XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento cultura , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Servizio Studi - Dipartimento trasporti , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 266/2004 - A.C. 5454
Serie: Decreti-legge    Numero: 165
Data: 29/11/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'struttoria legislativa; schede di lettura dei singoli articoli; iter al Senato (A.S. 3196); normativa di riferimento.
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AC n.5454/14   AS n.3196/14
DL n.266 del 09/11/04     

Servizio studi

 

decreti-legge

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 266/2004 - A.C. 5454

 

n. 165

 

xiv legislatura

29 novembre 2004


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Istituzioni

 

 

I paragrafi concernenti le procedure di contenzioso in sede comunitaria e i documenti all’esame delle istituzioni europee sono curati dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: d04266.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  8

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali9

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni9

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

Il decreto-legge

§      Articolo 1 (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica)17

§      Articolo 2 (Servizio civile)21

§      Articolo 3 (Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi)23

§      Articolo 4 (Ente irriguo umbro-toscano)25

§      Articolo 5 (Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli)27

§      Articolo 6 (Trattamento di dati personali)29

§      Articolo 7 (Codice della strada)33

§      Articolo 7-bis (Proroga del termine relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard)37

§      Articolo 8 (Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili)39

§      Articolo 9 (Fornitura e manutenzione dei locali scolastici)41

§      Articolo 10 (Personale docente e non docente universitario)43

§      Articolo 11 (Programma Socrates)45

§      Articolo 12 (Consorzi agrari)49

§      Articolo 12-bis (Proroga di termini in materia di allevamento di animali)51

§      Articolo 13 (Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud)53

§      Articolo 14 (Adeguamenti alle prescrizioni anticendio per le strutture ricettive esistenti)55

§      Articolo 15 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)57

§      Articolo 15-bis (Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici)61

§      Articolo 16 (Canoni demaniali marittimi)63

§      Articolo 17 (Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006)65

§      Articolo 18 (Proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza)71

§      Articolo 18-bis (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210)75

§      Articolo 19 (Tutela della salute dei non fumatori)77

§      Articolo 19-bis (Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera)79

§      Articolo 19-ter (Regolamento interno delle società cooperative)87

§      Articolo 19-quater (Norme per la sicurezza degli impianti)91

§      Articolo 19-quinquies (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica)93

§      Articolo 19-sexies (Modifica all’articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355)95

§      Articolo 19-septies (Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)97

§      Articolo 20 (Entrata in vigore)99

Il disegno di legge di conversione

§      Articolo 1 (Conversione in legge del decreto-legge 266/2004. Entrata in vigore)103

§      Articolo 2 (Proroga della delega in materia di proprietà industriale)105

§      Articolo 3 (Proroga della delega in materia di norme generali sull’istruzione)107

§      Articolo 4 (Proroga della delega ricognitiva dei principi fondamentali nelle materie di cui all’art. 117, 3° comma, Cost.)111

§      Articolo 5 (Proroga della delega per l’attuazione della L.Cost. 3/2001 in materia di enti locali)115

§      Articolo 6 (Proroga della delega per il riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro)117

§      Articolo 7 (Proroga delle deleghe per il riassetto normativo in materia di tutela dei consumatori e metrologia legale)121

§      Articolo 8 (Proroga della delega per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione)125

§      Articolo 9 (Proroga di deleghe in materie diverse)129

D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 5454)

§      Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative  137

Iter al Senato

§      A.S. 3196, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative  159

Esame in sede referente presso la 1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 16 novembre 2004  203

Seduta del 17 novembre 2004  205

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1a Commissione (Affari costituzionali)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 16 novembre 2004  219

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 17 novembre 2004  221

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 17 novembre 2004  223

-       6a Commissione (Finanze e Tesoro)

Seduta del 17 novembre 2004  227

-       7a Commissione (Istruzione)

Seduta del 17 novembre 2004  229

-       12a Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 17 novembre 2004  233

-       14a Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 17 novembre 2004  235

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 23 novembre 2004  237

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 23 novembre 2004  239

Discussione in Assemblea

Seduta del 18 novembre 2004  249

Seduta del 23 novembre 2004 (antimeridiana)255

Seduta del 23 novembre 2004 (pomeridiana)259

Seduta del 24 novembre 2004  297

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (art. 77 e 87)337

§      Codice civile. (art. 2545-sexiesdecies)338

§      R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario (art. 42-quinquies)339

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)341

§      D.L. 5 febbraio 1990, n. 16, conv. con mod. L. 5 aprile 1990, n. 71. Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (art. 10)344

§      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (art. 72)347

§      D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96. Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488 (art. 9-bis)352

§      L. 28 dicembre 1995, n. 549. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, comma 54)355

§      L. 22 luglio 1997, n. 276. Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari (art. 4)357

§      D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 7)359

§      D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258. Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 2)360

§      L. 3 agosto 1999, n. 265. Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142. (art. 15)362

§      L. 28 ottobre 1999, n. 410. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (art. 5)363

§      D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 2 e tab. A)365

§      L. 11 gennaio 2001, n. 7. Legge quadro sul settore fieristico (art. 10)368

§      D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146. Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti (art. 2)370

§      L. 3 aprile 2001, n. 142. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (art. 6)371

§      D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (artt. 1 e 36)373

§      D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)  (artt. 107-121)375

§      D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, conv. con mod. in L. 21 dicembre 2001, n. 441). Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (art. 5)384

§      D.L. 23 novembre 2001, n. 411, conv., con mod., Legge 31 dicembre 2001, n. 463. Proroghe e differimenti di termini (art. 3-bis)385

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 28)386

§      D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77. Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64  (art. 14)389

§      D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, conv. con mod. L. 27 dicembre 2002, n. 284. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (art. 13-bis)390

§      L. 12 dicembre 2002, n. 273. Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (art. 15)391

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 80, comma 18)393

§      L. 16 gennaio 2003, n. 3. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art. 51)395

§      L. 28 marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (art. 1).397

§      L. 5 giugno 2003, n. 131. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (artt. 1, 2)399

§      D.L. 24 giugno 2003, n. 147, conv. con mod. L. 1° agosto 2003, n. 200. Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (artt. 9-bis, 17-ter)404

§      D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Modifiche ed integrazioni al codice della strada (art. 5-bis)406

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 180)409

§      L. 29 luglio 2003, n. 229. Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001 (art. 3, 7)410

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 4, comma 150)413

§      D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. con mod., Legge 26 febbraio 2004, n. 45. Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (art. 2)415

§      D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, conv. con mod. L. 27 febbraio 2003, n. 355. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (art. 15, 16)416

§      L. 24 dicembre 2003, n. 363. Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (art. 8)417

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 12)418

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 3)421

§      D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv. con mod. in L. 4 giugno 2004, n. 143. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (art. 5)423

§      L. 3 maggio 2004, n. 112. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (art. 16)424

§      D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv. con mod. L. 27 luglio 2004, n. 186. Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse (art. 2)427

§      D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv, con mod, Legge 30 luglio 2004, n. 191. Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (art. 5)429

§      L. 2 agosto 2004, n. 210. Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (art. 3)432

 

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5454

Numero del decreto-legge

266/2004

Titolo del decreto-legge

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

Sì (A.S. 3196)

Numero di articoli

 

§       testo originario

20

§       testo approvato dal Senato

30[1]

Date

 

§       emanazione

9 novembre 2004

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

10 novembre 2004

§       approvazione del Senato

24 novembre 2004

§       assegnazione

25 novembre 2004

§       scadenza

9 gennaio 2004

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

Commissioni II, V, VI (art. 73, co. 1-bis, reg.), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 136, composto in origine da 19 articoli (oltre a quello relativo all’entrata in vigore), è stato ampiamente modificato e integrato dal Senato nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione (A.S. 3196). In particolare, il Senato ha inserito 10 nuovi articoli nel testo del provvedimento e 8 ulteriori articoli in quello del disegno di legge di conversione.

 

L’articolo 1 del decreto-legge proroga di un anno (al 31 dicembre 2005) alcune misure introdotte dal D.L. 402/2001, volte a superare le difficoltà riscontrate nel ricoprire i posti in organico relativi agli infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia medica.

L’articolo 2, intervenendo sull'art. 14, co. 3, del D.Lgs. 77/2002 , proroga al 1° gennaio 2006 l’entrata in vigore della nuova regolamentazione del Servizio civile nazionale, in precedenza fissata al 1° gennaio 2005.

L’articolo 3 proroga di un anno il termine, oggi fissato al 31 dicembre 2004, per l’emanazione da parte del Ministero dell’interno delle direttive volte al superamento del regime del nulla osta provvisorio per tutte le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi non ancora disciplinate da una specifica regolamentazione tecnica.

L’articolo 4 proroga l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano di un ulteriore anno (sino al 7 novembre 2005), stanziando le risorse necessarie alla copertura dei conseguenti oneri.

L'articolo 5 differisce alcuni termini contemplati dal D.Lgs. 99/2004, concernenti in particolare la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore dei giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento.

L'articolo 6, novellando l'art. 180 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), proroga due termini relativi all'adeguamento dei sistemi di trattamento dei dati personali alle misure di sicurezza previste dal Codice.

L'articolo 7 interviene su alcune disposizioni del Codice della strada concernenti l’obbligo per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate di essere equipaggiati con strisce laterali retroriflettenti e l’obbligo per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate di essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni La disposizione modifica tra l’altro i tempi di entrata in vigore delle disposizioni.

L'articolo 7-bis Proroga al 31 marzo 2005 il termine (di cui all’art. 8, co. 7, della L. 363/2003) relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard.

L'articolo 8, novellando l’art. 28 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001), proroga di un anno il termine, già fissato al 31 dicembre 2004, per il completamento del processo di trasformazione o soppressione degli enti pubblici previsto e disciplinato dal medesimo art. 28.

L'articolo 9 autorizza le regioni, a fronte di comprovate esigenze, a prorogare i termini, non oltre il 31 dicembre 2005, per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme antinfortunistiche previste da alcune disposizioni legislative, relativamente alle opere di edilizia scolastica già comprese nei programmi di intervento, prorogando altresì al 31 dicembre 2006 la riserva ad esse destinata del 30% del fondo rotativo per la progettualità, di cui all’art. 1, co. 54, della L 549/1995.

L'articolo 10 proroga al 31 dicembre 2005 gli effetti previsti dall'art. 5 del D.L. 97/2004 (norma che neutralizza, per il 2004, gli incrementi retributivi spettanti al personale docente e non docente di ruolo delle università, ai fini della determinazione dei limiti alla spesa per il personale posti dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997).

L'articolo 11 autorizza l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza nel corso del 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

L'articolo 12 proroga al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale deve intervenire la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.

L'articolo 12-bis proroga proroga due termini recati dal D.Lgs. 146/2001, relativi alle modalità di allevamento degli animali da pelliccia.

L'articolo 13 proroga di un anno (al 31 dicembre 2005) il termine per la presentazione dell'istanza da parte del creditore finalizzata alla definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di competenza dell'ex Agensud.

L'articolo 14 proroga di un anno (al 31 dicembre 2005) il termine per l'adeguamento delle attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere (D.M. 9 aprile 1994, punto 21.2, lett. b) e c)).

L'articolo 15 proroga al 31 dicembre 2005 il termine dal quale decorrono gli effetti delle misure di razionalizzazione di determinati enti pubblici, disposte ai sensi e con le modalità dell'art. 2 del D.Lgs. 419/1999.

L’articolo 15-bis, modificando l’art. 10 della L. 7/2001, dispone una proroga delle agevolazioni fiscali previste per il riordino degli enti fieristici.

L'articolo 16 differisce al 15 dicembre 2004 il termine per la rideterminazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.

L'articolo 17, novellando il co. 18 dell’art. 80 della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), autorizza il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previste per gli anni 2005 e 2006 per il Programma Operativo Nazionale “Assistenza tecnica e Azioni di sistema”, cofinanziato dall'Unione europea nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali 2000-2006, e per il Programma nazionale Leader + “Creazione di una rete nazionale per lo sviluppo rurale”.

L'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2005 l'incarico di giudici onorari in scadenza (giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari).

L'articolo 18-bis modifica i termini temporali di riferimento del Fondo di solidarietà previsto dall’art. 3, co. 1, lett. f), della L. 210/2004, che reca una delega legislativa al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire.

L'articolo 19 dispone un breve differimento (dal 29 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005) del termine per l’applicazione di alcune norme sul divieto di fumo nei locali pubblici o nei locali privati aperti ad utenti.

L'articolo 19-bis proroga taluni termini relativi al completamento di opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera.

L'articolo 19-ter differisce al 30 giugno 2005 il termine entro il quale le cooperative con soci lavoratori devono definire il regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori.

L'articolo 19-quater proroga al 1° luglio 2005 l’efficacia delle norme per la sicurezza degli impianti recate dal capo quinto della parte seconda del testo unico in materia edilizia (la proroga non si applica agli edifici scolastici).

L'articolo 19-quinquies proroga taluni termini recati dalla L. 350/2003 e dal D.L. 147/2003 in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 19-sexiesmodifica i termini di applicazione dei requisiti previsti per le acque potabili trattate con apposite apparecchiature e successivamente somministrate nelle collettività e negli esercizi pubblici.

L'articolo 19-septies proroga di 12 mesi (al 6 febbraio 2005) il termine fissato dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2004 per la gestione transitoria da parte della BNL (Sezione per il credito cinematografico) del nuovo fondo per il sostegno alla cinematografia istituito dal medesimo articolo.

L'articolo 20 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento.

 

Come si è detto, il Senato ha introdotto otto nuovi articoli dopo l’art. 1 del disegno di legge di conversione.

 

L’articolo 2 proroga al 28 febbraio 2005 il termine (attualmente fissato al 29 dicembre 2004) per l’esercizio della delega per il riassetto della disciplina inerente la proprietà industriale, recata dalla L. 273/2002, e consente l’adozione di successive disposizioni correttive o integrative.

L’articolo 3 proroga di sei mesi (dal 17 aprile al 17 ottobre 2005) il termine fissato dall’art. 1 della L. 53/2003 (cosiddetta Legge Moratti) per l’esercizio della delega alla “definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”.

L’articolo 4 proroga di un anno il termine per l’esercizio della delega recata dall’art. 1, co. 4, della L. 131/2003 (c.d. “legge La Loggia”) per la ricognizione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, di cui all’art. 117, 3° comma, Cost..

L’articolo 5 proroga al 31 dicembre 2005 il termine per l’esercizio della delega, recata dall’art. 2, co. 1, della medesima L. 131/2003, volta ad esercitare le competenze legislative statali in materia di enti locali e ad adeguare le norme vigenti all’intervenuta riforma del Titolo V.

L’articolo 6 proroga al 30 giugno 2005 il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, recata dall'art. 3 della L. 229/2003 (legge di semplificazione 2001).

L’articolo 7 proroga il termine per l’esercizio delle deleghe, recate dalla medesima legge di semplificazione, concernenti il riassetto normativo in materia di tutela dei consumatori e di metrologia legale (artt. 7 e 8 della L. 229/2003).

L’articolo 8 proroga di tre mesi il termine per l’esercizio della delega per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione, di cui all’art. 16 della L. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”).

L’articolo 9 proroga, infine, dal 29 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 il termine per l’esercizio delle deleghe recate dall’art. 2, co. 1, della L. 186/2004, e concernenti la riforma dell’organizzazione del Governo, l’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali, la disciplina delle fondazioni “La Biennale di Venezia” e “La Triennale di Milano”, nonché l’aggiornamento dell’organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato di relazione tecnica, ma non delle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riferimento alle disposizioni di proroga, si ricorda che nel corso della XIV legislatura sono più volte intervenuti decreti-legge miranti a prorogare o differire termini legislativamente previsti.

 

Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In alcune occasioni il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori: si ricordano in particolare il D.L. 411/2001, Proroghe e differimenti di termini, il D.L. 236/2002, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, il D.L. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali e il D.L. 355/2003, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

Con riguardo ai singoli interventi recati dal provvedimento, si segnala che su alcune tra le numerose materie interessate dal decreto-legge, nel testo emendato dal Senato, si è in passato fatto ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza. Si rinvia in proposito alle schede di lettura sugli articoli.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nella premessa al decreto-legge si rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La massima parte delle disposizioni recate dal provvedimento incide su materie già regolate da leggi statali, limitandosi a disporre la proroga di termini ivi previsti, ovvero reca disposizioni di ordine finanziario, inquadrabili nella materia “sistema tributario e contabile dello Stato”, di competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2°, lett. e), Cost..

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 4 del d.d.l. di conversione, nel prorogare la delega per la ricognizione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’art. 117, 3° comma, Cost., recata dall’art. 1, co. 4, della L. 131/2003, aggiunge a quest’ultima disposizione un inciso ove si prevede che in ciascun decreto ricognitivo siano indicati gli ambiti normativi che non sono ricompresi nelle materie di legislazione concorrente. Sembra opportuno un approfondimento in ordine alla conformità di tale novella alla lettura “meramente ricognitiva” che della delega testé citata ha dato la Corte costituzionale nella sua recente sentenza n. 280 del 13 luglio 2004.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Gli articoli del provvedimento incidono su numerosi e distinti settori dell’ordinamento, e risultano unificati esclusivamente dalla finalità di prorogare termini legislativamente previsti.

Compatibilità comunitaria

Per alcune, specifiche osservazioni si rinvia alle schede di lettura sui singoli articoli.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Con riferimento agli articoli del disegno di legge di conversione che prorogano o differiscono i termini per l’esercizio di varie deleghe legislative, si ricorda che il Comitato per la legislazione ha avuto in passato occasione di osservare[2] che l’inserimento in un disegno di legge di conversione di una disposizione volta a modificare il termine per l’esercizio di una delega non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dalla legge di conversione.

 

Benché l’art. 15, co. 2, lett. a), della L. 400/1988 disponga che il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, non mancano peraltro, anche in epoca recente, i casi di inserimento in sede di conversione, all’interno di decreti-legge o delle relative leggi di conversione, di norme di proroga di termini (in qualche caso già scaduti) per l’attuazione di deleghe legislative[3].

In alcuni casi il Parlamento ha altresì provveduto, in sede di conversione di un decreto-legge, a conferire formalmente nuove deleghe legislative al Governo (cfr. da ultimo la L. 290/2003[4], di conversione del D.L. 239/2003, e la L. 186/2004[5], di conversione del D.L. 136/2004).

Coordinamento con la normativa vigente

Molte, ma non tutte, le disposizioni sono redatte in forma di novella a disposizioni legislative vigenti.

In particolare, la disposizione di cui all’art. 19-ter, che modifica la disciplina sull’adozione del regolamento interno delle cooperative con soci lavoratori, dettata dall’art. 6 della L. 142/2001, risulterebbe meglio riformulata quale novella al citato art. 6.

Per maggiori dettagli si rinvia alle schede di lettura.

Formulazione del testo

La novella recata dall’art. 3 del decreto-legge (al pari di quanto avvenuto con i precedenti D.L. 236/2002 e 147/2003), introduce con fonte primaria una modifica testuale all’interno di un regolamento, in contrasto con le vigenti regole sulla redazione dei testi normativi.

All’art. 19-sexies, la particolare formulazione adottata avrebbe quale effetto l’attribuzione di efficacia, a posteriori, ad un termine già decorso (il 1° luglio 2004).

Per ulteriori, specifiche osservazioni sui singoli articoli, si rinvia alle schede di lettura.


Schede di lettura

 


Il decreto-legge

 


Articolo 1
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica)

 

 

L'articolo in esame dispone una nuova proroga di un anno (dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005) di alcune misure volte a superare le difficoltà riscontrate nel ricoprire i posti in organico relativi agli infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia medica.

Tali misure sono state inizialmente introdotte dal decreto legge n. 402 del 2001[6], per essere adottate entro il termine finale del 31 dicembre 2003. Successivamente, il termine era stato prorogato al 31 dicembre 2004[7].

Le disposizioni oggetto della proroga riguardano la facoltà attribuita alle ASL e alle aziende sanitarie ospedaliere:

§         di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica nonché ricorrere - anche al di fuori delle ipotesi previste dal contratto collettivo nazionale integrativo - a rapporti di lavoro a termine con i medesimi soggetti (commi 1, 1-bis e 6 dell’art. 1 del citato decreto legge);

§         di far svolgere - sempre da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica - prestazioni aggiuntive rese in regime libero professionale e remunerate dal datore (commi da 2 a 6 dell'art. 1 del citato decreto legge).

Anche il decreto legge in esame, come i precedenti provvedimenti, prevede che l’attuazione delle presenti norme debba avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni recate dai provvedimenti di finanza pubblica”.

 

La relazione illustrativa del presente decreto-legge osserva che la proroga è intesa a "fronteggiare la ben nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica". Il fabbisogno stimato è pari a circa 20.000 unità, situate in particolare nelle regioni settentrionali.

 

Qui di seguito sono esaminate più in dettaglio le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legge n. 402/2001, oggetto di proroga.

 

Le facoltà della riammissione in servizio e della stipula di contratti a termine (ai sensi del comma 1) concernono - con riferimento alle summenzionate figure degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica - le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, nonché (ai sensi del successivo comma 1-bis) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Si può ricorrere a tali fattispecie previa autorizzazione della Regione e solo in caso di accertata impossibilità a coprire i posti mediante il ricorso alle procedure concorsuali.

La riammissione in servizio ivi disciplinata concerne gli infermieri ed i tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano risolto il rapporto d'impiego volontariamente da non oltre 5 anni. Essa è effettuata nel rispetto della procedura di cui all’art. 24 del contratto collettivo nazionale integrativo (del CCNL del personale del comparto Sanità), stipulato il 20 settembre 2001[8] (comma 1, lett. a)).

La disposizione in esamesi sovrappone quindial CCNL, il quale prevede (comma 1 del suddetto art. 24), ai fini della presentazione della domanda di riammissione, un termine massimo di 2 anni (decorrente dalla data di cessazione del rapporto).

Riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato, essi possono essere stipulati - anche al di fuori delle ipotesi definite dall'art. 31 del suddetto contratto collettivo nazionale integrativo del 20 settembre 2001 - per la durata massima di un anno e sono rinnovabili (comma 1, lett. b))[9]. Tale disposizione (anch'essa, come detto, relativa agli infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia medica) si applica (comma 6) fino all'entrata in vigore di una specifica normativa contrattuale in materia (e in ogni caso, naturalmente, non oltre il 31 dicembre 2005, in base al termine ora così prorogato dal presente articolo 1).

 

La fattispecie della remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive - rese sempre da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica - concerne le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, le residenze sanitarie per anziani, gli istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo (comma 2).

Tale ipotesi è subordinata all'autorizzazione della Regione e deve essere prevista da un contratto (stipulato con il dipendente).

Le prestazioni aggiuntive sono svolte (al di fuori, naturalmente, "dell'impegno di servizio") in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro subordinato ai soli fini fiscali e contributivi[10].

Nella fattispecie in esame possono rientrare esclusivamente gli infermieri ed i tecnici sanitari di radiologia medica che, ai sensi del comma 3:

§         siano in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno, da almeno sei mesi;

§         non presentino limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni (certificate dal medico competente);

§         non beneficino, nel mese in cui sia richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

Le prestazioni aggiuntive devono essere impiegate in via prioritaria per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie (comma 4).

La tariffa delle prestazioni e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati previa "consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata" (comma 5).

Le norme di cui ai suddetti commi 2 e 5 si applicano (comma 6) fino all'entrata in vigore di una specifica normativa contrattuale in materia (e in ogni caso, naturalmente, non oltre il 31 dicembre 2005, in base al termine ora così prorogato dal presente articolo 1).

 


Articolo 2
(Servizio civile)

 

 

L’articolo 2, non modificato nel corso dell’esame al Senato, intervenendo sull'art. 14, co. 3, del D.Lgs. 77/2002[11], proroga al 1° gennaio 2006 l’entrata in vigore della nuova regolamentazione del Servizio civile nazionale, in precedenza fissata al 1° gennaio 2005[12].

La novella specifica inoltre che le disposizioni sui requisiti di ammissione[13] al Servizio civile, dettate dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 77/2002, si applicano a partire dal 1° gennaio 2005.

 

Si ricorda che, a partire dal testo originario, il D.Lgs. 77/2002 era diviso, per quanto riguarda l’entrata in vigore, in due parti: una più circoscritta (artt. 2 e 4[14]), sottoposta all'ordinario regime di vacatio legis, l'altra (la restante disciplina) destinata ad entrare in vigore successivamente.

L’art. 14 del D.Lgs. 77/2002 infatti, pur fissando (al co. 3) l’entrata in vigore al 1° giugno 2004 (termine, come si è detto, successivamente prorogato), ha contestualmente previsto (al co. 4) che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 entrassero in vigore, a differenza del resto della regolamentazione, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa del d.d.l. di conversione, le ragioni di tale proroga trovano fondamento nella necessità di prevedere tempi più congrui per gli uffici centrali e le strutture regionali che consentano loro di adeguarsi ad una recente sentenza della Corte costituzionale, con cui è stato chiarito il riparto di competenze tra i diversi livelli di governo nel settore del servizio civile volontario.

 

Il riferimento è probabilmente alla sentenza n. 228 del 16 luglio 2004, con la quale la Corte ha chiarito che il titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento legislativo dello Stato in materia di servizio civile può essere rinvenuto nell’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia ‘forze armate’ ma anche la ‘difesa’[15].

La Corte ha inoltre precisato che "la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell’attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l’assistenza sociale, la tutela dell’ambiente, la protezione civile: attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall’ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l’accesso ad esso".

 


Articolo 3
(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi)

 

 

La disposizione in titolo proroga al 31 dicembre 2005 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2004, per l’emanazione da parte del Ministero dell’interno delle direttive che consentiranno – secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa – il superamento del regime del nulla osta provvisorio per tutte le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi non ancora disciplinate da una specifica regolamentazione tecnica.

 

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (approvato con D.P.R. 37/1998)[16], il nulla osta provvisorio consente l’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio, salvo l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all’art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell’interno.

 

La proroga al 31 dicembre 2005, che fa seguito a due precedenti proroghe operate con decreti-legge (D.L. 236/2002 e 147/2003)[17], è resa necessaria, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, dalla complessità degli approfondimenti di carattere tecnico che l’elaborazione di tali direttive richiede.

Si rileva che, con la novella in esame, si conferma la scelta (già operata con i D.L. 236/2002 e 147/2003) di introdurre con fonte primaria una modifica testuale all’interno di un regolamento, in contrasto con le vigenti regole sulla redazione dei testi normativi.

 


Articolo 4
(Ente irriguo umbro-toscano)

 

 

L'articolo 4 proroga l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano di un ulteriore anno (comma 1), stanziando le risorse necessarie alla copertura dei conseguenti oneri (comma 2).

 

Il comma 1 dispone la proroga di un anno dell’attività dell’Ente (fino al 7 novembre 2005).

 

L'Ente irriguo umbro-toscano, istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048 per la durata di trenta anni, è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali[18].

Successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto, l’Ente ha potuto continuare ad operare in virtù di una serie di proroghe, l'ultima delle quali è scaduta il 7 novembre 2004.

La scadenza originaria, che decorreva dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva (7 novembre 1961),  è stata prorogata:

§         di dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411;

§         di un anno dall’articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.441;

§         di un anno dall'articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, da ultimo;

§         di un anno (fino al 7 novembre 2004) dall'articolo 52-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, la proroga si rende necessaria per garantire la continuità operativa dell'ente, anche in vista dell'adozione dei regolamenti di individuazione degli enti pubblici considerati indispensabili e in quanto tali sottratti alla liquidazione, di cui all'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dovranno essere emanati entro il 30 giugno 2005.

 

Il comma 2 reca la copertura degli oneri connessi alla continuazione dell'operatività dell'ente, valutati in 38.734 euro per il 2004 (7 novembre- 31 dicembre) e in 232.406 euro per il 2005, disponendo la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Si tratta complessivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, dello stesso decreto, di 68,963 miliardi di euro.

 

Il decreto legislativo n.228 del 2001 ha dettato nuove disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, in attuazione della delega contenuta  all'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57.

 

 

 


 

Articolo 5
(Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli)

 

 

L'articolo 5 differisce alcuni termini contemplati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Norme in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 38 del 2003, che ha delegato il Governo ad adottare interventi per la modernizzazione del settore agricolo.

 

In particolare, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004 prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore dei giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento[19]. Il credito d’imposta può ammontare sino a 5.000 euro annui per 5 anni (2004-2008). L’ammontare complessivo del credito d’imposta concedibile (cd. “tetto di spesa”) viene fissato in 10 milioni di euro per ciascuna annualità del periodo 2004-2008.

Le modalità di applicazione di tale agevolazione, alla stregua dello stesso comma 3 dell'articolo 3, devono essere determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 99 del 2004, e cioè entro il  6 luglio 2004.

 

L'articolo 5 in esame, al comma 1, lettera a),come modificata dal Senato, estende al 2009 il regime agevolativo previsto, e proroga al 31 dicembre 2004 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale destinato a disciplinare le modalità di applicazione.

 

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 5 in esame è diretto a porre rimedio a un errore materiale rilevato nel comma 5 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

 

Nell'attuale formulazione, tale disposizione prevede che all'applicazione delle agevolazioni introdotte a favore dei "giovani imprenditori agricoli" si provveda "nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 1, comma 2" dello stesso decreto n. 99 del 2004, che si riferisce in realtà agli accertamenti delle regioni in ordine al possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualificazione di "imprenditore agricolo professionale".

 

La lettera b) in esame corregge quindi il richiamo dell’ "articolo 1, comma 2", riferendolo al decreto legislativo n. 228 del 2001, e non più, come si desumeva dalla precedente formulazione, allo stesso decreto legislativo n. 99 del 2004[20].

Alla stregua della nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 99, le disponibilità destinate a copertura delle agevolazioni contemplate dallo stesso articolo 3 sono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 (si tratta complessivamente, secondo l'articolo 36, comma 1, dello stesso decreto, di 68,963 miliardi di euro).

 

Si osserva che l’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo n. 228 del 2001 integra la definizione di imprenditore agricolo contenuta all’articolo 2135 del codice civile, e non appare, di per sé solo, idoneo a definire le agevolazioni alle quali è riferimento nel testo novellato, ancorché l’articolo 36 dello stesso decreto legislativo n. 228 del 2001 provveda alla copertura finanziaria richiamando la medesima disposizione.

 

La relazione al disegno di legge sottolinea che la normativa riguardante il regime agevolativo per i giovani imprenditori agricoli è stata notificata alla Commissione europea, la quale non ha tuttavia ancora espresso il proprio assenso.

Inoltre, lo schema di decreto attuativo è all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e potrà essere discusso soltanto nel corrente mese. Pertanto, in sede tecnica le regioni hanno già chiesto di poter dare attuazione alla norma a decorrere dal 2005.

La relazione afferma, infine, l’idoneità della copertura finanziaria in quanto quella recata dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le attività che s’intendono prorogare, è a carattere continuativo.

 

L’articolo 4-bis reca la definizione di giovane imprenditore agricolo e pertanto non sembra potersi qualificare come disposizione di copertura finanziaria.

 

 


 

Articolo 6
(Trattamento di dati personali)

 

 

La disposizione in epigrafe, novellando l'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, proroga due termini relativi all'adeguamento dei sistemi di trattamento dei dati personali alle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il testo previgente dell'articolo 180 disponeva che le misure minime di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali fossero adottate entro il 31 dicembre 2004. Tuttavia i soggetti che, disponendo di strumenti elettronici i quali, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime, dopo aver descritto tali ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura, dovevano adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2005.

Entrambi i termini citati erano peraltro così risultanti a seguito della proroga disposta dal d.l. n. 158 del 2004 ("Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2004, n. 147 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188).

La disposizione in esame importa una nuova proroga (dopo quella già disposta dal citato d.l. 158/2994) dei summenzionati termini: il primo al 30 giugno 2005; il secondo al 30 settembre 2005.

La relazione governativa afferma che tale intervento è reso necessario dalla complessità degli adempimenti richiesti, specie per ciò che concerne l'adeguamento degli strumenti elettronici, i quali richiedono la predisposizione di un sistema di protezioni e chiavi di accesso ancora in fase di realizzazione.

 

Si offre di seguito un breve compendio della disciplina dettata dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" in relazione ai rischi ed alle correlative misure minime di sicurezza.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31).

Il trattamento di dati personali, qualora effettuato con strumenti elettronici, è consentito solo se sono adottate, con modalità previste da un apposito disciplinare tecnico, le seguenti misure minime di sicurezza:

§         autenticazione informatica;

§         adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

§         utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

§         aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

§         protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

§         adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

§         tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

§         adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari (art. 34).

Il trattamento di dati personali, se effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici, è consentito solo se sono adottate, sempre con le modalità stabilite dal disciplinare tecnico, le seguenti misure minime:

§         aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

§         previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

§         previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 14 maggio 2004 è stata adottata la decisione n. 2004/496/CE relativa al trasferimento dei dati dei passeggeri sui voli transatlantici. Successivamente, il 28 maggio 2004, è stato firmato in materia l’accordo fra UE ed USA.

Conformemente alla decisione della commissione affari giuridici del Parlamento europeo, il 27 luglio 2004 il Parlamento europeo ha presentato due ricorsi presso la Corte di Giustizia, contro la Commissione e il Consiglio, relativamente all’accordo concluso fra UE ed USA. Il PE, ritiene, infatti, che l’accordo non garantisca la tutela delle libertà fondamentali dei cittadini dell’UE e che il Consiglio non abbia tenuto conto della posizione contraria che lo stesso PE aveva espresso nelle risoluzioni del 13 marzo e 9 ottobre 2003 e 31 marzo 2004. Con queste risoluzioni il PE manifestava il proprio disappunto per il fatto che la Commissione non avesse proceduto a verificare la compatibilità delle norme degli USA con le disposizioni della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

Si ricorda che l’obbligo per le compagnie aeree di comunicare alle autorità statunitensi i dati sui passeggeri diretti negli USA è previsto dalle norme adottate in seguito agli attentati dell’11 settembre al fine di rafforzare la sicurezza nel settore del trasporto aereo. La richiesta delle autorità americane è stata accolta dalla Commissione europea e formalizzata in una dichiarazione congiunta del 19 febbraio 2003, sottoscritta dalla Commissione stessa e dalle autorità doganali americane.

 

 


 

Articolo 7
(Codice della strada)

 

 

Il comma 1 abroga il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151[21], che disponeva in merito all’entrata in vigore della norma del codice della strada[22] - sulla quale interviene il comma 2 dell’articolo in esame – vedi infra - relativa all’utilizzo di strisce posteriori e laterali retroriflettenti per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Tale comma 5-bis dell’articolo 7 del DL 151 sopracitato ha fissato al 1° gennaio 2005 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2-bis del codice della strada, comma introdotto dal medesimo decreto legge 151/2003 e sul quale interviene ora il comma 2 dell’articolo in esame, individuando tra l’altro date differenziate per l’entrata in vigore della disciplina, che viene comunque prorogata.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 72, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 3 del DL 151/2003, ha previsto che - durante la circolazione - gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, debbano altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Il comma ha stabilito inoltre che le caratteristiche tecniche delle strisce siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

 

Il comma 2 novella i commi 2-bis e 2-terdel medesimo articolo 72 del codice della strada, relativi, il primo, come già detto, all’obbligo per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate  di essere equipaggiati con strisce laterali retroriflettenti, ed il secondo all’obbligo i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate di essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

In particolare il comma 2, lettera a) prevede che debbano essere dotati di tali dispositivi i semiarticolati in luogo dei semirimorchi e aggiunge un periodo alla disposizione recata dall’articolo 72, comma 2-bis, relativa all’entrata in vigore della medesima disposizione, stabilendo che:

§         i veicoli di nuova immatricolazione debbano essere equipaggiati con le strisce retroriflettenti dal 1° aprile 2005;

§         i veicoli in circolazione debbano essere equipaggiati con le strisce entro il 31 dicembre 2005.

Rispetto quindi all’obbligo di equipaggiamento con strisce laterali e posteriori retroriflettenti l’articolo in esame stabilisce una proroga di tre mesi per i veicoli di nuova immatricolazione e la proroga di un anno per il parco circolante.

Un emendamento approvato dalla 1^ Commissione durante l’esame del provvedimento al Senato ha previsto la sostituzione del nome del regolamento internazionale - cui deve far riferimento il decreto ministeriale che dovrà stabilire le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti - cambiandolo da “ECE/ONU n. 104” in “ONU/ECE n. 104”.

Per una più immediata comprensione delle modifiche apportate al testo vedi il testo a fronte allegato al termine della scheda.

 

Il comma 2, lettera b) novella il comma 3-ter dell’articolo 72 del codice della strada, relativo all’obbligo per alcuni veicoli di essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

 

La formulazione originaria del comma 2-ter, anch’esso introdotto dall’articolo 1, comma 3 del DL 151/2003, prevedeva che - durante la circolazione - gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, fossero equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Il comma prevedeva che dal 1 gennaio 2005 fosse comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, per chiunque avesse violato tale disposizione.

 

Le modifiche introdotte dal comma 2, lettera b) prevedono:

§         che siano equipaggiati con tali dispositivi gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al solo trasporto di cose (e non anche al trasporto di persone), di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. (in luogo delle originarie 7 tonnellate), immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006;

§         che tali dispositivi siano di tipo omologato;

§         che sia soppresso l’inciso che prevedeva che tali veicoli dovessero essere così equipaggiati solo durante la circolazione;

§         che siano demandate ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le caratteristiche tecniche di tali dispositivi;

§         che venga soppressa la sanzione relativa alla violazione della disposizione in esame.

 

Per una più immediata comprensione delle modifiche apportate al testo, si veda il testo a fronte di seguito riportato.


 


Articolo 7, comma 5-ter,
DL 151/2003

Articolo 7, comma 1,
DL 266/2004

Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

 

 

 

Articolo 72, comma 2-bis

Articolo 72, comma 2-bis, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera a), DL 266/2004

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.

 

Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.

Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE n. 104.

I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.

 

 

 

Articolo 72, comma 2-ter

Articolo 72, comma 2-ter, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera b), DL 266/2004

2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

 

 

 

Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 


Articolo 7-bis
(Proroga del termine relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard)

 

 

L’articolo in esame, introdotto con un emendamento durante l’esame in Senato, intende posporre al 31 marzo 2005 l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’utilizzo e alla commercializzazione dei caschi protettivi previste dalla legge 363/2003[23], in attesa del decreto ministeriale che determini le caratteristiche tecniche degli stessi.

 

La legge 363/2003 detta norme volte alla prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci. In particolare l’articolo 8 prescrive, a partire dal 1° gennaio 2005, l'obbligo per i minori di 14 anni, di indossare un casco protettivo conforme a specifiche caratteristiche, durante la pratica dello sci alpino e dello snowboard, sanzionandone l'inosservanza in via amministrativa. Con la stessa decorrenza sono introdotte inoltre sanzioni relative alla commercializzazione di caschi non omologati.

La definizione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi è rimessa a un decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il competente organo del CONI - la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Tale decreto, per il quale la legge 363/2004 prevedeva l’adozione entro un termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, non è ancora stato emanato.

 

 


 

Articolo 8
(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili)

 

 

La disposizione in titolo, novellando l’articolo 28 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001), modifica il termine, già fissato al 31 dicembre 2004, per il completamento del processo di trasformazione o soppressione degli enti pubblici previsto e disciplinato dal medesimo art. 28. La novella fissa il nuovo termine al 31 dicembre 2005.

Tale termine, nel testo originale del decreto legge fissato al 30 giugno 2005, è stato così rideterminato nel corso dell’esame da parte del Senato[24].

 

L’art. 28 della L. 448/2001[25] stabilisce che, “al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi”, il Governo individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti “indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati”, disponendone anche, se necessario:

§       la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato (solo qualora i servizi risultino più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico: co. 5);

§       la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari.

Il Governo procede a tale individuazione con uno o più regolamenti di delegificazione, da emanare ai sensi dell’art. 17, co. 2, della L. 400/1988. Il termine per l’adozione dei regolamenti, inizialmente determinato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, era stato da ultimo individuato nel 31 dicembre 2004 dall’art. 4 della legge n. 186/ 2004, legge di conversione del decreto legge n. 136 del 2004[26]. L’ultimo periodo del comma 1 attribuisce a tale termine una peculiare efficacia giuridica: al suo scadere gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

I previsti regolamenti sono adottati, con D.P.R., su proposta del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale. I relativi schemi sono altresì sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Dalle operazioni di trasformazione o soppressione sono espressamente esclusi gli enti od organismi:

§       che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

§       che sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;

§       che svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;

§       che svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.

 

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (A.S. 3196), lo schema di regolamento volto alla individuazione degli enti indispensabili, già predisposto dal Consiglio dei ministri, necessita di una ulteriore fase istruttoria da parte di tutte le amministrazioni interessate: ciò rende necessaria la proroga – inizialmente stabilita al 30 giugno 2005 e ulteriormente posticipata, come si è visto, dal Senato – anche tenuto conto del fatto che lo stesso dovrà poi essere inviato alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il 24 settembre scorso, infatti, il Consiglio dei ministri ha rinviato l’esame dello schema di decreto presidenziale per gli enti ed organismi pubblici vigilati dallo Stato con l’impegno del Consiglio stesso di rivedere gli elenchi degli enti ritenuti indispensabili secondo criteri di maggior rigore[27].

 

 


Articolo 9
(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici)

 

 

L’articolo autorizza le regioni - a fronte di comprovate esigenze - a prorogare i termini, non oltre il 31 dicembre 2005, per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme antinfortunistiche previste da alcune disposizioni legislative, relativamente alle opere di edilizia scolastica già comprese nei programmi di intervento.

 

L’art.15 della L. 265/1999[28] fissava al 31 dicembre 2004 la data ultima per il completamento degli interventi da effettuare nelle scuole in base alle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. 626/1994[29]), nonché per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi (L. 46/1990[30]); tali interventi sarebbero stati realizzati sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, molti enti locali obbligati dalle disposizioni in esame hanno rappresentato al governo di non essere in grado di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2004. Pertanto, per evitare il rischio di chiusura delle scuole coinvolte ed i conseguenti prevedibili disagi per la popolazione scolastica, la norma prevede che le regioni possono stabilire una nuova scadenza, che non sia comunque successiva al 31 dicembre 2005. Al fine tuttavia di non consentire una proroga indiscriminata, tale possibilità verrebbe riconosciuta solo per quelle opere già inserite nei programmi d’intervento predisposti al riguardo dalle singole Amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

Si ricorda, inoltre, che presso la VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati è stata avviata la discussione di una risoluzione[31] che impegna il governo a prevedere modalità di applicazione delle disposizioni in materia edilizia, anche per gli edifici scolastici, che consentano l’adeguamento a norma degli impianti in tempi praticabili da parte degli istituti d’istruzione interessati. Nel corso della discussione, peraltro, il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti Mammola ha comunicato l’approvazione del decreto-legge recante la proroga o il differimento di termini legislativi in scadenza, contenente la disposizione in esame.

 

Il comma 1-bis dell’articolo in esame prevede che la riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

Si ricorda che il Fondo rotativo per la progettualità è stato istituito dall’art. 1, co. 54-58, della legge n. 549/1995, successivamente modificato dal D.L. n. 67 del 1997 (legge n. 135/1997), con lo scopo di anticipare agli enti territoriali le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche, al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici di competenza degli enti territoriali stessi

Il comma 1 dell’articolo 70  alle lettere a), b) e c) dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003)  ha sostituito integralmente i commi 54, 56 e 57 dell’articolo 1 della legge n. 549/1995, relativi alla disciplina del Fondo rotativo, introducendo alcune innovazioni relative alle modalità di funzionamento e di finanziamento del Fondo, dirette a rendere più flessibile l’intero meccanismo del sostegno alla progettualità .

In particolare, le modifiche rispetto alla normativa vigente hanno riguardato:

a)      la definizione dei soggetti ammessi al finanziamento;

b)      l’ampliamento della tipologia di spese che possono essere assistite dall’anticipazione del Fondo;

c)      la dotazione del Fondo e il meccanismo di alimentazione;

d)      le procedure per l’accesso ai contributi.

