEE, reca la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano.

        L'articolo 2 definisce la figura dell'informatore scientifico del farmaco come quella di colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E', inoltre, compito dell'informatore segnalare al responsabile del servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la propria attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità medicinali. Si mira in tale modo a garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici ed aziende. Si stabilisce, fin da tale articolo, la necessità che gli informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli articoli successivi. Si demanda, inoltre, a successivi provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione.

        L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle notizie ricevute in ragione del loro lavoro e prevede che le industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere dall'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di propaganda ed informazione. Al fine di agevolare le imprese di dimensioni minori, è previsto che le industrie farmaceutiche possano associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria. Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo provinciale.

        Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina, merita di essere segnalata la possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico. Si stabilisce, inoltre, che i consigli dei collegi provinciali siano composti da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Tra i vari compiti dei collegi provinciali, oltre alla compilazione e alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare per la tutela della attività degli informatori e reprimere ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e favorire le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti. Ogni anno, in collaborazione con l'università, dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le funzioni del presidente del consiglio del collegio provinciale ed è prevista l'istituzione del collegio provinciale dei revisori dei conti.

        L'articolo 10 istituisce, invece, il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da un rappresentante di ciascun collegio provinciale.

        Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese, all'espressione di pareri sui progetti di legge e di regolamento, alla decisione dei ricorsi attinenti alle iscrizioni all'albo e alle sanzioni disciplinari e alla determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono norme in materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di quello nazionale.

        L'articolo 15 istituisce l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

        Gli elementi che devono essere indicati nell'albo sono individuati all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i requisiti per l'iscrizione e l'articolo 18 individua le cause di cancellazione dall'albo, tra cui si segnala la cessazione dell'attività da almeno cinque anni.

        L'articolo 19 regola la riammissione all'albo. L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso il Consiglio nazionale nonché presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità, soggetti cui sono comunicate le variazioni intervenute nell'albo stesso. Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella censura, nella sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione dall'albo. Sono pronunciate dal Consiglio del collegio provinciale nei confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio.

        L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione della legge, prevedendo che siano considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni a decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

        Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge siano a carico delle quote versate dagli iscritti agli albi, e l'articolo 26 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di esecuzione della legge, anche per dettare le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli.

        Come si è accennato, nelle passate legislature il Parlamento ha tentato a più riprese, senza riuscirvi, di approvare una disciplina specifica in materia di informatori scientifici del farmaco. Nella XIII legislatura, dopo la conclusione dell'esame in sede referente presso la Commissione Igiene e Sanità, protrattosi dal luglio del 1996 all'ottobre del 1999, l'Assemblea del Senato della Repubblica è giunta a licenziare il provvedimento, in prima lettura, solo alla fine di gennaio 2001.

        I tempi per l'esame in sede referente presso la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ne sono risultati conseguentemente compressi. Stante la prospettiva dello scioglimento delle Camere, il dibattito in Commissione si è concentrato essenzialmente sulla questione preliminare dell'effettiva necessità e del grado di urgenza dell'approvazione della nuova disciplina prima della fine della legislatura. Strettamente connesso a questa questione preliminare è stato il dibattito sull'opportunità di procedere all'istituzione di un nuovo albo professionale, sia in riferimento alla compatibilità di tale strumento rispetto ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti, sia in relazione alla più ampia riflessione in corso in questi anni su tale tipo di istituto giuridico, prevalentemente orientata al suo superamento. Su tale aspetto si sono concentrati anche diversi dei pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, pur esprimendo una pluralità di posizioni, ha ritenuto prevalente l'interesse ad approvare in tempi rapidi una regolamentazione che desse certezza agli operatori del settore e ai cittadini. Una volta operata tale scelta, la questione dell'opportunità di istituire un nuovo albo è stata risolta positivamente, sia perché la ristrettezza dei tempi a disposizione avrebbe difficilmente reso possibile, in caso di modifica del testo, un nuovo passaggio al Senato della Repubblica, sia soprattutto nella considerazione che, fino a quando non si sarà effettivamente giunti a un riordino complessivo della materia, non sembravano esservi ragioni per cui la tutela garantita da questo istituto giuridico alla maggior parte delle categorie professionali dovesse essere esclusa per gli informatori scientifici del farmaco.

        Tra gli aspetti particolari che, nonostante la rapidità dell'esame, sono stati approfonditi nel corso del dibattito occorre segnalare in particolare la previsione che le aziende possano associarsi per assumere uno stesso informatore. Di contro all'opinione di alcuni gruppi, che hanno letto in tale norma una possibile lesione della concorrenza tra le aziende, è stato sottolineato che essa è volta in primo luogo ad agevolare l'attività delle imprese di minori dimensioni, che potrebbero avere difficoltà ad assumere da sole un soggetto di alta qualificazione. Infine, utili elementi di riflessione sono emersi anche dal confronto sulle norme transitorie. Anche in questo caso, peraltro, ha prevalso l'opinione che fosse opportuno non modificare il testo del Senato della Repubblica.

        Tale scelta, nonostante alcuni aspetti non pienamente condivisibili, non è tuttavia valsa a giungere all'approvazione definitiva del provvedimento. A tale risultato negativo ha concorso certamente il fatto che i gruppi di opposizione della scorsa legislatura non hanno ritenuto opportuno esprimere il proprio assenso a discutere il provvedimento in sede legislativa, come sarebbe stato forse opportuno, data l'esigenza di giungere in tempi certi a disciplinare questa delicata materia. Tuttavia, l'impossibilità di approvare definitivamente il provvedimento è certamente dipesa soprattutto dalla scarsità del tempo a disposizione della Camera dei deputati per esaminarne compiutamente i contenuti e giungere a definire un accordo politico ampiamente condiviso.

        Resta pertanto il rammarico che i ritardi accumulati abbiano imposto un esame in tempi ristretti ed a ridosso dello scioglimento delle Camere. L'auspicio è che il lavoro svolto nella XIII legislatura, che ha portato all'approvazione del provvedimento in uno dei due rami del Parlamento, ne agevoli un più rapido esame da parte delle attuali Camere, nella consapevolezza della necessità di intervenire quanto prima per regolamentare in maniera adeguata la delicata e importante attività professionale svolta dagli informatori scientifici del farmaco.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

        1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

        2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del decreto legislativo medesimo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

Art. 3.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.

        3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato con le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

        1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

        2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

        3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

 

Art. 5.

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

        2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

        1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

 

Art. 7.

        1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

                a) compilare e tenere l'albo del collegio;

                b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

                c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

                e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

                f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

                h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

                i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

        2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

        1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

        2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

        1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

Art. 10.

        1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

        2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

        1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

        1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

                a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

                b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

                c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

                d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

                e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

                f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

                g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

 

Art. 15.

        1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16.

        1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

 

Art. 17.

        1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

                b) godimento dei diritti civili;

                c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 18.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

                a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

                b) per condanna penale;

                c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

                d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

 

Art. 19.

        1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 20.

        1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità.

          2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

 

Art. 21.

        1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 22.

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 23.

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

Art. 24.

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15 della presente legge, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

 

Art. 25.

        1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 26.

        1. Il Governo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

 

 


 

N. 1419

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

LUSETTI, CASTAGNETTI, MILANA, CIANI, FIORONI, MOLINARI, RUGGERI, MERLO, BOTTINO, CAMO, OSTILLIO

¾

 

Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco

 

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Presentata il 25 luglio 2001

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo del disegno di legge recante "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco" approvato dal Senato della Repubblica, nel corso della XIII legislatura, il 25 gennaio 2001 (atto Senato n. 478).

        La proposta di legge tiene conto delle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che danno attuazione alla direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. A tale decreto la presente proposta di legge non si sovrappone, disciplinando aspetti da questo non considerati o prevedendo opportune integrazioni su aspetti disciplinati solo su un piano generale.

        Considerate l'importanza e la delicatezza dell'attività di informazione scientifica sui farmaci, la proposta di legge si pone l'obiettivo di delineare la figura, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, la natura giuridica del rapporto tra le industrie farmaceutiche e l'informatore ed il profilo professionale degli addetti al settore.

        La proposta di legge, all'articolo 2, definisce il ruolo dell'informatore scientifico del farmaco come colui che "porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento".

        L'articolo 3 prevede l'utilizzo, da parte delle industrie farmaceutiche, degli informatori scientifici del farmaco, i quali sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro alle aziende.

        Gli articoli successivi, dal 4 al 17 disciplinano la costituzione dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e del Consiglio nazionale dei collegi dei suddetti informatori, le procedure elettorali ed i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale.

        Gli articoli dal 18 al 23 disciplinano le sanzioni disciplinari e le modalità di tenuta dell'albo.

        Gli articoli 24, 25 e 26, recano, rispettivamente, norme transitorie, finanziarie e per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

        1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

        2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del decreto legislativo medesimo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

Art. 3.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.

        3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato con le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981.

 

Art. 4.

        1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

        2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

        3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

 

Art. 5.

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

        2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

        1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

 

Art. 7.

        1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

                a) compilare e tenere l'albo del collegio;

                b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

                c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

                e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

                f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

                h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

                i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

        2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, ha cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

        1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

        2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

        1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

Art. 10.

        1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentanteper ogni collegio provinciale o interprovinciale.

        2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

        1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco affinché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

        1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

                a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

                b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

                c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

                d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

                e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

                f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

                g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

 

Art. 15.

        1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

 

Art. 16.

        1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degliiscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

 

Art. 17.

        1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

                b) godimento dei diritti civili;

                c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 18.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

                a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

                b) per condanna penale;

                c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

                d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

 

Art. 19.

        1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 20.

        1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entroil mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità.

        2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale di cui al comma 1.

 

Art. 21.

        1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 22.

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 23.

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

 

 

Art. 24.

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

 

Art. 25.

        1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 26.

        1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana il relativo regolamento di attuazione. Con il predetto regolamento sono, altresì, dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali di cui alla presente legge.

 

 


 

N. 1479

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

MAURA COSSUTTA

¾

 

Regolamentazione dell'attività di informazione farmaceutica e
istituzione dell'albo degli informatori scientifici del
farmaco

 

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Presentata il 2 agosto 2001

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Onorevoli Colleghi! - E' emerso da tempo il problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita.

        E' evidente infatti che quello di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alle caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini.

        Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l'attività e, a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario, non hanno un albo professionale. Ciò comporta che essi sono privi di qualsiasi garanzia di stabilità del proprio rapporto di lavoro e permette alle industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine economico e commerciale su quelle tecnico-scientifiche.

        La mancanza di un'idonea regolamentazione determina una serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per gli operatori sanitari e i cittadini. Mancano adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche; si determina una tendenza alla trasformazione della loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e di supporto agli operatori sanitari, a vera e propria attività di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale; si apre il campo alla possibilità di deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte e medici, sia anche nella serietà dell'informazione, che spesso si vede costretta a derogare dalla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole, dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque le vendite.

        A tali problemi si propone di rispondere, appunto, la presente proposta di legge.

        L'articolo 1 richiama l'applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992 che, recependo la direttiva 92/28/CEE, reca attualmente la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano.

        L'articolo 2 definisce la figura dell'informatore scientifico del farmaco come quella di colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E' inoltre compito dell'informatore segnalare al responsabile del servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la propria attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità medicinali. Si mira in tale modo a garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici ed aziende. Si stabilisce fin da tale articolo la necessità che gli informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione.

        L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle notizie ricevute in ragione del loro lavoro, e prevede che le industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere all'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di propaganda e di informazione. Stabilisce, infine, che il rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria.

        Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo provinciale.

        Nel dettaglio, una segnalazione particolare merita la possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico.

        Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi provinciali siano composti da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

        Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare per la tutela della attività degli informatori e reprimere ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e favorire le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti. Ogni anno, in collaborazione con le università, dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le funzioni del presidente ed è prevista l'istituzione del collegio dei revisori dei conti.

        L'articolo 10 istituisce invece il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da un rappresentante di ciascun collegio provinciale. Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese, all'espressione di pareri sui progetti di legge e di regolamento, alla decisione dei ricorsi attinenti alle iscrizioni all'albo e alle sanzioni disciplinari nonché alla determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti.

        Dopo norme in materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di quello nazionale, con l'articolo 15 è istituito l'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco. Gli elementi che devono essere indicati nell'albo sono individuati all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i requisiti per l'iscrizione e l'articolo 18 individua le cause di cancellazione dall'albo, tra cui si segnala la cessazione dell'attività da almeno cinque anni.

        L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della giustizia e della sanità, soggetti cui sono comunicate le variazioni intervenute nell'albo stesso.

        Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella censura, nella sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione dall'albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio provinciale nei confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio.

        L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase di prima attuazione della legge, prevedendo che siano considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio 1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, concernente la disciplina della pubblicità dei farmaci per uso umano.

        Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge siano poste a carico delle quote versate dagli iscritti agli albi, e l'articolo 26 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del relativo regolamento di esecuzione, recante, altresì, le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 92/28/CEE, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

        1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

        2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

 

Art. 3.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici.

        3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato con le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

        1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

        2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

        3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

 

Art. 5.

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

        2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

        1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

 

Art. 7.

        1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

                a) compilare e tenere l'albo del collegio;

                b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

                c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

                e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

                f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

                h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

                i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

        2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, è tenuto, annualmente, a promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

        1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

        2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

        1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

Art. 10.

        1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

        2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

        1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il Consiglio nazionale designa altresì tre informatori scientifici del farmaco affinché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

        1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

                a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

                b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

                c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

                d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

                e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori dei conti;

                f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

                g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

 

Art. 15.

        1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16.

        1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

 

Art. 17.

        1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

                b) godimento dei diritti civili;

                c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 18.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

                a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

                b) per condanna penale;

                c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

                d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

 

Art. 19.

        1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 20.

        1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità.

        2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

 

Art. 21.

        1. Gli iscritti all'albo, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 22.

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 23.

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

Art. 24.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

 

Art. 25.

        1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 26.

        1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il medesimo regolamento sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

 

 


 

N. 1482

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

LUCCHESE, DORINA BIANCHI, EMERENZIO BARBIERI,
ANNA MARIA LEONE, TUCCI, NARO

¾

 

Nuova regolamentazione dell'attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco

 

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Presentata il 2 agosto 2001

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Onorevoli Colleghi! - Nella XIII legislatura e precisamente in data 7 marzo 2001 la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge atto Camera n. 7567 recante "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco". Tale proposta di legge riproduceva integralmente il testo del disegno di legge approvato all'unanimità dall'Aula del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2001 (atto Senato n. 478).

        Il testo del disegno di legge viene riproposto nella presente proposta di legge, che tiene conto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di recepimento della direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano e che, senza alcuna sovrapposizione, ne integra alcuni aspetti particolari.

        La proposta di legge intende evidenziare, in un settore così delicato come quello dell'informazione scientifica sui farmaci, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco e degli addetti al settore, nonché la natura giuridica del rapporto informatore scientifico-azienda farmaceutica.

        Come stabilito all'articolo 2 della proposta di legge, l'informatore scientifico del farmaco "porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento" a conferma della corresponsabilità di tale professionista, al pari del medico, nell'uso corretto del farmaco in terapia.

        L'articolo 3 prevede che gli informatori scientifici del farmaci sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, rimandando la disciplina del rapporto di lavoro alle contrattazioni collettive fra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.

        Dall'articolo 4 all'articolo 17 si disciplina la costituzione dei collegi degli informatori scientifici del farmaco in tutti i suoi aspetti: dai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale alle procedure elettorali per la elezione del Consiglio nazionale dei collegi.

        Dall'articolo 18 all'articolo 23 si disciplinano le sanzioni disciplinari e le modalità di tenuta dell'albo.

        Si ritiene opportuno presentare la proposta di legge proprio per dare al più presto veste giuridica alla figura dell'informatore scientifico del farmaco, poiché, come già previsto dal citato decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, all'articolo 10, questi soggetti "sono tenuti a collaborare con il Ministero della sanità, anche con suggerimenti e indicazioni, al fine di assicurare il corretto e ottimale svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci".


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

        1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

        2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

Art. 3.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.

        3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato con le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

        1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

        2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

        3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

 

Art. 5.

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

        2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

        1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

 

Art. 7.

        1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

                a) compilare e tenere l'albo del collegio;

                b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

                c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

                e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

                f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

                h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

                i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

        2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, è tenuto annualmente, a promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

        1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

        2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

        1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

Art. 10.

        1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

        2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

        1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno il presidente, il segretario, il tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il Consiglio nazionale designa altresì tre informatori scientifici del farmaco affinché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

        1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

                a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

                b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

                c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

                d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

                e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

                f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

                g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

 

Art. 15.

        1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

 

Art. 16.

        1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

 

 

Art. 17.

        1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

                b) godimento dei diritti civili;

                c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 18.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

                a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

                b) per condanna penale;

                c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

                d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

 

Art. 19.

        1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 20.

        1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità.

          2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

 

Art. 21.

        1. Gli iscritti all'albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 22.

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 23.

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

Art. 24.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

 

Art. 25.

        1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 26.

        1. Il Governo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il medesimo regolamento sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

 

 


 

N. 1572

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato MILANESE

¾

 

Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco

 

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Presentata il 13 settembre 2001

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Onorevoli Colleghi! - Secondo la legislazione vigente, il servizio di informazione scientifica sui farmaci ha lo scopo di far conoscere periodicamente a tutti gli operatori sanitari le caratteristiche e le proprietà degli stessi, al fine di assicurare il loro impiego secondo le indicazioni e le posologie appropriate, con riferimento anche all'esigenza del contenimento dei relativi consumi, che tanto preoccupano il Governo e le regioni.

        Tale servizio ha altresì lo scopo di raccogliere in modo capillare ogni elemento sugli effetti terapeutici e collaterali derivanti dall'impiego dei farmaci, promuovendone, di conseguenza, il costante miglioramento.

        Se è vero che la prevenzione e la riabilitazione costituiscono gli aspetti più qualificanti della legge di riforma sanitaria, non si può, dunque, non affermare come per la tutela della pubblica salute siano anche indispensabili una corretta informazione ed un adeguato aggiornamento di chi è deputato alla prescrizione dei farmaci.

        Oggi l'aggiornamento del medico, per quanto riguarda la conoscenza delle specialità medicinali ad uso umano prodotte dalle aziende farmaceutiche, è per gran parte assicurato attraverso il colloquio con l'informatore scientifico, per cui non si può non considerare una corresponsabilità di entrambi nell'impiego dei farmaci in terapia.

        La responsabilità degli informatori scientifici è stata peraltro sancita dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, che li obbliga (articolo 10) a collaborare con il Ministero della salute, anche con suggerimenti ed indicazioni, al fine appunto di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci.

        Il ruolo degli informatori scientifici nella conoscenza ed utilizzazione del farmaco è dunque importante e delicato, per cui deve essere svolto con piena dignità professionale.

        Il riconoscimento giuridico della professione di informatore scientifico del farmaco è da ritenere, pertanto, giusto e necessario, affinché questi operatori possano essere chiamati a rispondere del loro operato e possano così offrire, alla collettività, la massima garanzia per quanto riguarda la loro etica e professionalità.

        Gli ordinamenti professionali sono, infatti, propri di talune professioni di ordine intellettuale, a cui il legislatore ha ritenuto di dedicare una particolare attenzione, in quanto gli interessi privati coinvolti dalla professione sono rilevanti, indirettamente, anche per lo Stato.

        Così come l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi diviene condizione essenziale per l'esercizio dell'attività professionale del medico e garantisce, nel contempo, la collettività sul possesso dei requisiti obbligatori da parte dei medici curanti, oltre che della loro etica e professionalità, analogamente, l'iscrizione all'albo del collegio degli informatori scientifici del farmaco costituirebbe la condizione essenziale per l'esercizio dell'attività professionale (eliminando automaticamente ogni forma abusiva da parte di estranei alle finalità proprie del servizio di informazione scientifica sui farmaci) e garantirebbe il medico e la collettività sul possesso dei requisiti obbligatori, da parte degli informatori scientifici del farmaco, oltre che della loro etica e professionalità.

        Si potrebbe obiettare che professionista è chi presta, verso un corrispettivo, servizi con attività prevalentemente propria, senza vincoli di subordinazione e che pertanto male si adatterebbe tale attribuzione agli informatori scientifici del farmaco (con le responsabilità ed implicazioni relative), essendo gli stessi, prevalentemente, titolari di un rapporto di impiego subordinato ed a tempo pieno. Esistono, però, alcuni professionisti, che si trovano in posizione anomala rispetto alla generalità, nel senso che esercitano la professione, pur essendo lavoratori subordinati, alle dipendenze di enti pubblici e privati.

        Basti pensare alle varie categorie di avvocati, che non sono liberi professionisti, come gli avvocati dello Stato e di altri enti pubblici. Taluni di costoro sono iscritti nei cosiddetti "albi speciali", altri, invece, fanno parte integrante dell'amministrazione. Si pensi a talune categorie di sanitari, in particolare ai farmacisti.

        L'esempio è ancora più calzante, con riferimento all'ordine dei giornalisti, nel quale tutti gli iscritti sono in regola titolari di un rapporto di impiego. La Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 1968) non ha trovato illegittima la presenza di tale ordine, neppure in quanto costituisce una violazione alla sfera di libertà di chi al giornalismo voglia professionalmente dedicarsi. Infatti, la giustificazione della presenza dell'ordine dei giornalisti è stata trovata dalla Corte in un argomento del tutto estraneo alla reale funzione dell'ordine e dei collegi professionali: l'argomento dell'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che "nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della personalità e, quindi, della loro libertà".

        La valenza pubblicistica attribuita alla attività di informatore scientifico del farmaco dalla legge di riforma sanitaria è confermata dalla normativa indicata dai decreti del Ministro della sanità 23 giugno 1981, 23 novembre 1982, 26 febbraio 1985, 4 dicembre 1990, e 3 luglio 1992 (tutti sulla disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci), nonché dai decreti del Ministro della sanità 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984 (sul monitoraggio sui farmaci), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, (in attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità sui medicinali per uso umano), dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435 (entrambi, fra l'altro, sul coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco nella attività di farmacovigilanza).

        E' bene infine ricordare che le caratteristiche degli ordini professionali valgono ad escludere che essi, in un ordinamento democratico e non corporativo, possano essere portatori, in maniera esclusiva, della rappresentanza e tutela dell'interesse di carattere generale e di carattere particolare degli iscritti, in quanto la loro configurazione come persone di diritto pubblico, mentre è un requisito essenziale per l'attribuzione dei poteri pubblicistici volti alla tutela della dignità della professione, nell'interesse non soltanto dei professionisti ma della collettività, impedisce agli ordini dotati, nel pubblico interesse, di poteri di supremazia nei confronti di tutti gli appartenenti alla professione, di essere al tempo stesso una libera espressione degli interessi particolari della categoria (Cassazione, Sezioni unite, 2 febbraio 1965, n. 164), che si realizza invece solo attraverso l'organizzazione sindacale ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione (Consiglio di Stato, V, 25 settembre 1963, n. 767).

        Sulla base di tale realtà, si è dunque maturata la convinzione che l'attività dell'informatore scientifico costituisce una "professione nuova", che non trova ostacoli in norme di carattere costituzionale e trova, invece, conforto ed esemplificazione nelle leggi che disciplinano altre professioni. Non a caso, infatti, in data 7 marzo 2001, nella XIII legislatura, la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha approvato, in sede referente, la proposta di legge atto Camera n. 7567 recante "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco", che riproduceva integralmente il testo del disegno di legge approvato all'unanimità dall'Aula del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2001 (atto Senato n. 478).

        Il testo del citato disegno di legge viene riproposto nella presente proposta di legge, che tiene conto della normativa vigente in materia e che, senza alcuna sovrapposizione, ne integra alcuni aspetti particolari.

        La proposta di legge vuole evidenziare il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, nonché la natura giuridica del rapporto informatore scientifico-azienda farmaceutica. Vuole anche essere un serio e convincente inizio di un processo di moralizzazione nel campo del commercio del farmaco. Ne guadagneranno le stesse aziende farmaceutiche sia in immagine sia in investimenti, potendo disporre di personale qualificato capace di valorizzare presso gli operatori sanitari l'aspetto scientifico del prodotto farmaceutico.

        Quanto alla istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, tale strumento darà non solo maggiore dignità a questi operatori, ma li porrà in una condizione di deontologia chiara e trasparente, a maggiore difesa e garanzia della professionalità, incidendo positivamente sulle filosofie e sulle strategie aziendali, nonché sulla qualificazione e sul contenimento della spesa farmaceutica.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

        1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

        2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

 

Art. 3.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.

        3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato con le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

        1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

        2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

        3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

 

Art. 5.

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

        2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

        1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

 

Art. 7.

        1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

                a) compilare e tenere l'albo del collegio;

                b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

                c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

                e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

                f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

                h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

                i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

        2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, è tenuto, annualmente, a promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

        1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

        2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

        1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

Art. 10.

        1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

        2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

        1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il Consiglio nazionale designa altresì tre informatori scientifici del farmaco affinché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

        1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

                a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

                b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

                c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

                d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

                e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

                f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

                g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

 

Art. 15.

        1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16.

        1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

 

Art. 17.

        1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

                b) godimento dei diritti civili;

                c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 18.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

                a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

                b) per condanna penale;

                c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

                d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

 

Art. 19.

        1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 20.

        1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

          2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

 

Art. 21.

        1. Gli iscritti all'albo, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 22.

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 23.

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

Art. 24.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

 

Art. 25.

        1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 26.

        1. Il Governo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di attuazione. Con il medesimo regolamento sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

 

 


 

N. 1651

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ANGELA NAPOLI, CAMINITI

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Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco

 

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Presentata il 25 settembre 2001

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Onorevoli Colleghi! - Da molti anni è emerso il problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita.

        E' evidente infatti che quello di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alla caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini.

        Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l'attività e, in particolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario, non hanno un albo professionale. Ciò comporta che essi sono privi di qualsiasi garanzia di stabilità del loro rapporto di lavoro, e permette alle industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine economico e commerciale su quelle tecnico-scientifiche.

        La mancanza di un'idonea regolamentazione determina una serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per gli operatori sanitari e i cittadini. In primo luogo, mancano adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche. Inoltre, si determina una tendenza alla trasformazione della loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e di supporto agli operatori sanitari, a vera e propria attività di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale. Infine, si apre in tale modo il campo alla possibilità di deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte e medici, sia anche nella serietà dell'informazione, che spesso si vede costretta a derogare alla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole, dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque le vendite.

        L'articolo 1 della presente proposta di legge richiama l'applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, che, in recepimento della direttiva 92/28/CEE, reca attualmente la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano.

        L'articolo 2 definisce la figura dell'informatore scientifico del farmaco come quella di colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E' inoltre compito dell'informatore segnalare al responsabile del servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la propria attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità medicinali.

        Si mira in tale modo a garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

        Si stabilisce fin da tale articolo la necessità che gli informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione.

        L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle notizie ricevute in ragione del loro lavoro, e prevede che le industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere all'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di propaganda e di informazione.

        Al fine di agevolare le imprese di dimensioni minori, è previsto che le industrie farmaceutiche possano associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria.

        Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo provinciale.

        Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina, merita segnalare la possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico.

        Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi provinciali siano composti da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

        Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare per la tutela della attività degli informatori, di reprimere ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e favorire le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti.

        Ogni anno, in collaborazione con le università, dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le funzioni del presidente ed è prevista l'istituzione del collegio dei revisori dei conti.

        L'articolo 10 istituisce il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da un rappresentante di ciascun collegio provinciale.

        Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese, all'espressione di pareri sui progetti di legge e di regolamento, alla decisione dei ricorsi attinenti alle iscrizioni all'albo e alle sanzioni disciplinari nonché alla determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti.

        Dopo norme in materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di quello nazionale, con l'articolo 15 è istituito l'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco.

        Gli elementi che devono essere indicati nell'albo sono individuati all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i requisiti per l'iscrizione e l'articolo 18 individua le cause di cancellazione dell'albo, tra cui si segnala la cessazione dell'attività da almeno cinque anni.

        L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della giustizia e della salute, soggetti cui sono comunicate le variazioni intervenute nell'albo stesso.

        Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella censura, nella sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione dall'albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio provinciale nei confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio.

        L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase di prima attuazione della legge, prevedendo che siano considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio 1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, concernente la disciplina della pubblicità dei farmaci per uso umano.

        Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge siano a carico delle quote versate dagli iscritti all'albo, e l'articolo 26 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

        1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

        2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

 

Art. 3.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.

        3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

        1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

        2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

        3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

 

Art. 5.

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

        2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

        1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno il presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

 

Art. 7.

        1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

                a) compilare e tenere l'albo del collegio;

                b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

                c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

                e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

                f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ai fini dell'approvazione dell'assemblea;

                h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

                i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

        2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, è tenuto annualmente, a promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

        1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

        2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

        1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

Art. 10.

        1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

        2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

        1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno il presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il Consiglio nazionale designa altresì tre informatori scientifici del farmaco esercitino la funzione di revisori dei conti.

 

Art. 12.

        1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

                a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

                b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

                c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

                d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

                e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori dei conti;

                f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

                g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali.

 

Art. 15.

        1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

 

Art. 16.

        1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli

iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 17.

        1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

                b) godimento dei diritti civili;

                c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 18.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

                a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

                b) per condanna penale;

                c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

                d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

 

Art. 19.

        1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 20.

        1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia e il Ministero della salute.

          2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

 

Art. 21.

        1. Gli iscritti all'albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 22.

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 23.

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

Art. 24.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

 

Art. 25.

        1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12, ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 26.

        1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di attuazione. Con il medesimo regolamento sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

 

 


 

N. 1870

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CASTELLANI, ALBONI, AMORUSO, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARUSO, COLA, GIULIO CONTI, GIRONDA VERALDI, LISI, GIANNI MANCUSO, MUSSOLINI, ANTONIO PEPE, PORCU, ROSITANI, VILLANI MIGLIETTA

¾

 

Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco

 

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Presentata il 26 ottobre 2001

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Onorevoli Colleghi! - Da molti anni è emerso il problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita.

        E' evidente infatti che quello di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alla caratteristica e alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini.

        Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l'attività e, in particolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario, non hanno un albo professionale.

        La presente proposta di legge tiene conto delle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che danno attuazione alla direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano. A tale decreto la presente proposta di legge non si sovrappone, disciplinando aspetti da questo non considerati o prevedendo opportune integrazioni su aspetti disciplinati solo su un piano generale.

        L'articolo 1 richiama l'applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che, in recepimento della direttiva 92/28/CEE, reca attualmente la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano.

        L'articolo 2 definisce l'informatore scientifico del farmaco come colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E' inoltre compito dell'informatore segnalare al responsabile del servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la propria attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità medicinali. Si mira in tale modo a garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici e aziende. Si stabilisce con tale articolo la necessità che gli informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione.

        L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle notizie ricevute in ragione del loro lavoro e prevede che le industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere all'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di propaganda e informazione. Al fine di agevolare le imprese di dimensioni minori, è previsto che le industrie farmaceutiche possano associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria.

        Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, il cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo provinciale.

        Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina, merita una segnalazione la possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico che ne giustifichino la costituzione.

        Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi provinciali siano composti da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

        Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare per la tutela della attività degli informatori e reprimere ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e favorire le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti. Ogni anno, in collaborazione con le università, dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le funzioni del presidente ed è prevista l'istituzione del collegio dei revisori dei conti.

        L'articolo 10 istituisce il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da un rappresentante di ciascun collegio provinciale. Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese, all'espressione di pareri sui progetti di legge e di regolamento, alla determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti.

        Dopo norme in materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di quello nazionale, con l'articolo 15 viene istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco. Gli elementi che devono essere indicati nell'albo sono individuati all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i requisiti per l'iscrizione e l'articolo 18 individua le cause di cancellazione, tra cui si segnala la cessazione dell'attività da almeno cinque anni.

        L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della giustizia e della salute, cui sono comunicate le variazioni intervenute nell'albo stesso.

        Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella censura, nella sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione dall'albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio provinciale nei confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio.

        L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione della legge, prevedendo che siano considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio 1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541 del 1992.

        Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge siano a carico delle quote versate dagli iscritti all'albo, e l'articolo 26 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di esecuzione, anche per dettare le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante attuazione della direttiva n. 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

        1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, e dei successivi decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

        2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

 

Art. 3.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici del farmaco e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore.

        3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico del farmaco è disciplinato dalla contrattazione collettiva tra la categoria e le aziende di cui all'articolo 6-bis del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981.

 

Art. 4.

        1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

        2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

        3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

 

Art. 5.

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

        2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

        1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

 

Art. 7.

        1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

                a) compilare e tenere l'albo del collegio;

                b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

                c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

                e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

                f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

                g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

                h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

                i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

        2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, ha cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

        1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

        2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

        1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

Art. 10.

        1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

        2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

        1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno il presidente, il segretario, il tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

        1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

                a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

                b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

                c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

                d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

                e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

                f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

                g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

 

Art. 15.

        1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16.

        1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

 

Art. 17.

        1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

                b) godimento dei diritti civili;

                c) possesso di uno dei titoli universitari di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 18.

        1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

                a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

                b) per condanna penale;

                c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

                d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

 

Art. 19.

        1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, su sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 20.

        1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso i Ministeri della giustizia e della salute.

        2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi ai Ministri della giustizia e della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco.

 

Art. 21.

        1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 22.

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 23.

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

Art. 24.

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

 

Art. 25.

        1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 26.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la sua esecuzione e, in particolare, le disposizioni relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

 

 


 

N. 3280

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CATANOSO, FATUZZO, FRAGALA'

¾

 

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, concernente i requisiti per l'esercizio
dell'attività di informatore scientifico del farmaco

 

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Presentata il 16 ottobre 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - L'accelerazione continua della ricerca scientifica e tecnologica nel giro di venti anni (o anche meno) è destinata a rivoluzionare il mondo del farmaco e metterà a disposizione della medicina sostanze innovative caratterizzate da un elevato turn over.

        L'informazione e la formazione permanente delle figure sanitarie saranno, dunque, fondamentali e - tra queste - la figura dell'informatore scientifico del farmaco è destinata ad assumere valenze qualitative sempre più elevate.

        In quest'ottica, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano, detta anche la disciplina dei requisiti e delle attività degli informatori scientifici ed, in particolare, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'esercizio di tale professione sia subordinato al possesso del diploma di laurea in una delle discipline ivi indicate.

        Tra l'altro, sempre l'articolo 9 al medesimo comma 2 stabilisce che - in considerazione della particolarità e della complessità di questa figura professionale, considerato un vero e proprio "esperto" conoscitore delle proprietà dei farmaci - il Ministro della salute può, con un proprio decreto, riconoscere come idonei all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco altri diplomi di laurea.

        L'elenco dei diplomi di laurea ritenuti idonei all'esercizio di questa professione non è stato, dunque, ritenuto esaustivo ed è già stato successivamente ampliato.

        Il corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura ed il relativo diploma - non previsto fra quelli ammessi - fornisce indubbiamente conoscenze utili e specifiche ad acquisire la preparazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci per uso umano.

        In conclusione, con la presente proposta di legge si intende integrare la normativa vigente in materia includendo anche il diploma di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura fra quelli ritenuti idonei per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

        1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, dopo le parole: "scienze biologiche," sono inserite le seguenti: "scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura,".

 

 


 

N. 3301

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato ZANELLA

¾

 

Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco

 

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Presentata il 22 ottobre 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - Da molti anni è emerso il problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita.

        E' evidente infatti che quello di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alla caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini.

        Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l'attività e, in particolare - a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario - non hanno un albo professionale. Ciò comporta che essi sono privi di qualsiasi garanzia di stabilità del loro rapporto di lavoro e permette alle industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine economico e commerciale su quelle tecnico-scientifiche.

        La mancanza di un'idonea regolamentazione determina una serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per gli operatori sanitari e i cittadini. In primo luogo, mancano adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche.

        Inoltre, si determina una tendenza alla trasformazione della loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e di supporto agli operatori sanitari a vera e propria attività di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale. Infine, si apre in tal modo il campo alla possibilità di deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte e medici, sia anche nella serietà dell'informazione, che spesso si vede costretta a derogare dalla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole, dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque le vendite.

        A tali problemi si propone di rispondere con il provvedimento in esame.

        L'articolo 1 richiama l'applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che, in recepimento della direttiva 92/28/CEE, reca attualmente la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano.

        L'articolo 2 definisce la figura dell'informatore scientifico del farmaco come quella di colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E' inoltre compito dell'informatore segnalare al responsabile del servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la propria attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità medicinali. Si mira in tal modo a garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici e aziende. Si stabilisce fin da tale articolo la necessità che gli informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione.

        L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle notizie ricevute in ragione del loro lavoro e prevede che le industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere all'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di propaganda e divulgazione. Al fine di agevolare le imprese di dimensioni minori, è previsto che le industrie farmaceutiche possano associarsi allo scopo di utilizzare il medesimo informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria.

        Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo provinciale.

        Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina, merita una segnalazione la possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico.

        Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi provinciali siano composti da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

        Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare per la tutela della attività degli informatori, di reprimere ogni esercizio abusivo della professione nonché di promuovere e di favorire le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti. Ogni anno, in collaborazione con le università, dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le funzioni del presidente ed è prevista l'istituzione del collegio dei revisori dei conti.

        L'articolo 10 istituisce invece il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da un rappresentante di ciascun collegio provinciale o interregionale. Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese, all'espressione di pareri sui progetti di legge e di regolamento, alla decisione dei ricorsi attinenti alle iscrizioni all'albo e alle sanzioni disciplinari e alla determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti.

        Dopo norme in materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di quello nazionale, con l'articolo 15 è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco. Gli elementi che devono essere indicati nell'albo sono individuati all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i requisiti per l'iscrizione, l'articolo 18 individua le cause di cancellazione dall'albo, tra cui si segnala la cessazione dell'attività da almeno cinque anni, e l'articolo 19 reca norme per la reiscrizione all'albo.

        L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della giustizia e della salute, soggetti cui sono comunicate le variazioni intervenute nell'albo stesso.

        Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella censura, nella sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione dall'albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio provinciale nei confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio.

        L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione della legge, prevedendo che siano considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio 1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, concernente la disciplina della pubblicità dei farmaci per uso umano.

        Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge siano a carico delle quote versate dagli iscritti agli albi, e l'articolo 26 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di l'entrata in vigore della legge, del relativo regolamento di attuazione, anche per dettare le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli.

        Nelle passate legislature il Parlamento ha tentato a più riprese, senza riuscirvi, di approvare una disciplina specifica in materia di informatori scientifici del farmaco.

        Ampio è stato il dibattito sull'opportunità di procedere all'istituzione di un nuovo albo professionale, sia in riferimento alla compatibilità di tale strumento rispetto ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti, sia in relazione alla più ampia riflessione in corso in questi anni su tale tipo di istituto giuridico, prevalentemente orientata al suo superamento.

        Rimane comunque la necessità di intervenire quanto prima per regolamentare in maniera adeguata la delicata e importante attività professionale svolta dagli informatori scientifici del farmaco.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

        1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica dei farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

Art. 2.

        1. Informatore scientifico del farmaco, di seguito denominato "informatore scientifico", è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

        2. E' compito dell'informatore scientifico comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

Art. 3.

        1. Gli informatori scientifici sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

        2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.

        3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato dalle relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

        1. In ogni provincia sono istituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

        2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

        3. Se il numero degli informatori scientifici residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

 

Art. 5.

        1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

        2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

        1. Il consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

 

Art. 7.

        1. Al consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici spettano le seguenti attribuzioni:

            a) compilare e tenere l'albo del collegio;

            b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e delle altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

            c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

            d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

            e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

            f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

            g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

            h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

            i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

        2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, ha cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici iscritti all'albo del collegio.

        3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

        1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

        2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

        1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea degli iscritti.

 

Art. 10.

        1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici, di seguito denominato "Consiglio nazionale". Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

        2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

 

Art. 11.

        1. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

        2. Il Consiglio nazionale designa altresì tre informatori scientifici affinché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

        1. Al Consiglio nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

            a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

            b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici;

            c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

            d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

            e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori dei conti;

            f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

            g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

 

Art. 13.

        1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici e quelli del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 14.

        1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3.

 

Art. 15.

        1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici, di seguito denominato "albo", che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

 

Art. 16.

        1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

 

Art. 17.

        1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

            a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

            b) godimento dei diritti civili;

            c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 18.

        1. Gli informatori scientifici incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

            a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

            b) per condanna penale;

            c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

            d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

 

Art. 19.

        1. L'informatore scientifico cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

        2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 20.

        1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale e presso il Ministero della giustizia e il Ministero della salute.

        2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dall'albo deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia e al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello di cui al comma 1, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

 

 

Art. 21.

        1. Gli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

Art. 22.

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

            a) l'avvertimento;

            b) la censura;

            c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

            d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 23.

        1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, di cancellazione e di elezione nei consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

Art. 24.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

 

 

Art. 25.

        1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 26.

        1. Il Governo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ed ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana il relativo regolamento di attuazione. Con il predetto regolamento sono dettate, in particolare, le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali degli informatori scientifici.

 

 


Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 16.30.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1615 Angela Napoli, C. 1870 Castellani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, ricorda preliminarmente che nella precedente legislatura sono stati presentati alcuni progetti di legge che prevedevano una disciplina giuridica specifica per l'istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco. Tuttavia, tale nuova disciplina non ha potuto essere varata, giacché il testo definitivo approvato dal Senato non è stato a sua volta approvato dalla Camera a causa dello scioglimento del Parlamento.

Nella legislatura in corso sulla materia sono state presentate sette proposte di legge (AA.CC. 342, 1419, 1479, 1482, 1572, 1651 e 1870), oltre alle quattro depositate in precedenza al Senato e che sono state riunite in un testo unificato, approvato il 25 settembre 2002 dalla Commissione sanità del di quel ramo del Parlamento e pervenuto all'esame della Commissione affari sociali della Camera con il numero A.C. 3204.

Ricordato che tutte le proposte di legge sono orientate, sostanzialmente in modo uniforme, all'istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco, rileva che i testi in esame sono motivati dall'esigenza di delineare il profilo professionale, il ruolo e i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, nonché la natura giuridica del rapporto fra le industrie farmaceutiche e l'informatore stesso.

Ricordato altresì che la proposta di legge n. 3204 ed i progetti di legge abbinati riproducono sostanzialmente il testo licenziato nella scorsa legislatura dalla XII Commissione della Camera, si sofferma in particolare sul testo trasmesso dal Senato, il cui articolo 1 fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva 92/28/CE, relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano.

L'articolo 2, comma 1, definisce l'informatore scientifico del farmaco come colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni tecnico-scientifiche, alle quali occorrerebbe aggiungere, per maggiore completezza, le informazioni tecnico-commerciali, assicurandone il periodico aggiornamento; si conferma, tra le attività degli informatori scientifici, l'obbligo di comunicazione al responsabile del servizio scientifico dell'impresa (individuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 541 del 1992) delle osservazioni sui medicinali segnalate loro dagli operatori sanitari, al fine di garantire l'interscambio di informazioni tra medici e aziende.

I titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione saranno successivamente definiti con decreto del ministro dell'istruzione, emanato di concerto con quello della salute.

L'articolo 3 prevede che gli informatori scientifici rispettino il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende e dagli altri operatori sanitari.

Le industrie farmaceutiche si dovranno avvalere preferibilmente degli informatori scientifici iscritti all'Albo per attività di propaganda e divulgazione. Per gli informatori non iscritti all'Albo si dispone, tuttavia, l'iscrizione obbligatoria entro sei mesi dall'assunzione.

Alcune proposte di legge (tranne l'A.C. 1479) consentono espressamente alle aziende di associarsi per utilizzare il medesimo informatore.

L'articolo 3 ribadisce inoltre la disposizione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto ministeriale 23 giugno 1981, secondo cui il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato attraverso le contrattazioni collettive tra le categorie interessate. Al rapporto di lavoro non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999; le aziende non sono pertanto tenute ad assumere soggetti disabili.

L'articolo 4 istituisce i collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, con la possibilità, per le regioni, di determinare diversamente gli ambiti territoriali del collegio (nelle altre proposte di legge l'ambito territoriale è esclusivamente individuato nella provincia).

Ai collegi regionali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'Albo e alla disciplina degli iscritti, esercitate dai consigli dei collegi (le cui modalità di elezione e di composizione sono dettate dai successivi articoli 5 e 6). Fanno parte dell'Albo gli informatori del collegio territoriale.

Le attribuzioni spettanti al consiglio del collegio regionale sono dettate dall'articolo 7 (concernente operazioni relative alla tenuta dell'Albo, tutela dell'informatore scientifico del farmaco ma anche esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, la collaborazione con enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco, l'amministrazione dei beni di pertinenza e la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la designazione dei rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale). Ai consigli regionali spetta inoltre il compito di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale in collaborazione con l'università, previa comunicazione dei programmi dei corsi e della loro effettuazione al Ministero della salute, che dà indicazioni tese all'omogeneità delle iniziative promosse. Sono altresì previste le attribuzioni spettanti al presidente e al vicepresidente del consiglio del collegio degli informatori, disciplinate dall'articolo 8.

Le funzioni di controllo dei fondi e di verifica dei bilanci sono affidate dall'articolo 9 al collegio di revisori di conti, costituito all'interno del collegio.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano rispettivamente l'istituzione e la composizione del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, mentre l'articolo 12 ne elenca le attribuzioni: alla lettera a) è prevista la vigilanza della tutela della categoria e la cura dei rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono, inserendo in questo ultimo caso un soggetto terzo, il consiglio nazionale, nella gestione del rapporto tra azienda e dipendente. Le altre attività di competenza del consiglio nazionale sono: l'aggiornamento e la formazione degli informatori, l'espressione del parere su disposizioni che riguardino la professione di informatore scientifico, le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli dei collegi per specifici casi, la determinazione delle quote annuali dovute agli iscritti.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente la durata in carica (3 anni) e i requisiti di eleggibilità dei componenti di ciascun consiglio dei collegi e del consiglio nazionale. In particolare sono eleggibili soltanto gli informatori iscritti al rispettivo Albo. Le altre proposte prevedono che possano essere eletti anche informatori non iscritti all'Albo.

Gli articoli 15 e 16 prevedono l'istituzione, presso ogni consiglio del collegio, dell'Albo professionale regionale, i dati che devono essere contenuti nell'Albo e i requisiti per l'iscrizione (cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea, residenza, godimento dei diritti civili e possesso di uno dei titoli universitari da definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e superamento dell'esame di Stato) per il quale non è previsto alcun limite temporale.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano i casi di cancellazione dall'Albo (perdita del godimento dei diritti civili, condanna penale, in determinati casi, cessazione dell'attività professionale da 5 anni) e le possibilità di riammissione.

Nelle altre proposte di legge si include, tra le cause di cancellazione dall'Albo, anche l'accertato esercizio di attività in altro collegio professionale, circostanza da valutare con attenzione considerando la frequente differenza della densità della popolazione dei collegi.

L'articolo 19 detta disposizioni sulla tenuta dell'Albo, prevedendo che una copia sia depositata ogni anno presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione, presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori e presso i Ministeri della giustizia e della salute. L'articolo prevede inoltre che sia data comunicazione ai predetti dicasteri, alla cancelleria e al procuratore generale della Corte d'appello e al Consiglio nazionale di ogni nuova iscrizione o cancellazione.

Gli articoli 20 e 21 disciplinano i casi di procedimento disciplinare e le sanzioni a carico degli iscritti all'Albo degli informatori scientifici che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro professionale o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio. Le sanzioni disciplinari sono: l'avvertimento, la radiazione dall'Albo e la sospensione, condizione quest'ultima da valutare attentamente per gli effetti che comporta.

L'articolo 22 prevede il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni riguardanti l'iscrizione, la cancellazione e l'elezione nei consigli dei collegi provinciali e contro i provvedimenti disciplinari.

L'articolo 23 dispone una sanatoria per coloro che svolgono l'attività di informatore scientifico del farmaco, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della legge, purché si iscrivano all'Albo previsto dal provvedimento in esame entro sei mesi dall'istituzione.

Le altre proposte di legge limitano l'iscrizione di diritto, in sede di prima applicazione della legge, agli informatori scientifici che abbiano svolto l'attività in modo continuativo per almeno due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 541 del 1992, anche in assenza dei requisiti previsti dalla proposta di legge in esame.

L'articolo 24 pone esclusivamente a carico degli iscritti le spese relative agli organi istituiti dalla legge.

L'articolo 25 prevede l'emanazione di norme relative alle assemblee degli iscritti ed alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

Le altre proposte di legge prevedono l'emanazione di un regolamento governativo per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame.

Ricorda quindi che, in data 6 novembre 2001, è stata inviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle Presidenze del Senato e della Camera, una segnalazione con la quale l'Autorità medesima, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, ha evidenziato al Parlamento i profili anticoncorrenziali delle proposte di legge riguardanti la costituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco. Recentemente, inoltre, presso il Ministero della giustizia si sono svolti ripetuti incontri tra i rappresentanti del Governo e degli ordini professionali al fine di concordare la riforma di questi ultimi. Al riguardo è stata annunciata la costituzione di una commissione composta da nove esperti del settore al fine di definire entro novembre di quest'anno il testo di una proposta di riordino.

In conclusione, esprimendo una valutazione favorevole sul testo trasmesso dal Senato e sulle altre proposte di legge, ritiene che, al termine dell'esame preliminare, potrà prendersi in considerazione l'ipotesi di adottare come testo base quello licenziato dal Senato, nonché la possibilità di valutare anche la richiesta di trasferire il provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Antonio GUIDI si riserva di intervenire in replica.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.


 

 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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REFERENTE

Mercoledì 30 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cesare Cursi e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta comincia alle 14.40.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvato dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli e C. 1870 Castellani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 ottobre.

Marida BOLOGNESI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dell'esame dei provvedimenti in titolo, rilevando che, ove sugli stessi si registrasse una convergenza, si potrebbe protrarre ulteriormente l'esame in sede referente ed evitare il ricorso alla costituzione di un Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricordato che la prossima settimana l'Assemblea della Camera sarà impegnata nell'esame dei documenti finanziari e che nella settimana ancora successiva dovrebbe aver luogo una sospensione dei lavori, fa presente che se dall'esame dei provvedimenti all'attenzione della Commissione non emergessero ragioni sostanziali di contrasto, si potrebbe valutare la possibilità di chiederne l'assegnazione in sede legislativa.

Cesare ERCOLE (LNP), manifestato apprezzamento per l'esaustiva illustrazione del relatore, in relazione alle norme specifiche previste dalla proposta di legge n. 3204, non concorda in primo luogo con la facoltà derogatoria prevista dall'articolo 1 nei confronti della disciplina generale in materia di pubblicità recata dal decreto legislativo n. 541 del 1992: attesa infatti la sussistenza di alcune contraddizioni tra la proposta di legge in esame e l'articolo 9 del richiamato decreto legislativo n. 541, non si riesce a cogliere con immediatezza quali previsioni siano abrogate e quali invece debbano continuare ad essere applicate. Nel ritenere pertanto più opportuno che il provvedimento si adeguasse in toto alle norme del decreto legislativo n. 541, che appaiono più condivisibili nel merito, riterrebbe opportuno eliminare il riferimento iniziale alla facoltà del proposta di legge di derogare al decreto legislativo n. 541.

In relazione all'articolo 2, si interroga sui motivi del rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione dei titoli universitari necessari per l'esercizio della professione: tali titoli, infatti, risultano già indicati dal decreto legislativo n. 541, che richiede un diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica o tecnologie farmaceutiche. Osservato che, probabilmente, il rinvio al decreto ministeriale è giustificato dall'esigenza di adeguare i vecchi diplomi di laurea ai nuovi titoli universitari previsti dalla riforma del sistema, ritiene tuttavia necessario assicurarsi che quel rinvio non sia semplicemente un modo per prescrivere diplomi di durata più breve rispetto a quelli quinquennali previsti dal decreto legislativo n. 541.

Con riferimento all'articolo 3 riterrebbe opportuno approfondire la questione del segreto professionale richiesto agli informatori scientifici nei confronti delle aziende, rilevando che se si vuole intendere la loro attività come una consulenza tecnico-scientifica e non come un'operazione di tipo promozionale, non vi dovrebbero essere obiezioni a che gli informatori scientifici descrivano in modo obiettivo agli operatori sanitari i reali benefici offerti dai medicinali. Non si comprende, pertanto, quale sia l'esigenza di ribadire l'obbligo al segreto professionale, considerato che, anche in assenza di una previsione specifica, gli informatori ricadrebbero comunque nella disciplina generale imposta ai lavoratori nei confronti delle aziende di appartenenza.

Sempre in merito all'articolo 3, comma 2, reputa fuori luogo il riferimento all'attività di propaganda e di divulgazione delle aziende, soprattutto considerando che è intento della norma favorire l'informazione scientifica, non la mera pubblicità farmaceutica.

