XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Disposizioni per la promozione della conciliazione stragiudiziale - A.C. 5492 e abb. - Nuovo testo | ||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 143 | ||
Data: | 11/05/05 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||
Riferimenti: |
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servizio studi |
segreteria generale |
note per la compatibilità comunitaria |
Disposizioni per la promozione della conciliazione stragiudiziale A.C. 5492 e abb. Nuovo testo |
n. 143
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xiv legislatura 11 maggio 2005 |
Camera dei deputati
La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Giustizia
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
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File: NOTST143
I N D I C E
Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
§ Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
Numero dell'atto |
5492 e abb. |
Titolo |
Disposizioni per la promozione della conciliazione stragiudiziale |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Risoluzione stragiudiziale controversie |
Date |
|
§ Richiesta parere |
7 aprile 2005 |
Iter |
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§ Sede |
Referente |
§ Esame al Senato |
No |
Commissione competente |
II Giustizia |
Pareri previsti |
I Affari costituzionali |
La proposta di legge in esame, concernente la promozione dei procedimenti civili di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è composta di 8 articoli.
L’articolo 1 individua le finalità e l’ambito applicativo della proposta, ovvero la promozione dell’utilizzo di meccanismi di conciliazione del contenzioso civile e commerciale, da estendere anche alle cause in cui è parte una pubblica amministrazione.
L’articolo 2 fornisce le definizioni di : “registro” (il registro degli organismi di conciliazione, deputati ex art. 38, legge n. 5/2003); “conciliazione” (il complesso di attività reso per prevenire o dirimere una lite); “conciliatore” (il soggetto terzo che dirige la conciliazione, privo di poteri cogenti sulle parti); “organismo” (l’organizzazione di persone e mezzi deputata allo svolgimento del servizio).
L’articolo 3 prevede l’estensione della disciplina della conciliazione societaria (cfr artt. 38 ss., legge n. 5/2003) alle controversie contemplate dal progetto in esame.
L’articolo 4 affida al giudice il compito di suggerire alle parti, sulla base della valutazione degli elementi in suo possesso, il tentativo di conciliazione, sospendendo a tal fine il processo; fallito il tentativo, il processo è eventualmente riassunto non oltre 120 giorni.
L’articolo 5 pone, in capo agli avvocati, doveri di informazione riguardanti la possibilità per i clienti di conciliare la controversia in via stragiudiziale.
L’articolo 6 individua le cause che debbono essere preventivamente sottoposte al tentativo di conciliazione (di durata non superiore a 45 giorni): risarcimento danni da circolazione di veicoli di valore non superiore a 25.000 euro; cause di analogo valore tra professionisti o tra professionisti e consumatori, nonché relative a vizi e difetti di forniture di beni e servizi; cause relative a responsabiltà del medico, fino a 100.000 euro.
Nell’udienza di prima comparizione, se non è stata tentata la conciliazione obbligatoria, il giudice considera improcedibile la domanda e fissa il termine per la presentazione dell’istanza; se la conciliazione non riesce, il processo, pena l’estinzione, va riassunto entro sei mesi dallo scadere dei 45 giorni utili alla conciliazione.
L’articolo 7 introduce una norma transitoria che esclude dall’applicabilità della nuova disciplina le procedure di conciliazione in corso sulla base di protocolli d’intesa tra imprese e associazioni dei consumatori.
L’articolo 8 è, infine, relativo alla entrata in vigore del provvedimento.
Elementi di
valutazione
per la compatibilità comunitaria
Si ricorda che in materia la Commissione delle Comunità europee, in data 19 aprile 2002, ha presentato un Libro verde, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale (su cui si veda il paragrafo successivo), ed ha adottato due raccomandazioni, che stabiliscono alcuni principi applicabili alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di diritti dei consumatori; la prima, la 98/257/CE, adottata il 30 marzo 1998, riguarda le procedure che, a prescindere dalla loro denominazione, conducono ad una soluzione della controversia attraverso l’intervento attivo di un terzo che prende formalmente posizione su una soluzione, la seconda, la 2001/310/CE, adottata il 4 aprile 2001, riguarda invece le procedure che si limitano ad un semplice tentativo di ravvicinare le posizioni delle parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo.
Va inoltre ricordato che il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato, su proposta della Commissione, la direttiva 98/27CE del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. Ai sensi di detta direttiva, gli Stati membri devono prevedere la possibilità per alcuni organismi pubblici indipendenti o per alcune organizzazioni di consumatori di proporre azioni volte ad ottenere provvedimenti inibitori nei confronti di alcune pratiche commerciali.
Inoltre l’articolo 17 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché la loro legislazione non ostacoli l’uso di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie disponibili nel diritto nazionale.
Il regolamento CE 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, mira ad estendere il regime del riconoscimento e dell'esecuzione di cui al regolamento "Bruxelles II"[1] a qualsiasi decisione in materia di potestà dei genitori. Il regolamento si fonda su di un sistema di cooperazione tra autorità centrali, che dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire l'esercizio effettivo della potestà dei genitori, anche attraverso la promozione dei metodi di conciliazione stragiudiziale.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, infine, si segnala la direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003 n. 2003/8/CE: all’articolo 21 si stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso alle stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale
Non si segnalano difformità tra la proposta di legge in questione e gli atti normativi comunitari nella materia.
Il 19 aprile 2002 la Commissione europea ha presentato un libro verde (COM(2002)196) sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in campo civile e commerciale (ADR, Alternative Dispute Resolution).
Nel documento la Commissione rileva che gli ADR sono oggetto di un rinnovato interesse nell'Unione europea come strumento per migliorare l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini, ricevono maggiore attenzione da parte degli Stati membri e rappresentano una priorità politica per le istituzioni dell'Unione. Il libro verde esamina quindi il quadro giuridico degli Stati membri in relazione alla risoluzione extragiudiziaria dei conflitti e invita ad affrontare alcuni problemi relativi alla definizione delle procedure di ADR, quali, tra l’altro: la questione delle clausole di ricorso agli ADR; il problema dei termini di prescrizione; l'esigenza di riservatezza; la validità dei consensi; l'efficacia degli accordi che ne derivano; il regime di responsabilità dei terzi.
Il 12 marzo 2003 il Parlamento europeo ha esaminato il libro verde approvando una risoluzione.
Il 22 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (COM(2004)718). La proposta è finalizzata sia ad operare un’armonizzazione minima delle norme di procedura civile relative alla mediazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti di quest’ultima sui termini di decadenza e prescrizione, sia a fornire ai tribunali degli Stati membri strumenti efficaci per promuovere attivamente l’utilizzo della mediazione, senza tuttavia renderla obbligatoria.
Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella sessione del 25 ottobre 2005.
[1] Si tratta del Regolamento del Consiglio CE n. 1347/2000 del 29 maggio 2000, diretto ad uniformare le norme di diritto internazionale privato degli Stati membri relative alla competenza giurisdizionale in materia di annullamento del matrimonio, divorzio, separazione e in materia di potestà dei genitori nei confronti dei figli avuti in comune, nonché ad agevolare il riconoscimento rapido ed automatico e l'esecuzione delle decisioni attraverso un procedimento semplificato.