XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Mandato d'arresto europeo - A.C. n. 4246-B | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 475 Progressivo: 3 | ||||
Data: | 01/02/05 | ||||
Abstract: | Schede di lettura; progetto di legge 4246-B; decisione quadro 2002/584/GAI. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Mandato d'arresto europeo Schede di lettura |
n. 475/3
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xiv legislatura 1° febbraio 2005 |
Camera dei deputati
La documentazione si articola nei seguenti dossier:
n. 475 |
Schede di lettura sugli AA.C. 4246, 4431 e 4436 |
n. 475/1 |
Normativa di riferimento |
n. 475/2 |
Lavori preparatori della Legge 22 aprile 2005, n. 69: - parte I: iter alla Camera (prima lettura); - parte II: iter al Senato (prima lettura); - parte III: iter alla Camera (seconda lettura); iter al Senato (seconda lettura); iter alla Camera(terza lettura) |
n. 475/3 |
Schede di lettura sull’A.C. 4246-B |
n. 475/4 |
Schede di lettura sull’A.C. 4246-D |
Dipartimento Giustizia
SIWEB
Il Dossier è stato redatto in collaborazione con la Segreteria Generale - Ufficio Rapporti con l’Unione europea
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: GI0367c.doc
INDICE
§ Il mandato di arresto europeo
§ Documenti in materia all’esame delle istituzioni dell’UE
§ Le modifiche al progetto AC 4246 introdotte nel corso dell’esame presso il Senato
Nell’ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia», così come delineato prima dal Trattato sull'Unione europea e recentemente dalla Costituzione europea, il Consiglio UE ha approvato una rilevante decisione quadro[1] relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002).
La necessità del provvedimento trova giustificazione nella esigenza di superare ed eliminare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta ormai inadeguata in relazione alla esistenza di uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell’Unione.
L’estradizione è la consegna, da parte dello Stato richiesto allo Stato richiedente, di una persona ricercata o perché oggetto di una sentenza di condanna definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà personale (estradizione esecutiva), o perché oggetto di una ordinanza di custodia cautelare in carcere (estradizione processuale).
La materia dell'estradizione è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (artt. 10 e 26, divieto di estradizione dello straniero o del cittadino per reati politici e possibile estradizione del cittadino solo ove prevista da convenzioni internazionali); dal codice penale (art. 13 c.p., necessità della cd. doppia incriminazione, ovvero previsione come reato del fatto oggetto della domanda di estradizione sia da parte della legge italiana, che di quella straniera) e di rito penale (artt. 696 – 722 c.p.p.) -norme aventi valenza solo suppletiva ed integrativa delle norme sopranazionali- dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., prevalgono sulle norme di legge ordinaria.
Le fonti internazionali sull’estradizione sono, anzitutto, la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (ratificata con la legge 30 gennaio 1963, n. 300) e il Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, integrate dalla Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 (ratificata con la legge 26 novembre 1985, n. 719), dal Secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 (ratificato con la legge 18 ottobre 1984, n. 755) nonché dall’Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989, (ratificato con la legge 23 dicembre 1992, n. 522) strumenti ritenuti ormai inadeguati in relazione alla attuale situazione della criminalità e del terrorismo transnazionali. Un primo passo verso una più rapida procedura di informazione tra Stati membri con riguardo alle persone ricercate è stato compiuto con l'Accordo di Schengen del 1985; la relativa Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990(ratificata con la legge 30 settembre 1993, n. 388) prevedendo (titolo III, capitolo 4) l’utilizzo del sistema informatico SIS (Sistema Informatico Schengen), agevola i contatti tra autorità nazionali in occasione dell'arresto di una persona ricercata.
Al fine di semplificare e accelerare la procedura prevista dalla Convenzione sull'estradizione del 1957, sono stati firmati nell'ambito dell'Unione Europea due importanti documenti: la Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione nel caso di consenso della persona richiesta, del 10 marzo 1995 , e nel 1996 al fine di snellire e accelerare la procedura, la Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (27 settembre 1996). Si tratta di strumenti che, tuttavia, sono stati ratificati soltanto da pochi Stati e che non segnano una cesura con i tradizionali meccanismi intergovernativi.
Per quel che riguarda le norme di diritto interno contenute nel codice di procedura penale, la definizione dell'istituto è contenuta negli artt. 697 (estradizione passiva: consegna dall'Italia ad uno Stato estero) e 720 (estradizione attiva: consegna da uno Stato estero all'Italia).
L’estradizione passiva, ovvero verso l’estero, (artt. 697-719 c.p.p.) presenta tre fasi procedurali:
1. la prima, di natura amministrativa che fa capo al Ministro della giustizia, esclusivo titolare del potere di attivazione, con la trasmissione della domanda estera al PG presso la Corte d’appello competente per territorio;
2. la seconda, di natura giurisdizionale, che prevede la decisione della Corte d’appello sulla richiesta di concessione (o meno) dell’estradizione da parte dello stesso PG; a tale fase giurisdizionale non si fa luogo in caso che l’imputato o il condannato acconsenta all’estradizione. La decisione è assunta in contraddittorio in camera di consiglio, presente il difensore e con un intervento (eventuale) del rappresentante dello Stato richiedente. La valutazione della Corte si basa essenzialmente sulla verifica che all’estradizione non ostino principi costituzionali o internazionali (es.: reati politici, diritti fondamentali della persona umana). La sentenza favorevole o contraria all’estradizione è ricorribile per cassazione, anche per il merito;
3. la terza fase, di nuovo di natura amministrativa, prevede la decisione del Ministro della giustizia. Se una sentenza sfavorevole impedisce al Ministro la concessione dell’estradizione, una decisione favorevole costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’estradizione effettiva, in quanto il Ministro non è obbligato a concederla. La sentenza della Corte d’appello costituisce una sorta di autorizzazione al Ministro che adotta la decisione finale entro 45 giorni dalla sentenza stessa.
Va rilevato come le disposizioni attualmente regolanti l'estradizione prevedono la distribuzione delle competenze tra autorità politica e autorità giudiziaria senza che siano indicati termini, anche meramente ordinatori, per la definizione del procedimento.
L’estradizione trova un limite nel cd. principio di specialità: secondo il nostro codice di rito, infatti il soggetto, una volta estradato, può essere sottoposto a procedimento penale o a misure restrittive soltanto per il fatto oggetto della domanda di estradizione e non per reati diversi; in ordine a fatti-reato anteriori e diversi da quelli oggetto della primaria estradizione, può tuttavia essere concessa estradizione suppletiva, che ha la capacità di ampliare ed estendere gli effetti della prima.
