XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2005 - Lavori preparatori alla Camera - A.C. 5310-bis - Esame in sede referente - Parte III
Serie: Progetti di legge    Numero: 653    Progressivo: 2
Data: 05/11/04
Abstract:    Esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio della Camera.
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
AC n.5310-bis/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Finanziaria 2005

Lavori preparatori alla Camera

A.C. 5310-bis

Esame in sede referente

n. 653/2

Parte III


xiv legislatura

5 novembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

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File: BI0703c.doc

 


INDICE

 

 

 

 

Volume III

 

Esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio

§      Martedì 5 ottobre 2004. 3

§      Mercoledì 6 ottobre 2004. 11

§      Martedì 19 ottobre 2004. 26

§      Mercoledì 20 ottobre 2004. 41

§      Giovedì 21 ottobre 2004. 49

§      Venerdì 22 ottobre 2004. 56

§      Lunedì 25 ottobre 2004. 75

§      Martedì 26 ottobre 2004. 119

§      Mercoledì ottobre 2004. 120

§      Giovedì 28 ottobre 2004. 120

§      Venerdì 29 ottobre 2004. 120

§      Martedì 2 novembre 2004. 120

§      Mercoledì 3 novembre 2004. 120

 

 


Esame in sede referente
presso la V Commissione Bilancio


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 5 ottobre 2004

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

 

Martedì 5 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 8.50.

 

Legge finanziaria per il 2005.

C. 5310 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria e alla copertura della stessa. Al riguardo, avverte di aver ricevuto una lettera da parte delle Presidenza della Camera, contenente un invito a valutare gli aspetti problematici posti dall'articolo 3, che introduce un limite massimo di stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio dello Stato, individuati attraverso ampie categorie, prevedendo, altresì, la rimodulazione negli esercizi successivi delle relative autorizzazioni di spesa. La portata di tale norma appare non facilmente configurabile e comunque assai più ampia delle disposizioni di precedenti leggi finanziarie, che hanno già previsto riduzioni in misura unica per tutti i capitoli di bilancio rientranti in determinate categorie di spesa. Rileva che la lettera pone problemi che richiedono una attenta valutazione da parte della Commissione proprio in sede di esame preliminare. Osserva, infatti, che la materia e le finalità dell'articolo 3 e delle altre disposizioni del titolo II costituiscono obiettivi tipici e appropriati della manovra correttiva affidata alla legge finanziaria. Occorre però discutere della adeguatezza e sufficienza della strumentazione normativa adottata soprattutto rispetto a talune tipologie di spesa e in particolare di quelle definite dal cosiddetto fattore legislativo e cioè quantificate in bilancio sulla base di stime dipendenti da meccanismi normativi ovvero risultanti da stanziamenti determinati dalle singole leggi; ricorda infatti che vi sono precedenti di regole di variazione di poste discrezionali in bilancio fissate dalla legge finanziaria. Se dunque la norma si riferisce a diverse categorie di spesa, sarà necessario, in sede di esame degli emendamenti, integrare gli strumenti normativi necessari a renderla efficace con riferimento alle diverse tipologie di spesa. Se invece la portata della norma è molto meno estesa di quanto appare, questa dovrà essere formulata in modo più preciso così da circoscrivere l'ambito di applicazione. Sempre con riferimento alle questioni segnalate dalla Presidenza della Camera, per ciò che concerne gli effetti sulla copertura della legge finanziaria, invita a verificare gli effetti attribuiti alle disposizioni previste dall'articolo 3 e seguenti nel quadro di copertura e la loro congruenza. Chiede quindi al Governo i chiarimenti necessari ad una attenta verifica della portata delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4; alla loro sostenibilità sotto il profilo economico e relativamente al buon andamento delle amministrazioni interessate, nonché per quanto concerne la verifica della idoneità della copertura. Il Governo dovrebbe fornire i dati in tempo utile, e comunque prima della conclusione dell'esame delle Commissioni di settore prevista per il 17 ottobre e dunque entro la prossima settimana. A questo proposito, ricorda poi che, nell'ambito della discussione in Assemblea della Nota di aggiornamento al DPEF, il Ministro dell'economia ha dichiarato la sua disponibilità a fornire ulteriori elementi di conoscenza rispetto a quelli recati dalla relazione tecnica, e a verificare, nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, eventuali correttivi e più dettagliate specificazioni da apportare al testo. In particolare, l'articolo 3 prevede che dal contenimento della crescita della spesa nella misura del 2 per cento devono intendersi «corrispondentemente rideterminate le autorizzazioni di spesa»; è quindi evidente che la Commissione deve acquisire un quadro più dettagliato e puntuale sulle voci di spesa alle quali potrebbero applicarsi le misure del contenimento. Ricorda che la relazione tecnica afferma a questo proposito che, in via di fatto, stante la misura degli stanziamenti previsti nel bilancio a legislazione vigente nel 2005, il limite del 2 per cento troverebbe applicazione con esclusivo riferimento alla categoria dei consumi intermedi. In ogni caso, anche qualora si accertasse che l'ambito di applicazione della norma è più limitato rispetto a quello che potrebbe ritenersi in base a un'interpretazione letterale della stessa, e tenendo conto delle affermazioni rese nella seduta dell'Assemblea di ieri dal Ministro dell'economia per cui la stessa inciderà esclusivamente su spese di natura discrezionale, è comunque indispensabile disporre di un quadro più dettagliato e occorrerà anche impegnarsi a modificarne la formulazione. Sottolinea che già in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 168 del 2004, su richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi, il Governo aveva trasmesso una documentazione integrativa, nella quale veniva evidenziato l'elenco dettagliato delle unità previsionali di base su cui intervenivano i tagli prospettati dal provvedimento, con la specifica delle disponibilità esistenti e di quelle residue.

Con riferimento alla verifica degli effetti delle misure di contenimento, chiede elementi per poter considerare nel corso dell'esame di merito in che misura la riduzione in via di fatto delle diverse tipologie di spesa interessate sia effettivamente sostenibile e non rischi di pregiudicare l'operatività delle amministrazioni, posto che la misura del 2 per cento costituisce solamente l'obiettivo complessivo e che si ammette la possibilità di una diversa incidenza sulle varie tipologie di spesa. Dal punto di vista della copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978 impone specifici vincoli per la legge finanziaria per quanto concerne il divieto di peggiorare il rapporto tra entrate e spese correnti dell'anno precedente. Il comma 6 del medesimo articolo impone il rispetto dei livelli dei saldi fissati dal DPEF come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Il riscontro del rispetto dei vincoli relativi alla spesa corrente si fonda sulla verifica del prospetto di copertura allegato al provvedimento, in cui sono riportati gli oneri correnti che ne derivano e i relativi mezzi di copertura, e degli elementi di informazione recati dalla relazione tecnica. In particolare, nel prospetto di copertura sono evidenziati oneri di parte corrente per un importo pari a 9.378 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 8.481 milioni rappresentati da nuove o maggiori spese correnti. Una parte non irrilevante di tali maggiori oneri è costituita dagli importi iscritti a titolo di eccedenze di spesa, ammontanti complessivamente, per l'anno 2005, a 3.236 milioni di euro. Una parte di tali eccedenze, per un importo pari a 1.106 milioni di euro, è qualificata come regolazione debitoria. A questo proposito, rileva che gli elementi forniti nella relazione tecnica a giustificazione della previsione di un così ingente ammontare a titolo di eccedenza di spesa non appaiono pienamente soddisfacenti. Anche in questo caso sono necessari chiarimenti da parte del Governo. Più in generale, rileva che la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978 era stata introdotta, in sede di conversione del cosiddetto decreto-legge «taglia-spese», allo scopo di assicurare la necessaria trasparenza, in sede di manovra di bilancio, ai maggiori oneri emersi in corso di attuazione di provvedimenti di legge rispetto alle previsioni iniziali. La disposizione costituiva una sorta di norma di chiusura per quei provvedimenti di cui, in sede di attuazione, si fossero evidenziati andamenti tali da eccedere la quantificazione degli oneri disposta ex ante, ovvero le relative autorizzazioni di spesa. In sostanza, si tratta di una sorta di intervento di ultima istanza nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, non fosse stato possibile avvalersi della procedura di monitoraggio e di trasmissione di apposita relazione da parte del Ministro dell'economia al Parlamento ai fini della adozione dei necessari provvedimenti correttivi. Tali provvedimenti correttivi potevano consistere o nella modifica della legge, allo scopo di rimuovere i fattori che originavano le maggiori spese, ovvero in un rifinanziamento della stessa legge. Nell'allegato contenuto nel disegno di legge finanziaria del 2005 si adotta soltanto tale seconda soluzione, provvedendo al rifinanziamento di alcuni provvedimenti, in qualche caso neanche esplicitamente richiamati per quanto concerne gli estremi normativi, senza rimuovere i fattori che hanno originato i maggiori oneri. In questo modo si potrebbe tuttavia riproporre, alla fine del prossimo esercizio, la medesima situazione riscontratasi lo scorso anno e quest'anno, con la conseguente necessità di ridotare nuovamente i provvedimenti richiamati. Inoltre, in considerazione del fatto che alcuni di questi maggiori oneri si connotano in termini di regolazione debitoria, occorre che il Governo fornisca chiarimenti che scongiurino il rischio di un uso strumentale della procedura prevista all'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468, posto che le regolazioni debitorie non concorrono alla determinazione dei saldi e si prestano quindi ad essere utilizzate in modo da eludere l'obbligo di rispettare i vincoli stabiliti al riguardo. Tali chiarimenti sono, altresì, necessari visto che difetti tanto rilevanti nella quantificazione ex ante degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi evidenziano un'inadeguata attività istruttoria da parte dei competenti organi parlamentari. Poiché invece ritiene che la Commissione e il Comitato permanente per i pareri svolgano puntualmente il proprio lavoro è necessario, al fine di tutelare l'attività della Commissione in sede consultiva e quella del Comitato che il Governo provveda a fornire i chiarimenti richiesti. Segnala che la copertura è assicurata, per l'anno 2005, a valere su nuove o maggiori entrate per 6.322 milioni di euro e a valere di riduzioni delle spese correnti, per 3.220 milioni di euro. Rileva che alcune tra le maggiori entrate presentano un certo margine di aleatorietà, in quanto la loro concreta acquisizione all'erario è subordinata a successivi provvedimenti attuativi, ovvero incide su settori che già hanno subito un significativo incremento del carico fiscale. In particolare, occorre comprendere se la previsione di un aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui al comma 17 dell'articolo 36, che dovrebbe assicurare un maggior gettito pari a 500 milioni di euro, si aggiunga al maggior gettito atteso in base a provvedimenti legislativi anche recentemente adottati, da ultimo con la legge finanziaria del 2003, e se esso sia effettivamente conseguibile tenuto conto delle obiezioni avanzate dal rappresentante del Governo in occasione dell'esame in sede consultiva della proposta di legge n. 3459, allorché il Ministero rilevò che le modifiche intervenute, avendo innalzato il livello complessivo della tassazione sui tabacchi e in particolare sulle sigarette, avrebbero avuto ripercussioni negative sui consumi.

Per quanto concerne le disposizioni che potrebbero essere considerate estranee al contenuto proprio della legge finanziaria, apprezza la scelta del Governo di concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi correttivi finalizzati al contenimento dei saldi entro i limiti prefissati e di prevedere un provvedimento collegato destinato a contenere invece le misure rivolte al rilancio della economia, alla tutela della competitività e alla difesa del potere d'acquisto. Ciò costituisce una novità positiva anche rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno, quando al disegno di legge finanziaria si sovrappose il decreto-legge n. 269, il quale recava un complesso di misure che, in buona parte, avrebbero potuto trovare più opportuna sede nell'ambito della legge finanziaria. Alla luce di ciò, ritiene che alcune disposizioni inserite nel testo del disegno di legge finanziaria, di carattere microsettoriale e localistico, possano utilmente essere stralciate al fine della migliore distribuzione degli interventi in relazione alla loro finalità e di una più efficiente organizzazione dell'esame parlamentare dei due provvedimenti. Tali disposizioni potrebbero essere collocate in un provvedimento di più ampio respiro rivolto a sostenere diversi settori di attività. Inoltre la presenza di queste disposizioni determinerebbe la presentazione di emendamenti analoghi con l'effetto di congestionare l'esame parlamentare della legge finanziaria. Lo stesso ragionamento può valere per alcune disposizioni di carattere sostanzialmente ordinamentale, alle quali non è attribuito dalla relazione tecnica un significativo effetto di miglioramento dei saldi e che potrebbero essere eventualmente inserite nell'altro provvedimento. Fa riferimento, in primo luogo, alle disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano effetti finanziari. Ricorda tra queste, l'articolo 18, che reca disposizioni concernenti l'istituzione e l'organizzazione della Segreteria tecnica in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione nonché la disciplina dei compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia; l'articolo 25, commi 4 e 5, che prevede la facoltà, per il Ministero dell'ambiente, di avvalersi di una società per azioni per le attività in materia di difesa del suolo e per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico e che autorizzano l'introduzione di apposite procedure per l'utilizzo delle risorse finanziarie nei settori suddetti; i commi 6 e 7 del medesimo articolo, che disciplinano le modalità di ripartizione delle risorse relative al servizio idrico integrato; l'articolo 25, comma 8, che prevede la proroga dei vincoli delle riserve idriche; l'articolo 25, comma 10, che rivede la disciplina delle procedure di approvazione del progetto di bonifica dell'area di Sesto San Giovanni relativa al dismesso stabilimento Falck; l'articolo 29, commi 1 e 2, che contiene disposizioni relative alle modalità di assegnazione e di iscrizione in bilancio dei finanziamenti a favore dell'Autorità per le comunicazioni e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli stanziamenti per le agenzie fiscali, disposizioni che potrebbero essere più opportunamente inserite nel disegno di legge di bilancio; l'articolo 29, comma 3, che rivede la procedura di ripartizione del fondo per la montagna; l'articolo 29, comma 9, ultimo periodo, che dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che pone a carico dei fondi del Ministero delle infrastrutture la possibilità di avvalersi di apposite strutture e di soggetti esterni da parte del Ministero medesimo; l'articolo 31, comma 7, che estende da 9 a 11 anni la durata in carica dei componenti delle commissioni tributarie.

Segnala poi le disposizioni onerose che non paiono riconducibili a finalità di sostegno o rilancio dell'economia, ovvero che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale. Tra queste ricorda l'articolo 26, comma 4, che destina un contributo di 5 milioni di euro per 15 anni a favore degli interventi di riconversione e bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano; l'articolo 27, comma 7, che prevede un contributo di 5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 a favore della fondazione Ugo Bordoni, che opera nel settore delle comunicazioni; l'articolo 29, comma 8, che estende la speciale indennità prevista per il personale di magistratura anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità; l'articolo 30, comma 4, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2005 per la realizzazione del Museo della Shoah.

Indica poi gli interventi di sostegno all'economia, che, per la loro entità o per il loro carattere settoriale, non sembrano rispondere alle finalità del disegno di legge finanziaria, ma potrebbero essere più opportunamente inseriti nel quadro generale delle politiche di sviluppo delineato dall'apposito provvedimento collegato. Tra questi, ricorda l'articolo 16, commi da 4 a 7, recanti disposizioni rivolte a prevedere la produzione, in via sperimentale, dei libri di testo scolastici nella doppia versione a stampa e online scaricabile da Internet e a stabilire le caratteristiche tecniche e il prezzo dei medesimi libri. Segnala che la relazione tecnica non quantifica gli effetti di risparmio che potranno determinarsi per effetto delle disposizioni citate. Ricorda poi l'articolo 25, comma 1, che dispone un finanziamento di 4,5 milioni di euro per il progetto Scegli-Italia; l'articolo 25, commi 2 e 3, che disciplina la possibilità per la società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS spa) di disporre di una quota delle risorse destinate alle infrastrutture e che incrementano tale quota dal 3 al 5 per cento. Per quanto concerne le voci inserite nelle Tabelle, segnala che nella Tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato inserito l'articolo 12 del Decreto del presidente della Repubblica n. 136 del 2003, «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». Si tratta di una disposizione di spesa permanente per la quale la normativa in materia non prevede la quantificazione nella tabella C della legge finanziaria.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS comunica che il Governo provvederà a trasmettere quanto prima alla Commissione la documentazione relativa alle eccedenze di spesa sollecitata dal presidente nel suo intervento. Rileva quindi che la presenza di eccedenze derivanti da regolazioni debitorie è causata dal fatto che l'emersione di maggiori oneri si verifica, nel suo effettivo ammontare, soltanto a fine esercizio per cui, quando vi si deve far fronte, subentra il nuovo esercizio, con conseguente configurazione dei maggiori importi da stanziare a titolo di regolazione debitoria. Quanto agli ulteriori profili, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che l'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) intendeva non solo consentire il rifinanziamento di leggi la cui attuazione abbia fatto emergere maggiori oneri, ma anche fornire uno strumento di correzione «strutturale»di tali eccedenze, che ne rimuovesse le cause. Conseguentemente, se non si provvede a rimuovere tali cause, il problema dovrebbe riproporsi anche per le annualità successive, e non soltanto per il 2005, come prospettato nell'allegato predisposto dal Governo.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) osserva che il problema delle eccedenze di spesa rivela che, di fatto, i meccanismi di intervento introdotti con il decreto «taglia spese» non sono in grado di consentire un efficace governo e controllo degli andamenti della spesa, mentre possono prestarsi ad eludere i vincoli relativi ai saldi di finanza pubblica, ad esempio ricorrendo alla qualificazione di alcuni oneri come regolazioni debitorie. Osserva che il disegno di legge finanziaria si muove nella stessa logica, in quanto introduce, con le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, una sorta di «taglia spese» generalizzato. Al riguardo, condivide l'esigenza di acquisire dal Governo un elenco dettagliato delle voci di spesa e delle autorizzazioni legislative cui si applicherebbero le misure in questione. Condivide le perplessità del presidente anche per quanto concerne l'esigenza di chiarimenti sul prospetto di copertura. A suo giudizio, una parte consistente delle coperture indicate, sia per quanto riguarda il contenimento delle spese che per quanto concerne le maggiori entrate attese hanno carattere soltanto virtuale. Esprime la propria contrarietà all'utilizzo, a fini di copertura, di entrate aleatorie, quali quelle derivanti dalla revisione degli studi di settore. In questa situazione sarà necessario ricorrere, alla metà dell'anno prossimo, ad una manovra correttiva. Esprime apprezzamento per le valutazioni del presidente in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria e auspica che il Governo fornisca risposte analitiche.

 

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) chiede al presidente di chiarire in che modo si procederà nel prosieguo dei lavori. Infatti, i profili problematici emersi nella seduta dell'Assemblea di ieri e l'odierno intervento dello stesso presidente Giorgetti richiedono numerosi chiarimenti da parte del Governo. Concorda con le valutazioni del collega Visco ed osserva che la copertura del disegno di legge finanziaria risulta in buona parte virtuale. Sottolinea l'aleatorietà di alcune entrate. Ricorda, in particolare, che il disegno di legge finanziaria aumenta l'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati e che, a tale riguardo, il rappresentante del Governo aveva espresso recentemente, presso la Commissione bilancio, la propria contrarietà a tale modalità di copertura, in quanto non in grado di garantire il gettito atteso per la copertura della proposta di legge C 3459. Ritiene che anche le disposizioni in materia di agricoltura di cui all'articolo 13 potrebbero più opportunamente essere contenute nel provvedimento collegato sullo sviluppo economico.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) sottolinea la necessità di assumere dati certi per verificare la portata della disposizione che fissa la misura dell'aumento della spesa al 2 per cento. Mentre per gli enti locali a tale scopo si è assunto l'ammontare delle spese registratosi nell'anno 2003, incrementato del 4,8 per cento, per il bilancio dello Stato la disposizione è del tutto indeterminata. Infatti, allo stato il Parlamento non dispone di un quadro aggiornato dei dati recati dal disegno di legge di assestamento per l'anno in corso, che tenga conto delle misure correttive poste in essere con il decreto-legge n. 168 del 2004 e dell'incremento delle entrate tributarie rilevato nel mese di settembre 2004.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) concorda con le considerazioni svolte dal presidente e dai colleghi intervenuti. È necessario compiere un'attenta valutazione rispetto alle spese definite dal cosiddetto «fattore legislativo». Non si può altresì prescindere dai chiarimenti del Governo in ordine ai tagli che dovrebbero interessare in maniera non omogenea circa 8.000 capitoli di spesa. Ritiene che, in assenza dei chiarimenti richiesti, non possa essere avviata la sessione di bilancio e si debbano sospendere i lavori al fine di procedere a una compiuta valutazione preliminare della portata della manovra. Il problema si pone con riferimento all'emendabilità della legge finanziaria, che risulterebbe fortemente limitata con conseguente pregiudizio dell'esercizio dei poteri nel Parlamento nel procedimento legislativo di spesa.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) ricorda che il Ministro Siniscalco, nel corso dell'esposizione economico-finanziaria in Assemblea, ha rinviato a ulteriori approfondimenti da compiersi nel corso dell'esame della legge finanziaria in Commissione bilancio e ha prospettato la presentazione di eventuali emendamenti. È necessario quindi che il Governo dia concretamente seguito alle affermazioni fatte e risponda alle problematicità segnalate nella lettera della Presidenza della Camera. Concorda con il collega Visco ed esprime apprezzamento per i rilievi svolti dal presidente Giorgetti, che continua a sostenere l'opportunità di restringere il contenuto proprio della legge finanziaria, coerentemente con le posizioni assunte nella scorsa legislatura.

 

Guido CROSETTO (FI) ritiene che il Governo debba disporre del tempo necessario per individuare analiticamente le voci di spesa alle quali si applicherebbe la misura del 2 per cento, visto che l'esame preliminare del provvedimento inizierà soltanto la prossima settimana. Invita la Commissione a riflettere sulla necessità di una periodica revisione della copertura delle leggi di spesa al fine di evitare l'emersione di consistenti eccedenze di spese nella legge finanziaria. Quanto alle considerazioni da ultimo svolte dal collega Villetti, rileva che in particolare, in occasione della legge finanziaria per il 2001, il Governo di centrosinistra non ritenne certamente di recepire i suggerimenti dell'allora onorevole Giorgetti.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) ritiene che il presidente abbia correttamente dato conto dei profili problematici che devono essere definiti in sede di esame preliminare: l'adeguatezza della strumentazione normativa adottata, l'idoneità della copertura finanziaria, la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3. A ciò si aggiunga quanto affermato dal Ministro Siniscalco ieri in Assemblea in merito all'applicazione del tetto del 2 per cento al perimetro delle pubbliche amministrazioni rilevante per l'indebitamento netto con alcune eccezioni. Ritiene che le affermazioni del Ministro dell'economia destino serie preoccupazioni perché non si comprende l'effettiva applicazione di tale regola. Questo comporta un ulteriore problema anche ai fini dell'emendabilità della legge finanziaria. Rileva, inoltre, che debba essere specificata la valenza del provvedimento che dovrebbe «affiancare» la legge finanziaria come esplicitato nella Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008. Non si capisce, infatti, se si tratterà di un provvedimento collegato o di un emendamento alla legge finanziaria. Ricorda che la risoluzione approvata sulla Nota di aggiornamento su tale punto è inequivoca. È quindi necessario che il Governo fornisca le necessarie precisazioni. Da ultimo, ritiene che debbano essere attentamente esaminati i profili di conformità alla legislazione vigente, soprattutto per quanto concerne gli aspetti legati alla copertura finanziaria. Sarebbe, altresì, opportuno nell'esame preliminare fare un riscontro della portata della norma con i contenuti della risoluzione al DPEF 2005-2008 approvata nel mese di agosto.

 

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) ritiene che il problema vero non sia porre un tetto alla spesa, ma ridurre la spesa soprattutto quella dei dipendenti pubblici, che a suo avviso sono troppo numerosi.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si riserva di fornire una risposta ampia e articolata alle questioni sollevate nel corso del dibattito nel prosieguo dell'esame.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.55.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 6 ottobre 2004

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

 

Mercoledì 6 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 8.40.

 

Legge finanziaria per il 2005.

C. 5310 Governo.

(Seguito dell'esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta di martedì 5 ottobre 2004.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 5 ottobre erano stati richiesti chiarimenti al rappresentante del Governo. Avverte che il Governo ha trasmesso alcuni chiarimenti integrativi della relazione tecnica, dell'allegato relativo alle eccedenze di spesa e dell'allegato della tabella n. 7 (vedi allegato 1).

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS avverte che nella documentazione trasmessa si attesta la congruità e l'attendibilità delle previsioni concernenti le entrate. Rileva, in particolare, che l'aumento dell'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati è di modesta entità e non è tale da influenzare il livello dei consumi. Quanto alla verifica della portata delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, assicura che il Governo trasmetterà i necessari elementi di chiarimento quanto prima. Al riguardo, si dichiara disponibile a trasmettere anticipatamente anche la nota di variazione del bilancio di previsione. Quanto alla previsione del tetto del 2 per cento, sottolinea, per quanto attiene specificamente al bilancio dello Stato, che forse la misura avrebbe potuto trovare attuazione nell'ambito del disegno di legge di bilancio, almeno per quanto concerne le spese discrezionali. Tuttavia, ritiene che la scelta di inserire le relative disposizioni nell'ambito della legge finanziaria consenta di evidenziare meglio la portata della manovra correttiva. Ovviamente, l'intervento sulle spese derivanti da fattore legislativo non si sarebbe potuto effettuare in sede di disegno di legge di bilancio, avendo quest'ultimo natura formale e non sostanziale. Rileva che l'applicazione della regola del 2 per cento sarà più chiara nel momento in cui saranno disponibili i dati contenuti nella sezione II della Relazione previsionale e programmatica, la cui trasmissione è imminente.

Riguardo alle osservazioni svolte dal presidente nella seduta di ieri sul contenuto proprio della legge finanziaria, precisa che gli articoli 18-25, pur avendo apparentemente carattere ordinamentale, consentono una razionalizzazione delle funzioni e un miglioramento dell'organizzazione. Le stesse considerazioni valgono per l'articolo 26, comma 4, sugli interventi di bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano e per l'articolo 27, comma 7, riguardante la Fondazione Ugo Bordoni. Quanto alla realizzazione del Museo della Shoah, di cui all'articolo 30, comma 4, pur ammettendo la valenza microsettoriale e localistica, ritiene che si tratti di norma che ha un impatto sul sentire collettivo. Ritiene poi che l'articolo 16, commi 4-7 abbia un impatto non trascurabile sull'economia. Precisa che l'inserimento del Registro Italiano Dighe (RID) nella Tabella C è coerente con la disciplina contabile vigente in quanto, pur non essendoci un rinvio specifico alla Tabella C nella norma istitutiva dell'ente, si tratta di una disposizione di carattere permanente.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) ritiene che le argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo non sono sufficienti a rispondere ai chiarimenti richiesti. Si tratta, a suo avviso, di una questione di fondo che pone un problema di legittimità al quale non si può replicare con la mera trasmissione di documentazione. È in gioco la conformità alla vigente disciplina contabile, attuativa del precetto costituzionale di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Siamo, quindi, in presenza di questioni sostanziali e non meramente formali. Rileva la necessità che si faccia la massima chiarezza sui mezzi di copertura indicati nel disegno di legge finanziaria, per consentire al Parlamento di svolgere compiutamente la sua funzione più importante, che è quella di controllo.

 

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) segnala la necessità di acquisire chiarimenti sull'impostazione di base della legge finanziaria. Ci sono una serie di questioni che non si possono liquidare in maniera semplicistica; valgano, ad esempio, le eccedenze di spesa e la regola del 2 per cento, la cui applicazione introdurrebbe un «taglia spese» generalizzato. Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri aveva segnalato ulteriori profili problematici per quanto concerne la verifica del contenuto del disegno di legge finanziaria, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, recante norme in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali.

Fa presente che la posizione espressa dal rappresentante del Governo di difesa del contenuto della legge finanziaria spiana la strada alla presentazione di emendamenti di carattere microsettoriale e localistico, i cui effetti sulla finanza pubblica sono modesti, ma non irrilevanti. Il provvedimento collegato potrebbe più opportunamente contenere alcune norme che si vorrebbero stralciare dal disegno di legge finanziaria. Esprime preoccupazione per l'applicazione della regola del 2 per cento alla categoria dei consumi intermedi, che è già stata compressa negli anni passati e da ultimo dal decreto -legge n. 168 del 2004.

Preoccupano infine le dichiarazioni del Presidente del Consiglio il quale afferma che la riduzione della pressione fiscale dovrebbe operare a partire dal 1o gennaio 2005, per cui non si capisce se ad essa il Governo intende provvedere nell'ambito del provvedimento collegato che dovrebbe accompagnare la finanziaria ovvero con un maximendamento al disegno di legge finanziaria.

 

Michele VENTURA (DS-U) ritiene imprescindibile acquisire l'elenco delle voci di spesa, ripartite per unità previsionali di base e per autorizzazione di spesa per via legislativa, che sarebbero interessate dall'applicazione del tetto del 2 per cento. Altri aspetti su cui occorre focalizzare l'attenzione riguardano, da un lato, le eccedenze di spesa, e, dall'altro, la copertura finanziaria. A suo avviso, i risparmi derivanti dai tagli alle spese sono sovrastimati. Tali considerazioni valgono, altresì, per le entrate per il loro carattere di aleatorietà. Ritiene quindi che l'acquisizione di ulteriori dati al riguardo sia essenziale altrimenti l'esame del provvedimento non potrà svolgersi con la necessaria chiarezza. Chiede, infine alcune precisazioni sulla prospettata introduzione di pedaggi statali perché a tutt'oggi non si capisce se sarà un'entrata o un'uscita per lo Stato.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) condivide quanto è stato rilevato dai colleghi a proposito dell'applicazione della regola del 2 per cento. Ribadisce quanto già rilevato in Assemblea nel corso dell'esame della Nota di aggiornamento. Esprime la propria contrarietà a tale regola che si applica uniformemente e indiscriminatamente a tutte le voci di spesa. Ritiene poi assolutamente insufficiente il livello delle spese per investimenti stanziati dal disegno di legge finanziaria come si desume dalle cifre esposte nelle Tabelle B e D. Si dichiara inoltre poco convinto del livello delle entrate che derivano in larga parte dalla pianificazione fiscale. Il rischio è che si crei un buco nel bilancio statale che dovrà essere colmato con una manovra correttiva nel corso del prossimo anno.

 

Alberto GIORGETTI (AN) invita i colleghi a valutare l'atteggiamento da assumere, anche in relazione alla fase procedurale in cui la Commissione si trova. La Commissione deve infatti fornire alla Presidenza della Camera una valutazione di carattere tecnico in ordine alla verifica del contenuto proprio della legge finanziaria. Ritiene pertanto che non si debba anticipare a questa fase la riflessione politica sul contenuto del disegno di legge, anche per non compromettere l'equilibrio politico che è alla base del suo contenuto. Allo stesso tempo è necessario evitare che la responsabilità della verifica del contenuto proprio ricada interamente sulla Commissione bilancio, posto che le eventuali decisioni da assumere in materia di stralcio competono alla Presidenza della Camera. A tale riguardo, osserva incidentalmente che non vi è stato un intervento, che sarebbe stato opportuno, a difesa dell'onorabilità della Commissione rispetto alle accuse denigratorie che alla stessa sono state mosse da alcuni giornali in relazione all'esame della proposta di legge n. 5181. Invita infine alla prudenza nella valutazione della microsettorialità degli interventi. Ricorda infatti che, se è vero che risulta necessario evitare uno snaturamento del contenuto normativo del disegno di legge finanziaria, è altrettanto vero che proprio in occasione dell'esame della proposta di legge n. 5181 la Commissione ha unanimemente sostenuto la necessità di interventi riferiti a specifici ambiti territoriali, in quanto rispondenti ad esigenze delle relative comunità. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il parere da rendere alla Presidenza debba attenersi ad un richiamo alla legge di contabilità, evitando di proporre lo stralcio di un numero eccessivo di disposizioni.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) non esclude che la regola del 2 per cento si possa rivelare funzionale al contenimento della spesa; essa risulta però sicuramente poco trasparente, in quanto non è chiara la base sulla quale il tetto del due per cento sarà chiamato ad operare. Rileva che non si tratta soltanto di una questione di corretta informazione al Parlamento, ma anche di chiarezza nella formulazione del testo del provvedimento. In risposta al collega Giorgetti, osserva che la richiesta rivolta al rappresentante del Governo di ottenere elementi di chiarimento a tale riguardo prescinde da una valutazione politica e risulta preliminare al confronto sul testo.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva che la Commissione non può procedere ad audizioni, quale quella prevista per il pomeriggio del Ministro dell'economia, senza avere certezze sul testo su cui si discute. Osserva che la quota di oneri derivanti da eccedenze di spesa, pari al 23 per cento, risulta assolutamente esorbitante, soprattutto se confrontate con altre tipologie di spesa, come, ad esempio, gli oneri correnti degli enti locali, che risultano pari all'1 per cento. Ricorda che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 168, era stata sostenuta la necessità di un drastico intervento correttivo sull'andamento dei conti pubblici, con tagli del 50 per cento di diverse autorizzazioni di spesa, per ricondurre sotto controllo l'indebitamento netto. Risulta pertanto indispensabile sapere se la base alla quale si applicherà la regola del due per cento è costituita dalle autorizzazioni di spesa come risultanti successivamente al decreto-legge n. 168. In tal caso, infatti, anziché un tetto all'aumento della spesa del due per cento, si verificherebbe un taglio del 48 per cento! Anche con riferimento al mantenimento della base imponibile, vi sono notevoli incertezze: risultano infatti aleatorie le entrate derivanti dalla revisione degli studi di settore; mancano informazioni sulla cessione di strade statali. Chiede infine al presidente quando intende procedere alla votazione del parere, in considerazione della necessità che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori elementi.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'espressione del parere è un atto preliminare all'assegnazione del disegno di legge finanziaria da parte della Presidenza e, quindi, all'avvio della sessione di bilancio.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) osserva preliminarmente che il limite all'aumento delle spese del due per cento rischia di configurare un generico «taglia spese» e priva la Commissione di elementi di conoscenza indispensabili al prosieguo dell'esame. Rileva poi che il Parlamento risulta totalmente privo di elementi di informazione sul provvedimento per lo sviluppo e la competitività che dovrebbe essere collegato al disegno di legge finanziaria. A tale proposito, le uniche fonti sono costituite dalle interviste del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia. Concorda con le valutazioni del presidente Giorgetti in ordine all'esigenza di chiarire la portata della norma relativa al due per cento, ed al modo in cui essa impatta su spese discrezionali e sui consumi intermedi. Sottolinea che la Commissione si trova di fronte ad una situazione anomala, a causa dell'assenza di fondamentali elementi di valutazione. Esprime pertanto la propria contrarietà a svolgere, in queste condizioni, l'audizione del Ministro dell'economia, che infatti può svolgersi solo successivamente alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) rileva che l'estrema macchinosità delle procedura di bilancio non è paragonabile a quella delle altre democrazie occidentali. Da un lato, infatti, si vuole predeterminare ogni aspetto; dall'altro, non appaiono chiare le scelte da compiere e conseguentemente la Camere risultano spogliate dei loro poteri decisionali. La regola del due per cento rischia di aggravare la situazione. Al riguardo, concorda con le valutazioni, espresse su «Il Corriere della Sera» di oggi da Sabino Cassese per cui la disposizione rischia di limitarsi ad un mero differimento della spesa. Torna a chiedere chiarimenti sulle autorizzazioni di spesa che vengono tagliate; al riguardo, il Ministro dell'economia ha prospettato la possibilità di fornire informazioni mediante una presentazione anticipata della nota di variazione o, in alternativa, un emendamento. Esprime la propria preferenza per la presentazione di un emendamento. Concorda con le valutazioni espresse dal Presidente nella seduta di ieri in ordine alle disposizioni estranee al contenuto proprio della legge finanziaria. Se le indicazioni non dovessero essere recepite dalla Presidenza e quindi le disposizioni indicate continuassero a fare parte del disegno di legge, ritiene che anche i requisiti di ammissibilità degli emendamenti dovrebbero essere più ampi.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che gli uffici stanno predisponendo una documentazione relativa alle procedure di bilancio negli altri paesi, da cui potranno emergere interessanti spunti di approfondimento in ordine alla complessità delle procedure di bilancio anche negli altri paesi. In ogni caso, ritiene che il professor Cassese, al pari dei membri della Commissione, non disponga degli elementi di informazione necessari per esprimere una valutazione compiuta sulle conseguenze della regola del due per cento.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) ritiene assai probabile che il tetto del due per cento determini una dilazione dei termini.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che alcune delle obiezioni sollevate sono condivisibili e debbono trovare riscontro nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. Formula, quindi, la seguente proposta di parere sul contenuto proprio del disegno di legge finanziaria:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.C. 5310) ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

considerato che, sotto il profilo del rispetto dell'articolo 11, commi 5 e 6, della legge n. 468 del 1978:

il provvedimento reca un complesso di interventi con finalità correttive volti a garantire, per l'anno 2005, il conseguimento dell'obiettivo dell'indebi­tamento netto della pubblica ammini­strazione nella misura del 2,7 per cento;

con riferimento al prospetto di copertura del provvedimento, gli interventi correttivi dovrebbero comportare, nell'anno 2005, nuove o maggiori entrate per un importo stimato in 6.322 milioni di euro e riduzioni di spese correnti per un ammontare quantificato in 3.220 milioni di euro;

una parte significativa delle risorse indicate per finalità di copertura dovrebbe essere assicurata dalla previsione del tetto del 2 per cento di incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni e, in questo ambito, degli stanziamenti relativi al bilancio dello Stato;

appare indispensabile un'accurata verifica della adeguatezza e della sufficienza della strumentazione normativa allo scopo indicata, con particolare riferimento alle spese la cui entità è definita in base a fattori legislativi, vale a dire sulla base di stanziamenti fissati da disposizioni di legge o di quantificazioni determinate da meccanismi normativi;

è altresì indispensabile verificare puntualmente l'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate con riferimento alle considerazioni svolte nella relazione tecnica che circoscrive tale ambito alla sola categoria dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, e alla precisazione fornita dal Ministro dell'economia e delle finanze, per cui si tratterebbe esclusivamente di spese discrezionali;

ai fini di una accurata verifica della portata delle disposizioni richiamate, che deve considerarne anche la sostenibilità sotto il profilo finanziario e relativamente al buon andamento delle amministrazioni interessate, è necessario che il Governo fornisca quanto prima ulteriori e più puntuali elementi di conoscenza che evidenzino le voci di spesa alle quali potrebbero applicarsi le misure di contenimento, analogamente a quanto già avvenuto in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 168 del 2004, nel corso del quale il Governo trasmise un elenco dettagliato delle u.p.b. su cui intervenivano i tagli prospettati dal provvedimento;

tale documentazione dovrà in ogni caso essere predisposta nel più breve tempo possibile, in modo da consentire alle Commissioni di merito e alla Commissione bilancio di svolgere un'adeguata e consapevole istruttoria sui contenuti del provvedimento, e comunque entro la prossima settimana;

appare altresì necessario disporre di più dettagliati elementi di informazione per quanto concerne l'elenco delle eccedenze di spesa da coprire riportate, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978, nell'allegato 1, stante il fatto che in taluni casi l'elenco non fornisce gli estremi normativi del provvedimento di cui si dispone il rifinanziamento;

la predisposizione di più puntuali informazioni al riguardo risponde ad una duplice esigenza: per un verso, si tratta di verificare la sussistenza dei requisiti che possano giustificare la qualificazione di eccedenze di spesa, alla luce del fatto che la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978 intendeva assicurare una adeguata trasparenza, in sede di manovra di bilancio, nella evidenziazione dei maggiori oneri emersi nel corso dell'attuazione di provvedimenti di legge rispetto alle previsioni iniziali, anche in relazione alla connotazione in termini di regolazione debitoria di alcuni dei maggiori oneri indicati nell'allegato 1. Per altro verso, occorre chiarire le ragioni per le quali, in assenza di correttivi alla normativa oggetto di rifinanziamento, e quindi sui fattori che determinano la dinamica della relativa spesa, si disponga il rifinanziamento soltanto per l'anno 2005 e non anche per gli esercizi successivi;

nel prosieguo dell'esame il Governo dovrà inoltre provvedere a fornire un'integrazione della relazione tecnica con riferimento ad alcune delle nuove o maggiori entrate indicate nel prospetto di copertura in modo da consentire la verifica della effettiva possibilità di acquisirle. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la previsione di un aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui al comma 17 dell'articolo 36, alla luce di recenti pronunce del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla aleatorietà di coperture effettuate a valere di incrementi della tassazione sui tabacchi;

 

RITIENE

il disegno di legge finanziaria per il 2005 conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;

esaminato altresì il disegno di legge sulla base delle disposizioni che definiscono il contenuto proprio della legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978;

apprezzata la scelta del Governo di concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi correttivi finalizzati al contenimento dei saldi entro i limiti prefissati e di prevedere un provvedimento collegato destinato a contenere invece le misure rivolte al rilancio della economia , alla tutela della competitività e alla difesa del potere d'acquisto. Tale scelta corrisponde al corretto uso dei strumenti normativi previsti dalla legge di contabilità generale e alle esigenze di un esame parlamentare più ordinato;

considerato che, proprio alla luce della previsione di un successivo intervento normativo finalizzato allo sviluppo, alcune disposizioni inserite nel testo del disegno di legge finanziaria possano utilmente essere stralciate al fine della migliore distribuzione degli interventi in relazione alla loro finalità e alla migliore organizzazione dell'esame parlamentare dei due provvedimenti, che eviti la duplicazione della discussione su argomenti analoghi o connessi in diverse sedi;

tali disposizioni appaiono infatti, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, frammentarie e isolate in quanto non riconducibili ad una logica coerente di sostegno dell'economia e perciò suscettibili di essere valutate estranee alle finalità proprie, ordinamentali o microsettoriali e in qualche caso localistiche. Nel contesto di un provvedimento specificamente rivolto a promuovere lo sviluppo, le stesse disposizioni potrebbero trovare invece connessione con altre più ampie misure e dunque costituire elementi di una più ampia manovra rivolto a sostenere diversi settori di attività di diversa portata. Inoltre la presenza di queste disposizioni determinerebbe la presentazione di emendamenti analoghi con l'effetto di congestionare l'esame parlamentare della legge finanziaria;

 

RITIENE

suscettibili di essere considerate estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria le seguenti disposizioni:

A) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano effetti finanziari:

articolo 18, che reca disposizioni concernenti l'istituzione e l'organiz­zazione della Segreteria tecnica in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione nonché la disciplina dei compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia;

articolo 25, commi 4-5, che prevedono la facoltà, per il Ministero dell'ambiente, di avvalersi di una società per azioni per le attività in materia di difesa del suolo e per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico e che autorizzano l'introduzione di apposite procedure per l'utilizzo delle risorse finanziarie nei settori suddetti;

articolo 25, commi 6-7 che disciplinano le modalità di ripartizione delle risorse relative al servizio idrico integrato;

articolo 25, comma 8, che prevede la proroga dei vincoli delle riserve idriche.

articolo 25, comma 10, che rivede la disciplina delle procedure di approvazione del progetto di bonifica dell'area di Sesto San Giovanni relativa al dimesso stabilimento Falck e di attuazione della bonifica medesima. In questo caso si tratta, inoltre, di un intervento di carattere localistico;

articolo 29, commi 1-2, che contengono disposizioni relative alle modalità di assegnazione e di iscrizione in bilancio dei finanziamenti a favore dell'Autorità per le comunicazioni e dell'Autorità per l'energia e agli stanziamenti per le agenzie fiscali. Si tratta di disposizioni ordinamentali estranee al contenuto proprio della legge finanziaria, che potrebbero più appropriatamente essere inserite nell'articolato del disegno di legge di bilancio;

articolo 29, comma 3, che rivede la procedura di ripartizione del fondo per la montagna;

articolo 29, comma 9, ultimo periodo, che dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che pone a carico dei fondi del Ministero delle infrastrutture la possibilità di avvalersi di apposite strutture e di soggetti esterni da parte del Ministero medesimo;

articolo 31, comma 7, che estende da 9 a 11 anni la durata in carica dei componenti delle commissioni tributarie.

B) disposizioni onerose che non paiono riconducibili a finalità di sostegno o rilancio dell'economia, ovvero che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:

articolo 26, comma 4, che destina un contributo di 5 milioni di euro per 15 anni a favore degli interventi di riconversione e bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 27, comma 7, che prevede un contributo di 5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 a favore della fondazione Ugo Bordoni, che opera nel settore delle comunicazioni. Si tratta di norma che comporta un aumento di spesa per un intervento di carattere microsettoriale (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 29, comma 8, che estende la speciale indennità prevista per il personale di magistratura anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità;

articolo 30, comma 4, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2005 per la realizzazione del Museo della Shoah (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento).

C) Interventi di sostegno all'economia, che, per la loro entità o per il loro carattere settoriale, non sembrano rispondere alle finalità del disegno di legge finanziaria, ma potrebbero essere più opportunamente inseriti nel quadro generale delle politiche di sviluppo delineato dall'apposito provvedimento collegato:

articolo 16, commi 4-7, recanti disposizioni rivolte a prevedere la produzione, in via sperimentale, dei libri di testo scolastici nella doppia versione a stampa e online scaricabile da Internet e a stabilire le caratteristiche tecniche e il presso dei medesimi libri. In questo caso si evidenzia altresì che la relazione tecnica non quantifica gli effetti di risparmio che potranno determinarsi per effetto delle disposizioni citate;

articolo 25, comma 1, che dispone un finanziamento di 4,5 milioni di euro per il progetto Scegli-Italia (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 25, commi 2-3, che disciplinano la possibilità per la società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS spa) di disporre di una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate alle infrastrutture;

Per quanto concerne le voci inserite nelle Tabelle, si segnala che nella Tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato inserito il Decreto del presidente della Repubblica n. 136 del 2003, «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe (RID) a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», articolo 12. Si tratta di una disposizione di spesa permanente per la quale la normativa in materia non prevede la quantificazione nella tabella C della legge finanziaria ed appare, quindi, suscettibile di considerarsi estranea al contenuto proprio della legge finanziaria».

 

Gianfranco BLASI (FI) chiede un rinvio dell'espressione del parere, per poter meglio riflettere sulla proposta di stralcio di alcune disposizioni dal disegno di legge.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) concorda con il collega Blasi e ritiene che nelle attuali condizioni non sia possibile procedere all'audizione del Ministro dell'economia.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene doverosa una riflessione sulle eventuali proposte di stralcio del disegno di legge finanziaria, in tal senso condivide la proposta del collega Blasi di differire l'espressione del parere. Cosa diversa è invece un eventuale rinvio dell'audizione del Ministro dell'economia, che non trova invece alcuna giustificazione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prende atto dell'esigenza manifestata da alcuni gruppi di rinviare l'espressione del parere. Ritiene che il parere alla Presidenza della Camera possa essere reso al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, ed immediatamente prima dell'audizione del Ministro dell'economia. Qualora non si dovesse giungere all'espressione del parere, non si potrà comunque procedere all'audizione del Ministro dell'economia, in quanto il parere costituisce una fase procedurale preliminare all'inizio dell'esame della sessione di bilancio, che tradizionalmente è avviata dal Ministro dell'economia.

 

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che il paventato rinvio dell'audizione del Ministro costituisca un elemento di drammatizzazione non necessaria della vicenda e che si possa procedere comunque all'audizione. Ritiene poi che sia necessario un chiarimento da parte del presidente in ordine alla possibilità di modificare il contenuto della proposta di parere.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che, ovviamente, la proposta di parere può essere modificata. Rileva tuttavia l'importanza che l'impostazione del parere mantenga una propria coerenza e che non si apra un'impropria contrattazione sul mantenimento o meno di singole disposizioni. Devono comunque essere chiare le conseguenze che un'eventuale significativa modificazione dell'impostazione del parere potrebbe determinare nel prosieguo dell'esame del provvedimento, in particolare per quanto concerne la valutazione di emendamenti miocrosettoriali o localistici.

Tenuto conto degli orientamenti emersi, sospende, quindi, la seduta per consentire una più approfondita valutazione della proposta di parere, avvertendo che la seduta riprenderà al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, prima della audizione del Ministro dell'economia.

 

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 13.40.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce quanto affermato nella seduta odierna a proposito delle disposizioni che potrebbero essere stralciate dalla legge finanziaria per estraneità di materia. Ritiene infatti che tali disposizioni siano funzionali alla realizzazione della manovra anche se possono apparire di carattere ordinamentale.

A proposito della regola del 2 per cento, ritiene che non possa definirsi una sorta di «taglia spese» generalizzato in quanto il limite del 2 per cento viene fissato ex ante mentre il meccanismo introdotto dal cosiddetto decreto taglia spese» interviene ex post. Il tetto del 2 per cento verrà applicato in maniera tale da contenere entro la misura indicata anche le spese concernenti il comparto della sanità. A tale riguardo, la trasmissione della seconda sezione della Relazione previsionale e programmatica potrà fornire un importante contributo.

Fa presente, comunque, che dall'allegato 7 è desumibile l'impatto della manovra sull'entità delle entrate e delle spese ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'indebitamento netto. Anche l'anticipata trasmissione della nota di variazione al bilancio consentirà di evidenziare le voci che vengono modificate in conseguenza della manovra di finanza pubblica.

 

Michele VENTURA (DS-U) chiede al rappresentante del Governo quando sarà fornito esattamente l'elenco dettagliato delle voci di spesa interessate dal taglio del 2 per cento visto che da alcune agenzie di stampa risulterebbe che tale documentazione verrebbe trasmessa prima della votazione finale in Assemblea. Tali affermazioni risulterebbero contraddittorie con quanto dichiarato dal sottosegretario Vegas alla Commissione.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che l'elenco dettagliato delle unità previsionali di base sarà fornito durante l'esame presso la Commissione bilancio, prima del termine per la presentazione degli emendamenti.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che nel parere si afferma chiaramente che la documentazione integrativa dovrà essere predisposta nel più breve tempo possibile, in modo da consentire alle Commissioni di merito e alla Commissione bilancio di svolgere un'adeguata e consapevole istruttoria sui contenuti del provvedimento, e comunque entro la prossima settimana. Pone, quindi, in votazione la proposta di parere, al quale ha apportato alcune limitate modifiche (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere, come parzialmente modificato.

 

La seduta termina alle 13.50.

 


 


ALLEGATO 1

 

 

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL GOVERNO

SUL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005 (A.C. 5310)

 

 

(Testi disponibili nel dossier n. 653/2, parte I, pag. 345 e ss.)

 

 


ALLEGATO 2

 

 

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO.

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

 

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.C. 5310) ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

considerato che, sotto il profilo del rispetto dell'articolo 11, commi 5 e 6, della legge n. 468 del 1978:

il provvedimento reca un complesso di interventi con finalità correttive volti a garantire, per l'anno 2005, il conseguimento dell'obiettivo dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione nella misura del 2,7 per cento;

con riferimento al prospetto di copertura del provvedimento, gli interventi correttivi dovrebbero comportare, nell'anno 2005, nuove o maggiori entrate per un importo stimato in 6.322 milioni di euro e riduzioni di spese correnti per un ammontare quantificato in 3.220 milioni di euro;

una parte significativa delle risorse indicate per finalità di copertura dovrebbe essere assicurata dalla previsione del tetto del 2 per cento di incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni e, in questo ambito, degli stanziamenti relativi al bilancio dello Stato;

appare indispensabile un'accurata verifica della adeguatezza e della sufficienza della strumentazione normativa allo scopo indicata, con particolare riferimento alle spese la cui entità è definita in base a fattori legislativi, vale a dire sulla base di stanziamenti fissati da disposizioni di legge o di quantificazioni determinate da meccanismi normativi;

è altresì indispensabile verificare puntualmente l'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate con riferimento alle considerazioni svolte nella relazione tecnica che circoscrive tale ambito alla sola categoria dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, e alla precisazione fornita dal Ministro dell'economia e delle finanze, per cui si tratterebbe esclusivamente di spese discrezionali;

ai fini di una accurata verifica della portata delle disposizioni richiamate, che deve considerarne anche la sostenibilità sotto il profilo finanziario e relativamente al buon andamento delle amministrazioni interessate, è necessario che il Governo fornisca quanto prima ulteriori e più puntuali elementi di conoscenza che evidenzino le voci di spesa alle quali potrebbero applicarsi le misure di contenimento, analogamente a quanto già avvenuto in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 168 del 2004, nel corso del quale il Governo trasmise un elenco dettagliato delle u.p.b. su cui intervenivano i tagli prospettati dal provvedimento;

tale documentazione dovrà in ogni caso essere predisposta nel più breve tempo possibile, in modo da consentire alle Commissioni di merito e alla Commissione bilancio di svolgere un'adeguata e consapevole istruttoria sui contenuti del provvedimento, e comunque entro la prossima settimana;

appare altresì necessario disporre di più dettagliati elementi di informazione per quanto concerne l'elenco delle eccedenze di spesa da coprire riportate, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978, nell'allegato 1, stante il fatto che in taluni casi l'elenco non fornisce gli estremi normativi del provvedimento di cui si dispone il rifinanziamento;

la predisposizione di più puntuali informazioni al riguardo risponde ad una duplice esigenza: per un verso, si tratta di verificare la sussistenza dei requisiti che possano giustificare la qualificazione di eccedenze di spesa, alla luce del fatto che la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978 intendeva assicurare una adeguata trasparenza, in sede di manovra di bilancio, nella evidenziazione dei maggiori oneri emersi nel corso dell'attuazione di provvedimenti di legge rispetto alle previsioni iniziali, anche in relazione alla connotazione in termini di regolazione debitoria di alcuni dei maggiori oneri indicati nell'allegato 1. Per altro verso, occorre chiarire le ragioni per le quali, in assenza di correttivi alla normativa oggetto di rifinanziamento, e quindi sui fattori che determinano la dinamica della relativa spesa, si disponga il rifinanziamento soltanto per l'anno 2005 e non anche per gli esercizi successivi;

nel prosieguo dell'esame il Governo dovrà inoltre provvedere a fornire un'integrazione della relazione tecnica con riferimento ad alcune delle nuove o maggiori entrate indicate nel prospetto di copertura in modo da consentire la verifica della effettiva possibilità di acquisirle. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la previsione di un aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui al comma 17 dell'articolo 36, alla luce di recenti pronunce del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla aleatorietà di coperture effettuate a valere di incrementi della tassazione sui tabacchi;

 

RITIENE

il disegno di legge finanziaria per il 2005 conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;

esaminato altresì il disegno di legge sulla base delle disposizioni che definiscono il contenuto proprio della legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978;

apprezzata la scelta del Governo di concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi correttivi finalizzati al contenimento dei saldi entro i limiti prefissati;

rilevato, alla luce della previsione di un successivo intervento normativo finalizzato allo sviluppo, che alcune disposizioni inserite nel testo del disegno di legge finanziaria possano utilmente essere stralciate al fine della migliore distribuzione degli interventi in relazione alla loro finalità e alla migliore organizzazione dell'esame parlamentare;

tali disposizioni appaiono infatti, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, frammentarie e isolate in quanto non riconducibili ad una logica coerente di sostegno dell'economia e perciò suscettibili di essere valutate estranee alle finalità proprie, ordinamentali o microsettoriali e in qualche caso localistiche. Nel contesto di un provvedimento specificamente rivolto a promuovere lo sviluppo, le stesse disposizioni potrebbero trovare invece connessione con altre più ampie misure e dunque costituire elementi di una più ampia manovra rivolto a sostenere diversi settori di attività di diversa portata. Inoltre la presenza di queste disposizioni determinerebbe la presentazione di emendamenti analoghi con l'effetto di congestionare l'esame parlamentare della legge finanziaria;

 

RITIENE

di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere, le seguenti disposizioni suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge finanziaria:

A) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano effetti finanziari:

articolo 18, che reca disposizioni concernenti l'istituzione e l'organizzazione della Segreteria tecnica in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione nonché la disciplina dei compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia;

articolo 25, commi 4-5, che prevedono la facoltà, per il Ministero dell'ambiente, di avvalersi di una società per azioni per le attività in materia di difesa del suolo e per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico e che autorizzano l'introduzione di apposite procedure per l'utilizzo delle risorse finanziarie nei settori suddetti;

articolo 25, commi 6-7 che disciplinano le modalità di ripartizione delle risorse relative al servizio idrico integrato;

articolo 25, comma 8, che prevede la proroga dei vincoli delle riserve idriche.

articolo 25, comma 10, che rivede la disciplina delle procedure di approvazione del progetto di bonifica dell'area di Sesto San Giovanni relativa al dimesso stabilimento Falck e di attuazione della bonifica medesima. In questo caso si tratta, inoltre, di un intervento di carattere localistico;

articolo 29, commi 1-2, che contengono disposizioni relative alle modalità di assegnazione e di iscrizione in bilancio dei finanziamenti a favore dell'Autorità per le comunicazioni e dell'Autorità per l'energia e agli stanziamenti per le agenzie fiscali. Si tratta di disposizioni ordinamentali estranee al contenuto proprio della legge finanziaria, che potrebbero più appropriatamente essere inserite nell'articolato del disegno di legge di bilancio;

articolo 29, comma 3, che rivede la procedura di ripartizione del fondo per la montagna;

articolo 29, comma 9, ultimo periodo, che dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che pone a carico dei fondi del Ministero delle infrastrutture la possibilità di avvalersi di apposite strutture e di soggetti esterni da parte del Ministero medesimo;

articolo 31, comma 7, che estende da 9 a 11 anni la durata in carica dei componenti delle commissioni tributarie.

B) disposizioni onerose che non paiono riconducibili a finalità di sostegno o rilancio dell'economia, ovvero che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:

articolo 26, comma 4, che destina un contributo di 5 milioni di euro per 15 anni a favore degli interventi di riconversione e bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 27, comma 7, che prevede un contributo di 5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 a favore della fondazione Ugo Bordoni, che opera nel settore delle comunicazioni. Si tratta di norma che comporta un aumento di spesa per un intervento di carattere microsettoriale (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 29, comma 8, che estende la speciale indennità prevista per il personale di magistratura anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 30, comma 4, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2005 per la realizzazione del Museo della Shoah (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento).

C) altri interventi che, per la loro entità o per il loro carattere settoriale, non sembrano rispondere alle finalità del disegno di legge finanziaria, ma potrebbero essere più opportunamente inseriti nel quadro generale delle politiche di sviluppo delineato dall'apposito provvedimento collegato:

articolo 16, commi 4-7, recanti disposizioni rivolte a prevedere la produzione, in via sperimentale, dei libri di testo scolastici nella doppia versione a stampa e online scaricabile da Internet e a stabilire le caratteristiche tecniche e il prezzo dei medesimi libri. In questo caso si evidenzia altresì che la relazione tecnica non quantifica gli effetti di risparmio che potranno determinarsi per effetto delle disposizioni citate;

articolo 25, comma 1, che dispone un finanziamento di 4,5 milioni di euro per il progetto Scegli-Italia (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 25, commi 2-3, che disciplinano la possibilità per la società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS spa) di disporre di una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate alle infrastrutture;

Per quanto concerne le voci inserite nelle Tabelle, si segnala che nella Tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato inserito il Decreto del presidente della Repubblica n. 136 del 2003, «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe (RID) a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», articolo 12. Si tratta di una disposizione di spesa permanente per la quale la normativa in materia non prevede la quantificazione nella tabella C della legge finanziaria ed appare, quindi, suscettibile di essere considerata estranea al contenuto proprio della legge finanziaria.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 19 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 19 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge finanziaria per il 2005 e del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione della Camera, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso.

 

Vincenzo VISCO (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che non si possa procedere nell'esame dei provvedimenti finché il Governo non avrà provveduto a fornire tutti i chiarimenti sollecitati. Sottolinea, al riguardo, che la documentazione predisposta dagli uffici della Camera contiene numerose richieste di chiarimento. Inoltre, non è stata ancora trasmessa dal Governo la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica che dovrebbe contenere gli elementi di informazione necessari per chiarire i termini in cui l'esecutivo intende applicare la regola che limita al 2 per cento la misura all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni. Da ultimo, non è stato fornito alcun elemento per quanto concerne l'applicazione del limite del due per cento alle amminstrazioni pubbliche diverse dallo Stato. Ritiene che il livello di imprecisione, e perfino di sciatteria, dell'azione del Governo in questa circostanza abbia raggiunto livelli impressionanti. Ricorda che il presidente Giorgetti ha nelle scorse settimane svolto una meritoria azione di sollecitazione del Governo in ordine alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria al Parla­mento per l'esame dei documenti di bilancio. Chiede pertanto che, in coerenza con tale atteggiamento, il presidente sospenda l'esame fino a quando non saranno pervenuti tutti gli elementi di chiarimento necessari, a partire dalla seconda sezione della relazione previsionale e program­matica.


Il sottosegretario Giuseppe VEGAS consegna alla Commissione una documentazione nella quale vengono forniti alcuni elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera. Comunica inoltre che la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica sarà trasmessa nelle prossime ore al Parlamento. Con riferimento all'applicazione della regola del 2 per cento, segnala che è già stata trasmessa alla Commissione la documentazione, articolata per unità previsionali di base, relativa ai ministeri. Per gli altri enti dell'amministrazione pubblica, potrà invece essere reso disponibile solo il dato aggregato, poiché saranno i singoli enti, nella loro autonomia, ad articolare l'applicazione del limite tra i diversi settori di attività.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, conferma che, anche sulla base delle informazioni in suo possesso, la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica sarà trasmessa entro la giornata odierna.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) ribadisce la richiesta di sospendere l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno fino alla trasmissione della seconda sezione della relazione previsionale e programmatica.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, non ritiene che la mancata trasmissione della seconda sezione possa impedire lo svolgimento, da parte degli onorevoli Crosetto e Santanchè, delle relazioni rispettivamente sul disegno di legge finanziaria e su quello di bilancio.

 

Michele VENTURA (DS-U) rileva che si continua a registrare un'estrema incertezza con riferimento al quadro dei saldi individuato dai documenti di bilancio. Continuano ad esservi, infatti, dichiarazioni contrastanti al riguardo. Sono poi necessari numerosi chiarimenti in merito all'applicazione agli enti locali del patto di stabilità interno. Ritiene che, in questa situazione, sia estremamente difficile per la Commissione procedere nell'esame dei provvedimento.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce degli orientamenti emersi, ritiene che si possa convenire sulla richiesta di rinviare a dopo la trasmissione della seconda sezione della relazione previsionale e programmatica la sessione tematica dei lavori della Commissione dedicata al patto di stabilità interno e alla spesa sanitaria prevista per il pomeriggio. Provvederà, quindi, a prendere gli opportuni contatti con il ministro della salute e con il sottosegretario agli interni D'Alì per definire una nuova data per approfondire le tematiche di loro competenza appena sarà stata trasmessa la relazione.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva preliminarmente che le audizioni che la Commissione ha svolto nelle scorse settimane hanno confermato che la sessione di bilancio continua a costituire l'unica occasione a disposizione del Legislatore per affrontare in una logica complessiva ed in termini concreti, le diverse problematiche che attengono alle scelte di politica economica e che investono, quindi, non soltanto la finanza pubblica ma, più in generale l'intera economia. Rileva che quest'anno ciò sarà tanto più vero quanto più sia il Governo, nelle sue varie articolazioni, che il Parlamento sapranno dimostrarsi in grado di superare la tendenza alla polverizzazione delle decisioni che troppo spesso caratterizza l'attività legislativa nel nostro Paese. Risulta infatti necessario individuare soluzioni che si collochino entro un quadro coerente, secondo criteri di priorità e nel rispetto di vincoli e compatibilità stringenti.

Osserva ancora che le audizioni preliminari svolte, lungi dal costituire uno stanco rituale, hanno confermato come i processi decisionali del Parlamento si distinguano per trasparenza e capacità di offrire le più ampie occasioni di confronto. Esprime quindi il proprio rammarico per la scarsa attenzione che qualche autorevole organizzazione di settore ha dimostrato nei confronti delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, sottovalutando erroneamente l'importanza dell'appuntamento costituito dalle audizioni. Auspica inoltre che anche la stampa rivolga maggiore attenzione alla qualità e all'intensità del lavoro istituzionale svolto dal Parlamento in questa occasione, evitando, come più volte, anche recentemente, è avvenuto, di alimentare polemiche pretestuose.

Rileva che l'ampio confronto svolto finora risulterà veramente utile se Governo e parlamentari concentreranno la propria attenzione sulle risorse disponibili e sulle questioni più significative. A tal fine, è stato deciso di organizzare i lavori della Commissione per sessioni tematiche, ognuna delle quali destinata ad approfondire specifiche questioni.

Ricorda, nella stessa logica di una valorizzazione della sessione di bilancio, la decisione, adottata concordemente in Commissione, di applicare rigorosamente le regole vigenti per quanto concerne la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, ivi compreso l'obbligo di corredare quelli onerosi di esplicita e puntuale copertura.

Venendo ad alcune considerazioni di carattere generale, ricorda che nei mesi scorsi si è affermato che soltanto recentemente sarebbe finalmente stata effettuata un'operazione di chiarezza per quanto concerne l'effettivo andamento dei conti pubblici. Tale interpretazione presuppone che in precedenza vi sia stata una sorta di manipolazione dei dati, il che è del tutto privo di fondamento.

Su questo tema il Governo ha infatti sempre tenuto un comportamento corretto. Nello scorso maggio, allorché venne riconosciuto in sede europea, con assoluta onestà intellettuale, il rischio di superare il limite del 3 per cento di indebitamento netto della PA, il Governo si assunse anche la responsabilità di porre in essere una consistente manovra correttiva, realizzata con il decreto-legge n. 168. Non vi è stato, quindi, un improvviso cambiamento di atteggia­mento ma soltanto, come peraltro era già avvenuto in numerosissime occasioni in passato, la necessità di adottare alcuni interventi volti a riportare gli andamenti tendenziali in linea con quelli programmatici.

Proprio l'esperienza del passato dimostra che le manovre correttive possono esplicare compiutamente i loro effetti se intervengono al momento più opportuno, a tal fine dovendosi evitare un «effetto annuncio» che potrebbe, oltre che pregiudicare il buon esito degli interventi, innescare processi recessivi. Se, quindi, è del tutto lecito contestare gli interventi che sono stati adottati o che vengono prospettati nel disegno di legge finanziaria, occorrerebbe allo stesso tempo evitare di mettere in discussione, per ragioni di dialettica politica, l'affidabilità dei risultati che vengono verificati, in termini coerenti con le regole contabili stabilite a livello europeo, da istituzioni serie, indipendenti e di certa autorevolezza, tanto più che quegli stessi risultati vengono attentamente vagliati dalle competenti autorità comunitarie. Non corrisponde alla realtà una rappresentazione delle posizioni rispettivamente della maggioranza e dell'opposizione nei termini di una contrapposizione tra una presunta propensione della prima ad eludere il rispetto dei vincoli di bilancio e un'impostazione maggiormente «rigorista», peraltro tutta da dimostrare, della seconda.

La prospettiva che ispira l'attuale Governo e la maggioranza che lo sostiene non è quella di alimentare nell'opinione pubblica un ottimismo irragionevole e infondato ma, piuttosto, da un lato, quella di fare il possibile per assumere i vincoli derivanti dall'appartenenza all'UEM senza tuttavia innescare spinte recessive e, dall'altro lato, quella di evitare un catastrofismo che deprimerebbe qualunque aspettativa di ripresa. Infatti, gli interventi correttivi sono stati posti in essere nella misura e nel momento in cui ciò risultava necessario ma sempre con la consapevolezza che non si dovesse deprimere l'andamento dell'economia che già vive una condizione di oggettiva e strutturale difficoltà. È infatti innegabile che, dopo l'adozione dell'euro, i limiti e i fattori di debolezza strutturale del nostro sistema economico si sono manifestati con una evidenza che non si era mai registrata in passato. L'economia italiana si è trovata priva dello strumento, cui in passato si era fatto largo uso, delle svalutazioni competitive, proprio mentre la sfida della concorrenza, spesso sleale, di taluni paesi emergenti si è fatta più pressante. A ciò si aggiunga l'aggravarsi delle difficoltà del gruppo tradizionalmente più rappresentativo del paese, la Fiat, e l'esplosione degli scandali «bond», Parmalat, Cirio, Argentina. Non può certo addebitarsi a questo Governo e a questa maggioranza il fatto che, improvvisamente, la gracilità di una parte consistente dell'industria italiana, la persistente debolezza del sistema finanziario, nonostante i progressi compiuti per quanto concerne le dimensioni delle aziende bancarie, le carenze infrastrutturali, la scarsa efficienza di una parte considerevole delle amministrazioni pubbliche, si sono manifestate, con l'adozione dell'euro, con maggiore evidenza.

Ciò non vuol dire che si intende contestare la decisione di partecipare all'UEM. L'Italia non disponeva, infatti, né della capacità di attrarre investimenti dall'estero né di una moneta e di un sistema finanziario comparabili a quelli che hanno sino ad ora consentito alla Gran Bretagna di restare fuori dall'euro. Piuttosto, si tratta di ammettere una comune sottovalutazione dell'impatto di un così forte progresso sul terreno dell'integrazione per la nostra economia.

Rileva che le responsabilità dell'attuale situazione risultano diffuse, in quanto coinvolgono una parte dell'imprenditoria, che non ha saputo attrezzarsi per tempo, ad esempio approfittando della fase di crescita impetuosa dei mercati borsistici registrata nello scorso decennio, per tentare di sfuggire ai limiti, spesso asfittici, della dimensione familiare, e della politica che, negli anni '90, per perseguire l'obiettivo del risanamento finanziario ha sostanzialmente bloccato gli investimenti pubblici, in primo luogo a scapito di quel potenziamento delle infrastrutture che sarebbe invece stato indispensabile. Ricorda che nello scorso decennio si è anche compiuto l'errore di illudersi che le privatizzazioni che venivano effettuate sarebbero state sufficienti ad assicurare adeguate prospettive di crescita, soprattutto nei settori più avanzati tecnologicamente, senza che vi fosse bisogno di una politica industriale. L'Italia è perciò chiamata a compiere uno sforzo aggiuntivo rispetto ai maggiori partner europei che pure non si trovano in buone condizioni. Costituiscono, infatti, problemi comuni all'Italia come alla Francia o alla Germania la necessità di ripensare all'assetto del Welfare State per assicurarne la sostenibilità finanziaria, di rendere più efficiente e flessibile il mercato del lavoro e di investire nella formazione delle giovani generazioni, di mettere un freno ad una spesa pubblica che oscilla intorno al 45 per cento del PIL. Sono invece tutti italiani i limiti di un sistema produttivo che troppo spesso non è riuscito a consolidare, attraverso l'adozione di forme e assetti organizzativi più evoluti e strutturati, la diffusa propensione all'imprendito­rialità; che ha preferito avvalersi di forme di sostegno di corto respiro piuttosto che pretendere dalle istituzioni infrastrutture efficienti e servizi adeguati e, dall'apparato della pubblica amministrazione, il raggiungimento di obiettivi di produttività.

Osserva che in questa faticosa fase di transizione non mancano tuttavia alcuni segnali incoraggianti, a cominciare dall'allargamento della base occupazionale e dalla ripresa, ancorché timida, delle esportazioni. Sulla base dei dati comunicati alla Commissione dal Presidente dell'Istat, il tasso di crescita tendenziale registratosi dopo il secondo semestre dell'anno in corso costituisce il miglior risultato ottenuto dal 2001 e l'espansione congiunturale sarebbe stata alimentata, oltre che dal contributo positivo della domanda interna, anche da una leggera ma importante ripresa delle esportazioni. In questo quadro che può indurre ad un moderato ottimismo, costituisce, ovviamente, un elemento preoccu­pante l'incertezza che caratterizza l'andamento dei prezzi delle materie prime, e in particolare del petrolio, che potrebbe innescare una nuova spirale inflazionistica.

Un ulteriore segnale incoraggiante è rappresentato dalla prosecuzione del processo di ridimensionamento del tasso di disoccupazione e dall'allargamento dell'area degli occupati, con specifico riferimento alla componente femminile. È questo un indice importante perché dimostra che siamo in presenza di un'evoluzione strutturale del mercato del lavoro; una più elevata occupazione femminile potrà infatti risultare decisiva per consentire all'Italia di attestarsi su livelli comparabili con quelli degli altri Paesi europei. È evidente che le misure che sono state poste in essere, con la riforma del mercato del lavoro, per introdurre elementi di flessibilità e far emergere situazioni che in precedenza restavano sommerse, possono aver concorso in misura decisiva alla crescita del tasso di occupazione. Rileva, alla luce di tali considerazioni, l'esigenza di potenziare le misure di contrasto al sommerso, interrogandosi anche sulle sue motivazioni culturali.

Osserva che, perché i segnali di ripresa si rafforzino, è indispensabile proseguire lungo la direzione delineata nel cosiddetto programma di Lisbona, per buona parte tuttora inattuato. È chiaro che per conseguire più marcati tassi di crescita dell'economia europea sarebbe necessario arrivare ad un più stretto coordinamento delle scelte di politica economica, e non soltanto di quelle monetarie, a livello continentale in modo da massimizzare i risultati conseguibili. Le difficoltà che si riscontrano al riguardo non devono tuttavia diventare un alibi per ciascuno degli Stati membri, e soprattutto per l'Italia, di fronte all'esigenza di indirizzare le decisioni da assumere secondo una strategia focalizzata sulla crescita che eviti la dispersione delle risorse, attraverso una chiara definizione delle priorità da perseguire. Nel caso specifico del nostro Paese, è evidente che il differenziale della crescita che in questi ultimi anni si è registrata rispetto ad alcuni dei nostri partner europei discende evidente­mente da quei problemi strutturali della struttura produttiva nazionale, che deve essere pertanto rafforzata, intervenendo nel contempo sulla spesa pubblica. A tale riguardo, sottolinea che le novità intervenute negli ultimi anni ci costringono a rivedere e ad aggiornare le forme e gli strumenti di intervento della politica economica. In questa ottica, la politica economica non può limitarsi ad una gestione della finanza pubblica secondo parametri meramente ragionieristici e non deve rinunciare all'ambizione di concorrere a determinare gli andamenti economici.

È peraltro evidente che, stante la oggettiva limitatezza delle risorse che possono essere utilizzate, rispetto alle grandezze dell'economia reale e di quella finanziaria, per un verso la politica non deve inseguire l'illusione di decidere tutto e, per altro verso, non deve rinunciare superficialmente a strumenti di manovra che adesso potrebbero risultare decisivi. Valga per tutti, a questo ultimo proposito, il caso delle politiche di privatizzazione. Al riguardo, in questa fase deve essere privilegiato il collocamento di beni appartenenti al patrimonio immobiliare piuttosto che di partecipazioni azionarie, specie se queste riguardano imprese che operano in settori strategici, quali l'energia. Per questa ragione, esprime una valutazione positiva, fatta salva la possibilità di correzioni parziali, sulle disposizioni di cui all'articolo 35, che, da un lato, agevolano l'alienazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di quote di beni e diritti reali su immobili a prezzi di mercato, e, dall'altro, prevedono la prosecuzione del programma di dismissioni da realizzare mediante cartolarizzazioni, ricorso a fondi immobiliari, cessioni dirette e valorizzazione del patrimonio pubblico. Ritiene invece necessari una riformulazione del comma 19 dell'articolo 35, per quanto concerne la previsione della parziale cessione della rete viaria statale, in modo da superare le obiezioni e i dubbi interpretativi sorti.

Più in generale, ribadisce la necessità di non circoscrivere la politica economica al mantenimento di un quadro di finanza pubblica compatibile con i parametri del Patto di stabilità e crescita. Per questo motivo la maggioranza e il Governo accompagneranno alla manovra correttiva delineata nel disegno di legge finanziaria una serie di interventi volti a sostenere la competitività e lo sviluppo. Rileva inoltre che la decisione del Governo di non limitare la propria azione all'ordinaria amministrazione è confermata anche dalla scelta di procedere nel percorso di attuazione della riforma fiscale.

Ricorda che da più parti è stato segnalato il dato preoccupante costituito dal progressivo deterioramento dell'avanzo primario determinatosi negli anni più recenti. È evidente che si tratta di un dato che non deve essere sottovalutato. Al riguardo, il Ministro dell'economia ha chiaramente affermato che è intenzione del Governo segnare nei prossimi anni un'inversione di tendenza anche per determinare una più significativa contrazione del debito che tuttora rimane assai ingente nel nostro Paese. Un miglioramento dell'avanzo primario si può conseguire tuttavia solo in due modi: o utilizzando più intensamente la leva fiscale o privilegiando lo strumento costituito dal contenimento delle spese. Rilevata l'inopportunità, sulla quale ritiene debbano concordare maggioranza e opposizione, di un ulteriore aggravio della pressione fiscale, constata che l'unico strumento è in realtà costituito da un serio controllo della spesa, maggiormente incisivo che in passato. Un rigoroso controllo della spesa risulta necessario non soltanto per ricondurre l'indebitamento dal livello tendenziale del 4,4 per cento a quello programmatico del 2,7 per cento, ma anche per porre le premesse di un'efficace politica di sostegno allo sviluppo, sulla base della considerazione che all'economia italiana devono essere assicurate le condizioni necessarie per «agganciare» la ripresa, per promuovere una più marcata crescita dei consumi e per liberare risorse da destinare a nuovi investimenti. In questa prospettiva l'obiettivo di una riduzione fiscale, lungi dal costituire una mera promessa elettorale, si rivela come uno degli assi portanti degli indirizzi di politica economica che l'attuale maggioranza di Governo intende perseguire, al fine di delineare nuovi e più evolute modalità di raccordo tra economia pubblica ed economia privata.

A tale proposito, ritiene che la legislazione posta in essere in questa legislatura allo scopo di velocizzare la realizzazione di infrastrutture costituisca un valido esempio. Questa legislazione si fonda sulla definizione di nuove forme di partenariato tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, al fine di attivare crescenti occasioni di investimento e ripartire più equamente il rischio di impresa che in precedenza, per la realizzazione di opere pubbliche, gravava interamente sulla finanza statale.

Rileva tuttavia che per procedere ulteriormente nella realizzazione di una politica economica realmente efficace, è necessario incidere nel governo della finanza pubblica, riducendo progressivamente il peso della zavorra costituita dagli andamenti tendenziali. In questo quadro, deve essere fatto tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle critiche e alle perplessità diffuse non soltanto tra le opposizioni a proposito dell'intenzione del Governo di procedere sulla strada della progressiva attuazione della riforma fiscale la quale si ispira all'obiettivo di una riduzione del carico tributario gravante sui cittadini e le imprese. La risposta dovrà essere data sia sotto il profilo tecnico che sotto quello politico. Quanto al primo aspetto, è evidente che il Governo dovrà assicurare una adeguata e congrua copertura alle misure a sostegno dello sviluppo, ivi compresa l'attuazione del secondo modulo della riforma fiscale. D'altra parte, l'esperienza degli ultimi anni ha ampiamente dimostrato che il Governo non intende venire meno all'impegno di rispettare i vincoli relativi ai saldi della finanza pubblica. Sono stati piuttosto altri Paesi, tra cui la Germania, che in passato si era contraddistinta proprio per la rigidità con la quale aveva interpretato il rispetto dei vincoli di Maastricht, ad aver in qualche caso anche significativamente superato il tetto del 3 per cento dell'indebitamento.

In questa prospettiva ritiene che debbano essere lette in primo luogo le misure contenute negli articoli 2 e 3. Tali disposizioni prevedono l'applicazione di una regola, pressoché generalizzata, fatte alcune eccezioni esplicitamente nominate, per cui le spese delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e quelle contenute nel bilancio dello Stato possono crescere, nell'anno 2005, entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate dell'anno in corso.

Ricorda che la formulazione degli articoli 2 e 3 ha suscitato diffusi rilievi, non soltanto nell'ambito della Commissione e più in generale nel Parlamento, ma anche da parte di autorevoli osservatori esterni. Lo stesso Presidente della Camera ha ritenuto di dover sollecitare il Governo affinché fosse chiarita la portata delle disposizioni.

Osserva che in effetti i due articoli presentano, nell'attuale formulazione, evidenti difetti che attengono, in primo luogo, alla scarsa chiarezza per quanto concerne l'individuazione del relativo ambito di applicazione e, in secondo luogo, al rapporto con la vigente disciplina contabile. Si sofferma, in particolare, sull'afferma­zione per cui dall'applicazione della regola, per quanto concerne il bilancio dello Stato, si intendono conseguente­mente rideterminate le autorizzazioni di spesa disposte in via legislativa. Infatti, se è innegabile che la legge finanziaria, in quanto legge sostanziale, può modificare il dettato di leggi preesistenti, anche per modificarne le relative autorizzazioni di spesa, è altresì evidente che la certezza del diritto impone la massima chiarezza. Per questo motivo la Commissione ha richiesto al Governo l'elaborazione di apposita documentazione che rispondesse alle esigenze di chiarimento avanzate.

Ricorda che, in risposta a tale sollecitazione, il Governo ha provveduto a fornire una prima simulazione nella quale vengono indicate le UPB e le autorizzazioni di spesa che, in via di fatto, risulterebbero interessate dalla regola del 2 per cento. Tale simulazione si fonda su un'ipotesi di applicazione lineare, per cui il limite verrebbe adottato in maniera indifferenziata. Resta ferma la possibilità di una diversa applicazione della regola, sulla base delle indicazioni che perverranno, a livello governativo dalle singole amministrazioni e, a livello parlamen­tare, dalle proposte emendative e dagli elementi che verranno offerti dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Ritiene, pertanto che sia stato recuperato il difetto di informazione che caratterizzava la formulazione degli articoli e che ha innescato diffuse quanto infondate polemiche. Resta, ovviamente, fermo che nel corso dell'esame del provvedimento, il Governo dovrà fornire un'ipotesi di applicazione più avanzata che tenga conto anche delle indicazioni prove­nienti dalle singole amministrazioni e che sia costruita nei termini ordinari della nota di variazione. Segnala che, sulla base di tali elementi, la Commissione potrà lavorare, nel corso dell'esame del provvedimento, ad una parziale riformulazione delle norme che, fra le altre cose, collochi nell'ambito della Tabella E le autorizzazioni di spesa di cui si prevede una riduzione dei relativi stanziamenti. Invita quindi i colleghi ad affrontare i profili sostanziali di tali disposizioni pongono, al di là degli aspetti formali su cui si è erroneamente concentrata l'attenzione in queste settimane. Si riferisce, in particolare, al fatto che quelle disposizioni richiamano alla nostra attenzione un problema cui il Parlamento non ha finora dedicato sufficiente attenzione, consistente nella modalità attraverso le quali viene annualmente predisposto il bilancio a legislazione vigente. Rileva infatti che nella redazione del bilancio sembra prevalere, piuttosto che un'attenta ponderazione delle effettive esigenze finanziarie e della reale capacità di spesa dei diversi centri di responsabilità, una logica inerziale per cui, di anno in anno, si implementa lo stanziamento risultante dall'esercizio precedente con una maggiorazione compatibile con gli obiettivi attesi, senza un'accurata e puntuale analisi delle voci di spesa. Anche i meccanismi che sono stati posti in essere negli ultimi anni, a partire dal cosiddetto decreto «tagliaspese» continuano a difettare nella puntuale analisi delle voci di spesa. Pur tuttavia, molte delle misure di contenimento che sono state effettuate recentemente, con particolare riferimento alle disposizioni adottate con il decreto-legge n. 168 per la correzione degli andamenti della finanza pubblica per l'anno in corso, hanno consentito effettivamente di conseguire i risultati attesi senza mettere a repentaglio l'operatività delle amministrazioni interessate dai tagli operati. Il bilancio dello Stato deve essere pertanto impostato in termini più rispondenti alle effettive esigenze di spesa e alle reali capacità di impegnare e pagare le risorse stanziate.

Osserva che, in tal senso, il dato dei residui assume particolare rilevanza. Infatti, a fronte di previsioni di spese finali, per l'esercizio 2005, pari a 433.522 milioni di euro, di cui 44.884 milioni in conto capitale e 315.936 milioni di spese correnti al netto degli interessi, i residui ammontano a 72.881 milioni di euro, di cui 46.562 milioni in conto capitale e 25.731 milioni per spese correnti al netto degli interessi. Quindi, nonostante le varie disposizioni introdotte negli ultimi anni per ridurre la permanenza nel bilancio dei residui, oltre il 15 per cento circa delle risorse complessivamente spendibili continua ad essere costituita da residui che si accumulano di anno in anno. Anche questo dato conferma la necessità di assumere una diversa impostazione per la definizione del bilancio e, soprattutto, rende oggettivamente meno credibili i timori da più parti avanzati in ordine alle conseguenze negative che la limitazione degli stanziamenti di competenza e di cassa determinerebbe. Se infatti le amministrazioni continuano a non essere in grado di impegnare una massa così ingente di risorse stanziate, evidentemente, alcuni stanziamenti iscritti in bilancio sono sovrabbondanti.

