XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Ripartizione delle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese - Schema di D.M. n. 476 (art. 52, L. n. 448/1998)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 404
Data: 12/04/05
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   FONDI DI BILANCIO
IMPRESE   RIPARTIZIONE DI SOMME

Servizio studi

 

pareri al governo

Ripartizione delle risorse del fondo unico per  gli incentivi alle imprese

Schema di D.M. n. 476

(art.52, L. n. 448/1998)

n. 404

 


xiv legislatura

12 Aprile 2005

Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0177

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  6

§      1. Analisi dello schema di decreto  6

§      2. Schede riassuntive degli interventi individuati nello schema di decreto ai fini della ripartizione delle risorse  17

§      3. Elementi sulla ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di incentivi alle imprese  31

Schema di D.M. (atto n. 476)

§      Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l’anno 2005  37

Esame per il parere dello schema di riparto per il Fondo unico per il 2004 (Atto n. 378)

§      Camera dei deputati

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 22 giugno 2004  51

Seduta del 1° luglio 2004  55

Seduta del 6 luglio 2004  57

§      Senato della Repubblica

-       10a Commissione  (Industria)

Seduta del 30 giugno 2004  59

Seduta del 6 luglio 2004  63

Seduta del 7 luglio 2004  65

Normativa di riferimento

§      L. 5 agosto 1978, n. 468  Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 2)69

§      L. 17 febbraio 1982, n. 46 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (art. 14)73

§      L. 24 dicembre 1985, n. 808 Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico  75

§      D.L. 22 ottobre 1992, n. 415  Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno  81

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2, co. 100)87

§      D.L. 28 marzo 1997, n. 79 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (art. 13)89

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 11)93

§      L. 7 agosto 1997, n. 266 Interventi urgenti per l'economia (artt. 8 co 2, 15)97

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 7, 10, 19, 29, 33 e 40)101

§      L. 30 giugno 1998, n. 208 Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse  109

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 52)111

§      L. 11 maggio 1999, n. 140 Norme in materia di attività produttive (artt. 1-2)113

§      L. 29 marzo 2001, n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo (art. 5)117

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 234 e co. 354-361)119

 

 


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Scheda di sintesi


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

476

Titolo

Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l’anno 2005

Ministro competente

Ministro delle attività produttive

Norma di riferimento

L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 52

Settore d’intervento

Industria, commercio, turismo, ricerca e sviluppo

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

4 aprile 2005

§       assegnazione

6 aprile 2005

§       termine per l’espressione del parere

26 aprile 2005

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

 

 


 

Presupposti normativi

L'articolo 52 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) ha costituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese, anticipando una misura prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123[1].

Il Fondo unico in oggetto è stato istituito al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero delle attività produttive in favore delle imprese, aumentandone la trasparenza (tramite l’accorpamento in un’unica autorizzazione di spesa di tutte le somme destinate ad agevolare le imprese e la loro riaggregazione per finalità, invece che per singole leggi) e l’elasticità (rimettendo alla discrezionalità del Ministero la ripartizione tra i diversi interventi, anche per selezionare quelli considerati più efficaci e necessari).

In particolare, l'art. 52, comma 1, della citata L. 448 stabilisce che le disposizioni dell’art. 7, comma 9, del richiamato D.Lgs. n.123, si applicano al Ministero delle attività produttive a decorrere dal 1999.

Il comma 2, integrando e modificando la disciplina attuativa del D.Lgs. 123 cit., ha disposto, segnatamente, che sia il Ministro delle attività produttive, nell’ambito delle proprie competenze, a ripartire le risorse del fondo con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell’industria è stato istituito già nel 1999 un capitolo (il cap. 7100, Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese), allocato nella unità previsionale di base 6.2.1.16, in cui sono confluite le risorse precedentemente iscritte nei capitoli relativi a diverse leggi sostanziali. Nello stato di previsione per il 2000 ed in quello per il 2001 il capitolo ha assunto il numero 7800, mentre a partire dal 2002 il “Fondo per gli incentivi alle imprese” corrisponde al capitolo 7420.

Va inoltre ricordato che, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. 25 giugno 1999, n. 208 nella legge di contabilità generale dello Stato[2], la quantificazione del rifinanziamento complessivo del Fondo unico è effettuata con la tabella D della legge finanziaria, invece che con la tabella C, come previsto dal D.Lgs. n. 123/1998.

 

Si segnala che la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante  “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, all’art.5, co. 1 ha  delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive[3]. Il termine di cui all'art. 5, co. 1, originariamente fissato al 9 settembre 2004, è stato prorogato di 1 anno, al 9 settembre 2005, dall'art. 2, comma 7, lettera a), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

Il decreto legislativo in oggetto non è stato, peraltro, ancora adottato.

 

 


 

Contenuto

1. Analisi dello schema di decreto

Lo schema di decreto in esame, trasmesso alla Camera per l’espressione del previsto parere parlamentare in data 4 aprile 2005, provvede alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese del Ministero delle attività produttive (capitolo 7420 dello stato di previsione, tab. 3), per il 2005[4].

Le risorse del Fondo unico sono ripartite tra le diverse finalità previste dalle leggi di agevolazione vigenti, secondo un’articolazione funzionale che distingue vari piani di settore articolati in linee di intervento.

L’”Allegato al decreto” che accompagna lo schema in esame, dal quale risulta la ripartizione del Fondo unico per il 2005, riguarda cinque linee di intervento: interventi per il settore commerciale, industria aeronautica, interventi per la ricerca e lo sviluppo, interventi per le aree depresse e altri interventi. All’interno di questo quadro sono inseriti i singoli interventi, anche in riferimento alle sottostanti leggi sostanziali.

Diversamente da quanto disposto per l’anno 2004, per il 2005, in mancanza di stanziamenti di competenza, non sono previsti interventi nelle aree della ristrutturazione e riconversione industriale e dell’imprenditoria femminile[5].

Risorse complessivamente disponibili

A legislazione vigente lo stanziamento di competenza, relativo al capitolo n. 7420 dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, al quale corrisponde il Fondo unico, ammontava a 3.876.465.581[6] per il 2005, a 587.143.063 €per il 2006 e a 431.269.399 per il 2007.

A seguito degli interventi operati dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004(legge finanziaria per il 2005), l’importo globale del Fondo iscritto in bilancio risulta ora di 2.326.465.581€ per il 2005, 2.012.143.063€ per il 2006 e 431.269.399€ per il 2007.

Sostanzialmente, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria, si registra pertanto una riduzione dello stanziamento per il 2005 di 1.533.408.000 €.

 

Nella tabella che segue, gli stanziamenti del triennio 2005-2007, assegnati al Fondo unico e ripartiti dal presente schema, sono raffrontati con quelli assegnati negli anni precedenti.

 

Raffronto importi globali da bilancio degli anni precedenti

(migliaia di euro)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Importo in bilancio

DM 12/03/01

2.411.544

4669,4 mld

2.671.786

5173,3 mld

1.677.348

3247,8 mld

 

 

 

 

Importo in bilancio

DM 28/03/02

 

4.360.758

3.715.385

4.999.330

 

 

 

Importo in bilancio

DM 30/07/03 e 3/11/03

 

 

3.604.960,4

 

2.877.146,2

 

3.776.466

 

 

Importo in bilancio

DM 19 luglio 2004

 

 

 

3.087.939,1

3.876.465,6

587.143,1

 

Importo in bilancio

Schema in esame

 

 

 

 

2.326.465.6

2.012.143,1

431.269,4€

Come si precisa nella relazione che accompagna lo schema di decreto in esame, il predetto importo globale deriva:

·         dagli stanziamenti preesistenti, che ammontavanoa: 3.876.465.581[7] per il 2005, a 587.143.063 €per il 2006 e a 431.269.399 per il 2007;

·         dalle rimodulazioni disposta in tabella F della legge  finanziaria 2005 degli stanziamenti destinati al Fondo unico (- 1500 milioni di euro nel 2005, + 1500 milioni nel 2006, +100 milioni nel 2007) relative ai seguenti provvedimenti:

-          legge 448/98, art. 52, co,1 (Fondo unico): - 50 milioni di euro per il  2005, + 50 milioni di euro per il 2006;

-             legge 448/92 (aree depresse): - 50 milioni di euro per il  2005, + 50 milioni di euro per il 2006;

-          legge 208/98 (programmazione negoziata): -1400 milioni di euro per il  2005, + 1400 milioni di euro per il 2006.

·         dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dal comma 234, art. 1, della legge finanziaria 2005 per la copertura del finanziamento dell’Istituto per la promozione industriale (IPI) per 24 milioni di euro, ciò in quanto, come si legge nella relazione che accompagna lo schema, a partire dall’esercizio in corso tale copertura è stata disposta a carico del cap. 2370 anziché del cap. 7420 come avvenuto fino al 2004;

Il citato comma 234 della legge finanziaria prevede che, a decorrere dall’anno 2005, il finanziamento dell’IPI, (ex L. 57/02, art. 14 e L 289/02, art. 60) sia determinato in 25 milioni di euro annui. Il comma stabilisce, inoltre, che la copertura dei suddetti oneri sia assicurata sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese - di cui all’articolo 52della legge n. 448/1998 - e del Fondo per le aree sottoutilizzate presso il MAP, di cui all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/02[8]. Dispone, a tal fine, che le autorizzazioni di spesa rispettivamente recate dai citati articoli 52 e 60, comma 3, siano ridotte rispettivamente di 16,5 milioni di euro e di 8,5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 e per gli anni successivi;

Quanto all’IPI, si ricorda che si trattadell’agenzia governativa specializzata nella promozione della crescita e della competitività dei sistemi produttivi ed economici, nonché nella valorizzazione delle peculiarità territoriali, con particolare riguardo al sistema delle piccole e medie imprese. La natura giuridica dell’Ente è quella di associazione riconosciuta di diritto privato, la cui compagine associativa è composta dal Ministero delle attività produttive e da rappresentanti di Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Unioncamere, ABI, Mediocredito e SFIRS. L’IPI opera sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive (MAP), sviluppando linee di azioni sinergiche e complementari a quelle attivate dallo stesso Ministero al fine di garantire la più efficace attuazione degli indirizzi di politica industriale definiti dal Governo.

·       dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di 25.000.000 di euro per il 2005 e  50.000.000 di euro per il 2006, disposte dal comma 361, art. 1, della legge finanziaria 2005, per la copertura della quota degli oneri relativi al “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese” (istituito dal comma 354, art. 1 della legge finanziaria per il 2005) per gli incentivi alle imprese non riguardanti interventi nelle aree sottoutilizzate.

Il Fondo rotativo, denominato “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa dall’art.1, co. 354-361 della legge finanziaria per il 2005, è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale.

La dotazione iniziale del Fondo è stabilità in 6 miliardi di euro, da finanziare con il risparmio postale, mentre la sua ripartizione è rimessa a delibere del CIPE - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile – sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti. Al Ministro competente è attribuita la funzione di stabilire, con decreto di natura non regolamentare, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati.

La copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 354-360 è disciplinata dal citato comma 361, il quale prevede che agli oneri relativi si faccia fronte con un'autorizzazione di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, alla cui copertura si provvede secondo le seguenti modalità:

-          Fondo per le aree sottoutilizzate[9]: 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 per ciascuno degli anni 2006 e 2007;

-          Fondo unico per gli incentivi alle imprese: 25 milioni di euro per l’anno 2005 e 50 per il 2006. La quota è a carico della parte del Fondo non riguardante gli interventi per le aree sottoutilizzate;

-          Maggiori entrate derivanti dal comma 300: 50 milioni di euro per l’anno 2007 e 150 milioni di euro per il 2008. Si tratta, in particolare, delle maggiori entrate derivanti dalla revisione degli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e di alcuni diritti speciali.

Si segnala che l’articolo 8 del DL 35/2005, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge (AS 3344), introduce una profonda revisione dei meccanismi che presiedono all'erogazione degli incentivi alle imprese, così come definiti dalla legge n. 488 del 1992, di conversione del decreto-legge n. 415/92, recante la disciplina organica in materia di sostegno alle aree depresse, e dall'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha introdotto nell'ordinamento la previsione del ricorso agli strumenti della programmazione negoziata.

 

In particolare, il  comma 5 del citato articolo 8 prevede che i finanziamenti pubblici agevolati di cui alle citate  leggi n. 488/92 (aree depresse) e n. 662/97, art. 2, co. 203 (programmazione negoziata) possano essere erogati a valere sulla quota del citato  «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese» stabilita con le delibera del CIPE di cui al comma 355 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005[10].

 

 

 

Formazione dell'importo globale da bilancio

(migliaia di euro)

 

2005

2006

2007

Stanziamenti a legislazione vigente

3.876.465,6

587.143,1

431.269,4

Rimodulazione stanziamenti legge 448/98, art. 52, co. 1

(Tab. F, L. 311/2004))

- 50.000,0

+50.000,0

 

Rimodulazione stanziamenti legge 488/92

(Tab. F, L. 311/2004)

- 50.000,0

+ 50.000,0

 

Rimodulazione stanziamenti legge 208/98, art. 1, co. 1

(Tab. F, L. 311/2004)

-1.400.000,0

+1.400.000,0

 

Riduzione autorizzazioni di spesa - finanziamento IPI

(co. 234, L. 311/2004)

- 25,.000,0

- 25,.000,0

 

Riduzione autorizzazioni di spesa - oneri Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

(co. 361, L. 311/2004)

- 25.000,0

- 50.000,0

 

Totale da bilancio

2.326.465,6

2.012.143,1

431.269,4

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo

Per gli anni precedenti la ripartizione annuale operata dallo schema sottoposto al parere parlamentare, pur riguardando formalmente l’intero importo globale, incideva sostanzialmente sulla destinazione di una quota assai più limitata di risorse, risultanti essenzialmente da rifinanziamenti o da autorizzazioni di spesa disposti con la legge finanziaria.

Lo schema in esame non propone la ripartizione di nuove somme stanziate dalla legge finanziaria, bensì, in considerazione della decurtazione delle risorse destinate al Fondo per l’anno 2005 operata dalla legge finanziaria medesima (n.311/2004), interviene con una serie di rimodulazione e di riduzioni di stanziamenti già previsti dal precedente decreto di riparto del 19 luglio 2004.

 

Come accennato, l’”Allegato al decreto” che accompagna lo schema in esame, dal quale risulta la ripartizione del Fondo unico per il 2005, riguarda cinque linee di intervento: interventi per il settore commerciale, industria aeronautica, interventi per la ricerca e lo sviluppo, interventi per le aree depresse e altri interventi. All’interno di questo quadro sono inseriti i singoli interventi, con riferimento alle sottostanti leggi sostanziali.

Diversamente da quanto disposto per l’anno 2004, per il 2005, in mancanza di stanziamenti di competenza,  lo schema di riparto non prevede interventi nelle aree della ristrutturazione e riconversione industriale e dell’imprenditoria femminile[11].

Nel citato allegato al decreto viene riportato il quadro completo della ripartizione del Fondo unico articolata per interventi, come risulta dall’applicazione dei criteri di riparto proposti dallo schema.

In particolare, ai fini della ripartizione delle risorse, lo schema in esame propone di operare:

§         una rimodulazionedegli stanziamenti previsti dalla legge 488/98, art. 52, comma 1 (fondo unico) di 50 milioni di euro per il 2005 e + 50 milioni di euro per il 2006, trasferendo dal 2005 al 2006 l’importo di 25 milioni di euro per ognuno dei seguenti interventi:

a)            Cofinanziamento di programmi regionali per il commercio e il turismo (art. 16 della L. 266/97);

b)            Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per progetti di sviluppo (art. 5, L. 135/01).

§         una rimodulazionedegli stanziamenti previsti dalla L. 488/92 (aree depresse), mediante trasferimento di 50.000.000€ dal 2005 al 2006 (dei 413 milioni previsti dal decreto di riparto del fondo unico del 2004).

§         una rimodulazionedegli stanziamenti previsti dalla L. 208/98, art. 1, co. 1 (programmazione negoziata), trasferendo dal 2005 al 2006 l’importo di 1.400.000.000 € (dei 2.712.702.000 previsti dal precedente decreto di riparto).

§         una riduzione - in attuazione del comma 234, art. 1, della legge 311/04 - degli stanziamenti previsti dal decreto di riparto del Fondo unico per il 2004 relativamente ai seguenti interventi:

a)            stanziamento per l’IPI di 16.592.000€ per il 2005 e il 2006, ridotto a zero. La differenza di 92.000€ risultante dalla riduzione effettivamente apportata (16.500.000 €) e la suddetta somma prevista nel decreto di riparto 2004, viene assegnata in aumento al fondo di garanzia per le PMI, di cui alla legge n.662/96;

b)            stanziamenti della legge 448/98, art. 52, co. 1: sono ridotti di 4.250.000€;

c)            stanziamenti della legge 208/98, art. 1, co. 1: sono ridotti  di 4.250.000€.

§         una riduzione - in attuazione del comma 361, della legge finanziaria 2005 - per complessivi 25 milioni di euro per il 2005 e 50 milioni di euro per il 2006,a carico degli stanziamenti dei seguenti interventifissati dal decreto di riparto 19 luglio 2004:

a)            Cofinanziamento programmi regionali per il commercio e il turismo (art. 16 della L. 266/97): - 25.000.000€ per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

b)            Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per progetti di sviluppo (art. 5, L. 135/01): -12.911.000€ per il 2006;

c)            Agevolazioni per l’innovazione tecnologica (L. 46/82): -12.089.000€ per il 2006.

 

Le scheda relative alle citate disposizioni oggetto del riparto in esame sono riportate al paragrafo 2 del presente dossier.

Risorse trasferite alle regioni

Nella relazione che accompagna il provvedimento si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2000, parte degli interventi gestiti dal Ministero delle attività produttive sono stati demandati alle regioni in applicazione del D.Lgs 112/98.

Nella relazione si segnala, altresì che il trasferimento non ha ancora interessato le regioni Valle d’Aosta e Sicilia, che non hanno ancora provveduto ad adeguare i loro statuti.

L’ampio processo di decentramento amministrativo avviato dalla legge 59/97 (legge Bassanini) ha, infatti, investito anche il campo degli incentivi alle imprese, molti dei quali sono stati conferiti alle regioni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, materiali ed umane ad essi attinenti. Per quanto qui interessa, i settori investiti dal trasferimento di funzioni disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono in particolare quelli dell’industria (art. 19), dell’energia (art. 30), delle attività minerarie (art. 34) e di fiere e mercati e commercio (art. 41)[12].

Quanto alle modalità del trasferimento, l’art. 19 del D.Lgs. n. 112 prevede, con particolare riferimento agli incentivi all’industria, che le regioni provvedano alle incentivazioni ad esse conferite con legge regionale (co.12). I fondi relativi alle materie delegate sono ripartiti tra le regioni secondo criteri definiti con DPCM, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individuando eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale e alle diverse tipologie di concessione (co. 8). I fondi confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione (co. 6). Anche per il futuro, si prevede che i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione delle agevolazioni non riservate ad esso siano erogati dalle regioni (co. 5). Le norme sulla costituzione dei fondi regionali e sulle modalità della loro ripartizione (commi 6 e 8 dell’art. 19) sono applicabili anche alle agevolazioni relative a settori diversi da quello industriale, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 112, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Le risorse finanziarie, umane e materiali da trasferire alle regioni, ai sensi dell’art. 7 della L. 59/1997 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 112, in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono state individuate con DPCM 26 maggio 2000.

Con DPCM 10 febbraio 2000 sono state determinate le percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese. I criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle imprese sono stati individuati, per l'anno 2001, con DPCM 2 marzo 2001 (G.U. 6 aprile 2001, n. 81), per l'anno 2002, con DPCM 23 aprile 2002 (G.U. 12 giugno 2002, n. 136), per l'anno 2003, con DPCM 30 luglio (G.U. 26 settembre 2003, n. 224) e, per gli anni 2004 e seguenti, con DPCM 23 dicembre 2003 (G.U. 22 marzo 2004, n. 68).

 

Al fine di evitare possibili  ritardi già registratisi per l’avvio degli interventi da parte delle regioni speciali, lo schema in esame (come già era avvenuto per gli analoghi decreti emanati a partire dal  2001) all’articolo 3 provvede a indicare espressamente gli interventi di destinazione delle risorse, stabilendo le corrispondenti percentuali dei fondi complessivi da assegnare a ciascuno di essi, di seguito indicate.

 

 

intervento

percentuale fondi da assegnare

Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 – “Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali”(così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)

14,70

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 – “Interventi a favore del commercio e turismo” (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)

19,10

Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Art. 8 c. 2 – “Incentivi automatici”

66,20

 

 

Ai sensi dell’articolo 3 dello schema di decreto, qualora nel corso dell'anno 2005 non venisse completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 112/98, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette Regioni, avverrà sulla base delle predette percentuali.

 

Queste ultime, sono pertanto riferite agli stanziamenti che saranno attribuiti alle regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d’Aosta , al momento ancora non interessate dal conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese in quanto, come già indicato, non hanno ancora provveduto all’adeguamento dei rispettivi statuti.

 

 

 

 

 


2. Schede riassuntive degli interventi individuati nello schema di decreto ai fini della ripartizione delle risorse

Interventi per il settore commerciale

Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo

La legge 7 agosto 1997, n. 266 (“Interventi urgenti per l’economia”), all'articolo 16, comma 1, ha previsto l'introduzione di un nuovo strumento a favore del commercio e del turismo. Si tratta del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo.

