Allegato A
Seduta n. 754 del 23/2/2006


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(A.C. 6259-A - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).

ART. 1.
(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione).

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
1. 59. Lettieri.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 60. Molinari.
(Approvato)


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Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1. 61. Rocchi.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
1. 62. Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
1. 63. Ruggieri.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
1. 64. Ruta.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
1. 65. Meduri.
(Approvato)

Sopprimere il comma 6.
1. 66. Sinisi.

Al comma 6, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.
1. 500. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere i commi 7 e 11.
1. 67. Zara.
(Approvato)

Al comma 7, sopprimere la lettera a).
*1. 52. Rugghia.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).
*1. 68. Stradiotto.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine della lettera.
1. 53. Rugghia.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).
1. 69. Dorina Bianchi.

Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: , ove possibile, con la seguente: anche.
1. 300. Governo.

Sopprimere il comma 8.
1. 70. Burtone.
(Approvato)

Sopprimere il comma 9.
1. 71. (Testo modificato nel corso della seduta)Carbonella.
(Approvato)

Sopprimere il comma 10.
*1. 54. (Testo modificato nel corso della seduta)Rugghia.
(Approvato)

Sopprimere il comma 10.
*1. 72. (Testo modificato nel corso della seduta)Delbono.
(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: è disposta aggiungere le seguenti: , dopo le elezioni politiche del 2006,
1. 55. Rugghia.


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Sopprimere il comma 11.
1. 73. Duilio.

Sopprimere il comma 12.
1. 74. Fanfani.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - All'articolo 14, comma 17, lettera b), della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunte, in fine, le parole : «e quelle concernenti la difesa nazionale».
1. 01. Lavagnini.

ART. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287).

Sopprimerlo.
*2. 1. Leoni, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*2. 300. Governo.
(Approvato)

ART. 3.
(Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo).

Sopprimerlo.
*3. 1. Lettieri, Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*3. 59. Nespoli, Saia.
(Approvato)

Sopprimere i commi 1 e 2.
3. 68. Gambale.

Al comma 1, dopo le parole: delle risorse umane in servizio, il personale aggiungere le seguenti: dirigente o.
3. 52. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione con le seguenti: pubbliche amministrazioni e il personale non dirigenziale delle società Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando o fuori ruolo, anche presso le strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione.

Conseguentemente, al medesimo comma:
a) dopo le parole:
dotazione organica complessiva aggiungere le seguenti: e non destinati a procedure di riqualificazione interna;
b) dopo le parole: con inquadramento sulla base della anzianità aggiungere le seguenti: di comando e dell'anzianità.
3. 64. Nespoli, Saia.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: amministrazioni dello Stato con le seguenti: amministrazioni pubbliche.
3. 2. Di Giandomenico, Filippo Maria Drago.


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Subemendamenti all'emendamento 3. 300. del Governo

All'emendamento 3. 300. del Governo, sopprimere le parole da: dopo le parole: servizio, il personale non dirigente fino a: Conseguentemente: al medesimo comma:
0. 3. 300. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

All'emendamento 3. 300. del Governo, dopo le parole: dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. aggiungere le seguenti: , nonché il personale proveniente dall'ex IRI.
*0. 3. 300. 1. Benedetti Valentini.

All'emendamento 3. 300. del Governo, dopo le parole: dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. aggiungere le seguenti: , nonché il personale proveniente dall'ex IRI.
*0. 3. 300. 2. Caminiti.

Al comma 1, dopo le parole: servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti: e il personale non dirigente delle società Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

Conseguentemente:
al medesimo comma:

a) sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 ottobre 2005;
b) dopo le parole: dotazione organica complessiva aggiungere le seguenti: e non destinati a procedure di riqualificazione interna già in fase di espletamento;
c) dopo le parole: con inquadramento sulla base della anzianità aggiungere le seguenti: di comando e, a parità di anzianità di comando, dell'anzianità.
al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e tali trasferimenti sono disposti fatta salva la percentuale del 30 per cento riservata alle progressioni interne del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. 300. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione con le seguenti: , degli enti locali e degli enti previdenziali in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
3. 56. Leo.

Al comma 1, sostituire le parole: in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione con le seguenti: e degli enti locali in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per il personale non dirigente di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
3. 53. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: e alle Forze di Polizia, aggiungere le seguenti: nonché del personale dell'Autorità di cui all'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire il secondo periodo con le parole: , utilizzando prioritariamente le graduatorie degli idonei dei precedenti concorsi. L'Autorità può altresì assumere sette unità, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratti a tempo determinato.
3. 54. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.


