La Camera,
premesso che:
il comma 1-bis, lettera a), introdotto nell'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), sanziona penalmente chi detiene illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope che, in relazione agli elementi, anche quantitativi, ivi indicati, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
la predetta disposizione assume una rilevanza determinante ai fini della distinzione tra il consumatore e lo spacciatore, o, per meglio dire, tra il detentore per uso esclusivamente personale e colui che detiene per finalità che non siano esclusivamente quelle dell'uso personale, anche in relazione ai limiti massimi di principio attivo che saranno indicati in apposito decreto interministeriale, rendendo di conseguenza applicabili, rispettivamente, le sanzioni amministrative, ovvero quelle penali,
ad assumere ogni idonea iniziativa, anche mediante le norme di attuazione e le direttive operative agli organi di polizia, per rendere esplicito e concreto, nell'applicazione delle nuove disposizioni, il confine tra la detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope per esclusivo uso personale, suscettibile di una sanzione amministrativa, e detenzione per le altre finalità vietate (compresa ogni forma di cessione ad altri), soggetta a sanzione penale, attraverso due precisi ed alternativi elementi di fatto: a) il dato quantitativo del principio attivo rinvenuto nelle sostanze sequestrate, di per se sufficiente, se superiore ai limiti massimi determinati con l'apposito decreto interministeriale, a configurare l'elemento materiale del reato, fatti salvi gli ulteriori accertamenti sull'elemento psicologico, sulle circostanze e su ogni altro elemento suscettibile di valutazione da parte del giudice penale ovvero, indipendentemente dalla quantità del principio attivo, b) le oggettive modalità di presentazione delle sostanze sequestrate,
per quantità globali o per modalità di confezionamento, nonché le modalità dell'azione e le altre circostanze di fatto, ferma restando la possibilità, per l'interessato, di provare l'uso esclusivamente personale delle sostanze stesse.
9/6297/1. Pecorella, Cola, Mazzoni, Perlini, Palumbo, Francesca Martini, Lucchese, Giulio Conti.
La Camera,
a sviluppare una concreta azione di coordinamento, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Dipartimento per tutte le politiche giovanili, per assicurare la sinergia tra i vari interventi, verificare l'utilizzo dei fondi complessivamente erogati ed infine per verificare l'avvio delle sole sperimentazioni suffragate da fondamenti scientifici certi tendenti esclusivamente al recupero dei tossicodipendenti.
9/6297/2. Giachetti.
La Camera,
ad adottare le opportune iniziative volte a rafforzare l'integrazione e la sinergia, in pari dignità, fra servizi pubblici, comunità terapeutiche e privato sociale a livello di territorio, evitando un rapporto basato solo su funzioni di controllo e supervisione.
9/6297/3. Tuccillo.
La Camera,
ad adottare le opportune iniziative volte a dare piena attuazione alla legge 18 febbraio 1999, n. 45, ed a migliorare l'atto di intesa del 5 agosto 1999 per i servizi pubblici e per le strutture del privato sociale e del volontariato, nonché per la creazione di un sistema dì servizi a rete con interventi terapeutici multidisciplinari, di comunità terapeutiche, residenziali e semiresidenziali, di riduzione del danno e di reinserimento lavorativo, verificando i risultati in termini qualitativi e quantitativi nonché l'utilizzo dei fondi complessivamente erogati.
9/6297/4. Rocchi.
La Camera,
a sostenere e qualificare i servizi pubblici e la positiva esperienza delle comunità terapeutiche e del privato sociale operanti sul territorio, attuando una continua riconversione e sostenendo altresì le regioni nell'attuazione della nuova rete dei servizi, in funzione delle linee guida adottate dai Governi di centrosinistra, nel corso della XIII legislatura, nella integrazione tra servizio pubblico e privato.
9/6297/5. Fioroni.
La Camera,
a stipulare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame un protocollo d'intesa tra Ministero dell'interno e organizzazioni di rappresentanza dei locali notturni e discoteche per la prevenzione e il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti in particolar modo di quelle denominate sintetiche.
9/6297/6. Mosella.
La Camera,
premesso che:
la diffusione delle sostanze stupefacenti è in aumento soprattutto con modalità diverse e diversificate e con una capacità di penetrazione negli ambienti frequentati da giovanissimi,
a predisporre un Protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'interno per promuovere una campagna informativa nelle scuole sulla pericolosità delle droghe.
9/6297/7. Volpini.
La Camera,
a consolidare i programmi di riduzione del danno, compresi i servizi a bassa soglia, che migliorando la qualità della vita creano un aggancio con quei tossicodipendenti che hanno difficoltà a rivolgersi sia ai servizi che alle comunità terapeutiche, mantenendo così concretamente aperta la possibilità di recupero e reinserimento.
9/6297/8. Lusetti.
La Camera,
ad adottare le opportune iniziative affinché la strategia di riduzione del danno sia considerata non come valore assoluto che legittimi la situazione di tossicomania come «normale», ma come una fase intermedia rivolta a soggetti particolari per la gravità delle loro condizioni o per l'avvio di un dialogo all'interno dell'unico obiettivo della disintossicazione e del recupero.
9/6297/9. Bimbi.
La Camera,
a riprendere il progetto di sperimentazione della riduzione del danno laddove era stato già avviato negli anni scorsi d'intesa con le comunità di recupero e gli operatori sanitari al fine di poter relazionare entro i successivi dodici mesi sui risultati e valutarne l'eventuale efficacia.
9/6297/10. Burtone.
La Camera,
a promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo e per la sicurezza del pubblico nelle manifestazioni sportive, tramite la definizione di misure che, a tale fine, possono essere adottate dalle società sportive e la promozione di iniziative di educazione alla pratica sportiva e di prevenzione, proprio attraverso la partecipazione allo sport, della devianza e della dipendenza dall'alcool o dalla droga, in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali.
9/6297/11. Milana.
La Camera,
a promuovere, anche tramite l'eventuale istituzione di un osservatorio, il monitoraggio dei fenomeni connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e del doping nello sport.
9/6297/12. Carra.
La Camera,
a promuovere un'intesa, con il sostegno e con la consulenza delle società sportive, in
ordine ai progetti finalizzati alla prevenzione della diffusione di droghe nell'attività sportiva.
9/6297/13. Rusconi.
La Camera,
ad adottare le opportune iniziative volte ad istituire, d'intesa con le regioni, un osservatorio territoriale in ciascuna regione per monitorare il fenomeno droga e predisporre semestralmente una relazione da inviare al Parlamento presso le competenti Commissioni parlamentari.
9/6297/14. Dorina Bianchi.
La Camera,
a stabilire in maniera perentoria che la sostanza somministrata come terapia debba essere il solo metadone e che tale servizio debba essere organizzato esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche e sempre supportato da interventi di natura psicologica a sostegno degli utenti.
9/6297/15. Villari.
La Camera,
ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare le risorse per rafforzare sul territorio la rete dei servizi, dei SERT e delle comunità terapeutiche, per realizzare una rete articolata di opportunità, che consentano la definizione di progetti di recupero e reinserimento personalizzati, per intensificare l'azione di prevenzione, per il sostegno alle famiglie nelle loro responsabilità educative.
9/6297/16. Squeglia.
La Camera,
a finanziare d'intesa con le regioni progetti di rilancio della funzione pubblica dei SERT ai fini del recupero delle persone tossicodipendenti.
9/6297/17. Mantini.
La Camera,
premesso che:
molto spesso accade che le guardie mediche notturne vengano aggredite da parte di soggetti tossicodipendenti;
si tratta di un fenomeno purtroppo in crescita come denunciano le organizzazioni sindacali mediche,
a stipulare un'intesa tra Ministero della salute, Ministero dell'interno e regioni al fine di potenziare il servizio di sorveglianza dei presidi medici delle guardie mediche notturne su tutto il territorio nazionale.
9/6297/18. Sinisi.
La Camera,
ad adottare le opportune iniziative volte a stanziare entro l'anno 2006 nuove e significative risorse per il funzionamento dei consultori ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, al fine di rafforzarne l'azione per il contrasto e la prevenzione della tossicodipendenza.
9/6297/19. Duilio.
La Camera,
a potenziare i sistemi di controllo del territorio soprattutto nei porti italiani al fine di contrastare l'arrivo di droga dall'estero.
9/6297/20. Rosato.
La Camera,
a rafforzare l'azione di intelligence delle forze di sicurezza impegnate sul piano interno e internazionale al contrasto del traffico di droga.
9/6297/21. Fistarol.
La Camera,
a potenziare gli organici della polizia aerea e della polizia ferroviaria nel contrasto alla diffusione e traffico di sostanze stupefacenti.
9/6297/22. Santino Adamo Loddo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede disposizioni volte al recupero di tossicodipendenti recidivi,
a promuovere la definizione di appositi patti da sottoscrivere tra tutte le istituzioni pubbliche interessate e le organizzazioni private che si occupano di tossicodipendenza nell'ambito dei «patti per la sicurezza» che hanno rappresentato un istituto efficace per contenere i fenomeni delinquenziali e di devianza nel Mezzogiorno d'Italia.
9/6297/23. Gerardo Bianco.
