XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Schema di D.Lgs. n. 526 (art. 2, L. 252/2004) | ||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 457 | ||
Data: | 07/09/05 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Servizio studi |
pareri al governo |
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Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Schema di D.Lgs. n.526 (art. 2, L. 252/2004) |
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n. 457
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xiv legislatura 26 luglio 2005 |
Camera dei deputati
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
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File: AC0776.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Lo schema di decreto legislativo in esame
§ Premessa
§ Titolo II – Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
§ Titolo IV – Norme comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
§ Titolo VI – Norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali
Schema di Decreto legislativo
§ Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252
Normativa di riferimento
§ L. 11 marzo 1926, n. 416. Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato. (artt. 5 e 11)
§ D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. (artt. 53, 56, 57, 58, 59, 94, 95 e 146)
§ D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato. (art. 41)
§ L. 27 dicembre 1973, n. 850. Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (artt. 2 e 11)
§ D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (artt. 155, 156 e 165)
§ L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 1-bis)
§ L. 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del servizio sanitario nazionale. (art. 6)
§ D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551. Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonché dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. (artt. 1 e 2)
§ D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551. Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonché dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. (artt. 1-3, 11)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)
§ L. 5 dicembre 1988, n. 521. Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (artt. 12 e 25)
§ L. 1 febbraio 1989, n. 53. Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato. (art. 26)
§ L. 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (art. 15)
§ D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395. (art. 75)
§ D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (art. 23)
§ D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201. Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato. (art. 23-bis)
§ D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, conv. in legge, con mod. dall’art. 1, comma 1, L. 28 novembre 1996. n. 609. Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto. (art. 1)
§ L. 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (art. 1, commi 56 e 64)
§ D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego. (artt. 2 e 7)
§ L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. (art. 3, co.6 e art. 17, co. 95)
§ D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332. Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.
§ L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (art. 39)
§ L. 16 giugno 1998, n. 191. Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. (art. 4)
§ L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (art. 3)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 4)
§ D.M. 3 novembre 1999, n. 509. Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
§ D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331. (art. 18)
§ L. 10 agosto 2000, n. 246. Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (art. 2)
§ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 58)
§ L. 27 marzo 2001, n. 97. Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (artt. 2, 3, 20, 21, 42, 53, 54, 55 e 57)
§ D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331. (art. 18)
§ D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
§ D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77. Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64. (art. 13)
§ D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 marzo 2004, n. 87 Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati. (art. 1)
§ L. 30 settembre 2004, n. 252. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
§ D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. (artt. 3 e 5)
§ D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 maggio 2005, n. 89. Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (art. 8)
Documentazione
§ C.C.N.L. 24 maggio 2000 Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999) (art. 40)
Numero dello schema di decreto legislativo |
526 |
Titolo |
Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco |
Norma di delega |
Legge 30 settembre 2004, n. 252, art. 2 |
Settore d’intervento |
Pubblica amministrazione; pubblico impiego |
Numero di articoli |
175 |
Date |
|
§ presentazione |
18 luglio 2005 |
§ assegnazione |
20 luglio 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
29 agosto 2005 |
§ scadenza della delega |
27 ottobre 2005 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Commissione Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo in esame reca l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione alla delega contenuta nell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252[1].
La legge ha operato una sostanziale riforma del rapporto di impiego, prevedendo il passaggio dal regime privatistico ad un’autonoma disciplina di diritto pubblico, al pari di quanto avviene per gli altri Corpi dello Stato[2] chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, con lo scopo dichiarato non solo di incrementare l’efficienza del personale, ma anche di rendere più evidente e percepibile la funzione di sicurezza civile che il Corpo è chiamato ad espletare nella società, quale parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza statuale diretto al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente[3].
A tale scopo, l’articolo 1 della legge 252 ha introdotto una novella all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001[4]. Il nuovo comma 1-bis così introdotto include il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra le categorie sottratte alla disciplina privatistica che l’art. 2 del D.Lgs. applica alla generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Tale disposizione non si applica al personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco – che rimane disciplinato dalle organiche disposizioni ad hoc recate dal regolamento di cui al D.P.R. 362/2000 – né ai volontari di leva, ai quali si applica l’ordinamento relativo al personale delle Forze armate.
Il rapporto di impiego del restante personale del Corpo è ricondotto a un regime di diritto pubblico, analogamente a quanto previsto per gli appartenenti alle Forze armate ed alla Polizia di Stato e per le altre categorie contemplate dal medesimo art. 3 del D.Lgs. 165/2001, secondo un’autonoma disciplina ordinamentale alla cui introduzione è finalizzata la delega contenuta nel successivo articolo 2 della legge 252, la quale prevede tra i principi e criteri direttivi l’istituzione di un autonomo comparto di negoziazione per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego specificamente indicati.
Al fine di evitare vuoti normativi, una disposizione transitoria contenuta nell’articolo 4 della legge 252 precisa che, in ordine al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel periodo che intercorre dall’entrata in vigore della legge al concreto esercizio della delega, continuino ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali previgenti.
La finalità sottesa al provvedimento è rinvenibile, come emerge dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-normativa, nella necessità di pervenire all’allineamento dell’ordinamento dei vigili del fuoco a quello del personale degli altri Corpi di polizia, con lo scopo di renderlo più adeguato oltre che alle tradizionali missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della protezione civile, anche alla nuova missione istituzionale della difesa civile.
A tal fine, è prevista una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi analoga a quella delle Forze dell’ordine, che permetta l’adeguamento economico, da conseguire successivamente attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva.
Il provvedimento delinea inoltre un nuovo percorso professionale per il personale sia operativo sia amministrativo dei vigili del fuoco, mediante una progressione in carriera contraddistinta dal meccanismo del "doppio binario”, che garantisce alla generalità degli interessati avanzamenti di carriera e retributivi collegati essenzialmente a percorsi formativi e al raggiungimento di una determinata anzianità nei ruoli, ma al contempo permette ai soggetti più motivati, che siano in possesso di specifici titoli di merito, progressioni di carriera più veloci mediante concorsi interni.
Per quanto riguarda la struttura, lo schema di decreto legislativo è composto da 175 articoli, raccolti in sei titoli, suddivisi a loro volta in capi.
Il titolo I (artt. 1-38) disciplina l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente, che svolge funzioni tecnico-operative ed è distinto in tre ruoli: dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi; individua le funzioni loro spettanti, le procedure di assunzione e di formazione, i meccanismi di avanzamento; disciplina il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego.
Il titolo II (artt. 39-84) regola l’ordinamento del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo; prevede l’istituzione della vicedirigenza e della figura, in posizione apicale, del dirigente generale-capo del Corpo dei vigili; disciplina i corsi di formazione iniziale, le promozioni e le nomine del personale direttivo e dirigenziale e il procedimento negoziale, che ha procedure identiche a quelle previste per il personale non direttivo e non dirigente, con eccezione delle materie di negoziazione, e che si conclude con una distinta ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con uno specifico D.P.R..
Il titolo III (artt. 85-131)istituisce i ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche per le esigenze organizzative e operative del Corpo dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, riconoscendo a tale personale una specificità di funzione; prevede la nomina di un vicedirigente, sia amministrativo-contabile sia tecnico-informatico, riservata al personale laureato, quale figura posta al vertice di tali ruoli; rinvia, per la definizione degli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale in questione, al procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.
Il titolo IV (artt. 132-144) reca una serie di norme dal contenuto eterogeneo, concernenti il personale del Corpo nella sua interezza. In particolare prevede disposizioni in materia di comando e collocamento fuori ruolo; sui diritti e doveri del personale; sulle sanzioni disciplinari; sul lavoro part time, che è espressamente escluso per il personale con funzioni tecnico-operative e per quello delle carriere direttive e dirigenziali; sulla modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale, per la quale si provvede con decreto del ministro dell’interno per assicurare il tempestivo adeguamento delle stesse alle necessità operative e di servizio.
Il titolo V (artt. 145-148) regola l’assunzione del personale nei gruppi sportivi del Corpo, sempre attraverso concorso, nell’ambito del ruolo di vigile del fuoco, il suo impiego in altre attività e il trasferimento ad altri ruoli per sopraggiunta inidoneità; contiene inoltre disposizione sulla banda musicale del Corpo.
Il titolo VI (art. 149-175) reca le norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali.
Lo schema è accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa, da una relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), comprensiva di analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR), dalla relazione tecnico-finanziaria, cui sono allegate 9 tabelle recanti, tra l’altro, l’attuale dotazione organica del personale, suddivisa per posizioni economiche; il prospetto degli oneri finanziari a disposizione per il comparto vigili del fuoco; il raffronto tra l’organico attuale e quello previsto dal nuovo ordinamento; il riepilogo degli oneri.
Come risulta dalla dichiarazione allegata del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno, in merito allo schema sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge di delega.
L’art. 2, comma 1, della L. 252/2004 ha conferito al Governo una delega per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il relativo trattamento economico, da attuare a mezzo di uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque entro il 27 ottobre 2005 (comma 1, alinea).
Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, l’art. 2, comma 2, ne prevede l’emanazione:
§ su proposta del ministro dell’interno, di concerto con i ministro per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;
§ sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere – esteso alle conseguenze di carattere finanziario – deve essere espresso entro quaranta giorni dall’assegnazione alle Commissioni degli schemi di decreto legislativo; trascorso questo termine, i decreti sono emanati anche in assenza del parere.
L’art. 2, comma 3 consente l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative, fermi restando i princìpi e criteri direttivi e le procedure stabiliti dall’articolo 2.
I princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 1 dell’articolo 2, e possono riassumersi come segue.
§ Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluisce in un autonomo comparto di negoziazione, unico ma articolato in due distinti procedimenti (per il personale dirigente e per il restante personale). La negoziazione disciplina solo alcuni aspetti del rapporto di impiego, che la lettera a) del comma 1 individua partitamente, e che riguardano principalmente il trattamento economico nei suoi vari aspetti, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, i congedi e le assenze, il tempo e gli orari di lavoro, la reperibilità, la mobilità a domanda, il patrocinio legale e la tutela assicurativa, nonché le linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento professionale, la sicurezza sul lavoro, le attività socio-assistenziali e la partecipazione sindacale. I contenuti degli accordi negoziali così conclusi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
§ L’ordinamento del personale è ridisciplinato “in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili” (lettera b)); il nuovo ordinamento potrà comportare l’introduzione di nuovi istituti “diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego”, nonché la ridefinizione dei ruoli, delle qualifiche, delle aree funzionali e dei profili professionali esistenti: in tale contesto si potrà prevedere l’introduzione di aree di vicedirigenza. Potranno altresì essere ridisegnate le funzioni, le dotazioni organiche, i requisiti e le modalità di accesso nonché i criteri di avanzamento.
§ Con riguardo alle qualifiche dirigenziali (lettera c)), il riordino dovrà riservare l’accesso alla dirigenza al personale del Corpo in possesso dei requisiti di legge, escludendo ogni ipotesi di immissione dall’esterno. Si prevede altresì l’abrogazione dell’art. 41 del D.P.R. 1077/1970[5], che prevede particolari modalità di valutazione dell’anzianità di servizio ai fini delle promozioni per scrutinio alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate. Il riordino comporterà l’individuazione degli incarichi da conferire e la ridefinizione dei criteri di attribuzione, e consentirà la temporanea collocazione in disponibilità di una quota del personale dirigenziale non superiore al 5 per cento della dotazione organica.
§ All’attuazione dei decreti legislativi dovrà provvedersi mediante regolamenti governativi o ministeriali, da emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi stessi (lettera d)).
§ La nuova disciplina dovrà individuare esplicitamente le disposizioni legislative abrogate (lettera e)).
L’oggetto dello schema in esame è essenzialmente inquadrabile nell’ambito della materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, attribuito alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.
Lo schema di decreto legislativo prevede un cospicuo numero di adempimenti normativi.
In particolare il provvedimento stabilisce che con decreti del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/1988, si regoli:
§ la disciplina delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, compreso il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione (art. 139, comma 2 e 3);
§ l’adozione del regolamento di servizio del Corpo dei vigili del fuoco, (art. 140, comma 1).
Si provvede con decreti del Presidente della Repubblica di natura non regolamentare a:
§ il recepimento dell’accordo negoziale per il personale non direttivo e non dirigente (art. 34, comma 2);
§ la definizione degli aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente che non sono oggetto del procedimento negoziale (art. 34, comma 3);
§ il recepimento dell’accordo negoziale per il personale direttivo e dirigente (art. 80, comma 1);
§ la definizione degli aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente che non sono oggetto del procedimento negoziale (art. 80, comma 3).
Lo schema rinvia a decreti di natura regolamentare del ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988, la definizione delle modalità di espletamento dei concorsi per I’immissione in alcuni ruoli del personale del Corpo e dei requisiti necessari per partecipare ad essi, le modalità di alcuni corsi di formazione, ecc.
In particolare con tali regolamenti sono dettati:
§ i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo necessari per partecipare al concorso per vigile del fuoco e le modalità di svolgimento del concorso stesso (art. 5, commi 1 e 7);
§ le modalità di formazione degli allievi vigili del fuoco (art. 6, comma 6);
§ le modalità del concorso per I’immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto (art. 12, comma 7);
§ le modalità del concorso per la promozione a capo reparto (art. 16, comma 7);
§ le modalità del concorso per vice ispettore antincendi e i requisiti psico-fisico-attitudinali per partecipare al concorso stesso (art. 21, comma 7¸ art. 22, comma, 1);
§ le modalità del corso di formazione dei vice ispettore antincendi (art. 23, comma, 5);
§ le modalità del concorso per la promozione a sostituto direttore antincendi (art. 29, comma 3);
§ i requisiti psico-fisico-attitudinali per partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi, le modalità del concorso stesso e del corso di formazione iniziale (art. 41, commi 1 e 3; art. 42, comma 5);
§ le modalità di svolgimento del corso di formazione per la nomina a primo dirigente (art. 45, comma 4);
§ i requisiti psico-fisico-attitudinali per partecipare al concorso pubblico per l’accesso al ruolo dei direttivi medici e le modalità dello stesso (art. 53, commi 1 e 3);
§ le modalità del corso di formazione per la nomina a primo dirigente medico (art. 57, comma 4);
§ i requisiti psico-fisico-attitudinali per partecipare al concorso pubblico per l’accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi e le modalità dello stesso (art. 62, comma 1 e comma 3);
§ le modalità del corso di formazione per la nomina a primo dirigente ginnico-sportivo (art. 66, comma 4);
§ i requisiti psico-fisico-attitudinali per partecipare al concorso pubblico per l’accesso al ruolo degli operatori (art. 88, comma 1);
§ le modalità del concorso per I’immissione nel ruolo degli assistenti e del corso di formazione professionale (art. 92, comma 7);
§ le modalità del concorso per l’immissione nel ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e i requisiti psico-fisico-attitudinali per partecipare al concorso per vice collaboratori amministrativo-contabili (art. 97, comma 7; art. 98, comma 1);
§ le modalità del concorso per la promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile (art. 103, comma 3);
§ le modalità del concorso per l’accesso al ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici e i requisiti psico-fisico-attitudinali per partecipare al concorso pubblico per vice collaboratori tecnico-informatici (art. 108, comma 7; art. 109, comma 1);
§ le modalità del concorso per la promozione a sostituto direttore tecnico-informatico (art. 114, comma 3);
§ i requisiti psico-fisico-attitudinali per partecipare al concorso pubblico per l’accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori e le modalità del concorso stesso (art. 119, commi 1 e 3);
§ le modalità del concorso per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente (art. 122, comma 2);
§ i requisiti psico-fisico-attitudinali e le modalità del concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori (art. 126, commi 1 e 3);
§ le modalità del concorso per la promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente (art. 129, comma 2);
§ la modifica delle dotazioni organiche del personale del dei vigili del fuoco (art. 141, comma 1);
§ la disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale (art. 144, comma 1);
§ i requisiti fisico-psico-attitudinali per partecipare al concorso pubblico per l’accesso ai gruppi sportivi del Corpo dei vigili del fuoco e le modalità del concorso stesso (art. 145, comma 2).