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Al comma 1, dopo le parole: e alle Forze di Polizia aggiungere le seguenti: ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. 63. Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire le parole: del 30 settembre 2005 con le seguenti: di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. 67. Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 ottobre 2005.
3. 9. Giuseppe Gianni.

Sopprimere il comma 2.
3. 69. Iannuzzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 66. Nespoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Vengono comunque fatte salve le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005 in materia di sviluppi professionali del personale di ruolo.
3. 6. Cento.

Sopprimere il comma 3.
3. 70. Squeglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: previste esclusivamente per nuove assunzioni.
*3. 7. Cento.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: previste esclusivamente per nuove assunzioni.
*3. 62. Di Giandomenico.

Sopprimere il comma 4.
3. 71. Annunziata.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Allo scopo di assicurare con urgenza il funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e relativo regolamento di organizzazione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si applicano anche al personale statale di ruolo in servizio, in posizione di comando o fuori ruolo, presso i medesimi istituti.
4-ter. L'inquadramento del predetto personale, nei limiti dei posti disponibili delle dotazioni organiche degli istituti di cui al comma 4-bis è disposto nelle aree e livelli del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti ed istituti di ricerca, sulla base dei criteri e delle modalità previsti da apposito accordo stipulato a livello di contrattazione integrativa di ente, e comunque nei limiti delle risorse previste dal suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. 100. Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale appartenente all'ex Poste italiane-Ente pubblico economico in comando presso le amministrazioni dello Stato è trasferito in ruolo, anche in soprannumero,


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previo assenso dell'interessato, nelle amministrazioni in cui presta servizio.
3. 5. Cento.

All'articolo aggiuntivo 3.0500 aggiungere in fine il seguente comma:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
0. 3. 0500. 1. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica dell'articolo 1, comma 137,della legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente:
«137. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello «730». Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello «730» dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato».
3. 0500. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4.
(Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni).

Sopprimere il comma 1.
4. 55. Rugghia.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: tre unità.
4. 56. Mantini.

Sopprimere il comma 2.
4. 50. Lettieri.

Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali».
*4. 53. Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali».
*4. 54. Lusetti.
(Approvato)


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ART. 5.
(Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. La Croce rossa italiana è tenuta a bandire i concorsi per la copertura della pianta organica. In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali i contratti a tempo determinato sono prorogati automaticamente al rinnovo delle convenzioni.
5. 50. Valpiana, Mascia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006 a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie dell'Agenzia per le ONLUS, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche.

5. 0500.
La Commissione.
(Approvato)

ART. 6.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità).

Al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole : «o ingravescenti» aggiungere le seguenti: «, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,»;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
*6. 100. Governo.
(Approvato)

Al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole : «o ingravescenti» aggiungere le seguenti: «, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,»;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
*6. 50. Lucchese, Anna Maria Leone.
(Approvato)

Al comma 3, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per lo Stato,».
6. 52. Marcora.


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ART. 7.
(Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Al comma 1, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni tre mesi.
7. 52. Merlo.

Al comma 1, dopo le parole: funzione pubblica aggiungere le seguenti: , nonché alle competenti commissioni parlamentari.
7. 53. Milana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività di raccolta dei dati in esame è effettuata nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. 54. Duilio.

ART. 8.
(Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito).

Sopprimerlo.
8. 300. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è trasformato aggiungere le seguenti: con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
8. 50. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 10.
(Segretari comunali e provinciali).

Sopprimerlo.
10. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1.
10. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.
10. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. I segretari comunali e provinciali costituiscono un'area contrattuale autonoma».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della specifica disciplina per i segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 40, comma 2-bis, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali».
*10. 51. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. I segretari comunali e provinciali costituiscono un'area contrattuale autonoma».


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Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della specifica disciplina per i segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 40, comma 2-bis, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali».
*10. 53. Lusetti.

Subemendamenti all'emendamento 10. 5. del Governo.

All'emendamento 10.5. del Governo, sopprimere il comma 2-bis.
0. 10. 5. 1. Burtone.

All'emendamento 10.5. del Governo, sopprimere il comma 2-ter.
0. 10. 5. 2. Burtone.

