XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Individuazione della rete stradale di interesse nazionale nelle regioni Umbria, Abruzzo, Campania e Marche - Schemi di D.P.C.M. n. 407, 408, 409 e 410 (art. 1, co. 4, lett. b), L. 59/1997
Serie: Pareri al Governo    Numero: 349
Data: 05/10/04
Abstract:    Dati identificativi, presupposti normativi e contenuto dei quattro schemi di D.P.C.M.
Descrittori:
ABRUZZI   CAMPANIA
MARCHE   STRADE
UMBRIA     

Servizio studi

 

pareri al governo

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale nelle regioni Umbria, Abruzzo, Campania e Marche

Schemi di D.P.C.M. n. 407, 408, 409 e 410

(art. 1, co. 4, lett. b), L. 59/1997

n. 349

 


xiv legislatura

5 Ottobre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

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File: Am0534

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi 3

Dati identificativi 4

Dati identificativi 5

Dati identificativi 6

Presupposti normativi 7

Contenuto  9

Schede di lettura

I 4 DPCM nel quadro della riorganizzazione della rete stradale in attuazione del federalismo amministrativo (“leggi Bassanini”) 13

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (1). Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2) (1/circ). (artt. 98, 99 e 101) 73

§      D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 (1). Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 77

§      D.P.C.M. 21 febbraio 2000 (1). Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale. 114

§      D.P.C.M. 12 ottobre 2000 (1). Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche (2). 138

§      L. 24 novembre 2000, n. 340 (1). Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (2) (1/circ). (art. 20) 143

§      D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (1). Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Campania ed agli enti locali della regione (1/a). 144

§      D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (1). Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Umbria ed agli enti locali della regione (1/a). 151

§      D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (1). Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Abruzzo ed agli enti locali della regione (1/a). 158

§      D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (1). Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Marche ed agli enti locali della regione (1/a). 165

§      D.P.C.M. 21 settembre 2001 (1). Modifiche al D.P.C.M. 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale. 172

 

 


Scheda di sintesi


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

407

Titolo

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella Regione Umbria

Ministro competente

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Norma di riferimento

L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, co. 4, lettera b)

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

27 settembre 2004

§       assegnazione

27 settembre 2004

§       termine per l’espressione del parere

17 ottobre 2004

Commissione competente

VIII Ambiente

 

 


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

408

Titolo

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella Regione Abruzzo

Ministro competente

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Norma di riferimento

L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, co. 4, lettera b)

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

27 settembre 2004

§       assegnazione

27 settembre 2004

§       termine per l’espressione del parere

17 ottobre 2004

Commissione competente

VIII Ambiente

 

 


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

409

Titolo

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella Regione Campania

Ministro competente

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Norma di riferimento

L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, co. 4, lettera b)

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

27 settembre 2004

§       assegnazione

27 settembre 2004

§       termine per l’espressione del parere

17 ottobre 2004

Commissione competente

VIII Ambiente

 

 


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

410

Titolo

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella Regione Marche

Ministro competente

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Norma di riferimento

L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, co. 4, lettera b)

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

27 settembre 2004

§       assegnazione

27 settembre 2004

§       termine per l’espressione del parere

17 ottobre 2004

Commissione competente

VIII Ambiente

 

 


 

Presupposti normativi

Lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999".

L'articolo 20 ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ("legge Bassanini") aggiungendo un periodo finale con il quale si dispone che alle modifiche alla rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale[1] si provveda, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

Dalle premesse agli schemi di decreto si ricava che le regioni hanno proposto le variazioni, rispettivamente:

§      per la Regione Umbria, con la nota 29 marzo 2004;

§      per la Regione Abruzzo, con le note 26 marzo 2003 e 1° aprile 2004;

§      per la Regione Campania, con la delibera n. 595 del 23 aprile 2004;

§      per la Regione Marche, con la nota 10 aprile 2003.

Le intese in sede di Conferenza Stato Regioni sono state raggiunte nella seduta del 29 luglio 2004.

 

L'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1 comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, aveva individuato tra i compiti di rilevo nazionale quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, con i decreti legislativi di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi.

Il decreto legislativo n. 112 del 1998, agli artt. 99 e 101, ha conferito alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative relative alla viabilità non espressamente indicate dal decreto stesso e ha previsto che (con successivo DPCM) si operasse il trasferimento al demanio delle regioni di tutte le strade e autostrade già appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

Lo stesso decreto  - art. 98, comma 1, lettera a) - ha mantenuto invece allo Stato le funzioni di "pianificazione pluriennale della viabilità", e di "programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale", mentre all’art. 98, comma 2 ha previsto, ancora fra le funzioni mantenute allo Stato, l’”individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale”.


