XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - Schema di D.Lgs. n. 432 (art. 2, co. 1, lett. C) L. 28 marzo 2003, n.53)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 367
Data: 01/12/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura;testo dello schema; articoli della Nuova Costituzione europea; normativa di riferimento; accordi sanciti in sede di Conferenza unificata; dottrina e articoli di pubblicistica.
Descrittori:
DIRITTO ALLO STUDIO   ISTRUZIONE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
SCH.DEC n.432 del 19/11/04     

Servizio studi

 

pareri al governo

Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

Schema di D.Lgs. n. 432

(art.2,, co. 1, lett. C) L 28 marzo 2003, n. 53)

n. 367

 


xiv legislatura

1° dicembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0320.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi 3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati 10

Elementi per l’istruttoria legislativa  12

§      Conformità con la norma di delega  12

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  14

§      Compatibilità comunitaria  14

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  15

§      Impatto sui destinatari delle norme  16

§      Formulazione del testo  17

Schede di lettura

§      1. La “Legge Moratti” 21

§      2. L’attuazione delle deleghe previste dalla legge  26

§      3. L’obbligo scolastico e formativo  31

§      4. I crediti formativi 33

Testo dello schema di D.Lgs.

§      Relazione illustrativa  37

§      Relazione illustrativa allo schema di Dlg presentato al Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2004  38

§      Relazione tecnica  39

§      Analisi tecnico-normativa  40

§      Analisi di impatto della regolamentazione  41

§      Articolato dello schema in esame  42

§      Parere della Conferenza Unificata, 14 ottobre 2004  44

§      MIUR, Nota sulle proposte emendative delle regioni e dell’UPI, luglio 2004  45

§      Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, parere del 23 settembre 2004  46

§      ANCI-UPI, parere del 14 ottobre 2004  47

Documentazione parlamentare

§      A.C. 5388, (Governo), Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 , (Artt. II-74, III-117, III-141, III-282, III-283) 51

Normativa di riferimento

Normativa italiana

§      Cost. 27 dicembre 1947  Costituzione della Repubblica italiana.  (artt. 33, 34, 76, 87, 117) 60

§      R.D. 18 giugno 1931, n. 773  Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  (art. 12) 65

§      Codice penale (art. 731) 66

§      L. 5 agosto 1978, n. 468  Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio  (art. 11/ter) 67

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17) 71

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate  74

§      D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 111 e 192) 112

§      L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa  (artt. 1 e 21) 114

§      D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (artt. 3 e 8) 124

§      D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469  Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59  (art. 4) 126

§      D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59  129

§      L. 17 maggio 1999, n. 144  Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali  (art. 68) 144

§      L. 10 marzo 2000, n. 62  Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione  147

§      D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257  Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della L. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età  152

§      L. 14 febbraio 2003, n. 30  Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro  159

§      L. 28 marzo 2003, n. 53  Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale  172

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)  (art. 3, co. 92 e 94) 182

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (Titolo VI) 184

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59  Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53  (artt. 4, 7, 10 ) 195

§      Ministero del lavoro e delle politiche sociali  Circ. 14 ottobre 2004, n. 40/2004  Il nuovo contratto di apprendistato. 199

Accordi sanciti in sede di  Conferenza unificata

§      Conferenza Unificata, seduta del 19 giugno 2003  210

§      Conferenza Stato-regioni, seduta del 15 gennaio 2004  211

§      Conferenza Unificata, seduta del 28 ottobre 2004  213

Dottrina

§      G. Meloni, Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione da Quaderni costituzionali, n. 2/2003  216

§      G. Della Valle Pauciullo, L’obbligo di istruzione e di formazione professionale nella legislazione attuale, da Rivista Giuridica della Scuola, n. 4-5/2003  217

Documentazione

§      Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, parere del 15 luglio 2004  221

§      ISFOL, “Attuazione del diritto-dovere all’Istruzione e alla formazione”, tratto dal sito: www.isfol.it/BASIS/web/prod/ document/DDD/sfn_homeist.htm   222

§      ISFOL, Rapporto 2004, Cap. 1.5. L’obbligo formativo e i nuovi modelli di istruzione e formazione  223

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

432

Titolo

Schema di decreto legislativo concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formulazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

Norma di delega

Legge 21 marzo 2003, n. 53 (art. 2, co. 1, lett. c)

Settore d’intervento

Istruzione

Numero di articoli

11

Date

 

§       presentazione

22 novembre 2004

§       assegnazione

23 novembre 2004

§       termine per l’espressione del parere

22 gennaio 2005

§       scadenza della delega

17 aprile 2005

Commissione competente

VII e V

Rilievi di altre Commissioni

NO


Struttura e oggetto

Contenuto

 

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53[1].

La legge 28 marzo 2003, n. 53, riguardante “la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”, stabilisce, all’articolo 2, comma 1, lettera a), i principi ed i criteri direttivi che i decreti devono osservare nella definizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; tale diritto deve essere garantito a tutti per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto in esame intende quindi disciplinare il diritto all’istruzione e alla formazione e il correlativo dovere di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, orientandola al pieno successo formativo.

 

Lo schema di decreto comprende 11 articoli.

 

L’articolo 1 definisce il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, riportando testualmente gli obiettivi enunciati dalla citata legge 53/03, all’articolo 2, comma 1, lettera a). Il comma 2 precisa che l’obbligo scolastico è ridefinito e ampliato, mentre il comma 3 richiama la durata minima - 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il 18mo anno di età - e le sedi istituzionali della fruizione del diritto, vale a dire le istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie (il cui riferimento esplicito è stato introdotto per accogliere un’istanza delle regioni) e l’apprendistato[2]. Il comma 4, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, introduce la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come previsto dall’articolo 111 del TU sull’istruzione[3], con riferimento all’obbligo scolastico. Il comma successivo (che riporta il numero 4 anziché il numero 5)[4] prevede la gratuità della fruizione del diritto, il comma 6 ne ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, richiamando, a fondamento di tale dovere, l’articolo 4 della Costituzione. Si ricorda che tale articolo, dopo aver riconosciuto, al comma 1 il diritto al lavoro, attribuisce a ciascun cittadino il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Il comma 7, infine, garantisce l’introduzione nel sistema delle persone in situazione di handicap, mentre il comma 8 stabilisce che l’attuazione del diritto-dovere avvenga con gradualità, secondo le modalità previste al successivo articolo 8.

 

L’articolo 2 stabilisce che il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria (comma 1) e prosegue nel sistema dei licei o della istruzione e formazione professionale (comma 3). Per favorire una adeguata scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, le scuole secondarie di primo grado organizzano iniziative di orientamento[5] sulla base dei percorsi personalizzati di ciascun allievo (comma 2). Il comma 4 riassume le funzioni delle istituzioni del secondo ciclo, i cui titoli sono valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione. Tali livelli comprendono anche gli standard minimi per l’accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale.

