XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni |
Titolo: | Flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per il 2006 - Schema di D.P.C.M. n. 580 (art. 3, co. 4, D.Lgs. 286/1998) |
Serie: | Pareri al Governo Numero: 509 |
Data: | 18/01/06 |
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
pareri al governo |
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Flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il 2006 Schema di D.P.C.M. n. 580 (art. 3, co. 4, D.Lgs. 286/1998) |
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n. 509
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xiv legislatura 18 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali |
SIWEB
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File: ac0825.doc
INDICE
Le linee generali della legislazione in materia di immigrazione
§ La programmazione dei flussi migratori
§ Il contrasto all’immigrazione clandestina
§ L’integrazione degli stranieri regolari
Schema di D.P.C.M.
§ Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006
Normativa di riferimento
§ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (artt. 1, 2, 2-bis, 3, 14, 21, 22, 23, 24, 26)
§ D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (artt. 29-41)
§ L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. (art. 3, 14)
§ D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100. Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione
§ D.P.C.M. 19 maggio 2004. Modifica al D.P.C.M. 23 luglio 2002, riguardante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
§ D.P.C.M. 17 dicembre 2004. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005
§ D.P.C.M. 17 dicembre 2004. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005
§ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, (conv. con mod. Legge 14 maggio 2005, n. 80). Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 1-ter)
§ O.P.C.M. 22 aprile 2005, n. 3426. Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui al D.P.C.M. 20 marzo 2002, al D.P.C.M. 7 novembre 2003, al D.P.C.M. 23 dicembre 2004 e al D.P.C.M. 21 aprile 2005.
§ D.P.R. 13 maggio 2005 Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006
Documentazione
§ Corte dei conti, Relazione sulla gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell'immigrazione, 11 marzo 2005 (stralci)
Numero dello schema di decreto |
580 |
Titolo |
Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006 |
Norma di riferimento |
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3, co. 4 |
Settore d’intervento |
Immigrazione |
Numero di articoli |
7 |
Date |
|
§ presentazione |
10 gennaio 2006 |
§ assegnazione |
10 gennaio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
30 gennaio 2006 |
§ termine per l’emanazione dell'atto |
30 novembre 2005 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Rilievi di altre Commissioni |
No |
Ai sensi dell’art. 3, co. 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.
A tal fine si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di coordinamento e monitoraggio del testo unico previsto dall'art. 2-bis del testo unico medesimo, la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e le competenti Commissioni parlamentari.
Si rileva che lo schema di D.P.C.M. in esame non risulta, allo stato, corredato del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006, composto di sette articoli, fissa la quota massima di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato ed autonomo nel numero complessivo di 170.000 unità. 120.000 unità complessive sono destinate ad ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo; 50.000 unità ad ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale.
All’interno di tale quota complessiva sono previste ulteriori, articolate quote di riserva, per la cui descrizione si rinvia alle schede di lettura.
Le linee generali della legislazione in materia di immigrazione in Italia sono fissate dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (cosiddetta “legge Turco-Napolitano”).
La disciplina vigente relativa all’immigrazione è stata successivamente consolidata nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Il diritto di asilo è regolato dal decreto legge n. 416 del 1989 (convertito in legge con L. 28 febbraio 1990, n. 39) “Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato” (cosiddetta “legge Martelli”).
È in corso di esame parlamentare un’organica revisione legislativa della materia del diritto di asilo[1].
In tempi più recenti è intervenuta la legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” (cosiddetta “legge Fini-Bossi”) che ha parzialmente modificato il testo unico del 1998 ed ha integrato alcune disposizioni della legge Martelli in materia di asilo.
Norme regolamentari, di attuazione del testo unico, sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come recentemente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, emanato in attuazione della legge 189/2002.
La disciplina dell’immigrazione si basa su tre princìpi fondamentali:
§ la programmazione dei flussi migratori;
§ il contrasto all’immigrazione clandestina;
§ l’integrazione degli stranieri regolari.
I paragrafi successivi sono dedicati ad una sintetica descrizione di tali princìpi. Una analisi più approfondita viene svolta in relazione al primo di essi, in quanto l’adozione del decreto sui flussi annuale ne costituisce uno dei principali adempimenti.
In Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio delle quote programmatiche.
Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.
Più in generale, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti:
§ il documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri (articolo 3, comma 1, del citato testo unico).
§ il decreto sui flussi (art. 3, comma 4) che stabilisce ogni anno, in base alle indicazioni contenute sul documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.
§ il decreto sugli ingressi degli studenti universitari (art. 39, comma 4) che fissa il numero massimo dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri.
Il documento programmatico costituisce la base di riferimento della politica dell'immigrazione. È elaborato dal Governo ogni tre anni (a meno che non si renda necessario un termine più breve[2]) e viene presentato al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il documento è predisposto dal Presidente del Consiglio previa consultazione, oltre che dei ministri interessati, di una serie di soggetti:
§ il CNEL;
§ la Conferenza Stato-Regioni;
§ la Conferenza Stato-Città;
§ le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
§ gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati.
Una volta acquisiti i pareri, il documento viene approvato dal Consiglio dei Ministri. Il documento è quindi trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto. Il documento programmatico – emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – deve tener conto dei pareri ricevuti.
Il documento programmatico, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del testo unico, deve contenere:
§ gli interventi che lo Stato italiano intende svolgere in materia di immigrazione, anche attraverso accordi internazionali;
§ le linee generali per la definizione dei flussi d’ingresso nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari;
§ le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nelle materie che non devono essere disciplinate con legge;
§ gli interventi pubblici per favorire sia l’inserimento sociale e l’integrazione culturale degli stranieri regolari nel nostro Paese, sia il reinserimento dei Paesi di origine.
Inoltre, il documento è corredato dall’analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno migratorio e dallo studio degli scenari futuri.
Il documento programmatico è materialmente redatto dagli uffici della Presidenza del Consiglio, ed in particolare dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA), struttura di supporto delle attività di competenza del Presidente del Consiglio.
Fino ad oggi sono stati predisposti dal Governo tre documenti programmatici, nel 1998, nel 2001 e nel 2005.
Il primo documento è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1998[3]. Il secondo documento programmatico, relativo agli anni 2001-2003, è stato approvato, alla fine della XIII legislatura, dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001[4].
In questa legislatura (2005) è stato approvato il terzo documento programmatico, relativo al triennio 2004-2006, con il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005[5].
Tra i principali obiettivi indicati nel documento relativamente al lavoro degli stranieri e alle linee generali per la definizione dei flussi, si possono segnalare i seguenti:
§ monitoraggio più sistematico degli ingressi per lavoro e delle caratteristiche del rapporto lavorativo, mediante lo Sportello unico informatizzato per l’immigrazione;
§ programmazione dei flussi di ingresso;
§ valorizzazione del ruolo della formazione nei Paesi di origine dei lavoratori che intendono fare ingresso in Italia;
§ monitoraggio dei flussi di ingresso dei cittadini dei nuovi Paesi membri dell’Unione europea per motivi di lavoro subordinato, considerato il regime transitorio adottato dall’Italia;
§ promozione di nuovi accordi con i Paesi interessati da flussi migratori in Italia, anche al fine di prevenire l’immigrazione clandestina;
§ completamento della gestione totalmente informatizzata delle procedure di ingresso.
Tali indicazioni si rintracciano principalmente nel primo capitolo del documento relativo alle politiche per il lavoro degli stranieri e alle linee generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio italiano, articolato in 8 sezioni relative a:
§ i nuovi meccanismi d’ingresso per il lavoro, lo sportello unico e il contratto di soggiorno. In tale sezione si chiarisce l’innovazione introdotta dalla legge n. 189/2002 in materia di procedure di ingresso: sotto l’aspetto organizzativo, l’innovazione si sostanzia nell’istituzione, presso ogni prefettura – UTG, dello sportello unico per l’immigrazione che concentrerà un complesso di dati e notizie sinora distribuiti tra uffici diversi, facilitando così il monitoraggio degli effettivi ingressi per lavoro subordinato e dello svolgimento del rapporto lavorativo; sotto l’aspetto sostanziale, l’innovazione consta del collegamento dell’ingresso del lavoratore straniero all’esistenza di un’idonea proposta di contratto di lavoro (contratto di soggiorno);
§ l’utilizzo dell’informatica per la gestione delle procedure di ingresso dei lavoratori non comunitari. Si indica espressamente l’obiettivo del prossimo triennio: “raggiungere la gestione completamente informatizzata delle procedure di ingesso e del monitoraggio dell’andamento dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari”;
§ la programmazione dei flussi e l’analisi del fabbisogno lavorativo nel mercato del lavoro italiano. Considerando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a concorrere, assieme alle altre amministrazioni competenti, all’attività di programmazione dei flussi e svolge un ruolo centrale nella preliminare definizione del fabbisogno interno di manodopera straniera, si prevede che un efficace svolgimento del proprio compito richiede al Ministero suddetto un’attività di rilevazione che andrà sviluppata ulteriormente mediante: a) il monitoraggio dei fabbisogni a livello regionaleattraverso le indicazioni acquisite dalla amministrazioni regionali, dalle associazioni datoriali di categoria, dalle direzioni regionali del lavoro; b) la rilevazione delle dinamiche occupazionali nei diversi settori produttivi del sistema economico italiano, analizzando l’andamento generale del mercato del lavoro italiano nel suo complesso, dei settori nei quali vi siano riconosciute carenze di manodopera dovute all’insufficienza di personale altamente qualificato per lavori che richiedano un’elevata specializzazione oppure di lavoratori operanti nelle professioni a qualificazione e remunerazione ridotta e rifiutati dai lavoratori italiani;
§ l’allargamento e la libera circolazione dei lavoratori dei dieci nuovi paesi membri dell’Unione europea. In tale sezione si chiarisce che la scelta dell’Italia di usufruire del regime transitorio[6], in virtù del quale è stato emanato in data 20 aprile 2004 il DPCM che ha esteso a otto dei nuovi Stati membri un sistema analogo alla programmazione dei flussi di ingresso previsto dalla normativa vigente, ma gestito separatamente e in maniera più favorevole[7], è stata determinata “dalla necessità di verificare la capacità di assorbimento da parte del mercato del lavoro nazionale dei flussi di manodopera provenienti dai nuovi Stati membri”. In tale ottica si rende necessario monitorare i flussi di ingresso per motivi di lavoro subordinato dei cittadini dei nuovi Stati membri, ponendoli ad esempio in relazione al complesso delle domande rilevate, sia su scala nazionale che europea, alla capacità di assorbimento da parte del mercato nazionale, ovvero anche agli ingressi nel Paese per motivi diversi dal lavoro subordinato;
§ le funzioni e gli obiettivi delle diverse tipologie di quote programmate di lavoratori non comunitari. Attraverso la concessione di quote privilegiate di ingresso in favore di Paesi che collaborano si intende conseguire la stessa collaborazione, stante che, in assenza di una qualche forma di incentivo, tali Paesi “tendono a favorire l’emigrazione, anche quella clandestina, sia per alleggerire la situazione nazionale della disoccupazione, sia per assicurarsi le rimesse degli emigrati”. Si precisa, inoltre, che la predisposizione di quote riservate, se ha favorito un’effettiva collaborazione con i Paesi firmatari degli accordi di riammissione, ha comportato anche alcuni inconvenienti, quali la frammentazione delle quote e l’introduzione di un fattore di rigidità. Ne discende l’opportunità di “individuare misure alternative a favore di alcuni Paesi che garantiscono una collaborazione attiva” considerato che “In conclusione, la programmazione dei flussi dovrà tener conto in primo luogo della situazione del mercato del lavoro nazionale ed europeo, in secondo luogo, dell’offerta proveniente dai paesi comunitari di nuova adesione, in terzo luogo dell’offerta dei lavoratori provenienti da paesi non dell’Unione, che avranno stipulato con l’Italia accordi che prevedono quote privilegiate di ammissione ed, infine, dell’offerta dei lavoratori non dell’Unione ove non sono previste quote preferenziali”;
§ gli accordi bilaterali in materia di lavoro. In tale sezione si prevede l’opportunità di: 1) rivedere gli accordi bilaterali in materia di lavoro già sottoscritti per renderli uniformi e coerenti[8]; 2) valorizzare il ruolo della formazione nei Paesi di origine dei lavoratori che intendono fare ingresso nel nostro Paese in modo da rispondere con tempestività alle necessità di manodopera del nostro mercato interno e favorire così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
§ la lotta al lavoro nero degli stranieri. In tale ambito si collocano: 1) il procedimento di regolarizzazione adottato nel 2002 che ha interessato 705.172 lavoratori stranieri residenti sul territorio italiano; 2) i controlli su datori di lavoro e sui loro dipendenti: al fine di potenziare tali funzioni - si precisa - che è in corso di revisione la struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL[9];
§ l’imprenditoria immigrata. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria tra gli stranieri, che risulta in costante crescita soprattutto al Centro Nord, si rende opportuno eliminare quelle difficoltà che rallentano il diffondersi del fenomeno e che sono riconducibili a: a) lacomunicazione e la comprensione della lingua; b) l’accesso ai finanziamenti; c) la carenza di supporto per l’avvio di attività imprenditoriali; d) le competenze ancora limitate nella gestione delle imprese.Da tale quadro discende l’opportunità di:1) prevedere corsi di formazione e di orientamento per l’avvio di attività imprenditoriali, anche in collaborazione con regioni ed enti locali; 2) avviare iniziative di informazione in materia di imprenditoria; 3) diffondere tutte le informazioni sull’avvio di un’attività imprenditoriale; 4) favorire l’accesso al credito finanziario.
Come si è detto, il documento indica una serie di obiettivi e di misure concrete di intervento in materia di immigrazione. Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 del testo unico, sui risultati ottenuti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico il Governo riferisce al Parlamento con una relazione annuale, predisposta dal Ministro dell’interno.
La prima relazione sull’attuazione del documento di programmazione risale al 2000[10], e riguarda il periodo dal 27 marzo 1998 (data di pubblicazione della legge 40/98) al 31 ottobre 1999, ossia la prima fase di attuazione della legge. Essa è articolata in due parti: una dedicata all’analisi della presenza straniera in Italia, alla programmazione di flussi, alle misure di contrasto dell’immigrazione clandestina, alle misure relative ai rifugiati e alle attività svolte in ambito internazionale. La seconda parte riguarda le misure di integrazione degli immigrati.
Le relazioni successive sono incentrate esclusivamente sull’attività di contrasto all’immigrazione clandestina e all’attività di cooperazione transfrontaliera e di sicurezza[11].
Un rapporto annuale specificatamente dedicato allo stato di attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati è previsto dall’articolo 46 del testo unico. Il compito di predisporre il rapporto è affidato alla Commissione per le politiche di integrazione, organismo della Presidenza del Consiglio istituito dallo stesso articolo 46. La Commissione ha curato due rapporti, nel 1999 e nel 2000.
Infine, si ricorda che la Corte di Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione, ha deliberato nel 2001 una indagine sulla Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell’immigrazione. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo dell’immigrazione clandestina. Nell’ambito di tale iniziativa sono state approvate tre relazioni (nel 2003, 2004 e nel 2005) che analizzano le politiche dell’immigrazione dal punto di vista dei risultati gestionali raggiunti, dell’efficienza e l’efficacia delle misure adottate, della regolarità delle procedure, della coerenza del disegno organizzativo con gli obiettivi indicati dalla normativa.
