...
Sopprimerlo.
1. 1. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
*1. 51. Rugghia.
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
*1. 56. Banti.
Sopprimere il comma 2.
1. 57. Frigato.
Sopprimere il comma 3.
1. 58. Giachetti.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
1. 59. Lettieri.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 60. Molinari.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1. 61. Rocchi.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
1. 62. Ruggeri.
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
1. 63. Ruggieri.
Sopprimere il comma 4.
1. 64. Ruta.
Sopprimere il comma 5.
1. 65. Meduri.
Sopprimere il comma 6.
1. 66. Sinisi.
Sopprimere i commi 7 e 11.
1. 67. Zara.
Al comma 7, sopprimere la lettera a).
*1. 52. Rugghia.
Al comma 7, sopprimere la lettera a).
*1. 68. Stradiotto.
Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine della lettera.
1. 53. Rugghia.
Al comma 7, sopprimere la lettera b).
1. 69. Dorina Bianchi.
Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: , ove possibile, con la seguente: anche.
1. 300. Governo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di dare attuazione al comma 4, al piano di azione di cui al comma 2, nonché alle leggi di semplificazione adottate ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, gli idonei ai concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dirigenti esperti in redazione di testi normativi, nonché per dirigenti esperti in materie giuridiche ed economiche con particolare conoscenza del diritto e della finanza regionale e locale, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inquadrati nel ruolo del personale dirigenziale delle amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito delle disponibilità delle rispettive dotazioni organiche. Le assunzioni di cui
al presente comma sono effettuate a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite massimo di spesa di 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 50. Giudice.
Sopprimere il comma 8.
1. 70. Burtone.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: dei commi 9 e 10 con le seguenti: del comma 10.
1. 71. Carbonella.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: dei commi 9 e 10 con le seguenti: del comma 9.
*1. 54. Rugghia.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: dei commi 9 e 10 con le seguenti: del comma 9.
*1. 72. Delbono.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: è disposta aggiungere le seguenti: , dopo le elezioni politiche del 2006,
1. 55. Rugghia.
Sopprimere il comma 11.
1. 73. Duilio.
Sopprimere il comma 12.
1. 74. Fanfani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - All'articolo 14, comma 17, lettera b), della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunte, in fine, le parole : «e quelle concernenti la difesa nazionale».
1. 01. Lavagnini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12.30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11.
1. 02. Migliori, Fragalà.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Semplificazione di adempimenti per i cittadini). - 1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di immobili ad uso abitativo e commerciale tra consanguinei, come individuati dall'articolo 433 del codice civile, o la costituzione tra gli stessi soggetti di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonché dagli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle corti superiori; l'obbligo delle misure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente.
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
1. 050. Daniele Galli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Corso-concorso per dirigenti scolastici). - 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Ministero è autorizzato a bandire, entro il 31 marzo 2006, un corso-concorso per dirigenti scolastici, al quale possono partecipare coloro che matureranno, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. Sulla base delle relative graduatorie, il Ministero procede alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti nel triennio 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, anche in deroga alla disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché ai vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente.»
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro annui, si provvede, a partire dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 051. Lazzari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, all'articolo 9-bis, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Gli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 89, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge 8 novembre 2000 n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1o gennaio 2003 erano in servizio a qualunque titolo di strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1, in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate a valere sul fondo di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite massimo di spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2006.»
1. 052. Ciro Alfano.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 15, commi tredicesimo e quattordicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la percentuale del 60 per cento si intende come corrispondenza del numero massimo dei seggi attribuibili al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma tredicesimo sommato al
numero di seggi attribuito alla stessa lista regionale ai sensi dei numeri 3) e 4) dello stesso comma.
2. Qualora dopo le procedure di cui ai numeri 4) e 5) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il gruppo di liste o i gruppi di liste collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi come calcolato ai sensi del comma 1, superiore al 60 per cento dei seggi totali assegnati al Consiglio, si assegna ai gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) una quota aggiuntiva di seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, che consenta di raggiungere il 40 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
*1. 053. Aracu.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 15, commi tredicesimo e quattordicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la percentuale del 60 per cento si intende come corrispondenza del numero massimo dei seggi attribuibili al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma tredicesimo sommato al numero di seggi attribuito alla stessa lista regionale ai sensi dei numeri 3) e 4) dello stesso comma.
2. Qualora dopo le procedure di cui ai numeri 4) e 5) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il gruppo di liste o i gruppi di liste collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi come calcolato ai sensi del comma 1, superiore al 60 per cento dei seggi totali assegnati al Consiglio, si assegna ai gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) una quota aggiuntiva di seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, che consenta di raggiungere il 40 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
*1. 054. Di Giandomenico.
Sopprimerlo.
*2. 1. Leoni, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
Sopprimerlo.
*2. 300. Governo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Norma individuazione soggetti ISTAT). - 1. All'articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme
restando le esclusioni individuate dai commi 6 e 57, primo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge».
2. 050. Antonio Leone.
Sopprimerlo.
*3. 1. Lettieri, Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
Sopprimerlo.
*3. 59. Nespoli, Saia.
Sopprimere i commi 1 e 2.
3. 68. Gambale.
Al comma 1, dopo le parole: delle risorse umane in servizio, il personale aggiungere le seguenti: dirigente o.
3. 52. Osvaldo Napoli.
Al comma 1, sostituire le parole: amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione con le seguenti: pubbliche amministrazioni e il personale non dirigenziale delle società Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando o fuori ruolo, anche presso le strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione.
Conseguentemente, al medesimo comma:
a) dopo le parole: dotazione organica complessiva aggiungere le seguenti: e non destinati a procedure di riqualificazione interna;
b) dopo le parole: con inquadramento sulla base della anzianità aggiungere le seguenti: di comando e dell'anzianità.
3. 64. Nespoli, Saia.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: amministrazioni dello Stato con le seguenti: amministrazioni pubbliche.
3. 2. Di Giandomenico, Filippo Maria Drago.
Subemendamenti all'emendamento 3. 300 del Governo
All'emendamento 3. 300. del Governo, dopo le parole: dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. aggiungere le seguenti: , nonché il personale proveniente dall'ex IRI.
*0. 3. 300. 1. Benedetti Valentini.
All'emendamento 3. 300. del Governo, dopo le parole: dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. aggiungere le seguenti: , nonché il personale proveniente dall'ex IRI.
*0. 3. 300. 2. Caminiti.
Al comma 1, dopo le parole: servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti: e il personale non dirigente delle società Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
a) sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 ottobre 2005;
b) dopo le parole: dotazione organica complessiva aggiungere le seguenti: e non destinati a procedure di riqualificazione interna già in fase di espletamento;
c) dopo le parole: con inquadramento sulla base della anzianità aggiungere le seguenti: di comando e, a parità di anzianità di comando, dell'anzianità.
al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e tali trasferimenti sono disposti fatta salva la percentuale del 30 per cento riservata alle progressioni interne del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. 300. Governo.
Al comma 1, sostituire le parole: in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione con le seguenti: , degli enti locali e degli enti previdenziali in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
3. 56. Leo.
Al comma 1, sostituire le parole: in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione con le seguenti: e degli enti locali in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per il personale non dirigente di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
3. 53. Osvaldo Napoli.
Al comma 1, sostituire le parole: fuori ruolo, ad esclusione con le seguenti: fuori ruolo, anche presso le strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 200l, n. l65, ad esclusione.
3. 65. Nespoli.
Al comma 1, dopo le parole: e alle Forze di Polizia, aggiungere le seguenti: nonché del personale dell'Autorità di cui all'articolo 19.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire il secondo periodo con le parole: , utilizzando prioritariamente le graduatorie degli idonei dei precedenti concorsi. L'Autorità può altresì assumere sette unità, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratti a tempo determinato.
3. 54. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti
Al comma 1, dopo le parole: e alle Forze di Polizia aggiungere le seguenti: ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. 63. Di Giandomenico.
Al comma 1, sostituire le parole: del 30 settembre 2005 con le seguenti: di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. 67. Di Giandomenico.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 ottobre 2005.
3. 9. Giuseppe Gianni.
Sopprimere il comma 2.
3. 69. Iannuzzi.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 66. Nespoli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la copertura dei posti vacanti vengono comunque fatte salve le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005 in materia di sviluppi professionali del personale di ruolo.
3. 61. Di Giandomenico.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Vengono comunque fatte salve le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005 in materia di sviluppi professionali del personale di ruolo.
3. 6. Cento.
Sopprimere il comma 3.
3. 70. Squeglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: previste esclusivamente per nuove assunzioni.
*3. 7. Cento.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: previste esclusivamente per nuove assunzioni.
*3. 62. Di Giandomenico.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1o settembre 2006, nei ruoli provinciali dei personale insegnante delle scuole elementari statali, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.
3-ter. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotto in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico.
3-quater. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell'assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale.
3. 301. Governo.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Tra gli incarichi equivalenti di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono ricompresi gli incarichi conferiti a dirigenti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. A tal fine, l'invarianza della spesa è assicurata mediante la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti, fino al concorso dell'eventuale maggiore spesa.
3. 50. Pittelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In relazione all'effettiva assunzione da parte dell'INPDAP delle competenze
in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, già svolte dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti locali, all'estensione, ai predetti dipendenti, della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica del predetto Istituto è incrementata fino ad un massimo di 1000 unità. Alla copertura delle relative vacanze deve provvedersi esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre pubbliche amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate al processo di trasferimento delle funzioni. All'esito del procedimento di mobilità sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate che sono tenute alla riduzione del personale in misura corrispondente. A tal fine l'INPDAP comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle amministrazioni di provenienza. L'organico dell'INPDAP, come definito ai sensi del presente comma, è ridotto di 800 unità prevedendo la riduzione di 300 unità per il 2008, di 250 unità per il 2009 e di 250 unità per il 2010.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità presso l'INPDAP.
*3. 51. Campa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In relazione all'effettiva assunzione da parte dell'INPDAP delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, già svolte dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti locali, all'estensione, ai predetti dipendenti, della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica del predetto Istituto è incrementata fino ad un massimo di 1000 unità. Alla copertura delle relative vacanze deve provvedersi esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre pubbliche amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate al processo di trasferimento delle funzioni. All'esito del procedimento di mobilità sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate che sono tenute alla riduzione del personale in misura corrispondente. A tal fine l'INPDAP comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle amministrazioni di provenienza. L'organico dell'INPDAP, come definito ai sensi del presente comma, è ridotto di 800 unità prevedendo la riduzione di 300 unità per il 2008, di 250 unità per il 2009 e di 250 unità per il 2010.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità presso l'INPDAP.
*3. 60. D'Agrò.
Sopprimere il comma 4.
3. 71. Annunziata.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Allo scopo di assicurare con urgenza il funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), di
cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e relativo regolamento di organizzazione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si applicano anche al personale statale di ruolo in servizio, in posizione di comando o fuori ruolo, presso i medesimi istituti.
4-ter. L'inquadramento del predetto personale, nei limiti dei posti disponibili delle dotazioni organiche degli istituti di cui al comma 4-bis è disposto nelle aree e livelli del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti ed istituti di ricerca, sulla base dei criteri e delle modalità previsti da apposito accordo stipulato a livello di contrattazione integrativa di ente, e comunque nei limiti delle risorse previste dal suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. 100. Governo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale appartenente all'ex Poste italiane-Ente pubblico economico in comando presso le amministrazioni dello Stato è trasferito in ruolo, anche in soprannumero, previo assenso dell'interessato, nelle amministrazioni in cui presta servizio.
3. 5. Cento.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in comando presso le amministrazioni dello Stato è trasferito in ruolo, anche in soprannumero, previo assenso dell'interessato, nelle amministrazioni in cui presta servizio.
3. 55. Cento.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le professionalità non fungibili assunte dalle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inquadrati dalle stesse a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto nel ruolo dirigenziale di seconda fascia, su domanda da presentarsi da parte dell'interessato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 58. Ranieli, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Per i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che abbiano prodotto le relative istanze anteriormente al 16 marzo 2004, e riammessi in servizio va comunque considerato agli effetti pensionistici il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
3. 065. Peretti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al personale ausiliario dell'amministrazione giudiziaria centrale e periferica adibito alla conduzione di automezzi per l'accompagnamento di magistrati o altre personalità che usufruiscono del servizio di tutela o scorta può essere conferita, limitatamente al predetto servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 31. agosto 1907, n. 690, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. A coloro cui è stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis,
commi 4 e 5, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
3. Al personale ausiliario dell'amministrazione giudiziaria centrale e periferica adibito alla conduzione di mezzi di trasporto blindati e non blindati deve essere attribuita una specifica patente di servizio, previo superamento di un esame pratico di guida, rilasciata da apposita commissione individuata dall'amministrazione giudiziaria in sede distrettuale e, per la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, il tribunale superiore delle acque pubbliche, la procura nazionale antimafia e il Ministero della giustizia, nella sede distrettuale della corte di appello di Roma, tramite convenzione con enti pubblici del comparto ministeri.
3. 066. Cola, Fragalà.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di pubblico interesse erogati dall'Automobile Club d'Italia, lo stesso è autorizzato ad indire, senza oneri a carico del bilancio statale, apposite ed eccezionali selezioni di idoneità per l'assunzione nei propri ruoli dei lavoratori della società ACI Global Spa, interamente partecipata dall'ACI, già collocati in mobilità a seguito di processi di ristrutturazione e che risultavano iscritti nelle lista di mobilità alla data del 31 luglio 2004.
2. È differito al 1o marzo 2006 il riconoscimento di quanto dovuto all'Automobile Club d'Italia a titolo di rivalutazione delle tariffe degli emolumenti per la formalità da svolgersi presso il pubblico registro automobilistico approvate con decreto ministeriale 1o settembre 1994. La misura del riconoscimento è pari al 50 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati registrata dall'ISTAT nel periodo settembre 1994 - settembre 2005. Per gli anni successivi, le stesse tariffe sono aggiornate annualmente in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT calcolato al mese di settembre dell'anno precedente.
3. 052. Caminiti, Taborelli, Tamburro, Giudice, Cuccu.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. L'Automobile Club d'Italia (ACI) è autorizzato, senza oneri a carico del bilancio statale, a procedere ad apposite ed eccezionali selezioni di idoneità per l'assunzione, nei propri ruoli, dei lavoratori di ACI Global Spa, società interamente controllata dall'ACI, già collocati in mobilità a seguito di processi di ristrutturazione e che, alla data del 1o luglio 2004, risultavano ancora iscritti alla lista di mobilità.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 non costituiscono elemento aggiuntivo ai fini della rideterminazione delle tariffe dei servizi praticate dall'ACI agli utenti.
*3. 050. Mazzarello, Rainisio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. L'Automobile Club d'Italia (ACI) è autorizzato, senza oneri a carico del bilancio statale, a procedere ad apposite ed eccezionali selezioni di idoneità per l'assunzione, nei propri ruoli, dei lavoratori di ACI Global Spa, società interamente controllata dall'ACI, già collocati in mobilità a seguito di processi di ristrutturazione e che, alla data del 1o luglio 2004, risultavano ancora iscritti alla lista di mobilità.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 non costituiscono elemento aggiuntivo ai fini della rideterminazione delle tariffe dei servizi praticate dall'ACI agli utenti.
*3. 053. Bornacin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. L'Automobile Club d'Italia (ACI) è autorizzato, senza oneri a carico del bilancio statale, a procedere ad
apposite ed eccezionali selezioni di idoneità per l'assunzione, nei propri ruoli, entro il limite di 150 unità, dei lavoratori di ACI Global Spa, società interamente controllata dall'ACI, già collocati in mobilità a seguito di processi di ristrutturazione e che, alla data del 1o luglio 2004, risultavano ancora iscritti alla lista di mobilità.
2. L'onere conseguente è pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
3. A partire dal 1o marzo 2006 è attribuito all'ACI, a titolo di rivalutazione delle tariffe degli emolumenti per la formalità da svolgersi presso il pubblico registro automobilistico approvate con decreto ministeriale, il riconoscimento, nella misura del 50 per cento, della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrati dall'ISTAT nel periodo settembre 1994 - settembre 2005.
3. 051. Mazzarello, Rainisio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale dell'Ente nazionale dell'aviazione civile). - 1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente nazionale aviazione civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell'ENAC, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente poste italiane in posizione di comando lo stesso ENAC.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. 01. Pasetto, Carbonella, Rosato, Boato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale dell'Ente nazionale dell'aviazione civile). - 1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo e di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio presso l'Ente nazionale aviazione civile, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente nazionale aviazione civile alla data del 31 dicembre 2005 e il personale appartenente all'allora Ente poste italiane in posizione di comando presso l'ENAC è inquadrato nei ruoli dell'ENAC nel numero massimo di 103 unità.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono coperti nei limiti di spesa pari a euro 2.200.000 a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. 06. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Boato.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al fine di migliorare l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2005 con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, nel numero massimo di 93 unità nonché il personale appartenente all'allora Ente poste italiane in posizione di comando presso l'ENAC nel numero massimo di 10 unità.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono coperti nei limiti di spesa pari a euro 2.200.000 a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. 07. Duca, Meta, Tidei, Raffaldini, Boato.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al fine di migliorare l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, l'Ente nazionale
per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2005 con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, nel numero massimo di 93 unità nonché il personale appartenente all'allora Ente poste italiane imposizione di comando presso l'ENAC nel numero massimo di 10 unità.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma, stimati nel limite massimo di euro 2.200.000 annui sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui a ll'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. 08. Duca, Meta, Tidei, Raffaldini, Boato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale ATA ex dipendente degli enti locali trasferito allo Stato). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 218 è abrogato.
2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta al fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della citata legge n. 124 del 1999.
*3. 05. Amici, Sasso, Bolognesi, Grignaffini, Boato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale ATA ex dipendente degli enti locali trasferito allo Stato). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 218 è abrogato.
2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta al fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della citata legge n. 124 del 1999.
*3. 057. Titti De Simone, Provera, Mascia.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale ATA ex dipendente degli enti locali trasferito allo Stato). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 218 è abrogato.
2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta al fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della citata legge n. 124 del 1999.
*3. 058. Bulgarelli, Cento, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale ATA ex dipendente degli enti locali trasferito allo Stato). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 218 è abrogato.
2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta al fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della citata legge n. 124 del 1999.
*3. 068. Soro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
3. 02. Sgobio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale dell'Agenzia delle entrate). - 1. Per l'anno 2006, ferme restando le procedure autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in deroga alle vigenti disposizioni generali, l'Agenzia delle entrate procede, in via definitiva, alla copertura delle posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite della spesa utilizzata per la copertura provvisoria delle predette posizioni, avvalendosi dei propri dipendenti che abbiano maturato le necessarie esperienze professionali attraverso l'esercizio delle funzioni relative ai ruoli di cui al citato articolo 23, per almeno due anni con valutazione positiva.
3. 054. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, i Ministri possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni».
2. Per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio devono intendersi, anche con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, quelle relative alla qualificazione professionale richiesta ovvero al carattere specializzato o meramente fiduciario dell'incarico.
3. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, è sostituito dal seguente:
«1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro), d (Ufficio legislativo), f (Servizio di controllo interno), g (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e h (Ufficio stampa ed informazione), è stabilito complessivamente in 210 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria. Nel contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro), d (Ufficio legislativo), f (Servizio di controllo interno), g (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e h (Ufficio stampa ed informazione) ed alle segreterie dei Sottosegretari di Stato non va computato, con riferimento anche alle esigenze determinatesi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il personale in posizione di assegnazione temporanea, comando, distacco o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti per cui non sia stata effettuata specifica richiesta o che sia, comunque, in attesa di rientro presso gli uffici di appartenenza».
4. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, è sostituito dal seguente:
«3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 1 con riferimento al personale in posizione di assegnazione temporanea, comando, distacco o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti per cui non sia stata effettuata
specifica richiesta o che sia, comunque, in attesa di rientro presso l'Amministrazione di appartenenza, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per l'espletamento di compiti fiduciari connessi all'esercizio delle funzioni di direzione politica ovvero per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero».
