Allegato A
Seduta n. 754 del 23/2/2006


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(A.C. 6359 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile).

Sopprimerlo.
1. 10. Bottino.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonché di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la società TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.
1. 11. Frigato.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2006 con le seguenti: 28 febbraio 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 marzo 2006 con le seguenti: 28 febbraio 2006.
1. 12. Carbonella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2006 con le seguenti: 10 marzo 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 marzo 2006 con le seguenti: 10 marzo 2006.
1. 15. Ruggieri.

Al comma 1, dopo le parole: olio combustibile aggiungere le seguenti: , non collocati in aree ad elevato inquinamento atmosferico.
1. 21. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e a condizione che tali impianti non determinino inquinamento termico delle acque.
1. 22. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'aumento dei valori di CO2 immessa in atmosfera, quanto al relativo incremento di certificati di emissione, dovuto allo sforamento degli obiettivi assegnati agli impianti medesimi dal piano nazionale, provvedono i soggetti proprietari degli impianti autorizzati.
1. 1. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aree ove sono stati registrati valori limite di qualità dell'aria superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, il riavvio è subordinato al parere favorevole della regione interessata, sentiti gli enti locali, la quale può stabilire ulteriori condizioni e prescrizioni.
1. 19. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riavvio non è autorizzabile nelle aree ove sono stati registrati valori limite di qualità dell'aria superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, con particolare riferimento agli ossidi di zolfo e alle polveri sottili
1. 20. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire elevati livelli di sicurezza ambientale e tutela della salute dei cittadini, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile, ubicati nelle aree territoriali dichiarate ad elevato rischio ambientale.
1. 2. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
1. 14. Ria.

Sopprimere il comma 3.
1. 13. Lettieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: può essere autorizzata fino alla fine del comma con le seguenti: sono attuate misure urgenti volte ad accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti prioritariamente attraverso misure di efficienza energetica e gestione della domanda nonché di ricorso alle fonti rinnovabili di energia di cui alla direttiva 2001/77/CE. Il decreto di cui al presente comma deve contenere provvedimenti che rendano il mercato interno del gas naturale sostenibile sotto il profilo ambientale e non discriminatorio, prevedendo tra gli obblighi relativi al servizio pubblico l'adozione di misure volte ad accrescere il risparmio energetico, la sicurezza, la regolarità, la qualità ed il prezzo delle forniture, nonché il rispetto dell'ambiente e la protezione del clima.
1. 18. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e nella normativa vigente con le seguenti: fatto salvo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa comunitaria.
1. 17. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: il decreto ministeriale aggiungere le seguenti: , sentite le regioni interessate,
1. 4. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , sentite le regioni e le province interessate,
1. 3. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il costo indotto dallo sforamento del tetto di emissioni di CO2 previsto dal relativo piano è a totale carico di ciascuna delle aziende che riavviano gli impianti ad olio combustibile, senza costi aggiuntivi per gli utenti del settore elettrico e del gas.
1. 8. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Al comma 4, dopo le parole: degli impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , con inclusione di quelli alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili ed eventualmente di quelli ibridi, consentendone l'esclusione alla sola quota parte equivalente al valore dell'energia prodotta da fonti assimilate.
1. 5. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendone il reintegro entro i trenta giorni successivi al prelievo.
1. 6. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.


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Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due mesi.
1. 7. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 deve essere immediatamente sospesa qualora siano registrate situazioni climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti atmosferici ovvero siano registrati per oltre due giorni consecutivi valori limite, con particolare riferimento all'ossido di zolfo e alle polveri sottili, superiori a quelle previste dalla normativa vigente.
1. 16. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia). - 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono autorizzati a stipulare, entro il 30 giugno 2006, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;
c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;
d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;
e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;
f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120;
g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 4.
4. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dell'8 per cento».
1. 05. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure di incentivazione dell'efficienza e del risparmio energetico negli usi finali). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di


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conversione del presente decreto il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e con le regioni, emana uno o più decreti finalizzati a incentivare imprese e consumatori a ricorrere a modelli di produzione, consumo e distribuzione sostenibili attraverso:
a) l'introduzione in via permanente di uno specifico credito di imposta, di tenore analogo a quello già previsto per le ristrutturazioni edilizie, pari ad una quota percentuale delle spese sostenute per il miglioramento dell'efficienza termica ed energetica degli edifici con destinazione abitativa e commerciale;
b) l'introduzione, in particolare a favore delle imprese manifatturiere industriali ed artigiane, di un credito di imposta per la sostituzione dei motori industriali e di altre apparecchiature elettromeccaniche con analoghi dispositivi a più alta efficienza energetica, nonché agevolazioni fiscali per l'acquisto di mini centrali elettriche alimentate a metano e/o biogas e di celle combustibili per la produzione di idrogeno;
c) l'introduzione di una disciplina agevolativa sul piano tributario e contributivo diretta a favorire, per gli anni 2006, 2007 e 2008, i soggetti che iniziano un'attività produttiva nel settore delle fonti rinnovabili di energia;
d) la rimodulazione in senso perequativo dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e delle relative addizionali enti locali per i soggetti che consumano energia, sia elettrica che termica, in modalità di autoproduzione o di cogenerazione;
e) la revisione dell'imposta comunale sugli immobili al fine di consentire ai comuni una modulazione delle aliquote ovvero dei coefficienti che si applicano alla rendita catastale per il calcolo della base imponibile, diretta ad agevolare gli immobili che risultino dotati di particolari dispositivi per il risparmio energetico o che siano costruiti conformemente ai criteri della bioedilizia;
f) l'introduzione di agevolazioni fiscali come l'esenzione del pagamento del tributo per il deposito in discarica per la frazione biodegradabile dei rifiuti smaltiti in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 01. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure per il sostegno del settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili). - 1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).
2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
3. A decorrere dall'anno 2006, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno


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dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti assimilate, relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRNT per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:
a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;
b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria.
7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 9.
9. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 02. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale). - 1. Al fine di consentire la diversificazione, il potenziamento e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, sono concessi contributi, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per il potenziamento del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna e per la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione nel territorio nazionale.
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.


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3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 4.
4. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 03. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile site nei comuni rientranti in aree di particolare pregio ambientale, o sottoposte ad alto rischio ambientale, e nelle aree nelle quali siano stati registrati i valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.
1. 04. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

ART. 2.
(Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico).

Al comma 1, sopprimere le parole da: sui punti di prelievo fino a: che utilizzano gas naturale e.
2. 1. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. I corrispettivi, ai fini della compensazione ambientale, sono versati direttamente alle province nei cui territori sono localizzate le centrali di produzione di energia elettrica.
2. 2. Ruggeri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al fine di accelerare il processo di formazione del mercato interno del gas, in adeguamento alla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, con conseguenti vantaggi in termini di maggiore efficienza, riduzione dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività, miglioramento dei livelli qualitativi e di sicurezza delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, il loro rinnovo e la loro manutenzione, secondo ottimali piani di innovazione tecnologica e gestionale, il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rimane invariato, nei termini di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, per quei comuni che alla data del 30 dicembre 2005 abbiano deliberato la cessazione della concessione o dell'affidamento in essere a norma dell'articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000 ovvero abbiano esercitato, entro la predetta data, il riscatto anticipato, se prevista nei relativi atti di affidamento o di concessione.
2. 01. Polledri, Didonè.

ART. 3.
(Disposizioni transitorie e finali).

Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , fermo re

stando il disposto di cui all'articolo 1, comma 7.
3. 1. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.