Sulla base delle indicazioni contenute sul documento programmatico, ogni anno il Governo stabilisce le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (c.d. decreto flussi; per un elenco dei decreti emanati a partire dal 1998, con l’indicazione delle quote relative, si veda la tabella seguente).
Anno |
Provvedimento |
Quote |
1998 |
DM Esteri 27 dicembre 1997, Programmazione dei flussi migratori per l'anno 1998 |
20.000 |
DPCM 16 ottobre 1998, Integrazione al D.M. 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari |
38.000 |
|
1999 |
Dir. PCM 4 agosto 1999, Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, nell'anno 1999, di cittadini stranieri non comunitari |
58.000 |
2000 |
DPCM 8 febbraio 2000, Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000 |
63.000 |
2001 |
DPCM 9 aprile 2001, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001 |
83.000 |
DM Lavoro 12 luglio 2001 |
6.400 |
|
2002 |
DM Lavoro 4 febbraio 2002, Determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002 |
33.000 |
DM Lavoro 12 marzo 2002 2001, Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo |
9.400 |
|
DM Lavoro 22 maggio 2002, Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari |
6.600 |
|
DM Lavoro 16 luglio 200 |
10.000 |
|
DPCM 15 ottobre 2002, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2002 |
20.500 |
|
2003 |
DPCM 20 dicembre 2002, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 |
60.000 |
DPCM 6 giugno 2003, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 |
19.500 |
|
2004 |
DPCM 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 |
50.000 |
DPCM 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 |
29.500 |
|
DPCM 20 aprile 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2004 |
20.000 |
|
DPCM 8 ottobre 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2004 |
16.000 |
|
2005 |
DPCM 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005 |
79.500 |
DPCM 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori cittadini di nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005 |
79.500 |
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2005, n. 3426, Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005 |
20.000 |
Le quote sono suddivise per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo. In alcuni anni è stata accordata una preferenza per lavoratori specializzati (informatici ed infermieri professionali).
Il decreto è adottato dal Governo con il parere delle Commissioni parlamentari, del Comitato interministeriale per il coordinamento e il monitoraggio delle politiche in materia di immigrazione e della Conferenza unificata Stato – regioni – enti locali.
Il decreto flussi, come si è detto, ha cadenza annuale e deve essere emanato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento[12].
Una norma di salvaguardia prevede che qualora non sia possibile emanare il decreto, il Presidente del Consiglio può adottare un decreto transitorio che però non deve superare le quote dell’anno precedente.
Per quanto riguarda il lavoro stagionale, è intervenuto di recente il decreto legge n. 35 del 2005[13] (il cosiddetto “decreto per la competitività”) introducendo, con l’art. 1-ter, la possibilità, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, di stabilire quote massime di lavoratori stagionali stranieri non comunitari autorizzati – nei soli settori dell’agricoltura e del turismo – a fare ingresso in Italia, anche in misura superiore a quelle dell’anno precedente (vedi oltre).
Ulteriori criteri per la definizione delle quote sono indicate dall’art. 21 del testo unico. Si prevede, da un lato, la possibilità di restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori provenienti da Paesi che non collaborino adeguatamente al contrasto dell’immigrazione clandestina e, dall’altro, l’assegnazione in via preferenziale di quote riservate ai cittadini di quegli Stati che abbiano invece concluso con l’Italia accordi di cooperazione in materia di immigrazione. Ulteriori quote riservate sono assegnate ai lavoratori non comunitari di origine italiana. Ciascuna regione può trasmettere alla Presidenza del Consiglio, in vista della predisposizione del decreto flussi, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati nel territorio regionale, indicando anche la capacità di assorbimento di nuova manodopera.
Infine, ai sensi del regolamento di attuazione (art. 34 del DPR 394/1999, come modificato dall’art. 29 del DPR 334/2004) una quota è riservata ai lavoratori che abbiano partecipato alle attività formative nei Paesi di provenienza previste dall’art. 23 del testo unico.
Lo schema di decreto è predisposto dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per il coordinamento amministrativo (la stessa struttura che cura il documento programmatico) sulla base sia degli indirizzi contenuti nel documento, sia delle indicazioni del Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio delle disposizioni del testo unico.
L’organizzazione e il coordinamento amministrativi in materia di immigrazione sono stati ridefiniti dall’art. 2-bis del testo unico, introdotto dalla legge 189/2002, che prevede l’istituzione di tre organismi:
§ il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico. Si tratta di un organo interministeriale istituito per la prima volta nel 2000 in via amministrativa (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2000) e, successivamente, elevato a rango legislativo ad opera come si è detto dalla legge 189. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio o da un Ministro delegato, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione e da un presidente di regione designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;
§ il Comitato è coadiuvato da un Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno e composto dai rappresentanti di diverse amministrazioni. Il Gruppo di lavoro, anch’esso previsto dal DPCM del 2000, è stato poi disciplinato dalla legge 189 che ne ha fissato la composizione e ha demandato ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di coordinamento fra il Gruppo e la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio competente in materia di immigrazione. Tale regolamento è stato adottato con il DPR 6 febbraio 2004, n. 100 che ha stabilito che le funzioni di segreteria del Gruppo tecnico sono svolte dal dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. Il Gruppo si è costituito con il DM 29 novembre 2004[14] e si è riunito per la prima volta il 28 gennaio 2005;
§ lo stesso DPR 100/2004 ha definito i compiti della struttura della Presidenza del Consiglio, tra cui la predisposizione del documento programmatico e dei decreti flussi, oltre a compiti di coordinamento con il Gruppo di lavoro. Con un ulteriore provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio del 19 maggio 2004[15], la struttura competente è stata individuata con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA).
Come si è accennato sopra, in caso di mancata adozione del decreto flussi secondo la procedura ordinaria, il Governo può provvedere in via transitoria sempre con decreto del Presidente del Consiglio (adottato senza il parere della Camere) nel limite delle quote dell’anno precedente.
L’ultimo decreto flussi ordinario è il DPCM 9 aprile 2001, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per il 2001, che fissava la quota di ingressi in 83.000 lavoratori (integrata di ulteriori 6.400 permessi ad opera del decreto del Ministro del lavoro del 12 luglio 2001). Tale DPCM è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari congiuntamente al documento di programmazione triennale per il periodo 2001-2003, alla fine della XIII legislatura. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sul decreto flussi 2001 il 28 febbraio 2001, mentre il Senato non espresse parere.
Dal 2002 sono stati emanati esclusivamente decreti transitori e la quota di ingressi consentiti si è stabilizzata intorno i 79.500 lavoratori all’anno.
Anche per il 2005 il Governo ha fatto ricorso allo strumento del decreto transitorio. Sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio[16], entrambi in data 17 dicembre 2004, uno per i lavoratori non comunitari e uno per i lavoratori provenienti dai Paesi che hanno fatto recentemente ingresso nell’Unione e nei confronti dei quali l’Italia, come del resto la maggior parte degli altri Paesi membri, ha adottato una moratoria alla libertà di circolazione dei cittadini.
Per quanto riguarda i cittadini non comunitari il decreto stabilisce una quota di 79.500 ingressi (pari a quella dell’anno precedente fissata da due DPCM in data 19 dicembre 20003), di cui 25.000 riservati ai lavoratori stagionali.
Tuttavia nei primi mesi dell’anno passato si è riscontrato un alto numero di richieste di lavoratori stagionali, superiore alla disponibilità degli ingressi utilizzabili, in particolare nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Pertanto si è reso necessario autorizzare per il 2005 l’ingresso di ulteriori 20.000 stagionali con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2005[17].
L’ordinanza del 22 aprile trova fondamento nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2005[18], che estende lo stato di emergenza dichiarato dal DPCM 20 marzo 2002[19] (e prorogato dal DPCM 7 novembre 2003) anche alla situazione di criticità di carattere economico sociale derivante dalla rilevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico alberghiero.
Per superare la logica dell’adozione di provvedimenti emergenziali come quelli sopra indicati, in favore di un sistema di intervento ordinario, è intervenuto il citato D.L. 35/2005 che consente, come si è detto, nel caso di impossibilità di adottare un decreto flussi ordinario, di superare, almeno nel settore dell’immigrazione stagionale, le quote dell’anno precedente, con l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio. Tale meccanismo non è stato ancora utilizzato.
Gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso sono considerati “clandestini”, mentre si definiscono “irregolari” gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (ad esempio: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia.
Secondo la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera o espulsi.
Essi non possono essere espulsi immediatamente qualora:
§ occorra prestare loro soccorso;
§ occorra compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità;
§ occorra preparare i documenti per il viaggio;
§ non sia disponibile un mezzo di trasporto idoneo.
In tali casi gli stranieri devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea ed assistenza per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione ed espulsione.
Il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina è affidato ad una serie di strumenti, il principale dei quali è l’espulsione amministrativa. Tali strumenti sono:
§ la repressione del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina (art. 12);
§ il respingimento alla frontiera (art. 10);
§ l’espulsione amministrativa (art. 13): disposta dal prefetto, è attuata di norma con l’accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell’ordine; oppure, in alcuni casi, può essere disposta con una intimazione a lasciare entro 15 giorni il territorio dello Stato. Il provvedimento di espulsione è valido per 10 anni. Il rientro in Italia entro questo termine comporta una sanzione penale;
§ l’espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per gravi reati (art. 15);
§ l’espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione (art. 16).
Il testo unico contiene una serie di disposizioni per garantire agli stranieri alcuni diritti fondamentali tra i quali:
§ il diritto alla difesa in giudizio (art. 17);
§ il diritto all’unità familiare (ricongiungimenti familiari: art. 28);
§ il diritto alla salute (art. 38);
§ il diritto allo studio (art. 39);
§ il diritto alla casa (art. 40).
Sono previsti una serie di strumenti per accogliere gli stranieri regolari e favorirne l’integrazione; tra di essi:
§ la Commissione governativa per le politiche di integrazione (art. 46), con le seguenti attribuzioni:
- predisporre un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l’integrazione degli immigrati;
- formulare proposte di interventi;
- fornire pareri al Governo;
§ la carta di soggiorno (art. 9), rilasciata a tempo indeterminato allo straniero soggiornante regolarmente in Italia da almeno 6 anni;
§ il fondo nazionale per le politiche migratorie (art. 45), destinato al finanziamento delle seguenti iniziative:
- accoglienza di stranieri immigrati per cause eccezionali (conflitti, calamità naturali ecc.);
- istruzione;
- centri di accoglienza;
- misure di integrazione quali la diffusione delle informazioni utili all’inserimento degli stranieri nella società e alla conoscenza della cultura originaria degli stranieri;
§ l’azione civile contro la discriminazione (art. 44).
La legge n. 189 del 2002 ha introdotto alcune novità in materia di immigrazione, senza tuttavia modificare l’impianto generale della disciplina fissato dal testo unico del 1998.
Il principio ispiratore della riforma è di permettere la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi soltanto in relazione all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa. In questo ambito sono garantite all’immigrato adeguate condizioni di lavoro e di alloggio ed è reso sempre possibile il rientro volontario nel Paese di origine, attraverso la garanzia, da parte del datore di lavoro, dei mezzi necessari.
Gli elementi qualificanti del provvedimento sono, in sintesi:
§ l’integrazione del cittadino extracomunitario, basata sull’effettivo inserimento nel mondo del lavoro. A tale scopo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è condizionato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il “contratto di soggiorno per lavoro subordinato”fra un datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un cittadino extracomunitario viene stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazionee deve contenere la garanzia – da parte del datore di lavoro – della disponibilità di un’adeguata sistemazione alloggiativa per il dipendente e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. La sottoscrizione di tale contratto costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
§ la programmazione di attività di formazione professionale e istruzione da svolgersi nei Paesi di origine, la cui partecipazione costituisce titolo di preferenza per l’inserimento nel mercato del lavoro italiano;
§ al fine di contrastare le immigrazioni clandestine e i relativi traffici, è stato ridisegnato nel suo complesso l’apparato delle sanzioni penali recate dal testo unico ed è stato generalizzato il ricorso all’espulsione mediante accompagnamento coatto alla frontiera, modificando vari aspetti procedurali del ricorso contro il decreto di espulsione e inasprendo le pene per lo straniero espulso che rientri illegalmente nel territorio dello Stato;
§ la nuova disciplina prevede che allo straniero che richiede il permesso di soggiorno o il rinnovo dello stesso sono rilevate le impronte digitali;
§ la modifica della disciplina dei ricongiungimenti familiari, introducendosi alcune limitazioni alle fattispecie di ricongiungimento in precedenza vigenti;
§ l’aumento da 5 a 6 anni del periodo di residenza legale in Italia per fare richiesta della carta di soggiorno, documento a validità illimitata che sostituisce il permesso di soggiorno a rinnovo annuale;
§ una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto di asilo, garantendo la tutela da discriminazioni di qualsiasi tipo, ma al tempo stesso evitando che l’asilo sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni sull’immigrazione.
La riforma è diventata pienamente operativa con l’adozione di una serie di provvedimenti attuativi (alcuni dei quali citati nei paragrafi precedenti) previsti dalla legge stessa. Si tratta di:
§ un regolamento generale contenente, tra l’altro, la disciplina del funzionamento dello sportello unico dell’immigrazione (D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, che modifica il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);
§ un regolamento concernente le modalità di coordinamento tra le amministrazioni che hanno competenza in materia di immigrazione (D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100);
§ un regolamento per la creazione di una rete informatica in materia di immigrazione e di asilo (D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242);
§ un regolamento sulle norme in materia di diritto di asilo (D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303);
§ un decreto sulle modalità dell’intervento delle navi della marina militare per contrastare gli sbarchi di clandestini (decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2003).
La legge 189 ha, inoltre, previsto la regolarizzazione dei cittadini stranieri in posizione irregolare che svolgono le mansioni di collaboratori domestici e di prestatori di assistenza familiare. Con un provvedimento successivo, il decreto legge n. 195 del 2002[20], la regolarizzazione è stata estesa anche agli altri lavoratori.
In base ai due provvedimenti sono stati regolarizzati nel corso del 2003 oltre 630.000 lavoratori stranieri, su circa 700.000 che avevano presentato istanza.
Recentemente, il decreto-legge 241/2004[21] ha modificato ulteriormente la disciplina in materia di espulsioni, a seguito di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 222 e la n. 223 del 2004), prevedendo in primo luogo il trasferimento della competenza sul procedimento giurisdizionale di convalida dell’espulsione (la cui esecuzione viene sospesa fino alla convalida) dal giudice monocratico al giudice di pace e, inoltre, un aggravamento della pena a carico degli stranieri che non osservino l’intimazione del questore di allontanarsi dal territorio nazionale e vi permangano illegalmente.
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006, trasmesso per il parere alle Camere in data 22 dicembre 2005, si compone di sette articoli.
L’articolo 1 fissa la quota massima di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato ed autonomo, nel numero complessivo di 170.000 unità.
Come può ricavarsi dal disposto dei successivi articoli, tale quota si ripartisce come segue:
§ 120.000 unità complessive per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;
§ 50.000 unità per motivi di lavoro subordinato stagionale.
Come già ricordato in precedenza, il numero di ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato non stagionale ed autonomo complessivamente previsto per l’anno 2005 è stato pari a 54.500 unità; il numero di ingressi per lavoro subordinato stagionale è stato complessivamente pari a 45.000 unità.
Limitatamente a quanto concerne il lavoro subordinato (stagionale e non stagionale), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla ripartizione della quota tra le regioni e le province autonome.
