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1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.
Sopprimerlo.
11. 8. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Sopprimere il comma 1.
11. 3. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, dopo la parola: legge aggiungere la seguente: non.
11. 4. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, sostituire le parole: si applica ai procedimenti in corso con le seguenti: non si applica ai procedimenti in corso presso la Corte di cassazione.
11. 20. Kessler, Finocchiaro, Lettieri.
Al comma 1, sostituire le parole: in corso con le seguenti: in cui non sia stata pronunciata sentenza.
11. 5. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nei quali non sia ancora stata pronunciata la sentenza.
11. 6. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modificazioni dell'articolo 606 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 8 della presente legge, non si applicano ai procedimenti pendenti in Cassazione relativi a sentenze pronunciate in grado di appello.
11. 21. Kessler, Finocchiaro.
Sopprimere il comma 2.
11. 7. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
All'emendamento 11.100 della Commissione, sopprimere il comma 4.
0. 11. 100. 1. Kessler, Ruzzante.
All'emendamento 11.100, comma 4, dopo le parole: sia annullata aggiungere le seguenti: , su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza,.
0. 11. 100. 3. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 11.100 della Commissione, sopprimere il comma 5.
0. 11. 100. 2. Kessler, Ruzzante.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità
di cui al comma 2 può essere proposto ricorso in Cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: non oltre tre mesi.
11. 9. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Sopprimere il comma 3.
11. 10. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.