XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Revisione della legge sulla caccia - Normativa regionale (Seconda parte)
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 105    Progressivo: 1
Data: 14/12/04
Descrittori:
CACCIA SPORTIVA   LEGGI REGIONALI
TUTELA DELLA FAUNA     

Servizio studi

 

documentazione e ricerche

 

 

Revisione della legge
sulla caccia

Normativa regionale

n. 105/1

(parte seconda)


xiv legislatura

14 dicembre 2004

Camera dei deputati

 

 

 

 

 

Il presente dossier si articola in tre volumi:

- il primo contiene la nota introduttiva ed altra documentazione (105);

- il secondo riporta la normativa regionale e si divide in due volumi (105/1 parte prima e 105/1 seconda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

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File: Ag0215B


INDICE

Parte prima

ABRUZZO                                                                                                            3

§      L.R. Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente            3

BASILICATA                                                                                                      49

§      L.R. Basilicata 9 gennaio 1995, n. 2 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio                                                                                          49

CALABRIA                                                                                                         83

§      L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9  Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio   83

§      Deliberazione del consiglio regionale della Calabria 25 giugno 2003, n. 222 Piano faunistico venatorio regionale                                                                                                      107

CAMPANIA                                                                                                       121

§      L.R. Campania 10 aprile 1996, n. 8  Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania                                                               121

§      D.G.R. 9 settembre 2002, n. 4039 Riformulazione calendario venatorio annata 2002-2003 in esecuzione sentenza Tar n. 4022 del 4/9/02.                                             155

§      Delib.G.R. 26 luglio 2002, n. 3628 Approvazione calendario venatorio 2002-2003 (con allegati).   157

EMILIA ROMAGNA                                                                                         167

§      L.R. Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria                                                                   167

§      L.R. 12 luglio 2002, n. 14 Norme per la definizione del calendario venatorio regionale.       221

§      L.R. 12 luglio 2002, n. 15 Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".                                                                 231

FRIULI VENEZIA GIULIA                                                                                235

§      L.R. Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia                                                                      235

§      L.R. 17 aprile 2003, n. 10 Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.                         277

LAZIO                                                                                                               285

§      L.R. Lazio 2 maggio 1995, n. 17 Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio                                                                                285

§      Delib.G.R. 7 novembre 2003, n. 1116  Legge regionale n. 17/1995, art. 35-bis. Prelievo in deroga della specie Storno (Sturnus Vulgaris). Art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE e successive modifiche.333

LIGURIA                                                                                                           337

§      L.R. 1 luglio 1994, n. 29  Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio                                                                                                      337

§      L.R. 5 ottobre 2001, n. 34 Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli Selvatici.                                        377

§      L.R. 13 agosto 2002, n. 31  Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).                                       381

LOMBARDIA                                                                                                   391

§      L.R. Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria                         391

§      L.R. 7 agosto 2002, n. 18 Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.439

MARCHE                                                                                                         443

§      L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria                                              443

§      Delib.G.R. 13-7-2004 n. 808 L.R. n. 7/1995, art. 30 - Calendario venatorio 2004/2005.      481

MOLISE                                                                                                           489

§      L.R. Molise 10 agosto 1993, n. 19 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio                                                                                        489

 

Parte seconda

§      L.R. 4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio  525

§      Delib.G.R. 10 giugno 2002, n. 38-6284 Art. 45, L.R. n. 70/1996. Approvazione del Calendario venatorio, per l'intero territorio regionale, valido per la stagione 2002/2003.571

§      L.R. 13 agosto 1998, n. 27 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria  581

§      L.R. 25 agosto 2003, n. 16 Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221.633

§      L.R. 29 luglio 1998, n. 23 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna  635

§      L.R. 13 febbraio 2004, n. 2  Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221  685

§      Dec.Ass. 18 febbraio 2004, n. 3/V  Prelievo in deroga ai sensi della L.R. 13 febbraio 2004, n. 2.687

§      Dec.Ass. 14 giugno 1994 Calendario venatorio 1994-95.691

§      L.R. 1 settembre 1997, n. 33 Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale  699

§      L.R. 12 gennaio 1994, n. 3  Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»  743

§      L.R. 26 luglio 2002, n. 31  Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003 (2).783

§      Delib.G.R. 27-8-2004 n. 811 L.R. n. 3/1994 articolo 37-bis - prelievo in deroga della specie storno.785

§      L.R. Umbria 17 maggio 1994, n. 14 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.787

§      L.R. 27 agosto 1994, n. 64  Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.817

§      Delib.G.R. 17 giugno 2002, n. 2202 Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2002/2003.843

§      L.R. Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio  869

§      L.R. 13 agosto 2004, n. 17 Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221"Integrazioni alla legge, ll febbraio 1992, n.157,in materia di protezione alla fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE".899

§      L.P. Trento 9 dicembre 1991, n. 24 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia  903

§      L.P. Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia  939

§      D.P.G.P. 6 aprile 2000, n. 18 Regolamento relativo alle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.985

 


Parte seconda

 


PIEMONTE

L.R. 4 settembre 1996, n. 70
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 settembre 1996, Suppl. n. 39.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 luglio 2002, n. 61-6723, la Delib.G.R. 19 maggio 2003, n. 62-9400 e la Delib.G.R. 28 luglio 2003, n. 105-10163.

 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità della legge.

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in conformità alle direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, detta norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:

a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte;

b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;

c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;

d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;

e) finalizzare l'impegno dei cacciatori e degli agricoltori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;

f) disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;

g) garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attività venatoria, nonché promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare;

h) valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un più corretto rapporto in tal senso con la popolazione.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

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Art. 2

Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette.

1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992.

2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

3. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.

4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie o gruppi di specie: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), lontra (Lutra lutra), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius) e tutti gli altri Mustelidi (fam. Mustelidae), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), genetta (Genetta genetta), marmotta (Marmota marmota), stambecco (Capra ibex), tutti i pipistrelli (Chiroptera), tutte le specie di rapaci diurni compresi i vulturidi (Accipitriformes e Falconiformes) e notturni (Strigiformes), marangone minore (Phalacrocorax pigmaeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhius oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus ardouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), tutte le strolaghe (fam. Gaviidae), tutti gli svassi (fam. Podicipedidae), tarabuso (Botaurus stellaris) e tutti gli ardeidi (fam. Ardeidae), oche (gen. Anser e Branta), porciglione (Rallus aquaticus), voltolino (Porzana porzana), schiribilla (Porzana parva), schiribilla grigiata (Porzana pusilla), re di quaglie (Crex crex), pittima reale (Limosa limosa), pittima minore (Limosa lapponica), chiurli (gen. Numenius), gallo cedrone (Tetrao urogallus), francolino di monte (Bonasa bonasia), martin pescatore (Alcedo atthis), gruccione (Merops apiaster), upupa (Upupa epops), nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

5. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

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Art. 3

Promozione di cultura faunistica.

1. La Regione, avvalendosi della collaborazione della scuola, dell'Università, di musei naturalistici, degli Enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, nonché di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

2. La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale.

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Art. 4

Esercizio delle funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge n. 157 del 1992 e dalla presente legge regionale sono esercitate dalla Regione e dalle Province nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare alle Province spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all'articolo 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992. All'espletamento di tali funzioni le Province provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.

2. Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all'articolo 10, comma 6, della legge n. 157 del 1992, le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alla specie oggetto di caccia, e alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini, di seguito indicati rispettivamente con le sigle A.T.C. e C.A., in forza delle disposizioni della presente normativa.

3. In caso di inadempienza delle Province nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.

4. a Giunta regionale e la Giunta provinciale, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) e delle sue articolazioni regionali, delle Università piemontesi ed inoltre della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi di legge.

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Capo II - Pianificazione regionale faunistica. Istituti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale

Art. 5

Piano faunistico-venatorio regionale.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria finalizzata, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'I.N.F.S. garantisce la omogeneità e la congruenza.

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornato.

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Art. 6

Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.

2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.

3. In caso d'inerzia delle Province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito l'I.N.F.S.

4. Le Province predispongono altresì, a norma dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 4 della presente legge, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, gli A.T.C. e i C.A.

5. I piani faunistico-venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti per le previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.

6. I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6.

8. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.

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Art. 7

Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale.

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 56.

2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, una richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è esaminata entro sessanta giorni.

3. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 5 e 6. È altresì accolta, in casi da individuarsi specificamente con provvedimento della Giunta regionale, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione, a cura del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata, secondo le specificazioni di cui all'articolo 50.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso al proprietario ed al conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

6. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

7. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale e alla Provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala l:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

8. La superficie dei fondi di cui ai commi 2 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica.

9. L'esercizio venatorio è inoltre vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata, nonché i terreni di recente rimboschimento.

10. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali. La superficie di questi fondi entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione destinata a protezione della fauna selvatica.

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Art. 8

Istituzione di zone di protezione da parte della Regione.

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 157 del 1992, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'I.N.F.S., zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresì al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attività antropica. Tali attività riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 79/409/CEE, come sostituito dalle direttiva n. 85/411/CEE, n. 91/244/CEE e n. 92/43/CEE.

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Art. 9

Oasi di protezione.

1. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole.

2. L'istituzione delle oasi è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.

3. L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarità del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte. Nell'ambito della gestione delle oasi di protezione devono essere previste attività di intervento per favorire ed agevolare le finalità di cui al comma 1.

4. Le oasi devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat.

5. La Provincia, quando si determinino situazioni di squilibrio faunistico, sentiti l'I.N.F.S. e la Giunta regionale, può autorizzare, nelle oasi di protezione, immissioni e catture di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'oasi stessa e di studio.

6. Il provvedimento provinciale di istituzione dell'oasi di protezione ha validità di cinque anni. Può essere rinnovato per uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, purché non nel corso dell'annata venatoria, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura, per la sua introduzione in altre oasi.

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Art. 10

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.

2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:

a) favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;

b) favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;

c) fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti;

d) favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti.

3. L'estensione di ciascuna zona sarà determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti interventi:

a) ripristino a coltura di terreni marginali;

b) esecuzione di sfalci;

c) semine con opportune miscele;

d) allestimento di zone umide alimentate con acqua sorgiva o piovana;

e) creazioni di siepi con valenza faunistica.

4. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone viene impiegata per il ripopolamento degli A.T.C. e dei C.A. ricompresi nel comprensorio omogeneo interessato, e può essere destinata alla reintegrazione di altri A.T.C. e C.A. a condizione di reciprocità.

5. Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.

6. In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole è ammessa la revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il mese di marzo.

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Art. 11

Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.

1. Sono centri pubblici di produzione di fauna selvatica le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale a scopo di ripopolamento con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.

2. L'istituzione di centri pubblici è deliberata dalla Provincia, in attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 6, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia titolo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.

3. L'estensione complessiva dei centri di ciascuna Provincia non deve essere superiore all'1 per cento del relativo territorio agro-silvo-pastorale.

4. L'attività del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costituire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:

a) semine di aree marginali con opportune miscele;

b) allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;

c) esecuzione di sfalci;

d) formazione ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici;

e) messa in opera di impianti di attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici; possono essere previste mangiatoie, anche coperte, solo nel periodo di preambientamento.

5. La Giunta regionale può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.

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Art. 12

Modalità di costituzione delle zone di tutela.

1. Le zone di tutela previste all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c), della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, sono costituite dalla Giunta provinciale e dalla Giunta regionale limitatamente al comma 5 dell'articolo 11.

2. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

3. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.

4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia, o alla Regione se proponente, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi del comma 3.

5. Decorso il termine, la Provincia, o la Regione se proponente, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone.

6. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 4.

7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria (3).

8. La Giunta provinciale, sentita la Giunta regionale e le organizzazioni professionali agricole, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.

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(3) Con Delib.G.R. 14 gennaio 2002, n. 53-5092 sono state emanate alcune determinazioni in ordine al presente comma.

 

Art. 13

Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia.

1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9.

2. Nella zona delle Alpi il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di ammissione, dal 1 settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni individuati al comma 1.

3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinché i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.

4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.

5. La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie e cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:

a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;

b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;

c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6.

6. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato, sentita la Giunta regionale.

7. La Provincia può istituire con le modalità di cui al comma 5, nel periodo dal 1 marzo al 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.

8. Nelle aziende agrituristico-venatorie le zone di cui al comma 5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.

10. Le zone di cui al comma 5, lettere a), b) e c), e quelle di cui al comma 7:

a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7;

b) sono individuate su terreni in cui è consentito l'esercizio venatorio;

c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, può autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7 e nelle zone di ripopolamento e cattura.

12. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle aziende agrituristico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo.

13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.).

14. Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (S.A.C.T.) e purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'E.N.C.I., secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge n. 157 del 1992. Le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti la ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente, negli A.T.C. e nei C.A. dai Comitati di gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.

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Art. 14

Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, delle zone di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia.

1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, sono oggetto di gestione da parte della Provincia, mediante:

a) la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;

b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;

c) il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;

d) gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.

2. Per l'attuazione della gestione, la Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario nonché il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o catturati.

3. La Provincia, previa approvazione di un regolamento di gestione, può stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore.

4. Per le zone di addestramento, allenamento e gare di cani di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, e per le gare dei cani di cui all'articolo 13, comma 11, la Provincia stipula convenzioni con le associazioni venatorie o con le associazioni cinofile nazionali riconosciute, ovvero con imprenditori agricoli singoli o associati, previa approvazione del regolamento di gestione di cui al comma 3. Tale regolamento dovrà garantire la possibilità di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

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Capo III - Ambiti territoriali di caccia

Art. 15

Zona delle Alpi.

1. È "zona delle Alpi" la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'I.N.F.S. e la Facoltà di scienze agrarie dell'Università degli Studi di Torino.

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Art. 16

Caccia programmata.

1. La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della legge n. 157 del 1992 ed al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree con l'obiettivo di limitare al massimo il nomadismo venatorio.

2. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità montane e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 20.000 ettari e ove possibile, tenuto conto della conformazione geomorfologica e dei confini naturali, non superiore a 40.000 ettari.

3. La Giunta regionale può, previa intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate, individuare A.T.C. o C.A. interessanti due o più Province contigue.

4. La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. è determinata con riferimento:

a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 6, comma 2;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.

5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche.

6. La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A..

7. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. è effettuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.

8. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

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Art. 17

Definizione e gestione degli A.T.C. e dei C.A. (4).

1. Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 5 della presente legge, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica delle aree interessate.

2. Gli A.T.C. ed i C.A. hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza.

3. La gestione degli A.T.C. e dei C.A. è affidata a Comitati di gestione.

4. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge ed in attuazione dei piani faunistici e delle direttivi regionali:

a) predispone il piano di utilizzazione del territorio interessato per ogni annata venatoria con i programmi di immissione e le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;

b) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

c) programma gli interventi per il miglioramento degli habitat;

d) propone l'istituzione e le modalità organizzative, in forma singola o associata con altri A.T.C. e C.A., di uno o più centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, nonché delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in libertà della fauna selvatica.

5. Il Comitato di gestione, per la predisposizione dei piani e per le attività di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, in scienze agrarie o forestali, in medicina veterinaria, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica.

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(4) Vedi la Delib.G.R. 9 aprile 2001, n. 64-2760 che ha determinato il numero delle giornate lavorative, relative alla stagione venatoria 2001-2002.

 

Art. 18

Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. .Natura ed organi.

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono strutture associative di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione e delle Province.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al libro 1, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili.

3. Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:

a) il Presidente;

b) il Comitato di gestione.

4. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia ed è composto da:

a) sei rappresentanti designati dalle associazioni delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, territorialmente presenti, scelti tra proprietari e/o conduttori di terreni situati nell'A.T.C. e nel C.A.;

b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;

c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, territorialmente presenti, aventi residenza nella Provincia;

d) quattro rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.

5. Il Presidente è nominato dal Comitato di gestione.

6. Il Comitato di gestione può eleggere nel suo seno un Comitato esecutivo. La composizione del Comitato esecutivo rispetta i termini proporzionali di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).

Art. 19

Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria.

1. La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina il numero dei cacciatori ed i criteri di ammissibilità dei residenti nella Regione Piemonte.

2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C. ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni C.A..

3. La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

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Capo IV - Strutture private per la caccia e la produzione della fauna selvatica

Art. 20

Aziende faunistico-venatorie ed aziende agrituristico-venatorie.

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'I.N.F.S., entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agrituristico-venatorie.

2. Le aziende faunistico-venatorie, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende agrituristico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.

4. Le aziende agrituristico-venatorie devono preferibilmente:

a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094 del 1988 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modifiche.

5. Le aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e ospitano esclusivamente fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.

6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie.

7. Nell'ambito delle zone faunistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche in conformità degli atti di concessione.

8. Salvo quanto disposto al comma 7, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento si applicano i limiti di carniere di cui all'articolo 46.

9. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.

10. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale.

11. L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 54.

12. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6 con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 35, comma 6.

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Art. 21

Centri privati di riproduzione della fauna selvatica.

1. Sono centri privati di riproduzione di fauna selvatica, soggetti a concessione regionale, le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In tali centri è vietato l'esercizio venatorio.

2. L'istanza per la concessione all'apertura dei centri privati deve essere corredata da una relazione contenente:

a) l'esatta localizzazione del centro con planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate;

b) i programmi di produzione;

c) le previsioni relative ai controlli sanitari.

3. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica può essere allevata a scopo di ripopolamento esclusivamente fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili.

4. La gestione dei centri privati è effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro. Il disciplinare deve indicare gli interventi tecnici, le messe in opera delle attrezzature e la realizzazione degli impianti previsti per le zone di cui agli articoli 10 e 11. Detti centri devono avere una estensione non inferiore a ettari 200 e non superiore a ettari 1000 in relazione alle esigenze biologiche delle specie destinate alla riproduzione.

5. La superficie complessiva dei centri di cui al comma 4 non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia.

6. Il prelievo degli animali prodotti viene effettuato mediante cattura incruenta. È consentito il prelievo mediante abbattimento, da parte del titolare del centro o di personale dipendente dall'azienda preventivamente indicato nel provvedimento di concessione esclusivamente per motivi sanitari, accertati dall'Azienda sanitaria regionale competente per territorio.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui al comma 6.

 

Art. 22

Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare.

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge può rilasciare, a persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Non è consentito l'allevamento di cinghiali a scopo di ripopolamento.

2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

3. Gli allevamenti di cui al comma 1 sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Azienda sanitaria regionale competente per territorio.

4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e sul retro del contrassegno, il numero di autorizzazione dell'allevatore.

5. Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1 disciplinano altresì il prelievo, con i mezzi di cui all'articolo 48, di mammiferi e di uccelli in stato di cattività, operato esclusivamente da parte del titolare dell'allevamento a scopo di ripopolamento, che sia organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa.

6. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti al rispetto delle norme regionali.

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Art. 23

Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito regolamento provinciale approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, rilascia previo controllo l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persona nominativamente indicata.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli emberizidi, dei ploceidi e dei fringillidi propriamente detti.

3. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al comma 1 devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alle specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.

4. L'allevatore è tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia è presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili.

5. È vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia è vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purché siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattività.

6. Nelle manifestazioni didattiche, nelle rassegne, nelle mostre possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente denunciati.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.

Capo V - Strutture amministrative, attività di studio e ricerca

Art. 24

Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica.

1. È istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.

2. Esso è composto da:

a) l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia;

c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su designazione dell'Università degli Studi;

d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione dell'Università degli Studi;

e) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;

f) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;

g) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;

h) un rappresentante dell'E.N.C.I.;

i) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica (C.I.C.);

l) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli A.T.C. per ciascuna provincia;

m) un rappresentante designato dagli organi di gestione dei C.A. per ciascuna provincia;

n) un esperto in tipica fauna alpina.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente al Consiglio regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.

4. I componenti di cui alle lettere c), d) e n) sono nominati dal Consiglio regionale. Per i componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e m), il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina su designazione dei rispettivi enti ed associazioni.

5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso Presidente provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano in età tra gli altri componenti.

8. Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e può proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. È convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della legge; può inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

9. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del Comitato, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

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Art. 25

Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e coordinamento delle politiche venatorie.

1. Presso ogni Provincia è istituito il Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie. Il Comitato ha competenze in materia di raccordo tra gli indirizzi programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali degli A.T.C. e dei C.A.. In detto ambito vengono inoltre definiti i termini di collaborazione gestionale tra la Provincia e gli organi direttivi dei singoli ambiti venatori.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia, con funzioni di Presidente;

b) il Dirigente del competente Servizio provinciale o suo delegato;

c) un rappresentante di ciascun A.T.C. e C.A. designato dai rispettivi organi di gestione;

d) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria;

e) un esperto in problemi agricolo-forestali laureato in scienze agrarie o forestali;

f) un rappresentante delle guardie delle Province ed un rappresentante delle guardie giurate venatorie.

3. Il Comitato è costituito dalla Provincia, con nomina dei componenti, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, decade unitamente al Consiglio provinciale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.

4. Le designazioni di competenza dei Comitati di gestione di cui al comma 2, lettera c), devono pervenire alla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la stessa provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.

5. Il Comitato consultivo provinciale formula pareri e proposte in materia faunistico-venatoria, è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e può altresì essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Provincia.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra gli altri componenti.

8. La Provincia può corrispondere ai componenti del Comitato di cui al comma 1, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

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Art. 26

Attività di studio e ricerca.

1. La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.

2. A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'I.N.F.S., dell'Università degli Studi, dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza.

3. Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche.

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Art. 27

Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 26, è istituito nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, in base alle norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale.

2. I compiti dell'Osservatorio sono:

a) fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;

b) studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;

c) predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonché agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;

d) promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale, con particolare riferimento a quella alpina ed alle popolazioni svernanti e nidificanti;

e) promuovere corsi per conduttore di cani da traccia, per caposquadra per cacce speciali, nonché per la preparazione di cacciatori di ungulati con metodi selettivi;

f) monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria; costituire una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione in materia;

g) organizzare, anche in collaborazione con le associazioni venatorie, ambientaliste ed agricole e le amministrazioni pubbliche, corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la struttura cui fa riferimento l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, delle amministrazioni pubbliche, degli enti strumentali regionali, delle associazioni scientifiche, dell'Università degli Studi, di altri qualificati istituti o enti scientifici, o di esperti di elevata e specifica capacità professionale, nonché del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette - Parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia).

 

Art. 28

Attività ispettiva in materia faunistica (5).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della legge n. 157 del 1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie viene attivata nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica avente tra l'altro i seguenti compiti:

a) verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;

b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie;

c) accertamento immediato della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui agli articoli 50 e 51 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;

d) verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei cacciatori.

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(5) Vedi, anche, la Det. 29 gennaio 2004, n. 12.

 

Capo VI - Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica

Art. 29

Controllo della fauna selvatica.

1. Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, è delegato alle Amministrazioni provinciali. La Giunta regionale, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attiva, tramite le Amministrazioni provinciali che si avvalgono dei loro agenti, piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.

2. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, anche su proposta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie delle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento stessi, nonché dalle guardie venatorie volontarie (6).

3. Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati di cui al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, è autorizzato dalla Giunta regionale.

4. Il controllo della fauna viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzazione di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica, da parte dell'I.N.F.S., dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale o quella provinciale possono autorizzare piani di abbattimento.

5. La Giunta provinciale informa la Giunta regionale sui provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

6. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla Provincia su parere dell'Azienda sanitaria regionale competente.

7. Il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta delle Province o degli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A., per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, anche per periodi limitati ed ambiti definiti.

8. Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui all'articolo 2 della L.R. n. 12 del 1990, il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate) e successive modifiche ed integrazioni. Per garantire il necessario coordinamento delle attività di controllo faunistico, i piani di abbattimento selettivo di cui all'articolo 4 della L.R. n. 36 del 1989, proposti dagli Enti di gestione delle aree protette, devono essere corredati dal parere favorevole della Giunta provinciale (7).

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(6) Ad integrazione ed in deroga di quanto previsto dal presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.

(7) Ad integrazione ed in deroga a quanto previsto dal presente articolo, vedi quanto disposto, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 2, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.

 

Art. 30

Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispone entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:

a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;

b) la cattura di selvatici provenienti da:

1) parchi nazionali e regionali;

2) zone di ripopolamento e cattura;

3) aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;

c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.

2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla Provincia e vengono effettuate dalle guardie delle Province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori ed agricoltori anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici presenti in sovrannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti parchi, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 36 del 1989.

3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle Province ovvero dagli A.T.C. e dai C.A..

4. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'I.N.F.S., anche su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A. ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.

5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.

6. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.

7. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.

8. La Provincia e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento dei soggetti nati in cattività da immettere sul territorio.

9. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.

10. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'I.N.F.S., solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.

11. È comunque vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il l aprile e la data di chiusura della caccia.

12. È sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:

a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;

b) individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori ai 1200 metri sul livello del mare.

13. È comunque vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona.

14. È vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.

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Art. 31

Cattura e inanellamento a scopo scientifico.

1. La Giunta regionale, su parere dell'I.N.F.S., può concedere, su motivata richiesta, ed esclusivamente per ragioni di studio e ricerca scientifica, a Istituti universitari, al Consiglio nazionale delle ricerche e ai Musei di storia naturale l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati anche su territori ove è vietato l'esercizio venatorio.

2. Non è mai consentita l'utilizzazione per attività di vivisezione degli esemplari catturati ai sensi del comma 1.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Giunta regionale ed è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'I.N.F.S.; tale attività funge da schema nazionale ed inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (E.U.R.I.N.G.). L'attività di inanellamento può comunque essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, su parere dell'I.N.F.S. La concessione dell'autorizzazione è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

4. Nelle aree in cui si effettuano per scopi strettamente scientifici rilevazioni quantitative e qualitative, la Giunta regionale può autorizzare il divieto temporaneo di caccia per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a metri 600 intorno ai punti di osservazione.

5. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. È fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.

Art. 32

Introduzione di fauna selvatica dall'estero.

1. L'importazione dall'estero di fauna selvatica viva, purché corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali su parere dell'I.N.F.S. e previo nullaosta favorevole del Ministero della sanità nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. Su ogni partita introdotta i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali eseguono, prima del rilascio degli animali, controlli sanitari eventualmente integrati da indagini di laboratorio.

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Art. 33

Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica.

1. La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.

2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l'esemplare è morto, ad una destinazione di pubblica utilità. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta è fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.

3. Fino alla costituzione dei centri di cui al comma 1, la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede a liberarla in località idonea tramite i propri agenti.

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Art. 34

Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei.

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle imprese artigiane tenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La Provincia, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge (8), rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imbalsamazione a seguito dell'accertamento, da parte della Commissione di cui al comma 3, della buona conoscenza della fauna e delle tecniche dell'imbalsamazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione composta da:

a) un esperto in legislazione venatoria;

b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;

c) un laureato in veterinaria;

d) un esperto in tecniche di tassidermia;

e) un perito conciario.

4. L'esame articolato in un colloquio e in prove pratiche, avrà ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente a:

a) legislazione venatoria e relativa al commercio e alla detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione;

b) biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento all'individuazione ed al riconoscimento delle specie cacciabili;

c) tecniche di tassidermia ed imbalsamazione;

d) nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento.

5. La Commissione esprime giudizio di idoneità se l'esito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.

6. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono attività di imbalsamazione per l'ente in cui lavorano e le ditte e imprese artigiane che risultino iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro tenuto dalle Camere di commercio, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatto salvo comunque l'obbligo di segnalare la loro attività al Presidente della Provincia.

7. L'esercizio dell'attività di imbalsamazione è svolta senza fine di lucro da amatori non cacciatori.

8. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;

b) alla fauna presente sul territorio italiano che non sia protetta ai sensi della vigente normativa;

c) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purché il possesso sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette da accordi internazionali;

d) alla fauna domestica.

9. È inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente autorizzati.

10. La Provincia e la Giunta regionale possono autorizzare l'imbalsamazione e la detenzione di ogni tipo di animale, o di parte di esso, rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

11. È consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.

12. La Provincia rilascia gratuitamente apposito contrassegno di modello uniforme da applicare in modo definitivo ai trofei e alle preparazioni tassidermiche.

13. La detenzione di preparazioni tassidermiche di spoglie di mammiferi ed uccelli in difformità alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento tassidermico.

14. Il tassidermista autorizzato ai sensi del comma 2 deve segnalare alla Provincia le richieste di imbalsamare spoglie di esemplari appartenenti a specie protette o comunque non oggetto di caccia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle singole specie e quelle appartenenti alla fauna esotica.

15. La violazione della disposizione di cui al comma 9, comporta, oltre alla revoca dell'autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

16. Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme del presente articolo.

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(8) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 19 febbraio 2001, n. 2/R.

 

Capo VII - Esercizio della caccia: autorizzazione e requisiti

Art. 35

Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che possiedano i requisiti previsti dalla legge n. 157 del 1992 e dalla presente legge.

2. Per poter esercitare l'attività venatoria nella regione è necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. I massimali sono soggetti alle variazioni previste dalle leggi nazionali vigenti in materia.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 48, e degli animali a ciò destinati.

4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

5. Ogni modo di abbattimento di fauna selvatica non previsto dalla presente legge è vietato.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona Alpi;

b) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

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Art. 36

Aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali.

1. L'esercizio venatorio è precluso nelle aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali, ove individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

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Art. 37

Opzioni sulla forma di caccia prescelta.

1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, a norma dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, ha durata triennale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'opzione contenuta nel tesserino regionale. L'opzione sulla forma di caccia può essere riesaminata soltanto in presenza di cambio di residenza anagrafica e per ragioni di salute formalmente comprovate. La variazione non può comunque avvenire durante l'annata venatoria.

2. Il cacciatore che abbia conseguito, ai sensi degli articoli 40 e 41, l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.

3. Le Province trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle opzioni di cui al comma 1 e le relative variazioni.

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Art. 38

Appostamenti.

1. Sono consentiti appostamenti purché temporanei.

2. Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili, sprovvisti comunque di copertura superiore, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente. Detti appostamenti, qualora necessitino di preparazione del sito, sono soggetti al consenso del conduttore del fondo, sia esso un privato cittadino o un ente pubblico.

3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti.

4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile.

5. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.

6. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 150.

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Art. 39

Il tesserino regionale.

1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione.

2. Il rilascio del tesserino è subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla competente autorità statale;

b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 54;

c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 35, comma 2;

d) alla restituzione di quello usato nell'ultima annata venatoria, che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro il 30 settembre.

3. Il tesserino è valido per un'annata venatoria e si intende automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

4. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

5. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria: su di esso viene annotato, mediante perforazione negli appositi spazi, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti.

6. Il cacciatore residente in altre Regioni, che intende praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza. Per l'esercizio dell'attività venatoria il cacciatore è comunque tenuto all'osservanza delle norme contenute nella legge nazionale e nella presente legge.

 

Art. 40

Abilitazione venatoria.

1. Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca è richiesta l'abilitazione venatoria.

2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla provincia nel cui territorio risiede allegando:

a) certificato di residenza;

b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle Aziende sanitarie regionali o delle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato ovvero da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992.

4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento di tale età.

 

Art. 41

Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi.

1. Il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria in zona delle Alpi ed è privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, deve sostenere presso la commissione di cui all'articolo 42, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso un colloquio, di possedere nozioni sufficienti relativamente a:

a) specie alpine, protette e oggetto di caccia;

b) biologia delle medesime;

c) armi consentite;

d) disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.

2. Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40.

3. La Giunta regionale, in accordo con i C.A., organizza sotto stretto controllo delle Province corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Conseguita l'abilitazione, viene rilasciata apposita attestazione al cacciatore, che è obbligato a partecipare ai censimenti per almeno un anno solare ed a partecipare ad una stagione venatoria come solo accompagnatore, non pagante, di un cacciatore che abbia un'esperienza di almeno tre anni negli abbattimenti selettivi. La presenza alla caccia selettiva deve essere certificata dal cacciatore "anziano" e vistata dal C.A.

4. Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme regionali e nazionali che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992.

 

Art. 42

Commissione d'esame.

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, in ciascun capoluogo di Provincia una commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia.

2. La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale; le funzioni sono esercitate fino alla costituzione della nuova commissione. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta in via continuativa.

3. Ogni commissione è composta da:

a) un dirigente della Provincia, esperto in materia di legislazione, con funzione di Presidente;

b) un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione in materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia, armi e comportamento venatorio, tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso; di questi almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed uno in scienze agrarie o forestali;

c) un funzionario della Regione.

4. La nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere a) e b), avviene su designazione del Consiglio provinciale in base a curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.

6. Non possono essere nominati come componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.

7. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico della Regione e sono regolati con le procedure della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

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Art. 43

Esame di abilitazione venatoria.

1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:

a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5;

b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.

2. In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. L'abilitazione è concessa se il giudizio della commissione è favorevole per tutti i temi elencati al comma 5.

3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.

4. Le prove d'esame sono pubbliche.

5. Le nozioni su cui verte l'esame di cui al comma 1 riguardano i seguenti temi:

a) leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di "fauna", "fauna stanziale", "fauna migratoria"; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani, appostamenti, modalità di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;

b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli anche sul campo con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;

c) tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria, norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agro-forestali;

d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri;

e) norme di pronto soccorso.

6. La Giunta regionale per favorire la preparazione dei candidati, può predisporre un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame per l'abilitazione venatoria, da distribuire a cura delle Province al momento della presentazione della domanda.

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Capo VIII - Esercizio della caccia: specie, tempi, carniere, modalità e mezzi

Art. 44

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), minilepre (Silvilagus floridamus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: fagiano (Phasianus colchicus), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente legge: pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), germano reale (Anas platyrhynchos), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), nonché la volpe (Vulpes vulpes) secondo piani numerici di prelievo;

e) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), lepre bianca (Lepus timidus);

f) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon);

g) specie cacciabili dal l ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal l novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura: cinghiale (Sus scrofa).

2. La Giunta regionale, per motivate ragioni, nella predisposizione annuale del calendario venatorio di cui all'articolo 45 può ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i periodi dell'esercizio dell'attività venatoria.

3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, volpe, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.. Per la specie volpe l'esercizio venatorio sarà consentito dal 1998. Per le annate 1996 e 1997 l'esercizio venatorio alla specie volpe è consentito con l'esclusione delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

4. Per una razionale tutela delle specie cervo, capriolo, camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio è consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C. e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che determinino la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.

5. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., può, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio compresi tra il 1 settembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati; l'esercizio venatorio a tali specie può essere autorizzato dal l agosto, con esclusione delle giornate di domenica nel mese di agosto, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 (9).

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(9) Vedi, la Delib.G.R. 25 settembre 2000, n. 58-945.

 

Art. 45

Calendario venatorio.

1. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S. e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria (10).

2. Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria, riguarda i seguenti oggetti:

a) specie cacciabili e periodi di caccia;

b) giornate e orari di caccia;

c) carniere giornaliero e stagionale;

d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;

e) periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria.

3. I provvedimenti della Giunta regionale che approvano i piani di prelievo selettivi di cui all'articolo 44, comma 4 sono trasmessi alle Province che provvederanno a darne adeguata pubblicità.

4. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S. e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo numerico per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo i maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stabilendo altresì le modalità con cui conteggiare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

5. Il calendario venatorio regionale, i piani di prelievo numerico e le comunicazioni di completamento di detti piani, con i conseguenti divieti di caccia alle specie interessate, devono essere resi pubblici mediante immediata affissione agli albi pretori di tutte le amministrazioni interessate, alle sedi di tutte le associazioni venatorie e mediante comunicazione agli organi di informazione, compresi quelli locali; deve altresì essere fornita una comunicazione immediata a tutti i soggetti responsabili della vigilanza venatoria.

6. A partire dalla stagione venatoria 1999-2000, gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. trasmettono entro il 15 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, oltre ai dati dei censimenti per la definizione dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina e dei piani di abbattimento selettivo degli ungulati, i dati dei censimenti sulla consistenza delle popolazioni di tutte le specie venabili, ad esclusione di quelle migratorie.

7. Con il termine "censimento" si intende ogni operazione volta al conteggio di individui appartenenti alla fauna selvatica presenti in un determinato territorio. Sono compresi in questa definizione sia i conteggi totali sia i conteggi mediante opportuni indici di abbondanza (11).

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(10) Per l'approvazione del calendario venatorio, per la stagione 2000/2001, vedi la Delib.G.R. 24 maggio 2000, n. 26-67. Per la stagione 2001-2002 vedi la Delib.G.R. 4 giugno 2001, n. 11-3129. Per la stagione 2002-2003 vedi la Delib.G.R. 10 giugno 2002, n. 38-6284.

(11) Vedi, la Delib.G.R. 25 settembre 2000, n. 58-945.

 

Art. 46

Carniere giornaliero e stagionale.

1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di non più di due beccacce.

2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale; cinghiale: cinque capi annuali;

b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca;

c) lepre comune: cinque capi annuali;

d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

e) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: venti capi annuali per specie.

3. Il carniere stagionale di cui al comma 2, lettera a), può essere variato, per l'attuazione dei piani annuali di abbattimento, con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., previa verifica della consistenza delle specie o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale (12).

4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.

5. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.

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(12) Per l'approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei comprensori alpini e negli ambiti territoriali di caccia vedi la Delib.G.R. 29 luglio 2002, n. 23-6770.

 

Art. 47

Giornate e orario di caccia.

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

2. L'esercizio venatorio nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, è consentito nelle giornate di mercoledì e domenica. Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e in ogni C.A.

3. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata e nelle zone di cui all'articolo 13 l'esercizio venatorio è consentito tutti i giorni, fatti salvi i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6 e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore.

4. Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'articolo 41, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

6. L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed in ogni caso è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

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Art. 48

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 29.

5. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi. La detenzione del falco è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626 del 1982, e successive modifiche, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

6. L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle zone di cui all'articolo 13, comma 5 od in altre zone appositamente individuate dalla Giunta regionale.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

8. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

9. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

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Capo IX - Divieti, vigilanza, sanzioni

Art. 49

Altri divieti.

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, è vietato:

a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;

d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;

e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;

g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;

h) usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;

i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;

l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 29;

m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31;

o) l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agrituristico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13;

p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori;

r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 29;

s) raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie e dagli Enti di gestione dei parchi;

t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;

u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31;

v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;

z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44.

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Art. 50

Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle.

1. Sono pubblicizzati con tabelle esenti da tasse i confini delle seguenti zone: zona Alpi; A.T.C.; C.A.; oasi di protezione; valichi alpini; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia; zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 157 del 1992; aziende faunistico-venatorie; aziende agrituristico-venatorie; beni monumentali; centri di riproduzione di selvaggina; zone militari e zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui all'articolo 21 della legge n. 157 del 1992.

2. Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, le indicazioni dell'articolo della legge regionale di riferimento, la dizione "divieto di caccia", ove pertinente, in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale.

3. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri, ad una distanza di circa metri 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano di norma visibili le due contigue.

4. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua.

5. Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

6. La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al comma 1 sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione.

7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale è sempre vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte nelle zone di cui ai commi precedenti.

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Art. 51

Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria (13).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e dalla presente legge, la vigilanza sull'attività venatoria è affidata:

a) al Servizio ispettivo della Regione Piemonte;

b) alle guardie delle Province;

c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ed a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

3. Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. La Provincia coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

5. La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e le associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia.

6. Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica è subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, indetti per i due profili dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito esame.

7. La Giunta regionale nomina di volta in volta una Commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento, definisce i programmi, le modalità di svolgimento dei corsi e la composizione della commissione.

8. La Commissione è composta da sei esperti nelle discipline previste all'articolo 43, comma 5, da un funzionario regionale e da un esperto designato dal Prefetto. Nella Commissione deve essere garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 6.

10. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge n. 157 del 1992.

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(13) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 marzo 2003, n. 60-8892.

Art. 52

Rapporti sull'attività di vigilanza.

1. Le Province, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate.

2. I questori competenti per territorio comunicano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro per l'ambiente.

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Art. 53

Sanzioni amministrative.

1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca dell'autorizzazione;

b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;

c) vendita di uccelli di cattura utilizzati come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;

d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire 4 milioni 800 mila;

e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 6 milioni a lire 12 milioni;

f) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione e 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;

g) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni trasgressore;

i) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;

l) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna non appartenenti alla tipica avifauna alpina;

m) esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dall'articolo 47: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;

n) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;

o) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;

p) abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

q) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e),della legge n. 157 del 1992: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

r) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;

s) violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;

t) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;

u) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per ciascun capo: la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;

v) altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila e/o revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

z) abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione della fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformità all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione salvo che per le attività previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;

bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;

dd) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

ee) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessionario: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

ff) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in più;

gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

hh) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone la sanzione è da lire 1 milione a lire 6 milioni;

ii) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo dell'Azienda sanitaria regionale competente: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

ll) omessa comunicazione all'autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

mm) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), dalla legge n. 157 del 1992: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

nn) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

oo) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

pp) uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera i): sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;

qq) violazione delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzioni amministrative da lire 100 mila a lire 600 mila.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano:

a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettere d), e), g), i), 1), m), n), o), q), z), oo); fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge n. 157 del 1992, la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al comma 1, lettere aa), bb);

c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera oo).

3. La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo 20 della legge n. 689 del 1981.

4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), l), m), o), z), il tesserino regionale viene sospeso per tre annate venatorie. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla competente autorità regionale di rapporto ex articolo 17 della legge n. 689 del 1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta opposizione. È sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione con riguardo alla specie, al sesso, alla classe di età o in orari non consentiti.

6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla Regione.

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Capo X - Tasse, contributi, indirizzi, premi

Art. 54

Tasse di concessione regionale in materia di caccia.

1. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

2. I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche sono sostituiti così come stabilito dalla Tabella A allegata alla presente legge.

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Art. 55

Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (14).

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'articolo 58 della presente legge.

2. La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come segue:

a) alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b) agli A.T.C. e C.A. per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni a gestione programmata della caccia.

3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri di riparto, il funzionamento e i meccanismi risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo, viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un apposito Comitato regionale.

4. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;

b) gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) tre rappresentanti delle associazione venatorie nazionali riconosciute;

e) un Presidente di un A.T.C. e un Presidente di un C.A. per ogni Provincia, designati d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;

f) un funzionario della Regione con compiti di segretario.

5. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile, è a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dall'accertamento.

6. L'allevatore, il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia o al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., che procedono entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi anche degli uffici regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.

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(14) Vedi Delib.G.R. 16 febbraio 1998, n. 30-23995 con la quale sono stati approvati i criteri in ordine di riparto, al funzionamento e ai meccanismi risarcitori del Fondo per i danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole.

 

Art. 56

Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale.

1. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 5, in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale per i fini di cui al comma 2.

2. A tale scopo i comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. e le Comunità montane, d'intesa con i proprietari o conduttori dei fondi, elaborano i programmi quinquennali d'intervento per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, e successive modifiche; il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

3. I programmi di cui al comma 2, devono contenere indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi, il loro costo complessivo e sono trasmessi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredati da relazioni illustrative degli interventi proposti.

4. Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale accerta:

a) la rispondenza ai criteri del piano faunistico venatorio regionale e provinciale;

b) l'idoneità tecnica;

c) la congruità della spesa.

5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva i programmi di cui al comma 2 e ripartisce i fondi disponibili.

6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere revocati dalla Giunta regionale in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.

7. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo la Giunta regionale istituisce un fondo apposito e si avvale del Comitato di cui all'articolo 55, comma 4.

Art. 57

Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione.

1. La Provincia prevede, all'interno dei piani di cui all'articolo 6, comma 4, contributi per favorire interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e all'incremento e alla protezione della fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione,

2. La Provincia elabora i programmi di intervento per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica, i quali dovranno riportare indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi e il loro costo complessivo.

3. Il programma deve essere elaborato e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, e contempla gli interventi e gli incentivi per l'anno successivo. Per gli anni successivi, la Provincia correderà il programma con un quadro riassuntivo delle liquidazioni effettuate completo di relazione ed osservazioni.

4. I contributi sono concessi dalla Provincia al conduttore del fondo che ne faccia domanda impegnandosi a un'azione continuativa almeno quinquennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.

5. Per una medesima iniziativa non è ammesso il cumulo dei benefici.

6. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale si avvale del fondo di tutela previsto dall'articolo 56, comma 7, e lo ripartisce e lo assegna alle singole Province sentito il comitato regionale di cui all'articolo 55, comma 3.

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Capo XI - Disposizioni finanziarie, finali, abrogative e transitorie

Art. 58

Disposizioni finanziarie.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale i capitoli n. 55 e n. 2327 vengono denominati come segue:

a) "Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica";

b) "Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica".

2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54, come determinate dalle relative tabelle allegate saranno iscritte in aumento ai capitoli di spesa relativi alle materie caccia e pesca.

3. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:

a) "Trasferimenti di fondi alle Province per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a)" (15);

b) "Trasferimenti di fondi agli A.T.C. ed ai C.A. per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica e dalle attività faunistico-venatorie di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b)";

c) "Fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 56";

d) "Fondo regionale per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione di cui all'articolo 57";

e) "Spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria, anche in deroga alla legge regionale 25 giugno 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale), nonché per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente a fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia";

f) "Assegnazioni alle Province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio, per i piani di immissione di fauna selvatica di cui all'articolo 30, e per gli interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia";

g) "Contributi agli A.T.C. ed ai C.A. per il perseguimento dei fini istituzionali";

h) "Contributi al 'Fondo regionale per la montagna' finalizzati al finanziamento di progetti volti al ripristino dell'ambiente, alla salvaguardia della fauna selvatica ed allo sviluppo dell'occupazione anche per gli scopi di cui all'articolo 56, in misura non superiore al due per cento dei proventi derivanti dalle tasse annuali di concessione regionale in materia di caccia e pesca".

3. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

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(15) Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 settembre 2002, n. 66-7040.

 

Art. 59

Norma abrogativa.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia), salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge;

b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 38;

c) legge regionale 22 aprile 1988, n. 22;

d) legge regionale 11 agosto 1994, n. 31 (Calendario venatorio regionale 1994/1995);

e) legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge.

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Art. 60

Norma transitoria e finale.

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 60 del 1979, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge regionale n. 22 del 1988, continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute nello stesso articolo fino all'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 20 della presente legge ed all'articolo 16 della legge 157/1992.

2. Le zone di divieto istituite ai sensi degli articoli 8, 9, 10 della legge regionale n. 60 del 1979, così come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 38 del 1985, sono confermate fino all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992.

3. Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 60 del 1979, così come modificati dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 38 del 1985, sono regolati dalle norme contenute nei medesimi articoli fino all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione.

4. Sono comunque fatte salve, in deroga ai limiti territoriali, le zone di allenamento ed addestramento cani, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione della L.R. n. 53 del 1995 conservano validità ed efficacia purché i contenuti non contrastino con la presente legge.

6. In fase di prima applicazione della legge il comitato regionale di cui all'articolo 24, quello provinciale di cui all'articolo 25 e le commissioni d'esame di cui all'articolo 42, sono designati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Le tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54, comma 2, per le aziende faunistico-venatorie si applicano a decorrere dal l gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 54, comma 2, si applica nei nuovi importi a partire dall'esercizio venatorio successivo a quello in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

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Art. 61

Urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.


Tabella A

(Articolo 54, comma 2)

TITOLO II

Caccia e pesca

Numero d'ordine 

D.P.R. 121 del 1961 (D.P.R. 641 del 1972) 

Indicazione degli atti soggetti a tassa 

Tassa di rilascio 

 

Tassa annuale 

 

16 

 

Concessione di costituzione di: 

 

 

 

 

 

 

1) azienda agrituristico-venatoria,  

 

 

 

 

 

 

per ogni ettaro o frazione di esso 

10.000 

 

10.000 

 

 

 

2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso 

5.000 

 

5.000 

 

 

 

3) centro privato di produzione di selvaggina. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lett. d), e 36. 

600.000 

 

600.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Per le aziende agrituristico-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. 

 

 

 

 

 

 

Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono 

 

 

 

 

 

 

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

 

 

17 

 

Abilitazione all'esercizio venatorio: con un fucile ad un colpo, con falchi e con arco, con fucile a due colpi, con fucile a più di due colpi 

150.000 

 

150.000 

 

 

 

Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. 

 

 

 

 

 

 

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. 

 

 

 

 

 

 

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. 

 

 

 

 

 

 

Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa. 

 

 

 

 

 

 

L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

 

 

 

 

 


Delib.G.R. 10 giugno 2002, n. 38-6284
Art. 45, L.R. n. 70/1996. Approvazione del Calendario venatorio, per l'intero territorio regionale, valido per la stagione 2002/2003.

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 13 giugno 2002, n. 24.

 

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la L.R. 4 settembre 1996, n. 70, avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

visto l'art. 45 della citata L.R. n. 70/1996, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all'art. 24 della L.R. n. 70/1996, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;

considerato, altresì, che il calendario venatorio relativo all'annata 2002/2003, predisposto dalla Giunta regionale e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, riguarda, tra l'altro, i seguenti oggetti:

a)- specie cacciabili e periodi di caccia;

b) - giornate e orari di caccia;

c) - carniere giornaliero e stagionale;

d) - ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;

e) - periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;

f) - disposizioni particolari;

g) - pubblicità degli atti;

considerato che ai sensi dell'art. 44, comma 3, l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni A.T.C. e C.A., effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

considerato altresì che ai sensi dell'art. 44, comma 4 della citata L.R. n. 70/1996, l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

ritenuto, al fine di una maggior tutela della specie lepre, di ridurre il carniere giornaliero ad un solo capo, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 70/96;

sentito in merito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica che, nella riunione dell'8.5.2002, ha espresso parere favorevole;

dato atto che ai sensi del primo comma dell'art. 45 della L.R. n. 70/1996 il calendario venatorio relativo alla stagione 2002/2003 è stato sottoposto al parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica il quale con nota n. 4635/T-A11 del 6.6.2002 ha espresso parere favorevole;

ritenuto, pertanto, di approvare il calendario venatorio relativo alla stagione venatoria 2002/2003, così come riportato nell'allegato, parte integrante della presente deliberazione;

dato atto che alla stampa ed alla successiva pubblicazione dell'allegato calendario venatorio si provvederà con successiva determinazione dirigenziale del responsabile del settore Caccia e Pesca;

dato altresì atto che i manifesti riportanti le disposizioni del calendario venatorio 2002/2003 saranno distribuiti alle Province, ai Comuni, alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. che provvederanno alla loro diffusione;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

 

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2002/2003, così come riportato nell'allegato, parte integrante della presente deliberazione.

Con successiva determinazione dirigenziale il responsabile del competente Settore Caccia e pesca provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio anzidetto.

La diffusione del calendario venatorio regionale verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

 

(omissis)

 

Allegato

Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2002/2003

1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 2002 e termina il 31 gennaio 2003, salvo diverse disposizioni a norma dell'art. 44, comma 5, L.R. n. 70/1996.

2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì e domenica.

c) Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo le disposizioni previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A.

d) L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

3.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

lepre comune (Lepus europaeus);

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

minilepre (Silvilagus floridanus);

b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

fagiano (Phasianus colchicus);

quaglia (Coturnix coturnix);

tortora (Streptopeia turtur);

beccaccia (Scolopax rusticola);

beccaccino (Gallinago gallinago);

c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa (Alectoris rufa);

starna (Perdix perdix);

d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (Turdus pilaris);

tordo bottaccio (Turdus philomelos);

tordo sassello (Turdus iliacus);

germano reale (Anas platyrhynchos);

colombaccio (Columba palumbus);

cornacchia nera (Corvus corone);

cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

gazza (Pica pica);

volpe (Vulpes vulpes), secondo piani numerici di prelievo;

e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca (Lagopus mutus);

fagiano di monte (Tetrao tetrix);

coturnice (Alectoris graeca);

lepre bianca (Lepus timidus);

f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti, qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. e dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

camoscio (Rupicapra rupicapra);

capriolo (Capreolus capreolus);

cervo (Cervus elaphus);

daino (Dama dama);

muflone (Ovis musimon);

g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura:

cinghiale (Sus scrofa).

3.2. L'esercizio venatorio, dal 1° al 31 gennaio, è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo agli ungulati ed alle specie volpe e cinghiale anche con l'ausilio dei cani.

4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte o coturnice o pernice bianca o lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro anatidi e di non più di due beccacce.

4.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale;

b) cinghiale: cinque capi annuali;

c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca nel rispetto del piano numerico di prelievo;

d) lepre comune: cinque capi annuali;

e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.

4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lettere a) e b) può essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lettere a), b),c), d), e), e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.

 

 

5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L'ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

ORA LEGALE

- dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;

- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30;

ORA SOLARE

- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,00;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.

6) TESSERINO REGIONALE

a) I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2 della L.R. n. 70/1996.

b) I cacciatori residenti nella Regione Piemonte devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

c) Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

d) I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

e) Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve perforare in modo evidente l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia ed annotare in modo indelebile con il segno X i capi di fauna selvatica non appena abbattuti ed, in caso di deposito degli stessi, aggiungere un cerchio attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del cinghiale, e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca è fatto obbligo di annotare il capo abbattuto mediante perforazione.

f) Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto e) ai cacciatori residenti in altre Regioni, ammessi all'esercizio dell'attività venatoria in un A.T.C. o C.A. della Regione Piemonte, viene rilasciato dal Comitato di gestione apposito tesserino aggiuntivo predisposto dalla Regione. Il rilascio del tesserino aggiuntivo è motivato dalla necessità di evitare ai suddetti cacciatori sanzioni amministrative in quanto le normative vigenti nelle altre Regioni non prevedono la prescrizione di cui al precedente punto e). Il tesserino aggiuntivo deve sempre accompagnare il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza e su entrambi devono essere riportate le annotazioni circa le giornate di caccia ed i capi abbattuti. Il tesserino aggiuntivo deve essere restituito al Comitato di gestione, che ha provveduto al rilascio, all'atto della richiesta del tesserino aggiuntivo per l'annata venatoria successiva.

g) Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

h) In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell'art. 39, comma 4 della L.R. n. 70/1996.

 

7) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

7.1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia negli A.T.C. o nel C.A. ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona di pianura e dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona Alpi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

7.2. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

8) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

8.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lettera d), e) ed f) del presente calendario venatorio e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l'esercizio dell'attività venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

8.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 6 lettera e) del presente calendario venatorio relativamente alla perforazione delle giornate di caccia e all'annotazione dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale.

8.3. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

9) DIVIETI

9.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:

a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;

d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;

e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;

g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;

h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;

i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;

l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 70/1996;

m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della L.R. n. 70/1996;

o) l'addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. 70/1996;

p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;

r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 14, e dell'art. 29 della L.R. n. 70/1996;

s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione dei parchi;

t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;

u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31 della L.R. n. 70/1996;

v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;

z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 70/1996;

aa) l'esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'allegato alla Delib.G.R. 30 gennaio 2002, n. 1-5182.

 

10) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

10.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

10.2. è consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

10.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; e altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

10.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 70/1996.

10.5. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi.

10.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

10.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art. 48 della L.R. n. 70/1996.

10.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

 

11) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

11.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 i Comitati di gestione possono proporre alla Giunta regionale di:

- ridurre negli A.T.C. il numero delle giornate di caccia settimanale a due;

- modificare negli A.T.C. e nei C.A., per motivate esigenze, l'apertura e la chiusura dell'esercizio dell'attività venatoria negli A.T.C. e nei C.A., ai sensi dell'art. 44, comma 5 della L.R. n. 70/1996;

- di autorizzare l'esercizio venatorio nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ai fini dell'espletamento dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, secondo le disposizioni dei Comitati di gestione.

11.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. regolamentano la caccia agli ungulati nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia al cinghiale ed alla volpe anche con l'ausilio dei cani nonché l'uso dei cani da traccia per il recupero dei capi ungulati feriti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 14 della L.R. n. 70/1996. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lettera qq) della L.R. n. 70/1996.

11.3. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nell'ambito della caccia di selezione, compreso il cinghiale limitatamente alla zona faunistica delle Alpi, e per l'effettuazione dei piani numerici alla piccola fauna alpina devono essere restituiti entro e non oltre il 15 febbraio 2003. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lettera qq) della L.R. n. 70/1996.

 

12) PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

12.1. I Comitati di gestione interessati devono dare adeguata pubblicità in ordine alle disposizioni particolari di cui al punto 11) del presente calendario venatorio.

12.2. Gli stessi Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione agli albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione locale.

Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata a tutti gli organi responsabili della vigilanza venatoria territorialmente interessati.

13) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono le disposizioni vigenti in materia.


PUGLIA

L.R. 13 agosto 1998, n. 27
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

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(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 agosto 1998, n. 83.

(2) Vedi, anche, la Delib.C.R. 7 luglio 1999, n. 405, la Delib.G.R. 20 luglio 2001, n. 982 e la Delib.G.R. 3 luglio 2002, n. 863 e l'art. 3, comma 3, L.R. 25 agosto 2003, n. 16.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità della legge.

1. La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, emana la presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale. (art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157.)

2. Le finalità della presente legge sono:

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica;

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;

c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;

d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;

f) adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della Puglia;

g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale.

 

Art. 2

Oggetto della tutela - Esercizio venatorio.

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Lontra (Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le specie di cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus), Camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus), Istrice (Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles);

b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni (Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae) tutte le specie di Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus ruber), Fistione turco (Netta rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico (Cygnus cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias morinellus), Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias garrulus), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore (Phaeacrocorax pigmeus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola (Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), Pollo sultano (Porphirio porphirio), Otarda (Otis tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Chiurlottello (Numenius Tennirostris);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. Ai fini dei precedenti commi il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.

 

TITOLO II

Funzioni amministrative - partecipazioni

Art. 3

Esercizio delle funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, al fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Provincie territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche.

3. Qualora le Province risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si sostituisce ad esse nella adozione degli atti di competenza.

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Art. 4

Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione.

1. La Regione e le Province, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono rispettivamente della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli artt. 5 e 6.

2. La Regione e le Province possono avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.) nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.

3. I pareri dell'I.N.F.S. saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.

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Art. 5

Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione.

2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione.

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;

h) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'art. 7;

i) da un rappresentante dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura e foreste;

j) da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornicoltori italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente del Settore caccia della Regione.

4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui alla lett. b) del comma 3, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al Servizio caccia, designato dal Presidente del Comitato.

6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lett. a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico.

7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituite con le modalità di cui al comma 11.

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Art. 6

Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo tecnico-consultivo-propositivo della Provincia.

2. I Comitati esprimono, a livello provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali.

3. I Comitati hanno sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e presenti a livello provinciale, purché inserite nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello provinciale;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, designato dalla delegazione provinciale;

g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;

h) da un rappresentante dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste;

i) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico provinciale di cui all'art. 8; da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornicoltori italiani.

Partecipa alle riunioni il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di caccia.

5. Ciascun Comitato elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri provinciali, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

6. Le funzioni di segretario di ciascun Comitato sono svolte da un dipendente appartenente al Servizio caccia della Provincia, designato dal Presidente del Comitato.

7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lett. a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico. Non possono fare parte del Comitato i componenti dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

8. Le riunioni di ciascun Comitato sono convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

10. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire il Comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati.

11. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 10.

12. Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per seduta pari a quelli previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale (3).

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(3) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «12. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale n. 45 del 1981»..

 

Art. 7

Struttura tecnica regionale - Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà.

1. Struttura tecnica della Regione, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto.

2. Nella struttura dell'Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.

3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività degli Osservatori faunistici provinciali;

b) coordinamento, indirizzo e sperimentazione per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di sperimentazione provinciali;

c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna selvatica;

d) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;

e) istituzione di corsi, d'intesa con l'I.N.F.S., ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;

f) attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini istituzionali degli stessi;

g) attività di studio e sperimentazione per il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat;

h) sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;

i) piani di intervento pluriennale, di concerto con l'I.N.F.S. e programmi annuali di attuazione e funzionamento;

j) collaborazione nella redazione del programma e calendario venatorio;

k) attività di consulenza e collaborazione alle Province, A.T.C. e Comitati tecnici venatori.

4. Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività dei centri provinciali di prima accoglienza;

b) ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza;

c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;

d) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

e) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;

f) attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre Regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato.

6. La struttura tecnica regionale è dotata, prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all'Osservatorio faunistico e Centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto.

7. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dal Consiglio regionale.

8. L'Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato all'agricoltura.

9. È abrogata la legge regionale 3 aprile 1995, n. 13.

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Art. 8

Strutture tecniche provinciali - Osservatori faunistici provinciali - Centri di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà.

1. Ogni Provincia istituisce l'Osservatorio faunistico provinciale, con le seguenti finalità e compiti:

a) cattura ed inanellamento ai sensi dell'art. 35, comma 4;

b) censimento del proprio territorio per il miglioramento dell'habitat al fini ecologici e in particolare per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;

c) censimento della fauna selvatica a fini statistici;

d) ripopolamento e cattura in apposite zone;

e) gestione dei centri pubblici di sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione di cui all'art. 7;

f) collaborazione e supporto al Comitati tecnici provinciali e ai Comitati di gestione degli A.T.C.

2. All'interno dell'Osservatorio faunistico provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti:

a) prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà;

b) pronto soccorso veterinario della stessa;

c) trasferimento al Centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti abbisognevoli di successive e particolari cure e riabilitazione;

d) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione.

3. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato.

4. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata di regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto sulla base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità di detta normativa.

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TITOLO III

Pianificazione faunistico-venatoria - Istituti di gestione faunistico-venatoria

Art. 9

Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Provincie è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia territorialmente competente per conoscenza. L'autorizzazione della Regione sarà concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza quinquennale del piano faunistico-venatorio, provvederà all'aggiornamento dello stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato: "Autorizzazione della Regione Puglia n. ... del ...".

5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 17, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 18.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, ai sensi dell'art. 14.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. Sulla base della individuazione dei piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli A.T.C.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.

11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare approvativo del piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (B.U.), al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica.

Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'A.T.C. sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.

12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi dell'art. 10, comma 5, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo (4).

14. Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

a) criteri per l'attività di vigilanza;

b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;

c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'I.N.F.S.;

d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;

e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;

f) criteri di gestione delle oasi di protezione;

g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5 (5).

16. Il programma provvede:

a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;

b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata ad ogni Provincia;

c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal M.I.R.A.A.F.;

d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

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(4) Per il quinquiennio 1999-2003 vedi la Delib.C.R. 7 luglio 1999, n. 405.

(5) Per l'annata 2000-2001 vedi la Delib.G.R. 4 agosto 2000, n. 1007. Per l'annata 2001-2002 vedi la Delib.G.R. 20 luglio 2001, n. 982.

 

Art. 10

Piani faunistici-venatori provinciali - Programma annuale di intervento.

1. Al fine della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Amministrazioni provinciali predispongono piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei, comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale nonché all'immissione della fauna selvatica.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, previo parere del Comitato tecnico provinciale.

3. I piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale e comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b) e c);

h) l'identificazione delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi.

Le zone di cui al comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui alle lett. a), b) e c) a cura della Provincia;

b) quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

5. Inoltre, la deliberazione del Consiglio provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve essere notificata, a cura dell'Amministrazione provinciale competente, ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, mediante:

a) affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle zone da vincolare;

b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia della delibera di cui alla lettera a);

c) affissione di apposito manifesto presso i Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali agricole.

Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione. Alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione con le eventuali individuazioni di nuove zone protette e/o modifica di quelle già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra. Le zone protette di cui alle citate lett. a), b) e c) del comma 3 già esistenti, anche anteriormente all'approvazione dei piani faunistici provinciali, ove siano ricomprese negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. Il predetto termine di dieci anni per le zone protette già istituite precedentemente all'approvazione del primo piano faunistico regionale decorrerà dalla data di pubblicazione di detto atto sul B.U.

6. I piani faunistici venatori provinciali propongono alla Regione gli A.T.C. nel territorio di competenza.

7. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

8. La Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 6, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

9. Il Programma annuale di intervento prevede:

a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;

b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;

c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;

d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d);

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli A.T.C. concordati con i Comitati di gestione;

g) contributi per i danni in zone protette e A.T.C. prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

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Art. 11

Oasi di protezione.

1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le oasi di protezione in particolare:

a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;

b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.

4. Le oasi sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna Provincia.

5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.

6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.

7. La Provincia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

8. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

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Art. 12

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da documento orientativo dell'I.N.F.S. e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 14 in cui sono comprese, secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale.

9. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

10. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

11. Le zone di ripopolamento, e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'art. 13.

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Art. 13

Centri pubblici di produzione della fauna selvatica.

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.

2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia".

4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla Provincia.

5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzata dal Presidente dell'ente Provincia il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a trenta ettari.

8. I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.

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Art. 14

Ambiti territoriali di caccia - A.T.C.

1. Gli A.T.C. sono istituiti sul territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - e dell'art. 10 - comma 6 - della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli A.T.C. di dimensione sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o artificiali.

3. La Regione Puglia, d'intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate può individuare A.T.C. interessanti anche due o più Provincie contigue.

4. La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti mi Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un A.T.C. della Regione, di un massimo di venti giornate di caccia, da inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo regolamento regionale.

5. La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli A.T.C., può consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in una quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C., come determinate dal programma venatorio regionale annuale.

6. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C., permessi giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel regolamento regionale di gestione degli A.T.C..

7. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. ai cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria.

8. Ogni cacciatore che abbia fatto richiesta al competente Comitato di gestione, nei modi e nei tempi previsti dal relativo regolamento regionale, ha diritto di accesso prioritariamente nell'A.T.C. in cui ricade il proprio comune di residenza, ove possibile, ovvero in altro ambito della propria provincia o della Regione. Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori ammissibili, può avere accesso ad altri A.T.C. della propria Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento regionale di gestione degli A.T.C.

9. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico regionale, approva, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli A.T.C. e l'accesso dei cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra l'altro, per tali ambiti:

a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;

b) il versamento da parte dei cacciatori ammessi nell'A.T.C. di un contributo quale partecipazione, per finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli A.T.C.;

c) una vigilanza adeguata;

d) un accesso regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell'art. 22, comma 6, nel rispetto dell'indice di densità minima fissato dal Ministero dell'agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni A.T.C. e della capienza predeterminata. È data facoltà al Comitato di gestione, ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14, comma 8, della legge n. 157 dei 1992 e con le modalità richieste;

e) le modalità di costituzione degli organi direttivi degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi.

10. La durata degli A.T.C. è quinquennale analogamente al piano faunistico venatorio regionale.

11. Il prelievo venatorio di fauna stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna presenti nel territorio, accertata previo censimenti.

12. Le Provincie hanno poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività dei Comitati di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli A.T.C.

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Art. 15

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile.

2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

4. I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese dei titolari dei centri.

5. I centri privati hanno durata di 5 anni salvo rinnovo.

6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.

9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della A.U.S.L. territorialmente competente.

10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.

11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.

12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale previo parere del Comitato tecnico regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (6).

13. Il controllo sull'attività di gestione spetta all'Amministrazione provinciale competente.

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(6) Vedi, al riguardo, il Reg. 16 novembre 2001, n. 9.

 

Art. 16

Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento.

1. La Regione regolamenta (7), nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;

b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;

c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;

d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.

2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lett. a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lett. c) e d) sono segnalati alle Provincie territorialmente competenti.

3. La Regione regolamenta, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.

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(7) Vedi, al riguardo, il Reg. 25 settembre 2003, n. 11.

 

Art. 17

Aziende faunistico-venatorie - Aziende agri-turistico-venatorie.

1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'I.N.F.S., può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile al sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.

3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni naturali.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'art. 22, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e funzionamento (8).

8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.

10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 sono a cura e spese delle stesse.

11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché a quello della Provincia.

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(8) Vedi, al riguardo, il Reg. 28 dicembre 2000, n. 4 e il Reg. 28 dicembre 2000, n. 6.

 

Art. 18

Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile.

1. La Regione istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle provincie interessate, le zone di cui all'art. 9, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

2. Le Provincie stabiliscono i periodi delle attività previste al comma 1 con i piani faunistici venatori provinciali di cui all'art. 10.

3. La Regione affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.

5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno.

Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.

6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'E.N.C.I., a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e autorizzazione della Provincia interessata:

a) nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) negli A.T.C.;

c) nelle aziende faunistico-venatorie;

d) nelle zone demaniali.

Le prove cinofile di cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.

9. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.

10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.

11. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta il regolamento di costituzione e gestione delle zone addestramento cani (9).

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(9) Vedi, al riguardo, il Reg. 28 dicembre 2000, n. 5.

 

Art. 19

Terreni del demanio.

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.

2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano faunistico-venatorio provinciale.

3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Provincie territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e ambientalistiche presenti nel Comitato tecnico nazionale.

4. La Regione, previa richiesta della Provincia interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.

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Art. 20

Tabellazione.

1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

a) devono essere delle dimensioni di cm. 25 x 33;

b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;

c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque, in modo che siano visibili le due contigue.

Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;

d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;

e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua;

f) quando il confine coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;

g) quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del divieto;

h) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

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Art. 21

Introduzione di fauna selvatica dall'estero - Immissioni faunistiche.

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.

2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole e forestali su parere dell'I.N.F.S. e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari e i periodi di ambientamento.

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale (art. 9, comma 14, lett. g).

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lett. b).

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione dell'A.T.C. e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia, entro il 31 agosto.

8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio veterinario della A.U.S.L., competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della A.U.S.L., di prima destinazione degli animali, il Servizio veterinario di tale A.U.S.L., provvede a dare comunicazione alla A.U.S.L., locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della A.U.S.L. competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.

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TITOLO IV

Attività venatoria

Art. 22

Esercizio venatorio - Limiti e modi.

1. L'attività venatoria, svolta in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'art. 25, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.

8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.

11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

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Art. 23

Documenti venatori.

1. L'attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall'Autorità di P.S.;

b) tesserino regionale;

c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;

d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;

e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157 del 1992) e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

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Art. 24

Licenza di porto di fucile per uso caccia.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

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Art. 25

Tesserino venatorio regionale.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Provincia, tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;

c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 23, lett. e).

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti territoriali di caccia in Regione e/o fuori Regione ove è consentita l'attività venatoria all'intestatario dello stesso e dietro presentazione dell'attestato di versamento della quota di partecipazione agli A.T.C. assegnati.

5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all'art. 23.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al Comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.

7. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di P.S.

8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.

9. La Provincia, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà all'inoltro degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale.

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Art. 26

Abilitazione venatoria.

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.

2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'art. 27, dopo aver presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;

c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.

3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a lire 50 mila. In detta somma sono compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto importo sarà utilizzato dalla Provincia per far fronte a tutte le spese per l'esame di che trattasi.

Art. 27

Esame di abilitazione venatoria.

1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle Provincie, che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda.

3. Le Provincie organizzano corsi di preparazione gratuiti per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della vigente legislazione venatoria per i possessori di licenza, avvalendosi della collaborazione delle associazioni provinciali naturalistiche, agricole e venatorie riconosciute e della delegazione dell'E.N.C.I. provinciale.

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Art. 28

Prove d'esame e ripetizione dell'esame.

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione.

2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.

3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.

4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame, deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da caccia.

5. La Commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del Presidente e del segretario della Commissione.

6. La valutazione della Commissione è definitiva e inappellabile.

7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.

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Art. 29

Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 28 sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale.

2. Ciascuna Commissione è composta da:

a) un dirigente della Regione competente in materia di caccia ed esperto in legislazione venatoria, che la presiede;

b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal presidente della Provincia competente, nonché un supplente;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;

d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;

e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie a livello provinciale;

f) un esperto in cinofilia venatoria, designato dalla delegazione E.N.C.I. provinciale;

g) tre esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;

h) tre esperti in tutela dell'ambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello provinciale.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo dell'Amministrazione provinciale, designato dall'Amministrazione provinciale.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle singole province per la partecipazione a sedute di Consiglio (10).

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte le categorie dalla lett. b) alla lett. h) del comma 2.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Ciascuna Commissione può articolarsi in due Commissioni paritetiche presiedute dal Presidente.

10. Gli esperti previsti alle lett. e), f), g), e h) del comma 2 sono designati dalle associazioni venatorie, agricole, naturalistiche, protezionistiche ed E.N.C.I. a livello provinciale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio di cui all'art. 6.

11. Le Provincie trasmettono la deliberazione di nomina delle Commissioni, entro sessanta giorni dalla richiesta, al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del decreto di nomina. Entro trenta giorni dalla richiesta, le associazioni venatorie, protezionistiche ambientali, agricole e la delegazione provinciale E.N.C.I. devono far pervenire alle Provincie competenti per territorio le designazioni dei propri rappresentanti. Trascorso il suddetto termine senza l'avvenuta designazione, le Provincie provvederanno alla individuazione degli esperti, delle quattro componenti di cui al comma 2, lett. e), f), g) e h), su segnalazione dei componenti il Comitato tecnico provinciale.

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(10) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 2, L.R. 21 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «6. Ai componenti le Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, emolumenti parificati a quelli di cui alla legge regionale n. 45 del 1981.».

 

Art. 30

Registro dei cacciatori.

1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.

2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio dei tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

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Art. 31

Specie cacciabili e periodi di caccia.

 

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati.

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

quaglia (coturnix coturnix); tortora (streptopeia turtur); merlo (turdue merula);

allodola (alauda arvensis); starna (perdix perdix); pernice rossa (alectoris rufa);

lepre comune (lepus europaeus); coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

- fagiano (phasianus colchicus); germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua (gallinula chloropus); canapiglia (anas strepera); porciglione (rallus acquaticus); moretta (aythia fuligula); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus pugnax); cornacchia nera (corvus corone); cornacchia grigia (corvus corone comix); ghiandaia (garrulis glanda rulis); gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes) (11);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

coturnice (alcetoris graeca); capriolo (capreolus); cervo (cervus elaphus); daino (dama dama); muflone (ovis musimon);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa);

d-bis) [specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio:

- pavoncella (vanellus vanellus); marzaiola (anas querquedula); alzavola (anas crecca); codone (anas acuta); mestolone (anas clipeata); fischione (anas Penelope); moriglione (aythya ferina); colombaccio (colomba palumbus); beccaccia (scolopax rusticola); beccaccino (gallinago gallinago); tordo bottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); cesena (turdus pilaris)] (12).

2. È sempre vietato abbattere o catturare:

a) le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto rigato.

3. Con il calendario venatorio i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

4. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma I.

5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma I.

6. Il Presidente della Giunta regionale aggiorna con proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, sulla base di modifiche apportate come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

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(11) Lettera così sostituita dall'art. 38, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (turdus pilaris); tordo bottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); fagiano (phasianus colchicus); germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua (gallinula chloropus); alzavola (anas crecca); canapiglia (anas strepera); porciglione (railus acquaticus); fischione (anas penelope); codone (anas acuta); marzaiola (anas querquecula); mestolone (anas clypeata); moriglione (aythya ferina); moretta (aythia fuligula); beccaccino (gallinago gallinago); colombaccio (columba palumbus); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus pugnax); beccaccia (scolopax rusticola); cornacchia nera (corvus corone); pavoncella (vanellus vanellus); cornacchia grigia (corvus corone comix); glixandaia (garrulis glandarius); gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes);».

(12) Lettera aggiunta dall'art. 38, comma 2, L.R. 21 maggio 2002, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 226 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 2, con la conseguente estensione di detta illegittimità alla presente lettera.

 

Art. 32

Mezzi di caccia.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;

c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.

2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.

3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte delle Provincie ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.

5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi.

6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.

8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.

9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

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Art. 33

Calendario venatorio regionale (13).

1. La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Provincie e dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentiti l'I.N.F.S. e la Commissione consiliare permanente competente ed è pubblicato sul B.U.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:

a) le specie di mammiferi ed uccelli cacciabili nei periodi consentiti;

b) il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;

c) il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;

d) il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'A.T.C.;

e) i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;

f) le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Provincie;

b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (14).

8. La Regione, sentite le proposte provinciali di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più Provincie ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art. 31, commi 3 e 4, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:

a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;

b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;

c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;

d) modalità di caccia.

9. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

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(13) Per il calendario venatorio, annata 1998-1999, vedi la Delib.G.R. 14 luglio 1998, n. 2574. Per quello relativo all'annata 2000-2001 vedi la Delib.G.R. 4 agosto 2000, n. 1008 e per quello relativo all'annata 2000-2001 vedi la Delib.G.R. 20 luglio 2001, n. 983.

(14) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 15.

 

Art. 34

Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia.

1. La Regione attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Province, sentito l'I.N.F.S., può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti, che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, al beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche al fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative vigenti.

5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.F.S.

6. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle Provincie.

7. I piani di cui al comma 6 devono essere attuati dalle Amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori dipendenti. Le Provincie possono, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sul quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito di porto d'armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.

8. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'A.U.S.L., competente, demandando l'attuazione al Comune interessato.

9. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei Comuni interessati, nominativamente designati dall'Ente gestore, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

10. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro, strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche.

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Art. 35

Uccellagione - Cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria.

1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La Regione, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'I.N.F.S.; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari, residenti in Regione, di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere dell'I.N.F.S.. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di cattura previsti dall'I.N.F.S., ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione trenta giorni prima alle Province competenti per territorio dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.

4. La Regione, su richiesta delle Provincie interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'I.N.F.S.; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso I.N.F.S. e al superamento del relativo esame.

6. L'I.N.F.S. svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.

8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia territorialmente competente, che provvederà ad informare l'I.N.F.S..

9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall'art. 7.

10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Provincia territorialmente competente. La Provincia provvede all'invio al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà e all'imbalsamazione a scopi didattici in caso di esemplari morti.

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Art. 36

Appostamenti fissi e temporanei.

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989-1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni A.T.C.. L'autorizzazione è richiesta all'Amministrazione provinciale competente ed all'A.T.C. di residenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di mt. 1,50, di dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: "appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di ... n. ... del ...".

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'art. 22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7 dell'art. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b), appartenenti alle specie cacciabili.

3. Le Province, in riferimento all'art. 35, comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'art. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

7. È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.

8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

10. Si considerano appostamenti fissi quelli costruiti in muratura o altra solida materia.

11. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.

12. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

13. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.

14. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla Provincia deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 36 comma 13 autorizzazione della Provincia ... n. ... del ...". Le tabelle, di dimensioni 25x33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.

15. È vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.

16. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.

17. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200 metri.

18. Durante l'esercizio della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

19. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

20. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.

21. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

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Art. 37

Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura dell'Amministrazione provinciale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all'art. 54, comma 4, lett. a).

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al Presidente della Regione.

4. La Regione, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 9. È altresì accolta in casi specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'art. 20, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai sensi dell'art. 37 della legge regionale ... dal ... al ... autorizzazione regionale n. ... del ...".

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a Chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

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Art. 38

Fondi chiusi.

1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato.

2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.

3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso - Divieto di caccia autorizzazione regionale n. ... del ...", apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla Regione e all'ufficio della Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo le relative verifiche, ne prende atto, al fine della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nulla-osta al competente ufficio della Regione, che rilascerà l'autorizzazione.

4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla presente legge possono in ogni tempo accedere al fondi chiusi ai fini della vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.

5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 9, comma 3.

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Art. 39

Terreni in attualità di coltivazione.

1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:

a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;

b) le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;

c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;

d) le foraggiere mature per lo sfalcio;

e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;

g) i pioppeti;

h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;

l) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;

m) i terreni coltivati a tabacco.

3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: "fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. ... art. 39 dal ... al ... - Autorizzazione regionale del ... n. ...". La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio nulla-osta all'ufficio competente della Regione, che rilascerà la relativa autorizzazione.

Art. 40

Presenza di bestiame.

1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco "Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal ... al ... autorizzazione della Regione n. ... del ...", esenti da tasse.

3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e alla Provincia competente per territorio.

4. La Regione concederà l'autorizzazione previo il parere della Provincia competente per territorio, che avrà accertato quanto con l'istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri dal gregge.

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Art. 41

Accensione delle stoppie.

1. Nei territori della Regione Puglia, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e non saranno state praticate le dovute "precese" (15).

2. Le modalità e i termini per l'applicazione del comma 1 sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 (16).

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(15) Comma così modificato dall'art. 37, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

(16) Comma aggiunto dall'art. 37, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

 

Art. 42

Impiego dei cani - Cani vaganti.

1. È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.

2. L'uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e previo nulla osta dei Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località le Provincie possono limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l'obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui esso e ricoverato.

7. I cani catturati devono essere dati in custodia al servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a norma della vigente normativa.

8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

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Art. 43

Divieti.

È vietato a chiunque:

1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate;

2) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente tabellate;

3) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi;

4) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate al sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;

5) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

6) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

7) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;

8) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

9) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;

10) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

11) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;

12) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla competente Amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà;

14) esercitare la caccia sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;

15) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

16) usare durante l'esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori;

17) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle con dicitura nera su fondo bianco "autorizzazione regionale n. ... del ...", esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

18) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

19) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

20) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellagione;

21) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

22) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6;

23) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica;

24) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

25) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

26) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:

a) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;

b) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;

c) della fauna selvatica ed esotica proveniente da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale;

27) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

28) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;

29) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 39 e nei fondi chiusi di cui all'art. 38;

30) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 novembre al 31 gennaio;

31) effettuare la posta alla beccaccia e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.

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TITOLO V

Vigilanza venatoria - Sanzioni

Art. 44

Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti della Provincia preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dall'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame come previsto dall'art. 45.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalle Province territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett. b), sotto il controllo della Regione.

7. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente competente.

9. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Province riconoscono la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato al sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.

10. Le Provincie coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche.

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Art. 45

Attività di vigilanza - Corsi di formazione.

1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare l'applicazione della normativa nazionale e regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge (17), detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.

3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all'art. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione, proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.

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(17) Vedi, al riguardo, il Reg. 28 dicembre 2000, n. 3.

 

Art. 46

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria al sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'art. 23 nonché della fauna selvatica abbattuta.

2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Nei casi previsti dall'art. 48, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all'art. 43, punto 16, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici di ciascuna Provincia.

4. Le Province, ove non dispongano di propri idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di Pubblica sicurezza.

5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio Centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all'art. 7 per le cure, riabilitazione e successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 51, comma 12.

6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.

7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti disposizioni in materia.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale quale organo accertatore.

9. L'Amministrazione provinciale competente provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplice copia ricalcanti, numerate progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia all'Amministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte dell'Amministrazione provinciale previa restituzione di quello esaurito.

10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

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Art. 47

Agenti dipendenti dagli enti locali.

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 46 anche fuori dell'orario di servizio.

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Art. 48

Sanzioni penali.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 1 milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;

c) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900 mila a lire 3 milioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1 milione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art. 35, comma 7 e di quelli vietati dall'art. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4 milioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

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Art. 49

Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta al sensi dell'art. 22, comma 6;

b) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;

c) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

d) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia all'interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

f) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

g) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;

h) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell'art. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

i) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 21; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate al sensi dell'art. 21 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a lire 50 mila per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

o) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a lire 10 mila per tabella apposta abusivamente;

p) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e doganale;

q) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per i trasgressori di cui all'art. 41, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.

3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale.

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Art. 50

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'art. 48, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 48, comma 1, lett. a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 49, comma 1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'art. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo.

8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49, nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte.

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Art. 51

Procedimento sanzionatorio amministrativo.

1. L'Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Provincia nel cui ambito è stata verbalizzata l'infrazione.

2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi all'Amministrazione provinciale nei termini e con le modalità di cui all'art. 46, comma 8.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;

b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;

c) le generalità anagrafiche del trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;

d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;

e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;

f) le generalità di eventuali testimoni presenti all'atto della violazione;

g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.

4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, l'Amministrazione provinciale notifica con raccomandata AR l'importo da corrispondere per l'infrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove non fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la Provincia competente il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 360 giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata AR o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate AR di cui al comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato l'ufficio dell'Amministrazione provinciale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate AR di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio del contenzioso dell'Amministrazione provinciale competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata AR, ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione dell'ordinanza di cui ai successivi comma.

7. L'Ufficio del contenzioso della Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.

8. La Provincia trasmette alle Amministrazioni competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.

9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata AR, all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con l'osservanza delle norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1991, n. 639. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al Pretore con l'osservanza delle norme di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. L'atto con cui è proposta l'azione davanti al Pretore deve essere anche notificato all'Ufficio provinciale del contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.

10. Presso ciascuna Provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, per ciascuna Provincia è istituita una Commissione per il contenzioso, composta:

a) dal responsabile dell'Ufficio caccia provinciale, che la presiede;

b) da un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Provincia;

c) dal responsabile dell'Ufficio del contenzioso regionale della Provincia interessata;

d) dal funzionario tecnico del Settore di vigilanza faunistica, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli agenti faunistici dipendenti delle Amministrazioni provinciali".

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Art. 52

Procedimento sanzionatorio penale.

1. In caso di violazione della norma di cui all'art. 48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

2. Una copia del verbale di infrazione deve essere trasmessa all'Amministrazione provinciale competente per territorio, con le modalità e termini di cui all'art. 51.

3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria o presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.

4. L'originale del verbale è trasmesso all'Amministrazione provinciale competente con le modalità e i termini di cui all'art. 51.

5. L'Amministrazione provinciale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui all'art. 51.

6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione provinciale richiede all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.

7. Ad emissione della sentenza definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione provinciale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.

8. Nel caso non sussista connessione obiettiva, l'Amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art. 51.

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TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 53

Tasse di concessione regionale.

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;

b) le aziende faunistico-venatorie;

c) le aziende agri-turistico-venatorie;

d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

 

Tassa di Rilascio 

Tassa Annuale 

 

 

 

 

 

 

- abilitazione venatoria 

125.000 

 

125.000 

 

- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale 

1.078.000 

 

1.078.000 

 

- Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b) 

1.078.000 

 

1.078.000 

 

- aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso 

24.260 

 

24.260 

 

- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno 

216.000 

 

216.000 

 

 

10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

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Art. 54

Riparto dei proventi delle tasse regionali.

1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;

b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.

2. Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili.

4. Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b);

b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);

d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;

e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale.

5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.

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Art. 55

Istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1.

3. Il risarcimento per danni provocati negli ambiti destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli organismi preposti alla gestione.

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Art. 56

Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 0841010 del bilancio regionale 1998.

2. Le somme da riscuotere a titolo di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate integralmente all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli enti delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge.

3. Le somme iscritte al Cap. 0841010 possono essere integrate con ulteriori fondi, nel limiti delle disponibilità di bilancio regionale di previsione.

4. Nei bilanci delle Provincie sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa vigente.

5. I pagamenti di cui al comma 4 devono essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente.

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TITOLO VII

Norme transitorie finali. Tassidermia e imbalsamazione

Art. 57

Zone protette esistenti.

1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani faunistici provinciali restano confermati con la presente legge e la loro gestione è di competenza dell'Amministrazione provinciale.

2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni della presente legge, al sensi dell'art. 9, comma 4.

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Art. 58

Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal regolamento regionale, approvato con Delib.C.R. 29 luglio 1987, n. 586, per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. A richiesta del Concessionario, la Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale e provinciale, se non in contrasto con la presente legge.

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Art. 59

Possesso di animali imbalsamati.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 60

Tassidermia e imbalsamazione.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei (18).

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle Provincie le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal Consiglio regionale con provvedimento 6 dicembre 1989, n. 6, per la parte non in contrasto con la presente legge.

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(18) Vedi, al riguardo, il Reg. 3 ottobre 2001, n. 7.

 

Art. 61

Allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica esotica a scopo ornamentale e amatoriale.

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono o allevano specie appartenenti all'avifauna selvatica devono comunicare alla Provincia il piano di gestione e lo stato di fatto entro sessanta giorni.

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Art. 62

Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie.

1. In deroga a quanto sancito dagli artt. 5, 6 e 29, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla composizione delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli A.T.C. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:

a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato.

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Art. 63

Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale n. 10 del 1984 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali", nonché della legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in contrasto con la presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all'annata venatoria 1998/1999, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati al sensi della precedente normativa.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua promulgazione.

4. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e all'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

5. Le guardie zoofile volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'art. 44, comma 1, lett. b).

6. Le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.

 


L.R. 25 agosto 2003, n. 16
Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 agosto 2003, n. 99.

 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, disciplina il prelievo in deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 e ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva.

 

Art. 2

Prelievo in deroga.

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture e all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, con le modalità e i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alla specie storno (sturnus vulgaris), passero (passer italiae), cormorano (pholacrocorax carbo) e taccola (corvus monedula).

2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori residenti nella Regione Puglia iscritti agli Àmbiti territoriali di caccia (A.T.C.) o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie istituite in Puglia.

3. I limiti massimi giornalieri e stagionali di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A della presente legge.

4. Ulteriori modalità di prelievo saranno disciplinate dal calendario venatorio regionale, sentito l'Osservatorio faunistico regionale o l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.).

 

Art. 3

Controlli.

1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni.

2. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

3. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui alla L.R. n. 27/1998, con le sanzioni ivi previste, nonché con i compiti e i poteri di cui alla stessa legge regionale e relativo regolamento di attuazione.

 

 

 

Art. 4

Limitazione dei poteri.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Osservatorio faunistico regionale o l'I.N.F.S., adotta provvedimenti di limitazione o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo.

 

Art. 5

Attuazione.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato all'agricoltura, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'I.N.F.S. una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento attuerà il regime di deroga di cui alla presente legge nel rispetto delle relative modalità e termini.

 

Allegato A

Limiti e archi temporali per il prelievo in deroga

SPECIE 

Limite massimo 

Limite massimo 

 

 

di prelievo 

di prelievo 

TEMPI 

 

giornaliero per cacciatore 

per stagione venatoria 

Stagione venatoria 

 

Capi 

per cacciatore - Capi 

 

STORNO 

 

 

 

(Sturnus Vulgaris) 

20 

200 

dalla terza domenica di  

 

 

 

settembre fino al 31 gennaio 

PASSERO 

 

 

 

(Passer italiae) 

10 

100 

dalla terza domenica di  

 

 

 

settembre fino al 31 dicembre 

CORMORANO 

 

 

 

(Phalacrocorax carbo) 

02 

20 

dalla terza domenica di  

 

 

 

settembre fino al 31 dicembre 

TACCOLA 

 

 

 

(Corvus monedula) 

02 

20 

dalla terza domenica di  

 

 

 

settembre fino al 31 dicembre 

 


SARDEGNA

L.R. 29 luglio 1998, n. 23
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna

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(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 1998, n. 23.

(2) Con Dec.Ass. 2 luglio 2001, n. 20/V è stato emanato il calendario venatorio per l'anno 2001-2002. Con Dec.Ass. 27 agosto 2003, n. 27 è stata approvata la direttiva sulla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le procedure per le attività di immissione e cattura della fauna selvatica.

 

TITOLO I

Principi fondamentali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'art. 3 del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

 

Art. 2

Attuazione normativa nazionale e comunitaria.

1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione delle Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.

 

Capo II - Tutela della fauna selvatica e degli ambienti

Art. 3

Tutela della fauna selvatica.

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.

 

Art. 4

Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE.

1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente art. 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.

2. Tutte le isole di pertinenza della Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come Zone a protezione speciale (Z.P.S.) in attuazione della direttiva 92/43 CEE. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente comma 1.

 

Art. 5

Specie tutelate.

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.

2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'art. 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.

3. È vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge.

4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.

5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.

6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.

Art. 6

Cattura e abbattimento autorizzati.

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'art. 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'art. 9, ha facoltà di:

a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;

b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;

c) autorizzare Osservatori ornitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;

d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altri località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare;

e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;

f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di intesa con l'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall'Assessore della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.

4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto nazionale della Fauna Selvatica.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva CEE 79/409.

 

Capo III - Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio

 

Art. 7

Organi di tutela.

1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:

a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

b) il Comitato regionale faunistico;

c) le Province;

d) i Comitati provinciali faunistici;

e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

 

Art. 8

Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, della Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Comitato regionale faunistico di cui all'art. 10.

 

Art. 9

Istituto regionale per la fauna selvatica.

1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (I.R.F.S.) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

7. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.

8. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.

9. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

 

Art. 10

Comitato regionale faunistico - Composizione.

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole;

d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;

f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da ciascuna delle Province sarde;

g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

l) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato;

m) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

n) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.

4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta

5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 11

Compiti del Comitato regionale faunistico.

1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio.

2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere:

a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;

b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;

c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;

d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge;

e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente;

f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;

h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

3. Il Comitato regionale faunistico formula proposte:

a) sulla vigilanza venatoria;

b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;

c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.

4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

 

Art. 12

Compiti delle Province.

1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge.

2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali faunistici.

3. Le Province, in particolare, provvedono:

a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;

b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;

c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;

d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;

f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;

g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;

h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;

i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza;

l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;

m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;

n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;

o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.

4. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici, di cui all'art. 13, e delle Commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'art. 45.

 

Art. 13

Comitati provinciali faunistici.

1. I Comitati provinciali faunistici di cui al comma 2 dell'art. 12 assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria.

2. In particolare:

a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale;

b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;

c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;

d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.

 

Art. 14

Composizione del Comitato provinciale faunistico.

1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

e) da un responsabile dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L. della Provincia;

f) da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;

g) dai coordinatori degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricompresi nella Provincia.

 

Art. 15

Istituzione del Comitato provinciale faunistico.

1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale.

2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

4. I componenti il Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.

5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

 

Art. 16

Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.

1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dell'A.T.C.

2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.

 

Art. 17

Composizione ed istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.

1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;

d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei Comuni;

e) il responsabile dei servizi veterinari dell'Azienda-U.S.L. competente per territorio con funzioni consultive.

2. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio. Se L'A.T.C. si estende nel territorio di più Province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'A.T.C.

3. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.

4. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.

 

Art. 18

Funzionamento del Comitato direttivo dell'A.T.C.

1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.

 

Capo IV - Pianificazione faunistico-venatoria

Art. 19

Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale.

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

 

Art. 20

Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale.

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

2. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

3. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle Province, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio.

5. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.

7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio.

 

Art. 21

Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale.

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:

1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;

4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;

5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;

6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie;

c) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia;

d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.;

e) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'art. 87, relativamente a:

1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;

f) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera e) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;

g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

 

Art. 22

Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie.

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

 

Art. 23

Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.

2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.

4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento.

5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.

 

Art. 24

Zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.

3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'art. 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.

 

Art. 25

Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee.

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge.

4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'art. 24, è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione.

6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

 

Art. 26

Opposizione.

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico.

 

Art. 27

Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura.

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Azienda delle foreste demaniali che è pertanto autorizzata ad utilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse.

3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato.

 

 

Art. 28

Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.

 

Art. 29

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico-regionale.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.

3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'art. 39 della presente legge.

 

Art. 30

Allevamenti.

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non si applica nel caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali.

5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 5.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.

9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

 

Art. 31

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.

6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

 

Art. 32

Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie.

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusivamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2.

4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 6 dell'art. 31 disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda.

6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.

 

Art. 33

Centri faunistici attrezzati.

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di Centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.

2. I Centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

 

Art. 34

Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie.

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.

2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.

 

Art. 35

Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie.

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari.

 

Art. 36

Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie.

1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 38.

 

Art. 37

Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie.

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 45.

 

 

Art. 38

Addestramento e allenamento cani.

1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

 

Art. 39

Tabelle segnaletiche.

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.

2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1 se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

 

TITOLO II

Esercizio dell'attività venatoria

Capo I - Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti

Art. 40

Esercizio di caccia.

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 41.

2. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.

 

Art. 41

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 della presente legge.

6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

 

Art. 42

Requisiti per l'esercizio della caccia.

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'art. 43, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

 

Art. 43

Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione.

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;

e) norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.

 

Art. 44

Nomina e durata della Commissione.

1. La Commissione di cui all'art. 43 è presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

3. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

 

Art. 45

Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia.

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo art. 46.

2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

 

Art. 46

Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia (3).

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

c) copia autenticata delle polizze assicurative;

d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'art. 87.

4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.

5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

9. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

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(3) Vedi, anche, l'art. 2, Dec.Ass. 8 febbraio 2002, n. 2.

 

Art. 47

Documenti del cacciatore.

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992.

 

Capo II - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

Art. 48

Specie di fauna selvatica cacciabile.

1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

MAMMIFERI 

 

Lepre sarda 

(Lepus capensis) 

Coniglio selvatico 

(Oryctolagus cuniculus) 

Volpe 

(Vulpes vulpes) 

Cinghiale 

(Sus scrofa) 

 

 

UCCELLI 

 

Stanziali 

 

Pernice sarda 

(Alectoris barbara) 

 

 

Migratori (4) 

 

Fischione 

(Anas penelope) 

Canapiglia 

(Anas strepera) 

Alzavola 

(Anas crecca) 

Germano reale 

(Anas platyrhynchos) 

Codone 

(Anas acuta) 

Marzaiola 

(Anas querquedula) 

Mestolone 

(Anas clypeata) 

Moriglione 

(Aythya ferina) 

Moretta 

(Aythya fuligula) 

Quaglia 

(Coturnix coturnix) 

Gallinella d'acqua 

(Gallinula chloropus) 

Folaga 

(Fulica atra) 

Pavoncella 

(Vanellus vanellus) 

Beccaccino 

(Gallinago gallinago) 

Beccaccia 

(Scolopax rusticola) 

Colombaccio 

(Columba palumbus) 

Tortora selvatica 

(Streptopelia turtur) 

Allodola 

(Alauda arvensis) 

Merlo 

(Turdus merula) 

Cesena 

(Turdus pilaris) 

Tordo bottaccio 

(Turdus philomelos) 

Tordo sassello 

(Turdus iliacus) 

Porciglione 

(Rallus aquaticus) 

Frullino 

(Lymnocryptes minimus) 

Cornacchia grigia 

(Corvus corone cornix) 

Ghiandaia 

(Garrulus glandarius) 

2. È vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'art. 5 della presente legge.

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(4) Sottovoce così modificata dall'art. 9, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 24.

 

Art. 49

Periodo di caccia.

1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'art. 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:

a) Cinghiale (Sus scrofa)

dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

b) (5).

c) Tortora selvatica (Streptopelia turtur)

dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate (6).

2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.

4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.

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(5) Lettera soppressa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14-24 luglio 1998, n. 323 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 30, prima serie speciale), che ne ha dichiarato l'illegittimità.

(6) Il presente comma era stato in un primo momento sostituito dall'art. 1, L.R. 7 febbraio 2002, n. 5 con il testo che segue: «1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:

a) Cinghiale (Sus scrofa)

dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur)

dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.».

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 2002, n. 536 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, ediz. Straord. prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta L.R. n. 5/2002, con la conseguente estensione di detta illegittimità al comma sopra riportato, introdotto da tale legge.

 

Art. 50

Calendario venatorio.

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.

3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'art. 49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;

b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;

c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.

 

Art. 51

Limitazioni e divieti.

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

 

 

 

Capo III - Organizzazione gestionale della caccia programmata

Art. 52

Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (A.T.C.).

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.

2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico-venatorio regionale dovrà fare riferimento:

a) ai confini naturali ed alle opere rilevanti;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.

3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più province.

5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 12, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.

6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub-provinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale.

7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia e del Comitato regionale faunistico.

 

Art. 53

Gestione dell'A.T.C.

1. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'art. 17.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:

a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli A.T.C.;

b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;

c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;

d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.

4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro 15 giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:

a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;

b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari;

c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale;

d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.

5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunicazione delle proposte all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.

 

Art. 54

Gestione finanziaria dell'A.T.C.

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.

3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:

a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;

b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.

4. Ogni Comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio.

5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.

 

Art. 55

Accesso all'A.T.C.

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.

2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C..

3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

4. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'art. 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.

6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.

7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

 

Art. 56

Ammissione all'A.T.C.

1. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli artt. 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.

3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:

a) residenti nella Provincia ove ha sede l'A.T.C.;

b) residenti nelle altre Province della Regione;

c) residenti in altre Regioni.

4. In ogni A.T.C., il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.

5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.

Art. 57

Partecipazione all'A.T.C.

1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'art. 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell'A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.

3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:

a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;

b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;

c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.

 

Capo IV - Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

Art. 58

Divieto di caccia nei fondi rustici.

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.

3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'art. 22, comma 1.

4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'art. 61, sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

 

 

Art. 59

Risarcimento danni.

1. I danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze (7).

2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorio, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi (8).

3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale (9).

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(7) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14.

(8) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 19 luglio 2000, n. 14.

(9) L'art. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14 ha apportato al bilancio per gli anni 2000-2002 con riferimento al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui al presente articolo.

 

TITOLO III

Divieti, vigilanza e sanzioni

Capo I - Divieti

Art. 60

Divieto di uccellagione.

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellagione.

 

Art. 61

Divieti.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;

c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;

d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA";

f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;

m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h;

n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;

r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;

s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;

t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'art. 6 della presente legge;

u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;

v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 6;

z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;

cc) l'uso di armi munite di silenziatore;

dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;

ee) l'uso del furetto;

ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle Zone a protezione speciale (Z.P.S.) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;

ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.

2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

 

Art. 62

Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione.

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

 

Art. 63

Immissione di fauna selvatica estranea.

1. È sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

 

Art. 64

Divieto di detenzione di fauna selvatica viva.

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

 

Art. 65

Imbalsamazione e conciatura.

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

2. È sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.

3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

 

Art. 66

Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta.

1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.

2. È vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.

3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.

4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri-turistico- venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria.

 

Art. 67

Divieto di commercio di fauna selvatica viva.

1. È sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.

 

Art. 68

Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione.

1. È vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

 

Art. 69

Divieto di caccia in valle da pesca.

1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 39 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".

2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

 

Art. 70

Divieto di caccia in aree particolari.

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli artt. 29 e 30, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

2. È considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

 

Art. 71

Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia.

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'art. 38, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'A.T.C. competente per territorio.

2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.

 

Capo II - Attività di vigilanza

Art. 72

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o nei Comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. [Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni] (10). Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'art. 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, è rilasciato da una commissione nominata dall'Assessore della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:

a) due rappresentanti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'Assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987 (cap. 02102).

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(10) Periodo abrogato dall'art. 9, comma 6, L.R. 19 luglio 2000, n. 14.

 

Art. 73

Poteri degli addetti alla vigilanza.

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della legge n. 157 del 1992.

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex art. 30 della legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da art. 74, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per conoscenza all'A.T.C. competente territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), della legge n. 157 del 1992, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

 

Capo III - Sanzioni

Art. 74

Sanzioni.

1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 se trattasi di specie migratoria e da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 se trattasi di specie stanziale. Viene altresì sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di L. 50.000 a capo per la specie migratoria, di L. 500.000 a capo per la specie stanziale e di L. 1.000.000 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue altresì la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.

4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 31 della legge n. 157 del 1992.

5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'art. 31 della legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 in quanto compatibili.

7. Qualora le aree di cui all'art. 61, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'art. 39, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.

 

Art. 75

Tabellazione irregolare.

1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

 

Art. 76

Procedimenti per le sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

2. Il Comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del Comitato.

 

Art. 77

Mancato pagamento delle sanzioni.

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente Capo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.

 

Art. 78

Inasprimento delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

 

TITOLO IV

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia

Art. 79

Atti soggetti a tassa di concessione regionale (11).

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 80 e nelle misure indicate nell'art. 87:

a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'art. 43;

b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'art. 45;

c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'art. 31;

d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'art. 31;

e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'art. 29;

f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'art. 30, con esclusione di quelli amatoriali.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.

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(11) L'art. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14 ha apportato variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002 con riferimento alle tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia di cui al presente articolo.

Art. 80

Tempi di corresponsione delle tasse.

1. [La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio] (12).

02. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposto entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio (13).

2. La tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno (14).

3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

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(12) Comma abrogato dall'art. 55, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

(13) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, L.R. 19 luglio 2000, n. 14.

(14) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 4. Il testo originario così disponeva: «2. La tassa per l'esercizio venatorio, per gli anni successivi al primo, deve essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.».

 

Art. 81

Esenzione dalle tasse.

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'A.T.C..

2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

 

Art. 82

Modalità di versamento.

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.

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Art. 83

Riscossione coattiva delle tasse.

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 84

Mancata corresponsione.

1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

 

Art. 85

Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione.

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

 

Art. 86

Accertamento delle violazioni.

1. Le violazioni delle norme di cui all'art. 85 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del Capo II del Titolo III della presente legge e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

Art. 87

Importi delle tasse.

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'art. 79, sono così determinati:

a) abilitazione all'esercizio venatorio

- tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni;

b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio

- tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni;

c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie

 

 

 

 

- tassa di istituzione 

 

 

 

 

L. 

500.000 

 

- tassa di esercizio annuale 

 

 

 

per ha 

L. 

2.000 

 

- tassa di rinnovo 

 

 

 

 

L. 

500.000 

 

 

 

 

 

d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie

 

 

 

 

- tassa di istituzione 

 

 

 

 

L. 

300.000 

 

- tassa di esercizio annuale 

 

 

 

 

L. 

2.000 

 

- tassa di rinnovo 

 

 

 

 

L. 

300.000 

 

 

 

 

 

e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali

 

 

 

 

- tassa di istituzione 

 

 

 

 

L. 

600.000 

 

- tassa di rinnovo 

 

 

 

 

L. 

600.000 

 

 

 

 

 

Art. 88

Delega.

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore generale dell'Assessorato alla firma degli atti previsti dal presente titolo.

2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi dell'Assessorato alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente titolo.

 

Art. 89

Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente Titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

 

TITOLO V

Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge - Disposizioni per le associazioni venatorie

Art. 90

Strumenti per la formazione del piano.

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel comma 1 (15).

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(15) La'rt. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14 ha apportato variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002 con riferimento alle spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti per le indagini, lo studio e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica di cui al presente articolo.

 

Art. 91

Programmi educativi.

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.

 

 

 

Art. 92

Corsi e borse di studio.

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.

 

Art. 93

Riconoscimento delle associazioni venatorie.

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;

b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;

c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;

d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

 

Art. 94

Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale.

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

Art. 95

Compiti del Corpo forestale.

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 96

Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978.

2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria (16).

2-bis. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico - venatorio, non è richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita dalla presente legge e la validità dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio è subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lett. d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978. Il mancato pagamento del contributo previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 250.000 (17).

2-ter. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 82 del 1978 (18).

3. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui alla stessa legge regionale n. 32 del 1978.

3-bis. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare, con le modalità previste dagli articoli 31 e 34 della presente legge, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale (19) (20).

4. [L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli artt. 31 e 34 della presente legge la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale] (21).

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(16) Comma così modificato dall'art. 55, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

(17) Comma aggiunto dall'art. 55, comma 4, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, indicato erroneamente nel B.U. come comma 2.

(18) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 5, L.R. 19 luglio 2000, n. 14.

(19) Comma aggiunto dall'art. 13, L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

(20) Per l'astensione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 17, comma 4, L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

(21) Comma abrogato dall'art. 55, comma 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

 

Art. 97

Limitazioni nelle zone autogestite.

1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.

2. I presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.

3. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano.

4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'art. 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale. In caso di approvazione della trasformazione, la relativa autorizzazione ha validità decennale ai sensi del comma 2 dell'art. 31.

 

Art. 98

Sospensione delle nuove autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

 

Art. 99

Proroga dei Comitati provinciali della caccia.

1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 32 del 1978, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei Comitati provinciali faunistici e delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge.

2. Esauriti i compiti di cui al comma 1, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, è assegnato in posizione di distacco alle rispettive Province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.

3. Il distacco è disposto con provvedimento dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 è a carico dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 100

Proroga del Comitato regionale faunistico.

1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge.

 

Art. 101

Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna.

1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore del personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico già in servizio presso lo stesso Ufficio ad altre strutture dipendenti dallo stesso Assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.

 

Art. 102

Riconoscimento ex art. 70 legge regionale n. 32 del 1978.

1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'art. 93 della presente legge.

 

Art. 103

Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica.

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

 

 

Art. 104

Regolamento di attuazione.

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:

a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;

b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;

c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.

 

Art. 105

Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici.

1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro sessanta giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 74.

 

Art. 106

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 7.100.000.000 annui e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio pluriennale 1996-1998 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. (22).

3. Il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/03 è iscritto nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge.

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(22) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato con L.R. 15 febbraio 1996, n. 10.

 

 

Allegato

ELENCO DELLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA PARTICOLARMENTE PROTETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DELLA PRESENTE LEGGE

a) Mammiferi presenti in sardegna e nelle sue acque territoriali: 

 

 

 

 

tutte le specie di cetacei 

(Cetacea) 

tutte le specie di Pipistrelli 

(Chiroptera) 

Ghiro 

(Glis glis) 

 

Martora 

(Martes martes) 

 

Gatto selvatico 

(Felis silvestris) 

Foca monaca 

(Monachus monachus) 

Cervo sardo 

(Cervus elaphus corsicanus) 

Daino 

(Dama dama) 

Muflone 

(Ovis musimon) 

Capra selvatica 

(Capra Sp) limitatamente alle popolazioni presenti nelle isole di Tavolara e Molara 

 

 

 

 

b) Uccelli nidificanti: 

 

 

 

 

 

Svasso maggiore 

(Podiceps cristatus) 

 

Berta maggiore 

(Calonectris diomedea) 

Berta minore 

(Puffinus puffinus) 

Uccello delle tempeste 

(Hydrobates pelagicus) 

 

Cormorano 

(Phalacrocorax carbo sinensis) 

 

Cormorano dal ciuffo 

(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 

 

Tarabuso 

(Botaurus stellaris) 

 

Tarabusino 

(Ixobrychus minutus) 

Nitticora 

(Nycticorax nycticorax) 

Sgarza ciuffetto 

(Ardeola ralloides) 

Airone guardabuoi 

(Bubulcus ibis) 

Garzetta 

(Egretta garzetta) 

Airone rosso 

(Ardea purpurea) 

Mignattaio 

(Plegadis falcinellus) 

Fenicottero 

(Phoenicopterus ruber) 

Volpoca 

(Tadorna tadorna) 

Fistione turco 

(Netta rufina) 

Moretta tabaccata 

(Aythya nyroca) 

Nibbio reale 

(Milvus milvus) 

Grifone 

(Gyps fulvus) 

 

Falco di palude 

(Circus aeruginosus) 

Albanella minore 

(Circus pygargus) 

 

Sparviere 

(Accipiter nisus) 

Astore sardo  

(Accipiter gentilis arrigonii) 

 

Poiana 

(Buteo buteo) 

Aquila reale 

(Aquila chrysaetos) 

Aquila del Bonelli 

(Hieraaetus fasciatus) 

 

Gheppio 

(Falco tinnunculus) 

Grillaio 

(Falco naumanni) 

 

Lodolaio 

(Falco subbuteo) 

Falco della regina 

(Falco eleonorae) 

 

Pellegrino 

(Falco peregrinus) 

 

Schiribilla grigiata 

(Porzana pusilla) 

Pollo sultano 

(Porphyrio porphyrio) 

Gallina prataiola 

(Tetrax tetrax) 

 

Cavaliere d'Italia 

(Himantopus himantopus) 

Avocetta 

(Recurvirostra avosetta) 

Occhione 

(Burhinus oedicnemus) 

Pernice di mare 

(Glareola pratincola) 

Pettegola 

(Tringa totanus) 

 

Gabbiano comune 

(Larus ridibundus) 

Gabbiano roseo 

(Larus genei) 

Gabbiano corso 

(Larus audouinii) 

Sterna zampenere 

(Gelochelidon nilotica) 

Sterna comune 

(Sterna hirundo) 

Fraticello 

(Sterna albifrons) 

 

Cuculo dal ciuffo 

(Clamator glandarius) 

 

Martin pescatore 

(Alcedo atthis) 

Ghiandaia marina 

(Coracias garrulus) 

 

Picchio rosso minore 

(Picoides minor) 

 

Calandra 

(Melanocorypha calandra) 

 

Rondine rossiccia 

(Hirundo daurica) 

 

Spioncello 

(Anthus spinoletta) 

Merlo acquaiolo 

(Cinclus cinclus) 

 

Culbianco 

(Oenanthe oenanthe) 

 

Codirossone 

(Monticola saxatilis) 

 

Cannareccione 

(Acrocephalus arundinaceus) 

Gracchio corallino 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

 

 

 

 

c) Uccelli ospiti non nidificanti: 

 

 

 

 

 

Strolaga mezzana 

(Gavia arctica) 

 

Airone bianco maggiore 

(Egretta alba) 

 

Cicogna nera 

(Ciconia nigra) 

 

Cicogna bianca 

(Ciconia ciconia) 

 

Spatola 

(Platalea leucorodia) 

 

Falco pecchiaolo 

(Pernis apivorus) 

 

Nibbio bruno 

(Milvus migrans) 

 

Aquila di mare 

(Haliaetus albicilla) 

 

Gipeto 

(Gypaetus barbatus) 

 

Biancone 

(Circaetus gallicus) 

 

Albanella reale 

(Circus cyaneus) 

 

Aquila anatraia maggiore 

(Aquila clanga) 

 

Aquila minore 

(Aquila pennatus) 

 

Falco pescatore 

(Pandion haliaetus) 

 

Smeriglio 

(Falco columbarius) 

 

Sacro 

(Falco cherrug) 

 

Piviere dorato 

(Pluvialis apricaria) 

 

Croccolone 

(Gallinago media) 

 

Combattente 

(Philomachus pugnax) 

 

Piro piro boschereccio 

(Tringa glareola) 

 

Sterna maggiore 

(Sterna caspia) 

 

Beccapesc 

(Sterna sandvicensis) 

 

Mignattino piombato 

(Chlidonias hybridus) 

 

Mignattino alibianchi 

(Chlidonias leucopterus) 

 

Mignattino 

(Chlidonias niger) 

 

Gufo di palude 

(Asio flammeus) 

 

 

 

 

d) Rettili presenti in Sardegna: 

 

 

 

 

Tartaruga marina comune 

(Caretta caretta) 

 

Dermochelide coreacea 

(Dermochelys coriacea) 

 

Tartaruga verde 

(Chelonia mydas) 

Testuggine d'acqua 

(Emys orbicularis) 

 

Testuggine comune 

(Testudo hermanni) 

 

Testuggine greca 

(Testudo grega) 

 

Testuggine marginata 

(Testudo marginata) 

 

Tarantolino 

(Phyllodactylus europaeus) 

 

Algiroide nano 

(Algyroides fitzingeri) 

 

Lucertola di Bedriaga 

(Archaeolacerta bedriagae) 

Lucertola tirrenica 

(Podarcis tiliguerta ranzii e podarcis tiliguerta toro) 

Colubro ferro di cavallo 

(Coluber hippocrepis) 

Saettone 

(Elaphe longissima) 

 

Biscia del collare 

(Natrix natrix cetti) 

 

Camaleonte 

(Chamaeleo chamaelon) 

 

 

 

 

e) Anfibi riproducentisi in Sardegna: 

 

 

 

 

 

Euprotto sardo 

(Euproctus platycephalus) 

 

Geotritone dell'Iglesiente 

(Speleomantes genei) 

 

Geotritone imperiale 

(Speleomantes imperialis) 

 

Geotritone del Supramonte 

(Speleomantes supramontis) 

 

Geotritone del Monte Albo 

(Speleomantes flavus) 

 

Discoglosso sardo 

(Discoglossus sardus) 

 

Rana verde 

(Rana esculenta) 

 

 

 

 

* Specie per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat. 

 

 

 

 

 


L.R. 13 febbraio 2004, n. 2
Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221

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(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 13 febbraio 2004, n. 5.

(2) Vedi, anche, il Dec.Ass. 18 febbraio 2004, n. 3/V.

 

Art. 1

Finalità.

1. Lo scopo della presente legge è il recepimento, nell'ordinamento regionale sardo, della legge n. 221 del 2002 riguardante integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio al fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.

 

Art. 2

Condizioni per il prelievo in deroga.

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sentito l'Assessore regionale dell'agricoltura, con proprio decreto consente, per periodi di tempo definiti, il prelievo in deroga di specie omeoterme che per la loro consistenza provocano gravi danni alle colture agricole in atto, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi della legge n. 221 del 2002, e dell'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

2. Nel decreto vengono indicati specie, numero di capi e modalità di prelievo.

 

Art. 3

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 72 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione trasmette al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull'attuazione delle deroghe: detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

 

Art. 4

Sospensione del prelievo.

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentiti l'assessore regionale dell'agricoltura e il Comitato regionale faunistico, può sospendere in qualsiasi momento l'attività di prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o qualora si accerti che siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 2.

 

 

Art. 5

Entra in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


Dec.Ass. 18 febbraio 2004, n. 3/V
Prelievo in deroga ai sensi della L.R. 13 febbraio 2004, n. 2.

 

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(1) Pubblicato nel B.U. Sardegna 19 febbraio 2004, n. 6. Emanato dall'Assessore regionale della difesa e dell'ambiente.

 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visto lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14;

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 recante "Norme per la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia in Sardegna";

Vista la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 "Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della L. 3 ottobre 2002, n. 221";

Vista la nota n. 296/Gab. del 13 febbraio 2004 con cui l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale segnala notevoli danni alle coltivazioni agrarie causati sia dall'aumento a dismisura delle popolazioni di passeri e storni che dall'invasione dei tordi su tutto il territorio dell'isola, affermando altresì che la quantificazione economica degli stessi danni avverrà in un momento successivo in quanto allo stato attuale sono in corso di determinazione;

Considerato che non sono ravvisabili allo stato attuale altri strumenti idonei a salvaguardare le colture e le produzioni agricole danneggiate dalla specie sottoindicate;

Ritenuto di dover intervenire a tutela delle produzioni commerciali e industriali collegate alla raccolta del mirto (myrtus communis) e quindi a salvaguardia e a protezione della flora autoctona del territorio isolano;

Considerato che le specie interessate dal prelievo in deroga non sono ricomprese tra quelle la cui consistenza numerica è in grave diminuzione (art. 19-bis, comma 3, L. n. 221/2002);

Considerata la prevedibile persistenza dei pregiudizi arrecati alle colture agricole ed alla flora autoctona, quantomeno fino alla definitiva migrazione delle specie indicate nel presente decreto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 17 febbraio 2004, riguardante il prelievo in deroga, per le motivazioni riportate nella nota n. 296/Gab. del 13 febbraio 2004 dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, delle specie e del relativo numero di capi da prelevare, come di seguito indicato:

- passera mattugia

- passera sarda

- storno

- tordo bottaccio

- tordo sassello

per un prelievo giornaliero massimo di n. 30 capi complessivi e non più di n. 60 capi per specie nell'arco del periodo previsto per il prelievo;

Acquisito altresì il parere favorevole del Comitato Regionale Faunistico nella stessa seduta per consentire il prelievo nelle giornate del 21, 22, 26 e 29 febbraio 2004 alla posta e senza l'uso del cane;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta

Art. 1

È consentito il prelievo in deroga ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2

Il prelievo in deroga è consentito ai titolari di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna nei modi indicati all'art. 46 della L.R. 29 luglio 1998, n. 23, con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.

Art. 3

Il prelievo in deroga è consentito dal 20 al 29 febbraio 2004 esclusivamente alle specie di fauna di seguito riportate, nei tempi e con il rispetto delle modalità a fianco indicate:

1) specie consentite e giornate di prelievo

- passera mattugia

- passera sarda

- storno

- tordo bottaccio

- tordo sassello

Nei giorni 21, 22, 26 e 29 febbraio 2004, alla posta e senza l'uso del cane.

2) Orario di prelievo

Il prelievo è consentito da un'ora prima del sorgere del sole sino ad un'ora dopo il tramonto, secondo l'orario di seguito riportato:

- dal 20 al 29 febbraio dalle ore 6.15 alle ore 18.30 (orario solare).

 

Art. 4

Per ogni singolo addetto è consentito in una giornata il prelievo massimo di n. 30 capi complessivi e non più di n. 60 capi per specie nell'arco delle quattro giornate previste.

È fatto obbligo al singolo addetto di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate sul luogo del prelievo in deroga.

È vietato il prelievo in deroga effettuato in forma vagante; il trasporto delle armi dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/e e dell'eventuale caricatore.

 

Art. 5

È fatto obbligo agli addetti al prelievo di segnare in modo indelebile sul libretto venatorio, contenuto nell'autorizzazione regionale, la data del giorno del prelievo, la specie e il relativo numero di capi prelevati, in conformità a quanto stabilito dal comma 6) dell'art. 46 della L.R. n. 23/1998. È fatto obbligo altresì di trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro il 30 marzo 2004 la foglina compilata.

Il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa dell'art. 31, lettera I) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 6

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, su richiesta motivata dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e previo accertamento della sopravvenuta cessazione dei pregiudizi e dei danni alla flora e alle colture agricole, adotta i provvedimenti di sospensione del prelievo ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. n. 2/2004.

 

Art. 7

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'art. 72 della L.R. 29 luglio 1998, n. 23.

 

Art. 8

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni e le sanzioni contenute nelle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna approvate con L.R. 29 luglio 1998, n. 23.

 

Art. 9

Qualsiasi attività di prelievo effettuata in difformità alle disposizioni di cui al presente decreto sarà punita a termine della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e L.R. 29 luglio 1998, n. 23.

 

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.


SICILIA

Dec.Ass. 14 giugno 1994
Calendario venatorio 1994-95.

 

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(1) Decreto dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 luglio 1994, n. 35.

 

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste

Visto lo Statuto della Regione;

vista la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, aventi per oggetto: Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dello esercizio venatorio;

visti, in particolare, l'art. 18, IV comma e l'art. 19 1 comma della sopra citata legge regionale;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

viste le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati concernenti la conservazione degli uccelli selvatici;

viste le proposte delle ripartizioni faunistico-venatorie;

riconosciuta la necessità di determinare il temporaneo esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto all'esigenza di una maggiore tutela del patrimonio faunistico;

preso atto del contenuto delle indicazioni formulate dalla ripartizione faunistico - venatoria di Enna sulla scarsa consistenza numerica della coturnice nell'ambito del territorio di quella provincia;

sentito il Comitato regionale faunistico - venatorio, che nella riunione del 9 giugno 1994 ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio 1994/ 1995 ed alle modifiche ed alle integrazioni apportate in sede di discussione;

ravvisata l'esigenza di evitare l'eccessiva concentrazione di cacciatori ed al fine di prevenire pericoli per le persone e per il patrimonio faunistico nella seguente area destinata a zona di ripopolamento e cattura che verrà a scadere (ove non prorogata su proposta della Ripartizione) durante la stagione venatoria 1994/95: zona di ripopolamento e cattura di Collesano (PA)

considerato di dovere pianificare lo svolgimento di gare, di addestramenti e di allenamenti di cani in attesa che venga emanato l'apposito regolamento regionale;

preso atto dei contenuti del verbale relativo alla predetta riunione di Comitato regionale faunistico-venatorio;

considerato che per la stagione venatoria in corso non è stato proposto l'inserimento fra le specie caciabili di moretta, canapiglia e frullino, al fine di con sentirne una maggiore tutela;

ritenuto opportuno, con particolare riferimento al l'art. 9, 1 comma della direttiva n. 79/409/CEE, di dovere includere fra le specie cacciabili il passero, lo storno, la gazza e la taccola al fine di contenere e prevenire danni alla produzione agricola anche a causa della notoria eccessiva presenza in Sicilia;

ai sensi delle vigenti disposizioni;

decreta:

 

Art. 1

Nel territorio della Regione siciliana, l'esercizio della caccia è autorizzato nei giorni di sabato domenica, nonché lunedì o mercoledì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 28 agosto 1994 all'11 dicembre 1994 incluso:

1) mammiferi: coniglio selvatico;

2) uccelli: quaglia, tortora, merlo, allodola e passero;

b) dal 28 agosto 1994 al 30 gennaio 1995 incluso

1) uccelli: colombaccio;

c) dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995 incluso

1) mammiferi: volpe;

2) uccelli: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, beccaccino, combattente, beccaccia, pavoncella, storno, gazza e taccola;

d) dal 2 ottobre 1994 al 30 novembre 1994 incluso

1) mammiferi: lepre;

2) uccelli: coturnice.

La caccia alla coturnice è vietata in tutto il territorio della provincia di Enna.

 

Art. 2

L'esercizio della caccia alle specie di cui alla lettera a) del precedente art. 1 nell'isola di Ustica è consentito dal 12 settembre 1994. Nella stessa isola l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore previo accertamento dell'avvenuta vaccinazione.

L'esercizio della caccia nelle zone di "Punta Fanfalo" e "Miramare" del comune di Favignana (TP) è consentito a partire dal 3 ottobre 1994.

 

Art. 3

Dal 1° gennaio 1995 al 30 gennaio 1995 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato, nei confronti delle specie indicate alla lettera b) ed e) del precedente art. 1, soltanto lungo i fiumi, i corsi d'acqua, gli acquitrini, le zone boschive non demaniali (dove non esistono specifici divieti), i carrubeti ed inoltre nelle zone appositamente delimitate dalle ripartizioni faunistico-venatorie, con l'ausilio dei soli cani da ferma ed è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località con l'arma in custodia e/o smontata. . Le ripartizioni entro e non oltre il 30 novembre 1994 delimiteranno le zone nelle quali consentire la caccia dopo il 1° gennaio 1995.

Art. 4

Il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia complessivamente 20 capi di selvaggina.

Fermo restando il suddetto limite massimo giornaliero di 20 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni prescritte per le singole specie sottoelencate:

- nell'ambito della migratoria: 4 beccacce, 10 allodole, 5 fra palmipedi e/o trampolieri;

- nell'ambito della stanziale: 3 conigli, 1 lepre, 2 coturnici. Per la selvaggina stanziale indicata, il numero dei capi abbattuti non può essere comunque superiore a 3 fermi restando i particolari limiti previsti per ogni singola specie.

Il numero dei capi abbattuti è cumulabile con quelli eventualmente abbattuti in altre regioni nella stessa giornata.

 

Art. 5

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le ripartizioni faunistico - venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nell'ambito delle rispettive province.

 

Art. 6

Non sono consentite la posta alla beccaccia e la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

 

Art. 7

Dal 30° giorno antecedente la data di apertura della caccia, i cani da ferma, da cerca e da seguito, costantemente sorvegliati dal proprietario o dal conduttore, possono essere addestrati ed allenati esclusivamente nelle località che le ripartizioni faunistico-venatorie, competenti per territorio, provvederanno a delimitare nei modi e nei periodi previsti dalla legge, dandone comunicazione anche nelle pubblicazioni che cureranno per diffondere le norme del presente calendario venatorio.

Ove si dovesse veri care che le ripartizioni competenti per territorio non abbiano indicato le zone suddette e fino a quando le zone non vengano indicate, i cacciatori possono addestrare ed allenare i cani, nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia, nelle stesse zone già destinate allo scopo nell'anno precedente.

Nelle sole aree appositamente individuate e delimitate dalle ripartizioni faunistico - venatorie perché destinate allo svolgimento delle gare per cani, durante tutto l'anno è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani su fauna di allevamento, purché sotto la sorveglianza costante del proprietario o del conduttore.

Ove non espressamente esposti si intendono confermati di anno in anno gli elenchi delle aree individuate negli anni precedenti sempre che permangano, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, tutte le condizioni obiettive e soggettive che ne avevano determinato l'istituzione.

Nel periodo di divieto generale di caccia l'uso del fucile è vietato durante l'allenamento e l'addestramento dei cani, mentre è consentito nelle gare di caccia alternativa con abbattimento di animali da allevamento con l'ausilio dei soli cani da ferma ed è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località con l'arma scarica in custodia e/o smontata, nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Tali gare di caccia alternativa, durante l'intero anno solare, saranno autorizzate dalle ripartizioni faunistico - venatorie competenti per territorio sulla base delle richieste che le associazioni venatorie interessate sono tenute a presentare almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle gare stesse.

Durante l'anno con l'esclusione del periodo aprile luglio le ripartizioni faunistico - venatorie possono autorizzare gare di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale per soli cani da ferma su selvaggina naturale, con l'assoluto divieto di abbattimento del selvatico, nelle zone di ripopolamento e cattura e, previo nulla osta dell'ispettorato forestale competente per territorio, all'interno delle aree del demanio forestale, purchè non arrechino danni alle colture ed alla riproduzione della fauna selvatica. Restano salve le altre disposizioni del presente calendario venatorio e della legge regionale n. 30/3/1981, n. 37.

 

Art. 8

Durante lo svolgimento dell'attività venatoria ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani.

 

Art. 9

L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco.

Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

 

Art. 10

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è consentito nel periodo compreso fra il 28 agosto e il 30 ottobre 1994 incluso, soltanto nelle aree faunistico venatorie ricadenti nei territori dei comuni delle province sotto elencate con le prescrizioni a fianco di ciascuna indicata:

- Agrigento: è consentito in tutto il territorio della provincia;

- Caltanissetta: è consentito nel territorio della provincia con la esclusione dei seguenti comuni: Mazzarino e Marianopoli;

- Catania: è consentito nel territorio della provincia con esclusione dei comuni: Castel di Judica, Licodia Eubea, Mirabella Imbaccari e Vizzini.

- Trapani: è consentito nel territorio della provincia con la esclusione dei seguenti comuni: Alcamo, Calatafimi, Erice, Santa Ninfa e Vita.

L'uso del furetto è invece vietato in tutto il territorio delle province di Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea efficiente museruola.

È vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico-venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

 

Art. 11

È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione.

 

Art. 12

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività, con i massimali previsti dall'art. 12, 8° comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dello apposito tesserino, rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.

Il numero del tesserino deve essere riportato a margine della licenza di caccia.

Il tesserino è valido in tutto il territorio della Repubblica italiana, nel rispetto delle legge dello Stato e delle leggi e dei calendari delle regioni nelle quali si intende cacciare.

Analoga validità ha il tesserino rilasciato dalle altre regione per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, nel rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio.

In entrambi i casi il numero delle giornate utilizzate è cumulabile ai fini del raggiungimento dei limiti settimanali.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio del giorno stesso.

Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì della stessa settimana.

In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì.

Sul tesserino il cacciatore deve indicare i capi abbattuti con le seguenti modalità:

- per la selvaggina stanziale deve segnare di volta in volta i capi abbattuti;

- per la selvaggina migratoria deve indicare il numero dei capi abbattuti alla fine della giornata venatoria.

 

Art. 13

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie e delle zone a gestione sociale, entro i limiti del piano di abbattimento.

 

Art. 14

La caccia è consentita con l'uso dei mezzi di cui all'art. 9 del presente calendario venatorio e sono vietati tutti gli altri mezzi-non ivi espressamente consentiti; ed in particolare è vietato:

a) usare armi da fuoco impostate anche con scatto provocato dalla preda;

b) cacciare da cavallo, con o da veicoli a trazione animale o meccanica o a motore;

c) usare mezzi e/o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, registratori, specchi ed altri dispositivi abbaglianti, insidie notturne e simili;

d) usare lacci di qualunque genere, veleni ed esche avvelenate o con tranquillanti, panie, prodotti gassosi o affumicanti;

e) usare reti, gabbie, ceste, trappole, trabocchetti, esplosivi, pietre a scatto e simili, vischio o altre sostanze adesive, archetti o congegni similari;

f) fare impiego di balestre;

g) usare armi munite di silenziatore;

h) usare tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

È vietato l'impiego di richiami vivi o morti di qualsiasi tipo fatta eccezione dell'anatra domestica, il cui uso è consentito per la caccia agli anatidi.