La Camera,
a proseguire ed intensificare la lotta al traffico ed allo spaccio di droga con un'efficace, incisiva azione di contrasto organizzata sul piano interno ed internazionale, potenziando, in particolare, le strategie di contrasto nei confronti delle nuove droghe, rivedendo anche le proprie posizioni in tema di rogatorie, di rientro dei capitali all'estero e di mandato di cattura europeo, che possono ridurre l'efficacia dell'azione repressiva.
9/6297/24. Enzo Bianco.
La Camera,
a procedere ad azioni di qualificazione e formazione professionale e riqualificazione degli operatori del settore, soprattutto alla luce della lotta alle nuove droghe.
9/6297/25. Bindi.
La Camera,
a sviluppare un'azione di prevenzione primaria che intensifichi l'impegno contro il disagio giovanile, potenziando le politiche di sostegno alla famiglia per metterla in grado di svolgere, in modo pieno, il proprio insostituibile ruolo educativo, utilizzando anche l'esperienza e l'apporto delle associazioni delle famiglie, sostenendo, in alternativa, la diffusione di tutte le esperienze di accoglienza di tipo familiare.
9/6297/26. Reduzzi.
La Camera,
a proseguire ed intensificare le politiche di sviluppo dell'occupazione, specialmente giovanile, nonché gli interventi per favorire l'inserimento o il reinserimento al lavoro degli ex tossicodipendenti recuperati, utilizzando anche le risorse offerte
dalle stesse forze sociali, centri informa giovani, servizi di orientamento al lavoro, centri per l'impiego.
9/6297/27. Delbono.
La Camera,
a incrementare le risorse destinate al fondo antidroghe e a individuare criteri di riparto maggiormente equi e non discriminatori come accaduto in questi anni.
9/6297/28. Stradiotto.
La Camera,
premesso che:
la diffusione delle droghe in molte città è legata a condizioni di disagio e di estrema povertà,
a proseguire nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento in quelle città in cui erano stati approvati progetti di recupero di persone tossicodipendenti.
9/6297/29. Camo.
La Camera,
a promuovere in sede ONU una mozione di condanna nei confronti dei Paesi che concentrano le maggiori produzioni di sostanze stupefacenti naturali e sintetiche.
9/6297/30. Giovanni Bianchi.
La Camera,
a promuovere in ambito UE una specifica iniziativa d'intesa con gli altri membri dell'Unione affinché vi sia una azione comune da parte della Unione europea nel contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i minori.
9/6297/31. Marcora.
La Camera,
premesso che:
il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti va effettuato con maggiore forza sul piano internazionale,
ad adoperarsi in tutte le sedi opportune, affinché nel quadro degli sforzi della Autorità internazionale per la ricostruzione politico-istituzionale dell'Afghanistan, venga posta in essere ogni iniziativa possibile diretta alla distruzione delle coltivazioni degli oppiacei.
9/6297/32. Vernetti.
La Camera,
a condizionare in ambito internazionale, nella missione Enduring Freedom in Afghanistan, l'erogazione di nuovi e ulteriori aiuti al governo afgano alla distruzione delle piantagioni di oppio.
9/6297/33. Mattarella.
La Camera,
a verificare le condizioni per l'avvio di nuove sperimentazioni, tendenti al reinserimento e al recupero sociale e sanitario dei tossicodipendenti, sulla base di fondamenti scientifici certi, valutando con i medesimi criteri anche i risultati delle esperienze maturate in altri Paesi europei.
9/6297/34. Tonino Loddo.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto- legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti:
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con gli enti territoriali, l'istituzione e il finanziamento di osservatori decentrati, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/35. Pinza.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto- legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti:
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, di concerto con regioni, province e province autonome, un monitoraggio e una ricognizione della situazione a livello locale, allo scopo di raccogliere informazioni e dati sulle attività e i programmi terapeutici del servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.T.) e delle comunità terapeutiche, attività da mettere in raccordo e concertazione con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), al fine di promuovere misure di prevenzione con un approccio globale.
9/6297/36. Franceschini.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio
e al traffico di stupefacenti, equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
l'unica norma contenuta nel decreto legge volta al recupero del tossicodipendente (introduzione del comma 5-bis nell'articolo 73 del testo unico) è quella che stabilisce che per coloro che sono responsabili di fatti di lieve entità e non possono fruire della sospensione condizionale della pena, possono chiedere che sia applicata la sanzione del lavoro di pubblica utilità (prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) al posto delle sanzioni detentive e pecuniarie, e tale disposizione riguarderà solo una parte dei tossicodipendenti condannati,
ad effettuare un costante monitoraggio sull'applicazione del decreto-legge in esame, anche al fine dell'eventuale emanazione di provvedimenti normativi volti a favorire il rilascio dalle carceri di tutti i detenuti con problemi legati all'uso delle sostanze, riconoscendo anche i trattamenti alternativi sul territorio, e la possibilità di equiparare pienamente il trattamento intramoenia a quello che si effettua all'esterno, dagli strumenti di profilassi e prevenzione ai trattamenti farmacologici, psicologici e sociali.
9/6297/37. Molinari.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto- legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti:
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a predisporre, in sede di attuazione del decreto-legge, interventi specifici di sostegno alle famiglie, programmi di informazione, educazione e prevenzione, con particolare riguardo alle aree a forte disagio sociale.
9/6297/38. Marino.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale in materia di lotta alla droga;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in particolare gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge introducono un intervento penale indiscriminato, equiparando le diverse categorie di consumatori di sostanze stupefacenti, senza tenere conto delle distinzioni fra consumatori
occasionali e consumatori abituali o problematici, né delle rilevanti differenti condizioni sociali;
l'estensione della sfera della punibilità e delle misure repressive comporteranno un appesantimento della già grave situazione della popolazione carceraria italiana, composta da un'altissima percentuale di tossicodipendenti, per la cui cura e prevenzione sono state ridotti sistematicamente i capitoli di spesa nelle ultime manovre finanziarie;
l'assistenza sanitaria nelle carceri evidenzia molti problemi per il mancato passaggio delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale (previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 433) e per l'assenza di una tutela sanitaria per i detenuti tossicodipendenti stranieri, situazione che il provvedimento in esame lascia del tutto inalterata,
a predisporre, in sede di attuazione del provvedimento in esame e in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, ulteriori interventi allo scopo di operare il concreto trasferimento delle funzioni assistenziali e garantire ai detenuti gli stessi standard di cure assicurati a tutti gli altri cittadini, e di definire il processo di riordino della medicina penitenziaria, inclusa la tutela dei detenuti stranieri tossicodipendenti.
9/6297/39. Ruggeri.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
l'articolo 4-ter, modificando l'articolo 75 del testo unico del 1990, introduce indifferenziatamente l'applicazione di sanzioni amministrative, quali il ritiro della patente di guida, che appaiono totalmente inefficaci nei confronti dei trafficanti, i quali possono permettersi di aggirare gli effetti delle misure amministrative, risultano invece particolarmente afflittive e controproducenti nei confronti di consumatori soggetti psicologicamente deboli, accentuando in tal modo una condizione di isolamento e marginalizzazione sociale;
l'unica norma contenuta nel decreto-legge volta al recupero del tossicodipendente (introduzione del comma 5-bis nell'articolo 73 del testo unico) è quella che stabilisce che per coloro che sono responsabili di fatti di lieve entità e non possono fruire della sospensione condizionale della pena, possono chiedere che sia applicata la sanzione del lavoro di pubblica utilità (prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) al posto delle sanzioni detentive e pecuniarie, e tale disposizione riguarderà una parte dei tossicodipendenti condannati;
ad effettuare un costante monitoraggio sull'applicazione del decreto-legge in esame, anche al fine dell'eventuale emanazione di provvedimenti normativi volti a rivedere complessivamente il sistema sanzionatorio in tema di tossicodipendenza, a mitigare le misure amministrative afflittive contemplate e ad introdurre un'estensione applicativa dell'istituto della messa alla prova nei confronti di soggetti che intendano intraprendere un programma riabilitativo dalla dipendenza.
9/6297/40. Annunziata.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza;
per un'efficace azione di contrasto del sempre più agguerrito narcotraffico e controllo mafioso del mercato di stupefacenti nel nostro Paese, occorre potenziare il comparto sicurezza e in particolare le Forze di polizia,
a prevedere un successivo intervento, al fine di affiancare alle Forze di polizia sul territorio personale esperto in psicologia, scienze mediche ed operatori sociali, nonché a promuovere corsi di formazione e aggiornamento in materia specifica di lotta alla droga.
9/6297/41. Ruta.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto- legge in esame, dall'articolo 4-bis a 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a integrare, tra le finalità previste in sede di relazione annuale al Parlamento, di cui all'articolo 122-bis del testo unico in materia di politiche antidroga, quella dell'obbligo di riferire circa l'analisi di impatto delle modifiche legislative adottate dal provvedimento in esame, con particolare riguardo agli effetti, sulla base delle innovazioni introdotte, circa la diffusione del consumo delle differenti sostanze psicotrope.
9/6297/42. Zara.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio
e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a integrare, tra le finalità previste in sede di relazione annuale al Parlamento, di cui all'articolo 122-bis del testo unico in materia di politiche antidroga, quella dell'obbligo di riferire circa l'analisi di impatto delle modifiche legislative adottate dal provvedimento in esame, con particolare riguardo agli effetti sul sistema carcerario.