Lo schema prevede inoltre l’emanazione di decreti del ministro dell’interno di natura non regolamentare per disciplinare:
§ l’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto (art. 12, comma 1) e per la promozione a capo reparto (art. 16, comma 1);
§ l’individuazione dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per vice ispettore antincendi (art. 22, comma 2);
§ l’individuazione e la periodica rideterminazione degli incarichi di livello dirigenziale non generale (art. 68, comma 1 e 2);
§ le modalità per la valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti (art. 70, comma 8);
§ la graduazione degli incarichi di funzione ai fini della determinazione della retribuzione di rischio e di posizione (art. 77, comma 2);
§ le modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione di risultato (art. 78, comma 1);
§ le dotazioni organiche dei profili professionali del ruolo degli assistenti (art. 90, comma 2);
§ l’individuazione dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per vice collaboratore amministrativo-contabile (art. 98, comma 2);
§ l’individuazione dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per vice collaboratore tecnico-informatico (art. 109, comma 2);
§ l’individuazione delle lauree per l’ammissione al concorso per funzionari amministrativo-contabili direttori (art. 119, comma 2);
§ l’individuazione delle lauree per l’ammissione al concorso per funzionari tecnico-informatici direttori (art. 126, comma 2);
§ la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del dei vigili del fuoco nelle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione dell’interno (art. 141, comma 2.).
Infine, è prevista l’emanazione di decreti del ministro per la funzione pubblica di natura non regolamentare per:
§ individuare le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente che intervengono nel procedimento negoziale (art. 35, comma 1);
§ individuare le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente (art. 81, comma 1).
Lo schema non reca norme di abrogazione innominata.
Si ricorda che l’art. 11 della legge di semplificazione 2001 (L. 229/2003[6]) ha conferito al Governo una delega legislativa per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da esercitare entro trenta mesi[7], dall’entrata in vigore della legge (cioè entro marzo 2006).
La delega in qustione prevede, in particolare, la revisione e riassetto della normativa che disciplina:
§ le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ l’ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale.
I princìpi e criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega sono, in primo luogo, quelli, afferenti al generale processo di codificazione normativa e di semplificazione amministrativa, recati dall’art. 20 della L. 59/1997, come modificato dall’art. 1 della legge di semplificazione.
Si prevede inoltre che:
§ all’opera di revisione e riassetto delle norme si proceda “in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica”;
§ il Governo definisca le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
§ in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, si proceda al riassetto della normativa tenuto conto anche dell’evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali e si rivedano le disposizioni sui poteri autorizzatori in materia.
§ le disposizioni sulla prevenzione incendi siano armonizzate alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive.
La sommaria analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna la relazione tecnico normativa riferisce che il provvedimento in esame modifica l’assetto ordinamentale del personale del Corpo dei vigili del fuoco, il quale viene articolato in tre “segmenti”: personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative, personale dirigente e direttivo, personale non dirigente e non direttivo che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.
La relazione, inoltre, individua, tra gli obiettivi e i risultati attesi, la riqualificazione del servizio pubblico svolto dal Corpo dei vigili del fuoco nel settore della sicurezza civile e della prevenzione e del soccorso; la riaffermazione implicita dell’unitarietà del Corpo, quale garante dell’assolvimento delle funzioni di salvaguardia della sicurezza dei cittadini attribuiti al Ministero dell’interno; il miglioramento dell’efficienza del Corpo mediante la valorizzazione delle risorse umane e l’adeguamento delle professionalità.
Lo schema di decreto legislativo recante Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deliberato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2005 e trasmesso dal Governo alle Camere il 18 luglio 2005, disciplina il contenuto del rapporto di impiego del personale permanente del Corpo in attuazione alla delega contenuta nell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che ha operato una sostanziale riforma di tale rapporto di lavoro, prevedendone il passaggio dal regime privatistico ad un’autonoma disciplina di diritto pubblico.
Lo schema di decreto legislativo è composto da 175 articoli, raccolti in sei titoli, concernenti rispettivamente:
§ l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente, che espleta funzioni tecnico-operative (titolo I: artt. 1-38);
§ l’ordinamento del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo (titolo II artt. 39-84)
§ l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (titolo III: artt. 85-131);
§ norme comuni al personale del Corpo dei vigli del fuoco (titolo IV: artt. 132-144);
§ disposizioni sul personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo dei vigili del fuoco (titolo V: artt. 145-148);
§ norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali (titolo VI: artt. 149-175).
I titoli sono a loro volta suddivisi in capi.
Lo schema è accompagnato da un’ampia e dettagliata relazione illustrativa, nonché da una relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN).
In merito allo schema sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge di delega.
Si dà di seguito conto sinteticamente del contenuto dello schema di decreto legislativo nelle sue varie parti (rinviando alla relazione illustrativa per una puntuale descrizione del contenuto di ciascun articolo), al fine di evidenziarne gli aspetti salienti con particolare riguardo ai principali elementi di novità.
Preliminarmente si osserva che il personale del Corpo dei vigili del fuoco è stato suddiviso in tre fasce:
§ personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative;
§ personale dirigente e direttivo;
§ personale non dirigente e non direttivo che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.
Tale partizione trova corrispondenza nella struttura dello schema e, in particolare, nei titoli I, II e III del testo.
I tre titoli presentano a loro volta una struttura analoga, all’interno della quale l’ordinamento del personale è definito attraverso la medesima successione:
§ istituzione dei ruoli e loro articolazione in qualifiche;
§ individuazione delle funzioni del personale;
§ modalità e requisiti di accesso a ciascun ruolo;
§ modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale;
§ progressione in carriera;
§ disciplina del procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego.
Il titolo è suddiviso in sei capi.
Il capo I istituisce, all’articolo 1, i ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, la cui dotazione organica, fissata nella tabella A dello schema di decreto, cui lo stesso articolo rinvia, è pari nel suo complesso a 29.838 unità (l’86% del totale dell’organico del Corpo).
Al personale appartenente ai ruoli in questione, l’articolo 2 attribuisce, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione al ruolo di appartenenza.
L’articolo 40, comma 2, dello schema, stabilisce che i funzionari direttivi e i primi dirigenti, esclusi quelli che assolvono l’incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Si ricorda in proposito l’art. 16 della legge 469/1961[8], ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
Per quanto riguarda le modalità di accesso, l’articolo 5 stabilisce il principio del concorso pubblico per l’assunzione dei vigili del fuoco, mantenendo le riserve di posti, peraltro già esistenti, in favore di coloro abbia già svolto esperienze nel Corpo come volontari del Servizio civile nazionale (nei confronti di questi ultimi la riserva è elevata al 20%) o delle Forze armate o abbiano fatto parte del personale volontario dei vigili del fuoco. E’ inoltre prevista l’assunzione dei familiari degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti inabili al servizio, per effetto di ferite o di lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, beneficio contemplato anche in relazione ad altre qualifiche (operatore, vice ispettore, vice collaboratore).
Il capo III (artt. 10-18) disciplina il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ai quali sono attribuite nuove funzioni, dettagliatamente indicate all’articolo 11, con la finalità, come rileva la relazione illustrativa, di ottimizzare la presenza di tale personale operativo qualificato nelle squadre di soccorso, con particolare riferimento alla funzione di comando dei distaccamenti attribuita alla qualifica di capo reparto esperto.
In considerazione della particolare qualificazione professionale richiesta[9], l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo è riservato al solo personale in servizio nel ruolo dei vigili del fuoco, attraverso un meccanismo innovativo che prevede per l’avanzamento di carriera un doppio percorso (articolo 12), che viene utilizzato, come si vedrà, anche per altri ruoli del personale: in base ad esso i vigili del fuoco più incentivati, con almeno sei anni di servizio e che abbiano frequentato specifici corsi di aggiornamento professionale, sono promossi al ruolo superiore, dopo aver superato un concorso interno per titoli ed esame, nel limite del 40% dei posti disponibili; il restante 60% è riservato a coloro che, raggiunta una determinata anzianità nel ruolo pervenendo alla qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore, superino un concorso per soli titoli.
Gli ispettori e i sostituti direttori antincendi, il cui ruolo è articolato in cinque qualifiche (capo IV, artt. 19-31), sono posti al vertice del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative. A tale ruolo si accede per il 50% dei posti disponibili mediante concorso pubblico e per l'altro 50% con concorso riservato al personale interno, previsione quest’ultima dettata dalle particolari responsabilità di comando, soprattutto nelle attività di soccorso tecnico urgente, attribuite agli appartenenti al ruolo (articolo 21).
Nell’ambito del ruolo, sono valorizzate in particolare le qualifiche apicali di sostituto direttore, alle quali sono riconosciuti compiti in parte affini a quelli del personale direttivo; per la promozione a tale qualifica, l’articolo 29 prevede un concorso interno al quale partecipano gli ispettori esperti che abbiano maturato un’anzianità nel ruolo di almeno diciotto anni. La scelta di non utilizzare il meccanismo del “doppio binario”, come afferma la relazione illustrativa, risponde all’esigenza di far accedere a tale qualifica soltanto personale altamente qualificato e con una particolare maturazione professionale.
Gli articoli 32 e 33, estendendo una previsione già applicabile agli altri Corpi dello Stato, regolano l’istituto delle promozioni per merito straordinario, conferibili a tutto il personale disciplinato nel titolo I.
Il capo VI (artt. 34-38) istituisce, in applicazione del criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge di delega, il comparto autonomo di negoziazione “vigili del fuoco e soccorso pubblico” e disciplina, nel suo ambito, il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto d’impiego del personale non direttivo e non dirigenziale ad esso riservati.
Il criterio direttivo della delega richiamato richiede espressamente due procedimenti negoziali, uno per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
Le disposizioni del capo VI dello schema di decreto presentano numerose analogie con quelle contenute nel D.Lgs. 195/1995[10], che disciplina i procedimenti negoziali del personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e delle Forze armate.
Alle trattative della procedura di negoziazione partecipano una delegazione di parte pubblica, con i ministri per la funzione pubblica, dell’interno e dell’economia (che possono a tal fine delegare i rispettivi sottosegretari) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigenziale (articolo 35).
Le materie oggetto del procedimento negoziale (dettagliatamente indicate dall’articolo 36) sono, tra le altre: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; l'orario di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; il congedo e l'aspettativa; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le aspettative e i permessi sindacali; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale.
Le organizzazioni sindacali rappresentative sono individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base dei criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego .
L’articolo 37 determina le modalità per lo svolgimento della procedura negoziale, prevedendo che essa si concluda con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
L’ipotesi di accordo, come espressamente richiesto dall’articolo in questione, non può comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. Il documento deve inoltre contenere i dati sul personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l’indicazione della copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di validità.
L’ipotesi di accordo è poi trasmessa al Consiglio dei ministri, che, entro quindici giorni, lo approva, unitamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica che ne recepisce i contenuti.
In applicazione del criterio direttivo della legge di delega già ricordato, il provvedimento in esame prevede, quale fase integrativa dell’efficacia, l’intervento della Corte dei conti che, nei quindici giorni successivi, certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione e di bilancio citati.
Si ricorda che, analogamente a quanto ora illustrato, l’articolo 47 del D.Lgs. 165/2001 prevede l’intervento della Corte dei conti nel procedimento di contrattazione collettiva del pubblico impiego in regime privatistico, ai fini della certificazione di compatibilità della quantificazione dei costi contrattuali con gli strumenti della finanza pubblica. Tale intervento non è invece previsto nei procedimenti negoziali per il personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Al riguardo, la relazione illustrativa segnala che la certificazione della Corte dei conti si assomma al controllo preventivo di legittimità che lo stesso organo opera sullo schema di decreto, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20[11].
È fissato un termine di 90 giorni dall’inizio delle procedure di negoziazione entro il quale, se l’accordo non viene definito, il Governo riferisce alle Camere nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
La disciplina contenuta neI decreto del Presidente della Repubblica, per l’emanazione del quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato (Così l’articolo 37, comma 5), ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici (articolo 34).
Ai sensi dell’articolo 38,possono essere conclusi accordi integrativi nazionali e accordi decentrati a livello centrale e periferico, nei limiti fissati dall’accordo negoziale e per le materie in esso specificamente indicate, a condizione che tali accordi non comportino oneri aggiuntivi.
Il titolo II (artt. 39-84), articolato in cinque capi, regola l’ordinamento del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo.
Il capo I disciplina l’ingresso e la progressione nelle carriere direttivo-dirigenziali.
L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene esclusivamente mediante concorso pubblico (articolo 41), i cui vincitori sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale di due anni presso l’Istituto superiore antincendi, articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco; coloro che superano l’esame finale sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore (articolo 42).
La relazione illustrativa evidenzia, tra gli elementi innovativi introdotti dallo schema di decreto, l’introduzione, nel percorso di carriera per l’accesso alla dirigenza, dell’obbligo di avere prestato servizio effettivo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (articolo 47, comma 1) e, per la promozione a dirigente superiore, dell’obbligo di averlo svolto in almeno tre sedi diverse (articolo 47, comma 2). Tale previsione, secondo la relazione, è finalizzata a contemperare l’esigenza della funzionalità dell’Amministrazione con quella di garantire a tutti i funzionari esperienze professionali in grado di elevarne il livello qualitativo e il rendimento e di stimolarne l’impegno attraverso la diversificazione delle esperienze di lavoro.