L'anatra destinata a tale scopo non dovrà subire comunque alcun tipo di mutilazione o di maltrattamento.

Sono consentiti gli stampi, tra cui quello della civetta a comando meccanico per la caccia delle allodole.

 

Art. 15

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportiva;

b) l'esercizio venatorio nei parchi regionali, nelle riserve naturali conformemente alla legislazione vigente in materia di parchi e riserve naturali;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e rifugio della fauna, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle foreste demaniali, nelle località individuate ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 37/81, nei fondi chiusi autorizzati e tabellati;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare e dove esistano beni monumentali, purché dette sono siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corsi o in altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, "masserie", "mannare" e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, centrali elettriche, pannelli solari, impianti industriali in genere, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di via di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, "marcati", "pagliara", recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi di acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere o detenere uova, nidi, piccoli uccelli e piccoli nati di mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 35, ultimo comma, e all'art. 36, ultimo comma della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, o per sottrarli a sicura morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattrore successive alla competente ripartizione faunistico - venatoria;

p) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore li circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

q) l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree e nei boschi distrutti o danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;

r) usare cani diversi da quelli da ferma a partire dal 1° gennaio 1995.

È vietata altresì la caccia vagante, quando arrechi danno effettivo ed accertabile alle colture, nei terreni in attualità di coltivazione, ivi compresi i prati nel periodo in cui sono destinati a pascolo e/o alla falciatura, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37.

 

Art. 16

L'esercizio della caccia è vietato inoltre, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nelle seguenti zone:

1) foce del fiume Alcantara, ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania con quella di Messina e che è così delimitata:

- per la provincia di Catania: nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le provincie di Catania e Messina, fino a giungere al mare Ionio; est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della S.P. 127 che, partendo dal castello di S. Marco, procede verso ovest; sud: dal castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P. 127 attraversando la S.S. 114 e superando il cavalcavia dell'autostrada CT - ME, entra nell'abitato del comune di Calatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il castello Arabo-Normanno ed i due santuari S. Filippo e della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla S.P. 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorrao - Gaggi; ovest: dal detto bivio percorrendo la S.P. 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara;

- per la provincia di Messina: nord: con la S.S. 114 che da Messina porta a Catania; ovest: con il limite di confine delle due province; sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio; est: con la stradella che dal km. 54 della S.S. 1 14 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;

2) area del bacino del lago di Piana degli Albanesi ricadente nei territori comunali di Piana degli Albanesi e di Santa Cristina Gela per la parte delimitata dalla linea di confine che parte dalla diga Guadalami, percorre verso la direzione nord il tratto della ex strada ferrata fino ad incontrare la nuova strada comunale, nella località Chiaramita, si innesta nella S.P. 5 ( km. 25,5) nei pressi della segheria dei marmi percorrendola fino al fosso Maganoce (km. 28,3) ed innestandosi con la stradella privata dell'Enel fino alla suddetta diga (punto di partenza); avente un perimetro di km. 12;

3) località Calagrande e Calarotonda del comune di Favignana (TP);

4) invaso diga Rubino in località di Margi di Trapani;

5) lago Biviere di Gela (CL);

6) lago Soprano (o Cuba) di Serradifalco (CL);

7) località monte S. Calogero, nei territori comunali di Caccamo, Termini Imerese e Sciara per una superficie di ettari 506 circa, delimitata a nord dal limite del rimboschimento forestale e parte del vallone Calcasacco, ad ovest dallo stesso vallone, dal monte Stingi dalla quota 698, dalla masseria Cosentino, dalle case Catalano, dalla mulattiera situata a quota 836, dalle case Ribaldo, dalle quote 827, 814, 872 e 1047, a sud dal versante nord della rocca di Mezzogiorno, a est dalla stessa rocca di Mezzogiorno da quota 888, dal pizzo dell'Eremita, dal pizzo del Fungo, dalle case Serra Sagghia, dalla quota 994, dal confine comunale di Sciara, dalla rocca Fera, posta a quota 1059, dalla curva di livello che passa per la quota 1007 e dal confine del demanio forestale comunale;

8) le aree destinate a zona di ripopolamento e cattura, indicate nelle premesse, la cui scadenza avverrà entro la stagione venatoria 1994/95, rimangono chiuse alla caccia. Le ripartizioni - venatorie competenti provvederanno a delimitare le zone di cui al presente articolo con tabelle indicanti il divieto.

 

Art. 17

Le ripartizioni faunistico - venatorie sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti specifiche aree ricadenti nel territorio di rispettiva competenza, che, anche se non richiamate nel presente decreto, per la loro rilevanza interessano la pluralità dei cacciatori.

 

Art. 18

Alla diffusione delle disposizioni contenute nel presente decreto e/o di quelle relative a specifiche prescrizioni territoriali provvederà l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana anche tramite le ripartizioni faunistico-venatorie.

 

Art. 19

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

 


L.R. 1 settembre 1997, n. 33
Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale

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(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 settembre 1997, n. 47.

(2) In tema di sanzioni, si vedano la Circ.Ass. 16 gennaio 1998, n. 248, la Circ.Ass. 1° febbraio 1999, n. 267 e la Circ.Ass. 2 febbraio 1999, n. 268. Con D.P.Reg. 8 ottobre 1998 è stato approvato il "Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002". Con Dec.Ass. 26 giugno 2000 è stato stabilito l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2000-2001. Disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria, negli ambiti territoriali di caccia per la stagione venatoria 2000-2001 sono state emanate con Dec.Ass. 4 luglio 2000. Con D.P.Reg. 7 luglio 2000 è stato approvato il "Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004". Vedi, anche, il Dec.Ass. 22 novembre 2000 e il D.Dirig. 12 giugno 2002.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Salvaguardia della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria

Art. 1

Finalità.

1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali.

 

Art. 2

Fauna selvatica.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in:

a) specie particolarmente protette;

b) specie protette;

c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.

3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresì protette le specie elencate all'allegato IV, lettera A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

4. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.

5. L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed alle talpe.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie.

 

Art. 3

Divieto di uccellagione ed altri divieti.

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono vietati:

a) ogni forma di uccellagione;

b) la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;

c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;

d) l'introduzione di specie alloctone.

 

Art. 4

Controllo della fauna.

1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.

2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.

3. Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il Comitato regionale faunistico-venatorio verifichino l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto Istituto, può autorizzare piani di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni (3).

4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni. Per le operazioni di abbattimento il predetto personale deve essere abilitato all'uso del fucile ai sensi della normativa vigente e munito di licenza per l'esercizio venatorio (4).

5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:

a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

b) delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio (5).

6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.

7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.

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(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo originario era così formulato: «3. Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare con le stesse modalità piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso di veleni.».

(4) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

(5) Lettera a suo tempo impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicata; successivamente è stata aggiunta dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 5

Cattura temporanea ed inanellamento (6).

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comitato regionale faunistico-venatorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza con decreto l'istituzione di stazioni di inanellamento presso le università siciliane o altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella Regione la cui attività sia esclusivamente o prioritariamente rivolta al settore faunistico.

2. È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La notizia può essere data altresì al distaccamento del Corpo forestale della Regione nonché al Comitato di gestione del competente ambito territoriale di caccia che sono tenuti a trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

3. Chiunque sia sorpreso nella flagranza di disperdere o distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri di anelli rinvenuti su uccelli è passibile di sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico.

5. All'inanellamento degli esemplari da liberare in natura detenuti nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo articolo 6, provvedono le ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con i centri di recupero.

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(6) Per i criteri e le modalità per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle stazioni di inanellamento istituite ai sensi del presente articolo, si veda il Dec.Ass. 10 novembre 1997.

 

Art. 6

Centri di recupero.

1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica. L'Azienda delle foreste demaniali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i Centri provinciali di recupero della fauna selvatica che intende istituire, anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio (7).

5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino purché riconosciuto ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale centro nei casi meno gravi (8).

5-bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3 (9).

6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste (10).

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(7) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

(8) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo originario era il seguente: «La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro regionale di recupero per la fauna selvatica.».

(9) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(10) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 7

Danni e prevenzione.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

2. La richiesta di indennizzo, dettagliatamente motivata, è inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data dell'evento dannoso alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i successivi trenta giorni (11).

3. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono in merito all'accoglimento o al rigetto della medesima.

4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro sessanta giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni.

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(11) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo originario così recitava: «2. La richiesta di indennizzo, corredata da una perizia giurata, è inoltrata, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data dell'evento dannoso, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che dispone ispezioni entro i successivi trenta giorni al fine di accertare la sussistenza e consistenza del danno.».

 

TITOLO II

Pianificazione faunistico-venatoria

Osservatorio faunistico siciliano e organizzazione tecnico-amministrativa

Art. 8

Ripartizioni faunistico-venatorie.

1. Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.

2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:

a) predisporre ed attuare:

1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;

2) programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;

3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;

b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;

c) individuare, sentiti i Comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;

d) istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;

e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;

f) controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6;

g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei Comuni;

h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto (12);

i) svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;

[l) relazionare sulle infrazioni conseguenti all'accertamento operato dagli organi preposti, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste da parte del Corpo forestale della Regione siciliana] (13);

m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;

n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;

o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;

p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei Comuni interessati;

q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

r) fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;

s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;

t) svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti.

3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), i), m), n), o) e, p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale (14).

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(12) Lettera così sostituita dall'art. 3, L.R. 31 agosto 1998, n. 15. Con riguardo alla precedente formulazione era stata emanata la Circ.Ass. 18 marzo 1998, n. 252.

(13) Lettera soppressa dall'art. 3, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(14) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo originario così disponeva: «3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), m), n), p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.».

Art. 9

Osservatorio faunistico siciliano.

1. Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano.

2. L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa con le ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna.

4. Spetta in particolare all'Osservatorio:

a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale;

b) lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui alla lettera a) nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie;

c) la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;

d) il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;

e) il coordinamento delle attività di inanellamento degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;

f) la progettazione di programmi di ricerca anche a carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano per l'inserimento nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con le università e con il Consiglio nazionale delle ricerche o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio italiane o straniere.

5. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo statuto (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio 1998-1999 la spesa è valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno 2000, la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

8. Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, e quanto a lire 200 milioni per l'anno 1999 nel codice 1001.

 

Art. 10

Compiti di vigilanza delle ripartizioni faunistico-venatorie.

1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l'attività venatoria nel territorio di competenza.

2. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano altresì sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le ripartizioni stesse, di quello che abbia comunque già svolto compiti di vigilanza venatoria e di quello facente parte del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, nonché dei dirigenti e dei funzionari addetti ai compiti istruttori per le attività e le iniziative di tutela e di incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.

3. Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia.

4. Le proposte, i programmi e i piani di cui all'articolo 8 comma 2, lettera a), sono approvati, unitamente alle modalità di attuazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.

5. Salvo le competenze del Ministero dei trasporti in materia di controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad effettuare, su richiesta delle autorità aeroportuali, operazioni di controllo e di cattura della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e nelle aree di pertinenza, anche a fini di ripopolamento di altre zone.

6. In caso di carenza di personale addetto alla guida degli automezzi, gli altri dipendenti delle ripartizioni, purché in possesso dei requisiti di legge, possono essere autorizzati alla utilizzazione degli stessi mezzi.

 

Art. 11

Competenze dei Comuni.

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i Comuni hanno la competenza di rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia residenti nel Comune il tesserino regionale e di curare gli adempimenti di cui all'articolo 31 per conto della ripartizione faunistico-venatoria competente.

2. I Sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti:

a) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio;

b) divieti di caccia anche temporanei per particolari e rilevanti esigenze locali;

c) la possibilità di svolgimento dell'attività venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;

d) l'indicazione delle aree faunistico-venatorie nelle quali inibire l'uso del furetto;

e) la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguita.

Art. 12

Comitato regionale faunistico-venatorio.

1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.

3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;

b) da un dirigente tecnico della direzione regionale delle foreste;

c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università siciliane;

d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;

e) da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, designato dalle medesime;

g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, esperto nel settore venatorio, designato dallo stesso, e da un esperto ornitologo segnalato dalla Federazione ornicoltori italiani (15);

h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;

i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano;

l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute.

4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.

5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.

7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati per una sola volta.

8. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive.

9. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

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(15) Le parole "ed esperto ... ornicoltori italiani" risultano aggiunte dall'avviso di rettifica pubblicato in Gazz. Uff. Reg. sic. 18 ottobre 1997, n. 58. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'art. 5, L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

Art. 13

Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio.

1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:

a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attività di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);

b) il calendario venatorio regionale;

c) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale;

d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di produzione di selvaggina;

e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attività degli ambiti territoriali di caccia;

f) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale;

g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non più di un ulteriore biennio;

h) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;

i) i criteri, l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento della recidività;

l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;

m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali;

n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);

o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle assegnazioni di cui all'articolo 22, comma 8, nonché dei contributi di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi;

p) gli interventi di controllo della fauna selvatica (16).

2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge, nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti universitari specializzati.

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(16) Lettera aggiunta dall'art. 6, L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

 

Art. 14

Pianificazione faunistico-venatoria.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. È destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali [, nonché le zone cinologiche, in cui è precluso l'esercizio dell'attività venatoria] (17).

5. Per "protezione" si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.

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(17) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 4, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 15 (18)

Piano regionale faunistico-venatorio.

1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.

2. Il piano regionale può contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori.

3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

4. Il piano regionale determina altresì:

a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c;

c) i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6 (19).

5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalità prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge.

6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.

7. Il piano regionale è corredato dalla mappa regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche.

8. Le Province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

10. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano può essere modificato prima della scadenza.

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(18) Si veda il D.P.Reg. 8 ottobre 1998 con cui è stato approvato il "Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002".

(19) Si veda il Dec.Ass. 5 marzo 1998, avente ad oggetto: "Criteri e orientamenti generali per uniformare le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatorie".

 

 

Art. 16

Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi.

 

1. Le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono notificate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

2. Qualora nei sessanta giorni successivi alle notifiche di cui al comma 1 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi del comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

3. Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al comma 2.

4. In via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.

 

TITOLO III

Disciplina dell'attività venatoria

Art. 17

Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. È considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.

4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di cui all'articolo 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone nominativamente indicate (20).

7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.

8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.

10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

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(20) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 8 maggio 2001, n. 7. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma (nella formulazione originaria) il cui testo era il seguente: «6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento.».

 

Art. 18

Calendario venatorio.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo (21).

2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.

3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola.

4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di giovedì.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (22).

7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

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(21) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 8 maggio 2001, n. 7. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevedeva che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emanasse il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

(22) Comma a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato; successivamente è stato aggiunto dall'art. 5 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 19

Periodi di attività venatoria.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

- quaglia (Coturnix coturnix);

- tortora (Streptopeia turtur);

- merlo (Turdus merula);

- allodola (Alauda arvensis);

- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

- cesena (Turdus pilaris);

- tordo bottaccio (Turdus philomelos);

- tordo sassello (Turdus iliacus);

- germano reale (Anas platyrhynchos);

- folaga (Fulica atra);

- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);

- alzavola (Anas crecca);

- canapiglia (Anas strepera);

- porciglione (Rallus acquaticus);

- fischione (Anas penelope);

- codone (Anas acuta);

- mestolone (Anas clypeata);

- moriglione (Aythya ferina);

- moretta (Aythya fuligula);

- beccaccino (Gallinago gallinago);

- colombaccio (Columba palumbus);

- combattente (Philomachus pugnax);

- beccaccia (Scolopax rusticola);

- pavoncella (Vanellus vanellus);

- ghiandaia (Garrulus glandarius);

- gazza (Pica pica);

- volpe (Vulpes vulpes);

- fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: "coturnice siciliana" (Alectoris graeca Whitakeri). Il prelievo della coturnice siciliana (alectoris graeca witakeri) è consentito previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai censimenti in modo da non compromettere la conservazione della specie a livello locale (23);

d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:

"cinghiale (Sus scropha)" (24) (25).

1-bis. I termini di cui al comma I, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (26).

2. Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia alla Coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della specie.

3. Non è consentita la caccia di appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

4. Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni.

5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

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(23) Lettera così sostituita dall'art. 9, L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo precedente era il seguente: «c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

- lepre comune (Lepus europaeus);

- coturnice siciliana (Alectoris graeca Whitakeri);».

(24) Lettera così sostituita dall'art. 9, L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo precedente era del seguente tenore: «d) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 dicembre:

- cinghiale (Sus scropha).».

(25) L'originario primo comma, a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato, è stato successivamente sostituito con gli attuali commi 1 (poi modificato come indicato nelle precedenti note) e 1-bis per effetto dall'art. 6, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(26) L'originario primo comma, a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato, è stato successivamente sostituito con gli attuali commi 1 (poi modificato come indicato nelle precedenti note) e 1-bis per effetto dall'art. 6, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 20

Particolari modalità di caccia (27).

1. L'esercizio venatorio può essere praticato, con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e con l'uso dei soli cani da ferma dal 1° gennaio di ogni anno fino alla chiusura della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. La caccia dall'1 gennaio fino alla data di chiusura è consentita nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia, comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia alternativa, e le aziende agro-venatorie con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

2. La caccia al cinghiale è regolamentata e gestita dall'ambito territoriale di caccia competente per territorio.

3. Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.

4. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

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(27) Vedi, anche, il Dec.Ass. 22 novembre 2000.

 

Art. 21

Divieti.

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È vietato in particolare:

a) catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica;

b) l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle zone cinofile;

c) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in prossimità di "marcati", "pagliara", recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché in prossimità di animali al pascolo;

d) cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione animale;

e) usare a fini di richiamo o cattura uccelli vivi nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagnetico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono;

f) usare armi ad aria o a gas compresso, usare esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti;

g) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia alternativa con cani da ferma e da riporto;

h) vendere, detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

i) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;

l) usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.

1 bis. Il divieto di cui al comma 1, lettera e), non si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 21, lettera p), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (28).

2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico.

3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.

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(28) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 22

Ambiti territoriali di caccia.

1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro possibilmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso (29).

2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale; sono delimitate, ove possibile, da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenenti a più province (30).

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti (31).

4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

5. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:

a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio (32);

b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10 per cento a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di tre ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza (33).

Qualora i cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si intende confermata quella dell'anno precedente (34).

c) gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;

d) il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale (35).

6. Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.

7. [Le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della Provincia cui esse appartengono] (36).

8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.

9. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, su richiesta, viene iscritto (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) negli ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi (37).

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(29) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

(30) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma (nella formulazione originaria) il cui testo era il seguente: «2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della Provincia.».

(31) Con Dec.Ass. 26 giugno 2000 è stato stabilito l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2000-2001. Per la stagione venatoria 2001-2002, vedi il Dec.Ass. 30 aprile 2001.

(32) Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 8 maggio 2001, n. 7. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui disponeva che «a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica». Il testo sostituito era così formulato: «a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella Provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;».

(33) La presente lettera, già modificata dall'art. 8, L.R. 31 agosto 1998, n. 15, è stata poi così sostituita dall'art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle Province in cui ricadano gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza ed in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a comunicare all'interessato le determinazioni adottate. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti Ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di due ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza.».

(34) Vedi il Dec.Ass. 4 luglio 2000 con il quale sono state emanate disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2000-2001.

(35) Si veda il Dec.Ass. 18 marzo 1998, avente ad oggetto: "Disposizioni relative all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni".

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

(37) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera f), L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

 

Art. 23

Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia.

1. La gestione dell'ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria.

2. Il comitato di gestione è nominato per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati immediatamente una sola volta.

3. Il comitato e composto da:

a) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;

c) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;

d) tre rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza (38).

4. Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:

a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva;

b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli;

c) su proposta del responsabile, delibera le spese per la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;

d) prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna;

e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;

f) promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale.

5. Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà allo scioglimento del comitato di gestione. Nel caso in cui i rappresentanti di associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione.

6. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Potrà riunirsi altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

7. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale della ripartizione faunistico-venatoria.

8. Ai componenti del comitato di gestione per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché ove dovuto il gettone di presenza nella misura fissata dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive modificazioni.

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(38) Comma a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato; è stato successivamente inserito per effetto dall'art. 9, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 24

Utilizzazione delle aree ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi.

1. Il proprietario o il conduttore di un fondo, incluso nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano, avanzare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste richiesta motivata.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera in ordine alla medesima e fornisce al richiedente comunicazioni sulle determinazioni assunte.

3. La richiesta è accolta qualora risulti compatibile con le prescrizioni per l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. È altresì accolta nei casi nei quali l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale, ambientale o zootecnico.

4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti, i carrubeti fino alla data del raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti, i terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto.

5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. L'esistenza di fondi chiusi alla data di entrata in vigore della presente legge e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere comunicate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.

6. I divieti di cui al presente articolo sono resi noti mediante tabelle apposte a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

8. A partire dalla stagione venatoria 1997-1998 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano nella Regione in conformità a quanto disposto dall'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 25

Aziende faunistico-venatorie (39).

1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'articolo 14, comma 6, in conformità all'articolo 13, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni faunistico-venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica.

2. Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:

a) presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;

b) presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico;

c) presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;

d) fornire adeguata descrizione delle attività di vigilanza;

e) impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, a fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

f) rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio;

g) fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.

4. Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'articolo 30, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'articolo 24, comma 6.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 10 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.

6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

7. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo.

8. L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio (40) l'autorizzazione può essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3.

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(39) Si veda il Dec.Ass. 5 marzo 1998, avente ad oggetto: "Criteri e orientamenti generali per uniformare le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatorie".

(40) Le parole "L'istituzione ... Alla scadenza del decennio" sostituiscono le precedenti "L'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di cinque anni. Alla scadenza", per effetto dell'art. 10, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 26

Aziende agro-venatorie (41).

1. Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari, nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attività agricola prevalente, un'attività venatoria anche di tipo alternativo, mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento. Possono inoltre essere considerate aziende agro-venatorie quelle nelle quali l'attività agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della selvaggina.

2. Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di cui all'articolo 30, comma 4, e vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilità dell'esercizio venatorio con le altre attività che si svolgono sia nell'azienda che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attività venatoria non può risultare inferiore a 10 ettari.

3. Le aziende agro-venatorie, oltre a svolgere un'attività conforme a quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini del loro riconoscimento, devono:

a) essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla produzione.

4. Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio (42).

5. Possono essere riconosciute quali aziende agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla normativa vigente.

6. Un'azienda agro-venatoria può essere istituita anche all'interno di un'azienda faunistico-venatoria.

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(41) Per i criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie, si veda il Dec.Ass. 5 giugno 1998. Vedi, anche, il Dec.Ass. 22 novembre 2000.

(42) Comma a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato, successivamente aggiunto dall'art. 11, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 27

Allevamenti di cani.

1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al Registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un massimo di lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento, elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva 84/167/CEE del Consiglio del 28 febbraio 1984, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento (43).

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 il titolare dell'allevamento dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire il contributo medesimo nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione.

3. I cani di razza pura allevati in Sicilia possono essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.

4. L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della cinofilia italiano è inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e a quello della sanità dalle delegazioni del medesimo ente competenti per territorio, al fine di costituire un apposito registro regionale.

5. Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale, sostituisce a tutti gli effetti la marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unità sanitarie locali.

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(43) Comma così sostituito dall'art. 12, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 28

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio (44).

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 29, stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;

e) norme di pronto soccorso;

f) cinologia.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.

5. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

6. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità recante data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.

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(44) Si veda il Dec.Ass. 18 marzo 1998, avente ad oggetto: "Modalità relative allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio".

 

Art. 29

Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio (45).

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. La commissione è composta da:

a) il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente;

b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste garantendo in essa la presenza paritaria di componenti designati dalle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste (46). Almeno uno dei componenti effettivi deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.

4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

4-bis. La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente (47).

5. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.

6. Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elenco delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

7. Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.

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(45) Si veda il Dec.Ass. 18 marzo 1998, avente ad oggetto: "Modalità relative allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio".

(46) Periodo così modificato dall'art. 12, L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

(47) Comma aggiunto dall'art. 13, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 30

Tasse di concessione regionale.

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, per il conseguimento delle finalità della presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 17 per cento per ogni ambito territoriale di caccia prescelto oltre quello di residenza (48).

2. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla direttiva 84/167/CEE del Consiglio del 28 febbraio 1984, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento.

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(48) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 13, L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo originario così recitava: «L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 25 per cento per il primo ambito territoriale di caccia prescelto e di un ulteriore 25 per cento per il secondo ambito territoriale di caccia prescelto.».

 

Art. 31

Tesserino regionale.

1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.

2. Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal Comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.

3. Il rilascio del tesserino è gratuito.

4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.

5. La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.

6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri. Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici (49).

7. Presso ogni Comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente.

8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.

9. In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.

10. I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla fine della battuta di caccia (50).

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(49) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(50) Il presente comma, già modificato dall'art. 14, L.R. 31 agosto 1998, n. 15, è stato poi così sostituito dall'art. 14, L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo precedente era il seguente: «10. I capi abbattuti sono registrati sul tesserino dopo l'abbattimento.».

 

Art. 32

Sanzioni.

1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 31 (51) si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (52).

2. Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (53). In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima.

3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (54) e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.

5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.

6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi (55).

7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (56).

9. Al cacciatore che non consegna agli uffici competenti il proprio tesserino venatorio entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (57).

9-bis. Chiunque esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 41, viene punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a 300.000 ed è responsabile dei danni eventualmente causati dagli animali (58).

10. Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio (59).

11. [La disposizione di cui al comma 9 decorre a partire dalla stagione venatoria 1999-2000 (60)] (61).

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(51) Testo aggiornato come da errata corrige in Gazz. Uff. Reg. sic. 13 settembre 1997, n. 50.

(52) Importi così modificati dall'art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(53) Importi così modificati dall'art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(54) Importi così modificati dall'art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(55) Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(56) Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(57) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo originario così prevedeva: «9. Qualora il cacciatore non consegni agli uffici competenti il suo tesserino entro sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria, non gli verrà consegnato il tesserino per la stagione successiva.».

(58) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

(59) Comma aggiunto dall'art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(60) Comma aggiunto dall'art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(61) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

 

Art. 33

Appostamenti temporanei.

1. Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

2. Gli appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non è subordinato a finalità di lucro o speculative.

3. È fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi.

4. L'appostamento temporaneo non può essere situato entro la fascia assiale di 1.000 metri ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori.

5. Su richiesta dei comuni interessati, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di adozione del calendario venatorio vieta, o regolamenta in maniera diversa, per zona e per periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

 

TITOLO IV

Associazioni venatorie e ambientaliste.

Centri di produzione e allevamenti di selvaggina

Art. 34

Associazioni venatorie e ambientaliste.

1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonché tecnico-venatorie;

b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

[2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di istanza presentata dalle associazioni venatorie corredata dai documenti relativi ai requisiti di cui al comma 1 dalle stesse posseduti, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, dispone, con proprio decreto, il riconoscimento di quelle associazioni che ne hanno diritto. Fino al nuovo riconoscimento delle associazioni venatorie che ne facciano richiesta, si intendono riconosciute quelle che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto il suddetto riconoscimento.] (62).

3. Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque Province.

3-bis. Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio (63).

4. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio. Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti (64).

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque Province.

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(62) Comma abrogato dall'art. 16, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(63) Comma aggiunto dall'art. 16, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(64) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 16, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 35

Federazione siciliana della caccia.

1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), l'Associazione siciliana caccia e natura, l'Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU (65). È, altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "l'Italcaccia" (66).

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(65) Periodo aggiunto dall'art. 17, L.R. 31 agosto 1998, n. 15, poi così modificato dall'art. 57, comma 11, L.R. 27 aprile 1999, n. 10, dall'art. 16, L.R. 8 maggio 2001, n. 7 e dall'art. 76, comma 9, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

(66) Periodo aggiunto dall'art. 5, L.R. 26 marzo 2004, n. 2.

 

Art. 36

Aiuti alle associazioni (67).

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), è autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. Le somme stanziate per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione sono ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste, fatte salve le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.

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(67) Per criteri e modalità di erogazione delle sovvenzioni previste dal presente articolo, in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste, si veda Dec.Ass. 3 febbraio 1999.

 

Art. 37

Modalità di corresponsione delle sovvenzioni (68).

1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 verranno corrisposte sulla base di regolare documentazione di spesa, anche per le attività istituzionali previste all'articolo 34, comma 1, lettera a).

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(68) Per criteri e modalità di erogazione delle sovvenzioni previste dal presente articolo, in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste, si veda Dec.Ass. 3 febbraio 1999.

 

Art. 38

Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti (69).

1. Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera e), e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), autorizza con proprio decreto l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di dieci anni (70) salvo rinnovo alla scadenza.

3. La gestione dei centri privati, ivi comprese le modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, può essere effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. L'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al comma 3.

5. Nei centri privati di produzione di selvaggina è vietato l'esercizio venatorio.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può autorizzare l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento (71).

7. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari (72).

7 bis. Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 (73).

8. Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.

9. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare adottato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8-bis, così come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

10. Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono sottoposti a specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della detenzione degli esemplari medesimi (74).

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(69) Vedi, anche, il Dec.Ass. 30 giugno 1998, recante "Adozione del disciplinare relativo all'art. 38, comma 9, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33. Allevamenti di fauna selvatica a scopo amatoriale ed ornamentale"; il Dec.Ass. 13 agosto 1998, recante "Centri privati di produzione di selvaggina. Criteri applicativi e disciplinare delle autorizzazioni" e la Circ.Ass. 3 ottobre 2002, con la quale sono state approvate disposizioni rigurdanti l'identificazione degli allevamenti di fauna selvatica di cui al presente articolo.

(70) Le parole "cinque anni" sono state così sostituite dall'art. 18, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(71) Con Dec.Ass. 19 febbraio 1999 è stato adottato il disciplinare relativo all'applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo.

(72) Con Dec.Ass. 19 febbraio 1999 è stato adottato il disciplinare relativo all'applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo.

(73) Comma aggiunto dall'art. 18, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(74) Comma aggiunto dall'art. 18, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 39

Ripopolamento.

1. Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'immissione della fauna in relazione ai programmi di cui all'articolo 10. La quantità di fauna selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non può superare il 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico.

1 bis. Al fine di garantire che nei ripopolamenti faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento dovranno essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano (75).

2. Le operazioni di ripopolamento sono corredate da apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla ripartizione faunistico-venatoria.

3. L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo di ripopolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.

4. La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.

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(75) Comma aggiunto dall'art. 19, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 40

Aiuti (76).

1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:

a) il miglioramento o la realizzazione delle strutture;

b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;

c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento;

d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.

2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e nella misura del 35 per cento, elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva 84/167/CEE del Consiglio del 28 febbraio 1984, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b) e d) del comma 1 (77).

[3. Limitatamente all'allevamento della coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri), ai centri di produzione di selvaggina ed agli allevamenti a scopo di ripopolamento che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già impiantato, senza ricevere alcun contributo specifico, attrezzature per l'allevamento specializzato e abbiano già prodotto e si impegnino a continuare a produrre per cinque anni esemplari della specie allevata per i quali venga documentata scientificamente la purezza genetica, possono essere concessi contributi a fondo perduto in relazione alla stima delle spese sostenute, fino ad un massimo di lire 20 milioni.] (78).

4. Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.

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(76) Con Dec.Ass. 7 agosto 2001 sono stati stabiliti i criteri per le richieste di contributo di cui al presente articolo.

(77) Comma così sostituito dall'art. 20, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

(78) Comma abrogato dall'art. 20, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 41

Zone di addestramento, allenamento e gare per cani.

1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. La gestione delle zone di cui al comma 1 può essere affidata con decreto assessoriale ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse.

3. Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5.

4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:

a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;

b) zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale.

5. Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio.

6. Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.

7. Il Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento attuativo (79). Sino all'emanazione del regolamento l'attività cinovenatoria esercitata nelle zone A e B è disciplinata dalle ripartizioni faunistico-venatorie in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

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(79) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 17 settembre 2001, n. 18.

 

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 42

Tassidermia.

1. Nell'ambito del territorio della Regione le attività di tassidermia, di imbalsamazione, di detenzione e di possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle norme della presente legge, e sono soggette a specifiche autorizzazioni.

2. Per ottenere la licenza, rilasciata dalle autorità comunali competenti in applicazione della vigente legislazione in materia di artigianato e di commercio, l'interessato alle attività di cui al comma 1 deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che ne accerta la competenza e l'affidabilità sulla base delle risultanze di uno specifico esame che comprovi la conoscenza delle specie cacciabili particolarmente protette e protette nonché dei periodi di tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per le specie in questione (80). All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà indicare tutti gli animali, vivi o morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti e sui quali verrà apposto un contrassegno inamovibile a cura della competente ripartizione faunistico-venatoria. Idoneo contrassegno dovrà essere apposto dal tassidermista su tutti gli animali posseduti con l'indicazione del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento sul registro di cui al comma 4.

3. Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

4. I tassidermisti hanno l'obbligo di munirsi di un registro a pagine numerate, vidimato dalla ripartizione faunistico-venatoria competente entro il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno annotati in ordine cronologico le generalità complete, la residenza dei committenti nonché il numero e le specie degli animali da impagliare o imbalsamare ed il luogo e la data della cattura ovvero, in assenza di committente, lo stesso nome del tassidermista.

5. I tassidermisti autorizzati segnalano alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 24 ore dal ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della consegna degli esemplari ai committenti, le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie in questione ovvero di specie palesemente risultanti uccise o catturate con mezzi non consentiti dalla presente legge.

6. Le specie sopra indicate non possono essere riconsegnate ai committenti se non prima del rilascio di nullaosta della ripartizione faunistico-venatoria.

7. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono ordinare, con spesa a proprio carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna, provenienti da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare interesse naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia anche a fini didattici e dimostrativi.

9. Sono esonerati dall'esame previsto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 i possessori di licenza di tassidermista al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento di nomina. Questi ultimi sono comunque tenuti all'osservanza di quanto disposto dai commi 4 e 5.

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(80) Si veda il Dec.Ass. 18 marzo 1998, avente ad oggetto: "Modalità relative allo svolgimento degli esami per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'ottenimento della licenza di tassidermista".

 

Art. 43

Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed ambientalista (81).

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio possono presentare alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche.

2. La domanda è corredata dal programma indicante anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del direttore responsabile del corso.

3. La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni dalla richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30 giorni è sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o integrazioni del programma.

4. L'attestato di idoneità previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.

5. Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami di abilitazione all'esame dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente tecnico delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio (82).

6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientaliste.

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(81) Si veda, in materia, la Circ.Ass. 18 marzo 1998, n. 252. Si veda anche il Dec.Ass. 21 luglio 1998, recante "Modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria".

(82) Comma così modificato dall'art. 18, L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

 

Art. 44

Vigilanza venatoria ed ambientalista (83).

1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge (84).

3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.

4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.

5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria (85).

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(83) Vedi, anche, la Circ.Ass. 18 marzo 1998, n. 252 e il Dec.Ass. 14 ottobre 2003.

(84) Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15 e dall'art. 76, comma 8, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

(85) Comma così sostituito dall'art. 19, L.R. 8 maggio 2001, n. 7. Il testo originario era così formulato: «5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria e ambientalista alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'organizzazione da parte della propria Associazione dei corsi di cui all'articolo 42, e comunque per la durata di due anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità.».

 

Art. 45

Oasi di protezione e rifugio della fauna (86).

1. Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui all'articolo 16, con decreto da comunicare contestualmente agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il territorio e l'ambiente nonché ai comuni interessati, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui al comma 1 è adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo.

3. I confini delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali recanti la scritta "oasi di protezione e rifugio della fauna - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica" ed il riferimento alle disposizioni della presente legge.

4. Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

5. All'apposizione delle tabelle di cui ai commi 3 e 4 e alla gestione delle oasi provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

6. Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Nelle oasi di protezione e di rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla creazione di biotipi, alla ricostituzione della macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

8. Nelle oasi è vietato l'esercizio venatorio.

9. Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di cento metri dai confini medesimi.

10. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può accordare, per scopi di ricerca scientifica e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato di istituti ed enti scientifici, di parchi o di enti pubblici, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie animali, prelevando uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi.

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(86) Si veda il Dec.Ass. 17 dicembre 1997, recante: "Convalida delle oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica già costituite nel territorio della Regione".

 

Art. 46

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Nel territorio di ogni ripartizione faunistica-venatoria, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le modalità di cui all'articolo 16, sono costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento. [Con l'entrata in vigore della presente legge le zone di ripopolamento e cattura esistenti si intendono costituite in pari data e sono regolate in conformità a quelle di nuova costituzione.] (87).

2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente che ne cura la gestione.

3. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di cui al comma 5 è vietato l'esercizio venatorio. Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.

4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque anni. Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, i cinque anni decorrono dalla data della loro istituzione. Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potrà avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre (88).

5. Alla scadenza del quinquennio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e con destinazione di zona rifugio, una superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante convenzione stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente.

6. Per finalità di ripopolamento, per scopi didattici o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può autorizzare il personale delle ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste regionali o può concedere ad esperti e ricercatori operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, nominativamente determinati, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di esemplari di determinate specie animali nonché il prelevamento di uova, nidi e piccoli nati. Per i soli scopi scientifici è inoltre richiesto il parere dell'Osservatorio regionale faunistico.

7. I confini delle zone di ripopolamento e cattura e successivamente le zone di rifugio, sono delimitati, con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica". Si applicano alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'articolo 45, comma 4.

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(87) Il periodo tra parentesi è stato soppresso dall'art. 22, L.R. 31 agosto 1998, n. 18.

(88) Comma così modificato dall'art. 22, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 47

Parco d'Orléans.

1. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 563 milioni per l'anno finanziario 1997.

2. All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1997.

 

Art. 48

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

Art. 49

Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 50

Disposizioni transitorie.

1. Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In caso contrario le gestioni sociali dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza (89).

2. I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di caccia fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attività venatoria sulla selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre.

3. Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/98 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato ad ammettere, a partire dal 21 settembre 1997, i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. La tassa di concessione regionale per il 1997/98 è fissata in lire 125.000 ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre Regioni.

5. Gli eventuali versamenti della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 30, già effettuati per l'annata venatoria 1997-98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge, possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza, nell'annata venatoria 1998-99.

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(89) Comma così sostituito dall'art. 23, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

 

Art. 51

Disposizioni finanziarie.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1997-1999, la spesa indicata a fianco di ciascuno degli articoli appresso specificati:

 

 

(in milioni di lire) 

 

 

1997 

1998 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, comma 7 

 

200 

 

200 

 

Art. 5, comma 1 

15 

 

80 

 

80 

 

Art. 6, comma 6 

50 

 

100 

 

100 

 

Art. 7 

160 

 

300 

 

300 

 

Art. 8 

700 

 

2.000 

 

2.000 

 

Art. 12, comma 6 

20 

 

80 

 

80 

 

Art. 22, comma 8 

 

900 

 

900 

 

Art. 23, comma 8 

 

100 

 

100 

 

Art. 27 

50 

 

100 

 

100 

 

Art. 29 

20 

 

200 

 

200 

 

Art. 31 

60 

 

120 

 

120 

 

Art. 36 

140 

 

1.200 

 

1.200 

 

Art. 40 

75 

 

1.400 

 

1.400 

 

Art. 43, comma 6 

 

100 

 

100 

 

Art. 45 

130 

 

500 

 

500 

 

Art. 46 

50 

 

300 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali 

1.470 

 

7.680 

 

7.680 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gli oneri per gli esercizi successivi al 1999 saranno determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. All'onere di lire 1.470 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione delle disponibilità degli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo appresso riportati:


 

 

 

 

capitoli 

 

milioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

16259 

 

 

16261 

 

644 

 

16262 

 

 

16263 

 

14 

 

16265 

 

60 

 

16269 

 

60 

 

16308 

 

17 

 

16309 

 

75 

 

16310 

 

60 

 

16311 

 

93 

 

16312 

 

168 

 

16314 

 

140 

 

16316 

 

40 

 

16603 

 

50 

 

56301 

 

30 

 

56302 

 

10 

 

 

 

 

 

4. La spesa di lire 7.680 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 1.702 milioni nel codice 03.12 e quanto a lire 5.978 milioni nel codice 2001.

 

Capo II - Disposizioni per il settore agricolo e forestale

Art. 52

Lavoro straordinario del personale forestale.

1. Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1997, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a novanta ore complessive con un massimo individuale di quaranta ore mensili anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, ed all'articolo 19, comma 2, del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 3.000 milioni.

 

Art. 53

Incremento di capitoli della rubrica "agricoltura".

1. Il capitolo 16602 del bilancio della Regione, rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato di lire 27.000 milioni.

2. Il capitolo 56756 del bilancio della Regione rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato, per l'esercizio finanziario 1997, di lire 3.000 milioni.

 

Art. 54

Opere di bonifica.

1. Per spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica e per fare fronte ad emergenze derivanti da urgenti interventi necessari sulle strutture irrigue è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 55851).

 

Art. 55

Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 38.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 52, 53, commi 1 e 2, e 54 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la spesa di lire 38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.

 

Art. 56

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 dopo le parole "piogge alluvionali" aggiungere "del 1993".

 

Art. 57

Marchiatura capi di bestiame.

1. L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede alla apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, curando di inviare mensilmente l'elenco degli animali identificati e copia del documento identificativo bovini all'Azienda unità sanitaria locale competente anche mediante supporto magnetico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 500 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio finanziario medesimo per le finalità del progetto "zone interne" destinato agli interventi per la realizzazione di stalle sociali di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 56305).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di assegnazione del contributo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in favore dell'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia fisserà l'ammontare della spesa destinata alle finalità del comma 1.

 

Art. 58

Norma di salvaguardia comunitaria.

1. Gli interventi di cui agli articoli della presente legge comportanti agevolazioni alle imprese si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

Art. 59

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


TOSCANA

L.R. 12 gennaio 1994, n. 3
Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

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(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 13 gennaio 1994, n. 4-bis.

(2) Vedi, anche, il Reg. 3 maggio 1996, n. 3, il Reg. 15 luglio 1996, n. 4, l'art. 10, L.R. 26 giugno 2001, n. 27 e la Delib.C.R. 13 luglio 2001, n. 144 che ha approvato il piano faunistico-venatorio regionale 2001-2005. Con D.P.G.R. 7 agosto 2002, n. 34/R è stato approvato il testo unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della presente legge.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, nel rispetto dei princìpi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86 realizzano altresì l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 79, n. 85/411 del 5 luglio 85 e n. 91/244 del 6 marzo 91.

3. L'esercizio dell'attività venatoria si svolge entro i limiti e nel rispetto degli obblighi posti dalla presente legge ai fini della conservazione della fauna selvatica.

4. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto, le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite appositi piani.

5. I piani faunistici di cui al successivo art. 8 devono essere compatibili con le altre iniziative inerenti la tutela ambientale e la gestione del territorio, in particolare, con gli strumenti urbanistici, con i piani relativi, all'agricoltura, con il P.R.S. e con la L.R. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni.

 

Art. 2

Princìpi generali.

1. La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione, di cui alla L.R. 4 settembre 1976, n. 64. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l'istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.).

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare ed incrementare tutte le popolazioni di mammiferi e di uccelli presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale.

3. La Regione, per la realizzazione degli scopi definiti dalla presente legge, si avvale del supporto scientifico delle Università toscane, nonché di Istituti scientifici e organismi di studio, definendo i relativi, rapporti attraverso specifiche convenzioni.

 

TITOLO II

Ripartizione delle competenze

Art. 3

Attribuzioni delle competenze.

1. La Regione, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale e in attuazione dei princìpi di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 3 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, determina, con la presente legge, l'organizzazione delle funzioni amministrative della materia «caccia» di cui all'art. 117 della Costituzione.

A tal fine provvede:

a) alla individuazione delle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario;

b) alla individuazione degli interessi provinciali e/o comunali;

c) alla attribuzione delle funzioni amministrative alle Province.

 

Art. 4

Funzioni regionali.

1. Nella materia di cui all'art. 3, ai sensi dell'art. 3, 1° e 2° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono individuate le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario sul territorio regionale:

- funzione di indirizzo

- funzione di coordinamento

- funzione di controllo

- programmazione regionale.

2. La funzione di indirizzo è attuata dalla Regione mediante l'adozione degli indirizzi regionali di programmazione di cui al successivo art. 7 in cui sono contenuti i riferimenti generali della programmazione faunistico-venatoria.

3. La funzione di coordinamento è svolta mediante la realizzazione del piano regionale di cui al successivo art. 9 quale momento di effettiva cooperazione tra la Regione e le Province.

4. La funzione di controllo è realizzata mediante la verifica della rispondenza dei piani provinciali agli indirizzi regionali. Nel caso di mancata presentazione del piano provinciale la Giunta regionale provvede, decorso un termine di 30 giorni, a predisporre il piano stesso e a trasmetterlo al Consiglio regionale.

5. La programmazione regionale realizza, attraverso il piano di cui al successivo art. 9, il coordinamento dei piani provinciali determinando l'effettivo atto di riferimento generale e particolare sia per le Province sia per la stessa Regione.

 

Art. 5

Funzioni provinciali.

1. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono attribuite alle Province, le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al precedente articolo, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle relative attività, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Le Province, ai sensi dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 possono delegare alle Comunità Montane singole funzioni amministrative.

3. Le Province, sentiti i Comuni, attraverso la realizzazione del piano provinciale, evidenziano le particolari caratterizzazioni di ordine qualitativo e quantitativo che gli istituti con indirizzo faunistico o faunistico-venatorio, ovvero con altra destinazione del territorio, devono avere. Tali caratterizzazioni, se conformi agli indirizzi regionali, risultano vincolanti anche per la stessa Regione.

 

TITOLO III

Programmazione

Art. 6

Finalità programmatorie.

1. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria su tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

 

Art. 7

Indirizzi regionali.

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto dei criteri orientativi della programmazione di cui all'art. 10, commi 10 e 11 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, adotta gli indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria in conformità con l'art. 7 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.

2. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico venatori provinciali in modo da garantirne l'omogeneità. Gli indirizzi regionali concernono inoltre:

a) l'istituzione delle oasi di protezione nonché l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, sulla base delle indicazioni dell'I.N.F.S. con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

b) l'istituzione di zone di ripopolazione e cattura, con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

c) l'istituzione di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico - venatorie con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonché i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

e) i criteri per l'individuazione delle aree di cui al successivo art. 24 per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare degli stessi anche su fauna selvatica naturale nonché i criteri relativi alla loro gestione;

f) i criteri per l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli spostamenti fissi;

g) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all'art. 10, comma 7, della legge n. 157 del 1992 e all'art. 8, 2° comma della presente legge, nonché i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia;

h) i criteri per l'identificazione delle aree nelle quali la presenza del cinghiale è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole.

3. Le zone di cui al precedente comma lett. a), b), c) fanno parte del territorio destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 157 del 1992.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale provinciale è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota, individuata dalla Provincia stessa, non inferiore al 20% e non superiore al 30%. In dette percentuali sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre leggi e disposizione, sia vietata l'attività venatoria.

5. Gli indirizzi di cui ai precedenti commi, predisposti dalla Giunta regionale, sono approvati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 8

Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, in attuazione degli indirizzi di cui al precedente articolo 7, nel rispetto degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i Comuni e le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, predispongono i propri piani faunistico-venatori.

2. I piani provinciali sono articolati per comprensori omogenei nei quali è realizzata la destinazione differenziata del territorio.

3. A tal fine le Province, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 7, procedono:

a) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle zone di ripopolamento e cattura, di cui all'art. 16;

b) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all'art. 18, delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 20, comprese le possibili trasformazioni di queste in aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell'art. 63, nonché delle aziende agri turistico-venatorie di cui all'art. 21;

c) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai sensi dell'art. 17;

d) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di protezione previsti dalla legge n. 157 del 1992, con riguardo, oltre che alle oasi di protezione di cui all'art. 15, anche alle zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna, di cui all'art. 14;

e) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree protette ai sensi della normativa vigente in materia;

f) all'individuazione delle aree e dei periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani di cui all'art. 24.

4. I piani faunistico-venatori provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, nonché l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

5. Le Province predispongono annualmente piani di immissione di fauna selvatica ai fini del ripopolamento del territorio agro-silvo-pastorale.

6. I piani faunistico-venatori contengono altresì:

a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi e nelle zone di protezione nonché nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica, ai sensi del successivo art. 46.

7. Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'art. 18, 2° comma della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 30 della presente legge.

8. Entro 60 giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'art. 7, le Province trasmettono alla Giunta regionale i Piani di cui al presente articolo.

 

Art. 9

Piano faunistico-venatorio regionale.

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, 10° comma della legge n. 157 del 1992, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani faunistico venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 7.

2. A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico-venatori delle Province ai criteri dettati negli indirizzi di cui all'art. 7, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento.

3. Il piano faunistico - venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo:

a) assicura la destinazione di una quota del territorio agro-silvo-pastorale provinciale non inferiore al 20% e non superiore al 30% a protezione della fauna selvatica;

b) garantisce che la percentuale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destina ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agrituristico - venatorie ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente il 15%;

c) ripartisce, sentite le Province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). Il piano faunistico venatorio regionale può definire, per A.T.C. appartenenti a comprensori omogenei contigui di Province diverse, forme di gestione unitaria;

d) garantisce l'omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento nonché per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli od associati.

e) individua le destinazioni delle aree sulle quali non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell'art. 15, 7° comma della presente legge.

5. Qualora si presenti la necessità di procedere all'individuazione di ambiti interessanti due o più Province contigue anche appartenenti a regioni confinanti, ai sensi del 2° comma, art. 14 della legge n. 157 del 1992, il Consiglio regionale provvede con apposita deliberazione, previa intesa con gli Enti interessati.

6. In sede di prima attuazione della L. n. 157/1992, il piano faunistico-venatorio regionale è approvato entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e, in ogni caso, entro il termine stabilito dal Decreto ministeriale del 12 agosto 1992.

7. Qualora, entro il termine fissato dall'art. 8, 8° comma, della presente legge, le Province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale. Prima della scadenza del terzo anno, le Province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico-venatori, utili a migliorare i contenuti del piano regionale.

9. Entro 60 giorni dalla scadenza del piano di cui al presente articolo la Regione provvede alla predisposizione del nuovo piano o ad apportare eventuali modifiche a quello in corso, con le stesse modalità prescritte per l'approvazione.

 

Art. 10

Strumenti di programmazione.

1. Ai fini del finanziamento regionale, le Province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla Giunta Regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende:

a) gli interventi per l'attuazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 9;

b) gli interventi diretti alla valorizzazione, tutela e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente, di cui all'art. 48;

c) gli interventi di gestione propri del piano provinciale, compresi quelli per i miglioramenti ambientali di cui all'art. 46.

2. La Giunta regionale approva i programmi annuali presentati dalle Province e assegna contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all'art. 50. La Giunta regionale rinvia alle Province i programmi annuali quando prevedano scelte in contrasto con gli indirizzi definiti dal piano faunistico venatorio regionale, concedendo 30 gg. di tempo per il loro adeguamento.

3. Le Province presentano, unitamente al programma annuale di cui al 1° comma, una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

4. Le Province accedono ai finanziamenti previsti dall'art. 50 solo previa presentazione dei programmi annuali di cui al 1° comma.

5. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del piano faunistico-venatorio regionale, le Province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione, da svolgersi nei termini e con le modalità previste dall'art. 16 della L.R. n. 26 del 1992.

6. Per una valutazione complessiva sull'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, dandone comunicazione al Consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni professionali ed agricole e le associazioni ambientaliste e venatorie.

 

TITOLO IV

Destinazioni del territorio

Art. 11

Ambiti territoriali di caccia.

1. Negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), di cui all'art. 9, l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata, in attuazione del principio di cui all'art. 14, 1° comma della legge n. 157 del 1992.

2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.

3. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi Comitati i cui compiti rivestono una valenza pubblica per la rilevanza dei fini perseguiti nell'ambito della programmazione delle attività faunistico-venatorie previste dalla legge 157 del 1992, e definite dal piano faunistico venatorio regionale.

 

Art. 12

Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

1. Il comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.

2. I componenti del comitato di gestione di cui al comma precedente sono nominati con deliberazione provinciale.

3. Le modalità di prima costituzione del comitato di gestione, la durata in carica dei suoi componenti nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi sono dettati con apposito regolamento regionale. I comitati di gestione degli A.T.C. di cui all'art. 9, 5° comma della presente legge, sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, intesa con gli enti interessati.

4. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ambito territoriale di caccia che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito dall'art. 14, 3° comma della legge n. 157 del 1992. Il regolamento determina inoltre i criteri di ammissione dei cacciatori non residenti.

5. Il regolamento regionale detta, altresì, le norme per la regolamentazione degli accessi, sulla base del disposto di cui all'art. 14, 5° comma della legge n. 157 del 1992.

 

Art. 13

Compiti dei comitati di gestione degli A.T.C.

1. Nel rispetto del regolamento regionale e su domanda dei cacciatori, i comitati di gestione degli A.T.C. deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza.

2. È facoltà dei comitati di gestione ammettere, nei rispettivi, territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale, con delibera motivata che dia atto dell'avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 14, 8° comma della legge n. 157 del 1992.

3. L'ammissione dei cacciatori ai sensi del comma precedente è deliberata dal comitato di gestione sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) residenza nella Provincia in cui ricade l'A.T.C.;

b) provenienza da comprensori con indice di densità venatoria superiore a quello medio regionale;

c) data di presentazione della domanda.

4. I comitati di gestione degli A.T.C. promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica relativamente al territorio di loro competenza. A tal fine essi predispongono programmi di intervento adeguati, nonché di indagini ed azioni inerenti:

- le presenze faunistiche e i prelievi venatori;

- i censimenti faunistici;

- la tutela della fauna selvatica;

- l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;

- la difesa delle colture;

- la promozione di eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.

5. Ai fini dell'attuazione dei programmi di svolgimento delle attività disciplinate dal presente articolo, i comitati possono proporre l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Tali zone sono escluse dalla quota di territorio di cui al precedente art. 9, 4° comma, lett. a).

6. I comitati provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza, in relazione al perseguimento degli scopi di cui all'art. 14, comma 11, lett. a), b), c) della L. n. 157/1992.

7. I comitati provvedono, inoltre, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

8. I comitati, per il raggiungimento delle finalità programmate, organizzano, inoltre, forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento di un contributo annuo determinato dai comitati nella misura massima di lire 100.000, da effettuarsi su conto corrente intestato al comitato stesso.

9. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun comitato di gestione predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento. La Provincia provvede a finanziare i predetti progetti finalizzati ai sensi dell'art. 50, 1° comma, lett. d).

10. La Provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

 

Art. 14

Zone di protezione.

1. La Provincia, in attuazione degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7, provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'IN.F.S.

2. La Provincia, nelle zone di protezione di cui al comma precedente, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.

3. La Giunta regionale, qualora la Provincia non adempia a quanto disposto dal primo comma, previa assegnazione di un termine di 30 giorni per l'adempimento, provvede direttamente.

4. La Provincia trasmette periodicamente, ed almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli obblighi nascenti dal presente articolo, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi discendenti, per la Regione, dall'art. 1, commi 6 e 7 della legge n. 157 del 1992.

5. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge, recanti la scritta «Zone di protezione - Divieto di caccia».

 

Art. 15

Oasi di protezione.

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla Provincia, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sorta delle specie migratorie.

3. Le Province gestiscono le oasi di protezione. Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. Le priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con la Comunità montana e/o i comuni interessati.

4. Nelle oasi di protezione l'attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocumento alla fauna selvatica.

5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 26 della presente legge, che recano la scritta «Oasi di protezione - divieto di caccia». La segnaletica di cui sopra è integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi.

6. La Provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai precedenti commi 1 e 2 con apposita deliberazione che deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

7. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, l'oasi di protezione non può essere istituita. Nelle relative aree la Provincia provvede in attuazione delle indicazioni di cui all'art. 9, 4° comma, lett. e).

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può procedere alla costituzione coattiva di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, sentiti i Comuni o le Comunità Montane interessati

 

Art. 16

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Le Province istituiscono, in attuazione del piano faunistico - venatorio, zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 del precedente art. 15, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al primo comma e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.

3. La Provincia costituisce per ogni zona di ripopolamento e cattura una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell'ATC in cui essa ricade.

4. La Provincia, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, utilizza in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi. In assenza di tali forme la gestione viene svolta dalle commissioni di cui al comma precedente.

5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge recanti la scritta «Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia».

6. Nel caso di gestione diretta della struttura la commissione trasmette annualmente alla Provincia il bilancio consuntivo, corredato da una relazione tecnico - economica relativa alla gestione ed al numero dei capi catturati.

7. La Provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli eventuali atti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

 

Art. 17

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

1. Le Province, in attuazione del piano faunistico - venatorio istituiscono centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo

stato naturale, finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone.

2. I centri pubblici sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.

3. I centri pubblici sono istituiti su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli Enti territoriali. La gestione è affidata agli Enti stessi, che la effettuano nelle forme di cui al capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142.

4. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge, recanti la scritta «Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia».

5. Le Province comunicano tempestivamente alla Giunta regionale l'avvenuta istituzione di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale indicandone le caratteristiche e le capacità produttive.

 

Art. 18

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

1. I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla Provincia competente la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2. La Provincia rilascia le autorizzazioni relative alla istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri prefissati degli indirizzi regionali di cui all'art. 7 della presente legge.

3. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l'1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo di capi appartenente a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il centro è tenuto a produrre annualmente.

4. Nei centri privati l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26, recanti la scritta «Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia».

5. Il titolare della autorizzazione di centro privato non può vantare alcuna pretesa al risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle specie selvatiche prodotte all'interno del centro stesso, né di quelli eventualmente arrecati in terreni ad esso limitrofi in suo possesso.

6. La Provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la Provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.

7. Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell'impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

8. L'istituzione dei centri privati è soggetta a tassa di rilascio e a tassa annuale ai sensi del successivo art. 49.

 

Art. 19

Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica.

1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui all'articolo 18 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.

2. In particolare la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:

a) non rispetti il diritto di prelazione della Provincia;

b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

3. La Provincia, prima di procedere alla revoca della autorizzazione, può assegnare all'interessato un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

 

 

Art. 20

Aziende faunistico-venatorie.

1. Su richiesta dei soggetti interessati, la Provincia, sentito l'I.N.F.S., può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti prefissati dal proprio Piano faunistico-venatorio, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente art. 7, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie.

2. L'istituzione delle aziende di cui al primo comma è finalizzata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante.

3. Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento prevalente alla grossa fauna europea (capriolo, cervo, daino, muflone), alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale (coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano).

4. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie è soggetta per il primo anno a tassa di rilascio e per gli anni successivi a tassa annuale di concessione regionale ai sensi del successivo art. 49.

5. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta «Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati».

6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli art. 18, 20 e 21 della presente legge può raggiungere il 15% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia. Le aziende faunistico venatorie non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

7. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di 400 ettari accorpati. Le Province, per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, possono ridurre, fino ad un massimo del 5% la superficie minima di cui sopra.

8. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio, secondo piani di assestamento e di abbattimento preventivamente concordati ed approvati dalla Provincia, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

9. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è subordinato alla presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale predisposti con le modalità ed ai sensi dei criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7, che la Provincia approva al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico ai sensi del secondo comma del presente articolo.

11. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art. 51 della presente legge.

 

Art. 21

Aziende agrituristico-venatorie.

1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito l'I.N.F.S. la Provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti prefissati dal proprio piano faunistico-venatorio, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7, l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie, ai fini di impresa agricola.

2. Le aziende agrituristico-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

3. Le aziende agrituristico-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico-venatori già costituiti.

4. La superficie minima per il rilascio della autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 200 ettari. Le Province, per una migliore perimetrazione delle aziende agrituristico-venatorie, possono ridurre fino ad un massimo del 5% la superficie minima di cui sopra.

5. L'istituzione di aziende agrituristico-venatorie è soggetta, per il primo anno a tassa di rilascio, e per gli anni successivi a tassa annuale di concessione regionale ai sensi del successivo art. 49.

6. Le aziende agrituristico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta «Azienda agrituristico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati».

7. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

8. Ai sensi dell'art. 16, 2° comma della legge n. 157 del 1992 le aziende agrituristico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dichiarate marginali ai sensi di provvedimenti comunitari.

9. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art. 51 della presente legge.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è subordinato alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione predisposti con le modalità e con i criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7, che la Provincia approva.

11. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive.

12. L'attività venatoria è connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza l'esercizio dell'agriturismo. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni e dagli indirizzi regionali di cui all'art. 7 Si applica la L.R. 3 giugno 1987, n. 36 e successive modificazioni.

 

Art. 22

Revoca di azienda faunistico venatoria e di azienda agrituristico-venatoria.

1. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata dalla Provincia quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la Provincia, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.

2. Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di revoca, la Provincia può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico-venatoria o dall'azienda agrituristico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

3. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

 

Art. 23

Aree contigue a parchi naturali e regionali.

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, 2° comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del 1° comma del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del Parco.

 

Art. 24

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

1. La Provincia, sentiti i Comuni interessati, può affidare, su richiesta, la gestione di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio ai sensi del precedente art. 9, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero imprenditori agricoli singoli o associati. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.

2. La Provincia approva il regolamento di gestione delle aree, tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7.

3. Le aree di cui al presente articolo devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria.

4. L'emanazione del provvedimento di cui al 1° comma del presente articolo è condizionata al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.

5. L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati.

6. La superficie complessiva di territorio agro - silvo- pastorale di ciascuna Provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2% di cui lo 0,5% può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agrituristico - venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma.

7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l'abbattimento, a questo fine può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale.

8. I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta «Area addestramento cani» devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'art. 26 della presente legge.

9. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

 

Art. 25

Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata.

1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.

2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al Comune. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla Provincia nel cui territorio ricadono.

3.I proprietari o i conduttori dei fondi cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta «Fondo chiuso» nei modi previsti dall'art. 26 della presente legge.

4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, le Province possono effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

5. Nell'eventualità della riapertura del fondo, il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione alla provincia affinché sia possibile catturare la fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento.

6. La superficie dei fondi di ampiezza superiore a 3 ettari entra a far parte della quota di territorio agro-silvo - pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 9 comma 4 lettera a).

7. Il conduttore o il proprietario che a norma dell'art. 15, 3° comma, della legge n. 157 del 1992, intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare al Presidente della Provincia richiesta motivata entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

8. Il Presidente della Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti negli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera g).

9) La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia di cui al precedente comma entra a far parte della quota del territorio agro- silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a). La Provincia può aggregare tali fondi ad uno degli Istituti faunistici di protezione previsti dal Piano faunistico- venatorio.

10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma è reso noto mediante l'apposizione, o da parte dell'organo gestore dell'Istituto o da parte del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta «Divieto di caccia ai sensi dell'art. 25 della L.R. n....» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

 

 

Art. 26

Tabelle di segnalazione.

1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di cm. 20 per cm. 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco, e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati, su pali tinteggiati di bianco.

2. Le tabelle sono poste ad un'altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra, e in ogni caso in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue.

3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.

4. Le tabelle perimetrali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

TITOLO V

Esercizio del prelievo venatorio

Art. 27

Specie oggetto di tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo dorato, Orso, Martora, Puzzola, Lontra, Gatto selvatico, Lince, Foca monaca, Cervo sardo, Camoscio d'Abruzzo, tutte le specie di Cetacei;

b) Uccelli: Marangone minore, Marangone dal ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabuso, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fistione turco, Gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo sultano, Otarda, Gallina prataiola, Piviere tortolino, Gru, Avocetta, Cavaliere d'Italia, Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampenere, Sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, Ghiandaia marina, tutte le specie di Picchi, Gracchio corallino;

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle Talpe, ai Ratti, ai Topi propriamente detti, alle Arvicole.

 

Art. 28

Esercizio della caccia.

1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall'art. 12, 1° comma della legge n. 157 del 1992, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 31. È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

3-bis. Non sono considerati fissi, ai sensi dell'opzione di cui al comma 3, gli appostamenti per la caccia agli ungulati, ai colombacci, agli acquatici nei laghi artificiali e di quelli installati su superfici allagate di proprietà privata e gli appostamenti senza richiami vivi di cui all'articolo 14, comma 12 della legge n. 157/1992 (3).

3-ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui alla lettera b) del comma 3 è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli A.T.C. toscani a partire dal 1° ottobre (4).

4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del presente articolo ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica che avrà comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporterà come scelta quella prevista al 3° comma lett. c) del presente articolo. Il cacciatore fuori dai termini di cui sopra può richiedere alla Provincia di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. La Provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore è tenuto a provvedere presso il Comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni alla forma di caccia e a comunicare all'A.T.C. interessanti la sua nuova posizione venatoria (5).

5. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno tre anni.

7. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.

8. Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.

9. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui al comma 3 del presente articolo e dell'A.T.C. a cui il cacciatore è iscritto. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.

10. I Comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli.

11. A partire dalla stagione venatoria 1995-96 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

12. Nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria (6).

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(3) Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 10 giugno 2002, n. 20.

(4) Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 10 giugno 2002, n. 20.

(5) Periodo aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 agosto 1997, n. 58.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 12 febbraio 1999, n. 7.

 

Art. 29

Licenza di porto di fucile per uso caccia.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di 6 anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Provincia.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Provincia e rimane in carica per 4 anni e comunque fino al rinnovo del Consiglio provinciale che l'ha nominata.

3. La commissione è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie di esame di cui al successivo settimo comma di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi e uno laureato in scienze agrarie o forestali.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia di livello non inferiore al quinto.

5. La Provincia nomina, per ciascuno degli esperti della commissione, un membro supplente con uguali requisiti, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza di quest'ultimo.

6. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della Provincia.

7. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione dell'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

a) legislazione venatoria

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole

e) norme di pronto soccorso.

8. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le materie di cui al comma precedente.

9. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

10. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

12. Il Consiglio regionale stabilisce con specifico regolamento le modalità per lo svolgimento dell'esame.

 

Art. 30

Calendario venatorio.

1. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., propone al Consiglio regionale l'approvazione del Calendario venatorio.

2. L'esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.

4. Sono oggetto di caccia le specie di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (7).

5. Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria (8).

6. Il Consiglio regionale in sede di approvazione del calendario venatorio, sentiti l'I.N.F.S. e i soggetti di cui al precedente art. 2, 3° comma, può anticipare, nel rispetto dei tempi fissati dalla legge n. 157 del 1992, la caccia ad un numero limitato di specie, su specifica richiesta delle Province corredata di adeguati piani di assestamento e/o di prelievo.

7. Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l'esercizio della caccia.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il calendario venatorio, può prevedere, nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 novembre, l'utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia.

9. Le Province determinano le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani nel periodo intercorrente tra il 15 agosto e il giovedì precedente la terza domenica di settembre, con esclusione dei giorni di caccia in eventuale periodo di caccia aperta, pubblicando i relativi elenchi.

10. L'allenamento e l'addestramento dei cani si svolge nei giorni di martedì, giovedì, sabata e domenica. Il calendario venatorio fissa gli orari giornalieri (9) (10).

11. Il Consiglio Regionale stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo agli altri ungulati.

12. Il Consiglio Regionale per l'attuazione di piani di assestamento delle popolazioni di ungulati, può autorizzare, su parere dell'I.N.F.S., le Province ad attuare piani di prelievo in tempi diversi da quelli fissati dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

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(7) Vedi, anche, la L.R. 12 ottobre 2001, n. 48 che ha autorizzato, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, il prelievo in deroga per la specie storno, passero e passera mattugia.

(8) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 10 giugno 2002, n. 20. Il testo originario era così formulato: «5. Il Consiglio regionale approva e pubblica, entro il 15 Giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale recante disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.».

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 febbraio 1999, n. 7.

(10) Vedi, anche, l'art. 5, L.R. 26 giugno 2001, n. 27.

 

Art. 31

Mezzi di caccia consentiti.

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

3. È consentito inoltre usare l'arco ed il falco.

4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5. Sono vietati le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

Art. 32

Divieti.

1. È vietato:

a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;

c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

d) praticare qualsiasi forma di uccellagione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente Provincia;

e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;

f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

h) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre o manifestazioni a carattere gastronomico;

i) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;

m) fare impiego di civette vive;

n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

o) fare impiego di balestre;

p) vendere a privati o detenere parte di questi reti atte all'esercizio dell'uccellagione. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall'INFS e autorizzati ai sensi dell'art. 34 e 36 della presente legge;

q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica;

l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi ammessi in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui al 1° comma dell'art. 51 e dei proprietari e conduttori degli allevamenti;

r) l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall'art. 24;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;

u) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalle Province e per la caccia al cinghiale;

v) cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma, il beccaccino;

z) fare la posta alla beccaccia;

aa) cacciare per una distanza di metri 1000 dai valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuati dalla Regione;

bb) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la città è consentita solo in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge;

cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;

dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta «Zona militare o monumento nazionale - divieto di caccia» conformi ai requisiti prescritti dall'art. 26 della presente legge;

ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla presente legge;

ff) l'immissione di fauna selvatica sul territorio regionale, salvo autorizzazione della Provincia;

gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

hh) l'esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all'art. 25 della presente legge;

ii) esercitare l'attività venatoria negli specchi d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del Comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta «Valle da pesca - Divieto di caccia» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge;

ll) l'uso di armi ad aria compressa o gas compressi;

mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente nelle aree di cui all'art. 24 della presente legge. È altresì consentito nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico-venatori, previa autorizzazione della Provincia sentito l'I.N.F.S.

 

Art. 33

Divieti speciali di caccia.

1. L'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.

3. Nell'attraversamento delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.

4. È vietato il trasporto, all'interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico-venatorie ai soggetti non autorizzati.

5. Le Province, sentiti i Comuni interessati o su richiesta degli stessi, possono vietare nei periodi non superiori ad un anno, l'esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. I provvedimenti relativi sono pubblicati a cura delle Province. Le Province provvedono altresì alla apposizione delle tabelle perimetrali disposte ai sensi dell'art. 26.

6. È fatto divieto cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve, e comunque a distanza inferiore a m. 300 da aree innevate.

7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d'acqua, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.

8. I comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio di caccia per la pubblica incolumità.

9. I divieti di cui al precedente comma sono comunicati alla Provincia competente e sono segnalati con cartelli recanti la scritta «Divieto di caccia fino al ...» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

 

Art. 34

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti.

1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore può detenere fino a dieci uccelli di cattura delle specie di cui al comma 1. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.

3. Il numero massimo di uccelli da richiamo, detenibili da ogni cacciatore, compresi quelli di allevamento, non può superare le venti unità. Per i cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso tale numero è elevato a 80 unità, di cui non più di 40 di cattura.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i richiami possono essere tenuti privi di anello. Per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la Provincia e per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore.

5. I cacciatori che detengono un numero di uccelli superiore a quanto fissato ai commi 2 e 3 li mantengono in possesso fino ad esaurimento e, comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

6. Gli uccelli da richiamo, detenibili nelle qualità indicate ai commi 2 e 3 sono utilizzabili nel numero e nei modi di cui al Reg. 21 febbraio 1995, n. 1 (Regolamento degli appostamenti).

7. Chi intenda praticare la caccia con richiami vivi fuori dalla Toscana dovrà utilizzare richiami secondo la normativa propria della Regione ospitante.

8. Le province autorizzano gli appostamenti a fini venatori secondo le norme del regolamento regionale n. 1/1995.

9. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal Reg. 21 febbraio 1995, n. 4 (Regolamento per la cattura degli uccelli da utilizzare a scopo richiamo). Le province assegnano i richiami catturati negli impianti gestiti ai sensi del Reg. n. 4/1995 sulla base della documentazione in loro possesso (11).

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(11) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 10 giugno 2002, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 34. Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. 1. La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 28 comma 3 lett. b) della presente legge, può detenere un numero massimo di 10 soggetti di cattura per ciascuna delle suddette specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di 10 unità.

3. Le Province provvedono entro il 15 settembre 1994 ad apporre appositi anelli numerati inamovibili, forniti dalla Regione, a tutti i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 1 del presente articolo già di proprietà dei cacciatori. La provenienza di tali soggetti dovrà essere dimostrata da apposita documentazione o dietro presentazione di atto notorio.

4. Le Province rilasciano, ad ogni proprietario di richiami vivi di cattura, un documento riportante il numero di anello assegnato a ciascun soggetto. Il documento di cui sopra deve essere aggiornato in relazione ai soggetti detenuti.

5. L'autorizzazione, la costruzione e l'utilizzazione a fini venatori degli appostamenti è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Consiglio regionale disciplina con regolamento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo.

Tale cattura è svolta in impianti della cui autorizzazione siano titolari esclusivamente le Province, autorizzati dalla Giunta regionale su parere dell'I.N.F.S., sulla base di programmi di prelievo ed effettuata da personale qualificato e valutato idoneo dall'I.N.F.S.

7. Il regolamento deve, tra l'altro, prevedere:

a) i mezzi, gli impianti, i tempi e i modi di cattura;

b) i modi di cessione;

c) i controlli e gli organi ad essi preposti.».

 

Art. 35

Giornata venatoria.

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli Ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La Regione nell'emanazione del calendario venatorio determina l'orario effettivo d'inizio e termine della giornata venatoria.

2. Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un'ora prima ed un ora dopo l'orario effettivo di caccia.

 

Art. 36

Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico.

1. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio nazionale delle ricerche e i Musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., rilascia l'autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell'inanellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l'esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto.

3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consentiti.

4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l'ora di rinvenimento all'I.N.F.S. o all'Ufficio Caccia della Provincia di residenza che provvede ad informare il predetto istituto.

Art. 37

Controllo della fauna selvatica (12).

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle Province stesse. Per la realizzazione dei piani le Province potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonché delle guardie di cui al successivo art. 51 purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'I.N.F.S. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.

5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 da attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l'ausilio dei cacciatori iscritti.

6. La Provincia, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell'I.N.F.S. può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

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(12) Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, L.R. 23 gennaio 1998, n. 7.

 

Art. 37-bis

Esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979

1. I provvedimenti di deroga di cui all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE, in assenza di altre soddisfacenti soluzioni, sono adottati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei princìpi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.

2. I provvedimenti di deroga sono articolati per ogni Àmbito territoriale di caccia (A.T.C.).

3. I provvedimenti di deroga devono indicare le specie oggetto della deroga, i mezzi, gli impianti e metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza, fermo restando quanto disposto dall'articolo 51. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalla Giunta regionale d'intesa con gli A.T.C.

4. I provvedimenti di deroga sono applicati per periodi determinati, previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.).

5. I provvedimenti di deroga non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

6. I prelievi effettuati ai sensi dei provvedimenti di deroga sono indicati giornalmente sul tesserino venatorio regionale.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'I.N.F.S. una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo.

8. La relazione di cui al comma 7 è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale (13).

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(13) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 11 ottobre 2002, n. 36.

 

Art. 38

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà.

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi. Entro le 24 ore successive al ritrovamento. Spetta alla Provincia competente per territorio provvedere al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinario e a provvedere alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La Regione o le Province possono stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.

2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia od al Comune entro le 24 ore successive al ritrovamento che provvederanno a disporre in merito.

3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli Enti pubblici richiedono l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.

 

Art. 39

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento.

1. La Provincia autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati dall'I.N.F.S.

2. Qualora l'interessato all'esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.

3. La Regione e le Province possono istituire allevamenti pubblici finalizzati alla sperimentazione di tecniche di allevamento ed alla selezione dei riproduttori.

 

Art. 40

Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi.

1. L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla Provincia nel rispetto del regolamento regionale.

 

Art. 41

Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari.

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.

3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla Provincia competente per territorio. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Provincia.

4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dalla Provincia il movimento dei capi.

5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.

6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla Provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.

9. Le province possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle province o di altre pubbliche amministrazioni (14).

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(14) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 10 giugno 2002, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari. 1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.

3. La costituzione degli allevamenti ai fini alimentari è autorizzata da parte del Comune competente per territorio, che ne dà comunicazione alla Provincia. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione al Comune e alla Provincia.

4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dal Comune il movimento dei capi.

5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.

6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dal Comune che ne darà comunicazione alla Provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta «Allevamento di fauna selvatica ai fini alimentare» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

9. I Comuni possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza del Comune stesso o di quello delle Province.».

 

Art. 42

Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola.

1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni (15).

3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.

4. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta «Divieto di caccia - colture in atto fino al...» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

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(15) Vedi, anche, l'art. 5, L.R. 26 giugno 2001, n. 27.

 

Art. 43

Commercio di fauna selvatica.

1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli art. 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizzata per fini alimentari, appartenente alle specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio; Lepre; Coniglio selvatico; Cervo; Daino; Capriolo; Cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.

3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti art. 41 o dall'estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.

4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.

 

Art. 44

Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero.

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al 1° comma sono rilasciate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell'I.N.F.S. nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.

 

Art. 45

Cani e gatti vaganti.

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'art. 51 della presente legge.

2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

 

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 46

Miglioramenti ambientali.

1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui al precedente art. 7, potranno essere assegnati contributi in conto capitale. Tali progetti potranno prevedere la creazione di strutture per l'allevamento della fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la realizzazione e la manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica, coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; l'utilizzazione programmata secondo piani di assestamento delle aree boschive, l'adozione di forme lotta integrata o di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, per la manutenzione e la pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, in riferimento anche ai contenuti della direttiva CEE 79/409 e della risoluzione dell'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa n. 882 del 1° luglio 1987.

2. La Provincia prevede tali interventi indicandone tempi e modalità, nel programma annuale di gestione degli istituti e strutture indicate nel piano faunistico venatorio provinciale. Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio ricompreso nell'A.T.C., i tempi e le modalità vengono concordati con i comitati di gestione degli A.T.C.

3. Alle Province compete altresì l'istruttoria e l'erogazione dei finanziamenti.

 

Art. 47

Fondo di tutela delle produzioni agricole.

1. È istituito un fondo regionale per far fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita nel successivo art. 50.

2. Il fondo è ripartito fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale e secondo quanto previsto dal 7° comma del presente articolo.

3. Ogni Provincia provvede a ripartire le somme assegnate nella misura dell'80% per la costituzione di un fondo destinato al parziale risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli A.T.C. Il restante 20% è a disposizione della Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ai sensi dell'art. 26, 1° comma della legge n. 157 del 1992.

4. Il fondo, stabilito nella misura dell'80%, di cui al 3° comma e destinato agli A.T.C. è ripartito dalla Provincia sulla base della superficie agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio omogeneo; tale fondo non è utilizzabile oltre il 70% per i danni causati da cinghiali alle produzioni agricole. Al raggiungimento del risarcimento completo provvede autonomamente il comitato di gestione con i propri fondi.

5. Alla gestione del restante fondo del 20% a disposizione della Provincia, destinato ai danni non altrimenti risarcibili, provvede la Provincia stessa sentito un comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma dell'art. 26, 2° comma della legge n. 157 del 1992.

6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, alla Provincia competente per territorio che procede, dandone comunicazione agli interessati entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni nei 180 giorni successivi alla liquidazione.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province inviano alla Giunta regionale una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la Giunta potrà tenere conto nelle ripartizioni successive.

8. Sono ammessi a risarcimento i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria.

9. Non sono ammessi a risarcimento i danni causati da specie animali in aree costituiti in divieto di caccia, nelle superfici boscate, eccettuate quelle rimboschite fino a tre anni, nei fondi chiusi, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, nonché quelli su superfici interessate da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria. Non sono altresì ammessi a risarcimento i danni verificatisi nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi del precedente articolo 25 che non siano finalizzati alla tutela faunistica.

10. La Giunta regionale e le Province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono altresì comprendere coperture finanziarie per danni provocati dalla fauna selvatica alla proprietà privata nonché alle persone.

 

Art. 48

Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, 1° comma della legge 157 del 1992 la Giunta regionale ripartisce fra le Province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui al successivo art. 50, 1° comma lett. e). La gestione del fondo è affidata alle Province che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC. Hanno diritto all'erogazione del contributo di cui sopra, per ciascun anno finanziario, i proprietari o conduttori dei fondi che applicano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ai sensi delle norme comunitarie vigenti, ovvero che presentano specifici progetti. L'importo del contributo sarà definito tenuto conto dell'estensione dei fondi, delle condizioni agronomiche e delle misure dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

 

Art. 49

Tasse per l'esercizio venatorio.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le tasse sulle concessioni regionali sono stabilite nella seguente misura:

 

Tassa di rilascio 

Tassa annuale 

 

 

 

a) Autorizzazione di appostamento fisso di caccia 

108.000 

 

Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni  

 

 

anno prima dell'uso, previo pagamento della sopra indicata tassa. 

 

 

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche  

 

 

previste dalle vigenti leggi in materia. 

 

 

 

 

 

b) Autorizzazione per la costituzione di: 

 

 

 

 

 

1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso  

4.000 

4.000 

2) centro privato di riproduzione di selvaggina allo stato naturale 

539.000 

539.000 

3) azienda agrituristico-venatoria per ogni ettaro o frazione di esso 

8.000 

8.000 

 

 

 

Nota: Per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agrituristico-  

 

 

venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di L. 100, 

 

 

che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. 

 

 

 

 

 

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si  

 

 

riferiscono. 

 

 

 

 

 

Le tasse di autorizzazione previste per le aziende faunistico-venatorie e  

 

 

per le aziende agrituristico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo 

 

 

per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 

 

 

luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

c) Abilitazione all'esercizio venatorio 

 

 

1) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco  

73.000 

73.000 

2) con fucile a due colpi 

102.000 

102.000 

3) con fucile a più di due colpi 

129.000 

129.000 

 

 

 

Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve  

 

 

essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di 

 

 

rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per 

 

 

uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della 

 

 

concessione governativa. 

 

 

 

 

 

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto  

 

 

qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. 

 

 

 

Art. 50

Mezzi finanziari.

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26 e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue:

a) nella misura del 10% a favore delle Province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 47;

b) nella misura del 3% a favore dei Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

c) nella misura del 6% a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

d) nella misura del 46% a favore delle Province per la gestione faunistica del territorio, per attività di vigilanza, per interventi di miglioramento di habitat, per l'acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per la copertura di spese per consulenza ed assistenza tecnica;

e) nella misura del 20% per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 48.

Nella predisposizione dei programmi annuali le Province destinano almeno il 10% per gli interventi di cui al precedente art. 46.

2. Il restante 15% è a disposizione della Giunta Regionale e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, ad attività di educazione e propaganda nonché ad eventuali contributi ad Enti e ad Associazioni operanti nel settore e per l'espletamento dei compiti propri della Giunta stessa.

3. La ripartizione di cui alla lettera b) è effettuata in relazione al numero dei cacciatori residenti.

4. La ripartizione di cui alla lettera c) è effettuata per il 70% in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale e per il 30% in relazione al numero dei cacciatori iscritti negli A.T.C. della Provincia.

5. La ripartizione di cui alla lett. d) quantifica di norma sulla base della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, è ripartita sulla base dei progetti di intervento previsti nei programmi di gestione annuale di cui all'art. 10 della presente legge. Tali progetti suddivisi per comprensori omogenei dovranno riguardare la gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e degli A.T.C.

6. Sugli interventi di cui al presente articolo la Giunta relaziona annualmente al Consiglio regionale.

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TITOLO VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 51

Vigilanza venatoria (16).

1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono:

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;

b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;

d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;

e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunità Montane;

f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale nonché appartenenti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) le guardie ecologiche e zoofile previste leggi regionali.

2. I soggetti di cui al 1° comma non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda.

3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l'esercizio venatorio è vietato soltanto durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 37, durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 31.

4. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientali.

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(16) Agli agenti e alle guardie di cui al presente articolo è affidata anche, ai sensi dell'art. 6, L.R. 26 luglio 2002, n. 31, la vigilanza sull'applicazione della suddetta legge.

 

Art. 52

Guardie venatorie volontarie.

1. La qualifica di guardia volontaria è concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.

2. L'abilitazione è rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza, previo superamento di un esame di idoneità.

3. L'esame di idoneità concerne le materie di cui all'art. 29, 7° comma della presente legge, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al precedente comma, dei quali uno designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, due designati dalla Provincia, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla Provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.

5. Per la preparazione all'esame di idoneità, le Province possono istituire appositi corsi. Possono istituire altresì corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al precedente 3° comma.

6. I corsi di cui al comma precedente possono essere organizzati altresì dalle associazioni di cui all'art. 51, 1° comma lett. f), previo nulla osta della Provincia. La Provincia rilascia il nulla osta, valutata la validità formativa del corso in relazione al programma del medesimo, alla durata e ai docenti.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato dalla Provincia.

8. Gli agenti volontari abilitati ai sensi del presente articolo svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della Provincia che ne ha disposto l'abilitazione.

 

Art. 53

Convenzioni.

1. Al fine di assicurare sul territorio un adeguato livello di vigilanza le Province possono stipulare con le associazioni di cui all'art. 51, 1° comma, lett. f) apposite convenzioni che devono prevedere:

a) l'indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;

b) l'impegno per l'associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta;

c) le modalità di verifica da parte della Provincia della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;

d) le modalità di rimborso da parte della Provincia delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;

e) la durata della convenzione, con la possibilità delle Province di recedere dall'accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.

2. Le Province, nella stipula delle convenzioni di cui al 1° comma dovranno garantire a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.

 

Art. 54

Poteri di vigilanza venatoria.

1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'art. 51, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 28, del contrassegno della polizia di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

 

Art. 55

Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni.

1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. I soggetti di cui al comma precedente provvedono, se possibile, alla immediata contestazione delle infrazioni amministrative con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 56

Competenza delle Province.

1. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 58 è la Provincia nel cui ambito territoriale è stata commessa l'infrazione amministrativa.

2. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla Provincia la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla Provincia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La Provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La Provincia è altresì competente all'adozione degli atti relativi alla procedura di sequestro amministrativo.

4. La Provincia provvede alla immediata comunicazione dell'accertamento delle infrazioni di cui alle lett. a), nonché, ove risultino nuovamente commesse, delle infrazioni di cui alle lett. b), d), f), g) del primo comma del successivo art. 58 al questore del luogo di residenza del trasgressore, ai fini della sospensione e ritiro della licenza di porto di arma ai sensi del successivo art 59.

 

Art. 57

Sanzioni penali.

1. Le infrazioni alla presente legge previste dall'art. 30 della L. n. 157 del 1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui al 1° comma dell'art. 51, qualora accertino una delle violazioni amministrative di cui al successivo art. 58, connessa ad un illecito penale trasmettono il verbale di accertamento e contestazione all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è trasmessa alla Provincia ai fini delle segnalazioni di cui al successivo art 61.

4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma precedente, i verbali relativi alle infrazioni amministrative, sono trasmessi alle Province, ancorché, siano state accertate contestualmente ad illeciti penali.

 

Art. 58

Violazioni amministrative. Sanzioni pecuniarie.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 57, 1° comma, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 28;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell'art. 18 della L. n. 157 del 1992 in numero non superiore a 5; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 26 e la sanzione amministrativa di lire 30.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per ogni capo abbattuto delle specie: cervo, daino e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nel regolamento di cui al comma 11 dell'art. 30. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

q) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

 

Art. 59

Sanzioni principali non pecuniarie.

1. Per le violazioni di cui all'art. 58, lett. a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.

2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno è altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse, le violazioni di cui all'art. 58, 1° comma, lett. b), d), f) e g).

3. Le sanzioni di cui al 1° e 2° comma sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la Provincia comunica al questore l'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell'ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.

 

Art. 60

Confisca.

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento.

2. La confisca di cui al precedente comma è disposta con l'ordinanza- ingiunzione di pagamento ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.

3. Qualora sia emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento la Provincia dispone, con il medesimo provvedimento, la confisca della fauna selvatica morta sequestrata ai sensi dell'art. 55. Può inoltre disporre la confisca dei mezzi di caccia che servirono o furono destinati a commettere le violazioni.

 

Art. 61

Annotazione delle infrazioni.

1. Ai fini dell'aumento dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui all'art. 58, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.

2. Le infrazioni amministrative si intendono compiute, per le finalità di cui al precedente comma, quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.

3. Nei casi di cui al precedente comma le infrazioni sono annotate nell'allegato alla licenza di caccia distribuito dal Comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima.

4. Alla annotazione provvede il Comune di residenza del trasgressore a seguito di segnalazione da parte della Provincia.

5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza legittimo motivo, al Comune nel termine comunicato, per l'annotazione, il Comune trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per la violazione dell'art. 650 c.p.

 

Art. 62

Obbligo di ripristino.

1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, ad effettuare immissioni di fauna selvatica al fine di ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono determinate dalla Provincia.

2. Gli agenti accertatori delle violazioni di legge di cui al comma precedente trasmettono copia dei verbali relativi alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 63

Disposizioni transitorie.

1. Le concessioni relative alle aziende faunistico-venatorie disciplinate dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro naturale scadenza. Le aziende faunistico-venatorie a preminente vocazione venatoria, di cui alla delibera del 20 marzo 1985, n. 213, del Consiglio regionale, sono equiparate alle aziende agrituristico-venatorie di cui al precedente art. 21.

2. Su richiesta del concessionario la Provincia può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristicovenatorie, nel rispetto delle disposizioni del Piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9.

3. le distanze di cui al 6° comma dell'art. 20 e al 3° comma dell'articolo 21 non si applicano nel caso che le aziende faunisticovenatorie, già costituite all'entrata in vigore della presente legge, si dividano in più autorizzazioni, fermo restando la stessa tipologia.

Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunisticovenatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico-venatoria l'onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell'azienda agrituristico-venatoria. Le Province, valutate le specifiche esigenze, possono derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di metri 100 a carico di ciascuna struttura dove l'attività venatoria è vietata.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la cattura degli uccelli per la cessione a fine di richiamo di cui al comma 6 dell'art. 34 ogni forma di cattura a tale scopo è vietata.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina gli appostamenti fissi di cui all'art. 34, 5° comma, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 43 della L.R. 15 marzo 1980, n. 17.

6. Le tabelle di segnalazione legittimamente apposte a delimitare gli Istituti faunistici e faunistico-venatori alla data di entrata in vigoredella presente legge devono essere adeguate alla presente legge entro 5 anni dalla approvazione del piano faunistico venatorio regionale.

7. Per le attività la cui disciplina è demandata alla approvazione di appositi regolamenti fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia territorialmente competente.

9. I termini di scadenza degli Istituti faunistici e faunisticovenatori, indicati nella proposta del piano provinciale, sono prorogati fino alla scadenza del piano regionale, salvo contraria manifestazione di volontà, espressa nel termine di 60 giorni, dagli interessati nel rispetto delle regole che disciplinano i singoli Istituti.

Le nuove autorizzazioni sono riconducibili alla data di scadenza del medesimo piano regionale.

 

Art. 64

Norma finale.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 


L.R. 26 luglio 2002, n. 31
Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003 (2).

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(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 agosto 2002, n. 23, parte prima.

(2) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 11 ottobre 2002, n. 36 è fatto salvo quanto disposto, per il prelievo in deroga, con la presente legge.

 

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.

 

Art. 2

Condizioni per il prelievo in deroga.

1. La Regione Toscana, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie passero, passera mattugia e storno, ne consente il prelievo con le modalità di cui all'articolo 3 e nei periodi di cui all'articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche.

 

Art. 3

Modalità del prelievo in deroga.

1. Al fine di evitare gravi danni alle colture, il prelievo in deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi ripartiti per specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente legge e con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a dodici.

 

Art. 4

Tempi e luoghi del prelievo in deroga.

1. Il prelievo di cui all'articolo 2 è consentito per la specie storno dal 15 settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e per le specie passero e passera mattugia dal 15 settembre 2002 al 31 dicembre 2002.

2. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, la specie storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 8 settembre 2002.

3. Il prelievo delle specie di cui all'articolo 2 non è consentito nelle superfici boscate e sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

 

 

 

Art. 5

Richiami vivi.

1. Gli storni e i passeri (passer italicus) provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti di cui all'articolo 3.

 

Art. 6

Controlli.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio 2003 al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale fauna selvatica (I.N.F.S.) una relazione informativa.

 

Art. 7

Sospensione del prelievo.

1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'I.N.F.S. o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'articolo 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 2.

 

Art. 8

Abrogazione.

1. La legge regionale 12 ottobre 2001, n. 48 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame) è abrogata.

 

Allegato

Ripartizione delle specie e quantità prelevabili (articolo 3)

 

Limite massimo di  

Limite massimo di  

SPECIE 

prelievo giornaliero 

prelievo per stagione 

 

per cacciatore 

venatoria per cacciatore 

 

N. uccelli 

N. uccelli 

PASSERO 

10 

20 

PASSERA MATTUGIA 

10 

STORNO 

20 

100 

 


Delib.G.R. 27-8-2004 n. 811
L.R. n. 3/1994 articolo 37-bis - prelievo in deroga della specie storno.

 

Pubblicata nel B.U. Toscana 22 settembre 2004, n. 38, parte seconda.

 

Vista la direttiva comunitaria 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare gli articoli 1 e 2 e il primo comma dell'articolo 9 relativo alle deroghe;

Richiamata la legge. 11. febbraio 1992 .n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3con la quale nel rispetto della citata legge n. 15711"2, delle convenzioni 11,11 - internazionali e della direttiva comunitaria la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica;

Vista la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 221 di integrazione della legge n. 157/1992 che prevede una specifica norma relativa all'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

Considerato che la suddetta legge n. 221/2002 affida alle Regioni l'adozione dei provvedimenti di deroga nel rispetto della direttiva 79/409/CEE;

Vista la legge regionale _1 / ottobre 21102, n,-36 che recepisce la legge n. 221/2002 affidando allo. Giunta regionale la competenza ad emanare provvedimenti applicativi delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

Considerato le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva 79/409/CEE e in particolare per prevenire danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato Il della direttiva 79/409/CEE possono essere oggetto di caccia solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9 comma primo lettera a) della direttiva 79/409/CEE prevede che ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti;

Considerato che la specie storno ha causato ingenti danni all'agricoltura toscana come risulta dalle numerosissime richieste di risarcimento danni che gli agricoltori hanno presentato agli ATC e Province toscane e che quindi è prioritario interesse dell'Amministrazione evitare il ripetersi di tali eventi dannosi;

Visto il parere dell'INFS;

Visto il parere del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti ambientali a fini Faunistici (C. I.R.Se.M.A.F.);

Viste le richieste delle Province;

Preso atto delle osservazioni degli ATC regionali;

Ritenuto che esistono le condizioni di fatto per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno ai sensi dell'articolo 9 comma primo lettera a) della direttiva 79/409/CEE;

Ritenuto infine di disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga relativo al prelievo della specie storno, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili;

A voti unanimi

Delibera

 

I. ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera a) della direttiva 79/409/CEE e dell'articolo i9-bis della legge n.. 157/1992, al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura, è consentito il prelievo da appostamento a carico della specie storno nel periodo compreso fra il 19 settembre e il 31 dicembre 2004;

2. il prelievo dello storno è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un,, massimo di 20 capi giornalieri e 100 capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo con l'uso di fucile con canna od anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici.;

3. nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia lo storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 5 settembre 2004;

4. il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia;

5. i capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina;

6. gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti;

7. al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 79/409/CEE, la competente struttura della Giunta regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'I.N.F.S. una relazione suole misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno;

8. è vietata la vendita degli storni prelevati (articolo 43, L. R. n. 3í 199 I);

9. la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della L. R. n. 3/1994.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, L.R. n. 18/1996.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


UMBRIA

L.R. Umbria 17 maggio 1994, n. 14
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

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(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 maggio 1994, n. 22, S.O. n. 1.

 

TITOLO I

Norme generali e programmazione

Art. 1

Finalità.

1. La Regione in attuazione degli artt. 6, 10 e 25 dello Statuto regionale e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai fini della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico nonché alla salvaguardia della produzione agricola, programma l'utilizzazione del territorio e disciplina l'attività venatoria.

2. La Regione approva il Piano faunistico venatorio regionale e coordina i Piani faunistico venatori delle Province.

3. La Regione promuove e attua studi, ricerche ed interventi sull'ambiente e sulla fauna, a supporto dell'attività programmatoria nel settore.

4. La Regione, altresì uniforma l'esercizio delle proprie competenze di cui al comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle direttive comunitarie n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 25 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991.

 

Art. 2

Funzioni regionali e provinciali.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altresì funzioni di orientamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3

Piano faunistico venatorio regionale.

1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene:

a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica;

b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico venatori delle Province;

c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica;

d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico venatorie, aziende agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;

e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica;

f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

g) l'indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particolare tutela, nonché quelle di interesse venatorio, di cui curare l'incremento e gli indirizzi per la loro gestione;

h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici;

i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti privati;

l) l'individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria (2).

m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l'esercizio venatorio di cui all'art. 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna (3);

n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lettera c-bis) del comma 3 dell'art. 4 (4);

3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale.

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(2) Vedi, anche, il Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 13 maggio 2002, n. 7, poi così modificata dall'art. 1, L.R. 29 luglio 2003, n. 17.

 

Art. 4

Piani faunistico venatori provinciali.

1. Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, adottano i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli per comprensori omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.

3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata quinquennale e in particolare individuano (5):

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

c-bis) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico (6);

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

f) i piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione di fauna selvatica;

g) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

i) le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, si fa rinvio all'art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea (7).

5. Nelle zone non vincolate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3, per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria.

6. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre, anche nelle zone di cui al comma 5, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

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(5) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, si fa rinvio all'art. 10, commi 13, 14 e 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

 

Art. 5

Coordinamento regionale.

1. I Piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale.

2. I Piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

3. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta a recepire le stesse e a riadottare entro 30 giorni dalla comunicazione il Piano faunistico venatorio apportando le modifiche richieste.

4. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 3, la Giunta regionale può avvalersi del potere sostitutivo sancito dall'art. 6.

 

Art. 6

Vigilanza.

1. La Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esercita le funzioni di vigilanza e sostitutive.

2. La Giunta regionale esercita in via sostitutiva le funzioni non svolte nei 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti agli artt. 4, 5, 7 e 28, sentite le Province.

3. L'onere derivante da eventuali interventi sostitutivi è contabilizzato in diminuzione delle assegnazioni di cui all'art. 7.

 

Art. 7

Relazione annuale.

1. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province della relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziate nell'anno precedente (8).

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(8) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Programmazione annuale. 1. Le Province trasmettono alla Regione, entro marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il rendiconto delle somme assegnate e, entro il 30 ottobre, il programma degli interventi per l'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorità, degli oneri connessi e delle risorse, anche se non provenienti da erogazioni regionali, di cui si prevede la disponibilità.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento verifica i programmi annuali provinciali e la compatibilità tra loro, con la stessa procedura prevista dall'art. 5.

3. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province della relazione consuntiva e del rendiconto dell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al 50 per cento delle somme stanziate nell'anno precedente. La somma a saldo viene erogata a seguito dell'accertamento delle effettive entrate.».

 

Art. 8

Consulta faunistico venatoria regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la Consulta faunistico venatoria regionale composta da:

a) gli Assessori provinciali alla programmazione faunistica;

b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie, tre rappresentanti designati dalle associazioni agricole e tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, come individuate dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della cinofilia italiana;

d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli àmbiti territoriali di caccia (9).

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale.

4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia faunistico venatoria, in ordine alle iniziative di programmazione faunistico venatoria regionale e sugli argomenti proposti dal Presidente.

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(9) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «d) tre esperti faunistico ambientali, designati dalla Giunta regionale.».

 

Art. 9

Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nell'ambito dell'area funzionale di competenza, l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

 

TITOLO II

Gestione programmata

Art. 10

Gestione programmata della caccia.

1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 3 ed i Piani faunistico venatori provinciali di cui all'art. 4. I Piani perseguono l'equilibrio ottimale tra la protezione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria.

2. L'eventuale individuazione di ambiti territoriali di caccia interregionali è effettuata d'intesa tra le regioni confinanti.

3. La delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno nel calendario venatorio (10).

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(10) Vedi, anche, il Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

 

Art. 11

Organi di gestione.

1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.

4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali le incombenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra.

5. I Comitati durano in carica quattro anni.

6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La partecipazione economica è determinata d'intesa tra le Province, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C. (11).

7. Per quanto attiene le modalità di funzionamento dei Comitati, le indennità e i rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza degli ambiti territoriali di caccia, le modalità di accesso e quanto altro necessario all'esercizio decentrato dell'attività venatoria, la Giunta regionale approva un regolamento (12).

8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale e dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7 (13).

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(11) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «6. I Comitati stabiliscono le modalità di partecipazione anche economica dei cacciatori alla gestione per finalità faunistico venatorie dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia sulla base del programma degli interventi. La partecipazione economica è determinata dalla Giunta regionale sentiti le Province e gli A.T.C. I Comitati inoltre, per il raggiungimento delle finalità programmate, organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia.».

(12) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(13) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c) L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «8. Il controllo sugli interventi tecnici di competenza dei Comitati è esercitato dalla Provincia.».

 

Art. 12

Scambi interregionali.

1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 (14).

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(14) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

 

TITOLO III

Destinazione del territorio

Art. 13

Ambiti territoriali.

1. La quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve risultare non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale (15).

2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, fondi chiusi, foreste demaniali parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394(16).

3. I Piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agrosilvopastorale provinciale (17).

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(15) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1995, n. 18 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

(16) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 18. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi la L.R. 20 novembre 1998, n. 39.

(17) Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

 

Art. 14

Aree contigue ed a regolamento specifico (18).

1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. dove ricade l'area (19).

2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono eventuali particolari modalità e tempi di caccia, nonché gli interventi di gestione faunistico venatoria.

3. La gestione dell'attività venatoria e degli interventi di cui al comma 2 è affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

4. Le Province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico venatorio regionale, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree di cui alla lettera c-bis), del comma 3 dell'art. 4 (20).

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(18) Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Aree contigue a parchi naturali.».

(19) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.».

(20) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7, poi così modificato dall'art. 2, L.R. 29 luglio 2003, n. 17.

 

Art. 15

Oasi di protezione.

1. Per oasi di protezione si intende l'ambito territoriale destinato ad assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.

2. [Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore a 500 ettari per gli ecosistemi terrestri e non inferiore a 10 ettari per le zone umide] (21).

3. Le oasi sono costituite dalle Province, su terreni idonei al conseguimento dei fini di cui al comma 1, secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale; qualora si verifichino condizioni che rendano impossibile il conseguimento di tali fini la costituzione delle oasi può essere revocata.

4. Per la gestione delle oasi di protezione le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché di quella dei Comitati di cui all'art. 11.

5. Le Province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti ed eventualmente quelle del soggetto gestore alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

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(21) Comma abrogato dall'art. 15, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

 

Art. 16

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.

2. [Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una estensione non inferiore a 500 ettari ed è istituita secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale] (22).

3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale e, qualora si verifichino condizioni che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata (23).

4. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Province possono avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché dei Comitati di cui all'art. 11.

5. Le catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche della fauna selvatica.

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Provincia può autorizzare, sentiti gli organi di gestione, in determinati periodi dell'anno, gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e purché non si arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna presente.

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(22) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(23) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

 

 

 

 

Art. 17

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui siano destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale hanno per scopo la produzione di capi appartenenti alle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo. Il territorio da destinare ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare l'uno per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

4. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola, è vietata l'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati nel centro da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate (24).

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(24) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22. Vedi, anche, il Reg. 9 agosto 1995, n. 34.

 

Art. 18

Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali.

1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agrituristico venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500 (25).

2. Gli ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono essere delimitati, a cura dell'Amministrazione provinciale di competenza, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore bianco, recanti in nero la scritta «Divieto di caccia» e la denominazione, ai sensi della presente legge, dell'ambito territoriale cui si riferiscono. Le suddette tabelle devono essere visibili l'una dall'altra.

3. La perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica e delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è effettuata dal titolare con le modalità previste al comma 2.

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(25) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22 (vedi, anche, quanto disposto dall'articolo 2 della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 10, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie e gli allevamenti di fauna selvatica non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500.».

 

 

 

Art. 19

Zone addestramento cani.

1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili (26).

2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, e sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconosciute, associazioni cinofile ovvero a imprenditori agricoli (27).

2-bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali (28).

3. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario venatorio (29).

4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento è subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona (30).

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(26) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Le Province istituiscono apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili è consentito secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

(27) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(28) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(29) La disciplina delle zone per l'addestramento dei cani per la caccia e per le gare cinofile è stata fissata con Reg. 23 marzo 1995, n. 16.

(30) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

 

Art. 20

Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie.

1. Le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristico venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale (31)(32).

2. L'estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore ad ettari trecento. L'estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'art. 17. Alle aziende agrituristico venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agrituristico venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province ai territori di uno o più comuni (33).

2-bis. Le aziende faunistico-venatorie possono essere costituite, nei casi in cui dispongano comunque della superficie individuata al comma 2, anche quando il consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo 5 per cento residuo, operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigente; gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda (34). Le Province stabiliscono, altresì, l'entità e le modalità di pagamento dell'indennità che il titolare della concessione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella misura di 4 volte il reddito dominicale. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso (35).

3. La concessione di azienda faunistico venatoria, e di azienda agrituristico venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

4. La concessione che prevede l'allevamento del cinghiale e degli ungulati estranei alla fauna autoctona è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

5. L'immissione, l'abbattimento e la cattura di selvaggina all'interno delle aziende è consentita secondo le norme previste dal regolamento di cui al comma 1.

6. In caso di gravi o ripetute inosservanze delle disposizioni di cui alla presente legge o al regolamento regionale per la gestione delle aziende, la concessione, previa diffida, può essere revocata.

7. In caso di revoca, l'Amministrazione provinciale competente può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di rinuncia alla concessione.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al regolamento di cui al comma 1.

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(31) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, rilasciano concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristico venatorie, di cui all'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le norme indicate nell'apposito regolamento, che il Consiglio regionale approva entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Reg. 9 agosto 1995, n. 35.

(33) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «2. L'estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere inferiore ad ha 300. L'estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non può essere inferiore ad ha 100. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il 13 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'art. 17.».

(34) Periodo così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(35) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

 

TITOLO IV

Autorizzazioni e disposizioni specifiche

Art. 21

Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi.

1. L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto:

a) mais;

b) sorgo;

c) colza;

d) soia;

e) girasole;

f) tabacco;

g) medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi;

h) ortaggi di qualsiasi genere;

i) frutteti specializzati;

l) vigneti e oliveti specializzati;

m) colture floreali;

n) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere;

o) eventuali altre colture individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, il cui dispositivo è indicato nel calendario venatorio sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, apposte dai proprietari o conduttori dei fondi con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: «Divieto di caccia vagante - colture in atto».

3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere notificata alla Amministrazione provinciale competente per territorio. La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1, 20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1, 50 e la larghezza di almeno metri 3 (36).

4. Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore deve darne comunicazione alla Amministrazione provinciale.

5. Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, l'amministrazione provinciale competente è autorizzata alla cattura di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili. La selvaggina prelevata deve essere immessa in ambiti protetti o in territorio libero, secondo le esigenze della programmazione provinciale.

6. La richiesta di vietare l'attività venatoria nel proprio fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è inoltrata dal proprietario o dal conduttore entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della Provincia che la esamina nei termini ed ai sensi dello stesso articolo.

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(36) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 13, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

 

Art. 22

Recinzioni per bestiame.

1. È vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza minore di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e alla alimentazione del bestiame segnalato da apposite tabelle, che i proprietari o conduttori delle aree recintate provvedono, a loro carico, ad apporre nei modi previsti dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: «Attenzione - bestiame al pascolo».

2. Le tabelle possono essere apposte esclusivamente in recinzioni con comparti non superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame è effettivamente presente con un carico minimo di tre capi per ettaro, per bovini ed equini, e di quindici capi ad ettaro, per ovini, caprini e suini.

 

Art. 23

Allevamenti di selvaggina.

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente, secondo le norme di apposito regolamento, che la Regione adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi della L.R. 20 novembre 1998, n. 39, le Province disciplinano con proprio provvedimento l'attività di allevamento di fauna selvatica all'interno di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri:

- gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva;

- la superficie destinata ad allevamento non può superare l'1 per cento dell'ambito di protezione;

- l'allevamento deve essere realizzato con modalità tali da impedire la possibilità di contatto tra gli animali allevati e le popolazioni naturali presenti nell'ambito;

- divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia (37).

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(37) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

 

Art. 24

Appostamenti fissi.

1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio.

3. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno principale.

4. Le distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno principale.

5. Gli appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli effetti della scelta della forma di caccia, pertanto l'esercizio venatorio nei medesimi è consentito nelle modalità previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157(38).

6. L'autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida per tre anni ed è rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno (39). Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno.

7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di richiami vivi, alla domanda deve essere allegata anche l'attestazione della scelta effettuata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157(40).

8. Nella richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve essere indicata l'ubicazione dell'appostamento con la indicazione dei dati catastali; alla stessa devono essere allegati il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

9. Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma più di due autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.

10. L'autorizzazione alla installazione ed al mantenimento degli appostamenti fissi senza l'uso dei richiami vivi, che quindi non richiedono la opzione per la forma di caccia in via esclusiva, viene rilasciata nel rispetto della programmazione faunistico venatoria (41).

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(38) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi la L.R. 20 novembre 1998, n. 38.

(39) Periodo così modificato dall'art. 14, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(40) Per la non applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma per la stagione venatoria 1994-95, vedi l'art. 1, comma 3, L.R. 8 settembre 1994, n. 32.

(41) Vedi, anche, il Reg. 23 marzo 1995, n. 15.

 

Art. 25

Appostamenti temporanei.

1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili (42).

2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 100 dai confini degli àmbiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appostamento fisso (43).

2-bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi non si applica in caso di assenza del titolare dell'appostamento fisso o delle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso (44).

3. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi provenienti da cattura è consentito in numero non superiore a 10 (45).

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(42) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter essere rapidamente rimossi.».

(43) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera b) L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 200 dai confini degli ambiti territoriali di cui all'art. 15 o da appostamenti fissi, e a m. 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 16 e 17, o da altro appostamento temporaneo.».

(44) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(45) Vedi, anche, il Reg. 23 marzo 1995, n. 15.

 

Art. 26

Disciplina della caccia negli appostamenti.

1. È vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina:

a) lepre;

b) fagiano;

c) starna;

d) pernice;

e) coturnice;

f) beccaccia;

g) beccaccino.

2. L'esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con le eccezioni di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è consentito esclusivamente a coloro che hanno optato per tale forma di caccia, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazioni del suono.

4. È proibita la caccia in botte.

5. Non costituisce esercizio dell'attività venatoria la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio, a condizione che l'arma sia scarica.

5-bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico (46).

6. In ciascuno appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.

7. La preparazione dell'appostamento temporaneo di caccia non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla vigente legislazione regionale.

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(46) Comma aggiunto dall'art. 16, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

 

 

 

 

Art. 27

Tassidermia.

1. La Giunta regionale emana apposito regolamento per la attività di tassidermia e imbalsamazione (47)(48).

2. Chiunque intenda esercitare l'attività di tassidermia e imbalsamazione deve avanzare richiesta all'Amministrazione provinciale competente, la quale, nel provvedimento di autorizzazione, indica, oltre agli elementi di identificazione della persona autorizzata, il luogo dove è consentita l'attività e l'elenco delle specie di fauna selvatica di cui è autorizzato il trattamento.

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(47) Comma così modificato dall'art. 17, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(48) In attuazione di quanto disposto dal presente comma nella formulazione originaria vedi il Reg. 23 marzo 1995, n. 14.

 

Art. 28

Controllo della fauna.

1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19 (49).

2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono disposti dall'Amministrazione provinciale competente. La Giunta regionale, qualora ravvisi la necessità dell'intervento, fissa un termine di 30 giorni entro il quale la Provincia deve provvedere.

3. Le Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio di loro competenza, al fine di tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità (50).

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(49) Comma così sostituito dall'art. 18, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Amministrazione provinciale competente, per motivate ragioni, può autorizzare, in qualunque periodo dell'anno, anche persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.».

(50) Ad integrazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 2, L.R. 20 agosto 1996, n. 23.

 

Art. 29

Recupero fauna selvatica.

1. Le province autorizzano, anche tramite convenzioni, la detenzione temporanea di fauna selvatica ferita o in difficoltà, finalizzata alla cura, riabilitazione e rilascio in ambiente naturale, individuando i centri di recupero abilitati sulla base dell'idoneità delle strutture, esperienze e preparazione professionale degli operatori (51).

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(51) Comma così modificato dall'art. 19, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

 

 

 

 

Art. 30

Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti.

1. È vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa.

2. È vietato lasciar vagare liberamente senza controllo o sorveglianza, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza negli ambiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17.

3. I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente nelle campagne in tempi e luoghi vietati devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo e nei luoghi nei quali ne è permesso l'uso, la cattura è effettuata solo quando i cani non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

4. I cani e i gatti randagi catturati con mezzi idonei devono essere consegnati alle strutture comunali competenti, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

5. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati o dal bestiame stesso.

 

Art. 30-bis

Abilitazione all'attività venatoria.

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;

b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;

c) tutela della natura e princìpi di salvaguardia delle colture agrarie;

d) armi per la caccia e loro uso;

e) princìpi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;

f) tecniche di produzione della selvaggina.

I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle Province.

2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

3. L'esame di abilitazione all'attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato.

4. Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio (52).

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(52) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

 

 

TITOLO V

Disciplina della attività venatoria

Art. 31

Opzione per la forma di caccia.

1. L'opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha la durata di anni uno e si intende rinnovata se entro il 30 giugno di ogni anno non perviene all'Amministrazione provinciale competente da parte del cacciatore richiesta di modifica che avrà validità a partire dalla stagione venatoria successiva (53).

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(53) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22. Vedi, anche, per la stagione 1994-95, l'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 1994, n. 32.

 

Art. 32

Calendario venatorio.

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità (54).

1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157(55).

1-ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria (56).

2. La caccia è consentita per tre giorni alla settimana su cinque a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì (57).

3. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per la disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio al Reg. 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calendario venatorio si attiene al criterio di evitare, per quanto possibile, la contemporaneità dell'esercizio della caccia al cinghiale con l'esercizio di altri tipi di attività venatoria.

[5. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì] (58).

6. La Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali o per esigenze di coordinamento del calendario delle Regioni limitrofe, può modificare i periodi di caccia a determinate specie di fauna selvatica e comunque contenuti entro il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 gennaio.

7. Il calendario venatorio regionale può rinviare alle Province singole determinazioni di propria competenza.

8. Gli ibridi tra specie selvatiche oggetto di caccia e domestiche, laddove presentino evidenti caratteri della specie selvatica, sono soggetti alla disciplina della presente legge (59).

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(54) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 3, L.R. 29 luglio 2003, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e previo parere della competente commissione consiliare permanente approva e pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi ed ai modi di caccia, applicando anche, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della L. 11 febbraio 1992, n. 157. In tal caso è consentita l'attività venatoria ad un gruppo determinato di specie, la prima domenica di settembre ed il sabato e domenica successiva e, a partire dalla terza domenica di settembre, per tre giorni alla settimana, con le modalità previste dal calendario venatorio.».

(55) Il presente comma, aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento sono chiusi con due settimane di anticipo.».

(56) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

(57) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

(58) Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

(59) In deroga a quanto previsto nel presente articolo, ai sensi dell'art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 16, è approvato il calendario venatorio per la stagione 1998/1999 nel testo allegato alla suddetta L.R. n. 16/2000.

 

Art. 33

Orari.

1. L'esercizio venatorio si svolge secondo gli orari giornalieri indicati dal calendario venatorio, nei limiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 34

Tesserino venatorio.

1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie.

2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia di residenza.

3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia.

4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente (60).

 

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(60) Articolo così sostituito dall'art. 22, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 34. Tesserino venatorio. 1. Il titolare del tesserino di cui all'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma la giornata di caccia. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

2. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente.».

 

TITOLO V-BIS

Applicazione delle deroghe alla direttiva CEE n. 409/79 (61)

Art. 34-bis

1. Le province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o gli Istituti riconosciuti a livello regionale quale tra gli altri l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 14/1994, per le finalità previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, adottano il provvedimento di deroga specificando (62):

a) le specie oggetto del prelievo in deroga tra quelle indicate al comma 1-bis (63);

b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

c) i soggetti abilitati;

d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.

1-bis. Il prelievo in deroga, ai sensi del comma 1, è consentito per le seguenti specie e con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

a) storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE;

b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/ CEE (64)(65).

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(61) Il presente titolo V-bis, comprendente gli articoli da 34-bis a 34-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

(62) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32.

(63) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32.

(64) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32.

(65) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32. Successivamente il presente articolo è stato modificato come indicato nelle note che precedono.

 

Art. 34-ter

1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157(66).

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(66) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

 

Art. 34-quater

1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.

2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva (67).

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(67) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

 

Art. 34-quinquies

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla commissione europea della relazione prevista dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE» (68).

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(68) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

 

Vigilanza

Art. 35

Vigilanza venatoria volontaria.

1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciata dalle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle province, integrate con un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, un rappresentante delle associazioni agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di cui all'art. 8 (69).

2. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1, la prova di esame prevista per l'abilitazione all'esercizio venatorio è adeguatamente integrata con le materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria.

3. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall'esame finale purché frequentino uno dei corsi previsti dall'art. 36.

4. Il coordinamento dell'attività volontaria di vigilanza è esercitato dalle Province che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell'art. 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

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(69) Comma così modificato dall'art. 23, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

 

Art. 36

Preparazione e aggiornamento.

1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari (70).

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(70) Articolo così sostituito dall'art. 24, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 36. Preparazione e aggiornamento professionale. 1. La Giunta regionale promuove annualmente anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza, nel quadro della normativa regionale in materia di formazione professionale.».

TITOLO VII

Norme finanziarie

Art. 37

Risarcimento danni atte produzioni agricole.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il risarcimento dei danni provocati centri privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai Comitati di gestione, d'intesa con le Province (71).

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(71) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

 

Art. 38

Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli.

1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai proprietari o conduttori agricoli.

2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.

4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle Province che si avvalgono, per l'erogazione, dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali.

 

Art. 39

Sanzioni (72).

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 410 a € 2.460;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da € 25 a € 150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni trasgressore;

e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da € 210 a € 1.260;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione amministrativa da €150 a € 900;

i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da € 25 a € 150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da € 50 a € 300;

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli àmbiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da € 150 a € 900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 260 a € 1.560;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni, in ordine:

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

4) alla redazione del verbale della battuta;5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

6) alla occupazione dei settori per le battute;

7) alla segnalazione della battuta;

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da € 100 a € 600 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli àmbiti previsti dagli articolo 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, in caso di recidiva: da € 150 a € 900. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi àmbiti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 30 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della Unità sanitaria locale competente: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.560;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

nn) sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

I) il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli àmbiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione;

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb), cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;

- sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni.

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili (73).

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(72) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 13, Reg. 30 novembre 1999, n. 34.

(73) Il presente articolo, già modificato dall'art. 4, L.R. 19 luglio 1996, n. 18 e dall'art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 25, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 39. Sanzioni. 1. Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni trasgressore;

e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da L. 400.000 a L. 2.400.000;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da L. 100.000 a L. 600.000;

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva sanzione: amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine:

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

4) alla redazione del verbale della battuta;

5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

6) alla occupazione dei settori per le battute;

7) alla segnalazione della battuta;

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da L. 200.000 a L. 1.200.000 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000;

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 90.000;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva: da L. 300.000 a L. 1.800.000. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da L. 100.000 a 600.000, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

ff) immettere fauna selvatica senza l'autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della ULSS competente: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 3.000.000;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 120.000;

nn) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

I) - Il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione:

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb) cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;

- sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del Reg. 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di «proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca». I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili.».

 

Art. 40

Norme finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristico venatorie da destinare agli interventi seguenti:

a) il 70 per cento per l'esercizio della delega da parte delle Province;

b) il 15 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37;

c) il 5 per cento per gli interventi diretti della Regione (74).

2. Per l'esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.

3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.

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(74) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

 

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

Art. 41

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 giugno 1986, n. 21;

b) il Reg. 7 agosto 1986, n. 2;

c) il Reg. 25 gennaio 1984, n. 2;

d) il Reg. 25 gennaio 1984, n. 3;

e) il Reg. 25 gennaio 1984, n. 4.

 

 

Art. 42

Norme finali e transitorie.

1. Le disposizioni dell'art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli àmbiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/1999 - DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

2. Gli àmbiti territoriali di cui all'art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a metri 500 dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

4. La validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di guardia venatoria volontaria in scadenza dell'anno 2001 è prorogata, previa domanda dell'interessato, fino al 31 dicembre 2002.

5. Le disposizioni del Reg. 23 marzo 1995, n. 16, restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

6. Nelle more dell'adeguamento dei Piani faunistici regionale e provinciali, al fine di non precostruire situazioni in contrasto con le finalità della presente legge, le Province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni di istituti pubblici o privati (75).

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(75) Articolo così sostituito dall'art. 27, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 42. Norme finali e transitorie. 1. Il Consiglio regionale approva il Piano faunistico-venatorio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale nelle more dell'approvazione del Piano suddetto entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

I) delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in tre ambiti territoriali di caccia, subprovinciali possibilmente omogenei e comprendenti anche territori di province diverse, delimitati da confini naturali; tale delimitazione, in sede di prima applicazione ha validità triennale;

II) emana, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, i criteri di riferimento per la programmazione delle Province, validi fino all'adozione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 3, relativi, in particolare, ai seguenti punti:

a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, con riferimento alla superficie minima da destinare complessivamente a ciascuna categoria di ambiti protetti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica e parchi;

b) le specie di fauna autoctona di cui curare la protezione e indirizzi per la loro gestione;

c) le specie di fauna selvatica di interesse venatorio di cui curare l'incremento anche attraverso interventi ambientali;

d) gli indirizzi per l'erogazione dei contributi a proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata e per la costituzione degli ambiti protetti;

e) gli indirizzi per gli interventi relativi alle specie dannose;

f) i criteri di gestione degli ambiti territoriali di caccia e modalità di accesso dei cacciatori agli stessi;

g) i criteri per la prima costituzione degli ambiti territoriali di caccia e dei relativi organi di gestione.

3. Le previsioni della lettera h) del comma 8 dell'art. 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano a partire dalla stagione venatoria 1995/1996.

4. Fino alla prima costituzione degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia le Province provvedono alla loro gestione.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 6 dell'art. 11 la densità venatoria massima per ciascun ambito territoriale di caccia è determinata dalla Giunta regionale.

6. Fino alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge restano in vigore, per le norme non in contrasto, i regolamenti regionali:

a) Reg. 25 gennaio 1984, n. 2, Reg. 25 gennaio 1984, n. 3 e Reg. 25 gennaio 1984, n. 4 concernenti gli allevamenti di selvaggina;

b) Reg. 7 agosto 1986, n. 2, per la gestione delle aziende faunistico venatorie.».


VALLE D’AOSTA

L.R. 27 agosto 1994, n. 64
Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.

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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 9 settembre 1994, n. 39.

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità della legge.

1. In attuazione dell'art. 2 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali; essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica, di cui all'art. 2, ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate d'estinzione.

 

Art. 2

Definizione di fauna selvatica.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

 

Art. 3

Regime patrimoniale della fauna selvatica.

1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.

2. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, ne assicura e promuove la protezione e ne disciplina la gestione.

 

Art. 4

Specie ed animali particolarmente protetti.

1. Sono particolarmente protetti ai fini della presente legge anche sotto il profilo sanzionatorio le seguenti specie o gruppi di specie:

a) mammiferi: gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), lontra (Lutra lutra), lupo (Canis lupus), martora (Martes martes), orso (Ursus arctos), puzzola (Mustela putorius);

b) uccelli: avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), cicogne (Ciconiidae), fenicottero (Phoenicopterus ruber), fistione turco (Netta rufina), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), ghiandaia marina (Coracias garrulus), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), gru (Grus grus), mignattaio (Plegadis falcinellus), occhione (Burhinus oedicnemus), pellicani (Pelecanidae), picchi (Picidae), rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), rapaci notturni (Strigiformes), tarabuso (Botaurus stellaris), volpoca (Tadorna tadorna);

c) tutte le altre specie che leggi nazionali, direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come particolarmente protette o minacciate di estinzione e che si trovino stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale;

d) tutti gli animali affetti da albinismo totale.

 

Capo II - Pianificazione faunistica regionale

Art. 5

Piano regionale faunistico-venatorio.

1. Il piano regionale faunistico-venatorio è proposto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per la gestione venatoria e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi atti al conseguimento della densità ottimale in relazione al territorio di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.

3. Il piano disciplina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica;

b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agrituristico-venatorie, dei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e quelli per l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 7, comma 9;

d) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obbiettivi e delle finalità previsti dalla presente legge;

e) gli indici di densità venatoria;

f) le percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica secondo i criteri di cui all'art. 10 della legge n. 157/1992;

g) i criteri per la distribuzione dei cacciatori nei comprensori alpini di caccia, nonché quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione (2);

h) i criteri per l'istituzione dei comprensori alpini di caccia e per il loro funzionamento (3);

i) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione (4).

4. Il piano è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) programmi di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;

d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche.

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(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Art. 6

Zona Alpi

1. L'intero territorio della Valle d'Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato Zona faunistica delle Alpi, di cui all'art. 11 della legge n. 157/1992 e, visto l'art. 3, comma 2, è costituito in riserva regionale per la tutela e la gestione della fauna selvatica, ad eccezione del territorio compreso nel Parco del Gran Paradiso.

 

Art. 7

Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.

1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono vietati l'esercizio venatorio, nonché l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 e all'art. 18, comma 1.

4. L'istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'art. 5, tenuto conto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica ivi contenuta.

5. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui ai commi 1 e 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.

6. Avverso la deliberazione di cui al comma 5, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, senza oneri, alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'affissione.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori di fondi costituenti almeno il sessanta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, decidendo anche in merito alle opposizioni presentate.

8. Le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per una durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza con le modalità previste dal comma 4.

9. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può revocare, sentita la Consulta faunistica regionale, purché non nel corso della stagione venatoria, l'istituzione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura nelle quali si siano rilevati una scadente redditività o gravi danni alle colture agricole ed al popolamento boschivo provocati dalla fauna selvatica.

 

Art. 8

Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia.

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:

a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;

b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati.

1-bis. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte nelle aree interessate dai censimenti estivi dell'avifauna alpina indicate dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica (5).

2. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5, istituisce le aree in cui sono permessi durante l'anno l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia (6).

3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui al comma 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti (7).

4. Avverso la deliberazione di cui al comma 3, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari, dei titolari di diritti reali di godimento o dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno il sessanta per cento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante dalla mancata opposizione, delibera l'istituzione dell'area.

6. Le aree di cui al comma 2 sono istituite per una durata di cinque anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo (8).

7. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile, può autorizzare lo svolgimento di gare di cani da ferma all'interno di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

8. L'effettuazione delle gare dei cani da caccia nelle zone di cui al comma 7 non è consentita nel periodo compreso dal 15 aprile al 31 luglio.

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(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(6) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Art. 9

Aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

1. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, ai fini di impresa agricola, l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento secondo le modalità stabilite nelle singole autorizzazioni.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi della legge n. 97/1994, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire aziende faunistico-venatorie o autorizzarne l'istituzione, su richiesta degli interessati, senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico; in tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di ripopolamento e di abbattimento; in ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto di ogni anno.

3. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

4. Le aziende agrituristico-venatorie, le aziende faunistico-venatorie ed i centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono istituiti dalla Giunta regionale in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'art. 5 e sono soggetti a tassa di concessione regionale i cui importi sono fissati dal Consiglio regionale.

 

 

 

Art. 10

Fondi preclusi all'attività venatoria. Fondi chiusi.

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio venatorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5, al Presidente della Giunta regionale richiesta scritta motivata che è esaminata dalla Giunta stessa entro sessanta giorni.

2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o per salvaguardare colture agricole specializzate o, ancora, quando l'attività venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

4. Nei fondi di cui al presente articolo è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

5. Parimenti l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario, del titolare di diritti reali di godimento o del conduttore alla Regione, precisando l'estensione del fondo ed allegando mappa catastale con indicazione dei relativi confini. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinata a protezione della fauna selvatica.

8. L'esercizio venatorio è vietato inoltre sui terreni in attualità di coltivazione intendendosi con tale termine gli orti, le colture erbacee e cerealicole, dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e naturali non sfalciati, i frutteti sino a raccolto effettuato, i vigneti, nonché i terreni di recente rimboschimento.

 

Art. 11

Comprensori alpini di caccia.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta, con esclusione delle zone previste all'art. 7, è provvisoriamente costituito in un unico comprensorio alpino di caccia.

2. La Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, istituisce i comprensori alpini di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. h) (9).

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(9) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Capo III - Strutture amministrative

Art. 12

Gestione della fauna selvatica.

1. Le funzioni tecnico-amministrative di controllo, gestione e tutela della fauna selvatica sono svolte sull'intero territorio regionale dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite l'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13, istituito nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali che si avvale anche degli organi di cui agli artt. 14 e 15.

2. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi della collaborazione di tecnici esterni, di istituti pubblici e privati, specializzati nel settore faunistico e in quello venatorio nonché di cacciatori esperti, qualificati attraverso appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione.

3. Gli eventuali prelievi ed abbattimenti all'interno dei parchi regionali naturali previsti dall'art. 18 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), in assenza del piano di gestione territoriale del parco, devono essere approvati con decreto dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta dell'ente gestore, sentito il parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti e attuati con il controllo dell'Ufficio per la fauna selvatica.

 

Art. 13

Ufficio per la fauna selvatica.

1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.

2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone di:

a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;

b) un coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - sesto livello);

c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico quinto livello);

d) tre componenti del Corpo forestale valdostano, aventi specifica preparazione in materia.

3. Il personale di cui al comma 2 è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).

 

Art. 14

Consulta faunistica regionale.

1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo e propositivo.

2. La Consulta faunistica regionale è così composta:

a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un consigliere regionale suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo sostituto;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo sostituto;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo sostituto;

e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, o suo sostituto;

f) un esperto in gestione faunistica, designato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o suo sostituto;

g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta, o suo sostituto;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale scelti fra i coltivatori diretti, o loro sostituti;

i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro sostituti;

l) tre rappresentanti designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge n. 157/1992 e maggiormente rappresentative a livello regionale in ragione di un rappresentante per associazione, o loro sostituti;

m) il Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 15, o suo sostituto;

n) un rappresentante designato dall'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, o suo sostituto;

o) un rappresentante designato dalle Comunità montane, o suo sostituto (10).

3. La Consulta faunistica regionale è convocata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed esprime parere su:

a) la proposta del calendario venatorio;

b) l'istituzione e la chiusura di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica;

c) l'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;

d) ogni altro aspetto della presente legge che richieda l'acquisizione del parere di cui al presente comma.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dell'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13.

5. La Consulta regionale faunistica, preso atto delle designazioni, è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale; i suoi poteri sono prorogati sino al suo rinnovo.

6. La Consulta regionale faunistica è legalmente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e l'esito delle votazioni è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.