A tale proposito, ricorda inoltre che Confindustria, che pure dovrebbe essere fra i soggetti più preoccupati delle misure di contenimento della spesa, non soltanto ha escluso che tali misure possano comportare effetti restrittivi rilevanti, ma ha addirittura sostenuto la tesi per cui sarebbe stato preferibile un taglio in termini reali, prevedendo una crescita zero in termini nominali. Ipotizza poi, sempre nella logica di una più attiva gestione del bilancio, una puntuale verifica delle leggi permanenti di spesa attualmente vigenti per accertare se esse rispon­dano tuttora ad effettive esigenze, provvedendo, in caso di esito negativo, a determinarne l'esaurimen­to, prendendo a modello la procedura che nel mondo anglosassone è definita sunset legislation o sunset closed.

Sottolinea che, d'altra parte, l'esigenza di più puntuali chiarimenti si pone anche in ordine ad alcune delle voci riportate nel disegno di legge finanziaria quali eccedenze di spesa; anche in questo caso, è necessario evitare di innescare nuove modalità di crescita della spesa anche per i prossimi anni, spesa che, oltre tutto, almeno per quanto riguarda le regolazioni debitorie, sfuggirebbe ad una evidenziazione nei saldi.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce l'esigenza di valutare, nel prosieguo dell'esame, quali modifiche apportare agli articoli 2 e 3, anche per un'eventuale applicazione delle disposizioni a categorie diverse da quelle dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi. Sottolinea che la rideterminazione degli stanziamenti prevista dall'articolo 3 incide pressoché integralmente su stanziamenti di spesa di natura discrezionale che, nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, ammontano a 13.792 milioni di euro e corrispondono soltanto al 3,2 per cento del totale degli stanziamenti per spese finali, al netto delle regolazioni contabili e debitorie. Pertanto, la quasi totalità degli stanziamenti del bilancio dello Stato viene considerata di natura giuridicamente obbligatoria. Tuttavia, gli stanziamenti determinati da disposizioni di legge e gli stanziamenti per spese obbligatorie in senso stretto, vale a dire per spese per le quali è possibile attingere all'apposito fondo di riserva, ammontano a 322.567 milioni di euro e coprono il 74,4 per cento del totale. Sussiste poi una quota assolutamente rilevante di risorse, pari a 97.164 milioni di euro, vale a dire il 22,4 per cento del totale, che in bilancio vengono considerate come «altre spese giuridicamente vincolate». Poiché di tali spese non è precisata la natura, risulta opportuno, anche in considerazione dell'entità delle somme in questione, effettuare una verifica puntuale della natura di tali spese, per valutare se sussistano margini di recupero di risorse anche con riferimento a questi stanziamenti. Più in generale, la previsione della regola del 2 per cento richiederà anche, nella fase di attuazione, un attento monitoraggio, per verificarne gli esiti. Concorda, quindi, con il Governatore della Banca d'Italia sulla necessità di ricondurre ad una qualificata sede istituzionale questa attività di verifica e constata che tale sede non può che essere costituita dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 22, rispettivamente dedicati al patto di stabilità interno e alla spesa sanitaria, rileva che si tratta di una parte significativa della manovra correttiva, posto che circa il 60 per cento del contenimento programmato della spesa, pari a complessivi 9,5 miliardi di euro, è affidata agli enti territoriali. In particolare, 4,25 miliardi di euro di risparmi sono attesi dalle disposizioni relative alla spesa sanitaria. È pertanto necessario verificare l'effettiva praticabilità delle misure previste. A tal fine, rileva l'utilità del confronto, inizialmente previsto per la giornata odierna, con il ministro Sirchia, che potrà fornire ulteriori elementi sulla idoneità delle misure previste per contenere la spesa sanitaria, ivi compresa quella farmaceutica, entro i tetti stabiliti. Constata che l'errata definizione della capienza del fondo sanitario ha determinato, negli scorsi anni, inevitabili sforamenti e che, per questo motivo, è necessario accompagnare efficaci strumenti di intervento e di monitoraggio alla previsione, concordata con le regioni, dell'ammontare complessivo della spesa. Ciò anche in considerazione dei dati forniti alla Commissione dalla Corte dei conti, che evidenziano un incremento dai 71,27 miliardi di euro degli accordi di agosto 2001 ad un consuntivo di 82,17 miliardi nel 2003.

In materia di patto di stabilità interno per gli enti locali, segnala la novità costituita dalla previsione del vincolo all'incremento delle spese correnti e di conto capitale, anziché all'incremento del disavanzo, come avveniva in precedenza. Al riguardo, richiama anche la posizione dell'ANCI che, pur non criticando a priori l'innovazione che si vuole introdurre, ha posto l'esigenza di concentrarsi sulla crescita del debito e sulla capacità teorica di indebitamento. In sostanza, si assume un nuovo parametro che appare oggettivamente più intrusivo rispetto al precedente nelle scelte di allocazione delle risorse a disposizione degli enti territoriali. Vengono peraltro escluse talune tipologie di spese e si stabiliscono drastiche misure sanzionatorie per gli enti locali che non rispettino i vincoli imposti. Si ammette, peraltro, la possibilità di un superamento dei limiti tuttavia limitato alle spese per investimenti che sarebbero finanziabili in una misura superiore rispetto a quella consentita dal patto soltanto mediante ricorso alla leva fiscale.

Anche per l'attenta verifica del complesso delle disposizioni relative al patto, risulterà particolarmente utile il confronto che effettueremo con i rappresentanti dell'esecutivo, per valutare quali possibilità vi siano di correggere il testo, in modo tale da preservare l'obiettivo di una responsabilizzazione dei diversi livelli di governo nel conseguimento degli impegni assunti, allo stesso tempo assicurando adeguati margini di autonomia di spesa e di manovra agli enti territoriali. Sottolinea la necessità di evitare, da un lato, un'eccessiva penalizzazione della possibilità degli enti locali di effettuare gli investimenti necessari, e dall'altro, l'opportunità di non costringere tali enti a ricorrere ad un massiccio utilizzo della leva fiscale che, oltretutto, risulterebbe in aperto contrasto con gli obiettivi generali che si prefiggono di realizzare il Governo e la maggioranza. Si potrebbe in alternativa pensare ad un ripristino del blocco delle addizionali ed all'introduzione di Tasse di scopo, così come a meccanismi che evitino di penalizzare gli investimenti per opere legate alla legge obiettivo e a quelle cofinanziate.

Rileva pure che le regole del patto di stabilità interno dovranno essere costruite in modo tale da contenere misure premiali per gli enti «virtuosi» e sanzioni efficaci per gli enti che non rispettino le stesse regole. Allo stesso tempo, dovrà essere valutata l'opportunità del mantenimento della disposizione che estende anche ai piccoli comuni le regole del patto. Il termine «piccoli comuni» deve essere peraltro precisato meglio, facendo riferimento non solo al numero degli abitanti, ma anche al fatturato, vale a dire la sommatoria dei primi tre titoli di bilancio.

Con riferimento alle spese di personale, segnala che il disegno di legge prevede un incremento ragionevole e contenuto, pari al 3,7 per cento, rispetto alle risorse stanziate per l'anno in corso, determinato sulla base del tasso programmato di inflazione con un leggero aumento a titolo di contrattazione integrativa. Sottolinea che, per le ragioni già ampiamente esposte, non risulta opportuno ipotizzare un'attenuazione delle regole sul blocco delle assunzioni che, oltre tutto, non hanno impedito che si realizzassero, negli scorsi anni, risultati non perfettamente coerenti con le attese.

Sottolinea poi che il disegno di legge finanziaria destina al fondo per le aree sottoutilizzate uno stanziamento aggiuntivo di 8 miliardi, in linea con quello 0,60 per cento del PIL stabilito con le parti economiche e sociali nel «patto per l'Italia» del 2002. Anche quest'anno, la maggior parte delle risorse viene allocata al terzo esercizio e cioè al 2007. Questo sistema, adottato per la prima volta dal precedente Governo nel 2001, e divenuto prassi, fa si che per il primo anno, la finanziaria goda, di fatto, della quantità di risorse allocate tre anni prima. Peraltro, nel 2005, risultano disponibilità finanziarie «fresche» per il solo sud Italia per circa 22,7 miliardi di euro, anche considerando il tetto di spesa del fondo di 6,5 miliardi. L'importo è stato determinato infatti, considerando la quantità delle altre risorse destinate al Mezzogiorno, compresi i Fondi Strutturali ed il relativo cofinanziamento, che nel 2005 raggiungeranno il livello più alto di tutta Agenda 2000. Ricorda, in proposito, che sino ad oggi il tetto massimo di spesa raggiunto per il mezzogiorno in un singolo anno, è stato di 21 miliardi e che pertanto, per il sud, è previsto un aumento di spesa in conto capitale dell'8 per cento circa. Rileva quindi che il governo è riuscito a spendere le risorse assegnate. Ricorda altresì che, per approfondire questi aspetti, la Commissione ha programmato un incontro, nel corso della discussione generale, con il viceministro Micciché. Rileva pure che, anche in questo caso, appare ineludibile l'esigenza di una complessiva revisione degli strumenti di intervento, sulla base di una puntuale verifica degli esiti prodotti da ciascuna delle misure agevolative esistenti, basata su un raffronto tra l'entità delle risorse assegnate e i risultati prodotti, a seconda dei casi, in termini di ampliamento dell'occupazione, di nuovi investimenti ovvero di ampliamento della base produttiva.

In questa prospettiva, sottopone all'attenzione della Commissione la possibilità di ripensare ad un riordino generale della normativa vigente attraverso una sorta di «legge obiettivo» per le aree sottoutilizzate, che garantisca tempi certi per le istruttorie per la concessione degli incentivi e per la rapida realizzazione dei programmi e che assegni carattere prioritario all'obiettivo di attrarre investimenti privati, anche provenienti dall'estero.

Con riferimento alle restanti disposizioni del provvedimento, rileva la necessità di una attenta verifica della opportunità di mantenere nell'attuale testo l'articolo 26 in materia di assicurazioni a seguito di calamità naturali.

In relazione alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel disegno di legge finanziaria e volte ad assicurare un maggior gettito, osserva, in primo luogo, che alla manovra sulle entrate è affidata circa il 60 per cento dell'aggiustamento dei conti, per un importo quantificato in 7.274 milioni di euro a titolo di entrate tributarie, cui si devono aggiungere 7 miliardi di euro attesi dalla dismissione di attivi. Più della metà delle maggiori entrate tributarie dovrebbe essere assicurata dalla revisione degli studi di settore. Più in particolare, l'articolo 34 provvede, anzitutto, a disciplinare l'istituto della pianificazione concordata, attraverso la quale titolari di reddito d'impresa ed esercenti di arti e professioni potranno definire, in via preventiva e per un periodo di tre anni, la base imponibile dei soggetti interessati. Quanto alle disposizioni sulla revisione degli studi di settore, sottolinea, alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni, l'esigenza di un'accurata verifica delle disposizioni contenute nel provvedimento, tenendo conto delle difficoltà segnalate dal presidente dell'Istat in ordine alla elaborazione, da parte dell'istituto, di appositi indici, differenziati per settore, per dimensione e per area territoriale di riferimento e considerata la necessità di non rinunciare ad un intenso e positivo coinvolgimento delle categorie interessate, presupposto imprescindibile per il buon esito dell'operazione di aggiornamento. Segnala poi che, sempre all'articolo 34, sono introdotte, ai commi 22 e successivi, diverse disposizioni volte a rafforzare gli strumenti a disposizione per l'attività di riscossione. Ritiene che, anche su queste disposizioni, vi sono spazi per una modifica parlamentare. Per quanto concerne le restanti disposizioni in materia fiscale si sofferma, in particolare, su quelle di cui all'articolo 36, che fanno venir meno alcune agevolazioni fruite dalle società cooperative, e provvedono ad aumentare i proventi assicurati dal gioco del lotto e dell'enalotto. Da ultimo, richiama l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni di cui all'articolo 31, che prevede una rimodulazione del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali, e sul complesso delle misure recate all'articolo 32, volte ad assicurare l'emersione di redditi immobiliari, con specifico riferimento a quelli derivanti da locazioni.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato viene predisposto sulla base della legislazione vigente. Il che significa che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio sono quantificate in base alle norme esistenti al momento in cui il disegno di legge di bilancio è definito. Il disegno di legge all'esame della Commissione non sconta, pertanto, gli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, vale a dire le misure della manovra posta in essere per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di un indebitamento netto della PA pari al 2,7 per cento. Tali effetti saranno scontati nelle previsioni di bilancio nel prosieguo dell'esame parlamentare, attraverso la nota di variazioni.

Rileva che la caratteristica di legge formale della legge di bilancio può erroneamente indurre a ritenere che il provvedimento non meriti particolare attenzione. In effetti, tradizionalmente il confronto politico si concentra sul disegno di legge finanziaria, che contiene le modifiche alla legislazione vigente.

Sottolinea, tuttavia, che fondate ragioni inducono ad affermare che quest'anno il Parlamento non possa sfuggire al dovere di un più attento esame del disegno di legge di bilancio. Infatti, la manovra di contenimento della spesa pubblica è destinata a produrre immediati riflessi sul provvedimento in esame. Se poi si considera che le misure di contenimento della spesa ivi previste fanno seguito ad analoghe disposizioni intervenute negli scorsi anni, a partire dal cosiddetto decreto «taglia-spese «per proseguire con il decreto-legge n. 168 del 2004, appare evidente che un esame più attento del disegno di legge di bilancio sia ormai ineludibile.

Auspica pertanto che le preoccupazioni manifestate da diverse forze politiche sulla forzatura di cui si sarebbe reso responsabile il Governo contravvenendo alla vigente disciplina contabile in quanto ha inserito le misure di limitazione degli incrementi degli stanziamenti di spesa nel disegno di legge finanziaria piuttosto che in quello di bilancio, non si riducano a mere dichiarazioni di principio che non hanno poi alcun riflesso concreto, ma comportino una maggiore attenzione al disegno di legge di bilancio.

Segnala che una più attenta verifica del disegno di legge di bilancio risponde alla logica che ha ispirato le recenti modifiche apportate in via legislativa all'assetto del bilancio, vale a dire il decreto legislativo n. 279 del 1997, adottato in attuazione della legge n. 94 del 1997. La riforma posta in essere con tali provvedimenti intendeva collegare l'allocazione degli stanziamenti ai programmi di spesa. Si realizzava, in tal modo, un primo passo nella direzione, già da tempo intrapresa da altri paesi, di dare maggiore trasparenza nella finalizzazione delle risorse e di assicurare la possibilità di un più efficace controllo sui risultati conseguiti rispetto alle attese.

Nella esperienza italiana, invece, nel bilancio prevale, piuttosto, la funzione «autorizzativa», per cui la legge di bilancio risponde soprattutto all'esigenza di dare certezza giuridica alle amministrazioni le quali sono abilitate ad effettuare impegni e pagamenti fino all'importo stabilito, secondo una logica per cui il profilo giuridico-formale della legittimazione alla spesa risulta prevalente rispetto a quella sostanziale del conseguimento effettivo dei risultati attesi. Peraltro, le scarne informazioni contenute nella relazione introduttiva del disegno di legge di bilancio siano sufficienti a dare un quadro di come vengono spese le risorse disponibili a bilancio.

Occorre, quindi, progredire nel senso di una responsabilizzazione delle amministrazioni che non si limiti, come in parte è già avvenuto, alla capacità giuridica di impegnare le risorse assegnate, ma che dovrebbe comportare anche l'obbligo di rispondere sugli esiti dell'attività svolta.

Per questo motivo appare indispensabile realizzare un più accurato monitoraggio e controllo e valorizzare i referti della Corte dei conti le cui attività di controllo gestionale dovrebbe essere effettuata sulla base di indirizzi precisi che privilegino le effettive priorità. È necessario porre le premesse per avviare una nuova stagione di riforme che porti a compimento il lavoro di aggiornamento del bilancio dello Stato avviato negli scorsi anni.

Ricorda, in proposito, il prezioso lavoro di approfondimento svolto nell'ambito del Comitato per il monitoraggio degli interventi di controllo e contenimento della spesa pubblica, attraverso il quale sono stati acquisiti importanti elementi di conoscenza in ordine ai fattori che determinano gli andamenti della spesa ed all'importanza di una puntuale e periodicamente aggiornata informazione sui saldi di finanza pubblica.

Rileva poi l'esigenza di pervenire quanto prima a quella armonizzazione dei dati contabili elaborati dalle diverse istituzioni indispensabile per rimuovere la attuale situazione di confusione e di incertezza per cui i diversi dati si prestano a polemiche poco utili.

Con riferimento al disegno di legge all'esame della Commissione, segnala che, per un verso, esso non dà conto della manovra ma, per l'altro verso, rappresenta la base contabile, almeno per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, sulla quale la manovra interviene, attraverso la puntuale registrazione dell'evoluzione delle entrate e delle spese che il bilancio a legislazione vigente registra.

Rileva che, rispetto alle previsioni del 2004, sia quelle iniziali, esposte nella legge di bilancio approvata nel dicembre 2003, che quelle aggiornate, come risultanti dal disegno di legge di assestamento e dalle misure correttive adottate con il decreto-legge n. 168, il bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare, vale a dire del saldo più significativo del bilancio dello Stato, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, fatta esclusione delle entrate e delle spese connesse all'emissione di titoli del debito. Il peggioramento del saldo si determina nonostante che le previsioni di entrata del bilancio a legislazione vigente per il 2005 risultino più alte rispetto a quelle per il 2004, con un incremento di 5,3 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali e di 0,6 miliardi di euro rispetto a quelle aggiornate. L'incremento delle previsioni di entrata riguarda essenzialmente le entrate tributarie, che nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 risultano superiori di 11,8 miliardi di euro rispetto al bilancio iniziale per il 2004 e di 7,2 miliardi di euro rispetto al bilancio assestato e ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 168 e dipende interamente dalla crescita della produzione e del reddito che è attesa per il 2005. Nella nota di aggiornamento e nella Relazione previsionale e programmatica, il Governo, in linea con i dati indicati dai principali organismi internazionali, ha confermato, per il 2005, la previsione di una crescita del PIL reale del 2,1 per cento e del PIL nominale del 4,4 per cento. Peraltro, per quanto riguarda il 2004, l'assestamento non tiene conto dei risultati positivi dell'autoliquidazione, che, rispetto all'anno precedente, ha determinato un aumento delle entrate tributarie considerate in termini di competenza pari al 3,7 per cento. Se le entrate sono calcolate al netto del gettito dei condoni l'incremento è stato del 4,6 per cento.

Sottolinea che, alla luce di tutti questi elementi, le stime relative alle entrate tributarie contenute nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 devono senz'altro ritenersi ispirate a cautela. Ciò nonostante che tali stime evidenzino un significativo incremento della consistenza del gettito. Come già i dati effettivi relativi all'anno in corso, sopra richiamati, le previsioni per il 2005 valgono a smentire le previsioni catastrofiste di chi preventivava un tracollo del gettito, attribuendone le cause alla previsione dei condoni fiscali. Se infatti è indubbio che i condoni devono costituire casi eccezionali e non strumento ordinario di politica fiscale, non si può tuttavia ignorare che la portata delle continue modifiche intervenute nella disciplina tributaria degli ultimi anni hanno determinato obiettive difficoltà ai contribuenti generando confusioni e incertezze. I condoni hanno permesso a molti contribuenti di definire la propria posizione con il fisco ed il gettito tributario non ne ha risentito per il 2004 e, per quanto si può prevedere, con tutte le cautele, non ne risentirà per il 2005. Le previsioni favorevoli relative alle entrate tributarie sono parzialmente attenuate dalla notevole riduzione di gettito che si registra con riferimento alle entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, che risultano nel 2005, nel bilancio a legislazione vigente, inferiori di 5,5 miliardi di euro rispetto alla somma iscritta nel bilancio per il 2004. Al riguardo, ricorda che il disegno di legge finanziaria reca, all'articolo 35, disposizioni in materia di dismissioni di beni immobili dalle quali sono previste entrate per 7 miliardi di euro. Tali entrate sono inserite nel complesso degli effetti della manovra e, per questa ragione, non risultano dal bilancio a legislazione vigente. Tuttavia, tenendo conto anche di questa voce di entrata, che non discende da specifiche modifiche legislative, si registra rispetto alle previsioni iniziali per il 2004 un incremento delle entrate finali di oltre 12 miliardi di euro. Ritiene pertanto che il quadro finanziario relativo alle entrate che risulta dal bilancio a legislazione vigente possa essere considerato confortante.

Esprime un giudizio diverso riguardo all'evoluzione delle spese. Anche quest'anno il bilancio a legislazione vigente è stato predisposto sulla base della circolare del Ministro dell'economia emanata nello scorso aprile, che conteneva indicazioni molto rigorose; in particolare le amministrazioni erano invitate a formulare, per diverse categorie di spesa, previsioni non superiori a quelle del bilancio iniziale per il 2004. Il rigore con cui è stata impostata la lunga procedura di predisposizione del bilancio non sembra tuttavia aver prodotto risultati significativi. Il bilancio a legislazione vigente per il 2005, infatti, espone stanziamenti complessivi per spese finali che risultano superiori per 11.755 milioni di euro rispetto alle previsioni del bilancio iniziale per il 2005 e di 3.915 milioni di euro rispetto alle previsioni derivanti dall'assestamento e dagli interventi correttivi del decreto-legge n. 168. L'incremento delle spese è ancor più rilevante in quanto bisogna tener conto che le previsioni per il 2005 relative alla spesa per interessi registrano, rispetto all'anno precedente, una riduzione di 2 miliardi di euro. Per effetto dell'andamento delle spese, anche il saldo netto da finanziare del bilancio a legislazione vigente, si attesta su livelli più elevati rispetto a quelli dell'anno precedente. Infatti, a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare per il 2005, risulta peggiore di 6.422 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali per il 2004 e di 3.352 milioni di euro rispetto alle previsioni aggiornate derivanti dall'assestamento e dal decreto-legge n. 168.

Con riferimento ai saldi, segnala come elemento senza dubbio positivo che il saldo corrente, già a legislazione vigente, risulta migliore per 1.053 milioni di euro rispetto al dato iniziale 2004 e per 2.694 milioni di euro rispetto al dato assestato, comprensivo degli effetti del decreto-legge n. 168.

Sottolinea, in ogni caso, la difficoltà di utilizzare questo strumento per controllare e, se necessario, correggere gli andamenti della spesa. Tale difficoltà dipende in primo luogo dall'elevato grado di rigidità che il bilancio dello Stato presenta. Oltre il 74 per cento degli stanziamenti per spese finali è determinato da fattore legislativo o è riconducibile a spese comprese nell'elenco delle spese obbligatorie, per le quali è possibile fare ricorso all'apposito fondo di riserva. Oltre il 22 per cento, inoltre, è riferito a spese che sono ritenute comunque giuridicamente obbligatorie. In definitiva, solo poco più del 3 per cento degli stanziamenti di spesa ha carattere discrezionale e può pertanto essere determinato in sede di bilancio. Ciononostante, ribadisce l'esigenza di una lettura più attenta del bilancio al fine di comprendere le effettive necessità di finanziamento sulla base della reale capacità di spesa, superando la logica incrementale che siano ad ora ha determinato l'allocazione delle risorse a bilancio.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si congratula con i relatori per l'esauriente lavoro svolto. Riservandosi di intervenire in sede di replica, si limita a rilevare che l'adozione della regola del 2 per cento comporta un profondo mutamento nell'approccio ai documenti di bilancio. Concorda con il relatore per il disegno di legge di bilancio in ordine all'esigenza di un aggiornamento della stessa legge n. 94 del 1997. Infatti, la legge mantiene il difetto di fare riferimento alla spesa in relazione ai centri di responsabilità e non in base alle funzioni-obiettivo, Sottolinea anche che la regola del 2 per cento risulta maggiormente coerente con i vincoli di Maastricht. Rileva, da ultimo, che fare riferimento ai livelli di spesa anziché ai saldi costituisce una misura di maggiore trasparenza e consente di monitorare meglio l'impatto che le misure di politica economica hanno sull'economia reale del paese.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.



V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 20 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 9.30.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2004.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda che nel pomeriggio è previsto l'intervento in Commissione,oltre che del sottosegretario Vegas, che seguirà per il Governo tutto l'esame del disegno di legge finanziaria, del sottosegretario all'interno D'Alì per discutere del patto di stabilità interno e quindi del viceministro Miccichè per discutere degli interventi per le aree sottoutilizzate. Chiede se qualcuno dei colleghi intende comunque intervenire nella seduta di questa mattina.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il Governo fornisca chiarimenti anche in ordine alla procedura di infrazione avviata in sede comunitaria per la proroga della legge Tremonti-bis e alle sue conseguenze per il disegno di legge finanziaria. Chiede inoltre che, unitamente al viceministro Miccichè intervenga anche il ministro delle attività produttive Antonio Marzano.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che nel prosieguo dell'esame potrà essere affrontata anche il profilo sollevato dal collega Boccia. Ricorda poi che era stata prospettata la possibilità di un intervento in Commissione del ministro Marzano nella seduta di domani mattina. Il ministro si è tuttavia dichiarato impossibilitato a partecipare. Provvederà comunque a verificare la possibilità di fissare un'altra data per l'intervento del ministro. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che si terrà nel pomeriggio dedicata all'approfondimento delle questioni sul patto di stabilità e sulle aree sottoutilizzate.

La seduta termina alle 9.35.

 

 

SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e le finanze Gianfranco Micciché e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas e per l'interno Antonio D'Alì.

 

La seduta comincia alle 15.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta antimeridiana.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso.

 

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ rileva preliminarmente che, per quanto attiene ai trasferimenti erariali e ad altre disposizioni rilevanti per le autonomie locali, le relative disposizioni del disegno di legge finanziaria sono recate dall'articolo 8, commi 6 e 7, il quale indica, per l'anno 2005, la destinazione dell'importo complessivo di 340 milioni di euro. L'elemento di novità, quindi, consiste nel fatto che, in luogo di reintegrare le attribuzioni alla generalità degli enti in misura pari all'importo da ultimo detratto per il corrente esercizio 2004, il disegno di legge finanziaria 2005 prevede le seguenti specifiche destinazioni, per un importo complessivo di 340 milioni di euro, ripartiti nel seguente modo:

contributo di 20 milioni di euro, in base all'articolo 3, comma 27, della legge n. 350 del 2003, destinato alle unioni di comuni;

incremento del Fondo ordinario di 180 milioni di euro destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 35, della legge n. 350 del 2003, per il 50 per cento ai comuni «sottodotati» e per il restante 50 per cento alla generalità dei comuni;

contributo di 50 milioni di euro, in base all'articolo 3, comma 36, della legge n. 350 del 2003, destinati ai comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti;

incremento di 5 milioni di euro dei trasferimenti erariali destinati alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 141, della legge n. 350 del 2003;

incremento di 5 milioni di euro dei trasferimenti erariali destinati, in base all'articolo 3, comma 141, della legge n. 350 del 2003, alle comunità montane;

un ulteriore stanziamento di 80 milioni di euro, destinato ai cosiddetti comuni «sottodotati».

Segnala il mancato rifinanziamento, per l'anno 2005, dei seguenti interventi, la cui quantificazione era precedentemente indicata nella tabella F della legge finanziaria:

finanziamento del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, pari a 103.291 milioni di euro, destinati a comuni, province, comunità montane;

finanziamento di lavori socialmente utili, pari a 98.127 milioni di euro, destinati al comune di Napoli e al comune di Palermo

finanziamento di 103.291 milioni di euro, destinato a comuni e province per la fornitura gratuita di libri di testo scolastici.

Osserva, al riguardo, che il finanziamento annuale per convenzioni o rapporti diretti con lavoratori socialmente utili per le aree di Napoli e Palermo è previsto sin dal 1986 e dovrebbe trovare copertura finanziaria nelle risorse di competenza del Ministero del Lavoro. La fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a favore degli studenti meno abbienti è prevista annualmente sin dal 1999 e dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica.

Segnala che l'articolo 6 del disegno di legge finanziaria 2005 propone di estendere gli obblighi ed i limiti relativi al «patto di stabilità interno» anche ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti nonché agli enti associativi (comunità montane, unioni di comuni), sino ad ora esclusi per decisione maturata nell'ambito del dibattito parlamentare in occasione di precedenti leggi finanziarie. La mancata inclusione nel rispetto del patto di stabilità si potrebbe motivare, da un lato, con la scarsa significatività in termini di saldi di finanza pubblica di tale inclusione e, dall'altro, con la difficoltà per i piccoli enti locali di rispettare le regole del «patto», considerando la ridotta flessibilità delle spese di tali enti dovuta alla necessità di garantire comunque i servizi primari ai cittadini.

Per quanto concerne il patto di stabilità, ricorda che le altre principali innovazioni introdotte dall'articolo 6 riguardano l'introduzione di un vincolo all'incremento delle spese correnti e di conto capitale, anziché all'incremento del disavanzo, e l'inclusione delle spese in conto capitale. L'applicazione del principio recato dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria si traduce, per l'intero comparto degli enti territoriali, nella previsione di un limite all'incremento della spesa fissato nella misura del 4,8 per cento dell'ammontare delle spese impegnate e pagate nel 2003. Sono escluse dalla disciplina del patto le spese per il personale, le spese per la sanità, le spese connesse a operazioni di carattere finanziario che, in quanto tali, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche, le spese per trasferimenti destinati ad amministrazioni pubbliche, in quanto risultano consolidate nell'ambito del conto economico. Segnala che i commi 5 e 6 dell'articolo 6 del disegno di legge finanziaria definiscono le modalità del monitoraggio sugli andamenti finanziari degli enti locali cui si applica il patto di stabilità interno. La verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, spetta all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, di cui all'articolo 234 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali. Le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente, sono definite dal comma 8, che prevede il divieto di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti. Altre disposizioni rilevanti per gli enti locali sono quelle di cui all'articolo 12, comma 1, che detta disposizioni volte a sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica, e l'articolo 12, comma 2, che introduce la possibilità per l'ente locale di effettuare gli ordinativi di pagamento e di riscossione in via informatica, in luogo di quelli cartacei.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che il patto di stabilità interno si è allineato, quanto più possibile, alla definizione di indebitamento netto utilizzata a livello europeo. Infatti, dal 2005 non si farà più riferimento al saldo finanziario, bensì alle spese finali. Per tale ragione, anche al Patto di stabilità di applicherà la regola del 2 per cento. Fa presente che l'effetto finanziario, che le norme sul patto di stabilità hanno in termini di indebitamento netto, possono valutarsi in 1.039 milioni di euro per il 2005, 1.752 milioni di euro per il 2006 e 2.642 milioni di euro per il 2007. Se si considera che in base alle regole previgenti si sarebbe registrato un effetto pari a a 1.800 milioni di euro nel 2003 e a 1.850 milioni di euro nel 2004 si evince che i comuni avranno a disposizione, in base alla regola del 2 per cento, una maggiore capacità di spesa pari a 811 milioni di euro. Ricorda che l'inclusione della spesa in conto capitale era già stata proposta nel disegno di legge finanziaria per il 2003. Fa presente poi che l'eliminazione dei piccoli comuni dall'applicazione del patto di stabilità costerebbe circa 300 milioni di euro.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, chiede al rappresentante del Governo se la previsione della regola del 2 per cento per quanto concerne gli enti locali produce effetti anche sul fabbisogno.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che si tratta di effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che in base agli elementi a sua disposizione l'esclusione dei piccoli comuni dal patto di stabilità produrrebbe effetti di gran lunga inferiori a quelli quantificati dal rappresentante del Governo. Rileva, al riguardo, che sarebbe interessante nell'ambito di tale quantificazione capire quanta parte è da attribuirsi alle spese in conto capitale visto che si tratta di una componente di spesa erratica per i piccoli comuni.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che in effetti una stima dell'eventuale esclusione dovrebbe quantificarsi nell'ordine di circa 70 milioni di euro per i comuni fino a 2000 abitanti e di circa 180 milioni di euro per i comuni fino a 5000 abitanti.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) rileva che nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, il Governo, invece di cercare sprechi da eliminare, scarica sugli enti locali gli effetti della situazione economica-finanziaria del Paese.

In particolare critica la previsione contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, secondo la quale anche i comuni con meno di 5000 abitanti sono sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno. Ritiene infatti che tale novità rischia di risultare ingestibile per tali comuni fino ad oggi esentati. Rileva inoltre che i trasferimenti a favore dei comuni sono sempre aumentati fino al 2002, mentre da tale data risulta che tali trasferimenti sono complessivamente diminuiti. A ciò deve aggiungersi che nel medesimo periodo c'è stato in realtà un aumento di circa 9 punti di inflazione. Ciò ha comportato un aumento della pressione fiscale locale per garantire il medesimo livello di servizi ai cittadini. Rileva pertanto che il Governo, invece di stabilire indiscriminatamente vincoli per l'aumento delle spese da parte dei comuni, dovrebbe cercare di premiare i comuni più efficienti e controllare gli sprechi operati da quelli inefficienti.

Rileva poi che il parametro per il quale il tetto massimo di spese per ciascun ente per il 2005 deve essere pari all'ammontare registrato nel 2003 incrementato del 4,8 per cento non sia corretto in quanto esso comprende anche le spese in conto capitale, variabili da un comune ad un altro, con la conseguenza che per i comuni che hanno maggiormente investito sarà impossibile rispettare tale vincolo. Propone pertanto di introdurre altri parametri per il rispetto del patto, quali ad esempio l'autonomia finanziaria, il rapporto tra le spese per il personale e quelle correnti, il rapporto tra la quota degli interessi e il totale delle entrate, utili a verificare tra l'altro la reale efficienza della gestione amministrativa dei comuni.

Evidenzia infine che per rendere più equa l'ICI dovrebbe essere eliminato il limite del 4 per mille ed aumentata la base imponibile, invece di modificare in maniera indiscriminata il valore delle rendite catastali. Annuncia pertanto la presentazione di emendamenti, che non hanno l'intenzione di stravolgere l'impianto del disegno di legge finanziaria quanto di migliorarlo.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ricorda che con le ultime modifiche costituzionali, sono aumentate le competenze per i comuni, senza che a tale aumento siano conseguiti maggiori stanziamenti da parte dello Stato per farvi fronte. Ritiene che la soppressione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRPEF non sia grave visto che l'attribuzione agli enti territoriali delle somme spettanti a tale titolo ha determinato una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa. Ricorda, altresì, che la compartecipazione all'IRPEF è stata introdotta come misura transitoria in vista dell'attuazione del federalismo fiscale. Quanto alla riduzione delle spese in conto capitale, osserva che tale riduzione potrebbe comportare un pericoloso effetto depressivo sui consumi e sul rilancio della competitività del paese. Evidenzia, inoltre, che in tal modo i comuni saranno costretti a ricorrere alle anticipazioni di cassa con conseguente aumento delle risorse impiegate per il pagamento degli interessi passivi. In tal modo vi è anche il rischio che, in caso di ritardi nell'adempimento di impegni già assunti, possa aumentare il contenzioso. Ritiene pertanto che sia necessario ripristinare l'esenzione dal rispetto del patto di stabilità per i comuni con meno di 5 mila abitanti. Inoltre osserva che regole troppo complesse, quale ad esempio quella di cui al comma 7 dell'articolo 6 sul monitoraggio del rispetto degli obiettivi annuali del patto, rischiano di non essere rispettate. Un'ultima osservazione sul Patto concerne l'impossibilità per alcuni comuni di erogare somme per impegni già assunti visto che l'applicazione dei limiti di spesa si applicherà alla competenza e alla cassa. Ritiene infine opportuno conoscere la posizione del Governo in ordine alle osservazioni fin qui svolte.

 

Silvio LIOTTA (UDC) rileva preliminarmente che la manovra correttiva approvata nel mese di luglio con il decreto-legge n. 168 era tecnicamente inapplicabile tant'è che i comuni solo con la circolare ANCI hanno risolto i problemi legati all'individuazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi. Rileva che la situazione dell'indebitamento non è omogenea in tutti i comuni. Peraltro, dal 2001 in poi la maggior parte dei comuni ha iniziato a incrementare gli investimenti istaurando in tal modo un vero e proprio circolo virtuoso di rilancio dell'economia locale. Questo è avvenuto, ad esempio, a Palermo con la costruzione della metropolitana Ritiene che l'imposizione di un vincolo di stabilità così stringente, possa rappresentare un danno per tali comuni. Annuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti a riportare sul piano della solidarietà interna la redistribuzione delle risorse per gli enti locali.

Ritiene inoltre inopportuno che dalla Tabella F siano stati eliminati gli stanziamenti a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo in quanto parte di tali finanziamenti sono stati utilizzati per pagare il personale addetto a interventi di manutenzione ordinaria assunto a seguito del fallimento delle rispettive società.

Rileva poi che, quanto al comune di Palermo, una parte dei fondi eliminati dalla Tabella F è stata utilizzata per pagare gli oneri ed i pesi gravanti sui beni confiscati alla mafia in esecuzione della normativa antimafia. Pertanto evidenzia che il taglio di tali stanziamenti potrebbe comportare la ineseguibilità di tale disciplina. Auspica che il Governo tenga conto di tali rilievi.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) rileva che mentre vi sono delle indicazioni puntuali per le riduzioni delle autorizzazioni di spesa e degli stanziamenti per le amministrazioni centrali, non risulta altrettanto chiaro come sia stata computata la riduzione pari a oltre 7 miliardi di euro operata nei confronti degli enti locali. Chiede pertanto chiarimenti al Governo sul punto.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) domanda quale sia la posizione del Governo sulle norme che prevedono l'estensione del patto di stabilità interno anche ai comuni con meno di 5 mila abitanti.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS nel ribadire la disponibilità del Governo ad interventi migliorativi del disegno di legge presentato e nel giudicare interessante l'osservazione del deputato Stradiotto, rileva che il Governo deve tener presente anche i limiti quantitativi del patto di stabilità europeo. Per quanto concerne gli interventi di alcuni esponenti dell'opposizione, rileva che per valutare la situazione degli enti locali non si debba considerare solo il livello complessivo dei trasferimenti, ma anche il totale delle entrate. Al riguardo, fa notare che le entrate degli enti locali sono aumentate in misura maggiore rispetto a quelle dello Stato negli ultimi anni.

Assicura che il Governo si impegnerà a valutare la posizione dei comuni con meno di 5 mila abitanti e gli effetti che le misure in esame possono avere sugli investimenti già operati dagli enti locali. È consapevole del fatto che esistono problemi per le spese di investimento di alcuni piccoli comuni, in quanto tale componente di spesa non ha un andamento costante. In relazione all'introduzione del modello F24 per il pagamento dell'ICI, osserva che essa introdurrà una notevole semplificazione per il cittadino.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che nel valutare le spese che i comuni devono necessariamente affrontare, bisogna tener conto che a tali enti sono state trasferite negli ultimi anni funzioni ulteriori.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U), in relazione alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rileva che è un errore computare nell'aumento delle entrate la compartecipazione all'IRPEF in quanto non è stata un'entrata aggiuntiva.

 

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ, in risposta alla domanda formulata dal deputato Boccia, assicura che il Governo fornirà tutti gli elementi di chiarimenti necessari.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire nell'ambito della discusisone in materia di patto di stabilità interno e trasferimenti agli enti locali, sospende brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 16.25, è ripresa alle 16.30.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la discussione proseguirà con la sessione tematica dedicata all'approfondimento delle questioni concernenti le aree sottoutilizzate.

 

Il viceministro Gianfranco MICCICHÈ rileva che in questa sede è necessario approfondire gli aspetti relativi al flusso di risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno, all'applicazione al fondo per le aree sottoutilizzate del limite del due per cento all'incremento delle spese e alle riforme al meccanismo degli incentivi.

Ricorda preliminarmente che il disegno di legge finanziaria stabilisce risorse aggiuntive per il Sud pari a 8 miliardi di euro. Come avvenuto negli scorsi anni, a partire dalla legge finanziaria per il 2001, le risorse sono concentrate nel terzo anno del triennio finanziario di riferimento. Per il 2005 risultano disponibili 22,7 miliardi di euro, cioè un incremento dell'8 per cento rispetto all'anno precedente.

Con riferimento al tetto per gli interventi per le aree sottoutilizzate, individuato in 6,5 miliardi di euro dal disegno di legge finanziaria, segnala che negli ultimi anni non è mai stato raggiunto un simile importo. Rileva inoltre che il tetto individuato presenta margini di flessibilità, poiché in caso di necessità potrebbero essere utilizzate risorse non utilizzate. Ribadisce comunque che ben difficilmente si presenterà una simile eventualità.

Con riferimento al meccanismo degli incentivi, ricorda che il Governo ha provveduto ad eliminare gli automatismi connessi all'erogazione del credito d'imposta introdotto alla fine della scorsa legislatura. Tale meccanismo si è infatti prestato a numerosi abusi, poiché il finanziamento veniva erogato anche a fronte di progetti d'investimento dai contorni indefiniti e vaghi.

Ricorda infine che il tasso di disoccupazione è sceso nel Mezzogiorno dal 21 per cento del 2000 al 15,1 per cento del giugno di quest'anno: per la prima volta si colloca pertanto al di sotto della media europea. Il PIL meridionale è inoltre cresciuto in questi ultimi anni più della media nazionale con positivi effetti sulla crescita complessiva del paese.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) dichiara di dissentire totalmente dalle affermazioni del viceministro Miccichè. L'economia meridionale ha registrato negli ultimi anni un regresso sia in termini di PIL che in termini di tasso di crescita. Ricorda che, per una valutazione dei risultati delle politiche per il Mezzogiorno degli ultimi anni, il ministro dell'economia e lo stesso viceministro Miccichè hanno assunto, dietro sua richiesta, l'impegno di fornire i dati dei rendiconti degli anni dal 1996 al 2003 relativi alla spesa in termini di cassa per il Sud. Raccomanda quindi di fornire tali dati nel corso dell'esame in Commissione. Con riferimento al contenuto del disegno di legge finanziaria rileva che la tabella F definisce una rimodulazione del fondo per le aree sottoutilizzate di poco più di tre miliardi di euro, non ci sono quindi i 22,7 miliardi di euro di cui ha parlato il ministro. Ricorda inoltre, con riferimento all'articolo 4, che il tetto di 7,9 miliardi non è riferito unicamente alle risorse per le aree sottoutilizzate ma anche agli interventi della legge obiettivo ed agli incentivi per le imprese.

 

Il viceministro Gianfranco MICCICHÈ precisa che le risorse complessive destinate al Sud non coincidono con le risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate. Rileva, al riguardo, che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate rappresentano circa un quarto del totale delle risorse destinate al Mezzogiorno. Nel totale delle spese in conto capitale destinate al Mezzogiorno devono essere computati i fondi europei, il cofinanziamento nazionale, i fondi per le aree sottoutilizzate e le risorse ordinarie.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede che il viceministro Micciché si attenga esclusivamente ai dati contenuti nella legge finanziaria per il 2005.

 

Il viceministro Gianfranco MICCICHÈ segnala che la spesa ordinaria in conto capitale destinata al Mezzogiorno è cresciuta nel periodo dal 1998 al 2002. Più precisamente, il totale della spesa in conto capitale è cresciuto da 15,4 miliardi di euro nel 1998 a 16,9 miliardi di euro nel 1999 fino a 17,5 miliardi di euro nel 2000. Nel 2001 la spesa ha registrato un consistente incremento a motivo della rendicontazione finale della fase di programmazione dei fondi strutturali 1994/1999: in particolare, la spesa è aumentata fino a 19,8 miliardi di euro. Nel 2002 si è registrato un livello della spesa pari a 21 miliardi di euro. Per quanto concerne il 2003, fa presente che i dati non sono ancora certi, ma che si può presumere un livello della spesa di poco inferiore ai 21 miliardi di euro. Nel 2004 la spesa si dovrebbe attestare su un importo pari a 21 miliardi di euro. Ribadisce quindi che per il 2005 sarà disponibile una somma di 22,7 miliardi di euro, una cifra elevata in quanto è l'annualità in cui si registrerà il massimo livello di spesa nella programmazione dei fondi strutturali 2000/2006. Nonostante i progressi sul fronte dell'utilizzo della spesa, ritiene che la somma stanziata per il 2005 non verrà integralmente utilizzata. Conclusivamente, segnala che si va comunque verso il raggiungimento dell'obiettivo di destinare il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale al Mezzogiorno.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede al rappresentante del Governo di indicare gli stanziamenti iscritti nella legge finanziaria per il 2005.

 

Il viceministro Gianfranco MICCICHÈ fa presente che lo stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate per il 2005 è quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge finanziaria, cioè 6.550 milioni di euro. È comunque disponibile a fornire ulteriori elementi di chiarimento.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che per avere elementi più precisi sulle risorse destinate alle aree sottoutilizzate è necessario fare riferimento al disegno di legge di legge di bilancio per il 2005, segnatamente alle apposite unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive.

 

Il viceministro Gianfranco MICCICHÈ rileva che l'incremento dell'8 per cento delle risorse finanziarie, rispetto all'anno 2004, è stato concordato con la Commissione europea in quanto precedentemente era stata prospettata una percentuale del 9,1 per cento. Si dichiara disponibile a fornire i dettagli della disponibilità di spesa nel 2005. Segnala comunque che nell'ultimo triennio è stato ridotto il gap infrastrutturale tra Nord e Sud: cita gli esempi dell'autostrada Palermo/Messina, che sarà terminata a dicembre 2004, dell'avvio dei lavori dell'autostrada Catania/Siracusa e dei lavori di miglioramento della rete idrica della città di Palermo, che hanno notevolmente risolto i problemi di approvvigionamento.

 

La seduta termina alle 17.10.



V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 21 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 21 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro della salute Girolamo Sirchia e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 8.45.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2004.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ringrazia il ministro Sirchia per la sua disponibilità a intervenire nell'ambito della sessione tematica dedicata all'approfondimento delle questioni concernenti il settore sanitario.

 

Il ministro Girolamo SIRCHIA ricorda che l'8 agosto 2001 è stato stipulato un accordo Stato-regioni in base al quale, a fronte di un finanziamento per la sanità (che rispetto al finanziamento assegnato nel 2000 era maggiorato mediamente del 4,7 per cento l'anno per tre anni) le regioni si impegnavano ad erogare una serie di servizi inclusi nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza (LEA). Il principio, assolutamente innovativo, stabiliva per la prima volta che, a fronte di un finanziamento certo, le regioni si impegnavano a fornire un certo tipo di servizi e condizionava, altresì, al rispetto di alcuni vincoli l'accesso effettivo delle regioni alle maggiori risorse previste. Ritiene che purtroppo in quella occasione non fu possibile stabilire degli standard minimi di quantità e di qualità delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA così che le regioni hanno erogato in maniera non omogenea i servizi creando una disparità di trattamento per il cittadino.

Rileva che, malgrado l'incremento delle risorse erogate per la sanità, essendo stato tale incremento assorbito da un fondo indifferenziato, non sempre il maggior finanziamento si è tradotto in un miglioramento delle prestazioni sanitarie. Inoltre rileva che, costituendo il finanziamento del 2004 il 6,2 per cento del PIL, in assoluto la sanità in Italia è finanziata dallo Stato in misura minore rispetto ad altri paesi. Questi due fattori, unitamente all'inevitabile miglioramento tecnologico, all'invecchiamento della popolazione, alla crescente richiesta di servizi, a uno scarso investimento in piani nazionali della prevenzione, hanno fatto sì che le regioni presentassero disavanzi di gestione, particolarmente evidenti nel caso delle regioni del centro-sud.

Per quanto attiene ai disavanzi costantemente verificatisi negli anni 2002 e 2003 e per il momento stimabili per il 2004, sottolinea comunque che alla loro determinazione contribuiscono in larga misura anche l'inappropriatezza e la cattiva gestione di alcune ASL, nonché un esagerato consumo di farmaci. In questa situazione una particolare criticità riguarda la questione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che hanno oggi la possibilità di essere trasformati in fondazioni e quindi anche di autofinanziarsi con i proventi delle loro invenzioni, ma che sono gravati da debiti pregressi che, se non ripianati, impediscono di fatto la loro trasformazione in fondazioni e quindi la relativa possibilità di una maggiore agilità gestionale e di autofinanziamento.

Rileva che per affrontare la situazione delineata il Ministero della salute ha chiesto un adeguato incremento delle risorse per il Servizio sanitario nazionale nel disegno di legge finanziaria per il 2005, aumento che dovrebbe essere sufficiente a correggere gli sprechi. Ciò non deve tradursi necessariamente nella chiusura dei piccoli ospedali, ma è necessario instaurare un collegamento in rete degli ospedali, in un rapporto più stretto e meglio strutturato con il territorio, al fine di assicurare un più capillare servizio al paziente. Ritiene che l'incremento delle risorse debba essere vincolato ad alcuni fondamentali obiettivi di miglioramento del servizio sanitario nazionale e di recupero della sua efficienza, cosa che è stata condivisa con le regioni nell'accordo di Cernobbio. Non possono, inoltre, essere trascurati altri obiettivi economici quali il rispetto del patto di stabilità, il tetto fissato per la spesa farmaceutica, la riduzione delle diseconomie riconducibili ad inefficienze e inappropriatezza. Ritiene che il rispetto di tali obiettivi debba essere verificato prevedendo adeguati meccanismi di correzione. Anche sul fronte dell'acquisto di beni e servizi c'è ancora molto da fare, infatti esistono sul mercato circa 70.000 dispositivi medici che vengono acquistati senza una chiara indicazione del rapporto qualità/prezzo. Al riguardo, ricorda che la Commissione unica dispositivi (CUD) ha già impostato un lavoro di elencazione dei dispositivi allo scopo di fornire una serie di parametri certi.

Un altro problema concerne la prevenzione, infatti in assenza di un'efficace strategia di prevenzione in futuro potrebbe esplodere una mole di patologie tale da non essere efficacemente gestita da nessun servizio sanitario nazionale. Ricorda, ad esempio, che in Italia la copertura vaccinale del morbillo sul territorio nazionale è ancora insufficiente. A suo avviso, la prevenzione dovrebbe concentrarsi su tre aree: la prevenzione cardiovascolare, la prevenzione oncologica e la prevenzione vaccinale. Per quanto concerne lo screening oncologico (sul cancro al seno, all'utero e al colon retto), ritiene che l'attuazione di tale screening è insufficiente e che, pertanto, è opportuno attivare apposite misure per valutarne l'efficacia. È, altresì, necessario introdurre un concetto di prevenzione attiva, che va attuata gradualmente sul territorio. Al riguardo, segnala che l'articolo 22, comma 3, subordina l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato alla stipula di un'intesa Stato/Regioni contenente, tra l'altro, specifici impegni concernenti la programmazione di interventi di prevenzione. Non è stata incluso, invece, il piano nazionale di aggiornamento del personale.

Fa presente, infine, che si va verso un rinnovo dell'accordo dell'8 agosto del 2001 grazie al quale la situazione futura potrà essere meno incerta. In questa situazione si dovrà tenere conto dei disavanzi di gestione e dei fattori che hanno determinato lo splafonamento di diverse regioni.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva preliminarmente la differenza tra l'entità dei finanziamenti del Servizio sanitario nazionale derivanti dall'accordo del 3 agosto 2000 (cosiddetto accordo Giarda) e da quello siglato l'8 agosto 2001. Nel caso in cui fosse stato applicato l'accordo del 2000 ben diverso sarebbe stato il livello di finanziamento nel 2004. Si sarebbe infatti registrato un livello pari a circa 73.400 milioni di euro. Ricorda invece che nel 2004 il livello complessivo della spesa risulta pari a più di 81 miliardi di euro e che l'articolo 22, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005 determina un livello di 88.820 milioni di euro, un consistente incremento quindi rispetto all'annualità precedente. Rileva poi che l'applicazione del limite di incremento della spesa del 2 per cento si applica sulla spesa a consuntivo del 2004. Ritiene che l'incremento della dotazione finanziaria possa certamente contribuire ad alleviare i problemi finanziari delle regioni, che sono stati d'altronde aggravati dalla previsione di cui all'articolo 119, ultimo comma, che prevede il ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Al riguardo, lamenta il fatto che le regioni hanno proceduto ciascuna per proprio conto con andamenti della spesa sanitaria non omogenei e in certi casi fuori controllo. È quindi necessario attivare meccanismi più efficaci per il controllo della spesa.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede al Ministro di fornire alcuni elementi anche in ordine all'andamento della spesa farmaceutica.

 

Il Ministro Girolamo SIRCHIA ricorda che la manovra di «revisione del prontuario» ha determinato una riduzione dei prezzi dei farmaci inclusi nella fascia A. Tale riduzione ha determinato un aumento dei consumi in una situazione di invarianza delle patologie. Nel 2004, secondo le stime dell'Agenzia italiana del farmaco, si può calcolare presuntivamente uno scostamento di 1.477 milioni di euro rispetto al tetto di spesa farmaceutica programmato. A fine 2004 è atteso uno sfondamento del 14,8 per cento rispetto al tetto programmato del 13 per cento. Ricorda che, in base alla legislazione vigente, la quota a carico dello Stato risulterebbe quindi pari a 806 milioni di euro, corrispondente al 60 per cento della quota dello sfondamento registrato.

Segnala che l'Agenzia del farmaco è entrata in funzione e provvederà a controllare i consumi dei farmaci riportando il livello della spesa nei limiti della percentuale programmata del 13 per cento. In realtà, l'incremento delle risorse nel 2005 consentirebbe di pervenire a un tetto di spesa programmata del 14 per cento nel quale potrebbero essere inclusi i farmaci innovativi. Consegna, comunque, alla Commissione la documentazione che riporta più analiticamente i dati sull'andamento della spesa sanitaria e farmaceutica.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) concorda sull'elaborazione di strumenti innovativi quali i piani di prevenzione, pur interrogandosi su come tali strumenti siano compatibili con la competenza esclusiva delle regioni in materia sanitaria prevista dal disegno di legge di riforma costituzionale recentemente approvato in prima lettura alla Camera. Al di là di questo aspetto, osserva che la predisposizione di tali piani risulta ben difficile, alla luce dell'esiguità delle risorse presenti. Ricorda infatti che il disegno di legge finanziaria prevede uno stanziamento di 88 miliardi di euro rispetto ai 92,5 miliardi di spesa tendenziale. Con la cifra stanziata si registra peraltro un taglio netto rispetto allo stesso preconsuntivo per il 2004, per un importo di 1 miliardo e 400 milioni di euro.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ricorda che la recente approvazione della riforma costituzionale consentirebbe il trasferimento della materia sanità alla competenza esclusiva delle regioni. In questa situazione non si può lamentare il fatto che le regioni vadano per conto proprio in quanto tale situazione è destinata a peggiorare con l'attuazione della devolution. Ha l'impressione che le ASL abbiano enormi problemi di gestione legati ai ritardi di pagamento ai fornitori con conseguente lievitazione degli oneri. La situazione è aggravata dagli arretrati delle convenzioni, dal deficit degli IRCCS, peraltro diretti da commissari governativi. Le Regioni poi si trovano in difficoltà nel rispettare i livelli essenziali di assistenza. Ritiene che in questa situazione sarà difficile pervenire ad elaborare i piani nazionali di prevenzione in quanto mancano le risorse finanziarie necessarie. Ricorda che la relazione tecnica evidenzia un effetto di contenimento della spesa di circa 2 milioni di euro nel settore farmaceutico. Non capisce come si determinerà questo effetto; il rischio è quello di gravare sulle tasche dei cittadini che già sono costretti a fronteggiare una crescente spesa per i consumi farmaceutici. Ad esempio, i prezzi dei farmaci inclusi nella fascia C sono aumentati nell'ultimo periodo. A suo avviso, è assolutamente necessario modificare i meccanismi vigenti. Preannuncia un emendamento in tal senso.

 

Giuseppe PETRELLA (DS-U) condivide le osservazioni del ministro con riferimento all'opportunità di un efficace screening oncologico. Al riguardo, osserva che si registra un notevole divario tra Nord e Sud. Segnala infatti che l'insorgenza di patologie tumorali è maggiore al Nord, nonostante al Sud si registri un tasso di mortalità maggiore. Ciò è dovuto all'assenza di strutture efficienti nel Mezzogiorno. Il disegno di legge finanziaria non risolve la questione. Ricorda che, insieme ai colleghi del suo gruppo, ha presentato una proposta di legge per la realizzazione di interventi straordinari per la sanità nel Sud, di cui è primo firmatario Massimo D'Alema, e chiede al ministro Sirchia di esprimere il proprio avviso in proposito. Rileva poi la necessità di investimenti sul fronte della ricerca scientifica; per risolvere questo problema ricorda la sua proposta di defiscalizzazione dei contributi alla ricerca, che è stata sempre rifiutata da un governo, evidentemente liberale solo a parole.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U) rileva di non poter esprimere, a differenza del ministro, una valutazione positiva delle disposizioni in materia sanitaria del disegno di legge finanziaria. La capienza del Fondo sanitario nazionale risulta infatti insufficiente a garantire i livelli essenziali di assistenza. Non ci sono inoltre risposte per quanto attiene ai nuovi contratti del personale, all'esigenza di ripianare la passività delle regioni e all'istituzione delle fondazioni IRCCS. Condivide le osservazioni del collega Petrella in merito alla situazione sanitaria del Mezzogiorno ed alla insufficienza delle risorse per la ricerca; ricorda, al riguardo, la situazione della ricerca biomedica. Ricorda pure l'annoso problema degli specializzandi, che, pur costituendo un elemento essenziale del sistema sanitario nazionale, continuano a non trovare risposta alle loro esigenze. Altro problema non risolto è quello relativo alla spesa farmaceutica. Annuncia la presentazione di emendamenti su queste problematiche ed auspica che, al riguardo, non vi sia una chiusura totale da parte del Governo.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge di bilancio, sottolinea la rilevanza dello sfondamento registratosi per la spesa farmaceutica. Ricorda che l'attività dell'Agenzia per il farmaco intende porre rimedio a tale problema. Ritiene tuttavia che la spesa farmaceutica sia fuori controllo soprattutto a causa della demagogica abolizione dei ticket decisa alla fine della scorsa legislatura, che ha indotto ad un abuso nell'uso dei farmaci da parte dei cittadini.

Sottolinea inoltre che le regioni che hanno registrato uno sfondamento della spesa farmaceutica sono solamente quattro: chiede al ministro i motivi per cui tale circostanza si è verificata unicamente in quelle regioni.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) chiede un chiarimento in ordine alla modalità di applicazione della regola del 2 per cento alla spesa sanitaria.

 

Il ministro Girolamo SIRCHIA rileva che risulta curioso che di fronte ad un aumento della capienza del fondo sanitario nazionale vi sia chi continua a parlare di tagli. Come già osservato, gli stanziamenti del fondo sanitario nazionale sono notevolmente aumentati rispetto a quanto previsto dall'accordo dell'agosto del 2000. Segnala che mentre in passato le regioni avevano giudicato compatibile con le proprie esigenze un livello di spesa sanitaria di 86 miliardi di euro, adesso viene criticato uno stanziamento di 88 miliardi. Contesta la presunta inattuabilità dei piani di prevenzione prospettati: ricorda infatti che parte delle risorse del servizio sanitario nazionale sono destinate all'adozione di misure di prevenzione. Ricorda il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 22 del disegno di legge finanziaria. L'adozione di tali piani non è inoltre in contrasto con la riforma federalista in quanto i piani di prevenzione saranno concordati con le regioni. Stato e regioni stanno anche lavorando al ripiano del debito. Non sarà ovviamente possibile un ripiano totale a piè di lista, ma sarà necessario lavorare per un recupero delle risorse. Con riferimento ai problemi inerenti alle risorse per la ricerca, osserva che si deve uscire dalla logica assistenzialista di un finanziamento del settore interamente pubblico. In questa logica si muove l'istituzione delle fondazioni IRCCS, che dovrebbero essere in grado di autofinanziarsi, attraverso i risultati delle proprie ricerche. In risposta alle osservazioni del deputato Battaglia sul prontuario farmaceutico, segnala che non vi è stato alcun aumento del prezzo dei farmaci. Invita peraltro a non fare impropri confronti tra i farmaci di fascia A e di fascia C. Condivide l'esigenza di migliorare la situazione dell'organizzazione sanitaria del Mezzogiorno. Ricorda peraltro che, al riguardo, vi sono dei ritardi delle stesse regioni. Si pone quindi il problema di pensare ad un eventuale intervento di affiancamento dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nella predisposizione dei necessari interventi nel settore sanitario. Rileva al riguardo, che con riferimento al progetto di riforma costituzionale recentemente approvato è necessario riflettere su come si concili l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva della tutela della salute con la competenza esclusiva alle regioni in materia di assistenza e organizzazione sanitaria.

Con riferimento al problema dello sfondamento della spesa farmaceutica, ricorda che il ministero provvede ad un attento monitoraggio, invitando i singoli medici di base a giustificare eventuali squilibri nella prescrizione di un farmaco. In caso di prescrizioni di un determinato farmaco in misura eccessiva è inoltre possibile giungere ad una revoca della convenzione.

Concorda con la proposta di defiscalizzare gli investimenti per la ricerca. Ricorda di avere compiuto dei passi in questa direzione, in accordo con l'allora ministro dell'economia Tremonti. Il problema che era stato evidenziato in quella occasione era stato quello di quantificare l'onere che la proposta recava. Si potrebbe pensare, al riguardo, comunque di limitare e circoscrivere l'intervento.

Condivide anche l'osservazione dell'onorevole Santanché in ordine al carattere elettoralistico dell'abolizione dei ticket operata alla fine della scorsa legislatura. Ritiene tuttavia che da una simile misura sia difficile tornare indietro. Osserva al contempo che anche un'efficace azione di educazione della popolazione e di monitoraggio potrebbe produrre risultati utili.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda che l'incremento della spesa sanitaria per il prossimo anno è stato calcolato assumendo come base il preconsuntivo per il 2004, al netto degli effetti della manovra correttiva posta in essere con il decreto-legge n. 168 del 2004 e tenendo conto degli interventi di contenimento della spesa adottati dalle regioni.

Osserva che l'andamento della spesa farmaceutica continua a presentare profili problematici; rileva peraltro, che il tetto della spesa farmaceutica, se si considera anche la spesa farmaceutica ospedaliera, risulta pari al 16 per cento della spesa sanitaria complessiva, e non al 13 per cento. Ricorda, più in generale, che in occasione degli accordi Stato-regioni dell'agosto 2000 e dell'agosto 2001 si era giunti ad una condivisione generale della necessità di introdurre forme più rigorose e maggiormente efficienti di controllo della spesa sanitaria.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede spiegazioni in merito all'applicazione della regola del 2 per cento al settore della spesa sanitaria. Ricorda che a fronte di una spesa tendenziale di 92 miliardi di euro, il disegno di legge finanziaria dispone un finanziamento di 88 miliardi di euro. Vi è pertanto un risparmio di oltre 4 miliardi di euro. Si interroga se questi quattro miliardi siano compresi nei 7,6 miliardi di euro di risparmi attesi da enti diversi dall'amministrazione centrale, in ordine ai quali il Governo non ha fino a questo momento fornito chiarimenti.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda che la regola del due per cento si applica alla spesa storica fatta eccezione per la spesa sanitaria, che si basa sul preconsuntivo. Al tempo stesso, rileva che, anche alla luce dei vincoli del patto di stabilità europeo, si è riflettuto maggiormente in termini di conto economico della pubblica amministrazione nel suo complesso anziché in termini di bilancio dello Stato.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il ministro Sirchia ed il sottosegretario Vegas per il proprio intervento. Ribadisce poi quanto è stato concordemente deliberato nella sede dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi con riferimento ai criteri di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti. Ricorda, in particolare, che si è stabilito di applicare coerentemente le regole vigenti anche se ciò può comportare la rinuncia a prassi consolidatesi negli anni, tuttavia non rispondenti al dettato del regolamento della Camera e alle previsioni della legislazione contabile. Ciò vale tipicamente per quanto concerne l'obbligo di corredare ciascun emendamento oneroso di specifica e puntuale clausola di copertura che deve essere redatta in termini tali da essere immediatamente operativa ed efficace, in caso di approvazione dell'emendamento, in modo da assicurare adeguata compensazione degli oneri. Ne consegue che la copertura deve contenere gli elementi quantitativi atti a valutarne gli effetti compensativi, per cui non saranno considerati ammissibili gli emendamenti che prevedano una copertura redatta in termini generici, non in grado di consentire di apprezzare l'effettiva idoneità della stessa a produrre gli effetti compensativi. Ricorda, inoltre, che gli emendamenti dichiarati inammissibili non potranno essere sanati mediante riformulazione. È stato, infatti, concordemente stabilito che alla richiesta di una nuova valutazione indirizzata alla presidenza della Commissione, dopo la comunicazione delle inammissibilità, non potrà accompagnarsi la previsione di una modifica del testo dell'emendamento, anche per quanto concerne la clausola di copertura. Tale divieto discende dalla constatazione per cui la clausola di copertura costituisce parte integrante dell'emendamento e non una appendice dello stesso. Raccomanda, pertanto, ai rappresentanti dei gruppi la massima cura nella redazione degli emendamenti in modo da evitare inutili polemiche nel prosieguo dei lavori che finirebbero per rallentare l'attività della Commissione, precludendo le possibilità di apportare miglioramenti al testo del Governo. Avverte che gli uffici hanno predisposto alcune simulazioni di clausole di copertura con relativa quantificazione a disposizione dei deputati che ritengano di volerle utilizzare per la redazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, in cui interverranno il ministro dell'economia Siniscalco e del ministro della funzione pubblica Mazzella.

 

La seduta termina alle 10.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Venerdì 22 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Venerdì 22 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Domenico Siniscalco, il ministro della funzione pubblica Luigi Mazzella, il viceministro dell'economia e delle finanze Gianfranco Micciché, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas e Maria Teresa Armosino.

 

La seduta comincia alle 9.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2004.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso gli impianti a circuito chiuso. Ringrazia il Ministro Siniscalco per l'assiduità che sta dimostrando nella partecipazione ai lavori della Commissione auspicando che anche nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, il Ministro voglia dimostrare la stessa disponibilità. Ritiene importante sottolineare che attraverso la trasmissione della documentazione, che è stata predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, si sono potuti compiere significativi passi in avanti per quanto concerne la definizione dell'ambito di applicazione della regola del 2 per cento con riferimento al bilancio dello Stato. Si pone adesso l'esigenza di analoghi chiarimenti per quanto riguarda l'applicazione della regola con riferimento all'aggregato della pubblica amministrazione. A tal fine, stante il fatto che la seconda parte della Relazione previsionale e programmatica non contiene elementi sufficienti a rispondere a tutte le esigenze di chiarimento, occorre uno sforzo aggiuntivo da parte del Governo che dovrebbe trasmettere quanto prima, e comunque entro l'inizio della prossima settimana, analoga documentazione con riferimento ai diversi settori del conto consolidato della pubblica amministrazione. Sulla base di questi elementi e delle eventuali indicazioni delle diverse amministrazioni alle quali, in base alle informazioni che sono state fornite dal Ministero dell'economia, è stata trasmessa l'ipotesi di applicazione lineare della regola del 2 per cento, si potranno quindi valutare le correzioni da apportare al testo del disegno di legge finanziaria. A tal fine, raccomanda al Governo la predisposizione di una proposta di parziale correzione da consegnare al più presto alla Commissione, in cui si provveda, tra le altre cose, a spostare alla tabella E le autorizzazioni di spesa interessate dall'applicazione della regola del 2 per cento che sarebbero oggetto di definanziamento. Ritiene che il metodo della massima collaborazione sin qui sperimentato ha consentito di recuperare il difetto di chiarezza rilevato da più parti per quanto concerne le disposizioni relative alla limitazione delle spese. Si tratta di un risultato importante anche sotto il profilo della correttezza dei rapporti tra Governo e Parlamento.

Ricorda che la Commissione ha concordemente stabilito di attenersi a una coerente e puntuale applicazione della normativa vigente anche per quanto concerne la successiva fase dell'esame degli emendamenti e della valutazione della loro ammissibilità, anche alla luce dei toni fuorvianti e demagogici che sono stati usati da alcuni organi di stampa in occasione dello stralcio di disposizioni estranee al disegno di legge finanziaria. A tal fine è stato stabilito l'obbligo di corredare ciascun emendamento oneroso di esplicita e puntuale copertura in modo da consentire a tutti, Governo e parlamentari, di apprezzarne pienamente la portata. È stato inoltre concordato di escludere l'eventualità di riformulazioni degli emendamenti in occasione della richiesta di riesame degli stessi. Si tratta di regole pienamente coerenti con il dettato della normativa vigente che tuttavia implicano il parziale superamento di prassi consolidatesi negli ultimi anni, prassi che avevano attenuato il rigore della disciplina regolamentare e contabile della materia. Per questo stesso motivo è necessario che il Governo faccia il possibile, nel prosieguo dei lavori, per condividere l'impegno che tutti i gruppi in Commissione hanno assunto, in modo da assicurare alla Commissione le condizioni per una accurata e ordinata istruttoria sulle misure e gli interventi previsti e sulle eventuali proposte integrative che dovesse avanzare. Nel dare la parola al Ministro Siniscalco, rileva che soltanto con uno sforzo condiviso di Governo, gruppi parlamentari e singoli deputati, si potranno ottenere positivi risultati ai fini di un proficuo svolgimento della sessione di bilancio.

 

Il Ministro Domenico SINISCALCO ringrazia il presidente Giorgetti per le parole di apprezzamento espresse con riferimento all'efficace interazione tra la Commissione e il Governo nello svolgimento del lavoro e nella trasmissione dei dati. Ringrazia, altresì, il Ragioniere Generale dello Stato, Vittorio Grilli, come pure il Direttore generale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, Andrea Manzitti, per la proficua collaborazione, auspicando che questi ultimi, anche nel prosieguo del dibattito, possano rendere disponibile la documentazione e gli elementi che la Commissione vorrà loro richiedere. Riferisce poi ai deputati gli esiti della presentazione della manovra finanziaria per il 2005 alla riunione dell'ECOFIN. Per quanto riguarda il 2004, fa presente che dei venticinque Paesi dell'Unione europea quattro prevedono un avanzo di bilancio, tre sono close to balance, quattro prevedono un disavanzo al di sotto del 2 per cento, mentre ulteriori quattro, tra i quali figura l'Italia, stimano un disavanzo pari o inferiore al 3 per cento. Vi sono poi altri dieci Paesi, tra i quali quattro componenti dell'Unione monetaria, con una previsione di deficit eccessivi. Si tratta della Germania, della Francia, dell'Olanda e della Grecia, la cui situazione è particolarmente grave in quanto il deficit ha raggiunto un valore del 5,3 per cento. Tale situazione ha, altresì, provocato un dibattito sull'esigenza di trasparenza dei conti pubblici e dei criteri e metodi di monitoraggio degli stessi. Ricorda che l'ECOFIN ha discusso le stime presentate dal Governo italiano e ha valutato la manovra di finanza pubblica per il 2005. Al riguardo, sottolinea che l'ECOFIN ha valutato nel mese di luglio un valore tendenziale dell'indebitamento pari al 4 per cento, inferiore quindi a quello del 4,4 per cento contenuto nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria presentato a luglio. A livello europeo, è stata apprezzata la scelta di costruire la manovra per il 2005 sulla base dei livelli di spesa effettiva e non sulla base dei tendenziali. Giudizio positivo è stato, altresì, espresso in ragione del fatto che le misure una tantum risultano limitate ad un terzo della manovra complessiva e non sono presenti condoni. L'ECOFIN ha peraltro chiesto chiarimenti, sui quali il Governo è intenzionato a dare un riscontro a breve, sulla verosimiglianza politica delle misure introdotte. In particolare, sono stati richiesti approfondimenti sulla stima dell'ammontare degli studi di settore, sull'applicazione del tetto del 2 per cento agli enti locali e sulla spesa per gli interessi. Per quanto concerne l'indebitamento netto per il 2005, le autorità comunitarie prevedono un livello pari al 3 per cento mentre il Governo ha stimato un valore del 2,7 per cento. Tale discrepanza è da spiegare alla luce di tre fattori. Innanzitutto, la minor crescita economica, legata a fattori quale l'aumento del prezzo del greggio. Infatti, l'ECOFIN prevede un tasso di crescita dell'1,8 per cento mentre il Governo lo colloca al 2,1 per cento. Il secondo fattore attiene all'inclusione dell'ANAS SpA all'interno della pubblica amministrazione. Il terzo fattore è rappresentato dagli studi di settore, per i quali era stato richiesto un aggiornamento fin dal 1999. Ricorda che gli studi di settore sono 235 e riguardano 4 milioni di imprenditori e di liberi professionisti. Fa presente che, relativamente al peso di tale misura, l'incremento di gettito atteso dovrebbe essere pari al 3,1 per cento rispetto a quanto pagato da queste categorie nel corso del 2004. A suo avviso, non si tratta di un aggravio eccessivo in quanto, tra l'altro, risulta inferiore all'aumento del PIL nominale e dunque compatibile con gli attuali equilibri economici. Ritornando alla discrepanza sulla stima del deficit, ritiene che si debba lavorare ad un miglioramento degli interventi sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo. Con riferimento al prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio, a suo giudizio, non vi è spazio né per l'indebolimento dell'efficacia delle misure della manovra né per l'introduzione di ulteriori misure una tantum. Nuove misure una tantum sono da ritenere accettabili soltanto se disposte in sostituzione di quelle già previste. Ribadisce poi la contrarietà del Governo in ordine all'introduzione di provvedimenti di condono.

In relazione ai vari rilievi fin qui svolti, fa presente che, oltre al quadro di insieme della manovra, il dibattito presso l'ECOFIN ha riguardato anche il rapporto fra stock e flussi. Ricorda che in Italia si è svolto per molto tempo un dibattito analogo avente ad oggetto il rapporto tra fabbisogno ed indebitamento. Dall'analisi svolta in relazione a tutti i componenti dell'Unione europea è emerso che l'Italia sarebbe il terzo migliore paese tra quelli in cui è minore il disequilibrio tra indebitamento e fabbisogno di natura non spiegata, laddove il migliore esempio è rappresentato dal Belgio e il peggiore dalla Grecia. Preannunciando la consegna alla Commissione della documentazione relativa agli esiti della riunione dell'ECOFIN, fa presente che la valutazione è stata svolta sul periodo 2000-2003, nel corso del quale l'Italia si è collocata al di sotto della media europea, rappresentata dall'1,8 per cento.

Come già accennato in precedenza, il dibattito che si è svolto all'ECOFIN, ha consentito di affrontare la questione della trasparenza dei conti pubblici dei venticinque paesi dell'Unione europea, al fine di scongiurare per il futuro casi analoghi a quello della Grecia, paese nel quale il controllo dei conti pubblici è affidato a soggetti operanti secondo uno schema «consociativo». Fa presente che la linea che è prevalsa a livello europeo è quella favorevole a un sistema caratterizzato da una pluralità di soggetti, ognuno dei quali produce dati che vanno poi a comporre un quadro d'insieme. Si tratta, a suo avviso, di un buon modello e che, per quanto riguarda l'Italia, occorrerebbe privilegiare un sistema pluralistico composto dal Ministero dell'economia, dalla Ragioneria generale, dalla Banca d'Italia e dall'ISTAT in qualità di auditor. Nel sistema italiano occorrerebbe, a suo giudizio, creare le condizioni per una più marcata indipendenza dell'ISTAT rispetto all'Esecutivo, come d'altra parte accade in altri Paesi. Infine, ribadisce il fermo proposito di mantenere il dialogo con l'ECOFIN sui temi e sull'evoluzione della manovra finanziaria per il 2005, nello sforzo di migliorarne i contenuti sia sul versante della quantità che di quello della qualità.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) ringrazia il ministro Siniscalco per la sua disponibilità ad intervenire in Commissione Bilancio. Chiede, quindi, chiarimenti circa la fondatezza della notizia diffusa da taluni organi di stampa secondo la quale sarà posta la questione di fiducia sull'intera manovra. Auspica fortemente che ciò non avvenga e che non abbia, insomma, a ripetersi quanto accaduto lo scorso anno quando l'esame parlamentare del disegno di legge finanziaria fu ridotto ad un mero passaggio ritualistico. Chiede, altresì, chiarimenti in ordine alla dichiarazione rilasciata dal ministro Siniscalco alla stampa secondo la quale la differenza tra la previsione relativa al disavanzo in Italia elaborata dagli organi comunitari e la migliore previsione del Governo andrebbe ricondotta alla volontà politica del Governo stesso.

Nel ricordare, quindi, che, secondo le prospettive del Governo, la ripresa dell'economia italiana sarà trascinata anche dalla crescita dei consumi delle famiglie, fa presente come nel corso delle audizioni preliminari svoltesi presso la Commissione sia emerso che la componente dei consumi interni che sono in crescita si indirizza verso beni di importazione, e non verso beni nazionali, forse anche a causa dell'incapacità dell'imprenditoria italiana ad innovare la sua produzione e a reggere il confronto con la concorrenza straniera. In ogni caso, anche ammettendo che di un aumento dei consumi delle famiglie beneficerebbe l'economia italiana, e non il settore estero, chiede al ministro Siniscalco se davvero è convinto che le famiglie italiane aumenteranno i propri consumi o, in altre parole, se crede davvero che il reddito permanente crescerà. Al riguardo, infatti, ritiene ragionevole nutrire dubbi, anche in considerazione del fatto che è tutt'altro che chiaro quale sarà il livello di prelievo fiscale sui cittadini nel triennio di riferimento. Molti enti locali, infatti, dovranno inevitabilmente aumentare la propria pressione fiscale per mantenere il livello dei servizi o per far fronte ad impegni assunti negli anni passati. Va sottolineato, inoltre, che secondo l'OCSE la pressione fiscale in Italia sta salendo.

Ritiene, d'altra parte, che, anziché cercare risorse per compensare le minori entrate conseguenti alla riduzione delle aliquote tributarie - e di ricorrere alla imposizione di un limite di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche che sposterà in sede locale la pressione fiscale - il Governo dovrebbe cercare risorse per gli investimenti, per i quali la situazione che emerge dalla manovra appare desolante. Invita il ministro Siniscalco a valutare attentamente l'ipotesi di esentare dalla regola del 2 per cento almeno i piccoli comuni. La regola peraltro appare iniqua, considerato che alcuni comuni hanno disponibilità finanziarie - magari perché hanno alienato propri immobili - mentre altri si troverebbero in forti difficoltà e costretti a ricorrere a operazioni fuori bilancio. Auspica, pertanto, che almeno nei confronti dei piccoli comuni il ministro Siniscalco non intenda applicare la severa linea che ha testé annunciata, quando ha dichiarato che non ammetterà «addolcimenti» alla manovra.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) si associa ai ringraziamenti già rivolti dal collega Duilio al ministro Siniscalco per la sua disponibilità. Nel complesso, la manovra in esame gli appare come una manovra d'emergenza, basata com'è su misure drastiche quali il blocco della spesa pubblica e l'aumento delle tasse. Del resto, il Governo non aveva molte scelte, considerato che il bilancio gli era sfuggito di mano, a causa delle dissennate scelte di politica economica adottate negli ultimi tre anni. In questo periodo si è registrato infatti uno sfondamento della spesa corrente, pari all'1,5 per cento di PIL, e una riduzione delle entrate ordinarie, al netto dei condoni, pari all'1 per cento.

Se il Governo si fosse limitato a mantenere il livello di entrata e di spesa del 2001, non sarebbe stato necessario procedere a quelle continue manovre correttive in corso di esercizio, che in questa legislatura si susseguono una dopo l'altra, mentre nella precedente non si erano rese necessarie. A suo giudizio, peraltro, il deficit tendenziale è del 5,5 per cento e non del 4,4 come dichiarato dal Governo.

Torna a sottolineare come sia inaccettabile che non sia ancora stata trasmessa la seconda sezione della Relazione previsionale e programmatica ed esprime il dubbio che tale omissione dipenda dal fatto che non si sia in grado di far quadrare i dati contabili con le previsioni del disegno di legge finanziaria. La questione della mancata presentazione della relazione, peraltro, rientra nella più ampia questione del rapporto tra il Governo e il Parlamento. In proposito, ricordando la proposta formulata dal governatore Fazio, nel corso della sua audizione, di istituire un organismo tecnico interistituzionale competente sulle questioni di finanza pubblica e di macroeconomia - una sorta di «megacommissione» - esprime il proprio disaccordo, ritenendo che la pluralità dei punti di vista sia una ricchezza e una fonte di trasparenza democratica e che pertanto riterrebbe opportuno che anche il Parlamento italiano si dotasse di una struttura con funzioni analoghe a quelle del Congressional Budget Office americano.

Ciò premesso, manifesta la propria perplessità in ordine ad alcuni profili della manovra. In primo luogo, ritiene non sia chiaro, nonostante le proiezioni rese note dal Governo, in che modo la regola del 2 per cento si applicherà alla spesa delle pubbliche amministrazioni. Si aspetta, pertanto, un emendamento del Governo all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria che specifichi i tagli alle diverse unità previsionali di base anziché limitarsi a inserire questi dati nella nota di variazione, lasciando in questo modo il Parlamento sostanzialmente all'oscuro fino all'ultimo momento. In altre parole auspica che il Governo adotti lo stesso comportamento assunto in sede di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004.

In secondo luogo, ritiene che nel disegno di legge di bilancio non siano presenti alcune poste che, viceversa, dovrebbero esserci: quelle per il pagamento all'ANAS dei cosiddetti «pedaggi ombra»; quelle che si renderanno necessarie a seguito del trasferimento dei trattamenti di fine rapporto ai fondi pensione; quelle che serviranno per il pagamento degli affitti dei locali, quando il Governo avrà venduto gli immobili che ospitano i Ministeri. Fa presente che, nel complesso, non sono cifre trascurabili.

Riguardo alle differenti previsioni del Governo italiano e delle istituzioni europee in ordine al fabbisogno, ricorda che nella relazione trimestrale di cassa presentata a maggio venivano indicati una serie di condizioni per il raggiungimento di un livello di indebitamento netto pari al 2,9 per cento per il 2004. In particolare, si attendevano 6 miliardi di euro dai condoni, 9 miliardi di euro dalla cessione di immobili e 3 miliardi di euro dall'uscita dell'ANAS dal perimetro delle pubbliche amministrazioni. Tali condizioni non si sono verificate. È stata invece approvata una manovra correttiva di 7,5 miliardi di euro, di cui 2 virtuali. Mancano ancora tra i 10 e i 12,5 miliardi di euro per raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda il 2 per cento, ritiene che si tratti di un tetto, non di una misura operativa. È ragionevole aspettarsi che il Governo non ottenga l'effetto sperato, tanto più che anche da parte della maggioranza vengono pressioni per un minor rigore. Del resto, le richieste della maggioranza concernono anche alcuni punti fondamentali della manovra, quali i tagli alla spesa sanitaria, la vendita delle strade statali, gli estimi catastali, la revisione degli studi di settore e altri. In queste condizioni, molte misure della manovra appaiono, allo stato, virtuali: l'intera manovra si profila, per così dire, come un «cappone spennato».

A suo avviso, per raggiungere l'obiettivo dichiarato di indebitamento netto del 2,7 per cento sarebbe necessaria una manovra di 29 miliardi di euro, e non di 24.

Desidera peraltro evidenziare che le previsioni formulate dall'opposizione negli ultimi tre anni si sono sempre dimostrate esatte: certo il Governo ha saputo impedire gli sfondamenti, mettendo in campo tutta la sua abilità tecnica in manovre correttive, ma le previsioni erano corrette e invita pertanto il Governo a valutare assai seriamente le obiezioni che anche quest'anno vengono formulate da parte dell'opposizione. In particolare, le analisi condotte lasciano prevedere una crescita del PIL dell'1,8 e non del 2,1 per cento.

Per quanto riguarda le affermazioni del ministro circa, in definitiva, l'origine del divario tra fabbisogno e indebitamento, ricorda che il problema iniziò a manifestarsi nel 2000: allora i dati apparvero spiegabili, ma certo era un segnale preoccupante, al punto che nel 2001 istituì - e fu il suo ultimo atto in veste di ministro di quella legislatura - un'apposita commissione di studi che approfondisse il problema. La commissione non ha tuttavia mai terminato i suoi lavori. Avanza in ogni caso l'ipotesi che all'origine vi sia una sottovalutazione delle eccedenze di spesa, che hanno costituito un forte fattore di crescita dell'indebitamento. Inoltre, manca un modello chiaro e attendibile dell'andamento della spesa sanitaria, con la conseguenza che si procede con i ripiani a piè di lista. Un tale sistema doveva essere corretto, ma il Governo non l'ha fatto. In ogni caso, quale che sia la posizione dell'Italia nella classifica dei paesi più virtuosi dell'Unione europea per quanto concerne il parametro sopra ricordato, ritiene assai più rilevante il dato che l'Italia è il primo paese dell'area europea per debito pubblico, che è un parametro di gran lunga più significativo.