L’articolo 2, al comma 1, individua, all’interno della quota di cui all’art. 1, una quota massima pari a 78.500 unità, riferita ai cittadini stranieri ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, provenienti da Paesi diversi da quelli, elencati al successivo art. 5 (vedi infra), sottoscrittori di accordi di cooperazione in materia migratoria.
Quest’ultima quota contempla, a sua volta, ulteriori riserve concernenti gli ingressi per:
§ le attività di lavoro domestico o assistenza alla persona (45.000 unità); il successivo comma 4 precisa che anche i cittadini moldavi possono concorrere nell’ambito di questa quota, pur essendo compresi nell’elenco di cui all’art. 5;
§ il settore della pesca marittima (2.500 unità);
§ i dirigenti o il personale altamente qualificato (1.000 unità);
§ la conversione di permessi di soggiorno già rilasciati per motivi di studio (2.000 unità) o di tirocinio (2.000 unità).
I commi 2 e 3 recano un’ulteriore quota di riserva per gli stranieri che abbiano completato i programmi di formazione nel Paese di origine previsti dall’art. 23 del testo unico (in tal senso dispone l’art. 34 del regolamento di attuazione). L’esaurimento di tale quota (pari a 2.000 unità) non esclude ulteriori ingressi sulla base delle effettive richieste formulate.
L’articolo 3 individua, all’interno della quota di cui all’art. 1, una quota pari a 3.000 unità, riferita ai cittadini stranieri ammessi in Italia per motivi di lavoro autonomo, che appartengano alle seguenti categorie:
§ ricercatori;
§ imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale;
§ liberi professionisti;
§ soci e amministratori di società non cooperative;
§ artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati.
L’articolo 4 riserva una quota, pari nel massimo a 500 unità, agli ingressi (per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo) di stranieri di origine italiana (per parte di almeno un genitore, sino al terzo grado in linea diretta di ascendenza) che risiedano in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi.
Tale disposizione trova la sua base legislativa nell’art. 21, co. 1, del testo unico sull’immigrazione, come modificato dall’art. 17 della L. 189/2002.
Anche l’articolo 5 trova il suo fondamento nel testé citato art. 21, co. 1, del testo unico. Esso dispone all’interno della quota di cui all’art. 1 una riserva, pari a 38.000 unità, a favore dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di collaborazione in materia migratoria. Tale quota è dallo stesso articolo ripartita come segue tra i Paesi interessati:
Unità |
Paese |
4.500 |
Albania |
3.500 |
Tunisia |
4.000 |
Marocco |
7.000 |
Egitto |
1.500 |
Nigeria |
5.000 |
Moldavia |
3.000 |
Sri Lanka |
3.000 |
Bangladesh |
3.000 |
Filippine |
1.000 |
Pakistan |
100 |
Somalia |
1.000 |
Ghana |
1.400 |
altri Paesi che concludano accordi |
L’articolo 6 contempla gli ingressi per lavoro subordinato stagionale fissando (comma 1), all’interno della quota di cui all’art. 1, una quota massima pari a 50.000 unità.
La ripartizione della quota tra le regioni e le province autonome è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 2 dell’articolo individua i Paesi di provenienza dei lavoratori stagionali compresi nella quota di cui al comma 1: si tratta di Paesi appartenenti all’area balcanica e dell’Europa orientale e di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di collaborazione in materia migratoria.
Sono altresì compresi nella quota gli stranieri che siano stati titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel corso degli ultimi tre anni.
L’articolo 7, infine, contempla la possibilità di provvedere, in corso d’anno, ad una diversa ripartizione della quota massima di cui all’art. 1 sulla base delle reali necessità riscontrate nel mondo del lavoro.
Schema di D.P.C.M.
D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero.
(artt. 1, 2, 2-bis,
3, 14, 21, 22, 23, 24, 26)
(1) (1/circ) (1/cost)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 dicembre 1998, n. 258; Circ. 26 marzo 1999, n. 67; Circ. 3 giugno 1999, n. 123; Circ. 20 febbraio 2001, n. 44; Circ. 27 marzo 2001, n. 75; Circ. 22 marzo 2002, n. 56; Circ. 9 giugno 2003, n. 99; Circ. 8 luglio 2003, n. 122; Msg. 19 febbraio 2004, n. 4674;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 marzo 1999, n. 23/99; Circ. 30 marzo 1999, n. 27/99; Circ. 12 aprile 1999, n. 31/99; Circ. 30 luglio 1999, n. 63/99; Circ. 13 settembre 1999, n. 69/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 81/99; Circ. 17 febbraio 2000, n. 11/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 27 luglio 2000, n. 3562; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 29 settembre 2000, n. 67/2000; Lett.Circ. 2 ottobre 2000, n. 4851; Circ. 23 novembre 2000, n. 82/2000; Circ. 22 gennaio 2001, n. 13/2001; Nota 30 gennaio 2001, n. VII/A3-1/210; Circ. 5 febbraio 2001, n. 20/2001; Circ. 23 febbraio 2001, n. 25/2001; Lett.Circ. 23 febbraio 2001, n. VII/3/I/381; Circ. 28 febbraio 2001, n. 26/2001; Circ. 8 marzo 2001, n. 30/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 2 luglio 2001, n. VII/3.1/1234; Circ. 12 luglio 2001, n. 69/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 78/2001; Circ. 30 ottobre 2001, n. 84/2001; Circ. 14 gennaio 2002, n. 2/2002; Circ. 21 gennaio 2002, n. 4/2002; Circ. 13 marzo 2002, n. 15/2002; Circ. 8 ottobre 2002, n. 51/2002;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 27 maggio 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 27 maggio 1999, n. 3123/50; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Nota 31 ottobre 2002; Circ. 7 novembre 2000, n. 300/C/2000/5464/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 settembre 2000, n. 300/C/2000/4761/A/12.214.19/1DIV; Circ. 24 agosto 2000, n. 300/C/2000/4742/A/12.229.52/1DIV; Circ. 2 agosto 2000, n. 300C/2000/4038/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 aprile 2001, n. 1650/50; Circ. 4 dicembre 2002, n. 48145/30-I.A.; Circ. 19 giugno 2003, n. 14/2003; Circ. 28 aprile 2004, n. 400/C/2004/500/P/10.2.45.1;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 novembre 2002, n. 9551; Nota 3 aprile 2003, n. 1576; Nota 16 dicembre 2003, n. 3969;
- Ministero della sanità: Circ. 31 marzo 1999, n. 400.3/114.9/1290; Circ. 24 marzo 2000, n. 5; Circ. 14 aprile 2000, n. DPS/III/L.40/00-1259;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 agosto 1999, n. 1315/22-SP;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 13 febbraio 2003.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 140 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Art. 1
Àmbito di applicazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (2).
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
------------------------
(2) Il regolamento di attuazione di cui al presente comma è stato emanato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 2
Diritti e doveri dello straniero.
(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2-bis
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2/a) (3).
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(2/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
Articolo 3
Politiche migratorie.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico (4).
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente (5).
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie (6).
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
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(4) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 3, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(5) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 3, L. 30 luglio 2002, n. 189. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno 2003, il D.P.C.M. 20 dicembre 2002 e il D.P.C.M. 6 giugno 2003; per l'anno 2004, il D.P.C.M. 19 dicembre 2003 per i lavoratori stagionali e il D.P.C.M. 19 dicembre 2003 per i lavoratori non stagionali; per l'anno 2005, il D.P.C.M. 17 dicembre 2004 per i lavoratori stagionali e non stagionali. Vedi, inoltre, per i lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea, il D.P.C.M. 20 aprile 2004 e il D.P.C.M. 8 ottobre 2004, per l'anno 2004, e il D.P.C.M. 17 dicembre 2004, per l'anno 2005. Vedi, anche, l'art. 1-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).
(omissis)
Articolo 14
Esecuzione dell'espulsione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (11/cost) (12/cost).
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno (11/cost).
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento (69/b) (6/cost) (7/cost) (11/cost).
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (69/c) (5/cost) (6/cost) (7/cost) (11/cost).
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice (70).
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione (71) (60/cost).
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (72) (73/cost) (74/cost) (78/cost) (79/cost).
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni (73).
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto (74) (74/cost) (75/cost) (78/cost).
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri (74/a).
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(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.
La stessa Corte con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 386 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.
La stessa Corte con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione.
La stessa Corte con altra ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 388 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 148 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 177 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevate in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 181 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 188 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.
(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 402 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevate in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 16 - 30 gennaio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2003, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevate in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione.
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.
La stessa Corte con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 386 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.
La stessa Corte con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione.
La stessa Corte con altra ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 388 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 148 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 177 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevate in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 181 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 188 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.
(69/b) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 35 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione.
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 298 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 44 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 170 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 176 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, e dell'articolo 14, comma 5, nonché dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione.
(69/c) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(5/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 105 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 13, commi secondo e terzo, della Costituzione.; dichiara inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 13, commi secondo e terzo, della Costituzione.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 35 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione.
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 298 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 44 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 170 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 176 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, e dell'articolo 14, comma 5, nonché dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione.
(70) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(71) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(60/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 luglio 2004, n. 257 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione.
(72) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così sostituito dal comma 5-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(73/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 5 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi profili, con ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2004, n. 80 (Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevate in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 27-29 settembre 2004, n. 302 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 14, comma 5-ter, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
(74/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-5 novembre 2004, n. 333 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata dal Tribunale di Velletri.
(78/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-8 marzo 2005, n. 100 (Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 13 e 25 della Costituzione.
(79/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 141 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione.
(73) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così sostituito dal comma 5-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(74) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, come sostituito dalla relativa legge di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'originario comma 5-quinquies nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal comma 5-ter del presente articolo fosse obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
(74/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-5 novembre 2004, n. 333 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata dal Tribunale di Velletri.
(75/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 405 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione.
(78/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-8 marzo 2005, n. 100 (Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 13 e 25 della Costituzione.
(74/a) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Art. 21
Determinazione dei flussi di ingresso.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza (81).
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (82).
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo (83).
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'àmbito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
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(81) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(82) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 17, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(83) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 17, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
Art. 22
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale (83/a).
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 (23/cost).
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (83/b).
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione (84).
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(83/a) Comma così modificato dall'art. 80, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(23/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 419 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione.
(83/b) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 33, L. 30 luglio 2002, n. 189 e il comma 6 dell'art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(84) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 18, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
Articolo 23
Titoli di prelazione.
1. Nell'àmbito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1 (85).
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(85) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 19, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
Art. 24
Lavoro stagionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12 (86).
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(86) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 20, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
Art. 26
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (88).
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (89).
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (90).
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(88) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 28, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(89) Periodo aggiunto dal comma 2 dell'art. 18, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(90) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(omissis)
Art. 39
Accesso ai corsi delle università.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni (106).
5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio (107).
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(106) Il numero dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, rilasciati in favore dei cittadini stranieri residenti all'estero, è stato fissato, per l'anno accademico 2000-2001, in 20.220, con D.M. 10 novembre 2000 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289); per l'anno accademico 2001-2002, in 22.019, con D.M. 19 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 16 aprile 2002, n. 89).
(107) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 26, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 6-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
(artt. 29-41)
(1) (2) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
(2) Nel testo del presente decreto le parole: «Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» sono state sostituite dalle parole: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali.», ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 28 luglio 2000, n. 56/2000; Circ. 14 dicembre 2000, n. 89/2000; Circ. 6 marzo 2001, n. 29/2001; Nota 13 novembre 2002, n. 9551;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 18 giugno 2001, n. 62/2001; Lett.Circ. 23 maggio 2002, n. 1459; Circ. 11 febbraio 2005, n. 6/2005;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 23 dicembre 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Circ. 4 luglio 2000, n. 300/C/2000/3623/A/12.229.52/1DIV; Circ. 25 marzo 2004, n. 400/A/2004/278/P/12.229.52; Circ. 30 maggio 2005;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 3 aprile 2003, n. 1576.
(omissis)
Art. 29
Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro.
1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (66).
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure (67).
3. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
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(66) Comma così sostituito dall'art. 23, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(67) Nel presente comma le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono state sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 30
Sportello unico per l'immigrazione.
1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure (68).
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(68) Articolo così sostituito dall'art. 24, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 30-bis
Richiesta assunzione lavoratori stranieri.
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione (69).
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(69) Articolo aggiunto dall'art. 24, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 30-ter
Modulistica.
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (70).
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(70) Articolo aggiunto dall'art. 24, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 30-quater
Archivio informatizzato dello Sportello unico.
1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti (71).
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(71) Articolo aggiunto dall'art. 24, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 30-quinquies
Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego.
1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per l'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero (72).
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(72) Articolo aggiunto dall'art. 24, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 30-sexies
Rinuncia all'assunzione.
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero (73).
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(73) Articolo aggiunto dall'art. 24, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 31
Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso.
1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (73/a).
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35 (74).
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(73/a) Con Sentenza n. 780/2005 del 22 settembre 2005 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2005, n. 2) il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha annullato il presente comma.
(74) Articolo così sostituito dall'art. 25, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 32
Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 91, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale (75).
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza (76).
4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista (77).
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(75) Comma così sostituito dall'art. 26, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.). Con D.M. 4 settembre 2000 (Gazz. Uff. 11 settembre 2000, n. 212) è stato approvato il modello di cui al presente comma.
(76) Comma così sostituito dall'art. 26, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(77) Nel presente comma le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono state sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 32-bis
Liste dei lavoratori di origine italiana.
1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi (78).
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(78) Articolo aggiunto dall'art. 27, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 33
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.
1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (79).
2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31 (80).
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico (81).
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.
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(79) Nel presente comma le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono state sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(80) Comma così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(81) Comma aggiunto dall'art. 28, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 34
Titoli di prelazione.
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'àmbito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale (82).
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(82) Articolo così sostituito dall'art. 29, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 35
Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero (83).
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(83) Articolo così sostituito dall'art. 30, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 36
Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico (83/a).
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(83/a) Articolo così sostituito dall'art. 31, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 36-bis
Variazioni del rapporto di lavoro.
1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza (84).
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(84) Articolo aggiunto dall'art. 32, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 37
Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido.
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2 (85).
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(85) Articolo così sostituito dall'art. 33, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 38
Accesso al lavoro stagionale.
1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico (86).
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della metà (87).
1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura (88).
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate (89).
6. [L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31] (90).
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.
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(86) Comma così sostituito dall'art. 34, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(87) Comma aggiunto dall'art. 34, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(88) Comma aggiunto dall'art. 34, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(89) Comma così modificato dall'art. 34, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(90) Comma soppresso dall'art. 34, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 38-bis
Permesso pluriennale per lavoro stagionale.
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'articolo 38.
2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio (91).
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(91) Articolo aggiunto dall'art. 35, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 39
Disposizioni relative al lavoro autonomo.
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis (92).
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(92) Articolo così sostituito dall'art. 36, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 40
Casi particolari di ingresso per lavoro.
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'àmbito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:
a) attività nell'àmbito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,
ovvero
b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'àmbito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'àmbito della medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'àmbito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'àmbito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5 (93).
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(93) Articolo così sostituito dall'art. 37, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 41
Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari.
1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico (94).
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(94) Articolo così sostituito dall'art. 38, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(omissis)
L. 30
luglio 2002, n. 189.
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(art. 3, 14)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199, S.O.
Art. 3.
Politiche migratorie.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più breve».
2. (3).
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(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
(omissis)
Art. 17.
Determinazione dei flussi di ingresso.
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (29/a);
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché»;
c) (30).