In proposito, si ricorda che la legge 53/2003, al’art. 7, comma 1, lett. c), ha delegato il governo a definire gli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. La determinazione degli standard minimi ai fini dell’accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale viene pertanto introdotta in maniera innovativa dal decreto, che peraltro non definisce le modalità di tale accreditamento.

Si ricorda inoltre che già il decreto concernente l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e istruzione professionale (articolo 1, comma 1) aveva assimilato i livelli essenziali di prestazione, ai fini delle verifiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa per la formazione professionale, agli standard minimi formativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge n. 53 del 2003[6].

 

Il comma 5 richiama, tra i soggetti che concorrono all’attuazione del diritto-dovere, oltre alle istituzioni scolastiche e formative, le famiglie e coloro che assumono con il contratto di apprendistato.

 

L’articolo 3, riformulato a seguito delle osservazioni mosse dalle regioni, disciplina il funzionamento del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti che, per le finalità previste dagli articoli precedenti, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e assicura l’integrazione dell’anagrafe con le anagrafi territoriali nonché il coordinamento con i servizi per l’impiego[7] in materia di orientamento, informazione e tutorato.

 

Previa intesa con la Conferenza unificata è prevista l’adozione da parte del MIUR, di concerto con il Ministero del lavoro, delle linee guida per la realizzazione dei piani di intervento sulle attività di orientamento, recupero degli abbandoni e contenimento della dispersione scolastica (articolo 4).

In proposito si ricorda che il decreto concernente l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e istruzione professionale ha attribuito all’INVASI compiti di valutazione in merito alle iniziative di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica e formativa (articolo 3, comma 1, lett. d)) [8].

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il comma 2 di tale articolo ha inoltre accolto le modifiche sollecitate dalle regioni circa il coordinamento delle azioni tra le istituzioni scolastiche e le regioni in materia di programmazione e orientamento.

 

Ai sensi dell’articolo 5, la frequenza di qualsiasi segmento dei percorsi del secondo ciclo nonché le esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages comportano la valutazione in crediti e la certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini dei passaggi tra i diversi percorsi del sistema (regolati dal successivo articolo 6). La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo[9] per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Per le modalità di riconoscimento di tale qualifica, l’articolo, infine, rinvia al comma 2, dell’articolo 51, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276[10].

Si segnala in proposito che è stato siglato in data 28 ottobre 2004 un accordo per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi tra il MIUR, il Ministero del Lavoro, le Regioni e gli Enti locali ai fini della spendibilità dei titoli su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai percorsi formativi sperimentali avviati sulla base dell’Accordo del 19 giugno 2003[11]. Oltre alle modalità per la certificazione, il documento afferma il diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e formazione nonché la salvaguardia dell’unitarietà del sistema educativo di istruzione e formazione.

 

L’articolo 7 individua i genitori come responsabili dell’adempimento del diritto-dovere, mentre alla vigilanza sono preposti il comune, il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa, la provincia nonché i soggetti che assumono con contratto di apprendistato. Il comma 3, in caso di mancato adempimento, rimanda alle sanzioni previste dalle norme vigenti. In proposito la relazione illustrativa fa riferimento all’articolo 731 del codice penale nonché all’articolo 12 del TU sulle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Con riferimento a tali norme, si segnala che l’articolo 12 del TU riguarda il diniego di autorizzazioni di polizia per coloro che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare di minori, mentre l’articolo 731 del codice penale  commina un’ammenda fino a sessantamila lire per coloro che omettono di rispettare tale obbligo. Occorrerebbe pertanto valutare la congruità di tali sanzioni.

 

L’articolo 8 dispone una attuazione graduale del diritto-dovere, fino al raggiungimento della quale è previsto che la gratuità delle tasse copra i primi due anni del secondo ciclo[12]. Il comma 4, accogliendo un’istanza delle regioni, stabilisce che le risorse relative all’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale siano attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell’incremento alle iscrizioni.

 

L’articolo 9 prevede un’attività di monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del decreto da parte dell’ISFOL nonché, su richiesta delle regioni, dell’INDIRE[13] e dell’INVALSI[14], i cui risultati sono comunicati alla Conferenza unificata, mentre il Ministro presenta una relazione triennale al Parlamento.

 

Infine, l’articolo 10 contiene una norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre l’articolo 11, recante le norme di copertura finanziaria prevede che ai relativi oneri si provveda con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

In merito alla quantificazione degli oneri, la relazione tecnica fa presente che al diritto-dovere all’istruzione e formazione sarà data piena attuazione attraverso i decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

In proposito, si ricorda che, da ultimo, la legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha stabilito che, in attesa della regolamentazione del diritto-dovere d’istruzione di cui alla legge n. 53/2003, siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti del primo anno delle scuole superiori statali. Con riferimento pertanto al provvedimento in esame, la copertura finanziaria - secondo quanto emerge dalla relazione tecnica - riguarda esclusivamente le minori entrate derivanti dagli alunni che frequentano il secondo anno della scuola secondaria superiore, per un importo pari a 11,88 milioni di euro per il 2004[15], 15,81 milioni di euro per il 2005 e 15,81 milioni di euro per il 2006.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di D. Lgs. è corredato dalla relazione illustrativa; dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico-normativa, dall’analisi di impatto della regolamentazione e dal parere della Conferenza unificata.

 

In particolare, la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa[16] in ordine agli articoli 4 (Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni), 5 (Riconoscimento dei crediti e certificazione) e 6, co. 1 (Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione).

Con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 6, comma 2, 7, 8, 9 e 10, le regioni si sono espresse in modo differenziato:

§       le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano hanno espresso parere negativo;

§       le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia hanno espresso parere favorevole.

 

La relazione illustrativa segnala che il MIUR ha comunque recepito alcuni emendamenti proposti dalle regioni (anche sugli articoli per i quali non è stata raggiunta l’intesa), dando conto nella relazione delle motivazioni di accoglimento o meno delle proposte emendative.

Si segnala che la Conferenza unificata, nell’esprime il proprio parere, ha tenuto conto dell’accoglimento da parte del MIUR di alcune proposte di modifica (articolo 1, co. 3, e articolo 8); queste ultime, tuttavia, non risultano inserite nello schema di decreto in esame.

 

Nel parere, inoltre, le regioni evidenziano il permanere di alcune questioni irrisolte:

§       le risorse finanziarie, ritenute insufficienti per l’attuazione del diritto-dovere;

§       il non accoglimento della definizione del diritto-dovere contestualmente al decreto di riordino del secondo ciclo;

§       l’inadeguato riconoscimento del ruolo delle regioni e delle autonomie locali in materia di istruzione e di istruzione e formazione.

