XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Svolgimento contestuale delle elezioni politiche e amministrative 2006 - A.C. 6141 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 826 | ||
Data: | 02/11/05 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Svolgimento contestuale delle elezioni politiche e amministrative 2006 A.C. 6141
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n. 826
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xiv legislatura 2 novembre 2005 |
Camera dei deputati
DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali |
SIWEB
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File: AC0797.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ 1. Precedenti di svolgimento contemporaneo di elezioni politiche e amministrative
§ 2. Precedenti di svolgimento contemporaneo di elezioni amministrative ed europee
Normativa di riferimento
§ D.L. 3 maggio 1976, n. 161, conv. con mod. Legge 14 maggio 1976, n. 240. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (artt. 2, 3, 4 e 5)
§ Legge 7 giugno 1991, n. 182. Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali. (artt. 1, 2 e 3)
§ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (artt. 53 e 143)
Numero del progetto di legge |
A.C. 6141 |
Titolo |
Disposizioni in materia di svolgimento contestuale delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle elezioni amministrative |
Iniziativa |
On. Violante ed altri |
Settore d’intervento |
Elezioni. Procedimento elettorale |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
19 ottobre 2005 |
§ annuncio |
20 ottobre 2005 |
§ assegnazione |
26 ottobre 2005 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
V (Bilancio); Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge A.C. 6141 dispone che le elezioni amministrative e quelle politiche, il cui svolgimento è previsto nella primavera del 2006, abbiano luogo nella stessa data e introduce le disposizioni finalizzate a permettere tale contemporaneo svolgimento.
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.
La proposta di legge interviene, con disposizioni di carattere transitorio, su discipline regolate con legge ordinaria.
Il provvedimento tratta una materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (“legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”) ai sensi del secondo comma, lett. p), dell’art. 117 della Costituzione.
Secondo la relazione illustrativa, il provvedimento, consentendo un eventuale abbinamento delle due consultazioni, determina benefici in termini di economia dei procedimenti elettorali, di contenimento delle spese, di limitazione delle interruzioni didattiche negli istituti scolastici utilizzati come sedi elettorali.
La proposta di legge A.C. 6141 dispone che le elezioni amministrative e quelle politiche, il cui svolgimento è previsto nella primavera del 2006, abbiano luogo nella stessa data e introduce le disposizioni finalizzate a permettere tale contemporaneo svolgimento.
Sembra utile delineare preliminarmente il quadro normativo nel quale la proposta di legge in esame si inserisce.
Con riferimento alla fissazione della data di svolgimento delle elezioni amministrative, si rileva che la L. 182/1991[1] ha introdotto una nuova disciplina delle modalità di determinazione della data di indizione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi locali, con l’intento di evitare frequenti tornate elettorali amministrative e le ricadute, sia sul piano organizzativo, sia su quello economico, dello svolgimento, nello stesso anno, di molteplici consultazioni del corpo elettorale.
La L. 182/1991 (artt. 1 e 2) ha pertanto disposto la concentrazione in un unico turno annuale delle consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi locali giunti alla normale scadenza del quinquennio di carica, e in quattro turni di quelle di organi da rinnovare per cause diverse da quest’ultima (scioglimenti anticipati per dimissioni del sindaco o di metà dei componenti del consiglio; per mancata approvazione nei termini del bilancio; per motivi di ordine pubblico e per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata; etc.).
Dopo una fase intermedia in cui erano previste due tornate elettorali amministrative annuali da tenersi, sia per gli enti pervenuti alla scadenza naturale del quinquennio[2], sia per quelli disciolti per i motivi suindicati, tra il 15 maggio e il 15 giugno, ovvero tra il 15 novembre e il 15 dicembre, la L. 120/1999[3] ha operato un‘ulteriore razionalizzazione della materia riducendo ad un unico turno annuale le elezioni dei consigli comunali e provinciali.
L’art. 1 della L. 182/1991, nel testo vigente, stabilisce che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, nel caso in cui il mandato scada nel primo semestre dell’anno; le elezioni si tengono nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato dell’organo elettivo interessato scade nel secondo semestre.
