XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese - A.C. 5983 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 833 | ||
Data: | 15/11/05 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese A.C. 5983
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n. 833
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xiv legislatura 15 novembre 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
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File: AC0803.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica
§ I rapporti tra lo Stato e le confessioni non cattoliche
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 3, 7, 8, 19 e 20)
§ Legge 11 agosto 1984, n. 449. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese
§ Legge 20 maggio 1985, n. 222. Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (artt. 47-49)
§ Legge 22 novembre 1988, n. 516. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 30 e art. 31 dell’all.)
§ Legge 22 novembre 1988, n. 517. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (art. 23 e art. 23 dell’all.)
§ Legge 5 ottobre 1993, n. 409. Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
§ Legge 29 novembre 1995, n. 520. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (art. 27 e art. 23 dell’all.)
§ Legge 20 dicembre 1996, n. 638. Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione (art. 2 e art. 2 dell’all.)
Numero del disegno di legge |
A.C. 5983 |
Titolo |
Approvazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese, recante modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409 |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Diritti e libertà fondamentali; intese con le confessioni religiose non cattoliche |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ presentazione |
8 luglio 2005 |
§ annuncio |
20 luglio 2005 |
§ assegnazione |
20 luglio 2005 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) |
Il disegno di legge, mediante una modifica della L. 409/1993[1] con cui è stata approvata l’Intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese stipulata il 25 gennaio 1993, intende consentire a tale confessione religiosa, che già gode del beneficio della destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF limitatamente alle scelte precisate in suo favore dai contribuenti, di partecipare anche alla ulteriore suddivisione delle somme derivanti da quei contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza.
Il testo del disegno di legge riproduce integralmente – con alcune modifiche di carattere non sostanziale che interessano gli artt. 1 e 3, relativi rispettivamente alla clausola iniziale di richiamo dell’intesa e alla clausola concernente l’entrata in vigore – i contenuti dell’Intesa firmata il 27 maggio 2005, riportata in allegato al disegno di legge.
Il testo del disegno di legge governativo non è accompagnato dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) né dalla relazione tecnica, in quanto – asserisce il Governo – il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato (in merito, vedi infra, Impatto sui destinatari delle norme).
La necessità dell’intervento con legge è determinata dal fatto che l’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Sul punto, si veda, nel paragrafo in cui è ricostruito il quadro normativo generale, le parti La procedura per la stipulazione delle intese e La legge di approvazione delle intese.
La materia “rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose” è menzionata dall’art. 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione tra quelle afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
L’art. 2 del disegno di legge reca una novella all’art. 4 della L. 409/1993, di approvazione dell’intesa con la Tavola valdese stipulata il 25 gennaio 1993.
È stato assegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera il disegno di legge di iniziativa del Governo C. 5085, volto a modificare l’Intesa tra lo Stato e l’Unione delle Chiese avventiste, approvata con la legge 516/1988, per consentire il riconoscimento non soltanto del diploma in teologia e in cultura biblica rilasciato, dopo un corso triennale, dall’Istituto avventista di cultura biblica (come attualmente previsto), ma anche il riconoscimento della laurea in teologia di cinque anni.
Si ricorda, inoltre, che il 13 aprile 2005 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha concluso l’esame in sede referente di un disegno di legge (A.C. 2531, di iniziativa del Governo, e abb. – A/R[2]) tendente a sostituire integralmente la disciplina dettata dalla vigente legge 1159/1929[3], in materia di riconoscimento dei culti diversi da quello cattolico, perseguendo tre obiettivi principali:
§ definire i principi generali sulla libertà religiosa;
§ regolamentare la posizione giuridica delle confessioni religiose;
§ definire le procedure per la stipulazione delle intese fra lo Stato e le confessioni religiose.
Per quanto attiene ai profili finanziari, la relazione illustrativa del disegno di legge governativo rileva che questo non comporta oneri per lo Stato.
