La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato nel provvedimento in esame, reca norme di dettaglio relative alle modalità di erogazione dei contributi alle scuole paritarie in evidente contrasto con l'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione poiché, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 29 dicembre 2004, le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali rientrano nell'ambito della competenza regionale, essendo riconducibili alla materia dell'istruzione attribuita alla competenza legislativa concorrente e dunque spettando allo Stato soltanto la disciplina delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni;
lo stesso articolo 1-bis, ai commi 4 e 5, nel dettare le disposizioni relative alle scuole non paritarie viene meno al principio della «presa d'atto» in vigore per le scuole secondarie private, già richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 4 giugno 1958, interpretativa dell'articolo 33, terzo e quarto comma, della Costituzione;
inoltre, il comma 6 del più volte ricordato articolo aggiuntivo prevede che le scuole elementari parificate possano avere un trattamento economico superiore all'attuale, con conseguente incremento dei finanziamenti statali, senza disporre alcuna copertura finanziaria, in evidente contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
infine, nell'articolo 1-bis non sono in alcun modo menzionati i doveri nei confronti dell'utenza, trasformandosi così il contributo per l'assolvimento di un servizio a determinate condizioni in un finanziamento diretto, in quanto tale ancora in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione,
di non procedere all'esame del provvedimento.
n. 1. Grignaffini, Colasio, Sasso, Volpini, Leoni, Bimbi, Amici, Rusconi, Buffo, Zaccaria, Capitelli, Gambale, Carli, Carra, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Innocenti, Ruzzante.