XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Servizio Studi - Dipartimento trasporti , Servizio Studi - Documentazione in materia regionale
Titolo: Interventi per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica - D.L. 16/2005 - A.C. 5640-B - Schede di lettura sulle modifiche apportate dal Senato
Serie: Decreti-legge    Numero: 177    Progressivo: 1
Data: 18/04/05
Descrittori:
AMBIENTE   STRADE
VIABILITA'     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
DL n.16 del 21/02/05   AC n.5640-B/14

Servizio studi

 

decreti-legge

Interventi per la tutela dell’ambiente e
per la viabilità e per la sicurezza pubblica

D.L. 16/2005 - A.C. 5640-B

Schede di lettura sulle modifiche
apportate dal Senato

n. 177/1

 


xiv legislatura

18 aprile2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato redatto con la collaborazione dei Dipartimenti Finanze, Lavoro, Trasporti e Regioni.

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D05016a


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

§      Sintesi del contenuto del decreto legge. 4

§      Modifiche introdotte dal Senato. 5

Schede di lettura sulle modifiche apportate dal Senato

§      Articolo 1, comma 3 (Assegnazione di risorse al trasporto pubblico locale)9

§      Articolo 1, comma 3-ter (Trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto)12

§      Articolo 1, comma 9 (Aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio. Obbligo di denaturare il gasolio usato per riscaldamento)14

D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 5640-B)

Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica  23

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)39

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, comma 148)40


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5640

Numero del decreto-legge

21 febbraio 2005, n. 16

Titolo del decreto-legge

Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

Numero di articoli

 

§       testo originario

2

§       testo approvato dal Senato

2

Date

 

§       emanazione

21 febbraio 2005

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

21 febbraio 2005

§       approvazione del Senato

13 aprile 2005

§       assegnazione

14 aprile 2005

§       scadenza

22 aprile 2005

Commissione competente

Commissione V Bilancio

Pareri previsti

Commissioni I, XI e Questioni regionali

 

 


Sintesi del contenuto del decreto legge

Il decreto-legge in esame in esame si compone di due articoli.

L’articolo 1 reca una serie di disposizioni che incidono su diversi settori prevedendo l’attribuzione di specifici finanziamenti.

In particolare, il comma 1 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un fondo per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a partire dal 2006.

I commi 2 e 3 stanziano le risorse necessarie per il rinnovo del contratto collettivo del settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 4 prevede l’autorizzazione a corrispondere all’ ANAS S.p.A., da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, una anticipazione, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, pari a complessivi 650 milioni di euro, “nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005”, non ancora sottoscritto.

Il comma 5 autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2005 al fine di assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale.

Il comma 6 reca due distinte autorizzazioni di spesa, destinate l’una all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (100 milioni di euro per l’anno 2005), l’altra all’Amministrazione penitenziaria (10 milioni di euro per l’anno 2005).

Il comma 7 istituisce un fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della Guardia di finanza. La dotazione del fondo, per il solo anno 2005, è di 20 milioni di euro.

Il comma 8 abroga il comma 235 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, che prevede l’obbligo di tenere conto di particolari standard nella commisurazione dei pedaggi autostradali a carico delle imprese di autotrasporto.

Il comma 9 dispone l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo e dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge, secondo quanto disposto dai commi 2 e 11.

Il comma 10 concede, a talune categorie di autotrasportatori, il rimborso del maggior onere, conseguente all’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, disposta dal precedente comma 9.

Il comma 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 (Fondo per gli interventi di tutela ambientale), dal comma 5 (obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici), dal comma 6 (amministrazione della pubblica sicurezza e funzionamento dell’amministrazione penitenziaria), dal comma 7 (funzionamento della guardia di finanza) e dal comma 10 (rimborso a favore degli autotrasportatori dell’aumento dell’accisa sul gasolio).

L’articolo 2 concerne l’entrata in vigore.

