Allegato A
Seduta n. 746 del 7/2/2006


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DISEGNO DI LEGGE: S. 3717 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273, RECANTE DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI, NONCHÈ CONSEGUENTI DISPOSIZIONI URGENTI. PROROGA DI TERMINI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 6323)

(A.C. 6323 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI


La Camera,
premesso che:
le modificazioni introdotte dal Senato pongono evidenti problemi di copertura finanziaria in almeno tre articoli aggiuntivi al decreto-legge;
l'articolo 1-bis non indica in alcun modo con quali risorse si dovrebbe far fronte all'onere sicuramente molto elevato che deriverebbe alle finanze dei comuni dalla copertura dei costi dei servizi «inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi», per i quali è prevista una contribuzione per il cittadino soltanto del 36 per cento;
l'articolo 39-sexies estende all'anno 2006 i benefici relativi all'apprendistato per gli ultra diciottenni il cui importo è quantificato in cento milioni di euro senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
l'articolo 39-undetricies, infine, non reca alcuna copertura per le indennità di trasferta a favore delle forze di polizia cancellate inopinatamente dalla legge finanziaria e opportunamente ora rifinanziate,

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.
n. 1. Michele Ventura, Morgando, Leoni, Zaccaria, Amici, Bressa, Innocenti, Boccia.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame introduce, oltre ai 40 articoli originari del decreto, altri 50 tra articoli e commi aggiuntivi, relativi a materie diverse ed ulteriori, che rendono il provvedimento estremamente disomogeneo e disorganico, privo di una matrice unitaria, facendo venire meno i presupposti indicati dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e tale da ritenersi in palese contrasto con il corretto utilizzo delle fonti normative ivi disciplinato;
tra i citati argomenti ulteriori sono state inserite anche disposizioni presenti in ben altri quattro decreti-legge in scadenza (n. 271 del 2005 e n. 6 del 2006, n. 9 del 2006 e n. 10 del 2006), che


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contengono gli oggetti più diversi, dalla partecipazione italiana a missioni internazionali, al differimento dell'entrata in vigore di disposizioni della legge sul risparmio, approvata solo da poche settimane;
vengono così ancora una volta clamorosamente disattesi i richiami che, già nel marzo del 2002, con un suo messaggio di rinvio alle Camere di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in materia agricola (doc. I, n. 1), il Presidente della Repubblica rivolse in ordine alle norme introdotte nel corso dell'esame parlamentare, per le quali, oltre a non ravvisarsi la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, si doveva registrare «un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario» (nel caso di specie, del tutto mancante), stravolgendosi in tal modo l'istituto del decreto-legge e rendendo il testo «di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile»;
reca norme di carattere ordinamentale, in particolare agli articoli 39-vicies sexies e 39-duodetricies, per le quali non sussistono i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
tale decreto, alla luce della tipologia di interventi in esso previsti, si configura come un provvedimento di proroga o differimento di termini sia in quanto introduce disposizioni di carattere generale riferite ad imminenti scadenze o finalizzate a differire il termine a quo di entrata in vigore di determinate norme (ad esempio l'articolo 24-bis), sia in quanto reca interventi puntuali, come ad esempio il rifinanziamento di missioni internazionali,

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.
n. 2. Zaccaria, Leoni, Bressa, Innocenti, Boccia, Amici.