Tra le innovazioni significative, si segnala l’introduzione, come qualifica apicale del personale direttivo, della vicedirigenza (articolo 39, comma 2), prevista anche per i funzionari amministrativo-contabili e per quelli tecnico-informatici (per i quali, vedi infra).
La facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi è espressamente prevista dal criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), della legge di delega.
A conferma dell’importanza del suo ruolo, al personale con la qualifica di direttore-vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l’esercizio di alcune funzioni dirigenziali (articolo 40, comma 2). La vicedirigenza infatti “è configurata, per il personale direttivo, come un momento contiguo e propedeutico alle tematiche ed alle responsabilità proprie della funzione dirigenziale” (in tal senso si esprime la relazione).
L’accesso al ruolo dei dirigenti, e in particolare alla qualifica di primo dirigente, che ne costituisce il primo livello, è riservato al personale appartenente alla qualifica apicale del ruolo direttivo, cioè ai direttori-vicedirigenti (articolo 45), a conferma dell’unitarietà della carriera direttivo-dirigenziale, rafforzata, anche negli aspetti contrattuali, dalla previsione di un autonomo comparto di negoziazione concernente, sia il personale dirigenziale, sia quello direttivo (vedi infra). La selezione avviene mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale. Lo scrutinio per merito comparativo costituisce lo strumento atraverso il quale si consegue la promozione alla qualifica di dirigente superiore (articolo 46).
I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno, che sceglie fra i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale indicati da una commissione consultiva composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, dal dirigente generale-capo del Corpo e da altri dirigenti generali (articolo 48).
Merita di essere segnalata l’istituzione della figura del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale vertice del Corpo stesso (articolo 49), che viene nominato tra i dirigenti generali del Corpo con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno.
Nei capi II e III (artt. 50-67)sono disciplinate le funzioni, l’accesso al ruolo, il percorso professionale del personale direttivo e dirigenziale medico e ginnico-sportivo.
Il capo IV reca alcune disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo.
All’individuazione degli incarichi di livello dirigenziale procede il ministro dell’interno con un proprio decreto (articolo 68); con la stessa procedura si provvede al conferimento degli incarichi[12] di livello dirigenziale generale; quelli di livello dirigenziale non generale sono attribuiti con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco (articolo 69).
Quanto alla durata, gli incarichi non possono superare il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili; per i primi dirigenti e i dirigenti superiori essi possono avere una durata complessiva non superiore a dieci anni consecutivi.
Il sistema di valutazione del personale delle carriere direttivo-dirigenziali, con esclusione dei dirigenti generali, prevede due strumenti (articoli 70-72):
§ la valutazione annuale, che si basa sulla relazione sull’attività svolta elaborata dagli stessi interessati e sulla scheda di valutazione predisposta, per il personale direttivo, dai dirigenti degli uffici dai quali i funzionari dipendono, e per i dirigenti, da un apposito comitato;
§ la valutazione comparativa ai fini della progressione in carriera, sulla base di criteri determinati con cadenza triennale.
Gli organi preposti ai due tipi di valutazione sono, per la valutazione annuale, il capo del Dipartimento, per quella comparativa, il consiglio di amministrazione. Quest’ultimo si avvale, per l’attività preparatoria, di un organo di nuova istituzione, la commissione per la progressione in carriera, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dall’articolo 72. L’esito della valutazione è considerato ai fini dell’eventuale revoca dell’incarico[13] ricoperto, dell’affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell’attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.
Per i dirigenti, viene introdotta la possibilità di essere collocati in posizione di disponibilità, anche a domanda. Sono previsti specifici criteri: il collocamento in disponibilità deve rispondere a particolari esigenze di servizio o essere finalizzato allo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato; il numero dei soggetti interessati non può essere superiore al cinque per cento della dotazione organica; la durata non deve essere superiore a tre anni, prorogabili per un anno; per i dirigenti generali è necessaria una deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 74).
Il trattamento economico dei dirigenti, disciplinato dagli articoli da 76 a 78, si articola in una componente stipendiale di base e in due componenti accessorie, correlate, una, ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate (retribuzione di rischio e di posizione), l’altra, ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e alle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente; quest’ultima è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale.
Il capo V (articoli 80-84) contiene le disposizioni sul procedimento negoziale concernente il personale delle carriere direttiva e dirigente, distinto, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge di delega, da quello previsto per il restante personale.
I due procedimenti, sostanzialmente analoghi nelle procedure e negli istituti previsti[14], differiscono per quanto riguarda la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e le materie oggetto di negoziazione e prevedono due distinte ipotesi di accordo, recepite ciascuna con proprio D.P.R..
Il titolo III (artt. 85-131)istituisce e disciplina i ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche per le esigenze organizzative e operative del Corpo dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali. Tale personale è tenuto a svolgere le proprie mansioni anche in supporto a strutture operative e in situazioni di emergenza, anche sul territorio.
Viene, dunque, riconosciuto al personale tecnico-amministrativo una specificità di funzione superando – come si legge nella relazione illustrativa – una concezione che vede in tale personale una mera funzione di supporto.
I ruoli istituiti sono:
§ ruolo degli operatori;
§ ruolo degli assistenti;
§ ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
§ ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
§ ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
§ ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.
Questi due ultimi due ruoli sono riservati a personale laureato e al loro interno sono articolati in modo da prevedere, in entrambi i casi, la qualifica vicedirigente quale figura posta al vertice di tali ruoli (artt. 117 e 124).
Per quanto riguarda la definizione degli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale in questione (art. 131), valgono le modalità del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative contenuto nel Titolo I (cui si rinvia).
Il titolo IV (artt. 132-144) reca una serie di norme dal contenuto eterogeneo, concernenti il personale del Corpo nella sua interezza. Tra le altre, prevede disposizioni in materia di comando e collocamento fuori ruolo; sui diritti e doveri del personale; sulle sanzioni disciplinari; sul lavoro part time, che è espressamente escluso per il personale con funzioni tecnico-operative e per quello delle carriere direttive e dirigenziali; sulla modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale, per la quale si provvede con decreto del ministro dell’interno per assicurare il tempestivo adeguamento delle stesse alle necessità operative e di servizio.
Il titolo IV si compone di due capi: il primo relativo alle disposizioni sulle vicende del rapporto di impiego (costituzione, modificazione ed estinzione), il secondo concernente altre disposizioni comuni (quali la disciplina dei diritti e dei doveri del personale, le sanzioni disciplinari, la formazione ecc.).
Il capo I reca, come si è detto, le disposizioni, comuni a tutti il personale dei vigili del fuoco, relative alle vicende del rapporto di impiego, che si articolano in tre fasi fondamentali:
§ la costituzione del rapporto di lavoro;
§ la modificazione;
§ l’estinzione.
Il provvedimento in esame prevede, in via generale 3 modalità per l’accesso al Corpo dei vigili del fuoco (art. 132):
§ pubblico concorso;
§ avviamento degli iscritti alle liste di collocamento (limitatamente al ruolo degli operatori di cui agli artt. 86-89);
§ assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.
Qualsiasi altra modalità di accesso al Corpo dei vigili del fuoco è tassativamente esclusa; in particolare, è escluso l’accesso di personale esterno al Corpo nei ruoli dei dirigenti.
Parimenti sono escluse modalità particolari di accesso previste dalla legge per categorie speciali di personale, quali:
§ lavoratori disabili da assumere obbligatoriamente nella misura del 7% ai sensi dell’art. 3, legge 68/1999; si osserva che tale obbligo permane per altri impieghi sottratti al regime privatistico quali i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, per i quali, tuttavia, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (art, 3, co. 4, L. 68/99);
§ personale del Corpo di polizia penitenziaria inidoneo per motivi di salute o invalidito che chiede il trasferimento ad altre amminastrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 201/1995;
§ personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile che può chiedere di passare nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, o di altre amministrazioni dello Stato (art. 23-bis del DPR 551/1981;
§ personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia trasferito ai sensi del DPR 339/1982;
Specularmene viene soppressa la possibilità che il personale dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso possa essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, come previsto dall’art. 2 della legge 850/1973 (che viene abrogato).
Per quanto riguarda la modificazione del rapporto di lavoro, il titolo in esame prende in considerazione gli istituti del comando e del fuori ruolo e il trasferimento e il mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
Il personale del Corpo dei vigili del fuovo, incluso quello di livello dirigenziale nel limite massimo di cinque unità contemporaneamente, possa essere collocato in posizione di comando (nel limite massimo di 12 mesi, o di 24 per i dirigenti, rinnovabile una sola volta) o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, anche in relazione ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (art. 133).
È ammesso il mutamento di funzioni e il trasferimento di ruolo del personale dai ruoli tecnico-operativi ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, nei casi di sopravvenuta inidoneità psico-fisica. Nel caso il personale recuperi l’idoneità psico-fisica è inoltre prevista la riammissione, a domanda, nei ruoli di provenienza (art. 134).
L’art. 136 rinvia alle cause di cessazione dal servizio previste in generale per gli impiegati dello Stato dal DPR 3/1957. Queste, contenute prevalentemente nel Titolo VIII, sono le seguenti:
§ collocamento a riposo (art. 131 DPR 3/1957);
§ dimissioni (art. 125 DPR 3/19579);
§ decadenza (artt. 127 e 63 DPR 3/1957);
§ dispensa dal servizio (art. 129 DPR 3/1957);
§ destituzione (art. 84 DPR 3/1957);
§ destituzione di diritto senza procedimento disciplinare (art. 85 DPR 3/1957).
Per le modalità del collocamento a riposo si fa rinvio alla disciplina contenuta del DPR 1092/1973. Le norme specifiche in vigore sui limiti di età per il collocamento a riposo dei vigili del fuoco continuano ad essere applicate dalla nuova disciplina.
I limiti di età per il collocamento a riposo (L. 850 del 1973 art. 11) sono i seguenti:
§ dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;
§ personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.
Tuttavia, quest’ultimo limite è stato elevato a 60 anni in virtù del D.Lgs. 165/1997, art. 2, co. 1. La modifica entrerà in pieno regime nel 2008: in fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio sono gradualmente elevati al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008 (art. 7 del D.Lgs. 165/1997).
Inoltre, è possibile prolungare su richiesta dell’interessato e previa accettazione dell’amministrazione la permanenza in servizio fino al 70° anno di età con le modalità di cui al Dlgs. 503/1992, art. 16[15].
Infine, l’art. 135 del provvedimento in esame prevede la possibilità di riammissione in servizio, entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, del personale il cui rapporto di impiego si è interrotto per dimissioni o dispensa dal servizio.
Il capo II contiene ulteriori norme comuni a tutti i ruoli del Corpo dei vigili.
In particolare, l’articolo 137 richiama il sistema dei diritti e delle libertà sindacali contenute nello statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e nell’articolo 42 del decreto legislativo n. 165/2001. Inoltre, si prevede che tali diritti e libertà siano riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale, in ragione della tendenziale unitarietà delle carriere direttivo-dirigenziali.
L’articolo 138 richiama i riferimenti normativi da cui si traggono i diritti e i doveri del personale del vigili del fuoco, che sono sostanzialmente quelli riconosciuti dal provvedimento in esame e, per quanto non previsto da esso, le leggi e i regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato (soprattutto il D.P.R. 3/1957). Nei casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento i doveri del personale del CNVVF possano essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001. Si tratta dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottati dal Dipartimento della funzione pubblica, in accordo con i sindacati, al fine di assicurare la qualità dei servizi resi dalle amministrazioni stesse ai cittadini.
L’articolo 139 individua, al comma 1, le sanzioni disciplinari applicabili al personale del Corpo dei vigili del fuoco, che vanno dal rimprovero orale alla destituzione senza preavviso. Esso, poi (comma 2), demanda a un apposito regolamento la disciplina di tutta una serie di aspetti e garanzie procedurali espressamente elencate, tra cui la tipologia delle infrazioni e le modalità del procedimento disciplinare. L’attuale regolamentazione delle sanzioni disciplinari è contenuta, in via generale, nell’art. 55 del D.Lgs. 165/2001 e, per quanto concerne i vigili del fuoco (ad eccezione dei dirigenti) nel contratto collettivo del 2004 (art. 12)[16].
L’articolo 140 prevede l’emanazione di un regolamento di servizio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento e previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Come si legge nella relazione illustrativa si intende così colmare un’evidente lacuna dell’ordinamento del corpo attraverso l’emanazione del regolamento di servizio, volto a regolare aspetti fondamentali dell’attività prestata dal personale attualmente non disciplinati ovvero disciplinati in modo frammentario o incompleto.
L’articolo 141 stabilisce che la modifica e la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo dei vigili del fuoco avvenga, salvo che per le qualifiche di livello dirigenziale generale[17], con decreti del Ministro dell’interno adottati, l’uno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, l’altro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Si tratta di uno strumento finalizzato alla flessibilità organizzativa, che consente il tempestivo adeguamento delle dotazioni organiche alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio. Si tratta di un meccanismo analogo a quello già esistente per altre componenti del Ministero dell’Interno ad ordinamento pubblicistico: Polizia di Stato (art. 65 del d. lgs. n. 334/2000) e carriera prefettizia (art. 7 del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133).
L’articolo 142, disciplina in modo dettagliato la formazione e l’aggiornamento professionale, assicurato a tutto il personale durante lo svolgimento dell’intera carriera. In particolare, sono individuati, quali strutture principali della formazione:
§ Scuola per la formazione di base;
§ Istituto superiore antincendi;
§ Poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco.
Si prevede anche la possibilità di far ricorso ad istituzioni ed amministrazioni esterne in ambito nazionale e internazionale.
Sono previsti i seguenti corsi di formazione iniziale, per i passaggi interni di qualifica e di ruolo, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione. Sono previsti, tra i predetti corsi, anche quelli di livello universitario validi come crediti formativi ai fini dell’acquisizione di titoli di laurea.
L’articolo 143 contiene disposizioni relative agli scrutini di promozione e ai concorsi, che integrano quelle contenute nell’articolo 71 per le carriere direttivo-dirigenziali. Gli scrutini di promozione sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che vi provvede con cadenza annuale, sulla base dei criteri approvati ogni tre anni dal consiglio medesimo. È disciplinata, altresì, la decorrenza delle promozioni, distintamente per quelle a ruolo aperto (che decorrono al m omento del compimenti dell’anzianità minima prescritta) e per quelle conferite nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno (che decorrono dal 1° gennaio). È previsto, infine, ai fini del computo dell’anzianità di servizio richiesta al personale per l’ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, la disapplicazione dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077[18].
L’articolo 144, esclude il personale delle carriere direttivo-dirigenziali e quello che espleta funzioni tecnico-operative dalla fruizione del part time, demandando a un regolamento ministeriale l’individuazione, per il restante personale delle modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale. Il divieto del telelavoro a distanza è invece esteso a tutto il personale.
