XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq - D.L. n. 3/2005 - A.C. 5637 - Risoluzioni ONU e normativa di riferimento
Serie: Decreti-legge    Numero: 176    Progressivo: 1
Data: 21/02/05
Descrittori:
FORZE ARMATE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
Riferimenti:
DL n.3 del 19/01/05   AC n.5637/14

Servizio studi

 

decreti-legge

Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq

D.L. n. 3/2005 - A.C. 5637

Risoluzioni ONU e normativa di riferimento

n. 176/1

 


xiv legislatura

21 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


Il presente dossier è stato redatto in occasione dell’esame da parte delle Commissioni riunite III e IV della Camera del decreto-legge n. 3 del 2005.

Il dossier si compone di due volumi:

il primo reca le schede di lettura degli articoli, il testo del disegno di legge di conversione e l’iter del provvedimento al Senato;

il secondo le risoluzioni dell’ONU e la normativa di riferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato redatto in collaborazione con i Dipartimenti Giustizia, Affari esteri, Ambiente e Lavoro.

Dipartimento difesa

 

 

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

 

File:D05003a.doc


 

INDICE

 

RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI

UNITE

§      Risoluzione 1483, adottata il 22 maggio 2003 in occasione della seduta 4761  3

§      Risoluzione 1500, adottata il 14 agosto 2003 in occasione della seduta 4808  3

§      Risoluzione 1511, adottata il 16 ottobre 2003 in occasione della seduta 4844  3

§      Risoluzione 1546, adottata l’8 giugno 2004 in occasione della seduta 4987  3

§      Risoluzione 1557, adottata il 12 agosto 2004 in occasione della seduta 5020

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Codice penale (artt. 7-10)47

§      Codice di procedura penale (artt. 64, 294, 380, 388 e 391)51

§      Codice penale militare di pace (artt. 173, 174, 175, 186, 195)59

§      Codice penale militare di guerra (artt. 124 e 138)63

§      R.D. 3 giugno 1926, n. 941.  Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero  65

§      R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345.  Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte alle loro famiglie  71

§      L. 10 gennaio 1929, n. 59. Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431  73

§      D.Lgt. 21 agosto 1945, n. 540. Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero (artt. 2 e 3)81

§      L. 8 luglio 1961, n. 642.  Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.85

§      L. 21 novembre 1967, n. 1185.  Norme sui passaporti (art. 3)91

§      L. 18 marzo 1968, n. 313. Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (Tabelle A e B)93

§      L. 18 dicembre 1973, n. 836. Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (art. 13)111

§      D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (artt. 52-54, 63, 67-74, 76, 78-80)113

§      L. 26 luglio 1978, n. 417. Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (art. 10)125

§      L. 5 agosto 1978, n. 468.  Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7 e 11-ter)127

§      L. 7 maggio 1981, n. 180. Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace (art. 9)131

§      L. 3 giugno 1981, n. 308.  Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti133

§      L. 18 maggio 1982, n. 301. Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento  137

§      L. 26 febbraio 1987, n. 49.  Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo  139

§      D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177.  Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (artt. 1, 7 e 18)173

§      L. 6 febbraio 1992, n. 180.  Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale  175

§      D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.  Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE (art. 9)177

§      L. 11 febbraio 1994, n. 109.  Legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 24)181

§      D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.  Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (art. 7)185

§      L. 28 dicembre 1995, n. 549.  Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1 co. 63)187

§      D.L. 1 luglio 1996, n. 347.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo  189

§      D.L. 28 marzo 1997, n. 79.  Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (art. 5)197

§      D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332. Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana (art. 8)199

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Tabelle nn. 1, 2 e 3)201

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505. Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 11)235

§      D.M. 27 agosto 1998. Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola  237

§      L. 23 novembre 1998 n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (artt. 1 e 4)247

§      D.M. 2 aprile 1999.  Determinazione, in unità euro delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola  249

§      D.L. 17 giugno 1999, n. 180. Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo (art. 4)251

§      D.M. 30 agosto 1999. Revisione delle diarie delle missioni all'estero effettuate dal personale civile e militare dello Stato relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed Albania  253

§      D.L. 7 gennaio 2000, n. 1. Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace  255

§      D.L. 28 agosto 2000, n. 239. Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi261

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (Tabelle nn. 1, 2 e 3)263

§      D.L. 29 dicembre 2000, n. 393. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania  267

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 1 e 30)275

§      D.L. 19 luglio 2001, n. 294. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania  279

§      D.L. 1 dicembre 2001, n. 421. Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»  283

§      D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.  Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali290

§      L. 31 gennaio 2002, n. 6. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303  299

§      L. 27 febbraio 2002, n. 15.  Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali301

§      D.L. 16 aprile 2002, n. 64. Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali303

§      D.L. 24 dicembre 2002, n. 282. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (art. 5-bis)308

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289.  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 24 e 34)317

§      D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.  Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali327

§      L. 18 marzo 2003, n. 42.  Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra  335

§      D.L. 10 luglio 2003, n. 165.  Interventi urgenti a favore della popolazione irachena  337

§      L. 11 agosto 2003, n. 231. Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali349

§      D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero  355

§      D.L. 20 gennaio 2004, n. 9. Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali359

§      D.L. 24 giugno 2004, n. 160.  Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali369

 

 


 

Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

 


Risoluzione 1483, adottata il 22 maggio 2003 in occasione della seduta 4761

 

Risoluzione 1500, adottata il 14 agosto 2003 in occasione della seduta 4808

 

Risoluzione 1511, adottata il 16 ottobre 2003 in occasione della seduta 4844

 

Risoluzione 1546, adottata l’8 giugno 2004 in occasione della seduta 4987

 

Risoluzione 1557, adottata il 12 agosto 2004 in occasione della seduta 5020

 


 

Normativa di riferimento

 


Codice penale (artt. 7-10)

 

Art. 7.

Reati commessi all'estero.

E' punito secondo la legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio estero [c.p.m.g. 235, 237, 239] taluno dei seguenti reati:

 

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano [c.p. 241, 276] (1);

 

2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467];

 

3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466];

 

4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314];

 

5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (2).

 

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(1) Numero così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Delitti contro la personalità dello Stato».

(2) In materia di rapporti tra Stato italiano e Santa Sede, vedi l'art. 22 del Trattato reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e modificato con la L. 25 marzo 1985, n. 121.

 

 

Art. 8.

Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342].

 

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

 

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

 

 

Art. 9.

 Delitto comune del cittadino all'estero.

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4] (2).

 

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale [c.p. 18] di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.

 

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3).

 

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(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(2) Vedi l'art. 3, ultimo comma, L. 20 febbraio 1958, n. 75, concernente la regolamentazione della prostituzione.

(3) Comma così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto».

 

 

Art. 10.

Delitto comune dello straniero all'estero. (1)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130, c.p.p. 341] o querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.

 

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

 

1. si trovi nel territorio dello Stato;

 

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

 

3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (4).

 

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(1) Vedi l'art. 2, L. 25 marzo 1985, n. 107, di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(3) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(4) Comma così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene».

 


Codice di procedura penale (artt. 64, 294, 380, 388 e 391)

 

Art. 64.

Regole generali per l'interrogatorio.

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

 

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [c.p.p. 188].

 

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

 

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

 

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

 

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis (1).

 

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (2).

 

 

 

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(1) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26.

 

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma 3 precedentemente in vigore era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».

 

(2) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma 3 precedentemente in vigore era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».

 

 

 

Art. 294.

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita (1).

 

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

 

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

 

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

 

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

 

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto (2).

 

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato (3).

 

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo (4).

 

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285, 286] da parte del pubblico ministero [c.p.p. 364] non può precedere l'interrogatorio del giudice (5).

 

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita».

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia. La stessa Corte, con sentenza 10-17 febbraio 1999, n. 32 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1999, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.

(2) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma precedentemente in vigore era il seguente: «4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L'art. 4 del suddetto decreto così dispone: «Art. 4. Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale. 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento».

(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo».

(5) Articolo così modificato dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre-5 novembre 1996, n. 384 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 6 del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Il testo precedentemente in vigore, il cui comma 1 era stato modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, così disponeva: «Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli arresti domiciliari [c.p.p. 284], l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, con riferimento alla custodia cautelare, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285, 286] da parte del pubblico ministero [c.p.p. 364] può anche precedere l'interrogatorio del giudice se non determina ritardo al compimento di questo».

La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1994, n. 5 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1994, n. 6 - Prima serie speciale), aveva precedentemente dichiarato inammissibile la questione di legittimità di tale formulazione in relazione all'art. 3 Cost.

 


Art. 380.

Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

 

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

 

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

 

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

 

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

 

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale (1);

 

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (2);

 

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (3);

 

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

 

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4);

 

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (5);

 

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni (6);

 

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale] (7), delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (8);

 

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (9);

 

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

 

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà (10).

 

 

 

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(1) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 3 agosto 1998, n. 269. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale».

(2) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1993, n. 9 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., primo comma, n. 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorresse la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa. La Corte costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 260 (Gazz. Uff. 17 giugno 1992, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p., in relazione all'art. 5, ultimo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in riferimento all'art. 3 della Cost.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo all'arresto in flagranza.

(6) L'art. 2, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 aveva aggiunto, dopo la parola«terrorismo», le seguenti: «anche internazionale». La legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del citato decreto-legge, ha però soppresso il suddetto articolo 2. Vedi gli artt. 21 e 29, L. 18 aprile 1975, n. 110, di integrazione della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; l'art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, nonché l'art. 11, L. 29 maggio 1982, n. 304, sulla difesa dell'ordinamento costituzionale.

(7) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 4, sesto comma, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.

(8) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2-bis, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il testo precedente alla modifica del 1993 così disponeva: «l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, L. 20 giugno 1952, n. 645».

(9) Lettera aggiunta dall'art. 4, sesto comma, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.

(10) Le disposizioni relative all'arresto in flagranza non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

 

 

 

Art. 388.

 Interrogatorio dell'arrestato o del fermato.

1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

 

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

 

 

 

Art. 391.

Udienza di convalida.

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] (1) del difensore dell'arrestato o del fermato.

 

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.

 

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore (2).

 

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 (3) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

 

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (4).

 

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

 

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice (5).

 

 

 

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(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina penale e delle norme ad essa collegate.

(2) Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 gennaio 1992, n. 4 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1992, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità dell'art. 391, terzo comma, c.p.p., nel testo sostituito con l'art. 25 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(3) Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale e delle norme ad essa collegate.

(4) Comma prima sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e poi così modificato dall'art. 12, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 128 del 2001 era il seguente: «5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280».

(5) Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.


Codice penale militare di pace (artt. 173, 174, 175, 186, 195)

 

TITOLO III

Dei reati contro la disciplina militare

 

Capo I

Della disobbedienza

(giurisprudenza)

 

Art. 173.

Nozione del reato e circostanza aggravante.

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine [c.p.m.g. 241] attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore (1), è punito con la reclusione militare fino a un anno [c.p.m.p. 174, 175; c.p.m.g. 199].

 

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo [c.p. 328, 329] (2).

 

 

 

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(1) Vedi il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, di approvazione del regolamento di disciplina militare.

(2) Vedi l'art. 72, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'art. 20, L. 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

 

 

Capo II

Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare

 

Art. 174.

 Rivolta. (1)

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari (2), che, riuniti in numero di quattro o più [c.p.m.g. 202, 241]:

 

1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

 

2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

 

3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore (3).

 

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta [c.p.m.p. 138, 178] è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

 

La condanna importa la rimozione [c.p.m.p. 29].

 

 

 

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(1) Vedi l'art. 1, L. 29 aprile 1983, n. 167, sull'affidamento in prova del condannato militare.

(2) Per il personale della Polizia di Stato, vedi gli artt. 73 e 74, L. 1 aprile 1981, n. 121, di approvazione del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, l'art. 20, L. 15 dicembre 1990, n. 395.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 31 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.

 

 

 

Art. 175.

Ammutinamento.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più [c.p.m.g. 203, 241]:

 

1. rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

 

2. persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

 

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

 

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

 

La condanna importa la rimozione [c.p.m.p. 29].

 

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [c.p.m.p. 260]; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno [c.p.m.p. 138, 178].

 

 


Capo III

Della insubordinazione (1)

 

(giurisprudenza)

 

Art. 186.

Insubordinazione con violenza.

Il militare [c.p.m.p. 238] che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

 

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata (2).

 

 

 

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(1) Vedi l'art. 199 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni di questo capo non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.

 

 

 

Capo IV

Dell'abuso di autorità (1)

 

(giurisprudenza)

 

Art. 195.

 Violenza contro un inferiore.

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

 

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata (2).

 

 

 

------------------------

(1) Vedi l'art. 199 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni di questo capo non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-13 maggio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 15 maggio 1991, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.

 


Codice penale militare di guerra (artt. 124 e 138)

 

Art. 124.

 Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che, essendo di sentinella [c.p.m.g. 184], vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni [c.p.m.p. 118].

 

Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto.

 

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì:

 

1. ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

 

2. ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

 

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni [c.p.m.p. 119].

 

 

 

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(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

 

 

 

Capo VII

Dei reati contro militari in servizio

 

Art. 138.

Forzata consegna.

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna [c.p.m.p. 140] (1) è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

 

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

 

Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte (2) mediante fucilazione nel petto.

 

 

 

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(1) Vedi la L. 11 luglio 1978, n. 382, sulla disciplina militare e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

(2) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

 


R.D. 3 giugno 1926, n. 941.
Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1926, n. 134.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, D.Lgt. 21 agosto 1945, n. 540.

 

 

Articolo 1

a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:

 

 

Caporali, soldati e gradi equiparati    L.  12 

Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati    »  20 

Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi delle tre classi, e gradi     

equiparati    »  25 

Personale subalterno civile ed equiparato    »  25 

Personale dal 13° al 10° grado    »  30 

Personale del 9° grado    »  35 

Personale dell'8° e 7° grado    »  40 

Personale del 6° e 5° grado    »  45 

Personale del 4° grado    »  50 

Personale del 3° e 2° grado    »  60 

Personale del 1° grado    »  70 

 

 

 

 

Le indennità di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto è parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo è provvisto, escluse le indennità temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.

 

In ogni caso la indennità, di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.

 

 

b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2 per cento, nonché nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

 

per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18 giornaliere oro;

 

per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13 giornaliere oro;

 

pei marescialli e personale subalterno, lire 10 giornaliere oro;

 

gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.

 

Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

 

 

c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira (esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:

 

lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;

 

lire 8 oro per il personale del 9° grado;

 

lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;

 

lire 5 oro per i caporali e soldati.

 

d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro è ragguagliato, per la liquidazione dell'indennità relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

 

Articolo 2

Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.

 

Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:

 

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

 

b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.

 

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del regno per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

 

 

 

Articolo 3

Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale.