 

Per quel che riguarda la dotazione del Fondo e il meccanismo di alimentazione, l’articolo 70 della legge n. 289 del 2002 ha disposto una riserva del 30 per cento delle risorse complessive del Fondo alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Tale riserva era limitata ad un biennio e con priorità nei territori delle zone a rischio sismico.

Tale riserva viene quindi prorogata dal comma in esame al 31 dicembre 2006.

 

 


Articolo 10
(Personale docente e non docente universitario)

 

 

L'articolo in titolo intende prorogare fino al 31 dicembre 2005 gli effetti, ora riferiti al solo anno 2004, introdotti dall'articolo 5 del D.L. 97/2004[32],in relazione alla determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[33], quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.

 

La norma che si intende prorogare mira ad evitare il superamento di tale limite attraverso due deroghe:

§         permettendo di non considerare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato[34] (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo (comma 1);

§         consentendo l’abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (comma 2).

 

 


Articolo 11
(Programma Socrates)

 

 

L'articolo in esame autorizza l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza nel corso del 2005, per la realizzazione del programma comunitario Socrates (che copre l’arco temporale 2000-2006).

 

L'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa) è stato disciplinato dagli articoli 2 e 3 con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258[35] ed ha assunto le funzioni di ricerca e sperimentazione in precedenza svolte dalla Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede ha Firenze.

L’istituto è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ed è dotato di personalità giuridica ed autonomia  finanziaria;  tra le sue finalità (art. 2, comma 4 del D.Lgs 258) vi è appunto la collaborazione con il Ministero per la gestione dei progetti dell'Unione europea.

Ai sensi del regolamento di organizzazione (DPR 415/2000[36]) l’INDIRE, oltre al proprio organico, può utilizzare  con oneri a proprio carico un massimo di quindici unità di personale (amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca) comandato o collocato fuori ruolo dalla pubblica amministrazione, dalla scuola, dalle università, da enti pubblici del comparto ricerca o da enti locali; può inoltre stipulare contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca (artt.10 e 11 del DPR 415/2000).

 

Socrates[37] è il programma d'azione comunitario relativo all'istruzione (adottato con Decisione 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) ed ha la finalità di sviluppare un'istruzione di qualità mediante azioni  realizzate in  cooperazione tra gli Stati membri: mobilità di studenti e docenti all’interno dell’UE; organizzazione di progetti comuni; costituzione di reti europee, predisposizione di studi e analisi comparative. Il programma in corso copre, come già segnalato, l’arco temporale 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2006 e  si articola in otto progetti[38]; la cui  realizzazione è affidata in ogni paese ad un‘Agenzia nazionale (art.5 della Decisione 253/2000) con finanziamenti in parte erogati dall’UE.

 

Secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del decreto legge in commento, l’Agenzia nazionale Socrates è stata costituita nel 2002 presso l’INDIRE su designazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; conseguentemente, l’istituto ha assunto personale con contratti a tempo determinato (di durata  triennale) che viene a scadenza nel corso del dicembre 2005: la proroga si rende pertanto necessaria per garantire continuità nella gestione del programma. La relazione tecnica allegata al ddl specifica che la disposizione interessa ventinove unità di personale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo il programma Socrates finanziato dall’Unione Europea.

 

Si ricorda in proposito che l’art. 4 del D.L.vo n. 368/2001[39] recante disciplina del lavoro a tempo determinato, esclude la possibilità prorogare oltre il triennio i rapporti di lavoro a termine; si rende pertanto necessaria l’adozione di un atto con forza di legge.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione europea ha presentato il 14 luglio 2004 una proposta di decisione relativa alla nuova generazione dei programmi per l’istruzione e la formazione per il periodo 2007-2013 (COM (2004)474), destinati a sostituire le azioni previste dal programma Socrates che scadrà nel 2006.

In particolare, la Commissione ha deciso di riunire tutti i programmi esistenti in materia di istruzione e formazione in un unico programma integrato di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che comprenderà quattro programmi specifici:

La proposta comprende anche un programma “trasversale” articolato in quattro attività chiave: 1) sviluppo strategico, centrato su temi con un significato generale a livello comunitario; 2) azione linguistica generale; 3) sperimentazione della generalizzazione degli approcci innovatori dell'insegnamento e dell'apprendimento on line; 4) sfruttamento e trasferimento dei buoni risultati di progetti a vantaggio dei sistemi d'istruzione e formazione professionale a livello comunitario, nazionale, regionale e settoriale.

È previsto inoltre il programma Jean Monnet a sostegno di azioni connesse all’integrazione europea, alle istituzioni e alle associazioni europee nei settori dell’istruzione e della formazione.

La Commissione ha proposto di destinare al nuovo programma integrato per il periodo 2007-2013 uno stanziamento di bilancio di 13.620 milioni di euro.

Il progetto di decisione sarà esaminato dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di  codecisione.

Il Consiglio ha proceduto ad un primo dibattito sul progetto nella riunione del 15 e 16 novembre 2004 che si è focalizzato in particolare sui contenuti del programma trasversale; sull’apprendimento delle lingue straniere. In tale occasione le delegazioni hanno, inoltre, espresso un consenso a favore della presentazione da parte della Commissione europea una Carta europea per la mobilità nel settore dell’istruzione.

La proposta della Commissione è attualmente all’esame della commissione cultura del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi sulla proposta nell’ambito della sessione dell’11-14 aprile 2005.

 

 


Articolo 12
(Consorzi agrari)

 

 

L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale deve intervenire la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.

 

Il termine per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, originariamente previsto in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 1999 (scadenza 2 novembre 2002) è stato poi prorogato a cinquanta mesi dall'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria per il 2002), ed avrebbe dovuto quindi scadere il 12 gennaio 2004.

A seguito di un'ulteriore proroga di dodici mesi disposta dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge 1° agosto 2003, n. 200), il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 410 del 1999 sarebbe venuto a scadenza il 12 gennaio 2005.

 

La ratio della nuova proroga, alla stregua della relazione del Governo, è di assicurare un margine di tempo idoneo a consentire il completamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, così da favorire l'attuazione dei rispettivi programmi di risanamento.

 

Si ricorda che, nel contesto del dissesto finanziario che ha coinvolto l’intero sistema dei consorzi agrari, seguito dallo scioglimento della Federconsorzi medesima (art. 5 comma 2 della legge 410 del 1999), un numero elevato di consorzi è stato assoggetto a liquidazione coatta e gestione commissariale, disposta con provvedimento dell’autorità governativa[40]. E’ previsto che la procedura di liquidazione coatta non si attui nei casi in cui sia stata medio tempore presentata ed autorizzata domanda di concordato o sia stata autorizzata cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario o società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria.

 

 


Articolo 12-bis
(Proroga di termini in materia di allevamento di animali)

 

 

L’articolo 12-bis, introdotto al Senato, proroga due termini relativi alle modalità di allevamento degli animali da pelliccia.

La disposizione, in particolare:

§         proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori  a 1600 centimetri quadrati per animale e altezza superiore a 35 centimetri devono adeguare le gabbie alle nuove misure previste (2550 centimetri per animale e altezza minima 45 centimetri);

§         proroga dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2013 il termine entro il quale è previsto che l’allevamento di animali da pelliccia possa avvenire solo a terra in appositi recinti.

 

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, nel dare attuazione alla direttiva 98/58/CE, in materia di protezione degli animali negli allevamenti, ha introdotto una serie di obblighi a carico dei detentori degli animali medesimi. L’articolo 2, in particolare, dopo aver prescritto l’obbligo di adottare le misure adeguata a garantire il benessere degli animali affinché non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili, rinvia ad un apposito allegato per la definizione di puntuali modalità di allevamento e custodia degli animali.

Nell’ambito della sezione dedicata ai procedimenti di allevamento, il punto 22 dell’allegato detta norme relative ad animali da pelliccia (“con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia”), stabilendo misure minime per la superficie minima (escluso cioè il nido) di cui essi devono disporre all’interno delle gabbie e prevedendo che dal 1° gennaio 2008 l’allevamento di tali animali non possa più avvenire in gabbie, ma solo a terra in appositi recinti.

 

 


Articolo 13
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud)

 

 

L’articolo in esame novella il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, disponendo la proroga al 31 dicembre 2005 del termine ultimo per la presentazione delle istanze per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di competenza dell’ex Agensud (la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno)[41], che era stato fissato al 31 dicembre 2004,ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n.355 del 2003 convertito in legge, con modificazioni, dalla  L. 27 febbraio 2004, n. 47e al 31 dicembre 2003 ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284).

Tale ultima disposizione, a sua volta, prorogava il termine fissato al 30 giugno 2002 dall’art. 2, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (cosiddetto "collegato infrastrutture”").

 

La legge n. 166/2002, oltre a prorogare il termine di presentazione dell’istanza, ha recato una nuova disciplina per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione dei progetti speciali e delle opere della cessata Agensud, relativo alle liti pendenti al 31 dicembre 2001.

In particolare, in base alla nuova procedura introdotta dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 166 del 2002, che ha novellato i commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 96 del 1993[42], la risoluzione in via transattiva delle controversie può essere definita anche su iniziativa d’ufficio oltre che su istanza del creditore (la disciplina previgente prevedeva invece solo l’attivazione della procedura da parte del creditore).

Il termine per la definizione della controversia è fissato in sei mesi dalla data di ricezione dell’istanza o, nel caso di procedimento d’ufficio, dalla data di avvio del medesimo.

Nel caso di iniziativa del creditore, a seguito della proroga in esame, l’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2005.

Il limite massimo del corrispettivo riconoscibile attraverso la procedura transattiva è fissato nel 25% delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari.

Si fissa invece al 50% dell’importo riconosciuto, al netto di rivalutazione monetaria ed interessi, il limite massimo della transazione, qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva[43].

All’ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfetario pari al 5% annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

La procedura di definizione del contenzioso è estesa anche agli interventi per i quali risultino iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 96/1993, come novellato dall’art. 2 della legge n. 166/2002, in caso di presentazione dell’istanza per la definizione transattiva delle controversie, sono sospesi fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva.

A tale riguardo, si osserva che a seguito della proposta di differimento al 31 dicembre 2004 del termine di presentazione dell’istanza di transazione, come previsto dal decreto in esame, potrebbe valutarsi l’opportunità di prorogare anche il termine di sospensione dei giudizi pendenti, che rimane fissato al 30 novembre 2002dal citato comma 3.

Potrebbe, Infatti, risultare opportuno coordinare il termine di sospensione dei giudizi pendenti con l’ulteriore proroga del termine per la presentazione dell’istanza di transazione.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 19 aprile 2002 la Commissione ha presentato il libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) in materia civile e commerciale (COM(2002)196).

Il 12 marzo 2003 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul libro verde in questione (A5(2003)58) in cui constata che gli Stati membri non dispongono di una normativa quadro particolareggiata in materia e che nei vari ordinamenti esistono profonde divergenze sull’argomento. La risoluzione sottolinea la necessità di studiare un modello di futuro codice europeo in materia, che offra una serie di garanzie procedurali minime nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica tramite campagne di informazione.


Articolo 14
(Adeguamenti alle prescrizioni anticendio per le strutture ricettive esistenti)

 

 

L’articolo dispone una proroga del termine di adeguamento alle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi, previsto per le strutture turistico-alberghiere con capacità ricettiva superiore a venticinque posti letto, nonché l’aggiornamento, con successivo decreto ministeriale, delle predette regole.

Con la disposizione in esame, la scadenza per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio, fissata al mese di aprile del 2002 dall’art. 6, co. 10, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (“Norme in materia di attività produttive") e al 31 dicembre 2004 dall’art.3 bis del decreto-legge 23 novembre 2001,n.411, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n.463 viene prorogata al 31 dicembre 2005.

 

In proposito si ricorda che già il citato co. 10, art. 6, della L. 140/1999 aveva provveduto a prorogare il termine di adeguamento alle disposizioni antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, elevandolo a otto anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”). Infatti, mentre il D.M. in oggetto aveva fissato la scadenza a otto anni dalla propria entrata in vigore solo per l’adeguamento di cui all’art. 21, punto 21.2, lett. c), il co. 10, art. 6, della L. 140/1999 prorogava al predetto termine anche la scadenza di cui alla lett. b) del punto 21.2 del decreto, inizialmente fissata al 31 dicembre 1999[44].

Restavano escluse da tale differimento (ai sensi della lettera a) del punto 21.2 della regola tecnica) le misure riguardanti la gestione della sicurezza, l’addestramento del personale ed il registro dei controlli periodici, per le quali resta confermato il termine dei due anni dall’entrata in vigore del citato decreto ministeriale.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 27 giugno 2001 la Commissione ha presentato la relazione sull’applicazione della Raccomandazione del Consiglio 86/666/CEE per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (COM(2001) 348).

Il documento intende fare il punto della situazione sulla base delle informazioni disponibili e soprattutto avviare una riflessione mirante a determinare in quale misura gli obiettivi della raccomandazione siano stati raggiunti e se siano necessarie azioni supplementari.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione sottolinea che in taluni Stati membri l’adeguamento della regolamentazione alle esigenze della raccomandazione è stato soltanto parziale; benché la raccomandazione abbia contribuito in molti casi a migliorare il livello di sicurezza, l’obiettivo di consentire al consumatore di conoscere e fare affidamento su un livello minimo di sicurezza chiaramente definito e applicabile dappertutto nell’UE, non è stato completamente raggiunto.

La Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta dello strumento giuridico della raccomandazione, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Inoltre, sottolinea che una proliferazione di regolamentazioni comunitarie sugli aspetti puntuali della sicurezza di taluni servizi non sarebbe in linea di massima un approccio auspicabile ed efficace. Tuttavia conclude che sarebbe opportuno prevedere un seguito per le attività in materia di sicurezza antincendio negli alberghi e a tal fine suggerisce di avviare una riflessione e una discussione approfondite con il Parlamento europeo e con gli Stati membri per valutare la necessità di iniziative a livello comunitario per introdurre una maggiore sicurezza nel settore. La riflessione potrebbe riguardare, fra l’altro:

§         l’opportunità di inserire, in un’eventuale nuova raccomandazione, disposizioni più particolareggiate nei casi di alberghi esistenti, qualora non fossero applicabili gli orientamenti della raccomandazione 86/666/CEE;

§         l’opportunità di rafforzare il controllo della sicurezza antincendio in tutti gli alberghi;

§         l’aggiornamento e il miglioramento degli orientamenti tecnici;

§         le varie formule di alloggio;

§         l’individuazione e la diffusione delle migliori pratiche di gestione e controllo dei rischi di incendio.

 

 


Articolo 15
(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

 

 

L’articolo proroga al 31 dicembre 2005 il termine di decorrenza della privatizzazione o trasformazione degli enti pubblici con finalità culturali indicati nella tabella A del decreto legislativo n. 419 del 1999[45], il cui iter (di privatizzazione o trasformazione, appunto) non sia stato ancora completato.

Il decreto legislativo n. 419/1999 poneva un termine specifico per la decorrenza delle misure di privatizzazione e trasformazione (1°gennaio 2002); tale termine è stato in seguito prorogato al 31 dicembre 2002 dall’articolo 9 del Decreto legge n. 63 del 2002[46] e successivamente al 31 dicembre 2003 dall’articolo 6 del Decreto legge n. 236 del 2002[47] e al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17 del Decreto legge n. 355 del 2003[48].

 

Il d.lgs. n. 419/1999, attuativo della delega per il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali recato dall'art. 11, co. 1, lett. b), della legge n. 59/1997[49] (così detta "legge Bassanini 1") disponeva, infatti, all'art. 2, comma 1, che ad una serie di enti con finalità culturali[50] si applicasse una delle seguenti misure di razionalizzazione:

§         privatizzazione (art. 2, comma 1, lett a): gli enti privatizzati sussistono come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato; possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente (art. 3 d.lgs. n. 419);

§         trasformazione in strutture scientifiche universitarie (art. 2, comma 1, lett b), dotate di autonomia amministrativa e contabile, facenti capo alle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di più istituzioni universitarie, a quella di più antica istituzione, ovvero, ancora, a consorzi universitari anche appositamente istituiti (articolo 4 del d.lgs. n. 419);

§         fusione o unificazione strutturale, per enti appartenenti allo stesso settore di attività (art. 2, comma 1, lett c), cui si provvede con uno o più regolamenti governativi “di delegificazione”, ossia adottati con le modalità di cui all’articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988[51].

 

L'articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 419/1999, prevedeva, inoltre, che l'individuazione degli enti oggetto di tali misure – e, di fatto, la individuazione delle misure di razionalizzazione da applicare a ciascuno di essi – dovesse essere effettuata, una volta esaurita l'istruttoria dei ministri competenti (comprensiva di consultazione degli enti medesimi e di acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti), con D.P.C.M. da adottare entro il 30 giugno 2001, mentre la data di decorrenza delle misure di privatizzazione o trasformazione era originariamente fissata al 1° gennaio 2002.

 

Per quanto concerne lo stato di attuazione dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 419/1999, si ricorda che sono già stati adottati, previo parere parlamentare:

§         il DPCM 23 maggio 2001[52], che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.419/1999, ha disposto l’unificazione strutturale, in quanto enti appartenenti allo stesso settore di attività, degli istituti di ricerca, ossia della Giunta centrale per gli studi storici, delle Deputazioni e società di storia patria, dell’Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medio evo, dell’Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell’Istituto italiano per la storia antica e dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Non è ancora però stato emanato il regolamento attuativo di tale unificazione, per il quale l’articolo 5 del D.Lgs 419/1999 indica specifici criteri relativi ai compiti istituzionali, all'organizzazione e al funzionamento delle strutture;

§         il DPCM 9 aprile 2002, che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.419/1999, ha disposto la privatizzazione di una serie di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (si tratta, per l’esattezza, dei seguenti enti: Ente “Casa di Oriani”; Centro nazionale di studi leopardiani; Istituto di studi filosofici “Enrico Castelli”; Istituto nazionale di studi verdiani di Parma; Centro nazionale di studi manzoniani di Milano; Ente “Casa Buonarroti” di Firenze; Ente “Domus Galileana” di Pisa; Centro nazionale di studi alfieriani di Asti; Istituto nazionale di studi sul rinascimento di Firenze; Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia di Milano; Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte di Roma; Centro internazionale di studi di architettura “Andrea Palladio” di Vicenza[53];

§         il DPCM 3 maggio 2002, che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.lgs. n.419/1999, ha disposto l’unificazione strutturale dell’Istituto “Domus Mazziniana” di Pisa, in quanto ente appartenente allo stesso settore di attività, con gli istituti di ricerca di cui al sopracitato DPCM 23 maggio 2001;

§         tre distinti DPCM 24 maggio 2002, con i quali, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.419/1999, è stata disposta la privatizzazione dell’Istitutointernazionale di studi giuridici[54], del Centro studi alto medioevo di Spoleto[55] e dell’Istituto per la storia della musica[56];

§         il DPCM 14 marzo 2003, che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.419/1999, ha disposto la trasformazione dell’Erbario tropicale di Firenze in struttura scientifica dell’università;

§         il DPCM 23 marzo 2004, che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.419/1999, ha disposto la privatizzazione delI’Ente per le Ville vesuviane[57]

 

Si ricorda inoltre che il D.lgs. 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del C.N.R.)" ha disposto l'espletamento di un istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli», in struttura scientifica dell'Università di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal D.Lgs 419/199. Tale istruttoria[58] ha avuto esito positivo ed è stato quindi recentemente emanato il relativo DPCM[59].

 

Poiché, come si è detto, l’applicazione della disposizione in commento è limitata agli enti per i quali non si sia concluso l’iter di razionalizzazione (vale a dire, per i quali non sia ancora intervenuto il DPCM di individuazione degli enti e delle misure di razionalizzazione da attuare ovvero, in caso sia applicata la misura della fusione o unificazione strutturale, non sia intervenuto il regolamento di delegificazione con il quale – a norma dell’articolo 5 del d.lgs. n. 419/99 – si provvede a realizzare tali misure), rispetto all’elenco di cui all’art. 2 del D.Lgs. 419/99 resta ancora da:

§         completare l’unificazione strutturale degli enti di ricerca storica;

§         riordinare i seguenti enti:

-          Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (vigilanza MBAC);

-          Istituto di studi germanici (vigilanza MIUR);

-          Ente nazionale della cinofilia italiana (vigilanza Ministero delle politiche agricole).

 

 

 


 

Articolo 15-bis
(Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici)

 

 

L’articolo 15-bis dispone una proroga delle agevolazioni fiscali previste per per il riordino degli enti fieristici.

L’articolo, composto da un unico comma, reca una novella all’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7 ("Legge quadro sul settore fieristico") diretta a consentire un trattamento tributario agevolativo per gli atti di trasformazione degli enti fieristici perfezionati entro il 31 dicembre 2005, anziché entro il 30 marzo 2005, termine da ultimo fissato dall'art. 80, comma 43, della legge 289/2002 (finanziaria 2003).

 

Si ricorda che l'art. 10 della legge n.7/2001 ha come oggetto il riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti e consente alle regioni di disciplinare il riordino di tali enti, anche con la trasformazione degli stessi in società per azioni.

Per quanto concerne le disposizioni di natura tributaria oggetto di proroga, si ricorda come ai sensi del comma 5 del citato articolo 10 gli atti di trasformazione previsti dall’articolo, nonché gli apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività degli enti, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati,  siano soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa

Il successivo comma 6 dispone, inoltre, che per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente - da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento - essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo alla tassazione agevolata prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n.358/1997 ("Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni") e cioè ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19 per cento, indipendentemente dal periodo di possesso delle aziende. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.

 

Le agevolazioni fiscali prorogate dalla disposizione in esame riguardano, pertanto, l'assoggettamento degli atti di trasformazione degli enti fieristici in SpA alla sola imposta di registro in misura fissa e l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19%, delle plusvalenze eventualmente realizzatesi a seguito dei conferimenti di beni nelle costituende società per azioni. I suddetti benefici fiscali concernono, infine, anche gli atti relativi ad enti fieristici, già trasformati in fondazione, che conferiscono i beni patrimoniali a società per azioni, nel quadro di un progetto di riordino complessivo.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

La Corte di giustizia europea con sentenza del 15 gennaio 2002 (causa C-439/99) ha dichiarato che i requisiti richiesti in Italia agli organizzatori di fiere e di esposizioni da norme statali, regionali e provinciali, violano il principio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento previsti dagli articoli 43 e 49 del Trattato.

Nel marzo 2003 la Commissione ha inviato all’Italia, ai sensi dell’art. 228 del Trattato CE[60], una lettera di costituzione in mora invitandola a conformarsi alla citata sentenza. L’Italia ha quindi comunicato alla Commissione una serie di modifiche legislative emanate a tal fine dalle varie regioni interessate dalla sentenza.

La Commissione tuttavia ha invitato all’Italia un parere motivato ritenendo che permangono nella legislazione statale e regionale restrizioni incompatibili con il Trattato. Si tratta in particolare dell’obbligo di autorizzazione imposto senza distinzione a tutti gli operatori; della necessità di rispettare termini temporali particolarmente restrittivi; dell’impossibilità di organizzare fiere al di fuori del calendario ufficiale; dell’obbligo di conformare tale organizzazione agli obiettivi della programmazione regionale; del ruolo che hanno le commissioni consultive composte da operatori locali. A giudizio della Commissione tali elementi ostacolano il diritto degli operatori non italiani a prestare i loro servizi in Italia, limitando gli espositori che vogliono promuovere i loro prodotti mediante fiere e causando un potenziale aumento dei costi di tali promozioni.

 

 


 

Articolo 16
(Canoni demaniali marittimi)

 

 

L'articolo 16 in esame differisce al 15 dicembre 2004 il termine per la rideterminazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.

 

L’articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, come sostituito dall'articolo 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), ha stabilito che i canoni delle concessioni demaniali marittime siano aumentati nella misura del 300 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2004, qualora entro il 30 giugno 2004 non venga emanato un decreto interministeriale che assicuri maggiori entrate per 140 milioni di euro, a decorrere dallo stesso 1° gennaio 2004.

Il medesimo comma 22 dell'articolo 32 ha altresì disposto che l'eventuale rideterminazione dei suddetti canoni venga effettuata rivalutando del 300 per cento le tabelle allegate al regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 agosto 1998, n. 342, in attuazione del decreto-legge n. 400 del 1993 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

Il decreto-legge n. 400 del 1993 ha articolato la misura dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative in relazione alla classificazione delle aree, che sono suddivise in tre categorie (A, B e C) in base alla diversa valenza turistica, e ha demandato alle regioni la loro collocazione all'interno di tali categorie.

Lo stesso decreto ha quindi fissato per ogni categoria la misura base del canone e ha stabilito, all’articolo 03, che i canoni annui sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei criteri direttivi fissati dal comma 1 del medesimo articolo 03. Il regolamento per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative è stato quindi approvato con D.M. 5 agosto 1998, n. 342.

Sul previsto aumento della misura dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime sono state esaminate dalla Commissione VI (Finanze) della Camera le risoluzioni Gianfranco Conte ed altri n. 7-00396 e Benvenuto ed altri n. 7-00442, approvate in un testo unificato nella seduta del 17 giugno 2004, nonché Benvenuto ed altri n. 7-oo485, approvata a seguito di riformulazione nella seduta del 27 ottobre 2004.

In conformità con gli indirizzi impartiti al Governo dalle suddette risoluzioni, un primo differimento dell’applicazione della norma è stato disposto dall'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004. Tale disposizione ha stabilito che – al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo – viene differito al 30 ottobre 2004 il termine del 30 giugno 2004 a tal fine previsto dall'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

 

In conseguenza del differimento al 15 dicembre 2004 disposto dall’articolo 16 in esame, l’aumento dei canoni delle concessioni demaniali marittime nella misura del 300 per cento – previsto dal citato articolo 32, comma 22 – , dovrà essere operato, con effetto dal 1° gennaio 2004, soltanto ove entro il 15 dicembre 2004 (anziché entro il 30 ottobre 2004) non sia stato emanato un decreto interministeriale che assicuri maggiori entrate per 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il differimento si sarebbe reso necessario, oltre che per evitare l'aumento automatico dei canoni demaniali, per consentire al tavolo tecnico che sta lavorando alla definizione del decreto interministeriale di concludere le verifiche in corso con enti locali e rappresentanze settoriali.

 


 

Articolo 17
(Programma operativo assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006)

 

 

La disposizione in esame, novellando il comma 18 dell’articolo 80 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), come successivamente modificato dall’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 157/2004[61], autorizza il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie[62] ad anticiparele quote dei contributi comunitari e statali previste per gli anni 2005 e 2006 per il Programma Operativo Nazionale “Assistenza tecnica e Azioni di sistema”, cofinanziato dall'Unione europea nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali 2000-2006, e per il Programma nazionale Leader + “Creazione di una rete nazionale per lo sviluppo rurale”.

Tale facoltà era precedentemente limitata, ai sensi del citato comma 18 dell’articolo 80, alle sole quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004.

 

La disposizione è sostanzialmente volta a favorire l’integrale utilizzo delle risorse assegnate ai suddetti programmi, rimuovendo le difficoltà derivanti dall’applicazione delle procedure di pagamento dettate dai regolamenti comunitari che, sostanzialmente, oltre la quota del 7% di acconto, ammettono l’erogazione delle somme programmate soltanto ad avanzamento dei programmi, quale rimborso delle spese sostenute per i vari interventi attuativi.

 

Come evidenziato anche dalla relazione al disegno di legge, la proroga sarebbe dettata dalla “necessità di fronteggiare eventuali temporanee crisi di liquidità nella disponibilità di fondi per effettuare pagamenti sul Programma comunitario di assistenza tecnica obiettivo 1, 2000/2006, al fine di evitare così ritardi di pagamento a terzi, con effetti onerosi a carico del bilancio, ma anche di non ritardare la rendicontazione a Bruxelles della spesa sostenuta per evitare disimpegno di risorse a fine di ogni anno”.

 

Si ricorda, infatti che il finanziamento dei programmi, da parte della Commissione europea, ha luogo sulla base di un sistema di impegni di bilancio e di pagamenti, disciplinati dagli articoli 31 e 32 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

Gli impegni (per gli interventi di durata superiore ai due anni) vengono assunti annualmente, il primo quando la Commissione approva l’intervento, gli altri non oltre il 30 aprile di ogni anno.

All'atto del primo impegno, la Commissione versa all'autorità di pagamento un acconto pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi all'intervento in questione. L’anticipo ha lo scopo di permettere l’avvio concreto dei programmi.

In seguito, la Commissione effettua i pagamenti intermedi per stati di avanzamento di ciascun programma, rimborsando le spese effettive certificate dallo Stato membro. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono, dunque, alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

E’ previsto il disimpegno automatico da parte della Commissione delle quote di impegni per le quali non sia stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento intermedio, secondo le suddette modalità, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno stesso. La partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente (articolo 31, comma 2, del Reg. (CE) n. 1260/1999).

 

Procedure analoghe a quelle previste dalla disciplina comunitaria sono state stabilite per l’erogazione delle quote di cofinanziamento nazionale da parte del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, disciplinate dall’articolo 9 del D.P.R. n. 568/1988, come, da ultimo, modificato dal D.M. Tesoro 21 ottobre 2000, con il quale si è provveduto ad adeguare le procedure di pagamento nazionali alle modalità previste dall'art. 32 del Regolamento n. 1260/1999 per i pagamenti della programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali: versamento di un acconto pari al 7% della quota nazionale; pagamenti intermedi a rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certificate dall'autorità di pagamento; erogazione del saldo, sulla base di una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate.

 

In deroga alle suddette procedure di pagamento, al fine di agevolare la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Assistenza tecnica e Azioni di sistema”, e del Programma Leader + "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale",l’articolo 17 in esame autorizza il Fondo di rotazione ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione – Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, responsabile dell’attuazione del programma, le quote dei contributi comunitari e statali programmati per l’intero periodo 2000-2006.

 

Per quanto riguarda il reintegro delle somme così anticipate dal Fondo, il comma 19 dell’articolo 80 della legge n. 289/2002 stabilisce che si provveda, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’ambito dei programmi e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

Il Programma Operativo Nazionale “Assistenza tecnica e Azioni di sistema”, approvato dalla Commissione il 22 marzo 2001 con Decisione C(2000)635, è uno dei 14 programmi operativi attraverso i quali vengono attuati gli obiettivi del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 delle regioni italiane dell’obiettivo 1, approvato dalla Commissione UE il 1° agosto 2000[63].

Il PON è finalizzato all’obiettivo generale di migliorare la qualità e massimizzare la coerenza dei programmi e degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, nella prospettiva di assicurare le condizioni per la loro utilizzazione ottimale in vista del conseguimento degli obiettivi di riduzione del divario delle aree depresse del Paese. Il Programma si articola nei seguenti assi:

Asse I:  Assistenza tecnica e coordinamento delle politiche di sviluppo regionale;

Asse II:Formazione della Pubblica Amministrazione ed azioni di sistema per le politiche di inserimento al lavoro e adeguamento del sistema formativo.

Il PON utilizza due fondi strutturali: Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con un piano finanziario complessivo pari a 312,5 milioni di euro di fondi comunitari (di cui 144 meuro a carico del FESR e 168,5 a carico del FSE) e di 120,2 milioni di euro di corrispondente contributo nazionale (di cui 48 a carico del FESR e 72,2 a carico del FSE), pari ad un costo complessivo lordo (fondi comunitari + nazionali) di circa 432,7 milioni di euro[64].

 

Il Programma LEADER+[65] è un Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC)[66], istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1260/1999, finalizzato allo sviluppo delle zone rurali nel periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006.

Il Programma è articolato in tre sezioni: sezione 1: sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale; sezione 2: sostegno a forme di cooperazione interterritoriale e transnazionale; sezione 3: creazione di reti tra tutti i territori rurali della Comunità europea, beneficiari o meno di Leader+, e tutti gli operatori dello sviluppo rurale.

Del programma Leader+ possono beneficiare tutti i territori rurali. Tuttavia, per concentrare le risorse comunitarie, del contributo comunitario beneficiano soltanto un numero ristretto di territori, selezionati dalle competenti autorità nazionali. Sono beneficiari del contributo Leader+ i c.d. "Gruppi di azione locale" (GAL), i quali elaborano la strategia di sviluppo e sono responsabili della sua attuazione.

 

In questo quadro è stato concepito il programma "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale", finalizzato a disporre di una unità di animazione della Rete a livello nazionale. Gli obiettivi globali del programma sono stati identificati nel favorire il consolidamento dell’approccio LEADER e nello stimolare la crescita della cooperazione tra territori rurali[67].


Articolo 18
(Proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza)

 

 

La disposizione in titolo proroga l'incarico di giudici onorari in scadenza (giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari) al fine di "ovviare a gravi problemi di funzionamento degli uffici giudiziari, dovuti all'imminente scadenza degli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati e ai vice procuratori onorari" (così la relazione del Governo).

In relazione ai GOA (giudici onorari aggregati), si prevede che quelli in servizio alla data del primo ottobre 2004[68], per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

 

Si ricorda che le richiamate disposizioni della legge n. 276 del 1997 ("Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari") prevedono che:

§         la nomina a giudice onorario aggregato ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno (art. 4, comma 1);

§         il Ministro della giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante (art. 4, comma 4).

Il DM giustizia 30 luglio 1998 ha fissato all’11 novembre 1998 la data di inizio del funzionamento delle sezioni stralcio; con delibera 29 aprile 2002, il CSM ha però stabilito che il termine di decorrenza quinquennale decorra dalla effettiva presa di possesso dell’ufficio. (sempre fatta salva l’eventuale proroga annuale).

Si ricorda altresì che i giudici onorari aggregati sono nominati, fra i soggetti che vantano determinati requisiti[69], con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente.

I G.O.A. sono stati, come noto, previsti per la definizione del contenzioso civile pendente, nell'ambito di apposite sezioni stralcio.

 

In relazione ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, la disposizione prevede che quelli il cui mandato scade il (non "entro il") 31 dicembre 2004 (anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45) e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

Le disposizioni richiamate dall'articolo in esame prevedono, rispettivamente:

la proroga nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004 per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scadeva entro la data del 31 dicembre 2003 e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354);

che la nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni e che il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta (articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

 

Si ricorda che l’art. 4 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) prevede che i giudici onorari di tribunale (GOT) ed i vice procuratori onorari (VPO) – con i giudici di pace, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d’appello per i minorenni ed i giudici popolari della corte d’assise - appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari. La disciplina relativa ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari - in gran parte comune – oltre che dal citato R.D. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario - è dettata dalle specifiche circolari del C.S.M., che contengono le numerose disposizioni di dettaglio.

Secondo la previsione contenuta nell’art. 245 del decreto legislativo n. 51/1998 sul giudice unico, i GOT e i VPO erano destinati a svolgere funzioni temporanee[70] e di mera "supplenza" della magistratura ordinaria. Tali magistrati onorari, sostituiscono attualmente i giudici e i pubblici ministeri “ordinari” in sempre più numerose udienze e molto spesso hanno un loro ruolo assegnato con funzioni, competenze e responsabilità identiche a quelle della magistratura togata.

Per quanto riguarda le funzioni dei giudici onorari di tribunale, l’art. 43-bis del regio decreto 12/1941 attribuisce al presidente del tribunale (o del presidente di sezione dell’ufficio) il compito di assegnare il“lavoro giudiziario”ai magistrati (sia ordinari che onorari), fermo restando il principio generale in base al quale i GOT possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di assenza dei giudici ordinari. L’art. 43-bis non indica in positivo le funzioni da esercitare o i procedimenti che possono essere assegnati al GOT, limitandosi a precisare che il presidente del tribunale, nell’assegnare i procedimenti, segua il criterio di non affidare ai giudici onorari:

§         nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

§         nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio)[71].

I vice procuratori onorari, che l’art. 72 dell’ordinamento giudiziario prevede solo come “possibili” delegati del PM, sostituiscono in maniera pressochè stabile il magistrato togato nelle udienze monocratiche. Nei procedimenti civili, tale delega è possibile senza alcun limite; in quelli penali è invece limitata a specifici casi indicati dall’art. 72 dell’ordinamento giudiziario (ad es: la partecipazione all’udienza dibattimentale e di convalida dell’arresto nel rito direttissimo, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, ecc).

Il CSM, nella circolare 22 dicembre 2003 sull'organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004-2005, ha previsto nuovi compiti per i giudici onorari di tribunale. I GOT potranno, infatti, trattare, con alcune eccezioni, anche esecuzioni mobiliari, cause di locazione e condominio, gli affari pendenti delle ex preture ed essere indicati come "supplenti" dei giudici professionali nei procedimenti monocratici.

L’art. 42-ter prevede che la nominadei GOT (e dei VPO) avvenga con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del CSM, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio[72].

La disciplina di dettaglio per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorariè stata recentemente oggetto di riforma da parte di due circolari C.S.M. del 26 maggio 2003[73] il cui contenuto è stato oggetto di recepimento da parte dei due D.M. giustizia 18 luglio 2003.

 

 


Articolo 18-bis
(Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210)

 

 

L’articolo interviene sull’ articolo 3 comma 1 lettera f) della legge 2 agosto 2004, n. 210, ridefinendo l’arco temporale entro il quale è possibile per  gli acquirenti di immobili da costruire che, a seguito dell’insolvenza dei costruttori, oltre a non aver conseguito la proprietà o l’assegnazione del bene, abbiano anche subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto, accedere al fondo di solidarietà, la cui istituzione di  è prevista dalla  stessa lettera f) del comma 1 dell’articolo 3, il quale contiene i principi di delega al quale dovrà attenersi il legislatore delegato.

Tale arco temporale, in base all’articolo in esame, non è più compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della legge delega, ma tra il 31  dicembre 1993 e la data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1.

Al riguardo si osserva che, considerato che l’effettiva maggiore tutela per gli acquirenti di immobili da costruire potrà derivare non già dall’entrata in vigore della legge delega, bensì dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, scegliere come termine ultimo per l’accesso al fondo la data di entrata in vigore della legge implicava la decisione di lasciare senza tutela coloro che avrebbero subito pregiudizio dall’insolvenza dei costruttori nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e quella di entrata in vigore dei decreti delegati.

 

 

 

 


Articolo 19
(Tutela della salute dei non fumatori)

 

 

L'articolo 19 dispone un brevedifferimento del termine per l’applicazione di alcune norme sul divieto di fumo nei locali pubblici o locali privati aperti ad utenti[74].

 

La relazione illustrativa sottolinea che il differimento dal 29 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005 è dovuto alla considerazione della peculiarità, per gli esercizi commerciali, del periodo natalizio.

 

Si ricorda che le disposizioni oggetto di proroga prevedono il divieto di fumo:

§         nei locali chiusi, ad esclusione di quelli privati, non aperti ad utenti o al pubblico;

§         di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Questi ultimi devono essere dotati di appositi impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. I requisiti tecnici dei medesimi impianti e dei locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle norme in esame sono stati definiti dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003 [75].

Inoltre, negli esercizi di ristorazione, la superficie dei locali destinati ai non fumatori deve essere almeno "prevalente" rispetto a quella "complessiva di somministrazione dell'esercizio".

Per la violazione delle norme in esame si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni (una revisione delle sanzioni è operata dall'art. 26 del disegno di legge finanziaria 2005 - AS. 3223 attualmente all'esame del Senato).

Documenti all’esame delle istituzioni europee

L’11 giugno 2003 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa alla strategia europea per l’ambiente e la salute (COM (2003) 338), nella quale si  sostiene l’opportunità di politiche di limitazione del fumo, compresi i provvedimenti a tutela dei non fumatori come il divieto di fumare nei luoghi pubblici. La Commissione osserva tuttavia di non poter proporre una normativa vincolante in questo campo, in assenza di una specifica base giuridica nei Trattati. Per questo motivo, la raccomandazione sul tabagismo che il Consiglio ha adottato alla fine del 2002 su proposta della Commissione invita gli Stati membri ad attuare una normativa e/o altre misure efficaci che tutelino le persone contro l’esposizione al fumo passivo all’interno dei posti di lavoro, nei luoghi pubblici chiusi e nei trasporti pubblici.

Il 27 ottobre 2003 il Consiglio Ambiente ha adottato conclusioni sulla comunicazione della Commissione.

In particolare, ai fini di un'attuazione ottimale del piano d'azione 2004-2010, il Consiglio invita la Commissione a realizzare uno stretto coordinamento tra i programmi d'azione comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica e di ricerca, come pure tra i gruppi di lavoro tecnici e consultivi della Commissione e quelli di natura scientifica. Il Consiglio pone altresì l'accento sulle categorie più vulnerabili della popolazione, auspicando in particolare che i programmi di valutazione d'impatto delle politiche sulla salute non tralascino i bambini. Le conclusioni invitano gli Stati membri a operare in stretta cooperazione con le istituzioni e la società civile per l'attuazione del programma e del controllo sulle attività, su scala nazionale e internazionale. Infine, il Consiglio invita la Commissione a prendere in considerazione, nel primo ciclo della strategia, alcuni pericoli per la salute e per l’ambiente meno esplorati, tra i quali il fumo passivo.

 

 


Articolo 19-bis
(Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera)

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, sostituendo il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71 e successivamente modificato, proroga rispettivamente al 30 giugno 2004 e al 31 dicembre 2005 il termine per la presentazione del piano di adeguamento degli scarichi e per il completamento delle relative opere  per le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3 dell’articolo 10 stesso, le piccole e medie imprese, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura.

Viene inoltre precisato che le disposizioni del comma 5 e di cui al comma 4si applicano ai soggetti poc’anzi elencati esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (11 novembre 2004) e che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi, mentre il testo vigente del comma 5 prevede che le disposizioni del comma 5 e di cui al comma 4 si applichino ai soggetti, di cui al primo periodo del comma 5, esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il  piano di adeguamento degli scarichi e ai soggetti di cui al primo periodo del  comma  5 che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della  disposizione

 

L’articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n.16 reca una particolare disciplina dell’adeguamento degli impianti (limitata originariamente agli scarichi delle imprese artigiane negli ambiti non dotati di fognature dinamiche) per i comuni di Venezia e Chioggia. Tale norma obbligava i comuni di Venezia e Chioggia ad elaborare progetti per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque secondo criteri e tecnologie adeguati agli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque. Quanto ai termini temporali, la disposizione originaria relativa ai piani di adeguamento degli scarichi (art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 1990) prevedeva, quale termine massimo per il completamento delle opere di adeguamento, la data del 30 giugno 1996 (successivamente prorogata al 31 dicembre 1999 dall’art. 29 della legge n. 136 del 1999).

L’articolo 26 della legge n. 179 del 2002 (“collegato ambientale”) prorogava una seconda volta tale termine di completamento delle opere fino al 31 dicembre 2003. Sempre sul piano dei termini temporali, lo stesso articolo 26 della legge n. 179 stabiliva inoltre che della proroga potessero usufruire le aziende che avessero presentato, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi. Altre modifiche alla normativa precedente venivano introdotte dalla legge n. 179, estendendo la definizione dei “soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4” (dell’articolo 10 del decreto legge n. 16 del 1990), cioè i soggetti privati che possono ricevere contributi da parte dei sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia per l’esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari, utilizzando le quote vincolate ai sensi della legge speciale per Venezia (art. 2, comma 3, della legge n. 139 del 1992).

Da ultimo, l’articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002 n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002 n. 284, ha prorogato dal 31 dicembre 2002 al 30 aprile 2003 il termine per la presentazione del piano di adeguamento degli scarichi, mentre il termine di ultimazione delle opere, fissato al 31 dicembre 2003, non è stato prorogato. Lo stesso articolo 13 bis del D.L. 236/2002 ha introdotto importanti modifiche e precisamente:

§         l’aggiunta delle aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia all’elenco dei soggetti (come definito dall’articolo 26 della legge n. 179) cui è consentito di provvedere all’adeguamento degli scarichi;

§         l’introduzione al primo capoverso, alinea, ultimo periodo, dell’espressione “le disposizioni di cui al presente comma”, che consente di operare un chiarimento circa l’applicazione delle successive lettere a) e b). Secondo un’interpretazione letterale del testo dell’articolo 26 della legge n. 179 del 2002, infatti, le lettere a) e b) servirebbero a definire solo l’ambito di applicazione della norma sulla concessione dei contributi (comma 4 dell’articolo 10) e non quello della norma sull’adeguamento. Con la modifica introdotta – invece – non dovrebbe sussistere alcun dubbio interpretativo.