Il titolo V (artt. 145-148) regola l’assunzione del personale nei gruppi sportivi del Corpo, attraverso concorso, nell’ambito del ruolo di vigile del fuoco, il suo impiego in altre attività e il trasferimento ad altri ruoli per sopraggiunta inidoneità; contiene inoltre disposizione sulla banda musicale del Corpo.
Il titolo VI (art. 149-175) reca le norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali.
I primi quattro capi recano norme per l’inquadramento nelle nuove qualifiche del personale già in servizio presso il Corpo dei vigili del fuoco. Si tratta di:
§ personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative (artt. 149-153);
§ personale direttivo e dirigente (artt. 154-158);
§ personale appartenente al settore aeronavigante (art. 159);
§ personale che espleta attitività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (artt. 160-167).
Alcune disposizioni transitorie sono contenute nel capo V. In particolare, si prevede che fino alla attivazione dei procedimenti negoziali previsti dagli art. 34 e 80, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro del corpo dei vigili del fuoco (art. 170).
Il capo VI reca disposizioni economico-finanziarie e finali.
L. 11 marzo 1926, n. 416.
Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali
delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle
amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.
(artt. 5 e 11)
(1) (1/a)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 marzo 1926, n. 64.
(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ad eccezione dei commi 1 e 2 dell'art. 5 e degli artt. da 11 a 14. I richiami ai procedimenti disciplinati dalla presente legge si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(omissis)
Art. 5.
Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri (4/cost) (3/a).
A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato (3/b).
[La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera (4/cost)] (3/c).
[La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione è considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente (4/cost)] (4) (4/a).
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(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 383 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(3/a) Le disposizioni contenute nel presente comma, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 19, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, restano applicabili limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
(3/b) Le disposizioni contenute nel presente comma, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 19, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, restano applicabili limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 383 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(3/c) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 383 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(4) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(4/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485.
(omissis)
Art. 11.
Alle dipendenze del Ministero della difesa è istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;
b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sezioni;
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio è fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.
Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.
Secondo le esigenze il personale assegnato dovrà comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia e di elettroencefalografia, nonché dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo (12) (1/a).
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(12) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485, riportato alla voce Ministero della difesa, e poi dall'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 913, riportata alla stessa voce.
(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ad eccezione dei commi 1 e 2 dell'art. 5 e degli artt. da 11 a 14. I richiami ai procedimenti disciplinati dalla presente legge si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(omissis)
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato.
(artt. 53, 56, 57, 58, 59, 94, 95 e 146)
(1) (2) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.
(2) Emanato a norma dell'art. 4, L. 20 dicembre 1954, n. 1181, riportata al n. A/I. Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al numero A/XVIII.
Vedi, anche, le norme di esecuzione emanate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
, riportato al n. A/III.
(2/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 5 febbraio 1997, n. 6;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1997, n. 84;Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1999, n. 10;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 22 settembre 1997, n. 5065; Circ. 23 maggio 1997, n. 2722; Circ. 27 giugno 1997, n. 3505; Circ. 27 ottobre 1997, n. 5712;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ. 19 novembre 1996, n. 141/30; Circ. 22 maggio 1998, n. 44/19; Circ. 24 novembre 1997, n. 136228; Circ. 30 luglio 1997, n. 86/33;
- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
- Ministero del tesoro: Circ. 15 gennaio 1996, n. 3;
- Ministero dell'interno: Circ. 30 marzo 1999, n. 333.A/9807.F.4;
- Ministero della giustizia: Circ. 4 marzo 2002;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 10 dicembre 1996, n. 9394; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 12 agosto 1996, n. 500; Circ. 13 giugno 1996, n. 228; Circ. 14 aprile 1997, n. 249; Circ. 2 dicembre 1998, n. 468; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Circ. 30 maggio 1996, n. 209; Circ. 31 luglio 1996, n. 442; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 4 giugno 1996, n. 215; Circ. 9 gennaio 1996, n. 6;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 9 settembre 1997, n. 249/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 aprile 1996, n. 648/S/5424; Circ. 21 aprile 1998, n. 149829-2-11-D; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 27 maggio 1997, n. 4/1-S-779; Circ. 27 novembre 1997, n. 4/1-S-1581; Circ. 3 aprile 1998, n. 942; Circ. 8 luglio 1998, n. 4/1-S-1075;
- Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 24 febbraio 1997, n. 47; Circ. 28 luglio 1997, n. 172; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 6 febbraio 1996, n. 21;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 10 giugno 1996, n. 29906; Circ. 10 giugno 1996, n. 29906; Circ. 12 febbraio 1996, n. 1245; Circ. 12 luglio 1996, n. 2680; Circ. 12 luglio 1996, n. 2680/96/4.2.55; Circ. 15 gennaio 1996, n. 8875; Circ. 24 luglio 1996, n. 5862; Circ. 24 settembre 1996, n. 7179; Circ. 8 febbraio 1996, n. 10364; Circ. 8 febbraio 1996, n. 11938; Circ. 8 ottobre 1996, n. 8462.
(omissis)
Art. 53.
Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo.
Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello Stato è compilato dagli organi di questa.
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il rapporto informativo è compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio.
In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo (15).
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(15) Vedi l'art. 22, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(omissis)
TITOLO IV
Comando e collocamento fuori ruolo
Capo I
Comando.
Art. 56.
Comando presso altra amministrazione.
L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato (19/b).
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono (19/c).
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando (19/d) (19/e).
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(19/b) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(19/c) Articolo così sostituito dall'art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n. A/XVIII.
(19/d) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(19/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
Art. 57.
Trattamento del personale comandato e carico della spesa.
L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente (19/c) (19/f).
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(19/c) Articolo così sostituito dall'art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n. A/XVIII.
(19/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
Capo II
Collocamento fuori ruolo.
Art. 58.
Presupposti e procedimento.
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato (19/b).
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'articolo 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento (20) (20/a).
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(19/b) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(20) Vedi il D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571, riportato al n. A/V.
(20/a) Vedi, anche, l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
Art. 59.
Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.
All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica (20/b) (20/c).
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(20/b) Articolo così sostituito dall'art. 35, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n. A/XVIII.
(20/c) Vedi, anche, l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
(omissis)
Art. 94.
Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato (28/b).
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(28/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 95.
Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.
Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.
La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione (29/cost) (28/c).
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(29/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 99 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(28/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(omissis)
Capo II
Consiglio di amministrazione.
Art. 146.
Composizione e competenze.
Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721 (33/b) (33/c).
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, aventi maggiore anzianità di qualifica (33/d) (33/e).
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.
Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro.
Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresì sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.
Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma (33/d).
La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo (33/f), delle informazioni e della proprietà intellettuale è regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed è costituito con le modalità di cui all'ottavo comma.
Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici più anziani nella qualifica.
Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio (33/g).
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(33/b) Lettera sostituita prima dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249, riportata al n. A/XV, dall'art. 7, L. 28 ottobre 1970, n. 775, riportata al n. A/XVII, ed infine dall'art. 1, L. 22 gennaio 1982, n. 8 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1982, n. 23).
(33/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(33/d) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249, riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7.
(33/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(33/d) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249, riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7.
(33/f) Ora, Ministero del turismo e dello spettacolo.
(33/g) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249, riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7. Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1980, n. 437, riportata alla voce Ferrovie dello Stato.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.
(art. 41)
(1) (1/circ) (2)
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(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 18 gennaio 1999, n. 9/99;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 8 ottobre 1996, n. 8462.
(omissis)
Art. 41.
Valutazione di anzianità.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.
I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.
Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.
I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.
È abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (8/a).
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(8/a) Vedi, anche, l'art. 2, L. 30 settembre 2004, n. 252.
L. 27 dicembre 1973, n. 850.
Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(artt. 2 e 11)
(1), (1/circ)
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(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 31 dicembre 1973, n. 334.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell'interno: Circ. 22 gennaio 2002, n. 1/MI.SA.02.
(omissis)
Art. 2.
Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (2), sempre che l'inabilità sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, può essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.
Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed è disposto con decreto del Ministro per l'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.
Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 (3).
Il trasferimento ha luogo in conformità alla seguente corrispondenza di qualifiche:
capo reparto: coadiutore superiore;
vice capo reparto: coadiutore principale;
capo squadra: coadiutore;
vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;
vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate (3/a).
(omissis)
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(2) Riportata al n. X.
(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3/a) Per l'interpretazione autentica dell'art. 2, vedi l'art. 21, L. 5 dicembre 1988, n. 521, riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(omissis)
Art. 11.
1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:
a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;
b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.
Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.
2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'art. 61 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (6/a).
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(6/a) Così sostituito dall'art. 14, D.L. 4 agosto 1987, n. 325, riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(omissis)
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato.
(artt. 155, 156 e 165)
(1) (1/circ) (2)
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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 125192;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23; Informativa 3 febbraio 2000, n. 8; Informativa 8 novembre 2001, n. 58; Informativa 15 novembre 2001, n. 63; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; Informativa 29 gennaio 2002, n. 10; Informativa 4 febbraio 2003, n. 6; Informativa 4 febbraio 2002, n. 12; Circ. 30 aprile 2004, n. 27; Circ. 11 giugno 2004, n. 38;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 19 novembre 1998, n. 846;
- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 settembre 2000, n. 210;
- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81.
(omissis)
Art. 155.
Cessazione dal servizio per limiti di età.
La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.
Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162 (65/a).
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(65/a) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato al n. A/XXXVII.
Art. 156.
Altri casi di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155 (65/b).
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(65/b) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato al n. A/XXXVII.
(omissis)
Art. 165.
Commissioni mediche ospedaliere.
Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.
[Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore] (65/g).
[La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza] (65/h).
[Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consuntivo (65/i)] (65/l).
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(65/g) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/h) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/i) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, riportato al n. B/XXXIII.
(65/l) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
L. 5 agosto 1978, n. 468.
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio
(art. 1-bis)
(1) (1/circ) (1/a)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;
- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12;
- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.
(omissis)
Art. 1-bis.
Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresì, trasmesso alle regioni (2/a);
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresì, trasmessi alle regioni (3);
c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (3/a).
2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento (4).
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(2/a) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.
(3) Per l'anno 1988 il predetto termine è stato fissato al 30 settembre dall'art. 1, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.). Successivamente la presente lettera b) è stata modificata dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.
(3/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.). Successivamente il comma 2 è stato così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.
(omissis)
L. 23 dicembre 1978, n. 833.
Istituzione del servizio sanitario nazionale.
(art. 6)
(1) (2) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
(2) Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 5 febbraio 1998, n. 30; Circ. 20 maggio 1998, n. 109; Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ. 31 gennaio 2005, n. 16;
- Ministero della sanità: Circ. 29 agosto 1996, n. 12; Circ. 6 maggio 1998, n. 7;
- Ministero delle finanze: Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 148.339/4-1;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 4 gennaio 2000, n. 1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 aprile 1996, n. 26324.
(omissis)
Art. 6.
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presìdi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presìdi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
(omissis)
D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551.
Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121,
in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi
militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza
nonché dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica
sicurezza.
(artt. 1 e 2)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1981, n. 275.
(2) Riportata al n. A/XXX.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Art. 1.
Il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile può chiedere di passare nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, o di altre amministrazioni dello Stato.
Il personale di cui al comma precedente è inquadrato in soprannumero - riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa - mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 del legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessiva maturata e la posizione economica acquisita.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio (3/a).
------------------------
(3/a) Per la soppressione delle posizioni soprannumerarie vedi l'art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Il comma 3 dell'art. 40 del medesimo decreto ha inoltre disposto che, dalla data della sua entrata in vigore, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento.
Art. 2.
L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.
Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità (3/b).
------------------------
(3/b) Per la soppressione delle posizioni soprannumerarie vedi l'art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Il comma 3 dell'art. 40 del medesimo decreto ha inoltre disposto che, dalla data della sua entrata in vigore, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento.
D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551.
Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121,
in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi
militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza
nonché dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica
sicurezza.
(artt. 1-3, 11)
(1) (2) (3)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1981, n. 275.
(2) Riportata al n. A/XXX.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Art. 1.
Il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile può chiedere di passare nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, o di altre amministrazioni dello Stato.
Il personale di cui al comma precedente è inquadrato in soprannumero - riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa - mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 del legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessiva maturata e la posizione economica acquisita.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio (3/a).
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(3/a) Per la soppressione delle posizioni soprannumerarie vedi l'art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Il comma 3 dell'art. 40 del medesimo decreto ha inoltre disposto che, dalla data della sua entrata in vigore, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento.
Art. 2.
L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.
Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità (3/b).
------------------------
(3/b) Per la soppressione delle posizioni soprannumerarie vedi l'art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Il comma 3 dell'art. 40 del medesimo decreto ha inoltre disposto che, dalla data della sua entrata in vigore, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento.
Art. 3.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dai ruoli ordinari del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono chiedere di passare nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
Il personale trasferito assume lo stato giuridico della forza di polizia in cui viene inquadrato.
(omissis)
Art. 11.
L'avanzamento del personale di cui all'art. 9, inquadrato nell'apposito ruolo parallelo ad esaurimento, avviene secondo la normativa vigente per il personale del ruolo ordinario del Corpo degli agenti di custodia.
L'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario, di maresciallo capo e di maresciallo maggiore del ruolo parallelo ad esaurimento ha luogo nel limite dei posti determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili negli stessi gradi del ruolo ordinario e il personale avente diritto all'avanzamento nel ruolo stesso.
L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(art. 17)
(1) (1/circ) 1/a
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
(omissis)
Art. 17.
Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).
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(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(omissis)
L. 5 dicembre 1988, n. 521.
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
(artt. 12 e 25)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1988, n. 290, S.O.
(omissis)
Art. 12.
Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psico-fisica.
1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psico-fisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.
2. L'idoneità psico-fisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.
3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psico-fisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psico-fisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego.
4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (12/a).
------------------------
(12/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(omissis)
Art. 25.
Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.
1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.
2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresì, della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.
4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.
5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.
7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.
8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (21), come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 (21).
9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore.
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(21) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
L. 1 febbraio 1989, n. 53.
Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di
Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.
(art. 26)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.
(omissis)
Art. 26.
1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (22/a), è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (24) (25).
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(22/a) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(24) Con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 1994, n. 15 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. La stessa Corte, con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.
(25) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(omissis)
L. 19 marzo 1990, n. 55.
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
(art. 15)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60;
- Ministero dell'interno: Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 19 ottobre 2000, n. 8/2000.
(omissis)
Art. 15.
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (32/b), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati (32/c) (31/cost) (32/d) (36/cost);
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (32/e) (32/f);
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) (32/g) (35/cost);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (32/h) (32/cost) (32/i);
e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio (32/l)] (32/m);
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (32/n) (32/o) (32/p).
