Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fatte salve le priorità di cui ai commi 2 e 3, le autorizzazioni alle assunzioni relative alla polizia di Stato devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonché l'assunzione, entro l'anno 2006, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 780 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto dell'8 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale, n. 101 del 20 dicembre 1996, non ancora reclutati e fino ad un massimo di 55 unità.
1. 300. Lucidi, Minniti.
All'articolo 4, premettere il seguente:
Art. 04. - 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 30-quater è abrogato;
b) all'articolo 47-ter, i commi 1, 1-bis e 2, come modificati dall'articolo 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sono abrogati;
c) l'articolo 50-bis è abrogato;
d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato.
2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, il comma 4 è abrogato;
b) l'articolo 99, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato;
c) all'articolo 161, il comma 2, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 4-undevicies, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) all'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, la lettera c) è abrogata.
04. 0300. Pisapia, Valpiana.
Sopprimerlo.
4. 6. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogata.
4. 1. Pisapia, Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Modifiche all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). - 1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto
dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sostituito dal seguente:
«Art. 75 - (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 73, se il responsabile ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con una azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'articolo 115, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'interessato per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato. Il processo è sospeso, limitatamente all'interessato, per un periodo di prova di un anno, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l'ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:
a) affida l'interessato al centro di servizio sociale per adulti territorialmente competente;
b) stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall'interessato secondo le indicazioni dei responsabili dello stesso programma;
c) impartisce prescrizioni utili affinché l'interessato mantenga un regime di vita adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.
2. Contro l'ordinanza indicata al comma 1 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. L'impugnazione non sospende l'esecuzione della ordinanza.
3. Il centro di servizio sociale per adulti aggiorna periodicamente il giudice sull'andamento della prova, sia rispetto all'osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nell'attuazione del programma terapeutico, trasmettendo, per quanto concerne i progressi, le comunicazioni dei responsabili del programma.
4. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte.
5. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario, riprende il corso del procedimento.»
4. 2. Valpiana, Pisapia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Modifiche all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). - 1. L'articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sostituito dal seguente:
«Art. 94-bis. - (Programma di reintegrazione sociale nell'ambito del programma terapeutico e riabilitativo). - 1. Se la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior pena, è superiore a quella prevista dall'articolo 94 e deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui al medesimo articolo 94, ad un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell'ambito di un programma terapeutico e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da intraprendere presso una comunità terapeutica gestita dal servizio pubblico o da uno degli enti ausiliari di cui all'articolo 115. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante: lo stato di tossicodipendenza, l'idoneità del programma terapeutico e riabilitativo attuato dalla stessa, la disponibilità ad effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell'ente ausiliario, nonché la
disponibilità degli stessi o di altro ente all'attuazione del programma di reintegrazione sociale indicato. Si applica il comma 1-bis del citato articolo 94.
2. Le spese di attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico dell'ente che lo attua e che deve provvedere alla copertura assicurativa dell'interessato.
3. Il tribunale di sorveglianza, se accoglie l'istanza di cui al comma 1, nel provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, definisce le modalità di attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico e riabilitativo, i tempi di svolgimento del primo e le modalità connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l'interessato permane per il programma terapeutico e riabilitativo.
4. Gli enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente al centro di servizio sociale per adulti, nei tempi concordati con questo, sull'andamento dei programmi stessi. Il centro riferisce al magistrato di sorveglianza.
5. Se l'interessato abbandona l'uno o l'altro programma di cui al comma 1 o entrambi o pone in essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si applica, altresì, l'articolo 51-bis della citata legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni.
6. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la disciplina prevista dall'articolo 94.
7. Quando l'entità della pena residua, in relazione alla avvenuta esecuzione della misura prevista dal presente articolo, rientra nei limiti di cui all'articolo 94, l'interessato può avanzare istanza per l'applicazione di tale norma.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nel caso di cui all'articolo 90 limitatamente alla applicazione del programma di reintegrazione sociale, realizzato, comunque, attraverso l'inserimento in una comunità. Si applica la disposizione di cui al comma 7.»
4. 3. Pisapia, Valpiana.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sostituire gli articoli da 4-bis a 4-vicies ter con i seguenti:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,» sono soppresse;
b) al comma 5-ter, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono soppresse.
Art. 4-ter. - 1. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 73. (Vendita di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì a chiunque, al fine di
cederle a terzi e di ricavarne un profitto, coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da euro 500 a euro 2.500, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.
6. Se il responsabile dei fatti di cui ai commi 1 e 4 è tossicodipendente, come certificato da una struttura pubblica in base ad adeguata anamnesi, si applicano, comunque, le pene di cui al comma 5.
7. Nei casi di cui al comma 6, quando i fatti sono di lieve entità ai sensi del comma 5, se si presume che l'ulteriore svolgimento del procedimento, nonché la successiva esecuzione delle pene detentive previste, pregiudicano lo sviluppo di interventi riabilitativi dalla tossicodipendenza nei confronti dell'interessato, il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto».
2. Dopo l'articolo 73 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«Art. 73-bis. (Traffico di sostanze stupefacenti). - 1. Quando per i mezzi, per le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze i fatti previsti dall'articolo 73 sono di particolare gravità, si applicano le pene della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.800 a euro 258.200 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 ovvero della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.160 a euro 51.600 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.
Art. 73-ter. (Attenuante speciale) - 1. Le pene previste dagli articoli 73 e 73-bis sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ivi previsti».
Art. 4-quater. - 1. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 73, in modo stabile e continuativo, organizzando i mezzi e le persone così da costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato illecito degli stupefacenti in un'area territoriale rilevante, rispondono del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.»;
b) al comma 2 le parole: «con la reclusione non inferiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non inferiore a tre anni»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a otto anni di reclusione e,
nel caso previsto dal comma 2, a cinque anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purché la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne, per sé o per altri, il profitto.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dai commi 5 e 6 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale».
Art. 4-quinquies. - 1. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 75 - (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 73, se il responsabile ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con una azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'articolo 115, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'interessato per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato. Il processo è sospeso, limitatamente all'interessato, per un periodo di prova di un anno, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l'ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:
a) affida l'interessato al centro di servizio sociale per adulti territorialmente competente;
b) stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall'interessato secondo le indicazioni dei responsabili dello stesso programma;
c) impartisce prescrizioni utili affinché l'interessato mantenga un regime di vita adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.
2. Contro l'ordinanza prevista dal comma 1 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. L'impugnazione non sospende l'esecuzione della ordinanza.
3. II centro di servizio sociale per adulti aggiorna periodicamente il giudice sull'andamento della prova, sia rispetto all'osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nell'attuazione dei programma terapeutico, trasmettendo, per quanto concerne i progressi, le comunicazioni dei responsabili dei programma.
4. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte.
5. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario, riprende il corso del procedimento.».
Art. 4-sexies. - 1. All'articolo 79 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «o consente che sia adibito» sono soppresse e le parole da: «con la reclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, o con la reclusione da otto mesi a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 2.500 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14»;
b) al comma 2, le parole: «o consente che altri lo adibisca» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «dalla metà a due terzi» sono soppresse.
Art. 4-septies. - 1. All'articolo 80 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 73» sono sostituite
dalle seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 73 e 73-bis» e le parole: «da un terzo alla metà» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata di un terzo; la pena è aumentata della metà quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 e dall'articolo 73-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1. Le quantità delle sostanze si considerano ingenti quando l'introduzione delle stesse nel mercato illecito ne altera gli equilibri in atto».
Art. 4-octies. - 1. All'articolo 83 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ai fini di cui al presente articolo l'uso è considerato terapeutico anche quando è volto ad intervenire sulla tossicodipendenza».