 

Modifiche introdotte dal Senato

Nel corso dell’esame da parte del Senato, in seconda lettura, sono state introdotte le seguenti modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera:

-          al comma 3 sono state soppresse le parole “e alle province autonome di Trento e Bolzano”. Di conseguenza, le risorse stanziate dal comma 2 per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale sono assegnate, attraverso decreto ministeriale, esclusivamente alle regioni; è venuta meno la previsione in base alla quale tali risorse sarebbero state assegnate, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e Bolzano;

-          è stato introdotto il comma 3-ter che sostituisce il secondo periodo dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), in materia di trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. La nuova formulazione prevede che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS al lavoratore del settore industria siano ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria. Il testo contenuto nella legge finanziaria disponeva invece che i trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria o, in ogni caso, diversi dagli stessi, fossero da considerare, fino all’entrata in vigore di una eventuale e diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro;

-          sono stati introdotti, rispetto al testo approvato dalla Camera, il secondo e il terzo periodo del comma 9. In particolare il secondo periodo, inserendo nuovamente una disposizione già contenuta nel testo del decreto-legge approvato dal Governo, stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa, di cui al medesimo comma 9, riscosse nei territori delle regioni a statuto speciale, sono riservate allo Stato per il finanziamento degli oneri connessi al rinnovo del contratto nel settore del trasporto pubblico locale. Il terzo periodo introduce una disciplina specifica concernente le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sulla benzina siano devolute alle province medesime secondo le modalità previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.


Schede di lettura
sulle modifiche apportate dal Senato


Articolo 1, comma 3
(Assegnazione di risorse al trasporto pubblico locale)

 

 

Testo approvato dalla Camera
A.S. 3356

Testo comprendente le modificazioni approvate dal Senato

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

 

 

Il comma 3 dispone in merito alla ripartizione delle risorse, pari a 260 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 che, ai sensi del comma 2, sono destinate al rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Secondo quanto previsto dal comma 3, tali risorse sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

Il testo del decreto-legge prevedeva che l’assegnazione riguardasse, oltre che le regioni, anche le province autonome di Trento e di Bolzano. Il riferimento alle province autonome è stato soppresso con un emendamento approvato dal Senato nel corso dell’esame in seconda lettura.

La modifica del comma in esame è connessa alla modifica introdotta dal Senato al successivo comma 9, con la quale si dispone che le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante riscosse nei territori delle province autonome siano devolute alle province medesime, al contrario di quanto previsto per le regioni a statuto speciale, il maggior gettito riscosso nel territorio di queste ultimo è, infatti, riservato allo Stato e destinato al finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale.

In sostanza, le modificazioni introdotte dal Senato al comma 3, primo periodo e al comma 9 dell’articolo 1 del decreto legge, escludono le province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione del finanziamento statale per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, di cui al comma 2 e, conseguentemente, attribuiscono direttamente alle due province autonome i proventi degli incrementi di accisa che alimentano le risorse con cui si provvede agli oneri del rinnovo del contratto nelle altre regioni.

 

Ambedue le modifiche dipendono dalla considerazione che, secondo quanto precisato nel corso del dibattito al Senato[1], la ripartizione delle risorse per il rinnovo del contratto relativo al trasporto pubblico locale non interessa le province autonome di Trento e Bolzano.

Il rinnovo del contratto dei trasporti pubblici locali, infatti, è disciplinato direttamente dalle due province autonome e gli eventuali adempimenti amministrativi sono esercitati perciò direttamente ed esclusivamente dalle rispettive amministrazioni. Conseguentemente, le maggiori risorse che il decreto legge in esame ritiene di assegnare al finanziamento degli oneri derivanti dal contratto, sono percepite dalle due province secondo le disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazioni che disciplinano le aliquote di compartecipazione ai tributi erariali e i relativi flussi di tesoreria.

La competenza legislativa primaria delle province autonome in materia di trasporto pubblico locale è stabilita dall’articolo 8, primo comma, numero 18, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e, per la disciplina dei rapporti amministrativi tra Stato e province autonome in questa materia, dal D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale”.

 

Più in generale, si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale (art. 5) prevedendo che a loro volta le regioni, cui sono attribuiti compiti di programmazione in materia (art. 6), conferissero alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (art. 7).

Ogni regione costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite dallo Stato (art. 20).

Con successivi DPCM sono state trasferite alle regioni le risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997.

Ogni regione ha adottato una propria legge in materia di trasporto pubblico locale con la quale ha conferito a province e comuni alcune delle funzioni nel settore e ha regolato i relativi trasferimenti finanziari.

 

Il comma 3, nella parte non modificata dal Senato, dispone altresì che:

§      la ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale;

§      le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico localedegli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale sono escluse dal patto di stabilità interno, vale a dire non rientrano nel calcolo complessivo delle spese finali (spese correnti e spese di conto capitale) rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2005 e per gli anni successivi.


Articolo 1, comma 3-ter
(Trattamenti di malattia dei lavoratori
addetti ai pubblici servizi di trasporto)

 

Testo approvato dalla Camera
A.S. 3356

Testo comprendente le modificazioni approvate dal Senato

 

3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti ag­giuntivi rispetto a quelli erogati dal­l'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la con­trattazione collettiva di categoria».