 

Il comma 2 reca invece una proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, come definiti – da ultimo – dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 aprile 2000. Tale termine, fissato da ultimo al 31 dicembre 2003 dall’articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, convertito con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 202,  n.284, viene prorogato al 30 giugno 2005.

 

Si ricorda che l’art. 52, commi 12 e 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha previsto che, in deroga alla normativa vigente sui limiti di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203[76]), i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del D.M. 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato D.M. 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente. Le stesse disposizioni hanno inoltre previsto che l'esercizio degli impianti è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.M. 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente.

L’art. 1 del DM Ambiente 18 aprile 2000 haprevisto per tali impianti una proroga al 31 dicembre 2002 dei termini di adeguamento di cui all'art. 5 del DM Ambiente (di concerto con Sanità e Industria) 12 luglio 1990[77]. La proroga è stata disposta a seguito della stipula di un accordo di programma fra il Ministero dell'ambiente, il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, l'Unindustria, la Confartigianato e le associazioni sindacali, al fine di ridurre gli impatti ambientali delle aziende vetrarie situate sull'isola di Murano oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, in tempi compatibili con il mantenimento della competitività del settore. Il preambolo al Dm specifica, inoltre, che la proroga è stata disposta in considerazione del fatto che “le soluzioni tecnologiche e gli investimenti prospettati nel citato accordo di Programma, ai fini della riduzione delle emissioni, implicano l'adozione di procedure lunghe, rese più complesse dall'assetto urbanistico dell'isola, dai vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai beni artistici ed architettonici e dalle limitate dimensioni aziendali delle sopra indicate attività”.

La proroga è subordinata a specifiche condizioni indicate all’art. 2 dello stesso DM 18 aprile 2000.

Tali condizioni consistono nei seguenti obblighi a carico dei titolari degli impianti di produzione di vetro artistico:

§         comunicazione all'autorità competente della loro adesione - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto - all'accordo di programma per il vetro artistico di Murano stipulato in data 15 novembre 1999;

§         presentazione all'autorità competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DM, di un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e del tasso di utilizzazione degli impianti, descriva le misure che si intendono adottare per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto ai valori richiesti dallo stesso DM.

Il DM 18 aprile 2000 ha previsto, inoltre, che l'autorità competente - tenuto conto delle misure proposte, dello stato dell'ambiente e dei “piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria”, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del DPR 24 maggio 1988, n. 203, qualora esistenti - autorizzi con eventuali prescrizioni la continuazione delle emissioni.

Infine, sempre ai sensi del DM 18 aprile 2000, le opere impiantistiche e gestionali, previste nella istanza documentata, devono comunque essere realizzate entro il termine del 31 dicembre 2002.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

Inquinamento idrico

L’8 luglio 2004 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura 2004/2034) per mancanza di un adeguato trattamento delle acque reflue urbane in molte città con più di 15 mila abitanti[78], come previsto dalla direttiva 91/271/CEE. Per le città di tali dimensioni, la direttiva fissava al 31 dicembre 2000 il termine ultimo per realizzare il cosiddetto trattamento secondario[79].

 

La Corte di giustizia ha emesso, il 25 aprile 2002, una sentenza (procedura 1999/2020) di condanna ritenendo che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva sulle acque reflue urbane, 91/271/CEE. La Corte di giustizia, in particolare, ha condannato l'Italia per il fatto che gli scarichi di Milano – all’interno di un bacino drenante definito come area sensibile ai sensi della direttiva 91/271/CEE - sono riversati in aree sensibili senza essere sottoposti a trattamenti specifici, in ciò contravvenendo alle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE[80].

 

Il 9 luglio 2003 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura 2002/2124) per non aver correttamente identificato tutte le aree sensibili[81] ai sensi del dispositivo congiunto dell’articolo 5, comma 1 e dell’allegato IIA della direttiva 91/271/CEE.

Inquinamento atmosferico

La Commissione ha inviato all'Italia, il 22 gennaio 2003, una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2001/80/CE (procedura 2003/156) sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione. Il termine previsto per l'attuazione della direttiva era il 27 novembre 2002 (la direttiva rientra tra le direttive da attuare in via amministrativa indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2002). La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

La Commissione ha inviato all’Italia, il 25 luglio 2003, un parere motivato (procedura 2003/2015) con il quale contesta le seguenti violazioni della normativa comunitaria:

-       la mancata notifica alla Commissione dei laboratori, degli organismi, dei metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell’aria, per quanto riguarda le sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

-       il mancato invio del questionario adottato dalla decisione 2001/389/CE – relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 1996/62/CE[82] -con le informazioni relative al 2001 sulle sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE. La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

 

La Commissione ha inoltre inviato all’Italia una lettera di messa in mora, il 2 aprile 2004 (procedura 2004/2039) per mancata comunicazione del questionario adottato dalla decisione 2001/839/CE con le informazioni relative al 2002 sulle sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE, relativamente al territorio di alcune regioni italiane. La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

 

La Commissione ha inviato all’Italia, il 7 aprile 2004, un parere motivato (procedura 2004/2040) per non aver adottato la normativa necessaria all’applicazione della direttiva 1996/61/CE agli impianti nuovi, rispetto ai quali le disposizioni della direttiva (articolo 21, comma 1) devono essere applicate a partire dal 30 novembre 1999.  La Commissione, in particolare, sottolinea che, per quanto riguarda gli impianti nuovi, sebbene il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 recepisca formalmente la direttiva 96/61/CE, esso non consegue il risultato di metterla in effettiva applicazione nell’ordinamento giuridico italiano.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Inquinamento idrico

La Commissione ha presentato, il 23 aprile 2004, una relazione sull’applicazione della direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane (COM(2004)248). Il documento traccia il quadro della situazione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda gli obblighi legati alla scadenza del 31 dicembre 2000, data alla quale tutti gli agglomerati di oltre 15 mila abitanti che riversassero le loro acque reflue in zone normali dovevano essere dotati di installazioni di trattamento degli effluenti. La Commissione rileva l’insufficiente livello del trattamento delle acque reflue negli impianti e incoraggia gli Stati membri ad intensificare gli sforzi e ad effettuare gli investimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Intende continuare a verificare l’adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva e ne verificherà in futuro l’applicazione nei nuovi Stati membri.

Per quanto riguarda l’Italia, la relazione evidenzia che non tutte le città situate in un’area sensibile hanno sottoposto le acque reflue a un trattamento più efficace; Venezia, in particolare, ha provveduto all’abbattimento dell’azoto e del fosforo solo per una parte della popolazione, mentre Cagliari ha applicato soltanto un trattamento secondario. La relazione ricorda inoltre la situazione di Milano, che non ha applicato alcun trattamento delle acque reflue, incorrendo pertanto nella citata  sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 aprile 2002. Al riguardo, la relazione specifica che sono in corso di realizzazione tre impianti di trattamento che saranno completati entro la fine del 2004. Secondo la Commissione, inoltre, al 31 dicembre 2002, 359 dei 632 agglomerati con oltre 15 mila abitanti che effettuano scarichi in “aree normali” non erano dotati di una rete fognaria conforme alla direttiva (tra questi agglomerati sono compresi grandi centri urbani quali Roma, Milano, Torino, Bari e Napoli).

 

Il 22 settembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento (COM(2003)550). L’obiettivo della proposta è di fissare obiettivi di qualità per l’Unione europea, di introdurre il controllo da parte degli Stati membri sulle tendenze all’inquinamento nelle acque e di proteggere queste dall’inquinamento indiretto rappresentato dall’apporto di sostanze inquinanti dopo filtrazione attraverso il suolo o sottosuolo.

La proposta di direttiva verrà esaminata secondo la procedura di codecisione.

 

Il 7 gennaio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (COM(2003) 847), volta ad avviare la codificazione della direttiva 76/464/CEE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità.

La proposta è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 26 ottobre 2004, nell’ambito della procedura di codecisione.

Inquinamento atmosferico

Il 15 novembre 2004 il Consiglio ha adottato la direttiva volta a ridurre al minimo gli effetti nocivi dei metalli pesanti nell’aria (cosiddetta quarta direttiva “figlia” della direttiva quadro in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente).

La direttiva – che riguarda arsenico, cadmio, mercurio, nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici – intende imporre il monitoraggio della qualità dell’aria da parte degli Stati membri che comunicheranno le informazioni necessarie per prendere le opportune misure di abbattimento e controllarne l’attuazione.

 

La Commissione e l’Agenzia europea per l’ambiente hanno reso disponibile su internet, a febbraio 2004, il primo registro delle emissioni industriali nell’aria e nell’acqua, EPER[83]. Obiettivo del registro è quello di consentire ai cittadini di informarsi e di partecipare ai processi decisionali; di permettere ai gestori di impianti industriali, di valutarne le prestazioni; di fornire informazioni preziose ai ricercatori, agli esperti e alle compagnie di assicurazione.

Il 7 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla creazione di un registro europeo dei trasferimenti e dell’eliminazione degli inquinanti, e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE (COM(2004) 634).

Insieme alla proposta di regolamento, la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo CEE-ONU sui registri di trasferimenti ed eliminazione di inquinanti (COM(2004) 635).

Tale protocollo prevede degli obblighi di più ampia portata, rispetto a quelli che previsti dal registro EPER, in particolare per quanto riguarda le sostanze da dichiarare e la partecipazione del pubblico; pertanto la proposta di regolamento prevede la creazione di un registro globale dell’eliminazione e dei trasferimenti di inquinanti PRTR ( Pollutant Release and Transfer Registers), che sostituirà, a partire dal 2007 – on line dal 2009 – il registro attualmente disponibile.

Le due proposte verranno esaminate secondo la procedura di consultazione.

 


Articolo 19-ter
(Regolamento interno delle società cooperative)

 

 

L’articolo 19-ter, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, differisce al 30 giugno 2005 il termine entro il quale le cooperative con soci lavoratori devono definire il regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori e ripropone la disciplina sanzionatoria per l’inosservanza di detto termine già prevista dall’art. 23-sexies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47).

 

Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, prevede che le cooperative con soci lavoratori devono definire un regolamento (cd. regolamento interno), approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Si ricorda che il richiamato termine, originariamente fissato all’8 febbraio 2002 è stato prorogato dapprima al 30 giugno 2002 dall'art. 8-ter del D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (convertito, con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463) poi al 31 dicembre 2003 dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e infine al 31 dicembre 2004 dall’articolo 23-sexies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47).

 

Il richiamato articolo 6, così come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera e), della 14 febbraio 2003, n. 30, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, ha stabilito che le cooperative con soci lavoratori devono, entro il 31 dicembre 2003, definire un regolamento, approvato dall’assemblea e quindi depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, sulla tipologia dei rapporti da instaurare con i soci lavoratori.

Il regolamento deve prevedere in ogni caso :

§         il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per i soci con contratto di lavoro subordinato;

§         le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

§         il richiamo espresso alle normative vigenti per i rapporti diversi da quello subordinato;

§         l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare piani di crisi aziendale per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la previsione della possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nonché il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

§         l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito dei citati piani di crisi aziendale, forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori;

§         la facoltà per l’assemblea di deliberare, nelle cooperative di nuova costituzione, piani d’avviamento alle condizioni concordate in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, "al fine di promuovere nuova imprenditorialità".

Il regolamento non potrà, a pena di nullità delle relative clausole, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai contratti collettivi nazionali (salvo quanto previsto in ordine ai piani di crisi aziendale ed ai piani d’avviamento).

Si  ricorda infine che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla citata L. 30 del 2003, ha disposto, all’articolo 83, l’estensione della procedura di certificazione dei contratti di lavoro, di cui ai precedenti articoli 75-81, all’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative, concernente la tipologia dei rapporti di lavoro attuati, o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi del più volte richiamato articolo 6 della L. n. 142/01. In tale ipotesi, la procedura di certificazione deve essere posta in essere dalle Direzioni provinciali del lavoro (articolo 83, comma 2).

 

Il secondo periodo dell’articolo 19-ter prevede che in caso di mancato rispetto del termine per l’adozione del regolamento, si applica l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, introdotto in seguito alla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6[84], in vigore dal 1° gennaio 2004.

Tale disposizione era del resto già prevista dall’articolo 23-sexies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47).

 

L’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile stabilisce che in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l’autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Nel caso in cui l’importanza della società cooperativa lo richieda, l’autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario, inoltre, possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione dell’autorità governativa. Se l’autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti in precedenza richiamati.

 

Si ricorda inoltre che, in base alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 10/04 del 18 marzo 2004, in mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono:

§         inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato;

§         deliberare i piani di crisi aziendale e di avviamento previsti dall’articolo 6 della legge n. 142 del 2001.

Si tratta, infatti, di aspetti che trovano la loro fonte istitutiva e la relativa disciplina esclusivamente nel regolamento interno.

 

Sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, si osserva che la disposizione in esame modifica la disciplina generale dell’adozione del regolamento interno delle cooperative con soci lavoratori dettata dall’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Essa andrebbe dunque riformulata come novella al citato articolo 6.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 23 febbraio 2004 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004)18).

I temi principali della comunicazione sono i seguenti:

·         la promozione dello sviluppo del settore delle cooperative in Europa migliorandone la visibilità, le caratteristiche e la comprensione;

·         il miglioramento della legislazione sulle cooperative in Europa;

·         il mantenimento e l’accrescimento del ruolo delle cooperative ed del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi comunitari

Rispetto al secondo punto, la Commissione osserva che al di fuori dell'adozione dello statuto della Società cooperativa europea[85], la legislazione in questo settore rientra essenzialmente dalla competenza degli Stati membri, e che le forme giuridiche delle cooperative nei singoli Stati sono molto variabili. Da un punto di vista regolamentare, pertanto, la Commissione non intende proporre l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma collaborare con le amministrazioni nazionali e le organizzazioni cooperative al fine di garantire un’efficace applicazione dello statuto della società cooperativa europea; in tal senso la Commissione sottolinea il dovere di tutti gli Stati membri di informarla e di informarsi reciprocamente quando elaborano una nuova legislazione in questo campo. Con particolare riferimento al profilo fiscale, la Commissione osserva che alcuni Stati membri (Italia, Belgio e Portogallo) ritengono che le restrizioni inerenti alla natura specifica del capitale delle cooperative richieda un trattamento fiscale particolare. Ad avviso della Commissione, tale trattamento particolare è ammissibile, ma deve essere proporzionato ai vincoli giuridici e al valore aggiunto sociale, e non deve dar luogo ad una concorrenza sleale.

 

La comunicazione deve esser ancora esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.


Articolo 19-quater
(Norme per la sicurezza degli impianti)

 

 

L’articolo dispone un’ulteriore proroga al 1° luglio 2005 del termine di entrata in vigore delle norme per la sicurezza degli impianti recate dal capo V della parte seconda (artt. 107-121) del T.U. in materia di edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Si ricorda che tale proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

L’art. 14 del decreto-legge n. 355 del 2003 convertito in legge, con modificazioni, dalla  L. 27 febbraio 2004, n. 47 aveva già disposto una proroga al 1° gennaio 2005 del termine in questione.

La precedente proroga, al 1° gennaio 2004, delle disposizioni del capo V è stata introdotta, per la prima volta, dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sulla base del rilevante numero di unità immobiliari ancora da regolarizzare e delle problematiche presentate dal settore dell’impiantistica.

 

Si ricorda che la maggior parte delle disposizioni contenute negli articoli da 107 a 121 (che costituiscono il Capo V della parte seconda del D.P.R. n. 380 del 2001) riprendono il contenuto di quelle della legge 5 marzo 1990, n. 46, che ha dettato l’insieme delle regole in tema di sicurezza degli impianti a cui sono tenute le imprese installatrice e gli stessi committenti.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal T.U. è contenuta nell’art. 107 che estende il campo d’applicazione della legge n. 46 agli impianti relativi agli edifici “quale che ne sia la destinazione d’uso”, annullando la distinzione prevista dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del TU - tra “edifici ad uso civile” ed edifici destinati ad altri usi (industriale, commerciale, terziario, ecc.).

 

Gli impianti interessati dalle disposizioni recate dal Capo V in esame sarebbero pertanto:

§         gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

§         gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

§         gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

§         gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

§         gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

§         gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

§         gli impianti di protezione antincendio.

 

Sono altresì previste norme in materia di progettazione e di collaudo (artt. 110 e 111), che tuttavia non si applicano ai lavori concernenti l’ordinaria manutenzione nonché per le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 116).

Sono infine previste norme in tema di verifiche degli impianti (art. 118) da parte dei comuni, delle unità sanitarie locali, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché disposizioni sanzionatorie a carico del committente o del proprietario (art. 120).

 

 

 

 


Articolo 19-quinquies
(Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica)

 

 

L’articolo dispone la sostituzione delle parole “18 mesi” con le parole “36 mesi” all’articolo 4, comma 150, della legge  24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria 2004).

Il comma 150 dell’articolo 4 interviene sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma in materia di edilizia residenziale destinata a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

 

Si ricorda che l’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, dava avvio e assegnava un primo finanziamento ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato “quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio”. La realizzazione degli interventi (tanto di recupero che di nuova costruzione) veniva affidata ai comuni, agli IACP, ad imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi.

Sotto il profilo finanziario, l’articolo 18 prevedeva un finanziamento attraverso un limite di impegno di 50 miliardi di lire per l'edilizia agevolata, e un finanziamento di 900 miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata.

Con la delibera CIPE 20 dicembre 1991 (GU 20.1.1992, n. 15) si fissavano i limiti di costo per l’attuazione del programma straordinario[86]. Con il DM Lavori pubblici 17 gennaio 1992 si disciplinava il confronto pubblico concorrenziale per la realizzazione del programma stesso di cui al punto 3 della suddetta delibera CIPE.

 

Il comma 150 dell’articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 ha previsto la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente.

La disposizione, peraltro, non si applica ai programmi compresi nell’elenco predisposto dal Segretario generale del Comitato per l’edilizia residenziale, in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 136/1999[87].

La rilocalizzazione avviene su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione. L’accordo di programma deve essere ratificato dal consiglio comunale entro diciotto mesi dalla sottoscrizione[88].

Il finanziamento dei programmi rimane comunque subordinato alla sussistenza delle necessarie disponibilità a valere sullo stanziamento destinato alla realizzazione dei programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 152/1991.

Con la proroga disposta dall’articolo in commento si concede, pertanto, un termine più ampio ai comuni per la ratifica degli accordi di programma.

 

 


Articolo 19-sexies
(Modifica all’articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355)

 

 

La norma in esame, inserita nel corso dell’esame in Assemblea al Senato, modifica i termini di applicazione della disciplina sul trattamento delle acque potabili: tali disposizioni[89] estendono alle acque potabili, trattate con apposite apparecchiature al fine di modificarne le caratteristiche, e successivamente somministrate nelle collettività e negli esercizi pubblici, i parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali[90]. Le predette acque devono comunque essere sottoposte ad uno specifico trattamento con raggi ultravioletti, approvato dal Ministero della salute in conformità alle disposizioni tecniche sulle apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili[91].

 

L’applicazione della nuova disciplina, con successivo provvedimento (decreto legge n. 355 del 2003)[92] è stata differita al 1° luglio 2004 “e, comunque, a non prima dell’approvazione delle norme stesse da parte dei competenti organi dell’Unione europea” .

 

L’articolo in esame sopprime quest’ultimo periodo. La normativa in materia di acque potabili diventerebbe pertanto applicabile con la conversione del decreto legge in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un approfondimento degli effetti della norma in esame, tenuto anche conto che dal dibattito al Senato non emergono elementi di valutazione. Si segnala a questo proposito che la precedente proroga era volta soprattutto ad approfondire la compatibilità della disciplina nazionale con quella comunitaria[93].

Si sottolinea comunque l’opportunità di una diversa formulazione del testo perché la modifica introdotta con l’art. 19 sexies farebbe rivivere il termine del 1° luglio 2004; sembrerebbe più corretto far riferimento, quanto meno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione ha presentato, il 19 settembre 2003, una proposta di direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento (COM(2003)550) volta ad integrare la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000)60), che già contiene importanti disposizioni per la protezione delle acque sotterranee. Come prescritto all’articolo 17 di tale direttiva, la proposta in oggetto istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee, che comprendono:

§      criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee;

§      criteri per individuare e invertire tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di inquinanti e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.

La proposta istituisce inoltre l’obbligo di prevenire o limitare gli scarichi indiretti nelle acque sotterranee.

La Commissione, nella relazione che accompagna la proposta di direttiva, sottolinea che le acque sotterranee sono una risorsa preziosa per la distribuzione di acqua potabile e per altri processi industriali e agricoli che va protetta per poter essere utilizzata oggi e in futuro.

La proposta di direttiva è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura, nell’ambito della procedura di codecisione.

 

 

 


Articolo 19-septies
(Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)

 

 

L’articolo, introdotto dal Senato, proroga di 12 mesi il termine fissato dall’art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28[94] per la gestione transitoria da parte della BNL (Sezione per il credito cinematografico) del nuovo fondo per il sostegno alla cinematografia istituito dal medesimo articolo. Tale termine, originariamente fissato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, sarebbe venuto a scadenza il  6 febbraio 2005  ed è quindi prorogato fino al 6 febbraio 2006.

 

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 detta una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, rinviando, per molti aspetti, a successivi regolamenti ministeriali di attuazione. Il provvedimento, in particolare, definisce un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, riordinando gli strumenti e gli organismi operanti in precedenza. L’intervento finanziario dello Stato si attua attraverso un fondo di nuova istituzione, denominato Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecnicheal quale affluiscono le risorse precedentemente disperse su vari fondi.

 

Il Fondo è destinato :

a) al finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b) a contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c) a contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;

d) a contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;

e) a contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

 

Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche. Le modalità tecniche di gestione del Fondo, di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, e di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi, dovranno essere stabilite con un decreto, non ancora emanato, del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dovrà gestire il Fondo avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Transitoriamente, la gestione finanziaria del Fondo resta affidata, per un periodo di dodici mesi, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

 

L’articolo in esame prevede quindi di estendere la gestione transitoria di ulteriori 12 mesi, in attesa di garantire la piena operatività del Fondo, legata all’emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità di gestione.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di decisione per la nuova generazione del programma MEDIA per il periodo 2007- 2013 (COM(2004)470).

Il nuovo programma, che disporrà di una dotazione di 1.055 milioni di euro, prevede l'intervento del sostegno comunitario nelle fasi di preproduzione (sostenendo per esempio la formazione iniziale ai mestieri dell’audiovisivo o facilitando l’accesso ai finanziamenti delle PMI) e di postproduzione (sostegno alla distribuzione, promozione delle opere audiovisive e miglioramento della circolazione delle opere cinematografiche).

Il progetto di decisione dovrà essere esaminato dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di  codecisione. L’esame da parte della commissione cultura del PE dovrebbe iniziare il 14 aprile 2005.

 

La Commissione europea ha presentato il 16 marzo 2004 una comunicazione (COM(2004)171) che proroga al 30 giugno 2007 il regime degli aiuti di Stato per le attività cinematografiche, previsto dalla comunicazione del 26 settembre del 2001 (COM(2001)534) e in scadenza nel giugno 2004. La comunicazione è accompagnata da una proposta di raccomandazione sul patrimonio cinematografico e la competitività delle attività industriali correlate, che impegna gli Stati membri ad adottare opportuni provvedimenti atti a garantire che le opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo nazionale siano sistematicamente raccolte, catalogate, conservate, restaurate e rese accessibili nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Il progetto di raccomandazione dovrà essere esaminato dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di  codecisione.

 


 

Articolo 20
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo si limita a disporre che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 


Il disegno di legge di conversione

 


 

Articolo 1
(Conversione in legge del decreto-legge 266/2004. Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 1 del disegno di legge reca la consueta formula concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge in oggetto e dispone che la legge di conversione entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

In conseguenza dell’inserimento di ulteriori articoli dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, una disposizione di coordinamento introdotta nel corso dell’esame al Senato ha modificato il titolo del disegno di legge, integrandolo con la dizione: “Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.

 

 

 


Articolo 2
(Proroga della delega in materia di proprietà industriale)

 

 

L’art. 2 del disegno di legge di conversione, composto da un unico comma,  introduce una novella all’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (“Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”), diretta a:

 

a)            prorogare al 28 febbraio 2005 il termine ultimo per l’esercizio della delega per il riassetto della disciplina inerente la “proprietà industriale”, originariamente fissato in 18 mesi dalla data della entrata in vigore della citata legge n. 273 e successivamente prorogato di sei mesi dall’art. 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, in base al quale la scadenza del suddetto termine è attualmente stabilita alla data del 29 dicembre 2004;

b)            consentire l’adozione, da parte del Governo e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi di riassetto della disciplina della proprietà industriale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto di principi e criteri direttivi e con le procedure previste dal citato articolo 15.

 

Si segnala come lo schema di decreto legislativo recante, in attuazione della delega in oggetto, il Codice dei diritti di proprietà industriale, sia stato già adottato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Parlamento, ove risulta attualmente all’esame della X Commissione attività produttive per l’espressione del prescritto parere (schema n. 423).

Per una disamina dei contenuti del Codice in oggetto si rinvia pertanto al Dossier del Servizio Studi n.358, predisposto in occasione dell’esame del provvedimento.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 1° agosto 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sul brevetto comunitario (COM(2000)412

 

 ) che mira alla creazione di un sistema di brevetto unico valido in tutta l’Unione europea, rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti, al fine di ridurre i costi per le imprese e incoraggiare l’innovazione.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo il 10 aprile 2002. Dopo aver raggiunto un accordo politico di massima il 3 marzo 2003, il 26 novembre 2003 il Consiglio ha esaminato il testo di compromesso presentato dalla Presidenza italiana. L’ampio accordo raggiunto su questo testo non era tuttavia completo, essendo rimasta in sospeso una specifica disposizione relativa al regime linguistico. Allo stesso modo Il Consiglio Competitività del 17 e 18 maggio 2004 non è riuscito a raggiungere un accordo sulla proposta di compromesso della Presidenza.

 

Il 20 febbraio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002)92), intesa ad armonizzare le normative nazionali in materia di brevetti nel campo informatico.

La disciplina, da cui sono esclusi i programmi informatici, protetti dal diritto d’autore, si applica ai “contributi tecnici”, ovvero a quelle invenzioni che migliorano lo stato della tecnica in un determinato settore.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 24 settembre 2003.

Il Consiglio Competitività del 17 e 18 maggio 2004 ha raggiunto un accordo politico sulla proposta a maggioranza qualificata - con l'astensione delle delegazioni austriaca, italiana e belga e col voto contrario della Spagna - in vista della posizione comune in prima lettura, che sarà approvata in una delle prossime riunioni del Consiglio. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare il testo della proposta, in seconda lettura, probabilmente nell’ambito della sessione del 7 marzo 2005.

Le Commissioni X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell’Unione europea) della Camera hanno avviato l’esame della proposta di direttiva, ai sensi dell’art. 126-bis del Regolamento della Camera. In particolare, la XIV Commissione nella seduta dell’11 dicembre 2003 ha deciso lo svolgimento di una serie di audizioni, avviata il 14 gennaio con l’audizione del ministro per l’innovazione e la tecnologia, Lucio Stanca. Il 20 gennaio 2004 l’esame è iniziato anche presso la X Commissione; il relatore Cialente ha segnalato l’opportunità di procedere, ad una serie di audizioni in congiunta con la XIV Commissione.

 

 

 


Articolo 3
(Proroga della delega in materia di norme generali sull’istruzione)

 

 

L’articolo, introdotto dal Senato, proroga di sei mesi (dal 17 aprile al 17 ottobre 2005) il termine fissato dall’art. 1 comma 1 della legge 53/2003[95] (cosiddetta Legge Moratti) che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti “definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”.

 

Ai sensi degli artt. 2 e 3 e 5 della legge sono oggetto della delega di cui all’art. 1, comma 1:

§         la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione (art. 2) articolato nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

§         l’adozione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti (art.3);

§         la formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo (art.5).

 

Per effetto della disposizione in commento il termine per l’emanazione dei decreti legislativi, originariamente fissato entro ventiquattro mesi  dall’entrata in vigore della legge, e cioè entro  il 17 aprile 2005,  viene prorogato al 17 ottobre 2005.

 

Con riguardo all’attuazione della delega sopra richiamata si segnala  che:

§      è stato emanato il D.Lgs. 19 febbraio 2004 n.59 recante Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53;

§      é in corso di emanazione il decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione già sottoposto al parere delle commissioni parlamentari;

§      é stato trasmesso alle Camere per il parere, in data 22 novembre 2004, lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

 

Si ricorda che per l’adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge 53/2003, l’articolo 1, co. 2, delinea una procedura aggravata: l’iniziativa spetta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata (per i soli decreti in materia di istruzione e formazione professionale è richiesta la previa intesa con la Conferenza unificata).

L’ art. 7, co. 7 e 8, della legge 53/2003  dispone inoltre che lo schema di ciascun  D.Lgs. sia corredato da relazione tecnica (ai sensi dell'art. 11-ter della L. n. 468 del 1978) e che i provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica siano emanati solo dopo l'entrata in vigore di disposizioni legislative contenenti gli stanziamenti necessari .

 

Si ritiene utile sintetizzare di seguito anche le modalità di finanziamento disciplinate dalla legge 53/2003 ed i provvedimenti adottati successivamente.

L’art. 1, co. 3, della legge 53/2003 prescriveva che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottasse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, finalizzato al perseguimento di vari obiettivi [96].

L’art.7, co. 6, stabiliva, inoltre, che all’attuazione del Piano si provvedesse attraverso finanziamenti da iscrivere annualmente nelle leggi finanziarie, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Il piano programmatico è stato approvato dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003. Esso richiama e specifica gli obiettivi già individuati dalla legge e stima l’importo complessivo dei finanziamenti necessari in 8.320 milioni di euro per il quinquennio 2004-2008. Secondo quanto affermato nel documento, oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro.

L’art. 3, comma 92, della legge finanziaria 2003 (L. 350/2002) ha poi autorizzato la spesa complessiva di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per l'attuazione del citato piano programmatico[97]; un ulteriore finanziamento di 110 milioni di euro[98] a decorrere dal 2005 è autorizzato dall’art. 18, comma 4, del ddl Finanziaria 2005 (AS 3223) in corso d’esame al senato.

 

Si segnala infine che l’art. 4 della legge 53/2003 reca una seconda delega legislativa avente per oggetto l’alternanza scuola-lavoro.

La procedura di adozione del relativo decreto legislativo è analoga a quella già descritta; il termine per l’emanazione del provvedimento è fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, esso viene pertanto a scadere il 17 aprile 2005.

 

 


Articolo 4
(Proroga della delega ricognitiva dei principi fondamentali nelle materie di cui all’art. 117, 3° comma, Cost.)

 

 

Nel corso della discussione in Assemblea, il Senato ha introdotto l’articolo 4 al disegno di legge di conversione nel quale, operando con la tecnica della novellazione sulla delega contenuta nell’art. 1, comma 4 della legge n. 131 del 2003[99] (c.d. “legge La Loggia”), si proroga[100] di un anno (fissandolo all’11 giugno 2006) il termine per l’adozione dei decreti legislativi finalizzati alla ricognizione dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni

La scadenza della delega in questione è attualmente prevista per l’11giugno 2005 (due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 131 del 2003)[101].

 

La legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della parte seconda della

Costituzione, ha ridisegnato il riparto della funzione legislativa tra lo Stato e le Regioni, mantenendo la potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni e modificando sia l’elencazione delle materie sia i limiti all’esercizio della potestà legislativa regionale.

In attuazione della riforma costituzionale, è intervenuta la citata legge n. 131 del 2003, recante varie disposizioni volte a conformare l’ordinamento vigente alle nuove norme costituzionali immediatamente applicative nonché, sulla base di espressa previsione costituzionale, per disciplinare specifici settori. L’art. 1, comma 3, della legge n. 131 disciplina il limite che l’art. 117, comma terzo, Cost. pone come vincolo specifico alla potestà legislativa concorrente delle Regioni: queste ultime, nell’esercizio della loro potestà legislativa nelle materie indicate dal citato comma terzo, sono soggette, infatti, oltre ai vincoli imposti dal primo comma del medesimo articolo della Costituzione sia al legislatore statale che regionale, a quello del rispetto dei princìpi fondamentali, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato. L’art. 1, comma 3, precisa che i princìpi fondamentali in questione sono quelli espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quelli desumibili dalle leggi statali vigenti.

L’art. 1, comma 4, della legge n. 131 conferisce al Governo una delega ad emanare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto – in sede di prima applicazione – la ricognizione dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, di cui al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione.

La disposizione enuncia il principio secondo il quale spetta al Parlamento individuare con proprie leggi i nuovi princìpi fondamentali e precisa inoltre che l’attività di ricognizione delegata al Governo ha carattere provvisorio e contingente.

L’affermazione della natura meramente ricognitiva della delega, più volte riaffermata nel corso dei lavori parlamentari, si verrebbe a porre come parametro di costituzionalità alla luce del quale i decreti legislativi potranno essere valutati: in ossequio a tale principio il Governo non potrebbe modificare i princìpi fondamentali vigenti, ma dovrebbe limitarsi a farli emergere nella loro testuale formulazione attualmente vigente nell’ordinamento.

Come già ricordato, il termine per l’esercizio della delega è attualmente fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 131 (11 giugno 2005).

La procedura di adozione dei decreti legislativi risulta aggravata rispetto a quella delineata, in via generale, dall’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale procedura prevede:

§       la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

§       il concerto con i ministri interessati;

§       il parere della Conferenza Stato-Regioni;

§       il parere delle Camere, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro 60 giorni dall’assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari;

§       il riesame da parte del Governo;

§       il parere definitivo della Conferenza Stato-Regioni, da rendersi entro 30 giorni dalla

nuova trasmissione del testo eventualmente modificato dal Governo (o corredato

delle sue osservazioni);

§       il parere definitivo delle Camere, da rendersi entro 60 giorni dalla nuova trasmissione

del testo eventualmente modificato dal Governo (o corredato delle sue osservazioni.

Le disposizioni normative contenute nello schema sono esaminate rilevando se:

§       non indichino alcuni dei princìpi fondamentali (principi omessi e da inserire);

§       abbiano contenuto innovativo dei principi fondamentali non essendo quindi meramente ricognitive (principi inseriti e da omettere perché innovativi);

§       non siano principi fondamentali, perché, ad esempio, sono norme di dettaglio (principi inseriti e da omettere perché non principi).

I princìpi e criteri direttivi della delega sono indicati gli uni dal comma 4, gli altri dal comma 6 dello stesso articolo 1.

 

L’articolo in commento modifica altresì l’articolo 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003 prevedendo che in ciascun decreto ricognitivo dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente siano indicati gli ambiti normativi che non vi sono ricompresi.

 

A tale proposito si ricorda che il co. 5 del medesimo art. 1 della legge “La Loggia” amplia (facoltativamente) l’oggetto della delega consentendo – sempre a titolo di mera ricognizione – al Governo di individuare altresì le disposizioni che, nelle stesse materie, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, Cost. .

 

Sulla delega legislativa testé illustrata è intervenuta recentemente la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 13 luglio 2004.

Con tale sentenza la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 5 e 6 dell’articolo 1 della L. 131/2003, le parti cioè che, come si è detto:

§      individuavano i criteri direttivi della delega (co. 6);

§      consentivano di estendere la ricognizione alle disposizioni che, nell’ambito delle materie di legislazione concorrente, fossero riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2°, Cost. (co. 5).

 

Nella sentenza citata la Corte si è concentrata sulla peculiarità della delega in oggetto, ribadendone la natura “meramente ricognitiva” e finalizzata a un “primo orientamento” dell’attività legislativa di Stato e Regioni. Con questa “lettura minimale” – che assimila la delega in esame a quelle di compilazione dei testi unici – la Corte ha ritenuto contrastanti i co. 5 e 6 dello stesso art. 1, i quali impongono al Governo delegato “un’attività interpretativa, largamente discrezionale”. Infatti,

§       il co. 5 “amplia notevolmente e in maniera del tutto indeterminata l’oggetto della delega stessa fino eventualmente a comprendere il ridisegno delle materie”;

§       i criteri direttivi di cui al co. 6 “non solo evocano nella terminologia impiegata l’improprio profilo della ridefinizione delle materie, ma stabiliscono, sia pure in modo assolutamente generico, anche una serie di ‘considerazioni prioritarie’ nella prevista identificazione dei princìpi fondamentali vigenti, tale da configurare una sorta gerarchia tra di essi”.di

“In definitiva”, conclude la Corte, tali commi “appaiono in contrasto con l’oggetto ‘minimale’ della delega, così come configurato dal comma 4 in termini di ‘mera ricognizione’ dei principi fondamentali vigenti [; essi] viceversa indirizzano, in violazione dell’art. 76 della Costituzione, l’attività delegata del Governo in termini di determinazione-innovazione dei medesimi princìpi sulla base di forme di ridefinizione delle materie e delle funzioni, senza indicazione dei criteri direttivi”.

 

Alla luce di quanto testè illustrato, andrebbe pertanto verificato se la modifica introdotta dall’articolo in esame risulti conforme alla interpretazione della Corte circa la delega di cui all’articolo 1, comma 4, considerato che nei decreti legislativi andrebbero distinte, per ciascuna materia, gli ambiti di competenza regionale e quelli di competenza statale.

 


Articolo 5
(Proroga della delega per l’attuazione della L.Cost. 3/2001 in materia di enti locali)

 

Nel corso della discussione in Assemblea, il Senato ha introdotto l’articolo 5 al disegno di legge di conversione nel quale, operando con la tecnica della novellazione sulla delega contenuta nell’art. 2, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (c.d. “legge La Loggia”), si proroga[102] al 31 dicembre 2005 il termine per l’adozione dei decreti legislativi finalizzati all’individuazione delle funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

La scadenza della delega in questione è attualmente prevista per l’11giugno 2005 (due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 131 del 2003)[103] .

 

La legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ha ridisegnato il riparto della funzione legislativa tra lo Stato e le Regioni, mantenendo la potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni e modificando sia l’elencazione delle materie sia i limiti all’esercizio della potestà legislativa regionale.

In attuazione della riforma costituzionale, è intervenuta la citata legge n. 131 del 2003, recante varie disposizioni volte a conformare l’ordinamento vigente alle nuove norme costituzionali immediatamente applicative nonché, sulla base di espressa previsione costituzionale, per disciplinare specifici settori.

L’art. 2, comma 1, della stessa legge n. 131 delega il Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (11 giugno 2004), uno o più decreti legislativi in riferimento a (uno o) due oggetti (i due potrebbero tuttavia essere ritenuti un unico oggetto, individuato attraverso due criteri distinti):

- l’individuazione delle funzioni fondamentali, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane;

- l’individuazione delle funzioni fondamentali, essenziali il soddisfacimento di bisogni

primari delle comunità di riferimento.

L’art. 2, comma 3, disciplina la procedura di adozione (è il comma 1 a specificare tuttavia che il potere di proposta spetta al Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell’economia e delle finanze) dei decreti legislativi, che prevede un doppio passaggio consultivo presso la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e presso le Camere (non presso il Consiglio di Stato), attraverso la:

- acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata entro 30

giorni (dalla trasmissione);

- acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro 45

giorni (dall’assegnazione);

- nuova trasmissione dei testi, con le osservazioni del Governo e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alle Camere per il parere definitivo entro, rispettivamente, 30 e 45 giorni (dalla trasmissione in entrambi i casi).

L’art. 2, comma 4, contiene princìpi e criteri direttivi della delega, contrassegnati con le lettere da a) a q).

 

 

 

 

 


Articolo 6
(Proroga della delega per il riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro)

 

 

La disposizione, approvata nel corso dell’esame presso l’Aula del Senato, proroga al 30 giugno 2005 il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

 

La delega è stata prevista dall'articolo 3, comma 1, alinea, della Legge 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), da esercitarsi secondo i principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della medesima Legge 229.

Si osserva che la materia “tutela e sicurezza del lavoro” rientra tra quelle che il novellato articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni (comma terzo). Il decreto legislativo dovrebbe quindi caratterizzarsi per il fatto di contenere – e codificare, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 229 (comma 3, lettera a)) - le norme che rappresentano i “principi fondamentali” della materia, secondo il disposto dell’ultimo periodo del medesimo comma terzo dell’articolo 117 ora richiamato.

La delega per il riassetto normativo in materia di sicurezza sul lavoro presuppone il rispetto di diversi principi e criteri specifici, che si aggiungono a quelli generali indicati dall’articolo 1, comma 1, capoversi 3 e 4, della citata Legge 229:

a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione che siano compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche, in considerazione delle caratteristiche gestionali ed organizzative delle stesse;

c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con particolare riguardo per le varie contravvenzioni a carico dei preposti, la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni formali di tipo documentale, la revisione del regime di responsabilità relativamente alla prevenzione sui luoghi di lavoro in relazione alle varie posizioni gerarchiche all’interno dell’impresa ed al coordinamento delle funzioni degli organi preposti, con priorità per i compiti di prevenzione e di informazione.

e) promozione dell’informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall’esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) l’assicurazione della tutela della salute e della sicurezza per tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati, in tutti i settori lavorativi ed indipendentemente dalla tipologia del contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) l’adeguamento del sistema di prevenzione a tutte le nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare;

h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi per i datori di lavoro, i lavoratori e tutti gli altri soggetti interessati;

i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto indicato dal novellato art. 117 della Costituzione;

l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e  formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;

m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, al fine di evitare disarmonie;

n) previsione che l’adozione delle misure riguardanti la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute dei lavoratori non comporti alcun onere finanziario per i lavoratori.

 

La scadenza della delega era originariamente prevista in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 229/2003; successivamente, con l’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto legge n. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004, la scadenza è stata differita a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 229.

Il termine sarebbe dunque scaduto il 9 marzo 2005; con la disposizione in esame la scadenza viene differita al 30 giugno 2005.

 

Si segnala che il Consiglio dei Ministri, in data 18 novembre 2004, ha approvato uno schema di decreto legislativo che opera il riassetto della normativa in vigore in materia di salute e sicurezza del lavoro, in attuazione della delega attribuita al Governo dalla legge n. 229/2003.

Ai fini dell’approvazione, il provvedimento - previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato reso entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 20, comma 3, lettera a), legge n. 59/1997), sarà trasmesso alla Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere da rendersi entro il termine di 60 giorni (art. 20, comma 5, legge n. 59/1997).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione ha presentato, l’11 marzo 2002, una comunicazione relativa alla strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2002-2006 (COM(2002)118). La strategia include i nuovi tipi di rischi sul luogo di lavoro, fra i quali i soprusi e la violenza sul lavoro e le situazioni di stress.

Il Parlamento europeo ha approvato, il 23 ottobre 2002, una risoluzione sulla comunicazione, nella quale, fra l’altro:

§       chiede l’estensione del campo di applicazione della direttiva quadro 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, ai gruppi di lavoratori esclusi dal campo di applicazione della direttiva stessa, quali i militari, i lavoratori autonomi, i collaboratori domestici e i lavoratori a domicilio;

§       sostiene “l’approccio globale al benessere sul luogo di lavoro” compresi i rischi psico-sociali;

§       esorta la Commissione a presentare una proposta di direttiva onnicomprensiva sull’ergonomia sul luogo di lavoro e una proposta di direttiva sul riconoscimento delle malattie professionali;

§       ritiene opportuno che la Commissione intraprenda iniziative per sviluppare norme comuni europee per la certificazione delle imprese con un ambiente di lavoro sano e sicuro e che prepari una proposta di gestione e audit dell’ambiente di lavoro.

 

 

 


Articolo 7
(Proroga delle deleghe per il riassetto normativo in materia di tutela dei consumatori e metrologia legale)

 

 

L’articolo in esame introduce una novella agli articoli 7, comma 1, alinea, e 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, ("Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001"), recanti due deleghe al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi diretti, rispettivamente, al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e di metrologia legale.