 

Il trattamento indicato spetta altresì ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero (3).

 

 

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(3) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.

 

 

 

Articolo 4

In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.

 

Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.

 

Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i paesi a valuta aurea (art. 1, lettera b) con l'aumento del 60 per cento.

 

 

 

Articolo 5

Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei alla amministrazione sono stabilite con decreti da emanarsi dai singoli ministri di concerto con quello per le finanze, in misura normalmente non superiori a quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 4°. In casi speciali potranno le singole amministrazioni, d'accordo con la finanza, consentire indennità superiori a quelle fissate per quest'ultimo grado.

 

 

Articolo 6

Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.

 

Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

 

Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di governi esteri, o quando sia destinato al seguito di sovrani, di principi reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

 

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.

 

 

Articolo 7

L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

 

Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.

 

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.

 

 

Articolo 8

In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'è la sede della missione.

 

Al personale del gruppo A di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte è consentito l'uso del vagone letto.

 

Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri anche se di grado inferiore al 6°, nonché, nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni (4).

 

 

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(4) Comma aggiunto dall'art. 2, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.

 

 

 

Articolo 9

Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.

 

 

Articolo 10

Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'amministrazione, che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.

 

Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei ministri e dei sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.

 

 

 

Articolo 11

(5).

 

 

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(5) Sostituisce l'art. 180, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.

 

 

 

Articolo 12

La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del regno, sia all'estero, e per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.

 

 

Articolo 13

Per il personale della regia marina il trattamento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo ministero, in quelle sole località ove per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra, e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale in missione a terra con quello del personale imbarcato sulle regie navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tal caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.

 

È data facoltà a tutti i ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.

 

 

Articolo 14

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le regie rappresentanze all'estero, nonché al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto ministeriale da emanarsi di concerto colla finanza a sensi del R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.

 

 

 

Articolo 15

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1° ottobre 1925, salvo che debbano applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel qual caso avranno effetto dal 1° aprile 1925.

 


R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345.
Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte alle loro famiglie

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1926, n. 185. Convertito in legge dalla L. 5 agosto 1927, n. 1835.

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 1.

 Ai militari che prestano servizio di volo nella regia aeronautica anche come allievo presso le scuole di pilotaggio i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine nostro, dal Ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella regia aeronautica, in servizio di volo (2).

 

Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.

 

Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previsto dal regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento.

 

 

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(2) Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 13 febbraio 1927, n. 285.

 

 

Art. 2.

Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente art. 1, è concesso alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal testo unico di leggi approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

 

 

 

 

Art. 3.

 Con decreto del Ministro per le finanze saranno inscritti nel bilancio del Ministero dell'aeronautica - prelevandoli da altre assegnazioni - i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal 1 luglio 1926, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

 

Tabella (3)

 

 

 

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(3) Si omette la tabella, perché abrogata. Vedi, ora, tabella allegata alla L. 10 gennaio 1929, n. 59, riporta al n. L/IV, modificata dalla L. 27 maggio 1952, n. 648.

La L. 18 novembre 1964, n. 1250, all'art. 1 reca:

 «A decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella L. 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire L. 5.200.000. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore». Successivamente, la L. 3 ottobre 1970, n. 741 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1970, n. 271) ha così disposto:

« Art 1. Il termine di decorrenza di cui al primo comma dell'art. 1 della L. 18 novembre 1964, n. 1250, è fissato al 1 maggio 1963.

 

Art. 2. Alla copertura dell'onere di lire 16.900.000, derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2038 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio». Per le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, vedi L. 6 giugno 1973, n. 325 riportata al n. L/VIII e la L. 25 maggio 1981, n. 280 riportata al n. L/LXV-bis.


L. 10 gennaio 1929, n. 59.
Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1929, n. 33.

 

 

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285 e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, è concesso ai militari delle forze armate dello Stato, i quali prestino servizio nella regia aeronautica, con obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, ed in seguito ad incidente di volo, subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili ad una delle tre prime categorie della tabella A allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 (2).

 

Gli accertamenti relativi alle infermità, di cui al comma precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.

 

Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso.

 

 

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(2) Abrogato. Vedi, ora, la voce Pensioni civili, militari e di guerra.

 

 

 

Art. 2.

La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella A. Tali somme, per gli incidenti di volo avvenuti dopo il 25 gennaio 1923, sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare nella regia aeronautica.

 

Quando nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione del precedente comma, risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i mesi sei si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

 

Per i militari in congedo, che compiano esercitazioni di allenamento e di addestramento, previste dal regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943 (3), l'aumento sarà di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi siano stati richiamati per allenamento od addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.

 

Il periodo di servizio continuativo, che il militare eventualmente compie nello stesso anno solare in cui sia stato richiamato dal congedo per allenamento od addestramento, non è calcolato agli effetti dell'aumento dell'indennizzo.

 

 

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(3) Recante disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante o specializzato della regia aeronautica in congedo.

 

 

 

 

Art. 3.

Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo con gli eventuali aumenti, da computarsi a norma dell'articolo precedente, è concesso, su domanda degli interessati, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

 

 

Art. 4.

L'indennizzo è concesso alla vedova del militare, purché risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.

 

Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo è concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, e la rimanente quota va ripartita tra i figli legittimi o i loro discendenti.

 

In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo è concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.

 

I figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.

 

Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimi e gli adottivi.

 

 

Art. 5.

Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.

 

In mancanza di figli legittimi, i figli naturali concorrono con la vedova nella stessa misura dei legittimi e hanno diritto all'intero ammontare dell'indennizzo se la vedova manchi o non vi abbia diritto.

 

 

Art. 6.

 In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od al genitore che sia superstite.

 

Se il militare sia figlio naturale e non abbia lasciato discendenti né coniuge, l'indennizzo è concesso a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto e del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue.

 

 

 

Art. 7.

 In mancanza della vedova, di discendenti e dei genitori del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso ai fratelli e sorelle per capi o ai loro discendenti per stirpi.

 

I fratelli e le sorelle consanguinei o uterini, concorrendo con fratelli e sorelle germani, hanno diritto alla metà della quota che spetta ai germani.

 

 

Art. 8.

L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunciata per avere commesso o concorso a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

 

Non spetta neppure alle persone che siano incorse in condanna definitiva, la quale abbia avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

 

Art. 9.

 L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verifichino durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.

 

 

Art. 10.

 Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia.

 

Se al militare o alla sua famiglia venga però liquidata la pensione di guerra, l'ammontare di questa verrà diminuita della rendita vitalizia corrispondente al capitale eventualmente pagato a titolo di indennizzo privilegiato da calcolarsi in base alle tariffe dell'assicurazione di rendita vitalizia pagabile a rate mensili, in vigore presso l'istituto nazionale delle assicurazioni.

 

Tale riduzione non ha effetto quando la pensione di guerra sia concessa a persone diverse da quelle che abbiano percepito l'indennizzo predetto.

 

Nel caso in cui la persona alla quale spetti l'indennizzo abbia diritto tanto alla pensione di guerra quanto alla pensione privilegiata ordinaria, sarà liquidata quella che risulterà più favorevole tra la pensione privilegiata ordinaria e quella di guerra diminuita della rendita di cui sopra.

 

 

Art. 11.

 La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata dal Ministero dell'aeronautica.

 

Contro il provvedimento del Ministero è dato ricorso unicamente alle sezioni unite della corte dei conti, entro novanta giorni dalla notificazione giudiziale del provvedimento stesso.

 

 

 

Art. 12.

 La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare.

 

Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente.

 

 

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre 1918.

 

Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purché gli interessati facciano pervenire al Ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di novanta giorni, se residenti nel regno, e di centottanta giorni se residenti all'estero o nelle colonie.

 

Su tali domande sarà provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

 

Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.

 

 

 

Art. 14.

 Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della regia aeronautica, nonché al personale dell'ufficio dell'aviazione civile e traffico aereo, sempre che detti personali si trovino in servizio comandato sugli aeromobili per il disimpegno delle mansioni inerenti alle proprie funzioni.

 

La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella B senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato.

 

 

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TABELLA DA INSERIRE DOPO AVERLA SCANSIONATA

SONO 3 PAGINE!

 


D.Lgt. 21 agosto 1945, n. 540.
Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero (artt. 2 e 3)

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1945, n. 112.

 

 

Art. 2-3.

Le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dall'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (2), sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.

 

Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio (3).

 

 

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(2) Il R.D. 3 giugno 1926, n. 941 (Gazz. Uff. 11 giugno 1926, n. 134), recante norme su «Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», quale risulta dalle modificazioni ed integrazioni successive, così dispone:

«Art. 1. a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro.

(Si omettono le diarie. Vedi, al riguardo, il D.Lgs. 21 agosto 1945, n. 540, il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 860 e il D.M. 30 giugno 1971, riportati rispettivamente, ai nn. G/I, G/I-ter e G/XIII. Per il trattamento del personale del Ministero degli affari esteri in viaggio di corriere, vedi l'art. 198, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri).

Art. 2. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.

Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del Regno per i giorni decorsi dalla partenza dell'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

(Il doppio decimo è stato soppresso dall'ultimo comma dell'art. 1, L. 6 marzo 1958, n. 176. Vedi, ora, l'art. 12, L. 15 aprile 1961, n. 291, riportata al n. G/VI).

Art. 3. Ai componenti le delegazioni italiane presso Commissioni, Enti o Comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le Amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in Commissione, per rappresentanza del Regio Governo, oppure anche isolatamente per partecipare a Commissioni di carattere internazionale.

 

Il trattamento indicato spetta altresì ai funzionari del gruppo A del Ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero.

(Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799. Vedi, anche, l'art. 190, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri).

 

Art. 4. In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura dell'indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.

 

Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.

 

Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i Paesi a valuta aurea (art. 1, lettera

 

b) l'aumento del 60 per cento.

 

Art. 5. Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro competente in misure non superiori a quelle spettanti ai dipendenti dello Stato con la qualifica di direttore generale. In casi speciali le singole amministrazioni, sentito il Ministero del tesoro, potranno attribuire ai predetti estranei le diarie previste per i dipendenti dello Stato con qualifiche superiori a quella di direttore generale.

 

(Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, riportato al n. F/XIV).

 

Art. 6. Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad Enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.

 

Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

 

Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

 

Se il personale, fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.

 

(Per il personale del Ministero degli affari, vedi, ora, l'art. 186, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri).

 

Art. 7. L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

 

Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizioni vigenti o da determinazione ministeriale.

 

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità come una nuova missione.

 

Art. 8. In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi.

 

Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ove è la sede della missione.

 

Al personale del gruppo

 

A di grado superiore al 7, quando deve viaggiare durante una intera notte, è consentito l'uso del vagone letto.

 

Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri, anche se di grado inferiore al 6, nonché nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni. (L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 2, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.)

 

Art. 9. (Si omette perché recante disposizioni transitorie).

 

Art. 10. Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppi A, B, C ed a quello non di ruolo oppure estraneo alla Amministrazione che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.

 

Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.

 

Art. 11. (Si omette perché recante disposizioni ormai superate).

 

Art. 12. La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del Regno sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.

 

Art. 13. Per il personale della Regia Marina il trattamento previsto dall'art. 1. del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo Ministero, in quelle sole località ove, per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale imbarcato sulle Regie Navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tale caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.

 

È data facoltà a tutti i Ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.

 

Art. 14. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, nonché al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto ministeriale da emanarsi di concerto con la Finanza ai sensi del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.

 

Art. 15. Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1 ottobre 1925, salvo che debbono applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel quale caso avranno effetto dal 1 aprile 1925».

 

 

(3) Gli articoli 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 1, D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286 (Gazz. Uff. 31 maggio 1971, n. 136).

 


L. 8 luglio 1961, n. 642.
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.

 

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 1.

 Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

 

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

 

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

 

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

 

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.

 

 

 

Art. 2.

L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 3.

 Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.

 

 

 

Art. 4.

 Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.

 

La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.

 

 

 

Art. 5.

 Il personale di cui all'art. 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.

 

Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.

 

La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.

 

Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.

 

Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

 

L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.

 

 

 

Art. 6.

 Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

 

Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.

 

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto alle classi previste per le missioni all'estero.

 

 

 

Art. 7.

Il personale di cui all'art. 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:

 

a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;

 

b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ed enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.

 

 

 

Art. 8.

 Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'art. 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per le spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698.

 

Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'art. 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 9.

Il personale di cui all'art. 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.

 

Spettano, inoltre:

 

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, cento cinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;

 

b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa a domicilio e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.

 

Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'esterno, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia (1/a) .

 

 

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(1/a) Vedi, anche, gli artt. 1 e 13, L. 29 marzo 2001, n. 86.

 

 

 

Art. 10.

Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.

 

Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione (2).

 

 

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(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1970, n. 316 (Gazz. Uff. 4 giugno 1970, n. 137). L'art. 2 della citata legge ha così disposto:

«Art. 2. All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

 

Art. 11.

 La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Art. 12. (3).

 

 

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(3) Recante disposizioni sull'onere finanziario.

 


L. 21 novembre 1967, n. 1185.
Norme sui passaporti (art. 3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1967, n. 314.

(1/a) Con D.M. 23 dicembre 1997, riportato al n. W/XII, è stato istituito un nuovo passaporto ordinario a lettura ottica.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 30 aprile 1997, n. 22;

- Ministero affari esteri: Circ. 16 febbraio 1996, n. 1;

- Ministero dell'interno: Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98).

 

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

 

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

 

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio (1/b);

 

c) [coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata] (1/c);

 

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

 

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2);

 

f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto] (2/a);

 

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

 

 

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(1/b) Lettera così sostituita dall'art. 24, L. 16 gennaio 2003, n. 3. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, lettera b), nella parte in cui non escludeva la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente avesse avuto l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che avesse dimorato nel territorio della Repubblica.

(1/c) Lettera abrogata dall'art. 215, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

(2) Riportata al n. T/I.

(2/a) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 11, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 


L. 18 marzo 1968, n. 313.
Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (Tabelle A e B)

Tabella A (99)

 

 

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

 

 

(giurisprudenza)

 

Prima categoria:

 

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

 

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

 

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

 

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

 

5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

 

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

 

7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

 

8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

 

9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

 

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

 

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

 

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.

 

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

 

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

 

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.

 

16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

 

17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

 

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

 

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

 

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

 

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

 

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

 

23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

 

24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

 

25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

 

26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.

 

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

 

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

 

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

 

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

 

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

 

32) Esiti di laringectomia totale.

 

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

 

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.

 

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

 

 

 

Seconda categoria

 

 

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

 

3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

 

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

 

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

 

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

 

7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

 

8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

 

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

 

10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

 

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.

 

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

 

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

 

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

 

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

 

16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

 

17) La perdita della lingua.

 

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

 

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

 

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

 

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.