3. 055. Catanoso, Cola, Coronella, Fatuzzo, Fragalà, Gironda, Veraldi, Lisi, Rampelli, Zaccheo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 13, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modifiche e integrazioni, le parole: «che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace» sono sostituite dalle seguenti: «che assumono la nuova denominazione di ufficiali notificatori degli uffici del giudice di pace».
2. All'articolo 6, comma 3, legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «I messi del giudice di pace» sono sostituite dalleseguenti: «Gli ufficiali notificatori degli uffici del giudice di pace».
3. 056. Catanoso, Cola, Coronella, Fatuzzo, Fragalà, Gironda, Veraldi, Lisi, Rampelli, Zaccheo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni urgenti in materia di buoni pasto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo del buono pasto da corrispondere al personale delle forze di polizia e delle forze armate, è rideterminato, per il biennio 2006-2007, in euro 5.28.
2. Ai maggiori oneri, nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
3. Con legge finanziaria si provvede alla rivalutazione dell'importo dei buoni pasto di cui al comma 1 ed al conseguente adeguamento delle risorse occorrenti.
3. 059. Lavagnini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.» sono sostituite dalle seguenti: «e 1000 per l'Arma dei carabinieri».
3. 060. Lavagnini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Comando e fuori ruolo del personale delle Forze armate). -1. L'istituto del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica al personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, fatto salvo il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Il comando ai sensi del comma 1, nonché il collocamento fuori ruolo laddove previsto da disposizioni di legge o regolamentari per il personale delle Forze
armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, possono essere disposti dal Ministero della difesa previa valutazione delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Non si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. 061. Lavagnini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica dell'articolo 1, comma 137,della legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente:
«137. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello »730«. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello »730« dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato».
3. 062. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). - 1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'assistenza fiscale i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi».
3. 064. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il divieto al rimborso della prima classe per i viaggi di servizio del personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o ad essa equiparata, eseguiti con mezzi aerei di linea, di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica in caso di voli transcontinentali di durata superiore alle cinque ore né nei confronti dei capi delle missioni ufficiali all'estero o che rappresentino l'Italia in riunioni di organismi comunitari o internazionali. La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente è assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati alle singole amministrazioni.
3. 063. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di accesso ai concorsi per ufficiale a ferma prefissata). - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per avere completato la ferma contratta ai sensi del presente articolo»;
b) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero
si trovino nella posizione di congedo per avere completato la ferma contratta ai sensi del presente articolo»;
c) al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per avere completato la ferma contratta ai sensi del presente articolo».
3. 067. Lavagnini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Disposizioni relative al personale del Ministero della giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione, il personale del Ministero della giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria è inquadrato nella posizione economica superiore, fino ad un massimo di 28.000 per 1' anno 2006 ed il restante personale per 1' anno 2007 con decorrenza giuridica dal 5 aprile 2000 ed economica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta inquadrato nella posizione economica C3, figura professionale del direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale.
2. All'onere finanziario della spesa si provvede con 78.410.000 euro destinati ai passaggi economici del personale dal Fondo unico di amministrazione del Ministero della giustizia anno 2006 e seguenti.
3. 069. Misuraca.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria). - 1. La disposione di cui all'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l'amministrazione deve coprire sia la metà dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, sia la metà dei posti che, nell'arco di validità della graduatoria, si rendono vacanti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge; che l'amministrazione, nel calcolare i posti vacanti deve tenere conto di tutti i posti privi di titolare senza operare decurtazioni a nessun titolo; che, per i posti che si rendono vacanti dopo la data di entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, l'amministrazione provvede alla relativa copertura di volta in volta al verificarsi delle vacanze.
3. 070. Misuraca.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Commissione di avanzamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate). - 1. In relazione alle esigenze derivanti dalla valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, può essere istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina anche la composizione, una commissione presso ciascuna forza armata distinta da quella istituita ai sensi dell'articolo 31 della legge 10 marzo 1983, n. 212.
*3. 071. Lavagnini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Commissione di avanzamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate). - 1. In relazione alle esigenze derivanti dalla valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, può essere istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina anche la composizione, una commissione presso ciascuna forza armata distinta da quella istituita ai sensi dell'articolo 31 della legge 10 marzo 1983, n. 212.
*3. 072. Tucci, Di Giandomenico, Ciro Alfano.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato). - 1. Il personale già appartenente all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato in ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ed inserito nella specifica sezione 1 G prevista dal decreto ministeriale n. 1390 del 2000, viene assegnato, anche in soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze di organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta attualmente servizio.
2. II Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di bilancio gestito dal Dipartimento delle politiche fiscali.
3. 073. Moroni.
Sopprimere il comma 1.
4. 55. Rugghia.
Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: tre unità.
4. 55. Mantini.
Sopprimere il comma 2.
4. 50. Lettieri.
Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali».
*4. 53. Osvaldo Napoli.
Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali».
*4. 54. Lusetti.
Al comma 2, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso i comuni al di sopra di 10.000 abitanti, non rientrano nel Patto di stabilità.
4. 2. Guerzoni, Leoni, Amici, Magnolfi, Bressa, Sgobio, Boato, Mascia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 198 è aggiunto il seguente:
«198-bis. Non rientrano nei limiti di cui al comma 187 e al comma 198 i contratti a tempo determinato, di collaborazione, di consulenza o con convenzione i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento delle medesime amministrazioni, ma siano finanziati dall'Unione europea o da apposite convenzioni stipulate con soggetti privati. Si applicano comunque le disposizioni in materia di controllo e di trasmissione alla Corte dei conti di cui al comma 173 e, limitatamente agli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
*4. 300. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 198 è aggiunto il seguente:
«198-bis. Non rientrano nei limiti di cui al comma 187 e al comma 198 i contratti a tempo determinato, di collaborazione, di consulenza o con convenzione i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento delle medesime amministrazioni, ma siano finanziati dall'Unione europea o da apposite convenzioni stipulate con soggetti privati. Si applicano comunque le disposizioni in materia di controllo e di trasmissione alla Corte dei conti di cui al comma 173 e, limitatamente agli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
*4. 51. Ria.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 198 è aggiunto il seguente:
«198-bis. Non rientrano nei limiti di cui al comma 187 e al comma 198 i contratti a tempo determinato, di collaborazione, di consulenza o con convenzione i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento delle medesime amministrazioni, ma siano finanziati dall'Unione europea o da apposite convenzioni stipulate con soggetti privati. Si applicano comunque le disposizioni in materia di controllo e di trasmissione alla Corte dei conti di cui al comma 173 e, limitatamente agli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
*4. 52. Angelino Alfano, Marinello, Caminiti, Germanà, Giudice, Amato, Floresta, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Misuraca, Gazzara, Palumbo, Osvaldo Napoli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. La Croce rossa italiana è tenuta a bandire i concorsi per la copertura della pianta organica. In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali i contratti a tempo determinato sono prorogati automaticamente al rinnovo delle convenzioni.
5. 50. Valpiana, Mascia.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005, a carico delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.
2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo può avvalersi sino al 31 dicembre 2006 di personale con contratto a tempo determinato con la qualifica di tecnico investigatore in numero non superiore ad otto unità, entro il limite di spesa di 900.000 euro, a carico delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 900.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006 - 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. 050. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006 a tutti gli ;effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie dell'Agenzia per le ONLUS, senza ulteriori aggravi perle finanze pubbliche.
5. 053. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3110 del 1o marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, ovvero adeguando, se necessario, le proprie dotazioni organiche senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
5. 051. Guerzoni, Leoni, Amici, Nigra, Chianale.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: ", ivi compreso il Ministero della salute, per quanto concerne le imprescindibili esigenze di carattere sanitario, cui sono chiamati a far fronte gli uffici periferici del medesimo dicastero, nonché i carabinieri per la tutela della salute.
5. 052. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Proroga mandato dei consigli della rappresentanza militare). - 1. All'articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007».
5. 054. Misuraca.
Al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole : «o ingravescenti» aggiungere le seguenti: «, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,»;
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato
dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, di sospenderne gli affetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
*6. 100. Governo.
Al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole : «o ingravescenti» aggiungere le seguenti: «, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,»;
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
*6. 50. Lucchese, Anna Maria Leone.
Al comma 3, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per lo Stato,».
6. 52. Marcora.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole: «dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Associazione nazionale di famiglie di disabili intellettivi e relazionali».
6. 51. Giacco, Labate, Turco, Carli, Fumagalli, Zanotti, Bolognesi, Lucà, Albonetti, Duca, Gasperoni, Motta.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Misure in favore delle associazioni sportive dilettantistiche). - 1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18-bis è sostituito dai seguenti:
«18-bis. II CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.
18-bis.1. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 050. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Misure in favore delle associazioni sportive dilettantistiche). - 1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18-bis è sostituito dai seguenti:
«18-bis. II CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.
18-bis.1. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
6. 055. Aracu.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Modifica dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dalle amministrazioni di appartenenza al personale delle Forze armate o dei Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale, nonché al personale delle Forze armate che abbia riportato lesioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio per fatti inerenti attività istituzionali in Patria».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2006, 2007 e 2008, del Fondo di riserva consumi intermedi (U.P.B. 2.1.5.2) dell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6. 054. Lavagnini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole da: «dovute dall'Amministrazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia».
6. 056. Ciro Alfano, Anna Maria Leone.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse.
6. 051. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Trattamento economico del personale militare in posizione di aspettativa per infermità). - 1. Il personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, che sia giudicato non idoneo in forma parziale al servizio militare incondizionato, conserva durante la posizione di aspettativa per infermità il trattamento economico ridotto alla metà previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 5 maggio 1976, n. 187, fino alla definitiva pronuncia circa il giudizio di dipendenza da causa di servizio dell'infermità stessa.
*6. 052. Lavagnini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Trattamento economico del personale militare in posizione di aspettativa per infermità). - 1. Il personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, che sia giudicato non idoneo in forma parziale al servizio militare incondizionato, conserva durante la posizione di aspettativa per infermità il trattamento economico ridotto alla metà previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 5 maggio 1976, n. 187, fino alla definitiva pronuncia circa il giudizio di dipendenza da causa di servizio dell'infermità stessa.
*6. 053. Tucci, Di Giandomenico, Ciro Alfano.
(Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68).
Al comma 1, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni tre mesi.
7. 52. Merlo.
Al comma 1, dopo le parole: funzione pubblica aggiungere le seguenti: , nonché alle competenti commissioni parlamentari.
7. 53. Milana.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività di raccolta dei dati in esame è effettuata nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. 54. Duilio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».
7. 50. Stradella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 6 è abrogato.
7. 51. Giacco, Labate, Turco, Zanotti, Bolognesi, Lucà.
Sopprimere l'articolo 8.
8. 300. Governo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è trasformato aggiungere le seguenti: con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
8. 50. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Ai dirigenti avvocati del Servizio sanitario nazionale si estendono le disposizioni previste dall'articolo 37 del CCNL 23 dicembre 1999, valevole per le analoghe professionalità del comparto Regioni autonomie locali, e dell'articolo 6 del CCN integrativo dell'8 gennaio 2003, relativo al personale dell'area professionisti del comparto enti pubblici non economici.
8. 01. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Il requisito del limite di età previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applica anche per la nomina dei soggetti di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
8. 02. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Soppressione della Commissione per la tutela del risparmio). - 1. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
8. 050. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Comitato nazionale antifrode assicurativa). - 1. Allo scopo di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni in Italia e di promuovere l'esercizio delle relative azioni penali, presso il Ministero dell'interno è istituito il «Comitato nazionale antifrode assicurativa». Per il finanziamento del Comitato è previsto un contributo a carico delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni la cui misura è determinata annualmente dal Comitato stesso, d'intesa con l'Associazione rappresentativa del mercato assicurativo. Con regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, e delle attività produttive, sono dettate le norme per il funzionamento del Comitato.
8. 051. Peretti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al personale interessato dai processi di mobilità dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non oltre il 31 dicembre 2006, nell'ambito dei posti in dotazione organica disponibili e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. 2. Marinello, Angelino Alfano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dal reclutamento per mobilità di personale proveniente da amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di procedere ad assunzioni».
*9. 50. Ria.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dal reclutamento per mobilità di personale proveniente da amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di procedere ad assunzioni».
*9. 51. Angelino Alfano, Marinello, Caminiti, Gazzara, Germanà, Giudice, Amato, Floresta, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Misuraca, Palumbo, Osvaldo Napoli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dal reclutamento per mobilità di personale proveniente da amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di procedere ad assunzioni».
*9. 55. Di Giandomenico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di attuare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento delle competenze inerenti la liquidazione dei trattamenti pensionistici, nonché di applicare la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di consentire l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sul casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica dell'I.N.P.D.A.P. è incrementata fino ad un massimo di 1000 unità. Alla copertura delle relative vacanze si provvede esclusivamente attraverso la mobilità. All'esito del processo di mobilità sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni cedenti mediante corrispondente riduzione. L'I.N.P.D.A.P. comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero e la posizione professionale dei dipendenti acquisiti da ciascuna amministrazione. L'organico dell'istituto, come definito ai sensi del presente comma, è ridotto del 5 per cento per il 2008, del 3 per cento per cento per il 2009 e dell'1 per cento per il 2010.
**9. 52. Campa, Mazzocchi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di attuare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento delle competenze inerenti la liquidazione dei trattamenti pensionistici, nonché di applicare la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di consentire l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sul casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica dell'I.N.P.D.A.P. è incrementata fino ad un massimo di 1000 unità. Alla copertura delle relative vacanze si provvede esclusivamente attraverso la mobilità. All'esito del processo di mobilità sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni cedenti mediante corrispondente riduzione. L'I.N.P.D.A.P. comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero e la posizione professionale dei dipendenti acquisiti da ciascuna amministrazione. L'organico dell'istituto, come definito ai sensi del presente comma, è ridotto del 5 per cento per il 2008, del 3 per cento per cento per il 2009 e dell'1 per cento per il 2010.
**9. 53. Anna Maria Leone, D'Agrò.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il personale di ruolo dello Stato che alla data del 31 dicembre 2005 svolgeva le funzioni di capo di segreteria nelle segreterie dei Segretari generali e dei Capi dipartimento, in possesso dell'anzianità di servizio di dieci anni nell'amministrazione dello Stato, munito di laurea specialistica, è inserito a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia della amministrazione presso la quale presta servizio. Contestualmente a ciascun inserimento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia sono soppressi due posti nell'area funzionale C del ruolo di funzionari.
9. 54. Nespoli, Saia.
Sopprimerlo.
10. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
Sopprimere il comma 1.
10. 2. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato, a qualsiasi titolo, in posizione di distacco, comando o altra analoga posizione anche presso l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL), il decorso del termine di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, resta sospeso».
10. 55. Antonio Leone.
Sopprimere il comma 2.
10. 3. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 2, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. I segretari comunali e provinciali costituiscono un'area contrattuale autonoma».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della specifica disciplina per i segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 40, comma 2-bis, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali».
*10. 51. Osvaldo Napoli.
Al comma 2, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. I segretari comunali e provinciali costituiscono un'area contrattuale autonoma».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della specifica disciplina per i segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 40, comma 2-bis, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali».
*10. 53. Lusetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 95, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché» sono soppresse.
10. 4. Migliori.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 390, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «è effettuata dai dirigenti» sono aggiunte le seguenti: «o dai segretari comunali».
10. 50. Zanetta.
Sunbemendamenti all'emendamento 10. 5. del Governo.
All'emendamento 10.5. del Governo, sopprimere il comma 2-bis.
0. 10. 5. 1. Burtone.
All'emendamento 10.5. del Governo, sopprimere il comma 2-ter.
0. 10. 5. 2. Burtone.
All'emendamento 10.5. del Governo, comma 2-ter, sopprimere le parole da: aventi la esclusiva fino alla fine del comma.
0. 10. 5. 3. Burtone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. In tema di rappresentatività della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si considerano rappresentative le associazioni sindacali che, sino al biennio economico 2004-2005, abbiano partecipato alle trattative e sottoscritto i CCNL intervenuti.
2-ter. In attesa della revisione del sistema della rappresentatività sindacale nella dirigenza del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal quadriennio contrattuale 2006-2009, sono ammesse alle trattative presso l'ARAN le associazioni sindacali aventi la esclusiva possibilità di rappresentare i dirigenti di struttura complessa, qualificati allo svolgimento di tale specifica funzione, con una rappresentatività non inferiore al 10 per cento delle deleghe rilasciate dai medesimi dirigenti.
10. 5. (nuova formulazione) Governo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. In tema di rappresentatività della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si considerano rappresentative le associazioni sindacali che, sino al biennio economico 2004-2005, abbiano partecipato alle trattative e sottoscritto i CCNL intervenuti.
2-ter. In attesa della revisione del sistema della rappresentatività sindacale nella dirigenza del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal quadriennio contrattuale 2006-2009, sono ammesse alle trattative presso l'ARAN le associazioni sindacali aventi la esclusiva possibilità di rappresentare i dirigenti di struttura, qualificati allo svolgimento di tale specifica funzione, la cui rappresentatività è rapportata al numero dei medesimi dirigenti e non inferiore al 10 per cento.
10. 54. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Agli enti locali soggetti a commissariamento in fase di approvazione del bilancio di previsione del 2004 o commissariati nella gestione dell'anno 2004, in relazione ai limiti di spesa di cui ai all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è data facoltà di scegliere tra i limiti derivanti dal consuntivo 2004 e quelli derivanti dal consuntivo 2003 o comunque derivanti dall'ultimo consuntivo relativo all'esercizio finanziario gestito dall'organo politico antecedentemente il commissariamento.
10. 053. Migliori.
Dopo l'articolo 10, aggiunger il seguente:
Art. 10-bis. - (Modifica all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145). - 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni possono ammettere alla citata procedura concorsuale coloro che non sono in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo
28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in ragione della particolare professionalità acquisita dai candidati nello svolgimento dell'attività lavorativa.
10. 01. Germanà, Giudice, Amato, Floresta, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Misuraca, Marinello, Gazzara, Palumbo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Servizi a domanda individuale forniti dalla polizia locale). - 1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2004, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.
10. 050. Paroli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di fiscalità locale). - 1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole o associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi ad oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributaria e non, di competenza regionale, provinciale e comunale.
2. Al fine di consentire la stipulazione e l'esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedimentali.
3. In deroga al comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in 5 milioni di euro. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto deve essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei predetti termini, comporta l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso.
*10. 051. Antonio Leone, Fontana, Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di fiscalità locale). - 1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole o associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi ad oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributaria e non, di competenza regionale, provinciale e comunale.
2. Al fine di consentire la stipulazione e l'esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire
mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedimentali.
3. In deroga al comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in 5 milioni di euro. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto deve essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei predetti termini, comporta l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso.
*10. 054. Peretti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Fissazione dei termini per l'adozione di misure di semplificazione della fiscalità locale). - 1. Entro il 30 settembre 2006 le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole e associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non di competenza regionale, provinciale e comunale.
2. Al fine di consentire la stipulazione e l'esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiunti richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedimentali.
10. 0300. Governo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Medici penitenziari). - 1. All'articolo 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Amministrazione Penitenziaria può individuare tra i Centri Clinici tre strutture di livello ospedaliero».
2 Alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, terzo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
b) all'articolo 16, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Ha diritto alla tutela legale da parte del Ministero della giustizia»;
c) all'articolo 18, primo comma, dopo la parola: «giorni» è aggiunta la seguente: «non»;
d) all'articolo 18, secondo comma, la parola: «2» è sostituita dalla seguente: «6».
e) all'articolo 36, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«A domanda, il medico incaricato può rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Sulla domanda decide il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria».