La novella è volta prorogare i termini di esercizio delle deleghe a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 229/03, ossia alla data del 9 settembre 2005.

 

Si ricorda come i termini di esercizio delle suddette deleghe, originariamente fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (9 marzo 2004), siano stati successivamente prorogati sino a diciotto mesi dalla medesima data (ossia il 9 marzo 2005), dall’art. 2, co. 7, lett. c) della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del DL n. 136/2004[104].

 

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, si ricorda che, nella scorsa legislatura, la legge 30 luglio 1998, n. 281 ha introdotto una disciplina generale dei principi che presiedono alla materia definendo una carta dei diritti dei consumatori e degli utenti. La normativa a tutela dei consumatori risulta tuttavia prevalentemente da una cospicua serie di direttive comunitarie recepite dall’ordinamento nazionale. Ulteriori disposizioni sono contenute nel codice civile (artt. 1341; 1496-bis – 1469-sexies) e in diversi atti normativi interni che disciplinano prevalentemente materie diverse (ad esempio: L. 31 giugno 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; L. 17 febbraio 1992, n. 154, “Norme per la trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari).

La delega per il riassetto della normativa in materia di tutela dei consumatori, introdotta dall’art. 7 della legge 229/03, è volta a promuovere tale riassetto attraverso lo strumento della codificazione, in conformità ai criteri del nuovo testo dell’art. 20 della legge 59/97, come sostituito dall’art. 1 della stessa legge 229.

Il citato articolo 20, che costituisce la norma cardine della semplificazione normativa, dispone che, fatti salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, l'esercizio delle deleghe legislative per la semplificazione ed il riassetto normativo, debba attenersi ad una serie di princìpi e criteri direttivi, tra i quali: la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; l’eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; la sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; la determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; la revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità. Ulteriori criteri direttivi concernono, inoltre,  la promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi. Per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, si prevede inoltre l'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato. Da ultimo, l’articolo in oggetto prevede l’attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; la determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente.

Oltre ai citati criteri direttivi di cui all’art. 20, la delega in materia di riassetto delle disposizioni in tema di tutela dei consumatori, viene esercitata anche sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi, quali:

§         l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali;

§         l’adozione di una disciplina uniforme riguardo al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

§         la conclusione del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori in materia di contratti a distanza (di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 185/99) e il rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

§         il coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita' europee.

Per quanto concerne la delega in materia di metrologia legale, si ricorda come tale materia preveda una serie di controlli sugli strumenti di misurazione delle merci, al fine di garantire la legalità della misura dei beni nelle transazioni commerciali. In Italia, il sistema di metrologia legale, istituito per fissare e mantenere unità di misura e peso legalmente obbligatorie, è stato introdotto dalla prima legge organica di unificazione del sistema di pesi e misure, adottata nel 1861 (legge n. 837 del 28 luglio 1891). La disciplina attuale in materia è contenuta nel testo unico n. 7088 del 23 agosto 1890 e successive modificazioni, seguito dal regolamento esecutivo approvato con regio decreto n. 776 del 1907 e dal regolamento n. 747 del 1909, che organizza il servizio metrico statale.

Per l'attuazione della delega al Governo relativa al riassetto della normativa in materia di metrologia legale, l’art 8 della citata legge n.229/03 detta i seguenti specifici principi e criteri direttivi, che vanno ad aggiungersi a quelli di carattere generale di cui al citato articolo 20 della legge n. 59/97:

§         adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato e all’evoluzione del progresso tecnologico, nonché in relazione al nuovo assetto delle competenze derivante dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria ed artigianato e agricoltura in attuazione del decreto legislativo n. 112/98;

§         semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi previsti per gli operatori del settore;

§         armonizzazione della normativa vigente con le raccomandazioni e con le indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali competenti in materia di pesi.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 18 luglio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento riguardante la cooperazione in tema di attuazione della normativa a tutela dei consumatori (COM(2003)443).

In particolare,la Commissionepropone la creazione di una rete di autorità pubbliche nazionali nonché l'istituzione di un quadro di diritti e doveri di reciproca assistenza, che garantisca la rapida applicazione della normativa comunitaria a tutela dei consumatori nel caso di controversie transfrontaliere.

Il Parlamento europeo ha esaminato in prima lettura la proposta, che segue la procedura di codecisione, il 20 aprile 2004, approvandola con emendamenti. Il 7 ottobre 2004 il Consiglio ha approvato la proposta in prima lettura. La proposta è in attesa della seconda lettura da parte del Parlamento europeo.

 

Il 18 giugno 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva  relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (COM(2003)356).

La Commissione propone un regime di norme armonizzate che vietino le pratiche commerciali sleali e sostituiscano le legislazioni e la giurisprudenza nazionali che attualmente disciplinano la materia. In particolare, la proposta mira:

§      a definire in dettaglio, al fine di assicurare una maggior certezza del diritto, due categorie fondamentali di pratiche sleali, quelle ingannevoli e quelle aggressive;

§      a stabilire il principio del controllo da parte del "paese di origine" onde garantire alle imprese una maggior certezza in merito alla normativa applicabile nel contesto di un elevato livello comune di tutela dei consumatori;

§      a codificare la nozione di consumatore "medio", quale definita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, e ad  utilizzare tale nozione per valutare l'impatto delle pratiche commerciali in sostituzione delle diverse nozioni attualmente esistenti;

§      ad incorporare le disposizioni della direttiva sulla pubblicità ingannevole relative ai rapporti tra imprese e consumatori, con le integrazioni necessarie al conseguimento di un'armonizzazione completa, anziché di livello minimo.

 

Il 15 novembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta, che segue la procedura di codecisione. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminarla nell’ambito della sessione del 7 marzo 2005.

 

 

 

 


Articolo 8
(Proroga della delega per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione)

 

 

L’articolo in esame, introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo[105] durante l’esame in assemblea al Senato, stabilisce una proroga di tre mesi del termine per l’esercizio della delega diretta all’adozione del cd. “testo unico della radiotelevisione”, di cui all’articolo 16 della legge n. 112 del 2004 (cd. “legge Gasparri”)[106]

Il citato articolo 16 reca infatti una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione.

Considerato che la legge n. 112 è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, e dunque in data 6 maggio 2004, per effetto della disposizione del ddl di conversione del decreto-legge ora in esame, il termine per l’esercizio della delega risulterebbe prorogato dal 6 maggio 2005 al 6 agosto 2005.

 

L’articolo 16 della legge n. 112 precisa, al comma 1,  che tale testo unico interviene per coordinare le norme vigenti e per apportare alle medesime le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento, o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto, oltre che della Costituzione e delle norme di diritto internazionale vigenti, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità europee.

L’articolo individua poi i principi e criteri direttivi di delega (comma 2), reca le procedure per l’adozione dell’atto, con la previsione della previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’acquisizione di un doppio parere parlamentare (commi 1 e 3)[107], nonché disposizioni relative all’intervento delle leggi regionali in materia.

In particolare l’alinea del comma 2, che riguarda l’individuazione dei principi fondamentali in base ai quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, è stato oggetto di alcune modifiche nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 112, al fine di individuare tali principi in quelli presenti nel Capo I (artt. 1-13) e nei principi indicati dal medesimo articolo 16, rimettendo poi al testo unico – tramite la locuzione “come indicati nel testo unico di cui al comma1” – la ricognizione dei medesimi principi.  

I principi e criteri direttivi individuati direttamente dall’articolo 16 riguardano :

a) trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale nell’ambito delle bande di frequenza previste per tali servizi dalla normativa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi avvenga secondo criteri oggettivi, in parte definiti dalla stessa disposizione[108];

e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale;

f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria[109].

Il comma 4 prevede poi che le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

 

Si fa presente infine che lo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, ed è attualmente all’esame dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 1,  della legge delega, poc’anzi illustrato).

 

 

 


 

Articolo 9
(Proroga di deleghe in materie diverse)

 

 

L’articolo proroga al 31 dicembre 2005 il termine per l’esercizio delle deleghe recate dall’art. 2, co. 1, della L. 186/2004[110] (di conversione del D.L. 136/2004), termine altrimenti destinato a scadere il 29 luglio 2005.

Le deleghe legislative recate, nel medesimo contesto letterale, dal citato art. 2, co. 1, della L. 186/2004 hanno ad oggetto materie tra loro diverse quali:

§         la riforma dell’organizzazione del Governo;

§         l’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali;

§         la disciplina delle fondazioni “La Biennale di Venezia” e “La Triennale di Milano”;

§         l’aggiornamento dell’organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.

Tutte le deleghe conferite dal comma citato hanno in comune:

§         il termine per l’esercizio, originariamente fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge[111];

§         la prescritta assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

§         la natura degli emanandi decreti legislativi, integrativa e correttiva di decreti legislativi già adottati nelle materie in esame e in particolare, rispettivamente:

-          del D.Lgs. 300/1999 (organizzazione del Governo);

-          del D.Lgs. 368/1998 (Ministero per i beni e le attività culturali);

-          dei D.Lgs. 19/1998 e 273/1999 (Biennale di Venezia e Triennale di Milano);

-          dei D.Lgs. 264/1997, 265/1997, 459/1997, 464/1997 (organizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa);

§         il rinvio, quanto alle procedure per l’adozione e agli altri princìpi e criteri direttivi, alla disciplina concernente deleghe già conferite in passato (sulle quali, vedi infra) e, segnatamente:

-          all’art. 5, co. 2 e 3, della medesima L. 137/2002 (quanto all’organizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa);

-          all’art. 1, co. 2 e 3, ed all’art. 7 della L. 137/2002 (quanto alle altre materie).

Organizzazione del Governo

Come si è detto, l’art. 2, co. 1, della L. 186/2004 ha delegato, tra l’altro, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stato disciplinato in via generale il riordino dei Ministeri.

Il comma richiama a tal fine le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 2 e 3, e all’art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137[112].

 

L’art. 1 della L. 137/2002 aveva delegato il Governo (co. 1) ad emanare, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 23 gennaio 2004[113], uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati ai sensi dell’art. 11, co. 1, della L. 59/1997[114] (così detta “legge Bassanini 1”), diretti a:

§         riorganizzare l’articolazione e le competenze dei ministeri[115] e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

§         riordinare gli enti pubblici nazionali operanti nei settori diversi dall’assistenza e dalla previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

§         riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

§         riordinare e razionalizzare gli interventi per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e gli organismi operanti nel settore.

I decreti sono emanati nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. È altresì fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 della L. 448/2001: il riordino, cioè, degli enti ed organismi pubblici attraverso regolamenti di delegificazione.

 

Il co. 2 dell’art. 1 richiama, quali princìpi e criteri direttivi cui si deve attenere il Governo nell’esercizio delle deleghe, quelli già previsti dalla L. 59/1997 agli artt. 12, 14, 17 e 18 della L. 59/1997 (con riferimento al comma in esame, appaiono rilevanti i soli princìpi e criteri di cui agli artt. 12 e 14, concernenti la riorganizzazione dei ministeri e il riordino degli enti pubblici nazionali)[116].

Quanto al procedimento di adozione, il co. 3 dell’art. 1 della L. 137/2002 dispone che sugli schemi di decreto legislativo sia chiamata ad esprimere parere (entro 30 giorni) la Commissione parlamentare per la riforma amministrativa prevista dall’art. 5 della L. 59/1997[117] e già operante nel corso della precedente legislatura.

 

Quanto all’art. 7 della L. 137/2002, richiamato dalla disposizione in esame, esso reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi di riforma degli organi collegiali della scuola, correttivi o modificativi di quelli già emanati in materia.

Si ricorda al riguardo che il co. 2 del medesimo art. 2 della L. 186/2004 ha per l’appunto introdotto una delega legislativa in materia di organi collegiali della scuola, con formulazione identica a quella recata dal testé citato art. 7. Per tale delega resta fermo il termine originario di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

 

Tra i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 137/2002, i seguenti hanno introdotto modificazioni all’ordinamento dei ministeri disciplinato dal D.Lgs. 300/1999:

§         D.Lgs. 173/2003[118] (Ministero dell’economia e delle finanze ed agenzie fiscali);

§         D.Lgs. 3/2004[119] (Ministero per i beni e le attività culturali);

§         D.Lgs. 34/2004[120] (Ministero delle attività produttive).

Ministero per i beni e le attività culturali, Biennale di Venezia, Triennale di Milano

Il medesimo art. 2, co. 1, della L. 186/2004 reca ulteriori deleghe legislative, aventi ad oggetto l’adozione di uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei seguenti:

§         D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

§         D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, Trasformazione dell'ente pubblico “La Biennale di Venezia” in persona giuridica privata denominata “Fondazione La Biennale di Venezia” , a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59;

§         D.Lgs. Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo “La Triennale di Milano”, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Nell’adozione di tali decreti si applicheranno le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, dei quali si è detto poc’anzi.

I tre decreti legislativi concernenti il settore dei beni culturali, destinatari dell’intervento integrativo o correttivo, furono adottati (al pari del citato D.Lgs. 300/1999) ai sensi del già richiamato art. 11 della L. 59/1997. Due di essi (il D.Lgs. 368/1998 e il D.Lgs. 19/1998 (Biennale di Venezia) sono stati recentemente oggetto di modifiche ed integrazioni sulla base della delega recata dal già richiamato art. 1 della L. 137/2002[121].

Organizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa

Il co. 1 dell’art. 2 della L. 186/2004 ha infine delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei seguenti decreti legislativi:

§         D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, con il quale si è provveduto a razionalizzare le strutture ministeriali esistenti, tramite la riduzione del numero delle direzioni generali e degli uffici centrali;

§         D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 265, Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha tra l’altro rideterminato le dotazioni organiche del personale civile;

§         D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459, Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha proceduto alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici dell’amministrazione della difesa mediante razionalizzazione dei compiti, ottimizzazione dei procedimenti ed accorpamenti;

§         D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha disposto, in particolare, la riorganizzazione dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della difesa e degli istituti di formazione; la costituzione di un unico Istituto superiore di Stato maggiore interforze; la differenziazione e l'ampliamento delle attività di protezione civile e di tutela ambientale dell’Amministrazione della difesa.

Per l’attuazione della delega si fa rinvio alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 137/2002, recante “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici“, aveva già delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei citati D.Lgs. nn. 264/1997, 265/1997, 459/1997, e 464/1997, e successive modificazioni. Tali decreti correttivi dovevano anche essere finalizzati ad adeguare le previsioni della normativa citata alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno disposto la progressiva trasformazione dello strumento militare attraverso la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, con l’obiettivo di arrivare alla riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate Il termine è scaduto senza che sia stata esercitata la delega.

Il comma 2 dell’articolo 5 reca i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma precedente, che ,come si è visto, sono espressamente richiamati dall’art. 2, co. 1, della L. 186/2004. Il Governo deve riorganizzare, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante “Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa”.

Infine il comma 3 prevede che il Governo trasmetta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione[123].

 

 

 

 


 

D.d.l. di conversione del decreto-legge
(A.C. 5454)


 


N. 5454

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3196)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro per i rapporti con il parlamento

(GIOVANARDI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 25 novembre 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 

 

 


disegno di legge

¾¾¾


 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 2.

1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

 

Art. 3.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n.53, è prorogato di sei mesi.

 

 

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».

 

Art. 5.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

 

Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 20a03, n.229, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

 

Art. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n.229, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

 

Art. 8.

1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n.112, è prorogato di tre mesi.

 

Art. 9.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n.186, è prorogato al 31 dicembre 2005.



 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N.266

 

        All'articolo 5, al comma 1, lettera a), le parole: «dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2004 al 2009».

        All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, le parole: «ECE/ONU n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «ONU/ECE 104».

        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard) - 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n.363, è prorogato al 31 marzo 2005».

        All'articolo 8, al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

        All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006».

        Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

        «Art. 12-bis. - (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). - 1. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

            b) al settimo capoverso, le parole: "1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2013"».

        All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n.96 del 1993, in corso alla stessa data».

        Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

        «Art. 15-bis. - (Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici). - 1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7, e successive modificazioni, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

        All'articolo 18:

            al comma 1, le parole: «,  il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 1o ottobre 2004»;

            al comma 2, le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

        Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

        «Art. 18-bis. - (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n.210). - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n.210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1"».

        Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

        «Art. 19-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".

        2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005.

        Art. 19-ter. - (Regolamento interno delle società cooperative). - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

        Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

        Art. 19-quinquies. - (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). - 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

        Art. 19-sexies. - (Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355). - 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, le parole da: "e, comunque" fino alla fine del comma sono soppresse.

        Art. 19-septies. - (Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».


 

DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266

 

Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004.[124]

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

emana

il seguente decreto-legge:

  

Articolo 1.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica).

Articolo 1.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica).

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Identico.

Articolo 2.

(Servizio civile).

Articolo 2.

(Servizio civile).

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1o gennaio 2005».

Identico.

Articolo 3.

(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).

Articolo 3.

(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Identico.

Articolo 4.

(Ente irriguo umbro-toscano).

Articolo 4.

(Ente irriguo umbro-toscano).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

Identico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 5.

(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli).

Articolo 5.

(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico:

a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

b) identica.

Articolo 6.

(Trattamento di dati personali).

Articolo 6.

(Trattamento di dati personali).

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

Identico.

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

  

b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

  

Articolo 7.

(Codice della strada).

Articolo 7.

(Codice della strada).

1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, è abrogato.

1. Identico.

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.    285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

2. Identico:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

a) identico:

«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n.    104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1o aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»;

«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1o aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»;

b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente:

b) identica.

«2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

 

 

Articolo 7-bis.

(Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard).

  

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

Articolo 8.

(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).

Articolo 8.

(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.    448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.    448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 9.

(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).

Articolo 9.

(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n.    265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

1. Identico.

  

1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

Articolo 10.

(Personale docente e non docente universitario).

Articolo 10.

(Personale docente e non docente universitario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) al settimo capoverso, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».

Articolo 13.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

Articolo 13.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

1. Identico.

 

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

Articolo 14.

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).

Articolo 14.

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

Identico.

Articolo 15.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).

Articolo 15.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.    419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Identico.

  

Articolo 15-bis.

(Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici).

 

1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7, e successive modificazioni, le parole: «30 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 16.

(Canoni demaniali marittimi).

Articolo 16.

(Canoni demaniali marittimi).

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, è differito al 15 dicembre 2004.

Identico.

Articolo 17.

(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006).

Articolo 17.

(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006).

1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2000-2006».

Identico.

Articolo 18.

(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza).

Articolo 18.

(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza).

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

1. I giudici onorari aggregati, in servizio alla data del 1o ottobre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

 

Articolo 18-bis.

(Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210).

 

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n.210, le parole: «data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1».

Articolo 19.

(Tutela della salute dei non fumatori).

Articolo 19.

(Tutela della salute dei non fumatori).

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

Identico.

  

Articolo 19-bis.

(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera).

  

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  

«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi».

 

Articolo 19-ter.

(Regolamento interno delle società cooperative).

 

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

  

Articolo 19-quater.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

  

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

Articolo 19-quinquies.

(Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica).

  

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

  

Articolo 19-sexies.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355).

  

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, le parole da: «e, comunque» fino alla fine del comma sono soppresse.

  

Articolo 19-septies.

(Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28).

  

1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Articolo 20.

(Entrata in vigore).

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  

 

 

 


Iter al Senato

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3196

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro per i rapporti con il Parlamento
(GIOVANARDI)

e col Ministro dell’economia e delle finanze
(SINISCALCO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2004

 

 

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Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n.  266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

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Onorevoli Senatori. –

 

Art. 1. – La disposizione è volta a prorogare di un ulteriore anno, ovvero dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, gli interventi a suo tempo previsti dal decreto-legge 12 novembre 2001, n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.  1, finalizzati a fronteggiare la ben nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, attraverso la riammissione in servizio di pensionati, l’utilizzo di contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso le aziende sanitarie, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Le suddette misure indubbiamente hanno consentito nell’arco di tempo considerato di poter fare fronte alle reali esigenze; tuttavia, non hanno permesso di poter superare una situazione che, allo stato, si può ancora definire di emergenza, se si tiene conto delle ultime stime connesse al fabbisogno del personale in questione, che ammonta a circa 20.000 unità, in particolare nelle regioni settentrionali, per la concomitanza di vari fattori, strutturali ed organizzativi.
Da ciò, quindi, scaturisce la necessità di poter ancora usufruire di tali disposizioni per un altro anno, rappresentando, peraltro, che dalla proroga di cui trattasi non derivano ulteriori oneri di spesa, sia perché gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale, sia perché in armonia con le disposizioni previste in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
    Infine, le aziende sanitarie in tale modo eviterebbero il verificarsi di oneri riflessi connessi alle assunzioni di nuovi dipendenti.

Art. 2. – La disposizione è volta a prorogare di un anno la data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77, in materia di servizio civile.

La recente sentenza della Corte costituzionale, che ha espressamente stabilito il riparto di competenze tra i diversi livelli di governo nel settore del servizio civile volontario, rende necessari tempi più congrui, tali da permettere agli uffici centrali e alle strutture regionali di organizzarsi in modo da fornire efficaci risposte agli operatori del settore.

Art. 3. – Il differimento al 31 dicembre 2005 del termine stabilito dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.  147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n.  200, è finalizzato a consentire l’adozione delle direttive di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.  37, che prevedono il superamento del regime del nulla osta provvisorio per tutte le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi non ancora disciplinate da una specifica regola tecnica.

Tali direttive sono tuttora in fase di elaborazione e richiedono ulteriori approfondimenti di carattere tecnico, in considerazione della portata e della complessità delle stesse.

Art. 4. – La norma dispone la proroga di un ulteriore anno dell’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano, istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n.  1048, per la durata di trenta anni (termine già prorogato di dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n.  352, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n.  411, di un anno dall’articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e, da ultimo, di un ulteriore anno dall’articolo 52-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326), che cesserebbe la propria attività dal 7 novembre 2004 qualora non si intervenisse con un nuovo provvedimento di proroga.

Tale proroga si rende necessaria anche in vista dell’adozione del provvedimento di cui all’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.  448, che il Governo dovrà adottare per l’emanazione del regolamento di individuazione degli enti pubblici considerati indispensabili.

Art. 5. – La disposizione prevede la concessione di un credito d’imposta quinquennale, dal 2004 al 2008, ai giovani imprenditori agricoli che si insediano ai sensi del regolamento (CE) n.  1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

La norma è stata notificata alla Commissione europea, la quale però non ha ancora formalizzato il proprio assenso. Inoltre lo schema di decreto attuativo è all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e solamente nel corrente mese potrà essere discusso. Pertanto, in sede tecnica le regioni hanno già chiesto di poter attivare la norma a decorrere dal 2005.
Non vi sono problemi di copertura finanziaria in quanto quella recata dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, per le attività che si intendono prorogare, è a carattere continuativo.

Art. 6. – I termini in questione sono riferiti all’adeguamento dei sistemi di trattamento dei dati personali alle misure minime di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 (codice in materia di protezione dei dati personali), agli articoli da 33 a 35. Si tratta di adempimenti complessi, specie per quanto riguarda l’adeguamento degli strumenti elettronici, che richiedono la predisposizione di un sistema di protezioni e chiavi d’accesso ancora in fase di realizzazione.
Art. 7. – L’articolo 72 del codice della strada prevede, al comma 2-bis, che determinate categorie di veicoli adibiti al trasporto di cose o per uso speciale o per trasporto specifico devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. L’applicazione delle predette prescrizioni decorre dal 1º gennaio 2005, come disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n.  214, così come modificato dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  47.

Il medesimo articolo 72 prevede, al comma 2-ter, che a decorrere dal 1º gennaio 2005 gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni (dispositivi antispruzzi).

Le prescrizioni tecniche e le date di applicazione, riguardanti i dispositivi previsti nel citato comma 2-bis, sono oggetto di discussione in ambito internazionale e comunitario; a tutt’oggi, peraltro, nelle sedi Economic Commission for Europe (ECE)/Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e della Comunità europea (CE) le proposte relative a tali materie non risultano ancora definite.
Tuttavia, ritenuto che l’adozione anticipata a livello nazionale dei dispositivi in questione sui veicoli interessati dal comma 2-bis, comporterebbe notevoli benefici di sicurezza nella circolazione stradale, si è resa necessaria la proroga dei termini di applicazione, nonché una differente previsione fra i veicoli di nuova immatricolazione (a decorrere dal 1º aprile 2005) e quelli in circolazione (entro il 31 dicembre 2005, data ultima entro la quale tutti i veicoli in circolazione debbono essere adeguati).

Si sottolinea, inoltre, che ai fini della semplificazione e della chiarezza delle norme, si è provveduto a proporre l’abrogazione del comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n.  214 (comma 1) e ad indicare «la data di applicazione» (concernente l’obbligo per le strisce retroriflettenti) direttamente nel comma 2-bis dell’articolo 72 del codice della strada (comma 2, lettera a)).

In riferimento al comma 2, lettera b), si osserva che la materia, già regolamentata a livello comunitario dalla direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi, è stata recepita in Italia con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  297 del 21 dicembre 1994.

La citata norma comunitaria, che riguarda unicamente i veicoli per il trasporto delle merci di categoria internazionale N2, di massa superiore alle 7.5  tonnellate N3 ed i rimorchi di categoria internazionale O3 ed O4, è di carattere facoltativo. In sostanza, in sede di omologazione del veicolo, il costruttore decide se installare o meno un dispositivo antispruzzi in funzione delle caratteristiche costruttive del veicolo.

Infatti, le prescrizioni costruttive di un dispositivo antispruzzi possono risultare incompatibili con certe tipologie di veicolo ed in particolare con quelle già circolanti che non sono predisposte sin dall’origine all’installazione successiva del dispositivo.
Per tale ragione in quasi tutti gli Stati membri della Unione europea la norma è stata adottata in via opzionale, ad eccezione della Francia e del Belgio, ove ai fini dell’immatricolazione sul territorio nazionale l’installazione di dispositivi antispruzzi rispondenti alla direttiva sopra richiamata è stata resa obbligatoria dal 1º ottobre 1993, per i veicoli nuovi, adibiti al trasporto di cose di massa superiore alle 7.5  tonnellate.

Ciò premesso, si ritiene che anche in Italia l’introduzione dell’obbligo di montaggio dei dispostivi in argomento debba:

applicarsi ai veicoli di nuova immatricolazione e non a quelli in circolazione; si tratta di una norma costruttiva la cui applicazione è rivolta al costruttore del veicolo piuttosto che all’utente;

essere limitata ai veicoli per il trasporto di cose (escludendo quindi gli autobus) di massa superiore alle 7.5  tonnellate anziché 7  tonnellate, in armonia con quanto prescritto dalla direttiva 91/226/CEE;

prevedere un adeguato periodo di tempo per i costruttori che dovranno adeguare il prodotto per il mercato italiano;

rimandare ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare alla Commissione europea in ottemperanza alla procedura di informazione prevista dalle direttive comunitarie 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996 e 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, la definizione delle caratteristiche tecniche di tali dispositivi.

Infine, si rappresenta che la disposizione del comma 2-ter dell’articolo 72, per la parte riguardante «le sanzioni», è stata eliminata in quanto il comma 13 dell’articolo 72 medesimo dispone in materia di sanzioni per tutto l’articolo (e quindi anche per il comma 2-ter).

Art. 8. – Ai sensi dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.  448, entro il 31 dicembre 2004, il Governo, con regolamenti emanati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, deve individuare gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili, disponendone, se necessario, la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari.

La stessa norma dispone altresì che gli enti per i quali non si sia provveduto, nei predetti termini ed entro la stessa data del 31 dicembre 2004, siano soppressi e conseguentemente posti in liquidazione.

Poiché lo schema di regolamento in questione, come disposto dal Consiglio dei Ministri del 24 settembre u.s., necessita di una ulteriore fase istruttoria da parte di tutte le amministrazioni interessate, appare difficile il rispetto del termine del 31 dicembre 2004 per l’emanazione del provvedimento, tenuto conto che lo stesso deve essere anche inviato preliminarmente al Parlamento per l’espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, è stata disposta la proroga al 30 giugno 2005.

Art. 9. – La disposizione introdotta dall’articolo in questione intende farsi carico di un’esigenza avvertita dagli enti locali, cui incombe l’obbligo della fornitura e della manutenzione dei locali scolastici e, conseguentemente, di provvedere agli interventi necessari per l’adeguamento a norma dei locali stessi. In proposito si deve far presente che la legge 3 agosto 1999, n.  265, stabilisce, all’articolo 15, comma 1, che «gli interventi previsti dall’articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  649, come modificato dall’articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n.  340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti».

Moltissimi enti locali obbligati hanno rappresentato di non essere in grado di rispettare la predetta scadenza. Ciò potrebbe comportare il rischio di chiusura delle scuole coinvolte ed i conseguenti prevedibili disagi per la popolazione scolastica, anche per il probabile incremento dei doppi turni.

La norma proposta prevede pertanto che le regioni, a fronte di comprovate necessità sussistenti nelle rispettive realtà socio-territoriali, possono stabilire una nuova scadenza del termine per il completamento delle opere di messa a norma, che non sia comunque successiva al 31 dicembre 2005. Al fine tuttavia di non consentire una proroga indiscriminata, non opportuna sia per la delicatezza della tematica di riferimento, afferente alla sicurezza dell’utenza scolastica, che per le correlate implicazioni anche di carattere politico, tale possibilità verrebbe riconosciuta solo per quelle opere già inserite nei programmi d’intervento predisposti al riguardo dalle singole Amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 10. – La disposizione intende prorogare all’anno 2005 gli effetti, relativi all’anno 2004, previsti dall’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143. Come già specificato in occasione dell’iter legislativo dei citati provvedimenti, la disposizione di cui trattasi si propone di escludere dal limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonché a ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sempre ai fini della suddetta esclusione.

Art. 11. – L’Unione europea ha varato un programma pluriennale 2000-2006 rivolto alla Università (Erasmus) e alla scuola (Comenius) che vede ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti universitari (14.000 circa in mobilità Eramus) e di scuole (oltre 10.000 insegnanti, 1.500 scuole, e via dicendo). Per la gestione del programma, che è totalmente finanziato dall’Unione europea, in ogni Paese è prevista una Agenzia nazionale che stipula i contratti con l’Unione europea, finanzia e gestisce le attività, tiene i rapporti con la Unione europea.

In Italia l’Agenzia nazionale è stata costituita presso l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) su designazione nel 2002, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’INDIRE infatti ha tra i propri fini istituzionali quelli di collaborare «con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti dell’Unione europea», come stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.  258.

Per la gestione dell’Agenzia, trattandosi di un programma pluriennale, l’INDIRE ha assunto personale a tempo determinato che termina il triennio nel corso dell’anno 2005. Poiché l’INDIRE deve poter assicurare la continuità alla gestione del programma Socrates attraverso il personale formato in questi anni e non potendo prorogare i contratti a tempo determinato, è necessaria una proroga in via legislativa, analogamente a quanto previsto per i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia e della salute. Nel particolare, si tratta di ventinove unità di personale per i quali la proroga dei contratti, dal 5 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005, non comporta, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il programma è totalmente finanziato dall’Unione europea.

Art. 12. – La proroga si rende necessaria per consentire il completamento dell’esercizio provvisorio dell’impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, allo scopo di favorire l’attuazione dei programmi di risanamento.
Art. 13. – La norma riguarda la proroga al 31 dicembre 2005 del termine della presentazione delle istanze per la definizione transattivi del contenzioso pregresso relativo ai progetti speciali ex Agensud. La proroga dell’applicazione della norma risulta di primario interesse e di indubbia convenienza per l’amministrazione, sia per la previsione del limite del 25 per cento delle richieste dell’impresa sia per il coefficiente di maggiorazione del 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi, atteso che gran parte del contenzioso, molto datato, è relativo ad «oneri di valore» (danni per sospensioni illegittime) per i quali si applicano rivalutazione monetaria ed interessi che negli anni Ottanta assumevano valori ben maggiori del 5 per cento.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

È evidente, infatti, un indubbio e concreto vantaggio per il pubblico erario, rispetto a soluzioni giudiziarie ordinarie o arbitrali che difficilmente potrebbero attestarsi su valori così contenuti in termini di «sorte capitale» e, comunque certamente più onerose in termini di «accessori» sulla sorte capitale riconosciuta secondo i consueti criteri adottati in sede giudiziaria (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 17 dicembre 1995, n.  1712).

Art. 14. – Il decreto-legge 23 novembre 2001, n.  411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.  463, ha disciplinato gli adeguamenti alle prescrizioni antincendio presso le strutture turistiche e ricettive, fissando il termine del 31 dicembre 2004.

Peraltro, la regola prescrittiva delle misure di prevenzione è stata approvata con decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  239 del 14 ottobre 2003.

Per consentire la piena attuazione della nuova disciplina è necessario assegnare agli operatori un congruo spazio temporale per poter eseguire i lavori richiesti con la dovuta gradualità, indispensabile per mantenere in funzione le strutture ricettive interessate.

Art. 15. – La disposizione prevede il differimento al 31 dicembre 2005 del termine di decorrenza previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo stesso, nella quale sono ricompresi, tra gli altri, enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali per i quali non si sono ancora conclusi gli iter di privatizzazione e unificazione strutturale.

Al riguardo, si deve tener conto che tale termine, originariamente previsto al 1º gennaio 2002, è stato differito, per tali enti, in prima battuta al 31 dicembre 2002 dall’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n.  112, e poi al 31 dicembre 2003 dall’articolo 6 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.  236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n.  284, ed al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n.  47.

La proroga riguarda, in primis, un ente (Fondazione «Il Vittoriale degli italiani») per il quale, a causa della complessità del procedimento e di difficoltà di ordine politico e amministrativo, non è ancora intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di privatizzazione, il cui iter è tuttora oggetto di contenzioso, con il coinvolgimento dell’Università di Brescia. Sono poi interessati la Giunta centrale degli studi storici e gli Istituti storici ad essa collegati, per i quali, viceversa (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  126 del 31 maggio 2002 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  135 dell’11 giugno 2002), è stata adottata la misura dell’unificazione strutturale; il regolamento di attuazione di quest’ultima, tuttavia, è, in fase di conclusiva elaborazione, senza, tuttavia, che si possa presumere l’esito definitivo del procedimento entro il 31 dicembre 2004.

Art. 16. – La necessità del differimento del termine relativo ai canoni demaniali marittimi è giustificata in primo luogo dall’esigenza di ultimazione dei lavori da parte del tavolo tecnico che sta procedendo alle verifiche con gli enti locali e con le organizzazioni rappresentative del settore, prima di concludere la propria attività che porterà all’adozione di un decreto; dall’altro, per evitare (come prevede la legge) che alla scadenza del 30 ottobre i canoni attuali debbano essere incrementati automaticamente del 300 per cento.

Art. 17. – La proroga è dettata dalla necessità di fronteggiare eventuali temporanee crisi di liquidità nella disponibilità di fondi per effettuare pagamenti sul Programma comunitario di assistenza tecnica obiettivo 1, 2000/2006, al fine di evitare così ritardi di pagamento a terzi, con effetti onerosi a carico del bilancio, ma anche di non ritardare la rendicontazione a Bruxelles della spesa sostenuta per evitare disimpegno di risorse a fine di ogni anno.

Si precisa che l’anticipazione che scatta per l’effetto di tale norma non comporta oneri da coprire sul bilancio dello Stato, in quanto l’anticipazione, che sarebbe comunque eventuale e di entità relativamente modesta (qualche decina di euro), avrebbe una durata non superiore a sessanta giorni, vale a dire i tempi strettamente necessari di rimborso dei pagamenti da parte dell’Unione europea.

Art. 18. – Con la proroga si intende ovviare a gravi problemi di funzionamento degli uffici giudiziari, dovuti all’imminente scadenza degli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati ai vice procuratori onorari.

Art. 19. – L’entrata in vigore al prossimo 29 dicembre del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 (attuativo dell’articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.  3, e successive modificazioni), con il quale sono state recepite le norme tecniche fissate in sede di accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003, relative alle prescrizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, ha suscitato diffuse preoccupazioni da parte dei titolari dei pubblici esercizi, i quali, pur apprestandosi ad adeguare i locali alle suddette prescrizioni tecniche, temono che, proprio in occasione delle prossime festività natalizie possa essere accertato il mancato completamento dei lavori di ristrutturazioni, con il rischio di interventi ispettivi e connesse misure sanzionatorie dei competenti organi proprio nel delicato periodo sopra indicato.

La modesta proroga di cui all’articolo in esame consente indubbiamente di non pregiudicare gli operatori del settore in tale periodo, fermo l’impegno da parte dei medesimi di ottemperare a quanto previsto nel termine come sopra prorogato.

 


 

Relazione tecnica

 

Art. 4. – Ente irriguo umbro-toscano

La copertura della spesa, quantificata complessivamente in 271.140 euro (importo identico a quello stanziato per il 2001, 2002 e 2004), di cui 38.734 euro per l’anno 2004 e 232.406 euro per l’anno 2005, viene assicurata mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.  57».

 

Art. 11. – Programma Socrates

Il personale interessato alla proroga dei contratti a tempo determinato prevista dall’articolo in rassegna, per il periodo 5 dicembre 2005 – 31 dicembre 2005, è pari a n.  29 unità, per un costo totale di euro 48.200. Si segnala, comunque, come già rappresentato nella relazione illustrativa, che tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, in quanto il programma comunitario Socrates è totalmente finanziato dall’Unione europea ed i costi del personale addetto sono interamente a carico del finanziamento del programma.

 


 

Allegato

 

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

 

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

...  Omissis ...

16. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

        1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l’emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.  1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

 

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.  64


... Omissis ...

14. Norme finali.

        1. Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n.  331, e con le modalità previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.  230, e successive modificazioni.

        2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n.  64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell’Ufficio nazionale, previsto all’articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n.  230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall’articolo 6 della citata legge n.  64 del 2001.
        3. Il presente decreto entra in vigore dal 1º gennaio 2005.
        4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.  37
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.  59.


    ... Omissis ...

7. Nulla osta provvisorio.

        1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n.  818, sono tenuti all’osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell’interno, nonché all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio, salvo l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all’articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n.  966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell’interno per singole attività o gruppi di attività di cui all’allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell’interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2004.

 

 

Decreto-legge 22 ottobre 2001, n.  381
Disposizioni urgenti concernenti l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’anagrafe bovina e l’Ente irriguo umbro-toscano.


    ... Omissis ...

        5. 1. Il termine di cui all’articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n.  1048, già prorogato dall’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n.  352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  411, è prorogato di tre anni.

        2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l’anno 2001 ed in 232.406 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.  38.


    ... Omissis ...

3. Imprenditoria agricola giovanile.

        1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, è inserito il seguente:

        «4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). – 1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».
        2. All’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185, le parole: «alla data del 1º gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

        3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d’imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, nè dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.  178.
        4. All’articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n.  441, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all’affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso e per la quale è previsto l’importo in misura fissa di 51,65 euro».

        5. All’applicazione del presente articolo si provvede nell’àmbito degli stanziamenti finalizzati all’attuazione dell’articolo 1, comma 2.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196
Codice in materia di protezione dei dati personali.


    ... Omissis ...

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

180. Misure di sicurezza.

        1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.  318, sono adottate entro il 31 dicembre 2004.

        2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
        3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2005.

 

 

Decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151
Modifiche ed integrazioni al codice della strada.


    ... Omissis ...

7. Disposizioni finali e transitorie.

        1. Le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.  9, entrano in vigore il 1º luglio 2004.

        2. All’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.  9, le parole: «e delle autoscuole di cui all’articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264.».
        3. All’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.  9, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione»;

            a-bis);
            b);
            c);
            c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti».
        4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.  9, sono abrogati.
        5. All’articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.  9, al comma 3, le parole: «1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2004».
        5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, introdotto dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2005.
        6. Le disposizioni dell’articolo 119, comma 6, dell’articolo 129, comma 4, e dell’articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, come modificate dall’articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1º settembre 2003.
        7. Le disposizioni dell’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, come modificate dall’articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.
        8. Le disposizioni dell’articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, come modificate dall’articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.

        8-bis. Il comma 5 dell’articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, è abrogato.
        9. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.  121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n.  168, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,».

        10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.  9, recante i punteggi previsti dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

 

 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285
Nuovo codice della strada


    ... Omissis ...

72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

        1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

            a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

            b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
            c) dispositivi di segnalazione acustica;
            d) dispositivi retrovisori;
            e) pneumatici o sistemi equivalenti.

        2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
            a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            b) segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162;
            c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

        2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n.  104.

        2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
        3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.
        4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
        5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
        6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
        7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
        8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
        9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.
        10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
        12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
        13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

 

 

Legge 28 dicembre 2001, n.  448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).


    ... Omissis ...

Capo III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

28. Trasformazione e soppressione di enti pubblici.

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro il 31 dicembre 2004, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

        2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

            a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

            b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;
            c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;
            c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.

        2-bis. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300.
        3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell’articolo 29 e all’articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest’ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni.

        4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l’adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l’emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati.
        5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.
        6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.  1404, e successive modificazioni.
        7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
        8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  269.
        9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
        10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
        11. Gli enti competenti, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

 

 

Decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97
Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.


    ... Omissis ...

5. Spese di personale docente e non docente universitario.

        1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l’anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall’anno 2002.

        2. Per l’anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.
        3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Legge 28 ottobre 1999, n.  410
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.


    ... Omissis ...


5. Disposizioni particolari.

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell’articolo 2544 del codice civile.
        3. I consorzi agrari conservano l’inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  81 del 7 aprile 1987.
        4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d’azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d’impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.
        5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.
        6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1º gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell’organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all’agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni.
        7. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
        7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l’efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, può essere nominato, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all’articolo 2543 del codice civile.

 

 

Decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96
Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n.  488


    ... Omissis ...

9-bis. Definizione delle controversie.

        1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell’articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n.  157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

        2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d’ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2004, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell’importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All’ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
        2-bis. L’esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d’ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell’avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l’Amministrazione può ricorrere al parere dell’Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l’Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell’Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L’Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all’acquisizione del parere dell’Avvocatura generale dello Stato.
        3. La presentazione dell’istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n.  157, individuati all’articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n.  488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto.
        4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.
        5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell’articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell’attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.
        6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall’articolo 10, in

favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell’esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

        7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell’Amministrazione dei lavori pubblici.
        8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n.  2440, e 23 maggio 1924, n.  827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l’applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
        9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1º settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all’articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.

 

 

Decreto-legge 23 novembre 2001, n.  411
Proroghe e differimenti di termini.


...    Omissis...

3-bis. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti.

        1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con D.M. 9 aprile 1994, del Ministro dell’interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell’interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.  577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.

 

 

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.  59.


    ... Omissis ...

2. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti.

        1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

            a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all’articolo 3;

            b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 4;
            c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all’articolo 5.

2. L’individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1º gennaio 2002.


Decreto-legge 12 luglio 2004, n.  168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.


    ... Omissis ...

5. Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.

        1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.  196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 15:
                1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

                2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;

            b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;

            c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
            d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

        2. Nell’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

        2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n.  196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
        2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.
        2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell’oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.
        2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d’intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all’abusivismo, il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.

 

 

Legge 27 dicembre 2002, n.  289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Capo VI

ALTRI INTERVENTI

    ... Omissis ...

80. Misure di razionalizzazione diverse.

        1. Alla legge 25 luglio 2000, n.  209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

            b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

        2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n.  227, e all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.  49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a Fondi rotativi per l’internazionalizzazione finalizzati all’erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

        3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.  112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.
        4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d’uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all’Agenzia del demanio.
        5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l’Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità all’eventuale cessione.
        6. Al fine di favorire l’autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato Spa», costituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.  112, nè suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n.  390, e successive modificazioni.
        7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell’alienazione stessa e tenendo conto dell’esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo.
        8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l’altro le collaborazioni internazionali, l’apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l’ammodernamento tecnologico, è autorizzato l’incremento della spesa per il Ministero dell’interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell’arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l’organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l’assunzione di personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell’àmbito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell’anno 2003, 32,7 milioni di euro per l’anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l’anno 2005; per il personale dell’Amministrazione civile dell’interno 6,3 milioni di euro per l’anno 2003, 19,3 milioni di euro per l’anno 2004, 25,3 milioni di euro per l’anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all’articolo 34, comma 4, della presente legge.
        9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell’adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
        10. All’articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n.  189, dopo le parole: «ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS» sono inserite le seguenti: «nonché all’INAIL».
        11. All’articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n.  189, dopo le parole: «Le questure forniscono all’INPS» sono inserite le seguenti: «e all’INAIL».
        12.
        13. All’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, come modificato dall’articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’80 per cento»;

            b) le parole da: «incentivazione per» fino a: «istruzione universitaria» sono sostituite dalle seguenti: «incentivazione per l’alta formazione professionale tramite l’istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture».