La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal ministro dell’interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (art. 3 della L. 182/1991). Il prefetto, d’intesa col presidente della Corte d’appello, fissa la data dell’elezione per ciascun Comune e la comunica al sindaco, il quale ne dà avviso agli elettori mediante l’affissione di manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data (art. 18, co. 1, del D.P.R. 570/1960[4]).
Quanto alle elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, l’art. 2 dispone che esse si svolgano nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.
Per quanto riguarda la fissazione della data di svolgimento delle elezioni politiche, si ricorda che la durata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è fissata in cinque anni dall’articolo 60, primo comma, della Costituzione.
Il quinquennio di durata delle Camere ha inizio con la prima seduta delle stesse (D.P.R. 361/1957[5], art. 7, co. 6°).
La legislatura in corso, essendosi le Camere riunite per la prima volta il 30 maggio 2001, verrà a scadere il 29 maggio 2006.
La Costituzione stabilisce il termine ultimo entro il quale devono tenersi le elezioni delle nuove Camere, prevedendo che esse abbiano luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti (art. 61, co. 1°). La prima riunione delle nuove Camere deve tenersi entro il 20° giorno dalla data delle elezioni (art. 61, co 2°).
La data delle elezioni è deliberata dal Consiglio dei ministri. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello del loro svolgimento[6]. Con lo stesso decreto viene fissata la data della prima seduta delle nuove Camere (D.P.R. 361/1957, art. 11; D.Lgs. 533/1993[7], art. 4).
La proposta di legge A.C. 6141 consta di un solo articolo, suddiviso in quattro commi.
Il comma 1 dispone, con riferimento alle sole consultazioni previste per il 2006, lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, “in caso di contestuale scioglimento”.
Quest’ultima precisazione parrebbe motivata dall’eventualità, peraltro puramente teorica, di scioglimento non contestuale delle due Camere. Il ricorso al termine “scioglimento” sembra, per altro verso, non contemplare l’ipotesi in cui al rinnovo delle Camere si giunga per scadenza naturale della legislatura, in assenza di un atto formale di scioglimento (pur se motivato da ragioni meramente tecniche).
La normativa vigente ammette lo svolgimento in una stessa data di elezioni politiche, regionali ed amministrative. Questa eventualità è prevista dal D.L. 161/1976[8], che ha disciplinato in via permanente gli aspetti “tecnici” del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali (anche a statuto speciale) e quelle amministrative.
Nella primavera del 2006 si potrebbe pertanto procedere allo svolgimento in un’unica data delle elezioni politiche e di quelle provinciali e comunali senza necessità di ricorrere ad appositi interventi normativi, a condizione tuttavia che la data prescelta intervenga tra il 15 aprile e il 15 giugno 2006. Questo è infatti l’arco temporale previsto dalla L. 182/1991, come già ricordato, per lo svolgimento in un’unica tornata annuale delle elezioni comunali e provinciali.
La disposizione in esame è quindi volta a consentire l’abbinamento delle consultazioni elettorali amministrative a quelle per il rinnovo delle Camere anche se queste ultime si dovessero tenere in una data anteriore al 15 aprile 2006.
Per quanto concerne il numero delle Province e dei Comuni interessati, si segnala che nella primavera del 2006 si effettueranno le elezioni di 8 Consigli provinciali[9] e di 1.241 Consigli comunali, 25 dei quali di comuni capoluogo di provincia[10] (tra questi, Torino, Milano, Roma e Napoli).
Nel numero complessivo sono ricompresi 78 organi da rinnovare per motivi diversi dalla normale scadenza del quinquennio di carica; questo numero è tuttavia suscettibile di aumento per effetto degli scioglimenti che potranno intervenire fino al 24 febbraio 2006 (ai sensi della normativa vigente), ovvero fino al 50° giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni politiche (secondo quanto prevede il comma 2 della proposta di legge in esame: vedi infra)[11].
Nello stesso periodo si svolgeranno inoltre le elezioni regionali in Sicilia.
