XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio - A.C. 5133 - Nuovo testo | ||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 166 | ||
Data: | 28/09/05 | ||
Organi della Camera: |
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||
Riferimenti: |
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servizio studi |
segreteria generale |
note per la compatibilità comunitaria |
Iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio A.C. 5133 Nuovo testo |
n. 166
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xiv legislatura 28 settembre 2005 |
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La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Attività produttive
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
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File: NOTST166
I N D I C E
Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
§ Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria
§ Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
Numero dell'atto |
A.C. 5133 |
Titolo |
Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Professioni |
Date |
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§ Richiesta parere |
28 luglio 2005 |
Iter |
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§ Sede |
referente |
§ Esame al Senato |
No |
Commissione competente |
X Commissione (Attività produttive) |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali), II Commissione Giustizia (ai sensi dell’art. 73 Reg. Camera), VII Commissione (Cultura) e XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) |
Il nuovo testo della proposta di legge AC 5133, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, introduce talune modifiche agli articoli 5 e 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204 recante "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio".
Si ricorda che la legge n. 204/85, abrogando la precedente normativa prevista dalla legge n. 316/1968, ha stabilito una nuova disciplina dell'attività degli agenti e rappresentanti di commercio. In particolare la legge distingue l'attività dell'agente di commercio da quella del rappresentante: la prima si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate; l'attività del rappresentante di commercio è, invece, esercitata da colui che venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in un una o più zone determinate. Per quanto riguarda i requisiti per accedere all’attività, questi sono stabiliti dall’articolo 5 della legge (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili, l’assenza di interdizione, fallimento, condanne, frequenza alla scuola dell’obbligo ecc) e tra questi è anche richiesta la frequenza, con esito positivo, a specifici corsi professionali riconosciuti o istituiti dalle regioni, oppure la prestazione d’opera per almeno due anni presso una impresa, oppure, infine, il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche. L’articolo 9, prevede invece divieto di esercizio dell’attività per chi non risulta iscritto al ruolo e una sanzione amministrativa a carico sia dell’agente che del mandante per il mancato rispetto delle disposizioni della legge.
Per quanto riguarda il provvedimento in esame, l’articolo 1, comma 1, lettera a), novella l’articolo 5, comma 2, n. 3), della citata legge n. 254/85, al fine di consentire l’accesso diretto all’iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio anche ai detentori di titoli di studio attualmente non previsti e non strettamente ad indirizzo commerciale (diploma di istituto tecnico industriale o per geometri o – come specificato a seguito di una modifica introdotta dalla Commissione - equipollente), ma atti ad assicurare una preparazione adeguata per lo svolgimento dell’attività.
Un’integrazione al medesimo articolo 5, mediante l’aggiunta di un ulteriore comma, stabilisce inoltre la non obbligatorietà di iscrizione all’albo per i cittadini di altri Paesi dell’Unione europea che esercitano nel territorio italiano l’attività di agente e rappresentante di commercio in regime di prestazione di servizi (art.1, comma 1, lett. b) ).
Con le modifiche all’articolo 9 della citata legge n.204/85 - recate dall’articolo 1, comma 2, del testo in esame - viene riconosciuta la validità dei contratti stipulati con agenti non iscritti al ruolo e vengono innalzate le sanzioni in caso di violazione del divieto di esercizio dell’attività per i non iscritti al ruolo.
Secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento della proposta di legge, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e quelle di cui al comma 2, lettera a), concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà di iscrizione all’albo per i cittadini comunitari e la validità dei contratti, discendono dalla necessità di recepimento del dettato di due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, rispettivamente dell’8 giugno 2000 (causa C-264/99) e del 30 aprile 1998 (causa C-215/97).
A seguito della prima sentenza, che ha dichiarato l’incompatibilità delle norme italiane disciplinanti la professione di spedizioniere con il principio della libertà di prestazione di servizi, si è resa necessaria un modifica della disciplina nazionale - relativamente allo svolgimento della professione sul territorio nazionale da parte di cittadini comunitari - al fine di ribadire la non obbligatorietà per gli stessi di iscrizione all’elenco professionale: come si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge, si è ritenuto opportuno introdurre tale precisazione anche per gli agenti e i rappresentanti di commercio.
Con la seconda sentenza del 13 luglio 2000, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha invece sancito il principio in base al quale il contratto di agenzia stipulato con un agente non iscritto al ruolo tenuto dalle camere di commercio rimane comunque valido.