In conclusione, con riferimento alla relazione introduttiva svolta dal collega Crosetto, non ne condivide le premesse che si basano su un modello del sistema economico italiano sul quale il Governo in carica ha basato le sue strategie di politica economica. Quel modello era irrealistico e ha determinato scelte disastrose, per lo più compiute nei primi cento giorni della legislatura ed in occasione della prima legge finanziaria. Ora, dopo tre anni, la propagandata riduzione delle aliquote tributarie appare utopistica, dal momento che mancano le risorse; d'altra parte, se ve ne fossero, dovrebbero essere impiegate piuttosto per la riduzione del fabbisogno e del debito, perché è questo che incoraggia lo sviluppo.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U), concordando con i rilievi critici mossi dal deputato Visco, ritiene di volersi limitare a sottolineare alcuni aspetti dell'intervento del Ministro Siniscalco, quali ad esempio quelli riferiti all'analisi dei dati riferiti al 2004 e ai colloqui che si sono svolti a livello europeo. Al riguardo osserva che le difficoltà di altri membri dell'Unione europea non possono costituire un pretesto per giustificare l'andamento dei conti pubblici dell'Italia per il 2004 e ricorda che già la relazione trimestrale di cassa presentata dalla Ragioneria generale dello Stato indicava specifici punti critici che finora non sono stati risolti. Ricorda, a titolo di esempio, il caso delle cartolarizzazioni che avrebbero dovuto garantire introiti pari a 8 o 9 miliardi di euro e sulle quali non sono presenti elementi. Per quanto riguarda la questione dell'ANAS SpA, fa presente di avere più volte richiamato l'attenzione su tale tema e di avere chiesto al Governo indicazioni più precise. Ricorda che le autorità europee non hanno peraltro, accolto la configurazione di ANAS SpA quale impresa market. Al riguardo ritiene che sia una specifica responsabilità del Governo il fatto di avere incluso nella impostazione della manovra di finanza pubblica tale configurazione. In generale, ritiene che il disegno di legge finanziaria sia da considerare discutibile su molti punti. Ricorda che in occasione del dibattito, svoltosi nel 1999, in occasione della riforma dei documenti di bilancio, vi fu una accesa discussione sugli anni da assumere come riferimento. Ritiene che ci si dovrebbe interrogare sulle varie questioni della manovra per il 2005, quali il tetto del 2 per cento, e le spese per la sanità e che la situazione generale sia di grande allarme. Per quanto riguarda il parallelismo tra il rapporto stock-flussi da un lato e fabbisogno-indebitamento dall'altro, ritiene condivisibili e pertinenti le osservazioni svolte dal collega Visco in quanto ritiene che il parametro significativo sia quello rappresentato dal fabbisogno, rispetto al quale l'Italia rappresenta il caso peggiore. Alla luce di questa preoccupante situazione, è da considerare fondamentale che il Governo presenti al più presto la seconda parte della Relazione previsionale e programmatica, riferita ai diversi settori del conto consolidato della Pubblica Amministrazione, e fornisca chiarimenti sulla prospettata riforma fiscale. Per quanto riguarda la proposta avanzata dal Ministro Siniscalco per la costituzione di una struttura «non consociativa» preposta al controllo dei conti pubblici, condivide la proposta di un rafforzamento delle strutture già operanti presso le due Camere, a supporto della Commissione bilancio, anche al fine di rendere effettiva l'autorità dell'istituzione parlamentare su questi temi.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) considera la relazione del Ministro molto puntuale sui temi svolti all'ECOFIN ma piuttosto disimpegnata e generica sui temi specifici della manovra. Fa presente che, anche alla luce di notizie apparse sui mezzi di informazione e dell'esito dei lavori di alcune Commissioni parlamentari di settore, determinati aspetti del disegno di legge sembrano essere in bilico, anche all'interno dei gruppi di maggioranza, in particolare per quanto riguarda la questione della cessione di parte della rete viaria nazionale, del riclassamento delle unità immobiliari e degli studi di settore. Sottopone all'attenzione del Ministro Siniscalco il quesito se il Governo, su questi tre punti, intenda restare sulle proprie posizioni o ritenga, invece, di prendere atto delle critiche e di individuare altre tipologie di entrate. Per quanto riguarda la questione dei condoni, chiede altresì al Ministro se la ferma contrarietà del Governo nei confronti di tali misure sia da considerare definitiva anche nell'ipotesi di proposte emendative provenienti dai gruppi di maggioranza. Infine rispetto al tetto del 2 per cento, ritiene che la situazione sia poco chiara anche per i risvolti sulla disciplina della contabilità degli enti locali. Al riguardo sarebbe opportuno conoscere l'orientamento del Governo in ordine a eventuali modifiche da apportare agli articoli 2 e 3 del disegno di legge. Infine, esprime perplessità nei confronti del prospettato disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, che dovrebbe affrontare il tema dello sviluppo e della revisione delle aliquote. È ormai diffuso il convincimento che, più che di un collegato, si tratterà di un emendamento che il Governo intende presentare al Senato, circostanza che di fatto consentirà al Governo di eludere il confronto presso la Camera dei deputati. A tal proposito ritiene che il Ministro Siniscalco dovrebbe fornire chiarimenti e specifiche garanzie circa l'intenzione di ricorrere all'una o all'altra misura.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI), condividendo gli interventi dei deputati di opposizione intervenuti al dibattito, osserva che, a suo avviso, l'aspetto più rilevante è quello dell'efficacia della manovra. Ritiene assai significative al riguardo le dichiarazioni del Ministro dell'economia apparse sui quotidiani di oggi.

 

Il Ministro Domenico SINISCALCO, intervenendo per una precisazione e ritenendo che l'intervento del deputato Villetti intende porre una questione analoga a quella prospettata dai deputati Duilio e Visco, considera opportuno chiarire che la dichiarazione, contenente il riferimento alla volontà politica come elemento che spiegherebbe la diversa valutazione del 2,9 e del 3 per cento, lungi dal significare che i risultati di politica economica sono determinati dalla volontà politica, significa che il Governo intende sicuramente fare ogni sforzo necessario al raggiungimento del 2,9 per cento, per esempio attraverso l'adozione di misure amministrative. Rileva che si è trattato di una affermazione del tutto legittima e normale considerando che siamo alla fine del mese di ottobre e che tale valore non si riferisce al 2005.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) ritiene utile la precisazione fornita dal Ministro Siniscalco. Rileva la necessità di condurre una attenta riflessione su due versanti, quello dello sviluppo e quello del carattere restrittivo della manovra. La situazione attuale è di notevole incertezza, soprattutto per quanto riguarda gli sgravi fiscali, che il Ministro Siniscalco considera una misura coperta dai tagli alle spese. Alla mancanza di chiarezza si aggiunge la considerazione che il 2005 sarà l'anno in cui avrà inizio il ciclo elettorale e che pertanto, come dimostrano gli studi in materia, sarà fisiologicamente un anno espansivo dal punto di vista delle scelte di politica economica. Si tratta di una regola da applicare in modo indifferenziato a qualunque tipo di maggioranza di Governo, al pari della regola che prevede che gli obiettivi economici siano di norma raggiunti per una percentuale che è sempre inferiore a quella annunciata. La questione di fondo è chiarire come sarà possibile, a fronte di risparmi ridotti e della diminuzione degli studi di settore, porre mano a sgravi fiscali. Su questi punti il Governo dovrebbe rendere note alcune essenziali cifre, al fine di fornire al Parlamento e ai cittadini univoci strumenti di orientamento e valutazione. Vi sono peraltro ulteriori fattori di preoccupazione. Relativamente ai condoni, ritiene che il Ministro Siniscalco dovrebbe, in caso di introduzione nella manovra di simili provvedimenti, valutare l'ipotesi di dare le dimissioni, come suggerito sul «Corriere della Sera» di oggi da Francesco Giavazzi. Si tratta di un tema sensibile sul quale l'opinione pubblica tende a considerare con diffidenza gli annunci resi dagli esponenti dell'Esecutivo, e ciò anche a causa delle molteplici dichiarazioni contradditorie, rese in passato, dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri. Valutando in modo positivo la partecipazione assidua e rispettosa del Ministro Siniscalco ai lavori parlamentari fin dal suo insediamento al vertice del Ministero dell'economia e delle finanze, ricorda le dichiarazioni dello stesso Ministro sulla eventualità della presentazione da parte del Governo di un emendamento volto a fornire un'illustrazione analitica delle conseguenze delle disposizioni relative al tetto del 2 per cento. Torna a ribadire come questo strumento sia preferibile all'inserimento di tali dati unicamente nella nota di variazioni. Sulla questione dei soggetti preposti al controllo dei conti pubblici, condivide l'orientamento del Ministro a favore di un sistema pluralistico che dovrebbe, a suo avviso, comprendere il potenziamento degli uffici già operanti presso la Camera dei deputati e il Senato. Infine, sottopone al Ministro l'esigenza che sia fatta chiarezza sui dati riferiti dal Governo, al fine di scongiurare derive populiste e demagogiche basate su quantificazioni non veritiere. Ritiene infatti che un adeguato approfondimento da parte del Ministro sui dati e sulle diverse questioni emerse nel dibattito rappresenterebbe un contributo fondamentale alla costruzione e al mantenimento di un rapporto di aperta collaborazione e di rispetto tra Governo e Parlamento.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), preso atto della dichiarazione del ministro Siniscalco che non saranno ammessi addolcimenti né una tantum, chiede se questa linea di fermezza sia del solo ministro o dell'intero Governo, e quindi concordata con il Presidente del Consiglio. La domanda si impone in quanto la dichiarazione del ministro Siniscalco non appare in linea con le dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio.

Ciò premesso, ritiene, con riferimento alla spesa degli enti locali, che i dati del solo 2003 - sui quali si basa l'ipotesi del 4,8 per cento di incremento delle spese- non siano sufficienti a fondare previsioni credibili. In quell'anno, può essere accaduto che un comune abbia fatto pochi investimenti. Esprime, pertanto, preoccupazione per le difficoltà nelle quali verranno a trovarsi i comuni per far quadrare i loro conti o per pagare le opere che hanno avviato.

 

Alessandro DE FRANCISCIS (Misto-AP-UDEUR) ritiene che - anche ad esaminarla con spirito costruttivo e fuori della logica degli schieramenti - la manovra assomigli ad un «cappone spennato», come efficacemente suggeriva il collega Visco. Condivide, altresì, le perplessità già manifestate dal collega Maurandi, che in sostanza chiedeva chiarezza circa la strategia che il Governo intende seguire nel seguito della sessione. In particolare, desidererebbe capire se il Governo presenterà il collegato di cui parla o se ricorrerà ad un maxiemendamento, e, nel caso, con riferimento a quali parti. Allo stato, si ha la sensazione di essere di fronte solo alla metà della manovra, mentre la parte restante è ancora ignota.

Ciò premesso, non nasconde numerosi timori per le misure di dettaglio. Lo preoccupa innanzitutto la novità della regola del 2 per cento, che scarica le difficoltà del Governo sugli operatori economici e sui cittadini: infatti, quando le pubbliche amministrazioni freneranno le loro spese, a risentirne saranno le imprese che gravitano intorno ai consumi della pubblica amministrazione e poi tutti i cittadini. Né possono passare sotto silenzio alcune «furberie» come l'introduzione del regime della trattativa privata nei procedimenti di alienazione degli immobili pubblici.

Desidererebbe, inoltre, capire in quale conto il Governo intenda tenere, nell'ambito delle correzioni che annuncia, le proposte emendative presentate dai parlamentari e, in particolare, quelle presentate dall'opposizione. In altre parole, vorrebbe sapere se il Governo valuterà seriamente le proposte fatte in spirito costruttivo ovvero blinderà la manovra come ha fatto l'anno passato, eclissando di nuovo il Parlamento. L'opposizione si aspetta il recepimento di alcune sue proposte: per esempio quelle che concernono il Mezzogiorno, per il quale la manovra di quest'anno difetta di una impostazione organica in vista di un autentico rilancio. Lo stesso dicasi per la ricerca e lo sviluppo, riguardo ai quali sottolinea che tra i tanti primati negativi dell'Italia in Europa c'è quello del numero di brevetti registrati. Parimenti fiacca è la manovra nel campo delle infrastrutture e delle opere pubbliche.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN) ricorda che anche nella scorsa legislatura fu assai frequente e anche molto ingente, in termini quantitativi, il ricorso a manovre correttive in corso d'anno. Al riguardo, trasmetterà un'apposita documentazione al collega Visco.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) ribadisce che nella passata legislatura non c'è stato alcun ricorso a manovre correttive, fatta eccezione per quella del 1996.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN) ritiene fisiologico, d'altra parte, in corso d'anno l'esigenza di qualche aggiustamento, visto che, per quanto accurate possano essere le previsioni, le variabili che incidono sui saldi della finanza pubblica non sono interamente controllabili.

Non si stupisce inoltre del fatto che i Governi cerchino di eludere le richieste del Parlamento di maggiori chiarimenti e di dati puntuali. Anche l'allora Ministro Visco nella passata legislatura si comportò allo stesso modo. Rientra, in un certo senso nella normale dialettica tra Governo e Parlamento il fatto che il primo cerchi di sfuggire alle sollecitazioni del secondo.

Ritiene che il Parlamento debba operare in modo da non rinunciare al proprio ruolo e controllare effettivamente l'operato del Governo. Il metodo è quello cui ha fatto riferimento il presidente Giorgetti ossia pretendere dal Governo tutti gli elementi informativi necessari per decidere con maggiore consapevolezza . In questo caso il metodo è stato proficuo; e pertanto la Commissione ha ora a disposizione, anche grazie alla collaborazione della Ragioneria, un quadro più preciso sulla regola del 2 per cento. Se questo è il metodo giusto, vale a dire se non si deve rinunciare a giocare un ruolo attivo nei confronti del Governo, a prescindere dal gruppo politico di appartenenza, concorda con il ministro, con il collega Visco e con la collega Pennacchi sul fatto che, allo stato, non appare utile e costituirebbe anzi un elemento di confusione, anche sotto il profilo istituzionale, la creazione di organismi misti incaricati di controllare l'operato del Governo in materia di finanza pubblica. Questo ruolo spetta tipicamente al Parlamento.

Gli organismi tecnici debbono limitarsi a svolgere il lavoro istruttorio che compete loro; le valutazioni politiche e gli indirizzi appartengono alla politica. Purtroppo in qualche caso è avvenuto che gli organi tecnici hanno utilizzato i dati da loro elaborati per scendere nell'arena politica. Da questo punto di vista è auspicabile che si svolga una corretta dialettica istituzionale, evitando confusioni di ruoli.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva preliminarmente che vi è un problema europeo, e non solo italiano, di bassa crescita. In questo quadro, anche paesi tradizionalmente «rigoristi», come la Germania, hanno adottato politiche fondate su un sostegno alla crescita operato dalla spesa pubblica. Vi è certo una peculiarità italiana, che è costituita dalle dimensioni del debito pubblico. Anche in considerazione di ciò, ricorda la necessità di indirizzare in modo più efficiente la spesa pubblica. Per questo motivo non comprende le critiche che sono state rivolte alla regola del 2 per cento. Al di là degli aspetti formali e dei necessari approfondimenti, è stato infatti intaccato, per la prima volta, il tabù della spesa pubblica attraverso un intervento strutturale che mira a coinvolgere tutti i centri di spesa. Si tratta ora di andare a scoprire, UPB per UPB, e perfino ufficio per ufficio, sprechi ed inefficienze. Ricorda ad esempio la necessità di interventi nel settore della spesa sanitaria. In questo settore, infatti, per troppo tempo non si è riusciti ad introdurre misure di razionalizzazione perché ogni intervento suscitava proteste demagogiche. Quindi l'introduzione di un tetto del due per cento all'incremento delle spese rappresenta un'importante inversione di tendenza. Si potrebbe anzi ipotizzare un contenimento della spesa ancora più rigido, come quello di una crescita della spesa dello 0 per cento. Ritiene che quella di una riduzione della spesa sia una scelta obbligata per una migliore allocazione di risorse. Poi il Governo, in coerenza con il proprio programma, potrà scegliere di indirizzare tali risorse per la necessaria copertura della riforma fiscale; un Governo diverso potrebbe scegliere di intervenire in altro modo. In ogni caso, il presupposto fondamentale per una seria impostazione della politica economica del nostro paese, nelle condizioni attuali, è costituito dalla riduzione e dalla riqualificazione della spesa pubblica. Durante l'esame parlamentare del disegno di legge finanziaria, le misure di rigore introdotte a tale scopo dovranno essere anzi rafforzate. Rileva che il numero degli emendamenti presentati non costituisce un problema. È importante, semmai, individuare gli emendamenti utili per abbattere i costi di funzionamento della macchina statale e produrre una maggiore efficienza del sistema Italia. Critica infine le valutazioni di chi attribuisce tutti i problemi dell'economia italiana al Governo e al settore pubblico; la decisione deve infatti essere rivolta anche alla debolezza del sistema industriale.

 

Il ministro Domenico SINISCALCO in risposta agli interventi, osserva in primo luogo che compito della politica economica deve essere quello di sostenere la crescita del paese, anche se ovviamente gli indirizzi del Governo non sono sufficienti a determinarla. In questa ottica ritiene che il presupposto per avviare una politica di sostegno della crescita sia quello della stabilità dei conti pubblici. Non condivide infatti l'orientamento di chi sostiene che siano accettabili forti disavanzi di bilancio per finanziare gli investimenti. Vi è poi il problema di stimolare i consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. È infatti innegabile che l'introduzione dell'euro abbia generato fenomeni di illusione finanziaria: subito dopo l'introduzione della moneta unica si è verificato un certo aumento dei prezzi. La riduzione dell'imposizione fiscale deve essere innanzitutto finalizzata al recupero di potere d'acquisto. Sul lato dell'offerta vi è poi il problema di recuperare competitività, con il rilancio della ricerca, della tecnologia e della specializzazione. La politica economica può in quest'ambito fornire le direttrici fondamentali. A tal fine è stato concepito il disegno di legge collegato per lo sviluppo e la competitività. Il disegno di legge finanziaria mira invece al mantenimento dell'equilibrio dei conti pubblici. La regola del 2 per cento consente di operare un contenimento della spesa di tutti i settori della pubblica amministrazione, che, con gradualità, farà conseguire risultati importanti. Osserva peraltro che già le misure contenute nel decreto-legge n. 168 sono risultate efficienti. Ad esempio, quando ricopriva la carica di direttore generale del Tesoro, nel suo ufficio, in conseguenza del decreto-legge n. 168, furono ridotte della metà le spese di missione senza che questo compromettesse i risultati in termini di efficienza e di efficacia. Misure del genere possono quindi sortire effetti positivi. Ricorda che quello delle modalità di riduzione della spesa pubblica è stato un problema che i governi italiani hanno sempre cercato di affrontare senza successo, soprattutto perché non si riusciva ad operare le riduzioni di spesa davvero necessarie, che coinvolgessero in modo strutturale tutte le articolazioni della pubblica amministrazione e ci si limitava a colpire pochi macrosettori. Questo è avvenuto ad esempio nell'importante opera di risanamento compiuta per l'ingresso nell'Unione economica e monetaria. Il passaggio ad un sistema fondato sulla spesa storica e non sui dati tendenziali consentirà di superare questo ostacolo.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U), stupita dalle affermazioni del ministro, si domanda se l'equiparazione del trattamento pensionistico tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, stabilita dai governi del centrosinistra, possa essere considerata una misura non strutturale, priva del necessario ampio respiro.

 

Il ministro Domenico SINISCALCO invita a cogliere il senso generale delle proprie affermazioni. Il percorso compiuto fin dall'inizio degli anni 90, fino all'ingresso nell'area dell'euro, che ha ricondotto l'indebitamento da un livello del 12 per cento in rapporto al PIL ad un livello del 3, rappresenta un motivo d'orgoglio per tutto il paese. È vero però che per compiere quest'opera sono stati sacrificati settori di spesa importanti per il sostegno del sistema produttivo. Ricorda che il Governo ha già trasmesso al Parlamento la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica; si dichiara comunque disponibile a fornire ulteriori elementi di chiarimento. Con riferimento al prosieguo dei lavori parlamentari, osserva che il Governo ovviamente si opporrà ad emendamenti che intendessero stravolgere l'impianto complessivo della manovra. Ritiene però che non sia utile ricorrere a forme di drammatizzazione quale la minaccia di dimissioni suggerita da Francesco Giavazzi e ricordata dall'onorevole Villetti. Non si tratta infatti di dare dimostrazioni di integrità personale ma di riuscire a produrre risultati utili per il paese. Annuncia infine che depositerà il memorandum prodotto dalla Commissione chiamata a valutare la discrepanza tra fabbisogno e indebitamento cui ha fatto riferimento l'onorevole Visco. In risposta alle osservazioni dell'onorevole Duilio, afferma di non avere notizie in ordine all'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria. Osserva poi che la riforma fiscale, provvista dell'adeguata copertura, sarà proprio finalizzata al sostegno del reddito permanente delle famiglie, cui ha fatto riferimento l'onorevole Duilio. In risposta alle considerazioni dell'onorevole Maurandi, afferma che saranno forniti i necessari chiarimenti in ordine al meccanismo dei «pedaggi ombra» per le strade statali; non attribuisce poi un'importanza dirimente alla revisione degli estimi catastali, peraltro introdotta dietro richiesta degli enti locali, che successivamente invece hanno protestato. Con riferimento alle problematiche connesse agli enti locali, ritiene che la regola del 2 per cento, che si fonda sulla spesa storica e non sui saldi, risolverà molti problemi di contabilizzazione dei medesimi enti locali. In risposta all'onorevole Visco, rileva che la tabella C contiene già le informazioni necessarie all'applicazione della regola del 2 per cento agli enti dell'amministrazione pubblica. Ribadisce che la manovra è sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Per il 2004 torna a ripetere che le valutazioni del Governo e delle autorità comunitarie non sono poi così distanti: a giudizio del governo, in presenza di una crescita del 2,1 per cento, potrà essere conseguito un indebitamento del 2,9 per cento; per la Commissione europea, invece, l'indebitamento si attesterà proprio sul 3 per cento. È possibile, anche in considerazione delle eventuali difficoltà di applicazione della regola del 2 per cento, che sorga l'esigenza di fare qualche aggiustamento, ma non si tratterà di interventi drammatici. Condivide infine la proposta di potenziare gli uffici di Camera e Senato sul modello del Congressional budget office. Ritiene poi di non dover entrare in polemica con l'onorevole Visco sul fatto che le stime della sua parte politica sono sempre esatte mentre quelle dell'attuale Governo sempre sbagliate.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) precisa di essersi riferito, nell'esprimere la valutazione ricordata dal ministro, unicamente agli ultimi tre anni.

 

Il ministro Domenico SINISCALCO rileva che l'applicazione della regola del due per cento alla spesa sanitaria è stata fatta a partire da una base assolutamente realistica. Più in generale ritiene che l'applicazione di un limite all'incremento delle spese consenta maggiori possibilità di controllo rispetto ad un meccanismo fondato sui dati tendenziali. In risposta all'onorevole Maurandi, osserva che i provvedimenti sullo sviluppo e la competitività saranno contenuti in un disegno di legge che sarà presentato una volta ultimate le consultazioni con le parti sociali.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) torna a chiedere se la riforma fiscale sarà contenuta in un emendamento e se questo emendamento sarà presentato alla Camera oppure al Senato, ribadendo che, in questo secondo caso, sarebbe sottratta alla Camera dei deputati la possibilità di un compiuto esame della manovra.

 

Il ministro Domenico SINISCALCO assicura che nessuno ha intenzione di escludere dall'esame della riforma fiscale la Camera dei Deputati. Ringrazia poi l'onorevole Santanché e dichiara la sua disponibilità ad intervenire in Commissione ogni volta che sarà necessario. Condivide infine le considerazioni dell'onorevole Crosetto sul carattere europeo dei problemi relativi alla bassa crescita e sull'esigenza di considerare la posizione di tutta l'amministrazione pubblica e non solo dell'apparato statale.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva, con riferimento alle procedure di monitoraggio dei conti pubblici, l'esigenza di evitare un'impropria trasposizione di modelli stranieri. Il ruolo di effettuare un attento controllo dei conti pubblici deve spettare al Parlamento. È inoltre importante in questo quadro una corretta collaborazione istituzionale. Con riferimento all'esame del disegno di legge finanziaria, ritiene necessario concentrare l'attenzione sugli emendamenti che definiscono meglio gli articoli 2 e 3. Devono essere peraltro introdotte in tabella E le leggi che saranno definanziate in applicazione della regola del 2 per cento. Ringrazia infine il Ministro Siniscalco per la sua disponibilità. Avverte che la discussione proseguirà con la sessione tematica dedicata all'approfondimento delle questioni concernenti il pubblico impiego. Dà quindi la parola al Ministro Mazzella, che ringrazia per avere accettato l'invito ad intervenire.

 

Il Ministro Luigi MAZZELLA ringrazia la Commissione per l'invito, che ha accettato volentieri nell'ambito di un proficuo rapporto di collaborazione tra Governo e Parlamento. Illustra le principali disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2005 in materia di pubblico impiego.

Rileva preliminarmente che tali disposizioni rientrano nell'obiettivo generale di finanza pubblica di contenimento della spesa nei limiti del 2 per cento. In particolare gli interventi riguardano l'incremento delle risorse contrattuali a seguito dell'aggiornamento del tasso di inflazione programmata e le assunzioni a tempo determinato. La norma sulle risorse contrattuali è immediatamente cogente per le amministrazioni statali, mentre per le altre amministrazioni costituisce il riferimento percentuale per l'emanazione degli atti di indirizzo all'Aran, essendo le spese per i rinnovi contrattuali interamente a carico del bilancio dei singoli enti.

Per quanto riguarda l'incremento delle risorse finanziarie, destinate ai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2004-2005, esso deriva direttamente dal diverso tasso di inflazione per l'anno 2005, programmato dal Governo. Tale tasso è cresciuto dall'1,5 per cento all'1,6 per cento, pertanto si è provveduto a stanziare le risorse necessarie per la copertura dello 0,1 per cento di incremento. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 14, prevedono risorse aggiuntive per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, pari a 78 milioni di euro, comprensivi degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni statali. Ricorda che il comma 4 prevede l'adeguamento dei limiti percentuali di incremento delle risorse per il personale delle amministrazioni non statali (regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, enti pubblici non economici, università). Aggiungendo dette risorse a quelle già stanziate nella legge finanziaria del 2004 si arriva ad un incremento percentuale per il biennio economico pari al 3,7 per cento.

Precisa innanzitutto che l'incremento del 2 per cento interesserà tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti. In tale ambito, pertanto, sono ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni). A ciò occorre aggiungere che il Ministero dell'economia e delle finanze ha costruito la manovra finanziaria sulla base dell'andamento tendenziale di tale spesa complessiva nel corso dell'anno 2005, tenendo già conto anche degli incrementi che erano stati previsti per i nuovi contratti (il 3,6 per cento già stanziato dalla scorsa legge finanziaria). Segnala che la dinamica tendenziale di spesa è stata calcolata dal Ministero dell'economia sulla base della legislazione vigente e tenendo conto delle risorse già stanziate nella legge finanziaria per l'anno 2004 per i rinnovi contrattuali relativi al 2004-2005 (3,6 per cento), della conclusione entro la fine del 2004 di tutti i contratti scaduti relativi al biennio 2002-2003 e del rinnovo dei contratti del biennio 2004-2005 del solo settore statale.

Per tali ragioni, non può considerarsi il 3,7 per cento solo con riferimento ad un anno, ma occorre distribuirlo sul biennio di riferimento.

Rileva che ad oggi, per il biennio 2004-2005, si sono concluse le procedure per il rinnovo contrattuale del comparto sicurezza. Tale accordo riguarda circa 450 mila unità e rappresenta il 23 per cento del personale delle amministrazioni statali. Per quanto riguarda la chiusura, nel corrente anno, dei contratti relativi al biennio economico 2002-2003, sono stati definiti quelli dei comparti regioni ed enti locali, sanità (non dirigenti), Presidenza del Consiglio dei ministri, aziende autonome dello Stato, agenzie fiscali. Sono in corso di perfezionamento quelli afferenti il comparto università ed accademie e conservatori. Ovviamente come si evince dalla relazione tecnica del disegno di legge finanziaria i dati previsionali sono condizionati dal disallineamento fra l'effettiva sottoscrizione dei contratti e la loro naturale scadenza. Ricorda che il disallineamento comporta effetti sui conti pubblici che possono differire, anche in modo notevole, in base al diverso criterio di computo utilizzato nella contabilità economica (competenza) ed in quella finanziaria (cassa). Tale disallineamento determina un andamento ciclico delle retribuzioni per il personale pubblico, con picchi negli anni in cui vengono stipulati gli accordi relativi ai comparti più numerosi.

Nell'ambito di tale quadro finanziario al comma 5 si prevede la possibilità di integrare le risorse per i rinnovi contrattuali solo a fronte di provvedimenti di razionalizzazione, compensativi dei maggiori oneri, atti a mantenere il contenimento delle spese complessive per il personale nei limiti del 2 per cento. Si tratta, quindi, in pratica di attivare forme di «autofinanziamento». Le eventuali risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali dovranno prevedere coperture finanziarie derivanti da provvedimenti di contenimento delle spese imputabili a voci e capitoli di bilancio dello stesso settore.

Ricorda che l'articolo 15, comma 1, ha introdotto un limite alla spesa per il personale da assumere a tempo determinato. La norma prevede un limite di spesa determinato nella misura media annua sostenuta nel triennio 1999-2001. Considerato che il fenomeno delle assunzioni a tempo determinato ha avuto un trend crescente negli ultimi anni, tale limite comporta economie, quantificate, per il solo anno 2005, in 220 milioni di euro. Ricorda che la norma si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, con eccezione del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale. Inoltre, le limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, ad esclusione degli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità.

Per quello che riguarda, invece, le assunzioni a tempo indeterminato fa presente che il cosiddetto «blocco delle assunzioni» per ora non è previsto nel disegno di legge finanziaria, ciò non vuol dire che esso non possa rientrare tra le misure di contenimento della spesa pubblica a fronte di un'eventuale integrazione delle risorse per la contrattazione e che, quindi, venga dettata una nuova disciplina del turn-over, il cui blocco, come noto, scadrà il prossimo 31 dicembre.

Richiama l'attenzione della Commissione sui risultati derivanti dall'attuazione delle precedenti norme sul blocco. La prima norma di blocco delle assunzioni è stata inserita nella legge finanziaria per l'anno 2002 ed ha comportato, in base ai dati ufficiali della Ragioneria Generale dello Stato, una inversione di tendenza sulla crescita del numero del personale della Pubblica Amministrazione. Nell'anno 2003 la norma è stata estesa a tutti i settori della pubblica amministrazione, permettendo un limitato numero di assunzioni nell'ambito di un tetto di spesa definito nella stessa legge finanziaria. La stessa norma è stata ripetuta per disciplinare tale istituto nell'anno in corso.

Se si considera che il dato stimato del turn-over è pari al 2,5 per cento e che le assunzioni autorizzate sono state pari allo 0,8 per cento per l'anno 2003 e l'1 per cento per il 2004 si riscontra una diminuzione annua del personale pari a circa l'1,5 per cento. Al riguardo, consegna alla Commissione alcune tabelle che attestano tali dati (vedi allegato).

Ritiene che la normativa sul turn-over potrà essere integrata da norme più specifiche in materia di mobilità, con particolare riferimento a quella intercompartimentale.

Sarà necessario eliminare gli ostacoli che impediscono la chiusura dei processi di decentramento amministrativo ancora in corso, come ha avuto modo di esporre il 15 settembre scorso nell'ambito dell'audizione presso il Comitato permanente per il monitoraggio degli interventi di controllo e contenimento della spesa pubblica. Il principale ostacolo alla effettiva attuazione delle procedure di mobilità sembra essere la resistenza da parte delle amministrazioni statali a cedere personale; a questo atteggiamento di resistenza generale si aggiunge il desiderio, sempre delle amministrazioni statali, di non creare malcontento tra il personale, con la conseguenza che si rinuncia aprioristicamente all'attivazione delle procedure di mobilità coattiva. In pratica, nella maggior parte dei casi, è stata svolta soltanto la prima fase della procedura e cioè quella che prevede la mobilità volontaria, a domanda dell'interessato, mentre le amministrazioni hanno per lo più omesso l'attivazione della cosiddetta mobilità coattiva. Quest'ultima consiste nel disporre d'ufficio l'assegnazione del dipendente dall'amministrazione di appartenenza a quella di destinazione.

Infine, per quanto attiene al personale, il disegno di legge finanziaria affronta il problema del precariato prevedendo, come negli anni precedenti, una proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2005. Tale norma riguarda i contratti dei Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, l'Agenzia del territorio e gli organi della Magistratura amministrativa. Inoltre, sono stati prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'APAT.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) prende atto delle dichiarazioni del Ministro e ritiene che alcuni chiarimenti sarebbero stati necessari fin dall'inizio al fine di evitare ambiguità. Posto che nel disegno di legge finanziaria non è previsto il cosiddetto «blocco delle assunzioni», chiede al Ministro se ciò che non è attualmente previsto verrà introdotto successivamente. In Italia c'è un problema di distribuzione dei dipendenti pubblici non omogenea e non adeguata alle esigenze funzionali delle amministrazioni. Questo problema non è stato risolto dalle procedure di mobilità, la cui attuazione si è rivelata complicata. Chiede, pertanto, al Ministro cosa si intende fare in proposito. Un altro problema è quello dell'andamento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, la cui dinamica ha registrato valori costantemente crescenti e fuori controllo. Anche su questo punto chiede al Ministro se ci sono delle iniziative allo studio per razionalizzare la spesa. Chiede poi al Ministro chiarimenti in ordine ai meccanismi di attribuzione degli incentivi al personale. Tali incentivi, infatti, che sono inclusi nella parte variabile della retribuzione, sono erogati senza tenere conto del rapporto tra la consistenza dell'organico e la reale necessità di personale delle amministrazioni. Chiede quindi se in proposito c'è l'intenzione di mettere a punto dei meccanismi di rimodulazione.

Alla luce poi della prospettata attuazione della devolution sarebbe interessante capire come si concilia l'incremento delle funzioni di competenza delle regioni e l'attuale distribuzione del personale della pubblica amministrazione, posto che le procedure di mobilità incentivata e «coattiva», ancora più necessarie nel quadro della riforma, non hanno funzionato.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che le organizzazioni sindacali hanno avanzato richieste ben superiori all'incremento del 3,7 per cento considerato dal disegno di legge finanziaria. Il problema è quindi quello di capire dove verranno reperite le risorse aggiuntive. A lui risulta, per esempio, che il blocco delle assunzioni senza deroghe comporterebbe un risparmio di spesa del 2,5 per cento. Chiede quindi al Ministro una quantificazione del blocco totale del turn over nel pubblico impiego.

 

Il Ministro Luigi MAZZELLA precisa di avere fornito chiarimenti sull'applicazione dell'incremento del 3,7 per cento fin dall'inizio in ripetute dichiarazioni agli organi di stampa che evidentemente sono state fraintese. L'incremento del 3,7 per cento va spalmato su due anni ed è quindi perfettamente in linea con l'applicazione della regola del 2 per cento. Segnala che la richiesta di incremento avanzata dai sindacati è pari all'8 per cento. Tale incremento potrà essere attuato con interventi normativi come per esempio un blocco non totale delle assunzioni con alcune deroghe in settori di particolare rilevanza. Segnala che dal blocco totale delle assunzioni sono derivati effetti positivi e che, al riguardo, è disponibile a fornire i relativi dati.

Per quanto concerne l'attuazione della devolution, precisa che il problema non è nuovo, in quanto già l'ex Ministro della funzione pubblica Bassanini aveva calcolato la necessità di attuare un meccanismo di mobilità intercompartimentale per 20.000 unità. Il problema è che la mobilità non ha funzionato come le leggi prevedevano. Dichiara, comunque, di avere già sottoposto al Governo alcuni meccanismi correttivi che dovrebbero accelerare le procedure di mobilità soprattutto nei confronti delle regioni ed autonomie locali alla luce del processo di devoluzione delle competenze statali ed esse - ove il Parlamento concordi - potranno essere inserite nella legge finanziaria.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda che, in base alla legislazione vigente, si prevede una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004 su base annua. Rileva che il blocco delle assunzioni determinerà un risparmio di spesa pari a 750-800 milioni di euro, che arriverà a 1.200 milioni di euro a regime. Questo risparmio sarà utilizzato in funzione della copertura di nuovi provvedimenti di spesa.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) ritiene che il blocco delle assunzioni non possa essere applicato in maniera indiscriminata a tutte le amministrazioni in quanto questo si tradurrebbe in un pregiudizio grave alla funzionalità delle amministrazioni stesse. Ci sono delle amministrazioni che hanno notevoli carenze di personale: cita, ad esempio, l'Agenzia delle entrate che ha il 40 per cento della forza lavoro necessaria e questo rappresenta un problema per l'attuazione della lotta all'evasione, che è uno degli obiettivi anche di questo Governo. Altre amministrazioni lavorano, invece, con una dotazione di organico superiore alle proprie necessità. Per queste ragioni, ritiene che una differenziazione debba essere fatta altrimenti si rischia di penalizzare seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione.

 

Il Ministro Luigi MAZZELLA rileva che il blocco delle assunzioni si applicherebbe in termini assoluti al totale dei dipendenti pubblici; al tempo stesso ritiene necessario operare un riequilibrio tra amministrazioni con deficit di personale e altre in eccesso di organico rispetto alle proprie necessità.

Lino DUILIO (MARGH-U) ribadisce che il blocco delle assunzioni non è la soluzione corretta per le amministrazioni che hanno carenze di organico.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che il problema di fondo è la mobilità del personale e condivide la necessità di rendere più efficace e concreto tale istituto in quanto la distribuzione dei dipendenti pubblici è disomogenea in rapporto alle differenti necessità sul territorio. Cita, ad esempio, proprio il caso della Agenzia delle entrate che dovrebbe avere un numero di dipendenti maggiore proprio nei territori in cui ci sono più imprese e più lavoratori autonomi. È necessario quindi individuare meccanismi funzionali a una migliore distribuzione anche tramite l'attribuzione di incentivi. Il problema, a suo avviso, deve essere posto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che il dibattito sia stato esaustivo e che verranno forniti ulteriori chiarimenti nel prosieguo dell'esame.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il Ministro Mazzella. Rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

 

La seduta termina alle 12.

 



ALLEGATO

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

 

 

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Lunedì 25 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Lunedì 25 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 17.55.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2004.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) richiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Per quanto concerne i criteri generali che sono stati adottati per la verifica dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e, successivamente, in Commissione, si è concordato sull'esigenza di fare il massimo sforzo per assicurare le condizioni per un approfondito esame in sede referente del disegno di legge finanziaria. A tal fine si è convenuto circa la necessità di individuare un percorso che consenta di affrontare con la dovuta attenzione i temi ritenuti prioritari. In questa prospettiva va inserita la decisione di organizzare l'esame preliminare per sessioni tematiche, ciascuna delle quali destinata ad approfondire un argomento specifico. Nella stessa logica deve intendersi anche la decisione, che corrisponde ad una prassi consolidata, di limitare il numero degli emendamenti su cui svolgere un effettivo esame, fermo restando che gli altri emendamenti ammissibili risulteranno respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

A questo riguardo, ricorda che, allo scopo di garantire adeguati spazi a tutti i gruppi parlamentari, si è deciso di ripartire gli emendamenti da votare nei seguenti termini:

AN 80

DS-U 100

FI 115

LNFP 60

MARGH-U 80

Misto 70

RC 55

UDC 65.

Ricorda, inoltre, che si è concordemente stabilito di applicare puntualmente la regola, che in via sperimentale è stata già adottata lo scorso anno, per cui gli emendamenti onerosi devono recare nel testo la relativa compensazione, integralmente formulata e riferita espressamente alle disposizioni proposte. L'applicazione di questa regola discende dalla constatazione per cui la copertura costituisce parte integrante dell'emendamento e consente una compiuta valutazione della portata della proposta emendativa ma implica, come inevitabile conseguenza, che non può essere più consentita la riformulazione degli emendamenti in occasione della presentazione della richiesta di riesame del giudizio espresso. Infatti, la riformulazione dell'emendamento, anche se limitata alla sola parte compensativa, prefigurerebbe, in realtà, la presentazione di un nuovo emendamento, il che non è possibile, una volta scaduto il termine di presentazione.

Più in generale, per quanto concerne il vincolo della compensatività, ai fini della valutazione delle proposte emendative si è assunto il principio affermato ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, che prevede il divieto di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente nonché i saldi fissati per il triennio di riferimento dal DPEF, approvato dalle Camere mediante le risoluzioni previste dai rispettivi regolamenti.

Alla luce di tale principio, sono stati ammessi soltanto gli emendamenti compensativi, intendendosi per tali gli emendamenti che garantiscano effetti finanziari almeno equivalenti a quelli del testo che si intende modificare, ovvero emendamenti volti ad introdurre riduzioni di spesa o aumenti di entrate.

Rileva che, ai fini dell'ammissibilità gli effetti finanziari compensativi connessi alle singole proposte emendative devono risultare tali da assicurare contestualmente il rispetto delle misure del saldo netto da finanziare, dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e del fabbisogno del settore statale. Gli effetti compensativi devono presentare durata almeno pari a quella delle disposizioni onerose a cui si riferiscono. Gli oneri di parte corrente devono essere compensati con risorse aventi la medesima natura contabile, al fine di evitare un peggioramento del risparmio pubblico. I limiti di impegno possono essere finanziati soltanto a valere su risorse destinate a medesime finalità.

Nel valutare la compensatività degli emendamenti, ha quindi considerato inammissibili gli emendamenti privi di compensazione, la cui compensazione risulti insufficiente rispetto agli oneri, in base agli elementi disponibili, recanti compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.

Sono stati, inoltre, ritenuti inammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla Tabella C che non siano presenti nella Tabella C allegata alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000) ovvero che non trovino fondamento nell'esplicito rinvio, da parte di leggi successive, alla Tabella medesima.

Sono invece ammissibili emendamenti volti a utilizzare importi della tabella C come mezzo di copertura. In proposito, sono stati ritenuti utilizzabili l'intero importo della voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze-Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente), nonché l'importo iscritto con riferimento alle singole voci restanti nella misura massima del 10 per cento.

Non sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla tabella D che intendano finanziare per un solo anno spese di conto capitale, nel caso in cui il bilancio riferito all'esercizio in via di conclusione non preveda un corrispondente stanziamento in termini di competenza. Non sono stati parimenti ritenuti ammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla tabella diretti a rifinanziare per più annualità interventi di conto capitale, nel caso in tali interventi non siano compresi nell'allegato 1 alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000), o nel caso in cui leggi successive, nel prevedere interventi di sostegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale, non facciano rinvio alla tabella medesima.

Avverte che lo stesso rigore è stato assunto per quanto attiene alla verifica del contenuto proprio della legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo, sottolinea che, ovviamente, non possono ritenersi ammissibili proposte emendative la cui materia non sia riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria per il solo fatto che disposizioni di analogo contenuto erano state inserite in precedenti leggi finanziarie.

Alla luce dei criteri precedentemente indicati in via generale, non sono stati giudicati ammissibili gli emendamenti recanti norme i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica, gli emendamenti recanti deleghe legislative, gli emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, gli emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano direttamente finalizzati al sostegno o al rilancio dell'economia, gli emendamenti recanti norme di carattere localistico o microsettoriale.

Sono invece state ritenute ammissibili la proposte emendative recanti misure di sostegno del reddito, purché per la loro entità risultino direttamente funzionali al sostegno o al rilancio dell'economia e suscettibili di incidere sulle grandezze del reddito nazionale. In particolare, sono stati dichiarati ammissibili gli interventi di sostegno al sistema produttivo purché riferiti ad interi comparti ovvero a promuovere la ricerca e l'ammodernamento tecnologico. Sono invece stati giudicati inammissibili quelli rivolti a fronteggiare situazioni localizzate nel territorio ovvero settori estremamente circoscritti di limitato impatto sull'economia nazionale.

Per quanto concerne gli interventi in materia di calamità naturali, sono ammissibili tutti gli interventi che facciano riferimento a calamità che siano state riconosciute da specifiche ordinanze di protezione civile, a prescindere dall'entità e dalla dimensione dell'evento calamitoso.

Sono poi state ritenute ammissibili le proposte emendative volte a prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali, anche se riferite ad ambiti territorialmente definiti, purché gli interventi risultino inseriti nell'ambito di programmi generali rilevanti a livello nazionale quali quelli compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. Sono inoltre stati dichiarati ammissibili gli emendamenti volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni o la cui realizzazione sia intesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri, nonché gli emendamenti volti all'istituzione di Fondi di carattere nazionale la cui ripartizione sia affidata a successivi provvedimenti sulla base di apposite procedure.

Per quanto concerne gli emendamenti vertenti sulla materia fiscale, sono stati considerati ammissibili, a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, esclusivamente gli emendamenti recanti variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni ovvero altre misure, incidenti sulla determinazione del quantum della prestazione tributaria, attinenti a imposte, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, dirette ad assicurare l'effettiva acquisizione di maggior gettito.

Ove non ricorrono le suddette condizioni, non sono state ammesse le proposte emendative incidenti su aspetti di carattere ordinamentale, in mancanza di effetti finanziari rilevanti e quantitativamente determinabili.

Rileva che in materia di pubblico impiego, in conformità alle previsioni di cui articolo 11, comma 2, della legge n. 468 del 1978, che individuano il contenuto proprio della legge finanziaria nella regolazione delle variabili che concorrono alla definizione del quadro di riferimento finanziario per il periodo considerato, sono stati adottati i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda la determinazione delle risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e al trattamento economico del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, sono stati ritenuti ammissibili soltanto gli emendamenti volti a determinare l'entità delle risorse destinate ai diversi comparti, con esclusione di ogni intervento volto a modificare la normativa relativa alla concreta definizione del trattamento economico e normativo delle diverse categorie di personale;

b) per quanto riguarda le disposizioni in materia di assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, sono stati ritenuti ammissibili i soli emendamenti che concorrono a definire, anche attraverso deroghe, un sistema di contenimento dei meccanismi di reclutamento del personale, con esclusione, quindi, degli emendamenti che rimuovono totalmente i limiti previsti in materia ovvero modificano la tipologia ed i contenuti normativi del rapporto di lavoro.

Relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti, in materia di contenimento della spesa, sono stati giudicati inammissibili per estraneità di materia, secondo una prassi consolidata, gli emendamenti modificativi delle dotazioni nel bilancio dello Stato degli organi costituzionali in ossequio al principio della autonomia costituzionale di tali organi.

Sempre per quanto concerne gli emendamenti di spesa, sono stati giudicati ammissibili gli emendamenti che stanziano risorse aggiuntive per incrementare il Fondo sanitario nazionale aventi ad oggetto attività di ricerca (malattie rare, malattie cardiovascolari etc), il potenziamento delle strutture sanitarie su base nazionale ovvero destinate a soddisfare le necessità di ampie zone del Paese (regioni del Mezzogiorno) o zone significative (come le aree montane). Sono stati inoltre giudicati ammissibili gli emendamenti che stanziano risorse aggiuntive per garantire benefici economici a categorie di malati la cui rilevanza è significativa (danneggiati da emotrasfusione e da vaccino; malati oncologici gravi; talassemici etc). Sono, invece, stati giudicati inammissibili gli emendamenti volti a finanziare specifiche strutture ovvero progetti inerenti iniziative di carattere localistico.

Avverte che sono stati presentati 3.908 proposte emendative; le proposte dichiarate inammissibili risultano 1803, di cui 819 per carenza di compensazione; 135 per inidoneità della copertura e 849 per estraneità di materia. Gli emendamenti dichiarati inammissibili sono stati suddivisi per estraneità di materia, per carenza di compensazione, e per inidoneità della copertura in tre differenti elenchi (vedi allegati), che saranno messi in distribuzione.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede che sia chiarito preliminarmente se la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti si basa sulla verifica della clausola di copertura finanziaria o sulla quantificazione degli oneri.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che entrambi gli aspetti sono considerati ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione delle richieste di riesame è stato fissato alle ore 20 di oggi. Peraltro in considerazione del ritardato inizio della seduta, ritiene opportuno che anche il termine per le richieste di riesame venga differito di un'ora.

 

Michele VENTURA (DS-U) fa presente che non sono ancora disponibili tutti gli stampati contenenti i testi degli emendamenti.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che si potrebbe valutare se differire il termine per la presentazione delle richieste di riesame tre ore dopo l'effettiva disponibilità di tutti gli stampati dei fascicoli degli emendamenti.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) chiede al Presidente se è corretta una copertura solo sul bilancio e non anche sugli altri saldi.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara che non è ammissibile tale copertura.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) chiede allora come mai l'articolo aggiuntivo Leone 36.050 è stato dichiarato ammissibile.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che l'emendamento 36.050 reca la necessaria copertura e che è stato dichiarato ammissibile sulla base di una valutazione molto attenta. Ricordando che il nuovo termine per le richieste di riesame è fissato alle 21.30, avverte che nella seduta di domani da tenere al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea si darà comunicazione degli emendamenti segnalati e riammessi.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) chiede al Presidente quando si svolgerà la discussione sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 36.050.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che si discuterà innanzitutto delle inammissibilità.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) rileva che si pone un problema politico che va affrontato se si vuole procedere correttamente. L'emendamento 36.050 infatti dovrebbe recare una relazione tecnica per la verifica delle quantificazioni e la copertura dell'onere. Il modo di procedere adottato non consente all'opposizione di interloquire in questa sede. Si dichiara sorpreso per la posizione assunta dal presidente che deve assicurare il corretto andamento dei lavori della Commissione. Su tale emendamento chiede altresì l'avviso del Governo in quanto espone a rischi serissimi la finanza pubblica ed è un'operazione in disavanzo. Ritiene che di questo si debba tenere conto e che la presentazione di tale emendamento in questa fase costituisca una decisione forzata e un precedente gravissimo. A suo avviso, sarebbe stato opportuno che a presentare l'emendamento fosse stato il Governo. Avverte quindi del fatto che a tale gravissimo precedente possa corrispondere una reazione altrettanto grave da parte dell'opposizione. Si appella quindi al buon senso del Presidente.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) si associa alle valutazioni del collega Visco.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) ritiene che la risposta del presidente alle osservazioni del collega Visco si concentrerà sugli aspetti formali della questione. In altre parole, il presidente ricorderà che il potere di presentazione degli emendamenti è attribuito ad ogni parlamentare e che l'articolo aggiuntivo 36.050 Leone non potrà essere trattato diversamente dagli altri. Ritiene tuttavia, al di là degli aspetti formali, che debba essere posto un problema politico. La proposta emendativa del collega Leone è stata preceduta da numerose dichiarazioni sul medesimo argomento del Presidente del Consiglio. Si tratta pertanto di sapere se si è di fronte all'iniziativa di un singolo parlamentare oppure la maggioranza e il Governo hanno fatto ricorso ad un espediente per introdurre il tema della riforma fiscale nell'esame del disegno di legge finanziaria, pregiudicando le possibilità di intervento politico dell'opposizione.

 

Guido CROSETTO (FI) ricorda che le proposte emendative presentate fanno ricorso alle più svariate forme di copertura: ricorda tra le altre, la Tobin-tax e il ripristino dell'imposta di successione. Tra queste proposte, vi è anche quella del collega Leone. Ritiene capziosa la domanda sul significato politico da attribuire a tale proposta. In particolare, ricorda che il Governo avrebbe potuto benissimo presentare una propria proposta emendativa dal medesimo contenuto dell'articolo aggiuntivo 36.050 Leone, senza avere alcun bisogno di introdurre la misura in modo surrettizio, ricorrendo all'iniziativa di un singolo deputato. Osserva infine che il significato da attribuire all'articolo aggiuntivo è stato spiegato in numerose dichiarazioni: si tratta di uno stimolo al dibattito sulla riforma fiscale, in modo che si possa iniziare a ragionare su proposte concrete.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) ritiene importanti i chiarimenti del relatore, che allontanano il rischio che maggioranza e Governo ricorressero ad un escamotage sul tema della riforma fiscale ed impedissero all'opposizione di presentare subemendamenti alla proposta. Dalle dichiarazioni del relatore emerge infatti che la maggioranza non si riconosce completamente nel contenuto dell'articolo aggiuntivo 36.050. Chiede tuttavia che il rappresentante del Governo si associ alle dichiarazioni del relatore.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che in questa sede non si discute del potere di emendamento dei parlamentari. È stata sollevata una questione sull'ammissibilità dell'emendamento 36.050 che peraltro reca una copertura finanziaria problematica. Prende atto di quanto affermato dal collega Crosetto. È innegabile che l'emendamento presentato dall'onorevole Leone, che peraltro è un autorevole esponente della maggioranza, abbia un valore politico. Ritiene che l'opposizione debba essere posta nelle condizioni di esprimersi nel merito. Chiede quindi l'avviso del Governo su tale emendamento.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, pur rilevando che indubbiamente il tema della riduzione dell'imposizione fiscale rientra tra i temi più importanti del dibattito politico di queste settimane, ricorda che il Governo esprimerà il proprio parere sull'articolo aggiuntivo Leone 36.050, come su tutte le altre proposte emendative, nel corso della discussione degli articoli del disegno di legge finanziaria.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede una copia cartacea di tutti gli emendamenti segnalati. Sarebbe, altresì, opportuno che il presidente fornisse un calendario dei lavori della Commissione con l'indicazione degli articoli che saranno votati di giorno in giorno.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che sulla base di un'intesa con i gruppi si possa procedere alla votazione in ordine numerico degli articoli già partire dalla giornata di domani. Avverte che, in ogni caso, il testo degli emendamenti è disponibile su Internet.

 

Michele VENTURA (DS-U) fa presente che nella giornata di domani provvederà a segnalare gli emendamenti del suo gruppo.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 18.30.



ALLEGATO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO 2

 

 


ALLEGATO 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 26 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 26 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 14.45.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'elenco degli emendamenti riammessi a seguito della richiesta di riesame sarà reso noto, unitamente alle segnalazioni da parte dei gruppi degli emendamenti da porre in votazione, nella seduta già convocata per oggi al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Si potrà quindi avviare l'esame degli emendamenti.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) ritiene inopportuno iniziare l'esame degli emendamenti ammessi sin dalla seduta fissata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, non potendosi considerare definitivo il relativo elenco: evidenzia infatti come sussista la possibilità, prevista sul piano regolamentare, di richiedere in proposito il pronunciamento del Presidente della Camera.

 

Michele VENTURA (DS-U), nel concordare con le osservazioni avanzate dal deputato Russo Spena, ritiene opportuno che l'esame degli emendamenti inizi nella seduta della Commissione già convocata per domani mattina.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) chiede che il Governo presenti una relazione tecnica in ordine all'articolo aggiuntivo Antonio Leone 36.050.

 

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), onde evitare che vi siano difformità di valutazione in ordine alla idoneità delle coperture finanziarie dei vari emendamenti presentati, invita ad un attento esame della questione.

 

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Russo Spena in merito all'opportunità di differire a domani l'inizio dell'esame delle proposte emendative presentate, anche al fine di permettere l'eventuale riesame da parte del Presidente della Camera. Sottolinea inoltre l'esigenza di un'attenta valutazione delle coperture finanziarie indicate.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, quanto all'importanza di seguire criteri uniformi per valutare l'idoneità delle coperture finanziarie e conseguentemente evitare eventuali valutazioni difformi degli emendamenti presentati, ricorda che è stato distribuito preliminarmente a tutti i gruppi un prospetto, su cui peraltro taluno ha ironizzato, relativo alle coperture ritenute ammissibili con il relativo valore. Rileva pertanto come eventuali difformità di valutazione potranno avere ad oggetto solo il contenuto dell'emendamento e le relativa quantificazione del costo.

Quanto alla richiesta avanzata dal deputato Visco, assicura che è stato già richiesto un approfondimento sul punto al Governo e che le relative informazioni verranno messe a disposizione di tutti i deputati.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) chiede formalmente che il Governo presenti la relazione tecnica sull'articolo aggiuntivo Antonio Leone 36.050, e dunque non un semplice approfondimento.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, assicura che verrà verificata la possibilità di dare corso alla richiesta di relazione tecnica anche per la proposta emendativa di un singolo deputato.

 

Marino ZORZATO (FI) sottolinea come, qualora la richiesta avanzata dal deputato Visco venisse accolta, il suo gruppo potrebbe essere indotto ad avanzare un'analoga richiesta per una serie di proposte emendative presentate dall'opposizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva come, proseguendosi per la via intrapresa dai deputati Visco e Zorzato, si potrebbe valutare in futuro l'ipotesi di prevedere la presentazione di una relazione tecnica per tutti gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio ai fini della valutazione di ammissibilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

 

La seduta termina alle 15.15.

 

 

SEDE REFERENTE

 

Martedì 26 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 20.25.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di oggi.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica di aver proceduto, a seguito delle richieste di riesame avanzate dai presentatori, ad un'ulteriore istruttoria degli emendamenti precedentemente dichiarati inammissibili. A seguito di tale istruttoria risultano ammissibili i seguenti emendamenti: 15.59; 15.96; 20.02; 22.86; 25.073; 25.11; 25.47; 29.79; 32.142; 32.44; 34.192; 34.93; 35.09; 35.60; 36.0100; 36.0101; 36.031; 36.101; 36.149; 36.161; 36.183; 36.259; 36.330; 36.358; 36.372; 36.500; 36.501; 36.53; 36.54; 36.552; 4.5; 6.05; 6.138; 6.168; 6.75; 6.94; 8.107; Tab C. 43.

In ordine alla richiesta avanzata dall'onorevole Visco in merito all'articolo aggiuntivo 36.050.Antonio Leone, ricorda che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 79 del regolamento, le Commissioni possono richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. Ricorda, altresì, che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, la richiesta di informazioni e dati può essere avanzata da almeno quattro deputati componenti la Commissione salvo che l'ufficio di presidenza, integrato dai gruppi, a maggioranza di tre quarti, non consideri la richiesta non essenziale per l'istruttoria.

 

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) giudica gravi le decisioni assunte in merito alle inammissibilità, considerato che esse impediscono il confronto su importanti proposte emendative dei gruppi di opposizione, mentre consentono l'esame di proposte della maggioranza che non appaiono sorrette da corrette forme di copertura, con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo Antonio Leone 36.050. Preannuncia pertanto la posizione di tale questione di natura politica alla Presidenza della Camera.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), concordando con quanto segnalato dal deputato Morgando, giudica contraddittorie le decisioni assunte in tema di ammissibilità, considerato che sono stati riammessi alcuni suoi emendamenti, riferiti all'articolo 15, mentre per altri suoi emendamenti al medesimo articolo è stato confermato il giudizio di inammissibilità. Segnala come tali suoi emendamenti vertessero tutti sulla medesima materia, in quanto diretti a garantire la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di determinate categorie di personale della pubblica amministrazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rimarcare che, nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, sono stati osservati criteri rigorosi, osserva che, con riferimento alla questione posta dal deputato Russo Spena, si è deciso per l'ammissibilità delle proposte emendative recanti misure di carattere generale a sostegno dell'occupazione e non di quelle riferite a specifici settori.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U), nel ritenere anch'ella grave la decisione di considerare inammissibili emendamenti di notevole rilievo e peculiare valenza politico-economica, stigmatizza la dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 21.010, ritenendolo invece meritevole della massima attenzione, in quanto concernente l'istituzione del reddito sociale minimo, con la previsione di un'ampia copertura, individuata nei proventi derivanti dall'applicazione della Tobin tax.

 

Michele VENTURA (DS-U), giudica controverse e discutibili le valutazioni di inammissibilità degli emendamenti. Formula quindi l'auspicio che siano assicurati tempi congrui per la richiesta di riesame alla Presidenza della Camera.

 

Marino ZORZATO (FI) rileva come, essendo stati ampiamente condivisi in seno alla Commissione i criteri da adottare ai fini della valutazione di ammissibilità degli emendamenti, l'applicazione dei medesimi criteri determini ora la penalizzazione di rilevanti e significative proposte emendative, anche dei gruppi di maggioranza.

 

Gaspare GIUDICE (FI), nel segnalare anch'egli la discutibilità dei criteri di valutazione delle proposte emendative, giudica non condivisibile la dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento 15.77, considerato che analoga proposta emendativa era stata invece giudicata ammissibile in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria dello scorso anno.

 

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) concorda sull'opportunità di avanzare formale richiesta di riesame di talune proposte emendative al Presidente della Camera, manifestando vivo disappunto in ordine alla dichiarazione di inammissibilità di numerosi emendamenti, avvenuta, a suo giudizio, secondo un'autentica operazione di «accanimento politico», con conseguente grave lesione e svuotamento delle prerogative parlamentari in ordine all'impostazione di una seria e responsabile politica di bilancio e di programmazione economica.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) espone forti rilievi critici in ordine al giudizio di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Antonio Leone 36.050, contestandone in modo radicale la ratio ed il contenuto, che a suo giudizio determinerà gravi conseguenze e ripercussioni negative sulla finanza pubblica nazionale.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fornisce assicurazioni in merito alla rigorosità dei criteri adottati per la dichiarazione di inammissibilità, criteri osservati anche con riferimento all'articolo aggiuntivo Antonio Leone 36.050: evidenziato peraltro come anche l'applicazione di tali criteri sia suscettibile di differenti valutazioni, ricorda come sia comunque possibile richiedere il riesame della questione da parte della Presidenza della Camera, che tuttavia allungherà inevitabilmente i tempi di esame della manovra finanziaria.

Avverte che sono stati segnalate 701 proposte emendative, che in parte sono state dichiarate inammissibili. I gruppi, pertanto, potranno segnalare ulteriori emendamenti entro la quota loro assegnata.

Avverte quindi che il relatore ha presentato l'emendamento 26.116 (vedi allegato): il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 21 della giornata di domani.

Comunica, infine, che è pervenuta, da parte del prescritto numero di deputati, richiesta di relazione tecnica sull'articolo aggiuntivo Antonio Leone 36.050, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento della Camera: auspica che il Governo corrisponda a tale richiesta sollecitamente, sì da garantire un approfondito esame delle delicate questioni ad essa sottese.

Antonio BOCCIA (MARGH-U), lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame della manovra finanziaria, anche a causa dei lavori dell'Assemblea: invita, pertanto, il presidente ad attivarsi presso la Presidenza della Camera al fine di garantire tempi congrui rispetto all'importanza della materia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel concordare sull'opportunità di garantire un congruo spazio di tempo per l'esame dei documenti di bilancio, assicura che è sua intenzione garantire i medesimi tempi dedicati all'esame della manovra di finanza pubblica del 2002. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 21.10.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 27 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 27 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna di ieri.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Rende quindi noto il contenuto della seguente lettera inviata dalla Ragioneria generale dello Stato:

«Illustre Presidente,

con riferimento alle mie precedenti note del 12 e del 15 ottobre scorso, le trasmetto in allegato, distintamente per Ministero, Centro di responsabilità e Unità previsionali di base, le riduzioni di competenze e di cassa da effettuare mediante «taglio lineare» delle dotazioni non aventi natura obbligatoria rispetto alla legislazione vigente.

Tali risultanze recepiscono l'esito delle consultazioni delle Amministra­zioni nonché una più puntuale deter­minazione delle riduzioni interessanti la categoria 21 - Investimenti fissi lordi; queste ultime hanno consentito di fare a meno del preventivato intervento riduttivo su talune autorizzazioni di spesa, lasciando inalterato il risultato dell'operazione.

Salvo diverse valutazioni da parte della Commissione da Lei presieduta e, successivamente, dell'Aula, le indicate riduzioni saranno trasfuse nella consueta Nota di variazioni al bilancio, a conclusione dei lavori presso codesta Camera.

Nel confermarLe i sensi di profonda stima, La saluto cordialmente.»

 

Vincenzo VISCO (DS-U), sottoli­neato come nella stessa lettera della Ragioneria generale dello Stato si utilizzi il termine «taglio lineare» con riferimento alla riduzione di dotazioni di competenza e cassa, rimarca l'opportunità che, a fini di chiarezza, le relative previsioni vengano inserite in apposite proposte emendative, e non dunque semplice­mente nella Nota di variazioni al bilancio. Evidenzia come, solo attraverso la discussione di proposte emendative a tale riguardo, si consentirà alla Commissione di valutare adeguatamente ed in maniera ponderata le conseguenze economico-finanziarie derivanti dall'ap­plicazione dei tagli conseguenti alla fissazione del tetto del 2 per cento previsto all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge di bilancio, prospetta l'opportunità di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 4, stante la delicatezza ed il rilievo delle previsioni da essi recate, che richiedono maggiore approfondimento e valutazione, specialmente alla luce della lettera trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea come l'applicazione del «taglio lineare» delle dotazioni non aventi natura obbligatoria non risulta in contraddi­zione con quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria. Quanto all'opportunità, prospettata dal deputato Visco, di trasfondere in emendamenti le conseguenze economico-finanziarie derivanti dall'applicazione del taglio delle dotazioni non aventi natura obbligatoria, dichiara di non avere un atteggiamento pregiudiziale al riguardo e che quindi, a suo avviso, possono essere legittimamente presentate proposte emendative che vadano in tale direzione, senza attendere la Nota di variazioni al bilancio.

 

Michele VENTURA (DS-U) evidenzia l'opportunità di individuare un'adeguata soluzione alla problematica emersa nella seduta odierna, attraverso proposte emendative che indichino in maniera puntuale e precisa le modifiche conseguenti ai tagli previsti.

 

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) condivide la necessità di apportare le dovute modifiche alle previsioni recate dall'articolo 3 del disegno di legge finanziaria attraverso apposite proposte emendative, ritenendo che, ove non si procedesse in tal senso, si svilirebbe il ruolo del legislatore, sottraendogli decisioni di fondamentale rilievo in materia economico-finanziaria.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) condivide pienamente il percorso prefigurato dal deputato Morgando in merito all'opportunità della presentazione di emendamenti indicanti in modo chiaro ed univoco le riduzioni derivanti dal taglio delle dotazioni non aventi natura obbligatoria rispetto alla legislazione vigente.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) concorda con quanto osservato dai deputati Morgando e Russo Spena, ritenendo inopportuno che le riduzioni siano indicate nella Nota di variazioni al bilancio, a conclusione dei lavori parlamentari, stante la necessità che le medesime - destinate ad avere profonde ricadute nel quadro della finanza pubblica nazionale - non siano sottratte alla valutazione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria e divengano quindi oggetto di compiuto ed attento approfondimento.

 

Benito SAVO (FI) sollecita la presidenza a fornire chiarimenti in ordine alla regola del 2 per cento, essendovi un'ambiguità terminologica per la quale non è chiaro se si tratti di un limite alla spesa, o, come espressamente indicato nella lettera trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, di un taglio della medesima.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) evidenzia la necessità di riformulare gli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, ravvisando, in particolare, una palese contraddizione tra le previsioni recate dall'articolo 2 e le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato.

Vincenzo VISCO (DS-U) considera opportuno procedere ad un attento e puntuale approfondimento del taglio delle dotazioni discrezionali, nonché delle riduzioni che interessano la categoria 21, relativa agli investimenti fissi lordi, al fine di valutare le reali conseguenze del taglio operato.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, evidenziato come tutta la documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e l'allegato relativo alle riduzioni da effettuare mediante «taglio lineare» sia a disposizione della Commissione, ritiene percorribile il percorso, prefigurato in alcuni interventi, della presentazione da parte del relatore o del Governo di proposte emendative che incidano sulle previsioni recate dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, evitando in tal modo di sottrarre al dibattito parlamentare le delicate problematiche relative ai tagli di spese.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), nel manifestare vivo disappunto per la genericità della previsione recata dal disegno di legge finanziaria in ordine al limite del 2 per cento delle spese, sollecita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti riguardo agli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica nei diversi settori di spesa. Evidenzia come la riduzione complessiva di spesa indicata dal Governo non corrisponda alla somma delle riduzioni di spesa nei diversi settori, sussistendo una differenza pari a 2 miliardi 400 milioni di euro.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, evidenziate la portata innovativa del contesto in cui si inserisce il disegno di legge finanziaria e l'esigenza del rispetto dei vincoli europei, con una conseguente maggiore attenzione, rispetto al passato, alle voci dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e del fabbisogno del settore statale, ritiene che un quadro esaustivo delle minori spese previste sia fornito dagli appositi prospetti allegati al disegno di legge finanziaria. Quanto alla specifica domanda del deputato Boccia, richiama il contenuto dell'allegato n.7 al disegno di legge finanziaria, relativamente agli effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il relatore ha presentato cinque emendamenti (vedi allegato 1) il cui contenuto coincide con le indicazioni del parere reso al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento e della conseguente decisione adottata dal Presidente stesso in materia di stralcio. In quella occasione si era stabilito concordemente che alla indicazione delle norme da stralciare, in quanto non riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria, dovesse accompagnarsi l'impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma oggetto di stralcio in altro provvedimento. In particolare si trattava delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, con le quali si stanziavano 5 milioni di euro per la riconversione e la bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano; all'articolo 27, comma 7, con le quali si stanziava 5 milioni di euro alla fondazione Ugo Bordoni; all'articolo 29, comma 8, che prevedeva l'estensione per l'indennità di maternità per il personale di magistratura; all'articolo 30, comma 4, che autorizzavano la spesa di 15 milioni di euro per la realizzazione del museo della Shoah; all'articolo 25, comma 1 che stabilivano il finanziamento di 4,5 milioni di euro per il progetto «Scegli Italia». Trattandosi di emendamenti che si limitano a riprodurre il parere reso dalla Commissione, essi devono intendersi come emendamenti di carattere esclusivamente tecnico per cui non verranno stabiliti termini per eventuali subemendamenti.

Avverte inoltre che in coerenza con le decisioni assunte nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, per valorizzare il lavoro istruttorio svolto dalle altre Commissioni nel corso dell'esame in sede consultiva, ha ritenuto di includere tra gli emendamenti che saranno posti effettivamente in votazione anche quelli approvati dalle altre Commissioni, purché ammissibili.

Comunica quindi che il Governo ha presentato due emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).

Per quanto concerne i ricorsi presentati al Presidente della Camera in ordine alle dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti presentati, rileva che non spetta alla presidenza della Commissione stabilire il termine entro il quale il Presidente della Camera deve pronunciarsi. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del regolamento, la decisione in materia di ammissibilità degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria può essere rimessa al Presidente della Camera qualora le pronunce rese dal presidente della Commissione al riguardo non siano condivise. Peraltro, secondo quanto stabilito all'articolo 41, comma 2, del regolamento, le decisioni definitive spettano in via esclusiva al Presidente della Camera.

Avverte altresì che è pervenuta una lettera del ministro per i rapporti con il Parlamento nella quale si indicano i componenti del Governo autorizzati a firmare gli emendamenti del Governo.

 

Michele VENTURA (DS-U), ricordato come esponenti di gruppi di opposizione abbiano presentato richiesta di riesame di talune proposte emendative al Presidente della Camera, suggerisce l'opportunità di sospendere la seduta e rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge finanziaria al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, essendo a suo avviso pregiudiziale al corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Commissione la conoscenza del pronunciamento della Presidenza della Camera in merito alle questioni sollevate.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) concorda con quanto osservato dal deputato Ventura, prospettando peraltro la possibilità che il tempo a disposizione della Commissione sino alla ripresa dei lavori pomeridiani dell'Assemblea sia dedicato ad interventi sul complesso degli emendamenti.

 

Ettore PERETTI (UDC) condivide l'esigenza evidenziata dal deputato Ventura di attendere il pronunciamento del Presidente della Camera sui ricorsi relativi alle inammissibilità prima della ripresa dei lavori della Commissione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, evidenzia come, ove si attendesse il pronunciamento della Presidenza della Camera, potrebbero allungarsi notevolmente i tempi di esame della manovra finanziaria.

 

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene sia inopportuno sospendere i lavori della Commissione in attesa dell'esito della richiesta di riesame avanzata al Presidente della Camera, considerato che, a suo giudizio, da tale pronunciamento non potrebbe conseguire uno stravolgimento dei lavori della Commissione.

 

Luigi CASERO (FI) condivide la necessità di sospendere i lavori della Commissione e di riprendere l'esame del disegno di legge finanziaria al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

 

Silvio LIOTTA (UDC), rimarcata la necessità di iniziare l'esame degli emendamenti soltanto a seguito del pronunciamento del Presidente della Camera per avere a disposizione un chiaro quadro di riferimento, chiede alla presidenza chiarimenti in ordine alle modalità di organizzazione dei lavori.

Marino ZORZATO (FI) non condivide l'opportunità di rinviare ulteriormente l'avvio dell'esame degli emendamenti fino al pronunciamento della Presidenza della Camera, ritenendo che in tal modo si ridurranno eccessivamente i tempi a disposizione della Commissione per l'esame dei documenti di bilancio.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, precisando che si procederà all'esame degli emendamenti relativi agli articoli 1, 5, 6 e 7.

 

Formula altresì l'auspicio che intervenga in tempi rapidi il pronunciamento del Presidente della Camera sui ricorsi relativi alle inammissibilità degli emendamenti.

 

La seduta termina alle 15.10.

 

 

SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 27 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 20.55.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di oggi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 15.106 e 22.143 è fissato a domani alle 17. Propone quindi di iniziare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 5, 6 e 7.

 

Michele VENTURA (DS-U) chiede chiarimenti in ordine all'esito della richiesta di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità presentata alla Presidenza della Camera.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che domani saranno noti i risultati dei ricorsi in materia di inammissibilità presentati alla Presidenza della Camera.

 

Michele VENTURA (DS-U) rileva l'opportunità di iniziare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge finanziaria solo dopo aver conosciuto il risultato del riesame degli emendamenti inammissibili da parte del Presidente della Camera, onde evitare che si ometta di porre in votazione emendamenti che potrebbero essere dichiarati ammissibili.

 

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) si associa alle considerazioni del deputato Ventura, rilevando come alcuni degli emendamenti sottoposti all'esame della Presidenza della Camera riguardino gli articoli 1, 5, 6 e 7. Ritiene pertanto opportuno proseguire secondo la linea di conduzione dei lavori decisa nella seduta pomeridiana di oggi.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), rilevando l'importanza di rispettare i principi regolamentari in ordine alla fase preliminare riguardante la declaratoria di ammissibilità degli emendamenti presentati, si associa alle considerazioni svolte dai deputati Ventura e Morgando.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI), nell'associarsi alle osservazioni dei deputati Michele Ventura, Morgando e Russo Spena, rileva che lo spazio di lavoro già esiguo riservato all'esame della legge finanziaria in Commissione risulta ulteriormente ridotto dal ritardo nella risposta al ricorso avanzato al Presidente della Camera.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) invita il presidente della Commissione a sollecitare la Presidenza della Camera al fine di ottenere una celere risposta in ordine alle questioni sollevate dall'opposizione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur ritenendo ragionevoli le obiezioni avanzate dall' opposizione, ritiene necessario iniziare quanto prima l'esame degli emendamenti.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) non condivide l'opinione del presidente Giorgetti, evidenziando che sarebbe opportuno che la presidenza della Commissione mantenesse la medesima posizione assunta al termine dei lavori pomeridiani.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, pur comprendendo le obiezioni dell'opposizione, riterrebbe molto grave il mancato inizio dell'esame degli emendamenti. Rileva infatti che tale ritardo comportererebbe inevitabilmente un'ulteriore restrizione dei tempi a disposizione per l' esame della finanziaria. Chiede pertanto di iniziare a votare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 6. Rileva inoltre che, qualora fossero dichiarati ammissibili dal Presidente della Camera emendamenti riferiti a tali articoli e non posti in votazione, questi potrebbero comunque considerarsi respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U), nell'evidenziare che il ritardo nell'esame degli emendamenti è dovuto a problemi interni alla maggioranza e non ad un comportamento ostruzionistico dell'opposizione, sottolinea l'importanza che i lavori della Commissione proseguano in modo ordinato e corretto, anche da un punto di vista procedurale.

 

Alberto GIORGETTI (AN) sottolinea l'esigenza che l'esame degli emendamenti venga subito avviato, onde evitare ulteriori restrizioni ai tempi di lavoro lasciati alla Commissione bilancio dal fitto calendario dell'Assemblea deciso nella odierna Conferenza dei Capigruppo. Evidenziato come l'esame dei documenti di bilancio non debba limitarsi alla sola votazione di emendamenti, ma debba consentire il confronto tra maggioranza ed opposizione, rileva come il rispetto della dignità la Commissione richieda l'inizio dell'esame degli articoli e degli emendamenti.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) evidenzia che il disordine dei lavori in Commissione non dipende da posizioni o scelte dell'opposizione e che l'esiguità del tempo lasciato alla Commissione bilancio per l'esame della finanziaria dipende dalle scelte operate dalla maggioranza in merito al calendario dell'Assemblea, secondo quanto deciso nell'odierna Conferenza dei presidenti di gruppo. Ribadisce infine l'opportunità, anche al fine di tutelare la dignità del lavoro della Commissione bilancio, di iniziare l'esame della finanziaria dopo aver ottenuto la risposta dal Presidente della Camera sulle questioni poste in tema di inammissibilità.

 

Michele VENTURA (DS-U) nel sottolineare la volontà dell'opposizione di non assumere alcun atteggiamento ostruzionistico, rileva l'opportunità, come già convenuto nella seduta pomeridiana, di avviare l'esame degli emendamenti dopo aver conosciuto l'esito della richiesta di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità da parte del Presidente della Camera.

 

Gaspare GIUDICE (FI), pur condividendo l'anomalia della situazione determinatasi con riferimento alle dichiarazioni di inammissibilità, rileva che è opportuno iniziare l'esame degli emendamenti, onde evitare un'ulteriore riduzione dei tempi a disposizione della Commissione.

 

Antonio LEONE (FI), evidenziato come i tempi necessari affinché il Presidente della Camera risponda alle richieste avanzate dall'opposizione non possano in alcun modo ostacolare o ritardare i lavori della Commissione, rileva l'opportunità di iniziare immediatamente l'esame degli articoli. Evidenzia infatti come vi siano tutte le condizioni per l'ordinato svolgimento dei lavori senza che risultino frustrate le legittime richieste dell'opposizione.

 

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) ritiene che, non essendo mutata la situazione presentatasi durante la seduta pomeridiana, deve essere rispettata la stessa linea di condotta. Esclude peraltro intenzioni ostruzionistiche dei gruppi di opposizione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, esprime il rammarico di non poter svolgere e programmare i lavori della Commissione in modo serio ed ordinato, avendo a disposizione i tempi necessari a tal fine.

 

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) rileva l'esiguità dei tempi lasciati a disposizione per l'esame in Commissione della finanziaria, sottolineando come tale fase sia determinante per una corretta istruttoria legislativa del provvedimento. Evidenzia poi come sia inopportuno passare all'esame dell'articolo 6, riguardante uno degli argomenti fondamentali della finanziaria per l'anno 2005, senza che l'opposizione abbia un quadro definitivo degli emendamenti presentati e ritenuti ammissibili. Evidenzia, infatti, come molti degli emendamenti sottoposti all'esame del Presidente della Camera e riferiti a tale articolo siano ritenuti di importanza essenziale dall' opposizione. Dichiara peraltro che il suo gruppo è disponibile a proseguire l'esame del disegno di legge finanziaria anche nella giornata di sabato.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene opportuno iniziare subito l'esame degli emendamenti. Ricorda peraltro come anche il deputato Boccia fosse favorevole ad iniziare la discussione sul complesso degli emendamenti già nella seduta pomeridiana.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) rileva che il cambiamento di orientamento da parte della maggioranza sull'opportunità di iniziare l'esame degli emendamenti prima della risposta del Presidente della Camera appare difficile da comprendere. Rileva che l'esiguità del tempo a disposizione per l'esame della finanziaria non è dovuto a comportamenti ostruzionistici della opposizione, ma al calendario eccessivamente fitto predisposto, con il consenso dei gruppi di maggioranza, per l'Assemblea. Invita quindi a non tenere un comportamento offensivo delle prerogative dell'opposizione e a non radicalizzare i rapporti tra maggioranza e minoranza: auspica pertanto che la presidenza della Commissione voglia soddisfare la legittima richiesta di rinvio dell'esame degli emendamenti.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva che, non essendosi conclusa la fase preliminare di declaratoria di ammissibilità degli emendamenti presentati, la Commissione, anche da un punto di vista procedurale, non è nelle condizioni di proseguire i suoi lavori.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, precisa che nella seduta pomeridiana non vi è stata un'unanime decisione della Commissione di rinviare i lavori in attesa del pronunciamento del Presidente della Camera, ma che in quella fase si è ritenuto opportuno accedere alla richiesta dell'opposizione. Propone pertanto di iniziare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, rispetto al quale non vi sono emendamenti sottoposti al giudizio della Presidenza della Camera, per poi rinviare alla seduta di domani la prosecuzione dei lavori.

 

Sospende quindi brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 21.50, è ripresa alle 21.55.

 

Luigi CASERO (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente che il suo gruppo, pur accettando la decisione assunta dal presidente in ordine all'opportunità di esaminare i soli emendamenti riferiti all'articolo 1, avrebbe ritenuto preferibile procedere, così come inizialmente proposto dalla presidenza, all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 5, 6 e 7.

 

Michele VENTURA (DS-U) fa presente che i deputati appartenenti ai gruppi dell'opposizione non parteciperanno al prosieguo dei lavori della Commissione, sin tanto che non perverranno le decisioni del Presidente della Camera in ordine alle questioni sollevate in tema di inammissibilità.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritenendo di aver assunto una posizione garantista e rispettosa delle prerogative dei deputati appartenenti ai gruppi dell'opposizione, manifesta il proprio rammarico per la determinazione da questi ultimi assunta.

 

Antonio LEONE (FI), alla luce della posizione assunta dai gruppi di opposizione, si interroga circa la possibilità di un mutamento di decisione sull'ordine dei lavori da parte della presidenza.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ribadire la decisione assunta in ordine all'opportunità di procedere comunque all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ritiene che nulla possa obiettarsi alla presidenza quanto alla tutela delle prerogative dei gruppi di opposizione. Fa quindi presente che, nonostante l'assenza del presentatore, la Commissione procederà alla votazione degli emendamenti Boccia 1.1 e 1.4, al fine di garantire, ove respinti, la possibilità di presentarli nuovamente nel corso dell'esame in Assemblea.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boccia 1.1 e 1.4.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 22.10.


 


ALLEGATO 1

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

 


TAB. A.

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 1.200;

2006: + 1.200;

2007: + 1.200.

(Indennità magistrati)

Tab. A. 179. Il Relatore.

 

Alla tabella A, inserire la voce Ministero delle comunicazioni, con i seguenti importi:

2005: + 5.000;

2006: + 5.000;

2007: + 5.000.

(Fondazione Ugo Bordoni)

 

Tab. A. 180. Il Relatore.

 

 

 

 

 

TAB. B.

 

Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 5.000;

2006: + 5.000;

2007: + 5.000.

(Bonifica acciaierie)

Tab. B. 268. Il Relatore.

 

Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 4.500;

2006: + 4.500

(Progetto Scegli Italia)

Tab. B. 270. Il Relatore.

 

Alla tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 15.000.

(Museo della Shoah)

Tab. B. 269. Il Relatore.



ALLEGATO 2

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

 

 


ART. 15.

 

All'articolo 15, comma 7, dopo le parole: l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), sono inserite le seguenti: gli istituti Zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),.

15. 106. Il Governo.

 

ART. 22.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

È autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2005 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), nonché per l'acquisto di attrezzature e strumenti, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.

Conseguentemente nella Tabella B sotto la voce Ministero della Salute sono apportate le seguenti variazioni:

2005: - 10.000 (migliaia di euro)

22. 143. Il Governo.

 


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 28 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 28 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna di ieri.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda di aver comunicato nella seduta di ieri che il Governo ha presentato gli emendamenti 15.106 e 22.143. Dopo averne vagliato il contenuto, avverte che l'emendamento 22.143 risulta inammissibile per estraneità di materia. Comunica che all'emendamento 15.106 del Governo sono stati presentati subemendamenti. Sono stati, inoltre, presentati subemendamenti all'emendamento 26.116 del relatore (vedi allegato 1).

Avverte, inoltre, che devono considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti che sono stati segnalati: per carenza di compensazione, gli emendamenti 15.34 Castellani, 22.66 Moroni, 25.2 Buontempo, 33.33 Vitali e 34.2 Mazzocchi, nonché l'emendamento 29.234 Alberto Giorgetti per estraneità di materia. È stato invece riesaminato l'emendamento Parolo 35.41, già dichiarato inammissibile, che deve invece ritenersi ammissibile.