 

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

 

23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

 

 

 

Terza categoria:

 

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

 

2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

 

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

 

4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

 

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

 

6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

 

7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

 

8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

 

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.

 

10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.

 

11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

 

 

 

Quarta categoria:

 

1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.

 

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

 

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

 

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.

 

5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

 

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.

 

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

 

8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto.

 

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

 

10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

 

11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

 

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

 

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

 

14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

 

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.

 

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

 

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

 

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

 

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

 

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

 

 

 

Quinta categoria:

 

1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

 

2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

 

3) La perdita totale di ambo i pollici.

 

4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.

 

5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

 

6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

 

7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

 

8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

 

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

 

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

 

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.

 

12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

 

13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

 

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

 

15) Le nefriti o le nefrosi croniche.

 

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

 

17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

 

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

 

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.

 

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.

 

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

 

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

 

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

 

 

 

Sesta categoria:

 

1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

 

2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

 

3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

 

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

 

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

 

6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

 

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

 

8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

 

9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

 

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

 

12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

 

13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

 

14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.

 

15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.

 

16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.

 

17) Psico-nevrosi di media entità.

 

18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

 

19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

 

20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

 

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

 

 

 

Settima categoria:

 

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

 

2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

 

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

 

4) La perdita totale dei due indici.

 

5) La perdita totale di un pollice.

 

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

 

7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

 

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

 

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

 

10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

 

11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

 

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

 

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

 

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

 

15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

 

16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

 

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

 

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

 

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

 

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

 

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

 

22) Laparocele voluminoso.

 

23) Gastroduodenite cronica.

 

24) Esiti di resezione gastrica.

 

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

 

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

 

27) Isteronevrosi di media gravità.

 

28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.

 

29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

 

30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

 

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

 

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

 

 

 

Ottava categoria:

 

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

 

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

 

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

 

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

 

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

 

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

 

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

 

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

 

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

 

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

 

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

 

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

 

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

 

14) Bronchite cronica.

 

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

 

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

 

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

 

18) Gastrite cronica.

 

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

 

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

 

21) Emorroidi voluminose procidenti.

 

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

 

23) Cistite cronica.

 

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

 

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

 

26) Ernie viscerali non contenibili.

 

27) Emicastrazione.

 

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

 

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

 

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

 

31) Otite media purulenta cronica semplice.

 

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

 

33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

 

34) Dacriocistite purulenta cronica.

 

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

 

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

 

 

 

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(99) Così sostituita dalla corrispondente tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

 

Tabella B (100)

 

 

Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto

 

 

(giurisprudenza)

 

1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.

 

2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

 

3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.

 

4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.

 

5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.

 

6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.

 

7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.

 

8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.

 

9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.

 

10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.

 

11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.

 

12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.

 

13) La distonia spastica diffusa del colon.

 

14) Ernie viscerali contenibili.

 

15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.

 

16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.

 

17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.

 

18) L'epifora.

 

 

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A B ed E (101)

 

a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elericate nella tabella E, avendo detta elencazione «carattere tassativo», salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto (102).

 

La parole «grave» e «notevole», usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità e ascritta. Con l'espressione «assoluta», «totale, completa», applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

 

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto coritrolaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di uri dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

 

c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

 

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

 

Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.

 

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

 

 

V = 10/10   

V =  9/10   

V =  8/10   

V =  7/10   

V =  6/10   

V =  5/10   

V =  4/10   

V =  3/10   

V =  2/10   

V =  1/10 (5/50)

 

Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.

 

Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.

 

Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

 

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

 

Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

 

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontariei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.

 

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

 

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4° e 6ª) per equivalenza.

 

 

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.

 

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.

 

Col termine «organo» deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

 

Col termine «organi pari» va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

 

Con la dizione «perdita parziale» dell'organo superstite («... venga a perdere... in parte l'organo superstite») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

 

Va altresì considerato alla stregua di «organi pari» quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

 

g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

 

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

 

h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7ª prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.

 

i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica (102/a).

 

l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra (102/a).

 

m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso (102/a).

 

 

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(100) Così sostituita dalla corrispondente tabella allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

(101) Titolo così modificato dall'art. 2, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

(102) Capoverso così sostituito dall'art. 2, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

(102/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 agosto 1991, n. 261, riportata al n. A/XXXI.

(102/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 agosto 1991, n. 261, riportata al n. A/XXXI.

(102/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 agosto 1991, n. 261, riportata al n. A/XXXI.

 


L. 18 dicembre 1973, n. 836.
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (art. 13)

 

 

 

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(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.

(1/a) Vedi, anche, il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, la L. 26 luglio 1978, n. 417, riportati, rispettivamente, ai nn. G/XXI e G/XXIV e gli articoli 6 e 46, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e l'art. 6, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 4 giugno 1997, n. 33;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 13.

L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporto aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

 

Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente (8).

 

È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (9).

 

 

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(8) Vedi, anche, l'art. 10, L. 26 luglio 1978, n. 417, riportata al n. G/XXIV.

(9) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.

 


D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (artt. 52-54, 63, 67-74, 76, 78-80)

 

 

 

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 125192;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23; Informativa 3 febbraio 2000, n. 8; Informativa 8 novembre 2001, n. 58; Informativa 15 novembre 2001, n. 63; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; Informativa 29 gennaio 2002, n. 10; Informativa 4 febbraio 2003, n. 6; Informativa 4 febbraio 2002, n. 12;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 19 novembre 1998, n. 846;

- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 settembre 2000, n. 210;

- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81.

 

 

 

 

Capo II - Personale militare

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 52.

Diritto al trattamento normale.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

 

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

 

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

 

Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.

 

All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

 

Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita.

 

Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.

 

 

 

 

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 53.

Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

 

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (43);

 

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (43), in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

 

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (42), applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 (43).

 

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

 

Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado (43/a).

 

 

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(43) Riportata alla voce Forze armate.

(43) Riportata alla voce Forze armate.

(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(43) Riportata alla voce Forze armate.

(43/a) Articolo così sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dall'art. 16, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 54.

 Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

 

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

 

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

 

Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.

 

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.

 

Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

 

La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

 

In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

 

Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

 

L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 63.

Militari invalidi di guerra.

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.

 

In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile.

 

Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile è aumentato di sei anni.

 

Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento.

 

Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 52, è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni.

 

L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.

 

Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (45), e successive modificazioni.

 

 

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(45) Recante provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo e i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e invalidi della guerra 1940-1944.

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 67.

Misura della pensione privilegiata dei militari.

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

 

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

 

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

 

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

 

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

 

 

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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

 

 (giurisprudenza)

 

Art. 68.

Assegno rinnovabile per i militari.

Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.

 

Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

 

Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.

 

La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.

 

Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile (46/b).

 

 

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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/b) Vedi, anche, l'art. 5, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 69.

Indennità per una volta tanto per i militari.

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (46/c).

 

È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a). Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

 

 

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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma limitatamente all'inciso «purché non gli spetti la pensione normale».

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 70.

Aggravamento.

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento (46/d).

 

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

 

La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.

 

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.

 

Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.

 

Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

 

Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma della pensione.

 

Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.

 

 

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(46/d) Periodo aggiunto dall'art. 5, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al n. A/XXIX.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 71.

Criteri di classificazione.

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

 

Le «Avvertenze alla tabella A e B», di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

 

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585 (46/e).

 

 

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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

 

 

Art. 72.

 Coesistenza di più infermità.

Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (46/e), all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.

 

Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.

 

 

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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

 

 

Art. 73.

Perdita dell'organo superstite.

Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

 

Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.

 

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.

 

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

 

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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

 

Art. 74.

Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.

Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi (46/ee).

 

Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti (46/ee).

 

L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.

 

In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.

 

 

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(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.

(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.

 

 

 

 

Art. 76.

Allievi delle accademie militari.

La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.

 

Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.

 

 

Art. 78.

 Ricovero in ospedali psichiatrici.

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.

 

 

Art. 79.

Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.

Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di riversibilità previsti dal presente testo unico.

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 80.

Servizio di guerra.

Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.

 

Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.

 

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313 (46/f).

 

 

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(46/f) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.


 

 

L. 26 luglio 1978, n. 417.
Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (art. 10)

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 1978, n. 219.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 4 giugno 1997, n. 33;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1999, n. 17; Circ. 3 marzo 2000, n. 5;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 10.

 Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (6/a), ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.

 

In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.

 

 

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(6/a) Riportata al n. G/XVII.

 


L. 5 agosto 1978, n. 468.
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7 e 11-ter)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

 (1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.

 (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;

- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 2 aprile 2003, n. 22;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.

 

 

Art. 7.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

 

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (15/a);

 

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

 

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(15/a) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

 

 

 

Art. 11-ter.

Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (19/a):

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

 

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (19/b);

 

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

 

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (20).

 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

 

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

 

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

 

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (20/a).

 

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (20/b).

 

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (20/c).

 

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (20/d) (21).

 

 

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(19/a) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

 (19/b) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 (20) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

 (20/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

 (20/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003 e il Decr. 15 luglio 2003.

 (20/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 (20/d) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 (21) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).


 

L. 7 maggio 1981, n. 180.
Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace (art. 9)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1981, n. 125.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 13 marzo 1998, n. 34/28;

- Ministero delle finanze: Circ. 2 marzo 1998, n. 18653.

 

 

Art. 9.

 Reati commessi all'estero.

Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.

 


L. 3 giugno 1981, n. 308.
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 1981, n. 164.

 

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 1.

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313 (2), e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione (2/a).

 

 

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(2) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(2/a) Cosí sostituito dall'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 280, riportata al n. B/XXIX.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 2.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 (3).

 

 

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(3) Riportata al n. B/XXI.

 

 

 

Art. 3.

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

 

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177 (4), e successive modificazioni.

 

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (5), e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974 (6). Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

 

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

 

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

 

 

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(4) Riportata al n. A/XXX.

(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(6) Riportata al n. B/XIII.

 

 

Art. 4.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1 si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 (7), e successive integrazioni e modificazioni.

 

 

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(7) Riportata alla voce Forze armate.

 

 

 

Art. 5.

 Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni (8).

 

 

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(8) L'elargizione prevista dal presente articolo è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 6.

Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

 

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

 

Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni (9).

 

 

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(9) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 14 agosto 1991, n. 280, riportata al n. B/XXIX.

 

 

 

 

(giurisprudenza)

 

Art. 7.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1979.

 

 

 

Art. 8.

 Restano salve le disposizioni più favorevoli previste in materia per gli appartenenti ai Corpi di polizia dalle leggi vigenti.

 

 

Art. 9.

 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1981.

 

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


L. 18 maggio 1982, n. 301.
Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento

 

 

 

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 (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 giugno 1982, n. 148.

 

 

 

Art. 1.

1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (2), e l'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti (3).

 

 

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(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 18 dicembre 1997, n. 439, riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

 

 

 

 

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


L. 26 febbraio 1987, n. 49.
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo 

 

 

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 marzo 2001, n. 93 e l'art. 80, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 30 giugno 2003, n. 26;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 156;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E;

- Ministero marina mercantile: Circ. 23 ottobre 1996, n. 126287;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 28 ottobre 1996, n. 124; Circ. 5 marzo 1997, n. 81.

 

 

Art. 1.

Finalità.

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

 

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

 

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

 

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

 

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 2.

Attività di cooperazione.

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

 

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.

 

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

 

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

 

 

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

 

 

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

 

 

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

 

 

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

 

 

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

 

 

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

 

 

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari;

 

 

m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione (1/b).

 

4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

 

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

 

 

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(1/b) Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 29 ottobre 1997, n. 374, riportata alla voce Forze armate.

 

 

Art. 3.

Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

 

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'àmbito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) (1/c).

 

3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.

 

4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.

 

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

 

6. Il CICS:

 

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;

 

 

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

 

 

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria (1/d).

 

 

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(1/c) Con Del.CIPE 23 giugno 1995 (Gazz. Uff. 2 ottobre 1995, n. 230), sono stati abrogati gli indirizzi per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo e delle linee d'intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei Paesi in via di sviluppo.

(1/d) Con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 61/2002 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2002, n. 242) sono stati stabiliti gli indirizzi per la concessione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi meno avanzati.

 

 

Art. 4.

Competenza del Ministro del tesoro.

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo (1/e).

 

2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo (1/f).

 

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 (1/g).

 

 

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(1/e) Per l'attribuzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(1/f) L'art. 6, L. 18 maggio 1998, n. 160, riportata al n. A/CXXIII, ha così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis.

(1/g) L'art. 6, L. 18 maggio 1998, n. 160, riportata al n. A/CXXIII, ha così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis.

 

 

Art. 5.

Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

 

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge.

 

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

 

 

Art. 6.

Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale.

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

 

2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti (2/a).

 

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 (3), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

 

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

 

 

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(2) Riportato alla voce Cambi e valute estere.

(2/a) Comma abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, riportato alla voce Cambi e valute estere.

(3) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

 

 

Art. 7.

Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

 

2. Il CICS stabilirà:

 

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo (3/a);

 

 

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale (3/a);

 

 

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi (3/a).

 

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

 

 

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(3/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero delle funzioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

 

 

Art. 8.

Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

 

a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

 

 

b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

 

 

c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;

 

 

d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4), in rappresentanza delle regioni;

 

 

e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso una adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

 

 

f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;

 

 

g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

 

3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri.

 

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

 

5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.

 

6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.

 

7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti.

 

8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

 

9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

 

10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

 

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri (4/a).

 

 

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(4) Riportata alla voce Regioni.

(4/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

 

 

Art. 9.

Comitato direzionale.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

 

a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;

 

 

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.

 

3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

 

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

 

a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

 

 

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;

 

 

c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;

 

 

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

 

 

e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

 

 

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

 

 

g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;

 

 

h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

 

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

 

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.

 

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

 

 

Art. 10.

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.

 

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

 

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

 

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

 

 

Art. 11.

Interventi straordinari.

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

 

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

 

 

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

 

 

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

 

 

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

 

 

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 (5), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (5/a).

 

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera (5/a).

 

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.

 

 

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(5) Riportato alla voce Calamità pubbliche.

(5/a) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 12.

Unità tecnica centrale.

1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo (5/b).

 

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

 

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

 

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.

 

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.

 

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:

 

a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (6), e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

 

b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

 

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73 (7), da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con il decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

 

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

 

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(5/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, riportato al n. A/LXXXII.

(6) Riportata al n. A/XXXVIII.

(7) Riportata al n. A/XLIX.

 

 

Art. 13.

Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

 

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

 

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

 

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

 

 

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

 

 

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

 

 

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

 

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

 

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 14.

Disponibilità finanziarie.

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

 

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

 

 

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

 

 

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

 

 

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

 

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

 

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità (8) (8/a).

 

 

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(8) Così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4 e, inoltre, l'art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato alla stessa voce.

(8/a) Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 10 marzo 1988, n. 379, riportato al n. A/LIV-ter.