 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 1 – introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in Assemblea al Senato - modifica l’articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), concernente i trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

 

Legge finanziaria per il 2005

Testo vigente

Legge finanziaria per il 2005

Testo modificato
dal decreto-legge in esame

Art. 1, comma 148

Art. 1, comma 148

A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.

 

 

Il citato 1, comma 148, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto sono dovuti secondo le norme le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell’industria[2], contestualmente abrogando la normativa che disciplinava il trattamento di malattia per detti lavoratori.

 

Il medesimo comma ha previsto altresì, nel testo originario del secondo periodo, che i trattamenti economici aggiuntivi, o comunque diversi, rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, previsti dalla normativa abrogata e dagli accordi collettivi nazionali, sono da considerare, fino all’entrata in vigore di una eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

La disposizione in esame abroga di fatto la disposizione del secondo periodo, che sostanzialmente trasferiva gli oneri per i trattamenti aggiuntivi di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici trasporti dall’INPS alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e quindi in buona parte, agli enti locali.

 

A seguito della modifica apportata, i predetti lavoratori, dal momento dell’entrata di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, non hanno più diritto ai trattamenti di malattia aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori dell’industria.

E’ rimessa, infatti, alla futura contrattazione collettiva di categoria la determinazione di eventuali trattamenti aggiuntivi.

 


Articolo 1, comma 9
(Aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio.
Obbligo di denaturare il gasolio usato per riscaldamento)

 

Testo approvato dalla Camera
A.S. 3356

Testo comprendente le modificazioni approvate dal Senato

9. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispetti­vamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Non trova applicazione l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.

9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispetti­vamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.

 

 

Il comma 9 dispone l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo e dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge, secondo quanto disposto dai commi 2 e 11.

 

Più precisamente l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo viene aumentata a 564 euro per mille litri e l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante viene aumentata a 413 euro per mille litri[3].

Secondo le stime della relazione tecnica al disegno di legge di conversione (A.C. 5640) il maggior gettito derivante dall’aumento delle accise, tenuto conto anche del conseguente incremento del gettito IVA, risulta pari a 375 milioni di euro per l’anno 2005 e a 449,68 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

Le maggiori entrate sono destinate:

§       ai sensi del comma 2, a finanziare parzialmente, per una quota di 200 milioni di euro annui, gli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo per il settore del trasporto pubblico locale;

§       ai sensi del comma 11, a fornire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle altre disposizioni del decreto-legge, che sono quantificati in 150 milioni di euro per l’anno 2005 e in 248,07 milioni di euro a decorrere dal 2006.

 

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, il Senato, in seconda lettura, ha modificato il comma in esame, introducendo il secondo e il terzo periodo.

In particolare il secondo periodo prevede che le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota sulle accise riscosse nei territori delle regioni a statuto speciale sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale (di cui al comma 2).

Il terzo periodo introduce una disposizione specifica relativa alle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che il maggior gettito sia destinato alle province medesime secondo le modalità e i termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

In proposito, si segnala che il testo del decreto-legge approvato inizialmente dal Governo già recava una disposizione con la quale venivano riservate al bilancio dello Stato le maggiori entrate discendenti dall’aumento dell’aliquota delle accise riscosse nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto dell’autotrasporto.

Tale disposizione è stata soppressa nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.

Nel corso dell’esame al Senato il rappresentante del Governo ha evidenziato che la soppressione disposta dalla Camera dei deputati avrebbe determinato “una parziale scopertura degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento” e pertanto ha dichiarato necessario “ripristinare l’originale formulazione della disposizione”[4].

Al riguardo, è stato precisato che la previsione interessa le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, dal momento che la Sicilia e il Friuli-Venezia Giulia non percepiscono l’aumento dell’accisa. Con riferimento a tali enti, il rappresentante del Governo ha osservato che l’assegnazione delle risorse relative al finanziamento del rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale disposta dal comma 3 e la soppressione della riserva al bilancio statale delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle accise sulla benzina avrebbero comportato “una duplicazione delle risorse a favore delle predette autonomie, con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi della necessaria copertura finanziaria”[5].

 

Peraltro, nel corso del successivo esame, è stato introdotto il terzo periodo del comma 9 che, con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l’attribuzione alle stesse del maggior gettito prodotto dall’aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Contestualmente, con una modifica al comma 3, le province autonome di Trento e di Bolzano sono state escluse dalla ripartizione delle risorse relative al finanziamento del rinnovo del contratto per il trasporto pubblico locale (cfr. anche scheda relativa al comma 3).

