Allegato A
Seduta n. 741 del 1/2/2006


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(A.C. 4604-C - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 3.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di
archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori


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elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Sgobio, Fanfani, Finocchiaro.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. All'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi fosse già stata una pronuncia della Corte di cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, il decreto contiene altresì l'enunciazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto di dover emanare decreto che dispone il giudizio».
3. 2. Fanfani, Finocchiaro, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: formula con le seguenti: può formulare.
3. 3. Fanfani, Finocchiaro, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: , successivamente,
3. 4. Finocchiaro, Sgobio, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: ulteriori.
3. 5. Fanfani, Finocchiaro, Sgobio.