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Sul testo del provvedimento:
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Sostituire l'articolo 12 con il seguente:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sull'emendamento 5.15 e sull'articolo aggiuntivo 12.010, in quanto suscettibili di
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 8.50, 10.50 e 10.51.