Il comma 3 dell’articolo 1, integra la legge n. 204/85 con un nuovo articolo 13, recante la previsione dell’istituzione di un certificato professionale aggiuntivo con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento professionale e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento della professione; tale certificato aggiuntivo, rilasciato dalle organizzazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio rappresentate nel consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco, o da un ente da questo costituito, costituisce un attestato di qualità professionale. Si segnala come ai fini del recepimento di una condizione, volta ad un maggiore coordinamento del testo, introdotta nel parere favorevole reso dalla II Commissione Giustizia, la Commissione di merito abbia soppresso il comma 3 del nuovo articolo 13, il quale stabiliva che le suddette organizzazioni sindacali dovessero intervenire per definire le modalità del rilascio del certificato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 2, modificato dalla Commissione di merito anche in relazione alla condizione posta nel parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali[1], dispone che al fine di assicurare che le modalità di rilascio del certificato professionale di cui all'articolo 13 della legge 3 maggio 1985, n. 204, introdotto dall'articolo 1 della pdl in esame, siano omogenee su tutto il territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto principi ed indirizzi.
Elementi di valutazione
per la compatibilità comunitaria
Quanto alla normativa comunitaria, si ricorda preliminarmente come tra i principi fondanti della creazione del mercato unico europeo debbano annoverarsi quelli della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali: ciò implica per i professionisti il riconoscimento non del solo diritto alla libera prestazione di servizi nell'ambito della Comunità, ma altresì la libertà di stabilimento, ossia il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell’Unione. Ulteriore corollario di tali principi sono il reciproco riconoscimento fra i paesi membri della CE dei diplomi, certificati e titoli professionali dei cittadini europei. La Corte di Giustizia CE ha riconosciuto l'immediata precettività delle norme del Trattato che pongono i citati principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (v. es: sentt. 21/6/74, n. 2/74 (Reyners), e 28/4/77, n. 71/76 (Thieffry)).
Per quanto concerne, in particolare, le disposizioni di cui all’art.1, comma 1, lett. b), della proposta di legge, volte a stabilire la non obbligatorietà di iscrizione all’albo per i cittadini di altri Paesi dell’Unione europea che esercitano nel territorio italiano l’attività di agente e rappresentante di commercio in regime di prestazione di servizi, si osserva come esse siano state previste – secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento alla proposta - al fine di recepire - con riferimento anche alla categoria degli ausiliari del commercio - il dettato della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’8 giugno 2000 (C-264/99), relativa alla professione di spedizioniere[2].
Data l’omogeneità delle fattispecie e considerata la necessità di un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, la disposizione citata appare pertanto conforme con la normativa comunitaria.
Per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 1, dirette a sancire la validità dei contratti stipulati con agenti non iscritti al ruolo, si rileva come anch’esse discendano dalla necessità di recepimento del dettato di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 aprile 1998 (causa C-215/97).
Con tale pronuncia la Corte ha, infatti, affermato che la direttiva 86/653/CEE, relativa al “coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti”, osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo, sancendo pertanto l'incompatibilità dell’articolo 9 della legge n.204/85 con la normativa comunitaria. Richiamandosi alla direttiva 86/653/CEE, la Corte di Giustizia ha rilevato in particolare come quest’ultima, nel consentire agli Stati membri di "prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto", non consenta agli Stati di subordinare la validità del contratto di agenzia ad alcuna altra condizione, desumendo pertanto da tale assunto il principio in base al quale l'iscrizione dell'agente in un albo non può essere considerata come una condizione di validità del contratto.
Per quanto concerne, poi, la questione dell’iscrizione dell’agente commerciale in un apposito albo, la sentenza ha confermato la facoltà per gli Stati membri di scegliere in merito.
La stessa Corte di giustizia, nell’affrontare nuovamente la questione del contrasto tra la direttiva 86/653/CEE e la legge n.204/1985 (con riferimento in particolare agli articoli 2 e 9), con la sentenza del 13 luglio 2000 (causa C- n. 456/98), oltre a confermare il precedente orientamento, precisando che le leggi nazionali non possono stabilire la nullità dei contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti al ruolo, ha anche affrontato la tematica dell’efficacia diretta delle direttive. Secondo la Corte, anche se una direttiva comunitaria non può di per sé creare obblighi a carico dei singoli, il giudice italiano è tenuto ad applicare il diritto interno conformemente alla direttiva europea ed eventualmente a disapplicare la disciplina nazionale, qualora manchi un’idonea trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale.