        14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell’esercizio 2001, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorché le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell’anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.

        15. Per l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
        16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49, sono aumentati, per l’anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’OIL e delle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
        17. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.  508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.  381, è aumentata dell’importo di 41 euro per dodici mensilità.
        18. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell’obiettivo 1, nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale», il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione – Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
        19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’àmbito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale» e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi Programmi nell’àmbito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n.  183.
        20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a);

            b).

        21. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n.  166, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.  23. Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n.  166, che risultano disponibili al 1º gennaio 2004.

        22. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n.  623, e successive modificazioni, concernente l’immissione in consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l’utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
        23.
        24. Il limite d’impegno di cui all’articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.
        25. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.  394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell’Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n.  871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.  561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all’interno del Parco.
        26. All’articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione».
        27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all’estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all’estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2003.
        28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n.  166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.  798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
        29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.  448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite d’impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d’impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n.  225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.
        30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l’ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n.  400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.
        31. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per gli anni 2003 e 2004 è autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell’attività dell’Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città di Lecce.
        32. I benefìci previsti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.  279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonché alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
        33. All’articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, le parole: «e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, 2000 e 2002».
        34. Al comma 1 dell’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, dopo le parole: «per il 2001» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l’anno 2003».
        35. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
        36. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonché le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n.  269, e quelle relative all’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993, di cui all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n.  476, sono iscritte nel fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
        37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.  69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
        38. Il contributo previsto dall’articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, a decorrere dall’anno 2003, di 200.000 euro.
        39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs – Dienst (BRD) dell’Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
        40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n.  85, distanza successivamente ridotta dall’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.  724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
        41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalità, dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.
        42. Il 10 per cento delle maggiori entrate di ciascun anno, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell’anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all’incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell’Unione europea e dalle attività di contrasto all’immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        43. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.  7, le parole da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2005».
        44. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».
        45.
        46.
        47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l’anno 2005.
        48. È concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell’UNICEF, per l’anno 2003.
        49. I trasferimenti erariali correnti di cui all’articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per l’anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall’attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 22.
        50. Le disposizioni previste dall’articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, e successive modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.
        51. È concessa al Ministro dell’interno la facoltà, per l’esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresì tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
        52. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’alinea, le parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.  283»;

            b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: «servizi finalizzati» a: «numero 112,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale».
        53. All’Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.  448. A tale fine, a decorrere dall’anno 2003, l’Istituto per la contabilità nazionale viene inserito nell’elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n.  448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32. L’Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell’attività svolta.
        54. Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.  33, e successive modificazioni, e dell’articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, è determinato l’ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell’entrata e le modalità di versamento.
        55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.  109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
        56. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n.  918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n.  1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
        57.
        58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.  86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall’articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.  448.
        59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.  288, n.  289 e n.  290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225, d’intesa con le regioni interessate, ed è autorizzato ad erogare contributi in favore delle regioni medesime. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2003, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile.
        60. Per l’anno 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).

 

 

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  354
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia.


    ... Omissis ...

2. Proroga dell’incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scedenza.

        1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

        2-bis. All’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

 

 

Legge 16 gennaio 2003, n.  3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione..


    ... Omissis ...

51. Tutela della salute dei non fumatori.

        1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

            a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

            b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

        2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

        3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
        4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
        5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.  584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.  448.
        6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.
        7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
        8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n.  584.
        10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 2004, n.  266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004(*).

 

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica)

        1. Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

 

Articolo 2.

(Servizio civile)

        1. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77, le parole: «1º gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1º gennaio 2005».

 

 

Articolo 3.

(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio
di prevenzione incendi)

        1. All’articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.  37, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.  147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n.  200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

 

 

Articolo 4.

(Ente irriguo umbro-toscano)

        1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.  381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.  441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

        2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l’anno 2004 ed a 232.406 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228.
        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Articolo 5.

(Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli)

        1. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

            b) al comma 5, dopo le parole: «dell’articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228».

Articolo 6.

(Trattamento di dati personali)

        1. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

            b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

 

 

Articolo 7.

(Codice della strada)

        1. Il comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n.  214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n.  104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;
            b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente:
        «2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

 

 

Articolo 8.

(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili)

        1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

 


 

Articolo 9.

(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici)

        1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n.  265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

 

 

Articolo 10.

(Personale docente e non docente universitario)

        1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143, relativi all’anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

 

 

Articolo 11.

(Programma Socrates)

        1. L’istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.  258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell’anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

 

 

Articolo 12.

(Consorzi agrari)

        1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.  410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

 

 

Articolo 13.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche
di competenza dell’ex Agensud)

        1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».


 

Articolo 14.

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti)

        1. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n.  411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.  463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

 

 

Articolo 15.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

        1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.

 

 

Articolo 16.

(Canoni demaniali marittimi)

        1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.  168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.  191, è differito al 15 dicembre 2004.

 

 

Articolo 17.

(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006)

        1. All’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2000-2006».

 

 

Articolo 18.

(Proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza)

        1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n.  276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

        2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n.  45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell’articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, sono prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

 

 

Articolo 19.

(Tutela della salute dei non fumatori)

        1. Il termine previsto dall’articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n.  3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

 

 

Articolo 20.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

        Dato a Roma, addì 9 novembre 2004.

 

(*) >Si veda anche il successivo Errata Corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi – Giovanardi – Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 

 


Esame in sede referente presso la 1a Commissione (Affari costituzionali)

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

449a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBO'

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Esame e rinvio) 

 

Il relatore FALCIER (FI), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, dà conto delle singole disposizioni del decreto-legge n. 266.

L’articolo 1 reca la proroga degli interventi finalizzati a fronteggiare la carenza di infermieri e tecnici sanitari, mentre l’articolo 2 proroga al 31dicembre 2005 la data di entrata in vigore della disciplina del servizio di volontariato civile. Con l’articolo 3 si prorogano le norme che prevedono il superamento del regime del nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi che non siano ancora disciplinate da norme tecniche. L’articolo 4 proroga ulteriormente l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano, mentre l’articolo 5 prevede la concessione di un credito d’imposta per giovani imprenditori agricoli dal 2004 al 2008. L’articolo 6 propone una proroga del termine per l’entrata in vigore delle misure di sicurezza previste da norme per la protezione dei dati personali e l’articolo 7 interviene sui termini recati da alcune disposizioni del codice della strada. L’articolo 8 rinvia al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale il Governo deve individuare gli enti pubblici indispensabili. L’articolo 9 delega le Regioni a fissare un nuovo termine per la messa a norma degli edifici scolastici, mentre l’articolo 10 proroga al 31 dicembre 2005 la norma che esclude dal limite del 90 per cento i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente e riduce di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L’articolo 11 propone la conferma in servizio per tutto il 2005 di personale a tempo determinato dell’Agenzia nazionale per la gestione dei programmi europei Erasmus e Comenius, mentre l’articolo 12 stabilisce una proroga per consentire il completamento dell’esercizio provvisorio dell’impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. L’articolo 13 propone un ulteriore proroga al 30 giugno 2005 per la definizione degli accordi transattivi della ex Agensud, già prorogati da norme precedenti e l’articolo 14 proroga al 31 dicembre 2005 la messa a norma di impianti per le strutture turistiche e ricettive. L’articolo 15 differisce al 31 dicembre 2005 il termine di decorrenza per la privatizzazione, trasformazione e fusione di alcuni enti pubblici. L’articolo 16 differisce il termine relativo all’aumento dei canoni demaniali marittimi. L’articolo 18 è volto ad ovviare a gravi problemi di funzionamento degli uffici giudiziari, prorogando l’incarico dei giudici onorari in scadenza, mentre l’articolo 19 stabilisce che le norme a tutela della salute dei non fumatori negli esercizi pubblici, avranno decorrenza dal 10 gennaio 2005 anziché dal 29 dicembre 2004.

Conclude, proponendo alla Commissione di compiere una valutazione favorevole.

 

Il senatore STIFFONI (LP) condivide le osservazioni critiche svolte dal relatore in sede di esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 266, in particolare per quanto riguarda l’articolo 13, che proroga per l’ennesima volta il termine per la definizione del contenzioso relativo ai progetti speciali della Agensud.

In proposito, rivolge al rappresentante del Governo l’invito ad informare la Commissione sui contenuti della relazione commissariale prevista in altra sede normativa.

Conclude, preannunciando il dissenso della sua parte politica su questa specifica disposizione.

 

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 17 novembre.

 

La Commissione consente.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

450a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli  e per la funzione pubblica Mazzella e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci. 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente PASTORE ricorda che alle ore 13 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti: sono state presentate numerose proposte di modifica, oltre 50, che dovranno essere esaminate e valutate nel corso della seduta, considerato che l’avvio della discussione in Assemblea è previsto per la seduta antimeridiana di domani. Per lo stesso motivo, date le circostanze, sia l’esame degli emendamenti sia la valutazione complessiva della conversione del decreto-legge dovranno svolgersi senza il parere della Commissione bilancio. Di conseguenza, una volta compiuto l’esame degli emendamenti, l’eventuale mandato al relatore potrà essere integrato, come in casi analoghi, con l’incarico di recepire, per la discussione in Assemblea, le indicazioni che la stessa Commissione bilancio dovesse successivamente formulare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

La Commissione consente.

 

Gli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge e pubblicati in allegato al resoconto, sono dati per illustrati.

 

Il relatore FALCIER (FI) pronuncia un parere positivo sui seguenti emendamenti: 13.2; 19.0.6, 19.0.10, 19.0.14 e 19.0.23 (di contenuto identico); 19.0.8, 19.0.12, 19.0.16 e 19.0.21 (di contenuto identico); 19.0.17. Quanto all’emendamento 19.0.1, ne suggerisce una riformulazione, che viene accolta dal senatore MAFFIOLI (UDC) (19.0.1 testo 2). Su tale nuovo testo il parere del relatore è favorevole. Per tutti gli altri emendamenti, chiede ai proponenti di ritirarli con la riserva di presentarli in Assemblea, in modo da consentire una riflessione più meditata.

 

Il sottosegretario VENTUCCI a nome del Governo, esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti citati e un parere favorevole sugli emendamenti dello stesso relatore 1.0.1, 2.0.1, 7.1 e 18.1.

 

Si procede alle votazioni.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvato l’emendamento 1.0.1.

L’emendamento 1.0.2 è ritirato dal relatore.

 

Approvato l’emendamento 2.0.1, in assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.1, 6.4,  6.4a e 6.1. Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti identici 6.2, 6.3 e 6.5.

 

Approvato il 7.1, l’emendamento 7.2 è fatto proprio dal senatore KOFLER (Aut) in assenza della proponente: esso viene quindi posto ai voti e respinto.

 

In assenza del proponente, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

 

Sono invece ritirati gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5.

 

Per l’assenza dei proponenti decadono gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7.

 

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 8.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

 

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 9.1, 12.1 e 12.2.

 

Posto in votazione, l’emendamento 13.1 non è accolto.

 

E’ invece approvato il 13.2.

 

Per l’assenza dei proponenti, decadono gli emendamenti 14.1, 15.1 e 15.0.1.

 

 La Commissione, quindi, approva con distinte votazioni gli emendamenti 18.1 e 19.0.1 (testo 2).

 

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti identici 19.0.3 e 19.0.19.

 

Gli emendamenti 19.0.13, 19.0.9 e 19.0.24 sono ritirati.

 

L’emendamento 19.0.5 è dichiarato decaduto.

 

Sono quindi approvati, con unica votazione, gli emendamenti identici 19.0.6, 19.0.10, 19.0.14 e 19.0.23.

 

Dichiarato decaduto l’emendamento 19.0.7, sono quindi ritirati il 19.0.11,  il 19.0.15 e il 19.0.22.

 

La Commissione, quindi, approva con unica votazione gli emendamenti identici 19.0.8, 19.0.12, 19.0.16 e 19.0.21.

 

Gli emendamenti 19.0.2, 19.0.18, 19.04 e 19.0.20 sono dichiarati decaduti per l’assenza dei rispettivi proponenti.

 

Approvato l’emendamento 19.0.17, sono infine dichiarati decaduti, per l’assenza dei rispettivi proponenti, il 19.0.25 e il 19.0.26.

 

Esaurito così l’esame degli emendamenti, la Commissione dà mandato al relatore di riferire in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le integrazioni e le modifiche accolte nel corso dell’esame, la richiesta di poter riferire in forma orale e l’incarico di dare seguito, con appositi emendamenti, ai pareri che la Commissione bilancio dovesse formulare ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3196

al testo del decreto-legge

 

Art. 1.

1.0.1 Falcier, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 è prorogato di sei mesi».
 


1.0.2 Falcier, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 è prorogato fino al 31 dicembre 2005,».
 

 

 

Art. 2.

2.0.1 Falcier, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
        1. All’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: “due anni“ sono sostituite con le seguenti: “tre anni“.
 

 

Art. 3.

3.1 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
        Al comma 1, sostituire le parole: «dicembre 2005» con le seguenti: «marzo 2004».
 

 

Art. 6.

6.4 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
        Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 marzo».
 
6.4° Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
        Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno».
 
6.1 Magnalbò, Bongiorno
        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purchè tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».
 
6.2 Stiffoni
6.3 Malan
6.5 Maffioli
        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purchè tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».
 

 

Art. 7.

7.1 Falcier, relatore
        Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «ECE/ONU n. 104» con le seguenti: «ONU/ECE 104».
 
7.2 Thaler Ausserhofer
        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:
            al comma 7 dopo le parole: “supera i limiti massimi di velocità“ inserire le seguenti: “di cui al comma 1“;
            al comma 8 dopo le parole: “i limiti di velocità“ inserire le seguenti: “di cui al comma 1“;
            al comma 9 dopo le parole: “supera i limiti massimi di velocità“ inserire le seguenti: “di cui al comma 1“».
 
7.0.1 Fabbri
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. All’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
        “12-ter. I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei conti“».
 
7.0.2 Fabbri
        Dopo l’articolo, inserire il seguente;
«Art. 7-bis.
        1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Fedrazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.
        2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministro vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop».
 
7.0.3 Malan, Ferrara
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all’inizio del terzo periodo sostituire le parole: “In tal caso“ con le seguenti: “Nei casi previsti dal presente comma“».
 
7.0.4 Malan, Ferrara
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. All’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: “o su desginazione della stessa“ sono soppresse».
 
7.0.5 Scarabosio
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di attività culturali)
        1. Allo scopo di elaborare una proposta di iniziativa legislativa di riassetto della normativa sul diritto d’autore concernente la diffusione delle opere dell’ingegno per via telematica, l’attività della Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell’era di Internet, istituita con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie in data 23 luglio 2004, è prorogata al 31 marzo 2005.
        2. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941,n. 633, e successive modificazioni, le parole: “per trarne profitto“ sono sostituite dalle seguenti: “a fini di lucro“.
        3. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato».
 
7.0.6 Magnalbò, Bongiorno
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. All’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “nonchè l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza“, sono soppresse.
        2. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta la seguente lettera:
            “g) gli incarichi di collaborazione conferiti da amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appartenenza“.
        3. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 8 è soppresso».
 
7.0.7 Magnalbò, Bongiorno
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “il personale dirigenziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa senza assegni».
 

 

Art. 8.

8.1Tessitore, Villone, Vitali, Mancino
        Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005».
 

 

Art. 9.

9.1 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
        Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».
 

 

Art. 12.

12.1 Piccioni
12.2 Magnalbò, Bongiorno
        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministro per le attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a grantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa».
 

 

Art. 13.

13.1 Stiffoni, Pirovano
        Sopprimere l’articolo.
 
13.2 Stiffoni, Pirovano
        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto-legge n. 96 del 2003, in corso alla stessa data».
 

 

Art. 14.

14.1 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
        Al comma 1, sostituire le parole: «dicembre 2005» con le seguenti: «marzo 2004».
 

 

Art. 15.

15.1 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
        Sopprimere l’articolo.
 
15.0.1 Manfredi
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole: “30 marzo 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006“».
 

 

Art. 18.

18.1 Falcier, relatore
        Al comma 2, sostituire le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».
 

 

Art. 19.

19.0.1 Bergamo, Maffioli
        Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia
ed alle emissioni in atmosfera)

        1. All’articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        “5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2005, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
            a) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2005, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
            b) ai soggetti di cui all’alinea, primo periodo del presente comma che iniziano l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione“;
        2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005».
 
19.0.1 (testo 2) Bergamo, Maffioli
        Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia
ed alle emissioni in atmosfera)

        1. All’articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 23-ter del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        “5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi“.
        2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono differiti al 30 giugno 2005».
 
19.0.3 Piccioni
19.0.19 Magnalbò, Bongiorno
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Denunce pozzi)

        1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, alle parole: “30 giugno 2003“, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“».
 
19.0.5 Magnalbò, Bongiorno
19.0.9 Stiffoni
19.0.13 Malan
19.0.24 Maffioli
        Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Società cooperative)

        1. All’ultimo comma dell’articolo 223-duodecies delle Norme di attuazione e transitorie del codice civile le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2005“. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all’albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell’articolo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005».

19.0.6 Magnalbò, Bongiorno
19.0.10 Stiffoni
19.0.14 Malan
19.0.23 Maffioli
        Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Regolamento interno delle società cooperative)

        1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, alinea della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile».
 
19.0.7 Magnalbò, Bongiorno
19.0.11 Stiffoni
19.0.15 Malan
19.0.22 Maffioli
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

        1. All’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente, 16 gennaio 2004, n. 44, recante: “Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203“ le parole: “e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.“ sono sostituite dalle seguenti: “. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2“.
        2. All’allegato I di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è soppresso il punto 12, lettera a)».
 
19.0.8 Magnalbò, Bongiorno
19.0.12 Stiffoni
19.0.16 Malan
19.0.21 Maffioli
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Norme per la sicurezza degli impianti)

        1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».
 

 


19.0.2 Piccioni
19.0.18 Magnalbò, Bongiorno
        Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Accordi di riallineamento)

        1. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: “È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo“, sono sostituite dalle seguenti: “Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo“».
 
19.0.4 Piccioni
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Allevamento di animali)

        1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.
        2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del punto 19, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: “l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e“ sono soppresse».
 
19.0.20 Magnalbò, Bongiorno
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Allevamento di animali)

        1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005».
 
19.0.17 Scarabosio
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Prorogati termini in materia di rilocalizzazione di programmi e intervento e di edilizia residenziale pubblica)

        1. All’articolo 4, comma 150 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le parole: “diciotto mesi“ sono sostituite con le parole: “trentasei mesi“ e all’articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“».
 

 

 

 

19.0.25 Guasti
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall’articolo 10, comma 5, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 4 dell’articolo 62 medesimo. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso negli anni precedenti».
 
19.0.26 Favaro, Pasinato, Tredese
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2002, che abbia comunque conseguito l’idoneità al corso concorsosuddetto e che risulti collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2005/2006 nei limiti dei posti ancora vacanti messi a concorso in ambito regionale con il succitato D.D.».

 

 

 

 


 

Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

449a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBO'

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)  

 

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 266 che reca la proroga o il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti e organismi pubblici al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione di quelle disposizioni, che corrisponda a pressanti esigenze sociali e organizzative.

Osserva che si tratta di scadenze incongrue sin dall’origine e dunque di non  agevole realizzazione e ritiene inopportuno indulgere nella consuetudine di fissare scadenze molto ravvicinate e spesso irrealizzabili. E’ inoltre, evidente, a suo avviso,  una certa pigrizia degli uffici ministeriali nel predisporre atti, promuovere intese previste da norme di legge, tanto da far pensare che la proroga di termini sia considerata un via normale, spesso già preventivata.

Altre misure sono rese necessarie dal fatto che alcuni Ministeri scelgono di ritardare l’adozione degli atti di loro competenza, con l’evidente scopo di ridurre l’esame parlamentare di merito dei provvedimenti che nel tempo diventano urgenti proprio per quelle inerzie. Altre disposizioni riguardano la mancata, tempestiva emanazione di norme attuative e di direttive, per applicare disposizioni di legge nei modi e nei tempi previsti.

Si tratta, dunque, di un provvedimento fondato su cause molto discutibili, poiché le norme in esso contenute non sarebbero né urgenti né necessarie se gli uffici competenti fossero stati più attenti, diligenti e responsabili.

Conclude, proponendo comunque di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, dato che ormai le diverse fattispecie interessate dal decreto sono caratterizzate tutte dall’urgenza di provvedere.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore

 

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE 2004

129a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1a Commissione:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative: parere di nulla osta con osservazioni.

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 2004

393a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI


Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

 

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) rileva, per quanto di competenza - premesso che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale tuttavia fa riferimento ai soli articoli 4 e 11 - in relazione al citato articolo 4, che proroga di un anno (dal 7 novembre 2004 al 7 novembre 2005) l’attività dell’ente irriguo di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, individuando la relativa copertura nella riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla natura discrezionale degli stanziamenti oggetto della suddetta riduzione nonché in merito alla disponibilità delle relative risorse. Per quanto concerne l’articolo 5, che pospone di un anno, fino al 2009, i benefici in termini di credito di imposta per i giovani imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, come osservato dal Servizio del bilancio, segnala che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse, di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001, richiamate ai fini della copertura per il 2009. La nota del Servizio del bilancio ricorda inoltre che in sede di esame dello schema preliminare del decreto legislativo n. 99 del 2004 (Atto del Governo n. 331) erano emersi dei rilievi inerenti all’estensione soggettiva dell’agevolazione, sull’esclusione del credito d’imposta da ogni forma di imposizione fiscale e sulle modalità di copertura a valere sulla richiamata autorizzazione di spesa. Segnala altresì che nel parere reso sul suddetto Atto n. 331 il 10 marzo 2004, la Commissione bilancio ha tra l’altro posto la condizione, non recepita, di riformulare la clausola di copertura, di cui al comma 5 richiamato nella lettera b) dell’articolo 5 del provvedimento in esame, esplicitando la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001.

In ordine all’articolo 8, che proroga al 30 giugno 2005 il termine, recato dall’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’individuazione, mediante uno o più regolamenti governativi, degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili e, quindi, da non sopprimere, osserva che il Servizio del bilancio evidenzia che la relazione tecnica riferita alla citata legge n. 448 del 2001, pur non specificando gli effetti finanziari della norma, li considerava congiuntamente ad altri articoli della legge quantificando risparmi per gli anni dal 2002 al 2004. Fa presente che in seguito all’ulteriore proroga, la relazione tecnica al decreto-legge n. 147 del 2003 asseriva che nel 2004, per effetto della proroga allora disposta, si sarebbero dovuti manifestare sia i risparmi originariamente previsti per il 2003 (29,5 milioni di euro) che quelli previsti per il 2004 (79 milioni di euro). Segnala pertanto al riguardo l’esigenza di acquisire chiarimenti.

In merito all’articolo 10, rileva preliminarmente che lo stesso è volto a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dall’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico e amministrativo, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario. Sebbene il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 richiamato dalla norma in esame, contempli una clausola di invarianza degli oneri, riscontra l’esigenza di valutarne la compatibilità con l’articolo 3, comma 69 della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria 2004, che prevede che per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità siano tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004.

Si sofferma quindi sull’articolo 11, che autorizza l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 199, n. 258 ad avvalersi ancora, per la realizzazione del programma Socrates, del personale a tempo determinato con contratti in scadenza nel 2005, sino al termine del detto anno. Osserva al riguardo che, sebbene la relazione tecnica precisi che non dovrebbe comunque comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché gli stessi ricadrebbero nell’ambito del finanziamento del medesimo programma comunitario Socrates, il Servizio del bilancio riscontra l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla quantificazione dei relativi effetti finanziari rilevando l’esigenza di verificare l’esclusione di possibili effetti di cassa connessi alle anticipazioni dei trattamenti da corrispondere, nonché di eventuali oneri indiretti correlati all’impiego da parte del suddetto personale di locali e dotazioni strumentali.

Circa l’articolo 13, che proroga dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 il termine per la presentazione delle istanze da parte dei creditori per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui alla delibera CIPE n. 157 del 1987 (inerenti a progetti ex Agensud), come osservato dal Servizio del bilancio, fa presente che occorre acquisire conferma che i criteri di soluzione delle controversie risultino vantaggiosi per l’amministrazione, nonostante la norma consenta di elevare il limite per la definizione transattiva fino ad un massimo del 50 per cento (e non soltanto del 25 per cento) dell’importo riconosciuto ai soggetti ricorrenti. Per quanto concerne l’articolo 15, che differisce al 31 dicembre 2004 il termine per l’individuazione degli enti pubblici ai quali applicare le misure di razionalizzazione previste dal decreto legislativo n. 419 del 1999, originariamente fissato al 30 giugno 2001, rileva che il Servizio del bilancio evidenzia l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari della disposizione, atteso che dalle analoghe disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge finanziaria per il 2002 discendevano effetti finanziari in termini di maggiori risparmi, per il triennio 2002-2004.

L’articolo 16 proroga il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernente la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi. Al riguardo, osserva che la norma originaria, inserita nel provvedimento “collegato” alla manovra di finanza pubblica per il 2004, impegnava il Governo a reperire maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, con il decreto interministeriale da adottare entro il termine del 30 ottobre 2004, in mancanza del quale si prevedeva l’incremento dei canoni per la concessione di uso, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 342 del 1998, del 300 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2004. A fronte dell’ulteriore differimento del termine finale in discorso (pur in presenza della clausola di rivalutazione automatica dei canoni per la concessione d’uso), occorre valutare gli eventuali effetti finanziari, in particolare di cassa. Segnala che occorre infatti verificare, pur scontando la retroattività al 1° gennaio 2004 del decreto da adottare, se saranno sufficienti gli ultimi giorni di dicembre per introitare le maggiori somme stimate, che dal punto di vista contabile sono considerate nei saldi finanziari 2004 definiti con la manovra varata nello scorso anno.

Per quanto concerne l’articolo 17, che dispone la proroga, dal 2004 al 2006 del termine di cui all’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 inerente all’autorizzazione al fondo di rotazione politiche comunitarie ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2006, ricorda che il Servizio del bilancio segnala, per i profili di interesse, che la misura in rassegna determina, - come peraltro espressamente riconosciuto in relazione illustrativa - effetti di cassa, a cui potrebbero correlarsi maggiori oneri in conto interessi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare alle osservazioni del relatore in una successiva seduta.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

 

 


FINANZE (6a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE 2004

50a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1a Commissione:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole;

 

 

 


 

ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

341a Seduta

 

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA 

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1a Commissione. Esame e sospensione)

 

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale rileva anzitutto che il provvedimento si caratterizza per una disciplina diretta a prorogare i termini previsti da fonti normative eterogenee, in merito - fra l'altro - alla carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica (articolo 1), al servizio civile (articolo 2), al rilascio del certificato di prevenzione incendi (articolo 3), all'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano (articolo 4), alla concessione di un credito d'imposta ai giovani imprenditori agricoli (articolo 5), all'adeguamento dei sistemi di trattamento dei dati personali a misura di sicurezza (articolo 6), all'applicazione di talune prescrizioni tecniche previste dal Codice della strada (articolo 7), nonché all'emanazione del regolamento che individua gli enti e gli organismi pubblici vigilati dallo Stato ritenuti indispensabili, disponendone, eventualmente, la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti e organismi che svolgono attività analoghe (articolo 8).

Passando a considerare i contenuti che maggiormente investono le competenze della Commissione, segnala anzitutto che l’articolo 9 dispone la proroga del termine previsto per l'adeguamento in sicurezza degli edifici scolastici. Nello specifico, ricorda che la legge n. 265 del 1999 imponeva agli enti locali di completare gli interventi finalizzati al rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, sulla prevenzione di incendi per l'edilizia scolastica, nonché dalla legge n. 46 del 1990, recante norme per la sicurezza degli impianti, entro il 31 dicembre 2004, sulla base di un programma articolato in piani annuali attuativi.

L'esigenza di prevedere una proroga di detto termine appare dunque, a suo avviso,  senz'altro opportuna, in considerazione della circostanza che numerosi enti locali, come è noto, soprattutto a causa di problemi di natura finanziaria, non sono in grado di completare tali lavori entro detta scadenza, con il conseguente rischio di chiusura dei locali scolastici e di evidenti disagi per il mondo scolastico.

In particolare, rileva che l'articolo 9 stabilisce, al fine di non prevedere una proroga indiscriminata, che le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possano fissare una nuova scadenza del termine, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, solo con riferimento alle opere di edilizia scolastica già contemplate nei rispettivi programmi di intervento.

Quanto all'articolo 10, esso è diretto poi a prorogare all'anno 2005 gli effetti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004. Al riguardo, ricorda che la disposizione è diretta a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti ai docenti e ai ricercatori delle università ai fini della determinazione del limite contemplato dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria per l’anno 1998). In particolare, tale norma impone che le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non debbano eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali, stabilendo che le università che abbiano superato il predetto limite possano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi il 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito delle cessazioni dal ruolo nell'anno di riferimento.

Con riguardo all'articolo 11, il relatore osserva che esso proroga i contratti a tempo determinato di 29 unità di personale assunto dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) per la gestione del programma "Socrates". Tale proroga non comporta peraltro alcun onere a carico dello Stato, atteso che il programma è totalmente finanziato dall'Unione europea.

Quanto all'articolo 15, esso differisce al 31 dicembre 2005 il termine previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 419 del 1999, il quale demanda al Governo, in esito ad istruttoria dei Ministeri interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'adozione di misure di razionalizzazione (privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie, ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività) nei confronti degli enti inclusi nella Tabella A allegata.

In proposito, il relatore rammenta che anche in questa legislatura la Commissione si è espressa favorevolmente in merito alla trasformazione di molti enti vigilati  sia  dal Ministero per i beni e le attività culturali che dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca. In ordine ai primi,  il Ministero competente aveva proposto la trasformazione in enti di diritto privato, senza scopo di lucro, per una serie di istituzioni fra cui il Centro nazionale di studi leopardiani, l'Istituto nazionale di studi verdiani, il Centro nazionale di studi alfieriani, nonché l'Ente per le ville vesuviane.

Con riferimento alle proposte avanzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, egli ricorda la privatizzazione del Centro studi alto medioevo di Spoleto e la trasformazione dell'Erbario tropicale nonché dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" in strutture universitarie dell'Università di Firenze.

Poiché rispetto all'elenco recato dalla Tabella allegata al decreto legislativo n. 490, taluni enti non sono stati ancora riordinati, appare, a suo avviso, senz'altro condivisibile la scelta di differire di un anno il termine del 31 dicembre 2004 che, a sua volta, risultava dall'ultima proroga contemplata dal decreto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 2004.

Fra gli enti non ancora riordinati, il relatore cita a titolo di esempio la Fondazione "Il Vittoriale degli italiani", per la quale il Governo motiva la richiesta di proroga, nella relazione al decreto-legge in esame, anzitutto con la complessità del procedimento di privatizzazione che è oggetto di contenzioso con l'università di Brescia.

Quanto alla Giunta centrale degli studi storici e agli Istituti storici ad essa collegati, nella relazione governativa si precisa che, sebbene sia già stata disposta l'unificazione strutturale (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2001 e del 3 maggio 2002), tuttavia non è stato ancora adottato il relativo regolamento di attuazione.

In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, il relatore raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

 

L'esame è quindi sospeso.

 

 

 

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

 

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

 

Per dichiarazione di voto interviene il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), il quale esprime perplessità sull'articolo 10, di cui lamenta la scarsa chiarezza. Al riguardo, richiama altresì la scheda di lettura predisposta dal Servizio studi del Senato ed in particolare le considerazioni critiche relative al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 97, i cui effetti sono prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 in questione. Nel richiedere al Governo un chiarimento su questo specifico punto, preannuncia comunque voto contrario.

 

La senatrice ACCIARINI (DS-U) si associa alle richieste di chiarimenti del senatore Monticone. Manifesta invece un orientamento favorevole all'articolo 9, che corrisponde ad un'esigenza diffusamente avvertita e fatta propria dall'Associazione nazionale comuni italiani.

 

Il PRESIDENTE osserva che il disegno di legge è all'ordine del giorno dell'Assemblea, a partire dalla seduta di domani. Invita pertanto il rappresentante del Governo a fornire in quella sede i chiarimenti richiesti. Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone indi ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, che risulta accolta.

 

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE 2004

52a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Tomassini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1a Commissione:

 

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole con osservazioni;

 

 

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 2004

17a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 1a Commissione:

 

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole.

 

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 23 NOVEMBRE 2004

210a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

 

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere sul loro complesso, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

395a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore IZZO (FI) rileva, per quanto di competenza - premesso che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale tuttavia fa riferimento ai soli articoli 4 e 11 - in relazione al citato articolo 4, che proroga di un anno (dal 7 novembre 2004 al 7 novembre 2005) l’attività dell’ente irriguo di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, individuando la relativa copertura nella riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla natura discrezionale degli stanziamenti oggetto della suddetta riduzione nonché in merito alla disponibilità delle relative risorse. Per quanto concerne l’articolo 5, che pospone di un anno, fino al 2009, i benefici in termini di credito di imposta per i giovani imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, come osservato dal Servizio del bilancio, segnala che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse, di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001, richiamate ai fini della copertura per il 2009. La nota del Servizio del bilancio ricorda inoltre che in sede di esame dello schema preliminare del decreto legislativo n. 99 del 2004 (Atto del Governo n. 331) erano emersi dei rilievi inerenti all’estensione soggettiva dell’agevolazione, sull’esclusione del credito d’imposta da ogni forma di imposizione fiscale e sulle modalità di copertura a valere sulla richiamata autorizzazione di spesa. Segnala altresì che nel parere reso sul suddetto Atto n. 331 il 10 marzo 2004, la Commissione bilancio ha tra l’altro posto la condizione, non recepita, di riformulare la clausola di copertura, di cui al comma 5 richiamato nella lettera b) dell’articolo 5 del provvedimento in esame, esplicitando la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001.

In ordine all’articolo 8, che proroga al 30 giugno 2005 il termine, recato dall’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’individuazione, mediante uno o più regolamenti governativi, degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili e, quindi, da non sopprimere, osserva che il Servizio del bilancio evidenzia che la relazione tecnica riferita alla citata legge n. 448 del 2001, pur non specificando gli effetti finanziari della norma, li considerava congiuntamente ad altri articoli della legge quantificando risparmi per gli anni dal 2002 al 2004. Fa presente che in seguito all’ulteriore proroga, la relazione tecnica al decreto-legge n. 147 del 2003 asseriva che nel 2004, per effetto della proroga allora disposta, si sarebbero dovuti manifestare sia i risparmi originariamente previsti per il 2003 (29,5 milioni di euro) che quelli previsti per il 2004 (79 milioni di euro). Segnala pertanto al riguardo l’esigenza di acquisire chiarimenti.

In merito all’articolo 10, rileva preliminarmente che lo stesso è volto a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dall’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico e amministrativo, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario. Sebbene il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 richiamato dalla norma in esame, contempli una clausola di invarianza degli oneri, riscontra l’esigenza di valutarne la compatibilità con l’articolo 3, comma 69 della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria 2004, che prevede che per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità siano tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004.

Si sofferma quindi sull’articolo 11, che autorizza l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 199, n. 258 ad avvalersi ancora, per la realizzazione del programma Socrates, del personale a tempo determinato con contratti in scadenza nel 2005, sino al termine del detto anno. Osserva al riguardo che, sebbene la relazione tecnica precisi che non dovrebbe comunque comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché gli stessi ricadrebbero nell’ambito del finanziamento del medesimo programma comunitario Socrates, il Servizio del bilancio riscontra l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla quantificazione dei relativi effetti finanziari rilevando l’esigenza di verificare l’esclusione di possibili effetti di cassa connessi alle anticipazioni dei trattamenti da corrispondere, nonché di eventuali oneri indiretti correlati all’impiego da parte del suddetto personale di locali e dotazioni strumentali.

Circa l’articolo 13, che proroga dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 il termine per la presentazione delle istanze da parte dei creditori per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui alla delibera CIPE n. 157 del 1987 (inerenti a progetti ex Agensud), come osservato dal Servizio del bilancio, fa presente che occorre acquisire conferma che i criteri di soluzione delle controversie risultino vantaggiosi per l’amministrazione, nonostante la norma consenta di elevare il limite per la definizione transattiva fino ad un massimo del 50 per cento (e non soltanto del 25 per cento) dell’importo riconosciuto ai soggetti ricorrenti. Per quanto concerne l’articolo 15, che differisce al 31 dicembre 2004 il termine per l’individuazione degli enti pubblici ai quali applicare le misure di razionalizzazione previste dal decreto legislativo n. 419 del 1999, originariamente fissato al 30 giugno 2001, rileva che il Servizio del bilancio evidenzia l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari della disposizione, atteso che dalle analoghe disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge finanziaria per il 2002 discendevano effetti finanziari in termini di maggiori risparmi, per il triennio 2002-2004.

L’articolo 16 proroga il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernente la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi. Al riguardo, osserva che la norma originaria, inserita nel provvedimento “collegato” alla manovra di finanza pubblica per il 2004, impegnava il Governo a reperire maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, con il decreto interministeriale da adottare entro il termine del 30 ottobre 2004, in mancanza del quale si prevedeva l’incremento dei canoni per la concessione di uso, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 342 del 1998, del 300 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2004. A fronte dell’ulteriore differimento del termine finale in discorso (pur in presenza della clausola di rivalutazione automatica dei canoni per la concessione d’uso), occorre valutare gli eventuali effetti finanziari, in particolare di cassa. Segnala che occorre infatti verificare, pur scontando la retroattività al 1° gennaio 2004 del decreto da adottare, se saranno sufficienti gli ultimi giorni di dicembre per introitare le maggiori somme stimate, che dal punto di vista contabile sono considerate nei saldi finanziari 2004 definiti con la manovra varata nello scorso anno.

Per quanto concerne l’articolo 17, che dispone la proroga, dal 2004 al 2006 del termine di cui all’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 inerente all’autorizzazione al fondo di rotazione politiche comunitarie ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2006, ricorda che il Servizio del bilancio segnala, per i profili di interesse, che la misura in rassegna determina, - come peraltro espressamente riconosciuto in relazione illustrativa - effetti di cassa, a cui potrebbero correlarsi maggiori oneri in conto interessi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO replica alle osservazioni esposte dal relatore in ordine al testo del disegno di legge in titolo, precisando che circa l’articolo 4, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, utilizzata a copertura dell'onere derivante dalla proroga delle attività dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, per un importo di 38.734 euro per l'anno 2004 e di 232.406 euro per l'anno 2005, è di entità tale da non compromettere la realizzazione delle finalità perseguite dal citato decreto legislativo n. 228. Fa inoltre presente che la dotazione finanziaria complessiva dell'autorizzazione di spesa che si va a ridurre risulta adeguata rispetto agli interventi da realizzare.

In merito all’articolo 5, sul credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli, rileva che lo slittamento dell'operatività del credito d'imposta al quinquennio 2005-2009 non determina, con particolare riferimento all'anno 2009, problemi di copertura finanziaria in quanto l'autorizzazione di spesa ridotta ha carattere permanente e, sebbene già in parte utilizzata a copertura di altri provvedimenti di spesa gravanti sul predetto esercizio 2009, presenta comunque le necessarie disponibilità. Con riferimento all’articolo 8 precisa poi che l'ulteriore proroga del termine per l'individuazione degli enti e degli organismi pubblici ritenuti indispensabili e la conseguente soppressione di quelli per i quali non si è provveduto a tale individuazione è resa necessaria al fine di consentire il completamento del complesso iter di approvazione in via definitiva del relativo regolamento, ai sensi all'articolo 28 della legge n. 448 del 2001. In merito, fa presente che per la disposizione di cui al citato articolo 28 erano effettivamente stimati risparmi di spesa tuttavia considerato che i risultati attesi dall’emanando decreto del Presidente della Repubblica non sono in linea con i benefici previsti, ritiene opportuna la proposta di proroga del termine, al fine di raggiungere, anche se parzialmente, gli obiettivi di risparmio.

Per quanto riguarda l’articolo 11 esclude che dalla proroga dei contratti in questione possano derivare oneri riflessi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi del prolungamento di contratti di lavoro già in essere rispetto ai quali i relativi costi risultano già coperti. In merito alla richiesta di elementi di dettaglio circa la quantificazione degli oneri indicati nella relazione tecnica, ribadisce che si tratta dell’attuazione di un programma interamente finanziato dall'Unione europea.

In ordine all’articolo 13 conferma che i criteri di soluzione in via transattiva delle controversie inerenti opere pubbliche di competenza ex AGENSUD, la cui operatività con la norma in questione viene prorogata, risultino vantaggiosi per la Pubblica amministrazione, determinando un minore onere rispetto a soluzioni giudiziarie o arbitrali adottate in assenza dei medesimi criteri. Circa l’articolo 15, in relazione alle misure di razionalizzazione previste dal decreto legislativo n. 419 del 1999, fa presente che, in sede di emanazione del predetto decreto non furono considerati i conseguenti effetti finanziari in termini di risparmio di spesa e, pertanto, il differimento del termine in questione è da ritenersi privo di effetti finanziari.

In ordine all’articolo 16 fa presente che non si stimano effetti finanziari, in relazione al differimento del termine riguardante l'adozione del decreto interministeriale per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi, mentre precisa che le anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all’articolo 17, sono finalizzate a consentire il raggiungimento dei livelli di spesa necessari per attivare i rientri finanziari dall'Unione europea che, in base alla vigente disciplina dei Fondi strutturali, eroga le risorse solo a titolo di rimborso delle spese già effettuate dagli Stati membri entro termini perentori, pena la perdita dei contributi comunitari, con aggravio per la finanza pubblica che dovrà sopperire al minor intervento di Bruxelles. Pertanto, eventuali effetti minimi di cassa, saranno ampiamente compensati dai vantaggi che la disposizione recherà in termini di minor aggravio per la finanza pubblica.

Rileva altresì che la disposizione di cui all’articolo 19 non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per minori entrate in termini di sanzioni amministrative, in quanto tali entrate non sussistono a legislazione vigente; infatti le stesse sanzioni non possono essere previste come entrate certe dal 29 dicembre 2004, termine che si intenderebbe prorogare al 10 gennaio 2005.

In riferimento all'articolo 10, in materia di compatibilità della proroga dell'articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004, con l'articolo 3, comma 69 della legge n. 350 del 2003, fa presente che tale disposizione, nella parte in cui prevede una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento, non si applica alle università in quanto non incluse nelle amministrazioni statali, né tra gli enti pubblici non economici destinatari della predetta disposizione normativa. Inoltre, la clausola di invarianza degli oneri, prevista dal comma 3 della disposizione in esame, dovrebbe consentire l'osservanza del principio di contenimento della spesa di personale previsto per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle sopra indicate.

Il senatore CADDEO (DS-U) ricorda che già in passato la Commissione bilancio ha evidenziato i propri rilievi in ordine a provvedimenti coperti a valere dell’autorizzazione di spesa di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001, richiamato dagli articoli 4 e 5, sul cui utilizzo non è stata mai fatta sufficiente chiarezza né sotto il profilo delle quantificazioni delle risorse effettivamente impiegate per le originarie finalità del decreto n. 228 né per quanto concerne le misure di riduzione dei suddetti stanziamenti per coprire nuovi interventi.

Sottolinea, altresì, l’inadeguatezza delle risposte del Governo per quanto concerne l’esposizione dei presunti vantaggi derivanti allo Stato dalla proroga delle misure per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti dell’ex Agensud, di cui all’articolo 13, nonché la sottostima dei rilevanti effetti di cassa – che andrebbero invece coperti – correlati alle disposizioni sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all’articolo 17.