Si ricorda in proposito che, secondo quanto stabilisce espressamente l’articolo 4, co. 3, della L. 409/1993 nel testo vigente, la Tavola valdese attualmente non partecipa all'attribuzione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF relativa ai contribuenti che non hanno operato alcuna scelta in sede di dichiarazione dei redditi in merito alla destinazione di tale quota, rimanendo gli importi relativi di pertinenza dello Stato.
Il disegno di legge in esame sostituisce il comma 3 dell’art. 4 della L. 409/1993, con la quale è stata integrata l’Intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese.
La modifica proposta incide sulla disciplina del finanziamento delle confessioni religiose e, in particolare, sulle modalità di ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF derivante dalle scelte effettuate dai contribuenti all’atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Il disegno di legge intende consentire alla Tavola valdese, che già gode del beneficio della destinazione dell'8 per mille limitatamente alle scelte precisate in suo favore (vedi infra), di partecipare anche alla ulteriore suddivisione dei proventi tributari derivanti da quei contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza.
Il disegno di legge consta di tre articoli e di un allegato recante il testo dell’Intesa, formato di quattro articoli.
L’articolo 1 contiene la consueta formula, presente in tutte le leggi di approvazione di Intese emanate ai sensi dell’art. 8 Cost., che sancisce appunto l’approvazione dell’Intesa, siglata il 27 maggio 2005, tra il Governo italiano e la Tavola valdese .
L’articolo 2 reca una disposizione di tipo sostanziale, costituita dalla novella del comma 3 dell’art. 4 della L. 409/1993 nel senso sopra indicato, che costituisce, unitamente al successivo articolo 3, il contenuto proprio dell’Intesa.
L’articolo 3 dispone in merito all’entrata in vigore delle modifiche che il disegno di legge in esame intende introdurre alla legge 409/1993, stabilendo esse decorrono dal periodo d’imposta in corso al momento dell’entrata in vigore del provvedimento.
I rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola valdese sono regolati attraverso un‘Intesa stipulata, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, il 21 febbraio 1984 e approvata con la L. 449/1984[4].
Una integrazione è successivamente intervenuta con l’Intesa del 25 gennaio 1993, alla cui approvazione si è proceduto con la citata L. 409/1993.
Quest’ultimo provvedimento ha esteso alla Tavola valdese il sistema dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 20 maggio 1985, n. 222[5] e, in particolare, alcune disposizioni sul sostentamento del clero cattolico. Tale legge, agli articoli 46 e 47, prevede la deduzione fiscale delle liberalità a favore della Chiesa cattolica fino a due milioni di lire (pari a circa 1033 euro) e la destinazione alla Chiesa cattolica della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF sulla base delle scelte operate dai contribuenti.
Preliminarmente, l'art. 2, co. 1, della L. 409/1993 sancisce in via di principio che la Repubblica italiana "prende atto" che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento e al sostentamento dei propri ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
Analogamente a quanto previsto per la quota dell’8 per mille spettante allo Stato, alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, la L. 409/1993 pone precisi vincoli per quanto riguarda l’utilizzazione dei proventi. Le erogazioni liberali sono destinate a fini di culto, istruzione e beneficenza secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze (ora dell’economia), previo accordo con la Tavola valdese, mentre la somma della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF devoluta dai contribuenti è utilizzata esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
La Tavola valdese attualmente non partecipa, secondo quanto stabilisce espressamente l’art. 4, co. 3, della L. 409/1993 nel testo vigente, all'attribuzione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF relativa ai contribuenti che non hanno operato alcuna scelta in sede di dichiarazione dei redditi in merito alla destinazione di tale quota, rimanendo gli importi relativi di pertinenza dello Stato.
La deducibilità delle erogazioni liberali e la devoluzione della quota dell'8 per mille sono divenute operanti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'integrazione dell'Intesa.