Rende, quindi, noto che il Presidente della Camera, con lettera del 28 ottobre 2004, ha dato risposta alle richieste formulate con lettera del 27 ottobre 2004 dal deputato Ventura e da altri rappresentanti dei gruppi di opposizione relativamente ai principi e ai criteri che sono stati seguiti nella valutazione di ammissibilità, affidata alla Presidenza della V Commissione, di emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria e di bilancio per il 2005.

Nella lettera, che reca allegata una nota in cui sono riportate considerazioni più puntuali sui singoli emendamenti o sui gruppi di emendamenti per i quali si è richiesto il riesame, il Presidente della Camera rileva che, nel complesso dei giudizi effettuati, si può riscontrare una linea di coerente applicazione delle norme vigenti, sulla base del testo della legge finanziaria presentato dal Governo, delle decisioni di stralcio adottate dalla Presidenza sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio e delle regole applicative che la Commissione stessa si era date fin dall'inizio della sessione di bilancio in corso, sulla base degli approfondimenti svolti negli ultimi due anni. Proprio sulla base di tali approfondimenti è stato superato il metodo, invalso nel passato, delle compensazioni standard ed è stato invece riaffermato il principio che la compensazione è la parte cruciale e politicamente più impegnativa di ciascun emendamento, in una sede, come quella della manovra finanziaria, dominata dalla necessità di rispettare vincoli complessivi. Poiché in tale quadro le difficoltà e diversità di posizioni politiche risiedono nella scelta degli interessi da sacrificare rispetto a quelli da promuovere, logicamente collegata a questa impostazione è il ripristino della regola, valida per ogni disegno di legge, secondo cui non è consentita la riformulazione degli emendamenti presentati in fase di verifica della ammissibilità né in fase di contestazione delle decisioni della Presidenza. Richiamato il disordine procedurale conseguito all'adeguamento delle compensazioni proposte durante la fase dell'esame in Commissione, con riferimento ad un alto numero di emendamenti, nella lettera si osserva che il Presidente della Camera ha ritenuto di non fare obiezioni qualora, esclusivamente in sede di prima applicazione della nuova regola e per facilitarne il definitivo consolidamento, la presidenza della Commissione dovesse consentire l'adeguamento della sola parte compensativa di un numero estremamente limitato di emendamenti, tra quelli considerati politicamente più significativi da ciascun gruppo parlamentare. Ciò fermo restando che tale facoltà non si ripeterà in occasione dell'esame in Assemblea e che quindi le compensazioni relative ai nuovi emendamenti dovranno essere tempestivamente messe a punto.

Alla luce delle considerazioni contenute nella lettera del Presidente della Camera, propone quindi ai rappresentanti dei gruppi di indicare due emendamenti per gruppo da recuperare nella sede della Commissione, precisando che deve trattarsi di emendamenti dichiarati inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione e non per estraneità di materia. Per questi emendamenti, che dovrebbero essere individuati in ragione dell'importanza politica che i gruppi vi annettono, sarebbe consentita, in via del tutto eccezionale e in considerazione del carattere per certi versi sperimentale nella più rigorosa applicazione delle regole vigenti che abbiamo adottato in questa sessione, la riformulazione della parte compensativa in modo da consentirne l'effettivo esame in Commissione.

Qualora i gruppi accedano a tale proposta, le indicazioni degli emendamenti da recuperare dovrebbe essere effettuata entro le ore 17 di oggi con la riformulazione della parte compensativa.

 

Sergio ROSSI (LNFP), chiede l'inserimento dell'emendamento Parolo 35.41 tra quelli segnalati dal suo gruppo. Rileva, inoltre, che le proposte emendative presentate dal relatore hanno, di fatto, determinato il reinserimento nel testo del disegno di legge finanziaria di disposizioni che erano state oggetto dello stralcio disposto dalla Presidenza della Camera.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, evidenzia che gli emendamenti del relatore riguardano l'adeguamento delle tabelle e non le finalizzazioni, che restano escluse dal testo.

 

Alberto GIORGETTI (AN) rappresenta il profondo disagio dei deputati del suo gruppo a causa di una pluralità di fattori che hanno determinato l'attuale situazione in cui versa la Commissione quanto all'organizzazione dei tempi e allo svolgimento del proprio lavoro. Stante la disponibilità nei confronti dell'opposizione manifestata dal Presidente Giorgetti in occasione della seduta di ieri, rileva che la Commissione è adesso nuovamente nell'impossibilità di procedere nell'esame degli emendamenti. Espresso, altresì, sconcerto per le conseguenze sull'organizzazione dei lavori della Commissione del calendario dei lavori dell'Assemblea, osserva che una nuova valutazione di ammissibilità potrebbe mettere a rischio il previsto andamento dei lavori della Commissione per la seduta odierna.

Fatto presente che la Commissione necessita di maggiori elementi di certezza per potere svolgere il proprio lavoro in condizioni di serenità, ritiene che la Conferenza dei presidenti di gruppo dovrebbe riconsiderare la questione dei margini temporali concessi alla V Commissione per lo svolgimento dei propri lavori.

Nel sottolineare di non volere in alcun modo dar corso ad una polemica nei confronti del Presidente della Camera o del presidente Giorgetti sulla conduzione dei lavori parlamentari e sulle indicazioni fornite per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, ribadisce che la Commissione ha esigenza di potere lavorare in modo più sereno rispetto a quanto avvenuto in questi ultimi giorni. Esprime quindi l'auspicio che il presidente della Commissione voglia farsi interprete di rappresentare l'esigenza evidenziata presso la Presidenza della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo.

In riferimento, infine, al proposito manifestato dal Presidente Giorgetti di garantire tempi di esame analoghi a quelli della sessione di bilancio dell'anno passato, fa presente che occorre un chiarimento su come si intenda organizzare in concreto tali tempi.

 

Gianfranco BLASI (FI) condivide, anche a nome del suo gruppo, le considerazioni e le richieste fatte presenti dal deputato Alberto Giorgetti.

 

Michele VENTURA (DS-U) prende atto, a nome del suo gruppo, delle proposte del deputato Alberto Giorgetti.

 

Riccardo MILANA (MARGH-U) fa presente che, essendo tuttora in corso i lavori dell'Assemblea, manifesterà l'orientamento del suo gruppo sulla proposta del deputato Alberto Giorgetti entro le ore diciassette.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, conferma che per il pomeriggio sarà disponibile il fascicolo definitivo degli emendamenti ammissibili.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori di oggi, fa presente che alla ripresa serale dei lavori la Commissione esaminerà gli emendamenti presentati agli articoli da 5 a 15 del disegno di legge finanziaria. Nella seduta di domani saranno esaminati gli emendamenti presentati agli articoli da 16 a 31. Per quanto riguarda l'esame degli emendamenti riferiti ai restanti articoli, si tratta di stabilire se proseguire i lavori nella giornata di sabato 30 ottobre, ovvero se sospenderli venerdì pomeriggio per riprenderli martedì 2 novembre. Ritiene infatti che, alla luce dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, non vi siano possibilità ulteriori rispetto alle due opzioni testé indicate.

 

Marino ZORZATO (FI) fa presente che la scelta a favore di una delle due opzioni illustrate dal presidente Giorgetti dovrebbe tenere nella giusta considerazione le oggettive difficoltà ed esigenze di coloro che nei prossimi giorni dovranno affrontare dei trasferimenti per potere partecipare ai lavori della Commissione.

 

Michele VENTURA (DS-U) ritiene difficoltoso fare previsioni sui tempi di lavoro per la prossima settimana. Osserva infatti che, qualora la Commissione potesse riunirsi soltanto nella giornata di martedì 2 novembre 2004, sarebbe da preferire la soluzione che prevede la prosecuzione dei lavori nella giornata di sabato. Diversamente, ove la Commissione potesse disporre per i propri lavori anche della giornata di mercoledì 3 novembre, non sarebbe necessario tenere seduta anche sabato. Ritiene che questa seconda soluzione sia da preferire in quanto consente di svolgere un lavoro maggiormente approfondito.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene fondate le considerazioni del deputato Ventura.

 

Ettore PERETTI (UDC), condividendo la proposta di organizzazione dei tempi di lavoro, illustrata dal deputato Ventura, a favore di una prosecuzione dell'esame nelle giornate di martedì e mercoledì della prossima settimana, ritiene necessario che la Commissione decida subito in merito a tale questione.

 

Luigi CASERO (FI) concorda con la proposta che non prevede lo svolgimento di sedute nella giornata di sabato, utilizzando le giornate di martedì 2 novembre e di mercoledì.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, reputa prevalente l'orientamento a favore della prosecuzione dei lavori nella giornata di domani, venerdì 29 ottobre, e poi nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 novembre, compatibilmente con l'organizzazione dei tempi di lavoro dell'Assemblea. Ritiene peraltro di potere fornire un'indicazione definitiva sulla questione in serata, dopo avere verificato la concreta fattibilità delle soluzioni prospettate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

 

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 17.35.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in merito alle modalità di organizzazione dei lavori, avverte che i lavori proseguiranno questa sera e nella giornata di domani fino al pomeriggio e riprenderanno nel pomeriggio di martedì 2 novembre per concludersi nella giornata di mercoledì 3 novembre. Avverte altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è previsto alle ore 13 di giovedì 4 novembre. Alle ore 16 della medesima giornata avrà inizio la discussione in Assemblea.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) invita la presidenza ad attivarsi al fine di differire alle ore 16 di giovedì 4 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti, in modo tale da consentire ai gruppi di compiere una più approfondita attività preparatoria dei medesimi.

Per quanto concerne l'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine alla decisione di non prevedere che anche la giornata di sabato sia dedicata all'esame del disegno di legge finanziaria.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è emerso un orientamento prevalente sull'opportunità di organizzare i lavori della Commissione secondo quanto riferito, non includendo la giornata di sabato.

Avverte quindi che la Commissione procederà all'esame dei soli emendamenti segnalati dai gruppi, nei limiti convenuti dall'ufficio di presidenza, e che tutti gli emendamenti non esaminati e non posti in votazione, fatta eccezione per quelli dichiarati inammissibili, si intenderanno respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Ribadisce quindi la decisione assunta in ordine all'opportunità di procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 5 (vedi allegato).

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Peretti 5.6 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) invita la Commissione a porre massima attenzione sul suo articolo aggiuntivo 6.05, rimarcandone la portata innovativa rispetto alle previsioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria.

Considerata l'incapacità dei comuni di produrre deficit, ai sensi della normativa recata in materia dal Testo unico degli enti locali, sottolinea l'inopportunità dell'applicazione indiscriminata dei parametri sottesi al patto di stabilità interno ai medesimi. Sarebbe invece, a suo avviso, necessario prevedere un'applicazione flessibile del patto di stabilità in relazione al grado di efficienza dei comuni, in base a tre parametri fondamentali: l'autonomia finanziaria data dal rapporto tra entrate proprie ed entrate totali, la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente, la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti. Ritiene che la sua proposta emendativa, nel delineare tale percorso, introduca elementi di equità nell'applicazione del patto di stabilità, delineando un efficiente sistema premiale in relazione alla virtuosità o meno dei comuni.

Raccomanda inoltre l'approvazione dei suoi emendamenti 6.66, 6.64 e 6.73, nonché degli emendamenti Patria 6.157, Peretti 6.161, Ventura 6.107, Ruggeri 6.71, Lusetti 6.67 e Alberto Giorgetti 6.154.

 

Eugenio RICCIO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.21, sottolineandone la peculiare valenza economico-sociale, essendo il medesimo teso ad introdurre una deroga alla rigida applicazione delle modalità di calcolo del limite del 2 per cento di incremento delle spese in riferimento a quelle destinate a finanziare gli investimenti effettuati per la ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 2002 verificatesi nelle regioni del Molise e della Sicilia.

 

Renzo PATRIA (FI) sottolinea il rilievo del suo emendamento 6.157, raccomandandone l'approvazione, in quanto atto ad esentare le comunità montane e i comuni con popolazione sino a 5 mila abitanti dall'applicazione delle regole attinenti al patto di stabilità interno, essendo queste regole, a suo giudizio, particolarmente rigide e penalizzanti per le piccole realtà locali.

 

Alberto GIORGETTI (AN), pur rilevando la correttezza della previsione recata dal disegno di legge finanziaria della fissazione di un tetto agli incrementi di spesa, che, stante la necessità del rispetto dei vincoli europei, risulta fondamentale per garantire la dovuta razionalizzazione della finanza nazionale, ritiene percorribile l'ipotesi prospettata dal deputato Stradiotto in ordine ad un'applicazione flessibile del patto di stabilità nei confronti dei comuni, che risulterebbero altrimenti penalizzati nella conduzione della propria politica finanziaria.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel ritenere in parte condivisibili i rilievi formulati dal deputato Stradiotto, preannuncia la presentazione di suoi emendamenti finalizzati ad evitare che l'applicazione del patto di stabilità risulti eccessivamente penalizzante per i comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti e per gli enti locali che debbano ancora sostenere le spese relative ad investimenti effettuati nel corso del 2004. Rileva inoltre l'opportunità di istituire un apposito fondo rotativo, avente la finalità di garantire un adeguato supporto finanziario per le istituzioni locali. Nel manifestare infine piena disponibilità ad un confronto costruttivo, formula l'auspicio che, in virtù di un lavoro condiviso da maggioranza ed opposizione, si possa pervenire ad una migliore definizione del testo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel rimarcare che il disegno di legge finanziaria deve necessariamente prevedere misure di contenimento della spesa pubblica, stante la necessità del rigoroso rispetto dei parametri statuiti nel Trattato di Maastricht, rileva che ne è risultata la necessità di sottoporre anche i comuni all'osservanza del patto di stabilità interno. Non esclude tuttavia che si possa procedere ad una modifica delle previsioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, al fine di introdurre meccanismi di applicazione più flessibile del patto di stabilità nei confronti di determinati comuni. Manifesta quindi l'auspicio che i preannunciati emendamenti del relatore possano offrire un'adeguata soluzione per le problematiche segnalate, garantendo un'applicazione del patto di stabilità interno non eccessivamente penalizzante. Evidenzia infine la correttezza dell'impostazione della manovra di finanza pubblica, che, innovando rispetto al passato, ha inteso considerare, piuttosto che i saldi, il rapporto tra la spesa pubblica e il prodotto interno lordo, intervenendo sul livello di crescita della spesa pubblica.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che il tetto alla crescita della spesa andrebbe applicato solo ai flussi di cassa, e non alla spesa di competenza, anche considerando che il sistema della tesoreria unica tende a portare a sfondamenti di cassa. L'inclusione degli enti locali nel sistema del tetto di crescita della spesa è peraltro un errore, in quanto il testo unico degli enti locali prevede che tali enti non possano produrre deficit: frequentemente, anzi, destinano gli avanzi di gestione agli investimenti. È allora preferibile, a suo giudizio, imporre un limite alla crescita del prezzo dei servizi erogati dagli enti locali, in modo da non deprimere le spese per investimenti e da indurre, nel contempo, gli enti locali ad eliminare le inefficienze nella gestione dei servizi. Evidenzia inoltre la necessità di prestare grande attenzione sulla regola del limite di crescita della spesa, evidenziando che spese in conto capitale possono essere già impegnate dagli enti locali, ma non ancora pagate.

Sulla questione dei piccoli comuni, fa presente che, mentre i grandi comuni non registrano grandi differenze da un anno all'altro nella spesa per investimenti, perché ogni anno avviano opere pubbliche, al piccolo comune può essere capitato di non aver fatto investimenti nell'anno di riferimento. Se non si tiene conto di questo, si rischia di frenare gli investimenti e quindi lo sviluppo. In definitiva, rileva come il patto di stabilità si possa applicare nei confronti dei comuni in molti modi più sensati ed opportuni di quello proposto dal Governo.

Auspica pertanto un emendamento del Governo che riveda il meccanismo del tetto di spesa ponendo rimedio alle criticità evidenziate.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce che sta predisponendo un emendamento volto a modificare la regola del limite d'incremento della spesa in modo da venire incontro alle esigenze degli enti locali. Fa tuttavia presente che, allo stato, è la spesa complessiva ad influire sui parametri rilevanti in sede comunitaria, ed è pertanto necessario incidere anche sulla spesa in conto capitale, oltre che su quella corrente. Una soluzione alla quale si può pensare è prevedere un fondo di rotazione che compensi gli eventuali picchi di spesa da parte dei comuni rispetto all'anno di riferimento; un'altra soluzione è quella di considerare la media della spesa dei comuni.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) illustra il suo emendamento 6.62, soppressivo dell'articolo 6. Senza voler riprendere l'annoso dibattito sull'efficacia del patto di stabilità, esterno ed interno, esprime la convinzione che tale strumento sia utile soprattutto in fase economica espansiva, mentre la sua utilità appare decisamente limitata quando, in fase di recessione, occorre rilanciare la domanda. D'altra parte, l'applicazione del patto di stabilità interno non ha generato quegli effetti virtuosi che ci si aspettava, nonostante il 97 per cento degli enti locali lo abbia rispettato. Ritiene altresì criticabile la parte sanzionatoria dell'articolo: il monitoraggio, in particolare, assomiglia un po' troppo ad un controllo gerarchico e le misure sanzionatorie previste in caso d'inadempimento da parte degli enti locali appaiano eccessive. Il rischio è di indurre nelle amministrazioni locali effetti recessivi, a meno di un aumento della fiscalità locale.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) chiede al Governo conferma che, qualora i comuni rispettino il patto di stabilità e d'altra parte godano di entrate che consentono loro di realizzare un'opera pubblica senza deficit, possono procedervi senza che il vincolo stabilito dall'articolo 6 lo impedisca.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) concorda sulla necessità di trovare una modalità di applicazione del patto di stabilità meno rigida e penalizzante nei confronti degli enti locali. Condivide, infatti, le osservazioni dei deputati Russo Spena e Duilio, che hanno ben posto in luce le difficoltà cui andranno incontro gli enti locali. La Corte dei conti, del resto, ha evidenziato che la misura in esame peserà sulle spese degli enti locali nel triennio di riferimento in modo estremamente pesante. Il taglio è dunque insostenibile e gli effetti, a meno di una correzione della misura, saranno devastanti.

Per tali ragioni, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Russo Spena 6.62. Osserva inoltre che, benché sia prevista per gli enti locali la facoltà di accrescere le imposte per compensare la compressione della spesa, l'ISTAT ha evidenziato come negli ultimi anni gli enti locali abbiano già elevato la pressione fiscale di diversi punti percentuali. In queste condizioni il tetto di spesa non potrà essere compensato mediante l'aumento delle imposte e darà perciò luogo inevitabilmente ad un blocco delle opere pubbliche già avviate, oltre che ad un peggioramento dei servizi.

Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile ad un confronto sull'articolo 6 in vista quanto meno di una sua migliore formulazione.

 

Michele VENTURA (DS-U), preso atto che il relatore ha annunciato la presentazione di emendamenti, ritiene che sarebbe utile capire quando li presenterà e quale ne sarà il contenuto.

Acquisito il fatto che gli accordi di Maastricht impongano il contenimento della spesa, ritiene però che all'interno della spesa sia possibile operare distinzioni. Evidenzia in proposito come la spesa corrente sia esplosa negli ultimi anni in comparti diversi da quello degli enti locali; è pertanto inaccettabile scaricare su questi il sacrificio occorrente per il rispetto del patto di stabilità europeo: esistono numerose voci di spesa che risultano sproporzionatamente alte a causa di inefficienze sulle quali si dovrebbe intervenire prima di incidere sugli enti locali.

Auspica pertanto che l'emendamento preannunciato dal relatore sia di sostanza, e non di mero abbellimento, e che dia soluzione alle due principali difficoltà derivanti dall'attuale formulazione, vale a dire non fare distinzioni tra spesa corrente e spesa in conto capitale, né tra grandi e piccoli comuni.

 

Gianfranco BLASI (FI) ritiene che non soltanto il patto di stabilità europeo dovrebbe essere oggetto di revisione, ma anche per il patto interno si dovrebbe individuare una nuova formulazione per valorizzare l'obittivo che gli enti locali facciano fronte ai loro impegni con gestioni di bilancio virtuose. Per il resto, condivide l'analisi che individua i limiti dell'articolo 6 nella mancanza di attenzione nei confronti delle spese per investimento, nonché nei confronti dei piccoli comuni. Auspica pertanto che l'emendamento annunciato dal relatore individui una soluzione per questi due problemi.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, chiarisce di non aver ancora presentato l'emendamento preannunciato in quanto riteneva importante ascoltare prima la discussione in corso, nonché confrontarsi con il Governo. Annuncia, quindi, che presenterà gli emendamenti alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la sospensione prevista alle 20.30. Chiarisce fin d'ora, in ogni caso, che ha cercato di individuare alcune soluzioni atte a dare un segnale di attenzione nei confronti dei comuni.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che, nelle presenti condizioni e considerato che qualunque spesa incidente sull'indebitamento netto e sul fabbisogno determina un peggioramento dei saldi, occorra prestare attenzione a non allargare eccessivamente le maglie delle deroghe ed eccezioni, al fine di poter concretamente perseguire l'obiettivo del 3 per cento di rapporto tra deficit e PIL. Fa presente, peraltro, che la regola del 2 per cento non si applica ai settori più delicati della spesa, il personale, la sanità e la previdenza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevato che il relatore presenterà alla ripresa dei lavori della Commissione, dopo la pausa prevista alle 20.30, proposte di modifica dell'articolo 6, propone l'accantonamento dell'articolo.

La Commissione concorda.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, relativamente agli ulteriori emendamenti segnalati dai gruppi, rileva che: i due emendamenti 35.03 e 36.447 a firma dell'onorevole Sergio Rossi, restano inammissibili in quanto non risulta formulata una nuova copertura; risultano invece ammissibili gli articoli aggiuntivi 36.038 e 20.0142 Volontè ed altri, in quanto la relativa copertura è stata integrata utilizzando le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, nella misura del 10 anziché del 5 per cento e, per l'intero importo, gli accantonamenti della Tabella A; gli emendamenti 33.7 Benedetti Valentini e 36.51 Canelli erano già ammissibili e tuttavia non segnalati; l'articolo aggiuntivo 36.049 Duilio ed altri è divenuto ammissibile in quanto la relativa copertura è stata integrata. Lo stesso vale per l'emendamento 36.400 Iannuzzi e per l'emendamento 6.130 Agostini ed altri, nonché per l'articolo aggiuntivo 36.085 Roberto Barbieri ed altri, a condizione che s'intenda che la concessione del credito d'imposta è fruibile entro i limiti delle risorse indicate per la relativa copertura; l'articolo aggiuntivo 21.010 Cento è ritenuto ammissibile con l'introduzione di un limite massimo di spesa, compatibile con la nuova formulazione della compensazione proposta.

L'emendamento Russo Spena 22.27 è ritenuto ammissibile con l'introduzione, nell'ambito della parte compensativa, dell'utilizzo degli accantonamenti della Tabella A nonché del 10 per cento degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

L'emendamento Russo Spena 15.025 (vedi allegato 5) è ritenuto ammissibile con l'introduzione di una disposizione in base alla quale all'erogazione dei benefici si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti annualmente dalle disposizioni previste nella parte compensativa dell'emendamento. A tal fine è prevista l'emanazione annuale di decreti ministeriali per l'accertamento delle risorse disponibili e per la determinazione dei benefici erogabili.

Anche l'articolo aggiuntivo 29.062 Deodato è riammesso in quanto è stato riscontrato un errore materiale in sede di stampa che ne ha consentito una diversa interpretazione.

 

Sergio ROSSI (LNFP) invita il presidente Giorgetti a rivedere il giudizio di inammissibilità relativo al suo emendamento 36.447, volto ad incrementare le deduzioni fiscali nelle aree con alto costo della vita. Fa infatti presente che l'emendamento non può avere copertura inidonea, atteso che non stabilisce la misura dell'incremento delle deduzioni, limitandosi a prevedere che il regime delle deduzioni tenga conto del differente costo della vita nelle diverse regioni del Paese e che il Governo possa determinare le deduzioni fino a concorrenza delle risorse previste dalla norma di copertura. Invita altresì il presidente a rivedere il giudizio di inammissibilità relativo al suo emendamento che prevede la soppressione del meccanismo di adeguamento automatico ISTAT degli studi di settore, ritenendo che la revisione concertata possa assicurare al Governo le maggiori entrate che si attende da questo canale.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di rispondere sulla richiesta di riesame formulata dal deputato Sergio Rossi.

Dato quindi atto delle sostituzioni, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 7.5 e respinge l'emendamento Russo Spena 7.2.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gambini 8.127, Russo Spena 8.50 e Capitelli 8.107.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevato che gli emendamenti Saglia 8.25, Alberto Giorgetti 8.94, Tarantino 8.130 vertono su materia analoga, invita il Governo ad esprimere il parere.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che sulla questione dell'aliquota di compartecipazione delle regioni all'IVA possa essere presentato un emendamento del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita il relatore ed il Governo ad approfondire la questione, ricordando che l'aliquota di compartecipazione all'IVA non è mai stata fissata.

Ritiene quindi che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Saglia 8.25, Alberto Giorgetti 8.94, Tarantino 8.130, nonché gli emendamenti Romoli 8.23 e 8.24, possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Gianpietro SCHERINI (FI) illustra il suo emendamento 8.15, ricordando che i trasferimenti per le comunità montane sono stati nel 2005 oggetto di pesanti decurtazioni con la manovra correttiva di cui al decreto-legge n. 168 del 2004.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U), intervenendo sugli emendamenti Scherini 8.15, Patria 8.112, 8.113 e 8.114, rileva come essi intendano finanziare il Fondo ordinario per le comunità montane. Invita, pertanto, il relatore a formulare un emendamento che tenga conto delle esigenze di bilancio delle comunità montane.

Renzo PATRIA (FI), illustrando i suoi emendamenti 8.112, 8.113 e 8.114, fa presente come essi siano volti ad assicurare per il 2005 alle comunità montane la stessa dotazione inizialmente prevista per il 2004 ma successivamente ridimensionata e a finanziare le unioni di comuni e comunità montane che svolgono esercizio associato di funzioni comunali.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene si possa rinunciare al limite relativo all'incremento di spesa esclusivamente a favore di unioni di comuni e comunità montane che svolgano esercizio associato di funzioni, garantendo almeno lo stesso stanziamento previsto per l'anno 2004 prima dell'intervento del decreto-legge n. 168 del 2004. Ritiene, in generale, che occorra incentivare con misure concrete l'associazione tra comuni in quanto utile a dare efficienza al sistema e a garantire servizi di qualità a costi più bassi. In considerazione di tali rilievi, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sugli emendamenti con tali finalità.

 

Lello DI GIOIA (Misto-SDI) preannuncia, anche a nome dei deputati della sua componente del gruppo misto, il voto favorevole sugli emendamenti esame, in ragione delle difficoltà in cui versano le unioni di comuni e le comunità montane, realtà locali di piccole dimensioni con problemi di finanziamento anche delle attività di tipo primario. Occorre pertanto, a suo avviso, ripristinare le risorse che sono state tagliate per garantire il proseguimento del loro ruolo positivo sul territorio.

 

Paola MANZINI (DS-U) dichiara voto favorevole sull'emendamento Patria 8.112, in quanto finalizzato ad incentivare le unioni di comuni e le comunità montane che svolgono in modo associato funzioni comunali. Condivide i rilevi del deputato Stradiotto riguardo all'inopportunità di prevedere un incremento nella dotazione di risorse indifferenziato per tutti gli enti locali.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene che gli emendamenti presentati dal suo gruppo sul tema delle unioni di comuni potrebbero essere superati nel caso in cui il Governo proponesse nuove forme di finanziamento per tali organismi. Ritiene pertanto che le proposte emendative in materia possano essere accantonate per essere valutate complessivamente nell'ambito dell'esame degli emendamenti riguardanti la materia degli enti locali. Sottolinea l'opportunità di confermare la previsione di criteri di premialità già previsti in passato per l'erogazione delle risorse a favore degli enti locali. Ritiene infine che il Governo debba fornire chiarimenti circa eventuali nuove disponibilità a favore delle unioni di comuni.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) preannuncia il voto favorevole nei confronti degli emendamenti presentati dal deputato Patria, condividendo la necessità di difendere il ruolo degli enti locali. Per quanto riguarda i trasferimenti in loro favore, fa presente che rispetto al 2004 si registra una consistente riduzione. Tenendo conto dell'inflazione, i dati rivelano un forte differenziale, a causa del quale le amministrazioni dovranno finanziare l'offerta di servizi facendo ricorso ad un incremento di entrate proprie, come l'ICI e le tariffe, con i problemi, già emersi negli ultimi tre anni, che ne derivano in termini di incremento delle imposte addizionali. Occorre pertanto garantire un incremento reale, al netto dell'inflazione, nei trasferimenti ai comuni.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, rispetto alle finalità del comma 7 dell'articolo 8, ritiene che si possano confermare i contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2004, anche alla luce delle decurtazioni effettuate con il decreto-legge n. 168 del 2004.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che la mancata esplicitazione di tali contributi nell'unità previsionale di base è da ritenere un fatto normale in quanto i finanziamenti vengono disposti annualmente attraverso la legge finanziaria.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che alla luce di un approfondimento su questo aspetto è possibile evincere con certezza che la legge finanziaria per il 2005 prevede sostanzialmente gli stessi contributi finanziari dell'anno scorso. Rileva altresì che con la nota di variazione si provvederà a precisare i fondi relativi alle norme contenute nel comma 7 dell'articolo 8 del disegno di legge finanziaria.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) fa presente che tali fondi sono a legislazione vigente.

 

Gianpietro SCHERINI (FI) osserva che le disposizioni in esame non riguardano in alcun modo le comunità montane, che per effetto del decreto legge n. 168 del 2004 hanno subito decurtazioni pari al 50 per cento.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) rileva che un dibattito in termini di concretezza potrà svolgersi sui contenuti del disegno di legge finanziaria soltanto in occasione della terza lettura e a seguito della presentazione della nota di variazione. Ritiene infatti che prima di quel momento il Parlamento disponga di poche certezza e debba attendere.

 

Renzo PATRIA (FI) concorda sulla proposta di accantonare i suoi emendamenti 8.112, 8.113 e 8.114, al fine di svolgere ulteriori riflessioni.

La Commissione accantona gli emendamenti Scherini 8.15 e Patria 8.112, 8.113 e 8.114.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS illustra le finalità dell'emendamento del Governo 8.141, di cui raccomanda l'approvazione, sottolineando come tale proposta riproponga il sistema vigente e rappresenti, di fatto, una norma tecnica.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento del Governo 8.141, ritiene che esso confermi la situazione dell'anno passato, vanificando di fatto l'attuale dibattito. Ricorda che il sottosegretario D'Alì, in occasione di un'audizione presso la Commissione, aveva indicato come elemento di novità nei trasferimenti agli enti locali la regola dell'incremento della spesa del 2 per cento per le amministrazioni pubbliche e del 4,8 per cento per gli enti locali, sulla base dell'anno 2003, in aperta rottura con il metodo della compartecipazione.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea, al fine di evitare confusioni, che occorre distinguere tra il meccanismo dei trasferimenti e il metodo di calcolo per il tetto di incremento della spesa. In particolare, precisa che la regola del 2 per cento si applica al totale delle spese e, dunque, sia sui trasferimenti sia sulle entrate proprie.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che l'emendamento 8.141 del Governo ripristini norme di leggi finanziarie precedenti senza produrre effetti concreti. Pur manifestando l'orientamento del suo gruppo non pregiudizialmente negativo nei confronti di tale proposta, ritiene che occorrerebbe prevedere piuttosto un meccanismo premiale che vada a beneficio dei comuni virtuosi che producono maggiore gettito. Si tratterebbe, infatti, di un meccanismo che incentiverebbe, tra l'altro, gli enti locali a far emergere il sommerso.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che l'emendamento 8.141 dimostri che i comuni godono di grande autonomia tributaria.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, fa presente che la mancata approvazione dell'emendamento in esame determinerebbe, di fatto, il blocco nell'erogazione di trasferimenti

Dopo controprova mediante appello nominale ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento, la Commissione approva l'emendamento 8.141 del Governo.

 

Alberto GIORGETTI (AN) illustra il suo emendamento 8.19, di cui raccomanda l'approvazione. In particolare, segnala che tale emendamento comporta che le regioni che abbiano adottato manovre tributarie prima del 2003 non possano ricorrere alla Corte costituzionale, con il conseguente effetto di dare garanzia di validità a tali manovre.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 8.19.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sull'emendamento Alberto Giorgetti 8.19 si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 8.19.

 

Gioacchino ALFANO (FI) ritira il proprio emendamento 8.20.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in assenza di obiezioni, ritiene che l'emendamento Cusumano 8.43 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Propone quindi di accantonare l'emendamento Bianchi Clerici 8.48.

La Commissione consente.

Dopo controprova mediante appello nominale ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento, la Commissione respinge l'emendamento Lusetti 8.53.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) illustra il contenuto dell'emendamento Fioroni 8.58, del quale raccomanda l'approvazione.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di accantonare l'emendamento Fioroni 8.58, il cui contenuto potrebbe essere ricompresso in un emendamento che in qualità di relatore si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Fioroni 8.58.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) illustra le finalità dell'emendamento Fioroni 8.59, di cui è cofirmatario, di cui raccomanda l'approvazione.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Fioroni 8.59.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Fioroni 8.59.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) illustra le finalità del suo emendamento 8.60 relativo al Fondo destinato alle unioni di comuni. Fa presente che si tratta di materia importante, la cui mancata definizione rischia di compromettere l'esercizio associato dei servizi comunali.

 

Renzo PATRIA (FI) propone di accantonare l'emendamento Duilio 8.60.

La Commissione accantona l'emendamento Duilio 8.60.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) illustra le finalità dell'emendamento Ruggeri 8.65, del quale auspica l'approvazione.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Ruggeri 8.65.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ruggeri 8.65.

 

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) illustra il contenuto del suo emendamento 8.67.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, rappresenta al deputato Ruggeri l'opportunità di accantonare l'esame del suo emendamento 8.67.

 

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) concorda con la proposta del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Ruggeri 8.67. Respinge quindi l'emendamento Collé 8.70.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in assenza di obiezioni, ritiene che gli emendamenti Buemi 8.81 e Alberto Giorgetti 8.86 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) illustra l'emendamento Roberto Barbieri 8.90, di cui è cofirmatario.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario all'emendamento Roberto Barbieri 8.90.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Roberto Barbieri 8.90 e Agostani 8.103. Accantona quindi emendamento Peretti 8.122.

 

Paola MANZINI (DS-U) illustra le finalità del proprio emendamento 8.128 che riguarda, in modo particolare, il tema non risolto delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito di imposta.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in merito all'emendamento Mancini 8.128 ritiene che il Governo debba fare uno sforzo per indicare una quantificazione in adempimento ad uno specifico obbligo di legge.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS propone di accantonare l'emendamento Mancini 8.128.

La Commissione consente.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) illustra i contenuti del suo emendamento 8.133, volto a prevedere che i comuni ad economia prevalentemente turistica possano deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, pur condividendo le ragioni che sono alla base dell'emendamento Marinello 8.133, ne paventa possibili effetti negativi sul settore turistico. Propone pertanto al presentatore dell'emendamento di accantonarlo o di consentire che venga considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), ricordata la disponibilità del ministro Siniscalco in ordine alla tematica oggetto del suo emendamento, ritiene di poter acconsentire alla proposta del relatore di considerarlo respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Michele VENTURA (DS-U) fa presente che il suo gruppo, facendo proprie alcune proposte dell'ANCI, ha presentato un emendamento di analogo contenuto, pur comprendendo gli innegabili aspetti di penalizzazione di coloro che si trattengono presso strutture ricettive.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate su questo tema, ritiene che le tasse di scopo siano misure di dubbia costituzionalità oltre a presentare la difficoltà di individuare la base imponibile. In generale ritiene che esse creino delle situazioni di disparità di trattamento tra i comuni e siano di nocumento al sistema Paese. Sottolineando il fatto che gli eventuali introiti derivanti da tali tasse sarebbero ampiamente neutralizzati dalle perdite in termini di immagine per i comuni stessi, invita i presentatori di tali emendamenti al ritiro degli stessi.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in assenza di obiezioni, ritiene che gli emendamenti Marinello 8.133 e Zorzato 8.134 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Gioacchino ALFANO (FI) ritira il proprio emendamento 8.142 per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno che ne rappresenti i criteri e i principi ispiratori.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in assenza di obiezioni, ritiene che l'articolo aggiuntivo Cusumano 8.02 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione accantona gli articoli aggiuntivi Blasi 8.04 e Giudice 8.06.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 20.40, è ripresa alle 22.10.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta pomeridiana è proseguito l'esame del disegno di legge finanziaria e sono stati esaminati, da ultimo, gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

Michele VENTURA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita la presidenza a chiarire se vi sia l'intenzione di proseguire l'esame del disegno di legge finanziaria anche nella mattinata di mercoledì 3 novembre.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, assicurato che è sua intenzione garantire al disegno di legge finanziaria i medesimi tempi dedicati all'esame della manovra di finanza pubblica del 2002, ribadisce che saranno dedicate almeno 23 ore al suo esame, ritenendo questo uno spazio di tempo congruo rispetto all'importanza della materia.

 

Vincenzo VISCO (DS-U), lamentando l'esiguità dei tempi a disposizione dell'esame in Commissione della finanziaria, invita il presidente ad attivarsi presso la presidenza della Camera al fine di garantire maggiori spazi temporali al provvedimento, penalizzato dal calendario eccessivamente fitto predisposto per l'Assemblea, e tutelare la dignità del lavoro della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevato che il fitto calendario dell'Assemblea è dovuto alla necessità di esaminare provvedimenti aventi carattere di urgenza e, come tali, improcrastinabili, rende noto che nella giornata di domani verrà data comunicazione definitiva del calendario dei lavori della finanziaria.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato gli emendamenti 6.175 e 6.176 (vedi allegato 4) che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 10 della giornata di domani.

 

Renzo PATRIA (FI) invita la presidenza a considerare l'opportunità di differire il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 12, considerate l'importanza dell'emendamento in oggetto e la conseguente necessità di porre in essere un compiuto approfondimento delle previsioni da esso recate.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con quanto rilevato dal deputato Patria, sottolineando anch'egli la necessità di sottoporre ad approfondimenti i contenuti dell'emendamento 6.175 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, accogliendo i rilievi testé formulati dal deputato Patria e dal sottosegretario Vegas, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 12 della giornata di domani.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, illustra ampiamente il contenuto del suo emendamento 6.175, soffermandosi in primo luogo sulla previsione da esso recata di escludere dall'applicazione delle regole attinenti al patto di stabilità interno i comuni con popolazione pari o inferiore ai 3000 abitanti. Evidenzia il rilievo di tale disposizione che appare venire pienamente incontro e porre adeguata soluzione alle preoccupazioni manifestate nella seduta pomeridiana a proposito delle potenziali ricadute negative dell'applicazione del patto di stabilità interno sulle piccole realtà territoriali comunali. È poi previsto che il complesso delle spese correnti in conto capitale degli enti locali non possa superare l'importo corrispondente all'ammontare medio per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che siano risultati virtuosi. Si consente altresì l'aumento dell'addizionale comunale alle imposte sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. È inoltre previsto che i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possano essere destinati, per l'anno 2005, al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento. Rileva, infine, che il suo emendamento recepisce integralmente il contenuto dell'emendamento Manzini 8.128.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) esprime perplessità in ordine alla previsione recata dall'emendamento 6.175 del relatore di porre un limite alla quota dei proventi connessi agli oneri di urbanizzazione che possono essere destinati al finanziamento delle spese correnti.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) esprime perplessità in ordine al mancato riferimento nell'emendamento 6.175 del relatore, nonostante i dichiarati intenti di quest'ultimo, all'istituzione di un fondo rotativo per le spese in conto capitale sostenute dai comuni nell'anno in corso. Chiede al relatore di chiarire se sia sua intenzione presentare apposita proposta emendativa che affronti tale questione.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, preannuncia l'intenzione di presentare in merito alla questione testé sollevata apposito emendamento.

 

Silvio LIOTTA (UDC), intervenendo in ordine all'emendamento Carlucci 9.1, ne sottolinea il rilievo, essendo il medesimo atto a ribadire la possibilità, peraltro già prevista in apposita regolamentazione, che gli enti locali destinino le provviste finanziarie ottenute facendo ricorso a finanziamenti esterni in favore dell'autoimpiego. Prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento in esame nel senso di sopprimere il secondo periodo. Invita il relatore ed il Governo a manifestare il loro orientamento in ordine a tale proposta emendativa.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda con la riformulazione dell'emendamento Carlucci 9.1 prospettata dal deputato Liotta.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, pur giudicando condivisibile le finalità perseguite dall'emendamento Carlucci 9.1, avendo il medesimo portata di interpretazione autentica, in quanto atto ad assicurare corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione in materia di indebitamento degli enti locali, ritiene che sia comunque opportuno procedere agli approfondimenti per verificare l'eventuale incidenza delle previsioni recate da tale proposta emendativa sui vincoli europei. Invita pertanto a rimetterne la valutazione all'Aula.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza obiezioni, che l'emendamento Carlucci 9.1 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Silvio LIOTTA (UDC), pur esprimendo apprezzamento in ordine all'emendamento 6.175 del relatore, in quanto diretto a soddisfare talune preminenti esigenze di carattere economico-finanziario degli enti locali, ritiene che il medesimo non sia adeguato a porre organica soluzione ad altre pur rilevanti problematiche che investono i medesimi. Reclama la necessità di porre maggiore attenzione agli enti locali, evitando che i medesimi siano penalizzati da una rigida applicazione del patto di stabilità interno.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza obiezioni, che l'emendamento Zeller 10.3 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.7 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 10.7 del Governo.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza obiezioni, che gli emendamenti Russo Spena 10.2, Zeller 11.3 e 11.2 della XIII Commissione possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime contrarietà in ordine all'emendamento Russo Spena 12.1, ritenendo assolutamente priva di ratio la previsione da esso recata di estromettere il Ministro dell'economia e delle finanze dalle procedure previste in ordine alla sperimentazione degli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica.

La Commissione respinge l'emendamento Russo Spena 12.1.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza obiezioni, che l'emendamento Angelino Alfano 12.10 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Peretti 12.8.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Peretti 12.8.

 

Antonio LEONE (FI) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 12.01, ritenendolo meritevole della massima attenzione, essendo il medesimo teso ad indicare le misure organizzative cui devono attenersi gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, al fine di contrastare e prevenire il rischio di utilizzazione illecita dei finanziamenti pubblici, estendendo loro l'applicabilità delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

 

Silvio LIOTTA (UDC) esprime perplessità in ordine all'articolo aggiuntivo Antonio Leone 12.01, ritenendo che le previsioni da esso recate siano suscettibili di determinare un amento delle spese degli enti locali, consolidando altresì il controverso fenomeno del precariato industriale.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, pur condividendo le finalità dell'articolo aggiuntivo Antonio Leone 12.01, ritiene che siano necessari i dovuti approfondimenti tecnici in merito al medesimo e ne rimette la valutazione all'Aula.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) esprime con forza dubbi sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo in oggetto.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza obiezioni, che l'articolo aggiuntivo Antonio Leone 12.01, nonché gli emendamenti Peretti 13.26, gli identici emendamenti Preda 13.19 e Peretti 13.28 e, da ultimo, l'emendamento Canelli 13.2 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), nel ritenere che le previsioni recate dagli identici emendamenti 13.3 della XIII Commissione e Peretti 13.27 siano ispirate al buon senso e, come tali, pienamente condivisibili, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento 13.3 della XIII Commissione, risultando pertanto assorbito l'emendamento Peretti 13.27.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza obiezioni, che l'emendamento Rava 13.32, nonché l'articolo aggiuntivo Rava 13.02 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 14.38, che incrementa le risorse per la contrattazione collettiva previste dall'articolo 14, comma 1, da 56 milioni a circa 2 miliardi e 477 milioni di euro, chiarisce innanzitutto che la cifra è stata calcolata tenendo conto dell'inflazione effettiva e quindi in vista di un incremento salariale dell'8 per cento, come richiesto dalle organizzazioni sindacali. Non si aspetta certo che il Governo assecondi le richieste dei dipendenti pubblici, ma vuol sapere se intenda almeno discutere seriamente del rinnovo dei contratti: in tal caso, infatti, le risorse stanziate non appaiono, a suo avviso, sufficienti e teme che ciò sia l'indizio di una volontà politica sulla partita dei contratti.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) concorda sul merito dell'emendamento Guerzoni 14.38 e si associa alle osservazioni svolte dal presentatore, facendo altresì presente come l'emendamento sia sottoscritto da esponenti di tutta l'opposizione. Rileva inoltre come l'emendamento abbia finalità analoghe al suo emendamento 14.21, mentre l'emendamento Sergio Rossi 14.31 va in direzione completamente opposta, riducendo le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Alla base c'è, evidentemente, una diversa visione della pubblica amministrazione e delle relazione sindacali.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ricorda che la questione del rinnovo dei contratti del pubblico impiego è venuta in primo piano con l'audizione del ministro Mazzella. Al riguardo ricorda che, se il Governo intende procedere al rinnovo dei contratti nel 2005, deve stanziare attraverso la legge finanziaria anche le somme dovute ai dipendenti pubblici per gli arretrati. Diversamente, ci sarà da attendersi un aumento della conflittualità sociale, con evidenti ricadute negative sulla qualità dei servizi pubblici.

 

Lino DUILIO (MARGH-U), nel ricordare come il ministro Mazzella abbia prospettato la possibilità di conseguire risparmi di spesa attraverso il blocco del turn over, chiede se i risparmi attesi da una tale misura siano stati quantificati, al netto dalle spese per pensioni e liquidazioni.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede al sottosegretario Vegas di chiarire gli orientamenti del Governo sulla partita del rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda che è in corso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una trattativa tra le parti, della quale si deve attendere la conclusione. Ciò premesso, chiarisce come lo stanziamento previsto dall'articolo 14, comma 1, sia quello occorrente per arrivare ad assicurare, tenuto conto anche delle risorse già previste dalla finanziaria per il 2004, un incremento salariale per i dipendenti pubblici pari al 3,7 per cento: si tratta di un incremento che tiene conto dell'inflazione programmata, conformemente agli accordi del 1992-1993. Fa peraltro presente che nel calcolo sono stati nettizzati gli effetti dell'inflazione importata.

Nel ricordare, quindi, che il rinnovo contrattuale del febbraio 2002 ha previsto un incremento salariale di circa il 6 per cento, e dunque superiore all'inflazione, chiarisce che nella prossima tornata contrattuale il Governo intende prestare più attenzione alle esigenze della finanza pubblica. Fa inoltre presente che in alcuni settori del pubblico impiego sono stati previsti incrementi assai più consistenti, in particolare nel comparto della sicurezza, dell'istruzione e della docenza universitaria. Non si può pertanto parlare di disattenzione del Governo rispetto al pubblico impiego.

Per quanto riguarda i risparmi attesi dal blocco del turn over, chiarisce che si tratta di circa 700-750 milioni di euro nel primo anno, 1.200-1.250 milioni di euro nel secondo anno e oltre 2 miliardi di euro nel terzo anno. Nel far presente che il blocco del turn over non comporta aggravio di spesa per pensioni e liquidazioni, rileva come, semmai, esso dia luogo ad un problema sociale generazionale, in quanto sfavorisce le nuove generazioni. Sottolinea, inoltre, come un ulteriore incremento del reddito disponibile dei dipendenti pubblici derivi indirettamente dalle agevolazioni fiscali disposte dal disegno di legge finanziaria.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede al sottosegretario Vegas se lo stanziamento di 56 milioni di euro rappresenti l'ammontare massimo delle risorse che il Governo è disponibile a stanziare per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego o se vi sia la disponibilità a rivedere la dotazione. Chiede inoltre se lo stanziamento riguardi soltanto i contratti delle amministrazioni statali oppure anche quelli delle altre amministrazioni.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene che le cifre illustrate dal sottosegretario Vegas non scontino il recupero dell'inflazione relativa al biennio 2002-2003. In ogni caso, anche ammettendo la correttezza dei calcoli effettuati dal Governo, i 56 milioni di euro stanziati dall'articolo 14 non consentono un aumento salariale oltre il 3,7 per cento. Chiede pertanto in che modo il Governo intenda assicurare le ulteriori risorse che si rendessero necessarie nel caso in cui le trattative in corso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri portassero ad un accordo per un incremento superiore a quello attualmente previsto dal Governo.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS risponde che, se gli accordi tra le parti dovessero prevedere aumenti superiori al 3,7 per cento, si renderà necessario reperire ulteriori risorse. Per quanto riguarda gli enti decentrati, fa presente come il sistema di finanziamento che li riguarda è basato sul principio della loro responsabilità nella gestione dei bilanci.

La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 14.38.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che si intendono respinti ai fini dell'esame in Assemblea gli emendamenti Russo Spena 14.21 e Sergio Rossi 14.31. Si intendono altresì respinti ai fini dell'esame in Assemblea gli emendamenti Peretti 14.53, Antonio Pepe 14.6 e Bressa 14.26.

 

Michele VENTURA (DS-U), intervenendo sugli emendamenti Molinari 14.23 e 14.24, ne raccomanda l'approvazione, ricordando le condizioni di difficoltà in cui operano le Forze armate e le Forze di polizia e sottolineando l'esiguità delle somme richieste a copertura degli oneri derivanti dai due emendamenti.

Lino DUILIO (MARGH-U), nell'associarsi a quanto osservato dal collega Ventura, sottolinea a suo volta l'importanza del comparto della sicurezza e l'esiguità delle cifre occorrenti per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che il comparto della sicurezza è già stato trattato con favore dal Governo, non solo in sede contrattuale ma anche con la revisione del meccanismo di progressione delle carriere.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che l'emendamento Molinari 14.24 configuri un atto dovuto, prevedendo il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che la revisione del meccanismo di progressione delle carriere è già stata definita: si stanno ancora quantificando i relativi oneri, mentre andrebbe attentamente valutato l'impatto dell'emendamento Molinari 14.24. Torna inoltre a sottolineare come al comparto della sicurezza, al quale il Governo annette particolare importanza, siano già state assegnate risorse ingenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molinari 14.23 e 14.24.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) illustra il suo emendamento 14.19, facendo presente che il comma 3 dell'articolo 14, parlando di «importo complessivo massimo», appare in contrasto con la disponibilità dichiarata dal sottosegretario Vegas ad un'eventuale revisione in aumento degli incrementi salariali per il pubblico impiego.

La Commissione respinge l'emendamento Russo Spena 14.19.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) chiede al Governo chiarimenti sulla congruità della copertura finanziaria prevista dall'emendamento della IV Commissione 14.61.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone l'accantonamento dell'emendamento della IV Commissione 14.61.

La Commissione concorda.

 

Sergio ROSSI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Pagliarini 14.34, di cui è cofirmatario, chiarisce che esso intende favorire una più efficiente distribuzione delle risorse umane sul territorio nazionale, prevedendo, in presenza di eccedenze di personale derivanti dal trasferimento di competenza, che le pubbliche amministrazioni attuino la mobilità obbligatoria nei confronti dei dipendenti in soprannumero. Insiste per la votazione dell'emendamento.

 

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che sarebbe utile un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Pagliarini 14.34.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) chiede come mai l'emendamento Pagliarini 14.34 non preveda una copertura finanziaria.

 

Sergio ROSSI (LNFP) osserva che l'emendamento non è oneroso perché per la mobilità obbligatoria non è prevista alcuna indennità di trasferimento.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) rileva che i dipendenti pubblici non sono «pacchi» e non possono essere trasferiti di peso.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U) ricorda che il federalismo fiscale è ancora alle prime battute ed un emendamento come quello in esame appare pertanto inopportuno.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) ricorda come il ministro per la funzione pubblica abbia dichiarato che l'istituto della mobilità incentivata non funziona perfettamente e che ci sono d'altra parte amministrazioni sotto organico, come le Agenzie delle entrate. Appare pertanto opportuna sulla questione degli scompensi di organico una riflessione più approfondita di quella proposta dall'emendamento Pagliarini 14.34, la cui formulazione è piuttosto rudimentale.

 

Giovanni MARRAS (FI) si associa a quanto osservato dal deputato Duilio, rilevando come l'emendamento appaia troppo vago e generico. Esprime inoltre dubbi in ordine alla sua ammissibilità.

 

Marino ZORZATO (FI) esprime una valutazione complessivamente favorevole sull'emendamento Pagliarini 14.34, ricordando come il trasferimento di competenze non porti automaticamente con sé il trasferimento di personale, di modo che, inevitabilmente, le burocrazie pubbliche crescono a dismisura.

 

Silvio LIOTTA (UDC) ritiene che il contenuto dell'emendamento Pagliarini 14.34 potrebbe più opportunamente essere trasfuso in un ordine del giorno o, in alternativa, il relatore potrebbe presentare un suo emendamento, che recepisca lo spirito dell'emendamento in esame formulandolo più opportunamente.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che l'emendamento Pagliarini 14.34 debba senz'altro ritenersi ammissibile, atteso che dall'istituto della mobilità discende un'economia per il bilancio.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) sottolinea come l'emendamento Pagliarini 14.34 non riguardi la mobilità in generale, bensì quella a seguito del trasferimento di competenze: in altre parole, se le regioni trasferiscono competenze alle province o ai comuni, si applica la mobilità obbligatoria prevista dall'emendamento. D'altra parte, l'emendamento potrebbe in qualche modo ritenersi «pleonastico», considerato che le normative che in passato hanno disposto trasferimenti di competenza hanno sempre trasferito anche il relativo personale, oltre che le risorse. In ogni caso, è certo che l'emendamento non ha effetti onerosi, posto che il trasferimento presuppone che nella pianta organica dell'amministrazione verso la quale il dipendente viene trasferito sia già previsto un posto.

 

Benito SAVO (FI), con riferimento all'intervento del deputato Guerzoni, ritiene che il trasferimento dei dipendenti pubblici non costituisca una violenza, dal momento che è ovvio e naturale che il dipendente segua la funzione trasferita.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), intervenendo sull'emendamento Pagliarini 14.34, ritiene che, in linea con quanto osservato dal deputato Boccia, tale proposta emendativa dovrebbe essere considerata inammissibile. Ritiene, altresì, che tale emendamento dovrebbe essere esaminato unitamente ad altre proposte emendative, di analogo contenuto; si tratta, infatti, di proposte aventi chiaro intento propagandistico contro l'amministrazione dello Stato e da considerare frutto di un'iniziativa politica personale.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) condivide l'opinione del deputato Russo Spena relativa al fatto che l'emendamento Pagliarini 14.34 sia da considerare alla stregua di una proposta bandiera.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che tutti gli emendamenti sono da considerare egualmente degni di attenzione e di esame da parte della Commissione. Senza volere assumere toni polemici, fa presente che a lungo, nel corso del dibattito in Commissione, è stata sostenuta l'eccessiva onerosità della riforma federale per poi giungere a posizioni radicalmente opposte basate sulla considerazione del carattere virtuoso del federalismo. Per quanto riguarda l'emendamento in esame, ritiene che esso, a fronte di dubbi sul versante del pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, abbia tuttavia il merito di proporre misure di razionalizzazione.

 

Sergio ROSSI (LNFP) rileva che, a seguito degli interventi di alcuni deputati della Commissione, sembra che la proposta emendativa in esame possa, in realtà, essere largamente condivisa quanto alle finalità e susciti critiche solo per gli aspetti di metodo. Ritiene pertanto che si possa accantonare l'emendamento a condizione che il Governo manifesti in modo esplicito le proprie posizioni sulle misure che incentivano la mobilità obbligatoria.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS dichiara la disponibilità del Governo rispetto all'ipotesi da ultimo prospettata dal deputato Rossi.

 

Gianfranco BLASI (FI) ricorda che i dipendenti pubblici, una volta inseriti nella pianta organica dell'amministrazione, hanno la possibilità, nel caso in cui la funzione loro affidata venga meno, di essere riconvertiti e, in alternativa, di essere collocati in ruoli in esubero dai quali poi possono essere avviati processi di mobilità. La proposta dell'emendamento Pagliarini 14.34 realizza la procedura testé descritta come modalità obbligatoria.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, sottolinea che la procedura descritta dal deputato Blasi è da ritenere responsabile dei preoccupanti dati, diffusi dalla Corte dei Conti che riguardano l'aumento della spesa per il personale della pubblica amministrazione e che devono suscitare allarme soprattutto se valutati nella prospettiva delle generazioni future.

 

Michele VENTURA (DS-U) rileva che l'impressione che si ricava dai dati e dal dibattito in corso è che in questi ultimi anni la spesa corrente per il personale della pubblica amministrazione si sia sottratta sempre più ai meccanismi di controllo. I dati, infatti, confermano un'impennata delle spese negli ultimi tre anni. Ritiene pertanto che il Governo a questo punto disponga di tutti gli elementi utili per predisporre un programma di riforma della pubblica amministrazione, mentre le misure che si intendono proporre con gli emendamenti in esame determineranno una ulteriore crescita esponenziale dei costi. Si tratta di un tema su cui l'opposizione ha presentato proprie precise proposte nella piena consapevolezza che si tratta di questioni di difficile soluzione, sulle quali sarebbe auspicabile che il confronto parlamentare potesse disporre di un quadro istruttorio approfondito.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS invita al ritiro dell'emendamento Pagliarini 14.34; in caso contrario, poiché la formulazione si presta ad interpretazioni ambigue, chiede che l'emendamento Pagliarini 14.34 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea. In generale, osserva che la materia rappresenta un nervo scoperto, considerato che anche Governi precedenti avevano avviato programmi volti ad incentivare il ricorso alla mobilità. Osserva, altresì, che i funzionari pubblici sono titolari di situazioni giuridiche soggettive che devono essere tutelate e che non è possibile impostare rapporti di lavoro sulla base di criteri di obbligo e di coazione alla prestazione professionale. Ribadisce, infine, che il Governo sostiene un orientamento favorevole alla mobilità volontaria o concordata.

 

Silvio LIOTTA (UDC) rileva che l'emendamento in esame evidenzia un problema particolarmente sentito. Ricorda, a titolo di esempio, le recenti norme che hanno disposto il trasferimento ai comuni delle funzioni dei catasti e che non sono state pienamente applicate proprio per le difficoltà di trasferimento del personale. Sottolinea l'opportunità che il Governo esprima in modo esplicito il proprio impegno su questo tema.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'emendamento Pagliarini 14.34 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) illustra i contenuti del suo emendamento 14.17, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Russo Spena 14.17.

 

Sergio ROSSI (LNFP), illustrando il suo emendamento 14.32., ricorda che nel nostro Paese l'organico della pubblica amministrazione è di dimensioni eccessive rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. Occorre, pertanto, adeguare la situazione del nostro paese agli standard europei, realizzando riduzioni di spesa e diminuendo conseguentemente la pressione fiscale. Raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 14.32.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita al ritiro dell'emendamento Sergio Rossi 14.32, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Sergio ROSSI (LNFP) chiede l'accantonamento dei propri emendamenti 14.32 e 14.33.

La Commissione concorda, accantonando gli emendamenti 14.32 e 14.33.

 

Antonio LEONE (FI) illustra il proprio emendamento 14.39, del quale auspica l'approvazione.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 riguarda assunzioni in deroga diverse da quelle previste dall'emendamento Antonio Leone 14.39, per il quale si rimette alla Commissione.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, si rimette alla Commissione per l'emendamento Antonio Leone 14.39.

La Commissione approva l'emendamento Antonio Leone 14.39.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'articolo aggiuntivo Capitelli 14.015, nonché gli emendamenti Russo Spena 15.95, 15.59 e 15.96, Peretti 15.74, Russo Spena 15.91 e Dario Galli 15.32 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) illustra i contenuti dell'emendamento Ruggeri 15.31, in base al quale le limitazioni previste al comma 1 dell'articolo 15 non trovano applicazione nei confronti del personale della polizia penitenziaria, considerate le condizioni di particolare disagio in cui versano le carceri.

La Commissione respinge l'emendamento Ruggeri 15.31.

Silvio LIOTTA (UDC) illustra le finalità del suo emendamento 15.77., ricordando come sia stato avviato da alcuni anni un percorso virtuoso che ha consentito di ridurre notevolmente, nel corso di tre anni, il numero dei lavoratori precari presso l'amministrazione del comune di Palermo, risultando pertanto progressivamente inferiori le relative esigenze finanziarie. Consegna agli atti della Commissione una documentazione relative alla positiva evoluzione di tale vicenda.

 

Michele VENTURA (DS-U) fa presente che il proprio gruppo ha presentato proposte emendative di tenore analogo a quello dell'emendamento Lotta 15.77, relativamente alla situazione di Palermo e di Napoli. Condividendo le considerazioni del deputato Lotta, sottolinea che si tratta di esperienze in via di esaurimento, sulle quali le amministrazioni comunali hanno assunto un impegno specifico da portare a termine entro il 2006. Evidenzia pertanto l'opportunità di accantonare il complesso delle proposte di modifica relative ai lavoratori precari di Palermo e di Napoli.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) condivide i contenuti dell'emendamento 15.77 Liotta in quanto cerca di risolvere una situazione difficile a fronte della quale il Governo, a suo avviso, non ha mostrato la dovuta attenzione. Segnala, inoltre, che l'esperienza dei lavoratori socialmente utili è stata positiva soprattutto per quanto concerne l'utilizzo di questi lavoratori in alcuni comparti quali la scuola, il verde pubblico. È favorevole quindi all'emendamento 15.77, ma ritiene che possa essere svolta un'unica discussione congiuntamente con altre proposte emendative, che trattano analoga questione.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) ritiene che è necessario trovare una soluzione definitiva alla questione dei lavoratori socialmente utili, che si trascina ormai da anni. È dell'avviso che al problema debba essere dedicata una specifica e organica discussione e, pertanto, chiede che l'emendamento 15.77 venga discusso unitamente ad altre proposte emendative del medesimo tenore. Ricorda, ad esempio, che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento a firma del collega Burtone, che tratta della medesima questione.

 

Benito PAOLONE (AN) esprime apprezzamento per la proposta emendativa del collega Liotta, del quale conosce altresì l'impegno personale nella sua esperienza di amministratore locale al comune di Palermo. Ritiene che l'emendamento in esame risolva un grave problema di carattere sociale e che non possano essere abbandonati a sé stessi gli enti locali che si sono impegnati in questi interventi.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), pur non volendo entrare nel merito dell'emendamento 15.77 Liotta, ritiene che negli ultimi anni si sia attivato un circolo virtuoso teso a risolvere la situazione dei lavoratori socialmente utili tant'è che la cifra stanziata si è progressivamente ridotta dagli 80 milioni di euro stanziati due anni fa ai 58 milioni proposti in questa legge finanziaria.

 

Gioacchino ALFANO (FI) chiede l'avviso del Governo in ordine alla questione dei lavoratori socialmente utili di Napoli oggetto di altre proposte emendative.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che l'argomento è di un certo rilievo, ma ha un impatto finanziario quantificabile in circa 150 milioni di euro. A suo avviso, è necessario valutare le due fattispecie di Napoli e di Palermo rinviandone la discussione all'esame in Assemblea.

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, condivide quanto affermato dal rappresentante del Governo.

 

Silvio LIOTTA (UDC) ricorda che l'anno scorso la stessa questione dei lavoratori socialmente utili è stata affrontata e risolta in prima lettura nel corso dell'esame in Commissione bilancio del Senato.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricorda invece che la questione è stata affrontata nel corso dell'esame in Assemblea in seconda lettura.

 

Silvio LIOTTA (UDC) segnala che si trattava dell'emendamento Schifani - Vizzini approvato in prima lettura nel corso dell'esame in Commissione al Senato, che confluì poi in uno dei maximendamenti proposti dal Governo in occasione della posizione della questione di fiducia. Insiste quindi per la votazione del suo emendamento 15.77.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, non esclude che possano essere discusse congiuntamente le proposte emendative concernenti i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo. Chiede, al riguardo, l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che debba essere attentamente valutato l'impatto degli emendamenti in questione prima dell'esame in Assemblea.

 

Silvio LIOTTA (UDC) ritiene invece che gli emendamenti debbano essere esaminati entro la giornata di domani e che non possa esserne rinviato l'esame in Assemblea. La questione è delicata e la sua mancata soluzione causerebbe problemi di carattere sociale non trascurabili in quanto i contratti dei lavoratori socialmente utili sono in scadenza il 1o gennaio 2005.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che si debbano attendere le valutazioni del Governo prima dell'esame in Commissione dell'emendamento Liotta 15.77 e delle altre proposte emendative di analogo contenuto. Gli emendamenti sulla materia si intendono, pertanto, accantonati.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) illustra il suo emendamento 15.60 precisando che si tratta di una proposta finalizzata a sostenere la ricerca e lo sviluppo scientifico. La proposta emendativa è finalizzata a cofinanziare 2 mila nuovi contratti di ricerca nel comparto universitario. Si tratta, a suo avviso, di una questione che non può essere sottovalutata e che deve essere affrontata dal Governo.

 

Michele VENTURA (DS-U) fa presente che l'emendamento Russo Spena 15.60 rientra nell'ampio novero di proposte che cercano di affrontare i problemi del mondo della ricerca e dell'università. Al riguardo, ricorda l'audizione della conferenza dei rettori italiani che si è svolta nell'ambito dell'esame preliminare dei documenti di bilancio. Segnala, inoltre, che si tratta di un intervento straordinario per giovani ricercatori, di una questione degna di attenzione degna da qualificare.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) ritiene che l'emendamento Russo Spena 15.60 possa essere approvato in quanto si tratta di un cofinanziamento e non di una spesa rilevante.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che la ricerca rappresenta una questione di carattere prioritario nell'agenda del Governo, ma che tale questione non si risolvere nella ricerca di posti di lavoro. Fa presente che gli interventi nel settore della ricerca troveranno apposita collocazione nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria o in altri provvedimenti che verranno approvati prossimamente.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Russo Spena 15.60, Russo Spena 15.88, Russo Spena 15.82 e Russo Spena 15.83.

 

Alberto GIORGETTI (AN) illustra il suo emendamento 15.7 precisando che si tratta di una proposta finalizzata ad estendere le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 15 anche al CNIPA in quanto si intende rilanciare anche progetti di innovazione tecnologica e di informatizzazione nella pubblica amministrazione.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette all'apprezzamento della Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 15.7 e gli identici emendamenti Bianchi Clerici 15.52 e Antonio Leone 15.51.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che si intendono respinti ai fini dell'esame in Assemblea gli emendamenti Grignaffini 15.53 e Angelino Alfano 15.79. Comunica altresì che sono stati presentati i subemendamenti Ercole 0.15.106.1 e Mazzuca Poggiolini 0.15.106.2 all'emendamento del Governo 15.106.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento 15.106 del Governo.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 15.106 del Governo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ercole 0.15.106.1 e Mazzuca Poggiolini 0.15.106.2.

La Commissione approva l'emendamento 15.106 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la seduta di domani inizierà alle ore 10 e che saranno posti in votazione gli articoli dal 16 al 31. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

 

La seduta termina alle 00.45 del 29 ottobre 2004.


 


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.106 DEL GOVERNO

 


Sopprimere le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

0. 15. 106. 1.Ercole, Sergio Rossi.

 

Dopo le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sono inserite le seguenti: l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

0. 15. 106. 2. Mazzuca Poggiolini.

 

All'articolo 15, comma 7, dopo le parole: l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), sono inserite le seguenti: gli istituti Zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),.

15. 106.Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 26.116 del Relatore

 

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, sono adeguatamente considerati, a qualsiasi fine, gli oneri derivanti per la proprietà edilizia dalla contribuzione ai Consorzi di bonifica e dal pagamento del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

0. 26. 116. 1.Armani.

 

Al comma 1, le parole: destinati ad uso abitativo sono sostituite dalle seguenti: a qualsiasi uso destinati.

0. 26. 116. 2.Armani.

 

Al comma 1, dopo le parole: regime assicurativo, è inserita la seguente: volontario.

0. 26. 116. 3.Armani.

 

Al comma 1, dopo le parole: regime assicurativo, è inserita la seguente: volontario.

0. 26. 116. 3.Armani.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio non è stata corrisposta interamente l'oblazione e gli oneri accessori;

0. 26. 116. 4.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, dopo le parole: favorire l'avvio di un regime assicurativo inserire le seguenti: volontario.

0. 26. 116. 5.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) correlazione dell'intervento del Fondo all'entità del danno subito dai fabbricati e alle caratteristiche di catastrofalità stabilite per le tipologie di calamità naturali sulla base di proposte formulate dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

0. 26. 116. 6.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) correlazione dell'intervento del Fondo al reddito medio di ciascuna regione;

0. 26. 116. 7.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei casi di esclusione o riduzione dell'intervento del Fondo, secondo l'entità del danno e indipendentemente dal reddito delle persone giuridiche o delle persone fisiche interessate dalla calamità naturale;

0. 26. 116. 8.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari, con le seguenti: previo parere vincolante della Commissione bicamerale di cui al comma 1-bis da esprimere in 90 giorni, sentiti.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1 è istituita una Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori designati, rispettivamente, dal presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando altresì la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il Presidente, formano l'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

0. 26. 116. 9.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti commissioni parlamentari, con le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere in 30 giorni, sentiti.

0. 26. 116. 10.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 sono sostituiti dal seguente:

1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati destinati ad uso abitativo, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP s.p.a. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono nei successivi trenta giorni, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure, anche di natura fiscale, che potranno essere concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per favorire lo sviluppo delle coperture assicurative in questione.

26. 116. Il Relatore.



ALLEGATO 2

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI ESAMINATI

 

 


ART. 1.

 

Al comma 1, sostituire le cifre: 50.000 milioni con: 48.780 milioni e: 245.000 milioni con: 243.780 milioni;

 

al comma 2 sostituire le cifre: 41.000 milioni con: 39.844 milioni, 24.500 milioni con: 23.318 milioni, 235.000 milioni con: 233.844 milioni e: 210.000 milioni con: 208.818 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: - 500;

2006: - 1.000;

2007: - 2.000.

Ministero del lavoro:

2005: - 743.700;

2006: - 748.900;

2007: - 751.900.

Ministero degli affari esteri:

2005: - 166.856;

2006: - 189.681;

2007: - 196.095.

Ministero dell'istruzione:

2005: - 450;

2006: - 434 ;

2007: - 9.434.

Ministero dell'interno:

2005: - 208.500;

2006: - 113.000;

2007: - 120.000.

Ministero dell'ambiente:

2005: - 1.493;

2006: - 6.693;

2007: - 6.693.

Ministero delle infrastrutture:

2005: - 750;

2006: 0;

2007: 0.

Ministero della difesa:

2005: - 417;

2006: - 417;

2007: - 417.

Ministero delle politiche agricole:

2005: - 21.800;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: - 1.303;

2006: - 803;

2007: - 65.

Ministero della salute:

2005: - 75.138;

2006: - 75.529;

2007: - 75.529.

Totale tabella A:

2005: - 1.220.907;

2006: - 1.156.457;

2007: - 1.182.133.

1. 1. Boccia.

 

All'articolo 1, comma 1, sostituire le cifre: 50.000 milioni con: 48.138 milioni e: 245.000 milioni con: 244.138 milioni;

 

al comma 2 sostituire le cifre: 41.000 milioni con: 40.307 milioni, 24.500 milioni con: 23.999 milioni, 235.000 milioni con: 234.307 milioni e: 210.000 milioni con: 209.499 milioni.

Conseguentemente, alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: - 748.418;

2006: - 609.018;

2007: - 438.948.

Ministero della giustizia:

2005: - 10.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

Ministero degli affari esteri:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

Ministero dell'istruzione:

2005: - 2.500;

2006: 0;

2007: 0.

Ministero dell'ambiente:

2005: - 1.954;

2006: 0;

2007: 0.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: - 24.605;

2006: - 39.155;

2007: - 18.000.

Ministero della salute:

2005: - 50.000;

2006: 0;

2007: 0.

Totale tabella B:

2005: - 862.477;

2006: - 693.173;

2007: - 501.948.

1. 4. Boccia.

 

ART. 5.

 

Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inserite le seguenti: gli enti del sistema camerale.

5. 6. Peretti, Liotta, Romano.

 

ART. 7.

 

All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: Agli enti indicati negli articoli 3, 6 e 22, sono sostituite con le parole: Agli enti indicati negli articoli 6 e 22.

7. 5. Il Governo.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 4,5 e 2, rispettivamente con le altre: 7 e 7.

Conseguentemente all'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizioni si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica ammini­strazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamento per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

7. 2. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, e aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno 2006;

b) al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2005 con le seguenti: entro il 31 luglio 2006;

c) al comma 2, sostituire le parole: anno 2004» con le seguenti: anno 2005»;

d) al comma 2, dopo la parola: soppresso aggiungere le seguenti: a decorrere dal 2006;

e) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2 dopo le parole «Per l'anno 2004» sono aggiunte le seguenti «e per l'anno 2005»; dopo la parola «rideterminate,» è aggiunto «rispettivamente,» e dopo le parole «entro l'11 agosto 2004» sono aggiunte le seguenti «ed entro l'11 agosto 2005»;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;

 

all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: periodo 2001-2004 sono sostituite dalle seguenti: periodo 2001-2005.

8. 127. Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Soro, Squeglia, Giacco, Bielli.

 

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è abrogato.

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i Soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fattirato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 cd il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEV. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera e), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dlcembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: « 47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b) comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma dell'artico1o 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnelaata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

8. 50. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole: anno 2004 con le altre: anno 2005 al comma 2, dopo le parole: legge 28 dicembre 2001, n.448 aggiungere le altre: Le risorse trasferite alle Regioni per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono incrementate di 474,443 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di strutture da adibire a nidi d'infanzia e per la copertura degli oneri di gestione nell'avvio dell'attività di nidi d'infanzia».

al comma 2, dopo la parola: soppresso aggiungere le altre: a decorrere dal 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

E, conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. 107. Capitelli, Zanotti, Magnolfi, Turco, Gracco, Pisa, Bolognesi, Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000.

8. 25. Saglia.

 

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, alla comma 1 dell'articolo 6, del D.Lgs. 18 Febbraio 2000, n. 56, le parole «a decorrere dall'1 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal primo gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17 sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

8. 94. Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del D.Lgs. 18.2.2000 n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo gennaio 2006».

8. 130. Tarantino.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni ed i comuni e le province che deliberano maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'aliquota dell'IRPEF possono, per l'anno nel quale si applica l'aliquota maggiorata, incrementare le proprie spese relative ad incarichi di consulenza, pubblicazioni, pubblicità ed attività di rappresentanza in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno precedente.

8. 23. Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

 

Dopo il comma 5, sono introdotti i seguenti:

5-bis. Nell'ambito della potestà legislativa in materia di industria, di cui all'articolo 4, comma 1, numero 6, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di favorire la crescita degli investimenti del sistema produttivo regionale nel campo della innovazione e della ricerca e contrastare la cessazione delle attività industriali localizzate nella regione, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a disciplinare con propria legge la riduzione della aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, e la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) a decorrere dal periodo di imposta in atto al 10 gennaio 2005 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di due punti percentuali, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in favore dei soggetti passivi di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

b) le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera a) possono cumularsi con quelle disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della Regione;

c) a decorrere dal periodo di imposta in atto al 10 gennaio 2005 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di otto punti percentuali, l'aliquota commisurata al reddito complessivo netto dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

d) la riduzione di aliquota di cui alla lettera c) si applica alla determinazione dell'imposta per la quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia la compartecipazione ai proventi riscossi nel territorio della regione stessa nella misura stabilita dall'articolo 49, primo comma, numero 2) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito di impresa, sono dettate le disposizioni attuative della medesima legge in ordine alla determinazione dei soggetti beneficiari e alla determinazione della base imponibile alla quale si applica la riduzione dell'aliquota;

e) le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera c) si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della Regione;

5-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario entro il quale divengono efficaci le riduzioni di imposta di cui alla lettera a) del comma 5, le anticipazioni mensili erogate alla regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero del dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono diminuite, d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, di un ammontare proporzionale alle riduzioni di gettito conseguenti alla riduzione dell'aliquota.

5-quater. I trasferimenti statali spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli-Venezìa Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza della riduzione di aliquota stabilita dalla legge regionale di cui al comma 5-bis, lettera c). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 5-bis, lettera c), sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

5-quinquies. Sono autorizzate le compensazioni in corso di esercizio a valere sulle somme dovute dall'Erario alla Regione Friuli-Venezia Giulia a qualsiasi titolo e, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli esercizi successivi.

8. 24. Romoli, Saro. Lenna, Collavini.

 

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.

8. 15. Scherini.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 35.000.

8. 112. Patria.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

8. 113. Patria.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero del l'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

8. 114. Patria.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005».

8. 141. Il Governo.

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

7-bis. L'articolo 3, comma 1, punto a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l'articolo 2 comma 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota e dell'imposta regionale sulle attività produttive si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo (provvedimento amministrativo) e non per quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.

8. 19. Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli enti locali che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1o gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura dell'1 per cento annuo».

8. 20. Gioacchino Alfano.

 

Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente:

7-quater. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, deI decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'Economia legge 468/1978 articolo 9-ter modificare gli importi come segue:

2005 - 50 milioni.

8. 43. Cusumano, Mastella, Accquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis Nel comma 10 dell'articolo 10 del Decreto-legge 18/01/1993 n.8 le parole lire 50.000 e lire 150.000 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti da Euro 51,65 e Euro 516,46.

8. 48. Bianchi Clerici.

 

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. In attuazione dell'articolo 4, comma 2 del Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per il rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in vigore fino al 3 1.12 2003. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7-ter. Il fondo è finanziato con l'aumento del gettito tributario statale, determinato dall'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. 53. Lusetti, Fioroni, Stradiotto.

Aggiungere il seguente comma:

7-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

8. 58. Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Duilio, Morgando, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, De Bono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana.

 

Aggiungere il seguente comma:

7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

8. 59. Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Duilio, Morgando, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, De Bono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

8. 60. Duilio, Morgando, Fioroni, Lusetti, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Reduzzi, Molinari, Meduri, Carbonella. Fanfani, Del Bosco, Realacci, Ruta, Milana.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

8. 65. Ruggeri.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine della restituzione alle province del mancato incasso dell'imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata pe ril 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A rubrica Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: - 50.000.

8. 67. Ruggeri.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

9. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1o dicembre 2001.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 114.930.

8. 70. Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intennediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso.

7-ter. il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

7-quater. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

7-quinquies. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

8. 81. Buemi, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

 

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

8. Per l'anno 2005 ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

8. 86. Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

8. Il periodo transitorio previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è prorogato fino alla data di approvazione della legge di recepimento dell'articolo 119, comma 3, della Costituzione relativo al «fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Detto fondo perequativo è comunque calcolato in funzione della spesa storica al 31 dicembre 2000 delle singole Regioni.

Conseguentemente, alla Tabella C (articolo 37) al titolo Ministero dell'economia e delle finanze» alla voce D.Lgs. 300/99 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

8. 90. Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minnniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, de Luca, De Simone, Diana, Bielli.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

8. 103. Agostini, Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena, Titti De Simone, Bielli.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1o gennaio 2006.

8. 122. Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del Dlgs n. 344 del 12.12.2003, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

Conseguentemente alla Tab. A - Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

8. 128. Manzini.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per il potenziamento dei servizi e la valorizzazione del territorio, i comuni ad economia prevalentemente turistica possono deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno sino al limite di euro 2 giornalieri per persona, calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive. La deliberazione comunale determina le modalità di applicazione e di versamento del contributo e può altresì stabilire aliquote differenziate a seconda della categoria della struttura ricettiva.

8. 133. Marinello, Alfano, Scalia.

 

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Per l'anno 2005 alle unioni di comuni è attribuito un contributo di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000.

8. 134. Zorzato, Milanato, Ferro, Fratta Pasini, Campa, Alberto Giorgetti, Peretti, Orsini, Zanetti.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 3 della legge 350/2003 sopprimere il secondo periodo del comma 51.

8. 142. Gioacchino Alfano.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. In attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia dì struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma I del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

8. 02. Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni).

Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1o gennaio 2006.

8. 04. Blasi, Giudice, Savo, Verro.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2006.

8. 06. Giudice.

 

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Nel rispetto delle norme sull'indebitamento degli enti locali, le somme derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per il finanziamento o il cofinanziamento degli incentivi in favore dell'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, destinati ai giovani residenti nel territorio dell'ente locale richiedente, secondo le modalità e le procedure ivi previste. Con apposite convenzioni tra ente locale, o associazione di enti locali, e Sviluppo Italia S.p.a., sono concordate le attività di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n 165 del 2000, in materia di selezione ed assistenza tecnica dei progetti, nonché eventualmente di riparto degli oneri.

9. 1. Carlucci, Lazzari, Leccisi, Licastro, Antonio Barbieri, Dell'Anna.

 

All'articolo 10, comma 1 sopprimere le seguenti parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, nella tabella B richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

10. 3. Zeller, Detomas, Brugger, Widmann.

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che non potranno in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento.

10. 7. Il Governo.

 

Al comma 1, sostituire le parole: un punto con le altre: 0,50 di punto.

Conseguentemente articolo aggiuntivo:

Art. 37-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

Conseguentemente:

All'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quei finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29.

10. 2. Russo Spena, Giordano.

 

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, nella tabella B richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

11. 3. Zeller, Detomas, Collè, Brugger, Widmann.

 

Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

11. 2. La XIII Commissione.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, nonché le parole: ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12. 1. Russo Spena, Giordano.

 

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, sono aggiunte le seguenti: e l'Unioncamere; e dopo le parole: tre università, sono inserite le seguenti: tre camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura.

12. 10. Angelino Alfano.

 

Al comma 1, dopo le parole: legge 27 dicembre 2002 n. 289, aggiungere le seguenti: La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamente netto.

12. 8. Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1-bis. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi di personale addetto all' attività produttiva devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte, ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure di organizzazione e funzionamento. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. 01. Antonio Leone.

 

Al comma 1, dopo le parole: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, sono aggiunte le seguenti: , nonché ai fondi mutualistici di cui all'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

13. 26. Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 1, dopo le parole: degli anni 2005 e 2006, sostituire sino alla fine del comma con le seguenti parole: Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

2. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui alla precedente lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

13. 19. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Oliverio.

 

Al comma 1 dopo le parole: anni 2005 e 2006, sostituire le restanti parole con le seguenti: Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

2. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui alla precedente lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza Stato - Regioni, emanerà un decreto ministeriale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, contenente i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

13. 28. Peretti, Liotta, Romano.

 

Aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: Non potranno essere oggetto di interventi agevolativi i contratti assicurativi collegati a polizze integrative a copertura delle soglie di danno previste in conformità con quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

13. 2. Canelli, Amoruso, Patarino.

 

Al comma 3, dopo le parole: euro 50 milioni, aggiungere le seguenti: di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

* 13. 3. La XIII Commissione.

 

Al comma 3 dopo le parole: euro 50 milioni aggiungere le parole: di cui 5 milioni di euro per gli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

13. 27. Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stabilite in misure gradualmente ridotta di 1/3 per ciascun anno.

All'onere derivante pari a:

2005: - 30.000;

2006: - 15.000.

Si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile come determinato ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

13. 32. Rava, Rossiello, Oliverio, Nicola Rossi, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Finocchiaro, Lumia, Burtone.

 

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per fronteggiare gravi crisi di mercato nel settore ortofrutticolo).

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a dichiarare lo stato di grave crisi di mercato per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, per i quali il prezzo medio unitario alla produzione praticato nei sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

2. A favore degli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui produzioni risultano colpite dalla grave crisi di mercato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del suddetto articolo 5 è determinato nella misura dell' 80 per cento e la percentuale dell'esonero parziale del pagamento dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 è fissata nella misura del 50 per cento.

13. 02. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge i agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «relativamente» a «precedente».

14. 38. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

 

Al comma 1, sostituire la parola: 56 con la parola: 150.

Conseguentemente a decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

14. 21. Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

 

Al comma 1, sostituire la parola: 56 con la seguente: 28.

E conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 22 milioni di euro e 20 milioni di euro rispettivamente con le seguenti: 11 milioni di euro e 8 milioni di euro.

Al comma 4, sostituire le parole: n. 350 con le seguenti: n. 350, nel limite massimo di 32 milioni di euro.

14. 31. Sergio Rossi, Pagliarini.

 

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: di cui 17 milioni di euro per l'anno 2005, da destinare alla separata area contrattuale della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. 53. Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1. Per favorire l'istituzione dell'area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

14. 6. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

 

Al comma 2, le parole: di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni sono sostituite con le seguenti: di 425 milioni di euro, di cui 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 903 milioni.

14. 26. Bressa, Molinari.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle Forze Armate e delle Forze di polizia del comparto della sicurezza della difesa.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre del 2 per cento gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.

14. 23. Molinari, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori risorse, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per definire in sede di contraffazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre del 4 per cento gli accantonamenti relativi a tutti ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.

14. 24. Molinari, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Tanoni, Santino Loddo, Papini.