All'articolo 3, comma 3, appare invece discutibile la previsione per cui gli informatori scientifici possono giovarsi di un rapporto di lavoro autonomo oltre che subordinato: tale previsione, che non era contenuta nel testo approvato nella precedente legislatura, non risulta infatti pienamente conforme alle disposizioni dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo n. 541 del 1992, che prescrive un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno; appare dubbia, pertanto, la compatibilità del rapporto di lavoro autonomo con questa fattispecie.

Manifesta inoltre perplessità anche in ordine alla norma transitoria di cui all'articolo 23, che estende la possibilità di iscriversi all'Albo (entro 6 mesi dalla sua istituzione) a tutti coloro che svolgano l'attività di informatore scientifico: mentre, infatti, la proposta approvata nella XIII legislatura richiedeva due anni di esercizio per l'iscrizione all'Albo, nel testo in esame non si prescrivono requisiti ulteriori rispetto a quello della presentazione di apposita documentazione. Pur rilevando peraltro che probabilmente tale modifica è giustificata dalla constatazione che anche in precedenza era comunque richiesto agli informatori scientifici il diploma di laurea in conformità dell'articolo 9 decreto legislativo n. 54, osserva, tuttavia, che si tratta di verificare l'effettivo rispetto di tale disposizione, eventualmente ribadendo nel medesimo articolo 23 della proposta in esame che anche gli informatori ricompresi nella disciplina transitoria devono risultare in possesso dei titoli universitari richiesti ai nuovi iscritti. In secondo luogo, evidenzia che i soggetti ricadenti nell'articolo 23 risulterebbero esonerati - a fronte di una attività professionale di durata potenzialmente irrisoria - dal superamento dell'esame di Stato previsto per i nuovi iscritti, situazione questa che creerebbe palesi ed ingiustificate discriminazioni.

In conclusione, ritiene che ove si reputasse irrinunciabile la creazione di un nuovo Albo degli informatori scientifici del farmaco, sarebbe necessario introdurre nuove e più rigide clausole di accesso, ad esempio prevedendo un periodo di praticantato prima del superamento dell'esame di Stato, come già avviene per altri Albi professionali, rilevando che tali misure potrebbero evitare il sovraffollamento degli Albi, valorizzando allo stesso tempo la professionalità e l'esperienza degli informatori. Invita pertanto il relatore a tenere conto delle osservazioni formulate, in vista di possibili modifiche.

Giuseppe CAMINITI (FI) ricorda che il problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento degli informatori scientifici del farmaco è emerso da molti anni e che nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui quella figura professionale è investita.

Osserva quindi che, a fronte della rilevanza e della delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l'attività e, in particolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario, non hanno un Albo professionale: ciò comporta che gli stessi sono privi di qualsiasi garanzia di stabilità del loro rapporto di lavoro e permette alle industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine economico e commerciale su quello tecnico-scientifiche.

La mancanza di una idonea regolamentazione determina pertanto una serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per gli operatori sanitari e i cittadini. In primo luogo, mancano adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche. Inoltre, si determina una tendenza alla trasformazione della loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e di supporto agli operatori sanitari, a vera e propria attività di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale. Infine, si apre il campo alla possibilità di deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte e medici, sia anche nella serietà dell'informazione, che spesso si vede costretta a derogare alla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole, dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque le vendite.

Nel concordare quindi con la relazione del deputato Minoli Rota, esprime sin d'ora un orientamento favorevole ad un eventuale trasferimento del provvedimento in esame in sede legislativa.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) manifesta apprezzamento per l'esauriente esposizione del relatore, il quale ha delineato un utile percorso per i lavori della Commissione, anche alla luce della mancata conclusione nella scorsa legislatura dell'iter del provvedimento sugli informatori scientifici del farmaco.

Ritiene pertanto condivisibile l'ipotesi di adottare come testo base quello approvato dal Senato, che valuta positivamente, osservando che l'istituzione di un Albo degli informatori scientifici rappresenterebbe uno strumento di tutela di quella categoria professionale anche nei confronti delle imprese, nonché un mezzo per evitare possibili conflitti tra le aziende e gli stessi informatori; il provvedimento, inoltre, introduce elementi di chiarezza nell'ambito dello scambio informativo tra aziende e medici, che deve essere scevro da condizionamenti legati ad interessi commerciali.

Ricordato il ruolo positivo che gli informatori scientifici del farmaco svolgono anche sotto il profilo della formazione del medico, ritiene che il testo proveniente dal Senato che, a differenza della proposta approvata nella scorsa legislatura non richiede due anni di esercizio della professione per l'iscrizione all'Albo, sia caratterizzato da una maggiore elasticità rispetto a quello elaborato dalla scorsa legislatura. Invita infine il relatore ed i membri della Commissione a valutare la possibilità di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, in modo da addivenire quanto prima all'approvazione di misure che reputa largamente condivisibili.

Il sottosegretario Cesare CURSI invita la Commissione a limitare gli interventi emendativi su un testo che, così come formulato dal Senato, ha una sua compiutezza, condividendo l'ipotesi di un eventuale trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 5 novembre 2002. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe PETRELLA.

La seduta comincia alle 14.50.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvato dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli e C. 1870 Castellani.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 ottobre 2002.

Giuseppe PETRELLA, presidente, avverte che il sottosegretario Cursi ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna per impegni improrogabili. Poiché inoltre avevano manifestato l'intenzione di intervenire nel dibattito alcuni deputati oggi assenti, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, condivide la proposta del presidente, ritenendo utile, anche ai fini dell'ulteriore prosieguo dell'esame del provvedimento, acquisire l'orientamento di quanti intendano ancora intervenire.

Giuseppe PETRELLA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 novembre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.35.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204, approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani e C. 3301 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2002.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 11 novembre 2002, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3301 Zanella «Nuova regolamentazione dell'attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco».

Rilevato che la suddetta proposta di legge reca materia identica a quella delle proposte di legge iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Marida BOLOGNESI (DS-U), ricordato che già nella scorsa legislatura erano state presentate proposte di legge finalizzate a regolare in maniera più definita e trasparente la figura professionale dell'informatore scientifico del farmaco (ISF), esprime apprezzamento per la volontà generale di approvare la normativa in esame.

Pone interrogativi circa la possibilità di rispondere alle osservazioni formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha evidenziato il carattere anticoncorrenziale delle proposte di legge in esame, con riferimento ai due principali effetti che potrebbero scaturire dalla costituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: l'introduzione di un'ingiustificata barriera di accesso al mercato dei servizi resi dagli ISF; una ripartizione del mercato su base territoriale mediante una rigida compartimentazione dell'attività degli ISF a livello della provincia di residenza.

Esprime perplessità sull'opportunità di inserire norme che attengono alla deontologia professionale dell'informatore, quali le disposizioni relative al segreto professionale, in un testo di legge piuttosto che in un codice deontologico.

Con riferimento all'articolo 2 della proposta di legge C. 3204, ritiene che la materia inerente il titolo di studio dell'ISF debba essere considerata anche in relazione all'esperienza maturata sul campo. Nel riconoscere la validità della disposizione che richiede titoli universitari per l'esercizio della professione, reputa opportuno prevedere una sanatoria nei confronti dei diplomati che da lungo tempo esercitano la professione di informatore scientifico del farmaco. Sottolinea infine la necessità di prevedere criteri di flessibilità per quanto concerne sia i titoli di studio sia i confini territoriali dei collegi provinciali per meglio rispondere alle esigenze delle aziende farmaceutiche minori.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), nel giudicare positivamente il testo approvato dalla XII Commissione permanente del Senato, sottolinea l'importanza di una definizione precisa della professione dell'informatore scientifico del farmaco, la cui attività è caratterizzata da una delicata funzione di mediazione tra le aziende farmaceutiche e il personale sanitario.

Per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per l'esercizio della professione, ritiene opportuno il rinvio operato dal comma 2 dell'articolo 2 al decreto legislativo n. 541 del 1992 e giudica positivamente il richiamo all'obbligo del segreto professionale in una attività che, oltre ad aspetti deontologici di correttezza e trasparenza delle informazioni, si riferisce frequentemente a prodotti brevettati.

Giudica positivamente le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 23, che non prevedono limiti temporanei per l'esercizio della professione di ISF, in particolare nel caso in cui non si possieda un titolo accademico, osservando che non compete alla proposta di legge in esame la regolazione dei rapporti tra aziende e informatori.

Ribadita infine la validità del testo approvato dal Senato, rispetto al quale potranno essere eventualmente presentati ordini del giorno su specifiche questioni, auspica il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa al fine di una sua tempestiva approvazione.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), sottolineato che il trasferimento in sede legislativa richiede un accordo sul testo, fa presente che alcuni colleghi hanno proposto di emendare il testo in esame, in particolare sulle disposizioni relative al segreto professionale e ai titoli di studio. Propone pertanto di procedere ad alcune audizioni che possano chiarire le questioni sollevate.

Giacomo BAIAMONTE (FI), nel concordare con il deputato Massidda sulla richiesta di audizioni, osserva che le disposizioni sul segreto professionale e sui titoli di studio non dovrebbero essere inserite in un testo di legge, ma in un codice deontologico.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 novembre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cesare Cursi e Antonio Guidi ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta comincia alle 14.10.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani e C. 3301 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2002.

Il sottosegretario Cesare CURSI, intervenendo in replica, osservato che il testo approvato dal Senato è frutto del contributo di tutti i gruppi politici ed è il risultato di una mediazione, auspica che lo stesso non venga modificato radicalmente. Ricordato che molti informatori scientifici del farmaco sono legati alle aziende da un rapporto di lavoro dipendente, il che rappresenta per certi aspetti un'anomalia in ordine all'istituzione dell'albo, rileva che il provvedimento consentirà di delineare il ruolo degli stessi informatori e di porre fine ad un certo abusivismo, fornendo altresì agli informatori scientifici la possibilità di una formazione continuativa.

Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento nonché il suo trasferimento in sede legislativa.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, intervenendo in replica, ricorda che la gran parte degli informatori scientifici del farmaco sono dipendenti delle aziende e che un'altra rilevante quota di essi opera come consulente presso l'impresa ove aveva maturato la propria esperienza professionale. Ricordato altresì che la categoria è caratterizzata da un elevato turn over, rileva che il testo approvato dal Senato dovrà essere oggetto di attenta valutazione anche con l'ausilio dei rappresentanti delle categorie professionali interessate, con particolare riferimento, anche in considerazione dei rilievi emersi dal dibattito, alle competenze del Consiglio nazionale, ai rapporti deontologici tra imprese e dipendenti, nonché ai titoli di studio richiesti agli informatori. Ciò nella prospettiva di adottare il testo già approvato dal Senato, che ritiene ampiamente condivisibile, come testo base per il seguito dell'esame e di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di nominare un Comitato ristretto, nel cui ambito prevedere lo svolgimento di audizioni.

Giulio CONTI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al relatore di precisare la propria valutazione in ordine al testo approvato dal Senato e quali aspetti dello stesso ritiene necessitino di approfondimento.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, ricorda di avere già prospettato nel corso della relazione illustrativa dei progetti di legge in esame la possibilità di adottare come testo base quello licenziato dal Senato, nonché l'ipotesi di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Ribadisce altresì l'opportunità, alla luce dei rilievi formulati dai rappresentanti sia della maggioranza, sia dell'opposizione, di acquisire l'orientamento delle associazioni di categoria su taluni aspetti emersi nel corso del dibattito.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di aver proposto nella scorsa seduta che si procedesse ad alcune audizioni al fine di chiarire talune questioni emerse dal dibattito. Rilevato che da notizie diffuse sembrerebbe emergere un orientamento della maggioranza sul provvedimento non corrispondente alla realtà e manifestato consenso all'ipotesi di chiederne il trasferimento in sede legislativa, una volta chiariti alcuni aspetti, auspica che non venga stravolto quello che è uno spirito costruttivo in merito al provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 23 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.50.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 3301 Zanella e C. 3280 Catanoso).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2002.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 11 novembre 2002 e 17 dicembre 2002, sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 3301 Zanella: «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco» e C.3280 Catanoso: «Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco».

Le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge: C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani e C. 3301 Zanella. Dispone, pertanto, l'abbinamento d'ufficio delle proposte di legge C. 3301 e C. 3280.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 13 marzo 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 27 novembre 2002 la Commissione ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto al fine di procedere a talune audizioni informali.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, valutate approfonditamente le proposte di legge in titolo, comprese quelle da ultimo abbinate, e tenuto conto di quanto emerso dalle audizioni svolte in sede di Comitato ristretto, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 3204, approvata dalla 12a Commissione del Senato.

Grazia LABATE (DS-U) evidenzia l'opportunità di prevedere, in aggiunta a quelle già svolte nell'ambito del Comitato ristretto, un'ulteriore audizione informale dei rappresentanti delle regioni, in considerazione del fatto che proprio la scorsa settimana la Conferenza Stato-regioni ha istituito un tavolo di lavoro concernente le professioni liberali e gli albi. Ciò ferma restando la possibilità di procedere all'adozione del testo base.

Marida BOLOGNESI (DS-U) condivide la richiesta avanzata dal deputato Labate, che non preclude la possibilità di procedere comunque all'adozione del testo base, prevedendo tempi congrui per la presentazione di emendamenti.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), in ordine alla richiesta del deputato Labate, paventa che la previsione di ulteriori audizioni possa essere ricondotta, in ambiti esterni alla realtà parlamentare, ad un intento dilatorio in ordine ad un provvedimento che tocca temi all'attenzione della cronaca. Rileva quindi che l'orientamento della Conferenza Stato-regioni potrebbe essere acquisito sollecitando la trasmissione alla Commissione di un documento, che peraltro sarebbe espressione di un orientamento generale, non delle singole regioni.

Marida BOLOGNESI (DS-U) concorda con l'ipotesi prospettata dal deputato Massidda.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) condivide la proposta del relatore di adottare come testo base per il seguito dell'esame al proposta di legge C. 3204, approvata dal Senato, alla quale eventualmente apportare talune modifiche.

Esprime perplessità in ordine alla richiesta del deputato Labate, atteso che il tavolo istituito dalle regioni concerne le nuove professioni, non quindi quella oggetto del provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sottolinea l'esigenza che la previsione di ulteriori audizioni informali non appaia, come evidenziato, un espediente dilatorio. Ritiene pertanto che l'orientamento della Conferenza Stato-regioni possa essere senz'altro acquisito attraverso la trasmissione di una memoria scritta.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, alla luce di quanto emerso, ritiene si possa procedere all'adozione della proposta di legge C. 3204 come testo base per il seguito dell'esame, sulla quale acquisire l'orientamento delle regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 3204, approvata dal Senato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per giovedì 27 marzo 2003, alle 16.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 aprile 2003. - Presidenza del vicepresidente Francesco Paolo LUCCHESE.

La seduta comincia alle 14.35.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2003.

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, ricorda che nella seduta del 13 marzo 2003 la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 3204, approvata dal Senato, ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Considerato che il rappresentante del Governo non può essere presente alla seduta odierna, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, concorda.

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 maggio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Antonio Guidi e Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 15.10.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2003.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, in considerazione dell'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario Cesare CURSI si associa alla richiesta del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini ed il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 14.15.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2003.

Il sottosegretario Cesare CURSI chiede di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del provvedimento, stante l'esigenza di approfondimenti.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, concorda con la richiesta del sottosegretario.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 giugno 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini ed il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 15.10.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 2).

Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Labate 2.4 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Valpiana 2.1 e Maura Cossutta 2.7: si intende che vi abbiano rinunziato.

Grazia LABATE (DS-U) illustra la finalità del suo emendamento 2.6, volto a chiarire i soggetti destinatari dell'informazione scientifica.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, ritiene che l'espressione «dei sanitari» sia più generica e quindi tale da comprendere sia il personale delle strutture pubbliche, sia quello delle strutture private e private accreditate.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di non condividere l'emendamento in esame.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ritiene che l'emendamento Labate 2.6 chiarisca meglio quali sono i destinatari dell'attività di informazione scientifica.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di riformulare l'emendamento in esame, nel senso di sostituire le parole: «dei sanitari» con le seguenti: «del personale sanitario medico».

Grazia LABATE (DS-U) accetta la riformulazione del suo emendamento 2.6 proposta dal presidente.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime parere favorevole sul l'emendamento Labate 2.6 (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Labate 2.6 (nuova formulazione).

Grazia LABATE (DS-U) illustra il suo emendamento 2.5, che deriva dall'esigenza di non rimanere rigidamente ancorati ai diplomi di laurea previsti dal decreto legislativo n. 541 del 1992.

La Commissione respinge l'emendamento Labate 2.5.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 2.8: si intende che vi abbia rinunziato.

Giacomo BAIAMONTE (FI), in assenza del presentatore, fa proprio l'emendamento Ercole 2.2.

La Commissione respinge l'emendamento Ercole 2.2, fatto proprio dal deputato Baiamonte.

Grazia LABATE (DS-U) ritira il suo emendamento 2.4.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) illustra il suo emendamento 2.3, che prevede la possibilità per le regioni di organizzare specifici corsi abilitanti alla professione di informatore scientifico del farmaco.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, nel ribadire il parere contrario su tale emendamento, sottolinea l'opportunità di trattare in modo unitario sul territorio nazionale il tema della formazione.

La Commissione respinge l'emendamento Battaglia 2.3.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 2.9: si intende che vi abbia rinunziato.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.


 


ALLEGATO 2

Informatori scientifici del farmaco (C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso).

EMENDAMENTI

 

 


ART. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: colui, con le seguenti: la figura professionale.

2. 1.Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola che, inserire le seguenti: , iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15,.

2. 7.Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole: dei sanitari con le seguenti: del personale sanitario dipendente o convenzionato con il S.S.N..

2. 6.Labate, Bindi, Battaglia, Bolognesi, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: dei sanitari con le seguenti: del personale sanitario medico.

2. 6.(Nuova formulazione) Labate, Bindi, Battaglia, Bolognesi, Zanella.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco può essere esercitata da tutti coloro in possesso del diploma di laurea in una delle discipline, previste dal comma 2, dell'articolo 9, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 541.

Qualora si determinasse, in base all'attuazione dei principi della riforma Universitaria, di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 15 della legge 4/1999 e dall'articolo 6 della Legge 370/1999 e del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, e del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e del decreto ministeriale 28 novembre 2000, la necessità di riconsiderare, come maggiormente professionalizzanti altri diplomi di laurea o specializzazioni, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto provvede a definire gli ulteriori titoli universitari conseguibili per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

2. 5.Labate, Bindi, Battaglia, Bolognesi, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola farmaco, aggiungere in fine le seguenti: tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

2. 8.Maura Cossutta.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. 2.Ercole.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, le Regioni con proprio atto provvedono a disciplinare le procedure per lo svolgimento delle attività di informazione scientifica da parte delle aziende farmaceutiche, rivolte al personale sanitario dipendente e convenzionato con il S.S.N.».

2. 4.Labate, Bindi, Battaglia, Bolognesi, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Regioni in collaborazione con le Università e le Società scientifiche competenti organizzano specifici corsi abilitanti alla professione di informatore scientifico del farmaco di durata di almeno 100 ore.

1-ter. Le Regioni rilasciano specifici attestati di competenza ai sensi della DIR. 92/51/CEE del 18 giugno 1992, a seguito di proficua partecipazione ai corsi di cui al precedente comma 1-bis.».

2. 3.Battaglia, Bindi, Bolognesi, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, dopo la parola: operatori, sopprimere la seguente: sanitari.

2. 9.Maura Cossutta.

 

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.

(Istituzione del Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci).

1. Le regioni entro sei mesi dall'approvazione della presente legge istituiscono il servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci.

In esso operano gli informatori scientifici iscritti al collegio regionale degli informatori scientifici di cui all'articolo 4.

Gli informatori scientifici hanno un rapporto di lavoro subordinato con le aziende farmaceutiche in conformità ai contratti di lavoro della categoria di appartenenza.

2. Le regioni entro sei mesi dall'approvazione della presente legge regolamentano l'attività degli informatori scientifici secondo i seguenti principi:

a) le aziende non possono assumere informatori scientifici al di fuori di quelli iscritti nell'Albo degli informatori scientifici;

b) l'informazione scientifica nei confronti dei medici di medicina generale e degli specialisti deve essere completa, deve indicare i risultati delle sperimentazioni avvenute, le eventuali controindicazioni, se esistono farmaci generici con medesimo principio attivo;

c) il rapporto di lavoro degli informatori scientifici è disciplinato dai contratti di lavoro delle categorie interessate.

3. 1.Valpiana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'obbligo per gli informatori scientifici del farmaco di rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del medicinale, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

3. 7.Ercole.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

1. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere all'albo degli informatori scientifici».

3. 13.Maura Cossutta.

Al comma 2, sostituire le parole: attività di propaganda e divulgazione con le seguenti: attività di informazione sui medicinali.

3. 8.Ercole.

Al comma 2, sostituire le parole: di propaganda e divulgazione con le seguenti: di informazione scientifica.

3. 11.Bolognesi, Bindi, Battaglia, Labate, Zanella.

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: preferibilmente.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 9.Ercole.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: provvisorio dei praticanti.

3. 6.Il relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La definitiva iscrizione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco è subordinata al superamento dell'esame di Stato entro la seconda sessione utile di cui all'articolo 16.

3. 5.Il relatore.

Al comma 3 dopo le parole: il rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: univoco e a tempo pieno.

3. 4.Il relatore.

Al comma 3, dopo le parole: Rapporto di lavoro, aggiungere la seguente: univoco.

  3. 2.Massidda.

Al comma 3, dopo le parole: il rapporto di lavoro, aggiungere la seguente: univoco.

  3. 3.Lucchese.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , autonomo o subordinato,.

   3. 10.Ercole.

Al comma 3, dopo la parola: lavoro sopprimere le seguenti: , autonomo o subordinato,.

  3. 14.Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo la parola: 1981, sopprimere le parole da ed allo stesso fino alla fine del comma.

 3. 15.Maura Cossutta.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ed allo stesso fino alla fine del comma.

 3. 12. Battaglia, Bindi, Bolognesi, Labate, Zanella.

 

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

3. Se il numero degli informatori scientifici residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.»

4. 2.Maura Cossutta.

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Il titolo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«(Collegi provinciali degli informatori scientifici).»

4. 1.Maura Cossutta.

 

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto».

5. 4.Maura Cossutta.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 5. 1.Massidda.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 5. 2.Lucchese.

Alla rubrica, sostituire la parola: regionali con la seguente: provinciali.

5. 3.Maura Cossutta.

 

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.

6. 1.Maura Cossutta.

 

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.

7. 1.Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

7. 3.Ercole.

Al comma 2, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.

7. 2.Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Codice deontologico degli informatori scientifici del farmaco).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i Presidenti dei collegi regionali adottano, all'unanimità, il codice deontologico degli informatori scientifici del farmaco, che disciplina le regole di comportamento degli informatori in relazione alle aziende per le quali operano, agli operatori sanitari e ai collegi regionali.

2. Le successive modifiche al codice deontologico degli informatori scientifici del farmaco sono approvate con le medesime procedure di cui al comma 1.

3. I collegi regionali sorvegliano sul rispetto delle norme del codice deontologico, adottando i provvedimenti disciplinari del caso.»

7. 01.Ercole.

 

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.

8. 1.Maura Cossutta.

 

ART. 10.

Sopprimere gli articoli 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco.

10. 3.Ercole.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per ogni collegio aggiungere le seguenti: che abbia almeno cinque anni di attività, effettivamente svolta.

10. 1.Il Relatore.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: provinciale o interprovinciale.

10. 2.Maura Cossutta.

 

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 1.Valpiana.

Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: e curare i rapporti deontologici fra gli informatori scientifici e le direzioni aziendali da cui dipendono.

 12. 2.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e curare fino alla fine della lettera.

 12. 3. Bolognesi, Bindi, Battaglia, Labate, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: regionali con la seguente: provinciali.

12. 4.Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera c), alla fine, sostituire la parola: regionali con la seguente provinciali.

12. 5.Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4.

12. 6.Maura Cossutta.

 

ART. 13.

Al comma 1, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.

13. 1.Maura Cossutta.

 

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

14. 1.Maura Cossutta.

 

ART. 15.

Al comma 1, dopo la parola farmaco aggiungere le seguenti: , che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

15. 1.Maura Cossutta.

 

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16. 1.Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

16. 4.Conti, Castellani.

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) possesso dell'attestato di competenza di cui al comma 1-ter del precedente articolo 2.

16. 3.Battaglia, Bindi, Bolognesi, Maura Cossutta, Zanella.

 

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

  17. 1.Ercole.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

  17. 2.Maura Cossutta.

 

ART. 22.

Al comma 1, sostituire la parola: regionali con la seguente: provinciali.

22. 1.Maura Cossutta.

 

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 541, e successive modificazioni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

23. 4.Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Gli interessati possono presentare richiesta di iscrizione all'Albo degli informatori scientifici, previo superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e).

23. 2.Ercole.

Dopo le parole, svolgono tale attività aggiungere le seguenti: o che l'abbiano svolta, per almeno tre anni in modo continuativo.

23. 3.Conti.

Al comma 1 dopo le parole: tutti coloro che svolgono tale attività aggiungere le seguenti: da almeno tre anni in modo continuativo.

23. 1.Il relatore.

 

ART. 25.

Sopprimerlo.

 

25. 1.Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il medesimo regolamento sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

25. 2.Maura Cossutta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche con provvedimento amministrativo, provvedono a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il SSN.

25. 4.Il relatore.

Alla rubrica, sostituire la parola regionali con la seguente: provinciali.

25. 3.Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 26.

(Disposizioni particolari per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

25. 01.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 11.35.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 giugno 2003 la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.6, che riformula nel senso di aggiungere, in fine, al comma 2 solo le seguenti parole: «dei praticanti». Ritira i propri emendamenti 3.5 e 3.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ercole 3.8, sugli identici emendamenti Massidda 3.2 e Lucchese 3.3, nonché sugli identici emendamenti Maura Cossutta 3.15 e Battaglia 3.12. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Ercole 3.7 e 3.9 e Bolognesi 3.11, nonché degli identici emendamenti Ercole 3.10 e Maura Cossutta 3.14. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Valpiana 3.1.

Cesare ERCOLE (LNP) ritira i propri emendamenti 3.7 e 3.9.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 3.13: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ercole 3.8, risultando pertanto assorbito l'emendamento Bolognesi 3.11. Approva quindi l'emendamento 3.6 del relatore, come riformulato, nonché gli identici emendamenti Massidda 3.2 e Lucchese 3.3.

Cesare ERCOLE (LNP) ritira il proprio emendamento 3.10.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 3.14: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Maura Cossutta 3.15 e Battaglia 3.12. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Maura Cossutta 4.2 e 4.1.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Tiziana VALPIANA (RC), in assenza del presentatore, fa propri gli emendamenti Maura Cossutta 4.2 e 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maura Cossutta 4.2 e 4.1, fatti propri dal deputato Valpiana. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, invita al ritiro degli identici emendamenti Massidda 5.1 e Lucchese 5.2 ed esprime pare contrario sugli emendamenti Maura Cossutta 5.4 e 5.3.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 5.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) ritira il proprio emendamento 5.1.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lucchese 5.2 e Maura Cossutta 5.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maura Cossutta 6.1.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 6.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 7.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Ercole 7.3 e dell'articolo aggiuntivo Ercole 7.01 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Maura Cossutta 7.1 e 7.2.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Cesare ERCOLE (LNP) ritira il proprio emendamento 7.3, nonché il proprio articolo aggiuntivo 7.01.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Maura Cossutta 7.1 e 7.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 8.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maura Cossutta 8.1.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 8.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Poiché all'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti, la Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.1, invita al ritiro dell'emendamento Ercole 10.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento Maura Cossutta 10.2.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Cesare ERCOLE (LNP) ritira il proprio emendamento 10.3.

La Commissione approva l'emendamento 10.1 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 10.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, la Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.2, identico all'emendamento Bolognesi 12.3, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Valpiana 12.1 ed approva gli identici emendamenti 12.2 del relatore e Bolognesi 12.3.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Maura Cossutta 12.4, 12.5 e 12.6: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 13.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maura Cossutta 13.1.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 13.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maura Cossutta 14.1.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 14.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maura Cossutta 15.1.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 15.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Conti 16.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Valpiana 16.1 e Battaglia 16.3.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Tiziana VALPIANA (RC) illustra le finalità del proprio emendamento 16.1, volto a sopprimere la lettera a) dell'articolo 16, con la quale si prevede tra i requisiti per l'iscrizione all'albo degli informatori scientifici la cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea, rilevando, in particolare, come nell'ambito delle medicine non convenzionali molti siano gli informatori provenienti da paesi extraeuropei.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, fa presente che il requisito della cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea appare volto ad assicurare l'uniformità dei titoli di studio.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), premesso che, in base alla normativa vigente, i medicinali non convenzionali non rientrano tra i farmaci, invita a riflettere sull'emendamento in esame.

Il sottosegretario Cesare CURSI fa presente che ai fini dell'esercizio in Italia della professione ha rilevanza che il medico di un paese extracomunitario sia in possesso di titoli di studio riconosciuti.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), ricordato che per l'iscrizione all'ordine dei medici è previsto il requisito della residenza, non della cittadinanza, prospetta l'opportunità di accantonare l'esame dell'emendamento Valpiana 16.1.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che alla lettera a) dell'articolo 16 la parola «cittadinanza», potrebbe eventualmente essere sostituita dalla parola «residenza».

Tiziana VALPIANA (RC) osserva che chi sia in possesso del titolo di studio necessario, ma non della cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea può esercitare la professione di medico ma, in base all'articolo 16 del testo in esame, non di informatore scientifico.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ritiene non si possano introdurre norme in contrasto con disposizioni generali ordinamentali.

Giuseppe PALUMBO, presidente, stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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REFERENTE

Lunedì 28 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 14.35.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, poiché il rappresentante del Governo è al momento impossibilitato ad essere presente, propone di rinviare il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, concorda con la proposta del presidente, rilevando che anche recenti fatti di cronaca rendono auspicabile che l'esame delle proposte di legge C. 3204 ed abbinate possa concludersi quanto prima.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 19.55.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 luglio 2003 la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 15 ed ha iniziato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 16.

Ricorda altresì che il relatore ha invitato al ritiro dell'emendamento Conti 16.4 ed ha espresso parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.3.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, in considerazione dei rilievi espressi dal deputato Valpiana con riferimento all'emendamento 16.1 e valutati i requisiti previsti da altri albi professionali, quali quelli dei medici, degli ingegneri o dei biologi, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Valpiana 16.1, ove riformulato nel senso di sostituire la lettera a) con la seguente: «a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esiste trattato di reciprocità con l'Italia.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), in assenza del presentatore, fa proprio l'emendamento Valpiana 16.1, che accetta di riformulare nel senso indicato dal relatore.

Il sottosegretario Cesare CURSI esprime parere favorevole sull'emendamento Valpiana 16.1, fatto proprio dal deputato Battaglia, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Valpiana 16.1, fatto proprio dal deputato Battaglia, come riformulato.

Carla CASTELLANI (AN) ritira l'emendamento Conti 16.4.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che l'emendamento Battaglia 16.3 è precluso dalla reiezione dell'emendamento Battaglia 2.3.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), con riferimento al proprio emendamento 16.3, ritiene che prevedere per l'iscrizione all'albo degli informatori scientifici del farmaco il requisito del superamento dell'esame di Stato rappresenti l'introduzione di un elemento di eccessiva rigidità che non favorisce l'accesso dei giovani al mercato del lavoro. Osserva quindi che sarebbe stato più opportuno prevedere il rilascio di uno specifico attestato da parte delle regioni.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, invita al ritiro degli identici emendamenti Ercole 17.1 e Maura Cossutta 17.2, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Ercole 17.1 e Maura Cossutta 17.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Poiché agli articoli 18, 19, 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, la Commissione passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 22.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maura Cossutta 22.1.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Maura Cossutta 22.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, ritira il proprio emendamento 23.1 ed invita al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Maura Cossutta 23.4, Ercole 23.2 e Conti 23.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Poiché all'articolo 24 non sono stati presentati emendamenti, la Commissione passa all'esame degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 25.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 25.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Maura Cossutta 25.2 e 25.3. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Detomas 25.01.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Maura Cossutta 25.2 e 25.3: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 25.4 del relatore e l'articolo aggiuntivo Detomas 25.01.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.25.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o ottobre 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Antonio Guidi e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta comincia alle 14.55.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 28 luglio 2003 si è concluso l'esame degli emendamenti ed il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, VII e X e i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni XI e XIV.

Poiché la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 21 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci e per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 12.25.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza, avendo deliberato di richiedere la relazione tecnica al Governo. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 aprile 2004 - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, in considerazione dell'imminente inizio dell'informativa urgente del Governo sull'attuale situazione in Iraq, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, manifestato l'intento di presentare ulteriori emendamenti volti a recepire talune delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle competenti Commissioni, concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 20 aprile 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 11.40.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 21 ottobre 2003 il seguito dell'esame del provvedimento era stato rinviato in attesa che sul testo risultante dagli emendamenti approvati la Commissione bilancio, che aveva deliberato di richiedere al Governo la relazione tecnica, formulasse il parere di propria competenza. Avverte quindi che la Commissione bilancio ha espresso nulla osta. Ricorda inoltre che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, VII e X e i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni XI e XIV.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato due nuovi emendamenti (vedi allegato).

Fa quindi presente che di aver ricevuto da parte del nuovo presidente di Farmindustria una lettera contenente la richiesta ufficiale di essere audito dalla Commissione in ordine al provvedimento in titolo.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, illustra i propri emendamenti 2.16 e 23.5, di cui raccomanda l'approvazione, volti a recepire talune osservazioni contenute nel parere dell'XI Commissione.

Osserva quindi di avere a sua volta ricevuto una lettera da parte della Farmindustria contenente osservazioni concernenti l'inopportunità di procedere alla costituzione di un Albo degli informatori scientifici del farmaco. Ricorda peraltro che, nel corso dell'esame del provvedimento si è già proceduto all'audizione informale dell'allora presidente di Farmindustria, osservando che l'avvicendamento intervenuto alla presidenza della stessa Farmindustria non implica la necessità di procedere ad una ulteriore audizione informale del nuovo presidente. Ritiene comunque che la pressante richiesta in tal senso avanzata debba essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Sottolinea quindi che la costituzione di un albo degli informatori scientifici si è ritenuta necessaria soprattutto alla luce di una serie di fenomeni di malcostume ai danni di Stato, regioni e cittadini attraverso il ricorso a cosiddette ricette facili, episodi gravemente lesivi dell'immagine del settore sanitario. Nel ritenere che l'istituzione di un albo degli informatori scientifici del farmaco non debba essere considerata la panacea di tutti i mali né sostituirsi ad una riforma del decreto legislativo n. 541 del 1992, di cui sottolinea la necessità, ritiene che l'introduzione dell'Albo possa comunque rappresentare un primo, importante passo in direzione di un'etica dell'informazione scientifica.

Il sottosegretario Cesare CURSI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Ritiene che alcune osservazioni contenute nella lettera del nuovo presidente di Farmindustria si fondino su una logica realistica e che possano eventualmente essere oggetto di approfondimento nell'ambito di un'audizione informale.

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) ricorda che il testo approvato dal Senato era stato oggetto di un ampio consenso e che pertanto sembrava che il suo esame potesse procedere celermente. Nel corso dell'esame del provvedimento da parte della XII Commissione della Camera si sono invece riaperte una serie di questioni e sono emerse quelle che reputa vere e proprie pressioni lobbistiche. Atteso che le problematiche esistenti sono ben note, ritiene che la Commissione debba assumersi la responsabilità di esprimersi a favore o contro l'istituzione di un albo degli informatori scientifici. Manifestato il proprio consenso alla previsione dell'Albo, sottolinea l'esigenza di evitare ulteriori dilazioni pretestuose per rinviare una decisione.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) ritiene che la richiesta del nuovo presidente della Farmindustria di essere audito dalla Commissione possa essere accolta, anche in considerazione del fatto che gran parte degli informatori scientifici del farmaco sono dipendenti delle industrie farmaceutiche e che il lavoro della Commissione si è ispirato all'intento di trovare un accordo tra le parti. Evidenzia peraltro l'esigenza di procedere all'eventuale audizione in tempi rapidi e con spirito costruttivo, non già per ostacolare l'iter di un provvedimento che rappresenta una risposta per tutto il mondo farmaceutico.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che l'iter del provvedimento, sul quale le Commissioni di merito hanno già espresso il proprio parere, è giunto a conclusione e che i nuovi emendamenti del relatore sono volti unicamente a recepire alcune osservazioni contenute in quei pareri. Gli esiti di un'audizione del nuovo presidente di Farmindustria non potrebbero pertanto essere tradotti in ulteriori proposte emendative.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ricorda che l'iter del provvedimento ha comportato tempi più lunghi del previsto a seguito della introduzione di modifiche al testo approvato dal Senato. Ritiene accoglibile la richiesta di un'ulteriore audizione del presidente della Farmindustria al fine di valutare se emergano orientamenti diversi da quelli già espressi in precedenza. Rileva peraltro che ulteriori emendamenti possono comunque essere presentati ai fini dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, pur se non diretti a stravolgere l'impianto del provvedimento stesso. Preannuncia peraltro l'intento di presentare proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti 2.16 e 23.5 del relatore.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, in considerazione del consenso in ordine all'opportunità di varare rapidamente il provvedimento, ritiene che si potrebbero valutare le condizioni per chiederne il trasferimento in sede legislativa.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) osserva che la richiesta di trasferimento di un provvedimento in sede legislativa è utile ai fini di accelerarne l'approvazione solo nel caso in cui vi sia accordo, altrimenti può tradursi in un ulteriore differimento dei tempi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che la richiesta di trasferimento di un provvedimento in sede legislativa presupporrebbe un consenso che nel caso del testo in esame non sembra trovare riscontro nel già manifestato intento da parte di alcuni deputati di presentare proposte emendative.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.45.


 


ALLEGATO

Informatori scientifici del farmaco. (C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1651 Angela Napoli, C. 1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

 


ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto previsto dall'articolo 23.

2. 16.Il relatore.

 

ART. 23.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal Consiglio del collegio regionale.

23. 5.Il relatore.


 

 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 settembre 2003. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 14.05.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204, approvata dal Senato, e abb..

(Parere alla XII Commissione).

(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, illustra il provvedimento in esame che istituisce l'Albo degli informatori scientifici del farmaco (articolo 15). A tale riguardo, sono dettate le norme sui collegi e le loro articolazioni interne (articoli 4-14) e sono definiti i requisiti richiesti per l'iscrizione, i casi di cancellazione e riammissione, le modalità di gestione e i casi di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti qualora incorrano in determinate fattispecie (articoli 16-23).

Il provvedimento modifica per taluni aspetti la normativa vigente sugli informatori scientifici. In particolare, per quanto concerne i requisiti per l'esercizio della professione, non sono più indicati per legge i titoli universitari necessari allo svolgimento della professione, ma tale definizione è rinviata a un decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro della salute, in conformità alla riforma dell'ordinamento universitario (articolo 2). È stabilito l'obbligo del segreto professionale cui sono tenuti gli informatori sulle notizie fornite loro dalle aziende ed è confermata la disposizione secondo la quale il rapporto di lavoro dell'informatore è disciplinato con le contrattazioni collettive tra le categorie interessate (articolo 3).

Il testo unificato rinvia a provvedimenti delle regioni a statuto ordinario e speciale per l'ulteriore disciplina della materia (articoli 25 e 26).

Nel sottolineare che le disposizioni introdotte appaiono riconducibili alla materia «professioni» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni; preso atto che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono formulate sotto in forma di principi fondamentali in conformità a quanto previsto dal medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

 


 

 


ALLEGATO 5

Informatori scientifici del farmaco (C. 3204, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3204, approvata dal Senato, e abbinate in materia di informatori scientifici del farmaco;

ritenuto che le disposizioni introdotte appaiono riconducibili alla materia «professioni» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

preso atto che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono formulate sotto forma di principi fondamentali in conformità a quanto previsto dal medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 11.50.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204, approvata dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Italico PERLINI (FI), relatore, ricorda che l'articolo 1 del provvedimento in esame definisce, in particolare, informatore scientifico del farmaco colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Si prevede, inoltre, l'istituzione di un albo degli informatori scientifici dei farmaci tenuto da appositi collegi regionali e l'istituzione di un consiglio nazionale dei collegi degli informatori.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione giustizia rileva che l'articolo 12 stabilisce, tra l'altro, che spetta al consiglio nazionale decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori.

L'articolo 22 precisa, poi, che sulle stesse materie è ammesso il ricorso giurisdizionale.

Non risultando ulteriori profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) rileva che la problematica relativa alla professione in esame è importante in quanto connessa con la salute dei cittadini; pur ritenendo necessario moralizzare il settore, che ha anche forte rilevanza economica, manifesta il timore che il provvedimento sia volto a restringere l'accesso alla professione non tanto per tutelare i cittadini, quanto per un interesse corporativo della categoria.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, essendo la competenza della Commissione giustizia limitata alle norme richiamate del relatore, il deputato Buemi potrà rappresentare le proprie preoccupazioni in sede di Commissione affari sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 11.55.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

La seduta comincia alle 11.20.

Informatori scientifici del farmaco.

Nuovo testo C. 3204, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione)

(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, osserva che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, reca la regolamentazione della figura e dell'attività dell'informatore scientifico.

Soffermandosi sui profili di carattere finanziario di competenza della Commissione bilancio, osserva che l'articolo 3, comma 3, dispone che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico sia di natura autonoma o subordinata, innovando la disciplina vigente che dispone che tale rapporto sia esclusivamente di lavoro dipendente. L'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 541 del 1992 dispone, infatti, che l'attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto univoco e a tempo pieno.

Al riguardo appare opportuno che vengano forniti chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari che la previsione di un rapporto di lavoro autonomo può produrre nei riguardi dell'INPS, in relazione alle minori entrate che si produrrebbero per l'Istituto previdenziale in conseguenza della minore aliquota contributiva che tale tipo di rapporto presenta rispetto a quella del rapporto lavoro dipendente. Appare inoltre opportuno che venga chiarito a quale Gestione INPS andrebbero iscritti tali lavoratori, dal momento che la figura dell'informatore scientifico non appare riconducibile a nessuna delle gestioni autonome attualmente esistenti (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Potrebbe ipotizzarsi che l'attività dell'informatore scientifico venga ricompresa nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative. Tale soluzione, tuttavia, non risolverebbe i problemi della riduzione delle entrate contributive per l'INPS, dal momento che anche l'aliquota contributiva di tali figure professionali risulta inferiore a quella dei lavoratori dipendenti.

Propone infine di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO concorda con il relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Comitato approva la proposta di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 11.30

Informatori scientifici del farmaco.

Nuovo testo C. 3204 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante la regolamentazione della figura e dell'attività dell'informatore medico-scientifico. Ricorda che il Comitato permanente per i pareri ha già esaminato il testo del provvedimento nella seduta del 7 ottobre 2003 e, con l'avviso concorde del rappresentante del Governo, ha deliberato di richiedere la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978. Segnala che a tutt'oggi la relazione tecnica non risulta ancora pervenuta.

Gaspare GIUDICE, presidente, sollecita il rappresentante del Governo affinché si provveda alla tempestiva presentazione della relazione tecnica.

Alessandro DE FRANCISCIS (Misto-UDEUR-AP), concordando con il presidente, lamenta il ritardo del Governo nella presentazione della relazione tecnica. Tale ritardo impedisce infatti alla Commissione di esprimere il proprio parere su una materia importante quale quella della regolamentazione della figura dell'informatore medico-scientifico, molto attesa dagli operatori del settore. A tale proposito, ricorda in particolare la delicatezza dei profili previdenziali connessi alla materia.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, in attesa dell'invio della relazione tecnica..

La seduta termina alle 14.30.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 6 aprile 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 12.30.

Informatori scientifici del farmaco.

Nuovo testo C. 3204 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2004.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che, nella seduta del 20 gennaio scorso, il Comitato aveva ribadito l'esigenza, già emersa il 7 ottobre 2003, di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978. Tale esigenza traeva origine dall'inserimento nel testo del provvedimento di alcune disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari, tuttavia non quantificati. Fa presente che sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla disciplina di rapporto di lavoro degli informatori scientifici prevista all'articolo 3, comma 3, dalla quale potrebbero derivare effetti di minori entrate per l'INPS.

Il 23 marzo 2004 è pervenuta una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che tuttavia si riferisce esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo 19, in materia di obbligo di deposito della copia dell'albo degli informatori scientifici, e che esclude che da tali disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Fa presente che la relazione non fornisce i chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 3 e che, pertanto è opportuno che il Governo integri la documentazione trasmessa quantificando, anche in via prudenziale, gli eventuali oneri che possano derivare, anche ai fini di una più corretta formulazione della clausola di copertura di cui all'articolo 24. Tale clausola prevede che le spese derivanti dall'attuazione del provvedimento siano finanziate con le quote annuali dovuti dagli iscritti all'albo degli informatori scientifici, ma non contiene alcuna quantificazione di tali oneri. Precisa, al riguardo, che sarebbe necessaria una stima sulla misura che dovrebbero presumibilmente assumere le quote di iscrizione, in assenza di criteri specifici nel testo, in modo da garantire la copertura delle spese derivanti dal provvedimento, evitando l'emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario di Stato Roberto TORTOLI rileva che il provvedimento in esame, dal punto di vista previdenziale, non determina alcun effetto innovativo rispetto alla disciplina vigente e non è suscettibile, pertanto, di determinare effetti finanziari nei riguardi dell'INPS. Precisa, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, con effetto dal 1o gennaio 2004, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica a proposito dell'articolo 19. Rileva, pertanto, che le spese cui fa riferimento l'articolo 24 sono esclusivamente quelle derivanti dalla istituzione dell'albo degli informatori presso ogni consiglio del collegio regionale. A tali spese si farà fronte con le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo degli informatori scientifici, la cui misura, anche tenendo conto del numero degli iscritti, verrà determinata in modo da garantire la copertura delle spese medesime.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), chiede al Governo di precisare meglio le ragioni per le quali dall'applicazione dell'articolo 3 non derivino effetti finanziari a carico dell'INPS.

Il sottosegretario di Stato Roberto TORTOLI ribadisce che la questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro, che ha esplicitamente escluso l'assenza di effetti finanziari in ragione della duplice possibilità di inquadrare il rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, possibilità peraltro che non determina innovazioni rispetto alla disciplina vigente.

Benito SAVO (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

«preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 non comporta effetti finanziari e che, comunque, le spese derivanti dal provvedimento sono interamente a carico delle quote d'iscrizione all'albo degli informatori scientifici del farmaco,

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.


 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 14.35.

Informatori scientifici del farmaco.

Nuovo testo C. 3204 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, illustrando brevemente i contenuti del nuovo testo del provvedimento in titolo, precisa che esso è finalizzato a prevedere una nuova regolamentazione dell'attività di informazione scientifica farmaceutica ed alla istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco.

Per quanto riguarda la figura dell'informatore scientifico del farmaco, prevista dall'articolo 2 del provvedimento, sottolinea che, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.40.


 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 15.05.

Informatori scientifici del farmaco.

Nuovo testo C. 3204 ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole avanzata nella seduta di ieri.

Carlo CARLI (DS-U) giudica eccessiva l'inclusione, prevista dall'articolo 16 del nuovo testo del provvedimento, del superamento dell'esame di Stato tra i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli informatori scientifici; propone, pertanto, al relatore di esprimere una valutazione contraria su tale previsione, da includere nella proposta di parere.

Giacomo BAIAMONTE (FI) precisa che gli informatori scientifici possono essere medici, farmacisti e biologi i quali, per essere iscritti ai rispettivi albi, debbono superare esami di Stato.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, esprime la convinzione che con il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno confermati i vecchi titoli di accesso. Ribadisce quindi la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.


 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Nicola COSENTINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giuseppe Galati.

La seduta comincia alle 15.25.

Informatori scientifici del farmaco.

Nuovo testo C. 3204 Cozzolino, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Massimo CIALENTE (DS-U), relatore, rileva che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, dispone in merito alle attività svolte dagli informatori scientifici del farmaco, istituendo l'Albo degli informatori scientifici e modificando per taluni aspetti la normativa vigente.

La disciplina degli informatori scientifici del farmaco ha costituito oggetto di dibattito parlamentare nelle due precedenti legislature, senza che peraltro sia stato possibile giungere alla conclusione dell'iter. La XII Commissione della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla farmacovigilanza promossa nel corso dell'attuale legislatura, ha dedicato particolare attenzione alle modalità attraverso le quali garantire un apporto maggiore degli informatori scientifici e delle loro associazioni di categoria, quali elemento di raccordo tra aziende produttrici e medici di base, ai fini della realizzazione di una efficiente rete di segnalazione degli effetti avversi dei farmaci. In tale contesto rientra l'istituzione dell'Albo quale possibile strumento per garantire una maggiore autonomia professionale degli informatori nei confronti delle imprese da cui dipendono.

Nel merito, fa presente che la proposta di legge, modificata nel corso dell'esame in Commissione, consta di 26 articoli.

L'articolo 1, che riguarda più direttamente la competenza della X Commissione, fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva 92/28/CE, relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano, salvo quanto espressamente stabilito dal provvedimento stesso. Il richiamato decreto legislativo ha disciplinato in via generale la pubblicità dei medicinali per uso umano, istituendo due fattispecie: pubblicità presso il pubblico (stampa, tv, fogli illustrativi eccetera); pubblicità presso persone autorizzate a prescriverli, nell'ambito della quale rientra il profilo dell'informazione scientifica svolta a cura delle imprese e da operatori specializzati.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, le attività svolte dall'informatore scientifico del farmaco e l'obbligo del segreto professionale, dettando altresì norme in materia di rapporto di lavoro.

L'articolo 4 istituisce i collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, ai quali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'Albo e alla disciplina degli iscritti, mentre gli articoli da 5 a 9 disciplinano le funzioni dei collegi regionali (consiglio, presidente, vicepresidente e collegio dei revisori).

Gli articoli 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, l'istituzione e la composizione del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco; l'articolo 12 ne elenca invece le attribuzioni.

Di particolare rilievo appaiono gli articoli da 15 a 19, che dettano disposizioni in materia di istituzione, disciplina e tenuta dell'Albo.

Gli articoli 20 e 21 disciplinano i casi di procedimento disciplinari e le sanzioni a carico degli iscritti all'Albo.

In conclusione, osserva che la proposta di legge in esame istituisce di fatto un nuovo ordine professionale, in un momento nel quale è ancora vivo il dibattito sull'opportunità di disciplinare in modo organico la stessa istituzione di nuovi ordini professionali, anche alla luce degli orientamenti che si vanno consolidando a livello europeo. Peraltro la Commissione sta esaminando proposte di legge volte a dettare una disciplina complessiva delle professioni non regolamentari. Ritiene tuttavia, che al di là di queste considerazioni, debba essere soddisfatta l'esigenza di prevedere un'adeguata tutela legislativa della professionalità degli informatori scientifici. In considerazione di tale esigenza, riterrebbe opportuno che la Commissione si pronunciasse in termini favorevoli sul provvedimento.

Nicola COSENTINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formula la proposta di parere.

Massimo CIALENTE (DS-U), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

La seduta comincia alle 11.30.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204, approvata dal Senato e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Daniele GALLI (FI), relatore, fa presente che il testo trasmesso dalla XII Commissione definisce «informatore scientifico del farmaco» colui che «porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento». Il medesimo testo rinvia ad un decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il ministro della salute, il compito di fissare i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco (articolo 2).

Il testo - all'articolo 15 - istituisce, presso ogni consiglio del collegio, l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

Questa disposizione fa sistema con l'articolo 3, in base al quale «le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 (...). In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo dei praticanti».

Gli articoli da 4 a 9 regolano i collegi regionali degli informatori scientifici, mentre gli articoli da 10 a 14 disciplinano il consiglio nazionale dei collegi regionali.

Infine, gli articoli da 15 a 22 disciplinano l'iscrizione all'albo e i relativi obblighi. Seguono norme finali e di natura finanziaria.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala il comma 2 dell'articolo 3, il quale prevede che «il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981».

Questa dizione sembra riprendere il dettato dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (»Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano»), secondo il quale «L'attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno». L'univocità sembra pertanto dover essere riferita all'esclusività del rapporto con l'azienda produttrice di farmaci, non consentendosi la contemporanea collaborazione con più imprese.

In conclusione, prospetta la possibilità di esprimere parere favorevole con una osservazione relativa all'articolo 17 in ordine al provvedimento di cancellazione dall'albo degli informatori scientifici del farmaco per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni qualora l'iscritto non abbia frequentato i corsi di aggiornamento professionale, di cui al comma 2 dell'articolo 7.

Emerenzio BARBIERI (UDC), intervenendo in merito all'articolo 3 del provvedimento, riterrebbe opportuno eliminare l'avverbio «preferibilmente» per ciò che concerne la possibilità da parte delle industrie farmaceutiche di attingere dall'albo degli informatori scientifici per svolgere le attività di informazione sui medicinali.

