Allegato A
Seduta n. 754 del 23/2/2006


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(A.C. 6360 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Proroga dei termini per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione). - 1. Il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è differito al 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: pari a 5,15 fino a: per l'anno 2007 con le seguenti: valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.
1. 60. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1 sostituire le parole: in comuni con più di un milione di abitanti con le seguenti: nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con loro confinanti.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 3. Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: in comuni con più di un milione di abitanti con le seguenti: in tutti i capoluoghi di provincia.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: 5,15 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: e alle maggiori spese di 30 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
1. 57. Sandri, Vigni, Pistone, Cennamo.


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Al comma 1, sostituire le parole: in comuni con più di un milione di abitanti con le seguenti: in tutti i capoluoghi di provincia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Revisione delle aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.
1. 50. Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: in comuni con più di un milione di abitanti con le seguenti: nei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, Reggio Calabria, Ancona, Pescara, e nei comuni ubicati nelle loro province.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
1. 5. Folena, Cennamo.

A1 comma 1, sostituire le parole: in comuni con più di un milione di abitanti con le seguenti: nei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, Reggio Calabria, Ancona, Pescara, e nei comuni loro confinanti.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
1. 4. Folena, Cennamo.

Al comma 1, sostituire le parole: in comuni con più di un milione di abitanti con le seguenti: nelle aree metropolitane definite ad alta tensione abitativa.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 6. Folena, Cennamo.

Al comma 1, sostituire le parole: con più di un milione di abitanti con le seguenti: definiti ad alta tensione abitativa dalla apposita delibera CIPE.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 2. Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: con più di un milione di abitanti con le seguenti: ad alta tensione abitativa.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: 5,15 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: e alle maggiori spese di 30 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
1. 58. Sandri, Vigni, Pistone, Cennamo.

Al comma 1, sostituire le parole: con più di un milione di abitanti con le seguenti: ad alta tensione abitativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Revisione delle aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti


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alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.
1. 51. Pistone.

Al comma 1 sostituire le parole: un milione di con la seguente: trentamila.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 7. Folena.

Al comma 1 sostituire le parole: un milione di con la seguente: cinquantamila.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 8. Folena.

Al comma 1 sostituire le parole: un milione di con la seguente: centomila.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 12 milioni.
1. 9. Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: pari a 5,15 fino a: per l'anno 2007 con le seguenti: valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.
1. 61. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 11. Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno se il locatore è proprietario di un numero di unità immobiliari ad uso abitativo inferiore a dieci sull'intero territorio nazionale; per due anni se il locatore è proprietario di oltre dieci alloggi sull'intero territorio nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 12 milioni.
1. 12. Folena.

Al comma l, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno se il proprietario è persona fisica; due anni se il proprietario è persona fisica o giuridica proprietaria di più di cento unità immobiliari ad uso abitativo sull'intero territorio nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
1. 13. Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.


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Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: 5,15 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: e alle maggiori spese di 30 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
1. 55. Sandri, Vigni, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Revisione delle aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
1. 52. Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
1. 10. Folena.

Al comma 1, dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: prorogabili di ulteriori sei mesi su richiesta motivata del sindaco.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 7 milioni.
1. 14. Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi con le seguenti: in possesso dei requisiti reddituali previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: 5,15 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: e alle maggiori spese di 30 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
1. 56. Sandri, Vigni, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi con le seguenti: in possesso dei requisiti reddituali previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Revisione delle aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
1. 53. Pistone.

Al comma 1, dopo le parole: persone ultrasessantacinquenni aggiungere le seguenti: o malati con gravi patologie bisognosi di assistenza.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: pari a 5,15 fino a: per l'anno 2007 con le seguenti: valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di


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euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.
1. 62. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: handicappati gravi aggiungere le seguenti: o malati terminali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 6 milioni.
1. 15. Folena.

Al comma 1 dopo le parole: handicappati gravi aggiungere le seguenti: o minori.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 6 milioni.
1. 16. Folena.

Al comma 1 dopo le parole: handicappati gravi aggiungere le seguenti: o figli minori.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: pari a 5,15 fino a: per l'anno 2007 con le seguenti: valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.
1. 63. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: altra abitazione aggiungere le seguenti: adeguata al nucleo famigliare.
1. 17. Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: né di redditi sufficienti con le seguenti: con un reddito inferiore ai 35.000 euro lordi insufficiente.
1. 18. Folena.

Al comma 1, dopo le parole: alla locazione aggiungere le seguenti: a libero mercato.
1. 19. Folena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o siano nuclei familiari monoreddito con figli o che rientrino fra i soggetti in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa regionale per l'accesso alla locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: pari a 5,15 fino a: per l'anno 2007 con le seguenti: valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.
1. 64. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, sostituire la parola: sessantasei con la seguente: cinquanta.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 6 milioni.
1. 21. Folena.


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Al comma 2 sostituire la parola: sessantasei con la seguente: sessanta.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 6 milioni.
1. 20. Folena.

Al comma 2, sostituire le parole da: superiore a quelli previsti fino alla fine del comma con le seguenti: inferiori al limite fissato a livello regionale per la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
1. 22. Folena.

Sopprimere il comma 4.
1. 23. Folena.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
1. 24. Folena.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: mancato regolare fino alla fine del periodo con le seguenti: sfratto per morosità qualora il canone di locazione incida sul reddito come definito dal comma 2 in misura inferiore al 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: pari a 5,15 fino a: per l'anno 2007 con le seguenti: valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.
1. 65. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: mancato regolare fino alla fine del periodo con le seguenti: sfratto per morosità qualora il canone di locazione incida sul reddito come definito dal comma 2 in misura inferiore al 30 per cento.
1. 25. Folena.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: mancato regolare fino alla fine del periodo con le seguenti: sfratto per morosità qualora il canone di locazione incida sul reddito come definito dal comma 2 in misura inferiore al 25.
1. 26. Folena.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: qualora questi incidano per una misura inferiore al 30 per cento sul reddito definito dal comma 2.
1. 27. Folena.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: qualora questi incidano per una misura inferiore al 25 per cento sul reddito definito dal comma 2.
1. 28. Folena.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che la morosità non venga sanata nei modi di legge entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 54. Pistone.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , salvo che la morosità non venga sanata nei modi di legge entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 59. Vigni, Sandri.