 

Contenuto

I quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame hanno ad oggetto le modifiche della rete stradale di interesse nazionale.

Si ricorda che la rete stradale di interesse nazionale è stata individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461[2], mentre con il DPCM 21 febbraio 2000 sono state corrispondentemente individuate le strade – già statali – da trasferire alle regioni. Questa ripartizione è stata poi modificata una prima volta con due DPCM del 21 settembre 2001[3].

 

Le modifiche recate dai quattro schemi in esame riguardano strade e tronchi di strade ricadenti nelle regioni Umbria, Abruzzo, Campania e Marche.

Le modifiche consistono - in tutti i casi in esame - nella revisione della rete stradale in termini di restituzione all’Anas di tratte già trasferite alle regioni - sulla base di specifiche richieste in tal senso pervenute da parte di alcune regioni - nonché nell’inserimento nella rete stradale di rilievo nazionale di alcune strade attualmente non classificate, la cui gestione e manutenzione è già a carico dello Stato.

I quattro schemi di DPCM si compongono ciascuno di quattro articoli, dal testo pressoché identico:

Con l’art. 1 si dispone la sostituzione delle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale che elencano le strade ed i tronchi di strade ricadenti, rispettivamente, nelle regioni Umbria, Abruzzo, Campania e Marche. Il medesimo articolo, prevede altresì la sostituzione delle tabelle di individuazione della rete stradale d’interesse regionale, allegate al D.P.C.M. 21 febbraio 2000 (modificate anche queste una prima volta dal D.P.C.M. 21 settembre 2001), per le sole regioni Umbria, Abruzzo e Campania.[4]

L’art. 2 stabilisce che, con successivo D.P.C.M., ai sensi dell’art. 7 della L. n. 59 del 1997, si provvederà in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale nazionale e regionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al D.P.C.M. 13 novembre 2000. Si prevede inoltre che all’attribuzione di eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provveda con i medesimi criteri e modalità di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2000.

L’art. 3 dispone che l’operatività di tali trasferimenti è subordinata all’adozione dei provvedimenti di cui agli art.2, commi 1 e 2.

Infine, l’art. 4 reca una norma di chiusura con la quale vengono fatte salve le ulteriori statuizioni contenute nel D. Lgs. n. 461 del 1999 e successivi aggiornamenti e nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e successivi aggiornamenti.

Gli allegati sono composti di due tabelle per gli schemi di D.P.C.M. concernenti le Regioni Umbria, Abruzzo e Campania e di un solo allegato per la regione Marche.

 

Oltre alla relazione illustrativa gli schemi di D.P.C.M. in esame recano le intese acquisite con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

La rete stradale di interesse nazionale risulterà incrementata di 590,701 km; mentre quella regionale risulterà ridotta di 411,02 Km.[5]

 

 


Schede di lettura

 


 

I 4 DPCM nel quadro della riorganizzazione della rete stradale in attuazione del federalismo amministrativo (“leggi Bassanini”)

 

Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 ha provveduto alla classificazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale. In base a tale classificazione, è stato previsto il trasferimento alle regioni di funzioni e competenze amministrative relativamente a circa due terzi dei 46mila chilometri che compongono la rete viaria nazionale, mantenendo allo Stato i restanti 15.500 chilometri, più le autostrade e i trafori (per complessivi 6.400 chilometri).

Il criterio seguito è stato quello di "rete", nel senso che lo Stato deve continuare a gestire un sistema organico e funzionale di arterie in grado di assicurare i collegamenti importanti con gli altri Paesi, con i porti, gli aeroporti, gli interporti, nonché tutto il complesso dell’attuale rete autostradale. Contemporaneamente, le regioni diventano gestori stradali: una volta definiti gli aspetti strumentali e finanziari di questo passaggio di competenze, esse dovrebbero assicurare un più moderno funzionamento della rete viaria, in relazione alla maggiore conoscenza della realtà locale e ad una più diretta possibilità di dialogo tra gestore ed utente.

Con il DPCM 21 febbraio 2000  "Individuazione e trasferimento, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale", sono stati poi trasferiti al demanio delle regioni a statuto ordinario o al demanio degli enti locali territoriali competenti, le strade o i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale e non compresi nella rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo n. 461 del 1999.

 

L’effettivo trasferimento è stato poi realizzato attraverso provvedimenti successivi, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, che hanno provveduto ad individuare e a trasferire beni e risorse umane e finanziarie per l'effettivo esercizio delle competenze dei vari soggetti in materia di viabilità.