Riterrebbe altresì opportuno specificare le procedure di elezione dei consigli dei collegi regionali, di cui all'articolo 5, in modo che ciascun iscritto all'albo degli informatori scientifici possa esprimere sulla scheda un solo nominativo, eliminando anche la dizione «ed a maggioranza dei voti dell'assemblea».

Infine, propone all'articolo 11 l'utilizzo dell'articolo determinativo anziché di quello indeterminativo per ciò che riguarda i componenti il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco.

Roberto GUERZONI (DS-U), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sull'impianto del provvedimento esaminato dalla XII Commissione, riterrebbe più opportuno che nello stesso venissero definite le caratteristiche ed i titoli necessari per svolgere la professione di informatore scientifico del farmaco, senza peraltro addentrarsi nei particolari della costituzione e delle attribuzioni dei consigli dei collegi regionali, in considerazione del fatto che ciò che il cittadino chiede è una definizione chiara della figura dell'informatore scientifico attraverso disposizioni che ne attestino la capacità professionale.

Aldo PERROTTA (FI), richiamandosi alle osservazioni del deputato Barbieri, ritiene che l'avverbio «preferibilmente» di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia pertinente perché riferito alla fase transitoria durante la quale le industrie farmaceutiche devono provvedere alle assunzioni di personale in assenza dell'albo degli informatori.

Invita poi il relatore a tener conto, nell'espressione del parere, della situazione nella quale potrebbero venirsi a trovare, a causa dell'articolo 2, quei soggetti che svolgono attualmente la professione di informatore scientifico del farmaco pur non essendo in possesso del titolo universitario richiesto per l'esercizio di tale professione.

Andrea DI TEODORO (FI) ritiene che il problema sollevato dal deputato Perrotta abbia una sua soluzione nell'articolo 23 del provvedimento stesso, laddove si prevede che in sede di prima applicazione della legge «sono considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge». Il problema, semmai, a suo giudizio riguarda l'espressione «comprovata da idonea documentazione», piuttosto ambigua oltre che superflua.

Antonino LO PRESTI (AN), pur valutando positivamente l'impianto del provvedimento per una ragione ontologica, ritiene che lo stesso possa perdere di significato se non collegato ad una riforma organica del settore delle libere professioni, con ciò rischiando di aggravare ulteriormente il quadro istituzionale già complesso di ordini, albi, professioni emergenti o consolidate. Sollecita pertanto l'approvazione della riforma delle professioni, da più parti auspicata e al momento ferma nell'altro ramo del Parlamento, dalla quale partire per riorganizzare e razionalizzare le diverse professioni, soprattutto quelle che necessitano di una legittimazione della loro effettiva utilità in rapporto alla tutela dell'interesse pubblico.

Angelo SANTORI, presidente, data la rilevanza delle osservazioni avanzate, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.15.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2003. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Daniele GALLI (FI), relatore, tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame per poter disporre del tempo utile a recepirne il contenuto nel corpo del parere.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2003. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204, approvata dal Senato, e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 settembre 2003.

Daniele GALLI (FI), relatore, valutate come pertinenti le osservazioni dei deputati intervenuti nella seduta del 16 settembre 2003, atte a meglio definire le disposizioni ordinatorie, contenute nell'articolato del provvedimento in esame, che avrebbero potuto indurre a possibili incertezze applicative, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Lo Presti sul rischio di appesantire ulteriormente il già complesso quadro istituzionale di ordini ed albi inerenti alle nuove professioni emergenti, che si aggiungono a quelle consolidate, in carenza di una sollecita approvazione della riforma delle professioni, giacente al Senato, dalla quale si possa partire per la riorganizzazione delle professioni.

Con riferimento all'osservazione avanzata dal deputato Perrotta, che sottolineava una possibile discriminazione rispetto a professionalità del settore non aventi titoli universitari, condivide la necessità, al termine del comma 1 dell'articolo 2, di aggiungere un esplicito riferimento ai disposti del successivo articolo 23.

Con riferimento alle osservazioni del deputato Barbieri, ritiene che l'avverbio «preferibilmente», di cui al comma 2 dell'articolo 3, vada soppresso onde evitare interpretazioni che potrebbero indurre a discriminazioni da parte delle aziende farmaceutiche sulla scelta dei rapporti di lavoro. Ritiene altresì condivisibile l'osservazione espressa in merito all'articolo 5, per meglio definire le modalità di elezione del consiglio regionale dell'albo; tale osservazione è estensibile anche alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Conferma poi l'osservazione già avanzata relativa all'articolo 17 che consente il mantenimento dell'iscrizione all'albo anche dopo cinque anni di inattività, purché l'iscritto frequenti regolarmente i corsi di aggiornamento professionale di cui al comma 2 dell'articolo 7.

Infine, sulla base delle osservazioni espresse dal deputato Di Teodoro, ritiene che la Commissione di merito debba meglio definire la dizione «comprovata da idonea documentazione», di cui all'articolo 23, o demandare la definizione della congruità della documentazione al costituendo consiglio nazionale dell'albo.

Pertanto, propone di integrare il parere favorevole già espresso nella seduta del 16 settembre 2003 con le osservazioni richiamate (vedi allegato 3).

Aldo PERROTTA (FI), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.


 

 


ALLEGATO 3

Informatori scientifici del farmaco (C. 3204, approvata dal Senato, e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3204, contenente la nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco;

valutato positivamente il provvedimento;

rilevato che l'istituzione di nuovi albi professionali debba essere collegata ad una riforma organica del settore delle libere professioni, per non aggravare ulteriormente il quadro istituzionale già complesso di ordini, albi, professioni emergenti o consolidate;

ricordato che il Senato ha avviato l'esame dei disegni di legge AS n. 691 ed abbinati, sulla disciplina delle professioni intellettuali, di cui è urgente l'approvazione, per riorganizzare e razionalizzare le diverse professioni, soprattutto quelle che necessitano di una legittimazione della loro effettiva utilità in rapporto alla tutela dell'interesse pubblico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità:

all'articolo 2, comma 1, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 23»;

all'articolo 3, comma 2, di sopprimere l'avverbio «preferibilmente» per ciò che concerne la possibilità da parte delle industrie farmaceutiche di attingere dall'albo degli informatori scientifici per svolgere le attività di informazione sui medicinali;

all'articolo 5, di specificare le procedure di elezione dei consigli dei collegi regionali, in modo che ciascun iscritto all'albo degli informatori scientifici possa esprimere sulla scheda un solo nominativo;

all'articolo 17, comma 1, lettera c), di consentire la possibilità di evitare la cancellazione dall'albo nel caso in cui l'iscritto abbia frequentato, nel quinquennio considerato, corsi di aggiornamento professionale, di cui al comma 2 dell'articolo 7;

all'articolo 23, l'opportunità di meglio chiarire l'espressione «comprovata da idonea documentazione».


 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino STRANO.

La seduta comincia alle 14.55.

Informatori scientifici del farmaco.

Nuovo testo C. 3204, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Nino STRANO, presidente relatore, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che esso istituisce l'Albo degli informatori scientifici del farmaco (articolo 15). A tale riguardo sono dettate le norme sui collegi e le loro articolazioni interne (articoli 4-14) e sono definiti i requisiti richiesti per l'iscrizione, i casi di cancellazione e riammissione, le modalità di gestione e i casi di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti qualora incorrano in determinate fattispecie (articoli 16-23) ed è modificata per taluni aspetti la normativa vigente sugli informatori scientifici. In particolare, per quanto concerne i requisiti per l'esercizio della professione, non sono più indicati per legge i titoli universitari necessari allo svolgimento della professione, ma tale definizione è rinviata a un decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro della salute, in conformità alla riforma dell'ordinamento universitario (articolo 2). Viene dettato l'obbligo del segreto professionale cui sono tenuti gli informatori sulle notizie fornite loro dalle aziende ed è confermata la disposizione secondo la quale il rapporto di lavoro dell'informatore è disciplinato con le contrattazioni collettive tra le categorie interessate (articolo 3).

Il testo unificato rinvia a provvedimenti delle regioni a statuto ordinario e speciale per l'ulteriore disciplina della materia (articoli 25 e 26).

Passando ad esaminare il provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, ricorda che la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario in materia di medicinali per uso umano, include espressamente la visita degli informatori scientifici ai medici tra le forme di pubblicità dei prodotti farmaceutici, che sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Titolo VIII della direttiva medesima. L'attuazione della direttiva citata è disposta attraverso il conferimento di una delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2002 (legge n. 14/2003). La direttiva non ha, comunque, carattere innovativo, limitandosi ad organizzare in codice le disposizioni già recate da precedenti direttive. In particolare, le disposizioni concernenti gli informatori scientifici del farmaco sopra citate sono poste dalla direttiva 92/28/CE, attuata in Italia con il decreto legislativo 541/1992, che la direttiva 2001/83/CE ha abrogato. Segnala, peraltro, che l'articolo 1 del provvedimento in esame rinvia per talune definizioni al contenuto della direttiva ormai abrogata ed al relativo provvedimento di attuazione (decreto legislativo 541/92).

In base alla direttiva 2001/83, gli informatori scientifici debbono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono ed essere in possesso di conoscenze scientifiche sufficienti per fornire informazioni precise e quanto più complete possibile sui medicinali presentati.

Ad ogni visita, gli informatori scientifici devono consegnare alla persona visitata, o tenere a sua disposizione, per ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completato, se la legislazione dello Stato membro lo consente, dalle informazioni sul prezzo e sulle condizioni di rimborso.

Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico - previsto dalla direttiva stessa presso ogni impresa - tutte le informazioni relative all'uso dei medicinali da essi pubblicizzati, in particolare circa gli eventuali effetti collaterali negativi loro comunicati dalle persone visitate.

Segnala quindi che un profilo meritevole di approfondimento, anche ai fini della proposta di parere, riguarda il nuovo albo professionale, la cui istituzione potrebbe rendere più complessa l'attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui alle norme dell'Unione europea.

Evidenzia che, nel parere della I Commissione del Senato, è stato sottolineato l'orientamento dell'UE volto a favorire l'istituzione degli ordini professionali solo quando oggettivamente necessari a garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano appieno in grado di valutarla autonomamente. Nel caso di specie, trattandosi di medici e farmacisti, tale esigenza potrebbe non sussistere.

Questo aspetto è stato oggetto di approfondimento anche da parte dell'Autorità garante della concorrenza in una segnalazione ai sensi della legge n. 287/1990, oggetto di approfondimento anche da parte della XII Commissione della Camera nel corso di un'audizione svolta ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento.

Segnala infine che il testo trasmesso dal Senato indicava tra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo il possesso della «cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea» (articolo 16, comma 1, lettera a). Il nuovo testo unificato prevede invece il possesso della «cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un Trattato di reciprocità con l'Italia».

Per quanto riguarda le procedure di contenzioso, ed in particolare le qualifiche professionali, ricorda che il 22 gennaio 2003, la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione della direttiva 2001/19/CE. Fa presente che, in attuazione di quanto previsto dalla Legge comunitaria 2001 (Allegato B, articolo 1, commi 1 e 3), il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 luglio 2003, ha adottato definitivamente il decreto legislativo di recepimento della direttiva in esame, in corso di pubblicazione.

Per quanto concerne i documenti all'esame delle istituzioni europee, evidenzia che la Commissione ha presentato, il 26 novembre 2001, un pacchetto di proposte relativo alla revisione della legislazione farmaceutica (COM(2001)404, procedura di codecisione). Il pacchetto comprende tre proposte, tra le quali si ritiene opportuno segnalare una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Obiettivo della proposta è di conseguire un livello elevato di protezione della salute del cittadino europeo, garantendo nel contempo una maggiore sorveglianza del mercato. A tal fine vengono chiarite le definizioni di medicinale, viene formalizzata la cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della procedura di mutuo riconoscimento per l'immissione in commercio dei medicinali, vengono modificati ed armonizzati i criteri di rifiuto, sospensione o revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, vengono rafforzati la farmacovigilanza ed il sistema di sanzioni in caso d'inosservanza delle disposizioni previste e viene infine autorizzata l'azione di informazione (pubblicità) di alcune categorie di farmaci.

Sulla base delle considerazioni esposte, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Andrea DI TEODORO (FI) ritiene che l'istituzione di un nuovo albo professionale sia contraddittoria rispetto al principio della libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea ed alla proposta di direttiva, avanzata dalla Commissione europea il 7 marzo 2002 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Sottolinea che nella proposta della Commissione si prevede che lo Stato membro ospitante, che sul suo territorio subordini l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, dispensi i prestatori di servizi dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio. Il provvedimento appare, inoltre, contraddittorio rispetto alle scelte operate in provvedimenti del Governo, attualmente all'esame del Parlamento, per quanto riguarda, ad esempio, la unificazione degli albi professionali dei dottori commercialisti e ragionieri. Per le motivazioni esposte, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, salva ogni ulteriore valutazione sulla proposta stessa, una volta che sia stata definita.

Nino STRANO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino STRANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Informatori scientifici del farmaco.

Nuovo testo C. 3204, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 settembre 2003.

Nino STRANO, presidente relatore, richiama il dibattito svolto nella seduta precedente e preannuncia una proposta di parere favorevole con due osservazioni. La prima relativa al riferimento alla direttiva 92/28/CE che risulta ormai abrogata dalla successiva direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario, per il cui recepimento è stata conferita delega al Governo con la legge comunitaria 2002. La seconda relativa all'esigenza di valutare attentamente l'opportunità di istituire un albo degli informatori scientifici, tenuto conto del principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori e dell'orientamento dell'Unione europea che favorisce l'istituzione degli ordini professionali solo quando vi sia un oggettiva necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano pienamente in grado di valutarla autonomamente.

Andrea DI TEODORO (FI) ringrazia il relatore per aver recepito le sue osservazioni nella proposta di parere, alla quale propone di aggiungere un riferimento alla proposta di direttiva, avanzata dalla Commissione europea il 7 marzo 2002, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, nella quale si prevede che lo Stato membro ospitante, che sul suo territorio subordini l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, dispensi i prestatori di servizi dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio.

Nino STRANO, presidente, relatore, accoglie il suggerimento del deputato Di Teodoro e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (allegato 1).

Domenico BOVA (DS-U) ricorda che la direttiva 2001/83/CE prevede la visita degli informatori scientifici ai medici tra le forme di pubblicità dei prodotti farmaceutici disciplinata dalla direttiva stessa; gli informatori scientifici debbono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono ed essere in possesso di conoscenze scientifiche sufficienti per fornire informazioni precise e quanto più complete possibile sui medicinali presentati.

A suo giudizio, l'istituzione di un nuovo albo professionale potrebbe rendere più complessa l'attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, considerato anche l'orientamento dell'Unione stessa volto a favorire l'istituzione di ordini professionali solo quando oggettivamente necessari a garantire la qualità della prestazione ad utenti che non siano appieno in grado di valutarla autonomamente.

Nel caso in questione tale esigenza sembrerebbe non sussistere e quindi, nonostante l'apprezzabile finalità del provvedimento in esame di regolare in maniera più definita e trasparente la figura professionale dell'informatore scientifico, si riscontrano elementi anticoncorrenziali con riferimento ai due principali effetti che potrebbero scaturire dalla costituzione dell'albo: l'introduzione di una ingiustificata barriera di accesso al mercato dei servizi resi dagli informatori ed ad una ripartizione del mercato su base territoriale mediante una rigida compartimentazione dell'attività degli informatori stessi a livello della provincia di residenza.

Esprime, inoltre, perplessità sull'opportunità di inserire norme che attengono alla deontologia professionale dell'informatore, quali le disposizioni relative al segreto professionale, in un testo di legge piuttosto che in un codice deontologico.

Con riferimento all'articolo 2 del testo in esame, ritiene che la materia inerente il titolo di studio dell'informatore debba essere considerata anche in relazione all'esperienza maturata sul campo. Ritiene valida la disposizione che richiede titoli universitari per l'esercizio della professione, anche se sarebbe opportuno prevedere una sanatoria nei confronti dei diplomati che da lungo tempo esercitano la professione di informatore scientifico del farmaco.

Sottolinea, infine, la necessità di prevedere criteri di flessibilità per quanto concerne sia i titoli di studio sia i confini territoriali dei collegi provinciali per meglio rispondere alle esigenze delle aziende farmaceutiche minori.

Sulla base delle considerazioni esposte, annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.


 


ALLEGATO 1

Informatori scientifici del farmaco (Nuovo testo C. 3204 Approvato dal Senato e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3204 e abb. recante informatori scientifici del farmaco,

evidenziato come all'articolo 1 si richiamano «le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE», la quale risulta tuttavia abrogata dalla successiva direttiva 2001/83/CE per il cui recepimento è stata conferita una delega al Governo con la legge n. 14 del 2003 (legge comunitaria 2002),

rilevata l'esigenza di valutare attentamente l'opportunità di prevedere l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici, di cui agli articoli 15 e seguenti, alla luce del principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori e dell'orientamento dell'Unione europea che favorisce l'istituzione degli ordini professionali solo quando vi sia un'oggettiva necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano pienamente in grado di valutarla autonomamente,

sottolineato come l'attuale formulazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a), relativamente ai requisiti per l'iscrizione all'albo, sembra limitare la libera circolazione dei lavoratori - rispetto al testo approvato dal Senato - prevedendo il requisito della cittadinanza italiana «o di uno Stato con il quale esista un trattato di reciprocità con l'Italia»,

tenuto conto che il 7 marzo 2002 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva COM(2002)119 nella quale si prevede la necessità che ciascuno Stato membro che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata, o il suo esercizio, al possesso di determinate qualifiche professionali accetti come condizione sufficiente per l'accesso o l'esercizio della professione le qualifiche acquisite negli Stati membri d'origine dispensandoli, in particolare, dal requisito dell'iscrizione a un organismo professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 appare opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 92/28/CEE, considerato che tale direttiva risulta ormai abrogata dalla successiva direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario, per il cui recepimento è stata conferita una delega al Governo con la legge n. 14 del 2003 (legge comunitaria 2002);

b) si segnala l'esigenza di valutare attentamente l'opportunità di istituire un albo degli informatori scientifici, tenuto conto del principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori e dell'orientamento dell'Unione europea che favorisce l'istituzione degli ordini professionali solo quando vi sia un'oggettiva necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano pienamente in grado di valutarla autonomamente, nonché in considerazione del contenuto della proposta di direttiva COM(2002)119 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 novembre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.40.

Informatori scientifici del farmaco.

(C. 3204/A, approvata dalla 12a Commissione del Senato, e abb.).

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.45.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.20.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204/A, approvata dalla XII Commissione del Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, fa presente che l'emendamento Valpiana 3.40, limitatamente al comma 1, appare lesivo della potestà legislativa regionale di dettaglio, in materia affidata alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, laddove i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere contrario sull'emendamento Valpiana 3.40 e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.30.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Ettore PERETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e per le infrastrutture e i trasporti Paolo Uggé.

La seduta comincia alle 14.15.

Informatori scientifici del farmaco.

C. 3204-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti)

Il Comitato inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la regolamentazione della figura e dell'attività dell'informatore scientifico, è già stato esaminato dal Comitato permanente per i pareri, da ultimo nella seduta del 6 aprile 2004. In quella occasione il Comitato acquisì la relazione tecnica trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 24 marzo 2004 e prese atto di taluni chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. In particolare, fu confermata la non onerosità della disposizione di cui all'articolo 3, comma 3 e, in ordine alla copertura degli eventuali oneri derivanti dal provvedimento, fu chiarito che essi saranno posti interamente a carico delle quote di iscrizione all'albo degli informatori scientifici. Alla luce di tali chiarimenti, il Comitato espresse un parere di nulla osta. Successivamente, nella seduta del 20 aprile 2004, la Commissione Affari sociali ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente approvando due emendamenti del relatore volti a recepire alcune delle osservazioni formulate dalla Commissione lavoro. Tali modifiche, ulteriori rispetto al testo esaminato dal Comitato permanente per i pareri, non sembrano comportare effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 2.22 Luigi Pepe appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e di copertura in quanto dispone che le regioni istituiscano corsi abilitanti alla professione di informatore scientifico del farmaco della durata di almeno 100 ore.

Pure suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura risulta l'emendamento 3.40 Valpiana, che dispone che le regioni, entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento, istituiscano il Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire le eventuali conseguenze finanziarie derivanti dagli emendamenti 7.22 Ercole, che dispone che il Ministro della salute fornisca, con apposito decreto, le indicazioni e gli orientamenti tesi a dare omogeneità ai corsi di cui al comma 2. Con riferimento poi all'emendamento 15.20 Ercole, che prevede l'istituzione del registro nazionale e dei registri nazionali degli informatori scientifici in luogo dell'albo da costituirsi presso ciascun consiglio regionale del collegio, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'istituzione dei registri possano derivare effetti finanziari ed, in particolare, se i medesimi siano finanziati, analogamente all'albo, dalle quote versate dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f). Chiede infine un chiarimento in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento 23.21 Ercole, che prevede che il Ministro della salute approvi, entro trenta giorni, uno schema per la predisposizione della documentazione, da presentarsi a carico degli interessati, per comprovare l'attività di informatore scientifico.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che dagli emendamenti 7.22 e 23.21 non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche l'emendamento 15.20 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

Benito SAVO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.22 e 3.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.50.


 


Relazione della XII Commissione Affari sociali

 


N. 3204-342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301-A

 

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza l'11 ottobre 2004

(Relatore: MINOLI ROTA)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3204

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 settembre 2002 (v. stampato Senato n. 404)

d'iniziativa dei senatori

COZZOLINO, SERVELLO

_____

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 1o ottobre 2002

_________


e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 342,d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, PETRELLA, CORDONI, MAGNOLFI,

DI SERIO D'ANTONA, SUSINI

_____

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Presentata il 30 maggio 2001

_________

n. 1419,d'iniziativa dei deputati

LUSETTI, CASTAGNETTI, MILANA, CIANI, FIORONI, MOLINARI, RUGGERI, MERLO, BOTTINO, CAMO, OSTILLIO, ANNUNZIATA

_____

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Presentata il 25 luglio 2001

_________

n. 1479,d'iniziativa del deputato MAURA COSSUTTA

_____

Regolamentazione dell'attività di informazione farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Presentata il 2 agosto 2001

_________

n. 1482,d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, DORINA BIANCHI, EMERENZIO BARBIERI,

ANNA MARIA LEONE, TUCCI, NARO, D'ALIA

_____

Nuova regolamentazione dell'attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Presentata il 2 agosto 2001

_________

n. 1572,d'iniziativa del deputato MILANESE

_____

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Presentata il 13 settembre 2001

_________

n. 1651,d'iniziativa dei deputati

ANGELA NAPOLI, CAMINITI

_____

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Presentata il 25 settembre 2001

_________

 


n. 1870,d'iniziativa dei deputati

CASTELLANI, ALBONI, AMORUSO, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARUSO, COLA, GIULIO CONTI, GIRONDA VERALDI, LISI, GIANNI MANCUSO, MUSSOLINI, ANTONIO PEPE, PORCU, ROSITANI, VILLANI MIGLIETTA

_____

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Presentata il 26 ottobre 2001

_________

n. 3280, d'iniziativa dei deputati

CATANOSO, FATUZZO, FRAGALÀ

_____

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco

_________

Presentata il 16 ottobre 2002

_________

n. 3301,d'iniziativa del deputato ZANELLA

_____

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

_________

Presentata il 22 ottobre 2002

_________


 


Onorevoli Colleghi! Il testo all'attenzione dell'Assemblea è volto ad introdurre nuove norme nel nostro ordinamento giuridico, finalizzate a regolamentare le attività di informazione scientifica farmaceutica, istituendo contestualmente l'albo degli informatori scientifici del farmaco. Il rapporto tra azienda farmaceutica e categoria medica è affidato agli informatori scientifici, che spesso rappresentano ben oltre la metà dei dipendenti delle aziende di settore. Le recenti cronache hanno messo in luce metodi ed azioni illecite tese, con ogni mezzo, ad incrementare il volume di rendita delle medicine. Un primo elemento per riequilibrare il rapporto tra informatori e classe medica è dato dalla creazione di un Albo che imponga regole comportamentali precise, definisca i tempi di visita, regolamenti la rappresentanza professionale, contempli il rapporto lavorativo come rapporto univoco e non plurimandatario. Tutto ciò a tutela della etica professionale e della trasparenza dei rapporti a vantaggio degli stessi informatori scientifici oltre che del Servizio Sanitario Nazionale e del paziente

1.  Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

      Il provvedimento, nel disciplinare l'attività di informazione scientifica farmaceutica, risponde all'esigenza di delineare con chiarezza e trasparenza il profilo professionale, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, nonché la natura giuridica del rapporto tra le industrie farmaceutiche e l'informatore stesso.

      La nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame fa comunque salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. In proposito, si segnala che tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2001/83/CE, per il cui recepimento è stata conferita delega al Governo con la legge comunitaria 2002. Non essendo stato ancora emanato il relativo decreto legislativo la suddetta direttiva risulta inserita nel disegno di legge comunitaria 2004 (C. 5179).

      L'esigenza di introdurre nuove norme in materia si è manifestata sin dalla scorsa legislatura, in cui la disciplina degli informatori scientifici del farmaco è stata oggetto di dibattito parlamentare, senza peraltro che la nuova normativa venisse varata a causa dell'intervenuto scioglimento del Parlamento.

      Nella legislatura in corso, la XII Commissione della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla farmacovigilanza, ha peraltro dedicato particolare attenzione alle modalità attraverso le quali garantire un maggiore apporto degli informatori scientifici e delle loro associazioni di categoria quali elementi di raccordo tra le aziende produttrici e medici di base, ai fini della realizzazione di una efficiente rete di segnalazione degli effetti avversi dei farmaci, includendo tra gli aspetti meritevoli di approfondimento proprio l'istituzione di un Albo professionale, quale possibile strumento per garantire una maggiore autonomia professionale degli informatori nei confronti delle imprese da cui la maggior parte di essi dipendono.

2.  Istruttoria legislativa svolta.

2.1. Audizioni informali.

      Nel corso dell'esame in sede referente, la XII Commissione, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento, ha nominato un Comitato ristretto, nell'ambito del quale sono state svolte una serie di audizioni informali. In tale sede sono stati auditi rappresentanti dell'Associazione italiana informatori scientifici del farmaco (AIIFS), di Farmindustria, dell'Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici), rappresentanti sindacali designati da CGIL, CISL e UIL, rappresentanti dell'Associazione italiana salute animale (AISA) e della Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI). Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento si è inoltre tenuta l'audizione dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato.

2.2.  Pareri espressi dalle Commissioni.

      La XII Commissione, nell'ambito dell'esame in sede referente, ha acquisito i pareri delle Commissioni in sede consultiva. Le Commissioni I, II, VII e X hanno espresso sul testo licenziato dalla Commissione Affari sociali parere favorevole, mentre la Commissioni XI e XIV parere favorevole con osservazioni. In particolare, sono state recepite due delle osservazioni contenute nel parere favorevole della XI Commissione, mentre non si è ritenuto opportuno accogliere le osservazioni apposte al parere della XIV Commissione.

      La V Commissione, dopo aver chiesto la relazione tecnica al Governo, ha espresso sul provvedimento nulla osta, avendo preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la non onerosità del provvedimento.

3.  Illustrazione dell'articolato.

      Il testo all'esame dell'Assemblea, che consta di 26 articoli, riproduce in larga misura, con modifiche ed integrazioni, il contenuto della proposta di legge C. 3204, approvata dalla XII Commissione permanente del Senato, istituendo l'Albo degli informatori scientifici del farmaco e innovando, per taluni aspetti, la normativa vigente.

      In particolare, l'articolo 1, salvo quanto espressamente stabilito dal presente provvedimento, fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva 92/28/CE, relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano.

      L'articolo 2 (comma 1) definisce l'informatore scientifico del farmaco come colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Al fine di adeguare la normativa in materia alla riforma complessiva dell'ordinamento universitario, che attribuisce agli atenei un'ampia autonomia nella individuazione degli ordinamenti dei corsi universitari, sulla base dei criteri direttivi definiti dai Dicasteri competenti, si stabilisce che i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, salvo quanto previsto dall'articolo 23, che detta le norme transitorie.

      Il medesimo articolo 2 prevede (comma 2) che è compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

      Ai sensi dell'articolo 3, si prevede che gli informatori scientifici del farmaco siano tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

      Si stabilisce inoltre che le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'Albo degli informatori scientifici, di cui al successivo articolo 15. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo dei praticanti.

      Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981.

      Con l'articolo 4 si istituisce in ogni regione un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, con la possibilità per le regioni di determinare diversamente gli ambiti territoriali del collegio.

      Ai collegi regionali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'Albo e alla disciplina degli iscritti, esercitate dai consigli dei collegi, le cui modalità di elezione e di composizione sono dettate dai successivi articoli 5 e 6. Fanno parte dell'Albo gli informatori del collegio territoriale.

      L'articolo 7 detta le attribuzioni spettanti al consiglio del collegio regionale, concernenti la compilazione e tenuta dell'Albo, la tutela dell'informatore scientifico del farmaco ma anche l'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, la collaborazione con enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco, l'amministrazione dei beni di pertinenza e la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la designazione dei rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale. Ai consigli regionali spetta inoltre il compito di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale in collaborazione con l'università, previa comunicazione dei programmi dei corsi e della loro effettuazione al Ministero della salute, che dà indicazioni tese all'omogeneità delle iniziative promosse.

      L'articolo 8 disciplina le attribuzioni spettanti al presidente e al vicepresidente del consiglio del collegio degli informatori, mentre l'articolo 9 affida le funzioni di controllo della gestione dei fondi e di verifica dei bilanci al collegio di revisori di conti, costituito all'interno del collegio.

      Ai sensi dell'articolo 10 si prevede l'istituzione del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, stabilendo che di esso faccia parte un rappresentante per ogni collegio avente almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

      L'articolo 11 dispone in merito alla composizione del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, mentre l'articolo 12 ne elenca le attribuzioni, tra le quali rientrano la vigilanza ai fini della tutela della categoria, l'aggiornamento e la formazione degli informatori, l'espressione del parere su disposizioni che riguardino la professione di informatore scientifico, le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli dei collegi per specifici casi, la determinazione delle quote annuali dovute agli iscritti.

      Gli articoli 13 e 14 disciplinano, rispettivamente, la durata in carica (3 anni) e i requisiti di eleggibilità dei componenti di ciascun consiglio dei collegi e del consiglio nazionale. In particolare si prevede che siano eleggibili soltanto gli informatori iscritti al rispettivo Albo.

      Gli articoli 15 e 16 prevedono l'istituzione, presso ogni consiglio del collegio, dell'Albo professionale regionale e indicano i dati che devono essere contenuti nell'Albo stesso nonché i requisiti per l'iscrizione, ossia il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un Trattato di reciprocità con l'Italia, residenza o domicilio eletto nella rispettiva regione, godimento dei diritti civili, possesso di uno dei titoli universitari da definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e superamento dell'esame di Stato.

      Gli articoli 17 e 18 disciplinano, rispettivamente, i casi di cancellazione dall'Albo (perdita del godimento dei diritti civili, condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni, cessazione dell'attività professionale da almeno 5 anni) e le possibilità di riammissione.

      L'articolo 19 detta disposizioni sulla tenuta dell'Albo, prevedendo che una copia sia depositata ogni anno presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione, presso la segreteria del

Consiglio nazionale dei collegi degli informatori e presso i Ministeri della giustizia e della salute. L'articolo prevede, inoltre, che sia data comunicazione ai predetti Dicasteri, alla cancelleria e al procuratore generale della Corte d'appello e al Consiglio nazionale di ogni nuova iscrizione o cancellazione.

      Gli articoli 20 e 21 disciplinano i casi di procedimento disciplinare e le sanzioni a carico degli iscritti all'Albo degli informatori scientifici che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro professionale o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio.

      L'articolo 22 dispone il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni riguardanti l'iscrizione all'Albo e la cancellazione da esso, nonché l'elezione nei consigli dei collegi provinciali e contro i provvedimenti disciplinari.

      L'articolo 23 dispone una sanatoria per coloro che svolgono l'attività di informatore scientifico del farmaco, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della legge, purché si iscrivano all'Albo previsto dal provvedimento in esame entro sei mesi dall'istituzione.

      Ai sensi delle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 23 si prevede che in sede di prima applicazione del provvedimento sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'Albo entro sei mesi dall'istituzione del medesimo. In recepimento di una osservazione contenuta nel parere espresso dalla XI Commissione, si demanda al Consiglio del collegio regionale l'accertamento dell'idoneità della documentazione.

      L'articolo 24 pone esclusivamente a carico degli iscritti le spese relative agli organi istituiti dalla legge, escludendo conseguentemente ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

      L'articolo 25 prevede che le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali e che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento sempre le regioni provvedano a disciplinare, anche con provvedimento amministrativo, tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

      L'articolo 26, infine, detta disposizioni particolari per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Fabio Minoli ROTA, Relatore.


 

 


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3204, approvata dal Senato, e abbinate in materia di informatori scientifici del farmaco;

            ritenuto che le disposizioni introdotte appaiono riconducibili alla materia «professioni» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            preso atto che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono formulate sotto forma di principi fondamentali in conformità a quanto previsto dal medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

__________

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

__________

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 non comporta effetti finanziari e che, comunque, le spese derivanti dal provvedimento sono interamente a carico delle quote d'iscrizione all'albo degli informatori scientifici del farmaco;

        sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito

NULLA OSTA

__________

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3204, approvata dal Senato, e adottata come testo base e delle abbinate proposte di legge C. 342, C. 1419, C. 1479, C. 1482, C. 1572, C. 1651, C. 1870, C. 3301 e C. 3280, in materia di: «Informatori scientifici del farmaco»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

__________

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3204 Cozzolino, approvata dal Senato, ed abb., recante «Informatori scientifici del farmaco», risultante dagli emendamenti approvati,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

__________

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3204, contenente la nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco;

            valutato positivamente il provvedimento;

            rilevato che l'istituzione di nuovi albi professionali debba essere collegata ad una riforma organica del settore delle libere professioni, per non aggravare ulteriormente il quadro istituzionale già complesso di ordini, albi, professioni emergenti o consolidate;

            ricordato che il Senato ha avviato l'esame dei disegni di legge AS n. 691 ed abbinati, sulla disciplina delle professioni intellettuali, di cui è urgente l'approvazione, per riorganizzare e razionalizzare le diverse professioni, soprattutto quelle che necessitano di una legittimazione della loro effettiva utilità in rapporto alla tutela dell'interesse pubblico;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità:

                all'articolo 2, comma 1, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 23»;

                all'articolo 3, comma 2, di sopprimere l'avverbio «preferibilmente» per ciò che concerne la possibilità da parte delle industrie farmaceutiche di attingere dall'albo degli informatori scientifici per svolgere le attività di informazione sui medicinali;

                all'articolo 5, di specificare le procedure di elezione dei consigli dei collegi regionali, in modo che ciascun iscritto all'albo degli informatori scientifici possa esprimere sulla scheda un solo nominativo;

                all'articolo 17, comma 1, lettera c), di consentire la possibilità di evitare la cancellazione dall'albo nel caso in cui l'iscritto abbia frequentato, nel quinquennio considerato, corsi di aggiornamento professionale, di cui al comma 2 dell'articolo 7;

                all'articolo 23, l'opportunità di meglio chiarire l'espressione «comprovata da idonea documentazione».

__________

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3204 e abb. recante informatori scientifici del farmaco,

            evidenziato come all'articolo 1 si richiamano «le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE», la quale risulta tuttavia abrogata dalla successiva direttiva 2001/83/CE per il cui recepimento è stata conferita una delega al Governo con la legge n. 14 del 2003 (legge comunitaria 2002),

            rilevata l'esigenza di valutare attentamente l'opportunità di prevedere l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici, di cui agli articoli 15 e seguenti, alla luce del principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori e dell'orientamento dell'Unione europea che favorisce l'istituzione degli ordini professionali solo quando vi sia un'oggettiva necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano pienamente in grado di valutarla autonomamente,

            sottolineato come l'attuale formulazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a), relativamente ai requisiti per l'iscrizione all'albo, sembra limitare la libera circolazione dei lavoratori - rispetto al testo approvato dal Senato - prevedendo il requisito della cittadinanza italiana «o di uno Stato con il quale esista un trattato di reciprocità con l'Italia»,

            tenuto conto che il 7 marzo 2002 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva COM(2002)119 nella quale si prevede la necessità che ciascuno Stato membro che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata, o il suo esercizio, al possesso di determinate qualifiche professionali accetti come condizione sufficiente per l'accesso o l'esercizio della professione le qualifiche acquisite negli Stati membri d'origine dispensandoli, in particolare, dal requisito dell'iscrizione a un organismo professionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1 appare opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 92/28/CEE, considerato che tale direttiva risulta ormai abrogata dalla successiva direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario, per il cui recepimento è stata conferita una delega al Governo con la legge n. 14 del 2003 (legge comunitaria 2002);

            b) si segnala l'esigenza di valutare attentamente l'opportunità di istituire un albo degli informatori scientifici, tenuto conto del principio

comunitario di libera circolazione dei lavoratori e dell'orientamento dell'Unione europea che favorisce l'istituzione degli ordini professionali solo quando vi sia un'oggettiva necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano pienamente in grado di valutarla autonomamente, nonché in considerazione del contenuto della proposta di direttiva COM(2002)119 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

__________

 


 

TESTO

approvato dalla XII Commissione permanente del Senato della Repubblica

TESTO

della Commissione

Art. 1.

(Applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541).

Art. 1.

(Applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541).

      1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

      Identico.

Art. 2.

(Informatore scientifico del farmaco).

Art. 2.

(Informatore scientifico del farmaco).

      1. Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

      1. Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

      2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

      2. Identico.

Art. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

 

      1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

      1. Identico.

 

      2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo.

      2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo dei praticanti.

      3. Il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68.

      3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981.

Art. 4.

(Collegi regionali
degli informatori scientifici).

Art. 4.

(Collegi regionali
degli informatori scientifici).

      1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

      Identico.

      2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

 

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali).

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali).

      1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

      Identico.

 

      2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

(Cariche del consiglio).

Art. 6.

(Cariche del consiglio).

      1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

      Identico.

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

      1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

      Identico.

          a) compilare e tenere l'albo del collegio;

 

          b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

 

          c) vigilare ai fini della tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede;

 

          d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

 

          e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

 

          f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

 

          g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

 

          h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;

 

          i) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

 

      2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

 

      3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

 

Art. 8.

(Attribuzioni del presidente).

Art. 8.

(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

      Identico.

      2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 

Art. 9.

(Collegio dei revisori).

Art. 9.

(Collegio dei revisori).

      1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

      Identico.

Art. 10.

(Consiglio nazionale).

Art. 10.

(Consiglio nazionale).

      1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio.

      1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio che eserciti l'attività da almeno cinque anni.

      2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

      2. Identico.

Art. 11.

(Cariche del consiglio nazionale).

Art. 11.

(Cariche del consiglio nazionale).

      1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

      Identico.

      2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

      1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

      1. Identico:

          a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

          a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

          b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

          b) identica;

          c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

          c) identica;

 

          d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;

          d) identica;

          e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

          e) identica;

          f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

          f) identica.

Art. 13.

(Durata delle cariche).

Art. 13.

(Durata delle cariche).

      1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

      Identico.

Art. 14.

(Elettorato passivo).

Art. 14.

(Elettorato passivo).

      1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

      Identico.

Art. 15.

(Albo degli informatori scientifici).

Art. 15.

(Albo degli informatori scientifici).

      1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

      Identico.

      2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

 

 

Art. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

Art. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

      1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

      1. Identico:

          a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un Trattato di reciprocità con l'Italia;

          b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;

          b) identica;

          c) godimento dei diritti civili;

          c) identica;

          d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;

          d) identica;

          e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

          e) identica.

Art. 17.

(Cancellazione dall'albo).

Art. 17.

(Cancellazione dall'albo).

      1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

      Identico.

          a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

 

          b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;

 

          c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

 

Art. 18.

(Riammissione all'albo).

Art. 18.

(Riammissione all'albo).

      1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

      Identico.

 

      2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione).

Art. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione).

      1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

      Identico.

      2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.

 

Art. 20.

(Procedimento disciplinare).

Art. 20.

(Procedimento disciplinare).

      1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

      Identico.

Art. 21.

(Sanzioni disciplinari).

Art. 21.

(Sanzioni disciplinari).

      1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal con siglio del collegio regionale di cui all'articolo 5, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

      Identico.

 

          a) l'avvertimento;

 

          b) la censura;

 

          c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

 

          d) la radiazione dall'albo.

 

Art. 22.

(Ricorso giurisdizionale).

Art. 22.

(Ricorso giurisdizionale).

      1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

      Identico.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo.

      Identico.

 

      2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal consiglio del collegio regionale.

Art. 24.

(Copertura finanziaria).

Art. 24.

(Copertura finanziaria).

      1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

      Identico.


 

Art. 25.

(Disciplina delle assemblee degli iscritti e
delle elezioni dei consigli dei collegi regionali).

Art. 25.

(Disciplina regionale).

      1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.

      1. Identico.

 

      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche con provvedimento amministrativo, provvedono a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 26.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

 

      1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

549.

 

Seduta di lunedì 22 NOVEMBRE 2004

 

presidenza del vicepresidente FABIO MUSSI

indi

DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

 

 


Discussione della proposta di legge: S. 404 - D'iniziativa dei senatori: Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (3204) e delle abbinate proposte di legge: Bolognesi ed altri; Lusetti ed altri; Maura Cossutta; Lucchese ed altri; Milanese; Angela Napoli e Caminiti; Castellani ed altri; Catanoso ed altri; Zanella (342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301) (ore 17,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla XII Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei senatori Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bolognesi ed altri; Lusetti ed altri; Maura Cossutta; Lucchese ed altri; Milanese; Angela Napoli e Caminiti; Castellani ed altri; Catanoso ed altri; Zanella.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Minoli Rota.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Nella precedente legislatura furono presentati alcuni disegni di legge che prevedevano la regolamentazione specifica per l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco.

Tale disciplina non è stata definita, in quanto il testo definitivo approvato dal Senato non venne poi approvato a sua volta dalla Camera, a causa dello scioglimento del Parlamento.

Il testo proveniente dal Senato, dove è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione sanità nel settembre 2002, torna oggi all'esame della nostra Assemblea. Tale testo è pervenuto all'esame della Commissione affari sociali che lo ha esaminato insieme alle altre nove proposte di legge, presentate da colleghi sia di centrodestra sia di centrosinistra alla Camera dal 30 maggio 2001 ad oggi.

Tutte le proposte di legge sono orientate sostanzialmente, in modo uniforme, all'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. La XII Commissione affari sociali, nel corso dell'esame, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento e di recepire il contributo di tutti i soggetti interessati, ha nominato un Comitato ristretto, nell'ambito del quale è stata svolta una serie di audizioni informali. In tale sede, sono stati auditi l'Associazione italiana informatori scientifici del farmaco, la Farmindustria, la Assogenerici, i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL, i rappresentanti dell'Associazione italiana della salute animale e della Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani.

Conformemente all'articolo 143 del regolamento della Camera, la Commissione ha, inoltre, audito l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che aveva, in precedenza, già inviato una segnalazione ai Presidenti di Camera e Senato. La Commissione affari sociali, nell'ambito dell'esame, ha, inoltre, acquisito i pareri delle Commissioni competenti.

Da segnalare, in particolare, il parere della Commissione bilancio che, dopo una lunga valutazione, ha dato il proprio nulla osta sul provvedimento dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la non onerosità del provvedimento e che, comunque, le spese derivanti dal provvedimento sono interamente a carico delle quote di iscrizione all'albo degli informatori.

I testi esaminati in Commissione sono stati motivati dall'esigenza di delineare il profilo professionale, il ruolo ed i compiti dell'informatore, nonché la natura giuridica del rapporto tra l'industria farmaceutica e l'informatore stesso.

Il farmaco rappresenta un fondamentale strumento terapeutico che ha permesso, nel corso degli ultimi decenni, di garantire alla popolazione un sensibile aumento delle aspettative di vita. L'utilizzo appropriato del farmaco, oltre che garantire la terapia adeguata di un grande numero di patologie, permette anche una diminuzione delle ospedalizzazioni e delle spese sanitarie. L'aggiornamento del medico ed, in particolare, l'informazione scientifica sul farmaco rappresentano un elemento di garanzia per l'appropriatezza e la trasparenza dell'attività prescrittiva del medico stesso.

Particolarmente delicata è la fase di immissione in commercio di nuovi medicinali, che deve essere accompagnata da una adeguata informazione rivolta ai sanitari che li prescrivono.

La legge n. 833 del 1978, nell'istituire il sistema sanitario nazionale, affida allo stesso servizio il compito di garantire l'informazione scientifica sul farmaco, attraverso la diretta attività di formazione tramite le unità sanitarie locali e mediante il controllo sull'attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche.

L'informazione svolge, quindi, un ruolo primario nell'informazione del medico e costituisce l'anello di congiunzione tra la ricerca e la classe medica che opera sia sul territorio sia in azienda ospedaliera.

Il medico deve avere, attraverso il colloquio con l'informatore, l'aggiornamento indispensabile per svolgere correttamente la professione sotto il profilo terapeutico.

L'ordinamento della categoria degli informatori, che occupa circa 24 mila persone, è necessario per contrastare la tendenza attuale che porta alla trasformazione dell'attività da tecnico- scientifica a più marcatamente promozionale e commerciale.

Per definizione, infatti, l'informatore non è assimilabile all'agente di commercio e deve essere posto nella condizione di poter dare ai suoi interlocutori informazioni scientificamente rilevanti ed aggiornamenti utili, senza accentuare l'aspetto commerciale, teso all'esclusivo potenziamento delle vendite. È inutile negare che, attualmente, l'attività di informazione è spesso caratterizzata da eccessive visite ai medici per creare momenti prettamente persuasivi che potrebbero avere come unico scopo l'incentivo della prescrizione e del consumo di medicine, prescindendo dalle effettive necessità del paziente.

Tutte le regolamentazioni attualmente in discussione sull'argomento si muovono verso l'obiettivo comune di limitare il rischio che questi aspetti abbiano il sopravvento su quelli scientifici, come è accaduto spesso negli ultimi anni, ed è documentabile da diversi fatti di cronaca.

La delicatezza del ruolo dell'informatore scientifico del farmaco lo rende ago della bilancia, in un momento economicamente delicato come quello che il nostro paese sta attraversando, tra il corretto utilizzo di questo importante strumento terapeutico ed uno spreco in terapie inutili e potenzialmente dannose di risorse che potrebbero essere meglio utilizzate.

La soluzione che può fornire all'informatore la necessaria autonomia per operare in coscienza e al contempo la possibilità di un controllo di tipo deontologico sulla sua attività è stata individuata nella realizzazione dell'albo. Tale strumento permetterà di attribuire all'informatore una dignità professionale pari a quella dei suoi interlocutori (medici e farmacisti) e sottrarre l'attività degli informatori ad un controllo discrezionale da parte delle aziende dalle quali dipendono.

Inoltre, attraverso l'istituzione di un ordine, che si dovrà necessariamente dotare di un proprio codice deontologico, sarà più semplice per il Ministero della salute perseguire quei comportamenti che deviano dai precetti di tale codice, configurandosi come illegali.

Per quanto concerne l'analisi degli articoli della proposta di legge, l'atto Camera n. 3204, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva dell'Unione europea 92/28/CEE, relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano.

L'articolo 2, al comma 1, definisce informatore scientifico del farmaco colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni tecnico-scientifiche, assicurandone il periodico aggiornamento, alle quali occorrerebbe aggiungere più completezza attraverso le informazioni tecnico-commerciali. Tra le attività degli informatori scientifici viene confermato l'obbligo della comunicazione al responsabile del servizio scientifico dell'impresa delle osservazioni sui medicinali a loro segnalate dagli operatori sanitari, al fine di garantire l'interscambio di informazioni tra medici e aziende.

I titoli di studio a livello universitario necessari per l'esercizio della professione saranno successivamente definiti con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il ministro della salute. A tale proposito è da segnalare il nuovo corso di laurea concernente l'informazione scientifica sul farmaco.

L'articolo 3 prevede che gli informatori scientifici rispettino il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende e dagli altri operatori sanitari. Le industrie farmaceutiche si dovranno avvalere degli informatori preferibilmente iscritti all'albo. In caso di scelta di persone non iscritte, si dispone tuttavia l'iscrizione obbligatoria entro sei mesi dall'avvio dell'assunzione.

Il progetto di legge prevede anche che il rapporto di lavoro degli informatori scientifici possa essere autonomo o subordinato, ma comunque univoco - come definito da un emendamento approvato nella XII Commissione -, cioè alle dipendenze di un solo datore di lavoro, così come richiamato dal decreto legislativo n. 541 all'articolo 9. L'articolo 3 ribadisce inoltre che il rapporto di lavoro dell'informatore è disciplinato attraverso le contrattazioni collettive tra le categorie interessate.

L'articolo 4 istituisce i collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, con la possibilità per le regioni di determinare diversamente gli ambiti territoriali del collegio. Ai collegi regionali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti, esercitate dai consigli dei collegi. Fanno parte dell'albo gli informatori del collegio territoriale.

Le attribuzioni spettanti al consiglio del collegio regionale sono dettate dall'articolo 7. Ai consigli regionali spetta inoltre il compito di promuovere, organizzare e sovraintendere ai corsi di formazione professionale in collaborazione con le università, previa comunicazione dei programmi e della loro effettuazione al Ministero della salute, che fornisce indicazioni tese all'omogeneità delle iniziative promosse.

Sono altresì previste le attribuzioni spettanti al presidente e al vicepresidente del consiglio del collegio che sono disciplinate dall'articolo 8. Le funzioni di controllo dei fondi e di verifica dei bilanci sono affidate dall'articolo 9 al collegio dei revisori dei conti.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano diversamente l'istituzione e la composizione del consiglio nazionale dei collegi degli informatori; in particolare all'articolo 10 la Commissione ha inserito, attraverso un emendamento, il principio secondo il quale fa parte di ogni collegio un rappresentante che eserciti la professione da almeno cinque anni. L'articolo 12 ne elenca le attribuzioni. È prevista la vigilanza per la tutela della categoria ed altre attività di competenza del consiglio nazionale.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente la durata in carica (3 anni) e i requisiti di eleggibilità dei componenti di ciascun consiglio dei collegi e del consiglio nazionale. In particolare sono eleggibili soltanto gli informatori iscritti al rispettivo albo.

Le altre proposte prevedono che possano essere eletti anche informatori non iscritti all'albo.

Gli articoli 15 e 16 prevedono l'istituzione, presso ogni consiglio del collegio, dell'albo professionale regionale, dei dati che devono essere contenuti nell'albo e dei requisiti per l'iscrizione.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano i casi di cancellazione e le possibilità di riammissione.

L'articolo 19 detta disposizioni sulla tenuta dell'albo.

Gli articoli 20 e 21 disciplinano i casi di procedimento disciplinare e le sanzioni a carico degli iscritti all'albo degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro professionale, che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio. Le sanzioni disciplinari sono: l'avvertimento, la sospensione e la radiazione.

L'articolo 22 prevede il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni riguardanti le iscrizioni.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 18)

 

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. L'articolo 23 dispone una sanatoria per coloro che svolgono l'attività di informatore scientifico, comprovata da idonee documentazioni, alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 24 pone esclusivamente a carico degli iscritti le spese relative agli organi, istituiti della legge.

Con l'articolo 25 si demanda alle regioni l'emanazione di norme relative alle assemblee degli iscritti ed alle elezioni dei consigli provinciali. Tra l'altro, in sede di Commissione, è stato introdotto, recependo una richiesta proveniente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, il comma 2. Esso prevede che le regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvedano anche con provvedimento amministrativo a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche, rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In tal senso, è da segnalare il carattere di urgenza che riveste questo provvedimento, in quanto alcune regioni hanno già legiferato in merito all'organizzazione del servizio degli informatori.

Inoltre, è stato inserito un ulteriore articolo 26, il quale prevede che alle finalità della presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

L'approvazione dell'albo è un passo importante, ma bisogna anche comprendere lo scenario in cui si inserirà questo nuovo strumento. Una corretta informazione sui farmaci è un fattore essenziale per una pratica clinica efficiente. Eppure, per quanto tutto ciò appaia scontato, non è semplice affrontare questo tema, mettendo pienamente a fuoco bisogni e limiti che impediscono l'accessibilità ad un'informazione indipendente.

Purtroppo, la cronaca recente insegna che il rischio della distorsione dei messaggi sul corretto utilizzo dei farmaci diventa evidente soltanto nei casi di maggiore emergenza. Tutto ciò alimenta nel settore un clima di forte diffidenza. In questo ambito, diventa importante riprendere il tema dell'informazione trasparente e scientificamente valida, che deve essere nettamente differenziata dalle tecniche promozionali e dalle strategie di marketing. Quindi, occorre, una volta terminato l'esame di tale provvedimento, rivedere tempestivamente tutta la normativa che riguarda l'informazione scientifica, disciplinata dal decreto legislativo n. 541 del 1992.