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(29/a) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
(30) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 21, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
(omissis)
D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100.
Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico
presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la definizione delle modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106; dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
b) «Comitato»: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico;
c) «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico;
d) «struttura»: l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al testo unico, le attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 2
Attività del gruppo tecnico.
1. Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato.
2. Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che trasmette altresì alla struttura le risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.
Art. 3
Attività della struttura.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), determinandone altresì i compiti e le modalità di funzionamento (2).
2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 21 del testo unico, la struttura cura la predisposizione del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo articolo 3 del testo unico.
3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2 e di quelle del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonché dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.
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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 19 maggio 2004.
Art. 4
Ulteriori modalità di coordinamento.
1. La struttura assicura il coordinamento tra le attività del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.
Art. 5
Disposizione finale.
1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
D.P.C.M. 19
maggio 2004.
Modifica al D.P.C.M. 23 luglio 2002, riguardante
l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 2004, n. 242.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, 1'art. 2, comma 1, lettera a) e l'art. 18;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2003, recante disposizioni sul Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ed in particolare gli articoli 7 e 9;
Visto l'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», aggiunto dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della medesima norma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del Gruppo tecnico con la apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione»;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, lettera d), e dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve individuare con proprio decreto la «Struttura» della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nell'esercizio delle competenze di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, assicura il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'art. 2-bis, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo di cui all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è la «Struttura» individuata ai sensi dell'art. 1, lettera d) e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100.
2. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in quanto «Struttura» individuata dal comma 1, provvede:
ad assicurare il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'art. 2-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, per tutte le competenze previste dallo stesso decreto legislativo;
a curare la predisposizione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
a curare la predisposizione dei decreti annuali sui flussi d'ingresso ed eventuali decreti da emanare in via transitoria, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
a predisporre i decreti di decurtazione delle quote annuali d'ingresso ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100;
ad assicurare il coordinamento tra le attività previste dal Gruppo tecnico di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quelle proprie attraverso periodiche riunioni.
Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
D.P.C.M. 17
dicembre 2004.
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
nel territorio dello Stato per l'anno 2005
(1) (2) (1/circ)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 26.
(2) In deroga ai limiti previsti dal presente decreto l'art. 1, O.P.C.M. 22 aprile 2005, n. 3426 (Gazz. Uff. 2 maggio 2005, n. 100) ha autorizzato l'ingresso di ulteriori ventimila lavoratori stagionali extracomunitari.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 gennaio 2005, n. 1/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. 6/2005.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, e considerato che il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 è in corso di emanazione;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005 non è stato ancora emanato;
Visti i D.P.C.M. 19 dicembre 2003 di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2005 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificatamente individuati;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2004, in particolare nei settori turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati;
Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori stranieri viene soddisfatta da cittadini di Paesi diventati membri dell'Unione europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non è più regolamentato dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 79.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2
1. Nell'àmbito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 30.000 unità, di cui 15.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Art. 3
1. Nell'àmbito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4
1. Per l'anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 unità.
Art. 5
1. Nell'àmbito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
3000 cittadini albanesi;
3000 cittadini tunisini;
2500 cittadini marocchini;
2000 cittadini egiziani;
2000 cittadini nigeriani;
2000 cittadini moldavi;
1500 cittadini dello Sri Lanka;
1500 cittadini del Bangladesh;
1500 cittadini filippini;
1000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6
1. Nell'àmbito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 25.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.
Art. 7
1. Qualora, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.
D.P.C.M. 17
dicembre 2004.
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
nel territorio dello Stato per l'anno 2005
(1) (2) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 26.
(2) In deroga ai limiti previsti dal presente decreto l'art. 1, O.P.C.M. 22 aprile 2005, n. 3426 (Gazz. Uff. 2 maggio 2005, n. 100) ha autorizzato l'ingresso di ulteriori ventimila lavoratori stagionali extracomunitari.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 gennaio 2005, n. 1/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. 6/2005.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, e considerato che il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 è in corso di emanazione;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005 non è stato ancora emanato;
Visti i D.P.C.M. 19 dicembre 2003 di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2005 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificatamente individuati;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2004, in particolare nei settori turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati;
Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori stranieri viene soddisfatta da cittadini di Paesi diventati membri dell'Unione europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non è più regolamentato dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 79.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2
1. Nell'àmbito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 30.000 unità, di cui 15.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Art. 3
1. Nell'àmbito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4
1. Per l'anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 unità.
Art. 5
1. Nell'àmbito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
3000 cittadini albanesi;
3000 cittadini tunisini;
2500 cittadini marocchini;
2000 cittadini egiziani;
2000 cittadini nigeriani;
2000 cittadini moldavi;
1500 cittadini dello Sri Lanka;
1500 cittadini del Bangladesh;
1500 cittadini filippini;
1000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6
1. Nell'àmbito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 25.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.
Art. 7
1. Qualora, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, (conv.
con mod. Legge 14 maggio 2005, n. 80).
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(art. 1-ter)
(1) (1/cir)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 9 giugno 2005, n. 24;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Nota 19 maggio 2005, n. 5502; Circ. 8 luglio 2005, n. 87.
(omissis)
Art. 1-ter
Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale.
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti già adottati (14).
------------------------
(14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(omissis)
O.P.C.M. 22
aprile 2005, n. 3426.
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di
emergenza di cui al D.P.C.M. 20 marzo 2002, al D.P.C.M. 7 novembre 2003, al D.P.C.M.
23 dicembre 2004 e al D.P.C.M. 21 aprile 2005.
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 maggio 2005, n. 100.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2005 concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. 20 marzo 2002, al D.P.C.M. 7 novembre 2003 e al D.P.C.M. 23 dicembre 2004;
Considerato l'elevato numero di richieste di lavoratori stagionali, superiore alla disponibilità di quote di ingressi autorizzabili, sulla base della vigente normativa, in particolare nei settori agricolo e turistico-alberghiero, pervenute agli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che se non tempestivamente soddisfatte potrebbero comportare una grave crisi in settori rilevanti dell'economia nazionale e favorire fenomeni di immigrazione clandestina;
Ravvisata pertanto l'urgenza di disporre, in deroga alla normativa vigente in materia, misure atte a fronteggiare la citata situazione emergenziale, provvedendo a soddisfare il fabbisogno di manodopera straniera per lavoro subordinato stagionale nel limite di ventimila unità, sulla base della stima effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla nota del 21 aprile 2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. In ragione della situazione emergenziale in atto di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, è autorizzato, per l'anno 2005, l'ingresso di ulteriori ventimila lavoratori stagionali extracomunitari, in deroga alla normativa vigente in materia. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla ripartizione dei summenzionati lavoratori tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate dalle competenti direzioni provinciali del lavoro. Le domande di autorizzazione al lavoro, prive della firma del lavoratore sul contratto di lavoro, anche se presentate prima dell'adozione della presente ordinanza, possono essere collocate nelle graduatorie ed accolte, con il perfezionamento del contratto successivamente all'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.
3. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini di Serbia e Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica di Jugoslavia e Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, nonché i cittadini stranieri non comunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.
D.P.R. 13 maggio 2005
Approvazione del documento programmatico relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio
2004-2006
CORTE DEI CONTI
- Programma controllo 2004 -
Gestione delle risorse previste in connessione con il fenomeno dell’immigrazione
Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo dell’immigrazione clandestina
Relatori: Cons. Valeria Chiarotti - Cons. Sonia Martelli
1. Oggetto e obiettivi dell'indagine
La prosecuzione dell'indagine di controllo sulla gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell'immigrazione è stata deliberata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato[22] anche per l'esercizio 2004 viste le risultanze dei referti resi in precedenza[23]. Entrambi, infatti, nel dare conto dello stato di attuazione della normativa di settore all'epoca vigente, legge 40/98 (c.d. legge Turco-Napolitano), prima, e legge 189/02 (c.d. legge Bossi-Fini), poi, ne hanno rilevato la incompiutezza, evidenziando le conseguenze che da ciò sono derivate.
Le indicazioni fornite alle Amministrazioni dalla Corte per ovviare ad alcuni degli inconvenienti occorsi in sede di attuazione, al pari contenute nei ripetuti referti, hanno formato oggetto di considerazione e indotto all'adozione di apposite misure per l'adeguamento che si è potuto verificare con riguardo alla sola deliberazione n. 22/03.
La presente relazione si propone, pertanto, di riferire sugli avanzamenti dell'attuazione della c.d. legge Bossi-Fini e delle leggi ad essa collegate per la disciplina di specifici istituti (si ricorda, tra l'altro, la normativa in materia di asilo politico), nonchè delle ulteriori problematiche emerse e del seguito dato alle indicazioni contenute nella deliberazione n. 10/04.
Oggetto di specifica considerazione, come preannunciato in tale deliberazione, hanno costituito gli accordi internazionali con i Paesi di provenienza finalizzati a garantire un migliore governo dei flussi e a facilitare il rimpatrio dei clandestini. Al riguardo va, peraltro, sottolineato che, se da un lato è risultata relativamente agevole la ricognizione delle intese sinora stipulate, dall'altro assai meno facile, se addirittura non fattibile, la quantificazione completa dei relativi costi, in termini di contropartite materiali rese e di ogni altra collaborazione a diverso titolo fornita.
Anche per il presente referto l'istruttoria si è svolta in contraddittorio con tutte le Amministrazioni le cui funzioni sono state incise da parte delle ripetute leggi, molte delle quali, peraltro, risultano oggetto di recenti riorganizzazioni interne in esito alle profonde innovazioni ordinamentali nel frattempo divenute operative.
Diversamente da quanto avvenuto per l'indagine condotta nel 2003 e visti gli inconvenienti segnalati nel conseguente referto[24], nel corso del 2004 essa ha avuto luogo attraverso rapporti diretti con le unità organizzative di volta in volta interessate, anche per gli aspetti connessi alle politiche di controllo interno di gestione dei singoli centri di responsabilità amministrativa. Ciò nonostante, in particolare presso le strutture del Ministero dell'interno operanti nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza - numerose e, in alcuni casi, titolari di competenze "a scavalco" di vari settori tra cui l'immigrazione pur dopo la creazione della Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione e delle frontiere - il reperimento delle informazioni e dei dati spesso non è risultato agevole, richiedendo tempi lunghi e reiterati solleciti. Ciò appare almeno in parte riconducibile al fatto che il processo di razionalizzazione organizzativa avviato con la nascita della nuova struttura debba opportunamente coinvolgere anche altri settori del Dipartimento che, in base a quanto verificato in sede istruttoria, risultano ancora non sufficientemente coordinati ed efficienti nella distribuzione delle competenze, nelle reciproche interrelazioni e nei rapporti con la Corte.
Si ribadisce, inoltre, che anche per la presente indagine si è ravvisata l'opportunità di escludere quelle attività che, pur riguardando direttamente o indirettamente aspetti connessi con l'attuazione delle scelte legislative e politiche in materia di immigrazione, sono tuttavia espressione di più ampie funzioni istituzionali e vengono svolte da strutture e personale non dedicati esclusivamente ai predetti scopi. Seppure, infatti, con riguardo ad alcuni fenomeni, quale ad esempio l'utilizzo delle forze di polizia nella gestione dei centri di permanenza temporanea, dall'anno 2003 l'amministrazione ha dichiarato di essere in grado di quantificare l'onere finanziario sostenuto con specifico riferimento al fenomeno oggetto di esame, il dato, di cui in ogni caso si dà conto, oltre che parziale non può che essere espresso nel suo valore assoluto risultando, quindi, scarsamente significativo per l'impossibilità di operare raffronti con gli esercizi finanziari precedenti.
2. Considerazioni generali e di sintesi
Il presente referto, al pari dei precedenti, sconta la complessità del fenomeno gestorio che riguarda l'immigrazione e che si esplica nel duplice ordine di attività connesse, da un lato, al contrasto delle situazioni irregolari e, dall'altro, al sostegno e all'integrazione dei soggetti legalmente presenti nel territorio.
Tale complessità, anche per il coinvolgimento di molteplici amministrazioni titolari di competenze specifiche ma sovente interconnesse, ha determinato nel 2004, al pari degli anni precedenti, problemi di coordinamento sul piano dell'uniformità degli indirizzi politici e dell'azione delle strutture organizzative.
Se, in prima analisi, si rileva la mancata adozione del documento programmatico della politica dell'immigrazione per il triennio 2004-2006, si rimarcano anche le rilevanti difficoltà occorse per l'implementazione di qualificanti istituti introdotti dalla legge di riforma quali lo sportello unico per l'immigrazione (art. 18, punto 1), volto a razionalizzare il procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori stranieri in cui sono coinvolte diverse amministrazioni, i titoli di prelazione previsti dall’art. 23 della legge 189, diretti a creare una corsia preferenziale per l’ingresso in Italia per i lavoratori non comunitari che abbiano seguito corsi di formazione linguistica o professionale nel proprio paese di origine, nonchè l'interconnessione dei sistemi informativi già operativi presso le amministrazioni titolari di competenze nella materia, tuttora lontana dalla definizione. Il contemporaneo svolgimento di attività omologhe, come il rimpatrio assistito nei Paesi di origine, a gravare su fondi di pertinenza di Ministeri diversi nell'ambito dello svolgimento di programmi autonomi che hanno, tuttavia, il medesimo obiettivo è, d'altronde, segno evidente del cointeressamento parallelo di molteplici strutture, che sembra rendere auspicabile una rivisitazione funditus dell'intero sistema delle competenze.
Deve, infine, sottolinearsi ancora una volta come per alcune delle amministrazioni l'attività connessa al fenomeno immigratorio rappresenti solo una parte di un ben più vasto impegno, nell'ambito del quale essa è difficilmente individuabile in termini di risorse dedicate - persone, beni, mezzi e fondi.
Seppure dall'esercizio 2004 il Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, che di quelle amministrazioni è magna pars se si ha riguardo alla funzione di tutela dell'ordine pubblico che gli è demandata, si è mostrato in grado di estrapolare alcuni dati specifici con riferimento ad attività in cui la funzione si esplica per il fenomeno immigratorio, non appare ancora possibile pervenire ad una attendibile e completa quantificazione dell'impegno sostenuto. Di conseguenza il presente referto si limita a riportare le indicazioni fornite in proposito dall'amministrazione ma, per le esposte ragioni, non le tiene in considerazione nel quantificare le risorse complessivamente stanziate in bilancio nell'esercizio di riferimento che ammontano, rispettivamente, a € 29.078.933 per le misure di sostegno e a € 115.467.102 per quelle di contrasto[25].
1. In base alle indicazioni di maggior rilievo che emergono nel presente referto si pone, preliminarmente, in evidenza la problematica relativa all’implementazione del sistema normativo. Anche nel 2004 assai lento è stato l'avanzamento del processo di completamento del nuovo assetto dettato dalla legge 189/02 attraverso l'emanazione della normativa secondaria.
Sono stati, infatti, emanati e perfezionati il regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con le apposite strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione (art. 2 della ripetuta legge 189) adottato con d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100[26], nonché quello per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione (art. 34, co. 2 della stessa legge) adottato con d.P.R. 27 luglio 2004, n. 242[27].
Il regolamento che contiene norme di attuazione e integrazione della legge 189 dirette a definire, tra l'altro, modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione (art. 34, punto 1, l. 189) è stato emanato solo il 18.10.2004 e divenuto efficace il 21.1.2005. Quello previsto dall'art. 32 in materia di asilo recante modalità di trattenimento nei centri di identificazione, relativo numero, caratteristiche e modalità di gestione, è divenuto esecutivo il 3 dicembre 2004.