Al contrario di quella passiva, l’estradizione attiva o dall’estero presenta una disciplina codicistica molto più scarna (artt. 720-722 c.p.p.) mancando, come è ovvio la fase giurisdizionale che, solo eventuale, si svolge comunque presso le competenti autorità dello Stato estero richiesto.
Anche in tal caso, protagonista della procedura è il Ministro della giustizia cui spetta, dietro sollecitazione dell’autorità giudiziaria nazionale, richiedere il provvedimento di estradizione ed, eventualmente, ordinare le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato. Rispetto all’estradizione passiva, il potere propulsivo è del PG presso la competente Corte d’appello che provvede ad investire il ministro del procedimento trasmettendo la necessaria documentazione. Il Ministro, che può comunque richiedere l’estradizione anche di propria iniziativa, può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione comunicandolo all’autorità giudiziaria richiedente. Anche in relazione all’estradizione attiva opera il citato principio di specialità.
Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo, affermando espressamente - per la prima volta - che «la procedura formale di estradizione deve essere abolita tra gli Stati membri, per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente, ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone in conformità con l'art. 6 del Trattato».
In questo ambito si iscrive la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, nella cui premessa (considerando n. 5) si afferma che “un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione”.
La nuova disciplina introdotta dalla decisione quadro costituisce, quindi, una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarieda parte degli Stati membri, affermato nella Convenzione di Bruxellesdel 29 maggio 2000 sull’assistenza giudiziaria in materia penale, in conformità al titolo VI del Trattato dell'Unione europea, relativo allo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia (c.d. terzo pilastro), e ribadito nella recente Costituzione europea come il principio cardine su cui si fonda la cooperazione tra Stati in materia penale.
Secondo tale modello, la cooperazione giudiziaria nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione si deve fondare sulla libera circolazione, in un clima di reciproca fiducia, dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria competente in conformità alla propria legislazione, costituenti titoli idonei a produrre effetti anche nel territorio di Stati diversi da quello nel quale sono stati adottati. In applicazione di tale principio, eliminata la fase politico-amministrativa che caratterizzava la disciplina sull'estradizione, l'esecuzione del mandato di arresto avviene attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie nazionali, individuate sulla base degli ordinamenti statali.
Non vi è più motivo di distinguere tra la richiesta di detenzione provvisoria e la richiesta di estradizione, come previsto sotto il regime della Convenzione di estradizione del 1957, in quanto oltre alle caratteristiche classiche di un mandato di arresto (ricerca, cattura, detenzione provvisoria), il mandato europeo vale come richiesta di consegna alla autorità dello Stato che ha emesso il provvedimento. Tali previsioni consentono di snellire la procedura di esecuzione del mandato e di ridurre i tempi di attuazione della richiesta.
Il mandato d’arresto europeo mira così a sostituirsi al sistema attuale di estradizione, imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell’esecuzione) di riconoscere, dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona, formulata dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente).
La citata attuale normativa in materia di estradizione è espressamente sostituita, secondo quanto previsto dall’art. 31 della decisione, dalle disposizioni della decisione stessa a far data dal 1° gennaio 2004, fermo restando la possibilità di conclusione di accordi bilaterali o multilaterali che snelliscano ulteriormente la procedura.
Di seguito viene offerta una sintetica illustrazione dei principali profili della decisione quadro.
La decisione fissa i principi generali secondo cui uno Stato membro esegue sul proprio territorio un mandato europeo di arresto emesso da una autorità giudiziaria di un altro Stato
Il mandato d’arresto europeo viene definito come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata al fine di esercitare l’azione penale, di eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà.
Il campo di applicazione del mandato d’arresto europeo è delimitato dall’art. 2 che ne prevede l’emissione:
§ a seguito di condanna definitiva a pena detentiva o misura di sicurezza non inferiore a 4 mesi;
§ per reati puniti nello Stato membro emittente con una pena detentiva o una misura di sicurezza non inferiore a 12 mesi.
La decisione quadro prevede un elenco di 32 reati (partecipazione ad organizzazioni criminali, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode agli interessi finanziari delle comunità europee, crimini contro l'ambiente, falsificazione di monete, criminalità informatica, dirottamento aereo, ecc.) per i quali non è necessario il requisito della cd. doppia incriminazione, ossia la garanzia per il soggetto passivo che il fatto sia previsto come reato tanto nello Stato richiedente, quanto nel paese dell'esecuzione. Condizione ulteriore per la consegna in base al mandato d’arresto europeo è, comunque, che nello Stato membro emittente il massimo della pena e della misura di sicurezza detentiva previste per tali reati sia pari o superiore a 3 anni.
Per reati diversi da quelli elencati è, invece, necessario ai fini della consegna il rispetto del requisito della doppia incriminazione.
In relazione al contenuto, nel mandato d’arresto europeo devono necessariamente essere presenti una serie di informazioni relative, in particolare, all’identità della persona, all’autorità giudiziaria emittente, alla natura e alle circostanze del reato, all’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o altro analogo provvedimento, alla pena prevista o a quella già inflitta.
La procedura per l'applicazione del mandato opera essenzialmente tra le rispettive autorità giudiziarie nazionali; proprio tale aspetto costituisce una delle novità di maggior rilievo, risultando pressoché eliminata la fase politica e amministrativa che caratterizza l’attuale procedura di estradizione.
Gli Stati membri designano le autorità giudiziarie nazionali competenti all’emissione e all’esecuzione dei mandati d’arresto europei, potendo inoltre individuare autorità centrali incaricate di fornire assistenza alle citate magistrature emittenti o dell’esecuzione, ovvero affidando direttamente alle stesse autorità centrali la trasmissione e la ricezione dei mandati d’arresto europei e la corrispondenza ad essi relativa.
Dopo l’emissione del mandato si possono delineare, sotto il profilo procedurale, quattro fasi fondamentali previste dalla decisione quadro:
1) la prima fase consiste nella trasmissione del mandato di arresto dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente direttamente a quella dello Stato dell'esecuzione (art. 9) . In questa fase la ricerca della persona destinataria del provvedimento di cattura può avvenire attraverso il sistema informatico SIS oppure con la collaborazione dell'Europol.