10. 052. Catanoso, Cola, Coronella, Fatuzzo, Fragalà, Gironda, Veraldi, Lisi, Rampelli, Zaccheo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Differimento termini previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni). - 1. Il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni devono procedere ad attuare gli adempimenti annuali previsti dall'articolo 18 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 30 giugno 2006, prevedendo, in deroga al primo comma dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale, quale misura minima del capitale sociale interamente versato richiesto per l'iscrizione al suddetto albo, l'importo di euro 5.000.000 per tutti i soggetti iscritti o iscrivibili.
10. 0301. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Esternalizzazioni e razionalizzazione del personale). - 1. La costituzione da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di nuove strutture, consorzi, associazioni di enti, anche territoriali, ed organizzazioni comunque denominate, alle quali affidare lo svolgimento di attività e servizi precedentemente svolti dalle medesime amministrazioni deve essere effettuata previo trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. Nell'ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche è individuato il personale da trasferire ai sensi del comma 1 o da porre in eccedenza secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34 e 34-bis.
3. Alle amministrazioni ed ai soggetti di nuova costituzione di cui al comma 1 non è consentita alcuna assunzione, a qualunque titolo, fino all'avvenuto trasferimento del personale».
11. 1. Angelino Alfano, Marinello, Caminiti, Gazzara.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. (Principi in materia di organizzazione e razionalizzazione del personale). - 1. La costituzione da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di nuove strutture, consorzi, associazioni di enti, anche territoriali, ed organizzazioni comunque denominate, alle quali affidare lo svolgimento di attività e servizi precedentemente svolti dalle medesime amministrazioni deve essere effettuata previo trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. Nell'ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche è individuato il personale da trasferire ai sensi del comma 1 o da porre in eccedenza secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34 e 34-bis.
3. Alle amministrazioni coinvolte ed ai soggetti di nuova costituzione di cui al comma 1 non è consentita alcuna assunzione, a qualunque titolo, fino all'avvenuto trasferimento del personale».
11. 51. Giudice.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di evitare duplicazioni di costi, le pubbliche amministrazioni tenute a trasferire personale, a seguito di giudicati,
ad altre amministrazioni adottano i conseguenti provvedimenti di trasferimento delle relative risorse finanziarie. Sono fatte salve le disposizioni speciali vigenti.
11. 50. Giudice.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni per il funzionamento delle province di nuova istituzione). - 1. Per le province costituitesi dal 2005, l'attribuzione dei trasferimenti erariali, a partire dall'anno 2006, viene disposta dal Ministero dell'interno sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. Con gli stessi criteri vengono attribuite anche tutte le risorse a qualsiasi titolo assegnate, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 444 del 1995.
2. Prima dell'attribuzione dei nuovi trasferimenti erariali alle province interessate in applicazione dei comma 1, si procede, in ogni caso, alla riduzione degli stessi, per effetto dell'applicazione dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, da operarsi sulla base dei dati, forniti dalle province interessate al nuovo assetto territoriale, riguardanti il gettito dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Qualora i trasferimenti erariali spettanti alle province, come risultanti dal calcolo di cui al comma 2, siano insufficienti ad assorbire in tutto od in parte la riduzione prevista dallo stesso comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 novembre 2003, n. 372.
4. Nel caso in cui la comunicazione da parte delle province dei dati necessari per l'applicazione dei commi 1 e 3 non venga effettuata entro il termine di trenta giorni antecedente alla scadenza del termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, il Ministero dell'interno ripartisce tra le province interessate i trasferimenti erariali spettanti alla provincia o alle province preesistenti, per il 10 per cento in base al territorio e per il 90 per cento in base alla popolazione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11. 01. Cossiga.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. All'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294 sono aggiunti i seguenti:
«294-bis. Le disposizioni di cui al comma 294 si applicano anche alle ipotesi di fondi disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso la Tesoreria dello Stato e intestate al Ministero della salute.
294-ter. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi 294 e 294-bis, sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali».
11. 050. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Il personale di segreteria, inquadrato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nella figura dell'assistente amministrativo in area B, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 1999 e dal successivo contratto collettivo nazionale di
lavoro integrativo, viene collocato, a partire dal 1o gennaio 2005, automaticamente nell'area C prevista dallo stesso contratto. Le modalità di tale passaggio sono le stesse con le quali è stato definito, dall'articolo 34 del citato CCNL e dall'articolo 49 del CCNL integrativo, il passaggio degli ex responsabili amministrativi all'area D, assumendo la definizione di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il passaggio di ruolo in area C estingue la figura dell'assistente amministrativo dell'area B e la figura del coordinatore amministratore come figura unica.
2. All'onere relativo all'attuazione del comma 1, valutato in euro 105.000.000, si fa fronte mediante l'incremento uniforme dell' 1,5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2006, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
11. 051. Cusumano.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco tali assunzioni possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2006.
12. 50. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e di contratti di fornitura di personale a tempo determinato). - 1. Nell'ambito dell'utilizzo delle economie di spesa accertate ai sensi dell'accordo in Conferenza unificata di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate assunzioni di personale, presso comuni con sede aeroportuale, la cui popolazione, calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia aumentata del 5 per cento nel quinquennio 2000-2005. I criteri e modalità di applicazione del presente comma sono definiti tramite apposito accordo in sede di Conferenza unificata.
2. I contratti di fornitura di personale a tempo determinato con le agenzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano agli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per la fornitura di personale addetto ai servizi di polizia municipale e provinciale.
*12. 02. Governo.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e di contratti di fornitura di personale a tempo determinato). - 1. Nell'ambito dell'utilizzo delle economie di spesa accertate ai sensi dell'accordo in Conferenza unificata di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate assunzioni di personale, presso comuni con sede aeroportuale, la cui popolazione, calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia aumentata del 5 per cento nel quinquennio 2000-2005. I criteri e modalità di applicazione del presente comma sono definiti tramite apposito accordo in sede di Conferenza unificata.
2. I contratti di fornitura di personale a tempo determinato con le agenzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano agli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per la fornitura di personale addetto ai servizi di polizia municipale e provinciale.
*12. 050. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. All'articolo 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nell'ordinamento della magistratura militare è istituito il posto di Procuratore militare aggiunto presso la Corte suprema di Cassazione, parificato ad ogni effetto giuridico ed economico a quello di Procuratore generale aggiunto presso la medesima Corte. È contestualmente soppresso un posto di magistrato militare di cassazione ed a tale fine si provvede a modificare, con decreto del Presidente della Repubblica, le piante organiche degli uffici giudiziari militari di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 7 maggio 1981, n. 180. Il Procuratore generale militare aggiunto presso la Corte suprema di Cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale militare presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione è equiparato ad ogni effetto giuridico ed economico al Procuratore generale presso la medesima Corte.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 47.690 annui, a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
12. 051. Lavagnini.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1, comma 95, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché quelle dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle graduatorie di merito per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché della citata legge n. 226 del 2004».
*12. 052. Lavagnini.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1, comma 95, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché quelle dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle graduatorie di merito per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché della citata legge n. 226 del 2004».
*12. 059. Tucci, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - All'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dimostrato bisogno non è richiesto per il rilascio della licenza di porto d'armi agli ufficiali delle Forze armate in servizio.»
12. 053. Lavagnini.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato). - 1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, è autorizzata l'ulteriore assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 150 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 1,87 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 4,67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 1,17 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 2,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004, nonché quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di 9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 7,26 milioni di euro»;
b) al terzo periodo, le parole: «di 9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 7,26 milioni di euro»;
c) al quarto periodo, le parole: «quanto a 5,76 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,02 milioni di euro».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
*12. 054. Pistone.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato). - 1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, è autorizzata l'ulteriore assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 150 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 1,87 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 4,67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 1,17 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 2,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004, nonché quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di 9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 7,26 milioni di euro»;
b) al terzo periodo, le parole: «di 9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 7,26 milioni di euro»;
c) al quarto periodo, le parole: «quanto a 5,76 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,02 milioni di euro».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
*12. 055. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. In relazione alle assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualifica di vigile del fuoco, da autorizzare per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo l, comma 96, della legge 24 dicembre 2004, n. 311, si provvede nella misura del 50 per cento mediante l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi riservati ai vigili volontari ausiliari posti in congedo negli anni 2004-2005, banditi ai sensi dell'articolo 3, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per il restante 50 per cento mediante l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblici a 184 posti di vigile del fuoco e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 e nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. L'efficacia delle graduatoria del concorso pubblico per centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2000, è prorogata al 31 dicembre 2006, in relazione alle assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da autorizzare per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2004, n. 311.
12. 056. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. All'articolo 1, comma 175, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo fine, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad una rapida e razionale riallocazione dei posti di dirigente di seconda fascia attualmente previsti in organico presso le singole sedi decentrate della Corte dei conti nel senso che, se il posto predetto a livello regionale è uno solo, il dirigente viene assegnato alla Sezione regionale di controllo mentre, se i posti in organico sono due, l'altro dirigente viene assegnato alla Sezione giurisdizionale di primo grado».
12. 057. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Per consentire il regolare svolgimento delle nuove funzioni assegnate al Servizio nazionale della protezione civile e svolte attraverso la rete dei centri
funzionali di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998, le regioni, mediante procedure di selezione riservata in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamento, stabilizzano il personale utilizzato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le attività dei medesimi centri funzionali. È consentita, per il completamento della dotazione organica di cui sopra, l'utilizzazione di personale assunto ai sensi delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 3090 e seguenti, nonché l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità di personale, per il funzionamento dei centri funzionali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 1 avvengono in deroga ai limiti di assunzione e di spesa di cui all'articolo 1, commi 93, 95 e 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 1, commi da 189 a 197 e da 198 a 205 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'ente adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. I relativi oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
*12. 058. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Per consentire il regolare svolgimento delle nuove funzioni assegnate al Servizio nazionale della protezione civile e svolte attraverso la rete dei centri funzionali di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998, le regioni, mediante procedure di selezione riservata in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamento, stabilizzano il personale utilizzato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le attività dei medesimi centri funzionali. È consentita, per il completamento della dotazione organica di cui sopra, l'utilizzazione di personale assunto ai sensi delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 3090 e seguenti, nonché l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità di personale, per il funzionamento dei centri funzionali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 1 avvengono in deroga ai limiti di assunzione e di spesa di cui all'articolo 1, commi 93, 95 e 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 1, commi da 189 a 197 e da 198 a 205 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'ente adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. I relativi oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
*12. 0100. Governo.
Sopprimerlo.
13. 50. Rugghia.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso le agenzie fiscali.
14. 50. Lettieri.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
14. 52. Colasio.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Istituto superiore di sanità.
14. 53. Giovanni Bianchi.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
14. 54. Bottino.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Autorità alimentare di Parma.
14. 55. Camo.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso gli istituti zooprofilattici.
14. 56. Piscitello.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: , nonché presso le ASL.
14. 57. Reduzzi.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
14. 58. Rosato.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso il CNR.
14. 59. Soro.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'Agenzia spaziale italiana.
14. 60. Tuccillo.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: e presso l'ENEA.
14. 61. Annunziata.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: nonché presso i centri per l'impiego.
14. 62. Nicodemo Nazzareno Oliverio.
Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: Inail aggiungere le seguenti: , nonché dei contratti per i veterinari del Servizio sanitario nazionale,
14. 63. Camo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Allo scopo di potenziare lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alla prevenzione ed alla promozione della ricerca oncologica, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata a procedere all'incremento di organico nella misura di otto unità ed all'assunzione a tempo indeterminato del corrispondente personale, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, previa rideterminazione della pianta organica, trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2005 ed effettivo svolgimento delle procedure di mobilità. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
14. 51. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura). - 1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la prosecuzione delle attività istituzionali svolte dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, tramite personale operante nell'ente con contratti a tempo determinato, contratti a tempo indeterminato di diritto privato, rapporto di collaborazione coordinata continuativa, assegno di ricerca o borsa di studio, il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura dispone l'assunzione in ruolo di tale personale nell'anno 2006 per un numero massimo di unità equivalente al 10 per cento del numero totale di tali dipendenti e collaboratori, misurato al 31 dicembre 2005 ed un ulteriore 10 per cento nel corso dell'anno 2007.
2. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione di cui al comma 1, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura riduce della medesima percentuale il numero dei rapporti di lavoro e di collaborazione individuato al comma 1.
3. I criteri di individuazione del personale da assumere in ruolo sono stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali rappresentanti tale personale, dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura tenendo conto principalmente del numero di anni di servizio o di collaborazione con l'ente o con gli istituti dell'ente e dei titoli di studio e di servizio.
4. Il personale da assumere è inserito nel ruolo del personale del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura ed inquadrato nel profilo professionale risultato compatibile in relazione ai titoli di studio posseduti ed alla attività svolta nel periodo considerato. Il personale interessato può presentare domanda di inquadramento in uno specifico profilo professionale che ritiene compatibile con la propria professionalità. Il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, sentite le organizzazioni sindacali rappresentanti tale personale, individua i criteri generali di inserimento nei profili professionali e esamina le singole richieste presentate dagli interessati.
5. Il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.
14. 050. Zama.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Ausiliari della polizia penitenziaria). - 1. Per l'anno 2006, le vacanze organiche dei ruoli di sovrintendenti e gli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviata del corso di formazione anche in deroga
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1922, n. 443.
14. 051. Catanoso, Cola, Coronella, Fatuzzo, Fragalà, Gironda, Veraldi, Lisi, Rampelli, Zaccheo.
Sopprimerlo.
*15. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
Sopprimerlo.
*15. 50. Rugghia.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Il personale con incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato anche in soprannumero, a seconda del tipo di incarico conferito, nel ruolo dirigenziale corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo superamento di un esame-colloquio.
2. Il personale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri eserciti funzioni di responsabilità nelle posizioni apicali o svolga funzioni di responsabile di una delle segreterie operanti nell'ambito dei medesimi uffici è inquadrato nei ruoli della seconda fascia dirigenziale dell'amministrazione dove ricopre il relativo incarico, previo superamento di un esame-colloquio.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
15. 01. Nespoli, Saia.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Incarichi dirigenziali). - 1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 08. Leo, Catanoso.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Incarichi dirigenziali). - 1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 059. Scherini.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di diploma di laurea ed incaricati delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno svolto in maniera continuativa per almeno tre anni le funzioni dirigenziali, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale ricoprono l'incarico dirigenziale alla predetta data, ovvero, se alla predetta data hanno svolto per almeno due anni in maniera continuativa le funzioni dirigenziali, possono partecipare ad apposita procedura concorsuale riservata indetta, per una sola volta, dall'amministrazione presso la quale svolgono le funzioni dirigenziali alla data predetta.
15. 051. Giudice, Fallica.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 35-bis. - (Procedure di riqualificazione). - 1. Le procedure di riqualificazione per il passaggio di area dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come definite dalla contrattazione collettiva, sono da considerarsi quali nuove assunzioni. Pertanto, le medesime sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto citato e all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni».
15. 02. Germanà, Giudice, Amato, Floresta, Stagno D'Alcontres, Misuraca, Marinello, Gazzara, Palumbo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
15. 04. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266) - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 9, dopo le parole: «esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati», sono aggiunte le seguenti: «, gli ordini e i collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali».
15. 060. Di Giandomenico, Peretti, Mantini.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali.
15. 06. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 57, 61 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, per il triennio 2006-2008, agli enti del sistema camerale.
15. 061. Stradella.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Personale dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento). - 1. Al fine di rafforzare la tutela nei confronti dei cittadini che mobilitano i propri risparmi mediante strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e tenuto conto della necessità di dare immediata e piena attuazione al sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sul credito al consumo, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 166, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 5, della citata legge, è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il personale di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è assegnato prioritariamente all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
3. Per il personale assegnato ai sensi del comma 2 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria, programmazione dai percorsi formativi, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*15. 052. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Personale dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento). - 1. Al fine di rafforzare la tutela nei confronti dei cittadini che mobilitano i propri risparmi mediante strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e tenuto conto della necessità di dare immediata e piena attuazione al sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sul credito al consumo, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 166, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 5, della citata legge, è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il personale di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è assegnato prioritariamente all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
3. Per il personale assegnato ai sensi del comma 2 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria, programmazione dai percorsi formativi, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*15. 053. Mauro.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Prevenzioni delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo). - 1. Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 166, e tenuto conto dell'estensione delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilita dall'articolo 8 della stessa legge, alla prevenzione delle frodi sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. All'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento è prioritariamente assegnato il personale di cui all'articolo 9
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
3. Per il personale assegnato ai sensi del comma 2 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 054. Mauro.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Prevenzioni delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo). - 1. Al fine di dare immediata e piena attuazione al sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sul credito al consumo, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 166, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio presso l'Ispettorato generale per gli enti disciolti, nell'ambito dei Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonché quello in servizio presso l'Ufficio di coordinamento tecnologie informatiche, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali, è prioritariamente assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
3. Per il personale assegnato ai sensi del comma 2 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 055. Mauro.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Prevenzioni delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo). - 1. Al fine di dare concreta attuazione al sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sul credito al consumo, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 166, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. All'Ufficio di cui al comma 1 è prioritariamente assegnato il personale di cui all'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. 057. Mauro.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Prevenzioni delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo). - 1. Al fine di dare immediata e piena attuazione alla legge 17 agosto 2005, n. 166, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il personale da assegnare, nell'ambito delle risorse umane disponibili presso lo stesso Ministero, all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono organizzati appositi corsi di formazione.
15. 058. Mauro.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Prevenzioni delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo). - 1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 166, è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. All'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento è prioritariamente assegnato, previo apposito corso di formazione, il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. 056. Mauro.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454). - 1. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sono inseriti» è aggiunta la seguente: «provvisoriamente»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sessanta giorni dall'approvazione delle tabelle di inquadramento, è data opzione, ai direttori di istituto ed ai direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, di essere inquadrati in un ruolo ad esaurimento dei direttori di istituto e direttori di sezione con il mantenimento ad personam della propria qualifica e delle corrispondenti norme di rapporto di lavoro. I direttori di istituto e i direttori di sezione che non si siano avvalsi dell'opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento rimangono inseriti nel ruolo di cui al comma 3».
15. 050. Zama.
Sopprimerlo.
16. 50. Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Carli, Sasso, Capitelli, Lolli, Martella, Giulietti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: continuità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: , in attesa dello svolgimento dei concorsi da espletare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 51. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Capitelli, Lolli, Tocci, Martella, Giulietti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le funzioni di referente presso le sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono svolte da impiegati inquadrati in posizione non inferiore all'area B - posizione economica B3.
16. 1. Cossiga.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Al fine di consentire la corretta attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. I vicedirigenti di cui all'articolo 17-bis costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a ciascuna area contrattuale; in attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, ed in deroga
allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno 2 aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1».
16. 01. Fragalà.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ambito del comparto Ministeri è istituita un'apposita separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva, anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»;
b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vicedirigenti costituiscono nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva nazionale un'apposita area separata di contrattazione»;
c) all'articolo 43, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alla contrattazione collettiva nazionale dell'area separata della vicedirigenza l'ARAN ammette le organizzazioni sindacali che abbiano nell'area separata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.»;
c) all'articolo 43, il comma 2, è sostituto dal seguente:
«2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, siano affiliate».
16. 0300. Governo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ambito del comparto Ministeri è istituita un'apposita separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva, anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»;
b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vicedirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti.»;
c) all'articolo 43, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alla contrattazione collettiva nazionale dell'area separata della vicedirigenza
l'ARAN ammette le organizzazioni sindacali che abbiano nell'area separata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale».
2. In attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 43, ed in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1.
16. 055. (nuova formulazione) Fragalà.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Modifica alle norme sulle aree naturali protette). 1. All'articolo 34, comma 3, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «in accordo con».
16. 02. Brusco.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Sono assegnati al Dipartimento di scienze zootecniche dell'Università degli studi di Sassari 1.500.000 euro per la creazione di un Centro studi sull'inquinamento ambientale derivante da attività zootecniche.