2. Al comma 1 dell'articolo 85 del testo unico, dopo le parole: «agli articoli 73,» sono inserite le seguenti: «73-bis».
Art. 4-nonies. - 1. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - (Misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato). - 1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal presente testo unico, a pena espiata, è espulso dallo Stato, se risulta socialmente pericoloso.
2. La revoca della misura di sicurezza, disposta dal magistrato di sorveglianza in sede di accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale, esclude o fa cessare gli effetti di altro provvedimento di espulsione di una autorità amministrativa.»
Art. 4-decies. - L'articolo 90 del testo unico è sostituito dal seguente:
Art. 90. - (Affidamento in prova al servizio sociale nel confronti di persona condannata per delitti commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza). - 1. L'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, può essere disposto nei confronti di persona che deve scontare una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche quale parte residua di maggior pena, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza qualora risulti che il condannato ha concluso positivamente un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Oltre alle prescrizioni previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, utili al mantenimento o al completamento dei percorso di reinserimento sociale, può essere stabilito, compatibilmente con le prescrizioni predette, che, durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova, il condannato presti una attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità».
Art. 4-undecies. - 1. L'articolo 91 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 91. (Istanza per affidamento in prova al servizio sociale). - 1. La misura alternativa alla detenzione di cui all'articolo 90 è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza di cui al comma 1 è allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socioriabilitativo eseguito, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione e l'avvenuto completamento del programma stesso.
3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui ai comma 1 dell'articolo 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette
immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione dei condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90».
Art. 4-duodecies. - 1. L'articolo 92 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - (Procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza). - 1. Il procedimento si svolge ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nell'istanza e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
3. L'ordinanza che conclude il procedimento è comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se l'istanza non è accolta, emette ordine di esecuzione della pena.»
Art. 4-terdecies. - 1. L'articolo 93 del testo unico è abrogato.
Art. 4-quaterdecies. - 1. All'articolo 94 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I detenuti stranieri, apolidi o senza fissa dimora fruiscono dell'assistenza relativa alla condizione di tossicodipendenza a carico delle strutture del Servizio sanitario nazionale presenti nel territorio in cui hanno dimora o nel quale comunque si trovano o nel territorio in cui ha sede l'istituto penitenziario di assegnazione. Tali strutture provvedono agli interventi di cui al comma 1 e alla corrispondente presa in carico dei soggetti.»;
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 4-quinquiesdecies. - 1. Dopo l'articolo 94 del testo unico è aggiunto il seguente:
«Art. 94-bis. (Programma di reintegrazione sociale nell'ambito del programma terapeutico e riabilitativo). - 1. Se la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior pena, è superiore a quella prevista dall'articolo 94 e deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui al medesimo articolo 94, ad un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell'ambito di un programma terapeutico e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da intraprendere presso una comunità terapeutica gestita dal servizio pubblico o da uno degli enti ausiliari di cui all'articolo 115. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante: lo stato di tossicodipendenza, l'idoneità del programma terapeutico e riabilitativo attuato dalla stessa, la disponibilità ad effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell'ente ausiliario, nonché la disponibilità degli stessi o di altro ente all'attuazione del programma di reintegrazione sociale indicato. Si applica il comma 1-bis dei citato articolo 94.
2. Le spese di attuazione dei programma di reintegrazione sociale sono a carico dell'ente che lo attua e che deve provvedere alla copertura assicurativa dell'interessato.
3. II tribunale di sorveglianza, se accoglie l'istanza di cui al comma 1, nel provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, definisce le modalità di attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico e riabilitativo, i tempi di svolgimento dei primo e le modalità connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l'interessato permane per il programma terapeutico e riabilitativo.
4. Gli enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente al centro di servizio sociale per adulti, nei tempi concordati con questo, sull'andamento dei programmi stessi. II centro riferisce al magistrato di sorveglianza.
5. Se l'interessato abbandona l'uno o l'altro programma di cui al comma 1 o entrambi o pone in essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si applica, altresì, l'articolo 51-bis della citata legge n. 354 dei 1975, e successive modificazioni.
6. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la disciplina prevista dall'articolo 94.
7. Quando l'entità della pena residua, in relazione alla avvenuta esecuzione della misura prevista dal presente articolo, rientra nei limiti di cui all'articolo 94, l'interessato può avanzare istanza per l'applicazione di tale norma.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nel caso di cui all'articolo 90 limitatamente all'attuazione del programma di reintegrazione sociale, realizzato, comunque, attraverso l'inserimento in una comunità. Si applica la disposizione di cui al comma 7.»
Art. 4-sexiesdecies. - 1. II comma 6 dell'articolo 96 del testo unico è abrogato.
Art. 4-septiesdecies. - 1. Dopo l'articolo 113 del testo unico è inserito il seguente:
«Art. 113-bis. (Interventi di riduzione dei danni). 1. Nel predisporre ed attuare i programmi farmacologici, i servizi pubblici utilizzano le sostanze, anche se inserite nelle tabelle previste dall'articolo 14, che rispondono alle indicazioni cliniche nazionali e internazionali stabilite in materia.
2. I servizi pubblici attuano interventi di riduzione del danno derivanti dall'abuso di sostanze stupefacenti, con interventi multi professionali affiancati da trattamenti farmacologici a lungo termine o a mantenimento secondo la valutazione clinica del caso.
3. Sono altresì attuati interventi di riduzione dei danni derivanti dall'abuso di sostanze e in particolare: l'offerta gratuita di analisi delle sostanze per i consumatori, anche se non utenti del singolo servizio; la predisposizione di luoghi igienicamente idonei presso i quali è possibile l'assunzione di sostanze; la distribuzione gratuita di siringhe e di profilattici.
4. Agli interventi di cui ai commi 2 e 3 possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 114 e seguenti».
Art. 4-duodevicies. - 1. L'articolo 127 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 127. (Risorse finanziarie per gli interventi in materia di dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Le risorse destinate al finanziamento per la lotta alla droga e per gli interventi sulle tossicodipendenze e alcooldipendenze sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7. Tali risorse devono essere destinate al sistema dei servizi previsti dagli articoli 113 e seguenti.
2. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
3. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.»
Art. 4-undevicies. - 1. Il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna».
4. 9. Cento, Zanella.
Sopprimere il comma 1.
4. 7. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Sopprimere il comma 2.
4. 8. Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: che abbiano in corso aggiungere le seguenti: , o stiano per iniziare.
4. 4. Pisapia, Valpiana.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata.
4. 5. Valpiana, Pisapia.
Sopprimerlo.
*4-bis. 3. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-bis. 4. Pisapia, Valpiana.
Sopprimerlo.
*4-bis. 5. Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi.
Sostituire gli articoli da 4-bis a 4-vicies ter con i seguenti:
Art. 4-bis. - 1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. II Ministro della salute può autorizzare enti, imprese, istituti universitari e
laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante indicate al comma 1, per scopi commerciali, scientifici, sperimentali o didattici»;
b) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, nell'ambito delle sue competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, promuove la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta "cannabis indica".»;
c) all'articolo 41, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica", accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico, che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
d) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le ricette per le prescrizioni di farmaci contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica" indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e nella tabella II ai sensi del medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 1), sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dai Servizio sanitario nazionale ed in triplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico»;
2) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. La prescrizione di farmaci contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica" indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e nella tabella II ai sensi del medesimo articolo comma 1, lettera b), numero 1), può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un mese. La ricetta deve contenere l'indicazione dei domicilio professionale e del numero di telefono professionale dei medici-chirurghi da cui è rilasciata»;
3) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Chiunque è autorizzato a trasportare farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6, e nella tabella II ai sensi del medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 1), purché munito di dichiarazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliare.»;
e) all'articolo 45:
1) il comma 1 è abrogato;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di prescrizione di farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e nella tabella II ai sensi dei medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 1)»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro».