8. Ai membri della Consulta faunistica regionale non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

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(10) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Art. 15

Comitato regionale per la gestione venatoria (11).

1. È istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:

a) un Presidente eletto direttamente dai cacciatori residenti in Valle d'Aosta;

b) nove rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle nove circoscrizioni venatorie, di cui all'art. 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente;

c) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

d) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge n. 157/1992, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

f) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

h) un rappresentante designato dalle Comunità montane.

2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con deliberazione della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.

3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

4. Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria sono assolte da personale dipendente dal Comitato stesso.

5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Amministrazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

5-bis. Al Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, oltre a quanto stabilito dal comma 5, può essere corrisposta un'indennità di funzione, stabilita dal Comitato, di importo non superiore al venti per cento dell'indennità mensile dei consiglieri regionali (12).

6. I compiti del Comitato regionale per la gestione venatoria sono:

a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale di cui all'art. 33;

b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;

c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);

d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base degli indici di densità e dei criteri di cui all'art. 5;

e) individuare i cacciatori da destinare nei comprensori alpini di caccia sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. e) e g);

f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

g) svolgere altre funzioni ed incarichi eventualmente affidatigli dalla Regione in materia faunistico-venatoria (13).

7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante l'ottanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) (14).

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(11) Vedi, anche, l'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 21 gennaio 2003, n. 3, il quale stabilisce che il Comitato istituito con il presente articolo è soggetto al controllo di cui all'art. 7 della stessa legge.

(12) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(13) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(14) Comma già sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33, e successivamente, così sostituito dall'art. 32, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, il testo precedente così disponeva: «7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante il settanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b).».

 

Art. 16

Collegio dei revisori dei conti.

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui due nominati dal Comitato regionale per la gestione venatoria ed uno nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di Presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti sovraintende alla corretta gestione dell'attività amministrativa contabile del Comitato per la gestione venatoria e dura in carica cinque anni.

3. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere riconfermati; ad essi compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

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Art. 17

Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori.

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'art. 15, comma 1, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:

a) circoscrizione venatoria n. 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pre-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

b) circoscrizione venatoria n. 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhames-Saint-Georges, Rhames-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne;

c) circoscrizione venatoria n. 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhemy-En-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz;

d) circoscrizione venatoria n. 4, comprendente il territorio dei comuni di Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fenis;

e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio del Comune di Aosta;

f) circoscrizione venatoria n. 6, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-Andre, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Chatillon, Saint- Vincent, Emarese;

g) circoscrizione venatoria n. 7, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verres, Issogne, Arnad;

h) circoscrizione venatoria n. 8, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hone, Pontboset, Champorcher;

i) circoscrizione venatoria n. 9, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinite, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.

2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori.

3. Le sezioni comunali cacciatori sono costituite da un numero minimo di nove cacciatori residenti nel comune.

4. Qualora il numero dei cacciatori non raggiunga il limite di nove, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di Comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario.

5. In un Comune non può essere costituita più di una sezione.

6. Compete alle sezioni comunali cacciatori:

a) eleggere i rappresentanti di circoscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale di gestione venatoria;

b) proporre al Comitato regionale di gestione venatoria eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico regionale.

7. Il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori è stabilito, con apposito regolamento, dal Comitato regionale di gestione venatoria, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza il regolamento è disposto dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

 

Capo IV - Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica

Art. 18

Controllo della fauna selvatica.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di segnalazioni, rilevazioni o censimenti dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie animali provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro-forestali o al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre, verificata l'inefficacia di metodi ecologici di controllo, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la cattura o l'abbattimento di esemplari delle specie di cui all'art. 30, con mezzi selettivi, anche nelle zone vietate alla caccia, ad esclusione dei parchi naturali regionali, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati, anche al di fuori del periodo venatorio.

2. Nelle riserve naturali di cui alla L.R. n. 30/1991 il controllo della fauna selvatica di cui al comma 1 è subordinato al parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

3. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti del Corpo forestale valdostano, con l'eventuale collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati dai danni purché in possesso di porto d'armi per l'esercizio venatorio, e dei cacciatori di cui all'art. 12, comma 2.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari delle specie da catturare o da abbattere, il periodo e i mezzi.

5. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, i bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale devono essere sorvegliati, seppur saltuariamente. È fatto divieto di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'art. 8 (15).

5-bis. Qualora, per la mancata sorveglianza, si renda necessario il recupero degli animali di cui al comma 5 da parte delle strutture della pubblica amministrazione, la stessa decide in merito alla destinazione dei capi recuperati (16).

6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata dall'art. 28, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione).

6-bis. Ogni qualvolta l'omessa custodia di un animale di affezione provochi da parte dello stesso il ferimento o la morte di un esemplare di fauna selvatica, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, si applica al proprietario la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 4-bis (17).

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta faunistica regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì consentire l'abbattimento di animali di specie non comprese nel comma 1, per i motivi di cui allo stesso comma o per la salvaguardia dei biotopi od il mantenimento della diversità delle specie.

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(15) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(16) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(17) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Art. 19

Catture a scopo di ripopolamento.

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può disporre per le specie autoctone, cacciabili e non, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, salvo che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, catture a scopo di ripopolamento.

 

Art. 20

Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica.

1. È vietato catturare e detenere, anche per brevi periodi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché, alterare o asportare uova, nidi e piccoli nati se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tal caso, se ne dia preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio, che adotterà i provvedimenti del caso.

2. È vietato molestare, in qualsiasi modo, gli animali selvatici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo di ogni singola specie.

3. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione di motivata richiesta scritta, personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei musei di scienze e storia naturali e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare per attività di marcatura, di studio e di ricerca scientifica, mammiferi ed uccelli, nonché a prelevare per gli stessi motivi uova, nidi e piccoli nati.

 

Art. 21

Attività di inanellamento.

1. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con proprio decreto, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n. 157/1992, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di farne denuncia al personale della stazione forestale od al Comune competenti per territorio.

3. Il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed i Comuni provvederanno in seguito agli obblighi previsti dalla legge n. 157/1992.

 

Art. 22

Catture a fini di richiamo.

1. La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.

 

Art. 23

Introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

1. L'introduzione di fauna selvatica viva è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; essa può avvenire solo a scopo di ripopolamento, rinsanguamento o reintroduzione.

2. L'introduzione di selvaggina viva dall'estero deve effettuarsi secondo le disposizioni previste dall'art. 20 della legge n. 157/1992.

3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario della competente autorità veterinaria.

4. È vietato introdurre e liberare nel territorio regionale animali estranei alla fauna selvatica indigena, al di fuori di specifici piani regionali di introduzione di specie animali per le quali sia stato conseguito il parere favorevole della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fatta salva l'introduzione di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

 

Art. 24

Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale (18).

1. L'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla richiesta scritta; nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento all'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

3. Per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.

4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell'anno solare.

6. Gli allevamenti dei cani da caccia sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 10 della L.R. n. 14/1994.

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(18) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 3548.

 

Art. 25

Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica.

1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne denuncia alla stazione forestale competente per territorio.

2. Qualora, a giudizio del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, gli esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non rivestano particolare interesse scientifico, potranno essere lasciati in detenzione alle persone che li hanno rinvenuti, previa domanda scritta, da parte delle stesse, all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, che rilascia apposita autorizzazione entro i successivi sessanta giorni.

3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.

 

Art. 26

Attività di tassidermia ed imbalsamazione.

1. Le attività di tassidermia ed imbalsamazione, fatte salve le norme che disciplinano le attività commerciali o artigianali, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Sono consentite la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica presente sul territorio della Comunità economica europea;

b) alla fauna esotica o comunque proveniente da territori extracomunitari purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) alla fauna domestica.

3. Sono inoltre consentite la tassidermia e l'imbalsamazione degli animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati.

4. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.

5. I tassidermisti devono tenere sempre aggiornato un registro di carico e scarico con i nominativi dei clienti, la data di consegna e la descrizione dell'animale affidato in preparazione ed esibirlo, a richiesta, agli agenti incaricati della sorveglianza che potranno altresì compiere, ai sensi della normativa vigente, ispezioni nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, o a deposito degli animali preparati o da preparare.

6. In caso di animale in preparazione tassidermica di provenienza esterna al territorio regionale e non appartenente alle specie cacciabili nella Regione occorre apposita dichiarazione di provenienza.

7. Il mancato rispetto di una delle disposizioni contenute nel presente articolo implica la violazione delle norme di cui all'art. 32 nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

 

Art. 27

Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche.

1. È consentita la detenzione di preparazioni tassidermiche e di trofei, delle specie di mammiferi e uccelli di cui all'art. 26, secondo le seguenti modalità:

a) per le specie oggetto di caccia ai sensi della presente legge, il detentore del trofeo deve munirsi di apposita certificazione rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta scritta, attestante la provenienza e l'anno in cui è avvenuto l'abbattimento e nella quale è indicato un numero d'identificazione che dovrà essere applicato in modo inamovibile sul trofeo stesso, a mezzo di un apposito contrassegno fornito dall'Amministrazione regionale;

b) per le specie non oggetto di prelievo venatorio ai sensi della presente legge, nessun trofeo può essere detenuto se non munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta scritta; l'autorizzazione riporta un numero che trova il suo corrispondente in un contrassegno da applicare al trofeo in modo inamovibile;

c) le spoglie ed i trofei detenuti prima della entrata in vigore della presente legge devono essere dichiarati all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascia gratuitamente entro tre mesi successivi un certificato attestante la dichiarazione ed un numero di identificazione da applicare in modo inamovibile sul trofeo.

2. I musei scientifici non sono soggetti alle norme del comma 1, ma devono comunque tenere un registro aggiornato con le dotazioni degli animali presenti, a disposizione per eventuali controlli.

 

Capo V - Modalità dell'esercizio venatorio

Art. 28

Esercizio di caccia.

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 29 e con l'eventuale ausilio di cani appositamente addestrati.

2. È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. L'esercizio della caccia può essere praticato in varie forme ognuna delle quali viene disciplinata, in maniera diversa per quel che riguarda le specie cacciabili, le modalità ed i tempi di caccia, dal calendario venatorio di cui all'art. 31, nel rispetto della presente legge.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

5. Per la ricerca di animali feriti durante l'esercizio venatorio possono essere utilizzati, previo avviso alla stazione forestale competente per territorio, cani da traccia su pista da sangue, appositamente addestrati ed abilitati attraverso prove ufficiali dell'Associazione cani da caccia, affiliata all'Ente nazionale della cinofilia italiana ENCI, iscritti in apposito elenco istituito presso l'Assessorato

dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

 

Art. 29

Mezzi di caccia.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con una o due canne ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;

b) con una canna ad anima liscia, a ripetizione manuale o semiautomatica, con caricatore adattato in modo da non contenere più di un colpo, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;

c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro uguale o superiore a millimetri 5,6 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40;

d) con due o tre canne di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro uguale o superiore a millimetri 5,6 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.

2. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

Art. 30

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica delle specie sottoelencate:

a) mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), cinghiale (Sus scrofa), lepre variabile (Lepus timidus), lepre europea (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), volpe (Vulpes vulpes);

b) uccelli: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), cesena (Turdus pilaris), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corvus cornix), cornacchia nera (Corvus corvus coronae), corvo (Corvus frugilegus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano (Phasianus colchicus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), pernice bianca (Lagopus mutus), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tortora (Streptopelia turtur).

2. I periodi di attività venatoria in relazione alle specie di cui al comma 1 sono stabiliti dal calendario venatorio, di cui all'art. 31, e sono contenuti entro il 1° settembre ed il 31 gennaio.

3. Possono essere previste deroghe al periodo di cui al comma 2, unicamente nel caso di caccia selettiva, per qualità, sesso e struttura delle popolazioni, agli ungulati, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

 

Art. 31

Calendario venatorio.

1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, approva il calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio indica:

a) le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo;

b) i periodi, le giornate e gli orari di caccia;

c) il numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per ogni singola specie e per ogni cacciatore;

d) le norme inerenti all'uso dei cani in periodo venatorio, con particolare riguardo al numero massimo per cacciatore ed alle zone dove tale pratica può essere vietata, al fine di proteggere la selvaggina;

e) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.

 

Art. 32

Divieti.

1. Ai fini della presente legge, è vietato:

a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al capo IV; commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli, appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;

c) trasportare all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia;

d) sparare a distanza minore di 150 metri in caso di utilizzo di munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di utilizzo di munizione intera, in direzione di:

1) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro;

2) vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;

3) funivie, filovie ed altri trasporti in sospensione;

4) aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

e) esercitare l'esercizio venatorio con mezzi diversi da quelli consentiti dall'art. 29;

f) praticare qualsiasi forma di uccellagione;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone, fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinata dal calendario venatorio;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili, o usare mezzi aerei per il trasporto di mezzi di caccia;

i) usare richiami vivi o richiami artificiali di qualsiasi tipo;

l) usare la munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

m) abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce sparate;

n) usare e detenere trappole, esche o bocconi avvelenati;

o) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, ovvero dotate di sistema di puntamento a raggi laser o che permettono la visione notturna;

p) utilizzare durante l'esercizio venatorio apparecchi radio ricetrasmittenti e/o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;

q) praticare l'esercizio venatorio:

1) ove esistono opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;

2) ove esistono monumenti nazionali;

3) nei parchi nazionali e regionali, nelle foreste demaniali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, fatte salve le norme previste dalla L.R. n. 30/1991;

4) nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18;

5) sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio;

6) nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine agricole operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;

7) nei fondi di cui all'art. 10;

8) nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi;

r) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo di tipo ludico su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e), della legge n. 157/1992.

2. La Giunta regionale, su richiesta degli assessorati competenti, sentita la Consulta regionale faunistica, può temporaneamente vietare l'esercizio venatorio nei luoghi che sono interessati da intenso fenomeno turistico, o da colture agricole altamente specializzate; tali zone sono adeguatamente tabellate a cura dell'Amministrazione regionale (19).

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(19) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 2 novembre 1994, n. 47.

 

Capo VI - Esercizio della caccia: autorizzazioni e requisiti

Art. 33

Tesserino regionale.

1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione dev'essere in possesso del relativo tesserino "Carnet de chasse" predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

2. Il rilascio del tesserino è subordinato:

a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità;

b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'art. 39;

c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 38;

d) all'aver optato, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 157/1992, per la forma di caccia vagante in zona Alpi;

e) all'aver compiuto il diciottesimo anno di età (20).

3. Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia (21).

4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria (22).

5. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino:

a) i giorni di caccia prescelti per l'esercizio venatorio;

b) la data delle singole giornate in cui si effettua l'attività venatoria, all'atto del loro inizio;

c) i capi di selvaggina, non appena abbattuti.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori di altre Regioni, che intendano praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato al rispetto degli indici di densità venatoria e dei criteri previsti dall'art. 5, comma 3, lettere e) e g).

7-bis. Il tesserino non può in ogni caso essere rilasciato:

a) per due stagioni venatorie consecutive a chi abbia riportato condanna definitiva, ovvero in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le violazioni penali di cui all'articolo 30 della L. n. 157/1992;

b) per una stagione venatoria a chi sia stata notificata ordinanza - ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 689/1981, per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) della L. n. 157/1992 o per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), f), h), i), l), m), o), p), della presente legge (23).

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(20) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(21) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

(22) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(23) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

 

Art. 34

Abilitazione venatoria.

1. L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca; la Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.

2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria, il candidato deve presentare domanda scritta all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali allegando:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio.

3. Nel corso della prima stagione di caccia effettuata dopo il rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie; durante l'esercizio venatorio i due cacciatori non possono cacciare separatamente.

4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nelle sessioni previste nell'anno di compimento del diciottesimo anno di età (24).

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(24) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Art. 35

Commissione d'esame.

1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'accertamento previsti dall'art. 34, comma 2, è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

2. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. La commissione è composta da:

a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di Presidente; in caso di impedimento, il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali può essere sostituito dal vicedirigente competente;

b) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, o suo sostituto;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione o suo sostituto;

d) un medico esperto in norme di pronto soccorso o suo sostituto.

4. Le funzioni di segretario rogante sono svolte da personale del Comitato regionale per la gestione venatoria (25).

5. Ai componenti la commissione d'esame, indicati dal comma 3, lett. b), c), e d), compete, per ogni riunione preliminare e per ogni giornata d'esame, un gettone di presenza ed il rimborso, se dovuto, delle spese di trasferta, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

6. Non possono essere nominati componenti della commissione i dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.

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(25) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Art. 36

Prova d'esame.

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre frequentare il corso di preparazione, organizzato dall'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali, comprendente lezioni teoriche sulla biologia e sulla gestione della fauna selvatica ed uscite pratiche in occasione di censimenti o altre attività di controllo della fauna selvatica.

2. Per realizzare il corso di cui al comma 1 l'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.

3. Per il superamento dell'esame di abilitazione occorre mostrare di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'art. 37, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (26).

4. L'abilitazione è concessa se il candidato ottiene un giudizio favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il Presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'art. 34, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del precedente esame.

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(26) Vedi il Reg. 31 luglio 1995, n. 5.

 

Art. 37

Programma d'esame.

1. Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'art. 36 riguardano le seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

 

Art. 38

Assicurazione obbligatoria.

1. Per poter praticare l'esercizio venatorio è necessario aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

 

Capo VII - Tasse ed indennizzi

Art. 39

Tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.

1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta, oltre alla tassa di concessione governativa, la tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni.

2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia (27).

3. Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.

4. La tassa di concessione regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o se l'esercizio venatorio viene effettuato esclusivamente all'esterno del territorio regionale.

5. Il pagamento della tassa di concessione regionale dev'essere effettuato con le seguenti modalità, su conto corrente postale, intestato all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento:

a) una prima rata, a titolo di acconto, pari al 50 per cento dell'importo della tassa di concessione regionale, entro la fine del mese di marzo;

b) una seconda rata, a titolo di saldo, pari al rimanente 50 per cento della tassa di concessione regionale, entro il 31 luglio (28).

5-bis. Il pagamento della rata a titolo di acconto è condizione necessaria per la partecipazione del cacciatore alle attività attinenti alla gestione faunistico-venatoria (29).

5-ter. Il ritardato pagamento della rata a titolo di acconto, entro il 31 luglio, comporta una maggiorazione del 40 per cento della stessa; tale maggiorazione non si applica ai cacciatori che richiedono per la prima volta il tesserino regionale di cui all'articolo 33 e a quelli che non hanno avuto il tesserino regionale l'anno precedente (30).

6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:

a) il cinque per cento, quale concorso per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge;

b) l'ottanta per cento, per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria;

c) il dieci per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'art. 40;

d) il cinque, per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli secondo criteri. che salvaguardino la fauna selvatica e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente naturale; tale contributo è erogato ai proprietari o conduttori secondo le modalità di cui all'art. 41 (31).

7. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo 00255 da istituirsi nella parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1995 e seguenti con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio venatorio".

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(27) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario così disponeva: «2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del novanta per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia.».

(28) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, L.R. 11 dicembre 2001, n. 38. Il testo originario era così formulato: «5. Il pagamento della tassa di concessione regionale dev'essere effettuato su conto corrente postale, intestato alla Amministrazione della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento.».

(29) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 2, L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(30) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 3, L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(31) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 3, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario così disponeva: «6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:

a) il dieci per cento, quale concorso per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge;

b) il settanta per cento, per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria;

c) il dieci per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'art. 40;

d) il dieci per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente naturale; tale contributo è erogato ai proprietari o conduttori secondo le modalità di cui all'art. 41.».

Art. 40

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica.

1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo è istituito un fondo destinato al risarcimento per gli agricoltori, costituito ai sensi dell'art. 39, comma 6, lett. c).

2. Il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, od il conduttore, ai fini del risarcimento, sono tenuti a denunciare tempestivamente i danni alla stazione forestale competente per territorio, che procede, entro trenta giorni successivi all'accertamento ed alla valutazione dell'ammontare effettivo del danno economicamente subito, in collaborazione con i competenti uffici dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, secondo criteri che verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (32).

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(32) Vedi il Reg. 5 dicembre 1995, n. 7.

 

Art. 41

Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente.

1. Per il contributo dovuto ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento od ai conduttori per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente è istituito apposito fondo regionale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, lett. d).

2. Per ciascun anno finanziario hanno diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 1, la cui entità e le modalità di erogazione verranno definite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari, od i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi che:

a) adottano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente naturale, quali colture biologiche, lotta biologica e lotta integrata;

b) utilizzano accorgimenti per la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali;

c) effettuano semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina.

3. Ai fini dell'ottenimento del contributo il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento od il conduttore del fondo deve presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali un progetto o una documentazione illustranti le metodologie adottate per il raggiungimento dei fini di cui al comma 2.

 

Capo VIII - Vigilanza e sanzioni

Art. 42

Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:

a) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano;

b) alle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute a livello nazionale, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate, comunali, forestali, campestri e private (33).

3. L'attività delle guardie venatorie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Assessorato stesso in collaborazione con il Comitato regionale per la gestione venatoria, da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (34).

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(33) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(34) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Art. 43

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.

1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia l'esibizione della licenza governativa, del contrassegno della polizza di assicurazione, del tesserino regionale, della fauna selvatica abbattuta nonché dei mezzi di caccia stessi.

2. Gli agenti venatori che accertino una violazione amministrativa alle disposizioni sull'attività venatoria, redigono appositi verbali di contestazione e procedono al sequestro della selvaggina abbattuta o catturata e all'eventuale sequestro cautelare delle armi e dei mezzi di caccia, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (35).

3. Le armi ed i mezzi di caccia sequestrati ai sensi del comma 2 saranno restituiti al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative, salvo eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica morta, l'Amministrazione regionale tramite il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, provvede alla sua vendita; la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione, alla quale sarà successivamente restituita qualora si accerti che l'illecito non sussiste; se, al contrario, sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente postale n. 11019114 intestato alla Regione, ed introitato al capitolo 7800 che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nella parte entrata del bilancio della Regione; le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione e di ripopolamento della fauna selvatica.

5. Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.

6. In caso di violazioni alle disposizioni sull'attività venatoria aventi rilevanza penale, si procede ai sensi della vigente legislazione statale in materia.

7. Agli agenti di cui al presente articolo, ad eccezione delle guardie volontarie, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le proprie funzioni; la mancata osservanza di quanto disposto implica la violazione per esercizio di caccia in zona non consentita.

8. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni.

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(35) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

 

Art. 44

Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria.

1. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, assegnata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dal Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di apposito esame.

2. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 1, la Regione può avvalersi anche delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute.

3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è quella di cui all'art. 35, integrata da un membro effettivo ed uno supplente per ciascuna delle tipologie di associazioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. h), i), e l) (36).

4. Il programma e le modalità dell'esame di cui al comma 1 verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le guardie venatorie volontarie nominate tali alla data di entrata in vigore della presente legge devono sostenere un colloquio con la commissione di cui al comma 3 per verificare la conoscenza della nuova normativa inerente alla protezione della fauna omeoterma ed al prelievo venatorio.

6. A seguito dell'ottenimento del decreto di nomina, ogni guardia volontaria venatoria è dotata, a cura dell'Amministrazione regionale, di un tesserino di riconoscimento che dev'essere esibito durante le operazioni di servizio.

7. La guardia venatoria volontaria che incorre in infrazioni in qualità di cacciatore o commette degli illeciti in qualità di guardia è sottoposto al ritiro immediato del tesserino di riconoscimento oltre che alle sanzioni previste dalla presente legge e dalla restante normativa in vigore.

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(36) Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Art. 45

Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia.

1. Le infrazioni alla presente legge ed al calendario venatorio previste dall'art. 30 della legge n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

2. I provvedimenti, le relative procedure e le modalità di adozione concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia sono disposti a norma dell'art. 32 della legge n. 157/1992.

 

Art. 46

Sanzioni amministrative (37).

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 1, della L. n. 157/1992 le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) addestramento ed allenamento di cani da caccia in periodi o zone non consentiti: da lire 200.000 a lire 1.200.000; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti: da lire 300.000 a lire 1.800.000;

b) addestramento od allenamento di cani da caccia nelle aziende agrituristico-venatorie, nelle aziende faunistico-venatorie, nei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale senza il consenso del titolare della concessione: da lire 50.000 a lire 300.000;

c) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di specie di mammiferi ed uccelli diverse da quelle allevate: da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) cattura e detenzione anche per brevi periodi di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché asporto od alterazione di uova, nidi e piccoli nati, se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, senza darne preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio: da lire 100.000 a lire 600.000;

e) l'introduzione sul territorio regionale di fauna selvatica al di fuori delle modalità previste dall'art. 23: da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) l'allevamento di fauna selvatica senza autorizzazione a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale, prevista dall'art. 24: lire 150.000 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni all'art. 24: da lire 150.000 a lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

g) mancata denuncia entro ventiquattro ore alla stazione forestale competente per territorio da parte di chi in qualsiasi tempo rinvenga od abbatta per caso fortuito o forza maggiore o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa: da lire 50.000 a lire 300.000;

h) l'esercizio dell'attività venatoria nelle giornate non prescelte o per le quali il calendario venatorio non consente tale attività: da lire 400.000 a lire 2.400.000;

i) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da lire 400.000 a lire 2.400.000;

l) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia o smontate: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

m) caccia a rastrello in più di tre persone fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinato dal calendario venatorio: da lire 400.000 a lire 2.400.000;

n) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da lire 50.000 a lire 300.000;

o) vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi di gestione: da lire 500.000 a lire 3.000.000;

p) esercizio venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

q) detenzione di tesserino contraffatto o riportante cancellature od annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da lire 100.000 a lire 600.000;

r) esercizio venatorio nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie: da lire 50.000 a lire 300.000;

s) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle: da lire 100.000 a lire 600.000.

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 (38).

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti o negli atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti ed ordinanze emesse dai comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa, qualora non espressamente sanzionate dalla presente legge: da lire 100.000 a lire 600.000.

4. [Per le violazioni previste dall'art. 45 e dal comma 1 del presente articolo si applica il ritiro e la sospensione del tesserino venatorio, non configurabile come pena accessoria ai sensi degli artt. 19 e 20 del codice penale, con le seguenti modalità:

a) due anni per le violazioni previste dall'art. 30 della legge n. 157/1992;

b) un anno per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e), f), g), h), i), l) della legge n. 157/1992 e per le violazioni del comma 1, lett. a), c), e), f), h), i), l), m), o), p) del presente articolo] (39).

4-bis. Per ogni capo di selvaggina abbattuto o catturato abusivamente, il responsabile, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia, è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa il cui importo è di seguito riportato:

a) da lire 2.500.000 a lire 15.000.000 per gatto selvatico, lince, lontra, lupo, orso, gipeto, martora;

b) da lire 1.250.000 a lire 7.500.000 per stambecco, marmotta, rapaci diurni, rapaci notturni, lepre variabile, coturnice, pernice bianca, fagiano di monte;

c) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per camoscio, capriolo, cervo;

d) da lire 250.000 a lire 1.500.000 per lepre europea, coniglio selvatico;

e) da lire 1.250.000 a lire 7.500.000 per tutte le restanti specie non cacciabili protette da convenzioni e direttive internazionali e da leggi nazionali;

f) da lire 250.000 a lire 1.500.000 per tutte le restanti specie (40).

5. I proventi di cui ai commi 1 e 4-bis saranno introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri (41).

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(37) Rubrica così sostituita dall'art. 25, comma 4, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25. Il testo originario era così formulato: «Sanzioni amministrative e sospensione del tesserino regionale».

(38) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(39) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33, poi soppresso dall'art. 25, comma 5, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

(40) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

(41) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 4, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

 

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 47

Corsi di aggiornamento.

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 157/1992 l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali promuove corsi di aggiornamento in materia faunistica ed in particolar modo sulle nuove disposizioni delle normative vigenti.

2. Per realizzare i corsi di cui al comma 1, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.

 

Art. 48

Comitato regionale per la caccia.

1. Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla L.R. n. 28/1973, a decorrere dal 1° gennaio 1995 è soppresso ed è sostituito dal Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 15 (42).

2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Comitato regionale per la caccia ed i beni del Comitato regionale per la caccia sono trasferiti a titolo gratuito al Comitato regionale per la gestione venatoria.

3. Il Comitato regionale per la caccia rimane in vigore sino alla costituzione del nuovo Comitato regionale per la gestione venatoria.

4. Il personale dipendente del Comitato regionale per la caccia prima del 31 dicembre 1993 è inserito nella pianta organica del Comitato regionale per la gestione venatoria.

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(42) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 20 settembre 1994, n. 41.

 

Art. 49

Riserve di caccia in concessione speciale.

1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.

2. Alla loro scadenza la Giunta regionale sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette di cui alla L.R. n. 30/1991, e gli enti locali interessati, deciderà in merito alla loro destinazione.

3. Le riserve di caccia in concessione speciale sono soggette alle limitazioni della presente legge.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o di quelle di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa.

5. Il personale di vigilanza in servizio presso le riserve di caccia in concessione speciale alla data di scadenza delle relative concessioni può essere assunto, su richiesta dello stesso, presso il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di addetto forestale specializzato, con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti).

 

Art. 50

Disciplina transitoria per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio potrà essere sostenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36.

 

Art. 51

Applicazione di norme dello Stato.

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste dalla legge n. 157/1992.

 

Art. 52

Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli art. 36, comma 1, 40, comma 1, e 44, comma 1, e per le spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica di cui alla presente legge sono valutati in lire 600.000.000 per l'esercizio 1994 e in lire 425.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1995 e gravano sul capitolo 40455 da istituirsi nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per gli importi ivi indicati degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 del bilancio annuale della Regione per l'esercizio 1994 e pluriennale 1994/1996 a valere sugli accantonamenti rispettivamente agli allegati 8 e 1 dei bilanci stessi per "Iniziative per la tutela della fauna selvatica (D.1.9.)".

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 39, comma 6, lettere a), b), c), d), saranno iscritti con legge di bilancio a decorrere dall'esercizio 1995 in relazione alle previsioni sul capitolo 0255 della parte entrata e graveranno sui capitoli 42000, 40455 (43) di cui al comma 1 e sui seguenti ulteriori capitoli da istituirsi nella parte spesa con le seguenti denominazioni:

a) "Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria pari al settanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) della legge regionale";

b) "Contributo alle aziende agricole per il concorso alla produzione faunistica".

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(43) Vedi, anche, l'allegato C alla L.R. 16 luglio 2002, n. 14 e l'allegato A alla L.R. 14 novembre 2002, n. 22, rispettivamente, per la riduzione e l'elevazione delle autorizzazioni di spesa per l'anno 2002, imputabile al capitolo 40455.

 

Art. 53

Variazioni di bilancio.

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:

a) in diminuzione

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 600.000.000

b) in aumento

programma regionale: 2.2.1.10

codificazione: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14

cap. 40455 (di nuova istituzione)

"Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria"

lire 600.000.000.

 

Art. 54

Delega alla Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprie deliberazioni alle variazioni di bilancio derivanti dallo scostamento degli accertamenti dell'ammontare del gettito della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui all'art. 39, rispetto agli stanziamenti iscritti in sede di previsione di bilancio.

 

Art. 55

Abrogazione di leggi.

1. La legge regionale n. 28/1973, la legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, la legge regionale 16 giugno 1978, n. 27, e la legge regionale 18 novembre 1985, n. 71 (Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola della fauna selvatica), nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

Art. 56

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


Delib.G.R. 17 giugno 2002, n. 2202
Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2002/2003.

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 23 luglio 2002, n. 31.

 

 

Omissis

La Giunta regionale

Omissis

Delibera

 

1) di approvare il calendario venatorio per la stagione 2002-2003, facente parte integrante della presente deliberazione;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 3 marzo 1994, n. 7.

 

Articolo 1

Esercizio della caccia.

L'esercizio della caccia in Valle d'Aosta è disciplinato dalle norme previste dalla legislazione vigente e dal presente calendario venatorio.

 

Articolo 2

Tesserino regionale - Carnet de Chasse.

Per la stagione venatoria 2002-2003 sono previsti i seguenti carnet differenziati, di cui i carnet A, B e C mutuamente esclusivi:

A CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI, con validità dal 15.09.2002;

B CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI, con validità dal 15.09.2002;

C CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI, con validità dal 28.09.2002, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività di addestramento cani entro e non oltre il 23.09.2002.

D CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE, con validità dal 30.11.2002.

E CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA ALLA VOLPE, con validità dal 16.11.2002.

Sui carnet devono essere registrati i capi di selvaggina non appena abbattuti e comunque prima di incarnierare il selvatico.

Per quanto riguarda le specie oggetto di prelievo in caccia di selezione con capo assegnato, ad ogni esemplare abbattuto dovrà essere inoltre apposta al garretto, in modo inamovibile, la relativa fascetta (differenziata per specie, sesso e classe del capo da abbattere) attestante la liceità del prelievo. Tale fascetta, disponibile per il ritiro presso il Comitato regionale per la gestione venatoria oppure presso la Sezione Comunale di appartenenza, dovrà essere ritirata entro e non oltre il 9 settembre 2002.

Oltre ai capi abbattuti, il cacciatore dovrà annotare fedelmente, in modo indelebile negli appositi spazi, le giornate di caccia e quanto altro richiesto.

Limitatamente ai CARNET B e C, in caso di raggiungimento della quota personale giornaliera ed avvenuta registrazione sul proprio carnet, è consentito registrare l'abbattimento di un secondo capo sul carnet di un socio di caccia, purché quest'ultimo sia in possesso del medesimo tipo di carnet.

I carnet devono essere restituiti all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria entro e non oltre il 28 febbraio 2003.

I tesserini dei neo-cacciatori dovranno riportare sulla facciata la seguente dicitura «PRIMA STAGIONE DI CACCIA».

 

 

Articolo 3

Cartoline e controllo capi abbattuti.

Ai carnet A, B e C sono allegate specifiche cartoline che devono essere interamente compilate a scrittura indelebile subito dopo l'abbattimento e comunque prima di incarnierare il selvatico.

Dette cartoline devono essere consegnate, entro e non oltre 24 ore dall'abbattimento, presso la Stazione forestale nel cui territorio è avvenuto lo stesso o presso la Stazione forestale del Comune di residenza.

Limitatamente al camoscio, al capriolo, al cervo ed al cinghiale, l'animale deve essere recapitato intero, anche se eviscerato, congiuntamente alla cartolina, presso la Stazione Forestale nel cui territorio è avvenuto l'abbattimento; in caso di assenza del personale Forestale, il capo deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli, intero o eviscerato, per le 24 ore successive alla consegna della cartolina.

 

Articolo 4

Prelievo concesso ai carnet.

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI

Ai detentori di carnet A è concesso il prelievo delle specie camoscio, capriolo e cervo secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario, fatto salvo il limite personale stagionale complessivo di cinque capi di Cervidi e Bovidi.

Le fascette corrispondenti ai capi prelevabili delle specie capriolo, cervo e camoscio sono assegnate nominativamente.

La fascetta è, di norma, utilizzata dall'assegnatario ma può, eventualmente, essere utilizzata anche da altri cacciatori titolari di carnet A nei seguenti casi:

a) da componenti della medesima sezione comunale cacciatori, che abbiano costituito con l'assegnatario, prima dell'inizio della stagione venatoria, una specifica squadra a ciò destinata; in questo caso la fascetta può essere utilizzata indistintamente da tutti i componenti della squadra, sia in caccia singola che in uscita collettiva (max. 3 persone), anche senza la presenza dell'assegnatario della fascetta;

b) da soci di caccia occasionali non facenti parte della squadra di cui sopra, che stiano effettuando una uscita collettiva di massimo 3 persone con l'assegnatario della fascetta; in questo caso, è obbligatoria la partecipazione all'uscita collettiva dell'assegnatario della fascetta utilizzata.

Le modalità di prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio, le modalità di utilizzo delle fascette e le modalità dello svolgimento del prelievo nelle unità gestionali sono stabilite con apposito regolamento, facente parte integrante del presente calendario.

I criteri per l'assegnazione nominale delle specie cervo, capriolo e camoscio e le modalità di composizione delle squadre, sono stabiliti con apposito regolamento a cura del Comitato regionale per la gestione venatoria e approvate dall'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, entro e non oltre il 19 luglio 2002.

B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI

Ai detentori di carnet B è concesso il prelievo delle specie lepre europea e della lepre variabile, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI

Ai detentori di carnet C è concesso il prelievo delle specie gallo forcello, coturnice, pernice bianca e beccaccia, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE

Il carnet D è rilasciato a ciascun capo-battuta e concede il prelievo in battuta della specie cinghiale secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA ALLA VOLPE

Ai detentori di carnet E è concesso il prelievo in battuta della specie volpe secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

Inoltre i possessori dei carnet A, B e C possono cacciare le seguenti specie:

• CESENA, COLOMBACCIO, MERLO, FAGIANO, GHIANDAIA, QUAGLIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO, TORTORA.

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE: n. 15 CAPI AL GIORNO cumulabili con le altre specie cacciabili.

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

NESSUNA

• CINGHIALE E VOLPE in modalità di caccia vagante.

QUOTA GIORNALIERA E STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE: NESSUNA.

 

 

Articolo 5

Specie cacciabili e relativi periodi di caccia.

Specie 

periodo 

note 

Camoscio 

dal 15.09 al 14.11.2002 

salvo il completamento del piano di prelievo 

Capriolo 

dal 15.09 al 14.11.2002 

salvo il completamento del piano di prelievo 

Cinghiale 

dal 24.10 al 21.11.2002 

caccia vagante 

 

dal 30.11 al 27.01.2003 

caccia in battuta 

Cervo 

dal 07.10 al 05.12.2002 

salvo il completamento del piano di prelievo 

Volpe 

dal 15.09 al 14.11.2002 

caccia vagante 

 

dal 16.11 al 30.01.2003 

caccia in battuta 

Lepre europea 

dal 15.09 al 14.11.2002 

salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento 

Lepre variabile 

dal 28.09 al 27.11.2002 

salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento 

Gallo forcello 

dal 28.09 al 27.10.2002 

salvo il raggiungimento del 60% del tetto di abbattimento 

 

dal 28.10 al 27.11.2002 

salvo il raggiungimento del restante 40% del tetto di  

 

 

abbattimento 

Coturnice 

dal 28.09 al 27.11.2002 

salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento, ovvero  

 

 

la chiusura al verificarsi di nevicate precoci in quota 

Pernice bianca 

dal 28.09 al 27.11.2002 

salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento 

Beccaccia 

dal 28.09 al 27.11.2002 

 

Cesena, Colombaccio, Merlo, Fagiano, Ghiandaia, Quaglia, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Tortora dal 28.09 al 27.11.2002.

 

Articolo 6

Giornate ed orari di caccia.

La caccia in forma vagante per i titolari di CARNET A è consentita per tre giorni alla settimana, di cui non più di due consecutivi, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

La caccia in forma vagante per i titolari di CARNET B e C è consentita per tre giorni alla settimana, scelti dal cacciatore all'atto del tesseramento, di cui non più di due consecutivi, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Dal 15.09.02 al 21.09.02 l'esercizio venatorio può essere esercitato esclusivamente nel Comprensorio alpino al quale il cacciatore è stato assegnato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.

Dal 16.11.2002 al 28.11.2002 la caccia in battuta è consentita per due giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e senza tenere conto delle giornate scelte all'atto del tesseramento, dal 30.11.2002 al 27.01.2003 la caccia in battuta è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, senza tenere conto delle giornate scelte all'atto del tesseramento e fermo restando il limite di due giorni per la caccia in battuta al cinghiale.

L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:

- dal 15.09 al 22.09.2002 inizio ore 6,50 chiusura ore 19,30;

- dal 23.09 al 30.09.2002 inizio ore 7,00 chiusura ore 19,20;

- dal 01.10 al 06.10.2002 inizio ore 7,10 chiusura ore 19,10;

- dal 07.10 al 14.10.2002 inizio ore 7,20 chiusura ore 19,00;

- dal 15.10 al 20.10.2002 inizio ore 7,30 chiusura ore 18,50;

- dal 21.10 al 26.10.2002 inizio ore 7,50 chiusura ore 18,40;

- dal 27.10 al 04.11.2002 inizio ore 6,50 chiusura ore 17,40;

- dal 05.11 al 15.11.2002 inizio ore 7,00 chiusura ore 17,20;

- dal 16.11 al 29.11.2002 inizio ore 7,15 chiusura ore 17,00;

- dal 30.11 al 15.12.2002 inizio ore 7,40 chiusura ore 16,50;

- dal 16.12 al 22.12.2002 inizio ore 7,50 chiusura ore 16,40;

- dal 23.12 al 12.01.2003 inizio ore 8,00 chiusura ore 16,50;

- dal 13.01 al 30.01.2003 inizio ore 7,50 chiusura ore 17,10;

È fatto divieto di vagare con armi prima delle ore 24:00 del 14.09.2002, salvo che il transito si effettui su una strada o su un sentiero per raggiungere una baita o un abitacolo permanente.

 

Articolo 7

Modalità di prelievo.

CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra)

Per la stagione venatoria 2002-2003 è consentito il prelievo della specie camoscio all'interno delle Aree a caccia specifica (A.C.S.) e all'interno di unità territoriali sub-comprensoriali (UCS), ricadenti nel territorio regionale soggetto a caccia programmata, elencate nell'art.12.

Il prelievo sarà attuato attraverso:

• la designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione in ogni A.C.S. o sub-settore di A.C.S. e in ogni USC, in base alle risultanze dei censimenti per la stagione riproduttiva 2002; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali;

• l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi, a cura del cacciatore che ha effettuato lo sparo, al garretto del capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento.

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE: n. 2 CAPI;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE: n. 2 CAPI, fatta salva la possibilità di abbattere n. 3 capi, qualora il singolo cacciatore sia titolare di assegnazione nominativa di femmina con proprio capretto.

MEZZI CONSENTITI

• fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm., di calibro non inferiore a mm. 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6x61 super express Von Hofe e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

Le modalità inerenti i controlli sanitari verranno specificate dal servizio veterinario dell'U.S.L.

Sono ammesse le «tolleranze» sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

CAPO ASSEGNATO 

TOLLERANZA AMMESSA 

 

 

Classe 0 (Piccolo dell'anno) 

nessuna 

Maschio o Femmina di 1 anno (berlot) 

Maschio o Femmina di 2 anni 

Maschio di 2 o 3 anni 

Maschio di 4 anni 

Femmina di 2 o 3 anni 

Femmina di 4 anni 

Maschio Adulto (4-10 anni) 

Maschio Senior (11 e più anni) 

Femmina Adulta (4-10 anni) 

Femmina Senior (11 e più anni) 

Maschio Senior (11 e più anni) 

Maschio Adulto (4-10 anni) 

Femmina Senior (11 e più anni) 

Femmina Adulta (4-10 anni) 

Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2003-2004.

Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2003-2004, fatta eccezione per l'abbattimento di una femmina senior al posto di una femmina adulta, abbattimento comunque tollerato e per il quale non è inoltre previsto alcuna nota di demerito.

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2003-2004.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO, SI DOVRÀ SEMPRE AVVISARE LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO CHE ORGANIZZERÀ LE OPERAZIONI DI RECUPERO AVVALENDOSI DI CANI DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE.

CAPRIOLO (Capreolus capreolus) 

TETTO DI ABBATTIMENTO COMPLESSIVO: 

N. 740 CAPI così distribuiti: 

 

 

 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 185 

femmine classe I (sottili): 

n. 104 

maschi classe I (yearling) 

n. 80 

femmine adulte 

n. 206 

maschi adulti 

n. 165 

 

 

Circoscrizione venatoria n. 1 (comuni di COURMAYEUR, PRÉ-SAINT-DIDIER, LA THUILE, MORGEX, LA  

SALLE): 

Capi prelevabili: 91, di cui 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 23 

femmine classe I (sottili): 

n. 11 

maschi classe I (yearling) 

n. 11 

femmine adulte 

n. 23 

maschi adulti 

n. 23 

 

 

Circoscrizione venatoria n. 2 (comuni di SAINT-NICOLAS, AVISE, ARVIER, VALGRISENCHE, INTROD, 

RHÊMES-SAINT-GEORGES, RHÊMES-NOTRE-DAME, VILLENEUVE, VALSAVARENCHE, SAINT-PIERRE, 

SARRE, AYMAVILLES, COGNE): 

Capi prelevabili: 164, di cui 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 41 

femmine classe I (sottili): 

n. 23 

maschi classe I (yearling) 

n. 17 

femmine adulte 

n. 47 

maschi adulti 

n. 36 

 

 

Circoscrizione venatoria n. 3 (comuni di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, SAINT-OYEN, ÉTROUBLES, GIGNOD, 

ALLEIN, DOUES, ROISAN, OLLOMONT, VALPELLINE, OYACE, BIONAZ): 

Capi prelevabili: 181, di cui 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 45 

femmine classe I (sottili): 

n. 26 

maschi classe I (yearling) 

n. 20 

femmine adulte 

n. 51 

maschi adulti 

n. 39 

 

 

Circoscrizione venatoria n. 4 e 5 (comuni di JOVENÇAN, GRESSAN, CHARVENSOD, SAINT-CHRISTOPHE, 

POLLEIN, BRISSOGNE, QUART, SAINT-MARCEL, NUS, FÉNIS, AOSTA): 

Capi prelevabili: 107, di cui 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 27 

femmine classe I (sottili): 

n. 17 

maschi classe I (yearling) 

n. 9 

femmine adulte 

n. 32 

maschi adulti 

n. 22 

 

 

Circoscrizione venatoria n. 6 (comuni di VALTOURNENCHE, TORGNON, ANTEY-SAINT-ANDRÉ, CHAMOIS, 

LA MAGDELEINE, VERRAYES, SAINT-DENIS, CHAMBAVE, CHÂTILLON, SAINT-VINCENT, ÉMARÈSE, 

PONTEY): 

Capi prelevabili: 90, di cui 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 22 

femmine classe I (sottili): 

n. 11 

maschi classe I (yearling) 

n. 11 

femmine adulte 

n. 22 

maschi adulti 

n. 22 

 

 

Circoscrizione venatoria n. 7 (comuni di AYAS, BRUSSON, CHALLAND-SAINT-ANSELME, CHALLAND-SAINT- 

VICTOR, MONTJOVET, CHAMPDE-PRAZ, VERRÈS, ISSOGNE, ARNAD): 

Capi prelevabili: 49, di cui 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 12 

femmine classe I (sottili): 

n. 6 

maschi classe I (yearling) 

n. 6 

femmine adulte 

n. 12 

maschi adulti 

n. 12 

 

 

Circoscrizione venatoria n. 8, (comuni di FONTAINEMORE, LILLIANES, PERLOZ, PONT-SAINT- 

MARTIN, DONNAS, BARD, HÔNE): 

Capi prelevabili: 24, di cui 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 6 

femmine classe I (sottili): 

n. 4 

maschi classe I (yearling) 

n. 2 

femmine adulte 

n. 8 

maschi adulti 

n. 4 

 

 

La caccia al capriolo non viene effettuata nei comuni di PONTBOSET e CHAMPORCHER. 

 

Circoscrizione venatoria n. 9 (comuni di GRESSO-NEY-LA-TRINITÉ, GRESSONEY-SAINT-JEAN, GABY, 

ISSIME): 

Capi prelevabili: 35, di cui 

 

classe 0 (piccoli dell'anno): 

n. 9 

femmine classe I (sottili): 

n. 5 

maschi classe I (yearling) 

n. 3 

femmine adulte 

n. 11 

maschi adulti 

n. 7 

Per la stagione venatoria 2002-2003 è consentito il prelievo della specie capriolo nel territorio regionale libero e nelle Aree a caccia specifica (A.C.S.) indicate nell'art. 12 del presente calendario.

Il prelievo dovrà avvenire come segue:

• designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo di cui sopra, redatto in base alle risultanze dei censimenti primaverili 2002.

• l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi, a cura del cacciatore che ha effettuato lo sparo, al garretto del capo abbattuto, immediatamente dopo l'abbattimento.

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 2 CAPI;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 3 CAPI;

MEZZI CONSENTITI

• fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm., di calibro non inferiore a mm. 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6 x 61 super express Von Hofe e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

È vietato l'abbattimento di animali marcati e/o radiocollarati.

Sono ammesse le «tolleranze» sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

 

CAPO ASSEGNATO 

TOLLERANZA AMMESSA 

 

 

Classe 0 (Piccolo dell'anno) 

Femmina classe I (sottile) 

Femmina classe I (sottile) 

Classe 0 (Piccolo dell'anno) 

Femmina classe I (sottile) 

Femmina adulta 

Femmina adulta 

Femmina classe I (sottile) 

Maschio classe I (yearling) 

Maschio adulto 

Maschio adulto 

Maschio classe I (yearling) 

Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2003-2004.

Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2003-2004.

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2003-2004.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO, SI DOVRÀ AVVISARE LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO CHE ORGANIZZERÀ LE OPERAZIONI DI RECUPERO AVVALENDOSI DI CANI DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE.

CERVO (Cervus elaphus)

Per la stagione venatoria 2002-2003 è consentito il prelievo della specie cervo nelle Giurisdizioni Forestali di PRÉ-SAINT-DIDIER, MORGEX, VALPELLINE, ÉTROUBLES, e nel territorio sito in destra orografica della giurisdizione di CHÂTILLON e nelle Aree a caccia specifica (A.C.S.) indicate nell'art.12.

TETTO DI ABBATTIMENTO: N. 319 CAPI così suddivisi:

Giurisdizione Forestale di PRÉ-SAINT-DIDIER: n. 48 capi, di cui: 

 

piccoli dell'anno (classe 0): 

n. 11 

femmine 

n. 29 

maschi fusoni 

n. 2 

maschi non coronati 

n. 4 

maschi coronati 

n. 2 

 

Giurisdizione Forestale di MORGEX: n. 22 capi, di cui: 

 

piccoli dell'anno (classe 0): 

n. 4 

femmine 

n. 15 

maschi fusoni 

n. 1 

maschi non coronati  

n. 1 

maschi coronati 

n. 1 

 

Giurisdizione Forestale di VALPELLINE: n. 36 capi, di cui: 

 

piccoli dell'anno (classe 0): 

n. 9 

femmine 

n. 20 

maschi fusoni 

n. 2 

maschi non coronati 

n. 3 

maschi coronati 

n. 2 

 

Giurisdizione Forestale di ÉTROUBLES: n. 195 capi, di cui: 

 

piccoli dell'anno (classe 0): 

n. 45 

femmine 

n. 125 

maschi fusoni 

n. 8 

maschi non coronati 

n. 14 

maschi coronati 

n. 3 

 

Destra orografica della Dora Baltea della Giurisdizione Forestale di CHÂTILLON: 

n. 18 capi, di cui: 

 

piccoli dell'anno (classe 0): 

n. 4 

femmine 

n. 13 

maschi fusoni 

n. 0 

maschi non coronati 

n. 1 

maschi coronati 

n. 0 

Il prelievo non potrà essere attuato mediante uscita collettiva, ma solo in uscita individuale (sono consentiti gli accompagnatori senza arma) da parte dell'assegnatario della fascetta o da parte di un componente della squadra costituita ai sensi dell'art. 4, lettera a) e sarà attuato attraverso:

• la designazione del capo da abbattere, in base al piano di prelievo di cui sopra, redatto a cura dell'Amministrazione in base alle risultanze dei censimenti primaverili 2002.

• L'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi, a cura del cacciatore che ha effettuato lo sparo, al garretto del capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento.

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 1 CAPO;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 2 CAPI;

MEZZI CONSENTITI

• fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm., di calibro non inferiore a mm. 6.5 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.

Non è consentito l'utilizzo dei cani.

I capi abbattuti devono essere presentati presso le Stazioni Forestali competenti per territorio, per l'effettuazione dei controlli necessari, possibilmente il giorno stesso dell'abbattimento.

Le modalità inerenti i controlli sanitari verranno specificate dal servizio veterinario dell'U.S.L.

Sono ammesse le «tolleranze» sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

CAPO ASSEGNATO 

TOLLERANZA AMMESSA 

 

 

Piccolo dell'anno 

Nessuna 

Femmina 

Nessuna 

Maschio fusone (stanga semplice) 

Maschio di 2 anni (stanga semplice) 

Non coronato 

Nessuna 

Coronato* 

Non coronato 

* In merito alla definizione di individuo «Coronato» si intende il cervo che abbia sviluppato su almeno una delle due aste (oltre all'occhiale, all'invernino e al mediano) la corona, cioè la formazione composta da tre punte, delle quali la più corta risulti di lunghezza non inferiore a 3 cm.

Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2003-2004.

Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2003-2004.

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2003-2004.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO, SI DOVRÀ AVVISARE LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO CHE ORGANIZZE-RÀ LE OPERAZIONI DI RECUPERO AVVALENDOSI DI CANI DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE.

LEPRE EUROPEA (Lepus europaeus)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il contingente prelevabile, suddiviso per Comprensorio Alpino, è determinato in base agli abbattimenti registrati dal 15.09 al 22.09.2002, presunti come indice pari al 20% del contingente massimo prelevabile. Qualora le condizioni meteorologiche della suddetta settimana abbiano condizionato negativamente lo sforzo di caccia attuato, a giudizio insindacabile della struttura competente in materia di Fauna Selvatica, il contingente prelevabile potrà essere rideterminato in base agli abbattimenti registrati dal 15.09 al 29.09.2002, presunti come indice pari al 32% del contingente massimo prelevabile. Tali determinazioni saranno comunicate con apposito decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali.

Il tetto di abbattimento non potrà comunque superare le 350 unità.

 

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 1 CAPO;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 6 CAPI;

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle sei unità per cacciatore o gruppi di cacciatori.

Per ogni esemplare cacciato dovrà essere prelevato il bulbo oculare, da consegnare presso la Stazione forestale nel cui territorio è avvenuto l'abbattimento o presso la Stazione forestale del Comune di residenza.

LEPRE VARIABILE (Lepus timidus)

TETTO DI ABBATTIMENTO TOTALE: 55 CAPI così suddivisi:

1) Comprensorio Alpino Alta Valle: n. 20 capi

2) Comprensorio Alpino Media Valle: n. 25 capi

3) Comprensorio Alpino Bassa Valle: n. 10 capi

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 1 CAPO;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 2 CAPI;

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle sei unità per cacciatore o gruppi di cacciatori.

Per ogni esemplare cacciato dovrà essere prelevato il bulbo oculare, da consegnare presso la Stazione forestale nel cui territorio è avvenuto l'abbattimento o presso la Stazione forestale del Comune di residenza.

GALLO FORCELLO (Tetrao tetrix)

TETTO DI ABBATTIMENTO

Il tetto complessivo, calcolato secondo le indicazioni contenute nel piano regionale faunistico venatorio, valutando il successo riproduttivo in base ai censimenti estivi da effettuarsi per aree campione, sarà da completarsi nella misura del 60% nel periodo compreso tra il 28.09 e il 27.10.2002 e nella misura del 40% nel periodo compreso tra il 28.10 e il 27.11.2002. La percentuale di capi eventualmente non prelevata nel corso del periodo compreso tra il 28.09 e il 27.10.2002 non è cumulabile con quella prevista per il periodo compreso tra il 28.10 e il 27.11.2002.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, prima della stagione venatoria.

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 1 CAPO;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 3 CAPI;

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle sei unità per cacciatore o gruppi di cacciatori.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

È FATTO DIVIETO DI ABBATTERE LA FEMMINA DEL GALLO FORCELLO.

PERNICE BIANCA (Lagopus mutus)

TETTO DI ABBATTIMENTO: 60 CAPI così suddivisi:

1) Comprensorio Alpino Alta Valle: n. 20 capi

2) Comprensorio Alpino Media Valle: n. 25 capi

3) Comprensorio Alpino Bassa Valle: n. 15 capi

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 2 CAPI;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 2 CAPI;

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle sei unità per cacciatore o gruppi di cacciatori.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

COTURNICE (Alectoris graeca)

TETTO DI ABBATTIMENTO : N. 70 CAPI così suddivisi:

1) Comprensorio Alpino Alta Valle: n. 20 capi

2) Comprensorio Alpino Media Valle: n. 30 capi

3) Comprensorio Alpino Bassa Valle: n. 20 capi

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 2 CAPI;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 3 CAPI;

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle sei unità per cacciatore o gruppi di cacciatori.

La caccia alla coturnice potrà essere chiusa, anche localmente, mediante decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali qualora abbiano a verificarsi nevicate precoci e consistenti, ovvero la stima del rapporto giovani/adulti risulti particolarmente sfavorevole in base all'analisi dei dati pluviometrici.

BECCACCIA (Scolopax rusticola)

QUOTA GIORNALIERA PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 3 CAPI;

QUOTA STAGIONALE PER SINGOLO CACCIATORE:

n. 20 CAPI.

LA LEPRE EUROPEA, LA LEPRE VARIABILE, IL GALLO FORCELLO, LA PERNICE BIANCA E LA COTURNICE NON SONO CUMULABILI TRA LORO NELLA STESSA GIORNATA.

VOLPE (Vulpes vulpes)

MODALITÀ CONSENTITE DAL 15 SETTEMBRE AL 14 NOVEMBRE 2002:

Caccia vagante.

• MODALITÀ CONSENTITE DAL 16 NOVEMBRE 2002 AL 30 GENNAIO 2003:

a) la caccia alla volpe può essere esercitata in battuta per non più di due giorni settimanali, ad esclusione del martedì e del venerdì;

b) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la battuta deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio nel quale devono essere riportati: i comuni e le località dove si effettua la battuta, i nominativi dei partecipanti, nonché l'ora di inizio della battuta;

c) la battuta alla volpe può essere effettuata in zone ove non sono prenotate battute al cinghiale; la battuta potrà interessare un massimo di n. 2 comuni;

d) la caccia in battuta alla volpe può avvenire solo se esercitata da gruppi composti da un minimo di 2 (due) cacciatori fino ad un massimo di 10 (dieci) cacciatori;

e) per esercitare la caccia in battuta alla volpe è obbligatorio l'impiego di ausiliari (cani da tana);

f) la caccia alla volpe in battuta deve essere effettuata unicamente con fucile a canna ad anima liscia;

CINGHIALE (Sus scrofa)

• MODALITÀ DI CACCIA DAL 24 OTTOBRE AL 23 NOVEMBRE 2002

 

CACCIA VAGANTE:

a) per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.;

b) è consentito l'uso del fucile a canna liscia unicamente con munizioni a palla intera, nonché l'uso del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm. e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale. È consentito il mirino o reticolo opto-elettronico.

• MODALITÀ DI CACCIA DAL 30 NOVEMBRE 2002 AL 27 GENNAIO 2003

CACCIA IN BATTUTA:

c) la caccia in battuta è consentita solo ed unicamente nei settori individuati e riportati su apposita cartografia dall'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali entro e non oltre il 31.07.2002;

d) la caccia in battuta al cinghiale è vietata in tutte le zone in cui vige il divieto di esercitare attività venatoria, così come elencate nella vigente normativa;

e) possono effettuare la caccia in battuta al cinghiale i cacciatori in regola con il tesseramento, iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale, ferma restando la regola che ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra;

f) le squadre, limitate per l'intero territorio regionale al numero massimo di 12, vengono singolarmente designate dal Comitato regionale per la gestione venatoria a cacciare in un singolo Comprensorio alpino, rispettando in prima istanza il principio del legame cacciatore - territorio, secondo lo schema seguente:

• 

ALTA VALLE: 

3 squadre; 

• 

MEDIA VALLE: 

6 squadre; 

• 

BASSA VALLE: 

3 squadre; 

g) le squadre, coordinate da un capo battuta e uno o più vice capo battuta, che, in assenza del capo, svolgano le sue funzioni, devono essere composte da un minimo di 60 persone, purché un numero minimo di 30 componenti sia venatoriamente residente in una delle sezioni ricadenti nel Comprensorio alpino in cui la squadra sarà designata a cacciare;

h) i criteri per la designazione delle squadre nei settori, di cui al comma c) del presente articolo, saranno stabiliti con apposito regolamento a cura del Comitato regionale per la gestione venatoria entro e non oltre il 19 luglio 2002 e approvati dall'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali;

i) le funzioni di capo battuta e vice capo battuta possono esser rivestite solo da cacciatori in possesso del relativo attestato di riconoscimento regionale;

j) le squadre possono effettuare le battute esclusivamente nei settori in cui sono state designate a cacciare; ogni squadra potrà effettuare al massimo 2 battute alla settimana ad eccezione del martedì e del venerdì;

k) il capo battuta deve presentare all'Ufficio per la Fauna Selvatica, entro e non oltre il 6 settembre 2002, apposita domanda per l'iscrizione della propria squadra nell'apposito «Registro regionale delle squadre al cinghiale».

La domanda deve contenere:

• elenco nominativo e dati anagrafici di tutti i componenti la squadra con indicazione dell'indirizzo di residenza, del numero di Carnet de chasse, del numero di porto d'armi e del recapito telefonico, forniti anche su supporto magnetico in formato elettronico ad uso foglio di calcolo compatibile con i sistemi PC;

• nominativo del capo battuta e dei vice-capi battuta;

• opzione per il Comprensorio Alpino in cui effettuare la caccia in battuta al cinghiale, nel rispetto dei numeri minimi previsti al comma g) del presente calendario;

l) i capi battuta, le cui squadre nel periodo 30 novembre 2002 - 27 gennaio 2003 non effettuino un numero minimo di 16 battute, non potranno presentare domanda di iscrizione nel «Registro regionale delle squadre al cinghiale» per la stagione venatoria 2003-2004;

m) l'Amministrazione regionale rilascia ad ogni capo battuta, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, apposito CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA SPECIALE AL CINGHIALE, nel quale devono essere indicati i nominativi dei componenti la squadra.

Unitamente al tesserino di cui sopra viene rilasciato un congruo numero di cartoline di abbattimento, sulle quali annotare i capi abbattuti; il tesserino e le cartoline devono esser compilate in maniera indelebile in ogni loro parte;

n) per l'effettuazione di una battuta occorre un numero di cacciatori non inferiore a 20; tale numero deve essere raggiunto con cacciatori iscritti nella squadra designata nel settore dove la battuta viene eseguita. Raggiunto tale numero possono partecipare alla battuta componenti di altre squadre con arma fino ad un massimo di 15 e, in qualità di accompagnatori senza arma, a loro totale rischio, consapevoli di sollevare con la loro partecipazione l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile e penale, persone che non siano cacciatori, per un numero massimo di 5 unità giornaliere;

o) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la battuta, deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione Forestale competente per territorio, nel quale devono essere riportati: il settore dove si effettua la battuta, nonché l'ora ed il luogo del ritrovo, intendendo con tale termine il luogo di raduno per il coordinamento della battuta;p) copia del suddetto modulo deve essere trattenuta dal capo battuta o dal suo vice capo battuta, e deve essere aggiornata riportando obbligatoriamente la località, il numero ed il nominativo dei partecipanti prima dell'inizio della battuta, nel rispetto dei limiti numerici previsti dal presente articolo al comma n);

q) i cacciatori autorizzati ed iscritti alla battuta provvederanno a delimitare il territorio di battuta con cartelli, forniti dall'Amministrazione regionale. Detti cartelli dovranno essere collocati sulle vie principali di accesso alla zona di battuta;

r) il Comitato regionale per la gestione venatoria, sentiti i capi battuta, è incaricato di organizzare il programma settimanale delle battute, facendo in modo che tale programma venga comunicato alle Stazioni Forestali ed alle Sezioni Comunali Cacciatori, competenti per territorio, entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì della settimana precedente;

s) in ogni singolo settore individuato dal Comitato regionale per la Gestione Venatoria può essere effettuata una sola battuta giornaliera e non più di due battute alla settimana purché le stesse non siano consecutive; per battuta si intende l'attività venatoria di una squadra composta dal numero di cacciatori di cui alla lettera n), che si protrae per tutta la giornata nel rispetto dell'orario di cui all'art. 6 e che può comprendere battute successive nel settore prescelto e con le modalità previste dal presente calendario. Possono essere effettuate contemporaneamente battute svolte in settori contigui, purché le stesse non confinino tra loro; è possibile effettuare una battuta unica, a cavallo tra due settori, anche unendo due squadre;

t) settimanalmente ogni capo o vice capo battuta dovrà compilare un apposito formulario da consegnare al Comitato regionale per la gestione venatoria, circa l'esito della battuta svolta;

u) tutti i partecipanti ad ogni battuta devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della battuta, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità;

v) la caccia al cinghiale in battuta è consentita con l'uso del fucile a canna liscia, unicamente con munizioni a palla intera, nonché con l'uso del fucile a canna rigata, anche con l'ausilio del cannocchiale, con calibro non inferiore a 6,5 mm. e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40 ed anche con l'ausilio dei cani. Nel corso della battuta è vietata la detenzione di munizione spezzata. È consentito il mirino o reticolo opto-elettronico;

w) durante lo svolgimento delle battute è vietato l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi telefonici portatili, fatta salva l'autorizzazione al loro utilizzo per eventuali chiamate di soccorso;

x) per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare abbattuto di cinghiale dovrà essere esaminato dal Servizio Veterinario dell'U.S.L.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO, SI DOVRÀ AVVISARE LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO CHE ORGANIZZERÀ LE OPERAZIONI DI RECUPERO AVVALENDOSI DI CANI DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE.

 

Articolo 8

Strade interpoderali.

Fermo restando i disposti della legge regionale 22 aprile 1985, n. 17, il transito dei cacciatori con veicoli a motore su strade non classificate regionali, statali o comunali carrozzabili è vietato fra la mezz'ora antecedente l'apertura e la mezz'ora antecedente la chiusura giornaliera, se non per tornare al proprio domicilio.