 

A seguito della mancata intesa, il governo ha ritenuto necessario, poiché il provvedimento riveste “essenziale importanza ai fini della riforma della scuola”, attivare la procedura di cui all’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281[17], secondo la quale, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il governo ha ritenuto infondate le ragioni del mancato raggiungimento dell’intesa, in quanto:

a)        il piano programmatico degli interventi finanziari, rappresentando un intervento volto a sostenere il quadro complessivo di riforma della scuola, non potrebbe condizionare l’emanazione dei decreti attuativi della legge 53;

b)        gli oneri finanziari sarebbero stati quantificati e conseguentemente coperti con una quota dello stanziamento previsto dall’art. 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Oggetto della delega

L’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la “definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”; in particolare, per quanto qui interessa, la delega ha per oggetto:

 

·         la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 2, co. 1, lett. c) della legge).

 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 7, co. 1, lett. c) ha delegato il governo a definire, attraverso l’emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

Termine per l’esercizio della delega

Il termine per l’esercizio della delega è fissato a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.53/2003, ossia al 17 aprile 2005. L’art. 3 del ddl di conversione del DL 266/2004[18]  (A.C. 5454, attualmente all’esame della Camera) proroga tale termine al 17 ottobre 2005.

 

Principi e criteri direttivi

Per l’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, art. 2, co. 1, lett. c), della legge 53/2003 prevede i seguenti principi e criteri direttivi:

 

§      è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;

§      l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

§      è garantita l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

§      la fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;

§      nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

§      l'attuazione del diritto-dovere è graduale e viene rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge stessa.

Aspetti procedurali

L’articolo 1, comma 2, stabilisce che i decreti sono adottati su proposta del MIUR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 60 giorni dalla data di trasmissione degli schemi (decorso tale termine gli schemi possono comunque essere adottati). Ai sensi del secondo periodo dell’articolo 1, comma 2, per i provvedimenti relativi all’istruzione e formazione professionale in luogo del parere  è richiesta la previa intesa con la Conferenza unificata.

 

L'articolo 7, commi 7 e 8, stabilisce che lo schema di ciascuno dei D.Lgs. di cui sopra sia  corredato da relazione tecnica (ai sensi dell'art. 11-ter della L. 468 del 1978[19]) e che i D.Lgs. recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il parametro costituzionale di riferimento è rappresentato dalle disposizioni costituzionali che intervengono, direttamente o indirettamente, in materia di istruzione e formazione. Alla luce dei contenuti del provvedimento in esame occorre fare riferimento, in particolare, alle seguenti norme:

·         articolo 33, comma 2, Cost., secondo il quale “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”;

·         articolo 117, comma 2, Cost., che rimette alla competenza esclusiva statale la disciplina delle “norme generali sull’istruzione” (lett.n) e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett.m);

·         articolo 117, comma 3, Cost., che rimette alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento al settore istruzione, gioventù, sport e formazione professionale, si ricorda che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 ed ora in fase di ratifica[20], prevede che l’Unione in tale settore abbia competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in tale ambito non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

In particolare, la Parte II del Trattato, che riproduce la Carta dei Diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 settembre 2000, stabilisce, all’articolo II-74, che ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Tale diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

Nella Parte III (politiche e funzionamento dell’Unione), l’articolo III-117 introduce l’obbligo per l'Unione di tener conto delle esigenze connesse con la promozione, tra l’altro  di un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana. A tal fine, l’articolo III-141 dispone che una legge quadro europea faciliti l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, anche attraverso il reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri titoli.

L’articolo III-282 definisce gli obiettivi dell'Unione nel settore dell’istruzione, per il quale esso non reca norme innovative, tra i quali, si ricordano, in particolare, lo sviluppo della dimensione europea dell'istruzione‚ mediante la diffusione delle lingue degli Stati membri; la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri.

Il successivo articolo III-283 prevede l’attuazione di una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri‚ nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

 

Si ricorda, infine, che il Consiglio europeo di Lisbona del 23/24 marzo 2000, fissando obiettivo di far divenire l’Europa l’economia più competitiva e dinamica a livello mondiale, ha posto le basi fondamentali per il rilancio dei sistemi di istruzione e formazione indicando alcune priorità da raggiungere: attribuire una priorità all’apprendimento durante tutto l’arco della vita, in particolare per le fasce più deboli; aumentare gli investimenti pro capite in risorse umane; elevare il livello di istruzione per tutti i giovani ed offrire un ampia gamma di opportunità formative; definire nuove competenze di base; aumentare la mobilità, anche con l’uso di incentivi appropriati; migliorare l’occupabilità dei giovani, attraverso sistemi di alternanza diffusi, e degli adulti, con il sostegno alla formazione continua.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Il provvedimento ha attinenza con la materia scolastica. Il principio dell’autonomia scolastica è stato stabilito dall'art. 21 della L. 59/1997, che ha attribuito alle istituzioni scolastiche personalità giuridica e autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria, demandandone l’attuazione a regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, della L. 400/19889). Il principale di questi è il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, secondo il quale l’autonomia si sostanzia nella predisposizione ed attuazione, da parte di ciascun istituto, di un Piano dell’offerta formativa (POF), che comprende anche attività extracurricolari ed educative progettate in relazione al contesto culturale e socioeconomico (iniziative di recupero, sostegno, orientamento scolastico e professionale, attivazione di insegnamenti facoltativi e percorsi didattici individualizzati). Uno dei cardini di tale organizzazione è, pertanto, il principio della flessibilità, con l'articolazione modulare dell'orario annuale di ciascuna disciplina; la definizione di unità di insegnamento non necessariamente coincidenti con l'unità oraria della lezione; la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale; l'attivazione di insegnamenti facoltativi e di percorsi didattici individualizzati.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4, co. 1, rimette al MIUR, di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con la Conferenza unificata, l’adozione delle linee guida per la realizzazione dei piani di intervento sulle attività di orientamento, recupero degli abbandoni e contenimento della dispersione scolastica.

 

L’articolo 6, co. 2, rimette le modalità di valutazione dei crediti ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici ed a quelli di apprendistato, definite con il Ministero del lavoro e previa intesa con la Conferenza unificata, ad un regolamento da emanarsi a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 7, co. 1, lett. b) e c).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che è all’esame della XI Commissione (Lavoro) la pdl recante Disposizioni per il riconoscimento, il sostegno e la promozione dei diritti individuali di formazione, orientamento, certificazione e accompagnamento" (AC 3967), il cui esame è stato avviato il 14 gennaio 2004.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento in esame incide su diverse categorie di soggetti; oltre alle istituzione scolastiche, ai servizi per l’impiego ed agli enti locali, sono infatti coinvolti i genitori, cui è attribuita una responsabilità per l’adempimento del diritto-dovere, i dirigenti delle istituzioni scolastiche, i responsabili delle istituzioni formative, nonché i soggetti che assumono con contratto di apprendistato, cui è attribuito un compito di vigilanza in tale ambito.

All’ISFOL, all’INDIRE e all’INVALSI sono inoltre attribuiti compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto.