Tale provvedimento, ormai datato, ha attualmente forti difficoltà di applicazione e, di conseguenza, si assiste ai sempre più frequenti tentativi di allargarne le maglie interpretative. Ad oltre 12 anni dalla sua emanazione, è necessario uno sforzo comune per adeguare la legge alle mutate esigenze ed impedire che si riproduca una nuova condizione di malcostume. Tale malcostume umilia la professione medica, penalizza le industrie che non si adeguano a comportamenti eticamente dubbi ed espone il Ministero della salute e l'Agenzia del farmaco alla critica di non sapere vigilare.

In proposito, una parte fondamentale sarà svolta dalla neonata Agenzia del farmaco che tra i suoi obiettivi ha posto il miglioramento dell'informazione scientifica e della comunicazione. La stessa, nel definire la linea strategica nei documenti programmatici, recita testualmente: «Si è rilevato che nel settore vi è la necessità, con le regioni e con tutti gli operatori, di rivedere rapidamente la legge n. 541, che regolamenta l'informazione e la promozione dei farmaci, per ridare un forte contenuto etico ed evitare deviazioni in questo settore particolarmente critico».

Per concludere, l'ordinamento del settore farmaceutico è indispensabile per l'economia, ma soprattutto per la salute dei cittadini. L'approvazione dell'ordine degli informatori permetterebbe di tutelare la categoria e di garantire il possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di informazione scientifica, eliminandone l'esercizio abusivo. Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca sui presunti reati di comparaggio, l'immagine professionale degli informatori è stata intaccata ed è quindi emersa ancora più urgente l'esigenza di portare regole e chiarezza nell'ambito di questa attività.

Ancora oggi, nello svolgimento di questa professione, si individua una certa precarietà, legata alla necessità di raggiungere risultati di vendita sempre crescenti per ottenere gli obiettivi aziendali, confondendo la figura dell'informatore con quella dell'agente di commercio.

La posizione dell'informatore scientifico del farmaco è molto delicata. Un buon servizio professionale di informazione scientifica deve essere costituito da un'azione di aggiornamento dei medici e da una corretta e veritiera attività di promozione dei farmaci prodotti dall'azienda per cui l'informatore lavora, al fine di tutelare la salute del paziente-consumatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ritengo che la relazione svolta dall'onorevole Minoli Rota sia esaustiva per quanto concerne non solo il contenuto delle proposte di legge in esame, ma anche i problemi molto delicati emersi recentemente. La stampa si è occupata di alcune vicende molto eclatanti e poco simpatiche, relative al ruolo dell'informatore - che in realtà non è ancora tale, non esistendo un albo - e a quello del medico. Il testo licenziato dalla Commissione è il frutto di un attento esame da parte della Commissione stessa, di cui la relazione tiene particolarmente conto.

Ritengo si debba cogliere l'occasione per riaffermare alcuni principi particolarmente importanti. L'istituzione di un albo degli informatori consente di iniziare a rivisitare una materia particolarmente delicata, vale a dire quella del settore farmaceutico tout court. La proposta formulata dal relatore va incontro a una serie di indicazioni emerse da tutti i gruppi parlamentari. Ricordo, al riguardo, gli ordini del giorno esaminati in occasione della conversione del decreto-legge sul ripiano dello splafonamento della spesa farmaceutica. In quella sede, uno dei temi fondamentali era costituito dalla questione degli informatori e dalla legge n. 541 del 1992. Vi era un impegno da parte dei gruppi parlamentari e del Governo, che accolse gli ordini del giorno, ad iniziare l'esame delle proposte di legge presentate sia alla Camera sia al Senato.

È dunque condivisibile il richiamo del relatore alla priorità di questo tema, di cui troppo spesso si parla a sproposito, anche in considerazione del lavoro condotto dalla neonata Agenzia del farmaco, che ha iniziato a fornire indicazioni - sulle quali si sta registrando un confronto, talvolta anche aspro e forte, fra gli interessati - sull'esigenza fondamentale della revisione del prontuario farmaceutico, al fine di consentire che alcuni farmaci possano essere inseriti nella cosiddetta fascia C, a carico del Servizio sanitario nazionale.

In tale contesto, deve essere rivisto il rapporto con l'industria farmaceutica. Sono convinto - come ho già avuto modo di osservare in altre occasioni - della necessità di individuare un tavolo tecnico e politico, per riunire tutti i soggetti interessati: i grossisti, i titolari dei depositi, Federfarma, Farmindustria, i medici e il Governo. L'Agenzia del farmaco ha iniziato ad operare in tale direzione, dando luogo a una serie di discussioni anche approfondite. Si tratta dell'avvio di un percorso che proseguirà nelle prossime settimane e che dovrà trovare questa Camera e i gruppi parlamentari particolarmente attenti, come è accaduto finora.

Ringrazio pertanto il relatore e la Commissione, nella quale ciascuno ha svolto fino in fondo il proprio lavoro, ed esprimo l'auspicio e la convinzione che si pervenga rapidamente all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, - ringrazio il collega Ercole che ha acconsentito alla mia richiesta di intervenire in anticipo -, volevo soltanto dire poche cose. Noi condividiamo questa proposta di legge e la riteniamo un provvedimento utile. Del resto, abbiamo esaminato, sia al Senato che qui alla Camera, anche con nostre proposte di legge: ricordo che la proposta Bolognesi è stata una delle prime presentate alla Camera. Quindi, quando un provvedimento è così largamente condiviso, perché frutto di una collaborazione e di proposte di varie forze politiche, vuol dire che si è colto un tema vivo, presente e importante nella società, che nel caso particolare riguarda il settore sanitario. Quindi, ci sono le premesse per poter arrivare ad un risultato ed è ciò che noi vogliamo.

Si tratta di un risultato importante anche perché gli informatori scientifici negli ultimi mesi sono stati un po' nell'occhio del ciclone, in relazione alla spesa farmaceutica che è una voce che preoccupa tutti. Certamente, siamo tutti convinti - noi in particolare - che il futuro del Servizio sanitario nazionale è legato anche alla capacità del contenimento della spesa e della compatibilità con il sistema economico: nei paesi moderni i sistemi di welfare si devono misurare con il limite delle risorse. Quindi, credo che sia compito nostro, dei Parlamenti e dei Governi, assumere tutte quelle decisioni e quegli orientamenti, intervenendo sul processo di formazione della spesa, per far sì che il sistema di welfare possa garantire effettivamente a tutti i cittadini quanto oggi la ricerca nel settore farmaceutico e la ricerca medica mettono a disposizione dei cittadini perché possano affrontare le cure.

Tuttavia, si è parlato degli informatori scientifici in relazione a un fatto che anche noi riteniamo preoccupante, ossia che alla fine dell'anno, per il 2004, si arriverà a uno sfondamento della spesa per i farmaci di 1.500 milioni di euro. Sappiamo che questo sta già comportando pesanti conseguenze, non solo per il settore industriale chiamato a partecipare con proprie risorse per tamponare questa falla, ma soprattutto per le regioni. Infatti, non dimentichiamo che su 1.500 milioni di sfondamento più di mille saranno a carico delle regioni e queste ultime, necessariamente, affronteranno questa situazione limitando le prestazioni sanitarie, oppure attuando quello che, del resto, viene espresso anche al livello governativo. Sentivo prima il sottosegretario Cursi parlare di revisione del prontuario farmaceutico; tuttavia, questa revisione sta portando sostanzialmente alla restrizione nell'erogazione di alcune prestazioni. In particolare, si è parlato in questi giorni di medicinali relativi ai cardiopatici infartuati, molti dei quali dovranno pagare di tasca propria i farmaci. Alla fine ciò è quanto sta accadendo: vale a dire un trasferimento di costi del farmaco dallo Stato ai cittadini - dal 68 siamo passati al 60 per cento -, mentre i pensionati pagano 80 euro al mese di medicine e le famiglie vedono questa voce di spesa in crescita.

C'è stato un tentativo, io credo, sbagliato, di attribuire la responsabilità alla pressione degli informatori scientifici del farmaco. Certamente, il problema c'è stato, come pure la pressione, e sarebbe sbagliato negarlo. Tuttavia, sarebbe riduttivo attribuire lo sfondamento soltanto a questo elemento. Infatti, io credo che lo sfondamento c'è stato anche per errori che sono stati commessi nella politica governativa. Il primo è quello di definire schematicamente un 13 per cento di sfondamento della spesa, oltre tutto su un fondo sanitario sottostimato. Sappiamo che quella percentuale non potrà mai essere raggiunta e anche le regioni più virtuose hanno dimostrato che non ce la si fa con il 13 per cento; pertanto, andrebbe rivisto quel tetto. Poi si è pensato che mettendo il ticket si sarebbe diminuita la spesa.

Questo non si è dimostrato vero. La regione Lazio ha introdotto un ticket sui farmaci ed ha sfondato il tetto di spesa per un ammontare pari a 400 milioni di euro. La regione Toscana, invece, non ha introdotto alcun ticket ed è riuscita lo stesso a contenere le spese. Vi è allora qualcosa che non funziona ma il problema non è affrontabile burocraticamente, così come avete fatto voi nel corso di questi anni. Il problema, in realtà, è più complesso e richiede misure mirate a tutta l'intera filiera del farmaco. Abbiamo avanzato proposte in tal senso, anche nel corso dell'esame della legge finanziaria, come, ad esempio, un budget di riferimento per i medici prescrittori o come la proposta di una confezione ottimale, che è stata accolta dalla maggioranza e dal Governo. È un fatto positivo: anche questo è un modo per risparmiare. Inoltre proporremo al Senato - perché alla Camera non è stato possibile - misure nuove per promuovere i farmaci generici.

È possibile introdurre politiche diverse per i farmaci da banco; è possibile intervenire sulla politica dei prezzi, anzitutto per premiare quelle imprese che realizzino investimenti ed innovazione ma anche per individuare un meccanismo diverso da quel sistema rozzo per il quale durante l'anno ognuno fa i propri comodi e alla fine, quando si tirano le somme, se si è sfondato il tetto di spesa pagano tutti: buoni e cattivi!

Questo induce anche a comportamenti non trasparenti: dobbiamo lavorare per superare questo meccanismo. Abbiamo avanzato alcune proposte in tal senso, altre ne avanzeremo in seguito. Credo che il centrosinistra al riguardo abbia le carte in regola: siamo stati propositivi ed abbiamo presentato un certo numero di emendamenti. Ci auguriamo - ma, ripeto, alla Camera non è stato possibile - che al Senato le nostre proposte emendative vengano esaminate perché riteniamo contengano una delle soluzioni al problema farmaco (forse non «la soluzione»).

Ad esempio tra gli obiettivi di una possibile soluzione al problema non vi dovrebbe essere solo il contenimento dei costi ma anche - non ci stancheremo mai di ripeterlo - gli investimenti e l'innovazione, perché in un paese avanzato come l'Italia il farmaco può rappresentare una leva per lo sviluppo dell'economia. Il nostro paese deve considerare questi settori ad alto valore aggiunto e con un'alta componente di ricerca (considerato che abbiamo una scienza medica avanzata) come una carta da giocare. Non è possibile considerare l'industria del farmaco come una Cenerentola o come uno dei tanti settori industriali del paese.

Questo provvedimento non risolve certo tutti i problemi ma, sicuramente, può fornire alcune risposte alle varie questioni perseguendo l'obiettivo di una maggiore autonomia dell'informatore scientifico del farmaco. L'istituzione di un albo di tali informatori, infatti, comporta una maggiore autonomia, l'adozione di un codice deontologico ed il rafforzamento della figura degli informatori scientifici nei confronti dell'eccesso di pressione, per certi versi anche legittimo, che può provenire da alcune industrie (che producendo i farmaci tendono, ovviamente, a venderne il più possibile). Non possiamo scandalizzarci per la pressione delle imprese; è il sistema sanitario che, attraverso vari meccanismi, deve poter arginare queste spinte e raggiungere l'obiettivo di prescrizioni corrette, di un uso proprio del farmaco, senza sprechi ed eccessi, che vanno contrastati.

Credo che il provvedimento in esame possa fornire una risposta in tal senso, anche se parziale. Allo stesso modo, a partire da questo provvedimento e lavorando ancora, dobbiamo giungere ad una riforma della legge n. 541 del 1992, prevedendo un ruolo più diretto anche delle regioni. Anche in questo caso non si tratta di sottrarre alle imprese il loro diritto-dovere di informare il medico sulle proprietà e le capacità terapeutiche dei farmaci da loro prodotti: è una funzione importantissima che va salvaguardata. Dobbiamo però auspicare, allo stesso tempo, una maggiore autonomia degli informatori scientifici e la presenza di una componente pubblica; con ciò non intendo sostenere che le regioni debbano svolgere informazione scientifica ma che possano concordare con le imprese alcuni obiettivi, alcune modalità per ottenere un'informazione terza, che ponga il medico nelle condizioni di disporre di un quadro complessivo per poter operare al meglio le proprie scelte. Crediamo che questo sia un obiettivo per il quale lavorare. Il provvedimento al nostro esame indubbiamente potrebbe rappresentare un passo in avanti in tal senso. Dobbiamo, quindi, pervenire a norme più trasparenti, più chiare, e ciò sicuramente aiuterà il settore.

Ma non tutto il contenuto del testo è condivisibile. Abbiamo già espresso alcune critiche nel corso dell'esame in Commissione; a tal proposito abbiamo presentato alcune nostre proposte emendative che chiediamo al relatore ed al Governo di esaminare con la dovuta attenzione.

In particolare - non voglio dilungarmi - ne voglio evidenziare soltanto una, ponendo una domanda al Governo: è proprio necessario che vi sia l'esame di Stato? È proprio necessario che un giovane che ha fatto la scuola dell'obbligo, il liceo, che si è laureato in medicina e che ha studiato dieci anni, debba fare un altro esame di Stato per fare l'informatore scientifico? L'albo va bene, ma vi è già anche un orientamento della Conferenza Stato-regioni per le professioni sanitarie che evidenzia la non necessità che vi sia per tali professioni un ulteriore ostacolo. Oltretutto, parliamo di giovani, delle nuove generazioni. Si sostiene che vanno abbattuti gli steccati e facilitato l'accesso al lavoro, ma poi un ragazzo che ha studiato dieci anni all'università, che ha una laurea, magari con 110 e lode, non può svolgere l'informazione scientifica se prima non fa un altro esame di Stato per poter accedere ad un ordine professionale. Ci sembra davvero eccessivo!

Basterebbe, a nostro avviso, il titolo di laurea; poi, sulla base magari di indirizzi del Ministero della salute e della Conferenza Stato-regioni, le regioni stesse insieme alle imprese, potrebbero organizzare brevi corsi di formazione, affinché la laurea acquisita all'università possa tradursi in un'effettiva capacità di fare informazione correttamente; tutto questo, insieme naturalmente all'albo e all'ordine professionale, credo sia sufficiente.

Penso che creare un apparato di esami di Stato, di steccati, di ostacoli non sia giusto. Non credo si tratti di un problema politico che richieda grandi discussioni. Noi chiediamo che si rifletta su questo, in quanto riteniamo, tra l'altro, che in questa direzione si vada verso quello che ci chiede l'Europa: la riforma degli ordini, un mercato del lavoro più dinamico, meno imbrigliato da leggi, norme e ostacoli vari.

Ritengo che, se dobbiamo fare una cosa nuova, occorrerà farla guardando al futuro, all'Europa, alle novità e alle esigenze di una società moderna. Non possiamo guardare al vecchio ordine, che da diverse legislature affermiamo di voler riformare.

Chiedo, dunque, di esaminare questa proposta emendativa e di rifletterci; se lo faremo, avremmo fatto una cosa positiva. Con questo provvedimento noi diamo un riconoscimento alla professione, anche se, allo stesso tempo, è chiaro che stiamo caricando di responsabilità i professionisti; siamo, infatti, convinti che si tratti di professionisti che sanno svolgere eticamente la loro professione, che hanno le competenze. Il problema della nostra spesa sanitaria è anche un problema di responsabilità; spesso noi vediamo i macro problemi ma non ci accorgiamo dei piccoli passaggi: nel farmaco vi è la responsabilità di chi li produce, che l'innovazione sia vera e che non sia lo stesso farmaco di un tempo soltanto modificato; vi è la responsabilità del medico prescrittore, quella dell'informatore scientifico, quella del malato e del consumatore che non deve abusare del farmaco, che è un bene comune.

Occorre lavorare su questi snodi; io credo che, caricando di responsabilità anche l'informatore scientifico del farmaco, non solo riconosceremmo un ruolo pieno, una diversa dignità professionale, una maggiore autonomia a questo professionista, ma daremmo un piccolo contributo affinché anche questo professionista partecipi ad un processo complesso, che deve darci naturalmente la possibilità di offrire ai malati, ai cittadini il massimo ed il meglio che la ricerca scientifica oggi mette in campo, offrendoglielo però in maniera appropriata.

Sono convinto che gli informatori scientifici sapranno rispondere positivamente alla fiducia che oggi il Parlamento vuole attribuire loro (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e del deputato Mazzuca Poggiolini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo in esame è ispirato dall'esigenza di delineare la figura, il ruolo e i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, la natura giuridica del rapporto tra l'industria farmaceutica e l'informatore stesso ed, infine, il profilo professionale degli addetti operanti in tale settore.

La funzione svolta dagli informatori scientifici è quella di informare gli operatori sanitari sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alle caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci ed in particolare delle nuove molecole.

Il problema della disciplina giuridica dell'informatore scientifico del farmaco è stato sottoposto alle Camere già nella XII legislatura, nel corso della quale la Commissione sanità del Senato ha provveduto ad approvare un primo progetto di legge. Nella XIII legislatura, ripresentato al Parlamento ed abbinato ad altre proposte di legge, il predetto progetto ha dato origine ad un testo unificato che, dopo essere stato approvato dal Senato, non è riuscito ad ottenere il consenso finale della Camera. Nella legislatura in corso, la questione si è ripresenta, per la terza volta, in prima lettura al Senato, dove il provvedimento in esame è stato approvato in sede deliberante.

L'esigenza di disciplinare la materia viene fatta risalire all'articolo 31 della legge n. 833 del 1978 sulla riforma sanitaria, che prevedeva la regolamentazione della disciplina dell'informazione scientifica svolta dalle industrie farmaceutiche relativamente alle specialità farmaceutiche presenti in commercio. Lo stesso articolo attribuiva al Servizio sanitario nazionale compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sulle attività di informazione. Tale intervento era motivato dalla duplice finalità di controllare il contenuto del messaggio e di attivare canali indipendenti di informazione.

Successivamente alla citata legge del 1978, le norme fondamentali sulla pubblicità dei medicinali per uso umano si ricavano soprattutto dal decreto legislativo n. 541 del 1992, attuativo della direttiva 92/28/CEE. L'articolo 9 di tale decreto legislativo prevede, infatti, che l'informazione sui medicinali possa essere fornita al medico dagli informatori scientifici. Secondo il comma 2 del medesimo articolo tali, informatori devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle discipline specificamente indicate (medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica) e devono svolgere un lavoro di tipo univoco ed a tempo pieno (comma 3). I successivi commi dell'articolo 9 dettano, invece, una disciplina puntuale circa il tipo di informazione che gli informatori devono fornire ai medici: ad ogni visita, deve essere presentato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazione sul prezzo e sulle modalità di accesso al sistema di rimborsabilità.

Nonostante la disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge n. 541 del 1992, il testo unificato in esame sembra essere giustificato dall'esigenza di regolamentare in modo appropriato la figura dell'informatore scientifico, regolamentando il rapporto di lavoro che lo lega alle industrie farmaceutiche e prevedendo un apposito albo professionale. In secondo luogo, si ritiene che con la nuova disciplina sia possibile ovviare ad alcune disfunzioni di un'attività che, al di là della sua natura di vera e propria professione tecnico-scientifica, informativa e di supporto agli operatori sanitari, sembra più spesso chiamata a svolgere un ruolo promozionale e commerciale.

L'istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco solleva in noi della Lega Nord Federazione Padana numerose perplessità sia da un punto di vista generale sia in relazione allo specifico testo in esame.

Da un punto di vista generale, vogliamo ricordare che ci siamo sempre opposti all'istituzione di nuovi albi, che tendono non solo a creare altre lobby di interesse, ma anche a complicare ulteriormente le procedure burocratiche in determinati settori di attività. Vorremmo evidenziare, pertanto, che la volontà di prevedere una disciplina uniforme ed organica in materia di informatori scientifici, intento ampiamente condivisibile, non richiede necessariamente l'istituzione di un albo professionale (come, invece, i sostenitori del testo unificato in esame sembrano affermare).

Inoltre, non si può ignorare la sostanziale contrarietà della disciplina istitutiva di un nuovo albo professionale ai principi comunitari della libera concorrenza (il collega Battaglia faceva riferimento all'Europa; ma l'Europa non vuole assolutamente, soprattutto in questa materia, che si vada in siffatta direzione). In una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti di Camera e Senato, la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel soffermarsi su tale profilo, ha sottolineato che l'istituzione di un albo, da un lato, creerebbe un'ingiustificata barriera all'accesso al mercato dei servizi resi dagli informatori scientifici del farmaco e, dall'altro, porrebbe ingiustificati ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea.

In relazione alle norme specifiche previste dalla proposta di legge in esame, non si concorda con la facoltà derogatoria prevista all'articolo 1 nel confronti delle discipline generali in materia di pubblicità del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Tale soluzione, infatti, è in larga parte contestabile, perché, data la presenza di alcune contraddizioni tra la proposta alla nostra attenzione e l'articolo 9 del decreto n. 541, non si riesce a cogliere in maniera immediata quali previsioni siano abrogate e quali, invece, debbono continuare ad essere applicate. Conseguentemente, si riterrebbe più opportuno che la proposta in oggetto si adeguasse in toto alle norme del decreto legislativo n. 541 che appaiono più condivisibili nel merito. Proponiamo di eliminare, dunque, il riferimento iniziale alla facoltà del presente di derogare al decreto legislativo n. 541.

In relazione all'articolo 2, ci si interroga sui motivi del rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione dei titoli universitari necessari per l'esercizio della professione. Tali titoli, infatti, risultano già indicati dal decreto legislativo n. 541, che richiede un diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche. Probabilmente, il rinvio ad un decreto del MIUR, come cortesemente elencato dal relatore, è giustificato dall'esigenza di adeguare i vecchi diplomi di laurea ai nuovi titoli universitari presenti dalla riforma del sistema. È, tuttavia, necessario assicurarsi che il rinvio al decreto non sia semplicemente un modo per prescrivere diplomi di durata più breve rispetto a quelli quinquennali previsti dal decreto legislativo n. 541.

All'articolo 3, invece, si riterrebbe opportuno approfondire il discorso del segreto professionale richiesto agli informatori scientifici nei confronti delle aziende. Se, infatti, si vuole intendere la loro attività come una consulenza tecnico-scientifica e non come un'operazione di tipo promozionale, non vi dovrebbero esser obiezioni a che gli informatori scientifici descrivono in modo obiettivo agli operatori sanitari i reali benefici offerti dai medicinali. Non si comprende, pertanto, quale sia l'esigenza di ribadire l'obbligo al segreto professionale, considerando che, anche in assenza di una previsione specifica, gli informatori ricadrebbero comunque nella disciplina generale imposta ai lavoratori nei confronti delle aziende di appartenenza. Sempre all'articolo 3, comma 2, sembra fuori luogo il riferimento all'attività di propaganda e di divulgazione delle aziende, soprattutto considerando che è intento della norma favorire l'informazione scientifica e non la mera pubblicità farmaceutica. All'articolo 3, comma 3, invece, è discutibile la previsione per cui gli informatori scientifici possono giovarsi di un rapporto di lavoro autonomo oltre che subordinato. Tale previsione, infatti, che non era presente nel testo approvato nella precedente legislatura, non risulta pienamente conforme alle disposizioni dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 541, che prescrive un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno. È dubbia, pertanto, la compatibilità del rapporto di lavoro autonomo con questa fattispecie.

Infine, suscita perplessità anche la norma transitoria dell'articolo 23 che estende a tutti coloro che svolgono tale attività la possibilità di iscriversi all'apposito albo entro 15 mesi dall'istituzione del medesimo. Mentre, infatti, la precedente proposta approvata nella XIII legislatura richiedeva due anni di esercizio per l'iscrizione all'albo, in questo testo non si prescrivono requisiti ulteriori a quello della presentazione di un'apposita documentazione. Probabilmente, tale modifica è giustificata dalla constatazione che anche prima del testo al nostro esame era comunque richiesto agli informatori scientifici il diploma di laurea, ex articolo 9 del decreto legislativo n. 541. Si tratta, tuttavia, di verificare l'effettivo rispetto di tale disposizione, eventualmente affermando nel medesimo articolo 23 dell'attuale proposta che anche gli informatori, ricompresi nella disciplina transitoria, devono risultare in possesso dei titoli universitari richiesti ai nuovi iscritti. In secondo luogo, si evidenza che i soggetti ricadenti nell'articolo 23 risulterebbero esonerati, a fronte di un'attività professionale di durata potenzialmente irrisoria, dal superamento dell'esame di Stato previsto per i nuovi iscritti: situazione, questa, che creerebbe palesi ed ingiustificate discriminazioni.

Nel complesso, se si ritiene irrinunciabile la creazione di un nuovo albo degli informatori scientifici del farmaco, sarebbe necessario introdurre nuove clausole più rigide di accesso, ad esempio prevedendo un periodo di praticantato prima del superamento dell'esame di Stato, come già avviene per altri albi professionali.

Tali misure potrebbero infatti evitare il sovraffollamento degli albi, valorizzando allo stesso tempo la professionalità e l'esperienza degli informatori.

Il nostro gruppo ha presentato una trentina di emendamenti, al fine di evidenziare i principali motivi di opposizione ad un provvedimento che noi riteniamo in larga misura antistorico e in netta controtendenza rispetto agli orientamenti generali di questa maggioranza sulla disciplina delle attività intellettuali.

Mi soffermerò a richiamare soltanto le proposte di modifica più significative, che riguardano i seguenti profili; il riconoscimento dei titoli di studio per l'esercizio dell'attività dell'informatore scientifico del farmaco; la garanzia della deontologia professionale degli informatori scientifici del farmaco; la disciplina del rapporto di lavoro tra aziende farmaceutiche e gli informatori scientifici; la soppressione di numerose disposizioni che disciplinano nel dettaglio l'elezione, la composizione, il funzionamento degli organi direttivi dell'albo degli informatori scientifici (noi pensiamo che questa disciplina entri troppo nel dettaglio e vada ad invadere la potestà legislativa delle regioni); la regolamentazione del riconoscimento del titolo di informatore scientifico del farmaco, in sede di prima applicazione della presente legge.

Questi sono i temi sui quali abbiamo presentato i nostri emendamenti; chiediamo quindi al relatore una particolare attenzione, pur confermando ancora il nostro giudizio negativo su questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Signor Presidente, l'approdo in aula del provvedimento in esame non è un fatto secondario, considerato il contesto in cui viene a cadere. Si tratta di un provvedimento atteso nel settore. Nella scorsa legislatura erano state presentate proposte di legge da parte di tutti i gruppi parlamentari per regolare in maniera più definita e trasparente la figura professionale dell'informatore scientifico del farmaco.

Il fattore trasparenza non è elemento trascurabile in un settore in cui si concentrano notevoli interessi economici in relazione all'aspetto salute; periodicamente, ma con altrettanta sistematicità, emergono casi di cosiddetto comparaggio, che francamente non possono essere ignorati dal legislatore.

Noi siamo da sempre per una moralizzazione del sistema, per evitare che possano esservi casi di malaffare, pressioni lobbistiche, che non si possono considerare in un contesto produttivo professionale e di commercializzazione che ha a che fare con la salute.

Il lavoro in Commissione affari sociali, nel corso di questa seconda lettura, è stato abbastanza articolato e lungo. L'iter si era infatti fermato il 21 ottobre 2003, in attesa del parere della Commissione bilancio, che aveva chiesto al Governo una relazione tecnica sul provvedimento. In data 20 aprile, finalmente, il provvedimento ha ripreso il suo corso ed è riapprodato in aula. Certo, noi abbiamo una grande responsabilità, che è legata alla nostra funzione di legislatori e, quindi, non dobbiamo approvare una legge purchessia, ma una buona legge che affronti in maniera organica i problemi del settore per risolverli.

Certo, per noi l'istituzione di un albo non è la soluzione di tutti mali, né può considerarsi esaustiva rispetto al tema più ampio di una riforma, ormai improcrastinabile, per ammodernare il decreto legislativo n. 541 del 1992.

Il dibattito che ci apprestiamo ad affrontare deve essere foriero di soluzioni, che pure in Commissione sono emerse; ad esempio, nel corso dell'audizione dell'Autorità garante per la concorrenza sono state avanzate osservazioni che necessitano risposte almeno rispetto a due effetti, che potrebbero scaturire dall'approvazione del presente testo.

La prima è l'introduzione di una ingiustificata barriera di accesso al mercato dei servizi resi dagli informatori, nonché una ripartizione del mercato su base territoriale. Sono problemi che comunque meritano di essere affrontati adesso e non rinviati a quando si potrebbero determinare conseguenze che sicuramente non sono nelle intenzioni di questo Parlamento.

Noi riteniamo, ad esempio, che alcune norme inserite nel provvedimento potrebbero essere benissimo oggetto di un codice deontologico e non considerate nell'articolato di questa legge. Infine, perplessità esprimiamo sul tema dell'esame di Stato. Francamente, nel momento in cui in Europa si va verso l'abolizione progressiva di albi e ordini, non credo che sia opportuno prevedere tale misura.

Questa previsione rischia di costituire un rallentamento per l'inserimento nel mondo del lavoro dei neolaureati e rischia, altresì, di creare situazioni confliggenti con il normale e corretto svolgimento del rapporto di lavoro tra impresa ed informatori. Tanto per fare un esempio, l'impresa, in base all'articolo 3, comma 2, può assumere un informatore non iscritto all'albo ma, poi, lo stesso deve obbligatoriamente iscriversi entro i sei mesi successivi. Tuttavia, può accadere che un informatore, già operativo nell'arco dei sei mesi, possa non superare l'esame di Stato, venendo così meno uno dei requisiti fondamentali per l'esercizio della professione. Si palesa, quindi, una pericolosa irrazionalità del sistema, che va risolta; per noi che, con i colleghi dell'opposizione, abbiamo presentato emendamenti in tal senso, sembra, quindi, inopportuno prevedere tale esame di Stato. Sia ben chiaro, riconosciamo la validità - ne siamo convinti assertori - della disposizione che prevede il requisito del titolo universitario per l'esercizio della professione. È un contesto delicato e, per tale motivo, devono essere ben definiti limiti ed ambiti per esercitare la professione.

Tuttavia, riteniamo opportuno prevedere una sanatoria nei confronti dei diplomati che da lungo tempo esercitino la professione di informatore scientifico. È evidente come non si possa penalizzare chi abbia svolto questa attività con scrupolo e deontologia professionale, in un contesto dove è assai difficile operare; vogliamo pertanto sottolineare come, sia per quanto riguarda i titoli di studio sia per i confini territoriali dei collegi provinciali, debbano essere previsti criteri di flessibilità al fine di rispondere alle esigenze complessive di tutti.

Non dobbiamo introdurre rigidità che penalizzerebbero il sistema; proprio per tale motivo, abbiamo presentato una proposta emendativa soppressiva del terzo comma dell'articolo 3; comma il cui mantenimento, per certi aspetti, stride con le finalità della legge.

Seguiremo comunque l'evoluzione del dibattito auspicando che vi sia la possibilità di un confronto per consentire al nostro Parlamento di legiferare nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, a nome del gruppo di Forza Italia, vorrei esprimere brevemente alcune considerazioni; innanzi tutto finalmente, come hanno notato alcuni colleghi, abbiamo istituito l'albo per la categoria degli informatori scientifici, specificando nel provvedimento le competenze regionali e nazionali relative. Tali competenze concerneranno l'organizzazione, i corsi di formazione professionale e la vigilanza, il che è molto importante: finalmente, vi sarà per gli informatori un codice di comportamento, un codice deontologico.

Vorrei però ricordare anche un altro aspetto; abbiamo stabilito, una volte per tutte, che il rapporto di lavoro deve essere «univoco, autonomo o subordinato». Molto spesso, infatti, si pongono gravi problemi perché le agenzie di rappresentanza dei medicinali non hanno alcun rapporto con le persone che svolgono tale lavoro. Soprattutto, poi, abbiamo stabilito una volta per tutte che bisogna essere laureati; è un punto di enorme importanza.

Però, vorrei far presente un aspetto altrettanto rilevante circa la sanatoria di cui ricordo che sono stato il promotore. Infatti, ricordai, in Commissione, come bisognasse inserire, all'articolo 3, una norma a salvaguardia della disposizione transitoria di cui all'articolo 23. Bisognava in effetti prevedere la sanatoria per quelle circa 8 mila persone che svolgono, in questo momento, il lavoro di informatore scientifico senza avere il titolo di studio richiesto dal testo e che hanno un patrimonio di capacità acquisite negli anni; un grande patrimonio di capacità, di laboriosità e, soprattutto, di competenza.

Mi vorrei complimentare, a tale proposito, con la Commissione e con il relatore perché hanno compiuto uno straordinario lavoro; su ciò mi pare possiamo tutti convenire. Infatti, ho letto con attenzione i pareri delle varie Commissioni; ebbene, difficilmente un relatore tiene così conto di quanto espresso dalle altre Commissioni.

Pertanto, mi vorrei nuovamente complimentare con il relatore, poiché ho constatato che numerosi dei suggerimenti avanzati dalle Commissioni in sede consultiva (compresa quella cui appartengo) sono stati tenuti in considerazione e recepiti nel testo del provvedimento.

Desidero rivolgere, da ultimo, un ringraziamento anche al sottosegretario Cursi, il quale, con la sua straordinaria competenza e capacità, sta finalmente dirigendo verso grandi mari il provvedimento in esame...

Vorrei ricordare, in conclusione, che si tratta di un intervento normativo atteso un po' da tutti, vale a dire dalle agenzie del farmaco a Farmindustria e, soprattutto, attraverso convocazioni, audizioni e continue richieste presentate ad ogni singolo parlamentare, dai famosi 24 mila informatori scientifici.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, stiamo esaminando la proposta di legge sulla regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e sull'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. L'informatore scientifico del farmaco, come recita l'articolo 2 del provvedimento, è colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico l'informazione scientifica sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Ritengo importante che venga precisata non solo l'attività di informazione, ma anche quella di aggiornamento.

Vorrei evidenziare, al riguardo, che chi vi parla si è laureato in medicina appena 45 anni fa, e che, qualche giorno fa, ha festeggiato il quarantacinquesimo anno di attività come medico. Devo dirvi che ho conosciuto molti informatori scientifici del farmaco: c'era qualcuno che arrivava dal medico, posava le medicine, diceva «buongiorno», si girava, diceva di nuovo «buongiorno» e se andava. Ora, di questi informatori del farmaco non ve ne sono più, ed è giusto che tali soggetti abbiano una preparazione adeguata ed in grado da informare il medico sui prodotti che presenta.

Si tratta di un compito molto difficile e delicato, e dunque sono d'accordo sul fatto che si discuta finalmente una disciplina organica della materia, adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui è investita tale categoria di operatori. Ho detto «finalmente» perché vorrei ricordare che il Parlamento si occupa da alcuni anni di tale materia e che, nella scorsa legislatura, eravamo quasi giunti all'approvazione del provvedimento, ma purtroppo era intervenuto lo scioglimento delle Camere.

Il servizio di informazione scientifica sui farmaci, dunque, è importante e delicato, ed ha lo scopo di fare conoscere periodicamente, a tutti gli operatori sanitari, le caratteristiche e le proprietà degli stessi farmaci, al fine di assicurare il loro impiego secondo indicazioni e posologie appropriate, anche con riferimento (come hanno affermato i colleghi precedentemente intervenuti) all'esigenza del contenimento dei relativi consumi, che tanto preoccupano, giustamente, sia il Governo, sia le regioni. Tale servizio ha altresì lo scopo di raccogliere, in modo capillare, ogni elemento sugli effetti terapeutici e collaterali nell'impiego dei farmaci, promuovendone, di conseguenza, il costante miglioramento.

È evidente, dunque, che informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alle caratteristiche ed alle modalità di utilizzo dei farmaci, in particolare delle nuove molecole, è un compito che implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti sia del Sistema sanitario nazionale, sia di cittadini.

Vorrei segnalare che la responsabilità degli informatori scientifici del farmaco è stata sancita dal decreto ministeriale 23 giugno 1991, il quale, tra l'altro, all'articolo 10 li obbliga a collaborare con il Ministero della salute, anche con suggerimenti ed indicazioni, proprio al fine di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attività di informazione. Vorrei rilevare che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla XII Commissione, nella scorsa legislatura, sulla farmacovigilanza, si è posto l'accento sul ruolo importante dell'informatore proprio ai fini della stessa farmacovigilanza.

È questo il motivo per cui il ruolo degli informatori scientifici nella conoscenza e nella utilizzazione del farmaco è importante e delicato e deve essere svolto, pertanto, con piena dignità professionale. Vorrei tuttavia osservare che, di contro alla rilevanza ed alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano, per ora, in assenza di qualsiasi norma di legge che ne tuteli specificatamente la professionalità; in particolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie, essi non hanno un albo professionale.

Ciò comporta, peraltro, che i medesimi siano privi attualmente di qualsiasi garanzia di stabilità del loro rapporto di lavoro, con il pericolo che le esigenze di ordine economico e commerciale prevalgano su quelle di tipo tecnico-scientifico. Penso, tra l'altro, che l'uso corretto dei farmaci sia anche interesse dell'industria farmaceutica, perché l'uso corretto porta anche ad una maggiore attenzione e «affezione» dell'utente. Nei confronti della medicina, infatti, vi è un giudizio duplice: da un lato, essa è considerata salvifica; dall'altro, si pensa che può fare male. L'uso corretto dei farmaci darebbe veramente la sicurezza che la medicina può fare solo bene e non male.

Come evidenziato dall'onorevole Minoli Rota, nella sua relazione, questo provvedimento vuole evidenziare il ruolo ed i compiti dell'informatore, nonché la natura giuridica e scientifica del rapporto dell'informatore scientifico con l'azienda farmaceutica. Vuole anche essere un segnale convincente dell'inizio di un processo di moralizzazione nel campo della commercializzazione del farmaco. Ne guadagneranno le stesse aziende farmaceutiche - come accennavo -, sia in immagine sia in investimenti, potendo disporre di personale qualificato capace di valorizzare presso gli operatori sanitari l'aspetto scientifico del prodotto farmaceutico. Il riconoscimento scientifico, quindi, alla professione di informatore del farmaco deve ritenersi giusto e necessario, affinché tali operatori possano essere chiamati a rispondere del proprio operato e possano, in tal modo, offrire alla collettività la massima garanzia della loro etica e professionalità.

La mancanza di un'idonea regolamentazione determinerebbe una serie di problemi, sia per gli informatori sia per gli operatori sanitari e i cittadini. In primo luogo, continuerebbero a mancare adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro degli informatori con le industrie farmaceutiche. Tra l'altro, anticipo che ho presentato un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento, perché quando si istituisce un albo, esso non ha il compito di disciplinare il rapporto di lavoro, che è demandato ad altre organizzazioni. Il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento prevede, infatti, la possibilità della disciplina del rapporto di lavoro.

Quanto all'istituzione dell'albo, di cui molti colleghi, prima di me, hanno parlato nei loro interventi, penso che tale strumento non solo darà maggiore dignità a tali operatori, ma porrà i medesimi in una condizione di deontologia chiara e trasparente, a maggiore garanzia e difesa della loro professionalità, incidendo positivamente sulle filosofie e strategie aziendali, nonché sulla qualificazione e sul contenimento della spesa farmaceutica.

Si parla da qualche anno, in questa legislatura, della riforma degli albi e degli ordini professionali. Faccio, a tal riguardo, una battuta: il titolo di una famosa commedia è Aspettando Godot. Non possiamo aspettare che sia modificata tale norma. Non possiamo fermarci ad aspettare che sia approvato un provvedimento sempre in discussione, che non si sa quando sarà approvato. Ciò senza togliere nulla alla riforma, necessaria, degli ordini e degli albi professionali.

Faccio, ora, alcune considerazioni a proposito della spesa sanitaria, di cui si è parlato. È stato giustamente detto che la stessa deve essere controllata. Anche gli informatori saranno coloro che aiuteranno a controllare tale incremento di spesa. Formulo, a tal proposito, un'osservazione: l'Agenzia italiana del farmaco - AIFA - è formata da cinque componenti, due dei quali sono indicati dalle regioni. Nelle commissioni istruttorie tecnico-scientifiche, oltre la metà dei commissari sono designati dalle regioni. Il presidente dell'AIFA è nominato dal ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. I controlli sulla spesa farmaceutica devono essere effettuati dagli ispettorati regionali e non dallo Stato, che non ne ha né il potere né la competenza in materia. Le regioni devono essere pertanto sensibilizzate per tale controllo, perché hanno - tra l'altro - una loro presenza nelle istituzioni (come detto, nell'AIFA, recentemente costituita).

Per quanto riguarda l'accennato problema dell'esame di Stato, in effetti, vi è qualche elemento di verità. Se, infatti, un laureato, che ha superato un esame di Stato nella sua specialità è iscritto al suo ordine professionale, mi sembra esagerato fargli sostenere un altro esame di Stato per consentirgli di iscriversi allo specifico albo degli informatori. Se, al contrario, un laureato non ha sostenuto alcun esame di Stato, mi sembra sia giusto, per iscriversi all'albo, fargli superare un esame di Stato. Il relatore vedrà, successivamente, in relazione agli emendamenti presentati, come bisogna disciplinare tale aspetto.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 541 del 1992, siamo d'accordo che debba essere modificato e che vi debba essere anche un controllo sui farmaci generici e da banco.

Vorrei anche svolgere una considerazione per quanto riguarda il ticket. L'onorevole Battaglia, che non è un medico, ha fatto presente che il ticket non ha determinato una riduzione della spesa sanitaria: non è proprio così. Sono medico da tanti anni e ricordo che, la prima volta che è stato istituito il ticket, il consumo delle medicine è diminuito. Sono d'accordo che le categorie meno abbienti non debbano pagare il ticket e sono d'accordo che non debbano pagarlo determinate categorie di persone con gravi e particolari patologie: è giusto che sia così. Però, non bisogna arrivare a dire, in modo demagogico, che il ticket non determina una riduzione della spesa per i medicinali: non è così e lo posso veramente dire come medico, per avere esercitato l'attività professionale per tanti anni.

Dobbiamo augurarci che questo ramo del Parlamento approvi velocemente il provvedimento in discussione, in modo tale che, con le modifiche che abbiamo apportato, che non sono moltissime (questo testo riproduce più o meno quello del Senato), esso venga trasmesso al Senato per essere approvato definitivamente.

In tal modo, abbiamo dato anche un contributo affinché, a tutela dei cittadini, sia riconosciuta questa categoria di persone che, fra l'altro, sono benemerite. Infatti, non è facile per una persona fare l'informatore: quando egli arriva in un ambulatorio medico vi sono i clienti che aspettano; egli è costretto a passare avanti e molti si lamentano di essere «sorpassati». Non è nemmeno bello che alcuni medici stabiliscano delle giornate per il ricevimento di questi lavoratori, che hanno il diritto di lavorare. Essi, peraltro, non lo fanno solo nel loro interesse, ma anche nell'interesse dell'utenza. Ritengo, quindi, che debbano ricevere solidarietà e che debbano essere lodati per il fatto di svolgere questo mestiere che non è semplice. Mi sembra opportuno riconoscere a tali persone il merito di aver scelto questa professione, che è difficile ed anche meritoria.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,05.


 

 

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

591.

 

Seduta di MERCOLEdì 23 FEBBRAIO 2005

 

presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

 

 


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 9,35.

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 404 - Senatori Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (3204) e delle abbinate proposte di legge: Bolognesi ed altri; Lusetti ed altri; Maura Cossutta; Lucchese ed altri; Milanese; Angela Napoli e Caminiti; Castellani ed altri; Catanoso ed altri; Zanella (342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla XII Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei senatori Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bolognesi ed altri; Lusetti ed altri; Maura Cossutta; Lucchese ed altri; Milanese; Angela Napoli e Caminiti; Castellani ed altri; Catanoso ed altri; Zanella.

Ricordo che nella seduta del 22 novembre si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezioni 1 e 2).

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 3), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è molto importante, non solo perché rivisita profondamente la normativa sugli informatori scientifici, che - lo voglio ricordare - è stata approvata nel 1992 per rispondere alle attese del settore, ma anche perché affronta un tema vivo e presente nella società, vale a dire la definizione della natura giuridica, del profilo professionale, del ruolo e dei compiti dell'informatore scientifico, che deve perseguire con correttezza l'obiettivo di fornire informazioni sui farmaci. Possono essere questi i fattori essenziali per una efficiente pratica clinica.

Il farmaco, infatti, ormai è diventato strumento centrale nella terapia, non solo perché garantisce un sensibile aumento dell'aspettativa di vita, ma anche in quanto riesce ad abbassare il tasso di ospedalizzazione; il medico, quindi, ha bisogno di un continuo aggiornamento per svolgere correttamente la professione sotto il profilo terapeutico. Le disposizioni al nostro esame, pur non avendo sottovalutato il profilo economico implicato nel ruolo dell'informatore scientifico, che deve pensare anche al potenziamento delle vendite, valorizzano una professionalità per nulla assimilabile a quella dell'agente di commercio. Con tali statuizioni si mette al centro dell'attenzione - il che, peraltro, avviene già con l'articolo 1 ora in discussione - la corretta e veritiera promozione del prodotto, l'aggiornamento dei medici, la tutela della salute dei cittadini; ciò, certamente, per contrastare (ma, con tale mia asserzione, non intendo criminalizzare nessuno) il malcostume presente nel settore, che umilia la stragrande maggioranza degli informatori scientifici e dei medici, penalizzando, peraltro, le industrie farmaceutiche che non si sono adeguate a comportamenti etici scorretti.

Il fattore trasparenza, quindi, non è secondario; emergono infatti, periodicamente, casi di cosiddetto comparaggio, che non possono essere ignorati. La proposta di legge in discussione, per poter incidere in maniera preventiva ed evitare casi di malaffare e pressioni lobbistiche, delinea due linee di fondo.

Una prima scelta consiste, per così dire, nel fare incrociare l'informazione scientifica promossa dalle industrie farmaceutiche con la formazione e l'informazione pubbliche, in modo da dare al medico una possibilità seria di una verifica.

La seconda scelta che si opera nella proposta di legge è l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici; Presidente, siamo convinti si tratti di una decisione positiva, nella quale, però, non riteniamo si possa individuare la soluzione di tutti i mali.

Certo, potrà essere uno strumento efficace per adottare un codice deontologico, per dare maggiore autonomia agli informatori rispetto alle pressioni delle industrie; potrà, altresì, riunire tutti i soggetti interessati della filiera - i grossisti, i titolari dei depositi, la Federfarma, la Farmindustria, i medici, le istituzioni nazionali e regionali - ed avviare, quindi, seriamente, con il metodo della concertazione, la rivisitazione della materia.

Inoltre, per alcune delle valutazioni già fatte, le problematiche legate al riconoscimento della professionalità degli informatori scientifici non possono non portare ad un collegamento con la preoccupante situazione della spesa farmaceutica. Questa, lo sappiamo, continua ad aumentare; alla fine del 2004 si è avuto un ulteriore sforamento. Evidentemente, essendo stato superato il tetto fissato per le regioni, i correttivi messi in campo dal Governo non si sono dimostrati efficaci.

Sono queste le nostre considerazioni sull'articolo 1, recante la previsione di linee generali da noi condivise, anche perché abbiamo contribuito come opposizione a migliorarlo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,49).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,50 è ripresa alle 10,20.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 298

Votanti 297

Astenuti 1

Maggioranza 149

Hanno votato 296

Hanno votato no 1

Sono in missione 86 deputati).

Prendo atto che l'onorevole Canelli non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 4).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, l'approdo in aula del provvedimento in esame non è un fatto secondario, considerato il contesto in cui avviene. Si tratta di un provvedimento atteso dal settore. Nella scorsa legislatura erano state presentate proposte di legge da parte di tutti gruppi parlamentari, per regolare in maniera più definita e trasparente la figura professionale dell'informatore scientifico del farmaco. Lo stesso vale in questa legislatura: il fattore trasparenza non è elemento trascurabile in un settore in cui si concentrano notevoli interessi economici in relazione all'aspetto salute. Periodicamente, ma con altrettanta sistematicità, emergono casi di cosiddetto «comparaggio» che, francamente, non possono essere ignorati dal legislatore.

Mentre si assiste alla risoluzione di alcune questioni prioritarie per il centrodestra, dobbiamo prendere atto che a Licata si muore per mancanza di posti letto, che a Bari non si opera più e che l'intera sanità del Mezzogiorno è al collasso.

Pochi giorni fa, in un'intervista, il ministro Sirchia ha annunciato che, dall'anno prossimo, il vaccino sarà gratis. Perché solo dal prossimo anno? Perché quest'anno egli ha ritenuto forse più utile fare campagna elettorale con quel pessimo libretto che è costato 26 miliardi delle vecchie lire, che forse sarebbero stati più utili da spendere in un altro modo, sempre per il settore sanitario, considerato che i cittadini non comprano le medicine senza che le stesse siano prescritte da un medico. È questa la situazione della sanità con il Governo di centrodestra!

Noi siamo, da sempre, a favore di una moralizzazione del sistema, per evitare che possano esservi casi di malaffare e pressioni lobbistiche che non si possono considerare opportune in un contesto produttivo-professionale e di commercializzazione che riguarda la salute.

I lavori in Commissione affari sociali, nel corso della seconda lettura del provvedimento, sono stati articolati e lunghi. L'iter si era, infatti, fermato il 21 ottobre 2003, in attesa del parere della Commissione bilancio, che aveva chiesto al Governo una relazione tecnica sul provvedimento stesso. In data 20 aprile 2004, finalmente il provvedimento ha ripreso il suo corso ed è, successivamente, approdato in aula. Certo, abbiamo una grande responsabilità, legata alla nostra funzione di legislatori e, pertanto, non dobbiamo approvare una legge purchessia, ma una buona legge, che affronti in maniera organica i problemi del settore e li risolva.

A nostro avviso, l'istituzione di un albo non è la soluzione di tutti i mali, né può considerarsi esaustiva rispetto al tema più ampio di una riforma ormai improrogabile, per aggiornare le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 541 del 1992. Il dibattito che ci apprestiamo ad affrontare deve essere foriero di soluzioni, che in Commissione sono emerse: ad esempio, nel corso dell'audizione dell'Autorità garante per la concorrenza sono state avanzate osservazioni che necessitano risposte almeno rispetto a due effetti che potrebbero scaturire dall'approvazione del presente testo. La prima di tali osservazioni riguarda l'introduzione di un'ingiustificata barriera di accesso al mercato dei servizi resi dagli informatori, nonché una ripartizione del mercato su base territoriale. Sono problemi che meritano di essere affrontati ora e non devono essere rinviati a quando si potrebbero provocare conseguenze che sicuramente non sono nell'intenzione di questo Parlamento. Noi riteniamo, ad esempio che alcune norme inserite nel provvedimento potrebbero essere oggetto di un codice deontologico e non considerate nell'articolato di questo provvedimento.

Esprimiamo, infine, perplessità sul tema dell'esame di Stato. Nel momento in cui, in Europa, si va verso l'abolizione progressiva degli albi e degli ordini, non credo sia opportuno prevedere tale misura.

Tale previsione rischia di costituire un rallentamento per l'inserimento nel mondo del lavoro dei neolaureati e di creare situazioni confliggenti con il normale e corretto svolgimento dei rapporti di lavoro tra impresa ed informatori.

Tanto per fare un esempio, l'impresa, in base all'articolo 3, comma 2, può assumere un informatore non iscritto all'albo, ma poi lo stesso deve obbligatoriamente iscriversi entro i sei mesi successivi. Tuttavia, può accadere che un informatore, già operativo nell'arco dei sei mesi, possa non superare l'esame di Stato, venendo così meno uno dei requisiti fondamentali per l'esercizio della professione. Si palesa, quindi, una pericolosa irrazionalità del sistema che va risolta. A noi, che insieme ai colleghi dell'opposizione abbiamo presentato emendamenti in tal senso, sembra quindi inopportuno prevedere tale esame di Stato. Sia ben chiaro: riconosciamo la validità e siamo convinti assertori della disposizione che prevede il requisito del titolo universitario per l'esercizio della professione. È un contesto delicato e, per tale motivo devono essere ben definiti limiti ed ambiti per esercitare la professione. Tuttavia, riteniamo opportuno prevedere una sanatoria nei confronti dei diplomati che da lungo tempo esercitano la professione di informatore scientifico. È evidente come non si possa penalizzare chi abbia svolto questa attività con scrupolo e deontologia professionale, in un contesto dove è assai difficile operare. Vogliamo, pertanto, sottolineare come, sia per quanto riguarda i titoli di studio sia per i confini territoriali dei collegi provinciali, debbano essere previsti criteri di flessibilità, al fine di rispondere alle esigenze complessive di tutti. Non dobbiamo introdurre rigidità che penalizzerebbero il sistema.