 

L’articolo 75 dello statuto speciale per il Trentino-.Alto Adige di cui al D.P.R. n. 670/1972, attribuisce alle province autonome “i nove decimi del gettito dell’imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province”.

Le norme di attuazione, in materia di rapporti finanziari fra Stato e province autonome prevedono, in generale, all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, “Norme in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”, che “nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative (comma 1) e che, “fermo restando quanto disposto dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese, né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell’ambito del territorio regionale o provinciale” (comma 4).

Stante tale espressa prerogativa delle province autonome, la modifica introdotta al comma 9 del testo in esame sembra conformarsi alle norme di attuazione in materia di finanza provinciale, secondo le quali è fatto divieto alla legge dello stato di riservare all’erario “il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote, o dalla istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge per finalità” rientranti nelle competenze dalla regione o delle province autonome (così la dettagliata disciplina degli articoli 9, 10 e 10-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale”).

Il gettito derivante dalla maggiorazione delle accise è quindi versato alle province autonome secondo gli ordinari rapporti di tesoreria intercorrenti per il complesso delle compartecipazioni delle due province al gettito dei tributi erariali.

 

Per quanto concerne la riserva al bilancio dello Stato dell’incremento del gettito di imposte attribuite, interamente o parzialmente, alle regioni a statuto speciale, occorre tener conto che l’ordinamento finanziario di tali regioni e delle province autonome, così come disciplinato dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, prevede la possibilità di riservare all’erario l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio degli enti suddetti, nel caso in cui esso sia disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze[6].

Di queste disposizioni si sono avvalse pressoché tutte le leggi statali che – dal 1992 al 1997 – hanno introdotto nuovi tributi, o aumentato il gettito di quelli esistenti, con lo scopo di contribuire al risanamento della finanza pubblica.

In tali ipotersi si è previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione di legge in questione il gettito dei nuovi tributi o l’incremento di gettito derivante da modificazioni della disciplina di tributi esistenti sia riservato all’erario e, dunque, sottratto a compartecipazione o riserva della regione speciale o provincia autonoma.

Le regioni hanno più volte impugnato le suddette norme di legge innanzi la Corte costituzionale, la quale in diverse pronunce ha sempre respinto le censure mosse alle disposizioni che stabiliscono la riserva.

La Corte ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che disciplinano le modalità di attuazione di tali riserve nella parte in cui non prevedono che all’attuazione della riserva di entrate all’erario statale, si provveda con la partecipazione della regione interessata[7]. In sostanza la riserva all’erario è legittima ma essa deve essere motivata e determinata (nella quantità, o comunque deve essere possibile quantificarla, e tale quantificazione deve essere concordata con la regione interessata).

 

Le ulteriori disposizioni contenute nel comma 9 prevedono:

§      la disapplicazione dell’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662/1996, che, nel prevedere la facoltà per le regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, stabilisce che eventuali aumenti erariali dell’accisa hanno effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale; In conseguenza della disapplicazione di tale disposizione, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina previsto dal primo periodo del comma 9 si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario[8];

§      l’obbligo di denaturare il gasolio usato come combustibile per riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo. Tale obbligo decorre dal 23 maggio 2005 (novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e sarà applicato secondo la formula e le modalità stabilite dall’Agenzia delle dogane[9].

 


D.d.l. di conversione del decreto-legge
(A.C. 5640-B)

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 5640-B

¾

 

 

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 22 marzo 2005 (v. stampato Senato n. 3356)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 aprile 2005

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

dal ministro dell’interno

(PISANU)

e dal ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

¾

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e
per la viabilità e per la sicurezza pubblica

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 aprile 2005

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TESTO

approvato dalla Camera dei deputati

TESTO

modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

       Identico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


ALLEGATO


Testo approvato dalla Camera dei deputati

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani,»;

al comma 2, dopo le parole: «ciascun ente territoriale» è inserita la seguente: «interessato»;

 

 

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia»;


al comma 9, il secondo periodo è soppresso;

 





al comma 10, le parole:
«emanato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».


Testo modificato dal Senato della Repubblica

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16

All'articolo 1:

identico;

identico;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Identico.

 

 

 

 

 

 

3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria"»;

al comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione»;

identico.


Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005 (*)

 

Testo del decreto-legge

 

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilità, nonché alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

e m a n a

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

 

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei


 (*) V. anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005.


Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei
(segue:            testo del decreto-legge)

 

 

trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.









 

 







4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.