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna (32/q).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo (32/r).
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali (32/s).
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse (32/t).
4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale (36/cost); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto (32/u) (32/v) (34/cost).
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale (32/w) (32/x) (36/cost).
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina (32/y) (32/z).
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (33).
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (33/a) (33/b).
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1 (33/c) (33/d) (33/cost).
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies (33/e) (33/f).
5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi (33/g).
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (33/h) (33/i).
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(32/b) Riportato alla voce Stupefacenti.
(32/c) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.
(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(32/d) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(36/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(32/e) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.
(32/f) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(32/g) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(35/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c) come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Cost.
(32/h) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.
(32/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto la norma denunciata è stata espunta in radice dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimità effettuato con sentenza n. 141 del 1996.
(32/i) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(32/l) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.
(32/m) Lettera abrogata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(32/n) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.
(32/o) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(32/p) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(32/q) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi anche il comma 3 dello stesso art. 1. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(32/r) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(32/s) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(32/t) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(36/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(32/u) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(32/v) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13) e dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(34/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
(32/w) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(32/x) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(36/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(32/y) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(32/z) Comma da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(33) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(33/a) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(33/b) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(33/c) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.
(33/d) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.
(33/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304 (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 206 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 278 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione.
(33/e) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(33/f) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 4-octies, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19.
(33/g) Vedi, ora, l'art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(33/h) Vedi, ora, l'art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(33/i) Articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti sugli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 58, 59 e 94 dello stesso decreto.
D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art.
14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395.
(art. 75)
(1) (1/cost)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
(omissis)
Art. 75.
Utilizzazione del personale invalido.
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (32), il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (33).
9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata (1/cost).
(omissis)
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(32) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(33) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE,
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva
2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
(art. 23)
(1/a) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
(1/a) Titolo sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, poi dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. Successivamente il presente titolo è stato così modificato, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 2, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno. In attesa dell'emanazione del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL, che ha corretto ed integrato il presente decreto, i termini da questo previsti e non ancora decorsi sono stati differiti con D.L. 25 novembre 1995, n. 500, reiterato con D.L. 19 gennaio 1996, n. 28 e con D.L. 19 marzo 1996, n. 135, non convertito in legge, fino alla data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 242 del 1996. Vedi, inoltre, l'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133, riportata alla voce Imposte e tasse in genere. Per il regolamento di attuazione del presente decreto, vedi il D.M. 14 giugno 2000, n. 284.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2004, n. 25; Nota 4 febbraio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 maggio 1997, n. 26;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 15 luglio 1998, n. 153;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 9 settembre 1996, n. 35;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 9 luglio 1996, n. 4187; Circ. 24 settembre 1996, n. 5241; Circ. 3 dicembre 1996, n. 6995; Circ. 6 dicembre 1996, n. 7105; Circ. 20 febbraio 1997, n. 924; Circ. 21 febbraio 1997, n. 1127;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Lett.Circ. 19 febbraio 1997, n. 1093/4400/D; Circ. 29 maggio 1997, n. MP1/11184;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 19 novembre 1996, n. 154/96; Circ. 20 dicembre 1996, n. 172; Circ. 5 marzo 1997, n. 28/97; Circ. 30 maggio 1997, n. 73/97; Circ. 5 novembre 1997, n. 141/97; Circ. 9 aprile 1998, n. 51/98; Circ. 8 maggio 1998, n. 67/98; Circ. 13 maggio 1998, n. 65/98; Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 29 ottobre 1998, n. 125; Circ. 2 aprile 1999, n. 28/99; Circ. 29 aprile 1999, n. 34/99; Circ. 5 gennaio 2000, n. 1/2000; Circ. 23 febbraio 2000, n. VII/291; Circ. 16 giugno 2000, n. 40/2000; Circ. 30 ottobre 2000, n. 74/2000; Circ. 3 ottobre 2000, n. 68/2000; Circ. 17 gennaio 2001, n. 11/2001; Circ. 25 gennaio 2001, n. 16/2001; Lett.Circ. 31 maggio 2001, n. VII/A.2/1/1046;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 6 marzo 2004, n. 351;
- Ministero del tesoro: Circ. 30 dicembre 1996, n. 725; Circ. 30 luglio 1997, n. 63;
- Ministero dell'ambiente: Circ. 3 settembre 1998, n. UL/98/16364;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 dicembre 1996, n. 3/96; Nota 30 maggio 1997, n. 1739/6104; Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA; Nota 2 marzo 2001, n. 1156/6104; Circ. 26 marzo 2001, n. 21;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 8 novembre 2001, n. Uff.V/5510; Nota 14 maggio 2002, n. Uff.V/1252;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 dicembre 1997, n. 939; Circ. 14 gennaio 1998, n. 14; Circ. 24 aprile 1998, n. 197; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 29 aprile 1999, n. 119; Circ. 6 ottobre 1999, n. 231; Circ. 3 dicembre 1999, n. 293; Circ. 19 aprile 2000, n. 122; Circ. 3 ottobre 2000, n. 223;
- Ministero della salute: Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. 400.3/120.33/4786;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 9 dicembre 1996; Circ. 21 dicembre 1996; Circ. 25 marzo 1997; Circ. 28 febbraio 1997;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 12 gennaio 1996, n. 1; Circ. 25 gennaio 1996, n. 14; Circ. 7 giugno 1996, n. 70; Circ. 14 agosto 1996, n. 94; Circ. 20 agosto 1996, n. 95; Circ. 27 agosto 1996, n. 96; Circ. 4 ottobre 1996, n. 117; Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 19 dicembre 1996, n. 162; Circ. 2 gennaio 1997, n. 1; Circ. 9 gennaio 1997, n. 6; Circ. 5 febbraio 1997, n. 35; Circ. 1 agosto 1997, n. 14; Circ. 26 agosto 1997, n. 182; Circ. 6 ottobre 1997, n. 20; Circ. 14 ottobre 1997, n. 21; Circ. 10 dicembre 1997, n. 23; Circ. 4 febbraio 1999, n. 23; Circ. 21 settembre 1999, n. 15;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 16 maggio 1996, n. 30209; Circ. 13 giugno 1996, n. 10; Circ. 20 aprile 2001, n. 5/2001;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1; Circ. 11 gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 ottobre 1996, n. 69; Circ. 2 luglio 1997, n. 51;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 19 luglio 1996, n. 308; Circ. 6 dicembre 1996, n. 334; Circ. 28 luglio 1997, n. 392; Circ. 12 marzo 1998, n. 449.
(omissis)
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23.
Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio (17/b).
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie (18) (18/a).
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(17/b) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412, riportato al n. A/LII.
(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 14 febbraio 2002.
(18/a) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(omissis)
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201.
Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale
dello Stato.
(art. 23-bis)
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
(omissis)
Art. 23-bis.
Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio.
1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreché l'inidoneità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonché del personale di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (41).
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(41) Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.
(omissis)
D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, conv. in legge,
con mod. dall’art. 1, comma 1, L. 28 novembre 1996. n. 609.
Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione
per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.
(art. 1)
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1996, n. 231 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 novembre 1996, n. 609 (Gazz. Uff. 30 novembre 1996, n. 281). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 6 febbraio 1996, n. 47, del D.L. 2 aprile 1996, n. 185, del D.L. 3 giugno 1996, n. 305, e del D.L. 2 agosto 1996, n. 406.
Art. 1.
Incremento e ripianamento degli organici.
1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 495 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avrà validità triennale.
3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2).
4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), e successive modificazioni.
5. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4), il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (5).
7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (5/a).
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(2) Vedi, anche, l'art. 25, comma 4, L. 23 agosto 2004, n. 226.
(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
(5/a) Per le procedure previste dal presente comma vedi il D.M. 22 dicembre 1997, n. 518, riportato al n. LXXVI.
(omissis)
L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(art. 1, commi 56 e 64)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.(Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 maggio 1997, n. 50; Circ. 7 agosto 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1998, n. 14;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 febbraio 1999, n. 9; Circ. 15 marzo 1999, n. 15; Informativa 18 settembre 2001, n. 47; Informativa 22 gennaio 2002, n. 2; Informativa 15 dicembre 2003, n. 61;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 dicembre 1996, n. 162; Circ. 18 marzo 1997, n. 65; Circ. 13 marzo 1997, n. 59; Circ. 27 maggio 1997, n. 120; Circ. 23 ottobre 1997, n. 208; Circ. 27 novembre 1997, n. 240; Circ. 15 febbraio 1999, n. 32; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Msg. 18 marzo 1999, n. 24111; Circ. 22 ottobre 1999, n. 190; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 24 febbraio 2000, n. 49; Circ. 16 marzo 2000, n. 62; Circ. 27 marzo 2000, n. 68; Circ. 28 giugno 2000, n. 124; Circ. 17 novembre 2000, n. 190; Circ. 14 giugno 2001, n. 124; Circ. 3 giugno 2003, n. 94; Circ. 6 novembre 2003, n. 171;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 7 giugno 1999, n. 9;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 27 luglio 1998, n. 1982;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 settembre 1997, n. 99/97; Circ. 10 dicembre 1997, n. 131/97;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 dicembre 1999, n. 84/99;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 28 dicembre 2001, n. 100/2001;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 13 aprile 2000, n. 19;
- Ministero del tesoro: Circ. 30 gennaio 1997, n. 737; Circ. 27 febbraio 1997, n. 17; Circ. 17 marzo 1997, n. 21; Circ. 1 luglio 1997, n. 7071925;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 gennaio 2002, n. 7/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 1 gennaio 1997, n. F.L.1/97; Circ. 3 gennaio 1997, n. F.L.2/97; Circ. 23 gennaio 1997, n. FL/4/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 7/1997; Circ. 7 aprile 1997, n. 15/97; Circ. 22 aprile 1997, n. 18/FL; Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/1998; Circ. 11 ottobre 1999, n. 121; Circ. 9 giugno 2000, n. 333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000/16-00; Circ. 24 marzo 2000, n. 333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000;
- Ministero della giustizia: Circ. 27 novembre 2003;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1997, n. 1255; Nota 17 settembre 1997, n. 19700/BL; Circ. 20 gennaio 1998, n. 18; Circ. 28 febbraio 2000, n. 50;
- Ministero delle finanze: Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 4 febbraio 1997, n. 20/T; Circ. 5 febbraio 1997, n. 22/E; Circ. 6 febbraio 1997, n. 25/E; Circ. 7 febbraio 1997, n. 29/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 196/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; Circ. 22 gennaio 1998, n. 26/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 76/E; Circ. 3 settembre 1998, n. 211/E; Circ. 18 novembre 1998, n. 265/E; Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 27 aprile 1999, n. 94/T; Circ. 11 novembre 1999, n. 218/T; Circ. 16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 6 giugno 2000, n. 116/E; Circ. 24 novembre 2000, n. 213/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 31 marzo 1999;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 aprile 1997, n. 99; Circ. 30 maggio 1997, n. 121; Circ. 5 giugno 1997, n. 127; Circ. 18 luglio 1997, n. 166; Nota 22 luglio 1998, n. 59/106/18851/98;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 febbraio 1997, n. 3/97; Circ. 15 marzo 1997, n. 4/97; Circ. 18 luglio 1997, n. 6/97; Circ. 21 gennaio 1998, n. 1/98; Circ. 10 febbraio 2000, n. DICA1459/II.4.13.1;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 29 gennaio 1997, n. 9; Circ. 26 febbraio 1997, n. 16; Circ. 28 marzo 1997, n. 26; Circ. 3 aprile 1997, n. 27; Circ. 14 gennaio 1998, n. 3;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 5 maggio 1997, n. 374.
Art. 1
(omissis)
56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (34/b), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (37/a) (34/cost) (38/cost).
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(34/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(37/a) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.
(34/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché6 dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché6 dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.
(38/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Cost.
(omissis)
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero (34/cost).
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(34/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché6 dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché6 dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto
1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23
dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale
generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego.
(artt. 2 e 7)
(1) (2) (3) (3/a) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 1997, n. 139.
(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(3/a) Vedi, anche, l'art. 30, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 12 aprile 1999, n. 105147; Circ. 15 settembre 1999, n. 285367; Circ. 14 gennaio 2000, n. 6545;
- Ministero dell'interno: Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18.
(omissis)
Art. 2.
Limiti di età per la cessazione dal servizio.
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.
2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa.
(omissis)
Art. 7.
Norme transitorie.
1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (13), possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (13), che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (13), compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (14).
6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.
7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 (15), dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606 (16), nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (12), può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65° anno di età.
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(13) Riportata alla voce Forze armate.
(14) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(15) Recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.
(16) Recante norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare.
(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
L. 15 maggio 1997, n. 127.
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.