 

Al comma 3, sostituire le parole: importo complessivo massimo, con le seguenti: il 50 per cento dell'importo.

Conseguentemente....

A partire dal 1.1.2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressive sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

14. 19. Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

14. 61. La IV Commissione.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A partire dall'anno 2005, al fine di favorire una più efficiente ed economica redistribuzione delle risorse umane ed evitare il persistere di squilibri di organico nell'ambito del territorio nazionale, si prevede, in presenza di eccedenze di personale derivanti dal trasferimento di competenze, che le Pubbliche Amministrazioni attuino la mobilità obbligatoria nei confronti dei dipendenti che si vengano a trovare in condizioni di soprannumero.

14. 34. Pagliarini, Sergio Rossi.

 

Al comma 5, sostituire le parole da: ove siano fino alla fine del comma, con le seguenti: in conseguenza della contrattazione nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizioni si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

14. 17. Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

14. 32. Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

14. 33. Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 concernente le piante organiche degli enti di ricerca si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003.

14. 39. Antonio Leone

 

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. In relazione alle esigenze determinate dal processo di perequazione dei trattamenti economici della Dirigenza Scolastica, le risorse integrative per il Contratto della V Area Dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'Economia delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100 milioni;

2006: - 100 milioni;

2007: - 100 milioni.

E, conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 015. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente articolo aggiuntivo:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facolta di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

15. 95. Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

 

Sostituire all'articolo 15 con il seguente: Art. 15. Dal 1.1.2005 sono autorizzate le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27.12.2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36-bis, aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 36-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

15. 59. Russo Spena, Agostini, Duilio, Villetti, Morgando, Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Sostituire l'articolo 15 con il seguente: Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2005 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonché al soddisfacimento dì maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 1o marzo 2004. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1o gennaio 2004, è estesa a tutto il personale del comparto Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente Articoli aggiuntivi:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facolta di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma I non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

15. 96. Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole possono avvalersi di personale a tempo determinato inserire le parole: e con contratto di somministrazione a tempo determinato.

15. 74. Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 1, sopprimere il penultimo periodo.

Conseguentemente articolo aggiuntivo:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facolta di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

15. 91. Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo e aggiungere, in fine, il seguente: Le proroghe di cui al presente comma non si applicano al Corpo Forestale dello Stato, nonché al T.A.R. e al Consiglio di Stato.

15. 32. Dario Galli, Sergio Rossi.

 

Al comma 1, infine aggiungere il seguente capoverso: Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

15. 31. Ruggeri, Ladu, Fanfani, Mantini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, nella tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 58.000.

15. 77. Liotta, Romano, Giudice, Cammarata.

 

Al comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.

2-ter. Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione.

 

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli Affari esteri:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

Ministero dell'Interno:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

15. 60. Russo Spena, Ventura, Morgando, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il comma 2-bis.

«2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005 ha immediata applicazione per tutti gli aventi diritto l'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999».

Conseguentemente articolo aggiuntivo:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facolta di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

15. 88. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Guerzoni, Innocenti, Villetti, Buemi, Intini.

 

Dopo il comma 5 inserire il comma 5-bis.

«5-bis. A partire dal 1o gennaio 2005 in deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3ter, della legge 27 febbraio 1997 n. 449, e successive modificazioni.»

Conseguentemente articoli aggiuntivi:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma I non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

15. 82. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Pistone, Grandi, Cennamo, Villetti, Buemi, Intimi.

 

Dopo il comma 5 inserire il comma 5-bis.

5-bis. Al fine di consentire agli Enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel limite massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Conseguentemente articoli aggiuntivi:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facolta di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma I non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

15. 83. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Villetti, Buemi, Intini, Pistone, Sgobio, Cento, Benvenuto, Nannicini.

 

Al comma 7, dopo la parola (ENEA) sono inserite le seguenti: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), e dopo le parole per l'attuazione di progetti di ricerca sono inserite le seguenti: e di innovazione tecnologica.

15. 7. Alberto Giorgetti.

 

Al comma 7 dopo la parola ENEA inserire le seguenti: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), e dopo le parole per l'attuazione di progetti di ricerca inserire le seguenti: e di innovazione tecnologica.

15. 52. Bianchi Clerici.

 

Al comma 7, dopo la parola (ENEA), sono inserite le seguenti: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA,), e dopo le parole per l'attuazione di progetti di ricerca sono inserite le seguenti parole: e di innovazione tecnologica.

15. 51. Antonio Leone.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria relativa agli incrementi di retribuzione determinati per legge o per contratto del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle università, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato rispetto all'anno precedente in misura percentuale pari all'incremento del prodotto interno lordo a valori nominali, come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento nell'anno precedente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

15. 53. Grignaffini, Ventura.

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le Camere di commercio e l'Unioncamere effettuano assunzioni a tempo indeterminato per il 2005 tenendo conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale di cui all'articolo 39, comma 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I criteri e le modalità di attuazione, previa definizione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle Camere stesse, saranno stabiliti dall'Unioncamere, d'intesa con il Ministero delle Attività produttive, il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'Economia.

Le Camere di commercio e l'Unioncamere possono avvalersi di personale a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative, secondo i criteri di cui al comma precedente.»

15. 79. Angelino Alfano.

 

Sopprimere le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

0.15. 106. 1. Ercole, Sergio Rossi

 

Dopo le parole l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sono inserite le seguenti: l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazone e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

0.15. 106. 2. Mazzuca Poggiolini

 

All'articolo 15, comma 7, dopo le parole: l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)», sono inserite le seguenti: «gli istituti Zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),.

15. 106. Il Governo.



ALLEGATO 3

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI

 


ART. 7.

 

All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: Agli enti indicati negli articoli 3, 6 e 22, sono sostituite con le parole: Agli enti indicati negli articoli 6 e 22.

7. 5. Il Governo.

 

ART. 8.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

8. 141. Il Governo.

 

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

7-bis. L'articolo 3, comma 1, punto a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l'articolo 2 comma 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota e dell'imposta regionale sulle attività produttive si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo (provvedimento amministrativo) e non per quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.

8. 19.Alberto Giorgetti.

 

ART. 10.

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che non potranno in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento.

10. 7.Il Governo.

 

ART. 12.

 

Al comma 1, dopo le parole: legge 27 dicembre 2002 n. 289, aggiungere le seguenti: La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamente netto.

12. 8. Peretti, Liotta, Romano.

 

ART. 13.

 

Al comma 3, dopo le parole: euro 50 milioni, aggiungere le seguenti: di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

*13. 3. La XIII Commissione.

 

ART. 14.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 concernente le piante organiche degli enti di ricerca si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003.

14. 39.Antonio Leone.

 

ART. 15.

 

Al comma 7, dopo la parola (ENEA) sono inserite le seguenti: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica ammini­strazione (CNIPA), e dopo le parole per l'attuazione di progetti di ricerca sono inserite le seguenti: e di innovazione tecnologica.

15. 7.Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 15, comma 7, dopo le parole: l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), sono inserite le seguenti: gli istituti Zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),.

15. 106. Il Governo.


 



ALLEGATO 4

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

 


All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

 

al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto agli articoli aggiuntivi;

 

dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni, comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti»;

 

sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale e del 10 per cento per gli altri enti»;

 

al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera: «d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile»;

 

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dalle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali con le seguenti: dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e di partecipazioni, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità;

 

dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo»;

«4-ter L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

«4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento»;

 

dopo il comma 5 inserire il seguente comma: «5-bis. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni»;

b) al comma 4 sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni»;

 

dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti commi:

«13-bis. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza cono gli obiettivi di finanza pubblica predetti».

«13-ter. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo».

 

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti commi:

«14-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «nuovi mutui» aggiungere le seguenti «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

«14-ter. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-bis del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2007;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.»

«14-quater. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, le parole «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «euro 51,56» e «euro 516,46».

«14-quinquies. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo».

Conseguentemente alla Tab. A - Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

6. 175. Il Relatore.

 

All'articolo 6, commi 1, 3 lettera b), 5 e 13 sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: le province di Trento e Bolzano.

6. 176. Il Relatore.



ALLEGATO 5

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI RIFORMULATI

 


Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di séguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1a. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

1b. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1c. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

1d. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

1e. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

1f. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici dei costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

1g. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

1h. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1i. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

1j. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997.

1l. Per i soggetti di cui ai commi 1i e 1j sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

1m. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

1n. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1b ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

1o. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1p. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

1q. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 1c, 1d, 1e, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

1r. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

1s. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1r prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

1t. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

1u. Il contributo versato ai sensi dei commi 1q, 1r, 1s e 1t, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

1v. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

1w. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e delta natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

1z. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolò 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1f, 1g, del presente articolo.

1aa. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

1ab. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattére non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, è successive modificazioni.

1ac. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitan a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

1ad. Alla corresponsione della retribuzione sociale nonché degli altri benefici previsti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse derivanti annualmente dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 37-bis e 37-ter. A tal fine sono emanati annualmente decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'accertamento delle risorse disponibili e la determinazione dei benefici erogabili ai sensi del presente articolo.

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

15. 025. (nuova formulazione) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Venerdì 29 ottobre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Venerdì 29 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

 

La seduta comincia alle 10.20.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna di ieri.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Quanto all'organizzazione dei lavori della Commissione, comunica di avere richiesto alla Presidenza della Camera manifesta la propria intenzione di richiedere al Presidente della Camera di rinviare l'inizio delle votazioni previste in Assemblea nella seduta pomeridiana di mercoledì 3 novembre, in modo tale da consentire alla Commissione di concludere l'esame del disegno di legge finanziaria nella giornata di mercoledì mattina. Invita pertanto i componenti della Commissione ad esprimere i propri orientamenti in proposito.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), nell'aderire sostanzialmente con quanto proposto dal presidente, fa tuttavia presente che l'ipotesi di organizzazione dei lavori deve essere attentamente vagliata alla luce dei concomitanti impegni dell'Assemblea. Ritiene infatti che un eventuale slittamento delle votazioni previste per la giornata di mercoledì 3 novembre potrebbe produrre l'effetto di provocare un rinvio dell'inizio della discussione generale sulla finanziaria nella giornata di venerdì 5 novembre.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede chiarimenti in ordine alla richiesta che il presidente ha intenzione di rivolgere al Presidente della Camera e, in particolare, se essa sia volta a rimodulare l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, nel senso di posticipare l'inizio delle votazioni in quella sede alla seduta pomeridiana di mercoledì 3 novembre.

 

Antonio LEONE (FI) manifesta perplessità con riferimento alla proposta formulata dal presidente alla luce del congestionamento dei lavori dell'Assemblea e della necessità che nella giornata di giovedì si dia avvio, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea, alla discussione sulle linee generali del disegno di legge finanziaria.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), rilevando che, probabilmente, la proposta formulata dal presidente trova la sua origine nelle istanze rappresentate dai gruppi di opposizione circa la necessità che la Commissione disponga di tempi adeguati per l'esame del disegno di legge finanziaria, fa tuttavia presente che le obiezioni sollevate dal deputato Leone appaiono fondate. In particolare, ribadisce l'esigenza di un maggiore coordinamento tra il calendario dei lavori della Commissione e quello dell'Assemblea.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadisce che, qualora non vi siano obiezioni, rivolgerà alla Presidenza della Camera la richiesta di rinviare l'inizio delle votazioni previste in Assemblea nella seduta pomeridiana di mercoledì 3 novembre, in modo tale da consentire alla Commissione di concludere l'esame del disegno di legge finanziaria la mattina di mercoledì 3 novembre.

 

Lello DI GIOIA (Misto-SDI), rilevando che le determinazioni assunte dal presidente nella seduta pomeridiana di ieri in merito alle modalità di organizzazione dei lavori apparivano idonee a garantire tempi adeguati di esame e rilevando, tuttavia, il ricorrere di ragioni obiettive che suggeriscono la prosecuzione dei lavori altresì nella mattinata di mercoledì, esprime la propria adesione rispetto alla proposta avanzata dal presidente.

 

Michele VENTURA (DS-U) esprime il proprio assenso sulla proposta di organizzazione dei lavori suggerita dal presidente, purché pervengano notizie certe circa la possibilità di proseguire l'esame del provvedimento in Commissione nella giornata di mercoledì mattina.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevando l'unanime condivisione da parte della Commissione circa l'opportunità, ove ciò sia consentito dall'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, di ultimare l'esame del provvedimento in Commissione nella giornata di mercoledì mattina, fa presente che sottoporrà la suddetta richiesta alla Presidenza della Camera.

Avverte che il Presidente della Camera lo ha incaricato di comunicare a tutti i deputati interessati che - sulla base delle motivazioni di carattere generale e delle conclusioni contenute nella lettera ai rappresentanti dei gruppi di opposizione della quale ha dato lettura all'inizio della seduta di ieri e che è in distribuzione - conferma tutte le valutazioni di inammissibilità pronunciate dalla Presidenza della Commissione bilancio, salvo i casi di errori materiali riscontrati dagli uffici e che saranno comunicati direttamente ai deputati proponenti.

Avverte che, insieme alla lettera sopraricordata, sarà posto in distribuzione un elenco degli emendamenti giudicati non ammissibili, corredato da una sintetica indicazione delle motivazioni relative alle ragioni della valutazione di inammissibilità.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti segnalati dai gruppi, a partire dall'articolo 16 (vedi allegato 1).

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 16, fa presente che tale articolo, recante disposizioni in materia di organizzazione scolastica, appare in linea con la politica perseguita dal Governo negli anni passati, rispetto alla quale, i gruppi di opposizione hanno già avuto modo di manifestare il proprio dissenso. In particolare, denuncia come la politica volta a ridurre l'organico delle istituzioni scolastiche impedisca la realizzazione di riforme sistemiche e l'attuazione di quanto già programmato. Gli emendamenti presentati dai deputati appartenenti ai gruppi di opposizione sono pertanto preordinati a migliorare il funzionamento del sistema scolastico, nell'ottica di garantire una scuola di qualità, senza, al contempo, provocare un incremento di spese. Inoltre, con riferimento al personale ATA ed alla questione dell'esternalizzazione dei servizi, fa presente che gli emendamenti presentati sono volti a garantire un passaggio monitorato e graduale dalla gestione diretta a quella affidata. Anche con riferimento alle proposte emendative in materia di insegnamento delle lingue straniere presso la scuola materna, fa presente che le proposte emendative presentate, senza incrementare la spesa, sono volte a migliorare le previsioni recate dal disegno di legge in esame e sono, pertanto, anch'esse volte ad impedire, quanto meno, una riduzione della qualità del sistema scolastico.

 

Domenico VOLPINI (MARGH-U), con riferimento alle problematiche sottese al riordino del personale del settore scolastico, denuncia la gravità della situazione in atto, cagionata dal fatto che gli insegnanti vincitori di concorsi non sono entrati in ruolo, rimanendo così precari. In particolare, il decreto-legge n. 97 del 2004, in materia di immissione in ruolo di vincitori di concorso, recando una copertura dinamica, avrebbe dovuto essere finanziato mediante stanziamenti recati dalla legge finanziaria, che tuttavia non sono previsti.

 

Il sottosegretario Valentina APREA, ricordando che la politica di riduzione del personale scolastico è stata avviata nella scorsa legislatura, rileva che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di incrementare il livello qualitativo del personale addetto, adeguando, al contempo, la sua entità alle esigenze, connesse a variabili quali il numero degli alunni e degli istituti. La politica del Governo è pertanto tesa ad investire risorse nella formazione di un personale scolastico di qualità, previa individuazione del contingente necessario. Inoltre, la politica di razionalizzazione del personale è stata attuata nel rispetto dei criteri della trasparenza e del dialogo con le parti sociali. La scelta operata con il disegno di legge finanziaria per il 2005, inoltre, segnando un'inversione di tendenza rispetto al trend degli anni passati, prevede non una riduzione, bensì un consolidamento dell'organico. Quanto alla scuola per l'infanzia, fa presente che essa non è contemplata dalla legge n. 53 del 2003 nell'ambito del sistema educativo obbligatorio, ma che è generalmente condivisa l'esigenza che il servizio sia esercitato in modo diffuso sul territorio. La finanziaria reca pertanto misure capaci di assicurare una generalizzazione della scuola per l'infanzia e di favorire il funzionamento del sistema pubblico integrato, nell'ottica del pluralismo educativo. Quanto alla scuola elementare, fa presente che l'obiettivo perseguito dal Governo è garantire, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un'assegnazione di docenti nell'ottica della razionalizzazione dei posti di lavoro ed abbandonando la logica aggiuntiva che portava a sovrapposizioni di ruoli, producendo notevoli costi.

Quanto alla questione connessa al personale ATA ed all'esternalizzazione dei servizi, fa presente che il relativo percorso è stato avviato nella scorsa legislatura e che, tra l'altro, l'affidamento di servizi a lavoratori socialmente utili ha causato taluni problemi, attesa l'assenza, in capo a questi ultimi, di profili professionali idonei all'ambito scolastico. Ribadisce quindi che la scelta compiuta dal Governo non è quella di passare dalla gestione diretta dei servizi alla loro gestione assistita, bensì di razionalizzare il suddetto passaggio. Ribadendo l'intenzione del Governo di valorizzare l'insegnamento della religione e delle lingue straniere presso la scuola primaria, fa presente che, quanto all'insegnamento di queste ultime, i fondi a tal fine stanziati già nel corso delle legislature precedenti sono apparsi di fatto inutilizzati, atteso che il personale docente formato, non ha poi esercitato le nuove competenze. Per tale ragione, ribadisce l'opportunità di utilizzare tutte le risorse stanziate per la formazione del personale e di sottoporre quest'ultimo a verifiche basate su standard di tipo internazionale.

 

Domenico VOLPINI (MARGH-U), ricordando che nella scorsa legislatura si è assistito ad un notevole incremento, negli anni, dei fondi destinati all'istruzione, rileva che il suddetto trend ha visto, nella legislatura corrente, una radicale inversione. Con riferimento alle precisazioni del sottosegretario a proposito del dialogo intercorso tra Governo e parti sociali, fa presente che le istanze rappresentate da queste ultime non hanno mai trovato accoglimento, il ché spiega, tra l'altro, il diffuso malessere. Nel manifestare il proprio dissenso rispetto alla politica seguita dal Governo in materia di insegnamento delle lingue straniere, tradottasi in un obbligo impartito agli istituti scolastici, ricorda altresì le controversie instauratesi, in sede di giustizia amministrativa, con riferimento ai provvedimenti recanti tagli agli insegnanti di sostegno. Facendo poi presente che molte cattedre sono scoperte e che vi è necessità di indire nuovi concorsi, ricorda che il programma di Governo della scorsa legislatura prevedeva un lieve taglio all'organico del personale docente e che, al contempo, esso prevedeva la destinazione dei fondi così inutilizzati, come risorse da ridestinare in quanto aggiuntive. A ciò deve aggiungersi lo stato di degrado delle strutture scolastiche e l'evidente volontà del Governo di non dare attuazione al sistema pubblico integrato, bensì di disintegrarlo.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), nel condividere le opinioni espresse dal deputato Volpini, osserva che il sistema scolastico voluto dal Governo è meramente virtuale e che, dallo scarto tra il voluto ed il realizzato, deriva un vero e proprio corto circuito. Nel ricordare la larga insoddisfazione da parte del mondo sindacale per il programma di Governo in materia di istruzione, critica le osservazioni svolte dal sottosegretario in materia di impiego dei lavoratori socialmente utili e denuncia l'impossibilità per molti comuni di intraprendere sforzi di razionalizzazione in materia di esternalizzazione dei servizi scolastici per l'assenza di una chiara linea governativa. Con riferimento, infine, alle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 16 del disegno di legge finanziaria in materia di insegnamento delle lingue straniere, fa presente che esse appaiono del tutto inidonee alla formazione del personale scolastico, con l'effetto di produrre risultati del tutto inversi, a conferma della virtualità del programma governativo in materia di istruzione, a quelli prefigurati dal rappresentante del Governo.

 

Walter TOCCI (DS-U), in relazione a quanto affermato dal sottosegretario Aprea, evidenzia che negli anni di Governo del centrodestra non solo non è stato favorito lo sviluppo dei servizi scolastici, ma non sono state neanche mantenute le promesse fatte durante la campagna elettorale. Evidenzia, infatti, che l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole medie è diminuito da 3 ore settimanali a solo 1 ora e 40 minuti; mentre per l'insegnamento dell'informatica è oggi previsto lo stesso numero di docenti predisposto nella scorsa legislatura. Rileva poi che i tagli disposti sono stati accompagnati da un inevitabile sfondamento di spesa alla fine degli anni finanziari nei capitoli di competenza del Ministero dell'istruzione.

Quanto alle scuole private, non si è assistito a nessun incremento di risorse. Osserva poi che solo le mobilitazioni di piazza a difesa del tempo pieno hanno costretto il Governo a mantenere intatto il medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005. Evidenzia quindi che anche il settore dell'edilizia scolastica, dopo le promesse fatte dal Governo a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno messo in luce la carenza di sicurezza degli istituti scolastici italiani, ha subito con la finanziaria per l'anno 2005 ingenti tagli. Ritiene poi sbagliato ridurre gli stanziamenti a favore della integrazione degli studenti affetti da handicap, in quanto sottolinea che favorire tale inserimento sia uno dei caratteri di più alta civiltà vantati dallo Stato italiano. Osserva poi che a un aumento degli studenti corrisponde una diminuzione degli insegnanti: ritiene che la diminuzione del numero dei docenti sia grave soprattutto perché, a seguito dell'aumento della integrazione razziale, si sta sviluppando una vera e propria scuola multietnica. In conclusione giudica che con la finanziaria in esame il Governo riduca del 10 per cento l'offerta scolastica complessiva. Rileva infine che in Italia vi è una percentuale di diplomati alla scuola superiore pari al 45 per cento, a fronte del livello medio OCSE del 67 per cento.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) evidenzia come la finanziaria in esame sia caratterizzata più dagli interventi mancanti che non da quelli proposti. Rileva infatti che al momento non sono quantificabili gli effetti che i tagli predisposti per il Ministero dell'istruzione potranno avere sul sistema della scuola. Evidenzia che il Governo non solo sceglie di non destinare ingenti risorse all'innovazione e alla ricerca, ma non prevede neanche le risorse necessarie e sufficienti per realizzare il progetto voluto dal ministro Moratti. Rileva inoltre che il denaro risparmiato dai tagli operati ad alcuni settori della scuola non vengono investiti per il miglioramento dell'istruzione, ma servono solo ed esclusivamente a ridurre le spese a carico dello Stato.

Uno dei dati più preoccupanti della finanziaria 2005 è quello relativo all'edilizia scolastica: a fronte di stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone sismiche previste nella legge finanziaria del 2004 e pari al 10 per cento degli interventi complessivi a tutela degli edifici pubblici, la finanziaria per il 2005 destina per l'intera edilizia scolastica una somma del tutto insufficiente. Non condivide inoltre la scelta operata relativamente agli insegnanti di religione e di inglese. Nel giudicare complessivamente inadeguato il modo con cui il Governo utilizza le risorse per la ricerca e lo sviluppo, evidenzia infine l'impegno dell'opposizione per dislocare significative risorse aggiuntive per la scuola, l'innovazione e la ricerca.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) giudica le affermazioni del sottosegretario Aprea in ordine agli insegnanti di religione ingiuste e per alcuni passaggi addirittura disdicevoli. Reputa infatti inopportuno generalizzare delle episodiche disfunzioni del sistema di insegnamento della religione. Con riferimento alla legge finanziaria, rileva una contraddittorietà tra la previsione al comma 3 dell'articolo 16 secondo la quale l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito da docenti in possesso di determinati requisiti e la disposizione, presente nell'ultimo periodo del medesimo comma, secondo la quale al fine di realizzare l'ottenimento dei requisiti richiesti, vengono ad essere predisposti degli appositi corsi di formazione, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti. Ritiene infatti che sarebbe più opportuno prevedere che sia proprio la partecipazione a tali corsi di formazione uno dei requisiti richiesti per l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole materne. Domanda poi al sottosegretario Vegas e al presidente Giorgetti se la norma secondo la quale possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, nel caso in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento della lingua straniera con gli insegnanti di classe o di istituto, comporti oneri finanziari. Evidenzia infatti che tale norma non contiene in alcuna previsione della finanziaria in esame né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria. Domanda infine se l'eventuale spesa di tale previsione sia stata calcolata nel rispetto della regola del 2 per cento.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dato atto delle sostituzioni, ritiene che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Dario Galli 16.61 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Domenico VOLPINI (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colasio 16.53, volto a stabilire che la previsione secondo la quale la dotazione del personale docente in organico di diritto non possa superare quella complessivamente determinata per l'anno scolastico 2004-2005 non si applichi alla quota pari al turn over realizzato al termine dell'anno in corso. Evidenzia infatti che tale eccezione impedirebbe di ricorrere alla copertura dei posti scoperti con docenti precari.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) sottoscrive l'emendamento del quale condivide le finalità.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ed il sottosegretario Valentina APREA esprimono parere contrario sull'emendamento Colasio 16.53.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colasio 16.53 e Sgobio 16.30.

 

Domenico VOLPINI (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colasio 16.56, volto ad eliminare la previsione contenuta al comma 3, relativa alle modalità di insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria. Chiede inoltre al sottosegretario Aprea per quale motivo il possesso dei requisiti necessari per l'insegnamento della lingua straniera sia richiesto per l'effettivo insegnamento e non quale elemento attributivo di maggior punteggio nelle graduatorie dei concorsi.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame soppressivo del comma 3 che giudica poco chiaro e, come evidenziato dal deputato Boccia, privo di copertura finanziaria.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), nel condividere l'esigenza di sopprimere il comma 3, raccomanda, qualora venisse respinto l'emendamento Colasio 16.56, l'approvazione del suo emendamento 16.26, volto ad assicurare che l'insegnamento della lingua straniera sia garantito mediante l'assunzione in organico di diritto di docenti in possesso dei requisiti necessari.

 

Il sottosegretario Valentina APREA in risposta alle obiezioni emerse durante il dibattito, evidenzia che il riscorso ai docenti di classe o di istituto per l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole primarie è necessario dal momento in cui è previsto che solo i docenti in possesso del diploma magistrale possono insegnare nelle scuole elementari. Inoltre evidenzia che proprio per garantire un idoneo insegnamento della lingua straniera, è previsto che, qualora non sia possibile fare ricorso ai docenti di classe o di istituto, potranno essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti. In risposta infine alla obiezione sollevata dal deputato Tocci, evidenzia che nelle scuole medie è diminuito l'insegnamento della lingua inglese, solo per far spazio all'insegnamento di una seconda lingua straniera.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), evidenzia che qualora sia necessario assumere nuovi docenti per l'insegnamento della lingua straniera, nel caso in cui non si possa ricorrere agli insegnanti di classe o di istituto, dovrebbero conseguentemente essere corretti i dati relativi al risparmio indicati dalla relazione tecnica con riferimento alla norma in oggetto.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) sottolinea come il ricorso a nuovi posti di lingua straniera, sia in contraddizione con il blocco degli organici di diritto previsto al comma 1 del medesimo articolo 16.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) invita il sottosegretario Aprea a fornire dati certi in ordine al numero di insegnanti occorrenti: questo infatti la Commissione si aspetta dal sottosegretario, non dichiarazioni di buona volontà. Quello che si vuol conoscere è il numero degli insegnanti già assunti che posseggono i requisiti e il numero di quelli che sarebbero ulteriormente necessari, nonché le iniziative che il Governo intende prendere per assicurare, tenuto conto delle risorse occorrenti, le assunzioni necessarie. Peraltro, date le disponibilità del disegno di legge finanziaria, esprime il timore che non si possano assumere tutti i nuovi insegnanti che occorrerebbero e che si dovrà pertanto, nonostante le buone intenzioni del ministro Moratti, ridimensionare l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) ritiene che il comma 3 dell'articolo 16 sia formulato assai male. A suo avviso, occorre in primo luogo individuare i requisiti e quindi calcolare esattamente il numero degli insegnanti già assunti che li possiedono. Ulteriori assunzioni potranno farsi o fino a copertura del numero dei posti occorrenti, senza alcun limite di spesa, ovvero entro un limite di spesa, che però allora deve essere chiaramente stabilito, altrimenti si genererebbero le consuete eccedenze di spesa, dal momento che i direttori didattici procederebbero ad assunzioni di insegnanti di lingua straniera secondo le esigenze dei loro istituti, e l'onere conseguente ricadrebbe sul bilancio dello Stato.

Ciò premesso, nel chiarire che l'opposizione non è contraria al rafforzamento dell'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole, si dice tuttavia convinto che, così com'è formulato, il comma 3 sia inapplicabile.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS è dell'avviso che la qualità dell'insegnamento impartito nelle scuole non dipenda dal numero degli insegnanti. Sottolinea inoltre il rischio un'eccessiva discrezionalità dei présidi.

 

La Commissione respinge l'emendamento Colasio 16.56.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che s'intende respinto per l'Assemblea l'emendamento Villetti 16.75.

 

La Commissione respinge l'emendamento Russo Spena 16.26.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che s'intende respinto per l'Assemblea l'emendamento Grignaffini 16.51.

 

Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sugli identici emendamenti Rusconi 16.37, Di Gioia 16.63 e Mariotti 16.68, chiarisce che sono volti a stanziare 50 milioni di euro - una dotazione appena sufficiente - per consentire ai comuni di sostenere le maggiori spese derivanti dall'abbassamento dell'età di accesso alla scuola prevista dalla legge n. 53 del 2003. Visto l'impegno del ministro Moratti su questo punto, si aspetta che sugli emendamenti in esame il sottosegretario Aprea esprima un parere favorevole.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) sottolinea come, a fronte di norme di legge che anticipano l'ingresso a scuola, manchino le risorse per consentire ai comuni di realizzare gli edifici scolastici o di dotarli di mense, attrezzature e arredi, al punto che si danno casi di edifici costruiti a spese dei comuni, ma inutilizzabili per mancanza di arredi.

 

Domenico VOLPINI (MARGH-U) constata con preoccupazione che si stanno profilando due diverse e incompatibili concezioni della scuola: quella più fantasiosa immaginata dal sottosegretario Aprea e quella più realisticamente attenta alle esigenze di bilancio prospettata dal sottosegretario Vegas. È bene allora che il Governo trovi l'equilibrio e l'accordo su una posizione definitiva: non si può anticipare l'ingresso a scuola senza poi stanziare le risorse occorrenti per dare concreta attuazione alla riforma.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rusconi 16.37, Di Gioia 16.63 e Mariotti 16.68.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che s'intendono respinti per l'Assemblea gli emendamenti Villetti 16.74, Sgobio 16.33, Bianchi Clerici 16.60 e Grignaffini 16.97.

 

Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Morgando 16.013, di cui è cofirmatario, fa presente che il suo gruppo gli annette grande importanza, in quanto prevede incentivi per l'assunzione di ricercatori. Nell'auspicare che sul tema della ricerca il Governo non rimandi ancora all'ormai «mitico» collegato che forse presenterà, esorta la maggioranza a dare piuttosto un segnale concreto, anche se magari modesto, come quello proposto. Al riguardo, ricorda come l'Italia stia precipitando al fondo della graduatoria dei paesi con il maggior numero di brevetti registrati, il che ha gravi conseguenze sulla competitività del sistema economico.

 

Walter TOCCI (DS-U) ritiene che l'articolo aggiuntivo Morgando 16.013 riguardi un punto fondamentale. Il numero dei ricercatori in Italia, rispetto alla popolazione, è drasticamente più basso di quanto sia mediamente in Europa e negli Stati Uniti. Di questa situazione di debolezza della ricerca in Italia risentono negativamente anche le imprese a causa dello scarso trasferimento tecnologico dalle università. Le imprese italiane, a loro volta, investono in ricerca molto meno rispetto alla media europea. Non per nulla, l'incentivazione all'assunzione di ricercatori è una delle priorità segnalate dalla stessa Confindustria. Nel far quindi presente che la misura proposta dall'articolo aggiuntivo in esame è estremamente semplice - il centrosinistra l'aveva prevista nella scorsa legislatura ed è stata poi abolita - esorta il Governo ad andare oltre le mere dichiarazioni di intento sulla ricerca e ad approvare misure concrete come quella proposta. Fino a questo momento, infatti, l'unico provvedimento concreto che il Governo abbia preso nel settore della ricerca è stato il dimezzamento dei vari fondi che lo riguardano.

 

Renzo LUSETTI (MARGH-U) si associa alle considerazioni già svolte dai colleghi intervenuti, sottolineando come il potenziamento della ricerca non sia una priorità soltanto per l'opposizione, ma per lo stesso Governo, che si è del resto già impegnato numerose volte ad intervenire al riguardo, ma non ha mai adottato iniziative concrete. Sottolineando come la proposta dell'opposizione sia costruttiva, esorta il Governo a prenderla in seria considerazione, in quanto veicolo di sviluppo e di crescita.

 

Silvio LIOTTA (UDC), nel ricordare che l'obiettivo del contenimento del deficit entro il 3 per cento del PIL si può conseguire sia tagliando le spese sia facendo crescere il PIL, fa presente che l'articolo aggiuntivo in esame intende operare in questo secondo modo. Interventi concreti per la ricerca sono stati più volte sollecitati dal mondo della produzione: l'innovazione di prodotto e il trasferimento tecnologico dalle università alle imprese sono, infatti, condizioni imprescindibili per l'innovazione di prodotto in Italia e quindi per la crescita di competitività del sistema economico italiano.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel concordare sulla gravità della situazione della ricerca in Italia, ritiene che il problema non possa essere adeguatamente affrontato con misure affrettate come quella proposta dall'articolo aggiuntivo Morgando 16.013. In particolare, esprime forti perplessità sulla previsione di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo. Invita pertanto i presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo affinché il Governo definisca una proposta in tema di sistema di incentivazione per la ricerca e per l'assunzione di ricercatori.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) esprime disapprovazione per il tono della risposta ed invita il sottosegretario Vegas a riformulare il comma 2, se lo trova inadeguato, ma a non rinviare a interventi di là da venire o al «mitico» collegato.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morgando 16.013.

 

Walter TOCCI (DS-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Grignaffini 16.017, di cui è cofirmatario, chiarisce che esso è volto ad incentivare la mobilità studentesca europea. Dopo aver ricordato che gli studenti italiani che viaggiano nell'ambito del programma europeo ERASMUS sono meno della media europea e che parimenti sotto la media sono quelli che dall'estero vengono in Italia, esorta la maggioranza e il Governo a dare - nel giorno della firma della nuova Costituzione europea - un segnale chiaro a favore della europeizzazione del paese. L'interscambio culturale, peraltro, non è importante solo per la crescita personale di quanti viaggiano, ma anche, indirettamente, per la crescita economica della società. Non per nulla la Confindustria stessa caldeggia la creazione di un programma di interscambio - sul modello dell'ERASMUS - con la Cina, come sta già facendo la Germania, che in questo modo sta creando le basi per future e vitali relazioni commerciali con il grande colosso orientale. Ritiene quindi che il suggerimento sia utile e che sarebbe utile accoglierlo.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che s'intende respinto per l'Assemblea l'articolo aggiuntivo Grignaffini 16.017.

 

Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Buontempo 16.031, rileva che, sebbene esistano molti strumenti di sostegno agli studenti universitari, sarebbe opportuno istituire un apposito fondo rotativo pubblico, che rappresenterebbe un importante segnale della volontà politica di promuovere gli studi superiori. Invita pertanto il relatore ed il Governo ad approfondire la proposta emendativa.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) esprime una valutazione favorevole dell'articolo aggiuntivo Buontempo 16.031, che d'altra parte s'inserisce nella linea di analoghe iniziative adottate nella precedente legislatura dal centrosinistra, che è sempre stato a favore del prestito d'onore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che s'intende respinto per l'Assemblea l'articolo aggiuntivo Buontempo 16.031.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Villetti 16.034.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 17.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Guerzoni 17.1.

 

Antonio PEPE (AN), intervenendo sul suo emendamento 17.7, chiarisce che esso è volto a stanziare risorse per il finanziamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: qualunque opinione si abbia della Commissione di garanzia, infatti, è doveroso assicurarle le risorse per il funzionamento.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede al deputato Pepe un chiarimento in ordine alle modalità di copertura adottate negli emendamenti del gruppo di Alleanza nazionale a valere sulle risorse stanziate in Tabella C per il finanziamento delle agenzie fiscali. A suo avviso, la riduzione degli stanziamenti per le Agenzie delle entrate è in contraddizione con le dichiarazioni della maggioranza di voler combattere l'evasione fiscale. Solleva la questione in quanto condivide la finalità dell'emendamento Antonio Pepe 17.7, ma non la copertura finanziaria prevista dall'emendamento stesso.

 

Gianfranco CONTE (FI) e Antonio LEONE (FI) sottoscrivono l'emendamento Antonio Pepe 17.7.

 

La Commissione approva l'emendamento Antonio Pepe 17.7.

 

Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 17.04, chiarisce che esso è volto a prevedere incentivi per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nell'interesse della crescita di competitività del paese. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Duilio 17.04.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Sgobio 19.11 e 19.10 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

La Commissione passa all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 20.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Delbono 20.08, ricorda che oltre 5 milioni di pensionati stanno ancora aspettando l'elevamento della pensione a 516 euro - un milione di lire - promesso dal Governo. A suo avviso, è stata una promessa avventata e demagogica. In ogni caso, è il momento di pensare alla caduta di potere d'acquisto dei redditi fissi, che vanno adeguati al crescente costo della vita. La situazione è preoccupante, come dimostra l'episodio dei due coniugi anziani sorpresi in un supermercato dell'Umbria a rubare beni alimentari di modesto importo, che dà la misura delle condizioni in cui versano le fasce di reddito più deboli.

Ciò premesso, ricorda che negli anni '90 la dinamica della spesa previdenziale era tale che se non si fosse intervenuti per stabilizzarla rispetto al PIL le conseguenze sarebbero state catastrofiche. Oggi, però, risanato il sistema previdenziale, il Governo non ha scuse per non mantenere le irresponsabili promesse che ha fatto. Invece, l'unica cosa che fa è abolire le pensioni di anzianità.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel riconoscere i problemi sociali, fa però presente che l'articolo aggiuntivo in esame avrebbe effetti devastanti sulla dinamica della spesa previdenziale. Per quanto riguarda le misure che vanno sotto il nome di «pensione sociale», sottolinea come il Governo abbia agito concretamente per rafforzarle: miracoli non se ne possono fare, ma secondo l'ISTAT i poveri in Italia sono diminuiti in misura significativa.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Delbono 20.08 e 20.014 e l'articolo aggiuntivo Cordoni 20.020.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Dario Galli 20.096 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 20.098, chiarisce che esso è volto a stabilire tetti per le pensioni minime e per le pensioni massime, oltre che a determinare un rapporto fisso tra salario e pensioni.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Russo Spena 20.098 e Cordoni 20.02.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, possano considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea l'emendamento Fiori 20.9, l'emendamento 20.21 della XI Commissione e gli identici emendamenti Paoletti Tangheroni 20.25 e Campa 20.26, nonché gli articoli aggiuntivi Delbono 20.06, Alfonso Gianni 20.099, Agostini 20.032, Cordoni 20.091, Molinari 20.042, Dario Galli 20.039, nonché l'articolo aggiuntivo 20.052 della XI Commissione e gli articoli aggiuntivi Volontè 20.0142 (nuova formulazione), Sgobio 20.075, Russo Spena 20.0147 e Maura Cossutta 20.0160.

 

La Commissione passa all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Sgobio 21.11 ed Ercole 21.7 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

La Commissione approva gli identici emendamenti 21.2 della XI Commissione, Peretti 21.12 e Lupi 21.3.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cento 21.010 (nuova formulazione).

 

La Commissione concorda.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, gli articoli aggiuntivi Pisa 21.024, Dario Galli 21.02 e 21.04, Antonio Leone 21.041, Sgobio 21.042, Turco 21.056 e Bindi 21.03 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bindi 21.05, chiede chiarimenti al Governo in ordine alla linea che intende tenere a proposito dell'istituto del reddito minimo di inserimento.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS preannuncia che il Governo è orientato ad abbandonare l'istituto in questione, che non ha dato i risultati attesi, ritenendo però opportuno che sul punto si pronunci direttamente il ministro Maroni.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) auspica un intervento in Commissione del ministro Maroni.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 14.10.

 

La Commissione riprende l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) non condivide l'orientamento del sottosegretario Vegas in materia di reddito minimo di inserimento.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, gli articoli aggiuntivi Bindi 21.05, Mosella 21.032 e Volontè 21.025 possano essere considerati respinti ai fini dell'esame in Assemblea.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) chiede un chiarimento sulle politiche sociali seguite dal Governo. Evidenzia infatti come non siano chiari gli interventi per contrastare la povertà, stato che ormai colpisce ampia parte della popolazione. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ruzzante 21.09, volto all'istituzione di un Fondo Nazionale per le politiche giovanili.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ruzzante 21.09.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'articolo aggiuntivo Cento 21.010 /(nuova formulazione), precedentemente accantonato, possa ritenersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) condivide le finalità dell'articolo aggiuntivo Moroni 21.014, volto al compimento di un atto doveroso quale la rivalutazione dell'indennità di comunicazione per i sordomuti.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel sottolineare che il tema affrontato dall'articolo aggiuntivo in esame è rilevante e condivisibile, ritiene tuttavia inopportuno intervenire settorialmente sulle indennità previste a favore di una singola categoria di soggetti disagiati. Inoltre dichiara di non condividere la copertura utilizzata, secondo la quale alla rivalutazione di tali indennità si fa fronte diminuendo la dotazione del Fondo per le politiche sociali.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Moroni 21.014.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Volontè 21.026.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che gli articoli aggiuntivi Volontè 21.026, Sgobio 21.023 e 21.030 della XII Commissione possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

La Commissione passa all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 22.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'emendamento Russo Spena 22.25 possa ritenersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ricorda che recentemente il presidente dei della Conferenza dei presidenti delle regioni Ghigo ha affermato che le regioni sono in grave difficoltà nel garantire il livello minimo essenziale di assistenza sanitaria. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Bindi 22.116 che, essendo volto ad aumentando il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, migliorerebbe in parte l'attuale situazione. Evidenzia, infatti, che sulle regioni gravano gli oneri per il rinnovo del contratto della dirigenza medica e della convenzione dei medici di medicina di base, nonché il pagamento degli interessi passivi per i debiti contratti anche per far fronte al ritardo dei trasferimenti statali. Ciò comporta inevitabilmente un aumento delle disfunzioni del Servizio sanitario pubblico offerto ai cittadini, costretti sempre di più a ricorrere al settore privato, come testimoniato dall'enorme aumento delle spese mediche private.

 

Carla CASTELLANI (AN) evidenzia che con il disegno di legge finanziaria in esame il Governo, nonostante l'attuale situazione economica, ha aumentato gli stanziamenti a favore del Fondo Nazionale sanitario da 81 a 88 mila milioni di euro, cioè per un ammontare pari ad una quota del 6,25 per cento del PIL. Ricorda a tale proposito che l'Accordo dell'8 agosto 2001 siglato tra lo Stato e le regioni prevedeva di portare la spesa statale per il Servizio sanitario nel triennio 2005-2007 al 6 per cento del PIL, percentuale inferiore a quella effettivamente fissata. Rileva pertanto che per migliorare i servizi sanitari non c'è bisogno di maggiori interventi statali, quanto di predisporre criteri di verifica oggettivi per valutare l'effettiva attuazione dei livelli essenziali di assistenza.

In conclusione, evidenzia l'importante passo compiuto dal Governo con la finanziaria per l'anno 2005 a sostegno del Servizio sanitario nazionale.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva che nel disegno di legge finanziaria 2005 è previsto un taglio di 1.400 milioni di euro rispetto al preconsultivo del 2004, che potrebbe comportare il rischio di non garantire il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza. In più tale diminuzione comporterà inevitabilmente un aumento dell'indebitamento complessivo delle regioni. Auspica pertanto che sia trovato un nuovo accordo tra lo Stato e le regioni che tenga conto della situazione reale della sanità pubblica.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) rileva che dei 9,5 miliardi di euro di taglio lineare di dotazioni già determinate, più di 7 graveranno sulla finanza decentrata e circa 4 sulla sanità. Pertanto vi sarà inevitabilmente un effetto sui servizi resi ai cittadini che non può certo essere considerato nell'ottica di una maggiore razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale. Osserva poi che sulla spesa delle regioni ricadono maggiori oneri derivanti, tra l'altro, dai rinnovi contrattuali, dal cumulo dei disavanzi e dall'estensione delle prestazioni sanitarie agli immigrati regolarizzati. Evidenzia quindi il rischio che l'attuazione della manovra finanziaria in esame produca effetti catastrofici per la sanità pubblica.

 

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che sarebbe più corretto che il Governo ammettere l'esistenza di un reale problema per le regioni ad assicurare i livelli essenziali di assistenza e che manifestasse chiaramente la posizione che intende assumere in ordine alla sanità pubblica.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricorda che anche negli anni passati, nei quali la maggioranza parlamentare e di Governo era diversa, sono sempre stati disattesi i vincoli alla spesa sanitaria concordati tra lo Stato e le regioni. Ricorda poi che all'aumento dei finanziamenti alle regioni non sempre è corrisposto un miglioramento dei livelli essenziali di assistenza.

 

Michele VENTURA (DS-U) ricorda al relatore che l'incremento della spesa sanitaria è riconducibile a una pluralità di fattori, tra i quali anche l'invecchiamento della popolazione.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che sia da parte dello Stato che da parte delle regioni deve essere operato un maggiore sforzo per contenere le spese nei limiti prestabiliti; evidenzia inoltre che l'incremento dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale di 14 milioni di euro denota la sensibilità del Governo nei confronti della sanità.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che l'azione di contenimento della spesa ospedaliera dovrebbe essere condotto anche con una seria azione di controllo sul rilascio delle ricette e di verifica degli sprechi. Evidenzia che con l'articolo 22 del disegno di legge in esame si cerca di colmare carenze che si sono riscontrate in questi anni e che il Governo ha l'obiettivo di offrire un Servizio sanitario migliore, senza però perdere di vista il rispetto dei vincoli di bilancio. Sottolinea poi che il comma 3 dell'articolo 22 indica gli interventi che devono essere attuati anche dalle regioni per monitorare la spesa sanitaria, razionalizzare le reti strutturali della offerta e della domanda ospedaliera, rispettare il vincolo di crescita dei costi di produzione e garantire in sede di programmazione regionale l'equilibrio economico e finanziario delle rispettive aziende sanitarie. Ricorda poi che la previsione di livelli essenziali di assistenza consente a tutti i cittadini di avere un uguale trattamento sanitario, a differenza di quanto è avvenuto in passato laddove le prestazioni sanitarie offerte potevano variare notevolmente da regione a regione.

Rileva inoltre che il comma 4 introduce una misura molto incisiva, quale quella della nomina del presidente della regione quale commissario ad acta nel caso in cui manchi l'adozione delle iniziative volte a far fronte al disavanzo di gestione. Precisa poi che il comma 6 dell'articolo 22 individua un percorso che consente alle regioni in difficoltà di uscire da tale stato.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) sottolinea che situazioni di disequilibrio tra le regioni protrattesi per decenni ben difficilmente possono essere modificate senza una preventiva opera di riequilibrio territoriale. Pertanto ritiene che gli interventi di riequilibrio del settore sanitario non possano prescindere dalla considerazione di tali situazioni di sperequazione.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) esprime vivo sconcerto in ordine alle previsioni recate dall'articolo 22 del disegno di legge finanziaria in materia di interventi nel settore sanitario, che ritiene confermino le discutibili e controverse linee politiche adottate dal Governo in tale ambito nel corso della legislatura.

Lamenta il modesto incremento del livello massimo di spesa previsto per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prefigurando con preoccupazione le ricadute negative che ne conseguiranno in ordine ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, che saranno gravemente compromessi e ridimensionati, con inevitabile penalizzazione dei servizi resi alla popolazione.

Parimenti grave è, suo avviso, che, nell'ottica di un rigido contenimento della spesa farmaceutica, si preveda che l'onere derivante dall'assistenza farmaceutica territoriale non possa superare, a livello nazionale e in ogni regione, il 13 per cento della spesa sanitaria corrente a carico del Servizio sanitario nazionale. Evidenzia altresì che le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono destinate a gravare in particolar modo sulle fasce economicamente e socialmente più deboli della popolazione, infliggendo un grave vulnus al diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

Reclamata la necessità di garantire adeguate risorse al Servizio sanitario nazionale, invita infine il Governo a riflettere sull'opportunità di porre le regioni, attraverso la previsione di adeguati trasferimenti statali, nelle condizioni di garantire un efficiente servizio a beneficio della collettività nazionale.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), espressa piena condivisione in ordine ai rilievi testé formulati dal deputato Battaglia, censura anch'egli le previsioni recate dall'articolo 22 del disegno di legge finanziaria, ritenendo ad esse sottesa la discutibile concezione, propria del Governo in carica, della natura blandamente assistenzialista dello stato sociale, che appare violare i diritti universalistici, e in particolare il diritto alla salute, cui dovrebbe essere invece assicurata la più ampia tutela.

Ritenuto grave il previsto contenimento del livello massimo della spesa sanitaria, in quanto atto ad ingenerare un'inevitabile compromissione dei livelli essenziali di assistenza resi dalle regioni, penalizzate dall'eseguità dei trasferimenti loro destinati, richiama l'attenzione su un ulteriore discutibile profilo dell'articolo 22 del disegno di legge finanziaria. Ritiene in particolare singolare e preoccupante che si introduca, in ossequio ad una discutibile logica di centralismo autoritario, un rigido meccanismo sanzionatorio nei confronti delle regioni inadempienti, con cui si attribuiscono al Presidente del Consiglio i poteri di diffida nei confronti delle medesime, prevedendo altresì la loro estromissione dall'esercizio di rilevanti poteri ad esse spettanti in materia sanitaria, affidati invece ad un commissario ad acta.

Preannuncia, infine, voto favorevole sull'emendamento Bindi 22.116, ritenendo condivisibile ed apprezzabili le finalità dal medesimo perseguite.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bindi 22.116 e Peretti 22.87.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Blasi 22.48.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Blasi 22.48.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Labate 22.108.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Labate 22.108.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), intervenendo in ordine agli identici emendamenti Moroni 22.64 e Sgobio 22.59, condivide la finalità dai medesimi perseguita di incentivare l'utilizzo dei farmaci generici.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) sottoscrive l'emendamento Sgobio 22.59, invitando altresì il relatore a valutarne positivamente il contenuto, essendo il medesimo volto a sensibilizzare l'opinione pubblica all'uso dei farmaci generici.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), ritiene che il contenuto degli emendamenti Moroni 22.64 e Sgobio 22.59 potrebbe essere più opportunamente trasfuso in un ordine del giorno.

 

Invita inoltre la Commissione a riflettere sull'opportunità di garantire idonei e congrui sistemi di cura, anche attraverso agevolazioni nell'acquisto di farmaci specifici, a coloro che risultano affetti da forme allergiche e che non possono assumere farmaci generici.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime perplessità in ordine agli identici emendamenti Moroni 22.64 e Sgobio 22.59, ritenendo privo di reali effetti il piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici. Rileva infatti che il problema è piuttosto rappresentato dalle difficoltà di accedere alla vendita dei armaci generici, la cui commercializzazione è particolarmente difficoltosa, a differenza di quel che accade per i farmaci specifici. Concorda quindi con l'opportunità, prospettata dal deputato Russo Spena, di trasfonderne il contenuto in un apposito ordine del giorno.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) invita all'accantonamento degli identici emendamenti Moroni 22.64 e Sgobio 22.59, stante l'opportunità di approfondimento della delicata tematica da essi affrontata.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita anch'egli all'accantonamento degli identici emendamenti Moroni 22.64 e Sgobio 22.59, prospettando l'opportunità di presentare in Assemblea una apposita proposta emendativa in materia di farmaci generici e da banco.

 

Benito SAVO (FI) evidenzia che l'utilizzo di farmaci generici e da banco presenta problematiche diverse.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza obiezioni, che gli identici emendamenti Moroni 22.64 e Sgobio 22.59 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Carla CASTELLANI (AN) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 22.123, 22.124 e 22.125 della XII Commissione, volti a rendere più incisive le previsioni recate dal disegno di legge finanziaria in materia sanitaria, in virtù della fissazione di standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'uniformità delle modalità di erogazione delle prestazioni sul territorio nazionale. Ritiene inoltre importante che si preveda la consultazione della Conferenza Stato-regioni da parte del Ministero della salute, in merito alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U), in replica a quanto testé osservato dal deputato Castellani, sottolinea come sarebbe stato più opportuno prevedere il diretto coinvolgimento delle regioni, al fine del reale rispetto delle competenze loro riconosciute costituzionalmente in materia sanitaria attraverso un'intesa.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.123, 22.124 e 22.125 della XII Commissione.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva emendamenti 22.123, 22.124 e 22.125 della XII Commissione e respinge l'emendamento Russo Spena 22.30. Approva altresì l'emendamento 22.126 della XII Commissione e respinge l'emendamento Russo Spena 22.36.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 22.045, di cui evidenzia la peculiare valenza sociale, essendo teso al reintegro del Fondo globale per la lotta delle più gravi malattie attualmente esistenti e che affliggono in particolar modo i paesi in via di sviluppo, già fortemente sofferenti. Ricorda inoltre che le finalità dallo stesso perseguito sono state oggetto di un ordine del giorno presentato in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento, sul quale si era registrata ampia condivisione.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) ritiene doveroso approvare l'articolo aggiuntivo 22.045, al fine di garantire il rispetto degli impegni formalmente assunti in sede internazionale dallo stesso Presidente del Consiglio nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) condivide i rilievi formulati dai deputati Duilio e Russo Spena, rilevando anch'egli la necessità di porre in essere le condivisibili finalità oggetto dell'articolo aggiuntivo Duilio 22.045.

 

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) raccomanda anch'ella l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in oggetto.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che sia un atto dovuto l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Duilio 22.045, anche alla luce dei dichiarati intenti del Governo di procedere al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, tubercolosi e malaria, pesantamente decurtato negli anni scorsi.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, pur condividendo le finalità dell'articolo aggiuntivo in esame, fa presente di non poter concordare con le modalità di copertura individuate per coprirne gli onere, consistenti nel ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel reputare senz'altro apprezzabile la finalità perseguita dall'articolo aggiuntivo Duilio 22.045, si riserva di effettuare approfondimenti tecnici, al fine di verificare la possibilità di una modalità di implementazione del Fondo globale diversa da quella indicata.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) evidenzia che la previsione dell'imposta di successione sui grandi patrimoni trova sostegno in ambito internazionale nell'opinione di autorevoli economisti di area liberal-democratica.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime netta contrarietà in ordine al ripristino della tassa di successione sui grandi patrimoni, ritenendola atta a penalizzare pesantemente, piuttosto che le fasce sociali particolarmente abbienti, la stragrande maggioranza della popolazione, in quanto incidente sui proprietari anche di un solo immobile.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) preso atto delle osservazioni del relatore e del rappresentante del Governo sul suo articolo aggiuntivo 22.045 relativamente alla copertura finanziaria, sottolinea come la sua proposta emendativa meriti l'attenzione della Commissione in quanto riguarda persone che versano in una condizione psicologica particolarmente difficile; sarebbe pertanto opportuno che la Commissione riuscisse ad individuare una copertura alternativa. Proprio al fine di consentire adeguate verifiche, propone il suo accantonamento.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, precisa di aver svolto delle osservazioni non in merito al problema in sé ma alle considerazioni del deputato Pistone sulla questione dei grandi patrimoni. Ritiene altresì che la serietà della materia imponga un approccio serio rispetto al quale la cifra di 250 milioni di euro non è congrua, essendo di difficile reperimento. Di conseguenza, osserva che l'impegno e la sensibilità del Governo sul tema dovrebbero evidenziarsi nella individuazione di un importo adeguato al problema e alle reali possibilità di intervento sul medesimo.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) non ritiene opportuno che la Commissione continui a confrontarsi sugli aspetti di copertura, trattandosi di un fondo finalizzato all'attività di prevenzione sul quale c'è piena condivisione tra le forse politiche. Ricorda che il Parlamento si è peraltro già espresso in occasione dell'assestamento di bilancio. Poiché la funzione propria del relatore è quella di essere l'interfaccia tra la Commissione e il Governo, occorrerebbe pertanto fare leva su tale ruolo per individuare al più presto una soluzione.

 

Benito PAOLONE (AN) giudica gravi i danni derivanti dalla strumentalizzazione demagogica di problemi seri, che i deputati dei gruppi di opposizione tendono a porre in essere, mostrando in tal modo di non comprendere che la Commissione è sede di un confronto serio e basato sul buon senso. Ritiene, in particolare, che non sia logico evocare problemi che riguardano aree svantaggiate del pianeta e nei cui confronti l'Italia ha assunto un impegno specifico, sul quale non c'è diversità di vedute tra la maggioranza e l'opposizione. Per quanto riguarda la questione del ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni, è dell'avviso che tali patrimoni dovrebbero essere più correttamente considerati come il frutto del lavoro e dell'impegno quotidiano dei cittadini; di conseguenza è da ritenere inaccettabile l'operazione, che l'opposizione vuole realizzare, che consiste in un vero e proprio atto di esproprio. In conclusione, ritiene che l'emendamento Duilio 22.045 sia da considerare inaccettabile e non attuabile alla luce dell'attuale situazione del Paese.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U), in aperto disaccordo con quanto sostenuto dal deputato Paolone, ricorda che la riforma sull'imposta di successione sui grandi patrimoni è stata oggetto di una iniziativa assunta nel corso della XIII legislatura, che stabilì una franchigia pari a 350 milioni di vecchie lire; l'intervento realizzato nel corso dell'attuale legislatura ha riguardato i cosiddetti «grandissimi» patrimoni, ai quali è stata estesa l'esenzione. In breve, sottolinea che il contributo dell'attuale Governo alla materia si è limitato al superamento della soglia dei 350 milioni di vecchie lire nell'ambito di un quadro normativo modificato da altri. Di conseguenza, osserva che le derive demagogiche sembrano in realtà caratterizzare piuttosto alcuni rappresentanti dei gruppi della maggioranza parlamentare, che descrivono una situazione tacendo essenziali coordinate di riferimento.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), non volendo entrare nel merito della discussione in corso, ricorda che l'articolo aggiuntivo Duilio 22.045, lungi dall'avere intenti demagogici, mira a portare a termine un progetto sul quale lo stesso Presidente del Consiglio si è esposto di fronte alla comunità internazionale; dunque l'obiettivo della proposta è semmai quella di salvare la dignità del paese, insieme a quella del Capo del'Esecutivo, senza che al riguardo si sia subita una specifica pressione da parte dell'OCSE.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) rileva che il confronto in corso evidenzia la sovrapposizione di due problemi, e cioè quello della quantificazione del Fondo globale, eventualmente con la riduzione del relativo importo, con gli aspetti di copertura. Premessa la complessità della materia della tassazione dell'eredità, sottolinea che il relatore con il suo intervento non ha esplicitamente contestato l'ipotesi prevista dall'articolo aggiuntivo, poiché ha precisato che i limiti fissati sono eccessivamente bassi rispetto all'andamento del valore degli immobili, con ciò non escludendo il ripristino della imposta di successione. Inoltre, ricorda che la questione della tassa di successione è stata affrontata proprio da un grande esponente del liberalismo italiano, come Luigi Einaudi. Al riguardo rileva che la differenza fra le teorie liberali e quelle socialdemocratiche risiede nel fatto che le prime considerano l'intervento dello Stato come volto ad assicurare che gli individui siano uguali quanto a presupposti di partenza, mentre l'impostazione socialdemocratica prevede l'intervento dello Stato anche in momenti successivi della vita degli individui. Pertanto, proprio perché la tassa di successione incide sui presupposti di partenza dei cittadini, tale materia rientra a pieno titolo in una teoria ed in un dibattito interno all'idea liberale e non alle forze politiche di sinistra. Il punto di fondo, quindi, è stabilire se tale imposta realizzi un principio di giustizia generale e su tale punto il Parlamento è tenuto a svolgere un confronto civile e qualificato, nel pieno riconoscimento delle reciproche diversità.

 

La Commissione respinge l'emendamento Duilio 22.045.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), sottopone all'attenzione della Commissione la portata del voto, peraltro già espresso, sull'emendamento della XII Commissione 22.126, che ritiene di particolare interesse per il relatore. Osserva che la norma, che si vorrebbe introdurre, comporta l'affidamento ai pediatri di libera scelta il compito di segnalare alle strutture regionali situazioni di inefficienza della sanità pubblica, con ciò riconoscendo a tali medici vere e proprie funzioni di controllo nei confronti di amministrazioni pubbliche.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricorda che l'emendamento in questione è stato presentato dalla XII Commissione e intende coinvolgere i medici di base, oltre ai pediatri, in quanto soggetti dotati di particolare esperienza per giudicare l'efficienza delle ASL.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) precisa che la norma approvata comporta l'attribuzione di un obbligo alle regioni affinché queste attribuiscano compiti ispettivi sulla sanità pubblica a soggetti privati. Ritiene che si tratti di un intervento forzato ed inaccettabile sul quale occorre un'ulteriore riflessione.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, sottolinea che l'emendamento approvato consente di intervenire su un punto di raccordo tra medicina di base e strutture sanitarie pubbliche, essenziale per la riduzione delle spese. Oltretutto, la funzione riconosciuta alla medicina di base sarebbe limitata alla segnalazione di situazioni di particolare inefficienza.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la discussione in corso è da considerare non utile ed impropria alla luce dell'approvazione dell'emendamento in questione. Rileva altresì che il rappresentante del Governo e il relatore, così come tutti i deputati, potranno sottoporre una nuova valutazione del problema in occasione dell'esame in Assemblea.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), sottolinea che l'emendamento approvato costituisce un problema complesso per l'ordinamento giuridico.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricordando che si tratta di una proposta sulla quale i deputati della XII Commissione hanno avuto già modo di confrontarsi, ribadisce la possibilità di riesaminare il tema in Assemblea.

 

Sergio ROSSI (LNFP) illustra le finalità dell'emendamento Ercole 22.44, di cui raccomanda l'approvazione, sottolineando che tale proposta è finalizzata a correggere l'attuale sistema che continua ad applicare in modo indifferenziato i meccanismi premiali a regioni virtuose insieme a regioni che non rispettano i limiti imposti alla spesa sanitaria e farmaceutica.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, condivide gli obiettivi dell'emendamento Ercole 22.44 pur evidenziandone l'impostazione teorica.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento Ercole 22.44.

Guido CROSETTO (FI), relatore, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

 

La Commissione approva l'emendamento Ercole 22.44.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in assenza di obiezioni ritiene che l'emendamento Peretti 22.85, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.9 e Lucchese 22.81, nonché gli emendamenti Moroni 22.67, Fioroni 22.112, Zeller 22.41, Moroni 22.62, Russo Spena 22.020 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U), illustrando l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024, ritiene essenziale che il relatore e il Governo si pronunzino su una materia di evidente interesse comune per i gruppi della maggioranza parlamentare e per l'opposizione. In particolare, osserva che si tratta di una proposta mirante ad assicurare un risarcimento a quei cittadini che versano in condizioni di invalidità, totale o parziale, derivante da vaccinazioni obbligatorie. Ricorda che l'emendamento riguarda un tema oggetto di una proposta di legge all'esame della Camera dei deputati. Infine, propone l'accantonamento dell'emendamento in esame.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che l'articolo aggiuntivo della XII Commissione 22.027 tratta della stessa materia dell'emendamento Peretti 22.024.

 

Cesare CAMPA (FI), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024, del quale chiede l'accantonamento.

 

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024 del quale raccomanda l'approvazione; ricorda che esso tratta lo stesso tema di altri emendamenti dell'opposizione. Propone l'accantonamento dell'emendamento in esame in quanto ritiene che riguardi una questione che potrebbe essere più adeguatamente affrontata presso la Commissione che non in Assemblea, e sulla quale è opportuno l'assunzione di un impegno preciso da parte del Governo.

 

Carla CASTELLANI (AN) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024 e ricorda di avere presentato una proposta di legge sulla medesima materia. Ricorda inoltre che la Commissione affari sociali della Camera ha approvato, in sede legislativa, una proposta di legge, ora all'esame del Senato, volta ad abolire i vincoli temporali per accedere all'indennizzo da parte dei danneggiati da vaccino e per la quale è già prevista una copertura in Tabella A. Propone infine l'accantonamento di tale articolo aggiuntivo.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, rileva che l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024 rientra in un gruppo di proposte riguardanti temi importanti che dovrebbero essere affrontati in modo adeguato alle risorse disponibili. Di conseguenza, non ritiene utile destinare i fondi per la copertura dell'emendamento alla istituzione della Commissione paritetica, in esso indicata, al fine di evitare che le già limitate risorse vengano in larga parte assorbite da aspetti di natura burocratica. Infine, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Peretti 22.024, Marras 22.037 e l'articolo aggiuntivo della XII Commissione 22.027.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS condivide l'approccio concreto del relatore e ritiene importante che le proposte emendative siano dotate di congrua copertura.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) concorda pienamente con la precisazione del sottosegretario Vegas rispetto a proposte emendative sprovviste di un tetto di spesa, non solo per i pericoli connessi ai conti pubblici ma anche perché non si può promettere a cittadini bisognosi prestazioni che non è possibile mantenere.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024 e fa presente che la copertura finanziaria indicata è stata valutata dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene altresì necessario mantenere la proposta di istituzione di una Commissione per l'accertamento del danno biologico.

 

I deputati Giovanni RUSSO SPENA (RC), Michele VENTURA (DS-U), Cesare CAMPA (FI), Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) e Luigi OLIVIERI (DS-U) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024, concordando con la proposta di accantonamento dello stesso anche al fine di conoscere l'esito di proposte legislative sulla stessa materia tuttora all'esame del Parlamento. Al riguardo, ricorda che la proposta di legge richiamata dalla collega Castellani presentava profili problematici quanto alla copertura finanziaria.

 

Carla CASTELLANI (AN) concorda con il deputato Mariotti auspicando la rapida approvazione, in particolare, del provvedimento approvato dalla XII Commissione della Camera in sede legislativa, già richiamato, il cui iter è stato a lungo bloccato in attesa della relazione tecnica del Governo.

 

Giovanni MARRAS (FI) ricorda che anche il suo emendamento 22.037 è volto a tenere conto delle esigenze di una categoria svantaggiata, quale quella dei soggetti affetti da talessemia, particolarmente diffusa in Sardegna.

Sottoscrive l'articolo aggiuntivo Peretti 22.024.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS dichiara la disponibilità del Governo ad assumere un impegno su tale questione.

 

La Commissione accantona gli articoli aggiuntivi Peretti 22.024, Marras 22.037 e 22.027 della XII Commissione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in assenza di obiezioni, ritiene che gli articoli aggiuntivi 22.023 Burtone, 22.029 della XII Commissione e 22.039 Sgobio possono essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Fa presente che, dopo aver assunto le opportune intese con il Presidente della Camera, la Commissione potrà riunirsi martedì 2 novembre alle ore 11.30 per il seguito dell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria e al bilancio per il 2005.

Propone quindi di concludere i lavori odierni esaminando l'emendamento del relatore 6.165 e i relativi subemendamenti (vedi allegato 2).

 

Michele VENTURA (DS-U) chiede che l'emendamento del relatore 6.165 e i relativi subemendamenti vengano esaminati nella prossima seduta per consentirne un adeguato approfondimento.

 

Gianfranco CONTE (FI) preannuncia il ritiro del suo subemendamento 0.6.175.1.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a martedì 2 novembre.

 

Giancarlo Giorgetti, presidente, avverte che l'esame dei documenti di bilancio proseguirà nella giornata di martedì a partire dalle ore 11.30 e nella giornata di mercoledì. Al riguardo, fa presente che la Commissione dovrà votare il mandato al relatore entro le ore 11.30 di mercoledì 3 novembre. Comunica, altresì, che nella mattinata di mercoledì la Commissione dovrà esprimere il parere all'Assemblea sul disegno di legge comunitaria, sul disegno di conversione del decreto-legge n. 240 del 2004, riguardante l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo e integrazioni alla legge n. 431 del 1998, e il disegno di conversione del decreto-legge n. 241 del 2004, recante misure urgenti in materia di immigrazione.

Con riferimento al disegno di legge di bilancio 2005-2007, comunica che risultano presentate complessivamente cinquantatrè proposte emendative, di cui una non riferibile al testo. Rileva preliminarmente che l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti dovrà svolgersi alla luce delle eventuali modifiche che saranno apportate all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria che stabilisce l'applicazione della regola del 2 per cento per il bilancio dello Stato.

Avverte che le proposte emendative valutate inammissibili sono risultate pari a trentadue, delle quali quindici per estraneità di materia e diciassette per inidoneità della copertura. In particolare, sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti che dispongono l'incremento di spese interamente determinate da fattore legislativo o comunque vincolate ai sensi della vigente disciplina contabile, gli emendamenti che intervengono direttamente sui capitoli e non sulle unità previsionali di base. Al riguardo, ricorda che in base alla vigente disciplina contabile, oggetto di delibera parlamentare sono appunto solo le unità previsionali di base, mentre la sottoarticolazione delle medesime in capitoli viene riportata solo ai fini della gestione e della rendicontazione.

Sono stati invece considerati inammissibili per inidoneità della copertura finanziaria gli emendamenti la cui compensazione è effettuata a valere su stanziamenti determinati da fattore legislativo o comunque vincolati ai sensi della vigente disciplina contabile. Ricorda altresì che l'emendamento 4.1 Giacco non è risultato riferibile al testo del disegno di legge e pertanto non potrà essere esaminato.

Segnala infine che sono stati presentati nove emendamenti recanti variazioni compensative nell'ambito del medesimo stato di previsione. In particolare, si tratta di emendamenti riferiti allo stato di previsione del Ministero degli esteri (Tabella n. 6), del Ministero dell'istruzione, e del Ministero della difesa (Tabella 12). Tali emendamenti sono stati considerati irricevibili, ai sensi dell'articolo 121, primo comma, del Regolamento.

Ricorda comunque che gli emendamenti respinti dalle Commissioni competenti per materia potranno comunque essere presentati ai fini dell'esame in Assemblea. Più in particolare, sono stati giudicati inammissibili per inidoneità della copertura in quanto riducono unità previsionali di base interamente determinate da fattore legislativo i seguenti emendamenti: Tab. 2.29 Lolli; Tab. 2.27, Tab. 2.28, Tab. 2.30, Tab. 2.31, Tab. 2.36, Tab 2.34 e Tab 2.33 Grignaffini; Tab. 2.32 e Tab. 2.35 Chiaromonte in quanto fanno riferimento alla unità previsionale di base 6.2.3.4 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze relativa al finanziamento dell'Agenzia delle entrate; gli emendamenti: Tab. 2.24, Tab. 2.25, Tab. 2.26, Tab. 8.1, Tab. 8.2, Tab. 8.3 Enzo Bianco e Tab. 9. 1 Realacci, i quali si riferiscono alla unità previsionale di base 1.2.10.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa al Fondo per le opere strategiche. Sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia, in quanto rifinanziano unità previsionali di base interamente determinate dalla legge sostanziale, i seguenti emendamenti Tab. 2.18 Spini e Tab. 2. 41 III Commissione (per la unità previsionale di base 9.1.2.3/ Esteri - Contributi obbligatori ad organismi internazionali); Tab. 2.4 Carboni e Tab. 5.2 II Commissione (per la unità previsionale di base 1.2.3.3/Giustizia - Fondo unico investimenti da ripartire).

Sono stati altresì considerati inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti volti a rifinanziare alcune unità previsionali per importi nettamente superiori rispetto allo stanziamento iniziale. In particolare, si osserva che la proposta di un incremento di spesa che superi in modo considerevole lo stanziamento previsto dal bilancio si qualifica come un vero e proprio rifinanziamento, che più propriamente andrebbe attuato mediante modifica della normativa sostanziale, eventualmente in sede di legge finanziaria, piuttosto che come adeguamento della previsione di bilancio. Si tratta, in particolare, dei seguenti emendamenti: Tab. 2. 19, Tab. 2. 38 e Tab. 2. 20 Grignaffini, Tab. 2. 37 Sasso, volti ad incrementare il Fondo per il federalismo amministrativo, nonché gli emendamenti: Tab. 6.2 Mantovani, Tab. 2. 12 Buemi, Tab. 2.10 Cima, Tab. 2.9 Mantini, Tab. 6.1 Melandri. Per quanto riguarda l'emendamento Tab. 2.40 Costa, volto a ridurre la dotazione della unità previsionale di base relativa agli organi costituzionali, osserva che l'emendamento, intervenendo sulle spese degli organi costituzionali, determina una lesione dell'autonomia finanziaria degli stessi e pertanto è stato giudicato inammissibile per estraneità di materia. Rammenta che analoghi emendamenti sono stati valutati estranei nel corso delle scorse sessioni di bilancio. Segnala, infine, che l'emendamento Tab. 2. 42 Sereni risulta inammissibile per estraneità di materia, limitatamente agli incrementi degli stanziamenti delle unità previsionali di base 2.1.2.2 e 11.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in quanto determinati sulla base del fattore legislativo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

 

La seduta termina alle 16.40.

 



ALLEGATO 1

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI ESAMINATI

 


Sopprimere il comma 1.

16. 61.Dario Galli, Sergio Rossi.

 

Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: ad eccezione di una quota pari al turn over realizzato al termine dell'anno scolastico 2004.

16. 53.Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.

 

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono previste deroghe alla consistenza numerica di cui sopra per impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente; per assicurare nelle singole istituzioni scolastiche la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri, nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiora ad una unità in classi che non superino i venti alunni. Per garantire il perseguimento di tali finalità è autorizzata, per l'anno 2005 la spesa di 500 milioni di euro.

Conseguentemente il comma 6 dell'articolo 29 è soppresso.

16. 30. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

16. 56.Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.

 

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 17 sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.

16. 75.Villetti.

 

Al comma 3, sostituire le parole da: è impartito, fino alla fine del comma, con le seguenti: è assicurata tramite assunzione in organico di diritto di docenti in possesso dei requisiti necessari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45»

sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizioni si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

9. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

16. 26. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Sasso, Colasio.

 

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.

16. 51. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Michele Ventura.

 

Aggiungere alla fine del comma 8 le seguenti parole:

Per l'anno 2005 al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

* 16. 37. Rusconi, Stradiotto, Realacci, Molinari, Medori, Fioroni, Lusetti, Reduzzi, Milana.

 

Aggiungere alla fine del comma 8 le seguenti parole: Per l'anno 2005 al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

* 16. 63.Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Boselli, Buemi.

 

Aggiungere alla fine del comma 8 le seguenti parole: Per l'anno 2005 al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al dirittodovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

* 16. 68.Mariotti, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini.

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

16. 74.Villetti, Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Sgobio, Agostini, Duilio, Cusumano, Boato, Pistone.

 

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

16. 33. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per garantire la fornitura gratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998, è autorizzata per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 103, 291 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero degli Affari Esteri: apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 103.291;

2006: - 103.291;

2007: - 103.291.

16. 60.Bianchi Clerici, Sergio Rossi.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del budget complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

9-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-ter.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

16. 97. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzucca, Bulgarelli, Bimbi, Volpini, Rusconi, Rosato, Ruggero, Marino, Intini, Villetti, Buemi.

 

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Incentivi per l'assunzione di ricercatori).

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

Art. 36-bis.

(Tobin tax).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 2.109 milioni di euro per l'anno 2005, in 1.023 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.157 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

3. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui ai comma 1 del presente articolo.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

16. 013.Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti.

 

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea).

1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu).

E conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

16. 017.Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Michele Ventura.

 

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Prestito d'onore agli studenti universitari).

1.È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi agli studenti universitari.

2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l'anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.

3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.

4. L'importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 5000 per anno accademico e viene restituito dal beneficiano con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al prime rate più 0.25 per cento su base annua.

5. Il fondo è finanziato con 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

6. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana il decreto attuativo del Fondo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

16. 031. Buontempo.

 

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Relativamente all'anno 2005, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per la costituzione di un fondo finalizzato ad un programma straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati sul territorio di zone soggette a rischio sismico.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e predispone le linee operative di intervento nonché le modalità di attuazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002, come rifinanziata da ultimo dall'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

16. 034. Villetti.

 

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo.

Art. 36-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati.

 

17. 1.Guerzoni, Cordini, Delbono, Sgobio, Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge n. 350 del 2003 è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli 2005 e 2006.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 - Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

17. 7.Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Armani.

 

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi).

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati «fondi».

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi concorrono le organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nellàmbito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito "Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "fondo intersettoriale". Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.

7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2005 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014.

Conseguentemente, tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

17. 04.Duilio, Morgando, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti.

 

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;

b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;

c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 36 dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

46. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

48. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

19. 11. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi destinati alle casalinghe, che non svolgono attività lavorative e che non percepiscono nessuna altro reddito pensionistico, ad esclusione delle pensioni o degli assegni derivanti da cause di inabilità e invalidità, e il cui reddito familiare non sia superiore a 10.716,68 euro annui.

3-ter. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-quater. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa annua massima di due milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

19. 10. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo).

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1o gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006, 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: «relativamente» a: «precedente».

20. 08.Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

 

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio»;

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: «incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «incrementati di un pari importo»;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: «relativamente» a: «precedente».

20. 014.Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

 

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1o gennaio 2005, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto legge n. 184 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 020.Cordoni, Delbono, Sgobio, Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupiani, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

 

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

Art. 20-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.488.

4. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.»

Art. 20-ter.

1. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997.

20. 096. Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

 

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

Art. 20-bis.

1. A partire dal 1o gennaio 2005 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità una tantum di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anni di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1o gennaio 2005 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34 della legge 335/95 è soppressa la parola: «particolari» e dopo la parola: «usuranti» sono inserite le seguenti: «e pesanti».

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito.

Art. 20-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizioni si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 20-quater.

 

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Sopprimere il comma 6 dell'articolo 29.

20. 098. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

 

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con al rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento.

20. 02.Cordoni, Delbono, Sgobio, Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Battaglia, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Giacco, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Crucianelli, Ruta.

 

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Gli aumenti delle pensioni previdenziali ed assistenziali sono effettuati in base all'adeguamento al costo vita, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992, ed in base alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, entro il 30 gennaio di ogni anno è stabilita la percentuale di adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi precedenti è stabilito un limite di spesa pari a 550 milioni di euro annui.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro;

all'articolo 36, comma 19, sostituire le parole: con una ritenuta unica del 10 per cento con le seguenti: con una ritenuta unica del 15 per cento.

20. 9.Fiori, Benvenuto.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Al Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, commi 112 e 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) è destinato per l'anno 2005 un finanziamento di 36 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro.

20. 21.La XI Commissione.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

«Art. 20-bis. 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

* 20. 25.Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Pinto, Mondello, Caligiuri.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

8-quater. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

8-quinquies. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 1 9 luglio 1993, n. 236».

* 20. 26.Campa.

 

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Fondo Nazionale per le vittime dell'amianto).

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quale l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e di cui all'articolo 47 della decreto legge 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

20. 06.Delbono, Cordoni, Sgobio, Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

 

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione).

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1o gennaio 2005 è elevata al 90 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi tre mesi e al cinquanta per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non sì applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 770.587;

2006: - 770.587;

2007: - 770.587.

20. 099.Alfonso Gianni, Russo Spena.

 

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Trattamento di disoccupazione).

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata dei trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:

2005: - 770.000;

2006: - 770.000;

2007: - 770.000.

20. 032.Agostini, Duilio, Villetti, Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Proroga trattamenti di cassa integrazione).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* 20. 091. Cordoni, Delbono, Sgobio, Michele Ventura, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Lulli, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Proroga trattamenti di cassa integrazione).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché di misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* 20. 042.Molinari, Adduce, Burtone.

 

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

Art. 20-bis.

(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici).

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Art. 20-ter.

1. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997.

20. 039.Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

 

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288).

1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

20. 052.La XI Commissione.

 

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 31 gennaio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

5. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 1o gennaio 2005, il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 31 gennaio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

5. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 1o gennaio 2005, il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

Conseguentemente, gli accantonamenti di cui alla Tabella A sono interamente azzerati.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte del 10 per cento.

20. 0142 (nuova formulazione). Volontè, Maninetti, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Filippo Drago, Giuseppe Gianni.

 

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative).

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma i lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata , dal 1o gennaio 2005, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 c.c.

2. Per l'intero anno 2005 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47 , comma 1, lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico.

Conseguentemente all'articolo 36 dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

46. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

48. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 075. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. Agli invalidi civili è riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 510,00 euro.

Conseguentemente:

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.

20. 0147.Russo Spena, Giordano, Valpiana, Innocenti, Trupia, Bolognesi, Lucà, Villetti, Buemi, Intini.

 

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui).

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al comma 6, le parole: «sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite alle seguenti: «sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

20. 0160. Maura Cossutta, Turco, Bindi, Zanotti, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Lucà, Bolognesi, Pepe, Battaglia, Galeazzi.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Fondo triennale per gli asili nido comunali).

1. A partire dal 1o gennaio 2005 è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali, con dotazione propria di 300 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

21. 11. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli esteri, apportare la seguente variazione:

2005: - 5.000.

21. 7. Ercole, Francesca Martini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1, articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» aggiungere le seguenti: «con gestione interna o esterna».

*21. 2. La XI Commissione.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1, articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» aggiungere le seguenti: «con gestione interna o esterna».

*21. 12. Peretti, Liotta, Romano, Mazzoni.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1, articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» aggiungere le seguenti: «con gestione interna o esterna».

* 21. 3. Lupi.

 

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Istituzione del reddito sociale minimo).

1. Dal 1o gennaio 2005, è istituito il reddito sociale minimo, e la conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1o gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui.

Conseguentemente:

all'articolo 36, dopo il comma 45, sono aggiunti i seguenti:

45-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

45-ter. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento;

all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manufatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro»;

all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

21. 010 (nuova formulazione). Cento, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Asili nido istituzionali).

1. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito, a decorrere dall'anno 2005, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre in misura corrispondente gli accantonamenti relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21. 024. Pisa, Minniti, Pinotti, Angioni, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Loddo Santino, Papini.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Interventi a sostegno della famiglia).

1. Alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato dal 1o dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2005, primo, secondo o terzo per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. L'assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente all'articolo 27, il comma 5 è soppresso;

all'articolo 36, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;

2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento;

all'articolo 36, comma 19, sostituire le parole: con una ritenuta unica del 10 per cento con le seguenti: con una ritenuta unica del 15 per cento.

21. 02. Dario Galli, Sergio Rossi, Martini.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Interventi a sostegno della famiglia).

1. Alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato dal 1o dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2005, primo, secondo o terzo per ordine di nascita. L'assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente all'articolo 27, il comma 5 è soppresso;

all'articolo 36, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;

2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento;

all'articolo 36, comma 19, sostituire le parole: con una ritenuta unica del 10 per cento con le seguenti: con una ritenuta unica del 15 per cento.

21. 04. Dario Galli, Sergio Rossi, Martini.

 

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

Art. 21-bis.

(Incremento dell'assegno al nucleo familiare).

1. Nei limiti della maggiore spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1.060 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, e successive modificazioni, nelle tabelle da 11 a 19 di cui al decreto 13 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 1998 e nella tabella n. 20 di cui al decreto 19 marzo 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997 e successive modificazioni, sono incrementati, con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento ai nuclei familiari con figli e a basso reddito. Restano fermi i criteri di rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 12, del predetto decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 153 del 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente: all'articolo 36, comma 17, le parole: 500 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 1.030 milioni di euro per l'anno 2005 e 1.060 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

21. 041.Leone.

 

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 dl 1o giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 36 dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

46. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

48. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

21. 042. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Buemi.

 

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento).

1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2004, di 500 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2006:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto 237/98, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

E conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere i seguenti:

Art. 69-bis.

1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 69-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

21. 056. Turco, Morgando, Zanella, Pistone, Agostini, Ventura, Battaglia, Rizzo, Villetti, Buemi, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Benvenuto, Intini, Villetti, Buemi.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Proroga del reddito minimo di inserimento).

1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 237 del 1998 è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

21. 03. Bindi, Turco, Burtone, Battaglia, Molinari, Zanotti, Meduri, Maura Cossutta, Annunziata.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Proroga del reddito minimo di inserimento).

1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

Conseguentemente a decorrere dal 1o gennaio 2005 con decreto del ministero della economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 180 milioni di euro annui.

21. 05. Bindi, Turco, Burtone, Battaglia, Molinari, Zanotti, Meduri, Maura Cossutta, Annunziata.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Fondo Nazionale per le politiche giovanili).

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 600 milioni.

e dopo l'articolo 36 inserire i seguenti articoli:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

Art. 36-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 032. Mosella.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Fondo Nazionale per le politiche giovanili).