I criteri e le modalità per la gestione del Fondo sono fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell’industria (ora delle attività produttive), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il CIPE deve altresì definire i progetti strategici da realizzare.

Con la delibera CIPE 5 agosto 1998 sono state emanate le direttive per la concessione delle agevolazioni e sono stati previsti interventi di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali da realizzare da parte delle regioni (che predispongono allo scopo, appositi programmi attuativi da realizzare sull’intero territorio nazionale).

Le risorse del predetto Fondo sono destinate – ai sensi dell''art. 52, comma 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) - anche alla realizzazione di progetti comunali per qualificare la rete commerciale, nella misura massima di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004. Tale disposizione si riferisce a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che ha riformato la disciplina del settore del commercio.

L’art.10 stabilisce che ogni regione può disporre discipline particolari per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, la lett. c) del comma 1 dell’art.10 prevede che le regioni indichino i criteri in base ai quali le amministrazioni comunali per le aree metropolitane e sovracomunali e i centri storici possano sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato (ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 114/98 per la apertura, trasferimento o ampliamento degli esercizi suddetti è sufficiente la semplice comunicazione al comune competente per territorio). Detti criteri tengono conto dell'impatto dei nuovi esercizi commerciali sulla rete distributiva e sul tessuto urbano secondo una logica di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. Le aree interessate alla regolamentazione regionale sono quelle indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3 della citata legge ed esattamente:

1.       aree metropolitane omogenee

2.       aree sovracomunali che rappresentano un unico bacino di utenza

3.       centri storici

Per i centri storici, in particolare, i progetti comunali saranno finalizzati a tutelare gli esercizi di valore storico ed artistico e a salvaguardare le attività commerciali ed artigianali che svolgono esercizi di vicinato.

Cofinaziamento dei sistemi turistici

La legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo" all'articolo 5 definisce i sistemi turistici locali come"contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse". Tali sistemi si caratterizzano per una offerta integrata di beni culturali, ambientali e attrazioni turistiche, nella quale sono ricompresi anche i prodotti agricoli e dell'artigianato locale.

Concorrono alla promozione di detti sistemi sia gli enti locali che i soggetti privati, attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria e con i soggetti pubblici e privati interessati. Il riconoscimento dei sistemi turistici locali spetta alle regioni, che provvedono, inoltre, alla definizione delle modalità e della misura del finanziamento dei progetti di sviluppo.

L'articolo 5 stabilisce che a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 il Ministero dell'industria (ora delle attività produttive) provvede, a valere sul Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali (peraltro limitatamente ai progetti interregionali o sovraregionali.

Per gli interventi di cui all'articolo 5, l’articolo 6 della citata legge 135/2001 dispone, al comma 1, l’istituzione presso il Ministero delle attività produttive del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica. Le risorse del Fondo - i cui criteri e  modalità di gestione sono definiti dal Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata  - ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 sono ripartite, per il 70 per cento, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che le erogano per gli interventi sopra citati.

Per quanto riguarda il restante 30 per cento, per il quale il comma 3 dell’articolo 6 prevedeva invece la predisposizione di bandi annuali, da parte del Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si segnala che la recente legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) all’art. 30, co. 2, modifica tale disposizione stabilendo che le modalità e i criteri di riparto del restante 30% del Fondo sono determinati, come per la quota del 70%, con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Industria aeronautica

La legge 24 dicembre 1985, n. 808 Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”, costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore e prevede interventi in favore delle imprese nazionali impegnate nella costruzione, trasformazione, revisione di aeromobili, motori ed equipaggiamenti aeronautici, che partecipino a programmi aeronautici in collaborazione internazionale

In particolare l'art. 3, comma 1, istituisce due nuovi strumenti di incentivazione, consistenti in:

-          finanziamenti, fino a concorrenza dei relativi costi, di programmi, studi, progettazioni, realizzazione di prototipi, prove-investimenti per industrializzazione e avviamento alla produzione (lett. a))

-          contributi in conto interessi su finanziamenti concessi dagli istituti di credito per lo svolgimento di attività di produzione di serie e per dilazioni di pagamento ai clienti finali (lett. a) e b)).

La legge è stata più volte rifinanziata od integrata per realizzare nuove forme di sostegno alle imprese del settore. Tra tali interventi si segnalano due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente di 45 miliardi di lire dal 2001 e 44 miliardi di lire dal 2002, autorizzati dall’art. 54, comma 1, della legge 488/1999 (legge finanziaria per il 2000) con riferimento all’ articolo 3, primo comma, lettera a) e alla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6[13]. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" all'articolo 144, comma 3, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2003 per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa.

La legge 11 maggio 1999, n. 140Norme in materia di attività produttive”, all'articolo 1 ha previsto 2 limiti di impegno quindicennali di 64,2 e 99,7 miliardi a decorrere dal 1999 e dal 2000 per interventi nel settore aeronautico finalizzati:

-          alla realizzazione di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico, anche nell'ambito di collaborazioni internazionali, nei settori aeronautico, aerospaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

-          alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di società costituenti le strutture di cooperazione europea.

Criteri e modalitàdi erogazione dei benefici sono stati individuati dal comma 2 dell'art. 1 per rinvio all’articolo 2, comma 6, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547 “Interventi urgenti a sostegno dell'economia”, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

All'articolo 2 della legge 140/99 sono stati invece previsti tre limiti di impegno quindicennali di 64,1, 84,8 e 35 miliardi, a decorrere dagli anni 1999, 2000 e 2001, per programmi dei settori aerospaziale e duale (civile e militare).

Tra i più recenti interventi, si ricorda che la legge n.311/04 (legge finanziaria 2005), al comma 251, nel quadro dell'impegno per la promozione della ricerca avanzata nei settori strategici per l'industria nazionale, ha  autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, destinandola in particolare al finanziamento di progetti pilota realizzati da società che operano nel settore aeronautico,di cui alla citata  legge n.808/85.

Interventi per la ricerca e lo sviluppo

Legge n.46/82, art. 14 (Fondo innovazione tecnologica )

La legge n. 46/1982 (“Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale”), all’articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologia (FIT). Il Fondo è destinato ad interventi aventi ad oggetto programmi di imprese volti ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di quelli già esistenti. Destinatari delle agevolazioni sono: imprese industriali produttrici di beni e servizi, consorzi di imprese industriali, aziende speciali degli enti locali, imprese agricole e loro consorzi che svolgano prevalente attività industriale, cooperative e singole imprese per conto di gruppi industriali di appartenenza.

L’articolo 54, comma 5, della finanziaria 2000 (L. n. 488 del 1999) ha previsto la parziale delegificazione della disciplina relativa alla gestione degli interventi agevolativi del FIT, e la rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti già in essere. Tale disposizione, infatti, ha rimesso al decreto del Ministro dell’industria previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1999, la determinazione degli elementi essenziali degli interventi previsti dall’art. 14 della L. n. 46/1982. In attuazione del predetto articolo è stata emanata la Direttiva del Ministero dell'industria 16 gennaio 2001 “Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46” (GU 4/4/2001, n. 79).

La legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza” all’art. 2 ha introdotto modifiche all’articolo 14 della legge 46, provvedendo, in particolare, all’ampliamento del campo d’intervento del FIT, che viene esteso anche ai programmi volti all’introduzione di rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo dei prodotti, nonché ad incrementare la relativa dotazione a sostegno dei programmi di sviluppo e innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, abbigliamento, e calzaturiero.

Recentemente, si ricorda che la legge finanziaria per il 2005 (L. 311/04) all’art.1, comma 270, ha esteso il campo d’intervento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) – di cui all’art. 14 della legge n. 46 del 1982 - alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a sostegno dei relativi processi di innovazione.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 11 del disegno di legge governativo sulla competitività, recante il “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (AC5736), attualmente all’esame della Camera dei Deputati, ai commi 1-5 contiene disposizioni relative all’utilizzo del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT), le quali prevedono, tra l’altro, che le agevolazioni del FIT a programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo possano essere fruite – entro i limiti delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto - anche nella forma di contributo in conto interessi su finanziamenti bancari, concessi sulla base di condizioni economiche concordate liberamente tra le parti, secondo modalità alla cui determinazione si provvederà con decreto del Ministero delle attività produttive.

Interventi per le aree depresse

Incentivi alle attività produttive: L. n. 488/92

La legge n. 488 del 1992 ha rappresentato il principale intervento di agevolazione a favore delle imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Essa è stata introdotta con lo scopo di sostituire gli interventi di aiuto indifferenziati con incentivi assegnati attraverso bandi di gara.

Tra le agevolazioni alle imprese occorre, inoltre, ricordare gli incentivi per la promozione di iniziative imprenditoriali e di attività di lavoro autonomo. La disciplina normativa è stata rivista in modo organico con il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con il quale è stata dettata la normativa in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego. La nuova terminologia adottata corrisponde rispettivamente alle diverse forme di agevolazione all’imprenditorialità giovanile, da un lato, ed al prestito d’onore dall’altro.

Si tratta di forme di incentivazione che si sono rivelate sicuramente tra gli strumenti più efficienti nel creare nuove imprese nel Mezzogiorno e, più ampiamente, nelle aree sottoutilizzate. In particolare, il prestito d’onore riveste un ruolo assolutamente prevalente.

La gestione di queste forme di incentivazione è affidata a Sviluppo Italia. Peraltro, l’esaurimento delle risorse stanziate aveva determinato nell’aprile 2002 la sospensione della concessione di agevolazioni.

Con l’assegnazione di nuove risorse (delibera CIPE n. 16/2003) è ripresa dall’agosto 2003 l’operatività di questi strumenti.

Per quanto concerne l’autoimpiego, oltre alla preponderanza del prestito d’onore rispetto alle forme di più recente introduzione rappresentate dalla microimpresa e dal franchising, si evidenzia, a livello settoriale, una prevalenza del settore commerciale, seguito dalle attività professionali. Riguardo alla imprenditorialità giovanile, la maggior parte delle domande attiene i settori della produzione di beni e servizi alle imprese e della fornitura di servizi.

Programmazione negoziata

Le diverse forme di intervento per la promozione delle attività produttive nelle aree depresse, comprese nel termine di “programmazione negoziata”, sono state introdotte con la fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ad eccezione dei contratti di programma, già attivati a partire dal 1986.

Dopo una prima disciplina, stabilita nel 1995 (D.L. n. 32/1995), i patti territoriali, i contratti d’area, i contratti di programma, le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro hanno ricevuto una nuova definizione normativa con il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997 (art. 2, commi 203-209, della legge n. 662/1996) e le relative deliberazioni del CIPE.

I patti territoriali e i contratti di area sono strumenti che non hanno per oggetto una singola iniziativa imprenditoriale (come avviene nel contratto di programma), ma l’elaborazione di un “progetto locale di sviluppo”, costituito da interventi integrati di promozione delle attività produttive su un determinato territorio, realizzati mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati (amministrazioni, parti sociali, camere di commercio, istituti finanziari) che vi operano.