(art. 3, co.6 e art. 17, co. 95)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 24 aprile 2001, n. 35;
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 20 gennaio 1999, n. 1; Circ. 2 febbraio 1999, n. 2;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 3 marzo 2004, n. 18;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 4 giugno 1997, n. 35;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 30 maggio 1997, n. 125; Circ. 6 novembre 1997, n. 219; Circ. 17 novembre 1997, n. 228; Circ. 17 dicembre 1997, n. 255; Circ. 5 ottobre 1998, n. 209; Circ. 26 ottobre 1998, n. 225; Circ. 29 settembre 1999, n. 182;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 16 novembre 2000, n. 45;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 30 giugno 1997, n. 70/97; Circ. 14 ottobre 1997, n. 107; Circ. 13 febbraio 1998, n. 21/98; Circ. 15 giugno 1998, n. 54/98; Circ. 1 luglio 1999, n. 34/99; Circ. 8 settembre 1999, n. 44/99;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 gennaio 1998, n. 8/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 20 aprile 1999, n. 1019/M88; Circ. 5 giugno 1998, n. 77/98; Circ. 5 giugno 1998, n. 78/98; Circ. 13 ottobre 1999, n. 72/99; Circ. 9 dicembre 1999, n. 82/99;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 marzo 2001, n. 6520;
- Ministero del tesoro: Circ. 18 luglio 1997, n. 57; Circ. 22 dicembre 1997, n. 93; Circ. 1 gennaio 1998, n. 49; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 29 luglio 1998, n. 900309; Circ. 12 ottobre 1998, n. 900346; Circ. 12 ottobre 1998, n. 900348; Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355; Circ. 18 novembre 1998, n. 900419; Circ. 8 marzo 1999, n. 962070; Circ. 4 agosto 2000, n. 963591;
- Ministero dell'interno: Circ. 23 maggio 1997, n. 102; Circ. 31 maggio 1997, n. 9/97; Circ. 15 luglio 1997, n. 1/1997; Circ. 15 luglio 1997, n. 11; Circ. 15 luglio 1997, n. 18; Circ. 15 luglio 1997, n. 52; Circ. 18 luglio 1997, n. 19/97; Circ. 12 agosto 1997, n. 104; Circ. 14 agosto 1997, n. 2/1997; Circ. 15 settembre 1997, n. 14; Circ. 25 settembre 1997; Circ. 25 settembre 1997, n. 300/A/26467/110/26; Circ. 1 ottobre 1997, n. FL/25/97; Circ. 14 novembre 1997, n. F.L.28/97; Circ. 14 gennaio 1998, n. 1/98; Circ. 3 febbraio 1998, n. 2; Circ. 9 marzo 1998, n. 19; Circ. 10 marzo 1998, n. 3/98; Circ. 18 giugno 1998, n. 51; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 17 agosto 1998, n. 300/A/55042/110/26; Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98); Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 4 novembre 1998, n. 5/98; Circ. 17 novembre 1998, n. 81; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 2 febbraio 1999, n. 2; Circ. 6 febbraio 1999, n. 3; Circ. 20 febbraio 1999, n. K.60.1; Circ. 29 aprile 1999, n. 15/1999; Circ. 25 maggio 1999, n. 300/A/42457/110/26/2; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 30 giugno 1999, n. 3/99; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 24 maggio 2000, n. F.L.9/2000; Circ. 9 giugno 2000, n. F.L.12/2000; Circ. 1 agosto 2000, n. 80; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1; Circ. 26 marzo 2001, n. 2/2001;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 8 novembre 2001, n. 1879; Nota 4 marzo 2002, n. 351;
- Ministero della giustizia: Nota 21 luglio 2000, n. 1/50/FG/18(2000);
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 maggio 1997, n. 1; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 6 marzo 1998, n. 107; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Circ. 31 luglio 1998, n. 338; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 7 settembre 1998, n. 378; Circ. 29 settembre 1998, n. 399; Circ. 22 dicembre 1998, n. 489;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 30 aprile 2001, n. 2165; Nota 25 maggio 2001, n. 822;
- Ministero delle finanze: Circ. 12 giugno 1997, n. 166/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 29 dicembre 1997, n. 330/D; Circ. 23 febbraio 1998, n. 55/T; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S; Circ. 17 dicembre 1999, n. 239/D; Circ. 11 febbraio 2000, n. 22/T;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 3 novembre 1997, n. 1/50-FG-11/87/1075; Circ. 23 maggio 1997, n. 1/50-FG-40(97)1823; Lett.Circ. 1 agosto 1997, n. 1/50/FG40(97)1823; Circ. 26 marzo 1999, n. 959; Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/50-FG-76/97/3361;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 marzo 1999, n. 70/99; Circ. 25 novembre 1999, n. 189/99(9);
- Ministero per le politiche agricole: Circ. 2 ottobre 1997, n. 60749;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 6 luglio 1998, n. DIE/ARE/1/2639; Circ. 5 ottobre 1998, n. SCI/98/B2/852; Circ. 22 ottobre 1999, n. 8/99;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 maggio 1998, n. 4/98.
(omissis)
Art. 3.
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi (11/b).
(omissis)
Comma 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione (14/c).
(14/c) Limiti particolari di età per la partecipazione ai concorsi pubblici sono stati stabiliti:
- con D.M. 6 aprile 1999, n. 115, per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- con D.M. 23 aprile 1999, n. 142 e con D.M. 10 aprile 2000, n. 128, per i concorsi indetti dal corpo della guardia di finanza;
- con D.M. 22 aprile 1999, n. 188, per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- con D.M. 20 maggio 1999, n. 187, per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- con D.M. 2 giugno 1999, n. 295, per i concorsi per il corpo forestale dello Stato;
- con D.M. 29 luglio 1999, n. 357, per l'accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia;
- con D.M. 1° febbraio 2000, n. 50, per l'accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria;
- con D.M. 6 marzo 2000, n. 102, per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare;
- con D.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141, per la partecipazione al concorso per procuratore dello stato;
- con D.M. 29 ottobre 2004, n. 296, per l'emissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(14/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(14/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-19 luglio 2001, n. 268 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della stessa legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, sollevata in riferimento al medesimo parametro costituzionale.
(15) Aggiunge un periodo alla lett. e) del comma 1 dell'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, riportata alla voce Corte dei conti.
(16) Aggiunge un comma all'art. 4, L. 4 gennaio 1968, n. 15, riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.
(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(17) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.
(11/a) In attuazione degli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto vedi il regolamento approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.
(17/a) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. Vedi, inoltre, il comma 11 dello stesso articolo.
17/b) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000.
(omissis)
Art. 17.
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo (79/b).
(omissis)
comma 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (138), in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì (138/a):
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (138/b);
(138/a) Alinea così modificato dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370. Con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, è stato emanato il regolamento contenente le norme relative all'autonomia didattica degli atenei.
(138/b) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore e poi così modificata dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370.
(omissis)
D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332.
Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del
fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.
(1) (1/a) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1997, n. 231.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, riportato alla voce Ministero degli affari esteri, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero della difesa: Circ. 14 maggio 2003, n. DGPM/I/3a/29311/TFP/2003; Circ. 15 maggio 2003, n. DGPM/I/3ª/2ª/29334/VSP332/2003.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana;
Ritenuta la necessità di definire, in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le modalità di selezione, di reclutamento, di arruolamento e di successiva immissione nei ruoli del personale volontario, nonché le norme transitorie inerenti il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei termini posti dalla legge stessa;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 9 febbraio 1995 e della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Denominazioni.
1. Le seguenti terminologie usate nel presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato:
a) Forze armate: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare;
b) Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell'Esercito e Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza;
c) Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato;
d) Amministrazioni: Corpo militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) volontari in ferma breve: il personale arruolato nelle Forze armate a norma dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2).
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Art. 2.
Programmazione delle immissioni.
1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni definiscono ed aggiornano una programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui possano desumersi i parametri di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma breve nelle Forze armate, anche in vista della loro futura immissione nelle Forze di polizia e nelle Amministrazioni stesse al termine della ferma triennale.
2. La programmazione di cui al comma 1 deve indicare tutti i reclutamenti previsti in ciascun anno, anche quelli riferiti agli ausiliari, ove previsti, da mettere in conto per il calcolo delle percentuali di cui all'articolo 3. Essa deve essere inviata entro il 30 settembre di ogni anno allo Stato maggiore della Difesa e per conoscenza agli altri soggetti citati all'articolo 1, nonché al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 3.
Entità ed impiego.
1. Ferma restando l'entità numerica dei volontari di truppa in ferma breve prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (3), i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente nella legge di bilancio.
2. I volontari in ferma breve di cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle unità di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unità della linea operativa della Marina e ai reparti di pronto impiego dell'Aeronautica.
3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali:
a) Arma dei carabinieri
. . . . . . . . . . . . . . . 60%;
b) Guardia di finanza . . . . . . . . . . .
. . . . . 60%;
c) Corpo militare della Croce rossa . . . .
. . . . . 100%;
d) Polizia di Stato . . . . . . . . . . . .
. . . . . 35%;
e) Corpo di polizia penitenziaria . . . . .
. . . . . 50%;
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco . .
. . . . . 35%;
g) Corpo forestale dello Stato. . . . . . .
. . . . . 35%.
4. L'accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi.
5. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958 (4), e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (5), per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento.
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(3) Riportato al n. H/XXXV.
(4) Riportata al n. E/XL.
(5) Riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.
Capo II
Norme di attuazione
Art. 4.
Pubblicazione dei bandi di arruolamento.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, le Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per ciascuna Forza armata all'arruolamento del personale volontario emanano, su direttiva dello Stato maggiore della Difesa, bandi di arruolamento di personale volontario per ferme di tre anni nelle Forze armate.
2. Nel bando di arruolamento sono specificamente indicati i requisiti previsti per l'accesso a ciascuna delle carriere iniziali in cui possono essere immessi i volontari al termine della ferma triennale.
Art. 5.
Presentazione delle domande e ripartizione degli aspiranti.
1. Le domande di arruolamento nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma breve devono contenere l'indicazione della Forza armata nella quale l'aspirante desidera svolgere il servizio e quella relativa alla Forza armata, alla Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o ad altra Amministrazione di cui all'articolo 1 in cui desidera essere immesso al termine della ferma triennale.
2. Gli aspiranti saranno ripartiti dalla commissione tecnica interministeriale di cui all'articolo 6, ed inviati ai centri ed alle commissioni di selezione di cui al comma 3, sulla base della preferenza espressa relativamente all'impiego al termine della ferma triennale. I predetti centri e commissioni dispongono per l'effettuazione di una preselezione di tipo culturale a livello nazionale o eventualmente a livello regionale o provinciale.
3. Ai fini della selezione degli aspiranti sono impiegati i centri e le commissioni di selezione indicati in allegato 1 al presente regolamento. I centri e le commissioni di selezione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle altre Amministrazioni sono integrati da rappresentanti delle Forze armate.
Art. 6.
Selezione degli aspiranti.
1. La selezione degli aspiranti per il reclutamento in ferma triennale nelle Forze armate è effettuata in base ai requisiti e prove concorsuali elencati in allegato 2 e con le procedure fissate in allegato 3 al presente regolamento.
2. L'assegnazione dei volontari in ferma breve alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, è effettuata da una apposita commissione tecnica interministeriale, costituita presso il Ministero della difesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle graduatorie formate presso i singoli centri e commissioni di selezione.
3. La commissione tecnica interministeriale, presieduta da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, è composta dai rappresentanti dei seguenti enti:
a) Stato maggiore della Difesa;
b) Stato maggiore dell'Esercito;
c) Stato maggiore della Marina;
d) Stato maggiore dell'Aeronautica;
e) Direzione generale della leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio, mobilitazione civile e corpi ausiliari;
f) Direzione generale della sanità militare;
g) Direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito;
h) Direzione generale per il personale militare della Marina;
i) Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;
l) Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
m) Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
n) Ispettorato superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana;
o) Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
p) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia;
q) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
r) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero per le politiche agricole (5/a).
4. Alla commissione sono assegnati i seguenti compiti:
a) ripartire gli ammessi al servizio volontario nelle Forze armate in funzione delle preferenze espresse secondo una specifica programmazione annualmente disposta dallo Stato maggiore della Difesa di concerto con gli Stati maggiori delle Forze armate, dandone comunicazione alle direzioni generali per il personale interessate;
b) predesignare il personale ammesso alla ferma triennale, per la Forza armata, la Forza di polizia ad ordinamento militare e civile o l'amministrazione nella quale sarà immesso al termine della ferma in funzione dei risultati della selezione attitudinale.
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(5/a) La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche è stata soppressa dall'art. 3, D.P.R. 1° agosto 2003, n. 264. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla suddetta Direzione generale si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo 3.
Art. 7.
Prolungamento della ferma.
1. Il personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni, che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni nei predetti organismi, viene trattenuto in servizio nelle Forze armate fino al momento del transito nella nuova carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti già autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di riferimento.
2. I volontari in ferma breve ammessi al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente di una Forza armata conservano lo stato di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di primo caporalmaggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente, nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito formata secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 9, al termine del quarto anno di servizio.
Art. 8.
Proscioglimento dalla ferma.
1. I giovani ammessi alla ferma volontaria triennale possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari, devono completarli nella Forza armata nelle cui liste di leva sono iscritti.
2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (6):
a) a domanda, per gravi e comprovati motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio;
b) d'autorità:
1) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
2) per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma;
3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 (7);
4) per perdita dei requisiti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (8), e successive modificazioni;
c) d'ufficio:
1) per perdita del grado;
2) per condanna penale per delitti non colposi;
3) [per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma] (8/a).
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(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(7) Riportata al n. B/XVI.
(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8/a) Numero abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Art. 9.
Avanzamento dei volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate.
1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi riportati nella tabella A in allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze armate.
2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale è predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal comma 4.
3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente, dello Stato maggiore e della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza.
4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;
c) qualità morali e culturali;
d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
f) titolo di studio e/o titolo professionale posseduti.
Art. 10.
Immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni.
1. L'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle Amministrazioni di cui all'articolo 1 è predisposta dalle commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'articolo 9, comma 4.
2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono composte da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza e della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione.
3. Le domande devono essere presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della preferenza espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (9), e successive modificazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e dà luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.
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(9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Capo III
Norme transitorie e finali
Art. 11.
Decorrenza.
1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni devono rendere disponibili per il personale volontario congedato senza demerito le percentuali di posti, di cui all'articolo 3, comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1997.
Art. 12.
Personale in servizio ed in congedo.
1. Il personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (10), che abbia già ultimato la ferma triennale senza demerito, può presentare domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'articolo 1 e non si applicano nei suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3 dell'articolo 10.
2. Analoga domanda può essere presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la ferma triennale.
3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (11), successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (10), durante il secondo anno di servizio può presentare domanda per l'immissione, al termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'articolo 1.
4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.
5. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni di cui all'articolo 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.
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(10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(11) Riportata al n. E/XL.
Art. 13.
Personale da reclutare.
1. Nelle more della prima incorporazione di volontari in ferma breve in applicazione del presente regolamento, le Forze armate sono autorizzate a reclutare personale volontario ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (11). A tale personale si applicano le norme di stato ed avanzamento previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (12), concernente attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216 (13), in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dal presente regolamento.
2. Al termine della ferma triennale, tale personale può partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle necessità organiche della Forza armata di appartenenza.
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(11) Riportata al n. E/XL.
(12) Riportato al n. H/XXXV.
(13) Riportata l n. T/LVIII.
Allegato 1
(previsto dall'art. 5, comma 3)
Centri e commissioni di selezione
Centri di selezione dell'Esercito . . . . . .
. . . . . . n. 1
Centri di selezione della Marina. . . .
. . . . . . . . . n. 2
Centro di selezione dell'Aeronautica. .
. . . . . . . . . n. 1
Centro di selezione dell'Arma dei CC. .
. . . . . . . . . n. 1
Centro di selezione della Guardia di
finanza. . . . . . . n. 1
Commissione di selezione della Polizia
di Stato . . . . . n. 1
Centro di selezione del Corpo di
polizia penitenziaria. . n. 1
Commissione di selezione del C.F.S. . .
. . . . . . . . . n. 1
Centro di selezione del Corpo dei
VV.FF. . . . . . . . . n. 1
Allegato 2
(previsto dall'art. 6, comma 1)
Profilo per l'ammissione alla ferma volontaria triennale
Requisiti di stato civile:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne, di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, di provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dai Corpi militarmente organizzati, nonché l'assenza di misure di prevenzione;
d) età compresa tra i 17 ed i 22 anni (14).