Proprio per tale motivo, abbiamo presentato una proposta emendativa soppressiva del terzo comma dell'articolo 3, comma il cui mantenimento, per certi aspetti, stride con la finalità della legge. Queste sono le nostre argomentazioni e ci auguriamo un sussulto di dialogo e di disponibilità da parte della maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Galeazzi. Ne ha facoltà.

RENATO GALEAZZI. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti di questo provvedimento e, in particolare, sull'articolo 2, che ha visto un iter molto lungo e direi anche discusso. Siamo fondamentalmente d'accordo con questa proposta di legge, perché riteniamo che tale settore meriti una normativa ed una regolamentazione. Parliamo, tra l'altro, di un problema molto delicato ed attuale, che riguarda i farmaci, la loro distribuzione e commercializzazione e, quindi, la salute del cittadino. Pertanto, questo tema non va sottovalutato in tempi che non sono proprio facili per questo settore.

Non voglio svolgere un esame approfondito di tutta la questione, ma sicuramente vi è un serio problema riguardante il consumo di farmaci nonché il controllo della loro utilizzazione. Ritengo che la scelta migliore sia quella dell'informazione e della conoscenza degli effetti dei farmaci, del loro uso terapeutico e della loro efficacia, ma anche dei loro effetti secondari. Quindi, ritengo fondamentale che vi sia la possibilità che i nostri cittadini e tutti gli operatori sanitari, in primis i medici, possano disporre di collaboratori in grado di fornire informazioni e conoscenze sempre aggiornate e puntuali sui farmaci in commercio. In realtà, non penso che l'approfondimento degli effetti secondari e dell'efficacia terapeutica di un farmaco sia demandata esclusivamente al collaboratore scientifico e all'informatore del farmaco, poiché il medico ha l'obbligo di tenersi aggiornato ed avere una perfetta conoscenza di tutti i problemi riguardanti i farmaci. Dico ciò anche alla luce di fatti recenti che riguardano la cronaca o, meglio, la scienza: farmaci di grande diffusione sono andati alla ribalta dei media proprio per gli effetti secondari prodotti, in certi casi anche gravi. Mi riferisco a farmaci antinfiammatori della seconda generazione, che accrescevano in maniera molto seria la patologia cardiaca, in particolare, gli infarti del miocardio, con effetti fatali. Quindi, ci rendiamo conto che siamo di fronte a farmaci nuovi, necessari sicuramente per garantire una migliore efficacia terapeutica; ma occorre anche una maggiore sicurezza nella loro somministrazione.

Pertanto, quella del collaboratore diventa una figura centrale, esposta - come sappiamo anche dalle cronache giudiziarie - a fenomeni non sempre trasparenti e, qualche volta, direi addirittura criminosi.

Il rapporto tra industria del farmaco, medico e cittadino costituisce un problema complesso che merita una grande attenzione proprio perché non dobbiamo impedire la ricerca, la produzione e l'immissione sul mercato di nuovi farmaci, ma ciò deve avvenire nella massima trasparenza e sicurezza e con procedimenti regolamentati.

Sappiamo che anche gli Stati Uniti, che vantavano da questo punto di vista una grande tradizione, oggi sono costretti ad istituire una authority che supera la FDA (Food and Drugs Administration) per sorvegliare maggiormente le eventuali interazioni, non sempre trasparenti, tra medici e industrie farmaceutiche.

Ci rendiamo conto che l'informatore del farmaco, in fondo, rappresenta una figura intermedia, perché alcuni fatti non sono sicuramente ascrivibili alla sua esclusiva responsabilità, in quanto vi sono problemi collegati anche alle direzioni mediche e di marketing delle varie industrie. Credo che una nuova normativa sulla propaganda del farmaco e sulle norme che lo regolano sia necessaria, con una revisione del decreto legislativo n. 541 del 1992 attualmente vigente, che merita un aggiornamento e un approfondimento.

Nel caso particolare, oggi andiamo ad approvare una norma che condividiamo nel suo complesso, anche se alcune questioni sollevano delle perplessità. Vi sono circa trentamila lavoratori in questo settore che devono essere regolamentati. A tale proposito, condividiamo l'impostazione generale, ma siamo un po' preoccupati per un eccesso di regolamentazione di questa professione.

In primis, vi è la questione dell'esame di Stato, rispetto al quale siamo contrari, perché è vero che questo dettame si richiama alla Costituzione, ma, se leggiamo per esteso il quinto comma dell'articolo 33, esso dice esattamente che «è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini o gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale». Qui non ci troviamo di fronte a un corso di laurea o a un diploma universitario e sappiamo che questi informatori provengono da varie estrazioni: sono laureati in medicina, in chimica, in biologia, eccetera. Quindi, è necessario, a mio giudizio, prevedere una chiara definizione delle lauree e dei diplomi che consentono l'accesso a questa professione, senza che ciò sia aggravato da un esame di Stato. A mio giudizio, sarebbe incongruente prevedere un esame di Stato per una professione che non è normata e che non è un corso di laurea o un diploma autonomo. È un eccesso di zelo del legislatore, che si preoccupa di prevedere questo sbarramento e un ulteriore grado di burocratizzazione per una professione che, anche in questo caso, riguarda persone, che hanno faticato per anni, e situazioni che, a mio giudizio, devono essere sanate.

Da una parte, quindi, credo che sia doverosa una sanatoria legittima e di buon senso per tutti coloro che da anni praticano questa professione, che sono esperti e ben inseriti in nel settore. Dall'altra parte, credo che la questione dell'esame di Stato sia veramente pleonastica e che rappresenti un intralcio ulteriore a regolamentare un settore che merita sicuramente un ordinamento che, tuttavia, non sia eccessivo.

La nostra forte richiesta è che l'Assemblea e il relatore possano avere un ripensamento sulla norma relativa all'esame di Stato, che, a nostro giudizio, diventa un passaggio obbligato ma inutile e uno sbarramento che può creare problemi per la normalizzazione di tutta una serie di figure professionali.

Nell'esprimere questa contrarietà, vogliamo sottolineare che era ora che il Parlamento prendesse coscienza di questo problema e lo normasse, anche se ciò non risolve tutti i problemi legati alla politica del farmaco, alla comunicazione e all'informazione che ci può essere tra l'industria e l'operatore sanitario. Quindi, concludo il mio intervento ribadendo la necessità di rivedere le norme che regolano la propaganda e la messa in commercio di farmaci, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, i Verdi sono favorevoli al provvedimento in esame, hanno presentato una proposta di legge in tal senso ed anche nelle scorse legislature si sono impegnati con riguardo alla delicatissima professione degli informatori scientifici, che ricoprono un ruolo di alta responsabilità cui deve corrispondere un'alta professionalità. Si tratta della responsabilità verso gli utenti e verso il sistema sanitario di un corretto uso dei farmaci e dunque il loro è veramente un ruolo chiave.

Nonostante ciò, gli informatori sono stati finora in balia delle ditte farmaceutiche ed il loro rapporto di lavoro spesso non è molto corretto. Infatti, in mancanza di una chiara definizione di regole di rapporto di lavoro, spesso le ditte farmaceutiche hanno fatto scivolare gli informatori scientifici verso un ruolo di promotori commerciali tesi sempre e solo ad aumentare le vendite. Si tratta di una funzione assolutamente contraria rispetto a quella che dovrebbero svolgere. D'altra parte, anche gli scandali che più volte abbiamo letto sui giornali in merito alle regalie imbarazzanti delle case farmaceutiche nei confronti dei medici, ai congressi viaggio-vacanze, ai costosi regali, e così via, hanno messo in difficoltà professionisti capaci e seri. Vi è stata una concorrenza sleale di tali ditte che, poiché non erano in grado di competere in un mercato di prodotti seri aventi un giusto rapporto tra qualità e prezzo, hanno usato i suddetti mezzi per affermare la loro produttività. Naturalmente, ciò ha inficiato il lavoro di tali professionisti.

Anche la proposta di legge della collega Zanella suggerisce, al termine della premessa, l'opportunità di procedere all'istituzione di un nuovo albo professionale sia in riferimento alla compatibilità che tale strumento ha rispetto all'Unione europea ed ai principi di libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti, sia alla discussione effettuata in questi anni sul senso di tale tipo di istituto giuridico.

Siamo contrari all'esame di Stato, sul quale nutriamo una serie di perplessità ed abbiamo presentato alcuni emendamenti in merito ai corsi abilitanti. Questi sono gli emendamenti più qualificanti insieme a quelli che definiscono meglio il personale che svolge tale delicato ruolo (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, l'articolo in esame affronta prevalentemente le questioni relative al riconoscimento della professione di informatore scientifico ed al titolo di studio previsto per poterne svolgere l'attività.

Prima di discutere di queste problematiche, non possiamo non svolgere una riflessione sulla preoccupante lievitazione della spesa farmaceutica nel nostro paese. Lo abbiamo detto in Commissione e sia il collega Molinari sia il sottoscritto lo abbiamo ripetuto negli interventi sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Non c'è dubbio che il tema della crescita della spesa farmaceutica è collegato anche alla professione dell'informazione scientifica. Noi, senza voler criminalizzare nessuno, diciamo chiaramente che sono necessari alcuni precisi impegni di moralizzazione del settore. Tuttavia, il problema della crescita della spesa farmaceutica non può fermarsi a queste considerazioni. Riteniamo infatti che le politiche finora portate avanti dal Governo - lo diciamo al sottosegretario Cursi, qui presente - non abbiano dimostrato efficacia. Sono stati messi in campo dei correttivi, che non hanno limitato lo sfondamento della spesa farmaceutica da parte delle regioni. Ciò, anche perché il tetto è stato sottostimato e così anche le regioni più virtuose si sono trovate in grande difficoltà.

La maggioranza delle regioni di centrodestra ha preferito portare avanti alcuni interventi molto discutibili, come ad esempio quello di introdurre un ticket. Paradossalmente, proprio laddove il ticket tocca un'ampia fascia della popolazione (anche le fasce più deboli), lo sfondamento è stato più ampio, come per esempio in Sicilia. La regione siciliana è infatti quella che ha pesantemente fatto crescere la propria spesa farmaceutica, mentre le regioni che non hanno adottato la scelta del ticket, come ad esempio la Toscana, hanno fatto sicuramente meglio.

Cogliamo quindi questa occasione per dire che è giusto individuare una professionalità che metta al suo centro anche i temi della deontologia degli informatori scientifici. Allo stesso tempo, però, chiediamo al Governo di effettuare alcuni interventi strutturali. Con ciò non intendiamo le iniziative finora portate avanti dall'Agenzia del farmaco, che sono una sorta di rivisitazione del prontuario farmaceutico assolutamente discutibile. Lo abbiamo detto in Commissione e qui lo ribadiamo: la scelta di non erogare gratuitamente importanti farmaci, come i farmaci per i post-infartuati e le statine per le dislipidemie, è una scelta grave, che l'Agenzia del farmaco ha compiuto. Il Governo avrebbe fatto bene ad intervenire, per svolgere un'azione diversa rispetto al passato. Occorre pensare ad interventi tesi a distinguere le industrie meno rigorose da quelle che invece hanno una presenza corretta sul mercato e che svolgono innovazione e ricerca. Il Governo avrebbe dovuto fare di più in tema di farmacovigilanza, perseguendo delle nuove scelte, come quella della confezione ottimale; si tratta di suggerimenti, che sono venuti anche dall'opposizione, in occasione della discussione sulla finanziaria.

Concludo questo mio intervento, riprendendo il tema dell'articolo 2. Esso fa riferimento alla necessità di possedere il requisito della laurea in materie scientifiche per svolgere l'attività di informatore scientifico. Noi abbiamo presentato una proposta emendativa, che potremmo anche ritirare, qualora vi fosse altrettanto senso di responsabilità nel collega della Lega, dal momento che la norma, nella sua attuale formulazione, potrebbe anche soddisfarci. Riteniamo inoltre sia stata opportuna la sanatoria nei confronti di quegli informatori scientifici diplomati, non in possesso di laurea, che però abbiano già un'esperienza lavorativa nel settore.

Infine, abbiamo presentato l'altro emendamento, Luigi Pepe 2.22, che riteniamo abbia un contenuto molto importante. Lo abbiamo sostenuto in Commissione, lo riproponiamo qui ora.

Al relatore diciamo con franchezza che ci sembra sbagliato prevedere per tale categoria di soggetti l'esame di Stato e lo diciamo sapendo che gran parte di coloro che svolgono l'attività di informatore scientifico sono laureati e hanno l'abilitazione all'esercizio della professione. A nostro avviso, è sbagliato far ripetere anche ai suddetti l'esame di Stato e riteniamo sia opportuno percorrere la strada della formazione, che potrebbe essere seguita dalle regioni. Evitiamo di mettere sempre lacci e lacciuoli per creare occupazione nel nostro paese. È una scelta sbagliata!

Insistiamo su tale aspetto, partendo dall'emendamento Labate 2.20, ma ci torneremo quando esamineremo il resto dell'articolato, perché vogliamo indurre il relatore ad adottare una scelta più coerente rispetto alle esigenze presenti nel mondo del lavoro. Tra l'altro, è un'indicazione che è in controtendenza rispetto alle linee europee di apertura e di allargamento del mercato, anche sotto il profilo dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Partiamo da questo emendamento per portare il relatore ad adottare una scelta: evitare che un laureato in farmacia, abilitato anche all'esercizio della professione di farmacista, debba ripetere un esame di Stato, perché ci sembra sbagliato (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Mazzuca Poggiolini 2.21, Valpiana 2.40 e Luigi Pepe 2.22, mentre invita a ritirare, altrimenti il parere contrario, gli emendamenti Labate 2.20 ed Ercole 2.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mazzuca Poggiolini 2.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, non comprendo le ragioni del parere contrario espresso su tale emendamento, che prevede di inserire nell'articolo 2 la dizione: «il professionista sanitario».

Nel corso della passata legislatura abbiamo varato insieme, anche se con qualche resistenza dell'allora opposizione, una nuova normativa sulle professioni sanitarie per dare dignità ad una serie di professionisti, laureati, che operano nell'ambito della sanità e che credo debbano vedersi riconoscere pari dignità rispetto alle altre professioni.

Definire l'informatore scientifico del farmaco secondo le previsioni di tale articolo credo risponda ad un'ottica superata, come se si trattasse di una professione di secondo rango, rispetto a quella del medico, del farmacista o di altro.

Credo che usare la dizione «professionista sanitario» crei una sorta di uniformità con le altre normative varate nel campo delle professioni sanitarie e riconosca a tali professionisti pari dignità rispetto ad altri. Chiedo, pertanto, al relatore di rivedere il parere espresso su tale emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, mi vorrei rivolgere anch'io al relatore, dicendo che, a parte la contraddizione che emerge, perché nel provvedimento prevedete l'istituzione di un albo degli informatori scientifici e persino l'esame di Stato, non si capisce il motivo per cui non accettate la dizione di «professionista sanitario».

Temo - vorrei a tale riguardo un'esplicitazione da parte del relatore - che il parere contrario espresso sia di sostanza. Non è una contrarietà di tipo formale: rifiutare di dire che l'informatore scientifico del farmaco è un professionista sanitario è come rifiutare l'idea che il suddetto sia inserito dentro un modello, una certa organizzazione del lavoro, anche con riferimento alle finalità del Servizio sanitario nazionale e agli obiettivi del governo del sistema.

Pertanto, temo che dire di «no» al nostro emendamento, assolutamente logico e razionale, nasconda una concezione su cui non siamo per niente d'accordo. Vorrei a tale riguardo un'esplicitazione da parte del relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, alcune volte, quando ci si interroga sul senso del nostro ruolo in Parlamento, ci si interroga anche sulla capacità di dialogo, al di là degli schieramenti, tra la maggioranza e l'opposizione e, in particolare, con coloro che - presidenti di una Commissione o relatori di un provvedimento - dovrebbero esercitare anche una capacità di sintesi che, se fosse possibile, dovrebbe andare oltre i punti di partenza. Infatti, ritengo sia anche questa la funzione che il relatore dovrebbe svolgere.

Mi rendo conto che in tanti provvedimenti è normale che il relatore, senza neanche ascoltare o leggere ciò che ha davanti, porti avanti una determinata posizione; ciò è comprensibile e sappiamo che non è un comportamento che nasce oggi.

Tuttavia, non comprendo la contrarietà manifestata sul presente emendamento, visto che non stiamo parlando di una rivoluzione del provvedimento, ma semplicemente di fornire, attraverso il termine esatto, dignità ad una professione e a coloro che la esercitano. Quindi, invito il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso, al fine di approvare una norma che perlomeno salvaguardi alcuni criteri minimi di rispetto e di correttezza per coloro che hanno a che fare con questa materia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Anche io ritengo che il fatto che il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario sull'emendamento in esame non sia un fatto neutrale né puramente nominalistico. Ciò, tra l'altro, si spiega meglio se si pensa che viene espresso parere contrario anche sull'emendamento successivo che, in maniera precisa, sostituisce la parola «colui» con le parole «la figura professionale» e che potrebbe essere accolto con maggiore facilità da parte del relatore e del Governo.

Credo che il tema riguardi punti specifici, vale a dire il contenuto, l'identità e il valore dell'informazione scientifica. Il problema è se il «colui» sottintende che l'informazione scientifica debba essere degradata a fronte di una figura professionale che, invece, comporta l'esplicazione dei risultati delle sperimentazioni avvenute, le eventuali controindicazioni dei farmaci, i farmaci di indicazione e quelli generici con il medesimo principio attivo, che riguarda lo stesso rapporto di lavoro e gli obblighi contrattuali e sindacali delle categorie interessate. Insomma, ritengo che la dizione «colui», che il Governo difende, non sia solo imprecisa, ma sottenda anche un'assenza di contenuti della professionalità, che invece noi, attraverso i nostri emendamenti, intendiamo attribuire agli informatori stessi.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Rispondo volentieri ai colleghi in quanto la definizione contenuta nell'emendamento Mazzuca Poggiolini 2.21, laddove propone la sostituzione del termine «colui» con la dizione «professionista sanitario», non è calzante con il ruolo che deve svolgere l'informatore e, soprattutto, con i titoli di studio che danno la possibilità di accesso alla professione, ai sensi del decreto legislativo n. 541 del 1992, tra i quali sono compresi anche i titoli di studio completamente diversi da quelli riguardanti la professione sanitaria. Un esempio per tutti, il discorso relativo alla laurea in chimica.

Inoltre, ricordo che l'articolo 1 del decreto del ministro della sanità del 9 maggio 1994, stabilisce che, anche per i corsi di laurea breve, è consentito l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

Mi permetto di andare oltre e di segnalare che l'emendamento Valpiana 2.40 contiene una definizione da considerare più calzante rispetto a quanto esposto, dal momento che contiene l'espressione «figura professionale». Quindi, per dimostrare la massima disponibilità al dialogo tra maggioranza e minoranza su un provvedimento di questo tenore, se il Governo sarà consenziente, modificando il parere precedentemente espresso, ritengo di poter accogliere l'emendamento Valpiana 2.40 dove appunto si specifica più in generale la «figura professionale» e non «il professionista sanitario».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzuca Poggiolini 2.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 381

Maggioranza 191

Hanno votato 174

Hanno votato no 207).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Valpiana 2.40.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, come ho già detto poc'anzi, se il Governo concorda, la Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, le motivazioni addotte dal relatore ci convincono sull'opportunità di approvare l'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 2.40, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 384

Maggioranza 193

Hanno votato 384).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Labate 2.20. Chiedo ai presentatori se intendano accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, se ho ben compreso, il relatore ha chiesto il ritiro degli emendamenti Labate 2.20 ed Ercole 2.2. In realtà tali proposte emendative non investono aspetti sostanziali, bensì formali. Tuttavia, ritenevamo che l'emendamento Labate 2.20 fosse più lineare. Comunque, se il ritiro è funzionale al mantenimento del testo attuale senza modificarlo, siamo disponibili al ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ercole 2.2. Chiedo ai presentatori se intendano accedere all'invito al ritiro.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, in Commissione abbiamo ragionato su questo comma dell'articolo 2 e il nostro emendamento intendeva svolgere un ruolo chiarificatore rispetto al testo adottato dalla Commissione. Comunque, sentiti i colleghi, intendiamo accedere all'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Luigi Pepe 2.22.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento in oggetto. Infatti siamo arrivati al punto nevralgico del provvedimento in esame. Il confronto svoltosi in sede di Commissione è stato piuttosto chiaro e siamo d'accordo sull'istituzione dell'albo professionale per gli informatori scientifici. Riteniamo che tale istituzione sia importante perché può conferire maggiore autonomia e forza a tale professione, tenuto anche conto del delicato compito che è chiamata a svolgere, ovvero quello di informare il medico prescrittore sulla qualità dei farmaci e sui risultati ottenibili tramite determinati trattamenti farmacologici.

Quindi, si tratta di un ruolo importantissimo ed è positivo il rafforzamento di tale figura professionale, rendendola più forte rispetto a possibili pressioni che possano snaturare l'attività di questi professionisti. Tuttavia, tali considerazioni non possono indurre a pensare che un giovane diplomato, iscritto all'università, laureato in farmacia o in medicina e che quindi detiene un altissimo titolo di studio, debba sostenere un esame di Stato per poter essere assunto da un'industria farmaceutica ed informare i medici sulla qualità dei farmaci. Si tratta di un vincolo che non sta né in cielo né in terra. Tra l'altro, tale esame non viene chiesto neppure dagli stessi informatori scientifici.

State frapponendo una barriera rispetto a centinaia di giovani che studiano, si preparano e vorrebbero accedere con maggiore facilità alla vita lavorativa e l'occupazione! Questo è inammissibile, è contro la logica, è contro l'Europa! Un laureato in farmacia francese, inglese o tedesco che si trova in Italia, per poter esercitare la sua professione deve sostenere un esame di Stato? Intendiamo porre una barriera alla libera circolazione della manodopera in Europa? Intendiamo creare una barriera assurda tra i giovani preparati e il lavoro?

Ritengo che ciò sia inammissibile, ed è soprattutto inammissibile che questa sia una proposta della Casa delle libertà: ma libertà di che cosa? Voi avete sostenuto in questi anni la flessibilità, e ve la siete presa con gli operai sull'articolo 18; avete sostenuto la flessibilità sul lavoro con legge n. 30 del 2003: questa flessibilità serve soltanto a licenziare (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro - Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...

AUGUSTO BATTAGLIA. Capisco che vi fanno male questi argomenti. Voi volete la libertà e la flessibilità per licenziare quelli che raggiungono i 50 anni! Voi volete la flessibilità (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro - Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...

EMERENZIO BARBIERI. Non vogliamo più sentire le tue...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia... Onorevole Battaglia, è vero che il suo nome evoca ardore, ma si rivolga alla Presidenza...

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, pensavo di trasmettere la passione per la battaglia politica...

PRESIDENTE. È così: il suo nome evoca passione!

AUGUSTO BATTAGLIA. È in gioco il diritto al lavoro dei giovani. Vi sono addirittura giovani che frequentano nell'università il corso di laurea per informatori scientifici, e quando si laureano per fare gli informatori scientifici voi dite che devono sostenere un altro esame per fare gli informatori scientifici? È assurdo! State creando una corporazione! State creando qualcosa di chiuso, che contrasta con i vostri principi, con i principi della libera circolazione della mano d'opera, con il mercato e con il diritto dei giovani di andare a lavorare!

La flessibilità deve valere per tutti, non vi può essere soltanto per alcuni, vale a dire per i più deboli e per i più poveri, mentre poi si diventa rigidi quando c'è da difendere situazioni di forza. Vi invito a una riflessione: non si tratta di un emendamento della sinistra contro la destra, del centrosinistra contro il centrodestra. Esso è ispirato alla logica e a quanto, ad esempio, sostenete in Commissione giustizia sulla riforma degli ordini professionali: volete riformare gli ordini professionali - ammesso che lo vogliate - e poi ne create in questo caso un altro? Istituiamo un albo professionale che sia autogestito dalla professione e che garantisca la tutela dei professionisti e il rispetto della deontologia. Siamo, infatti, tutti interessati al rafforzamento e al corretto esercizio di questa professione. Se, tuttavia, creiamo ordini chiusi che impediscono ai giovani di lavorare e alle imprese di assumere chi risponde alle loro esigenze, agiamo contro la logica e contro quello che andiamo predicando dalla mattina alla sera (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione).

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, con meno ardore - che pure condivido, conoscendo l'onorevole Battaglia - intendo spiegare ai colleghi che non si può, da una parte, immaginare di elevare una figura professionale, come è stato fatto con l'approvazione del precedente emendamento, e, dall'altra, sperare di risolvere tutto attraverso un corso regionale di formazione. Ciascuno di noi vive le esperienze regionali, e sappiamo come talvolta vengano organizzati tali corsi di formazione e che essi sono spesso diventati soltanto «diplomifici». Se vogliamo elevare il rango dell'informatore scientifico per farlo diventare una figura seria, perché è una figura seria, l'emendamento in esame deve essere respinto.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Burtone, non posso darle la parola in quanto lei è già intervenuto sul complesso degli emendamenti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Ho grande considerazione del sottosegretario Cursi, al quale rivolgo una richiesta di informazioni. Qual è l'ordinamento in materia, a livello di Unione europea? Nel momento in cui si vara una legislazione nel settore, credo sia molto importante creare una condizione di equipollenza, sia di titoli sia di opportunità. Ritengo, infatti, che alcuni informatori europei potrebbero venire in Italia e viceversa; sarebbe importante, quindi, conoscere la normativa in materia.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. La sua argomentazione, signor sottosegretario, non ha alcun fondamento. Al Senato, anche con i voti del suo partito, si stanno istituendo degli organismi di rappresentanza degli ordini delle professioni sanitarie senza prevedere l'esame di Stato. Lei non può qui affermare tesi diverse da quelle sostenute in Commissione sanità al Senato nel corso dell'esame di un altro provvedimento.

È possibile istituire degli albi professionali senza esame di Stato, riconoscendo come abilitanti le lauree che i giovani acquisiscono dopo anni ed anni di studio nelle università (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor sottosegretario, ritengo corretta l'argomentazione circa la necessità di garantire la qualità di questi professionisti: su ciò siamo tutti d'accordo. Ma voi siete in palese contraddizione - mi rivolgo direttamente a lei, signor sottosegretario -, anzitutto perché volete l'esame di Stato come se questo possa garantire la qualità di tali figure professionali.

Il problema della qualità di questi professionisti, come si deduce dall'esperienza che fino ad oggi abbiamo, purtroppo, vissuto, è direttamente legato all'organizzazione del lavoro e, soprattutto, alla possibilità che queste figure professionali siano autonome dalle aziende farmaceutiche. Voi da una parte volete l'esame di Stato ma non volete un rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno, che garantisca l'autonomia; inoltre prevedete persino che le aziende farmaceutiche possano attingere dall'albo.

Allora, delle due l'una: o scegliete la qualità, e allora dovete essere coerenti su tutta la normativa, oppure questa ipotesi rappresenta semplicemente un impaccio gerarchico e burocratico (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Su questo aspetto si è discusso a lungo in Commissione. Grazie al prezioso ausilio degli uffici della Camera abbiamo potuto esaminare da vicino la normativa che regola la figura professionale in oggetto e gli ordini che ne garantiscono la buona professionalità e trasparenza. Parlo proprio di questo tema perché, come ben sanno i colleghi della Commissione, la figura dell'informatore scientifico si pone in relazione con medici e farmacisti, persone la cui eccellenza è garantita e determinata dall'iscrizione ad un ordine.

Il problema maggiore non è la pari dignità di dialogo, quanto piuttosto garantire la possibilità di intervento, attraverso un ordine, così come prescritto nel testo di legge, affinché gli informatori scientifici abbiano regole precise e un sistema al quale poter rispondere in modo puntuale per garantire la trasparenza nella loro professionalità.

Purtroppo è sotto gli occhi di tutti, nella cronaca locale degli ultimi anni, una definizione di questa professione non chiara e, spesso, foriera di situazioni non certo utili per il nostro paese e per la tutela dei consumatori. Anche a livello europeo, come alcuni colleghi hanno sottolineato, abbiamo tentato di fornire risposte puntuali, prevedendo la possibilità di iscrizione all'albo per i cittadini di qualsiasi Stato che abbia un trattato di reciprocità con il nostro paese. Si tenta così di dare a questa categoria una dignità che garantisca un rapporto con aziende e professionisti, tutelato dall'esistenza di un istituto superiore.

Concludo con un riferimento all'emendamento in esame, il quale ipotizza dei corsi regionali introducendo così, a livello locale, un diverso modo di intendere la materia e non assicurando quella uniformità di preparazione che, invece, reputiamo necessaria.

A tale proposito voglio concludere riferendo le linee guida del regolamento regionale sull'informazione scientifica, che sono state all'esame della Conferenza Stato-regioni il 13 gennaio di quest'anno, e che vanno nella direzione di caldeggiare e sostenere la necessità dell'inserimento di una figura come quella di cui oggi stiamo discutendo, proprio per calmierare il mercato e per dare garanzia ai cittadini e alle regioni stesse.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, penso che sia necessario collocare il provvedimento in esame in un contesto più ampio, poiché ci troviamo in una situazione in cui non esiste un governo effettivo del settore della spesa farmaceutica e di quello farmaceutico in generale.

Vi sono, infatti, molti aspetti che vengono coinvolti da questo problema: il tema della ricerca, quello della produzione, del marketing, della distribuzione, della prescrizione, del consumo dei farmaci, della spesa farmaceutica e del suo monitoraggio.

È chiaro che il problema del marketing ma anche della ricerca e dello sviluppo debbono essere sottoposti alla nostra attenzione e...

PRESIDENTE. Onorevole Zanella...

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, ho poco tempo ma vorrei finire di esprimere il mio pensiero. Il provvedimento non può andare verso l'estremo opposto rispetto alla situazione presente, e cioè verso una deregulation, una rigidità nella formazione, prevedendo addirittura la barriera dell'esame di Stato. La mediazione del corso abilitante risponde sicuramente all'esigenza di creare l'albo e di dare effettivamente ordine e dignità a questa importante professione, consentendo di non introdurre quelle rigidità che sono tanto lontane dal dibattito sull'opportunità stessa di procedere all'istituzione di un albo. Vorrei, inoltre, che, rispetto ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori, si ponesse una attenzione più mirata.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, comprendo che su questo punto, diversamente dal precedente, come ha giustamente rilevato l'onorevole Battaglia, non stiamo discutendo sul fatto che un termine sia più o meno opportuno, ma su un argomento che diventa dirimente rispetto a ragionamenti, opzioni e posizioni su questa materia.

Non accade spesso, e va dato atto al relatore che, fino a questo momento, anche su un punto su cui si hanno opinioni diverse, egli interviene, dialoga con l'opposizione, pur rimanendo ognuno sulle proprie posizioni. Concordo ancora una volta con l'onorevole Battaglia sul fatto che, nonostante le parole del sottosegretario Cursi, sia evidente su questo emendamento e su questo problema una chiara contraddizione esistente all'interno della maggioranza, e specificamente di talune correnti di pensiero di alcuni partiti ad essa appartenenti. Vedo il mio amico Biondi e mi domando quale posizione egli ed altri abbiano rispetto ad alcune formulazioni che tendono a restringere...

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti...

ROBERTO GIACHETTI. ...il libero accesso - ho concluso, signor Presidente - alla professione.

Su questa materia si discute da alcuni anni, addirittura - ed è stato ricordato - dalla legislatura precedente a questa; però lo stesso Garante della concorrenza e del mercato in una lettera del 1997, riguardante alcune proposte di legge sull'argomento, si esprimeva chiaramente dicendo che alcune di esse avevano ad oggetto «attività che non sono annoverabili tra quelle di carattere intellettuale, che certamente non incidono su interessi costituzionalmente protetti, ma che nemmeno toccano interessi pubblici di qualche rilevanza. Ciò nonostante tali iniziative legislative prevedono limitazioni dell'accesso al mercato per cui soltanto i soggetti che abbiano superato un esame di abilitazione e conseguentemente siano iscritti all'albo possono esercitare l'attività».

E il Garante continuava sostenendo che «tutto ciò considerato, si rileva poi che in molte di tali proposte e disegni di legge è prevista una commissione d'esame composta esclusivamente, o in maggioranza, da iscritti all'ordine». Tutto questo era contenuto in un parere espresso dall'Autorità per la concorrenza e il mercato che, su questa materia, cioè sul fatto della limitazione per coloro che potrebbero esercitare la professione di dover sostenere un esame di Stato, esprimeva una netta ed evidente contrarietà. Quanto detto risale al 1997 e sicuramente non fa riferimento al provvedimento oggi al nostro esame. Tuttavia il concetto di fondo, sul quale prego davvero almeno una parte dei colleghi della maggioranza di interrogarsi, è se effettivamente sia il caso, tenuto conto che si vuole dare una risposta ad un mondo di operatori che, come è stato ben chiarito, hanno già alle loro spalle una grande professionalità (lauree qualificate), di porre il balzello dell'esame di Stato che temo farà la fine di tanti altri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, debbo dare ragione al collega Battaglia quando afferma che questo non è un argomento politico di destra, di sinistra o di centro, ma riguarda il modo con il quale si esercita una professione; mi riferisco, in particolare, alle garanzie di ordine deontologico e ai rapporti tra un datore di lavoro (una ditta farmaceutica) e la classe medica, che può avvalersi della competenza dell'informatore scientifico, e i malati che poi sono i destinatari finali del buon andamento di questo combinato disposto.

Ritengo che tutta la politica europea vada verso una limitazione degli ordini professionali; conseguentemente, la questione deve essere limitata a quelle funzioni che abbiano la caratteristica di una relazione di carattere costituzionale e istituzionale che vincoli nel rapporto, tenuto conto che l'attività professionale deve obbedire ai principi di carattere pubblico e facendo salvo l'ambito concernente la libertà di esercizio delle professioni.

Ritengo che, quando si è conseguita una laurea e ci si iscrive ad un'associazione, non sia necessaria, a mio avviso, una relazione, che è poi una relazione atipica; ciò perché in questo caso si fa riferimento ad un soggetto normalmente dipendente da una ditta farmaceutica, ma che, però, ha un rapporto con i medici. Ora quando tale soggetto è in possesso di una laurea e, quindi, ha una formazione professionale pari a quella del medico con il quale tratta, imporgli anche di sostenere l'esame di Stato mi pare di più di quanto sia necessario; inoltre, ciò si pone in controtendenza con la realtà europea. Se ciò avvenisse si potrebbe creare una situazione tutta italiana che sarebbe, non dico più garantista, ma sicuramente più chiusa rispetto a quella di altri paesi. E in questo ambito si potrebbe creare una disparità nel rapporto tra soggetti che svolgono le stesse funzioni.

Per queste motivazioni sono d'accordo con quanto prevede l'emendamento Luigi Pepe 2.22, e quindi voterò a favore dello stesso (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pagliarini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO PAGLIARINI. Signor Presidente, il collega Biondi mi ruba sempre le parole: l'ha già fatto quando si è esaminato il provvedimento sulla procreazione medicalmente assistita. Intervengo soltanto per aggiungere che l'articolo 33 della Costituzione è uno di quei cinque o sei articoli della prima parte della Carta costituzionale che dovrebbero essere modificati; conseguentemente, anche secondo me non ha senso prevedere un altro esame di Stato, sia in questo sia in altri tantissimi casi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, non concordo con il contenuto dell'emendamento al nostro esame, poiché non si può ammettere che cento ore di corso abilitante possano essere sufficienti per l'iscrizione ad un ordine che, tra l'altro, è una cosa seria.

Sembra un assurdo che chi è già iscritto ad un ordine (dei medici, dei farmacisti e via dicendo), debba sostenere un altro esame di Stato per l'ammissione ad un ulteriore ordine e che colui che non ha sostenuto alcun esame di Stato e vuole fare l'informatore scientifico deve affrontare tale esame...

Forse, un ordine del giorno potrebbe essere la strada per approfondire la questione in un'altra sede. Ma l'emendamento, così come è scritto, non può essere approvato.

L'iscrizione all'ordine - lo ripeto - è una cosa seria. Il professionista che intenda iscriversi all'ordine deve sostenere un esame di Stato. Fino a quando esisteranno gli ordini professionali, vi sarà l'obbligo di sostenere il relativo esame. Non si può stabilire che per alcuni professionisti tale obbligo non esiste (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Labate. Ne ha facoltà.

GRAZIA LABATE. Signor Presidente, sono di un'opinione diametralmente apposta. Il sottosegretario Cursi non tiene conto che le modifiche del nostro ordinamento hanno dato alle regioni italiane competenza legislativa primaria nell'ambito della formazione. Quindi, non stiamo parlando di corsi di formazione di antica memoria.

Se il sottosegretario Cursi leggesse attentamente il primo comma dell'emendamento in esame (esattamente l'1-bis), comprenderebbe che il ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con le società scientifiche competenti, definisce criteri e modalità di specifici corsi abilitanti. Quindi, non capisco il senso dell'esame di Stato per i professionisti che possiedono una laurea (condivido profondamente le motivazioni del collega Biondi e di altri colleghi intervenuti precedentemente).

Va bene introdurre corsi formativi post laurea per entrare nello specifico industriale farmaceutico e per capire in che modo rapportarsi, senza ledere i rapporti di correttezza e di trasparenza tra medico, produzione e sistema sanitario aziendale, ma stiamo parlando di corsi di formazione! È davvero difficile sostenere che, nel caso di specie, coloro che conseguono una laurea devono sostenere un esame di Stato! Se si approvasse questo emendamento, vi sarebbe la possibilità di introdurre una formazione ad hoc per lo svolgimento di tale attività.

Del resto, si tratta di professionisti (almeno così ci dice la realtà italiana), di lavoratori dipendenti delle industrie italiane, possessori di una laurea nelle discipline previste; vi invito dunque a riflettere.

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento in oggetto Luigi Pepe 2.22, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Luigi Pepe 2.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 379

Votanti 375

Astenuti 4

Maggioranza 188

Hanno votato 186

Hanno votato no 189).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario della Margherita.

Noi avremmo votato a favore di questo articolo, qualora ci fosse stata una diversa disponibilità da parte del relatore e della maggioranza. Pensiamo che la prima parte dell'articolo 2 sia molto importante, in quanto dà una qualificazione al lavoro di informatore scientifico, che non viene più - giustamente - considerato un agente di commercio, uno che deve pensare soltanto ad aumentare il fatturato della propria azienda: egli, piuttosto, deve pensare ad informare correttamente il medico, dare un aggiornamento, inserirsi - come diceva il collega Biondi - in un processo che deve portare alla cura dell'ammalato. Ci sono tuttavia altre parti dell'articolo che noi non possiamo assolutamente accettare. Infatti, mentre riteniamo giusto prevedere la laurea, perché si qualifica il lavoro dell'informatore, nel contempo siamo contrari all'argomento, fortemente portato avanti dal relatore, riguardante l'esame di Stato. Non intervengo per strumentalizzare ulteriormente questo atto, né per fare sterile polemica, ma per richiamare l'attenzione del relatore e del Governo affinché su questa tematica non ci si adagi. Infatti, stiamo operando per una legge che avrà obiettivi significativi, perché darà vera centralità scientifica anche all'informatore del farmaco.

Allora, qual è la considerazione che voglio sottoporre all'attenzione del relatore? Noi non possiamo introdurre un albo che sarà nelle mani delle lobby, non possiamo introdurre un albo che blocchi il lavoro dei giovani; noi dobbiamo seguire - come diceva l'onorevole Gerardo Bianco - l'indirizzo europeo e, quindi, fare incontrare domanda ed offerta di lavoro. Siamo per l'albo; nel contempo, però, diciamo che per l'esame di Stato bisogna svolgere una riflessione, perché le professionalità che vengono individuate sono professionalità che dopo la laurea, normalmente, svolgono un esame di Stato abilitante alla propria professione. Allora, poiché noi abbiamo presentato un ulteriore emendamento riferito ad un successivo articolo - Annunziata 16.20 -, chiediamo al relatore di effettuare al riguardo un ripensamento per evitare che un laureato in farmacia faccia un doppio esame di Stato per iscriversi all'albo degli informatori scientifici. Riteniamo che la nostra sia una posizione di buon senso: dobbiamo evitare che i giovani si trovino sempre davanti ad esami da superare. Vi è un'emergenza lavoro; noi ci auguriamo che ci possa essere un aumento occupazionale anche nell'ambito di questa attività lavorativa. Allora, chiediamo al relatore di mettersi in questa condizione d'animo, di riflettere attentamente sulle cose che noi stiamo sostenendo, che non sosteniamo per mera strumentalità, ma per tentare di dare un apporto nella formazione di una legge che è richiesta anche dagli informatori scientifici, i quali non possono ricevere un danno ed una beffa allo stesso tempo.

Essi devono avere un albo, per il cui accesso dovrà essere sufficiente la laurea ed il superamento di un esame di abilitazione; coloro i quali non abbiano sostenuto esami di abilitazione, eventualmente, potranno essere chiamati a sostenere un esame di Stato. La legge interviene seriamente in questo settore.

Non voglio sottovalutare neppure che noi in Commissione abbiamo approvato una norma transitoria, che, per esempio, dà la possibilità di iscriversi all'albo anche ai non laureati, a quelli che hanno finora svolto, da diplomati, l'attività di informatori scientifici e che hanno già un'esperienza nel settore (per cui non c'è bisogno di una laurea per svolgere attività che vengono svolte da tanti anni).

Quindi, pur considerando l'importanza di alcune disposizioni da esso recate, annuncio il nostro voto contrario sull'articolo; tuttavia...

PRESIDENTE. Onorevole...

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Tuttavia, rivolgiamo un invito al relatore affinché, quando si passerà all'esame dell'emendamento Annunziata 16.20, si possa addivenire alla definizione di una norma che renda giustizia agli informatori scientifici (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 406

Votanti 404

Astenuti 2

Maggioranza 203

Hanno votato 211

Hanno votato no 193).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 5).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bolognesi. Ne ha facoltà.

MARIDA BOLOGNESI. Signor Presidente, vorrei esprimere, sull'articolo in esame, alcune riflessioni che sicuramente richiamano anche le tematiche generali affrontate dal provvedimento; provvedimento peraltro da noi fortemente voluto. È, infatti, da tempi non sospetti che discutiamo di come dare ordine, trasparenza e anche certezza a chi lavora in un settore delicato quale quello dell'informazione sul farmaco. Informazione scientifica che nulla o poco ha a che vedere con la pubblicità e la propaganda; è piuttosto conferente con la necessità di fornire ai prescrittori - ma anche, indirettamente, attraverso questi ultimi, ai cittadini - elementi sulle novità intervenute in un campo importante e sulle necessità promananti dal fabbisogno dei cittadini. È un campo spesso additato, anche ingiustamente, quale un terreno in cui attecchisce solo corruzione ed in cui si radicano, per così dire, lati oscuri della spesa sanitaria. In realtà, invece, è sicuramente uno dei fattori che permette oggi al nostro paese di essere all'avanguardia nella cura e nella terapia delle malattie, nonché nella risposta fornita a fronte delle aspettative di vita dei cittadini italiani.

L'informatore, inteso come anello fondamentale, ha diritto ad ottenere una regolamentazione trasparente e a non essere più, quindi, additato quasi quale un corruttore del personale medico. Sappiamo come la corretta informazione e la trasparenza delle regole nel cui ambito operano - a pieno titolo, peraltro - quanti sono operatori sanitari ben si confacciano - ha ragione il collega Battaglia - ad una professione di tutto rispetto; gli informatori, d'altronde, chiedono loro stessi per primi, da anni, di essere regolamentati e di avere un albo che garantisca trasparenza anche circa le modalità di assunzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 11,31)

MARIDA BOLOGNESI. Certo, il mercato resterà libero e non sarà obbligatorio attingere da detto albo; sicuramente, però, ciò inserirebbe gli assunti in una forma di praticantato dall'interno, che è una delle regole di trasparenza.

Avevamo atteso molto il provvedimento, anche perché esistono regole europee che si intrecciano con le nostre; ritengo, però, si sia trovato e si stia trovando un punto di equilibrio.

A mio avviso, tuttavia, l'esame di Stato è inopportuno come già altri hanno sostenuto. Abbiamo laureati in farmacia iscritti all'albo dei farmacisti che sicuramente non avrebbero poi bisogno di un esame di Stato ulteriore per entrare in un albo degli informatori scientifici; vi sono inoltre i laureati in biologia. È necessaria, naturalmente, una norma transitoria che faccia salve le posizioni maturate in base alla normazione esistente - e quindi l'acquisizione di esperienza sul campo - valutandole come una sorta di titolo in considerazione del lavoro, in ipotesi, svolto per tantissimi anni. Ritengo che già le garanzie esistenti, rispetto alla formazione professionale di questi operatori sanitari, siano sufficienti e non debbano ulteriormente ricevere un altro sbarramento quale l'esame di Stato, che nei fatti implicherebbe una negazione per tanti giovani laureati di grande professionalità e di grande formazione. Sono di tale avviso, proprio perché oggi verrà richiesto un titolo di studio specifico, legato al tema della scientificità dei farmaci.

Credo che questo sia il problema. L'articolo 3 entra nel merito di un altro aspetto, ossia quello dell'obbligatorietà del segreto nel rapporto di lavoro. Il segreto professionale è una pietra miliare della capacità, della professionalità e della delicatezza che questa professione richiede, oltre che una garanzia per le aziende che assumono e che forniscono gli elementi agli informatori per fare apprezzare i prodotti ed informare scientificamente sulle qualità del farmaco e sulle proprietà che ha attraverso i prescrittori, arrivando fino ai pazienti. Si tratta sicuramente di un aspetto delicatissimo della «catena», sotto il profilo sia della trasparenza che della qualità dell'informazione scientifica.

Gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 3 - così come quelli che abbiamo presentato sugli altri articoli - cercano di qualificare ulteriormente il provvedimento in esame. Vorrei in particolare rivendicare che, riguardo alla delicatezza del rapporto di lavoro, noi abbiamo voluto, già in Commissione, presentare un emendamento che elimina la vergognosa norma che prevede la negazione dell'applicazione della legge n. 68 del 1999 a questi lavoratori. In altre parole, in questo campo si nega la quota riservata alle persone con disabilità. Questo potrebbe, dunque, essere l'unico provvedimento che nega a persone con una qualsiasi problematica di disabilità di accedere alla professione. Certo, vi è una selezione naturale nell'assunzione e vi sono capacità che attribuiscono determinate abilità, ma saranno le aziende, nel loro libero rapporto di assunzione, che decideranno in merito a tale aspetto. Noi riteniamo che tale limitazione sia molto negativa.

Signor Presidente, trovo molto grave che tra i vari emendamenti presentati ve ne sia uno dell'onorevole Ercole che ripropone la non applicabilità, solo per questa professione, della legge n. 68 del 1999, ossia della quota riservata a persone con disabilità. Capisco che la Lega Nord abbia non so quale problema rispetto alle persone con disabilità e ritenga ingiusto riservare loro, come per qualsiasi altra professione, posti di lavoro. La legge n. 68 del 1999 è una legge di civiltà. Poi, vi è la legge del mercato che opera un riequilibrio, facendo sì che le diverse abilità delle persone siano ritenute più o meno adatte allo svolgimento della professione, ma vi possono certamente essere disabilità o altre problematiche che non inficiano la capacità professionale. Se, ad esempio, una persona ha una menomazione fisica, ma anche una grande preparazione scientifica non si può dire che non sia adatta a spiegare ai medici quali siano le caratteristiche scientifiche di un farmaco. Mi sembra un modo un po' razzista e discriminatorio di considerare cittadini, lavoratori, magari laureati e preparatissimi, ma con qualche handicap rispetto ad altre persone, non attribuendo loro una quota di riserva. Domando pertanto all'onorevole Ercole di ritirare l'emendamento in questione. Se ciò non avverrà, credo che l'Assemblea debba rifiutare all'unanimità tale emendamento, quale espressione di un retaggio di razzismo vergognoso.

Ritengo inoltre che dobbiamo ribadire la necessità, attraverso piccole modifiche al testo del provvedimento, di qualificare il segreto professionale che, di per sé, è già una qualifica professionale che attiene all'idea dell'albo e alla qualità professionale degli operatori sanitari, e che ciò possa, assieme al rifiuto del razzismo nel campo dell'informazione scientifica, portare all'approvazione di una buona legge in grado di garantire - naturalmente, sempre dopo aver eliminato la previsione relativa all'esame di Stato - trasparenza, competenza e professionalità in un campo così delicato (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, credo che l'articolo 3 rivesta una particolare rilevanza. La collega Valpiana ha presentato un emendamento sostitutivo di tale articolo, che muta alcuni criteri di fondo ed alcuni principi fondativi della legge stessa. Credo siano principi importanti, perché riguardano l'obbligo del segreto e il rapporto di lavoro nonché, soprattutto, il rapporto fra l'informazione scientifica sui farmaci (di cui questa proposta di legge tratta o, meglio, dovrebbe trattare), la pubblica opinione e i destinatari di tale informazione. Riteniamo, pertanto, importante - questo è il primo punto dell'emendamento Valpiana 3.40 - l'istituzione del servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci, senza il quale non vi sarebbero trasparenza ed un rapporto democratico fra le industrie farmaceutiche e gli utenti, un rapporto corretto di mediazione in senso tecnico da parte degli informatori scientifici. Crediamo, quindi, importante prevedere che le regioni, entro sei mesi dall'approvazione della legge, istituiscano il servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci con i fini che ricordavo prima.

Tra l'altro, prevediamo che le regioni, che verrebbero ad assumere un ruolo fondamentale, sempre entro sei mesi dall'approvazione della legge, regolamentino l'attività degli informatori scientifici, seguendo principi molto precisi e tassativi. Riteniamo che le aziende non possano assumere informatori scientifici al di fuori di quelli iscritti nell'albo degli informatori scientifici; altrimenti, non si comprenderebbero il motivo per cui con questa legge si istituisce tale albo e quali sarebbero le garanzie di corretta informazione per le cittadine e i cittadini.

In secondo luogo, l'informazione scientifica nei confronti dei medici di medicina generale e degli specialisti deve essere completa, deve indicare i risultati delle sperimentazioni scientifiche avvenute e le eventuali controindicazioni. In altri termini, non ci dobbiamo trovare di fronte ad informatori scientifici che agiscano da piazzisti - mi si passi il termine - da meri propagandisti a nome e per conto dell'industria farmaceutica.

In terzo luogo, proprio perché riteniamo che tale figura professionale debba presentare questi caratteri di scientificità, questi saperi e culture, riteniamo che il rapporto di lavoro degli informatori scientifici sia reale, corretto e permanente, disciplinato sindacalmente dai contratti di lavoro delle categorie interessate.

Mi sembra, quindi, che l'emendamento Valpiana 3.40 si muova nell'ambito della professionalità, che in più interventi è stata richiamata, nonché della scientificità e della garanzia per le cittadine e i cittadini che fruiscono dei farmaci, affinché gli informatori scientifici non siano pura appendice dell'industria farmaceutica.

Pertanto, riteniamo che la riscrittura dell'articolo 3 proposta dall'emendamento della collega Valpiana 3.40 sia importante e la segnaliamo all'Assemblea come punto di vista realmente democratico per la formazione dell'albo degli informatori scientifici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Delbono, al quale ricordo, però, che i tempi a disposizione del gruppo della Margherita sono esauriti. Tuttavia, posso concedergli qualche minuto per intervenire. Prego, onorevole del Bono, ne ha facoltà.

EMILIO DELBONO. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare presente che vi sono diversi emendamenti che mirano a riformulare il comma 3 dell'articolo 3.

In modo particolare, vorrei chiedere al relatore di accogliere l'emendamento 3.22 presentato dall'onorevole Ercole, perché con il comma 3 si introduce una novità assoluta nel diritto del lavoro, cioè si parla di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e univoco. Ciò non ha alcun senso logico poiché parliamo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e l'univocità del tipo di legame contrattuale tra l'informatore scientifico e l'azienda farmaceutica è di natura totalmente privatistica. Saranno l'informatore scientifico e l'azienda farmaceutica a stipulare un principio di esclusiva, come accade nella stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro di natura similare o analoga. Che noi per legge introduciamo un principio di univocità in un rapporto di lavoro, sia autonomo, sia subordinato, è una vera e autentica mostruosità.

Mi auguro che questo emendamento sia accolto, perché inserire questo elemento costituirebbe un precedente a dir poco sorprendente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Valpiana 3.40.

La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Ercole 3.7. Il parere è invece favorevole sull'emendamento Ercole 3.24.

La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Ercole 3.9, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Ercole 3.25.

La Commissione formula infine un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Lucchese 3.20 e Burtone 3.26 nonché sugli emendamenti Labate 3.27, Ercole 3.21, 3.22 e 3.10, Maura Cossutta 3.28 ed Ercole 3.23.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 3.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 397

Votanti 396

Astenuti 1

Maggioranza 199

Hanno votato 186

Hanno votato no 210).