In un primo tempo (1996-1997) i patti territoriali venivano approvati dal CIPE e l’istruttoria delle singole iniziative in essi inseriti veniva affidata al Ministero del bilancio.

Nel 1998 la procedura è stata modificata determinando un sensibile snellimento dei tempi, in quanto la selezione dei patti viene effettuata con lo strumento del bando e le iniziative sono istruite da istituti bancari convenzionati secondo i criteri e le modalità previsti per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive previste dalla legge n. 488/1992.

Per effetto di ulteriori forme di semplificazione delle procedure è stata prevista l’assegnazione diretta delle risorse al soggetto responsabile del patto o al responsabile unico del contratto. Questi provvederà, a sua volta, a effettuare i pagamenti a favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, avvalendosi, per la gestione delle risorse, di istituti bancari convenzionati.

I contratti d’area sono uno strumento specificamente rivolto alle c.d. aree di crisi. In particolare, nell’ambito dei contratti di area, sono previsti, oltre a incentivi agli investimenti, anche intese tra le parti sociali, al fine di aumentare la flessibilità del lavoro, accordi tra amministrazioni, per semplificare e accelerare gli adempimenti amministrativi, protocolli di legalità, per garantire una maggiore sicurezza nei confronti di fenomeni criminali.

Il ricorso ai contratti d’area, peraltro, è stato espressamente interrotto a seguito della sospensione dei finanziamenti per nuovi contratti. Secondo quanto affermato dal Governo in più occasioni, lo strumento potrà essere riattivato solo successivamente a una ridefinizione delle modalità di attuazione.

A differenza dei patti territoriali e dei contratti d’area, i contratti di programma si realizzano attraverso l’accordo diretto tra l’amministrazione centrale e soggetti imprenditoriali di rilevanti dimensioni.

Sebbene già presenti nell’ambito degli strumenti di intervento straordinario, i contratti di programma sono stati riproposti all’interno della disciplina della programmazione negoziata, quale strumento specifico rivolto a favorire la realizzazione di investimenti produttivi consistenti, con riferimento a settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico.

La possibilità di stipulare contratti di programma, inizialmente riservata alle grandi imprese o ai consorzi di PMI, è stata successivamente estesa anche alle rappresentanze dei distretti industriali. Per quanto riguarda i settori interessati, il ricorso ai contratti di programma è stato, in un secondo tempo, previsto anche per il turismo, l’agricoltura e la pesca.

L’intento di accrescere l’entità degli investimenti effettuati nelle aree sottoutilizzate da imprese estere è stato peraltro perseguito, a partire dal 2003 anche attraverso il nuovo strumento rappresentato dal contratto di localizzazione.

Si può dire che il contratto di localizzazione rappresenta una forma più avanzata di contratto di programma, caratterizzata da procedure di approvazione e di attuazione più veloci, dall’inserimento all’interno di un accordo di programma quadro, che implica il diretto coinvolgimento dei ministeri economici e della regione ospitante e, infine, dall’affidamento a Sviluppo Italia dell’attività di promozione, stipula del contratto e attuazione degli interventi in esso previsti.

A fianco dei tradizionali incentivi all’investimento già previsti nel contratto di programma, il contratto di localizzazione comprende accordi volti alla realizzazione di infrastrutture e alla semplificazione degli adempimenti procedurali relativi all’attuazione degli investimenti.

Si segnala che il DL 35/2005, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge (AS 3344), all'articolo 8 introduce una profonda revisione dei meccanismi che presiedono all'erogazione degli incentivi alle imprese, così come definiti dalla legge n. 488/92, e dall'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha introdotto nell'ordinamento la previsione del ricorso agli strumenti della programmazione negoziata.

 

Il comma 1 del citato art. 8 definisce le nuove modalità di attribuzione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 488 del 1992 e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge n. 662 del 1996.

I nuovi criteri per la concessione degli incentivi alle imprese, come indicati alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell’articolo 8, tendono a promuovere il coinvolgimento degli istituti bancari nel finanziamento degli investimenti oggetto di agevolazioni: ciò, in vista di una più efficace e trasparente allocazione delle risorse finanziarie disponibili ai fini del sostegno alle attività produttive.

Alla lettera a), in particolare, è previsto che il finanziamento in conto capitale (cioè a fondo perduto) possa al massimo raggiungere la metà del finanziamento complessivo, che dovrà ora essere costituito per almeno il 50 per cento da un prestito (con obbligo quindi di restituzione). La quota erogata in forma di prestito dovrà constare a sua volta di due voci, di pari importo:

Ai sensi della lettera d), dovrà essere garantito l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le domande di ammissione alle agevolazioni e curano l'effettuazione dei rimborsi del prestito nelle sue due componenti.

In coerenza con la scelta di puntare sul ruolo delle banche per garantire una più efficace e responsabile selezione delle iniziative ammesse ai contributi, la lettera e), nel delineare i parametri che dovranno essere considerati ai fini della formazione delle graduatorie, indica fra gli altri il criterio di privilegiare le istanze relative a investimenti per i quali sarà meno elevata la quota di contributi a fondo perduto richiesta.

Il comma 2 demanda ad un regolamento del Ministro delle attività produttive la definizione di criteri, condizioni e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, mentre il comma 3 esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina gli incentivi da erogare in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del decreto, che continueranno ad essere assegnati in base alle precedenti disposizioni. Analoga previsione è contemplata per gli incentivi da finanziare attraverso risorse che, alla stessa data, risultino formalmente individuate in contratti di programma, ancorché in pendenza, dell’approvazione di tali strumenti da parte del CIPE.

Il comma 4 individua i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie preordinate, secondo il nuovo regime, all’erogazione dei prestiti bancari ordinari associati ai contributi pubblici in conto capitale e in conto interessi, prevedendo la possibilità di derogare ai requisiti prescritti in via generale per l’esercizio di tale attività (deve ritenersi, quelli indicati alla lettera g) del comma 2) in via transitoria a favore dei soggetti con i quali vi siano convenzioni già in essere, purché autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, e comunque solo fino alla scadenza delle convenzioni stesse.

Il comma 5 prevede che i finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possano essere erogati a valere sulla quota del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese» finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazione rimborsabile con un piano di rientro pluriennale di cui al comma 355 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005[14]. Si applica la disposizione di cui al comma 360 dell’articolo 1 della legge stessa, in base alla quale alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto il rimborso delle spese di gestione del Fondo rotativo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

Il comma 6 tende ad assicurare che, nel primo biennio, il volume di investimenti privati agevolati con le norme oggetto di riforma sia equivalente a quello medio agevolato negli anni 2003 e 2004, nonché a garantire che i risparmi conseguenti all’applicazione della riforma degli incentivi siano impiegati, nell’ambito degli strumenti finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate, per incrementare i finanziamenti agli investimenti pubblici in infrastrutture, materiali e immateriali, così da pervenire ad un miglior equilibrio tra le due componenti della spesa in conto capitale.

Con il comma 7 sono apportate una serie di modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (“Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego”).

Altri interventi

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (L. n. 662/96 art. 2, comma 100 lett. a) e legge n. 266/97 art. 15)

Si ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito presso il Mediocredito centrale dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.

Successivamente, l’art. 15, co. 1, della legge 266/97 (c.d. “legge Bersani”), ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte,  le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le passività del  Fondo centrale di garanzia all’industria di cui all’art. 20 della legge 675/77 (“Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, a ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore”) costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle PMI industriali; le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all’art. 7 della legge 717/75 (“Credito agevolato al commercio”); un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) dal fondo istituito dal DL 149/93 sempre presso il Mediocredito centrale.

Il comma 2 dello stesso art. 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del fondo (già riconosciuta alle banche) anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo per finanziamenti alle PMI – compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai Confidi e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93.

Criteri e modalità per la concessione delle garanzie e per la gestione del Fondo di garanzia alle PMI, sono stati successivamente stabiliti con il DM 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo DM 3 dicembre 1999 ha dettato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione dello stesso fondo.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 173/98 ha esteso la garanzia del Fondo a quella prestata a favore delle PMI dai fondi di garanzia gestiti dai Confidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperative o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto èper almeno il 50% da imprenditori agricoli.

Da ultimo il decretodel Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004[15], ha istituito una Sezione speciale del Fondo di garanzia riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali. Ad essa il decreto ha destinato le risorse di cui all’art. 27 della legge n. 3/2003[16], concernenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2004, 20 milioni di euro per l’anno 2005, 20 milioni di euro per il 2006 (art. 1)[17].

Si ricorda, infine, che la legge n.311/04 (finanziaria per il 2005) al comma 209 ha provveduto ad integrare della somma di 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007 la suddetta Sezione speciale del Fondo.

Finanziamento programma IPI: L. n. 57/2001, art. 14

L’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") reca interventi di diversa natura in materia di agevolazioni alle imprese. In particolare, il comma 3 dispone che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento delle attività di promozione industriale svolte dall’IPI (Istituto per la promozione imprenditoriale) su tutto il territorio nazionale, siano posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria.

Secondo la normativa previgente (art. 17 del D.L. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995) gli oneri per il finanziamento delle attività dell’IPI gravavano sul Fondo per le aree depresse previsto dall’articolo 19, comma 5 del D.Lgs. n. 96/1993.

La denominazione originaria dell’IPI era “IASM - Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno”, ente di promozione del Mezzogiorno istituito dalla legge n. 64/1986.

Il D.Lgs. n. 96/1993, che ha disciplinato il passaggio dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno all’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, ha previsto che lo IASM, il cui compito istituzionale è la promozione industriale, risponde della propria attività al Ministero dell'industria, che ne detiene la maggioranza delle quote (art. 11, comma 4). Con il D.M. 28 dicembre 1993 il Ministro dell’Industria ha provveduto all’assetto dello IASM, prevedendone peraltro la trasformazione da associazione senza personalità giuridica ad associazione dotata di personalità giuridica.

L’art. 17 del D.L. n. 32/1995 ha in seguito modificato la denominazione dello IASM in IPI, Istituto per la promozione imprenditoriale.

L’attuale IPI, quale associazione senza fini di lucro, è stata costituita con atto notarile il 6 giugno 1997.Il D.Lgs. n. 1 del 1999, recante il “Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della Società Sviluppo Italia”, ha stabilito il conferimento alla suddetta Società delle partecipazioni azionarie in varie società (SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA) e delle quote di IPI detenute dallo Stato o da società da questo controllate, al fine di provvedere, entro il 30 giugno 2000, al riordino e all’accorpamento delle citate partecipazioni in un unico gruppo.