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Conseguentemente alla Tab. C Ministero dell'Economia e delle Finanze Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri-Editoria - cap.2 183 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri -Editoria - cap. 7442)

2005: - 500;

2006: - 500;

2007: - 500.

21. 025. Volontè, Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Fondo Nazionale per le politiche giovanili).

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

3. Per l'anno 2005 il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è aumentato di 500 mila euro.

E, di conseguenza alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: - 500.

21. 09. Ruzzante, Lucà, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Melandri, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Rivalutazione dell'indennità di comunicazione sordomuti).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 e successive modificazioni, concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 164,34 euro per dodici mensilità.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328/2000 - Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 73.000;

2006: - 73.000;

2007: - 73.000.

21. 014. Moroni.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità , per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente alla Tab. C. Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo il della Legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1 .2.8 - Agenzia delle Entrate - cap.3890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate cap.7775)

2005: - 69.000;

2006: - 69.000;

2007: - 69.000.

21. 026. Volontè, Peretti, Liotta, Romano, Battaglia.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Interventi a sostegno degli anziani).

1. È istituito presso l'istituto nazionale assicurazioni Spa il «Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni», di seguito denominato «Fondo», destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 6 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

3. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

4. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

6. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

21. 023. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, dell'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, è destinata al relativo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, una cifra di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

21. 030. La XII Commissione.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310-bis.

22. 25. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

 

Al comma 1, sostituire dalle parole è determinato in fino a l'anno 2007 con le seguenti: è determinato in 90.106 milioni di euro per l'anno 2005, 93.000 milioni di euro per l'anno 2006, 96.000 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

n) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

o) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

p) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

q) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983 n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

r) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

22. 116. Bindi, Battaglia, Burtone, Cossutta, Zanella, Pepe, Mazzuca, Meduri, Fioroni, Mosella, Turco, Zanotti.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole: «lire 70.000 per ricetta» sono sostituite dalle seguenti «euro 48 per ricetta».

22. 87. Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al Direttore dell'Agenzia con le seguenti: all'Agenzia.

22. 48.Blasi.

 

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Aifa stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi, numero di unità posologiche, e individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali è autorizzata la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

22. 108. Labate, Bindi, Pepe, Valpiana, Zanella, Battaglia, Mazzuca, Bolognesi.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

* 22. 64.Moroni.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.

* 22. 59. Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Zanella, Buemi, Agostini, Ventura, Maurandi, Mariotti, Cusumano.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni sia raggiunto nel rispetto della garanzia della tutela della salute, fermo restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, sono fissati gli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza, sentita la Conferenza Stato regioni, su proposta del Ministro della salute, che si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 bis, comma 10 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112. Con la medesima procedura sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.

2-ter. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, provvede con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, sentita la Conferenza Stato regioni. Importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005 con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato regioni, si procede alla ricognizione ed all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a partire dall'anno 2005.

2-quater. Fermo restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli contratti ed accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

22. 123. La XII Commissione.

 

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i casi in cui debbano prevedersi modalità di affiancamento di rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare.

22. 124. La XII Commissione.

 

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale.

22. 125. La XII Commissione.

 

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: 2 con la seguente: 7.

Conseguentemente articoli aggiuntivi:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

22. 30. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale ed organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.

22. 126. La XII Commissione.

 

Al comma 6, sostituire le parole da: dei livelli essenziali fino a: dal comma 3 con le seguenti: di assistenza comunque non inferiore a quelli preesistenti.

Conseguentemente articolo aggiuntivo:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

22. 36. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Zanotti, Giacco.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2005 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

22. 045.Duilio, Agostini, Villetti, Morgando, Russo Spena, Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Al comma 7, sopprimere le parole da: , in particolare fino alla fine del periodo.

22. 44.Ercole, Francesca Martini.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli scostamenti tra spesa farmaceutica convenzionata programmata e spesa farmaceutica convenzionata effettiva, per gli anni 2004 e 2005, sono recuperati, nella misura del 60 per cento del totale, al netto dell'IVA, tramite una riduzione proporzionale e temporanea delle quote di spettanza delle industrie, dei grossisti e delle farmacie sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, delle specialità medicinali, di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 22 dicembre 1996, n. 662. In attesa degli esiti delle verifiche definitive da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2004, n. 202, l'onere da attribuirsi, per il 2004, a carico dei produttori, dei grossisti e delle farmacie è pari, rispettivamente, a 495, 50 e 200 milioni di euro, equivalenti, nell'ordine, al 4,12 per cento, allo 0,37 per cento e all'1,50 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa. Lo scostamento per il 2005, rispetto all'importo determinato dall'aliquota del 13,0 per cento, è valutato, in via provvisoria, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, entro il 31 luglio 2005, sulla base del livello di spesa farmaceutica convenzionata registrato nel 2004 incrementato, su base annua, del tasso di variazione medio registrato nel 1o semestre del 2005.

22. 85. Peretti, Liotta, Romano, Lucchese, Dorina Bianchi.

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a decorrere dal 1o gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 96 n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 96 n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 «finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate)» apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

* 22. 9.Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a decorrere dal 1o gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 96 n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 96 n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

* 22. 81. Lucchese, Peretti, Lotta, Romano.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1o gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 96 n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 96 n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

22. 67.Moroni.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di promuovere un programma nazionale di odontoiatria sociale, è destinato alle Regioni uno stanziamento di 500.000.000 di euro finalizzati al funzionamento degli ambulatori odontoiatrici delle Asl, relativamente ai servizi di ortodonzia e protesi, per l'acquisto di attrezzature. Un ulteriore stanziamento di 600.000.000 di euro è destinato alle Regioni per l'erogazione in convenzione, da parte di specialisti odontoiatri esterni alle ASL, di prestazioni di ortodonzia e protesi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37.

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

22. 112. Fioroni, Battaglia, Zanella, Cossutta, Meduri, Labate, Mazzuca, Turco, Valpiana, Bolognesi.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

22. 41. Zeller, Detomas, Collè, Brugger, Widmann.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture», le parole: «pari a sei mesi per ogni anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad un anno per ogni anno solare».

22. 62.Moroni.

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1o gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.

3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con raggiunta, della voce «Persona affetta da gravissime pluriminorazioni».

A decorrere dall'anno 2005 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo, mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità nella deambulazione;

impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo;

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi;

è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e abrogato il periodo da almeno cinque anni e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29.

22. 020.Russo Spena, Bolognesi, Giordano, Petrella, Pistone.

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premonenza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni.

3. La Commissione paritetica è composta da otto membri di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro nominati dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

4. La Commissione paritetica elegge nel suo interno il presidente a maggioranza dei propri componenti.

5. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza degli interessati.

6. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla Commissione paritetica.

7. La Commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti.

8. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «una tantum di lire 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una tantum di 150.000 euro».

9. Ai soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotto dall'articolo i della presente legge, è riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato comma 1-bis, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo.

10. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: «4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla Tab. C. Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, c. 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap.3 890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate cap.7775)

2005: - 35.000;

2006: - 35.000;

2007: - 35.000.

22. 024.Peretti, Liotta, Romano, Campa, Pistone, Castellani, Battaglia, Russo Spena, Ventura, Olivieri, Mariotti, Marras.

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro nel 2005, destinati ai risarcimenti dei soggetti affetti da thalassemia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, ridurre di pari importo lo stanziamento del 2005.

22. 037. Marras.

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Attività di corresponsione indennizzi per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni).

1. Al fine di consentire alla competente Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità nell'anno 2005, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero.

2. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 495.

22. 027. La XII Commissione.

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Fondo di perequazione per il Mezzogiorno in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria).

1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell'intero territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005 è istituito un Fondo di perequazione per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per l'anno 2006 e di 500 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:

a) assistenza neonatale e all'infanzia;

b) prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;

c) implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alla patologie acute cardio-circolatorie;

d) implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie;

3. Ai Fondo di perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2, potranno accedere le regioni.

4. L'istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle regioni e dalle province autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell'articolo 71 della legge n. 448 del 1998.

5. Ai fine della attribuzione delle quote del Fondo di perequazione di cui al comma 1, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti indicatori:

a) tassi di mortalità neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto a) del comma 2;

b) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie oncologiche;

c) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;

d) rapporto tra indici di povertà ed emarginazione e patologie croniche.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

22. 023.Burtone, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Villetti, Intini, Buemi.

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Programmi di edilizia sanitaria e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico).

1. Le regioni che al primo gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

22. 029. La XII Commissione.

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Interventi a favore dei Servizi Psichiatrici).

1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio è stanziata per gli anni 2005, 2006, 2007, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

22. 039. Sgobio, Pistone, Bellillo, Cossutta Maura, Cusumano, Agostini, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti, Zanella, Buemi.

 



ALLEGATO 2

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.175 DEL RELATORE

 


Il comma 1-bis è soppresso.

Al primo periodo del comma 2 le parole: stabilito per classi demografiche e le parole: delle stesse classi dimensionali sono soppresse.

Al comma 3 la lettera d-bis) è soppressa.

Al comma 4, primo periodo, le parole: e di partecipazioni sono soppresse.

I commi 13-bis e 13-ter sono soppressi.

Al comma 14-ter, lettera a), sostituire la parola: 2007 con la parola: 2008.

0. 6. 175. 41.Il Governo.

 

Al comma 1-bis sostituire la parola: 3.000 con l'altra: 10.000.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: per gli enti locali fino alla fine del periodo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alienazioni di beni immobili e di partecipazioni, nonché delle.

Sopprimere il comma 4-bis.

Al comma 13-bis sopprimere l'ultimo periodo.

Al comma 13-ter sopprimere l'ultimo periodo.

Sopprimere il comma 14-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere l'articolo 37-bis:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Conseguentemente, gli accantonamenti di cui alla tabella A sono azzerati.

Alla tabella C sono ridotti del 70 per cento gli stanziamenti di parte corrente.

0. 6. 175. 5.Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti ed alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 20.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 29.Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti ed alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 10.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 26.Olivieri, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

 

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 3.000 abitanti ed alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 20.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 28.Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 3.000 abitanti ed alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 10.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 27.Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Al capoverso 1-bis sostituire le parole: ai comuni sino a: 3.000 abitanti con le seguenti: ai comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti e alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione sino ai 10.000 abitanti

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

0. 6. 175. 3.Patria.

 

Al capoverso 1-bis sostituire le parole: ai comuni sino a: 3.000 abitanti con le seguenti: ai comuni, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti e alle comunità montane.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (U.P.B. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 24.000;

2006: - 24.000;

2007: - 24.000.

0. 6. 175. 7.Olivieri, Mariotti, Boccia.

 

Al capoverso 1-bis sostituire le parole: ai comuni sino a: 3.000 abitanti con le seguenti: ai comuni, alle comunità isolane e alle unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (U.P.B. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 24.000;

2006: - 24.000;

2007: - 24.000.

0. 6. 175. 6.Olivieri, Mariotti, Boccia.

 

Al comma 1-bis sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

0. 6. 175. 24.Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Al comma 1-bis sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 4.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

0. 6. 175. 25.Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Al capoverso: sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente sopprimere le seguenti parole: e delle spese di conto capitale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

0. 6. 175. 13.Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Maurandi, Milana, Mariotti, Lusetti.

 

Al primo periodo del comma 2 dopo le parole: delle spese in conto capitale inserire le seguenti parole: , per queste ultime con l'esclusione della gestione di cassa.

E, di conseguenza al comma 3 dell'A.C. 5310-bis, dopo le parole: per quella di cassa, inserire le seguenti parole: , per questa ultima con l'esclusione delle spese in conto capitale.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire la parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 32.Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al capoverso: sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente, sostituire le parole da: stabilito per classi demografiche fino alla fine con le seguenti: delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 finanziamento agenzie fiscali - Agenzia dell'entrate - (U.P.B. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzie dell'entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100 milioni;

2006: - 100 milioni;

2007: - 100 milioni.

0. 6. 175. 15.Stradiotto, Duilio, Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti.

 

Al primo periodo del comma 2 sostituire le parole: all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003, con le seguenti: all'ammontare delle spese di uno degli anni del triennio 2001-2003 a scelta dell'ente.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire la parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 30.Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Olivieri, Milana, Duilio, Maurandi.

 

Al capoverso: sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente sostituire: 11,5 con: 12,5.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dal 2005 e le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.300 milioni.

E, di conseguenza, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

1. L'articolo 13 e 14 comma 1 della legge 383/2001 sono abrogati.

0. 6. 175. 16.Stradiotto, Olivieri, Ventura, Duilio, Mariotti, Milana, Lusetti.

 

All'emendamento 6.175 del relatore al primo periodo del comma 2 dopo le parole: classe dimensionale aggiungere le parole: individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Unificata.

0. 6. 175. 18.Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio.

 

Al primo periodo del comma 2 sopprimere le parole: e del 10 per cento per gli altri enti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire la parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 31.Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Maurandi.

 

Al primo periodo del comma 2 aggiungere, dopo le parole: del 10 per cento degli altri enti in fine, il seguente periodo:

Per le regioni Molise e Sicilia il complesso delle spese di cui al presente comma è calcolato altresì al netto delle spese per gli investimenti effettuati per la ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 2002 e 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: del Ministero del Lavoro, variare gli importi come segue:

2005: - 25 milioni;

2006: - 25 milioni;

2007: - 25 milioni.

0. 6. 175. 4.Riccio.

 

Capoverso: al comma 3 dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

d-ter) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 36-ter.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

0. 6. 175. 9.Stradiotto, Mariotti, Milana, Duilio, Lusetti.

 

All'emendamento 6.175 del relatore, sostituire il capoverso: al comma 4 con il seguente: il comma 4 è sostituito dal seguente:

Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

0. 6. 175. 17.Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio.

 

Al primo periodo del comma 4 sostituire: sostituire le parole con le seguenti: dopo le parole.

E, sostituire le parole: con le seguenti: «dei proventi derivanti» con le seguenti: aggiungere le seguenti: e dei proventi derivanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 33.Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Olivieri, Milana, Duilio.

 

Capoverso: al comma 4, primo periodo dopo le parole: di partecipazioni aggiungere le seguenti: e da convenzioni urbanistiche.

0. 6. 175. 10.Stradiotto, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti.

Capoverso: al comma 4 aggiungere dopo le parole: partecipazioni le seguenti: oppure derivanti da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

0. 6. 175. 8.Stradiotto, Mariotti, Duilio, Olivieri, Milana, Ventura, Lusetti.

 

Sopprimere il comma 4-bis.

0. 6. 175. 39.Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Mariotti, Ventura.

 

Capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: che, alla data di entrata fino a complessivo con le seguenti: sottodotati economicamente di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

0. 6. 175. 11. Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Milana, Maurandi, Manzini, Mariotti, Lusetti.

 

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo.

0. 6. 175. 40. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 4-bis, sostituire le parole: L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo., con le seguenti: L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,5 per cento complessivo.

0. 6. 175. 34. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Maurandi.

 

All'articolo 6, al capoverso 4-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le regioni, fino al 31 dicembre 2005, restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350 inserire 1e seguenti: nonché dall'articolo 6, comma 4-bis, della presente legge e sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

0. 6. 175. 42.Zorzato.

 

All'emendamento 6.175 del relatore, abrogare i commi 4-ter e 4-quater.

0. 6. 175. 20. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio.

 

Sopprimere il capoverso 4-ter.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 finanziamento agenzie fiscali - Agenzia dell'entrate - (UPB 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzie dell'entrate - cap 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100 milioni;

2006: - 100 milioni;

2007: - 100 milioni.

0. 6. 175. 14. Milana, Lusetti.

 

Capoverso 4-ter dopo le parole: i medesimi servizi aggiungere le seguenti: ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge n. 109 del 1994.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'interno apportare le seguenti modifiche:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

0. 6. 175. 12. Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti.

 

Al punto 4-ter sopprimere il periodo da: In ogni caso a Corte dei conti.

0. 6. 175. 23. Savo.

 

Sopprimere il comma 4-quater.

0. 6. 175. 35. Mariotti, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Manzini, Santagata, Montecchi, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Olivieri, Maurandi.

 

Al comma 4-quater sostituire le parole: entro il limite del 50 per cento, con le seguenti: Entro il limite del 70 per cento.

0. 6. 175. 36. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

All'emendamento 6.175 del relatore, abrogare il comma 5-bis.

0. 6. 175. 21. Lusetti, Stradiotto. Milana, Duilio.

 

All'emendamento 6.175 del relatore, abrogare i commi 14-bis, 14-ter e 14-quater.

0. 6. 175. 22. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio.

 

Al comma 14-bis, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento.

0. 6. 175. 38. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 14-bis, lettera a), sostituire le parole: e le parole 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento, con le seguenti: e le parole 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dall'anno 2007.

0. 6. 175. 37. Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

 

Dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:

14-quater. Al fine di sostenere il processo di utilizzo razionale ed efficiente delle risorse di ciascun ente locale, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano attualmente servizio ovvero di altre amministrazioni in cui prestano attualmente servizio, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

0. 6. 175. 1. Gianfranco Conte.

 

Aggiungere, in fine il seguente comma:

14-sexies. Rientrano in ogni caso tra gli importi di cui al comma 2 le risorse finanziarie che le regioni e le province autonome possono destinare, nell'ambito delle rispettive programmazioni, in favore dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) al fine di rendere stabile le attività di qualificazione professionale e rendere più efficiente l'orientamento al lavoro.

0. 6. 175. 2. Antonio Leone.

 

All'emendamento 6.175 del relatore, eliminare la parola: sostituire e inserire la parola: aggiungere.

0. 6. 175. 19. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio.

 

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto agli articoli aggiuntivi;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni, comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti;

sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale e del 10 per cento per gli altri enti»;

al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dalle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali con le seguenti: dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e di partecipazioni, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità;

dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo».

«4-ter. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

«4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento»;

dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni»;

dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti commi:

13-bis. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

13-ter. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo;

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti commi:

14-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» aggiungere le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

14-ter. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-bis del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2007;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

14-quater. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, le parole «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «euro 51,56» e «euro 516,46».

14-quinquies. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

6. 175.Il relatore.

 



ALLEGATO 3

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI

 


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge n. 350 del 2003 incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, - Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000.

17. 7.Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Armani.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1, articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» aggiungere le seguenti: «con gestione interna o esterna».

21. 2.La XI Commissione.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1, articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» aggiungere le seguenti: «con gestione interna o esterna».

21. 12.Peretti, Liotta, Romano, Mazzoni.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1, articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» aggiungere le seguenti: «con gestione interna o esterna».

21. 3. Lupi.

 

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al Direttore dell'Agenzia con le seguenti: all'Agenzia.

22. 48.Blasi.

 

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Aifa stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi, numero di unità posologiche, e individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali è autorizzata la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

22. 108.Labate, Bindi, Pepe, Valpiana, Zanella, Battaglia, Mazzuca, Bolognesi.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni sia raggiunto nel rispetto della garanzia della tutela della salute, fermo restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, sono fissati gli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza, sentita la Conferenza Stato regioni, su proposta del Ministro della salute, che si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 bis, comma 10 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112. Con la medesima procedura sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.

2-ter. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, provvede con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, sentita la Conferenza Stato regioni. Importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005 con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato regioni, si procede alla ricognizione ed all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a partire dall'anno 2005.

2-quater. Fermo restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli contratti ed accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

22. 123.La XII Commissione.

 

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i casi in cui debbano prevedersi modalità di affiancamento di rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare.

22. 124.La XII Commissione.

 

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale.

22. 125.La XII Commissione.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale ed organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.

22. 126.La XII Commissione.

 

Al comma 7, sopprimere le parole da: , in particolare fino alla fine del periodo.

22. 44.Ercole, Francesca Martini.

 



ALLEGATO 4

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI RIFOMULATI

 


Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 31 gennaio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

5. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 1o gennaio 2005, il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 31 gennaio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

5. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 1o gennaio 2005, il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

Conseguentemente, gli accantonamenti di cui alla Tabella A sono interamente azzerati.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte del 10 per cento.

20. 0142 (nuova formulazione). Volontè, Maninetti, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Filippo Drago, Giuseppe Gianni.

 

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Istituzione del reddito sociale minimo).

1. Dal 1o gennaio 2005, è istituito il reddito sociale minimo, e la conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1o gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui.

Conseguentemente:

all'articolo 36, dopo il comma 45, sono aggiunti i seguenti:

45-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

45-ter. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento;

all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manufatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro»;

all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

21. 010 (nuova formulazione). Cento, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 88.250, 90.014 e 91.813 rispettivamente con le altre: 96.000, 100.000 e 100.000.

Conseguentemente articolo aggiuntivo:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Conseguentemente, gli accantonamenti di cui alla tabella A sono azzerati.

Alla tabella C sono ridotti del 10 per cento gli stanziamenti di parte corrente.

22. 27. (nuova formulazione). Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Grandi.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 2 novembre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 2 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 11.40.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2004.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 29 ottobre 2004 sono stati esaminati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi segnalati dai gruppi riferiti agli articoli da 16 a 22.

Ricorda altresì che la Commissione procederà all'esame dei soli emendamenti segnalati dai gruppi e che tutti gli emendamenti non esaminati e non posti in votazione, fatta eccezione per quelli dichiarati inammissibili, si intenderanno respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Avverte che la Commissione passerà all'esame dell'emendamento 6.175 del relatore e del complesso dei subemendamenti ad esso riferiti (vedi allegato 1). Avverte inoltre che il subemendamento Conte 0.6.175.1 è stato ritirato.

Comunica, quindi, che sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia i subemendamenti Riccio 0.6.175.4 e Leone 0.6.175.2, in quanto volti ad aggiungere disposizioni vertenti su materie estranee al testo dell'emendamento e, comunque, al contenuto del disegno di legge finanziaria. Avverte, inoltre, che sono stati altresì dichiarati inammissibili per carenza di compensazione i subemendamenti Ventura 0.6.175.32 e 0.6.175.30, in quanto recano una copertura finanziaria che non risulta sufficiente a far fronte ai relativi oneri, e il subemendamento Lusetti 0.6.175.17, che risulta del tutto privo di compensazione finanziaria. Segnala, infine, che il subemendamento 0.6.175.19 Lusetti non risulta riferibile al testo.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute alla presidenza.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, illustrando il subemendamento del Governo 0.6.175.41, chiarisce, in particolare, che la contrarietà del Governo alla proposta contenuta nell'emendamento del relatore di esentare i comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti dall'applicazione del patto di stabilità interna dipende dal fatto che tale esenzione comporterebbe un peggioramento dei saldi non adeguatamente quantificato né compensato dall'emendamento 6.175.

Rileva inoltre che la proposta di subemendare l'emendamento del relatore riferito al comma 4 sopprimendo in esso le parole «e di partecipazioni» è finalizzata ad evitare i gravi problemi di mancanza di copertura che nascerebbero ove si consentisse ai comuni di eccedere i tetti di spesa previsti dall'articolo 6.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), alla luce dei rilievi formulati dal sottosegretario Vegas, chiede che l'emendamento del relatore 6.175 sia posto in votazione per parti separate.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) esprime preoccupazione per il contrasto che si profila tra il Governo e il relatore sulla delicata partita degli enti locali, rilevando come il subemendamento del Governo colpisca alla radice la proposta emendativa del relatore, che peraltro è a sua volta inadeguata rispetto ai problemi emersi nel corso della discussione. Inoltre, è a suo avviso debole la motivazione addotta dal Governo in ordine all'emendamento del relatore, in base alla quale le misure proposte sarebbero prive di adeguata copertura finanziaria: le difficoltà di copertura derivanti da un attenuamento delle misure relative ai comuni non possono di certo ritenersi insuperabili, tanto più considerato che l'intera manovra è basata su misure dall'effetto incerto.

Nel rilevare, infine, come gli organi di stampa annuncino sostanziali modifiche del Governo al disegno di legge finanziaria, manifesta il timore che la Commissione stia lavorando inutilmente ad un testo già superato.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sui capoversi primo, secondo, terzo e quinto del subemendamento 0.6.175.41 del Governo, e parere favorevole sui punti quarto e sesto.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare che il Governo si attiene ad una linea di rigore, ricorda che le divergenze d'opinione tra relatore e Governo appartengono alla normale dialettica parlamentare e non impediscono che la Commissione proceda nel suo lavoro, che fin qui è stato costruttivo e importante.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) ritiene che le questioni sollevate nel corso della discussione non abbiano trovato adeguata risposta né da parte del relatore né da parte del Governo ed esprime altresì disagio per la diffusa sensazione che sulla materia della fiscalità locale la vera discussione si stia svolgendo in questi giorni al di fuori del Parlamento, con la conseguenza che la Commissione sta procedendo ad un dibattito inutile. Chiede pertanto al Governo se sulla materia della fiscalità e degli enti locali intenda mantenere il testo originario del disegno di legge finanziaria, sul quale la Commissione sta riflettendo, ovvero ripensare integralmente la sua impostazione e superare tale testo alla luce delle trattative condotte fuori della sede parlamentare.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U) ritiene importante capire se la maggioranza intenda seguire l'orientamento del relatore - che peraltro considera inadeguato a dar soluzione alle difficoltà emerse nel dibattito - ovvero quello del Governo. Sul merito delle obiezioni del Governo, poi, osserva che il legislatore ha il dovere di trattare in modo diverso le situazioni differenti e quindi, nello specifico, di distinguere tra enti locali di grandi e piccole dimensioni, con riferimento alla popolazione. Aggiunge che, d'altra parte, l'incidenza economica dell'esenzione dei piccoli comuni dal patto di stabilità interno è da ritenersi di entità assai modesta, almeno sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica. Il risparmio atteso risulta, infatti, irrisorio, mentre il danno che si arrecherebbe agli enti locali minori è enorme.

Nel dichiarare pertanto il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento del Governo 0.6.175.41, esprime l'auspicio che prevalga la linea del relatore e che anzi l'emendamento di quest'ultimo, ancora insoddisfacente, sia corretto mediante l'approvazione dei subemendamenti proposti dall'opposizione.

 

Renzo LUSETTI (MARGH-U), nel ricordare che nella giornata di domani prenderà avvio il convegno dell'ANCI, si dice convinto che il Governo si troverà in difficoltà a spiegare agli enti locali la propria intransigente posizione nei loro confronti. In particolare, ritiene iniqua la stessa proposta del relatore, in quanto limita l'esenzione dal patto di stabilità ai soli comuni fino a 3 mila abitanti, anziché comprendervi tutti quelli fino a 5 mila abitanti.

Quanto al blocco dell'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle tariffe, esprime preoccupazione per gli effetti che tale misura, unitamente a quella del taglio dei trasferimenti erariali, comporterà per gli enti locali, considerato che questi ultimi non potranno far quadrare i bilanci se non comprimendo i servizi resi ai cittadini. La stessa proposta contenuta nell'emendamento del relatore di esimere dal limite di spesa le entrate derivanti dalle alienazioni di immobili pubblici appare tutt'altro che convincente, visto che non solo di fatto obbliga gli enti locali a procedere ad alienazioni, ma trascura il fatto che non tutti gli enti locali sono in condizione di percorrere questa via.

In merito alla proposta dal relatore di prevedere un controllo della Corte dei conti sugli incarichi di studio o di ricerca affidati dagli enti locali, giudica tale misura in contraddizione con lo spirito della riforma in senso federalistico della parte II della Costituzione appena approvata dalla maggioranza alla Camera: in particolare, un controllo della Corte dei conti sugli enti locali, quale quello prospettato dal relatore, equivarrebbe di fatto ad un passo indietro nella direzione dei controlli statali del co.re.co e dei prefetti.

Nel dichiarare, quindi, il proprio voto contrario sull'emendamento del relatore, auspica da parte della maggioranza iniziative più rispettose delle autonomie locali.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che l'emendamento del relatore rappresenti un'apertura troppo timida sulle questioni sollevate dall'opposizione, ma anche dalla maggioranza, nel corso del dibattito. Fatto salvo quanto previsto dal relatore con riferimento al comma 2, che lo trova d'accordo in linea di principio, il resto dell'emendamento del relatore appare insoddisfacente. In particolare, non ritiene sufficiente l'esenzione dei soli comuni fino a 3 mila abitanti: l'esenzione andrebbe estesa - almeno per il 2005 - a tutti i comuni fino a 5 mila abitanti, anche perché si tratta di comuni ai quali il patto di stabilità interno non è stato finora mai applicato e che sono pertanto impreparati a sopportarne le conseguenze di rigore. È pertanto deludente apprendere che il Governo è contrario già all'esenzione dei comuni fino a 3 mila abitanti.

Bisognerebbe inoltre individuare ulteriori categorie di spesa esentate dal limite di crescita, in particolare quelle in conto capitale, che discendono da impegni già assunti dagli enti locali, posto che questi non sono in condizione di modificare gli stati di avanzamento dei lavori pubblici già appaltati.

Relativamente, poi, al blocco dell'aumento delle addizionali, pur confermando la sua personale contrarietà alle addizionali, ritiene che una tale misura non possa che produrre effetti disastrosi sui bilanci degli enti locali, se considerata insieme al taglio dei trasferimenti. A suo modo di vedere, occorrerebbe consentire l'aumento delle addizionali quanto meno ai comuni sottodotati, il cui elenco è stabilito per legge. Diversamente, il peso della manovra non potrà che scaricarsi sulle famiglie sotto forma di incremento delle tariffe suscettibili di aumento e di peggioramento dei servizi erogati, il che appare del tutto in contraddizione con la politica di sostegno alle famiglie che il Governo propaganda.

Per quanto riguarda, infine, la proposta contenuta nell'emendamento del relatore in ordine all'affidamento di incarichi di studio e di ricerca, ritiene che sarebbe meglio consentirli fino a un determinato limite di spesa e senza alcun limite se conferiti in relazione a lavori pubblici.

 

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che disciplinare la realtà delle autonomie territoriali in modo estremamente dettagliato, come proposta dal relatore e dal Governo, sia in aperta contraddizione con la riforma in senso federalistico dell'ordinamento della Repubblica appena approvata dalla maggioranza alla Camera: prevedere un minuzioso controllo sulle consulenze richieste dai sindaci è un segno di sfiducia nei confronti degli enti locali e di centralismo, in contrasto con il principio di leale collaborazione, senza contare che di un simile controllo avrebbero bisogno anche le amministrazioni statali. Un analogo ragionamento può farsi per quanto riguarda il blocco delle addizionali. Manifesta infatti la convinzione che se i comuni elevano le addizionali di propria competenza non lo fanno in modo irresponsabile e a cuor leggero. Si associa inoltre alle considerazioni svolte dagli altri deputati dell'opposizione già intervenuti circa l'opportunità di estendere l'esenzione dal patto di stabilità a tutti i comuni fino a 5 mila abitanti, oltre che di escludere le spese per investimenti dal novero delle spese cui si applica il limite dell'incremento della spesa.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) chiede al sottosegretario Vegas una quantificazione precisa degli oneri finanziari che deriverebbero dall'esenzione dal patto di stabilità dei comuni minori.

Per quanto riguarda invece il blocco delle addizionali, osserva che, sebbene esso non dia luogo direttamente ad un problema di copertura, non va dimenticato che dall'aumento delle addizionali gli enti locali avrebbero reperito le risorse occorrenti per la copertura delle spese per i servizi sociali, in particolare delle eccedenze della spesa sanitaria. Di fatto, quindi, seppure indirettamente, un problema di copertura finanziaria si pone anche in relazione al blocco delle addizionali. Chiede pertanto al Governo di quantificare anche quest'altra grandezza.

Sottolineato, infine, come sul subemendamento del Governo 0.6.175.41 si registri la contrarietà della stessa maggioranza, oltre che dell'opposizione, invita il Governo a ritirarlo.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene che l'emendamento presentato dal relatore dia, almeno in parte, soluzione alle questioni emerse nel corso della discussione. Il controllo sugli incarichi di consulenza affidati dagli enti locali è, a suo giudizio, condivisibile e potrebbe in effetti essere previsto anche per le amministrazioni statali, come è stato suggerito durante il dibattito.

Per quanto invece riguarda le addizionali, fa presente che agli occhi del cittadino la pubblica amministrazione è un soggetto unitario, non facendosi distinzione tra Stato, regioni ed enti locali. Al cittadino interessa unicamente che la pressione tributaria non cresca ed è compito dello Stato centrale controllare il livello complessivo della pressione fiscale nel Paese. Si dice peraltro convinto che gli enti locali debbano, nel presente momento di difficoltà, farsi carico, per la loro parte, dei sacrifici occorrenti e che gli stessi possano assicurare, anche senza aumentare i tributi, gli stessi servizi che offrono attualmente.

 

Luigi CASERO (FI) ritiene che il legislatore debba prefiggersi l'obiettivo di diminuire la presenza del soggetto pubblico nella società civile e che questa via sia anche quella che consentirebbe di conseguire nel miglior modo possibile anche l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica. Il blocco delle addizionali locali si inserisce, per l'appunto, in tale prospettiva, in quanto è volta ad indurre gli enti locali a ridurre la propria presenza e, in questo modo, a diminuire le proprie spese, partecipando così al risanamento dei conti pubblici. Condivide inoltre l'osservazione del deputato Zorzato che il cittadino non distingue tra tributi statali e locali e ritiene pertanto difficile pensare a due o più sistemi tributari del tutto autonomi. D'altra parte, consentire agli enti locali, nel presente momento di difficoltà, di aumentare le addizionali produrrebbe soltanto confusione nei cittadini e vanificherebbe l'effetto che il Governo si attende dalla revisione delle aliquote fiscali. Lo stesso centrosinistra, infatti, ha sperimentato, nella scorsa legislatura, quanto sia inutile una riduzione dell'imposizione fiscale statale non accompagnata dal blocco dell'imposizione fiscale locale.

Nel sottolineare come l'emendamento del relatore vada nella direzione del ridimensionamento della presenza pubblica e quindi della riduzione della spesa, ne auspica l'approvazione.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) ritiene che i deputati Zorzato e Casero abbiano enunciato con esemplare e inusuale chiarezza quella che è la vera intenzione del Governo: accreditarsi presso l'opinione pubblica come il Governo che ha ridotto le tasse, e ciò in piena indifferenza rispetto alle conseguenze che una tale misura avrà sui servizi erogati alla cittadinanza. La riduzione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali, insieme con il blocco dell'imposizione fiscale locale, non potrà infatti che scaricarsi sui servizi pubblici. La maggioranza assicura che non saranno toccati i servizi pubblici essenziali, ma è legittimo chiedersi quali servizi locali non siano essenziali e possano quindi essere ridotti senza danno per la cittadinanza, a meno che non si voglia porli a carico del cittadino mediante il sistema della tariffa.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) sottolinea come tagliare la spesa pubblica non equivalga automaticamente a ridimensionare i servizi pubblici. Questi ultimi, infatti, non rappresentano l'unica voce di spesa degli enti locali. Fa anzi presente che molte altre voci di spesa potrebbero essere tagliate prima dei servizi pubblici: pensa non solo alle consulenze, ma anche ai contributi per i centri sociali o per le manifestazioni pseudoculturali. In quest'ottica, a suo avviso, va inteso la tesi sostenuta dai colleghi già intervenuti secondo cui la presenza del soggetto pubblico nella società deve diminuire. In ultima analisi, la spesa pubblica può contrarsi senza che ciò vada a scapito dei servizi pubblici essenziali.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, nell'associarsi alle considerazioni già svolte dal collega Verro, ricorda come tra le spese degli enti locali si annoverino in alcuni casi persino le sponsorizzazioni delle squadre di calcio, che certamente non sono un servizio pubblico. In quest'ottica va intesa anche la sua proposta relativa alle consulenze degli enti locali.

Ciò premesso, chiarisce che l'emendamento da lui presentato costituisce una mediazione tra le esigenze dello Stato e quelle degli enti locali, nonché tra gli orientamenti emersi nella Commissione.

Fa inoltre presente che il complesso delle misure relative agli enti locali sarà senz'altro oggetto di approfondita discussione in Assemblea, oltre che al Senato, ed è pertanto ragionevole presumere che il testo del Governo sarà modificato. Le modifiche proposte dal relatore devono quindi ritenersi un mero punto di partenza.

Per quanto riguarda poi, in particolare, l'esenzione dei comuni fino a 5 mila abitanti, osserva che al momento non sono state individuate le modalità di copertura dei maggiori oneri che tale previsione comporterebbe. Non esclude peraltro che il problema possa trovare soluzione nel prosieguo dell'iter. In ogni caso, ribadisce che l'esigenza prioritaria è quella di porre un freno alla spesa pubblica e che a questo risultato devono collaborare anche gli enti locali. D'altra parte, sottolinea come il suo emendamento distingua tra gli enti locali, che certo non sono tutti uguali, attraverso un meccanismo premiale. Altre ipotesi, come il ricorso alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei picchi di spesa da parte dei singoli comuni, restano tuttora in piedi, anche se non sono state formalizzate nel testo dell'emendamento. Analogamente potrà essere valutata nel corso dell'esame in Assemblea la proposta di liberalizzazione delle aliquote per i comuni sottodotati.

Fa inoltre presente che anche sul blocco delle addizionali c'è da attendersi qualche cambiamento, considerato che la misura è valutata in modo assai diverso anche all'interno della stessa maggioranza.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U), manifestato un giudizio fortemente critico nei confronti del disegno di legge finanziaria, le cui previsioni appaiono inadeguate a dare soluzione alla difficile congiuntura economico-finanziaria nazionale ed internazionale e non indicano alcun percorso virtuoso che consenta lo sviluppo delle aree più depresse del Paese, richiama l'attenzione su un profilo particolarmente problematico dell'articolo 6 del disegno di legge finanziaria.

Censurate le previsioni recate dalla disposizione testé richiamata, ritiene che l'emendamento 6.175 del relatore, pur essendo apprezzabile in quanto consente l'avvio di un dibattito costruttivo sulle complesse e delicate tematiche ad esso sottese, presenti elementi di criticità. In particolare, reputa singolare e preoccupante che, in ossequio ad una discutibile politica di centralismo autoritario, si intervenga in maniera invasiva sulla finanza delle istituzioni comunali, sottratta alle loro discrezionali e insindacabili decisioni politiche, imponendo agli enti locali rigidi vincoli di spesa.

Invita infine la Commissione ad avviare un costruttivo e proficuo confronto sui punti nodali del disegno di legge finanziaria, a suo giudizio poco chiari e atti ad ingenerare difficoltà interpretative, rilevando che, solo ove si procedesse in tale direzione, si garantirebbe il reale rispetto della dignità della Commissione e delle ineludibili funzioni ad essa proprie.

 

Roberta PINOTTI (DS-U) evidenzia la gravità della generalizzata applicazione del tetto del 2 per cento all'incremento della spesa, anche in considerazione dell'elevata rigidità della spesa degli enti locali. Rilevato peraltro che si tratta di misura destinata, a suo avviso, ad avere profonde ricadute negative sullo scenario economico-finanziario nazionale, ritiene che alle previsioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria sia sottesa una discutibile politica centralista di severo controllo degli enti locali e la compromissione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta ai medesimi, in aperta contraddizione con i principi di devoluzione e federalismo cui si ispira la riforma della parte II della Costituzione, recentemente esaminata dalla Camera.

Giudicato l'emendamento 6.175 del relatore inadeguato a dare soluzione alle problematiche sottese all'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, esprime in particolare rilievi critici in ordine alla previsione dal medesimo recata di rigidi meccanismi di controllo dell'affidamento da parte degli enti locali di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, ritenendo grave il mancato rispetto delle decisioni degli enti locali in materia, che dovrebbero a rigore rientrare nella loro sfera di discrezionalità.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, replicando a quanto testé osservato dal deputato Pinotti, fa presente che le previsioni recate dal comma 4-ter di cui con il suo emendamento si propone l'introduzione sono state già adottate con apposita regolamentazione - recentemente entrata in vigore - nei confronti degli apparati ministeriali. Si è pertanto ravvisata l'opportunità di estenderne la previsione anche in riferimento agli enti locali, nell'ottica di una seria e responsabile gestione politico-finanziario da parte di questi ultimi.

 

Pietro MAURANDI (DS-U), pur riconoscendo l'apprezzabile sforzo del relatore di apportare miglioramenti alle inadeguate previsioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, ritiene che l'emendamento 6.175 dello stesso relatore, nonché il subemendamento 0.6.175.41 del Governo, siano ispirati a discutibili linee politiche di arretramento dell'intervento pubblico nel panorama economico nazionale, con conseguente sensibile riduzione dei trasferimenti destinati agli enti locali, in tal modo fortemente penalizzati nell'erogazione dei servizi a favore della collettività. Nel ritenere poi particolarmente grave che si impongano rigidi vincoli di spesa ai comuni, non consentendosi loro neanche di poter procedere ad un aumento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, evidenzia la logica neocentralista, sottesa a tali previsioni, che risulta essere, a suo giudizio, apertamente in antitesi con i dichiarati intenti di devoluzione e di federalismo del Governo in carica.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che il quinto capoverso del subemendamento 0.6.175.41 del Governo è del seguente tenore: «In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo» e che pertanto non si propone di sopprimere i commi 13-bis e 13-ter.

 

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) valuta a sua volta negativamente le previsioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, ritenendole suscettibili di ridurre sensibilmente l'autonomia degli enti locali, costretti ad operare nel rispetto di severi vincoli di spesa, con inevitabile compromissione dei servizi erogati a beneficio della collettività, da cui conseguirà un aumento degli oneri a carico dei cittadini. Lamenta altresì la previsione di rigidi e severi controlli sull'andamento finanziario degli enti locali, che, in ossequio ad una discutibile politica di stampo dirigistico ed autoritario, appaiono contraddire i fondamentali principi del programma di Governo in materia di devoluzione e federalismo.

Nel ritenere infine che la problematica situazione economica nazionale sia causata, piuttosto che dalla difficile congiuntura internazionale, dall'errata conduzione politica dell'attuale Governo, reputa la manovra di finanza pubblica assolutamente inadeguata a creare nuove opportunità di sviluppo e a frenare l'andamento recessivo dell'economia italiana.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che la rigida applicazione del patto di stabilità interno, imperniata sulla previsione di rigidi vincoli di spesa a carico degli enti locali, non possa che nuocere gravemente all'andamento economico-finanziario dei medesimi. Osservato come a ciò debba altresì aggiungersi la riduzione dei trasferimenti destinati alle istituzioni locali, nonché la prevista impossibilità per le istituzioni comunali di aumentare l'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rileva che si realizza in tal modo una notevole penalizzazione della collettività, cui saranno inevitabilmente erogati minori servizi sociali.

Osservato che i servizi esistenti potranno essere mantenuti solo aumentando gli oneri gravanti sugli utenti, sottolinea altresì che l'applicazione del patto di stabilità alle spese non consentirà l'erogazione di nuovi servizi, quali ad esempio, quelli destinati alla prima infanzia, co ricadute negative anche per quanto attiene all'occupazione femminile.

Ricordato che i maggiori sprechi si riscontrano nei comuni in cui si hanno storicamente trasferimenti elevati, ritiene che, anziché prevedersi una generalizzata discutibile applicazione del tetto agli incrementi di spesa degli enti locali, avrebbero dovuto essere inseriti nel disegno di legge finanziaria seri e ponderati meccanismi volti a delineare un proficuo sistema premiale a vantaggio delle realtà locali virtuose.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), pur ritenendo essenziale il concorso degli enti locali ai fini del rispetto dei parametri statuiti nel Trattato di Maastricht e della conseguente necessità di razionalizzazione della finanza nazionale, ritiene che l'applicazione del patto di stabilità interno non debba essere rigidamente imposta dall'alto, ma piuttosto debba essere oggetto di valutazione congiunta e di contrattazione con le realtà istituzionali coinvolte.

Considera poi particolarmente grave l'arretramento - prefigurato, a suo giudizio, nelle previsioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria - dell'intervento pubblico in ordine alla finanza degli enti locali, che si troveranno pertanto costretti a diminuire servizi sociali di preminente rilievo per la collettività, quali quelli concernenti l'assistenza e il diritto allo studio.

 

Ettore PERETTI (UDC) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 6.175 del relatore, che valuta positivamente, in quanto delinea un percorso condivisibile in ordine all'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti degli enti locali. Evidenzia infatti che sono tenute in debita considerazione le peculiarità delle realtà comunali, prevedendosi un'apprezzabile distinzione tra i comuni virtuosi e quelli non virtuosi, con la conseguente individuazione di meccanismi di valutazione qualitativa dei medesimi, al fine di un'applicazione flessibile e proficua del patto di stabilità interno.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U), osservato preliminarmente che l'obiettivo, quasi raggiunto, di attuare il risanamento della finanza pubblica è stato a suo avviso vanificato dall'attuale Governo, manifesta vivo disappunto in ordine alle previsioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, ritenendo che confermino la controversa politica dell'esecutivo di arretramento dell'intervento pubblico, stante la grave penalizzazione degli enti locali causata dagli esigui trasferimenti ad essi destinati e dalla limitazione della facoltà loro riconosciuta di deliberare in merito alle entrate proprie.

Pur esprimendo apprezzamento nei confronti del tentativo del relatore di apportare parziali correttivi alle delicate problematiche connesse all'articolo 6, esprime sconcerto in ordine alla copertura dell'emendamento 6.175 dello stesso relatore, ritenendo che ad essa sia sottesa un'operazione puramente demagogica e non sorretta da reale intenzione di moralizzazione dei costumi della politica nazionale.

 

Giuseppe FIORONI (MARGH-U), ritenuti l'emendamento 6.175 del relatore e il subemendamento 0.6.175.41 del Governo assolutamente inadeguati a dare soluzione alle problematiche connesse all'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, valuta negativamente le previsioni recate da tale disposizione, essendo le medesime inevitabilmente destinate ad avere profonde ricadute negative sulla collettività.

Ricordato che il decreto legislativo n. 229 del 1999 e la legge n. 328 del 2000 hanno attribuito ai comuni competenze e responsabilità in materia di assistenza sanitaria e di erogazione di servizi sociali e che il 60 per cento delle misure di sostegno alle famiglie sono a carico dei comuni, ritiene che i vincoli di spesa previsti dal disegno di legge finanziaria a carico di tali realtà locali e il blocco dell'aumento delle addizionali IRPEF comporterà inevitabilmente uno smantellamento di tali preminenti ed importanti politiche. I comuni saranno costretti a diminuire i servizi a beneficio della collettività, con la conseguente compromissione della rete di protezione della medesima, o, in alternativa, ad erogare tali servizi a costi talmente elevati da renderli praticamente inaccessibili alle fasce socialmente ed economicamente più deboli.

Giudica altresì inadeguata l'ulteriore previsione recata dall'emendamento 6.175 del relatore, concernente la destinazione dei proventi correlati agli oneri di urbanizzazione, ritenendo confermata ancora una volta quella discutibile politica di ingerenza nelle discrezionali scelte di finanza spettanti alle realtà istituzionali locali.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) ricorda di essere ancora in attesa della risposta del Governo su alcune questioni poste con riguardo all'emendamento 6.175 del relatore, che a suo avviso presenta problemi di carattere finanziario. Rileva di avere, altresì, richiesto formalmente la relazione tecnica alla proposta emendativa Leone 36.050, che non risulta ancora pervenuta. A suo avviso, ci sono alcuni problemi che non sono stati adeguatamente affrontati, ma che dovrebbero essere posti partendo da un approccio di carattere generale. Al riguardo, osserva che la spesa pubblica italiana, che ammonta al 45 per cento del PIL, è composta per il 20 per cento dalla spesa delle pensioni e degli interessi passivi sul debito, spese che non sono comprimibili. Il restante 25 per cento è composto da spesa sanitaria, spesa per investimenti, infrastrutture, sicurezza: su quest'ultima componente si potrebbe intervenire. Ritiene che si debba effettuare un'analisi su tutti i capitoli di spesa piuttosto che porre un vincolo generale all'incremento della spesa corrente degli enti territoriali. Tale intervento è discutibile in quanto riduce il livello dei sevizi erogati dagli enti territoriali e ciò è tanto più inopportuno se si considera che la spesa sociale in Italia è la più bassa d'Europa. Ritiene quindi che tali questioni di fondo vadano affrontate in un'ottica completamente differente da quella della maggioranza, che pensa solamente alla riduzione della pressione fiscale per i ceti più abbienti. A suo avviso, è invece necessario fare una analisi più puntuale dei trasferimenti agli enti locali puntando ad una vera razionalizzazione delle voci di spesa. L'impressione è infatti che le soluzioni individuate non siano adeguate.

 

Luigi CASERO (FI) desidera fare alcune precisazioni in risposta all'onorevole Pennacchi, che ha male interpretato alcune parti del suo precedente intervento. Ricorda che il disegno di legge finanziaria in esame, ponendo un limite del 2 per cento all'incremento della spesa storica, si prefigge di razionalizzare la spesa. Rileva altresì di avere accennato all'esigenza di ridurre la presenza complessiva del settore pubblico in quanto, a suo avviso, si possono e si devono ridurre alcuni interventi, quali ad esempio quelli relativi alle sponsorizzazioni degli enti locali. Ciò non significa che si debba tagliare il settore sociale. Esprime apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Visco in quanto è necessario che su alcune questioni di carattere generale si discuta nell'ambito del disegno di legge finanziaria.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il subemendamento del Governo 0.6.175.41 verrà posto in votazione per parti separate: la prima parte riguarda i primi tre capoversi del subemendamento, dalle parole «il comma 1-bis è soppresso» fino alle parole «al comma 3 la lettera d-bis) è soppressa».

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce il parere contrario alla prima parte del subemendamento 0.6.175.41.

 

La Commissione respinge la prima parte del subemendamento 0.6.175.41 del Governo.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U) chiede di votare la seconda parte del subemendamento 0.6.175.41 per parti separate, nel senso di votare distintamente i restanti tre capoversi.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno legge finanziaria ricorda che il rappresentante del Governo ha precisato che il subemendamento 0.6.175.41 non prevede che i commi 13-bis e 13-ter siano soppressi, mentre, al quinto capoverso, si prevede che «In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo». Esprime pertanto parere favorevole sui capoversi quarto, quinto e sesto.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione il quarto capoverso del subemendamento 0.6.175.41, dalle parole «al comma 4 primo periodo» fino a «sono soppresse».

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva il quarto capoverso, il quinto capoverso e il sesto capoverso del subemendamento 0.6.175.41 (vedi allegato 2).

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Russo Spena 0.6.175.5, Stradiotto 0.6.175.29, Olivieri 0.6.175.26, Mariotti 0.6.175.28 e Mariotti 0.6.175.27.

La Commissione approva il subemendamento Patria 0.6.175.3.

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti Olivieri 0.6.175.7 (risultando pertanto precluso il subemendamento Olivieri 0.6.175.6), Ventura 0.6.175.24, Stradiotto 0.6.175.25, Stradiotto 0.6.175.13 e Ventura 0.6.175.32.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) rileva che la formulazione dell'emendamento 6.175 del relatore fa sì che i comuni non possano calcolare quale sia il limite di spesa assoggettato al patto di stabilità. Per tale ragione, insiste per l'approvazione del suo subemendamento 0.6.175.15, che è finalizzato a eliminare il riferimento all'ammontare medio delle spese per classi demografiche per gli anni 2001, 2002, 2003, in quanto non è chiarito chi debba stabilire tale ammontare medio.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il riferimento all'ammontare medio delle spese è stato proposto dal relatore sebbene il Governo insistesse per l'approvazione del testo dell'articolo 6 senza alcuna modifica.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), insiste per l'approvazione del subemendamento Stradiotto 0.6.175.15, che consentirebbe di chiarire quali spese sono sottoposte al limite del patto di stabilità.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il subemendamento Lusetti 0.6.175.18 dovrebbe risolvere la questione posta dall'onorevole Stradiotto.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U), rileva che il problema è un altro e che il subemendamento Lusetti 0.6.175.18 chiarisce parzialmente la questione.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Lusetti 0.6.175.18 a condizione che venga riformulato nel senso di prevedere un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia.

 

Renzo LUSETTI (MARGH-U) accetta la proposta di riformulazione del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il Ministero dell'interno è già in possesso dei dati necessari per la determinazione dei criteri di calcolo delle spese dei comuni, suddivise per classi dimensionali.

 

Giuseppe FIORONI (MARGH-U) ritiene che il problema dell'ammontare medio delle spese, stabilito per classi demografiche dei comuni, non possa essere liquidato sic et simpliciter, ma richieda ulteriori approfondimenti.

 

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Stradiotto 0.6.175.15, Ventura 0.6.175.30 e Stradiotto 0.6.175.16.

La Commissione approva il subemendamento Lusetti 0.6.175.18, come riformulato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ventura 0.6.175.31, Stradiotto 0.6.175.9, Lusetti 0.6.175.17, Ventura 0.6.175.33, Stradiotto 0.6.175.10, Stradiotto 0.6.175.8, Ventura 0.6.175.39, Stradiotto 0.6.175.11, Ventura 0.6.175.40 e Ventura 0.6.175.34.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS propone di riformulare il subemendamento Zorzato 0.6.175.42 sopprimendo, al primo periodo, le parole « per le regioni» e sopprimendo altresì le parole da «conseguentemente» fino alla fine del subemendamento.

 

Marino ZORZATO (FI), accetta di riformulare il suo subemendamento 0.6.175.42 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

 

La Commissione approva il subemendamento Zorzato 0.6.175.42, come riformulato.

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti Lusetti 0.6.175.20, Milana 0.6.175.14 e Stradiotto 0.6.175.12.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) fa presente che il suo subemendamento 0.6.175.12 esclude gli incarichi conferiti ai sensi della legge n. 109 del 1994 dalla disposizione di cui al comma 4 ter inserito dall'emendamento del relatore.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, avverte che il subemendamento Stradiotto 0.6.175.12 sarà oggetto di un'accurata riflessione nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge finanziaria.

 

Benito SAVO (FI), illustra il suo subemendamento 0.6.175.23 che è finalizzato a sopprimere il controllo della Corte dei Conti sull'affidamento di incarichi e consulenze da parte degli enti locali. Tale subemendamento vorrebbe sgravare gli enti locali di controlli eccessivi, che appesantirebbero le procedure.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, propone che l'esame del subemendamento Savo 0.6.175.23 venga effettuato nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Benito SAVO (FI) concorda con la proposta del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, pertanto, che in assenza di obiezioni che il subemendamento Savo 0.6.175.23 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti Mariotti 0.6.175.35, Ventura 0.6.175.36, Lusetti 0.6.175.21 e 0.6.175.22, Ventura 0.6.175.38, Mariotti 0.6.175.37 e Lusetti 0.6.175.19.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U) rileva che il subemendamento Patria 0.6.175.3 già approvato dalla Commissione ha un impatto trascurabile in quanto riguarderebbe solo due comunità montane. Preannuncia quindi la presentazione in Assemblea di emendamenti finalizzati ad estendere ulteriormente la platea delle comunità montane che sarebbero escluse dall'applicazione del patto.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, avverte che nel suo emendamento 6.175 devono ritenersi cancellate le parole da» al comma 1» fino a» articoli aggiuntivi».

 

La Commissione approva l'emendamento del relatore 6.175 nel testo riformulato, come risultante dai subemendamenti approvati.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, ritira il suo emendamento 6.176.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 16.45.

 

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dato atto delle ulteriori sostituzioni pervenute alla presidenza, fa presente che i lavori della Commissione continueranno con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6. Al riguardo comunica che gli emendamenti Russo Spena 6.62 e Agostini 6.130 (vedi allegato 3) risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento del relatore 6.175.

In assenza di obiezioni, ritiene poi che gli emendamenti Detomas 6.81 e Patria 6.157 possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea. Comunica, infine, che l'emendamento Peretti 6.161 è da considerare assorbito dall'approvazione dell'emendamento del relatore 6.175.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Stradiotto 6.66 e Ventura 6.107, nonché l'emendamento Russo Spena 6.61.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che gli emendamenti Pagliarini 6.170 e 6.171 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento del relatore 6.175. Fa presente altresì che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Alberto Giorgetti 6.23, Peretti 6.162, gli identici emendamenti Ruggieri 6.71 e Montecchi 6.91, nonché gli emendamenti Stradiotto 6.64, Ventura 6.95, Alberto Giorgetti 6.149 e sono da considerare respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

In merito ai contenuti dei successivi emendamenti Grotto 6.145 e Lusetti 6.67, ricorda poi che il relatore si è impegnato a presentare un emendamento in Assemblea, volto ad affrontare la questione del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 6 con riferimento alle spese degli enti locali.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sugli identici emendamenti Grotto 6.145 e Lusetti 6.67, sottolinea che tali emendamenti sono volti a risolvere il problema dell'applicabilità del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 6 alle spese eccezionali e per investimenti che gli enti locali devono sostenere, spese che a suo giudizio devono essere estrapolate dal patto di stabilità interno degli enti territoriali, anche per garantire che gli enti locali possano fare fronte ai pagamenti relativi alle opere già iniziate. Ritiene perciò importante che il relatore si impegni ad affrontare tale questione con un emendamento che recepisca i rilievi sollevati.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadendo la propria volontà di presentare un emendamento che possa ovviare in particolare alle difficoltà, da parte degli enti locali, di procedere ai pagamenti relativi alle opere già appaltate, preannuncia che tale proposta emendativa avrà ad oggetto la costituzione di un apposito fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato a questo scopo. Conferma l'impegno del relatore e del Governo ad incidere positivamente sul tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 6 con riferimento alle spese per investimenti degli enti locali.

 

Marino ZORZATO (FI) nell'esprimere soddisfazione per l'impegno, manifestato dal relatore, a presentare un emendamento sul limite da applicare alle spese per investimenti da parte degli enti locali, auspica che tale impegno possa concretizzarsi a breve al fine di offrire adeguate garanzie agli enti locali per il pagamento degli appalti in corso.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) sottolinea l'esigenza che il Governo fornisca al Parlamento un quadro conoscitivo completo sulla riduzione della spesa pubblica che si intende conseguire con l'approvazione dell'articolo 6 della legge finanziaria in esame e con particolare riguardo all'applicabilità del limite si spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo. Manifestando la propria preoccupazione per la mancanza di chiarezza su questa materia, che potrebbe celare da parte del Governo la presenza di debiti fuori bilancio, fa presente che le proposte emendative del Governo e della maggioranza hanno necessità di essere adeguatamente compensate sotto il profilo della copertura finanziaria, considerato che manca una relazione tecnica che le illustri opportunamente e che fornisca un quadro chiaro delle spese previste in particolare per gli investimenti.

 

Luigi CASERO (FI) considera particolarmente apprezzabile il segnale di apertura, manifestato dal relatore in ordine alla presentazione di una proposta emendativa volta a derogare al tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 6, per quanto riguarda gli investimenti degli enti locali. Tale apertura esprime appieno le priorità che i gruppi della maggioranza assegnano alla legge finanziaria per il 2005, vale a dire il raggiungimento di obiettivi di stabilità, competitività e crescita. È peraltro condiviso l'orientamento a favore di un aggiornamento del patto di stabilità interno che consenta lo sviluppo degli investimenti. Fa presente che la proposta emendativa del relatore dovrebbe prevedere una soluzione al problema delle spese non comprimibili, delle spese pregresse, così come dei cofinanziamenti europei ai quali l'Italia non deve rinunziare. Ritiene altresì che gli enti locali debbano potere utilizzare per investimenti le eventuali risorse provenienti da dismissioni e da privatizzazioni.

 

Vincenzo VISCO (DS-U), condividendo i rilievi critici mossi dal deputato Boccia, ricorda che il Governo e la maggioranza si sono impegnati a fornire un quadro completo della riduzione della spesa pubblica prevista dal disegno di legge finanziaria in esame, oltreché delle conseguenze finanziarie dell'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo recante il taglio delle aliquote d'imposta, e che finora tali chiarimenti non sono stati resi.

Considera inoltre particolarmente grave, alla luce di tutti rilievi testé espressi, che il rappresentante del Governo e alcuni deputati della maggioranza privilegino la comunicazione con gli organi di informazione rispetto al dibattito in Commissione per annunziare nuove proposte e per descrivere aspetti essenziali della manovra.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) concordando con il deputato Visco, ritiene che sia necessario riportare i lavori della Commissione ad un livello di maggiore dignità e rispetto, senza accordare priorità agli aspetti mediatici del dibattito rispetto a quelli strettamente politici. Osserva che le dichiarazioni del rappresentante del Governo e di alcuni rappresentanti dei gruppi di maggioranza appaiono in contraddizione con il dibattito in corso in Commissione e costituiscono un fattore di confusione. Rileva, infine, che la situazione non è equilibrata giacché non sono ancora stati resi noti i contenuti specifici della proposta emendativa preannunciata dal relatore.

 

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che il metodo di lavoro prescelto dalla maggioranza sia lesivo delle prerogative del Parlamento. Considera infatti evidente il contrasto tra quanto comunicato alle agenzie di stampa dai rappresentanti della maggioranza rispetto al voto contrario, da questi stessi espresso, nei confronti di emendamenti dell'opposizione di contenuto identico a quello degli annunzi resi alla stampa. Di conseguenza, propone una sospensione dei lavori, al fine di consentire una valutazione di tale situazione, sottolineando un problema di carattere metodologico rispetto al prosieguo del lavoro.

 

Gianfranco BLASI (FI), ritenendo le obiezioni dei deputati di opposizione un chiaro segnale di mancanza di rispetto delle regole del dialogo parlamentare, ricorda che il relatore aveva già preannunciato nella scorsa seduta l'eventualità di applicare una deroga al limite di spesa del 2 per cento, di cui al comma 2 dell'articolo 6, con riferimento alle spese per investimenti da parte degli enti locali. Ritiene, altresì, che rientri nella normale dialettica tra il Governo e la maggioranza il tentativo di giungere ad una soluzione che preveda una correzione rispetto alle coperture iniziali. Il confronto sul tema degli enti locali è peraltro di fondamentale importanza ed è sentito come tale da tutti i gruppi presenti in Commissione. Ritiene che ogni aggiustamento normativo in tale materia imponga maggior senso di responsabilità da parte degli enti locali in quanto si tratta di un tema delicato ed essenziale per tutto il Paese.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) considera fondato il rilevo, avanzato dal deputato Boccia, sulla necessità di trasparenza nei conti pubblici. Infatti, fa presente che la manovra di finanza pubblica per il 2005 è fortemente restrittiva, malgrado il Governo e i gruppi di maggioranza siano determinati a non fare emergere tale dato. In particolare, osserva che il blocco alla spesa degli enti locali comporterà effetti negativi sulle autonomie locali in termini di un sempre maggiore centralismo in materia finanziaria e contabile. In generale, fa presente che i deputati della Commissione dovrebbero collaborare al fine di individuare precise soluzioni ai problemi, invece di mostrare la tendenza a rinviare ogni questione all'Assemblea. Di conseguenza, sottolineando lo spirito costruttivo che deve animare il lavoro parlamentare, ritiene che l'accoglimento della richiesta di sospensione dei lavori rappresenterebbe un contributo alla validità del dibattito presso la Commissione.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in risposta al deputato Visco, precisa che gli effetti finanziari derivanti dall'esclusione dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno dei comuni, delle comunità montane, delle comunità isolane e delle unioni di comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3000 abitanti, e delle spese di giustizia per interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusioni disposte dall'emendamento 6.175 del relatore, ammontano a circa 200 milioni di euro. La nuova modalità di calcolo del limite per l'incremento delle spese, inoltre, consente di introdurre elementi di differenziazione tra i diversi enti locali, in particolare tra comuni grandi e comuni piccoli, differenziazione che tuttavia non comporta conseguenze sull'entità complessiva dei risparmi derivanti dall'articolo 6. Conferma inoltre che le problematiche connesse all'eventuale esclusione delle spese d'investimento dei comuni sono all'attenzione del Governo. Al riguardo il Governo sta valutando la possibilità di ricorrere a meccanismi rotativi. Rileva di non poter precisare, allo stato, se l'emendamento chiamato a risolvere la questione sarà presentato in Commissione o in Assemblea.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, precisa che il contenuto delle dichiarazioni rilasciate alle agenzie di stampa nel pomeriggio di oggi, cui hanno fatto riferimento alcuni esponenti dell'opposizione, non fa altro che ribadire quanto già affermato durante i lavori della Commissione di venerdì scorso e di questa mattina.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) chiede se sono state valutate le conseguenze finanziarie sui singoli enti locali del nuovo meccanismo di calcolo del limite all'incremento delle spese individuato dall'emendamento 6.175 del relatore, che si basa su una media triennale delle spese di classi di enti locali.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, precisa che il meccanismo individuato prende in considerazione anche i livelli di spesa dei singoli enti. L'obiettivo è quello di neutralizzare gli effetti finanziari dei «picchi di spesa». Sono inoltre previsti meccanismi di incentivazione in modo che i comuni che hanno speso di più abbiano limiti più stringenti.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) chiede se il limite all'incremento delle spese sarà applicato a partire dalla quantificazione della spesa corrente.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, conferma che sarà presa in esame la spesa corrente. Osserva inoltre che l'esame del disegno di legge finanziaria che la Commissione sta svolgendo è il più difficile che si sia verificato da alcuni anni a questa parte, innanzitutto a causa della scarsità delle risorse finanziarie e quindi per la riduzione dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame. Dichiara di non avere difficoltà ad accedere alla richiesta di sospendere la seduta avanzata da alcuni esponenti dell'opposizione; invita tuttavia a non drammatizzare quanto accaduto poiché sono state frequenti anche in passato dichiarazioni alle agenzie di stampa che hanno anticipato l'evolversi dei lavori della Commissione, da parte sia di componenti della maggioranza che di componenti dell'opposizione,. Per il prosieguo dell'esame invita i colleghi ad individuare i temi ai quali dare priorità. A tale proposito ricorda di aver concentrato l'attenzione sull'articolo 6 proprio perché su tale articolo vi erano margini per una proficua azione della Commissione. Tale azione si è già esplicitata con l'approvazione dell'emendamento 6.175 presentato dal relatore mentre, per ciò che riguarda le problematiche connesse alle spese di investimento, non tarderà l'individuazione delle soluzioni appropriate. Sospende quindi brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 17.40, è ripresa alle 18.05.

 

Michele VENTURA (DS-U) chiede chiarimenti in ordine ai tempi e ai modi della eventuale presentazione da parte del Governo di un emendamento all'articolo 6, avente ad oggetto le questioni emerse durante il dibattito in Commissione, precedente all'interruzione della seduta.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che qualora tale emendamento del Governo fosse presentato domani mattina, la presidenza porrebbe un termine molto breve per la presentazione di eventuali subemendamenti.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), ritenendo che la presentazione di un emendamento del Governo nella seduta di domani mattina sia troppo tardiva, propone, a nome del proprio gruppo, di concludere l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi entro la giornata odierna, in modo da impegnare la seduta già convocata per domani mattina per le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea. Propone pertanto di rinviare ogni approfondimento della discussione inerente gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6 all'esame in Assemblea.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS preannuncia che il Governo non è verosimilmente in condizioni di presentare una propria proposta emendativa all'articolo 6 entro la seduta di stasera, riservandosi di presentarla nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che possano essere considerati respinti, al fine della ripresentazione in Aula, tutti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

 

La Commissione passa all'esame dell'unico emendamento segnalato all'articolo 24, Magnolfi 24.8.

 

Walter TOCCI (DS-U) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento Magnolfi 24.8, volto ad affinare la portata dispositiva del primo comma dell'articolo 24, per ottimizzare gli investimenti informatici delle pubbliche amministrazioni e a favorire gli scambi fra le stesse.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ed il sottosegretario

 

Giuseppe VEGAS esprimono parere contrario sull'emendamento Magnolfi 24.8.

 

La Commissione respinge l'emendamento Magnolfi 24.8.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 25.

 

Antonio LEONE (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.23, volto ad autorizzare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 52, comma 59, della legge n. 448 del 2001, avente ad oggetto la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge n. 209 del 2002, volti a garantire la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ed il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprimono parere favorevole all'emendamento Antonio Leone 25.23.

 

La Commissione approva l'emendamento Antonio Leone 25.23.

 

Valter ZANETTA (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.109, volto a prevedere che per i comuni montani e per quelli con popolazione fino a 3 mila abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato sia facoltativa. In tal modo, evidenzia, l'emendamento è diretto a migliorare l'attuazione della legge n. 36 del 1994, cosiddetta legge Galli.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) si dichiara favorevole all'emendamento in esame, che ritiene utile per risolvere una serie di controversie esistenti tra i comuni di modesta grandezza sulla gestione delle risorse idriche.

 

Benito SAVO (FI) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento Zanetta 25.109, che sottoscrive, ed evidenzia che l'attuazione del servizio idrico integrato ha contribuito ad una moltiplicazione dei costi di gestione delle acque.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottoscrive l'emendamento Zanetta 25.109 ed auspica che il Governo si mostri disponibile ad approfondire e rivedere gli effetti dell'introduzione del servizio idrico integrato, nel senso indicato dall'emendamento. Ricorda poi che il gruppo dell'UDC ha presentato analoghe proposte emendative all'articolo 6. Annuncia infine il proprio voto favorevole all'emendamento in esame.

 

Sergio ROSSI (LNFP) nel condividere la ratio dell'emendamento Zanetta 25.109, che sottoscrive, ritiene opportuno che la facoltà di adesione al servizio idrico integrato, prevista dall'emendamento in esame, sia estesa anche ai comuni con più di 3 mila abitanti.

 

Gianfranco BLASI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zanetta 25.109, in quanto esso consentirebbe ai piccoli comuni di scegliere se gestire in proprio le risorse idriche a disposizione o se aderire al sistema idrico integrato.

 

Marino ZORZATO (FI) pur condividendo l'importanza della questione in esame, ritiene che l'emendamento Zanetta 25.109 presenti delle incongruenze tecniche nella parte in cui assegna all'autorità d'ambito funzioni di regolazione generale e di controllo anche su comuni che non partecipano al servizio idrico integrato. Ritiene, inoltre, sia opportuno affrontare la questione in una sede diversa da quella della legge finanziaria.

 

Gianfranco CONTE (FI), Gianpietro SCHERINI (FI) e Giovanni MARRAS (FI) sottoscrivono l'emendamento Zanetta 25.109.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, pur condividendo l'esistenza di un problema relativo all'attuazione del sistema idrico integrato introdotto dalla cosiddetta legge Galli, n. 36 del 1994, ritiene sia inopportuno in sede di esame del disegno di legge finanziaria rivedere tale legge. Evidenzia inoltre che l'emendamento in esame potrebbe violare le competenze regionali esistenti in materia. Ritiene pertanto più opportuno rinviare la questione al momento della discussione in Assemblea.

Esprime quindi parere contrario all'emendamento Zanetta 25.109.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, sull'emendamento Zanetta 25.109 si rimette alla Commissione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur condividendo la finalità di tutelare gli interessi dei piccoli comuni insita nell'emendamento Zanetta 25.109, fa tuttavia presente che l'emendamento in esame si pone ai limiti dei requisiti di compatibilità con il contenuto proprio della legge finanziaria.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) annuncia il proprio voto contrario all'emendamento Zanetta 25.109, in quanto esso rischia di stravolgere l'intero impianto della legge Galli e di invadere settori di competenza regionale. Ritiene inoltre improprio intervenire con un emendamento alla manovra finanziaria per modificare una legge sistemica quale la n. 36 del 1994, il cui principale merito consiste nella finalità di favorire l'equa distribuzione e la perequazione dello sfruttamento delle risorse idriche da parte di comuni differenti. Condivide infine le perplessità evidenziate dal presidente Giorgetti sulla compatibilità di tale emendamento con il contenuto proprio della manovra finanziaria.

 

Vincenzo VISCO (DS-U), nel condividere le osservazioni del deputato Boccia, sottolinea che l'emendamento Zanetta 25.109 rischia di creare situazioni di sperequazioni tra comuni a causa della diversa localizzazione delle risorse idriche.

 

Ettore PERETTI (UDC) dichiara di condividere l'esigenza che sia rinviata in Assemblea, anche al fine di un maggior approfondimento, la discussione sull'emendamento Zanetta 25.109. Evidenzia infine che eventuali modifiche della legge Galli non dovrebbero comunque penalizzare i comuni che hanno già realizzato degli investimenti per l'attuazione del sistema idrico integrato e di quelli che si sono mostrati più efficienti di altri nella gestione delle proprie risorse idriche.

 

Antonio LEONE (FI) nel condividere le perplessità sul rischio di stravolgimento della legge Galli, alla base dell'emendamento Zanetta 25.109, e sul pericolo di violare le competenze regionali in materia, ritiene sia opportuno rinviare la discussione sul punto all'esame in Assemblea.

 

Michele VENTURA (DS-U) si associa alla necessità di un maggiore approfondimento delle questioni sottostanti all'emendamento Zanetta 25.109, evidenziata dai deputati Boccia, Visco e Antonio Leone e dal sottosegretario Vegas.

 

Valter ZANETTA (FI) concorda con la proposta del deputato Leone di rinviare la discussione sul proprio emendamento 25.109 al seguito dell'esame in Assemblea.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel sottolineare l'esigenza di tutelare le competenze regionali e i comuni che hanno già concluso le gare di appalto per la gestione delle risorse idriche, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'emendamento Zanetta 25.109 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Gianpietro SCHERINI (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.116, volto a stanziare i fondi necessari a consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 per velocizzare l'accesso alla Valtellina e alla città di Sondrio, e per migliorare la sicurezza di una strada oggi tra le più pericolose d'Italia.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel sottolineare le ragioni esposte dal deputato Scherini, ritiene sia più opportuno rimandare la discussione della questione affrontata dall'emendamento Scherini 25.116 all'esame in Assemblea.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'emendamento Scherini 25.116 possa essere considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) chiede chiarimenti alla presidenza della commissione in ordine ai criteri utilizzati per determinare l'ammissibilità degli emendamenti aventi ad oggetto la materia delle opere pubbliche.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda di aver ritenuto ammissibili le proposte emendative volte a prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali, anche se riferite ad ambiti territorialmente definiti, purché tali interventi risultino inseriti nell'ambito di programmi generali rilevanti a livello nazionale. Evidenzia che gli interventi per la Valtellina contenuti nell'emendamento in esame sono pienamente aderenti a tale criterio, e non possono pertanto essere considerati a carattere microsettoriale.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.76, volto ad eliminare dalle opere strategiche di cui al comma 1, dell'articolo 13, della legge n. 166 del 2002, il progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia denominato Mose e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina, e a prevedere che le risorse così risparmiate siano utilizzate per il disinquinamento e recupero idrico della laguna di Venezia e per l'ammodernamento della rete idrica e per la riqualificazione della rete ferroviaria della regione Sicilia.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) sottoscrive l'emendamento Zanella 25.76, del quale raccomanda l'approvazione.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), nel sottolineare l'inopportunità che un argomento così delicato sia affrontato mediante un emendamento al disegno di legge finanziaria, annuncia il proprio voto contrario all'emendamento Zanella 25.76.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), nel condividere le osservazioni del deputato Marinello, annuncia il proprio voto contrario all'emendamento Zanella 25.76.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ed il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprimono parere contrario all'emendamento Zanella 25.76.

 

Michele VENTURA (DS-U) propone di accantonare l'emendamento Zanella 25.76.

 

La Commissione concorda.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.24, volto ad incrementare i fondi necessari all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zanella 25.24, firmato da esponenti di tutta l'opposizione parlamentare.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ed il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprimono parere contrario all'emendamento Zanella 25.24.

 

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 25.24.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) illustra l'emendamento Lion 25.78 di cui è cofirmataria e ne raccomanda l'approvazione.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento Lion 25.78.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, esprime parere conforme a quello testé reso dal rappresentante del Governo.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lion 25.78.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) illustra l'emendamento Realacci 25.41 e ne raccomanda l'approvazione, atteso, tra l'altro, che essa comporterebbe scarsi oneri aggiuntivi.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva la notevole entità dei costi che l'emendamento Realacci 25.41 implicherebbe e formula, pertanto, su di esso, parere contrario.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, esprime parere conforme a quello testé reso dal rappresentante del Governo.

 

La Commissione respinge l'emendamento Realacci 25.41.

 

Roberta PINOTTI (DS-U) sottoscrive l'emendamento 25.17 Mazzarello e fa presente che esso concerne opere contemplate dalla legge obiettivo.

 

Lino DUILIO (MARGH-U), alla luce delle medesime considerazioni, segnala all'attenzione della Commissione l'articolo aggiuntivo 25.040 Realacci.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'emendamento 25.17 Mazzarello e l'articolo aggiuntivo 25.040 Realacci possano essere considerati respinti al fine della ripresentazione per l'esame in Assemblea.

 

La Commissione passa all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 26.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, illustra il suo emendamento 26.116, volto a sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del disegno di legge finanziaria. Esso, introducendo una normativa che condivide la ratio sottesa all'originaria proposta governativa, rende il regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali meramente facoltativo. La finalità perseguita dal suddetto emendamento è pertanto quella di sollevare sia le famiglie che le società di assicurazioni dall'onere che deriverebbe loro dal disposto dell'articolo 26. Fa infine presente che taluni dei subemendamenti presentati appaiono condivisibili e idonei a migliorare il nuovo testo proposto, in particolare il subemendamento 0.26.116.3 Armani che opportunamente specifica la volontarietà del regime assicurativo.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sul subemendamento 0.26.116.1 Armani, favorevole sui subemendamenti Armani 0.26.116.2 e 0.26.116.3. Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti Sergio Rossi 0.26.116.4 e 0.26.116.5. Formula inoltre parere contrario sui subemendamenti Sergio Rossi 0.26.116.6, 0.26.116.7, 0.26.116.8 e 0.26.116.9. Esprime infine parere favorevole sul subemendamento Sergio Rossi 0.26.116.10 e sull'emendamento del relatore 26.116.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello formulato dal rappresentante del Governo.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alla portata dell'emendamento 26.116 del relatore, atteso che esso istituisce un Fondo di garanzia volto a sollevare le compagnie assicurative dai rischi assunti, presupponendo l'esistenza di un mercato delle riassicurazioni che in Italia non è ancora sviluppato.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, fa presente che la ratio sottesa al suo emendamento è quella di favorire l'avvio di un processo virtuoso che consenta lo sviluppo di un settore di mercato ancora inesistente.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) rileva che l'istituzione di un Fondo di garanzia avrebbe un senso solamente a fronte dell'introduzione, che peraltro non condivide, di un regime di assicurazione obbligatoria.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, replicando al deputato Visco, fa presente che il meccanismo di cui al suo emendamento, incentiva la formazione del mercato, al fine di garantire al sistema di decollare in modo virtuoso.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ricordando che, come emerso nell'ambito delle audizioni svolte, la copertura dell'articolo 26 del disegno di legge appare di difficile quantificazione, atteso che non è dato conoscere la ripartizione del rischio coperto dalle società di assicurazioni e quello assunto dallo Stato, rileva l'opportunità di esaminare, prima di procedere al voto dell'emendamento 26.116 del relatore, gli emendamenti soppressivi dell'articolo 26. Solo ove i suddetti emendamenti dovessero essere respinti, si potrebbe passare all'esame dell'emendamento in parola.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Mariotti, rileva che l'emendamento 26.116 del relatore, appare di difficile comprensione, atteso che prevede un notevole stanziamento volto a favorire l'avvio di un regime assicurativo. Sembra pertanto una norma onerosa, di dubbia efficacia e dal contenuto esclusivamente politico.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), intervenendo con riferimento all'emendamento 26.116 del relatore, fa presente che esso contiene una norma meramente programmatica, in quanto disciplina un'attività promozionale, per di più, prevedendo un notevole stanziamento di fondi a tale scopo. Inoltre, il suddetto emendamento prevede un rinvio ad un regolamento di attuazione, al fine di disciplinare non solo le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, ma altresì di introdurre misure concessorie di agevolazioni fiscali. Pertanto, l'emendamento in parola, oltre a presentare una formulazione illogica ed incongrua, è potenzialmente privo di una copertura adeguata atteso che la concessione di agevolazioni fiscali è suscettibile di generare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U), associandosi alle considerazioni svolte dai deputati che l'hanno preceduta, fa presente che mentre l'articolo 26 del disegno di legge, per quanto non condivisibile, presenta una formulazione logica, l'emendamento presentato dal relatore genera confusione ed ambiguità, in assenza di un preventivo chiarimento di quali siano gli oneri ed i rischi assicurativi ad esso sottesi.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene che l'emendamento 26.116 del relatore offra un contributo chiarificatore rispetto alle perplessità sollevate in ordine all'articolo 26.

 

Ettore PERETTI (UDC) esprimendo talune perplessità nel merito delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 26, suggerisce di accantonare il voto dell'emendamento 26.116 del relatore, in attesa di chiarirne ulteriormente la portata.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, facendo presente che il tentativo perseguito dal suo emendamento è quello di affiancare lo Stato alle società assicurative nell'assunzione degli oneri derivanti dalla copertura dei rischi per le calamità naturali, condivide le osservazioni formulate dal deputato Boccia con riferimento alla possibile onerosità delle concessioni fiscali previste nel suo emendamento. Ricordando di aver già manifestato la sua disponibilità a migliorare il testo, lo riformula nel senso di espungere, alla terzultima riga, l'inciso «anche di natura fiscale, che potranno essere concesse».

 

Ettore PERETTI (UDC) rileva che, a seguito della riformulazione testé illustrata, nonché dell'eventuale approvazione di subemendamenti riferiti all'emendamento 26.116 del relatore, il contenuto dell'emendamento in esame appare sostanzialmente condivisibile.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U), richiamando gli interventi svolti dai deputati Russo Spena e Mariotti, ribadisce che la Commissione è chiamata ad esaminare in via preliminare gli emendamenti soppressivi dell'articolo 26. Quanto all'emendamento 26.116 del relatore, fa presente che esso, seppur migliorato a seguito della riformulazione da ultimo proposta, appare introdurre una norma programmatica e comunque inefficace. Esso, infatti, per indurre le società di assicurazioni a stipulare contratti per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, disciplina un sistema di riassicurazione basato sulla istituzione di un fondo di garanzia gestito dalla CONSAP, in assenza, tuttavia, di un mercato assicurativo capace di funzionare. Suggerisce pertanto di accantonare il voto dell'emendamento 26.116 del relatore, in attesa di una sua più adeguata riformulazione.

 

Pietro MAURANDI (DS-U), manifestando perplessità con riferimento all'emendamento 26.116 del relatore, fa presente che il testo dell'articolo 26 del disegno di legge finanziaria presenta, quantomeno, una maggiore logicità, poiché il sistema assicurativo può funzionare solo in quanto sia obbligatorio.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che la Commissione possa approvare l'emendamento 26.116 del relatore, rimanendo peraltro lo spazio per un'ulteriore riflessione sulla materia prima dell'esame in Assemblea.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) ricorda che la Commissione deve preliminarmente procedere alla votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 26.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 26.14 della XI Commissione e 26.15 dell'VIII Commissione. Approva quindi i subemendamenti Armani 0.26.116.3 e 0.26.116.2 e Sergio Rossi 0.26.116.5. Respinge il subemendamento Sergio Rossi 0.26.116.9, approva il subemendamento Sergio Rossi 0.26.116.10, respinge il subemendamento Armani 0.26.116.1 ed approva il subemendamento Sergio Rossi 0.26.116.4. La Commissione respinge i subemendamenti Sergio Rossi 0.26.116.7 e 0.26.116.8 ed approva infine l'emendamento 26.116 del relatore, come modificato dai subemendamenti approvati.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) raccomanda l'effettiva attuazione del subemendamento 0.26.116.10 Sergio Rossi, testé approvato dalla Commissione.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 26.67 Sereni e 26.106 Duca.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra i suoi emendamenti 26.84 e 26.85, auspicando che le questioni ad essi sottese possano essere oggetto di attenta valutazione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che gli emendamenti 26.84 e 26.85 Lucchese, 26.105 Duca, 26.16 Giudice e 26.56 Parolo, nonché gli articoli aggiuntivi 26.02 Stradella, gli identici articoli aggiuntivi 26.04 Villetti e 26.014 Villetti ed altri possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

La Commissione passa all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 27.

 

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 27.28, chiarisce che esso è volto ad incentivare lo sviluppo della tecnologia a banda larga presso le piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale. Al riguardo fa presente che gli osservatori economici sono concordi sul fatto che la perdita di competitività delle imprese italiane può ascriversi anche al diffuso ritardo tecnologico. Rileva inoltre che un contenuto analogo ha il suo emendamento 27.59, finalizzato ad incentivare gli investimenti in infrastrutture a banda larga nelle aree svantaggiate del Paese.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda sulla rilevanza della crescita tecnologica per lo sviluppo del paese, facendo tuttavia presente che il Governo intende proporre misure per la promozione della tecnologia digitale nel disegno di legge collegato per la competitività. Auspica pertanto la reiezione tecnica dell'emendamento Magnolfi 27.28.

 

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) insiste perché il suo emendamento 27.28 sia posto in votazione.

