ad adottare i provvedimenti necessari affinché non vi siano ulteriori dilazioni dei termini per quei comuni che hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio entro il 30 dicembre 2005.
premesso che:
in un'ottica generale di riduzione delle tariffe energetiche appare urgente fare riferimento anche alle insicurezze relative alle vicende del gas;
le problematiche di approvvigionamento che vengono alla luce in questi giorni avranno ripercussioni anche sui costi del gas che si riverseranno nelle bollette dei cittadini;
a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 (c. d. legge Marzano), che aveva l'ambizione di operare un «riordino del settore energetico», con legislazione d'urgenza si è voluto prolungare ulteriormente la durata del periodo transitorio fissata dal decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 164 (e confermata dalla citata legge n. 239 del 2004) con i1 decorso di un quinquennio dal 31 dicembre 2000, salva la potestà amministrativa riconosciuta all'ente comunale di prolungare fino a due anni il predetto termine al verificarsi di particolari condizioni ed esigenze di pubblico interesse;
anticipando i tempi previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella delega al Governo per il «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», che devono conformarsi con le direttive comunitarie (direttiva 2003/55/CE) per la più sollecita creazione di un mercato interno libero, la disciplina recente ha invece prodotto un ulteriore ritardo nella liberalizzazione del mercato del gas, soprattutto nel segmento della distribuzione, privando i comuni di ogni potere discrezionale nella concessione della proroga del termine del periodo transitorio, prorogato dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, prolungandolo ulteriormente di uno o due anni, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, a nulla rilevando 1e esigenze dei singoli comuni affidanti;
oltre che ritardare il processo di liberalizzazione del mercato interno del gas, l'impossibilità per i comuni di dare avvio almeno per altri due anni alla procedura di gara per il riaffidamento del servizio, a condizioni economiche certamente più vantaggiose per l'ente, priva quest'ultimo di entrate finanziarie certe, per periodi fino a dodici anni, idonee a ridurre le imposte locali di almeno due punti percentuali, nonché di assumere più incisivi poteri di disciplina e controllo sullo svolgimento del servizio di distribuzione del gas, a tutto vantaggio dei cittadini utenti e della qualità del servizio pubblico;
vi sono comuni che seguendo la normativa precedente hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio, il che ha comportato costi inerenti a perizie ed altro, dovendo inoltre sostenere costi ulteriori derivati, da imputarsi alle cause sorte con i concessionari uscenti, che chiaramente si riversano sui cittadini;
a questo punto è utile dare una interpretazione chiara della normativa attuale al fine di evitare in futuro l'insorgere di nuove cause giuridiche in ogni ordine e grado, che graverebbero sulle casse comunali,
9/6359/1.Polledri, Didonè.