9/6297/43. Lettieri.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere un successivo intervento, da concertare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, allo scopo di incrementare le risorse finanziarie del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, in favore di progetti di prevenzione, di un maggiore coordinamento delle indagini di polizia in ambito nazionale e internazionale e di azioni di contrasto nelle aree del Paese maggiormente a rischio per il narcotraffico e il controllo mafioso del mercato di stupefacenti.
9/6297/44. Tanoni.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame
non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, un intervento da concertare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e prevenzione del consumo di droghe pesanti, nonché di sostegno sociale alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/45. Maccanico.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/46. Bressa.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Piemonte, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/47. Morgando.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Lombardia, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/48. Monaco.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Liguria, l'istituzione e il finanziamento di un Osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/49. Banti.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Veneto, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/50. Colasio.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Emilia Romagna, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/51. Papini.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Toscana, l'istituzione e il finanziamento di un
osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/52. Giacomelli.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Marche, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/53. Ruggieri.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Umbria, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/54. Micheli.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata
al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Lazio, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/55. Pasetto.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Abruzzo, l'istituzione e il finanziamento di un Osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/56. Marini.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Campania, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/57. Gambale.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Basilicata, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/58. Boccia.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Puglia, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/59. Ria.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo
4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Calabria, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/60. Meduri.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Sicilia, l'istituzione e il finanziamento di un Osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/61. D'Antoni.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, ed equiparando le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, con un successivo intervento legislativo, di concerto con la regione Sardegna, l'istituzione e il finanziamento di un osservatorio per la lotta alla droga, allo scopo di promuovere programmi specifici di informazione e sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nelle aree giovanili a rischio.
9/6297/62. Soro.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta adassicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a predisporre, in sede di attuazione del decreto-legge, interventi specifici di sostegno alle famiglie, programmi di informazione, educazione e prevenzione, con particolare riguardo alle aree a forte disagio sociale presenti nella regione Campania.
9/6297/63. Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame equipara le diverse categorie di consumatori di sostanze stupefacenti, senza tenere conto delle distinzioni fra consumatori occasionali e consumatori abituali o problematici, né delle rilevanti differenti condizioni sociali;
il provvedimento in esame include nella nuova Tabella I alcune sostanze attualmente ricomprese nella Tabella II (quali la cannabis), non tenendo conto delle diverse conclusioni cui è giunta una parte significativa della comunità scientifica;
le esperienze improntate al proibizionismo, comportano solo una escalation dei comportamenti delinquenziali, come dimostra il recente indirizzo del Congresso degli Stati Uniti che, dopo una legislazione punitiva in materia, si accinge a rivederne la portata,
a rinnovare le competenze del Comitato scientifico dell'Osservatorio sulle droghe, costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di studiare e verificare i risultati scientifici raggiunti dalla comunità internazionale in materia e al fine di monitorare il fenomeno diffuso dell'uso delle droghe leggere nel nostro Paese.
9/6297/64. Piscitello.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame equipara le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella e in un'unica normativa sanzionatoria;
mediante gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge (che modificano, rispettivamente, l'articolo 73 e 75 del testo unico del 1990) si intende condurre sotto un'unica fattispecie delittuosa e sotto un unico apparato sanzionatorio dall'ammontare assai elevato (pene da sei a 20 anni) condotte profondamente diverse;
l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, mediante decreto ministeriale, fa venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
la portata dell'innovazione legislativa, ispirata a un principio di repressione indiscriminata, porterà alla denuncia e all'incriminazione di condotte sociali molto estese tra i giovani, con il rischio di convogliare una gran massa di semplici consumatori occasionali della cannabis in un percorso che può concludersi anche con il carcere, verso l'uso di sostanze psicotrope ben più pesanti,
a prevedere, anche in sede di attuazione del provvedimento, la definizione di una campagna istituzionale a carattere informativo ed esplicativo, da condurre in collaborazione con gli enti territoriali, in relazione alle profonde innovazioni introdotte nel nostro sistema, nuovi illeciti penali e amministrativi, che vanno ad incidere su comportamenti sociali diffusi.
9/6297/65. Bottino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame equipara le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella e in un'unica normativa sanzionatoria;
mediante gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge (che modificano, rispettivamente, l'articolo 73 e 75 del testo unico del 1990) si intende condurre sotto un'unica fattispecie delittuosa e sotto un unico apparato sanzionatorio dall'ammontare assai elevato (pene da sei a 20 anni) condotte profondamente diverse;
l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, mediante decreto ministeriale, fa venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
la portata dell'innovazione legislativa, ispirata a un principio di repressione indiscriminata, porterà alla denuncia e all'incriminazione di condotte sociali molto estese tra i giovani, con il rischio di convogliare una gran massa di semplici consumatori occasionali della cannabis in un percorso che può concludersi anche con il carcere, verso l'uso di sostanze psicotrope ben più pesanti,
a tener conto, in sede di attuazione del provvedimento in esame e di definizione dei limiti consentiti per uso personale oltre i quali scatta la sanzione penale, dell'esperienza e delle competenze acquisite dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (Ser.T) e delle conclusioni della comunità scientifica in ordine alla suscettibilità di alcune sostanze ad un uso medico e alla cosiddetta «terapia del dolore».
9/6297/66. Fanfani.
La Camera,
premesso che:
tutte le disposizioni del decreto legge in esame, dall'articolo 4-bis all'articolo 4-vicies ter, sono improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato, che colloca sullo stesso piano della condotta illecita comportamenti differenti, dalla detenzione finalizzata al consumo personale, allo spaccio e al traffico di stupefacenti;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Molise, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/67. Carbonella.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Piemonte, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/68. Merlo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Lombardia, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/69. Zaccaria.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Veneto, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/70. Frigato.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Toscana, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/71. Realacci.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Lazio, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/72. Gentiloni Silveri.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Campania, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/73. De Mita.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Puglia, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/74. Fusillo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Calabria, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/75. Nicodemo Nazzareno Oliverio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Sicilia, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/76. Cardinale.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, modificando profondamente la disciplina vigente in materia di lotta alla droga (testo unico del 1990), contiene misure improntate unicamente alla repressione penale e caratterizzate da una risposta sanzionatoria di tipo indiscriminato;
si equiparano le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, unificandole tutte in un'unica Tabella, in un'unica fattispecie delittuosa e si riconducono sotto un unico apparato sanzionatorio, dall'ammontare assai elevato (pene da sei a venti anni), condotte profondamente diverse;
la qualificazione della nuova ipotesi di reato, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 73 del testo unico, viene ricollegata a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale; in conseguenza di tale previsione, l'individuazione della soglia quantitativa, con riferimento alla dose «minima» per uso personale, al di sopra della quale debba scattare la sanzione penale viene rimandata ad una successiva valutazione discrezionale del Ministro della salute, facendo venir meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva di «modica quantità», con grave violazione della riserva di legge penale e del principio costituzionale di legalità;
il consumo degli stupefacenti interessa soprattutto le aree del disagio del nostro Paese e i soggetti psicologicamente più deboli;
in contrasto con le discipline degli altri Paesi europei, incentrate maggiormente sugli aspetti di prevenzione e contrasto al dilagare del consumo e traffico di droghe pesanti, il provvedimento in esame non contiene nessuna norma diretta ad assicurare forme di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza,
a prevedere, in sede di attuazione del provvedimento, la realizzazione, da parte dell'Osservatorio per la lotta alla droga, di concerto con la regione Sardegna, di un programma specifico di monitoraggio del fenomeno alla luce dell'analisi di impatto sul territorio delle modifiche legislative adottate.
9/6297/77. Ladu.
La Camera,
premesso che:
l'attività istruttoria, e in particolare le audizioni, che si sono svolte al Senato in occasione dell'esame del disegno di legge S. 2953, recante modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non è stata tenuta nel debito conto soprattutto per quanto riguarda la parte relativa all'uso delle sostanze stupefacenti in ambito terapeutico;
sono in atto in Italia sperimentazioni per l'uso della cannabis nella terapia del dolore e vi sono pazienti terminali che rischiano di vedersi privati delle cure necessarie;
il provvedimento in esame non comprende la cannabis tra le sostanze dotate di capacità terapeutica nonostante le diverse conclusioni a cui è giunta una significativa parte della comunità scientifica internazionale ma cancella la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, inserendo anche la cannabis tra le sostanze per le quali non sarà consentito l'uso a fini terapeutici,
a monitorare l'attuazione della disposizione richiamata da ultimo, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a disciplilnare l'utilizzo delle proprietà terapeutiche della cannabis indica.
9/6297/78. Sgobio.
La Camera,
premesso che:
nel 1993, il popolo italiano, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un referendum, si espresse nel senso della non punibilità dell'uso personale degli stupefacenti;
l'indirizzo sancito da quel referendum era quello di affrontare il problema della tossicodipendenza con un approccio non criminalizzante;
un problema sociale come quello della tossicodipendenza non può essere affrontato attraverso un'intensificazione delle misure repressive;
le impostazioni proibizionistiche determinano soltanto una escalation dei comportamenti delinquenziali, soprattutto quando vogliono incidere su comportamenti socialmente assai diffusi;
l'articolo 32 della Costituzione sancisce un diritto, e non un dovere, alla salute e pertanto l'ordinamento italiano non deve prevedere il ricorso alla coercizione per indurre i cittadini all'adozione di comportamenti non dannosi per la loro salute,
ad intraprendere una politica di prevenzione del fenomeno basata principalmente sulla lotta al traffico di stupefacenti ed ai trafficanti, sulla prevenzione e sulle strategie di riduzione del danno.
