XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato - A.C. 2620 e abb.
Serie: Progetti di legge    Numero: 730
Data: 02/03/05
Descrittori:
CAMERA DEI DEPUTATI   ELEZIONI POLITICHE
SENATO DELLA REPUBBLICA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AC n.2620/14   AC n.2712/14
AC n.3304/14   AC n.3560/14
AC n.5613/14   AC n.5651/14
AC n.5652/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato

A.C. 2620 e abb.

 

n. 730

 


xiv legislatura

2 marzo 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali

Ha collaborato alla redazione del dossier la Sezione Affari regionali del Dipartimento istituzioni.

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0728.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  10

§      Contenuto  10

§      Relazioni allegate  10

Elementi per l’istruttoria legislativa  11

§      Necessità dell’intervento con legge  11

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Formulazione del testo  12

Schede di lettura

La normativa vigente  15

§      Il sistema per l’elezione del Senato della Repubblica  15

§      Il sistema per l’elezione della Camera dei deputati17

Le proposte di legge in esame  22

§      Camera dei deputati: abolizione dello scorporo (A.C. 2712, 3560 e 5651)22

§      Camera dei deputati: introduzione della scheda e del voto unico (A.C. 5613 e 5651)24

§      Camera dei deputati: “scorporo di coalizione” (A.C. 2620, 3304 e 5613)27

§      Senato della Repubblica: modifica delle norme sulla presentazione delle candidature, sulla scheda elettorale e sulle modalità di espressione del voto (A.C. 5652)30

Progetti di legge

§      A.C. 2620, (on. Soro ed altri), Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ‘scorporo di coalizione’35

§      A.C. 2712, (on. Fontana), Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo  41

§      A.C. 3304, (on. Soda), Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ‘scorporo di coalizione’47

§      A.C. 3560, (on. Gazzara ed altri), Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo  53

§      A.C. 5613, (on. Benedetti Valentini), Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del voto congiunto uninominale  57

§      A.C. 5651, (on. Nespoli), Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  71

§      A.C. 5652, (on. Nespoli), Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533  83

Normativa di riferimento

§      D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati89

§      Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)159

§      Legge 4 agosto 1993, n. 277. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati162

§      D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica  169

§      D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14. Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati185

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2620

Titolo

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di “scorporo di coalizione”

Iniziativa

On. Soro ed altri

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          presentazione alla Camera

9 aprile 2002

§          annuncio

6 maggio 2002

§          assegnazione

6 maggio 2002

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

--

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2712

Titolo

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo

Iniziativa

On. Fontana

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date

 

§          presentazione alla Camera

7 maggio 2002

§          annuncio

24 giugno 2002

§          assegnazione

24 giugno 2002

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

--

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 3304

Titolo

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di “scorporo di coalizione”

Iniziativa

On. Soda

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          presentazione alla Camera

22 ottobre 2002

§          annuncio

10 dicembre 2002

§          assegnazione

10 dicembre 2002

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

--

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 3560

Titolo

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo

Iniziativa

On. Gazzara ed altri

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione alla Camera

21 gennaio 2003

§          annuncio

24 marzo 2003

§          assegnazione

24 marzo 2003

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

--

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 5613

Titolo

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del voto congiunto uninominale-proporzionale e dello scorporo di coalizione

Iniziativa

On. Benedetti Valentini ed altri

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

15

Date

 

§          presentazione alla Camera

10 febbraio 2005

§          annuncio

14 febbraio 2005

§          assegnazione

28 febbraio 2005

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

--

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 5651

Titolo

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Iniziativa

On. Nespoli

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

16

Date

 

§          presentazione alla Camera

23 febbraio 2005

§          annuncio

24 febbraio 2005

§          assegnazione

2 marzo 2005

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

--

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 5652

Titolo

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

Iniziativa

On. Nespoli

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§          presentazione alla Camera

23 febbraio 2005

§          annuncio

24 febbraio 2005

§          assegnazione

2 marzo 2005

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

--

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge apportano specifici correttivi alla disciplina vigente per l’elezione della Camera dei deputati e – limitatamente all’A.C. 5652 – del Senato della Repubblica, mantenendo invariato l’impianto dei relativi sistemi elettorali.

I correttivi proposti concernono principalmente le modalità di espressione del voto (unico o disgiunto) e le modalità di calcolo dei voti ai fini del riparto dei seggi con metodo proporzionale (abolizione o modifica dello “scorporo”). In particolare:

§         le proposte di legge A.C. 2712 (on. Fontana) ed A.C. 3560 (on. Gazzara ed altri) sopprimono il meccanismo dello scorporo, limitatamente al sistema per l’elezione della Camera;

§         l’A.C. 5651 (on. Nespoli), oltre ad abolire lo scorporo, modifica la disciplina dell’espressione del voto per l’elezione della Camera, prevedendo un’unica scheda ed unificando il voto al candidato nel collegio uninominale e quello alla lista proporzionale nella circoscrizione, con ciò escludendo la possibilità di esprimere due voti “disgiunti”;

§         l’A.C. 5613 (on. Benedetti Valentini ed altri), introduce anch’esso il voto congiunto uninominale-proporzionale alla Camera, accompagnandolo con una modifica alla disciplina dello scorporo volta a prevederne l’obbligatoria applicazione ai gruppi di liste coalizzate che presentino candidati comuni nei collegi uninominali (c.d. “scorporo di coalizione”);

§         le identiche proposte di legge A.C. 2620 (on. Soro) ed A.C. 3304 (on. Soda) introducono anch’esse un’ipotesi di “scorporo di coalizione”;

§         l’A.C. 5652 (on. Nespoli), interviene, infine, sulla disciplina per l’elezione del Senato, attribuendo ad ogni candidato la possibilità di essere contraddistinto anche da più di un contrassegno ed evidenziandone così, anche sulla scheda elettorale, l’appartenenza ad una coalizione di forze politiche.

Relazioni allegate

Le proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, sono corredate della sola relazione illustrativa.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge intervengono in materia elettorale, novellando disposizioni recate da atti aventi natura legislativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’oggetto delle proposte di legge può ricondursi alla materia: “organi dello Stato e relative leggi elettorali”, che l’articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Due proposte di legge (A.C. 2712 e 5613) prevedono l’adozione, con regolamento governativo ex art. 17, co. 1, lett. b), della L. 400/1988, di disposizioni attuative delle modifiche apportate dalle proposte medesime al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.

Coordinamento con la normativa vigente

Tutte le proposte di legge sono formulate in termini di novella al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, ovvero (A.C. 5652) al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Tra i progetti di legge in materia elettorale attualmente all’esame delle Camere, si segnalano i seguenti:

§         A.S. 1972, recante modifiche agli artt. 83, 84 e 86 del testo unico per l’elezione della Camera, in materia di attribuzione di seggi: approvato dalla Camera in un testo unificato (A.C. 2625 e abb.), il progetto di legge è attualmente all’esame dell’Assemblea del Senato;

§         A.S. 1148 e abb., recanti disposizioni volte a semplificare il procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali: la I Commissione del Senato ha avviato l’esame in sede referente nella seduta dell’11 marzo 2004;

§         A.S. 1732 e abb., recanti modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera e al Senato, finalizzate a promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive: i progetti di legge sono attualmente all’esame della 1ª Commissione del Senato in sede referente;

§         A.C. 1949 e abb., recanti disposizioni in materia di candidatura alle elezioni dei magistrati: in corso d’esame in sede referente presso la I Commissione della Camera.

Non si può tralasciare, infine, un breve accenno al disegno di legge costituzionale recante “Modifiche alla parte II della Costituzione” (A.S. 2544-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera ed attualmente di nuovo in corso d’esame al Senato, in prima deliberazione).

 

Pur se il provvedimento, in coerenza con l’impostazione adottata dalla Costituzione vigente, non interviene direttamente sul sistema e sulle procedure elettorali, limitandosi ad integrare alcune disposizioni della Costituzione recanti princìpi generali in materia, l’ampia riforma dell’ordinamento della Repubblica in esso delineata presenta vari aspetti suscettibili, con tutta evidenza, di determinare in prospettiva una profonda influenza sui sistemi elettorali. Si pensi, ad es., alla diversa composizione delle due Camere; alla contestualità delle elezioni dei senatori eletti in ogni regione e dei rispettivi consigli regionali; alle modifiche all’elettorato attivo e passivo; al collegamento tra candidature alla Camera e candidatura alla carica di Primo ministro, finalizzato a fornire un’indicazione elettorale del capo dell’esecutivo mediante la formazione di una maggioranza alla Camera a lui collegata.

Formulazione del testo

Per alcune, specifiche osservazioni relative a singole proposte di legge, si rinvia alle schede di lettura.

 

 

 


Schede di lettura

 


 

La normativa vigente

La presente scheda dà conto, nelle linee generali, della vigente disciplina per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, limitatamente agli aspetti dei due sistemi elettorali che più da vicino afferiscono al contenuto delle proposte di legge oggetto del presente dossier: le modalità di espressione del voto e la c.d. formula elettorale, ovvero il meccanismo di traduzione dei voti in seggi.

 

Per una più ampia illustrazione della normativa che regola le elezioni politiche (comprendente i sistemi di elezione delle due Camere, lo svolgimento della campagna elettorale, i finanziamenti a partiti e candidati ed i rimborsi elettorali) si rinvia al volume Manuale elettorale – Le norme per le elezioni politiche (gennaio 2005), curato dall’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati.

Il sistema per l’elezione del Senato della Repubblica

Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero[1] (art. 57 Cost.).

Per l’elezione dei 309 senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica – disciplinata dal testo unico approvato con D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 – prevede un sistema elettorale di tipo misto, caratterizzato dai seguenti elementi:

§         attribuzione in ogni regione dei tre quarti dei seggi con sistema maggioritario a turno unico nell’ambito di altrettanti collegi uninominali; fanno eccezione la regione Valle d’Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale e la regione Molise, il cui territorio è ripartito in due collegi uninominali;

§         ripartizione dei restanti seggi spettanti alla Regione con sistema pro-porzionale nell’ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali;

§         attribuzione a ciascun elettore di un solo voto, da esprimere a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale;

§         sottrazione totale dalla cifra elettorale di ciascun gruppo dei voti con-seguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali (c.d. scorporo totale).

 

Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il Senato è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente; nessuna regione, a norma dell’art. 57 Cost., può avere un numero di senatori inferiore a sette, con le eccezioni della Valle d’Aosta e del Molise.

Il territorio di ogni regione è ripartito in un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l’assegnazione degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale ciascuna regione è costituita in un’unica circoscrizione regionale.

Si vota su una sola scheda. Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale in cui l’elettore vota.

 

In ogni collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Ai fini dell’attribuzione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale l’Ufficio elettorale regionale determina in primo luogo la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati presentatisi nei collegi della regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei collegi stessi (si tratta del c.d. scorporo totale, avente l’effetto di attenuare la connotazione maggioritaria del sistema).

I seggi sono quindi attribuiti ai gruppi in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d’Hondt: l’ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria ottenuti da ciascun gruppo. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

L’ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo, i candidati non eletti in sede di collegio uninominale compresi nel gruppo medesimo, secondo la graduatoria delle rispettive cifre elettorali individuali. Tali cifre sono determinate moltiplicando per cento il numero dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

Il sistema per l’elezione della Camera dei deputati

Il numero dei deputati è di 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero[2] (art. 56 Cost.).

La legge per l’elezione della Camera dei deputati ha un impianto analogo a quella del Senato, da cui differisce però sensibilmente soprattutto per la maggiore complessità dei raccordi fra parte maggioritaria e proporzionale del sistema misto che si è adottato.

In sintesi gli elementi che caratterizzano tale sistema sono i seguenti:

§         suddivisione del territorio nazionale in 26 circoscrizioni di dimensione regionale o infraregionale;

§         attribuzione, in ogni circoscrizione, del 75 per cento dei seggi con la formula maggioritaria nell’ambito di altrettanti collegi uninominali;

§         ripartizione in ambito nazionale dei restanti seggi con la formula proporzionale dei quozienti interi e di più alti resti e con il sistema delle liste concorrenti. È prevista una soglia di sbarramento del 4 per cento;

§         attribuzione a ciascun elettore di due voti su schede distinte: uno per l’elezione del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta di una delle liste circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in ragione proporzionale;

§         scorporo parziale, dai voti conseguiti dalle liste, dei voti necessari per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati collegati a ciascuna lista;

§         determinazione delle circoscrizioni in cui le singole liste si vedono attribuire i seggi conquistati in ambito nazionale e conseguente proclamazione, su base circoscrizionale, dei candidati di lista risultati eletti con il metodo proporzionale.

 

Nei 475 collegi uninominali l’elezione di altrettanti deputati avviene, a-nalogamente al Senato, a maggioranza semplice e con un turno unico. L’elettore, però, dispone di una scheda distinta per esprimere il suo primo voto che riguarda i singoli candidati dei collegi uninominali. Sulla scheda, accanto al nome del candidato appaiono uno o più contrassegni (fino ad un massimo di cinque), mentre è prescritto che ciascuna candidatura nei collegi uninominali debba essere collegata ad una o più delle liste circoscrizionali che concorrono alla ripartizione dei seggi proporzionali. L’elettore vota tracciando un segno sul nome del candidato preferito o su uno dei simboli che gli si affiancano nella scheda.

Su una seconda scheda, l’elettore traccia un segno nel rettangolo contenente il contrassegno e l’elenco dei candidati della lista prescelta, concorrente al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

A differenza, dunque, di quanto stabilito per il Senato, il legislatore ha optato per il sistema della doppia scheda e della separazione delle candidature nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali che concorrono al riparto proporzionale. Al tempo stesso, però, le due parti del sistema sono rese interdipendenti perché:

§         i candidati nei collegi sono obbligati a collegarsi ad una lista;

§         il meccanismo dello scorporo impone un costo alle liste per l’appoggio dato ai candidati cui si collegano formalmente, costituito dai voti che ad esse vengono sottratti ai fini dei calcoli proporzionali, in caso di vittoria dei candidati stessi nei collegi uninominali;

§         i candidati, anche se non vincitori nei collegi uninominali, possono acquisire un seggio alla Camera perché entrano automaticamente a far parte, come si dirà, di una graduatoria cui si fa ricorso in caso di esaurimento delle liste circoscrizionali di candidati per l’assegnazione dei seggi proporzionali.

 

In ciascun collegio uninominale, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La proclamazione degli eletti con il sistema proporzionale è effettuata in quattro fasi di calcolo:

§         si individuano in ambito nazionale le liste che, avendo superato la soglia di sbarramento del 4 per cento, partecipano al riparto dei seggi proporzionali;

§         si procede alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in proporzione alle cifre elettorali da esse conseguite nell’intero territorio nazionale;

§         si assegnano alle liste i seggi conseguiti, distribuendoli fra le varie circoscrizioni;

§         terminate tali operazioni, si procede alla proclamazione dei candidati eletti per ciascuna lista, traendoli dalle liste circoscrizionali o, se necessario, dalla graduatoria dei candidati dei collegi uninominali collegati alla lista e non già proclamati eletti con il sistema maggioritario.

La ripartizione dei seggi proporzionali tra le varie liste è effettuata nell’ambito dell’intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti.

Non tutte le liste partecipano a tale ripartizione, giacché la legge stabilisce una clausola di sbarramento rappresentata dal 4 per cento dei voti validi. Per individuare quali liste ammettere alla ripartizione dei seggi, gli uffici elettorali circoscrizionali comunicano all’ufficio nazionale il totale dei voti conseguiti da tutte le liste della circoscrizione, che vengono sommati per stabilire il numero dei voti validi nell’intero territorio nazionale. Non si opera in questa fase alcuna detrazione di voti (scorporo): si prendono cioè in considerazione ai fini della verifica del superamento della soglia i voti effettivamente conseguiti dalle liste. Sommando i voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste con il medesimo contrassegno, l’ufficio nazionale elimina dalle operazioni di calcolo quelle liste che su base nazionale non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi, che non otterranno pertanto alcun seggio.

Fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento, la ripartizione proporzionale dei seggi è effettuata previa detrazione di un parte dei voti risultati necessari per eleggere i candidati nei collegi uninominali collegati alla lista (c. d. scorporo parziale): alle liste collegate a ciascun candidato uninominale eletto in un collegio uninominale è in particolare sottratta quella parte dei voti che, in ogni collegio, ha consentito al candidato collegato di vincere, e cioè i voti ottenuti dal candidato giunto al secondo posto, più uno. La legge stabilisce tuttavia una soglia minima di scorporo: per ogni candidato eletto in un collegio uninominale collegato ad una lista non può essere sottratto un numero di voti inferiori al 25 per cento dei voti validi espressi in quel collegio. Qualora il candidato secondo classificato nel collegio abbia conseguito un risultato inferiore a tale percentuale, lo scorporo sarà pertanto pari al 25 per cento dei voti validi del collegio.