Formulazione del testo

 

All’articolo 1, occorrerebbe rinumerare i commi da 4 a 7, poiché al momento vi sono due commi n. 4.

 

All’articolo 6, comma 2, dopo le parole “articolo 7,” inserire le parole “comma 1,”.

 

All’articolo 11, occorrerebbe eliminare il riferimento alla quantificazione degli oneri per l’anno 2004, posto che la disposizione potrà applicasi solo a decorrere dall’anno 2005.


Schede di lettura


1. La “Legge Moratti”

 

 

La legge n.53/2003[21], recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,  ha  delineato  una nuova articolazione del sistema dell’istruzione, ridefinendo tra l’altro i percorsi scolastici, il diritto dovere all’istruzione, le modalità di valutazione degli alunni, la formazione iniziale dei docenti ed introducendo l’alternanza scuola lavoro.

 

La legge in particolare:

§      reca la disciplina generale in materia di istruzione, facendo ampio ricorso allo strumento della delegazione legislativa;

§      contiene disposizioni immediatamente prescrittive riconducibili principalmente alla possibilità di iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione a partire dall’anno scolastico 2003/2004 (art.7, commi 4 e 5), nonché al percorso formativo dei docenti (art.5, comma 3);

§      prevede l’adozione di un Piano programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità della legge, disponendo in ordine alla copertura degli oneri (art.1, comma 3 e art.7, commi 4-9);

§       prevede l’adozione di una disciplina regolamentare di delegificazione (art..7, co.1 e 2).

Le deleghe legislative

 

L’art. 1, comma 1, della legge  ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti “definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”.

Ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della legge sono oggetto della delega di cui all’art. 1, comma 1:

·         la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione (art. 2) articolato nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;  a riguardo viene indicato tra i criteri di delega  l’esigenza di assicurare a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;

·         l’adozione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti (art.3);

·         la formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo (art.5).

 

Il termine per l’emanazione dei decreti legislativi, è stato originariamente fissato entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, verrebbe pertanto a scadere  il 17 aprile 2005; l’art. 3 del ddl di conversione del DL 266/2004[22]  (A.C. 5454, attualmente all’esame della Camera) proroga tale termine al 17 ottobre 2005.

 

L’art. 4 della legge 53/2003 reca una seconda delega legislativa avente per oggetto l’alternanza scuola-lavoro; il termine per l’emanazione del provvedimento è fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; esso viene pertanto a scadere il 17 aprile 2005.

 

Per l’adozione dei decreti legislativi di cui agli artt 2, 3 e 5 della legge, l’art. 1, comma 2, delinea una procedura aggravata. L’iniziativa spetta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della funzione pubblica, del Lavoro e delle politiche sociali, previo parere della  Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 281/1997  e delle Commissioni parlamentari competenti (per provvedimenti relativi all’ istruzione e formazione professionale in luogo del parere  è richiesta la previa intesa con la Conferenza unificata).

La procedura per l’adozione del decreto legislativo in materia di alternanza scuola-lavoro (art.4) è analoga a quella già  descritta, integrata dalle seguenti tre specificazioni (art. 1, comma 2, e art. 4):

·         emanazione da parte del Ministero dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e le politiche sociali e con il Ministro della attività produttive;

·         intesa con la Conferenza unificata di cui al D.lgs n. 281/97;

·         parere delle associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro.

 

 

Ulteriori disposizioni procedurali sono poi recate dall’ art. 7, commi 7 e 8, della legge 53/2003; ai sensi di questi ultimi  lo schema di ciascun  D.Lgs. deve essere corredato da relazione tecnica (dell'art. 11-ter della L. n. 468 del 1978) ed i provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri finanziari possono emanarsi solo dopo l'entrata in vigore di disposizioni legislative contenenti gli stanziamenti necessari.

 

La legge consente, infine, (art. 1, comma 4) l’adozione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi già emanati entro diciotto mesi dalla loro entrata in vigore, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure.

 

Il Piano programmatico di interventi finanziari

 

Le disposizioni sopra sintetizzate, con particolare riguardo agli adempimenti necessari per l’adozione di decreti legislativi recanti onere di spesa, vanno lette in raccordo con le modalità di finanziamento della riforma delineate dalla legge stessa.

L’art. 1, comma 3, della legge 53/2003 prescriveva che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottasse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, finalizzato al perseguimento di vari obiettivi[23].

L’art.7, comma 6, stabiliva, inoltre, che all’attuazione del Piano si provvedesse attraverso finanziamenti da iscrivere annualmente nelle leggi finanziarie, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Ancora con riguardo ai profili finanziari, l’art.7, comma 10, affida ai Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’’economia e delle finanze una verifica annuale delle occorrenze finanziarie a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio annuale. Per tale adempimento tuttavia non sembrerebbero previste forme di pubblicità.

 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 7, comma 3, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

 

Il piano programmatico è stato approvato dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003. Esso richiama e specifica gli obiettivi già individuati dalla legge e stima l’importo complessivo dei finanziamenti necessari in 8.320 milioni di euro per il quinquennio 2004-2008. Secondo quanto affermato nel documento, oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro.

L’art.3, comma 92, della legge finanziaria 2003 (L. 350/2002) ha poi autorizzato la spesa complessiva di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per l'attuazione del citato piano programmatico[24]; un ulteriore finanziamento di 110 milioni di euro[25] a decorrere dal 2005 è autorizzato dall’art. 18, comma 4, del ddl Finanziaria 2005 (AS 3223), in corso d’esame al Senato.

Va ricordato, inoltre, per completare il quadro dei finanziamenti, che le Direttive ministeriali  di riparto del Fondo per l’offerta formativa per il 2003 e per il 2004[26] (direttiva 48/2003 e 60/2004) hanno indicato tra gli obiettivi prioritari da conseguire attraverso il Fondo l’attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici ed hanno riservato a tale finalità rispettivamente 136,16 milioni di euro e  126 milioni di euro (si veda il punto 1 lettera a) di entrambe).

 

 

 

Le materie demandate a regolamenti di delegificazione

 

L’art art.7, co.1 e 2 prevede l’adozione di una disciplina regolamentare di delegificazione da definire,  ai sensi e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai regolamenti sono demandate :

§       l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale;

§      le modalità di valutazione dei crediti scolastici;

§      la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti in esito ai percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

 

 


2. L’attuazione delle deleghe previste dalla legge

Il Decreto legislativo 59/2004

In data 19 febbraio è stato emanato il D. Lgs. n. 59 recante Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

 

Il decreto si compone di 19 articoli, suddivisi in 5 capi ed è corredato da quattro allegati recanti rispettivamente: Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati  delle attività educative della scuola dell’infanzia (Allegato A -);della scuola primaria (Allegato B) ; della scuola secondaria di I grado (Allegato C); nonché  Profilo educativo culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (Allegato D)[27].