Art. 4-ter. - 1. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.
Art. 4-quater. - 1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disciplinati i criteri di individuazione di aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante di "cannabis indica", la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali mediante, altresì, disposizioni di attuazione dei titoli II e III del citato testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 4-quinquies. - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita, sotto la vigilanza del Ministero della salute, una commissione composta da medici italiani e stranieri, con il compito di redigere un rapporto, da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione, al Ministro della salute che provvede alla sua pubblicazione. In tale rapporto devono essere riportati i dati ed i risultati scientifici acquisiti ed i possibili sviluppi della ricerca sull'utilizzazione in campo medico dei cannabinoidi naturali e sintetici.
Art. 4-sexies. - 1. All'articolo 28 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano a chiunque, per farne uso personale, coltivi piante di canapa indiana al fine di fronteggiare un documentato stato di necessità medica».
2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Chiunque si sia procurato le sostanze indicate nelle tabelle I e II ai sensi, rispettivamente dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e lettera b), numero 1), per farne uso personale a causa di uno stato di necessità medica non è punibile».
Art. 4-septies. - 1. Le sostanze "dronabinol" e "nabilone" sono inserite nella X edizione della "Farmacopea ufficiale" della Repubblica italiana approvata con decreto del Ministro della sanità 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998.»
4-bis. 2. Cento, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-bis. - 1. L'articolo 73 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 73. - (Vendita di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate a1 comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì a chiunque al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la-multa da euro 1.000 a euro 10.000.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da euro 500 a euro 2.500, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle Il e IV previste dal citato articolo 14.
6. Se il responsabile dei fatti di cui ai commi 1 e 4 è tossicodipendente, come certificato da una struttura pubblica in base ad adeguata anamnesi, si applicano, comunque, le pene di cui al comma 5.
7. Nei casi di cui al comma 6, quando i fatti sono di lieve entità ai sensi del comma 5, se si presume che l'ulteriore svolgimento del procedimento, nonché la successiva esecuzione delle pene detentive previste, pregiudicano lo sviluppo di interventi riabilitativi dalla tossicodipendenza nei confronti dell'interessato, il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.»
2. Dopo l'articolo 73 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«Art. 73-bis. - (Traffico di sostanze stupefacenti). - 1. Quando per i mezzi, per le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze i fatti previsti dall'articolo 73 sono di particolare gravità, si applicano le pene della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.800 a euro 258.200 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 ovvero della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.160 a euro 51.600 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.
Art. 73-ter. - (Attenuante speciale). - 1. Le pene previste dagli articoli 73 e 73-bis sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ivi previsti.»
3. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 73, in modo stabile e continuativo, organizzando i mezzi e le persone così da costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato illecito degli stupefacenti in un'area territoriale rilevante, rispondono del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni»;
b) al comma 2 le parole: «con la reclusione non inferiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non inferiore a tre anni»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a otto anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a cinque anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purché la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne, per sé o per altri, il profitto.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dai commi 5 e 6 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale».
4-bis. 6. Pisapia, Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-bis. - 1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 5.000 euro a euro 50.000.
2. La pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà nei confronti di chi, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trame profitto illecitamente mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate dal comma 1.
3. Le pene di cui al comma 2 si applicano altresì a chiunque, al fine di trarne profitto, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV, previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2.500 euro a 25.000 euro.
5. Quando, per i mezzi, per le modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.
5-bis. Non è punibile chi riceve, detiene, coltiva, offre o cede, a titolo gratuito, sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale».
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: sostituzione delle sanzioni amministrative ivi previste con sanzioni, nei casi in cui ciò sia necessario, finalizzate al recupero ed alla cura del soggetto.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Conseguentemente, all'articolo 4-vicies ter, sopprimere il comma 32.
4-bis. 7. Pisapia, Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-bis. - 1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 14, è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 5.000 euro a euro 50.000.
2. La pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà nei confronti di chi, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trame profitto illecitamente mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate dal comma 1.
3. Le pene di cui al comma 2 si applicano altresì a chiunque, al fine di trarne profitto, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV, previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2.500 euro a 25.000 euro.
5. Quando, per i mezzi, per le modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.
5-bis. Non è punibile chi riceve, detiene, coltiva, offre o cede, a titolo gratuito, sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale.»
4-bis. 300. Pisapia, Valpiana.
Sopprimere il comma 1.
4-bis. 8. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-bis. 9. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-bis. 10. Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , traffico e detenzione con le seguenti: e traffico.
4-bis. 11. Burtone Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-bis. 12. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-bis. 13. Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-bis. 14. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da sei a venti anni con le seguenti: da due a sedici anni.
4-bis. 16. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da due.
4-bis. 15. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*4-bis. 17. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*4-bis. 18. Valpiana, Pisapia.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*4-bis. 19. Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera a).
4-bis. 21. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
4-bis. 22. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-bis. 23. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-bis. 24. Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**4-bis. 25. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**4-bis. 26. Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*4-bis. 27. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*4-bis. 28. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera f), sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
4-bis. 29. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera f), sopprimere i capoversi commi 3 e 5.
4-bis. 30. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 3.
*4-bis. 31. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 3.
*4-bis. 32. Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata.
Al comma 1, lettera f), sopprimere i capoversi commi 4 e 5.
4-bis. 33. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 4.
*4-bis. 34. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 4.
*4-bis. 35. Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 5.
**4-bis. 36. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 5.
**4-bis. 37. Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito.
Al comma 1, lettera f), capoverso comma 5, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da sei mesi a quattro anni.
4-bis. 38. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*4-bis. 39. Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*4-bis. 41. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-ter. 1. Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler.
Sopprimerlo.
*4-ter. 2. Cento, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-ter. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'articolo 75 è abrogato.
4-ter. 300. Valpiana, Pisapia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-ter. - 1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 73, se il responsabile ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con una azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'articolo 115, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione
del procedimento nei confronti dell'interessato per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato. Il processo è sospeso, limitatamente all'interessato, per un periodo di prova di un anno, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l'ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:
a) affida l'interessato al centro di servizio sociale per adulti territorialmente competente;
b) stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall'interessato secondo le indicazioni dei responsabili dello stesso programma;
c) impartisce prescrizioni utili affinché l'interessato mantenga un regime di vita adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.
2. Contro l'ordinanza indicata al comma 1 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. L'impugnazione non sospende la esecuzione della ordinanza.
3. Il centro di servizio sociale per adulti aggiorna periodicamente il giudice sull'andamento della prova sia rispetto all'osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nella attuazione del programma terapeutico, trasmettendo, per quanto concerne i progressi, le comunicazioni dei responsabili del programma.
4. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte.
5. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario, riprende il corso del procedimento».
4-ter. 3. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 1.
*4-ter. 5. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 1.
*4-ter. 6. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole: importa, esporta, acquista,
4-ter. 13. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole: importa, esporta,
4-ter. 12. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere la parola: importa,
4-ter. 7. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: importa, esporta, acquista, riceve, con la seguente: esporta.
4-ter. 15. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole:, esporta, acquista, riceve.
4-ter. 14. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere la parola: , esporta.
4-ter. 8. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole:, acquista, riceve.
4-ter. 11. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere la parola: , acquista.
4-ter. 9. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere la parola: , riceve.