9/6297/79. Diliberto.
La Camera,
a garantire una corretta informazione tra i giovani sugli effetti derivanti dall'uso delle cosiddette «nuove droghe» al fine di prevenirne la diffusione.
9/6297/80. Armando Cossutta.
La Camera,
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere urgentemente adeguati stanziamenti atti a garantire la piena operatività dei SERT.
9/6297/81. Maura Cossutta.
La Camera,
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere urgenti ed adeguati stanziamenti al fine di potenziare l'intervento dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, per potenziare gli strumenti di informazione e prevenzione tra i giovani e gli adolescenti sull'uso delle droghe.
9/6297/82. Bellillo.
La Camera,
a siglare un protocollo d'intesa con le organizzazioni rappresentanti i locali notturni e le discoteche al fine di prevedere un adeguato programma di informazione e prevenzione sull'uso delle droghe e dell'alcool.
9/6297/83. Sciacca.
La Camera,
a predisporre un'adeguata campagna di informazione nelle scuole superiori al fine di garantire una esatta informazione ai giovani sull'utilizzo delle droghe, la distinzione tra i vari tipi di esse e i diversi effetti nonché le possibili conseguenze sul piano della salute.
9/6297/84. Pistone.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame è demandato all'autorità amministrativa di definire, attraverso appositi regolamenti, elementi che sono parte integrante della fattispecie penale. Esso infatti demanda all'autorità amministrativa di stabilire il quantitativo massimo di stupefacente al di
sopra del quale si applica, a colui che ne viene trovato in possesso, la sanzione penale anziché quella amministrativa,
a monitorare l'applicazione delle norme richiamate in premessa e a valutare l'opportunità di adottare ulteriori inziative normative al fine di prevedere la definizione dei limiti massimi oltre i quali la detenzione di sostanze stupefacenti si considera destinata ad un uso non esclusivamente personale.
9/6297/85. Galante.
La Camera,
ad adottare iniziative normative volte ad estendere ai tossicodipendenti stranieri, quando detenuti, l'assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale, altrimenti prevista per i soli cittadini italiani.
9/6297/86. Vertone.
La Camera,
affinché i fondi governativi stanziatiper la lotta alla tossicodipendenza, negli ultimi tempi utilizzati in modo discriminatorio a solo vantaggio di quelle comunità terapeutiche rispetto alle quali il Governo ha voluto privilegiarne l'azione, vengano ripartiti a tutti gli operatori del settore impegnati nell'attività di recupero dei tossicodipendenti.
9/6297/87. Franci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contempla la cannabis indica tra quelle sostanze che non trovano nessun impiego terapeutico, e la inserisce nella tabella I tra le sostanze vietate per fini terapeutici;
in realtà esistono almeno quattro importanti rapporti internazionali relativi agli effetti terapeutici della cannabis, che giungono a conclusioni opposte: il primo è il Rapporto alla Camera dei lord inglese sulla marijuana ad uso terapeutico del 1998 e riconfermato nel 2002 dall'Advisory Council on the Misuse of Drugs, organismo di consulenza scientifica del Governo inglese; il secondo è il Rapporto «Nolin» della Commissione speciale sulle droghe del Senato del Canada; il terzo è il cosiddetto «Cannabis Report», redatto da una task force di scienziati nominati dai ministeri della sanità di Olanda, Germania, Svizzera, Belgio; il quarto è il cosiddetto Rapporto Roques, voluto dal Ministro della sanità francese e redatto da una commissione di esperti;
tutti questi rapporti, redatti da governi, convergono nell'affermare che la canapa è molto meno rischiosa di altre sostanze psicoattive, compresi alcool, tabacco e barbiturici, e ne consigliano la declassificazione dalla classe B (intermedia) a quella C, ovvero quella delle sostanze a minor rischio, cosa che poi i rispettivi parlamenti hanno fatto. A tutti questi Paesi occorre aggiungere quelli scandinavi e recentemente anche la Spagna, nel novero di quelli che considerano la cannabis molto meno pericolosa e nociva di altre sostanze;
praticamente tutta la comunità scientifica internazionale sostiene che i derivati della cannabis hanno un potenziale terapeutico da esplorare;
sull'uso medico dei cannabinoidi si sono pronunciati l'International Control Board dell'ONU, i governi israeliano, inglese, tedesco, australiano, olandese, svizzero, belga, sudafricano, canadese e spagnolo e in molti di quei Paesi sono in commercio preparati a base di derivati della canapa,
ad adottare le opportune iniziative volte ad avviare una sperimentazione della cannabis e dei suoi derivati, per valutare scientificamente la sua efficacia terapeutica.
9/6297/88. Zanella.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame fa trasparire l'esclusivo fine di criminalizzazione di ogni tipo di assunzione di sostanza e non contiene, invece, nessun impegno per il contrasto al grande traffico di stupefacenti che continua a imperversare con sempre maggiore incidenza,
ad introdurre una più moderna e aggiornata tecnica di contrasto nei confronti delle narcomafie, aumentando significativamente gli aiuti e favorendo lo sviluppo dei Paesi produttori di droga, mediante programmi che finanzino coltivazioni alternative e sostenibili.
9/6297/89. Cento.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame fa trasparire l'esclusivo fine di criminalizzazione di ogni tipo di assunzione di sostanza quando invece la tossicodipendenza è una malattia e non un reato,
a prevedere la predisposizione, anche attraverso le opportune intese a livello locale, con regioni, enti locali e organizzazioni operanti nel settore del «privato sociale», di un piano di articolata informazione e prevenzione, e di rafforzamento della rete dei servizi e di facilitazione dell'accesso a questi ultimi.
9/6297/90. Pecoraro Scanio.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede ulteriori finanziamenti per le Olimpiadi invernali di Torino 2006,
a presentare al Parlamento una relazione - suddivisa per capitoli di spesa - sulle risorse destinate complessivamente allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino.
9/6297/91. Lion.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame modifica profondamente il quadro normativo in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, una relazione dettagliata sugli effetti della nuova normativa, con particolare riferimento alle eventuali variazioni di consumo delle sostanze stupefacenti.
9/6297/92. Cima.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame sembra voler dare una svolta repressiva in materia di legislazione sull'uso delle droghe,
nell'attuazione delle nuove disposizioni, a valutare attentamente l'irrogazione di
eventuali sanzioni per i consumatori, al fine di evitare un'indiscriminata ed ingiusta criminalizzazione dei medesimi.
9/6297/93. Bulgarelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame modifica profondamente il quadro normativo in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
a garantire in ogni caso che la priorità degli interventi e delle risorse venga data ai servizi di cura e riabilitazione.
9/6297/94. Boato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione.
9/6297/95. Abbondanzieri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione annuale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione.
9/6297/96. Adduce.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi
mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sul numero di sanzioni amministrative comminate sulla base delle disposizioni richiamate in premessa.
9/6297/97. Agostini, Alfonso Gianni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto- legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sul gettito delle sanzioni amministrative comminate sulla base delle disposizioni richiamate in premessa.
9/6297/98. Albonetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale illustrativa dell'eventuale istituzione dei capitoli di bilancio previsti dalle norme richiamate in premessa, nonché sulle misure effettivamente adottate in materia di lotta alla contraffazione dai suddetti ministeri con tali risorse.
9/6297/99. Angioni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sul numero delle sanzioni comminate sulla base delle disposizioni richiamate in premessa dagli organi di polizia delle amministrazioni locali.
9/6297/100. Amici.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sul gettito delle sanzioni comminate sulla base delle disposizioni richiamate in premessa dagli organi di polizia delle amministrazioni locali.
9/6297/101. Bandoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di
lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Valle d'Aosta.
9/6297/102. Roberto Barbieri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Piemonte.
9/6297/103. Bellini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Lombardia.
9/6297/104. Benvenuto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia
locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Liguria.
9/6297/105. Bettini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Trentino-Alto Adige.
9/6297/106. Bielli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Veneto.
9/6297/107. Bogi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Friuli Venezia Giulia.
9/6297/108. Bolognesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Emilia Romagna.
9/6297/109. Bonito.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Toscana.
9/6297/110. Borrelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Umbria.
9/6297/111. Bova.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Marche.
9/6297/112. Buffo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Lazio.
9/6297/113. Buglio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Abruzzo.
9/6297/114. Cabras.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Molise.
9/6297/115. Caldarola.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Campania.
9/6297/116. Calzolaio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Puglia.
9/6297/117. Capitelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Basilicata.
9/6297/118. Carboni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Calabria.
9/6297/119. Carli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di
prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Sicilia.
9/6297/120. Cazzaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla contraffazione di prodotti, già affrontato con grande enfasi mediatica con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
il citato decreto-legge n. 35 del 2005 ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate a chi acquisti prodotti contraffatti siano versate in appositi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri e, se applicate dagli organi della polizia locale, destinate al 50 per cento alle amministrazioni locali e al 50 per cento allo Stato,
a presentare una relazione semestrale sull'applicazione delle norme in materia di lotta alla contraffazione, con particolare riguardo alle aree della Regione Sardegna.
9/6297/121. Cennamo.