 

La Commissione respinge l'emendamento Magnolfi 27.28.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 28.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Giudice 28.2 e Alberto Giorgetti 28.13 si possano intendere respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea. Ricorda quindi che sugli identici emendamenti 28.6 del Governo, Peretti 28.25 e Lupi 28.27 il relatore ha espresso parere contrario.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 28.6.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, gli identici emendamenti Peretti 28.25 e Lupi 28.27, nonché l'emendamento Polledri 28.29 si possano intendere respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Roberto BARBIERI (DS), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 28.02, fa presente che si tratta del primo di una serie di articoli aggiuntivi presentati dal centrosinistra e finalizzati al rilancio del Mezzogiorno. Ricorda quindi come l'importanza strategica del meridione del paese emerga anche dall'accordo sottoscritto oggi tra la Confindustria e le organizzazioni sindacali. Poiché l'Italia non può riprendere a crescere né sperare di diventare competitiva se il Mezzogiorno per primo non cresce a tassi adeguati, la crescita economica del sud deve essere considerata un obiettivo di interesse nazionale. Del resto, anche considerato che il nord ha già un apparato industriale evoluto, è evidente che la politica economica dovrebbe concentrare i suoi sforzi sulle potenzialità di crescita del sud. Invece, sebbene da anni il Governo dichiari che lo sviluppo del meridione è strategicamente essenziale per la crescita del Paese, non fa nulla in concreto per porre rimedio ai principali problemi del sistema produttivo: la scarsa internazionalizzazione dei mercati, l'insoddisfacente innovazione tecnologica e di prodotto, il ridotto capitale sociale, il «nanismo» delle imprese.

Sottolinea inoltre che, sebbene l'onere degli articoli aggiuntivi proposti dal centrosinistra sul tema del Mezzogiorno sia spesso assai contenuto, è stata proposta una copertura significativa e in qualche modo «di bandiera»: l'armonizzazione delle aliquote sulle rendite finanziarie in analogia con quelle medie europee.

 

Gianfranco BLASI (FI) ricorda che il CIPE ha destinato ingenti risorse alla realizzazione di opere infrastrutturali nel meridione. D'altra parte, anche i fondi comunitari per il meridione sono stati utilizzati integralmente. Se si lascia da parte, quindi, la propaganda, le cifre dimostrano l'impegno del Governo per il Mezzogionro. In questo quadro va inteso anche il ricordato accordo conseguito oggi da Confindustria e dalle organizzazioni sindacali per il rilancio del Mezzogiorno, accordo che tutta la maggioranza saluta con favore. Osserva, inoltre, che il PIL è cresciuto nelle regioni meridionali ad un tasso superiore al tasso medio di crescita nazionale, mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 1998 al oggi di diversi punti percentuali, e questo anche grazie alla riforma del mercato del lavoro realizzata dall'attuale maggioranza.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) ritiene che la centralità del Mezzogiorno debba essere ben compresa alla luce del complessivo dinamismo del territorio nazionale. A dispetto dei dati esposti dal deputato Blasi, infatti, la situazione sociale e occupazionale del Mezzogiorno attesta soltanto il fallimento delle politiche ultraliberistiche del Governo e del suo meridionalismo minimale. Crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno c'è stata, infatti, ma si tratta di un'occupazione povera e precaria, con tutto quello che ne consegue: è infatti ben noto che il lavoro povero genera sviluppo povero, mentre il sud ha bisogno di uno sviluppo qualificato che lo ponga in condizione di svolgere nell'area euromediterranea quel ruolo primario al quale l'economia globale lo sta chiamando. Le politiche economiche per il sud non dovrebbero, quindi, promuovere un'occupazione qualsivoglia, bensì puntare a creare nel meridione una forza lavoro all'altezza delle sfide che attendono il Mediterraneo. Gli interventi devono quindi mirare ad accrescere la qualità del prodotto e del lavoro: in altre parole, servono interventi per qualificare la formazione e per incentivare lo sviluppo tecnologico, la formazione di reti sistemiche e soprattutto interventi per la messa in sicurezza del territorio. L'idea che sia sufficiente abbassare la pressione fiscale sui ceti medio alti per ottenere la crescita della domanda e il rilancio dell'economia è grossolana, né è mai stata provata, neppure dall'esperimento condotto da Reagan negli Stati Uniti.


Salvatore ADDUCE (DS-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Roberto Barbieri 28.02, di cui è cofirmatario, rileva come il Mezzogiorno occupi una posizione del tutto marginale nelle strategie di politica economica della maggioranza e del Governo. Lo dimostra senza possibilità di equivoco il fatto che le uniche proposte per il rilancio del meridione sono quelle formulate dall'opposizione: la maggioranza ed il Governo sono stati capaci esclusivamente di riproporre forme di finanziamento già previste negli anni passati, mentre sarebbero serviti intereventi decisivi e soluzioni innovative. È infatti vero che il PIL è cresciuto al sud a ritmi leggermente più alti rispetto alla media nazionale, ma il differenziale di crescita non è ancora abbastanza alto da consentire al meridione di recuperare il divario di crescita rispetto al settentrione. Le proposte emendative dell'opposizione sono d'altra parte in linea con l'orientamento comunitario a far leva sulle aree in ritardo di sviluppo per trovare sbocchi di investimento per le imprese e, in generale, per far crescere il sistema economico. È infatti evidente che la crescita del Paese deve prendere avvio dalla aree a più alto potenziale, in modo che queste fungano da volano di sviluppo per tutta l'economia nazionale. Considerata l'importanza del Mezzogiorno per la crescita economica, l'opposizione si sarebbe attesa di potersi confrontare con la maggioranza su proposte concrete o quantomeno di vedersi contestata nel merito delle sue proposte con argomenti più concreti e significativi di quelli addotti dal deputato Blasi.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) ritiene che il disegno di legge finanziaria abbia completamente trascurato il rilancio delle aree in ritardo di sviluppo. Per quanto concerne il meridione del paese, le uniche misure concrete che si riscontrino nel provvedimento sono, in Tabella F, il taglio dei finanziamenti per le aree sottoutilizzate e, all'articolo 4, l'introduzione di un tetto alla crescita delle spese. Osserva inoltre che il Governo ha dichiarato all'opinione pubblica che nel disegno di legge finanziaria sarebbero previsti 23 miliardi di euro per finanziamenti al Mezzogiorno, mentre di fatto le norme di riferimento hanno un carattere meramente programmatico e le risorse effettivamente disponibili per il Sud ammontano in definitiva a non più di 6 miliardi di euro.

Sottolinea, quindi, come gli interventi dell'opposizione sugli articoli aggiuntivi all'articolo 28 siano in sostanza finalizzati a suscitare un confronto con il Governo sulle questioni relative al Mezzogiorno, che nel disegno di legge finanziaria sono del tutto dimenticate e per le quali il Governo rinvia di nuovo ad un disegno di legge collegato. Nel riservarsi quindi di svolgere considerazioni più approfondite al momento dell'esame del disegno di legge collegato, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Burtone 28.019, volto ad introdurre un credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese ubicate nelle aree degli obiettivi 1 e 2: si tratta di una misura elementare, ma importante per incentivare la ricerca come volano di sviluppo.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) esprime l'auspicio che l'intervento del deputato Blasi non sia rappresentativo del punto di vista dell'intera maggioranza. L'impostazione gli appare infatti assai riduttiva e semplicistica: il problema del Mezzogiorno non è solo quello della carenza delle infrastrutture, ma in generale quello della povertà del tessuto manifatturiero. Inoltre, è vero che per alcuni anni il PIL è cresciuto al sud a tassi più alti della media nazionale, ma è anche vero che i dati più recenti evidenziano una crescita al di sotto della media nazionale. A suo modo di vedere, tale tendenza recente prova che il Governo ha abbandonato il meridione a se stesso. È anche vero che il tasso di disoccupazione è sceso, ma resta comunque largamente più alto della media nazionale, tacendo della qualità dell'occupazione, a proposito della quale sono già intervenuti diffusamente altri esponenti dell'opposizione.

Nel sottolineare come il meridione stia aspettando interventi concreti, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Roberto Barbieri 28.02, di cui è cofirmatario, che istituisce un fondo per la internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno nei paesi del bacino del Mediteranno. Illustra quindi il contenuto dell'articolo aggiuntivo, auspicando che la maggioranza accetti il confronto sul terreno delle proposte concrete.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il relatore ha presentato tre nuovi emendamenti all'articolo 3, nonché un articolo aggiuntivo all'articolo 29: si tratta degli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15 e dell'articolo aggiuntivo 29.0141 (vedi allegato 4). Avverte quindi che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 10 della giornata di domani.

Avverte inoltre che il Governo ha presentato tre nuovi articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 27: si tratta degli articoli aggiuntivi 27.0136, 27.0137 e 27.0138. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è parimenti fissato alle ore 10 della giornata di domani.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel convenire sull'importanza fondamentale del Mezzogiorno per lo sviluppo del paese, rileva che il Governo non ha mai abbandonato tale convinzione né se ne è discostato in concreto. Raccomandando quindi l'approvazione degli articoli aggiuntivi del Governo 27.0136, 27.0137 e 27.0138, che illustra, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 28 aventi ad oggetto il rilancio del Mezzogiorno.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, illustra i suoi emendamenti 3.13, 3.14, 3.15 e il suo articolo aggiuntivo 29.0141, chiarendo in particolare di avere tratto profitto, per l'elaborazione del suo emendamento 3.15, da uno studio concernente le spese per le «auto blu» condotto dall'onorevole Santanché, che ringrazia per il suo contributo.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN) ringrazia il relatore per avere fatto tesoro del suo studio, dicendosi convinta che la riduzione delle spese previste per le «auto blu» possa contribuire all'obiettivo del contenimento della spesa pubblica.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di proseguire la votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 28 alla ripresa dei lavori della Commissione, concordata per le ore 22.15.

 

La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 22.55.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che è in corso la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15 presentati dal relatore e degli articoli aggiuntivi 27.0136, 27.0137, 27.0138 presentati dal Governo.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Roberto Barbieri 28.02.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea gli articoli aggiuntivi Russo Spena 28.026, Bonito 28.011, Peretti 28.03, Iannuzzi 28.014, Olivieri 28.04, Roberto Barbieri 28.05, Saglia 28.06, Borrelli 28.012 e Burtone 28.019.

 

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 29.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che numerose proposte emendative riferite all'articolo 29 intervengono in tema di sviluppo e innovazione tecnologica, tematiche che il Governo si è impegnato ad affrontare nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria e relativo alla materia della competitività.

Ritiene poi che, in assenza di obiezioni, possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Morgando 29.186, Daniele Galli 29.116, Zorzato 29.122, Peretti 29.124 e 29.81 della X Commissione.

Sottolinea quindi che l'emendamento Alberto Giorgetti 29.205 provvede ad un coordinamento normativo conseguente alla soppressione dell'AIMA, prevedendo che i compiti a questa attribuiti dal decreto legge n. 371 del 1983 siano conferiti alla AGEA. Rileva peraltro che la clausola di copertura finanziaria individuata risulta superflua.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole all'emendamento Alberto Giorgetti 29.205, a condizione che lo stesso sia riformulato sopprimendo la clausola di copertura finanziaria.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, rilevato che ai soggetti in questione non si applica la ritenuta del 4 per cento e che pertanto l'emendamento Alberto Giorgetti 29.205 non presenta profili problematici di carattere finanziario, si rimette alla Commissione.

 

La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 29.205.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, possano essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea gli emendamenti Daniele Galli 29.117, Mazzocchi 29.3, Morgando 29.103, Zorzato 29.123, Peretti 29.199, 29.80 della X Commissione, Alberto Giogetti 29.36, Peretti 29.17, Russo Spena 29.145 e Tremonti 29.68.

 

Gianfranco CONTE (FI) con riferimento al proprio emendamento 29.67, osserva che si tratta di un intervento volto a chiarire la destinazione delle risorse per il settore della nautica da diporto stanziate dalle leggi n. 448 del 2001 e n. 289 del 2002.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole all'emendamento Gianfranco Conte 29.67.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alla Commissione.

 

La Commissione approva l'emendamento Gianfranco Conte 29.67.

 

Gianfranco CONTE (FI), sottoscrive l'emendamento Tremonti 29.69. Propone che lo stesso sia riformulato nel senso di sostituire alle parole «più depresse», la parola «sottoutilizzate». Ricorda che l'emendamento si propone di promuovere un'attività di studio volta a verificare la fattibilità della creazione di una banca per il Sud.

 

Salvatore ADDUCE (DS-U), ricorda che precedenti proposte emendative presentate dal suo gruppo miravano al sostegno del credito cooperativo del Mezzogiorno. A suo giudizio, pertanto, tali proposte andrebbero ora riprese per essere discusse insieme all'emendamento Tremonti 29.69.

 

Gianfranco CONTE (FI), precisa che l'emendamento Tremonti 29.69 si pone l'obiettivo di promuovere uno studio sulle condizioni del sistema creditizio meridionale, mentre il ricordato articolo aggiuntivo Olivieri 28.04 erogava un credito d'imposta a vantaggio degli istituti di credito cooperativo del Mezzogiorno.

 

Michele VENTURA (DS-U), invita ad approfondire le problematiche connesse con l'emendamento Tremonti 29.69. Ricorda che in passato gli istituti di credito meridionali sono andati incontro a gravi difficoltà conseguenti a scelte di valutazione del credito sbagliate e hanno progressivamente perso la propria autonomia. Anche tali vicende dimostrano come un prerequisito essenziale per lo sviluppo del sistema creditizio sia la presenza sul territorio di una classe dirigente ed imprenditoriale attiva. Ritiene infine che l'argomento andrebbe affrontato nel quadro della più generale riflessione avviata dalla Commissione sul Mezzogiorno.

 

Roberto BARBIERI (DS-U), in ordine all'emendamento Tremonti 29.69, rileva che la mano pubblica non può sostituirsi al mercato e richiama a tale proposito le considerazioni già svolte dal collega Ventura in ordine alla storica debolezza degli istituti di credito meridionali. Ritiene preferibile che lo Stato intervenga mediante forme di incentivo quale il credito d'imposta. Osserva poi che le regioni, a partire dal quelle governate dal centrodestra, dovrebbero provvedere, in coerenza con la normativa comunitaria, a svolgere i compiti ad esse attribuiti nell'ambito della promozione dei fondi d'investimento. Rileva, infine, che risulta eccentrica l'attribuzione dei compiti di valutazione della fattibilità di una banca del Sud al CNR.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), rileva che non risulta chiaro l'obiettivo che l'emendamento Tremonti 29.69 si propone di perseguire. Concorda con il collega Gianfranco Conte in ordine all'opportunità di una riformulazione che sopprima il riferimento alle aree più depresse del Paese. Ritiene però che in luogo di tale espressione si dovrebbero utilizzare le parole «aree dell'obiettivo 1» e non «aree sottoutilizzate». Esprime le proprie perplessità in ordine ai compiti attribuiti al CNR dall'emendamento in esame, ritenendo piuttosto opportuno un intervento sull'argomento del CNEL. Segnala infine che la sede principale per discutere della promozione del sistema creditizio meridionale è tuttavia costituita dalle stesse regioni meridionali.

 

Gianfranco CONTE (FI), ricorda che la scelta di attribuire un compito di ricerca in materia di creazione della banca del Sud al CNR risulta giustificata dai compiti che lo stesso organismo svolge relativamente all'innovazione tecnologica.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI), pur esprimendo apprezzamento in ordine alle finalità perseguite dall'emendamento Tremonti 29.69 e concordando sull'opportunità di prevedere meccanismi tesi a porre soluzione alla crisi del sistema finanziario e bancario presente nelle aree meridionali, manifesta perplessità in ordine all'istituzione di un osservatorio presso il CNR avente la funzione di elaborare studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. Ritiene in particolare grave che si intervenga per legge sulla struttura di tale prestigiosa istituzione scientifica nazionale, incidendo sulla sua autonomia, atteso che si impone l'istituzione di un osservatorio che è destinato ad operare permanentemente, in maniera anche indipendente dal medesimo CNR.

Ritiene altresì impropria la prevista attribuzione all'osservatorio del compito di elaborare studi di fattibilità, prospettando l'opportunità di affidare piuttosto al CNR la redazione di un rapporto, sulle cui risultanze basare futuri interventi legislativi atti a favorire la creazione di banche a carattere regionale. Osserva quindi che, ove riformulato tenendo conto di quanto testé rilevato, l'emendamento in esame potrebbe ottenere un più ampio consenso.

 

Pietro MAURANDI (DS-U), espressa piena condivisione in ordine ai rilievi formulati dal deputato Villetti, in particolare in merito all'inopportunità di prevedere l'istituzione di un osservatorio, reputa l'emendamento Tremonti 29.69 inadeguato a dare soluzione alle problematiche connesse alla difficoltosa situazione economico-finanziaria delle regioni meridionali. Nel ritenere che il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno sia fortemente penalizzato dalla mancanza di un sistema bancario avente dimensione locale, essendo state le strutture bancarie del sud d'Italia assorbite nel corso degli anni da quelle di carattere nazionale, rileva che la soluzione di tali problematiche debba essere individuata, piuttosto che sulla base delle risultanze di studi di fattibilità elaborati dall'osservatorio sul mercato creditizio regionale, dal Parlamento, anche attraverso lo svolgimento un'indagine in materia, che rappresenterebbe uno strumento più agile di analisi.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) propone una riformulazione dell'emendamento Tremonti 29.69, nel senso di prevedere che, al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree dell'obiettivo 1, il CNR redige un rapporto sul mercato creditizio regionale, procedendo d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, contenente anche studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 mila euro nel 2005. Conseguentemente, all'articolo 37, nella tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata per il 2005 la relativa variazione.

 

Gianfranco CONTE (FI), in ordine alla riformulazione dell'emendamento Tremonti 29.69 proposta dal deputato Boccia ritiene condivisibile solo l'ipotesi di fare riferimento, anziché alle «aree più depresse» alle aree dell'obiettivo 1.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) ribadisce l'opportunità di riformulare dell'emendamento Tremonti 29.69 come da lui prospettato, attribuendo al CNR l'incarico, soggetto ad una precisa scadenza temporale, di redigere un rapporto in materia, da presentare al Parlamento, che sarebbe in tal modo posto nelle condizioni di avere un quadro chiaro della situazione finanziaria e creditizia del meridione e potrebbe così operare per dare adeguata soluzione alle problematiche segnalate.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) giudica pienamente condivisibile la riformulazione dell'emendamento Tremonti 29.69 suggerita dal deputato Boccia, ribadendo netta contrarietà in ordine alla formulazione originaria di tale proposta emendativa, che appare violare l'autonomia del CNR, prevedendo la discutibile e controversa istituzione al suo interno di una struttura sostanzialmente ad esso estranea.

 

Roberto BARBIERI (DS-U) esprime netta contrarietà sia alla formulazione originale dell'emendamento Tremonti 29.69, sia a quella proposta dal deputato Boccia. Ritiene, infatti, allo sviluppo del Mezzogiorno non sia di utilità una proliferazione di ricerche e di studi, quanto piuttosto di politiche adeguate.

 

Roberta PINOTTI (DS-U), nel condividere le osservazioni del deputato Barbieri, evidenzia come nella riorganizzazione del CNR in sette diverse aree di studi, non è prevista una competenza quale quella delineata dall'emendamento in esame. Evidenzia infine l'inopportunità di introdurre nella legge finanziaria una simile norma.

 

Lino DUILIO (MARGH-U), a titolo personale, manifesta contrarietà ad entrambe le formulazioni relative all'emendamento in esame. Ritiene inappropriato affidare al CNR una competenza quale quella prevista dall'emendamento in esame e reputa che l'emendamento Tremonti 29.69 possa comportare un'inutile spreco di denaro.

 

Sergio ROSSI (LNFP) propone che l'emendamento Tremonti 29.69 sia riformulato nel senso di espungere dal testo la dizione «con particolare riferimento a quelle meridionali».

 

Gianfranco CONTE (FI) riformula l'emendamento Tremonti 29.69 come inizialmente proposto, nel senso di far riferimento alle aree sottoutilizzate anziché alle aree «più depresse».

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole all'emendamento Tremonti 29.69 come da ultimo riformulato.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda con il parere espresso dal rappresentante del Governo.

 

La Commissione approva l'emendamento Tremonti 29.69, come da ultimo riformulato.

 

Gaspare GIUDICE (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 29.37, che interviene in merito all'utilizzo dell'8 per mille dell'IRPEF.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, esprime apprezzamento per le finalità sottese all'emendamento Giudice 29.37.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda che la manovra finanziaria per l'anno 2005 è stata costruita, quanto al contenimento di spesa, sul rispetto del tetto del 2 per cento sull'unità previsionale di base. Pertanto, modificare la destinazione dell'8 per mille nel senso proposto dal deputato Giudice, sarebbe eccessivamente oneroso e contrario alla suddetta regola del 2 per cento. Inoltre esprime contrarietà alla copertura utilizzata, poiché i fondi necessari vengono sottratti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per tali considerazioni invita il presentatore a rinviare la discussione della materia sottesa al suo emendamento all'esame in Assemblea.

 

Guido CROSETTO, relatore per il disegno di legge finanziaria, nel condividere l'iniziativa del deputato Giudice, evidenzia la necessità di individuare maggiori controlli per salvaguardare una trasparente gestione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF.

 

Marino ZORZATO (FI) condivide l'emendamento Giudice 29.37.

 

Gaspare GIUDICE (FI) propone di riformulare il suo emendamento nel senso di sostituire al comma 69 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 le parole «a decorrere dal» con la parola «nel». In tal modo si evidenzia che l'anomalo utilizzo dell'8 per mille stabilito con l'ultima finanziaria approvata, vale esclusivamente per l'anno in corso.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) sottolinea che la destinazione dell'8 per mille non può essere stravolta da un intervento normativo dello Stato.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), nel giudicare inopportuna la copertura predisposta dall'emendamento in esame, propone di prelevare le risorse necessarie dal Ministero dell'economia.


Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea che nella finanziaria per l'anno 2005 predisposta dal Governo non vi sono risorse da utilizzare in modo diverso da quanto previsto.

 

Gaspare GIUDICE (FI) chiede di accantonare l'emendamento a sua firma 29.37.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di trovare la copertura necessaria a coprire gli oneri recati dall'emendamento in esame attingendo al fondo di riserva di cui all'articolo 9.

 

Marino ZORZATO (FI) concorda con la proposta di accantonamento formulata dal deputato Giudice.

 

La Commissione accantonamento l'emendamento Giudice 29.37.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che gli emendamenti Scherini 29.28, Giudice 29.90, gli identici Rava 29.166 e 29.74 della XIII Commissione, 29.72 e 29.71 della XIII Commissione, Rosso 29.180, Pappaterra 29.158, Sedioli 29.273, Riccio 29.0.115, Rava 29.269, Franci 29.280, Daniele Galli 29.196, 29.79 e 29.78 della X Commissione, Peretti 29.241, Bianchi Clerici 29.200 e l'articolo aggiuntivo 29.087 della XIII Commissione possano ritenersi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Salvatore ADDUCE (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Carboni 29.03 volto a destinare risorse aggiuntive, a partire dal 2005, a sostegno della piccola e media impresa per favorirne l'accesso al credito e per far fronte ad un sistema bancario poco flessibile.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carboni 29.03.

Pietro MAURANDI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cabras 29.039 volto a consentire alle piccole e medie imprese di consolidarsi al fine di rafforzarne la capacità competitiva sui mercati internazionali.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere contrario all'articolo aggiuntivo Cabras 29.039.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda con il parere espresso dal rappresentante del Governo.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cabras 29.039.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che gli articoli aggiuntivi Polledri 29.056, Realacci 29.08, Villetti 29.014, Nigra 29.021, Vernetti 29.036 e 29.040, Luongo 29.055, Gambini 29.066, Realacci 29.0133, Quartiani 29.057, Deodato 29.062, Cusumano 29.080 e 29.079 e Strano 29.060 possano considerarsi respinti al fine della ripresentazione in Assemblea.

 

La Commissione passa all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 30.

 

Gaspare GIUDICE (FI), prima di passare all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 30, ricorda che sono ancora accantonati emendamenti riferiti a precedenti articoli, ad esempio l'emendamento Lotta 15.77.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che gli emendamenti Russo Spena 30.17 e Colasio 30.11 possano considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.


Marco STRADIOTTO (MARGH-U) illustra il suo emendamento 30.5, esprimendo l'auspicio che venga valutato favorevolmente dal relatore e dal rappresentante del Governo.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS propone che l'emendamento Stradiotto 30.5 venga considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea, sul quale altrimenti esprime parere contrario.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole all'emendamento Stradiotto 30.5.

 

La Commissione approva l'emendamento Stradiotto 30.5.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'emendamento Russo Spena 30.19 possa considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) illustra il suo articolo aggiuntivo 30.062, di cui raccomanda l'approvazione, precisando che si tratta di una proposta volta a favorire lo sviluppo di un settore in grave sofferenza come quello della ricerca e di evitare l'esodo all'estero di studiosi di valore attraverso l'istituzione di un bando per l'assegnazione di assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base, da attribuirsi a coloro che siano in possesso di laurea specialistica con il massimo dei voti, ovvero iscritti all'albo del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione universitaria.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) invita il relatore a considerare molto attentamente la questione posta dall'articolo aggiuntivo Villetti 30.062, ricordando la sensibilità dimostrata in materia dalla regione Basilicata con l'approvazione di un progetto denominato «Cento talenti», che ha consentito di creare nuova occupazione qualificata.

 

Dichiara quindi di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Villetti 30.062.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che l'approvazione della proposta emendativa in esame possa rappresentare un segnale di cambiamento nelle politiche a sostegno della ricerca e dello sviluppo scientifico. Non si può infatti non rispondere alla richiesta di aiuto che proviene dal settore della ricerca. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo all'articolo aggiuntivo Villetti 30.062.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che il problema evidenziato debba essere affrontato in termini diversi da quelli dell'articolo aggiuntivo Villetti 30.062. A suo avviso infatti il sostegno alla ricerca deve essere attivato attraverso la preliminare individuazione dei progetti e la successiva assunzione del personale necessario.

 

Michele VENTURA (DS-U) fa presente che l'articolo aggiuntivo Villetti 30.062 individua i progetti di ricerca applicata nelle aree strategiche, che vanno nella direzione indicata dal rappresentante del Governo. A suo avviso inoltre è importante dare un segnale importante al mondo della ricerca attraverso l'approvazione della proposta emendativa in esame.

 

Alberto GIORGETTI (AN), pur manifestando interesse nei confronti dell'articolo aggiuntivo Villetti 30.062, ritiene che debba essere individuata una soluzione diversa dal punto di vista della compatibilità finanziaria. Ritiene inoltre che il rapporto tra imprese e mondo della ricerca vada affrontato seriamente, invitando il rappresentante del Governo a valutare la possibilità di individuare una possibile modalità di copertura finanziaria.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la questione posta sia prioritaria e debba essere ulteriormente approfondita.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, pur attribuendo notevole importanza alle tematiche oggetto dell'articolo aggiuntivo Villetti 30.062 e delle proposte emendative successive, ritiene di non poter assumere la responsabilità di trovare una soluzione.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) esprime apprezzamento per gli interventi dei colleghi a sostegno del suo articolo aggiuntivo. Precisa che i beneficiari della sua proposta emendativa sarebbero solamente 5 mila studiosi di talento. Si tratterebbe dunque di pochi e super qualificati laureati, che potrebbero essere altrimenti indotti a ricercare all'estero altre opportunità di lavoro.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda che la legge finanziaria per il 2004 aveva già autorizzato assunzioni dei ricercatori; non esclude tuttavia che l'autorizzazione di ulteriori assunzioni possa essere disposta nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziario per il 2005. Ribadisce che l'articolo aggiuntivo Villetti 30.062 presenta un problema di copertura finanziaria, che deve essere rivista.

 

Renzo PATRIA (FI) prospetta l'opportunità di accantonare l'articolo aggiuntivo Villetti 30.062.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone quindi di accantonare gli articoli aggiuntivi Villetti 30.062 e Agostini 30.013.

 

La Commissione consente.

Roberta PINOTTI (DS-U) illustra il suo articolo aggiuntivo 30.029, precisando che l'Istituto nazionale per la fisica della materia coinvolge una comunità scientifica di 3 mila persone, di cui 1.800 giovani. Fa presente che detto Istituto è un centro di eccellenza riconosciuto in Europa, che ha attratto in passato i capitali esteri contribuendo, altresì, alla creazione di spin-off. La proposta emendativa in esame si prefigge di incrementare la dotazione finanziaria dell'Istituto di 10 milioni di euro nel triennio 2005-2007. Il rischio infatti è che l'Istituto, già fortemente penalizzato dalla riforma del CNR, sia condannato alla definitiva scomparsa.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) rileva che anche l'articolo aggiuntivo Pinotti 30.029 evidenzi una questione seria e degna di attenzione, tanto più che alla dotazione finanziaria dell'Istituto sono destinate cifre irrisorie destinate. Ritiene quindi che la Commissione debba dare un segnale importante approvando tale articolo aggiuntivo.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) ritiene che l'obiezione del sottosegretario Vegas in ordine all'articolo aggiuntivo Villetti 30.062 fosse discutibile, ma sensata: non è infatti detto che la previsione da esso recata rafforzi i settori di ricerca che il Governo è disposto a sostenere in quanto strategicamente rilevanti per lo sviluppo.

 

Il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pinotti 30.029 appare invece incomprensibile, tanto più che l'onere finanziario è estremamente esiguo. In definitiva si chiede al Governo soltanto di dare un chiaro segnale della volontà di preservare l'importante e preziosa esperienza dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

 

Marino ZORZATO (FI) auspica un'iniziativa concreta del Governo a sostegno dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pinotti 30.029, richiamandosi alle ragioni già esposte dai colleghi intervenuti.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel ricordare che la situazione dell'Istituto per la fisica della materia è stata affrontata anche dalle leggi finanziarie degli anni passati, ritiene opportuna la reiezione tecnica dell'articolo aggiuntivo in esame, confidando di poter trovare per il finanziamento dell'Istituto una adeguata copertura finanziaria in vista dell'esame in Assemblea.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene, in assenza di obiezioni, che l'articolo aggiuntivo Pinotti 30.029 possa considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO (MARGH-U), illustra l'articolo aggiuntivo Morgando 30.014, di cui è cofirmatario, chiarendo che esso è volto ad istituire un fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione. Ne raccomanda quindi l'approvazione o, in alternativa, auspica che il relatore lo prenda in considerazione ai fini dell'esame in Assemblea.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Morgando 30.014 s'intende respinto per l'Assemblea.

 

Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 30.068, chiarisce che esso è finalizzato a far emergere i beni mobili di interesse archeologico, paleontologico o numismatico in possesso di privati. Fa altresì presente che l'articolo aggiuntivo comporta maggiori entrate per il bilancio dello Stato, derivanti dal pagamento da parte dei privati del 5 per cento del valore dei beni archeologici posseduti.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) chiede al deputato Gianfranco Conte un chiarimento in ordine al comma 5 del suo articolo aggiuntivo, dove si prevede che i beni culturali posseduti dai privati possano essere oggetto di attività contrattuale e che la loro circolazione è libera. In particolare, chiede se ciò significhi che i beni culturali in possesso dei privati possano anche essere esportati.

 

Gianfranco CONTE (FI) chiarisce che l'articolo aggiuntivo è sostanzialmente volto alla creazione di un registro generale dei beni archeologici, paleontologici e numismatici in possesso dei privati. L'alienazione di detti beni è consentita, entro determinati limiti, fermo restando il diritto di prelazione dello Stato.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che non è sufficiente che un emendamento determini entrate per il bilancio dello Stato perché esso sia valutato favorevolmente. Ciò premesso, esprime una valutazione fortemente critica dell'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 30.068, esprimendo il timore che la norma proposta possa essere interpretata - parlando in termini estremamente chiari - come una «sanatoria per i tombaroli». Invita pertanto il deputato Gianfranco Conte a ritirare il suo articolo aggiuntivo.

 

Gianfranco CONTE (FI) non accede all'invito al ritiro e insiste perché il suo articolo aggiuntivo 30.068 sia posto in votazione.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 30.068, rilevando come esso vada nella stessa direzione di una sua proposta di legge. Evidenzia quindi come la disposizione proposta consentirebbe allo Stato di venire a conoscenza del patrimonio archeologico detenuto dai privati, che al momento non è quantificabile se non in via congetturale.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) ritiene che la norma proposta non raggiungerebbe l'obiettivo che il presentatore si prefigge, atteso che non si vede per quale ragione il privato che detiene un reperto archeologico nella sua casa debba farne denuncia, per di più pagando una somma di denaro.

 

Gioacchino ALFANO (FI), nel far presente che gran parte del patrimonio archeologico nazionale probabilmente non è stato ancora rinvenuto, esprime il timore che la norma proposta dal collega Gianfranco Conte finisca di fatto con l'incentivare il saccheggio del sottosuolo alla ricerca di reperti dei quali legitttima l'appropriazione.

 

Gaspare GIUDICE (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come da circa un'ora la Commissione stia accantonando le proposte emendative più significative al fine di consentire al relatore una ulteriore riflessione. Ritenendo che le questioni rimaste in sospeso siano a questo punto troppe perché possano essere definite in breve tempo, suggerisce di sospendere i lavori della Commissione per dar modo al relatore e al Governo di fare il punto sulle questioni lasciate da parte. Diversamente ritiene che non sussisterebbero le condizioni per rispettare il programma di lavoro che la Commissione si è dato e che prevede che nella giornata di domani si proceda unicamente alle dichiarazioni di voto.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 30.068, fa presente che esso presenta profili di estrema delicatezza. L'articolo aggiuntivo, infatti, sana di fatto un reato, previo pagamento di una somma. Non soltanto il reato non è perseguito, ma si riconosce al possessore del bene archeologico un sostanziale diritto di proprietà che consente anche l'alienazione del bene a titolo oneroso. Più che di una sanatoria si tratta, a suo avviso, di un vero e proprio «colpo di spugna». Assai più ragionevole sarebbe imporre ai privati la consegna dei beni in loro possesso alle sovrintendenze per i beni archeologici, affinché siano esposti nei musei.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, prospetta l'opportunità di accantonare l'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 30.068.

 

Gianfranco CONTE (FI) concorda.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'orientamento del relatore e del presentatore, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 30.068.

 

La Commissione consente.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la Commissione potrà ancora esaminare le proposte emendative riferite agli articoli 31, 32 e 36, mentre per quelle riferite agli articoli 2 e 3 sarà necessario un rinvio alla seduta di domani.

 

Luigi CASERO (FI) chiede di sospendere la seduta per mezzora.

 

Ettore PERETTI (UDC) si associa alla richiesta del deputato Casero.

 

Michele VENTURA (DS-U) dichiara di non avere nulla in contrario.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende quindi la seduta per mezzora.

 

La seduta, sospesa alle 1.15 del 3 novembre 2004, è ripresa alle 1.45.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono state presentate alcune richieste di riesame con riferimento alle dichiarazioni di inammissibilità relative agli emendamenti al disegno di legge di bilancio pronunciate nella seduta di venerdì 29 ottobre. Conferma tuttavia i giudizi già espressi. In particolare, con riferimento agli emendamenti Tab. 2. 19, Tab. 2. 38 e Tab. 2. 20 Grignaffini e Tab. 2. 37 Sasso, rileva che i medesimi fanno riferimento ad unità previsionali di base di spesa dotate, secondo il fabbisogno, sulla base di meccanismi normativi contenuti nella legislazione vigente. Il loro aumento presuppone una diversa stima delle esigenze sottese all'attuazione della legislazione stessa. Pertanto, un incremento manifestamente superiore alle necessità fondate sulle attuali stime potrebbe giustificarsi solo sulla base di una modifica sostanziale della normativa vigente. Per quanto concerne l'emendamento Tab. 2. 40 Costa ribadisce le considerazioni già svolte per cui, sulla base dei precedenti consolidati, non si valutano ammissibili emendamenti che incidano sugli stanziamenti destinati agli Organi costituzionali, in quanto ritenuti lesivi dell'autonomia finanziaria degli stessi.

Avverte altresì, con riferimento al prosieguo dei lavori, che il rappresentante del Governo ha manifestato l'intenzione di valutare positivamente unicamente gli emendamenti attualmente depositati da parte del relatore e del Governo medesimo. Ritiene che la Commissione non possa che prendere atto della situazione determinatasi e sospendere l'esame che riprenderà domani mattina con l'esame degli emendamenti del relatore e del Governo e dei subemendamenti presentati agli stessi emendamenti e con il voto del mandato al relatore.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che la soluzione proposta dal presidente sia la più valida; alla luce dell'impossibilità di giungere, nella fase attuale, ad utili mediazioni sulle problematiche ancora aperte a causa dei margini troppo ristretti a disposizione per tentare di conciliare le esigenze prospettate dai parlamentari con i limiti posti dal Governo e i più stringenti vincoli che hanno caratterizzato questa sessione di bilancio.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede se il relatore rinuncerà anche alla preannunciata presentazione dell'emendamento riferito all'articolo 6 e relativo alla problematica dell'inclusione nel patto di stabilità interno delle spese di investimento.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce l'impossibilità di procedere in questa fase alla elaborazione di ulteriore proposte emendative.

 

Benito PAOLONE (AN) dichiara la propria sorpresa per l'atteggiamento assunto dal rappresentante del Governo. Ritiene infatti inaccettabile l'indifferenza manifestata nei confronti delle istanze emerse nel corso dell'esame parlamentare. Preannunzia che nel corso dell'esame in Assemblea tornerà ad esprimere il proprio disappunto per la situazione verificatasi.

 

Gaspare GIUDICE (FI) deplora la chiusura manifestata dal rappresentante del Governo, che ha mortificato le iniziative dei componenti della Commissione. Annuncia pertanto che si limiterà a votare il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, astenendosi invece dal voto sugli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) rileva che i componenti della Commissione sono risultati, nella vicenda che si sta concludendo, spettatori passivi dello spettacolo kafkiano costituito dalla impossibilità della maggioranza di trovare un accordo al proprio interno. Annuncia che alla luce di ciò le opposizioni svolgeranno nella giornata di domani le proprie valutazioni politiche.

 

Michele VENTURA (DS-U) rileva che la Commissione è riuscita a discutere a lungo ed approfonditamente unicamente un emendamento dalla firma prestigiosa quale quello presentato dall'onorevole Tremonti. Per il resto, non vi è stata alcuna possibilità di confronto e tante tematiche importanti sono risultate emarginate. In considerazione di ciò, invita i colleghi dei gruppi di maggioranza ad un sussulto di dignità nei confronti del tentativo di sacrificare il ruolo della Commissione

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) osserva che l'esame da parte della Commissione del disegno di legge finanziaria si presta a considerazioni sconsolanti. La Commissione si trova infatti in una situazione di paralisi, nella quale ogni mediazione risulta impossibile e vengono accolte unicamente le richieste del Governo.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda, a confutazione delle considerazioni dell'onorevole Villetti, il lavoro compiuto insieme dalla Commissione e dal Governo in relazione all'articolo 6.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) sottolinea che tale lavoro non è stato comunque portato a conclusione. Ricorda che la Commissione e i suoi componenti, sia di maggioranza che di opposizione, hanno anche in questa occasione tentato di distinguere il piano politico dalla valutazione tecnica di specifiche questioni sulle quali poteva essere possibile giungere ad un'intesa. Tuttavia questo sforzo si è rivelato improduttivo. Il relatore e il rappresentante del Governo si sono trovati di fronte ad una maggioranza divisa, alla quale va imputato l'infelice conclusione dell'esame in Commissione, che invece i componenti dei gruppi di opposizione erano disposti a portare avanti fino al termine.

 

Ettore PERETTI (UDC) concorda con le valutazioni del relatore. Osserva che gli equilibri di finanza pubblica delineati dal disegno di legge finanziaria lasciavano pochi spazi di azione per la Commissione. Rileva che nonostante ciò la Commissione è riuscita ad apportare qualche miglioramento al testo del provvedimento e si dichiara fiducioso in ordine alla possibilità di introdurre ulteriori modifiche durante l'esame in Assemblea.

 

Gaspare GIUDICE (FI), in risposta alle osservazioni del collega Villetti, assicura che la maggioranza è assolutamente coesa e compatta, anche nell'atteggiamento già prima ricordato di sofferenza per le scelte compiute dal Governo.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, annuncia che il relatore ha presentato i due nuovi articoli aggiuntivi 3.06 e 3.07 dei quali procederà a valutare l'ammissibilità. Fissa quindi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, subordinatamente al giudizio di ammissibilità, per domani mattina alle 10. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina, che si svolgerà al termine dell'esame in sede consultiva di alcuni provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

 

La seduta termina alle 2.20.


 


ALLEGATO 1

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI ESAMINATI

 

 


Il comma 1-bis è soppresso.

Al primo periodo del comma 2 le parole: stabilito per classi demografiche e le parole: delle stesse classi dimensionali sono soppresse.

Al comma 3 la lettera d-bis) è soppressa.

Al comma 4, primo periodo, le parole: e di partecipazioni sono soppresse.

I commi 13-bis e 13-ter sono soppressi.

Al comma 14-ter, lettera a), sostituire la parola: 2007 con la seguente: 2008.

0. 6. 175. 41. Il Governo.

 

Al comma 1-bis sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 10.000.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: per gli enti locali fino alla fine del periodo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alienazioni di beni immobili e di partecipazioni, nonché delle.

Sopprimere il comma 4-bis.

Al comma 13-bis sopprimere l'ultimo periodo.

Al comma 13-ter sopprimere l'ultimo periodo.

Sopprimere il comma 14-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203.

Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Conseguentemente, gli accantonamenti di cui alla tabella A sono azzerati.

Alla tabella C sono ridotti del 70 per cento gli stanziamenti di parte corrente.

0. 6. 175. 5. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti ed alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 20.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire la parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 29. Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti ed alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 10.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 26. Olivieri, Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

 

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 3.000 abitanti ed alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 20.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 28. Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 3.000 abitanti ed alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 10.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 27. Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai comuni sino a: 3.000 abitanti con le seguenti: ai comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti e alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione sino ai 10.000 abitanti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

0. 6. 175. 3. Patria.

 

Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai comuni sino a: 3.000 abitanti con le seguenti: ai comuni, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti e alle comunità montane.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 24.000;

2006: - 24.000;

2007: - 24.000.

0. 6. 175. 7. Olivieri, Mariotti, Boccia.

 

Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai comuni sino a: 3.000 abitanti con le seguenti: ai comuni, alle comunità isolane e alle unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 24.000;

2006: - 24.000;

2007: - 24.000.

0. 6. 175. 6. Olivieri, Mariotti, Boccia.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

0. 6. 175. 24. Michele Ventura, Olivieri, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 4.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

0. 6. 175. 25. Stradiotto, Michele Ventura, Olivieri, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

 

Al capoverso: sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente sopprimere le seguenti parole: e delle spese di conto capitale

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

0. 6. 175. 13. Stradiotto, Rodeghiero, Ventura, Duilio, Maurandi, Milana, Mariotti, Lusetti.

 

Al capoverso sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente, sostituire le parole da: stabilito per classi demografiche fino alla fine, con le seguenti: delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del iO per cento per gli altri enti.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 finanziamento agenzie fiscali-Agenzia dell'entrate (UPB 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzie dell'entrate - cap 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100 milioni;

2006: - 100 milioni;

2007: - 100 milioni.

0. 6. 175. 15. Stradiotto, Michele Ventura, Mariotti, Lusetti, Duilio, Milana, Manzini.

 

Al capoverso sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente sostituire: 11,5 con la seguente: 12,5.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dal 2005 e le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.300 milioni.

E, di conseguenza, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

1. L'articolo 13 e 14 comma 1 della legge 383/2001 sono abrogati.

0. 6. 175. 16. Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Mariotti, Milana, Manzini, Lusetti.

 

All'emendamento 6.175 del relatore al primo periodo del comma 2 dopo le parole: classe dimensionale aggiungere le parole: individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza Unificata.

0. 6. 175. 18. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio.

 

Al primo periodo del comma 2, sopprimere le parole: e del 10 per cento per gli altri enti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire la parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 31. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

Capoverso al comma 3 dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

d-ter) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 36-ter.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

0. 6. 175. 9. Stradiotto, Mariotti, Milana, Duilio, Lusetti.

 

Al primo periodo del comma 4, sostituire le parole: sostituire le parole con le seguenti: dopo le parole.

E, sostituire le parole: con le seguenti: «dei proventi derivanti», con le seguenti: aggiungere le seguenti: e dei proventi derivanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire la parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 6. 175. 33. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Olivieri, Milana, Duilio.

 

Capoverso: al comma 4, primo periodo dopo le parole: di partecipazioni aggiungere le seguenti: e da convenzioni urbanistiche.

0. 6. 175. 10. Stradiotto, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti.

 

Capoverso al comma 4 aggiungere dopo le parole: partecipazioni le seguenti: oppure derivanti da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

0. 6. 175. 8. Stradiotto, Mariotti, Duilio, Olivieri, Milana, Michele Ventura, Lusetti.

Sopprimere il comma 4-bis.

0. 6. 175. 39. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: che, alla data di entrata fino a: complessivo con le seguenti: sottodotati economicamente di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

0. 6. 175. 11. Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Milana, Maurandi, Manzini, Mariotti, Lusetti.

 

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo.

0. 6. 175. 40. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 4-bis, sostituire le parole: L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo, con le seguenti: L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,5 per cento complessivo.

0. 6. 175. 34. Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio.

 

All'articolo 6, al capoverso 4-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Per le regioni, fino al 31 dicembre 2005, restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350 inserire le seguenti: nonché dall'articolo 6 comma 4-bis, della presente legge, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

0. 6. 175. 42.

 

All'emendamento 6.175 del relatore, abrogare i commi 4 ter e 4 quater.

0. 6. 175. 20. Lusetti, Stradiotto, Milana, Muzio.

 

Sopprimere il capoverso 4-ter.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 finanziamento agenzie fiscali - Agenzia dell'entrate - (UPB 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap 3890 e 3891;

6.2.3.4 - Agenzie dell'entrate - cap 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100 milioni;

2006: - 100 milioni;

2007: - 100 milioni.

0. 6. 175. 14.Milana, Lusetti.

 

Capoverso 4-ter dopo le parole: i medesimi servizi aggiungere le seguenti:ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge n. 109 del 1994.

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'Interno apportare le seguenti modifiche:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

0. 6. 175. 12.Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti.

 

Al punto 4-ter sopprimere il periodo da: In ogni caso a: Corte dei conti.

0. 6. 175. 23.Savo.

 

Sopprimere il comma 4-quater.

0. 6. 175. 35. Mariotti, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Manzini, Santagata, Montecchi, Olivieri, Giacchetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 4-quater sostituire le parole: entro il limite del 50 per cento" con le seguenti: Entro il limite del 70 per cento.

0. 6. 175. 36. Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Olivieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

All'emendamento 6.175 del relatore, abrogare il comma 5-bis.

0. 6. 175. 21. Lusetti, Stradiotto, Manzini, Duilio.

 

All'emendamento 6.175 del relatore, abrogare i commi 14-bis, 14-ter e 14-quater.

0. 6. 175. 22. Lusetti, Stradiotto, Manzini, Duilio.

 

Al comma 14-bis, lettera a), sopprimere le parole: e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

0. 6. 175. 38. Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 14-bis, lettera a), sotituire le parole: e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento», con le seguenti: e le parole «25 per cento» sono sostituite dalla seguenti: 2 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dall'anno 2007.

0. 6. 175. 37. Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

 

Dopo il comma 14-ter, inserire il seguente: 14-quater). Al fine di sostenere il processo di utilizzo razionale ed efficiente delle risorse di ciascun ente locale, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano attualmente servizio ovvero di altre amministrazioni in cui prestano attualmente servizio, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

0. 6. 175. 1. Conte.

 

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto agli articoli aggiuntivi;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni, comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti;

sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale e del 10 per cento per gli altri enti;

al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dalle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali con le seguenti: dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e di partecipazioni, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità;

dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo;

4-ter. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento;

dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

5-bis. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni»;

b) Al comma 4 sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni»;

Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti commi:

13-bis. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze. il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza cono gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

l3-ter. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti commi:

14-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «nuovi mutui» aggiungere le seguenti «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 2 per cento»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

14-ter. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-bis del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2007;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

14-quater. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, le parole «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «euro 51,56» e «euro 516,46».

14-quinquies. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

Conseguentemente alla Tab. A - Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

6. 175.Crosetto.

 

All'articolo 6, commi 1, 3 lettera b), 5 e 13 sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: le province di Trento e Bolzano.

6. 176.Crosetto.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

6. 62. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 6 le parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «a statuto ordinario»;

b) nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «a statuto ordinario»;

c) nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «a statuto ordinario»;

d) nel comma 5 dell'articolo 6 le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «a statuto ordinario»;

e) nel comma 13 dell'articolo 6 le parole «e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «a statuto ordinario;

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica.

2. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a mantenere il saldo di bilancio concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto del tasso programmato di inflazione.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, nella tabella B richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

6. 81.Detomas, Zeller, Collè, Brugger, Widmann.

 

Al comma 1, sostituire il periodo: gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con il seguente: le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

al comma 5, sopprimere le parole: e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

al comma 6, terzo capoverso, sopprimere il periodo da: i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane fino a: dell'ente;

al comma 6, quarto capoverso, sopprimere le parole: semestrale» e: semestre.

All'articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. - All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-Plato;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: Prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

6. 157. Patria.

 

Al comma 1 abrogare le parole da: gli enti locali a: n. 267 e sostituire con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Al comma 6 terzo capoverso abrogare le parole da: I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti fino a: dell'ente e le parole: semestrale e: semestre.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6. 161. Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 2 sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Al comma 3, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

E, conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

E, conseguentemente, alla tabella B, sopprimere la rubrica relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*6. 66.Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggeri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sopprimere le parole «e delle spese in conto capitale».

Al comma 3, sopprimere le parole: «quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale».

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

E, conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

E, conseguentemente, Alla tabella B, sopprimere la rubrica relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*6. 107.Ventura, Sgobio, Russo Spena, Agostini, Duilio, Villetti, Morgando, De Franciscis, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pistone, Boato, Bielli.

 

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: 4, 8 e 2 con le seguenti: 7 e 7.

Conseguentemente:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

6. 61. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per gli enti la cui spesa media per abitante risulti superiore alla spesa media del 2003 riferita al comparto degli enti locali, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,1 per cento. Per gli enti la cui spesa media per abitante risulti inferiore alla spesa media del 2003 riferita al comparto degli enti locali, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 5,5 per cento.

E conseguentemente all'articolo 6, aggiungere in fine, le seguenti parole: Dall'applicazione dei predetti limiti all'incremento di spesa, viene escluso il trasferimento delle risorse destinate dalle Regioni alle Province per il conferimento di funzioni e competenze.

E conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto agli articoli successivi.

6. 170. Pagliarini, Rossi.

 

Al comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per gli enti la cui spesa media per abitante risulti superiore alla spesa media del 2003 riferita al comparto degli enti locali, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,1 per cento. Per gli enti la cui spesa media per abitante risulti inferiore alla spesa media del 2003 riferita al comparto degli enti locali, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 5,5 per cento.

E conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto agli articoli successivi.

6. 171. Pagliarini, Rossi.

 

All'articolo 6, comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) le spese che per loro natura rivestano carattere di eccezionalità.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 55.000;

2006: - 55.000;

2007: - 55.000.

6. 23. Alberto Giorgetti.

 

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

e) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote dì base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

6. 162. Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

d-bis) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 71.Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana.

 

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

d-bis) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 91.Montecchi, Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.


Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

e) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 36-ter.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

6. 64.Stradiotto, Fioroni, Lusetti.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 95.Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena, Boato, Bielli.

 

Al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

e) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

Art. 36-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6. 149. Alberto Giorgetti.

 

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 145. Grotto, Villetti, Intini, Boselli, Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

 

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 67.Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo la lettera i) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aggiunta la seguente, nuova lettera:

l) i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese che ricorrono agli strumenti d'incentivazione.

6. 160. Peretti, Liotta, Romano.

 

All'articolo 6, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le regioni Molise e Sicilia il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato altresì al netto delle spese per gli investimenti effettuati per la ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 2002.

Conseguentemente, alla tabella A, Voce del Ministero del Lavoro, variare gli importi come segue:

2005: - 25 milioni;

2006: - 25 milioni;

2007: - 25 milioni.

6. 21. Riccio.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'articolo 204, primo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sostituire le parole: «25 per cento» con le parole: «20 per cento».

6. 47. Bianchi Clerici.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Gli enti con le seguenti: I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alle spese di investimento sostenute dai comuni e dalle province. Gli altri enti.

Conseguentemente, per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. 168. Pagliarini, Rossi.

 

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: tasse locali aggiungere le seguenti: oppure derivanti da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

6. 28. Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

 

Al comma 4, dopo le parole: tasse locali aggiungere le seguenti: oppure derivanti da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 77.Morgando, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Duilio, Milana.

 

Al comma 4, dopo le parole: tasse locali aggiungere le seguenti: o con proventi da alienazioni patrimoniali mobiliari o immobiliari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 93.Nicola Rossi, Montecchi, Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini.

 

Al comma 4, dopo le parole: tasse locali aggiungere le seguenti: o con proventi da alienazioni patrimoniali mobiliari o immobiliari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 137. Buemi, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

 

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: tasse locali, sono inserite le seguenti: o con proventi da alienazioni patrimoniali mobiliari o immobiliari.

6. 147. Alberto Giorgetti.

 

Al comma 4, dopo le parole: tasse locali aggiungere le seguenti: o con proventi da alienazioni patrimoniali mobiliari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

 

6. 73.Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Duilio, Morgando, Milana.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 76.Morgando, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana.

 

Al comma 4, dopo le parole: tasse locali aggiungere le seguenti: o con proventi derivanti da partecipazioni azionarie o di imprese che gestiscono servizi pubblici locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 94.Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

 

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 per le spese di investimento effettuate nei limiti delle maggiori entrate risultanti dalla differenza tra le entrate derivanti da imposte e tasse locali per l'anno 2005 e quelle relative all'anno 2003.

E conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto agli articoli successivi.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 70.000;

2006: - 70.000;

2007: - 70.000.

6. 165. Caparini, Parolo.

 

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

c) le spese d'investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti dalle leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17 sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

6. 154. Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Il divieto di cui al comma 8 lettera b) non si applica alle assunzioni di personale relative alle categorie protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse assolvono. La deroga al divieto è altresì estesa alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999, da parte delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane.

Conseguentemente:

All'articolo 36, comma 17 sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

6. 155. Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al presente articolo salvo che le stesse non concordino, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, diverse modalità per garantire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, purché producano gli stessi effetti.

6. 108.Saro, Romoli, Lenna, Collavini.

 

Aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Patto di stabilita per i Comuni).

1. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recali dall'articolo 2, alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui il comma 1, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base di tre parametri fondamentali:

a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;

b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:

a) comuni molto virtuosi;

b) comuni virtuosi;

c) comuni poco virtuosi.

3. Per l'anno 2005 e gli anni successivi gli enti molto virtuosi non hanno nessun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato, non possono assumere nuovi mutui e devono ridurre del 10% rispetto al 2003 le spese di rappresentanza, per le missioni all'estero e, per le relazioni pubbliche e i convegni e per la spesa di studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni, escluso gli incarichi ai sensi della legge n. 109 del 1994. Gli enti poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 la spesa per l'acquisto dei beni, per la prestazione di servizio e nell'erogazione dei trasferimenti e contributi.

4. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

a) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata), superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, superiore 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dai valori complessi delle entrate proprie totali vanno escluse dal calcolo le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II.

b) Volume complessivo delle spese per il personale qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa), inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, inferiore al 30 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti.

e) Importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (entrata).

Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:

a) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata), inferiore al 38 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complesso delle entrate proprie totali vanno escluse dal calcolo le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II.

b) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa), superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti.

c) Importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (entrata).

Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.

4. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e alla sezione Regionale della Corte dei Conti entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2005.

Conseguentemente all'articolo 6 sopprimere ogni riferimento ai: Comuni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 05. Stradiotto.

 

È inserito il seguente articolo:

Art 6-bis.

(Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti).

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui al comma 1 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma i del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendi conta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

6. 013. Alberto Giorgetti.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000).

1. Il comma 1 viene così modificato:

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del successivo articolo 113-bis. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 19, e 23 maggio 2000, n. 164».

2. Il comma 3 viene così modificato:

«3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi previo pagamento periodico di un congruo canone concessorio o un canone di locazione (leasing) agli enti locali proprietari».

3. Il comma 13 viene così modificato:

«13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati dalla gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un congruo canone stabilito dalla competenze Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla Società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5».

6. 024. Peretti, Lotta, Romano, Osvaldo Napoli.

 

All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: Agli enti indicati negli articoli 3, 6 e 22, sono sostituite con le parole: Agli enti indicati negli articoli 6 e 22.

7. 5.Il Governo.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a. i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di database, i navigatori internet, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattano alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b. nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servii da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le altre: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis lettere a) e b), .

24. 8. Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli interventi da realizzare in favore della sicurezza dei Trafori autostradali internazionali, ed in particolare per la realizzazione della galleria di servizio e sicurezza del Traforo del Gran San Bernardo, è istituito un apposito fondo nello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da destinare, con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'intervento stesso. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 1.150.000,00 Euro annui a decorrere dal 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, della legge 1o agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

25. 40. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per la prima fase di interventi di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario sulla linea Chivasso-Aosta, previsto dall'accordo di programma quadro siglato il 30 giugno 2004 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Società Rete ferroviaria italiana S.p.A., è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005, di 5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6 milioni di euro per l'anno 2007, da assegnare allo Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, nella tabella B richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: - 5.000;

2007: - 6.000.

25. 39. Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

9-bis. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre in misura corrispondente gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

2005: - 150;

2006: - 150;

2007: - 150.

25. 17. Mazzarello, Pinotti.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla Regione Veneto è concesso un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

25. 64. Stradiotto, Zorzato.

 

Aggiungere il seguente comma:

9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265 nei limiti delle risorse finanziarie a tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tal fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

25. 23. Antonio Leone.

 

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. All'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443»..

25. 76.Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraio Scanio, Mazzucca, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panationi, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 27, della legge n. 166/2002 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, alla Tab. A Voce Ministero dell'Interno, variare gli importi come segue:

2005: - 10.000.

25. 115.Vigni, Iannuzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zumino, Realacci.

 

All'articolo 29, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

9-bis. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo ventennale di 26 milioni di Euro, a favore dell'ANAS S.p.A., a decorrere dall'anno 2005.

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: apportare le seguenti variazioni:

2005: - 26.000;

2006: - 26.000;

2007: - 26.000.

25. 116.Scherini.

 

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Al fine di accelerare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. l85, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

9-ter. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico» di cui al comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

25. 78.Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-bis».

25. 109.Zanetta, Blasi, Nicotra, Osvaldo Napoli, Arnoldi.

 

Al comma 9 aggiungere infine il seguente periodo:

Al fine di incentivare nell'ambito urbano e suburbano l'utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso nel limite di 20 milioni di euro in regime d'anno. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente. L'importo delle agevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 37, nella tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diminuire come segue:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

25. 54. Conte.

 

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:

9-bis. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati dai processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno ed il miglioramento del processo produttivo medesimo.

9-ter. Qualora associazioni di categoria, imprese o consorzi, nell'ambito di accordi di settore stipulati con il Ministero delle Attività produttive, stipulino protocolli per interventi di riqualificazione produttiva con imprese delle regioni obiettivo i e delle aree sottoutilizzate operanti nei settori tessile, calzaturiero e dei relativi accessori, il piano marketing per la commercializzazione nei mercati extracomunitari delle produzioni riqualificate possono ottenere dal Ministero finanziamenti pari al 75% del totale della spesa del piano approvato.

9-quater. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e che intendano reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessialle imprese estere sulla base delle norme in materia di contratti di localizzazione.

25. 119.Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2005, di euro 201.000.000 per l'anno 2006 e di euro 176.000.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziate.

Conseguentemente alla Tabella B Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:

2005: - 170.000;

2006: - 201.000;

2007: - -176.000.

25. 56. Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. I ribassi d'asta delle opere pubbliche inserite nella legge obiettivo sono finalizzati per opere infrastrutturali nelle regioni dell'obiettivo 1».

25. 69.Lisi.

 

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. a) La dotazione del fondo di cui all'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro per l'anno 2006.

b). Almeno metà dell'incremento deve essere destinato al finanziamento di un bonus per l'installazione di sistemi solari termici per il riscaldamento dell'acqua a favore dei proprietari di abitazioni private.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

25. 46. Buontempo.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le finalità di cui alla legge 1o giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997», è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo cap. 7469), con i seguenti importi:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:

45-bis. L'articolo 13 della e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

25. 24. Zanella, Pistone, De Franciscis, Villetti, Morgando, Russo Spena, Ventura, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Boato.

 

Dopo il comma 9, inserire il seguente comma:

9-bis. Ai fini dell'attuazione della legge 1o giugno 2002, n. 120, articolo 2: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997», è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero degli Affari Esteri, sono apportate le seguenti variazioni:

2005: - 37.000;

2006: - 37.000;

2007: - 37.000.

25. 41. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Fondo per l'esecuzione del Protocollo di Kyoto).

1. Alfine di adempiere agli obblighi derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto avvenuta con la legge 1o giugno 2002, n. 120, è istituito a decorrere dal 2005 il Fondo nazionale per l'attuazione del protocollo di Kyoto.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concedo con il Ministro dell'economia e finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente articolo:

Art. 38-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sugli alcolici è aumentata del 5 per cento.

25. 040.Realacci, Iannuzzi.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Investimenti ambientali).

1. Alle Piccole e Medie Imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) La domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1o gennaio 2004;

b) Le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle Piccole e Medie Imprese che, nel corso ditale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

25. 028.Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Investimenti ambientali).

1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui al comma 18, dell'articolo 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la riduzione di 25 milioni di euro per ciascuno degli accantonamenti previsti, per il medesimo periodo, nel Fondo Speciale di Parte Corrente, tabella A, relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno.

25. 027.Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno).

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto da fonti rinnovabili quali l'energia solare, l'eolica, l'idraulica o la geotermica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei Trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'accantonamento previsto, per il medesimo periodo, nel Fondo Speciale di Parte Corrente, tabella A, relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

25. 029.Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

 

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio).

1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia, la realizzazione nelle città metropolitane di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali, i Comuni capoluogo e le Province sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero ed ottimizzazione degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

e) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento nel tessuto complessivo di elementi di arredo urbano;

d) ammodernamento e potenziamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) ottimizzazione dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo all'emarginazione delle peri ferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i Comuni capoluogo e le province possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Comune capoluogo a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La Conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato e, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal Consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito annualmente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal Comune capoluogo dei comuni della Provincia ed in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di ottimizzare le risorse del Fondo di cui al comma 5, ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

cofinanziamento da parte dell'Unione Europea;

finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;

stipula di accordi di programma;

finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;

risorse dei privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia operano con i poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme Costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo sulla base di manifestazioni di interessi a seguito di avviso pubblico alla scelta dei soci privati stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 5 è stabilita mediante limiti di impegno quindicennali di 70 milioni di euro per l'anno 2005, 90 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro per l'anno 2007. Sulla base del piano di riparto di cui al medesimo comma 5, le quote dei limiti di impegno sono trasferite ai Comuni capoluogo ed alle province rispettivamente competenti, sulla base di apposite istanze dalle quali risulti l'effettivo avvio degli interventi e la relativa portata finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dal 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 675 milioni di euro e dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,68 per ettolitro e per grado-Plato, per l'anno 2005, euro 1,8 per l'anno 2006 ed euro 2 per l'anno 2007»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 66 per ettolitro per l'anno 2005, euro 67,3 per l'anno 2006 ed euro 75 per il 2007»;

e) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 785 per ettolitro anidro, per l'anno 2005, euro 850 per l'anno 2006 ed euro 910 per l'anno 2007».

25. 058. Mastella, Cusumano, De Franciscis, Acquarone, Ostillio, Montecuollo, Luigi Pepe, Potenza.

 

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica).

La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno ed il miglioramento del processo produttivo medesimo.

25. 068. Antonio Pepe, Armani, Alberto Giorgetti.

 

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. Al fine di incrementare l'offerta di alloggi in locazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove un programma sperimentale per la costruzione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile per una durata massima di quindici anni. Per l'anno 2005 gli interventi costruttivi sono finanziati a valere sulle risorse complessive di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2004 n. 350 con le modalità indicate nel successivo comma 9. Per gli anni successivi al 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. In fase di prima applicazione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina i criteri e le modalità per la presentazione delle proposte di intervento, per la definizione dei contenuti sperimentali degli alloggi destinati alla locazione il cui canone dovrà garantire l'economicità del piano finanziario della proposta.

3. Per i finanziamenti da assegnare, ai sensi del comma i del presente articolo, a decorrere dall'anno 2006, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al riparto dei fondi tra le Regioni e le province autonome. Le Regioni e le province autonome definiranno le modalità di presentazione delle proposte di intervento in base ai criteri emanati ai sensi del precedente comma 2 ed i fondi saranno trasferiti alle Regioni ed alle province autonome per l'assegnazione al soggetto proponente solo all'atto di inizio dei lavori.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono promossi da soggetti privati. In fase di prima attuazione alle proposte di intervento è allegata la delibera della giunta comunale di adozione del programma. I programmi sono localizzati, prioritariamente, nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con essi confinanti. Le proposte di programma potranno essere localizzate anche su immobili con destinazione diversa da quella residenziale mediante accordo di programma. Il comune potrà destinare ai programmi di cui al presente comma immobili a qualsiasi titolo nella sua disponibilità assegnandoli ai soggetti di cui al presente comma previo confronto ad evidenza pubblica.

5. Unitamente agli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile, il soggetto promotore propone la realizzazione di alloggi destinati alla proprietà. Il numero di alloggi a canone economicamente sostenibile dovrà essere almeno pari al quaranta per cento degli alloggi complessivi previsti dalla proposta.

6. Il prezzo di cessione degli immobili di cui al presente programma è determinato nell'ambito della convenzione sottoscritta con il comune e deve garantire l'equilibrio del piano finanziario all'intero programma.

7. Gli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile beneficeranno, previa richiesta del soggetto promotore, di un contributo massimo pari al trenta per cento del valore convenzionale determinato tenendo conto dei costi di produzione come documentati dal soggetto promotore. Tale contributo sarà rimborsato, dal proprietario degli immobili al diciottesimo anno a tasso zero. Le somme saranno versate su un apposito conto, con vincolo di destinazione alla realizzazione di immobili per la locazione a canone economicamente sostenibile, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applica l'articolo 8 commi 1-2 e l'articolo 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

25. 065. Lupi, Germanà, Mondello.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Limiti d'impegno).

Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 798 del 1984, all'articolo 3, comma 2, della legge n. 295 del 1998, e all'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge n. 448 del 1998 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

25. 047.Zorzato, Campa, Milanato.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Limiti d'impegno).

Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

*25. 054.Alberto Giorgetti.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Limiti d'impegno).

Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

*25. 056.Zorzato, Giulietti, Peretti, Campa, Milanato, Zanettin, Orsini, Ferro, Fratta Pasini, Saia.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, è riconosciuto un contributo straordinario di 50.000.000 di euro da ripartire, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, fra le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:

2005: - 50.000.

25. 022.Iannuzzi, Annunziata.

 

Sopprimerlo.

26. 14. La XI Commissione.

 

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, sono adeguatamente considerati, a qualsiasi fine, gli oneri derivanti alla proprietà edilizia dalla contribuzione ai Consorzi di bonifica e dal pagamento del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

0. 26. 116. 1.Armani.

 

Al comma 1, le parole: destinati ad uso abitativo, sono sostituite dalle seguenti: a qualsiasi uso destinati.

0. 26. 116. 2.Armani.

 

Al comma 1, dopo le parole: regime assicurativo, è inserita la seguente: volontario.

0. 26. 116. 3.Armani.

 

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio non è stata corrisposta interamente l'oblazione e gli oneri concessori.

0. 26. 116. 4. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, dopo le parole: favorire l'avvio di un regime assicurativo, inserire le seguenti: volontario.

0. 26. 116. 5. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) correlazione dell'intervento del Fondo all'entità del danno subito dai fabbricati e alle caratteristiche di catastrofalità stabilite per le tipologie di calamità naturali sulla base di proposte formulate dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

0. 26. 116. 6. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) correlazione dell'intervento del Fondo al reddito medio di ciascuna regione.

0. 26. 116. 7. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei casi di esclusione o riduzione dell'intervento del Fondo, secondo l'entità del danno e indipendentemente dal reddito delle persone giuridiche o delle persone fisiche interessate dalla calamità naturale.

0. 26. 116. 8. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari, con le seguenti: previo parere vincolante della Commissione bicamerale di cui al comma l-bis da esprimere in 90 giorni, sentiti.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1 è istituita una Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori designati, rispettivamente, dal presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando altresì la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge fra i propri componenti il presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'ufficio dì presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

0. 26. 116. 9. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari, con le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere in 30 giorni, sentiti.

0. 26. 116. 10. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 sono sostituiti dal seguente:

1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati destinati ad uso abitativo, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP s.p.a. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono nei successivi trenta giorni, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure, anche di natura fiscale, che potranno essere concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per favorire lo sviluppo delle coperture assicurative in questione.

26. 116. Il Relatore.

 

Sopprimere i commi 1 e 2.

* 26. 15. La VIII Commissione.

 

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato, annuo superiore a 516,456.90O euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005. i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

In attesa della definizione delle istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni c soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascuno annuo, intendendosi correlativa, ente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: 45 per cento sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal

reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 21 dicembre 1997 è costituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox) La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori a valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali, per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

26. 30. Russo Spena, Franco Giordano, Vendola, Pistone, Sgobio.

 

Sopprimere i commi 1 e 2.

* 26. 93. Armani, Alberto Giorgetti.

 

Sopprimere i commi 1 e 2.

* 26. 86. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

 

Sopprimere i commi 1 e 2.

* 26. 74. Zanella, Vigni, De Franciscis, Villetti, Morgando, Russo Spena, Ventura, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Agostani, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Sopprimere i commi 1 e 2.

* 26. 46. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini, Caparini, Gibelli, Guido Rossi.

 

Sopprimere i commi 1 e 2.

* 26. 40. Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

 

Al comma 1, dopo le parole: favorire l'avvio di un regime assicurativo inserire le seguenti: volontario.

* 0. 26. 116. 5. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, dopo le parole: regime assicurativo, è inserita la seguente: volontario.

* 0. 26. 116. 3.Armani.

 

Al comma 1, le parole: destinati ad uso abitativo, sono sostituite dalle seguenti: a qualsiasi uso destinati.

0. 26. 116. 2.Armani,

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari, con le seguenti: previo parere vincolante della Commissione bicamerale di cui al comma 1-bis da esprimere in 90 giorni, sentiti.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1 è istituita una Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori designati, rispettivamente, dal presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando altresì la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge ira i propri componenti il presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'ufficio dì presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

0. 26. 116. 9. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari, con le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere in 30 giorni, sentiti.

 

0. 26. 116. 10. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio non è stata corrisposta interamente l'oblazione e gli oneri concessori.

0. 26. 116. 4. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) correlazione dell'intervento del Fondo all'entità del danno subito dai fabbricati e alle caratteristiche di catastrofalità stabilite per le tipologie di calamità naturali sulla base di proposte formulate dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

0. 26. 116. 6. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) correlazione dell'intervento del Fondo al reddito medio di ciascuna regione

0. 26. 116. 7. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei casi di esclusione o riduzione dell'intervento del Fondo, secondo l'entità del danno e indipendentemente dal reddito delle persone giuridiche o delle persone fisiche interessate dalla calamità naturale.

0. 26. 116. 8. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, sono adeguatamente considerati, a qualsiasi fine, gli oneri derivanti alla proprietà edilizia dalla contribuzione ai Consorzi di bonifica e dal pagamento del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

0. 26. 116. 1.Armani.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 sono sostituiti dal seguente:

1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati destinati ad uso abitativo, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP s.p.a. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni dì euro annui per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono nei successivi trenta giorni, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure, anche di natura fiscale, che potranno essere concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per favorire lo sviluppo delle coperture assicurative in questione.

26. 116.Il Relatore.

 

Al comma 1, dopo le parole: regime assicurativo, è inserita la seguente: volontario.

0. 26. 116. 3.Armani.

 

Al comma 1, dopo le parole: favorire l'avvio di un regime assicurativo, inserire le seguenti: volontario.

0. 26. 116. 5. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, le parole: destinati ad uso abitativo sono sostituite dalle seguenti: a qualsiasi uso destinati.

0. 26. 116. 2. Armani.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti commissioni parlamentari con le seguenti: previo parere vincolante della Commissione bicamerale di cui al comma 1-bis da esprimere in 90 giorni, sentiti.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

1-bis, Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1 è istituita una commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori designati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando altresì la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

0. 26. 116. 9.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti commissioni parlamentari, con le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere in 30 giorni, sentiti.

0. 26. 116. 10.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, sono adeguatamente considerati, a qualsiasi fine, gli oneri derivanti per la proprietà edilizia dalla contribuzione ai Consorzi di bonifica e dal pagamento del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

0. 26. 116. 1.Armani.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio non è stata corrisposta interamente l'oblazione e gli oneri accessori;.

0. 26. 116. 4.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) correlazione dell'intervento del Fondo all'entità del danno subito dai fabbricati e alle caratteristiche di catastrofalità stabilire per le tipologie di calamità naturali sulla base di proposte formulate dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;.

0. 26. 116. 5.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) correlazione dell'intervento al Fondo medio di ciascuna regione;.

0. 26. 116. 7.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei casi di esclusione o riduzione dell'intervento del Fondo, secondo l'entità del danno e indipendentemente dal reddito delle persone giuridiche o delle persone fisiche interessate dalla calamità naturale;.

0. 26. 116. 8.Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 26sono sostituiti dal seguente:

1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati destinati ad uso abitativo, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP s.p.a. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, la COnferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono nei successivi trenta giorni, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure, volte a incentivare lo sviluppo per favorire lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

26. 116.Il Relatore.

 

All'alinea ed al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: destinati ad uso abitativo.

26. 83.Peretti, Romano, Liotta.

 

Al comma 1, sostituire le parole: la Conferenza dei presidenti delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

26. 13. Il Governo.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentiti la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome con la seguenti parole: sentita la Conferenza Unificata.

26. 22. Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) definizione dei casi di esclusione o riduzione dell'intervento statale, secondo l'entità del danno, per i danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone giuridiche private ovvero a persone fisiche;.

26. 54. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini, Caparini, Guido Rossi.

 

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: con reddito con le seguenti: appartenenti a nuclei familiari con reddito familiare complessivo.

26. 49. Parolo, Sergio Rossi, Guido Dussin, Pagliarini, Caparini, Guido Rossi.

 

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: citata legge n. 225 del 1992, aggiungere le seguenti: sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dopo le parole: dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 2003, aggiungere le seguenti: e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori dellle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998.

Conseguentemente, al quarto capoverso, sostituire l'importo di 50 milioni di euro: con l'importo di: 70 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

26. 67. Sereni, Duca, Agostini.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli accordi di programma nelle regioni colpite dal terremoto del settembre 1997, come previsto dalla legge di conversione del Decreto Legge 27 ottobre 1997, n. 364, è assegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 200 milioni di euro all'anno, per il triennio 2005-2007 per il completamento delle opere viarie e ferroviarie.

Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre in misura corrispondente gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

2005: - 200 milioni di euro;

2006: - 200 milioni di euro;

2007: - 200 milioni di euro.

26. 106. Duca, Giacco, Abbondanzieri, Calzolaio, Gasperoni, Paola Mariani, Sereni, Lion, Stramaccioni.

 

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. Per il completamento degli interventi di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 17, comma 5, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2005, 30 milioni per l'anno 2006 e 50 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente alla tabella B , Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 30.000;

2007: - 50.000.

26. 84. Lucchese, Marinello, Cristaldi, Grillo, Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni , dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2005, 10 milioni per l'anno 2006 e 15 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell' Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

Anno 2005: - 5.000;

Anno 2006: - 10.000;

Anno 2007: - 15.000.

26. 85. Lucchese, Marinello, Cristaldi, Grillo, Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di assicurare gli interventi nelle aree colpite da calamità naturali, compreso il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge del 2 maggio 1983, n. 156 «Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982» è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre in misura corrispondente gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

2005: - 4.000;

2006: - 4.000;

2007: - 4.000.

26. 105. Duca, Giacco.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione dei recenti eventi alluvionali verificatisi nel territorio della Provincia di Palermo, che ha portato alla dichiarazione dello stato d'allerta ed al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di straripamento ed esondazione di fiumi e torrenti, per l'anno 2005 il fondo della protezione civile è incrementato di Euro 5.000.000,00. Lo stanziamento da destinare alla Provincia Regionale di Palermo è finalizzata anche al monitoraggio dei corpi idrici e individuazione delle opere e degli interventi da realizzare per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, per la stabilizzazione dei versanti e per la prevenzione dei rischi e la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici, nonché alla definizione ed approvazione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e propedeutici alla realizzazione di argomenti interventi anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 5.000.

26. 16. Giudice.

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente alla tabella D, di cui all'articolo 37, comma 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la seguente voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: articolo 1 comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società trasporto aereo - cap.7290).

26. 56. Parolo, Gibelli, Sergio Rossi, Guido Dussin, Caparini, Guido Rossi.

 

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.

1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2005 in favore del Dipartimento della Protezione Civile, da destinare alla definitiva liquidazione dei danni ai soggetti privati, non ancora risarciti, derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nella Regione Piemonte nel novembre 1994. La presente disposizione si applica esclusivamente ai soggetti privati che, avendo diritto al risarcimento dei danni, abbiano presentato la relativa documentazione nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, destinando i fondi alle amministrazioni comunali competenti per territorio, ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A,

voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 6.000.

26. 02. Stradella.

 

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

1. Relativamente all'anno 2005, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per la costituzione di un fondo finalizzato ad un programma straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati sul territorio di zone soggette a rischio sismico.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e predispone le linee operative di intervento nonché le modalità di attuazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002, come rifinanziata da ultimo dall'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Per il rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468 del 1978.

* 26. 04. Villetti.

 

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

1. Relativamente all'anno 2005, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per la costituzione di un fondo finalizzato ad un programma straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati sul territorio di zone soggette a rischio sismico.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e predispone le linee operative di intervento nonché le modalità di attuazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma i si provvede mediante riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002, come rifinanziata da ultimo dall'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Per il rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468 del 1978.

* 26. 014.Villetti, Boselli, Intini, Buemi, Di Gioia, Grotto, Pappaterra.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 2 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma Il, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

27. 2.Palmieri.

 

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: Per il triennio 2005-2007 una parte del fondo di garanzia è destinato alle imprese che sviluppano tecnologia per la sicurezza o che espletano ricerca e sperimentazione in tale settore.

27. 64. Ascierto, Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Attività Produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto in seguito all'approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.

* 27. 25. Zanetta.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. I commi 25, 26 e 27 sono soppressi;

2. Il comma 61-ter è sostituito dai seguenti:

61-ter. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993 e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, di seguito denominate PMI, economicamente e finanziariamente sane, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni.

Tale garanzia è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato Fondo, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti ditale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia.

In caso di inadempimento delle PMI i soggetti richiedenti la garanzia possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.

61-quater. La controgaranzia del Fondo concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito Confidi, e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «Altri fondi di garanzia», è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a PMI, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, a condizione che la garanzia dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui al comma 61-ter.

La controgaranzia è concessa ai Confidi e agli Altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito sui finanziamenti alle PMI. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90 per cento della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.

Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione, e la remunerazione del rischio deve essere richiesta limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia.

La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a semplice richiesta dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme pagate in luogo dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia a fronte della controgararizia prestata, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.

61-quinquies. In relazione al disposto dei commi 61-ter e 61-quater, entro il 31 gennaio 2005, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede a rideterminare le disposizioni di cui al decreto n. 248 del 31 maggio 1999.

61-sexies. In sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 61-sexies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e al comma 1 dell'articolo14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

27. 26. Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Soro, Squeglia, Intini, Villetti, Buemi.

 

Al comma 5, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 60 milioni e conseguentemente al comma 6 sostituire la parola: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni.

27. 24. Panattoni, Rosato.

 

Al comma 6, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «per apparecchi di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda di dati via internet attraverso rete fissa o rete mobile».

27. 23. Panattoni, Duca, Albonetti, Raffaldini.

 

Al comma 6 dopo le parole: qualora l'accesso alla rete fissa aggiungere le parole: o alla rete mobile UMTS.

27. 7. Giudice, Romano, Fallica, Misuraca, Grimaldi.

 

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane, ed al fine di migliorarne la competitività nei processi di internazionalizzazione, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione sono ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 29 luglio 1981, n.394, articolo 2, dalla legge 20 ottobre 1990, n.304 articolo 3, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n,143, articolo 22, comma 5 e dalla legge 24 aprile 1990, n.100, articolo 3, senza obbligo di prestazione di garanzia per la restituzione dei finanziamenti o il riacquisto delle partecipazioni fino ad un ammontare di agevolazione corrispondente all'investimento in ricerca e innovazione da effettuare nel periodo di durata del contratto;

b) nelle ipotesi di ricorso ai benefici della legge 24 aprile 1990, n.100, articolo 3, qualora il contratto stipulato dall'impresa con la Simest spa preveda la cessione in usufrutto delle azioni da parte della Simest spa, il corrispettivo dell'usufrutto non può essere superiore al 3 percento per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo di durata del contratto;

c) le partecipazioni acquisite dalla simest spa ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo di durata del contratto;

6-ter. I benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 sono cumulabili.

6-quater. Le Università, i parchi tecno-scientifici, Istituti di ricerca che presentino progetti congiunti con piccole e medie imprese, comprese quelle artigiane, per l'implementazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti, creazione di start up o joint venture, possono ottenere il finanziamento del 75 percento dell'importo delle spese necessarie per la realizzazione dei relativi studi di fattibilità il cui ammontare non può essere superiore a 200.000 euro. Qualora i progetti riguardino imprese delle regioni obiettivo I o delle aree sottoutilizzate la percentuale è elevata all'85 percento. L'importo massimo per le finalità di cui al presente comma è di cinque milioni di euro.

6-quinquies. Gli utili derivanti dalla società partecipate all'estero di piccole e medie imprese italiane interessate in processi di internazionalizzazione non sono soggetti ad oneri fiscali, entro un limite di minore entrata per il bilancio dello stato di una somma non superiore a 10 milioni di euro, qualora gli utili medesimi vengano reinvestiti in programmi di ricerca e sviluppo da realizzarsi sul territorio nazionale o all'estero, in collaborazione con istituti di ricerca od università italiane.

6-sexies. Le piccole e medie imprese, i singoli inventori indipendenti, le persone fisiche e gli enti non aventi scopo di lucro beneficiano della riduzione del 50 per cento delle tasse previste al titolo IV «proprietà industriale ed intellettuale» della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 1995, con esclusione delle tasse di concessione governativa relative ai marchi, qualora non concedano licenze o cedano, a qualsiasi titolo per tre anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale od intellettuale a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese. La violazione del predetto obbligo comporta il versamento all'ufficio italiano dei brevetti e dei marchi di una somma pari a tre volte la riduzione fiscale usufruita.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 «finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)» apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

27. 6.Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare adeguati flussi di cassa agli investimenti in infrastrutture a banda larga, in particolare nelle aree svantaggiate, è attribuito un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro annui, per la realizzazione di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali in un ambito territoriale, non eccedente il territorio della provincia, che includa, con priorità, aree montane o insulari e distretti industriali. I progetti dovranno prevedere un unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, costituito in forma associata o di consorzio, anche allo scopo di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto e l'accesso ai servizi.

I contributi, attribuiti in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 36-ter.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

27. 16.Fistarol.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire, mediante le tecnologie a banda larga, lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è concesso un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 curo a piccole e medie imprese, costituite in forma associata o di consorzio, che rappresentino non meno del 10 per cento delle imprese appartenenti ad un distretto, per progetti realizzati nell'ambito territoriale del distretto medesimo. I contributi sono attribuiti alle imprese associate, cui è affidata la gestione e la promozione dei servizi previsti dalle reti, in relazione alla capacità del progetto di favorire l'aggregazione della domanda di servizi a banda larga nonché di migliorare l'efficienza della filiera produttiva, ridurre i costi di produzione e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati.

I contributi, concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

6. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

27. 28. Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Ventura.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati gli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente alla Tab. C. Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo Il della Legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, c. 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate cap. 7775):

2005: - 95.000;

2006: - 95.000;

2007: - 95.000.