Passiamo all'emendamento Ercole 3.7.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

CESARE ERCOLE. Sì, signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro, soprattutto perché il relatore ha espresso parere favorevole sul successivo emendamento, che riprende, nella seconda parte, il mio emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ercole.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ercole 3.24, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 395

Astenuti 7

Maggioranza 198

Hanno votato 390

Hanno votato no 5).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ercole 3.9.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, in questo caso insisto per la votazione dell'emendamento in esame perché ritengo che la soppressione della parola «preferibilmente» sia giusta e mi sembra sia anche stata sollecitata dalla Commissione lavoro nel suo parere. Riteniamo che le industrie farmaceutiche debbano attingere per l'assunzione direttamente dall'albo, non preferibilmente. Altrimenti, daremmo l'opportunità di assumere anche persone che non rispondono ai requisiti del decreto legislativo n. 541 del 1992.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ercole 3.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 407

Votanti 403

Astenuti 4

Maggioranza 202

Hanno votato 28

Hanno votato no 375).

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, parlo anche per un richiamo al regolamento. Poco fa lei, giustamente, ha ricordato al collega Delbono che i tempi del gruppo della Margherita sono ampiamente esauriti e che, come è prassi della Presidenza, comunque non avrebbe impedito al collega di esprimere rapidamente il proprio pensiero.

Il provvedimento in esame, anche in maniera un po' imprevista, sta interessando l'Assemblea: sono venuti fuori alcuni risvolti abbastanza positivi e vi è la disponibilità ad accogliere qualche correzione. Poiché vi sono altri emendamenti sui quali probabilmente è possibile trovare un'intesa tramite riformulazioni, le vorrei chiedere la cortesia di utilizzare le norme previste dal regolamento per concedere tempi aggiuntivi. In tal modo, una discussione che si sta svolgendo in maniera assolutamente costruttiva non verrebbe impedita da una limitazione meramente temporale. Ovviamente, signor Presidente, tutto avverrebbe con buon senso e senza nemmeno forzare le pieghe del regolamento, dato che la Presidenza ha la possibilità di concedere tempi aggiuntivi. Le sarei molto grato se volesse valutare tale possibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, lei sa che di solito, anche quando i tempi sono limitati, do la possibilità ai colleghi di esprimere la loro opinione; dunque, senza formalizzare ora tempi aggiuntivi, consentirò lo svolgimento di interventi nei limiti della reciprocità nella comprensione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ercole 3.25, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 404

Votanti 403

Astenuti 1

Maggioranza 202

Hanno votato 401

Hanno votato no 2).

Passiamo agli identici emendamenti Lucchese 3.20 e Burtone 3.26.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 3.20.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. No, signor Presidente, insisto per la votazione del mio emendamento 3.26, sulla base delle considerazioni precedentemente svolte dall'onorevole Delbono.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Burtone.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Inserire il vincolo dell'univocità del rapporto produce alcuni handicap per le piccole e medie industrie farmaceutiche che intendono promuovere il proprio prodotto sul territorio nazionale. Ciò, infatti, può avvenire solo attraverso un rapporto con un informatore che non può essere vincolato soltanto alla piccola impresa farmaceutica, ma ha necessità di avere rapporti di lavoro anche con altri soggetti.

Per questo chiedo al relatore di rivedere la propria posizione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Colgo l'occasione per rispondere anche al collega Delbono sul concetto di univocità. Innanzitutto si tratta esattamente di quanto previsto nella direttiva europea recepita dal nostro paese con il decreto legislativo n. 541 del 1992: essa recita infatti che il rapporto di lavoro deve essere autonomo o subordinato ed univoco. Sottolineo l'aspetto dell'univocità perché abbiamo avuto modo di constatare, nel corso di questi anni, anche alla luce di recenti fatti di cronaca, l'usuale abitudine da parte di uno stesso professionista di lavorare per imprese diverse (la mattina per un'impresa, il pomeriggio per un'altra), vendendo lo stesso prodotto con nomi diversi. Per questo motivo, si cerca di creare un sistema maggiormente equo e trasparente, proprio sottolineando l'aspetto dell'univocità del rapporto di lavoro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Onorevoli colleghi, noi abbiamo presentato l'emendamento 3.27, a prima firma dell'onorevole Labate, che contiene un'altra definizione del rapporto di lavoro. Se dunque si approvasse la soppressione del comma 3 dell'articolo 3 (proposta dall'emendamento Burtone 3.26), non si potrebbe più sostenere il nostro emendamento.

Noi avevamo individuato proprio nelle modalità del rapporto di lavoro gli elementi di garanzia del sistema; ciò al fine di sottrarre la figura professionale di questi operatori dai condizionamenti delle aziende farmaceutiche. In particolare, chiediamo che le modalità siano le seguenti: lavoro subordinato, esclusivo ed a tempo pieno.

Pertanto, voterò contro l'emendamento Burtone 3.26, proprio perché sostengo il contenuto del successivo emendamento Labate 3.27.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.

LUIGI GIACCO. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del relatore sulla questione, anche perché in Commissione abbiamo svolto una serie di considerazioni rispetto a questa situazione, che in parte sono state riprese dal collega Delbono. Ci sembra strano che la Casa delle libertà, che prevede la possibilità di avere degli spazi e dei rapporti estremamente variegati, in questo caso parla di univocità. Faccio un esempio molto pratico: se una piccola casa farmaceutica deve usare part time o per poche ore un informatore scientifico, è pur giusto che questo possa riuscire alla fine del mese a percepire uno stipendio adeguato, magari facendo l'insegnante o comunque una professione che possa integrare i suoi guadagni.

Quindi il concetto di univocità diventa estremamente penalizzante e pericoloso. Noi riteniamo invece che possa esserci la possibilità di un lavoro autonomo o subordinato, senza che questo preveda l'univocità del rapporto.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Dopo i chiarimenti del collega relatore e le considerazioni svolte nel dibattito, visto che abbiamo presentato anche l'emendamento Maura Cossutta 3.28, ritiro il mio emendamento 3.26.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Labate 3.27.

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro, formulato dal relatore e dal Governo.

Passiamo agli emendamenti Ercole 3.21, 3.22 e 3.10.

Chiedo all'onorevole Ercole se acceda all'invito al ritiro dei suoi emendamenti formulato dal relatore e dal Governo.

CESARE ERCOLE. Sì, signor Presidente, ritiro tutti e tre gli emendamenti a mia prima firma.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Maura Cossutta 3.28.

Chiedo all'onorevole Maura Cossutta se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.

MAURA COSSUTTA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Ercole 3.23.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

CESARE ERCOLE. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 412

Votanti 404

Astenuti 8

Maggioranza 203

Hanno votato 403

Hanno votato no 1).

Prendo atto che l'onorevole Fragalà non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 6), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 403

Votanti 398

Astenuti 5

Maggioranza 200

Hanno votato 398).

Prendo atto che l'onorevole Fragalà non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 7), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 407

Maggioranza 204

Hanno votato 406

Hanno votato no 1).

Prendo atto che l'onorevole Fragalà non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 8), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 406

Maggioranza 204

Hanno votato 406).

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 9).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita a ritirare, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti Ercole 7.23, 7.21 e 7.22.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ercole 7.23.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, l'articolo 7 elenca le attribuzioni del consiglio del collegio regionale. Nell'emendamento, che reca la mia firma, si prevede la soppressione della lettera c) del suddetto articolo, ai sensi della quale il consiglio dovrebbe vigilare ai fini della tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede.

Riteniamo che la suddetta attribuzione al consiglio regionale sia formulata in termini troppo ambigui e indeterminati. Cosa significa, infatti, l'espressione: «vigilare ai fini della tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede»? Tale formulazione rispecchia una concezione del ruolo degli albi quali strumenti di difesa degli interessi e noi non lo accettiamo, perché tale concezione fa parte ormai di un modo di pensare che non ci piace. Pertanto, non ritiro il mio emendamento 7.23 (come non ritiro il 7.21), mentre preannunzio il ritiro del mio emendamento 7.22.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi sembra che le motivazioni addotte dal presentatore dell'emendamento, onorevole Ercole, possano essere accettate. È una valutazione seria e, pertanto, invito il relatore a prendere atto di queste ulteriori specificazioni. Da parte mia, modificando il precedente avviso, esprimo parere favorevole sull'emendamento Ercole 7.23.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo ha modificato il parere precedentemente espresso.

Onorevole relatore, come si esprime al riguardo?

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, accolgo l'iniziativa del Governo ed esprimo anch'io parere favorevole, modificando il precedente avviso.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ercole 7.23, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 405

Votanti 403

Astenuti 2

Maggioranza 202

Hanno votato 222

Hanno votato no 181).

Passiamo all'emendamento Ercole 7.21.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito a ritirarlo formulato dal relatore.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, in tale caso si tratta di una proposta di correzione. Al comma 2 dell'articolo 7 è previsto un corso di formazione professionale.

Riterremmo più consono e opportuno aggiungere le parole: «uno o più corsi».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ercole 7.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

(Presenti 412

Votanti 411

Astenuti 1

Maggioranza 206

Hanno votato 218

Hanno votato no 193).

Ricordo che l'emendamento Ercole 7.22 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 414

Votanti 410

Astenuti 4

Maggioranza 206

Hanno votato 410).

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 10), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 405

Astenuti 4

Maggioranza 203

Hanno votato 405).

Esame dell'articolo 9 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 11), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 405

Astenuti 4

Maggioranza 203

Hanno votato 404

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 10 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 12), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 406

Astenuti 4

Maggioranza 204

Hanno votato 405

Hanno votato no 1).

Esame dell'articolo 11 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 13), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 407

Astenuti 3

Maggioranza 204

Hanno votato 406

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 12 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 14).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Ercole 12.20 e 12.22 ed esprime parere contrario sull'emendamento Valpiana 12.40.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Richiamando l'approvazione dell'emendamento Ercole 7.23, ritengo che l'emendamento Ercole 12.20 per una parte dovrebbe essere accolto, altrimenti si darebbe vita ad un controsenso. Dunque, a mio avviso, quest'ultimo emendamento dovrebbe essere votato per parti separate.

CESARE ERCOLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti a mia firma 12.20 e 12.22.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 12.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 409

Maggioranza 205

Hanno votato 195

Hanno votato no 214).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 407

Votanti 405

Astenuti 2

Maggioranza 203

Hanno votato 396

Hanno votato no 9).

(Esame dell'articolo 13 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 15), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 411

Votanti 405

Astenuti 6

Maggioranza 203

Hanno votato 404

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 14 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 16).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.25.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo accetta l'emendamento 14.25 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.25 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 412

Votanti 410

Astenuti 2

Maggioranza 206

Hanno votato 408

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 398

Maggioranza 200

Hanno votato 398).

(Esame dell'articolo 15 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 17), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 403

Votanti 398

Astenuti 5

Maggioranza 200

Hanno votato 398).

(Esame dell'articolo 16 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 18).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, in effetti l'emendamento Valpiana 16.40 si illustra da sé, ma appare importante far rilevare, anche se in un'aula un po' stanca e distratta, che si prevede la soppressione della lettera a).

In tale lettera si recita che per l'iscrizione all'albo sono sufficienti taluni requisiti, tra cui la cittadinanza in uno dei paesi membri dell'Unione europea. Ebbene, siamo contrari a tale disposizione che limita il concetto di cittadinanza cosmopolita e transnazionale ed ha un forte connotato razzistico, esprimendomi con un eufemismo.

Riteniamo tutti gli altri punti senz'altro accettabili; tuttavia, la lettera a), che non attiene al sapere, a culture, a professionalità e a trasparenza, bensì soltanto al requisito della cittadinanza, appare assolutamente ultronea e vagamente razzista.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato l'emendamento 16.30 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 18).

Riguardo a tale emendamento, mi pare che i gruppi abbiano rinunciato alla decorrenza dei termini regolamentari.

Per consentire al Comitato dei nove di riunirsi, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,15.

PRESIDENTE. Colleghi, è stato chiesta la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 16.30 del Governo; avverto che la Presidenza fissa tale termine nella misura di quindici minuti.

Chiedo al relatore se ritenga che si possa accantonare l'articolo 16 e procedere all'esame dei successivi articoli in attesa che decorra il termine per la presentazione dei subemendamenti.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, ritengo di poter senz'altro aderire all'ipotesi da lei prospettata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'ulteriore esame dell'articolo 16 e delle proposte emendative ad esso presentate deve pertanto intendersi accantonato.

(Esame dell'articolo 17 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 19).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, invito l'onorevole Ercole a ritirare gli emendamenti a sua firma 17.20 e 17.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, intende accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore?

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, accedo a tale invito e ritiro pertanto i miei emendamenti 17.20 e 17.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 333

Votanti 331

Astenuti 2

Maggioranza 166

Hanno votato 331).

(Esame dell'articolo 18 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 20), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 339

Maggioranza 170

Hanno votato 339).

(Esame dell'articolo 19 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 21), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 350

Maggioranza 176

Hanno votato 349

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 20 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 22).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento Ercole 20.20.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ercole 20.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sottolineare l'importanza degli articoli che stiamo esaminando.

Abbiamo già affermato e confermiamo che la legge sugli informatori scientifici è importante, in quanto risponde ad un'esigenza avvertita dalla comunità. Non vi è dubbio che sussiste la necessità di qualificare tale professione e di prevedere un rapporto serio tra il medico e l'informatore, a fini di aggiornamento. È tuttavia avvertita anche, nella nostra società, l'esigenza di moralizzazione del settore: non intendiamo criminalizzare, tutt'altro; riteniamo tuttavia sia necessaria una svolta anche in tale direzione, per colpire coloro i quali hanno speculato e speculano sulla vita dei pazienti e per colpire il fenomeno del comparaggio. Anche a tal fine, è necessario un albo che detti le linee deontologiche volte ad ispirare il lavoro dell'informatore scientifico. Siamo consapevoli del fatto che non si tratta di un toccasana: è necessario che si attivi la vigilanza farmaceutica - mi rivolgo al Governo - a fini di garanzia della salute dei cittadini ma anche di controllo sulla moralità del settore.

Sono necessari alcuni interventi strutturali, per evitare che vi sia una lievitazione speculativa della spesa farmaceutica. Riteniamo tuttavia che il lavoro svolto dalla Commissione e dall'Assemblea per realizzare una legge volta ad istituire un albo che ponga al centro il codice deontologico per l'informazione scientifica costituisca un risultato importante.

Questi articoli colgono proprio tale obiettivo e lo vogliamo sottolineare all'Assemblea affinché tali proposte siano approvate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ercole 20.20, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 377

Votanti 375

Astenuti 2

Maggioranza 188

Hanno votato 369

Hanno votato no 6).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 381

Maggioranza 191

Hanno votato 381).

(Esame dell'articolo 21 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 23), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 397

Votanti 396

Astenuti 1

Maggioranza 199

Hanno votato 396).

Esame dell'articolo 22 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 24), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 383

Maggioranza 192

Hanno votato 383).

(Esame dell'articolo 23 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 25).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita l'onorevole Ercole a ritirare le sue proposte emendative 23.2 e 23.20.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Ercole accede all'invito al ritiro delle sue proposte emendative 23.2 e 23.20 rivoltogli dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 401

Astenuti 1

Maggioranza 201

Hanno votato 401).

(Esame dell'articolo 24 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 26), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 395

Maggioranza 198

Hanno votato 395).

(Esame dell'articolo 25 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 27).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Valpiana 25.40; la Commissione invita altresì l'onorevole Ercole a ritirare le sue proposte emendative 25.21 e 25.20.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Intervengo per ritirare l'emendamento Valpiana 25.40.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prendo atto che l'onorevole Ercole acceda all'invito al ritiro dei suoi emendamenti 25.21 e 25.20, rivoltogli dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 401

Votanti 399

Astenuti 2

Maggioranza 200

Hanno votato 399).

(Esame dell'articolo 26 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 28), al quale non sono state presentate proposte emendative

Passiamo dunque voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 404

Votanti 403

Astenuti 1

Maggioranza 202

Hanno votato 403).

(Ripresa esame dell'articolo 16 - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 16, precedentemente accantonato.

Poiché non è ancora decorso il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 16.30 del Governo, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 12,35.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il subemendamento Battaglia 16.30.1 (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 18).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 16.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, raccomando anzitutto l'approvazione dell'emendamento 16.25 della Commissione. La Commissione invita inoltre al ritiro dell'emendamento Valpiana 16.40, sul quale probabilmente deve esservi stato un errore da parte degli uffici, in quanto già in Commissione, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, avevamo recepito quanto segnalato dalla collega Valpiana, ovverossia l'estensione ai cittadini di altre regioni europee del Trattato di reciprocità con l'Italia.

La Commissione esprime altresì un invito al ritiro dell'emendamento Annunziata 16.20, mentre accetta l'emendamento 16.30 del Governo, con il quale, alla lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame, relativamente al superamento dell'esame di Stato, viene previsto che quest'ultimo sia di competenza di quelle categorie di laureati che non abbiano mai effettuato un esame di Stato precedentemente e che quindi non abbiano ancora sostenuto la prova per l'iscrizione ai relativi ordini professionali.

Infine, la Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Battaglia 16.30.1, che prevede l'estensione della possibilità di non effettuare l'esame di Stato ai laureati in informazione scientifica del farmaco; in questo caso, non essendovi ancora tale categoria di laureati, seppure trattasi di professionisti che andranno ad operare nel settore, riteniamo di non poter accettare tale subemendamento in quanto essi non avrebbero ancora sostenuto una prova di idoneità.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Valpiana 16.40 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.25 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, intervengo per chiedere al relatore di chiarire, relativamente all'emendamento 16.25 della Commissione, se esso sia estensivo e non limitativo del testo, in quanto la reciprocità va al di là dei confini dell'Unione europea.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, confermo che l'emendamento è estensivo, in quanto nel testo dell'articolo 16, laddove si parla, alla lettera a) del comma 1, di uno Stato con il quale esiste già un Trattato di reciprocità con l'Italia, la Commissione ha suggerito di aggiungere le parole: «, di un Paese membro dell'Unione europea».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo sulla questione sollevata dal collega Battaglia, poiché nell'emendamento della Commissione non vi è traccia della congiunzione «e» e ciò potrebbe indurre a non comprendere bene la portata della norma.

È opportuno chiarire, affinché resti agli atti della Camera, che stiamo per votare un emendamento che richiede la sussistenza di determinati requisiti (quello della cittadinanza ed altri) per l'iscrizione all'albo degli informatori scientifici del farmaco.

Presidente, a questo punto bisognerebbe prevedere votazioni a scalare. Mi permetto di suggerire, per esigenze di «pulizia» legislativa, la seguente riformulazione della parte della lettera a), comma 1, dell'articolo 16 presa in considerazione dall'emendamento 16.25 della Commissione: «cittadinanza italiana, di un Paese membro dell'Unione europea e di uno Stato con il quale esista un Trattato di reciprocità con l'Italia». In caso contrario, infatti, avremmo la seguente formulazione: «cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esiste un trattato di reciprocità, di un paese membro dell'Unione europea», che risulterebbe assolutamente incomprensibile.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, prima che fosse stato presentato l'emendamento 16.25 della Commissione, nel testo era stata prevista la «virgola» che, come tutti sappiamo, nel lessico rappresenta una congiunzione. Comunque, siamo d'accordo ad inserire la lettera «o».

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 16.25 della Commissione, nel testo corretto, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 389

Votanti 383

Astenuti 6

Maggioranza 192

Hanno votato 380

Hanno votato no 3).

Passiamo all'emendamento Annunziata 16.20.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro rivoltogli dal relatore.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso dell'esame di questo provvedimento tra la maggioranza e l'opposizione si è svolto un confronto non formale che ha visto impegnati molti colleghi.

Con l'emendamento in esame offriamo un'ulteriore occasione per evitare che questo provvedimento, una volta approvato, provochi dei disastri e che sia adottato un testo che, a nostro avviso, è contro ogni logica, contro gli interessi dei giovani e delle imprese, e contro gli indirizzi dell'Unione europea. Si va quindi ad approvare un provvedimento che potrebbe facilmente essere smantellato già al primo ricorso.

Perché tutto ciò? Perché voi volete porre una barriera ad una professione che attualmente, sulla base della normativa del Ministero della salute e dell'ordinamento vigente, può essere esercitata da una serie di professionisti individuati dal succitato ministero in base ai contenuti formativi di alcuni corsi di laurea. Oggi voi ci venite a dire che quei corsi di laurea non sono più sufficienti e ponete una barriera al diritto di giovani che hanno studiato, che si sono formati, e quindi sono preparati, che si sono anche trovati un lavoro, imponendogli di sostenere un esame di Stato prima di poter esercitare quella professione. Ma perché (Commenti di deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)? Per fare che cosa? Per tutelare che cosa? Nel rapporto tra informatore scientifico e medico non c'è squilibrio informativo! L'informatore scientifico è un professionista che sa quanto o più del medico. Pertanto, non si pone in questo caso l'esigenza di creare un filtro, certamente utile nel caso dei medici e degli avvocati per evitare che questi si trovino di fronte a persone che di medicina o di leggi non ne capiscono. Questo è il senso dell'esame di Stato, del filtro e delle verifiche, e così via.

Qui stiamo parlando di un'altra professione. Stiamo parlando di persone in possesso di una laurea, che quindi hanno studiato per anni e che attingono informazioni dall'impresa farmaceutica, che a sua volta le acquisisce sulla base dei dati della ricerca e delle verifiche condotte su un certo farmaco. Informazioni che l'informatore scientifico riferisce ad un altro professionista, il medico, il quale quando l'informatore, ad esempio, parla di statine sa di che cosa sta parlando.

Allora, perché l'informatore scientifico deve sostenere un altro esame? Per quale motivo si deve porre quest'altra barriera? Onorevoli colleghi, questa norma è contro l'interesse dei giovani. Noi dobbiamo invece liberare il nostro mercato del lavoro dai lacci e laccioli e dalle barriere, altrimenti questi ragazzi quando andranno a lavorare?

Perché un laureato in farmacia o in chimica, che trova lavoro in una delle tante industrie farmaceutiche italiane, non può andare a lavorare? Perché glielo impedite voi, mettendogli un'altra barriera! E se un informatore scientifico francese, dipendente di un'azienda multinazionale del suo paese, deve trasferirsi in Italia per motivi familiari (perché ha, per richiamare un esempio, una partner italiana), la multinazionale deve licenziarlo? Cosa state approvando voi che siete la Casa delle libertà? Ma quale libertà? La libertà di farsi licenziare? La libertà di non poter continuare a svolgere il lavoro che si è sempre fatto? La libertà di non poter andare a lavorare quando l'azienda offre il posto? Voi andate contro le vostre idee, contro ciò che avete sostenuto!

Nel paese può farsi strada l'idea che volete flessibilità solo contro i più deboli, contro il lavoratore cinquantenne! Quello si può licenziare! Voi la flessibilità la volete contro i giovani indifesi che cercano il posto, e proponete loro il co. co. co., per mandarli a casa appena possibile! È questa la flessibilità che volete? E ai giovani che hanno studiato e che finalmente vogliono sistemarsi, perché create barriere?

Vi chiediamo di riflettere su questo, anche perché va contro ciò che avete sostenuto, contro ciò che si sostiene in tutta Europa e contro le decisioni e gli orientamenti delle authority che abbiamo istituito! Per quale ragione?

Se la categoria degli informatori scientifici ci chiedesse di prevedere l'esame o simili barriere, lo potrei capire: motivi clientelari...

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia...

AUGUSTO BATTAGLIA. Ma non lo chiedono nemmeno loro!

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, è il tempo che non è flessibile...!

AUGUSTO BATTAGLIA. Lo so. Non sa cosa si è perso, Presidente.

Concludo, chiedendo all'Assemblea di approvare l'emendamento in esame (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, più volte, nel corso dibattito, abbiamo richiamato l'importanza del provvedimento in esame, che istituisce un albo per il settore degli informatori scientifici, un albo che dovrà avere innanzitutto il compito di difendere questi professionisti dalle pressioni, dalle lobby delle industrie farmaceutiche, di responsabilizzare la loro attività lavorativa e di definire un codice deontologico. A questo albo potranno accedere - vorrei che non si sottovalutasse tale aspetto - coloro che possiedono una laurea scientifica, ma anche - è stato stabilito nelle norme transitorie, credo giustamente - coloro che, pur avendo solo il diploma di scuola media superiore, hanno ricevuto sul campo la dovuta formazione per svolgere tale attività.

Pensiamo che non si debbano porre ulteriori ostacoli ai possessori di una laurea (lo abbiamo più volte detto in Commissione e in aula). Vogliamo che si pongano le condizioni per fare incontrare l'offerta e la domanda di lavoro.

Il collega Battaglia ha fatto un discorso molto pertinente. Le industrie operano a livello multinazionale. Quindi, rischieremmo di scontrarci con le normative di altri paesi dell'Europa.

Non vi è dubbio, Presidente - io lo voglio dire anche per obiettività -, che l'emendamento presentato dal Governo limiti il danno; altrimenti noi avremmo avuto il paradosso di laureati che avrebbero dovuto sostenere una doppia abilitazione e un doppio esame di Stato per entrare. La norma presentata dal Governo limita questo danno, ma noi vogliamo chiedere di più. Manterremo l'emendamento 16.20 presentato dal collega Annunziata, perché si arrivi a riflettere su questo dato fondamentale (per dare ulteriori sbocchi lavorativi): non si creino ulteriori limiti ed ostacoli ai nostri giovani (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pagliarini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO PAGLIARINI. Signor Presidente, colleghi, vi chiedo un attimo soltanto di attenzione.

L'emendamento Annunziata 16.20 afferma che per iscriversi all'albo - questa iscrizione rimane - bisogna avere dei requisiti; quelli previsti alle lettere a), b) c), d) vanno tutti bene, poi, all'ultima lettera, la e), si richiede il superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione. Ora, tutte le persone con cui ho parlato sono d'accordo nel dire che in prospettiva l'articolo 33 della Costituzione è uno di quelli che bisogna modificare; andava bene alla fine degli anni Quaranta, ma oggi non ha più senso. Una persona studia, fa l'università, si laurea, e deve anche fare un esame di Stato! Perché questo Stato deve arrivare a chiedere di fare un altro esame? Non ha senso (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione)! L'articolo 33 in prospettiva deve essere eliminato. Lo elimineremo, ci vorrà del tempo. Ma perché aggiungerne un altro? Mi sembra che non abbia senso. Dovremmo invece dare un segnale che noi vogliamo uscire da una mentalità medioevale (per la quale questo Stato deve entrare, chiedere, fare).

Credo che sarebbe veramente giusto approvare questo emendamento. Che rimanga l'albo - e per entrare in quest'albo bisogna avere dei requisiti - , ma senza che occorra superare l'ennesimo esame di Stato!

Un piccolo ricordo personale. Quando bisognava superare l'esame di Stato per diventare commercialisti, alla Bocconi non lo superava nessuno; andavano tutti a Messina! Ma non ha senso! La storia va avanti! Il mondo cammina!

Sarebbe veramente una conferma che l'Italia vuole diventare moderna, uscendo da una cultura e da una mentalità da Medioevo. Se siamo tutti d'accordo che l'articolo 33 va modificato, perché prevedere ancora un nuovo esame di Stato? Quindi, elimineremo tale norma con il tempo, ma intanto non aggiungiamo altri esami di Stato, che sono contro la storia (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondo all'onorevole Pagliarini. Lui può avere ragione, ma non in questa sede. Se noi dobbiamo cambiare l'articolo 33, lo faremo in altra sede. In quel caso, ciò non varrebbe per nessuna professione. Oggi gli altri professionisti fanno l'esame di Stato; non vedo perché non debbono farlo coloro che noi abbiamo definito come figure professionali di un certo livello. Chiedo all'onorevole Battaglia: si ferma l'impiego nel lavoro dei laureati in medicina, in ingegneria, in legge, con l'esame di Stato? Non vi è nesso! È un'altra cosa!

Per ora tale esame è obbligatorio. Dobbiamo far fare ai laureati in medicina, in ingegneria e in legge altri esami per avere maggiore professionalità, nell'interesse dei cittadini. La legislazione vigente vuole questo! In questo caso, per gli informatori scientifici del farmaco, noi ci adeguiamo alla legislazione prevista per le altre figure professionali. Quindi, mi sembra che fare per gli informatori un discorso diverso rispetto a quello che facciamo per gli altri sia una questione di lana caprina. A parte il fatto che l'articolo 23 (disposizioni transitorie) prevede che in sede di prima applicazione gli informatori scientifici del farmaco entrino automaticamente nell'ordine (quindi, viene fatto salvo il lavoro di chi già svolge l'attività).

Mi sembra che le osservazioni che sono state fatte non siano accettabili. Noi siamo favorevoli all'emendamento del Governo, mentre siamo contrari al subemendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castellani. Ne ha facoltà.

CARLA CASTELLANI. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione l'intervento del collega Battaglia; ritengo, tuttavia, che sia stato spinto, anziché dallo spirito costruttivo che lo ha animato nel corso dei lavori in Commissione, da una disposizione interiore alquanto da clima elettorale.

Infatti, quanto asserito con riferimento alla perdita del lavoro di tanti giovani, viene smentito dalla disposizione transitoria recata dall'articolo 23 del provvedimento in esame, con la quale, non solo non si determineranno le conseguenze lamentate ma addirittura, d'emblée, gli informatori farmaceutici oggi in attività su tutto il territorio italiano potranno iscriversi senz'altro all'istituendo albo.

La filosofia che ha ispirato il provvedimento vuole conferire a questa figura professionalità, chiarezza e trasparenza; peraltro, se l'ordinamento giuridico delle professioni attualmente prevede l'esame di Stato per medici, biologi, farmacisti e avvocati - in sostanza, per tutti -, perché tale figura professionale non dovrebbe rispondere a previsioni che sono generalizzate nell'ordinamento giuridico del nostro paese? Evidentemente, se la riforma delle professioni prevederà, come anch'io auspico, l'abolizione dell'esame di Stato ed una normativa più innovativa e moderna, noi saremo perfettamente d'accordo. Ma oggi non si vuole discriminare una categoria; si vuole, piuttosto, dare veramente dignità professionale alla figura che stiamo istituendo con il provvedimento.

Condivido in maniera sostanziale, invece, la proposta emendativa presentata dal Governo, la quale prevede non debbano sottostare ad un ulteriore esame di Stato quanti un tale esame, sia pure in materie similari, già lo abbiano superato. Quindi, atteso che tali soggetti, intenzionati a divenire informatori farmaceutici, hanno già svolto un esame di Stato, potranno iscriversi all'albo degli informatori farmaceutici; dovremmo considerare giusto, invece, per gli altri accedere alla professione solo attraverso tale esame.

Concludo, dunque, preannunciando il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale sulla proposta emendativa presentata dal Governo e annuncio, invece, il voto contrario sull'emendamento Annunziata 16.20 ora in discussione (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Desidero fare solo alcune precisazioni, anche perché, tra l'altro, l'onorevole Castellani ha già anticipato alcune osservazioni che mi accingevo a fare nel mio intervento; osservazioni che, peraltro, farò comunque, sia pure, a tal punto, specificando il pensiero dell'onorevole che mi ha preceduto. Ciò, anche alla luce di quanto sta emergendo nell'ambito della riforma delle cosiddette professioni intellettuali.

Onorevole Burtone, deve sapere che la legge quadro, frutto, peraltro delle acquisizioni recate dalle audizioni di tutte le categorie professionali, prevede non solo il mantenimento degli ordini professionali ma, addirittura, una accentuazione della formazione ai fini dell'accesso. Quindi, siamo, per così dire, su una lunghezza d'onda diametralmente opposta e la tendenza non è quella poc'anzi riferita, in modo molto sommario e superficiale, anche dall'onorevole Pagliarini. Vi è, invece, a causa di episodi rovinosi che molte volte si verificano nell'ambito di molte professioni, neanche sottoposte ad una valutazione di carattere morale, una tendenza ad accentuare la formazione; formazione la quale, poi, è il presupposto per l'accesso che avviene attraverso l'esame di Stato.

Quindi, è il contrario di quanto si sostiene; tra l'altro, condivido la proposta emendativa presentata dal Governo perché si tratta del giusto equilibrio fra due ipotesi contrastanti, tra due correnti di pensiero divergenti. Peraltro, non ricorderò in questa sede come il magistrato che decida di andare in pensione possa automaticamente iscriversi all'albo degli avvocati. Ritengo però che, analogamente, chi non voglia più esercitare l'attività di medico, farmacista o altre analoghe, dopo essere stato iscritto nei singoli albi professionali, dovrebbe poter accedere all'albo degli informatori scientifici.

Faccio un'ultima notazione: ciò che sottolineava, poco fa, il sottosegretario era anche l'esigenza di una valutazione di carattere morale. Non devo certamente ricordare come quanti procedimenti che hanno fatto scandalo sono nati nell'ambito di questo settore particolare. L'iscrizione all'albo attraverso l'esame di Stato, dunque, oltre ad operare una verifica sulla professionalità - non necessaria per coloro che hanno esercitato altre attività professionali ed hanno superato l'esame di Stato -, a mio parere soddisfa un'ulteriore, importantissima esigenza: per l'iscrizione ad un albo professionale - lo so, perché sono stato consigliere dell'ordine degli avvocati di Napoli per dieci anni - vi è una valutazione molto rigorosa dei requisiti di carattere morale e, nel caso di specie, mi pare che tale valutazione sia più che necessaria. Lasciare tutto al libero arbitrio forse risponderà ad esigenze di carattere elettorale, ma non certamente di carattere morale (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, condividiamo totalmente l'emendamento presentato dal Governo, mentre voteremo contro l'emendamento Annunziata 16.20, per alcune considerazioni che esporremo nella dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Annunziata 16.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 400

Votanti 397

Astenuti 3

Maggioranza 199

Hanno votato 197

Hanno votato no 200).

Passiamo al subemendamento Battaglia 0.16.30.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, mi sembra che il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo su questo subemendamento sfiori l'assurdo. In Italia vi sono diciotto facoltà che hanno istituito i corsi di laurea per informatore scientifico del farmaco. Tali corsi non sono stati istituiti casualmente, ma dietro autorizzazione - credo - del ministro Moratti. Penso che il Governo, attraverso il ministro Moratti, abbia consentito alle università di istituire i corsi di laurea per informatori scientifici del farmaco. È infatti vero che vi è l'autonomia universitaria, ma vi è anche controllo del ministero. Non è che le università fanno quello che vogliono...

CESARE CAMPA. Fanno quello che vogliono!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare l'onorevole Battaglia!

Onorevole Battaglia, la prego, comunque, di concludere, avendo esaurito il tempo a sua disposizione.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, lei lo deve sapere: vi sono diciotto corsi di laurea, approvati dal Governo, attraverso il ministro Moratti. Quando centinaia di giovani che vi sono iscritti hanno presentato una domanda, il diploma ed hanno cominciato a studiare ed a sostenere gli esami, pensavano - in tal senso li rassicuravano le università, il ministero, il Governo e i professori - che dopo aver conseguito il diploma di laurea avrebbero subito potuto lavorare. Infatti si pensava che le università avrebbero rilasciato un diploma di laurea in cui fosse scritto, sostanzialmente: tu, caro signore, hai studiato, hai superato gli esami, magari hai preso 110 e lode; ora sei informatore scientifico del farmaco.

Adesso, arriva la Casa delle libertà e gli dice: caro ragazzo, non sei più un informatore scientifico del farmaco. Ciò che ti hanno detto ieri la ministra Moratti, il ministro Sirchia, il rettore dell'università e i professori non vale più. Quella laurea non vale più! Devi sostenere un esame di Stato (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

NICOLÒ CRISTALDI. Dici sempre le stesse cose!

AUGUSTO BATTAGLIA. Capisco che vi fa male, perché dovremo andare a dire a quei giovani che li avete ingannati; perché li avete ingannati (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!

Con questa proposta di legge state dicendo a quei giovani che quel titolo adesso non vale più, perché devono sostenere un esame! Perché devono sostenere un esame di Stato! Devono superare un altro ostacolo (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, la invito a concludere.

AUGUSTO BATTAGLIA. Chiediamo che almeno tali giovani, ai quali avete detto di studiare per fare gli informatori scientifici del farmaco, possano esercitare liberamente tale professione, se trovano un'impresa che dà loro uno stipendio (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Battaglia in precedenza, con il suo intervento, mi aveva messo un po' in difficoltà, perché pensavo di cogliere nelle sue affermazioni una giusta preoccupazione nei confronti dei giovani che escono dall'università e trovano difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Ho espresso un voto contrario sul suo emendamento, convinto dal mio gruppo a stare attento alle insidie che talvolta risuonano anche in Assemblea, con riferimento ad affermazioni, progetti o intenzioni che, poi, non corrispondono alla realtà.

Adesso, l'onorevole Battaglia ha gettato la maschera: ha accusato il Governo per il fatto che si sono attivati 19 corsi di laurea per informatori scientifici, dimenticando che questo Parlamento ha dato piena autonomia alle università, le quali in maniera autonoma e molto spesso sbagliando (al riguardo, ha ragione l'onorevole Battaglia) hanno previsto corsi di laurea non collegati a sbocchi professionali.

Onorevole Battaglia, perché tanta foga non la mettiamo quando si discute sulla correlazione tra corsi di laurea e inserimento professionale? Perché ogni giorno accusate il Governo di ridurre le risorse stanziate per le università, quando in maniera autonoma esse attivano corsi di laurea che - le stesse università ne sono a conoscenza - non produrranno assolutamente alcun inserimento professionale?

Onorevole Battaglia, dobbiamo allora essere tutti più seri nel sostenere con forza che c'è bisogno di creare un collegamento tra studio e inserimento professionale, ma senza demagogia, senza discorsi da campagna elettorale, come sta facendo lei che prima mi stava convincendo. Sono contento di non essere stato persuaso, perché si trattava di una sirena che suonava molto male, non per me, ma per i giovani che devono entrare nel mondo del lavoro (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burtone, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che noi della Margherita abbiamo sostenuto con forza l'opportunità di non arrivare all'esame di Stato. Comunque, abbiamo ritenuto importante l'emendamento del Governo, perché riduce il danno e, quanto meno, è volto a non far sostenere un doppio esame di Stato.

Mi permetto di dire, signor Presidente, che il nostro subemendamento non è stato letto. Noi sosteniamo che non debba sostenere l'esame di Stato chi ha conseguito il titolo di laurea in informatore scientifico del farmaco.

SERGIO COLA. Non c'è bisogno!

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Questo subemendamento ci sembra di buonsenso; dopodiché, ogni collega decida.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, intervengo sommessamente, senza strumentalizzazioni di alcun tipo. Se qualcuno ha conseguito il titolo di laurea in informatore scientifico del farmaco, probabilmente, già svolge tale attività. Vorrei che tutti voi ricordaste che la proposta di legge in esame, all'articolo 23, recita: in sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività.

Allora, se vogliamo essere seri, continuiamo a farlo, senza polemiche nei confronti di nessuno. Mi riferisco anche a chi parla di modifiche all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione (che non mi risulta sia stato modificato). Ritengo ancora di essere in uno Stato in cui le norme devono essere applicate: se ne riparlerà, quando tale norma sarà modificata.

Mi piacerebbe sapere se chi fa queste affermazioni, nel momento in cui esercita quell'attività professionale, abbia superato l'esame di Stato (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

FRANCA BIMBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Mi sembra pretestuoso utilizzare l'autonomia universitaria per sostenere sostanzialmente l'irrigidimento di una professione. Ciò mi pare assolutamente pretestuoso da parte della Casa delle libertà non perché l'autonomia universitaria si eserciti sempre in maniera corretta, ma per un altro motivo. Diciotto corsi di laurea - non so se sono molti o pochi - corrispondono alla dispersione territoriale delle nostre università. Se avessimo la possibilità di una programmazione migliore dei corsi di laurea da parte del Ministero, saremmo sicuramente più contenti. Invece, il Ministero ultimamente, soprattutto se i corsi di laurea non hanno requisiti e se sono di università nate sotto casa come i funghi, li approva incondizionatamente.

Quindi, ritengo che ci sia un irrigidimento rispetto ad un percorso professionale e ciò non va assolutamente bene. Secondariamente, vi è uno scaricabarile sulle università che il Governo non si propone di indirizzare bene, ma, anzi, abbiamo delle prove piuttosto negative.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lisi. Ne ha facoltà.

UGO LISI. La ringrazio, signor Presidente, per avermi dato la parola prima dell'onorevole Battaglia.

Il Governo e il sottosegretario Cursi non hanno bisogno sicuramente di avvocati difensori, ma ci tengo a ribadire, anche dopo ciò che ha detto il collega Battaglia in precedenza (potrebbero essere in ascolto i giovani; sicuramente sono circa ottomila gli operatori, molti dei quali al sud, che fanno questo tipo di attività) che non ci sarà alcuna «decapitazione» nel senso di licenziamenti o quant'altro, sia attraverso l'articolo 23, sia, soprattutto, attraverso l'approvazione dell'emendamento del Governo 16.30, che l'onorevole Castellani richiamava. Quindi, di che cosa stiamo parlando (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)?

AUGUSTO BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Sottosegretario Cursi, lei può sostenere che bisogna fare l'esame di Stato. Rispetto la sua l'idea, però non può offendere la nostra intelligenza. Il nostro subemendamento non si rivolge a quelli che già lavorano: ci mancherebbe pure che volete licenziare coloro che già lavorano, sarebbe troppo!

Il nostro subemendamento si rivolge a centinaia di studenti universitari che si stanno laureando in informatori scientifici del farmaco. Voi cambiate le regole del gioco nel corso della partita e gli dite oggi - non lo avete fatto quando si sono iscritti all'università e hanno pagato le tasse - che devono fare un altro esame di Stato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Battaglia 0.16.30.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 394

Votanti 393

Astenuti 1

Maggioranza 197

Hanno votato 188

Hanno votato no 205).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento del Governo 16.30, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 387

Votanti 250

Astenuti 137

Maggioranza 126

Hanno votato 245

Hanno votato no 5).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 392

Votanti 231

Astenuti 161

Maggioranza 116

Hanno votato 221

Hanno votato no 10).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 3204 sezione 29).

Qual è il parere del Governo?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Perrotta n. 9/3204/1 (perché si dovrà tener conto di coloro che lavorano e hanno certi requisiti) e Catanoso n. 9/3204/2, che sarà oggetto del lavoro che verrà svolto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute nella valutazione dei titoli universitari. Il Governo accetta infine l'ordine del giorno Labate n. 9/3204/3.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Perrotta n. 9/3204/1 e Catanoso n. 9/3204/2, accolti dal Governo come raccomandazione, e Labate n. 9/3204/3, accettato dal Governo.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

Dovremmo ora passare alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, vorrei fare una proposta ai colleghi e, prima di tutto, alla Presidenza. Penso che vi saranno diverse dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento da parte dei gruppi, trattandosi di una materia che ci ha visto impegnati per tutta la mattinata. Sono le 13,15: vorrei chiederle se fosse possibile rinviare lo svolgimento delle dichiarazioni di voto alla parte pomeridiana della seduta. Altrimenti, come sempre accade, le dichiarazione di voto si svolgono mentre tutti i colleghi sono fuori dall'aula, mentre credo che un tema del genere meriti l'attenzione di tutta l'Assemblea.

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, noi siamo contrari alla proposta dell'onorevole Innocenti perché questa Camera deve, per così dire, produrre. Vi sono molti argomenti all'ordine del giorno e ad alcuni di essi teniamo particolarmente. Abbiamo sentito circolare alcune voci secondo cui si dovrebbe finire presto questa sera. Noi non siamo assolutamente d'accordo. All'ordine del giorno di oggi è prevista anche la discussione della nostra mozione in ordine al processo di adesione della Turchia all'Unione europea. Vogliamo assolutamente che tale mozione venga discussa oggi. Pertanto, la invito a proseguire nei nostri lavori.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, il collega Cè mi ha preceduto. Anch'io ritengo opportuno proseguire nei nostri lavori, visto che abbiamo tante cose da fare tra oggi e domani. Tra l'altro, il tempo a disposizione di molti gruppi è terminato.

PRESIDENTE. Onorevole Leone, lei ha detto, come al solito, una cosa saggia e reale: molti gruppi hanno esaurito i tempi a disposizione. Quindi, concederò la parola per breve tempo a coloro che intendono intervenire per dichiarazione di voto, ma non credo sia opportuno, nella diversità di opinioni espresse, sospendere ora la seduta.

EDMONDO CIRIELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo per confermare che anche il nostro gruppo vuole procedere nei lavori dato che abbiamo un calendario molto impegnativo in questi giorni.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cirielli.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del gruppo dell'UDC sul provvedimento in esame e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente sulla base dei criteri costantemente seguiti.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, il collega Innocenti aveva fatto una proposta.

Alcuni colleghi hanno parlato contro, io intendevo parlare a favore, però c'è stata una piccola «disfunzione» comprensibile e ci rinunzio.

PRESIDENTE. La ringrazio di questo rilievo affettuoso, ma le volevo far presente che mi pareva non vi fosse, nonostante la sua autorevole opinione, la possibilità di diverse decisioni in merito alla possibilità di sospendere la seduta. In ogni caso, mi dispiace se le ho impedito di esprimere la sua opinione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione dei deputati del gruppo della Margherita sul provvedimento in esame.

Abbiamo lavorato con spirito costruttivo e riteniamo di aver contribuito anche al miglioramento del provvedimento, che però non ci soddisfa pienamente. Non c'è dubbio infatti che vengono colti alcuni obiettivi, come quello di rivisitare una normativa disciplinata da un decreto legislativo del 1992 e come quello di rispondere ad alcune attese della comunità scientifica, al fine di delineare la natura giuridica e professionale dell'informatore scientifico, per contribuire alla corretta informazione dei medici sui farmaci. Lo strumento innovativo che viene previsto per il settore è indubbiamente l'istituzione dell'albo. Questo servirà innanzitutto per adottare un codice deontologico, ma anche per difendere l'autonomia professionale degli informatori scientifici.

L'albo però non è la soluzione di tutti i mali che sono presenti nel campo della spesa farmaceutica. Infatti vogliamo cogliere questa occasione per esprimere la nostra preoccupazione per la crescita continua della spesa farmaceutica. Lo vogliamo fare con un discorso molto franco. Preciso prima di tutto che non vogliamo criminalizzare nessuno. Non intendiamo infatti colpire soltanto i soggetti che alla fine potrebbero essere solo l'anello debole della catena. Riteniamo invece che vadano colpiti alcuni punti critici della corruzione e del malaffare, che si annida anche all'interno della spesa farmaceutica; volgarmente viene chiamato comparaggio, un'attività che vede protagonisti a volte - senza voler, ripeto, criminalizzare nessuno - alcuni soggetti presenti nell'attività di informazione, tra i medici, tra alcune professionalità e tra le industrie farmaceutiche, ovviamente quelle non corrette, che non hanno un codice etico nell'esplicitare un'attività, che è direttamente connessa con la salute del cittadino.

Su questo terreno sono necessari gli interventi delle forze dell'ordine e della magistratura. Pensiamo però sia necessaria un'attività preventiva. Per questo motivo abbiamo accolto l'importanza di questo provvedimento e l'istituzione di un albo. Nel contempo, invitiamo il Governo a fare le cose seriamente, anche su altre questioni, che sono strutturali e che riguardano la farmaceutica. Va organizzata efficacemente innanzitutto l'attività di farmacovigilanza, perché i controlli in tale settore potranno essere significativi per dare un segnale dal punto di vista morale, ma anche per difendere la salute dei cittadini. Non si sono dimostrati validi alcuni strumenti messi in campo dalla maggioranza di centrodestra nelle regioni. Parliamo ad esempio del ticket. La Sicilia, che è governata dal centrodestra, ancora oggi continua a mantenere - con un assessore che si è insediato da qualche mese - il pagamento del ticket, che colpisce soprattutto le fasce deboli della nostra comunità regionale. Il governo regionale di centrodestra ha la responsabilità precisa di aver reso la Sicilia una delle regioni che sforano maggiormente il tetto stabilito dal Governo. In modo diverso si sono comportate altre regioni. La Sicilia ha la maglia nera anche in quest'ambito. Abbiamo parlato spesso della vicenda legata alla sanità siciliana. Abbiamo parlato delle interconnessioni che questo governo della regione Sicilia ha avuto con settori speculativi della sanità privata. Per ultimo, abbiamo anche ribadito quello che di grave è accaduto in Sicilia proprio nei giorni scorsi, dove un cittadino siciliano è morto perché le autorità sanitarie non sono riuscite a trovare un solo posto in un reparto di rianimazione.

Ciò perché il governo di centrodestra (il governo Cuffaro-Pistorio), per quanto riguarda tale ambito della sanità, non si è interessato al problema di rivisitare questi servizi fondamentali, perché impegnato nella spartizione del potere. Sappiamo che, proprio in questi giorni, il Governo di centrodestra è tutto chiuso nell'ambito della spartizione di posti dei direttori sanitari per governare peggio...

GIUSEPPE ROMELE. Lo facevate voi!

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. ...per governare peggio la sanità in Sicilia!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Burtone; vorrei dire a chi ha esaurito i tempi che non intendo precludere la facoltà di intervenire per dichiarazione di voto, ma l'intervento deve essere al massimo di cinque minuti. Lei, onorevole Burtone, li ha già superati. Prego, onorevole Burtone, concluda.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, vi è un ultimo aspetto che abbiamo più volte evidenziato e che riguarda la possibilità di accesso all'albo. È stata prevista la laurea scientifica per poter accedere all'esercizio professionale e, con una norma transitoria, la possibilità, a coloro i quali da anni lavorano in questo settore, di iscriversi all'albo perché sul campo hanno acquisito esperienza e giustamente devono continuare a lavorare.

Pensiamo però che il Governo e la maggioranza si debbano assumere la responsabilità di aver confermato l'esame di Stato nei confronti di tali categorie di soggetti.

Ribadiamo ciò che abbiamo sostenuto nel corso del dibattito. In Europa la tendenza è diametralmente opposta a quella che si manifesta nel nostro paese: si tolgono i vincoli e si cerca di creare occupazione, mentre in Italia questo Governo e questa maggioranza, che, paradossalmente, si definisce Casa della libertà, impone vincoli, creando difficoltà per quanto riguarda l'inserimento lavorativo.

Nel corso del dibattito, grazie all'impegno che abbiamo profuso, abbiamo evitato un paradosso. I laureati in materia scientifica per iscriversi, secondo le norme, avrebbero dovuto fare una doppia abilitazione. Il nostro impegno quanto meno ha dato un risultato: abbiamo convinto il Governo a presentare un emendamento, che, anche se è insufficiente, limita le iniziative che questo Governo può porre in essere, creando problemi e ulteriore disoccupazione nel nostro paese.

Il gruppo della Margherita si asterrà dalla votazione finale del provvedimento che tiene conto di alcuni risultati importanti ottenuti per quanto riguarda la professionalità degli informatori scientifici.

Ribadiamo, comunque, gli aspetti negativi che sono presenti nel provvedimento e che ci portano ad assumere un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, è evidente che il ruolo e la natura degli informatori scientifici del farmaco rappresentano uno dei punti critici del sistema che richiederebbero un'estrema chiarezza e coerenza in ordine agli obiettivi e agli strumenti da approntare per il governo del sistema.

Anche nella passata legislatura avevamo presentato alcune proposte di legge, perché avevamo l'intenzione di regolamentare questo settore, di attribuire dignità professionale a questi operatori, di liberare l'attività dei suddetti dal condizionamento pesante dell'azienda farmaceutica e di fare in modo che l'informazione scientifica sul farmaco fosse considerata come una responsabilità tipica dell'istituzione, dell'organizzazione sanitaria.

Abbiamo sempre sottolineato il fatto che il ruolo dell'informatore scientifico (con riferimento al suo rapporto con l'azienda e con l'operatore) rappresenta uno snodo che, di fatto, illumina un contesto molto più ampio: mi riferisco alle politiche sanitarie in senso generale, al modello istituzionale del sistema, al modello organizzativo e gestionale del sistema ed al modello aziendale (mi riferisco anche alle modalità operative).

Riteniamo, infatti, che vi sia la tendenza, che non condividiamo, a considerare la qualità dal punto di vista solo tecnico. È una concezione del governo clinico del sistema, che tende ad operare una sorta di riduzioni, come un insieme di obiettivi e di strumenti tecnici.

Inoltre, vi è la tendenza a scaricare il tema della qualità sul rapporto individuale e su quello delle relazioni, in questo caso, tra informatore scientifico e operatore sanitario. Tuttavia, ritengo si debbano ricercare con più chiarezza i piani di coerenza reciproci tra le scelte di politica sanitaria a livello nazionale, regionale e aziendale.

Infatti, consideriamo strano che portiate avanti questo provvedimento quando, di fatto, state operando una trasformazione del modello, attribuendo professionalità a questi operatori - persino attraverso l'esame di Stato -, ma oggettivamente trasformate il servizio pubblico in uno spazio di mercato, snaturando di fatto questa professionalità nei suoi stessi obiettivi.

Se gli obiettivi e la natura del sistema cambiano, diventando quasi mercato, è evidente che oggettivamente il ruolo di queste figure professionali sarà più debole nella contrattazione con le aziende.

Non vi è soltanto lo smantellamento strisciante del Servizio sanitario nazionale, ma non è prevista alcuna risorsa per la ricerca pubblica; trasformate gli IRCCS in fondazioni, prevedendo l'ingresso del capitale privato, che ha un peso sostanziale nel condizionare gli obiettivi delle istituzioni sanitarie.