 

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 15.

Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge (8/b).

 

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali (8/c).

 

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

 

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo (8/c).

 

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

 

6. [Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalità saranno specificatamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c)] (8/d).

 

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

 

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

 

9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (8/b).

 

10. [Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge] (8/e).

 

 

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(8/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/d) Comma abrogato dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 412, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(8/e) Comma abrogato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 16.

Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

 

a) personale del Ministero degli affari esteri;

 

 

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

 

 

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

 

 

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

 

 

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c) (8/f).

 

2. [Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967] (9).

 

 

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(8/f) Per la proroga del termine relativo al comando e al collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, vedi: l'art. 5, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543; l'art. 5, L. 13 luglio 1995, n. 295; l'art. 4, D.L. 1° luglio 1996, n. 347; l'art. 6, L. 26 maggio 2000, n. 147.

(9) Comma abrogato dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 17.

Invio in missione.

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

 

a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);

 

 

c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

 

 

Art. 18.

Doveri del personale inviato all'estero.

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

 

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

 

 

Art. 19.

 Divieto di emolumenti aggiuntivi.

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

 

 

Art. 20.

Attestato finale.

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

 

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

 

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

 

 

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

 

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

 

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

 

 

Art. 21.

Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati.

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

 

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

 

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

 

 

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

 

 

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

 

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

 

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

 

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

 

 

Art. 22.

Dipendenti di enti pubblici.

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero - è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 23.

Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto.

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

 

2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (9/a), relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di volo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

 

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

 

 

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(9/a) Riportato al n. A/X.

 

 

Art. 24.

Trattamento economico all'estero.

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

 

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo (10).

 

 

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(10) Per il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero, vedi il D.M. 18 febbraio 1988, n. 863, riportato al n. A/CXVIII.

 

 

Art. 25.

Congedo e spese di viaggio.

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

 

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.

 

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

 

Art. 26.

Trattamento economico e assicurativo.

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

 

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

 

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a).

 

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

 

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.

 

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

 

 

Art. 27.

 Missioni inferiori a quattro mesi.

1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

 

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 28.

Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

 

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

 

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

 

a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (10/a);

 

 

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

 

 

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

 

 

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

 

 

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

 

 

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

 

 

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

 

 

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

 

 

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

 

 

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(10/a) Lettera così sostituita dall'art. 19, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 29.

Effetti della idoneità.

1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

 

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (10/b).

 

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

 

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

 

 

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(10/b) Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). L'art. 5 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:

« Art. 5. 1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177».

 

 

Art. 30.

Contributi deducibili.

[1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (10/c), per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (10/c), per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito] (11).

 

 

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(10/c) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(11) Articolo abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 31.

Volontari in servizio civile.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 (11/a).

 

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni (11/a).

 

2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni (11/a).

 

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

 

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

 

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

 

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34 (11/b) (11/cost).

 

 

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 (11/a) Gli attuali commi 1, 2 e 2-bis così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 211 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione.

 

 

Art. 32.

Cooperanti delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10 (11/c).

 

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione (11/d).

 

2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale (11/e).

 

2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative (11/f).

 

2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 (11/g).

 

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34 (11/h).

 

 

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(11/c) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/d) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/e) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). I compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative sono stati determinati con D.M. 17 settembre 2002 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239).

(11/f) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/g) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/h) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

 

 

 

 

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(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 33.

Diritti dei volontari.

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

 

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

 

 

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (12), e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

 

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato (11/b) (12/a).

 

 

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(12) Riportato alla voce Lavoro.

(11/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

(12/a) Con D.P.C.M. 1° luglio 1987 (Gazz. Uff. 30 luglio 1987, n. 176) si è provveduto alla determinazione del contingente di pubblici dipendenti, con qualifica di volontari in servizio civile, da collocare in aspettativa senza assegni.

 

 

Art. 34.

Doveri dei volontari e dei cooperanti.

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

 

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

 

3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge (12/b).

 

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

 

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

 

 

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

 

5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima (12/c).

 

 

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(12/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(12/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

 

 

Art. 35.

Servizio militare: rinvio e dispensa.

1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

 

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

 

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

 

 

Art. 36.

Banca dei dati informativi.

1. È istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

 

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

 

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.

 

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

 

 

Art. 37.

Stanziamenti.

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo sviluppo», bilaterale e multilaterale.

 

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

 

3. [Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo] (12/d).

 

4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 (13), e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente (13/a).

 

 

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(12/d) Comma soppresso dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(13) Riportato alla voce Provveditorato generale dello Stato.

(13/a) Comma così modificato prima dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi dall'art. 7, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, riportato al n. A/LXXXII. Vedi, anche, l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 559 del 1993 sopracitata.

 

 

Art. 38.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15). A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro (16).

 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti.

 

3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

 

4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15), è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15), sono abrogate.

 

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 

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(14) Riportata al n. A/XXXVIII.

(15) Riportata al n. A/XLIX.

(16) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177, riportato al n. A/LV.

 

 


D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (artt. 1, 7 e 18)

 

 

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1988, n. 129.

(2) Riportata al n. A/XXIX.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di cooperazione allo sviluppo in esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

2. Nel testo del presente regolamento:

 

a) il termine «legge» designa la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (2);

 

 

b) il termine «comitato consultivo» designa il comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge;

 

 

c) il termine «comitato direzionale» designa il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 9 della legge;

 

 

d) i termini «Direzione generale» e «direttore generale» designano la Direzione generale e il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) il termine «commissione» utilizzato nel titolo V designa la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10, della legge.

 

 

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(2) Riportata al n. A/XXIX.

 

 

Articolo 7

Convenzioni

(giurisprudenza di legittimità)

1. La realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione può essere affidata, mediante convenzione, che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, ad altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, comma 5, della legge, e più generalmente ad enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 2, ultima parte, ad organizzazioni non governative riconosciute idonee.

 

 

Articolo 18

Formazione

1. La Direzione generale provvede alla realizzazione delle attività di cooperazione indicate dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed h), della legge:

 

a) promuovendo corsi di studio o seminari attraverso intese con altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli 7 e 16, nonché mediante la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati o mediante la concessione agli stessi, con decreto del direttore generale, di appositi contributi. I finanziamenti così disposti possono coprire anche l'onere per la concessione di borse di studio o di tirocinio o altri sussidi e per il pagamento delle spese di viaggio in favore dei frequentatori dei corsi o seminari;

 

 

b) concedendo direttamente agli interessati, fuori dai casi previsti dalla lettera a), borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi nonché le spese di viaggio, in modo da favorire la frequenza agli studi in Italia, nel Paese di appartenenza o in altro Paese in via di sviluppo nel quale funzionino adeguate istituzioni;

 

 

c) concorrendo all'istituzione e al potenziamento, nei Paesi in via di sviluppo, di facoltà di studi universitari, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale attraverso gli strumenti appropriati tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 2 della legge.

 

2. Per l'attuazione di quanto disposto alla lettera b) del comma 1, la Direzione generale può accreditare alle competenti rappresentanze italiane l'importo corrispondente al trattamento riservato ai frequentatori di corsi e seminari effettuati all'estero. Può altresì stipulare, ove necessario, apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi atte a facilitare l'erogazione agli interessati delle borse di studio o di tirocinio o degli altri sussidi di cui al comma 1, nonché ad assicurare ai frequentatori di corsi e seminari un idoneo trattamento assistenziale ed assicurativo.


L. 6 febbraio 1992, n. 180.
Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1992, n. 51.

(2) Vedi, anche, l'art. 4, L. 13 luglio 1995, n. 295, riportata al n. A/XCVI.

 

 

Art. 1.

1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

 

2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri può inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

 

3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.

 

4. Le somme per le attività previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

 

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.

 

6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, può essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

 

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE (art. 9)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 23 luglio 2004, n. 23634; Msg. 12 agosto 2004, n. 25621

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 2001, n. 8/2001;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 dicembre 1999, n. 291;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 21 marzo 2000, n. 48;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 23 febbraio 2000.

 

 

Capo IV - Criteri di scelta del contraente

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 9.

Procedure di aggiudicazione.

1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:

 

a) il pubblico incanto;

 

 

b) la licitazione privata;

 

 

c) l'appalto-concorso;

 

 

d) la trattativa privata.

 

2. Si intende per:

 

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

 

 

b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

 

 

c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;

 

 

d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

 

3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.

 

4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara (13/a):

 

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;

 

 

b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

 

 

c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

 

 

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;

 

 

e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.

 

5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c) (14).

 

 

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(13/a) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 2, O.M. 18 dicembre 2001, n. 3168.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).

 


L. 11 febbraio 1994, n. 109.
Legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 24)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.

(1/a) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici sono state individuate con Det. 4 settembre 2000 e con Det. 28 gennaio 2002. La regione Sicilia, con L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche e le eccezioni nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

 (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 3 luglio 2001;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 11 febbraio 2004, n. 11;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 25 marzo 1996, n. 1845; Circ. 7 ottobre 1996, n. 4488/UL; Circ. 13 novembre 1998, n. 1858/U.L.; Circ. 14 ottobre 1998, n. 5254; Circ. 25 ottobre 1999, n. 1285/508/333; Circ. 1 marzo 2000, n. 182/400/93; Circ. 22 giugno 2000, n. 823/400/93;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

- Ministero dell'interno: Circ. 13 luglio 1999, n. 81;

- Ministero della giustizia: Circ. 7 luglio 2004, n. 3792;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 13 marzo 1997, n. 169;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Nota 10 ottobre 2002, n. 2296/400/83; Circ. 16 gennaio 2003, n. B1/2079; Circ. 7 maggio 2004, n. 685/IV;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio 1996, n. 80; Circ. 16 aprile 1997, n. 5164; Circ. 13 giugno 1997, n. 132; Circ. 16 marzo 1999, n. 61;

- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 20 dicembre 2001, n. 138; Circ. 4 febbraio 2002, n. 3534;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 1 marzo 2002, n. 3944; Circ. 1 marzo 2002, n. 3945.

 

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 24.

Trattativa privata.

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

 

0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro (110/f);

 

a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (111) (112);

 

 

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti (113);

 

 

c) [appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni] (113/a) (114).

 

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda (115).

 

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (115).

 

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

 

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto (116).

 

5-bis. [L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare] (116/a).

 

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze (117).

 

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

 

7-bis. [Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale] (117/a).

 

8. [L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (118). In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti] (119) (119/a) (2/cost).

 

 

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(110/f) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(111) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(112) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 36, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(113) Lettera così modificata dall'art. 9, commi 36 e 37, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(113/a) Lettera prima modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogata dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(114) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(115) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(115) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(116) Comma così modificato dall'art. 9, comma 38, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(116/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(117) Comma così modificato prima dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, poi dall'art. 9, comma 39, L. 18 novembre 1998, n. 415 ed infine dall'art. 1, comma 240, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(117/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(118) Riportato al n. A/XXXV.

(119) Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(119/a) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli artt. 7 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.

Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

 


D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (art. 7)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n. 104, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 19 gennaio 1996, n. 1207;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 aprile 2003, n. 80; Msg. 11 agosto 2004, n. 25536;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 18 gennaio 1999, n. 2; Circ. 5 agosto 1999, n. 9046897;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 18 dicembre 2001, n. 462/segr;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 febbraio 1996, n. 26.

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 7.

Trattativa privata.

1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

 

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

 

 

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

 

 

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

 

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

 

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

 

 

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

 

 

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

 

 

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

 

 

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

 

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

 

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

 

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

 

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).


L. 28 dicembre 1995, n. 549.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1 co. 63)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 16 ottobre 1996, n. 1218;

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 29 marzo 1996, n. 1212; Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 17 giugno 1998, n. 44;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1996, n. 20; Circ. 27 gennaio 1996, n. 25; Circ. 20 febbraio 1996, n. 40; Circ. 26 febbraio 1996, n. 47; Circ. 28 marzo 1996, n. 67; Circ. 17 maggio 1996, n. 106; Circ. 14 agosto 1996, n. 167; Circ. 28 agosto 1996, n. 174; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 11 ottobre 1996, n. 195; Circ. 22 ottobre 1996, n. 205; Circ. 10 dicembre 1996, n. 246; Circ. 30 dicembre 1996, n. 264; Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 13 marzo 1997, n. 60; Circ. 19 marzo 1997, n. 66; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 21 aprile 1997, n. 98; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 19 novembre 1997, n. 232; Circ. 21 novembre 1997, n. 232; Circ. 24 novembre 1997, n. 237; Circ. 28 novembre 1997, n. 242; Circ. 29 novembre 1997, n. 247; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 27 gennaio 1998, n. 16; Circ. 4 febbraio 1998, n. 27; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 16 giugno 1998, n. 129; Circ. 5 gennaio 2000, n. 2; Circ. 16 maggio 2000, n. 95; Circ. 1 agosto 2000, n. 141;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 settembre 1997, n. 98/97;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR; Circ. 8 luglio 1996, n. 96; Circ. 10 luglio 1996, n. 100/96;

- Ministero del tesoro: Circ. 14 marzo 1996, n. 24; Circ. 27 agosto 1996, n. 706; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 28 agosto 1997, n. 780; Circ. 7 aprile 1998, n. 33;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 5 febbraio 1997, n. 23/E Circ. 11 settembre 2002, n. 74/E; Ris. 15 dicembre 2003, n. 224/E; Circ. 23 marzo 2004, n. 12/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 22 gennaio 1996, n. 559/C.612.12982.D 1; Circ. 5 giugno 1996, n. 559/C.9708.12982.D(1); Circ. 22 maggio 1998, n. F.L.17/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 gennaio 1996, n. 23; Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 15 maggio 1996, n. 187; Circ. 2 settembre 1996, n. 506; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 22 novembre 1996, n. 713; Circ. 30 dicembre 1996, n. 783; Circ. 30 dicembre 1996, n. 784; Circ. 21 febbraio 1997, n. 121; Circ. 15 marzo 1997, n. 180; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 28 agosto 1997, n. 530; Circ. 28 agosto 1997, n. 529; Circ. 3 settembre 1997, n. 544; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 17 marzo 1998, n. 132; Circ. 1 luglio 1998, n. 296; Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Circ. 26 aprile 1999, n. 114; Circ. 23 marzo 2000, n. 86;