4-ter. 10. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo o comunque detiene.
4-ter. 17. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.
4-ter. 16. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole: o comunque detiene.
*4-ter. 18. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole: o comunque detiene.
*4-ter. 21. Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: stupefacenti o psicotrope fuori con le seguenti: psicotrope fuori.
4-ter. 20. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: o psicotrope fuori con la seguente: fuori.
4-ter. 19. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II sezioni B e C con le parole: psicotrope elencate nella tabella II.
4-ter. 28. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: stupefacenti o psicotrope elencate con le seguenti: psicotrope elencate.
4-ter. 23. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: o psicotrope elencate nella tabella II sezioni B e C con le parole: elencate nella tabella II.
4-ter. 27. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: o psicotrope elencate con la seguente: elencate.
4-ter. 22. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole: sezioni B e C.
4-ter. 24. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: sezioni B e C con le seguenti: sezione B.
4-ter. 25. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: sezioni B e C con le seguenti: sezione C.
4-ter. 26. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sopprimere le parole: , fuori dalle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2,.
4-ter. 29. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: non inferiore ad un mese e non superiore a un anno con le seguenti: non superiore a un mese.
4-ter. 33. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: non inferiore ad un mese e non superiore a un anno con le seguenti: di un mese.
4-ter. 35. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: non inferiore ad un mese e non superiore a un anno con le seguenti: non superiore a due mesi.
4-ter. 32. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: non inferiore ad un mese e non superiore a un anno con le seguenti: di due mesi.
4-ter. 34. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: non inferiore ad un mese e non superiore a un anno con le seguenti: non superiore a tre mesi.
4-ter. 31. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: non inferiore ad un mese e non superiore a un anno, con le parole di tre mesi.
4-ter. 37. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: due mesi.
4-ter. 36. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
4-ter. 38. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: quattro mesi.
4-ter. 30. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere le lettere a), b), e c).
4-ter. 39. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).
4-ter. 40. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4-ter. 41. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
4-ter. 42. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
4-ter. 43. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-ter. 44. Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-ter. 45. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) divieto di conseguire la patente;
4-ter. 46. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) divieto di rinnovare la patente.
4-ter. 47. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) sospensione per sei mesi della patente.
4-ter. 49. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) sospensione per un anno della patente.
4-ter. 50. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) sospensione per 15 mesi della patente.
4-ter. 48. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o divieto di conseguirla.
4-ter. 51. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4-ter. 52. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-ter. 53. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-ter. 54. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) divieto di rinnovare la licenza di porto d'armi;
4-ter. 56. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) divieto di conseguire la licenza di porto d'armi;
4-ter. 55. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
a) sospensione per sei mesi della licenza di porto d'armi.
4-ter. 59. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) sospensione per un anno della licenza di porto d'armi.
4-ter. 58. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) sospensione per 15 mesi della licenza di porto d'armi;
4-ter. 57. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, lettera b) sopprimere le parole: o divieto di conseguirla.
4-ter. 60. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera c) e d).
4-ter. 63. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera c).
*4-ter. 61. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera c).
*4-ter. 62. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) divieto di rinnovare il passaporto;
4-ter. 65. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) divieto di conseguire il passaporto;
4-ter. 64. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) sospensione per sei mesi del passaporto;
4-ter. 69. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) sospensione per un anno del passaporto;
4-ter. 68. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) sospensione per 15 mesi del passaporto;
4-ter. 67. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) sospensione per due anni del passaporto;
4-ter. 66. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-ter. 70. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-ter. 72. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: per motivi di turismo.
4-ter. 71. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 2.
*4-ter. 74. Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 2.
*4-ter. 75. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere la parola: , inoltre.
4-ter. 76. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: , ricorrendone i presupposti.
4-ter. 77. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: terapeutico e socio-riabilitativo.
4-ter. 78. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: terapeutico e.
4-ter. 79. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: e socio-riabilitativo.
4-ter. 80. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze.
4-ter. 82. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze.
4-ter. 86. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: educativo e informativo.
4-ter. 84. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: educativo e.
4-ter. 83. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze.
4-ter. 87. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: e informativo.
4-ter. 85. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze.
4-ter. 88. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: in relazione alle proprie specifiche esigenze.
4-ter. 81. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sostituire le parole: in relazione alle proprie specifiche esigenze, con le seguenti: mirato alla persona.
4-ter. 89. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 2, sopprimere le parole: o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
4-ter. 4. Valpiana, Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 3.
*4-ter. 90. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 3.
*4-ter. 91. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.
4-ter. 92. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il primo e il terzo periodo.
4-ter. 93. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il primo e il quarto periodo.
4-ter. 94. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il primo e il quinto periodo.
4-ter. 95. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il primo e il sesto periodo.
4-ter. 96. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il primo e il settimo periodo.
4-ter. 97. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il primo periodo.
4-ter. 98. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
4-ter. 99. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il secondo e quarto periodo.
4-ter. 100. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il secondo e quinto periodo.
4-ter. 101. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il secondo e sesto periodo.
4-ter. 102. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il secondo e settimo periodo.
4-ter. 103. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4-ter. 104. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il terzo e quarto periodo.
4-ter. 105. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il terzo e quinto periodo.
4-ter. 106. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il terzo e sesto periodo.
4-ter. 107. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il terzo e settimo periodo.
4-ter. 108. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il terzo periodo.
4-ter. 109. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il quarto e quinto periodo.
4-ter. 111. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il quarto e sesto periodo.
4-ter. 112. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il quarto e settimo periodo.
4-ter. 113. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il quarto periodo.
4-ter. 110. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: una settimana.
4-ter. 115. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
4-ter. 116. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
4-ter. 117. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
4-ter. 118. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il quinto e sesto periodo.
4-ter. 114. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il quinto e settimo periodo.
4-ter. 119. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il quinto periodo.
4-ter. 120. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il sesto e settimo periodo.
4-ter. 121. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il sesto periodo.
4-ter. 122. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 3, sopprimere il settimo periodo.
4-ter. 123. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 4.
*4-ter. 124. Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 4.
*4-ter. 125. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il primo e il secondo periodo.
4-ter. 126. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il primo e il terzo periodo.
4-ter. 127. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il primo e il quarto periodo.
4-ter. 128. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il primo e il quinto periodo.
4-ter. 129. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il primo e il sesto periodo.
4-ter. 130. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il primo e il settimo periodo.
4-ter. 131. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il primo periodo.
4-ter. 132. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: cento giorni.
4-ter. 133. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4-ter. 134. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: di trentacinque giorni.
4-ter. 135. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
4-ter. 136. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il secondo e il quarto periodo.
4-ter. 137. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il secondo e il quinto periodo.
4-ter. 138. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il secondo e il sesto periodo.
4-ter. 139. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il secondo e il settimo periodo.
4-ter. 140. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4-ter. 141. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
4-ter. 142. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il terzo e quinto periodo.
4-ter. 143. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il terzo e sesto periodo.
4-ter. 144. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il terzo e settimo periodo.
4-ter. 145. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il terzo periodo.
4-ter. 146. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il quarto e quinto periodo.
4-ter. 147. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il quarto e sesto periodo.
4-ter. 148. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il quarto e settimo periodo.
4-ter. 149. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il quarto periodo.
4-ter. 150. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il quinto e sesto periodo.
4-ter. 151. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il quinto e settimo periodo.
4-ter. 152. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il quinto periodo.
4-ter. 153. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il sesto e settimo periodo.
4-ter. 154. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il sesto periodo.
4-ter. 155. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, comma 4, sopprimere il settimo periodo.
4-ter. 156. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 5.
