XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | Riforma dell'ordinamento giudiziario | ||||
Serie: | Scheda di analisi Numero: 223 | ||||
Data: | 17/11/04 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Riferimenti: |
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INDICE
ARTICOLO 2, comma 1, lettera c) (modificata al Senato)
ARTICOLO 2, comma 8 (introdotto al Senato)
Pubblicità degli incarichi extra-giudiziari
Il disegno di legge reca la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per il decentramento del Ministero della giustizia.
Il progetto è stato approvato in seconda lettura dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2004. Nel corso dell’esame presso il Senato sono state apportate ulteriori modifiche. Di seguito si analizzano le sole nuove norme suscettibili di determinare effetti finanziari.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLO 2, comma 1, lettera c) (modificata al Senato)
La norma stabilisce che la prova psico-attitudinale, che gli aspiranti uditori sono chiamati a sostenere nell’ambito delle prove orali del concorso per l’accesso in magistratura, consista in un colloquio. Le disposizioni approvate dalla Camera prevedevano, invece, un test.
Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la diversa natura della prova, rispetto a quanto previsto nel testo approvato dalla Camera, non determini oneri aggiuntivi.
ARTICOLO 2, comma 1, lettera l), numeri 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 (modificati al Senato)
La norma stabilisce che alle funzioni di secondo grado possano accedere, previo concorso e nell’ambito dei posti che si rendono annualmente vacanti, i magistrati:
· con otto anni di anzianità complessiva. A tale categoria di magistrati è riservato il 30 per cento dei posti disponibili in luogo del 40 per cento previsto dalla norma licenziata dalla Camera;
· con tredici anni di anzianità complessiva. A tale categoria di magistrati è riservato il residuo 70 per cento dei posti disponibili in luogo del 60 per cento previsto dalla norma licenziata dalla Camera.
Modifica del numero di posti da assegnare in relazione alla anzianità |
La norma, pertanto, determina una riduzione del numero dei posti disponibili per coloro che possiedono una minore anzianità di carriera.
Per quanto riguarda le funzioni di legittimità, si prevede la possibilità di accesso, previo concorso e nell’ambito dei posti che si rendono annualmente vacanti, per i magistrati:
· che esercitano da almeno tre anni le funzioni di secondo grado. A tale categoria di magistrati è riservato il 70 per cento dei posti disponibili in luogo del 60 per cento previsto dalla norma licenziata dalla Camera;
· che esercitano da almeno tre anni le funzioni di secondo grado ovvero con diciotto anni di servizio in magistratura. A tale categoria di magistrati è riservato il residuo 30 per cento dei posti disponibili in luogo del 40 per cento previsto dalla norma licenziata dalla Camera.
La norma, pertanto, appare ridurre il numero dei posti disponibili per i magistrati con una maggiore anzianità media di servizio.
Richiesta di chiarimenti |
Al riguardo appare opportuno un chiarimento di parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame. In particolare andrebbe precisato se le modifiche apportate alla disciplina sul conferimento delle funzioni di secondo grado e di legittimità determinino effetti complessivamente compensativi sulle carriere economiche dei magistrati.
ARTICOLO 2, comma 8 (introdotto al Senato)
Pubblicità degli incarichi extra-giudiziari
La norma definisce i criteri e principi direttivi di attuazione della delega sulla pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. A tale fine si prevede la pubblicazione di bollettini semestrali con l’elenco dei suddetti incarichi, completo dell’indicazione dell’ente conferente, del compenso, della natura e durata degli incarichi e del numero degli incarichi assolti di ciascun interessato nell’ultimo triennio. La pubblicità dovrà riguardare gli incarichi extragiudiziari assolti dai magistrati ordinari, militari, amministrativi, contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato.
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le attività in questione possano essere svolte nell’ambito degli ordinari stanziamenti e senza incidere sulla funzionalità degli uffici preposti all’assolvimento del nuovo compito.