In caso di collegamento del candidato eletto con più liste, gli effetti dello scorporo sono distribuiti fra tutte le liste collegate, in proporzione al numero di voti da ciascuna di esse ottenuti nel collegio. Collegio per collegio, dunque, l’Ufficio elettorale circoscrizionale determinerà il numero di voti da scorporare e lo ripartirà fra le liste collegate al vincitore, determinando in tal modo, a livello circoscrizionale, la cifra elettorale con cui le singole liste partecipano al riparto. Il totale delle cifre elettorali delle liste aventi il medesimo contrassegno costituirà, per l’Ufficio elettorale nazionale, la base dei calcoli proporzionali.

Stabilite, attraverso il meccanismo dello scorporo, le cifre elettorali delle singole liste, la distribuzione dei seggi è effettuata, in ragione proporzionale, con il metodo del quoziente intero e dei maggiori resti: a tal fine l’ufficio centrale nazionale divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che hanno superato la soglia di sbarramento per il numero complessivo dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non si tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Si divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale na-zionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

 

Stabilito il numero dei seggi ottenuti dalle varie liste, occorre determinare in quale circoscrizione ciascuna lista conquista i propri seggi e, di conseguenza, chi sono i candidati eletti. Il meccanismo che a tal fine viene stabilito dalla legge è diretto ad attribuire tendenzialmente a ciascuna circoscrizione il numero di seggi proporzionali ad essa assegnato e a ciascuna lista i seggi spettanti tenendo conto del relativo risultato elettorale nelle diverse circoscrizioni.

A tale scopo, i calcoli proporzionali sono ripetuti circoscrizione per cir-coscrizione con il metodo dei quozienti naturali interi. Il totale delle cifre elettorali ottenute in ciascuna circoscrizione dalle liste ammesse al riparto dei seggi, viene diviso per il numero dei seggi proporzionali da assegnare nella circoscrizione: tale quoziente indica il numero dei voti necessario per ottenere un seggio. Ad ogni lista sono assegnati in ciascuna circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente entra nella cifra elettorale della lista stessa, considerando soltanto i numeri interi.

Dopo questa prima distribuzione, che avviene contemporaneamente per tutte le circoscrizioni, se ne effettua una seconda per attribuire i seggi che non è stato possibile assegnare con i quozienti interi. Si parte, in questo caso, dalla circoscrizione più piccola e i seggi che rimangono da attribuire nella circoscrizione sono via via assegnati alle varie liste secondo la graduatoria delle parti decimali del quoziente di ciascuna lista. Quando però una lista ha ottenuto complessivamente tutti i seggi ad essa spettanti a seguito dei calcoli effettuati su base nazionale, la lista non viene più presa in considerazione e, nelle circoscrizioni successive i seggi da assegnare in questo secondo giro sono attribuiti alle liste che la seguono in graduatoria.

Al termine di tali operazioni, può accadere che un limitato numero di seggi non risulti ancora assegnato. Nelle ultime circoscrizioni prese in considerazione può infatti verificarsi che le liste che hanno diritto ad ottenere quei seggi non siano presenti o non abbiano resti da utilizzare, ovvero che ad una lista debba essere assegnato più di un seggio in base ai resti (il che è incompatibile con il metodo adottato). In tale ipotesi, i seggi vengono attribuiti alle liste che ne hanno diritto nelle circoscrizioni in cui esse hanno maggiori resti, iniziando da quelle in cui tali resti non sono già stati utilizzati per attribuire un seggio. E’ proprio per rendere residuale tale ipotesi (che comporta uno squilibrio nella ripartizione dei seggi proporzionali attribuiti alle singole circoscrizioni) che il legislatore ha stabilito di partire dalle circoscrizioni di minori dimensioni, nel presupposto che nelle circoscrizioni prese in considerazione da ultimo (quelle più grandi, cioè) sia presente più facilmente un elevato numero di liste.

I seggi spettanti nelle varie circoscrizioni alle diverse liste sono attribuiti ai candidati nell’ordine stabilito nella lista. I candidati inclusi nella lista che fossero già stati proclamati eletti in un collegio uninominale non sono presi in considerazione, passandosi al candidato successivo nell’ordine progressivo della lista.

Poiché i candidati di ciascuna lista non possono superare un terzo dei seggi proporzionali della circoscrizione, può verificarsi che l’elenco dei candidati di una lista si esaurisca prima che siano stati proclamati eletti tutti i deputati cui la lista ha diritto nella circoscrizione. In tale ipotesi, vengono proclamati eletti i candidati dei collegi uninominali della circoscrizione non eletti col sistema maggioritario, collegati alla lista stessa. A tal fine viene stabilita una graduatoria che si basa – non diversamente da quanto accade per il Senato – sul numero dei voti ottenuti dai candidati non eletti nel collegio in rapporto al totale dei votanti per l’elezione con il sistema maggioritario. Poiché i collegamenti dei candidati nei collegi uninominali possono riguardare più liste, la graduatoria di tali candidati sarà comune a tutte le liste collegate. A tale graduatoria comune si attingerà, in caso di necessità, per la proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata.

Qualora anche la graduatoria dei candidati nei collegi si esaurisca prima che siano stati proclamati eletti tutti i deputati che spettano ad una lista in quella circoscrizione, il seggio è assegnato alla lista in un’altra circoscrizione, e più specificamente in quella in cui la lista ha ottenuto i maggiori resti, a partire da quelli non già utilizzati per la proclamazione di un eletto.


Le proposte di legge in esame

Le sette proposte di legge di seguito illustrate, sottoposte all’esame congiunto della I Commissione della Camera, si caratterizzano – rispetto all’insieme dei progetti di legge in materia elettorale assegnati alla Commissione – per l’intento di apportare specifici correttivi al sistema vigente mantenendone invariato l’impianto, caratterizzato dall’attribuzione del 75 per cento dei seggi con sistema maggioritario a turno unico nell’ambito di collegi uninominali, e del restante 25 per cento con sistema proporzionale.

I correttivi proposti concernono principalmente le modalità di espressione del voto (unico o disgiunto) e le modalità di calcolo dei voti ai fini del riparto dei seggi con metodo proporzionale (abolizione o modifica dello “scorporo”). Se ne dà conto nel prosieguo, raggruppando le proposte di legge in ragione dei temi da queste affrontati.

Camera dei deputati: abolizione dello scorporo (A.C. 2712, 3560 e 5651)

Tre fra le proposte di legge in esame intervengono sul sistema elettorale, limitatamente alla Camera dei deputati, sopprimendo il meccanismo c.d. dello scorporo. Si tratta dell’A.C. 3560 (on. Gazzara ed altri), che reca unicamente tale disposizione, nonché dell’A.C. 2712 (on. Fontana) e dell’A.C. 5651 (on. Nespoli), nei quali l’abolizione dello scorporo si accompagna ad altre misure incidenti sulla disciplina per l’elezione della Camera.

 

Lo scorporo è il procedimento mediante il quale, ai fini dell’assegnazione della parte proporzionale dei seggi (pari al 25 per cento del totale), dalla somma dei voti validi conseguiti da ciascuna lista concorrente sono sottratti i voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali, collegati alle liste medesime. Alla Camera, lo scorporo è previsto dall’art. 77, co. 1, n. 2, del testo unico approvato con D.P.R. 361/1957.

 

Secondo tale disposizione, l’ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista:

§         sommando i voti conseguiti da questa nelle singole sezioni della circoscrizione;

§         detraendo da tale somma, per le liste collegate a ciascun candidato eletto in un collegio uninominale, quella parte dei voti che, in quel collegio, ha consentito al candidato di vincere, e cioè i voti ottenuti dal candidato giunto al secondo posto più uno.

Si tratta dunque di uno scorporo “parziale”, in quanto alle liste non sono sottratti tutti i voti dei candidati uninominali vincenti ma solo una parte, corrispondente ai voti del candidato secondo classificato nel collegio, aumentati di una unità (al Senato lo scorporo è invece “totale”, in quanto ai gruppi di candidati che concorrono per l’assegnazione della quota proporzionale dei seggi sono sottratti tutti i voti dei candidati uninominali vincenti).

La norma stabilisce tuttavia una soglia minima di scorporo: per ogni candidato eletto in un collegio uninominale collegato ad una lista non può essere sottratto un numero di voti inferiore al 25 per cento dei voti validi espressi in quel collegio, anche nel caso in cui il candidato secondo classificato abbia conseguito un risultato inferiore.

In caso di collegamento del candidato eletto con più liste, gli effetti dello scorporo sono distribuiti fra tutte le liste collegate, in proporzione al numero di voti da ciascuna di esse ottenuti nel collegio (per maggiori dettagli, si rinvia alla scheda di lettura sul quadro della normativa vigente).

Finalità dello scorporo è quella di attenuare gli effetti maggioritari del sistema visto nel suo complesso, limitando la rappresentanza nella quota proporzionale per le forze politiche che, all’interno della circoscrizione, siano risultate vincenti nella quota maggioritaria.

 

Il comma 1 dell’unico articolo di cui si compone l’ A.C. 3560 (on. Gazzara ed altri) sopprime interamente il sopra descritto comma 1, n. 2, dell’articolo 77 del testo unico, espungendo così lo scorporo dalla disciplina per l’elezione della Camera.

 

L’abolizione dello scorporo è giustificata – nell’opinione dei presentatori, come espressa nella relazione illustrativa – dalla facilità con la quale è risultato possibile aggirare tale meccanismo attraverso il ricorso alle cosiddette “liste civetta”. Il collegamento del candidato al collegio uninominale a liste fittizie o comunque poco note, destinate a non superare lo sbarramento del 4 per cento per il riparto dei seggi in ragione proprozionale, ha infatti consentito di evitare che gli effetti dello scorporo si esercitassero a danno delle liste rappresentative della coalizione alla quale il candidato effettivamente apparteneva.

 

Le ulteriori novelle recate dal successivo comma 2 al testo unico hanno esclusive finalità di coordinamento formale.

Si segnala che con la soppressione integrale del citato co. 1, n. 2, verrebbe meno la previsione di un’operazione – la determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista – che appare necessaria ai fini del procedimento di trasformazione dei voti in seggi. Ai fini di una più chiara formulazione del testo, si potrebbe valutare l’opportunità di sopprimere il n. 2 nella parte relativa allo scorporo, mantenendone in vita l’inciso iniziale (secondo cui l’ufficio centrale circoscrizionale “determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione”).

 

Anche la proposta di legge A.C. 2712 (on. Fontana) prevede, limitatamente al sistema elettorale per la Camera dei deputati, la soppressione del meccanismo dello scorporo (che il presentatore giudica, nella sua relazione, un “premio di minoranza” che si risolve in una violazione del principio di rappresentatività).

L’articolo 2 sostituisce infatti integralmente l’art. 77 del testo unico approvato con D.P.R. 361/1957. Il nuovo testo dell’articolo appare peraltro sostanzialmente identico a quello vigente, fatta eccezione per il n. 2 del co. 1, la cui formulazione non riporta più alcun accenno al meccanismo dello scorporo.

L’articolo 1 della proposta di legge introduce nel testo unico innovazioni d’altra natura, riferite al suo art. 4:

§         portando da cinque a sei il numero massimo dei contrassegni che, sulla scheda elettorale, possono contraddistinguere ogni candidato nel collegio uninominale (che abbia dichiarato di collegarsi con più liste ai sensi del successivo art. 18, co. 1).

 

Il presentatore rileva, nella relazione illustrativa, che il limite di cinque contrassegni “può essere insufficiente a garantire autonoma visibilità a tutte le componenti politiche di una coalizione”;

 

§         aumentando il numero massimo dei candidati che ciascuna lista può riportare. La soglia, attualmente pari ad un terzo del numero dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, è portata alla metà (arrotondata per eccesso) di tale numero.

 

La finalità dichiarata è quella di contenere il fenomeno del recupero, in sede di attribuzione della quota proporzionale dei seggi, dei candidati nei collegi uninominali risultati sconfitti nella competizione maggioritaria.

 

Anche l’articolo 15 della proposta di legge A.C. 5651 (on. Nespoli), che il paragrafo seguente descrive nel suo complesso, riformula l’art. 77 del testo unico limitatamente al n. 2 del co. 1, sopprimendo il meccanismo dello scorporo ivi previsto.

Camera dei deputati: introduzione della scheda e del voto unico (A.C. 5613 e 5651)

Due tra le proposte di legge in esame – l’A.C. 5613 (on. Benedetti Valentini ed altri) e l’A.C. 5651 (on. Nespoli) – modificano la disciplina dell’espressione del voto per l’elezione della Camera dei deputati, unificando il voto al candidato nel collegio uninominale ed il voto alla lista proporzionale nella circoscrizione, e con ciò escludendo la possibilità di esprimere due voti “disgiunti”.

 

L’articolo 1 della proposta di legge A.C. 5651, presentata dall’on. Nespoli, modifica l’art. 4, co. 2, del testo unico approvato con D.P.R. 361/1957, che disciplina le modalità di espressione del voto per l’elezione della Camera dei deputati.

L’articolo citato, nel testo vigente, attribuisce a ciascun elettore la possibilità di esprimere due voti su schede distinte: uno per l’elezione del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta di una delle liste circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

In virtù della riformulazione proposta, l’elettore esprime un solo voto su un’unica scheda. La scelta dell’elettore ha ad oggetto una delle liste circoscrizionali concorrenti all’attribuzione della quota proporzionale dei seggi, ma la sua efficacia si estende al candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.

Conseguentemente, gli articoli 9 e 16 della proposta di legge intervengono sull’art. 31 del testo unico e sulle relative tabelle allegate[3], modificando l’aspetto della (ormai unica) scheda elettorale. Essa riporta in distinti rettangoli, per ciascuna lista concorrente al riparto dei seggi in ragione proporzionale, il relativo contrassegno, il nome di ciascun candidato appartenente alla lista ed, infine, il nome del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista medesima.

Viene pertanto meno (articolo 2) la necessità di contraddistinguere con propri e distinti contrassegni i candidati nei collegi uninominali.

L’elettore (articolo 10) esprime concretamente il suo voto tracciando un solo segno, comunque apposto, all’interno di uno dei rettangoli contenenti i contrassegni e i nomi suindicati.

Come ribadisce l’articolo 12, una scheda valida per la scelta della lista rappresenta, al tempo stesso, un voto di lista ed un voto individuale per l’elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista medesima.

Viene dunque meno per l’elettore la possibilità, oggi esistente, di esprimere un voto disgiunto tra quota maggioritaria e proporzionale, di votare, cioè, un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta per l’elezione della quota proporzionale; viene meno altresì la possibilità di un voto “parziale”, limitato alla scelta del solo candidato nel collegio uninominale o della sola lista concorrente al riparto in ragione proporzionale.

 

L’intendimento del presentatore, come espresso nella relazione illustrativa, è quello di promuovere il rafforzamento del bipolarismo, “che garantisce l’alternanza e la stabilità di governo”, estendendolo dal livello delle autonomie locali (ove appare maggiormente garantito dai rispettivi sistemi elettorali) al governo del Paese. Nell’attesa che la riforma costituzionale in corso d’esame parlamentare consegua, sul piano istituzionale, tale obiettivo, il proponente ritiene opportuno incentivarlo sul piano elettorale agevolando il consolidarsi di coalizioni contrapposte ed evidenziando sulla scheda elettorale il collegamento tra candidato nel collegio uninominale e liste concorrenti per la quota proporzionale.

 

Un’ulteriore innovazione è introdotta dalla proposta di legge all’articolo 3 che, sopprimendo il co. 4 dell’art. 18 del testo unico, esonera la presentazione delle candidature nei collegi uninominali dall’obbligo di sottoscrizione da parte di un certo numero di elettori del collegio (attualmente compreso tra 500 e 1.000).

Particolare rilievo assume infine l’articolo 15, già ricordato nel precedente paragrafo, che riformula l’art. 77, co. 1, n. 2, del testo unico, sopprimendo il meccanismo dello scorporo.

Gli altri articoli di cui si compone la proposta di legge novellano in varie parti il testo unico, apportando le modifiche di coordinamento necessarie a rendere operative le innovazioni introdotte.