Requisiti psico/fisici:
a) profilo/idoneità psico/fisico previsto per l'impiego nella Forza armata in qualità di volontario in servizio permanente, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione (per gli aspiranti all'arruolamento nella Marina militare saranno compiuti ulteriori accertamenti tendenti a stabilire l'attitudine al servizio in Marina);
b) esito negativo dei tests sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza.
Requisiti psico-attitudinali:
quelli previsti per l'impiego nella Forza armata, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione.
Requisiti culturali:
a) possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo;
b) superamento delle prove per la verifica del livello culturale.
Requisiti morali e di condotta:
quelli di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (15), e successive modificazioni.
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(14) Per l'elevazione a 23 anni, vedi l'art. 22, comma 8, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(15) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Allegato 3
(previsto dall'art. 6, comma 1)
Procedure per la selezione
Per la selezione degli aspiranti all'arruolamento volontario nelle Forze armate si adotta la seguente procedura:
a) effettuazione di una prova di preselezione a carattere culturale da parte di tutti i candidati in possesso dei requisiti di stato civile e culturali;
b) effettuazione, presso i centri e le commissioni di selezione, per tutti gli aspiranti che hanno superato la prova di preselezione, degli accertamenti di idoneità psico-fisico-attitudinale ed attribuzione a ciascun candidato del relativo profilo;
c) trasmissione dei risultati della selezione alla commissione tecnica interministeriale;
d) compilazione da parte della commissione tecnica interministeriale di graduatorie nazionali per ogni singola Forza di polizia a ordinamento militare o civile o amministrazione in base alle quali vengono effettuati i reclutamenti, tenendo conto delle immissioni previste, aumentate di una entità percentuale, uguale per ogni graduatoria, stabilita dalla commissione tecnica interministeriale per conseguire un gettito totale del reclutamento degli idonei riportato nel bando.
Allegato 4
(previsto dall'art. 9, comma 1)
Tabella A
+
Caporale |
Non prima del compimento
Comune di 1ª classe >
del 3° mese
Aviere scelto |
dall'incorporazione
+
+
Caporale maggiore | Non
prima del compimento
Sottocapo > del 18° mese
1° Aviere |
dall'incorporazione
+
L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
(art. 39)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 5 maggio 1999, n. 131381;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 7 maggio 1998, n. 30; Circ. 20 luglio 1998, n. 53; Nota 12 febbraio 2001; Nota 6 settembre 2002; Nota 13 marzo 2003; Nota 9 febbraio 2004; Nota 14 febbraio 2005, n. 587;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 marzo 1998, n. 14; Circ. 3 aprile 1998, n. 21; Circ. 7 maggio 1999, n. 28; Informativa 23 aprile 2002, n. 40; Ris. 31 ottobre 2002, n. 340/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 350/E; Circ. 10 febbraio 2004, n. 10;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1998, n. 2; Circ. 12 gennaio 1998, n. 7; Circ. 12 gennaio 1998, n. 6; Circ. 23 gennaio 1998, n. 14; Circ. 29 gennaio 1998, n. 18; Circ. 30 gennaio 1998, n. 22; Circ. 4 febbraio 1998, n. 27; Circ. 7 febbraio 1998, n. 34; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 18 febbraio 1998, n. 39; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 26 marzo 1998, n. 69; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 6 maggio 1998, n. 96; Circ. 11 maggio 1998, n. 101; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 5 giugno 1998, n. 120; Circ. 16 giugno 1998, n. 129; Circ. 25 giugno 1998, n. 138; Circ. 2 luglio 1998, n. 143; Circ. 14 luglio 1998, n. 151; Circ. 15 luglio 1998, n. 152; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 164; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ. 28 luglio 1998, n. 174; Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 31 agosto 1998, n. 194; Circ. 2 settembre 1998, n. 196; Circ. 23 settembre 1998, n. 202; Circ. 9 ottobre 1998, n. 212; Circ. 11 novembre 1998, n. 235; Circ. 9 febbraio 1999, n. 24; Circ. 15 febbraio 1999, n. 33; Circ. 14 settembre 1999, n. 175; Circ. 28 marzo 2000, n. 70; Msg. 5 aprile 2001, n. 120; Msg. 13 marzo 2003, n. 88; Msg. 8 aprile 2004, n. 10484; Circ. 9 giugno 2003, n. 98; Circ. 7 giugno 2004, n. 90; Msg. 23 luglio 2004, n. 23556; Msg. 22 ottobre 2004, n. 33936;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 24 luglio 1998, n. 4184;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Circ. 21 maggio 1998, n. 421; Circ. 25 febbraio 2000, n. B11/2000/MOT;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 gennaio 1998, n. 14/98; Circ. 30 gennaio 1998, n. 15/98; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 7 maggio 1998, n. 39; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 2 settembre 1998, n. 26549; Circ. 27 ottobre 1998, n. 842; Circ. 10 dicembre 1999, n. 51; Circ. 23 marzo 2000, n. 15;
- Ministero del tesoro: Circ. 26 gennaio 1998, n. 6; Circ. 3 febbraio 1998, n. 9; Circ. 18 marzo 1998, n. 24; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786; Circ. 18 giugno 1998, n. 50;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 marzo 2002, n. 16; Ris. 12 giugno 2002, n. 184/E; Circ. 22 luglio 2002, n. 24; Ris. 24 gennaio 2003, n. 14/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 118/E; Ris. 8 febbraio 2005, n. 14/E;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 5 marzo 1999, n. 910026; Circ. 5 aprile 2001, n. 1061262;
- Ministero dell'interno: Circ. 27 gennaio 1998, n. F.L.3/98; Circ. 24 marzo 1998, n. 6/98; Circ. 30 aprile 1998, n. 15/98; Circ. 6 luglio 1998, n. F.L.22/98; Circ. 21 dicembre 1998, n. F.L.38/98; Circ. 28 maggio 1999, n. 138; Circ. 21 luglio 1999, n. 156/99; Circ. 26 aprile 2000, n. S.A.F.10/2000; Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18; Circ. 25 febbraio 2000, n. 124; Circ. 16 giugno 2000, n. F.L.13/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. F.L.24/2000;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 11 marzo 2002, n. 151; Nota 21 giugno 2002, n. 127/VM;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 29 gennaio 1998, n. 221; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 9 aprile 1998, n. 185; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 24 aprile 1998, n. 196; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 8 maggio 1998, n. 222; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 16 maggio 1998, n. 234; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 6 giugno 1998, n. 260; Circ. 9 giugno 1998, n. 265; Circ. 9 giugno 1998, n. 266; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 25 giugno 1998, n. 282; Circ. 26 giugno 1998, n. 285; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 30 luglio 1998, n. 337; Circ. 10 settembre 1998, n. 384; Circ. 10 settembre 1998, n. 383; Nota 11 settembre 1998, n. 31310/EL; Circ. 29 settembre 1998, n. 399; Circ. 18 marzo 1999, n. 65; Circ. 16 aprile 1999, n. 104; Circ. 7 settembre 1999, n. 213; Circ. 14 febbraio 2000, n. 39; Circ. 11 luglio 2000, n. 181; Circ. 25 luglio 2000, n. 188; Circ. 24 gennaio 2001, n. 16; Circ. 11 giugno 2001, n. 109; Nota. 27 giugno 2000, n. 124/VM;
- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 marzo 1999, n. 454;
- Ministero delle finanze: Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 10/T; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; Circ. 16 gennaio 1998, n. 12/E; Circ. 22 gennaio 1998, n. 27/D; Circ. 26 gennaio 1998, n. 29/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 38/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 39/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 47/E; Circ. 16 febbraio 1998, n. 51/D; Circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E; Circ. 25 febbraio 1998, n. 59/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 24 marzo 1998, n. 89/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 22 aprile 1998, n. 111/T; Circ. 23 aprile 1998, n. 112/T; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 maggio 1998, n. 126/E; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 2 luglio 1998, n. 172/T; Circ. 2 luglio 1998, n. 174/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 18 settembre 1998, n. 219/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 41/D; Ris. 3 marzo 1999, n. 76227; Circ. 9 luglio 1999, n. 151/E; Circ. 14 luglio 1999, n. 155/E; Circ. 27 marzo 2000, n. 10/24184; Circ. 22 maggio 2000, n. 106/E; Circ. 13 ottobre 2000, n. 186/E; Circ. 6 novembre 2000, n. 204/E; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 16 gennaio 1998, n. 4/1-S-61; Circ. 23 febbraio 1998, n. 4/1-S-302;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 7 settembre 1999, n. 45720;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 11 gennaio 2000, n. 1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Servizi tecnici nazionali: Circ. 18 marzo 1998, n. 25; Circ. 10 febbraio 2000, n. 2/2000;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 7 aprile 1998, n. 459.
(omissis)
Capo II
Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche
Art. 39.
Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (214).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (214/a). Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (214/b). Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (214/c). Nell'àmbito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999 (214/d). Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 (214/e).
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno (215).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie (215/a).
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali (215/b).
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative (215/c).
4. Nell'àmbito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (216), sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in àmbito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (216/a).
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 (217), in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (217/a), e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (218), due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in àmbito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (219).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (220), e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione (220/a).
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (221), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (222), in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (223), che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (224).
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (225), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998 (225/cost).
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale (225/a). Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale (226).
18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (226/a).
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale (93/cost).
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 (226/b).
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite (226/c).
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (227), per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (227), la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (228), nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (227). Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi (228/a).
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (229), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (230), come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (227), le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (231), l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (232), da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo (232/a).
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (231), introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (233), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (231), in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo (233/a).
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (233/b), il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (234), e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (233/b), non è opponibile il segreto d'ufficio (235).
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(214) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(214/a) I criteri ed i parametri di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.P.C.M. 4 marzo 1998, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(214/b) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'ultimo periodo per effetto dell'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.
(214/c) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(214/d) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(214/e) Periodo aggiunto dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(215) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(215/a) Comma prima modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In attuazione di quanto previsto nel presente comma, vedi il D.P.R. 30 agosto 2000 e il D.P.R. 30 marzo 2001.
(215/b) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(215/c) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 33, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il D.P.R. 18 aprile 2005.
(216) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(216/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 255, riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(217) Riportata alla voce Ministero delle finanze.
(217/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(218) Riportato alla voce Ministero delle finanze.
(219) Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII.
(220) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(220/a) Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(221) Riportato alla voce Lavoro.
(222) Riportata al n. A/CXXXIII.
(223) Riportata al n. A/CXLVII.
(224) Riportata al n. A/CXLI.
(225) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(225/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
(225/a) Periodo così sostituito dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(226) L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(226/a) L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(93/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro:
a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.
c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.
d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.
e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.
f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.
(226/b) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(226/c) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(227) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(228) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(228/a) Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, con la decorrenza indicata nell'art. 11 della stessa legge e poi dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(229) Riportato alla voce Lavoro.
(230) Riportata al n. A/CXLVII.
(231) Riportata al n. A/CLII.
(232) Riportato alla voce Forze armate.
(232/a) Periodo aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.
(233) Riportato al n. ACLIX.
(233/a) Vedi, anche, l'art. 31, comma 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.
(233/b) Riportata al n. A/CLII.
(234) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(235) Vedi, anche, gli artt. 45 e 49, L. 17 maggio 1999, n. 144 e l'art. 3, commi da 53 a 56, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi, inoltre, l'art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 301, l'art. 1, comma 11, L. 10 agosto 2000, n. 246, l'art. 119, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 5, L. 29 dicembre 2000, n. 400, l'art. 2, L. 21 dicembre 2001, n. 442, il comma 4 dell'art. 19 e l'art. 21, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
L. 16 giugno 1998, n. 191.
Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n.
127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica.
(art. 4)
(1) (1/circ) (2) (4)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 giugno 1998, n. 142, S.O.
(2) Riportata al n. LXXXVII.
(3) Riportata al n. XC.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 10 novembre 1998, n. 45; Circ. 20 gennaio 1999, n. 1;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 settembre 1999, n. 182;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 marzo 1999, n. 21/99; Circ. 25 novembre 1999, n. 189/99(9); Circ. 1 luglio 1999, n. 34/99;
- Ministero delle finanze: Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 29 luglio 1998, n. 900309; Circ. 12 ottobre 1998, n. 900348; Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355; Circ. 18 novembre 1998, n. 900419; Circ. 8 marzo 1999, n. 962070; Circ. 4 agosto 2000, n. 963591;
- Ministero dell'interno: Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 6 agosto 1998, n. 23/98; Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98); Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 settembre 1999, n. F.L.26/99;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 26 marzo 1999, n. 959;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 luglio 1998, n. 296; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 22 dicembre 1998, n. 489.
(omissis)
Art. 4.
Telelavoro.
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (31), possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (33), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo (33/a).
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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(31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33) Riportata al n. XXX.
(33/a) In attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, anche, l'Acc. 23 marzo 2000, in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.
L. 12 marzo 1999, n. 68.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
(art. 3)
(1) (1/circ) 1/a)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
(1/a) Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 dicembre 2004, n. 66;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 novembre 2001, n. 203; Msg. 16 luglio 2002, n. 320; Msg. 27 settembre 2002, n. 337; Msg. 22 novembre 2002, n. 366; Msg. 3 febbraio 2003, n. 14; Msg. 17 dicembre 2003, n. 151; Msg. 15 marzo 2004, n. 7390; Msg. 15 settembre 2004, n. 28643; Msg. 19 ottobre 2004, n. 33491;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 novembre 1999, n. 76/99; Circ. 24 novembre 1999, n. 77/99; Circ. 17 gennaio 2000, n. 4/2000; Lett.Circ. 16 febbraio 2000, n. 346/M22; Circ. 6 giugno 2000, n. 36/2000; Circ. 26 giugno 2000, n. 41/2000; Circ. 9 novembre 2000, n. 79/2000; Circ. 11 dicembre 2000, n. 2198/M165; Circ. 22 febbraio 2001, n. 293/M2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 305/M165; Circ. 3 aprile 2001, n. 533/M96; Circ. 20 aprile 2001, n. 631/M6; Circ. 8 maggio 2001, n. 729/M6; Circ. 20 luglio 2001, n. 1238/M20;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 10 luglio 2001, n. 66/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 77/2001; Nota 10 ottobre 2001, n. 1629/M63; Nota 11 ottobre 2001, n. 1630/M76; Nota 18 luglio 2002, n. 972/110/002; Nota 11 marzo 2003; Nota 18 marzo 2003; Circ. 21 febbraio 2005, n. 257/01.14;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 7 maggio 2001, n. 150;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 novembre 2000, n. 248;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 20 maggio 1999, n. 13/99;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 14 novembre 2003, n. 2/2003.
(omissis)
Art. 3.
Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (16/a).
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (17), e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (18), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (17), e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 (19), e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 (20), e della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (21).
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(16/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(18) Riportato alla voce Lavoro.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(19) Riportata al n. C/XI.
(20) Riportata al n. C/XXXIV.