Avete previsto il tetto del 13 per cento per i ticket e un'agenzia esterna al governo del sistema, che tutti i professionisti hanno criticato. Avete un'idea dell'università che, per i corsi di laurea, non è strettamente legata agli obiettivi del piano sanitario nazionale e del Servizio sanitario nazionale.

Quindi, non solo non vi è chiarezza, ma manca coerenza tra i vari piani delle politiche sanitarie e il provvedimento che intendete approvare. Addirittura, prevedete un albo e un esame di Stato per operatori che, di fatto, saranno svuotati del loro vero potere contrattuale, in quanto li sganciate dalla responsabilità pubblica, da quella organizzazione dipartimentale, di lavoro, organizzativa e gestionale propria del modello pubblico.

Per tali motivi ci assumiamo una responsabilità di fronte a questi lavoratori. Già nella scorsa legislatura avevamo presentato una proposta di legge coerente con l'altro pacchetto di riforme del centrosinistra, vale a dire la riqualificazione e il rilancio del Servizio sanitario nazionale, nella quale ovviamente il ruolo degli informatori scientifici del farmaco risultava assai rilevante.

Venendo a mancare tutto ciò, ci assumiamo la responsabilità di rappresentare le esigenze di questi operatori, esprimendo la nostra astensione su un provvedimento del quale non ci convincono alcune soluzioni e anche per lanciare un allarme a questi operatori, in quanto la loro qualità e la loro professionalità non dipenderà da un esame di Stato, ma dal rapporto chiaro e trasparente con gli obiettivi e le finalità di un Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, vorrei porre in evidenza anche gli aspetti positivi di questo provvedimento, in quanto nelle ultime legislature più volte abbiamo tentato di approvare una disciplina organica che risultasse adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo degli informatori scientifici.

Infatti, è evidente che il compito di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche in merito alle caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci, in particolare di quelli nuovi e delle nuove molecole, implica una grande assunzione di responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini in generale.

La mancanza di un'idonea regolamentazione ha determinato una serie di problemi sotto gli occhi di tutti, che gravano sugli informatori scientifici, sugli operatori sanitari e sul paese nel suo complesso.

Intanto, mancano adeguate garanzie sul rapporto di lavoro. Oggi è stato più volte sottolineato che il rapporto che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche è sempre più frequentemente caratterizzato da forme di lavoro precario. Gli informatori spesso non hanno una qualificazione né una professionalità adeguate; sono mal pagati e costretti ad alti ritmi di lavoro, dovendo garantire i risultati in termini di vendite, costi quel che costi.

In tal modo si è determinata una tendenza alla trasformazione di tale attività - che dovrebbe corrispondere ad una professione tecnico-scientifica informativa a supporto degli operatori sanitari, soprattutto in considerazione della velocità con cui l'industria farmaceutica produce nuove molecole - in una vera e propria attività di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale.

Così si apre il campo alla possibilità di deviazioni davvero inammissibili ed aberranti sia nei rapporti tra informatori, ditte e medici, sia nella serietà dell'informazione medesima. Tale informazione spesso si vede costretta a derogare dalla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi, i possibili limiti e gli eventuali effetti negativi della molecole, per obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque le vendite.

Nel corso del dibattito sono state sottolineate le nostre proposte emendative, soprattutto perché è discutibile l'opportunità di procedere all'istituzione di un nuovo ordine e di un nuovo albo professionale, in riferimento alla sua compatibilità con la legislazione, la normativa e i princìpi comunitari per quanto riguarda la libertà di accesso alla professione. Tuttavia, a fronte della necessità di intervenire quanto prima per regolamentare questa disciplina così delicata, si impone dapprima di istituire l'albo per poi passare alla riforma del decreto legislativo n. 141 del 1992, che riguarda la disciplina della pubblicità dei farmaci per uso umano. Credo che si tratti di un buon passo in avanti, anche se il voto di astensione espresso complessivamente dai deputati dell'Unione testimonia il fatto che il provvedimento avrebbe potuto essere migliore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castellani. Ne ha facoltà.

CARLA CASTELLANI. Signor Presidente, il provvedimento che ci avviamo ad approvare è volto ad introdurre nuove norme nel nostro ordinamento giuridico, finalizzate a regolamentare in maniera organica le attività di informazione scientifico-farmaceutica, rispondendo così all'esigenza di delineare con chiarezza e trasparenza il profilo professionale, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, nonché la natura giuridica del rapporto fra le industrie farmaceutiche e l'informatore stesso.

L'esigenza di regolamentare la figura professionale dell'informatore farmaceutico si è manifestata già nella precedente legislatura, nel corso della quale vi fu un ampio dibattito parlamentare in materia, senza peraltro arrivare all'approvazione di un provvedimento. Inoltre, in questa legislatura, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla farmacovigilanza, la Commissione affari sociali ha dedicato particolare attenzione alle modalità attraverso le quali garantire un maggior apporto degli informatori scientifici e delle loro associazioni di categoria quali elementi di raccordo tra le aziende produttrici e i medici di base, al fine di realizzare un'efficiente rete di segnalazione degli effetti collaterali dei farmaci, includendo tra gli aspetti meritevoli di approfondimento proprio l'istituzione di un albo professionale quale strumento per garantire una maggiore autonomia professionale degli informatori nei confronti delle imprese da cui la maggior parte di essi dipende.

Non ultimo, le recenti e meno recenti notizie di cronaca hanno spesso messo in luce metodi ed azioni illeciti, tesi con ogni mezzo ad incrementare il volume di vendita dei farmaci, portando allo sforamento del tetto della spesa farmaceutica a grave nocumento alla tenuta dei conti pubblici del sistema sanitario nazionale.

Sono quindi più che maturi i tempi per approvare il provvedimento in esame, che ha visto, come ho precedentemente osservato, un dibattito parlamentare ampio e approfondito, in Commissione così come oggi in Assemblea, e che ha trovato una sostanziale condivisione tra maggioranza e opposizione. Si tratta di un provvedimento che finalmente introduce non solo una regolamentazione dell'attività dell'informatore farmaceutico, ma anche un riconoscimento giuridico e professionale di questa importante figura.

Il gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà voto favorevole sul provvedimento in modo convinto, anche considerando che nella precedente legislatura, come in quella in corso, sia alla Camera sia al Senato ha contribuito con proprie proposte di legge sulla materia (in particolare, al Senato con un disegno di legge di cui erano firmatari i senatori Cozzolino e Servello e alla Camera con una proposta di legge a mia prima firma). Si tratta dunque di un voto convinto, con l'auspicio che con l'ulteriore lettura da parte del Senato si veda finalmente l'approvazione di questo importante provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, siamo consapevoli della delicatezza della funzione e del ruolo degli informatori scientifici del farmaco. Questi ultimi, peraltro, sono stati nell'occhio del ciclone, e sono state attribuite loro anche responsabilità che, a nostro avviso, tali non erano. La larghissima maggioranza degli informatori, infatti, svolge il proprio mestiere con correttezza e professionalità.

Si avvertiva la necessità di rendere la figura dell'informatore scientifico del farmaco maggiormente autonoma, in modo da consentire che tale professione fosse esercitata da un operatore più forte, più protetto e dunque meno condizionabile e meno soggetto a spinte che non siano quelle di promuovere il farmaco per la sua valenza, per le sue qualità e per i suoi risultati terapeutici.

Si tratta di una materia delicata, che ci ha visti sempre concordi sull'ipotesi di istituire un albo professionale che consenta alla professione di gestire la propria autonomia, di contrastare l'abusivismo, di garantire l'eticità del comportamento di ciascun informatore scientifico del farmaco, di verificarne la formazione. Si tratta di una strada che abbiamo condiviso e sulla quale abbiamo lavorato, a mio avviso costruttivamente, in Commissione.

Riteniamo tuttavia che la maggioranza abbia commesso l'errore di andare, per così dire, oltre il «lecito»: infatti, la trasformazione dell'esigenza di una maggiore tutela ed autonomia della professione in una gabbia per accedere alla quale occorre superare un esame di Stato non trova alcuna giustificazione. Non la trova anzitutto perché l'esame di Stato non lo chiedono gli informatori scientifici del farmaco, non è tra le loro richieste. Questa norma, poi, non è adeguata perché è in contrasto con la possibilità di accedere alla formazione per quei giovani che si sono preparati, si sono laureati o addirittura, si sono iscritti al corso universitario per informatori scientifici del farmaco e quindi, conclusa l'università, possono utilizzare la laurea solo per fare proprio gli informatori scientifici del farmaco. Con questa proposta di legge neghiamo loro tale possibilità e imponiamo loro, una volta laureati, di sostenere un altro esame di fronte ad altri informatori scientifici del farmaco, che decideranno se potranno lavorare o meno. Ci sembra un eccesso.

Tutto ciò è sbagliato anche nei confronti delle imprese. Ci lamentiamo spesso; vi sono addirittura gruppi politici che vogliono introdurre dazi doganali per difendere le imprese italiane dalla concorrenza. Questo obiettivo non si ottiene con i dazi, ma rendendo le nostre imprese snelle, dinamiche e competitive. Invece di aiutare le nostre imprese, voi le state ammazzando!

Prendiamo ad esempio l'impresa farmaceutica; questo settore si regge su ricerca e innovazione. Ebbene, i fondi per la ricerca sono pressoché azzerati e tutti i centri di ricerca italiani si stanno trasferendo all'estero. Questa è una grave responsabilità del Governo. Ormai da noi non è rimasto più nessuno, stanno scappando tutti: la ricerca si sposta verso Inghilterra, Irlanda e Spagna; la produzione inizia a spostarsi verso i paesi dell'est da poco entrati nell'Unione europea, dove la manodopera costa meno.

Cosa rimarrà di tutto ciò? Altre rigidità, altri ostacoli? Non pensate che, forse, prima o poi questi signori ci diranno arrivederci e grazie? Allora, poi andremo tutti in ginocchio a chiedere alle multinazionali o alle imprese di tornare in Italia? Questa è una scelta sbagliata, che sottrae ai giovani la possibilità di accedere al lavoro e alle imprese di scegliere i giovani che ritengono più idonei per quelle mansioni. Questa norma è contro l'Europa, lo abbiamo già detto: il primo che presenterà ricorso (non so in che sede, forse alla Corte di giustizia europea o alla Corte costituzionale) lo vincerà. Non c'era nessuna motivazione per fare ciò, lo aveva spiegato già l'authority garante della concorrenza e del mercato. Non c'era motivo di istituire un ordine chiuso; oggi è possibile ricorrere a forme di rappresentanza e tutela delle professioni con meccanismi nuovi e più moderni, come sta avvenendo nel campo delle professioni sanitarie, settore nel quale abbiamo istituito alcune lauree ed abbiamo varato la legge n. 251 del 2000.

Al riguardo, al Senato stiamo lavorando congiuntamente. Il senatore Tomassini non appartiene alla mia parte politica, eppure sta lavorando con noi al Senato su nostre proposte di legge (che poi egli stesso ha presentato) per individuare degli organismi che non rendano necessari ulteriori passaggi. Un terapista della riabilitazione che si laurea in terapia della riabilitazione, una volta superati gli esami e ottenuto il diploma di laurea, deve poter lavorare. Quale altro passaggio dovrebbe sostenere? Questa norma introduce un irrigidimento sbagliato, è contraria ai principi europei, ai principi della concorrenza e va contro i giovani, le imprese e gli informatori scientifici del farmaco. Non riusciamo a capacitarci dei motivi che vi hanno portato a seguire questa strada. Avremmo auspicato di poter lavorare insieme alla maggioranza, come accade in altre occasioni, magari per giungere ad un voto unanime.

Non abbiamo lasciato inascoltata la richiesta degli informatori scientifici di ottenere il riconoscimento e l'autonomia: abbiamo lavorato in quella direzione. Riteniamo, però, che voi abbiate scelto la strada sbagliata, che, come tutte le strade sbagliate, prima o poi vi condurrà contro un muro. Non so se, alla prova dei fatti, questa legge reggerà. Per fortuna, in coda alla discussione, nel corso dell'esame degli ultimi emendamenti, si è fatto strada un barlume di saggezza. Sarebbe stato il massimo dell'assurdità se un medico, che per svolgere la professione medica ha già sostenuto l'esame di Stato, avesse dovuto sostenerne anche un altro. Almeno questo obiettivo lo abbiamo raggiunto; lo consideriamo un piccolo passo.

Ma è soprattutto nei confronti di quei giovani che seguono il corso di laurea per informatori scientifici che questa proposta di legge introduce una gravissima ingiustizia. Continueremo a lavorare affinché tale anomalia venga corretta e lo faremo al Senato; per il momento, in questa sede esprimeremo un voto di astensione, che ha il significato di una adesione al lavoro parlamentare svolto per dare un riconoscimento agli informatori scientifici del farmaco, ma che è un «no», che ribadiamo con forza, a tutti gli ostacoli che state frapponendo tra i giovani ed il lavoro.

Questo paese ha bisogno di maggiori libertà e possibilità per i giovani di lavorare e tutti gli ostacoli che noi frapponiamo al riguardo fanno dell'Italia un paese vecchio, inadeguato, che non riuscirà a sostenere la concorrenza con gli altri paesi né in ambito comunitario né in quello della competizione internazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere i motivi del voto di astensione da parte del gruppo di Rifondazione comunista.

Siamo già intervenuti come gruppo sugli emendamenti principali che abbiamo presentato, dei quali solo uno è stato accolto dall'Assemblea, mentre gli altri che ritenevamo fondamentali sono stati respinti, ed è anche per questo che ci asterremo.

Riteniamo di trovarci di fronte ad una occasione perduta; una nuova regolamentazione, infatti, delle attività di informazione farmaceutica avrebbe potuto essere l'occasione, tanto attesa, in verità, da questo paese, per discutere seriamente del rapporto tra istituzioni, industrie farmaceutiche e cittadinanza.

Ci troviamo, come si vede, davanti a punti dolenti, a campi in cui vi è sofferenza per cittadini e cittadine, a veri e propri episodi di malaffare, di corruzione; soprattutto ci troviamo di fronte a propensioni clientelari in un sistema in cui l'elemento centrale finisce per essere non la prevenzione territoriale o anche individuale, come dovrebbe essere, non la trasparenza sul piano economico e anche dell'efficacia dei farmaci, ma il profitto.

Il Parlamento, quindi, avrebbe potuto discutere, se il Governo lo avesse permesso, su un segmento importante delle politiche sanitarie. Sappiamo che queste ultime sono la parte più sofferente di uno Stato sociale in crisi, dove l'universalità dei diritti, previsti dalla nostra Costituzione, viene abbattuta giorno dopo giorno.

L'informatore scientifico costituisce uno snodo importante di questo sistema: per questo, avremmo voluto che si discutesse con serietà dell'istituzione dell'albo. Avremmo voluto, e anche su questo abbiamo presentato emendamenti, che la professionalità dell'informatore scientifico non fosse misurata esclusivamente su parametri tecnistici o su paradigmi mercantili. Noi non vogliamo informatori scientifici che siano piazzisti di medicinali o al servizio dell'industria farmaceutica.

Sappiamo che la loro professionalità permetterebbe loro di essere snodo di culture, di tecniche, di saperi, ma anche di trasparenza sull'uso dei medicinali nei confronti dei cittadini e delle cittadine, senza essere una protesi o una proiezione passiva degli interessi mercificati di mercato dell'industria farmaceutica.

Anche per questo motivo, avevamo proposto l'istituzione del servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci, poiché con tale servizio regionale gli informatori scientifici avrebbero potuto diventare non solamente la proiezione del sistema farmaceutico, ma una garanzia democratica di trasparenza per la cittadinanza.

Avremmo voluto che le aziende non potessero assumere informatori scientifici al di fuori di quelli iscritti all'albo degli informatori. Avremmo voluto che l'informazione scientifica indicasse anche i risultati delle sperimentazioni avvenute, le eventuali controindicazioni, e se esistono farmaci generici con il medesimo principio attivo, in modo da consentire alla cittadinanza un risparmio.

Avremmo voluto che l'informatore scientifico fosse sul serio elemento di mediazione democratica fra il sistema farmaceutico e la cittadinanza. Così non è stato, per questo parliamo di occasione perduta. La nostra preoccupazione su questi aspetti, che abbiamo sottolineato con forza nel corso del dibattito e che non sono stati presi in considerazione dalla maggioranza, ci porta a dire, ripeto, che ci troviamo di fronte ad un'occasione perduta, aprendo così campi di riflessione critica che dovremo riprendere nel futuro.

Per tutte queste motivazioni, il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà un voto di astensione. Con questo provvedimento si compie un piccolo passo avanti grazie all'istituzione dell'albo; tuttavia occorre che sia riaperta anche la grande questione del sistema farmaceutico, delle politiche sanitarie e del rapporto con la cittadinanza all'interno di uno Stato sociale universalista.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, annuncio, a nome del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, il voto favorevole su questo provvedimento.

Quello al nostro esame è un provvedimento che abbiamo avuto modo anche di criticare, sia in sede di esame in Commissione sia durante la discussione sulle linee generali in Assemblea. Ma nel corso del dibattito svoltosi in questa sede molti dei nostri emendamenti sono stati accettati dal relatore e dal Governo, e alcune parti del testo sono state modificate. Questo ci rende orgogliosi, e, conseguentemente, appoggiamo il provvedimento in esame.

Con esso si vanno a delineare la figura, il ruolo e i compiti dell'informatore scientifico. Lasciatemi dire, avendo vissuto direttamente a contatto con questa figura professionale, che gli informatori scientifici avevano veramente bisogno di una riorganizzazione sia a livello di rapporto di lavoro sia per quanto riguarda il rapporto che hanno con le industrie farmaceutiche. Essi avranno anche bisogno di un codice deontologico che garantisca, dal punto di vista etico, il loro comportamento rispetto al professionista con cui andranno ad interagire, il medico.

Si apre anche un capitolo sul quale si sono soffermati alcuni colleghi del mio gruppo. Mi riferisco alla situazione europea, che non vede di buon occhio questi ordini professionali. Qui mi devo riallacciare ad un concetto espresso dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea la quale fa riferimento alla situazione europea rilevando che un provvedimento di questo genere andrebbe contro la libera circolazione dei lavoratori, per cui conseguentemente, il favorire questi ordini professionali deve essere garantito solo quando gli utenti non siano pienamente in grado di valutare autonomamente le prestazioni. Questo è il concetto espresso dalla Commissione, sul quale non possiamo che convenire, dato che l'utente finale dell'informatore scientifico è il medico e non il semplice cittadino.

Sulla base di queste considerazioni, il gruppo della Lega Nord Federazione Padana voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Minoli Rota. Ne ha facoltà.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA. Signor Presidente, oggi, finalmente, ci accingiamo ad approvare un provvedimento atteso ormai da tre legislature e che è, in seconda lettura, all'esame della Camera. Mi corre l'obbligo di ricordare che al Senato, nel corso di questa legislatura, esso era stato approvato in sede legislativa. In Commissione abbiamo svolto un lavoro molto attento e mi ha fatto molto piacere che in Assemblea ci sia stato un ampio e soddisfacente dibattito che ha raccolto il contributo di tutte le parti politiche.

L'informazione scientifica sul farmaco svolge un ruolo primario nell'informazione del medico e costituisce l'anello di congiunzione tra la ricerca scientifica, sviluppata nei moderni centri di ricerca, e la classe medica che opera sia sul territorio sia nell'azienda ospedaliera. Il medico deve acquisire, attraverso il colloquio con un informatore scientifico, l'aggiornamento indispensabile per svolgere correttamente la sua professione sotto il profilo terapeutico.

L'ordinamento della categoria degli informatori, che occupa circa 24 mila persone, è necessario per contrastare la tendenza alla trasformazione dell'attività da professione tecnico-scientifica ad azione più marcatamente promozionale e commerciale. Per definizione, infatti, l'informatore non è assimilabile all'agente di commercio e deve essere posto nella condizione di poter dare ai suoi interlocutori informazioni scientificamente rilevanti ed aggiornamenti utili, senza «stressare» l'aspetto commerciale teso all'esclusivo potenziamento delle vendite. A tale riguardo, durante l'esame del provvedimento, si è sviluppata un'accesa discussione sui tipi di contratti di lavoro previsti con riferimento alla professione di informatore. Dal decreto n. 541 del 1992 si evince chiaramente che il rapporto di lavoro deve essere univoco e a tempo pieno.

Nel ringraziare gli uffici e i funzionari della Commissione di merito e dell'Assemblea per la fattiva collaborazione, dichiaro, a nome del gruppo di Forza Italia, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Chiedo altresì alla Presidenza la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento formale - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 3204)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 3204, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni) (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

(S. 404 - Senatori: Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (3204):

(Presenti 275

Votanti 197

Astenuti 78

Maggioranza 99

Hanno votato 197

Sono in missione 78 deputati).

Dichiaro pertanto assorbite le abbinate proposte di legge nn. 342, 1419, 1479, 1482, 1572, 1651, 1870, 3280 e 3301.

La seduta termina alle 20,45.


 


DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO FRANCESCO PAOLO LUCCHESE SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3204

 


FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica ed istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco», che mi vede anche come primo firmatario dell'atto Camera n. 1482 che tratta della stessa materia, è volta ad introdurre nuove norme nel nostro ordinamento giuridico, al fine di delineare con chiarezza e trasparenza il profilo professionale, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, nonché di regolamentare la loro attività e stabilire la natura giuridica del loro rapporto con le industrie farmaceutiche.

È da notare l'importanza della categoria come elemento di raccordo tra le aziende produttrici ed i medici di base, per la segnalazione degli effetti avversi dei farmaci ai fini della farmacovigilanza.

Importante norma introdotta con questa legge è l'istituzione di un albo professionale ai fini di una qualificazione professionale, mantenuta anche con aggiornamento periodico, e quale possibile strumento per garantire una maggiore autonomia degli informatori scientifici del farmaco nei confronti delle imprese, dalle quali la maggior parte di essi dipende.

La legge prevede anche un rapporto lavorativo come rapporto univoco e non plurimandatario. Mi sembra che tutto ciò vada a tutelare l'etica e la trasparenza professionale dell'informatore scientifico del farmaco, e tuteli lo stesso professionista oltre che, soprattutto, i pazienti ed i cittadini, che noi poniamo al centro della nostra attenzione.

Nel Servizio sanitario nazionale assume anche una grande importanza il ruolo dell'informatore scientifico del farmaco al fine dell'aggiornamento del medico per quanto riguarda i nuovi medicinali immessi in commercio e la loro utilità circa l'efficacia e l'efficienza.

Per chi, come me, esercita la professione di medico da più di quarantacinque anni non può che essere apprezzato - e peraltro tanto richiesto - questo nuovo inquadramento di tali benemeriti operatori sanitari, che lavorano con grande difficoltà e con grande sacrificio e per questo più meritevoli.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole del gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro a questa proposta di legge.



TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO FABIO STEFANO MINOLI ROTA SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3204

 

 


FABIO STEFANO MINOLI ROTA. L'informazione scientifica sul farmaco svolge un ruolo primario nell'informazione del medico e costituisce l'anello di congiunzione tra la ricerca scientifica sviluppata nei più moderni centri di ricerca e la classe medica che opera sia sul territorio che in azienda ospedaliera.

Il medico deve avere, attraverso il colloquio con l'informatore scientifico, l'aggiornamento indispensabile per svolgere correttamente la professione sotto il profilo terapeutico.

L'ordinamento della categoria degli informatori, che occupa circa ventiquattromila persone, è necessario per contrastare la tendenza attuale che porta alla trasformazione dell'attività da professione tecnico-scientifica ad azione più marcatamente promozionale e commerciale. Per definizione infatti l'informatore non è assimilabile all'agente di commercio e deve essere posto nella condizione di poter dare ai suoi interlocutori informazioni scientificamente rilevanti ed aggiornamenti utili, di stressare l'aspetto commerciale teso all'esclusivo potenziamento delle vendite. A tal riguardo, durante l'esame del provvedimento è emersa una accesa discussione sui tipi di contratto di lavoro previsti nello svolgere la professione di informatore; dal decreto n. 541 del 1992 si evince chiaramente che il rapporto di lavoro deve essere univoco ed a tempo pieno, ovvero non deve prevedere la contemporanea presenza di più rapporti di lavoro con soggetti aziendali diversi. Sul termine «a tempo pieno» si è spesso speculato se dovesse escludere o no il rapporto d'agenzia.

Alcune aziende hanno interpretato la norma in un senso ed altre in quello opposto e la scelta è stata dettata esclusivamente da fattori economici.

La proposta di legge sull'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco porta chiarezza in materia introducendo il concetto anche di rapporto autonomo ed in questo si configura chiaramente la figura dell'agente che, per stessa definizione giuslavoristica, non può essere che un operatore autonomo.

Questa definizione rende inutili ulteriori specificazioni che, peraltro, andrebbero valutate attentamente anche alla luce della bozza di applicazione del regolamento regionale emessa lo scorso 13 gennaio. In questa disposizione, che si rifà all'autonomia regionale sancita nell'articolo 48 della legge finanziaria 2003, viene ribadita la definizione del decreto n. 541 del 1992, ma soprattutto si sottolinea che l'informatore non può esercitare attività commerciale in farmacia ed in senso lato. Ora l'agente che per definizione è retribuito sulla base del fatturato per tradizione esercita un'attività commerciale.

In conclusione, da un lato si sta dibattendo su di un albo che definirà una sorta d'idoneità e dall'altro si stanno già mettendo delle limitazioni che impediranno ad alcuni idonei di lavorare. Penso che sia opportuno fare una riflessione di base.

Finché l'agente verrà retribuito sostanzialmente sulla base delle vendite questo andrà in contraddizione con la volontà di separare informazione da vendita.

Inutile negare che attualmente l'attività di informazione è spesso caratterizzata da eccessive visite ai medici per creare momenti prettamente persuasivi che potrebbero avere come unico scopo l'incentivo della prescrizione e del consumo di farmaci, prescindendo dalle effettive necessità del paziente e della formazione del medico. Tutte le regolamentazioni attualmente  in discussione sull'argomento si muovono verso l'obiettivo comune di limitare il rischio che questi aspetti abbiano il sopravvento su quelli scientifici come è accaduto spesso negli ultimi anni, ed è documentabile da diversi fatti di cronaca.

La delicatezza del ruolo dell'informatore scientifico sul farmaco lo rende ago della bilancia in un momento economicamente delicato come quello che il nostro paese sta attraversando tra il corretto utilizzo di questo importante strumento terapeutico ed uno spreco in terapie inutili e potenzialmente dannose di risorse che potrebbero esser meglio utilizzate altrove.

La soluzione che può fornire all'informatore scientifico del farmaco la necessaria autonomia per poter operare in coscienza e, al contempo, la possibilità di un controllo di tipo deontologico sulla sua attività, è stato individuato nella realizzazione di un albo professionale.

Questo strumento permetterà di attribuire all'informatore scientifico del farmaco una dignità professionale pari a quella dei suoi interlocutori (medici e farmacisti) e sottrarre l'attività degli informatori ad un controllo completamente discrezionale da parte della azienda farmaceutica da cui dipende. Inoltre, attraverso l'istituzione di un ordine professionale, che si dovrà necessariamente dotare di un proprio codice deontologico, sarà più semplice per il Ministero della salute perseguire quei comportamenti che deviano dai precetti di tale codice configurandosi come illegali.

L'etica dell'informazione passa attraverso codici e regolamentazioni condivise. A questo proposito il Ministero della salute ha fatto una proposta concreta che poi è stata condivisa da tutti gli attori principali e rappresenta il primo passo per un aggiornamento della legge che regolamenta tutto il settore dell'informazione medico-scientifica: il decreto legislativo n. 541 del 1992.

Per quanto si tratti di principi generali, già da questi primi passi si individua la volontà di fare maggiore chiarezza tra tutto ciò che è promozione e quanto invece dobbiamo considerare informazione scientifica.

Non mancano certo ricerche e studi che sottolineino quanto una corretta informazione è vincolata ad una osservazione che abbia un fondamento etico. Altrimenti si perde il presupposto oggettivo e le distorsioni non possono che minare alla fonte il dato su cui si basa l'eventuale intervento terapeutico.

È noto che vi sono diverse maniere per influenzare il medico prescrittore e l'operatore sanitario nella scelta di un farmaco piuttosto di un altro. Tempo fa uno studio identificò almeno sedici maniere con cui i medici possono subire la pressione del mercato nell'ambito delle loro scelte. La letteratura scientifica è ricca di esempi che documentano quanto i messaggi informativi vengono comunicati in maniera differente a seconda dell'audience a cui ci si rivolge (specialista, medico, paziente). È difficile trovare una società scientifica che non si sia posta il problema di autoregolamentarsi nell'ambito della comunicazione e la maggior parte dei codici risponde a criteri condivisibili e simili a quanto di recente lo stesso Ministero ha reso pubblico. Tuttavia non vi sono adeguati strumenti di verifica e valutazione della reale applicazione di queste regole. Nel nostro paese si sconta, in questo senso, soprattutto l'asimmetria di una comunicazione che conta diverse migliaia di professionisti, portatori di messaggi promozionali e di una quota di mercato dedicata alla promozione che non è paragonabile agli investimenti pubblici.

L'informazione sul farmaco deve necessariamente avere come obiettivo quello di una crescita culturale negli operatori sanitari e nel paziente, ma come tale necessita di un impegno continuo per l'aggiornamento.

In Italia stiamo solo recentemente acquisendo un approccio che vede la professionalità dell'operatore sanitario vincolata alla formazione continua. In questo senso la (in)formazione necessita di professionalità specifiche e che abbiano la missione di fornire continuamente dati ed  aggiornamenti utili alla pratica clinica. L'efficienza di queste figure non può ovviamente essere misurata sulla base del numero di farmaci che vengono venduti ma dovrebbe misurarsi sul grado di aggiornamento e informazioni utili trasmessi al prescrittore e/o operatore sanitario.

In ogni caso occorre riconoscere che l'industria farmaceutica ha contribuito negli anni passati in modo pressoché assoluto all'aggiornamento medico, vicariando una macroscopica carenza di iniziative da parte delle regioni, delle aziende sanitarie e ospedaliere, che non hanno fondi adeguati e molto spesso non riescono ad ottimizzare proficuamente quelli disponibili. Le imprese non hanno finanziato soltanto l'organizzazione e la partecipazione a congressi propri, ma soprattutto hanno sostenuto i congressi delle società scientifiche nazionali e internazionali; e non hanno fornito ai medici soltanto materiale propagandistico di propria produzione, ma anche materiale scientifico rilevante. Ma lo squilibrio tra la povertà delle iniziative pubbliche e la ricca e variegata offerta di interessanti proposte delle industrie farmaceutiche espone i medici al rischio di una formazione parziale, talvolta non utile al Servizio sanitario nazionale (SSN). In effetti il doppio mandato di rispettare le aspettative del mercato con gli impegni di operare per il bene comune (salute pubblica) è un presupposto su cui è difficile trovare un corretto equilibrio.

Bisogna pertanto ripartire su un nuovo livello, assicurando all'impresa il diritto alla propaganda dei propri prodotti, ma soprattutto garantendo al personale del Servizio sanitario nazionale un aggiornamento e una formazione indipendente che risponda alle esigenze delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il fulcro intorno al quale dovrà ruotare la nuova normativa è pertanto quello di separare l'informazione dalla propaganda, in modo che si possano distinguere le iniziative culturali da quelle commerciali. Nessuno può mettere in discussione il fatto che il personale sanitario merita e ha bisogno di un aggiornamento autonomo e indipendente. Le diverse iniziative del Ministero non risolvono di per sé il problema di un'informazione indipendente sui farmaci. Negli ultimi anni si è però cercato di trovare una migliore definizione dei percorsi che abbiano come orizzonte una informazione indipendente sui farmaci. Molte delle problematiche sopraesposte avranno una maggiore probabilità di risoluzione quando si avrà chiaro che l'etica di un'informazione sul farmaco è vincolata alla crescita di professionalità specifiche, sicuramente l'Albo è uno strumento che tutelerà questo processo.

È per tutte queste motivazioni, nel ringraziare gli uffici ed i funzionari della Commissione e dell'Assemblea per la fattiva collaborazione, che il gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente all'istituzione dell'Albo degli informatori scientifici sul farmaco.


 


591.                                                                                    Allegato A

 


PROPOSTA DI LEGGE: S. 404 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: COZZOLINO E SERVELLO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA FARMACEUTICA E ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO (APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE DEL SENATO) (3204) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOLOGNESI ED ALTRI; LUSETTI ED ALTRI; MAURA COSSUTTA; LUCCHESE ED ALTRI; MILANESE; ANGELA NAPOLI E CAMINITI; CASTELLANI ED ALTRI; CATANOSO ED ALTRI; ZANELLA (342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301)

 

 


(A.C. 3204 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.22 e 23.21 Ercole;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Valpiana 3.40, limitatamente al comma 1

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 3204 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.22 e 3.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 3204 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541).

1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

(A.C. 3204 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Informatore scientifico del farmaco).

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Informatore scientifico del farmaco).

Al comma 1, sostituire la parola: colui con le seguenti: il professionista sanitario.

2. 21. Mazzuca Poggiolini, Battaglia, Bindi, Labate, Bolognesi, Zanella, Burtone, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire la parola: colui con le seguenti: la figura professionale.

2. 40. Valpiana.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La professione di informatore scientifico del farmaco può essere esercitata da tutti coloro che siano in possesso del diploma di laurea in una delle discipline previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, provvede con proprio decreto a definire gli ulteriori titoli universitari conseguibili per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

2. 20. Labate, Battaglia, Bindi, Valpiana, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: informatore scientifico del farmaco aggiungere le seguenti: , sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. 2. Ercole.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con le Università e le società scientifiche competenti, definisce criteri e  modalità di specifici corsi abilitanti alla professione di informatore scientifico del farmaco di durata di almeno 100 ore.

1-ter. Le regioni istituiscono i corsi di cui al comma 1-bis, e rilasciano specifici attestati di competenza ai sensi della direttiva 92/512/CEE del 18 giugno 1992, a seguito di proficua partecipazione ai corsi medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) possesso dell'attestato di competenza di cui al comma 1-ter dell'articolo 2.

2. 22. Luigi Pepe, Battaglia, Bindi, Bolognesi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Burtone.

(A.C. 3204 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo dei praticanti.

3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3 (Istituzione del Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci). - 1. Le regioni entro sei mesi dall'approvazione della presente legge istituiscono il Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci. In esso operano gli informatori scientifici iscritti al collegio regionale degli informatori scientifici di cui all'articolo 4. Gli informatori scientifici hanno un rapporto di lavoro subordinato con le aziende farmaceutiche in conformità ai contratti di lavoro della categoria di appartenenza.

2. Le regioni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, regolamentano l'attività degli informatori scientifici secondo i seguenti principi:

a) le aziende non possono assumere informatori scientifici al di fuori di quelli iscritti nell'Albo degli informatori scientifici;

b) l'informazione scientifica nei confronti dei medici di medicina generale e degli specialisti deve essere completa, deve indicare i risultati delle sperimentazioni avvenute, le eventuali controindicazioni, se esistono farmaci generici con medesimo principio attivo;

c) il rapporto di lavoro degli informatori scientifici è disciplinato dai contratti di lavoro delle categorie interessate.

3. 40. Valpiana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'obbligo per gli informatori scientifici del farmaco di rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del medicinale, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

3. 7. Ercole.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rispetto del segreto professionale non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del farmaco, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

3. 24. Ercole.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 9. Ercole.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dei praticanti.

3. 25. Ercole.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

 3. 20. Lucchese.

Sopprimere il comma 3.

 3. 26. Burtone, Meduri.

Al comma 3, sostituire le parole: Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico con le seguenti: L'attività degli informatori scientifici del farmaco è disciplinata sulla base di una rapporto di lavoro subordi

nato, esclusivo ed a tempo pieno. Il rapporto di lavoro.

3. 27. Labate, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Battaglia, Meduri, Bolognesi, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo le parole: Il rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: di preferenza.

3. 21. Ercole.

Al comma 3, sopprimere la parola: univoco, .

3. 22. Ercole.

Al comma 3, sopprimere le parole: , autonomo o subordinato, .

3. 10. Ercole.

Al comma 3, sostituire le parole: autonomo o con le seguenti: autonomo e.

3. 28. Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Luigi Pepe, Labate, Bolognesi, Zanella, Burtone.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di riserva, di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modificazioni, è stabilita, per i dipendenti addetti all'attività dell'informazione scientifica, nella misura dell'1 per cento. I disabili di cui al precedente periodo non possono essere addetti a mansioni diverse da quelle dell'informatore scientifico.

3. 23. Ercole.

(A.C. 3204 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Collegi regionali degli informatori scientifici).

1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

(A.C. 3204 - Sezione 7)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali).

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

(A.C. 3204 - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.

(Cariche del consiglio).

1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

(A.C. 3204 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo del collegio;

b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

c) vigilare ai fini della tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;  

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;

i) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7. 23. Ercole.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: un corso con le seguenti: uno o più corsi.

7. 21. Ercole.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro della salute, con apposito decreto, fornisce le indicazioni e gli orientamenti tesi a dare omogeneità alle iniziative di cui al comma 2.

7. 22. Ercole.

(A.C. 3204 - Sezione 10)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

(A.C. 3204 - Sezione 11)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.

(Collegio dei revisori).

1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

 

(A.C. 3204 - Sezione 12)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Consiglio nazionale).

1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del far maco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio che eserciti l'attività da almeno cinque anni.

2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

(A.C. 3204 - Sezione 13)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.

(Cariche del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

(A.C. 3204 - Sezione 14)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;

e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e.

12. 20. Ercole.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 40. Valpiana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) svolgimento del periodo di praticantato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge.

12. 22. Ercole.

A.C. 3204 - Sezione 15)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.

(Durata delle cariche).

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

(A.C. 3204 - Sezione 16)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.

(Elettorato passivo).

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

(Elettorato passivo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, secondo periodo.

14. 25. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3204 - Sezione 17)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.

(Albo degli informatori scientifici).

1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

(A.C. 3204 - Sezione 18)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un Trattato di reciprocità con l'Italia;

b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;

c) godimento dei diritti civili;

d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;

e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16. 40. Valpiana.

Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le parole: o di un Paese membro dell'Unione europea.

16. 25. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

16. 20. Annunziata, Battaglia.

Subemendamento all'emendamento 16.30 del Governo

Aggiungere in fine le seguenti parole: e per coloro che hanno conseguito titolo di laurea in informatore scientifico del farmaco.

0. 16. 30. 1. Battaglia, Zanella, Maura Cossutta, Russo Spena, Burtone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non è richiesto per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e che abbiano superato l'esame di Stato per l'iscrizione ai relativi ordini professionali.

16. 30. Il Governo.

(Approvato)

(A.C. 3204 - Sezione 19)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.

(Cancellazione dall'albo).

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

a) per la perdita del godimento dei diritti civili;  

b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;

c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

(Cancellazione dall'albo).

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) per violazione delle regole deontologiche sul corretto esercizio della professione, previa decisione del collegio nazionale adottata secondo la procedura di cui all'articolo 21.

17. 20. Ercole.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

17. 1. Ercole.

(A.C. 3204 - Sezione 20)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.

(Riammissione all'albo).

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

(A.C. 3204 - Sezione 21)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione).

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.

(A.C. 3204 - Sezione 22)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.

(Procedimento disciplinare).

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano  colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

(Procedimento disciplinare).

Al comma 1, dopo le parole: al decoro aggiungere le seguenti: , alla deontologia.

20. 20. Ercole.

(Approvato)

(A.C. 3204 - Sezione 23)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale di cui all'articolo 5, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo.

(A.C. 3204 - Sezione 24)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.

(Ricorso giurisdizionale).

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

 

 

(A.C. 3204 - Sezione 25)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo.

2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal consiglio del collegio regionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.

(Disposizioni transitorie).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Gli interessati possono presentare richiesta di iscrizione all'albo degli informatori scientifici, previo superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e).

23. 2. Ercole.

Al comma 1, dopo le parole: tale attività aggiungere le seguenti: da almeno due anni.

23. 20. Ercole.

(A.C. 3204 - Sezione 26)

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.

(Copertura finanziaria).

1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

(A.C. 3204 - Sezione 27)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.

(Disciplina regionale).

1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche con provvedimento amministrativo, provvedono a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

(Disciplina regionale).

Sopprimerlo.

25. 40. Valpiana.

Al comma 2, dopo le parole: provvedimento amministrativo aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di deontologia professionale contenuti nella presente legge, .

25. 21. Ercole.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche con provvedimento amministrativo.

25. 20. Ercole.

(A.C. 3204 - Sezione 28)

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

(A.C. 3204 - Sezione 29)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a valutare, in sede di prima applicazione, l'opportunità di considerare anche i diritti di coloro che lavorano per le agenzie di rappresentanza di medicinali quando dovrà specificare la «comprovata idonea documentazione» che dovranno esibire i cittadini, non laureati, per iscriversi all'Albo.

9/3204/1.Perrotta.

La Camera,

premesso che:

l'accelerazione continua della ricerca scientifica e tecnologica nel giro di venti anni (o anche meno) è destinata a rivoluzionare il mondo del farmaco e metterà a disposizione della medicina sostanze innovative caratterizzate da un elevato turn over;

l'informazione e la formazione permanente delle figure sanitarie saranno, dunque, fondamentali e - tra queste - la figura dell'informatore scientifico del farmaco è destinata ad assumere valenze qualitative sempre più elevate;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano, detta anche la disciplina dei requisiti e delle attività degli informatori scientifici ed, in particolare, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'esercizio di tale professione sia subordinato al possesso del diploma di laurea in una delle discipline ivi indicate;

sempre l'articolo 9 al medesimo comma 2 stabilisce che - in considerazione della particolarità e della complessità di questa figura professionale, considerato un vero e proprio «esperto» conoscitore delle proprietà dei farmaci - il ministro della salute può, con un proprio decreto, riconoscere come idonei all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco altri diplomi di laurea;

l'elenco dei diplomi di laurea ritenuti idonei all'esercizio di questa professione non è stato, dunque, ritenuto esaustivo ed è già stato successivamente ampliato;

il corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura ed il relativo diploma - non previsto fra quelli ammessi - fornisce indubbiamente conoscenze utili e specifiche ad acquisire la  preparazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci per uso umano;

tale corso per l'indirizzo chimico prevede il superamento di esami quali biologia animale, vegetale, chimica organica, generale, inorganica, chimica fisica, chimica analitica, matematica, fisica, eccetera,

impegna il Governo

ad integrare la normativa vigente in materia includendo anche il diploma di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura fra quelli ritenuti idonei per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco, ciò al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra laureati al momento dell'assunzione nel mercato del lavoro.

9/3204/2.Catanoso.

La Camera,

impegna il Governo

a rivedere le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, peraltro abrogata dalla direttiva 2001/83/CEE per il cui recepimento è stata conferita delega al Governo con la legge comunitaria 2002. Non essendo ancora stato emanato il relativo decreto legislativo, la suddetta direttiva risultando inserita nel disegno di legge comunitaria 2004, chiama in causa non solo l'adeguamento del decreto legislativo n. 541, ma anche l'armonizzazione del vecchio testo alle disposizioni della presente disciplina sull'attività di informatore scientifico del farmaco.

9/3204/3.Labate, Zanella, Burtone, Ercole, Minoli Rota.



Attività conoscitiva

 


 

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

AUDIZIONE

 

 

10.

 

 

Seduta di MARTEdì 4 FEBBRAIO 2003

 

presidenza del VICEPRESIDENTE GIUSEPPE PETRELLA

 

 


La seduta comincia alle 14,25.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giuseppe Tesauro, ai fini dell'esame in sede referente delle proposte di legge C.3204, approvata dal Senato, C.342 Bolognesi, C.1419 Lusetti, C.1479 Cossutta, C.1482 Lucchese, C.1572 Milanese, C.1651 Angela Napoli, C.1870 Castellani, C.3301 Zanella, C. 3280 Catanoso, recanti norme sugli informatori scientifici del farmaco.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giuseppe Tesauro, ai fini dell'esame in sede referente delle proposte di legge C.3204, approvata dal Senato, C.342 Bolognesi, C.1419 Lusetti, C.1479 Cossutta, C.1482 Lucchese, C.1572 Milanese, C.1651 Angela Napoli, C.1870 Castellani, C. 3301 Zanella, C. 3280 Catanoso, recanti norme sugli informatori scientifici del farmaco

Ringrazio il professore Tesauro per la sua presenza e gli do subito la parola.

GIUSEPPE TESAURO, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Signor presidente, signori onorevoli, ringrazio anzitutto la Commissione per questa opportunità di ritornare su un tema su cui l'Autorità ha già avuto modo di esprimere il proprio punto di vista, in particolare con una segnalazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990.

Tale segnalazione, inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio in data 6 novembre 2001, riguardava il disegno di legge S. 404, nella versione del 5 luglio.

Le proposte di legge sulle quali l'Autorità ha già espresso il proprio parere prevedevano, in sintesi, quanto segue: la costituzione in ogni provincia di collegi degli informatori scientifici del farmaco e l'istituzione di albi provinciali a cui gli informatori scientifici del farmaco, residenti nella relativa provincia, dovevano iscriversi al fine di esercitare la propria attività; la creazione di un consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco con funzioni di vigilanza; la cancellazione dall'albo nell'ipotesi in cui fosse accertato l'esercizio di attività in altro collegio professionale; il possesso, come requisiti per l'iscrizione all'albo, di uno dei diplomi di laurea che avrebbero dovuto essere individuati con appositi decreti ministeriali; l'obbligo delle imprese farmaceutiche di attingere all'albo per l'assunzione di informatori in qualità di lavoratori dipendenti.

I due principali effetti anticoncorrenziali evidenziati dall'Autorità nella citata segnalazione sono stati, innanzitutto, relativi all'introduzione di un'ingiustificata barriera nell'accesso al mercato dei servizi resi dagli informatori scientifici del farmaco; una ripartizione del mercato in questione su base territoriale mediante una rigida compartimentazione dell'attività a livello provinciale.

Il progetto di legge attualmente all'esame di questa Commissione (mi riferisco all'atto Camera n. 3204, di cui gli altri disegni di legge abbinati riproducono, sia pure con qualche variante, le disposizioni) presenta due differenze di rilievo rispetto alle previsioni appena richiamate. Nel proporre l'introduzione di una regolamentazione ordinistica della figura e dell'attività dell'informatore scientifico del farmaco, definito come «colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento», la proposta in questione prevede la costituzione in ogni regione di un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale e alla disciplina degli iscritti (articolo 4) e, corrispondentemente, viene prevista all'articolo 15 la costituzione, presso ogni collegio, dell'albo degli informatori: l'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti specificati al successivo articolo 16. Tra questi, oltre ai titoli di studio da definire successivamente e al superamento dell'esame di Stato, sono annoverati anche la residenza o il domicilio eletto nella regione.

La prima differenza di rilievo riguarda l'eliminazione, nella proposta di legge attualmente all'esame della Camera, della rigida previsione riguardante la cancellazione dall'albo per accertamento di esercizio di attività in altro collegio professionale localizzato in una provincia diversa da quella di residenza. Una siffatta eliminazione è, ovviamente, vista con estremo favore da parte dell'Autorità, considerato il rischio di una segmentazione nel mercato di questi servizi rigidamente territoriale e, come tale, suscettibile di porsi in contrasto con un più ampio ambito di operatività richiesto agli informatori dalle stesse imprese farmaceutiche.

La seconda differenza di rilievo, rispetto al testo oggetto di segnalazione, è quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, secondo cui le industrie farmaceutiche attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo. Ciò implica la possibilità di essere chiamati a svolgere la professione in questione, senza la previa iscrizione all'albo, che, tuttavia, diventa successivamente obbligatoria.

In tali condizioni, restano le perplessità di fondo, quali evidenziate dall'Autorità nella citata segnalazione, a partire dalla stessa opportunità dell'istituzione di un apposito albo. Ad avviso dell'Autorità, infatti, la creazione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco non sembra giustificata da ragioni di salvaguardia del corretto e regolare funzionamento del mercato, né da particolari esigenze di tutela del consumatore. Infatti, la normativa vigente (decreto legislativo n. 541 del 1992 con il quale è stata recepita una direttiva comunitaria) già appare tener conto sia dell'esigenza di assicurare sufficienti conoscenze tecniche in capo agli informatori scientifici del farmaco, sia dell'esigenza di favorire adeguate modalità di svolgimento del servizio. In tale contesto normativo la creazione dell'albo può tradursi in uno strumento di irrigidimento delle condizioni di accesso al mercato, senza comportare miglioramenti nei requisiti professionali richiesti, nelle funzioni svolte o negli strumenti di tutela degli utenti.

L'attività degli informatori, peraltro, è basata sul rapporto tra chi promuove la commercializzazione di un farmaco e un interlocutore qualificato, ovvero il medico, il quale non si trova in una posizione di asimmetria informativa, a differenza di quanto può accadere nelle relazioni tra libero professionista e consumatore.

L'istituzione di un albo per gli informatori scientifici del farmaco, come strumento tipico delle libere professioni, non appare inoltre conciliarsi con la circostanza che la maggioranza degli informatori ha un rapporto di lavoro dipendente con le industrie farmaceutiche (il numero orientativo è di circa 22.000 unità, di cui oltre l'80 per cento con rapporto di lavoro dipendente).

A ciò si aggiunga che non è certo priva di rilevanza la circostanza che le imprese farmaceutiche, in forza del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, rimangono responsabili in maniera diretta dell'informazione scientifica sui medicinali. Sulla base di tale responsabilità diretta, i requisiti per gli ISF sono previsti dalla legge e sono accertati dalle imprese farmaceutiche che hanno gli strumenti e, soprattutto, l'interesse per verificare tali requisiti.

Infine, l'albo degli informatori scientifici del farmaco non sembra trovare riscontri nella disciplina normativa vigente in altri paesi dell'Unione europea, e ciò potrebbe creare un elemento di rigidità, in contrasto con i principi comunitari della libera circolazione in ambito lavorativo e determinare una disparità di trattamento attraverso un'ingiustificata restrizione nell'accesso al mercato. In Europa, la prestazione dei servizi è libera e qualunque laccio o lacciuolo mira evidentemente ad indebolire il regime della libera circolazione.

In conclusione, è indubbio che la proposta di legge attualmente all'esame della XII Commissione della Camera introduca alcuni parziali correttivi rispetto al testo oggetto della citata segnalazione dell'Autorità, quali l'attenuazione della compartimentazione territoriale, oppure la sostituzione dell'obbligo immediato per le imprese farmaceutiche di attingere dall'albo per assumere come propri dipendenti gli ISF attraverso la previsione di un periodo transitorio di sei mesi. Tali correttivi, giova sottolinearlo, sono sicuramente idonei quanto meno ad attenuare i costi per il sistema economico connessi alla regolamentazione in esame, senza tuttavia apportare elementi nuovi sul versante dei benefici derivanti dall'introduzione della nuova disciplina. Resta il problema di fondo rappresentato dall'istituzione stessa dell'albo.

Nel complesso, pertanto, l'Autorità ritiene di dover confermare l'orientamento già espresso in materia, laddove è stato ritenuto che l'introduzione di una disciplina ordinistica della figura e dell'attività dell'informatore scientifico del farmaco rappresenti un appesantimento regolamentativo non giustificato da esigenze di carattere generale. Nonostante il testo sia stato migliorato in alcuni punti, anche significativi, reiteriamo la nostra opinione negativa sull'introduzione dell'albo.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Tesauro e do ora la parola all'onorevole Minoli Rota, relatore di questa proposta di legge, e agli altri colleghi che desiderano intervenire.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA. Anch'io ringrazio il professor Tesauro per aver risposto al nostro invito e per la sua relazione, che chiarisce, anche alla luce di quanto ho avuto occasione di leggere nella precedente relazione dell'Autorità del 2001, l'attuale posizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'analisi di un progetto di legge che non è nuovo a questa Commissione, poiché è già stato valutato nel corso della scorsa legislatura, considerando gli aspetti messi particolarmente in rilievo nella vostra precedente relazione.

Ascoltando la relazione odierna, mi è sembrato di capire che vi è ancora grande perplessità relativamente alla esigenza o alla opportunità di vedere la nascita di questo ordine così specifico. Come relatore vorrei porre alcune domande su due aspetti particolari.

Il professor Tesauro faceva riferimento alla situazione che si creerebbe nel mercato italiano con la nascita di un ordine contrapponendola a quelle degli altri paesi dell'Unione, che prevedono solamente delle figure associative, così come è ancora oggi da noi. In questo momento, infatti, in Italia esiste una associazione degli informatori scientifici esattamente come nelle altre maggiori nazioni europee. Il fatto che si venga a costituire un albo professionale può essere considerato una situazione di tenore rafforzativo rispetto a quelle degli altri paesi europei o piuttosto una situazione inibitoria dell'opportunità per uno straniero di venire assunto come informatore scientifico in Italia?