- Ministero delle finanze: Circ. 17 febbraio 1996, n. 40/E; Circ. 20 febbraio 1996, n. 43/E; Circ. 21 febbraio 1996, n. 45/E; Circ. 15 marzo 1996, n. 69/T; Circ. 9 aprile 1996, n. 88/E; Circ. 12 aprile 1996, n. 91/T; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 10 maggio 1996, n. 116/E; Circ. 13 maggio 1996, n. 117/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 118/T; Circ. 22 maggio 1996, n. 132/E; Circ. 23 maggio 1996, n. 137/E; Circ. 5 giugno 1996, n. 149/E; Circ. 21 giugno 1996, n. 167/E; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 11 settembre 1996, n. 224/D; Circ. 29 ottobre 1996, n. 263/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 282/E; Circ. 5 febbraio 1997, n. 23/E; Circ. 11 febbraio 1997, n. 31/T; Circ. 14 febbraio 1997, n. 38/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 5 marzo 1997, n. 63/D; Circ. 14 marzo 1997, n. 78/T; Circ. 14 marzo 1997, n. 80/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 97/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 10 luglio 1997, n. 199/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 214/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 254/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 ottobre 1997, n. 266/T; Circ. 16 ottobre 1997, n. 267/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 38/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 26 marzo 1998, n. 92/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 14 settembre 1998, n. 218/E; Circ. 21 giugno 1999, n. 136/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 20 ottobre 1999, n. 203/E; Circ. 7 agosto 2000, n. 157/E; Circ. 3 ottobre 2000, n. 175/E; Circ. 14 marzo 2001, n. 25/E; Circ. 7 giugno 2001, n. 52/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 11 gennaio 1996, n. AC/pp/547/5424/S;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 12;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 gennaio 1996, n. 24477; Circ. 22 gennaio 1996, n. 24860; Circ. 7 febbraio 1996, n. 17148; Circ. 20 febbraio 1996, n. 1637; Circ. 6 marzo 1996, n. 27661; Circ. 14 marzo 1996, n. 27412; Circ. 18 marzo 1996, n. 2191; Circ. 22 marzo 1996, n. 6654; Circ. 25 marzo 1996, n. 2400; Circ. 26 marzo 1996, n. 1948; Circ. 29 marzo 1996, n. 1990; Circ. 2 aprile 1996, n. 2723; Circ. 12 aprile 1996, n. 3188; Circ. 13 aprile 1996, n. 2219; Circ. 15 aprile 1996, n. 2366; Circ. 15 aprile 1996, n. 2075; Circ. 3 maggio 1996, n. 3792; Circ. 6 maggio 1996, n. 3060; Circ. 8 maggio 1996, n. 3927; Circ. 9 maggio 1996, n. 29805; Circ. 13 maggio 1996, n. 14883; Circ. 13 maggio 1996, n. 15320; Circ. 13 maggio 1996, n. 21981; Circ. 14 maggio 1996, n. 29764; Circ. 24 maggio 1996, n. 17929; Circ. 30 maggio 1996, n. 17951; Circ. 31 maggio 1996, n. 15793; Circ. 7 giugno 1996, n. 21407; Circ. 10 giugno 1996, n. 18293; Circ. 17 giugno 1996, n. 30135; Circ. 21 giugno 1996, n. 1697; Circ. 21 giugno 1996, n. 30080; Circ. 28 giugno 1996, n. 29381; Circ. 17 luglio 1996, n. 2950; Circ. 12 agosto 1996, n. 2176; Circ. 31 ottobre 1996, n. 6426; Circ. 21 novembre 1996, n. 28480; Circ. 24 dicembre 1996, n. 6199;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 15 aprile 1996, n. 30; Circ. 10 luglio 1996, n. 56; Circ. 28 maggio 1997, n. 40.

 

 

Art. 1

(omissis)

63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9, L. 5 agosto 1978, n. 468 (42/a), previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

 

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

 

 

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.


D.L. 1 luglio 1996, n. 347.
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo
 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 1996, n. 153 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 426 (Gazz. Uff. 17 agosto 1996, n. 192). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 2 gennaio 1996, n. 2, del D.L. 1 marzo 1996, n. 100, e del D.L. 29 aprile 1996, n. 237, non convertiti in legge.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 marzo 2001, n. 93.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero marina mercantile: Circ. 23 ottobre 1996, n. 126287;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 28 ottobre 1996, n. 124.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;

 

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i programmi promossi dalle organizzazioni non governative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Capo I - Disposizioni per l'attuazione di impegni internazionali

 

Art. 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167 (2), convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.

 

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

 

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

 

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(2) Riportato al n. A/LXXIX.

(3) Riportato al n. A/LXXXII.

 

 

Art. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

 

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(4) Riportato al n. A/LXXIV.

 

 

Art. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione della L. 26 febbraio 1992, n. 212 (5) della L. 30 settembre 1993, n. 388 (6), della L. 4 ottobre 1994, n. 579, della L. 15 febbraio 1995, n. 51 (7), nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

 

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

 

 

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(5) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

(6) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(7) Riportata alla voce Nazioni Unite.

 

 

Art. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998 (8).

 

1-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1 (9).

 

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi (9).

 

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (10), in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (11), fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

 

2-bis. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340 (14), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (11), convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere (9).

 

 

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(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426.

(10) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(12) Riportato alla voce Lavoro.

(13) Riportato al n. A/LXXXII.

(14) Riportato al n. A/LXXXVII.

(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426.

 

 

Art. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) (14/a) fino al 31 dicembre 1996 (15), è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2-bis. È prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unità di militari dell'Arma dei carabinieri (9).

 

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (9).

 

2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (9).

 

 

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(14/a) Per la variazione della denominazione della missione vedi l'art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(15) Per la proroga del termine vedi l'art. 2, L. 31 dicembre 1996, n. 667 e l'art. 1, L. 26 maggio 2000, n. 147.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426.

 

 

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

 

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (16), e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Shengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388 (17).

 

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(16) Riportato al n. A/X.

(17) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 8.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (18), non si applica al Ministero degli affari esteri.

 

 

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(18) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

Capo II - Programmi promossi dalle organizzazioni non governative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo

 

Art. 9.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (19), e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative o con altri enti italiani senza fini di lucro per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali (20).

 

 

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(19) Riportata al n. A/LIV.

(20) Così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426.

 

 

Art. 10.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

 

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'iter amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità, tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

 

3. I contributi e i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

 

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

 

 

Art. 11.

 1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

 

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 (21), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

 

 

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(21) Riportato al n. A/LXXIV.

 

 

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (art. 5)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 maggio 1997, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 1997, n. 123).

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 maggio 1997, n. 50;

- I.N.P.D.A.I., Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali: Circ. 1 gennaio 2002, n. 1;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 7 aprile 1997, n. 19; Circ. 17 giugno 1997, n. 38; Circ. 1 aprile 1999, n. 23;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 19 giugno 1997, n. 137; Circ. 1 luglio 1997, n. 149; Circ. 27 novembre 1997, n. 240; Circ. 12 gennaio 1998, n. 7; Circ. 3 giugno 1998, n. 116; Circ. 2 settembre 1998, n. 197; Circ. 22 ottobre 1998, n. 222;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 7 aprile 1997, n. 47;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 18 novembre 1997, n. 11;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 21 aprile 1997, n. 2122; Circ. 27 giugno 1997, n. 3505;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 7 aprile 2003, n. 88/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 12 ottobre 1998, n. 900348; Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355; Circ. 27 ottobre 1998, n. 900371; Circ. 2 novembre 2000, n. 900443;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 aprile 1997, n. 233; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 7 settembre 1998, n. 376;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 aprile 1997, n. 109/T; Circ. 13 maggio 1997, n. 135/E; Circ. 2 luglio 1997, n. 189/E; Circ. 4 luglio 1997, n. 190/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 196/E; Circ. 9 luglio 1997, n. 197/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 19 novembre 1997, n. 292/E; Circ. 11 dicembre 1997, n. 310/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 334/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 15/T; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 2 luglio 1998, n. 172/T; Circ. 19 novembre 1998, n. 267/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 24 luglio 1997, n. 62; Circ. 16 dicembre 1997, n. 91.

 

 

Art. 5.

Disposizioni varie di contenimento.

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (20), ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto (21).

 

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi (21/a).

 

1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia (21/b).

 

2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664 (22), per i capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

 

3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (18/b), in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti (23).

 

 

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(20) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(21) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140 e poi dall'art. 61, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

(21/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 aprile 1999, n. 95 (Gazz. Uff. 19 aprile 1999, n. 90). Vedi, anche, l'art. 19, comma 2, L. 16 gennaio 2003, n. 3, l'art. 3, comma 5, D.L. 10 luglio 2003, n. 165 e l'art. 2, comma 3, D.L. 19 gennaio 2005, n. 2.

(21/b) Comma aggiunto dall'art. 29, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(22) Riportata al n. A/CLIV.

(18/b) Riportata al n. A/CLII.

(23) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140.

 

 


 

D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332.
Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana (art. 8)

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1997, n. 231.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, riportato alla voce Ministero degli affari esteri, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

 

Art. 8.

 Proscioglimento dalla ferma.

1. I giovani ammessi alla ferma volontaria triennale possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari, devono completarli nella Forza armata nelle cui liste di leva sono iscritti.

 

2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (6):

 

a) a domanda, per gravi e comprovati motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio;

 

b) d'autorità:

 

1) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

 

2) per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma;

 

3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 (7);

 

4) per perdita dei requisiti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (8), e successive modificazioni;

 

c) d'ufficio:

 

1) per perdita del grado;

 

2) per condanna penale per delitti non colposi;

 

3) [per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma] (8/a).

 

 

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(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(7) Riportata al n. B/XVI.

(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(8/a) Numero abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

 


D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Tabelle nn. 1, 2 e 3)

INSERIRE TABELLE

204atabDLgs1997_490.rdo

sono 35 pagine

 


 

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.
Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 11)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1998, n. 27.

(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

Art. 11.

Licenza straordinaria di convalescenza.

1. I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza.

 

2. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell'intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.

 

3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.

 

4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e ridotto alla metà per i successivi tre mesi.

 

5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga.

 

6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dai pari grado in attività di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

 

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 


D.M. 27 agosto 1998.
Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1998, n. 202.

 

 

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

 

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

 

Visti i propri D.M. 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; D.M. 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e D.M. 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

 

Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle università e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;

 

Considerata l'opportunità di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilità monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;

 

Considerata inoltre la necessità di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonché, per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;

 

 

Decreta:

 

 

 

Art. 1.

1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle università e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al presente decreto.

 

2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nell'allegata tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata tabella B.

 

 

 

 

Art. 2.

1. I D.M. 24 maggio 1990 (2), D.M. 29 gennaio 1996 (3) e D.M. 6 dicembre 1996 (3) sono abrogati.

 

 

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(2) Riportato al n. G/XLII.

(3) Recante modifica al D.M. 24 maggio 1990, riportato al n. G/XLII.

(3) Recante modifica al D.M. 24 maggio 1990, riportato al n. G/XLII.

 

 

 

Tabella A

 

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITÀ E DELLA SCUOLA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

 

 

A (Gruppo I)

 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri;

 

 

Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

 

 

B (Gruppo II)

 

Sottosegretari di Stato;

 

 

Personale della magistratura ordinaria: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

 

 

Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Procuratore generale della Corte dei conti; magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio e qualifiche equiparate;

 

 

Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di I classe; prefetti di I classe e personale dirigente dello Stato equiparato;

 

 

Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;

 

 

Personale docente delle università: professori ordinari.

 

 

C (Gruppo III)

 

Personale della Magistratura ordinaria: da Magistrato di Corte di cassazione a Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate;

 

 

Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate; da magistrato militare di cassazione a magistrato militare di tribunale dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla III classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla I classe di stipendio e qualifiche equiparate;

 

 

Personale civile: da Ministro plenipotenziario di II classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;

 

 

Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;

 

 

Personale delle università: professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica dirigenziale;

 

 

Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.

 

 

D (Gruppo IV)

 

Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;

 

 

Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;

 

 

Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;

 

 

Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;

 

 

Personale delle università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;

 

 

Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

 

 

E (Gruppi da V a IX)

 

Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;

 

 

Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;

 

 

Personale delle università: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;

 

 

Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica.

 

 

F (Gruppi X E XI)

 

Restante personale civile, militare, delle università, e della scuola di ogni ordine e grado.


INSERIRE TABELLA

204atabDMago1998.rdo

 

sono 5 pagine

 


L. 23 novembre 1998 n. 407.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (artt. 1 e 4)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 novembre 1998, n. 277.

 

 

Art. 1

1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), le parole: «non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.

 

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico (2/a) (2/b).

 

3. (3).

 

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), il secondo periodo è soppresso.

 

 

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(2) Riportata al n. B/XXVIII.

(2) Riportata al n. B/XXVIII.

(2/a) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto dell'art. 2, L. 17 agosto 1999, n. 288.

(2/b) Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 34, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata al n. B/XXVIII.

(2) Riportata al n. B/XXVIII.

 

 

Art. 4.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (9), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 (9/a).

 

 

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(9) Riportata al n. B/XXVIII.

(9/a) Comma così modificato prima dall'art. 82, comma 9, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi dall'art. 3, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 


D.M. 2 aprile 1999.
Determinazione, in unità euro delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1999, n. 87.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 1, D.M. 13 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 3 marzo 2003, n. 51).

 

 

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

 

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese;

 

Visto il proprio decreto 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, recante le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

 

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;

 

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;

 

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la moneta degli Stati che hanno adottato l'euro è l'euro, che l'unità monetaria è un euro, e che l'euro è suddiviso in cento unità divisionali denominate «cent»;

 

Tenuto conto che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno degli Stati che hanno adottato l'euro;

 

Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 del Consiglio dell'Unione europea recante i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati che hanno adottato l'euro;

 

Considerata l'opportunità di fissare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1999, in unità euro le diarie stabilite nelle monete nazionali degli Stati dell'Unione europea che hanno adottato l'euro, applicando i tassi di conversione fissati con il regolamento n. 2866/98 secondo le regole di arrotondamento dettate dal regolamento (CE) n. 1103/97;

 

 

Decreta:

 

 

 

Art. 1

[1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale, civile e militare, delle università e della scuola, di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998 (3), sono fissate in unità euro nelle seguenti misure per ciascuno dei sottoindicati Stati che hanno adottato l'euro] (2):

 

    GRUPPI DI PERSONALE 

PAESI  Valuta  A  B  C  D  E  F 

    Gruppo I  Gruppo II  Gruppo III  Gruppo IV  Gruppi V-IX  Gruppi X-XI 

Austria  Euro  218,16  191,35  182,12  172,89  147,89  120,20 

Vienna  Euro  251,45  223,76  210,75  198,76  171,00  137,72 

Belgio  Euro  182,03  161,70  152,45  143,21  122,88  99,80 

Bruxelles  Euro  195,89  173,70  164,48  154,31  132,13  110,88 

Finlandia  Euro  137,41  121,77  114,37  106,97  93,18  77,53 

Helsinki  Euro  145,65  127,32  120,76  113,36  101,42  80,23 

Francia  Euro  156,11  139,49  131,11  123,79  106,26  76,68 

Parigi  Euro  188,43  168,15  157,94  147,72  127,45  102,45 

Germania  Euro  226,50  200,43  189,18  178,95  153,39  123,73 

Bonn/Berlino  Euro  249,51  218,83  202,98  195,82  169,75  134,98 

Irlanda  Euro  130,78  114,28  109,20  101,58  88,88  68,57 

Lussemburgo  Euro  182,03  161,70  152,45  143,21  122,88  99,80 

Paesi Bassi  Euro  222,81  203,29  191,04  180,15  156,10  122,97 

Portogallo  Euro  109,80  97,80  90,42  86,73  74,73  59,98 

Spagna  Euro  109,63  97,65  90,28  86,60  74,62  59,88 

Madrid  Euro  119,76  111,47  103,18  94,89  81,99  66,33 

------------------------

(3) Riportato al n. G/XLVI.


