Allegato A
Seduta n. 741 del 1/2/2006


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(A.C. 4604-C - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 4. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
(Approvato)

Sopprimerlo
*9. 100. La Commissione.
(Approvato)