2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
16. 03. Marras.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Regolarizzazione contributiva). - 1. I datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione o le posizioni, possono versare entro il 30 aprile 2006 quanto dovuto in relazione a periodi precedenti la anzidetta denuncia, senza alcuna maggiorazione per interessi civili ed oneri accessori.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 2005. La disposizione che precede si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'economia e delle finanze dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia è alimentato, fino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti, mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale. Una quota non inferiore ai due terzi della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 marzo 2006, e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 30 settembre 2006. Le rate successive
alla prima sono maggiorate degli interessi dell'3 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione concerne anche i rapporti di lavoro già cessati, nonché le controversie giudiziarie aventi per oggetto, anche parziale, l'omesso o ridotto versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la mancata denuncia ed il mancato versamento dei contributi o dei premi medesimi. Preclude altresì, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati ogni accertamento contributivo in relazione alle posizioni denunziate o regolarizzate. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del comma 1 e alle scadenze previste dai commi 1 e 3.
5. L'omesso o ritardato versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 1 e 3 e, nei casi di pagamento rateale, nel periodo entro il quale si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata.
6. All'onere previsto dal comma 2 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 06. Marras, Carlucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale possono definire in via automatica la loro posizione debitoria, relativamente all'omesso versamento di contributi e di premi previdenziali ed assistenziali maturati fino al 31 dicembre 2004. La definizione si perfeziona attraverso il versamento, entro il 30 settembre 2006, dell'ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 30 per cento.
2. La riscossione dei crediti di cui al comma 1 è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui al comma 1. La regolarizzazione si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 dicembre 2004. La disposizione si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia, cui è attribuita una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è alimentato, fino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti, mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previ- denziale.
Una quota non inferiore ai due terzi della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
3. Il perfezionamento della definizione automatica comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, nonché a sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
4. All'onere previsto dal comma 2 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 04. Marras, Carlucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. Le disposizioni di cui ai commi 21-24 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di regolarizzazione contributiva delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, sono estese alla generalità dei datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli. Si applicano le disposizioni attuative emanate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).
2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 05. Marras, Carlucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Assoggettabilità a pedaggio di tratte stradali). 1. Le disposizioni in materia di assoggettabilità a pedaggio di tratte stradali ed autostradali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alla regione Sardegna.
16. 07. Marras.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Definizione degli illeciti in materia edilizia).- 1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, le parole: «1o marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003»;
b) al comma 32, le parole: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2006»;
c) al comma 37 le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
16. 08. Brusco.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Definizione degli illeciti in materia edilizia).- 1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, le parole: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2006»;
b) al comma 37 le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
16. 054. Brusco.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Per la realizzazione di opere di restauro conservativo del nuraghe di Lugherras, presso il comune di Paulilatino (OR) sono stanziati 500.000 euro per l'anno 2006.
2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
16. 09. Marras.
Subemendamento all'articolo aggiuntivo 16. 010. del Governo
All'articolo aggiuntivo 16. 010 del Governo, comma 5, sostituire le parole da: , secondo le procedure fino alla fine del comma, con le seguenti: di apposita unità composta da personale delle Forze di polizia e dell'Agenzia delle dogane, che opera secondo le attribuzioni e potestà rispettivamente previste dalle leggi vigenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, è stabilita l'organizzazione dell'unità e, in particolare, la dipendenza, la consistenza numerica, la composizione nonché la posizione d'impiego del relativo personale.
0. 16. 010. 1. Bressa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Disposizioni urgenti relative all'Alto commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). - 1. All'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto commissario.
3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.
5. L'Alto commissario, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, secondo le procedure di cui all'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, di un nucleo speciale composto dai rappresentanti delle Forze di polizia nonché dell'Agenzia delle dogane.
6. I vice alto commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
7. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».
8. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall'anno 2009, la spesa viene determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
*16. 010. Governo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Disposizioni urgenti relative all'Alto commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). - 1. All'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto commissario.
3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.
5. L'Alto commissario, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, secondo le procedure di cui all'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, di un nucleo speciale composto dai rappresentanti delle Forze di polizia nonché dell'Agenzia delle dogane.
6. I vice alto commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
7. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».
8. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall'anno 2009, la spesa viene determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
*16. 052. Catanoso, Cola, Coronella, Fatuzzo, Fragalà, Gironda, Veraldi, Lisi, Rampelli, Zaccheo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Disposizioni urgenti relative all'Alto commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). - 1. All'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto commissario.
3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.
5. L'Alto commissario, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, secondo le procedure di cui all'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, di un nucleo speciale composto dai rappresentanti delle Forze di polizia nonché dell'Agenzia delle dogane.
6. I vice alto commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
7. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».
8. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e 1.800.000 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall'anno 2009, la spesa viene determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
*16. 053. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si avvalgono delle risorse finanziarie proprie, utilizzando a tal fine le entrate di loro competenza previste dall'articolo 70 dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; per i medesimi fini, le amministrazioni autonome dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici e le università si avvalgono di risorse proprie derivanti dalle attività di consulenza, collaborazione professionale, controllo, ispezione, nonché dei risparmi di gestione.
2. Le risorse individuate nel comma 1 alimentano uno specifico fondo destinato al personale vicedirigente, per un ammontare massimo annuo equivalente al 5 per cento del monte salari del personale destinatario del fondo.
16. 050. Migliori.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ). - 1. Al fine di consentire l'applicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il comma 2-bis, introdotto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del presente decreto-legge, è aggiunto il seguente:
«2-ter. I vicedirigenti di cui all'articolo 17-bis costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a ciascuna area contrattuale, in attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43; in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1».
16. 051. Migliori.
Sopprimerlo.
17. 1. Raffaldini, Albonetti, Duca, Mazzarello, Boato.
Sopprimere il comma 2.
17. 2. Raffaldini, Albonetti, Duca, Mazzarello, Boato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'utilizzazione dei fondi previsti per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è consentito anche per gli interventi iniziati in data successiva all'evento olimpico.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di opere pubbliche.
17. 50. Zanetta.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni in autostrada). - 1. Per il potenziamento delle attività della Polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e, in particolare, per l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle strade, realizzato anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale pari ad almeno il 30 per cento dell'organico attuale, per l'acquisto di dispositivi tecnici finalizzati all'accertamento di determinate infrazioni, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 200 milioni di euro.
17. 054. Pasetto, Rosato.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Funzionalità dell'attività antincendio boschivo) - 1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*17. 050. Pistone.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Funzionalità dell'attività antincendio boschivo) - 1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*17. 051. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. Fermo restando l'assetto organizzativo di cui l'articolo 17 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, è istituita, presso l'Agenzia italiana del farmaco, la Direzione centrale della comunicazione, uffici stampa e pubbliche relazioni, ufficio di livello dirigenziale generale.
2. la Direzione centrale si articola in due uffici dirigenziali non generali, è posta alle dirette dipendenze del Consiglio d'amministrazione e svolge le seguenti funzioni:
a) attività di comunicazione, ufficio stampa e pubbliche relazioni nei confronti dei cittadini, imprese, enti ed operatori sanitari;
b) campagne di comunicazione, informazione, monitoraggio, educazione e prevenzione;
c) programmi di analisi, sondaggi, monitoraggio, informazione, ivi compresi quelli per l'uso dei medicinali e per la farmaco-vigilanza;
d) attività di educazione sanitaria, formazione e aggiornamento, studi, pubblicazioni, convegni e congressi;
e) attività di comunicazione e relazioni esterne con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
f) strumenti internet, call center e altre attività di informazione, ivi compreso il Centro di informazione indipendente sul farmaco;
g) attività di coordinamento in materia di comunicazione con il Ministero della salute, con gli enti del Servizio sanitario nazionale e con le università;
h) stipula degli accordi di programma in materia di comunicazione con aziende, enti, associazioni, istituti di ricerca, università pubbliche e private;
i) funzioni attribuite all'Ufficio stampa e della comunicazione di cui all'articolo 17 del citato decreto ministeriale n. 245 del 2004 ed all'Ufficio informazione e comunicazione di cui all'articolo 7 della deliberazione del Consiglio d'amministrazione 19 maggio 2005, n. 13, recante «Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento dei personale dell'Agenzia italiana del farmaco»;
3. Il Direttore centrale dell'informazione e della comunicazione è nominato dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Direttore generale dell'Agenzia.
4. Al Direttore centrale si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti di prima fascia dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area negoziale I della dirigenza, nonché quanto sarà concordato in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto posti a carico dell'Agenzia italiana del farmaco
17. 052. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. È istituito a decorrere dall'anno 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico, la cui dotazione per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008, è pari a 1 milione di euro.
17. 053. Maninetti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre un aumento delle tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua maggiori entrate pari a 45 milioni di euro, da riassegnare annualmente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate, quanto a 15 milioni di euro, all'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 30 milioni di euro al funzionamento ed allo sviluppo del Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
17. 0300. Governo.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 52. Nespoli.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
*18. 50. Bocchino.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
*18. 51. Di Giandomenico.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
*18. 300. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve interpretarsi nel senso che i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) del comma 2 del medesimo articolo 3, richiesti ai fini della spettanza dei contributi previsti dalla citata legge n. 250 del 1990, devono intendersi riferiti all'impresa editrice. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «precedente a quello» sono soppresse. Gli effetti della modifica di cui al periodo precedente decorrono dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 250 del 1990.
18. 53. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Il personale dipendente della Fondazione centro sperimentale di cinematografia, in servizio presso l'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può presentare domanda per essere trasferito presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
18. 050. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «e 9» sono soppresse;
2) i commi 9 e 10 sono abrogati;
b) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 13, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all'attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3»;
c) all'articolo 27:
1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al comma 3,
primo periodo, sono valutate secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis».
*18. 051. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «e 9» sono soppresse;
2) i commi 9 e 10 sono abrogati;
b) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 13, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all'attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3»;
c) all'articolo 27:
1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis».
*18. 0300. Governo.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art.18-bis. - (Pubblico registro per la cinematografia). - 1. L'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 23 - (Pubblico registro per la cinematografia). - 1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, tenuto dalla SIAE ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ridenominato «pubblico registro per la cinematografia». Tale registro è destinato a dare pubblicità legale ai lungometraggi e cortometraggi, a contenuto narrativo o documentaristico, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, agli effetti delle disposizioni ivi contenute. L'iscrizione delle opere nel registro, la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti di autore, dei diritti connessi del produttore cinematografico, nonché dei diritti di proprietà sull'internegativo delle pellicole cinematografiche o dei supporti equivalenti, è obbligatoria per le pellicole di produzione o coproduzione italiana, per le quali sia presentata la denuncia di inizio lavorazione alla Direzione generale competente.
2. Con decreto ministeriale avente natura non regolamentare sono stabiliti:
a) le modalità di iscrizione delle opere di produzione o coproduzione italiana;
b) le tipologie di atti soggetti a trascrizione;
c) i requisiti formali richiesti per la trascrizione degli atti;
d) le modalità di presentazione e i termini per la trascrizione degli atti;
e) le modalità di trascrizione e di conservazione degli atti;
f) le modalità di tenuta del protocollo generale delle richieste di iscrizione e di trascrizione degli atti;
g) le modalità di visura e di rilascio della certificazione;
h) la misura dei diritti e delle spese istruttorie spettanti alla SIAE per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio di certificazioni e copie relative al pubblico registro per la cinematografia, nonché per consentire le visure;
i) le ulteriori modalità occorrenti a realizzare e rendere operativa la pubblicità;
l) in via transitoria, la trascrizione degli atti relativi a film già iscritti nel pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla SIAE e l'iscrizione di film per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto previsto nel presente comma, siano state inviate alla SIAE dal Ministero le denunce di inizio lavorazione.
3. L'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 1998, n. 163, sono abrogati. Con apposita comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è resa nota la data di apertura del registro di cui al comma l. A decorrere da tale data, sono parimenti abrogati il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, ed il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, e successive modificazioni.
4. Gli atti notificati al Pubblico registro cinematografico per la trascrizione, qualora non rivestano la forma di atto pubblico, devono recare la sottoscrizione autenticata».
2. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, così come modificato dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*18. 052. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Pubblico registro per la cinematografia). - 1. L'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 23 - (Pubblico registro per la cinematografia). - 1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, tenuto dalla SIAE ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ridenominato »pubblico registro per la cinematografia«. Tale registro è destinato a dare pubblicità legale ai lungometraggi e cortometraggi, a contenuto narrativo o documentaristico, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, agli effetti delle disposizioni ivi contenute. L'iscrizione delle opere nel registro, la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti di autore, dei diritti connessi del produttore cinematografico, nonché dei diritti di proprietà sull'internegativo delle pellicole cinematografiche o dei supporti equivalenti, è obbligatoria per le pellicole di produzione o coproduzione italiana, per
le quali sia presentata la denuncia di inizio lavorazione alla Direzione generale competente.
2. Con decreto ministeriale avente natura non regolamentare sono stabiliti:
a) le modalità di iscrizione delle opere di produzione o coproduzione italiana;
b) le tipologie di atti soggetti a trascrizione;
c) i requisiti formali richiesti per la trascrizione degli atti;
d) le modalità di presentazione e i termini per la trascrizione degli atti;
e) le modalità di trascrizione e di conservazione degli atti;
f) le modalità di tenuta del protocollo generale delle richieste di iscrizione e di trascrizione degli atti;
g) le modalità di visura e di rilascio della certificazione;
h) la misura dei diritti e delle spese istruttorie spettanti alla SIAE per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio di certificazioni e copie relative al pubblico registro per la cinematografia, nonché per consentire le visure;
i) le ulteriori modalità occorrenti a realizzare e rendere operativa la pubblicità;
l) in via transitoria, la trascrizione degli atti relativi a film già iscritti nel pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla SIAE e l'iscrizione di film per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto previsto nel presente comma, siano state inviate alla SIAE dal Ministero le denunce di inizio lavorazione.
3. L'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 1998, n. 163, sono abrogati. Con apposita comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è resa nota la data di apertura del registro di cui al comma l. A decorrere da tale data, sono parimenti abrogati il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, ed il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, e successive modificazioni.
4. Gli atti notificati al Pubblico registro cinematografico per la trascrizione, qualora non rivestano la forma di atto pubblico, devono recare la sottoscrizione autenticata».
2. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, così come modificato dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*18. 0301. Governo.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art.18-bis. - (Museo dello sport). All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2003, n. 376, dopo le parole: «nonché per» sono aggiunte le seguenti: «la realizzazione,».
18. 0302. Governo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. Al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle competenze attribuite dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è aumentato da 185 a 253 unità,
da reclutare attraverso procedure concorsuali. L'Autorità con apposita delibera determina le professionalità ed i relativi contingenti e requisiti di ammissione, prevedendo anche, ove necessario, pregresse esperienze nei settori di interesse dell'Autorità.
2. Nell'ambito dell'organico come rideterminato dal comma 1, al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto organizzativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, nelle materie di competenza istituzionale dell'Autorità. Le procedure concorsuali e selettive di cui al presente articolo si espletano entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. 51. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. Nell'ambito delle risorse assegnate, al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle competenze attribuite dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è aumentato da 185 a 253 unità, da reclutare attraverso procedure concorsuali. L'Autorità con apposita delibera determina le professionalità ed i relativi contingenti e requisiti di ammissione, prevedendo anche, ove necessario, pregresse esperienze nei settori di interesse dell'autorità.
2. Nell'ambito dell'organico come rideterminato dal comma 1, al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto organizzativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, nelle materie di competenza istituzionale dell'Autorità. Le procedure concorsuali e selettive di cui al presente articolo si espletano entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
19. 52. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: nove.
19. 53. Morgando.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con contratto a tempo determinato aggiungere le seguenti: secondo le procedure concorsuali di cui all'articolo 4.
19. 1. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale della Banca d'Italia utilizzato per lo svolgimento dei compiti trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e/o alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dalla legge 28 dicembre
2005, n. 262, è trasferito alle autorità suddette, mantenendo lo stesso trattamento giuridico ed economico.
19. 50. Lettieri.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici). - 1. Al personale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si applicano i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, compatibilmente con la disponibilità finanziaria derivante dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19. 0300. (nuova formulazione) Governo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Attribuzioni della CONSOB). - 1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: «adottare, entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «adottare, su proposta della CONSOB, entro nove»;
b) all'articolo 27, comma 2, alinea, le parole: «adottare, entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «adottare, su proposta della CONSOB, entro nove»;
c) all'articolo 42, comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 14, comma 1, della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, e comunque non oltre il 30 settembre 2006».
19. 050. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Attribuzioni della CONSOB). - 1. All'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni si svolgono con scrutinio segreto nei casi indicati dalla CONSOB con apposito regolamento».
19. 051. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
20. 51. Quartiani, Gambini, Nieddu.
Al comma 2, sopprimere le parole: , a condizioni di mercato.
20. 56. Ruggieri.
Al comma 3, sopprimere le parole da: , con prevalenza fino alla fine del comma.
20. 57. Lettieri.
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: aventi diritto aggiungere le seguenti: , previo accordo con gli stessi.
20. 54. Lisi.
Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo periodo.
*20. 52. Gambini.
Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo periodo.
*20. 53. D'Agrò.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è ammesso a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili il combustibile di cui all'articolo 3 comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002.
20. 1. Marras.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera l), legge 23 agosto 2004, n. 239, il regime agevolato previsto dalla delibera del Comitato interministeriale prezzi del 12 aprile 1992, è esteso, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, anche alle miscele acqua-carbone definite coal water fuels di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002.
20. 2. Osvaldo Napoli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'interno dei piani di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, gli impianti di produzione idroelettrica sono assimilati alle infrastrutture lineari a rete relative a servizi pubblici essenziali.
20. 50. Zanetta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'autorità espropriante, quale definita dall'articolo 3 del presente testo unico, competente all'emanazione degli atti del procedimento espropiativo, è TERNA - rete elettrica nazionale s.p.a., in qualità di concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica».
20. 55. D'Agrò.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. (Esclusione di enti dal Patto di stabilità). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 138, è aggiunto il seguente:
«138-bis. Gli enti che durante il 2005, o il 2006, o negli anni successivi, hanno modificato o modificheranno in aumento i confini in misura tale che la somma delle percentuali di aumento del territorio e della popolazione insediata non sia inferiore al 15 per cento, sono soggetti al Patto di stabilità dell'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo con i nuovi territori».
20. 08. Marras.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Istituto nazionale per la montagna). - 1. L'Istituto nazionale per la montagna (IMONT) costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2001, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 284, è autorizzato, nel limite di 5 milioni di euro, ad incrementare le proprie spese per l'anno 2006 in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 57, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante una riduzione pari a 5 milioni di euro dell'importo complessivo previsto all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
20. 09. Scherini, Bertolini.
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Interventi a favore dell'emittenza locale). - 1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 40 milioni di euro limitatamente al 2006, di 80 milioni di euro limitatamente al 2007 e di 120 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2008.
2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2006, 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
*20. 03. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Interventi a favore dell'emittenza locale). - 1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 40 milioni di euro limitatamente al 2006, di 80 milioni di euro limitatamente al 2007 e di 120 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2008.
2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2006, 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
*20. 05. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Interventi a favore dell'emittenza locale). - 1. All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per il 2001» sono aggiunte le seguenti «, di 5 milioni di euro per il 2006 e di 2 milioni di euro per il 2007». Le somme sono erogate per il 2006 e 2007 ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 maggio 2002,
n. 147, e del decreto del Direttore generale per il cinema dell'8 aprile 2004 e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno dal Ministero per i beni e le attività culturali.
2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006, e 2 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 04. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Al fine di dare attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2005 che proroga lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, i termini previsti rispettivamente dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2003, n. 3300, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.
20. 06. Ruta.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al regolamento n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007».
20. 011. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Addizionale sui profitti petroliferi). - 1. È istituita un'imposta addizionale, pari al 20 per cento, gravante sul differenziale dei profitti risultanti a bilancio e realizzati a decorrere dal 2004 dalle imprese petrolifere operanti in Italia, considerando il 2003 quale anno base. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2005 è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del presente comma.
2. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al finanziamento, per l'anno 2006 e per gli anni successivi, degli incentivi per le energie rinnovabili e l'attuazione del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
20. 050. Daniele Galli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Utilizzo delle caldaie ad alta efficienza negli edifici). - 1. Al fine di promuovere l'attuazione del protocollo di Kyoto mediante la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'emissione di titoli di efficienza ambientale, con sconto sul prezzo finale all'utenza, a favore dei gestori di interventi che prevedano l'installazione
di una caldaia classificata a condensazione, secondo i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di recepimento della Direttiva 92/42/CEE, con differenziazione per le caldaie domestiche di potenzialità inferiore a 35 kW, e per le caldaie per impianti termici centralizzati a servizio di più utenze domestiche e di potenzialità superiore a 35 kW (centrali termiche). I titoli di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministero delle attività produttive, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
20. 051. Daniele Galli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici). - 1. Negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione o assoggettati a ristrutturazione edilizia, elencati all' articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo di installare impianti atti alla generazione di energia elettrica, mediante fonti di energia rinnovabile, di tipo: solare, eolica, meccanica, geotermica, moto ondoso, forza maremotrice, idraulica, biogas, idrogeno, di diversa natura purché non fossile, concorrenti ad una produzione non inferiore al dieci per cento del presumibile consumo medio annuo per gli edifici di nuova costruzione, ovvero del consumo medio riferito agli ultimi tre anni per gli edifici già esistenti se non viene variata la destinazione d'uso o l'attività produttiva. Le regioni in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche dei propri territori adeguano le caratteristiche tecniche prestazionali degli impianti con appositi regolamenti applicativi. Eventuali impedimenti applicativi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, devono essere sollevati in sede comunale e dimostrati mediante apposita documentazione asseverata da un professionista abilitato.
20. 052. Daniele Galli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Efficienza energetica negli edifici). - 1. In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, qualunque siano le loro destinazioni d'uso e le caratteristiche tecniche dell'impianto termico o di condizionamento ambientale previsto, nonché il tipo di alimentazione o di combustibile usato, è obbligatorio prevedere, anche in fase progettuale, in aggiunta a quanto previsto ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, lo schema dell'impianto con evidenziato il posizionamento di appositi regolatori ambientali della temperatura, da applicare ad ogni punto termico irradiante, di qualsiasi natura esso sia. I regolatori ambientali di temperatura devono essere collegati funzionalmente al termostato ambientale generale che deve essere previsto in ogni locale o vano abitabile o agibile.
2. Il rilascio delle concessioni a edificare, nonché delle certificazioni di abitabilità o di agibilità è condizionato al rispetto, oltre che delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, di quanto stabilito dal comma 1. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblici e privati, devono essere adeguati, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 in caso di ristrutturazioni, di manutenzioni straordinarie sugli impianti specifici, di ampliamenti o di frazionamenti in sub-unità. A decorrere dal decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni edificio, pubblico o privato, deve essere adeguato ai sensi di quanto disposto dal comma 1.
20. 053. Daniele Galli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Attuazione diffusa del Protocollo di Kyoto). - 1. Ai fini del rispetto degli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1o giugno 2002, n. 120, sono adottate le seguenti misure:
a) al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo le parole: «interventi di bonifica dall'amianto,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,»;
b) alle imprese che installino impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta, ripartito secondo quote costanti in cinque anni.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 sono destinate:
a) le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima;
b) le risorse derivanti dalla graduale riduzione, nella misura del 25 per cento per il 2006 e di un ulteriore 15 per cento per ciascuno degli anni successivi, dei maggiori costi all'utenza derivanti dal sostegno alle fonti energetiche assimilate, di cui alla delibera CIP 6, adottata dal Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992;
c) le risorse derivanti da un'imposta pari al 20 per cento del differenziale dei profitti risultanti a bilancio e realizzati nel 2004 e 2005 dalle imprese petrolifere operanti in Italia, considerando il 2003 quale anno base. L'imposta è introdotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le risorse individuate ai sensi del comma 2 sono assegnate o riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuate le fonti energetiche assimilate per le quali si ritiene opportuno mantenere o modificare il sostegno agevolativo.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono alternative e non cumulabili con le disposizioni che prevedono incentivi sul prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come definite ai sensi del citato decreto n. 387 del 2003. L'energia prodotta mediante le incentivazioni di cui al comma 1 è ceduta al medesimo prezzo praticato all'utente dal Gestore di rete.
20. 054. Daniele Galli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di attività produttive). - 1. A decorrere dall'anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell'azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo
1, comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere, pari a 17.375.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*20. 055. Antonio Leone, Fontana, Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di attività produttive). - 1. A decorrere dall'anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell'azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere, pari a 17.375.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*20. 057. D'Agrò.
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente
Art. 20-bis - (Disposizioni in materia di calamità naturali). - 1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
2. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nelle disponibilità del Dipartimento della protezione civile.
20. 056. Lucchese.
Sopprimerlo.
21. 1. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria, Boccia, Raffaldini, Tidei, Mazzarello, Albonetti, Vigni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. - 1. L'iter procedurale per la progettazione e la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è sospeso al fine di valutare in concreto le effettive priorità infrastrutturali nel Mezzogiorno, inerenti il sistema ferroviario, il sistema portuale, il sistema stradale e il sistema autostradale.
21. 50. Alfonso Gianni, Mascia.
Sopprimere il comma 2-bis.
22. 52. Mascia.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura , senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto dell'anzianità di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di provenienza sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il conferimento di funzioni di legittimità, semidirettive o direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.
22. 53. Ricciotti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'articolo 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Può essere disposta, a domanda e tenuto conto dell'anzianità di servizio, l'assegnazione ad altro posto libero, per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, con funzioni di livello pari a quelle svolte nell'ufficio di provenienza ma con esclusione di qualunque incarico direttivo o semidirettivo.»
22. 54. Finocchiaro, Bonito, Fanfani, Leoni, Amici, Mascia.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:
«Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantaduesimo anno di età».
3-ter. Il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La facoltà di cui al comma 1 non si applica per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».
3-quater. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno superato il settantaduesimo anno di età e risultano in servizio avendo ottenuto di rimanervi per
avere esercitato la facoltà originariamente prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nelle funzioni ricoperte fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;
3-quinquies. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno superato il settantesimo anno di età permangono in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età se già hanno ottenuto di rimanervi per essersi avvalsi della facoltà originariamente prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi, se magistrati ordinari, possono essere conferite le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 3, 4 e 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, a condizione che, alla data di vacanza del posto, risultino in possesso dei requisiti di accesso stabiliti nella medesima disposizione e non abbiano superato il settantaduesimo anno di età;
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.
22. 50. Antonio Leone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nei casi di mancata esecuzione delle decisioni giurisdizionali o di quelle irrevocabili ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonché nel caso di mancata esecuzione delle ordinanze cautelari, è sempre proponibile il ricorso previsto all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
22. 300. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Fino alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettere h), numero 17), e i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nei confronti dei magistrati che, avendo già compiuto il sessantottesimo anno di età e non ancora il settantaduesimo, si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16 comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, agli effetti delle predette disposizioni della citata legge n. 150 del 2005 in luogo della data di ordinario collocamento a riposo si fa riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio.
22. 51. Gamba, Saglia, Strano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 45, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».
22. 9. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Giudizi di responsabilità contabile). - 1. La definizione dei procedimenti di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche nei confronti dei soggetti per i quali sono già state iscritte a ruolo le somme dovute e sono iniziate le procedure giudiziarie esecutive. Per tale scopo il procedimento esecutivo si conclude con il pagamento di una somma pari al 10 per
cento del danno quantificato nella sentenza della Corte dei conti e passata in giudicato.
22. 050. Misuraca.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente
Art. 22-bis. - 1. L'articolo 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è sostituito dal seguente:
«Art. 51 - L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni ed in ogni caso l'azione, una volta promossa, deve concludersi con decisione definitiva entro lo stesso termine e l'instaurazione di procedimento di appello davanti al davanti al Consiglio nazionale forense o davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione davanti al Consiglio nazionale forense non determina mai effetto interruttivo permanente della prescrizione che matura entro il predetto termine dei cinque anni».
22. 051. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Funzionalità del Consiglio di Stato). - 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze e migliorare la funzionalità del Consiglio di Stato, il ruolo del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità di consiglieri di Stato; i predetti posti sono conferiti, a domanda, in deroga ad ogni altra disposizione e senza imputazione ad alcuna delle aliquote di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ai candidati risultati idonei nei concorsi a posti di consigliere di Stato espletati entro il 31 dicembre 2004 che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La lettera e) dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogata.
3. All'onere recato dalla applicazione del presente articolo, pari a 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 052. Coronella.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Contenimento dei costi della giustizia) - 1. Ai fini dei contenimento dei costi della giustizia sia per l'amministrazione che per i cittadini, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e dei relativi regolamenti attuativi sono applicabili, anche attraverso procedure telematiche, a tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
22. 053. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Disposizioni in materia di garanti del contribuente). - 1. I componenti dei garanti del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 213, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica fino al 31 dicembre 2006. Entro il 31 ottobre 2006, i presidenti delle commissioni tributarie competenti provvedono al rinnovo dell'in
carico a favore dei soggetti di cui al primo periodo che hanno preventivamente dichiarato la propria disponibilità ovvero, in difetto, procedono alla nomina dei nuovi garanti. Tutti i componenti dei garanti del contribuente, confermati o di nuova nomina, entrano contestualmente in funzione il 1o gennaio 2007 e cessano dall'incarico il 31 dicembre 2010.
22. 054. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. (Assistenza tecnica dinanzi alla giustizia tributaria). - 1. All'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «i consulenti del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e i revisori contabili».
*22. 055. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. (Assistenza tecnica dinanzi alla giustizia tributaria). - 1. All'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «i consulenti del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e i revisori contabili».
*22. 056. Maninetti.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. Per le esigenze di funzionamento dell'amministrazione penitenziaria e allo scopo di armonizzarne le figure dirigenziali, dopo l'articolo 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. - (Ruoli tecnici nella carriera dirigenziale penitenziaria). - 1. Ai ruoli della carriera dirigenziale penitenziaria istituiti ai sensi dell'articolo 1, sono aggiunti i ruoli pedagogico, contabile, agrario, informatico e statistico.
2. La relativa pianta organica è individuata nel numero delle persone in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione che abbiano avuto accesso mediante concorso agli ex profili professionali rispettivamente di direttore coordinatore di area pedagogica, direttore amministrativo contabile, direttore agrario, analista di procedure e funzionario statistico in possesso di laurea specialistica o corrispondente laurea del vecchio ordinamento.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede per la quota parte dei posti già individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 16 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni, con le risorse finanziarie all'uopo destinate dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a euro 3.195.679,72; all'onere aggiuntivo pari a euro 1.987.277, 96, si provvede mediante le risorse per i miglioramenti economici del personale statale di diritto pubblico di cui all'articolo l, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. In sede di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'amministrazione penitenziaria, sono nominati dirigenti e inquadrati nei ruoli individuati al comma 1 del presente articolo, secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inquadrati nella posizione economica C3 che abbiano acquisito attraverso
concorso le qualifiche di analista di procedure, direttore coordinatore di area pedagogica, direttore amministrativo contabile, direttore agrario e funzionario statistico purché in possesso di laurea specialistica o corrispondente laurea del vecchio ordinamento».
23. 050. Schmidt.
Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. Ai titolari di esattorie private in data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali viene riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989. I contributi previdenziali da accreditare in favore di tali dipendenti sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori di cui all'articolo 123, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante contribuzione a carico dei titolari medesimi.
23. 051. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente
Art. 23-bis. - (Decorrenza nuovo ordinamento professionale dei dottori commercialisti). - 1. All'articolo 76 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le norme del presente decreto legislativo entrano in vigore nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative disposizioni sono efficaci a decorrere dalla stessa data».
**23. 052. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente
Art. 23-bis. - (Decorrenza nuovo ordinamento professionale dei dottori commercialisti). - 1. All'articolo 76 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le norme del presente decreto legislativo entrano in vigore nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative disposizioni sono efficaci a decorrere dalla stessa data».
**23. 053. Di Giandomenico.
Sopprimerlo.
*24. 1. Rosato, Carbonella, Tuccillo, Boato.
Sopprimerlo.
*24. 2. Duca, Mazzarello, Albonetti, Raffaldini, Tidei, De Luca.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24. (Nomina del Presidente delle Autorità portuali). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione, indica il Presidente dell'Autorità portuale. Se l'intesa non è raggiunta, entro dieci giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relaziona al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri decide la nomina del Presidente dell'Autorità portuale anche alla presenza del Presidente della Regione che non ha dato l'intesa.
24. 51. Giuseppe Gianni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*24. 52. Ria, Rosato, Pasetto, Tuccillo, Carbonella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*24. 55. Giuseppe Gianni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*24. 300. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 53. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 54. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) per le autorità portuali di Taranto e Salerno, dal Presidente della giunta regionale della Basilicata o da un suo delegato;».
24. 50. Lettieri.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «da un membro della giunta da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «da un suo delegato».
24. 050. De Laurentiis.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. (Contributi per la destagionalizzazione dei flussi turistici). - 1. Al fine di agevolare il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, il primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 10 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle attività produttive è stabilito, ogni tre anni, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il limite di reddito delle famiglie e dei singoli ai quali il Fondo di cui al comma 1 può concedere contributi ed altre agevolazioni per favorire il risparmio turistico».
2. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, l'Albo dei direttori di albergo, da disciplinare con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.
*24. 053. Fontana.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. (Contributi per la destagionalizzazione dei flussi turistici). - 1. Al fine di agevolare il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, il primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 10 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle attività produttive è stabilito, ogni tre anni, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il limite di reddito delle famiglie e dei singoli ai quali il Fondo di cui al comma 1 può concedere contributi ed altre agevolazioni per favorire il risparmio turistico».
2. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, l'Albo dei direttori di albergo, da disciplinare con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.
*24. 054. D'Agrò.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. (Contributi per la destagionalizzazione dei flussi turistici). - 1. Al fine di agevolare il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, il primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 10 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle attività produttive è stabilito, ogni tre anni, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il limite di reddito delle famiglie e dei singoli ai quali il Fondo di cui al comma 1 può concedere contributi ed altre agevolazioni per favorire il risparmio turistico».
24. 051. Antonio Leone, Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 13, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2006, per il trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale si fa riferimento a quanto previsto per gli incarichi di livello dirigenziale generale nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area 1 - Ministeri e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo».
2. L'onere relativo all'attuazione del comma 1, quantificabile in prima applicazione in 500.000 euro annui, grava sui fondi stanziati per il trattamento economico del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale.
24. 052. Di Giandomenico.
Sopprimerlo.
25. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 28, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «o che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione, per il conseguimento della quale è previsto un periodo di tirocinio.»
25. 100. Governo.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - 1. I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni appartenenti al comparto ministeri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella seconda fascia dirigenziale al compimento del terzo anno dalla data in cui, a seguito di formale provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, abbiano effettivamente ricoperto in via continuativa incarichi dirigenziali o di reggenza di strutture di livello dirigenziale senza incorrere in ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 presso le amministrazioni che hanno disposto l'attribuzione degli incarichi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; ad esso consegue il riassorbimento delle posizioni vacanti nei corrispondenti posti nel ruolo dirigenziale.
25. 050. Leo.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Ministeri e le Agenzie fiscali possono procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame-colloquio, prevedendo la valutazione, anche ai fini dell'ammissione ed in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle esperienze di servizio professionali maturate nell'esercizio delle funzioni dirigenziali. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Per il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, sono utilizzate anche le rispettive risorse finanziarie di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento delle singole amministrazioni, i dipendenti di ruolo, inquadrati nelle posizioni funzionali che consentono l'accesso alla dirigenza e che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono le funzioni dirigenziali da almeno due anni, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti delle rispettive amministrazioni, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti.
25. 051. Leo.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «il personale volontario di leva» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale del ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ruolo speciale del personale dirigenziale della Protezione civile».
2. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle materie dell'ordinamento dei personale dei ruoli della Presidenza di cui agli articoli 9-bis, comma 1, e 9-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 18, 23 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 assume come norme e principi regolatori quelli desumibili dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e dagli articoli 7, commi da 1 a 5, 19, comma 11, 20, 21, 23-bis, 24, 28, 32, 42, commi 1 e 2, 53, 54, 57 e 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il principio dell'indicazione esplicita delle norme, anche di legge, abrogate. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento nelle materie di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
25. 052. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. Nell'ambito della missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziate, è autorizzata fino al 30 giugno 2006 la spesa di euro 190.494,7 per l'invio a Nassirya di due funzionari con l'incarico di capo e di componente lo staff dell'Unità provinciale di sostegno alla ricostruzione (PRT) nella regione del Dhi Qar.
2. In favore del capo dell'Unità possono essere disposti ordini di accreditamento da parte del Ministero degli affari esteri per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento, per i quali è dovuta la resa del conto ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Il trattamento economico dei predetti funzionari è determinato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
27. 0300. Governo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Sistema di informazione visti). - 1. Per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema di informazione visti», di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante procedure ordinarie di reclutamento, 45 unità di personale, di cui 20 nella posizione giuridica C1 (profilo di funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra) e 25 nella posizione economica B2 (profilo di assistente amministrativo). Tali unità sono aggiuntive alle dotazioni organiche rideterminate in applicazione dell'articolo 1, comma 93, della citata legge n. 311 del 2004.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, anche il contingente di personale assunto
a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di 65 unità.
27. 0301. Governo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Modifica alla legge 25 luglio 2000, n. 209). - 1. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 5 - 1. I crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte e nel caso di iniziative promosse dalla comunità internazionale ai fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana alle suddette iniziative».
27. 0302. Governo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoratori (ISFOL) aggiungere le seguenti: e in particolare per il monitoraggio del reinserimento dei lavoratori ultracinquantenni espulsi nei processi di ristrutturazione aziendale.
28. 50. Fusillo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoratori (ISFOL) aggiungere le seguenti: e in particolare per il monitoraggio della formazione continua nelle regioni del Mezzogiorno.
28. 51. Ria.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoratori (ISFOL) aggiungere le seguenti: e in particolare per attività di formazione nelle aree dell'obiettivo 1 interessate da strumenti della programmazione negoziata.
28. 52. Villari.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
29. 300. Governo.
Sopprimerlo.
30. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Guido Dussin.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente aeronavale aggiungere le seguenti: con l'istituzione di nuovi presidii sul territorio nazionale.
30. 52. Giacomelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente aeronavale aggiungere le seguenti: con il potenziamento dei presidii lungo le coste calabresi per il contrasto dei fenomeni criminosi.
30. 50. Santino Adamo Loddo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente aeronavale aggiungere
le seguenti: con l'istituzione di un nuovo presidio lungo la costa ionica della Basilicata.
30. 51. Lettieri.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 5 milioni.
30. 53. Lusetti.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il punto e.5) è sostituito dal seguente:
«e.5) non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxi-caravan. A tal fine i predetti allestimenti: a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possiedono alcun collegamento permanente ai terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività l'installazione dei pre-ingresso intesi come strutture coperte chiuse realizzate in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone».
30. 01. Campa.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In analogia a quanto previsto per le Forze di polizia è istituito il ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato al personale dell'ex carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente inquadrato nelle qualifiche di cui agli articoli 19, 20 e 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
30. 050. Ciro Alfano.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche in materia di definanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. Alla Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono soppresse le seguenti voci:
Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 86 e articolo 2, comma 87;
Decreto-legge n. 67 del 1997, articolo 19-bis, comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 23,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*30. 0300. Governo.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche in materia di definanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. Alla Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono soppresse le seguenti voci:
Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 86 e articolo 2, comma 87;
Decreto-legge n. 67 del 1997, articolo 19-bis, comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 23,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*30. 051. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 18, secondo comma, lettera a), della legge 11 luglio 1978, n. 382, sono aggiunte, in fine, le parole: «Capitanerie di porto - Guardia costiera».