5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con


(segue:   testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica)

 

trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti le sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.

3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria».

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identico.


(segue:            testo del decreto-legge)

 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.

6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.

8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.

 

 

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito , con modificazioni, dalla legge


(segue:   testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica)

 

 

 

6. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Identico,

 

 

 

 

 

 

 

8. Identico.

9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge


(segue:            testo del decreto-legge)

 

27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Pisanu, Ministro dell'interno.

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


(segue:       testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica)

 

27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.

11. Identico.

 




[1]     Assemblea del Senato, seduta pomeridiana n. 778 del 12 aprile 2005, intervento del primo firmatario dell’emendamento, senatrice Thaler Ausserhofer.

[2]     Si osserva che l’espressione “lavoratori dell’industria” appare generica, in quanto la relativa disciplina è differenziata a seconda delle categorie. La norma sembra comunque fare riferimento ai trattamenti previsti per gli operai, la cui gestione fa capo all’INPS.

[3]     L’aliquota dell’accisa attualmente in vigore per entrambi i tipi di benzina (con e senza piombo) è quella fissata da ultimo dall’articolo 23, comma 3, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 febbraio 2004, n. 47, nella misura di 558,64 euro per mille litri.

      L’aliquota dell’accisa attualmente in vigore per il gasolio usato come carburante è quella fissata da ultimo dal D.M. 15 gennaio 1999 nella misura di 403,21 euro per mille litri.

[4]     Seduta della 5a Commissione n. 650 del 5 aprile 2005.

[5]     Seduta antimeridiana della 5a Commissione n. 651 del 6 aprile 2005.

[6]     In particolare le disposizioni sono le seguenti: per la Sicilia l’ articolo 2 del D.P.R. n. 1074/65, Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, stabilisce che spettano allo Stato le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Con riferimento all’articolo 12, primo comma dello statuto (L.. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4), per la Valle d’Aosta dispone in tal senso l’articolo 8, primo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690, Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta; per il Friuli-Venezia Giulia la ‘riserva all’erario’ è prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale, e dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale; Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, dispongono in proposito l’articolo 9 e l’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale; né lo statuto della Regione Sardegna, né le norme di attuazione recano una disposizione che preveda specificamente la riserva all’erario. Con ricorso alla corte costituzionale, la Regione Sardegna aveva impugnato la nota ministeriale che, in attuazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), articoli 9 e 10, accreditava direttamente all’erario il gettito di imposte che i concessionari della riscossione avrebbero dovuto versare direttamente alla regione. Il ricorso fu dichiarato inammissibile perché di fatto la questione proposta concerneva la legittimità costituzionale della norma statale, non dedotta a suo tempo in termini (C. Cost. sentenza n. 215/1996). Per altro l’articolo 54, quinto comma, dello statuto della Regione Sardegna (L.. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) stabilisce che le disposizioni sull’ordinamento finanziario della regione (Titolo III) «possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione». Le riserve si applicano pertanto correntemente se si procede preventivamente alla specifica consultazione (così C. Cost. sentenza 11 giugno 1993, n. 363, interpretativa in favore della Regione, in relazione al ricorso avverso il D.L. n. 384/1992). Questa disposizione è stata inoltre considerata ai fini della riserva all’erario nella sentenza n. 198/1999, punto 3, dei considerati in diritto. La Corte non ha deciso nel merito in quanto la Regione Sardegna non ha contestato, in quel giudizio, la potestà della legge ordinaria di riservare all’erario il gettito di imposte nuove, o il gettito derivante da nuova determinazione di imposte esistenti.

[7]     Si trattava in particolare della regione Siciliana; si vedano a tale proposito le sentenze della Corte costituzionale nn. 98/2000, 347/2000, 348/2000, 288/2001, 133/2002, 255/2002 e 113/2003.

[8]     L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è stata introdotta dalle seguenti regioni a statuto ordinario:

-          Piemonte (legge regionale 31 agosto 1993, n. 47);

-          Puglia (legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9);

-          Campania (legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28);

-          Molise (legge regionale 31 dicembre 2004, n. 38).

[9]     Si ricorda che il D.M. 15 gennaio 1999 aveva fissato nella stessa misura (780.731 lire, pari a 403,21 euro, per mille litri) le aliquote delle accise sul gasolio usato come carburante e su quello usato come combustibile per riscaldamento. L’esigenza di denaturare il gasolio usato come combustibile per riscaldamento deriva dalla differenza di aliquote che si è venuta a creare in seguito all’aumento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, disposta dal primo periodo del comma 9 in esame.