 

Anche la proposta di legge A.C. 5613 (on. Benedetti Valentini ed altri), nel suo articolo 1, riformula l’art. 4 del testo unico: sopprime il voto distinto nelle due schede, ne unifica e modifica l’espressione, ridefinisce, di conseguenza, i criteri di computo.

L’elettore esprime il “voto congiunto uninominale-proporzionale” su di un’unica scheda che l’articolo 1 della proposta ridefinisce integralmente. La scheda – analogamente a quella definita dalla L. 43/1995 per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consigli delle regioni a statuto ordinario – consente all’elettore di votare per una lista circoscrizionale (quota proporzionale) e, insieme, per il candidato nel collegio uninominale che vi è collegato. Candidati e collegamenti sono raggruppati ed esposti nella scheda (e nel manifesto elettorale) in modo da rendere evidenti all’elettore i collegamenti tra le liste e i candidati nei collegi uninominali.

L’articolo 6 della proposta modifica ed adatta la formazione della scheda elettorale (art. 31 del testo unico) a quanto stabilito nel nuovo testo proposto per l’art. 4 del testo unico, mentre gli articoli 10 e 11 specificano le modalità di espressione e di computo del voto (con modifiche agli artt. 58 e 59 del testo unico). L’elettore può votare soltanto per la lista ed il suo voto si trasferisce al candidato uninominale collegato, oppure può votare soltanto per il candidato uninominale e il suo voto non è attribuito a nessuna lista proporzionale collegata.

La formulazione letterale della disposizione esclude che il voto espresso soltanto per il candidato nel collegio uninominale possa essere considerato valido anche per l’unica lista proporzionale eventualmente collegata.

L’elettore può inoltre votare per una lista proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale ad essa collegato; non può invece esprimere un voto disgiunto per una lista proporzionale e per un candidato nel collegio uninominale che non sia ad essa collegato. In tal caso, il voto è nullo.

Il voto congiunto uninominale-proporzionale è collegato alla introduzione dello “scorporo di coalizione” (illustrato nel paragrafo che segue), reso sistematico ed obbligatorio attraverso le modifiche apportate alla disciplina delle candidature e dei contrassegni.

Camera dei deputati: “scorporo di coalizione” (A.C. 2620, 3304 e 5613)

Le proposte di legge A.C. 2620 (on. Soro ed altri), A.C. 3304 (on. Soda), ed A.C. 5613 (on. Benedetti Valentini ed altri) sono intese a rendere impossibile il ricorso alla presentazione delle cosiddette “liste civetta” ed a contrastare, di conseguenza, l’elusione della disciplina dello scorporo. Ai gruppi di liste coalizzate – che presentano candidati comuni nei collegi uninominali – dovrebbe obbligatoriamente applicarsi, secondo le proposte in esame, quello “scorporo di coalizione” che, pur senza ricorrere a questa denominazione, è già disciplinato dal più volte citato art. 77, co. 1, n. 2, del testo unico delle leggi elettorali della Camera (D.P.R. 361/1957).

 

L’A.C. 5613 (on. Benedetti Valentini ed altri), oltre a modificare, come innanzi illustrato, la disciplina dell’espressione del voto connettendo in una sola scheda il voto al candidato nel collegio uninominale ed il voto alla lista proporzionale nella circoscrizione, sostituisce (articolo 2) i co. 1 e 2 dell’art. 18 del testo unico introducendovi alcune disposizioni che – connesse alle successive verifiche e azioni demandate all’Ufficio centrale circoscrizionale in sede di esame delle candidature (il successivo articolo 3 della proposta) – fanno sì che il collegamento di liste proporzionali a candidati uninominali che sono contraddistinti da un medesimo contrassegno determini in ogni caso un collegamento congiunto – in tutta la circoscrizione – di tutte le liste che, anche singolarmente, sono collegate a candidati uninominali che utilizzano il medesimo contrassegno in qualsiasi collegio della circoscrizione. Laddove questi collegamenti non siano dichiarati, l’Ufficio centrale circoscrizionale provvede direttamente a stabilirli (articolo 3 della proposta, con riferimento alle modifiche da introdurre all’art. 22 del T.U.).

Va segnalato che la struttura della scheda elettorale e le modalità del voto rendono “non conveniente” un eventuale collegamento del candidato uninominale a cosiddette “liste civetta”; in tal caso, infatti, la formazione politica che esprimesse quel candidato uninominale non potrebbe beneficiare del voto alla propria lista proporzionale.

Le altre disposizioni della proposta sono dirette a modificare alcune parti del testo unico (con riferimento a operazioni per la definizione delle schede elettorali, dei relativi manifesti, la predisposizione dei luoghi e delle attrezzature per la votazione, alle operazioni di spoglio delle schede e al computo dei voti) in modo da rendere il procedimento coerente con le modificazioni introdotte alla formula elettorale.

 

Le proposte di legge A.C. 2620 (on. Soro ed altri) ed A.C. 3304 (on. Soda) hanno identico testo, formulato come novella al D.P.R. 361/1957. Esse introducono l’obbligo di dichiarare la costituzione della coalizione contestualmente alla presentazione dei contrassegni e, di conseguenza, di dichiarare i collegamenti congiunti all’atto della presentazione delle candidature nei collegi uninominali. Se le dichiarazioni di collegamento dei candidati nei collegi uninominali non sono conformi alle dichiarazioni congiunte effettuate dai rappresentanti dalle liste in sede di presentazione dei contrassegni, i collegamenti non dichiarati sono effettuati d’ufficio.

La costituzione della coalizione è resa poi evidente all’elettore nelle schede elettorali e nei manifesti: i contrassegni, le candidature e le liste che partecipano alla coalizione sono raggruppati insieme in entrambe le schede (con diversa evidenza) e sono proposti nel manifesto elettorale in modo che l’elettore possa identificare sia (tutte) le liste proporzionali che sono collegate al candidato uninominale, sia il candidato uninominale collegato alla lista che intende votare.

 

In dettaglio, nell’articolo 1:

§         il comma 1 introduce all’art. 14 del testo unico la dichiarazione di coalizione. Deve essere resa “qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali”. Si sostanzia nel deposito congiunto del contrassegno o dei contrassegni con i quali quei partiti o gruppi politici dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali. Da tale dichiarazione consegue che quei partiti o gruppi politici (e, dunque, le liste proporzionali contraddistinte dai rispettivi contrassegni) formano una coalizione ai fini del successivo procedimento elettorale; segnatamente,

-          ai fini delle operazioni di scorporo di cui all’art. 77, co. 1, n. 2, secondo periodo, del testo unico,

-          e per l’assegnazione dei seggi proporzionali a candidati non proclamati nei collegi uninominali che, secondo quanto dispone l’art. 84, co. 1, quarto periodo, del testo unico, formano una graduatoria unica relativa a tutte le liste collegate.

Consegue inoltre che la dichiarazione di coalizione ha effetto per tutte le circoscrizioni e che, pertanto, “ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione”. Questa disposizione integra (e rende ripetitiva) la prescrizione di collegamenti multipli uniformi all’interno della medesima circoscrizione già presente nell’art. 18, co. 1, terzo periodo, del testo unico;

§         il comma 2 dell’articolo 1 adatta il riferimento interno ai commi dell’art. 14 del testo unico, a seguito dell’introduzione del nuovo comma;

§         il comma 3 impone ai candidati che nei collegi uninominali dichiarano collegamenti con più liste proporzionali di indicare il contrassegno o i contrassegni delle liste della rispettiva “coalizione” come quelli da mettere nella scheda per la votazione (e nel manifesto) accanto al proprio cognome e nome; l’attuale testo del quarto periodo, co. 1, dell’art. 18 del testo unico consente al candidato uninominale di dichiarare liberamente quale contrassegno (tra tutti quelli presentati ai sensi dell’art. 14) dovrà contraddistinguere la propria candidatura. Questa disposizione trova corrispettivo in quella introdotta dal successivo comma 4 : se la dichiarazione di collegamento non è effettuata correttamente e completamente dal candidato vi provvede d’autorità l’Ufficio elettorale circoscrizionale in sede di esame delle candidature ai sensi dell’art. 18 del testo unico. Quando un candidato uninominale è contraddistinto da un contrassegno presentato da più liste in coalizione ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, L’Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se questi ha dichiarato il collegamento con tutte le liste della coalizione che hanno presentato candidature nella circoscrizione e se la sua candidatura è contraddistinta nella scheda dal contrassegno (o dai contrassegni) di quella coalizione. In caso contrario procede al collegamento con tutte le liste di quella coalizione che hanno presentato candidature proporzionali nella circoscrizione.

 

L’articolo 2 detta una apposita disciplina per la presentazione nelle schede per la votazione e nei manifesti elettorali delle candidature e dei contrassegni connessi a liste che hanno dichiarato la costituzione della coalizione.

Nella scheda di votazione per il collegio uninominale, quando il candidato è collegato a più liste in coalizione secondo la definizione datane all’articolo 1 della proposta in esame, i contrassegni delle liste della coalizione e il contrassegno (o i contrassegni) del candidato uninominale collegato sono raggruppati in modo che siano contigui ed in un unico spazio. Per questo il contrassegno, il cognome ed il nome del candidato sono affiancati dai contrassegni di tutte le liste collegate. Analogamente, nella scheda per la votazione della quota proporzionale il contrassegno di ciascuna lista della coalizione è affiancato dal contrassegno del candidato uninominale collegato. La stessa presentazione è riproposta nei manifesti elettorali. Le nuove disposizioni sulla procedura per determinare la successione dei candidati, dei contrassegni e delle liste nelle schede di votazione e nei manifesti si aggiungono a quelle già dettate dall’art. 24 e dall’art. 31 del testo unico.

 

In particolare:

§         il comma 1 disciplina il procedimento per determinare la successione dei candidati collegati a più liste nella scheda e nei manifesti: L’ufficio centrale circoscrizionale considera come un’unica lista ciascun gruppo di liste collegate e determina per sorteggio la successione di tali gruppi di liste. Procede poi ad un ulteriore sorteggio per determinare la successione delle liste all’interno di ciascun gruppo. Questo “ordinamento” è riprodotto nelle schede (secondo la modifica che il comma 2 apporta all’art. 31 del testo unico) e nei manifesti. Sembra opportuno, a tale riguardo, un più puntuale coordinamento con le operazioni di cui al primo comma dell’art. 24, che già prevedono il sorteggio per l’ordine dei candidati uninominali nella scheda e nel manifesto. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce che anche nel manifesto della votazione per la quota proporzionale “sotto il contrassegno di ciascuna lista […] è riprodotto, con dimensioni inferiori il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato”;

§         il comma 2 determina le modalità di presentazione della coalizione e dei collegamenti nelle schede per la votazione. Nella scheda per la quota proporzionale alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista sono riportati, con una dimensione minore e nel medesimo rettangolo, il contrassegno, o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. Se il collegamento è effettuato con più liste il contrassegno (o i contrassegni) del candidato uninominale è ripetuto alla sinistra (e nel rettangolo) di ciascuna lista.

 

Le relazioni illustrative che accompagnano le proposte di legge A.C. 2620 e 3304 indicano con chiarezza l’obiettivo delle modifiche che queste vogliono introdurre: impedire che i partiti e i gruppi politici, attraverso l’uso improprio dei collegamenti con le cosiddette “liste civetta”, possano eludere la disciplina dello scorporo e annullare così il sistema compensativo che la L. 277/1993, di riforma del sistema elettorale, ha stabilito tra il criterio maggioritario applicato alla assegnazione di 475 seggi e il “riequilibrio” proporzionale (una “correzione proporzionalistica”) affidato alla formula di assegnazione del restante 25 per cento dei seggi.

Si osserva peraltro che, qualora sia interpretata letteralmente, la coalizione costituita con riferimento al collegamento delle candidature uninominali con più liste potrebbe rivelarsi insufficiente a tal fine. La dichiarazione di collegamento, se non è univocamente connessa all’uso del contrassegno, resta infatti nella disponibilità dei dichiaranti i quali possono continuare a dichiarare collegamenti dei candidati uninominali con una sola lista e, per questa via, eludere anche la disciplina della coalizione che il comma 1 dell’articolo 1 in esame pone quale presupposto di tutte le altre prescrizioni ed effetti. Ad intendere l’obbligatorietà della coalizione ai fini dello scorporo si dovrebbe far riferimento all’utilizzazione del contrassegno del candidato nel collegio uninominale; Questa obbligatorietà non emerge con immediatezza dal testo, che fa riferimento alla dichiarazione di collegamento a più liste[4].

Senato della Repubblica: modifica delle norme sulla presentazione delle candidature, sulla scheda elettorale e sulle modalità di espressione del voto (A.C. 5652)

Collegata all’A.C. 5651, in precedenza descritto, quanto alla ratio generale – e, in particolar modo, all’intendimento di agevolare il consolidarsi di un sistema politico bipolare fatto di coalizioni contrapposte – ma riferita alla disciplina per l’elezione del Senato della Repubblica è la proposta di legge A.C. 5652, anch’essa di iniziativa dell’on. Nespoli.

La proposta di legge interviene sugli artt. 9 e 14 del testo unico delle leggi per l’elezione del Senato, approvato con D.Lgs. 533/1993, e sulla tabella A ad esso allegata, concernenti rispettivamente la presentazione delle candidature nei collegi uninominali, le modalità di espressione del voto e l’aspetto della scheda elettorale.

 

Ai sensi del vigente art. 9 del testo unico, la presentazione delle candidature nei singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l’accettazione della candidatura. L’appartenenza dei candidati ai gruppi è rilevante ai fini dell’attribuzione dei seggi nella quota proporzionale. La presentazione delle candidature può tuttavia avvenire anche per singoli candidati, i quali non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale (si tratta delle c.d. candidature individuali). Il numero dei candidati compreso in ciascun gruppo non può essere inferiore a tre né superiore al numero dei collegi della regione. Ciascun candidato indica il contrassegno, tra quelli in precedenza depositati presso il Ministero dell’interno, con il quale intende contraddistinguersi sulla scheda elettorale.

 

In virtù delle modifiche proposte all’art. 9 del testo unico (articoli da 1 a 3), ogni candidato potrà essere contraddistinto anche da più di un contrassegno, fino ad un massimo di dieci. Il testo prevede inoltre che i gruppi ai quali aderiscono i candidati debbano comprendere un numero di candidature non inferiore ai due terzi del numero dei collegi della regione (non è previsto un numero massimo). Sembra venir meno la possibilità della presentazione di candidature individuali: scompare infatti la relativa previsione al co. 1 dell’art. 9.

Si segnala peraltro che a tale possibilità continuano a richiamarsi altre disposizioni del testo unico (cfr. ad es., art. 9, co. 5 e 8; art. 10, co. 5 e 6), non modificate dal testo in esame.

In conseguenza di tali innovazioni, l’articolo 5 della proposta di legge modifica l’aspetto della scheda elettorale (di cui alla tabella A richiamata dall’art. 11, co. 3, del testo unico), così da evidenziare l’eventuale collegamento di ciascun candidato con più di un contrassegno. Nel nuovo modello di scheda il nome del candidato è infatti accompagnato dalla rappresentazione di tutti i contrassegni che lo contraddistinguono.

L’articolo 4 modifica, infine, le modalità di espressione del voto, definite dall’art. 14 del testo unico.

Ai sensi del vigente art. 14, ogni elettore esprime il suo voto tracciando un solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno ed il nome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni e indicazioni.

Il nuovo testo dell’articolo consente all’elettore di tracciare uno o più segni nel rettangolo contenente il contrassegno o i contrassegni ed il nome del candidato prescelto.

Sembra opportuna una riflessione sulla prevista possibilità – che non appare indispensabile ai fini dell’espressione del voto – di tracciare più segni, e sulla mancata riproduzione del divieto di apporre sulla scheda “altri segni o indicazioni”, per i potenziali riflessi di tali innovazioni sul grado di riconoscibilità e dunque sulla segretezza del voto.

 

È intendimento del presentatore – precisa la relazione illustrativa – agevolare con le modifiche proposte la strada delle coalizioni tra forze politiche, evitando a queste ultime il timore di perdere, nel perseguimento a volte artificioso del simbolo unico, la propria specifica identità.