Con il DPCM 12 ottobre 2000 si è provveduto ad individuare i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità.

Con DPCM 22 dicembre 2000 si è provveduto a trasferire e a ripartire fra le Regioni i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite.

In particolare si è provveduto a ripartire le risorse finanziarie occorrenti ai fini della manutenzione ordinaria della rete stradale, le spese di carattere continuativo e quelle per il piano straordinario di intervento, secondo le percentuali calcolate in base a parametri strutturali (estensione chilometrica della rete e superficie) e parametri socio-economici (densità, popolazione, traffico medio giornaliero, PIL, incidentalità, traffico, addetti al settore industriale, posti letto turistico alberghieri) riferiti a ciascuna regione.

Le risorse finanziarie per le spese di personale sono state ripartite in base alle retribuzioni individuali del personale effettivamente trasferito, ovvero secondo importi fissi calcolati per ciascuna unità di personale non trasferito, mentre le spese di funzionamento vengono ripartite tra le regioni in base ai medesimi criteri indicati per la ripartizione del personale

 

Si segnala che in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo di individuazione della rete stradale nazionale poi approvato con il decreto legislativo n. 461 del 1999, la Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, rilevò - sia in sede di audizione del Ministro dei lavori pubblici tenutasi in data 16 settembre 1999, sia nelle esplicite indicazioni riportate nel parere - alcuni problemi relativi alla necessità di intervenire a modificare il tracciato stradale nazionale e regionale sulla base dell'esigenza di razionalizzare al meglio i tracciati medesimi e di accogliere le richieste di varianti da parte di diverse regioni interessate.

A fronte di tali esigenze con l'articolo 20 della legge n. 340 del 2000 è stata regolamentata una procedura a regime che permette l'adeguamento dinamico della rete infrastrutturale nazionale.

In base a tale normativa una prima modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale si è avuta con il D.P.C.M. 21 settembre 2001. Contestualmente, con un altro D.P.C.M., adottato in pari data, sono state apportate modifiche alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale.

 

I DPCM in esame hanno origine da richieste di modifica delle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, avanzate da alcune regioni. Le regioni che hanno richiesto l'inserimento nella rete nazionale di tratte o tronchi delle arterie stradali già inserite nella rete stradale di interesse regionale sono: Umbria, Abruzzo, Campania[6].

Inoltre, con i DPCM in commento vengono classificate come strade nazionali alcune tratte finora non classificate, ma in gestione ANAS.

L’unica regione che ha invece richiesto anche il trasferimento di tratte o tronchi stradali nazionali al demanio regionale (strade da declassificare di interesse regionale) è la Campania. Le strade in oggetto sono: tre tratte della strada statale Appia (S.S.7); la statale della Valle del Sele (S.S.91); la statale di Terra di Lavoro (S.S.7bis).

 

Per quanto riguarda le singole regioni si segnala che la rete stradale di interesse nazionale risulterà incrementata di:

245,496 km in  Umbria;

6,701  km nelle Marche;

328,623 km in Abruzzo;

79,881 in Campania;

 

La rete stradale di interesse regionale sarà invece ridotta nelle singole regioni di:

126,329 km in Umbria;

278,237 km in Abruzzo;

6,454 km in Campania;

 



[1]     La classificazione è stata operata con il decreto legislativo n. 461/1999.

[2] Il decreto legislativo n. 461/1999 reca, in allegato, 19 tabelle relative alla rete autostradale (tutte le regioni, tranne la Sardegna in cui non sono presenti autostrade) e 19 tabelle relative alla rete stradale nazionale (tutte le regioni, tranne il Trentino Alto Adige, la cui tabella relativa alla rete stradale di interesse nazionale è allegata alle norme di attuazione dello statuto).

[3] Che hanno provveduto a modificare, rispettivamente, le tabelle di individuazione della rete di interesse nazionale e quelle della rete di interesse regionale.

[4] Per la regione Marche, infatti, non vi sono strade classificate di interesse regionale che passano alla rete di interesse nazionale. Pertanto, la relativa tabella di individuazione della rete stradale di interesse regionale resta invariata.

[5] Si segnala che le due cifre non corrispondono in quanto nella rete di interesse nazionale sono state inserite anche strade non precedentemente classificate e quindi non rientranti nella rete stradale di interesse regionale.

[6] Come già riportato, la Regione Marche non ha richiesto un trasferimento alla rete nazionale di strade già regionali, ma (insieme alla Regione Umbria) la classificazione dell’itinerario interregionale “Tre Valli” come strada nazionale. Pertanto, anche nella Regione Marche la rete nazionale risulta complessivamente aumentata.