Il senatore MORANDO (DS-U) si unisce ai rilievi del senatore Caddeo, sottolineando altresì che, sulla base della stessa replica esposta dal Governo, l’articolo 8 risulterebbe non oneroso solamente in quanto sono già scoperti i saldi previsti dalla legge finanziaria 2002, non essendo ancora stato attuato l’articolo 28 della legge n. 448 del 2001.

Per quanto concerne l’articolo 10 manifesta le proprie perplessità sull’avviso favorevole espresso dal sottosegretario Armosino ricordando che in occasione dell’esame delle più recenti leggi finanziarie il Governo ha invece sostenuto l’onerosità di proposte emendative recanti analoghe misure in materia di personale universitario.

Non appare infine suffragato da sufficienti elementi di quantificazione il giudizio di non onerosità della proroga delle agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli, di cui all’articolo 5, alla luce del mancato chiarimento sulla destinazione delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001.

Il presidente AZZOLLINI rileva il carattere esauriente dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni del relatore, e, considerato in particolare che le disposizioni di cui all’articolo 10 non sembrano violare le norme sulla programmazione delle assunzioni di cui alla legge finanziaria 2004, propone di conferire mandato al relatore, con riferimento al testo, a formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto, in relazione all’articolo 10, che si applichi comunque l’articolo 3, comma 53, della legge n. 350 del 2003.

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta del Presidente, con riferimento ai rilievi testé evidenziati.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Il relatore IZZO (FI) illustra quindi gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 19.0.5, 19.0.24 e 19.0.200 sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti correlati all'estensione del termine per l'adeguamento degli statuti delle società cooperative perché queste possano beneficiare delle agevolazioni fiscali applicabili al settore. Fa presente che occorre inoltre valutare i possibili effetti finanziari correlati alle seguenti proposte: 5.100 (da valutare in relazione alle osservazioni sul testo, che estende fino al 2009, i benefici in termini di credito di imposta per i giovani imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, mantenendone la decorrenza dal 2004); 7.2 (che limita la facoltà dei comuni di percepire i proventi delle sanzioni derivanti dal superamento di limiti di velocità stabiliti su base locale); 7.0.2 e 7.0.100 (che recano disposizioni che consentono la ridefinizione delle dotazioni organiche di ordini e collegi professionali, di cui occorre verificare la compatibilità con i vincoli posti alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti pubblici non economici posti dall'articolo 34, comma 3, della legge n. 289 del 2002); 7.0.6 (suscettibile di ampliare il conferimento di incarichi retribuiti a pubblici dipendenti sopprimendo, tra l'altro, l'esigenza di acquisire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza); 7.0.7 (che configura la posizione di mobilità temporanea senza assegni, di cui occorre valutare gli effetti, almeno in termini di oneri previdenziali); 8.1 (che pospone ulteriormente, rispetto al testo, il termine per l’individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili e, quindi, da non sopprimere); 10.100 (di cui occorre valutare se il richiamo delle norme che prevedono l'esclusione del personale non laureato ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario, sia suscettibile di determinare un'elusione dei vincoli posti dalla legge n. 350 del 2003 all'assunzione di personale); 12.1 e 12.2 (di cui occorre valutare se determini effetti finanziari la disposizione che prevede l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa da parte dei consorzi agrari in liquidazione in presenza di situazioni ostative all'attivazione della soluzione concordataria); 15.100 e 15.0.1 (che estendono al 2006 i benefici fiscali previsti a legislazione vigente fino al 2005 per gli atti di trasformazione inerenti agli enti fieristici); 18.100 (che supera il termine massimo del 2005 previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 per la proroga dell'impiego dei magistrati onorari nei tribunali ordinari e nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari); 19.0.2 e 19.0.18 (che concedono la facoltà di procedere ad ulteriori variazioni o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo alle aziende di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996); 19.0.102 (di cui occorre verificare la compatibilità con le norme vigenti in materia di programmazione delle assunzioni); 19.0.,103 (che sopprime la norma che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dichiarato inidoneo alla funzione di docente decorsi cinque anni dal mancato transito in altri ruoli della Pubblica amministrazione); 19.0.104 (che sembra sopprimere il vincolo, per la restituzione dei contributi versati da parte del personale già appartenente all'Agensud trasferito nei ruoli delle Pubbliche amministrazioni, della rinuncia alla ricongiunzione dei periodi previdenziali); 19.0.105 (in relazione al quale occorre verificare se le risorse del fondo ivi richiamato non siano state già impegnate per valutare la possibilità di ridisciplinarne i criteri di ripartizione).

Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine agli emendamenti illustrati dal relatore, esprime avviso contrario sui seguenti: 5.100 (in quanto in attuazione dell’articolo 5 del decreto in esame le risorse destinate a copertura dell’anno 2004 sono state utilizzate per altra finalità e pertanto non sono più disponibili, conseguentemente l’emendamento è privo di copertura finanziaria per l’anno 2004); 7.0.1 (in quanto la formulazione della disposizione in esame che prevede l’invio all’organo di controllo delle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 non si adatta agli incarichi conferiti ai dirigenti di prima nomina. Rileva in ogni caso l’inopportunità di trasmettere le suddette valutazioni agli organi di controllo e revisione e alla Corte dei conti); 7.0.6 (in merito al quale segnala l’inopportunità di sottrarre gli incarichi attribuiti da altre amministrazioni alla valutazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza con riguardo sia alla compatibilità dei suddetti incarichi con l’attività di istituto, sia alla possibilità di espletare l’incarico senza interferire con l’ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali da parte dell’incaricato); 7.0.2 e 7.0.100 (in quanto intesi a sottrarre all’approvazione del Ministero vigilante, la determinazione delle dotazioni organiche, escludendo ogni controllo sulle spese di personale degli enti in oggetto i quali, pur godendo di una particolare autonomia finanziaria, sono comunque ricompresi in uno dei comparti del pubblico impiego); 10.100 (in quanto la disposizione richiamata forma oggetto di modifica da parte del comma 2 della norma che si intende prorogare; conseguentemente, il richiamo al disposto di cui all’articolo 8, comma 12, renderebbe inapplicabile il diverso criterio introdotto per il personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai fini del computo delle relative spese nei limiti del 90 per cento di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 449 del 1997); 12.0.100 (in quanto la disposizione è suscettibile di comportare oneri per contenziosi comunitari a causa del rinvio dell’attuazione delle previste direttive comunitarie); 15.100 e 15.0.1 (in quanto comporterebbero minori entrate, non quantificate e prive di copertura finanziaria, derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2006 dei benefici di cui all’articolo 10, commi 5 e 6, della legge n. 7 del 2001); 19.0.102 (in quanto suscettibile di recare oneri aggiuntivi, salvo subordinare le assunzioni, ivi previste al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 comma 3-bis della legge 449 del 1997); 19.0.103 (in quanto riduce l’economie previste in applicazione dell’articolo 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, parzialmente destinate all’erario oltre che al personale della scuola con conseguente mancanza di copertura finanziaria); 19.0.24, 19.0.5 e 19.0.200 (in quanto comporterebbero minori entrate, non quantificate e prive di copertura finanziaria, derivanti dalla proroga delle agevolazioni fiscali a favore di società cooperative e consorzi di cui all’articolo 223-duodecies delle disposizioni transitorie del codice civile); 19.0.2 e 19.0.18 (in quanto comportano maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria in relazione all’estensione degli sgravi contributivi previsti dalla disposizione in esame); 19.0.104 (in quanto comporta oneri non quantificati e privi di copertura); 19.0.105 (in quanto il fondo di garanzia che si intende ripartire alle Regioni e destinare ad interventi a favore degli studenti era finalizzato a garanzia dei prestiti fiduciari e una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la relativa disposizione istitutiva si ritiene che vada versato alle entrate del bilancio dello Stato; aggiunge, al riguardo, che il diverso utilizzo del fondo di garanzia in parola determinerebbe effetti negativi sul livello di indebitamento).

Sui restanti emendamenti, per gli aspetti tecnico-finanziari di competenza della Commissione, non riscontra infine osservazioni da formulare, salvo che sulla proposta 19.0.801, in ordine alla quale esprime avviso contrario, in quanto la proroga di dodici mesi della gestione del Fondo previsto dall’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2004 ed affidato provvisoriamente alla Banca Nazionale del Lavoro, prolunga la gestione fuori bilancio di risorse che alla scadenza prevista dal medesimo articolo 12, dovrebbero essere versate al bilancio dello Stato, così come confermato dalla circolare di questo Dipartimento, n. 29 del 30 giugno 2004.

Il senatore MORANDO (DS-U), in conformità con i rilievi emersi in relazione al testo, rileva il carattere ulteriormente oneroso della proposta 8.1 mentre osserva che la maggioranza, avendo ritenuto non oneroso l’articolo 10 non può che esprimere un nulla osta sulla proposta 10.100. Sottolinea, invece, gli effetti finanziari degli emendamenti 7.2, 7.0.7 e 18.100, non condividendo, in proposito, l’avviso favorevole del rappresentante del Governo.

Il presidente AZZOLLINI conviene con i rilievi espressi dal relatore e dal Governo in ordine agli emendamenti, salvo che sulla proposta 5.0.1, sulla quale la Commissione non può che rendere un parere di nulla osta, in coerenza con il parere espresso sul testo, e sugli emendamenti 7.0.1, 12.0.100, e 19.0.801, in ordine ai quali le osservazioni esposte dal sottosegretario Maria Teresa Armosino non sembrano attenere ai profili di competenza della Commissione, non risultando gli stessi effettivamente scoperti. Ritiene invece che siano suscettibili di determinare effetti finanziari le proposte 7.2, 7.0.7 e 18.100, richiamate dal relatore. Condivide inoltre l’avviso non ostativo espresso dal rappresentante del Governo sulle proposte 8.1, 12.1 e 12.2 rilevando infine che sull’emendamento 19.0.102 si può esprimere un parere di nulla osta con la condizione ipotizzata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino e che sulle proposte 15.100 e 15.0.1 il parere non ostativo può essere condizionato ad una riformulazione che assicuri che i benefici indicati si limitino al 2005. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, incluse le ulteriori proposte 19.0.801, 9.800 e x1.0.104, esprime parere di nulla osta sulle proposte 15.100 e 15.0.1 condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole “31 dicembre 2006” con le seguenti: “31 dicembre 2005”, nonché parere di nulla osta sulla proposta 19.0.102, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vi sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”. Esprime infine parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 19.0.5, 19.0.24, 19.0.200, 7.2, 7.0.2, 7.0.100, 7.0.6, 7.0.7, 10.100, 18.100, 19.0.2, 19.0.18, 19.0.103, 19.0.104 e 19.0.105 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati”.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

699a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 18 NOVEMBRE 2004

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente MORO

 

 

Discussione del disegno di legge:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3196.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con il provvedimento al nostro esame si propone la proroga o il differimento di termini di scadenze ormai imminenti e per i quali la 1a Commissione ha già riscontrato l’esigenza e l’esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza. Il decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre contiene 19 articoli più uno che ne fissa l’entrata in vigore.

In particolare, il provvedimento riguarda gli infermieri e tecnici sanitari, prorogando la possibilità di assunzione di personale pensionato e, per quello in servizio, quella di stipulare contratti aggiuntivi; il servizio civile, per cui viene prorogato quanto già previsto da un decreto legislativo in materia di fondi e contingenti dell’ufficio centrale del servizio di volontariato civile; la prevenzione degli incendi, per cui si prorogano le norme che prevedono il rilascio dei certificati provvisori.

Per l’Ente irriguo umbro toscano, si proroga di quattro anni un iniziale termine già prorogato per tre anni fino al 7 novembre 2004.

Si dispongono poi ulteriori proroghe di termini per quanto riguarda il credito d’imposta quinquennale per giovani imprenditori agricoli, in attesa dell’accettazione di una proposta di decreto da parte della Comunità Europea, ed il trattamento dei dati personali, per l’adeguamento di misure di sicurezza previste. Per quanto riguarda il codice della strada, la previsione dell’obbligo delle strisce posteriori e laterali riflettenti viene prorogata al 31 dicembre 2005, come pure quella relativa ai dispositivi antispruzzi.

Per quanto riguarda gli enti pubblici indispensabili, è ora previsto che entro il 31 dicembre 2004 il Governo individui gli enti pubblici indispensabili; tale scadenza viene prorogata al 30 giugno 2005.

Quanto alla manutenzione degli edifici scolastici, il decreto prevede la delega alla Regione per fissare nuovi termini con la scadenza massima del 31 dicembre 2005. Per il personale degli atenei e il servizio sanitario nazionale, la proroga riguarda invece l’esclusione dal limite del 90 per cento del costo del personale docente e non docente e del servizio sanitario nazionale.

Ancora, per i programmi europei università e scuola, si propone la proroga del servizio a tutto il 2005 di 29 persone dell’agenzia nazionale che cura la predisposizione dei programmi europei Erasmus e Comenius.

Per i consorzi agrari in liquidazione, per permettere l’attuazione di programmi di risanamento, è prevista la proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio.

Per quanto concerne il contenzioso con l’Agensud, si dispone una proroga di termini per la definizione di accordi di transazione; per le norme antincendio per strutture turistiche è prevista un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2005 per l’adeguamento alle norme di messa in sicurezza.

Ancora, la privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici di cui al decreto legislativo n. 419 del 1999, riguarda in modo particolare la fondazione il Vittoriano degli Italiani e la giunta centrale degli studi storici, per le quali rispettivamente è prevista l'emanazione del decreto di privatizzazione e la misura di unificazione strutturale.

Inoltre, è prevista la proroga al 31 dicembre 2004 del termine per l'emanazione di un decreto ministeriale in materia di canoni demaniali marittimi; la proroga per l'assistenza tecnica per programmi comunitari con lo scivolamento al 2006 della possibilità di concessione di anticipi; la proroga al 31 dicembre 2005 dell'incarico dei giudici onorari in scadenza.

Per quanto concerne il divieto di fumo nei locali pubblici, la nuova decorrenza viene fissata dall'11 gennaio 2005. La norma finale è quella dell'entrata in vigore del decreto.

La Commissione ha poi approvato, e li propone all'Aula, alcuni emendamenti, tra i quali uno relativo alla definizione delle norme generali sull'istruzione; una proroga da due a tre anni della validità della delega contenuta nella cosiddetta legge La Loggia; la precisazione che il commissario alla liquidazione dell'Agensud deve presentare al Parlamento una relazione entro novanta giorni; la proroga dei termini per l'esecuzione di opere per l'adeguamento degli scarichi nel centro storico di Venezia e per l'adeguamento di alcuni limiti di emissione degli scarichi; la proroga del termine di emanazione del regolamento interno delle società cooperative in materia di soci lavoratori. Ancora, in materia edilizia, la proroga di disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con l'esclusione dalla proroga degli edifici scolastici; infine, la proroga in materia di programmi per la realizzazione di alloggi per il personale pubblico addetto alla lotta alla criminalità.

Mi permettano, il Presidente e i colleghi, un breve commento che sento il dovere di fare. E' questo un provvedimento che arriva puntuale come il Natale. Mi sento in obbligo - come già fatto in altre circostanze analoghe, ma in questa occasione in modo più puntuale - di osservare che si tratta di una serie di norme che propongono di prorogare scadenze che era probabilmente facile immaginare non fossero congrue né di facile rispetto. Non è comprensibile, infatti, perché talvolta si propongano, conoscendo le procedure, le intese necessarie, scadenze molto ravvicinate e spesso irrealizzabili.

È evidente, talvolta, la "pigrizia" di uffici ministeriali nel predisporre atti, chiedere intese, previste da norme di legge, che dovrebbero essere obbligatorie anche per chi ha da predisporre i provvedimenti di attuazione, tanto da far pensare che la proroga di termini è considerata una via normale, spesso già preventivata, con il Parlamento a disposizione e condizionato da ritardi che non vengono rilevati, né tanto meno sanzionati. Oppure, si tratta di iniziative di singoli Ministeri che, invece di inserire le proposte in disegni di legge, lasciando al Parlamento un congruo termine per l'esame di merito, inseriscono proposte all'ultimo momento in decreti-legge con l'evidente scopo di ridurre i tempi per l'esame nel merito, che solo per il ritardo diventano urgenti e necessari. In altri casi ancora, sono disposizioni relative alla mancata tempestiva emanazione di norme attuative, di direttive, per applicare disposizioni di legge che, ancora una volta, sottolineo dovrebbero essere obbligatorie per tutti nei modi e nei tempi previsti.

È, quindi, un provvedimento che contiene norme di non facile digestione, che non sarebbero state né urgenti, né necessarie se ognuno - e soprattutto gli uffici preposti all'attuazione delle leggi - fossero stati più attenti, più diligenti, più responsabili, senza affidarsi alla "buona stella" della proroga di termini.

Nel merito: a questo punto, si tratta di norme tutte diventate urgenti e necessarie, che giustificano l'emanazione di un decreto-legge, del quale, eventualmente con le modifiche avanzate dalla Commissione, si propone la conversione in legge.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per proporre una pregiudiziale di costituzionalità nei confronti di questo decreto.

Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che è al nostro esame, reca proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. È ormai un appuntamento fisso che si ripete con scadenze semestrali, dimostrando la scarsa efficienza degli organi esecutivi e sedimentando una cattiva prassi.

Una prassi incostituzionale ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, il quale richiede requisiti di straordinaria necessità e urgenza perché il Governo possa adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Sono annose le dispute sull'abuso di questo strumento straordinario, che ingenera, se affiancato alle ripetute deleghe, un potere normativo permanente in capo all'Esecutivo, che comporta una continua e surrettizia sostituzione del decreto-legge alla legge ordinaria.

La mancanza di omogeneità è insita in provvedimenti ove si prorogano o differiscono termini nelle più disparate materie, dalla normativa per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (articolo 3) al trattamento dei dati personali (articolo 6) alla privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo n. 419 del 1999, nella quale sono ricompresi, tra gli altri, enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

La presentazione di tali decreti importa una reiterazione degli effetti di decreti-legge precedenti, prassi condannata dal risalente insegnamento della Corte (sentenza Cheli n. 460 del 1996), poiché "altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge" e "attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata".

Il caso più lampante è previsto nell'articolo 15, che contiene il differimento di un ulteriore anno per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo n. 419 del 1999, nella quale sono ricompresi, tra gli altri, enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali: si tratta del quarto differimento di termini. I tre precedenti differimenti erano avvenuti con altrettanti decreti-legge. Tutta questa urgenza e necessità di privatizzare enti come la fondazione "Il Vittoriale degli italiani" non appare giustificata nemmeno dalla relazione, dove si parla espressamente di "difficoltà di ordine politico".

Non è l'unico caso: l'articolo 3 reca un differimento al 31 dicembre 2005 del termine stabilito da un precedente decreto-legge (24 giugno 2003, n. 147), finalizzato a consentire l'adozione delle direttive previste da un decreto del Presidente della Repubblica del 1998, che prevedono il superamento del regime del nulla osta provvisorio per tutte le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Ciò induce a ritenere violato anche l'articolo 97 della Costituzione, in materia di buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che vengono legittimate, attraverso la prassi deprecabile dei decreti di proroga di termini, le inefficienze dei pubblici uffici, a partire da chi ne occupa le posizioni apicali.

Pericolosa per la salute, diritto fondamentale dell'individuo, ex articolo 32 della Costituzione, da correlarsi con il diritto allo studio in condizioni di sicurezza ex articolo 34 della Costituzione, è poi la norma che consente alle Regioni di stabilire un termine, che può essere prorogato addirittura fino a tutto il 2005, per il completamento delle opere di messa a norma e di manutenzione dei locali scolastici.

Qui la necessità è giustificata a fronte di un’esigenza di venire incontro agli enti locali (che questo Governo sta strangolando con la sua finanziaria, dobbiamo ricordarlo), cui incombe l'obbligo della fornitura e della manutenzione di tali edifici, la cui inottemperanza porterebbe alla chiusura delle scuole.

Tale disposizione è destinata a rimanere sulla carta, e quindi ad essere ulteriormente prorogata, dal momento che la finanziaria in corso di approvazione non consentirà la messa in sicurezza degli edifici scolastici neppure per il 2005. E’ una responsabilità molto grave, che vi riguarda e che riguarda il modo in cui vi occupate della salute e della sicurezza di tutti i cittadini.

Pensate di fare la riduzione delle tasse, e in realtà non riuscite neppure a consentire che all’interno delle scuole i ragazzi possano esercitare in sicurezza il loro diritto fondamentale, cioè il diritto allo studio. State mettendo in pericolo, per questioni banali che attengono al modo in cui il Presidente del Consiglio ha fatto promesse sbagliate agli italiani, la sicurezza dei giovani nelle nostre scuole. Avete una gravissima responsabilità a tale proposito.

Anche per questo proponiamo una pregiudiziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,17).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3196

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Turroni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

701a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 23 NOVEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del presidente PERA

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3196.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 novembre il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, la discussione su questo ennesimo provvedimento milleproroghe, che porta con sé una serie indiscriminata e disomogenea di materie, ci costringe a fare delle riflessioni di carattere generale sul metodo, ma anche sulla costituzionalità di questo procedere.

Non starò qui ad enumerare le svariate materie sulle quali si interviene con questo provvedimento, fatto sta che questa è certamente, se vogliamo essere generosi, una cattiva prassi; è una prassi, a nostro avviso, incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, tanto che quest'Aula ha discusso giorni fa una pregiudiziale di costituzionalità tesa proprio a stigmatizzare questo modo di procedere.

Ci sono provvedimenti che in teoria dovrebbero essere muniti, forniti, coloriti dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, e però proprio quei requisiti si allungano nel tempo, negli anni, facendoli evidentemente venir meno in maniera lampante. Questo modo di legiferare si trasforma in una sorta di potere normativo permanente dell'Esecutivo e non del Parlamento.

Si legifera con una sostanziale ed evidente mancanza di omogeneità: abbiamo misure che riguardano la prevenzione degli incendi, altre concernenti il trattamento dei dati personali, altre ancora la privatizzazione di alcuni enti pubblici, e tutto questo anche in spregio della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale più volte, anche recentemente, ha bocciato questo comportamento, ritenendo che "altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge".

Ci chiediamo anche nel merito quali siano gli straordinari motivi di necessità e di urgenza in relazione ad alcuni di questi provvedimenti; ci chiediamo quale necessità e urgenza vi sia, ad esempio, di privatizzare enti come la fondazione il "Vittoriale degli italiani". Non riusciamo infatti a scorgere in questa privatizzazione un elemento di urgenza tale da imporre la reiterazione di un decreto-legge.

Ciò dovrebbe indurci a svolgere una considerazione sull'articolo 97 della Costituzione relativo al buon andamento e al buon funzionamento della pubblica amministrazione, poiché è evidente che in alcune di queste materie si registra una lacuna e un'inefficienza della pubblica amministrazione che non riesce a portare a termine alcuni dei suoi compiti.

Ciò pone le forze politiche in una situazione di disagio perché è evidente che, in questo disomogeneo elenco di misure, vi sono materie rispetto alle quali anche l'opposizione scorge la necessità di non formulare un voto contrario e vi sono materie invece di fronte alle quali la nostra opposizione sarebbe ferma e decisa, ma dobbiamo discuterle tutte insieme e cercheremo quindi durante l'esame del provvedimento di fare delle differenze.

Mi riferisco all'articolo 1, volto a fronteggiare la carenza di personale infermieristico e tecnico-sanitario, che non prevede peraltro oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. È evidente che siamo di fronte a un caso d'inefficienza della pubblica amministrazione, ma è anche evidente che sarebbe irragionevole vietare o non consentire che si ponga un rimedio alla carenza di personale.

Mi riferisco all'articolo 2, che deve dare efficacia alla nuova disciplina del Servizio civile nazionale che era stato peraltro già oggetto di proroga. Anche in questo caso, credo che le forze politiche abbiano interesse a conseguire la piena efficacia, ma dobbiamo sottolineare che c'era il tempo per farlo e non si è provveduto.

Mi riferisco solo in parte all'articolo 3 perché questa norma, già oggetto di proroghe, mi sembra piuttosto ininfluente. L'articolo 4 riguarda l'Ente irriguo umbro-toscano per il quale era prevista una durata di trent'anni. Si afferma che la proroga è necessaria per garantire la continuità operativa dell'ente; ci auguriamo che entro la scadenza del 30 giugno 2005 si riesca a risolvere questo problema.

Diversa valutazione vorremmo fare in relazione all'articolo 5, recante norme in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura. La nostra opposizione a questa misura sarà netta. Infatti, con il differimento previsto dall'articolo 5, il Governo priva per l'anno 2004 i giovani imprenditori agricoli che accedono al reddito di primo insediamento dell'incentivo sotto forma di credito di imposta che era stato loro riconosciuto da questo stesso Governo pochi mesi fa, nel marzo 2004. Sebbene l'incentivo venga riproposto per il periodo dal 2005 al 2009, questa norma penalizza tutti coloro i quali avevano fatto affidamento sull'attribuzione di tale forma di incentivo nell'anno 2004. È evidente che qui si determina una lesione a diritti riferiti all'imprenditoria giovanile che sembravano acquisiti.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, ci lamentiamo che non sia stato fatto quello che doveva essere fatto, ma tant’è. Lo stesso vale per il codice della strada. Abbiamo già espresso le nostre critiche per l’individuazione degli enti e degli organismi pubblici ritenuti indispensabili: bisognerebbe cercare di capire per quale motivo alcuni di questi enti sono ritenuti indispensabili.

Quanto all’articolo 10 sul personale docente e non docente, anche a questo proposito valgono le censure di carattere sistematico; è vero anche, però, che la proroga in questione dovrebbe essere vista con favore, perché estende per tutto il 2005 l’effetto di neutralizzazione recato dall’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, consentendo di non calcolare gli incrementi retributivi dovuti al personale docente e non docente ai fini dell’applicazione del limite del 90 per cento previsto dalla legge n. 449 del 1997.

Il provvedimento sull’UNIRE non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, quindi non credo vi siano grandi perplessità in proposito. Lo stesso vale per altre previsioni, quali quelle relative all’Agensud e alle prescrizioni antincendio. Censura va fatta sulla privatizzazione, trasformazione e fusione di enti, come abbiamo già sottolineato: davvero non capiamo per quale motivo a tali enti debba essere applicata questa normativa.

Vi è poi l’articolo 18, relativo alla proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza. È una norma che credo vada vista con favore, data la mole di lavoro dei giudici onorari e il numero di giudici.

Infine, vi è l’articolo 19 - in proposito mi dovrei astenere per conflitto di interessi - sulla tutela della salute dei non fumatori. Per motivi di carattere commerciale viene prorogato il termine. Io voterei contro qualsiasi norma che discrimina i fumatori, ma ovviamente è uno scherzo ed è un dato squisitamente personale. Vedremo nel corso del dibattito se sarà possibile limitare gli effetti a quella parte di proroga che riteniamo sbagliata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Non intendendo intervenire il relatore, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Battisti. Condividiamo una parte delle sue garbate osservazioni, ma ritengo che fissare una scadenza sia una decisione ponderata almeno per due termini: la certezza di un'organizzazione sufficientemente ordinata alla bisogna e un minimo di fiducia sulla capacità degli altri. Purtroppo questi termini non sono sempre soggetti alla gestione politica, ma a quella amministrativa, che per carità di patria evito di stigmatizzare.

L’ultimo decreto di proroga fu fatto dal Parlamento alla scadenza di luglio di quest’anno ed è la riprova che la lunga estate ha creato disagi a chi doveva ottemperare a quanto previsto dalle norme emanate dal Parlamento. È evidente che occorre modificare la nostra pubblica amministrazione e ci auguriamo che ciò possa avvenire senza colpevolizzare alcuno, ma solo organizzando il sistema.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

702a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 23 NOVEMBRE 2004

(Pomeridiana)

 

Presidenza del vice presidente MORO

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3196.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

In attesa del parere della 5a Commissione permanente, sospendo la seduta fino alle ore 18,15.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,15).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a Commissione permanente e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DENTAMARO, segretario. "La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto, in relazione all'articolo 10, che si applichi comunque l'articolo 3, comma 53, della legge n. 350 del 2003.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, incluse le ulteriori proposte 19.0.801, 9.800 e x1.0.104, esprime parere di nulla osta sulle proposte 15.100 e 15.0.1 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole "31 dicembre 2006" con le seguenti: "31 dicembre 2005", nonché parere di nulla osta sulla proposta 19.0.102, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vi sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Esprime infine parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 19.0.5, 19.0.24, 19.0.200, 7.2, 7.0.2, 7.0.100, 7.0.6, 7.0.7, 10.100, 18.100, 19.0.2, 19.0.18, 19.0.103, 19.0.104 e 19.0.105 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati".

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 18.200 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere di nulla osta".

Onorevoli colleghi, comunico altresì che gli emendamenti 6.1, 6.5, 6.100, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.100, 7.0.6, 7.0.7, 12.1, 12.2, 13.0.100, 19.0.7 (seconda parte), 19.0.22 (seconda parte), 19.0.101, 19.0.2, 19.0.18, 19.0.102, 19.0.103, 19.0.104, 19.0.105, 19.0.950 e x1.0.104, limitatamente al comma 2, risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame, che riguarda esclusivamente proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo degli emendamenti presentati a provvedimenti di urgenza, le proposte in questione devono ritenersi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all’articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente…

CONTESTABILE (FI). Turroni, pietà!

PERUZZOTTI (LP). Turroni, pietà!

TURRONI (Verdi-U). Io credo che, invece di invocare la mia pietà, dovreste chiedere quella del Governo. (Commenti dai banchi della maggioranza). I muggiti non sono utili in quest’Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate che il senatore Turroni svolga il proprio intervento d'illustrazione degli emendamenti.

TURRONI (Verdi-U). Non mi intimidite in nessun modo.

L’articolo 3 si occupa delle direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi. Questo, come altri articoli ed emendamenti presentati, fra l’altro, all’ultimo istante dal Governo sulla legge di conversione, prorogano regolamenti e decreti legislativi che sono assai importanti e che riguardano la sicurezza dei cittadini.

Ebbene, io credo che si dovrebbe prestare maggiore attenzione, da parte del Governo, a fare il proprio dovere al riguardo, piuttosto che impiegare il proprio tempo generalmente a vantaggio degli interessi privati di qualcuno, come sta succedendo in quest’istante alla Camera, dove, per la terza volta, è stata posta la fiducia sulla delega ambientale, che contiene le norme, scritte dai deputati Previti e Ghedini, che consentono la cancellazione dei reati in materia paesaggistica commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Invece di occuparvi di quelle norme, dovreste occuparvi, per esempio, della prevenzione incendi, che - guarda caso - interessa diversi luoghi della Sardegna.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull’emendamento in esame.

FALCIER, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.100.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il Governo esprime parere contrario sull’emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).(Alcuni senatori dell’opposizione segnalano luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori presenti).

MARITATI (DS-U). Presidente, una testa, un voto!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,45).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3196

 

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 3.100.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MARITATI (DS-U). La prego di controllare, signor Presidente, perché nel momento in cui lei dichiara chiusa la votazione, compaiono tante luci.

GARRAFFA (DS-U). Vergogna! Guardi lì, Presidente.

PRESIDENTE. Colleghi, i senatori segretari stanno verificando.

DENTAMARO, segretario. Vicino al senatore Carrara, Presidente!

PRESIDENTE. Vi è una luce accesa accanto al senatore Carrara che non so a quale senatore corrisponda.

DENTAMARO, segretario. Ci sono quattro luci e tre senatori!

PRESIDENTE. Accanto al senatore Guasti, togliete la tessera, per cortesia. Accanto alla senatrice Ioannucci c’è una tessera in più! (Proteste dai banchi della maggioranza).

Dai banchi della Margherita, sfilate, per favore, tutte le tessere laddove vi sono le luci lampeggianti cui non corrisponde la presenza di senatori. (Applausi dai banchi della maggioranza). (Commenti dei senatori Turroni e Garraffa).

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. Stiamo procedendo ad una regolare verifica.

GARRAFFA (DS-U). Sui banchi a destra, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per cortesia, i senatori segretari stanno controllando.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

All’articolo 4 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all’articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento in esame.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore sull’emendamento 5.100 è favorevole.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull’emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei vedere di nuovo se i colleghi ci sono davvero. Chiedo pertanto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,10).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3196

 

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 5.100.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Coletti.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del decreto-legge, che s'intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.4a, giacché i restanti sono improponibili.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ho evitato di illustrare i nostri emendamenti, tuttavia non posso esimermi dallo svolgere una dichiarazione di voto.

CONTESTABILE (FI). Esimiti!

TURRONI (Verdi-U). Non mi esimo, caro collega! L'articolo 6 riguarda il trattamento dei dati personali; ancora una volta, mentre noi proponiamo di ridurre i tempi a disposizione del Governo per introdurre modifiche e provvedere ad adempimenti, vengono respinte queste nostre giuste proposte concernenti una materia così delicata quale quella dei dati personali.

Mi sembra che proprio ieri mattina un articolo di stampa metteva in evidenza come il più alto livello di truffe e di furti avvenga proprio attraverso la cattura dell'identità delle persone, ossia l'utilizzo di dati personali che appartengono ad altri. Sarebbe perciò necessario che i tempi in cui tali questioni vengono affrontate fossero i più brevi possibili, in modo da tutelare i cittadini.

Questa è la ragione sottesa al nostro emendamento, che è stato sottoscritto da tutti i colleghi del mio Gruppo e su cui chiedo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4a.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale, facendo osservare che, nel corso della precedente verifica, vi erano tra i banchi della maggioranza tre luci ed un uomo solo al comando, la cui maglia non è però biancoazzurra!

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, pregando i senatori segretari di vigilare.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4a, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.1, 6.5 e 6.100 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, l'articolo 7 riguarda le proroghe relative al codice della strada. Vorrei segnalare ai colleghi che l'unica urgenza nel settore della sicurezza stradale è quella di far entrare in vigore velocemente le norme che il Parlamento ha varato.

La settimana scorsa, l'ISTAT ha presentato al Salone internazionale della sicurezza stradale, svoltosi a Rimini, i dati sull'incidentalità stradale relativi al 2003, che riferiscono di più di 6.000 morti sulle strade italiane. Segnalo che nell'ultimo week-end abbiamo registrato un numero di decessi doppio rispetto a quello riscontrato nel fine settimana precedente, tutti dovuti a violazioni del codice della strada o comunque causati dal mancato rispetto delle norme più elementari, e in ogni caso dalla difficoltà di rendere visibili i mezzi.

Gli emendamenti che illustro prevedono sostanzialmente di mantenere in vigore (questo è il senso delle mie proposte) le norme che ci siamo dati con riguardo alle cosiddette strisce retroriflettenti da apporre sui camion e ai dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

Sul codice della strada, signor Presidente, colleghi, siamo intervenuti più volte, definendo sicuramente norme importanti, come la patente a punti, ma anche continuando a prorogare nel tempo l’entrata in vigore di disposizioni che - ripeto - sono assolutamente essenziali alla luce di quanto sta capitando.

Il Governo ha avuto tutto il tempo per assicurare l'entrata in vigore di quei dispositivi che avevamo previsto nella modifica al codice della strada varata nel luglio 2003, con data 1° gennaio 2005, per quanto riguarda i mezzi di nuova immatricolazione, e 1° aprile 2005 per quanto riguarda i mezzi già in circolazione.

Francamente non si capisce dunque l’urgenza da parte del Governo di procrastinare quest’entrata in vigore; ripeto, l’urgenza è al contrario: incidenti che recentemente hanno coinvolto anche personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo e non, sono stati causati proprio da camion posti di traverso sulla strada e che non si vedevano di notte, perché sprovvisti di questo tipo di strumenti.

Per tale ragione, credo, signor Presidente, che i miei emendamenti meritino se non il voto favorevole dell’Aula, di essere quanto meno valutati, proprio perché non stiamo decidendo nulla di nuovo, se non di far rispettare le norme che questo Parlamento ha già deciso.

Altri miei emendamenti all’articolo 7 trattano invece dell’opportunità di far sì che queste strisce retroriflettenti siano poste su tutti i camion e su tutti i rimorchi, anche nelle parti laterali, proprio per i motivi che segnalavo prima. Il Governo ha risposto, in altra occasione, che questo avverrebbe in violazione di un regolamento comunitario: così non è ed io, proprio per questo, prevedo d'introdurre la clausola, per così dire, del mutuo riconoscimento, anche perché le norme comunitarie in materia non sono affatto ostative rispetto alla circostanza che un Paese membro vari delle norme più stringenti, che rendano più sicura, in questo caso, la circolazione stradale.

L’osservazione del Governo la trovo anche mal posta, in quanto vorrei segnalare che, ad esempio, la patente a punti è in vigore in dieci Paesi dell’Unione Europea e non in tutti i venticinque e questo dimostra che, laddove gli Stati nazionali vogliano introdurre norme più restrittive, questo è assolutamente possibile.

Ecco il senso dei miei emendamenti.

FALCIER, relatore. L’emendamento 7.1 si illustra da sé, signor Presidente.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per far capire qual è il significato dell’emendamento 7.0.101.

Esso non va nella direzione di posticipare la previsione della legge, fondata e apprezzabile, che i minori di anni quattordici utilizzino i caschi, ma semplicemente di dare il tempo necessario a realizzare quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 8 della legge n. 363 del 2003, laddove si prevedeva: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1 (…)".

Ora, non essendo ancora stato adottato questo decreto, è evidente che vi è una difficoltà nel sapere quali sono i caschi da usare, sia per l’utente che per quanti devono far applicare la legge con le sanzioni previste.

Rinnovo la richiesta di prevedere una limitata proroga in questo senso, in quanto, già ad un’interrogazione che avevo rivolto al Ministro della salute, mi era stato risposto che non erano ancora state concluse le perizie legate alla sperimentazione dei caschi che meglio siano idonei a proteggere i giovani nell’ambito dell’attività sciistica.

Pertanto, ho voluto spiegare la ragione dell’emendamento, che non è - lo ribadisco - contro l’uso del casco, anzi è a favore dell'uso di un casco omologato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.100, 7.101, 7.102, 7.103, 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.109 e 7.110.

Esprimo invece parere favorevole sull’emendamento 7.1 della Commissione.

Per quanto riguarda l’emendamento 7.0.101, il mio parere potrebbe diventare favorevole se la proroga fosse limitata al 31 marzo 2005.

Gli altri emendamenti sono improponibili.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 7.

PRESIDENTE. Senatore Rollandin, accoglie la proposta rivoltale dal relatore?

ROLLANDIN (Aut). Ringrazio il relatore per aver compreso lo spirito dell’emendamento. Mi auguro che tre mesi siano sufficienti; se poi si arriva prima ad adottare il decreto, tanto meglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento7.101.

 

Verifica del numero legale

 

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.105, presentato dal senatore Fabris, fino alle parole " internazionale ECE/ONU n. 104".

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.105 e gli emendamenti 7.106, 7.107, 7.108 e 7.109.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.110.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.110, presentato dal senatore Fabris.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.2, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.100 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.0.101 (testo 2).

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, pur comprendendo le ragioni espresse dal collega Rollandin in merito a questo emendamento, vorrei restasse agli atti il mio voto contrario su di esso.

Abbiamo compreso, infatti, quali sono i problemi, ma vorrei segnalare che il Governo in questo caso ha tardato a rendere praticabile una norma di grande civiltà. Segnalo ciò ai colleghi presenti in Aula, ricordando che quando si verificano disgrazie, in questo caso sulla neve o altrove, veniamo chiamati in causa come legislatori.

Stiamo prorogando una norma che prevede l’obbligatorietà dell’utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard al 31 marzo 2005. Ciò che può capitare sui campi da sci - ora si sta aprendo una nuova stagione - tutti noi lo sappiamo; probabilmente, a cose fatte, verseremo le solite lacrime da coccodrillo. I cittadini, però, giustamente, in caso di incidenti se la prendono con il Parlamento e con le istituzioni.

Noi, con tutta tranquillità, stiamo prorogando l’entrata in vigore di una norma solo perché il Governo, gli uffici competenti del Ministero - non è un problema che voglio imputare direttamente al Ministro interessato - la burocrazia quindi, sono stati inefficienti.

Prorogare il termine al 31 marzo 2005 ritengo equivalga a farlo slittare alla fine della stagione sciistica; di fatto, equivale a stabilire una proroga che supera l’anno. Questa è una responsabilità che personalmente non voglio assumermi.

Chiedo, pertanto, che rimanga a verbale il mio voto contrario a questo emendamento.

DE RIGO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE RIGO (FI). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all’emendamento 7.0.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.101 (testo 2), presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all’articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, quella contenuta nell’articolo 8 del decreto-legge è una materia importante su cui giustamente il Governo ha chiesto un’indagine più rigorosa.

Poiché abbiamo già approvato un altro rinvio, mi sembra opportuno prorogare di sei mesi il termine previsto dal decreto stesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento in esame.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo emendamento.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anch’io, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all’articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, l’articolo 9 affronta una questione molto delicata, che dovrebbe preoccuparci: la manutenzione dei locali scolastici. Questo articolo prevede che l’adeguamento a norma degli edifici scolastici potrà slittare, ancora una volta, al 31 dicembre 2005.

Signor Presidente, ritengo che tale questione sia molto importante dal momento che la sicurezza dei nostri ragazzi nelle scuole dovrebbe essere considerata una delle priorità assolute. Pertanto, sono del parere che non si debba prevedere ancora una volta, come si sta facendo, un rinvio della messa in sicurezza degli edifici all’interno dei quali i giovani sono chiamati a svolgere la loro attività di apprendimento.

Se non comprendiamo che occorrono scelte precise in ordine alle priorità e che le questioni attinenti alla sicurezza, soprattutto dei giovani, devono prevalere su ogni altro interesse, non svolgiamo fino in fondo la nostra funzione, che è quella, appunto, di dare alle giovani generazioni sicurezza ed istruzione.

Con la riforma della scuola abbiamo massacrato la funzione dell’istruzione, ma non ci preoccupiamo neppure di prevedere l’attuazione di norme per la sicurezza negli edifici scolastici. Non è la prima volta che questa norma viene reiterata. Il termine viene spostato in avanti: come ho detto quando ho posto la questione pregiudiziale, è un sistema volto alla reiterazione di norme, adottate con decreto, che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto non ammissibile.

Ebbene, si sta riproponendo questa norma ancora una volta. Per questo, signor Presidente, chiedo che l’emendamento 9.1, di cui sono primo firmatario, che riduce di 11 mesi il termine che lo Stato assegna nuovamente per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, sia approvato.

FALCIER, relatore. L’emendamento 9.800 ha l’obiettivo di fare salva la riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità relativa agli impianti per edifici da investire e da realizzare negli edifici scolastici.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 9.1 e, ovviamente, favorevole sull’emendamento 9.800, da me proposto.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.800, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all’articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 10.100 è di carattere tecnico e serve a stabilire il tetto di spesa in base al quale si calcola la possibilità per le università di assumere nuovo personale. Dal 1999, cioè da cinque anni, il personale tecnico non laureato dei policlinici universitari (mi riferisco ai policlinici di Roma, di Napoli, di Cagliari, di Udine e ai tre della Sicilia), cioè gli infermieri e gli altri tecnici, non è considerato come personale delle università in quanto gli stipendi sono pagati dalla Regione con cui vi è la convenzione per il policlinico.

L’ultimo decreto-legge in materia, approvato lo scorso luglio, ha esteso un differente calcolo della quota stipendiale per il personale laureato che viene considerato solo per un terzo.

L’emendamento 10.100 da noi presentato, come del resto è parere del Governo che ha rilasciato apposita delucidazione scritta alla Commissione, è teso a chiarire che il contenuto della norma del 1999 continua a valere per il personale tecnico non laureato delle aziende policlinico universitario. È solo un atto di chiarezza, che non ha alcun effetto riguardo alla spesa, ammesso che, come pensiamo, non li abbia il decreto-legge che ho richiamato, che viene prorogato.

Chiederei quindi di rivedere il parere. Comunque, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento in esame che è importante, perché la mancanza della frase proposta nell'emendamento a mia firma può indurre equivoci interpretativi circa la norma del decreto-legge e danneggiare le sette università che sono sedi di policlinici universitari. (Applausi del senatore Brunale).