In quest'ultimo caso il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del Carnet de chasse, mediante perforazione, il termine dell'esercizio venatorio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel periodo di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe, ferme restando le disposizioni della L.R. 22 aprile 1985, n. 17.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i cacciatori disabili (muniti del contrassegno di cui al D.M. 8 giugno 1979, n. 1176 del Ministero del Lavoro), amputati agli arti inferiori, portatori di protesi ortopediche e/o paraplegici, e i cacciatori aventi una invalidità superiore all'80% sono autorizzati a circolare sulle strade interpoderali senza limitazioni di orario; i cacciatori rientranti nelle categorie di cui sopra possono essere accompagnati esclusivamente da una persona non in possesso di porto d'armi ad uso caccia o da un cacciatore che in quella giornata non esercita attività venatoria.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e ai loro invitati, relativamente al transito sulle strade situate all'interno delle Aziende stesse.

Articolo 9

Divieti.

Oltre ai divieti previsti dalla legislazione vigente a da norme contenute nel presente calendario venatorio è fatto divieto di :

a) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina, fatta eccezione per il camoscio, il capriolo, il cervo, il cinghiale, i tetraonidi e la volpe, quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto da neve;

b) esercitare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, salvo gli aventi diritto;

c) uscire con i cani durante il periodo venatorio nei giorni di martedì e venerdì;

d) uscire con i cani nel periodo dal 11.09.2002 al 14.09.2002 per i detentori di carnet A e di carnet B;

e) uscire con i cani nel periodo dal 24.09.2002 al 27.09.2002 per i detentori di carnet C;

f) asportare le mammelle ai capi di camoscio femmina abbattuti;

g) esercitare l'attività di addestramento cani se non in regola con il tesseramento.

 

Articolo 10

Aziende faunistico-venatorie.

L'esercizio della caccia nell'àmbito delle aziende faunistico-venatorie è disciplinato dalle singole autorizzazioni.

Per tutto quello non previsto in esse, vale quanto disciplinato dal vigente calendario venatorio.

Il periodo destinato al prelievo non deve superare l'intervallo temporale previsto dalla normativa vigente; contestualmente alla presentazione del piano di abbattimento annuale, le Aziende faunistico-venatorie fissano i giorni di apertura e chiusura, ritenuti più idonei per il prelievo di ogni singola specie, all'interno del periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 dicembre 2002.

 

Articolo 11

Cacciatori non residenti.

È ammesso ad esercitare l'esercizio venatorio sul territorio regionale un numero massimo di 43 cacciatori provenienti dalle altre regioni italiane, pari al 3% dei cacciatori residenti, così suddivisi:

• Carnet de chasse per la caccia agli ungulati: n. 31 cacciatori;

• Carnet de chasse per la caccia ai lagomorfi: n. 8 cacciatori;

• Carnet de chasse per la caccia ai galliformi alpini: n. 4 cacciatori.

Sono da ritenersi valide le domande di ammissione inoltrate al Comitato regionale per la Gestione Venatoria entro e non oltre il 30 giugno 2002.

La designazione dei cacciatori ammessi è stabilita con apposito regolamento a cura del Comitato regionale per la gestione venatoria e la loro assegnazione ai singoli Comprensori Alpini è approvata dall'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali sulla base dei criteri contenuti nel Piano regionale faunistico-venatorio entro e non oltre il 31 luglio 2002.

 

Articolo 12

Aree a caccia specifica e Unità sub-comprensoriali.

Per la stagione venatoria 2002-2003, le Aree a caccia specifica sono le seguenti:

A) Area a caccia specifica per le specie cervo e camoscio:

ACS 1, con territorio nel comune di COURMAYEUR, denominata «Val Ferret»;

B) Aree a caccia specifica per le specie cervo, camoscio e capriolo:

ACS 2, con territorio nei comuni di COURMAYEUR, MORGEX e PRÉ-SAINT-DIDIER, denominata «Mont de la Saxe - Mont Cormet»;

ACS 3, con territorio nei comuni di ÉTROUBLES, SAINT-OYEN, SAINT-RHEMY-EN-BOS-SES, GIGNOD, AOSTA, SARRE, SAINT-PIERRE, SAINT-NICOLAS e AVISE, denominata «Mont Fallère»;

C) Aree a caccia specifica per la specie camoscio:

ACS 4, con territorio nei comuni di OYACE, BIONAZ, VALTOURNENCHE, TORGNON, NUS e QUART, denominata «La Granda»;

ACS 5, con territorio nei comuni di NUS, VERRAYES e TORGNON, denominata «Becca d'Aver»;

ACS 6, con territorio nei comuni di AYAS, BRUSSON, SAINT-VINCENT e CHÂTILLON, denominata «Monte Zerbion»;

ACS 7, con territorio nei comuni di PERLOZ, ARNAD, DONNAS, denominata «Perloz»;

ACS 8, con territorio nei comuni di GRESSONEY-SAINT-JEAN e GRESSONEY-LA-TRINITÉ, denominata «Gressoney»;

ACS 9, con territorio nei comuni di GRESSONEY-SAINT-JEAN e GRESSONEY-LA-TRINITÉ, denominata «Testa Grigia»;

ACS 10, con territorio nei comuni di BRUSSON, CHALLAND-SAINT-ANSELME ed ÉMARÈSE, denominata «Comagne»;

ACS 11, con territorio nel comune di FÉNIS, denominata «Clavalité»;

ACS 12, con territorio nel comune di CHAMPOR-CHER, denominata «Dondena».

Nelle zone di cui alla lettera A è consentito cacciare esclusivamente le specie cervo e camoscio, nelle zone di cui alla lettera B esclusivamente le specie cervo, camoscio e capriolo, nelle zone di cui alla lettera C esclusivamente la specie camoscio, secondo i piani di prelievo e le modalità contenute nell'art. 7 del presente calendario.

Per la stagione venatoria 2002-2003, le Unità sub-comprensoriali per la caccia al camoscio sono le seguenti:

• USC 1, comprendente il comune di LA THUILE e la porzione della Giurisdizione forestale di MORGEX posta sulla destra orografica della Dora Baltea;

• USC 2, comprendente la porzione della Giurisdizione forestale di ARVIER posta sulla destra orografica della Dora Baltea;

• USC 3, comprendente la porzione della Giurisdizione forestale di VILLENEUVE posta sulla destra orografica della Dora Baltea;

• USC 4, comprendente la porzione della Giurisdizione forestale di AYMAVILLES posta sulla destra orografica della Dora Baltea;

• USC 5, comprendente le porzioni delle Giurisdizioni forestali di AOSTA, NUS e CHÂTILLON poste sulla destra orografica della Dora Baltea;

• USC 6, comprendente la Giurisdizione forestale di ANTEY;

• USC 7, comprendente la Giurisdizione forestale di VERRÈS;

• USC 8, comprendente la Giurisdizione forestale di BRUSSON;

• USC 9, comprendente le Giurisdizioni forestali di PONTBOSET e di PONT-SAINT-MARTIN;

• USC 10, comprendente la porzione della Giurisdizione forestale di GABY posta sulla sinistra orografica del torrente Lys.

I confini e le delimitazioni delle predette Aree a caccia specifica e delle Unità sub-comprensoriali, risultano dalle planimetrie allegate al presente calendario, del quale fanno parte integrante e, limitatamente alle Aree a caccia specifica, sono indicate sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle.

 

Articolo 13

Zone speciali di divieto caccia specifica.

Zone speciali di divieto caccia alla coturnice.

Allo scopo di favorire l'incremento delle popolazioni di coturnice in alcune zone del territorio regionale, sono istituite le seguenti «Zone speciali di divieto caccia alla coturnice»:

Zona speciale 1, con territorio nel comune di SAINT-PIERRE, denominata «Grand Arpille»;

Zona speciale 2, con territorio nei comuni di ALLEIN e ÉTROUBLES, denominata «Allein-Etroubles»;

Zona speciale 3, con territorio nel comune di ÉMARÈSE, denominata «Emarèse»;

Zona speciale 4, con territorio nel comune di GABY, denominata «Niel»;

Zona speciale 5, con territorio nel comune di ISSIME, denominata «San Grato».

In dette Zone Speciali è vietato l'esercizio della caccia alla coturnice.

I confini e le delimitazioni delle predette Zone risultano dalla planimetrie allegate al presente calendario del quale fanno parte integrante e sono indicate sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle riportanti la dicitura «Zone speciali di divieto caccia alla coturnice».

 

Articolo 14

Norme finali.

Le disposizioni del presente calendario venatorio hanno validità fino all'emanazione del prossimo. Il controllo e l'applicazione delle presenti norme e disposizioni è affidata agli Agenti del Corpo Forestale Valdostano ed agli Agenti a ciò autorizzati dalla legge.

 

 

Cartografie (2)

 

(2) Le cartografie non sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale.

 

 

MODALITÀ DI PRELIEVO DELLA SPECIE CAPRIOLO, CERVO E CAMOSCIO PER L'ANNO 2002-2003

Articolo 1

Modalità di annotazione dell'uscita individuale o collettiva per il prelievo di capriolo e camoscio.

In caso di uscita individuale il cacciatore titolare di Carnet A, assegnatario di fascetta/e deve annotare sul proprio carnet la data dell'uscita e il codice/i identificativo riportato/i sulla fascetta/e aperta/e di cui risulta essere nominalmente assegnatario oppure di cui risulta essere assegnataria la squadra di cacciatori titolari di carnet A, di cui egli fa parte.

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario Venatorio, ogni cacciatore titolare della fascetta/e attestante il diritto al prelievo/i di capi di camoscio o capriolo può avvalersi della facoltà di organizzare un'uscita collettiva con cacciatori titolari di carnet A, fino ad un massimo di tre persone componenti l'uscita collettiva, purché:

A. tutti i partecipanti dell'uscita collettiva di caccia siano titolari di carnet A e non abbiano già svolto tre giornate di caccia nel corso della corrente settimana;

B. ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva annoti sul proprio carnet la data dell'uscita, il numero identificante i carnet dei cacciatori con cui effettua l'uscita collettiva e il codice/i identificativo riportato/i sulla fascetta/e aperta/e, di cui ognuno dei componenti l'uscita collettiva risulta essere nominalmente assegnatario oppure di cui risulta essere assegnataria la squadra di cui egli fa parte;

C. l'uscita collettiva sia effettuata esclusivamente nel territorio dell'unità gestionale in cui è designato l'abbattimento del capo/i relativo/i alla fascetta/e aperta/e, così come annotate al precedente punto B;

D. ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva non abbia superato le quote giornaliere e stagionali di cervidi o bovidi abbattibili.

Articolo 2

Modalità di svolgimento dell'uscita collettiva.

L'uscita collettiva dovrà sempre essere condotta dimostrando da parte dei componenti la squadra un'attitudine di caccia rivolta all'abbattimento del capo/i individuato/i dalla fascetta/e aperta/e annotata/i su ognuno dei carnet di caccia, fermo restando:

• l'obbligo di annotare l'avvenuto abbattimento sul proprio carnet di caccia da parte del singolo cacciatore autore del prelievo, che ha effettuato lo sparo;

• l'obbligo di apporre la fascetta inamovibile al garretto del capo abbattuto da parte di tutti i cacciatori partecipanti all'uscita collettiva.

Art. 3

Modalità di utilizzo delle fascette.

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto di ogni capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento, sono di colore differenziato per ogni specie oggetto di prelievo e riportano la dicitura individuante la specie, il sesso e la classe di età, secondo quanto riportato nella tabella allegata, in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio in corso, nonché un numero progressivo che corrisponde all'unità gestionale (A.C.S., settore di A.C.S., unità territoriale sub-comprensoriale, denominata anche U.C.S., circoscrizione venatoria, giurisdizione forestale) in cui deve avvenire il prelievo.

All'atto dell'apposizione della fascetta si deve procedere all'asportazione della linguetta corrispondente al giorno e della linguetta corrispondente al mese, in cui avviene il prelievo e alla compilazione della relativa cartolina in ogni sua parte e la sua relativa consegna nei tempi e nei modi previsti dal vigente calendario da parte di chi ha effettuato l'abbattimento.

Una parte delle fascette attestanti il prelievo delle femmine adulte ed anziane della specie camoscio riportano le diciture «F AD *» oppure «F SR *». Tali diciture designano rispettivamente il prelievo contestuale di femmina adulta od anziana, con proprio piccolo di classe 0 (capretto). Pertanto un cacciatore titolare della fascetta riportante la dicitura «FAD *» oppure «F SR *» deve effettuare l'uscita collettiva giornaliera con un cacciatore titolare della fascetta attestante il prelievo di un piccolo, riportante la dicitura «P» e relativa alla medesima unità gestionale, fermo restando la possibilità da parte di un singolo cacciatore, eventualmente titolare di due fascette attestanti il prelievo di femmina e piccolo, di effettuare un'uscita individuale.

Il prelievo di entrambi i capi (femmina e proprio piccolo) è da effettuarsi obbligatoriamente nell'àmbito della stessa giornata di caccia.

Nel caso, per qualsiasi ragione, nel corso dello svolgimento della giornata di caccia, sia stato effettuato l'abbattimento della sola femmina ovvero del solo piccolo, la fascetta dell'animale non abbattuto deve essere consegnata alla Stazione Forestale competente per territorio, all'atto del recapito del capo abbattuto e della relativa cartolina, e il capo non abbattuto è da ritenersi comunque non più prelevabile durante l'intero svolgimento della stagione venatoria.

 

Articolo 4

Unità gestionali - Circoscrizioni per il prelievo della specie capriolo.

Il prelievo del capo assegnato, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nella circoscrizione venatoria cui si riferisce la fascetta/e, debitamente annotata/e, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Articolo 5

Unità gestionali - Giurisdizioni e settori per il prelievo della specie cervo.

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nella Giurisdizione Forestale, ovvero settore di Giurisdizione cui si riferisce la fascetta/e, che deve essere debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia, fermo restando che per il prelievo del cervo non è mai consentito organizzare un'uscita collettiva.

Ogni assegnatario dovrà dare comunicazione della propria uscita al cervo alla Stazione forestale competente per territorio entro e non oltre le ore 17,00 del giorno antecedente la giornata di caccia.

Per quanto riguarda la Giurisdizione Forestale di ÉTROUBLES, sono individuati 8 (otto) settori, entro ognuno dei quali possono accedere giornalmente un massimo di 6 (sei) cacciatori, per un totale complessivo giornaliero di presenze sul territorio della Giurisdizione forestale di 28 (ventotto) cacciatori.

Per la Giurisdizione Forestale di ÉTROUBLES si dispone quindi che il Comitato per la Gestione venatoria predisponga entro l'inizio della stagione venatoria una turnazione giornaliera per tutto il periodo di prelievo della specie cervo, aggiornabile con l'andamento dei prelievi, al fine di regolare l'accesso ai singoli settori della Giurisdizione, rispettando inderogabilmente i tetti di accesso di cui sopra.

Una tabella riportante i nominativi, i giorni di turnazione ed i settori prenotati, sarà esposta all'esterno della Stazione Forestale di ÉTROUBLES, ed aggiornata nel corso dello svolgimento della stagione venatoria a cura del Personale di Stazione.

Articolo 6

Unità gestionali - ACS, settori di ACS e USC per il prelievo della specie camoscio.

Il prelievo del capo assegnato o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'ACS, ovvero settore di ACS o unità sub-comprensoriale, cui si riferisce la fascetta/e, debitamente annotata/e, come previsto dall'art. 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Articolo 7

Sanzioni.

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 64/1994.


VENETO

L.R. Veneto 9 dicembre 1993, n. 50
Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 10 dicembre 1993, n. 104.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato 1 delle citate direttive.

 

Art. 2

Funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolge i compiti di orientamento e di controllo previsti dalla presente legge.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative assegnate loro dalla legge n. 157 del 1992 e quelle delegate dalla presente legge.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca (2).

4. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni, si avvalgono dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.

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(2) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 13 ottobre 2000, n. 3269.

 

Art. 3

Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria.

1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

b) gli assessori provinciali competenti in materia;

c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992, esistente nella Regione;

e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);

g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;

h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;

i) il dirigente del dipartimento regionale competente.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l'indennità prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria provinciale nominata dal Presidente della Provincia e composta da:

a) l'assessore provinciale competente o un suo delegato che la presiede;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia;

d) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);

f) un esperto per il territorio delle Alpi e uno per il territorio lagunare e vallivo, per le Province che comprendano tali territori;

g) il dirigente della struttura competente.

4. Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed i segretari scelti tra i dipendenti delle competenti strutture delle rispettive amministrazioni.

 

Art. 4

Cattura temporanea e inanellamento.

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157 del 1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'I.N.F.S., autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'I.N.F.S. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Provincia competente per territorio le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.

5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994-1995 sentito l'I.N.F.S., può con provvedimento motivato autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'I.N.F.S. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992.

6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157 del 1992.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.

9. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

10. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all'I.N.F.S., o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto.

11. È fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

 

Art. 5

Centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà.

1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito da ciascuna provincia il centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;

b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;

c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussìdi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun centro provinciale.

3. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 2, nonché la dotazione organica degli stessi è stabilita con proprio provvedimento da ciascuna provincia.

4. Le province sono autorizzate ad affidare la gestione dei centri di cui al comma 2 ad organismi pubblici e privati terzi (3).

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(3) Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 1, L.R. 13 settembre 2001, n. 27 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Soccorso della fauna selvatica in difficoltà. 1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.

2. Al fine di dare attuazione al comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, le Province possono stipulare convenzioni con gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per operazioni di soccorso di animali in difficoltà. In caso di animali feriti, possono stipulare, sentito l'I.N.F.S., convenzioni con istituti scientifici, associazioni protezionistiche e venatorie, finalizzate alla cura degli animali stessi, alla loro temporanea detenzione e successiva liberazione e/o destinazione.».

 

Art. 6

Centri sperimentali.

1. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità di studio, di tutela, ed incremento della fauna selvatica presente nel territorio regionale, in rapporto all'ambiente, centri faunistici sperimentali nella zona faunistica delle Alpi, e nel territorio lagunare e vallivo, affidandone la gestione alle Province territorialmente interessate.

Art. 7

Tassidermia ed imbalsamazione.

1. Per la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei si rinvia al regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3.

2. L'autorizzazione, di cui all'articolo 1 del regolamento regionale n. 3 del 1991, è sospesa da tre a sei mesi, nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal medesimo regolamento. Il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 157 del 1992.

 

Art. 8

Pianificazione faunistico-venatoria regionale.

(giurisprudenza)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;

b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992;

c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;

d) criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28;

e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157 del 1992;

f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992.

 

Art. 9

Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale (4) e prevedono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli «habitat» naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157 del 1992;

i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157 del 1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'I.N.F.S. e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992.

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992.

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(4) Entro il 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, L.R. 4 aprile 2003, n. 11, le province approvano i piani faunistico-venatori provinciali con le previsioni di cui al presente comma. Vedi, anche, l'art. 2, comma 2, L.R. 27 ottobre 2003, n. 25.

 

TITOLO II

Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente

Art. 10

Oasi di protezione.

1. Le Province istituiscono le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.

2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992.

3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria; le Province sono delegate a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

4. La gestione delle oasi può essere affidata dalle Province, mediante convenzione, ad una o più associazioni di protezione ambientale; venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.

5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato dalle Province con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

 

 

 

Art. 11

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Le Province istituiscono le zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i territori di proprietà delle Province e, previo assenso, della Regione e dei Comuni e loro Consorzi.

3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dalle Province, mediante convenzione, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.

5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è delimitato dalle Province con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

 

Art. 12

Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, anche al fine di raggiungere la percentuale minima di territorio destinata a protezione della fauna selvatica dal piano faunistico-venatorio, le Province sono delegate ad istituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate a norma del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 dall'I.N.F.S.

 

Art. 13

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

1. Le Province istituiscono i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento.

2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

3. Nei centri pubblici, la Provincia, sentito l'I.N.F.S., può autorizzare il prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o di miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato dalla Provincia.

4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate da tabelle, a cura delle Province ai sensi dell'articolo 33.

 

TITOLO III

Norme per il prelievo venatorio

Art. 14

Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157 del 1992.

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. Le Province sono delegate a rilasciare il tesserino che deve riportare:

a) le generalità del cacciatore;

b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;

c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;

d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. È vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia competente.

 

Art. 15

Abilitazione.

1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina è delegata la Provincia stessa.

2. La commissione è composta da:

a) un dirigente della Provincia, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;

b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario presentare domanda al Presidente della Provincia di residenza, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalle Province e aggiornata ogni due anni.

5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi presso la Provincia nel cui territorio intendono praticare l'attività venatoria.

6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati nell'Allegato A alla presente legge.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992.

 

Art. 16

Calendario venatorio (5).

1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'I.N.F.S. e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno (6).

2. Il calendario venatorio regionale indica:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157 del 1992;

b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

3. La Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'I.N.F.S., i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del sopraddetto articolo 18.

4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, le Province pubblicano e divulgano calendari venatori ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. Le Province, il cui territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi, integrano il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso e riportano altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.

5. Le Province, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157 del 1992 e non comprese nell'Allegato II della direttiva 79/409/CEE, attuano la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157 del 1992.

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(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 gennaio 2004, n. 7.

(6) Con Delib.G.R. 15 giugno 2001, n. 1539, e con Delib.G.R. 14 giugno 2002, n. 1555 sono stati approvati, ai sensi del presente comma, i calendari venatori rispettivamente per la stagione 2001-2002 e per la stagione 2002/2003. Con Delib.G.R. 25 gennaio 2002, n. 93 è stato consentito il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie germano reale, alzavola e marzaiola, all'interno del territorio lagunare e vallico regionale, così come conterminato dal vigente piano faunistico-venatorio regionale.

 

Art. 17

Controllo della fauna selvatica (7).

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo, di metodi ecologici, su parere dell'I.N.F.S. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente auorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (8). La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, deve avvenire sotto controllo veterinario (9).

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(7) Vedi, anche, il D.P.G.R. 2 agosto 2002, n. 843.

(8) Periodo così modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

(9) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 13 ottobre 2000, n. 3269 e la Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 2072 e il D.P.G.R. 13 luglio 2001, n. 1468 e il D.P.G.R. 9 agosto 2001, n. 1711 e il D.P.G.R. 7 settembre 2001, n. 1863.

 

Art. 18

Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

1. Le Province, entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 8, istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, le Province, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'E.N.C.I., nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'E.N.C.I., sono soggetti ad autorizzazione della Provincia, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.

 

Art. 19

Esercizio della caccia in forma esclusiva.

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il Falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

2. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comunicano alla Provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14.

3. L'opzione sulla forma di caccia ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non è presentata richiesta di modifica.

 

Art. 20

Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992.

2. La Provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Provincia, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

a) residenti nel Comune ove e collocato l'appostamento;

b) residenti nella Provincia;

c) residenti nella Regione;

d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Provincia rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio provinciale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Provincia può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, e consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, né la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.

 

Art. 21

Ambiti territoriali di caccia.

1. Le Province, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'articolo 8, sono delegate ad istituire gli Ambiti territoriali di caccia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano.

2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'Ambito:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) l'Assemblea dei soci;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale (10);

b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

d) due rappresentanti della Provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria (11).

5-bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione (12).

5-ter. Le associazioni di cui al comma 5-bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso (13).

6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.

7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli «habitat», provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a lire 100.000, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione.

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo, trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla Provincia, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.

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(10) Lettera così integrata dall'art. 22, secondo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

(11) Comma così integrato dall'art. 22, primo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

(12) Comma aggiunto dall'art. 22, terzo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

(13) Comma aggiunto dall'art. 22, terzo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

 

Art. 22

Iscrizione all'Ambito.

1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta al Presidente della Provincia competente per territorio, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre a 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21 (14). Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti. La Provincia, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità:

a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;

b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;

c) essere residenti in ambiti limitrofi;

d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito.

e) essere residenti nelle altre Province del Veneto.

2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.

3. È fatta salva la possibilità di accedere, previa richiesta in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

4. Il Comitato direttivo dell'Ambito può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti, in base alle disposizioni contenute nello statuto.

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(14) Periodo così modificato dall'art. 23, comma 2, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

 

Art. 23

Zona faunistica delle Alpi.

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157 del 1992, su proposta delle Province interessate, a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione provvedono le Province.

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere:

a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;

b) l'impiego dei cani da caccia;

c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;

d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, da pane della Giunta provinciale, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;

e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;

f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;

g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.

4. Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano le modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:

a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31 del 1989 comprese nel territorio del Comprensorio;

b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;

c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;

d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi;

e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;

f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi.

5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio della Provincia. È fatta salva la possibilità di accedere previa richiesta ad altri comprensori di altre Province anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

6. Il Comitato direttivo del comprensorio può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri comprensori in base alle disposizioni contenute nello statuto.

 

Art. 24

Comprensori alpini.

(giurisprudenza)

1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992.

5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano provinciale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la Provincia, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e con le altre Province.

 

Art. 25

Territorio lagunare e vallivo.

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. La Provincia individua appostamenti di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992.

3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

 

Art. 26

Aree contigue a parco.

1. L'esercizio venatorio è consentito ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nelle aree contigue a parchi naturali individuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto alla lettera b), comma 1, articolo 21, della legge n. 157 del 1992.

2. I soggetti ai quali è consentito l'esercizio venatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 devono iscriversi all'Ambito territoriale o al Comprensorio alpino nel quale ricadono le aree di cui al comma 1.

 

Art. 27

Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Le Province sono delegate ad erogare, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori agli uffici provinciali delegati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

4. Le Province, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, possono effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.

 

Art. 28

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.

1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.

3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province (15).

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione (16).

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(15) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 13 ottobre 2000, n. 3269 e la Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 2072.

(16) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 9, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

 

TITOLO IV

Strutture d'iniziativa privata

Art. 29

Aziende faunistico-venatorie.

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 né superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

3. La Provincia è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'I.N.F.S., secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Provincia. La concessione è accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.

7. La Provincia è delegata a trasformare l'azienda faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda.

8. (17).

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(17) Comma abrogato dall'art. 22, quarto comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

 

Art. 30

Aziende agri-turistico-venatorie.

1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l'I.N.F.S., è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia.

6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;

b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

 

Art. 31

Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'I.N.F.S., rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

4. La Provincia, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Provincia comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.

 

Art. 32

Allevamenti.

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992 sono distinti in tre categorie:

a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;

b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;

c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.

3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. È consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992.

7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 33

Tabellazione.

1. Le tabelle, da apporsi al fine di delimitare aree soggette a particolare regime devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da tre a quattro metri e a una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

2. Nei terreni vallivi, sui laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno cinquanta cm. dalla superficie dell'acqua.

3. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

4. Le tabelle perimetrali, debbono essere del modello stabilito con decreto del Presidente della Giunta

5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono al modello di cui al comma 4, possono essere mantenute non oltre un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 34

Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle Province.

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorra, ad integrare il programma.

3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

a) un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;

b) un esperto designato dalla Provincia;

c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 12.

 

Art. 35

Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'I.N.F.S., l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;

b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;

c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;

d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;

e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;

f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio, della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;

g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;

h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellagione;

i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;

l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno non recupera i bossoli delle cartucce;

m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 10.

 

Art. 36

Rapporto sull'attività di vigilanza.

1. Le Province, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale, per gli effetti di cui all'articolo 33 della legge n. 157 del 1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.

 

Art. 37

Ricorsi amministrativi.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Art. 38

Tasse di concessione regionale.

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di allevamento della fauna selvatica sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33.

2. Il pagamento delle tasse di concessione deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Veneto - Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna circoscrizione provinciale, in base a residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed al luogo dove ha sede l'appostamento fisso di caccia, l'azienda faunistico-venatoria, l'azienda agri-turistico-venatoria ed il centro privato di allevamento della fauna selvatica.

 

Art. 39

Norma finanziaria.

1. I proventi delle tasse sulle concessioni regionali, di cui all'articolo 38, sono iscritti al cap. 152 dell'entrata del bilancio regionale e sono destinati:

a) per la quota dell'80 per cento alle Provincie che dovranno destinare le assegnazioni, con apposito piano finanziario, alla realizzazione degli interventi a esse attribuiti dalla presente legge;

b) per la quota residua per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3; all'articolo 2, comma 1; e agli articoli 6 e 28.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sono istituiti:

a) il cap. 75054 denominato «Assegnazione alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate»;

b) il cap. 75056 denominato «Contributo alle Province per la predisposizione dei piani faunistici venatori, per la tutela delle attività agricole»;

c) il cap. 75058 denominato «Spese per iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio».

3. Lo stanziamento dei capitoli istituiti dal comma 2 viene determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, o di variazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 40

Abrogazione.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la L.R. 11 agosto 1989, n. 31 e la L.R. 18 gennaio 1991, n. 3. Sono altresì abrogati il Reg. 16 agosto 1991, n. 4; il Reg. 16 agosto 1991, n. 5; il Reg. 16 agosto 1991, n. 6; il Reg. 16 agosto 1991, n. 7; il Reg. 16 agosto 1991, n. 8.

 

Art. 41

Norma transitoria.

1. Le Aree a gestione sociale, istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 e successive modificazioni e del regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6, rimangono in vigore fino all'istituzione degli Ambiti territoriali; il rapporto minimo cacciatore e territorio è fissato in una unità ogni 12 ettari.

2. Le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie istituite ai sensi della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, e successive modificazioni, rimangono in vigore sino alla scadenza della concessione e, sino al termine del 31 gennaio 1994, sono sottoposte alle prescrizioni disposte dalle Amministrazioni provinciali ed ai relativi disciplinari.

3. Per l'annata venatoria 1993-1994, in deroga a quanto disposto al comma 9 dell'articolo 4, possono essere utilizzati richiami vivi nel rispetto dei limiti stabiliti al comma 8 dell'articolo 20, regolarmente denunciati.

4. Il contributo previsto dall'articolo 21, comma 12, è applicabile dal 1° gennaio 1999.

 

Art. 42

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

Allegato A

Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio.

1. Il programma d'esame di cui al comma 6 dell'articolo 15 verte sulle seguenti materie:

A) Legislazione venatoria:

1) nozioni di esercizio di caccia;

2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale, assicurazione per responsabilità civile;

3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette ed abbattimenti consentiti;

4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;

5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;

6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed altre zone in cui la caccia è vietata;

7) ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di gestione;

8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle ove risiede il candidato;

10) agenti di vigilanza e loro poteri;

11) uso e addestramento dei cani;

12) sanzioni;

13) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni.

B) Biologia e zoologia applicata alla caccia:

1) nozioni di equilibrio della natura;

2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;

3) animali costituenti fauna selvatica protetta fauna migratoria e stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella locale;

4) riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia e di altri di cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle zone faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del candidato;

5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e mezzi per realizzarli;

6) profilassi della zoonosi.

C) Armi e munizioni da caccia e loro uso:

1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;

2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;

3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;

4) nozioni su altri mezzi di caccia consentiti dalla legge.

D) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:

1) concetti di tutela dell'ambiente;

2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;

3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;

4) prevenzione e lotta incendi boschivi;

5) istituti volti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio, zone di ripopolamento, parchi, ecc.);

6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e loro periodi di maturazione;

7) nozioni sui fondi chiusi;

8) cenni sui rapporti tra agricoltura e caccia;

9) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina (rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non tossici per la selvaggina);

10) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per i danni arrecati alle colture agricole.

E) Norme di pronto soccorso in caso di:

1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e fratture;

2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;

3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;

4) trasporto di un infortunato.

2. Per poter esercitare la caccia in zona Alpi, la prova riguarda anche le seguenti materie:

a) La zona faunistica delle Alpi: delimitazione, caratteristiche faunistico-ambientali, normativa particolare che la regola;

b) fauna tipica alpina: caratteristiche e peculiarità;

c) tempi e modalità di caccia; mezzi consentiti nella zona Alpi;

d) trofeistica per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei soggetti;

e) caccia di selezione;

f) valutazione dell'età degli esemplari cacciabili;

g) ferimento di animali e cani da traccia.

3. Gli esami consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed un colloquio. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario contenente trenta domande; a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso al colloquio e alla prova pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno ventun domande. Per la zona faunistica delle Alpi la prova integrativa consiste nella compilazione di un questionario contenente quindici domande con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una esatta. Viene ammesso al colloquio il candidato che risponda esattamente ad almeno 12 domande. La prova pratica verte esclusivamente sul maneggio delle armi e sul riconoscimento di soggetti impagliati di fauna selvatica. Il colloquio verte sul programma d'esame. La prova d'esame è superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna delle materie d'esame e nella prova pratica.

4. Il verbale delle operazioni d'esame, con il relativo esito è trasmesso, senza ritardo, al Presidente della Provincia, che provvede, nei quindici giorni successivi, ad approvarne le risultanze ed a rilasciare il certificato di abilitazione.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono risostenere la prova prima che siano trascorsi tre mesi.

 

Allegato B

Procedure per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31

1. La richiesta di concessione va presentata alla Provincia, corredata da:

a) carta topografica in scala 1:5.000, in triplice copia, della zona che si intende costituire in Azienda faunistico-venatoria, con gli estremi catastali;

b) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati, che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di vista tecnico ed economico.

2. Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, oltre alla documentazione di cui al comma 5, devono essere allegati:

a) gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in consorzio. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;

b) la designazione del responsabile dell'azienda.

3. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Il richiedente non è tenuto ad allegare i documenti di cui ai commi 1 e 2 qualora dichiari che nessuna modificazione è avvenuta nello stato dell'azienda.

4. Il procedimento per il rilascio della concessione o del rinnovo della stessa deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.

5. Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo, devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o rinnovo, il divieto di subconcessione, la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, il numero degli agenti di vigilanza, l'importo delle tasse regionali da corrispondere. Ad essi devono essere allegati i piani di assestamento e di abbattimento ed il programma annuale e pluriennale di conservazione e ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto di ogni anno.

6. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, la Provincia può prelevare dall'Azienda faunistico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

7. La concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 può essere rilasciata secondo le procedure previste per le aziende faunistico-venatorie.

8. La richiesta per il rilascio della concessione per la istituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 31, deve essere corredata da:

a) planimetria del territorio interessato;

b) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;

c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da vincolare;

d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati.

9. La Provincia revoca le concessioni di cui ai commi 1, 7 e 8 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei relativi atti.

 

Allegato C

Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32.

1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:

a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e fomiti dalla Provincia;

b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia;

c) l'allevatore deve dotarsi di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia, da riconsegnare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, in cui deve indicare:

1) il numero dell'anello di ciascun soggetto;

2) l'eventuale decesso di soggetti detenuti nell'allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla Provincia dell'anello;

3) i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti;

d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati:

1) specie;

2) numero dell'anello;

3) nominativo dell'allevatore;

4) nominativo dell'acquirente;

e) copia della ricevuta deve essere fatta pervenire alla Provincia entro 10 giorni dalla cessione.

 


L.R. 13 agosto 2004, n. 17
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221"Integrazioni alla legge, ll febbraio 1992, n.157,in materia di protezione alla fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE".

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 17 agosto 2004, n. 81.

 

Art. 1

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio

concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e e) della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge n,,,.,15711992, nonché nell'articolo 9 della legge 9 marze 1989, n. s84 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e successive modificazioni e nell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto1981, n. 503"Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE", con la presente legge.

2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

 

Art. 2

Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE.

1. È autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e e) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di capi appartenenti alle specie storno (Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo) e tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), peppola (Fringilla montifrigilla), fringuello (Fringilla coelebs).

2. I prelievi di cui al presente articolo possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e all'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n._5.0 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al presente articolo sono fissati nell'allegato della presente legge. Per i preilievi di cui al presente articolo sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore.

4. L'orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale.

 

Art. 3

Condizioni e controlli.

1. il numero di capi prelevati deve essere annotato, alla raccolta, su apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale e rilasciata dalla Provincia territorialmente competente. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di febbraio successivo alla stagione venatoria, alla Provincia competente al rilascio del tesserino venatorio, la quale provvede, entro il mese di maggio, ad inviare alla Giunta regionale, all'istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.

2. In relazione all'attuazione delle necessarie misure di controllo e rendicontazione, la Giunta regionale adotta specifici atti di indirizzo per le province.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituito faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, della direttiva 79/409/CEE sono realizzate.

 

Art. 4

Modifica dei prelievi.

I. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, sulla base dell'accordo del 29 aprile 2004,rep. n. 1969 sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge.

 

Art. 5

Azioni di promozione.

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all'articolo 2.

 

Art. 6

Adempimenti di competenza della Giunta regionale.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

 

 

Art. 7

Abrogazioni.

1. È Abrogata la leg,re regionale 14 marzo 2009 n-7 "Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

 

Art. 8

Dichiarazioni d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali
relativi alle specie ammesse a prelievo

SPECIE

Limite massimo di prelievo

giornaliero per cacciatore

(n. capi)

Limite massimo di prelievo

giornaliero per stagione

venatoria per cacciatore (n. capi)

Tempi (stagione

venatoria 2004/2005)

PASSERO

(Passar italiae)

20

100

Dalla terza domenica

di settembre al 31

di~embre [*]

PASSERA

MATTUGIA

(Pass¢,r montanus)

20

100

Dalla terza domenica

di settembre al 31

dicembre [*]

STORNO

(Sturnus vulgaris)

20

100

Dalla terza domenica

di settembre al 31

dicembre [*]

TOR11ORA DAL

COLLARE

(Streptopelia

decaoi¢to)

10

50

Dalla terza domenica

di settembre al 31

dicembre [*]

CORMORANO

(Phaltcrocorax

carb9,

10

50

Dalla terza domenica

di settembre al 31

dicembre [*]

FRIN',OUELLO

(Frinajlla coelebs)

5

40

i

Dalla terza domenica

di settembre al 31

dicembre [*]

PEPPOLA

(Fringjlla

montilfiringilla)

5

20

Dalla terza domenica

di settembre al 31

dicembre [*]

[*] Dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cade di martedì o di venerdì.

 


PROVINCIA DI TRENTO

L.P. Trento 9 dicembre 1991, n. 24
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 13 dicembre 1991, n. 55, Suppl. Straord.

(2) Si veda il D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg recante il regolamento di esecuzione della presente L.P.

 

Capo I

Principi e disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative da essa richiamate.

2. La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente.

3. La tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

 

Art. 2

Oggetto della tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio provinciale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie individuate dalle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio (3).

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(3) Comma sostituito dall'articolo 2 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 3

Divieto dell'uccellagione.

1. In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellagione. È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

 

Art. 4

Zona delle Alpi.

1. Tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona faunistica a sé stante, facente parte della zona delle Alpi.

 

Art. 5

Piano faunistico.

1. La tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico.

2. Il piano individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche e individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio.

3. Il piano faunistico è predisposto dalla Provincia avvalendosi delle indicazioni tecniche dell'osservatorio faunistico provinciale nonché della collaborazione del Museo tridentino di scienze naturali, di altri enti e istituti pubblici specializzati e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o).

4. Il piano è deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; esso è soggetto a revisione periodica, secondo quanto stabilito dal piano stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il piano faunistico e la disciplina per l'articolazione del territorio e per la gestione della caccia di cui agli articoli 14 e 23 sostituiscono, in Provincia di Trento, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria (4)(5).

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(4) Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(5) Si veda la Delib.G.P. 11 agosto 2003, n. 1987: Approvazione del piano faunistico provinciale.

 

Art. 6

Articolazione del territorio.

1. La Giunta provinciale può deliberare l'istituzione di:

a) oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Nelle oasi è vietata ogni forma di caccia;

b) zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento; in tali zone è vietata ogni forma di caccia;

c) aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

d) centri pubblici e privati di produzione della selvaggina;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi.

2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate a cura della Provincia o dei privati, quando le aree medesime sono istituite su loro richiesta, con apposite tabelle esenti da tasse ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. La Giunta provinciale può allestire per fini pubblici strutture sportive, aperte anche ai privati, atte alle esercitazioni di tiro con armi anche per uso di caccia e dispone in ordine alla loro gestione.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 contengono le disposizioni e le modalità per la gestione delle relative aree compresi gli interventi di ordine sanitario; quelle di cui alla lettera c) recano anche la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria. Esse sono adottate dalla Giunta provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, previa affissione all'albo dei comuni territorialmente interessati per un periodo di trenta giorni e notifica ai privati proprietari del relativo progetto nonché esame delle eventuali osservazioni od opposizioni presentate dai proprietari medesimi entro sessanta giorni dalla notifica.

5. Relativamente all'istituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione della selvaggina si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, della legge 11 febbraio 1992, n. 157(6).

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(6) Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 7

Individuazione di zone per le attività cinofile.

1. L'individuazione delle zone di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure eventualmente necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonché le norme regolamentari per la loro gestione con particolare riguardo al divieto di abbattere la fauna usata per le prove, ai tipi di destinazione cinofila di ciascuna zona, alle eventuali quote di accesso, al comportamento che devono assumere gli utenti, alla garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti in possesso dei necessari requisiti. Dette zone possono essere costituite anche su richiesta delle associazioni venatorie o di gruppi cinofili.

 

Art. 8

Aree di speciale tutela.

1. La pianificazione faunistica e il prelievo venatorio nei parchi naturali provinciali, anche con riferimento all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", rimangono disciplinati dall'articolo 28 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18(7).

2. I territori delle foreste demaniali provinciali non ricompresi nei parchi naturali provinciali possono essere costituiti in riserve faunistiche orientate, gestite direttamente dalla Provincia sulla base di appositi piani faunistici. Detti piani faunistici sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale; con le medesime deliberazioni sono disciplinate anche le modalità per gli eventuali prelievi.

3. Per i territori individuati come biotopi ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, come modificato dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la gestione della fauna si attua in conformità dei vincoli previsti nel provvedimento di individuazione del singolo biotopo.

4. I piani previsti dai commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati ai sensi della legislazione provinciale richiamata al comma 3 tengono conto delle indicazioni e degli obiettivi generali contenuti nel piano faunistico di cui all'articolo 5.

5. Nei territori compresi nel Parco nazionale dello Stelvio resta fermo il divieto dell'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di modifica dell'estensione del Parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste", possono essere operate rettifiche di superficie e confine delle riserve confinanti (8).

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(7) Comma dapprima sostituito dall'articolo 5 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2, e successivamente così sostituito dall'art. 30 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

(8) Comma sostituito dall'articolo 5 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Capo II

Organizzazione della tutela

Art. 9

Disposizioni generali.

1. Alla tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico e all'attuazione del piano faunistico provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge, la Giunta provinciale, l'osservatorio faunistico provinciale, il comitato faunistico provinciale, il servizio faunistico, il servizio foreste e l'ente gestore.

 

Art. 10

Competenze della Giunta provinciale.

1. Spettano alla Giunta provinciale la programmazione, l'indirizzo, l'attuazione ed il controllo delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l'esercizio della caccia.

2. La Giunta provinciale in particolare:

a) promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna, adotta iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore, anche acquistando a questi fini idonee aree ed immobili, servendosi inoltre del contributo di istituzioni naturalistiche esistenti mediante specifiche convenzioni;

b) assume iniziative concernenti l'utilizzazione di specifiche aree del territorio provinciale per particolari azioni di protezione del patrimonio faunistico, anche ai fini dell'articolo 6;

c) decide sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge;

d) [delibera il calendario venatorio;] (9)

e) delibera la stipula della convenzione di cui all'articolo 16;

f) adotta il regolamento per lo svolgimento del servizio di vigilanza da parte degli agenti venatori,

con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 20;

g) delibera il piano faunistico;

h) richiede, quando ritenga opportuno o su richiesta dell'osservatorio faunistico provinciale, la consulenza dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina e di altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali e stipula le relative convenzioni;

i) provvede agli altri adempimenti ad essa demandati dalla presente legge.

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(9) Lettera soppressa dal comma 1 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 11

Comitato faunistico provinciale.

1. È istituito, quale organo tecnico-consultivo della Provincia per la tutela della fauna e l'esercizio della caccia, il comitato faunistico provinciale, presieduto dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia e composto da:

a) il dirigente del servizio faunistico;

b) il dirigente del servizio foreste;

c) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

d) il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia veterinaria;

e) tre esperti in discipline naturalistiche, con particolare conoscenza della fauna;

f) un rappresentante delle delegazioni provinciali dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

g) un membro titolare ed uno supplente designati congiuntamente dalla sezione di Trento dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) un membro titolare ed uno supplente designati dalle associazioni più rappresentative delle organizzazioni agricole delle aziende condotte prevalentemente a salariati;

i) un rappresentante titolare ed uno supplente designati dall'ordine dei dottori agronomi e forestali;

l) un membro titolare ed uno supplente designati dall'associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

m) quattro membri titolari e quattro supplenti designati distintamente dalle articolazioni provinciali con il maggior numero di iscritti di associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna. La Giunta provinciale richiede la designazione alle associazioni che ne facciano espressa richiesta e documentino il possesso dei requisiti sopraindicati e il numero dei soci, previa verifica dei requisiti e del numero predetti;

n) quattro esperti della caccia titolari e quattro supplenti designati dall'ente gestore delle riserve;

o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni provinciali dei cacciatori diverse dall'ente gestore, purché le stesse rappresentino complessivamente almeno il 5% dei cacciatori provinciali. Qualora dette associazioni complessivamente non raggiungano tale percentuale, la designazione è effettuata dall'ente gestore;

p) per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 8 il comitato è integrato dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

2. Il vicepresidente viene eletto a maggioranza tra i membri di cui al comma 1.

3. Funge da segretario un addetto al servizio faunistico.

4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), b), c), d) e p) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

5. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

6. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura (10).

7. Enti ed associazioni debbono comunicare le designazioni dei membri sia titolari che supplenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

8. (11).

9. I membri che successivamente alla loro nomina perdano titolo a partecipare al comitato sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del comitato faunistico provinciale. Parimenti si provvede in caso di morte o di dimissioni.

10. I membri del comitato possono essere riconfermati.

11. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

12. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, altri esperti.

13. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

14. Per l'esame di determinate materie il comitato può articolarsi in appositi sottocomitati, stabilendone i compiti, la composizione e designandone il presidente. Alle riunioni degli stessi possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti anche esterni al comitato.

15. Ulteriori modalità per il funzionamento del comitato faunistico provinciale e dei sottocomitati possono essere deliberate dal comitato stesso.

16. Per le deliberazioni a contenuto provvedimentale si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45.

17. Ai componenti il comitato e i sottocomitati, nonché agli esperti di cui ai commi 12 e 14, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalle leggi provinciali 20 gennaio 1958, n. 4, 27 novembre 1964, n. 11, 23 dicembre 1974, n. 49, 28 novembre 1978, n. 50, 1 settembre 1986, n. 27 e 23 febbraio 1990, n. 6.

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(10) Comma modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

(11) Comma abrogato dall'art 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

 

Art. 12

Competenze del comitato faunistico provinciale.

1. Il comitato faunistico provinciale:

a) formula proposte alla Giunta provinciale per l'attuazione di studi ed indagini sull'ambiente e la fauna;

b) formula proposte alla Giunta provinciale per la costituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e catura, di aziende faunistico-venatorie, di centri di produzione della selvaggina, di zone per addestramento cani e per ogni altra iniziativa diretta a una migliore tutela della fauna e per l'esercizio della caccia;

c) formula proposte alla Giunta provinciale per la variazione all'elenco delle specie cacciabili, sentito l'osservatorio faunistico provinciale;

d) [propone alla Giunta provinciale il calendario venatorio annuale e le sue eventuali modifiche;] (12)

e) delibera, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, direttive per l'elaborazione del piano faunistico;

f) delibera, anche su proposta dell'ente gestore, eventuali prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio della caccia (13);

g) delibera i programmi di prelievo della selvaggina secondo quanto previsto dall'articolo 28 in relazione al piano faunistico (14);

h) propone accertamenti sullo stato della fauna selvatica;

i) esprime, su richiesta della Giunta provinciale, pareri su questioni inerenti la tutela della fauna e l'esercizio della caccia e lo svolgimento della vigilanza venatoria;

l) svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

2. Contro le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse e per motivi di legittimità, alla Giunta provinciale entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo provinciale.

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(12) Lettera soppressa dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

(13) Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

(14) Lettera sostituita dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 13

Osservatorio faunistico provinciale.

1. È istituito quale organo di consulenza tecnico-scientifico della Provincia l'osservatorio faunistico provinciale, con il compito di ricercare ed indagare, in modo sistematico e permanente, le dinamiche in atto nell'ambiente naturale con particolare riferimento alla fauna selvatica, mediante l'elaborazione dei dati relativi, nonché di esprimere pareri tecnici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dal comitato faunistico provinciale.

2. L'osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

a) il dirigente del servizio faunistico, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del servizio foreste;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

d) un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali;

e) tre esperti in materia di ecologia agro-forestale, scienze naturali e biologia della fauna selvatica o materie affini, designati dalla Giunta provinciale;

f) un veterinario della sezione diagnostica di Trento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

3. Per l'espletamento dei propri compiti l'osservatorio si avvale del servizio faunistico.

4. L'osservatorio esplica la sua attività anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con i dipartimenti di biologia delle università e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca e consulenza nazionali, con le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico.

5. I risultati delle ricerche nonché i dati elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del piano faunistico, delle prescrizioni tecniche, dei programmi di prelievo, nonché dell'attività di controllo della fauna selvatica (15).

6. Sono estese all'osservatorio le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 10, 13 e 17 dell'articolo 11.

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(15) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 13-bis

Copertura rischi.

1. La provincia è autorizzata a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile per i danni cagionati da soggetti estranei all'amministrazione in quanto componenti di organi collegiali per le attività di gestione della fauna selvatica, della caccia e della pesca, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. A tal fine la Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa (16).

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(16) Articolo aggiunto dall'art. 24 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

 

Capo III

Regime riservistico e gestione della caccia nelle riserve

Art. 14

Regime riservistico.

(giurisprudenza)

1. In armonia con le disposizioni dell'articolo 4 e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30.

2. La Giunta provinciale può modificare con provvedimento motivato, sentito il comitato faunistico provinciale e la competente commissione permanente del Consiglio, il numero e l'estensione delle riserve di diritto di cui all'elenco allegato alla predetta legge regionale 7 settembre 1964, n. 30.

3. Le riserve possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5.000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 1.500 ettari.

4. Alla scadenza delle concessioni di riserva di caccia rilasciate a privati, la Giunta provinciale può stabilire per i relativi territori, anche parzialmente:

a) l'aggregazione alla riserva di diretto nel cui territorio ricadono, in conformità alla presente legge;

b) la costituzione in oasi di protezione o in zone di ripopolamento e cattura o in centri di produzione della selvaggina ai sensi dell'articolo 6;

c) la costituzione in aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo 6.

 

 

Art. 15

Gestione della caccia nelle riserve.

1. Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un'associazione venatoria.

2. La gestione della caccia nelle riserve comprende:

a) la collaborazione, a richiesta della provincia, per l'effettuazione di accertamenti sullo stato della fauna nelle riserve nonché di indagini e studi volti alla conoscenza ed al miglioramento della fauna medesima ed alla riqualificazione degli habitat; la partecipazione all'individuazione di oasi di protezione faunistica, di zone di ripopolamento e cattura, di zone di addestramento cani ed alla promozione di ogni altra iniziativa di tutela faunistica;

b) l'adozione, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni dettate dal comitato faunistico provinciale, di regolamenti interni per l'esercizio venatorio nelle singole riserve;

c) il rilascio del permesso annuale per l'esercizio della caccia nelle riserve in qualità di cacciatore di diritto, aggregato od ospite annuale;

d) il rilascio di permessi d'ospite giornalieri per l'esercizio della caccia nelle riserve;

e) la riscossione da ogni cacciatore del contributo finanziario di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della riserva, determinato ai sensi dell'articolo 18;

f) la determinazione di eventuali altre quote contributive a carico dei cacciatori per iniziative o attività volte a migliorare la conduzione delle singole riserve;

g) la partecipazione alla vigilanza venatoria delle riserve;

h) la ratifica di accordi intervenuti tra le riserve, suffragati da idonee delibere assembleari e diretti all'individuazione dei territori ove l'attività venatoria viene esercitata in comune tra i cacciatori delle riserve stesse.

3. L'associazione dei cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale è individuata dalla Giunta provinciale in relazione al numero degli iscritti. A tal fine le associazioni venatorie presentano al servizio faunistico l'atto costitutivo, il relativo statuto e l'atto di riconoscimento nonché l'elenco nominativo dei cacciatori associati, con l'indicazione per ognuno del luogo di residenza e dei dati anagrafici.

4. La gestione della caccia da parte dell'ente gestore ha effetto a decorrere dalla data che sarà stabilita nella convenzione di cui al comma 1.

 

Art. 16

Contenuto della convenzione.

1. La convenzione definisce i rapporti tra la Provincia e l'ente gestore ed in particolare stabilisce:

a) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del consiglio direttivo provinciale dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, dei legali rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 5% dei cacciatori residenti nella provincia di Trento;

a-bis) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del direttivo dell'organo decentrato dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, di rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 10 per cento dei cacciatori residenti nella riserva (17);

b) l'obbligo di demandare agli organi decentrati dell'ente gestore, istituiti presso ogni riserva, i compiti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 15 e di mantenere agli organi centrali gli altri compiti;

c) l'obbligo dell'ente gestore di indire per ogni riserva, con frequenza almeno annuale, assemblee per trattare argomenti inerenti la gestione della caccia. Alle assemblee hanno diritto di partecipare tutti i cacciatori titolari del permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva medesima, indipendentemente dalla loro iscrizione ed associazioni venatorie. Il diritto di voto in tali assemblee è riservato ai cacciatori di diritto ed aggregati;

d) l'obbligo di consentire la partecipazione con diritto di voto alle assemblee di cui alla lettera c) di un rappresentante designato dal comune nel cui territorio ricade la riserva e, nel caso di riserva intercomunale, di un rappresentante comunale designato, salvo diversa intesa fra i comuni interessati, dal comune territorialmente più esteso nella riserva;

e) l'obbligo di presentare alla Provincia, entro i termini previsti dalla convenzione stessa, il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo concernenti la gestione della caccia nelle riserve, l'elenco nominativo dei cacciatori ai quali sia stato rilasciato il permesso annuale, il provvedimento di determinazione della quota a carico dei soci e del contributo annuale di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della caccia riferito a ciascuna riserva a carico dei non soci nonché, a richiesta del servizio faunistico, ogni altro provvedimento inerente la gestione della caccia;

f) il contingente del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria, nonché l'obbligo di adottare e rispettare un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della Provincia;

g) l'obbligo di consentire la partecipazione ai corsi promossi dalla Provincia per la riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria;

h) l'obbligo di consentire l'esercizio della caccia sull'intero territorio delle singole riserve aperte alla caccia;

i) l'impegno di fornire alla Provincia le informazioni richieste dalla stessa relative alla gestione delle riserve;

l) le modalità secondo cui l'ente gestore si obbliga a consentire l'impiego del personale di vigilanza per il controllo della fauna ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 e del comma 3 dell'articolo 34 nonché per lo svolgimento di compiti inerenti la tutela dell'ambiente naturale ed in occasione di calamità naturali, secondo le disposizioni recate dalle specifiche leggi provinciali di settore e per compiti istituzionali della Provincia a richiesta della stessa;

m) l'obbligo di assicurare la vigilanza venatoria e le modalità del suo esercizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20;

n) l'obbligo di determinare il contributo finanziario richiesto ai cacciatori in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 18;

o) i limiti e le modalità per il rimborso all'ente gestore delle spese da esso sostenute per la collaborazione alla pianificazione venatoria ove dette spese siano state espressamente richieste dalla Provincia;

p) le modalità di erogazione del concorso finanziario della Provincia determinato ai sensi dell'articolo 21;

q) i termini e le modalità di rendicontazione, che dovranno prevedere la presentazione della documentazione concernente le spese di personale effettivamente sostenute per retribuzioni e relativi oneri riflessi, nonché di apposita relazione riportante i dati e gli elementi più significativi in ordine ai servizi di sorveglianza attuati, al numero degli agenti utilizzati e ai relativi periodi di presenza.

2. La convenzione prevede altresì che lo statuto dell'ente gestore attribuisca alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso.

3. In ogni caso in cui l'ente gestore o un suo organo decentrato non svolga compiti ad esso attribuiti o li svolga in difformità dalla legge o dalla convenzione, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si sostituisce nel compimento di singoli atti di gestione o nell'intera gestione della caccia in una o più riserve.

4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione la Giunta provinciale dispone il recupero, totale o parziale, dei finanziamenti relativi alle attività non correttamente attuate e, in caso di gravi e ripetute violazioni, può dichiarare, previa diffida, la risoluzione della convenzione. In tal caso la Giunta provinciale esercita direttamente le funzioni di cui all'articolo 15.

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(17) Lettera aggiunta dall'art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

 

Art. 17

Regolamenti interni delle riserve.

1. L'ente gestore, anche su proposta dell'assemblea dei cacciatori istituita presso ogni riserva, può adottare regolamenti interni per ciascuna riserva contenenti prescrizioni particolari che, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni deliberate dal comitato faunistico provinciale, rispondano a specifiche esigenze di gestione venatoria.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica i contenuti dei regolamenti interni e le modalità per la verifica della conformità alla presente legge.

 

Art. 18

Contributo finanziario dei cacciatori.

1. Il contributo finanziario di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 è determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano la caccia in provincia di Trento, all'estensione dei territori delle riserve aperte alla caccia e ai programmi di prelievo riferiti alle stesse, previa fissazione da parte della Giunta provinciale delle percentuali di incidenza delle predette voci.

2. Il contributo finanziario a carico dei cacciatori aggregati e ospiti annuali non può superare di oltre il 30% quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva.

3. Il contributo finanziario per il permesso giornaliero non può superare un ventesimo di quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva, oltre al rimborso del valore del capo o dei capi abbattuti, stabilito da specifica tabella predisposta dall'ente gestore e approvata dal comitato faunistico provinciale.

 

 

 

Art. 19

Controllo sugli atti.

1. Il provvedimento dell'ente gestore di cui all'articolo 18 è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale deve essere trasmesso nel termine di quindici giorni dall'adozione.

2. I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 17 e gli altri provvedimenti richiesti a norma della lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 possono essere annullati, per motivi di legittimità, dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.

3. L'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia può chiedere all'ente gestore, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui ai predetti commi per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

4. I provvedimenti si intendono decaduti qualora l'ente gestore non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta dell'assessore provinciale.

 

Art. 20

Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore.

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve; esso contiene apposite norme per assicurare in ogni riserva il coordinamento del servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore con quello espletato dai servizi della Provincia e per garantire anche la più rapida acquisizione dei dati e delle informazioni necessari all'accertamento dello stato della fauna. Il regolamento prevede altresì le forme di controllo sul servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore, nonché le forme di partecipazione del personale dipendente dall'ente gestore (18).

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(18) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'articolo 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

 

Art. 21

Concorso finanziario della Provincia.

1. Al fine di concorrere alle spese per la vigilanza nelle riserve e per l'assolvimento dei compiti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 16, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ente gestore un contributo annuale nella misura massima del 50% delle spese per il personale addetto alla vigilanza venatoria in servizio presso l'ente medesimo per un numero non superiore alle 40 unità. La Giunta provinciale determina annualmente in via forfettaria la spesa ammissibile con riferimento alle spese per retribuzione lorda e relativi oneri riflessi a carico della Provincia, nell'anno per il quale viene determinato il concorso finanziario, per il personale della Provincia inquadrato nel profilo professionale di agente ittico-venatorio con un'anzianità di servizio di dieci anni. La determinazione del concorso finanziario è altresì rapportata ai presunti periodi di servizio nell'anno di riferimento e comunque per un numero di unità di personale non superiore a quello stabilito dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).

2. L'ente gestore è tenuto a presentare alla Giunta provinciale entro il 15 settembre di ogni anno le indicazioni necessarie per la determinazione della spesa ammissibile, in particolare quelle relative alla consistenza e ai presunti periodi di utilizzo del personale dell'anno successivo.

3. Qualora la consistenza e i periodi di utilizzo del personale risultino inferiori rispetto a quelli assunti ai fini della determinazione della spesa ammissibile ai sensi del comma 2, la Giunta provinciale provvede entro due mesi dalla data prevista dalla convenzione di cui all'articolo 15 all'eventuale rideterminazione del contributo assegnato.

4. La Giunta provinciale con il medesimo provvedimento di rideterminazione può disporre i necessari conguagli mediante compensazioni a valere sui contributi assegnati per l'esercizio in corso.

 

Capo IV

Esercizio della caccia

Art. 22

Soggetti.

(giurisprudenza)

1. La caccia può essere esercitata da chi:

a) abbia compiuto il diciottesimo anno di età;

b) sia munito della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

c) sia coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni secondo i massimali stabiliti ai sensi dell'articolo 12, commi 8 e 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157(19);

d) sia in possesso del permesso annuale o del permesso d'ospite per l'esercizio della caccia rilasciato dall'ente gestore, corredato da una scheda per l'annotazione degli abbattimenti, concordata con il servizio faunistico. I permessi annuali ed i permessi d'ospite vengono rilasciati previo versamento dei contributi prescritti nonché previo controllo dei requisiti di legge.

2. Il permesso annuale sostituisce a tutti gli effetti, in Provincia di Trento, il tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, della legge 12 febbraio 1992, n. 157. Per l'esercizio della caccia nel restante territorio nazionale il tesserino viene rilasciato, su richiesta, dal servizio faunistico (20).

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(19) Lettera sostituita dall'articolo 6 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(20) Comma sostituito dall'articolo 6 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

 

Art. 23

Cacciatori della riserva.

(giurisprudenza)

1. In ogni riserva i cacciatori si distinguono in cacciatori di diritto, in cacciatori aggregati ed in cacciatori con permesso d'ospite.

2. È considerato cacciatore di diritto della riserva:

a) il cacciatore che sia residente anagraficamente da almeno tre anni, con effettiva dimora per almeno nove mesi per ciascun anno, nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa;

b) il cacciatore che sia stato anagraficamente residente, con dimora effettiva per almeno cinque anni anche non consecutivi, nel comune nel cui territorio ricade la riserva;

c) il cacciatore residente nella provincia di Trento il cui padre o la cui madre siano stati residenti per almeno quindici anni consecutivi nell'ambito territoriale della riserva medesima;

d) il cacciatore che, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato la caccia nella riserva per almeno tre anni consecutivi secondo le modalità di cui al comma 5 ed abbia fatto richiesta di esercitare la caccia come cacciatore di diritto nella riserva medesima;

e) il cacciatore che dimostri di essere stato socio della riserva stessa alla data del 15 dicembre 1964;

f) limitatamente alle riserve di Trento nord, Trento sud, Trento est e Trento ovest, il cacciatore che alla data del 15 dicembre 1990 risultava in possesso del permesso annuale di caccia nella corrispondente riserva.

Successivamente a tale data le modalità di distribuzione dei cacciatori in dette riserve sono stabilite dal regolamento di esecuzione dalla presente legge.

3. Al cacciatore di diritto, su richiesta, deve essere rilasciato da parte dell'ente gestore della riserva il permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva. La domanda si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla sua presentazione, non sia comunicato all'interessato il diniego di rilascio del permesso; contro il diniego è ammesso, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Giunta provinciale.

4. Il permesso annuale quale cacciatore di diritto può essere ottenuto in una sola riserva. Il cacciatore il quale sia in possesso dei requisiti per essere considerato cacciatore di diritto in più di una riserva ha facoltà di scegliere la riserva per la quale ottenere il permesso annuale.

5. È considerato cacciatore aggregato della riserva il cacciatore che sia in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 ed eserciti la caccia in una riserva diversa da quella per la quale ha maturato i predetti requisiti ovvero, nel caso in cui abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto in una riserva, eserciti la caccia in una riserva diversa da quest'ultima.

6. È possibile ottenere per una sola riserva il permesso annuale in qualità di cacciatore aggregato. L'ente gestore rilascia il permesso annuale di cacciatore aggregato, compatibilmente con la consistenza faunistica della riserva medesima, previo parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori costituita presso la riserva interessata.

7. Ogni cacciatore concorre alle spese di gestione della riserva in cui esercita l'attività venatoria nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

8. I permessi d'ospite annuali o giornalieri sono rilasciati, a richiesta, ai cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 22. I casi e le modalità del rilascio sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge.

9. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i casi in cui anche in deroga a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16, il permesso di caccia può essere limitato in relazione ai modi, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi di caccia nonché alle specie cacciabili.

 

Art. 24

Esercizio della caccia.

1. In conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla presente legge e in quanto non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e al patrimonio forestale (21).

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura della selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 25. È considerato altresì esercizio della caccia il vagare o il soffermarsi, con mezzi destinati a tale scopo, o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento o cattura è vietato, salvo che avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, da dimostrarsi dal soggetto agente.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

5. Ciascun cacciatore ha diritto di non essere ostacolato da altri cacciatori nell'inseguimento o nell'abbattimento della fauna da lui scovata o ferita.

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(21) Comma sostituito dall'articolo 7 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 25

Mezzi di caccia.

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile alle condizioni e limiti stabiliti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157(22).

3. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

4. Il cacciatore è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

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(22) Il presente comma 1 sostituisce i precedenti commi 1 e 2 ai sensi dell'articolo 8 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 26

Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica.

1. Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria, per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta. Ove possibile, la fauna viva deve essere reimmessa nel territorio, previa - ove occorra - la riabilitazione e la cura della stessa; in ogni altro caso essa è acquisita in proprietà dell'ente titolare della gestione, salvo l'obbligo di consegna al servizio faunistico, su richiesta di quest'ultimo, per scopi didattici, sanitari o di studio ovvero qualora si tratti di specie non ricomprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 29. A tal fine il servizio faunistico dovrà essere informato di tutti i rinvenimenti comunque effettuati. Nel caso in cui la selvaggina non venga liberata, il titolare della gestione, ove possibile e conveniente, provvede alla sua vendita, il cui ricavato è destinato ad iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento (23).

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità con le quali gli agenti volontari proposti dalle associazioni protezionistiche a norma dell'articolo 41, comma 2, collaboreranno, per i fini di cui al comma 1, con l'ente territoriale titolare della gestione o con il servizio faunistico.