2) dopo l’arresto, si apre la seconda fase inerente alla delibazione, da parte dell'autorità giudiziaria che ha eseguito l'arresto, relativa al mantenimento dello stato di detenzione, secondo le norme del diritto interno (art. 12). L'arrestato può anche essere rimesso in libertà, purché l'autorità giudiziaria adotti misure idonee ad evitarne la fuga.
Dalla decisione quadro emerge, quindi, l’assenza di un preventivo vaglio da parte dell’autorità giudiziaria investita della richiesta di arresto (come previsto nell’ordinamento italiano): la decisione sull’esistenza dei presupposti dell’arresto, infatti, appartiene ad una fase successiva.
Nel caso in cui il soggetto acconsenta alla propria consegna allo Stato richiedente, la procedura è semplificata;
3) se invece manca il consenso, si apre una ulteriore fase della procedura, in cui l’autorità giudiziaria, ascoltato il ricercato, deve assumere una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo ovvero sulla consegna dell’arrestato all’autorità richiedente, potendo peraltro richiedere a quest’ultima informazioni supplementari.
Nell’ambito della procedura sono previste alcune garanzie per la persona destinataria del mandato di cattura: oltre alla citata informazione sulla possibilità di acconsentire alla consegna, in particolare, richiamando i diritti fondamentali della persona e le norme sul giusto processo, la decisione quadro prevede il diritto di essere informato del contenuto del mandato di arresto, di essere assistito da un difensore e da un interprete e di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.
Entro 60 giorni dalla data dell’arresto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve assumere la decisione definitiva sulla consegna(nella procedura semplificata, il termine è invece di 10 giorni dalla comunicazione del consenso dell’interessato alla consegna), salvo possibilità di proroga motivata di ulteriori 30 giorni (art. 17).
4) l’ultima fase è quella della consegna dell’arrestato: notificata immediatamente la decisione, l’arrestato è, infatti, consegnato in data concordata tra le rispettive autorità giudiziarie; in ogni caso, salvo causa di forza maggiore o differimento per gravi motivi umanitari, il termine di consegna non può superare i 10 giorni dalla citata decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.
Dietro assunzione di alcune informazioni (esistenza del mandato, identità della persona, natura, qualificazione e circostanze del reato), viene previsto l’obbligo per gli Stati membri di permettere il transito sul proprio territorio di una persona oggetto di consegna.
In alcuni casi, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve rifiutare di eseguire il mandato e di consegnare la persona ricercata; ciò avviene:
§ se nei confronti di tale soggetto è stata già emessa una sentenza passata in giudicato per lo stesso reato in uno Stato membro dell’Unione diverso da quello emittente (principio del ne bis in idem);
§ se il reato per cui si procede è stato oggetto di amnistia nello Stato dell’esecuzione;
§ se, in base alla normativa vigente nello Stato dell’esecuzione il ricercato non è penalmente responsabile in regione dell’età.
In presenza di ulteriori specifiche condizioni (azione penale prescritta, sentenza definitiva per lo stesso reato emessa da un Paese terzo, ecc.), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, invece, rifiutare di dar corso al mandato d’arresto europeo.
La decisione quadro prevede, inoltre, la possibilità di confiscare e consegnare all’autorità giudiziaria emittente prove o beni acquistati dall’arrestato a seguito del reato.
A garanzia della persona consegnata viene sancito il rispetto del principio di specialità, in base al quale è posto il divieto di perseguire o restringere la libertà personale per fatti anteriori o diversi da quelli per cui è stata richiesta l’esecuzione del mandato. In relazione al rispetto di tale principio sono, peraltro, introdotte specifiche eccezioni.
Austria |
Trasposta nel diritto interno |
Belgio |
Trasposta nel diritto interno |
Cipro |
Trasposta nel diritto interno |
Danimarca |
Trasposta nel diritto interno |
Estonia |
Trasposta nel diritto interno |
Finlandia |
Trasposta nel diritto interno |
Francia |
Trasposta nel diritto interno |
Germania |
Trasposta nel diritto interno |
Gran Bretagna |
Trasposta nel diritto interno |
Grecia |
Trasposta nel diritto interno |
Irlanda |
Trasposta nel diritto interno |
Italia |
In corso di trasposizione |
Lettonia |
Trasposta nel diritto interno |
Lituania |
Trasposta nel diritto interno |
Lussemburgo |
Trasposta nel diritto interno |
Malta |
Trasposta nel diritto interno |
Paesi Bassi |
Trasposta nel diritto interno |
Portogallo |
Trasposta nel diritto interno |
Polonia |
Trasposta nel diritto interno |
Repubblica ceca |
Trasposta nel diritto interno |
Slovacchia |
Trasposta nel diritto interno |
Slovenia |
Trasposta nel diritto interno |
Spagna |
Trasposta nel diritto interno |
Svezia |
Trasposta nel diritto interno |
Ungheria |
Trasposta nel diritto interno |
Il 19 gennaio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
La proposta di decisione quadro mira, tra l’altro, ad armonizzare la legislazione degli Stati membri per quanto riguarda la definizione di organizzazione criminale e le sanzioni penali che vengono comminate in relazione alla partecipazione ad un’organizzazione criminale e ai delitti commessi nel quadro di attività criminali organizzate. La decisione quadro dovrebbe inoltre abrogare l’azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, relativa alla partecipazione ad un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’UE, attualmente vigente.
La proposta è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 25 gennaio 2005 la Commissione ha presentato un libro bianco (COM(2005)10) sugli scambi di informazioni relative alle condanne penali e agli effetti di tali condanne nell’Unione europea.
Il libro bianco delinea una strategia giuridica e politica finalizzata a permettere gli scambi delle informazioni contenute nei casellari giudiziari tra le autorità competenti dei 25 Stati membri. In particolare, il libro bianco propone di creare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne penali tra i casellari giudiziari nazionali e suggerisce un programma di lavoro articolato in varie fasi.
Il libro bianco è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 13 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)664) relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario.
La proposta persegue l'obiettivo di migliorare a breve termine il funzionamento dei meccanismi attuali di scambi di informazioni tra i casellari giudiziari nazionali effettuati in applicazione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, in particolare accelerando la trasmissione delle informazioni tra registri nazionali.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nella sessione del 21 febbraio 2005.
Il 17 agosto 2004 la Commissione ha presentato un libro verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive (COM(2004)562).