Poiché i dati finanziari (l'ammontare dell'IRPEF liquidata dagli uffici finanziari) e quelli relativi alle scelte dei contribuenti, contenuti nei vari modelli di dichiarazioni dei redditi, sono disponibili solo in un momento successivo rispetto a quello al quale si riferiscono e ciò a causa dei tempi occorrenti all’Amministrazione finanziaria per tutte le operazioni di rilevazione o di controllo, il sistema illustrato è stato di fatto applicato a partire dal terzo anno successivo al periodo d’imposta in cui è entrata in vigore la L. 409/1993. La stessa legge prevede infatti che lo Stato corrisponda annualmente, entro il mese di giugno, la somma spettante alla Tavola valdese, calcolata sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al terzo periodo di imposta precedente.
La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute.
La legge prevede infine che il tetto dell'importo deducibile e l'aliquota IRPEF possono, su richiesta di una delle parti, essere modificati da un'apposita Commissione paritetica.
Per quanto riguarda il meccanismo della quota dell’8 per mille dell’IRPEF di pertinenza delle confessioni religiose (sul quale si veda, in generale, più oltre), si ricorda che esso era applicato inizialmente soltanto allo Stato e alla Chiesa cattolica ed è stato esteso gradualmente ad altre confessioni, con un regime differenziato per ciascuna di esse, come è evidenziato nella tabella seguente:
|
Quota dell’8 per mille delle scelte espresse |
Quota dell’8 per mille delle scelte non espresse |
Chiesa cattolica |
legge 222/1985, art. 47 |
legge 222/1985, art. 47 |
Unione italiana Chiese cristiane avventiste |
legge 516/1988, art. 30 |
inizialmente non prevista; introdotta dalla legge 637/1996, art. 2 |
Assemblee di Dio in Italia |
legge 517/1988, art. 23 |
hanno espressamente rinunciato a tale quota (legge 517/1988, art. 23, co. 2) |
Chiesa evangelica luterana in Italia |
legge 520/1995, art. 27 |
legge 520/1995, art. 27 |
Unione delle Comunità ebraiche italiane |
inizialmente non prevista; introdotta dalla legge 638/1996, art. 2 |
inizialmente non prevista; introdotta dalla legge 638/1996, art. 2 |
Unione cristiana evangelica battista d'Italia |
non prevista |
non prevista |
Si ricorda peraltro che l’art. 16 della legge 116/1995[6], che regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), stabilisce che le persone fisiche possono effettuare erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni (circa 1.933 euro), deducibili dal proprio reddito complessivo, in favore dell'UCEBI, che li destina ai fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione. Tale beneficio è previsto anche per la Tavola valdese (vedi supra), l’Unione delle Chiese cristiane avventiste (legge 516/1988, art. 29), le Assemblee di Dio in Italia (legge 517/1988, art. 21), la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (legge 520/1995, art. 26), l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (inizialmente l’art. 30 della legge 101/1989 prevedeva che potessero essere dedotti dal reddito determinato ai fini IRPEF i contributi versati alle Comunità ebraiche fino all’ammontare del 10 per cento di tale reddito e comunque per un importo non superiore a lire 7.500.000; successivamente, essendo stata ammessa l’Unione delle Comunità ebraiche alla ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF, l’importo delle erogazioni liberali in suo favore deducibile è stato ridotto a 2 milioni di lire dalla legge 638/1996).
La disciplina del finanziamento delle chiese in Italia si fonda sui seguenti principi:
§ destinazione di una quota pari all’8 per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ad una confessione religiosa effettuata all’atto della presentazione annuale dei redditi;
§ possibilità da parte dei singoli cittadini di effettuare donazioni liberali in denaro a favore delle confessioni religiose aventi personalità giuridica. Tali donazioni sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF fino all’importo di 2 milioni;
§ agevolazioni fiscali previste per le confessioni religiose che sono riconosciute come organizzazioni non a scopo di lucro (ONLUS).
L'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica: la scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Se il contribuente non opera una scelta la quota dell’8 per mille viene ripartita proporzionalmente tra Stato e Chiesa in base alle scelte effettuate dagli altri contribuenti (art. 47, terzo comma).
Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, il successivo art. 48 prevede che tali quote vengano utilizzate:
§ dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;
§ dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.
Successivamente, tale finanziamento è stato esteso anche ad alcune delle confessioni religiose non cattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell’art. 8 della Costituzione. Si tratta in particolare delle seguenti confessioni:
§ Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (L. 22 novembre 1988, n. 516);
§ Assemblee di Dio in Italia (L. 22 novembre 1988, n. 516);
§ Chiesa evangelica valdese (L. 5 ottobre 1993, n. 409);
§ Chiesa Evangelica Luterana in Italia - CELI (L. 29 dicembre 1995, n. 520);
§ Unione delle Comunità ebraiche italiane (L. 20 dicembre 1996, n. 638).
Attualmente, la disciplina delle erogazioni liberali prevede casi sia di deducibilità sia di detraibilità.
Sotto il primo profilo, va segnalato che all’art. 10, co. 1, lett. i) ed l), del TUIR (Testo unico sull’imposta dei redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), si prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro – fino ad un massimo di 1.032,91 euro (2 milioni di lire) – a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, nonché delle erogazioni liberali a favore dei cosiddetti culti ammessi.
Riguardo ai casi di detraibilità, il TUIR prevede il diritto di detrarre dall'imposta lorda nella misura del 19%, sia per la generalità dei contribuenti (art. 15) sia specificamente per gli enti non commerciali (art. 147 del TUIR), delle erogazioni liberali in denaro tra cui le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non profit (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), per importo non superiore a 2.065,83 euro (4 milioni di lire) (art. 15, co. 1, lett. i-bis) o non superiori a 2.065,83 euro (4 milioni di lire) o al 2% del reddito d'impresa dichiarato da parte degli imprenditori (art. 100, comma 1, lett. h).
Nel successivo prospetto sono riportati i dati relativi ai trasferimenti (somme pagate) alla Chiesa cattolica ed alle altre confessioni religiose nei precedenti esercizi finanziari (dati di competenza – 1989-2003: Rendiconto generale dello Stato – per il 2004 (assestamento) e per il 2005 (legge di bilancio) si riportano i dati di competenza):
miliardi di lire
Chiesa cattolica cap. 3960 (ex 4480) |
Chiesa cattolica (conguaglio) cap. 3961 (ex 4482) |
Chiese avventiste cap. 3962 (ex 4483) |
Assemblee di Dio cap. 3963 (ex 4484) |
Tavola valdese cap. 3964 (ex 4485) |
Comunità ebraiche cap. 3965 (ex 4523) |
Chiesa luterana
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|
1989 |
406 |
|
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1990 |
406 |
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|
1991 |
406 |
|
|
|
|
|
|
1992 |
406 |
|
|
|
|
|
|
1993 |
607 |
|
8 |
5 |
|
|
|
1994 |
702,1 |
|
6 |
2,7 |
|
|
|
1995 |
849,8 |
|
3,5 |
0 |
|
|
|
1996 |
950,6 |
504 |
6,2 |
2,5 |
0 |
|
|
1997 |
921,4 |
462,8 |
4,2 |
1,6 |
5,2 |
|
|
1998 |
957,5 |
369,2 |
4,7 |
1,7 |
5,2 |
0 |
0 |
1999 |
1.043,6 |
418,7 |
4,5 |
2,3 |
8,3 |
0 |
4 |
2000 |
1.082,9 |
161,5 |
8,5 |
5,8 |
21,1 |
8,4 |
7,9 |
2001 |
1.217,7 |
260,2 |
6,4 |
0 |
6,5 |
9,2 |
5,6 |
milioni di euro
Chiesa cattolica cap. 3960 |
Chiesa cattolica (conguaglio) cap. 3961 |
Chiese avventiste cap. 3962 |
Assemblee di Dio cap. 3963 |
Tavola valdese cap. 3964 |
Comunità ebraiche cap. 3965 |
Chiesa luterana
|
|
2001 |
628,9 |
134,4 |
3,3 |
0 |
3,3 |
4,7 |
2,9 |
2002 |
724,3 |
185,3 |
2,7 |
0,3 |
3,4 |
3,7 |
2,6 |
2003 |
787,8 |
228,5 |
2,5 |
0,7 |
4,2 |
4,2 |
2,9 |
2004 |
783,2 |
153,8 |
2,4 |
0,7 |
4,0 |
3,8 |
2,8 |
2005 |
820,0 |
130,0 |
3,0 |
1,0 |
4,8 |
4,0 |
3,0 |
La Costituzione sancisce il diritto di professare le proprie convinzioni, anche religiose. In particolare, l’articolo 3 prevede la non discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione, e l’articolo 21 il diritto per tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero.