 

 

 


Progetti di legge


N. 2620

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati SORO, ALBERTINI, BENVENUTO, ENZO BIANCO, BIMBI, BONITO, BOTTINO, BRESSA, CAMO, CARBONELLA, CARDINALE, CARRA, CUSUMANO, DAMIANI, DUILIO, FOLENA, FRIGATO, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUSETTI, MACCANICO, MARCORA, RAFFAELLA MARIANI, MARINELLO, MARIOTTI, MEDURI, MELANDRI, MOLINARI, MORGANDO, PISTELLI, POTENZA, RAMPONI, ROCCHI, ROTUNDO, SINISCALCHI, TIDEI, TOLOTTI, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI

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Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ‘scorporo di coalizione’

 

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Presentata il 9 aprile 2002

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e correttezza al procedimento elettorale per l'attribuzione della quota dei seggi della Camera dei deputati da assegnare in ragione proporzionale, sulla base della disciplina dettata dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.

Le norme della legge vigente, che impongono l'obbligo di collegamento tra i candidati nei collegi uninominali con una o più liste presentate per concorrere alla quota proporzionale dei seggi, si prestano attualmente a facili manovre elusive.

I candidati nei collegi uninominali possono infatti collegarsi con liste di comodo (cosiddette "liste civetta"), evitando così ogni detrazione di voti a carico delle vere liste di riferimento.

Si elude così lo spirito della legge che - nell'introdurre un sistema prevalentemente maggioritario - ha voluto aprire la quota proporzionale dei seggi alla possibilità di accesso di un più ampio spettro di forze politiche alle quali riservare un diritto di tribuna nel Parlamento.

Questa apertura si consegue appunto attraverso la detrazione (cosiddetto "scorporo") di una parte dei voti conseguiti dai candidati vincenti nei collegi uninominali a carico delle liste collegate.

Questa fondamentale esigenza di pluralismo è stata ritenuta un importante fattore di riequilibrio della riforma maggioritaria: una sua revisione può essere possibile solo attraverso una meditata espressa modifica del sistema elettorale adottato nel 1993; non può certo derivare da comportamenti elusivi che alterano in via di fatto le regole del gioco e la correttezza dell'intero procedimento elettorale.

In occasione delle elezioni del 13 maggio 2001 si è verificata una estensione massiccia del fenomeno delle "liste civetta" con l'obiettivo di aggirare l'effetto penalizzante dello "scorporo".

Le quattro principali formazioni politiche italiane hanno fatto ricorso, in misura diversa, al suddetto sistema, con l'effetto di una modificazione consistente della cifra elettorale nazionale assegnata rispetto a quella potenzialmente derivabile qualora si fosse effettuata la detrazione di voti necessari per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati vincitori coerentemente collegati a ciascuna lista.

Ne è conseguita una non trascurabile distorsione della funzione che il legislatore ha assegnato al meccanismo dello scorporo: e cioè quella di attenuare l'impatto maggioritario delle legge elettorale, penalizzando nella quota proporzionale lo schieramento vincente del confronto maggioritario.

La non ancora risolta "questione dei seggi vacanti nella XIV legislatura" è figlia, in larga misura, di questa distorsione.

Le norme che si propongono sono volte appunto a scoraggiare le pratiche elusive rendendo più trasparenti agli occhi degli elettori i collegamenti tra le liste e le candidature nei collegi uninominali e formalizzando a livello nazionale l'istituto della coalizione tra formazioni politiche.

A questo scopo, le innovazioni recate dalla presente proposta di legge toccano due punti della disciplina elettorale.

Con l'articolo 1 si impone a tutti i partiti e alle formazioni politiche che intendono effettuare collegamenti congiunti con le medesime candidature nei collegi uninominali, di depositare congiuntamente presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni destinati a distinguere le candidature uninominali comuni.

I partiti e gruppi politici che effettuano tale scelta si intendono formare una coalizione. Viene così formalizzato e reso impegnativo in ambito nazionale agli elettori un istituto già di fatto operante nella nuova disciplina elettorale.

Ciascuna forza politica non può dichiarare l'appartenenza a più di una coalizione. Il deposito congiunto dei contrassegni in ambito nazionale viene quindi utilizzato come parametro dagli uffici elettorali circoscrizionali per effettuare in ogni caso d'ufficio (qualora ciò non sia già avvenuto per dichiarazione spontanea delle forze politiche interessate) il collegamento tra le candidature contraddistinte dai contrassegni di coalizione delle formazioni politiche componenti la coalizione stessa (ove ovviamente queste abbiano presentato liste nella circoscrizione).

Il collegamento con tutte le liste facenti parte della coalizione determina l'operatività delle norme sullo scorporo già vigenti in caso di collegamento plurimo: la detrazione dei voti avverrà a carico di tutte le liste della coalizione in proporzione ai voti riportati dalle liste stesse nel collegio uninominale in cui è stato eletto il candidato collegato.

Con l'articolo 2 si rende il sistema dei collegamenti tra parte uninominale e parte proporzionale della competizione elettorale trasparente e facilmente comprensibile agli elettori sulle schede elettorali.

L'articolo è volto a modificare la scheda per l'attribuzione proporzionale dei seggi attraverso due innovazioni: si prevede che tutte le liste facenti parte della coalizioni siano riportate sulla scheda in sequenza, in modo da presentare agli elettori in modo visibile l'insieme delle formazioni politiche facenti parte dell'alleanza politica.

Si prevede inoltre che nella medesima scheda, sotto al contrassegno di lista, sia riportato in dimensioni minori il contrassegno dell'eventuale candidato uninominale collegato.

Entrambe le innovazioni che si propongono non alterano in alcun modo i meccanismi elettorali già operanti ed in particolare le regole per la trasformazione dei voti in seggi.

L'intervento si limita ad introdurre alcuni elementi minimi per garantire che le prossime consultazioni si svolgano nel pieno rispetto da parte di tutti di eguali condizioni nella competizione elettorale e con migliori condizioni di visibilità agli elettori delle alleanze politiche che si affrontano per il governo del Paese.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di volere distinguere tali candidature. I partiti e gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione".

2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: "Ai fini di cui al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui al quarto comma".

3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14".

4. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti o gruppi politici facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale".

 

 

Art. 2.

1. Al numero 2) dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'Ufficio procede ad un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto; nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato".

2. Al secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo".

 

 

 


N. 2712

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato FONTANA

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Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo

 

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Presentata il 7 maggio 2002

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Onorevoli Colleghi! - Nell'attuale sistema elettorale della Camera dei deputati, con il quale abbiamo votato nel 1994, nel 1996 e nel 2001, vi sono una serie di meccanismi perversi, di complicazioni, di distorsioni che hanno già dato pessima prova e che hanno provocato spesso gravi fenomeni di aggiramento o che, in alcuni casi, sono diventati rapidamente inutili.

Si tratta, in buona sostanza, di quelle norme che furono introdotte per ridurre gli effetti del sistema maggioritario e per tutelare la rappresentatività dei partiti minori.

Con la presente proposta di legge si propone, pertanto, l'eliminazione della previsione nella legge elettorale vigente, non ancora della quota proporzionale, ma almeno dello scorporo.

Nel dettaglio le modifiche che si propongono sono le seguenti.

 

Scorporo:

 

è certamente la questione più delicata. Quando furono varate le attuali leggi elettorali si decise di ricorrere al meccanismo dello scorporo per attenuare il carattere maggioritario delle elezioni. Con l'abolizione dello scorporo, restando immutata la quota di seggi attribuita con il sistema proporzionale, si garantirebbe l'assoluta corrispondenza tra i voti espressi dagli elettori e la rappresentanza elettorale che ne deriva. Lo scorporo è un premio di minoranza che può premiare coloro che perdono le elezioni a tale punto da trasformarli in vincitori. Ciò costituisce una inaccettabile violazione del principio di rappresentatività, uno dei princìpi cardine della democrazia assieme al rispetto delle minoranze. Trasformare la maggioranza in minoranza capovolgendo il voto dato dagli elettori significa, infatti, contravvenire alle regole più comuni di un Paese democratico in cui i governanti appunto sono scelti dal popolo. Questa esigenza è sancita dalla nostra Costituzione e più precisamente dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 i quali prevedono la libera espressione del voto nonché l'assoluto rispetto della volontà espressa dall'elettore. I fatti di recente accaduti in ordine all'assegnazione dei seggi della quota proporzionale alla Camera dei deputati dimostrano l'inadeguatezza dell'attuale normativa elettorale, soprattutto per ciò che concerne il sistema dello scorporo. Il modo in cui questo meccanismo opera per rinforzare gli effetti del principio proporzionale nel quadro del sistema elettorale maggioritario è da ritenere surrettizio in quanto ignoto alla stragrande maggioranza degli elettori. Esso costituisce un inganno nei loro confronti se si può, come è stato dimostrato nelle elezioni politiche del 1996 e del 2001, aggirarlo in modo perfettamente legittimo.

 

Numero dei candidati nel proporzionale:

 

attualmente il numero di tali candidati non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti, in ciascuna circoscrizione, su base proporzionale. La previsione di questo numero ridotto è essenzialmente finalizzata a consentire il recupero, in sede di attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, dei candidati nei collegi uninominali risultati sconfitti nella competizione maggioritaria. In buona sostanza la disciplina che si propone mira a garantire rispetto alla applicazione pratica dei cosiddetti "ripescaggi". Si prevede, quindi, che ciascuna lista possa essere composta da un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi attribuiti in ragione proporzionale nella circoscrizione elettorale, con arrotondamento all'unità superiore.

 

Simboli:

 

l'attuale previsione che riguarda il numero massimo dei contrassegni che possono essere contenuti nella scheda elettorale è disciplinata dall'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed è prevista nel numero di cinque. Si è tuttavia riscontrato che questo limite può essere insufficiente a garantire autonoma visibilità a tutte le componenti politiche di una coalizione. La presente proposta di legge interviene in questo senso aumentando la previsione massima dei contrassegni presentabili al numero di sei.

L'articolo 3 della proposta di legge autorizza il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, un regolamento per la definizione delle nuove caratteristiche delle schede di votazione e ad adottare le necessarie modifiche al vigente regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";

b) al numero 2) le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà arrotondata per eccesso".

 

 

Art. 2.

1. L'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione".

 

 

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, nonché le caratteristiche delle schede di voto in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

 

 

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

N. 3304

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato SODA

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Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di "scorporo di coalizione

 

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Presentata il22 ottobre 2002

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e correttezza al procedimento elettorale per l'attribuzione della quota dei seggi della Camera dei deputati da assegnare in ragione proporzionale, sulla base della disciplina dettata dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.

Le norme della legge vigente che impongono l'obbligo di collegamento tra i candidati nei collegi uninominali con una o più liste presentate per concorrere alla quota proporzionale dei seggi si prestano attualmente a facili manovre elusive. I candidati nei collegi uninominali possono infatti collegarsi con liste di comodo, evitando così ogni detrazione di voti a carico delle vere liste di riferimento. Si elude così lo spirito della legge che - nell'introdurre un sistema prevalentemente maggioritario - ha voluto aprire la quota proporzionale dei seggi alla possibilità di accesso di un più ampio spettro di forze politiche alle quali riservare un diritto di tribuna nel Parlamento. Questa apertura si consegue appunto attraverso la detrazione (cosiddetto "scorporo") di una parte dei voti conseguiti dai candidati vincenti nei collegi uninominali a carico delle liste collegate.

Questa fondamentale esigenza di pluralismo è stata ritenuta un importante fattore di riequilibrio della riforma maggioritaria: una sua revisione può essere possibile solo attraverso una meditata modifica espressa del sistema elettorale adottato nel 1993 e non può certo derivare da comportamenti elusivi che alterano in via di fatto le regole del gioco e la correttezza dell'intero procedimento elettorale.

Le norme che si propongono sono volte appunto a scoraggiare le pratiche elusive rendendo più trasparenti agli occhi degli elettori i collegamenti tra le liste e le candidature nei collegi uninominali e formalizzando a livello nazionale l'istituto della coalizione tra formazioni politiche. A questo scopo, le innovazioni recate dalla presente proposta di legge toccano due punti della disciplina elettorale.

Con l'articolo 1 si impone a tutti i partiti e alle formazioni politiche che intendono effettuare collegamenti congiunti con le medesime candidature nei collegi uninominali, di depositare congiuntamente presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni destinati a distinguere le candidature uninominali comuni. I partiti che effettuano tale scelta si intendono formare una coalizione. Viene così formalizzato e reso impegnativo in ambito nazionale agli elettori un istituto già di fatto operante nella nuova disciplina elettorale. Ciascuna forza politica non può dichiarare l'appartenenza a più di una coalizione. Il deposito congiunto dei contrassegni in ambito nazionale viene quindi utilizzato come parametro dagli uffici elettorali circoscrizionali per effettuare in ogni caso d'ufficio (qualora ciò non sia già avvenuto per dichiarazione spontanea delle forze politiche interessate) il collegamento tra le candidature contraddistinte dai contrassegni di coalizione e le liste delle formazioni politiche componenti la coalizione stessa (ove ovviamente queste abbiano presentato liste nella circoscrizione).

Il collegamento con tutte le liste facenti parte della coalizione determina l'operatività delle norme sullo scorporo già attualmente vigenti in caso di collegamento plurimo: la detrazione dei voti avverrà a carico di tutte le liste della coalizione in proporzione ai voti riportati dalle liste stesse nel collegio uninominale in cui è stato eletto il candidato collegato.

Con l'articolo 2 si rende il sistema dei collegamenti tra parte uninominale e parte proporzionale della competizione elettorale trasparente e facilmente comprensibile agli elettori sulle schede elettorali.

L'articolo è volto a modificare la scheda per l'attribuzione proporzionale dei seggi attraverso due innovazioni: si prevede che tutte le liste facenti parte della coalizione siano riportate sulla scheda in sequenza, in modo da presentare agli elettori in modo visibile l'insieme delle formazioni politiche facenti parte dell'alleanza politica. Si prevede inoltre che nella medesima scheda, sotto al contrassegno di lista, sia riportato in dimensioni minori il contrassegno dell'eventuale candidato uninominale collegato.

Entrambe le innovazioni che si propongono non alterano in alcun modo i meccanismi elettorali già operanti ed in particolare le regole per la trasformazione dei voti in seggi. L'intervento si limita ad introdurre alcuni elementi minimi per garantire che le prossime consultazioni si svolgano nel pieno rispetto da parte di tutti di eguali condizioni nella competizione elettorale e con migliori condizioni di visibilità agli elettori delle alleanze politiche che si affrontano per il governo del Paese.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di volere distinguere tali candidature. I partiti e gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione".

2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: "Ai fini di cui al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui al quarto comma".

3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14".

4. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale".

 

 

Art. 2.

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine l'ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'ufficio procede ad un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto. Nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato;".

2. Al secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo".

 

 

 


N. 3560

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati GAZZARA, BLASI, CAMPA, CARRARA, CROSETTO, DE GHISLANZONI CARDOLI, GIUDICE, MISURACA, OSVALDO NAPOLI, PARODI, TABORELLI, VIALE

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Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo

 

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Presentata il 21 gennaio 2003

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Onorevoli Colleghi! - La legge vigente per l'elezione alla Camera dei deputati (cosiddetto "Mattarellum") contiene molte previsioni che nel tempo sono apparse complicate, più che articolate, e i cui effetti, a prescindere dalle buone intenzioni del legislatore dell'epoca, si sono rivelati contrastanti con le stesse intenzioni dei proponenti.

Le questioni poste da quella legge sono tante. Tra esse, la più delicata si presenta il cosiddetto "scorporo", utile, nelle intenzioni, a mitigare l'eventuale esito positivo delle elezioni ponendo un correttivo alla volontà degli elettori manifestata con il voto, attraverso la previsione di una "penalizzazione" sull'esito del "proporzionale" a carico dei partiti vincitori nei collegi del "maggioritario".

I seggi del proporzionale sono infatti ripartiti sulla base dei voti ottenuti dalle liste. Ma non solo. Dai voti ottenuti da una lista il cui candidato (o candidato collegato) è stato eletto nell'uninominale si detrae (si scorpora, appunto), una quota pari al numero di voti conseguiti dal candidato arrivato secondo, aumentata di uno (e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validi del collegio). Se il candidato eletto risulta collegato a più liste, la detrazione avviene pro quota in modo proporzionale ai voti di ciascuna lista.

Tale meccanismo, apparso subito distorto, prestò il fianco agli accorgimenti posti in essere dai vari partiti in competizione che hanno tentato, spesso riuscendoci, di aggirare l'ostacolo, inventando soluzioni a volte fantasiose, ma efficaci, che hanno consentito di utilizzare tutti i voti ottenuti senza consentire alcuno "scorporo".

Meccanismo collaudato al proposito è il ricorso alle cosiddette "liste civetta".