*4-ter. 157. Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 5.
*4-ter. 158. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 6.
**4-ter. 159. Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 6.
**4-ter. 160. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 7.
*4-ter. 161. Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 7.
*4-ter. 162. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 8.
**4-ter. 163. Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 8.
**4-ter. 164. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 9.
*4-ter. 165. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 9.
*4-ter. 166. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 10.
**4-ter. 167. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 10.
**4-ter. 168. Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 11.
*4-ter. 169. Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 11.
*4-ter. 170. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 12.
**4-ter. 171. Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 12.
**4-ter. 172. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 13.
*4-ter. 173. Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 13.
*4-ter. 174. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 14.
**4-ter. 175. Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta.
Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il comma 14.
**4-ter. 176. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-quater. 10. Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler.
Sopprimerlo.
*4-quater. 9. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
4-quater. 105. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 4.
4-quater. 106. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 5.
4-quater. 107. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 6.
4-quater. 108. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 7.
4-quater. 109. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
4-quater. 84. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1 e 3.
4-quater. 85. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1 e 4.
4-quater. 86. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1 e 5.
4-quater. 87. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1 e 6.
4-quater. 88. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 1 e 7.
4-quater. 89. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 1.
*4-quater. 11. Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 1.
*4-quater. 77. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: alle modalità od.
4-quater. 55. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: od alle circostanze.
4-quater. 56. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: per la sicurezza pubblica.
4-quater. 57. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: contro la persona,
4-quater. 58. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: contro il patrimonio o
4-quater. 59. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico.
4-quater. 60. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: o dalle norme sulla circolazione stradale.
4-quater. 61. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza.
4-quater. 62. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: o di sicurezza.
4-quater. 63. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: due mesi.
4-quater. 68. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.
4-quater. 65. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro mesi.
4-quater. 66. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque mesi.
4-quater. 67. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
4-quater. 64. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sette mesi.
4-quater. 69. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi.
4-quater. 70. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d) e e).
4-quater. 52. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d) e f).
4-quater. 53. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
4-quater. 46. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e e).
4-quater. 47. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e f).
4-quater. 48. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
4-quater. 36. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).
4-quater. 37. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).
4-quater. 38. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), b) e f).
4-quater. 39. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4-quater. 7. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
4-quater. 8. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
4-quater. 24. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e f).
4-quater. 25. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-quater. 12. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-quater. 1. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a settimana con le seguenti: all'anno.
4-quater. 72. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a settimana con le seguenti: al semestre.
4-quater. 76. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a settimana con le seguenti: al quadrimestre.
4-quater. 75. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a settimana con le seguenti: al trimestre.
4-quater. 74. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a settimana con le seguenti: al bimestre.
4-quater. 73. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, lettera a) sostituire le parole: a settimana con le seguenti: al mese.
4-quater. 71. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e) e f).
4-quater. 54. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e e).
4-quater. 49. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e f).
4-quater. 50. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
4-quater. 40. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b), c) e e).
4-quater. 41. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b), c) e f).
4-quater. 42. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4-quater. 26. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
4-quater. 27. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b) e e).
4-quater. 28. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere b) e f).
4-quater. 29. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-quater. 13. Carboni, Burtone, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-quater. 2. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d), e) e f).
4-quater. 51. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d), e e).
4-quater. 43. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d), e f).
4-quater. 44. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
4-quater. 30. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere c) e e).
4-quater. 31. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere c) e f).
4-quater. 32. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
*4-quater. 14. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti,
Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
*4-quater. 3. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere d) e), e f).
4-quater. 45. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere d) e e).
4-quater. 33. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere d) e f).
4-quater. 34. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-quater.15. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-quater. 4. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere le lettere e) e f).
4-quater. 35. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).
*4-quater. 16. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).
*4-quater. 5. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
**4-quater. 17. Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, MAntini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
**4-quater. 6. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
4-quater. 110. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 5.
4-quater. 111. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 6.
4-quater. 112. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 7.
4-quater. 113. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
4-quater. 90. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2 e 4.
4-quater. 91. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2 e 5.
4-quater. 92. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2 e 6.
4-quater. 93. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 2 e 7.
4-quater. 94. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 2.
*4-quater. 78. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 2.
*4-quater. 18. Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
4-quater. 114. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 3, 4 e 6.
4-quater. 115. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 3, 4 e 7.
4-quater. 116. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 3 e 4.
4-quater. 95. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 3 e 5.
4-quater. 96. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 3 e 6.
4-quater. 97. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 3 e 7.
4-quater. 98. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 3.
*4-quater. 79. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 3.
*4-quater. 19. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 4, 5 e 6.
4-quater. 117. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 4 e 5.
4-quater. 99. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 4 e 6.
4-quater. 100. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 4 e 7.
4-quater. 101. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 4.
*4-quater. 80. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 4.
*4-quater. 20. Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 5 e 6.
4-quater. 102. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 5 e 7.
4-quater. 103. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 5.
*4-quater. 81. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 5.
*4-quater. 71. Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere i commi 6 e 7.
4-quater. 104. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 6.
*4-quater. 82. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 6.
*4-quater. 22. Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 7.
**4-quater. 83. Cento, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 7.
**4-quater. 23. Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari.
Sopprimerlo.
*4-quinquies. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-quinquies. 6. Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate.
Sopprimere il comma 1.
4-quinquies. 2. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-quinquies. 3. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-quinquies. 7. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4-quinquies. 5. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4-quinquies. 8. Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata.
Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. 1. - 1. All'articolo 83 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ai fini di cui al presente articolo l'uso è considerato terapeutico anche quando è volto ad intervenire sulla tossicodipendenza».
2. Al comma 1 dell'articolo 85 del testo unico, dopo le parole: «agli articoli 73,» sono aggiunte le seguenti: «73-bis».
4-quinquies. 02. Pisapia, Valpiana.
Dopo l'articolo 4-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 4-quinquies. 1. - 1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. (Misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato). - 1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal presente testo unico, a pena espiata, è espulso dallo Stato, se risulta socialmente pericoloso.
2. La revoca della misura di sicurezza, disposta dal magistrato di sorveglianza in sede di accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale, esclude o fa cessare gli effetti di altro provvedimento di espulsione di una autorità amministrativa.».
4-quinquies. 01. Pisapia, Valpiana.
Sopprimerlo.
*4-sexies. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-sexies. 11. Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri.
Sopprimere il comma 1.
4-sexies. 2. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere lettera a).
**4-sexies. 3. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere lettera a).
**4-sexies. 12. Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 1.
*4-sexies. 13. Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 1.
*4-sexies. 4. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera a) capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero una struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
4-sexies. 10. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso comma 2.
** 4-sexies. 5. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso comma 2.
**4-sexies. 14. Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4-sexies. 7. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
4-sexies. 8. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-sexies. 15. Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari,
Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-sexies. 6. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4-sexies. 16. Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4-sexies. 9. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-septies. 9. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Sopprimerlo.
*4-septies. 2. Cento, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«Art. 90. (Affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata per delitti commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza). - 1. L'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, può essere disposto nei confronti di persona che deve scontare una pena detentiva non superiore a sei anni, anche quale parte residua di maggior pena, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza qualora risulti che il condannato ha concluso positivamente un programma terapeutico e socioriabilitativo.
2. Oltre alle prescrizioni previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, utili al mantenimento o al completamento del percorso di reinserimento sociale, può essere stabilito, compatibilmente con le prescrizioni predette, che, durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova, il condannato presti una attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità».
4-septies. 1. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4-septies. 6. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
4-septies. 7. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 4-septies. 10. Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata,
Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 4-septies. 4. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
4-septies. 1. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4-septies. 11. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4-septies. 12. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4-septies. 13. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4-septies. 14. Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani.