Scopo del libro verde è fornire la base per la preparazione di una proposta della Commissione per un nuovo strumento legislativo sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative alle misure cautelari non detentive. Un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2004)1046), associato al libro verde, contiene un’analisi dettagliata del quadro giuridico pertinente in materia e l’opinione della Commissione su come un tale strumento potrebbe essere elaborato.
Il libro verde è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 6 luglio 2004 la Commissione ha presentato una relazione sul recepimento nella legislazione degli Stati membri della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(COM(2004)457).
La relazione è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 30 aprile 2004 la Commissione ha presentato un libro verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione europea (COM(2004)334).
Nel documento, finalizzato ad avviare una riflessione tra i soggetti interessati, la Commissione effettua una ricognizione delle misure adottate nell’ambito dell’Unione europea nel settore del ravvicinamento, del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle sanzioni penali in un altro Stato membro. Nell’ultima parte del libro verde vengono analizzati i problemi persistenti, individuati alcuni terreni di iniziativa ritenuti necessari per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento e avanzate alcune possibili soluzioni normative.
Il libro verde è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 28 aprile 2004 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro relativa ai diritti processuali nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)328).
La proposta, che segue la procedura di consultazione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nella sessione del 12 aprile 2005.
Il 14 novembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro relativa alla creazione di un mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (COM(2003)688).
Il 31 marzo 2004 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, secondo la procedura di consultazione, approvandola con emendamenti. L’11 giugno 2004 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta, che è in attesa dell’adozione della posizione comune.
Il 13 febbraio 2003 la Grecia ha presentato un’iniziativain vista dell'adozione di una decisione quadrosull'applicazione del principio ne bis in idem (divieto della doppia incriminazione) (JAI/2003/3).
Scopo della proposta è fornire agli Stati membri norme giuridiche comuni in relazione al principio ne bis in idem al fine di assicurare uniformità sia nell'interpretazione di tali norme sia nella relativa applicazione pratica.
Il 2 settembre 2003 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in sede consultiva, approvandola con emendamenti. Il 2 ottobre 2003 il Consiglio ha discusso la proposta senza giungere ad un accordo.
Il 2 agosto 2002 la Danimarca ha presentato un’iniziativaper l'adozione di una decisione quadro relativa all’esecuzione nell’Unione degli ordini di confisca dei proventi di reato (JAI/2002/22, procedura di consultazione).
L’8 giugno 2004 il Consiglio ha raggiunto un’intesa sulla proposta, fatte salve alcune riserve di esame parlamentare, tra le quali quella dell’Italia. Presso la Camera dei deputati italiana la proposta è stata oggetto di esame da parte delle Commissioni Giustizia (che la ha esaminata nelle sedute del 20, 21 e 30 luglio 2004, approvando un documento) e Politiche dell’Unione europea (che la ha esaminata nelle sedute del 7, 14 e 22 luglio 2004, approvando un documento). La proposta è attualmente in corso di esame da parte della Commissione Giustizia del Senato italiano.
Il provvedimento di attuazione del mandato d’arresto europeo è stato approvato il 12 maggio 2004 in prima lettura dalla Camera dei deputati e successivamente, in data 26 gennaio 2005, dalla Assemblea del Senato.
In conseguenza delle modificazioni introdotte da tale ramo del Parlamento, il progetto di legge torna ora per l’esame in sede referente alla II Commissione della Camera.
Le prime modifiche in esame hanno interessato i commi 1 e 3 dell’articolo 1 del progetto di legge, recante disposizioni di principio e definizioni.
Il comma 1, nel testo approvato dalla Camera, prevedeva che l’attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo dovesse avvenire nel rispetto dei “principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali”.
Tale formulazione, oggetto di dibattito nel corso dell’esame in sede referente presso la II Commissione del Senato[2], è stata da alcuni ritenuta troppo generica, stante il mancato riferimento agli artt. 13 e seguenti e 111 Cost: si è preferito, pertanto, integrare il testo in esame mediante la previsione di ulteriori limiti entro i quali dare attuazione alla Decisione quadro, determinati dalla compatibilità delle norme di recepimento con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti di libertà e del giusto processo[3].
Nell’ambito del comma 3 sono stati soppressi i riferimenti ad una adeguata motivazione, anche in relazione all’articolo 27, secondo comma della Costituzione, richiedendosi ora, affinché possa essere data da parte dell’Italia esecuzione al mandato di arresto, che lo stesso sia stato emesso sulla base di un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato.
La modifica concernente il comma 3 dell’articolo 4 è frutto di un compromesso[4] tra le posizioni di chi voleva eliminare l’intermediazione del Ministro della giustizia tra autorità giudiziarie[5] (la norma prevede, infatti, che spettano al Ministro la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei) e quelle di chi, invece, tale fase intendeva mantenere: al fine di circoscrivere la discrezionalità del Ministro e di garantire la tempestività del suo operato, è stato precisato che questi trasmetta senza indugio alla autorità giudiziaria italiana il mandato d’arresto europeo ricevuto da uno Stato membro (e viceversa).
L’articolo 6 del progetto di legge approvato dalla Camera individua gli elementi informativi che debbono essere contenuti nel mandato d’arresto europeo, prevedendo, al comma 2, che la mancanza di alcuni di essi possa comportare, da parte della Corte d’appello competente, la richiesta all’autorità giudiziaria straniera di informazioni suppletive.
Tali elementi, elencati al comma 1, consistono nell’indicazione: dell’identità e cittadinanza del ricercato (lett. a); dei dati dell’autorità giudiziaria emittente (lett.b); dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di ogni altra decisione esecutiva adottata da un giudice che abbia la stessa forza e che rientri nell’ambito applicativo degli artt. 7 e 8 del d.dl.l (reato previsto come tale anche in Italia ovvero, indipendente dalla doppia incriminazione, illeciti per cui è prevista la consegna obbligatoria) (lett. c); della natura del reato e nella sua qualificazione giuridica (lett. d); occorre, inoltre, procedere alla descrizione: delle circostanze della commissione del reato compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato (lett. e); della pena inflitta (nel caso in cui vi sia già una sentenza), ovvero della pena edittale minima e massima (lett.f); delle altre conseguenze del reato (lett.g).