La Camera,
pemesso che.
articolo 1-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla piaga dell'usura che in tanta parte del territorio rappresenta una e vera emergenza sociale ed economica, a fronte della quale negli ultimi anni sono mancate le adeguate risorse finanziarie ed una attenzione istituzionale;
la soluzione prospettata in realtà rappresenta solo un'ipotetica opportunità finanziaria, comunque riguardante sempre risorse già destinate alle vittime delle richieste estorsive,
ad assicurare, comunque, risorse certe per il finanziamento del Fondo per la prevenzione all'usura, anche nell'ipotesi in cui non si dovessero produrre residui sul Fondo di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
9/6297/122. Chianale.
La Camera,
pemesso che.
articolo 1-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla piaga dell'usura che in tanta parte del territorio rappresenta una
e vera emergenza sociale ed economica, a fronte della quale negli ultimi anni sono mancate le adeguate risorse finanziarie ed una attenzione istituzionale;
la soluzione prospettata in realtà rappresenta solo un'ipotetica opportunità finanziaria, comunque riguardante sempre risorse già destinate alle vittime delle richieste estorsive,
a presentare annualmente una relazione sulle risorse resesi disponibili per il finanziamento del Fondo per la prevenzione all'usura, grazie ai residui sul Fondo di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
9/6297/123. Chiti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla piaga dell'usura che in tanta parte del territorio rappresenta una e vera emergenza sociale ed economica, a fronte della quale negli ultimi anni sono mancate le adeguate risorse finanziarie ed una attenzione istituzionale,
a presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di diffusione del fenomeno dell'usura e sugli effetti dell'azione di contrasto messa in campo dallo Stato, nonché sull'adeguatezza delle relative misure normative e finanziarie.
9/6297/124. Cialente.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla piaga dell'usura che in tanta parte del territorio rappresenta una e vera emergenza sociale ed economica, a fronte della quale negli ultimi anni sono mancate le adeguate risorse finanziarie ed una attenzione istituzionale, solo parzialmente e ipoteticamente affrontate con l'articolo in questione,
a presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di diffusione del fenomeno dell'usura con particolare riguardo alle grandi aree urbane.
9/6297/125. Coluccini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, ripropone il tema di una seria e coerente lotta alla piaga dell'usura che in tanta parte del territorio rappresenta una e vera emergenza sociale ed economica, a fronte della quale negli ultimi anni sono mancate le adeguate risorse finanziarie ed una attenzione istituzionale, solo parzialmente e ipoteticamente affrontate con l'articolo in questione,
a presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di diffusione del fenomeno dell'usura con particolare riguardo alle aree dove maggiore è il condizionamento della criminalità organizzata.
9/6297/126. Cordoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di sostanze stupefacenti;
tra le materie utilizzabili quali sostanza stupefacente rientra anche la canapa da tessuto che, tuttavia, rappresenta una importante materia prima, anche di produzione nazionale, per il settore tessile di qualità,
a valutare l'opportunità di assicurare, pur nel rispetto della normativa materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, forme di autorizzazione alla coltivazione e all'utilizzo della canapa per la realizzazione di tessuti e capi d'abbigliamento di qualità.
9/6297/127. Crisci.
La Camera,
premesso che:
a seguito della riclassificazione dello scalo di Cuneo, anche in vista delle Olimpiadi di Torino, il decreto-legge in esame, all'articolo 3, comma 1-ter, autorizza il Ministro dell'interno a bandire un concorso straordinario a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo stesso scalo aeroportuale;
tale disposizione è stata oggetto di obiezione da parte della stessa Commissione affari costituzionali per la sospetta violazione degli articoli 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione,
stante la delicatezza della deroga apportata a fondamentali principi costituzionali, ad adottare il massimo rigore nello svolgimento delle procedure concorsuali.
9/6297/128. Crucianelli.
La Camera,
premesso che:
a seguito della riclassificazione dello scalo di Cuneo, anche in vista delle Olimpiadi di Torino, il decreto-legge in esame, all'articolo 3, comma 1-ter, autorizza il Ministro dell'interno a bandire un concorso straordinario a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo stesso scalo aeroportuale;
tale disposizione è stata oggetto di obiezione da parte della stessa Commissione affari costituzionali per la sospetta violazione degli articoli 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione,
stante la delicatezza della deroga apportata a fondamentali principi costituzionali, ad adottare la più ampia trasparenza nello svolgimento delle procedure concorsuali.
9/6297/129. Di Serio D'Antona.
La Camera,
premesso che:
a seguito della riclassificazione dello scalo di Cuneo, anche in vista delle Olimpiadi di Torino, il decreto-legge in esame, all'articolo 3, comma 1-ter, autorizza il Ministro dell'interno a bandire un concorso straordinario a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo stesso scalo aeroportuale;
tale disposizione è stata oggetto di obiezione da parte della stessa Commissione affari costituzionali per la sospetta violazione degli articoli 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione,
stante la delicatezza della deroga apportata a fondamentali principi costituzionali, ad adottare le più ampie forme di pubblicità in relazione alle modalità di espletamento delle procedure concorsuali.
9/6297/130. De Brasi.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale;
un approccio «punitivo» e «indistinto» di questo genere avrà un effetto dirompente sulla popolazione giovanile, che in base a tutti i rapporti più recenti è la più interessata dal problema delle droghe leggere,
ad adottare le opportune iniziative volte a migliorare lo scambio di esperienze e informazioni a livello internazionale, nazionale, regionale e urbano, in primo luogo sui temi sociali e nel campo della sanità, riservando un'attenzione particolare, in tale contesto, alla partecipazione sociale, al partnerariato sociale e a misure dirette a categorie vulnerabili come i giovani, i drogati e gli ex tossicodipendenti.
9/6297/131. Duca.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
che il provvedimento in esame che introduce significative modifiche del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale;
un approccio «punitivo» e «indistinto» di questo genere avrà un effetto dirompente sulla popolazione giovanile, che in base a tutti i rapporti più recenti è la più interessata dal problema delle droghe leggere,
ad adottare le opportune iniziative affinché i progetti condotti a livello nazionale, urbano e regionale nel campo della riduzione dei rischi per la salute, della riduzione della domanda di droga, della terapia e del recupero dei tossicodipendenti e della prevenzione della criminalità, così come dello studio degli effetti negativi sulla salute delle varie droghe, vengano analizzati con rigore, al fine di accertare se apportino nuove soluzioni che consentano di ridimensionare i problemi connessi alla droga.
9/6297/132. Finocchiaro.
La Camera,
premesso che
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
l'agenzia europea sulle droghe (OEDT) nella relazione annuale 2005 afferma che in tutti i paesi europei crescono le preoccupazioni in merito all'impatto del sempre crescente consumo di droga sulla società, anche in termini di turbativa dell'ordine pubblico.
ad adoperarsi a favore dell'adozione di criteri statistici comparabili con gli altri stati membri dell'Unione europea nel settore della droga, come pure a sviluppare la cooperazione relativamente alla ricerca sulle conseguenze biologiche, mediche e socio-economiche della tossicodipendenza, nonché agli effetti di quest'ultima per quanto riguarda la salute umana e la speranza di vita.
9/6297/133. Filippeschi.
La Camera,
premesso che:
la comunità scientifica internazionale converge nel considerare i derivati della cannabis quali potenti ausili terapeutici in molte e gravi patologie, quali il contrasto della nausea e del vomito dei pazienti sottoposti a chemioterapia antitumorale o quali stimolanti l'appetito nella sindrome da deperimento causata dall'AIDS o, ancora, la sclerosi multipla;
sull'uso medico dei cannabinoidi si sono favorevolmente pronunciati l'International Control Board dell'ONU e numerosi governi stranieri, quali quello israeliano, inglese, tedesco, auistrialiano, olandese, svizzero, belga,
ad adottare le opportune iniziative per avviare una stretta e approfondita collaborazione con i centri di ricerca internazionali, al fine di assicurare un grado di conoscenza e di applicazione delle più moderne pratiche terapeutiche basate sull'uso dei derivati della cannabis anche per i pazienti italiani.
9/6297/134. Zanotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Lombardia.
9/6297/135. De Luca.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Piemonte.
9/6297/136. Alberta De Simone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Valle d'Aosta.
9/6297/137. Diana.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Trentino-Alto Adige.
9/6297/138. Fluvi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Friuli Venezia Giulia.
9/6297/139. Fumagalli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Liguria.
9/6297/140. Galeazzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Emilia Romagna.
9/6297/141. Gambini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Toscana.
9/6297/142. Gasperoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Umbria.
9/6297/143. Giacco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Lazio.
9/6297/144. Giulietti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Marche.
9/6297/145. Grandi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Abruzzo.
9/6297/146. Grignaffini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Molise.
9/6297/147. Guerzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Campania.
9/6297/148. Innocenti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Puglia.
9/6297/149. Kessler.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Basilicata.
9/6297/150. Labate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Calabria.
9/6297/151. Leoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Sicilia.
9/6297/152. Lolli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dà luogo ad un generalizzato e preoccupante inasprimento delle pene, senza operare alcuna distinzione tra diverse categorie di stupefacenti;
l'approccio in chiave meramente repressiva, in un'ottica del tutto punitiva anche dell'uso delle droghe leggere, rischierà di determinare un preoccupante aggravio dell'attività degli uffici giudiziari e un ulteriore sovrannumero della popolazione carceraria,
a predisporre tutte le misure necessarie al fine mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di far fronte alle nuove e pressanti esigenze che si determineranno a seguito dell'approvazione della presente legge, con riferimento a quegli uffici giudiziari che già lamentano carenze di organico, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Sardegna.