Alla ripartizione proporzionale non partecipano infatti tutti i partiti, ma solo quelli che hanno superato la quota di sbarramento del 4 per cento. Ci sono partiti, dunque, che pur correndo al proporzionale non accedono alla distribuzione dei seggi: i loro voti finiscono per essere persi. E sono proprio questi partiti che possono essere utilizzati come liste cosiddette "civetta".

Le coalizioni maggiori possono collegare alle liste civetta la maggior parte dei candidati nei collegi uninominali, certi che i voti dello scorporo non li penalizzeranno perché andranno a confluire su partiti che non superano comunque la soglia del 4 per cento.

Per lo stesso effetto si possono anche creare liste ad hoc: queste, votate pochissimo nel proporzionale ma collegate ai candidati vincenti nel maggioritario, vengono punite dallo scorporo, senza fare danno sostanziale. L'espediente, come è chiaro, contraddice lo spirito della legge, che è quello di premiare le forze minori. Ma non la lettera: nulla vieta infatti di collegare i candidati a qualsivoglia lista.

La norma in questione, peraltro, è certo tra le più contrastate dell'intera legge elettorale che per il resto non ha neppure ottenuto grandi consensi anche in ragione di un meccanismo misto di maggioritario (75 per cento) e di proporzionale (25 per cento) con sbarramento al 4 per cento e scorporo, elaborato, all'epoca, per correggere l'esito del voto nel senso di salvaguardare alcune presenze in Parlamento.

Si sono svolte già tre competizioni elettorali (1994, 1996 e 2001) con unanime critica al sistema in sé e, comunque, allo scorporo che quindi - nell'attesa di una riforma più estesa, se non complessiva - va abolito.

La presente proposta di legge interviene sul testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e abroga il numero 2) del comma 1 dell'articolo 77, prevedendo altresì, le necessarie ulteriori modifiche di coordinamento.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il numero 2) è abrogato.

2. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, le parole: "numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "numero 4)";

b) all'articolo 77, comma 1, numero 5), le parole: "la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché," sono soppresse;

c) all'articolo 83, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista sul piano nazionale. Esso è dato dalla somma dei voti validi conseguiti nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno";

d) all'articolo 83, comma 1, numero 3), il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base al totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista sul piano nazionale. A tal fine divide il totale dei voti validi delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale";

e) all'articolo 83, comma 1, numero 3), quarto periodo, le parole: "la cifra elettorale nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "il maggior numero di voti validi";

f) all'articolo 83, comma 1, numero 4), terzo periodo, le parole: "la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite" sono sostituite dalle seguenti: "il totale dei voti validi conseguiti".

 

 

 

 


N. 5613

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN, LEO, MENIA, MIGLIORI, RAISI

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Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del voto congiunto uninominale-proporzionale e dello scorporo di coalizione

 

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Presentata il 10 febbraio 2005

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito, sempre rimasto vivo, ma da qualche tempo tornato di concreta attualità, sulla vigente legge elettorale per la Camera dei deputati, ci ha suggerito di presentare questa proposta di legge, ispirata a criteri di realismo e di contemperamento di varie esigenze e indicazioni che dal dibattito stesso sono state evidenziate.

È diffuso convincimento che per la lunga, complessa e ad oggi non risolta stagione di transizione politica e istituzionale vissuta dall'Italia, abbia ancora molte ragioni d'essere un sistema elettorale misto che, mediante la quota proporzionale, impegni le forze politiche sui loro tratti più identitari, consentendo loro anche di rispondere alla domanda differenziata di rappresentanza che indubbiamente sussiste nel Paese; e, contemporaneamente, mediante l'ampia quota maggioritaria, favorisca la formazione delle coalizioni, contribuendo alla chiarificazione delle scelte democratiche e alla governabilità, anche sotto il profilo della stabilità delle maggioranze e dell'azione dei governi.

Si sta discutendo se risulti opportuno, in questo quadro, giungere a un innalzamento della quota proporzionale, attuata nelle varie forme ventilate da tecnici e da politici in Italia oppure già operanti in altri Paesi di consolidata esperienza democratica. Di certo - ci sia permesso osservare - questa misura determinerebbe di per sé almeno un effetto positivo: quello di ridurre il numero dei collegi uninominali maggioritari, ampliandone la dimensione territoriale e demografica, sicché il parlamentare verrebbe un poco riscattato da quell'angustia dell'area di rappresentanza che, francamente, oggi ne deprime, immiserisce e condiziona negativamente il ruolo politico e legislativo.

Altri auspicano piuttosto la trasposizione nelle elezioni politiche del sistema prevalentemente vigente per le regionali, almeno fino ad oggi: cioè un proporzionale su liste con premio di maggioranza, variamente strutturato, tale da ricercare il massimo della rappresentanza ma anche la solidità della maggioranza destinata a governare.

Altri, all'opposto, negano l'opportunità di un impianto proporzionalistico. Al contrario sostengono la necessità di andare verso un sistema integralmente maggioritario, che dovrebbe spingere al bi-polarismo in maniera più stringente, tanto da orientarlo perfino verso uno sbocco bipartitico, più o meno spontaneo.

Questo essendo, in estrema sintesi e con tutte le varianti del caso, lo stato del dibattito, non sembrano sussistere, in questo tempo residuo della XIV legislatura repubblicana, le condizioni politiche per interventi incisivi a cambiamento delle leggi elettorali. Ovviamente, tutti devono tenersi comunque disponibili ad assumersi le proprie responsabilità, qualora tali condizioni dovessero crearsi, per quell'insieme propizio di coincidenze che talvolta in politica cambia le situazioni in modo accelerato.

In questo frattempo, però, sembra a noi concretamente possibile - e comunque quanto mai necessario - dare luogo senza ritardo a due specifiche modificazioni del sistema elettorale per la Camera dei deputati; limitate sì, ma di valenza tutt'altro che marginale.

Una prima modifica, che recepisce un'idea da altri prospettata, introduce il voto congiunto uninominale-proporzionale su scheda unificata in luogo delle due attualmente previste. Non ci sfugge che tale sistema può offrire il fianco a obiezioni, nel senso che esso viene a comprimere, sotto un certo profilo, la facoltà di scelta disgiunta da parte dell'elettore tra i simboli e i candidati delle due quote. In una più lunga prospettiva, questo aspetto merita approfondimento. Nondimeno appaiono di primaria urgenza tre esigenze. Quella di semplificare il sistema per l'elettore, che attualmente si trova di fronte alla stranezza di due schede per la elezione della stessa Camera parlamentare. Quella di indurre, in maniera più incalzante, le forze e i movimenti politici a coalizzarsi, offrendosi alla scelta degli elettori con efficaci convergenze su programmi e su valori proposti. Quella di evitare il rischio, sempre incombente, di risultati contraddittori nelle due quote elettorali, che sarebbero formalmente legittimi, ma forieri di possibili esiti complessivi destabilizzanti e incoerenti nella necessaria lettura democratica del mandato elettorale collettivo.

Una seconda modifica, anch'essa non nuova rispetto a proposte già formalizzate, ma per l'appunto calata in un contesto oggi mutato e diverso nella percezione complessiva, mette in funzione il cosiddetto «scorporo di coalizione». Diciamo in funzione, perché lo scorporo previsto dalla vigente legge elettorale per la Camera dei deputati è già idoneo a sovvenire alle esigenze democratiche che lo sottendono; ma ha bisogno, per diventare ineludibile e produttivo di sicuri effetti nel nuovo quadro politico, di un meccanismo, di un accorgimento, che lo leghi strettamente alla formazione di coalizioni pre-determinate e dichiarate. Non solo, ma deve essere soprattutto sottratto al «marchingegno» delle «liste civetta», con il quale i partiti, singoli o associati, hanno eluso lo scorporo, distorcendo il sistema, creando elementi di volontaria confusione davvero disdicevoli, disorientando i cittadini sulla valutazione degli abbinamenti e delle candidature, sia in sede di sottoscrizione per la presentazione, sia in fase di pubblicizzazione, sia in sede di votazione.

Invece, la regola dello scorporo è essenziale, anzi irrinunciabile, per la validità

 

del vigente sistema elettorale. Essa, correttamente applicata, permette:

a) di dosare più giustamente la rappresentanza tra forze maggiori e forze numericamente minori, non certo invertendo il rapporto, ma neanche sopprimendo la potenzialità rappresentativa, cosa che aggraverebbe ancora di più il fenomeno della diserzione dalle urne;

b) di evitare l'antidemocratico effetto-monocolore che, per le consolidate caratteristiche elettorali italiane, si produce nella maggior parte delle regioni e delle circoscrizioni (o tutti i deputati al centro-destra o tutti al centro-sinistra). Tale effetto «brutale» comporta, per un verso, che una quasi totalità di parlamentari, appartenenti a uno schieramento, ha il monopolio del rapporto con i cittadini in ciascun vasto territorio, senza possibilità di controllo e di contraddittorio attrezzato da parte di una significativa pattuglia parlamentare di segno politico diverso; per altro verso nega, per un motivo non politico, ma tecnico, la reale eleggibilità a seggi parlamentari per forze politiche e per candidati che riscuotono anche votazioni e percentuali molto alte nella circoscrizione, senza però avere la maggioranza nei singoli collegi uninominali;

c) di salvaguardare pur sempre la tendenziale logica del bipolarismo e della chiara scelta di coalizione governativa, facendo agire l'effetto-riequilibrio dello scorporo sul complesso di ciascuna coalizione senza alterare il corretto riconoscimento delle prevalenze decretato dagli elettori.

È nostra impressione, per non dire fondato auspicio, che intorno a siffatte modifiche del sistema elettorale possa determinarsi un vasto consenso. Le proposte, infatti, raccolgono spunti provenienti da più parti. Puntano ad una oggettiva razionalizzazione del sistema, ispirata a interessi legittimi diffusi, sia di tutti i settori politici sia di tutti i territori. Rafforzano la credibilità della consultazione democratica, andando esenti da accuse di strumentalismo. Garantiscono, più che ora, le aspettative di ogni schieramento, essendo saggio che ciascuno di essi contempli per se medesimo, nel futuro prossimo o remoto, tanto il ruolo di maggioranza al governo quanto quello di minoranza all'opposizione.

Per queste ragioni e per le molte altre che sicuramente emergeranno nell'ulteriore dibattito, pronti a confrontarci costruttivamente con ogni altra opinione e sensibilità, auspichiamo il pronto esame e la tempestiva approvazione della nostra proposta di legge, la quale potrebbe così trovare applicazione fin dalle prossime elezioni politiche, in programma nel 2006.

Venendo all'illustrazione specifica dell'articolato, confermiamo che le disposizioni formulate in questa proposta modificano il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in due punti intesi tra loro congiunti:

1) l'unificazione del voto per le liste proporzionali e del voto per il candidato nel collegio uninominale; viene eliminata la doppia scheda e l'elettore vota direttamente la lista proporzionale, con effetto sul candidato uninominale collegato; se l'elettore vota soltanto il candidato uninominale il voto è efficace soltanto in suo favore;

2) l'introduzione dello «scorporo di coalizione», limitato alla circoscrizione, attraverso disposizioni che obbligano al collegamento d'ufficio le liste proporzionali che si collegano al medesimo simbolo.

L'articolo 1 modifica il sistema di votazione modificando la struttura della scheda. Viene soppressa la doppia scheda e la scheda unica è strutturata a somiglianza di quella utilizzata per l'elezione del consiglio delle regioni a statuto ordinario e del presidente della giunta regionale. I collegamenti tra candidato uninominale nel collegio e lista proporzionale nella circoscrizione determinano il gruppo di liste che è presentato unitariamente nella scheda accanto al candidato nel collegio uninominale. Per la formazione della scheda e per il sorteggio dei posti nella scheda e nei manifesti elettorali dispongono le modifiche apportate con l'articolo 4.

Gli articoli 10, 11 e 12 modificano le disposizioni per l'espressione del voto e per lo spoglio delle schede. L'elettore può votare soltanto la lista proporzionale e il suo voto è attribuito alla lista e al candidato nel collegio uninominale. Può votare soltanto il candidato uninominale e il suo voto è attribuito soltanto a questi. Può votare una lista e insieme (con un secondo segno) il candidato uninominale. In quest'ultimo caso il voto è valido per entrambi ma non viene effettuata la registrazione del voto per il candidato uninominale. Il voto è nullo se l'elettore vota per due liste proporzionali, anche se collegate al medesimo candidato uninominale, ovvero se vota per una lista non collegata al candidato uninominale per il quale ha espresso il voto.

Lo «scorporo di coalizione» è disposto tramite la disciplina del collegamento fra le liste proporzionali e i candidati nei collegi uninominali. Dispongono in proposito gli articoli 2 e 3. In primo luogo non sono ammissibili candidature nei collegi uninominali che non siano collegate ad almeno una lista proporzionale presentata nella circoscrizione. In secondo luogo il candidato deve presentare la dichiarazione di collegamento che attesti il collegamento della (delle) lista (liste) a lui collegata (collegate) con tutti i candidati uninominali nella circoscrizione contraddistinti dal medesimo simbolo. Se comunque questo non fosse dichiarato dalla lista, il collegamento (ai fini dello scorporo) è effettuato d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale. In ragione della nuova struttura della scheda e della modalità di votazione, il candidato nel collegio uninominale è contrassegnato da un solo simbolo (anche se composito). La disposizione che impone l'obbligo di identità di collegamento plurimo in tutti i collegi della circoscrizione e il divieto di collegare una lista con più di un simbolo uninominale nella stessa circoscrizione completano il quadro della «coalizione di fatto» ai fini dello scorporo e del recupero dei seggi non assegnati o vacanti.

Le disposizioni sulla coalizione limitate alla circoscrizione e l'abolizione dello «scorporo negativo» fra circoscrizioni sono intese a limitare gli effetti dello scorporo alla cifra elettorale della circoscrizione, cosa che ci sembra assolutamente giusta per il rispetto dei territori, e a consentire che una coalizione possa fare alleanze diverse in circoscrizioni diverse. Quest'ultimo aspetto può essere ovviamente, nei suoi «pro» e nei suoi «contra», riconsiderato.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dai seguenti:

«2. Ogni elettore dispone di un voto e lo esprime secondo le modalità stabilite dall'articolo 58, secondo comma.

2-bis. La votazione per l'elezione della Camera dei deputati avviene su un'unica scheda. Per ciascun collegio uninominale la scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista concorrente nella circoscrizione, affiancato, sulla medesima linea e su linee che si succedono una per ciascun candidato, dall'elenco dei relativi candidati. Alla destra di tale rettangolo è riportato il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, affiancato dal contrassegno che lo contraddistingue. Il primo rettangolo nonché il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste concorrenti nella circoscrizione con il medesimo candidato nel collegio uninominale, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e il relativo contrassegno sono posti al centro di tale secondo rettangolo. Se una lista concorrente nella circoscrizione non è collegata ad un candidato nel collegio uninominale essa è ugualmente contenuta in un secondo più ampio rettangolo e lo spazio relativo al candidato nel collegio uninominale è lasciato vuoto. In caso di collegamento di più liste concorrenti nella circoscrizione con il medesimo candidato nel collegio uninominale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante il sorteggio di cui all'articolo 24, comma 1, numero 2). La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante il sorteggio di cui al citato articolo 24, comma 1, numero 1)».

 

 

Art. 2.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 del testo unico, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante il collegamento con tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno e la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nella medesima circoscrizione ciascuna lista può accettare soltanto il collegamento con candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di una lista presentata per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua parimenti d'ufficio, ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), il collegamento di una lista con tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno quando il collegamento sia stato dichiarato soltanto per parte di essi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito».

 

 

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 22 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«7-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali dei candidati che non abbiano dichiarato di collegarsi, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, con almeno una delle liste di cui all'articolo 1, comma 4;

7-ter) verifica se le candidature nei collegi uninominali siano contrassegnate da un solo simbolo e, in caso contrario, esclude dalle ulteriori operazioni elettorali gli eventuali simboli successivi al primo;

7-quater) effettua d'ufficio i collegamenti previsti dall'articolo 18, comma 2, secondo e terzo periodo».

 

 

Art. 4.