La peculiare natura giuridica dell’IPI (come già detto, ente di tipo associativo) ha comportato l’impossibilità per l’ente di partecipare al processo di riordino, attraverso le operazioni societarie di fusione per incorporazione in Sviluppo Italia. L’IPI è stata pertanto coinvolta nel suddetto processo tramite una operazione di recesso del Ministero dell’Industria dalla quota associativa di maggioranza da esso detenuta, con subentro nella medesima posizione di Sviluppo Italia S.p.A. I rapporti tra IPI e Sviluppo Italia saranno regolamentati attraverso accordi contrattuali ad hoc.

L’articolo 19, comma 2, della legge n. 340/2000 (legge di semplificazione) autorizza il Ministero dell’industria ad utilizzare una quota del finanziamento concesso per il 2000, entro il limite massimo di 200 milioni, per acquisire la partecipazione maggioritaria nell‘IPI e sostenere i relativi oneri associativi. Conseguentemente l’IPI viene ad essere sganciata dal processo di riordino di Sviluppo Italia.

L’articolo 60 della legge 289/02 (finanziaria 2003) al comma 3 dispone che gli oneri relativi al funzionamento dell’Istituto riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 488/1992 e agli interventi di programmazione negoziata, vadano a gravare sull’apposito Fondo costituito dal medesimo comma 3 presso il Ministero delle attività produttive al quale andranno a confluire le risorse per tali interventi.

Da ultimo, si segnala la legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2005) che all’art. 1,  comma 234 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2005, il finanziamento dell’IPI, (ex L. 57/02, art. 14 e L 289/02, art. 60) sia determinato in 25 milioni di euro annui, e che copertura dei suddetti oneri sia assicurata sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese - di cui all’articolo 52 della legge n. 448/1998 - e del Fondo per le aree sottoutilizzate presso il MAP, di cui all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/02. A tal fin, è stato disposto che le autorizzazioni di spesa rispettivamente recate dai citati articoli 52 e 60, comma 3, siano ridotte rispettivamente di 16,5 milioni di euro e di 8,5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 e per gli anni successivi.

Interventi di competenza regionale

Incentivi fiscali al commercio: L. n. 449/97, art. 11

L’articolo 11 (commi 1-9) della legge 449/97(collegato alla finanziaria per il 1998) dispone incentivi fiscali per le piccole e medie imprese commerciali e per le imprese turistiche, prevedendo un credito di imposta - in misura pari al 20% del costo dei beni al netto dell'IVA - per l’acquisto di beni strumentali, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti alla clientela. L’agevolazione si rivolge alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande e alle imprese turistiche. I progetti di investimento per i quali viene chiesto l'incentivo fiscale devono essere orientati all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili e di nuova fabbricazione che risultino strettamente connessi all'attività esercitata nel locale cui vengono destinati (installati o utilizzati) e siano ricompresi in categorie specificatamente indicate (sono quindi esclusi immobili e vetture). Si ricorda che l’art. 54, comma 5, della legge n. 448 del 1998 (collegato alla finanziaria per il 1999) ha esteso i benefici introdotti dal predetto articolo 11 anche alle piccole e medie imprese commerciali di vendita all’ingrosso. Da ultimo, l’art. 145, comma 74, della legge 388/2000 (finanziaria 2001) ha integrato ulteriormente di 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 la disponibilità del Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), ai fini della fruizione del credito di imposta per l’acquisto dei beni strumentalialle attività di impresa indicate nel comma 1 dell’articolo 11, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 11.

 

 


3. Elementi sulla ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di incentivi alle imprese

L’art. 18 del D.Lgs. n. 112 individua tassativamente le funzioni riservate allo Stato in materia di industria. In particolare le lett. da o) a s) e da z) a bb) riguardano una serie di finalità incentivabili o di specifiche leggi di agevolazione che non rientrano nel generale conferimento alle regioni operato dal successivo articolo 19. Si tratta in particolare dei seguenti strumenti:

1.       agevolazioni per attività di ricerca nelle aree depresse (lett. p);

2.       i fondi speciali per la ricerca applicata (FRA) (ora Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ex D.Lgs. n. 279/1999) e per l'innovazione tecnologica (FIT), ex legge n. 46/1982 (lett. q);

3.       il fondo di garanzia per le PMI (ex art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/96) (lett. r);

4.       le agevolazioni alle esportazioni della L. 227 del 1977 (legge Ossola) – ora disciplinate dal D.Lgs. n. 143 del 1998 (lett. s);

5.       le agevolazioni per l’imprenditoria femminile di cui alla legge n. 215 del 1992 e per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (D.L. 786/1985) (lett. z);

6.       le agevolazioni alle attività produttive di cui alla legge n. 488 del 1992 (per cui è peraltro prevista l’intesa della Conferenza Stato-regioni) (lett. aa);

7.       le sovvenzioni al settore della cinematografia, di cui alla L. n. 1213 del 1965 (lett. bb).

Inoltre, ai sensi della lett. o), lo Stato gestisce gli interventi per attività di rilevanza economica strategica o valutabili solo su scala nazionale, individuati dal D.P.C.M. 6 agosto 1999:

8.       riconversione dell’industria bellica (art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, della legge n. 237 del 1993, di conversione del D.L. n. 149/1993);

9.       sviluppo del settore aeronautico (L. n. 808 del 1985);

10.   fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (L. n. 49 del 1985, titolo II);

11.   reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (art. 7, 8 e 11 del D.L. n. 120 del 1989);

12.   ristrutturazione del comparto siderurgico (D.L. n. 396 del 1994);

13.   centri per lo sviluppo dell’imprenditorialità nel Mezzogiorno (art. 15, commi 13 e 14 della L. n. 67/1988);

14.   interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (art. 14 della L. n. 266/1997);

15.   interventi per l’industria navalmeccanica e armatoriale (L. n. 394/1989).

Quanto agli strumenti agevolativi conferiti alle regioni, l’art. 19 del D.Lgs. n. 112 fa riferimento a tutte le agevolazioni all’industria, comprendendovi esplicitamente quelli destinati:

1.       alle piccole e medie imprese;

2.       alle aree ricomprese in programmi comunitari;

3.       ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;

4.       a singoli settori industriali;

5.       all’incentivazione;

6.       alla cooperazione nel settore industriale

7.       al sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine

8.       al sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell’internazionalizzazione delle imprese;

9.       allo sviluppo dell’occupazione e dei servizi reali alle imprese.

Per il settore energetico dispone l’art. 30, comma 2: sono attribuiti alle regioni i compiti relativi ad alcuni dei contributi volti ad incentivare il risparmio energetico e le fonti rinnovabili, di cui alla L. n. 10 del 1991, finalità per cui, ai sensi dell’art. 29, comma 2, lett. h), sono invece riservate allo Stato le competenze previste dall’art. 18, comma 1, lett. n) ed o) – cioè, la fissazione dei criteri generali per le agevolazioni e la concessione di quelle di rilevanza strategica, individuate con apposito D.P.C.M.

Per miniere e risorse geotermiche, l’art. 34, comma 3, delega alle regioni la concessione e l’erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore di titolari di permessi di ricerca o concessioni di coltivazione e per programmi di riconversione mineraria; l’art. 33, senza parlare espressamente di incentivi, riserva allo Stato, tra l’altro, la ricerca mineraria e la promozione della ricerca mineraria all’estero.

Per la materia relativa a fiere e mercati e commercio, l’art. 41 stabilisce che siano trasferite alle regioni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati salvo quelle riservate allo Stato dall’art. 40; sono comprese la concessione e l’erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario (comma 2, lett. f). Il riferimento del comma 1, letteralmente limitato a “fiere e mercati” (cfr. l’alinea), è stato considerato applicabile anche alla materia del commercio. Sono riservati allo Stato gli incentivi introdotti dal D.Lgs. n. 114 del 1998, per espressa previsione dell’art. 40, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112.

 

Si osserva, inoltre, che la pur recente nuova ripartizione delle competenze ora ricordate, andrebbe verificata alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che, all’articolo 3, ha sostituto l’articolo 117 della Costituzione, ridisciplinando la ripartizione della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni. Il testo, come noto, capovolge il criterio stabilito dal precedente articolo 117 Cost. ed individua le materie di esclusiva competenza statale e quelle di legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta stabilire i principi fondamentali ed alle Regioni la restante disciplina, disponendo, con una norma di chiusura del sistema, che su tutte le altre materie la potestà legislativa spetti alle regioni (c.d. potestà legislativa residuale delle Regioni). Ora, poiché la materia “industria”, alla quale sembrano da ricondurre gli incentivi alle imprese, non è menzionata dal testo costituzionale né tra le materie di esclusiva competenza statale, né tra quelle di competenza concorrente, sembrerebbe potersi trattare, in linea di principio, di materia rimessa alla competenza delle regioni.

Il permanere di una potestà legislativa del legislatore statale nella materia in esame (“incentivi alle imprese”) sembrerebbe, peraltro, poter essere giustificata con riferimento a materie di competenza statale esclusiva (quali ad esempio la “tutela della concorrenza”) ovvero di competenza concorrente (come, ad esempio, il “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”).

 

Si ricorda, infine, che la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante  “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, all’art.5, co. 1 ha  delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive[18]. Il termine di cui all'art. 5, co. 1, originariamente fissato al 9 settembre 2004, è stato prorogato di 1 anno, al 9 settembre 2005, dall'art. 2, comma 7, lettera a), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

Il decreto legislativo in oggetto non è stato ancora adottato.

 


Schema di D.M. (atto n. 476)

 


 

 

 

 

VISTA          la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per 1a stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'articolo 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

 

VISTA          la legge 30 dicembre 2004, n. 312 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007";

 

VISTO          il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005" e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento sul capitolo 7420 dì € 2.326.465.581 in termini di competenza;

 

RITENUTO   opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

 

CONSIDERATO    che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero é stata conferita, in applicazione del decreto legislativo 112/98, alle Regioni, ma che detto trasferimento non ha ancora interessato le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno adeguato i loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2005 il conferimento sarà completato, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette Regioni e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari ìnterventi sulla base di percentuali prestabilite;

 

SENTITE   le Commissioni parlamentari competenti;

DECRETA
ART. 1

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato.

 

ART. 2

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

ART. 3

Qualora ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 112/98, nel corso dell'anno 2005, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle Regioni Sícilia e Valle d'Aosta, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette Regioni, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

INTERVENTO

PERCENTUALE

FONDI DA

ASSEGNARE

Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 - "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali" (così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)

14,70

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - "Interventi a favore del commercio e turismo" (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001

19,10

Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 c. 2 - "Incentivi automatici”

66,20

 

 

 

ART. 4

Il decreto viene comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

 


ALLEGATO al decreto

Interventi per il settore commerciale (piani di gestione 1-3)

INTERVENTO

2005

2006

2007

Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo art. 16 legge 7 agosto 1997, n. 266

0

0

0

Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti ínterregionali e sovrasegionali: art. 5 legge 29 marzo 2001, n. 135

25.000.000

12.089.000

0

TOTALE

25.000.000

12.089.000

0

Industria aeronautica (piani di gestione 4-17)

INTERVENTO

2005

2006

2007

Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 24 Dicembre 1985, n. 808 e relativi rifinanziamenti, e art. 1 lett. a) e b) ed art.2 legge 11 maggio 1999, n. 140

600.763.581

537.143.063

431.269.399

TOTALE

600.763.581

537.143.063

431.269.399

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 18)

INTERVENTO

2005

2006

2007

Agevolazioni per l'innovazione tecnologica:

legge 17 febbraio 1982, n. 46

23.408.000

11.319.000

0

TOTALE

23.408.000

11.319.000

o

Interventi per le aree depresse (piani di gestione 26-28).