27. 40. De Laurentiis, Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. 1. Al fine di assicurare adeguati flussi di cassa agli investimenti in infrastrutture a banda larga, in particolare nelle aree svantaggiate, è attribuito un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per la realizzazione di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali in un ambito territoriale, non eccedente il territorio della provincia, che includa, con priorità, aree montane o insulari e distretti industriali. I progetti dovranno prevedere un unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, costituito in forma associata o di consorzio, anche allo scopo di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto e l'accesso ai servizi.

I contributi, attribuiti in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

27. 59. Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Ventura.

 

All'articolo 27 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

27. 8.Santanché.

 

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della Legge 16 marzo 2001, n. 88 articolo (nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorre dall'anno 2004 (scadenza 2015).

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 2 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale), è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 4 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicativa nel settore navale), è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019).

27. 031.Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo.

 

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 36 inserire il seguente articolo:

Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

27. 036.Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella.

 

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali).

9-bis. Per la messa in sicurezza della strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall'ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all'individuazione delle strade su cui intervenire prioritariamente.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 200.000;

2006: - 200.000;

2007: - 200.000.

27. 050.Rosato, Pasetto.

 

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(lnterventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge n. 355 del 2003 convertito con legge n. 47 del 2004, a partire dall' anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. lI Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. Dopo l'articolo 38 della presente legge, aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione su grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 38-ter.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Art. 38-quater.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036, 30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

27. 041.Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Pistone, Zanella.

 

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

Per il consolidamento dei risultati di efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 la dotazione finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 157, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è incrementata dell'importo di 20 milioni di euro annui. A tal fine, le risorse finanziarie non utilizzate previste dal citato articolo 4, comma 157, della legge n. 350 del 2003 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi per le finalità di cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

27. 0118. Antonio Leone.

 

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali: Pontremolese-Civitavecchia -Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia, è autorizzato di un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro annui a partire dal 2005.

Conseguentemente all'articolo 29 dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 042.Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Susini, Rognoni, Tidei.

 

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

9-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, nonché per le finalità di cui alle leggi 139/92, 641/96, 135/97, 166/02, 376/03, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'ampliamento degli aeroporti nazionali, sono autorizzati, in favore di ENAC, limiti di impegno pari a complessivi 59,8 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere all'articolo 29 il seguente comma:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 064.Duca, Tidei, Mazzarello, Albonetti, Panattoni, Raffaldini, Susini, Rognoni.

 

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.

Per gli interventi inerenti all' infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta Capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 per la linea Alta Capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente: Art. 36-bis (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 3. L'articolo 13 e il ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

27. 099. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Burlando, Labate, Pinotti.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Agevolazioni per favorire la ricerca e l'innovazione digitale nel settore privato).

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l'innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.

3. L'agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sostituire il comma 17 dell'articolo 36 con il seguente:

17. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 900 milioni di euro per il 2005 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2006.

27. 0133. Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti.

 

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

All'articolo 11, dopo il comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, aggiungere il comma:

1-bis: Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 7 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'anno precedente e comunque non superiore a 500.000,00 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

27. 075.Bianchi Clerici, Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

28. 2.Giudice.

 

Al comma 3 dopo le parole: può procedere sono inserite le parole: per giusta causa.

28. 13.Alberto Giorgetti.

 

Al comma 4, sostituire l'ultima frase con la seguente: le residue funzioni sono svolte dalle Regioni interessate.

* 28. 6.Il Governo.

 

All'articolo 28, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«8-bis. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia spa sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

* 28. 25.Peretti, Liotta, Romano, Mazzoni.

 

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

8-quinquies. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 dello legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuovo occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8-sexies. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito do Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

8-septies. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

8-octies. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* 28. 27.Lupi.

 

Aggiungere il seguente comma:

45-bis. All'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 dopo le parole non si applicano inserire le seguenti ai contratti di acquisto di beni e servizi sino ad un importo massimo di 30.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 70.000;

2006: - 70.000;

2007: - 70.000.

28. 29.Polledri, Didonè, Sergio Rossi.

 

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud).

1. Al fine di incentivare le iniziative di internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno nei Paesi del bacino del Mediterraneo, è istituito presso il Ministero delle attività produttive, il «Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud».

2. Nei limiti della normativa comunitaria rilevante, le risorse del predetto Fondo saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento, nei settori dei servizi alle imprese, dell'industria e della grande distribuzione, di imprese localizzate nelle aree obiettivo 1 del Paese che decidano attività di promozione commerciale e investimento diretto nei paesi del mediterraneo.

3. La gestione del fondo è affidata a un comitato di esperti, individuati dal Ministro delle attività produttive, sulla cui nomina è obbligatorio il parere consultivo del Consiglio Stato Regioni per la politica industriale.

4. L'attività di valutazione dei programmi di intervento è condotta con il supporto di istituti bancari specializzati in questa attività. Nel caso di parere positivo i suddetti istituti saranno tenuti a partecipare al finanziamento delle iniziative nelle forme più opportune alla luce delle caratteristiche economico finanziarie dei programmi stessi.

5. Ogni anno, entro il mese di giugno, le Regioni interessate proporranno al comitato di esperti un programma di grandi dimensioni (superiore ai 10 milioni di euro di investimento complessivo) e cinque programmi di piccole dimensioni (inferiori ai 10 milioni di euro). Le Regioni che si uniscono nella presentazione dei programmi (con iniziative che accomunano le imprese di più regioni) potranno presentare anche due programmi aggiuntivi. I programmi verranno approvati o respinti entro il dicembre successivo.

E, di conseguenza in Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

28. 02.Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Ventura, Cabras, Oliviero, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata «Agenzia», con un capitale sociale iniziale di 200 milioni, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto m).

L'Agenzia ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi della persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera a) l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le utilità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto e), preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera c) l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera c) o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui al punto d) possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto a);

f) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno con gestione autonoma affidata ai Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento dei piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui al comma 5m confluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

3) le plusvalenze che a partire dal 1o gennaio 2005 sono state realizzate rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al punto c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni pralamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui al punto a), l'Agenzia e le società di cui al punto d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge il n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

28. 026.Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Fondo per la riqualificazione delle zone degradate delle aree metropolitane meridionali).

1. Lo Stato partecipa - unitamente al Fondo europeo per gli investimenti, alle Regioni ed ai comuni interessati, ad operatori privati e, eventualmente, alle fondazioni bancarie interessate - alla costituzione di un Fondo di investimento specializzato nella presa di partecipazione nel capitale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree metropolitane delle aree dell'Obiettivo 1 e negli investimenti di riqualificazione urbana diretti a creare zone di localizzazione per piccole e medie imprese all'interno delle predette aree metropolitane.

2. La gestione del Fondo di investimenti così costituito sarà affidata ad operatori indipendenti, scelti attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, la cui retribuzione sarà in parte commisurata al ritorno economico-finanziario ottenuto attraverso gli investimenti del predetto fondo.

3. La distribuzione degli interventi operati a valere sulle risorse del predetto fondo sarà operata sulla base di parametri quali il tasso di disagio della singola area interessata, la partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati, il grado di concertazione tra le diverse proposte relativamente alla singola area. Ai fini della costituzione di predetto fondo sono stanziate risorse pari a 110 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 110 milioni di euro per l'anno 2006.

E, di conseguenza alla Tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

2005: - 110.000;

2006: - 110.000.

28. 011.Bonito, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Ventura, Cabras, Oliviero, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cedere quote, complessivamente di minoranza, del capitale della Sviluppo Italia S.p.A., anche mediante aumento di capitale sociale, alle fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e alle istituzioni bancarie e finanziarie, anche estere.

2. Il comma 6 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è sostituito dal seguente:

«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministro dell'economia e delle finanze».

28. 03.Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Completamento del programma generale di metanizzazione del mezzogiorno).

1. Per il completamento del programma di metanizzazione del mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000 per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2005. - 70.000;

2006: - 70.000;

2007: - 70.000.

28. 014.Iannuzzi, Annunziata.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno).

1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituiti fra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito, fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

E, di conseguenza, alla Tabella A, Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: - 40.000;

2006: - 40.000;

2007: - 40.000.

28. 04.Olivieri, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Ventura, Cabras, Oliviero, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Qualificazione dei contratti di programma).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sottoutilizzate, la dotazione finanziaria individuata dal CJPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e), è destinata alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica per l'industria europea. A tale fine i finanziamenti del Fondo unico per gli incentivi alle imprese sono incrementati per l'anno 2005 di una somma pari a 100 milioni di euro.

2. Con delibera CIPE, sentito il Consiglio Stato Regioni per la politica industriale e sentite le Regioni interessate, verranno definite le modalità di presentazione delle proposte progettuali, che dovranno:

a) avere il carattere di iniziative nuove, con costituzione di un nuovo organismo societario, ma proposte da soggetti imprenditoriali e/o enti di ricerca di primo piano nei rispettivi settori;

b) essere promosse da almeno tre soggetti operanti in settori diversi;

c) prevedere un programma di ricerca applicata tale da assorbire almeno il 20 per cento degli investimenti del programma;

d) privilegiare le tecnologie di impatto diffusivo (quali biotecnologie, nanotecnologie, materiali avanzati);

e) avere già acquisito il sostegno del mercato finanziario o bancario, sotto forma di un impegno a partecipare all'iniziativa con capitale proprio o di credito, anche subordinato all'ottenimento del finanziamento pubblico;

f) avere effetti occupazionali immediati in almeno tre delle regioni caratterizzate dalla presenza di aree sottoutilizzate;

g) essere state valutate da un pool di advisor, ognuno dei quali certifichi, distintamente, il progetto sotto tre profili (validità tecnologica intrinseca e impatto tecnologico diffusivo, congruità economico finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale, impatto di carattere micro e macroeconomico sulle regioni interessate) e che si impegnino ad accompagnarne la presentazione presso il CIPE in sede di istruttoria delle domande di finanziamento.

E, di conseguenza, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 100.000.

28. 05.Roberto Barbieri, Fassino, Agostini, Benvenuto, Ventura, Cabras, Oliviero, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

28. 06.Saglia, Pepe.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Incentivi finanziari alle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2).

1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 119, comma 5 della Costituzione, lo Stato destina annualmente risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2005 per la concessione di incentivi finanziari alle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2 del Paese. Tali incentivi, finalizzati al superamento delle disparità regionali, sono concessi alle imprese che presentino progetti di investimento afferenti a programmi di interesse nazionale e comunitario, che evidenzino carattere sovraregionale e che siano ritenuti strumentali al perseguimento delle finalità di coesione economica e sociale. A decorrere dall'anno 2006 l'entità di tali risorse aggiuntive sarà determinata dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono specificati i criteri di concessione e le forme delle provvidenze finanziarie, la struttura organizzativa, i termini della disciplina procedurale. Quest'ultima dovrà prevedere momenti di raccordo con le amministrazioni regionali che, in particolare, saranno competenti all'attività di promozione dello specifico strumento di ausilio presso le imprese localizzate nel loro territorio, nonché dell'attività di presentazione delle domande di finanziamento al Ministero delle attività produttive.

3. Con il medesimo decreto sono anche stabilite le modalità di raccordo organizzativo e funzionale tra livello regionale e livello statale, con particolare riguardo alle modalità di individuazione delle aree geografiche nelle quali saranno utilizzati gli incentivi regionali e alla determinazione dei settori di intervento sui quali essi saranno, eventualmente, concentrati.

E, di conseguenza alla Tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'Economia e delle finanze

2005: - 200.000.

28. 012.Borrelli, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Ventura, Cabras, Oliviero, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2).

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 500.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione della effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro nel triennio, si provvede nel seguente modo:

a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

28. 019.Burtone, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Villari, Molinari, Meduri.

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014.

Conseguentemente, alla tabella A Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

29. 186.Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti.

 

Al comma 4 sopprimere la parola: 68.

29. 116.Daniele Galli.

 

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto inserire le parole: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,.

* 29. 122.Zorzato, Milanato.

 

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto inserire le parole: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,.

* 29. 124.Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto inserire le parole: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

* 29. 81.La X Commissione.

 

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. All'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11-10-1983, n. 546 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e degli altri Organismi Pagatori Istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999. n. 165»;

b) le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».

Conseguentemente:

All'articolo 36, comma 17 sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

29. 205.Alberto Giorgetti.

 

Sopprimere il comma 5.

29. 117.Daniele Galli.

 

Il comma 5 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle Attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'istituto nazionale per il commercio estero.

* 29. 3. Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

 

Il comma 5 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle Attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

* 29. 103. Morgando, Duilio, Bianchi, Milana, Rocchi.

 

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle Attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'istituto nazionale per il commercio estero.

* 29. 123.Zorzato, Milanato.

 

Il comma 5 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle Attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'istituto nazionale per il commercio estero.

* 29. 199.Peretti, Liotta, Romano.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

* 29. 80.La X Commissione.

 

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

5-bis. Per l'esercizio 2005 il fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 21 marzo 2001, n.84, è incrementato della somma di 50 milioni di euro.

5-ter. La quota del fondo di cui al comma 5-bis finalizzata a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) della medesima legge, alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo delle imprese, è altresì destinata alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli studi di prefattibilità e di assistenza tecnica relativi alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, ed è affidata alla gestione del Ministero delle attività produttive. Le relative somme sono iscritte nello stato di previsione dello stesso ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

5-quater. Alle finalità di cui all'articolo 5-ter possono concorrere altresì le disponibilità finanziarie di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, sulla base delle quote affidate in gestione al Ministero delle Attività produttive ed individuate secondo la ripartizione effettuata dal cipe ai sensi dell'articolo 4 della menzionata legge n.212 del 1992.

5-quinquies. Eventuali iniziative di collaborazione con i paesi ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 1 della presente legge possono essere realizzate anche attraverso cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Unione Europea, della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n.300 del 1999, articolo 70, comma 2 finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate):

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

29. 36.Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis che prevede: Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di euro 5 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella B Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:

2005: - 5.000;

2006: -;

2007: -.

29. 217.Peretti, Liotta, Romano.

 

All'articolo 29, sopprimere il comma 6.

29. 145.Russo Spena, Giordano, Deiana.

 

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativa all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementata di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

6-ter. Le disponibilità di cui al comma precedente sono destinate alle attività di volontariato come stabilite annualmente da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Consulta del Volontariato.

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo: «le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, quali risultanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2005, del 15 per cento.

Inoltre, tutti gli stanziamenti di parte corrente indicati nella tabella C sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, del 2,5 per cento.

29. 68.Tremonti.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) dell'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'articolo 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

29. 67.Conte.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree più depresse del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il C.N.R. costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, nella tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 500;

2006: -1.000;

2007: -2.000.

Conseguentemente, nella tabella A medesima, rubrica: Ministero degli esteri, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 4.500;

2006: - 4.000;

2007: - 3.000.

29. 69.Tremonti, Gianfranco Conte.

 

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il lo gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 700 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.

7-decies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.

7-undecies. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-duodecies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro e ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-duodecies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

29. 82.La IX Commissione.

 

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate ai trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-quinquies, il contributo di cui al comma i è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7-quinquies. L'ammontare dei contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.

7-sexies. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7-septies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione del lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta In Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7-octies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-octies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

29. 256. Rosato, Pasetto, Carbonella.

 

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è incrementata di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

2006: - 80.000;

2007: - 80.000.

29. 37.Giudice, Alfano.

 

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

29. 88.Peretti, Liotta, Romano.

 

All'articolo 29, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

9-bis. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera dei CIPE del 21 dicembre 2001 a. 121 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo ventennale di 26.000.000 di Euro, a favore dell'ANAS S.p.A., a decorrere dall'anno 2005. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dcli 'ANAS ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 - aree sottoutilizzate - cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 26.000;

2006: - 26.000;

2007: - 26.000.

29. 28.Scherini.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il triennio 2005-2007, alla Regione Sicilia sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro annui.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, variare agli importi come segue:

2005: - 51.646;

2006: - 51.646;

2007: - 51.646.

29. 90.Giudice.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.

9-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

9-quater. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

* 29. 166.Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.

9-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

9-quater. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

* 29. 74.La XIII Commissione.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), modificare gli importi come segue:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

29. 72. La XIII Commissione.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

29. 71.La XIII Commissione.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per fronteggiare la grave crisi del settore risicolo e dell'intera filiera connessa alla produzione del riso italiano e per realizzare, nell'anno internazionale dedicato dalla FAO a questo alimento, interventi dimostrativi della sostenibilità economica e ambientale della coltura del riso, capaci di coniugare la protezione del territorio con la produzione di prodotti di qualità, in linea con gli indirizzi comunitari, sono assegnati 7,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 al Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 1998, n. 204, da destinare a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione, da svolgere in collaborazione tra istituzioni di ricerca e imprese nell'ambito di un apposito progetto di Risoteca.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 7.500;

2006: - 7.500;

2007: - 7.500.

29. 180.Rosso, Zanetta, Nicotra.

 

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

29. 158.Pappaterra, Grotto, Villetti, Intini, Boselli, Buemi, Di Gioia.

 

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Il Fondo Bieticolo Nazionale di cui all'articolo 3 del Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore delle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

29. 273.Sedioli, Rava, Preda, Martora, Franci, Rossiello e Borrelli.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

Per il rilancio del settore bieticolo nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variare gli importi come segue:

2005: - 15.000.

29. 0. 115.Riccio.

 

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli o associati un contributo pari al 30% della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di:

euro 30.000 per l'anno 2005, di

euro 30.000 per l'anno 2006, di

euro 30.000 per l'anno 2007

a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Conseguentemente:

Tabella C. Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'Organizzazione del Governo», articolo 11 legge del 15 marzo 1997, n. 59; articolo 70 comma 2, «Finanziamento Agenzie Fiscali» (Agenzie Entrate) (641.2.2 Ag. Entrate capp. 3890-3891)

2005: -30.000

2006: -30.000

2007: -30.000

29. 269.Rava, Prada, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Finocchiaro, Lumia.


Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 154 del 2004 modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.535

2006: - 10.535

2007: - 10.535

29. 280.Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato «Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione» volto a sostenere la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002, 9-ter. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione così articolati:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

9-quater. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni.

9-quinquies. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

9-sexsies. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma i è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al fondo a valere dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - articolo 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 - altri fondi di riserva Cap. 3003):

2005: - 75.000.

29. 196.Daniele Galli.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le finalità previste dall'articolo 24 comma 4 lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2005: - 10.000.

29. 79.La X Commissione.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. L'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 148.

(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno alle famiglie meno abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti pubblici ed alle spese per l'assicurazione RC auto.

2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

29. 78.La X Commissione.

 

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

29-bis. «È istituito un Fondo d'Investimento dedicato al coinvestimento in operazioni di consolidamento e sviluppo imprenditoriale per le società cooperative.

Il fondo è dotato di 10.000.000 di euro per l'anno 2005 e per i successivi anni dal 2006 al 2010 e potrà essere alimentato da apporti privati, compresi i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992.

Le modalità di attuazione della presente norma ed il funzionamento del Fondo sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle Attività Produttive».

Conseguentemente alla tabella C Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto Legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate cap. 7775).

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

29. 241.Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per la ricapitalizzazione delle società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985 n. 808, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 102 milioni.

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - art. 1, comma 4: ricapitalizzazione società di trasporto aereo (settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap 7290), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 102.000.

29. 200.Bianchi Clerici.

 

Dopo l'articolo 29 inserire i seguenti:

Art. 29-bis.

(Interventi in favore della pesca e dell'acquacoltura).

1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

29. 087. La XIII Commissione.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. Al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei Confidi esistenti ed alla fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle PMI, e il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del Fondo Unico previsto dalla legge 289/2003, un importo pari a 250 milioni di euro per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei Confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle PMI ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.

2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2005.

3. Il Ministero delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento, da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinati dei Cofinanziamento siano Confidi in possesso di precisi requisiti di affidabilità in materia di istruttoria delle imprese richiedenti la garanzia, di procedure per la concessione e la gestione delle garanzie e di solidità patrimoniale, tale per cui si possa procedere immediatamente all'ottenimento, da parte dei Confidi beneficiari, di un rating investiment grade minimo, così come riconosciuto dalle agenzie di rating internazionali.

4. Con lo stesso decreto il Ministero delle attività produttive stabilisce le caratteristiche garanzie che dovranno essere rilasciate dai Confidi beneficiari del cofinanziamento, prevedendo in particolare che tali garanzie siano rilasciate sotto forma di garanzia escutibile a prima richiesta, che le garanzie siano destinate a coprire al massimo l'80 per cento del finanziamento concesso, che i Confidi beneficiari del cofinanziamento dovranno stipulare convenzioni con le banche nelle quali dovrà essere previsto che non potrà essere richiesta ulteriore garanzia alle imprese se non nella misura massima del complemento al 100 per cento quella rilasciata dai Confidi, che le stesse convenzioni dovranno stabilire che il tasso di interesse omnicomprensivo, in base al quale verrà concesso il finanziamento garantito dai Confidi, dovrà essere inferiore di almeno 50 punti base rispetto alla media dei tassi attivi a medio e lungo termine rilevato territorialmente dalla Banca d'Italia.

E, di conseguenza, alla Tabella B, apportare la seguente variazione:

Ministero dell'Economia e delle finanze

2005: - 250.000;

2006: - 250.000;

2007: - 250.000.

29. 03.Carboni, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Ventura, Cabras, Oliviero, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

 

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

(Servizi alle imprese e servizi di trasporto)

1. Al fine di massimizzare la permeabilità delle piccole e medie imprese delle aree sottoutilizzate allo sviluppo tecnologico e organizzativo è istituito un fondo nazionale per lo sviluppo di iniziative nei settori dei servizi alle imprese e dei servizi di trasporto, pari a 200 milioni di euro annui.

2. Attraverso l'unione di soggetti diversi, di cui almeno due residenti già nelle regioni interessate, queste iniziative debbono contribuire al consolidarsi, nel settore dei servizi alle imprese, di soggetti di medie e grandi dimensioni in grado di fornire servizi e risorse professionali alle PMI a prezzi che ne rafforzino la capacità competitiva sui mercati internazionali.

3. Il fondo è gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze che ne definisce le modalità di funzionamento con decreto di attuazione. Per l'approvazione dei progetti è obbligatorio il parere consultivo della Conferenza Stato Regioni per la politica industriale.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: - 200.000;

2006: - 200.000;

2007: - 200.000.

29. 039. Cabras, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Ventura, Oliviero, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzucca.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Misure di incentivazione e rafforzamento delle reti di impresa).

1. Al fine di incentivare l'aggregazione in rete delle piccole e medie imprese e la cooperazione interaziendale e di filiera, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sentiti gli altri Ministeri interessati, con proprio decreto sono individuate misure atte alla ricognizione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese attraverso interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese ed gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

29. 056.Polledri, Didonè, Sergio Rossi.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.

(Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione).

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all'articolo 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e dell'istruzione, Università e Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati «Proponenti», costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;

c) la Capacità dei Proponenti di realizzare il progetto.

Art. 26-ter.

(Incentivi agli studi di fattibilità).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo i comma 3, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.

2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali invia di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.

(Incentivi alla prototipazione).

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 2, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 1, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-sexies.

(Procedure di erogazione degli incentivi).

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 1, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

2. I contributi di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-septies.

(Revoca dei contributi).

1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 1.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17 sostituire le parole 500 milioni con le seguente: 650 milioni.

29. 08.Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Istituzione dell'Agenzia italiana per la ricerca e lo sviluppo).

1. Al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché il trasferimento al sistema produttivo dei risultati della ricerca applicata, è istituita, con effetto dal 1o gennaio 2005, l'Agenzia italiana per la ricerca e lo sviluppo, di seguito denominata AIRS, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero delle attività produttive e alla vigilanza del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre alle funzioni di cui al comma 3, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche a sostegno della ricerca, lo sviluppo e l'innovazione dei settori produttivi, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla informazione scientifica e tecnologica e al monitoraggio dello stato di avanzamento tecnologico dei settori produttivi.

3. L'Agenzia svolge compiti e le funzioni spettanti al dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle competenze legislative e regolamentari attribuite alle regioni e agli enti locali, sono altresì affidati all'AIRS i seguenti compiti:

a) attività di studio, analisi e valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese;

b) sostegno al Governo e alle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione dei settori produttivi, con un'azione di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese;

c) promozione dell'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica;

d) definizione di metodologie e sistemi di valutazione tecnologica atti a consentire un'efficiente analisi dei costi e dei benefici delle nuove tecnologie;

e) individuazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico;

f) attività di valutazione degli investimenti innovativi e prestazione di servizi di assistenza e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, anche al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari;

g) attività di monitoraggio degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo ed elaborazione di nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per la promozione della ricerca scientifica e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 7, è costituito presso l'AIRS un Fondo di garanzia per lo sviluppo dell'innovazione, avente lo scopo di concedere una assicurazione ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, per il trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo ai tini dell'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale, ivi compresi i finanziamenti destinati alla realizzazione di studi di fattibilità e all'elaborazione di prototipi che incorporano innovazioni tecnologiche di rilevante potenzialità applicativa sul piano industriale e commerciale.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 4, sono ammissibili le richieste di garanzie presentate dalle PMI concernenti:

a) indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) le attività di sviluppo precompetitivo, intendendosi tale la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

c) le attività di ricerca e sviluppo svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

d) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici;

e) i contratti affidati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;

f) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca;

g) gli interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale e per la diffusione delle tecnologie.

6. L'AIRS ha il compito di valutare, selezionare e monitorare i progetti innovativi ammessi ai benefici di cui al Fondo di garanzia per lo sviluppo dell'innovazione, nonché quello di promuovere l'attivazione di investimenti privati a favore dei medesimi progetti innovativi. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti, in conformità con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la ricerca e lo sviluppo, i limiti massimi degli importi dei finanziamenti che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo, nonché le modalità di concessione della garanzia e delle eventuali controgaranzie.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 4, è stabilita, per gli anni 2005, 2006 e 2007, in misura pari a 150 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione del Fondo è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro delle attività produttive:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un presidente designato dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia.

10. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, di personale in posizione di comando dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'Università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici di ricerca.

11. Con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Conseguentemente, all'articolo 36 del disegno di legge AC 5310-bis, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. A decorrere dall'anno 2005, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento.

29. 014.Villetti, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Interventi a favore dell'industria automobilistica).

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo codice della strada), non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana».

6. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

7. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 6 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

29. 021.Nigra, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Gambini, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Fondo rotativo per la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali).

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato «Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali» volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» nonché del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il i settembre 2004.

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 200 l/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell' articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

4. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 10 gennaio 2006.

Conseguentemente, sostituire il comma 17 dell'articolo 36 con il seguente:

17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 575 milioni di euro per il 2005.

29. 036.Vernetti, Realacci.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Agevolazioni per la diffusione dell'installazione e dell'utilizzo degli impianti di microgenerazione e di minigenerazione anche in assetto cogerativo).

1. Ai soggetti che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, di piccola taglia, aventi potenza installata inferiore a 10 MVA, in particolar modo se alimentati fonti rinnovabili di energia, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese per investimenti e lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a un limite massimo di 200 milioni di euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 040.Vernetti, Realacci.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Finanziamento poli tecnologici presso le Università localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese).

6. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 119, comma 5 della Costituzione, è definita un'iniziativa speciale dello Stato diretta al potenziamento dell'innovazione tecnologica delle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del Paese e, in particolare, al rafforzamento delle attività di ricerca tecnologica applicata condotte nelle Università meridionali.

7. Il programma di innovazione - condotto secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio europeo di Lisbona quale successivamente attuato dalla Commissione europea e definito dalle singole Università e valutato da soggetti indipendenti e di alta professionalità - è focalizzato sulla costruzione di parchi tecnologici localizzati nelle Università e diretto a promuovere la localizzazione di imprese di carattere innovativo in tali aree.

8. Le risorse necessarie al finanziamento del predetto programma sono ottenute attraverso la contrazione di mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e prestiti ed altre istituzioni finanziarie non aventi scopo di lucro.

9. Le risorse rinvenienti da tali mutui sono distribuite tra le varie realtà Universitarie che faranno richiesta sulla base di indicatori afferenti al grado di efficienza dell'Università, alle dimensioni ed alla qualità dei programmi di investimento proposti, al numero di imprese che abbiano fornito la propria disponibilità a localizzare i propri investimenti in tali aree, alla coerenza ed alla sinergia tra il programma di livello nazionale e quelli eventualmente condotti a livello regionale.

10. Per il finanziamento del predetto programma sono autorizzati limiti di impegno trentennali pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 10 gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

29. 055.Luongo, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Ventura, Cabras, Oliviero, Marone, Cennamo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese dì funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma i, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

gli obiettivi generali dell'innovazione;

il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.

9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma IO lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall' esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.

16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 , decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre

1983, n. 649;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7aprile 2003, n. 80, è abrogato.

29. 066.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Agevolazioni per nuove società operanti nel settore della ricerca).

1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per gli addetti alla ricerca per un periodo di otto anni e per tutti gli altri dipendenti, per un periodo di tre anni, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Conseguentemente sostituire il comma 17 dell'articolo 36 con il seguente:

17. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 600 milioni di euro per il 2005 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006.

29. 0133. Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).

1. È istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo Nazionale per il Sostegno della Ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti "assimilate", relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma i sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

29. 057.Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Grotto, Rugghia, Vernetti, Provera.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico).

1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1.

3. L'agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'aliquota massima e dev'essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione dev'essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4.Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Conseguentemente all'articolo 37, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 12.500;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

29. 062.Deodato.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Contributo di scopo per la manutenzione delle risorse di attrattività turistica).

1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre sin1ilari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

29. 080.Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

È fatto obbligo ai comuni, a chiara vocazione turistica e termale con un si

gnificativo patrimonio storico-artistico, monumentale ed ambientale, di istituire una tassa di soggiorno calcolata sulla base dei pernottamenti in strutture ricettive.

Le amministrazioni locali fisseranno con apposito atto deliberativo l'ammontare della tassa in misura non superiore a 2 euro e le modalità di applicazione e di versamento della stessa.

Il gettito complessivo derivante dalla tassa di soggiorno deve essere destinato esclusivamente alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere e alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali.

Sono esonerati dal pagamento della tassa di soggiorno i bambini fino a 13 anni e i disabili.

29. 079.Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

 

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

Art. 29-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco).

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del Codice penale, in ciascuna Regione, fatta eccezione per quelle Regioni che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la Regione Lombardia nella quale opera il Casinò di Campione d'Italia, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata ai comuni richiedenti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) potenziale turistico del Comune richiedente;

b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate;

c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco;

d) tradizione nel settore testimoniata dall'aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclarate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell'ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell'interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L'autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall'apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I Comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 del presente articolo, affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma seguente.

8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d'appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni:

a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione;

d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il Comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizione sullo svolgimento dell'attività, per violazione di legge, per motivi dì ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di 180 giorni. In tale caso può essere istituito una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua:

a) specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all'interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela;

b) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori dì diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;

c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco;

d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7 del presente articolo;

e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco d'azzardo presso ciascuna casa da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri, fatte salve le case da gioco già esistenti che mantengono la ripartizione già prevista dalla legge:

a) il 50 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

c) il 20 per cento è riservato allo Stato;

d) il 10 per cento è riservato alla Regione all'interno della quale ha sede la casa da gioco.

13. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell'interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d'azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374."

29. 060.Strano, La Russa, Butti, Briguglio, Airaghi, Bocchino, Santanché, Lisi, Gamba, Alboni, Migliori, Zacchera, Giorgio Conte, Trantino, Paolone, Lo Surdo, Catanoso, Lo Presti, Patarino, Onnis, Porcu, Cola, La Starza, Geraci, Cardiello, Armani, Meroi, Landolfi, Foti, Maceratini, Rositani, Maggi, La Morte, Fatuzzo, Messa, Giovanni Mancuso, Nespoli, La Grua, Villani Miglietta.

 

ART. 30.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizioni si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

30. 17.Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).

1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da

parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione, alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 42/2004.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 42/2004.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione, e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 42/2004.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui alla lettera c-nonies) del comma 2 dell'articolo 65 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

30. 11.Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi.

 

Al comma 1, dopo le parole: dello Stato inserire le seguenti: delle regioni e degli enti locali.

30. 5.Stradiotto, Morgando, Duilio,

 

Al comma 2, dopo le parole: rendere fruibile, aggiungere le seguenti: anche a titolo gratuito per determinate categorie individuate tramite convenzione obbligatoria.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizioni si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

30. 19.Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Buffo, Grignaffini.

 

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis.

(Borse di studio per la ricerca).

1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti ovvero iscritti all'albo del dottorato di ricerca con parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero.

2. I progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

a) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) biotecnologie;

c) tecnologie energetiche sostenibili;

d) tecnologie per lo spazio;

e) materiali avanzati;

f) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono autonomamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti scientifici presentati nonché da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

a) originalità;

b) innovazione;

c) carattere internazionale;

d) produttività;

e) impatto socio-economico;

f) attrazione delle risorse;

g) gestione delle risorse;

h) valore aggiunto rispetto a possibili alternative.

5. L'importo lordo annuo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma i è determinato in 30.000 euro, da attribuirsi al beneficiano in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un «Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza»; il Fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno accademico precedente a quello di riferimento, in base a criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 150 milioni di euro annui per l'anno 2005 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 45, è aggiunto il seguente:

45-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, sono assoggettate, a decorrere dal 1o gennaio 2005, ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento e, a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

30. 062. Villetti, Intini, Buemi, Borselli, Boccia.

 

Dopo l'articolo 30 inserito il seguente:

Art. 30-bis.

(Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti).

1. A partire dall'anno 2005 vengono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza che verranno stabilite con proprio decreto dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

2. A tal fine vengono stanziati, a decorrere dal 2005 e per un triennio, 200 milioni di euro l'anno. Questi fondi vengono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono destinate delle sezioni ad hoc per finanziare:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle finanze:

2005: - 200.000;

2006: - 200.000;

2007: - 200.000.

30. 013.Agostini, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Michele Ventura, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Istituto nazionale per la fisica della materia).

1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'istituto è aumentata di 10 milioni per ciascuna annualità dal 2005 al 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 127 del 2003 sono rinviati al 2008.

Conseguentemente, alla tabella C (articolo 37) al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze alla voce decreto legislativo 300/99 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

30. 029.Pinotti, Burlando, Labate, Mazzarello, Rognoni, Tocci, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Magnolfi, Titti De Simone, Duilio.

 

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione).

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di Programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) sono abrogati l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

c) l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, come determinata dall'articolo 36, comma 17, è modificata fino a concorrenza dell'onere.

30. 0. 14.Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Riemersione di beni culturali in possesso di privati).

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, dopo l'articolo li, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati) - 1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99.

2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede.

3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità.

4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione il del Capo IV.

5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e Il del Capo V. La mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174.

6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico che facciano domanda di acquisizione in numeri secondo le modalità previste dal presente articolo non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175. comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non abbiano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma i deve avvenire, a pena di decadenza dal beneficio dell'acquisizione in proprietà, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi del comma i siano superiori a 50.000 euro è consentito anche il versamento in tre rate di pari importo, con scadenza entro 30 giorni, 180 giorni e 270 giorni dalle determinazioni della competente soprintendenza, ai sensi del comma 3, ovvero dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, primo periodo determina la sospensione dei procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui agli articoli 174 e 175 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché 648 e 712 del codice penale, fino alla scadenza dei termini per il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con l'avvenuto pagamento integrale dei predetti importi i reati di cui agli articoli .74 e 175 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché 648 e 712 del codice penale sono estinti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-bis. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archiviazione informatica delle documentazioni, nonché delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5, dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

4. Nel caso di omesso versamento, anche parziale, degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 42 del 2004 l'interessato decade da tutti i benefici di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per le finalità della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus spa e del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle fmanze, è stabilita annualmente la ripartizione degli importi ai sensi del presente comma.

30. 068.Gianfranco Conte, Marinello.


 


ALLEGATO 2

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI

 

 


ART. 6.

 

Al comma 4, primo periodo, le parole: e di partecipazioni sono soppresse.

Al comma 13-bis aggiungere, in fine: In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Al comma 14-ter, lettera a), sostituire la parola: 2007 con la parola: 2008.

0. 6. 175. 41. (Nuova formulazione). Governo.

 

Al capoverso 1-bis sostituire le parole: ai comuni sino a: 3.000 abitanti con le seguenti: ai comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti e alle comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione sino ai 10.000 abitanti.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

0. 6. 175. 3. Patria.

 

All'emendamento 6.175 del relatore al primo periodo del comma 2 dopo le parole: classe dimensionale aggiungere le parole: individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;.

0. 6. 175. 18. (Nuova formulazione). Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio.

 

All'articolo 6, al capoverso 4-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Fino al 31 dicembre 2006, restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

0. 6. 175. 42. (Nuova formulazione). Zorzato.

 

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni, comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti»;

sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale e del 10 per cento per gli altri enti»;

al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera: «d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile»;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dalle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali con le seguenti: dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e di partecipazioni, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità;

dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo;

4-ter. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento;

dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

5-bis. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni»;

b) al comma 4 sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni»;

dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti commi:

13-bis. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza cono gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

13-ter. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti commi:

14-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «nuovi mutui» aggiungere le seguenti «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente. «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

14-ter. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-bis del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2007;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

14-quater. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, le parole «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «euro 51,56» e «euro 516,46.

14-quinquies. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

Conseguentemente alla Tab. A - Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

6. 175. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 25.

 

Aggiungere il seguente comma:

9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265 nei limiti delle risorse finanziarie a tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tal fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

25. 23. Antonio Leone.

 

ART. 26.

 

Al comma 1, dopo le parole: regime assicurativo, è inserita la seguente: volontario.

0. 26. 116. 3. Armani.

 

Al comma 1, le parole: destinati ad uso abitativo sono sostituite dalle seguenti: a qualsiasi uso destinati.

0. 26. 116. 2. Armani.

 

Al comma 1, dopo le parole: favorire l'avvio di un regime assicurativo inserire la seguente: volontario.

0. 26. 116. 5. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio non è stata corrisposta interamente l'oblazione e gli oneri accessori;

0. 26. 116. 4. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le competenti commissioni parlamentari, con le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere in 30 giorni, sentiti

0. 26. 116. 10. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 sono sostituiti dal seguente: 1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati destinati ad uso abitativo, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP s.p.a. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono nei successivi trenta giorni, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure, volte a incentivare lo sviluppo per favorire lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

26. 116. (Nuova formulazione). Il Relatore.

 

ART. 29.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) dell'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'articolo 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

29. 67. Gianfranco Conte.

 

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. All'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e degli altri Organismi Pagatori Istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999. n. 165»;

b) le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».

29. 205. (Nuova formulazione). Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il C.N.R. costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, nella tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 500;

2006: - 1.000;

2007: - 2.000.

Conseguentemente, nella tabella A medesima, rubrica: Ministero degli esteri, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 4.500;

2006: - 4.000;

2007: - 3.000.

29. 69. (Nuova formulazione). Tremonti, Conte Gianfranco.

 

ART. 30.

 

Al comma 1, dopo le parole: dello Stato inserire le seguenti: delle regioni e degli enti locali.

30. 5. Stradiotto, Morgando, Duilio.


 


ALLEGATO 3

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI RIFORMULATI

 

 


Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 abrogare le parole: gli enti locali a: n. 267 e sostituire con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Di conseguenza al comma 6 terzo capoverso sopprimere le parole da: I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti fino a: dell'ente e, al quarto capoverso, le parole: semestrale e semestre.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27 abrogare il comma 5 e, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 36-ter.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

6. 130. (Nuova formulazione) Agostini, Montecchi, Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.


 


ALLEGATO 4

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO

 

 


ART. 3.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aventi impatto fino a: nonché quelli con le seguenti: per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, tranne quelli, sopprimere le parole da: a limiti di impegno fino a: ammortamento mutui e sostituire le parole da: intendendosi fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Gli importi delle autorizzazioni di spesa aventi carattere pluriennale sono rideterminati mediante rimodulazione nei successivi esercizi».

3. 13. Il Relatore.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fermo quanto stabilito per i comuni dall'articolo 6, comma 4-ter, della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006, e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca, gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. 14. Il Relatore.

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto. Ai fini di cui al periodo precedente, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al periodo precedente, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

3-ter. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 3-bis, non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

3-quater. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

3. 15. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Riduzione degli stanziamenti di bilancio di parte corrente e istituzioni di un Fondo per il sostegno ai consumi).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno 2005 relativi a spese di parte corrente, ad esclusione di quelli che sono determinati da fattore legislativo e di quelli che si riferiscono a spese obbligatorie comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti per un importo pari al 50 per cento dell'importo dei residui presunti al 31 dicembre 2004 nel suddetto bilancio con riferimento alle medesime unità di base. Sono comunque esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente gli stanziamenti relativi a trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche e a interessi passivi.

2. Al fine di determinare l'importo di cui al primo periodo del comma precedente si applica, per ciascuna unità previsionale di base di parte corrente, all'ammontare dei residui presunti al 31 dicembre 2004 nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 una percentuale corrispondente alla quota dello stanziamento che non è determinato da fattore legislativo e che non si riferisce a spese obbligatorie comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione prevista dal comma 1 è pari al 50 per cento dell'importo determinato secondo le modalità di cui al periodo precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per pari importo anche agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per il sostegno ai consumi» al quale è assegnata la dotazione di 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il CIPE, con propria deliberazione, individua gli opportuni strumenti di intervento da attivare a valere sulle risorse stanziate nel Fondo.

3. 06. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-ter.

(Riduzione degli stanziamenti di bilancio di conto capitale e istituzione di un Fondo per il potenziamento delle infrastrutture).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno 2005 relative a spese di conto capitale, ad esclusione di quelli che sono determinati da fattore legislativo e di quelli che si riferiscono a spese obbligatorie comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti per un importo pari al 50 per cento dell'importo dei residui presunti al 31 dicembre 2004 nel suddetto bilancio con riferimento alle medesime unità previsionali di base. Sono comunque esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente gli stanziamenti relativi a contributi agli investimenti a amministrazioni pubbliche e ad acquisizione di attività finanziarie.

2. Al fine di determinare l'importo di cui al primo periodo del comma precedente si applica, per ciascuna unità previsionale di base di conto capitale, all'ammontare dei residui presunti al 31 dicembre 2004 nel bilancio di previsione dello stato per l'anno 2005 una percentuale corrispondente alla quota dello stanziamento che non è determinata da fattore legislativo e che non si riferisce a spese obbligatorie comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione prevista nel comma 1 è pari al 50 per cento dell'importo determinato secondo le modalità di cui al periodo precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per pari importo anche agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per il potenziamento delle infrastrutture» al quale è assegnata la dotazione di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il CIPE, con propria deliberazione individua gli opportuni strumenti di intervento da attivare a valere sulle risorse stanziate sul Fondo.

3. 07. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali di generare esternalità positive sul territorio.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in:

a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da Istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore ad anni tre a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; nonché,

b) da un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; e/o,

c) da partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie.

Il cumulo delle agevolazioni concedibili non potrà valicare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n, 289. Al tal fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'Allegato 1 della citata legge . 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.

4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e limiti delle agevolazioni di cui al precedente comma.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

27. 0136. Il Governo.

 

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico, nel sud).

1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al cinquanta per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più Società di Gestione del Risparmio (SGR) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, di intesa con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione e il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tal fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione, negli organi di gestione dei fondi.

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208 e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

27. 0137. Il Governo.

 

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego).

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 11, comma 2, le parole «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;

b) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3 e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole «alla data del 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,»;

c) all'articolo 17, comma 1, le parole «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla».

2. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere modificati con delibera del CIPE».

27. 0138. Il Governo.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 3 novembre 2004

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 3 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 11.25.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C. 5310-bis Governo.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

C. 5311 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2004.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 2 novembre 2004 sono stati esaminati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, segnalati dai gruppi, riferiti all'articolo 6, nonché agli articoli da 22 a 30.

Ricorda inoltre che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15, nonché gli articoli aggiuntivi 3.06 e 3.07, e che il Governo ha presentato gli articoli aggiuntivi 27.0136, 27.0137 e 27.0138.

Avverte che agli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15 ed all'articolo aggiuntivo 3.06 del relatore, nonché agli emendamenti 27.0136 e 27.0137 del Governo sono stati presentati subemendamenti. Ricorda infine che a conclusione della seduta di ieri si è ritenuto di procedere oggi all'esame solo degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo nella giornata di ieri (vedi allegato 1).

Avverte che la Commissione passerà pertanto all'esame dell'emendamento 3.13 del relatore e del complesso dei subemendamenti ad esso riferiti.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute alla presidenza.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS prospetta una riformulazione dell'emendamento 3.13 del relatore nel senso di prevedere cha all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole «le relative autorizzazioni di spesa» sia soppressa la parola «anche» e che dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio delle Stato, sono conseguentemente ridotte come da allegato». Rileva quindi che la formulazione proposta è volta a recepire l'indicazione emersa dal dibattito di indicare gli effetti della regola del 2 per cento sulle diverse unità previsionali di base, dati peraltro già riportati nella documentazione fornita alla Commissione dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alla riformulazione indicata.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che, in accoglimento di una specifica richiesta avanzata dalla Commissione, il Governo ha ritenuto di completare le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria con informazioni di maggiore dettaglio rispetto alle singole unità previsionali di base interessate dalle misure di contenimento della spesa.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che quella indicata dal rappresentante del Governo si configura piuttosto come un'autonoma proposta emendativa.

In considerazione dei tempi di lavoro previsti, fa presente che l'esame della Commissione sugli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo e dei relativi subemendamenti potrà protrarsi al massimo fino alle ore 12.

 

Vincenzo VISCO (DS-U) ritiene che non sia adeguato all'importanza delle questioni in esame costringere il dibattito in tempi così ristretti. Fa presente inoltre la necessità che il rappresentante del Governo illustri in modo maggiormente approfondito la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.13 del relatore.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, concorda con il deputato Visco circa l'esiguità dei tempi a disposizione per la discussione e il voto delle proposte emendative presentate.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che uno slittamento dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio si è determinato anche a causa dell'importanza dei provvedimenti precedentemente esaminati in sede consultiva. Rileva inoltre che il rispetto dell'organizzazione prefissata dei lavori della Commissione è a tutela in primo luogo dei gruppi di opposizione.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC), osservato che la ristrettezza dei tempi di dibattito è ascrivibile alla responsabilità della maggioranza, non dell'opposizione, fa presente che ove non vi fossero le condizioni per un confronto il suo gruppo non parteciperà al voto per il conferimento del mandato al relatore.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U), considerata l'esigenza di tutelare il ruolo del Parlamento e soprattutto quello dell'opposizione, che da tempo, tra l'altro, ha chiesto al Governo senza alcun risultato la relazione tecnica sull'articolo aggiuntivo Leone 36.050, prospetta la non partecipazione da parte dei deputati del suo gruppo al voto per il conferimento del mandato al relatore. Ritiene infatti che non sia possibile discutere e votare su proposte emendative di cui non sono ben chiari i contenuti e le finalità.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) osserva che la Commissione, che sta indugiando su questioni di organizzazione dei lavori, dovrebbe a suo avviso potere disporre di almeno due ore da dedicare all'esame degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo. Ritiene infatti che i tempi attualmente previsti non consentono né un esame approfondito né l'adeguata espressione di posizioni politiche. Sollecita pertanto la presidenza della Commissione a rappresentare alla Presidenza della Camera l'esigenza di differire la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio, in modo da consentire alla Commissione di potere lavorare con modalità più consone alle esigenze del dibattito.

Sottolineando un interesse specifico nei confronti delle proposte di emendamento che riguardano il Mezzogiorno, rileva che la Commissione ha dedicato nel corso della mattina troppo tempo all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevato che la situazione di attuale difficoltà non è da ricondurre all'esame dei provvedimenti iscritti in sede consultiva, fa presente che si farà carico di rappresentare al Presidente della Camera la necessità che la Commissione possa disporre di un'ulteriore ora e mezza di tempo nel corso del pomeriggio da dedicare all'esame del disegno di legge finanziaria e al bilancio per il 2005.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che la riformulazione dell'emendamento 3.13 del relatore, già illustrata, risponde all'esigenza di chiarire l'effettiva portata del primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

 

Vincenzo VISCO (DS-U), pur considerando positivo che il Governo intenda fornire elementi di chiarezza, osserva che l'integrazione che il Governo intende apportare lascia aperta la questione della tabella, non ancora resa nota dal Governo, concernente gli effetti della regola del 2 per cento sulle amministrazioni centrali e sugli enti pubblici. Infatti, mentre risultano quantificabili, almeno a grandi linee, i tagli alle spese degli enti locali e a quelle dei ministeri, permane incertezza rispetto a ulteriori due miliardi di euro sulla cui provenienza il Governo avrebbe potuto compiere un ulteriore sforzo informativo.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U), condividendo i rilievi testé illustrati dal deputato Visco, ritiene che l'articolo 3 costituisca una parte fondamentale per la manovra di finanza pubblica in quanto consente di misurarne in modo esplicito gli effetti. Fa presente di avere più volte messo in risalto questioni che attengono alla credibilità della legge finanziaria per il 2005. Ritiene che tra tali questioni rientri a pieno titolo il dovere del Governo di fornire un quadro completo della portata del provvedimento rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che, dopo avere assunto le opportune intese con la Presidenza della Camera, la Commissione potrà proseguire i propri lavori nel pomeriggio tra le 14 e le 15.30.

Invita quindi il rappresentante del Governo a formalizzare in un emendamento la prospettata proposta di riformulazione dell'emendamento 3.13 del relatore.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) invita il Presidente Giorgetti a indicare in modo dettagliato l'organizzazione dei lavori della Commissione che si svolgeranno nella seduta pomeridiana.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la Commissione potrà esaminare le singole proposte emendative dalle 14 alle 14.30 per poi procedere alle dichiarazioni di voto fino alle 15 ed al conferimento del mandato ai relatori sui disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Avverte quindi che l'emendamento 27.0138 del Governo è da ritenere inammissibile in quanto di natura ordinamentale; è altresì da ritenere inammissibile il subemendamento Savo 0.3.14.1 all'emendamento del relatore 3.14.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce quanto affermato nella seduta di ieri circa il fatto che il contenimento della spesa per gli investimenti è una misura da applicare a tutte le amministrazioni pubbliche.

 

Benito SAVO (FI) chiede chiarimenti in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del suo subemendamento 0.3.14.1.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fornisce i chiarimenti richiesti.

 

Benito SAVO (FI), intervenendo sull'emendamento del relatore 3.14, chiede se tale proposta riguardi le amministrazioni degli enti locali.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, precisa che si tratta di un intervento che riguarda sostanzialmente l'amministrazione statale.

 

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.14 (vedi allegato 2).

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 12.05, è ripresa alle 14.10.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione passerà all'esame dell'emendamento 3.13 del relatore e del complesso dei subemendamenti ad esso riferiti.

Avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 3.16 (vedi allegato 3), che traduce in autonoma proposta emendativa l'iniziale proposta di riformulazione dell'emendamento 3.13 del relatore.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.16 del Governo e ritira il suo emendamento 3.13.

 

La Commissione approva l'emendamento 3.16 del Governo.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) chiede al rappresentante del Governo se intende presentare in Assemblea un emendamento di tenore analogo all'emendamento 3.16 testé approvato con riferimento alle spese degli altri enti diversi dai ministeri, in tal modo recependo le richieste avanzate dai deputati dell'opposizione fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge finanziaria.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che la richiesta sia ragionevole e che ad essa possa essere fornita una risposta nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, illustra il suo emendamento 3.15, finalizzato a ridurre del 10 per cento le spese delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) ritiene che l'emendamento in esame non proponga un nuovo modello organizzativo dal quale derivi un reale contenimento della spesa pubblica. Ricorda peraltro che già nella legge finanziaria per il 1997 furono approvati interventi sul parco macchine dai quali derivarono risparmi di spesa dell'ordine di 150 miliardi delle vecchie lire. A suo avviso, è necessario misurarsi con le questioni fondamentali che investono i capisaldi della manovra di finanza pubblica, a partire dagli innumerevoli problemi di copertura finanziaria connessi al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per attuare la riduzione delle aliquote fiscali a vantaggio dei ceti medio-alti. Questo è un problema di fondo, che merita una risposta.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U), pur condividendo la finalità dell'emendamento del relatore, ritiene che la sua formulazione determini ambiguità interpretative riferite all'identificazione degli automezzi che sarebbero interessati dalla riduzione delle spese. Ritiene quindi che debba essere ulteriormente precisato l'ambito di applicazione dell'emendamento affinché gli enti locali non si trovino a fronteggiare in futuro problemi di interpretazione della norma.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, precisa che l'emendamento 3.15 è solo un segnale, un tentativo di intervenire sul contenimento della spesa pubblica, che potrà essere modificato nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge di bilancio, si associa alle osservazioni del collega Crosetto. L'emendamento 3.15 rientra perfettamente nelle finalità generali della manovra di finanza pubblica in quanto è volto a ridurre la spesa delle amministrazioni. Precisa che l'emendamento riguarda tutte le «auto blu» di tutti gli enti e che, pertanto, è suscettibile di determinare un risparmio di spesa consistente, anche al momento non quantificabile. Ritiene quindi che la collega Pennacchi non possa azzardare la quantificazione di tali risparmi di spesa.

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) precisa che la cifra di 150 miliardi di lire da lei richiamata si riferiva agli interventi di ristrutturazione del parco macchine previsti nella legge finanziaria per il 1997.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) non sottovaluta i risparmi di spesa derivanti dall'emendamento anche se non sono quantificati. Ritiene però che l'emendamento 3.15 abbia un significato demagogico e sia emblematico del fatto che non si affrontano i veri problemi sottesi alla manovra di finanza pubblica.

 

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che l'emendamento 3.15 del relatore sia stato presentato solo per raccogliere consensi. Sarebbe pertanto impopolare opporvisi. Invita quindi il relatore a riflettere sull'emendamento in quanto non ne è chiaro l'ambito applicativo. Evidenzia inoltre che molti enti locali hanno già proceduto a razionalizzare le spese inerenti il parco macchine e che si insiste nell'intervenire nell'ambito di autonomia dei comuni.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, manifesta sorpresa per l'attenzione suscitata dall'emendamento 3.15. Tale emendamento, infatti, intende ridurre la spesa relativa alle auto utilizzate dalla pubblica amministrazione, il cui numero risulterebbe pari a 175 mila. L'approvazione dell'emendamento, pertanto, costituirebbe un segnale positivo di contenimento della spesa pubblica.

 

Michele VENTURA (DS-U) chiede al relatore di specificare l'ambito di applicazione dell'emendamento.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per la legge finanziaria, precisa che l'emendamento 3.15 riguarda sostanzialmente le amministrazioni statali.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) prende atto delle buone intenzioni del relatore ma ritiene che, al di là dei segnali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria, si debba parlare delle disposizioni che, se approvate, consentirebbero un reale risparmio di spesa.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che l'emendamento 3.15 comporterà un effetto positivo in termini di risparmio di spesa anche se l'entità di tali risparmi non sono al momento quantificabili.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) manifesta la sua contrarietà ad interventi volti alla riduzione della spesa degli enti locali. Tali interventi infatti si collocano sulla stessa scia del decreto cosiddetto «tagliaspese», sul quale ha sempre dissentito. Esprime poi i suoi dubbi sulla definizione di «mezzi di trasporto» contenuta nell'emendamento, in quanto potrebbe creare ambiguità interpretative. Non è d'accordo inoltre sul previsto coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rilevata la natura demagogica dell'emendamento in esame, reputa contraddittorio l'intervento proposto rispetto alla logica di fondo della manovra finanziaria, che è quella della riduzione delle tasse per i più ricchi.

 

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) osserva che l'emendamento 3.15 del relatore va nella direzione di una giusta razionalizzazione, ribadendo tuttavia l'esigenza di individuare una formulazione che escluda ambiguità interpretative a danno dei comuni.

 

Marino ZORZATO (FI) esprime stupore per le affermazioni dei colleghi improntate a mera demagogia nei confronti di un emendamento virtuoso che sicuramente potrà essere migliorato recependo i contributi di tutti, maggioranza e opposizione.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) ritiene che la Commissione stia dedicando troppo tempo all'esame dell'emendamento 3.15 e debba piuttosto passare alla discussione delle questioni maggiormente rilevanti ai fini dell'esame del disegno di legge finanziaria.

Carla CASTELLANI (AN), nel concordare sul fatto che il dibattito si sta troppo dilungando su una questione che dovrebbe essere condivisa da tutti, ricorda che nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 1997 l'allora opposizione condivise gli interventi sulla riduzione del parco macchine, senza valutarli demagogici.

 

Gianfranco BLASI (FI) rileva che l'emendamento 3.15 avrà effetti virtuosi sul contenimento della spesa anche in virtù della procedura di monitoraggio da esso prevista.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) reputa sorprendente che non esista allo stato un meccanismo attuato da parte delle amministrazioni statali per la razionalizzazione delle spese nel comparto dei mezzi di trasporto, rilevando che la Commissione bilancio dovrebbe diversamente organizzare l'esame del disegno di legge finanziaria, senza dedicare spazi così ampi alla trattazione di simili tematiche.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la lunghezza del dibattito in corso è determinata dai numerosi interventi dei colleghi, ai quali non può negarsi il diritto di esprimere le proprie opinioni.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) chiede al relatore di specificare se nelle 175 mila auto di rappresentanza siano incluse anche quelle in dotazione alle Forze armate.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, precisa che l'emendamento non riguarda le auto delle forze armate e di polizia.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) ritiene che la Commissione si stia occupando di dettagli e non delle questioni realmente importanti. Invita il presidente ad organizzare la prossima sessione di bilancio in modo che la Commissione si occupi dei nodi cruciali della manovra di finanza pubblica e non si perda in inutili dettagli.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda all'onorevole Villetti che la discussione generale sui documenti di bilancio si è articolata per sessioni tematiche come peraltro già avvenuto nella sessione di bilancio dell'anno scorso. Nell'ambito delle diverse sessioni tematiche, sono intervenuti, tra gli altri, il ministro Siniscalco, il ministro Sirchia per l'approfondimento delle problematiche relative alla spesa sanitaria, il ministro Mazzella per le tematiche sul pubblico impiego e il viceministro Miccichè per l'approfondimento delle questioni concernenti le aree sottoutilizzate e le risorse destinate al Mezzogiorno.

 

Michele VENTURA (DS-U), sottolineato come il suo gruppo non intenda in alcun modo difendere l'abuso delle «auto blu», invita il relatore a valutare la formulazione del suo emendamento tenendo conto del fatto che il decreto legislativo n. 165 del 2001 definisce le pubbliche amministrazioni con estrema ampiezza. Evidenzia pertanto l'opportunità di evitare l'ingenerarsi di confusioni interpretative.

 

Gaspare GIUDICE (FI) ritiene che competa alla politica prendere iniziative per la moralizzazione della vita pubblica, anche al fine di evitare che tali iniziative siano adottate in altre sedi e in altre forme. Al riguardo, riporta una recentissima notizia di stampa secondo la quale il sindaco di Caltanissetta sarebbe indagato dalla magistratura per incarichi affidati dal comune ad alcuni liberi professionisti.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento del relatore 3.15, rileva come esso per un verso presenti profili di dubbia costituzionalità, limitando fortemente la sfera di azione delle autonomie territoriali attraverso una serie di ingerenze, e per un altro verso non dia luogo a risparmi di spesa degni di attenzione.

Ciò premesso, pone una più generale questione di metodo sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore e dal Governo: dopo aver rilevato come essi prevedano in taluni casi - in particolare nell'emendamento 3.16 del Governo e negli articoli aggiuntivi 3.06 e 3.07 del relatore - variazioni alle dotazioni di cassa e di competenza del bilancio dello Stato o addirittura agli stanziamenti delle stesse unità previsionali di base, chiede chiarimenti in ordine alla procedura seguita. Osserva, infatti, che nei documenti di bilancio rimangono invariate le cifre originariamente previste, mentre queste non sono più corrette, anche alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'emendamento 3.16 in precedenza approvato. A suo modo di vedere, sarebbe più ragionevole modificare direttamente i dati delle dotazioni del bilancio e degli stanziamenti delle diverse unità previsionali di base, anziché lasciare immutati questi ultimi dati, salvo poi precisare nell'articolato che essi sono però inferiori o comunque diversi. È infatti in contrasto con la buona tecnica legislativa, oltre che con il buon senso, dire in una proposta emendativa che gli stanziamenti esposti in bilancio vanno modificati, anziché modificarli direttamente.

Esprime quindi il timore che la mancanza di trasparenza che caratterizza, sotto il profilo testé evidenziato, gli emendamenti ed articoli aggiuntivi del relatore e del Governo non sia casuale, ma deliberata e che serva a coprire il colossale buco di bilancio che l'attuale maggioranza sta per lasciare al paese.

Chiede inoltre chiarimenti in ordine all'interazione tra il tetto di spesa generale - quello relativo a tutte le pubbliche amministrazioni - e i vari tetti di spesa particolari previsti nelle proposte emendative del relatore e del Governo, come quello sulle «auto blu».

 

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) si associa alle considerazioni del deputato Boccia, che ha evidenziato con esemplare chiarezza le ragioni della mancanza di trasparenza della manovra finanziaria in esame, rispetto alla quale esprime il timore che sia sostanzialmente funzionale ad accrescere la ricchezza dei già ricchi.

Quindi, con riferimento all'emendamento 3.15 del relatore sulle «auto blu», dopo aver sottolineato l'indefesso impegno del centrosinistra sotto il profilo della moralizzazione dei comportamenti pubblici, fa presente che dalle misure di rigore si possono attendere risparmi di spesa - peraltro contenuti - soltanto a condizione che si intervenga sui modelli organizzativi e d'uso che stanno a monte delle spese: l'emendamento del relatore appare pertanto carente, limitandosi a stabilire un vincolo alle spese senza intervenire sulle dinamiche.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, constata con sorpresa che il suo emendamento 3.15, al quale attribuiva un'importanza minore rispetto ad altri, è stato oggetto di tanti rilievi, attinenti alla manovra nel suo complesso. Torna pertanto a chiarire che le finalità dell'emendamento in questione sono trasparenti: si intende porre limiti ad una voce di spesa che, considerato il suo peso attuale, appare per diverse ragioni uno spreco ingiustificato. In tal senso va intesa anche la proposta di limitare le spese per le consulenze.

Fa quindi presente che i suoi articoli aggiuntivi 3.06 e 3.07, che propone fin da ora di considerare respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea, in vista di un ulteriore approfondimento, indicano comunque una strada che reputa percorribile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Russo Spena 0.3.15.1 e approva l'emendamento del relatore 3.15.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) fa presente di non aver ricevuto risposta sulla questione generale da lui posta sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi del relatore: una questione che non atteneva al merito dell'emendamento 3.15, ma al metodo delle proposte emendative.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiarisce che le proposte emendative che stabiliscono vincoli specifici per determinate categorie di spesa agevolano il risparmio pubblico, aggiungendosi ai vincoli di spesa generali previsti per le pubbliche amministrazioni.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) torna a far presente di aver chiesto al relatore chiarimenti in ordine ai suoi emendamenti ed articoli aggiuntivi che - anziché modificare direttamente gli stanziamenti di bilancio, come sarebbe più corretto dal punto di vista della tecnica legislativa, oltre che a fini di trasparenza - introducono regole per la variazione indiretta degli stessi.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore per il disegno di legge finanziaria, chiarisce che i suoi emendamenti ed articoli aggiuntivi intervengono sui fattori che determinano l'ammontare della spesa.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in assenza di obiezioni, ritiene che gli articoli aggiuntivi del relatore 3.06 e 3.07 possano ritenersi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 27.0136 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

 

Pietro MAURANDI (DS-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 27.0136 del Governo, rileva come le agevolazioni ivi previste - volte ad attrarre investimenti nelle aree ad alto potenziale di crescita - siano finanziate a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate. In altre parole, la norma non stanzia risorse aggiuntive per lo sviluppo del meridione, limitandosi ad utilizzare diversamente quelle già previste, in modo peraltro assai poco convincente. A prima vista, dunque, la norma prevede un'iniziativa concreta per il Mezzogiorno - quell'iniziativa concreta che l'opposizione ha fortemente auspicato - ma ad un più attento esame emerge che si tratta di una proposta di facciata: gli stanziamenti per le aree sottoutilizzate, infatti, non sono accresciuti di un solo euro. Il subemendamento Barbieri 0.27.0136.5, di cui è cofirmatario, invece, propone l'attivazione di un apposito fondo per l'attrazione degli investimenti, alimentato mediante un'apposita copertura, in modo che le risorse per il meridione risultino accresciute attraverso l'aggiunta di nuove risorse a quelle già previste dal fondo per le aree sottoutilizzate. Solo in questo modo gli incentivi per l'attrazione di capitali possono considerarsi una misura concreta ed innovativa, e non mera propaganda.

 

Antonio BOCCIA (MARGH-U) ritiene che l'articolo aggiuntivo 27.0136 del Governo, nel prevedere agevolazioni per le imprese, non individui con sufficiente precisione e univocità i soggetti destinatari del beneficio: non è infatti chiaro cosa si debba intendere per «imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio». Stante tale incerta formulazione, la disposizione è di fatto inapplicabile da parte degli amministratori pubblici. Inoltre, mancando risorse aggiuntive, la disposizione proposta deve ritenersi una mera norma manifesto.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) concorda sul punto già evidenziato che, mancando risorse aggiuntive, l'articolo aggiuntivo 27.0136 del Governo non sia altro che una norma manifesto per coprire la mancanza di iniziative concrete per il Mezzogiorno. Si associa, inoltre, alle critiche formulate dal deputato Boccia, evidenziando come il suo subemendamento 0.27.0136.6 delimiti con più precisione, mediante un parametro oggettivo, i beneficiari delle agevolazioni prevedendo che si tratti di imprese in grado di far crescere l'occupazione non precaria.

 

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 27.0136 ed esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Boccia 0.27.0136.10, Russo Spena 0.27.0136.6 e 0.27.0136.7.

 

Sergio ROSSI (LNFP) illustra il suo subemendamento 0.27.0136.9, volto ad escludere che le agevolazioni per attrarre capitali possano consistere in partecipazioni temporanee al capitale sociale.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) condivide l'articolo aggiuntivo 27.0136 nel testo del Governo.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sergio Rossi 0.27.0136.9, Maurandi 0.27.0136.1, Russo Spena 0.27.0136.8 e Barbieri 0.27.0136.5, ed approva l'articolo aggiuntivo 27.0136 del Governo.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 27.0137 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Pietro MAURANDI (DS-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo del Governo 27.0137, rileva come esso presenti lo stesso difetto del precedente, prevedendo interventi per il meridione - nel caso specifico si tratta di misure per la promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico, - ma senza stanziare risorse aggiuntive a quelle previste dalla legislazione vigente. A tale mancanza il subemendamento Barbieri 0.27.0137.2, di cui è cofirmatario, intende porre rimedio attraverso l'istituzione di un nuovo fondo, per il quale si prevede un'apposita copertura finanziaria.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, in mancanza di obiezioni, i subemendamenti Sergio Rossi 0.27.0137.4 e 0.27.0137.5, gli identici Rossi 0.27.0137.1 e Russo Spena 0.27.0137.3, nonché i subemendamenti Sergio Rossi 0.27.0137.6 e Barbieri 0.27.0137.2 possano ritenersi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 27.0137 del Governo. Passa, quindi, all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti alle tabelle del disegno di legge finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti TAB.A.179, TAB A 180, TAB.B.268, TAB.B.269 e TAB.B.270 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge finanziaria.

 

Lino DUILIO (MARGH-U) esprime un giudizio totalmente negativo sulla manovra finanziaria, che ritiene raffazzonata e confusa sotto il profilo delle quantità, nonché contraddittoria ed iniqua sotto il profilo della qualità. È emerso con chiarezza che le politiche del Governo hanno amplificato le difficoltà economiche del paese. Ora il Governo introduce limiti di crescita alla spesa delle pubbliche amministrazioni, ma senza aver prima indagato a sufficienza le dinamiche della spesa corrente. Il tutto è basato su un'attesa di crescita dello sviluppo del tutto irrealistica, stante che la manovra non agevola proprio quei ceti che soli potrebbero far crescere la domanda. Nel sottolineare, quindi, come l'opposizione abbia tenuto un atteggiamento di responsabilità, prende atto con amarezza che tutte le sue proposte emendative sono state ignorate o respinte. Per queste ragioni dichiara il convinto voto contrario del suo gruppo.

 

Giovanni RUSSO SPENA (RC) sottolinea come la manovra per il 2005 sia tra le più pesanti degli ultimi quindici anni, nonostante il grottesco tentativo del Governo di presentarla come indolore. La stessa Corte dei conti ha segnalato il rischio di effetti depressivi, tanto più gravi nell'attuale fase di stagnazione. D'altra parte, il perno della manovra è il vincolo del 2 per cento alla crescita della spesa, presentato come innovazione epocale, mentre si tratta di un intervento già visto molte volte, e che in questo caso è applicato in modo tale da strangolare le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e da costringerle di fatto ad abbattere il livello dei servizi pubblici. La manovra, inoltre, ridistribuisce il reddito dal basso verso l'alto, precarizza il lavoro e taglia gli ammortizzatori sociali.

Dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sul conferimento al relatore del mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame.

 

Michele VENTURA (DS-U) osserva innanzitutto che, sebbene la finanziaria preveda tagli ingenti alle spese delle pubbliche amministrazioni, è stato necessario discutere per ore per avere un quadro preciso di riferimento in ordine a tali tagli. È inoltre emersa all'interno della maggioranza la contraddizione tra liberisti fautori dell'arretramento della pubblica amministrazione e statalisti convinti: sono contraddizioni che si riflettono nelle scelte di politica economica del Governo rendendole confuse ed incoerenti. Rileva, inoltre, come la Commissione abbia concentrato la sua riflessione su pochi punti - gli enti locali, l'emendamento Tremonti e le «auto blu» - mentre il vero dibattito avveniva al di fuori delle sedi parlamentari e la stessa manovra presentata nel disegno di legge finanziaria si rivelava incompleta in quanto il Governo annunciava la presentazione di un disegno di legge collegato destinato ad intervenire su tutte le principali questioni sollevate dall'opposizione: quelle relative a ricerca e sviluppo, al Meridione e agli investimenti degli enti locali.

Preannunciando che l'opposizione condurrà una dura battaglia in Assemblea, chiarisce che il suo gruppo non presenterà una relazione di minoranza, ritenendo che le proposte alternative dell'opposizione siano chiaramente illustrate negli emendamenti presentati.

 

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge finanziaria. La manovra di finanza pubblica testimonia un andamento dei conti pubblici assolutamente fuori controllo, a cui si è tentato di fare fronte unicamente con misure una tantum. Rileva che le forze della maggioranza continuano ad essere profondamente divise, come testimoniano le discussioni in corso, che confondono la spartizione dei ministeri con il numero di aliquote da contemplare nel quadro della riforma fiscale. Ritiene invece che una linea politica alternativa dovrebbe essere innanzitutto fondata sulla ricerca, l'innovazione e la scuola.

 

Ettore PERETTI (UDC) esprime apprezzamento per le modifiche apportate dalla Commissione al disegno di legge finanziaria. Rileva che se la manovra risulta recessiva, lo è in quanto ad essere recessivo è il Patto di stabilità europeo. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sul mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per i disegni di legge finanziaria e di bilancio.

 

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) constata la difficoltà di esaminare il disegno di legge finanziaria in assenza di un quadro definito delle misure di sostegno per lo sviluppo. Teme che alla Camera venga discussa una manovra ancora tutta da definire, mentre al Senato la discussione rischia di essere compromessa dall'apposizione della questione di fiducia. Il disegno di legge finanziaria non inaugura un nuovo corso, né contribuisce ad una redistribuzione di risorse a favore dei ceti più svantaggiati. Si conferma la crisi sempre più acuta del settore sanitario, la perdita progressiva di potere d'acquisto delle famiglie e la scarsa attenzione alle tematiche ambientali. A quest'ultimo proposito rileva che, anziché provvedere ad incentivi fiscali per attività ecocompatibili, sono state ventilate, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, nuove ipotesi di condono e di sanatoria. Segnala infine, come altro aspetto negativo della manovra, le misure che colpiscono il mondo delle cooperative.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottopone all'attenzione dei colleghi la necessità di risolvere tre problemi di mero coordinamento formale. Il primo concerne la disposizione di cui all'articolo 29, comma 4, che fa riferimento alle attività di cui al comma 8. La disposizione deve intendersi come riferita alle attività di cui al comma 7.

La seconda riguarda il comma 17 dell'articolo 31, relativamente alla quale sembra opportuno sostituire le parole «le disposizioni che precedono» con le seguenti «le disposizioni di cui ai commi da 8 a 16».

La terza si riferisce al comma 24, capoverso 7-ter dell'articolo 36 dove, dopo le parole «la sanzione di cui alla lettera c)», appare opportuno inserire le seguenti: «del comma 7».

Infine con riferimento all'emendamento 26.116 del relatore, alla luce della modifica apportata con il subemendamento 0.26.116.10 che ha reso vincolante il parere delle competenti Commissioni parlamentari, occorre prevedere che lo stesso parere deve intervenire successivamente all'espressione del prescritto parere da parte della Conferenza permanente, in riferimento alla prassi consolidata. Allo stesso tempo occorre precisare che il termine di trenta giorni per l'espressione del parere si intende dalla data di trasmissione dello schema.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione, mediante appello nominale, la proposta di conferire il mandato al relatore, onorevole Guido Crosetto, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge finanziaria per il 2005.

 

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per il 2005, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione.

 

La seduta termina alle 16.10.


 


ALLEGATO 1

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI ESAMINATI

 

 


Sopprimere le parole da: a limiti di impegno fino a: ammortamento mutui.

0. 3. 13. 1.Ventura, Mariotti, Olivieri, Pannacchi, Maurandi, Lulli, Manzini.

 

Sostituire le parole da: Gli importi fino a: nei successivi esercizi con le altre: non intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa nei successivi esercizi.

Conseguentemente, articolo aggiuntivo:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizioni si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

All'atto Camera 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 Atto Camera 5310.

All'articolo 37, comma 1, Atto Camera 5310, Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

0. 3. 13. 2.Russo Spena, Giordano.

 

Sopprimere l'articolo 3-bis.

0. 3. 14. 1.Savo.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fermo quanto stabilito per i comuni dall'articolo 6, comma 4-ter, della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca, gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. 14.Il Relatore.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aventi impatto fino a: nonché quelli con le seguenti: per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, tranne quelli, sopprimere le parole da: a limiti di impegno fino a: ammortamento mutui e sostituire le parole da: intendendosi fino alla fine del periodo con le seguenti: . Gli importi delle autorizzazioni di spesa aventi carattere pluriennale sono rideterminati mediante rimodulazione nei successivi esercizi.

3. 13.Il Relatore.

 

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le relative autorizzazioni di spesa è soppressa la parola: anche; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato, sono conseguentemente ridotte come da allegato.

3. 16.Il Governo.


 

 

 


 


Sopprimere il comma 3-bis.

Conseguentemente articolo aggiuntivo:

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

All'articolo 37 comma 1, A.C. 5310, Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

0. 3. 15. 1.Russo Spena, Giordano.

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto. Ai fini di cui al periodo precedente, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al periodo precedente, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

3-ter. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 3-bis, non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

3-quater. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

3. 15.Il Relatore.

 

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire, dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto il presente provvedimento

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

0. 3. 06. 2.Russo Spena, Giordano.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, ai fini della restituzione del drenaggio fiscale, si applica il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nel limite annuale di 1.400 milioni di euro.

0. 3. 06. 1.Benvenuto, Ventura, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Mariotti, Barbieri, Rossi, Lulli, Manzini.

 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Riduzione degli stanziamenti di bilancio di parte corrente e istituzione di un Fondo per il sostegno ai consumi).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno 2005 relativi a spese di parte corrente, ad esclusione di quelli che sono determinati da fattore legislativo e di quelli che si riferiscono a spese obbligatorie comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti per un importo pari al 50 per cento dell'importo dei residui presunti al 31 dicembre 2004 nel suddetto bilancio con riferimento alle medesime unità previsionali di base. Sono comunque esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente gli stanziamenti relativi a trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche e a interessi passivi.

2. Al fine di determinare l'importo di cui al primo periodo del comma precedente si applica, per ciascuna unità previsionale di base di parte corrente, all'ammontare dei residui presunti al 31 dicembre 2004 nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 una percentuale corrispondente alla quota dello stanziamento che non è determinata da fattore legislativo e che non si riferisce a spese obbligatorie comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione prevista dal comma 1 è pari al 50 per cento dell'importo determinato secondo le modalità di cui al periodo precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per pari importo anche agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per il sostegno ai consumi» al quale è assegnata la dotazione di 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il CIPE, con propria deliberazione, individua gli opportuni strumenti di intervento da attivare a valere sulle risorse stanziate nel Fondo.

3. 06.Il Relatore.

 

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui, al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. All'A.C. 5310, articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

0. 3. 07. 3.Russo Spena, Giordano.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le risorse derivanti dalle disposizioni dei commi precedenti sono destinate alle Regioni dell'Obiettivo 1 per il potenziamento delle infrastrutture regionali in proporzione al numero degli abitanti fatta salva una quota minima pari a 100 milioni di euro per ciascuna Regione di cui al presente comma.

0. 3. 07. 1.Barbieri, Ventura, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Mariotti, Nicola Rossi.

 

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con proprio decreto, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua gli opportuni strumenti di intervento da attivare a valere sulle risorse stanziate sul Fondo.

0. 3. 07. 2.Ventura, Barbieri, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Mariotti, Nicola Rossi.

 

Art. 3-ter.

(Riduzione degli stanziamenti di bilancio di conto capitale e istituzione di un Fondo per il potenziamento delle infrastrutture).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno 2005 relative a spese di conto capitale, ad esclusione di quelli che sono determinati da fattore legislativo e di quelli che si riferiscono a spese obbligatorie comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti per un importo pari al 50 per cento dell'importo dei residui presunti al 31 dicembre 2004 nel suddetto bilancio con riferimento alle medesime unità previsionali di base. Sono comunque esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente gli stanziamenti relativi a contributi agli investimenti a amministrazioni pubbliche e ad acquisizione di attività finanziarie.

2. Al fine di determinare l'importo di cui al primo periodo del comma precedente si applica, per ciascuna unità previsionale di base di conto capitale, all'ammontare dei residui presunti al 31 dicembre 2004 nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 una percentuale corrispondente alla quota dello stanziamento che non è determinata da fattore legislativo e che non si riferisce a spese obbligatorie comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione prevista dal comma 1 è pari al 50 per cento dell'importo determinato secondo le modalità di cui al periodo precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per pari importo anche agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per il potenziamento delle infrastrutture» al quale è assegnata la dotazione di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il CIPE, con propria deliberazione, individua gli opportuni strumenti di intervento da attivare a valere sulle risorse stanziate sul Fondo.

3. 07. Il Relatore.

 

Al comma 1 sostituire la parola: sottoutilizzate con le parole: dell'obiettivo 1; dopo la parola: agevolazioni aggiungere la parola: finanziarie; sostituire le parole da: capaci... fino alla fine, con le seguenti: che in società con imprenditori locali presentino progetti capaci di produrre effetti economici ed occupazionali durevoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le agevolazioni sono connesse con priorità alle imprese che realizzano nuovi investimenti in aree industriali o artigianali.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

0. 27. 0136. 10. Boccia.

 

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di far crescere i livelli occupazionali, attraverso l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e in ossequio alle norme del C.C.N.L.

Conseguentemente, all'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

All'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

All'articolo 37, comma 1, Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

0. 27. 0136. 6. Russo Spena, Giordano.

 

Sopprimere le parole da: nonché, b) fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

All'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

All'articolo 37, comma 1, Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

0. 27. 0136. 7. Russo Spena, Giordano.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

0. 27. 0136. 9. Sergio Rossi.

 

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: al 15 per cento con le seguenti: al 30 per cento.

0. 27. 0136. 1. Maurandi, Mariotti, Barbieri, Ventura, Rossi.

 

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire, dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto il presente provvedimento

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. La lettera b), comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter.

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

All'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 A.C. 5310.

All'articolo 37, comma 1, Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

0. 27. 0136. 8. Russo Spena, Giordano.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate con le risorse a disposizione di un apposito Fondo per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero delle attività produttive, il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al comma 4, dopo le parole: del Fondo, inserire le seguenti: per le aree sottoutilizzate.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 27. 0136. 5. Barbieri, Ventura, Rossi, Mariotti, Maurandi.

 

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in:

a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da Istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore ad anni tre a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; nonché;

b) da un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per conto degli Investimenti ammissibili; e/o;

c) da partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie.

Il cumulo delle agevolazioni concedibili non potrà valicare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine l'elenco dagli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'Allegato 1 della citata legga n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.

4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite lo procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e limiti delle agevolazioni di cui al precedente comma.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

27. 0136.Il Governo.

 

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: localizzate nel Mezzogiorno e conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: nel Sud.

0. 27. 0137. 4.Sergio Rossi.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle aree sottoutilizzate e conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: nel Sud con nelle aree sottoutilizzate.

0. 27. 0137. 5.Sergio Rossi.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

* 0. 27. 0137. 1.Nicola Rossi, Barbieri, Mariotti, Ventura, Maurandi, Olivieri, Lulli, Manzini.

 

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche in deroga fino a generale dello Stato.

* 0. 27. 0137. 3.Russo Spena, Giordano.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da , anche in deroga fino a dello Stato con le seguenti: ad evidenza pubblica.

0. 27. 0137. 6.Sergio Rossi.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse di un apposito Fondo per la promozione di fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 71 sostituire la parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorre dall'anno 2005 e sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 750 milioni di euro.

0. 27. 0137. 2.Barbieri, Nicola Rossi, Mariotti, Ventura, Maurandi, Olivieri, Lulli, Manzini.

 

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico, nel Sud).

1. Al fine di favorire l'afflusso dl capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Dipartimento per l'innovazione e le Tecnologie può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al cinquanta per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più Società di Gestione del Risparmio (SGR) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tal fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione, negli organi di gestione dei fondi.

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

27. 0137.Il Governo.

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: +1.200;

2006: +1.200;

2007: +1.200.

Tab. A. 179.Il Relatore.

 

Alla tabella A, inserire la voce Ministero delle comunicazioni, con i seguenti importi:

2005: + 5.000;

2006: + 5.000;

2007: + 5.000.

Tab. A. 180.Il Relatore.

 

Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2005: +5.000;

2006: +5.000;

2007: +5.000.

Tab. B. 268.Il Relatore.

 

Alla tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2005: +15.000.

Tab. B. 269.Il Relatore.

 

Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2005: +4.500;

2006: +4.500.

Tab. B. 270.Il Relatore.


 


ALLEGATO 2

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI

 

 


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo quanto stabilito per i comuni dall'articolo 6, comma 4-ter, della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006, e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca, gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

3. 14. Il Relatore.

 

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le relative autorizzazioni di spesa è soppressa la parola: anche; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato, sono conseguentemente ridotte come da allegato.

3. 16.Il Governo.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto. Ai fini di cui al periodo precedente, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al periodo precedente, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

3-ter Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 3-bis, non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

3-quater. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

3. 15.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali di generare esternalità positive sul territorio.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in:

a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da Istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore ad anni tre a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; nonché,

b) da un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; e/o,

c) da partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie.

Il cumulo delle agevolazioni concedibili non potrà valicare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n, 289. Al tal fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'Allegato 1 della citata legge . 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.

4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e limiti delle agevolazioni di cui al precedente comma.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

27. 0136. Il Governo.

 

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico, nel sud).

1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al cinquanta per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più Società di Gestione del Risparmio (SGR) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, di intesa con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione e il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tal fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione, negli organi di gestione dei fondi.

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208 e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

27. 0137. Il Governo.

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 1.200;

2006: + 1.200;

2007: + 1.200.

Tab. A. 179.Il relatore.

 

Alla tabella A, inserire la voce Ministero delle comunicazioni, con i seguenti importi:

2005: + 5.000;

2006: + 5.000;

2007: + 5.000.

Tab. A. 180.Il relatore.

 

Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 5.000;

2006: + 5.000;

2007: + 5.000.

Tab. B. 268.Il relatore.

 

Alla tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 15.000.

Tab. B. 269.Il relatore.

 

Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 4.500;

2006: + 4.500.

Tab. B. 270.Il relatore.


 


ALLEGATO 3

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).

 

 

EMENDAMENTO 3.16 DEL GOVERNO

 

 

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le relative autorizzazioni di spesa è soppressa la parola: anche; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato, sono conseguentemente ridotte come da allegato.

3. 16.Il Governo.