9/6297/153. Lucà.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico
e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Lombardia.
9/6297/154. Lucidi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Piemonte.
9/6297/155. Lulli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Valled'Aosta.
9/6297/156. Lumia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul
funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Trentino-Alto Adige.
9/6297/157. Luongo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Veneto.
9/6297/158. Magnolfi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Friuli-Venezia Giulia.
9/6297/159. Manzini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Liguria.
9/6297/160. Maran.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di con
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Emilia-Romagna.
9/6297/161. Paola Mariani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Toscana.
9/6297/162. Raffaella Mariani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Umbria.
9/6297/163. Mariotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e
informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Marche.
9/6297/164. Marone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Lazio.
9/6297/165. Martella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Abruzzi.
9/6297/166. Maurandi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche
già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Molise.
9/6297/167. Mazzarello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Campania.
9/6297/168. Melandri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Puglia.
9/6297/169. Meta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Basilicata.
9/6297/170. Minniti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione -
all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Calabria.
9/6297/171. Montecchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Sicilia.
9/6297/172. Motta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - all'articolo 4-ter prevede, tra l'altro, che il soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, possa essere invitato a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
a presentare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno studio dettagliato sull'incidenza che l'approvazione del provvedimento determinerà sul funzionamento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio, avuto particolare riguardo per quelle presenti nella regione Sardegna.
9/6297/173. Mussi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - nel modificare il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione - tende a criminalizzare i tossicodipendenti e poco o nulla prevede, invece, sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze;
la popolazione carceraria, già in condizione di grave sovraffollamento, è formata in larga parte da detenuti tossicodipendenti i quali, anche a causa dell'insufficienza dei fondi stanziati per il loro recupero, sono di fatto abbandonati a loro stessi, come dimostra anche l'impressionante aumento degli atti di autolesionismo e dei suicidi riscontrato negli ultimi anni;
tale situazione, anche a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, rischia di aggravarsi ulteriormente, destando particolare allarme sociale,
a predisporre tutte le misure necessarie volte ad attuare una seria politica di prevenzione per contrastare, nella maniera più efficace e tempestiva possibile, il suddetto aumento dei fenomeni di autolesionismo e suicidi in carcere.
9/6297/174. Grillini.
La Camera,
premesso che:
la diffusione del doping nello sport italiano ha assunto dimensioni preoccupanti,
a promuovere iniziative volte al monitoraggio dei fenomeni connessi alla diffusione delle pratiche che prevedono il ricorso a sostanze stupefacenti nello sport.
9/6297/175. Nannicini.
La Camera,
premesso che:
la diffusione del doping nello sport italiano ha assunto dimensioni preoccupanti,
alla promozione di forme di intesa tra le società sportive e il Ministero competente in ordine alla realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione della diffusione delle droghe nell'attività sportiva.
9/6297/176. Nieddu.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare una legge ispirata ad una logica meramente repressiva;
la popolazione carceraria, già in condizione di grave sovraffollamento, è formata in grandissima parte da detenuti tossicodipendenti;
questi ultimi, anche a causa dell'insufficienza dei fondi stanziati per il loro recupero, sono di fatto abbandonati a loro stessi, come dimostra purtroppo anche l'impressionante crescita degli atti di autolesionismo e dei suicidi riscontrata negli ultimi anni,
ad adottare le opportune iniziative volte a stanziare i fondi necessari per fronteggiare la grave carenza di spazi vitali all'interno degli istituti di pena.
9/6297/177. Nigra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare una legge ispirata ad una logica meramente repressiva;
la popolazione carceraria, già in condizione di grave sovraffollamento, è formata in grandissima parte da detenuti tossicodipendenti;
questi ultimi, anche a causa dell'insufficienza dei fondi stanziati per il loro recupero, sono di fatto abbandonati a loro stessi, come dimostra purtroppo anche
l'impressionante crescita degli atti di autolesionismo e dei suicidi riscontrata negli ultimi anni,
a monitorare costantemente, anche per mezzo di un apposito Osservatorio, la situazione della popolazione carceraria con problemi di tossicodipendenza.
9/6297/178. Gerardo Oliverio.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale;
un approccio «punitivo» e «indistinto» di questo genere avrà un effetto dirompente sulla popolazione giovanile che, come risulta da tutti i rapporti più recenti, è la più interessata dal problema delle droghe leggere,
a predisporre delle campagne informative e di sensibilizzazione sul tema delle droghe leggere negli istituti scolastici.
9/6297/179. Olivieri.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita,
a verificare le condizioni per l'avvio di nuove sperimentazioni tendenti al reinserimento e al totale recupero sociale e sanitario dei giovani in tossicodipendenza, basandosi su fondamenti scientifici accertabili e in armonia con le esperienze maturate con gli altri Paesi dell'Unione europea.
9/6297/180. Ottone.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita,
a stipulare in tempi brevi un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e le organizzazioni che rappresentano i locali notturni e le discoteche, al fine di sviluppare un'azione sinergica volta al contrasto e alla prevenzione della diffusione delle sostanze stupefacenti, in particolar modo di quelle di nuovissima generazione, denominate sintetiche.
9/6297/181. Panattoni.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale;
un approccio «punitivo» e «indistinto» di questo genere avrà un effetto dirompente sulla popolazione giovanile che, come risulta da tutti i rapporti più recenti, è la più interessata dal problema delle droghe leggere,
a consolidare i programmi di riduzione del danno, compresi i servizi a bassa soglia, utili a creare un principio di rapporto terapeutico con i tossicodipendenti che hanno difficoltà ad accedere sia ai servizi che alle comunità terapeutiche, fornendo loro, in questo modo, una possibilità di recupero e di reinserimento.
9/6297/182. Petrella.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita;
sempre dalla Relazione citata si apprende che viene consumata meno eroina mentre cresce il ricorso ai derivati della cannabis, alla cocaina e agli psicostimolanti, e che circa il 32,1 per cento degli studenti ha fatto uso di cannabis e il 4,8 per cento di cocaina almeno una o più volte nella vita;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale;
un approccio «punitivo» e «indistinto» di questo genere avrà un effetto dirompente sulla popolazione giovanile che, come risulta da tutti i rapporti più recenti, è la più interessata dal problema delle droghe leggere,
a predisporre un Protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'interno per promuovere campagne informative sulla pericolosità delle droghe nelle scuole.
9/6297/183. Pettinari.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita,
ad adottare le opportune iniziative volte a finanziare, d'intesa con le regioni, progetti che tendano al rilancio e alla valorizzazione dei SERT.
9/6297/184. Piglionica.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita,
ad adottare le opportune iniziative volte a stanziare nuove risorse, adeguate al rilancio dei consultori ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, al fine di rafforzarne e renderne più efficace l'azione di contrasto e prevenzione delle tossicodipendenze.
9/6297/185. Pinotti.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita,
a proseguire e a spendere energie progettuali, nonché ad accantonare risorse finanziarie adeguate, per intensificare le politiche di sviluppo dell'occupazione giovanile.
9/6297/186. Pisa.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale,
a studiare misure adeguate al fine di evitare un impatto dirompente sulla popolazione giovanile, che, come risulta da tutte le più recenti rilevazioni, è la più esposta al consumo delle droghe leggere.
9/6297/187. Pollastrini.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale,
a studiare misure efficaci che sensibilizzino la popolazione giovanile sul tema delle dipendenze e sulla pericolosità del consumo di droghe, con particolare riferimento alle nuove droghe, comunemente conosciute come «sintetiche».
9/6297/188. Preda.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale,
a realizzare campagne informative, predisponendo progetti che coinvolgano le principali agenzie educative al fine di indurre nei giovani una maggiore consapevolezza dei rischi collegati al consumo di sostanze stupefacenti.
9/6297/189. Quartiani.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale,
a studiare risposte normative adeguate alla complessità di cause e fattori ambientali che inducono i comportamenti d'abuso.
9/6297/190. Raffaldini.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce signifi cative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale;
dalle più recenti rilevazioni emerge una elevata percentuale di disturbi psichiatrici associati all'uso di sostanze stupefacenti,
a prevedere interventi specifici nei confronti di pazienti psichiatrici con problemi additivi legati alla tossicodipendenza, che mettano in campo le risorse esistenti in sinergia con quelle dei dipartimenti di salute mentale.
9/6297/191. Rainisio.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva,
a favorire con politiche e stanziamenti adeguati un sistema integrato di servizi tra il pubblico e privato sociale che favorisca la determinazione di quella «catena terapeutica» tra diversi e complementari interventi che uno stato di tossicodipendenza richiede.
9/6297/192. Ranieri.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva,
a predisporre politiche e strategie adeguate per individuare precocemente le condizioni di svantaggio psicosociale che spesso portano all'abbandono scolastico e alla perdita delle capacità progettuali, gravi fattori di rischio per la tendenza alle tossicodipendenze giovanili.
9/6297/193. Rava.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva, cui prevedibilmente non può che conseguire un intollerabile aumento del già grave sovraffollamento delle carceri,
a predisporre misure efficaci di contrasto al disagio sociale e di prevenzione potenziando e contribuendo alla riqualificazione delle numerose realtà terapeutico - riabilitative del privato sociale già esistenti nel nostro Paese.