La libertà religiosa è garantita dall’articolo 19 che stabilisce il diritto per tutti di professare liberamente la propria fede religiosa e dall’articolo 20 che vieta l’introduzione di speciali limitazioni legislative o fiscali per le associazioni religiose.
I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono disciplinati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, relativi ai rapporti tra Stato e, rispettivamente, Chiesa cattolica e confessioni non cattoliche.
L'articolo 7 della Costituzione stabilisce quale sia la reciproca posizione istituzionale dello Stato e della Chiesa cattolica, affermando che "sono ciascuno, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani".
In base a tale articolo, i rapporti istituzionali tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati dai Patti Lateranensi, stipulati l'11 febbraio 1929 e resi esecutivi con la legge n. 810 del 1929[7], nonché dall'Accordo di modificazione del Concordato e dal "Protocollo addizionale" del 18 febbraio 1984[8].
I Patti Lateranensi constavano, nella versione stipulata nel 1929 e parzialmente in vigore, di:
§ un Trattato, che ha restituito in forma simbolica la sovranità della Santa Sede su un territorio ed ha lo scopo di garantire alla stessa Santa Sede l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua missione nel mondo. A tal fine il Trattato riconosce alla Santa Sede sovranità internazionale, creando lo Stato della Città del Vaticano;
§ una Convenzione finanziaria, che ha regolato i rapporti finanziari collegati con la "questione romana" (sorta nel 1870 con l'annessione dello Stato Pontificio e di Roma all'Italia), liquidando l'indennizzo alla Santa Sede sia per la perdita degli Stati pontifici che dei beni degli enti ecclesiastici incamerati dallo Stato;
§ un Concordato, proposto come necessario completamento del Trattato, riguardando le condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia.
La disciplina contenuta nell'Accordo di modificazione è racchiusa in 14 articoli che riguardano, fra gli altri temi: la libertà della missione della Chiesa, la libertà di comunicazione e corrispondenza dell'autorità ecclesiastica e quella dei cattolici in materia di associazione, riunione e manifestazione del pensiero, la libertà per l'autorità ecclesiastica di nominare i titolari degli uffici ecclesiastici (salvo comunicare all'autorità statale la nomina degli ufficiali che ricoprano uffici rilevanti per lo Stato, quali Vescovi, parroci etc.), il regime degli enti ecclesiastici e la gestione del patrimonio di questi, il nuovo regime del riconoscimento civile del matrimonio canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità del vincolo, il regime delle scuole cattoliche parificate e delle Università cattoliche, dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Il Protocollo addizionale ha lo scopo di assicurare la migliore interpretazione dei Patti lateranensi ed evitare ogni difficoltà di interpretazione: viene eliminato il riferimento alla religione cattolica come religione di Stato (contenuta nel Concordato del 1929) e disciplina ulteriormente il regime del matrimonio canonico e l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.
I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l’autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Il principio della regolazione con intesa, che, come si è visto, avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ’80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia (vedi oltre).
Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato.
Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui “culti ammessi”, L. n. 1159 del 1929[9] e il relativo regolamento di attuazione[10].
La legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica "purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume”. Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme e dell'eguaglianza dei cittadini, qualunque sia la religione da essi professata.