In termini generali, la questione dell’accorpamento delle consultazioni elettorali in un’unica data presenta alcuni profili di natura tecnica che sono stati affrontati di volta in volta con interventi legislativi specifici, volti a superare gli eventuali ostacoli esistenti. L’ultimo di questi, il D.L. 8/2005[12], ha disposto che le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgessero, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno, in modo da consentirne l’abbinamento alle elezioni delle regioni ordinarie.
Un elenco dei provvedimenti legislativi che hanno disposto l’abbinamento di più consultazioni elettorali è riportato infra, nell’allegato 4 alla presente scheda di lettura.
Per i casi di svolgimento contemporaneo di elezioni amministrative e di elezioni politiche, europee o regionali, si rinvia alle rispettive tabelle riportate negli allegati 1, 2 e 3 alla presente scheda di lettura.
Il comma 2 dell’articolo unico della proposta di legge in esame fissa al 50° giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni politiche il termine ultimo di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito della cessazione anticipata del mandato, ai fini del loro inserimento nel turno elettorale della primavera del 2006, e con esclusivo riferimento ad esso.
La disposizione mantiene fermo il termine previsto di efficacia e irrevocabilità delle dimissioni dei sindaci e dei presidenti di provincia in relazione agli effetti che esse determinano sui relativi consigli.
Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato (vedi supra) si svolgono nella stessa domenica prevista per il rinnovo dei consigli giunti alla scadenza del quinquennio se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data (art. 2, L. 182/1991).
L’art. 53, co. 3, del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000[13]) stabilisce che le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia comportano lo scioglimento del rispettivo consiglio e la nomina contestuale di un commissario.
Il successivo comma 3 reca una specifica disposizione concernente i consigli comunali e provinciali sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso: le elezioni per il loro rinnovo possono svolgersi nello stesso turno elettorale che sarà fissato per le elezioni politiche della primavera del 2006 ai sensi del comma 1 della proposta in esame, a condizione che la gestione commissariale degli stessi si concluda entro il giorno antecedente la data della votazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 143 del Testo unico sugli enti locali, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal ministro dell’interno.
Lo scioglimento può essere disposto per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali.
Il comma 4 concerne l’ordine delle operazioni di scrutinio, disponendo che quelle relative alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono effettuate a partire dalle ore 14 del martedì successivo alla votazione.
Tale disposizione ricalca in qualche modo quanto già previsto dalla normativa vigente (D.L. 161/1976, art. 2).
Il Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati stabilisce che le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro le ore 14 del giorno successivo (D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68, 73).
Si procede alle operazioni di scrutinio per l’elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l’elezione della Camera, a partire dallo scrutinio relativo alla quota maggioritaria (collegio uninominale).
In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si procede prima allo scrutinio per il Senato e poi a quello per la Camera (D.L. 161/1976, art. 2, co. 3°). Lo scrutinio per le elezioni regionali, provinciali e comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali (D.L. 161/1976, art. 2, co. 4°).
Dopo l’adozione del D.L. 161/1976 (illustrato nella scheda di lettura), le elezioni politiche si sono svolte contemporaneamente a quelle amministrative nei cinque casi riportati dalla tabella che segue.
In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale del 5 aprile 1992, del 27 marzo 1994 e del 21 aprile 1996, le elezioni amministrative concorrenti nel primo semestre dell’anno si sono invece svolte in date non coincidenti con quelle delle elezioni politiche[14].