All'emendamento 10.5. del Governo, comma 2-ter, sopprimere le parole da: aventi la esclusiva fino alla fine del comma.
0. 10. 5. 3. Burtone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. In tema di rappresentatività della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si considerano rappresentative le associazioni sindacali che, sino al biennio economico 2004-2005, abbiano partecipato alle trattative e sottoscritto i CCNL intervenuti.
2-ter. In attesa della revisione del sistema della rappresentatività sindacale nella dirigenza del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal quadriennio contrattuale 2006-2009, sono ammesse alle trattative presso l'ARAN le associazioni sindacali aventi la esclusiva possibilità di rappresentare i dirigenti di struttura complessa, qualificati allo svolgimento di tale specifica funzione, con una rappresentatività non inferiore al 10 per cento delle deleghe rilasciate dai medesimi dirigenti.
10. 5. (Nuova formulazione) Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. In tema di rappresentatività della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si considerano rappresentative le associazioni sindacali che, sino al biennio economico 2004-2005, abbiano partecipato alle trattative e sottoscritto i CCNL intervenuti.
2-ter. In attesa della revisione del sistema della rappresentatività sindacale nella dirigenza del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal quadriennio contrattuale 2006-2009, sono ammesse alle trattative presso l'ARAN le associazioni sindacali aventi la esclusiva possibilità di rappresentare i dirigenti di struttura, qualificati allo svolgimento di tale specifica funzione, la cui rappresentatività è rapportata al numero dei medesimi dirigenti e non inferiore al 10 per cento.
10. 54. Antonio Leone.

ART. 12.
(Proroga delle assunzioni autorizzate).

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco tali assunzioni possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2006.
12. 50. Di Giandomenico.

ART. 13.
(Contratti di collaborazione).

Sopprimerlo.
13. 50. Rugghia.
(Approvato)


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ART. 14.
(Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006).

Sopprimerlo.
14. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso le agenzie fiscali.
14. 50. Lettieri.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
14. 52. Colasio.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Istituto superiore di sanità.
14. 53. Giovanni Bianchi.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
14. 54. Bottino.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Autorità alimentare di Parma.
14. 55. Camo.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso gli istituti zooprofilattici.
14. 56. Piscitello.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: , nonché presso le ASL.
14. 57. Reduzzi.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
14. 58. Rosato.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso il CNR.
14. 59. Soro.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Agenzia spaziale italiana.
14. 60. Tuccillo.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'ENEA.
14. 61. Annunziata.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: nonché presso i centri per l'impiego.
14. 62. Nicodemo Nazzareno Oliverio.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: , nonché dei contratti per i veterinari del Servizio sanitario nazionale,
14. 63. Camo.


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ART. 15.
(Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sopprimerlo.
*15. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*15. 50. Rugghia.
(Approvato)

ART. 16.
(Reggenza di uffici dirigenziali non generali).

Sopprimerlo.
16. 50. Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Carli, Sasso, Capitelli, Lolli, Martella, Giulietti.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: continuità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: , in attesa dello svolgimento dei concorsi da espletare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 51. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Capitelli, Lolli, Tocci, Martella, Giulietti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Al fine di consentire la corretta attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. I vicedirigenti di cui all'articolo 17-bis costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a ciascuna area contrattuale; in attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, ed in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno 2 aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1».
16. 01. Fragalà.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ambito del comparto Ministeri è istituita un'apposita separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva, anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»;
b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vicedirigenti costituiscono nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva nazionale un'apposita area separata di contrattazione»;


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c) all'articolo 43, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alla contrattazione collettiva nazionale dell'area separata della vicedirigenza l'ARAN ammette le organizzazioni sindacali che abbiano nell'area separata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.»;
c) all'articolo 43, il comma 2, è sostituto dal seguente:
«2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, siano affiliate».
16. 0300. Governo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ambito del comparto Ministeri è istituita un'apposita separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva, anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»;
b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vicedirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti.»;
c) all'articolo 43, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alla contrattazione collettiva nazionale dell'area separata della vicedirigenza l'ARAN ammette le organizzazioni sindacali che abbiano nell'area separata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.»

2. In attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 43, ed in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1.
16. 055. (Nuova formulazione) Fragalà.

ART. 17.
(Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti).

Sopprimerlo.
17. 1. Raffaldini, Albonetti, Duca, Mazzarello, Boato.