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento, senatore Valditara?

VALDITARA (AN). Sull’emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Potrà intervenire più tardi, in sede di dichiarazione di voto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento in esame.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, se questo non viene cambiato, anche il parere del relatore è contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo sull’emendamento 10.100 era originariamente favorevole, tuttavia, visto il pronunciamento contrario della 5a Commissione sulla base dell’articolo 81 della Costituzione, il Governo cambia il proprio parere da favorevole in contrario.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, chiedo di accantonare l’emendamento 10.100, perché oggi in 5a Commissione vi è stata un’ampia discussione su di esso e, nelle condizioni in cui abbiamo lavorato, francamente ci sfuggivano alcuni elementi della questione che ora hanno trovato una spiegazione nell’intervento del senatore Modica.

Proprio per questo chiederei cortesemente di accantonare l'emendamento 10.100, affinché io possa verificare con più precisione ciò che ha detto il senatore Modica, in quanto - lo ribadisco - su di esso si era appuntata la nostra attenzione, dopo di che potremmo o rendere il medesimo parere o, dopo opportuna rimeditazione, cambiarlo, dal momento che alcuni elementi vanno esattamente nel senso di ciò che avevamo discusso oggi in Commissione.

Chiedo dunque al Presidente se è possibile accantonarlo.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, vorrei esprime consenso alla proposta che il Presidente della Commissione bilancio ha formulato circa la possibilità di riesaminare l’emendamento 10.100.

A mio parere, se risulta corretto dal punto di vista dell’articolo 81, comma 4, della Costituzione il testo del decreto, allora anche l'emendamento è da considerarsi non in grado di recare problemi di carattere finanziario.

La mia personale tesi è che, in realtà, il testo presenti problemi e di qui un certo voto che ho espresso in Commissione bilancio, ma credo che ragionevolezza suggerisca di considerare l'emendamento ammissibile se si considera ammissibile il testo e viceversa.

MONCADA (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (UDC). Signor Presidente, ho sentito con piacere che il Presidente della 5a Commissione riesaminerà questo argomento che investe una questione che conosco bene.

Vorrei pregare il senatore Modica di autorizzarmi ad aggiungere la firma all’emendamento 10.100 da lui presentato.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, a questo punto, essendo intervenuti altri colleghi, posso prendere la parola anch’io. Credo che l’emendamento 10.100 possa essere giudicato favorevolmente, anche perché si colloca nell’ambito di una interpretazione che già il Ministero effettua dell’articolo 5 della legge n. 143 del 2004. Si tratta di una chiarificazione ulteriore, che ritengo possa essere senz’altro opportuna.

Inviterei pertanto la 5a Commissione a valutarlo in senso positivo.

BRIGNONE (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (LP). Con il consenso del senatore Modica, aggiungerei la firma del Gruppo della Lega Nord all'emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'emendamento 10.100 è accantonato per una sua più approfondita valutazione.

All’articolo 11 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, l'emendamento 12.100 tende a sopprimere l'articolo 12, che riguarda i consorzi agrari.

Ci troviamo di fronte all'ennesima proroga dei consorzi di liquidazione che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge di riordino (la n. 410 del 1999), dovevano, entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della legge, portare a compimento la liquidazione. Questo, purtroppo, non è mai avvenuto e di anno in anno ci troviamo di fronte all'ennesima proroga: anche questa volta si chiede di tenere in piedi un altro anno i consorzi di liquidazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.100 e parere favorevole sull'emendamento 12.0.100.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sugli emendamenti presentati all’articolo 12, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 12.1 e 12.2 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dal senatore Pellegrino e da altri senatori, cui ha aggiunto la firma il senatore Stiffoni.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13 del decreto-legge, che s'intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, relatore. Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 13.1; altrimenti, il parere è contrario. Il mio invito al ritiro è motivato dal fatto che chiedo l'approvazione dell'emendamento 13.2 della Commissione, inizialmente proposto in Commissione dallo stesso senatore Stiffoni.

Peraltro, riterrei che nell'emendamento 13.2, laddove si parla di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sarebbe opportuno parlare di competenza del Ministro delle politiche agricole, perché si tratta di espletare una verifica sull'Agensud.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati all’articolo 13.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, accoglie l'invito del relatore al ritiro del suo emendamento 13.1?

STIFFONI (LP). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 13.1.

STIFFONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, l'emendamento che è stato accolto in Commissione e che ho presentato insieme al collega Pirovano, che proponeva perlomeno una relazione dettagliata sulla gestione dell'Agensud, penso sia stato il minimo che si potesse ottenere. In ogni caso, ribadisco che il Gruppo della Lega Nord è sempre stato contrario alle proroghe della data di presentazione delle domande per la definizione in via transattiva delle controversie per le opere pubbliche dell'ex Agensud.

In realtà, la continua proroga della data di presentazione delle domande permette l'instaurazione di nuovi contenziosi relativi alle opere pubbliche gestite dall'Agensud, visto che permette la presentazione di ulteriori domande per nuove tipologie di controversie.

Si rileva che si tratta dell'ennesima proroga - è già la quarta - che consente l'instaurazione di nuovi contenziosi. Ci si dovrebbe chiedere dove verranno reperite le risorse necessarie per l'ulteriore proroga e per le ulteriori controversie e se le risorse siano effettivamente sufficienti a coprire le spese.

Inoltre, signor Presidente, temiamo possibili intromissioni della criminalità organizzata nell'apertura di nuovi contenziosi per controversie in realtà inesistenti. Chiedo, perciò, la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 13.1. (Applausi dal Gruppo LP).

BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, vorrei chiederle le ragioni per le quali l'emendamento 13.0.100 è stato dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. Ne ho dato spiegazione all'inizio: l'emendamento non si riferisce a una misura di proroga.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Stiffoni e Pirovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 13.0.100 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, so che lei è sensibile al tema che mi accingo a toccare.

L'articolo 14 riguarda, infatti, l'adeguamento alle prescrizioni antincendio delle strutture ricettive esistenti. Lei si immagini, signor Presidente, quali preoccupazioni possono sorgere in chi, recandosi in una struttura ricettiva esistente, non solo si trovi privato delle normali attrezzature necessarie ad un decoroso soggiorno, ma si trovi addirittura in pericolo in un hotel che magari ha ottenuto le cinque stelle, ma non ha adeguato la struttura alle prescrizioni antincendio. Il ministro Calderoli mi fa ridere e mi distrae, mi scusi Presidente.

Ho già dichiarato, a proposito di altri emendamenti, tutti relativi al tentativo del Governo di procrastinare ancora le norme relative alla sicurezza, la nostra resistenza a questo gravissimo errore, perché riteniamo che la sicurezza dei cittadini debba venire prima di ogni altra cosa.

La proroga può recare, tra l'altro, un danno alla nostra stessa economia in relazione all'atteggiamento dell'utenza, in particolare quella straniera, nei confronti di strutture ricettive che continuano a non volere mettersi in regola per garantire la sicurezza.

Per questa ragione l'emendamento 14.100 prevede la soppressione di questa ulteriore proroga. Come abbiamo proposto che fossero messi a norma gli edifici scolastici, così siamo favorevoli all'immediata applicazione delle prescrizioni antincendio.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, per quanto riguarda l’adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive, vorrei che si considerasse un altro aspetto del problema.

Si tratta dell’adeguamento a normative comunitarie che, in teoria, dovrebbero essere recepite da tutti gli Stati. Lo Stato italiano le ha recepite con solerzia, ma basta fare due passi (per quanto mi riguarda) oltre il confine, in Francia - per me che sono in Valle d’Aosta è piuttosto comodo - e accorgersi che le stesse norme che esistono e che sono di grande sicurezza a livello delle strutture alberghiere e ricettive del nostro Paese in Francia non solo non esistono, ma sono rimaste ai livelli che conoscevamo trent’anni fa; eppure, quelle strutture sono dichiarate a norma.

Provocatoriamente, con l’emendamento 14.102 ho chiesto che la proroga sia fino alla fine del 2006: non perché non mi renda conto che è necessario il massimo di adeguamento alle norme di sicurezza, ma perché siamo di fronte a un problema che, come al solito, sotto un certo profilo è stato sottovalutato. L’adeguamento alla normativa, come è stato proposto, implica una serie di investimenti miliardari, perché le misure non sono calibrate a seconda della differenza fra strutture medie e strutture grandi, fra strutture che hanno già un certo grado di sicurezza e quelle che non l’hanno.

Quindi - credo di essere un buon profeta - alla fine del 2005 l’adeguamento non ci sarà; infatti, per una serie di infrastrutture significherebbe dover chiudere: sono gli stessi operatori che lo dicono. Allora - ecco l’invito al Governo - tanto vale rivedere una serie di norme affinché siano più rispondenti alla sicurezza, ma con giudizio. Obiettivamente, vi sono esagerazioni che poi conducono a queste proroghe continue, senza che vi sia di fatto nessun significato reale, perché l’adeguamento non sarà possibile.

Tuttavia, ritiro l’emendamento 14.102, che ho presentato provocatoriamente per far capire che le norme, così come sono, non possono essere rispettate e allora tanto vale modificarle per tempo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.100 e 14.101.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.100.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


 

Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3196)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 2004, n.  266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica)

        1. Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Articolo 2.

(Servizio civile)

        1. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77, le parole: «1º gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1º gennaio 2005».

Articolo 3.

(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi)

        1. All’articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.  37, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.  147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n.  200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

 

 

 

EMENDAMENTO

3.100TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «marzo».

 

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 4.

(Ente irriguo umbro-toscano)

        1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.  381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.  441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

        2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l’anno 2004 ed a 232.406 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 5.

(Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli)

        1. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

            b) al comma 5, dopo le parole: «dell’articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228».

 

EMENDAMENTO

 

5.100COLETTI

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «2005 al 2009», con le seguenti: «2004 al 2009».

 

 

 

 

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 6.

(Trattamento di dati personali)

        1. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

            b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

EMENDAMENTI

6.4TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 marzo».

 

6.4aTURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 giugno».

 

6.1MAGNALBÒ, BONGIORNO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purchè tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».

 

6.5MAFFIOLI, MALAN, STIFFONI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purchè tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».

 

 

 

6.100BASTIANONI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l’articolo 35, è inserito il seguente:

        "35-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all’allegato B) del presente decreto legislativo non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24, purché tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda"».

 

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 7.

(Codice della strada)

        1. Il comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n.  214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n.  104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;

            b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente:

        «2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

 

 

EMENDAMENTI

7.100FABRIS

Respinto

Sopprimere l’articolo.

7.101FABRIS

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 7. – 1. Il comma 5-bis. dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º febbraio 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 1º luglio 2005.";

            b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

        "2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

 

7.102FABRIS

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 7. – 1. Il comma 5-bis. dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º febbraio 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 1º agosto 2005.";

            b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

        "2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

 

7.103FABRIS

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 7. – 1. Il comma 5-bis. dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti lungo la sagoma in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione ed i veicoli in circolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º gennaio 2005".».

 

7.104FABRIS

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 7. – 1. Il comma 5-bis. dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti impiegate per la segnalazione dei veicoli sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. La conformità di tali strisce al regolamento ECE/ONU n. 104 deve essere attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione. I veicoli di nuova immatricolazione ed i veicoli in circolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º gennaio 2005. A decorrere da tale data i veicoli che siano privi di strisce retroriflettenti, ovvero che siano muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, sono esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste da tale decreto".».

 

7.105FABRIS

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «internazionale ECE/ONU n. 104» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 7. – 1. Il comma 5-bis. dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti impiegate per la segnalazione dei veicoli sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) la conformità delle strisce retroriflettenti al regolamento ECE/ONU n. 104 deve consentire che i veicoli di cui al presente comma siano segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori continui tali da renderne visibile l’intera lunghezza e larghezza;

            b) la conformità di tali strisce al regolamento ECE/ONU N. 104 deve essere attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione;

            c) i veicoli di nuova immatricolazione ed i veicoli in circolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º gennaio 2005;

            d) l’adozione di tali misure non deve costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci e all’articolo 28 del Trattato CE. Conseguentemente, l’Italia rispetta, in sede di applicazione delle stesse, il principio comunitario di mutuo riconoscimento e autorizza l’immatricolazione dei veicoli che sono già sottoposti a specifici controlli da parte delle autorità degli altri Stati membri e che offrono un livello equivalente di sicurezza conformemente alle prescrizioni del regolamento internazionale ECE/ONU n. 104;

            e) a decorrere dal 1º gennaio 2005 tutti i veicoli che siano privi di strisce retroriflettenti, ovvero che siano muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, sono esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste da tale decreto;

            f) nella fase di applicazione del decreto, conformemente al principio comunitario di proporzionalità, l’Italia non impedisce la messa in commercio di autoveicoli provenienti da un altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora il livello di tutela che questo garantisca al conducente e agli utenti della strada equivale a quello che la normativa nazionale intende garantire e imporre".».

 

7.106FABRIS

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 7. – 1. Il comma 5-bis. dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti impiegate per la segnalazione dei veicoli sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) la conformità delle strisce retroriflettenti al regolamento ECE/ONU n. 104 deve consentire che i veicoli di cui al presente comma siano segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori continui tali da renderne visibile l’intera lunghezza e larghezza;

            b) la conformità di tali strisce al regolamento ECE/ONU N. 104 deve essere attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione;

            c) i veicoli di nuova immatricolazione ed i veicoli in circolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º gennaio 2005;

            d) l’adozione di tali misure non deve costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci e all’articolo 28 del Trattato CE. Conseguentemente, l’Italia rispetta, in sede di applicazione delle stesse, il principio comunitario di mutuo riconoscimento e autorizza l’immatricolazione dei veicoli che sono già sottoposti a specifici controlli da parte delle autorità degli altri Stati membri e che offrono un livello equivalente di sicurezza conformemente alle prescrizioni del regolamento internazionale ECE/ONU n. 104;

            e) a decorrere dal 1º febbraio 2005 tutti i veicoli che siano privi di strisce retroriflettenti, ovvero che siano muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, sono esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste da tale decreto;

            f) nella fase di applicazione del decreto, conformemente al principio comunitario di proporzionalità, l’Italia non impedisce la messa in commercio di autoveicoli provenienti da un altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora il livello di tutela che questo garantisca al conducente e agli utenti della strada equivale a quello che la normativa nazionale intende garantire e imporre".».

 

7.107FABRIS

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Il comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti impiegate per la segnalazione dei veicoli sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) la conformità delle strisce retroriflettenti al regolamento ECE/ONU n. 104 deve consentire che i veicoli di cui al presente comma siano segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori continui tali da renderne visibile l’intera lunghezza e larghezza;

            b) la conformità di tali strisce al regolamento ECE/ONU n. 104 deve essere attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione;

            c) i veicoli di nuova immatricolazione ed i veicoli in circolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º gennaio 2005;

            d) l’adozione di tali misure non deve costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci e all’articolo 28 del Trattato CE. Conseguentemente, l’Italia rispetta, in sede di applicazione delle stesse, il principio comunitario di mutuo riconoscimento e autorizza l’immatricolazione dei veicoli che sono già sottoposti a specifici controlli da parte delle autorità degli altri Stati membri e che offrono un livello equivalente di sicurezza conformemente alle prescrizioni del regolamento internazionale ECE/ONU n. 104;

            e) a decorrere dal 1º marzo 2005 tutti i veicoli che siano privi di strisce retroriflettenti, ovvero che siano muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, sono esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste da tale decreto;

            f) nella fase di applicazione del decreto, conformemente al principio comunitario di proporzionalità, l’Italia non impedisce la messa in commercio di autoveicoli provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea, qualora il livello di tutela che questo garantisce al conducente e agli utenti della strada equivale a quello che la normativa nazionale intende garantire e imporre"».

 

7.108FABRIS

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Il comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti impiegate per la segnalazione dei veicoli sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) la conformità delle strisce retroriflettenti al regolamento ECE/ONU n. 104 deve consentire che i veicoli di cui al presente comma siano segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori continui tali da renderne visibile l’intera lunghezza e larghezza;

            b) la conformità di tali strisce al regolamento ECE/ONU n. 104 deve essere attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione;

            c) i veicoli di nuova immatricolazione ed i veicoli in circolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º gennaio 2005;

            d) l’adozione di tali misure non deve costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci e all’articolo 28 del Trattato CE. Conseguentemente, l’Italia rispetta, in sede di applicazione delle stesse, il principio comunitario di mutuo riconoscimento e autorizza l’immatricolazione dei veicoli che sono già sottoposti a specifici controlli da parte delle autorità degli altri Stati membri e che offrono un livello equivalente di sicurezza conformemente alle prescrizioni del regolamento internazionale ECE/ONU n. 104;

            e) a decorrere dal 1º aprile 2005 tutti i veicoli che siano privi di strisce retroriflettenti, ovvero che siano muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, sono esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste da tale decreto;

            f) nella fase di applicazione del decreto, conformemente al principio comunitario di proporzionalità, l’Italia non impedisce la messa in commercio di autoveicoli provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea, qualora il livello di tutela che questo garantisce al conducente e agli utenti della strada equivale a quello che la normativa nazionale intende garantire e imporre"».

 

7.109FABRIS

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Il comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti impiegate per la segnalazione dei veicoli sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) la conformità delle strisce retroriflettenti al regolamento ECE/ONU n. 104 deve consentire che i veicoli di cui al presente comma siano segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori continui tali da renderne visibile l’intera lunghezza e larghezza;

            b) la conformità di tali strisce al regolamento ECE/ONU n. 104 deve essere attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione;

            c) i veicoli di nuova immatricolazione ed i veicoli in circolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º gennaio 2005;

            d) l’adozione di tali misure non deve costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci e all’articolo 28 del Trattato CE. Conseguentemente, l’Italia rispetta, in sede di applicazione delle stesse, il principio comunitario di mutuo riconoscimento e autorizza l’immatricolazione dei veicoli che sono già sottoposti a specifici controlli da parte delle autorità degli altri Stati membri e che offrono un livello equivalente di sicurezza conformemente alle prescrizioni del regolamento internazionale ECE/ONU n. 104;

            e) a decorrere dal 1º aprile 2005 tutti i veicoli di nuova immatricolazione ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005 privi di strisce retroriflettenti, ovvero che siano muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, sono esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste da tale decreto;

            f) nella fase di applicazione del decreto, conformemente al principio comunitario di proporzionalità, l’Italia non impedisce la messa in commercio di autoveicoli provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea, qualora il livello di tutela che questo garantisce al conducente e agli utenti della strada equivale a quello che la normativa nazionale intende garantire e imporre"».

 

7.110FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «dotato di apposita clausola richiamante il principio comunitario di mutuo riconoscimento al fine di non ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza gli scambi intracomunitari».

 

7.1 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «ECE/ONU n. 104» con le seguenti: «ONU/ECE 104».

 

7.2THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, BETTA, MICHELINI, PEDRINI, ROLLANDIN, FRAU

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

            al comma 7 dopo le parole: "supera i limiti massimi di velocità" inserire le seguenti: "di cui al comma 1";

            al comma 8 dopo le parole: "i limiti di velocità" inserire le seguenti: "di cui al comma 1";

            al comma 9 dopo le parole: "supera i limiti massimi di velocità" inserire le seguenti: "di cui al comma 1"».

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1FABBRI

Improponibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

        "12-ter. I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei conti"».

 

7.0.2FABBRI

Improponibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente;

«Art. 7-bis.

        1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.

        2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministro vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop».

 

7.0.100ULIVI

Improponibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 30 settembre 2004.

        2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop».

 

7.0.101ROLLANDIN, PEDRINI, COSSIGA

V. testo 2

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dell’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard)

        Il termine previsto dall’articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 1º gennaio 2006».

 

7.0.101 (testo 2)ROLLANDIN, PEDRINI, COSSIGA

Approvato

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dell’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard)

        Il termine previsto dall’articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005».

 

7.0.6MAGNALBÒ, BONGIORNO

Improponibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "nonchè l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza", sono soppresse.

        2. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta la seguente lettera:

            "g) gli incarichi di collaborazione conferiti da amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appartenenza".

        3. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 8 è soppresso».

 

7.0.7MAGNALBÒ, BONGIORNO

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "il personale dirigenziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa senza assegni».

 

 

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 8.

(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili)

        1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

 

 

EMENDAMENTO

 

8.1TESSITORE, VILLONE, VITALI, MANCINO

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005». Art. 9.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 9.

(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici)

        1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n.  265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

 

EMENDAMENTI

 

9.1TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

 

9.800 IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall’articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e dall’articolo 70, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata al 31 dicembre 2006».

 

 

 

 

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 10.

(Personale docente e non docente universitario)

        1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143, relativi all’anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

 

EMENDAMENTO

 

10.100MONTICONE, MODICA

Accantonato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,».

 

 

ARTICOLI 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 11.

(Programma Socrates)

        1. L’istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.  258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell’anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

 

Articolo 12.

(Consorzi agrari)

        1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.  410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

 

 

EMENDAMENTI

 

12.100DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

12.1PICCIONI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministro per le attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa».

 

12.2MAGNALBÒ, BONGIORNO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministro per le attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa».

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

 

12.0.100PELLEGRINO, MONCADA, BERGAMO, FORTE

Approvato

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al punto 22 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, inserire le seguenti:

            a) sostituire le parole: "31 dicembre 2005", con le seguenti: "31 dicembre 2010";

            b) sostituire le parole: "1º gennaio 2008", con le seguenti: "1º gennaio 2013"».

Art. 13.

 

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 13.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud)

        1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 

 

EMENDAMENTI

 

13.1STIFFONI, PIROVANO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

13.2 LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all’articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 2003, in corso alla stessa data».

 

13.2 (testo 2) LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all’articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 2003, in corso alla stessa data».

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

 

13.0.100BETTAMIO

Improponibile

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

        All’articolo 1, comma 28 della legge n. 239 del 23 agosto 2004, dopo le parole: "comma 2" aggiungere le seguenti: "e comma 3".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 14.

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)

        1. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n.  411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.  463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

 

EMENDAMENTI

 

14.100TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l’articolo.

 

14.101TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «marzo».

 

14.102ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PEDRINI, COSSIGA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «2005» con la seguente: «2006».

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

703a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente FISICHELLA

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3196.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato accantonato l'emendamento 10.100 e ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 14.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, in accordo con il senatore Monticone che so avere altri impegni, proporrei di riprendere l'esame dell’emendamento 10.100, che è stato accantonato nella seduta di ieri pomeriggio.

Avendo la 5a Commissione, dopo un ulteriore esame, confermato il parere contrario, interpretando - credo - la volontà del senatore Monticone, lo inviterei a ritirare tale emendamento presentando al suo posto un ordine del giorno, sul quale esprimerei fin d’ora parere favorevole.

Suggerirei quindi di trattare con priorità l’emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Senatore Falcier, prendo atto del ritiro dell’emendamento 10.100. Tuttavia, essendo assente il senatore Monticone, non sono in grado di conoscere la formulazione dell’ordine del giorno che egli intenderebbe presentare.

MODICA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, anche a nome dei senatori Monticone e Moncada, nonché degli altri firmatari dell’emendamento 10.100, vorrei presentare l’ordine del giorno G10.100, di cui consegno il testo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del giorno G10.100, testé presentato.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, come ho detto poc’anzi, il parere del relatore è favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno in esame.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno G10.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G10.100 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.100.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10,39, è ripresa alle ore 11).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3196

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 14.100.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.101.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 14.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 14.102 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all’articolo 15 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 15.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 15.100 e 15.0.1, esprimo parere favorevole se i presentatori accettano di sostituire le parole: "31 dicembre 2006" con le altre: "31 dicembre 2005".

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 15.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Intendendosi accolta dai proponenti la modifica avanzata dal relatore, passiamo alla votazione dell'emendamento 15.100 (testo 2), sostanzialmente identico all’emendamento 15.0.1 (testo 2).

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.100 (testo 2), presentato dal senatore Bucciero, sostanzialmente identico all’emendamento 15.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Manfredi.

È approvato.

Agli articoli 16 e 17 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all’articolo 18 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, l’emendamento 18.0.100 accoglie l’ordine del giorno della Camera a firma degli onorevoli Magnolfi, Ruzzante, Pistone, Morra e Ottone, che riguarda i promissari acquirenti di immobili che dovessero rimanere vittime di una situazione di crisi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Invito il senatore Scarabosio a ritirare l'emendamento 18.100, in quanto su di esso la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.200, 18.1 e 18.0.100.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 18.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.200.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.200, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 18.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.100.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.0.100, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all’articolo 19 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 19.0.500 con il quale si prevede che il testo unico in materia di edilizia, nella parte relativa alle norme per la sicurezza degli impianti, abbia effetto dal 1° gennaio 2006, con un prolungamento rispetto al termine del 30 giugno 2005, previsto dalla Commissione nell'emendamento 19.0.100.

Così facendo, si evita che entrino in vigore disposizioni di dubbia costituzionalità, posto che un testo unico con funzioni di coordinamento di norme esistenti ha operato in realtà una vera e propria rivoluzione del settore. Infatti, il testo unico che ho richiamato, nella parte di cui si chiede la proroga dell'entrata in vigore, ha operato l'estensione agli immobili ad uso industriale, commerciale, terziario e così via delle norme in materia di sicurezza degli impianti (legge n. 46 del 1990), a cui sono tenute le imprese installatrici e committenti. Tali norme finora erano previste solo per gli edifici ad uso civile abitativo, oppure destinati a studi professionali o a sede di persone giuridiche private e di associazioni.

In particolare, si tratta (come già è emerso nel corso della discussione parlamentare svolta in occasione dell’approvazione del decreto-legge n. 355 del 2003) di evitare che il prossimo 1° gennaio 2005 diventi operativa una disposizione (appunto, l’articolo 107 del testo unico) discussa e discutibile per via della moltiplicazione di nuovi oneri che imporrà ai nuovi destinatari delle norme della citata legge n. 46 del 1990.

Quest’ultima, infatti, impone - com’è noto - regole ed obblighi per impianti elettrici ed elettronici e quindi per gli allarmi antintrusione, per gli impianti termici, idraulici e di protezione dalle scariche atmosferiche, di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, nonché di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua e gas, allo stato liquido e aeriforme, di sollevamento di persone e cose e di protezione antincendi.

Come si può vedere, si tratta di un complesso di norme particolarmente rilevanti. La spesa totale che sarà imposta dai nuovi obblighi è difficilmente quantificabile ma, per rendersi conto della portata che avrebbe la novità prevista, è sufficiente sapere che, per le unità immobiliari ad uso diverso dall’abitativo censite al catasto, quelle che potrebbero e dovrebbero essere adeguate, tale spesa sarebbe di circa 22 milioni.

La Commissione ha previsto un prolungamento dei termini: si tratta di una proroga di soli sei mesi, che è stata del resto operata per altre norme in questo decreto. Io ritengo insufficiente la modifica proposta e per questo sollecito il relatore e il rappresentante del Governo a tener conto della necessità d'intervenire con ragionevolezza rispetto ai termini fissati.

DEMASI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, intervengo per aggiungere, con il permesso del senatore Eufemi, la mia firma all’emendamento 19.0.500.

FAVARO (FI). Signor Presidente, stante l'improponibilità dell’emendamento 19.0.102, vorrei presentare un ordine del giorno che affronti le problematiche in esso contenute.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per richiamare l’attenzione sull’emendamento 19.0.107, che interviene sul riassetto della disciplina riguardante la proprietà industriale, per il riordino della quale il Governo ha ricevuto una delega che dovrebbe scadere tra circa sei mesi.

La delega attualmente è all’esame della Camera e, dalle audizioni finora effettuate, risulta che, essendo la materia enormemente complessa, da parte di tutte le categorie interessate è emersa l’esigenza di un maggiore approfondimento.

Il mio emendamento si propone quindi di prorogare i termini per la delega concessa al Governo, in maniera tale da consentire che il riordino di questa materia avvenga con il maggiore consenso e in maniera più ragionata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 19.0.100/100, 19.0.100/101, 19.0.100/102, 19.0.100/104 e 19.0.100/103, altrimenti il mio parere è negativo.

Esprimo parere favorevole all’emendamento 19.0.100 e contrario agli emendamenti 19.0.3 e 19.0.19.

Sugli emendamenti 19.0.5, 19.0.24 e 19.0.200 c’è il parere contrario della 5a Commissione, quindi esprimo su di essi parere contrario. Esprimo invece parere favorevole all’emendamento 19.0.23.

Per quanto riguarda l’emendamento 19.0.7 (testo 2), identico agli emendamenti 19.0.22 (testo 2) e 19.0.201, esprimo parere contrario. L’emendamento 19.0.101 è improponibile.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 19.0.500 e 19.0.21/100 e parere favore sull’emendamento 19.0.21 della Commissione.

Gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.18 sono improponibili.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 19.0.4. Vorrei comunque ricordare al senatore Piccioni che il suo contenuto è già compreso nell’emendamento 12.0.100. Per le stesse motivazioni, il parere è contrario sull’emendamento 19.0.20.

Il parere è invece favorevole all’emendamento 19.0.17 della Commissione.

Gli emendamenti 19.0.103, 19.0.104 e 19.0.105 sono improponibili.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 19.0.106, 19.0.107 e 19.0.801, mentre l’emendamento 19.0.950 è improponibile.

Infine, esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G19.100, presentato dal senatore Favaro.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Senatore Bergamo, accoglie l’invito che le è stato rivolto a ritirare i suoi emendamenti?

BERGAMO (UDC). Sì, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 19.0.100/100, 19.0.100/101, 19.0.100/102 e 19.0.100/103.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo all’emendamento 19.0.100/104. Senatore Turroni, intende ritirarlo?

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, atteso che l’emendamento 19.0.100 della Commissione è il periodico omaggio che si fa ad alcune categorie di Venezia per la mancata realizzazione delle opere fognarie (e so bene da quale parte dell’Assemblea arrivi questa ennesima proposta), mantengo il subemendamento da me presentato e chiedo che sia verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 19.0.100/104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Piccioni, accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 19.0.3?

PICCIONI (FI). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento 19.0.19, identico al precedente, s'intende ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 19.0.5, sostanzialmente identico agli emendamenti 19.0.24 e 19.0.200, è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.23, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.7 (testo 2), presentato dai senatori Magnalbò e Bongiorno, identico agli emendamenti 19.0.22 (testo 2), presentato dal senatore Malan e da altri senatori, e 19.0.201, presentato dal senatore Bastianoni.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 19.0.101 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.500.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, sono costretto a chiedere di porre in votazione questo emendamento. Non si comprende la ragione per cui altre norme di questo decreto-legge vengono prorogate di un anno e invece su questa si insista per una proroga di soli sei mesi, che dovrà essere comunque estesa.

Insisto dunque per la votazione dell’emendamento 19.0.500.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario sull’emendamento 19.0.500, presentato dal senatore Eufemi. Mi dispiace che il collega abbia voluto introdurre argomenti quali quelli cui ha fatto riferimento in sede di illustrazione dell’emendamento 19.0.500.

Credo che la sicurezza degli impianti debba essere questione alla quale porre la massima attenzione. Non possiamo continuare a dilazionare i termini entro i quali anche negli edifici che non sono puramente residenziali le misure di sicurezza debbono essere attuate.

Faccio presente al senatore Eufemi che sono quattro anni che il testo unico cui egli fa riferimento è stato emanato e non è accettabile che ulteriori ritardi facciano sì che gli impianti elettrici, i sistemi di approvvigionamento di energia e tutti gli altri impianti impiegati soprattutto nelle attività produttive siano lasciati come accadeva un tempo, in considerazione del fatto che molte persone lavorano presso quelle imprese e quelle strutture e hanno il diritto di farlo in condizioni di sicurezza. Inoltre, le condizioni di sicurezza non riguardano solamente chi opera in quelle strutture, ma anche chi malauguratamente abita, vive o lavora in edifici limitrofi.

Non possiamo, per modesti calcoli clientelari quali quelli messi in campo dal senatore Eufemi, sempre sensibile ai più modesti particolarismi ed interessi di bottega, votare un emendamento che procrastina ancora una volta, dopo quattro anni, le norme sulla sicurezza delle strutture commerciali e produttive e di tutte quelle strutture che non sono residenziali.

Dobbiamo combattere questo modo di agire che guarda ai piccoli interessi di bottega e non si occupa della sicurezza di tutti i cittadini. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Moncada).

DEMASI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull’emendamento 19.0.500 ed invito il Governo ad una riflessione, in ordine specialmente alla votazione poc’anzi effettuata sull’emendamento 19.0.100 che, in buona sostanza, su una entità territoriale particolare (stiamo parlando di Venezia) ammette quelle proroghe che poi noi chiediamo per esercizi e per attività di artigianato e di piccola imprenditoria - perché anche di questo si parla - su tutto il territorio nazionale. In buona sostanza, non si capisce per quale motivo debba esserci un giudizio differenziato fra Venezia e il resto del mondo.

Vorrei sottolineare, a chi è intervenuto per fare determinate stigmatizzazioni, che stiamo parlando di una proroga di sei mesi, che stiamo parlando di situazioni di difficoltà obiettiva e che quindi stiamo cercando di andare incontro a coloro i quali queste difficoltà obiettive registrano.

Non facciamo dunque né dello scandalismo, né del clientelismo nel momento in cui ci affianchiamo a chi, per una serie di negligenze che vengono da lontano, si trova oggi a dover affrontare situazioni di recupero nel momento peggiore per la nostra economia e per le nostre attività produttive.

Concludo ribadendo che ritengo utile questo emendamento. Invito pertanto il Governo, se possibile, a rivedere la propria posizione in funzione dell’appena avvenuta approvazione dell’emendamento su Venezia.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, credo non sia inutile ricordare che con l’emendamento 19.0.21 la Commissione ha riconosciuto opportuna la proroga di sei mesi. L’emendamento presentato dal senatore Eufemi, su cui confermo il parere contrario già espresso, si fa carico dello stesso tema, prorogando i termini di un anno. La Commissione ha già mostrato sensibilità su questo argomento, come pure per il caso di Venezia, stabilendo la stessa durata di sei mesi.

Si evidenzia, pertanto, un trattamento identico e analogo; non si estende ulteriormente la possibilità di proroga, ma si fissa il limite di tempo in sei mesi per entrambi i casi.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Eufemi se, a questo punto, intende ritirare il suo emendamento ed accogliere la proposta del relatore.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mio malgrado, ritiro l’emendamento 19.0.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.21/100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.21, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.18 sono improponibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 19.0.4.

PICCIONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI (FI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 19.0.4, poiché parte del contenuto è già stata recepita nell’emendamento 12.0.100.

PRESIDENTE. L’emendamento 19.0.20 si intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.17, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 19.0.102, 19.0.103, 19.0.104 e 19.0.105 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.106, presentato dal senatore Boscetto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.107, presentato dal senatore Maconi.

È approvato.

Avverto che tale emendamento, per il suo contenuto di proroga di una delega legislativa, in sede di coordinamento verrà riferito al disegno di legge di conversione.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.801, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 19.0.950 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.100 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento x1.0.3/100 e favorevole sull’emendamento x1.0.3 della Commissione; il parere è altresì contrario sull’emendamento x1.0.105/100 e favorevole sull’emendamento x1.0.105 della Commissione.

Con riferimento all’emendamento x1.0.100, il parere sarebbe favorevole se il presentatore, senatore Boscetto, accettasse la sostituzione delle parole "tre anni" con le altre "31 dicembre 2005".

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti x1.0.101, x1.0.102 e x1.0.103.

Con riferimento all’emendamento x1.0.104, mantengo il primo comma mentre ritiro la seconda parte del punto 2, che mi pare non ammissibile.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.3/100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.105/100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.105, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.100, al quale il relatore ha suggerito una modifica. Il presentatore accoglie la proposta del relatore?

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, sono d’accordo sulla nuova formulazione proposta dal relatore Falcier, auspico tuttavia che vi sia un buon lavoro di drafting nel sostituire, nel testo definitivo, le parole "due anni" con la data "31 dicembre 2005".

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Boscetto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.101.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, con questo decreto, che, come in passato, potremmo definire tranquillamente "mille proroghe", dal momento che stiamo spostando in avanti, molte volte in modo del tutto immotivato, termini da tempo scaduti (ho fatto riferimento poc’anzi al testo unico sull’edilizia, su cui si è soffermato il senatore Eufemi), assistiamo alla proroga di una decina di decreti legislativi che il Governo non ha emesso o deve modificare, così come prevedeva la legislazione precedentemente approvata.

Signor Presidente, nell’altro ramo del Parlamento, oggi pomeriggio, alle ore 15,30, verranno conferite a questo stesso Governo un’infinità di altre deleghe in materia ambientale, deleghe che coprono tutto il panorama delle materie che afferiscono all’ambiente. In questo caso, ci occupiamo di spostare in avanti tutti i termini riguardanti disposizioni contenute in deleghe legislative connesse alla funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

Quindi, da una parte, il Governo chiede tempo per effettuare lavori che doveva aver già effettuato, in taluni casi anche da anni; dall'altra, il medesimo Governo espropria il Parlamento e si conferisce, tramite questo terzo voto di fiducia, ulteriori deleghe legislative.

È un modo di legiferare che condanniamo, che riteniamo profondamente sbagliato, e lo è ancora di più nel caso a cui mi sto riferendo, perché queste deleghe legislative non vengono esercitate nei termini stabiliti dalla legge, ma vengono rinviate nel tempo.

Non posso far altro che ricordare, così come prevede lo stesso dettato costituzionale, che le deleghe legislative si esercitano in un tempo determinato; noi invece con questo meccanismo, attraverso questo emendamento, facciamo sì che quel tempo venga allungato non si sa bene fino a quando. Assistiamo infatti ad una reiterata proroga di termini scaduti e, all'interno di questo provvedimento, abbiamo proroghe che sono già state effettuate quattro volte.

Per questo motivo, signor Presidente, invito l'Aula a votare contro questa proroga di deleghe legislative contenute nell'articolo 2 della legge n. 186 del 2004.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.102, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.103.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, lei è stato veloce nel mettere ai voti i precedenti emendamenti, mentre io avrei voluto intervenire su quello appena votato…

PRESIDENTE. Forse lei è stato lento, senatore Turroni. Veloce è un termine relativo, senatore.

TURRONI (Verdi-U). Io avevo la mano alzata, ma lei ha proceduto velocemente, signor Presidente, mi permetta di dirlo perché i colleghi devono saperlo.

Qui si tratta di una competenza della Commissione affari costituzionali, alla quale viene assegnata generalmente la materia delle proroghe, però l'emendamento che lei ha messo così velocemente in votazione riguardava la delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radio televisione. Siete stati veloci, complimenti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.103, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento x.1.0.104 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare reca proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, un appuntamento ormai noto a quest'Aula, che purtroppo si ripete almeno due volte l'anno, che dimostra non solo la carente efficienza degli organi esecutivi, ma pure la scarsa capacità di indirizzo e programmazione di questo Governo. Un Governo che abusa dello strumento normativo della decretazione d'urgenza per legittimare l’inerzia dei pubblici uffici e affossare il ruolo dei parlamentari.

Quel che sta accadendo in quest'Aula già da molti mesi a questa parte è quanto di più inusuale sia mai accaduto. La maggioranza non è mai in grado di assicurare - o molto poco - la presenza del numero legale; la discussione parlamentare sparisce e si contingentano i tempi per qualsiasi provvedimento; o si va avanti a colpi di fiducia o si utilizza il vigore straordinario della decretazione d'urgenza per procrastinare l'entrata in vigore di norme volute da un Governo che però non riesce ad applicarle per tempo, palesando una forza esecutiva tristemente incoerente con se stessa o con quanto vuol far apparire e, per giunta, profondamente indifferente alla portata dei principi costituzionali sulla decretazione d'urgenza (articolo 77) e sul buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97).

Un'aberrazione, una contraddizione in termini. Volete essere un Esecutivo forte, volete insistere con il deprecabile abuso del decreto-legge, abuso più volte condannato dalla stessa Corte, ma allora dimostrate, quanto meno, di saper governare e riuscire a far lavorare i vostri uffici, altrimenti non se ne esce più.

Tale incoerenza è insita nel provvedimento ove si prorogano e differiscono termini nelle più disparate materie, dalla normativa per il rilascio del certificato prevenzione incendi (articolo 3) al trattamento dei dati personali (articolo 6) alla privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo n. 419 del 1999, nella quale sono ricompresi, tra gli altri, enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il caso più particolare è previsto dall'articolo 7 del provvedimento che proroga l'entrata in vigore di una norma del codice della strada, cioè l'articolo 72, la quale prevede che anche gli autoveicoli per trasporti speciali siano dotati di strisce retroriflettenti, come già disposto per gli autoveicoli, i rimorchi e i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, non più dal 1° gennaio 2005 bensì dal 1° aprile 2005 per tutti i veicoli di nuova immatricolazione mentre gli altri entro il 31 dicembre dello stesso anno.

A questo proposito, vorrei ribadire che il legislatore italiano, nell'intento di perseguire l'obiettivo di un rafforzamento stradale nel nostro Paese, che solo nel 2003 contava 9.000 vittime sulla strada a differenza di molti Paesi europei - rafforzamento che caratterizza in generale parte della riforma del nuovo codice della strada - ha ritenuto opportuno rendere obbligatorio dal 1° gennaio 2005 le misure contenute nell'articolo 1, paragrafo 3, del decreto-legge n. 151 del 2003 per i veicoli adibiti al trasporto di cose.

L'Italia nell'adottare come obbligatorie le prescrizioni relative alle bande retroriflettenti, stante peraltro il parere espresso sul punto dalla stessa Commissione europea, non violava nel modo più assoluto alcuna norma di diritto internazionale o di diritto comunitario, eppure c'è stato un ritardo.

L'adozione di tali misure non costituiva peraltro neanche un ostacolo alla libera circolazione delle merci e dei servizi, a condizione naturalmente che l'Italia rispettasse in sede di applicazione delle stesse il principio di mutuo riconoscimento. Eppure c'è stato un ritardo.

Per questi motivi sono stati presentati dai Popolari-Udeur alcuni emendamenti che prevedono di inserire nel testo definitivo del decreto ministeriale, che spero sia emanato a breve, una specifica clausola di mutuo riconoscimento. Per essere precisi il principio del mutuo riconoscimento, elaborato dalla prassi comunitaria e specificato da una consolidata giurisprudenza, prevede che gli articoli del trattato comunitario sulla libera circolazione delle merci e dei servizi siano interpretati nel senso che, anche in assenza di norme di armonizzazione, i prodotti fabbricati e commercializzati legittimamente in uno Stato membro debbano poter essere commercializzati in linea di principio con qualsiasi altro Stato membro, senza essere subordinati a controlli supplementari.

Per essere giustificata una normativa nazionale che imponga siffatti controlli deve rientrare in una delle eccezioni previste dall'articolo 30 del Trattato CE o essere riconducibile ad esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e in entrambi i casi essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito.

Ciò significa che l'adozione di prescrizioni tecniche relative alle bande retroriflettenti non crea ostacoli alla libera circolazione dei veicoli prodotti in altri Stati membri e immatricolati in Italia qualora le autorità italiane rispettino il principio del mutuo riconoscimento e autorizzino quindi l'immatricolazione di veicoli, che siano stati già sottoposti a specifici controlli da parte dell'autorità di altri Stati membri e che offrano un livello equivalente di sicurezza, conformemente alle prescrizioni comunitarie.

Questo non dovrebbe comportare ulteriori ritardi e del resto una quantità estrema di variazioni riservate dal legislatore solo nel 2003 al nuovo codice della strada - vuoi con la legge 9 aprile 2003 n. 72, vuoi con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che tuttavia è entrato in vigore il 30 giugno 2003, vuoi con il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 e via di seguito - sono interventi normativi che necessitavano tutti, dal primo all'ultimo, dell'emanazione di decreti ministeriali per definire le modalità di applicazione della normativa vigente. Uno di questi decreti era previsto per esempio dall'articolo 162 del codice della strada circa l'obbligo di adottare giubbotti o bretelle riflettenti per rendere visibile chiunque abbia necessità di scendere dal veicolo.