La percentuale, evidenziata nella relazione, di coloro che tra gli informatori scientifici sarebbero lavoratori dipendenti (circa l'80 per cento) rappresenta un dato importante, che ci mette nella condizione di valutare una categoria con una percentuale più che significativa di lavoratori subordinati, soprattutto se lo si legge collegandolo con quanto riferitoci dalle organizzazioni sindacali del settore, che per la prima volta abbiamo udito nella scorsa audizione, le quali affermano di rappresentare buona parte di essi, cioè circa il 50 per cento. Questa percentuale di lavoratori dipendenti da voi stimata comprende anche i cosiddetti contratti di lavoro interinale o di formazione lavoro, oppure bisogna aggiungere ad essa anche le categorie spurie del contratto di lavoro?

MARIDA BOLOGNESI. Credo che l'onorevole Minoli Rota abbia chiarito le riflessioni interne alla Commissione, anche alla luce delle audizioni già tenutesi. Vorremmo comprendere quali sono le riflessioni ostative che l'Autorità garante contrappone alla proposta che il Senato ha approvato e trasmesso alla Camera. Vorremmo sapere, inoltre, come ritiene che si possa soddisfare la richiesta di maggiore trasparenza e di regole avanzataci dalle associazioni del settore, in un ambito sicuramente delicato, anche se non direttamente collegato all'utenza, motivo che solitamente giustifica un albo o un ordine. La proposta del Senato appare come una via di mezzo tra una tutela sindacale da un lato, in parte già esistente, e una tutela del consumatore su un passaggio che ha una ricaduta fortissima sugli ordinatori di spesa (medici di famiglia, medici ospedalieri). In quale modo l'innovazione scientifica e la qualità dei prodotti messi in circolazione possono avere una ricaduta sul consumo di farmaci e sulla qualità della vita?

Abbiamo ricevuto, in questa fase, messaggi contrastanti, e dunque volevamo capire meglio come introdurre questo orientamento generale sugli ordini e sugli albi, se esso sia giustificato o meno e se possa arrecare benefici o, piuttosto, problemi nel gioco della concorrenza. Partendo da tali considerazioni vorremmo dare vita ad una riflessione correttiva, ascoltando e cercando di individuare le soluzioni migliori. Da tempo si sta ragionando senza trovare un punto di approdo: vorrei comprendere se esso esiste, in modo da far dialogare l'esigenza del mercato e quella della tutela del consumatore attraverso i medici, in base ad una corretta informazione. Per la trasparenza delle regole, uno strumento come un albo è necessario oppure no? Sicuramente, la materia sanitaria è difficilmente equiparabile al puro mercato, trattandosi di un ambito particolare, riguardo cui strumenti di orientamento e correttivi hanno una certa efficacia. È necessario, dunque, comprendere come si possa trovare un punto di incontro e se lo strumento della legge possa risultare utile, se corretto, agli obiettivi che abbiamo fissato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, do la parola per la replica al professor Tesauro.

GIUSEPPE TESAURO, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Onorevole Minoli Rota, se mi permette le farò avere per iscritto la risposta alla domanda specifica sulla disaggregazione del dato dei dipendenti.

Mi dispiace, ma nello stesso tempo mi fa piacere, questo dialogo molto franco e trasparente. Ci rendiamo conto che la proposta di legge ha un fondamento sociale e politico, ma la osserviamo dal punto di vista molto specifico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il legislatore, al contrario di noi, deve tenere conto di tanti punti di vista, li paragona e, infine, compie le sue scelte. Il nostro filtro è molto specifico e, tradizionalmente, contrario agli irrigidimenti, ai cosiddetti lacci e lacciuoli, quando non siano giustificati: quando lo sono costituiscono un male necessario. In questo caso, non riusciamo a comprendere la giustificazione dell'irrigidimento: non esiste asimmetria, in quanto il consumatore finale non è direttamente l'interlocutore dell'informatore scientifico. Tra loro si pone sempre il diaframma di un altro informatore, particolarmente qualificato, che serve a compensare le asimmetrie. L'informatore non è responsabile, poiché lo è la casa farmaceutica (si tratta di una normativa comunitaria), nei confronti dei consumatore finale e, dunque, l'introduzione di un albo, che costituisce un elemento di rigidità, non regge logicamente, economicamente, ma anche dal punto di vista del buonsenso. Per noi, l'assetto attuale fondato sulla figura dell'associazione, così come in altri paesi, è il punto massimo dell'irrigidimento.

La segmentazione territoriale è stata eliminata anche per le professioni più antiche, le più radicate a livello locale, come quello dell'avvocato: introdurla per gli informatori scientifici costituisce una chiusura ed una compartimentazione che, certamente, non è in odore di santità neppure sotto il profilo della libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione europea.

Che succede se un informatore vuole prestare servizio, occasionalmente o stabilmente, in Italia? Non lo può fare? Ma il giudice gli consentirebbe immediatamente tale possibilità. Si creerebbe una discriminazione inversa, cioè contraria agli informatori italiani che, per essere eliminata, avrebbe bisogno del pronunciamento della Corte costituzionale. Si darebbe vita ad un perverso meccanismo giudiziario che non ritengo opportuno, a fronte - tengo a sottolineare che è il nostro punto di vista - di una giustificazione che non riusciamo a decifrare, perché non è coinvolto il principio della tutela della salute: se esso lo fosse ci inchineremmo di fronte ad un valore così importante, ma non è così. Da questo punto di vista siamo estremamente tranquilli: si evidenzia solo l'idea di una tutela in più che si traduce fatalmente in una segmentazione.

L'onorevole Bolognesi ha affermato che non c'è mercato...

MARIDA BOLOGNESI. No, ho sostenuto che non si tratta di un mercato come gli altri.

GIUSEPPE TESAURO, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Gli informatori scientifici prestano un servizio, i cui beneficiari sono, indirettamente, i consumatori finali; tra loro esiste un diaframma, ma anche tra gli informatori ed il medico esiste una situazione paradossale, poiché l'informatore non è responsabile di quello di cui informa, dell'oggetto dell'informazione. Oltretutto, egli nella maggior parte dei casi è un lavoratore (non so se a tempo pieno o a tempo parziale: probabilmente, la maggior parte presta servizio a tempo parziale).

Si tratta di una situazione rispetto alla quale le perplessità dell'antitrust sono venute solo in parte meno rispetto al progetto originario.

I membri della Commissione non devono ricevere da noi conforto spirituale (ve ne chiedo scusa) perché si tratta di una questione contraria alla nostra natura. Noi, oltretutto, ci siamo espressi più volte sull'argomento, sugli ordini in generale o sugli ordini particolari e, in maniera specifica, sugli informatori scientifici. Non riusciamo a vedere una giustificazione sufficiente alla loro esistenza e pertanto, il nostro parere è ancora una volta negativo. Tuttavia, sia ben chiaro che voi siete i legislatori e la decisione spetta a voi: tutti si lamentano dei lacci e lacciuoli che esistono in Italia e questo albo non è altro che un ulteriore laccio che va ad unirsi agli altri già presenti nel nostro ordinamento, pertanto non siamo i soli a fare un pianto greco sulla questione.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Tesauro per il suo intervento e per l'approfondimento che ci farà avere in seguito. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.


 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 404-B

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COZZOLINO e SERVELLO

 

(V. Stampato n. 404)

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica il 25 settembre 2002

(V. Stampato Camera n. 3204)

modificato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2005

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 febbraio 2005

 

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Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco

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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

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Art. 1.

Art. 1.

(Applicazione del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 541)

(Applicazione del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 541)

    1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all’informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

    Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Informatore scientifico del farmaco)

(Informatore scientifico del farmaco)

    1. Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l’esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

    1. Informatore scientifico del farmaco è la figura professionale che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l’esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23.

    2. È compito dell’informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell’impresa di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

    2.  Identico.


 

Art. 3.

Art. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro)

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro)

    1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

    1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari. Il rispetto del segreto professionale non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del farmaco, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

    2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, attingono preferibilmente dall’albo degli informatori scientifici di cui all’articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all’albo.

    2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall’albo degli informatori scientifici di cui all’articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all’albo.

    3. Il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dell’informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell’articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

    3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell’informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell’articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981.

Art. 4.

Art. 4.

(Collegi regionali

degli informatori scientifici)

(Collegi regionali

degli informatori scientifici)

    1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell’albo professionale di cui all’articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

    Identico

    2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all’albo di cui all’articolo 15.

 

Art. 5.

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali)

(Consigli dei collegi regionali)

    1. Le funzioni di cui all’articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall’assemblea degli iscritti all’albo di cui all’articolo 15.

    Identico

    2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

 

Art. 6.

Art. 6.

(Cariche del consiglio)

(Cariche del consiglio)

    1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

    Identico

Art. 7.

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio)

(Attribuzioni del consiglio)

    1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

    1.  Identico:

        a) compilare e tenere l’albo del collegio;

        a)  identica;

        b) curare l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

        b)  identica;

        c) vigilare ai fini della tutela dell’informatore scientifico del farmaco in qualunque sede;

        soppressa

        d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

        c)  identica;

        e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

        d)  identica;

        f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

        e)  identica;

        g) provvedere all’amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

        f)  identica;

        h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;

        g)  identica;

        i) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all’articolo 10.

        h)  identica.

    2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di formazione professionale, in collaborazione con l’università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all’albo del collegio.

    2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente uno o più corsi di formazione professionale, in collaborazione con l’università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all’albo del collegio.

    3. L’effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

    3.  Identico.

Art. 8.

Art. 8.

(Attribuzioni del presidente)

(Attribuzioni del presidente)

    1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l’assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

    Identico

    2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

 


 

Art. 9.

Art. 9.

(Collegio dei revisori)

(Collegio dei revisori)

    1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all’assemblea.

    Identico

Art. 10.

Art. 10.

(Consiglio nazionale)

(Consiglio nazionale)

    1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio.

    1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio che eserciti l’attività da almeno cinque anni.

    2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

    2.  Identico.

Art. 11.

Art. 11.

(Cariche del consiglio nazionale)

(Cariche del consiglio nazionale)

    1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

    Identico

    2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

 

Art. 12.

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

    1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

    1.  Identico:

        a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

        a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

        b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull’aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

        b)  identica;

        c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

        c)  identica;

        d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall’albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;

        d)  identica;

        e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

        e)  identica;

        f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

        f)  identica.

Art. 13.

Art. 13.

(Durata delle cariche)

(Durata delle cariche)

    1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

    Identico


 

Art. 14.

Art. 14.

(Elettorato passivo)

(Elettorato passivo)

    1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all’albo di cui all’articolo 15.

    1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all’albo di cui all’articolo 15, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, secondo periodo.

Art. 15.

Art. 15.

(Albo degli informatori scientifici)

(Albo degli informatori scientifici)

    1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l’albo degli informatori scientifici del farmaco.

    Identico

    2. L’albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell’albo.

 

Art. 16.

Art. 16.

(Requisiti per l’iscrizione all’albo)

(Requisiti per l’iscrizione all’albo)

    1. Per l’iscrizione nell’albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

    1.  Identico:

        a) cittadinanza di un Paese membro dell’Unione europea;

        a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un trattato di reciprocità con l’Italia o di uno Stato membro dell’Unione europea;

        b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;

        b)  identica;

        c) godimento dei diritti civili;

        c)  identica;

        d) possesso dei titoli di cui all’articolo 2, comma 1;

        d)  identica;

        e) superamento dell’esame di Stato in conformità con l’articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

        e)  identica.

 

    2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non è richiesto per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all’articolo 2, comma 1, e che hanno superato l’esame di Stato per l’iscrizione ai relativi ordini professionali.

Art. 17.

Art. 17.

(Cancellazione dall’albo)

(Cancellazione dall’albo)

    1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall’albo:

    Identico

        a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

 

        b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l’attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;

 

        c) per cessazione dell’attività professionale da almeno cinque anni.

 

Art. 18.

Art. 18.

(Riammissione all’albo)

(Riammissione all’albo)

    1. L’informatore scientifico del farmaco cancellato dall’albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

    Identico

    2. Se la cancellazione dall’albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

 

Art. 19.

Art. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione)

(Obbligo di deposito e comunicazione)

    1. Una copia dell’albo di cui all’articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d’appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

    Identico

    2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d’appello, al procuratore generale della stessa corte d’appello ed al consiglio nazionale.

 

Art. 20.

Art. 20.

(Procedimento disciplinare)

(Procedimento disciplinare)

    1. Gli iscritti nell’albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

    1. Gli iscritti nell’albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla deontologia ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 21.

Art. 21.

(Sanzioni disciplinari)

(Sanzioni disciplinari)

    1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale di cui all’articolo 5, previa audizione dell’interessato. Esse sono:

    Identico

        a) l’avvertimento;

 

        b) la censura;

 

        c) la sospensione dall’albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

 

        d) la radiazione dall’albo.

 

Art. 22.

Art. 22.

(Ricorso giurisdizionale)

(Ricorso giurisdizionale)

    1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all’albo di cui all’articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

    Identico

Art. 23.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

(Disposizioni transitorie)

    1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l’obbligo di iscrizione all’albo di cui all’articolo 15 entro sei mesi dall’istituzione del medesimo.

    1.  Identico.

 

    2. L’idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal consiglio del collegio regionale.

Art. 24.

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

    1. Tutte le spese derivanti dall’attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui all’articolo 12, comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

    Identico

Art. 25.

Art. 25.

(Disciplina delle assemblee degli iscritti e delle elezioni dei consigli dei collegi regionali)

(Disciplina regionale)

    1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.

    1.  Identico.

 

    2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche con provvedimento amministrativo, provvedono a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.


 

 

Art. 26.

 

 

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

 

    1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

 


Esame in sede deliberante presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

260a Seduta

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI 

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.   

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio) 

 

Riferisce alla Commissione il senatore COZZOLINO (AN), il quale riepiloga le modifiche più rilevanti apportate dalla Camera al testo già approvato dal Senato: l'articolo 2, comma 1, specifica in termini più chiari che gli interlocutori degli informatori scientifici del farmaco sono costituiti dai medici; l'articolo 3, comma 1, esplicita che l'obbligo del segreto professionale a carico degli informatori non impedisce in nessun caso la promozione di un uso razionale del farmaco, intesa a presentarlo in modo obiettivo; il successivo comma 3 specifica che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è univoco. La Camera ha inoltre soppresso, per l'ipotesi di lavoro subordinato, l'esclusione del computo del medesimo ai fini dell'applicazione della disciplina sul collocamento obbligatorio in favore delle categorie protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Riguardo alle funzioni dei consigli dei collegi regionali degli informatori scientifici all'articolo 7 non si fa più riferimento all'attività di vigilanza intesa alla tutela dei medesimi informatori. In base a tale soppressione, il compito di vigilanza risulta attribuito in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a),al consiglio nazionale dei collegi.  La Camera ha peraltro soppresso, tra le funzioni di quest'ultimo, la cura dei rapporti deontologici tra gli informatori e le direzioni aziendali da cui essi dipendono.

In merito alla composizione del citato consiglio nazionale, l'articolo 10 prevede che i membri esercitino l'attività di informatore scientifico da almeno cinque anni. Tuttavia, qualora il collegio regionale abbia diritto ad esprimere più di un rappresentante, è sufficiente che il requisito sia rispettato da uno solo di essi.

L'articolo 16 estende la possibilità di iscrizione all'albo degli informatori scientifici ai cittadini degli stati non appartenenti all'Unione europea, nell'ipotesi in cui sussista, tra lo Stato in questione e l'Italia, un trattato di reciprocità; definisce inoltre una fattispecie di esenzione dall'obbligo di superamento dell'esame di Stato, previsto ai fini dell'iscrizione al summenzionato albo. Essa concerne i soggetti che, in possesso dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione in esame, abbiano, in virtù dei medesimi, già sostenuto e superato esami di Stato per l'iscrizione ad altri ordini professionali. L'articolo 23, comma 2, specifica che compete ai consigli dei collegi regionali l'accertamento dell'idoneità della documentazione ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria per l'iscrizione all'albo, concernente gli informatori scientifici già in attività.

L'articolo 25, comma 2, demanda alle regioni l'adozione della disciplina sui tempi, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'articolo 26, infine, sono esplicitamente escluse dall'applicazione della presente legge le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono adottare un'autonoma disciplina.

Interviene il senatore DANZI (UDC), chiedendo lumi sull'eventuale opportunità di stabilire tempestivamente la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

 

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) fa presente l’opportunità di disporre del tempo necessario ad un’adeguata riflessione sul disegno di legge in titolo, prima di proseguirne la trattazione, in ragione della cospicua mole di lavoro che, nell’attuale fase, interessa la Commissione.

 

Il senatore CARELLA (Verdi-Un) osserva che l’atto in titolo rappresenta uno dei rari casi di disegno di legge di iniziativa parlamentare che, giunto in una fase avanzata dell’iter, ha la possibilità di pervenire alla definitiva approvazione, tenuto anche conto della non eccessiva entità delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Esprime pertanto una netta contrarietà ad ogni ipotesi che possa tradursi in una dilazione, auspicando una rapida approvazione ed esortando i commissari a non tenere in conto le eventuali pressioni cui possono essere oggetto da parte di diversi gruppi di interesse: cedere a tali pressioni rappresenterebbe a suo avviso un deleterio svilimento della dignità del Senato.

 

Il sottosegretario CURSI fa presente il favore del Governo, già manifestato alla Camera, rispetto al contenuto del disegno di legge in discussione, del cui iter auspica una rapida e positiva conclusione.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U)  nega che vi sia, da parte del Gruppo dei Democratici di sinistra – L’Ulivo, qualsiasi intento dilatorio rispetto all’iter del disegno di legge in titolo. Precisa infatti che da parte del proprio Gruppo vi è un convinto sostegno al prosieguo dell'esame in sede deliberante; sottolinea, d'altra parte, l'opportunità di disporre del tempo necessario ad un’adeguata ponderazione dei contenuti di un provvedimento da lungo atteso e di notevole rilevanza, riguardante una categoria di lavoratori di molte migliaia di individui, tuttora priva di una specifica disciplina.

 

Prende la parola il senatore TREDESE (FI), il quale, confermando il favore del proprio Gruppo di appartenenza al prosieguo dell'esame in sede deliberante, conviene sulla necessità di disporre del tempo indispensabile ad un’attenta valutazione delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, senza che ciò implichi alcun intento dilatorio.

 

Il senatore DANZI (UDC)  esprime a sua volta il consenso della propria parte politica relativamente al proseguimento della trattazione in sede deliberante. Osserva inoltre la reale esigenza di dedicare al disegno di legge in titolo la riflessione richiesta dall’importanza della materia di cui tratta il provvedimento in titolo. Del resto, già in altre circostanze – prosegue – sono giunte ai parlamentari pressioni da parte dei gruppi di interesse, senza che ciò abbia avuto ripercussioni sulla loro autonomia di giudizio e sulla loro serenità.

 

Il senatore TATO' (AN) si esprime, a titolo personale, a favore del trasferimento del disegno di legge in discussione alla sede referente. Nel merito del provvedimento ritiene ci si debba soffermare attentamente su alcune modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati con particolare riferimento a quella relativa al comma 3 dell'articolo 3, mediante la quale si tornerebbe ad applicare la quota di riserva in favore dei disabili il che, a suo giudizio,  merita di essere attentamente valutato.

 

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U)  sottolinea che gli impegni cui sono attualmente chiamati i senatori della Commissione rendono necessario differire la prosecuzione dell’iter del disegno di legge, così da poter dedicare al provvedimento in discussione il dovuto approfondimento che, tra l'altro, non può non includere un’attenta analisi delle norme europee riguardanti la materia oggetto del disegno di legge in titolo.

 

La senatrice BOLDI (LP)  osserva come le modifiche apportate dalla Camera siano di rilevanza tutt’altro che marginale, per cui si pone l’esigenza di disporre della possibilità di dedicare loro una valutazione sufficientemente accurata.

 

Il presidente TOMASSINI, dopo aver rilevato che nessun Gruppo si è espresso in senso contrario alla prosecuzione dell'esame in sede deliberante, dichiara che la ripresa della discussione sul disegno di legge n. 404-B avrà luogo dopo che saranno pervenuti i pareri prescritti. Condivide, peraltro, quanto già osservato in  merito alla notevole rilevanza delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento e sulla conseguente necessità di un’adeguata riflessione.

 

 

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,50.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

265a Seduta

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi. 

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il presidente TOMASSINI  rileva l’opportunità di un prossimo intervento in Commissione del nuovo Ministro della salute, così che questi illustri le linee cui intende improntare il proprio operato.

 

La Commissione conviene.

 

Il presidente TOMASSINI comunica quindi che è a disposizione dei Commissari il parere del 19 aprile 2005 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviato al Presidente del Senato, in merito al disegno di legge n. 404-B, concernente l'informazione scientifica farmaceutica.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) ritiene che l'Autorità non abbia cambiato impostazione, attenendosi a quanto espresso nella precedente segnalazione del 6 novembre 2001, relativa al disegno di legge allora in prima lettura.

 

Il presidente TOMASSINI concorda, pur sottolineando come sia comunque utile tenere conto del nuovo parere in ragione della sussistenza di due elementi di novità: il recente cambio al vertice dell'Autorità e la formulazione del nuovo parere successivamente all’approvazione con modifiche del testo da parte della Camera dei deputati.

 

La seduta termina alle ore 16.


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

266a Seduta

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi. 

 

La seduta inizia alle ore15,35.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

 

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 marzo scorso.

 

Si apre la discussione generale.

 

Ha la parola il senatore CARELLA (Verdi-Un), il quale ricorda la rapidità con cui era stato approvato il disegno di legge in prima lettura da parte della Commissione nel corso del 2001. Attualmente, pur non risultando strettamente necessarie alcune delle modifiche apportate dalla Camera al testo, rimane l’esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell’iter. A tal fine, preannuncia la propria intenzione di non presentare proposte emendative.

 

Il senatore ULIVI (AN) ritiene opportuna la scelta di garantire, attraverso il disegno di legge in discussione, un’adeguata regolamentazione di un’importante attività professionale, specialmente allo scopo di consentire una più efficace tutela dei cittadini e di garantire una completa e tempestiva informazione ai medici ed ai farmacisti.

 

Il senatore DANZI (UDC), a nome dei senatori del proprio Gruppo, manifesta  l’intenzione di intervenire sul merito in sede di trattazione degli articoli.

 

In analogo senso, a nome del proprio Gruppo, si esprime il senatore TREDESE (FI), il quale sottolinea altresì la necessità di disporre di tempi adeguati per la predisposizione di eventuali emendamenti.

 

Segue un intervento di analogo tenore da parte della senatrice BOLDI (LP), a nome del proprio Gruppo.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U), dopo avere ricordato l’impegno della propria parte politica ai fini di una rapida approvazione del disegno di legge in discussione, rispetto al quale si era registrato un consenso unanime da parte dei Gruppi,  attribuisce l’atteggiamento dei senatori appena intervenuti ad un intento dilatorio.

 

Il presidente TOMASSINI esprime il proprio personale sfavore rispetto al disegno di legge 404-B, osservando come le perplessità già manifestate durante la fase dell’approvazione in prima lettura siano state rafforzate dalle inopportune modifiche apportate dalla Camera, nonché dal recente parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalle critiche formulate da alcuni dei soggetti auditi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

 

Interviene in sede di replica il relatore COZZOLINO (AN), il quale manifesta perplessità sull’atteggiamento manifestato da alcune parti politiche, contraddittorio rispetto alle posizioni assunte in sede di prima lettura. Sottolinea inoltre la necessità e l’urgenza di una rapida approvazione di un testo che l’altro ramo del Parlamento ha modificato in maniera sostanzialmente marginale.

 

Il sottosegretario CURSI, in riferimento al citato parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, trova discutibile che eccessivi timori in ordine alla tutela della concorrenza vengano formulati proprio relativamente alla categoria degli informatori scientifici del farmaco, i quali sono nella quasi totalità lavoratori dipendenti: non è pertanto dalla costituzione di un apposito albo che ci si possono attendere rilevanti distorsioni del mercato. Ricorda quindi come nell’altro ramo del Parlamento sia stato possibile raggiungere un giudizio ampiamente condiviso su un testo che può consentire una maggiore qualificazione di una categoria che svolge un’opera preziosa per i cittadini. Conclude formulando l’auspicio di una rapida approvazione.

 

Prende quindi la parola il senatore MASCIONI (DS-U), osservando l’opportunità di disporre al più presto dei prescritti pareri delle Commissioni consultate.

 

Il presidente TOMASSINI fornisce rassicurazioni in tal senso, preannunciando l’intenzione di rivolgere le opportune sollecitazioni. Dichiara quindi chiusa la discussione generale e propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti all’Atto Senato n. 404-B al 6 maggio prossimo, alle ore 18.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEDÌ 15 giugno 2005

275a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.     

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)  

 

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 maggio scorso.

 

Il presidente TOMASSINI ricordato che sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 2a e 5a sugli emendamenti presentati, avverte che si passerà alla votazione dell’articolato.

 

L’articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione e risulta  approvato dalla Commissione.

 

Si passa quindi all’illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

La senatrice BOLDI (LP) illustra l’emendamento 2.1 diretto ad ampliare il novero dei soggetti ai quali si rivolge l’informatore scientifico del farmaco.

 

Il senatore ULIVI (AN) illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3 tendenti ugualmente ad ampliare i soggetti informati, con particolare riferimento ai farmacisti i quali sono tenuti a conoscere nuove molecole e tutto ciò che può essere utile per la completa informazione dei cittadini. Si dichiara comunque disposto a ritirarli e a trasformarli in un ordine del giorno di identico tenore.

 

Il relatore COZZOLINO (AN) si dichiara contrario a tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

Si associa il GOVERNO.

 

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) preannuncia il proprio voto di astensione sugli emendamenti riferiti all’articolo 2, motivato dal fatto che pur riconoscendo la correttezza della questione emersa anche in discussione generale, tuttavia è prioritaria l’esigenza di concludere l’iter del provvedimento.

 

I senatori LIGUORI (Mar-DL-U) e CARELLA (Verdi-Un) si associano alla dichiarazione di astensione del senatore Di Girolamo.

 

Posto in votazione, la Commissione approva l’emendamento 2.1.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) in sede di dichiarazione di voto sull’articolo 2 come modificato, sottolinea che con l’esito della votazione testé avvenuta, il disegno di legge in esame è stato di fatto compromesso travolgendo il lavoro attento, costante e coerente della Commissione, a causa della posizione espressa da una parte della maggioranza.

 

Il senatore CARELLA (Verdi-Un) sottolinea a sua volta che l’impegno profuso dalla Commissione nella materia abbraccia più di una legislatura e pertanto il personale rammarico per l’impossibilità di concludere in questa sede il disegno di legge motiva il suo voto di astensione. La modifica testè accolta è di una entità assolutamente irrilevante, ma non è a suo avviso giustificata: diverso sarebbe stato se si fosse deciso di modificare sul punto del rapporto di lavoro degli operatori, ma in questo caso non può non rimarcare l’incoerenza politica che è emersa.

 

Il senatore DANZI (UDC) rileva che troppo spesso le ragioni addotte da una parte politica non vengono comprese correttamente e soprattutto se si tratta di operare per migliorare il testo in esame si evocano spesso motivazioni strumentali.

 

Il senatore ULIVI (AN) ritiene di dover rimarcare di non aver votato l’emendamento, coerentemente con l’intenzione di concludere in questa sede l’iter di un provvedimento da tanto tempo auspicato.

 

L’articolo 2 è quindi posto in votazione con la modifica accolta e, dopo controprova richiesta dai senatori CARELLA (Verdi-Un) e LONGHI(DS-U), risulta approvato dalla Commissione.

 

Sulle conseguenze della votazione testé avvenuta, si apre un breve dibattito,  sull’esito del quale il senatore CARELLA (Verdi-Un) propone una breve sospensione dei lavori della Commissione, onde valutare il prosieguo dell’iter del provvedimento.

 

Poiché il relatore COZZOLINO (AN) e il sottosegretario CURSI si dichiarano favorevoli, il presidente TOMASSINI dispone una breve sospensione dei lavori.

 

La seduta sospesa alle ore 9 riprende alle ore 9,10.

 

Alla ripresa dei lavori, il senatore MASCIONI (DS-U) interviene brevemente per sottolineare il disappunto della sua parte politica per l’esito della votazione testè conclusasi: nonostante l’evidente difficoltà in cui il relatore e il Governo si sono trovati a causa della decisione di una parte della maggioranza, a suo avviso, è preferibile proseguire nella sede deliberante per concludere comunque il lavoro faticosamente portato avanti.      

 

Il presidente TOMASSINI avverte che si passerà all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

Il senatore TREDESE (FI) illustra l’emendamento 3.1 che costituisce una modifica migliorativa del testo e successivamente l’emendamento 3.3 che, senza disconoscere le finalità della legge di tutela dei portatori di handicap considera con approccio realistico l’inopportunità di affidare l’attività di informatore scientifico a soggetti disabili.

 

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1(identico al 3.2) e  3.3 (identico al 3.4).

 

Si associa il GOVERNO, il quale osserva che la normativa di favore per i portatori di handicap adempie ad una direttiva comunitaria, con ciò confermando il principio solidaristico che informa tutto l’ordinamento italiano.

 

Il senatore SALZANO (UDC) esprime il proprio dissenso sull’emendamento 3.1 e non in ossequio alle determinazioni assunte dall’altro ramo del Parlamento, ma in virtù di una convinzione di merito.

 

La senatrice BOLDI (LP) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 3.1, sottolineando che il termine "univoco" contenuto nel testo rischia di mettere in grave difficoltà molte piccole aziende che non possono farsi carico di assunzioni di tal fatta. Quanto all’emendamento 3.3 sottolinea che non si tratta di violare i principi solidaristici che informano la legislazione italiana, perchè la proposta emendativa nasce da una valutazione realistica della inopportunità di affidare la comunicazione informativa a soggetti non completamente abili.

 

Il senatore SALINI (FI) condivide il tenore dell’emendamento 3.1, mentre  dissente dall’emendamento 3.3 ritenendo che non sia opportuno incrinare il principio di solidarietà.

 

Il senatore TATO' (AN) aggiunge la propria firma all’emendamento 3.3.

 

La senatrice BETTONI BRANDANI (DS-U) dichiara il proprio voto contrario sull’emendamento 3.1.

 

Il senatore LIGUORI (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto di astensione.

 

Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, posti in votazione, sono appprovati dalla Commissione.

 

La senatrice BETTONI BRANDANI (DS-U) dichiara il proprio voto contrario sull’emendamento 3.3 (identico al 3.4), sottolineando l’irragionevolezza della proposta emendativa che evidenzia un concetto distorto della disabilità.

 

Il senatore TATO' (AN) dissente profondamente dalle osservazioni emerse con riguardo alla proposta contenuta nell’emendamento 3.3, sul quale dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo, con approccio realistico che il lavoro degli informatori scientifici non può essere svolto da soggetti disabili.

 

Il senatore CARELLA (Verdi-Un) solleva dubbi di costituzionalità sulla proposta di cui all’emendamento 3.3.

 

Il presidente TOMASSINI ricorda che nel parere della Commissione affari costituzionali non è stato fatto alcun rilievo a riguardo.

 

Il senatore ROLLANDIN (Aut) esprime l’avviso che le osservazioni fortemente critiche emerse sull’emendamento 3.3 hanno forse travalicato il significato della proposta emendativa. Ma, con un richiamo al buon senso, è opportuno forse non insistere sull’emendamento che, creando una situazione paradossale, rischia di andare in controtendenza rispetto alla diffusa sensibilità nei confronti dei portatori di handicap. Per questi motivi dichiara il proprio voto contrario sull’emendamento 3.3.

 

I senatori TREDESE (FI), BOLDI (LP) e DANZI (UDC) ritirano la propria firma dall’emendamento 3.3; il senatore TATO' (AN) dichiara di volerlo mantenere.

 

Il senatore ULIVI (AN) ritira l’emendamento 3.4.

 

Posto in votazione l’emendamento 3.3 risulta respinto dalla Commissione.

 

La Commissione approva poi l’articolo 3 come modificato.

 

Con separate votazioni la Commissione approva poi i successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

 

La senatrice BOLDI (LP) illustra l’emendamento 25.1 motivato dalla necessità di prevedere per le Regioni un termine più ampio rispetto ai 60 giorni previsti dalla norma.

 

Al parere contrario del Relatore, si associa il sottosegretario CURSI il quale sottolinea che il termine dei 60 giorni previsto nel comma 2 dell’articolo 25 costituisce uno stimolo affinchè le Regioni provvedano prontamente.

 

La senatrice BOLDI (LP) ritira l’emendamento 25.1.

 

L’articolo 25 è quindi posto in votazione ed approvato dalla Commissione.

 

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) dichiarando il proprio voto di astensione ribadisce che avrebbe preferito esprimersi favorevolmente, ma in considerazione di quanto accaduto, non può fare diversamente.

 

Il senatore LIGUORI (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto di astensione per le identiche motivazioni del senatore Mascioni; non può non esprimere la propria perplessità sulla portata delle modifiche introdotte che determinano una nuova lettura presso l’altro ramo del Parlamento, nonostante il giudizio sulla normativa, sulla quale la Commissione ha lavorato molto tempo, sia in generale positivo.

 

Il senatore CARELLA (Verdi-Un) ritiene di non dover rimarcare ulteriormente i motivi dell’astensione, data l’evidenza dei fatti. Non può tuttavia non esprimere il personale rammarico per il fatto che è emersa, anche se non palesemente la volontà di rallentare ancora una volta l’iter di un provvedimento da tanto tempo auspicato. Desidera tuttavia dare atto al solo presidente Tomassini di aver condotto i lavori della Commissione con un impegno ed una coerenza apprezzabile, pur nella diversità della posizioni politiche.

 

Il senatore ULIVI (AN) dichiara, ma con una punta di rammarico, il proprio voto a favore, ribadendo l’inutilità delle modifiche introdotte.

 

Il senatore TREDESE (FI) interviene brevemente per ricordare che in sede di audizione delle rappresentanze sindacali erano state evidenziate talune esigenze di modificare il testo, nel senso indicato nelle proposte emendative.

 

Il relatore COZZOLINO (AN) ritiene di non poter esprimere alcuna soddisfazione, come avrebbe voluto, a causa dell’andamento del dibattito, tanto più ripensando al lungo ed approfondito lavoro che ha impegnato più di una legislatura. Le modifiche apportate hanno un valore più che altro "semantico" ma purtroppo travolgono la auspicata conclusione dell’iter del provvedimento che dovrà tornare all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Ritiene infine che quanto accaduto debba essere materia di un chiarimento all’interno delle forze di maggioranza.

 

Il sottosegretario CURSI, prendendo atto della volontà della Commissione, esprime tuttavia un pressante invito affinchè la stessa possa sollecitare l’inizio dell’esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, ai fini di una rapida conclusione dell’iter, stante l’esiguità delle modifiche apportate.

 

Il presidente TOMASSINI interviene brevemente per rilevare che proprio la lieve entità delle modifiche apportate al disegno di legge consente di auspicare una rapidissima conclusione dell’iter del provvedimento. D’altra parte è emerso nel corso della discussione che modifiche migliorative al testo sono sempre possibili nel pieno rispetto dell’autonomia dei due rami del Parlamento. Coglie quindi l’occasione per ringraziare tutti i componenti della Commissione per il notevole impegno profuso, al di là delle diversità di opinioni.

 

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 404-B nel suo complesso, con le modifiche ad esso apportate.

 

La seduta termina alle ore 9,50.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 404-B

 

Art. 2.

2.1

Boldi

Al comma 1, sostituire le parole: «del personale sanitario medico» con le seguenti: «degli operatori sanitari».

 

2.2

Ulivi

Al comma 1, dopo le parole: «personale sanitario», sopprimere la parola: «medico».

 

2.3

Ulivi

Al comma 1, sostituire le parole: «del personale sanitario medico», con le seguenti: «di medici e farmacisti».

 

Art. 3.

3.1

Tredese, Boldi, Danzi

Al comma 3, sopprimere la parola «univoco».

 

3.2

Baio Dossi, Gaglione

Al comma 3, sopprimere la parola «univoco».

 

3.3

Tredese, Boldi, Danzi

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

 

3.4

Ulivi

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

 

Art. 25.

25.1

Boldi

Sopprimere il comma 2.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 15 marzo 2005

224a Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER 

 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni) 

 

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo; si sofferma, in particolare, sull'articolo 16, comma 2, la cui formulazione è, a suo avviso, poco perspicua: tale comma dovrebbe essere riformulato espungendo il riferimento al possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, che alla luce del precedente comma 1, lettera d), è un requisito che debbono soddisfare tutti i richiedenti l'iscrizione all'albo e chiarendo che l'esenzione dal superamento dell'apposito esame di Stato viene prevista - tale sembra infatti la finalità perseguita - per coloro i quali abbiano superato altro esame di Stato per l'accesso a uno degli ordini professionali cui possono accedere coloro che abbiano conseguito uno dei titoli universitari individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 2, comma 1. Ritiene inoltre che l'articolo 25, comma 2, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere la facoltà per le Regioni di disciplinare lo svolgimento delle attività di cui si tratta, venendo in rilievo le loro competenze in materia di formazione professionale. Propone, poi, di invitare la Commissione di merito a raccordare, ove necessario, le disposizioni del disegno di legge in titolo con quelle in materia di ordini professionali contenute nel decreto-legge che il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 11 marzo (e ancora in via di pubblicazione) nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Conclude proponendo un parere non ostativo con le osservazioni dinanzi formulate.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle ore 14,55.

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 6 APRILE 2005

143a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 12a Commissione:

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attività  di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : parere di nulla osta con osservazioni.

 

 


 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 16 MARZO 2005

439a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio. Rimessione in sede plenaria) 

 

Su proposta del senatore PIZZINATO (DS-U), al fine di consentire un adeguato approfondimento dei relativi profili finanziari, la Sottocommissione conviene di disporre la rimessione in Commissione plenaria della trattazione del disegno di legge in titolo.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


BILANCIO (5a)

MERCOLedi' 16 MARZO 2005

644a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

Interviene, altresì, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il vice ministro dell'economia e delle finanze Miccichè.           

  

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio) 

 

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, osservando, in relazione all'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico sia disciplinato attraverso contratti collettivi e possa essere costituito sia nella forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo che, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, appare necessario verificare se non sia suscettibile di determinare l'eventuale trasformazione di una quota dei rapporti di lavoro degli informatori scientifici  da lavoro dipendente a lavoro autonomo, nel qual caso è possibile il verificarsi di effetti finanziari in termini di minori entrate contributive per l'INPS, in conseguenza delle aliquote contributive inferiori che gravano sul lavoro autonomo rispetto a quello dipendente. Al contrario, ove venisse confermato che ai suddetti lavoratori si applica comunque a legislazione vigente il regime previdenziale dei lavoratori parasubordinati, non sembrerebbero manifestarsi i suddetti effetti, considerata la sostanziale coincidenza delle aliquote dei lavoratori parasubordinati e di quelli autonomi.

Rileva poi che il Servizio del bilancio, posto che l’articolo 24 prevede che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge (ovvero quelle connesse alla prevista costituzione dei collegi degli informatori scientifici e dei relativi consigli, alla gestione dell'istituendo albo degli informatori scientifici e all'organizzazione di corsi di formazione professionale in collaborazione con le università) gravino sulle risorse derivanti dai contributi dovuti dagli iscritti all'albo degli informatori scientifici, con conseguente esclusione di ogni onere a carico del bilancio statale,  riscontra inoltre l'esigenza di valutare l'opportunità di trasformarne le disposizioni di copertura finanziaria in una formale clausola di salvaguardia, inserendovi apposite disposizioni sul monitoraggio dei relativi oneri, posto che la relazione tecnica presentata alla Camera dei deputati sul provvedimento in esame non reca una dettagliata quantificazione dei singoli oneri e del correlato fabbisogno in termini di entrate che devono essere garantite dal gettito dei citati contributi. Ritiene, peraltro, che trattandosi di una gestione di tipo privatistico, si potrebbe ovviare all’esigenza di prevedere una clausola di salvaguardia.

Occorre poi acquisire conferma che l'articolo 25, comma 2, che affida alle regioni la disciplina dello svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari in termini di pagamento del monte ore riconosciuto al suddetto personale sanitario per l'espletamento delle suddette attività formative e di aggiornamento.

Conclude, infine, rilevando che le questioni segnalate non sembrano precludere la strada ad un parere non ostativo.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) interviene per valutare l’opportunità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, stante il fatto che il provvedimento muta il regime di alcuni rapporti di lavoro e peraltro non sembra conforme alle direttive europee.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) rileva che, preliminarmente alla richiesta di una relazione tecnica, appare pregiudiziale acquisire risposte puntuali sull’inquadramento delle figure professionali interessate dal provvedimento in esame. Soltanto dopo aver acquisito tali chiarimenti si porrà l’esigenza di valutare se richiedere o meno la suddetta relazione tecnica.

 

Il senatore FERRARA (FI), rileva l’opportunità di rinviare l’esame del provvedimento in titolo.

 

La Commissione conviene con la proposta testé avanzata ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,50.

 

 


BILANCIO (5a)

GIOVedi' 17 MARZO 2005

645a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.          

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che restano da acquisire i chiarimenti del Governo in risposta alle osservazioni svolte dal relatore.

 

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle osservazioni sull’articolo 3, precisa che la disciplina recata dal provvedimento in titolo non determina alcuna innovazione sotto il profilo previdenziale rispetto a quella vigente, infatti l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 541 del 2002, non fa alcun riferimento al requisito della subordinazione del rapporto di lavoro. L’INPS ha quindi finora consentito l’iscrizione dei soggetti che svolgono l’attività in questione sia nell’ambito delle gestioni dei lavoratori dipendenti che in quelle dei lavoratori autonomi. In relazione all’articolo 19, recante l’obbligo di deposito dell’Albo di cui all’articolo 15 del provvedimento in titolo e di comunicazione delle nuove iscrizioni o cancellazioni dall’Albo stesso, fa presente che i nuovi compiti previsti, secondo quanto segnalato dal Ministero della giustizia, potranno essere svolti con mezzi e risorse esistenti. Per quanto attiene poi all’articolo 24, recante la copertura finanziaria, conferma che alle spese derivanti dall’attuazione del provvedimento si farà fronte a valere sulle risorse derivanti dalle quote annuali dei contributi dovuti dagli iscritti all’Albo degli informatori scientifici, la cui misura potrà essere autonomamente determinata dal Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici in relazione al numero degli iscritti ed in modo tale da assicurare l’integrale copertura delle spese medesime. Il meccanismo così configurato consente di escludere l’insorgenza di oneri a carico del bilancio. Infine, sull’articolo 25, comma 2, rileva che non appaiono rinvenibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni si limitano ad attribuire alle Regioni il compito di disciplinare le modalità per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche relativamente al personale dipendente ed a quello convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale. Tale disciplina verrà adottata dalle Regioni nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di formazione del personale sanitario.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) solleva alcune perplessità in merito alla neutralità delle norme ivi previste rispetto alla configurazione del rapporto di lavoro degli informatori scientifici del farmaco. Infatti, ove la costituzione di un Albo dovesse rappresentare un elemento in grado di incidere nei rapporti contrattuali sulle preferenze sulla tipologia di rapporto di lavoro, stante le notevoli differenze nelle aliquote contributive, potrebbero prodursi significativi effetti sulle gestioni previdenziali.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo aver ricordato che le norme previste dal provvedimento violano le direttive comunitarie, fa presente che la stragrande maggioranza degli informatori scientifici del farmaco sono attualmente dipendenti delle società farmaceutiche. Sottolinea, pertanto, che a seguito dell’adozione di tale provvedimento si potranno determinare mutamenti del tipo di rapporto di lavoro a favore di quello autonomo. Per quanto attiene poi all’Albo ritiene improprio che i costi della tenuta dello stesso vengano fatti gravare sui lavoratori.

 

            Il senatore GRILLOTTI (AN) non ritiene che le considerazioni testé svolte possano essere condivise, in quanto l’unica novità introdotta dal provvedimento è quella di garantire, attraverso l’Albo, che gli informatori scientifici iscritti siano in possesso di determinare professionalità a tutela dell’attività che svolgono.

 

            Dopo l’intervento del senatore FERRARA (FI), volto a rilevare che il provvedimento introduce una regolamentazione più stringente - che peraltro, istituendo un nuovo albo, appare in contrasto con la generale tendenza in materia di riordino della disciplina delle professioni - e che sarebbe auspicabile un approfondimento degli effetti ad esso connessi, prendono la parola i senatori RIPAMONTI (Verdi-Un), per far presente che la Commissione di merito sta esaminando il disegno di legge in sede deliberante, ed il relatore FASOLINO (FI) per ribadire che il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Il PRESIDENTE, al fine di svolgere i necessari approfondimenti sulla scorta dei chiarimenti offerti dal Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 


BILANCIO (5a)

MERCOLedi' 18 MAGGIO 2005

688a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell’esame del testo ed esame degli emendamenti e rinvio)

 

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

 

Il relatore FASOLINO (FI) richiama le osservazioni già formulate sul testo del provvedimento in titolo nella seduta pomeridiana del 16 marzo scorso ed illustra i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al parere da rendere sull’articolo 25, del testo, che occorre valutare se possono derivare effetti finanziari dalle proposte 2.1, 2.2 e 2.3, volte ad estendere la platea dei destinatari delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche, al complesso del personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Informa che non vi sono, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 25.1.

 

Il presidente AZZOLLINI,, in attesa di acquisire i chiarimenti del Rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,40.

 


BILANCIO (5a)

GIOVedi' 19 MAGGIO 2005

689a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e Gagliardi.  

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell’esame del testo e degli emendamenti e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire al relatore di svolgere i necessari approfondimenti per giungere alla predisposizione di un parere sul testo ed in attesa di acquisire i chiarimenti del Ministero dell’economia e delle finanze sugli emendamenti, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame del testo e dei relativi emendamenti viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,20.

 


BILANCIO (5a)

GIOVedi' 19 MAGGIO 2005

690a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.  

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell’esame del testo e degli emendamenti e rinvio) 

 

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il relatore FASOLINO (FI) ricorda di aver illustrato nelle precedenti sedute il provvedimento in esame, rilevando una serie di problematiche di carattere finanziario sulle quali il Governo si era riservato di fornire i necessari chiarimenti.

Il sottosegretario VENTUCCI, illustrando una nota di chiarimenti del Ministero dell’economia e delle finanze con riferimento alle osservazioni del Relatore, in merito all’articolo 3, fa presente che il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la possibilità di inquadrare il rapporto di lavoro degli informatori scientifici come subordinato o autonomo non comporta, dal punto di vista dell’inquadramento previdenziale, alcun effetto innovativo rispetto alla disciplina vigente. Infatti, l’attuale disposizione di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, non fa alcun riferimento al requisito della subordinazione del rapporto di lavoro; pertanto, l’INPS ha finora consentito l’iscrizione dei soggetti che svolgono l’attività in questione sia nell’ambito della gestione dei lavoratori dipendenti che in quelle dei lavoratori autonomi.

Per quanto concerne l’articolo 19, ricorda che tale norma prevede che i consigli dei collegi regionali sono tenuti a depositare ogni anno una copia dell’albo regionale degli informatori, tra l’altro, presso i Ministeri della giustizia e della salute; inoltre, prevede nei confronti dei suddetti soggetti l’obbligo di comunicazione di ogni nuova iscrizione e cancellazione. Al riguardo, fa presente che i compiti previsti dalla norma in esame, secondo quanto segnalato dal Ministero della giustizia, potranno essere svolti con mezzi e risorse già esistenti.

Circa l’articolo 24, recante la copertura finanziaria del provvedimento in esame, conferma che alle spese derivanti dall’attuazione delle suddette norme si farà fronte a valere sulle risorse derivanti dalle quote annuali dei contributi dovuti dagli iscritti all’albo degli informatori scientifici, la cui misura, anche tenendo conto del numero degli iscritti, potrà essere autonomamente determinata dal Consiglio regionale dei collegi degli informatori scientifici in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese medesime, con conseguente esclusione, espressamente disposta dall’articolo in esame, di oneri a carico del bilancio dello Stato. In tal senso, ritiene che l’attuale formulazione dell’articolo 24 sia già di per sé idonea ad assicurare la non insorgenza dei predetti oneri.

Infine, per quanto concerne la disposizione di cui all’articolo 25, comma 2, sottolinea che dalla stessa non appaiono rinvenibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto essa si limita ad attribuire alle Regioni il compito di disciplinare le modalità per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale; ritiene, in ogni caso, che tale disciplina sarà adottata dalle Regioni nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di formazione del personale sanitario.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti, invitando nel contempo il Relatore a predisporre uno schema di parere sul testo, sulla base degli ulteriori chiarimenti testé forniti dal sottosegretario Ventucci e delle argomentazioni svolte nel precedente dibattito.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti viene pertanto rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,50.

 


 


BILANCIO (5a)

MERCOLedi' 25 MAGGIO 2005

692a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell’esame del testo e degli emendamenti e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio scorso.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo deve ancora fornire risposta ad alcuni quesiti sui profili finanziari del provvedimento in esame emersi nel corso delle precedenti sedute.

 

Il sottosegretario VENTUCCI consegna alla Commissione una documentazione che fornisce i chiarimenti precedentemente richiesti.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 9,20.

 


BILANCIO (5a)

MERCOLedi' 25 MAGGIO 2005

693a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.  -  Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo, e parere non ostativo sugli emendamenti.) 

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il senatore MICHELINI (Aut) fa presente che, anche se il disegno di legge in esame non comporta effetti diretti per il bilancio dello Stato, tuttavia i compiti conferiti all’informatore scientifico del farmaco sono suscettibili di determinare un incremento della spesa farmaceutica.

Ricorda, infatti, che la spesa farmaceutica è sempre cresciuta nel tempo a ritmi significativi, tranne durante la stagione delle inchieste sulle tangenti, e questo in quanto è usuale che si instaurino meccanismi distorti in tali settori, che hanno effetto sui prezzi. Preannuncia, perciò, il proprio voto contrario all’espressione di un parere non ostativo.

 

Il relatore FASOLINO (FI), in risposta alle osservazioni del senatore Michelini, ritiene che i termini della questione siano opposti. L’azienda farmaceutica, infatti, riconosce prevalentemente agli informatori del farmaco delle provvigioni, creando uno stretto collegamento tra remunerazione e vendite. Con l’istituzione di un Albo, invece, si dota la categoria di autonomia e professionalità, consentendo di non rispondere unicamente agli orientamenti imposti dall’azienda ma anche al proprio codice deontologico. In questo modo può solo migliorare l’attuale situazione senza incrementi di spesa farmaceutica.

 

Il Governo ha poi chiarito, nelle precedenti sedute, che l’istituzione dell’Albo non determina effetti negativi né per l’Erario né per il settore previdenziale.

Propone, quindi, l’espressione di un parere non ostativo sul testo.

 

Interviene, infine, il senatore GRILLOTTI (AN) per esprimere le proprie perplessità in merito alla possibilità, prevista dal provvedimento in titolo, dell’iscrizione ad un Albo da parte di un lavoratore dipendente di aziende farmaceutiche.

 

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi il prescritto numero di senatori, propone di sospendere la seduta per passare ai lavori della Sottocommissione per i pareri.

 

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione.

 

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,25.

 

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui l’inquadramento degli informatori scientifici del farmaco in un rapporto di lavoro univoco, autonomo o subordinato, previsto dall’articolo 3, comma 3, sotto il profilo previdenziale non determina alcun effetto innovativo rispetto alla disciplina vigente, esprime per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

 

Si passa all’esame degli emendamenti.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l’avviso favorevole del Governo sugli emendamenti, in quanto non determinano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

 

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, quindi, parere non ostativo.

 

La seduta termina alle ore 16,30.




[1]    Tale proposta riproponeva, con alcune modifiche, un provvedimento approvato dal Senato nella XIII legislatura, che però non è stato approvato in tempo utile dalla Camera dei deputati (vedi dossier n. 268/1, del  Servizio studi).

[2]     La Commissione aveva avviato i lavori in sede referente sulla base di diverse proposte di legge presentate.  In seguito, l’Assemblea del Senato, nella seduta del 25 luglio 2002, decise una nuova assegnazione in sede deliberante.

[3]    L’art. 1 dell’A.C. 3204 – B a fa espresso rinvio al decreto D.Lgs. n. 541/1992, per quanto non stabilito dalla proposta di legge in esame.

[4]    Vedi la seduta dell’11 giugno 2003 della XII Commissione della Camera.

[5]    Vedi la seduta del 15 giugno 2005 della XII Commissione del Senato.

[6]    Cfr.  A.S. 404, 336, 398 e 630 – A.

[7]    Cfr. seduta della XII commissione del Senato del 25 giugno 2002.

[8]    Vedi gli identici emendamenti 3.2. e 3.3. (Massidda e Lucchese) approvati nella seduta dell’8 luglio 2003.

[9]    Vedi seduta del 16 settembre 2003.

[10]   Vedi seduta dell’Assemblea della Camera del 22 novembre 2004.

[11]   Vedi la seduta del 23 febbraio 2005.

[12]   Vedi gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, approvati  durante la seduta (antimeridiana) del 15 giugno 2005.

[13]   Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. 

[14]   Cfr. gli artt. 7 e 10 delle proposte di legge citate.

[15]   Cfr. l’art. 6.