Il fenomeno evidenziato, che appare anche riconducibile alla lacunosità della legge di riforma soprattutto nel disporre in merito all'implementazione organizzativa di diversi e qualificanti istituti, così da rendere difficoltosa l'adozione della normativa secondaria per la labilità, sotto numerosi profili, dei parametri di riferimento, ha fatto sì che, in mancanza delle disposizioni regolamentari, anche nel corso del 2004 l'attività amministrativa connessa con l'immigrazione si è svolta con un approccio condizionato dall'urgenza e dall'emergenza, facendo ricorso a quanto consentito dalle ordinanze di protezione civile emesse in precedenza nonché da quelle di nuova emanazione[28].
In disparte ogni considerazione sul merito delle disposizioni recate in deroga dalle ordinanze, oggetto di ampia considerazione già nel referto 10/2004, non possono non sottolinearsi le perplessità che desta il perdurare del procedere in via emergenziale a oltre tre anni dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, prorogato sino al 31.12.2004 e, recentemente, sino al 31.12.2005[29], e la perdurante mancata attuazione di innovazioni assai significative.
In ordine ad alcune disposizioni del quadro normativo introdotto dalla ripetuta legge 189/02 sono anche insorti dubbi di legittimità costituzionale, per la soluzione dei quali è stato adito il giudice delle leggi. In conseguenza delle pronunce della Corte Costituzionale n. 222 e n. 223 dell'8-15 luglio 2004, che hanno ritenuto l'illegittimità degli articoli 13, commi 4, 5 e 5bis e 14, comma 5 quinquies del decreto legislativo n. 286/98, si è dovuto fare ricorso alla decretazione d'urgenza per garantire l'operatività dell'intero impianto normativo. Il decreto legge all'uopo emanato il 14 settembre 2004, n. 241 e convertito nella legge 12 novembre 2004, n. 271 ha apportato modifiche alle disposizioni considerate e introdotto, anche, nuove misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché di semplificazione delle procedure e degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, i cui effetti potranno apprezzarsi solo decorso un congruo periodo di tempo.
2. Problematico è risultato anche per il 2004 l'approvvigionamento dei mezzi - personale, beni - cui l'amministrazione ha dovuto sopperire per l'implementazione di molti degli istituti introdotti dalla legge di riforma, a causa dell'evidente sottostima, di cui si è già riferito nel precedente referto, al momento della valutazione tecnica dei fabbisogni ad essa conseguenti sia riguardo all'entità che ai tempi necessari per soddisfarli.
Per il Ministero dell'interno, se deve, da un lato, darsi atto di un avanzamento nei processi di approvvigionamento di personale, anche in forza delle previsioni contenute nelle decretazioni d'emergenza, seppure con i tempi non brevi delle procedure di acquisizione e formazione, dall'altro si sottolineano i lunghi ritardi riscontrati nell'informatizzazione dei processi, che appaiono riconducibili ad una grave insufficienza di risorse finanziarie disponibili e, al contempo, alla scarsità di professionalità tecniche all'interno dell'amministrazione. Tale ultima circostanza, il cui superamento postula la possibilità di un approvvigionamento almeno parziale per le occorrenze più urgenti sul mercato esterno, è anch'essa fortemente condizionata dalle disponibilità finanziarie su cui l'amministrazione può fare affidamento.
Al di là, comunque, del fatto contingente, le dimensioni delle gestioni da informatizzare sembrano consigliare di procedere ad un reclutamento stabile di personale qualificato che, seppure non in grado di sopperire alle necessità immediate in tempi medio-brevi, ben potrà andare a costituire un serbatoio di professionalità ormai indispensabili.
Almeno per talune occorrenze è, in ogni caso, proseguito il ricorso a personale esterno con collaborazioni a tempo determinato allo scopo di ovviare alle evidenziate carenze di mezzi propri. Gli obiettivi di tali collaborazioni appaiono talvolta non individuati in modo adeguatamente circostanziato, di talchè in questi casi problematico, se non impossibile, risulta verificarne il raggiungimento.
Alcune vicende specifiche che si ricollegano alla inadeguata valutazione dei fabbisogni meritano, poi, apposita menzione.
In primo luogo, è emerso che a oltre due anni dall'entrata in vigore della legge 189 non è stata ancora implementata la sala di comando e controllo antimmigrazione della Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia di frontiera. Ciò anche in conseguenza di oggettive difficoltà incontrate nell'allestimento dei locali disponibili, che hanno reso necessarie consistenti opere di adattamento strutturale. Allo stato attuale manca, inoltre, un compiuto disegno di interconnessione del sistema informativo da avviare con gli altri già funzionanti nel settore.
In secondo luogo, si rileva che per carenze in larga misura connesse all’organizzazione, l’amministrazione non ha reso disponibili dati sufficienti per apprezzare l'efficacia dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare poiché essa dà conto esclusivamente del numero di extracomunitari rintracciati sul territorio in posizione irregolare, o comunque respinti al momento del tentativo di ingresso, che nell'anno di riferimento alla data del 30 settembre ammonta a 80.372 unità[30], e non è in grado, per contro, di riferire il numero complessivo stimato degli extracomunitari effettivamente presenti in posizione irregolare. Parimenti non resi noti i dati relativi alle richieste di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno da evadere nell'anno 2004 e a quelle effettivamente evase, il livello percentuale di rilevazioni fotodattiloscopiche effettuate rispetto al totale da realizzare, i tempi medi di trattazione di ogni pratica nei mesi più recenti comunicati solo in una memoria prodotta dal Dipartimento di P.S. nell'adunanza dell'11 marzo 2005 e assai diversificati sul territorio, con significativi recuperi presso alcune Questure ma perduranti, gravi ritardi presso altre.
Da ultimo, continuano ad incontrarsi difficoltà nella realizzazione dei centri di permanenza temporanea per l’opposizione delle comunità locali a riceverli sul proprio territorio. La capienza di posti si è, comunque, accresciuta del 23% rispetto all'anno 2002 nonostante che la disponibilità di fondi fosse tale da consentirne una sicuramente maggiore. Detta capienza rimane, tuttavia, ancora lontana dalle necessità che derivano dall'allungamento dei termini di permanenza nei centri ed agli obiettivi individuati in sede di relazione tecnica al disegno di legge Bossi-Fini, da conseguirsi entro il 2004.
Nessuna novità emerge con riguardo al processo di realizzazione dei centri di identificazione per l'accoglienza dei richiedenti asilo. La mancata esecutività del regolamento previsto dall'art. 32 della legge 189 ha, infatti, comportato ancora la temporanea destinazione allo scopo dei centri di accoglienza a suo tempo attivati ai sensi della c.d. legge Puglia.
3. Per quanto concerne il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori difficoltà continuano a riscontrarsi nell’informatizzazione della gestione della politica dei flussi. Ed invero, ancora non implementati sono l’anagrafe annuale informatizzata e il sistema informativo finalizzato alla costruzione del SIL e della borsa lavoro, la cui realizzazione è stata affidata dal ministero ad un R.T.I. il 31 ottobre 2003. Il contratto, la cui durata è stabilita in 36 mesi, è in via di espletamento. In particolare, non è stato ancora sviluppato il sistema integrato dei servizi necessari ad assicurare la gestione pianificata dell’offerta di cittadini extracomunitari ed il monitoraggio della gestione del sistema autorizzativo. Devono, peraltro, sottolinearsi in positivo lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dell’applicazione informatica per le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato dei lavoratori neocomunitari, che hanno consentito di gestire in tempi veloci le operazioni relative ai 20.000 ingressi previsti dal d.p.c.m. del 20 aprile 2004 (gestore del contatore unico nazionale).
Positivi avanzamenti sono stati raggiunti anche nello sviluppo del sistema informativo dei lavoratori stagionali (SILES), che ha visto estesa la sua operatività al 96% delle province italiane.
4. Per quanto riguarda, poi, l’efficienza e l’efficacia del contrasto all’immigrazione l’attività di gestione, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte nei precedenti referti, presenta elementi di positività, pur mostrando ancora fattori di criticità.
Ed invero, quanto alle modalità di gestione dei CPT, che ricalcano quelle seguite nel corso dell'anno precedente in attuazione del processo di rinnovamento avviato allo scopo di uniformarle nell'ottimizzazione, in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Corte nella deliberazione n. 10/2004/G l'amministrazione ha sollecitato Prefetti e enti gestori a meglio valutare i prezzi praticati. Degli effetti di tale operazione non potrà, tuttavia, che aversi significativo riscontro in sede di rinnovo delle convenzioni, la cui scadenza si pone al 31 dicembre 2004. Con memoria presentata in adunanza, l'Amministrazione ha in ogni caso dato atto della già avvenuta stipula di un sia pur esiguo numero di rinnovi a condizioni sensibilmente migliori. Ha avuto anche luogo nell'anno l'attivazione del processo di monitoraggio sulla gestione dei centri sotto il profilo della spesa, che consente di conoscerne l'entità per singole strutture con buona approssimazione.
Ancora non del tutto adeguato il sistema appare per i servizi di accoglienza alle frontiere, laddove i Prefetti territorialmente competenti e soprattutto gli enti gestori rendono conto della gestione con grande ritardo. Deve, peraltro, darsi atto del buon esito degli interventi sollecitatori attuati dall'Amministrazione centrale nei confronti dei predetti soggetti che, in numerosi casi, hanno poi ottemperato alle richieste.
Riguardo al prolungamento dei termini di permanenza nei CPT, esso, comportando una minore rotazione dei soggetti trattenuti e l'incremento del tempo medio di utilizzo del singolo posto, stante la sostanziale invarianza dei posti disponibili ha determinato nel 2003-2004 la diminuzione del numero dei trattenuti. In ogni caso, si è riscontrato un incremento di coloro che sono stati effettivamente espulsi, i quali, tuttavia, solo in una percentuale assai bassa risultano effettivamente rimpatriati nei secondi trenta giorni di trattenimento. Rispetto agli anni precedenti, nel 2004 più brevi sono stati i tempi di permanenza medi dei soggetti espulsi nel corso dei primi trenta giorni. Il recupero di efficienza riscontrato potrebbe verosimilmente ricondursi ad un migliore funzionamento degli accordi di cooperazione internazionale con i paesi di provenienza, già in precedenza utili in tal senso, di cui tuttavia non può aversi certezza per l'incapacità dell'Amministrazione di indicare la nazionalità dei soggetti espulsi a causa di un'avaria determinatasi nel sistema informativo.
Stando, in ogni caso, a quanto riferito dall'Amministrazione, il numero dei rintracciati sul territorio che nel 2003 e 2004 risulta sostanzialmente omogeneo è, invece, sensibilmente inferiore all'omologo dato dell'anno 2002. Analogo andamento si riscontra riguardo ai dati delle espulsioni effettuate con accompagnamento, in consistente diminuzione nell'ultimo biennio.
In merito al successo dell’attività di contrasto esso passa, senza dubbio, attraverso l’attività di collaborazione, peraltro di complessa realizzazione, con i Governi dei Paesi di provenienza e la stipula di accordi mirati a definire la politica e il controllo dei flussi e iniziative di sostegno, economiche e formative, ai paesi e alle polizie locali, nonché di cooperazione nel contrasto delle migrazioni che agli accordi stessi contravvengono. La ricostruzione dei costi comportati dalla stipula dei singoli accordi, che si è tentato di effettuare, per la limitatezza delle voci quantificabili in modo sufficientemente attendibile, è risultata tuttavia di relativa significatività.
Nello specifico settore del lavoro, si registra con favore, oltre alla firma del primo accordo bilaterale di lavoro (firmato con la Repubblica Moldava), l’avvio di una nuova politica di gestione dei flussi che vede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fattivamente impegnato nell'attuazione di progetti che, previa intesa con le nazioni interessate, consentiranno l’ingresso in Italia di extracomunitari selezionati e formati in loco. Nel periodo in esame è stato realizzato il primo progetto del genere, che ha riguardato lavoratori selezionati e formati in Tunisia, alcuni dei quali hanno già ricevuto l’autorizzazione al lavoro. Progetti simili sono stati, inoltre, avviati sul finire dell’anno nella Repubblica Moldava (con la quale è stato firmato il primo accordo bilaterale di lavoro formalizzato dopo la Bossi-Fini) e nello Sri Lanka.
Per quanto riguarda gli altri interventi realizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali connessi alla gestione dei flussi si evidenzia che sono di recente giunti a termine i progetti aventi ad oggetto la gestione dei flussi migratori affidati dal Ministero stesso all’Organizzazione Internazionale delle migrazioni e ad Italia Lavoro S.p.a. Per il primo si è constatata la completa esecuzione delle attività di organizzazione dei corsi diretti a promuovere l’inserimento sociale e lavorativo di più di 2.000 immigrati già ammessi in Italia, mentre non completamente eseguite risultano le iniziative dirette a potenziare la rete territoriale di riferimento, da realizzare mediante l’organizzazione di seminari. Per il programma di gestione flussi affidato ad Italia Lavoro S.p.a. (nel cui ambito ha avuto esecuzione il progetto sopramenzionato svoltosi in Tunisia) si rileva come il medesimo si sia estrinsecato con modalità diverse da quelle che erano state inizialmente previste. La mancanza di un quadro normativo completo ha, infatti, determinato un progressivo mutamento delle azioni da svolgere -peraltro non sempre trasfuse in concreti piani esecutivi – che ha comportato un raggiungimento parziale degli obiettivi previamente fissati.
5. Con riferimento, infine, agli interventi di sostegno agli immigrati regolarmente presenti in Italia, si sottolinea, preliminarmente, il notevole ritardo con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse al fondo per le politiche migratorie. Ciò ha determinato la Direzione generale per l’immigrazione a non porre in essere gli adempimenti propedeutici alla selezione degli interventi di integrazione, in quanto il loro espletamento avrebbe consentito di assumere i relativi impegni entro il termine legislativamente fissato del 31 dicembre 2004. Le risorse sono state, comunque, quasi completamente impegnate sul finire dell’anno, essendo state utilizzate, per l’86%, a finanziare l’espletamento di attività connesse ai compiti del Comitato minori stranieri.
Positivo è stato, comunque, l’avanzamento nella gestione della maggior parte delle iniziative finanziate a valere sulle risorse stanziate sul "fondo per le politiche migratorie" negli anni 1998-2002, eccezion fatta per gli accordi di programma firmati con le regioni, per i quali si registra che su 19 convenzioni (per molte delle quali risultano superate le relative scadenze) sono state depositate solo 2 relazioni finali. Tali ritardi confermano l’opportunità della decisione assunta dal Ministero di disciplinare la fase finale propedeutica al pagamento del saldo, subordinandolo alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei progetti posti in essere dagli enti territoriali, da effettuare in base ad una serie di indicatori elaborati dall’Amministrazione centrale.
Riguardo all'attività di contrasto al traffico di esseri umani si rileva l'utile prosecuzione delle iniziative previste dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 attraverso il finanziamento di progetti di assistenza e integrazione e azioni di sistema. Le risultanze dei referti di monitoraggio, che riferiscono, tra l'altro, della diminuzione dei contatti attivati attraverso le unità di strada, le forze dell'ordine e il numero verde, sembrano tuttavia consigliare all'Amministrazione una rivalutazione delle modalità di approccio ai soggetti interessati. Da parte della stessa Amministrazione positivo riscontro è stato dato alle osservazioni formulate nel referto 10/2004 circa le forme e i tempi di verifica in loco dell'attuazione delle iniziative finanziate nonché la necessità di adottare nell'attività di monitoraggio schemi di rilevazione e oggetti di analisi quanto più possibile omogenei, in modo tale da consentire un'utile comparazione tra iniziative di finanziamento intervenute a distanza di tempo.