INTERVENTO

2005

2006

2007

Incentivi alle attività produttive: art. 1

comma 2 del decreto-legge 22 ottobre

1992, n. 415, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488

358.750.000

45.750.000

0

Programmazione negoziata per patti

territoriali, contratti d'area e contratti dì

programma

1.308.452.000

1.395.750.000

0

TOTALE

1.667.202.000

1.441.500.000

0

segue ALLEGATO al decreto

 Altri interventi (piano di gestione 32)

INTERVENTO

2005

2006

2007

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a e legge 266/97 art. 15

10.092.000

10.092.000

0

TOTALE

10.092.000

10.092.000

0

 

 

TOTALE GENERALE

2.326.465.581

2.012.143.063

431.269.399

 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

1. L'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - collegato alla finanziaria 1999 - prevede che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.

    E' altresì previsto che con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia effettuata la ripartizione delle risorse globalmente assegnate ai vari interventi.

2. Per il 2005 il "Fondo per gli incentivi alle imprese" corrisponde al capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero i cui stanziamenti nel triennio 2005/2007 sono i seguenti:

 

(in euro)

INTERVENTO

2005

2006

2007

Importo globale da bilancio

.2005/2007

2.326.465.581

2.012.143.063

431.269.399

Gli importi derivano:

Ø dagli stanziamenti Preesistenti pari a € 3.859.873.581 per il 2005, € 587.143.063 per il 2006 e € 431.269.399 per il 2007;

Ø dalle rimodulazione degli stanziamenti del fondo unico per gli incentivi alle imprese disposte con la tabella F della legge finanziaria 2005:

a)   legge 448 del 1998, art. 52, comma 1 - 50 milioni di euro nel 2005, + 50 milioni di euro nel 2006;

b)   decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 - 50 milioni di euro nel 2005, + 50 milioni di euro nel 2006;

c)   legge n. 208 del 1998 articolo 1, comma 1 prosecuzione degli interventi nelle aree depresse -1.400 milioni di euro nel 2005, + 1.400 milioni di euro nel 2006;

Ø dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dal comma 234 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 per la copertura del finanziamento dei programmi dell’Istituto per la promozione industriale (IPI) per 25 milioni di euro e ciò in quanto a partire dall'esercizio in corso tale copertura è stata disposta a carico del capitolo 2370 anziché del capitolo 7420 come avvenuto fino al 2004;

Ø dalle riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 361 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 per la copertura della quota degli oneri relativi al "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese" di cui al comma 354 per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate:

a)articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: - 25 milioni di euro per l'anno 2005 e - 50 milioni di euro per l'anno 2006

 

3. Ai fini della ripartizione delle risorse si propone di seguire i seguenti criteri:

a) operare la rimodulazione degli stanziamenti della legge 448 del 1998, art. 52, comma 1: (di - 50 milioni di euro nel 2005, e + 50 milioni di euro nel 2006) trasferendo dal 2005 al 2006 l'importo di € 25.000.000. (dei 50.000.000 che erano previsti con il decreto di riparto del fondo unico del 2004) per ciascuno dei seguenti interventi:

1.   Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo art. 16 legge 7 agosto 1997, n. 266;

2.   Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5 legge 29 marzo 2001,n. 135;

b) operare la rimodulazione degli stanziamenti del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 trasferendo dal 2005 al 2006 l'importo di € 50.000.000. (dei 413.000.000 che erano previsti con il decreto di riparto del fondo unico del 2004);

c) operare la rimodulazione degli stanziamenti legge n. 208 del 1998 articolo 1, comma 1 prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (programmazione negoziata) trasferendo dal 2005 al 2006 l'importo di € 1.400.000.000 (dei 2.712.702.000 che erano previsti con il decreto di riparto del fondo unico del 2004);

d) ridurre, in attuazione del disposto del comma 234 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, gli stanziamenti che erano previsti con il decreto di riparto del fondo unico del 2004:

1.       a zero lo stanziamento di € 16.592.000 che era previsto per il 2005 e 2006 con il decreto di riparto del fondo unico del 2004 per 1IPI (la differenza di € 92.000 tra la riduzione apportata (16.500.000) e lo stanziamento che era previsto (16.592.000) viene portata in aumento per il fondo di garanzia) ;

2.       di € 4.250.000 per il 2005 e 2006 gli stanziamenti della legge 448 del 1998, art. 52, comma 1;

3.   di € 4.250.000 per il 2005 e 2006 gli stanziamenti della legge n. 208 del 1998 articolo 1, comma 1 prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (programmazione negoziata);

e) ridurre , in attuazione del disposto del comma 361 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, i seguenti stanziamenti che erano previsti con il decreto di riparto del fondo unico del 2004:

in euro

INTERVENTO

 

 

Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo art. 16 legge 7 agosto 1997, n. 266

-25.000.000

-25.000.000

Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5 legge 29 marzo 2001, n. 135

 

-12.911.000

Agevolazioni per l'innovazione tecnologica:legge 17 febbraio 1982, n. 46

 

-12.089.000

Totale

-25.000.000

-50.000.000

 

*******

Sulla base di tali criteri la ripartizione del fondo unico è quella risultante dall'allegato al decreto.

Nell'allegato sono riportati i dati contabili riferiti ai vari interventi con le modifiche apportate rispetto alla legislazione vigente.

**********

4. A partire dal 1° luglio 2000 una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita alle Regioni in applicazione del decreto legislativo 112/98. Allo stato il trasferimento non ha ancora interessato le Regioni a statuto speciale: Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno ancora provveduto ad adeguare gli statuti.

    Sebbene sia prevedibile che nel corso dell'anno 2004 il processo di conferimento delle funzioni sia completato anche per le dette Regioni appare opportuno stabilire, nel decreto di riparto delle risorse, una clausola di salvaguardia che consenta il concreto avvio degli interventi nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni a tali regioni. Si è quindi previsto che gli stanziamenti riferiti alle Regioni a statuto speciale saranno utilizzati dal Ministero delle attività produttive, in caso di mancato trasferimento delle funzioni, per gli interventi di seguito indicati:

INTERVENTO

PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE

Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 - "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali" (così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17

14,70

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - "Interventi a favore del commercio e turismo" (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001

19,10

Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 c. 2 - "Incentivi automatici"

66,20

 

La predetta quantificazione, è riferita solo agli stanziamenti che saranno attribuiti alle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta. Le percentuali indicate riprendono quelle fissate lo scorso anno.

5.   Qualora si dovessero presentare nell'esercizio particolari esigenze il Ministero si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche operando sulla base di quanto previsto dalla contabilità generale dello Stato per gli spostamenti di fondi nell'ambito della stessa Unità previsionale di base.

6.   Per assicurare una maggiore flessibilità al sistema non si ritiene di ripartire, così come già fatto in passato, tra i vari interventi lo stanziamento di "cassa" che sarà utilizzato sulla base delle necessità effettive dei vari interventi.

7.   Si allega la bozza del decreto del Ministro delle attività produttive che si intende adottare.


ALLEGATOallarelazione

Importi In euro

PG

INTERVENTI

ANNO 2005

ANNO 2006

ANNO 2007

 

 

Importi a legislazione vigente

Modifiche stanziamenti finanziaria 2005

TOTALE

Importi a legislazione vigente

Modifiche stanziamenti finanziaria 2005

TOTALE

Importi a legislazione vigente

Modifiche stanziamenti finanziaria 2005

TOTALE

1

Cofinanziamentoprogrammi regionali commercio e turismo art.  6 legge 7 agosto 1997, n. 266 (Vedi nota

 

 

 

 

50.000.000

 

 

 

 

-   50.000.000

 

 

 

 

-

 

 

 

 

25.000.000

 

 

 

 

-    25.000.000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cofinanziamento deisistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5 legge 29 marzo 2001, n. 135

 

 

 

 

 

 

 

50.000.000

 

 

 

 

 

 

 

-  25.000.000

 

 

 

 

 

 

 

25.000.000

 

 

 

 

 

 

 

25.000.000

 

 

 

 

 

 

 

-    12.911.000

 

 

 

 

 

 

 

12.089.000

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 4 a 17

Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 24 dicembre 1986, n. 808 e relativi rifinanziamenti, e art. 1 lett. a) e b) ed art.2 legge 11 maggio 1999, n.140

 

 

 

 

600.763.581

 

 

 

 

-

 

 

 

 

600.763.581

 

 

 

 

537.143.063

 

 

 

 

-

 

 

 

 

537.143.063

 

 

 

 

431.269.399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431.269.399

18

`

Agevolazioni per linnovazione tecnologica: legge 17 febbraio 1982, n. 46

 

 

 

23.408.000

 

 

 

 

 

 

 

23.408.000

 

 

 

23.408.000

 

 

 

-     12.089.000

 

 

 

11.319.000

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO alla relazione

 

26

Incentivi alle attività produttive: art. 1 comma 2 del decreto‑legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,n. 488

 

 

 

 

 

 

413.000.000

 

 

 

 

 

 

-      54.250.000

 

 

 

 

 

 

358.750.000

 

 

 

 

 

 

50.000.000

 

 

 

 

 

 

-       4.250.000

 

 

 

 

 

 

45.750.000

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Programmazione Negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma

 

 

 

 

2.712.702.000

 

 

 

-1.404.250.000

 

 

 

 

1.308.452.000

 

 

 

 

1.400.000.000

 

 

 

 

-       4.250.000

 

 

 

 

1.395.750.000

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

32

Fondo di garanzia  per le piccole e medie imprese: legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e legge 266197 art. 15

 

 

 

 

 

10.000.000

 

 

 

 

92.000

 

 

 

 

10.092.000

 

 

 

 

10.092.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.092.000

 

 

 

 

-

 

 

 

Totali

3.859.873.581

-1.533.408.000

2.326.465.581

2.070.643.063

-  58.500.000

2.012.143.063

431.269.399

-

431.269.399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La riduzione di E 50.000.000 dell'anno 2005 è dovuta per 25.000.000 al trasferimento di analogo Importo all'anno 2006 e, per 25.000.000, alla riduzione operata in applicazione del comma 361 della legge finziarla 2005


Esame per il parere dello schema di riparto
per il Fondo unico per il 2004
(Atto n. 378)

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


ATTI DEL GOVERNO

 

Martedì 22 giugno 2004

 Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 16.35.