Gli istituti dei culti non cattolici possono essere eretti in ente morale dallo Stato italiano. Il riconoscimento comporta una serie di vantaggi tra cui la possibilità dell’ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi di agevolazioni tributarie.
D’altra parte, lo Stato esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. In particolare, sono previste le seguenti misure:
§ l'approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto con la precisazione che "nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa";
§ l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico
§ la vigilanza del Ministero dell’interno sull’attività dell’ente, al fine di accertare che tale attività non sia contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo. La vigilanza include la facoltà di ordinare ispezioni e, in caso di gravi irregolarità, di sciogliere l’ente e di nominare un commissario governativo per la gestione temporanea.
Il R.D. n. 289 del 1930 non si è limitato a dettare norme per l'attuazione della legge, ma ha stabilito principi nuovi ed in parte più restrittivi. Ad esempio:
§ è prevista la necessaria autorizzazione con decreto per l'apertura di templi o oratori, subordinatamente all'accertamento, da parte dell'autorità amministrativa, della necessità di essi "per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli" ed della sussistenza di "mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione";
§ i fedeli di un culto ammesso possono tenere riunioni pubbliche, senza autorizzazione preventiva, solo negli edifici aperti al culto ed a condizione che la riunione sia "presieduta o autorizzata da un ministro di culto" nominato con la prevista autorizzazione.
§ Il R.D. prevede anche disposizioni di favore, quali:
§ la facoltà di prestare assistenza religiosa nei luoghi di cura e di ritiro, presso le Forze armate, gli istituti penitenziari;
§ le esenzioni dal servizio militare;
§ la possibilità, per i genitori di famiglia professante un culto non cattolico, di chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e di ottenere che sia messo a loro disposizione un locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli.
La richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica è presentata dal soggetto interessato al prefetto. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell’ente. Il riconoscimento viene concesso, su proposta del Ministro dell’interno, con decreto del Presidente della Repubblica ed il Consiglio dei Ministri.
Per le confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme sopra indicate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.
A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese, recepite con legge, con alcune confessioni religiose (vedi tabella 1).
Tab. 1. Le intese approvate con legge
Legge di approvazione dell’intesa |
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Tavola valdese |
L. 11 agosto 1984, n. 449, integrata con la L. 5 ottobre 1993, n. 409 |
Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno |
L. 22 novembre 1988, n. 516, modificata dalla L. 20 dicembre 1996, n. 637 |
Assemblee di Dio in Italia |
L. 22 novembre 1988, n. 517 |
Unione delle Comunità ebraiche italiane |
L. 8 marzo 1989, 101, modificata dalla L. 20 dicembre 1996, n. 638 |
Unione cristiana evangelica battista d’Italia |
L. 12 aprile 1995, n. 116 |
Chiesa evangelica luterana in Italia |
L. 29 novembre 1995, n. 520 |
Inoltre, sono state concluse altre quattro intese con altrettante confessioni religiose, per le quali non è intervenuta ancora l’approvazione della relativa legge (vedi tabella 2).
Tab. 2. Le intese firmate e non approvate con legge
Data firma intesa |
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Tavola Valdese |
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Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (modifica) |
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Unione buddista italiana (UBI) |
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Congregazione cristiana dei testimoni di Geova |
Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri (www.governo.it)
Le intese con la Chiesa avventista e con la Tavola Valdese contengono alcune modifiche puntuali alle intese approvate a suo tempo con le due confessioni religiose. I disegni di legge di recepimento sono stati presentati dal Governo rispettivamente il 24 giugno 2004 (A.C. 5085) e l’8 luglio 2005 (A.C. 5983, oggetto del presente dossier).
Per quanto riguarda le intese con l’Unione buddista e con i Testimoni di Geova, siglate nel marzo 2000, i relativi disegni di legge di approvazione sono stati presentati alla Camera dal Governo nel maggio 2000 (rispettivamente A.C. 7023 e A.C. 7043)
L’esame parlamentare dei due disegni di legge è iniziato alla Camera, presso la Commissione affari costituzionali, il 20 luglio 2000 e si è interrotto con la fine della XIII legislatura.
