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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3, 4 e 5, un decreto legislativo diretto a:
a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
b) adeguare, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, le disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato dopo l'acquisizione dei pareri da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, e dopo l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane nelle materie di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione, in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto dei principi di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per adeguarle al sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurarne la coerenza sistematica nonché l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
b) adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, anche prevedendo, in fase di prima applicazione, procedimenti differenziati per le città metropolitane di cui alle aree indicate all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;
c) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i comuni e le province;
d) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,
nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
g) mantenere, in attesa di specifici provvedimenti di riordino, le disposizioni di cui al capo II, titolo IV della parte prima del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernenti la disciplina dei segretari comunali e provinciali, dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale;
h) valorizzare le forme associative anche nell'esercizio dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
i) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
l) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
m) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
n) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, nelle materie appartenenti alla competenza delle regioni o degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale, o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
6. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.
8. I provvedimenti collegati di cui al comma 6 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dis. 1. 01. Cossiga.