 

 

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2004.

Atto n. 378.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Lorena MILANATO (FI), relatore, ricorda che l'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), ha costituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese, anticipando una misura prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il comma 2 dell'articolo 52 della legge n. 448 dispone che sia il Ministro delle attività produttive, nell'ambito delle proprie competenze, a ripartire le risorse del fondo, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'industria - ora delle attività produttive - è stato istituito, un capitolo in cui sono confluite le risorse precedentemente iscritte nei capitoli relativi a diverse leggi sostanziali. A seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 25 giugno 1999, n. 208, nella legge di contabilità generale dello Stato, la quantificazione del rifinanziamento complessivo del Fondo unico è effettuata con la tabella D della legge finanziaria, invece che con la tabella C, come previsto dal decreto legislativo n. 123 del 1998.

Lo schema di decreto in esame ripartisce le risorse assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese del Ministero delle attività produttive (capitolo 7420) tra le diverse finalità previste dalle leggi di agevolazione vigenti, secondo un'articolazione funzionale che distingue 7 piani di gestione e, al loro interno, i singoli interventi, anche in riferimento alle sottostanti leggi sostanziali. Complessivamente, l'importo globale ammonta a 3.087.939.133 euro per il 2004, 3.876.465.581 euro per il 2005 e 587.143.063 euro per il 2006.

Come precisato nella relazione che accompagna lo schema, il predetto importo globale deriva: dagli stanziamenti preesistenti; dal rifinanziamento globale del fondo per gli incentivi alle imprese disposto con la tabella D della legge finanziaria per il 2004, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, e 2006; da rifinanziamenti specifici disposti dalla legge finanziaria 2004 (1 milione di euro per i programmi di ricerca di cui all'articolo 9 della legge n. 752/1982 e 1 milione di euro per la ricerca mineraria all'estero, di cui all'articolo 17 della medesima legge); dal rifinanziamento disposto dalla legge finanziaria 2004 per gli interventi per l'industria aeronautica (limite di impegno di 50 milioni di euro a partire dal 2005 - anno terminale 2019 - e limite di impegno di 50 milioni di euro a partire dal 2006 - anno terminale 2020).

La relazione precisa inoltre che gli interventi relativi alla legge n. 488 del 1992 e quelli relativi alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, potranno essere rifinanziati, previa delibera del CIPE, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003. In base a tale disposizione non sono stati previsti nel bilancio del Ministero delle attività produttive stanziamenti aggiuntivi per gli interventi di cui alla legge n. 488 del 1992 e per quelli di programmazione negoziata.

La relazione precisa inoltre che, ai fini della ripartizione delle risorse, sono stati previsti i seguenti criteri:

conferma degli stanziamenti specifici per l'industria aeronautica disposti dalla legge finanziaria per il 2004;

conferma degli stanziamenti definiti per gli anni 2004 e 2005 in sede di decreto di riparto del fondo unico del 2003 (DM 30 maggio 2003, come modificato dal DM 3 novembre 2003);

ripartizione del finanziamento aggiuntivo di 152 milioni di euro per il triennio 2004-2006 disposto con la tabelle D della legge finanziaria per il 2004 fra agevolazioni per l'innovazione tecnologica ex legge n. 46 del 1992 (42 milioni di euro per il 2004, e 23,408 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006), fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (10 milioni di euro per ciascuno dei tre anni) e finanziamento del programma IPI (16,592 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006).

 

Il decreto individua inoltre la percentuale di riparto tra i vari interventi dei fondi di competenza delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, da applicare nel caso in cui nel corso del 2004 non sia completato - previo adeguamento dei relativi statuti speciali - il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle predette regioni.

Lo schema di decreto riguarda, come già precisato, sette aree di intervento: interventi per il settore commerciale, industria aeronautica, interventi per la ricerca e lo sviluppo, interventi di ristrutturazione e riconversione industriale, interventi per le aree depresse, imprenditoria femminile, altri interventi. Per l'importo dei finanziamenti destinati alla singole aree di intervento si rinvia alla documentazione allegata allo schema di decreto.

Si segnala peraltro che per alcuni interventi lo schema precisa che, in attuazione dell'articolo 72 della legge finanziaria per il 2003, parte dello stanziamento affluirà - non è precisato in quale misura - all'apposito fondo rotativo per le imprese: si tratta, in particolare, degli interventi relativi agli incentivi per la promozione industriale di cui alla legge n. 181 del 1989, allo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova, alle azioni positive per l'imprenditoria femminile ed al potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale.

In conclusione, rammenta che, in occasione dell'esame dello schema di decreto di riparto del fondo unico per il 2003, era emersa l'esigenza di un chiarimento circa le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di incentivi alle imprese recate dalla legge finanziaria per il 2003 (in particolare dagli articoli 60 e 72): al riguardo potrebbe essere opportuno che il Governo fornisse ulteriori elementi di informazione circa le novità nel frattempo intervenute, in particolare in relazione ai provvedimenti amministrativi di attuazione che nell'aprile 2003 erano ancora in corso di predisposizione.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.40.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


ATTI DEL GOVERNO

 

Giovedì 1o luglio 2004

Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce.

 

La seduta comincia alle 16.10.

 

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2004.

Atto n. 378.

(Rinvio seguito esame).

 

Bruno TABACCI, presidente, avverte che il relatore del provvedimento, onorevole Milanato, è impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna. Ritiene pertanto che, non essendovi obiezioni al riguardo ed ove vi sia la disponibilità del Governo ad attendere ulteriormente l'espressione del parere parlamentare, la Commissione potrebbe richiedere una proroga del termine, al fine di pervenire all'espressione del parere nel corso della prossima settimana.

 

La Commissione concorda.

 

Il sottosegretario Giovanni DELL'ELCE assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare.

 

Bruno TABACCI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.15

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


ATTI DEL GOVERNO

 

Martedì 6 luglio 2004

Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.

 

La seduta comincia alle 11.50.

 

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2004.

Atto n. 378.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 1o luglio scorso.

 

Lorena MILANATO (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

 

Andrea LULLI (DS-U) annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 11.55.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

mercoledì 30 giugno 2004

204a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

 

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

 

Il relatore TUNIS (UDC) osserva come con il presente schema di decreto si provveda - secondo quanto disposto dall’articolo 53 della legge n. 448 del 1998 - alla ripartizione, tra i vari interventi di agevolazione alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, delle risorse assegnate al relativo “Fondo unico” dalla legge di bilancio per il 2004.

In termini di competenza, la dotazione complessiva del capitolo 7420 ammonta a 3.087,9 milioni di euro per il 2004, a 3.876,4 milioni di euro per il 2005 e a 587,1 milioni di euro per il 2006.

Tali importi, ovviamente, comprendono gli stanziamenti derivanti da previgenti autorizzazioni di spesa nonché i rifinanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2004 e dalle tabelle ad essa allegate per alcuni specifici interventi. Si tratta in particolare dello stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, complessivamente destinati al Fondo unico per gli incentivi, del rifinanziamento degli interventi di ricerca mineraria di cui agli articoli 9 e 17 della (2 milioni di euro per il 2004). Sono inoltre previsti due distinti stanziamenti di 50 milioni di euro per l’industria aeronautica come limiti di impegno a partire, rispettivamente, dal 2005 (anno terminale 2019) e dal 2006 (anno terminale 2020).

La scelta operata dal decreto in esame è di non modificare la suddetta dotazione degli interventi per l’industria aeronautica, né le finalizzazioni già fissate per il 2004 e per il 2005 dal precedente decreto di ripartizione delle risorse del Fondo (decreto ministeriale 30 maggio 2003). Per quanto riguarda i settori ad elevato contenuto tecnologico, come ad esempio quello aeronautico, appare opportuno, tenuto conto della loro specificità e del ruolo che possono assumere per il generale recupero di competitività del sistema, prevedere adeguati rifinanziamenti anche per il futuro.

Il decreto provvede quindi a suddividere i 152 milioni di euro nel triennio 2004-2006 derivanti dai già citati rifinanziamenti disposti dalla tabella D della finanziaria 2004 per il Fondo incentivi alle imprese e per la ricerca mineraria.

In particolare, i 52 milioni di euro per il 2004 vengono destinati, per 42 milioni, alle agevolazioni per l’innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982 e, per 10 milioni, al Fondo per di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996.

Lo stanziamento complessivo per il 2005 (50 milioni di euro) viene suddiviso in 23,4 milioni per l’innovazione tecnologica, in 10 milioni per il Fondo di garanzia per le piccole imprese e in 16,6 milioni per il finanziamento delle iniziative di promozione imprenditoriale assunte dall’IPI, in base all’articolo 14 della legge n. 57 del 2001. La stessa ripartizione è proposta anche per l’anno 2006.

Lo schema è accompagnato da schede in cui si specificano le particolari necessità finanziarie dei tre strumenti cui si è deciso di destinare i fondi aggiuntivi. In particolare le nuove risorse conferite al Fondo per l’innovazione tecnologica sono finalizzate alla copertura dei bandi programmati nel passato esercizio, tenuto presente che i termini per la presentazione delle domande di agevolazione risultano tuttora sospesi per carenza di disponibilità finanziaria.

Anche per quanto riguarda il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella Relazione si evidenzia come lo stanziamento aggiuntivo sia indispensabile per garantire la corretta operatività di tale Fondo, almeno per tutto il 2004.

Per quanto riguarda l’IPI, la dotazione proposta è finalizzata alla realizzazione del programma triennale 2004-2006.

Lo schema, poi, fissa la percentuale di fondi da assegnare agli interventi la cui gestione è stata demandata alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, con specifico riferimento alla Sicilia e alla Valle d’Aosta, uniche tra le regioni a statuto speciale per le quali non sia stato ancora possibile l’effettivo conferimento delle funzioni trasferite, non avendo esse ancora adeguato i rispettivi statuti. Viene così stabilito che, in analogia con quanto previsto per lo scorso anno, il 14,70 per cento delle risorse assegnate a tali regioni debba essere destinato alla concessione dei benefici fiscali per l’innovazione di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 79 del 1997 (legge n. 140 del 1997); il 19,10 per cento agli incentivi per il commercio ed il turismo di cui all’articolo 11 della legge n. 449 del 1997; il 66,20 per cento alla concessione di incentivi automatici di cui all’articolo 8 della legge n. 266 del 1997.