Da ultimo, per le misure incentivanti progetti relativi ad interventi per l’istruzione scolastica nelle aree a forte processo migratorio (accorpate dal nuovo CCNL del comparto scuola a quelle previste per le aree a rischio e contro l’emarginazione scolastica) la Corte sottolinea il ritardo con cui è avvenuta la ripartizione delle risorse relative all’esercizio finanziario 2003 (cui si è provveduto il 6 aprile 2004), che ha determinato la tardiva sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi regionali, cui il nuovo CCNL demanda la definizione dei criteri di allocazione e di utilizzo delle risorse a livello di istituto. Anche in tale occasione, come in sede di monitoraggio sull’utilizzazione delle risorse assegnate negli anni precedenti, si è dovuto constatare che alcuni uffici scolastici non ottemperano all’obbligo di riferire all’amministrazione centrale dell’attività da essi svolta, non tenendo in alcun conto le ripetute richieste ed i solleciti del competente ufficio dell’amministrazione centrale. Si rappresenta, quindi, l’esigenza di predisporre strumenti atti a richiamare l’attenzione degli uffici periferici al rispetto degli obblighi connessi all’utilizzazione delle risorse derivanti dal CCNL, considerato che, altrimenti, l’azione di monitoraggio risulterebbe inutile e priva di efficacia.
Inadeguato è apparso anche il monitoraggio svolto dall’Ufficio scolastico regionale per la Puglia sull’utilizzazione delle risorse destinate ai "corsi di lingua italiana in favore di immigrati".
Solo in occasione dell’adunanza della Sezione del controllo, l’ufficio periferico è stato in grado di fornire i relativi esiti, fermandosi peraltro, al 31 dicembre 2003. Al riguardo, la Corte, pur constatando un significativo aumento dei corsi svolti dalle Istituzioni scolastiche (passati da 1732 nel primo anno a 2883 nel secondo), sottolinea come bassa sia la capacità di spesa dei Centri Servizi Amministrativi che, alla suddetta data, avevano utilizzato poco più del 50% delle somme ad essi globalmente assegnate negli anni dall’Ufficio Scolastico Regionale.
(…)
5. Attività finalizzate alla programmazione e regolamentazione dei flussi migratori
5.1 La normativa vigente e la programmazione dei flussi di ingresso per l’anno 2004
L’art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, con cui è stato approvato il "regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", nel ridisegnare le attribuzioni delle direzioni generali in cui il dicastero si articola, ha formalmente assegnato alla Direzione generale dell’immigrazione -in aggiunta ai compiti connessi alla promozione dell’integrazione sociali degli extracomunitari regolarmente presenti sul territorio dello Stato- le funzioni in materia di iniziative relative ai flussi migratori per lavoro, di sviluppo e gestione del sistema AILE[31], nonché di sviluppo della cooperazione internazionale per le iniziative suddette, che erano state, in parte, già ad essa attribuite dalla direttiva annuale del ministro del lavoro per il 2003[32].
La citata direzione ha provveduto a curare gli adempimenti connessi alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari che, per l’anno 2004, è stata disposta - in modo transitorio, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 del D.lgs. 286 - con due d.p.c.m. del 19 dicembre 2003, (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2004) aventi ad oggetto, uno, i lavoratori stagionali[33] e l’altro quelli non stagionali[34]. In particolare, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2004 è stata data comunicazione a tutti gli uffici periferici della ripartizione delle quote assegnate dai menzionati provvedimenti ed impartite le istruzioni operative in merito agli adempimenti procedurali da seguire. Sul finire dell'anno con la circolare n. 44 del 15 novembre 2004 si è provveduto alla redistribuzione delle quote residue indicandone le relative modalità.
Tempestivo è stato anche l’intervento della Direzione in occasione dei due decreti di programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi stati membri dell’Unione Europea, nei cui confronti è stato deciso di sospendere in via transitoria per un periodo di due anni dalla suddetta data l’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro[35]. Ci si riferisce ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile e 8 ottobre 2004, che hanno previsto la loro ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato, nell’ambito di ulteriori quote, ammontanti, rispettivamente a 20.000 e 16.000 unità, da aggiungere a quanti erano stati già ammessi prima del 1° maggio 2004 in attuazione dei due d.p.c.m. del 2003 sopra menzionati. La direzione generale per l’immigrazione ha, infatti, fornito agli uffici periferici in data anteriore alla pubblicazione dei d.p.c.m. sulla Gazzetta Ufficiale[36], le pertinenti indicazioni operativi elaborate su moduli diversi dai soliti, prevedendosi non più un riparto delle quote a livello regionale, ma una procedura unificata sul territorio nazionale (c.d. Gestore del contatore unico nazionale)[37].
Tale nuovo procedimento ha consentito –secondo quanto riferito- di amministrare in tempi brevi i 20.000 ingressi, eliminando ogni disagio per l’utenza[38].
Lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dell’applicazione informatica per le procedure amministrative connesse al rilascio della prescritta autorizzazione al lavoro sono state effettuate nell’ambito del su citato contratto stipulato il 31 ottobre 2003 dalla direzione generale per l’innovazione tecnologica del ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto lo sviluppo e conduzione del Sistema informativo per il mercato del lavoro e le politiche attive ed il supporto alla conduzione tecnica del centro servizi SIL (v. retro par. 3.1). L’applicazione –disponibile sia sul sito intranet del ministero (per l’utilizzo da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro), che sul sito internet (per l’utilizzo da parte degli uffici competenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, e delle province di Trento e Bolzano)- ha consentito il rilascio delle autorizzazioni in base ad una graduatoria nazionale. I relativi costi, considerato che la suddetta applicazione è stata realizzata ed è gestita ricorrendo alle risorse quotate a corpo provenienti dal contratto suddetto, sono stati stimate dall’amministrazione, nel periodo 1°/4-30/09 2004, in € 35.000.
La direzione ha, inoltre, fornito il supporto alla redazione del "Vademecum per l’accesso al lavoro dei cittadini dei nuovi Stati membri" che illustra (in lingua italiana ed inglese) le modalità d’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro dipendente ed autonomo in Italia per i cittadini appartenenti ai menzionati 8 Stati.
La tabella che segue dà conto del numero delle richieste, distinte per nazionalità e secondo la loro distribuzione territoriale. A fronte di dette richieste risultano rilasciate ed inserite nel sistema del contatore unico nazionale n. 19.935 autorizzazioni al lavoro.
tabella n. 5 |
||
Richieste di autorizzazioni al lavoro rilasciate nell'ambito della quota massima di 20.000 unità prevista dal d.p.c.m. 20 aprile 2004 distinte per nazionalità |
||
Stati |
numero autorizzazioni |
percentuale |
Polonia |
10.285 |
49,88 |
Slovacchia |
6.481 |
31,43 |
Repubblica Ceca |
1.896 |
9,19 |
Ungheria |
1.048 |
5,08 |
Lituania |
398 |
1,93 |
Slovenia |
362 |
1,76 |
Lettonia |
86 |
0,42 |
Estonia |
64 |
0,31 |
|
20.620 |
100,00 |
Fonte: Elaborazione C.d.c. su dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali- direzione generale immigrazione |
tabella n. 6 |
||
Distribuzione territoriale delle richieste di autorizzazione al lavoro rilasciate nell'ambito della quota prevista dal d.p.c.m. 20 aprile 2004 |
||
|
numero autorizzazioni |
% |
Bolzano |
7.192 |
34,88 |
Trento |
4.767 |
23,12 |
Emilia Romagna |
2.189 |
10,62 |
Veneto |
1.173 |
5,69 |
Friuli Venezia Giulia |
687 |
3,33 |
Toscana |
676 |
3,28 |
Lombardia |
540 |
2,62 |
Piemonte |
487 |
2,36 |
Campania |
469 |
2,27 |
Marche |
411 |
1,99 |
Abruzzo |
334 |
1,62 |
Lazio |
319 |
1,55 |
Calabria |
302 |
1,46 |
Umbria |
300 |
1,45 |
Sicilia |
225 |
1,09 |
Puglia |
191 |
0,93 |
Liguria |
125 |
0,61 |
Sardegna |
90 |
0,44 |
Basilicata |
65 |
0,32 |
Molise |
62 |
0,30 |
Valle d'Aosta |
17 |
0,08 |
Totale |
20.621 |
100,00 |
Fonte: Elaborazione C.d.c. su dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali -direzione generale immigrazione |
Tanto premesso, nel constatare che nessun’altra iniziativa è stata intrapresa dall’amministrazione a supporto della gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro subordinato in aggiunta a quelle già oggetto di esame nel corso delle precedenti relazioni, si dà di esse qui di seguito conto, mentre più avanti si forniranno alcune integrazioni sulla sanatoria dei rapporti di lavoro irregolarmente prestato da cittadini extracomunitari acquisitein esito ad alcune specifiche osservazioni svolte dalla Corte[39].
5.2 Le iniziative connesse alla gestione dei flussi migratori
Le precedenti relazioni hanno evidenziato[40] come le direzioni generali del ministero del lavoro e delle politiche sociali che si sono succedute nel settore in esame (direzione generale per l’impiego, prima, e direzione generale per l’immigrazione poi) abbiano affidato la realizzazione delle iniziative finalizzate alla gestione della politica dei flussi migratori ad enti dotati di competenze qualificate in materia di immigrazione e/o di politiche del lavoro. I due interventi in questione sono di recente giunti a conclusione e, pertanto, può, in questa sede verificarsi se si sia dato adempimento alle diverse attività pattuite, nonché i costi finora sostenuti dall’amministrazione. Impossibile appare, invece, la valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione dei rapporti in parola, sia per la brevità dei tempo trascorso, sia per la peculiarità di alcuni degli obiettivi che ci si attendeva dalla loro esecuzione (ad es. il diffondere la conoscenza delle norme vigenti in materia di immigrazione).
Da ultimo, viene in evidenza la convenzione firmata con la Società Dante Alighieri, alla quale era stata affidata, in previsione dell’attuazione del nuovo testo dell’art. 23 del t.u.[41], la fornitura di un servizio di formazione da erogare nei paesi di provenienza degli extracomunitari.
5.2.1 Gli accordi stipulati fra la Direzione generale per l’impiego e l’O.I.M.
I progetti in parola, come già evidenziato nel referto approvato con deliberazione n. 10/2004/G, sono diretti a promuovere l’inserimento lavorativo in Italia di immigrati extracomunitari favorendo "lo sviluppo e la diffusione di standard di funzionamento dei servizi per l’impiego in relazione alla gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro riferito al fabbisogno del mercato italiano di lavoratori extracomunitari, alla programmazione delle quote annuali di nuovi ingressi, al reclutamento ed all’impiego regolare di immigrati". I progetti in esame, identici nella sostanza in entrambi i documenti, devono essere realizzati uno nelle regioni Obiettivo 1 e l'altro nelle regioni Obiettivo 3.
Secondo quanto previsto nella rimodulazione predisposta dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.) ed approvata dalla Direzione generale per l’impiego il 10 luglio 2003, le diverse attività dedotte negli accordi avrebbero dovuto essere portate a compimento entro il 31 maggio del 2004[42]. In realtà, l’organizzazione del convegno internazionale conclusivo sulla tematica dell’immigrazione e sui risultati conseguiti, previsto per il mese di aprile di quell’anno, ha determinato un ulteriore rinvio del dies ad quem, autorizzato dalla Direzione generale, che ha fissato la data di consegna dei rapporti conclusivi dell’intera attività progettuale al 31 gennaio 2005. Va, peraltro, constatato che il convegno finale si è tenuto il 25 gennaio u.s. e che alla data di deposito del presente referto ancora deve essere depositato il rapporto finale e rendicontate le spese sostenute fino alla conclusione del progetto.
L’amministrazione ha, comunque, fornito un aggiornamento dei dati relativi alle attività poste in essere nel periodo gennaio-dicembre 2004, il cui esame, raccordato con quanto già emerso nel corso delle precedenti istruttorie, consente di affermare che le attività stabilite negli accordi del luglio 2003 sono state, sia pur con ritardo, quasi completamente realizzate. L’Organizzazione ha infatti globalmente svolto 99 corsi di orientamento[43], il cui espletamento è stato preceduto da 4 sessioni di formazione (della durata massima di 40 ore), cui hanno partecipato 454 orientatori e mediatori culturali provenienti dagli enti di formazione prescelti. L’analisi sull’incidenza dell’intera azione sull’integrazione sociale ed occupazionale degli immigrati coinvolti nel progetto è stata demandata all’Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO).
Inferiori rispetto a quanto stabilito sono stati i seminari organizzati per ciascuno dei progetti. Ne risultano, infatti, realizzati 15 (invece di 20) per le regioni Ob.1 e 31 (invece di 40) per quelle Ob.3. Alla diffusione dei progetti l’Organizzazione ha, peraltro, provveduto anche mediante pubblicazioni. In particolare, è stato redatto un manuale in tre volumi dedicato all’orientamento linguistico, sociale giuridico, lavorativo e psicosociale degli immigrati; sono stati stampati due depliants ed è stato creato un vademecum sintetico in italiano, albanese ed arabo diretto a favorire la conoscenza delle principali norme relative all’inserimento lavorativo, economico e sociale degli immigrati.
Sono state, inoltre, svolte una serie di attività di ricerca che, secondo il Ministero, costituiscono "il seguito naturale delle attività progettuali condotte nelle diverse regioni italiane". Trattasi di uno studio (effettuato dagli enti di formazione che hanno erogato i corsi di orientamento) sulle tipologie e le modalità di erogazione dei servizi per l’impiego nei confronti degli immigrati; di un approfondimento sui fabbisogni degli immigrati da parte del mercato del lavoro italiano con particolare attenzione ai livelli formativi richiesti dalle imprese ed, infine, di una ricerca sull’integrazione lavorativa e sociale in Italia dei migranti provenienti dal Maghreb.
Nel corso dell’adunanza la Direzione generale del Mercato del lavoro (subentrata alla direzione generale per l’impiego, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 244 del 2004) ha fatto presente che la mancata realizzazione di 14 seminari, trova la sua causa –secondo quanto emerge dalla bozza di rapporto finale prodotto dall’OIM – "da un lato nella richiesta dell’OIM di realizzare interventi locali di un certo profilo (coinvolgendo la rete dell’associazione imprenditoriali, delle forze sociali, delle amministrazioni locali), dall’altro nel fatto che in molte realtà territoriali si sono alternati momenti elettorali e modifiche legislative che hanno spesso reso indisponibili a partecipare i rappresentanti istituzionali locali e gli uffici dei servizi per l’impiego".
Per quanto attiene, poi, all’aspetto finanziario, è emerso che nel novembre del 2003 l’OIM abbia richiesto una variazione dell’articolazione interna del budget, per consentire di coprire le maggiori spese di "personale, viaggio e soggiorno della segreteria e del coordinamento del progetto". Un’ulteriore rimodulazione dei fondi è stata determinata per coprire i costi derivanti dall’organizzazione del convegno e le spese amministrative a questo connesse. Il relativo preventivo di spesa -redatto inizialmente in modo globale senza la precisazione di quali voci di spesa debbano essere portate in diminuzione- è stato successivamente precisato e di esso, come del precedente, si tien conto nei due prospetti di seguito riportati.