30. 052. Ciro Alfano.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis. - 1. Il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1, secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
31. 01. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis. - (Spese di investimento ANAS). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, le parole: «1.700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.913 milioni»;
b) al comma 33, le parole: «1.900 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 milioni»;
a) al comma 34, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «93 per cento».
31. 0100. Governo.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis. - 1. Per l'anno 2006 non concorrono all'ammontare complessivo per spese di investimento quelle effettuate da A.N.A.S. con l'impiego di risorse proprie non relative alla assegnazione in conto aumento di capitale e delle somme conferite ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche.
31. 0300. Governo.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis. - (Sistema del trasporto marittimo). - 1. Per garantire il funzionamento del trasporto marittimo esercitato dalle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2006-2008 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni nello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 050. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis. - (Sistema del trasporto marittimo). - 1. Per garantire il funzionamento del trasporto marittimo esercitato dalle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per l'anno 2006 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno l'anno 2006, si provvede mediante l'utilizzo dell'unità previsionale di base 4.1.2.9 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente alle disponibilità residue di cui al capitolo 2121.
31. 051. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis. - (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). - 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006 e 2007 sono estesi, nel limite del 50 per cento alle imprese amatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'utilizzo dell'U.p.b. 4.1.2.9 (Sgravi e agevolazioni contributive) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente alle disponibilità residue di cui al capitolo 2121 e mediante l'utilizzo dell'U.p.b. 3.2.3.1 (imprese navalmeccaniche e armatoriali) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente a 1.658.000 euro annui iscritti nel capitolo 7027 relativo alle risorse destinate alla costituzione del Fondo centrale di garanzia del credito navale, di cui agli articoli 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni, e 1, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413.
31. 053. Fallica, Giudice.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis. - (Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento acustico, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri è incrementata di 0,50 euro.
2. L'incremento di cui al comma 1 è attribuito nella misura del 90 per cento del suo gettito direttamente in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali:
a) percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
b) percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità applicative dei commi 1 e 2.
4. L'incremento di cui al comma 1 è attribuito nella misura del 10 per cento del suo gettito direttamente in favore dell'ANAS s.p.a. per la manutenzione delle tratte stradali di collegamento aeroportuale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4.
31. 052. Volontè.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. Al fine di garantire l'interesse pubblico ad un utilizzo effettivo ed efficiente delle radiofrequenze con limitata disponibilità di banda e di provvedere alla relativa assegnazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, determina la retrocessione alla disponibilità dello Stato delle frequenze assegnate alla società Ipse 2000 S.p.a. con la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 1/01/CONS del 10 gennaio 2001, senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato degli oneri o dei contributi già effettivamente versati, ed è disposta, all'atto della retrocessione delle frequenze radioelettriche, la liberazione da ulteriori oneri, ivi incluso il versamento della differenza tra quanto già effettivamente versato e quanto previsto come complessivamente dovuto all'atto di assegnazione delle frequenze stesse.
32. 052. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. Al fine di garantire l'interesse pubblico ad un utilizzo effettivo ed efficiente delle radiofrequenze con limitata disponibilità di banda e di provvedere alla relativa assegnazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, determina la retrocessione alla disponibilità dello Stato delle frequenze assegnate alla società Ipse 2000 S.p.a. con la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 1/01/CONS del 10 gennaio 2001.
2. Il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prevede che gli
oneri o contributi già effettivamente versati da Ipse 2000 S.p.a. restino acquisiti al bilancio dello Stato e dispone, all'atto della retrocessione delle frequenze radioelettriche, la liberazione di Ipse 2000 S.p.a. stessa da ulteriori oneri, ivi incluso il versamento della differenza tra quanto già effettivamente versato e quanto previsto come complessivamente dovuto all'atto di assegnazione delle frequenze stesse.
32. 01. Pittelli.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - (Ampliamento dell'Università degli studi di Bari). - 1. Per l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'edificio «ex Posta centrale», da destinare, nel rispetto dei vigenti vincoli architettonici, alla creazione della «cittadella universitaria», sono assegnati all'Università degli studi di Bari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
2. All'onere previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante riduzione dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 051. Carlucci.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro.
33. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Cinta magistrale di Verona). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito al comune di Verona, per una durata massima di 99 anni e previa richiesta del predetto ente, la Cinta magistrale, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente».
33. 02. Fratta Pasini.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27). -1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
33. 0300. Governo.
Sopprimerlo.
34. 3. Vigni, Piglionica, Raffaella Mariani, Leoni, Amici, Abbondanzieri.
Sopprimere il comma 2.
34. 1. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.
Al comma 3, sopprimere le parole: , ivi compresi quelli cartografici,
34. 2. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e di prevenzione dal rischio terremoti.
34. 51. Molinari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sono rispettivamente autorizzati, ciascuno per le proprie esigenze e nei limiti dell'autorizzazione di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire concorsi per titoli ed esami per la copertura di posizioni di qualifica dirigenziale disciplinati rispettivamente con decreto non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. A tale fine, sino al 50 per cento dei posti disponibili per ciascuna delle suddette amministrazioni è riservato ai soggetti, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino in servizio con incarico di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con esclusione del personale che si trovi già in stato di quiescenza.
34. 50. Paroli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Fondazione Maimonide - Ospedale virtuale mediterraneo). - 1. Per il programma pilota di assistenza a domicilio dei malati cronici ed anziani, realizzato attraverso l'istituenda Fondazione nell'ambito dell'accordo bilaterale Italia-Israele nel settore sanitario, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
34. 06. Saia.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Al fine di stabilire pari trattamento delle posizioni giuridiche ed economiche, le amministrazioni pubbliche, che a far data dall'anno 2001, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno interrotto l'attribuzione degli scaglioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA), di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, relativamente all'esperienza maturata dai pubblici dipendenti, nel periodo 1991-1993, fanno luogo al ricalcolo delle anzianità di servizio e della relativa retribuzione di anzianità maturata in tale periodo, anche in amministrazioni pubbliche diverse, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di recepimento dell'accordo di comparto, fatta salva la prescrizione quinquennale per quanto concerne la corresponsione degli arretrati.
34. 09. Migliori.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 3-bis, comma 9, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «i periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «i revisori contabili».
34. 017. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 97, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa» sono aggiunte le seguenti: «, carta valori,».
34. 028. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 97, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «può affidarle con le modalità previste dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «le affida anche, con le modalità previste dal regolamento e a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo,».
34. 0115. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei, Ruzzante.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «del distretto sanitario» sono aggiunte le seguenti: «o specialista in medicina legale».
34. 031. Lazzari.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere».
*34. 033. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere».
*34. 0306. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Per gli interventi connessi al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è destinato un contributo di 8.000.000 di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 034. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all'obbligo della gara ad evidenza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:
a) affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto;
b) affissione nell'albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;
c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione ovvero per il procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*34. 036. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all'obbligo della gara ad evidenza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:
a) affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto;
b) affissione nell'albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;
c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione ovvero per il procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*34. 061. De Laurentiis, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Canoni demaniali marittimi). 1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, come modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «15 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
34. 0147. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Al fine di migliorare l'organizzazione e il funzionamento dell'ENAC e dell'ENAV, gli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies, 11-decies, 11-undecies e 11-duodecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
34. 050. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Tidei, Mazzarello, Meta, Susini, Panattoni.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 11-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la lettera h) è soppressa.
34. 059. De Laurentiis, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la quota pari al 77 per cento dei canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modificazioni, versati dalle società di gestione aeroportuale non costituisce costo ai fini della determinazione: (i) dei diritti di imbarco passeggeri, approdo e partenza, sosta e ricovero, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324; (ii) della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117; (iii) dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217; (iv) dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate, i beni di uso comune e i beni di uso esclusivo di cui al decreto legislativo n. 18 del 1999. La restante quota del 23 per cento dei canoni di concessione demaniale costituisce costo di offerta dei servizi aeroportuali, regolamentati e non regolamentati svolti sul sedime aeroportuale, sulla base dei criteri stabili dal CIPE.»;
b) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:
«10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 1.000.000 di unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta».
34. 060. De Laurentiis.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 34. 0300. 1. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Labate, Galeazzi, Canotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 34. 0300. 2. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.
0. 34. 0300. 3. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: attraverso pubblico sorteggio.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, settimo periodo, sopprimere le parole: , attraverso pubblico sorteggio,
0. 34. 0300. 4. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere il terzo periodo.
0. 34. 0300. 5. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere il quinto periodo.
0. 34. 0300. 6. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere il sesto periodo.
0. 34. 0300. 7. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
0. 34. 0300. 8. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
0. 34. 0300. 9. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
0. 34. 0300. 10. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, settimo periodo, sopprimere le parole da: , fra i professori fino alla fine del periodo.
0. 34. 0300. 11. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 34. 0300. 12. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 34. 0300. 13. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera d).
0. 34. 0300. 14. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo sopprimere il comma 2.
0. 34. 0300. 15. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 2, sopprimere il primo periodo.
0. 34. 0300. 16. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
0. 34. 0300. 17. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo sopprimere il comma 3.
0. 34. 0300. 18. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 3, sopprimere il primo periodo.
0. 34. 0300. 19. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
All'articolo aggiuntivo 34. 0300. del Governo, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
0. 34. 0300. 20. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Labate, Galeazzi, Zanotti, Giacco.
Dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:
Art. 34-bis. - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.»;
b) all'articolo 15-ter il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale esclusivamente previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine, il direttore generale nomina una commissione composta dal direttore sanitario aziendale e da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico individuati attraverso pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa appartenenti ai ruoli della regione nella quale si svolge la selezione, esterni all'azienda di riferimento della selezione medesima. Per le regioni in cui esiste un'unica azienda o un'unica struttura
complessa il sorteggio si effettua tra i dirigenti di struttura complessa delle regioni confinanti o, per le regioni insulari, più vicine. La commissione è presieduta dal dirigente più anziano di ruolo. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data del bando; la commissione, sulla base delle valutazioni così effettuate, presenta al direttore generale la terna dei tre migliori candidati, indicando i punteggi conseguiti da ciascuno di essi. Il direttore generale assegna l'incarico seguendo la graduatoria elaborata dalla commissione, che rimane valida per un anno. Nelle commissioni delle aziende ospedaliere integrate con l'università uno dei componenti deve essere scelto, attraverso pubblico sorteggio, fra i professori universitari ordinari della disciplina, che operano nelle università presenti nella regione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.»
c) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Regione disciplina l'attività del Collegio di direzione, che è presieduto dal direttore generale ed è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, da cinque rappresentanti dei dirigenti medici, di cui due di primo e tre di secondo livello, e da un rappresentante delle professioni infermieristiche, eletti dalle rispettive assemblee.»;
d) all'articolo 17, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Collegio di direzione, di cui al presente articolo, formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di com-petenza. Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.».
2. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. È facoltà del dirigente di permanere, a domanda, in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Il Collegio di direzione può disporre a tali fini un preventivo esame di idoneità con riferimento alla specifica funzione svolta.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, fermo restando il loro stato giuridico ed i diritti acquisiti, anche ai medici ed al personale sanitario universitario, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonché, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate. Per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
*34. 0300. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:
Art. 34-bis. - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.»;
b) all'articolo 15-ter il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata
dal direttore generale esclusivamente previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine, il direttore generale nomina una commissione composta dal direttore sanitario aziendale e da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico individuati attraverso pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa appartenenti ai ruoli della regione nella quale si svolge la selezione, esterni all'azienda di riferimento della selezione medesima. Per le regioni in cui esiste un'unica azienda o un'unica struttura complessa il sorteggio si effettua tra i dirigenti di struttura complessa delle regioni confinanti o, per le regioni insulari, più vicine. La commissione è presieduta dal dirigente più anziano di ruolo. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data del bando; la commissione, sulla base delle valutazioni così effettuate, presenta al direttore generale la terna dei tre migliori candidati, indicando i punteggi conseguiti da ciascuno di essi. Il direttore generale assegna l'incarico seguendo la graduatoria elaborata dalla commissione, che rimane valida per un anno. Nelle commissioni delle aziende ospedaliere integrate con l'università uno dei componenti deve essere scelto, attraverso pubblico sorteggio, fra i professori universitari ordinari della disciplina, che operano nelle università presenti nella regione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.»
c) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Regione disciplina l'attività del Collegio di direzione, che è presieduto dal direttore generale ed è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, da cinque rappresentanti dei dirigenti medici, di cui due di primo e tre di secondo livello, e da un rappresentante delle professioni infermieristiche, eletti dalle rispettive assemblee.»;
d) all'articolo 17, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Collegio di direzione, di cui al presente articolo, formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.».
2. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. È facoltà del dirigente di permanere, a domanda, in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Il Collegio di direzione può disporre a tali fini un preventivo esame di idoneità con riferimento alla specifica funzione svolta.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, fermo restando il loro stato giuridico ed i diritti acquisiti, anche ai medici ed al personale sanitario universitario, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonché, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate. Per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
*34. 051. Palumbo, Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di partecipazione agli organi universitari dei professori collocati in aspettativa). - 1. All'articolo 13, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, le parole: «essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «essi mantengono, ferma restando l'incompatibilità di cui al primo comma, numero 1), l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal secondo comma».
34. 052. Palumbo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Limite alle spese in conto capitale). - 1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) spese finanziate a valere sulle somme derivanti dalle compensazioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368»;
b) al comma 147 sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché delle spese in conto capitale derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
34. 053. Zanetta.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Alienazioni di terreni gravati da diritti di uso civico). - 1. Gli atti di alienazione di terreni gravati da diritti di uso civico disposti, entro il termine dei 31 dicembre 2005, dai comuni, nonché da altri soggetti titolari della proprietà dei terreni medesimi, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono convalidati nei limiti e alle condizioni stabiliti dai commi 2 e 3.
2. Gli acquirenti dei terreni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare istanza di convalida alla regione o alla provincia autonoma nella quale è ubicato il terreno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni volte a definire la procedura di convalida, prevista dal comma 2, prevedendo:
a) l'attribuzione, alla rispettiva giunta, della competenza ad adottare i provvedimenti di convalida, con obbligo per la stessa di pronunciarsi entro un termine perentorio, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso;
b) l'esclusione, in ogni caso, del versamento di un prezzo da parte degli acquirenti,
c) le tipologie di terreni escluse, in ragione del particolare interesse ambientale o colturale, dalla possibilità di convalida.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende ogni procedimento in corso, amministrativo o giurisdizionale, avente ad oggetto i terreni di cui al comma 1, fino alla pronuncia della giunta regionale o della provincia autonoma ai sensi del comma 3, lettera a).
5. La convalida fa salvi tutti gli effetti giuridici prodotti e i rapporti sorti a seguito dell'adozione degli atti di alienazione di cui al comma 1.
6. La convalida non comporta il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni.
34. 054. Zanetta.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore».
34. 055. Amici, Di Giandomenico, Schmidt, Boato.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
«12-bis. È data facoltà a coloro che, già cessati dal servizio con diritto a pensione, ricoprono alla data del 31 luglio 1999 l'incarico di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario nell'ambito delle aziende sanitarie, di richiedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'assoggettamento del compenso percepito a contribuzione INPDAP e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuino a ricoprire gli incarichi di cui al primo periodo. Le aziende sanitarie di appartenenza provvedono al versamento della contribuzione all'INPDAP previo recupero delle somme già versate all'INPS».
34. 056. Tamburro, Palumbo, Minoli Rota, Cuccu.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 97, comma 14:
1) primo periodo, le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7» e le parole: «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»;
2) secondo periodo, le parole: «Alla violazione prevista dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9» e le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «di novanta giorni»;
b) all'articolo 169, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa con motociclo, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.»;
c) all'articolo 170, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre la sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.»;
d) all'articolo 171, comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
e) all'articolo 213:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «depositare il veicolo» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento»;
2) al comma 2-bis, il terzo periodo è soppresso;
3) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che il reato sia stato commesso da un detentore minorenne. A cura dell'Autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-quinquies.»;
4) al comma 7, dopo la parola: «annotazione» sono aggiunte le seguenti: «, senza oneri ed emolumenti,»;
f) all'articolo 214, comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, comma 7, 170, comma 2, e 171, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni.»
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni di cui agli articoli 97, comma 14, 169, commi 2 e 7, e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi del comma 1.
34. 057. De Laurentiis.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»
2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata d'ufficio. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
34. 058. De Laurentiis.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
34. 094. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Nei comuni ad alta tensione abitativa, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alle cooperative di cui agli articoli 7, terzo comma, del decreto-legge 18 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, possono prendere parte, nei limiti del 20 per cento del totale dei soci e con godimento, senza limiti di reddito, dei medesimi benefici di legge, i dipendenti e gli ex dipendenti dello Stato che abbiano maturato un'anzianità di servizio pari, rispettivamente, a cinque e dieci anni.
34. 062. De Laurentiis, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - (Legge obiettivo per le città) - 1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dal presente articolo attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del 30 per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del 10 per cento per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa»; le modalità di attuazione dei programmi sono definite entro il 30 marzo 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti e le Commissioni parlamentari;
f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nei successivi trenta giorni sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.
6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e trasporti nei sessanta giorni successivi al CIPE che li approva entro sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle line guida di cui al comma 3.
7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
9. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.
10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a due milioni di euro per l'anno 2006, si fa fronte utilizzando le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.2.10.1 «Fondo speciale» per l'anno 2006 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
34. 063. Lupi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 3 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
34. 064. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
b) al decimo periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2006».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 850.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 - 2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 065. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
34. 066. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 213, secondo periodo, le parole: «nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate» sono soppresse.
b) dopo il comma 213, è aggiunto il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2006, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per gli anni 2007 e 2008, parte dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 067. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate, di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
34. 0168. Ciro Alfano.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1- All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
*34. 0151. Migliori, Saia, Giorgio Conte.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1- All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
*34. 0155. Trupia, Crisci.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1- All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
*34. 0156. Sanza, Giudice.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1- All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
*34. 0165. Franci.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Sono esclusi dagli obblighi previsti al comma 1, gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati con un minimo di euro 15.000.»
34. 069. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, primo periodo, le parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica» sono soppresse;
b) il comma 25-bis è abrogato.
34. 070. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente:
«137. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello «730». Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello «730» dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale.»
2. L'articolo 2 della legge del 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato.
3. All'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole: «a lire 20 mila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 12».
34. 0166. Leoni, Benvenuto, Innocenti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di dichiarazioni). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 è sostituito dai seguenti:
«137. All'articolo 2, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, della legge 18 aprile 1986, n. 121, le parole: «L. 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «12 euro».
137-bis. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta non è dovuto alcuna compenso a carico dei bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello «730» di contribuenti cui si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La disposizione di cui al periodo precedente non trova applicazione nelle ipotesi di dichiarazioni modello «730» che evidenziano una imposta a credito superiore a 12 euro.»
34. 071. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Norma interpretativa). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, si interpretano nel senso che la limitazione ivi prevista opera esclusivamente nel caso soltanto le aree oggetto dell'istanza di cui al citato articolo 5-bis siano sottoposte a tutela.
34. 072. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Programma regionale infrastrutture turistiche Piemonte 2006). - 1. Per la realizzazione delle opere inserite nel Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006 - ai sensi dell'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico.
34. 073. Costa.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizioni concernenti l'Agenzia del territorio). - 1. L'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1o aprile 2006. I comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze, riscontrate dai comuni, sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentare le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità d'interscambio.
2. All'articolo 28, primo comma, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento».
3. Le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità im
mobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939.
4. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.
34. 074. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1o gennaio 2006 ed i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.
2 Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.
34. 097. Nespoli, Saia.
Dopo 1'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Cessione gratuita di prodotti e attrezzature informatiche). - 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, nonché i prodotti e le attrezzature informatiche, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato cori decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni del primo periodo si applicano altresì ai prodotti e alle attrezzature informatiche ceduti gratuitamente alle ONLUS da amministrazioni pubbliche ovvero da imprese pubbliche o private che non hanno come oggetto la produzione o lo scambio di tali prodotti e attrezzature.»
