Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia). - 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono autorizzati a stipulare, entro il 30 giugno 2006, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;
c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;
d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;
e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;
f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120;
g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.
2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 4.
4. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dell'8 per cento».
1. 05. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.
(Limitatamente ai commi 3 e 4)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure di incentivazione dell'efficienza e del risparmio energetico negli usi finali). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e con le regioni, emana uno o più decreti finalizzati a incentivare imprese e consumatori a ricorrere a modelli di produzione, consumo e distribuzione sostenibili attraverso:
a) l'introduzione in via permanente di uno specifico credito di imposta, di tenore analogo a quello già previsto per le ristrutturazioni edilizie, pari ad una quota percentuale delle spese sostenute per il miglioramento dell'efficienza termica ed energetica degli edifici con destinazione abitativa e commerciale;
b) l'introduzione, in particolare a favore delle imprese manifatturiere industriali ed artigiane, di un credito di imposta per la sostituzione dei motori industriali e di altre apparecchiature elettromeccaniche con analoghi dispositivi a più alta efficienza energetica, nonché agevolazioni fiscali per l'acquisto di mini centrali elettriche alimentate a metano e/o biogas e di celle combustibili per la produzione di idrogeno;
c) l'introduzione di una disciplina agevolativa sul piano tributario e contributivo diretta a favorire, per gli anni 2006, 2007 e 2008, i soggetti che iniziano un'attività produttiva nel settore delle fonti rinnovabili di energia;
d) la rimodulazione in senso perequativo dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e delle relative addizionali enti locali per i soggetti che consumano energia, sia elettrica che termica, in modalità di autoproduzione o di cogenerazione;
e) la revisione dell'imposta comunale sugli immobili al fine di consentire ai comuni una modulazione delle aliquote ovvero dei coefficienti che si applicano alla rendita catastale per il calcolo della base imponibile, diretta ad agevolare gli immobili che risultino dotati di particolari dispositivi per il risparmio energetico o che siano costruiti conformemente ai criteri della bioedilizia;
f) l'introduzione di agevolazioni fiscali come l'esenzione del pagamento del tributo per il deposito in discarica per la frazione biodegradabile dei rifiuti smaltiti in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 01. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.
(Limitatamente ai commi 3 e 4)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure per il sostegno del settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili). - 1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).
2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
3. A decorrere dall'anno 2006, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti assimilate, relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRNT per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:
a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;
b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.
6. Il programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria.
7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 9.
9. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 02. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.
(Limitatamente ai commi 8 e 9)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale). - 1. Al fine di consentire la diversificazione, il potenziamento e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, sono concessi contributi, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per il potenziamento del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna e per la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione nel territorio nazionale.
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 4.
4. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 03. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Provera, Grotto, Nigra.
(Limitatamente ai commi 3 e 4)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al fine di accelerare il processo di formazione del mercato interno del gas, in adeguamento alla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, con conseguenti vantaggi in termini di maggiore efficienza, riduzione dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività, miglioramento dei livelli qualitativi e di sicurezza delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, il loro rinnovo e la loro manutenzione, secondo ottimali piani di innovazione tecnologica e gestionale, il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rimane invariato, nei termini di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, per quei comuni che alla data del 30 dicembre 2005 abbiano deliberato la cessazione della concessione o dell'affidamento in essere a norma dell'articolo 15, comma 7, del citatodecreto legislativo n. 164 del 2000 ovvero abbiano esercitato, entro la predetta data, il riscatto anticipato, se prevista nei relativi atti di affidamento o di concessione.
2. 01. Polledri, Didonè.