D.L. 17 giugno 1999, n. 180.
Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo (art. 4)

 

 

 

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1999, n. 141 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 agosto 1999, n. 269 (Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185).

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;

 

Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;

 

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonché ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

(omissis)

 

Art. 4

1. Allo scopo di uniformare il trattamento economico di missione corrisposto al personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace, ma con trattamenti economici diversi, in Paesi contigui della stessa area balcanica e con possibilità d'impiego indistintamente in uno dei Paesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero, previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed all'Albania, equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava.

 

 

 


D.M. 30 agosto 1999.
Revisione delle diarie delle missioni all'estero effettuate dal personale civile e militare dello Stato relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed Albania

 

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 1999, n. 208.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 1, D.M. 13 gennaio 2003.

 

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

 

- Ministero dell'interno: Circ. 10 luglio 2000, n. 333-G/2.1.05.02.

 

 

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 

 

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

 

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

 

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 1998, riguardante l'adeguamento delle diarie di missione all'estero;

 

Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 1999, n. 269, ed in particolare l'art. 4, secondo il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero per i Paesi della ex Jugoslavia e l'Albania equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava;

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in conformità a quanto previsto dal predetto art. 4 a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo;

 

 

 

 

 

 

Decreta:

 

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[1. (3)] (2).

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(3) Sostituisce le diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle università e della scuola, indicato nella tabella A del D.M. 28 agosto 1998, per l'Albania, la Croazia, la Macedonia e la Slovenia.


D.L. 7 gennaio 2000, n. 1.
Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2000, n. 4 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 marzo 2000, n. 44 (Gazz. Uff. 7 marzo 2000, n. 55).

 

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

Art. 1

[Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

 

2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

3. Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.

 

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

 

5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'interno] (3).

 

------------------------

(3) Articolo soppresso dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

 

 

Art. 2

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000 (3/a).

 

2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 (3/b) la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

 

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

 

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonché al personale di cui al comma 2;

 

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

 

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonché al personale di cui al comma 2;

 

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

 

6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

 

6-bis. Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000 è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno (4).

 

------------------------

(3/a) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 19 giugno 2000, n. 163.

 

(3/b) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 19 luglio 2001, n. 294.

 

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44, come corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57.

 

 

 

Art. 3

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (5).

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi da 1 a 6, per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede (6):

 

a) quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1 (7);

 

b) quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2 (8);

 

c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

 

c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (9).

 

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

(6) Alinea così modificato dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

(8) Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

(9) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

 

 

Art. 4

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Allegato n. 1 (10)

 

[previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a)]

 

 

Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2000 agli accantonamenti di tabella A della legge finanziaria.

 

 

  (Miliardi di lire) 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  44 

Ministero degli affari esteri  11 

Ministero dell'interno  12 

Ministero della difesa  38  

Ministero del lavoro e della previdenza sociale  20 

Ministero dell'ambiente  5 

Totale    130 

 

 

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(10) Allegato così modificato dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

 

 

 

 

Allegato n. 2 (11)

 

[previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b)]

 

Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2000 nella parte corrente della tabella C della legge finanziaria.

 

 

  (Miliardi di lire) 

- MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:   

Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940/P)  10   

Legge n. 20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 cap. 2815)  5   

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:     

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capitoli 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)  20   

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:     

Legge n. 440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1. - cap. 1810)  20   

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:     

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1. - cap. 4201)  10   

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO:     

Legge n. 287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2. - cap. 2850)  5   

MINISTERO DELLA SANITÀ:     

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)  10   

MINISTERO DELL'AMBIENTE:     

Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1. - capitoli 3955, 3957/p)  5   

Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1. - cap. 3151)  5   

TOTALE    90   

 

------------------------

(11) Allegato così sostituito dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.

 

 


D.L. 28 agosto 2000, n. 239.
Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2000, n. 202.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, recante «Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia»;

 

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 300, recante il finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania;

 

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare ulteriori finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

 

 

Art. 1

Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

 

 

 

Art. 2

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 3

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


INSERIRE TABELLE

204atabDLgs2000_298.rdo

 

sono 3 pagine

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (Tabelle nn. 1, 2 e 3)

 


D.L. 29 dicembre 2000, n. 393.
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

 

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 27 (Gazz. Uff. 1° marzo 2001, n. 50), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

 

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

 

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron e la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, nonché di autorizzare la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea, di cui alla predetta risoluzione dell'ONU;

 

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1. Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001 (1/a). Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio 2000 (2).

 

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno - 30 novembre 2000.

 

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

 

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

 

 

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

 

 

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1 (3);

 

 

d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

 

4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al miglioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

 

 

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(1/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 19 luglio 2001, n. 294.

(2) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

 

 

Art. 2. Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni (4).

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania (5).

 

 

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

 

 

Art. 2-bis. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

 

3. Nell'àmbito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (6).

 

 

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(6) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

 

 

 

Art. 3. Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo.

1. Nell'àmbito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, è autorizzato un contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.

 

 

Art. 4. Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

1. Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001 (6/a), la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

 

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.

 

3. Sono convalidate le attività preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

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(6/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 19 luglio 2001, n. 294.

 

 

 

Art. 4-bis. Monitoraggio sanitario.

1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

 

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1 (6/b).

 

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia (7).

 

 

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(6/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 ottobre 2002. Vedi, anche, l'Accordo 30 maggio 2002 e il D.M. 27 agosto 2004.

(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

 

 

Art. 4-ter. Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta (7/a).

 

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

 

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

 

3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera (7/b).

 

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288 (8).

 

 

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(7/a) Comma così modificato dall'art. 19, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

(7/b) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 19 luglio 2001, n. 294, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

 

 

 

Art. 5. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:

 

a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio l985, n. 222;

 

 

b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;

 

 

c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonché l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 (8/a).

 

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (9).

 

 

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(8/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 22 ottobre 2002.

(9) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

 

 

Art. 6. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Tabella (10)

(art. 5, comma 1, lettera b)

Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2001 alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

Milioni  

 

 

di lire 

 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 

 

 

 

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le 

 

 

 

 

 

erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 

 

 

 

 

1940/p) 

 

20.000  

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri: 

 

 

 

Legge n. 7 del 1981:Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di  

 

 

 

 

 

sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 

 

 

 

 

del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 

 

 

 

 

2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 

 

 

 

 

2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 

 

20.000 

 

 

 

 

 

 

Ministero della pubblica istruzione: 

 

 

 

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per 

 

 

 

 

 

l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 

 

 

 

 

1810) 

 

20.000 

 

 

 

 

 

 

Ministero dei lavori pubblici: 

 

 

 

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: Art. 3: 

 

 

 

 

 

Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) 

 

20.000 

 

 

 

 

 

 

Ministero della sanità: 

 

 

 

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - 

 

 

 

 

 

Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p) 

 

4.639 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'ambiente: 

 

 

 

Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994

 

 

 

 

 

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia 

 

 

 

 

nazionale per la protezione dell'ambiente (art. 1-bis, comma 5, e art. 6, comma 1) (2.1.2.2 - 

 

 

 

 

Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la 

 

 

 

 

protezione ambientale - cap. 7240) 

 

10.000 

 

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(10) Tabella aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

 


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 1 e 30)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 29 marzo 2004, n. 7;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04.

 

 

TITOLO I

Princìpi generali

 

Articolo 1

Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

 

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

 

 

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

 

 

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

 

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (2).

 

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

 

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(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

 

Articolo 30

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

 

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

 

 


D.L. 19 luglio 2001, n. 294.
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2001, n. 166 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 agosto 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 30 agosto 2001, n. 201), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

 

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

 

Vista la Risoluzione n. 1320 emessa in data 15 settembre 2000 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 giugno e dell'11 luglio 2001;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.

1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001 (1/a). Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.

 

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita (2).

 

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

 

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;

 

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;

 

d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;

 

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

 

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

 

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(1/a) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.

 

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339.

 

 

 

Art. 2

Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana (3).

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001.

 

Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita (3/a) .

 

Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339.

 

(3/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 348.

 

 

 

Art. 2-bis

Disposizioni di convalida.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2 (4).

 

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(4) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339.

 

 

 

Art. 3

Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

 

 

 

Art. 3-bis (5).

 

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(5) Il presente articolo, aggiunto dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339, aggiunge il comma 3-bis all'art. 4-ter, D.L. 29 dicembre 2000, n. 393.

 

 

 

Art. 4

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 5

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


D.L. 1 dicembre 2001, n. 421.
Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2001, n. 282 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 gennaio 2002, n. 6 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2002, n. 28), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visti gli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

 

Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

 

Vista la risoluzione n. 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 settembre 2001, che ha definito gli eventi dell'11 settembre scorso come atti di terrorismo internazionale, di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la legittimità della difesa individuale e collettiva dall'attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;

 

Visti gli esiti del dibattito parlamentare;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Art. 1

Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom».

1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001 (2), la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom».

 

2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

 

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

 

4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

 

5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

 

6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

 

 

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(2) Per la proroga del termine vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.

 

 

 

Art. 2

Personale in stato di prigionia o disperso.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 

 

Art. 3

Disposizioni varie.

1. Al personale di cui all'articolo 1:

 

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

 

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

 

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.

 

 

 

Art. 4

Personale civile.

1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

 

 

 

Art. 5

Norme di salvaguardia del personale.

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

 

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria (3).

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6.

 

 

 

Art. 6

Prolungamento delle ferme.

1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

 

 

 

Art. 7

Disposizioni in materia contabile.

1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

 

2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.

 

3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

 

 

 

 

Capo II

Disposizioni in materia penale

 

 

Art. 8

Applicazione della legge penale militare di guerra.

1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata «Enduring Freedom», di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente decreto (4).

 

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6.

 

 

 

Art. 9

Disposizioni processuali.

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

 

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

 

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

 

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

 

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

 

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

 

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

 

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

 

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

 

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

 

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

 

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

 

 

 

Capo III

Disposizioni finali

 

 

Art. 10

Disposizioni di convalida.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 12

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.
Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 15 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2002, n. 49), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

 

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia;

 

Visto il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»;

 

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'ordine pubblico della Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco di un ufficiale (o ufficiali) di collegamento albanese in Italia, sottoscritto il 13 febbraio 2001;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga della partecipazione dei contingenti italiani alle citate missioni internazionali di pace tuttora in corso e dell'attività collaborativa del personale delle Forze di polizia italiane in Albania, per l'istituzione di un ufficio di collegamento interforze e per la realizzazione di un programma straordinario di cooperazione con le Forze di polizia dei Paesi dell'area balcanica, anche in relazione alla contingente situazione internazionale;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

Art. 1

Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (2). Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.

 

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (3).

 

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force), è prorogato fino al 31 marzo 2002 (4).

 

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(2) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

 

(3) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

 

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15. Per l'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma, vedi i commi 3 e 4 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

Art. 2

Indennità di missione.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman (5).

 

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

 

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente (6).

 

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(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

(6) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 e gli artt. 2 e 3, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

Art. 3

Trattamento assicurativo e pensionistico.

1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

 

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

 

 

 

 

 

Art. 4

Personale in stato di prigionia o disperso.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 

 

Art. 5

Disposizioni varie.

1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:

 

a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

 

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

 

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

 

 

Art. 6

Disposizioni penali.

1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.

 

2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (7).

 

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(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

Personale civile.

1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6 (8).

 

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(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

 

Art. 8

Disposizioni in materia contabile.

1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

 

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica (9).

 

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la «Missione Arcobaleno» (10).

 

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(9) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 4, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 12, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, l'art. 8, L. 11 agosto 2003, n. 231 e l'art. 9, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, l'art. 9, D.L. 24 giugno 2004, n. 160 e l'art. 14, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

 

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

 

Art. 9

Prolungamento delle ferme.

1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

 

 

 

Art. 10

Forze di completamento.

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

 

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

 

3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

 

4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:

 

a) in accoglimento di motivata domanda;

 

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile (11).

 

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(11) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

 

 

 

Art. 11

Compagnia di fanteria rumena.

1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250 (12).

 

 

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(12) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 5, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 231 e l'art. 10, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, l'art. 3, L. 30 luglio 2004, n. 208 e l'art. 7, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

 

 

 

Art. 12

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

 

3. Nell'àmbito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'àmbito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (13).

 

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(13) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 6, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4 e l'art. 11, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9 e l'art. 8, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

 

 

 

Art. 13

Norme di salvaguardia del personale.

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

 

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

 

 

Art. 14

Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

 

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

 

3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001 (14).

 

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

 

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002 (15).

 

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.

 

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(14) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 2, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

 

(15) Per la proroga del termine, vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

 

Art. 14-bis

Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia.

1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.

 

2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (16) (17).

 

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(16) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

 

(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

 

Art. 15

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in 251.149.096 euro si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (18).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

 

Art. 16

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


L. 31 gennaio 2002, n. 6.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2002, n. 28.

 

 

 

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n.421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Art. 2

1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) (2);

 

b) (3);

 

c) (4);

 

d) (5);

 

e) (6);

 

f) all'articolo 185, primo comma, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;

 

g) (7);

 

h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;

 

i) (8).

 

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(2) Sostituisce l'art. 9 del codice penale militare di guerra.

 

(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 15 del codice penale militare di guerra.

 

(4) Aggiunge tre commi, dopo il primo, all'art. 47 del codice penale militare di guerra.

 

(5) Sostituisce l'art. 165 del codice penale militare di guerra.

 

(6) Aggiunge l'art. 184-bis al codice penale militare di guerra.

 

(7) Aggiunge l'art. 185-bis al codice penale militare di guerra.

 

(8) Sostituisce le rubriche del titolo II del libro primo e dell'art. 17 del codice penale militare di guerra ed aggiunge un periodo alla rubrica dell'art. 47 dello stesso codice.

 

 

 

Art. 3

1. In relazione all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge.

 

 

 

 

Allegato

 

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (9)

 

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(9) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421.


L. 27 febbraio 2002, n. 15.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2002, n. 49.

 

 

 

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Art. 2. (2).

 

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(2) Aggiunge due commi all'art. 165 del codice penale militare di guerra.

 

 

Art. 3

1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due».

 

 

Allegato

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (3)

 

 

 

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(3) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.


D.L. 16 aprile 2002, n. 64.
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2002, n. 91 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 giugno 2002, n. 116 (Gazz. Uff. 17 giugno 2002, n. 140).

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002 (2). Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

 

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002 (3).

 

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» nell'àmbito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 31 dicembre 2002 (4) (5).

 

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato «International Security Assistance Force» (I.S.A.F.), è differito al 31 dicembre 2002 (6) (7).

 

5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002 (8).

 

6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002 (9).

 

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

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(2) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.

(3) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.

(4) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

(6) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

(8) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.

(9) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.

 

 

Art. 2.

Trattamento economico.

1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

 

2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

 

 

Art. 3.

Disposizioni in materia contabile.

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di € 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

 

 

Art. 4.

Compagnia di fanteria rumena.

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di € 1.145.788.

 

 

Art. 5.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di € 2.582.284.

 

 

Art. 6.

 Cessione di materiali.

1. Nell'àmbito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di € 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

 

 

Art. 7.

Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

 

2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.

 

3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di € 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

 

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (10).

 

 

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(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

 

 

Art. 8.

Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) al comma 2, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: « e quelli in ferma breve»;

 

 

b) al comma 5, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «ed a quelli in ferma breve»;

 

 

c) al comma 8, dopo le parole: «di truppa», sono inserite le seguenti: «in ferma breve,».

 

2. Le riserve dei posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

 

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: «in ferma prefissata», sono inserite le seguenti: «e in ferma breve» (11).

 

 

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(11) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

 

 

Art. 9.

Disposizioni di convalida.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 10.

 Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in € 662.352.426, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (12).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

 

 

Art. 11.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


D.L. 24 dicembre 2002, n. 282.
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (art. 5-bis)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2002, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2003, n. 44, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

 

Art. 5-bis

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 7:

 

1) al comma 3:

 

1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16»;

 

1.2) (11);

 

2) al comma 4, le parole da: «la definizione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti»;

 

3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «oggetto di definizione» sono inserite le seguenti: «aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica»; all'ottavo periodo, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro» e le parole: «20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004»;

 

4) (12);

 

5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «secondo le disposizioni del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo»; all'ultimo periodo, le parole: «e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,» sono soppresse;

 

6) al comma 14, le parole: «, tenuto conto degli indici di coerenza economica,» sono soppresse;

 

7) al comma 15, dopo le parole: «entro il 31 luglio 2003» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo»;

 

8) (13);

 

b) all'articolo 8:

 

1) al comma 1, dopo le parole: «dell'imposta regionale sulle attività produttive,» sono inserite le seguenti: «del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,»;

 

2) al comma 3:

 

2.1.) al primo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;

 

2.2.) (14);

 

2.3.) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo» sono soppresse;

 

2.4.) al terzo periodo, le parole: «per ciascun periodo di imposta» sono soppresse; le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro»; le parole: «16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004», e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;

 

3) al comma 4, le parole: «21 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «24 aprile 2003», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza»;

 

4) al comma 5, primo periodo, le parole: «13 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;

 

5) al comma 6:

 

5.1.) (15);

 

5.2.) (16);

 

5.3.) la lettera d) è abrogata;

 

6) (17);

 

7) al comma 7, le parole: «alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»;

 

8) al comma 10:

 

8.1.) (18);

 

8.2.) (19);

 

9) al comma 11, primo periodo, le parole: «16 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2003»; al secondo periodo, le parole: «20 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2003»;

 

c) all'articolo 9:

 

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «chiedendo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto»;2) al comma 2:

 

2.1) alla lettera a), le parole: «al 18 per cento», «16 per cento» e «13 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all'8 per cento», «6 per cento» e «4 per cento»; dopo le parole: «dell'imposta regionale sulle attività produttive,», sono inserite le seguenti: «del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,»;

 

2.2) alla lettera b), le parole: «ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo»; le parole: «se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile» sono sostituite dalle seguenti: «se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta»;

 

3) (20);

 

4) (21);

 

5) (22);

 

6) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: «originarie» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse»;

 

7) al comma 10, lettera c), le parole: «i predetti effetti operano» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano»; le parole: «di tutte le attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività»; le parole: «, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime» sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica»;

 

8) al comma 12, primo periodo, le parole: «, per ciascun periodo di imposta,», sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro», le parole: «16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004» e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;

 

9) al comma 14:

 

9.1.) (23);

 

9.2.) (24);

 

10) al comma 17, secondo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al terzo periodo, le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;

 

d) (25);

 

e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»; al medesimo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

 

f) all'articolo 11:

 

1) (26);

 

2) al comma 1, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; le parole: «a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni»;

 

3) (27);

 

4) (28);

 

g) all'articolo 12:

 

1) al comma 1, le parole: «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000»;

 

2) (29);

 

3) (30);

 

h) all'articolo 14:

 

1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni»;2) al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

 

3) al comma 5, le parole: «13 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»; al primo periodo, dopo le parole: «in corso a tale data» sono inserite le seguenti: «nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni»; dopo le parole: «è dovuta», sono inserite le seguenti: «, entro il 16 aprile 2003,»; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi»;

 

4) (31);

 

i) all'articolo 15:

 

1) (32);

 

2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «interessi» sono inserite le seguenti: «, indennità di mora», e sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione»;

 

3) al comma 2, alinea, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al medesimo comma, alle lettere a), b) e c), le parole: «maggiori imposte e contributi» sono sostituite dalle seguenti: «maggiori imposte, ritenute e contributi»;

 

4) (33);

 

5) al comma 4:

 

5.1.) all'alinea, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;

 

5.2.) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18 per cento»;

 

5.3.) alla lettera b), le parole: «l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel»;

 

5.4.) (34);

 

6) (35);

 

7) al comma 5:

 

7.1) al primo periodo, le parole: «16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;

 

7.2) al secondo periodo, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro», le parole: «16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004», e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;

 

8) (36);

 

9) al comma 8, le parole: «18 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2003»; dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «gli atti di cui al comma 3-bis,»;

 

l) all'articolo 16:

 

1) (37);

 

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al quarto periodo, le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;

 

3) al comma 3:

 

3.1) alla lettera a), dopo le parole: «per lite pendente, quella» sono inserite le seguenti: «in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato»;

 

3.2) alla lettera c), dopo le parole: «al netto degli interessi» sono inserite le seguenti: «, delle indennità di mora»;

 

4) al comma 4, dopo la parola: «versamento», sono inserite le seguenti: «, se dovuto ai sensi del presente articolo»; le parole: «21 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2003»;

 

5) (38);

 

6) (39);

 

7) il comma 7 è abrogato;

 

8) al comma 8, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguente: «competenti»; dopo le parole: «corti di appello» sono inserite le seguenti: «nonché alla Corte di cassazione»; le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2003»; le parole: «31 luglio 2005», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;

 

9) (40);

 

10) al comma 10, le parole: «fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni del comma 5»;

 

m) all'articolo 17, comma 1, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;

 

n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero»;

 

o) (41).

 

2. (42).

 

3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002 (42/a) (43).

 

 

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(11) Sostituisce la lettera d) al comma 3 dell'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(12) Aggiunge un periodo al comma 6 dell'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(13) Aggiunge il comma 15-bis all'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(14) Aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 3 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(15) Sostituisce l'alinea del comma 6 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(16) Sostituisce la lettera c) del comma 6 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(17) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(18) Sostituisce la lettera a) al comma 10 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(19) Sostituisce la lettera b) al comma 10 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(20) Sostituisce il comma 3 dell'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(21) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(22) Sostituisce il comma 6 dell'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(23) Sostituisce la lettera a) al comma 14 dell'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(24) Sostituisce la lettera b) al comma 14 dell'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(25) Aggiunge l'art. 9-bis alla L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(26) Sostituisce la rubrica dell'art. 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(27) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(28) Sostituisce il comma 4 dell'art. 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(29) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(30) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(31) Sostituisce il comma 6 dell'art. 14, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(32) Sostituisce la rubrica dell'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(33) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(34) Aggiunge la lettera b-bis) e b-ter) al comma 4 dell'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(35) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(36) Sostituisce, con due periodi, l'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(37) Sostituisce il comma 1 dell'art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(38) Sostituisce il comma 5 dell'art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(39) Aggiunge un periodo al comma 6 dell'art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(40) Aggiunge il comma 9-bis all'art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(41) Aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(42) Aggiunge l'art. 16-bis al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

(42/a) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 18, comma 1, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(43) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27. Il presente articolo era stato successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge.

 


L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 24 e 34)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 14 febbraio 2003, n. 9;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 19 marzo 2003; Nota 27 marzo 2003; Nota 10 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 23 gennaio 2003, n. 4; Informativa 13 febbraio 2003, n. 8; Informativa 14 febbraio 2003, n. 10; Informativa 25 febbraio 2003, n. 11; Circ. 5 agosto 2004, n. 49;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 31 dicembre 2002, n. 110; Msg. 13 gennaio 2003, n. 40; Circ. 17 gennaio 2003, n. 6; Circ. 17 gennaio 2003, n. 7; Msg. 21 gennaio 2003, n. 18; Circ. 22 gennaio 2003, n. 10; Msg. 22 gennaio 2003, n. 2; Msg. 22 gennaio 2003, n. 41; Circ. 27 gennaio 2003, n. 16; Circ. 27 gennaio 2003, n. 18; Msg. 30 gennaio 2003, n. 9; Msg. 30 gennaio 2003, n. 11; Circ. 10 febbraio 2003, n. 30; Msg. 11 febbraio 2003; Circ. 26 febbraio 2003, n. 42; Circ. 26 febbraio 2003, n. 44; Msg. 6 marzo 2003, n. 8; Msg. 6 marzo 2003, n. 76; Msg. 10 marzo 2003, n. 30; Msg. 20 marzo 2003, n. 37; Msg. 21 marzo 2003, n. 10; Msg. 25 marzo 2003, n. 256; Circ. 27 marzo 2003, n. 64; Msg. 9 aprile 2003, n. 284; Circ. 24 aprile 2003, n. 83; Circ. 16 maggio 2003, n. 88; Circ. 11 agosto 2003, n. 142; Msg. 27 novembre 2003, n. 391; Circ. 9 aprile 2004, n. 63; Circ. 16 giugno 2004, n. 95; Msg. 21 giugno 2004, n. 19566; Circ. 2 agosto 2004, n. 119; Msg. 2 agosto 2004, n. 24332; Msg. 5 agosto 2004, n. 24950

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 21 marzo 2003, n. 659;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E; Ris. 8 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E; Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D; Ris. 31 gennaio 2003, n. 21/E; Circ. 4 febbraio 2003, n. 7; Circ. 11 febbraio 2003 , n. 1/DPF; Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003; Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 42/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 45/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 49/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E; Ris. 28 febbraio 2003, n. 52/E; Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D; Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E; Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E; Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E; Nota 27 marzo 2003, n. 2198/DPF; Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E; Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 92/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E; Circ. 28 aprile 2003, n. 22/E; Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E; Circ. 6 maggio 2003, n. 26/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 101/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 105/E; Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E; Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E; Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E; Nota 6 novembre 2003, n. 179856; Circ. 27 novembre 2003, n. 51; Ris. 18 dicembre 2003, n. 225/E; Circ. 22 dicembre 2003, n. 57; Ris. 23 dicembre 2003, n. 229/E; Nota 15 marzo 2004, n. 1277/III/03; Nota 1 aprile 2004; Circ. 9 aprile 2004, n. 16/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 63/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 10 giugno 2004, n. 23/E; Circ. 30 giugno 2004, n. 29; Circ. 23 luglio 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 97/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Nota 22 settembre 2004, n. 140496;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 16 aprile 2003, n. 276; Nota 19 maggio 2003, n. 353;

- Ministero della difesa: Circ. 13 gennaio 2003, n. DGPM/IV/10/4/3948;

- Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04.

 

 

Art. 24.

Acquisto di beni e servizi.

1. [Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (21/d)] (21/e) (21/f).

 

2. [Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

 

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

 

 

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

 

 

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381] (21/g) (21/h).

 

3. [Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488] (21/i). Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (21/l) (21/m).

 

3-bis. [Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3 (21/n)] (21/o).

 

4. [I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto] (21/p).

 

4-bis. [Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4 (21/q)] (21/r).

 

5. [Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti] (21/s).

 

6. [Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici] (21/t).

 

6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo (21/u) (21/v).

 

6-ter. [Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici (21/w)] (21/x).

 

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di esecuzione di lavori e di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze (21/y) (21/z).

 

8. [I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore] (21/zz).

 

9. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento] (22).

 

 

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(21/d) In deroga alle limitazioni di spesa previste dal presente comma vedi l'art. 1-ter, D.L. 31 marzo 2003, n. 52, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 3, comma 4, D.L. 10 luglio 2003, n. 165.

(21/e) Comma soppresso dall'art. 15, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(21/f) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/g) Comma soppresso dall'art. 15, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(21/h) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/i) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/l) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21/m) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/n) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione. A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(21/o) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/p) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/q) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21/r) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/s) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/t) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/u) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21/v) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/w) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21/x) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/y) Comma così modificato dal comma 454 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 30 luglio 2003.

(21/z) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/zz) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(22) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

 

 

Art. 34.

Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

 

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

 

 

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

 

 

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (24/b).

 

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002 (24/c).

 

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.

 

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

 

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

 

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'àmbito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5 (24/d).

 

7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonché nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.

 

8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.

 

9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: «in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

 

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

 

11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario (24/e).

 

12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

(25).

 

13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. [Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese] (25/a) (25/b).

 

13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università (25/c).

 

14. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

 

16. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

 

17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 13 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

 

18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003 (25/d).

 

19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (25/e).

 

20. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003 (25/f).

 

21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

 

22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) (26);

 

 

b) (27).

 

24. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori dodici mesi (27/a).

 

25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) (28);

 

b) (29) (29/a).

 

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(24/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per il personale del Ministero degli affari esteri, vedi il D.P.R. 1° marzo 2004, n. 89.

(24/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per il personale del Ministero degli affari esteri, vedi il D.P.R. 1° marzo 2004, n. 89.

(24/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 31 luglio 2003.

(24/e) La Corte costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 2004, n. 390 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002». Vedi, anche, l'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 maggio 2003. Per i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato vedi, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al servizio sanitario nazionale, il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e, per le amministrazioni provinciali e comunali, il D.P.C.M. 12 settembre 2003.

(25) Il testo del comma 1-bis è stato inserito nell'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

(25/a) Periodo soppresso dall'art. 2, D.L. 9 maggio 2003, n. 105.

(25/b) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 4, D.L. 10 luglio 2003, n. 165.