1. L'articolo 24 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) determina i gruppi di liste collegate al medesimo simbolo presentato da candidati nei collegi uninominali e li identifica temporaneamente con un numero; a tale fine costituiscono gruppo di liste collegate e sono raggruppate nei secondi e più ampi rettangoli di cui all'articolo 4, comma 2-bis, le liste che, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, sono collegate con candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal medesimo simbolo e, singolarmente, le liste che non hanno dichiarato di collegarsi nella circoscrizione a candidati nei collegi uninominali; stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun gruppo di liste collegate e alle liste non collegate nel collegio. I gruppi di liste collegate e le liste non collegate sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnare ai contrassegni delle liste e al relativo elenco dei candidati all'interno di ciascun gruppo di liste collegate. Nella successione all'interno del gruppo di liste collegate i contrassegni e l'elenco dei candidati sono riportati sulle schede nei rispettivi rettangoli e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Il contrassegno dei candidati nei collegi uninominali è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal sorteggio di cui al citato numero 1) e secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2-bis;

3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura - ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2-bis, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura - ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa del manifesto relativo a ciascun collegio uninominale riproducente i contrassegni, i nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste secondo l'ordine e la disposizione determinati per la scheda elettorale nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

 

 

Art. 5.

1. All'articolo 30 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione»;

b) i numeri 8) e 9) sono sostituiti dai seguenti:

«8) un'urna del tipo prescritto dall'articolo 32;

9) una cassetta o una scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori».

Art. 6.

1. L'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali descritte nell'articolo 4, comma 2-bis, e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

 

 

Art. 7.

1. Al settimo comma dell'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «contenente le liste dei candidati, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali».

 

 

Art. 8.

1. L'ottavo comma dell'articolo 45 del testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

 

 

Art. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 53 del testo unico, le parole: «o nelle urne destinate» sono sostituite dalla seguente: «destinata».

 

 

Art. 10.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 58 del Testo unico, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae una scheda dalla cassetta o scatola e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, nel relativo rettangolo. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista concorrente nella circoscrizione, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato. L'elettore può esprimere il suo voto soltanto per un candidato nel collegio uninominale tracciando un segno sul nome e il cognome, o sul simbolo che lo contraddistingue, oppure, congiuntamente, può esprimere il suo voto anche per una delle liste concorrenti nella circoscrizione collegate al candidato prescelto nel collegio uninominale, tracciando un secondo segno nel relativo rettangolo. L'elettore non può esprimere il suo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione non collegata al candidato prescelto nel collegio uninominale. In tale caso il voto è nullo. È parimenti nullo il voto espresso per due liste concorrenti nella circoscrizione, anche se collegate al medesimo candidato nel collegio uninominale. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione».

2. Il sesto comma dell'articolo 58 del testo unico è abrogato.

 

 

Art. 11.

 1. L'articolo 59 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Un voto valido per una lista concorrente nella circoscrizione rappresenta un voto per quella lista e, insieme, un voto valido per il candidato nel collegio uninominale ad essa collegato. Il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nel collegio uninominale in una singola sezione elettorale è costituito dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste cui egli è collegato e dei voti validi espressi soltanto per lui. Un voto valido espresso soltanto per il candidato uninominale non può essere attribuito ad una lista».

 

 

Art. 12.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 68 del testo unico, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, ovvero il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto, se l'elettore ha espresso soltanto il voto per quest'ultimo. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota, separatamente, dei voti espressi per ciascuna lista e dei voti espressi soltanto per ciascun candidato nel collegio uninominale.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.

3. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa scheda viene subito impresso il timbro della sezione».

2. Il comma 3-bis dell'articolo 68 del testo unico è abrogato.

3. Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 68 del testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

 

 

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 72 del testo unico è abrogato.

 

 

Art. 14.

1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sommatoria del risultato di tali sottrazioni per ciascun collegio della circoscrizione è inferiore a zero, la cifra elettorale circoscrizionale di quella lista è posta uguale a zero;»

 

 

Art. 15.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento determina anche il modello della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati.

 

 

 

 


N. 5651

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato NESPOLI

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Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

 

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Presentata il 23 febbraio 2005

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Onorevoli Colleghi! - Il rafforzamento del bipolarismo, che è cosa ben diversa del maggioritario, passa inevitabilmente attraverso una nuova legge elettorale.

In proposito basta considerare che l'attuale legge per l'elezione dei due rami del Parlamento è nata dalla spinta referendaria del 1993 che, di fatto, impose anche l'introduzione dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province e, successivamente, attraverso il «Tatarellum» e le intervenute modifiche costituzionali, l'elezione diretta dei «governatori» delle regioni.

In effetti, sono mancate le modifiche necessarie per sostenere una modifica elettorale di così vasta portata: cioè quelle riforme costituzionali necessarie per sorreggere e completare le rotture prodotte da una simile legge elettorale «pseudo-maggioritaria». Per questo, oggi, viviamo una contrapposizione tra il «sistema dei poteri territoriali» - comuni, province, regioni - e il Governo del Paese. I primi hanno un meccanismo elettorale che concede agli elettori di scegliere direttamente chi governa, completato da una serie di interventi di riforma costituzionale che hanno trasferito competenze e risorse verso i territori e riscritto l'impalcatura normativa di tutto il sistema delle autonomie.

In proposito basti pensare ai «decreti Bassanini», alle modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione e alla diffusa autonomia statutaria e regolamentare che possiedono gli enti locali, per convenire che, in questo caso, la modifica della norma elettorale si è accompagnata a un necessario adeguamento dell'impalcatura normativa e legislativa che regolamentava il sistema stesso.

Diversamente, la legge elettorale per il Parlamento non introduce garanzie e regole né per il Governo né per l'opposizione. Non per il Governo che è soggetto - una volta che il risultato elettorale non può garantire l'indicazione di chi governa e assicurare a questi una necessaria maggioranza parlamentare, come avviene nel sistema delle autonomie - a cambi di maggioranza, di schieramento, a un trasformismo parlamentare molto forte. Tanto che si sono registrati nel '94 e nel '98 «maggioranze parlamentari governanti» diverse da quelle che gli elettori avevano indicato («ribaltone, ribaltino»).

Di fatto, non sono state introdotte le garanzie necessarie affinché il risultato elettorale fosse comunque rispettato: non abbiamo, ad esempio, concesso al Presidente del Consiglio dei ministri, il potere di revoca e di nomina dei Ministri, né quello di scioglimento delle Camere. Procedure, queste, che potrebbero rappresentare un potere forte e un collante di coalizione.

Oggi ci troviamo di fronte a un meccanismo elettorale che non garantisce il risultato di dare al Paese una maggioranza parlamentare capace di essere autonoma. Siamo in un sistema maggioritario che non garantisce la «scelta» di dare un Governo al Paese. Per questo è indispensabile procedere per l'uniformità dei livelli elettorali e istituzionali. Ossia c'è la necessità di estendere il bipolarismo, che garantisce l'alternanza e la stabilità di governo, dal sistema delle autonomie locali al governo del Paese.

Questa necessità vede impegnato il Parlamento nella modifica della Costituzione con l'introduzione del Premier eletto in modo diretto. Il cittadino deve poter scegliere con il suo voto chi governa la Nazione. Con la definizione di un bicameralismo funzionale. Una Camera, quella dei deputati, con esercizio dei poteri legislativi primari e collegata all'elezione del Premier. Il Senato delle autonomie con competenza specifica nella legislazione locale con meccanismo elettorale diverso. Trasferimento del potere di nomina e di revoca dei Ministri e dello scioglimento delle Camere in capo al Premier, come già in essere per il sistema delle autonomie.

In attesa che questa grande riforma costituzionale si realizzi, anche attraverso un secondo livello di intervento che interesserà la legge elettorale, riteniamo indispensabile rafforzare il bipolarismo, in modo che si possa determinare il decollo di una democrazia dell'alternanza nella quale le contrapposte coalizioni si riconoscano nei rispettivi ruoli.

Se da una parte questo è un auspicio condiviso e perseguibile, bisogna tenere presente la specificità tutta italiana, fatta di formazioni politiche con grande radicamento territoriale, tratti culturali e radici di impegno civile e sociale che ne contraddistinguono le varie diversità. C'è, in pratica una forte «appartenenza» e una marcata identità nelle diverse forze politiche che rende difficile il perseguimento della strada del bipartitismo.

Se non ci può essere bipartitismo, c'è, invece, la necessità di consolidare il bipolarismo, anche attraverso i meccanismi elettorali.

Per questo, la proposta di legge in esame, attraverso alcuni marginali interventi sulla legge per la elezione della Camera dei deputati, intende contrapporre alla persecuzione dei simboli unici, molto spesso frutto unicamente di marketing elettorale, la strada delle coalizioni tra forze politiche. Coalizioni che, nel simbolismo esasperato degli ultimi tempi, non debbano, per forza, perdere le proprie connotazioni, la propria specificità, la propria identità.

In forza di queste considerazioni si propone, quindi, di uniformare il meccanismo elettorale vigente per la elezione della Camera dei deputati al modello della scheda unica oggi presente per la elezione del Senato della Repubblica, introducendo il voto di coalizione. Di fatto, il candidato nel collegio uninominale è collegato, sulla stessa scheda, alle liste e, quindi, ai contrassegni della coalizione di appartenenza che sono in competizione per l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale.

In effetti, si rende visibile l'obbligo del collegamento tra candidato all'uninominale e liste della coalizione di appartenenza presenti al proporzionale.

La modifica proposta semplifica le procedure elettorali e, come per il Senato della Repubblica, mette in condizione l'elettore, attraverso l'espressione del voto, di scegliere, contestualmente, la coalizione prescelta, il proprio partito e il candidato di coalizione sul collegio uninominale.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, contestualmente valido per l'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta, da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore, ai quali segue il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale collegato».

 

 

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 77, comma 1».

 

 

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è abrogato.

 

 

Art. 4.

1. Gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 18-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppressi.

 

 

Art. 5.

1. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è soppresso.

 

 

Art. 6.

1. Il sesto comma dell'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista dei candidati».

 

 

Art. 7.

1. Il numero 8) dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«8) una urna del tipo descritto nell'articolo 32;».

 

 

 

Art. 8.

1. Il numero 9) dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;».

 

 

Art. 9.

1. L'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 31-1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate al presente testo unico.

2. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

 

 

Art. 10.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla rispettiva cassetta o scatola una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad una delle apposite cabine elettorali e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta e il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».

 

 

Art. 11.

1. L'ultimo comma dell'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

 

 

Art. 12.

1. L'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 59-1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista e un voto individuale per l'elezione del candidato nel collegio uninominale».

 

 

Art. 13.

1. L'articolo 68 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 68-1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato nel collegio uninominale.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al comma 5 devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

 

 

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

 

 

Art. 15.

1. Il numero 2) dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;».

 

 

Art. 16.

1. Le tabelle B e C allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle B e C di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

 

 


“TABELLA B”

ALLEGATO 1 [articolo 16]

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’ATTTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE E NEI COLLEGI UNINOMINALI

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N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

I contrassegni devono essere disposti, secondo l’ordine risultato dal relativo sorteggio. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.


TABELLA C

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE E NEI COLLEGI UNINOMINALI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del…………………………………………………
(data dell’elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
………………………………………………..
COLLEGIO UNINOMINALE
………………………………………………

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

  

 

 

 

 

 

 



N. 5652

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato NESPOLI

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Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

 

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Presentata il 23 febbraio 2005

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Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione del sistema politico italiano si avvia, velocemente, verso un bipolarismo che, si auspica, possa determinare il decollo di una democrazia dell'alternanza nella quale le contrapposte coalizioni si riconoscano nei rispettivi ruoli.

Se da una parte questo è un auspicio condiviso e perseguibile, bisogna tenere presente la specificità tutta italiana, fatta di formazioni politiche con grande radicamento territoriale, tratti culturali e radici d'impegno civile e sociale che ne contraddistinguono le varie diversità. C'è, in pratica, una forte «appartenenza» e una marcata identità nelle diverse forze politiche che rende difficile il perseguimento della strada del bipartitismo.

Se non ci può essere bipartitismo, c'è, invece, la necessità di consolidare il bipolarismo, anche attraverso i meccanismi elettorali.

Per questo, la proposta di legge in esame, attraverso alcuni marginali interventi sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, intende contrapporre alla persecuzione dei simboli unici, molto spesso frutto unicamente di marketing elettorale, la strada delle coalizioni tra forze politiche. Coalizioni che nel simbolismo esasperato degli ultimi tempi, non debbano, per forza, perdere le proprie connotazioni, la propria specificità, la propria identità.

In forza di queste considerazioni si propone, quindi, di modificare la scheda per l'elezione del Senato della Repubblica, introducendo la possibilità di collegare i candidati anche a diversi contrassegni. Di conseguenza, infine, viene modificata, anche, la modalità di espressione di voto.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore ai due terzi dei collegi della regione».

 

 

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a dieci».

 

 

Art. 3.

1. Al comma 9 dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte le seguenti parole: «o da un delegato allo scopo incaricato dai rispettivi rappresentanti».

 

Art. 4.

1. L'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, uno o più segni, comunque apposti, nel rettangolo contenenti il contrassegno o i contrassegni e il cognome e nome del candidato prescelto».

 

 

Art. 5.

1. La tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

 

 


ALLEGATO 1
(articolo 5)

“TABELLA A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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COGNOME E NOME

 


N.B. – La scheda suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono 9 spazi necessari per riprodurre i nominativi dei primi 9 candidati nei collegi e dei relativi contrassegni; le parti terza e quarta vengono utilizzate per la stampa dei nominativi  dei contrassegni da 10 a 18.
Quando i nominativi e i contrassegni da inserire sono da 19 a 27, la scheda comprenderà una parte quinta e sesta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i nominati e contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati nei collegi ed i relativi contrassegno devono essere disposti secondo l’ordine risultato dal relativo sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda,il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito”.


Normativa di riferimento

 


D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati


 

(1) (2) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2) Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:

a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;

b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifusi negli articoli 64 e 65;

c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);

d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41;

- Ministero dell'interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 10 aprile 2001, n. 62.

 

 

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

 

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

 

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

 

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

 

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 (3).

 

 

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(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 2

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico (4).

 

 

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(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 3

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). - L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (5) (6).

 

 

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(5) Vedi, anche, art. 56 Cost. sostituito dall'art. 1, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2. L'assegnazione predetta è stata effettuata con D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 65.

(6) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 4

1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

 

2. Ogni elettore dispone di:

 

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

 

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato (7).

 

 

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(7) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277. La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

TITOLO II

Elettorato

 

Capo I - Elettorato attivo

 

Art. 5

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). - L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

 

 

Capo II - Eleggibilità (8)

 

Art. 6

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). - Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

 

 

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(8) Per la incompatibilità vedi la L. 13 febbraio 1953, n. 60, riportata alla voce Parlamento.

 

 

 

Art. 7

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2). - Non sono eleggibili:

 

a) i deputati regionali o consiglieri regionali (9);

 

b) i presidenti delle Giunte provinciali;

 

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

 

d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

 

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

 

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (10);

 

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

 

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

 

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri (11).

 

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (12).

 

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa (13).

 

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

 

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

 

In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (14).

 

 

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(9) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).

(10) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(11) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(12) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(13) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(14) Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

 

 

Art. 8

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3). - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - «, anche in caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,» non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa (15).

 

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

 

 

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(15) Comma così modificato dall'art. 1, L. 3 febbraio 1997, n. 13 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1997, n. 32).

 

 

 

Art. 9

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7). - I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

 

 

 

Art. 10

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). - Non sono eleggibili inoltre:

 

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

 

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

 

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

 

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

 

 

 

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

 

Art. 11

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). - I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

 

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione (16).

 

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

 

 

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(16) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

 

 

 

Art. 12

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1°, e 15, prima parte). - Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

 

 

 

Art. 13

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo). - Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale (17) (18).

 

 

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(17) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 14

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato (19).

 

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

 

Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti (20) (21).

 

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento (22).

 

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso (23).

 

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore (24).

 

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (25).

 

 

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(19) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(20) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(21) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

(22) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(23) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(24) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

(25) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

 

 

 

Art. 15

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2°, 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). - Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

 

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

 

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare (26).

 

 

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(26) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

 

 

Art. 16

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8). - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito (27).

 

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

 

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti (28).

 

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse (29) (8/cost).

 

 

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(27) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(28) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(29) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Cost.

 

 

 

Art. 17

(T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione (30).

 

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

 

 

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(30) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 18

1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

 

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

 

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

 

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (31). Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

 

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi (32).

 

 

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(31) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 febbraio 1994, n. 162 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 56).

(32) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 18-bis

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18 (33).

 

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa (34).

 

 

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(33) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 febbraio 1994, n. 162 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 56).