Per concludere, signor Presidente, speriamo nella efficienza dei pubblici esercizi e auspichiamo che non si torni a votare, seppure a favore, provvedimenti del genere.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è un appuntamento fisso che si ripete con scadenza semestrale e dimostra - come se ve ne fosse bisogno - la scarsa efficienza degli organi esecutivi e sedimenta una pessima prassi. È una prassi che abbiamo più volte definito incostituzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 77 della Costituzione, che per i decreti richiede la straordinaria necessità e urgenza, perché il Governo, sotto la propria responsabilità, possa adottare provvedimenti provvisori con forza di legge.

Negli anni si sono avute molte dispute sull’abuso dello strumento straordinario del decreto-legge che, se affiancato alle ripetute deleghe, molte delle quali addirittura prorogate anche nel provvedimento in esame, attribuisce un potere normativo permanente in capo all’Esecutivo e comporta una surrettizia, continua, permanente sostituzione del decreto-legge alla legge ordinaria. Ormai si legifera solamente per decreto-legge o per decreto legislativo: questa è la vera modifica costituzionale che avete imposto, riducendo il ruolo, lo spazio, la funzione, il diritto del Parlamento.

La mancanza di omogeneità è insita in provvedimenti del genere, dove si prorogano o si differiscono termini nelle più disparate materie, dalla normativa per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, al trattamento dei dati personali, alla privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel quale sono ricompresi, fra gli altri, enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il testo che conclude i nostri lavori è ancora diverso rispetto a quello emanato dal Governo, perché nel frattempo, grazie al lavoro compiuto dalla Commissione, sono state inserite altre proroghe. Vi sono due segni che contraddistinguono le proroghe introdotte dal Governo e dai lavori della Commissione, che rendono, se possibile, omogeneo il provvedimento. Ciò che lo rende omogeneo è il rinvio costante di tutte le norme che riguardano la sicurezza dei cittadini.

Sto pensando all’articolo 3, dove si parla di direttive per il superamento del regime di nulla osta di prevenzione incendi, alle norme sul codice della strada, a quelle che riguardano - ne ho parlato ieri più volte - la manutenzione e la messa a norma degli edifici scolastici, come pure all’articolo 14, riguardante le prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti.

Cosa dire poi a proposito dell’articolo 19 sulla tutela della salute dei non fumatori, tanto sbandierato da alcuni esponenti di questo Governo? Si rinviano, perché siano sempre norme propagandistiche e null’altro.

Sono state introdotte norme che riguardano il rinvio delle disposizioni legislative in materia di edilizia (abbiamo ascoltato gli interessi clientelari rappresentati in quest’Aula dal senatore Eufemi), così come notiamo che vi sono stati rinvii per altre materie sempre legati a problemi di sicurezza dei cittadini.

Signor Presidente, non possiamo far altro che votare contro un provvedimento con queste caratteristiche e questa natura, soprattutto perché al suo interno vi è il solito emendamento presentato all’ultimo momento dal Governo (e non poteva essere diversamente visto che è consuetudine del Governo guardare con assoluta priorità agli interessi del Presidente del Consiglio).

Faccio notare, ancora una volta, la velocità e la scarsa attenzione con la quale si è posto in votazione l'emendamento che si riferisce ai criteri e princìpi direttivi per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che - guarda un po’ - sono contenuti in quel paravento costituito dalla legge sul conflitto d'interesse. Questa è la disposizione che il Governo ha infilato ancor più velocemente all'interno di questo testo, all'ultimo istante, in modo tale che non se ne discutesse e questa norma scomparisse fra infinite proroghe e deroghe.

Avremmo dovuto anche porre attenzione al fatto che alcune di queste proroghe sono già state fatte in precedenza, come quella sul testo unico in materia di edilizia. Al riguardo, infatti, ci sono state ben quattro proroghe e quella introdotta nel testo al nostro esame è addirittura la quinta. Dove va a finire - mi chiedo con domanda del tutto retorica - quella sentenza della Corte costituzionale che impediva la reiterazione dei decreti-legge, soprattutto quando questi vertono sulla stessa materia? Lo ripeto, ancora una volta si proroga una disposizione che dal 2001 è già stata prorogata altre quattro volte.

Esprimiamo pertanto un voto contrario sul metodo e sui contenuti e in particolare in difesa delle prerogative del Parlamento, che non può essere espropriato dei suoi diritti e delle sue prerogative attraverso il ricorso costante alla decretazione d'urgenza e soprattutto al meccanismo della delega. Nel provvedimento al nostro esame, infatti, numerose deleghe vengono nuovamente prorogate, attribuendo per tempi assai lunghi il potere normativo ad un Governo inefficiente e incapace di compiere il proprio lavoro.

All'interno del Governo si litiga per le poltrone, per sperperare le risorse pubbliche, per deliberare questa fantomatica riduzione delle tasse, ma nulla si fa a proposito di ciò che interessa veramente i cittadini, come - l'ho detto più volte - la sicurezza sui luoghi di lavoro e all'interno delle scuole o la sicurezza degli impianti. Ebbene, tutto questo può essere dimenticato, prorogato nel tempo, perché altro deve essere all'attenzione del Governo.

Pertanto, non possiamo far altro che ribadire il nostro voto contrario per il metodo e il merito del decreto di cui si chiede la conversione in legge.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, nella nostra dichiarazione di voto non possiamo non ribadire quanto abbiamo già affermato in sede di discussione generale, e cioè la nostra ferma contrarietà a questa prassi parlamentare, che riteniamo assolutamente incostituzionale.

Mi riferisco all'uso abnorme della decretazione d'urgenza e alla totale mancanza di omogeneità che è insita nel provvedimento oggi al nostro esame e al nostro voto. È una cattiva prassi, che non tiene conto del dettato dell'articolo 77 della Costituzione e che si traduce in una sorta di distorto potere normativo dell'Esecutivo.

Ciò ha fatto dire più volte alla Corte costituzionale che in tal modo si altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti.

Ciò che ci preoccupa è anche la presa d’atto di un cattivo funzionamento della pubblica amministrazione o del rapporto tra Governo e pubblica amministrazione, che evidentemente non riesce ad adempiere o far adempiere nei tempi che dovrebbero essere normali. Le colpe saranno divise tra Governo e pubblica amministrazione, fatto sta che - ormai è prassi - andiamo avanti di proroga in proroga su materie che certamente esigerebbero invece una definizione. Questo coinvolge in qualche modo una riflessione anche sull’articolo 97 della Costituzione.

Un’ulteriore preoccupazione, signor Presidente, è relativa a quella certezza del diritto che credo dovremmo tutti rispettare. Vi sono situazioni nelle quali, di proroga in proroga, si crea, in sostanza, un’assoluta e totale incertezza del diritto e il non adempiere subito a ciò che andrebbe fatto contribuisce ad alimentare anche una parte della cultura dell'illegalità.

Detto ciò, questo provvedimento così disomogeneo - come abbiamo detto - contiene alcune norme che noi giudichiamo assolutamente negative ed altre che reputiamo invece positive. Ne abbiamo accennato durante la discussione generale, pertanto, ora mi limiterò a far cenno solo a quelle disposizioni le cui proroghe giudichiamo negativamente.

L’articolo 2, cioè quello relativo al servizio civile, reca una proroga che ci vede contrari.

Quanto all’articolo 3, relativo al tema della prevenzione degli incendi, come è già stato detto da alcuni colleghi, probabilmente meglio di me, dovremmo evitare proroghe in materie così delicate.

Sull’articolo 5, relativo alle norme in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, abbiamo avanzato una critica specifica riguardante i giovani imprenditori agricoli che per il 2004 non sono ricompresi nell'incentivo, mentre quest'ultimo è proposto per gli anni dal 2005 al 2009.

Con riferimento all’articolo 7, il senatore Fabris ha spiegato bene quali possono essere i rischi di un’ulteriore proroga in materia.

Voglio ribadire e sottolineare che giudichiamo assolutamente negativa la proroga di cui all’articolo 9. Sulla sicurezza scolastica credo vi sia nel Paese una sensibilità notevolissima. "Cittadinanza Attiva" ha raccolto le firme di circa 2.000 istituti scolastici, che chiedono di dare seguito a quanto previsto dalla normativa in esame e non vorrei che ci dovessimo un giorno dolere dinanzi ad episodi che in passato ci hanno tutti convinti.

Abbiamo criticato anche l’articolo 14 concernente le prescrizioni antincendio e l’articolo 15 sulla privatizzazione, trasformazione e fusione di enti, sottolineando come per alcuni di questi enti (li abbiamo già indicati nella discussione generale) davvero non capiamo quali sia la necessità e l’urgenza d'intervenire.

Per concludere, signor Presidente, noi, ribadendo la nostra contrarietà al metodo ed alla prassi adottati, ribadendo altresì la nostra contrarietà ad alcune di queste proroghe, tuttavia dobbiamo sottolineare che alcune sono certamente necessarie al buon andamento del sistema Italia. Per questo motivo, il Gruppo della Margherita si asterrà su questo provvedimento. (Applausi del senatore Petrini).

PRESIDENTE. Do lettura della proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore: "Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative"".

La metto ai voti.

E’ approvata.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative".

 

È approvato.

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3196)

(V. nuovo titolo)

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (3196)

(Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

Art. 1.

Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge

    1. È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 2004, n.  266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 10.

(Personale docente e non docente universitario)

        1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143, relativi all’anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

 

 

EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

 

10.100MONTICONE, MODICA, MONCADA, BRIGNONE, STIFFONI, MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI, AGONI, BOLDI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO PAOLO, MONTI, PEDRAZZINI, PIROVANO, PROVERA, VANZO

Ritirato e trasformato nell'odg G10.100

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,».

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

G10.100 (già em. 10.100)MODICA, MONTICONE, MONCADA, BRIGNONE, STIFFONI, MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI, AGONI, BOLDI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO PAOLO, MONTI, PEDRAZZINI, PIROVANO, PROVERA, VANZO

 

Non posto in votazione (*)

 

Il Senato,

            premesso che:

        l'articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, stabilisce che gli stipendi pagati al personale non laureato dei policlinici universitari non vengano considerati nel calcolo del limite del 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario previsto per le spese per il personale delle università ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

        l'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, stabilisce che le spese sostenute nel 2004 dalle università per tutto il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che lavora nelle aziende miste ospedaliero-universitarie o nei policlinici universitari siano ridotte di un terzo ai fini del calcolo del limite del 90 per cento di cui al punto precedente;

        l'articolo 10 del provvedimento in esame estende al 2005 la citata disposizione del decreto-legge n. 97 del 2004;

        la contemporanea vigenza delle due modalità di calcolo per il personale non laureato dei policlinici universitari potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi con possibili sperequazioni tra le università cui sono annessi i policlinici universitari e tutte le altre,

            impegna il Governo a chiarire tempestivamente nelle sedi opportune che l'articolo 8, comma 12, della legge n. 370 del 1999 è tuttora vigente ai fini del calcolo del limite del 90 per cento previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

 

 

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 14.

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)

        1. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n.  411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.  463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

 

EMENDAMENTI

 

14.100TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

14.101TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «marzo».

 

14.102ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PEDRINI, COSSIGA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «2005» con la seguente: «2006».

 

 

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 15.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

        1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.

 

 

 

 

 

EMENDAMENTI

 

15.1TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

15.100BUCCIERO

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».

 

15.100 (testo 2)BUCCIERO

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15

 

15.0.1MANFREDI

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».

 

15.0.1 (testo 2)MANFREDI

Sost. id. em. 15.100 (testo 2)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

 

 

 

 

ARTICOLI 16, 17 E 18 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 16.

(Canoni demaniali marittimi)

        1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.  168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.  191, è differito al 15 dicembre 2004.

 

Articolo 17.

(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006)

        1. All’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2000-2006».

 

Articolo 18.

(Proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza)

        1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n.  276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

        2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n.  45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell’articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, sono prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

 

EMENDAMENTI

 

18.200 Il Relatore

Approvato

Al comma 1, le parole: «, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio il 1° ottobre 2004».

 

18.100SCARABOSIO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2004» con le seguenti: «dopo il 30 dicembre 2004» e le parole: «31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 gennaio 2007» e, conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. All’articolo 245 del decreto legislativo 19 gennaio 1998, n. 51, le parole: "sette anni dalla data di efficacia del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 2007"».

 

18.1 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

 

18.0.100 IL GOVERNO

Approvato

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210)

        1. All’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1"».

 

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 19.

(Tutela della salute dei non fumatori)

        1. Il termine previsto dall’articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n.  3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

 

19.0.100/100BERGAMO

Ritirato

All’emendamento 19.0.100, al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «gli impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura» sostituire le parole: «che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004» con le seguenti: «che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2005».

 

 

 

19.0.100/101BERGAMO

Ritirato

All’emendamento 19.0.100, al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

 

19.0.100/102BERGAMO

Ritirato

All’emendamento 19.0.100, al comma 1, secondo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «e ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

 

19.0.100/104TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All’emendamento 19.0.100, sopprimere il comma 2.

 

19.0.100/103BERGAMO

Ritirato

All’emendamento 19.0.100, al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

 

19.0.100 LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera)

        1. All’articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".

        2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005».

 

19.0.3PICCIONI

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Denunce pozzi)

        1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, alle parole: "30 giugno 2003", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

 

19.0.19MAGNALBÒ, BONGIORNO

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Denunce pozzi)

        1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, alle parole: "30 giugno 2003", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

 

19.0.5MAGNALBÒ, BONGIORNO

Improcedibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Società cooperative)

        1. All’ultimo comma dell’articolo 223-duodecies delle Norme di attuazione e transitorie del codice civile le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all’albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell’articolo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005».

 

19.0.24STIFFONI, MALAN, MAFFIOLI

Improcedibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Società cooperative)

        1. All’ultimo comma dell’articolo 223-duodecies delle Norme di attuazione e transitorie del codice civile le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all’albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell’articolo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005».

 

19.0.200BASTIANONI

Improcedibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Società cooperative)

        1. All’ultimo comma dell’articolo 223-duodecies delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

        2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative di cui al comma 2 dell’articolo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005».

 

19.0.23 LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regolamento interno delle società cooperative)

        1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile».

 

19.0.7MAGNALBÒ, BONGIORNO

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

        1. All’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente, 16 gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" le parole: "e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2".

        2. All’allegato I di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è soppresso il punto 12, lettera a)».

 

19.0.7 (testo 2)MAGNALBÒ, BONGIORNO

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

        1. All’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente, 16 gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" le parole: "e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2".

».

 

19.0.22MALAN, STIFFONI, MAFFIOLI

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

        1. All’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente, 16 gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" le parole: "e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2".

        2. All’allegato I di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è soppresso il punto 12, lettera a)».

 

19.0.22 (testo 2)MALAN, STIFFONI, MAFFIOLI

Id. em. 19.0.7 (testo 2)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

        1. All’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente, 16 gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" le parole: "e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2".

».

 

19.0.201BASTIANONI

Id. em. 19.0.7 (testo 2)

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

        1. All’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.", le parole: "e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2".».

 

19.0.101BASTIANONI

Improponibile

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

        1. All’Allegato I del decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,", il punto 12, lettera a) è abrogato».

 

19.0.500EUFEMI

Ritirato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme sulla sicurezza degli impianti)

        1. All’articolo 14 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole: "1º gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2006"».

19.0.21/100TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All’emendamento 19.0.21, al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio» con le seguenti: «31 gennaio».

 

19.0.21 LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per la sicurezza degli impianti)

        1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

 

19.0.2PICCIONI

Improponibile

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accordi di riallineamento)

        1. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo", sono sostituite dalle seguenti: "Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo"».

 

19.0.18MAGNALBÒ, BONGIORNO

Improponibile

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accordi di riallineamento)

        1. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo", sono sostituite dalle seguenti: "Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo"».

 

19.0.4PICCIONI

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Allevamento di animali)

        1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

        2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del punto 19, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono soppresse».

 

19.0.20MAGNALBÒ, BONGIORNO

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Allevamento di animali)

        1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005».

 

19.0.17

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica)

        1. All’articolo 4, comma 150 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite con le parole: "trentasei mesi" e all’articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

 

19.0.102FAVARO, PASINATO, TREDESE

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre 2002 – serie speciale – che abbia comunque conseguito l’idoneità al corso concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente entro il 31 dicembre 2006 con rapporto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2005/2006 nei limiti dei posti ancora vacanti messi a concorso in ambito regionale con il succitato D.D.».

 

19.0.103FABBRI

Improponibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per il personale docente dichiarato inidoneo al servizio)

        1. All’articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i periodi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: "I docenti di cui al presente comma nonchè quelli già collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto sono inseriti in apposito ruolo ai fini dell’utilizzazione da parte delle istituzioni scolastiche e delle altre amministrazioni richiedenti. Le modalità di utilizzo sono regolate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed i soggetti interessati con oneri a carico dell’ente di destinazione».

 

19.0.104FABBRI

Improponibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per gli ex dipendenti dell’Agensud trasferiti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni)

        1. La restituzione dei contributi versati di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore».

 

19.0.105VALDITARA

Improponibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Il fondo di 10 milioni di euro, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari di cui all’articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, UPB 3.2.3.45 Cap. 7368 "sostegno all’istruzione", è trasferito ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da utilizzare per le finalità già previste dai commi 99 e 100 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province autonome con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base di criteri definiti d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome"».

 

19.0.106BOSCETTO

Approvato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

        All’articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, sopprimere le parole da: "e, comunque" fino alla fine del periodo».

 

19.0.107MACONI

Approvato. Riferito al disegno di legge di conversione. Cfr. stenografico

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. All’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

            «a) al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2005";

            b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

 

19.0.801 IL RELATORE

Approvato

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

 

19.0.950 IL RELATORE

Improponibile

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

All’articolo 8 della legge 29 luglio 2003, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "metrologia legale" aggiungere le seguenti: "nonché di marchi di identificazione e dei titoli dei metalli preziosi;

            b) al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: "e successive modificazioni" le seguenti: ", includendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa e aggiornandone gli importi";

            c) al comma 1, la lettera c), è modificata come segue: "adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie, nonché armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure"».

 

ORDINE DEL GIORNO

 

G19.100FAVARO, PASINATO, TREDESE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3196,

            impegna il Governo ad attivarsi affinché il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre 2002 – serie speciale – che abbia comunque conseguito l’idoneità al corso concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, sia assunto gradualmente entro il 31 dicembre 2006 con rapporto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2005/2006.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 20.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

X1.0.3/100TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All’emendamento x1.0.3 al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni e tre mesi».

x1.0.3 (già 2.0.1) LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "due anni", sono sostituite con le seguenti: "tre anni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi"».

 

x1.0.105/100TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All’emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «fino al 30 aprile 2005».

 

x1.0.105 (già 1.0.1) LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 è prorogato di sei mesi».

 

x1.0.100BOSCETTO

V. testo 2

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni, sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "tre anni"».

 

x1.0.100 (testo 2)BOSCETTO

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni, sostituire le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge." con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2005"».

 

x1.0.101 IL RELATORE

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 è prorogato al 31 dicembre 2005».

 

x1.0.102 IL GOVERNO

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell’articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112 è prorogato di tre mesi».

 

x1.0.103 IL GOVERNO

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 3, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005"».

 

x1.0.104 IL RELATORE

V. testo 2

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Agli articoli 7 e 8, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

        2. All’articolo 8 della legge 29 luglio 2003, n. 229, altresì:

            a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "metrologia legale" aggiungere le seguenti: "nonché di marchi di identificazione e dei titoli dei metalli preziosi;

            b) al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: "e successive modificazioni" le seguenti: ", includendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa e aggiornandone gli importi";

            c) al comma 1, la lettera c), è modificata come segue: "adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie, nonché armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure"».

 

x1.0.104 (testo 2) IL RELATORE

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Agli articoli 7 e 8, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

        ».

 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

 

C1 Il Relatore

Approvata

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative».

 

 

 




[1]     Nel corso dell’esame al Senato sono stati inoltre aggiunti 8 articoli dopo l’art. 1 del disegno di legge di conversione.

[2]     Cfr. parere del 27 giugno 2002 sul d.d.l. di conv. del D.L. 108/2002.

[3]     In un singolo caso, il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere una legge di conversione rilevando, nel relativo messaggio (Doc. I, n. 1) che l’inserimento di una disposizione nella legge di conversione volta a differire un termine già scaduto per l’esercizio di una delega legislativa costituisce “una evidente illogicità giuridica, tanto più inspiegabile se si pensa che un disegno di legge ad hoc […] prevede correttamente il conferimento di una nuova delega” (si trattava della legge di conversione del D.L. 25 gennaio 2002, n. 4, Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l’agricoltura: l’art. 2 della legge differiva il termine, scaduto il 4 febbraio 2002, per l’esercizio della delega (art. 1, L. 422/2000), per il recepimento della direttiva 1999/74/CE, recante le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, approvata definitivamente dalla Camera il 26 marzo 2002. Il D.L. è decaduto per decorrenza dei termini di conversione il 29 marzo).

[4]     L. 27 ottobre 2003, n. 290, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.

[5]     27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

[6]    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1.

[7]    Cfr. l'art. 16 del decreto legge n. 355 del 2003, convertito in legge n. 47 del 2004.

[8]     Il CCNL del 20 settembre 2001 è integrativo di quello stipulato il 7 aprile 1999.

      Ai sensi del comma 2 del citato art. 24, la procedura per la riammissione deve concludersi entro sessanta giorni dalla domanda.

      Si ricorda inoltre che, in base al medesimo comma 2, in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria e nel profilo rivestiti al momento delle dimissioni e percepisce il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione delle fasce retributive e della retribuzione individuale di anzianità (RIA) a suo tempo eventualmente maturate.

      Il successivo comma 5 dell'art. 24 specifica che, qualora il dipendente riammesso in servizio goda già di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo.

[9]     Trovano applicazione le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del citato art. 31 del contratto integrativo.

[10]    Ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

[11]    D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64

[12]    Si ricorda che il termine originario (1 giugno 2004) di entrata in vigore della nuova disciplina del Servizio civile nazionale era già stato prorogato di sei mesi (al 1 gennaio 2005) dall’art. 12 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47. La proroga era finalizzata, secondo la relazione governativa del d.d.l. di conversione del D.L. 355/2003, a raccordare la data di piena efficacia della nuova disciplina sul servizio civile, recata dal D.Lgs. 77/2002, con quella prevista per la sospensione anticipata della leva obbligatoria, che il d.d.l. S. 2572, allora in corso di esame al Senato, fissava al 1° gennaio 2005. Quest’ultimo d.d.l. è stato successivamente approvato (L. 23 agosto 2004, n. 226).

[13]    L'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 77/2002 stabilisce che sono ammessi a svolgere il servizio civile, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani che siano in possesso dell’idoneità fisica e che, alla data di presentazione dell’apposita domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

[14]    Le disposizioni del D.Lgs.. 77 del 2002 già in vigore (artt. 2 e 4) riguardano, rispettivamente, il l'Ufficio nazionale per il servizio civile e il Fondo nazionale per il servizio civile.

L'ufficio nazionale per il servizio civile cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riservata l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.

Il Fondo nazionale per il servizio civile, preposto all'erogazione dei trattamenti previsti dal D.Lgs. 77/2002, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse.

[15]    “Quest’ultima previsione – secondo la Corte - deve essere letta alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali che già avevano consentito di ritenere che la ‘difesa della Patria’ non si risolvesse soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire una aggressione esterna, potendo comprendere anche attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). Accanto alla difesa ‘militare’, che è solo una forma di difesa della Patria, può ben dunque collocarsi un’altra forma di difesa, per così dire, ‘civile’, che si traduce nella prestazione di […] comportamenti di impegno sociale non armato".

[16]    D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[17]    Il termine, originariamente fissato al 12 gennaio 2001, è stato prorogato al 31 dicembre 2003 dall’art. 13-sexies del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2004 dal D.L. 24 giugno 2003, n. 147, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 200.

[18]       Il territorio interessato ha un’estensione di oltre 175.000 ha. situati nei bacini superiori del Tevere e dell’Arno e ricadenti nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. Tra le funzioni dell’ente si segnalano la progettazione e l’esecuzione delle opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché la gestione, l’esercizio e la manutenzione delle opere medesime, l’effettuazione di studi e ricerche anche sperimentali, la realizzazione, manutenzione e l’esercizio di opere pubbliche irrigue di bonifica idraulica ed infrastrutturali su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonché ad altri interventi ad esso affidati da enti locali territoriali.

 

[19]    Aiuti per favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori sono previsti dall’art. 8 del regolamento CE 1257/99.

[20]    Va rilevato che nella relazione governativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo n. 331, poi divenuto il decreto legislativo n. 99 del 2004, si faceva già correttamente riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, laddove nel testo dello stesso schema il riferimento era effettuato per errore all'articolo 1, comma 2 "del presente decreto".

[21]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214

[22]    D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285

[23]   Legge 24 dicembre-2003, n. 363, Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

[24]    Emendamento Tessitore 8.1, approvato dall’Assemblea del Senato nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2004.

[25]    Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Il testo dell’art. 28 è quello risultante dalle modifiche ad esso apportate dall’art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, e dall’art. 34, co. 23, della legge finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 289).

[26]    Legge 27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

[27]    Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 24 settembre 2004.

[28]    Legge 3 agosto 1999, n. 265, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142.

[29]   D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

[30]   L. 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti; Decreto del Ministro dell’Interno 26 agosto 1992, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

[31]   Risoluzione in Commissione 7/00488 annunciata nella seduta n. 530 del 19 ottobre 2004

[32]   D.L. 7 aprile 2004, n. 97 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.

[33]   Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[34]   Previsti dall’articolo 24, comma 1 della legge 448/1998 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[35]   Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[36]   D.P.R. 21 novembre 2000, n. 415 Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258

[37]   Decisione 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[38]   Cinque progetti hanno carattere mirato: Comenius (istruzione scolastica-formazione docenti); Erasmus (mobilità degli studenti delle scuole superiori e delle università); Grundtvig (istruzione degli adulti); Lingua (insegnamento e apprendimento delle lingue europee); Minerva (Istruzione aperta e a distanza –IAD; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione -TIC) ; gli altri tre promuovono azioni intersettoriali.

[39]   D.Lgs. 6 settembre -2001 n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[40]    A norma dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa è una misura che l'autorità governativa può disporre nel caso in cui le attività della società (anche se già posta in liquidazione) non risultino sufficienti al pagamento dei debiti.

[41]    A seguito della soppressione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e dell’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, il Governo è stato delegato ad emanare le disposizioni necessarie per disciplinare il trasferimento delle competenze. Conseguentemente, il D.Lgs. n. 96 del 1993 ha trasferito alle amministrazioni ministeriali le competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), istituiti dalla legge 1° marzo 1986, che sono stati soppressi.

[42]    Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 96/1993, le opere e dei progetti speciali già di competenza della soppressa Cassa per il Mezzogiorno, affidati all’Agensud nell’ambito di una particolare gestione separata, sono stati trasferiti alla competenza delMinistro dei lavori pubblici, che provvede mediante appositi commissari ad acta. Il decreto legislativo n. 96 del 1993 è stato successivamente modificato dal D.L. n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995, che ha introdotto l’articolo 9-bis con il quale, per snellire le numerose procedure di contenzioso, è stata dettata una specifica disciplina per la definizione delle controversie.

[43]    La disciplina previgente prevedeva un limite massimo del 35% delle pretese di maggiori compensi da parte dei creditori, mentre – nel caso in cui sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva – il limite massimo era del 70% di quanto riconosciuto dallo stesso lodo arbitrale o dalla decisione giurisdizionale.

[44]    L’art. 21 del D.M., al punto 21.2 (Disposizioni transitorie) definisce i termini per l’adeguamento alle disposizioni del decreto da parte delle attività ricettive nel seguente modo: lett. a) 2 anni per le disposizioni gestionali di cui agli artt. 14, 15 e 16 del decreto; lett. b) 31 dicembre 1999 per tutte le altre disposizioni, ad esclusione di quelle indicate alla lettera c); lett. c) otto anni per l’adeguamento all’interno delle camere dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi, a quanto previsto al punto 19.2 (reazione al fuoco dei materiali).

[45]   D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[46]   Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 recante Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

[47]   Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

[48]   Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[49]   L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[50]   Gli enti elencati in allegato al decreto legislativo n. 419 sono i seguenti: Giunta centrale per gli studi storici; Deputazioni e società di storia patria; Istituto italiano di numismatica; Istituto storico italiano per il medio evo; Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; Istituto italiano per la storia antica; Istituto per la storia del Risorgimento italiano; Ente per le ville vesuviane; Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"; Ente "Casa di Oriani"; Centro nazionale di studi leopardiani; Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"; Istituto italiano per la storia della musica; Istituto italiano di studi germanici (Roma); Istituto nazionale di studi verdiani (Parma); Centro nazionale di studi manzoniani (Milano); Ente "Casa Buonarroti" (Firenze); Ente "Domus Galileana" (Pisa); Istituto "Domus Mazziniana" (Pisa); Centro nazionale di studi alfieriani (Asti); Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze); Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano); Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma); Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza); Istituto internazionale di studi giuridici (Roma); Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma); Erbario tropicale di Firenze; Ente nazionale della cinofilia italiana.

[51]   Legge n. 400 del 23 agosto 1988, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[52]    Sul relativo documento ministeriale, trasmesso alle Camere il 5 marzo 2001, la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 13 marzo 2001. Per maggiori elementi al riguardo si rinvia al dossier provvedimento n.1808 del 12 marzo 2001.

[53]    Sul relativo documento ministeriale (che aveva ad oggetto, peraltro, anche l’istruttoria relativa alla Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”, all’Istituto italiano per la storia della musica e all’Istituto “Domus Mazziniana” di Pisa), trasmesso alle Camere il 2 agosto 2001, la VII Commissione ha espresso il proprio parere favorevole (con osservazioni) nella seduta del 26 settembre 2001. Per maggiori elementi al riguardo si rinvia al dossier provvedimento n. 24 del 19 settembre 2001.

[54]    Sul documento ministeriale, trasmesso alle Camere il 14 dicembre 2001, la II Commissione (Giustizia) ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 19 dicembre 2001.

[55]    Sul documento ministeriale, trasmesso alle Camere l’11 dicembre 2001, la VII Commissione ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 15 gennaio 2002. Per maggiori elementi al riguardo si rinvia al dossier provvedimento n. 51 del 10 gennaio 2002.

[56]    Al riguardo si ricorda che per l’Istituto italiano per la storia della musica, già oggetto di istruttoria da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del D.Lgs. n. 419/1999, nell’ambito del documento trasmesso alle Camere il 2 agosto 2001, il Ministero proponeva, su indicazione dell’Istituto medesimo, la misura della fusione in un organismo che, all’interno dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, godesse della necessaria autonomia e conservasse comunque la propria denominazione. Successivamente si è tuttavia riscontrato che tale scelta avrebbe comportato notevoli difficoltà di attuazione, trattandosi di istituti aventi natura giuridica diversa. L’Istituto italiano per la storia della musica ha pertanto convenuto (cfr. nota del 19 dicembre 2001) sull’opportunità di procedere dapprima alla privatizzazione e, in un secondo momento, alla fusione in un unico organismo all’interno dell’Accademia di santa Cecilia (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 419/1999).

[57]   La VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole il 3 dicembre 2003; la 7° Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni il18 dicembre 2003.

[58]   Su tale istruttoria la 7° Commissione del Senato ha espresso parere favorevole il19 maggio, la VII commissione della Camera  non si e' espressa entro il termine stabilito.

[59]   DPCM 8 ottobre 2004 Trasformazione, in struttura scientifica dell'Universita' degli studi di Firenze, dell'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

[60] In base all’art. 228 del Trattato CE, lo Stato membro ha l’obbligo di adottare i provvedimenti indicati dalla sentenza Corte di giustizia. Nel caso in cui lo Stato in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato allo Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Qualora lo Stato in questione non abbia preso, entro il termine fissato dalla Commissione, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione.

 

[61]   L’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 24 giugno 2004, n. 157 “Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, ha modificato i commi 18 e 19 dell’articolo 80 della legge n. 289/2002, ricomprendendovi anche il Programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ “Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale”.

[62]    Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con lalegge n. 183/1987, è finalizzato a garantire il coordinamento degli interventi previsti dalla normativa comunitaria con quelli degli altri strumenti nazionali di agevolazione, e l’utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi (comunitari e nazionali) per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, il Fondo di rotazione si avvale di due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria generale dello Stato, nei quali vengono versate, rispettivamente, le somme erogate dalle Istituzioni della Comunità europea a favore dell'Italia e le somme annualmente determinate con la legge di bilancio.

In caso di mancata attuazione del progetto, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità.

[63]    La disciplina dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006 assegna ai Fondi tre obiettivi di sviluppo, di cui l’obiettivo 1 riguarda lo sviluppo delle regioni il cui PIL pro capite sia inferiore al 75% della media comunitaria (art. 3 del Regolamento CE n. 1260/1999).

Per il periodo di programmazione 2000-2006, nell'obiettivo 1 sono ricomprese, le seguenti regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per l’attuazione degli interventi che rientrano negli obiettivi del QCS, sono stati approvati 14 Programmi Operativi, di cui 7 di carattere regionale (POR, uno per ciascuna delle 6 regioni dell'obiettivo 1, cui si aggiunge il Molise, l'unica regione italiana in sostegno transitorio) e 7 di carattere nazionale (PON), gestiti dalle Amministrazioni centrali, relativi ai seguenti settori: “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione”; "La scuola per lo sviluppo”; “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”; “Sviluppo locale”; “Trasporti”; “Pesca" e "Assistenza tecnica".

[64]    Con il D.M. Economia 4 maggio 2001 è stata assegnata, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, la somma complessiva di 8,5 milioni di euro, a titolo di acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del Programma operativo “Assistenza tecnica e azioni di sistema”, in concomitanza con il versamento effettuato dalla Commissione all'atto del primo impegno dell’acconto del 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, ai sensi dell'art. 32, par. 2, del Regolamento CE n. 1260/99.

[65]    Acronimo per “Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale

[66]    Le iniziative comunitarie di cui all’art. 20 del Reg. n. 1260/1999 riguardano i seguenti settori:

a)       cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale ("INTERREG");

b)       rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile ("URBAN");

c)       sviluppo rurale ("LEADER");

d)       cooperazione transnazionale per rimuovere discriminazioni sul mercato del lavoro ("EQUAL").

Ciascun settore riceve finanziamenti da un solo Fondo: i settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione "orientamento", il settore di cui alla lettera d) dall'FSE.

La Commissione adotta orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione.

I programmi d'iniziativa comunitaria, coprono un periodo di sette anni, e vengono riesaminati a seguito della valutazione intermedia e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d'intesa con detto Stato membro.

[67]    Con i decreti del Ministro dell’economia 14 gennaio 2002 e 18 marzo 2002, n. 7 si è provveduto ad assegnare ed erogare l’acconto del 7% del cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell’iniziativa comunitaria Leader+ relativi, rispettivamente alle regioni Abruzzo, Marche e Toscana, e alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ed alla costituzione di una Rete tra territori rurali, di cui al regolamento CE n. 1260/99.

L’ammontare del cofinanziamento nazionale dell’iniziativa Leader+ è stato determinato per il 2001 e 2002 con il D.M. Economia 6 giugno 2002, n. 19, per il 2003 con il D.M. Economia 11 aprile 2003, n. 2 e per il 2004 con il D.M. Economia 7 aprile 2004, n. 6.

[68]    Emendamento del relatore (18.200), approvato dall’Assemblea del Senato nel corso della seduta del 24 novembre: il testo originario del decreto-legge prevedeva la proroga soltanto per i GOA il cui mandato sarebbe scaduto tra la data di entrata in vigore del decreto stesso (11 novembre) ed il 31 dicembre 2004.

[69]    Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

      a) gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli albi speciali e i magistrati a riposo;

      b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

      c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza;

      c-bis) i notai anche in pensione.

      Per la nomina a giudice onorario aggregato sono poi richiesti i seguenti requisiti:

      a) essere cittadino italiano;

      b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

      c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;

      d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

      e) avere idoneità fisica e psichica;

      f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;

      g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;

      h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi;

      h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età

      Non possono essere infine nominati giudici onorari aggregati:

      a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

      b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

      c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

      d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

[70]    Ovvero, fino al riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria ex art. 106, secondo comma, Cost., e, comunque non oltre 5 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 51/1998.

[71]    Si tratta di procedimenti per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla citata pena detentiva; di procedimenti per violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), oltraggio aggravato ad un magistrato in udienza (art. 343, co. 2, c.p.) e violazione aggravata di sigilli (art. 349, co. 2, c.p.).

[72]    Il consiglio giudiziario decide nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 ovvero integrato da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di corte d’appello.

[73]    Si tratta delle circolari P-10538/2003 (per i giudici onorari di tribunale) e P-10370/2003 (per i vice procuratori onorari), aggiornate alla delibera del 5 giugno 2003. Le suddette circolari abrogano le precedenti circolari P-11356 e 11357 del 22 maggio 2000.

[74]   Cfr. l'art. 51, commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

[75]    Tale decreto è stato emanato ai sensi del comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo articolo 51 della L. n. 3, e successive modificazioni.

[76]    Recante Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, numero 183.

[77]    L’art. 5 del DM 12 luglio 1990 aveva indicato i termini per l’adeguamento in relazione alla combinazione di due differenti parametri: valori di emissione per ciascuna sostanza (ritenuta cancerogena e/o teratogena e/o mutagena) e tipologia di impianto.

[78] La direttiva 91/271/CE impone ai centri urbani (anche ai piccoli insediamenti) il rispetto di norme minime sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue, stabilendo precise scadenze per la loro realizzazione.

[79] Per “trattamento secondario” si intende il trattamento delle acque reflue urbane effettuato tramite processi che, in genere, comportano il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, ovvero tramite altri processi in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nell’allegato I, tabella 1, della direttiva.

[80] Al riguardo si fa presente che la relazione presentata dalla Commissione il 23 aprile 2004 sull’attuazione della direttiva 91/271/CEE specifica, a proposito di tale sentenza, che sono in corso di realizzazione tre impianti di trattamento che saranno completati entro la fine del 2004.

[81] La direttiva 91/271/CEE stabilisce diversi tipi di trattamento delle acque reflue urbane in dipendenza della sensibilità delle aree considerate.

[82] Direttiva 1996/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente.

[83] Tale registro è stato istituito a seguito della decisione 2000/479/CE del 17 luglio 2000. 

[84]   Il citato provvedimento è stato emanato in attuazione della delega di cui alla legge 3 ottobre 2001, n. 366.

[85] Regolamento (CE) 1435/2003 relativo allo statuto della società cooperativa europea. L’adozione dello statuto della società cooperativa europea permetterà alle cooperative di operare in tutta l’Unione europea con un’unica personalità giuridica. Gli Stati membri hanno tempo fino al 18 agosto 2006 per adottare le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento.

[86]    In particolare, si precisava che “al finanziamento di 900 mld per l’edilizia sovvenzionata corrisponde una previsione di realizzazione di 9.000 alloggi ed al limite annuo di d’impegno di 50 mld una previsione di realizzazione di 8.400 alloggi”.

[87]    Ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), al fine dell'utilizzazione dei finanziamenti previsti per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, il Ministro dei lavori pubblici - in qualità di Segretario generale del CER - doveva comunicare ai Presidenti delle Giunte regionali interessate, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 136:

-          l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale per la mobilità dei dipendenti pubblici, cui si riferiscono i procedimenti ancora pendenti;

-          i soggetti attuatori o proponenti di tali proposte.

      Secondo tale normativa, nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma. La ratifica di tale accordo da parte del consiglio comunale determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.

      Il comma 2 del medesimo articolo dispone però che se gli accordi di programma in questione non vengono ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER, essi sono automaticamente esclusi dal finanziamento.

I termini previsti dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, differiti più volte, sono stati da ultimo prorogati al 31 dicembre 2004 dall’art. 6 del D.L. n. 355 del 2003 convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[88]    L’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che disciplina gli accordi di programma, prevede, in particolare, al comma 5, che, nel caso in cui l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

 

 

[89]   comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[90]   Cfr. in particolare il D.M. 12. 11. 1992 e successive modificazioni - Regolamento per la valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

[91]   Cfr. il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1990, n. 443.

[92]   Cfr. l’articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[93]   Cfr al riguardo il dibattito svoltosi presso la XIV Commissione del Senato, in data 21 gennaio 2004, sul decreto legge n. 255/2003, sopra citato (A.S. 2677).

[94]   Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137,

[95]   Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

[96]   Il piano è volto al sostegno:

•     della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;

•     dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

•     dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

•     della valorizzazione professionale del personale docente;

•     delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

•     del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

•     della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

•     degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

•     degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;

•     degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

[97]   La somma è destinata ai seguenti interventi: sviluppo delle tecnologie multimediali; interventi contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

[98]   Tale somma è finalizzata all’attuazione di tre obiettivi specifici: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia; formazione iniziale e continua del personale; orientamento contro la dispersione scolastica e diritto-dovere di istruzione e formazione.

[99]  L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[100] Si ricorda la distinzione tra proroga  e differimento posta dalla circolare del Presidente della Camera emanata il 20 aprile 2001 (contestuale ad identiche circolari del Presidente del Senato e del Presidente del Consiglio), recante le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, e dalla Guida alla redazione dei testo normativi (Circolare della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001, punto 3.4), secondo cui “la proroga di una norma interviene sui limiti temporali di applicazione di una disposizione ovvero quando i termini di vigenza della disposizione stessa non sono ancora scaduti, interviene, invece, il differimento quando i termini di vigenza della disposizione sono già scaduti”.

[101] L’attuale scadenza è stata fissata dalla legge 28 maggio 2004 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative, che all’articolo1, comma 2 ha prorogato di un anno (11 giugno 2005) il termine originariamente fissato all’11 giugno 2004 (una nno dalla data di entrata in vigore della legge n. 131 del 2003).

[102] Circa la distinzione tra proroga e differimento si veda il commento all’articolo 4 del disegno di legge di conversione.

[103] L’attuale scadenza è stata fissata dalla legge 28 maggio 2004 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative, che all’articolo 1, comma 2 ha prorogato di un anno (11 giugno 2005) il termine originariamente fissato all’11 giugno 2004 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 131 del 2003).

[104]Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione.Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse”.

[105] V. l’emendamento x1.0.102, approvato nella seduta a.m. dell’assemblea del Senato del  24  novembre 2004.

[106] Recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. Tale legge è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104, S.O.

[107]  La trasmissione alle Camere è disposta dopo l'acquisizione del parere della «Conferenza Stato-regioni», per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

[108] “tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata”

[109] ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

[110]  Legge 27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

[111]  La L. 186/2004, pubblicata il 28 luglio 2004, è entrata in vigore il giorno successivo.

[112]  Legge 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici.

[113]  La L. 137/2002 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2002, ed è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo.

[114]  Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

[115]  A ciò ha provveduto, come accennato, il D.Lgs. 300/1997.

[116]  Per maggiori approfondimenti sull’oggetto della delega e sui princìpi e criteri direttivi cfr. il dossier del Servizio Studi n. 32/1 del 2002 sull’AC 1534/B - legge n. 137 del 2002.

[117]  La Commissione bicamerale è stata dunque ricostituita in virtù di tale disposizione. La L. 59/1997 prevede che tale Commissione sia composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera, su designazione dei gruppi parlamentari.

[118]  D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[119]  D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[120]  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[121]  Ci si riferisce al già citato D.Lgs. 3/2004 (Ministero per i beni e le attività culturali) e al D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, concernente “La Biennale di Venezia”, ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[122]  Il decreto legislativo n. 300/1999, dettando all’articolo 21 disposizioni attinenti all’ordinamento del Ministero della difesa, fa salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 264/1997. Il citato D.Lgs. n. 300/1999 non reca una disciplina esaustiva, sia pure di carattere generale, dell’ordinamento del Ministero della difesa, e si limita a prevedere, al comma 1 dell’articolo 21 appena citato, che il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.

[123]  Per una più ampia illustrazione del contenuto dei decreti legislativi oggetto dell’intervento integrativo e correttivo si rinvia al dossier decreti-legge n. 153 (15 luglio 2004) del Servizio studi.

[124] Si veda anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.