(25/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 9 maggio 2003, n. 105, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(25/d) A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(25/e) Vedi, anche, l'art. 3, comma 62, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(25/f) Per l'ulteriore proroga dei comandi di cui al presente comma vedi l'art. 3, comma 64, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(26) Sostituisce il comma 1 dell'art. 28, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(27) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'art. 28, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(27/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 23-quinquies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(28) Sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'art. 28, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(29) Sostituisce il comma 7 dell'art. 28, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(29/a) Vedi, anche, l'art. 3, commi da 53 a 60, L. 24 dicembre 2003, n. 350.


D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 17 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 18 marzo 2003, n. 42.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003 (2). Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002 (3).

 

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003 (4).

 

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: «Enduring Freedom» nell'àmbito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003 (5).

 

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: «International Security Assistance Force» (ISAF), è differito al 30 giugno 2003 (6).

 

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003 (7).

 

6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003 (8).

 

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 389.023.554 (9).

 

 

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(2) Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 231. In precedenza il termine era stato prorogato dal comma 1 dell'art. 7, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(3) Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 2, L. 11 agosto 2003, n. 231. In precedenza il termine era stato prorogato dal comma 1 dell'art. 8, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(4) Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 231. In precedenza il termine era stato prorogato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(5) Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 231. In precedenza il termine era stato prorogato dal comma 3 dell'art. 7, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(6) Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 231. In precedenza il termine era stato prorogato dal comma 4 dell'art. 7, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(7) Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 2, L. 11 agosto 2003, n. 231. In precedenza il termine era stato prorogato dal comma 2 dell'art. 8, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(8) Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 231. In precedenza il termine era stato prorogato dal comma 5 dell'art. 7, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma così modificato dalll'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 231. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 2.

Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

1. È autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (9/a), la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: «EUPM», prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea (10).

 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito (11).

 

 

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(9/a) Per il differimento del termine vedi il comma 3 dell'art. 4, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, L. 11 agosto 2003, n. 231.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 231.

 

 

Art. 2-bis.

 Partecipazione italiana ai processi di pace in corsa per la Somalia e il Sudan.

1. È autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (12).

 

 

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(12) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42. Vedi, anche, l'art. 3, L. 11 agosto 2003, n. 231. Per il differimento del termine previsto dal presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

 

Art. 2-ter.

Disposizioni in materia di personale militare.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «nello svolgimento di attività operative» è inserita la seguente: «ovvero».

 

2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331» (13).

 

 

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(13) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42.

 

 

Art. 3.

Trattamento economico.

1. L'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2 (14).

 

2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.

 

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito (15).

 

 

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(14) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 231.

(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 231. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 8, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

 

Art. 4.

Disposizioni in materia contabile.

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

 

 

Art. 5.

Compagnia di fanteria rumena.

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.

 

 

Art. 6.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

 

Art. 7.

Cessione di materiali.

1. Nell'àmbito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

 

 

Art. 8.

Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri.

1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.

 

2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

 

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

 

Art. 9.

Disposizioni di convalida.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 10.

 Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (16).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42.

 

 

Art. 11.

 Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


L. 18 marzo 2003, n. 42.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2003, n. 66.

 

 

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Art. 2

1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

 

 

 

 

Allegato

 

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 (2)

 

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(2) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.

 


D.L. 10 luglio 2003, n. 165.
Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2003, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 219 (Gazz. Uff. 19 agosto 2003, n. 191), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonché al ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari;

 

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Capo I - Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamità all'estero

 

Art. 1.

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003 (2/a), ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare (3):

 

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

 

 

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

 

 

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

 

 

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati (3/a).

 

 

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(2/a) Per il differimento del termine vedi l'art. 1, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

(3) Alinea così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(3/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

 

 

Art. 2.

Organizzazione della missione.

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite (4):

 

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

 

 

b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

 

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal D.M. 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

 

 

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(4) Alinea così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 3.

Regime degli interventi.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

 

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (5).

 

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

 

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

 

 

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(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 4.

Risorse umane e dotazioni strumentali.

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (6).

 

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

 

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

 

3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari (7).

 

 

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(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 160 e l'art. 3, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 5.

Calamità naturali in territorio estero.

[1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza] (8).

 

 

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(8) Articolo soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Capo II - Invio in Iraq di un contingente militare e proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

 

Art. 6.

Invio in Iraq di un contingente militare.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003 (8/a), la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

 

 

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(8/a) Per il differimento del termine vedi l'art. 2, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

 

Art. 6-bis.

Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'àmbito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6 (9).

 

 

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(9) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 7.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.

[1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

 

a) Joint Forge in Bosnia;

 

 

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

 

 

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

 

 

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

 

 

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

 

 

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

 

 

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

 

 

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

 

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.

 

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavou ad essa collegata.

 

4. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Securty Assistance Force-ISAF.

 

5. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

 

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586] (10).

 

 

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(10) Articolo soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219. Vedi, ora, l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 231.

 

 

Art. 8.

Termini relativi alla partecipazione di personale dalla Forze di polizia a operazioni internazionali.

[1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

 

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

 

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

 

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414] (11).

 

 

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(11) Articolo soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219. Vedi, ora, l'art. 2, L. 11 agosto 2003, n. 231.

 

 

Art. 9.

Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan.

[1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42] (12).

 

 

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(12) Articolo soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219. Vedi, ora, l'art. 3, L. 11 agosto 2003, n. 231.

 

 

Art. 10.

Rinvii normativi.

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (13).

 

 

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(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 10-bis.

Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali.

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni (14).

 

 

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(14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 11.

Indennità di missione.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui all'articolo 6 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali (15).

 

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman (16).

 

3. [L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti] (17).

 

4. [Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero] (18).

 

 

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(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(17) Comma soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(18) Comma soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 12.

Disposizioni in materia contabile.

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 4 (19).

 

 

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(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 13.

Compagnia di fanteria rumena.

[1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15] (20).

 

 

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(20) Articolo soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219. Vedi, ora, l'art. 9, L. 11 agosto 2003, n. 231.

 

 

Art. 14.

Cessione di materiali e sostegno logistico.

[1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afhgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

 

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afghane] (21).

 

 

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(21) Articolo soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219. Vedi, ora, l'art. 10, L. 11 agosto 2003, n. 231.

 

 

Art. 15.

 Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

[1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».

 

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003] (22).

 

 

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(22) Articolo soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219. Vedi, ora, l'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 231.

 

 

Capo III - Disposizioni in materia penale

 

Art. 16.

Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 6 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 (23).

 

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle operazioni di cui agli articoli 1 e 6, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate (24).

 

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

 

4. [Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6] (25).

 

 

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(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(25) Comma soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

 

Capo IV - Disposizioni finali

 

 

Art. 17.

 Disposizioni di convalida.

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 18.

 Copertura finanziaria.

[1. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

 

«3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro.»] (26).

 

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (27).

 

3. [All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27] (28).

 

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (29).

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(26) Comma soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(28) Comma soppresso dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

(29) Comma così sostituito dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

Art. 19.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 


L. 11 agosto 2003, n. 231.
Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 2003, n. 197.

 

 

 

Art. 1

Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali.

1. È differito al 31 dicembre 2003 (2) il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

 

a) Joint Forge in Bosnia;

 

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

 

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

 

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

 

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

 

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

 

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

 

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

 

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.

 

3. È differito al 31 dicembre 2003 (3) il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata.

 

4. È differito al 31 dicembre 2003 (4) il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.

 

5. È differito al 31 dicembre 2003 (5) il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

 

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

 

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(2) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 1 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

(3) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 2 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

(4) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 3 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

(5) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 4 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

 

 

Art. 2

Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali.

1. È differito al 31 dicembre 2003 (6) il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

 

2. È differito al 31 dicembre 2003 (7) il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

 

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

 

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

 

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(6) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

(7) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 2 dell'art. 4, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.

 

 

 

Art. 3

Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan.

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

 

 

 

Art. 4

Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

 

 

 

Art. 5

Rinvii normativi.

 

 

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

 

Art. 6

Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali.

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, e al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 7

Indennità di missione.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

 

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

 

 

Art. 8

Disposizioni in materia contabile.

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, comma 1.

 

 

 

Art. 9

Compagnia di fanteria rumena.

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

 

Art. 10

Cessione di materiali e sostegno logistico.

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d'armamento.

 

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afghane.

 

 

 

Art. 11

Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».

 

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

 

Art. 12

Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

 

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

 

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

 

 

Art. 13

Disposizioni di convalida.

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

 

 

Art. 14

Relazione sulle operazioni internazionali in corso.

1. Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'àmbito delle operazioni internazionali in corso.

 

 

 

Art. 15

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 16

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


D.L. 28 novembre 2003, n. 337.
Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2003, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 369 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2004, n. 8), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.

 

1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998 (2).

 

1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro (3).

 

2. I benefìci di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

 

3. Per il conferimento dei benefìci previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno (4).

 

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 (5).

 

 

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(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.

 (3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.

 (4) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.

 (5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.

 

 

 

Art. 2.

1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000 (6).

 

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

 

 

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(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.

 

 

 

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale (7).

 

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 346.000 euro a decorrere dall'anno 2004 (8).

 

 

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(7) Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 marzo 2004, n. 68.

(8) Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

 

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (7).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

 

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(7) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.

 

 

 

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 


 

D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.
Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2004, n. 17 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonché per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;

 

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Capo I - Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

Art. 1.

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

 

2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

 

3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450 per l'anno 2004 (2).

 

 

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(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 1-bis.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste» (3).

 

 

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(3) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Capo II - Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Art. 2.

Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq.

1. È differito al 30 giugno 2004 (3/a) il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.

 

2. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 209.017.084 per l'anno 2004 (4).

 

 

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(3/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 4, D.L. 24 giugno 2004, n. 160.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 3.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.

1. È differito al 30 giugno 2004 (4/a) il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

 

a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

 

 

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

 

 

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

 

 

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

 

 

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

 

 

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

 

 

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

 

 

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).

 

2. È differito al 30 giugno 2004 (4/b) il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate.

 

3. È differito al 30 giugno 2004 (4/c) il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.

 

4. È differito al 30 giugno 2004 (4/d) il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

 

5. È differito al 30 giugno 2004 (4/e) il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 (5).

 

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802 per l'anno 2004 (6).

 

 

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(4/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(4/b) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(4/c) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(4/d) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(4/e) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 4.

Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali.

1. È differito al 30 giugno 2004 (6/a) il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

 

2. È differito al 30 giugno 2004 (6/b) il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

 

3. È differito al 30 giugno 2004 (6/c) il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 (7).

 

4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004 (7/a), la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima.

 

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927 per l'anno 2004 (8).

 

 

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(6/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(6/b) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(6/c) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(7) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

(7/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 5.

Rinvii normativi.

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

Art. 6.

Trattamento assicurativo.

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'àmbito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257 per l'anno 2004 (9).

 

 

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(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 7.

Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali.

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

 

Art. 8.

Indennità di missione.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

 

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 752.060 per l'anno 2004 (10).

 

 

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(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 9.

Disposizioni in materia contabile.

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15 del presente decreto (11).

 

 

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(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 9-bis.

 Cessione di materiali e sostegno logistico.

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

 

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene (12).

 

 

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(12) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 10.

Compagnia di fanteria rumena.

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

Art. 11.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

 

 

Art. 12.

Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate (13).

 

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

 

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui ag1i articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

 

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(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

 

Art. 13.

Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri.

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni (14).

 

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

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(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 13-bis.

Forze di completamento.

1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

 

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

 

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

 

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

 

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio (15).

 

 

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(15) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 13-ter.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria.

1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute (16).

 

 

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(16) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68. Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

 

 

Capo III - Disposizioni finali

Art. 14.

Disposizioni di convalida.

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

 

Art. 15.

 Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (17).

 

2. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(17) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

Art. 16.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.L. 24 giugno 2004, n. 160.
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2004, n. 147 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 207 (Gazz. Uff. 12 agosto 2004, n. 188), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali e disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero;

 

Viste le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la Risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;

 

Viste le Risoluzioni n. 6-00095 e n. 6-00062 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione (in condizioni di sicurezza) degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;

 

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana ad altre operazioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Capo I - Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

 

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione (1/a).

 

2. Nell'àmbito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

 

a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

 

 

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

 

 

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

 

 

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

 

2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani (2).

 

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

 

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(1/a) Per la proroga dell'autorizzazione di spesa vedi l'art. 1, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

 

 

Art. 2.

Organizzazione della missione.

1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

 

2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

 

Art. 3.

Rinvii normativi.

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

 

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

 

Capo II - Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

 

Art. 4.

Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali.

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004 (2/a), il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004 (3)

 

2. [È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004] (4).

 

3. [È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, per la quale è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004] (5).

 

4. [È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, per le quali è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004:

 

a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

 

 

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

 

 

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

 

 

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

 

 

e) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania] (6).

 

5. [È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004] (7).

 

6. [È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004] (8).

 

7. [È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004] (9).

 

8. [È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan, per la quale è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004] (10).

 

 

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(2/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 4, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

(4) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(5) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 1, comma 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(6) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 1, commi 3 e 4, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(7) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 1, comma 5, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(8) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 1, comma 6, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(9) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 1, comma 7, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(10) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 1, comma 8, L. 30 luglio 2004, n. 208.

 

 

Art. 5.

Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali.

[1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

 

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, per i quali è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

 

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

 

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, per la quale è autorizzata la spesa di € 407.436 per l'anno 2004] (11).

 

 

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(11) Articolo soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente articolo sono ora contenute nell'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.

 

 

Art. 6.

Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali.

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004 (12).

 

2. Nell'àmbito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per l'anno 2004 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene (13).

 

3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'àmbito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.

 

4. [Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15] (14).

 

5. [Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania] (15).

 

 

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(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

(14) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 3, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(15) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 3, comma 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.

 

 

Art. 7.

Indennità di missione.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali (16).

 

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman (17).

 

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

4. [L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti] (18).

 

5. [Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero] (19).

 

 

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(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

(18) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 4, comma 3, L. 30 luglio 2004, n. 208.

(19) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 4, comma 4, L. 30 luglio 2004, n. 208.

 

 

Art. 8.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali.

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

 

Art. 9.

Disposizioni in materia contabile.

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

 

 

Art. 10.

Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 (20).

 

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate (21).

 

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

 

4. [Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002] (22).

 

 

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(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

(22) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 7, comma 4, L. 30 luglio 2004, n. 208.

 

 

Art. 11.

 Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria.

[1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68] (23).

 

 

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(23) Articolo soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207. Le disposizioni del presente articolo sono ora contenute nell'art. 8, L. 30 luglio 2004, n. 208.

 

 

Art. 12.

Rinvii normativi.

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (24).

 

 

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(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

 

 

Capo III - Disposizioni finali

 

Art. 13.

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 289.549.823 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (25).

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207.

 

 

Art. 14.

 Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.