3. Nel caso in cui venga abbattuta fauna selvatica lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo interessato deve dare comunicazione del fatto entro ventiquattro ore, anche tramite il personale addetto alla vigilanza venatoria, al titolare della gestione del territorio in cui è avvenuto l'investimento, mettendo a disposizione, altresì, l'animale investito per gli opportuni accertamenti. In tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta, sono consegnati al servizio faunistico.

3-bis. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dall'investimento di ungulati lungo strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade, per caso fortuito o forza maggiore, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato, sempre che il danno non sia connesso a violazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Le modalità per la concessione dell'indennizzo, e quant'altro fosse necessario per l'attuazione di questo comma, sono stabilite dalla Giunta provinciale, anche mediante polizze assicurative (24).

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(23) Comma sostituito dall'articolo 9 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(24) Comma aggiunto dall'art. 24 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5. Il presente comma si applica ai danni verificatisi dopo il 1° gennaio 1998.

 

Art. 27

Appostamenti fissi e temporanei.

1. Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

2. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

3. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

4. Gli appostamenti di caccia, fissi e temporanei per la caccia agli uccelli migratori, non possono essere situati a distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani; all'individuazione dei valichi provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

La Giunta provinciale provvede all'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e all'adozione delle altre misure di protezione ambientale previste dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, recante "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", da ultimo modificata dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22(25).

5. Per gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno privato, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

5-bis. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno (26)(27).

5-ter. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite ulteriori norme per l'allestimento degli appostamenti fissi ai sensi del comma 5 bis anche ai fini del loro controllo numerico e ripristino (28).

6. Gli appostamenti fissi devono essere indicati con apposita segnaletica conforme al modello approvato dalla Giunta provinciale.

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(25) Periodo aggiunto dall'articolo 10 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(26) Comma aggiunto dall'art. 24 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

(27) Si veda la Delib.G.P. 23 ottobre 2003, n. 2844.

(28) Comma aggiunto dall'art. 24 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

 

Art. 28

Programmi di prelievo.

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico, sono redatti per ciascuna riserva programmi annuali di prelievo riferiti alle specie previste dal piano stesso. I programmi di prelievo sono predisposti dal servizio faunistico, anche con la collaborazione del servizio foreste, sentito l'ente gestore e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.

2. Fino a quando non è approvato il piano faunistico, i prelievi nelle riserve sono effettuati in conformità ai programmi di prelievo predisposti dal servizio faunistico, anche con la collaborazione del servizio foreste, sentito l'ente gestore e approvati per ciascuna riserva dal comitato faunistico provinciale.

3. (29).

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(29) Comma soppresso dall'articolo 11 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 29

Specie cacciabili e periodi di caccia (30).

(giurisprudenza)

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

2. È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, per i periodi sotto indicati nonché per quelli individuati ai sensi dei commi 4 e 9:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre: capriolo (capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), muflone (Ovis musimon), camoscio (Rupicapra rupicapra), cinghiale (Sus scrofa), volpe (Vulpes vulpes), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre bianca (Lepus timidus), allodola (Alauda arvensis), alzavola (Anas crecca), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Capella gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penelope), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), marzaiola (Anas querquedola), merlo (Turdus merula), moretta (Aythya fuligola), moriglione (Aythya ferina), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tortora (Streptopelia turtur);

b) specie cacciabili dall'1 ottobre al 15 dicembre: coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Lyrurus tetrix), gallo cedrone maschio (Tetrao urogallus), pernice bianca (Lagopus mutus).

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede all'adeguamento dell'elenco delle specie faunistiche di cui al comma 2 nel rispetto di eventuali ulteriori limitazioni introdotte dalla legislazione nazionale concernente l'attuazione della normativa comunitaria e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica, in esecuzione delle disposizioni previste dall'articolo 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in esecuzione delle disposizioni previste dall'articolo 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

4. L'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni in settimana, con esclusione del martedì e del venerdì. Tuttavia per motivi di selezione biologica, per la quale sono richieste una particolare tecnica venatoria e una prolungata presenza sul territorio, nonché per limitare i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole e boschive, la caccia di selezione agli ungulati regolamentata da specifici programmi di prelievo è consentita per cinque giorni in settimana con esclusione del martedì e venerdì; per le medesime finalità il comitato faunistico provinciale, con la procedura di cui al comma 7, può individuare altri periodi, anche diversi da quelli di cui al comma 2, per la pratica venatoria agli ungulati, regolamentata da specifici programmi di prelievo.

5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e, per quanto riguarda la caccia di selezione agli ungulati, fino a un'ora dopo il tramonto.

6. La caccia su terreno coperto da neve in tutto o nella maggior parte è consentita per le seguenti specie e con le modalità di seguito elencate:

a) agli ungulati e tetraonidi cacciabili sulla base di specifici programmi di prelievo;

b) alle specie di selvaggina migratoria unicamente da appostamento e, limitatamente agli uccelli acquatici, in località previamente determinate da parte del comitato faunistico provinciale;

c) alla lepre bianca e alla lepre comune, purché con cane, a partire dal secondo giorno successivo a quello dell'ultima nevicata e con il divieto da parte del cacciatore di seguire le orme.

7. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore, che si esprime nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, delibera:

a) il numero massimo di capi da abbattere per ciascun cacciatore e per ciascuna giornata di caccia per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo di cui all'articolo 28;

b) le località ove è possibile esercitare la caccia agli uccelli acquatici su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte.

8. In mancanza delle deliberazioni di cui al comma 7 il singolo cacciatore non può abbattere per ciascuna specie più di due capi per giornata di caccia e resta fermo il divieto di esercitare la caccia vagante agli uccelli acquatici su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte.

9. Il comitato faunistico provinciale può altresì deliberare annualmente, con la medesima procedura di cui al comma 7:

a) limitazioni rispetto ai periodi, alle giornate di caccia ed alle specie cacciabili previsti dalla presente legge, tenuto conto in particolare delle fasi biologiche che caratterizzano le varie specie;

b) la disciplina della caccia alla selvaggina migratoria, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 gennaio, da appostamento fisso e in forma vagante in zone specificatamente indicate dall'ente gestore, anche in deroga al limite delle tre giornate venatorie settimanali di cui al comma 4, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì;

c) ogni altra eventuale prescrizione riguardante l'esercizio della caccia.

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(30) Articolo dapprima modificato dall'art. 12 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2, poi così sostituito dal comma 4 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

Art. 30

Calendario venatorio.

[1. Il calendario venatorio è disciplinato, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, dalle disposizioni stabilite dai commi successivi.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, la caccia inizia non anteriormente alla prima domenica di settembre e termina il 15 dicembre. Tuttavia, per motivi di selezione biologica, per la quale sono richieste una particolare tecnica venatoria e una prolungata presenza sul territorio, nonché per limitare i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole e boschive, il calendario venatorio può - fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì - derogare al limite delle tre giornate venatorie settimanali di cui alla lettera b) del comma 4 e individuare altri diversi periodi per la pratica venatoria ai mammiferi ungulati, regolamentata da specifici programmi di prelievo.

3. La caccia ai tetraonidi non può iniziare anteriormente alla terza domenica di settembre.

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico e sentito l'ente gestore, che si esprime nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, delibera entro il 15 maggio di ogni anno il calendario venatorio che:

a) stabilisce, nei limiti della presente legge, le specie cacciabili ed i periodi di caccia;

b) fissa i giorni della settimana nei quali la caccia è consentita, in numero non superiore a tre con esclusione de martedì e del venerdì;

c) disciplina, in relazione alle consuetudini locali, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 gennaio in ogni giorno della settimana diverso dal martedì e venerdì nelle zone specificatamente indicate. In merito a tale disciplina la Giunta provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale;

d) determina per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo di cui all'articolo 28, il numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;

e) stabilisce ogni altra prescrizione tecnica per l'esercizio della caccia;

5. La deliberazione di approvazione del calendario venatorio è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e, per quanto riguarda la caccia di selezione agli ungulati, fino ad un'ora dopo il tramonto, secondo medie quindicinali indicate nel calendario venatorio.] (31)

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(31) Articolo sostituito dall'articolo 13 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2, ora abrogato dal comma 5 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 31

Controllo della fauna.

(giurisprudenza)

1. Su proposta del comitato faunistico provinciale la Giunta provinciale può vietare o ridurre, su tutto o parte del territorio provinciale, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 29, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità.

2. Il comitato faunistico provinciale su parere dell'osservatorio faunistico provinciale può disporre - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche - l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata. Tale controllo faunistico è esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio, secondo le indicazioni del comitato faunistico provinciale (32).

3. [Nel caso in cui le specie faunistiche, anche se non ricomprese nell'articolo 29, mettano in pericolo la salute e la sicurezza pubbliche, il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore in materia di caccia, se delegato, provvede in via d'urgenza, al controllo mediante prelievi delle specie medesime, avvalendosi del personale incaricato della vigilanza venatoria.] (33)

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, determina [nel calendario venatorio], ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva - [anche se rientranti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 29] - che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni, nonché le modalità di cattura e abbattimento. Nel quadro della disciplina dei controlli previsti dalla presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di caccia trasmette annualmente ai competenti organi statali una relazione informativa sullo stato di attuazione del presente comma (34).

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(32) Comma sostituito dall'articolo 16 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(33) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 6 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

(34) Comma dapprima sostituito dall'articolo 14 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2, poi modificato dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 32

Fondi chiusi.

1. Per fondi chiusi si intendono territori chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati al comitato faunistico provinciale, che dispone, ove necessario, sulla destinazione della selvaggina in essi contenuta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31, nei fondi chiusi è vietato qualsiasi tipo di caccia.

4. I proprietari e i conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157(35).

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(35) Comma sostituito dall'articolo 15 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 33

Terreni in attualità di coltivazione ed indennizzi.

1. L'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno nei periodi annualmente stabiliti dal comitato faunistico provinciale, tenendo conto delle intese raggiunte dall'ente gestore con le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia.

Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'articolo 15, commi 3, 4, 5, 6 e 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, intendendosi sostituiti il Presidente della Giunta regionale con l'assessore competente o, previa sua delega, con il dirigente del servizio faunistico e i territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia con le riserve di diritto di cui all'articolo 15 della presente legge. Il regolamento di esecuzione detta le disposizioni per l'attuazione del citato articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157(36).

[2. Per l'indennizzo dei danni alla produzione agricola e forestale arrecati dalla selvaggina si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38.] (37)

3. Per far fronte ai danni non altrimenti risarciti arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio forestale, zootecnico ed apiario, la Provincia è autorizzata a corrispondere un indennizzo su domanda del proprietario che ha subito il danno (38).

3 bis. La Giunta provinciale può altresì concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per iniziative atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica. Per il medesimo fine il servizio faunistico può predisporre misure ed opere di prevenzione o richiederne l'attuazione agli interessati (39).

3 ter. Le modalità e i termini per la concessione dell'indennizzo e dei contributi sono determinati dalla Giunta provinciale. I soggetti interessati che non attuino direttamente gli interventi di cui al comma 3 bis o non ne permettano l'esecuzione non hanno diritto all'indennizzo (40).

4. Per l'indennizzo dei danni alla produzione agricola e forestale nonché al patrimonio zootecnico ed apiario causati da fauna non autoctona o abusivamente introdotta si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ove il responsabile non vi provveda direttamente, fatti salvi il diritto di rivalsa nei confronti dello stesso e, qualora non identificato, gli accertamenti necessari per la sua individuazione (41).

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(36) Comma modificato dall'articolo 16 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(37) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 36 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(38) Comma sostituito dal comma 7 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e poi ulteriormente sostituito dal comma 1 dell'art. 36 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(39) Comma aggiunto dal comma 7 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e poi modificato dal comma 2 dell'art. 36 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(40) Comma aggiunto dal comma 7 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 28 agosto 1998, n. 9451.

(41) Comma sostituito dall'articolo 16 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2, poi sostituito dal comma 7 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 34

Immissione di fauna.

1. L'immissione nel territorio provinciale di fauna ai fini di ripopolamento o di risanamento può essere effettuata previa autorizzazione del comitato faunistico provinciale, sempreché si tratti di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario; ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comitato faunistico provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale; per l'immissione sul territorio provinciale di fagiani, quaglie, starne, lepre comune, la relativa autorizzazione può avere carattere annuale, salvo revoca da comunicare al richiedente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione all'ente gestore (42).

2. Senza apposita autorizzazione rilasciata, con particolare riguardo ai fini scientifici o sperimentali, dal comitato faunistico provinciale e su parere dell'osservatorio faunistico provinciale, è vietato introdurre nel territorio provinciale selvaggina estranea alla fauna autoctona, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente riservate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

3. Il comitato faunistico provinciale dispone in ordine alla eliminazione della selvaggina abusivamente immessa, mediante il personale incaricato della vigilanza venatoria.

3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per la stipulazione di polizze assicurative a copertura dei danni causati a terzi derivanti dalla realizzazione, da parte dei propri servizi o enti funzionali, di operazioni di reintroduzione o ripopolamento faunistico (43).

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(42) Comma modificato dal comma 8 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

(43) Comma aggiunto dal comma 9 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 35

Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico.

1. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici, dei parchi naturali, dei servizi provinciali con compiti di controllo sulla fauna selvatica nonché dell'ente gestore il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Il comitato faunistico provinciale può, di volta in volta, autorizzare l'ente gestore o i servizi provinciali di cui al comma 1 alla cattura di esemplari vivi delle specie autoctone esistenti in una o più riserve allo scopo di ripopolamento di altre riserve.

3. Il comitato faunistico provinciale, può inoltre autorizzare di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone riconosciute da organismi competenti o appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici alla cattura di uccelli per l'inanellamento.

4. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al personale cui è affidata ai sensi della presente legge la vigilanza venatoria, il quale provvederà ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina tramite il servizio faunistico.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica inoltre la disciplina stabilita dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativa alla coltura, utilizzazione, inanellamento e cessione a fini di richiamo degli animali. Le autorizzazioni ivi previste sono accordate dal comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale e - ove previsto - l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (44).

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(44) Comma aggiunto dall'articolo 17 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 36

Detenzione di animali per scopi diversi.

1. Ai fini della tutela della salute, dell'incolumità e sicurezza pubblica nonché per il controllo della fauna selvatica, sono soggetti ad autorizzazione:

a) gli allevamenti d'ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentari e di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi e di uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale e amatoriale;

c) la commercializzazione degli uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o dall'assessore da lui delegato a persone fisiche nominativamente indicate.

3. I casi, i criteri e le modalità per il rilascio o la eventuale revoca dell'autorizzazione sono definiti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Il predetto regolamento stabilisce inoltre le disposizioni per l'attuazione della disciplina relativa all'allevamento, alla vendita, alla detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili ed al loro uso in funzione di richiami ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 7, 8 e 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157(45).

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(45) Periodo aggiunto dall'articolo 18 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 37

Norme per i cani.

1. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo, è fatto divieto di lasciare vagare senza controllo, al di fuori degli abitati, i cani di qualsiasi razza.

2. I cani da guardia della abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

3. È ammesso l'impiego dei cani per il recupero della selvaggina ferita. È consentito l'addestramento di cani e lo svolgimento di gare con cani in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale al solo fine di assicurare la tutela della fauna selvatica. Per l'accertamento dello stato della fauna selvatica o per altre iniziative o circostanze, è necessaria l'autorizzazione del comitato faunistico provinciale, che potrà altresì stabilire ulteriori modalità di impiego (46)(47).

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(46) Comma sostituito dall'art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(47) Articolo sostituito dall'articolo 19 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 38

Altri divieti.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157(48);

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione (49);

e) sparare a distanza minore di 150 con uso di fucine da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro siti lungo la traiettoria; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione in esercizio; di stabbi, stazzi, fondi chiusi, individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 4, e destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi, nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia ai sensi della presente legge, se non per giustificato motivo ed in apposita custodia chiusa;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi e corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili (50);

i) cacciare su terreni coperti da nevi, in tutto o in maggior parte, fatta eccezione per i casi indicati dall'articolo 29, comma 6; cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiale in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene dei corsi d'acqua (51);

j) prendere e detenere senza autorizzazione uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 35 o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'ente gestore della riserva, che adotterà le decisioni del caso, nonché adescare, molestare, inseguire la selvaggina e toccare i piccoli nati;

k) commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge e comunque sprovvisti di idonee certificazioni che ne attestino la legittima provenienza;

l) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche diverse da quelle di cui all'articolo 29 ed in tempi in cui non è consentita la caccia, nonché in violazione della disciplina stabilita dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione (52);

m) usare richiami vivi accecati, mutilati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della pescicoltura, quando il possessore lo circondi con tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera s), della legge 11 febbraio 1992, n. 157(53);

o) il tiro al piccione nonché usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

p) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni di carattere gastronomico;

q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare armi da sparo munite di silenziatore o imposte con scatto provocato dalla preda; usare esche o bocconi avvelenati, salva diversa disposizione della Giunta provinciale, usare vischio o altre sostanze adesive trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette e di balestre (54);

r) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nei periodi in cui ne è consentita la caccia;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge;

t) usare ricetrasmittenti o sorgenti luminose artificiali durante l'esercizio della caccia;

u) esercitare la caccia senza il permesso per l'esercizio della caccia rilasciato dal titolare della gestione;

v) abbandonare bossoli e cartucce anche dopo l'uso;

z) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellagione, salvi i casi ammessi dalla presente legge (55);

aa) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, salvi i casi ammessi dalla presente legge (56);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colombaccio (57);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica non proveniente da allevamenti (58);

dd) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita in conformità alla disciplina sulla tassidermia (59);

ee) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, salvi i casi ammessi dalla presente legge o dai provvedimenti emanati in attuazione della stessa (60);

ff) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino (61).

2. La Giunta provinciale, su proposta dei comuni territorialmente competenti e sentito il comitato faunistico provinciale, può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

3. (62).

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(48) Lettera modificata dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(49) Lettera modificata dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(50) Lettera sostituita dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(51) Lettera modificata dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2, poi sostituita dal comma 10 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

(52) Lettera modificata dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(53) Lettera modificata dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(54) Lettera modificata dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(55) Lettera aggiunta dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(56) Lettera aggiunta dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(57) Lettera aggiunta dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(58) Lettera aggiunta dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(59) Lettera aggiunta dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(60) Lettera aggiunta dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(61) Lettera aggiunta dall'articolo 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(62) Comma soppresso dall'art. 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

Capo V

Licenza di caccia ed esami

Art. 39

Esame venatorio.

1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dalla competente autorità statale dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni. Essa è composta:

a) da un funzionario del servizio faunistico, in qualità di presidente;

b) da un esperto di zoologia applicata alla caccia;

c) da un esperto in scienze naturali;

d) da un esperto in armi e munizioni da caccia e loro uso;

e) da due esperti in materia di caccia titolari e due supplenti designati dal comitato faunistico provinciale (63).

3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

4. La commissione svolge le sue funzioni con la presenza almeno del presidente e di tre commissari; in caso di assenza del presidente, la carica viene assunta dal commissario più anziano di età.

5. Per i membri supplenti vale quanto stabilito all'articolo 11, comma 5.

6. Funge da segretario della commissione un dipendente del servizio faunistico.

7. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio riguarda le seguenti materie:

a) nozioni di legislazione faunistica e venatoria;

b) nozioni di zoologia applicata alla caccia;

c) nozioni sulle armi da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole e forestali;

e) prova pratica sulle materie di cui alla lettera c).

8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

[9. Per l'abilitazione occorre che il candidato riporti un punteggio positivo in ogni materia.] (64).

10. I requisiti per l'ammissione all'esame e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (65).

11. La commissione, integrata da un massimo di due esperti in biologia e caccia degli ungulati, riconosce, previo esame, la qualifica di «esperto accompagnatore» ai cacciatori che, con almeno cinque anni di attività venatoria svolta senza incorrere in trasgressioni, ne abbiano fatto richiesta, corredata dal parere dell'ente gestore. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo.

12. Sono altresì considerati «esperti accompagnatori» ai sensi della presente legge i cacciatori ai quali il comitato provinciale della caccia abbia già riconosciuto analoga qualifica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Il comitato faunistico provinciale determina le modalità di accompagnamento dei cacciatori da parte dell'«esperto accompagnatore» nella caccia agli ungulati, nonché i casi di sospensione o revoca della qualifica.

14. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 11 sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

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(63) Comma modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

(64) Comma soppresso dall'art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(65) Comma modificato dall'art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

 

Art. 40

Rinnovo della licenza.

1. Alla sua scadenza la licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata da un nuovo certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa (66).

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio alle specie soggette al programma di prelievo solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

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(66) Comma modificato dall'articolo 21 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Capo VI

Vigilanza venatoria. Sanzioni

Art. 41

Vigilanza venatoria.

(giurisprudenza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia forestale, agli agenti ittico-venatori dipendenti dalla Provincia, alle guardie addette ai parchi nazionali e provinciali, ai custodi forestali dei comuni e loro consorzi e, a richiesta del Presidente della Giunta provinciale, agli organi di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo stesso o dalle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia stata attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. Tali agenti volontari svolgono l'attività di collegamento con il servizio foreste e secondo la disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione (67).

3. Gli agenti venatori svolgono le funzioni normalmente nell'ambito della circoscrizione territoriale alla quale sono assegnati.

4. Agli agenti preposti alla vigilanza, fatta eccezione per gli organi di pubblica sicurezza, è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che siano autorizzate dall'ente da cui dipendono.

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(67) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'articolo 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

 

Art. 42

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.

1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, del permesso annuale o del permesso d'ospite, dalla polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in atteggiamento di caccia.

2. Gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2, in caso si contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 46, procedono, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo medesimo, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo articolo, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al soggetto autore della violazione entro novanta giorni. In tali casi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, nonché la disciplina di cui agli articoli 43, 44 e 45 (68).

3. Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva, gli agenti venatori provvedono a liberarla in località adatta.

4. La fauna selvatica morta sequestrata viene consegnata dagli agenti al titolare della gestione del territorio ove l'infrazione è stata accertata, il quale provvede alla sua custodia ovvero, qualora si renda necessario, ne cura la vendita. La fauna selvatica predetta, compreso il trofeo e il prezzo ricavato dalla eventuale vendita sono tenuti a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione e a questa restituiti ove venga accertato successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario l'illecito sussiste, l'importo è destinato dal titolare della gestione alla promozione di iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuta l'infrazione. Qualora la consegna della fauna selvatica al titolare della gestione non sia possibile, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al titolare medesimo.

5. La fauna selvatica di cui al comma 4 deve, se ritenuta idonea per scopi didattici, sanitari o di studio, su richiesta, essere consegnata al servizio faunistico.

6. Agli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 41, comma 1. Agli adempimenti ivi demandati all'ente pubblico territorialmente competente provvede il titolare della gestione territorialmente competente secondo le modalità stabilite dalla presente legge, in quanto compatibili (69).

7. Agli organi di vigilanza che non esercitano le funzioni di polizia giudiziaria si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157(70).

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(68) Comma sostituito dall'articolo 22 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(69) Comma aggiunto dall'articolo 22 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(70) Comma aggiunto dall'articolo 22 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 43

Custodia delle cose sequestrate.

1. Le cose sequestrate sono custodite a cura del servizio faunistico, il cui dirigente può anche attribuire tale compito in via permanente ad un dipendente avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Qualora lo richiedano la natura delle cose sequestrate o motivi di opportunità, il dirigente del servizio di cui al comma 1 può disporre modalità particolari di custodia e la nomina di un custode, che deve essere edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

3. Qualora non sia possibile la consegna delle cose sequestrate al servizio faunistico, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al dirigente del servizio medesimo, il quale entro i successivi dieci giorni le conferma o le modifica.

 

Art. 44

Modalità della custodia.

1. Le cose sequestrate sono annotate a cura dell'incaricato del servizio di custodia su apposito registro, con indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode.

2. Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione.

 

Art. 45

Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate.

1. È sempre disposta la confisca dei mezzi di caccia vietati. È altresì disposta la confisca delle armi sequestrate, nei casi in cui l'infrazione commessa dia luogo alle proposte di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

2. Nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, il dirigente del servizio faunistico adotta con l'ordinanza di archiviazione il provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate.

3. All'atto della restituzione delle cose sequestrate, l'incaricato del servizio di custodia dovrà redigere apposito processo verbale.

4. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione, la restituzione stessa è disposta solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

5. Qualora si tratti di cose che possono alterarsi, il dirigente del servizio faunistico, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può procedere alla loro alienazione o distruzione; in caso di vendita la somma ricavata è tenuta a disposizione delle persone cui è stata contestata l'infrazione.

6. La stessa autorità dispone altresì con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate, quando il provvedimento che dispone la confisca sia divenuto inoppugnabile.

7. Le somme ricavate dalla vendita sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

Art. 46

Sanzioni (71).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione: se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione o permesso la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e nelle riserve di diritto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale viciniore a quello consentito;

c) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, concernenti la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa; la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, secondo periodo; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza di porto di fucile per uso di armi, la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

h) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per ciascun capo per chi viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 35;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul permesso ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lettera d);

l) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo per chi introduce senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 34 la selvaggina introdotta; per chi immette selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 34 si applica la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 per ciascun capo;

m) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola [le disposizioni contenute nel calendario venatorio, nonché] le prescrizioni tecniche adottate dal comitato faunistico provinciale ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 12, sempreché non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157(72);

n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27;

o) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nei regolamenti interni delle riserve di cui all'articolo 17;

p) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola i divieti di cui alle lettere j) ed o) dell'articolo 38;

q) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione della disciplina stabilita dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione relativa alla tabellazione dei terreni;

r) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nel regolamento della presente legge;

s) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

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(71) Articolo sostituito dall'articolo 23 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(72) Lettera modificata dal comma 11 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 47

Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio faunistico.

3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 46 sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

Art. 48

Comunicazioni al questore (73).

1. La comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore è effettuata dal dirigente del servizio faunistico in relazione alla violazione delle disposizioni della presente legge corrispondenti ai casi di cui alle lettere b), d), f) e g) dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

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(73) Articolo sostituito dall'articolo 24 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 49

Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia.

(giurisprudenza)

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 46, il dirigente del servizio faunistico può disporre il ritiro cautelare del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione. Il ritiro cautelare è disposto con provvedimento motivato, tenuto conto delle specifiche osservazioni che l'interessato potrà formulare entro dieci giorni dall'accertamento (74).

2. In relazione alle violazioni indicate dal comma 1, nonché per quelle di cui alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 46, a definizione del procedimento penale e rispettivamente del procedimento amministrativo, anche qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o l'oblazione, il dirigente del servizio faunistico dispone - su parere conforme dell'apposita commissione disciplinare - la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale fino a tre anni con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento (75).

3. La commissione disciplinare, nominata dalla Giunta provinciale, è composta dal dirigente del servizio faunistico con funzioni di presidente, da un membro designato dall'ente gestore e da un esperto in materia giuridico-amministrativa e resta in carica per cinque anni. Svolge le funzioni di segretario un dipendente assegnato al servizio faunistico.

4. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente comunicati al presidente dell'ente gestore, il quale dispone per la loro attuazione.

6. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi all'interessato.

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(74) Comma sostituito dall'articolo 25 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(75) Comma sostituito dall'articolo 25 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2, ora modificato dall'art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

 

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 50

Istituzione del servizio faunistico.

1. (76).

2. All'attivazione del servizio faunistico come istituito con la presente legge, mediante la preposizione del responsabile e l'assegnazione del personale come determinato ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il servizio foreste, caccia e pesca cessa di espletare gli adempimenti espressamente attribuiti allo stesso relativi alla materia caccia e alla pesca e attribuiti al servizio faunistico. Fino alla data di attivazione del servizio faunistico, il servizio foreste, caccia e pesca dispone del personale comunque assegnato al servizio faunistico.

3. A seconda che si tratti o sia prevalente la materia concernente le foreste o quella concernente la caccia e la pesca, all'attivazione del servizio faunistico le denominazioni riferite al servizio foreste, caccia e pesca e al relativo dirigente contenute nella vigente legislazione si intendono sostituite con le nuove denominazioni «servizio foreste» e il relativo dirigente con «dirigente del servizio foreste» o rispettivamente con la denominazione «servizio faunistico» e con «dirigente del servizio faunistico» (77).

3-bis. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il dirigente generale del dipartimento foreste assicura il coordinato svolgimento delle attività di vigilanza venatoria ed ittica espletate dai servizi foreste, parchi e foreste demaniali e faunistico (78).

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(76) Comma che integra l'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

(77) Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

(78) Comma aggiunto dall'articolo 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

 

Art. 51

(79).

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(79) Articolo che modifica l'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

 

Art. 52

Personale per il servizio faunistico.

1. Al fine di realizzare i compiti assegnati dalla presente legge al servizio faunistico si provvederà, con successiva legge, ad aumentare i posti in organico del personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali.

2. (80).

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(80) Comma soppresso dall'articolo 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

 

 

Art. 52-bis

Collaborazione (81).

1. Agli adempimenti demandati alla Provincia dalle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 6 e 7, 33 e 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvede l'assessore competente in materia di caccia.

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(81) Articolo aggiunto dall'articolo 26 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

 

Art. 52-ter

Norme finali di coordinamento (82).

1. I riferimenti contenuti nella presente legge alle disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 devono ritenersi sostituiti con il riferimento alle pertinenti disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. I riferimenti contenuti nella presente legge all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina devono ritenersi sostituiti con il riferimento all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. I pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica previsti dalla presente legge sono resi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata da parte dell'assessore cui è affidata la materia della caccia o da parte del servizio faunistico; decorso tale termine gli organi competenti ai sensi della presente legge provvedono prescindendo dal suddetto parere.

3-bis. Ove le leggi provinciali di settore richiamino, ai fini della vigilanza, il personale o gli organi di vigilanza sulla caccia, comunque denominati, il riferimento deve intendersi effettuato agli organi e al personale previsti dal comma 1 dell'articolo 41, nonché agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore (83).

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(82) Articolo aggiunto dall'articolo 27 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

(83) Comma aggiunto dall'articolo 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

Art. 53

Efficacia della legge.

1. Le disposizioni della presente legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla stessa per l'avvio della gestione delle riserve nonché quelli di cui al presente capo, hanno effetto a decorrere dalla data di efficacia della convenzione. Tale data è resa nota mediante apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fino alla data di cui al comma 1, ferme restando le sanzioni vigenti, per chi esercita la caccia nelle riserve senza il permesso di caccia rilasciato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino ad un anno.

3. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14 e dal comma 1 dell'articolo 55 con effetto dalla data di cui al comma 1:

a) cessano di applicarsi gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, e modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 1970, n. 5, decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 luglio 1977, n. 13-100/L., decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 21-17/L., decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 gennaio 1983, n. 1-83/L., nonché la legge regionale 31 agosto 1970, n. 19;

b) sono abrogate la legge provinciale 5 ottobre 1976, n. 38 e legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56 nonché le disposizioni di cui all'articolo 106 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

c) cessano di applicarsi le norme statali e regionali richiamate dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56.

4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data prevista dal comma 1 sono definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data.

 

Art. 54

Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia.

(giurisprudenza)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede alla prima costituzione del comitato faunistico provinciale. In sede di prima costituzione gli esperti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 sono scelti dalla Giunta provinciale e durano in carica fino alla designazione che sarà effettuata dall'ente gestore.

2. Fino all'attivazione del servizio faunistico, le funzioni affidate al dirigente del predetto servizio nell'ambito del comitato faunistico provinciale sono svolte dal capo dell'ufficio caccia e pesca del servizio foreste, caccia e pesca.

3. Dalla data di costituzione del comitato faunistico provinciale è soppresso il comitato provinciale della caccia costituito ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Il comitato faunistico provinciale, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita fino alla data di stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 anche le funzioni già di competenza del predetto comitato.

4. Per la liquidazione della gestione finanziaria del comitato provinciale della caccia la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore scelto anche fra dipendenti della Provincia, per la durata di sei mesi, con il compito di approntare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate e al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione e ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del comitato stesso.

5. Al termine del mandato, il commissario liquidatore provvederà a redigere e a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria a tale data del comitato soppresso e ad effettuare, nel contempo, il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

6. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Provincia, saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dal commissario liquidatore di cui al comma 4. La Provincia subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati.

7. Con il provvedimento di nomina del commissario liquidatore potrà essere disposta la corresponsione, a suo favore e a carico del bilancio della Provincia, di un'indennità nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4.

8. Dalla data di soppressione del comitato provinciale della caccia cessa di operare il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

 

Art. 55

Norme transitorie per le riserve private.

1. Fino alla scadenza delle concessioni di riserva rilasciate ai privati, nei territori corrispondenti l'esercizio della caccia rimane soggetto alle disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, specificamente concernenti le riserve private di caccia e, in quanto applicabili, alle disposizioni della presente legge.

2. In ordine alle predette riserve il comitato faunistico provinciale esercita le funzioni già di competenza del comitato provinciale della caccia.

 

Art. 56

Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore.

1. L'attività della tassidermia rimane disciplinata dalla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32, integrata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 14.

2. Per la tutela della fauna minore continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla L.P. 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore), come da ultimo modificata dalla L.P. 3 settembre 1987, n. 23(84).

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(84) Comma sostituito dal comma 12 dell'articolo 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Art. 57

Regolamento di esecuzione.

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, il regolamento di esecuzione della presente legge (85).

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(85) Si veda il D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg.

 

Art. 58

Autorizzazioni di spesa.

1. Per i fini di cui agli articoli 16, comma 1, lettera o), e 21, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2. Per i fini di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 2 e comma 3, limitatamente alla gestione, 10, comma 2, lettera a), ad esclusione dell'acquisto di aree, lettera b) e lettera h), 13-bis, 16, comma 1, lettera g), comma 3 e comma 4, e 54, comma 7, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale (86).

3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 6, comma 3, limitatamente all'allestimento di strutture, e 10, comma 2, lettera a), relativamente all'acquisto di aree.

4. Per i fini di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56, in deroga al limite di cui all'articolo 8 della stessa legge provinciale, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 435.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

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(86) Comma modificato dall'articolo 24 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

 

Artt. 59-60

(87).

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(87) Articoli di contenuto esclusivamente finanziario. Si omette il testo.

 


PROVINCIA DI BOLZANO

L.P. Bolzano 17 luglio 1987, n. 14
Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 luglio 1987, n. 34.

(2) Secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, in ogni articolo di questa legge le parole "Osservatorio scientifico" sono sostituite con le parole "Osservatorio faunistico".

(3) Si veda il regolamento di esecuzione D.P.G.P. 6 aprile 2000, n. 18.

 

I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla selvaggina e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo.

 

Art. 2

Fauna selvatica.

1. Per fauna selvatica si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.

2. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile gestito dalla Provincia.

 

Art. 3

Tutela.

1. Per tutela della fauna si intende il complesso delle misure volte alla conservazione ed al miglioramento di una fauna selvatica che sia in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

2. Essa comprende il diritto ed il dovere di aver cura della selvaggina, di favorirne lo sviluppo, di garantirne l'habitat e di impedirne ogni disturbo.

3. La Giunta provinciale predispone studi e può adottare provvedimenti volti al mantenimento, alla salvaguardia ed al ripristino degli ambienti di vita naturali della selvaggina attenendosi ai criteri fissati dall'Osservatorio faunistico, di cui al successivo comma, per il mantenimento dell'equilibrio delle specie rare e delle specie con habitat particolari nel territorio provinciale.

4. L'Osservatorio faunistico è organo di consulenza tecnico-scientifica dell'amministrazione provinciale ed ha sede presso gli uffici dell'amministrazione medesima. Esso rilascia i pareri di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3 e di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27. La composizione dell'Osservatorio scientifico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino (4).

5. L'Osservatorio faunistico è costituito da cinque membri nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Esso è composto da:

a) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

b) un funzionario provinciale addetto all'Ufficio caccia e pesca appartenente almeno al VII livello funzionale.

c) tre esperti in materia di fauna selvatica oppure biologia della selvaggina designati dall'assessore competente.

6. I membri dell'Osservatorio restano in carica per tutta la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina e il presidente dell'Osservatorio faunistico viene nominato dalla Giunta provinciale.

7. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

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(4) Comma integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 4

Specie cacciabili e periodi di caccia.

1. Sono vietati l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto indicati:

a ) specie cacciabili dal 1° maggio al 15 dicembre:

1) capriolo;

2) cervo;

b ) specie cacciabili dal 1° luglio al 15 dicembre:

1) volpe;

c ) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre:

1) camoscio;

d ) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

1) lepre comune

e ) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre:

1) lepre bianca;

2) pernice bianca;

3) fagiano;

4) colombaccio;

5) germano reale;

6) folaga;

7) beccaccia;

8) merlo;

9) cesena;

10) cornacchia;

11) ghiandaia;

12) gazza;

13) muflone;

14) daino;

15) cinghiale;

16) coniglio selvatico;

17) quaglia;

18) marzaiola;

19) alzavola;

f ) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre:

1) maschio del fagiano di monte;

2) coturnice;

2. Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1.

3. Nel territorio della provincia l'esercizio della caccia è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto e per non più di tre giorni alla settimana, salvo che per la caccia agli ungulati. Ciascuna uscita di caccia, ad eccezione di quella agli ungulati, deve essere precedentementebarrata sul permesso di caccia o sul calendario di controllo messo a disposizione dal gestore della riserva.

4. Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente, autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che per il loro stato fisico non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.

5. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, le specie non comprese nel comma 1 che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le modalità di cattura e di abbattimento (5).

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(5) Articolo sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

 

II - Regime di caccia

Art. 5

Comprensori di caccia.

1. Nell'ambito del territorio della provincia di Bolzano e salvo quanto stabilito dall'articolo 11, l'esercizio della caccia è consentito solamente a chi è titolare di un permesso di caccia per la relativa zona nonché, in caso di cervidi, di un'autorizzazione speciale indicante il sesso, la qualità e l'età. A tale scopo tutto il territorio della provincia di Bolzano è suddiviso nei seguenti comprensori di caccia:

a) riserve di diritto;

b) riserve private di caccia;

c) oasi di protezione;

d) bandite.

2. L'articolazione del territorio di cui al comma 1, la disciplina per l'accesso alla caccia e per il prelievo di cui agli articoli 25 e 27, nonché i criteri per la definizione, il risarcimento e la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 36 e seguenti, sostituiscono, in provincia di Bolzano, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria.

3. In caso di modifiche o rettifiche al numero, al confine o alla estensione delle riserve di caccia di diritto ai sensi degli articoli 7 e 10, il proprietario o conduttore di un fondo incluso nel perimetro di una delle riserve interessate, che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'assessore provinciale competente in materia di caccia richiesta motivata, che va decisa entro sessanta giorni.

4. La richiesta di cui al comma 3 è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, o quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale od ambientale.

5. Il divieto di caccia di cui al comma 3 è reso noto mediante l'apposizione di tabelle a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. In tali aree l'esercizio dell'attività venatoria è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, e non sono risarciti eventuali danni causati dalla selvaggina (6).

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(6) Articolo sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 6

Riserve di diritto.

1. Sono costituite le riserve di diritto elencate nell'allegato alla presente legge.

 

Art. 7

Suddivisione ed unione di riserve di diritto.

1. Al fine di garantire una più razionale gestione tecnico-amministrativa delle riserve di diritto ed una migliore disciplina dell'esercizio venatorio, il Presidente della giunta provinciale può con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, e sentito l'Osservatorio faunistico, apportare modifiche al numero ed all'estensione delle riserve di diritto contenute nell'allegato alla presente legge e ciò allo scopo di operare rettifiche di confine o di superficie, di suddividere singole riserve di diritto ricavandone due o più di minori dimensioni e di riunire due o più riserve di diritto (7).

2. Le riserve di diritto possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 2000 ettari.

3. In caso di suddivisioni i confini delle istituende riserve devono essere stabiliti possibilmente in corrispondenza a incontestati confini catastali, comunali o frazionali, oppure secondo altri criteri giustificabili sotto l'aspetto orografico e venatorio.

4. I provvedimenti di cui al precedente primo comma, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. In caso di suddivisione il permesso di caccia per la riserva suddivisa vale solamente per la neocostituita riserva ricadente nella parte del territorio comunale, in cui il titolare del permesso ha la residenza anagrafica.

6. I titolari di permessi di caccia non residenti nella suddivisa riserva devono comunicare per iscritto all'Associazione di cui all'articolo 23 della presente legge, in quale neocostituita riserva intendono esercitare la caccia. Qualora la predetta comunicazione non pervenga all'Associazione nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione di cui al quarto comma, questa provvede ad assegnarli ad una delle neocostituite riserve tenendo conto della consistenza della fauna selvatica, del numero dei cacciatori e della superficie disponibile.

7. In caso di fusione di due o più riserve in una unica riserva i permessi di caccia dei titolari delle riserve riunite valgono per tutto il territorio della neocostituita riserva.

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(7) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 8

Riserve private di caccia.

1. Le concessioni di riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro estensione, possono essere rinnovate di volta in volta dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per un periodo di sei anni, sempre che la riserva sia stata amministrata regolarmente.

2. All'atto del rinnovo della concessione i terreni estranei inclusi nella riserva privata di caccia, nonché, con il consenso del proprietario e per la formazione di confini di caccia tecnicamente più adatti o facilmente individuabili nel territorio, anche terreni confinanti possono essere aggregati alla riserva o tolti dalla stessa, operando arrotondamenti di superficie fino ad un massimo del 5%. La riserva privata di caccia è gestita dai proprietari del terreno o dai suoi possessori, secondo le condizioni contenute nell'atto di concessione. In particolare devono essere garantite una costante ed efficace vigilanza nel territorio di caccia, nonché la delimitazione dei confini con idonee tabelle perimetrali.

3. Il rinnovo delle concessioni di riserve private di caccia può essere negato e la concessione può essere revocata, qualora la gestione risulti contrastante con le disposizioni vigenti in materia di caccia o per il mancato pagamento della tassa di concessione oltre 90 giorni dalla diffida.

4. La revoca è disposta con decreto dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia. In caso di mancato rinnovo o di revoca della concessione, il territorio della riserva privata di caccia viene aggregato alla o alle riserve di diritto confinanti come indicato nell'allegato alla presente legge.

5. Le riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono specificate per estensione e denominazione nell'elenco allegato alla presente legge.

6. Le riserve private di caccia possono essere date in subconcessione dal titolare della concessione. I relativi atti diventano efficaci con l'approvazione da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

7. Ove il rinnovo della concessione di una riserva privata di caccia venga richiesto da più proprietari di terreni, deve essere nominato un rettore, quale unico responsabile verso l'autorità. Possono nominare un rettore anche quei titolari di concessioni che non intendono né gestire di persona la riserva privata di caccia né darla in subconcessione. La nomina del rettore deve essere comunicata entro 30 giorni per iscritto all'ufficio provinciale competente in materia di caccia (8).

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(8) Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 9

Oasi di protezione.

1. Nelle oasi di protezione l'esercizio della caccia è vietato. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico, può consentire per motivi biologici e igienico-sanitari e per limitare i danni alle colture agricole e boschive, l'abbattimento di determinate specie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 (9).

2. Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, 13 agosto 1973, n. 27, e 11 giugno 1975, n. 29. Lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat relativi (10).

3. I territori demaniali affidati all'Azienda provinciale foreste e demanio costituiscono oasi di protezione ai sensi della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e sono dalla medesima disciplinati anche per quanto concerne la gestione venatoria.

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(9) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(10) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Bandite.

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Associazione di cui all'articolo 23 della presente legge, nonché i proprietari dei rispettivi terreni o anche su richiesta della stessa e delle riserve private di caccia, possono essere costituiti in bandita i territori che offrono favorevoli risorse pabulari per determinate specie selvatiche o particolari condizioni per la sosta invernale delle stesse.

2. Nelle bandite è vietata la caccia ed ogni altra attività che possa recare danno o disturbo alla selvaggina.

3. Bandite di diritto sono le zone del Parco Nazionale dello Stelvio. In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, con la procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, possono essere costituite nuove riserve di diritto ed operate rettifiche di superficie e confine alle riserve di diritto confinanti.

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III - Esercizio di caccia

Art. 11

Esercizio di caccia.

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 14.

2. Ogni altro modo di abbattere o catturare selvaggina è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

3. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla o catturarla.

4. La selvaggina abbattuta o catturata nel rispetto della legge appartiene a colui che l'ha abbattuta o catturata.

5. La selvaggina cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene al gestore del territorio di caccia cui essa è stata sottratta, mentre il rinvenimento e la presa di selvaggina malata o ferita devono essere comunicati entro 24 ore al gestore del territorio di caccia competente, che dispone in merito. Le specie di selvaggina non cacciabile trovate morte devono essere consegnate al Museo Scienze Naturali Alto Adige o denunciate al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente od al presidente distrettuale dell'associazione affidataria della gestione delle riserve di diritto, che rilasciano il certificato d'origine di cui all'articolo 22, comma 3, salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione. Gli eventuali trofei di ungulati abbattuti o catturati illegalmente o trovati morti devono, se ritenuti idonei per l'esame venatorio o per la preparazione dei guardiacaccia, su richiesta, essere consegnati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia (11).

6. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, prescritte dalle norme statali (12).

7. Per l'esercizio venatorio è comunque necessario essere muniti di tutti i documenti richiesti, i quali devono essere esibiti, a richiesta, agli agenti di vigilanza venatoria.

8. Durante il primo anno successivo al rilascio della prima licenza di porto di fucilie, il cacciatore può esercitare la caccia solo se accompagnato da cacciatore munito da almeno tre anni di un permesso di caccia valido per il rispettivo territorio di caccia. È esclusa da tale prescrizione la caccia alla selvaggina non soggetta al piano di abbattimento di cui all'articolo 27.

9. La ricerca autorizzata di selvaggina colpita nonché l'abbattimento di selvaggina cacciabile da parte degli organi di sorveglianza di cui all'articolo 31 e da parte dei cacciatori, in stato di manifesta necessità non sono considerati esercizio di caccia (13).

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(11) Comma sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, ora modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

(12) Comma sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(13) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

 

 

Art. 12

Esame venatorio.

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, necessario, ai sensi delle vigenti norme statali, per il rilascio della prima licenza di porto di fucilie e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, viene rilasciato dall'Ufficio provinciale caccia e pesca alle persone, che hanno compiuto i 18 anni ed hanno superato l'esame venatorio.

2. Il certificato di abilitazione di cui al precedente comma viene rilasciato inoltre a coloro che hanno sostenuto un esame equivalente fuori della provincia e dimostrato di possedere, con un esame suppletivo, sufficiente conoscenza delle leggi sulla caccia vigenti in provincia, nonché sulle specie di selvaggina sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti.

3. L'esame venatorio, nonché quello suppletivo di cui al precedente comma, vanno sostenuti davanti ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, per la durata di cinque anni e che si compone di:

a) un funzionario appartenente alla VIII qualifica funzionale in qualità di presidente;

b) tre esperti in materia di caccia;

c) due esperti in zoologia applicata alla selvaggina.

4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino.

5. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'Ufficio provinciale caccia e pesca.

6. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e cioè del presidente e tre commissari. In caso di assenza del presidente la carica viene assunta dal commissario più anziano.

7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 la prova pratica di tiro, ai fini dell'ammissione alla prova orale dell'esame venatorio, è svolta alla presenza del presidente o suo vicario e di un membro della commissione.

8. Le materie d'esame sono:

a) le specie di selvaggina locale, il loro habitat e le malattie più importanti;

b) nozioni sulla normativa vigente in materia di caccia;

c) nozioni sulle armi e munizioni da caccia e loro uso;

d) nozioni generali sulla tutela della natura e delle colture agricolo-forestali, sui cani da caccia e sulle tradizioni venatorie.

9. Le modalità dell'esame vanno fissate in modo dettagliato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (14).

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(14) Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 13

Tesserino di caccia.

1. Il tesserino di caccia è rilasciato gratuitamente dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per l'eventuale esercizio dell'attività venatoria fuori dal territorio provinciale.

2. Nel tesserino di cui al comma 1 è indicata la forma di caccia scelta che, per i titolari di un permesso di caccia per una riserva della provincia, corrisponde alla forma vagante in zona Alpi (15).

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(15) Articolo sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 14

Mezzi di caccia.

1. Nei territori di caccia della provincia è consentito l'uso ed il trasporto delle seguenti armi da sparo e tipi di munizione per l'uso caccia:

a) tutti i fucili a canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;

b) tutti i fucili a canna rigata, ivi compresa la carabina, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;

c) i fucili da caccia combinati, cioè a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nonché una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

2. Può essere altresì consentito l'uso di trappole a cassetta e di tagliole a ingranaggio per la cattura di predatori nel rispetto dei tempi e delle modalità eventualmente disposti dall'assessore provinciale competente in materia di caccia (16).

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia è autorizzato a portare durante l'esercizio venatorio, oltre alle armi da sparo consentite ed ai cani, anche utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

4. (17).

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(16) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(17) Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 15

Divieti.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio della caccia nei giardini pubblici, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dall'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali: tutte queste zone devono essere chiaramente delimitate da tabelle perimetrali;

c) l'esercizio della caccia nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali nonché forestali;

d) distruggere intenzionalmente nidi e uova di selvaggina da piuma. È, inoltre, proibito raccogliere uova, nonché prendere e detenere piccoli di selvaggina, salvo che per sottrarli a sicura morte. In quest'ultimo caso deve essere informato entro 24 ore il gestore del territorio di caccia competente, il quale adotterà le misure del caso e comunicherà all'Ufficio provinciale caccia e pesca il provvedimento preso. Ove non sia possibile una loro reimmissione nel territorio di caccia e nel caso in cui la selvaggina raccolta possa essere utilizzata a scopi didattici, questa, su richiesta, dovrà essere consegnata all'Ufficio provinciale caccia e pesca;

e) usare richiami vivi oppure acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

f) usare volatili vivi nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

g) usare munizione spezzata nel tiro agli ungulati nonché fucili a canna rigata di calibro inferiore a millimetri 6,5 nella caccia al cervo; questi divieti non sussistono qualora sia necessario un ulteriore colpo per finire l'animale ferito;

h) avvelenare selvaggina;

i) collocare ogni genere di lacci e trappole con esclusione dei mezzi di cui all'articolo 14, secondo comma;

j) usare sorgenti luminose artificiali di qualsiasi genere nella cattura od uccisione della selvaggina;

k) usare ricetrasmettitori durante l'esercizio della caccia ed in particolare per scovare la selvaggina;

l) la caccia agli ungulati con l'impiego del cane segugio;

m) mettere in pericolo il bestiame al pascolo attraverso l'esercizio della caccia - in particolare di quella con i cani - ed attraverso le battute;

n) praticare la caccia usando sostanze gassose od esplodenti, corrente elettrica o sostanze inebrianti o paralizzanti;

o) ogni genere d'uccellagione;

p) l'uso di armi di aria o gas compressi, nonché l'uso del fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione o semiautomatico che non sia limitato con apposito accorgimento tecnico all'utilizzazione di non più di due colpi;

q) l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di selvaggina, salvo restando le ipotesi di cattura e di abbattimento previste nel settimo comma dell'articolo 19, nonché nei fondi chiusi da muro, da rete metallica od altra effettiva chiusura d'altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. Questo divieto non sussiste per i terreni ad uso agricolo e forestale che sono stati recintati allo scopo di evitare danni provocati da selvaggina. I fondi chiusi esistenti o che si intende istituire devono essere comunicati all'Ufficio provinciale caccia e pesca. I proprietari e gli affittuari dei fondi chiusi interessati devono apporre a loro carico adeguate tabelle perimetrali;

r) l'esercizio della caccia su terreni agricoli prima e durante il raccolto, se da detto esercizio potessero derivare danni;

s) l'esercizio venatorio con l'impiego di armi a canne corte, con cartucce a percussione anulare e con cartucce a palla asciutta per fucile a canna liscia nonché con armi da sparo munite di silenziatore;

t) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili (18).

2. È fatto inoltre obbligo a chiunque di osservare i divieti per quanto concerne l'uso e l'impiego delle armi da sparo e relative munizioni, disposti dalla vigente normativa statale.

3. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, è autorizzato a permettere in determinati casi a persone nominativamente designate l'uso dei mezzi di cui alla lettera k), nonché, sentito l'Osservatorio faunisticio, l'uccellagione e la raccolta di uova ad istituti o personale scientificamente qualificato ed ai soli scopi scientifici (19).

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(18) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(19) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 16

Passaggio d'emergenza e di comodo e inseguimento di selvaggina.

1. Qualora i titolari di un permesso di caccia possono raggiungere un territorio di caccia solo percorrendo strade eccessivamente lunghe o disagiate, mediante un passaggio d'emergenza o di comodo può essere consentito il passaggio attraverso l'altrui riserva. Nel caso in cui fosse necessario, può essere parimenti consentita la ricerca di selvaggina colpita oltre i confini del territorio di caccia. Le modalità di utilizzo del passaggio d'emergenza e di comodo, nonché i casi ammissibili all'inseguimento di selvaggina vengono determinati con regolamento d'esecuzione.

 

Art. 17

Comportamento nel territorio di caccia.

1. È fatto divieto a coloro che non sono in possesso di alcun permesso di caccia di adescare la selvaggina e di toccare i piccoli nati, di molestare ed inseguire intenzionalmente la selvaggina.

2. Nel caso in cui venga abbattuta della selvaggina, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo investitore deve dare comunicazione del fatto entro 24 ore al gestore del territorio di caccia competente, all'agente venatorio o agli organi di polizia forestale; in tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati devono, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta essere consegnati all'Ufficio provinciale caccia e pesca.

3. È fatto divieto alle persone estranee di salire su appostamenti ed altane, la costruzione dei quali è sempre subordinata al consenso del proprietario del terreno.

 

IV - Detenzione e commercio di selvaggina

Art. 18

Cattura e utilizzazione di selvaggina.

1. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici dei giardini zoologici e parchi naturali e dell'Ufficio provinciale caccia e pesca il permesso di catturare e utilizzare, dietro osservanza delle condizioni imposte, esemplari di determinate specie di mammiferi (20).

2. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne immediatamente notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina od al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale a sua volta provvede ad informare il predetto Istituto.

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(20) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

 

 

Art. 19

Centri di allevamento di selvaggina.

1. Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di selvaggina le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la selvaggina a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.

2. I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di selvaggina, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale.

3. La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, il quale, considerando le specie di selvaggina e tenuto conto della grandezza e caratteristica del recinto, determina specificatamente quale e quanta selvaggina può essere in esso tenuta sempreché il centro stesso non pregiudichi notevolmente l'esercizio venatorio nelle riserve circostanti (21).

4. L'autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui al secondo e terzo comma.

5. Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio provinciale caccia e pesca, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di selvaggina, nonché la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all'articolo 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.

6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera q), è vietato l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di selvaggina. Nei centri di maggiore estensione gli eventuali abbattimenti, che necessitano per motivi igienico-sanitari o socio-biologici, possono essere attuati solo da guardiacaccia oppure dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 se in presenza dell'agente di vigilanza del comprensorio di caccia confinante. Nei centri di allevamento di selvaggina a scopo alimentare la cattura e successiva uccisione della fauna detenuta non sono considerati esercizio venatorio (22).

6-bis. Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dall'avifauna autoctona da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento (23).

7. (24).

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(21) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(22) Comma sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(23) Comma inserito dall'art. 40 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

(24) Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 19-bis

Detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale.

1. Il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'allevamento in cattività, l'esposizione, l'interscambio e la commercializzazione di uccelli di fauna autoctona appartenenti alle famiglie dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi nonché di volatili esotici a scopo ornamentale ed amatoriale. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni e prevedere controlli anche mediante l'inanellamento degli esemplari detenuti.

2. I criteri e le modalità per il rilascio e l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, vengono definiti dalla Giunta provinciale, che fissa il termine entro il quale coloro che si trovano in possesso dei volatili di cui al comma 1 devono denunciarli all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (25).

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(25) Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 20

Commercio di selvaggina.

1. Il commercio di selvaggina morta è consentito per i soli mammiferi ed a condizione che sia accertabile la loro provenienza.

2. I cacciatori hanno la facoltà di alienare selvaggina abbattuta nel rispetto della legge, qualora la provenienza della selvaggina sia documentata da un certificato di origine rilasciato dal gestore del competente territorio di caccia. Il certificato d'origine va applicato alla selvaggina per poterne accertare in ogni tempo la sua provenienza. L'acquirente deve conservare il certificato d'origine per almeno 6 mesi e mostrarlo agli organi di sorveglianza in caso di controlli.

3. La Giunta provinciale può emettere prescrizioni su come deve avvenire il controllo sul commercio di selvaggina.

4. La provenienza di selvaggina da territori fuori della provincia deve essere comprovata da fatture o da altri documenti identificativi.

 

Art. 21

Immissione di selvaggina.

1. L'immissione di selvaggina viva, purché non estranea alle specie selvatiche già presenti nel territorio provinciale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e previa autorizzazione del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

2. Senza apposita autorizzazione è vietato introdurre nel territorio della provincia selvaggina estranea alla fauna locale, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici, circhi equestri e mostre di animali o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Osservatorio faunistico, nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e sanitaria (26).

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(26) Comma integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 22

Imbalsamazione di selvaggina e conciatura.

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che per passatempo, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

2. Presupposto per il conseguimento dell'autorizzazione è che il richiedente dichiari per iscritto di consentire ispezioni e controlli da parte del personale di vigilanza di cui all'articolo 31 nei locali destinati all'imbalsamazione, nonché nei locali ed alle apparecchiature di conservazione della selvaggina imbalsamata o da imbalsamare.

3. Selvaggina morta, anche non cacciabile, pellicce e trofei presi in consegna per essere conciati o allestiti devono essere muniti del certificato d'origine previsto all'articolo 20. Per le specie consegnate al Museo di Scienze Naturali della Provincia di Bolzano o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, la relativa annotazione sul registro di entrata sostituisce il certificato d'origine (27).

4. Coloro che esercitano l'attività di impagliatore o di conciatore hanno l'obbligo di tenere un registro di entrata e di uscita, vidimato dall'Ufficio provinciale caccia e pesca, nel quale deve essere annotato ogni carico e scarico di selvaggina o di parti della stessa. Al personale di vigilanza di cui all'articolo 31 è consentito in ogni tempo di prendere visione dei registri.

5. Ogni impagliatore e conciatore, che prenda in consegna selvaggina, la cui provenienza non venga dichiarata o non possa essere documentata, deve immediatamente informare un guardiacaccia o gli organi di polizia forestale e rifiutare il lavoro richiesto.

6. Coloro che già esercitano un'attività di cui al primo comma hanno l'obbligo di inoltrare presso l'Ufficio provinciale caccia e pesca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione, corredata di una lista di quegli animali selvatici o parti di essi che al momento dell'inoltro della domanda si trovano nei locali di lavorazione, negli impianti frigoriferi ed in altri contenitori.

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(27) Comma integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

V - Gestione delle riserve di diritto

Art. 23

Gestione delle riserve di diritto.

1. Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, la gestione delle riserve di diritto può essere affidata all'associazione dei cacciatori - in seguito detta Associazione - più rappresentativa nell'ambito della provincia, a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti. L'Associazione affidataria si avvale, nella gestione delle riserve, della collaborazione di eventuali altre associazioni di cacciatori costituite che rappresentino almeno il 15% dei cacciatori residenti in provincia e che contribuiscano alle spese di gestione in relazione al numero degli iscritti.

2. Presupposto per l'affidamento della gestione delle riserve di diritto, nonché per la collaborazione nella gestione stessa, è che le associazioni istituite per atto pubblico siano state riconosciute con deliberazione della Giunta provinciale associazioni venatorie a livello provinciale.

3. L'affidamento della gestione delle riserve di diritto può essere revocato per negligenza nella gestione da parte dell'Associazione o per inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di caccia. La revoca è disposta con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

4. La Giunta provinciale può concedere all'Associazione contributi fino al 70% delle spese per l'esercizio dei poteri conferitele. Su richiesta dell'interessato, il 50% del contributo concesso può essere erogato in forma di acconto non appena il relativo provvedimento è divenuto esecutivo (28).

5. L'espletamento delle attribuzioni conferite all'Associazione ai sensi del primo comma viene riconosciuto quale attività di interesse pubblico.

6. Le direttive per la gestione delle riserve di diritto vengono determinate con regolamento di esecuzione.

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(28) Comma integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 24

Controllo di legittimità.

1. L'Associazione può emanare, nel rispetto della presente legge, direttive per l'esercizio della caccia valide per tutte le riserve di diritto come pure in merito all'appartenenza della spoglia della selvaggina ungulata in esse abbattuta nel rispetto della legge. Tali direttive sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale. Per i provvedimenti aventi per oggetto le direttive di abbattimento, la quota d'ingresso, nonché il contributo annuale da versare all'Associazione dai non-soci, il controllo si estende al merito.

2. (29).

3. L'Associazione invia con lettera raccomandata all'Ufficio provinciale caccia e pesca il provvedimento in duplice copia. Il controllo di cui al primo comma da parte della Giunta provinciale deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Trascorso detto termine il provvedimento si intende vistato, salvo che la Giunta provinciale non abbia comunicato eventuali modifiche o abbia respinto il provvedimento stesso.

4. Le prescrizioni derivanti o contenute nelle suddette direttive devono essere pubblicate nel periodico dell'associazione alla quale è affidata la gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi dell'articolo 23 (30).

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(29) Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(30) Comma sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 25

Permessi di caccia.

1. L'esercizio della caccia nelle riserve di diritto è subordinato al possesso di uno dei seguenti permessi di caccia personali:

a) permesso annuale:

b) permesso d'ospite;

c) permesso giornaliero e settimanale.

2. Hanno diritto al permesso annuale o d'ospite quelle persone che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, sesto comma, e che siano residenti in territorio compreso nella relativa riserva di diritto o proprietari di una minima unità colturale, rispettivamente di una superficie boschiva o alpestre dell'estensione minima di ettari 50. La durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale, rispettivamente d'ospite, nonché il rilascio e revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto, vengono regolamentati con il regolamento di esecuzione.

3. Per l'esercizio venatorio nelle riserve private di caccia, a meno che non si tratti del gestore, è necessario un permesso di caccia rilasciato dal gestore della riserva privata su moduli messi a disposizione dall'Ufficio provinciale caccia e pesca.

4. I permessi di caccia non sono trasferibili.

5. La perdita anche temporanea di uno dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, comporta comunque il venir meno del diritto al rilascio del permesso annuale o d'ospite (31).

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(31) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 26

(32).

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(32) Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 27

Piano d'abbattimento e mostra dei trofei.

1. La caccia alla selvaggina ungulata, ai tetraonidi ed alla coturnice, nonché eventuali altre specie di selvaggina specificate nel calendario venatorio, soggiace alla pianificazione degli abbattimenti.

2. La pianificazione degli abbattimenti si propone di favorire lo sviluppo e la conservazione di una buona fauna selvatica in equilibrio con la superficie e con le risorse foraggere del territorio di caccia, di perseguire un'armonica proporzione numerica fra i sessi ed una giusta struttura fra le classi sociali nel rispetto degli interessi dell'agricoltura e della selvicoltura.

3. Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 24, viene effettuato alle mostre dei trofei, dove vanno esposti i trofei di tutta la selvaggina ungulata abbattuta l'anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia.

 

VI - Organi venatori

Art. 28

(33).

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(33) Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 29

Controllo della fauna.

1. L'assessore provinciale competente in materia di caccia può vietare o limitare la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 4 della presente legge per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni stagionali o climatiche o per malattie o calamità naturali.

2. L'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, per motivi di sanità e incolumità pubblica, per la protezione delle colture agrarie e boschive, della pesca e della zootecnia, nonché a scopo di ripopolamento, specificandone i mezzi, i tempi e le modalità, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera j) (34).

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(34) Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 30

Ufficio caccia e pesca.

1. All'Ufficio provinciale caccia e pesca, istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 35), oltre ai compiti elencati nella medesima legge, nonché a quelli elencati in altri articoli della presente legge, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) controllo sulla gestione ed amministrazione delle riserve private di caccia;

b) controllo sulla vigilanza venatoria;

c) segreteria dell'Osservatorio faunistico;

d) (35);

e) collaborazione con il veterinario provinciale nella lotta alle malattie della selvaggina.

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(35) Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

VII - Vigilanza venatoria e protezione della selvaggina

Art. 31

Vigilanza venatoria.

1. La sorveglianza sulla caccia ed in particolare la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia spetta agli agenti venatori ed alle guardie volontarie della Provincia, dell'Associazione e dei gestori delle riserve private di caccia, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, agli organi di polizia forestale, ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Nelle riserve di diritto l'Associazione deve provvedere direttamente od a mezzo di idoneo personale delle riserve stesse ad una vigilanza efficiente e comunque garantire la presenza di almeno un agente venatorio per ogni 10.000 ettari di superficie venatoria. Nel rispetto di tale limite può essere assunto un unico agente venatorio per più riserve di diritto, purché sia garantita una regolare, continua e sufficiente vigilanza venatoria. In ogni caso se l'agente venatorio viene assunto da una riserva o da comunione delle stesse, l'assunzione ed il licenziamento devono essere autorizzati dall'Associazione.

3. L'Assessore competente può autorizzare per singole riserve deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, a condizione che la vigilanza venatoria venga ugualmente garantita e che la superficie affidata ad un agente venatorio non superi il 20% della misura di cui al comma precedente.

4. Qualora in una riserva per un periodo di 12 mesi non venga garantita la regolare e dovuta vigilanza venatoria, l'Ufficio caccia e pesca provvederà, previa diffida all'Associazione competente, a revocare i permessi di caccia rilasciati. Contro la disposizione dell'Ufficio caccia e pesca è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla sua comunicazione. In tale ipotesi eventuali abbattimenti di specie cacciabili, necessari per motivi biologici o di tutela venatoria o per la protezione delle colture agricole e forestali, verranno effettuati dagli agenti incaricati dall'Ufficio caccia e pesca.