9/6297/194. Nicola Rossi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva,
a promuovere iniziative coordinate di prevenzione rivolte ai giovani, anche per
mezzo di adeguate campagne nelle scuole, con particolare riferimento alla correlazione tra il consumo eccessivo di alcool e l'uso di stupefacenti e la sicurezza stradale.
9/6297/195. Rossiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva,
ad attuare, nell'ambito delle proprie competenze, politiche volte a dimensionare i servizi locali sulle tossicodipendenze rispetto ai reali bisogni dei singoli territori e articolarli in gruppi operativi multiprofessionali.
9/6297/196. Rotundo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva, cui prevedibilmente non può che conseguire un intollerabile aumento del già grave sovraffollamento delle carceri,
a garantire, nel rispetto dell'autonomia delle regioni in questo ambito, un confronto costruttivo ed esteso con gli operatori del settore e le amministrazioni centrali dello Stato per rendere omogenee le strategie di prevenzione.
9/6297/197. Rugghia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva, cui prevedibilmente non può che conseguire un intollerabile aumento del già grave sovraffollamento delle carceri,
a predisporre misure che portino ad un miglioramento delle condizioni clinico - riabilitative per i tossicodipendenti detenuti.
9/6297/198. Ruzzante.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva, cui prevedibilmente non può che conseguire un intollerabile aumento del già grave sovraffollamento delle carceri,
a garantire agli istituti di pena un intensivo supporto per il reinserimento sociale dei detenuti tossicodipendenti, in grado di ridurre le recidive per i comportamenti devianti e l'assunzione di sostanze psicotrope.
9/6297/199. Sabattini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva, cui prevedibilmente non può che conseguire un intollerabile aumento del già grave sovraffollamento delle carceri,
ad assicurare agli istituti di pena tutte le risorse di cura garantite dai servizi sul territorio.
9/6297/200. Sandri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva, cui prevedibilmente non può che conseguire un intollerabile aumento del già grave sovraffollamento delle carceri,
a studiare misure adeguate per implementare la sicurezza sanitaria dei soggetti tossicodipendenti in carcere.
9/6297/201. Sasso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare un provvedimento ispirato ad una logica repressiva, cui prevedibilmente non potrà che conseguire un aumento della popolazione carceraria, la quale è composta in altissima percentuale da tossicodipendenti, già in condizioni di gravissimo sovraffollamento,.
ad adottare le opportune iniziative volte a stanziare fondi per permettere un adeguato funzionamento dei SERT per i tossicodipendenti detenuti.
9/6297/202. Sedioli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare una legge ispirata ad una logica repressiva;
la popolazione carceraria, già in condizione di grave sovraffollamento, è formata in grandissima parte da detenuti tossicodipendenti;
questi ultimi, anche a causa dell'insufficienza dei fondi stanziati per il loro recupero, sono di fatto abbandonati a loro stessi, come dimostra purtroppo anche l'impressionante crescita degli atti di autolesionismo e dei suicidi riscontrata negli ultimi anni,
a garantire la presenza negli istituti di pena di personale specializzato oppure formato in materia di tossicodipendenze.
9/6297/203. Sereni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare una legge ispirata ad una logica repressiva;
la popolazione carceraria, già in condizione di grave sovraffollamento, è formata in grandissima parte da detenuti tossicodipendenti;
questi ultimi, anche a causa dell'insufficienza dei fondi stanziati per il loro recupero, sono di fatto abbandonati a loro stessi, come dimostra purtroppo anche l'impressionante crescita degli atti di autolesionismo e dei suicidi riscontrata negli ultimi anni,
a porre particolare attenzione ai minori detenuti con problemi di tossicodipendenza, portatori, nella stragrande maggioranza dei casi di drammatiche condizioni di svantaggio psicosociale.
9/6297/204. Siniscalchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende alla criminalizzazione dei tossicodipendenti e poco o niente di concreto, invece, prevede sul fronte della prevenzione delle tossicodipendenze, sacrificato alla volontà di varare una legge ispirata ad una logica repressiva;
la popolazione carceraria, già in condizione di grave sovraffollamento, è formata in grandissima parte da detenuti tossicodipendenti;
questi ultimi, anche a causa dell'insufficienza dei fondi stanziati per il loro recupero, sono di fatto abbandonati a loro stessi, come dimostra purtroppo anche l'impressionante crescita degli atti di autolesionismo e dei suicidi riscontrata negli ultimi anni,
a monitorare con particolare attenzione, anche per mezzo di un apposito Osservatorio, la situazione dei detenuti minori negli istituti di pena nel nostro Paese.
9/6297/205. Soda.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita;
sempre dalla Relazione citata si apprende che viene consumata meno eroina mentre cresce il ricorso ai derivati della cannabis, alla cocaina e agli psicostimolanti, e che circa il 32,1 per cento degli studenti ha fatto uso di cannabis e il 4,8 per cento di cocaina almeno una o più volte nella vita,
ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Dipartimento che coordini tutte la politiche giovanili, al fine di garantire l'armonizzazione dei vari interventi e di verificare l'utilizzo dei fondi complessivamente erogati, in particolare in chiave preventiva rispetto a tutte le forme di dipendenza.
9/6297/206. Spini.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita;
sempre dalla Relazione citata si apprende che viene consumata meno eroina mentre cresce il ricorso ai derivati della cannabis, alla cocaina e agli psicostimolanti, e che circa il 32,1 per cento degli studenti ha fatto uso di cannabis e il 4,8 per cento di cocaina almeno una o più volte nella vita,
a verificare le condizioni per l'avvio di nuove sperimentazioni tendenti alla prevenzione della diffusione di alcool e stupefacenti tra i giovani.
9/6297/207. Stramaccioni.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
il provvedimento in esame, con gli articoli 4-bis e seguenti introduce significative modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione, dando luogo ad una criminalizzazione generalizzata senza attuare le necessarie distinzioni tra le diverse categorie di stupefacenti, annullando nei fatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, finendo per equiparare addirittura il consumatore occasionale con lo spacciatore professionale,
ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare le risorse da destinare al fondo antidroghe, e ad individuare criteri di riparto che vadano in direzione di una maggiore equità rispetto a quelli utilizzati nel passato.
9/6297/208. Susini.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita,
a sostenere e qualificare i servizi pubblici e la positiva esperienza del privato sociale già vivo ed operante sul territorio, sostenendo le regioni nell'attuazione della nuova rete integrata di servizi così come prevista nella legge quadro sull'assistenza 8 novembre 2000, n. 328.
9/6297/209. Tedeschi.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
da alcuni dati riportati della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2004, che è stata trasmessa il 28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta che il consumo di stupefacenti nella popolazione, e in particolare tra gli studenti, è in continua crescita,
ad utilizzare, potenziandoli e sostenendoli adeguatamente, per le politiche di sviluppo dell'occupazione giovanile e per il reinserimento nel mondo del lavoro degli ex tossicodipendenti recuperati, i centri informa giovani, i servizi di orientamento al lavoro, i centri per l'impiego.
9/6297/210. Tidei.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
la diffusione delle droghe nel tessuto urbano del nostro Paese è, molto spesso, legata alle condizioni di disagio e di estrema povertà in cui versa una parte purtroppo in continua crescita della popolazione,
a proseguire nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento in quelle città in cui giù erano stati approvati progetti di recupero di persone in tossicodipendenza.
9/6297/211. Tocci.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
l'Agenzia europea sulle droghe (OEDT) nella relazione annuale 2005 afferma che in tutti i Paesi europei aumentano le preoccupazioni in merito all'impatto del sempre crescente consumo di droga sulla società, anche in termini di turbativa dell'ordine pubblico,
ad affrontare le strategie di lotta alle tossicodipendenze, in linea con la tendenza europea, in modo globale, potenziando, insieme alle politiche volte ad impedire la diffusione delle tossicodipendenze, l'azione di intelligence delle forze di sicurezza impegnate sul piano interno ed internazionale al contrasto del traffico di droga.
9/6297/212. Tolotti.
La Camera,
premesso che:
il complesso fenomeno delle tossicodipendenze non può essere affrontato in chiave meramente repressiva;
l'Agenzia europea sulle droghe (OEDT) nella relazione annuale 2005 afferma che in tutti i Paesi europei aumentano le preoccupazioni in merito all'impatto del sempre crescente consumo di droga sulla società,
ad attrezzarsi perché le politiche di lotta alla droga, che costituiscono una delle priorità dell'azione comunitaria, siano, in linea con l'approccio dell'Unione europea, di tipo globale e pluridisciplinare e coprano tutti gli aspetti del fenomeno: riduzione della domanda, riduzione dell'offerta, lotta al traffico ed azione internazionale.
9/6297/213. Trupia.
La Camera,
premesso che:
il problema della produzione, del traffico, e della conseguente dilagante diffusione delle sostanze stupefacenti è un problema di rilievo internazionale e richiede adeguate politiche di contrasto,
ad adoperarsi nelle sedi idonee affinché, nell'ambito degli sforzi svolti dalla comunità internazionale per la ricostruzione politico istituzionale dell'Afghanistan, vengano intraprese le iniziative necessarie per arrivare alla riconversione delle colture destinate alla produzione di oppiacei.
9/6297/214. Turco.
