Allegato A
Seduta n. 739 del 30/1/2006


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PROPOSTA DI LEGGE PECORELLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO (RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (A.C. 4604-C)

(A.C. 4604-C - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della proposta di legge modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale, trasferendo dalla Corte d'Appello alla Corte di Cassazione l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere;
il nuovo articolo 428, come modificato dall'articolo 4 della proposta di legge in esame provocherà in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione, risultando palesemente in contrasto con il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione dove si stabilisce che la legge assicura la ragionevole durata del processo;

delibera

di non procedere oltre nell'esame della proposta di legge.
n. 1. Zaccaria, Castagnetti, Fanfani, Mantini, Boccia, Lusetti, Monaco.

La Camera,
premesso che:
l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero prevista dalla proposta di legge in esame viola il principio di parità fra le parti, che l'articolo 111 della Costituzione prevede che assista l'intero processo (e dunque, non solo il dibattimento), rendendo incensurabile da parte del pubblico ministero l'errore sul merito che ha condotto alla sentenza di primo grado di non luogo a procedere;
tale disparità appare tanto più evidente se si riflette che l'inappellabilità riguarda tutte le sentenze di non luogo a procedere, sia quelle emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale, e dunque rese sulla base di una cognizione e valutazione piena della prova, che quelle emesse ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando, ad esempio, si abbia sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione a seguito di una valutazione comparativa di circostanze che veda prevalenti le attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;
inoltre, l'articolo 4 della proposta di legge modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale e trasferisce dalla Corte d'Appello alla Cassazione l'impugnazione


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delle sentenze di non luogo a procedere, prescindendo dai motivi del ricorso,
l'articolo 7 della proposta di legge modifica le lettere d) ed e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, prevedendo una cognizione nel merito del giudizio di Cassazione;
l'articolo 9 della proposta di legge applica le nuove disposizioni alla data di entrata in vigore della legge medesima;
l'insieme di queste ultime disposizioni avrà come conseguenza certa un aggravio insostenibile del contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione, cagionerà, nella fase transitoria, la sospensione deigiudizi pendenti innanzi alla Corte in ragione delle nuove opportunità di ricorso offerte ai ricorrenti ed alla necessità di acquisizione di atti provenienti dalle sedi di merito;
la proposta in esame si pone dunque in contrasto con i principi di parità tra accusa e difesa e di ragionevole durata dei processi di cui all'articolo 111 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dei pubblici uffici di cui all'articolo 97 Costituzione,

delibera

di non procedere oltre nell'esame della proposta di legge.
n. 2. Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Carboni, Grillini, Innocenti.