...
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».