XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Recepimento direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale
Serie: Scheda di analisi    Numero: 271
Data: 06/07/05
Descrittori:
AMBIENTE   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
INQUINAMENTO ACUSTICO     
Riferimenti:
SCH.DEC n.498 del 06/07/05     

Estremi del provvedimento

 

DOC                                   498

Natura dell'atto:                 Schema di decreto legislativo

Titolo breve:                        Recepimento direttiva 2002/49/CE determinazione e gestione del rumore ambientale

Riferimento normativo:       art. 1, comma 3 della legge 31 ottobre n.306

 

Relatore per la

Commissione di merito:      Riccardo Migliori

Gruppo:                               AN

 

Relazione tecnica:               Non presente

                                          

Assegnazione

 

Alla VIII Commissioneai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.

 

                                                       (termine per l'esame: 9 luglio 2005)

 

Alla Commissione  Bilancioai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del Reg.

 

                                                       (termine per l'esame: 30 giugno 2005)

                                                      

 

Scheda di analisi n. 271

 

 


 

ARTICOLI 3 e 4. 2

Mappa acustica strategica e piani d’azione.. 2

ARTICOLO 5. 4

Descrittori acustici e loro applicazione.. 4

ARTICOLO 7. 5

Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e  la Commissione europea   5

ARTICOLO 8. 5

Informazione al pubblico.. 5

ARTICOLO 10. 6

Istituzione del Comitato tecnico di coordinamento.. 6


PREMESSA

 

Il provvedimento, predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge del 31 ottobre  2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), reca l’attuazione della direttiva 2002/49/CE[1] relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

La delega per il recepimento della direttivaè stata conferita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2003), riguardante l’attuazione di una serie di direttive comunitarie indicate in allegato alla stessa legge. Tra i principi ed i criteri direttivi generali di tale delega si ricordano:

·        la necessità - da parte delle amministrazioni interessate - di provvedere all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

·        il coordinamento fra le competenze amministrative, secondo i principi generali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella salvaguardia delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 3 e 4

Mappa acustica strategica e piani d’azione

Mappe acustiche strategiche e piani d’azione

Le normeprevedono un articolato sistema di elaborazione di mappature acustiche e di mappe acustiche strategiche nonché di trasmissione d’informazioni riguardanti la materia in esame, anche ai fini dell’adozione  dei piani d’azione[2].

In particolare:

·        il comma 1 dell’articolo 3, prevede che, entro il 30 giugno 2007, un'autorità individuata da ogni  regione o da ogni provincia autonoma elabori e trasmetta alla regione o provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche[3] degli agglomerati con più di 250.000 abitanti e che entro lo stesso termine gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborino e trasmettano alla regione o provincia autonoma competente la mappatura acustica[4] degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali;

·        il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce, che entro il 30 giugno 2012, l’autorità individuata ai sensi del comma 1 elabori e trasmetta le mappe acustiche strategiche di tutti gli agglomerati,e che gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborino e trasmettano la mappatura acustica di tutti gli assi stradali e ferroviari principali;

·        il comma 4 dell’articolo 3 stabilisce che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 2 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima compilazione;

·         il comma 5 del citato articolo 3 prevede che la verifica dei dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alla mappatura acustica è svolta dalla regione o provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, dal Ministero dell'ambiente e dalla tutela dei territorio;

·        l’articolo 4 prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2008, vengano elaborati e trasmessi  dalle autorità individuate e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto (o delle relative infrastrutture) ad ogni  regione o da ogni provincia autonoma i piani di azione degli agglomerati (con più di 250.000 abitanti)  e degli assi stradali principali (su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno), degli assi ferroviari principali (su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno) e degli aeroporti principali;  e dal 18 luglio 2013 i piani di azione di tutti gli agglomerati di tutti gli assi stradali e ferroviari principali.

 

Chiarimenti in ordine all’autorità competente…

Al riguardo - tenuto conto che il provvedimento non reca una specifica definizione della autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche, individuate dalla regione - appare necessario, ai fini di una valutazione delle conseguenze finanziarie della norma, che il Governo confermi che si tratta – come sembra evincersi dal tenore letterale della norma - di un organismo già istituito in base alla vigente normativa, precisando altresì se si tratta o meno di un soggetto pubblico.

… e sui possibili oneri derivanti dagli adempimenti a carico delle amministrazioni

Inoltre, tenuto conto dei numerosi adempimenti previsti dalle norme, anche a carico di amministrazioni pubbliche, appare necessario che il Governo chiarisca se tali ulteriori attività possano essere espletate utilizzando le risorse già in dotazione ai soggetti pubblici competenti per analoghe finalità ovvero se le norme siano suscettibili di determinare aggravi di spesa, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5

Descrittori acustici e loro applicazione

Le normeprevedono l’obbligo di utilizzare, ai fini dell’elaborazione e della revisione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche, i descrittori acustici armonizzati Lden e Lnight[5] previsti dalla direttiva comunitaria (comma 1).

Descrittori acustici

Si ricorda qui brevemente che tali descrittori acustici rappresentano gli indicatori, rispettivamente, del fastidio globale e dei disturbi dei sonno, i cui valori, espressi in decibel (dB), dovranno essere calcolati con una formula specifica che dovrà tener conto anche di fattori di misurazione diversi a seconda se il calcolo sarà finalizzato alla mappatura acustica strategica oppure alla mappatura e alla pianificazione acustica.