(34) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 19

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione (35).

 

 

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(35) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 20

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3). - Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (36).

 

Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 (37) (38).

 

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi (39).

 

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

 

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (40). Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata (41) Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali (42).

 

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una candidatura di collegio uninominale (43).

 

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi (44).

 

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

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(36) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199) ed infine dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(37) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276.

(38) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(39) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(40) Periodo così sostituito dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(41) Comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(42) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(43) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(44) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 21

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma). - La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

 

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione (45).

 

 

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(45) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 22

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

 

1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

 

2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

 

3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;

 

4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

 

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (46);

 

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

 

7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio (47).

 

I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (48).

 

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito (49).

 

 

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(46) Non essendo più prescritto dall'art. 20, secondo comma del presente testo unico, l'obbligo di presentare, unitamente alle candidature nei collegi uninominali e alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276, è da ritenersi non più operante la disposizione prevista dal presente n. 5) dove prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente.

(47) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e poi dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(48) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e successivamente così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(49) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 23

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista (50).

 

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale (51).

 

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

 

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

 

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi (52).

 

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

 

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(50) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(51) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(52) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

 

 

Art. 24

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

 

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

 

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;

 

3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

 

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

 

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione (53).

 

 

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(53) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 257.

 

 

 

Art. 25

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). - Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 18 e all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione (54) (55).

 

[La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento, perché le consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio] (56).

 

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

 

Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste (57).

 

 

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(54) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(55) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(56) Comma abrogato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(57) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 26

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°). - Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (58).

 

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

 

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(58) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 27

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1°). - [Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto (59).

 

Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

 

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

 

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

 

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati] (60).

 

 

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(59) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(60) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

 

 

 

Art. 28

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 6°, 7°, 8° e 9°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 2°). - [Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro (61).

 

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato.

 

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati] (62).

 

 

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(61) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(62) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

 

 

 

Art. 29

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19). - La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

 

 

Art. 30

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

 

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

 

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

 

4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione (63);

 

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

 

6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma (64);

 

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (65);

 

8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;

 

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

 

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto (65/a).

 

 

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(63) Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(64) Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(65) Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(65/a) Per lo svolgimento delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004 vedi, anche, l'art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90.

 

 

 

Art. 31

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16). - Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'art. 24 (66).

 

Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi (67).

 

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.

 

 

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(66) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Le tabelle B, C e H di cui all’art. 31 sono state abrogate: i modelli delle schede attualmente in vigore sono previsti dalle tabelle A, B, C D allegate al D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14.

(67) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 32

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). - I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

 

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (68).

 

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico (69).

 

 

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(68) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.

(69) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.

 

 

 

Art. 33

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17). - Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (70).

 

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

 

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione (71).

 

 

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(70) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(71) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 34

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). - In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario (72).

 

 

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(72) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

 

 

Art. 35

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°). - La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

 

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

 

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

 

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

 

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

 

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

 

 

 

Art. 36

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 25, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 19 e 20). - [Fra il ventesimo ed il decimo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purché in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare (73).

 

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

 

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

 

Ai nominati, il Sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale] (74).

 

 

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(73) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26.

(74) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95.

 

 

 

Art. 37

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 26, comma 1°).

 

 

(75).

 

 

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(75) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95.

 

 

 

Art. 38

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

 

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

 

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

 

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

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Art. 39

(76).

 

 

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(76) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312.

 

 

 

Art. 40

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

 

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

 

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (77).

 

 

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(77) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 41

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19 comma 2°). - Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati (78).

 

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

 

 

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(78) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

TITOLO IV

Della votazione

 

Art. 42

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5). - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

 

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

 

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

 

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti (79).

 

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (80).

 

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

 

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti (81).

 

 

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(79) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(80) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(81) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 43

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32). - Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

 

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

 

 

Art. 44

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33). Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

 

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

 

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

 

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

 

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

 

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

 

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

 

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

 

 

Art. 45

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°). - Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

 

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

 

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa (82).

 

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda (83).

 

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

 

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

 

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

 

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (84).

 

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica (85).

 

 

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(82) L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(83) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(84) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(85) Comma prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

 

 

 

Art. 46

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali (86).

 

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

 

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione (87).

 

 

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(86) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(87) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 47

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°). - Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.

 

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

 

 

 

Art. 48

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale (88).

 

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

 

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(88) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199) e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). - I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio (89).

 

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

 

È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

 

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (90).

 

 

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(89) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(90) Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186 (Gazz. Uff. 11 maggio 1981, n. 127), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349 (Gazz. Uff. 9 luglio 1981, n. 187).

 

 

 

Art. 50

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). - I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

 

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

 

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante (91);

 

 

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

 

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

 

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione (92).

 

 

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(91) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(92) Articolo così modificato dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

 

 

 

Art. 51

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°). - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

 

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

 

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

 

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

 

 

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

 

 

Art. 52

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

 

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

 

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

 

 

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Art. 53

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°). - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto (93).

 

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

 

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

 

 

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(93) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 54

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma). - [Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale] (94).

 

 

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(94) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

 

 

 

Art. 55

(T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto (95).

 

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (96).

 

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

 

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

 

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

 

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (97).

 

 

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(95) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

(96) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33).

(97) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33).

 

 

 

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

 

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (98).

 

 

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(98) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

Art. 57

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25). - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

 

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

 

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

 

 

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

 

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

 

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

 

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

 

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

 

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

 

 

 

Art. 58

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa (99).

 

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista, prescelta (100). Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere (101).

 

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

 

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

 

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (102) (103).

 

 

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(99) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi così modificato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(100) Periodo così sostituito dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 257.

(101) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 58, comma secondo, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»; dell'art. 59, comma secondo, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi»; dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima». Il comma secondo dell'art. 58, inoltre, è stato così modificato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(102) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(103) L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito la gommatura sul lembo di chiusura delle schede e l'appendice.

 

 

 

 

Art. 59

Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale (104).

 

 

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(104) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 60

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 3°, 4°, 7°, 9°, 10° e 12°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 26). - [Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita (105).

 

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

 

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

 

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

 

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

 

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti (106).

 

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati (107).

 

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime (108)] (109).

 

 

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(105) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 58, comma secondo, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»; dell'art. 59, comma secondo, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi»; dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima».

(106) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma sesto, limitatamente alle parole «Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti»; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle parole «Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati»; dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole «al numero stabilito per il collegio» e limitatamente alle parole «Rimangono valide le prime».

(107) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma sesto, limitatamente alle parole «Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti»; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle parole «Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati»; dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole «al numero stabilito per il collegio» e limitatamente alle parole «Rimangono valide le prime».

(108) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma sesto, limitatamente alle parole «Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti»; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle parole «Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati»; dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole «al numero stabilito per il collegio» e limitatamente alle parole «Rimangono valide le prime».

(109) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 60-bis

[1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo] (110) (111).

 

 

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(110) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(111) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

Art. 61

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 5° e 13°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 27). - [L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

 

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

 

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente] (112).

 

 

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(112) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato il presente articolo.

 

 

 

Art. 62

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto (113).

 

 

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(113) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 63

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). Se un elettore riscontra che una scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma (114).

 

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

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(114) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 64

1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

 

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

 

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

 

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

 

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (115).

 

 

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(115) Articolo così sostituito prima dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

 

 

 

Art. 64-bis

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto (116).

 

 

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(116) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

Art. 65

(L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, comma 1° e 2°). - [Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto] (117).

 

 

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(117) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 66

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

 

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

 

 

TITOLO V

Dello scrutinio

 

Art. 67

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio (118):

 

1) dichiara chiusa la votazione;

 

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.

 

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

 

3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento (119).

 

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale (120).

 

 

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(118) Alinea così modificato dal comma 5 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(119) L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito l'appendice nella scheda di votazione.

(120) Articolo così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 68

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato (121).

 

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione (122).

 

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista (123).

 

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione (124).

 

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

 

5. [È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista] (125).

 

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. [Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere] (126).

 

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (127).

 

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (128).

 

 

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(121) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(122) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(123) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(124) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(125) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(126) Periodo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(127) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(128) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). Il comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, così disposto:

«2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della Corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera

e), della L. 21 marzo 1990, n. 53».

 

 

 

Art. 69

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente (129).

 

 

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(129) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 70

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30). - Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (130).

 

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

 

 

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(130) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

 

Art. 71

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°). - Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

 

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

 

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76 (131).

 

I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti (132).

 

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

 

 

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(131) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(132) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 72

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32). - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

 

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

 

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

 

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore (133);

 

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

 

Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (134).

 

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori (135).

 

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

 

 

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(133) L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(134) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

(135) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

Art. 73

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente (136).

 

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali (137).

 

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori (138).

 

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

 

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

 

 

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(136) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(137) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(138) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 74

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma). - Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti (139).

 

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

 

Il verbale è atto pubblico.

 

 

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(139) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 75

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33). - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente (140).

 

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

 

La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.

 

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

 

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

 

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni (141).

 

[Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicato nell'art. 67, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato] (142).

 

[Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma] (143).

 

[L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito, per quindici giorni, nella Segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto] (144).

 

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

 

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

 

 

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(140) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(141) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(142) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(143) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(144) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 76

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34). - L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

 

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 (145);

 

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

 

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.

 

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

 

 

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(145) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 76, comma primo, n. 1, limitatamente alla parola «61». Il n. 1, inoltre, è stato così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 77

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

 

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

 

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

 

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

 

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

 

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista (146).

 

 

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(146) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 78

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 55). [Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal numero 6) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate] (147).

 

 

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(147) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 79

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1°, n. 2). - L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

 

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

 

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del Collegio.

 

Nessun elettore può entrare armato.

 

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati (148).

 

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati (149).

 

 

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(148) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(149) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 80

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 57). [Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico] (150).

 

 

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(150) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 81

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1° e 35, n. 4). - Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista presenti (151).

 

[Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonché il numero dei voti residuali di ciascuna lista e l'indicazione del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato] (152).

 

[Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità del numero 6) dell'art. 77] (153).

 

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

 

[L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami] (154).

 

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

 

 

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(151) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(152) Comma abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(153) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(154) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 82

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40). Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

 

 

Art. 83

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

 

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

 

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

 

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

 

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

 

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

 

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione (155).

 

 

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(155) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 84

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

 

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico (156).

 

 

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(156) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 85

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio (157).

 

 

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(157) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 1996, n. 398 (Gazz. Uff. 30 luglio 1996, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 85 decorre dalla suddetta data di entrata in vigore.

 

 

 

Art. 86

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

 

1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni (158).

 

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

 

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

 

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

 

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo (159).

 

 

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(158) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174). L'art. 4 della stessa legge ha, inoltre, disposto che le previsioni di cui all'art. 3 si applicano anche alla elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, indetta con D.P.R. 13 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.

(159) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

 

 

Art. 87

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

 

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

 

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

 

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione (160) (8/cost).

 

 

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(160) Per quanto disposto dall'articolo, vedi, anche, art. 66 Costituzione e il Capo V del Reg. della Camera e del Reg. della Giunta delle elezioni riportati alla voce Parlamento.

(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Cost.

 

Art. 88

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41). - I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare (161).

 

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia (162).

 

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio (163).

 

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero (164).

 

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio (165).

 

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

 

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

 

 

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(161) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

(162) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

(163) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

(164) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

(165) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:

Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

 

 

 

Art. 89

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

 

 

 

Art. 90

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

 

 

 

Art. 91

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni speciali per il Collegio «Valle d'Aosta»

 

Art. 92

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°). - L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

 

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

 

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà (166);

 

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta (167);

 

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge (168).

 

L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

 

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

 

 

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(166) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(167) Numero così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976 e poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(168) Numero così sostituito dall'art. 12, L. 11 agosto 1991, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

 

 

Art. 93

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e 39). - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

 

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

 

In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni penali

 

Art. 94

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (169).

 

 

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(169) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 95

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (170).

 

 

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(170) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 96

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (171) (172).

 

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

 

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(171) Comma così modificato dall'art. 11-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(172) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 97

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (173).

 

 

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(173) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (174).

 

 

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(174) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 99

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 (175).

 

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

 

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(175) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 100

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (176).

 

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (176/a).

 

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (177).

 

 

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(176) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(176/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

(177) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

 

 

 

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

 

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 (178), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

 

 

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(178) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 102

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 (179).

 

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (180).

 

 

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(179) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(180) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000.

 

 

 

 

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43). - Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 (181).

 

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (182).

 

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (183).

 

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (184).

 

 

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(181) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(182) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(183) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(184) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 104

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (185). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (186).

 

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (187).

 

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi (188).

 

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni (189).

 

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (190).

 

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (191) (192).

 

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (193).

 

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (194).

 

 

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(185) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(186) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(187) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(188) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(189) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(190) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(191) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(192) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(193) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(194) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 105

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

 

 

 

Art. 106

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (195) (196).

 

 

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(195) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

(196) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

 

 

 

Art. 107

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000 (197).

 

 

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(197) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 108

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (198). Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

 

 

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(198) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

Art. 109

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

 

 

 

Art. 110

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (199) (200).

 

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda (201).

 

 

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(199) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(200) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. L'appendice sulle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136. La sanzione amministrativa, in origine ammenda, prevista per tale violazione è ormai superata.

(201) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. L'appendice sulle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136. La sanzione amministrativa, in origine ammenda, prevista per tale violazione è ormai superata.

 

 

Art. 111

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

 

 

 

Art. 112

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87). Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo (202).

 

 

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(202) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 113

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

 

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

 

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

 

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

 

(203).

 

 

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(203) Comma abrogato dall'articolo unico, L. 27 dicembre 1973, n. 933 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1974, n. 21).

 

 

 

Art. 114

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

 

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali

 

Art. 115

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 90, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 45). - [L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 75 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.

 

Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del primo comma dell'art. 4, escludendone in ogni caso:

 

1) i ministri di qualsiasi culto;

 

2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;

 

3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle operazioni di votazione, in una località distante più di trenta chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza:

 

a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti;

 

b) di obblighi di servizio civile o militare;

 

c) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere;

 

d) di altri gravi motivi;

 

4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.

 

L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei deputati, senza giustificato motivo, è esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.

 

Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente entro dieci giorni dalla affissione di esso nell'albo comunale.

 

Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto ha carattere definitivo.

 

Per il periodo di cinque anni la menzione «non ha votato» è iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si è astenuto dal voto senza giustificato motivo] (204).

 

 

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(204) Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 116

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

 

 

 

Art. 117

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa (205).

 

 

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(205) Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

 

 

Art. 118

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto (206).

 

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(206) Vedi il D.M. 5 marzo 1992, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

 

Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (207).

 

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (208) (209).

 

 

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(207) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(208) La L. 30 aprile 1981, n. 178 (Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122), ha così disposto:

«Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980».

Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 69 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto:

«Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

(209) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

 

 

Art. 120

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

 

 

 

 

 

TITOLO IX

Disposizione transitoria

 

Art. 121

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°). - Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

 

 


 

Tabella A (210)

 

                   Circoscrizioni elettorali                   
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|                                             |  Sede Ufficio  |
|                CIRCOSCRIZIONE               |    centrale    |
|                                             |circoscrizionale|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   1) |Piemonte 1 (provincia di Torino). . . |Torino          |
|   2) |Piemonte 2  (province   di   Vercelli,|                |
|      |  Novara,  Cuneo,  Asti,  Alessandria,|                |
|      |  Biella, Verbano-Cusio-Ossola). . . .|Novara          |
|   3) |Lombardia 1 (provincia di Milano). . .|Milano          |
|   4) |Lombardia 2 (province di Varese, Como,|                |
|      |  Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia). .|Brescia         |
|   5) |Lombardia  3  (province    di   Pavia,|                |
|      |  Cremona, Mantova, Lodi). . . . . . .|Mantova         |
|   6) |Trentino-Alto Adige . . . . . . . . . |Trento          |
|   7) |Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,|                |
|      |  Padova, Rovigo) . . . . . . . . . . |Verona          |
|   8) |Veneto 2   (province   di     Venezia,|                |
|      |  Treviso, Belluno). . . . . . . . . .|Venezia         |
|   9) |Friuli-Venezia Giulia. . . . . . . . .|Trieste         |
|  10) |Liguria. . . . . . . . . . . . . . . .|Genova          |
|  11) |Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . .|Bologna         |
|  12) |Toscana. . . . . . . . . . . . . . . .|Firenze         |
|  13) |Umbria . . . . . . . . . . . . . . . .|Perugia         |
|  14) |Marche . . . . . . . . . . . . . . . .|Ancona          |
|  15) |Lazio 1 (provincia di Roma). . . . . .|Roma            |
|  16) |Lazio 2 (province  di  Viterbo, Rieti,|                |
|      |  Latina, Frosinone) . . . . . . . . .|Frosinone       |
|  17) |Abruzzi. . . . . . . . . . . . . . . .|L'Aquila        |
|  18) |Molise . . . . . . . . . . . . . . . .|Campobasso      |
|  19) |Campania 1 (provincia di Napoli) . . .|Napoli          |
|  20) |Campania 2  (province   di    Caserta,|                |
|      |  Benevento, Avellino, Salerno). . . .|Benevento       |
|  21) |Puglia . . . . . . . . . . . . . . . .|Bari            |
|  22) |Basilicata . . . . . . . . . . . . . .|Potenza         |
|  23) |Calabria . . . . . . . . . . . . . . .|Catanzaro       |
|  24) |Sicilia 1 (province     di    Palermo,|                |
|      |  Trapani, Agrigento, Caltanissetta) .|Palermo         |
|  25) |Sicilia 2 (province     di    Messina,|                |
|      |  Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) . .|Catania         |
|  26) |Sardegna . . . . . . . . . . . . . . .|Cagliari        |
                                                               

Allegati                                                        

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(210) Tabella così sostituita dalla tab. A allegata alla L. 4 agosto 1993, n. 277.