Si riepiloga sinteticamente il contenuto del D.Lgs., che richiama quasi alla lettera numerose disposizioni della legge e contiene varie modifiche rispetto allo schema trasmesso alle Camere per il parere[28], si dà tuttavia conto qui di seguito  dell’assetto organizzativo e didattico delineato dal provvedimento; non vengono pertanto esplicitate le disposizioni transitorie né le indicazioni relative al personale docente.

Il capo I (artt. 1-3) del D.Lgs. disciplina la scuola dell’infanzia, aperta ai bambini che compiono 3 anni di età nell’anno scolastico di riferimento; essa non  è obbligatoria ed ha durata triennale. Per tale ordine di scuola vengono indicate le finalità e definito l’orario annuale (da un minimo do 875 ore ad un massimo di 1700) mentre si rinvia a successivi D.Lgs., emanati secondo le procedure della legge 53/2003,  per la generalizzazione dell’offerta formativa.

Il capo II (art. 4) del D.Lgs. delinea il percorso del primo ciclo di istruzione della durata di otto anni, articolati in cinque di scuola primaria e tre di scuola secondaria di primo grado; tale ciclo si conclude con un esame di Stato.

ll capo III (artt. 5-8) e il capo IV (artt. 9-11) recano, rispettivamente, norme in materia di scuola primaria (articolata in un primo anno finalizzato al raggiungimento di “strumentalità didattiche” di base ed in due periodi didattici biennali) e di scuola secondaria di primo grado.

Al primo anno della scuola primaria possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. Possono essere iscritti, inoltre, anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. L’orario annuale è fissato in 891 ore (escluso il tempo mensa), comprensivo della quota riservata alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione cattolica (curricolo obbligatorio), con possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa (POF), tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue (escluso il tempo mensa) la cui frequenza è opzionale e gratuita. Per tale ordine di scuola viene individuata la figura di un docente con funzioni di tutorato degli alunni e coordinamento delle attività didattiche (art.7); vengono altresì dettati criteri generali per la valutazione degli alunni (art.8).

 

Per la scuola secondaria di I grado, vengono individuate le finalità (art.9) ed indicato l’orario annuale delle attività educative e didattiche (art.10): 891 ore (escluso il tempo mensa), comprensive della quota riservata alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione cattolica (curricolo obbligatorio), con possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare, analogamente a quanto disposto la scuola primaria, nell’ambito del POF attività per ulteriori 198 ore annue (escluso il tempo mensa) opzionali e gratuite, eventualmente affidate ad esperti con  contratti di prestazione d’opera. Anche in quest’ordine di scuola è prevista la figura di un docente tutor (art.10); si forniscono inoltre in indicazioni per la valutazione degli alunni (art.11) prescrivendo tra l’altro, ai fini della validità dell’anno, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe autorizzate dall’istituzione scolastica.

 

Il capo V (artt. 12-19), del D.Lgs. infine, reca norme transitorie, disposizioni finanziarie ed abrogazioni.

Con riguardo a tale ultimo capo si segnala che viene disciplinata l’attuazione graduale delle norme sull’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria; e che nelle more dell’adozione dei regolamenti governativi di delegificazione recanti indicazioni del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale (ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2, della legge 53/2003) viene disposta l’adozione degli assetti pedagogico didattici definiti dai quattro allegati al decreto legislativo (vedi supra).

 

Per quanto attiene le disposizioni finanziarie il D.Lgs. (art.18) fa riferimento all’art. 7 comma 5 della legge 53/2003 che stanziava per le iscrizioni anticipate al primo anno della scuola dell’infanzia  della scuola primaria statali  12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005.

 

Il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione

E’ in corso di emanazione il decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, già sottoposto al parere delle commissioni parlamentari.[29]

 

Si dà sinteticamente conto di seguito del contenuto dello schema di decreto che comprende 15 articoli e una tabella.

 

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del Servizio nazionale del sistema di istruzione e formazione, con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; in relazione a quest’ultima si specifica che la valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2 della legge n. 53 del 2003[30]. Si stabilisce inoltre che al perseguimento degli obiettivi del Servizio nazionale concorrono l'Istituto nazionale di valutazione, come riordinato dal decreto stesso, e le istituzioni scolastiche e formative.

L'articolo 2 riordina l'INVALSI[31], facendogli assumere la nuova denominazione di "Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione", conferendogli lo status di ente di ricerca e confermando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione delle attività con propria direttiva[32], relativamente al sistema dell’istruzione ovvero con linee guida definite d’intesa con la Conferenza Unificata, relativamente al sistema dell’istruzione e formazione professioanle.

 

L'articolo 3 stabilisce i compiti dell'Istituto prevedendo, accanto ad alcuni di quelli già recati dal decreto legislativo n. 258 del 1999, un insieme di nuove attribuzioni[33].

In particolare l’ente:

-         effettua verifiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa; per la formazione professionale le verifiche riguardano solo i livelli essenziali di prestazione, assimilati agli standard minimi formativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge n. 53 del 2003;

-         predispone le prove a carattere nazionale previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione e provvede alla loro gestione;

-         svolge attività di ricerca e assume iniziative per assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;

-         svolge attività di valutazione in merito alle iniziative di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica e formativa;[34]

-         svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative ai fini della realizzazione di iniziative di valutazione;

-         svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola in relazione ai processi di valutazione delle istituzioni scolastiche.

 

Si prescrive inoltre che l’ente relazioni al Ministro dell’istruzione università e ricerca sugli esiti delle attività svolte e che il Ministro presenti con cadenza triennale una relazione al Parlamento sugli esiti della valutazione.

 

Gli articoli successivi (artt 4-8) indicano gli organi dell'Istituto (il presidente; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti[35]) e le loro attribuzioni nonché le funzioni e le modalità di scelta del direttore generale .

L'articolo 9 disciplina la potestà regolamentare interna dell'Istituto.

Gli articoli da 10 a 12 definiscono la dotazione organica del personale (dirigenti amministrativi: 2 unità; personale di ricerca: 24 unità; personale dei servizi amministrativi ed informatici: 22 unità)[36] e le modalità ed i limiti per l’utilizzazione di personale comandato e per il conferimento di incarichi ad esperti di alta qualificazione.

L'articolo 13 indica le risorse finanziarie dell’Istituto, riassumibili nel contributo ordinario dello Stato; eventuali altri contributi dello Stato e degli enti; eventuali contributi di soggetti ed enti pubblici e privati, anche stranieri; altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto.

 

 


3. L’obbligo scolastico e formativo

 

L’art. 30 della Costituzione attribuisce ai genitori il dovere e diritto di provvedere al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio; l’art. 34 stabilisce in particolare che l’istruzione inferiore, obbligatoria e gratuita, sia impartita per almeno otto anni.