Mediante una modifica del comma 2 dell’art. 6, sono state ampliate le ipotesi di richiesta di informazioni integrative, nel caso in cui il provvedimento di arresto non contenga tutti gli elementi prescritti: tali informazioni supplementari possono ora riguardare anche l’entità della pena inflitta (nella ipotesi in cui vi sia già una sentenza definitiva), ovvero di quella edittale.
Le novità introdotte nell’ambito del comma 4 del medesimo articolo 6, riguardano i documenti che devono essere allegati dalla autorità giudiziaria al mandato di arresto europeo. Al fine di semplificare il procedimento e di ridurre le incombenze gravanti sulle autorità giudiziarie straniere, non si richiede più che al provvedimento sia necessariamente allegato ogni documento utile al fine degli accertamenti che il giudice italiano deve compiere per verificare se ricorra una delle ipotesi in cui, in base all’articolo 18, può essere rifiutata la consegna del soggetto interessato, ovvero per valutare che siano state rispettate le garanzie di cui all’articolo 19. Qualora, tuttavia, l’autorità giudiziaria italiana intenda effettuare i suddetti accertamenti, può richiedere alla autorità giudiziaria straniera le relative informazioni (cfr. comma 2)
Nell’ambito dell’articolo 9 concernente, tra l’altro, la applicabilità delle misure cautelari al ricercato, viene riformulato il comma 6, in cui ora si prevede l’impossibilità di poter disporre le suddette misure in presenza di ragioni che consentano di ritenere sussistenti cause ostative alla consegna.
Il comma 6 dell’articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati, individuava, invece, come limite alla applicazione della misura cautelare, la sussistenza di cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato ovvero della pena, riproducendo quanto disposto dal vigente comma 2 dell’articolo 273 del codice di procedura penale, norma già applicabile ai sensi del comma 5 dell’articolo in esame (dispone infatti il comma 5: “si osservano, in quanto applicabili le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis -e compreso, pertanto, l’articolo 273, comma 2, n.d.r.- 274, comma 1, lettere a) e c), e 280”).
Dopo il comma 6è stata, inoltre,aggiunta una disposizione (il comma 7) che, prevedendo l’applicabilità dell’art. 719 del codice di procedura penale, introduce la possibilità per il procuratore generale presso la Corte d’appello, per l’interessato e per il suo difensore di impugnare, mediante ricorso in cassazione per violazione di legge, i provvedimenti della medesima Corte d’appello di applicazione di misure cautelari personali.
L’art. 111, settimo comma, Cost,. prevede che – fatta eccezione per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra – è sempre ammesso ricorso in cassazione contro le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale emessi da giudici ordinari o speciali.
Analoga disposizione è prevista al comma 8 dell’art. 35 in relazione agli eventuali provvedimenti cautelari di natura reale: nel testo approvato dalla Camera dei deputati, invece, accanto alla possibilità del ricorso in cassazione (operante mediante il rinvio all’articolo 325 c.p.p.), si prevedeva anche quella del riesame (artt.322 e 324 c.p.p.).
Mentre di natura solo formale è la modifica che ha interessato l’articolo 11, comma 1, del progetto in esame, in cui il termine “fermo” è stato sostituito con quello, più appropriato, di “provvedimento”, all’articolo 16 è stata aggiunta la previsione di un limite massimo al termine, individuato di volta in volta dalla autorità giudiziaria richiedente, entro il quale lo Stato membro cui sono domandate informazioni supplementari, deve far pervenire la relativa documentazione. Tale termine non può, infatti, superarei trenta giorni.
Una ulteriore modifica al testo approvato dalla Camera concerne il comma 4 dell’articolo 17, in cui si stabilisce che in presenza di sufficienti (anziché gravi) indizi di colpevolezza, la Corte d’appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata.
All’articolo 18, in cui si disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui la Corte d’appello è tenuta a rifiutare la consegna del ricercato, le disposizione di cui al comma 1, lettera g) è stata riformulata: il fatto che la sentenza irrevocabile oggetto del mandato d’arresto non sia conseguenza di un processo equo deve ora risultare dagli atti processuali e non essere frutto di una valutazione discrezionale della Corte d’appello.
Anche la lettera i) del medesimo comma 1 è stata oggetto di modifiche, da cui discende che la consegna del ricercato deve essere rifiutata quando quest’ultimo aveva meno di diciotto anni al momento della commissione di un reato punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni.
N. 4246-B
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 12 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2958)
MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 gennaio 2005
d'iniziativa dei deputati KESSLER*, FINOCCHIARO*, BONITO*, CARBONI*, RANIERI* Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 gennaio 2005 (*) In data 19 aprile 2004 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.
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TESTO approvato dalla Camera dei deputati |
TESTO modificato dal Senato della Repubblica |
TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO |
TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO |
Art. 1. (Disposizioni di principio e definizioni). |
Art. 1. (Disposizioni di principio e definizioni). |
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. |
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo. |
2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. |
2. Identico. |
3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile. |
3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile. |
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni. |
4. Identico. |
Art. 2. (Garanzie costituzionali). |
Art. 2. (Garanzie costituzionali). |
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione: |
Identico. |
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa; |
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b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali. |
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2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione. |
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3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro. |
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Art. 3. (Applicazione della riserva parlamentare). |
Art. 3. (Applicazione della riserva parlamentare). |
1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare. |
Identico. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo. |
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3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte. |
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Art. 4. (Autorità centrale). |
Art. 4. (Autorità centrale). |
1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia. |
1. Identico. |
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. |
2. Identico. |
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette allo Stato membro di esecuzione. |
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione. |
4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia. |
4. Identico. |
TITOLO II NORME DI RECEPIMENTO INTERNO |
TITOLO II NORME DI RECEPIMENTO INTERNO |
Capo I PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA |
Capo I PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA |
Art. 5. (Garanzia giurisdizionale). |
Art. 5. (Garanzia giurisdizionale). |
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1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. |
Identico.