A tale orientamento giurisprudenziale successivamente si è pienamente conformata anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4817 del 18 maggio 1999[3].
Si ricorda, infine, che anche recentemente la Corte di giustizia delle Comunità europee si è trovata a dare chiarimenti in merito ad una giusta interpretazione della direttiva 86/653/CEE. Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale dal giudice del Tribunale di Trento, la Corte, con sentenza del 6 marzo 2003, ha riconosciuto la conformità al diritto europeo (e in particolare alla direttiva 86/653/CEE) di una normativa nazionale che subordini l’iscrizione dell’agente commerciale al registro delle imprese al fatto che egli si debba anche iscrivere preventivamente al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Nel caso di specie la Corte di giustizia rileva, quindi, che in linea di principio, la direttiva n. 86/653/CEE non vieta agli Stati membri di mantenere i registri, compreso il registro delle imprese, dove gli agenti hanno il dovere o la facoltà (a seconda della scelta del singolo Stato membro) di iscriversi. Una normativa nazionale che subordini l’iscrizione dell’agente al registro delle imprese ad una preventiva iscrizione dello stesso all’albo non è in contrasto con la direttiva a condizione che la mancata iscrizione dell’agente al registro delle imprese non pregiudichi la validità dei contratti di agenzia posti in essere dall’agente e non indebolisca la protezione giuridica che le disposizioni della stessa direttiva intendono garantire.
Alla luce delle suddette considerazioni non si rilevano profili di incompatibilità del provvedimento in esame con la normativa comunitaria.
Il Consiglio competitività del 6 giugno 2005 ha adottato definitivamente la proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002)119) che è in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il 7 marzo 2002 la Commissione europea aveva presentato la proposta di direttiva(COM(2002)119) che mira a consolidare in un unico testo e a semplificare le direttive settoriali[4] concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico; le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali[5]; la direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Tra le attività sono ricomprese quelle degli intermediari del commercio.
Il principio su cui si fonda la disciplina della direttiva 1999/42/CE è quello che gli Stati membri non possono sottoporre a restrizioni, per motivi inerenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi sotto il titolo professionale d’origine quando il beneficiario sia legalmente stabilito in un altro Stato membro.
La direttiva dispone che, se in uno Stato membro l'accesso o l'esercizio di una delle attività elencate nell’allegato alla proposta, è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l’esercizio dell’attività considerata in un qualunque altro Stato membro.
La direttiva, tra l’altro, prevede:
- un regime generale di riconoscimento reciproco: se in uno Stato membro ospitante l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.
- il riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per una serie di attività industriali, artigiane e commerciali elencate nell’allegato IV della proposta (come ad esempio quelle delle attività dell’intermediazione commerciale).
Nel preambolo la direttiva definisce l'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali come un mezzo che potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. La tessera professionale dovrebbe poter controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri e contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università, istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), domicilio legale, sanzioni ricevute, ecc.
In base all’articolo 5 gli Stati membri provvedono alla semplificazione di procedure e formalità per l’accesso ai diversi servizi. Nel richiedere un documento o un certificato che attesti il possesso di requisiti specifici per lo svolgimento di un’attività gli Stati devono accettare qualunque documento rilasciato da uno Stato membro con valore equivalente che attesti il medesimo requisito.
La richiesta di tali documenti in originale o copia conforme o traduzione autenticata può essere causata da eccezioni giustificati da motivi di rilevante interesse generale.
L’articolo 6 fissa il termine del 31 dicembre 2008 per l’istituzione da parte degli Stati membri di uno sportello unico dove il prestatore di servizi espleterà tutte le procedure e formalità (notifiche, domande di iscrizione in ruoli ecc.) nonché le domande di autorizzazione necessarie per lo svolgimento della sua attività.
Il 13 gennaio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004)2), mirata a stabilire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri
Il campo d'applicazione della direttiva è quello relativo ai “servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro” e la definizione di “servizio” è “qualsiasi attività economica non salariata che consiste nel fornire una prestazione oggetto di un corrispettivo economico”. La relazione, in particolare, cita le attività svolte dagli agenti commerciali tra quelle che rientrano nel campo di applicazione della proposta di direttiva.