Data delle elezioni |
Consultazione elettorale |
Organi locali interessati |
20 giugno 1976 |
Elezioni politiche, elezioni regionali Sicilia, elezioni amministrative |
131 Comuni, dei quali 5 capoluogo, tra questi, Roma; 2 Province |
3 giugno 1979 |
Elezioni politiche ed elezioni amministrative |
245 Comuni, dei quali 4 capoluogo; 1 Provincia |
26 giugno 1983 |
Elezioni politiche, elezioni regionali Valle d’Aosta e Friuli, elezioni amministrative |
1.138 Comuni, dei quali 4 capoluogo; 4 Province |
14 giugno 1987 |
Elezioni politiche ed elezioni comunali |
45 Comuni, nessuna Provincia |
13 maggio 2001 |
Elezioni politiche ed elezioni provinciali e comunali |
1.266 comuni, tra i quali Torino, Milano, Roma, Napoli, e 5 Province |
Data delle elezioni |
Consultazione elettorale |
Organi locali interessati |
12 giugno 1994 |
Elezioni europee ed elezioni amministrative |
464 Comuni e 11 Province |
13 giugno 1999 |
Elezioni europee ed elezioni amministrative (turno generale[15]) |
4.650 Comuni |
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2004 |
Elezioni europee ed elezioni amministrative (turno generale), elezioni regionali in Sardegna |
4.353 Comuni e 62 Province |
Data delle elezioni |
Consultazione elettorale |
Organi locali interessati |
7 giugno 1970 |
Elezioni regionali ed elezioni amministrative |
Turno generale delle elezioni amministrative |
15 giugno 1975 |
Elezioni regionali ed elezioni amministrative |
Turno generale delle elezioni amministrative |
8 giugno 1980 |
Elezioni regionali ed elezioni amministrative |
Turno generale delle elezioni amministrative |
12 maggio 1985 |
Elezioni regionali ed elezioni amministrative |
Turno generale delle elezioni amministrative |
6 maggio 1990 |
Elezioni regionali ed elezioni amministrative |
Turno generale delle elezioni amministrative |
23 aprile 1995 |
Elezioni regionali ed elezioni amministrative |
Turno generale delle elezioni amministrative |
16 aprile 2000 |
Elezioni regionali ed elezioni amministrative |
550 Comuni e 6 Province |
3-4 aprile 2005 |
Elezioni regionali ed elezioni amministrative |
13 regioni a statuto ordinario[16], 366 Comuni e 2 Province |
Estremi |
Titolo |
D.L. 3 maggio 1976, n. 161, (conv. L. 14 maggio 1976, n. 240) |
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 |
D.L. 15 marzo 1978, n. 54 (conv. L. 5 maggio 1978, n. 156) |
Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia |
D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, (conv. L. 23 aprile 1993, n. 120), art. 4 |
Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993 |
D.L. 21 maggio 1994, n. 300 (conv. L. 16 luglio 1994, n. 453) |
Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative |
L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 4 |
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario |
D.L. 25 febbraio 1995, n. 50, (conv. L. 13 marzo 1995, n. 68) |
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995 |
D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto) |
Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali |
D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (conv. L. 6 luglio 2001, n. 271) |
Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali |
L. 8 aprile 2004, n. 90, art. 6 |
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 |
D.L. 1 febbraio 2005, n. 8, (conv. L. 24 marzo 2005, n. 40) |
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 |
N. 6141
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, GIORDANO, CUSUMANO, INTINI, SGOBIO, ZANELLA, MAZZUCA ¾ |
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Disposizioni in materia di svolgimento contestuale delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle elezioni amministrative |
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Presentata il 19 ottobre 2005
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Onorevoli Colleghi! - La necessità di procedere alla svolgimento contestuale delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle elezioni amministrative risponde ad almeno due principali esigenze di carattere organizzativo e finanziario.
In primo luogo, appare di tutta evidenza l'esigenza di contenere l'impegno della macchina amministrativa che si attiva in occasione delle consultazioni elettorali, obiettivo quest'ultimo realizzabile grazie alle significative economie organizzative che si possono conseguire attraverso l'unificazione di procedimenti elettorali che sono rivolti alla totalità degli elettori, nel caso del rinnovo del Parlamento e alla gran parte degli elettori interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali.
In termini di mero calcolo degli oneri finanziari derivanti dallo sforzo organizzativo sopra ricordato si stima nell'ordine di almeno 150 milioni di euro l'economia conseguibile a seguito dell'accorpamento di dette elezioni.