Le norme dispongono inoltre che con successivo DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano determinati i nuovi valori limite, attualmente previsti dall’art. 2 della legge quadro n. 447 del 1995[6], per le  infrastrutture di trasporto ed i siti di attività industriali, espressi nei descrittori acustici Lden e Lnight, nonché i relativi algoritmi di conversione ( comma 2).

 

Richiesta di chiarimenti

Al  riguardo appare necessario che sia espressamente esclusa dal Governo la possibilità di oneri dovuta alla necessità di una sostituzione o di un aggiornamento della strumentazione in possesso delle amministrazioni interessate per le rilevazioni in questione.

 

ARTICOLO 7

Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e  la Commissione europea

Scambio di informazioni

Le normeprevedono una serie di obblighi di informazione verso la Commissione europea a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (comma 1).

In particolare si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabori dei dati che riguardano gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali ed i principali aeroporti e comunichi tali informazioni alla Commissione entro determinate scadenze.

 

Le predette informazioni sono ricavate dai dati trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio dalle regioni competenti e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture (comma 2).

 

Richiesta di conferma del Governo

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo – che ai predetti obblighi si possa far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8

Informazione al pubblico

Obbligo di informazione al pubblico

La norma prevede che ai fini dell'accesso dei pubblico all'informazione relativa alle mappe acustiche strategiche  ed ai piani di azione si applicano le disposizioni del decreto legislativo sull’informazione ambientale.[7]

Si ricorda che l’articolo 9 della direttiva 2002/49/CE, relativa alla materia in esame, reca un riferimento alla direttiva 90/313/CEE in materia di informazione ambientale, che è stata abrogata dalla direttiva 2003/4/CE. Per il recepimento di tale ultima direttiva è stato presentato alle Camere per l’espressione del parere di competenza, lo schema di decreto legislativo 494[8].

 

Al riguardo si osserva che pur non essendo esplicitato il riferimento normativo riguardante l’informazione ambientale, il rinvio dovrebbe intendersi alla disciplina attuativa della direttiva comunitaria 2003/4/CE, che prevede la costituzione, il potenziamento e l’aggiornamento di specifiche banche dati per rendere accessibile l’informazione ambientale al pubblico. Si ricorda che il relativo provvedimento di attuazione, attualmente all’esame delle competenti commissioni parlamentari, prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Richiesta di conferma del Governo

Ove tale ricostruzione dovesse essere confermata da parte del Governo andrebbe altresì confermato che l’estensione alle fattispecie previste dal provvedimento in esame della disciplina in materia di informazione ambientale non pregiudichi la neutralità degli effetti finanziari della medesima disciplina.

 

ARTICOLO 10

Istituzione del Comitato tecnico di coordinamento

Comitato tecnico di coordinamento

La norma prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio - senza oneri per la finanza pubblica - di un comitato tecnico di coordinamento ai fini dell’adozione di due decreti aventi la funzione di operare il coordinamento di alcune disposizioni contenute nella legge  n. 447 del 1995 con  le disposizioni contenute nel presente schema di decreto.

Più in particolare, si prevede al comma 2 che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, da adottare entro un anno dalla data dì entrata in vigore dello schema decreto, di concerto con le amministrazioni competenti, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3[9], comma 1, della legge n. 447 del 1995 con le disposizioni del presente schema di decreto.

Il comma 3 prevede inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11[10] della legge n. 447 del 1995 con le disposizioni dei presente schema di decreto.

 

Richiesta di conferma del Governo

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che la clausola di neutralità sia sufficiente a garantire l’effettiva invarianza finanziaria della norma in relazione sia all’istituzione che al funzionamento dell’organismo in questione.



[1] La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, si pone come la prima direttiva quadro del settore. Fino alla sua adozione, infatti, non esisteva a livello comunitario, un atto che disciplinasse il problema generale dell’inquinamento acustico e che specificasse i criteri per determinare la soglia di rumore ambientale.

[2] Con le mappature acustiche viene determinata l’esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore mentre con la mappa acustica strategica si delineano veri e propri obiettivi globali, che saranno concretamente definiti nei piani d’azione che sono gli strumenti destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti.

[3] Nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi a informazioni circa i programmi di contenimento del rumore attuati, i metodi di calcolo o di misurazione utilizzati e una serie di parametri e criteri di in sonorizzazione da rispettare. 

[4] Nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi a informazioni circa i programmi di contenimento del rumore attuati, i metodi di calcolo o di misurazione utilizzati e una serie di parametri e criteri di in sonorizzazione da rispettare.

[5] Definiti secondo le specifiche riportate nell’allegato 1 del provvedimento.

[6] Le disposizioni dell’art. 2 della legge n. 447 del 1995  prevedono la determinazione, da parte dello Stato, dei valori limite di emissione (il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa) e di immissione (il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori). Anche i regolamenti di attuazione dell’articolo 11 della legge n. 447 contemplano descrittori acustici diversi da quelli previsti dal presente schema di decreto.

[7] L’articolo 8 in esame non riporta gli estremi di tale decreto legislativo, per i motivi che di seguito vengono illustrati,

[8] Schema di decreto legislativo n. 494 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale  attualmente all’esame presso le competenti Commissioni parlamentari (cfr. scheda di analisi n. 266).

[9] L’articolo 3 comma 1 della legge n. 447 del 1995 prevede che sono di competenza dello Stato alcune attività tra cui, tra l’altro,  il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi.

[10] L’articolo 11 della legge n.447 del 1995 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente della Repubblica sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali. Tali regolamenti  devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.