Ricorda, infine, che lo schema, nel disporre l’assegnazione delle risorse aggiuntive assegnate al Fondo unico per gli incentivi, riporta comunque lo stato degli stanziamenti per tutti gli interventi che gravano su di esso. Per quanto riguarda, in particolare, la legge n. 488 del 1992, nella relazione che accompagna lo schema si evidenzia che per il 2004 non sono stati previsti finanziamenti aggiuntivi a carico del Ministero delle attività produttive, visto che, sulla base di quanto disposto dalla finanziaria per il 2004, tali interventi nonché quelli relativi alla programmazione negoziata potranno essere rifinanziati, previa delibera del Cipe, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge finanziaria per il 2003.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 


 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10a) 

martedì 6 luglio 2004

205a Seduta 

 

Presidenza del Presidente

PONTONE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Galati. 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378)  

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Rinvio del seguito dell'esame)

 

            Il presidente PONTONE comunica che il termine per la formulazione del parere sul provvedimento in titolo è stato prorogato ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento e che, pertanto, la Commissione potrà pronunciarsi entro la prossima settimana. In considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo e della opportunità di acquisire le osservazioni della Commissione bilancio, propone di rinviare il seguito dell'esame.

 

      Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per la proroga del termine e concorda sulla proposta di rinvio dell'esame. Ciò, anche in quanto le misure di riduzione del deficit illustrate dal Presidente del Consiglio nella giornata di ieri in sede europea dovrebbero contenere anche interventi che incidono direttamente sull'ammontare delle risorse oggetto della ripartizione prevista dal provvedimento in esame. Appare quindi indispensabile che la Commissione sia informata delle variazioni che saranno apportate sia in termini finanziari complessivi sia in relazione agli stanziamenti stabiliti per le diverse finalità. Per tale ragione, sarebbe opportuno che il Governo intervenisse alle prossime sedute sia con un rappresentante del Ministero delle attività produttive che con un rappresentante del Ministero dell'economia. Precisa che tali richieste non indicano in alcun modo la volontà della sua parte politica di opporsi al provvedimento, ma semmai intendono sottolineare la necessità che la Commissione possa giungere alle sue valutazioni sulla base di elementi conoscitivi esaurienti ed aggiornati.

 

            Si associa il senatore GARRAFFA (DS-U).

 

            La Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16.

 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

mercoledì 7 luglio 2004

206a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PONTONE

 

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della legge 23 dicembre 1988, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

 

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

 

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) ribadisce quanto affermato nella seduta di ieri, nella quale è stato rinviato il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in ordine alla prevedibile incidenza della prossima manovra finanziaria sulla entità delle risorse disponibili per il riparto oggetto del medesimo provvedimento. A suo avviso è necessario che la Commissione sia informata sulla consistenza delle risorse disponibili e sugli effetti che tali modificazioni avranno anche in sede di riparto.

 

Il presidente PONTONE fa presente che nella giornata di ieri la Commissione bilancio ha formulato parere favorevole sullo schema di decreto in titolo e che anche la X Commissione della Camera si è pronunciata in senso favorevole.

 

Il sottosegretario DELL'ELCE raccomanda la formulazione di un parere favorevole.

 

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara la propria contrarietà in assenza di puntuali elementi informativi del Governo sulle richieste avanzate.

 

Si associa il senatore GARRAFFA (DS-U) .

 

Su proposta del presidente PONTONE, la Commissione, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, esprime parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

 




[1]     Il D.Lgs. n. 123/1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, co.4, lett. c), della legge n. 59/97 (c.d. legge Bassanini) ha previsto una generale razionalizzazione del sistema di sostegno pubblico alle imprese, definendo criteri generali per la programmazione, il monitoraggio, la concessione e l’erogazione dei contributi, in cui si inserisce la normativa sui fondi unici delle agevolazioni alle imprese. In particolare, l'articolo 7, comma 9, ha previsto l’istituzione, presso ciascuna amministrazione statale competente, di un fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese, cui affluiscono tutti gli stanziamenti destinati all'attuazione degli interventi di agevolazione di competenza della medesima amministrazione, disponendo al successivo articolo 10,comma 2, che le autorizzazioni di spesa fossero determinate, a decorrere dall'anno finanziario 1999, nella tabella C della legge finanziaria annuale.

[2]    Cfr. art. 11, comma 3, lett. f), della L. 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’art. 2, comma 16, della L. n. 208. La modifica ha ridefinito il contenuto proprio della tabella D, che, oltre al rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, può ora disporre il rifinanziamento per uno o più anni di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo, definiti di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

[3]    Ai sensi dell’articolo 5 ,il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)  articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l’approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell’Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione;

b)  limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea;

c)  delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, nonché i princìpi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

d)  definizione, tra i princìpi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.

[4]    La documentazione trasmessa dal Ministero, ai fini dell’espressione del parere parlamentare, oltre allo schema di decreto, e relativo prospetto di ripartizione delle risorse per gli anni 2005-2007 (Allegato al decreto), comprende la relazione illustrativa accompagnata da un allegato in cui sono riportati i dati contabili riferiti ai singoli interventi e le modifiche apportate rispetto alla legislazione vigente.

[5]    In particolare, si ricorda che nel 2004 gli interventi nell’ambito della ristrutturazione e riconversione industriale erano stati destinati a:

-     incentivi per la promozione industriale di cui alla legge 181 del 1989 anche nella aree interessate da crisi di comparto industriale,  come previsto dalla legge finanziaria 2003;

-     interventi per la ristrutturazione produttiva dell’industria bellica (legge 237 del 1993);

-     interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova (art. 145, comma 52, della legge finanziaria 2001, come modificato dall’art. 4, comma 15, della legge finanziaria 2004).

Gli interventi riguardanti l’imprenditoria femminile erano invece rivolti a finanziare azioni positive, in base a quanto disposto dalla legge 215 del 1992.

 

 

 

[6]    Si segnala che nello schema inviato dal Ministero la somma  di competenza per il 2005 risulta di 3.859.873.581 €,  in quanto già decurtata della somma di 16,5 milioni di euro destinata all’IPI dalla legge finanziaria 2005 (cfr.oltre).

[7]    Si ricorda, come accennato, che nello schema inviato dal Ministero la somma  di competenza per il 2005 risulta di 3.859.873.581 €,  in quanto già decurtata della somma di 16,5 milioni di euro destinata all’IPI dalla legge finanziaria 2005 (cfr.oltre).

[8]    Con riferimento agli interventi a favore delle aree depresse di competenza del Ministero delle attività produttive,si ricorda chel’art. 60, comma 3, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha previsto l’istituzione presso detto Ministero di un fondo per le aree sottoutilizzate  a cui  sono destinate:

a)       le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 448/98, per la parte relativa alle autorizzazioni di spesa, di cui alla legge n. 488 del 1992;

b)       le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma;

c)       le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati;

d)       le economie di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).

      Lo stesso comma 3 prevede, inoltre, che sul predetto fondo vadano a gravare gli oneri relativi al funzionamento dell’IPI (Istituto per la promozione industriale) concernenti iniziative ed attività di assistenza connesse agli interventi della legge 488/92 e della programmazione negoziata. Si segnala che, nonostante le previsioni dell’art. 60, co. 3 della finanziaria 2003, secondo lo schema di riparto in esame, le somme destinate alle aree depresse risultano ancora assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese e, in particolare, rientrano tra gli investimenti dei piani di gestione nn.26-28.

 

[9]    Il Fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. Fondo MEF è stato istituito dall’ articolo 61, comma 1,della legge 289 del 2002 (finanziaria 2003), Nel Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, UPB 4.2.3.27, sono confluite le risorse relative alle seguenti leggi:

§legge n. 64 /1986 relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

§legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, Fondo aree depresse (cd risorse aggiuntive);

§legge n. 488/1999, art. 27, comma 11, Fondo per l'imprenditoria giovanile;

§legge n. 388/2000, art. 8, Credito di imposta per investimenti;

§legge n. 388/2000, art. 7, Credito di imposta per nuovi assunti.

Il Fondo è annualmente rifinanziato in Tabella D della legge finanziaria e ripartito con apposite delibere del CIPE. Lo stanziamento per il Fondo MEF per il 2005, pari a 5.581 milioni di euro nel BLV a legislazione vigente, nella legge di bilancio (L. n. 312/2004) risulta ridotto a 3.443,8 milioni.

[10]    Art. 1, co. 355 legge n. 311/2004:” Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio”.

 

[11]   In particolare, si ricorda che nel 2004 gli interventi nell’ambito della ristrutturazione e riconversione industriale erano stati destinati a:

-     incentivi per la promozione industriale di cui alla legge 181 del 1989 anche nella aree interessate da crisi di comparto industriale,  come previsto dalla legge finanziaria 2003;

-     interventi per la ristrutturazione produttiva dell’industria bellica (legge 237 del 1993);

-     interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova (art. 145, comma 52, della legge finanziaria 2001, come modificato dall’art. 4, comma 15, della legge finanziaria 2004).

Gli interventi riguardanti l’imprenditoria femminile erano invece rivolti a finanziare azioni positive, in base a quanto disposto dalla legge 215 del 1992.

 

 

 

[12]  Gli interventi conservati allo Stato in queste materie sono individuati dagli artt. 18, 29, 33 e 40 del medesimo D.Lgs. n. 112, nonché dal DPCM 6 agosto 1999, in attuazione della lett. o) del medesimo art. 18. Per una più puntuale individuazione degli interventi trasferiti alle regioni o conservati allo Stato si rinvia alla apposita scheda allegata, che dà conto delle previsioni del D.Lgs. n. 112 in materia di agevolazioni alle imprese e dell’interpretazione che ne è stata data dal Governo, come desumibile dalla documentazione allegata allo schema in esame.

[13]    La norma richiamata ha dato attuazione alle disposizioni in oggetto della L. n. 808/85, autorizzando il Ministero dell'industria, previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (istituito dall’articolo 2 della citata legge 808/1985), ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della n. 808/1985. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria direttamente agli istituti di credito mutuanti. La selezione dei programmi avviene avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell’occupazione, equa ripartizione sul territorio nazionale e sostegno alle aree depresse.

[14]    Art. 1, co. 355 legge n. 311/2004:” 355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio”.

 

[15]    DM 15 giugno 2004 “Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica” (G.U. n. 150 del 29 giugno 2004).

[16]   Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. L’art. 27 della legge,al comma 1, affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, rilevanza strategica e preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri con le medesime caratteristiche; il comma 2 dell’articolo 27 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» e affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei ministri per la Società dell'informazione, il compito di individuare i progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi, di cui al comma 1; il comma 3 del citato art. 27, per il finanziamento del Fondo, ha autorizzato la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.006 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000. L’art. 4, comma 8, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha autorizzato l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, disponendo che tale fondo finanzi anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese. Successivamente, il DM 28 maggio 2004, recante “Utilizzo del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico” ha destinato alle imprese la somma di 60 milioni di euro.

[17]   In attuazione dell’articolo 3 del DM 15 giugno 2004, il Comitato di gestione del Fondo ha approvato il 16 settembre le disposizioni operative che sono entrate in vigore con la circolare Medio Credito Centrale n. 367 del 23 settembre 2004.

[18]   Ai sensi dell’articolo 5 ,il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

e)  articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l’approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell’Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione;

f)    limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea;

g)  delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, nonché i princìpi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

h)  definizione, tra i princìpi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.