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2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria. |
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3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma. |
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4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma. |
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5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto. |
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Art. 6. (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna). |
Art. 6. (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna). |
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1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni: |
1. Identico. |
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a) identità e cittadinanza del ricercato; |
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b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente; |
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c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge; |
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d) natura e qualificazione giuridica del reato; |
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e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; |
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f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; |
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g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. |
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2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. |
2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19. |
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3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa. |
3. Identico. |
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4. Al mandato d'arresto devono essere allegati: |
4. Identico: |
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a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; |
a) identica; |
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b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena; |
b) identica; |
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c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19; |
soppressa; |
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d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna. |
c) identica. |
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5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana. |
5. Identico. |
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6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta. |
6. Identico. |
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7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana. |
7. Identico. |
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Art. 7. (Casi di doppia punibilità). |
Art. 7. (Casi di doppia punibilità). |
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1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale. |
Identico. |
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2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni. |
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3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti. |
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4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi. |
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Art. 8. (Consegna obbligatoria). |
Art. 8. (Consegna obbligatoria). |
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1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni: |
Identico. |
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a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti; |
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b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali; |
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c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali; |
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d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore; |
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e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope; |
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f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente; |
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g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio; |
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h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico; |
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i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita; |
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l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore; |
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m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti; |
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n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette; |
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o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; |
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p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale; |
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q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio; |
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r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione; |
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s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità; |
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t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell' attività di un gruppo organizzato; |
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u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; |
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v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; |
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z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza; |
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aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto; |
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bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi; |
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cc) falsificare mezzi di pagamento; |
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dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita; |
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ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive; |
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ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto; |
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gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; |
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hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica; |
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ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; |
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ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; |
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mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica. |
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2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1. |
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3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo. |
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Art. 9. (Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari). |
Art. 9. (Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari). |
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1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione. |
1. Identico. |
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2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle. |
2. Identico. |
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3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto. |
3. Identico. |
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4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. |
4. Identico. |
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5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280. |
5. Identico. |
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6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata. |
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna. |
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7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale. |
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Art. 10. (Inizio del procedimento). |
Art. 10. (Inizio del procedimento). |
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1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. |
Identico.
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2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima. |
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3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare. |
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4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale. |
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Art. 11. (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). |
Art. 11. (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). |
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1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia. |
1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia. |
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2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6. |
2. Identico. |
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Art. 12. (Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). |
Art. 12. (Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). |
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1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale. |
Identico. |
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2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore. |
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3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato. |
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4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia. |
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Art. 13. (Convalida). |
Art. 13. (Convalida). |
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1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2. |
Identico.
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2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10. |
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3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6. |
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Art. 14. (Consenso alla consegna). |
Art. 14. (Consenso alla consegna). |
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1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale. |
Identico. |
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2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione. |
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3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia. |
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4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna. |
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5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia. |
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Art. 15. (Provvedimenti provvisori in attesa della decisione). |
Art. 15. (Provvedimenti provvisori in attesa della decisione). |
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1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione. |
Identico. |
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2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale. |
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3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto. |
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Art. 16. (Informazioni e accertamenti integrativi). |
Art. 16. (Informazioni e accertamenti integrativi). |
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1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6. |
1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6. |
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2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione. |
2. Identico. |
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Art. 17. (Decisione sulla richiesta di esecuzione). |
Art. 17. (Decisione sulla richiesta di esecuzione). |
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente. |
1. Identico. |
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2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni. |
2. Identico. |
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3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta. |
3. Identico. |
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4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna. |
4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono sufficienti indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna. |
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5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate. |
5. Identico. |
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6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento. |
6. Identico. |
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7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. |
7. Identico. |
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Art. 18. (Rifiuto della consegna). |
Art. 18. (Rifiuto della consegna). |
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1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: |
1. Identico: |
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a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi; |
a) identica; |
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b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne; |
b) identica; |
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c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore; |
c) identica; |
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d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione; |
d) identica; |
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e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva; |
e) identica; |
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f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; |
f) identica; |
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g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale; |
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale; |
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h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; |
h) identica; |
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i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere; |
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere; |
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l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; |
l) identica; |
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m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna; |
m) identica; |
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n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena; |
n) identica; |
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o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea; |
o) identica; |
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p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; |
p) identica; |
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q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; |
q) identica; |
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r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno; |
r) identica; |
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s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità; |
s) identica; |
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t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione; |
t) identica; |
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u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; |
u) identica; |
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v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. |
v) identica. |
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Art. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). |
Art. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). |
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1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni: |
Identico. |
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a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio; |
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b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite; |
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c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. |
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Art. 20. (Concorso di richieste di consegna). |
Art. 20. (Concorso di richieste di consegna). |
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1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale. |
Identico. |
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2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust. |
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3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione. |
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Art. 21. (Termini per la decisione). |
Art. 21. (Termini per la decisione). |
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1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà. |
Identico. |
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Art. 22. (Ricorso per cassazione). |
Art. 22. (Ricorso per cassazione). |
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1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. |
Identico. |
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2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. |
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3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. |
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4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia. |
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5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. |
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6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione. |
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Art. 23. (Consegna della persona. Sospensione della consegna). |
Art. 23. (Consegna della persona. Sospensione della consegna). |
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1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia. |
Identico. |
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2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione. |
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3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia. |
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4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata. |
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5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento. |
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6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare. |
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Art. 24. (Rinvio della consegna o consegna temporanea). |
Art. 24. (Rinvio della consegna o consegna temporanea). |
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1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto. |
Identico. |
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2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate. |
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Art. 25. (Divieto di consegna o di estradizione successiva). |
Art. 25. (Divieto di consegna o di estradizione successiva). |
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1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale. |
Identico. |
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2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento. |
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3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile: |
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a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno; |
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b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro; |
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c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3. |
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Art. 26. (Principio di specialità). |
Art. 26. (Principio di specialità). |
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1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale. |
Identico. |
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando: |
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a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno; |
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b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale; |
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c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; |
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d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale; |
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e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14; |
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f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14. |
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3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18. |
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Art. 27. (Transito). |
Art. 27. (Transito). |
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1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia. |
Identico.