L’attuazione dei princìpi costituzionali è stata realizzata con la legge n. 1859 del 1962 istitutiva della scuola media dell’obbligo, confluita, unitamente ad altre disposizioni, negli artt. 109-114 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n 297. Tali articoli peraltro non sono stati esplicitamente abrogati dalle disposizioni successive[37].

 

Con riguardo all’obbligo scolastico, si ricorda che l’art.7 della legge 53/2003, nel ridefinire il diritto all’istruzione ed alla formazione (art.2 comma1 lett.c)) e rimetterne l’attuazione graduale a successivi decreti legislativi, ha abrogato la legge la 20 gennaio 1999 n. 9, che aveva  l'innalzato l'obbligo di istruzione da otto a nove anni a partire dall'anno scolastico 1999-2000[38]. Ciò ha determinato, nelle more dell’attuazione della riforma, la reviviscenza della normativa precedente e cioè dell’art. 109 del T.U. in materia di istruzione[39] che, riprendendo il dettato dell’art. 34 della Costituzione, prescriveva obbligo e gratuità dell’istruzione per almeno otto anni (coincidenti con  la frequenza della scuola elementare e media).

 

L'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età è stato introdotto dall’art. 68 della L. 144/1999[40]; tale obbligo può essere assolto nella scuola o, in alternativa, nell'ambito della formazione professionale o dell'apprendistato.

Il regolamento di attuazione di tale disposizione[41], approvato con D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, si muove nella logica dell'integrazione tra istruzione e formazione; esso disciplina l’adempimento dell’obbligo formativo nel sistema di istruzione scolastica e nell’apprendistato e demanda ad apposito atto di indirizzo la predisposizione di linee guida per il settore della formazione professionale di competenza regionale.

In particolare, il provvedimento:

§      definisce la platea dei destinatari dell’obbligo formativo e fissa criteri per l’attuazione progressiva della nuova disciplina (artt. 1 e 2);

§      con riguardo alla realizzazione di un’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico (prevista dall’art. 68, co. 3, L. 144/1999), indica gli adempimenti affidati alle istituzioni scolastiche in raccordo con i servizi per l’impiego (art. 3);

§      disciplina le iniziative formative e di orientamento negli istituti di istruzione secondaria superiore (art. 4) e quelle per la realizzazione di percorsi integrati istruzione-formazione (art. 7);

§      detta le modalità di assolvimento dell’obbligo nell‘ apprendistato (art. 5);

§      precisa le modalità per il passaggio dalla formazione professionale o dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, e viceversa (con particolare riferimento al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nell’uno o nell’altro sistema) e dispone in ordine ai contenuti delle certificazioni intermedie e finali (artt. 6 e 8);

§      reca norme sulla ripartizione dei finanziamenti (art. 9).

 

 


4. I crediti formativi

L’art. 5 della legge 425/1997[42] ha introdotto la nozione di credito scolastico, Si tratta di un punteggio attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, "ad ogni alunno che ne sia meritevole" (pertanto, non necessariamente a tutti). Esso non può superare 20 punti nell’arco del triennio e viene sommato al punteggio attribuito dalla commissione in esito all'esame conclusivo del corso di studi.

L’art. 11 del regolamento attuativo della legge (DPR 323/1998)[43] ha precisato che l’attribuzione del punteggio si basa sul profitto, sulla frequenza e sulla partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative nonché su eventuali crediti formativi, consistenti (art.12) in ogni qualificata esperienza - debitamente documentata da un’attestazione proveniente dagli enti - dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

Con DM 24 febbraio 2000[44] sono state poi indicate le tipologie di esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi; queste ultime sono acquisite, al di fuori della scuola, in  settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

L’art. 6 del DPR 257/2000[45] (recante attuazione dell’obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18° anno – nelle strutture scolastiche, nella formazione professionale o nell’apprendistato- ai sensi dell’art. 68 della legge 144/1999[46]) nello stabilire il principio della possibilità di passaggio da un sistema all’altro ha infine recato  indicazioni per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nell’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato al fine per il completamento dell’obbligo formativo nel sistema scolastico o  viceversa.

 

 




[1]     L 28 marzo 2003, n 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[2]     Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed entrato in vigore il 24 ottobre 2003, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e della relativa disciplina legale, con lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti volti a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro ed a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione, con particolare riguardo alle fasce più deboli. Per quanto concerne in particolare la formazione professionale, si ricorda che il Titolo VI (articoli 47-60) del citato Decreto 276 ha provveduto a disciplinare sia il contratto di apprendistato sia quello di inserimento, che dovrebbe sostituire il contratto di formazione e lavoro. In particolare, l’articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale contratto è rivolto a giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età. La durata massima del contratto, fissata in tre anni e finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale, è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego e dai soggetti privati accreditati. La regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. L’intesa dovrà in ogni caso rispettare una serie di principi e criteri direttivi, quali, fra gli altri, la forma scritta, la definizione della qualifica professionale, la previsione di un monte ore di formazione esterna ed interna considerato congruo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sulla base del percorso di formazione effettuato.

      La circolare del Ministero del Lavoro del 14 ottobre 2004, n. 40, reca alcune disposizioni esplicative sul nuovo contratto di apprendistato. In particolare, tale contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola – lavoro (punto 3.1). Per la disciplina del rapporto e dei profili formativi la circolare, peraltro, rinvia all’attuazione della legge 53/2003.

[3]     D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

[4]     Tale problema ricorre anche nei commi 6, 7 e 8 che, per chiarezza, nel presente dossier sono richiamati con la numerazione corretta.

[5]     Con riguardo all’orientamento nel percorso scolastico si segnala che le singole istituzioni scolastiche sono tenute a programmare ed assicurare agli studenti iniziative di orientamento scolastico e professionale coordinandosi eventualmente con quelle assunte dagli enti locali (articolo 4 del DPR 275/1999); tali iniziative sono liberamente predisposte nell’ambito dell’autonomia didattica, organizzativa e finanziaria riconosciuta alle stesse istituzioni dall’articolo 21 della legge L. 59/1997 e concretamente realizzata dai successivi regolamenti di delegificazione; inoltre la realizzazione di interventi per l’orientamento contro la dispersione scolastica figura fra gli obiettivi del piano programmatico di interventi finanziari, previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 53/2003 nonché tra gli obiettivi dello stanziamento di 90 milioni di euro previsto dall’art. 3, comma 92 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004).

[6]     In sede di Conferenza unificata alcune regioni avevano rilevato come tale assimilazione non sembrasse conforme alla legge delega. In proposito, il governo aveva osservato che la competenza statale alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alla formazione professionale ricomprenderebbe anche la valutazione degli stessi livelli essenziali, sostenendo che lo schema non toccherebbe in alcun modo la competenza regionale relativa alla valutazione dell'attività di formazione professionale, ma assoggetterebbe alla valutazione da parte dell'INVALSI esclusivamente i livelli essenziali.

