XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Codice dell'amministrazione digitale
Serie: Scheda di analisi    Numero: 238
Data: 16/02/05
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   INFORMATICA
INFORMAZIONE   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
DLgs n.448 del 16/02/05     

  Estremi del provvedimento

 

DOC448

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo

Titolo breve:Codice dell’amministrazione digitale

 

Riferimento normativo:Articolo 10 della legge n. 229 del 2003

 

Relatore per la

Commissione di merito:                        Bruno

Gruppo:                        FI

 

Relazione tecnica:                        Non presente

                       

 

Assegnazione

 

Alla I Commissioneai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.

 

                        (termine per l'esame: / /2005)

 

 

Alla Commissione  Bilancioai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del Reg.

 

                        (termine per l'esame: 23/2/2005)

                       

 

Scheda di analisi n. 238

 

 


indice

 

ARTICOLI da 1 a 15, da 17 a 60 e da 62 a 71. 3

Codice dell’amministrazione digitale.. 3

ARTICOLI 16 e 61. 7

Istituzione di organismi tecnici7

ARTICOLO 61, comma  5. 8

Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni8

ARTICOLI 26, comma 6  e 61, comma 3. 8

Elenco pubblico dei certificatori e Repertorio nazionale dei dati territoriali8

ARTICOLO 32, comma  5. 9

Schema nazionale.. Errore. Il segnalibro non è definito.

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo reca il codice dell’amministrazione digitale.

Il provvedimento è predisposto in attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di società dell’informazione. In particolare la lettera b) del predetto comma 1 individua quale criterio direttivo per l’esercizio della delega la possibilità di “rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni”[1]. L’articolo 21 di tale legge dispone che dall’esercizio della delega non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione illustrativa afferma che il codice predispone un quadro legislativo idoneo a sostenere e promuovere la diffusione dell’uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione o tra pubbliche amministrazioni. A tal fine sono fissati nuovi diritti per il cittadino ed obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento non è provvisto di relazione tecnica.

La relazione illustrativa afferma in proposito che il decreto legislativo non determina alcuna spesa o onere per il bilancio pubblico e non richiede disposizioni di copertura considerate le finalità generali e programmatiche del codice.

Viene precisato che benché numerose norme del provvedimento prevedano le forme in cui le P.A. devono organizzare la propria struttura e la propria attività, si tratta tuttavia di un ammodernamento che richiederà un processo di modifica graduale e prolungato destinato ad attuarsi tramite l’orientamento delle spese ordinarie di funzionamento.

La relazione illustrativa afferma altresì che negli ultimi anni sono state finanziate numerose iniziative volte a realizzare progetti di innovazione tecnologica e cita alcuni esempi.

Si esaminano di seguito le disposizioni che appaiono suscettibili di determinare effetti  di carattere finanziario.

 

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a 15, da 17 a 60 e da 62 a 71

Codice dell’amministrazione digitale

Le norme affrontano in modo sistematico il tema dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il codice, in primo luogo, si preoccupa di definire i termini tecnici utilizzati ed individua le finalità e l’ambito di applicazione delle norme in esame. Di seguito, sempre nell’ambito dei principi generali, sono disciplinati i diritti dei cittadini e delle imprese, l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni ed i rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali  (articoli da 1 a 16).

Sono poi disciplinati i vari ambiti di intervento ed in particolare:

·        il documento informatico (articoli da 17 a 20);

·        le firme elettroniche e la loro certificazione di autenticità (articoli da 21 a 35);

·        il sistema informatizzato di gestione dei documenti pubblici e dei procedimenti delle PP.AA. (articoli da 36 a 52);

·        i dati delle pubbliche amministrazioni ed i servizi in rete (articoli da 53 a 67);

·        lo sviluppo ed il riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni (articoli da 68 a 71).

Sono infine dettate le norme transitorie e finali e disposte le conseguenti abrogazioni.