Le intese finora intervenute danno atto della autonomia e della indipendenza degli ordinamenti religiosi diversi da quello cattolico. Ciascuna intesa contiene disposizioni dirette a disciplinare i rapporti tra lo Stato e quella confessione religiosa che ha stipulato l’intesa. Si tratta, pertanto, di disposizioni specifiche, spesso dirette a tutelare aspetti particolari, tipici della confessione interessata. Tuttavia si possono agevolmente individuare dei tratti in comune: infatti, quasi tutte prevedono disposizioni per l'assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, per l'insegnamento della religione nelle scuole, per il matrimonio, per il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, per il regime degli edifici di culto e per i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF ed, infine, per le festività.
In generale, tali disposizioni concorrono a definire un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa sopra analizzato. In questo senso particolarmente significative sono le disposizioni relative ai ministri del culto: per le confessioni che hanno stipulato le intese cessano di avere efficacia le norme sui “culti ammessi” - che, come si è visto, prevedono l’approvazione governativa delle nomine dei ministri – e le confessioni nominano i propri ministri senza condizioni, salvo l’obbligo di registrazione in appositi elenchi.
Inoltre, diversa è la procedura relativa al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di culto: per quelli afferenti alle confessioni religiose che per prime hanno stipulato l’intesa, il procedimento ricalca quella per i “culti ammessi”, mentre per gli istituti di culto delle Chiese battista e luterana è prevista una procedura semplificata di emanazione con decreto ministeriale e non con decreto del Presidente della Repubblica.
Il procedimento per la stipulazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose non è disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro una prassi consolidata che si può riassumere come segue:
§ le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere della Direzione generale affari dei culti del Ministero dell’interno.
§ la competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo cui si rivolgono le confessioni interessate. Le trattative vengono avviate con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 1929;
§ l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza per la prima volta nel 1985;
§ la Commissione, su indicazione del Sottosegretario, predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta;
§ sulle bozze di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio dal 1997, ed, eventualmente, i ministri competenti;
§ le trattative si concludono con la firma della bozza di intesa da parte del Sottosegretario;
§ le intese sono quindi sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio;
§ dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge.
Nella tabella che segue si riporta un elenco delle confessioni religiose con le quali sono in corso trattative per la stipulazione di intesa.
Tab. 3. Procedure in corso per la conclusione di intese
Confessione religiosa |
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Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni |
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR del 23/02/1993. 20 luglio 2000: Inizio trattative. |
Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale |
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR del 16/7/1998. 21 novembre 2000: Inizio trattative. |
Chiesa Apostolica in Italia |
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR del 21/2/1989. 30 gennaio 2001: Inizio trattative. |
Istituto buddista italiano Soka Gakkai |
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR del 20/11/2000. 18 aprile 2001:Inizio trattative. |
Unione Induista Italiana |
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR del 29/12/2000. 18 aprile 2001:Inizio trattative. |
Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri (www.governo.it)
Si segnala, infine, che nel corso degli ultimi anni alcune associazioni islamiche hanno avanzato richieste di intesa con lo Stato italiano. Tali richieste non sono state prese in esame dalla Presidenza del Consiglio dal momento che nessuna delle associazioni richiedenti è dotata del riconoscimento giuridico come ente di culto, indispensabile per avviare i negoziati da parte della Commissione per le intese con le confessioni religiose.
L’art. 8 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.
Sulla natura delle intese, e di conseguenza delle leggi approvate sulla base delle intese, la dottrina si divide tra i sostenitori della tesi dell’intesa quale atto esterno, e quindi paragonabile al trattato internazionale che è recepito dall’ordinamento con legge di esecuzione, e quelli che ne sostengono la natura di atto interno. In base alla seconda teoria le intese costituiscono sì dei tipici atti bilaterali, ma essi non sono stipulati tra due ordinamenti indipendenti e sovrani, come è il caso degli accordi tra Stati o tra Stato e Chiesa cattolica, bensì intervengono tra lo Stato (ordinamento primario) ed una società intermedia sottoposta alla sovranità dello Stato (la confessione religiosa non cattolica).