Ma vi è anche un'altra importante conseguenza sulla vita dei cittadini che merita di essere presa in considerazione e riguarda gli effetti che una doppia consultazione, nel giro di poche settimane, potrebbe produrre sulla regolarità dello svolgimento dei programmi scolastici negli istituti sedi delle consultazioni elettorali. Laddove si dovesse procedere a consultazioni elettorali disgiunte, nel periodo aprile-maggio, il corso scolastico di milioni di studenti verrebbe ingiustificatamente compromesso, proprio in una fase particolarmente delicata dell'anno scolastico.
Peraltro il grado di maturazione di partecipazione ai procedimenti elettorali da parte dei nostri concittadini dovrebbe fugare ogni preoccupazione circa i rischi di una sovrapposizione delle diverse consultazioni e delle relative campagne elettorali, tanto più che anche in passato si è assistito al contemporaneo svolgersi di elezioni amministrative con quelle regionali e con lo stesso rinnovo della componente del Parlamento europeo, elezioni queste ultime due per le quali si applicava un sistema di voto di tipo proporzionale.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il primo turno delle elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2006, contestualmente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in caso di contestuale scioglimento. 2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1 del presente articolo, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, si intende determinato nel cinquantesimo giorno antecedente alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, in caso di dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, resta fermo il termine previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 del presente articolo qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione. 4. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede relative alle elezioni politiche nazionali.
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[1] L. 7 giugno 1991, n. 182, Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.
[2] Così hanno disposto gli articoli 1 e 2 del D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, (conv. L. 23 aprile 1993, n. 120), Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993, novellando gli articoli 1 e 2 della L. 182/1991.L’art. 4 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha ampliato la finestra elettorale di primavera anticipandola al 15 aprile.
[3] L. 30 aprile 1999, n. 120, Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale, art. 8.
[4] D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
[5] D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
[6] Tale disposizione è volta a prevedere un congruo margine di tempo per consentire sia le operazioni del procedimento elettorale preparatorio (presentazione e verifica delle candidature, nomina dei componenti dei seggi elettorali e costituzione degli stessi, stampa del materiale elettorale, ecc.), sia lo svolgimento della campagna elettorale.
[7] D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.
[8] D.L. 3 maggio 1976, n. 161, conv. dalla L. 14 maggio 1976, n. 240, Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.
[9] Gorizia, Trieste, Udine, Imperia, Mantova, Pavia, Ravenna e Lucca.
[10] Novara, Torino, Lecco, Milano, Belluno, Rovigo, Pordenone, Trieste, Savona, Ravenna, Rimini, Grosseto, Siena, Ancona, Fermo, Roma, Benevento, Napoli, Salerno, Catanzaro, Crotone, Cagliari e Carbonia.
[11] I dati sono stati forniti in via breve dal Ministero dell’interno.
[12] D.L. 1 febbraio 2005, n. 8 (convertito in legge dalla L. 24 marzo 2005, n. 40), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.
[13] D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. L’art. 143 è identico all’art. 15-bis della L. 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, il cui testo è stato trasfuso nel Testo unico.
[14] 7 giugno 1992: turno non generale di elezioni comunali ed elezioni provinciali di Trieste e La Spezia; 12 giugno 1994: turno non generale di elezioni comunali ed elezioni provinciali di Lucca, Ancona, Reggio Calabria; 9 giugno 1996: turno non generale di elezioni comunali ed elezioni provinciali di Caserta.
[15] Il ciclo generale delle elezioni amministrative si è svolto nel 1999, quattro anni dopo quello immediatamente precedente, in quanto la durata dei consigli comunali e provinciali era stata ridotta di un anno dall’art. 2, co. 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81. L’art. 7 della L. 30 aprile 1999, n. 120 ha riportato a cinque anni il periodo in questione.
[16] Ad eccezione di Molise e Basilicata. In quest’ultima Regione le elezioni sono state rinviate dal Prefetto al 17 e 18 aprile 2005 dopo che il Consiglio di Stato ha riammesso la lista ‘Unità popolare’, in precedenza esclusa per non aver presentato il modulo in cui si dichiara il collegamento tra il listino regionale e la lista di candidati in provincia di Potenza; quest’ultima lista ha ottenuto il rinvio per poter avvalersi del diritto di svolgere la campagna elettorale.