La Corte sottolinea con sfavore come le rimodulazioni accordate abbiano, di fatto, comportato un aumento delle spese generali pari a più del 20% dei costi inizialmente previsti, cui non è corrisposto un aumento nelle azioni svolte a supporto delle politiche di integrazione. Anzi, i quadri finanziari (v. tabelle 7 e 8) evidenziano come per la maggior parte delle voci di costo riguardanti gli interventi da svolgere in favore degli immigrati si siano registrate bassi livelli di spesa rispetto a quanto preventivato nel luglio del 2003.
La competente direzione generale ha, comunque, reso noto che, trattandosi di risorse derivanti dal fondo sociale europeo, gli importi non utilizzati saranno disimpegnati e potranno essere nuovamente impegnati fino al 31 dicembre 2006, per essere destinate ad altri scopi, secondo le priorità indicate dal PON (Programma Operativo Nazionale) e dal complemento di programmazione che viene predisposto all’incirca ogni anno.
Tabella 7 |
|||||
AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E OCCUPAZIONALE. QUADRO FINANZIARIO PON OB.1 |
|||||
Macrovoci di costo |
Costi previsti nell’accordo del 10/07/2003 |
Previsione costi finale |
Differenza |
Spese certificate al 30/11/2004 |
Rapporto spese certificate/spese previste al 10/7/03 |
Progettazione intervento |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
7.921,94 |
99,02 |
Coordinamento |
188.901,60 |
262.194,25 |
73.292,65 |
213.752,18 |
113,16 |
Ricerca territoriale |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
48.841,05 |
67,83 |
Seminari e incontri territoriali con forze sociali |
194.791,20 |
194.791,20 |
0,00 |
72.705,16 |
37,32 |
Attività d'informazione e sensibilizzazione |
75.468,40 |
61.468,40 |
-14.000,00 |
10.780,54 |
14,28 |
Orientamento immigrati |
868.800,00 |
868.800,00 |
0,00 |
739.069,15 |
85,07 |
Formazione orientatori e mediatori |
44.420,61 |
36.420,61 |
-8.000,00 |
20.198,35 |
45,47 |
Produzione materiali didattici |
30.977,02 |
30.000,00 |
-977,02 |
27.941,46 |
90,20 |
Impaginazione tipografica e stampa materiali didattici |
40.294,18 |
40.294,18 |
0,00 |
24.355,84 |
60,45 |
Consulenza per favorire la ricaduta occupazionale |
164.163,37 |
104.071,75 |
-60.091,62 |
44.000,00 |
26,80 |
Valutazione e monitoraggio |
187.312,87 |
177.888,87 |
-9.424,00 |
133.101,08 |
71,06 |
Spese di amministrazione e costi generali OIM |
190.698,33 |
209.898,33 |
19.200,00 |
201.110,46 |
105,46 |
TOTALE |
2.065.827,58 |
2.065.827,59 |
0,01 |
1.543.777,21 |
74,73 |
Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Tabella 8 |
|||||
AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E OCCUPAZIONALE. QUADRO FINANZIARIO PON OB.3 |
|||||
Macrovoci di costo |
Costi previsti nell’accordo del 10/07/2003 |
Previsione costi finale |
Differenza |
Spese certificate al 30/11/2004 |
Rapporto spese certificate/spese previste al 10/7/03 |
Progettazione intervento |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
11.882,90 |
99,02 |
Coordinamento |
283.352,40 |
393.291,36 |
109.938,96 |
316.170,44 |
111,58 |
Ricerca territoriale |
108.000,00 |
108.000,00 |
0,00 |
69.701,53 |
64,54 |
Seminari e incontri territoriali con forze sociali |
292.186,80 |
292.186,80 |
0,00 |
117.454,37 |
40,20 |
Attività d'informazione e sensibilizzazione |
113.202,60 |
92.202,80 |
-20.999,80 |
16.558,22 |
14,63 |
Orientamento immigrati |
1.303.200,00 |
1.303.200,00 |
0,00 |
721.988,10 |
55,40 |
Formazione orientatori e mediatori |
66.630,92 |
54.630,92 |
-12.000,00 |
20.989,09 |
31,50 |
Produzione materiali didattici |
46.465,54 |
39.000,00 |
-7.465,54 |
30.873,00 |
66,44 |
Impaginazione tipografica e stampa materiali didattici |
60.441,26 |
60.441,26 |
0,00 |
35.914,57 |
59,42 |
Consulenza per favorire la ricaduta occupazionale |
246.245,06 |
170.107,63 |
-76.137,43 |
32.352,94 |
13,14 |
Valutazione e monitoraggio |
280.969,31 |
270.833,31 |
-10.136,00 |
218.583,85 |
77,80 |
Spese di amministrazione e costi generali OIM |
286.047,50 |
302.847,51 |
16.800,01 |
284.297,18 |
99,39 |
TOTALE |
3.098.741,39 |
3.098.741,59 |
0,20 |
1.876.766,19 |
60,57 |
Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali |
5.2.2 Il programma gestione flussi
Estremamente generiche erano apparse alla Corte[44] la descrizione delle attività e la relativa analisi dei costi, quali risultavano dal Programma tecnico approvato dal decreto del 23 dicembre 2002 con cui alla società era stato affidata la realizzazione del "programma di azioni di supporto alla gestione programmata e qualificata dei flussi migratori di lavoro verso l’Italia"[45]. E se meno generica è risultata la descrizione delle azioni da svolgere contenuta nei piani operativi successivamente depositati, deve osservarsi che questi solo in parte consentono di superare il vizio di origine dell’affidamento. Ciò anche in considerazione della intrinseca connessione di alcune azioni affidate alla società con attività di spettanza della direzione generale, il cui realizzarsi era strettamente legato all’emanazione del regolamento di esecuzione previsto dalla 189 del 2002.
Del resto, la stessa Amministrazione ha sottolineato che l’assenza di un quadro normativo compiuto "abbia comportato la necessità di periodici riorientamenti delle azioni, nel rispetto delle finalità sottese al programma stesso". Ciò appare di tutta evidenza nel momento in cui si esamina, ad esempio, la mancata esecuzione della macroazione denominata "costruzione e collaborazione partenariato italiano", in relazione alla quale era previsto l’instaurarsi di rapporti con le regioni italiani e con le associazioni di categoria (ANCE, Sindacati dell’edilizia, ecc…) propedeutici alla realizzazione dei programmi ex art. 19 del t.u. sull’immigrazione.
Tanto premesso, nel constatare che la necessità di completare le articolate sperimentazioni in essere ha determinato la proroga del termine finale di esecuzione delle attività dal 9 febbraio al 30 settembre 2004, senza oneri per l’amministrazione, si rileva che, in relazione a ciascuno dei tre obiettivi strategici individuati nel primo piano operativo[46], è emerso quanto segue.
Ø Per quanto attiene alle azioni volte a favorire la gestione contingente dei flussi migratori attraverso la predisposizione di una scheda anagrafica semplice funzionale alla realizzazione delle liste di ingresso ex art. 21 c. 5[47], è stato elaborato "un modello sperimentale di scheda anagrafica dei lavoratori" ed è stata predisposta una "scheda anagrafica/azienda". Entrambi gli strumenti, peraltro, non sono stati utilizzati per implementare le liste sopra citate, ma di essi ci si è serviti nell’ambito del progetto realizzato in Tunisia, di cui si dirà più avanti. Al fine di agevolare l’attività degli operatori coinvolti nel citato progetto, è stata redatta una "Guida agli applicativi di incrocio domanda/offerta di lavoro". Nell’ambito dello stesso obiettivo è stato predisposto, come previsto, un "modello di servizi[48]" da proporre agli attori competenti nella gestione per gli ingressi per lavoro. Trattasi, secondo quanto si legge nel documento interno di lavoro all’uopo realizzato, di "un sistema di relazioni logico-organizzative, supportato dall’utilizzo di applicativi informatici, tra gli attori competenti in materia di erogazione di servizi e reinserimento lavorativo degli stranieri" costruito intorno a due ambiti di intervento: il primo si riferisce al percorso dell’impresa italiana che ricerca un lavoratore extracomunitario residente in Italia, il secondo riguarda, invece, la ricerca di un residente all’estero. La mancata entrata in vigore della normativa regolamentare ha reso impossibile testarne l’operatività.
Ø In relazione al secondo obiettivo -che si concretizza nel "favorire l’attuazione dell’art. 23 fornendo assistenza tecnica per la realizzazione dei programmi formativi approvati dal ministero nei paesi d’origine e per l’elaborazione delle liste relative ai titoli di prelazione"- la direzione generale ha reso noto che è stata realizzata un'unica sperimentazione all’estero, per la precisione in Tunisia, in esito ad un protocollo d’intesa con le competenti autorità tunisine e con le regioni Lombardia e Veneto (attraverso le rispettive agenzie per il lavoro), la Coldiretti ed alcune aziende facenti capo alla Lega delle cooperative ed al settore delle grandi opere. In attuazione di tale protocollo, si è provveduto alla preselezione di circa 1250 lavoratori in possesso dei profili professionali suscettibili di corrispondere alle caratteristiche della domanda di manodopera qualificata. Alla fine di una complessa serie di operazioni sono stati selezionati 250 lavoratori, che sono stati avviati alla fase di formazione linguistica, svolta dalla Società "Dante Alighieri" cui tali attività era stata affidata sin dal 23 dicembre 2002 (v. infra)[49].
Alla data del 24 gennaio 2005, 104 erano i lavoratori tunisini selezionati che hanno ottenuto l’autorizzazione al lavoro per rapporti a tempo indeterminato nel settore dell’agricoltura, delle grandi opere, del terziario. E’ stato, comunque, rappresentato che le Agenzie regionali del lavoro del Veneto e della Lombardia, di concerto con il ministero ed in coordinamento con la competente autorità tunisina stanno continuando a promuovere l’iniziativa sul loro territorio, al fine di favorire l’inserimento di tutti i lavoratori selezionati.
Ø Le azioni funzionali al raggiungimento del terzo obiettivo specifico, individuato nell’armonizzazione dei sistemi informativi dei paesi d’origine con l’anagrafica dei lavoratori extracomunitari (SIL nazionale-borsa lavoro immigrati) vanno ricercate, secondo quanto si legge nel piano operativo presentato alla fine del mese di settembre 2003, nella manutenzione ed implementazioni del SILES, nell’avvio della progettazione di un nuovo sistema informativo, nonché nella realizzazione di una ricerca avente ad oggetto la ricognizione e la valutazione delle esperienze in Italia e all’estero. Al riguardo il Ministero ha dato atto della elaborazione degli applicativi per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro immigrato e per la creazione delle liste dei lavoratori disponibili ad emigrare e di quelli che hanno acquisito il titolo di prelazione. Gli applicativi in questione, "pensati nell’ottica della loro futura integrabilità con la costituenda Borsa lavoro, nel cui ambito potranno essere ricondotti gli strumenti in questione", sono stati testati presso l’Amministrazione, la quale ha al riguardo rappresentato che i medesimi "oltre a permettere la tenuta delle liste dei lavoratori stranieri disponibili ad emigrare per motivi di lavoro, nonché di coloro che hanno acquisito il titolo di prelazione, comprensiva degli elementi anagrafici e professionali utili permettere l’incrocio domanda ed offerta, consentiranno ai datori di lavoro potenzialmente interessati di acquisire gli elementi conoscitivi atti ad orientarlo nell’assunzione della determinazione circa la costituzione del rapporto di lavoro con uno o più lavoratori iscritti nelle liste in questione" Anche per tale fattispecie, l’effettiva operatività è strettamente connessa all’entrata in vigore della normativa di rango secondario[50].
Con riferimento, poi, alla gestione del SILES (Sistema informativo lavoratori stagionali)[51] è emerso che la sua manutenzione ed implementazione è finanziariamente gravata sul progetto per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, per essere successivamente presa in carico dalla Direzione generale per le reti informative che lo ha affidato al R.T.I. firmatario del contratto del 31 ottobre 2003, avente ad oggetto "l’acquisizione di beni e servizi per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del Ministero e del sistema informativo del lavoro (denominato SIL)" (vedi, retro, par. 3.1.1).
Risulta, infine, depositato l’elaborato finale recante i risultati della ricerca-azione condotta in cinque regioni italiane scelte sulla base dell’interesse manifestato a livello locale dalle istituzioni, presso le quali si è provveduto ad esaminare la gestione istituzionale delle quote (dalla stima del fabbisogno di manodopera straniera all’inserimento socio-lavorativo dell’immigrato) e in quattro stati esteri (Tunisia, Romania, Albania e Slovacchia), dove sono state esaminate le origini e le caratteristiche dei flussi migratori verso l’Italia.
Per quanto riguarda i costi del programma, le modifiche intervenute nel corso della sua attuazione hanno determinato (come risulta dalla tabella che segue) la rimodulazione del budget inizialmente previsto, in relazione a ciascuna delle macroazioni nel quale il medesimo si articolava.
Al riguardo la Corte sottolinea criticamente come le modifiche intervenute nelle previsioni di spesa comportino un aumento dei costi generali a scapito di quelli relativi agli interventi diretti a favorire la gestione dei flussi. Perplessità suscita, in particolare, la modifica riguardante la voce "coordinamento e gestione del progetto" che è stata quasi triplicata, a fronte di attività che, secondo quanto sopra evidenziato, non sono state completamente realizzate e di obiettivi che sono stati solo parzialmente raggiunti.
Sotto il profilo delle erogazioni, si rileva che al 31 dicembre 2004 erano stati rimborsati ad Italia Lavoro i costi sostenuti nel periodo 10 febbraio-30 novembre 2003, che si riferiscono, indifferentemente per ognuna delle voci di spesa, al trattamento economico dovuto al personale dipendente per le attività svolte in esecuzione del programma, a quelle corrisposte al personale esterno incaricato di espletare attività connesse alla realizzazione del programma (professionisti, collaborazioni coordinate e continuative, occasionali), nonchéal rimborso delle spese di viaggio da costoro effettuate e/o all’acquisizione dall’esterno di forniture e/o servizi.
Tabella n. 9 |
||||
Programma Flussi Migratori per lavoro |
||||
Descrizione |
Importo Budget inizialmente previsto |
Importo Budget modificato |
Differenza fra i due budget |
Spese sostenute dal 10 febbraio al 30 novembre 2003 |
Coordinamento e gestione del progetto |
133.750,00 |
438.345,40 |
+304.595,40 |
251.751,44 |
Relazioni istituzionali e costruzioni partenariato |
231.250,00 |
320.711,21 |
+89.461,21 |
53.827,81 |
Analisi e Progettazione modelli e strumenti |
284.000,00 |
48.000,00 |
-236.000,00 |
0,00 |
Diffusione modelli e strumenti |
535.000,00 |
199.475,00 |
-335.525,00 |
0,00 |
Implementazione SILES |
480.000,00 |
533.460,63 |
+53.460,63 |
175.196,46 |
Promozione e comunicazione |
100.000,00 |
74.325,83 |
-25.674,17 |
25.546,65 |
Monitoraggio e valutazione |
36.000,00 |
42.500,00 |
+6.500,00 |
8.432,91 |
Costi interni |
200.000,00 |
343.181,93 |
+143.181,93 |
0,00 |
TOTALE PROGETTO |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
514.755,27 |
5.2.3 La convenzione con la società Dante Alighieri
Com’è noto[52], nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione del testo unico, la direzione generale per l’immigrazione, ritenendo opportuno avviare interventi propedeutici all’effettiva applicazione delle modifiche apportate all’art. 23 del t.u., con contratto del 13 dicembre 2002 aveva acquisito in via sperimentale dalla società sopra indicata la fornitura di un servizio di formazione linguistica e culturale rivolto a cittadini extracomunitari da svolgersi nei Paesi di provenienza, rimasto senza esecuzione a causa della mancata entrata in vigore del previsto regolamento.