Nella prassi prevalente dal 1984, le leggi sulla base di intese sono state definite leggi di approvazione. A differenza delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, costituite solitamente da un articolo unico recante la formula di esecuzione del trattato che è allegato alla legge, le leggi di approvazione delle intese sono costituite da un articolato che riproduce sostanzialmente, con poche modifiche formali, il testo dell’intesa, anch’essa allegata alla legge.
La forma dell’articolato e la procedura di approvazione parlamentare del disegno di legge di approvazione con votazioni articolo per articolo, alla stregua di qualsiasi progetto di legge, pone la questione dell’emendabilità o meno del testo. Nel corso dei lavori parlamentari, si è affermata una prassi che pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l’ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l’intesa.
N. 5983
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
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Approvazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese, recante modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409 |
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Presentata l’8 luglio 2005
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Onorevoli Deputati! - Il 27 maggio 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Moderatore della Tavola Valdese hanno firmato l'Intesa tra la Repubblica italiana e la Tavola Valdese, modificativa dell'Intesa firmata il 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, la quale aveva apportato integrazioni alla prima Intesa con la Tavola Valdese, firmata il 21 febbraio 1984 e approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.
L'integrazione del 1993 ha consentito di inserire la Tavola Valdese tra i soggetti che partecipano al riparto della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, limitatamente alle somme derivanti da scelte operate in suo favore dai contribuenti.
Ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449, la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, su richiesta avanzata dal Moderatore della Tavola Valdese, il 24 giugno 2004 ha predisposto, unitamente alla delegazione della Tavola Valdese, il testo di Intesa che si sottopone all'approvazione da parte del Parlamento, al fine di consentire alla Confessione religiosa di partecipare all'ulteriore riparto delle somme risultanti dalle scelte inespresse assegnate in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti (ridistribuite attualmente tra lo Stato, la Chiesa cattolica, l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e la Chiesa evangelica luterana in Italia).
La modifica apportata avrà decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'Intesa.
L'Intesa firmata il 27 maggio 2005 modifica il comma 3 dell'articolo 3 dell'Intesa del 1993, mentre il corrispondente comma 3 dell'articolo 4 della relativa legge di approvazione viene modificato con il presente disegno di legge.
Non si produce la relazione tecnica in quanto il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Approvazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese). 1. È approvata l'allegata Intesa firmata il 27 maggio 2005 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), che modifica l'Intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449.
Art. 2. (Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409). 1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è sostituito dal seguente: «3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. Le modifiche apportate alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993, ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409
Articolo 1.
(Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993).
1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993, ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.
Articolo 2.
(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF).
1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:
«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 4.
(Norma finale).
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 27 maggio 2005.
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
SILVIO BERLUSCONI
Il Moderatore
della Tavola Valdese
GIOVANNI PIETRO GENRE
[1] Legge 5 ottobre 1993, n. 409, Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
[2] La Commissione aveva già approvato una prima volta un testo il 9 aprile 2003 (A.C. 2531 e bb. – A). Successivamente, il 24 giugno 2004, l’Assemblea aveva deliberato il rinvio in Commissione per ulteriori approfondimenti.
[3] Legge 24 giugno 1929, n. 1159, Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.
[4] Legge 11 agosto 1984, n. 449, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. Per la procedura relativa alla stipula delle Intese, sul contenuto di esse, e, più in generale, sui rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica si veda il paragrafo successivo relativo al quadro normativo in materia.
[5] Legge 20 maggio 1985, n. 222, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
[6] Legge 12 aprile 1995, n. 116, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).
[7] L. 27 maggio 1929, n. 810, Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.
[8] Entrambi ratificati dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
[9] L. 24 giugno 1929, n. 1159, Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.
[10] R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, Norme per l'attuazione della L. n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato