Allegato A
Seduta n. 754 del 23/2/2006


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(A.C. 6259 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nel 1995 il Dipartimento degli affari sociali, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, istituisce il servizio «Drogatel». L'équipe, composta da otto psicologi, un assistente sociale, un educatore, un sociologo, un legale ed un medico, svolge attività di counselling telefonico sulla tossicodipendenza e alcoldipendenza;
nel 1998 è cambiata la collaborazione con il DAS, che passa dall'Istituto superiore di sanità a Medicina sociale;
nel 1999, con una nuova gara, il servizio passa in appalto dall'Istituto di medicina sociale alla società Ericsson;
nel maggio 2001 viene istituito il «Portale della solidarietà» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento politiche sociali e previdenziali (ex Ministero degli affari sociali) con un suo specifico numero verde e dentro cui viene inglobato il «Drogatel» insieme ad altre tematiche quali: famiglia e minori, immigrazione, disabili, povertà, anziani;
nell'aprile del 2002 il servizio viene spostato dalle sede di via Veneto per approdare in quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di via Fornovo. L'équipe è ora composta, oltre che da psicologi, anche da sociologi, pedagogisti e legali formati dal Ministero stesso per rispondere anche su tematiche inerenti la normativa sul lavoro, in particolare sulla legge 14 febbraio 2003, n. 30. II servizio diventa così il Centro di contatto della solidarietà sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da 34 collaboratori (suddivisi in 5 di back-office, 27 di front-office e 2 di segreteria) impiegati con contratti a progetto e di consulenza professionali. I consulenti nel corso del tempo si sono anche confrontati con numerose campagne informative del Ministero, tra le quali si possono annoverare la riforma del mercato del lavoro, la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, l'affido familiare, il bonus per la nascita del secondo figlio, la borsa continua nazionale del lavoro, il progetto sud-nord-sud, i congedi parentali, solo per citare le più recenti;
dopo alcune proroghe alla società Enterprise Digital Architects, la Gepin s.p.a., capitanata dal Gruppo Poste, ha vinto l'appalto per la gestione del Centro di contatto. Il Ministero, nel capitolato tecnico (pag. 24), ha espressamente previsto che «il servizio richiesto al Fornitore, per la normale attività, a pena esclusione dalla gara, dovrà essere svolto impiegando risorse professionali aventi i seguenti profili professionali: - operatori telefonici laureati e con comprovata esperienza nella comunicazione telefonica in ambito pubblico (laureati in giurisprudenza, psicologi, pedagogisti, sociologi, altri eventuali titoli approvati dal Ministero); - personale di segreteria» ed inoltre che «L'obiettivo primario del Ministero è garantire un servizio istituzionale di qualità, perseguito attraverso il supporto continuo e il dialogo sistematico tra il Ministero e consulenti/operatori. In considerazione di tale obiettivo il Fornitore si impegna a non sostituire il personale, se non per comprovate cause di forza maggiore o per cause derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di lavoro»;
successivamente all'aggiudicazione dell'appalto (11 novembre 2005), i consulenti non sono mai stati informati circa l'esito degli accordi tra la società subentrante e il Ministero;
il 6 dicembre 2005 la Gepin S.p.A. ha effettuato i «colloqui conoscitivi» nel corso dei quali, oltre ad informarsi sulle modalità di svolgimento del servizio, ha assicurato a tutti di non avere alcun interesse a ridurre il personale;
solo il 23 dicembre 2005 la società ha iniziato a contattare parte dei consulenti. In questa occasione è emerso che 20 persone non sarebbero state né convocate


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né ricollocate in altri servizi gestiti dalla Gepin S.p.A. come precedentemente garantito. A tal proposito si sottolinea la gravità del fatto che a soli quattro giorni dalla scadenza contrattuale un numero così elevato di consulenti venga lasciato senza lavoro e senza alcuna proposta di ricollocazione professionale. Ai consulenti contattati (11 di front-office e 3 di back-office), invece è stata presentata un'offerta lavorativa notevolmente peggiorativa rispetto a quella precedente, con possibilità di trattative pressoché nulle;
il peggioramento delle condizioni contrattuali influenza notevolmente il servizio offerto, dal momento che è dimostrato che la soddisfazione dell'utenza è strettamente legata alla professionalità delle consulenze. A tal proposito si sottolinea che il «Contact Center» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è equiparabile ad un call center e, infatti, gli è stata attribuita tale denominazione (articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e circolare n. 49/2004, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) in ragione delle caratteristiche precipue di un vero e proprio centro di ascolto volto ad accogliere e a risolvere casi complessi e problematiche sociali e del lavoro,

impegna il Governo

ad intervenire nelle sedi opportune al fine di scongiurare che, dalla situazione esposta nelle premesse, si possano determinare peggioramenti nella qualità dei servizi offerti ai cittadini e negative ricadute occupazionali.
9/6259/1. Pasetto.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non prevede la rappresentanza dei medici dell'Associazione nazionale di famiglie di disabili intellettivi e relazionali (Anffas ONLUS) nelle commissioni mediche di verifica dell'invalidità civile nei casi di ricorso sull'accertamento delle disabilità intellettive e relazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere la partecipazione di medici in rappresentanza dell'Anffas ONLUS anche nelle nuove commissioni presso l'INPS.
9/6259/2. Giacco, Labate, Turco, Carli, Fumagalli, Zanotti, Bolognesi, Lucà, Albonetti Duca, Gasperoni, Motta, Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 364 e 365, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ridetermina la misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL sulla base di variazioni dei parametri di riferimento che, in sede di prima applicazione, devono essere rilevati con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006;
il predetto provvedimento a tutt'oggi non è stato ancora approvato;
appare necessario approvare al più presto tale atto, al fine di consentire l'operatività della norma e di permettere agli operatori di avvalersene già dall'anno in corso, considerato l'approssimarsi dei termini per l'autoliquidazione dei premi,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di rispettare il termine del 28 febbraio 2006, previsto per l'emanazione del decreto interministeriale dall'articolo 1, comma 365, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero, nel caso in cui tale decreto fosse emanato oltre il


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predetto termine, a prorogare i tempi per l'autoliquidazione, al fine di consentire agli operatori di applicare le nuove disposizioni già dall'esercizio in corso.
9/6259/3. Stradella.

La Camera,
premesso che,
nella seduta del Senato n. 813 del 31 maggio 2005, in sede di conversione del decreto-legge n. 45 del 31 marzo 2005, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G3, impegnandosi a valutare la possibilità di procedere a modifiche legislative per l'assunzione di circa 54 agenti idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 780 posti di allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto dell'8 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 101 del 20 dicembre 1996;
per la Polizia di Stato è necessario procedere nel corso degli anni 2006 e 2007 al reclutamento del personale civile nel ruolo degli agenti;
finora non risulta che vi siano iniziative legislative volte a risolvere la problematica in questione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere all'assunzione degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 780 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto dell' 8 novembre 1996, in qualità di allievi agenti della Polizia di Stato per avviarli alla frequenza del corso di formazione.
9/6259/4. Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Angioni, Rotundo, Franci, Luongo, De Brasi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame persegue obiettivi di razionalizzazione e di un più efficace utilizzo delle risorse umane in servizio;
alcune disposizioni sono volte a modificare la disciplina sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l'inquadramento nel ruolo dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, nella fase di prima attuazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, è stato consentito ai dirigenti che alla data di entrata in vigore del regolamento prestavano servizio presso le amministrazione dello Stato, ma limitatamente ai dirigenti del soppresso ruolo unico;
si rende necessario sanare una manifesta disparità di trattamento rispetto a quei dirigenti che nella fase di prima attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 si trovavano in servizio presso amministrazioni dello Stato, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma in quanto appartenenti ad amministrazioni pubbliche non statali - come per esempio alle agenzie fiscali - non sono stati inseriti nel relativo ruolo dirigenziale,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative al fine di riesaminare la posizione di quei dirigenti, vincitori di consorsi pubblici e comunque appartenenti a pubbliche amministrazioni, che sono stati incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, onde consentire l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato presso le quali svolgono servizio.
9/6259/5. (nuova formulazione) Catanoso.


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La Camera,
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
ai sensi dell'articolo 19 del provvedimento «il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito d'autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2005, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate»;
in presenza di un processo di ristrutturazione degli enti militari a cui viene data continuità con forte accelerazione - chiusure di enti appena consolidate e imminente chiusura di altri previste dalla normativa vigente - si rende necessaria una proroga della norma almeno fino al rinnovo contrattuale (economico-normativo) 2006-2009;
l'attuale vuoto normativo crea enorme disagio al personale coinvolto nella mobilità e obbliga l'amministrazione della difesa ad attivare le procedure previste per gli utenti di alloggi di servizio senza titolo;
la necessità della proroga, visti i riflessi sociali che comporta, è richiesta fortemente dalle sezioni COCER dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative per prorogare la norma di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
9/6259/6. Rampelli.

La Camera,
premesso che:
con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è stato disciplinato il nuovo ordinamento professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
nel predetto decreto, all'articolo 76, è chiaramente statuita l'immediata abrogazione del vecchio ordinamento professionale dei dottori commercialisti;
il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con circolare n. 9 del 9 novembre 2005 ha disposto agli ordini locali l'applicazione immediata a far data dal 3 agosto 2005 delle disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 2005;
il Ministero della giustizia con parere del 13 gennaio 2006, a firma del Direttore generale affari civili, ha ritenuto insufficiente il dettato letterale del citato decreto legislativo n. 139 del 2005 prevedendo in maniera opinabile la decorrenza del nuovo ordinamento professionale a partire dal 1o gennaio 2008 in coincidenza con l'insediamento del nuovo Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
la non applicazione del nuovo ordinamento deterininerebbe un danno per la categoria dei dottori commercialisti i quali non potrebbero avvalersi della nuove competenze professionali riconosciute dal decreto legislativo n. 139 del 2005;


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nell'ambito del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, cosiddetto decreto «milleproroghe», non vi sono le opportune norme interpretative volte a definire l'efficacia del decreto legislativo n. 139 del 2005, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (3 agosto 2005);
la legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, in ordine al decreto legislativo sui revisori contabili (pubblicato in data 8 febbraio 2006 in Gazzetta Ufficiale) ha previsto espressamente che detto decreto legislativo andava emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2005;
al fine di dirimere ogni incertezza sulla decorrenza del nuovo ordinamento ed evitare inutili contenziosi tra il Ministero della giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rendere possibile l'applicazione dal 3 agosto 2005 per i dottori commercialisti e per i rispettivi organismi di rappresentanza (ordini locali e Consiglio nazionale) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2005, fermo restando, in mancanza, quanto disposto con autonoma determinazione dal Consiglio nazionale dei dottori corrurrercialisti con circolare n. 9 del 9 novembre 2005.
9/6259/7. Antonio Leone.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene disposizioni varie in tema di pubblica amministrazione e beni culturali;
l'articolo 3, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, estende la concessione dei contributi a favore delle imprese editrici anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, purché in possesso di determinati requisiti,

impegna il Governo

a) ad adottare le opportune iniziative in sede di attuazione della citata disposizione volte a chiarire che i requisiti ivi richiamati si riferiscono all'impresa editrice;
b) a valutare l'opportunità di adottare le idonee iniziative normative volte a prevedere che come periodo di riferimento per la valutazione delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della citata legge n. 250 del 1990, sia considerato quello in cui sono concessi i contributi e non quello precedente.
9/6259/8. Marotta.

La Camera,
in considerazione del rischio derivante dall'influenza aviaria alla luce dei casi dei cigni rinvenuti in Sicilia, Calabria e Puglia e del sequestro degli allevamenti di polli,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad assumere a tempo indeterminato i veterinari attualmente in forza al Servizio sanitario nazionale con contratti a tempo determinato e a procedere a nuove assunzioni di veterinari e al potenziamento del personale e delle strutture degli istituti zooprofilattici.
9/6259/9. Bindi, Burtone.

La Camera,

impegna il Governo

ferme restando le riserve ai posti previsti per i volontari delle Forze armate, ad


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adottare le opportune iniziative volte ad assumere a tempo indeterminato i vigili del fuoco precari e a determinare le condizioni per un ulteriore potenziamento del Corpo, in particolare in Basilicata, con l'istituzione di nuovi distaccamenti come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali alla luce delle nuove competenze del comparto sicurezza.
9/6259/10. (nuova formulazione) Molinari, Burtone.

La Camera
premesso che:
il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) dispone che l'erogazione del contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, avvenga in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) O.N.L.U.S. ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.);
in tal modo si è ritenuto di semplificare l'iter di erogazione del contributo ma nel contempo si è sottratto all'Unione italiana ciechi la possibilità di valutare l'attività dei due istituti, l'adeguatezza degli interventi e la presenza sul territorio;
si segnala, altresì, che uno dei due istituti non opera su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere una ripartizione del contributo in funzione della concretezza dei programmi, delle iniziative effettivamente svolte, della qualità dell'attività e della presenza sul territorio come richiamato dalla norma originaria del 1993.
9/6259/11. Volonté, Naro.

La Camera,
premesso che:
in un'ottica generale di riduzione delle tariffe energetiche appare urgente fare riferimento anche alle insicurezze relative alle vicende del gas;
le problematiche di approvvigionamento che vengono alla luce in questi giorni avranno ripercussioni anche sui costi del gas che si riverseranno nelle bollette dei cittadini;
a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 (c. d. legge Marzano), che aveva l'ambizione di operare un «riordino del settore energetico», con legislazione d'urgenza si è voluto prolungare ulteriormente la durata del periodo transitorio fissata dal decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 164 (e confermata dalla legge n. 239 del 2004) con il decorso di un quinquennio dal 31 dicembre 2000, salva la potestà amministrativa riconosciuta all'ente comunale di prolungare fino a due anni il predetto termine al verificarsi di particolari condizioni ed esigenze di pubblico interesse;
anticipando i tempi previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella delega al Governo per il «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», che devono conformarsi con le direttive comunitarie (direttiva 2003/55/CE) per la più sollecita creazione di un mercato interno libero, la disciplina recente ha invece prodotto un ulteriore ritardo nella liberalizzazione del mercato del gas, soprattutto nel segmento della distribuzione, privando i comuni di ogni potere discrezionale nella concessione della proroga del termine del periodo transitorio, prorogato dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, prolungandolo ulteriormente di uno o due anni, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, a nulla rilevando le esigenze dei singoli comuni affidanti;
oltre che ritardare il processo di liberalizzazione del mercato interno del


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gas, l'impossibilità per i comuni di dare avvio almeno per altri due anni alla procedura di gara per il riaffidamento del servizio, a condizioni economiche certamente più vantaggiose per l'ente, priva quest'ultimo di entrate finanziarie certe, per periodi fino a dodici anni, idonee a ridurre le imposte locali di almeno due punti percentuali, nonché di assumere più incisivi poteri di disciplina e controllo sullo svolgimento del servizio di distribuzione del gas, a tutto vantaggio dei cittadini utenti e della qualità del servizo pubblico,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché non vi siano ulteriori dilazioni dei termini per quei comuni che hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio entro il 30 dicembre 2005.
9/6259/12. Polledri, Didonè.

La Camera,
premesso che:
il comma 137 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) dispone che per i modelli «730» di importo inferiore a 12 euro non si dà luogo al credito o al debito nei confronti del contribuente e che, se queste dichiarazioni vengono «comunque» presentate, il Centro di assistenza fiscale (CAF) non percepisce il previsto compenso a carico dello Stato;
la norma da un lato penalizza i CAF e dall'altro lato pone problemi interpretativi;
sotto il primo aspetto, i CAF, non potendo prevedere in anticipo il risultato finale della dichiarazione, dovrebbero in ogni caso effettuare la prestazione della compilazione e del calcolo, senza però poter procedere alla successiva trasmissione e quindi beneficiare del compenso pubblico; i costi diretti e indiretti (assicurazione, possibili sanzioni, ecc.) del servizio non potrebbero perciò che andare a gravare sui singoli contribuenti interssati;
sotto il profilo interpretativo, la formulazione della norma indurrebbe a ritenere che, quando dalla dichiarazione modello «730» emerge un debito o un credito d'imposta inferiore a 12 euro, viene meno lo stesso obbligo di presentazione della dichiarazione. Tuttavia nel nostro ordinamento fiscale, tale esonero ricorre nelle sole ipotesi tassativamente indicate dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e rischia quindi di crearsi uno scoordinamento che andrebbe a ripercuotersi negativamente sui CAF e sugli stessi contribuenti,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, di carattere interpretativo o normativo, per conseguire, a decorrere dalla stessa dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2005, i seguenti risultati:
a) esonerare dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che per ciascuna imposta o addizionale non devono versare o ricevere un importo superiore a 12 euro;
b) escludere dall'assistenza fiscale dei CAF di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
9/6259/13. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

La Camera,
premesso che:
con la legge 23 agosto 2004, n. 239, comma 121, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di


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energia nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra cui l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali, nonché la promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali è avviata la procedura di liberalizzazione con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;
in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, sono stati prorogati di un biennio i termini del periodo transitorio, già fissati dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, omettendo tuttavia di escludere dalla proroga le concessioni e gli affidamenti per i quali gli enti locali avevano già deliberato un procedimento inerente la cessazione della vigente concessione con effetto dal 31 dicembre 2005, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte a stabilire che i termini di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, del 2005 si applichino ai comuni che abbiano deliberato un impegno, prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, per la cessazione anticipata della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000.
9/6259/14. Sandi.

La Camera,
premesso che:
per effetto di disposizioni di legge alcune amministrazioni pubbliche assumono nuove competenze in precedenza attribuite ad altre pubbliche amministrazioni;
nelle more della realizzazione progettuale di informatizzazione e di innovazione procedurale ai fini di erogazione dei servizi è necessario utilizzare nell'immediato i sistemi procedurali in essere, nonché avvalersi di professionalità già in grado di operare,

impegna il Governo

affinché, a seguito del trasferimento di competenze e di attività tra le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano adottate le opportune iniziative volte ad apportare, a invarianza di spesa, i conseguenti correttivi alla consistenza degli organici delle pubbliche amministrazioni interessate.
9/6259/15. D'Agrò.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limita le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche, per studi e incarichi di consulenza, convegni mostre, pubblicità, esercizio di autovetture ecc, al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004;
gli ordini, i collegi professionali e i relativi consigli e federazioni nazionali sono enti esponenziali di categorie professionali, sono istituiti per disciplinare l'attività svolta dagli appartenenti nei relativi albi, sono completamente autofinanziati e non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato, né di altre pubbliche amministrazioni;
secondo il parere della Ragioneria generale dello Stato, gli ordini e i collegi professionali non sono compresi nell'elenco dettagliato delle amministrazioni pubbliche, come individuate ai sensi della normativa contabile europea, rilevate dall'ISTAT per l'elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della


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verifica del rispetto dei parametri di finanza pubblica previsti dal trattato di Maastricht;
tali enti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e pertanto gli stessi non sono individuati come enti o organismi pubblici che direttamente o indirettamente gestiscono fondi interessanti la finanza pubblica,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento agli ordini, ai collegi professionali ed ai relativi consigli e federazioni nazionali.
9/6259/16. (nuova formulazione) Parolo, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
con la legge 6 novembre 2003, n. 300, si disponeva l'assunzione di 1.000 agenti della Polizia di Stato, utilizzando la graduatoria degli idonei del precedente concorso, approvata il 9 maggio 1998;
da detta graduatoria sono stati assorbiti 550 agenti, mentre i restanti 54, pure idonei, sono rimasti a tutt'oggi in attesa di avvio al corso di formazione;
l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, autorizza l'assunzione nel 2006 di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato;
il provvedimento in esame reca disposizioni varie in materia di pubblica ammnistrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere, entro il 2006, all'assunzione degli agenti di Polizia di Stato risultati idonei in precedenti concorsi.
9/6259/17. Spina Diana, Parodi, Mario Pepe.

La Camera,
premesso che:
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), all'articolo 1, commi 213 e 214, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica ha stabilito la soppressione delle indennità di trasferta per le attività istituzionali di ispezione, di vigilanza e di controllo, delle quali hanno la competenza e la responsabilità i diversi settori della pubblica amministrazione;
in particolare, con questa normativa, vengono duramente colpite ed indebolite le funzioni ispettive e di controllo in materia di violazioni della legislazione sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa fiscale e tributaria;
così sono fortemente ed ingiustificatamente compromesse e paralizzate le attività di controllo, prevenzione e repressione di fenomeni assai gravi che suscitano grande allarme, quali il lavoro nero e/o irregolare, l'evasione e l'elusione fiscale, la violazione della disciplina diretta a garantire la sicurezza e la salubrità nei luoghi di lavoro, la integrità dei lavoratori e dei dipendenti;
tale provvedimento crea difficoltà pesanti, che sostanzialmente penalizzano in radice e bloccano le funzioni ispettive dei diversi Ministeri, nelle articolazioni centrali ed ancor di più nelle amministrazioni periferiche dello Stato (a cominciare dall'Inps, l'Inail, l'Enpals, le agenzie delle entrate);


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fra l'altro questa misura è ancora più ingiustificata e sbagliata, atteso che dalla soppressione e dall'abolizione delle indennità di missione e di trasferta per tutto il comparto del pubblico impiego statale dovrebbe derivare per la finanza pubblica e per il bilancio statale un risparmio di risorse assolutamente irrisorio ed esiguo di circa cinque milioni di euro, un importo sicuramente e nettamente inferiore ai minori recuperi di aree di evasione contributiva, previdenziale e fiscale, che deriveranno dal taglio imposto dall'ultima finanziaria;
con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, cosiddetto «decreto mille proroghe» approvato definitivamente dalla Camera il 9 febbraio 2006, è stata giustamente prevista la reintroduzione della predetta indennità di trasferta per il personale delle Forze armate e di polizia;
è necessario ed urgente un intervento legislativo del Governo per eliminare gli effetti così negativi e perniciosi derivanti dai commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo

ad assumere ogni sollecita iniziativa di carattere normativo ed ad adottare ogni provvedimento utile per eliminare l'abolizione e la soppressione della indennità di trasferta e di missione per il personale del pubblico impiego, decise con i commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006).
9/6259/18. Iannuzzi, Realacci.

La Camera,
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni nonché alle diverse forme di assunzione nei pubblici impieghi, andrebbe adeguato alle modifiche intervenute in materia di diritto del lavoro in sede nazionale nonché europea ed in seguito all'allargamento del mercato del lavoro nell'Europa dei venticinque;
numerose mansioni svolte da enti di carattere pubblico afferenti allo Stato, alle regioni e agli enti locali o alle stesse amministrazioni riconducibili in considerazione delle partecipazioni azionarie, come da legge poste a concorso quanto a disponibilità di assunzioni e ad impiego di mano d'opera, non rispondono più alle attese delle aziende né alla reale disponibilità di mano d'opera per l'assunzione di mansioni lavorative richieste delle quali scarseggia l'offerta di lavoro;
le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni sono riservate a soggetti i cui requisiti richiesti restringono l'accesso agli impieghi, quando il servizio pubblico da rendere ai cittadini necessita al contrario di una maggiore disponibilità di mano d'opera;
le limitazioni all'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e alle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi prevedono l'accesso esclusivo e riservato ai soli cittadini italiani e ai soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1994, nonché la limitazione ai candidati di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, con esclusione dei limiti di età suddetti per le categorie appartenenti al personale previsto dalle norme che regolamentano le assunzioni obbligatorie;
è urgente il superamento di tali limitazioni, al fine di adeguare alle norme europee quelle che riguardano le assunzioni in impieghi pubblici in Italia nonché di aprire il mercato del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e negli enti che operano nel settore dei pubblici servizi, in considerazione dell'espansione


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della domanda di lavoro da questi ultimi richiesta, espansione il cui beneficio ricadrebbe sugli utenti e i consumatori dei servizi medesimi;
spesso la norma è aggirata attraverso un eccessivo uso di esternalizzazioni anche tramite forme cooperative (di cui si rischia un'eccessiva espansione, se non delimitate ai casi per i quali diventino necessarie ai fini dell'espletamento del servizio richiesto agli enti e alle amministrazioni interessate) rendendo vieppiù precari servizi che invece devono avere carattere universale e continuativo;
le limitazioni precedentemente richiamate non agevolano l'assunzione del personale richiesto da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti sopra descritti;

impegna il Governo

ad adottare celermente le opportune iniziative dirette alla modifica delle norme sulle modalità di accesso previste dal Capo I, articolo 2, commi l. e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 48, al fine di prevedere l'accesso ai concorsi e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni anche per i soggetti residenti in Italia non appartenenti all'Unione europea che ne facciano richiesta, nonché per i cittadini italiani che abbiano età inferiore ai 18 e superiore ai 40 anni.
9/6259/19. Quartiani.

La Camera,
premesso che:
il Dipartimento della giustizia minorile per la conduzione dei centri di prima accoglienza e delle comunità, istituite con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 9 e 10, stipula annualmente convenzioni con comunità pubbliche o private, associazioni o cooperative operanti nel campo del disagio adolescenziale;
vi è una carenza di personale di ruolo specializzato da adibire alla conduzione dei predetti centri;
attualmente opera, presso tali struttura, personale altamente specializzato, ancorché in regime di convenzione;
l'esperienza professionale con i minorenni a disposizione della giustizia, non è fungibile con altre di collaborazione amministrativa;
si ritiene utile prevedere l'immissione in ruolo di tale personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire al predetto personale l'immissione in ruolo, attraverso una procedura concorsuale riservata, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.
9/6259/20. Cardiello, Cola.

La Camera,
considerata la gravissima situazione di blocco degli investimenti nelle infrastrutture portuali che determina il peggioramento della competitività del Paese in un settore strategico come quello del trasporto marittimo,

impegna il Governo

a definire al più presto possibile il decreto attuativo necessario a sbloccare i finanziamenti come stabilito dalla legge in esame.
9/6259/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Duca, Mazzarello, Albonetti, Raffaldini, Susini, Panattoni, Meta, Tidei.

La Camera,
vista la grave situazione determinatasi nei collegamenti marittimi con le isole e in particolare nel golfo di Napoli, nell'arcipelago


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toscano e tra le isole in conseguenza della cessazione degli sgravi contributivi per i naviganti;

impegna il Governo

ad emanare il più presto possibile il decreto attuativo per assicurare all'armamento italiano i fondi per gli sgravi contributivi come previsto nella presente legge.
9/6259/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Raffaldini, Mazzarello, Duca, Albonetti, Tidei, Panattoni, Meta, Susini.