[7]     A seguito della riforma contenuta nella delega di cui all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge Bassanini), che ha avviato un processo di redistribuzione delle funzioni amministrative tra Stato, regioni ed enti locali, il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ha provveduto al riordino del sistema dei servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro, redistribuendo tali funzioni tra Stato, Regioni e Province, e consentendo alle imprese private le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, con l’obiettivo di creare l’integrazione tra le politiche del lavoro, il sistema del collocamento e la formazione professionale al fine della realizzazione di un sistema regionale dei servizi pubblici dell’impiego basato su una qualificazione dei servizi, l’integrazione delle politiche e di queste ultime con il territorio. Più specificamente, il richiamato Decreto 469 ha individuato nella regione l'ente delegatario delle competenze in materia di collocamento e politiche attive del lavoro e negli enti locali i soggetti incaricati della gestione del servizio di collocamento (attraverso la costituzione dei Centri per l’Impiego), delineando i criteri in base ai quali dovrà essere organizzato, con legge regionale, il sistema dei servizi per l'impiego.

Pertanto spetta alla provincia il compito di gestire ed erogare i servizi connessi al collocamento attraverso i citati Centri per l’Impiego, questi ultimi da distribuirsi in bacini provinciali con utenza non inferiore a centomila abitanti, salvo esigenze particolari di ordine sociale e demografico.

In sintesi i Centri per l’impiego operano a livello provinciale secondo gli indirizzi dettati dalle Regioni, con l'obiettivo di migliorare le possibilità di accesso dei disoccupati al mondo del lavoro e di assistere le imprese, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. I Centri per l'impiego offrono una serie di servizi destinati ai lavoratori e alle imprese, tra i quali: accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, preselezione, consulenza alle imprese, assistenza a persone disabili o svantaggiate.

Tra i compiti assegnati ai Centri per l’impiego si rileva la gestione dell’Anagrafe regionale per l’obbligo formativo, di cui all’art. 68 della Legge 144 del 1999 ed al relativo Regolamento di attuazione (DPR 257 del 2000), alla quale le istituzioni scolastiche devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno – anche per via telematica - i dati sugli alunni interessati all’obbligo formativo.

Occorre ricordare, infine, che il recente D.Lgs. 276 del 2003, recante l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30 del 2003, nel mantenere intatte le funzioni amministrative attribuite alle province dal D.Lgs. 469 del 1997, ha provveduto ad affiancare ai Centri per l’impiego le nuove Agenzie per il lavoro e gli altri operatori privati autorizzati, al fine di creare un sistema coerente di strumenti volti a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato del lavoro.

[8]     In relazione alle attività di valutazione sulle iniziative di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica e formativa, si ricorda che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede che i comuni esercitino, in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

[9]     Per un quadro sulla disciplina dei crediti vedi la scheda di lettura riguardante la normativa vigente

[10]    Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30. 1. L’art. 51 prevede, al comma 1, che la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisca credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Il comma 2, inoltre, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisca le modalità di riconoscimento di tali crediti, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel D.M. 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla certificazione nel sistema della formazione professionale.

[11]    L’accordo del 19 giugno 2003, sancito in sede di Conferenza unificata, prevedeva la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. Successivamente, l’accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 15 gennaio 2004 ha definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

[12]    Si ricorda in proposito che l'articolo 2, comma 7 ter, della legge n.289/2002 (legge finanziaria per il 2003), introdotto dall’art. 3 comma 94 della legge finanziaria per il 2004,  stabilisce che in attesa della regolamentazione del diritto-dovere d’istruzione di cui alla legge  n.53/2003, siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti del primo anno delle scuole superiori statali .

La disposizione si è resa  necessaria in relazione alle modifiche apportate alla normativa su obbligo e gratuità dell’istruzione dalla citata legge 53/2003 e  nelle more del esercizio delle deleghe recate da quest’ultima. La legge 53/2003 ha infatti abrogato la legge n. 9 del 1999  che aveva  elevato l’obbligo di istruzione (e la relativa gratuità) fino al primo anno delle scuole superiori innovando rispetto all’109 del Testo unico in materia di istruzione, ai sensi del quale  (riproducendo il dettato dell’articolo  34 della Costituzione) l’obbligo scolastico comprendeva la scuola elementare e media (otto anni).

[13]    L'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa) è stato disciplinato dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e dal successivo regolamento di organizzazione (DPR 415/2000). L’istituto ha assunto le funzioni di ricerca e sperimentazione in precedenza svolte dalla Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede ha Firenze.        

[14]    L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione” (INVALSI), con sede a Frascati (Roma), a seguito del riordino degli enti di supporto al ministero della pubblica istruzione operato con D.Lgs. n 258/1999, ha assunto i compiti svolti a in precedenza dal Centro europeo dell'educazione (CEDE). L’istituto era preposto, ai sensi dell’art 1 del  D Lgs 258/1999, alla valutazione  l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione; nonché allo  studio delle cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica. Lo schema di D.Lgs. recante istituzione del servizionazionale di valutazione (adottato ai sensi degli artt. 1,3 e 7 della legge 53/2003) attualmente in corso di pubblicazione, ha proceduto tra l’altro al riordino dell'INVALSI, che assume la  denominazione di "Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione"; gli ha  conferito  lo status di ente di ricerca, ne ha ridisciplinato gli organi di gestione  e gli ha  attribuito nuovi compiti tra i quali, per quanto qui interessa,le  verifiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti e sulla qualità dell'offerta formativa (specificando che per la formazione professionale le verifiche riguardano solo i livelli essenziali di prestazione, assimilati agli standard minimi formativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge n. 53/ 2003) nonché la predisposizione di prove a carattere nazionale previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione. 

[15]    Il riferimento all’anno 2004 trova giustificazione in considerazione del fatto che lo schema di decreto è stato presentato il 21 maggio 2004.

[16]    Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, della legge 53/2003, a proposito della procedura di adozione dei decreti delegati, prescrive in linea generale il parere della Conferenza unificata, mentre nel caso di provvedimenti in materia di istruzione e formazione professionale prescrive il raggiungimento di un’intesa con la Conferenza stessa.

[17]    Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[18]    Decreto-legge del 9 novembre 2004 n. 266  "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"

[19]    L’art. 11-ter della L. 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prescrive appunto che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

[20]    Il disegno di legge di ratifica del Trattato è attualmente all’esame della Camera dei deputati (AC 5388 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004)

[21]    Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".

[22]    Decreto-legge del 9 novembre 2004 n. 266  "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"

[23]    Il piano è volto al sostegno:

     della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;

     dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

     dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

     della valorizzazione professionale del personale docente;

     delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

     del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

     della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

     degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

     degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;

     degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

[24]    La somma è destinata ai seguenti interventi: sviluppo delle tecnologie multimediali; interventi contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

[25]    Tale somma è finalizzata all’attuazione di tre obiettivi specifici: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia; formazione iniziale e continua del personale; orientamento contro la dispersione scolastica e diritto-dovere di istruzione e formazione.