34. 075. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:
Art. 34-bis. (Disposizioni transitorie per i procuratori dello Stato). - 1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del quarto comma.
La previsione di cui ai commi quarto e quinto si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2006, ai procuratori dello Stato che alla data del 1o gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio».
b) all'articolo 19, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato distrettuale».
2. È autorizzata per l'anno 2006, nei limiti della copertura delle vacanze in organico e previo espletamento dei relativi
concorsi e procedimenti di nomina, l'assunzione di 8 avvocati dello Stato e di 6 procuratori dello Stato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 150.000 per l'anno 2006, e ad euro 487.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 34-ter. (Fondo unico di amministrazione e Fondo di perequazione). - 1. Il Fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del comparto ministeri, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato, è alimentato anche da una quota percentuale delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali del personale e l'Associazione degli avvocati e procuratori dello Stato, è indicato l'ammontare della quota delle competenze da destinare al Fondo unico di amministrazione, da determinarsi in misura non superiore alla voce di onorario di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2004, n. 127.
3. In attrazione dei principi di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è istituito presso l'Avvocatura dello Stato un Fondo di perequazione dei compensi percepiti per incarichi svolti in costanza di servizio. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, è disciplinato il funzionamento del fondo ivi comprese le modalità di acquisizione, destinazione ed erogazione dei compensi".
34. 0308. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizioni urgenti relative all'Avvocatura dello Stato). - 1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del quarto comma.
La previsione di cui ai commi quarto e quinto si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2006, ai procuratori dello Stato che alla data del 1o gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio».
b) all'articolo 19, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato distrettuale».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8.500 per l'anno 2006, e ad euro 160.000 a
decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il Fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del comparto ministeri, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato, è alimentato anche da una quota percentuale delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato di cui all'articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali del personale e l'Associazione degli avvocati e procuratori dello Stato, è indicato l'ammontare della quota delle competenze da destinare al Fondo unico di amministrazione, da determinarsi in misura non superiore alla voce di onorario di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2004, n. 127.
34. 076. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Comunicazione antiterrorismo). - 1. All'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'espletamento della comunicazione di cui al presente comma, il Governo predispone, entro il termine del 15 marzo 2006, il decreto di approvazione del modello in formato elettronico previsto per la comunicazione stessa.»
34. 077. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di polizia locale). - 1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».
2. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole : «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;
b) all'articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis »;
c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L'arma in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Gli addetti alla polizia locale possono comunque essere dotati:
a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
b) di un'arma lunga comune da sparo;
c) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;
d) del bastone estensibile;
e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale.»;
d) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».
3. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono aggiunte le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;
b) all'articolo 16, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;
2) alla lettera b), dopo le parole «guardia di finanza», sono aggiunte le seguenti «e la polizia locale».
34. 092. Saia, La Russa, Cristaldi, Giorgio Conte, Nespoli, Franz, Migliori.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65). - 1. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;
b) all'articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis»;
c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L'arma in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, che non può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.
3. Gli agenti di polizia locale possono comunque essere dotati:
a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
b) di un'arma lunga comune da sparo;
c) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;
d) del bastone estensibile;
e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale.»;
d) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».
34. 078. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».
34. 079. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Modifiche alla legge l'aprile 1981, n. 121). - 1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono aggiunte le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;
b) all'articolo 16, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;
2) alla lettera b), dopo le parole «guardia di finanza», sono aggiunte le seguenti «e la polizia locale».
34. 080. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. (Attività di ricerca nel settore navale). - 1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, relativa al periodo 1o gennaio 2006 - 31 dicembre 2008.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2006.
34. 090. Zara, Biondi, Bornacin, Labate, Pinotti, Mazzarello, Banti, Bottino, Rainisio.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Utilizzo di fondi già stanziati per interventi navali ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 88). - 1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001.
2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, è consentita, tramite due semestralità per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto della ultimazione o del massimo grado di avanzamento di lavori desumibili dalle rilevazioni degli organismi di classicazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali entro il 31 dicembre 2007. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, i contributi sono erogati con precedenza:
a) alle iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
b) alle iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.
3. Alla spesa derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
34. 081. Scherini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Rifinanziamento della legge della legge 16 marzo 2001, n. 88). - 1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a decorrere dal 2006 è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per dodici anni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro annui a partire dall'anno 2006, per dieci anni, si provvede mediante l'utilizzo dell'unità previsionale di base 3.2.3.1 (Imprese navalmeccaniche e armatoriali) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente al capitolo 7027, relativo alla somma da usare per la costruzione del Fondo centrale di garanzia del credito navale, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive integrazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 082. Scherini, Campa.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Funzionamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. Allo scopo di assicurare il funzionamento della pubblica amministrazione e per garantire lo smaltimento delle pratiche giacenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardanti i contributi alle costruzioni navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a decorrere dal 2006 è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per cinque anni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro annui a partire dall'anno 2006, per cinque anni, si provvede mediante l'utilizzo dell'unità previsionale di base 3.2.3.1 (Imprese navalmeccaniche e armatoriali) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente al capitolo 7027, relativo alla somma da usare per la costruzione del Fondo centrale di garanzia del credito navale, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive integrazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 0116. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 272, è aggiunto il seguente:
«Art. 272-bis. (Attività dell'ANCI e dell'UPI a sostegno dell'innovazione). - 1. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione province d'Italia (UPI) possono essere soggetti idonei a realizzare programmi e progetti di semplificazione e innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica.
2. A tal fine, l'ANCI e l'UPI possono stipulare direttamente apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni centrali e locali.»
34. 0113. Ria.
Subemendamento all'articolo aggiuntivo 34. 083.
All'articolo aggiuntivo 34. 083, capoverso Art. 272-bis, comma 1, sostituire le parole: può essere soggetto idoneo con le seguenti: e l'Unione province d'Italia (UPI) possono essere soggetti idonei.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2, sostituire le parole: può stipulare con le seguenti: e l'UPI possono stipulare;
alla rubrica, dopo le parole: dell'ANCI aggiungere le seguenti: e dell'UPI.
0. 34. 083. 1. Ria.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. Al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 272, è aggiunto il seguente:
«Art. 272-bis. (Attività dell'ANCI a sostegno dell'innovazione). - 1. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) può essere soggetto idoneo a realizzare programmi e progetti di semplificazione e innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica.
2. A tal fine, l'ANCI può stipulare direttamente apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni centrali e locali.»
34. 083. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Misure per la tutela ed il recupero degli edifici di antico impianto rurale situati in ambito di comunità montane). - 1. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. I fabbricati di cui al comma 9, con originaria funzione abitativa, situati in ambito di comunità montane, edificati prima del 1967, all'atto del mutamento d'uso senza trasformazioni fisiche connesso alla perdita dei requisiti di ruralità, e per i quali si proweda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale, sono esentati dal contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
2. Al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 10. Le dimensioni prescritte dagli articoli 2 e 3 sono ridotte del 30 per cento per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane.»
34. 084. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei direttori di struttura complessa delle aziende sanitarie ospedaliere è elevato al compimento del settantesimo anno di età, previa domanda dell'interessato.
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con incarico di direttore di struttura complessa, svolge le ordinarie attività assistenziali fino al compimento del settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di proroga di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. In caso sia mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno di età in base a disposizioni di stato giuridico della docenza universitaria, al personale è conferito, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, un incarico che implica lo svolgimento delle attività assistenziali connesse all'attività didattica, ma non comporta l'attribuzione di responsabilità, e della connessa indennità, di direzione di struttura complessa, semplice o di programma.
34. 085. Cola, Coronella, Fatuzzo, Fragalà, Gironda Veraldi, Lisi, Rampelli, Zaccheo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Istituzione della Conferenza permanente delle minoranze linguistiche). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di tutela delle minoranze, è istituita, presso il Dipartimento per gli affari regionali, la Conferenza permanente delle minoranze linguistiche, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza è presieduta dal Ministro per gli affari regionali o, su sua delega, da un Sottosegretario di Stato.
3. La Conferenza ha i seguenti compiti:
a) monitorare lo stato delle singole minoranze linguistiche e verificare 1' attuazione della legislazione in materia;
b) formulare proposte di interventi, a tutela delle minoranze linguistiche, sia di carattere legislativo che amministrativo;
c) coordinare le azioni e gli interventi previsti a favore delle minoranze linguistiche;
d) favorire le sinergie tra gli enti e gli organismi locali e le istituzioni regionali, nazionali e europee, al fine di tutelare e di valorizzare le lingue e le culture minoritarie.
4. La composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari regionali. Ai componenti della Conferenza spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
5. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Ministro per gli affari regionali. I rappresentanti delle minoranze linguistiche storiche sono designati da ciascuna regione nel cui ambito territoriale è presente una minoranza linguistica. Ogni minoranza linguistica ha diritto ad avere un solo rappresentante, anche se presente in più regioni; in tal caso, in assenza di un accordo tra le regioni interessate, provvede il Ministro per gli affari regionali, sentito il Comitato nazionale federativo delle minoranze linguistiche d'Italia (CONFEMILI).
6. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in euro 55.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
34. 086. Giudice.
Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - (Disposizioni in materia di minoranze linguistiche). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di tutela delle minoranze, è istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali la Conferenza permanente delle minoranze linguistiche, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza ha i seguenti compiti:
a) monitorare lo stato delle singole minoranze linguistiche e verificare 1'attuazione della legislazione in materia;
b) formulare proposte di interventi a tutela delle minoranze linguistiche, sia di carattere legislativo che amministrativo;
c) favorire le sinergie tra gli enti e gli organismi locali e le istituzioni regionali, nazionali e europee, al fine di tutelare e di valorizzare le lingue e le culture minoritarie.
3. La Conferenza è presieduta dal Ministro per gli affari regionali o, su sua delega, da un Sottosegretario di Stato. La composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La partecipazione alla Conferenza è gratuita.
4. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non provveda ad eliminare le illegittimità rilevate dal Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla comunicazione,».
*34. 0145. Giudice.
Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - (Disposizioni in materia di minoranze linguistiche). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di tutela delle minoranze, è istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali la Conferenza permanente delle minoranze linguistiche, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza ha i seguenti compiti:
a) monitorare lo stato delle singole minoranze linguistiche e verificare 1'attuazione della legislazione in materia;
b) formulare proposte di interventi a tutela delle minoranze linguistiche, sia di carattere legislativo che amministrativo;
c) favorire le sinergie tra gli enti e gli organismi locali e le istituzioni regionali, nazionali e europee, al fine di tutelare e di valorizzare le lingue e le culture minoritarie.
3. La Conferenza è presieduta dal Ministro per gli affari regionali o, su sua delega, da un Sottosegretario di Stato. La composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La partecipazione alla Conferenza è gratuita.
4. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non provveda ad eliminare le illegittimità rilevate dal Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla comunicazione,».
*34. 0304. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 della Costituzione, in attesa che le regioni disciplinino con legge il sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, la carica di consigliere regionale è da ritenersi non incompatibile con la carica di presidente e assessore provinciale. Non è, altresì, incompatibile con quella di sindaco e assessore comunale di comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti.
34. 087. Catanoso, Cola, Coronella, Fatuzzo, Fragalà, Gironda Veraldi, Lisi, Rampelli, Zaccheo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di catasto). - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65, comma 1, lettera d), dopo le parole: «visure ipotecarie» sono aggiunte le seguenti: «, alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento»;
b) all'articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa;
c) all'articolo 67, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale»;
d) all'articolo 67, il comma 3 è soppresso.
34. 088. Migliori.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Semplificazione del procedimento e interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in materia di cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative edilizie costituite a proprietà indivisa, esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia e finanziate con decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492) - 1. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, avanzate nel tempo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia quali assegnatari di alloggi realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed assegnati in uso e godimento non ancora definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale.
2. Il socio assegnatario o l'erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al comma 1 possono richiedere direttamente all'ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all'ente mutuante prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari o loro eredi raggiunti da provvedimento di esclusione da socio emesso dalla cooperativa in sostituzione del ministro vigilante.
4. La norma di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 15, commi 7 ed 8, è rivolta anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
34. 089. Minniti, Pisa, Pinotti, Lucidi, Leoni, Amici.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l'autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. In tal caso la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale».
2. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) dell'articolo 97 le parole: «gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato» sono soppresse;
b) la lettera c) dell'articolo 97 è sostituita dalla seguente:
«c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»;
c) all'articolo 116, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
«Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il docio defunto»;
d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
3. All'articolo 17, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo le parole: «dei figli minorenni» sono aggiunte le seguenti: «uguale diritto è riservato agli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti ovvero, in loro mancanza,».
4. I benefici derivanti dal presente articolo si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
34. 095. Nespoli, Saia.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Al fine di fronteggiare le molteplici situazioni emergenziali in atto, per assicurare la riqualificazione per la progressione verticale tra le aree del personale appartenente al ruolo di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, tabella E, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare, nel limite di 100.000 euro, le risorse di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
34. 0200. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Fondo centrale di garanzia per la realizzazione di interventi infrastrutturali). - 1. All'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Il Fondo centrale di garanzia è altresì autorizzato ad accordare garanzie, previo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, a condizioni di mercato, in relazione alla realizzazione di infrastrutture autostradali e viarie in genere, nonché di opere finalizzate al miglioramento del sistema dei trasporti e delle comunicazioni. Gli introiti derivanti dalle concessioni delle predette garanzie sono versati al fondo e sono
utilizzati per far fronte agli oneri connessi all'eventuale escussione delle garanzie stesse.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è fissata la quota del Fondo da destinare alle nuove attività di cui al secondo comma e sono approvate le modificazioni alle norme regolamentari del Fondo occorrenti per adeguarne le modalità operative e il funzionamento delle garanzie.»;
b) al secondo comma, le parole da: «cinque membri» fino a : «Consorzio di credito per le opere pubbliche,» sono sostituite dalle seguenti: «quattro membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro».
34. 091. Saia.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Allo scopo di assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e dell'albo degli odontoiatri, all'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Le Commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino le competenze della specifica professione.»
2. All'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
All'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio delle Stato 13 settembre 1946, n. 233, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Per l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri una quota delle entrate, proporzionale al numero degli iscritti ai relativi Albi, è destinata all'attività istituzionale della Commissione per gli iscritti all'Albo dei medici e della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri».
3. Il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti integrazioni di carattere regolamentare al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante regolamento di esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
34. 093. Palumbo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, per il trattamento economico del personale, anche dirigenziale, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione è autorizzata la spesa di euro 14,400 milioni annui a decorrere dall'anno 2006. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1o gennaio 2006. All'onere derivante dall'applicazione dei presente articolo, a decorrere dal medesimo anno 2006, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa
iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 0201. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Modifiche agli articoli 6 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante ordinamento della professione di giornalista). - 1. All'articolo 6, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto» sono sostituite dalle seguenti: «decorse diciotto ore dall'inizio delle operazioni di voto, da distribuirsi nell'arco dl due giorni,».
2. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti.
«Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 600 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 600 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 2.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.200 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.200 superiore alla metà».
34. 096. Migliori.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). - 1. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali o regionali del Corpo medesimo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato».
34. 098. Collè, Detomas, Widmann, Zeller, Brugger.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.».
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, determinato nella misura di euro 200.000, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 099. Collè, Detomas, Widmann, Zeller, Brugger.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso consiglio. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano il presidente è nominato dall'assessore competente per materia».
34. 0110. Collè, Detomas, Widmann, Zeller, Brugger.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, dopo le parole: «dei ragionieri e periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti del lavoro»;
b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: «dei ragionieri e periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti del lavoro.»
34. 0111. Maninetti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.- (Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). - 1. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
b) le parole: «tre anni prima della predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi».
34. 0112. Marras.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 457 è aggiunto il seguente:
«457-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 457 non si applicano alle imprese che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano editato la testata da almeno cinque anni e che abbiano effettuato il cambiamento di periodicità della testata stessa prima del 23 dicembre 2005».
34. 0114. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, la parola: «trenta» è sostituta dalla seguente: «trentatre».
34. 0117. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Per la nomina degli organi di enti pubblici non economici per la quale sia prevista un'intesa tra il Presidente della regione ed il Ministro competente per materia, nel caso in cui detta intesa non sia raggiunta, si provvede direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
34. 0118. Giuseppe Gianni.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Le attività di cui al presente articolo non sono in ogni caso soggette alle autorizzazioni previste dal presente decreto legislativo anche quando la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è organizzata in isole ecologiche o centri di raccolta materali o altre forme analoghe e comunque tali autorizzazioni non devono essere rilasciate quando le attività soggette ad autorizzazione sono svolte dallo stesso ente titolare dei relativi potetti autorizzativi».
34. 0120. Peretti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non possono ricadere porzioni immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni per l'attuazione del periodo precedente.
2. In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata anche dal comune, l'accertamento è eseguito dall'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del territorio. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo regio decreto-legge. In caso di accertamento d'ufficio, si applica il procedimento previsto dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il recupero delle spese occorse.
3. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi del presente articolo producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio 2006.
34. 0121. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n.umero 2), della citata legge n. 468 del 1978»;
c) il comma 3 è abrogato.
34. 0122. Tucci, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 4, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al menzionato comma 109 si interpretano nel senso che i requisiti ivi previsti devono sussistere alla data che, di volta in volta, viene fissata, con autonomo atto, dalle amministrazioni pubbliche in concomitanza con l'attuazione dei piani di dismissione predisposti».
34. 0123. Peretti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Soppressione della Consulta Araldica). - 1. La Consulta Araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.
2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica anche dell'Associazione nazionale del corpo della nobiltà italiana, che svolge tale attività in continuità con quella già esercitata dall'ente di cui al comma 1.
*34. 0124. Volontè.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Soppressione della Consulta Araldica). - 1. La Consulta Araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.
2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica anche dell'Associazione nazionale del corpo della nobiltà italiana, che svolge tale attività in continuità con quella già esercitata dall'ente di cui al comma 1.
*34. 0146. Fontanini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Soppressione della Consulta Araldica). - 1. La Consulta Araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.
2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica anche dell'Associazione nazionale del corpo della nobiltà italiana, che svolge tale attività in continuità con quella già esercitata dall'ente di cui al comma 1.
*34. 0305. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 7, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sono aggiunte, in fine, le parole: «e ad assegni di ricerca e borse di studio»
34. 0125. Volontè, Ranieli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Ristrutturazione carceri giudiziarie «Le nuove» di Torino). - 1. Per il completamento degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa, stipulato il 7 luglio 2003, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia, il comune di Torino e l'Agenzia del demanio per la ristrutturazione del complesso immobiliare carceri giudiziarie «Le Nuove» di Torino, è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per dieci anni a decorrere dall'anno 2006.
2. All'onore previsto dal comma 1 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006 - 2008 nell' ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Dall'anno 2009 si provvede si sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 0126. Peretti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale). - 1. Le regioni disciplinano il rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria e l'organizzazione dei servizi delle aziende sanitarie in base ai principi fondamentali individuati ai sensi dell'attuale legislazione, nonché ai seguenti principi:
a) il governo delle attività cliniche, la programmazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la valutazione delle attività tecnicosanitarie sono assicurati con il diretto coinvolgimento del collegio di direzione dell'azienda; al fine di promuovere nelle aziende sanitarie sedi di strutture e servizi di alta specialità, lo sviluppo della funzione di governo clinico e la conseguente adozione di programmi di miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza delle prestazioni;
b) le verifiche delle attività professionali sono effettuate da collegi tecnici, presieduti dal responsabile aziendale del coordinamento clinico e composti da esperti nelle relative discipline, estranei all'azienda, designati dal collegio di direzione, garantendo la presenza del dirigente sovraordinato e del direttore sanitario aziendale;
c) le funzioni igienico-organizzative dei presidi ospedalieri restano affidate a direttori sanitari di presidio ospedaliero, con specializzazione in igiene, medicina preventiva e organizzazione sanitaria.
