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1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma degli articoli 495, comma 2, 507 e 603, comma 2»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera d), con il seguente:
«d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2».
8. 4. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sostituire le parole: a norma degli articoli 495, comma 2, 507 e 603, comma 2 con le seguenti: anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2.
8. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sopprimere le parole: , 507 e 603, comma 2.
8. 21. Kessler, Finocchiaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8. 5. Siniscalchi, Finocchiaro, Sgobio, Fanfani.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sopprimere la parola: , contraddittorietà.
8. 9. Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: , contraddittorietà o manifesta illogicità con le seguenti: o contraddittorietà.
8. 10. Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
*8. 20. Fanfani.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
*8. 22. Kessler, Finocchiaro, Siniscalchi.