(21) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(omissis)
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59.
(art. 4)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;
- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 6 maggio 2004, n. 967/DIP/Segr.;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.
(omissis)
Art. 4.
Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (3/a).
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
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(3/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2000, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il D.M. 30 gennaio 2001, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.M. 17 maggio 2001, per il Ministero della sanità, il D.M. 21 novembre 2001, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.M. 22 gennaio 2002, per il Ministero della giustizia, il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il D.M. 28 aprile 2004, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
D.M. 3 novembre 1999, n. 509.
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
(1) (2) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n. 2.
(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 14 settembre 2001, n. 1329; Nota 18 settembre 2001, n. 1356; Nota 10 gennaio 2002, n. 18; Nota 7 maggio 2002, n. 1513;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 28 luglio 2000, n. 62/V; Nota 2 aprile 2001, n. 493;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Visto il parere della VII commissione della Camera dei deputati, reso il 13 ottobre 1999;
Considerato che la VII commissione del Senato non ha espresso parere;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
i) per àmbito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 2.
Finalità.
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 3.
Titoli e corsi di studio.
1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in àmbiti specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri (2) (3).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
(3) Vedi, anche, il D.M. 17 aprile 2003 e l'art. 4, commi da 99 a 102, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 4.
Classi di corsi di studi.
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative (4).
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale (2).
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(4) Con D.M. 4 agosto 2000 sono state determinate le classi delle lauree universitarie. Con D.M. 28 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2001, n. 18, S.O.) sono state determinate le classi delle lauree universitarie specialistiche. Con D.M. 2 aprile 2001 (Gazz. Uff. 5 giugno 2001, n. 128, S.O.) sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie. Con D.M. 2 aprile 2001 (Gazz. Uff. 5 giugno 2001, n. 128, S.O.) sono state determinate le classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie. Con D.M. 12 aprile 2001 (Gazz. Uff. 5 giugno 2001, n. 128, S.O.) sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza.
(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 5.
Crediti formativi universitari.
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 6.
Requisiti di ammissione ai corsi di studio.
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 7.
Conseguimento dei titoli di studio.
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 8.
Durata normale dei corsi di studio.
1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 9.
Istituzione e attivazione dei corsi di studio.
1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. Una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso un'altra università.
4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 10.
Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi.
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
a) attività formative in uno o più àmbiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più àmbiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più àmbiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del lavoro.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni àmbito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;
b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b,), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 11.
Regolamenti didattici di ateneo.
1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
h) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 9.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università (2) (5).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
(5) Per l'individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e poi il rilascio del certificato di supplemento al diploma vedi il D.M. 30 maggio 2001.
Art. 12.
Regolamenti didattici dei corsi di studio.
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 13.
Norme transitorie e finali.
1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
4. L'istituzione da parte di un'università dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già attivati nell'anno accademico 1996-97, ovvero istituiti dalle università ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell'obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998-2000 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle università negli anni accademici 1997-98 e 1998-99, purché risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento.
6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonché dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma 8 (2).
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(2) Vedi, ora, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso.
D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre
2000, n. 331.
(art. 18)
(1), (1/a)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.
(1/a) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 18.
Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve.
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate (15/a):
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70% ;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100% ;
d) Polizia di Stato 45% ;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60% ;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45% ;
g) Corpo forestale dello Stato 45% .
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537] (16).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei (17).
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(15/a) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 16, L. 23 agosto 2004, n. 226.
(16) Periodo soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(17) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
L. 10 agosto 2000, n. 246.
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(art. 2)
(1) (1/a)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206.
(1/a) Per l'ulteriore potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vedi la L. 21 marzo 2001, n. 75 e il D.P.C.M. 24 ottobre 2001.
(omissis)
Art. 2.
Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo», si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(art. 58)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004; Circ. 16 luglio 2004, n. F.L.17/2004;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.
(omissis)
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura.
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (52/a);
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (53) (53/cost).
------------------------
(52/a) Lettera così modificata dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(53) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55.
(53/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
L. 27 marzo 2001, n. 97.
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed
effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2001, n. 80.
Art. 1.
Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.
1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «di assoluzione» sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole: «pronunciata in seguito a dibattimento» sono soppresse e, dopo le parole: «il fatto non sussiste o», sono inserite le seguenti: «non costituisce illecito penale ovvero»;
c) (2).
------------------------
(2) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 653 del codice di procedura penale.
Art. 2.
Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale.
1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: «Anche» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche».
Art. 3.
Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.
5. (3).
------------------------
(3) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 133 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 4.
Sospensione a seguito di condanna non definitiva.
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio (1/cost).
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato (3/a) (2/cost).
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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 della Costituzione.
(3/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nei sensi di cui in motivazione, nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-28 febbraio 2003, n. 60 (Gazz. Uff. 5 marzo 2003, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione.
Art. 5.
Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva.
1. (4).
2. (5).
3. (6).
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
------------------------
(4) Aggiunge il numero 5-bis) al primo comma dell'art. 19 del codice penale.
(5) Aggiunge l'art. 32-quinquies al codice penale.
(6) Aggiunge un comma all'art. 3, L. 9 dicembre 1941, n. 1383.
Art. 6.
Disposizioni patrimoniali.
1. (7).
2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
3. (8).
4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
------------------------
(7) Aggiunge l'art. 335-bis al codice penale.
(8) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 321 del codice di procedura penale.
Art. 7.
Responsabilità per danno erariale.
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 8.
Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali.
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
Art. 9.
Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato.
1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: «promosso dal danneggiato» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2».
Art. 10.
Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (9).
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile (10).
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(9) La Corte costituzionale, con sentenza 10-25 luglio 2002, n. 394 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della presente legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciata anteriormente alla sua entrata in vigore.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-24 giugno 2004, n. 186 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.
Art. 11.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
(artt. 2, 3, 20, 21, 42, 53, 54, 55 e 57)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751;
- I.N.A.I.(Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004, n. 7;
- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, n. 84;
- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;
- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.
(omissis)
Articolo 2
Fonti.
(Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (2/a).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (2/b).
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(2/a) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
(2/b) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 1° marzo 2002.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico.
(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (2/c).
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (3).
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(2/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 settembre 2004, n. 252.
(3) Vedi, anche, l'art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Articolo 20
Verifica dei risultati.
(Art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999)
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21
Responsabilità dirigenziale.
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo (21).
2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi] (22).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate (3/cost).
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(21) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(22) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
(omissis)
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione. tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'àmbito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
(omissis)
Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina (36).
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (36/a).
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (37).
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
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(36) Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(36/a) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(37) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 54
Codice di comportamento.
(Art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità.
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(omissis)
Articolo 57
Pari opportunità.
(Art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'àmbito delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14
novembre 2000, n. 331.
(art. 18)
(1) (1/a)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.
(1/a) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(omissis)
Art. 18.
Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve.
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate (15/a):
a) Arma dei carabinieri |
70% |
; |
b) Corpo della guardia di Finanza |
70% |
; |
c) Corpo Militare della Croce Rossa |
100% |
; |
d) Polizia di Stato |
45% |
; |
e) Corpo di Polizia Penitenziaria |
60% |
; |
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco |
45% |
; |
g) Corpo forestale dello Stato |
45% |
. |
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537] (16).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei (17).
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(15/a) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 16, L. 23 agosto 2004, n. 226.
(16) Periodo soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(17) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il
funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie.
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 21 gennaio 2002, n. 21229; Circ. 20 novembre 2003, n. 387500/P;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 7 marzo 2002, n. 26; Circ. 12 marzo 2003, n. 7; Informativa 2 aprile 2003, n. 19; Informativa 4 luglio 2003, n. 34; Informativa 29 ottobre 2003, n. 52; Nota 21 ottobre 2004, n. 22;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 maggio 2002, n. 101;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 28 novembre 2002, n. 69/D;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 6 maggio 2003, n. 45;
- Ministero della giustizia: Circ. 22 gennaio 2002.
(omissis)
Art. 6.
Commissione.
1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori (2).
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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 12 febbraio 2004.
(omissis)
D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6
marzo 2001, n. 64.
(art. 13)
(1), (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2002, n. 99.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 10 novembre 2003, n. 53529/I.1.
(omissis)
Art. 13.
Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione.
5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefìci previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
(omissis)
D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, L. 31 marzo 2004, n. 87
Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui
tabacchi lavorati.
(art. 1)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2004, n. 26 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 marzo 2004, n. 87 (Gazz. Uff. 2 aprile 2004, n. 78), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87.
Art. 1.
Riconoscimento indennità speciale.
1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente (3).
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87.
L. 30 settembre 2004, n. 252.
Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2004, n. 240.
Art. 1.
Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali».
Art. 2.
Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo àmbito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;
c) nell'àmbito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
Art. 3.
Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 (2).
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(2) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco vedi il D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85, emanato in attuazione del presente comma.
Art. 4.
Disposizione transitoria.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 5.
Norma di interpretazione autentica.
1. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006 (3).
2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(3) Per l'incremento delle somme di cui al presente comma vedi l'art. 8, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione.
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
(artt. 3 e 5)
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.
(omissis)
Art. 3.
Titoli e corsi di studio.
1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
(omissis)
Art. 5.
Crediti formativi universitari.
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 maggio 2005, n. 89.
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(art. 8)
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 maggio 2005, n. 89 (Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 1-ter.
Commissioni sanitarie.
1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (7).
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(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89.
Art. 8.
Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Le somme stanziate al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005 (25).
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(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89.
C.C.N.L. 24 maggio 2000
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto aziende
e amministrazioni autonome dello Stato (quadriennio normativo 1998-2001 e
biennio economico 1998-1999)
(art. 40)
Decorrenza: 1 gennaio 1998
Scadenza: 31 dicembre 2001
Scadenza parte economica: 31 dicembre 1999
Vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 maggio 2000, in ordine all'ipotesi di Contratto relativo al personale del comparto delle Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritta il 22 dicembre 1999, sull'attendibilità dei costi quantificati e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio;
Il giorno 24 maggio 2000 alle ore 17,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto delle Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999:
l'ARAN:
e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: |
Confederazioni: |
|
|
CGIL/Aziende |
CGIL |
CISL/Aziende |
CISL |
UIL/Aziende |
UIL |
C.S.A/Aziende |
CISAL |
RDB/CUB-Aziende |
RDB/CUB |
Capo II
Trattamento economico nel nuovo sistema di classificazione e sviluppo professionale
Art. 40
Trattamento economico nel nuovo sistema di classificazione e progressione economica orizzontale
1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 novembre 1998 la struttura della retribuzione del personale è costituita dalle seguenti voci retributive:
a) lo stipendio tabellare iniziale del personale inserito nelle aree, come indicato nella Tabella 2
b) la progressione economica orizzontale che, nel periodo di permanenza del dipendente nell'area, si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di fasce retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nelle Tabelle 4 e 5.
2. La progressione economica orizzontale delle aree A, B e C, all'interno del sistema di classificazione dei tre settori, avviene mediante la previsione di tre fasce retributive dopo il trattamento tabellare iniziale per ciascuna delle posizioni economiche in esse previste, ad esclusione della posizione B3 dei servizi operativo ed aeronavigante , ove sono previste solo due fasce.
3. Per il personale dei settori sottoindicati in prima applicazione la progressione economica si realizza con le seguenti modalità:
- Settori operativo ed aeronavigante
a) Nell'area B, per il personale inquadrato nella posizione economica B1, il valore economico della prima fascia riassorbe la maggiorazione mensile di L. 22.000 di cui all'art. 47, comma 1 del C.C.N.L. sottoscritto il 5 aprile 1996, ove godute;
b) Nell'area C, per il personale inquadrato nella posizione economica C1 il trattamento economico stipendiale, della prima fascia retributiva sostituisce ed assorbe la maggiorazione mensile stipendiale di cui all'art. 47 del C.C.N.L. sottoscritto il 5 aprile 1996, ove godute.
- Settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici
a) Nell'area C, per il personale inquadrato nella posizione economica C2 il trattamento economico stipendiale, della prima fascia retributiva sostituisce ed assorbe la maggiorazione mensile stipendiale di cui all'art. 47 del C.C.N.L. sottoscritto il 5 aprile 1996, ove goduta.
4. Il personale di cui al comma 3 si colloca, sin dalla prima applicazione, nelle fasce retributive indicate nella Tabella 6.
5. Unicamente per il personale diplomato del settore operativo e del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, che è sprovvisto dei requisiti per l'accesso alla posizione economica C3, è prevista una ulteriore fascia economica di cui alle Tabelle 4 e 5.
6. In caso di passaggio tra aree o da una posizione economica all'altra all'interno della medesima area, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito, nonché la indennità di cui alla Tabella 3. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole, che sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento.
[1] Legge 30 settembre 2004, n. 252, Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[2] L'art. 16, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza), il quale stabilisce che, "ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia" l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza; sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia [oggi Corpo di polizia penitenziaria] e il Corpo forestale dello Stato.
[3] In tal senso si esprime la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di iniziativa del Governo (A.C. 4347) che ha dato origine alla legge 252/2004.
[4] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[5] D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.
[6] Legge 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.
[7] Il termine di cui all’art. 11, originariamente fissato al 9 marzo 2005 (entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 12 mesi, al 9 marzo 2006, dall’art. 2, comma 7, lettera d), della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136.
[8] Legge 13 maggio 1961, n. 469, Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[9] Secondo quanto previsto dall’art. 11 dello schema, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi e assicurano l’intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso.
[10] D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
[11] Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
[12] Quanto alla durata, gli incarichi non possono superare il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili; per i primi dirigenti e i dirigenti superiori essi possono avere una durata complessiva non superiore a dieci anni consecutivi.
[13] Per quanto riguarda la responsabilità dirigenziale, l’esito negativo della verifica dei risultati comporta per il dirigente la revoca dell’incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all’atto della contestazione, può essere escluso da ogni incarico per un periodo massimo di tre anni, con decreto del Ministro dell’interno, adottato su parere conforme di un comitato di garanti (articolo 73).
[14] Si rinvia al commento agli artt. 34-38, relativi al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto d’impiego del personale non direttivo e non dirigenziale.
[15] L’art. 16 del D.Lgs. 503/92 esclude espressamente i vigili del fuoco dalla possibilità di prolungamento; ma la legge 252/2004, art. 5, con una norma di interpretazione autentica ha eluso l’applicazione del citato art. 16 al corpo dei vigili del fuoco.
[16] Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo - quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 26 maggio 2004
[17] Per modificare gli organici dei dirigenti è previsto l’utilizzo del decreto del Presidente della Repubblica - regolamento di delegificazione di cui all’art. 17, comma 4-bis della legge 400/1988.
[18] Ì Tale disposizione contiene alcune decurtazioni degli anni di anzianità al fine del computo per la progressione di carriera.