4-bis. L'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvede, secondo le stesse modalità previste dal comma 4, alla revoca dei permessi di caccia rilasciati anche qualora in un decennio venga accertata per più di una volta l'interruzione per un periodo da tre a dodici mesi della vigilanza venatoria, come prescritta dal comma 2, salvo che sussistano gravi motivi. In tale ambito lo stato di mancata vigilanza non si intende interrotto con l'assunzione di un agente venatorio per un periodo inferiore a dodici mesi. Contro le disposizioni del direttore dell'ufficio provincia le competente in materia di caccia l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla loro comunicazione ed in tal caso si applica quanto contenuto nel terzo periodo del comma 4 (36).

5. Gli agenti venatori addetti alla vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia ai sensi del comma 1 rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157(37).

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(36) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b) della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

(37) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 32

Poteri e doveri degli agenti di vigilanza venatoria.

1. Gli agenti incaricati della vigilanza venatoria possono, nell'esercizio delle loro funzioni, fermare qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia di selvaggina viva o morta o in esercizio o in attitudine di caccia, accertarne l'identità e chiedere l'esibizione della licenza, dei permessi di caccia e della polizia di assicurazione.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, ed al sequestro della sola selvaggina nei casi previsti dall'articolo 5, nonché dall'articolo 15, comma 1, lettere d), e), f), h) e 1), redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificando la stessa al contravventore entro 30 giorni (38).

3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva, gli agenti provvedono a liberarla immediatamente sul posto.

4. La selvaggina cacciabile sequestrata morta verrà consegnata per la vendita al gestore del territorio di caccia al quale è stata sottratta ed il prezzo ricavato potrà essere dallo stesso incamerato, a titolo di parziale risarcimento del danno, solo dopo che sarà stata definitivamente accertata la sussistenza dell'infrazione. La selvaggina non cacciabile sequestrata viene consegnata all'Ufficio provinciale caccia e pesca, che decide sulla sua utilizzazione a seconda del caso. Qualora non venga accertata alcuna infrazione, il prezzo ricavato dalla vendita della selvaggina verrà rimesso all'uccisore.

5. Qualora gli agenti di vigilanza abbiano notizia o anche solo fondato sospetto di una violazione alla presente legge, devono darne immediata notizia all'Associazione o all'Ufficio provinciale caccia e pesca.

6. Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni, a meno che non ottengano l'autorizzazione dagli organi dai quali dipendono.

7. Gli agenti venatori svolgono le loro funzioni di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale loro affidata.

8. Gli agenti venatori sono autorizzati ad abbattere in ogni momento capi di selvaggina cacciabile affetti da malattie gravi o sospetti di malattie infettive o parassitarie, nonché capi di selvaggina cacciabile feriti gravemente, al fine di abbreviarne le sofferenze o di evitare la diffusione di malattie contagiose. Gli agenti venatori e, previa autorizzazione scritta dell'assessore provinciale competente in materia di caccia, anche le guardie volontarie dei gestori delle riserve private di caccia e gli organi di polizia forestale, purché muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia, e gli organi di polizia forestale, purché muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia, sono inoltre autorizzati ad abbattere e catturare predatori in ogni ora del giorno e della notte nel periodo stabilito nell'articolo 4 (39).

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(38) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c) della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

(39) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 33

Nomina ad agente venatorio.

1. Possono essere nominati agenti venatori solo quelle persone che:

a) possiedono la cittadinanza italiana e la licenza di scuola media inferiore;

b) hanno compiuto il 18° anno di età;

c) possiedono l'idoneità psichica e fisica per le mansioni connesse con l'esercizio della vigilanza venatoria e diano a tal fine necessario affidamento;

d) hanno superato l'esame venatorio, nonché quello per guardiacaccia.

 

Art. 34

Esame per guardiacaccia.

1. L'esame per guardiacaccia viene sostenuto dinnanzi ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Questa si compone:

a) del direttore dell'Ufficio provinciale caccia e pesca, in qualità di presidente;

b) di due esperti nel settore della caccia, su proposta dell'Assessore competente;

c) di un esperto in materia forestale;

d) di un rappresentante dell'Associazione.

2. La composizione della commissione di cui al primo comma deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentanti in seno al Consiglio provinciale, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino. Ai membri sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, i compensi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il programma e gli indirizzi riguardanti l'esame vengono fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Per essere ammesso all'esame di guardiacaccia è necessario aver frequentato con esito positivo un corso di formazione della durata di sei mesi. Sono ammessi inoltre all'esame gli appartenenti al Corpo forestale provinciale, in quanto in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia (40).

5. La Giunta provinciale può organizzare direttamente corsi di addestramento per guardiacaccia o affidarne l'incarico ad associazioni o enti ritenuti idonei.

6. Gli agenti venatori che al momento dell'entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno tre anni presso l'Amministrazione provinciale, la sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia o presso una riserva di caccia, sono dispensati dal sostenere l'esame per guardiacaccia, purché entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge facciano espressa richiesta all'Ufficio provinciale caccia e pesca di rilascio del relativo attestato.

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(40) Comma integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, successivamente sostituito dall'art. 50 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

 

Art. 34-bis

Guardie venatorie volontarie.

1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a norma delle leggi di pubblica sicurezza a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui all'articolo 34, comma 1 (41).

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(41) Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996.

 

Art. 35

Tutela della selvaggina dai cani.

1. I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in riserva solo sotto la massima sorveglianza possibile. Colui che viola tale disposizione soggiace alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, lettera h).

2. I gestori delle riserve delimitano delle aree per l'addestramento dei cani da caccia nel periodo in cui la caccia è chiusa.

3. I guardiacaccia dipendenti dall'amministrazione provinciale e gli appartenenti al corpo forestale provinciale, muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia, sono autorizzati ad abbattere i cani vaganti al di fuori delle immediate vicinanze dei nuclei abitativi e sospetti di essere infetti da malattie contagiose o comunque pericolosi per la salute pubblica o per gli animali domestici al pascolo o per la selvaggina (42).

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(42) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

VIII - Danni causati da selvaggina e da attività venatoria

Art. 36

Danno causato da selvaggina e da attività venatoria.

1. È considerato danno causato da selvaggina ogni danno arrecato dalla stessa alle colture agricole e forestali entro il territorio di caccia. Un danno al bosco causato da selvaggina, ai sensi della presente legge, insorge se l'azione della selvaggina dovuta a morso, soffregamento o scortecciamento:

a) causa vuoti nei soprassuoli oppure impedisce su notevoli superfici una sana evoluzione dei complessi boscati oppure lì peggiora sensibilmente;

b) mette in forse l'esito dei rimboschimenti su superfici a vocazione forestale causando una quota perdita che supera il venticinque per cento;

c) non consente l'insediamento della rinnovazione naturale in un numero di esemplari sufficienti e nel rapporto di mescolanza necessaria determinati per ogni singola associazione boschiva dall'autorità forestale.

2. È considerato danno causato da attività venatoria ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali, nonché agli animali domestici durante l'esercizio venatorio o l'attività di sorveglianza o vigilanza venatoria ed attività connesse da parte di coloro che sono a ciò autorizzati, ai sensi della presente legge, dagli agenti di vigilanza e dai cani da caccia.

3. I gestori delle riserve di diritto e private di caccia devono risarcire i danni causati alle colture agricole e nei boschi privati dalle specie cacciabili. Il danno causato nell'esercizio dell'attività venatoria deve essere indennizzato da colui che lo ha cagionato. Il risarcimento per danni alle colture boschive di cui al comma 1, lettere a), b) e c), può essere richiesto solo in caso di adempimento inferiore all'85% del piano di abbattimento per gli ungulati ed unicamente per danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla data della domanda di indennizzo ed accertati dall'autorità forestale. In caso di persistenza del danno a colture boschive la domanda di indennizzo può essere inoltrata a intervalli quinquennali.

4. L'ammontare dei danni causati da selvaggina, che sono oggetto di una convenzione stipulata o da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi, viene determinato ed indennizzato secondo i termini e le modalità in essa stabiliti. L'ammontare di eventuali altri danni causati da selvaggina viene valutato dagli Uffici dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

5. Se entro il termine di 30 giorni l'Associazione o gli organi della stessa non provvedono ad indennizzare il danno causato da selvaggina e determinato ai sensi del precedente comma, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può revocare i permessi di caccia rilasciati per detta riserva ed incaricare idonee persone ad effettuare gli abbattimenti necessari (43).

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(43) Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 37

Risarcimento danni ad opera della Provincia.

1. La Giunta provinciale può concedere un indennizzo ai proprietari od affittuari di fondi agricoli per i danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da selvaggina:

a) vengano accertati su terreni in cui l'esercizio della caccia è vietato o sottoposto a limitazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, o nei territori direttamente ad essi confinanti;

b) vengano arrecati da specie selvatiche non cacciabili.

2. Le richieste di indennizzo devono essere presentate tempestivamente e comunque entro il termine di due mesi dalla scoperta dei danni all'Ufficio caccia e pesca con l'indicazione della presumibile data dell'eventuale raccolto (44).

3. L'ammontare del danno è accertato dagli Uffici provinciali competenti.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, la Giunta provinciale può risarcire i danni arrecati da lepri, uccelli o predatori malgrado le misure di prevenzione messe in atto dai gestori delle riserve di caccia interessate (45).

5. (46).

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(44) Comma sostituito dall'art. 17 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.

(45) Comma sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(46) Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 38

Prevenzione.

1. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da selvaggina, la cui idoneità sia accertata dai competenti Uffici provinciali.

2. Un contributo nella stessa misura può essere concesso, su domanda, anche ad enti pubblici e privati, nonché ai gestori delle riserve di diritto e ad associazioni agrarie comunque denominate.

3. La manutenzione di chiudende, che sono state costruite o che in futuro verranno costruite per prevenire i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole, è da regolare in una convenzione da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro un anno all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emette, sentiti i rappresentanti dei proprietari dei fondi e sentita l'Associazione, disposizioni sulla manutenzione delle chiudende antiselvaggina vincolanti per tutti gli interessati.

4. Se il mancato rispetto del piano di abbattimento provoca danni al bosco ad opera della selvaggina, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può prescrivere, rispettivamente all'Associazione ed al gestore della riserva privata di caccia, una riduzione numerica della consistenza della selvaggina ungulata e fissare all'uopo un termine (47).

5. Se entro il termine stabilito l'Associazione o il gestore della riserva privata di caccia non fa eseguire le disposizioni di cui al precedente comma, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può disporre direttamente gli abbattimenti. I trofei ed il ricavato dalla vendita della selvaggina rimangono all'Associazione o al gestore della riserva privata di caccia previa detrazione delle spese sostenute (48).

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(47) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

(48) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

IX - Sanzioni amministrative

Art. 39

Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 10.000 per chi durante l'esercizio venatorio non ha con sè la licenza di porto di fucile per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il permesso di caccia. Qualora i suddetti documenti vengano esibiti entro 24 ore dall'avvenuto controllo non si applica la sanzione amministrativa;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima o senza aver contratto l'assicurazione di responsabilità civile ai sensi del precedente articolo 11, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.500.000;

c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 1.050.000 per chi viola le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 15, lettere a), b), c) e q) della presente legge, in caso di recidiva da lire 300.000 a lire 2.250.000; in caso di ulteriore recidiva da lire 450.000 a lire 3.750.000 (49);

d) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 700.000 per chi viola le disposizioni degli articoli 14 e 15, lettere e), g), h), i), j), k), l), n) e p), della presente legge, o uccide selvaggina non cacciabile con esclusione delle specie elencate alla lettera e) del presente articolo; in caso di recidiva da lire 100.000 a lire 1.500.000 ed in caso di ulteriore recidiva da lire 200.000 a lire 3.000.000;

e) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 3.000.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 15, lettera o), della presente legge, o uccide un'aquila, un gufo reale, una cicogna, una gru, un fenicottero, un cigno, un lupo o un orso;

f) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni dell'articolo 5;

g) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi viola le disposizioni degli articoli 19, secondo, terzo e sesto comma, 20, 21 o 22;.

h) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 500.000 per chi viola il regolamento di esecuzione o le disposizioni della presente legge non richiamate espressamente dal presente articolo;

i) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 20.000.000 per il mancato adempimento del piano di abbattimento per gli ungulati di cui all'articolo 27 della presente legge o delle prescrizioni in esso contenute, commisurate fino al doppio dell'ammontare del danno causato nello stesso periodo dalla selvaggina presa in considerazione nel piano suddetto, ed accertato dai competenti Uffici provinciali. Non si applica la sanzione amministrativa se il mancato abbattimento non supera l'85% del numero di capi fissati nel piano di abbattimento per gli ungulati o se non è stato constatato alcun danno causato da ungulati.

1-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 non si applicano per le violazioni delle disposizioni della presente legge, in riferimento alle quali l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede la comminazione di sanzioni penali, salvo che il reato si estingua per amnistia.

2. In caso di violazioni di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), il trasgressore soggiace inoltre alla sospensione, esclusione o revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposte dalla vigente normativa statale.

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge possono essere adeguate nei limiti minimi e massimi, nonché nella misura fissa con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100% in relazione alle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge (50).

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(49) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera d) della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

(50) Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 40

Applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell'Ufficio provinciale caccia e pesca, il quale effettua la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore (51).

2. Con il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa viene disposta anche la confisca amministrativa dei mezzi di caccia e di cattura sequestrati e non consentiti - escluse armi da sparo - e deciso in via definitiva l'utilizzazione della selvaggina sequestrata o della somma di denaro ricavata dalla vendita della selvaggina o del trofeo di caccia.

3. Quanto previsto al precedente comma si applica anche alle armi sequestrate e non consentite ai sensi dell'articolo 14. ove esse non debbano essere trasmesse all'autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell'autorità giudiziaria medesima.

4. Le armi da caccia sequestrate e consentite ai sensi dell'articolo 14, ove non sia proposta la revoca o l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile ed ove le armi non debbano essere trasmesse all'autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell'autorità giudiziaria medesima, vengono restituite al proprietario previo pagamento della sanzione amministrativa dovuta.

5. Le armi confiscate possono essere usate per scopi didattici, osservate le disposizioni di polizia in vigore sulle armi.

6. Quanto previsto al precedente comma si applica anche agli altri mezzi di caccia o di cattura confiscati.

------------------------

(51) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

 

Art. 40-bis

Sospensione del permesso annuale o d'ospite.

1. In caso di esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza licenza di porto di fucile, senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto o di abbattimento di specie non cacciabili ovvero - su proposta dell'associazione cacciatori, alla quale è stata affidata la gestione delle riserve di diritto - in presenza di altre infrazioni, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone nei confronti dei cacciatori la sospensione del permesso annuale o d'ospite ovvero del permesso di caccia nelle riserve private per un periodo da tre mesi fino a tre anni, secondo la gravità dei fatti, con effetto dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui è stato definito il procedimento amministrativo o penale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati all'associazione dei cacciatori affidataria della gestione delle riserve di diritto ovvero al gestore della riserva privata di caccia, che ne dispongono l'attuazione.

3. Per le violazioni della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, avvenute prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 28 novembre 1996, n. 23, e rispetto alle quali non sono ancora stati adottati i provvedimenti disciplinari di cui all'abrogato articolo 26 della stessa legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può disporre la sospensione del permesso annuale o d'ospite prevista dal comma 1 (52).

------------------------

(52) Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente modificato dall'art. 3 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

 

X - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 41

Disposizioni finanziarie.

1. Per le spese di cui agli artt. 3, 28 e 34, quinto comma, sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 23 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

3. Per le spese di cui agli artt. 37 e 38 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71215 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, in forza dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 21, derivante dalla legge finanziaria per l'anno medesimo.

4. Gli oneri valutati in lire 2 milioni all'anno per compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato di cui all'articolo 28 e delle commissioni d'esame di cui agli artt. 12 e 34, nonché dell'Osservatorio faunistico di cui all'articolo 3 faranno carico al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, che presenta la disponibilità occorrente, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

5. Per gli anni successivi al 1987 gli stanziamenti di bilancio per le spese di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale a termini dell'articolo 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

Art. 42

Disposizioni transitorie.

1. La Sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia rimane incaricata della gestione delle riserve di diritto di cui all'articolo 6 fino all'accertamento dell'Associazione cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale e fino all'affidamento della gestione all'Associazione predetta e per un massimo di due anni.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge decade il Comitato provinciale della caccia nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 82 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, e cessa la relativa gestione finanziaria. L'eventuale giacenza di cassa ed i residui attivi e passivi sono acquisiti al bilancio della Provincia. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio della Provincia.

3. Per il passaggio alla Provincia dei beni di proprietà del Comitato soppresso ai sensi del precedente comma, la Giunta provinciale nomina un liquidatore, che deve ultimare le sue funzioni entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina e, comunque, di durata non superiore a sei mesi.

 

Art. 43

Norme abrogate.

1. Sono abrogate le leggi provinciale 3 dicembre 1972, n. 34, 8 novembre 1974, n. 21, e 22 maggio 1978, n. 22, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge e incompatibili con le norme della presente legge.

 

Art. 44

Clausola d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato

Elenco riserve di diritto

N.  

Denominazione  

Estensione  

Osservazioni 

 

 

 

in ettari  

riserve private, oasi di protezione demaniali 

 

 

1)  

ACERETO  

3.212,1957  

 

(ha 928,7396 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Acereto) 

 

 

della Provincia) 

 

2)  

ALDINO  

6.094,3523  

 

Il confine venatorio tra le riserve di diritto di Aldino 

 

 

(c.c. Aldino)  

 

 

e Montagna viene formato dal confine tra i comuni 

 

 

 

 

 

catastali omonimi, nonché dal Rio Nero e dal dorso 

 

 

 

 

 

montuoso sito sulla parte orografica sinistra della 

 

 

 

 

 

Valle Larga. 

 

 

 

 

 

(ha 191,5765 sono aggregati alla riserva di diritto di 

 

 

 

 

 

Montagna); (ha 33,2712 appartengono al patrimonio 

 

 

 

 

 

demaniale della Provincia) 

 

3)  

ANDRIANO  

489,7389 

 

 

 

 

(c.c. Andriano) 

 

 

 

 

4)  

ANTERIVO  

1.105,4978 

 

 

 

 

(c.c. Anterivo) 

 

 

 

 

5)  

APPIANO  

5.968,7889 

 

 

 

 

(c.c. Appiano) 

 

 

 

 

6)  

AVELENGO  

2.737,3476 

 

 

 

 

(c.c. Avelengo) 

 

 

 

 

7)  

ANTERSELVA  

7.654,8337  

 

(ha 1.251,3573 appartengono al patrimonio  

 

 

(c.c. Anterselva)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 638,3027 - «Ochsenfeld» 

 

8)  

BADIA  

7.530,9524  

 

(ha 762,8542 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Badia)  

 

 

della Provincia) 

 

9)  

BARBIANO  

2.443,2083 

 

 

 

 

(c.c. Barbiano) 

 

 

 

 

10)  

BOLZANO  

5.233,4752  

 

(ha 0,0858 c.c. Gries appartengono al patrimonio 

 

 

(c.c. Bolzano, Dodiciville 

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

e Gries)  

 

 

Riserva privata: ha 212,3230 c.c. Dodiciville - parte 

 

 

 

 

 

riserva «Haselburg» 

 

11)  

BRAIES  

7.167,5670  

 

(ha 1.758,5629 appartengono al patrimonio  

 

 

(c.c. Braies)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

 

 

 

Riserve private: ha 148,6515 - «Weckeralpe»  

 

 

 

 

 

ha 231,2153 - «Grünwald»  

 

 

 

 

 

ha 227,5626 - «Gufidaun» 

 

12)  

BRENNERO  

10.630,6256  

 

(ha 798,8997 c.c. Fleres appartengono al patrimonio 

 

 

(cc.cc. Brennero, Colle  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

Isarco e Fleres) 

 

 

 

 

13)  

BRESSANONE  

1.103,3910 

 

 

 

 

(cc.cc. Albes, Brixen,  

 

 

 

 

 

Millan e Sarnes) 

 

 

 

 

14)  

BRONZOLO  

745,1244 

 

 

 

 

(c.c. Bronzolo) 

 

 

 

 

15)  

BRUNICO  

4.506,5402 

 

 

 

 

(cc.cc. Brunico, Riscone,  

 

 

 

 

 

San Giorgio, Teodone e 

 

 

 

 

 

Villa S. Caterina) 

 

 

 

 

16)  

CALDARO  

4.795,5096 

 

 

 

 

(c.c. Caldaro) 

 

 

 

 

17)  

CAMINATA DI TURES  

1.373,7911 

 

 

 

 

(c.c. Caminata) 

 

 

 

 

18)  

CAMPO TURES  

2.294,8052 

 

 

 

 

(cc.cc. Campo di Tures e 

 

 

 

 

 

Molini di Tures) 

 

 

 

 

19)  

CASTELBELLO-CIARDES  

5.384,5413  

 

(ha 1,8739 c.c. Castelbello appartengono al patrimonio 

 

 

(cc.cc. Castelbello, Ciardes,  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

Colsano, Juvale, Lacinigo,  

 

 

Riserva privata: ha 404,1560 c.c. Juvale - «Jufahl»  

 

 

Montefontana, Montefranco 

 

 

 

 

 

e Montetrumes) 

 

 

 

 

20)  

CASTELROTTO  

11.348,5094  

 

(ha 432,5142 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Castelrotto)  

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 258,1406 - «Salegg» 

 

21)  

CERMES  

662,5600  

 

Riserva privata: ha 21,5915 - parte riserva «Menz-Popp» 

 

 

(c.c. Cermes)  

 

 

 

 

22)  

CHIENES  

3.383,5484 

 

 

 

 

(cc.cc. Casteldarne, Chienes, 

 

 

 

 

 

Corti di Pusteria,  

 

 

 

 

 

Monghezzo e S. Sigismondo) 

 

 

 

 

23)  

CHIUSA  

5.123,2166  

 

(ha 4,8235 c.c. Gudon, ha 0,4089 c.c. Fraghes ed ha 

 

 

(cc.cc. Lazfons, Chiusa,  

 

 

8,6679 c.c. Lazfons appartengono al patrimonio 

 

 

Fraghes, Gries di Chiusa e  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

Gudon) 

 

 

 

 

24)  

COLLE IN CASIES  

2.759,6077 

 

 

 

 

(c.c. Colle Casies) 

 

 

 

 

25)  

CORNEDO ALL'ISARCO  

4.039,4133 

 

 

 

 

(c.c. Cornedo) 

 

 

 

 

26)  

CORTACCIA 

2.940,4282 

 

Il confine venatorio fra le riserve di diritto di 

 

 

(c.c. Cortaccia)  

 

 

Cortaccia e Termeno viene formato dal confine tra i 

 

 

 

 

 

comuni omonimi come rideterminato con la legge 

 

 

 

 

 

regionale 3 novembre 1990, n. 10. 

 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 551,9615 - parte riserva «Ober- 

 

 

 

 

 

fennberg» 

 

27)  

CORVARA IN BADIA  

3.231,4233  

 

(ha 852,7763 c.c. Colfosco ed ha 129,2648 c.c. 

 

 

(cc.cc. Colfosco e Corvara)  

 

 

Corvara appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

 

 

 

della Provincia) 

 

28)  

CURON VENOSTA  

19.592,6544  

 

(ha 137,1195 c.c. Curon ed ha 1.307,6783 c.c. Resia 

 

 

(cc.cc. Curon, Resia,  

 

 

appartengono al patrimonio demaniale della 

 

 

S. Valentino e Vallelunga)  

 

 

Provincia) 

 

29)  

DOBBIACO  

9.347,7050  

 

(ha 2.119,6870 appartengono al patrimonio  

 

 

(c.c. Dobbiaco)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

30)  

EGNA  

1.812,3403 

 

 

 

 

(c.c. Egna) 

 

 

 

 

31)  

FALZES  

3.324,1622 

 

 

 

 

(cc.cc. Falzes, Grimaldo e 

 

 

 

 

 

Issengo)  

 

 

 

 

32)  

FIÈ 

4.346,9451 

 

Le pp.ff. 4343 e 4344 in P.T. 163/II c.c. Fiè allo 

 

 

(c.c. Fiè allo Sciliar)  

 

 

Sciliar, che con i nn. 1191 e 1192 figurano anche 

 

 

 

 

 

sulla mappa del c.c. Tires, appartengono alla riserva 

 

 

 

 

 

di diritto Fiè. 

 

 

 

 

 

(ha 91,4219 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

 

 

 

della Provincia) 

 

33)  

FOIANA  

1.124,0939 

 

 

 

 

(c.c. Foiana) 

 

 

 

 

34)  

FORTEZZA-MEZZASELVA 

4.926,4139  

 

(ha 307,7557 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Mezzaselva)  

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

Riserve private: ha 170,5606 - «Peisser»  

 

 

 

 

ha 737,0916 - «Puntleid» 

35)  

FUNDRES  

6.237,1265  

 

(ha 1.085,8770 appartengono al patrimonio  

 

(c.c. Fundres)  

 

 

demaniale della Provincia) 

36)  

FUNES  

5.533,0765  

 

(ha 2.573,1448 c.c. Funes appartengono al patri- 

 

(cc.cc. Funes e Tiso)  

 

 

monio demaniale della Provincia) 

37)  

GAIS  

6.034,2582  

 

Riserve private: ha 149,9293 c.c. Montassilone ed ha 

 

(cc.cc. Gais, Montassilone,  

 

 

11,2313 c.c. Gais - «Castel Chela»  

 

Riomolino e Villa Ottone)  

 

 

ha 540,5908 c.c. Riomolino - «Heiß-alpe» 

 

 

 

 

ha 306,2124 c.c. Riomolino - «Winterstallalpe» 

38)  

GARGAZZONE  

490,2037 

 

 

 

(c.c. Gargazzone) 

 

 

 

39)  

GLORENZA  

250,0000 

 

 

 

(parte del c.c. Glorenza sita 

 

 

 

 

fuori del perimetro del Parco 

 

 

 

 

Nazionale dello Stelvio) 

 

 

 

40)  

LACES  

4.260,0000  

 

(ha 2,2747 c.c. S. Martino al Monte appartengono al 

 

(cc.cc Coldrano e S. Martino  

 

 

patrimonio demaniale della Provincia) 

 

al Monte, nonché territorio 

 

 

 

 

dei cc.cc. Laces, Morter e 

 

 

 

 

Tarres sito fuori del peri- 

 

 

 

 

metro del Parco Nazionale 

 

 

 

 

dello Stelvio) 

 

 

 

41)  

LAGHETTI DI EGNA  

554,3141 

 

 

 

(c.c. Laghetti) 

 

 

 

42)  

LAGUNDO  

2.361,2337  

 

Ai n. 34 cacciatori aderenti alla riserva diritto di 

 

(cc.cc. Lagundo I, Lagundo II  

 

 

è consentito, per tutta la durata della loro apparte- 

 

Marlengo e iscritti come tali  

 

 

nenza alla riserva, nel territorio del c.c. Foresta, 

 

nella lista dei soci 1981 

 

 

esercitare la caccia alla selvaggina non soggetta al 

 

e Foresta)  

 

 

piano di abbattimento di cui all'art. 27. 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 225,5221 c.c. Lagundo I - parte 

 

 

 

 

riserva «Leiter - Gojenalm» 

43)  

LAION  

3.435,6476  

 

(ha 292,9892 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Laion)  

 

 

della Provincia) 

44)  

LAIVES  

2.425,1853  

 

Riserve private: ha 145,1757 - «Buchner»  

 

(c.c. Laives)  

 

 

ha 140,3697 - «Köhl»  

 

 

 

 

ha 2,2835 - parte riserva «Hasel-burg» 

45)  

LANA  

2.484,1281 

 

 

 

(c.c. Lana) 

 

 

 

46)  

LAPPAGO  

4.580,3151  

 

(ha 1.333,1279 appartengono al patrimonio  

 

(c.c. Lappago) 

 

 

demaniale della Provincia) 

47)  

LASA  

4.915,0000 

 

 

 

(cc.cc. Alliz e Tanas, nonché 

 

 

 

 

territorio dei cc.cc. Oris, 

 

 

 

 

Cengles e Lasa sito sulla 

 

 

 

 

parte orografica sinistra 

 

 

 

 

dell'Adige) 

 

 

 

48)  

LAUREGNO  

1.420,0958 

 

 

 

(c.c. Lauregno) 

 

 

 

49)  

LA VALLE  

3.320,2812  

 

(ha 583,1490 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. La Valle)  

 

 

della Provincia) 

 


N.  

Denominazione  

Estensione  

Osservazioni 

 

 

in ettari  

riserve private, oasi di protezione demaniali 

 

50)  

LONGIARÜ  

3.338,8290  

 

(ha 635,5737 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Longiarú) 

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 175,1645 - «Mundevilla» 

51)  

LUSON  

7.423,5728  

 

Riserve private: ha 549,8263 - «Nivenol»  

 

(c.c. Luson)  

 

 

ha 290,1490 - parte riserva «Bann-wald» 

52)  

LUTAGO  

5.133,8542  

 

(ha 387,1760 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Lutago)  

 

 

della Provincia) 

53)  

MAGRE ALL'ADIGE E  

1.584,5496  

 

Riserva privata: ha 11,4269 c.c. Faogna - parte 

 

CORTINA ALL'ADIGE  

 

 

riserva «Oberfennberg»  

 

(cc.cc. Magrè, Cortina  

 

 

 

 

all'Adige e Faogna) 

 

 

 

54)  

MAIA BASSA  

1.585,6458  

 

Il confine venatorio tra le riserve di diritto Merano - 

 

(parte del c.c. Maia, nonché  

 

 

Maia Alta e Maia Bassa viene formato dal Rio di 

 

metà dei cc.cc. Merano e  

 

 

Lastabianca, nonché dalle vie Winkel e Castel Gatto 

 

Quarazze)  

 

 

Riserva privata: ha 300,9580 c.c. Maia - parte 

 

 

 

 

riserva «Castel di Nova»  

55a) 

MALLES/VENOSTA 

13.035,0000 

 

(ha 171,9804 ha c.c. Burgusio ha 19,5197 c.c. Clusio, 

 

(cc.cc. Burgusio, Clusio,  

 

 

ha 1.231,8470 c.c. Planol ed ha 490,0595 c.c. Slingia 

 

Malles Venosta, Plavenna,  

 

 

appartengono al patrimonio demaniale della Provincia 

 

Planol, Slingia e Tarces,  

 

 

Riserva privata: ha 211,7820 c.c. Slingia ed ha 

 

nonché territorio del c.c.  

 

 

194,7208 c.c. Clusio - «Marienberg» 

 

Laudes sito sulla parte 

 

 

 

 

orografica sinistra del rio  

 

 

 

 

Ram) 

 

 

 

55b)  

MAZIA 

5.244,6111 

 

(ha 3.919,0583 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Mazia)  

 

 

della Provincia). 

56)  

MAREBBE  

10.114,6806  

 

(ha 4.236,8756 appartengono al patrimonio 

 

(c.c. Marebbe)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 121,5290 - «Vigilfeld»  

57)  

MARETA 

1.650,6235 

 

(ha 73,3160 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Mareta)  

 

 

della Provincia) 

58)  

MARLENGO  

1.279,8379  

 

Riserva privata: ha 99,7930 - parte riserva «Menz- 

 

(c.c. Marlengo)  

 

 

Popp» 

59)  

MELTINA  

3.689,8970 

 

 

 

(c.c. Meltina) 

 

 

 

60)  

MERANO - MAIA ALTA  

1.045,6390  

 

Il confine venatorio fra le riserve di Merano - Maia 

 

(metà dei cc.cc. Merano e  

 

 

Alta e Maia Bassa viene formato dal Rio di Lasta- 

 

Quarazze, nonché parte del  

 

 

bianca, nonché dalle vie Winkel e Castel Gatto. 

 

c.c. Maia)  

 

 

Riserva privata: ha 89,50 c.c. Maia - parte riserva 

 

 

 

 

«Castel di Nova» 

61)  

MONGUELFO  

1.333,1539  

 

(ha 1,8260 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Monguelfo escluse le  

 

 

della Provincia) 

 

pp.ff. 1535/2 e 1535/3 più ha  

 

 

Riserva privata: ha 132,2270 - parte riserva - 

 

1,6569 in c.c.Tesido e  

 

 

«Schloßwald»  

 

precisamente la zona sita fra 

 

 

 

 

la strada provinciale e il Rio 

 

 

 

 

di Casies) 

 

 

 

62)  

MONTAGNA  

2.082,2154  

 

Il confine venatorio fra le riserve di diritto di Aldino 

 

(c.c. Montagna ed ha  

 

 

e Montagna viene formato dal confine tra i comuni 

 

191,5765 c.c. Aldino e  

 

 

catastali omonimi, nonché dal Rio Nero e dal dorso 

 

precisamente le località  

 

 

montuoso sito sulla parte orografica sinistra della 

 

«Vordere Leiten», 

 

 

Valle Larga. 

 

nonché 

 

 

 

 

una parte di «Leiten») 

 

 

 

63)  

MONTANA  

2.237,2394 

 

 

 

(cc.cc. Montana, Elle e 

 

 

 

 

Onies) 

 

 

 

64)  

MONTEPONENTE  

2.068,4541 

 

 

 

(c.c. Monteponente e bosco 

 

 

 

 

di Velturno e cioè ha 

 

 

 

 

ha 138,3136 c.c. Varna I ed 

 

 

 

 

ha 411,1283 c.c. Scaleres) 

 

 

 

65)  

MOSO IN PASSIRIA  

16.213,6197  

 

(ha 577,6556 c.c. Moso, ha 1.393,7616 c.c. Plata ed 

 

(cc.cc. Corvara, Moso e  

 

 

ha 1.272.7301 c.c. Corvara appartengono al patri- 

 

Plata)  

 

 

monio demaniale della Provincia) 

66)  

MULES  

2.769,1866 

 

 

 

(c.c. Mules) 

 

 

 

67)  

NALLES  

1.234,5624 

 

 

 

(c.c. Nalles) 

 

 

 

68)  

NATURNO  

6.521,4740  

 

(ha 182,4157 c.c. Naturno appartengono al patri- 

 

(cc.cc. Naturno, Stava e  

 

 

monio demaniale della Provincia) 

 

Tablà) 

 

 

 

69)  

NAZ-SCIAVES  

1.951,7323  

 

(ha 10,1382 c.c. Aica ed ha 9,6689 c.c. Sciaves 

 

(cc.cc. Aica, Naz, Rasa,  

 

 

appartengono al patrimonio demaniale della 

 

Sciaves e Elvas)  

 

 

Provincia) 

70)  

NOVA LEVANTE  

3.520,3361  

 

(ha 1.563,2395 appartengono al patrimonio  

 

(c.c. Nova Levante)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 64,7220 - parte riserva «Bewall» 

71)  

NOVA PONENTE  

10.891,1841  

 

(ha 310,7757 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Nova Ponente)  

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

Riserve private: ha 104,6327 - «Reiteralpe»  

 

 

 

 

ha 230,3110 - «Scheidner-Högger»  

 

 

 

 

ha 194,9618 - «Tschufler» 

 

 

 

 

ha 140,7411 - «Halser»  

 

 

 

 

ha 116,7770 - «Spörl»  

 

 

 

 

ha 166,6648 - parte riserva 

 

 

 

 

«Bewall» 

72)  

ORA  

1.181,8779 

 

 

 

(c.c. Ora) 

 

 

 

73)  

ORTISEI  

2.424,7869 

 

 

 

(c.c. Ortisei) 

 

 

 

74)  

PARCINES  

4.786,1184  

 

(ha 754,2322 appartengono al patrimonio demaniale 

 

(c.c. Parcines) 

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 129,1965 - parte riserva «Leiter - 

 

 

 

 

Gojenalm» 

75)  

PERCA  

3.028,1951  

 

Riserva privata: ha 411,1606 «Malga Oberhaidacher» 

 

(c.c. Perca)  

 

 

 

76)  

PLAUS  

487,3992 

 

 

 

(c.c. Plaus) 

 

 

 

77)  

PONTE GARDENA  

232,5008 

 

 

 

 

 

(c.c. Ponte Gardena) 

 

 

 

 

78)  

POSTAL  

672,2186 

 

 

 

 

(c.c. Postal) 

 

 

 

 

79)  

PRATI  

2.943,5464  

 

(ha 85,9934 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Prati)  

 

 

della Provincia) 

 

80)  

PREDOI  

5.610,3416  

 

(ha 3.038,6121 appartengono al patrimonio  

 

 

(c.c. Predoi)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

81)  

PROVES  

1.852,7656 

 

 

 

 

(c.c. Proves) 

 

 

 

 

82)  

PRUNO  

727,0000 

 

 

 

 

(c.c. Stilfes in parte) 

 

 

 

 

83) 

RACINES  

4.938,4725  

 

(ha 222,2917 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Racines)  

 

 

della Provincia) 

 

84)  

RASUN  

3.186,2697 

 

 

 

 

(cc.cc. Rasun di Sopra e di 

 

 

 

 

 

Sotto) 

 

 

 

 

85)  

RENON  

11.147,6932  

 

Riserve private: ha 127,5804 c.c. Renon II - «Maso 

 

 

(cc.cc. Renon I, Renon II e  

 

 

Egger»  

 

 

Vanga)  

 

 

ha 258,8680 c.c. Renon II - «Nörderer 

 

 

 

 

 

ha 110,0115 c.c. Vanga ed ha 0,0612 

 

 

 

 

 

c.c. Renon I - parte riserva «Siebenfahrer» 

 

86)  

RIDANNA  

5.862,0435  

 

(ha 2.227,0683 appartengono al patrimonio 

 

 

(c.c. Ridanna)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

87)  

RIFFIANO - CAINES  

3.741,4184 

 

 

 

 

(cc.cc. Riffiano e Caines) 

 

 

 

 

88)  

RINA DI MAREBBE  

1.782,2999 

 

 

 

 

(c.c. Rina) 

 

 

 

 

89)  

RIO DI PUSTERIA  

7.446,2363  

 

(ha 963,6987 c.c. Valles appartengono al patrimonio 

 

 

(cc.cc. Maranza, Rio  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

Pusteria, Valles e Spinga) 

 

 

 

 

90)  

RIVA DI TURES  

5.529,2528  

 

(ha 3.108,7079 appartengono al patrimonio  

 

 

(c.c. Riva di Tures)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

91)  

RODENGO  

2.953,5890 

 

 

 

 

(c.c. Rodengo) 

 

 

 

 

92)  

SALORNO  

3.320,1995 

 

 

 

 

(cc.cc. Salorno e Cauria) 

 

 

 

 

93)  

SAN ANDREA IN MONTE  

5.331,9103  

 

(ha 143,8000 c.c. Eores appartengono al patrimonio 

 

 

(cc.cc. Eores e San Andrea)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 38,1882 c.c. San Andrea - parte 

 

 

 

 

 

riserva «Bannwald» 

 

94)  

SAN CANDIDO  

4.106,0308  

 

(ha 1.200,4843 c.c. San Candido appartengono al 

 

 

(cc.cc. S. Candido e Monte  

 

 

patrimonio demaniale della Provincia) 

 

 

San Candido) 

 

 

 

 

95)  

SAN FELICE  

1.479,6010 

 

 

 

 

(c.c. San Felice) 

 

 

 

 

96)  

SAN GENESIO ATESINO  

3.951,4778  

 

Il confine venatorio tra le riserve di diritto di San 

 

 

(parte del c.c. San Genesio  

 

 

Genesio Atesino e di Valas - Avigna viene formato 

 

 

sito a sud del Rio Avigna più  

 

 

dai Rii di Velasio e d'Avigna. 

 

 

ha 98,5213 in c.c. Valas e  

 

 

Riserva privata: ha 132,1504 c.c. S. Genesio - 

 

 

precisamente la località  

 

 

« Lanzoner»  

 

 

«Rappenbichl») 

 

 

 

 

97)  

SAN GIACOMO VALLE  

2.709,3595  

 

(ha 1015,0818 appartengono al patrimonio  

 

 

AURINA  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

(c.c. San Giacomo) 

 

 

 

 

98)  

SAN GIOVANNI VALLE  

4.647,5277  

 

(ha 1.763,5158 appartengono al patrimonio  

 

 

AURINA  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

 

(c.c. San Giovanni) 

 

 

 

 

99)  

SAN LEONARDO IN  

8.347,6123  

 

(ha 484,5585 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

PASSIRIA  

 

 

della Provincia) 

 

 

(c.c. San Leonardo) 

 

 

 

 N.  

Denominazione  

Estensione  

Osservazioni 

 

 

 

in ettari  

riserve private, oasi di protezione demaniali 

 

 

100)  

SAN LORENZO SEBATO  

2.913,1503 

 

 

 

 

(c.c. San Lorenzo) 

 

 

 

 

101)  

SAN MARTINO BADIA  

3.659,4303  

 

Riserve private: ha 243,2369 - «Putia»  

 

 

(c.c. S. Martino in Badia)  

 

 

ha 296,8210 - «Cuncan» 

 

102)  

SAN MARTINO CASIES  

4.655,0396 

 

 

 

 

(c.c. S. Martino in Casies) 

 

 

 

 

103)  

SAN MARTINO PASSIRIA  

3.025,6047  

 

(ha 23,8746 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. S. Martino in Passiria)  

 

 

della Provincia) 

 

104)  

SAN PANCRAZIO  

6.156,1780  

 

(ha 142,2609 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. S. Pancrazio)  

 

 

della Provincia) 

 

105)  

SAN PIETRO IN VALLE  

2.887,2882  

 

(ha 184,5020 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

AURINA  

 

 

della Provincia) 

 

 

(c.c. S. Pietro) 

 

 

 

 

106)  

SANTA CRISTINA VAL  

2.347,3962  

 

(ha 835,1113 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

GARDENA  

 

 

della Provincia) 

 

 

(c.c. S. Cristina) 

 

 

 

 

107)  

SANTA MADDALENA IN  

3.448,3638  

 

(ha 31,8638 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

CASIES  

 

 

della Provincia) 

 

 

(c.c. S. Maddalena in Casies) 

 

 

 

 

108)  

SARENTINO  

29.873,1341  

 

(ha 376,5100 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Sarentino)  

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

 

Riserve private: ha 356,2227 - «Inderst in Asten»  

 

 

 

 

 

ha 163,4891 - «Maso Heiss»  

 

 

 

 

 

ha 174,6447 - «Derfler»  

 

 

 

 

 

ha 162,5790 - parte riserva «Sieben-fahrer» 

 

109)  

SCENA  

4.554,3980  

 

(ha 271,5563 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Scena)  

 

 

della Provincia) 

 

110)  

SELVA DEI MOLINI  

4.538,1474  

 

Riserve private: ha 216,5452 - «Putzenalpe»  

 

 

(c.c. Selva dei Molini) 

 

 

ha 390,5484 - «Brugger» 

 

111)  

SELVA VAL GARDENA  

4.006,6442  

 

(ha 1.320,7006 appartengono al patrimonio  

 

 

(c.c. Selva di Val Gardena)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

112)  

SENALE  

1.275,3887 

 

 

 

 

(c.c. Senale) 

 

 

 

 

113)  

SENALES  

17.978,7852  

 

(ha 10,0433 c.c. Certosa, ha 1.423,0329 c.c. 

 

 

(cc.cc. Certosa, La Madonna  

 

 

La Madonna ed ha 1.640,7169 c.c. S.Caterina appar- 

 

 

e S. Caterina)  

 

 

tengono al patrimonio demaniale della Provincia) 

 

114)  

SESTO  

6.301,1206  

 

(ha 1.787,0664 appartengono al patrimonio  

 

 

(c.c. Sesto)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

115)  

SILANDRO  

7.655,0000  

 

(ha 1.207,8938 c.c. Montemezzodì appartengono al 

 

 

(cc.cc. Corces, Montemez-  

 

 

patrimonio demaniale della Provincia) 

 

 

zodì, Silandro e Vezzano e il 

 

 

 

 

 

territorio del c.c. Covelano 

 

 

 

 

 

sito sulla parte orografica 

 

 

 

 

 

sinistra dell'Adige, nonché la 

 

 

 

 

 

località Ponte di Legno in 

 

 

 

 

 

c.c. Montetramontana) 

 

 

 

 

116)  

SLUDERNO  

2.013,0000  

 

(ha 17,6725 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(territorio del c.c. Sluderno  

 

 

della Provincia) 

 

 

sito sulla parte orografica 

 

 

 

 

 

sinistra dell'Adige) 

 

 

 

 

117)  

STILVES 

3.016,8417 

 

(ha 335,8103 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Stilves in parte)  

 

 

della Provincia) 

 

118)  

TELVES  

802,4227  

 

(ha 20,2427 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Telves)  

 

 

della Provincia) 

 

119)  

TERENTO  

4.252,1583 

 

 

 

 

(cc.cc. Colli Pusteria e 

 

 

 

 

 

Terento) 

 

 

 

 

120)  

TERLANO  

1.864,6794 

 

 

 

 

(c.c. Terlano) 

 

 

 

 

121)  

TERMENO 

1.908,6073 

 

Il confine venatorio fra le riserve di diritto di 

 

 

(cc.cc. Termeno e Sella)  

 

 

Cortaccia e Termeno viene formato dal confine tra i 

 

 

 

 

 

comuni omonimi come rideterminato con la legge 

 

 

 

 

 

regionale 3 novembre 1990, n. 10. 

 

 

 

 

 

(ha 31,5682 c.c. Termeno appartengono al patri- 

 

 

 

 

 

monio demaniale della Provincia). 

 

122)  

TESIDO  

3.320,6989  

 

Riserva privata: ha 18,7145 - parte riserva «Schloß- 

 

 

(c.c. Tesido esclusa la zona  

 

 

wald»  

 

 

sita fra la strada provinciale 

 

 

 

 

 

ed il Rio di Casies più ha 

 

 

 

 

 

0,7114 in c.c. Monguelfo e 

 

 

 

 

 

precisamente le pp.ff. 1535/2 

 

 

 

 

 

e 1535/3) 

 

 

 

 

123)  

TESIMO  

3.810,5934  

 

Riserva privata: ha 130,3583 - «S. Giacomo - Gris- 

 

 

(c.c. Tesimo)  

 

 

siano»  

 

124)  

TIRES 

3.689,2433 

 

Le pp.ff. 4343 e 4344 in P.T. 163/II c.c. Fiè allo 

 

 

(c.c. Tires)  

 

 

Sciliar, che con i nn. 1191 e 1192 figurano anche 

 

 

 

 

 

sulla mappa del c.c. Tires, appartengono alla riserva 

 

 

 

 

 

di diritto Fiè. 

 

 

 

 

 

(ha 519,5271 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

 

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

 

Riserve private: ha 120,9525 - «Völsegg»  

 

 

 

 

 

ha 108,6886 - «Völsegger Schwaige» 

 

125)  

TIROLO  

2.494,9786  

 

(ha 64,3653 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Tirolo)  

 

 

della Provincia) 

 

126) 

TRENS 

2.641,7773 

 

(ha 38,4194 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Trens)  

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

 

Riserva privata: ha 210,3562 «Burgfrieden» 

 

127)  

TRODENA  

2.069,7305 

 

 

 

 

(cc.cc. Trodena e S. Lugano) 

 

 

 

 

128)  

TUBRE  

3.040,0000  

 

(ha 551,7634 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(territorio del c.c. Tubre sito 

 

 

della Provincia) 

 

 

sulla parte orografica sinistra 

 

 

 

 

 

del Rio Ram) 

 

 

 

 

129)  

ULTIMO  

14.545,0000  

 

(ha 215,0747 c.c. S. Valburga appartengono al patri- 

 

 

(c.c. S. Valburga, nonché  

 

 

monio demaniale della Provincia) 

 

 

territorio del c.c. S. Nicolò 

 

 

 

 

 

sito fuori del perimetro del 

 

 

 

 

 

Parco Nazionale dello 

 

 

 

 

 

Stelvio)  

 

 

 

 

130)  

VADENA  

1.350,7432  

 

Riserva privata: ha 236,8443 - «Laimburg - Piglon»  

 

 

(c.c. Vadena) 

 

 

 

 

131)  

VALAS - AVIGNA  

2.820,5223  

 

Il confine venatorio fra le riserve di diritto Valas- 

 

 

(c.c. Valas più la frazione di  

 

 

Avigna e San Genesio Atesino viene formato dai rii 

 

 

Avigna in c.c. S. Genesio  

 

 

Valasio e d'Avigna. (ha 98,5213 del c.c. Valas sono 

 

 

Atesino)  

 

 

aggregati alla riserva di diritto di San Genesio Atesino 

 

132)  

VALDAORA  

4.894,8118 

 

 

 

 

(c.c. Valdaora) 

 

 

 

 

133)  

VAL DI VIZZE  

7.578,0359  

 

(ha 3.591,9572 appartengono al patrimonio  

 

 

(c.c. Vizze)  

 

 

demaniale della Provincia) 

 

134)  

VALGIOVO  

4.247,4349  

 

(ha 306,5116 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Valgiovo) 

 

 

della Provincia) 

 

135)  

VALLE SAN SILVESTRO  

1.165,1341 

 

 

 

 

(c.c. Valle S. Silvestro) 

 

 

 

 

136)  

VANDOIES  

3.730,3909 

 

 

 

 

(cc.cc. Vallarga, Vandoies di 

 

 

 

 

 

Sopra e Vandoies di Sotto)  

 

 

 

 

137)  

VARNA  

6.867,2525  

 

Il bosco di Velturno e cioè ha 138,3136 c.c. Varna I, 

 

 

(cc.cc. Varna II, Novacella I e  

 

 

nonché ha 411,1283 c.c. Scaleres appartengono alla 

 

 

Novacella II, nonché parte  

 

 

riserva diritto Monteponente. (ha 534,4386 c.c. 

 

 

dei c.c. Scaleres e Varna I  

 

 

Varna II appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

 

 

 

della Provincia) 

 

 

 

 

 

Riserve private: ha 607,8806 c.c. Novacella II - «Riol» 

 

 

 

 

 

ha 401,4808 c.c. Scaleres - «Steinwend»  

 

 

 

 

 

ha 365,9025 c.c. Varna II - «Kühbergalm»  

 

 

 

 

 

ha 602,9931 c.c. Varna II - «Hinterflagger» 

 

138)  

VELTURNO  

2.475,6639 

 

 

 

 

(c.c. Velturno) 

 

 

 

 

139)  

VERANO  

2.211,9642 

 

 

 

 

(c.c. Verano) 

 

 

 

 

140)  

VERSCIACO E PRATO 

2.703,1064 

 

 

 

 

ALLA DRAVA 

 

 

 

 

 

(cc.cc. Versciaco e Prato 

 

 

 

 

 

Drava) 

 

 

 

 

141)  

VILLABASSA  

1.784,9584 

 

 

 

 

(c.c. Villabassa) 

 

 

 

 

142)  

VILLANDRO  

3.989,3219  

 

(ha 395,2365 appartengono al patrimonio demaniale 

 

 

(c.c. Villandro)  

 

 

della Provincia) 

 

143)  

VIPITENO  

3.241,9176  

 

(ha 75,6869 ed ha 0,1186 appartengono al patrimonio  

 

 

(cc.cc. Ceves, Novale, Tunes  

 

 

demaniale della Provincia). 

 

 

e Vipiteno)  

 

 

 

 

 

c.c. Ceves c.c. Novale 

 

 

 

 

Sotto la colonna «Osservazioni» sono elencati:

a) le riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge; la rispettiva superficie ettariale è compresa in quella della riserva di diritto, specificata alle colonne 2 e 3;

b) i territori demaniali della Provincia, che costituiscono oasi di protezione ai sensi dell'articolo 9, terzo comma; la rispettiva superficie ettariale non è compresa in quella della riserva di diritto.

La superficie ettariale delle oasi di protezione di cui all'articolo 9, secondo comma, è compresa in quella della riserva di diritto.


D.P.G.P. 6 aprile 2000, n. 18
Regolamento relativo alle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

 

------------------------

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 maggio 2000, n. 19.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

vista la Delib.G.P. 3 aprile 2000, n. 1065

emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Riferimenti.

1. Nel presente regolamento si intende per: "legge" la legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, per: "ufficio" l'ufficio provinciale competente in materia di caccia e per: "associazione" l'associazione affidataria della gestione delle riserve di caccia di diritto.

 

Art. 2

Passaggio di emergenza e di comodo.

1. Il diritto all'attraversamento di un comprensorio di caccia altrui mediante un passaggio di emergenza o di comodo viene di regola concordato per iscritto fra i rettori delle riserve di caccia interessate ovvero fra questi ed i gestori delle oasi di protezione demaniali e delle bandite. In caso di mancato accordo decide l'ufficio, accertata l'effettiva necessità.

2. Lungo il percorso del passaggio d'emergenza o di comodo è ammesso portare solo armi da sparo scariche ed i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

 

Art. 3

Inseguimento della selvaggina.

1. La ricerca di ungulati nonché del maschio del fagiano di monte colpiti è permessa oltre i confini del comprensorio di caccia solo previo consenso del rettore della riserva di caccia ovvero del gestore dell'oasi di protezione demaniale o bandita interessati; in tal caso il capo ferito recuperato, la spoglia ed il trofeo appartengono al cacciatore e l'abbattimento viene attribuito alla riserva di provenienza.

2. La ricerca oltre i confini del comprensorio di caccia di selvaggina non sottoposta alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge nonché della pernice bianca e della coturnice deve essere comunicata entro 48 ore al rettore della riserva di caccia competente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle oasi di protezione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge e alle bandite, ove è sempre necessario il consenso del relativo gestore.

 

Art. 4

Certificato d'origine.

1. Il certificato d'origine deve:

a) essere numerato progressivamente;

b) contenere:

1) l'indicazione della specie, del numero dei capi e, qualora possibile, anche del sesso della selvaggina abbattuta o trovata morta,

2) l'indicazione del comprensorio di caccia, dal quale è stato prelevato il capo di selvaggina,

3) il nominativo dell'uccisore o ritrovatore, nonché

4) la data e la firma del rettore della relativa riserva di caccia, qualora trattasi di specie cacciabili.

2. Il modulo del certificato d'origine viene predisposto dall'ufficio.

3. I certificati d'origine rilasciati per specie non cacciabili devono essere annotati in ordine progressivo su un apposito registro vidimato dall'ufficio.

 

Art. 5

Imbalsamazione di selvaggina e conciatura.

1. Salvo che in motivati casi, da comunicarsi preventivamente all'ufficio, le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 22, comma 2, della legge, vengono eseguiti fra le ore 8 e 19 dei giorni feriali in presenza di un appartenente al corpo forestale provinciale in servizio presso l'ufficio.

2. Chi esercita l'attività di impagliatore o di conciatore deve annotare nel registro di entrata e di uscita nel seguente ordine:

a) la data di entrata;

b) la specie, il numero dei capi consegnati e, qualora possibile, anche il sesso;

c) il numero del certificato d'origine;

d) il nominativo e l'indirizzo del latore o possessore;

e) la data di uscita;

f) il nominativo e l'indirizzo della persona che prende in consegna la selvaggina preparata

nonché

g) varie altri annotazioni.

3. In caso di consegna di selvaggina senza certificato d'origine, questo va prodotto entro i successivi cinque giorni e nel registro vanno comunque riportati al momento della consegna nome ed indirizzo del latore previa esibizione di un documento di identità valido.

4. Le parti di uno stesso capo di selvaggina affidate per la loro lavorazione a persone diverse devono essere munite del certificato d'origine o di un documento contenente il numero del certificato d'origine, le generalità della persona detentrice del certificato d'origine e l'autorità che lo ha rilasciato.

5. Il registro di carico e scarico interamente compilato e le singole schede non più utilizzabili devono essere consegnati all'ufficio.

6. Agli effetti della presente normativa non rientrano nel termine di selvaggina morta ai sensi dell'articolo 20 della legge gli esemplari imbalsamati di volatili cacciabili.

 

Art. 6

Piano di abbattimento e mostre dei trofei.

1. La pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge rappresenta uno strumento per la gestione della fauna selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo destinati anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali gli ungulati vengono distinti per sesso, qualità ed età. I singoli piani vengono approvati da una commissione che viene nominata dall'associazione ed è composta da cinque membri. Della commissione fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorità forestale ed uno dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti nonché il direttore dell'ufficio o un suo delegato. Quando il piano di prelievo interessa una riserva privata di caccia, la commissione è integrata da un rappresentante della sezione provinciale di Bolzano dell'Ente nazionale produttori selvaggina, con diritto di voto.

2. Nei piani di prelievo per i tetraonidi e la coturnice la commissione di cui al comma 1 fissa il numero massimo degli abbattimenti per ciascuna riserva di caccia. Il titolare di un permesso annuale o d'ospite non può abbattere più di sei pernici bianche e sei coturnici per ogni stagione venatoria e comunque non più di due capi di ciascuna di questa specie di galliformi al giorno.

3. L'associazione deve allestire annualmente le mostre dei trofei di cui all'articolo 27 della legge e redigere, attenendosi alle direttive dell'ufficio, una statistica degli abbattimenti con l'indicazione del numero di abbattimenti per ogni singola specie effettuati in ciascuna riserva di caccia di diritto nella stagione venatoria di riferimento. La statistica e tutte le altre notizie ed informazioni di carattere amministrativo e tecnico-venatorio devono essere trasmesse all'ufficio entro il 10 aprile di ogni anno o, se l'ufficio lo esige, entro dieci giorni dal ricevimento della loro richiesta.

4. I rettori delle riserve private di caccia devono esporre alle mostre di cui al comma 3 i trofei di tutta la selvaggina ungulata abbattuta nella loro riserva l'anno precedente e trasmettere la statistica degli abbattimenti all'ufficio entro il 15 gennaio di ogni anno.

5. Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio o di un altro cacciatore esperto in tale tipo di caccia. I relativi tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dall'associazione e dall'ufficio secondo le modalità contenute nelle direttive di cui all'articolo 24 della legge. Il titolare di un tesserino di accompagnamento nella caccia al camoscio deve essere accompagnato da una persona munita della licenza di porto di fucile per uso caccia nonché della prescritta copertura assicurativa.

6. I tesserini di accompagnamento rilasciati dall'ufficio e dall'associazione ai sensi del comma 5 sostituiscono durante il periodo di caccia al camoscio nonché durante i tempi specificati dall'assessore provinciale competente in materia di caccia nel decreto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione alla stessa legge provinciale, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29. A tale scopo l'associazione o i suoi organi periferici consegnano alla stazione forestale territorialmente competente la lista nominativa dei titolari del tesserino di accompagnamento. Per ogni singola riserva di diritto il numero degli accompagnatori riportati nella lista non può tuttavia superare i limiti di cui alla tabella A) allegata al succitato regolamento di attuazione.

 

Art. 7

Permesso annuale.

1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, all'abbattimento degli ungulati assegnati a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali e alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa. Il possesso del permesso annuale obbliga il suo titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 24 della legge nonché delle restrizioni e condizioni previste nell'annuale piano di abbattimento per le singole specie di ungulati.

2. Ha diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è residente da almeno dieci anni o è stato residente per almeno 15 anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia per la quale si richiede il permesso annuale, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nell'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

3. Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà compresa quella dell'associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situate nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia.

4. Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso annuale in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Chi alla data di entrata in vigore della legge risultava già titolare di un permesso di caccia annuale, ha comunque diritto al rilascio del permesso annuale per la medesima riserva.

6. L'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta dei titolari, compresi gli assenti, concedere il permesso annuale a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge, ma non di quelli contenuti nei commi 2 e 3 del presente articolo.

 

Art. 8

Permesso d'ospite.

1. Il possesso del permesso d'ospite autorizza soltanto all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 5, all'abbattimento degli ungulati assegnati a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d'ospite obbliga il suo titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 24 della legge nonché delle restrizioni e condizioni previste nell'annuale piano di abbattimento per le singole specie di ungulati.

2. Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è residente da almeno cinque anni od è stato residente per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia di diritto per la quale si richiede il permesso d'ospite, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nell'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

3. Ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è già titolare di un permesso annuale in un'altra riserva ed è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà compresa quella della associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari situati nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché non costituiscano una riserva privata di caccia.

4. Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso d'ospite in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5.

5. L'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto, a maggioranza assoluta dei titolari, compresi gli assenti, può rilasciare il permesso d'ospite anche in favore di altri richiedenti con particolare riguardo ai cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie o da una ridotta quantità di selvaggina cacciabile, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di selvaggina.

 

Art. 9

Rilascio e revoca dei permessi di caccia.

1. Il permesso annuale e quello d'ospite sono rilasciati dall'associazione su richiesta scritta dell'interessato e, se la relativa domanda non viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, in via sostitutiva, dall'ufficio.

2. Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha versato nei termini fissati dall'articolo 24 della legge la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia o il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali o dall'associazione per le spese inerenti la gestione della riserva, la sorveglianza venatoria, la tutela della fauna ed il risarcimento di danni da selvaggina a carico della rispettiva riserva di caccia. Può inoltre essere negato per un periodo non superiore a tre anni a chi nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda ha commesso una violazione delle leggi sulla caccia per la quale è stata comminata una sanzione penale od amministrativa; in tal caso si deve tener conto della gravità dell'infrazione.

3. La quota d'ingresso e il contributo annuale da versare da chi non è socio dell'associazione possono essere aggiornati annualmente dall'associazione e soggiaciono al controllo di legittimità e di merito di cui all'articolo 24 della legge.

4. Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, l'associazione può subordinare il rilascio dei permessi annuali o d'ospite al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 12 della legge.

6. Quando il titolare di un permesso annuale o d'ospite ha trasferito la sua residenza in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei titolari di permessi annuali della rispettiva riserva di caccia di diritto, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3. In caso di inattività da parte dell'associazione per più di 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio.

7. Chi è od è stato residente nel territorio dei comuni catastali di Merano o Quarazze, ha diritto alternativamente, iniziando con la riserva di diritto Maia Bassa, al permesso annuale o d'ospite nella riserva di Maia Bassa o in quella di Merano-Maia Alta.

8. Si considerano minime unità colturali agli effetti dell'applicazione degli articoli 7 e 8, i masi chiusi aventi una estensione minima di due ettari di terreno effettivamente coltivato a vigneto o frutteto ovvero di quattro ettari di terreno effettivamente coltivato come arativo o prato. Se sorgono dubbi in merito alla natura o estensione della coltivazione, la decisione spetta alla Giunta provinciale.

 

Art. 10

Permessi giornalieri e settimanali.

1. Gli organi preposti alla gestione delle riserve di caccia di diritto possono, per determinate specie selvatiche, rilasciare permessi giornalieri o settimanali, il cui numero è fissato annualmente, a maggioranza relativa, dall'assemblea generale dei titolari di permessi annuali per la relativa riserva.

2. Almeno la metà dei permessi giornalieri o settimanali deve essere riservata a cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano dando la precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie ovvero da una ridotta quantità di selvaggina cacciabile. I permessi giornalieri o settimanali per l'abbattimento dei galliformi sottoposti alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge, possono essere rilasciati esclusivamente a cacciatori residenti nella Provincia di Bolzano.

 

Art. 11

Prescrizioni integrative.

1. I titolari di un permesso di caccia devono comunque rispettare le prescrizioni integrative approvate per le singole riserve di caccia dalla relativa assemblea generale dei titolari di permessi annuali sulla base di una specifica norma contenuta nelle direttive emanate dall'associazione ai sensi dell'articolo 24 della legge.

 

Art. 12

Esame per guardiacaccia.

1. Il candidato all'esame di cui all'articolo 34 della legge deve dimostrare di possedere una buona conoscenza della legge e sufficienti cognizioni delle norme di pubblica sicurezza relative al porto d'armi. Inoltre deve possedere nozioni nell'ambito delle seguenti materie:

a) ecologia:

1) il concetto elementare di equilibrio della natura;

2) la correlazione fra selvaggina ed ambiente;

b) biologia della selvaggina:

1) la zoologia;

2) l'alimentazione, l'ecologia e l'etologia delle specie cacciabili e di quelle più importanti non cacciabili;

3) l'utilizzazione della selvaggina;

c) tutela della selvaggina e gestione tecnico-venatoria:

1) le malattie;

2) il censimento, la stima della consistenza selvatica e la pianificazione degli abbattimenti;

3) i danni da selvaggina;

4) le strutture a funzione faunistica e venatoria;

5) la lavorazione della cacciagione;

6) la cinofilia.

2. Sono giudicati idonei i candidati che sia nella prova scritta che in quella orale riportano un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni singola materia d'esame. L'idoneità è attestata da un certificato rilasciato dall'ufficio.

3. Per essere ammessi all'esame gli interessati devono presentare una domanda all'ufficio ed allegare alla stessa una copia autenticata della licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché l'attestato di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 34, comma 4, della legge. I documenti da allegare possono essere sostituiti da una autocertificazione.

4. Chi prima dell'entrata in vigore della legge aveva frequentato fuori provincia un corso di formazione per guardiacaccia, è dispensato dalla frequenza del corso di cui al comma 3, purché le materie d'insegnamento ed il loro contenuto corrispondano a quelle elencate al comma 1, lettere a), b) e c).

5. La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno due commissari. In caso di assenza o impedimento del presidente la carica è assunta dal commissario più anziano.

6. L'attestato di frequenza con profitto al primo corso semestrale organizzato dall'amministrazione provinciale per la formazione dei guardiacaccia secondo la normativa allora in vigore e vertente sulle materie indicate al comma 1, è equipollente al certificato di idoneità di cui al comma 2.

7. I datori di lavoro sono tenuti ad iscrivere gli agenti venatori loro dipendenti a corsi di aggiornamento sulle materie di cui al comma 1.

8. Sono considerati agenti venatori ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge i guardiacaccia ed i custodi forestali delle riserve private di caccia con mansioni di vigilanza venatoria, che nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge, hanno prestato il relativo servizio per almeno 130 giorni all'anno.

9. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 34-bis della legge viene rilasciato dall'ufficio previo superamento di un esame scritto consistente nella redazione di un verbale di trasgressione alle norme della legge e di un esame orale sulle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

 

Art. 13

Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1 maggio 2000. Con tale data è abrogato il regolamento alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 1997, n. 20.