La proposta prevede tra l’altro:
- misure di semplificazione amministrativa, specificamente mediante la creazione di sportelli unici presso i quali il prestatore potrà compiere le procedure pratiche amministrative relative alla propria attività, anche per via elettronica;
- una serie di regole e principi relativi alle autorizzazioni;
- il divieto di alcune prescrizioni giuridiche particolarmente restrittive che possono ancora sussistere nelle legislazioni di taluni Stati membri.
- il principio del paese d'origine, in base al quale il prestatore è sottoposto unicamente alla legislazione del paese in cui è stabilito e gli Stati membri non devono imporre restrizioni ai servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nel prossimo mese di ottobre.
[1] Si ricorda come in sede di espressione del parere da parte della I Commissione, era stata evidenziata la sussistenza di un profilo problematico in relazione all'articolo 2 del provvedimento, in quanto tale disposizione, nel rimettere a un decreto del Ministro delle attività produttive la definizione dei requisiti e delle modalità di rilascio del certificato professionale aggiuntivo , appariva in contrasto con quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di competenza esclusiva. Analogamente, il medesimo articolo 2 non appariva coordinato con la previsione di cui all'articolo 13 della legge n. 204 del 1985, introdotto dall'articolo 1 del medesimo provvedimento, che attribuisce alle organizzazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2 la definizione delle modalità di rilascio del suddetto certificato professionale. Alla luce di tali considerazioni, la I Commissione ha approvato una proposta di parere favorevole con una condizione volta alla soppressione dell'articolo 2 del provvedimento in esame.
Sul punto, si rileva come la Commissione di merito, in sede di riesame del provvedimento, non ha recepito testualmente la condizione formulata dalla I Commissione, pur riformulando l’articolo 2 introducendo taluni elementi di novità diretti, secondo quanto affermato dal relatore, ad accogliere, almeno parzialmente, i rilievi formulati, attenuando il carattere precettivo del potere normativo attribuito all’esecutivo e prevedendo un maggiore coinvolgimento delle regioni. In tal senso, la nuova formulazione dell’articolo 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – anziché del Ministro competente – da adottarsi di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, il compito di definire i “principi” e gli “indirizzi” volti ad assicurare che le modalità di rilascio del certificato professionale di cui all'articolo 13 della legge 3 maggio 1985, n. 204, introdotto dall'articolo 1 della pdl in esame, risultino omogenee su tutto il territorio nazionale.
[2] Secondo detta sentenza, le norme italiane che esigono dai cittadini comunitari che svolgono attività di spedizioniere in Italia l’iscrizione all’apposito albo, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, sono incompatibili con la libera prestazione di servizi. Pertanto si è resa necessaria un modifica alla suddetta disciplina al fine di ribadire la non obbligatorietà per i cittadini comunitari di iscrizione all’elenco professionale; in esecuzione della sentenza, l’art 1-bis del DL 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modif. dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 (“Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”), ha provveduto dunque ad integrare l’articolo 11 del DPR 14 dicembre 1999, n. 558, precisando che “gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l’attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, né all’obbligo di iscrizione all’elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442”.
[3] Secondo tale orientamento giurisprudenziale, l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al ruolo degli agenti di commercio, ex legge n.204/85, non comporta più nel diritto nazionale la nullità del contratto di agenzia. Venendo meno il divieto di esercizio per gli agenti non iscritti, viene meno la causa di nullità dei contratti con agenti non iscritti ex articolo 1418 cc. Di conseguenza, secondo i giudici della Suprema Corte, il contrasto tra la legge nazionale e la direttiva va superato disapplicando la norma interna incompatibile nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione al ruolo dell’agente di commercio ai fini della validità del contratto di agenzia. La norma presa a riferimento - e ritenuta inapplicabile dalla Cassazione stessa per contrasto con la direttiva CEE - è l’articolo 9 della l.204/95, che riguarda le conseguenze della mancata iscrizione al ruolo. Che l’incompatibilità tra la legge 204/85 e la direttiva 86/653/CEE non risieda tanto nell’obbligo di iscrizione all’albo previsto dalla normativa italiana – questione non trattata dalla direttiva che lascia liberi gli Stati membri di imporlo ove lo ritengano necessario – quanto nella disposizione che, seguita dai giudici nazionali per la via interpretativa, comprende tra i motivi di nullità del contratto di agenzia la mancata iscrizione all’albo da parte degli agenti di commercio, lo ha sottolineato anche il Ministero delle attività produttive in una lettera circolare alle Camere di commercio dell’11 dicembre 2001.
[4] 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE
[5] 89/48/CEE e 92/51/CEE.