Allegato A
Seduta n. 741 del 1/2/2006


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DISEGNO DI LEGGE: S. 3716 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 272, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA ED I FINANZIAMENTI PER LE PROSSIME OLIMPIADI INVERNALI, NONCHÈ LA FUNZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI TOSSICODIPENDENTI RECIDIVI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 6297)

(A.C. 6297 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il provvedimento, già nel suo testo originario, rappresenta l'ennesimo esempio di palese violazione delle norme sulla corretta redazione dei testi legislativi di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui è persino superfluo ricordare la natura ordinamentale, già peraltro segnalata dal Capo dello Stato, per la sconcertante eterogeneità delle materie che regola, dall'assunzione del personale della polizia di Stato ai finanziamenti per le olimpiadi invernali sino all'esecuzione delle pene per i tossicodipendenti ed agli adempimenti finalizzati al voto dei cittadini italiani all'estero, laddove diviene davvero impossibile rinvenire una ratio unificante;
questi elementi di eterogeneità sono stati notevolmente accentuati dalle modificazioni introdotte al Senato che, con l'ormai consueto ma non per questo meno deprecabile ricorso all'espediente del maxiemendamento di iniziativa governativa, rappresentano l'ennesima violazione formale e sostanziale dell'articolo 72 della Costituzione, espropriando il Parlamento ed i singoli parlamentari del potere di decidere con distinte votazioni su ciascun contenuto normativo e rendendo ancor più difficoltosa l'analisi del testo, come già rilevato dal Capo dello Stato in occasione del messaggio di rinvio della riforma dell'ordinamento giudiziario;
altri elementi di evidente violazione della Costituzione riguardano l'articolo 4-bis, il quale, da un lato, reca la definizione di una fattispecie tipica di reato che si forma attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale in palese dispregio della riserva di legge prevista per la materia penale, dall'altro, non discrimina nella previsione della pena edittale tra le diverse tipologie e quantità, irragionevolmente violando i principi di adeguatezza e proporzionalità e oltretutto ignorando totalmente le stesse indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessaria distinzione tra uso, abuso, consumo problematico e dipendenza dei vari tipi di stupefacenti;
infine, le richiamate disposizioni di cui all'articolo 4-bis riproducono sostanzialmente il contenuto di un disegno di legge da tempo giacente presso le Commissioni riunite sanità e giustizia del Senato per le perplessità esistenti all'interno


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della stessa maggioranza, a palese dimostrazione dell'assenza dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.
n. 1. Leoni, Amici, Lucidi, Labate, Giacco, Spini, Calzolaio, Innocenti, Ruzzante, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Titti De Simone, Mascia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame giunge dal Senato tanto modificato, che appare difficile, ad una prima lettura, ritrovare il testo originario del decreto-legge;
in particolare dopo l'articolo 4 si aggiungono ventitré articoli che intervengono sulla disciplina del traffico e dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, che nulla hanno di omogeneo rispetto all'originario contenuto del decreto-legge così come dovrebbe essere secondo la legge 23 agosto 1988, n. 400;
chiaramente, non tutte le norme aggiunte nel corso dell'esame del Senato sono urgenti in palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione e del resto non può non essere così, dato che le stesse norme erano all'interno di un disegno di legge ordinario del Governo che ha giaciuto per più di un anno al Senato grazie all'inerzia del Governo e delle forze di maggioranza;
sul decreto-legge così modificato il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato e ha annunciato di voler fare lo stesso alla Camera dei Deputati;
ci si troverebbe a discutere di una riforma tanto importante, come quella degli articoli 4-bis e seguenti, in poco più di una settimana e senza il necessario approfondimento del tema;
in tal modo il dibattito parlamentare sarebbe a tal punto compresso che ci si troverebbe di fronte ad un esproprio vero e proprio della funzione legislativa spettante al Parlamento ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione;
all'articolo 4-bis si legge che viene punito, con le pene da sei a venti anni, chi detiene illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. In questo modo la definizione di una fattispecie tipica di un reato, punito con una pena fino a venti anni, avviene attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale. in palese violazione dei principi generali, e in particolare dell'articolo 25 della Costituzione e del principio di legalità della pena, laddove al Ministro si assegna la potestà discrezionale di definire il fondamento dell'apparato sanzionatorio;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.
n. 2. Bressa, Bindi, Fanfani, Zaccaria, Burtone, Mantini.