Di seguito sono elencate le principali disposizioni che appiano incidere in modo più significativo sugli aspetti organizzativi ed operativi delle pubbliche amministrazioni:

Diritto all’uso delle tecnologie informatiche

·        i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto (articolo 3);

Utilizzo delle tecnologie informatiche ai fini del diritto di accesso

·        la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione,  ed ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (articolo 4);

·        a decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, mediante il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (articolo 5);

Posta elettronica certificata

·        le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (articolo 6).

La posta elettronica certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione significa fornire al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute;

Organismi di cooperazione con gli enti territoriali

·        lo Stato istituisce organismi di cooperazione con gli enti territoriali al fine di garantire il coordinamento informatico e la sicurezza dei dati e dei flussi informatici (articolo 12);

·        gli sportelli unici per le attività produttive[2] consentono l’invio di istanze, dichiarazioni , documenti e ogni altro atto trasmesso dall’utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (articolo 9);

Verifica delle firme digitali

·        si prevede una riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni anche attraverso un più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione per il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. A tali fini le amministrazioni provvederanno, tra l’altro, alla realizzazione di politiche di formazione del personale. La digitalizzazione dovrà essere inoltre attuata in modo idoneo a far partecipare l’Italia alla costruzione di reti transeuropee (art. 10-13);

·        entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali (articolo 31);

·        il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, fissa la data a decorrere dalla quale gli albi, gli elenchi, i pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti sono tenuti dalle pubbliche amministrazioni su supporto informatico (articolo 38).

La norma in questione sembra prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dotarsi non solo di strumenti informatici di base quali personal computer e applicazioni che consentano la gestione dei testi ma anche di sistemi di archiviazione ottica;

Requisiti professionali del personale

·        ciascuna pubblica amministrazione, nella propria autonomia organizzativa, assicura la gestione informatica dei documenti affidandola a personale in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistiche acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente (articolo 41);

Termine per l’adeguamento

·        entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i siti delle pubbliche amministrazioni centrali attualmente esistenti dovranno essere adeguati al fine di rendere disponibili una serie di informazioni tra cui, fra l’altro,  l’elenco dei procedimenti svolti, la loro durata ed il loro responsabile, l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata, l’elenco dei servizi forniti in rete ai sensi dell’articolo 65 (articolo 57);

Termini per la documentazione su supporto telematico

·        dovranno essere definiti e resi disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti dall’amministrazione interessata ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti (articolo 58).

Da tale ultima disposizione dovrebbe desumersi la possibilità di concludere il procedimento anche in assenza di elementi documentali essenziali;

·        le pubbliche amministrazioni rendono accessibile e fruibile alle altre amministrazioni i dati di cui siano titolari quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente (articolo 60).

·        le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano la proprietà dei programmi ai fini del riuso (articolo 70).

 

Oneri derivanti dalle norme

Al riguardosi osserva che la disciplina in esame pone una serie di compiti e di obblighi di adempimento di carattere gestionale ed organizzativo per le pubbliche amministrazioni, suscettibili di determinare oneri, in taluni casi anche di ammontare consistente, per la finanza pubblica.

Natura precettiva di alcune norme e perentorietà di alcuni termini

Si osserva, in particolare, che, diversamente da quanto affermato dalla relazione illustrativa, che parla di un processo di modifica graduale e prolungato, numerose disposizioni – alcune delle quali attributive di diritti agli utenti interessati - appaiono immediatamente precettive ovvero suscettibili di completa applicazione entro termini perentori. A fronte della presumibile onerosità del codice in oggetto, non appare sufficiente il generico richiamo agli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alle spese di funzionamento, in quanto non corredato delle indicazioni necessarie a garantire la congruità di tali risorse rispetto al processo di ristrutturazione dell’attività amministrativa che appare necessario per l’attuazione del provvedimento in esame.

Né si rinvengono nella relazione illustrativa indicazioni circa i possibili effetti di risparmio derivanti dall’applicazione del provvedimento, idonei a compensarne, in tutto o in parte, la presumibile onerosità. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l’entità dei predetti risparmi, come pure l’ammontare degli oneri cui sono posti a fronte, dovrebbero essere oggetto di una apposita quantificazione, volta anche a dar conto della contestualità, sotto il profilo temporale, tra oneri e risparmi.