Nonostante il protrarsi della mancata emanazione del regolamento, è stato possibile dare esecuzione alla convenzione grazie al progetto sperimentale in Tunisia portato avanti da "Italia Lavoro" nell’ambito del su menzionato programma di gestione dei flussi, in esito al quale la società, sulla base delle esigenze rappresentate dall’amministrazione, ha elaborato un piano formativo da destinare ai lavoratori tunisini selezionati, la cui realizzazione ha consentito di formare 238 candidati[53]. I relativi corsi hanno riguardato 238 candidati ed hanno comportato una spesa di €. 35.343,00.
Come già evidenziato, analoghi corsi si prevede di realizzare, appena possibile, nei confronti dei cittadini dello Sri Lanka e della Repubblica moldava selezionati dall’OIM, in attuazione delle convenzioni firmate sul finire del 2004, cui si farà fatto cenno sub par. 6.1.3.
5.3 La regolarizzazione degli immigrati. Integrazione
Gli esiti della regolarizzazione disposta dal legislatore sul finire del 2002 sono stati già oggetto di analisi nel precedente referto, in occasione del quale la Corte aveva sottolineato l’opportunità di ovviare, con le misure ritenute più utili, ai pericoli derivanti dalla rilevata mancata previsione di adeguate forme di controllo in sede di esame delle domande in merito alla reale esistenza del dichiarato rapporto di lavoro.
Non può non sottolinearsi con sfavore che tale specifica raccomandazione della Corte sia rimasta lettera morta. Nessuna iniziativa specifica è stata al riguardo intrapresa, ritenendosi sufficiente l'espletamento delle ordinarie procedure di verifica sul lavoro sommerso. La competente direzione generale si è limitata, infatti, a rappresentare che nel 2003 dei 63.612 lavoratori extracomunitari occupati nelle aziende ispezionate, 10.640 sono risultati irregolari (16,75%) e di questi ultimi 2.969 erano privi del permesso di soggiorno. Nel 2004, invece, a fonte di 64.834 lavoratori extracomunitari occupati nelle aziende ispezionate, gli irregolari sono stati 11.265 (17%), 2.932 dei quali erano privi del suddetto documento.
[1] Progetto di legge di iniziativa parlamentare A.C. 1238 in fase di esame da parte dell’Assemblea della Camera.
[2] Tale clausola è stata aggiunta dalla L. 189/2002, art. 3, co. 1.
[3] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1998, Suppl. Ordinario n.158.
[4] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001, Suppl. Ordinario n.119.
[5] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, Suppl. Ordinario n. 128.
[6] Il Trattato di adesione all’Unione europea di dieci nuovi Paesi (Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) prevede, relativamente all’accesso al mercato del lavoro subordinato, la possibilità per i Paesi già membri di far ricorso ad un regime transitorio, applicabile fino ad un massimo di sette anni, con decorrenza dalla data di ingresso dei nuovo Paesi (1° maggio 2004), prima di pervenire alla piena libertà di movimento ed insediamento dei lavoratori provenienti da tali Paesi. Durante il periodo transitorio deve comunque essere applicato il “principio di preferenza”, in virtù del quale, nell’accesso al mercato del lavoro interno, si debbono privilegiare i cittadini provenienti dai nuovi Stati membri rispetto a quelli provenienti dai Paesi non aderenti all’Unione.
[7] Il citato DPCM ha infatti previsto l’ingresso in Italia di lavoratori provenienti da otto dei nuovi Stati membri dell’Unione europea fino ad un massimo di 20.000 unità; per Cipro e Malta non
è stato previsto alcun limite.
[8] Nel documento si fa riferimento a tre accordi sottoscritti in materia di lavoro, uno con l’Albania, l’altro con la Tunisia e il terzo con la Moldavia
[9] La revisione è avviata sulla base dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
[10] Relazione sui risultati conseguiti attraverso provvedimenti attuativi del documento programmatico riferito al triennio 1998-2000 relativo alla politica dell’immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), presentata dal Ministro dell’interno, trasmessa il 24 marzo 2000 (doc. CLVII, n. 1).
[11] A partire dal 2005 la relazione, curata dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell’interno, viene presentata insieme ad altre 3 relazioni (quella sull’attività delle forze di polizia e sullo stato della sicurezza pubblica sul territorio nazionale prevista dall’art. 113 della L. 121/1981; quella sul fenomeno della criminalità organizzata e sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla D.I.A. (ex art. 5 del D.L. 345/1991 e quella sui dati relativi alle iniziative in tema di sicurezza dei cittadini (ex art. 17 della L. 128/2001). A queste si aggiunge anche il rapporto annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza, non previsto da disposizioni di legge. Il nuovo documento sostituisce a tutti gli effetti le relazioni citate e ha assunto la denominazione di Relazione al Parlamento sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata. Nel 2005 il Governo ha presentato alle Camere due relazioni: quella relativa al 2003, trasmessa il 17 gennaio 2005 (doc. CCXII, n. 1) e quella relativa al 2004, trasmessa il 1° dicembre 2005 (CCXII, n. 2).
[12] L’introduzione di un termine per l’emanazione del decreto, in origine non previsto, è stata introdotta ad opera della legge 189 del 2002.
[13] D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. L. 14 maggio 2005, n. 80) Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
[14] Ministero dell’interno, Decreto 29 novembre 2004, Costituzione del Gruppo tecnico di lavoro per l’istruttoria delle questioni di competenza del comitato di coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione (art. 2-bis, co. 3 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189).
[15] DPCM 19 maggio 2004, Modifica al D.P.C.M. 23 luglio 2002, riguardante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[16] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005.
[17] Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2005, n. 3426, Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100.
[18] Si ricorda che ai sensi della legge sulla protezione civile (L. 24 febbraio 1992 n. 225) si può provvedere con ordinanza, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.
[19] D.P.C.M. 20 marzo 2002, Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari.
[20] D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (conv. L. 9 ottobre 2002, n. 222), Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
[21] D.L. 14 settembre 2004 n. 241 (conv. L. 12 novembre 2004, n. 271), Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
[22] Delib. n. 1/2004/G, punto 4
[23] Delib. n. 22/03 e 10/04
[24] Delib. n. 10/2004/G, pagg. 1 e 2
[25] Al momento del deposito della relazione non sono disponibili i dati relativi agli impegni ed ai pagamenti e, pertanto, non è possibile elaborare un quadro completo delle risorse destinate all'immigrazione nel 2004, nè è dato operare raffronti con gli esercizi precedenti. Si nota in ogni caso una notevole diminuzione delle risorse assegnate nel 2004 rispetto a quelle stanziate nel 2003, in relazione alle quali la deliberazione 10/2004/G aveva evidenziato che alle misure di sostegno erano stati destinati € 38.617.678,00 e alle misure di contrasto € 164.794.066,00.
[26] Il provvedimento mira a rendere operante il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del T.U. concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. La struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuata ai sensi dell'art. 1, lett. d) e dell'art. 3, co. 1 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100 è il Dipartimento per il coordinamento amministrativo di cui all'art. 18 del d.P.R. 23 luglio 2002 (DPCM 16 maggio 2004).
[27] Sul merito del provvedimento, infra (par. 3.1)
[28] Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3361
[29] La proroga al 31.12.2005 è stata disposta dal d.p.c.m. 23.12.2004 pubblicato nella G.U. n. 304 del 29.12.2004.
[30] Dato fornito dal Dip. P.S. - Direz. centrale immigrazione e polizia delle frontiere.
[31] Trattasi dell’Anagrafe Informatizzata per i lavoratori extracomunitari prevista dall’art. 21, 7° comma del t.u. approvato con il D.lg. n. 286 per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.
[32] Si rammenta che anteriormente a tale data la regolamentazione dei flussi e le attività connesse all’A.I.L.E. spettavano alla direzione generale per l’impiego (v. delib. n. 10/2004/G pag. 80).
[33] Per gli stranieri non comunitari ammessi per motivi di lavoro stagionale il limite delle quote è stato fissato in 50.000 unità che sono state riservate ad alcuni Stati (e cioè, gli 8 Paesi per i quali, a quella data, risultava essere stata accettata l’adesione all’Unione europea e quelli che avevano sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ecc…) unitamente agli stranieri non comunitari titolari del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2002 o 2003.
[34] Per gli stranieri ammessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e autonomo, l’anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2004 è quantificata in non più di 29.500 ingressi, 20.000 dei quali sono riservati, secondo le modalità ivi indicate, a cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria. Ulteriori riserve sono stabilite in favore dei lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
[35] Trattasi delle Repubbliche Ceca, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Polonia, Slovacca, di Slovenia e di Ungheria che non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario, a differenza delle repubbliche di Cipro e di Malta alle quali sono state applicate immediatamente tutte le norme comunitarie.
[36] In particolare il d.p.c.m. del 20 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004, e le relative circolari esplicative (nn. 14 e 15) sono del 28 e del 30 aprile 2004; mentre per il d.p.c.m. dell’8 ottobre, la pubblicazione in Gazzetta è intervenuta il 16 novembre e la circolare reca la data del giorno 15 di quel mese.
[37] Il relativo procedimento era così articolato: invio della richiesta di autorizzazione al lavoro (redatta in bollo sul modello appositamente predisposto) e dell’allegato contratto di lavoro esclusivamente mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data, anche l’ora di invio; evasione delle richieste secondo l’ordine cronologico, e successivo inserimento da parte delle D.P.L. all’esito positivo dell’istruttoria, dei dati relativi alla pratica nell’apposita maschera di immissione dati, disponibile sul sito del ministero all’indirizzo informatico che era stato previamente comunicato.
[38] Per i 16.000 è stato reso noto che alla data del 14 gennaio 2004 erano state registrate 5.452 autorizzazioni.
[39] V. deliberazione n. 10/2004/G pag. 10
[40] V. delib. n. 10/2004/G pag. 80 e segg.
[41] L’art. 23 del t.u., come modificato dall’art 19 della legge 189 del 2002, ha introdotto la possibilità di svolgere, nell’ambito di programmi approvati, attività di istruzione e formazione professionale da realizzare nei paesi d’origine.
[42] Sembra opportuno ricordare che, l’Organizzazione era chiamata a:
· programmare e realizzare -in forma di seminari- campagne di informazione e orientamento rivolte alle associazioni datoriali e agli imprenditori dirette a diffondere la conoscenza delle norme vigenti in materia e delle relative procedure, nonché dell’utilizzo dei sistemi informatici realizzati in Italia ed in alcuni paesi d’emigrazione
· programmare e realizzare 100 corsi di orientamento linguistico, sociale, culturale e giuridico in favore di lavoratori immigrati ammessi nell’ambito delle quote o già presenti e temporaneamente disoccupati. I corsi devono essere preceduti da sessioni di formazione dei formatori e seguiti da un attività di consulenza per favorire la ricaduta occupazionale dei lavoratori immigrati
· produrre materiali informativi relativi all’aggiornamento dei sussidi didattici per i formatori e dei moduli di orientamento per gli immigrati sia in italiano che nelle lingue delle comunità straniere maggiormente rappresentate (albanese, arabo…)
· realizzare un’indagine conoscitiva sulle condizioni di inserimento di due gruppi significativi di immigrati: i marocchini e i tunisini
[43]In particolare, a fronte di una previsione di 40 corsi da destinare a 800 lavoratori immigrati nell’ambito delle quote annuali di ingresso o già presenti e temporaneamente disoccupati per le regioni Ob. 1 e di 60 corsi per 1200 immigrati per le regioni Ob. 3, sono stati rispettivamente realizzati 39 corsi per 801 immigrati e 60 per 1226 beneficiari.
[44] V. del. n. 10/2004 pag. 5
[45] Si rammenta che il Programma definiva gli obiettivi e gli ambiti d’intervento (linee guida) dell’azione per ampie aree, rinviandone la concreta pianificazione a piani operativi bimestrali, da elaborare sulla base delle specifiche esigenze comunicate dal ministero e da questo approvate. Di fatto, Italia Lavoro ha depositato, in tutto, tre piani operativi secondo modalità diverse da quelle stabilite. Il primo, prodotto il 3 marzo 2003 (ed approvato dal ministero il successivo 17 giugno) conteneva un’analitica descrizione degli obiettivi e delle attività relative a tutto il programma corredato anche del relativo cronoprogramma per il periodo che va dal 10 marzo 2003 al 30 gennaio 2004; il secondo, depositato il 2 luglio 2003 ed approvato con osservazioni dal ministero il giorno 9 dello stesso mese, si riferiva al periodo 2 luglio-1° ottobre 2003 ed indicava le azioni che si sarebbero dovute svolgere nel trimestre. L’ultimo ha ad oggetto, invece, i mesi ottobre 2003-gennaio 2004 ed è l’unico che espressamente considera le macroazioni nell’ambito dei tre obiettivi specifici.
[46] V. del n. 10/2004 pag. 91
[47] Il 5° comma dell’art. 21 così recita: "le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 (n.d.r. trattasi degli accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione) possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche e mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del ministero del lavoro"
[48] Secondo quanto si legge nel documento depositato dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria, per modello di servizi si intende: "un sistema di relazioni logico-organizzative, supportato dall’utilizzo di applicativi informatici, tra gli attori competenti in materia di erogazione di servizi e reinserimento lavorativo degli stranieri"
[49] Secondo quanto riferito dalla direzione generale per l’immigrazione, in esecuzione del protocollo d’intesa la Tunisia -sulla base delle indicazioni fornite in merito ai profili professionali richiesti nel mercato del lavoro italiano- ha fornito una banca dati preliminare di lavoratori disponibili ad emigrare in Italia. Successivamente, la società -con il supporto di una "antenna operativa" gestita da un’agenzia locale preventivamente da essa formata- ha effettuato un primo screening su tale banca dati. La citata agenzia ha, poi, realizzato, supportata da Italia Lavoro, i colloqui di preselezione per poter fornire alle società italiane coinvolte nel progetto una banca dati mirata e corrispondente ai profili richiesti. I colloqui finali di selezione sono stati svolti direttamente dai rappresentanti delle società italiane. Le attività di preselezione e selezione hanno avuto luogo a Tunisi dal febbraio al settembre 2004.
[50] Nella memoria prodotta in occasione dell’adunanza la direzione generale ha fatto presente che gli applicativi per l’incrocio domanda-offerta di lavoro, nonché per la gestione delle liste dei lavoratori extracomunitari hanno trovato posto all’interno del neo istituito sistema SILEN.
[51] Sul SILES v. pag. 94 della relazione approvata con del. N. 10/2004/G
[52] V. delib. n. 10/2004/G pag. 93.
[53]I corsi si articolano in tre fasi: nella prima i discenti sono sottoposti ad un test d’ingresso per stabilire il loro livello di competenza linguistico-cominicativa; nella seconda viene svolto un corso di 60 ore formative in aula (di cui 54 di lingua e cultura italiana e 6 di educazione civica) diversificato in due livelli, alla luce delle competenze degli allievi precedentemente testate. La terza fase vede la valutazione finale e rilascio della certificazione della lingua italiana.