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2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando: |
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a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione; |
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b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. |
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3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. |
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Capo II PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA |
Capo II PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA |
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Art. 28. (Competenza). |
Art. 28. (Competenza). |
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1. Il mandato d'arresto europeo è emesso: |
Identico. |
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a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari; |
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b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione; |
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c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive. |
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2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. |
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Art. 29. (Emissione del mandato d'arresto europeo). |
Art. 29. (Emissione del mandato d'arresto europeo). |
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1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. |
Identico. |
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2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30. |
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3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità. |
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Art. 30. (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna). |
Art. 30. (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna). |
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1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro: |
Identico. |
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a) identità e cittadinanza del ricercato; |
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b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente; |
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c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28; |
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d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro; |
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e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato; |
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f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge; |
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g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. |
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Art. 31. (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo). |
Art. 31. (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo). |
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1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione. |
Identico. |
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Art. 32. (Principio di specialità). |
Art. 32. (Principio di specialità). |
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1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26. |
Identico. |
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Art. 33. (Computabilità della custodia cautelare all'estero). |
Art. 33. (Computabilità della custodia cautelare all'estero). |
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1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. |
Identico. |
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Capo III MISURE REALI |
Capo III MISURE REALI |
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Art. 34. (Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni). |
Art. 34. (Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni). |
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1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro. |
Identico. |
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Art. 35. (Sequestro e consegna di beni). |
Art. 35. (Sequestro e consegna di beni). |
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1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti. |
1. Identico.
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2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla. |
2. Identico. |
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3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. |
3. Identico. |
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4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia. |
4. Identico. |
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5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali. |
5. Identico. |
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6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9. |
6. Identico. |
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7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato. |
7. Identico. |
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8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale. |
8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale. |
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9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi. |
9. Identico. |
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Art. 36. (Concorso di sequestri). |
Art. 36. (Concorso di sequestri). |
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1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9. |
Identico. |
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2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile. |
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Capo IV SPESE |
Capo IV SPESE |
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Art. 37. (Spese). |
Art. 37. (Spese). |
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1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale. |
Identico. |
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2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
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TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 38. (Obblighi internazionali). |
Art. 38. (Obblighi internazionali). |
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1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro. |
Identico.
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2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare. |
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Art. 39. (Norme applicabili). |
Art. 39. (Norme applicabili). |
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1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili. |
Identico. |
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2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. |
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Art. 40. (Disposizioni transitorie). |
Art. 40. (Disposizioni transitorie). |
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1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore. |
Identico. |
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2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione. |
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3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. |
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Consiglio dell'Unione europea,
Decisione quadro 2002/584/GAI
del 13 giugno 2002
relativa al mandato d'arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando quanto segue:
(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.
(2) Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000(3), affronta la questione dell'esecuzione reciproca del mandato d'arresto.
(3) Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell'estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi sull'estradizione redatte in modo identico.
(4) Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l'estradizione, che fanno parte dell'acquis dell'Unione: la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione(4), del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea(5) e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea(6).
(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(6) Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
(7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8) Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.
(9) Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa.
(10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.
(11) Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano tale materia.
(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(7), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.
(13) Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.
(14) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
CAPO 1
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione
1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro.
Articolo 2
Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo
1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.
3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.
4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.
Articolo 3
Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo
L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:
1) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
2) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
3) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.
Articolo 4
Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:
1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;
2) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo;
3) se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;
4) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;
5) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;
6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
7) Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:
a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure
b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
Articolo 5
Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari
L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.
2) Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.
3) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.
Articolo 6
Determinazione delle autorità giudiziarie competenti
1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.
2. Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.
3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità competente in base al proprio diritto interno.
Articolo 7
Ricorso all'autorità centrale
1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.
2. Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.
Articolo 8
Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo
1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 2;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell'adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.
CAPO 2
PROCEDURA DI CONSEGNA
Articolo 9
Trasmissione di un mandato d'arresto europeo
1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
2. L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).
3. Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Articolo 10
Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo
1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie, specie attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea(8), per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.
2. Se l'autorità giudiziaria emittente lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.
3. Se non è possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell'Interpol per comunicare il mandato d'arresto europeo.
4. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di verificarne l'autenticità.
5. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.
6. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.
Articolo 11
Diritti del ricercato
1. Quando il ricercato è arrestato l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.
2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
Articolo 12
Mantenimento in custodia
Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.
Articolo 13
Consenso alla consegna
1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all'assistenza di un consulente legale.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera sfruttare detta possibilità ne informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica.
Articolo 14
Audizione del ricercato
Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell'esecuzione.
Articolo 15
Decisione sulla consegna
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17.
3. L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Articolo 16
Decisione in caso di concorso di richieste
1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust(9) per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Articolo 17
Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo
1. Un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere motivato.
7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l'Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.
Articolo 18
Situazione in attesa della decisione
1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:
a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 19 o;
b) accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.
Articolo 19
Audizione della persona in attesa della decisione
1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria, assistita da un'altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite.
Articolo 20
Privilegi e immunità
1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.
Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.
2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.
Articolo 21
Conflitto di obblighi internazionali
La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all'articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
Articolo 22
Notifica della decisione
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto europeo.
Articolo 23
Termine per la consegna
1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.
Articolo 24
Consegna rinviata o condizionale
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo.
2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.
Articolo 25
Transito
1. Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:
a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;
b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;
c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Gli Stati membri comunicano tale designazione al Segretariato generale del Consiglio.
3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.
4. La presente decisione quadro non si applica, se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.
5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo è applicabile mutatis mutandis. In particolare, l'espressione "mandato d'arresto europeo" sarà sostituita dai termini "richiesta di estradizione".
CAPO 3
EFFETTI DELLA CONSEGNA
Articolo 26
Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione
1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.
2. A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo.
Articolo 27
Eventuali azioni penali per altri reati
1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;
e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13;
f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.
4. La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
Articolo 28
Consegna o estradizione successiva
1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).
3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:
a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2;
b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;
c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4.
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.
Articolo 29
Consegna di beni
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:
a) possono essere necessari come prova, ovvero
b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato membro di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.
4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.
Articolo 30
Spese
1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.
2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente.
CAPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 31
Relazioni con gli altri strumenti giuridici
1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1o gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:
a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;
b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;
c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; e
d) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;
e) titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.
Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.
Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.
Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.
Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.
3. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri.
Articolo 32
Disposizione transitoria
Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1o gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1o gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento.
Articolo 33
Disposizioni relative all'Austria e a Gibilterra
1. Fintanto che non avrà modificato l'articolo 12, paragrafo 1 della "Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz" e, al più tardi, sino al 31 dicembre 2008, l'Austria può autorizzare le proprie autorità giudiziarie dell'esecuzione a rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo se il ricercato è un cittadino austriaco e se il reato per cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso non è punibile a norma della legislazione austriaca.