La Camera,
premesso che:
il problema della produzione, del traffico, e della conseguente dilagante diffusione delle sostanze stupefacenti è un problema di rilievo internazionale e richiede adeguate politiche di contrasto,
a promuovere in sede ONU iniziative di condanna nei confronti dei Paesi all'interno dei quali si concentrano le maggiori produzioni di sostanze stupefacenti naturali e sintetiche.
9/6297/215. Michele Ventura.
La Camera,
premesso che:
il problema della produzione, del traffico, e della conseguente dilagante diffusione delle sostanze stupefacenti è un problema di rilievo internazionale e richiede adeguate politiche di contrasto,
a potenziare e dotare di maggiori risorse i sistemi di controllo del territorio soprattutto nei porti italiani al fine di contrastare l'importazione illegale di stupefacenti dall'estero.
9/6297/216. Vianello.
La Camera,
premesso che:
il problema della produzione, del traffico, e della conseguente dilagante diffusione delle sostanze stupefacenti è un problema di rilievo internazionale e richiede adeguate politiche di contrasto,
a potenziare e dotare di maggiori risorse gli organici della polizia aerea al fine di contrastare l'importazione illegale di stupefacenti dall'estero.
9/6297/217. Vigni.
La Camera,
premesso che:
il problema della produzione, del traffico, e della conseguente dilagante diffusione delle sostanze stupefacenti è un problema di rilievo internazionale e richiede adeguate politiche di contrasto,
a potenziare e dotare di maggiori risorse gli organici della polizia ferroviaria al fine di contrastare l'importazione illegale di stupefacenti dall'estero.
9/6297/218. Violante.
La Camera,
premesso che:
il problema della produzione, del traffico, e della conseguente dilagante diffusione delle sostanze stupefacenti è un
problema di rilievo internazionale e richiede adeguate politiche di contrasto,
a proseguire ed intensificare la lotta allo spaccio di droga con un'efficace ed incisiva azione di contrasto organizzata in collaborazione con le autorità competenti e le forze dell'ordine degli altri Paesi.
9/6297/219. Visco.
La Camera,
premesso che:
il problema della produzione, del traffico, e della conseguente dilagante diffusione delle sostanze stupefacenti è un problema di rilievo internazionale e richiede adeguate politiche di contrasto,
a proseguire ed intensificare la lotta allo spaccio di droga con un'efficace ed incisiva azione di contrasto organizzata in collaborazione con le autorità competenti e le forze dell'ordine degli altri Paesi, rivedendo radicalmente la normativa in materia di rientro dei capitali dall'estero, di mandato di cattura europeo.
9/6297/220. Zunino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reintroduce nel nostro ordinamento alcune norme abolite dal referendum popolare del 1993, in particolare riproponendo la sanzione del carcere anche per chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale, se in quantità superiore a quella che sarà definita da un decreto ministeriale;
tale strategia, come dimostra l'esperienza non solo del nostro Paese, si è dimostrata fallimentare ai fini della risoluzione del grave problema della tossicodipendenza, un problema sociale, psicologico e sanitario che andrebbe affrontato non con la repressione, bensì con la prevenzione, la cura e l'assistenza;
riproporre la sanzione detentiva anche per i consumatori ed i tossicodipendenti, impedirà di fatto ai medici e alle strutture socio-sanitarie di intervenire positivamente per contrastare la dipendenza da stupefacenti e per aiutare la disintossicazione di chi fa uso e abuso di sostanze stupefacenti, con la conseguenza, da un lato, di far aumentare l'emarginazione e i morti per droga e, dall'altro, di determinare un aumento dei detenuti tossicodipendenti che avrebbero invece necessità di cura e assistenza;
le norme in tema di stupefacenti contenute nel testo, porterebbero ad un vertiginoso aumento dì presenze di tossicodipendenti e consumatori di droghe in carcere - che già oggi costituiscono circa un terzo della intera popolazione detenuta (oltre 17.000 soggetti) - con la conseguente impossibilità della necessaria assistenza e cura;
la risposta adeguata ad un problema di carattere sanitario-psicologico e sociale, qual è quello della tossicodipendenza, non può essere quella di prevedere il carcere per i consumatori e per i tossicomani, bensì quella incentrata sul massimo di severità nei confronti dei trafficanti e degli spacciatori;
molti Paesi europei hanno scelto, in forme diverse, di spostare il centro delle politiche di controllo delle droghe «dal penale al sociale», in particolare investendo sulla riduzione del danno (sia generalizzando le pratiche più consolidate, sia sperimentandone di nuove);
al summit di Vienna delle Nazioni Unite sulle droghe, nell'aprile 2003, i rappresentanti dei governi di Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Belgio, Olanda, Irlanda, Svizzera hanno evidenziato come quella della «riduzione del danno» dovesse diventare uno dei pilastri della politica antidroga;
in molti Paesi europei, la legislazione più recente ha depenalizzato la detenzione per uso personale e ha distinto nettamente, anche a livello sanzionatorio, tra droghe cosiddette leggere e droghe cosiddette pesanti: il Regno Unito, ad esempio, nel novembre 2003 ha «declassificato» la canapa (spostandola cioè in una tabella con sostanze a minor rischio farmacologico) sulla base delle indicazioni del proprio consiglio scientifico consultivo sulle droghe;
per quanto concerne l'Italia, vanno nella direzione di una politica di «riduzione del danno» le indicazioni emerse in ben tre Conferenze governative sulle droghe: da quella di Palermo del 1993, che aveva sancito la necessità di impostare, in tema di contrasto alla tossicodipendenza, una politica di «riduzione del danno»; a quella di Napoli del 1997, che aveva proposto di procedere ulteriormente sulla via della depenalizzazione della detenzione per uso personale; a quella di Genova del 2000, che aveva riconfermato questi indirizzi, proprio sulla base dei risultati ottenuti oltre che di quanto emerso in sede scientifica;
è quindi, da un lato, fondamentale operare nel campo della prevenzione e di una corretta informazione sui tipi di sostanza stupefacente e sui loro effetti e, dall'altro, rispetto a chi già si trova in uno stato di tossicodipendenza e ha provato senza successo altre strade per uscire dalla situazione di dipendenza, ivi compreso il trattamento terapeutico in strutture pubbliche o l'inserimento in comunità terapeutiche;
tra le proposte di riduzione del danno, relative a soggetti tossicodipendenti, sono rilevanti, tra l'altro, l'analisi gratuita delle sostanze stupefacenti per i consumatori (al fine di evitare l'assunzione di sostanze di per sé letali); la predisposizione di luoghi igienicamente idonei presso i quali è possibile l'assunzione di sostanze sotto controllo medico; la distribuzione gratuita di siringhe onde evitare la trasmissione di malattie tra consumatori tossicodipendenti
in tal modo, non solo diminuirebbero i morti per overdose o per malattie correlate all'assunzione di droga, ma si creerebbe un rapporto di fiducia tra tossicomani e operatori, con la possibilità, da parte di quest'ultimi, di interventi di un supporto complessivo, di carattere sociale, sanitario e psicologico finalizzato ad aiutare il tossicodipendente ad uscire dal proprio stato;
così facendo, si tutelerebbe maggiormente anche l'intera collettività in quanto diminuirebbero i reati commessi da tossicomani al solo fine di procurarsi la dose giornaliera;
dal referendum del 1993 a oggi, la diversificazione dei servizi, la crescita professionale e la maturazione degli operatori (sia del pubblico che del privato sociale), l'adeguamento delle stesse comunità ai mutati bisogni degli utenti, la sperimentazione di iniziative di prevenzione mirata, le pratiche di riduzione del danno e l'implementazione di nuove strategie più articolate hanno permesso di raggiungere alcuni obiettivi fondamentali fra cui: l'emersione del sommerso e il nuovo coinvolgimento di persone non raggiunte o abbandonate dai servizi; la diminuzione significativa del numero delle morti per overdose; la forte diminuzione della trasmissione delle patologie correlate all'assunzione di sostanze per via endovenosa (particolarmente significativo il calo dei tossicodipendenti sieropositivi, in aperta controtendenza rispetto al resto della popolazione); l'aumento del numero delle persone trattate dai servizi pubblici e seguite dagli operatori con interventi personalizzati; la maggiore collaborazione tra servizi pubblici e privati con la realizzazione di strategie condivise e il rilancio della centralità del territorio e delle sue reti; una maggiore consapevolezza sui rischi e una più diffusa conoscenza degli effetti delle sostanze soprattutto tra la popolazione giovanile; la possibilità di riabilitazione alternativa (seppur drammaticamente sotto-utilizzata) da parte dei detenuti con dipendenze; risposte più adeguate e diversificate ai comportamenti
d'abuso (alcool, tabacco e altro); il superamento delle barriere tra servizi e persone nonché una maggiore presenza di operatori sulle strade e nei luoghi di consumo,
a) a sostenere politiche attive di riduzione del danno nel solco della normativa europea;
b) a intraprendere azioni a favore dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone tossicodipendenti in virtù della universalità dei diritti umani;
c) a rafforzare i budget pubblici per le tossicodipendenze, con una identificazione che risponda realmente ai bisogni delle persone e dei servizi;
d) a rivedere l'impianto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in direzione di politiche di «riduzione del danno» nei confronti dei tossicomani nei cui confronti non hanno avuto efficacia altre strade intraprese e finalizzate ad uscire dalla condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti.
9/6297/221. Pisapia, Valpiana.