Sopprimerlo.
*4-octies. 2. Zanotti, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella.
Sopprimerlo.
*4-octies. 9. Cento, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«Art. 91. (Istanza per affidamento in prova al servizio sociale). - 1. La misura alternativa alla detenzione di cui all'articolo 90 è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. Alla istanza di cui al comma 1 è allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socioriabilitativo eseguito, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione e l'avvenuto completamento del programma stesso.
3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90».
4-octies. 1. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-octies. 3. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-octies. 10. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere le lettera b), c) e d).
4-octies. 15. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere le lettera b) e c).
4-octies. 13. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere le lettera b) e d).
4-octies. 14. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-octies. 4. Turco, Mosella, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Zanotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-octies. 11. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116.
4-octies. 7. Valpiana, Pisapia.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4-octies. 5. Turco, Mosella, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Zanotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-octies. 6. Turco, Mosella, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Zanotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-octies. 16. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-novies. 2. Mosella, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Zanotti, Turco.
Sopprimerlo.
*4-novies. 5. Cento, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«Art. 92. (Procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza). - 1. Il procedimento si svolge ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella istanza e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.
3. L'ordinanza che conclude il procedimento è comunicata al pubblico ministero competente per la esecuzione, il quale, se l'istanza non è accolta, emette ordine di esecuzione della pena».
4-novies. 1. Valpiana, Pisapia.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4-novies. 3. Mosella, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Zanotti, Turco.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4-novies. 4. Mosella, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Zanotti, Turco.
Sopprimerlo.
*4-decies. 3. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-decies. 9. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.
4-decies. 1. Valpiana, Pisapia.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-decies. 10. Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi,
Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-decies. 4. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4-decies. 7. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-decies. 5. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-decies. 11. Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**4-decies. 8. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**4-decies. 12. Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Sopprimerlo.
*4-undecies 3. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-undecies 12. Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. 1 detenuti stranieri, apolidi o senza fissa dimora fruiscono dell'assistenza relativa alla condizione di tossicodipendenza a carico del Servizio sanitario nazionale nel cui territorio hanno dimora o nel quale comunque si trovano o nel territorio in cui ha sede l'istituto penitenziario di assegnazione. Tale servizio provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla corrispondente presa in carico dei soggetti»;
b) il comma 5 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
«Art. 94-bis. (Programma di reintegrazione sociale nell'ambito del programma terapeutico e riabilitativo). - 1. Se la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior pena, è superiore a quella prevista dall'articolo 94 e
deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui al medesimo articolo 94, ad un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell'ambito di un programma terapeutico e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da intraprendere presso una comunità terapeutica gestita dal servizio pubblico o da uno degli enti ausiliari di cui all'articolo 115. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante: lo stato di tossicodipendenza, la idoneità del programma terapeutico e riabilitativo attuato dalla stessa, la disponibilità ad effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell'ente ausiliario, nonché la disponibilità degli stessi o di altro ente alla attuazione del programma di reintegrazione sociale indicato. Si applica il comma Ibis del citato articolo 94.
2. Le spese di attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico dell'ente che lo attua e che deve provvedere alla copertura assicurativa dell'interessato.
3. Il tribunale di sorveglianza, se accoglie l'istanza di cui al comma 1, nel provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, definisce le modalità di attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico e riabilitativo, i tempi di svolgimento del primo, e le modalità connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l'interessato permane per il programma terapeutico e riabilitativo.
4. Gli enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente al centro di servizio sociale per adulti, nei tempi concordati con questo, sull'andamento dei programmi stessi. Il centro riferisce al magistrato di sorveglianza.
5. Se l'interessato abbandona l'uno o l'altro programma di cui al comma 1 o entrambi o pone in essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si applica, altresì, l'articolo 51-bis della citata legge n. 354 del 1975.
6. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la disciplina prevista dall'articolo 94.
7. Quando l'entità della pena residua, in relazione alla avvenuta esecuzione della misura prevista dal presente articolo, rientra nei limiti di cui all'articolo 94, l'interessato può avanzare istanza per la applicazione di tale norma.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nel caso di cui all'articolo 90, limitatamente alla applicazione del programma di reintegrazione sociale, realizzato, comunque, attraverso l'inserimento in una comunità. Si applica la disposizione di cui al comma 7».
4-undecies 1. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-undecies 4. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-undecies 13. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4-undecies 7. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
4-undecies 8. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-undecies 5. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4-undecies 14. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4-undecies 15. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-undecies 9. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4-undecies 16. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4-undecies 17. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-bis.
4-undecies 10. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.
4-undecies 11. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-duodecies. 3. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-duodecies. 9. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 6 è abrogato.
4-duodecies. 1. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-duodecies. 2. Pisapia, Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-duodecies. 5. Cento, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4-duodecies. 10. Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4-duodecies. 11. Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 6-bis.
4-duodecies. 7. Cento, Zanella.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 6-ter.
4-duodecies. 8. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-terdecies. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-terdecies. 2. Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri.
Al comma 1, capoverso articolo 97, sopprimere il comma 2.
4-terdecies. 5. Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate.
Al comma 1, capoverso articolo 97, sopprimere il comma 3.
4-terdecies. 6. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi.
Al comma 1, capoverso articolo 97, sopprimere il comma 4.
4-terdecies. 7. Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata.
Al comma 1, capoverso articolo 97, sopprimere il comma 5.
4-terdecies. 8. Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri.
Sopprimerlo.
*4-quaterdecies 1. Valpiana, Pisapia.
Sopprimerlo.
*4-quaterdecies. 2. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-quaterdecies. 3. Kessler.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-quaterdecies - 1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico e della legge 30 marzo 2001, n. 125»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Presso ogni regione e provincia autonoma è istituita una commissione regionale o provinciale sulle tossicodipendenze con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza delle regioni e delle province autonome sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione regionale o provinciale sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori coinvolti, tra i rappresentanti delle maggiori cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato operanti nella regione o provincia autonoma, nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti».
4-quaterdecies. 5. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-quaterdecies - 1. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
«Art. 113-bis. (Interventi di riduzione dei danni). - 1. Nel predisporre ed attuare i programmi farmacologici, i servizi pubblici utilizzano le sostanze, anche se inserite nelle tabelle previste dall'articolo 14, che rispondono alle indicazioni cliniche nazionali e internazionali stabilite in materia.
2. I servizi pubblici attuano interventi di riduzione del danno derivanti dal l'abuso di sostanze stupefacenti, con interventi multiprofessionali affiancati da trattamenti farmacologici a lungo termine o a mantenimento secondo la valutazione clinica del caso.
3. Sono altresì attuati interventi di riduzione dei danni derivanti dall'abuso di sostanze e in particolare: l'offerta gratuita di analisi delle sostanze per i consumatori, anche se non utenti del singolo servizio; la predisposizione di luoghi igienicamente idonei presso i quali è possibile l'assunzione di sostanze; la distribuzione gratuita di siringhe e di profilattici.
4. Agli interventi di cui ai commi 2 e 3 possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 114 e seguenti».
4-quaterdecies. 4. Valpiana, Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 113, alinea, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, rubrica, sopprimere le parole: e delle province autonome.
4-quaterdecies. 300. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Al comma 1, capoverso articolo 113, sopprimere la lettera a).
4-quaterdecies. 6. Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito.
Al comma 1, capoverso articolo 113, sopprimere la lettera b).
4-quaterdecies. 7. Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi.
Al comma 1, capoverso articolo 113, sopprimere la lettera c).
4-quaterdecies. 8. Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta.