2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 6-quater. - 1. I1 medico dirigente, dipendente del Servizio sanitario nazionale è pubblico ufficiale, ancorché con rapporto di impiego temporaneo.
2. La cartella clinica del paziente è atto pubblico nella proprietà della struttura presso cui il paziente è ricoverato»;
b) all'articolo 15-ter, comma 2, primo periodo, del dopo le parole: «direttore generale,» è aggiunta la seguente: «esclusivamente,» e dopo la parola: «commissione» sono aggiunte le seguenti: «che terrà conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, nonché dei crediti in attività di formazione continua relativi alla frequenza di corsi di educazione medica continua (E.C.M), maturati nel triennio precedente alla data del bando. La commissione procede all'individuazione dei migliori concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo, formulando una graduatoria dei candidati. Il direttore generale ha facoltà di scelta fra i primi tre candidati selezionati dalla commissione tenendo conto delle indicazioni degli esperti; la procedura selettiva deve essere ripetuta almeno una volta se i candidati dichiarati idonei nella prima selezione sono in numero inferiore a tre. L'eventuale scelta fuori dalla terna deve essere specificamente e congruamente motivata con riferimento ai titoli posseduti dal candidato prescelto rispondendo direttamente della scelta formulata; su tale scelta deve essere acquisito il preventivo parere del collegio di direzione»; il membro prescelto
dal Collegio di direzione deve essere individuato da un elenco di specialisti fornito dalle società scientifiche nazionali di specialità ed ha potere di veto;
c) all'articolo 17-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il direttore di dipartimento clinico ospedaliero è formalmente nominato dal direttore generale, e viene eletto a maggioranza dai sanitari dell'azienda sanitaria. L'organizzazione del dipartimento prevede una funzione amministrativa dedicata all'esercizio della responsabilità di tipo gestionale di cui al comma 2, senza ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale. Il responsabile del coordinamento clinico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto e decade dalla funzione con il decadere del direttore generale.
34. 0127. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Ai fini della applicazione delle imposte di registro, la base imponibile degli atti portanti cessione pro soluto di uno o più crediti da parte di uno o più soggetti in favore di unico cessionario per l'attuazione di operazioni finanziarie o di operazioni di cartolarizzazione, è determinata con riferimento al totale dei crediti ceduti, ed ai medesimi atti si applica una sola imposta, prescindendo sia dal numero dei cedenti sia dal numero dei cessionari.
2. È dovuta una unica imposta fissa di registro se la cessione ha per oggetto uno o più crediti soggetti a IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
34. 0128. Giudice, Nicolosi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi»;
b) le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi»;
c) le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi».
34. 0129. Giuseppe Gianni, Angelino Alfano, Nicolosi, Giudice.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Vendita di materiali delle Forze armate dichiarati fuori uso). - 1. In deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, gli autoveicoli e motoveicoli delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, demilitarizzati e dichiarati fuori uso secondo la vigente normativa, possono essere alienati con procedura in economia nello stato in cui si trovano o a seguito di rottamazione, previa acquisizione di almeno tre offerte, ovvero, in seconda istanza, di almeno un'offerta economica che consista anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. Quando dovuto, il pagamento è effettuato dall'acquirente prima del ritiro dei materiali alienati. Per la cessione a fine di sgombero a titolo non oneroso, l'alienazione degli autoveicoli e motoveicoli è prioritariamente accordata, su disposizione dell'ufficio da cui dipende il servizio, ad altre pubbliche amministrazioni ovvero a enti e organismi aventi finalità morali, di volontariato e di protezione civile, che ne facciano richiesta. Nel caso di esito infruttuoso delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione anche a titolo oneroso.
*34. 0130. Lavagnini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Vendita di materiali delle Forze armate dichiarati fuori uso). - 1. In deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, gli autoveicoli e motoveicoli delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, demilitarizzati e dichiarati fuori uso secondo la vigente normativa, possono essere alienati con procedura in economia nello stato in cui si trovano o a seguito di rottamazione, previa acquisizione di almeno tre offerte, ovvero, in seconda istanza, di almeno un'offerta economica che consista anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. Quando dovuto, il pagamento è effettuato dall'acquirente prima del ritiro dei materiali alienati. Per la cessione a fine di sgombero a titolo non oneroso, l'alienazione degli autoveicoli e motoveicoli è prioritariamente accordata, su disposizione dell'ufficio da cui dipende il servizio, ad altre pubbliche amministrazioni ovvero a enti e organismi aventi finalità morali, di volontariato e di protezione civile, che ne facciano richiesta. Nel caso di esito infruttuoso delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione anche a titolo oneroso.
*34. 0131. Tucci, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di immagini e simboli delle Forze armate). - 1. Le Forze armate hanno l'uso esclusivo delle proprie immagini e delle proprie denominazioni.
2. Il Ministero della difesa può consentire l'uso anche temporaneo delle immagini e delle denominazioni di cui al comma 1, secondo modalità da determinare mediante intese o concessioni con i soggetti pubblici o privati interessati, sempre che l'uso giovi alla visibilità ed al prestigio delle istituzioni e che comunque non contrasti con le tradizioni, la dignità e il decoro delle stesse.
3. Qualora l'uso dei simboli e delle denominazioni sia consentito a titolo oneroso, le somme sono versate in entrata al bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio del Ministero della difesa.
4. Il presente articolo non si applica nei confronti:
a) degli organi di informazione autorizzati che utilizzino le immagini e le denominazioni delle Forze armate per finalità informative;
b) di collezionisti ed amatori per usi strettamente privati.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa fino a 100.000 euro, fatti salvi le sanzioni previste dalla legge e il risarcimento del danno.
6. Con regolamento da emanare ai sensi.dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
**34. 0132. Lavagnini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di immagini e simboli delle Forze armate). - 1. Le Forze armate hanno l'uso esclusivo delle proprie immagini e delle proprie denominazioni.
2. Il Ministero della difesa può consentire l'uso anche temporaneo delle immagini e delle denominazioni di cui al comma 1, secondo modalità da determinare mediante intese o concessioni con i soggetti pubblici o privati interessati, sempre che l'uso giovi alla visibilità ed al prestigio delle istituzioni e che comunque non contrasti con le tradizioni, la dignità e il decoro delle stesse.
3. Qualora l'uso dei simboli e delle denominazioni sia consentito a titolo oneroso, le somme sono versate in entrata al bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio del Ministero della difesa.
4. Il presente articolo non si applica nei confronti:
a) degli organi di informazione autorizzati che utilizzino le immagini e le denominazioni delle Forze armate per finalità informative;
b) di collezionisti ed amatori per usi strettamente privati.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa fino a 100.000 euro, fatti salvi le sanzioni previste dalla legge e il risarcimento del danno.
6. Con regolamento da emanare ai sensi.dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
**34. 0133. Tucci, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono versate su apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità speciale sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi.
*34. 0134. Lavagnini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono versate su apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità speciale sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi.
*34. 0135. Tucci, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della difesa nazionale,».
34. 0136. Lavagnini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 331). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le risorse finanziarie recate dalla tabella A della legge 14 novembre 2000, n. 331, qualora non impiegate nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono utilizzate negli anni successivi.
*34. 0137. Lavagnini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 331). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le risorse finanziarie recate dalla tabella A della legge 14 novembre 2000, n. 331, qualora non impiegate nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono utilizzate negli anni successivi.
*34. 0138. Tucci, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1, nonché la composizione dei generi di conforto, sono stabilite, sulla base delle procedure di cui all'articolo 59, con decreto dirigenziale di ciascuna amministrazione interessata, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati ed aggiornati, se necessario e comunque entro il limite massimo del tasso di inflazione programmato e nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sui competenti capitoli di bilancio, il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto. Qualora sì renda necessario adeguare il valore in denaro delle razioni viveri e dei miglioramento vitto in misura superiore al tasso di inflazione programmato, il relativo aggiornamento è disposto con decreto del Ministro competente per l'amministrazione interessata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»
**34. 0139. Lavagnini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1, nonché la composizione dei generi di conforto, sono stabilite, sulla base delle procedure di cui all'articolo 59, con decreto dirigenziale di ciascuna amministrazione interessata, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati ed aggiornati, se necessario e comunque entro il limite massimo del tasso di inflazione programmato e nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sui competenti capitoli di bilancio, il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto. Qualora sì renda necessario adeguare il valore in denaro delle razioni viveri e dei miglioramento vitto in misura superiore al tasso di inflazione programmato, il relativo aggiornamento è disposto con decreto del Ministro competente per l'amministrazione interessata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»
**34. 0140. Tucci, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizione di interpretazione autentica in materia di inquadramento stipendiale). - 1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita soltanto la progressione
economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in euro 10.000.000 per l'anno 2006 e in euro 2.000.000 a decorre dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
34. 0141. Lavagnini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.
2. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».
3. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
34. 0142. Lavagnini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - (Modifica dell' articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. All'articolo 133 del regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Le guardie particolari giurate che svolgono le attività di cui al primo comma rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Le guardie particolari giurate destinate, nell'interesse di enti pubblici, enti collettivi o privati, a prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà imimobiliari e mobiliari con compiti di accertamento e repressione dei reati che cadono sui beni affidati alla loro sorveglianza, nell'ambito di tali specifiche attività, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali ed operano in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza».
Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 30 mila euro si provvede a decorrere dall'anno 2006, mediante incremento dell'accisa sui superalcolici.
34. 0143. Fontanini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - (Modifica dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. All'articolo 138 del regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, il primo comma è sostituto dai seguente:
«È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale, delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «albo». L'albo è suddiviso in due sezioni:
a) la prima sezione contiene l'elenco degli aspiranti guardie particolari giurate, in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
2) maggiore età;
3) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
4) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
5) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
6) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e affidabilità a esercitare i cornpiti di guardia particolare giurata;
b) la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell'Interno.
Le modalità di istituzione dell'albo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data dì entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria.
Agli oneri relativi al primo e secondo comma si provvede medìante l'istituzione di tariffe a carico degli iscritti, stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.».
34. 0144. Fontanini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Asseverazione doganale). - 1. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale.
2. Il comma 5 del medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione doganale riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale.
3. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 213 del 2000 assumono la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell' articolo 358 del codice penale.
34. 0148. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo). - 1. Il termine di cui
all'articolo 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 30 settembre 2006.
34. 0149. Gambini, Cazzaro, Cialente, Cordoni, Albonetti, Carli, Mazzarello, Labate, Preda, Pinotti, Zunino.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo). - 1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sospesi fino al 30 giugno 2006. Entro la predetta data i comuni, in collaborazione con le regioni, compiono una ricognizione delle superfici effettivamente utilizzate per finalità turistico-ricreative, accertando l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni demaniali a partire dall'anno 2004. Ove accertata, l'evasione viene sanzionata per la porzione di superficie per la quale non è stato corrisposto il canone, con un versamento corrispondente al canone dovuto secondo l'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nella categoria superiore a quella di appartenenza. Le somme rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento sono destinate per il 50 per cento alla regione e per il restante 50 per cento ai comuni interessati. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l'attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.
2. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione a disposizione dell'amministrazione dello Stato, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, utili ai fini di agevolare l'accertamento dell'evasione.
3. Determinate le superfici effettivamente utilizzate soggette a corresponsione di canone demaniale con finalità turistico-ricreative, entro il 30 giugno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, determina i nuovi canoni demaniali. Essi sono calcolati adeguando la tabella A, allegata al presente articolo, tramite la diminuzione o l'aumento proporzionale di ogni singola voce e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. A decorrere dal 2006, il gettito relativo ai canoni demaniali con finalità turistico-ricreative è suddiviso al 50 per cento tra lo Stato e le Regioni. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l'attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.
Tabella A
VALENZA TURISTICA VALENZA TURISTICA Concessioni inferiori
| a 250 mq Euro 1.000,00
| Euro 1.000,00
| Fino a mq. 1000
| Euro mq. 2,00
| Euro mq. 1,40
| Da 1001 a 3000 mq
| Euro mq. 1,80
| Euro mq. 1,30
| Da 3001 a 5000 mq
| Euro mq. 1,70
| Euro mq, 1,20
| Da 5001 a 50.000 mq
| Euro mq. 1,60
| Euro mq. 1,10
| Oltre 50.000 mq
| Euro mq. 1,50
| Euro mq. 1,00 | |
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Obbligo di patente nautica per la navigazione su moto d'acqua). - 1. L'obbligo della patente nautica per la navigazione su moto d'acqua, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2003, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, limitatamente al noleggio per fini turistico-ricreativi, è differito al 30 settembre 2006.
2. Per consentire la temporanea navigazione per fini turistico-ricreativi a soggetti non provvisti della patente nautica, entro la data di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto contenente le regole cui i noleggiatori debbono attenersi nell'esercizio della loro attività, secondo i seguenti criteri direttivi:
a) obbligo del noleggiatore di possedere la patente nautica;
b) maggiore età del conducente;
c) obbligo di navigazione delle moto d'acqua in uno specchio d'acqua riservato, posto a non meno di 1.000 metri dalla riva e di dimensione non inferiore a un chilometro quadrato;
d) obbligo di atterraggio e partenza delle moto d'acqua solo attraverso appositi corridoi e a una velocità non superiore ai tre nodi;
e) determinazione del massimo di durata oraria del noleggio;
f) obbligo di presenza del noleggiatore con un mezzo di soccorso per tutta la durata del noleggio;
g) obbligo di introdurre un dispositivo di telecomando per lo spegnimento automatico delle moto, funzionante sia da terra che in mare, utilizzabile dal noleggiatore sia nel caso di condotta pericolosa del conducente sia nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dello stesso;
h) obbligo di noleggio delle moto d'acqua ad un massimo di due persone, anche nel caso di moto omologate per tre persone;
i) determinazione di sanzioni a carico del conducente e del noleggiatore in caso di violazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.
34. 0152. Gambini.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive). - 1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
34. 0153. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - Al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, l'articolo 2 è abrogato.
34. 0157. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'articolo 42 è abrogato.
34. 0158. Giacco, Labate, Turco, Zanotti, Bolognesi, Lucà.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56) - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007».
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto per l'anno 2006 nel Fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, u.p.b. 4.1.2.17, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 0159. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56) - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 200, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007».
34. 0160. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, qualora il quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza detenuta risulti superiore ai limiti massimi indicati nell'apposito decreto emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, si presume la destinazione della sostanza ad uso diverso da quello esclusivamente personale, salvo che il detentore adduca elementi dai quali concretamente ne risulti la finalizzazione del possesso ad uso esclusivamente personale.
2. Il possesso di sostanze stupefacenti e psicotrope in quantità di principio attivo superiore al limite di cui al comma 1 di oltre il triplo non è mai considerato finalizzato ad uso esclusivo personale.
34. 0161. Antonio Leone, Luciano Dussin, Cirielli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti). - 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi.
2. A copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni interessati, si provvede con il gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto previsto per alcuni prodotti alcolici dall'articolo 2, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
34. 0162. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Proroga termini CIE). - 1. In attesa del completamento degli adempimenti di cui agli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e comunque non oltre il 30 giugno 2006 è consentito ai comuni rilasciare o rinnovare le carte d'identità su supporto cartaceo.
34. 0163. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Proroga termini dei bilanci degli enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006».
34. 0164. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.»;
2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al primo periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;
d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti:«da euro 258 ad euro 2.582».
2. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
34. 0167. Leoni, Benvenuto, Innocenti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei Corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo, ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettanti ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Gli effetti economici delle disposizioni di cui al presente comma decorrono dal 1o gennaio 2004».
2. All'onere derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
34. 0169. Ciro Alfano.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Proroga dell'accertamento dell'ICI). - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scaduti il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità d'imposta 2001 e successive.
34. 0170. Mariotti, Maurandi, Michele Ventura.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - (Proroga dei termini contenuti nel decreto legislativo 6 novembre 2001 n. 423). 1. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, l'aumento previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è determinato nella misura del 75 per cento per l'anno 2006 e del 100 per cento per l'anno 2007.
2. Per le medesime imprese, il termine del 1o gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, decorre dal 1o gennaio 2009.
34. 0171. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-sexies. Per il personale militare imbarcato sulle unità navali della Marina
militare e quello marittimo della Marina mercantile i benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con i benefici previdenziali, previsti dai regimi pensionistici di appartenenza, che comportino l'anticipazione dell'accesso alle prestazioni pensionistiche anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Per il personale che non usufruisce di un anticipo delle prestazioni pensionistiche i periodi lavorativi svolti in presenza di amianto ed accertati con le modalità di cui all'articolo 47, comma 6-septies comportano l'attribuzione di uno scatto retributivo del 2,5 per cento per ogni anno figurativo maturato per effetto degli anni di esposizione all'amianto.
6-septies. Ai fini della certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione del personale all'amianto, il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviano all'INAIL appositi elenchi contenenti l'indicazione delle unità navali caratterizzate dalla presénza di amianto e copia dell'estratto matricolare del personale interessato, o del libretto di navigazione, rilasciato dalle autorità competenti.»
34. 0172. Ciro Alfano.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività, riferite al biennio 2004-2005, destinate al personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono incrementate di 61,491 milioni di euro per l'anno 2004, di 114,4 milioni di euro per l'anno 2005 e di 119 milioni di euro a decorrere dal 2006, all'uopo utilizzando le risorse residue, previste dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
34. 0301. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, nonché ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. A questi ultimi è consentito altresì un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.»
34. 0302. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - (Cinquecentesimo anniversario della morte di Cristoforo Colombo). - 1. In occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Cristoforo Colombo, è autorizzata la realizzazione di un adeguato programma di celebrazioni, nonché di opere e impianti infrastrutturali, logistici e culturali correlati all'evento o comunque diretti a valorizzare gli ambienti legati a tale figura storica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2004 predispone, su proposta del Comune di Genova, un apposito programma di interventi, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, accertate al 31 dicembre 2005, che a tal fine sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo verifica
l'andamento attuativo del programma di cui al comma 2, fornisce direttive e indicazioni in ordine all'assegnazione delle risorse e alla realizzazione degli interventi e procede agli eventuali aggiornamenti del programma stesso.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 0303. (nuova formulazione) Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. Dopo il comma 2-sexies dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:
«2-sexies.1 Il Registro italiano dighe è ricostituito in Servizio registro italiano dighe ed opera nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici».
2. All'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: «Registro italiano dighe» e: «RID» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio registro italiano dighe del Consiglio superiore dei lavori pubblici».
3. I fondi di cui alla legge 28 maggio 2004, n. 139, sono riassegnati su apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità n. 7 - Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Agli adeguamenti normativi di settore si provvede con decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2-septies dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con espressa menzione delle norme modificate, integrate o soppresse.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
34. 0310. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe è autorizzato a derogare, nel limite di 50 milioni di euro, all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo previsto al comma 33 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che è conseguentemente rideterminato in 1.850 milioni di euro.
34. 0307. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Incremento dei posti di livello dirigenziale generale del MIUR) - 1. Allo scopo di potenziare le funzioni di consulenza, studio, ricerca ed ispettive, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad incrementare, di un numero non superiore a quattro, i posti di livello dirigenziale generale, relativi a tali funzioni.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 688.000, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
34. 0309. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. Per le opere realizzate con il cofinanziamento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può estendere ai relativi mutui, a prezzo di mercato, le garanzie di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.
34. 0311. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in deroga all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può avvalersi, sino al 31 dicembre 2006, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di tecnico investigatore, in numero non superiore ad otto unità, entro il limite di spesa di 900.000 euro. Il relativo onere continua a gravare sul bilancio dell'Agenzia nazionale per al sicurezza del volo.
34. 0312. Governo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis - 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti d'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 289 del 2002 e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, della legge n. 3 del 2003, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria Generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.8 «Fondo per l'innovazione tecnologica», non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
34. 0. 330. Governo.