Allegato A
Seduta n. 741 del 1/2/2006


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(A.C. 4604-C - Sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.