Sopprimere il comma 2.
17. 2. Raffaldini, Albonetti, Duca, Mazzarello, Boato.

ART. 18.
(Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed ai sensi dell'articolo


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16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 52. Nespoli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
*18. 50. Bocchino.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
*18. 51. Di Giandomenico.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
*18. 300. Governo.
(Approvato)

ART. 19.
(Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Sopprimerlo.
19. 500. La Commissione.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. Al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle competenze attribuite dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è aumentato da 185 a 253 unità, da reclutare attraverso procedure concorsuali. L'Autorità con apposita delibera determina le professionalità ed i relativi contingenti e requisiti di ammissione, prevedendo anche, ove necessario, pregresse esperienze nei settori di interesse dell'Autorità.
2. Nell'ambito dell'organico come rideterminato dal comma 1, al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto organizzativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, nelle materie di competenza istituzionale dell'Autorità. Le procedure concorsuali e selettive di cui al presente articolo si espletano entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. 51. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. Nell'ambito delle risorse assegnate, al


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fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle competenze attribuite dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è aumentato da 185 a 253 unità, da reclutare attraverso procedure concorsuali. L'Autorità con apposita delibera determina le professionalità ed i relativi contingenti e requisiti di ammissione, prevedendo anche, ove necessario, pregresse esperienze nei settori di interesse dell'autorità.
2. Nell'ambito dell'organico come rideterminato dal comma 1, al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto organizzativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, nelle materie di competenza istituzionale dell'Autorità. Le procedure concorsuali e selettive di cui al presente articolo si espletano entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
19. 52. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: nove.
19. 53. Morgando.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con contratto a tempo determinato aggiungere le seguenti: secondo le procedure concorsuali di cui all'articolo 4.
19. 1. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale della Banca d'Italia utilizzato per lo svolgimento dei compiti trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e/o alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, è trasferito alle autorità suddette, mantenendo lo stesso trattamento giuridico ed economico.
19.50. Lettieri.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Attribuzioni della CONSOB). - 1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: «adottare, entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, su proposta della CONSOB, entro nove»;
b) all'articolo 27, comma 2, alinea, le parole: «adottare, entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «adottare, su proposta della CONSOB, entro nove»;
c) all'articolo 42, comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 14, comma 1, della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, e comunque non oltre il 30 settembre 2006».
19. 050. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Attribuzioni della CONSOB). - 1. All'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni si svolgono con scrutinio segreto


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nei casi indicati dalla CONSOB con apposito regolamento».
19. 051. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 20.
(Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica).

Sopprimerlo.
20. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
20. 51. Quartiani, Gambini, Nieddu.

Al comma 2, sopprimere le parole: , a condizioni di mercato.
20. 56. Ruggieri.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , con prevalenza fino alla fine del comma.
20. 57. Lettieri.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: aventi diritto aggiungere le seguenti: , previo accordo con gli stessi.
20. 54. Lisi.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo periodo.
*20. 52. Gambini.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo periodo.
*20. 53. D'Agrò.

ART. 21.
(Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a.).

Sopprimerlo.
21. 1. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria, Boccia, Raffaldini, Tidei, Mazzarello, Albonetti, Vigni.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. - 1. L'iter procedurale per la progettazione e la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è sospeso al fine di valutare in concreto le effettive priorità infrastrutturali nel Mezzogiorno, inerenti il sistema ferroviario, il sistema portuale, il sistema stradale e il sistema autostradale.
21. 50. Alfonso Gianni, Mascia.

ART. 22.
(Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura).

Sopprimerlo.
22. 500. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2-bis.
22. 52. Mascia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio


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delle deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura , senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto dell'anzianità di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di provenienza sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il conferimento di funzioni di legittimità, semidirettive o direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.
22. 53. Ricciotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'articolo 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Può essere disposta, a domanda e tenuto conto dell'anzianità di servizio, l'assegnazione ad altro posto libero, per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, con funzioni di livello pari a quelle svolte nell'ufficio di provenienza ma con esclusione di qualunque incarico direttivo o semidirettivo.»
22. 54. Finocchiaro, Bonito, Fanfani, Leoni, Amici, Mascia.

ART. 23.
(Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili)

Sopprimerlo.
23. 500. La Commissione.
(Approvato)

ART. 24.
(Autorità portuali).

