Allegato A
Seduta n. 750 del 14/2/2006


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(A.C. 6259 - Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 3, lettera e), le parole: «all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed» sono soppresse;
al comma 9, primo periodo, le parole: «presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «con successivo decreto dello stesso Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dello stesso Ministro».

All'articolo 3:
al comma 1, le parole:
«in cui presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «in cui prestava servizio»;
al comma 4, le parole: «non comportano oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «non devono comportare nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 4, al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le parole: «Ministero dell'economia» sono inserite le seguenti: «e delle finanze».

All'articolo 5, al comma 1, le parole «, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi per l'erario» sono sostituite dalle seguenti: «. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 9, al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti».

All'articolo 13, al comma 1, alinea, le parole: «coordinate continuative» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate e continuative».

All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate» sono sostituite dalle seguenti: «può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)».


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All'articolo 18:
al comma 4, le parole: «Dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Dalle disposizioni del presente articolo» e le parole: «non derivano nuovi o maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 19, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può altresì assumere», sono inserite le seguenti: «, nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente,».

All'articolo 21, al comma 1, le parole: «, in Italia e» sono soppresse.

All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «il Consiglio superiore della magistratura valuta» sono sostituite dalle seguenti: «le commissioni di concorso e il Consiglio superiore della magistratura valutano»; le parole: «, per almeno due anni,» sono soppresse e le parole: «nonché quelli conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelli conferiti»;
al comma 2, le parole: «, per almeno due anni,» sono soppresse.
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia sono equiparate alle funzioni requirenti di legittimità quale titolo preferenziale a parità di graduatoria per il conferimento degli incarichi direttivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 14), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 30, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: "Prima che siano trascorsi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che siano trascorsi sei mesi"».

All'articolo 23:
al comma 1, la parola: «concessazione» è sostituita dalla seguente: «cessazione»;
al comma 3, le parole: «legge 2 maggio 1983, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «legge 2 maggio 1983, n. 179».

All'articolo 26, al comma 1, dopo le parole: «dall'istituzione», sono inserite le seguenti: «e dal funzionamento».

All'articolo 34:
al comma 1, le parole: «, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato,» sono soppresse;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione e al funzionamento della Direzione di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 3, le parole: «ed a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelle»;
al comma 4, le parole: «della spesa del bilancio» sono soppresse.