 


Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17)

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

 

(omissis)

Art. 17

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);

 

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).

 

 

------------------------

 

(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.

(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.

 

(omissis)

 

 


 

Legge 4 agosto 1993, n. 277.
Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati


 

 

(1) (1/a)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1993, n. 183.

(1/a) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, riportato al n. B/XXIV.

 

 

Art. 1

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) (3).

 

b) (4).

 

c) (5).

 

d) (6).

 

e) (7).

 

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2), come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella B allegata al predetto testo unico, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.

 

------------------------

 

(2) Riportato al n. B/I.

(3) Sostituisce l'art. 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(4) Sostituisce, con la tab. A allegata alla presente legge, la tab. A allegata al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(5) Sostituisce l'art. 2, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(6) Modifica l'art. 3, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(7) Sostituisce l'art. 4, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 2

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) (8).

 

b) (9).

 

c) (10).

 

d) (11).

 

e) (12).

 

f) (13).

 

g) (14).

 

h) (15).

 

2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (2), e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

 

 

------------------------

 

(2) Riportato al n. B/I.

(8) Modifica l'art. 14, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(9) Modifica l'art. 16, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(10) Sostituisce l'art. 18, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(11) Aggiunge l'art. 18-bis, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(12) Sostituisce l'art. 19, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(13) Modifica l'art. 20, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(14) Modifica l'art. 22, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(15) Sostituisce il comma 2 dell'art. 31, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 3

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) (16).

 

 

b) (17).

 

c) (18).

 

d) (19).

 

e) (20).

 

f) (21).

 

g) (22).

 

h) (23).

 

------------------------

 

(2) Riportato al n. B/I.

(16) Inserisce un comma, dopo il terzo, all'art. 45, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(17) Modifica l'ultimo comma dell'art. 45, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(18) Sostituisce l'art. 46, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(19) Modifica il comma 2 dell'art. 58, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(20) Abroga i commi 2, 3 e 4 dell'art. 59, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(21) Abroga gli artt. 60 e 60-bis, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(22) Sostituisce l'art. 64, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(23) Abroga l'art. 65, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 4

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) (24).

 

b) (25).

 

c) (26).

 

d) (27).

 

------------------------

 

(2) Riportato al n. B/I.

(24) Sostituisce i commi 1, 2 e 3 e aggiunge il comma 3-bis all'art. 68, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(25) Sostituisce il comma 2 dell'art. 71, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(26) Sostituisce l'art. 77, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(27) Abroga gli artt. 78, 80 e 81, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

 

 

Art. 5

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) (28).

 

b) (29).

 

c) (30).

 

------------------------

 

(2) Riportato al n. B/I.

(28) Sostituisce l'art. 83, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(29) Sostituisce l'art. 84, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

(30) Sostituisce l'art. 85, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 6

1. (31).

 

------------------------

 

(31) Sostituisce l'art. 86, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 7

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (32), un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (33). Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

 

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

 

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

 

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

 

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

 

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (34), e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

 

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

 

------------------------

 

(32) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(33) Riportata alla voce Comuni e province.

(34) Riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 8

1. (35).

 

2. (36).

 

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(35) Modifica il comma 1 dell'art. 1, L. 15 gennaio 1991, n. 15, riportata al n. A/III.

(36) Sostituisce ilcomma 2 dell'art. 1, L. 15 gennaio 1991, n. 15, riportata al n. A/III.

 

 

 

Art. 9

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (32).

 

------------------------

 

(32) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

 

 

Art. 10

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (34), e successive modificazioni.

 

 


 

Tabella A (37)

(articolo 1)

 

Circoscrizioni elettorali

 

Circoscrizione

Sede Ufficio centrale circoscrizionale

1) Piemonte 1 (provincia di Torino)

Torino

2) Piemonte 2 (provincie di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)

Novara

3) Lombardia 1 (provincia di Milano)

Milano

4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bcrgarno, Brescia)

Brescia

5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)

Mantova

6) Trentino-Alto Adige

Trento

7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)

Verona

8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Bello)

Venezia

9) Friuli-Venezia Giulia

Trieste

10) Liguria

Genova

11) Emilia-Romagna

Bologna

12) Toscana

Firenze

13) Umbria

Perugia

14) Marche

Ancona

15) Lazio 1 (provincia di Roma)

Roma

16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)

Frosinone

17) Abruzzo

L’Aquila

18) Molise

Campobasso

19) Campania 1 (provincia di Napoli)

Napoli

20) Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)

Benevento

21) Puglia

Bari

22) Basilicata

Potenza

23) Calabria

Catanzaro

24)Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)

Palermo

25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)

Catania

26) Sardegna

Cagliari

 

(37) Sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n. B/I.


D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

 

 

(1) (2)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(omissis)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 1, secondo comma). - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

 

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

 

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 (3).

 

------------------------

 

(3) Riportata alla voce Trentino-Alto Adige.

 

 

 

Art. 2

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1). - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

 

 

 

Art. 3

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1). - [1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno] (3/a).

 

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(3/a) Articolo abrogato dal comma 7 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

 

 

 

Art. 4

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i). - 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

 

 

Art. 5

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5). - 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4).

 

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(4) Riportato al n. B/I.

 

 

TITOLO II

Degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali

 

Art. 6

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 6). - 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

 

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

 

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

 

 

Art. 7

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 7; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera a). - 1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

 

 

TITOLO III

Delle candidature dei delegati, dei rappresentanti dei candidati e dei rappresentanti dei gruppi di candidati

 

Art. 8

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera b); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1, lettera a). - 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5).

 

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(5) Riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 9

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1). - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

 

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

 

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

 

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

 

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

 

6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

 

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

 

8. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

 

9. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5).

 

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(5) Riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 10

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d). - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

 

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

 

3. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

 

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

 

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

 

6. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5).

 

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

 

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(5) Riportato al n. B/I.

 

 

 

 

Art. 11

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2). - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

 

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

 

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

 

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

 

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (5/a).

 

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.

 

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.

 

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

 

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese (5/b).

 

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(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, riportato al n. B/XXX.

(5/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, riportato al n. B/XXX, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 8 luglio 1996, n. 368 (Gazz. Uff. 12 luglio 1996, n. 162).

 

 

 

Art. 12

(Art. 2, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136.) - 1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5/c).

 

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio.

 

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(5/c) Riportato al n. B/I.

 

 

TITOLO IV

Della votazione

 

Art. 13

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2). - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

 

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

 

3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.

 

4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale.

 

 

 

Art. 14

1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni (6).

 

 

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(6) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, riportato al n. B/XXX.

 

 

TITOLO V

Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

 

Art. 15

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 17; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 3). - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

 

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

 

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

 

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

 

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale.

 

 

 

Art. 16

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 18). - 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

 

2. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 

 

 

 

TITOLO VI

Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

 

Art. 17

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 4). - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 15.

 

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

 

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

 

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'art. 15.

 

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

 

 

 

Art. 18

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20). - 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 

 

 

 

Art. 19

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1; legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3). - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 15.

 

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

 

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

 

3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni (6/a).

 

4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

 

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (7), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

 

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

 

 

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(6/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174). L'art. 4 della stessa legge ha, inoltre, disposto che le previsioni di cui all'art. 3 si applicano anche alla elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, indetta con D.P.R. 13 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.

(7) Riportato al n. B/I.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII

Disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta

 

Art. 20

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 22; legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 4, e art. 4, comma 3). - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

 

a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

 

b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

 

 

 

Art. 21

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 23). - 1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

 

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

 

3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

 

 

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali

 

Art. 22

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettere m), n) ed o), e art. 6 ). - 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

 

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

 

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

 

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare (7/a).

 

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

 

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del martedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (8).

 

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

 

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

 

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(7/a) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(8) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

 

 

 

Art. 23

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 27; legge 30 giugno 1989, n. 244, art. 2, comma 3). - 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione (8/a).

 

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(8/a) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26.

 

 

 

Art. 24

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 29). - 1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

 

 

 

Art. 25

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 30). - 1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (9).

 

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(9) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

Art. 26

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 31). - 1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa (9/a).

 

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(9/a) Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

 

 

Art. 27

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2, primo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 3, lettera a); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 2). - 1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (10), e successive modificazioni.

 

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(10) Riportato al n. B/I.

 

 

Art. 28

Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


TABELLA A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE  I

PARTE  II

PARTE  III

PARTE  IV

 1

 

 5

 

 9

 

COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 6

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 7

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 8

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l’ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall’alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.


TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

Elezione del senato della repubblica

…………………………………………………………

(data dell’elezione)

 

NOME DELLA REGIONE

COLLEGIO DI …………………………………..

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Le tabelle sono state modificate dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, riportato al n. B/XXX.

 


 

D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14.
Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati


 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7.

(2) Riportata al n. B/XXI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

 

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994;

 

Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

 

2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

 

3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4), di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

 

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(4) Riportato al n. B/I.

 

 

 

Art. 2

1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione (5).

 

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(5) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1994, n. 37).

 

 

 

Art. 3

1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.

 

2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.

 

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

 

4. Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (2) (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) (6).

 

5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata (6).

 

6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (2) (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste (6).

 

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(2) Riportata al n. B/XXI.

(6) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1994, n. 37).

 

 

 

Art. 4

1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (2) (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con più liste intendano confermare (7).

 

2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4), verifica che le liste recanti più di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata già eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (2) (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico) (8).

 

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(2) Riportata al n. B/XXI.

(7) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1994, n. 9.

(4) Riportato al n. B/I.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1994, n. 37).

 

 

 

Art. 5

1. Le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (2) (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) sono estesi anche alle istanze avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista collegata.

 

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(2) Riportata al n. B/XXI.

 

 

 

Art. 6

1. Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti dichiarati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (2) (comma 1 del nuovo art. 18 del testo unico).

 

------------------------

 

(2) Riportata al n. B/XXI.

 

 

 

Art. 7

[1. Nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene.

 

2. Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione proporzionale, il voto si intende validamente espresso apponendo il segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno, o, comunque, nel rettangolo che li contiene] (8/a).

 

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(8/a) Abrogato dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, riportato al n. B/XXX.

 

 

 

Art. 8

1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

 

 

Art. 9

1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (9) (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unità superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.

 

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(9) Riportata al n. B/XXI.

 

 

 

Art. 10

1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (9) (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine più basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico.

 

------------------------

 

(9) Riportata al n. B/XXI.

 

 

 

Art. 11

1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (9) (comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (9) (comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico).

 

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(9) Riportata al n. B/XXI.

 

 

 

Art. 12

1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

 

 

Art. 13

1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

 

2. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate al presente regolamento.

 

 

 

Art. 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE NTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

PARTE  I

PARTE  II

PARTE  III

PARTE  IV

 

10

 

 1

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

 2

 

 2

 

11

 

11

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

12

 

12

 

12

 

 3

 

 3

 

 3

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

13

 

13

 

13

 

13

 

 4

 

 4

 

 4

 

 4

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

 4

 

 4

 

 4

 

 4

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

 5

 

 5

 

 5

 

 5

 

 5

 

14

 

14

 

14

 

14

 

14

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

15

 

15

 

 6

 

 6

 

 6

 

 6

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

16

 

16

 

16

 

 7

 

 7

 

 7

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

 7

 

 7

 

 7

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

17

 

17

 

 8

 

 8

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

18

 

 9

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

 9

 COGNOME E NOME

 

 

 

 

 

 

N.B. – La scheda  suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono 9 spazi necessari per riprodurre i nominativi dei primi 9 candidati nei collegi uninominali e dei relativi contrassegni; le parti terza e quarta vengono utilizzate per la stampa dei nominativi e dei contrassegni da 18 a 18. Quando i nominativi e i contrassegni da inserire sono da 19 a 27, la scheda comprenderà una parte quinta e sesta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i nominativi e contrassegni ammessi. In ogni caso lo spazio riservato a ciascun candidato ed al cognome e nome dello stesso deve rimanere sempre fisso. I nominativi dei candidati nei collegi uninominali ed i relativi contrassegni devono essere disposti secondo l’ordine risultato dal rispettivo sorteggio. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.


 

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

Elezione delLa CAMERA DEI DEPUTATI

del…………………………………………………

(data dell’elezione)

 

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

………………………………………………..

COLLEGIO UNINOMINALE

……………………………………………………

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA C
[così modificata dalla tabella allegata al decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88 (“Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale”, a norma dell’art. 32, comma 1, dello stesso]

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’ATTTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

PARTE  I

PARTE  II

PARTE III

PARTE  IV

13

 

 1

 

 7

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

14

 

 8

 

2

 

COGNOME E NOME

 

 2

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

15

 

 9

 

3

 

COGNOME E NOME

 

 3

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 4

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

16

 

10

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

11

 

17

 

5

 

COGNOME E NOME

 

 5

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

6

 

COGNOME E NOME

 

 6

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

18

 

12

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

 

COGNOME E NOME

 

N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

I contrassegni devono essere disposti, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall’alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto al cognome e nome dei candidati della lista che devono essere stampati accanto ai contrassegni stessi.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.


TABELLA D

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

Elezione delLa CAMERA DEI DEPUTATI

del…………………………………………………

(data dell’elezione)

 

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

………………………………………………..

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

  

 

 

 

 

 


Gli allegati sono stati modificati dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 88, riportato al n. B/XXV, e dal D.L. 10 maggio 1996, n. 257, riportato al n. B/XXX.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 



[1]    La legge costituzionale n. 1 del 2001 ha modificato l’art. 57 della Costituzione, prevedendo che 6 senatori siano eletti dai cittadini italiani residenti all’estero nell’ambito di una circoscrizione Estero. Per le prossime elezioni del Senato, il numero complessivo dei seggi da attribuire in ambito nazionale sarà pertanto diminuito di 6 unità. La legge n. 459 del 2001, che disciplina l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, prevede che i 6 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero siano sottratti dalla quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale, che quindi passeranno da 87 a 76.

[2]    Anche per la Camera va ricordato che, a seguito della modifica dell’art. 56 della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2001, è previsto che 12 deputati siano eletti nell’ambito di una circoscrizione Estero. Per le prossime elezioni della Camera, il numero complessivo dei seggi da attribuire in ambito nazionale sarà pertanto diminuito di 12 unità. La legge n. 459 del 2001 prevede che i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero siano sottratti dalla quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale, che quindi passeranno da 155 a 143.

[3]     Si segnala peraltro che le tabelle B, C e H, di cui all’art. 31 del testo unico, sono state abrogate: i modelli delle schede elettorali attualmente in vigore sono previsti dalle tabelle A, B, C D allegate al regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14.

[4]     Né, a scongiurare l’elusione della disciplina dello scorporo, è sufficiente l’interpretazione coordinata delle nuove disposizioni sulla coalizione e della disposizione già presente nell’art. 18 del testo unico (co. 1, terzo periodo) sulla identità di collegamenti a più liste in tutti i collegi uninominali della circoscrizione. Disposizione che – a fronte di dichiarazioni di collegamento a una singola lista – non ha evitato che il medesimo contrassegno uninominale fosse collegato nella medesima circoscrizione a più liste proporzionali e alla “lista civetta” ai fini dello scorporo.