2. La presente decisione si applica a Gibilterra.
Articolo 34
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 31 dicembre 2003.
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Nel procedere in tal senso ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.
Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale.
3. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.
4. Nel secondo semestre del 2003 il Consiglio valuta in particolare l'applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri nonché il funzionamento del sistema di informazione Schengen.
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Rajoy Brey
(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 305.
(2) Parere reso il 9 gennaio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C E 12 del 15.1.2001, pag. 10.
(4) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(5) GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2.
(6) GU C 313 del 13.10.1996, pag. 12.
(7) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(8) Azione comune del 29 giugno 1998 sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).
(9) Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).
ALLEGATO
MANDATO D'ARRESTO EUROPEO(1)
Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
(1) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.
a) Informazioni relative all'identità della persona ricercata: |
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Cognome: |
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Nome(i): |
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Cognome da nubile, se del caso: |
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Pseudonimi, se del caso: |
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Sesso: |
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Nazionalità: |
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Data di nascita: |
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Luogo di nascita: |
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Residenza e/o indirizzo noto: |
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Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende: |
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Segni particolari/descrizione della persona ricercata: |
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Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi) |
b) Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo |
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1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza: |
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Tipo: |
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2. Sentenza esecutiva: |
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Numero di riferimento: |
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c) Indicazioni sulla durata della pena |
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1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati: |
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2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta: |
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Pena residua da scontare: |
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d) La decisione è stata emessa in absentia e |
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- l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione in absentia |
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- l'interessato non è stato chiamato a comparire di persona né è stato informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione emessa in absentia, ma gli sono state fornite le seguenti garanzie giuridiche una volta consegnato alle autorità giudiziarie (tali garanzie possono essere fornite anticipatamente):
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Precisare le garanzie giuridiche: |
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e) Reati |
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Il presente mandato è emesso per un totale di:_________________________ reati. |
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Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora) il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata |
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Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili: |
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I. Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:
o partecipazione a un'organizzazione criminale;
o terrorismo;
o tratta di esseri umani;
o sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
o traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
o traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
o corruzione;
o frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
o riciclaggio di proventi di reato;
o falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell'euro;
o criminalità informatica;
o criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
o omicidio volontario, lesioni personali gravi;
o traffico illecito di organi e tessuti umani;
o rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
o razzismo e xenofobia;
o furti organizzati o con l'uso di armi;
o traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
o truffa;
o racket ed estorsioni;
o contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
o falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
o falsificazione di mezzi di pagamento;
o traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
o traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
o traffico di veicoli rubati;
o stupro;
o incendio doloso;
o reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
o dirottamento di aereo/nave;
o sabotaggio.
II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I:
f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):
(NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)
g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova.
Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:
Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):
h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:
- il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita,
e/o
- il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.
i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato: |
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Denominazione ufficiale: |
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Nome del rappresentante [1]: |
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Funzione (titolo/grado): |
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Numero di riferimento del fascicolo: |
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Indirizzo: |
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Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...) |
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Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...) |
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E-mail: |
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Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna: |
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[1] Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare" dell'autorità giudiziaria.
In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei:
Denominazione dell'autorità centrale:
Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome)
Indirizzo:
Numero di telefono: (codice del paese)
(codice della città) (prefisso) (...)
Numero di fax: (codice del paese)
(codice della città) (...)
E-mail:
Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante:
Nome:
Funzione (titolo/grado):
Data:
Timbro ufficiale (se disponibile)
Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro
Dichiarazioni sull'articolo 32
Dichiarazione della Francia
Conformemente all'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la Francia dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima del 1° novembre 1993 - data di entrata in vigore del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 - secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004.
Dichiarazione dell'Italia
L'Italia continuerà a trattare in conformità delle norme vigenti in materia di estradizione tutte le richieste relative a reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, conformemente all'articolo 32.
Dichiarazione dell'Austria
In conformità dell'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, l'Austria dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione quadro secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente a tale data.
Dichiarazioni sull'articolo 13, paragrafo 4
Dichiarazione del Belgio
Il consenso alla consegna da parte della persona interessata resta revocabile fino al momento della consegna.
Dichiarazione della Danimarca
Il consenso alla consegna e la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità possono essere revocati in conformità con le norme pertinenti applicabili in qualsiasi momento secondo il diritto danese.
Dichiarazione dell'Irlanda
In Irlanda, il consenso alla consegna e l'eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, possono essere revocati. Il consenso può essere revocato conformemente al diritto interno nazionale fino all'esecuzione della consegna.
Dichiarazione della Finlandia
In Finlandia, il consenso alla consegna e l'eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, possono essere revocati. Il consenso può essere revocato conformemente al diritto interno nazionale fino all'esecuzione della consegna.
Dichiarazione della Svezia
Il consenso o la rinuncia ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, possono essere revocati dalla persona di cui è stata chiesta la consegna. La revoca deve avvenire prima dell'esecuzione della decisione sulla consegna.
[1] A differenza dei tradizionali strumenti di cooperazione a livello intergovernativo, quali convenzioni e accordi, la decisione quadro non richiede per la sua operatività di essere ratificata dagli Stati membri, ma vincola i paesi appartenenti all'Unione a porre in essere, entro i limiti di tempo fissati nella decisione stessa, le necessarie procedure di adattamento del diritto nazionale alle disposizioni in essa contenute, lasciando tuttavia, al pari delle direttive comunitarie, piena discrezionalità a ciascuno Stato in ordine alle forme e ai mezzi da adottare per il raggiungimento dello scopo prefissato, non potendo la decisione stessa modificare, alla stregua dei regolamenti, direttamente le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini.
[2] In particolare si veda la seduta del 7 ottobre 2004.
[3] Si è sostenuto, diversamente, come non sia necessario che il recepimento della Decisione quadro avvenga assicurando le stesse garanzie che l'ordinamento italiano prevede nell'ambito del procedimento penale: una qualche cessione di sovranità, ovvero la rinuncia a regole analoghe a quelle dell’ordinamento interno sarebbe, infatti, del tutto coerente con la natura delle relazioni tra Stati in tema di cooperazione giudiziaria.
[4] Si veda in proposito quanto affermato dal relatore del provvedimento, nel corso della seduta dell’Assemblea del Senato del 26 gennaio 2005.
[5] In tal senso si veda il comma 1 dell’articolo 9 della Decisione quadro