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine di contenere ed affrontare il disagio abitativo derivante dall'incidenza degli sfratti nelle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, il sindaco in qualità di responsabile della salute dei cittadini, può procedere alla requisizione temporanea di immobili sfitti, inutilizzati o in degrado per una durata massima di tre anni.
2. Possono essere oggetto di requisizione temporanea esclusivamente gli immobili di cui al comma 1, di grandi proprietà immobiliari pubbliche o private come definite dal decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;
3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere assegnati a famiglie sottoposte a sfratto esecutivo o con sfratto eseguito ovvero a famiglie in particolari condizioni di disagio abitativo, in particolare per quelle composte da anziani ultrasessantenni, o da portatori di handicap e/o malati terminali indipendentemente dall'età, o con presenza di minori di età, con reddito non superiore al limite fissato per la decadenza a livello regionale dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
4. Alle grandi proprietà immobiliari proprietarie degli immobili oggetto della requisizione è riconosciuto un risarcimento del danno pari ad un canone di locazione mensile fissato sulla base del minimo della fascia minima stabilito dall'accordo locale per i canoni agevolati di cui all'articolo 2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone così definito può essere portato in detrazione dalla dichiarazione dei redditi a valere per l'intera durata della requisizione temporanea, inoltre il comune può azzerare l'imposta comunale sugli immobili.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5,15 milioni con le seguenti: 7 milioni.
1. 01. Folena.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo di famiglie assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti nelle aree metropolitane definite ad alta tensione abitativa dalla apposita delibera CIPE a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e limitatamente alle grandi proprietà come definite dal decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, le procedure esecutive di rilascio sono sospese per un periodo di cinque anni. In tale caso il comune ove sono ubicati gli immobili di cui al presente articolo può stabilire l'esenzione totale o parziale dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale comunale per l'intero periodo della sospensione delle procedure esecutive di rilascio.
1. 02. Folena.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo di famiglie assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti nelle aree metropolitane definite al alta tensione abitativa dalla apposita delibera CIPE a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e limitatamente alle grandi proprietà come definite dal decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, le procedure esecutive di rilascio sono sospese per un periodo di tre anni. In tal caso il comune ove ricadono gli immobili di cui al presente articolo può stabilire l'esenzione totale o parziale dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale comunale per l'intero periodo delle procedure esecutive di rilascio.
1. 03. Folena.


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo presente sull'intero territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle grandi proprietà, come definite dal decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, è fatto obbligo di definire con le organizzazioni sindacali degli inquilini i canoni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai contratti scaduti o in scadenza e ai conduttori per i quali alla citata data sia stata inviata formale disdetta di finita locazione o siano stati avviati gli atti per la convalida di sfratto o sia stata convalidata la sentenza per finita locazione, ovvero che abbiano procedure di rilascio in esecuzione.
1. 04. Folena.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per affrontare la grave emergenza abitativa derivante dall'incidenza degli sfratti e in particolare quelli per morosità a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è soppresso il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1. 05. Folena.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine di affrontare l'emergenza abitativa, per gli anni 2006, 2007 e 2008, è riconosciuta ai proprietari di immobili che stipulino contratti a canone concordato una deduzione sul reddito imponibile pari a un terzo del canone annuo.
2. Al fine di sopperire ai minori introiti derivanti dall'attuazione del comma 1, i proprietari di immobili locati con contratti di libero mercato sono soggetti ad una maggiorazione dell'imposta sul reddito pari ad un quinto del canone.
1. 050. Folena.

ART. 2.
(Benefici fiscali).

Al comma 2, sostituire le parole: nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono con le seguenti: a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, devono.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a 5,15 milioni con le seguenti: e alle maggiori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, pari a 10 milioni.
*2. 50. Pistone.

Al comma 2, sostituire le parole: nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono con le seguenti: a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, devono.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a 5,15 milioni con le seguenti: e alle maggiori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, pari a 10 milioni.
*2. 53. Sandri, Vigni.

Al comma 2, sostituire le parole: sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile con le seguenti: complessivi superiori ai 50.000 euro annui per nucleo familiare.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: 5,15 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: e alle maggiori spese di 30 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
2. 54. Sandri, Vigni, Pistone.


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Al comma 2, sostituire le parole: sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile con le seguenti: complessivi superiori ai 50.000 euro annui per nucleo familiare.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Revisione delle aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
2. 51. Pistone.

Al comma 2, dopo le parole: ad accedere alla locazione aggiungere le seguenti: a libero mercato.
2. 1. Folena.

Al comma 3, sostituire le parole: sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile con le seguenti: complessivi superiori ai 50.000 euro annui per nucleo familiare.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: 5,15 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: e alle maggiori spese di 30 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
2. 55. Sandri, Vigni, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile con le seguenti: complessivi superiori ai 50.000 euro annui per nucleo familiare.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Revisione delle aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
2. 52. Pistone.

A1 comma 3, dopo le parole: ad accedere alla locazione aggiungere le seguenti: a libero mercato.
2. 2. Folena.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il fondo sociale previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007. Tale incremento è finalizzato al sostegno dei canoni di locazione per i soggetti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: 5,15 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: e alle maggiori spese di 30 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
2. 050. Sandri, Vigni, Pistone.