Al comma 1, capoverso articolo 113, sopprimere la lettera d).
4-quaterdecies. 9. Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler.
Sopprimerlo.
*4-quinquiesdecies. 1. Pisapia, Valpiana.
Sopprimerlo.
*4-quinquiesdecies. 2. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-quinquiesdecies. 3. Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 1.
4-quinquiesdecies. 4. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 116, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4-quinquiesdecies. 300. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 2.
4-quinquiesdecies. 5. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Al comma 1, capoverso articolo 116, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta, secondo gli standard previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
c) personale sufficiente e adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45.
4-quinquiesdecies. 6. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 3.
4-quinquiesdecies. 7. Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 4.
4-quinquiesdecies. 9. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso Art. 116, comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome.
4-quinquiesdecies. 301. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 5.
4-quinquiesdecies. 10. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 6.
4-quinquiesdecies. 11. Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 7.
4-quinquiesdecies. 12. Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 8.
4-quinquiesdecies. 13. Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco.
Al comma 1, capoverso articolo 116, sopprimere il comma 9.
4-quinquiesdecies. 14. Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella.
Sopprimerlo.
*4-sexiesdecies. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-sexiesdecies. 2. Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella Zanotti.
Al comma 1, capoverso articolo 117, sopprimere il comma 1.
4-sexiesdecies. 3. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 1, capoverso Art. 117, comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome.
4-sexiesdecies. 300. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Al comma 1, capoverso articolo 117, sopprimere il comma 2.
4-sexiesdecies. 4. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi.
Sopprimerlo.
*4-septiesdecies. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-septiesdecies. 2. Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone.
Sopprimerlo.
*4-duodevicies. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-duodevicies. 2. Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4-duodevicies. 3. Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4-duodevicies. 4. Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4-duodevicies. 5. Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate.
Sopprimerlo.
*4-undevicies. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-undevicies. 2. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4-undevicies. 3. Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4-undevicies. 4. Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4-undevicies. 5. Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4-undevicies. 6. Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi.
Sopprimerlo.
*4-vicies. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-vicies. 2. Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta.
Sopprimerlo.
*4-vicies semel. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-vicies semel. 2. Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler.
Sopprimerlo.
4-vicies bis. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-vicies ter. 1. Cento, Zanella.
Sopprimerlo.
*4-vicies ter. 2. Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini.
Sopprimerlo.
*4-vicies ter. 3. Valpiana.
Sopprimerlo.
*4-vicies ter. 4. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-vicies ter. - 1. Nella Tabella I di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992 è inserita la seguente sostanza: «Metilfenidato (nome chimico: metil-\alpha-fenil-2-piperidina)».
2. Dalla Tabella IV di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992 è eliminata la seguente sostanza: «Metilfenidato (nome chimico: metil-\alpha-fenil-2-piperidina)».
4-vicies ter. 6. Valpiana, Pisapia.
Sostiturlo con il seguente:
Art. 4-vicies ter. - 1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendeza da oppiacei,» sono soppresse;
b) al comma 5-ter, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendeza da oppiacei,» sono soppresse.
4-vicies ter. 8. Valpiana, Pisapia.
Sopprimere il comma 1.
4-vicies ter. 9. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) promuove, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di intesa con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 133. In particolare, promuove la creazione a Milano, Roma e Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina; l'attività di tali centri è regolata da apposito regolamento adottato con decreto dello stesso Ministro della salute»;
a-bis) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) sovrintende all'integrazione e al coordinamento del presente testo unico con la legge 30 marzo 2001, n. 125».
4-vicies ter. 5. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sopprimere il comma 2.
4-vicies ter. 10. Valpiana.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4-vicies ter. 11. Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
4-vicies ter. 12. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
4-vicies ter. 13. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Sopprimere il comma 3.
*4-vicies ter 14. Valpiana.
Sopprimere il comma 3.
*4-vicies ter. 15. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere la lettera a).
4-vicies ter. 17. Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
4-vicies ter. 18. Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
4-vicies ter. 19. Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
4-vicies ter. 20. Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1,lettera a), sopprimere il numero 4).
*4-vicies ter. 21. Valpiana, Pisapia.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*4-vicies ter. 22. Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
4-vicies ter. 23. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
4-vicies ter. 24. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7).
*4-vicies ter. 26. Pisapia, Valpiana.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7).
*4-vicies ter. 25. Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere la lettera b).
4-vicies ter. 27. Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere la lettera c).
4-vicies ter. 28. Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere la lettera d).
4-vicies ter. 29. Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere la lettera e).
4-vicies ter. 30. Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate.
Al comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere la lettera f).
4-vicies ter. 31. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi.
Sopprimere il comma 4.
*4-vicies ter. 32. Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata.
Sopprimere il comma 4.
*4-vicies ter. 33. Pisapia, Valpiana.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, imprese, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi commerciali, scientifici, sperimentali o didattici»;
b) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano a colui che, per farne uso personale, coltivi piante di cannabis indica per fronteggiare un documentato stato di necessità medica»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari su proprietà, impiego e effetti indesiderati dei medicinali, promuove la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta cannabis indica»;
d) all'articolo 41, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta cannabis indica, accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico, che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
e) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le ricette per le prescrizioni di farmaci contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta cannabis indica di cui alla tabella I, n. 6), e II, previste dall'articolo 14, sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero, della salute, prodotto; e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico»;
2) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. La prescrizione di farmaci contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta cannabis indica, di cui alla tabella I, n. 6), e II, previste dall'articolo 14, può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un mese. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico da cui è rilasciata»;
3) dopo il comma 5-ter, è aggiunto il seguente:
«5-quater. Chiunque è autorizzato a trasportare farmaci contenenti sostanze di cui alle tabelle 1, n. 6), e II, previste dall'articolo 14, purché munito di dichiarazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari»;
f) all'articolo 45:
1) il comma 1 è abrogato;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di prescrizione di farmaci contenenti sostanze di cui alle tabelle I, n. 6), e II, previste dall'articolo 14»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 52 ad euro 258»;
g) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Chiunque si sia procurato sostanze di cui alla tabella 1, n. 6), e II, di cui all'articolo 14, per farne uso personale a causa di uno stato di necessità medica non è punibile»;
h) l'articolo 83 è abrogato.
2. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disciplinate le attività di individuazione di aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante di cannabis indica, la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali attraverso disposizioni di attuazione dei titoli II e Il del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della salute istituisce una commissione composta da medici italiani e stranieri con il compito di stilare un rapporto, da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione al Ministero della salute che provvede alla sua pubblicazione. Nel rapporto devono essere descritte le evidenze scientifiche acquisite e i possibili sviluppi della ricerca sugli utilizzi in campo medico dei cannabinoidi naturali e sintetici.
Conseguentemente, sopprimere i commi 13 e 14.
4-vicies ter. 7. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 26, le parole: «di piante di canapa indiana,» e «, II» sono soppresse.
b) al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1, lettera d), dell'articolo 41, al comma 1 dell'articolo 42, ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 43, ai commi 1 e 2 dell'articolo 45, al comma 9 dell'articolo 50, ai commi 1 e 2 dell'articolo 54, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65, al comma 1 dell'articolo 66 e al comma 1 dell'articolo 123 del testo unico le parole: «II,», «e II» e «, II e» sono soppresse.
c) al comma 3 dell'articolo 54 del testo unico le parole: «per la resina di canape e» e «per la canapa indiana,» sono soppresse.
d) al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75, al comma 1 dell'articolo 79 e al comma 4 dell'articolo 82 del testo unico le parole: «alle tabelle II e IV previste» e «nelle tabelle II e IV previste» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «alla tabella IV prevista» e «nella tabella IV prevista».