Sopprimerlo.
*24. 1. Rosato, Carbonella, Tuccillo, Boato.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*24. 2. Duca, Mazzarello, Albonetti, Raffaldini, Tidei, De Luca.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 24. (Nomina del Presidente delle Autorità portuali). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione, indica il Presidente dell'Autorità portuale. Se l'intesa non è raggiunta, entro dieci giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relaziona al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri decide la nomina del Presidente dell'Autorità portuale anche alla presenza del Presidente della Regione che non ha dato l'intesa.
24. 51. Giuseppe Gianni.

ART. 25.
(Modifiche all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sopprimerlo.
25. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
(Approvato)


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 28, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «o che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione, per il conseguimento della quale è previsto un periodo di tirocinio.»
25. 100. Governo.

ART. 26.
(Disposizioni in materia di pari opportunità)

Sopprimerlo.
26. 500. La Commissione.
(Approvato)

ART. 28.
(Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoratori (ISFOL) aggiungere le seguenti: e in particolare per il monitoraggio del reinserimento dei lavoratori ultracinquantenni espulsi nei processi di ristrutturazione aziendale.
28. 50. Fusillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoratori (ISFOL) aggiungere le seguenti: e in particolare per il monitoraggio della formazione continua nelle regioni del Mezzogiorno.
28. 51. Ria.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoratori (ISFOL) aggiungere le seguenti: e in particolare per attività di formazione nelle aree dell'obiettivo 1 interessate da strumenti della programmazione negoziata.
28. 52. Villari.

ART. 29.
(Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
29. 300. Governo.
(Approvato)

ART. 30.
(Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera).

Sopprimerlo.
30. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente aeronavale aggiungere le seguenti: con l'istituzione di nuovi presidii sul territorio nazionale.
30. 52. Giacomelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente aeronavale aggiungere le seguenti: con il potenziamento dei presidii lungo le coste calabresi per il contrasto dei fenomeni criminosi.
30. 50. Santino Adamo Loddo.


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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente aeronavale aggiungere le seguenti: con l'istituzione di un nuovo presidio lungo la costa ionica della Basilicata.
30. 51. Lettieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 5 milioni.
30. 53. Lusetti.

ART. 32.
(Centro nazionale dei servizi)

Sopprimerlo.
32. 500. La Commissione.
(Approvato)

ART. 33.
(Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee).

Sopprimerlo.
33. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro.
33. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 34.
(Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

Sopprimerlo.
34. 3. Vigni, Piglionica, Raffaella Mariani, Leoni, Amici, Abbondanzieri.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
34. 1. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Al comma 3, sopprimere le parole: , ivi compresi quelli cartografici,
34. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e di prevenzione dal rischio terremoti.
34. 51. Molinari.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere».
*34. 033. Antonio Leone.
(Approvato)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere».
*34. 0306. Governo.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.8 «Fondo per l'innovazione tecnologica», non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
34. 0330. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettera b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell'ISVAP.
2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.»
34. 0333. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1o gennaio 2006 ed i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.


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2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

34. 0500.
La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 34.0501, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522».
0. 34. 0501. 1. (Da votare ai senti dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)
.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefìci di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006 e 2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'utilizzo dell'UPB 4.1.2.9 (Sgravi e agevolazioni contributive) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente alle disponibilità residue di cui al capitolo 2121 e mediante l'utilizzo dell'UPB 3.2.3.1 (imprese naval-meccaniche e armatoriali) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente a 1.658.000 euro annui iscritti nel capitolo 7027 relativo alle risorse destinate alla costituzione del Fondo Centrale di Garanzia del credito navale, di cui agli articoli 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni, e 1, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n.413.

34. 0501.
La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 34.0502, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007»;


Pag. 39

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di conto capitale», inserire le seguenti: «fondo speciale».
0. 34. 0502. 1. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 0502. La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 34.0503, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, della legge 31 luglio 1997, n. 261».
0. 34. 0503. 1. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:
Art. 34-bis. - (Rifinanziamento della legge 88/2001). - 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a partire dal 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'UPB 3.2.3.1. (Imprese navalmeccaniche e armatoriali) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente al capitolo 7027 relativo alle risorse destinate alla costituzione del Fondo Centrale di garanzia del credito navale di cui agli articoli 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261 e successive modificazioni ed integrazioni e 1, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413.
3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 0503. La Commissione.
(Approvato)