[26]    La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione . Le disponibilità del fondo (indicate in tabella C della legge finanziaria) sono ripartite annualmente ( previo parere delle Commissioni parlamentari competenti) con direttive del ministro dell’istruzione università e ricerca recanti tra l’altro indicanti tra l’altro indicazione degli interventi prioritari da realizzare.

[27]    Gli allegati A, B, C definiscono gli obiettivi generali e specifici del processo formativo, le caratteristiche del portfolio delle competenze di ciascun segmento di istruzione, nonché vincoli e risorse a disposizione; gli allegati B e C riportano inoltre gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole materie, ripartiti per classe o per biennio.

Con riferimento ai primi tre allegati viene specificato  che le indicazioni ivi contenute esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui le scuole del Sistema nazionale di istruzione sono tenute ad aderire per garantire il diritto all’istruzione.

L’Allegato D traccia il profilo finale dello studente al termine del primo ciclo scolastico strutturandolo secondo la seguente articolazione: identità, strumenti culturali, convivenza civile.

[28]    Per un analisi più dettagliata dello schema di D.Lgs. trasmesso alle Camere per il parere e per il riepilogo della normativa vigente sui temi disciplinati da quest’ultimo si rinvia al Dossier Pareri n 249 (1° dicembre 2003)

[29]    La Commissione cultura della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni (seduta del 15 settebre 2004); la Commissione Istruzione del Senato ha espresso parere favorevole  con condizioni (seduta del 3 agosto 2004).

[30]    L'articolo 7 citato prevede che, mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provveda tra l'altro alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici (comma 1, lettera c) e che le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), siano definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale proposito si ricorda che alcune regioni hanno denunciato l'assimilazione della competenza statale a dettare i livelli essenziali delle prestazioni con la definizione degli standard minimi formativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge n. 53.

[31]    L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione” (INVALSI), con sede a Frascati (Roma), a seguito del riordino degli enti di supporto al ministero della pubblica istruzione operato con D.Lgs. n 258/1999, ha assunto i compiti svolti a in precedenza dal Centro europeo dell'educazione (CEDE). L’istituto, la cui disciplina fa capo da ultimo al DPR 313/2000, ha personalità giuridica ed é dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria; esso è posto sotto la vigilanza del Ministero Istruzione università e ricerca, che ne indirizza l’attività con una specifica direttiva, e gode di un contributo annuale ordinario dello Stato unitamente a fondi straordinari per singoli progetti. Negli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003 sono stati realizzati dall’Invalsi progetti pilota di valutazione del sistema scolastico ai quali hanno aderito su base volontaria, rispettivamente, 2800 e 5875 istituzioni scolastiche; un progetto pilota di valutazione è stato avviato anche per l’anno scolastico 2003/2004 ed é attualmente in corso l’analisi dei risultati ai fini della predisposizione del rapporto finale, previsto per settembre 2004.

[32]    Anche il DPR 313/2000, che attualmente disciplina l’INVALSI, prevede che il ministro dell’istruzione università e ricerca ne indirizzi l’attività con propria direttiva; da ultimo con direttiva 1 luglio 2003 n 4332 il Ministro ha individuato le priorità strategiche cui deve uniformarsi l’Istituto; facendo riferimento in particolare:alla prosecuzione dei progetti programmati in attuazione della precedente direttiva ministeriale ( 6 agosto 2002) e sospesi a causa della mancata erogazione delle relative risorse finanziarie ( conseguente al blocco delle spese previsto dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246); all’attuazione del progetto nazionale di valutazione (cosiddetto Progetto Pilota); prosecuzione delle attività promosse da organizzazioni internazionali  (OCSE UE); alla prosecuzione dell'attività svolta in precedenza dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica e dall’Osservatorio sull'educazione permanente degli adulti.

[33]    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 258, l'INVALSI: valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica;studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica ;  valuta la soddisfazione dell'utenza;  fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti delle iniziative legislative riguardanti la scuola nonché gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.  All'Istituto sono stati altresì trasferiti i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica,  contestualmente soppresso.

[34]    In relazione alle attività di valutazione sulle iniziative di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica e formativa, si ricorda che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede che i comuni esercitino, in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

[35]    Si ricorda che l'articolo 1 del regolamento di organizzazione dell'INVALSI, di cui al decreto legislativo n. 313 del 2000, comprende tra gli organi, oltre al presidente e al collegio dei revisori, un consiglio di amministrazione e un comitato tecnico-scientifico, i cui compiti sono poi specificati nell'articolo 5 del citato regolamento e annoverano funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche, funzioni consultive in relazione alle richieste del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio medesimo e del direttore. Il comitato è composto di 7 membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione, dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

[36]    L’articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto in data 18 dicembre 2002, ha stabilito che il personale dell’Istituto va ricompreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

[37]    Il D.Lgs. 59/2004 recante norme generali sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo di istruzione ha disposto (art.19)l’abrogazione differita dei commi 2 e 3 dell’art.109 del TU.

[38]    Il D.M. 13 dicembre 2001, n. 489,  secondo la previsione dell’art.1, comma 6, della legge 9/1999, aveva poi integrato le norme del T.U. (artt 113-114) relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, confermando la responsabilità dei genitori e le attribuzioni dei sindaci ai quali vengono affiancati i dirigenti scolastici

[39]    D.Lgs. 16aprile 1994 n. 297,Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[40]    Legge 7 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” (c.d. “collegato ordinamentale su investimenti e occupazione” alla manovra finanziaria per il 1999).

[41]    L'attuazione è riferita alle attività di competenza dello Stato (adempimento dell'obbligo formativo nel sistema di istruzione scolastica e nell'apprendistato); con provvedimento 2 marzo 2000 (G.U. 12 luglio 2001) la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali ha sancito un accordo tra Governo, regioni e enti locali sulla materia, con particolare riguardo alla formazione professionale, di competenza regionale. Con decreto interministeriale 16 maggio 2001 (Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione) è stato disciplinato l'obbligo formativo all'interno dei percorsi di apprendistato.

[42]    L. 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

[43]    D.P.R. 23 luglio1998 n. 323 Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425

[44]    Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi; in precedenza la disciplina era stata recata dal DM 10 febbraio 1999. Il DM è stato emanato ai sensi dell’art.132 del DPR 323/1998.

[45]    D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257

[46]     Legge 17maggio 1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Si ricorda che l’obbligo di formazione può essere assolto, oltre che con la frequenza dei corsi di istruzione secondaria superiore, anche, e in via alternativa, con la partecipazione ad interventi del sistema di formazione professionale regionale ovvero con lo svolgimento di rapporti di apprendistato, secondo percorsi “anche integrati”.