Si rammenta, in proposito, che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema in esame, ha formulato osservazioni che mirano a conseguire, tra l’altro, “un testo che sia accompagnato dalla previsione di risorse umane e finanziarie adeguate…..”[3]. Sempre il Consiglio di Stato ritiene utile, “ai fini di un proficuo completamento dell’iter dello schema, acquisire gli avvisi di altre amministrazioni sugli aspetti di propria competenza” richiedendo, tra l’altro, che il Ministero dell’economia si “pronunci nuovamente, in via generale sulla concreta fattibilità dei cambiamenti profilati dal nuovo codice senza alcuna contestuale previsione di risorse aggiuntive e di copertura finanziaria”[4].

Si rammenta altresì che la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole richiedendo , secondo quanto indicato in premessa al parere stesso, l’impegno da parte del Governo per reperire le risorse finanziarie necessarie ad attuare il processo di digitalizzazione in atto.

 

ARTICOLI 16 e 61

Istituzione di organismi tecnici

Le norme istituiscono, rispettivamente, la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica (articolo 16) ed il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni (articolo 61).

La composizione della Conferenza è direttamente indicata dall’articolo in questione mentre, per quanto riguarda il Comitato, la norma rimanda ad un D.P.C.M. da emanare.

Per quanto concerne gli eventuali oneri si specifica che la Conferenza opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; si dispone altresì che dalla norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (articolo 16, comma 6). Si stabilisce, inoltre, che la partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza e che gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate (articolo 61, comma 6).

 

Richiesta di chiarimenti

Al riguardo, per quanto concerne le spese di viaggio previste dall’articolo 61,

appare necessario che il Governo chiarisca il presumibile ammontare di tali spese e confermi che le stesse possano trovare capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLO 61, comma  6

Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni

La norma dispone che la partecipazione al Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito al comma 1,  non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate.

 

Al riguardo si segnala che la formulazione della norma non appare conforme alla previsione della legislazione contabile relativamente ai casi in cui si intende escludere il manifestarsi di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al di là dei profili formali, si può peraltro osservare che l’invarianza della spesa cui fa riferimento la relazione illustrativa non sembra trovare integrale riscontro nella norma, la quale pone a carico delle amministrazioni interessate gli eventuali rimborsi per spese di viaggio.

 

ARTICOLI 26, comma 6  e 61, comma 3

Elenco pubblico dei certificatori e Repertorio nazionale dei dati territoriali

Le norme dispongono:

-        l’iscrizione del richiedente l’attività di certificatore, la cui domanda di accreditamento all’attività sia stata accolta, in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA e consultabile anche in via telematica (articolo 26, comma 6);

-        l’istituzione presso il CNIPA del Repertorio nazionale dei dati territoriali (articolo 61, comma 3).

 

Richiesta di chiarimenti su possibili oneri a carico del CNIPA

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se dalla tenuta dell’elenco pubblico dei certificatori autorizzati e dall’istituzione del Repertorio nazionale dei dati territoriali possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del CNIPA medesimo.

 

 

ARTICOLO 32, comma  5

Clausola di invarianza relativo allo schema nazionale

La norma dispone che lo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per le comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

Si rileva, preliminarmente, che la clausola di invarianza appare avere un contenuto meramente descrittivo. Al riguardo si segnala pertanto l’opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria prevedendo, come è ormai consuetudine in casi analoghi, che dallo schema nazionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si segnala, peraltro, che la norma riproduce il contenuto dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 10 del 2002. In attuazione del predetto articolo 10 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003, il quale ha provveduto ad individuare l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione (ISCTI) del Ministero  delle comunicazioni, quale organismo di certificazione della sicurezza informatica nel settore della tecnologia dell’informazione. All’articolo 13 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene specificato che il decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Tutto ciò considerato, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

 



[1] Si rammenta che l’attuale disciplina in materia è dettata dall’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini).

[2] Di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

[3] Cfr. pag. 6 del parere reso dall’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 febbraio 2005 a firma del Presidente Pasquale de Lise.

[4] Cfr. pag. 7 del parere del Consiglio di Stato già citato in precedenza.