1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2. Se il giudice non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigetta l'appello e provvede ai sensi dell'articolo 591.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
Sopprimerlo.
1. 4. Finocchiaro, Annunziata, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, sopprimere il comma 1.
1. 6. Finocchiaro, Mantini, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3.
1. 7. Finocchiaro, Ruta, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e contro quelle di assoluzione.
1. 8. Zaccaria, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di proscioglimento.
1. 9. Finocchiaro, Iannuzzi, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e contro le sentenze che, applicando le attenuanti con giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, dichiarano l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
1. 15. Finocchiaro, Sinisi, Sgobio, Siniscalchi.
All'emendamento 1.100 della Commissione, sopprimere le parole: , se la nuova prova è decisiva.
0. 1. 100. 1. Kessler, Ruzzante.
All'emendamento 1.100 della Commissione, secondo periodo, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , in via preliminare,.
0. 1. 100. 2. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 2, sostituire il secondo periodo, con le seguenti parole : , se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.
1. 3. Siniscalchi, Duilio, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui nei confronti dell'imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna.
1. 13. Siniscalchi, Delbono, Finocchiaro, Maura Cossutta, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.
1. 14. Siniscalchi, Finocchiaro, Lettieri, Sgobio, Maura Cossutta.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
1. 12. Molinari, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste.
1. 10. Giacomelli, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto.
1. 11. Finocchiaro, Frigato, Sgobio.