4-vicies ter. 34. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sopprimere il comma 5.
4-vicies ter. 35. Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri.
Sopprimere il comma 6.
4-vicies ter. 36. Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco,
Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito.
Sopprimere il comma 7.
4-vicies ter. 37. Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi.
Sopprimere il comma 8.
4-vicies ter. 38. Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta.
Sopprimere il comma 9.
4-vicies ter. 39. Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler.
Al comma 9, sopprimere la lettera a).
4-vicies ter. 40. Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini.
Al comma 9, sopprimere la lettera b).
4-vicies ter. 41. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Sopprimere il comma 10.
4-vicies ter. 42. Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi.
Sopprimere il comma 11.
4-vicies ter. 43. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 41, comma 1-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».
4-vicies ter. 44. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sopprimere il comma 12.
4-vicies ter. 45. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri,
Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. All'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i commi 2 e 4 sono abrogati.
4-vicies ter. 46. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Al comma 12, sopprimere la lettera a).
4-vicies ter. 47. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Al comma 12, sopprimere la lettera b).
4-vicies ter. 48. Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 12, sopprimere la lettera c).
4-vicies ter. 49. Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi.
Al comma 12, sopprimere la lettera d).
4-vicies ter. 50. Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco.
Sopprimere il comma 13.
4-vicies ter. 51. Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella.
Sostituire il comma 13 con i seguenti:
13. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei»;
b) al comma 5-ter, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».
13-bis. Al comma 1 dell'articolo 44 del citato testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto alle sostanze e alle preparazioni di cui alla tabella II del
citato articolo 14, per persona minore si intende persona minore di sedici anni».
4-vicies ter. 52. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 1.
4-vicies ter. 53. Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 2.
4-vicies ter. 54. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 3.
4-vicies ter. 55. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 4.
4-vicies ter. 56. Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 5.
4-vicies ter. 57. Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 6.
4-vicies ter. 58. Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 7.
4-vicies ter. 59. Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 8.
4-vicies ter. 60. Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 9.
4-vicies ter. 61. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi,
Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi.
Al comma 13, capoverso Art. 43, sopprimere il comma 10.
4-vicies ter. 62. Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata.
Sopprimere il comma 14.
4-vicies ter. 63. Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 1.
4-vicies ter. 64. Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 2.
4-vicies ter. 65. Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 3.
4-vicies ter. 66. Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 4.
4-vicies ter. 67. Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 5.
4-vicies ter. 68. Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 6.
4-vicies ter. 69. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 7.
4-vicies ter. 70. Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone,
Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 8.
4-vicies ter. 71. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 9.
4-vicies ter. 72. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni.
Al comma 14, capoverso Art. 45, sopprimere il comma 10.
4-vicies ter. 73. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Sopprimere il comma 15.
4-vicies ter. 74. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Sopprimere il comma 16.
4-vicies ter. 75. Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani.
Sopprimere il comma 17.
4-vicies ter. 76. Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi.
Sopprimere il comma 18.
4-vicies ter. 77. Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco.
Al comma 18, capoverso Art. 60, sopprimere il comma 1.
4-vicies ter. 78. Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella.
Al comma 18, capoverso Art. 60, sopprimere il comma 2.
4-vicies ter. 79. Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti.
Al comma 18, capoverso Art. 60, sopprimere il comma 3.
4-vicies ter. 80. Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco.
Al comma 18, capoverso Art. 60, sopprimere il comma 4.
4-vicies ter. 81. Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi.
Al comma 18, capoverso Art. 60, sopprimere il comma 5.
4-vicies ter. 82. Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone.
Al comma 18, capoverso Art. 60, sopprimere il comma 6.
4-vicies ter. 83. Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini.
Al comma 18, capoverso Art. 60, sopprimere il comma 7.
4-vicies ter. 84. Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri.
Al comma 18, capoverso Art. 60, sopprimere il comma 8.
4-vicies ter. 85. Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari.
Sopprimere il comma 19.
4-vicies ter. 87. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi.
Sopprimere il comma 20.
4-vicies ter. 88. Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata.
Sopprimere il comma 21.
4-vicies ter. 89. Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. L'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.
4-vicies ter. 90. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sopprimere il comma 22.
4-vicies ter. 91. Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito.
Sopprimere il comma 23.
4-vicies ter. 92. Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi.
Sopprimere il comma 24.
4-vicies ter. 93. Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta.
Sopprimere il comma 25.
4-vicies ter. 94. Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler.
Sostituire il comma 25 con i seguenti:
25. All'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «o consente che sia adibito» sono soppresse e le parole da: «con la reclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, o con la reclusione da otto mesi a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 2.500 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14»;
b) al comma 2, le parole: «o consente che altri lo adibisca» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «dalla metà a due terzi» sono soppresse.
25-bis. All'articolo 80 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 73 e 73-bis» e le parole: «da un terzo alla metà» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata di un terzo; la pena è aumentata della metà quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 e dall'articolo 73-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo. Le quantità delle sostanze si considerano ingenti quando la introduzione delle stesse nel mercato illecito ne altera gli equilibri in atto».
4-vicies ter. 95. Valpiana, Pisapia.
Sopprimere il comma 26.
4-vicies ter. 96. Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini.
Sopprimere il comma 27.
4-vicies ter. 97. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi. Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio.
Sostituire il comma 27 con il seguente:
27. All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è abrogato.
4-vicies ter. 98. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sopprimere il comma 28.
4-vicies ter. 99. Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi.
Sopprimere il comma 29.
4-vicies ter. 100. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni.
Sostituire il comma 29 con il seguente:
29. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze, al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato; utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati all'azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente per l'attività del medico o della struttura sanitaria»;
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. È fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale».
4-vicies ter. 101. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sopprimere il comma 30.
4-vicies ter. 102. Finocchiaro, Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
Sopprimere il comma 31.
4-vicies ter. 103. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Le sostanze «dronabinol» e «nabilone» sono inserite nella X edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, di cui al decreto del Ministero della sanità 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998.
4-vicies ter. 106. Valpiana, Pisapia.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. L'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«Art. 127 - (Risorse finanziarie per gli interventi in materia di dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Le risorse destinate al finanziamento per la lotta alla droga e per gli interventi sulle tossicodipendenze e alcooldipendenze sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7. Tali risorse devono essere destinate al sistema dei servizi previsti dagli articoli 113 e seguenti.
2. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma l, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
3. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131».
4-vicies ter. 105. Pisapia, Valpiana.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. All'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero del lavoro e delle politiche-sociali, alle regioni, alle province, alle aziende sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli. stati di tossicodipendenza devono corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'ente o dell'organizzazione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto, con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione per l'anno precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per, i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali e altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione»;
b) al comma 4 le parole: «, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi» sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: «Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope; ai sensi dell'articolo 133»;
c) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: «prevenzione» sono aggiunte le seguenti: «e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133» e le parole: «sul territorio nazionale» sono soppresse;
d) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: «riduzione del danno» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 133»; e le parole: «purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona» sono soppresse;
e) il comma 8 è abrogato.
4-vicies ter. 104. Buemi, Villetti, Intini, Albertini, Ceremigna, Grotto, Di Gioia, Pappaterra.
Sopprimere il comma 32.
*4-vicies ter. 107. Fanfani, Bindi, Turco, Mosella, Zanotti, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mantini, Lettieri, Molinari, Labate, Galeazzi, Annunziata, Meduri, Bonito, Lucidi, Maura Cossutta, Kessler, Grillini, Sgobio, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro.
Sopprimere il comma 32.
*4-vicies ter. 108. Valpiana, Pisapia.